POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA

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POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA
POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA
PIANO SANITARIO
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Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE GENERALI
Oggetto dell’appalto è la stipulazione di una Convenzione contenente le condizioni generali di
polizza assicurativa sanitaria riferita ad un numero complessivo di dipendenti assunti con contratto
a tempo indeterminato e a tempo determinato, ripartiti tra gli Enti di cui al Gruppo di Acquisto
(GdA), costituito per la gara, come segue:
•
Regione Emilia-Romagna dipendenti del comparto n. 2.770,
•
ERGO Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori: dipendenti del comparto n.142,
•
Consorzio Fitosanitario provinciale di Parma e Piacenza dipendenti del comparto: n. 9.
La Convenzione quadro prevede una” garanzia base” erogata direttamente ai sotto indicati
lavoratori:
1.
titolari di rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato con
la Regione Emilia Romagna e che prestino servizio presso le strutture regionali (Agenzie,
Istituti e Autorità compresi) o siano collocati in distacco o comando, nell’interesse e, per
esigenze organizzative dell’Amministrazione Regionale ( Agenzie ed Istituti compresi)
presso altri soggetti, pubblici o privati;
2.
titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
con altro soggetto, pubblico o
privato, e siano in comando presso le strutture regionali (Agenzie, Istituti) alle dipendenze
funzionali dei dirigenti di queste, per lo svolgimento di attività nell’interesse e per esigenze
organizzative dell’Amministrazione regionale (Agenzie ed Istituti compresi).
Rientrano nel novero dei lavoratori assicurati del comparto solo i titolari di rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui al precedente punto 1, e i lavoratori in comando in entrata di cui al
precedente punto 2, che abbiano termine almeno sei mesi dopo la stipulazione della polizza.
La Convenzione quadro oltre alla ”garanzia base” prevede una polizza facoltativa a carico degli
assicurati per “garanzie aggiuntive”. La Convenzione quadro, infatti, dà facoltà al dipendente
assicurato di estendere le “garanzie aggiuntive” per se stesso e di assicurare anche i propri
familiari (coniuge o convivente “more uxorio” ed ai figli, purché risultino dallo stato di famiglia), sia
per la “garanzia base” che per quelle aggiuntive.
La Compagnia assicuratrice dovrà altresì garantire la copertura base e le “garanzie aggiuntive” per
le seguenti categorie di dipendenti delle Amministrazioni aderenti al GdA, che potranno aderire su
base volontaria:
Ø dirigenti a tempo indeterminato o determinato, con rapporto di lavoro con la Regione EmiliaRomagna oppure con altri soggetti, ma in comando presso la stessa;
Ø lavoratori
collocati in aspettativa senza assegni per
carica pubblica o sindacale o per
accettare un incarico dirigenziale conferito dalla Regione o da altro soggetto o un incarico
direttivo conferito da altre Pubbliche Amministrazioni;
Ø lavoratori
non inquadrati secondo l’ordinamento professionale del Contratto collettivo
nazionale giornalisti;
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Ø lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Emilia-Romagna, a
qualsiasi categoria o qualifica appartengano, che siano in comando o collocati fuori ruolo
presso altri soggetti per esigenze funzionali di questi ultimi;
Ø lavoratori titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o lavoratori in comando in entrata,
che abbiano un contratto avente termine entro sei mesi dalla data di stipulazione della polizza.
L’estensione delle “garanzie aggiuntive” al nucleo familiare è sempre effettuata a condizione che
venga inserito il nucleo familiare nella “garanzia base”.
In tutti i predetti casi, il valore economico dei premi sarà quello risultante dall’offerta economica
della compagnia assicuratrice, sulla base del valore dei premi posti a base d’asta.
Sarà cura della Compagnia assicuratrice fornire al dipendente un depliant esplicativo con le
modalità di adesione e le modalità di utilizzo della polizza assicurativa sanitaria formulata con
esempi pratici e simulazioni di richieste.
Art. 2. ENTITA’ DELL’APPALTO E DURATA
L’appalto darà origine ad una Convenzione di validità biennale per cui l’importo posto a base di
gara è pari
ad euro 1.051.560,00, importo che potrà arrivare ad un massimo pari ad euro
1.577.340,00 complessivo della ripetizione del servizio analogo per ulteriori mesi dodici (12) ai
sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. Tale importo
viene calcolato sulla base del premio annuale per la garanzia base, moltiplicato per il n. totale di
aventi diritto, pari a n. 2921 unità.
Con la Compagnia assicuratrice (Fornitore) verrà stipulato un contratto di durata biennale,
decorrente dalle ore 24 del 31° giorno successivo alla stipulazione della Convenzione. Tale
periodo è utile ai fini degli adempimenti preliminari al decorso delle garanzie, pari a 24 mesi. Gli
Ordinativi di Fornitura saranno emessi contestualmente alla trasmissione alla Compagnia
assicuratrice dei nominativi degli aventi diritto ed avranno una durata di 24 mesi.
In caso di ripetizione, per un ulteriore anno (12 mesi) di servizi analoghi già affidati all’operatore
economico aggiudicatario ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lettera b)
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. le Amministrazioni aderenti al gruppo di acquisto entro novanta giorni
(90) dalla scadenza di vigenza della Convenzione potranno richiedere alla compagnia assicuratrice
una estensione della garanzia per un periodo ulteriore di mesi dodici. Di conseguenza,saranno
estese sia la Convenzione che gli Ordinativi di Fornitura precedentemente emessi.
Nell’importo in questione non sono in alcun modo calcolati i premi a carico dei lavoratori per le
integrazioni possibili della “garanzia base” e per l’estensione delle coperture al coniuge o al
convivente “More uxorio” ed ai figli.
Art. 3 PRESCRIZIONI MINIME RICHIESTE ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE
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Il presente capitolato disciplina le condizioni minime, a cui la Compagnia assicuratrice dovrà
attenersi per partecipare alla procedura di gara.
In riferimento al numero complessivo dei convenzionamenti diretti in Italia anche tramite società
specializzata incaricata dalla Compagnia assicuratrice dovrà dichiarare di avere in essere:
a)
con istituti di cura pubblici e privati: 100 strutture
b)
con centri diagnostici e laboratori di analisi: 150 strutture
c)
medici convenzionati: 750 medici
In riferimento al numero complessivo dei convenzionamenti diretti in Emilia Romagna anche
tramite società specializzata incaricata dalla Compagnia assicuratrice dovrà dichiarare di avere in
essere:
a)
con istituti di cura pubblici e privati: 20 istituti
b)
con centri diagnostici e laboratori di analisi: 30 centri
c)
medici convenzionati: 150 medici.
Art. 4 GARANZIE
A precisazione di quanto prescritto nel presente Capitolato e nella convenzione, sarà fornito ai
dipendenti un allegato informativo che esplicita mediante simulazioni, le modalità con le quali si
effettua il rimborso in forma indiretta con applicazioni pratiche delle franchigie.
L’assicurazione è operante in caso di malattia ed infortunio, per le seguenti prestazioni:
1 Garanzia Base:
1.1.
grandi interventi;
1.2
indennità sostitutiva grandi interventi;
1.3
indennità di ricovero nel caso di ricovero per intervento chirurgico non grande o senza
intervento chirurgico, compreso il parto;
1.4
indennità di convalescenza;
1.5
indennità di ingessatura;
1.6
malattie oncologiche;
1.7.
interventi di chirurgia ambulatoriale
1.8
alta specializzazione extraricovero;
1.9
servizi di consulenza.
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2 Garanzie Aggiuntive:
2.1
visite specialistiche ed accertamenti diagnostici;
2.2
trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio;
2.3
interventi chirurgici odontoiatrici.
1 Garanzia Base
1.1 GRANDI INTERVENTI
Ricovero a seguito di un “Grande Intervento Chirurgico”, intendendosi per tali quelli di cui
all’allegato 1.
Con ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante il pernottamento; il solo
intervento di Pronto Soccorso non costituisce ricovero.
Qualora l’assicurato venga ricoverato per effettuare
un Grande Intervento, può godere delle
seguenti prestazioni:
Pre-ricovero (*): esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 100 giorni
precedenti l’inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha
determinato il ricovero.
Tali prestazioni sono garantite in forma rimborsuale.
Intervento chirurgico (*): onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni
altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi
comprese le endoprotesi.
Assistenza medica, medicinali, cure (*): prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze
medico-specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti
diagnostici durante il periodo di ricovero.
Rette di degenza: non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie.
Nel solo caso di ricovero in Istituto di cura non convenzionato con la Compagnia assicuratrice, la
garanzia è prestata nel limite di Euro 210,00 al giorno.
Accompagnatore: retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di cura. Nel solo
caso di ricovero in Istituto di cura non convenzionato con la Compagnia assicuratrice, la garanzia è
prestata nel limite di Euro 55,00 al giorno, per un massimo di 30 giorni per ricovero.
Assistenza infermieristica: assistenza infermieristica privata individuale nel limite di Euro 55,00 al
giorno per un massimo di 30 gg. per ricovero.
Post-ricovero (*): esami e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche,
infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse in ogni caso le spese
di natura alberghiera) effettuati nei 100 giorni successivi alla cessazione del ricovero, purché resi
necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero.
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Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all'atto delle dimissioni
dall’istituto di cura.
In caso di ricovero in strutture convenzionate, la Compagnia assicuratrice liquida direttamente le
spese delle prestazioni con il limite del massimale assicurato, ad eccezione dei limiti previsti in
polizza ai punti: assistenza infermieristica privata, trasporto sanitario, rimpatrio della salma.
In caso di ricovero in strutture non convenzionate con la Compagnia assicuratrice, le prestazioni
contrassegnate con (*) vengono rimborsate lasciando una quota del 20% a carico del cliente con il
minimo non indennizzabile di Euro 500,00 e il massimo non indennizzabile di Euro 2.600,00 (per il
calcolo dello scoperto e della franchigia vedasi la “nota informativa”).
Qualora venga effettuato in una struttura convenzionata un intervento chirurgico o un ricovero
medico da parte di personale medico non convenzionato, tutte le spese relative al ricovero
verranno liquidate in forma rimborsuale dalla Compagnia assicuratrice con l’applicazione dello
scoperto o del minimo non indennizzabile sopra citati.
Qualora il ricovero avvenisse in un struttura del Servizio Sanitario Nazionale, la Compagnia
assicuratrice rimborsa le eventuali spese per ticket sanitari o per trattamento alberghiero (ad
esempio le spese per un’eventuale camera a pagamento) rimasti a suo carico. In questo caso,
però, l’assicurato non potrà beneficiare dell’indennità sostitutiva grandi interventi (1.2).
Massimale dell’area ricovero
In termini assicurativi con massimale si intende una cifra oltre la quale il prodotto assicurativo o
una sua parte non possono essere rimborsati.
La Convenzione
prevede quindi un massimale, per l’area ricovero, che ammonta a Euro
200.000,00 per anno assicurativo/nucleo. Questo significa che se durante l’anno questa cifra viene
raggiunta da un componente del nucleo o dalle spese effettuate per più componenti, non vi è più la
possibilità di ricevere le prestazioni. La copertura riprenderà l’anno successivo e con il nuovo
pagamento di premio, per gli eventi che accadessero nel nuovo periodo. Non potranno però
essere più rimborsati gli eventi accaduti nell’anno precedente.
Trasporto sanitario
La Compagnia assicuratrice rimborsa le spese di trasporto dell’Assicurato in ambulanza, con unità
coronarica mobile, con aereo sanitario all’Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad
un altro in Italia ed all’estero con il massimo di Euro 2.000,00 per ricovero.
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Trapianti
La Compagnia assicuratrice rimborsa le spese di trapianto ed espianto di tutti gli organi o parte di
essi incluso il midollo osseo, in conseguenza di malattia o infortunio, nonché le spese necessarie
per il prelievo dal donatore e per il trasporto dell’organo.
Nel caso di donazione da vivente, vengono rimborsate le spese sostenute durante il ricovero
relativamente al donatore per accertamenti diagnostici, assistenza medico-infermieristica,
intervento chirurgico, cure, medicinali, rette di degenza (in Italia e all’estero).
Rimpatrio della salma
In caso di decesso all’estero durante un ricovero, la Compagnia assicuratrice rimborsa le spese
sostenute per il rimpatrio della salma nel limite di Euro 2.000,00 per anno assicurativo e per nucleo
familiare.
1.2 INDENNITÀ SOSTITUTIVA GRANDI INTERVENTI
L’Assicurato, qualora non richieda alcun rimborso alla Compagnia assicuratrice per le spese
sostenute durante il ricovero, avrà diritto a un’indennità di Euro 80,00 per ogni giorno di ricovero
per un periodo non superiore a 90 giorni per ricovero.
Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante pernottamento: questo è il motivo
per il quale, al momento del calcolo dell’indennità sostitutiva, si provvede a corrispondere
l’indennità per ogni notte trascorsa all’interno dell’Istituto di cura.
1.3 INDENNITÀ DI RICOVERO NEL CASO DI RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO
NON GRANDE O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO COMPRESO IL PARTO
Nell’eventualità di un ricovero per intervento chirurgico non grande o senza intervento chirurgico,
compreso il parto, verrà corrisposta un’indennità giornaliera di Euro 55,00 per un massimo di 90
gg. per ricovero.
1.4 INDENNITÀ DI CONVALESCENZA (GARANZIA NON ESTENDIBILE AI FAMILIARI)
L’assicurato, in caso di ricovero, avrà diritto a un’indennità di Euro 55,00 per un numero massimo
di giorni pari a quello del ricovero per un periodo non superiore a 90 giorni per sinistro.
La convalescenza deve essere prescritta dall’Istituto di Cura all’atto delle dimissioni o, in un
momento immediatamente successivo alle dimissioni, dal medico curante.
Tale garanzia non potrà essere
estesa al coniuge o al convivente “more uxorio” ed ai figli,
risultanti dallo stato di famiglia.
1.5 INDENNITÀ DI INGESSATURA (GARANZIA NON ESTENDIBILE AI FAMILIARI)
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La Compagnia assicuratrice corrisponderà un indennità giornaliera di € 55,00 nel caso di
applicazione di ingessatura, in seguito a infortunio per un periodo non superiore a 30 giorni per
anno assicurativo.
L’applicazione dell’ingessatura deve essere certificata mediante idonea documentazione di un
Pronto Soccorso o di altro centro medico da cui risulti la lesione subita dall’Assicurato e la data di
apposizione; la data di rimozione deve essere altresì attestata da apposita documentazione
medica.
Tale garanzia non potrà essere
estesa al coniuge o al convivente “more uxorio” ed ai figli,
risultanti dallo stato di famiglia.
1.6 MALATTIE CARDIOLOGICHE E ONCOLOGICHE
Area Ricovero
Nel caso di malattie oncologiche, la Compagnia assicuratrice rimborserà le spese sanitarie
ospedaliere ed extraospedaliere conseguenti alla patologia stessa.
Modalità di erogazione delle prestazioni relative alle malattie oncologiche
In strutture sanitarie convenzionate con la Compagnia assicuratrice: pagamento diretto da parte
della Compagnia assicuratrice alla casa di cura per le prestazioni erogate senza applicazione di
franchigie o scoperti.
In strutture sanitarie private non convenzionate con Compagnia assicuratrice: rimborso delle spese
sostenute con applicazione di scoperto 20% con il minimo non indennizzabile di € 500,00, per ogni
ricovero.
In strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in caso di ricovero a carico del
S.S.N.:r imborso delle eccedenze di spese nel limite dei massimali assicurati.
Accertamenti diagnostici oncologici
Sono inoltre comprese nella garanzia gli accertamenti diagnostici conseguenti alla patologia
oncologica.
Modalità di erogazione degli accertamenti diagnostici oncologici
In strutture sanitarie convenzionate con la Compagnia assicuratrice: pagamento diretto da parte
della Compagnia assicuratrice alla casa di cura per le prestazioni erogate senza applicazione di
franchigie o scoperti, nel caso di prestazione erogata a favore del familiare del dipendente verrà
applicata una franchigia di € 30,00.
In strutture sanitarie private non convenzionate con la Compagnia assicuratrice: rimborso delle
spese sostenute con applicazione di scoperto 20% con il minimo non indennizzabile di € 35,00 per
ogni accertamento.
In strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate: rimborso delle eccedenze di
spese nel limite dei massimali assicurati.
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Il massimale annuo assicurato per le garanzie sopra indicate corrisponde a € 14.000,00 per
persona e/o per nucleo familiare.
Visite specialistiche cardiologiche ed oncologiche: la Compagnia assicuratrice provvede inoltre al
pagamento delle spese per visite specialistiche cardiologiche ed oncologiche.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito
diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Relativamente a tali visite i documenti di spesa devono riportare l’indicazione della specialità del
medico, la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
Le visite devono essere richieste con prescrizione del medico AUSL.
Modalità di erogazione delle visite cardiologiche ed oncologiche
In strutture sanitarie convenzionate con la Compagnia assicuratrice: pagamento diretto da parte
della Compagnia assicuratrice alla struttura per le prestazioni erogate all’Assicurato dalla struttura
sanitaria, nel caso di prestazione erogata a favore del familiare del dipendente verrà applicata una
franchigia di € 30,00.
In strutture sanitarie private non convenzionate con Compagnia assicuratrice:rimborso delle spese
sostenute con applicazione di scoperto pari al 25% con il minimo non indennizzabile di € 35,00 per
ogni visita.
In strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate: rimborso integrale dei ticket
sanitari nel limite del massimale assicurato
Massimale annuo assicurato € 4.500,00 per persona e/o per nucleo familiare.
1.7. INTERVENTI DI CHIRURGIA AMBULATORIALE
Sono inoltre compresi nella garanzia gli interventi di chirurgia ambulatoriale, non a carattere
estetico:
−
in strutture sanitarie convenzionate con la compagnia assicuratrice: pagamento diretto da
parte della compagnia senza applicazione di franchigie o scoperti.
−
in strutture sanitarie non convenzionate con la compagnia assicuratrice: rimborso delle
spese sostenute con applicazione di uno scoperto pari al 20% con il minimo non indennizzabile di
€ 200,00 per ogni intervento.
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−
in strutture del SSN o da esso accreditate: rimborso delle eccedenze di spese nel limite dei
massimali assicurati.
Sarà fornito ai dipendenti e/o Amministrazioni del GdA, contestualmente alle prescrizioni del
presente capitolato un allegato informativo che esplicita mediante simulazioni, le modalità con le
quali si effettua il rimborso in forma indiretta con applicazioni pratiche delle franchigie.
Massimale annuo assicurato per persona e/o nucleo familiare € 10.000,00.
1.8 ALTA SPECIALIZZAZIONE EXTRARICOVERO
Con il termine “alta specializzazione”, si intende una serie di accertamenti e di terapie
generalmente piuttosto costosi, in quanto effettuati con macchinari altamente sofisticati, comprese
le endoscopie in garanzia con prelievo bioptico. Queste prestazioni sono elencate nella tabella
successiva:
Alta diagnostica radiologica:
− Pneumoencefalografia
− Angiografia
− Radioterapia
− Artrografia
− Retinografia
− Broncografia
− Rx esofago, Rx tubo digerente
− Cisternografia
− Scialografia
− Cistografia
− Splenoportografia
− Clisma opaco
− Tomografia torace, Tomografia in genere,
− Colangiografia
− Tomografia logge renali, Tomoxerografia
− Colangiografia percutanea
− Tomografia ad emissione di positroni (PET)
− Colecistografia
− Urografia
− Dacriocistografia
− Vesciculodeferentografia
− Defecografia
− Mammotom
− Discografia
− Falangiografia
− Fistolografia
− Pap Test
− Ecografie
− Colonscopia proptologica
− Endoscopia(gastroscopie,
Ticket sanitari
colonscopie, esami endoscopici di − Tomografia Assiale Computerizzata ( TAC )
natura otorinolaringoiatrica etc)
− Risonanza Magnetica Nucleare
− Flebografia
− Scintigrafia
− Fluorangiografia
− Elettromiografia
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− Galattografia
− Dialisi
− Isterosalpingografia
− Chemioterapia
− Linfografia
− Cobaltoterapia
− Mammografia
− Laserterapia a scopo fisioterapico
− Mielografia
Modalità di erogazione delle prestazioni di alta specializzazione
Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate, le spese per prestazioni erogate all’assicurato
vengono liquidate direttamente dalla Compagnia assicuratrice alle strutture stesse, senza
l’applicazione di alcuno scoperto o franchigia. Il cliente dovrà presentare alla struttura la
prescrizione del proprio medico curante contenente la presunta patologia o la patologia già
accertata.
Nel caso in cui l’assicurato si rivolga a strutture sanitarie non convenzionate con la Compagnia
assicuratrice, le spese sostenute vengono rimborsate con uno scoperto pari al 25% con il minimo
non indennizzabile di € 35,00 per ogni prestazione. Per ottenere il rimborso da parte della
Compagnia assicuratrice, è necessario che l’assicurato alleghi alla fattura la richiesta del medico
curante contenente la presunta patologia o la patologia già accertata. Sarà fornito ai dipendenti e/o
Amministrazioni, contestualmente alle prescrizioni del presente capitolato un allegato informativo
che esplicita mediante simulazioni, le modalità con le quali si effettua il rimborso in forma indiretta
con applicazioni pratiche delle franchigie.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Compagnia assicuratrice
rimborserà integralmente i ticket sanitari dell’Assicurato. In questo caso, il dipendente per ottenere
il rimborso, dovrà inviare la prescrizione, solitamente ritirata al momento dell’effettuazione
dell’esame, in copia o nelle forme che la Compagnia assicuratrice avrà offerto in sede di gara.
Relativamente alla sola mammografia, la prestazione verrà garantita ed erogata in qualsiasi
struttura convenzionata e non anche in assenza di prescrizione medica.
La polizza comprende, oltre a quanto sopra esplicitato, il pagamento di ogni ticket sanitario riferito
a visite specialistiche e/o accertamenti diagnostici, anche in assenza di “garanzie aggiuntive”. Per
il relativo rimborso l’assicurato dovrà fornire
la prescrizione medica contenente la presunta
patologia o la patologia accertata, con l’esclusione delle visite pediatriche non rese necessarie da
specifiche patologie del bambino (non sono quindi compresi i controlli “routinari ” della regolarità
della crescita) e delle visite ed accertamenti odontoiatrici ed ortodontici.
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La polizza prevede, oltre a quanto sopra descritto, l’inserimento del rimborso di una visita
specialistica odontoiatrica e di una ablazione dentaria (detartrasi e/o pulizia dei denti) con
copertura integrale all’interno della rete convenzionata.
Massimale annuo dell’alta specializzazione
La disponibilità annua per la garanzia alta specializzazione per persona e per nucleo familiare è di
€ 10.000,00.
1.9 SERVIZI DI CONSULENZA E CALL CENTER
Con la sottoscrizione della Convenzione la Compagnia assicuratrice dovrà avere già attivato il
servizio di Call Center, e comunicato il numero di telefono dedicato, l’indirizzo e-mail e il numero di
telefax. Il Call center sarà aperto tutti i giorni esclusa la domenica e festivi ai seguenti orari:
−
lunedì – venerdì dalle ore 8.30 alle 19.00
−
il sabato dalle ore 8.30 alle 13.00.
E’ fatto obbligo per la Compagnia assicuratrice avere formato gli operatori del Call Center sulle
modalità di erogazione del servizio di polizza assicurativa sanitaria ai dipendenti e alle
Amministrazioni, così come descritte nel presente capitolato e ad uniformarsi alle prescrizioni
offerte dalla Compagnia assicuratrice in sede di offerta tecnica.
Gli operatori del Call Center dovranno essere formati per
fornire alle Amministrazioni e ai
dipendenti le informazioni relative ai servizi compresi nella Convenzione, quali inoltro dei reclami,
chiarimenti sulle fatturazioni, etc.
Inoltre il Call Center fornirà assistenza tramite numero verde disposto dalla Compagnia
assicuratrice per i seguenti casi:
a) Informazioni sanitarie telefoniche
La Compagnia assicuratrice attuerà un servizio di informazione sanitaria in merito a:
− strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
− assistenza diretta e indiretta in Italia e all’estero
− centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all'estero;
b) Prenotazione di prestazioni sanitarie
La Compagnia assicuratrice fornirà un servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie garantite
dal piano nella forma di assistenza diretta nelle strutture sanitarie convenzionate con la
Compagnia medesima.
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2 GARANZIE AGGIUNTIVE
2.1 VISITE SPECIALISTICHE ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI.
La polizza prevede il pagamento delle spese per le visite specialistiche e gli accertamenti
diagnostici conseguenti a malattia o a infortunio con l’esclusione delle visite pediatriche non rese
necessarie da specifiche patologie del bambino (non sono quindi compresi i controlli “routinari ”
della regolarità della crescita) e delle visite ed accertamenti odontoiatrici ed ortodontici.
Rientrano in garanzia le visite pediatriche effettuate per specifiche patologie del bambino che
richiedano l’intervento di uno specialista diverso dal “pediatra di base”, fatta salva l’attinenza tra
specialista e malattia.
Modalità di erogazione delle visite specialistiche e degli accertamenti diagnostici
Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate, le spese per prestazioni erogate all’Assicurato
vengono liquidate direttamente dalla Compagnia assicuratrice alle strutture stesse senza
applicazione di alcuna franchigia.
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie non convenzionate con la Compagnia
assicuratrice, le spese sostenute vengono rimborsate con uno scoperto pari al 30% con il minimo
non indennizzabile di € 50,00 per ogni visita specialistica o accertamento diagnostico. Anche in
questo caso per ottenere il rimborso da parte della Compagnia assicuratrice, è necessario che
l’Assicurato alleghi alla fattura la richiesta del medico curante che attesti la patologia presunta o
accertata.
Massimale annuo delle visite specialistiche e degli accertamenti diagnostici
La disponibilità annua per la garanzia “Visite specialistiche e accertamenti diagnostici”per persona
e per nucleo familiare è di € 1.500,00.
2.2 TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI A SEGUITO DI INFORTUNIO
La polizza comprende i seguenti trattamenti fisioterapici, a seguito di infortunio, esclusivamente a
fini riabilitativi, in presenza di un certificato di pronto soccorso, sempreché siano prescritti da un
medico ed effettuati da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui
titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa.
Prestazioni di fisioterapia
•
Kinesiterapia;
•
Chiropratica;
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•
Ionoforesi;
•
Laserterapia;
•
Ultrasuoni;
•
Radar;
•
Massoterapia;
•
Tecar Terapia;
•
Magnetoterapia.
Massimale annuo dei trattamenti fisioterapici
La disponibilità annua per la garanzia delle prestazioni fisioterapiche è di € 700 per il dipendente o
il nucleo familiare.
Le spese sostenute per le prestazioni vengono rimborsate con uno scoperto pari al 30% con il
minimo non indennizzabile di € 75,00 per ciascuna tipologia di prestazione e per ogni ciclo di
terapia.
2.2.A TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI DIVERSI DA INFORTUNIO
La polizza prevede un rimborso per trattamenti fisioterapici non determinati da infortunio. In questo
caso potranno essere effettuate le prestazioni di fisioterapia sopra elencate con un massimale
annuo pari ad Euro 250,00 per il dipendente e il nucleo familiare con applicazione di uno scoperto
pari al 30% - minimo Euro 75,00.
2.3 INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI
La Compagnia assicuratrice rimborserà le spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti
alle seguenti patologie compresi gli interventi di implantologia dentale:
•
osteiti mascellari;
•
neoplasie ossee della mandibola o della mascella;
•
cisti follicolari;
•
cisti radicolari;
•
adamantinoma;
•
odontoma.
Le spese sostenute vengono rimborsate nel limite di € 2.500,00 per anno assicurativo e per
singolo / per nucleo familiare.
La documentazione medica necessaria per ottenere il rimborso delle spese sostenute consiste in:
−
radiografie e referti radiologici per osteiti mascellari, cisti follicolari, cisti radicolari,
adamantinoma, odontoma;
−
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referti medici attestanti le neoplasie ossee della mandibola e/o della mascella.
Art. 5 CASI DI NON OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La copertura assicurativa non comprende tutti gli eventi riconducibili al tipo di garanzia prevista e
non tutte le spese sostenute per le prestazioni sanitarie garantite sono coperte dall’assicurazione.
Questi eventi si possono suddividere in tre categorie:
Esclusioni comuni a tutte le coperture assicurative:
-
gli infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, dalla partecipazione a corse e gare
motoristiche e alle relative prove di allenamento. Si precisa che gli infortuni che derivassero dalla
pratica di altri sport o dalla guida di mezzi a motore avvenuti durante la vita di tutti i giorni non
comportano l’esclusione della copertura assicurativa;
-
gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’assicurato, in quanto non viene ritenuto
opportuno tutelare azioni delittuose;
-
le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni
ionizzanti;
-
le conseguenze di guerra e insurrezioni.
Esclusioni specifiche delle polizze sanitarie:
-
il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso
non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
-
la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti
nevrotici;
-
le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica
ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del
contratto);
-
vengono considerate prestazioni di carattere estetico, quindi come tali non rimborsabili,
anche gli interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare;
-
i ricoveri durante i quali vengono effettuati solo accertamenti o terapie fisiche che, per la
loro natura, possono essere effettuati anche in ambulatorio.
Esclusioni particolari:
-
le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni
preesistenti alla stipulazione del contratto. Con questa esclusione si intendono situazioni quali ad
esempio la zoppia o il labbro leporino, o comunque tutti quei casi che risultino deviati dal normale
assetto morfologico di un organismo di parte dei suoi organi per condizioni morbose o traumatiche
acquisite o congenite;
-
la fecondità assistita e cura della sterilità e gli interventi per la correzione dei vizi di
rifrazione oculare, in quanto entrambe vengono considerate correzioni di difetti fisici. Per ciò che
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riguarda la correzione dei vizi di rifrazione oculare, nei quali si inseriscono gli interventi di
correzione della miopia, anche se non risultano in copertura, sarà possibile usufruire di tariffe
agevolate concordate con strutture convenzionate con la Compagnia assicuratrice;
-
i ricoveri causati dalla necessità dell’assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli
atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza;
-
i ricoveri per lunga degenza, ossia quelli determinati da condizioni fisiche dell’assicurato
che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la
permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di
mantenimento.
Art. 6 DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Con la Compagnia assicuratrice (Fornitore) verrà stipulato un contratto di durata biennale
(Ordinativo di Fornitura emesso da ciascuna Amministrazione aderente al Gruppo di Acquisto),
decorrente dalle ore 24 del 31° giorno successivo alla stipulazione della presente Convenzione.
Tale periodo è utile ai fini degli adempimenti preliminari al decorso delle garanzie. Gli Ordinativi di
Fornitura saranno emessi contestualmente alla trasmissione alla Compagnia assicuratrice dei
nominativi degli aventi diritto ed avranno una durata di 24 mesi.
In caso di ripetizione per un ulteriore anno (12 mesi) di servizi analoghi già affidati all’operatore
economico aggiudicatario ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lettera b)
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. le Amministrazioni aderenti al gruppo di acquisto entro novanta giorni
(90) dalla scadenza di vigenza della Convenzione potranno richiedere alla compagnia assicuratrice
una estensione della garanzia per un periodo ulteriore di mesi dodici. Di conseguenza, saranno
estese sia la Convenzione che gli Ordinativi di Fornitura precedentemente emessi. È pertanto
escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
Nell’importo in questione non sono in alcun modo calcolati i premi a carico dei lavoratori per le
integrazioni possibili della “garanzia base” e per l’estensione delle coperture al coniuge o al
convivente “More uxorio” ed ai figli.
Il dipendente assicurato che intenda estendere a se stesso le “garanzie aggiuntive”, potrà
esercitare tale facoltà (con onere a proprio carico) soltanto entro 30 gg. dalla data di decorrenza
della copertura assicurativa, ossia dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura da parte di
ciascuna Amministrazione aderente al Gruppo di Acquisto, compilando e consegnando un
apposito modulo di adesione. Dopo tale data, non sarà più possibile esercitare detta facoltà fino
alla scadenza del contratto.
Il dipendente assicurato che intenda estendere a se stesso le “garanzie aggiuntive”, potrà
esercitare tale facoltà (con onere a proprio carico) soltanto entro 30 gg. dalla data di decorrenza
della copertura assicurativa, ossia dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura da parte di
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ciascuna Amministrazione aderente al Gruppo di Acquisto, compilando e consegnando un
apposito modulo di adesione. Dopo tale data, non sarà più possibile esercitare detta facoltà fino
alla scadenza del contratto.
Il dipendente assicurato che effettui la disdetta delle “garanzie aggiuntive” alla fine di ogni anno
assicurativo non potrà rientrare nella copertura negli anni successivi, neppure nell’ipotesi di
ripetizione di servizi analoghi.
E’ prevista la possibilità da parte degli assicurati di inserire in copertura (con versamento del
premio a proprio carico) il coniuge o convivente more uxorio e i figli fiscalmente e non fiscalmente
a carico da stato di famiglia. L’estensione delle “garanzie aggiuntive” al nucleo familiare è sempre
effettuata a condizione che venga inserito il nucleo familiare nella “garanzia base”.
L’assicurato che decidesse di inserire uno o più componenti del proprio nucleo familiare, per la
sola “garanzia base” ovvero per la “garanzia base “ e le “garanzie aggiuntive” deve esercitare tale
possibilità entro 30 gg. dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, ossia dalla data di
emissione dell’Ordinativo di Fornitura da parte di ciascuna Amministrazione aderente al Gruppo di
Acquisto, compilando e consegnando un apposito modulo di adesione. Dopo tale data i familiari
dei dipendenti già presenti alla data di effetto della polizza non potranno essere più inseriti nella
copertura fino alla scadenza del contratto. Non sarà altresì possibile per i familiari del dipendente
usufruire delle “garanzie aggiuntive”, qualora tale opzione non sia stata esercitata al momento
dell’inserimento in copertura del familiare.
Sarà possibile inserire nella copertura, invece, i nuovi nati o nuovi coniugi o conviventi.
L’inclusione verrà effettuata mediante compilazione e invio alla Compagnia assicuratrice
dell’apposito modulo di adesione. La garanzia decorrerà dalla data di certificazione della
variazione sempreché questa venga comunicata entro 30 giorni; in caso contrario decorrerà dal
giorno di comunicazione alla Compagnia assicuratrice.
E’ prevista la facoltà per gli assicurati di escludere i familiari alla fine di ogni anno assicurativo,
ma, in questo caso, non potranno più rientrare in copertura, neppure nell’ipotesi di ripetizione di
servizi analoghi.
Art. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE
La copertura assicurativa ha validità in tutto il mondo con le medesime modalità con cui è operante
in Italia.
Art. 8 LIMITI DI ETA’
L’assicurazione può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento del 75° anno di età del
titolare, cessando automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza successiva al
compimento di tale età da parte del titolare; in tal caso per tutti i componenti del nucleo familiare
del titolare l’assicurazione cessa nel medesimo momento in cui termina per il titolare.
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Qualora, invece, un componente del nucleo familiare raggiunga il 75° anno di età, l’assicurazione
cesserà alla prima scadenza annua limitatamente a questo assicurato.
Art. 9 GESTIONE DEI DOCUMENTI DI SPESA
La Compagnia assicuratrice dovrà garantire un servizio di conservazione della documentazione di
spesa conservando in luogo sicuro tutte le fatture e le ricevute relative agli assicurati.
La documentazione è in ogni caso a disposizione degli assicurati che possono richiederne il
tempestivo invio per verifiche fiscali o per eventi di natura particolare.
La Compagnia assicuratrice dovrà garantire, a seguito di presentazione da parte dell’assicurato
della idonea documentazione, un tempo di rimborso medio di 24 giorni, dal ricevimento della
pratica stessa, completa di tutti i documenti necessari.
Art.10 INFORMATIVE SUI RAPPORTI CON ASSICURATO
Al fine di soddisfare le esigenze di trasparenza e di aggiornamento degli assicurati sullo stato delle
loro richieste di rimborso, la Compagnia assicuratrice dovrà provvede a mettere a disposizione per
ciascuna richiesta di rimborso e in tempo utile per gli adempimenti di legge (in particolare per la
compilazione della dichiarazione dei redditi) un riepilogo del sinistro denunciato con l’indicazione,
per ogni documento di spesa, dell’importo richiesto, di quello rimborsato e dell’eventuale quota
rimasta a carico dell’assicurato (quest’ultima detraibile dalla dichiarazione dei redditi).
Art.11 MODALITA’ DI ESTENSIONE E NUOVI INSERIMENTI
Il dipendente assicurato che intenda estendere a se stesso le “garanzie aggiuntive”, potrà
esercitare tale facoltà (con onere a proprio carico) soltanto entro 30 gg. dalla data di decorrenza
della copertura assicurativa, ossia dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura da parte di
ciascuna Amministrazione aderente al Gruppo di Acquisto, compilando e consegnando un
apposito modulo di adesione. Dopo tale data, non sarà più possibile esercitare detta facoltà fino
alla scadenza del contratto.
Il dipendente assicurato che effettui la disdetta delle “garanzie aggiuntive” alla fine di ogni anno
assicurativo non potrà rientrare nella copertura negli anni successivi, neppure nell’ipotesi di
ripetizione di servizi analoghi.
E’ prevista la possibilità da parte degli assicurati di inserire in copertura (con versamento del
premio a proprio carico) il coniuge o convivente more uxorio e i figli fiscalmente e non fiscalmente
a carico da stato di famiglia. L’estensione delle “garanzie aggiuntive” al nucleo familiare è sempre
effettuata a condizione che venga inserito il nucleo familiare nella “garanzia base”.
L’assicurato che decidesse di inserire uno o più componenti del proprio nucleo familiare, per la
sola “garanzia base” ovvero per la “garanzia base “ e le “garanzie aggiuntive” deve esercitare tale
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possibilità entro 30 gg. dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, ossia dalla data di
emissione dell’Ordinativo di Fornitura da parte di ciascuna Amministrazione aderente al Gruppo di
Acquisto, compilando e consegnando un apposito modulo di adesione. Dopo tale data i familiari
dei dipendenti già presenti alla data di effetto della polizza non potranno essere più inseriti nella
copertura fino alla scadenza del contratto. Non sarà altresì possibile per i familiari del dipendente
usufruire delle “garanzie aggiuntive”, qualora tale opzione non sia stata esercitata al momento
dell’inserimento in copertura del familiare.
Sarà possibile inserire nella copertura, invece, i nuovi nati o nuovi coniugi o conviventi. L’inclusione
verrà effettuata mediante compilazione e invio alla Compagnia assicuratrice dell’apposito modulo
di adesione. La garanzia decorrerà dalla data di certificazione della variazione sempreché questa
venga comunicata entro 30 giorni; in caso contrario decorrerà dal giorno di comunicazione alla
Compagnia assicuratrice.
E’ prevista la facoltà per gli assicurati di escludere i familiari alla fine di ogni anno assicurativo, ma,
in questo caso, non potranno più rientrare in copertura, neppure nell’ipotesi di ripetizione di servizi
analoghi.
Nel caso di nuove assunzioni, la garanzia base per il dipendente decorre dal giorno
dell’assunzione sempreché questa venga comunicata alla Compagnia assicuratrice entro 30 giorni.
Nei medesimi 30 giorni il dipendente può esercitare l’opzione delle “garanzie aggiuntive “ per sé
nonché inserire uno o più componenti del proprio nucleo familiare, per la sola “garanzia base”
ovvero per la “garanzia base “ e le “garanzie aggiuntive”. In tali casi il premio viene corrisposto dal
dipendente in trecentosessantesimi.
Nell’ipotesi di disdetta del dipendente assicurato, cesseranno automaticamente anche tutte le
garanzie a favore dei familiari.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’ex dipendente e gli eventuali familiari assicurati,
verranno mantenuti nella garanzia fino alla prima scadenza annuale successiva alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Art.12 CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA
Le prestazioni oggetto della presente Convenzione confluiranno all’interno della Cassa di
assistenza
sanitaria
denominata
CASSA
PREVILINE
ASSISTANCE,
con
la
quale
le
Amministrazioni aderenti al GdA dovranno stipulare apposito accordo.
Le relative spese di adesione sono ricomprese nei premi pattuiti in Convenzione.
Art. 13 SERVIZIO DI REPORTISTICA
La Compagnia assicuratrice deve inviare ad ogni Amministrazione del GdA, su base trimestrale,
entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi
relativi alle prestazioni contrattuali; le Amministrazione del GdA può richiedere alla Compagnia
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assicuratrice l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.
Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato
dall’Agenzia anche mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, la
Compagnia assicuratrice, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena
collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali
devono contenere almeno le seguenti informazioni:
−
nome dell’Amministrazione Contraente;
−
numero delle richieste pervenute in convenzionamento diretto;
−
numero delle richieste pervenute in forma indiretta;
−
tipologia di prestazione;
−
tipologia di richiesta di rimborso da effettuare da parte del Fornitore;
−
tempo di rimborso.
Art.14 DATI SUGLI ASSICURATI
Di seguito si riporta la tabella con l’indicazione del numero dei dipendenti totale da assicurare in
“Garanzia base”
Ente
comparto dirigenti
Regione Emilia-Romagna
2.770
176
Consorzio Fitosanitario di PC
5
1
Consorzio Fitosanitario di PR;
4
1
Az. reg. diritto allo studio Er.Go 142
3
La tabella successiva riporta il numero dei dipendenti facenti parte il Gruppo d’acquisto, che
hanno esteso su base volontaria la “garanzia base” e le “garanzie aggiuntive” per il proprio nucleo
famigliare, nel corso delle precedenti Convenzioni poste in essere dall’Amministrazione:
01/07/2011
01/07/2012
594
473
92
45
159
143
2
1
1) dipendenti che hanno esteso la polizza per “garanzie
aggiuntive”
2) dipendenti
che hanno esteso la polizza “garanzia
base” per coniuge, e per ogni figlio
3)
dipendenti che hanno esteso la polizza “garanzie
aggiuntive” per coniuge e per ogni figlio
4) dipendenti a tempo determinato che hanno aderito alla
“garanzia base”
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5) dipendenti a tempo determinato che hanno esteso la
“garanzia base” per il proprio coniuge e per ogni figlio
0
0
2
0
4
2
9
16
6
8
6) dipendenti a tempo determinato che hanno esteso la
“garanzie aggiuntive per coniuge e per ogni figlio
7) dirigenti in ruolo e non che hanno sottoscritto con la
compagnia la polizza “garanzia base”
8) dirigenti in ruolo e non che hanno sottoscritto con la
compagnia la Polizza “garanzie aggiuntive “
9) dirigenti in ruolo e non che hanno sottoscritto con la
compagnia la Polizza “garanzie aggiuntive” per il coniuge
e per ogni figlio
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Allegato n°1
ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
NEUROCHIRURGIA
ANCHE
CON CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE
TECNICHE MICROCHIRURGIA E LASER
-
Interventi
di
neurochirurgia
per
-
Interventi
di
resezione
- Interventi con esofagoplastica
transorale
- Interventi per mega-esofago
- Interventi di cranioplastica
- Resezione gastrica totale
Intervento
sulla
ipofisi
per
o
parziale)
via dell’esofago
craniotomica o
-
(totale
via - Resezione gastro-digiunale
transfenoidale
- Intervento per fistola gastro-digiunocolica
- Asportazione tumori dell’orbita
- Colectomie totali, emicolectomie e resezioni
- Asportazione di processi espansivi del rettocoliche per via laparotomica (con o senza
rachide (intra
colostomia)
e/o extramidollare)
- Interventi di amputazione del retto-ano
- Interventi per ernia del disco e/o per - Interventi per megacolon per via anteriore o
mielopatie di
addomino-perineale
altra natura a livello cervicale anche con - Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
tecniche microchirurgia e laser
- Drenaggio di ascesso epatico
- Interventi per ernia del disco dorsale e/o - Interventi per echinococcosi epatica
per
- Resezioni epatiche
mielopatie di altra natura per via posteriore, - Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari
laterale
- Interventi chirurgici per ipertensione portale
o transtoracica
- Interventi per pancreatine acuta o cronica per via
- Interventi sul plesso brachiale
laparotomica
OCULISTICA
-
- Interventi per neoplasie del globo oculare
pancreatiche
Interventi
per
cisti,
pseudocisti
o
- Interventi di enucleazione del globo per via laparotomica
oculare
- Interventi per neoplasie pancreatiche
- Trapianto corneale a tutto spessore
UROLOGIA
- Intervento per distacco di retina
- Nefroureterectomia radicale
OTORINOLARINGOIATRIA
- Surrenalectomia
- Impianto con tecnica cocleare
- Interventi di cistectomia totale
- Asportazione di tumori maligni del cavo - Interventi ricostruttivi vescicali con o senza
orale
-
Asportazione
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ureterosigmoidostomia
di
tumori
parafaringei, - Cistoprostatovescicolectomia
fistole
dell’ugola (int. di
- Interventi di prostatectomia radicale per via
ugulotomia) e delle corde vocali (int. di perineale, retropubica o trans-sacrale
cordectomia)
- Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per
- Interventi demolitivi del laringe (int. di neoplasia testicolare
laringectomia
GINECOLOGIA
totale o parziale)
- Tumore del seno e ricostruzione
- Asportazione di tumori maligni del seno - Isterectomia radicale per via addominale o vaginale
etmoidale,
con linfoadenectomia
frontale, sfenoidale e mascellare
-
- Ricostruzione della catena ossiculare
linfoadenectomia
Vulvectomia
radicale
allargata
con
- Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo inguinale e/o pelvica
cranico
- Intervento radicale per tumori vaginali con
- Asportazione di tumori glomici timpano- linfoadenectomia
giugulari
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CHIRURGIA DEL COLLO
- Interventi per costola cervicale
- Tiroidectomia totale con svuotamento - Interventi di stabilizzazione vertebrale
laterocervicale
- Interventi di resezione di corpi vertebrali
mono o bilaterale
- Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni
- Intervento per gozzo retrosternale con
degli
mediastinotomia
arti inferiori con impianti esterni
CHIRURGIA
DELL’APPARATO - Interventi demolitivi per asportazione di tumori
RESPIRATORIO
ossei
- Interventi per tumori tracheali, bronchiali, - Interventi di protesizzazioni di spalla, gomito, anca
polmonari
o
o pleurici
ginocchio
- Interventi per fistole bronchiali
CHIRURGIA
- Interventi per echinococcosi polmonare
sottoelencati sono in garanzia solo in caso di neonati
- Pneumectomia totale o parziale
assicurati dal momento della nascita)
- Interventi per cisti o tumori del mediastino
-
CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE
(lobectomia,pneumonectomia)
- Interventi sul cuore per via toracotomica
-
- Interventi sui grandi vasi toracici per via
congenite
toracotomica
- Correzione chirurgica di megauretere congenito
Polmone
Correzione
PEDRIATICA
cistico
chirurgica
di
(gli
e
atresie
interventi
policistico
e/o
fistole
- Interventi sull’aorta addominale per via - Correzione chirurgica di megacolon congenito
laparotomica
- Endarterectomia della. carotide e della.
vertebrale
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- Decompressione della. vertebrale nel
forame
trasversario
- Interventi per aneurismi: resezione e
trapianto con
protesi
- Asportazione di tumore glomico carotideo
TRAPIANTI DI ORGANO
- Trapianto ed espianto di tutti gli organi o
parte di essi incluso il midollo osseo
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