Fascicolo Informativo Helvetia Habitat edizione 10
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Fascicolo Informativo Helvetia Habitat edizione 10
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano Tel. 02/5351.1 (20 linee) – Fax 02/5351. 461 Sito internet: www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d’ord. 031 Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Helvetia Habitat Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi al fabbricato in condominio o caseggiati plurioccupati. Il presente Fascicolo informativo (mod. FI/1HAB – Ed. 10/2011) contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Mod. FI/1HAB – Ed. 10/2011 Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano Tel. 02/5351.1 (20 linee) – Fax 02/5351. 461 Sito internet: www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d’ord. 031 Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI HELVETIA HABITAT La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del prodotto HELVETIA HABITAT, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi al fabbricato in condominio o caseggiati plurioccupati. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: Informazioni relative all’impresa di assicurazione; Informazioni relative al contratto; Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami; Glossario. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n° 21, 20139 Milano - Tel. 02/5351.1 - Fax 02/5351.461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta elettronica: [email protected] La Società Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all’Albo Gruppi Assicurativi n. d’ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell’ISVAP, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa I dati relativi all’ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 67,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 139,7% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il contratto può essere emesso con durata annuale o poliennale, nella formula con “tacito rinnovo” (ovvero, alla scadenza pattuita, mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto,l’Assicurazione durata non inferiore all’anno è prorogata per un anno e così successivamente). Per contratti di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere alla scadenza di ogni anno, senza oneri e con preavviso sessanta giorni, fermo restando quanto previsto dall’art.6 – Disdetta in caso di sinistro - delle Norme che regolano l’assicurazione generale. in di di in 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto è strutturato a Sezioni, e prevede l’automatica operatività della Sezioni A) Incendio e altri eventi garantiti, e B) Responsabilità Civile, mentre la sezione C) Tutela Giudiziaria è facoltativa ed accessoria. Sezione A) Incendio e altri eventi Sezione B) Responsabilità civile Sezione C) Tutela Giudiziaria Si riportano di seguito le caratteristiche di ciascuna sezione e si richiama l’attenzione sui capoversi contrassegnati con i seguenti simboli: Avvertenze Garanzie prestate Esempi a chiarimento Sezione A ) Incendio e altri eventi garantiti L’oggetto della garanzia assicurativa è il Fabbricato indicato in polizza. Mod. C/31HAB – Ed. 10/2011 Pagina 1 di 8 Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Fabbricato valore a nuovo Sono indennizzabili, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i danni subiti dal fabbricato (come definito nel glossario) a seguito degli eventi espressamente previsti e indicati nel dettaglio delle “Garanzie prestate”. limitazione all’operatività della garanzia : l’assicurazione è prestata per il Fabbricato indicato in polizza, in buone condizioni di statica e manutenzione, avente strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, adibito a civili abitazioni, uffici e/o studi professionali per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani coperti e dove, nel residuo quarto, non esistono: cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplodenti, discoteche e night clubs. Tale dichiarazione è rilevante ai fini dell’applicazione di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile. L’assicurazione può essere prestata esclusivamente nella forma a “valore intero” (quindi con applicazione della regola proporzionale prevista all’art. 1907 del codice civile). Garanzie Prestate Le - principali garanzie prestate con la Sezione A – “Incendio ed altri eventi garantiti” coprono i danni causati al Fabbricato assicurato da: incendio, fulmine, implosione, esplosione o scoppio, nonché dal conseguente sviluppo di fumi, gas o vapori; acqua condotta; caduta ed urto di aeromobili, satelliti,onda sonica, urto veicoli stradali o natanti; colpa grave dell'Assicurato/Contraente e/o dell'amministratore condominiale; eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi terrorismo o sabotaggio); fenomeni elettrici ed elettronici; furto di fissi ed infissi; fumo; guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e/o altro evento garantito; rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni; rovina di ascensori, montacarichi; oneri di urbanizzazione,perdita di pigioni; le spese per il rimpiazzo del combustibile; le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro, spese peritali e/o di consulenza; Sono inoltre operanti le seguenti condizioni: buona fede; impianti di fornitori; rimborso delle spese di ricerca e di riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas; danni al Contenuto di proprietà comune. Condizioni Aggiuntive (valide solo se richiamate): - Danni acque e ricerca guasti – Eventi atmosferici – Danni indiretti Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all’Art. - 15 “Rischio assicurato” delle Condizioni di Polizza – Sezione A) Incendio e altri eventi garantiti, alle Condizioni Particolari (sempre operanti) ed alle condizioni aggiuntive di polizza. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Esclusioni; 2) Limiti di indennizzo; 3) Franchigie e scoperti. Le principali esclusioni della Sezione A Incendio e altri eventi garantiti, sono riportate all’Art. 16 delle “Condizioni di Polizza – Sezione A) - Incendio e altri eventi garantiti”. Per quanto riguarda la garanzia base prestata all’Art. 15 – Rischio assicurato - delle “Condizioni di Polizza – Sezione A) - Incendio e altri eventi garantiti” e le Condizioni particolari (sempre operanti), le esclusioni sono indicate, nel dettaglio, all’interno di ciascuna garanzia prestata. Ad esempio, relativamente alla garanzia “rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni” è prevista una specifica esclusione per i danni avvenuti in occasione di traslochi o esecuzione di lavori e quelli di semplici screpolature, rigature e/o scheggiature. Relativamente alle condizioni aggiuntive da richiamare, le esclusioni sono elencate all’interno di ognuna di esse. E’ bene ricordare che il diritto all’indennizzo può essere ridotto anche nei casi di mancata indicazione dell’esistenza di pluralità di assicurazioni sul medesimo bene o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Mod. C/31HAB – Ed. 10/2011 Pagina 2 di 8 Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli Artt. 10 – Altre Assicurazioni - e 17 – Obblighi in caso di sinistro - delle “Norme e condizioni che regolano l’assicurazione in generale”e delle “Condizioni di polizza – Sezione A – Incendio e altri eventi garantiti”. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti descritti all’interno di ogni singola garanzia prestata. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si riporta il seguente esempio: Tipologia di evento Importo del danno Importo franchigia Limite di indennizzo Importo liquidato : : : : : Fenomeno elettrico ed elettronico € 6.000,00; € 150,00; € 5.000,00 € 5.000,00 (così determinato: € 6.000,00 – €150,00 = € 5.850,00 che risulta essere maggiore del limite di indennizzo e viene allo stesso ricondotto). Relativamente ai limiti di indennizzo infine si segnala che, salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del codice civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (Art. 23 - Limite massimo dell’indennizzo – delle “Condizioni di polizza – Sezione A – Incendio e altri eventi garantiti”). Assicurazione parziale - Regola proporzionale L’assicurazione è stipulata a valore intero, pertanto, per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio, è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato, in quanto in caso di assicurazione parziale si potrebbe ricevere un indennizzo ridotto rispetto all’ammontare totale del danno, incorrendo nella regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Al fine di chiarire le modalità di applicazione di tale regola si riporta il seguente esempio: Valore fabbricato oggetto della copertura al momento del sinistro : € 2.000.000,00 Valore assicurato in polizza : € 1.000.000,00 Importo del danno : € 500.000,00 Importo liquidato : € 250.000,00 (pari al rapporto esistente tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata). Si segnala che, comunque, in polizza è prevista una tolleranza del 10%. Per il dettaglio sul funzionamento della regola proporzionale si rinvia “all’art. 8 – Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale” delle “Norme e condizioni che regolano l’assicurazione in generale”. Sezione B) - Responsabilità Civile La Sezione B) Responsabilità Civile prevede la possibilità di assicurare i danni cagionati a terzi per eventi verificatisi in relazione ai rischi del fabbricato assicurato, nei limiti dei massimali indicati in polizza. Garanzie Prestate Le principali garanzie prestate con la Sezione B) coprono i danni causati : a cose di terzi derivanti da incendio del fabbricato assicurato; da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale; da inquinamento accidentale; da committenza di lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato, di potatura, di sfrondamento od abbattimento di alberi; da errata interpretazione delle norme del D.Lgs. 626/94; da Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). Condizioni Aggiuntive (valide solo se richiamate): - Responsabilità civile conduzione delle singole unità immobiliari; - Interruzione d’attività – Danni a cose negli interrati e nei seminterrati; - Responsabilità Civile dell’amministratore del Condominio. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all’Art. 25 - Oggetto dell’assicurazione - della “Sezione B) – Responsabilità Civile”. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Esclusioni; 2) Limiti di indennizzo; 3) Franchigie e scoperti. Mod. C/31HAB – Ed. 10/2011 Pagina 3 di 8 Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Le principali esclusioni della Sezione B Responsabilità Civile sono elencate nell’art. 26 – Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni. Per quanto riguarda la garanzia base prestata all’Art. 25 – Oggetto dell’assicurazione - della “Sezione B Responsabilità Civile”, le esclusioni sono anche indicate nel dettaglio all’interno di ciascuna garanzia prestata. Ad esempio: relativamente alla garanzia “spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale” è prevista una specifica esclusione per i danni da : gelo, rigurgiti di fogna, semplici infiltrazioni o ingorghi, allagamenti dall'esterno, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali, nonché alle merci collocate in locali interrati o seminterrati adibiti a magazzini o depositi aziendali, laboratori e simili. Relativamente alle condizioni aggiuntive da richiamare, le esclusioni sono elencate all’interno di ognuna di esse. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti descritti all’interno di ogni singola garanzia prestata. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo si riporta di seguito un esempio: Tipologia di evento Importo del danno Importo scoperto Limite di risarcimento Importo liquidato : : : : : danno causato a terzi da inquinamento accidentale € 2.000,00; scoperto 10% con il minimo di €. 500,00 ; €. 150.000,00; € 1.500,00 (pari ad € 2.000,00 - € 500,00 quale minimo). E’ bene ricordare che il diritto all’indennizzo può venir meno anche nei casi di mancata indicazione dell’esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli Artt. 10 e 27 delle “Norme e condizioni che regolano l’assicurazione in generale” e della “Sezione B Responsabilità Civile”. Sezione C) Tutela Giudiziaria Per quanto riguarda le garanzie della presente Sezione, si precisa che la Società ha affidato la gestione dei sinistri ad un’Impresa terza (ARAG Assicurazioni S.p.A.) come indicato nella premessa delle norme che regolano l’assicurazione “Tutela Giudiziaria” delle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. La copertura offerta dalla presente Sezione è relativa alla tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Gli oneri assicurati sono elencati all’interno dell’Art. 30 – Oggetto dell’Assicurazione e Prestazioni Garantite – della Sezione C – Tutela Giudiziaria. Le prestazioni – a tutela del Condominio (art. 1117 e segg. Cod. Civ.) indicato in polizza, dell’Amministratore pro – tempore e dei singoli condomini - sono quelle sotto riportate : • • • • • • • difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi; controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti; sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi; controversie nascenti da violazioni, da parte di condomini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge; sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condomini. Condizione Aggiuntiva (valida solo se richiamata): - Integrazione D.Lgs 626/94 e 494/96. Relativamente alle garanzie di cui alla Sezione C – Tutela Giudiziaria, si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1. Esclusioni/Delimitazioni; 2. Limiti di indennizzo; 3. Sospensioni di garanzia. Relativamente ad esclusioni e delimitazioni si segnala che la Sezione C prevede: 1. Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione (art.31 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione -Esclusioni); Mod. C/31HAB – Ed. 10/2011 Pagina 4 di 8 Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 2. 3. 4. Delimitazioni sull’operatività della garanzia (art. 32 – Insorgenza del caso assicurativo); Delimitazioni sull’estensione territoriale della garanzia (art. 37 – Estensione territoriale); Esclusioni (art. 31 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione -Esclusioni). Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, descritti all’interno di ogni singola garanzia prestata. In alcuni casi espressamente indicati all’interno delle garanzie prestate, ai fini dell’operatività della garanzia, è previsto che il valore della lite sia compreso tra un valore minimo ed uno massimo. A titolo esemplificativo: relativamente alle spese necessarie per sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi, è necessario che il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00. Relativamente alla condizione aggiuntiva da richiamare, le esclusioni sono elencate all’interno di essa. 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l’Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – delle Norme e condizioni che regolano l’assicurazione in generale). Si evidenzia la circostanza che l’Assicurato, che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo, come previsto all’Art. 18 “Esagerazione Dolosa del danno” delle Condizioni di polizza Sezione A – Incendio ed altri eventi garantiti. E’ infine previsto, alla voce “Dichiarazioni” presente nel retro del frontespizio di polizza, che, ai fini della validità della garanzia, il Contraente dichiara che nei tre anni precedenti non si sono verificati sinistri causati dai medesimi eventi garantiti con la presente polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all’Art. 4 “Aggravamento del rischio” delle Norme e condizioni che regolano l’assicurazione in generale. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio, ad esempio parte del fabbricato viene adibito a supermercato. Siccome l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta, come indicato all’art. 5 “Diminuzione del rischio”, a ridurre il premio successivo alla comunicazione dell’assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6. Premi Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. L’importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all’intermediario. E’ prevista la possibilità di corrispondere l’ammontare dovuto in : • rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio annuo lordo; • in rate quadrimestrali, mediante un aumento del 5% del premio annuo lordo; • in rate trimestrali, mediante un aumento del 7% del premio annuo lordo. Qualsiasi decisione sull’applicazione di sconti di premio è di esclusiva facoltà dell’impresa. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma. Il premio annuo lordo, salvo specifica rinuncia dell’assicurato (che deve essere indicata in polizza), è soggetto ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, c.d. “costo della vita”, pubblicato nel bollettino mensile dell’Istituto Centrale di Statistica. L’adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice del mese di settembre dell’anno anteriore alla data di stipulazione del contratto , con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio e tenendo conto dell’eventuale mutamento alla base di calcolo. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’art. 9 – Indicizzazione - delle Norme e condizioni che regolano l’assicurazione in generale. E’ previsto, infine, a norma dell’art. 1901 del codice civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. Mod. C/31HAB – Ed. 10/2011 Pagina 5 di 8 Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 7. Rivalse L'assicuratore che ha pagato l'indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e` causato dai locatari e/o dell’amministratore del condominio. L'Assicurato e` responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 8. Diritto di recesso Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente. La Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008. Il diritto dell’Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Il regime fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l’imposizione di aliquote differenziate per le varie garanzie richieste dal Contraente, come disposto dalla vigente normativa di settore. 12. Informativa in corso di contratto In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le stesse derivassero da innovazioni normative, la Società le comunicherà per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet sarà prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo In caso di sinistro l’Assicurato/Contraente deve: a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile; c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve contemporaneamente essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o da Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, secondo quanto previsto dall’art. 1915 del Codice Civile. Per la definizione delle modalità di liquidazione dei danni si rimanda a quanto previsto all’Art. 21 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - , all’Art. 18 – Procedura per la liquidazione del danno - e all’Art.20 – Mandato dei periti - delle Condizioni di polizza – Sezione A – Incendio e altri eventi garantiti. 14. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l’Ufficio Reclami Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02 5351794 - Posta elettronica: [email protected] Possono essere presentati all’ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) i reclami: Mod. C/31HAB – Ed. 10/2011 Pagina 6 di 8 Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia - - per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET). I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente e il Contraente. 15. Arbitrato L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in accordo fra le Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all’Autorità Giudiziaria. 16. Mediazione per la conciliazione delle controversie Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di condominio e di quelle inerenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di Mediazione e deve essere inoltrata tempestivamente presso la sede legale della Società. Con esclusione delle controversie in materia di condominio e di quelle inerenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale innanzi l'Autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente o l'Assicurato potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto. D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo: Anno di costruzione o di ristrutturazione: anno di costruzione del fabbricato ovvero anno della più recente ristrutturazione che abbia interessato tutti gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento. Nel caso di più corpi di fabbricato è l’anno di costruzione del corpo meno recente o l’anno in cui è avvenuta la prima ristrutturazione Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione Assicurazione: il contratto di assicurazione Caso assicurativo (valido solo per la Sezione C - Tutela Giudiziaria): il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione Colpo d’ariete: l’urto violento provocato in una conduttura dall’immissione d’acqua o dalla sua interruzione Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità Mod. C/31HAB – Ed. 10/2011 Pagina 7 di 8 Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Fabbricato: l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, cantine, recinzioni e simili), cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine (purché ad uso esclusivo degli abitanti del fabbricato e dei loro ospiti), giardini o parchi (anche se con alberi ad alto fusto) e in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes Franchigia: importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Ingorgo: ostruzione che comporta l’interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimenti Polizza: il documento che prova l'assicurazione Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società Protezione Legale (valido solo per la Sezione C - Tutela Giudiziaria): l’assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti; Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale Risarcimento: la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne Rottura accidentale: situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne od interne, l’impianto idrico si sia spezzato o abbia subito falle o fenditure e si sia quindi prodotta una soluzione di continuità dell’impianto Sabotaggio: qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio Scoperto: la quota in percentuale di ogni danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia Società: l'Impresa assicuratrice Terrorismo: qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, o commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa Traboccamento: fuoriuscita di liquidi da un bordo perché eccessivamente colmo Unico caso assicurativo (valido solo per la Sezione C - Tutela Giudiziaria): il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati. SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale e Direttore per l’Italia Francesco La Gioia Mod. C/31HAB – Ed. 10/2011 Pagina 8 di 8 Helvetia Habitat Condizioni di Assicurazione. Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano tel. 02.53.51.1 (20 linee) – telefax 02.53.51.461 e-mail: [email protected] – www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 - Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Cod. Fisc. Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031 Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/97 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/97 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: Anno di costruzione o di ristrutturazione : anno di costruzione del fabbricato ovvero anno della più recente ristrutturazione che abbia interessato tutti gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento. Nel caso di più corpi di fabbricato è l’anno di costruzione del corpo meno recente o l’anno in cui è avvenuta la prima ristrutturazione; Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Assicurazione : il contratto di assicurazione; Caso assicurativo (valido solo per la Sezione C – Tutela Legale): il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione; Colpo d’ariete : l’urto violento provocato in una conduttura dall’immissione d’acqua o dalla sua interruzione; Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione; Esplosione : sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità; Fabbricato : l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, cantine, recinzioni e simili), cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine (purchè ad uso esclusivo degli abitanti del fabbricato e dei loro ospiti), giardini o parchi (anche se con alberi ad alto fusto) e in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes; Franchigia : importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato; Implosione : repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna; Incendio : combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi; Incombustibilità : si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno; Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Ingorgo : ostruzione che comporta l’interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimenti; Polizza : il documento che prova l'assicurazione; Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società; Rigurgito : riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale; Risarcimento: la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro; Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 1 di 20 Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne; Rottura accidentale : situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne od interne, l’impianto idrico si sia spezzato o abbia subito falle o fenditure e si sia quindi prodotta una soluzione di continuità dell’impianto; Sabotaggio: qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività; Scoppio : repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; Gli effetti del gelo o del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio. Scoperto : la quota in percentuale di ogni danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato; Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia; Società : l'Impresa assicuratrice; Terrorismo: qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone , sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, o commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa; Traboccamento : fuoriuscita di liquidi da un bordo perché eccessivamente colmo; Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163, 164, 173, 174 e correlati). Unico caso assicurativo (valido il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati. solo per la Sezione C - Tutela Legale): Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 2 di 20 GLOSSARIO (Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale – SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche) Anno (annuo - annuale) Bimestre (bimestrale) Età assicurativa Mese (mensile) Poliennale (durata) Quadrimestre (quadrimestrale) Quinquennio (quinquennale) Semestre (semestrale) Settimana (settimanale) Trimestre (trimestrale) Mod. B/3D – Ed. 10/2011 periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile). periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno. periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo). periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo). periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni. periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Pagina 3 di 20 NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione. - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio. - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Art. 5 - Diminuzione del rischio. - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Disdetta in caso di sinistro. - Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente. La Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7 – Durata del contratto. - In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Per contratti di durata poliennale, al Contraente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Art. 8 – Assicurazione parziale – Deroga alla regola proporzionale. - Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi. Tuttavia se il valore del fabbricato stimato al momento del sinistro non supera di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 4 di 20 Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. La presente disposizione è operante per le sezioni A - Incendio ed altri eventi garantiti e B – Responsabilità Civile. Art. 9 - lndicizzazione. - Le somme assicurate ed il premio convenuti nel presente contratto sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, pubblicato nel bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). L'adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice del mese di settembre dell'anno anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data della prima scadenza annuale del premio, tenendo conto dell'eventuale mutamento alla base di calcolo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione dell’indice da mettere a raffronto. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Qualora, in conseguenza di uno più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100% quello iniziale, è in facoltà delle Parti di rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui somme assicurate e premio rimangono quelli risultanti dopo l'ultimo adeguamento. Sono soggetti ad adeguamento anche i massimali e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale, mentre le franchigie in cifra assoluta rimangono ferme. Art. 10 - Altre assicurazioni. - Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare per iscritto a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Art. 11 - Rinuncia alla rivalsa. - La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei locatari e/o dell’amministratore del condominio, sempreché l’Assicurato o il Contraente, a sua volta, non eserciti l’azione verso i medesimi. Art. 12 - Oneri fiscali. - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 13 - Rinvio alle norme di legge. - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 14 - Coassicurazione e delega (valida solo se espressamente richiamata in polizza). L’assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società all’uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, etc). Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 5 di 20 La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo. SEZIONE A – INCENDIO ED ALTRI EVENTI GARANTITI Art. 15 – Rischio assicurato. - La Società si obbliga, nei limiti delle condizioni tutte della presente polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da: - incendio, fulmine, implosione, esplosione o scoppio, nonché dal conseguente sviluppo di fumi, gas o vapori che, oltre le cose assicurate, abbiano colpito enti posti nell'ambito di 50 m. da esse; - acqua condotta, cioè spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine in fase di scioglimento, a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o termici, di esclusiva pertinenza del fabbricato; la garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 che rimane a carico dell'Assicurato. Sono esclusi i danni da: gelo, rigurgiti di fogna, semplici infiltrazioni o ingorghi, allagamenti dall'esterno, stillicidio o insalubrità dei locali nonché le spese per la ricerca e riparazione dei guasti; - caduta ed urto di aeromobili, satelliti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti; - onda sonica provocata da oggetti in moto a velocità supersonica; - colpa grave dell'Assicurato/Contraente e/o dell'amministratore condominiale; - eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi terrorismo o sabotaggio), purché l'Assicurato/ Contraente non vi abbia preso parte attiva; la garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00, che rimane a carico dell'Assicurato; - fenomeni elettrici ed elettronici determinati da eventi accidentali od atmosferici, compreso il rimborso delle spese sostenute per demolire o ripristinare eventuali parti del fabbricato, fino alla concorrenza, per singolo sinistro, di € 5.000,00 e con una franchigia di € 150,00; - furto di fissi ed infissi sia di proprietà del singolo condomino che ad uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, fino a € 1.500,00 per sinistro, col massimo per anno assicurativo di € 8.000,00; - fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini; - guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e/o altro evento garantito; - rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni fino a € 1.500,00 con esclusione dei danni in occasione di traslochi o esecuzione di lavori e quelli di semplici screpolature, rigature e/o scheggiature; - rovina di ascensori, montacarichi o simili ivi compresi i danneggiamenti all’impianto; - urto veicoli stradali in transito sulla pubblica via o natanti sui corsi d’acqua. La Società indennizza altresì, purchè conseguenti agli eventi di cui sopra: - gli oneri di urbanizzazione intendendosi per tali le spese che l’Assicurato dovesse pagare ad Enti o all’Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato fino alla concorrenza € 10.000,00; - la perdita di pigioni e/o mancato godimento proprio dei locali per un periodo non superiore ad un anno e con il limite del 10% del valore, che rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; - le spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene), anche in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 6 di 20 - fabbricato assicurato. Il limite di risarcimento è pari al 5‰ della somma assicurata per il fabbricato col massimo di € 5.000,00; le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro, fino a concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto; le spese peritali e/o di consulenza, eventualmente sostenute dall’Assicurato/Contraente in caso di sinistro, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto, con il massimo di € 5.000,00. Art. 16 - Esclusioni. - Sono esclusi i danni: a) da semplici bruciature, non accompagnate da sviluppo di fiamma; b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto; c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche; d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente; e) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine o frane, maremoti, alluvioni inondazioni e allagamenti, cedimento o franamento del terreno, mareggiata e accumuli esterni d’acqua anche piovana; f) agli apparecchi ed agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; g) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati; h) ad affreschi e statue che abbiamo valore artistico; i) da imbrattamento di muri esterni. Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro. - In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. L'Assicurato od il Contraente deve altresì: c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o da Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Art. 18 – Esagerazione dolosa del danno. - L’Assicurato od il Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 7 di 20 Art. 19 - Procedura per la liquidazione del danno. - L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in accordo fra le Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 20 - Mandato dei Periti. - Nel caso in cui le Parti convengano di utilizzare per la liquidazione del danno la procedura di cui al precedente art. 19 lettera b), i Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento dei sinistri esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 17; 3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 21; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Art. 21 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. - Premesso che: 1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area; 2) il valore del fabbricato al momento dei sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Per la rottura di lastre l'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il costo di rimpiazzo ed il valore dei recuperi. Per la perdita pigioni e/o mancato godimento dei locali propri si stima l'ammontare, in base al canone risultante da un regolare contratto di locazione, per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali. Per le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro si precisa che - ferma la loro idonea documentazione - devono essere tenute separate, in quanto per esse non è operante la regola proporzionale, di cui all’art. 8 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 8 di 20 Art. 22 - Anticipo indennizzi. - L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento di un acconto, prima della conclusione della procedura di liquidazione, fino al 60% dell'ammontare del danno determinato o determinabile in base a risultanze certe. Tale diritto può essere esercitato, previa richiesta scritta alla Società, quando ricorrano le seguenti condizioni: che non esistano contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro; che siano decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia; che il danno liquidabile complessivamente non si preveda inferiore a € 52.000,00. In ogni caso l’acconto non potrà comunque essere superiore a € 520.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. La Società pagherà tale acconto entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta determinazione del danno. Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo. - L'Assicurato ottiene il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito dal punto 2) dell'art. 21. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo. - Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se é stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto soltanto quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'art. 16 punto d). CONDIZIONI PARTICOLARI (da ritenersi sempre operanti) A) Buona Fede - La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tale omissione od inesattezza siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. B) Impianti di fornitori - La garanzia è estesa ai danni diretti e materiali agli impianti ed apparecchiature al servizio esclusivo del fabbricato assicurato, di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica. C) Rimborso delle spese di ricerca e di riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas - La Società, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato accertata dall’azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell’erogazione da parte della stessa, indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi che hanno originato la dispersione di gas, comprese le spese per la ricerca e ripristino di parti del fabbricato e le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino scarico dei residui del sinistro. Sono escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del fabbricato. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per anno assicurativo del 3‰ della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di € 800,00. D) Danni al contenuto – La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal contenuto (intendendosi per tale il mobilio, l’arredamento in genere e le attrezzature con l’esclusione di veicoli a motore, natanti e loro parti) costituenti proprietà comune del condominio e riposte nei locali di uso comune quali ripostigli, cantine, box e portinerie con il massimo risarcimento di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 9 di 20 SEZIONE B – RESPONSABILITÁ CIVILE Art. 25 – Oggetto dell’assicurazione Sezione B 1 - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T). - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. Per i danni a cose di terzi, derivanti da incendio del fabbricato assicurato (cosiddetto “ricorso terzi”), la garanzia viene prestata nel limite del massimale previsto in polizza e comunque col massimo di € 1.000.000,00. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L’assicurazione comprende i danni cagionati a terzi e derivanti da: - spargimento di acqua, con l’avvertenza che la garanzia vale soltanto se il danno è conseguente a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o termici di esclusiva pertinenza del fabbricato, fino a concorrenza del massimale previsto per danni a "cose" col limite massimo di € 150.000,00 e con una franchigia assoluta di € 100,00 per singolo sinistro. Sono esclusi i danni da: gelo, rigurgiti di fogna, semplici infiltrazioni o ingorghi, allagamenti dall'esterno, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali, nonché alle merci collocate in locali interrati o seminterrati adibiti a magazzini o depositi aziendali, laboratori e simili; - inquinamento accidentale, in conseguenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse o in ogni modo fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose ed in ogni caso con un massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo anche nel caso in cui vi siano più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi ma originate da una stessa causa di inquinamento. La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di efficacia della polizza ed è subordinata al rispetto, da parte dello stesso, di norme, leggi e regolamenti vigenti in materia. Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00; - committenza da parte dell’Assicurato o del Contraente, di lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato, di potatura, di sfrondamento od abbattimento di alberi; - errata interpretazione delle norme del D.Lgs. 626/94, con l’avvertenza che l’assicurazione è operante per la responsabilità civile che possa incombere all’Assicurato in conseguenza della temporanea inadeguatezza delle prevenzioni e delle corrette procedure, nonché, a lavori ultimati, per incompleti interventi nella prevenzione se ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme del D.Lgs. 626/94. Si conviene altresì che la garanzia è estesa alla responsabilità personale dell’addetto incaricato quale responsabile al servizio di protezione e prevenzione interna così come previsto dal citato D.Lgs. 626/94, tale estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale di Responsabilità Civile Terzi indicato in polizza e resta ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità tra l’Assicurato e l’addetto responsabile al servizio di protezione e prevenzione interna. Sezione B - 2 Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 10 di 20 A. RIVALSA INAIL. Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 N° 1124 e successive modifiche nonché del Decreto Legislativo 23/02/2000 n° 38, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. LGS. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; B. AZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e D. LGS. 23/02/2000 n° 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto A per morte e per lesioni personali da infortunio, dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al predetto Decreto. L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS a sensi dell’art. 14 della legge 12/06/1984 n° 222. Dalla presente assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali. La garanzia é prestata, entro il limite del massimale pattuito nel frontespizio di polizza, con il massimo di € 260.000,00 per sinistro. L'Assicurato od il Contraente deve denunciare per iscritto alla Società tutti i sinistri. Tale denuncia deve essere fatta entro 6 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. Per quanto riguarda la gestione delle vertenze di danno e le spese legali vale quanto disposto dall'art. 29 che segue. Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, il fatto che l’Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia non dovuta a dolo o colpa grave dell’Assicurato stesso o di persone delle quali questi debba rispondere. Art. 26- Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni. - Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato/Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi, salva la R.C.O. Sono esclusi i danni: 1. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; 2. a cose da spargimento d'acqua a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento; 3. da esercizio, da parte dell'Assicurato/Contraente o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personale dell'Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari; 4. da furto e rapina; 5. alle cose ed agli animali che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 6. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto nella sezione B/1 – Responsabilità Civile Terzi; 7. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; 8. direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l’amianto; 9. direttamente o indirettamente derivante da campi elettromagnetici; Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 11 di 20 10. derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità o malfunzionamento di hardware, software e chips impressi; 11. direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati. Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro. - L’Assicurato in caso di sinistro deve darne avviso all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente a lui pervenuti. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Art. 28 - Fabbricati in condominio. - Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune, ferma l'esclusione 3) dell'art. 26. Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Art. 29 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. - La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente o l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda, in aggiunta al massimale stesso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente, in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese per legali o tecnici non da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale. SEZIONE C – TUTELA LEGALE (valida solo se espressamente richiamata mediante crocettatura nel frontespizio della polizza Habitat – mod. B/3 – ed. 12/2010) PREMESSA Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale ad ARAG Assicurazioni S.p.A. con Sede e Direzione Generale in Verona 37135 - Via delle Nazioni n° 9, in seguito denominata ARAG, la Società medesima, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto. In questo caso è comunque facoltà dell’Assicurato/Contraente di rinunciare alle garanzie previste dalla presente sezione dandone comunicazione scritta alla Società. Relativamente alla gestione dei sinistri, l'Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG. Principali riferimenti: telefono centralino: 045/8290411; fax per invio nuove denuncie di sinistro: 045/8290557; fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045/8290449. Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 12 di 20 Art. 30 - Oggetto dell’assicurazione e Prestazioni garantite - La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono: le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 35 comma 4; le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo articolo 35 comma 5; le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); le spese di giustizia; Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 33 comma 3. Le garanzie sopra previste vengono prestate a tutela dei diritti del Condominio (art. 1117 e segg. Cod. Civ.) indicato in polizza, dell’Amministratore pro-tempore e dei singoli condomini. Le garanzie valgono per: sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia viene prestata all'amministratore ed ai condomini per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso; sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi. La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condomini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso; sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al Condominio indicato in polizza, sempre che il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00; sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio; sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi sempre che il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00; sostenere controversie nascenti da violazioni, da parte di condomini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge; sostenere controversie relative a diritti reali (Proprietà art. 832 c.c., Usufrutto art. 932 c.c., Uso art. 1021 c.c., Abitazione art. 1022 c.c., Superficie artt. 952 e 955 c.c., Servitù art. 1027 c.c., Enfiteusi artt. 958-960 c.c.). La garanzia viene estesa anche ai singoli condomini. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente-Assicurato. Art. 31 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione – Esclusioni - L’Assicurato è tenuto a : regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. La Società non si assume il pagamento di : multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); spese per controversie con la Società. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 13 di 20 Le a) b) c) d) e) f) g) h) i) garanzie non sono valide: per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; in materia fiscale ed amministrativa; per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili; per fatti dolosi delle persone assicurate; per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; per controversie relative alla compravendita e permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà), ed alla loro costruzione ex novo; in quest’ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; per controversie tra singoli condomini / conduttori. Art. 32 - Insorgenza del caso assicurativo. - Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende : per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti : durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo Art. 33, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo: vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art. 33 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale. - L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 1. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa. 2. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 14 di 20 3. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. 4. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG. Art. 34 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa - Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. Art. 35 - Gestione del caso assicurativo 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.33. 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. 4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG. 5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG. 6. ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere. 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità. L’arbitro viene designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 36 - Recupero di somme - Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Art. 37 - Estensione territoriale – 1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. 2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 15 di 20 Condizione aggiuntiva D.Lgs. 626/94 e 494/96 (valida solo se espressamente crocettata sul frontespizio di polizza) Ad integrazione dell’Art. 30 – Prestazioni garantite, si conviene che le garanzie previste vengono prestate al Contraente in relazione al D.Lgs. 494/96. La presente garanzia opera in deroga all’Art. 31 – Esclusioni - lett. b) limitatamente alla materia amministrativa e lett. h) per operazioni di costruzione, di trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia. Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n.494/96. Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente, in relazione al D.Lgs. n.626/94, a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti Preposti Responsabili dei Servizi di Prevenzione Lavoratori Dipendenti. Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al d.lgs. n.626/94 - d.lgs. n.494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per: sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 590 Codice Penale); proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00. La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/ impugnazione. L’Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i su elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente. Insorgenza del caso assicurativo – Ai fini delle garanzie previste dalla presente condizione aggiuntiva, per insorgenza del caso assicurativo si intende: il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge – nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente condizione aggiuntiva, o loro dimissioni dall’impresa assicurata. La garanzia opera a parziale deroga dell’Art. 32– Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni Generali di Assicurazione. CONDIZIONI AGGIUNTIVE da ritenersi operanti se espressamente convenute, mediante crocettatura 1) Responsabilità Civile conduzione delle singole unità immobiliari. - L’assicurazione di cui alla sezione B 1 – Responsabilità Civile verso Terzi, si estende a favore dei conduttori – e delle persone di cui gli Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 16 di 20 stessi debbano rispondere – delle unità immobiliari adibite ad civili abitazioni, uffici e studi professionali esistenti nel fabbricato assicurato. La garanzia è prestata unicamente per i danni conseguenti alla conduzione ed all’ordinaria manutenzione dei locali occupati, comprese le relative dipendenze, del mobilio e dell’arredamento, compreso l’uso di apparecchi domestici. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro della Sezione B 1 – Responsabilità Civile verso Terzi che rappresenta il limite in caso di responsabilità di più assicurati. In caso di coesistenza di altra copertura per il medesimo rischio, la presente assicurazione varrà quale secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta copertura. Sono esclusi i danni: a) derivanti dalla proprietà di fabbricati; b) derivanti dallo svolgimento di attività professionali; c) da furto; d) alle cose in consegna e custodia a qualsiasi titolo e destinazione; e) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, o artigianali. Restano ferme le condizioni tutte della garanzia base del Settore B – Responsabilità Civile. 2) Danni acque e ricerca guasti. - Relativamente alla sezione A – Incendio ed altri eventi garantiti, si indennizzano: a) i danni diretti e materiali arrecati al fabbricato assicurato da spargimenti ed infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve e grandine in fase di scioglimento, verificatisi: 1. a seguito di ingorghi, traboccamenti e/o rotture di tubazioni serbatoi e simili, relativi ad impianti fissi di esclusiva pertinenza del fabbricato, prodotti da cause accidentali o da eventi atmosferici compreso il gelo; 2. attraverso rotture, brecce o lesioni nel tetto o nelle pareti esterne del fabbricato prodotte dagli eventi garantiti. Sono esclusi i danni di umidità o stillicidio, da allagamenti dall'esterno nonché quelli avvenuti in costruzioni realizzate prevalentemente in materiali leggeri e/o fragili come fibrocemento, plastica, vetro e simili, o in fabbricati in corso di costruzione, demolizione e/o riparazione. b) le spese per la riparazione del guasto, conseguente ad evento garantito, a tubazioni, condutture, serbatoi e simili di esclusiva pertinenza del fabbricato, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato. Questa prestazione è concessa fino a concorrenza del 4‰ (quattro per mille) della somma assicurata per ciascun fabbricato con il minimo di € 3.000,00 e con il massimo di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo per entrambe le garanzie sub a) e b) verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 150,00 che rimane a carico dell'Assicurato. 3) Interruzione d’attività – Danni a cose negli interrati e nei seminterrati - L’assicurazione di cui alla sezione B 1 – Responsabilità Civile verso Terzi, s’intende estesa: - alle interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo/godimento di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizio o di forniture (compresi i danni derivanti da ritardato o mancato avvio di tale attività e quelli derivanti da perdite di prodotti), purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo € 1.500,00; - ai danni conseguenti allo spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, causati a cose contenute in locali interrati o seminterrati adibiti a magazzini o depositi aziendali, laboratori e simili, di proprietà dei condomini e/o dei locatari. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per singolo sinistro, e con l’applicazione di una franchigia di € 1.000,00. Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 17 di 20 4) Responsabilità Civile dell’amministratore del Condominio L’assicurazione di cui alla sezione B 1 – Responsabilità Civile verso Terzi, è valida anche per i danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, dall’amministratore pro-tempore del condominio assicurato nell’esercizio della sua attività, in conseguenza di violazioni non dolose dei doveri professionali previsti dalla legge, nonché di ogni altro obbligo posto a carico dello stesso da disposizioni amministrative o dal regolamento condominiale. La garanzia comprende: a) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio; b) multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio od ai suoi singoli condomini per errori imputabili all’amministratore. La garanzia opera per i danni conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, purché denunciati alla Società entro un anno dalla cessazione del contratto stesso. La garanzia non vale: 1) per il pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste dal precedente punto b); 2) per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro; 3) per richieste di risarcimento connesse a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate; 4) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione; 5) per omissioni o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione; 6) per i danni che non attengano all’amministrazione del fabbricato assicurato con la presente polizza. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un massimale, per singolo sinistro, pari al 5‰ (cinque per mille) della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di € 26.000,00 ed il massimo di € 50.000,00, anche nel caso di corresponsabilità dell’amministratore con uno o più degli altri assicurati ai sensi di polizza, e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di € 100,00. La presente condizione è valida unicamente se l’assicurazione è prestata per l’intero condominio. 5) a. b. c. Eventi atmosferici. - Si indennizzano i danni causati: da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria o dal peso della neve; dalla caduta di alberi o altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi; da bagnamenti che si verificassero all'interno del fabbricato – escluso il contenuto - purché direttamente conseguenti alla rottura di opere ed impianti, causata dai suddetti eventi. Sono esclusi i danni ad alberi, coltivazioni, enti mobili all'aperto, nonché a costruzioni (e relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come fibrocemento, plastica, vetro e simili o aperte o incomplete. 6) Danni Indiretti - In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A – “Incendio ed altri eventi garantiti”, e a parziale deroga delle Condizioni di polizza, la Società garantisce, fino alla concorrenza di € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, un ulteriore importo per le spese aggiuntive e/o straordinarie, debitamente documentate, sostenute per: - le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro; - oneri di urbanizzazione; - il rimborso, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, delle spese per gli onorari dei consulenti incaricati dell’esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per il ripristino del fabbricato assicurato in caso di sinistro nonché delle spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori; Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 18 di 20 mantenere in funzione servizi di pubblica utilità quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, l’installazione temporanea di generatori per l’energia o di impianti di telefonia, il noleggio di attrezzature quali gru e carri ponte; - il costo del consumo di acqua potabile derivante dalla rottura accidentale delle tubazioni di distribuzione di pertinenza del fabbricato, effettivamente accertate. Tale importo sarà determinato sull’eccedenza dell’importo fatturato dall’Ente erogante il servizio, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media dello stesso importo riferito all’anno precedente. In nessun caso la Società indennizzerà somma maggiore del 70% dell’importo calcolato in eccedenza con il limite di € 3.000,00. La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; - difficoltà di reperimento dei materiali imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. - Per la presente condizione particolare: a) non è operante il disposto dell'art.8 - Assicurazione Parziale - delle Norme che regolano l’assicurazione in generale; b) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 500,00. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente condizione, troveranno applicazione le Norme e Condizioni contenute nel presente fascicolo. Vincolo. – La presente polizza e' vincolata a tutti gli effetti, a favore dell'Istituto indicato nel frontespizio di polizza. Pertanto la Società si obbliga a: 1) notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto; 2) non liquidare alcun indennizzo, se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente; 3) pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente; 4) notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto; 5) notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione; 6) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro a sensi delle Norme che regolano l’assicurazione in generale e delle Condizioni di polizza e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'art. 1898 del Codice Civile. Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Pagina 19 di 20 RIEPILOGO SCOPERTI - FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO Le garanzie di cui alle condizioni di polizza, se comprese, sono prestate con applicazione delle franchigie ed entro i limiti di indennizzo di seguito indicati. Per i danni derivanti da un’unica causa la franchigia, prevista per le tipologie degli eventi sotto riportati, si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati e qualunque sia la garanzia interessata. La franchigia per la condizione aggiuntiva 2) Danni acqua e ricerca guasti, è cumulabile con quelle previste per la condizione aggiuntiva 3) Interruzione d’attività e Danni a cose nei seminterrati e con quelle previste alla Sezione “B”. Sezione “A” – Incendio ed altri eventi garantiti Franchigia per sinistro Limiti di indennizzo Acqua condotta (art. 15) € 150,00 -- Eventi socio politici e atti vandalici (art. 15) € 250,00 -- Fenomeno elettrico (art. 15) € 150,00 € 5.000,00 per singolo sinistro Furto di fissi e infissi o guasti (art. 15) -- € 1.500,00 per sinistro con il limite di € 8.000,00 per anno assicurato. Oneri di urbanizzazione (art. 15) -- € 10.000,00 Perdita delle pigioni (art. 15) -- 10% del valore dell’unità sinistrata. Periodo massimo indennizzabile anni 1. Rimpiazzo combustibile (art. 15) -- 5‰ della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 Rottura lastre (art. 15) -- € 1.500,00 per sinistro Garanzia Spese demolizione, sgombero e trasporto (art. 15) -- 10% dell’indennizzo dovuto Spese peritali (art. 15) -- 5% dell’indennizzo con il massimo di € 5.000,00 Rimborso spese riparazione tubazioni gas (condizione particolare C) sempre operante) -- 3‰ della somma assicurata con il minimo di € 800,00 Danni al contenuto di proprietà comune (condizione particolare D) sempre operante) -- € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo Sezione “B-1” – Responsabilita’ Civile verso Terzi Garanzia Ricorso Terzi (art. 25) Spargimento di acqua (art. 25) Inquinamento accidentale (art. 25) Franchigia o scoperto per sinistro Limiti di risarcimento -- € 1.000.000,00 € 100,00 € 150.000,00 per singolo sinistro 10% per sinistro con il minimo di € 500,00 € 150.000,00 per sinistro e per anno Condizioni aggiuntive (da ritenersi operanti se espressamente convenute mediante crocettatura) Garanzia Danni acque e ricerca guasti (Cond. Aggiuntiva 2) Interruzione d’attività (Cond. Aggiuntiva 3) Danni a cose negli interrati e nei seminterrati (Cond. Aggiuntiva 3) Responsabilità personale dell’amministratore del Condominio (Cond. Aggiuntiva 4) Danni Indiretti (Cond. Aggiuntiva 6) Mod. B/3D – Ed. 10/2011 Franchigia o scoperto per ogni sinistro € 150,00 Limiti di indennizzo o risarcimento Spese di ricerca e ripristino del guasto - 4‰ della somma assicurata con il minimo di € 3.000,00 ed il massimo di € 10.000,00 per anno assicurativo. 10% con il minimo di € 1.500,00 € 10.000,00 per anno. € 1.000,00 € 10.000,00 per singolo sinistro 10% con il minimo di € 100,00 5‰ della somma assicurata alla partita Fabbricato con il minimo di € 26.000,00 e con il massimo di € 50.000,00 € 500,00 € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo Pagina 20 di 20 Mod. B/3D– Ed. 10/2011