fideiussione omnibus

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fideiussione omnibus
Decorrenza
14/05/2008
Foglio Informativo
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
2.1.1 Prodotti della Banca -Finanziamenti - Garanzie ricevute
FIDEIUSSIONE OMNIBUS
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la Banca, fino all’importo massimo stabilito in
contratto per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso la Banca stessa dal debitore garantito e derivanti da
operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di
credito, sconto o negoziazione di titoli cambiari ecc..
Questa garanzia è di natura personale per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento
del debitore garantito.
La fideiussione è efficace anche se il debitore garantito rimane estraneo al rapporto e non è a conoscenza dell'avvenuto
rilascio.
Se la fideiussione è prestata per lo stesso debito da più persone (cofideiussione), ognuna di esse è obbligata in solido
tra loro con il debitore principale.
Ciascuno dei garanti è obbligato per l'intero debito, salvo che non sia stato pattuito il beneficio della divisione
(fideiussione pro quota).
La fideiussione è un'obbligazione accessoria; presuppone cioè l'esistenza di un obbligazione principale: la garanzia
sussiste in quanto esiste l'obbligazione principale.
Dallo stesso principio di accessorietà deriva che:
non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale;
non può essere prestata a condizioni più onerose;
non è valida se non lo è l'obbligazione principale.
La fideiussione deve essere rilasciata per iscritto, in casi particolari può essere formalizzata con atto pubblico o scrittura
privata.
In seguito all’entrata in vigore della Legge 154/92 sono nulle le fideiussioni che non siano limitate almeno nell’importo.
Inoltre, in presenza di un deterioramento della situazione patrimoniale, economica o finanziaria del garantito, la Banca
deve ottenere dal fideiussore una dichiarazione ove si autorizza il mantenimento del credito, o la concessione del
maggior credito e ove si dichiara di essere a conoscenza della “particolare situazione” del garantito.
Rischi tipici:
ƒ
pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso d’inadempimento di quest’ultimo.
ƒ
possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la stessa deve restituire perché il pagamento
effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (cosiddetta reviviscenza della garanzia).
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide
fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga,
imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a
parte.
Non è previsto alcun onere a carico del fideiussore.
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO
Con la sottoscrizione della seguente garanzia il fideiussore garantisce, fino alla concorrenza di un importo determinato, l'adempimento
delle obbligazioni assunte dal debitore principale (suoi successori o aventi causa) verso la Banca, dipendenti da operazioni bancarie di
qualunque natura (aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione
di titoli cambiari o documentari, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di
intermediazione o prestazione di servizi, ecc. ), operazioni già consentite o che venissero in seguito consentite, al predetto debitore o a
chi vi fosse subentrato.
La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere
verso la Banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore della Banca nell'interesse di
terzi, relativamente alle quali il fideiussore si dichiara solidalmente obbligato nei confronti della Banca e ciò indipendentemente dalla
sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 cod. civ.
La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni.
1) La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni accessorio, nonché
per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.
2) Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per
qualsiasi altro motivo.
Banca Toscana SpA - Sede Sociale in Firenze, Corso 6 - Direzione Generale in Firenze, Via L. Pancaldo 4 Capitale Sociale Euro
1.010.000.000,00 Riserve Euro 150.300.367,99Numero REA FI 536302 - Codice Fiscale/ Partita IVA e n. iscriz. Uff. Reg. Impr. 05272250480
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico azionista Monte dei Paschi di Siena. tutela dei depositi - Gruppo Bancario
Monte dei Paschi di Siena Aderente al
Fondo Interbancario
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all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5551 www.bancatoscana.it
Decorrenza
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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Fideiussione omnibus
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3) Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
4) Il fidejussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di
recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente
necessario per provvedere. Il fidejussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha
preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a mutare successivamente in dipendenza di
rapporti esistenti al momento suindicato, Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del
fidejussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta da detti rapporti, sia conseguentemente
cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e
ancora in circolazione.
5) Il fidejussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, e, in particolare, di informarsi presso lo
stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la Banca è
comunque tenuta, a richiesta del fidejussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità
dell'esposizione complessiva del debitore, quale risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del
fidejussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.
6) I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che
essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti
dal1"art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.
7) Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, scritta, anche in caso di opposizione del
debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento,il
fidejussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico
del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fidejussore. Il
fidejussore riconosce al1a Banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui
fatti.
8) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo
di restituzione delle somme comunque erogate.
9) Nessuna eccezione può essere opposta dal fidejussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai
rapporti col debitore.
10) Il fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti
ancorché confidejussori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente estinta.
11) La fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito
prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo.
Quando vi sono più fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state
prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e
anche per remissione o transazione da parte del1a Banca.
12) La fidejussione si intende accettata ai sensi dell'art. 1333 cod. civ., se al fidejussore non sarà pervenuto, entro 10 giorni dalla data
della presente, rifiuto dalla Banca, che dovrà essere espresso per iscritto, e quindi non accertabile con altro mezzo di prova.
13) Ove la fidejussione sia prestata da coniugi, la Banca è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 cod. civ., ad agire in via
princjpale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi
14) Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica, è effettuata dalla Banca al fidejussore con pieno effetto al1'indirizzo da lui indicato
a11'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.
15) Le spese per l'eventuale registrazione del1'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fidejussore.
16) Il fidejussore autorizza espressamente la Banca a segnalare la presente fidejussione, se richiesta, alla società di revisione
incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.
17) Per qualunque controversia è competente l’ Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la Filiale o la Sede Centrale della
Banca che ha effettuato le operazioni garantite.
.PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 1)
La banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’ Ombudsman - Giurì Bancario che prevede
una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì
Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è
intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di
presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se
la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in
tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso
all’Ombudsman - Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca,
mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera
raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere
ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione, motivata,
viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è
vincolante per la banca. I termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione
al ricorrente.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni
per evadere la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall’esecuzione o dalla
messa a disposizione del bonifico.
Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale
dell’Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che
abbiano un importo fino a Euro 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i
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criteri indicati dal d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque
momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.
1)
Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
Per “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a
disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma
di denaro) possono coincidere.
2)
LEGENDA
Garante
E’ la persona che rilascia la fideiussione a favore della
Banca.
E’ la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore
della Banca.
E’ la complessiva somma (per capitale, interessi e spese)
che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca nel caso
di inadempimento del debitore principale.
Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione
qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla Banca siano
dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci, annullati o
revocati.
E’ il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del
medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore
(banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e
pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore
medesimo.
E’ il potere del fideiussore di agire nei confronti del
debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base
alla fideiussione rilasciata alla Banca.
Debitore principale
Importo massimo garantito
Reviviscenza della garanzia
Solidarietà fra fideiussori
Regresso
Da compilare per l’offerta fuori sede
NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO:
Data: ……………………………..
Firma ……………………………………………………………………………………………….…
LA CONSEGNA AL CLIENTE, SU SUA RICHIESTA, DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE, AVVIENE DIETRO
CORRESPONSIONE DI € 1,50 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE
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