Fascicolo Informativo Helvetia Habitat edizione 10

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Fascicolo Informativo Helvetia Habitat edizione 10
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02/5351.1 (20 linee) – Fax 02/5351. 461
Sito internet: www.helvetia.it
Anno di fondazione 1861
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d’ord. 031
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig.
del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e
Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del
23/12/1997
Helvetia
Habitat
Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie
a copertura dei rischi relativi al fabbricato in condominio o caseggiati
plurioccupati.
Il presente Fascicolo informativo (mod. FI/1HAB – Ed. 10/2011)
contenente:
 Nota Informativa, comprensiva del Glossario
 Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione
del contratto di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota
Informativa.
Mod. FI/1HAB – Ed. 10/2011 Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02/5351.1 (20 linee) – Fax 02/5351. 461
Sito internet: www.helvetia.it
Anno di fondazione 1861
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d’ord. 031
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984
pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997
pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI
HELVETIA HABITAT
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di
Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo
corretto e completo le caratteristiche del prodotto HELVETIA HABITAT, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi
al fabbricato in condominio o caseggiati plurioccupati.
La Nota Informativa si articola in quattro sezioni:

Informazioni relative all’impresa di assicurazione;

Informazioni relative al contratto;

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami;

Glossario.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n° 21, 20139 Milano - Tel. 02/5351.1 - Fax
02/5351.461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta elettronica: [email protected]
La Società Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è
iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all’Albo Gruppi Assicurativi
n. d’ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell’ISVAP, è stata autorizzata all’esercizio
dell’attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato
sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati relativi all’ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 67,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro
relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di
solvibilità riferito alla gestione danni del 139,7% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di
solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Il contratto può essere emesso con durata annuale o poliennale, nella formula con “tacito rinnovo” (ovvero, alla scadenza pattuita,
mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto,l’Assicurazione
durata non inferiore all’anno è prorogata per un anno e così successivamente).
Per contratti di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere alla scadenza di ogni anno, senza oneri e con preavviso
sessanta giorni, fermo restando quanto previsto dall’art.6 – Disdetta in caso di sinistro - delle Norme che regolano l’assicurazione
generale.
in
di
di
in
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è strutturato a Sezioni, e prevede l’automatica operatività della Sezioni A) Incendio e altri eventi garantiti, e B) Responsabilità
Civile, mentre la sezione C) Tutela Giudiziaria è facoltativa ed accessoria.
Sezione A) Incendio e altri eventi
Sezione B) Responsabilità civile
Sezione C) Tutela Giudiziaria
Si riportano di seguito le caratteristiche di ciascuna sezione e si richiama l’attenzione sui capoversi contrassegnati con i seguenti simboli:
Avvertenze
Garanzie prestate
Esempi a chiarimento
Sezione A ) Incendio e altri eventi garantiti
L’oggetto della garanzia assicurativa è il Fabbricato indicato in polizza.
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
Fabbricato valore a nuovo Sono indennizzabili, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i danni subiti dal
fabbricato (come definito nel glossario) a seguito degli eventi espressamente previsti e indicati nel dettaglio delle “Garanzie
prestate”.
limitazione all’operatività della garanzia : l’assicurazione è prestata per il Fabbricato indicato in
polizza, in buone condizioni di statica e manutenzione, avente strutture portanti verticali, pareti esterne e
manto del tetto in materiali incombustibili, adibito a civili abitazioni, uffici e/o studi professionali per
almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani coperti e dove, nel residuo quarto, non esistono:
cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie,
depositi di infiammabili o esplodenti, discoteche e night clubs. Tale dichiarazione è rilevante ai fini
dell’applicazione di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
L’assicurazione può essere prestata esclusivamente nella forma a “valore intero” (quindi con
applicazione della regola proporzionale prevista all’art. 1907 del codice civile).
Garanzie Prestate
Le
-
principali garanzie prestate con la Sezione A – “Incendio ed altri eventi garantiti” coprono i danni causati al Fabbricato assicurato da:
incendio, fulmine, implosione, esplosione o scoppio, nonché dal conseguente sviluppo di fumi, gas o vapori;
acqua condotta;
caduta ed urto di aeromobili, satelliti,onda sonica, urto veicoli stradali o natanti;
colpa grave dell'Assicurato/Contraente e/o dell'amministratore condominiale;
eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi terrorismo o
sabotaggio);
fenomeni elettrici ed elettronici;
furto di fissi ed infissi;
fumo;
guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e/o altro evento garantito;
rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni;
rovina di ascensori, montacarichi;
oneri di urbanizzazione,perdita di pigioni;
le spese per il rimpiazzo del combustibile;
le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro, spese peritali e/o di
consulenza;
Sono inoltre operanti le seguenti condizioni:
buona fede;
impianti di fornitori;
rimborso delle spese di ricerca e di riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas;
danni al Contenuto di proprietà comune.
Condizioni Aggiuntive (valide solo se richiamate):
- Danni acque e ricerca guasti – Eventi atmosferici – Danni indiretti
Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all’Art. - 15 “Rischio assicurato” delle Condizioni
di Polizza – Sezione A) Incendio e altri eventi garantiti, alle Condizioni Particolari (sempre operanti) ed alle
condizioni aggiuntive di polizza.
Si richiama particolare attenzione sulla presenza di :
1)
Esclusioni;
2)
Limiti di indennizzo;
3)
Franchigie e scoperti.
Le principali esclusioni della Sezione A Incendio e altri eventi garantiti, sono riportate all’Art. 16 delle “Condizioni di Polizza –
Sezione A) - Incendio e altri eventi garantiti”.
Per quanto riguarda la garanzia base prestata all’Art. 15 – Rischio assicurato - delle “Condizioni di Polizza –
Sezione A) - Incendio e altri eventi garantiti” e le Condizioni particolari (sempre operanti), le esclusioni sono
indicate, nel dettaglio, all’interno di ciascuna garanzia prestata.
Ad esempio, relativamente alla garanzia “rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o
vani comuni” è prevista una specifica esclusione per i danni avvenuti in occasione di traslochi o
esecuzione di lavori e quelli di semplici screpolature, rigature e/o scheggiature.
Relativamente alle condizioni aggiuntive da richiamare, le esclusioni sono elencate all’interno di ognuna di esse.
E’ bene ricordare che il diritto all’indennizzo può essere ridotto anche nei casi di mancata indicazione
dell’esistenza di pluralità di assicurazioni sul medesimo bene o di mancato adempimento degli
obblighi in caso di sinistro.
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Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli Artt. 10 – Altre Assicurazioni - e 17 – Obblighi in caso
di sinistro - delle “Norme e condizioni che regolano l’assicurazione in generale”e delle “Condizioni di polizza –
Sezione A – Incendio e altri eventi garantiti”.
Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti descritti all’interno di ogni singola
garanzia prestata.
Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si riporta il seguente esempio:
Tipologia di evento
Importo del danno
Importo franchigia
Limite di indennizzo
Importo liquidato
:
:
:
:
:
Fenomeno elettrico ed elettronico
€ 6.000,00;
€ 150,00;
€ 5.000,00
€ 5.000,00 (così determinato: € 6.000,00 – €150,00 = € 5.850,00 che risulta essere
maggiore del limite di indennizzo e viene allo stesso ricondotto).
Relativamente ai limiti di indennizzo infine si segnala che, salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del codice
civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle
assicurate (Art. 23 - Limite massimo dell’indennizzo – delle “Condizioni di polizza – Sezione A – Incendio e altri
eventi garantiti”).
Assicurazione parziale - Regola proporzionale
L’assicurazione è stipulata a valore intero, pertanto, per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio, è necessario
assicurare correttamente il valore del fabbricato, in quanto in caso di assicurazione parziale si potrebbe ricevere un indennizzo ridotto
rispetto all’ammontare totale del danno, incorrendo nella regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Al fine di chiarire le
modalità di applicazione di tale regola si riporta il seguente esempio:
Valore fabbricato oggetto della copertura al momento del sinistro
: € 2.000.000,00
Valore assicurato in polizza
: € 1.000.000,00
Importo del danno
: € 500.000,00
Importo liquidato
: € 250.000,00
(pari al rapporto esistente tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata).
Si segnala che, comunque, in polizza è prevista una tolleranza del 10%. Per il dettaglio sul funzionamento
della regola proporzionale si rinvia “all’art. 8 – Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale” delle “Norme
e condizioni che regolano l’assicurazione in generale”.
Sezione B) - Responsabilità Civile
La Sezione B) Responsabilità Civile prevede la possibilità di assicurare i danni cagionati a terzi per eventi verificatisi in relazione ai rischi
del fabbricato assicurato, nei limiti dei massimali indicati in polizza.
Garanzie Prestate
Le principali garanzie prestate con la Sezione B) coprono i danni causati :
a cose di terzi derivanti da incendio del fabbricato assicurato;
da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale;
da inquinamento accidentale;
da committenza di lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato, di potatura, di sfrondamento od abbattimento di alberi;
da errata interpretazione delle norme del D.Lgs. 626/94;
da Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.).
Condizioni Aggiuntive (valide solo se richiamate):
- Responsabilità civile conduzione delle singole unità immobiliari;
- Interruzione d’attività – Danni a cose negli interrati e nei seminterrati;
- Responsabilità Civile dell’amministratore del Condominio.
Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all’Art. 25 - Oggetto dell’assicurazione - della
“Sezione B) – Responsabilità Civile”.
Si richiama particolare attenzione sulla presenza di :
1)
Esclusioni;
2)
Limiti di indennizzo;
3)
Franchigie e scoperti.
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Le principali esclusioni della Sezione B Responsabilità Civile sono elencate nell’art. 26 – Delimitazione
dell’assicurazione – Esclusioni.
Per quanto riguarda la garanzia base prestata all’Art. 25 – Oggetto dell’assicurazione - della “Sezione B Responsabilità Civile”, le esclusioni sono anche indicate nel dettaglio all’interno di ciascuna garanzia prestata. Ad
esempio:
relativamente alla garanzia “spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale” è prevista una
specifica esclusione per i danni da : gelo, rigurgiti di fogna, semplici infiltrazioni o ingorghi,
allagamenti dall'esterno, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali, nonché alle merci collocate in locali
interrati o seminterrati adibiti a magazzini o depositi aziendali, laboratori e simili.
Relativamente alle condizioni aggiuntive da richiamare, le esclusioni sono elencate all’interno di ognuna di esse.
Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti descritti all’interno di ogni singola
garanzia prestata.
Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo si riporta di seguito un esempio:
Tipologia di evento
Importo del danno
Importo scoperto
Limite di risarcimento
Importo liquidato :
:
:
:
:
danno causato a terzi da inquinamento accidentale
€ 2.000,00;
scoperto 10% con il minimo di €. 500,00 ;
€. 150.000,00;
€ 1.500,00 (pari ad € 2.000,00 - € 500,00 quale minimo).
E’ bene ricordare che il diritto all’indennizzo può venir meno anche nei casi di mancata indicazione
dell’esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro.
Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli Artt. 10 e 27 delle “Norme e condizioni che regolano
l’assicurazione in generale” e della “Sezione B Responsabilità Civile”.
Sezione C) Tutela Giudiziaria
Per quanto riguarda le garanzie della presente Sezione, si precisa che la Società ha affidato la gestione dei
sinistri ad un’Impresa terza (ARAG Assicurazioni S.p.A.) come indicato nella premessa delle norme che regolano
l’assicurazione “Tutela Giudiziaria” delle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
La copertura offerta dalla presente Sezione è relativa alla tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla
controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
Gli oneri assicurati sono elencati all’interno dell’Art. 30 – Oggetto dell’Assicurazione e Prestazioni Garantite – della Sezione C – Tutela
Giudiziaria.
Le prestazioni – a tutela del Condominio (art. 1117 e segg. Cod. Civ.) indicato in polizza, dell’Amministratore pro – tempore e dei singoli
condomini - sono quelle sotto riportate :
•
•
•
•
•
•
•
difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte;
controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti;
sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi;
controversie nascenti da violazioni, da parte di condomini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o
norme di legge;
sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condomini.
Condizione Aggiuntiva (valida solo se richiamata): - Integrazione D.Lgs 626/94 e 494/96.
Relativamente alle garanzie di cui alla Sezione C – Tutela Giudiziaria, si richiama particolare attenzione
sulla presenza di :
1.
Esclusioni/Delimitazioni;
2.
Limiti di indennizzo;
3.
Sospensioni di garanzia.
Relativamente ad esclusioni e delimitazioni si segnala che la Sezione C prevede:
1.
Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione (art.31 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione -Esclusioni);
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2.
3.
4.
Delimitazioni sull’operatività della garanzia (art. 32 – Insorgenza del caso assicurativo);
Delimitazioni sull’estensione territoriale della garanzia (art. 37 – Estensione territoriale);
Esclusioni (art. 31 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione -Esclusioni).
Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, descritti all’interno di ogni singola garanzia prestata. In
alcuni casi espressamente indicati all’interno delle garanzie prestate, ai fini dell’operatività della garanzia, è
previsto che il valore della lite sia compreso tra un valore minimo ed uno massimo. A titolo esemplificativo:
relativamente alle spese necessarie per sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei
condomini morosi, è necessario che il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00. Relativamente alla condizione aggiuntiva da richiamare, le esclusioni sono elencate all’interno di essa.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l’Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere
influenza sul rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1- Dichiarazioni relative alle
circostanze del rischio – delle Norme e condizioni che regolano l’assicurazione in generale).
Si evidenzia la circostanza che l’Assicurato, che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte
cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a
giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o
facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo, come previsto all’Art. 18 “Esagerazione Dolosa del
danno” delle Condizioni di polizza Sezione A – Incendio ed altri eventi garantiti.
E’ infine previsto, alla voce “Dichiarazioni” presente nel retro del frontespizio di polizza, che, ai fini della validità
della garanzia, il Contraente dichiara che nei tre anni precedenti non si sono verificati sinistri causati dai medesimi
eventi garantiti con la presente polizza.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all’Art. 4
“Aggravamento del rischio” delle Norme e condizioni che regolano l’assicurazione in generale.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile).
Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono
mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio, ad esempio parte del fabbricato viene adibito a
supermercato.
Siccome l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal
contratto.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta, come indicato all’art. 5 “Diminuzione del rischio”, a ridurre il premio successivo
alla comunicazione dell’assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
6. Premi
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è
stato concesso il frazionamento in più rate.
L’importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all’intermediario.
E’ prevista la possibilità di corrispondere l’ammontare dovuto in :
•
rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio annuo lordo;
•
in rate quadrimestrali, mediante un aumento del 5% del premio annuo lordo;
•
in rate trimestrali, mediante un aumento del 7% del premio annuo lordo.
Qualsiasi decisione sull’applicazione di sconti di premio è di esclusiva facoltà dell’impresa.
I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre
2007, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento
bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma.
Il premio annuo lordo, salvo specifica rinuncia dell’assicurato (che deve essere indicata in polizza), è soggetto ad
adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per
famiglie di operai e impiegati, c.d. “costo della vita”, pubblicato nel bollettino mensile dell’Istituto Centrale di
Statistica.
L’adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice del mese di settembre dell’anno
anteriore alla data di stipulazione del contratto , con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza
del premio e tenendo conto dell’eventuale mutamento alla base di calcolo. Per le informazioni di dettaglio si
rimanda all’art. 9 – Indicizzazione - delle Norme e condizioni che regolano l’assicurazione in generale.
E’ previsto, infine, a norma dell’art. 1901 del codice civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle
rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende
vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.
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7. Rivalse
L'assicuratore che ha pagato l'indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti
dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e` causato dai locatari e/o dell’amministratore del condominio.
L'Assicurato e` responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
8. Diritto di recesso
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione
dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società.
Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da
parte del Contraente.
La Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle
imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su
cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008.
Il diritto dell’Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno.
Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana.
Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti
dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie
previste dall’ordinamento italiano.
11. Regime fiscale
Il regime fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l’imposizione di aliquote differenziate per le varie garanzie richieste dal
Contraente, come disposto dalla vigente normativa di settore.
12. Informativa in corso di contratto
In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le
stesse derivassero da innovazioni normative, la Società le comunicherà per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet sarà
prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo.
La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in
merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro l’Assicurato/Contraente deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo
quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha
avuto conoscenza e/o possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo
precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del
danno. Copia di tale dichiarazione deve contemporaneamente essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad
indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose
distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al
momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri,
conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o da Periti ai fini delle loro
indagini e verifiche.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, secondo
quanto previsto dall’art. 1915 del Codice Civile.
Per la definizione delle modalità di liquidazione dei danni si rimanda a quanto previsto all’Art. 21 – Valore delle cose assicurate e
determinazione del danno - , all’Art. 18 – Procedura per la liquidazione del danno - e all’Art.20 – Mandato dei periti - delle Condizioni di
polizza – Sezione A – Incendio e altri eventi garantiti.
14. Reclami
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti
coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l’Ufficio Reclami Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02 5351794 - Posta elettronica: [email protected]
Possono essere presentati all’ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) i reclami:
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per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
degli intermediari e dei periti assicurativi;
già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).
I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere
rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità
competente e il Contraente.
15. Arbitrato
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, in accordo fra le Parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza
però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata al Presidente del
Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all’Autorità Giudiziaria.
16. Mediazione per la conciliazione delle controversie
Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di
quelle in materia di condominio e di quelle inerenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli
e natanti, devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in
apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di Mediazione e deve essere inoltrata
tempestivamente presso la sede legale della Società.
Con esclusione delle controversie in materia di condominio e di quelle inerenti il risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, il procedimento di mediazione costituisce condizione di
procedibilità della domanda giudiziale innanzi l'Autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento
di mediazione, il Contraente o l'Assicurato potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie
derivanti dal contratto.
D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo:
Anno di costruzione o di ristrutturazione:
anno di costruzione del fabbricato ovvero anno della più recente ristrutturazione che
abbia interessato tutti gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento. Nel caso di più
corpi di fabbricato è l’anno di costruzione del corpo meno recente o l’anno in cui è
avvenuta la prima ristrutturazione
Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione:
il contratto di assicurazione
Caso assicurativo (valido solo per la
Sezione C - Tutela Giudiziaria):
il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è
prevista l'assicurazione
Colpo d’ariete:
l’urto violento provocato in una conduttura dall’immissione d’acqua o dalla sua
interruzione
Contraente:
il soggetto che stipula l'assicurazione
Esplosione:
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica
che si autopropaga con elevata velocità
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Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Fabbricato:
l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate
nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, cantine, recinzioni e simili),
cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine (purché ad uso esclusivo
degli abitanti del fabbricato e dei loro ospiti), giardini o parchi (anche se con alberi
ad alto fusto) e in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e
di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva
centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura
o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes
Franchigia:
importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato
Implosione:
repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di
pressione esterna
Incendio:
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che
può autoestendersi e propagarsi
Incombustibilità:
si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non
danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di
prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno
Indennizzo:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Ingorgo:
ostruzione che comporta l’interruzione o la riduzione di un flusso determinata da
corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimenti
Polizza:
il documento che prova l'assicurazione
Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società
Protezione Legale (valido solo per la
Sezione C - Tutela Giudiziaria):
l’assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti;
Rigurgito:
riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale
Risarcimento:
la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne
Rottura accidentale:
situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne od
interne, l’impianto idrico si sia spezzato o abbia subito falle o fenditure e si sia quindi
prodotta una soluzione di continuità dell’impianto
Sabotaggio:
qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili,
distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire,
intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività
Scoppio:
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non
dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del “colpo d'ariete” non sono considerati
scoppio
Scoperto:
la quota in percentuale di ogni danno indennizzabile che rimane a carico
dell’Assicurato
Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
Società:
l'Impresa assicuratrice
Terrorismo:
qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o
minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi
agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi
organizzazione o governo, o commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari,
inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o
provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa
Traboccamento:
fuoriuscita di liquidi da un bordo perché eccessivamente colmo
Unico caso assicurativo (valido solo
per la Sezione C - Tutela Giudiziaria):
il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO
PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è responsabile
della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Generale
e Direttore per l’Italia
Francesco La Gioia
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Helvetia
Habitat
Condizioni di Assicurazione.
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Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
tel. 02.53.51.1 (20 linee) – telefax 02.53.51.461
e-mail: [email protected] – www.helvetia.it
Anno di fondazione 1861 - Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
Cod. Fisc. Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del
26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv.
ISVAP n. 00757 del 19/12/97 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/97
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Anno di costruzione o
di ristrutturazione :
anno di costruzione del fabbricato ovvero anno della più recente
ristrutturazione che abbia interessato tutti gli impianti idrici, igienici
e di riscaldamento. Nel caso di più corpi di fabbricato è l’anno di
costruzione del corpo meno recente o l’anno in cui è avvenuta la
prima ristrutturazione;
Assicurato :
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione :
il contratto di assicurazione;
Caso assicurativo
(valido solo per la Sezione C –
Tutela Legale):
il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la
controversia - per il quale è prevista l'assicurazione;
Colpo d’ariete :
l’urto violento provocato in una conduttura dall’immissione d’acqua
o dalla sua interruzione;
Contraente :
il soggetto che stipula l'assicurazione;
Esplosione :
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a
reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Fabbricato :
l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di
fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale
termica, box, cantine, recinzioni e simili), cancelli, attrezzature
sportive fisse, parco giochi, piscine (purchè ad uso esclusivo degli
abitanti del fabbricato e dei loro ospiti), giardini o parchi (anche se
con alberi ad alto fusto) e in particolare, gli impianti idrici, igienici,
elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori,
montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come
pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o
destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes;
Franchigia :
importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
Implosione :
repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna
o eccesso di pressione esterna;
Incendio :
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di
appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Incombustibilità :
si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla
temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di
fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello
adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno;
Indennizzo :
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Ingorgo :
ostruzione che comporta l’interruzione o la riduzione di un flusso
determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimenti;
Polizza :
il documento che prova l'assicurazione;
Premio :
la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rigurgito :
riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso
naturale;
Risarcimento:
la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di
sinistro;
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Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che
possono derivarne;
Rottura accidentale :
situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di
forze esterne od interne, l’impianto idrico si sia spezzato o abbia
subito falle o fenditure e si sia quindi prodotta una soluzione di
continuità dell’impianto;
Sabotaggio:
qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi,
ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti
assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare
il normale svolgimento delle attività;
Scoppio :
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna
di fluidi, non dovuto ad esplosione;
Gli effetti del gelo o del “colpo d'ariete” non sono considerati
scoppio.
Scoperto :
la quota in percentuale di ogni danno indennizzabile che rimane a
carico dell’Assicurato;
Sinistro :
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia;
Società :
l'Impresa assicuratrice;
Terrorismo:
qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della
violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o
gruppo di persone , sia che essi agiscano per sé o per conto altrui,
o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o
governo, o commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari,
inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia
governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella
popolazione o parte di essa;
Traboccamento :
fuoriuscita di liquidi da un bordo perché eccessivamente colmo;
Tutela Legale:
l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt.
163, 164, 173, 174 e correlati).
Unico caso assicurativo (valido il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
solo per la Sezione C - Tutela
Legale):
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GLOSSARIO
(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema
Internazionale – SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)
Anno (annuo - annuale)
Bimestre (bimestrale)
Età assicurativa
Mese (mensile)
Poliennale (durata)
Quadrimestre (quadrimestrale)
Quinquennio (quinquennale)
Semestre (semestrale)
Settimana (settimanale)
Trimestre (trimestrale)
Mod. B/3D – Ed. 10/2011
periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso
di anno solare bisestile).
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in
funzione della data iniziale del conteggio.
età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in
funzione della data iniziale del conteggio.
periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731
in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo).
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni
in funzione della data iniziale del conteggio.
periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in
caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni
in funzione della data iniziale del conteggio.
periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in
funzione della data iniziale del conteggio.
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NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. - Le dichiarazioni inesatte o le
reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa
cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. - L'assicurazione ha effetto dalle ore
24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto
dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla
Società.
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente
dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore
24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al
pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione. - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere
provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio. - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla
Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5 - Diminuzione del rischio. - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il
premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice
Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Disdetta in caso di sinistro. - Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento
o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone
comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla
Società.
Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione da parte del Contraente.
La Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di
premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 – Durata del contratto. - In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata
spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è
prorogata per un anno e così successivamente. Per contratti di durata poliennale, al
Contraente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale,
senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Art. 8 – Assicurazione parziale – Deroga alla regola proporzionale. - Se al momento del
sinistro la somma assicurata per il Fabbricato risulta inferiore al costo di ricostruzione a
nuovo, escluso il valore dell’area, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i
due suddetti importi.
Tuttavia se il valore del fabbricato stimato al momento del sinistro non supera di oltre il
10% la somma assicurata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale
prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
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Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola
eccedenza.
La presente disposizione è operante per le sezioni A - Incendio ed altri eventi garantiti e B –
Responsabilità Civile.
Art. 9 - lndicizzazione. - Le somme assicurate ed il premio convenuti nel presente contratto sono soggetti
ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale del costo di
costruzione di un fabbricato residenziale, pubblicato nel bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica
(ISTAT).
L'adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice del mese di settembre dell'anno
anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data della
prima scadenza annuale del premio, tenendo conto dell'eventuale mutamento alla base di calcolo.
Gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al
31 dicembre dell'anno di pubblicazione dell’indice da mettere a raffronto.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a
variazioni.
Qualora, in conseguenza di uno più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100%
quello iniziale, è in facoltà delle Parti di rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui
somme assicurate e premio rimangono quelli risultanti dopo l'ultimo adeguamento.
Sono soggetti ad adeguamento anche i massimali e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale,
mentre le franchigie in cifra assoluta rimangono ferme.
Art. 10 - Altre assicurazioni. - Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono
più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare per iscritto a ciascun assicuratore
comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, e può richiedere a
ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente
considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del
danno.
Art. 11 - Rinuncia alla rivalsa. - La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione
derivante dall’art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei locatari e/o dell’amministratore del condominio,
sempreché l’Assicurato o il Contraente, a sua volta, non eserciti l’azione verso i medesimi.
Art. 12 - Oneri fiscali. - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge. - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le
norme di legge.
Art. 14 - Coassicurazione e delega (valida solo se espressamente richiamata in polizza).
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla
prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità
solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono
trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società all’uopo designata quale
Coassicuratrice Delegataria.
Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le
Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di
ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l’istruzione dei sinistri e la
quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella
di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, etc).
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La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o degli importi comunque
dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario,
del certificato di assicurazione e del contrassegno.
Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze
eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma
dell’atto relativo.
SEZIONE A – INCENDIO ED ALTRI EVENTI GARANTITI
Art. 15 – Rischio assicurato. - La Società si obbliga, nei limiti delle condizioni tutte della presente
polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da:
- incendio, fulmine, implosione, esplosione o scoppio, nonché dal conseguente sviluppo di
fumi, gas o vapori che, oltre le cose assicurate, abbiano colpito enti posti nell'ambito di 50 m. da esse;
- acqua condotta, cioè spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine in fase di
scioglimento, a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o termici, di
esclusiva pertinenza del fabbricato; la garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 che rimane
a carico dell'Assicurato.
Sono esclusi i danni da: gelo, rigurgiti di fogna, semplici infiltrazioni o ingorghi,
allagamenti dall'esterno, stillicidio o insalubrità dei locali nonché le spese per la ricerca e
riparazione dei guasti;
- caduta ed urto di aeromobili, satelliti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri
corpi celesti;
- onda sonica provocata da oggetti in moto a velocità supersonica;
- colpa grave dell'Assicurato/Contraente e/o dell'amministratore condominiale;
- eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi
(compresi terrorismo o sabotaggio), purché l'Assicurato/ Contraente non vi abbia preso parte
attiva; la garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00, che rimane a carico dell'Assicurato;
- fenomeni elettrici ed elettronici determinati da eventi accidentali od atmosferici, compreso il rimborso
delle spese sostenute per demolire o ripristinare eventuali parti del fabbricato, fino alla concorrenza,
per singolo sinistro, di € 5.000,00 e con una franchigia di € 150,00;
- furto di fissi ed infissi sia di proprietà del singolo condomino che ad uso comune o guasti arrecati agli
stessi dai ladri, fino a € 1.500,00 per sinistro, col massimo per anno assicurativo di €
8.000,00;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore
di pertinenza o facenti parte del fabbricato purché detti impianti siano collegati mediante adeguate
condutture ed appropriati camini;
- guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e/o altro evento
garantito;
- rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni fino a € 1.500,00
con esclusione dei danni in occasione di traslochi o esecuzione di lavori e quelli di
semplici screpolature, rigature e/o scheggiature;
- rovina di ascensori, montacarichi o simili ivi compresi i danneggiamenti all’impianto;
- urto veicoli stradali in transito sulla pubblica via o natanti sui corsi d’acqua.
La Società indennizza altresì, purchè conseguenti agli eventi di cui sopra:
- gli oneri di urbanizzazione intendendosi per tali le spese che l’Assicurato dovesse pagare ad Enti o
all’Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato fino alla concorrenza € 10.000,00;
- la perdita di pigioni e/o mancato godimento proprio dei locali per un periodo non superiore ad un
anno e con il limite del 10% del valore, che rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità
immobiliari sinistrate;
- le spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene), anche in caso di spargimento a
seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del
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fabbricato assicurato. Il limite di risarcimento è pari al 5‰ della somma assicurata per il
fabbricato col massimo di € 5.000,00;
le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro, fino a
concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto;
le spese peritali e/o di consulenza, eventualmente sostenute dall’Assicurato/Contraente in caso di
sinistro, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto, con il massimo di €
5.000,00.
Art. 16 - Esclusioni. - Sono esclusi i danni:
a) da semplici bruciature, non accompagnate da sviluppo di fiamma;
b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione,
confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto;
c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni
provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di
radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
e) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine o frane, maremoti, alluvioni
inondazioni e allagamenti, cedimento o franamento del terreno, mareggiata e accumuli
esterni d’acqua anche piovana;
f) agli apparecchi ed agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura,
corrosione o difetti di materiale;
g) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
h) ad affreschi e statue che abbiamo valore artistico;
i) da imbrattamento di muri esterni.
Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro. - In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le relative spese sono a
carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del
Codice Civile;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre
giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
L'Assicurato od il Contraente deve altresì:
c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del
luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e
l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa
alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere,
per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e
valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato
particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con
indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti,
fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o da Periti ai fini
delle loro indagini e verifiche.
Art. 18 – Esagerazione dolosa del danno. - L’Assicurato od il Contraente che esagera
dolosamente l’ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistono al momento
del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o
documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o
facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
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Art. 19 - Procedura per la liquidazione del danno. - L’ammontare del danno è concordato con le
seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, in accordo fra le Parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di
uno di essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a
maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle
operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella
cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono
ripartite a metà.
Art. 20 - Mandato dei Periti. - Nel caso in cui le Parti convengano di utilizzare per la liquidazione del
danno la procedura di cui al precedente art. 19 lettera b), i Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al
momento dei sinistri esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state
comunicate, nonchè verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 17;
3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri
di valutazione di cui all'art. 21;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e
sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza,
nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le
stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 21 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. - Premesso che:
1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a
nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area;
2) il valore del fabbricato al momento dei sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto
1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di
costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o
per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
 Per la rottura di lastre l'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il costo di rimpiazzo ed il
valore dei recuperi.
 Per la perdita pigioni e/o mancato godimento dei locali propri si stima l'ammontare, in base al
canone risultante da un regolare contratto di locazione, per il tempo strettamente necessario al ripristino
dei locali.
 Per le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro si precisa che - ferma la loro idonea
documentazione - devono essere tenute separate, in quanto per esse non è operante la regola
proporzionale, di cui all’art. 8 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
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Art. 22 - Anticipo indennizzi. - L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento di un acconto, prima della
conclusione della procedura di liquidazione, fino al 60% dell'ammontare del danno determinato o
determinabile in base a risultanze certe.
Tale diritto può essere esercitato, previa richiesta scritta alla Società, quando ricorrano le
seguenti condizioni:
 che non esistano contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro;
 che siano decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia;
 che il danno liquidabile complessivamente non si preveda inferiore a € 52.000,00.
In ogni caso l’acconto non potrà comunque essere superiore a € 520.000,00 qualunque sia
l’ammontare stimato del sinistro.
La Società pagherà tale acconto entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta determinazione del danno.
Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo. - L'Assicurato ottiene il diritto al pagamento
dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato;
se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del
sinistro determinato come stabilito dal punto 2) dell'art. 21.
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà
essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo. - Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e
ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni,
sempre che non sia stata fatta opposizione. Se é stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del
sinistro, il pagamento sarà fatto soltanto quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'art.
16 punto d).
CONDIZIONI PARTICOLARI (da ritenersi sempre operanti)
A) Buona Fede - La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze
aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della
polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tale
omissione od inesattezza siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la
differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza
aggravante si è verificata.
B) Impianti di fornitori - La garanzia è estesa ai danni diretti e materiali agli impianti ed apparecchiature
al servizio esclusivo del fabbricato assicurato, di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o
che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica.
C) Rimborso delle spese di ricerca e di riparazione della rottura di tubazioni per la
distribuzione del gas - La Società, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di
competenza dell’Assicurato accertata dall’azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell’erogazione
da parte della stessa, indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi
che hanno originato la dispersione di gas, comprese le spese per la ricerca e ripristino di parti del fabbricato
e le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino scarico dei residui del sinistro.
Sono escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di
impiantistica del fabbricato.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per anno assicurativo del 3‰ della
somma assicurata per il fabbricato con il minimo di € 800,00.
D) Danni al contenuto – La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal contenuto (intendendosi
per tale il mobilio, l’arredamento in genere e le attrezzature con l’esclusione di veicoli a motore, natanti e loro
parti) costituenti proprietà comune del condominio e riposte nei locali di uso comune quali ripostigli, cantine,
box e portinerie con il massimo risarcimento di € 15.000,00 per sinistro e per anno
assicurativo.
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SEZIONE B – RESPONSABILITÁ CIVILE
Art. 25 – Oggetto dell’assicurazione
Sezione B 1 - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T). - La Società si obbliga a tenere indenne
l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per
morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
Per i danni a cose di terzi, derivanti da incendio del fabbricato assicurato (cosiddetto “ricorso terzi”), la
garanzia viene prestata nel limite del massimale previsto in polizza e comunque col massimo
di € 1.000.000,00.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di
persone delle quali debba rispondere.
L’assicurazione comprende i danni cagionati a terzi e derivanti da:
- spargimento di acqua, con l’avvertenza che la garanzia vale soltanto se il danno è
conseguente a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o termici di
esclusiva pertinenza del fabbricato, fino a concorrenza del massimale previsto per danni
a "cose" col limite massimo di € 150.000,00 e con una franchigia assoluta di € 100,00
per singolo sinistro. Sono esclusi i danni da: gelo, rigurgiti di fogna, semplici infiltrazioni
o ingorghi, allagamenti dall'esterno, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali, nonché
alle merci collocate in locali interrati o seminterrati adibiti a magazzini o depositi
aziendali, laboratori e simili;
- inquinamento accidentale, in conseguenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo,
congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse o in ogni modo
fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture. La garanzia è prestata nel
limite del massimale per danni a cose ed in ogni caso con un massimo risarcimento di €
150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo anche nel caso in cui vi siano più
richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi ma originate da una stessa
causa di inquinamento. La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per
la prima volta all’Assicurato durante il periodo di efficacia della polizza ed è
subordinata al rispetto, da parte dello stesso, di norme, leggi e regolamenti vigenti in
materia. Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di €
500,00;
- committenza da parte dell’Assicurato o del Contraente, di lavori di ordinaria manutenzione del
fabbricato, di potatura, di sfrondamento od abbattimento di alberi;
- errata interpretazione delle norme del D.Lgs. 626/94, con l’avvertenza che l’assicurazione è
operante per la responsabilità civile che possa incombere all’Assicurato in conseguenza della temporanea
inadeguatezza delle prevenzioni e delle corrette procedure, nonché, a lavori ultimati, per incompleti
interventi nella prevenzione se ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme del D.Lgs.
626/94. Si conviene altresì che la garanzia è estesa alla responsabilità personale dell’addetto incaricato
quale responsabile al servizio di protezione e prevenzione interna così come previsto dal citato D.Lgs.
626/94, tale estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale di Responsabilità Civile Terzi
indicato in polizza e resta ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità tra l’Assicurato e
l’addetto responsabile al servizio di protezione e prevenzione interna.
Sezione B - 2 Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a
tenere indenne l’Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi
dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale
civilmente responsabile:
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A. RIVALSA INAIL.
Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 N° 1124 e successive modifiche nonché del Decreto
Legislativo 23/02/2000 n° 38, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori
parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. LGS. ed addetti alle attività per le quali è prestata
l’assicurazione;
B. AZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO
Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.
30/06/1965 n° 1124 e D. LGS. 23/02/2000 n° 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente
punto A per morte e per lesioni personali da infortunio, dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non
inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al predetto Decreto.
L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS a sensi dell’art. 14 della legge
12/06/1984 n° 222.
Dalla presente assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali.
La garanzia é prestata, entro il limite del massimale pattuito nel frontespizio di polizza, con
il massimo di € 260.000,00 per sinistro.
L'Assicurato od il Contraente deve denunciare per iscritto alla Società tutti i sinistri. Tale
denuncia deve essere fatta entro 6 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.
Per quanto riguarda la gestione delle vertenze di danno e le spese legali vale quanto disposto dall'art. 29 che
segue.
Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, il fatto che l’Assicurato non sia in
regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta
interpretazione delle norme di legge vigenti in materia non dovuta a dolo o colpa grave dell’Assicurato stesso
o di persone delle quali questi debba rispondere.
Art. 26- Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni. - Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente nonché qualsiasi altro parente o
affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a
responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti
di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato/Contraente,
subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e
pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi,
salva la R.C.O.
Sono esclusi i danni:
1. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
2. a cose da spargimento d'acqua a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di
pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
3. da esercizio, da parte dell'Assicurato/Contraente o di terzi, di industrie, commerci, arti
o professioni, attività personale dell'Assicurato, degli inquilini e condomini o loro
familiari;
4. da furto e rapina;
5. alle cose ed agli animali che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna o custodia o
detenga a qualsiasi titolo;
6. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo
quanto previsto nella sezione B/1 – Responsabilità Civile Terzi;
7. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
8. direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’amianto o altra sostanza
contenente, in qualunque forma o misura, l’amianto;
9. direttamente o indirettamente derivante da campi elettromagnetici;
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10. derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software,
indisponibilità o malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
11. direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati.
Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro. - L’Assicurato in caso di sinistro deve darne avviso
all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne
ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle
modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i
documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente a lui pervenuti.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale
dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 28 - Fabbricati in condominio. - Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera
proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa
nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la
proprietà comune, ferma l'esclusione 3) dell'art. 26.
Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la
responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i
danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi
solidali con gli altri condomini.
Art. 29 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. - La Società assume fino a quando ne ha
interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome
del Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti diritti ed azioni spettanti al
Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente o
l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito per il danno
cui si riferisce la domanda, in aggiunta al massimale stesso.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono
ripartite fra la Società ed il Contraente, in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese per legali o tecnici non da essa designati e non risponde di
multe od ammende e delle spese di giustizia penale.
SEZIONE C – TUTELA LEGALE
(valida solo se espressamente richiamata mediante crocettatura nel frontespizio
della polizza Habitat – mod. B/3 – ed. 12/2010)
PREMESSA
Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale ad ARAG Assicurazioni S.p.A. con
Sede e Direzione Generale in Verona 37135 - Via delle Nazioni n° 9, in seguito denominata ARAG, la
Società medesima, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha facoltà di cambiare partner, dandone
tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.
In questo caso è comunque facoltà dell’Assicurato/Contraente di rinunciare alle garanzie previste dalla
presente sezione dandone comunicazione scritta alla Società.
Relativamente alla gestione dei sinistri, l'Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG.
Principali riferimenti:
 telefono centralino: 045/8290411;
 fax per invio nuove denuncie di sinistro: 045/8290557;
 fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045/8290449.
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Art. 30 - Oggetto dell’assicurazione e Prestazioni garantite - La Società, alle condizioni della
presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi
oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede
extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
Tali oneri sono:
 le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
 le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di
transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 35 comma 4;
 le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché
scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo articolo 35 comma 5;
 le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 le spese di giustizia;
 Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L.
11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente
competente ai sensi dell’art. 33 comma 3.
Le garanzie sopra previste vengono prestate a tutela dei diritti del Condominio (art. 1117 e segg. Cod. Civ.)
indicato in polizza, dell’Amministratore pro-tempore e dei singoli condomini.
Le garanzie valgono per:
 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.
La garanzia viene prestata all'amministratore ed ai condomini per le responsabilità connesse alle singole
unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
 sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condomini per i casi che riguardano le rispettive unità
immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
 sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al
Condominio indicato in polizza, sempre che il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed
inferiore a € 52.000,00;
 sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti
addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio;
 sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi sempre
che il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00;
 sostenere controversie nascenti da violazioni, da parte di condomini o conduttori, delle disposizioni del
regolamento condominiale o norme di legge;
 sostenere controversie relative a diritti reali (Proprietà art. 832 c.c., Usufrutto art. 932 c.c., Uso
art. 1021 c.c., Abitazione art. 1022 c.c., Superficie artt. 952 e 955 c.c., Servitù art. 1027
c.c., Enfiteusi artt. 958-960 c.c.). La garanzia viene estesa anche ai singoli condomini.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate
unicamente a favore del Contraente-Assicurato.
Art. 31 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione – Esclusioni - L’Assicurato è tenuto a :
 regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i
documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o
alla fine della causa.
La Società non si assume il pagamento di :
 multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti
penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
 spese per controversie con la Società.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due
esiti negativi.
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Le
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
garanzie non sono valide:
per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
in materia fiscale ed amministrativa;
per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici,
atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da
detenzione od impiego di sostanze radioattive;
per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o
aeromobili;
per fatti dolosi delle persone assicurate;
per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
per controversie relative alla compravendita e permuta di immobili (ivi compresa la
multiproprietà), ed alla loro costruzione ex novo; in quest’ultimo caso restano escluse le
controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
per controversie tra singoli condomini / conduttori.
Art. 32 - Insorgenza del caso assicurativo. - Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso
assicurativo si intende :
 per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo
evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe
cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa
riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
 durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al
risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni extracontrattuali
arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni
amministrative;
 trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del
contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo Art.
33, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della
stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui
rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
 vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o
connesse;
 indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo
evento o fatto.
In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il
relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli
oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 33 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale. - L'Assicurato deve
immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel
momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
1. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui
notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
2. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi
interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la
controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso
assicurativo.
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3. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale
e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al
quale l’Assicurato deve conferire mandato.
4. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di
conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.
Art. 34 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della
garanzia assicurativa - Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
 informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i
particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su
richiesta, metterli a disposizione;
 conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo
in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni
possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 35 - Gestione del caso assicurativo
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento
della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando
sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.33.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che
penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione
della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva
autorizzazione di ARAG.
5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata
con ARAG.
6. ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e
Periti in genere.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi
tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il
diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.
L’arbitro viene designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal
Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito
dell'arbitrato.
ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 36 - Recupero di somme - Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere
le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le
spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. 37 - Estensione territoriale –
1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza
per danni extracontrattuali arrecati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i
casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del
Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi
territori.
2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono
essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica
di San Marino.
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Condizione aggiuntiva D.Lgs. 626/94 e 494/96
(valida solo se espressamente crocettata sul frontespizio di polizza)
Ad integrazione dell’Art. 30 – Prestazioni garantite, si conviene che le garanzie previste vengono prestate al
Contraente in relazione al D.Lgs. 494/96.
La presente garanzia opera in deroga all’Art. 31 – Esclusioni - lett. b) limitatamente alla
materia amministrativa e lett. h) per operazioni di costruzione, di trasformazione,
ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia.
Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il Contraente, in relazione all’attività
esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n.494/96.
Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente, in relazione al D.Lgs. n.626/94, a tutela dei diritti dei
propri:
 Legali Rappresentanti
 Preposti
 Responsabili dei Servizi di Prevenzione
 Lavoratori Dipendenti.
Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al d.lgs.
n.626/94 - d.lgs. n.494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione,
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:
 sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
 sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 590 Codice Penale);
 proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative
non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non
inferiore a € 250,00.
La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/
impugnazione.
L’Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data
di notifica dello stesso.
Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i su elencati assicurati sono garantiti se ed in
quanto dipendenti del Contraente.
Insorgenza del caso assicurativo – Ai fini delle garanzie previste dalla presente condizione aggiuntiva,
per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine,
amministrativo e/o penale;
 il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge – nel caso di
procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il
periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità
del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle
funzioni/qualifiche indicate nella presente condizione aggiuntiva, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
La garanzia opera a parziale deroga dell’Art. 32– Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni
Generali di Assicurazione.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
da ritenersi operanti se espressamente convenute, mediante crocettatura
1) Responsabilità Civile conduzione delle singole unità immobiliari. - L’assicurazione di cui alla
sezione B 1 – Responsabilità Civile verso Terzi, si estende a favore dei conduttori – e delle persone di cui gli
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stessi debbano rispondere – delle unità immobiliari adibite ad civili abitazioni, uffici e studi professionali
esistenti nel fabbricato assicurato.
La garanzia è prestata unicamente per i danni conseguenti alla conduzione ed all’ordinaria
manutenzione dei locali occupati, comprese
le relative dipendenze, del mobilio e
dell’arredamento, compreso l’uso di apparecchi domestici.
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro della Sezione
B 1 – Responsabilità Civile verso Terzi che rappresenta il limite in caso di responsabilità di
più assicurati.
In caso di coesistenza di altra copertura per il medesimo rischio, la presente assicurazione
varrà quale secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta
copertura.
Sono esclusi i danni:
a) derivanti dalla proprietà di fabbricati;
b) derivanti dallo svolgimento di attività professionali;
c) da furto;
d) alle cose in consegna e custodia a qualsiasi titolo e destinazione;
e) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, o
artigianali.
Restano ferme le condizioni tutte della garanzia base del Settore B – Responsabilità Civile.
2) Danni acque e ricerca guasti. - Relativamente alla sezione A – Incendio ed altri eventi garantiti, si
indennizzano:
a) i danni diretti e materiali arrecati al fabbricato assicurato da spargimenti ed infiltrazioni di acqua anche
piovana, nonché da neve e grandine in fase di scioglimento, verificatisi:
1. a seguito di ingorghi, traboccamenti e/o rotture di tubazioni serbatoi e simili, relativi ad impianti fissi di
esclusiva pertinenza del fabbricato, prodotti da cause accidentali o da eventi atmosferici compreso il
gelo;
2. attraverso rotture, brecce o lesioni nel tetto o nelle pareti esterne del fabbricato prodotte dagli eventi
garantiti. Sono esclusi i danni di umidità o stillicidio, da allagamenti dall'esterno nonché
quelli avvenuti in costruzioni realizzate prevalentemente in materiali leggeri e/o
fragili come fibrocemento, plastica, vetro e simili, o in fabbricati in corso di
costruzione, demolizione e/o riparazione.
b) le spese per la riparazione del guasto, conseguente ad evento garantito, a tubazioni, condutture, serbatoi
e simili di esclusiva pertinenza del fabbricato, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per
la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato. Questa prestazione è concessa fino a concorrenza
del 4‰ (quattro per mille) della somma assicurata per ciascun fabbricato con il minimo
di € 3.000,00 e con il massimo di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Il pagamento dell'indennizzo per entrambe le garanzie sub a) e b) verrà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 150,00 che rimane a carico
dell'Assicurato.
3) Interruzione d’attività – Danni a cose negli interrati e nei seminterrati - L’assicurazione di
cui alla sezione B 1 – Responsabilità Civile verso Terzi, s’intende estesa:
- alle interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo/godimento di beni nonché di attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizio o di forniture (compresi i danni derivanti da
ritardato o mancato avvio di tale attività e quelli derivanti da perdite di prodotti), purché conseguenti a
sinistro risarcibile a termini di polizza, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro e per
anno assicurativo e con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo € 1.500,00;
- ai danni conseguenti allo spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici,
causati a cose contenute in locali interrati o seminterrati adibiti a magazzini o depositi aziendali,
laboratori e simili, di proprietà dei condomini e/o dei locatari.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per singolo sinistro, e con
l’applicazione di una franchigia di € 1.000,00.
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4) Responsabilità Civile dell’amministratore del Condominio
L’assicurazione di cui alla sezione B 1 – Responsabilità Civile verso Terzi, è valida anche per i danni
patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, dall’amministratore pro-tempore del
condominio assicurato nell’esercizio della sua attività, in conseguenza di violazioni non dolose dei doveri
professionali previsti dalla legge, nonché di ogni altro obbligo posto a carico dello stesso da disposizioni
amministrative o dal regolamento condominiale.
La garanzia comprende:
a) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore,
purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
b) multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio od ai suoi singoli condomini per errori
imputabili all’amministratore.
La garanzia opera per i danni conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante
il periodo di validità del contratto, purché denunciati alla Società entro un anno dalla
cessazione del contratto stesso.
La garanzia non vale:
1) per il pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste dal precedente punto
b);
2) per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di
denaro;
3) per richieste di risarcimento connesse a reclami per mancata godibilità dei locali o per
difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate;
4) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di
assicurazione;
5) per omissioni o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;
6) per i danni che non attengano all’amministrazione del fabbricato assicurato con la
presente polizza.
La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un massimale, per singolo sinistro, pari
al 5‰ (cinque per mille) della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di €
26.000,00 ed il massimo di € 50.000,00, anche nel caso di corresponsabilità dell’amministratore con
uno o più degli altri assicurati ai sensi di polizza, e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno
scoperto pari al 10% del danno con il minimo di € 100,00.
La presente condizione è valida unicamente se l’assicurazione è prestata per l’intero
condominio.
5)
a.
b.
c.
Eventi atmosferici. - Si indennizzano i danni causati:
da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria o dal peso della neve;
dalla caduta di alberi o altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi;
da bagnamenti che si verificassero all'interno del fabbricato – escluso il contenuto - purché direttamente
conseguenti alla rottura di opere ed impianti, causata dai suddetti eventi.
Sono esclusi i danni ad alberi, coltivazioni, enti mobili all'aperto, nonché a costruzioni (e
relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come
fibrocemento, plastica, vetro e simili o aperte o incomplete.
6) Danni Indiretti - In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A – “Incendio ed altri eventi
garantiti”, e a parziale deroga delle Condizioni di polizza, la Società garantisce, fino alla concorrenza
di € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, un ulteriore importo per le spese aggiuntive e/o
straordinarie, debitamente documentate, sostenute per:
- le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro;
- oneri di urbanizzazione;
- il rimborso, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, delle spese per gli onorari dei consulenti
incaricati dell’esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute
per il ripristino del fabbricato assicurato in caso di sinistro nonché delle spese tecniche di progettazione e
direzione dei lavori;
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mantenere in funzione servizi di pubblica utilità quali, a titolo esemplificativo e non limitativo,
l’installazione temporanea di generatori per l’energia o di impianti di telefonia, il noleggio di attrezzature
quali gru e carri ponte;
- il costo del consumo di acqua potabile derivante dalla rottura accidentale delle tubazioni di distribuzione
di pertinenza del fabbricato, effettivamente accertate. Tale importo sarà determinato sull’eccedenza
dell’importo fatturato dall’Ente erogante il servizio, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura,
calcolato sulla media dello stesso importo riferito all’anno precedente.
In nessun caso la Società indennizzerà somma maggiore del 70% dell’importo calcolato
in eccedenza con il limite di € 3.000,00.
La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione
dell'inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- difficoltà di reperimento dei materiali imputabili ad eventi eccezionali o di forza
maggiore, quali a titolo esemplificativo disastri naturali, scioperi che impediscano o
rallentino le forniture, stati di guerra.
-
Per la presente condizione particolare:
a) non è operante il disposto dell'art.8 - Assicurazione Parziale - delle Norme che regolano
l’assicurazione in generale;
b) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro,
dell'importo di € 500,00.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente condizione, troveranno applicazione le Norme e
Condizioni contenute nel presente fascicolo.
Vincolo. – La presente polizza e' vincolata a tutti gli effetti, a favore dell'Istituto indicato nel
frontespizio di polizza.
Pertanto la Società si obbliga a:
1) notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
2) non liquidare alcun indennizzo, se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto
ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello
designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;
3) pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della
liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la
quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente
liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;
4) notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo
della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino
a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di
scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera
raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per
quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l'Istituto ha comunque la facoltà
di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto;
5) notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero
menomare la validità dell'assicurazione;
6) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto
dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro a sensi delle Norme che regolano
l’assicurazione in generale e delle Condizioni di polizza e fatti salvi i diritti derivanti alla
Società dall'applicazione dell'art. 1898 del Codice Civile.
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RIEPILOGO SCOPERTI - FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO
Le garanzie di cui alle condizioni di polizza, se comprese, sono prestate con applicazione delle franchigie ed entro i limiti di indennizzo di seguito indicati.
Per i danni derivanti da un’unica causa la franchigia, prevista per le tipologie degli eventi sotto riportati, si applica una sola volta qualunque sia il numero
dei danneggiati e qualunque sia la garanzia interessata.
La franchigia per la condizione aggiuntiva 2) Danni acqua e ricerca guasti, è cumulabile con quelle previste per la condizione aggiuntiva 3) Interruzione
d’attività e Danni a cose nei seminterrati e con quelle previste alla Sezione “B”.
Sezione “A” – Incendio ed altri eventi garantiti
Franchigia per
sinistro
Limiti di indennizzo
Acqua condotta (art. 15)
€ 150,00
--
Eventi socio politici e atti vandalici (art. 15)
€ 250,00
--
Fenomeno elettrico (art. 15)
€ 150,00
€ 5.000,00 per singolo sinistro
Furto di fissi e infissi o guasti (art. 15)
--
€ 1.500,00 per sinistro con il limite di
€ 8.000,00 per anno assicurato.
Oneri di urbanizzazione (art. 15)
--
€ 10.000,00
Perdita delle pigioni (art. 15)
--
10% del valore dell’unità sinistrata.
Periodo massimo indennizzabile anni 1.
Rimpiazzo combustibile (art. 15)
--
5‰ della somma assicurata
con il massimo di € 5.000,00
Rottura lastre (art. 15)
--
€ 1.500,00 per sinistro
Garanzia
Spese demolizione, sgombero e trasporto (art. 15)
--
10% dell’indennizzo dovuto
Spese peritali (art. 15)
--
5% dell’indennizzo con il massimo di € 5.000,00
Rimborso spese riparazione tubazioni gas
(condizione particolare C) sempre operante)
--
3‰ della somma assicurata
con il minimo di € 800,00
Danni al contenuto di proprietà comune
(condizione particolare D) sempre operante)
--
€ 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Sezione “B-1” – Responsabilita’ Civile verso Terzi
Garanzia
Ricorso Terzi (art. 25)
Spargimento di acqua (art. 25)
Inquinamento accidentale (art. 25)
Franchigia o scoperto
per sinistro
Limiti di risarcimento
--
€ 1.000.000,00
€ 100,00
€ 150.000,00 per singolo sinistro
10% per sinistro con il
minimo di
€ 500,00
€ 150.000,00 per sinistro e per anno
Condizioni aggiuntive
(da ritenersi operanti se espressamente convenute mediante crocettatura)
Garanzia
Danni acque e ricerca guasti
(Cond. Aggiuntiva 2)
Interruzione d’attività
(Cond. Aggiuntiva 3)
Danni a cose negli interrati e nei seminterrati
(Cond. Aggiuntiva 3)
Responsabilità personale dell’amministratore del Condominio
(Cond. Aggiuntiva 4)
Danni Indiretti
(Cond. Aggiuntiva 6)
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Franchigia o scoperto
per ogni sinistro
€ 150,00
Limiti di indennizzo o risarcimento
Spese di ricerca e ripristino del guasto - 4‰ della somma
assicurata con il minimo di € 3.000,00 ed il massimo di €
10.000,00 per anno assicurativo.
10% con il minimo di €
1.500,00
€ 10.000,00 per anno.
€ 1.000,00
€ 10.000,00 per singolo sinistro
10% con il minimo di €
100,00
5‰ della somma assicurata alla partita Fabbricato con il
minimo di € 26.000,00 e con il massimo di € 50.000,00
€ 500,00
€ 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
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