ESAME DI MATURITA` Sessione ordinaria 2007 SECONDA PROVA

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ESAME DI MATURITA` Sessione ordinaria 2007 SECONDA PROVA
ESAME DI MATURITA’
Sessione ordinaria 2007
SECONDA PROVA SCRITTA - Economia aziendale
di Gian Carlo Bondi
SVILUPPO DEL PUNTO OPZIONALE N. 3
RELAZIONE CONTENENTE I RISULTATI DELL’ANALISI ECONOMICOFINANZIARIA PREVENTIVA RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI NUOVI
IMPIANTI, NECESSARI PER INCREMENTARE LA PRODUZIONE DEL 15%,
NELLE DUE IPOTESI DI STIPULA DI UN CONTRATTO DI LEASING
FINANZIARIO O DI UN CONTRATTO DI MUTUO.
Lo svolgimento viene suddiviso in due parti, la prima a carattere
teorico e la seconda di tipo applicativo, contenente un esempio
numerico con dati a scelta.
Parte teorica
Un confronto tra acquisto e leasing finanziario
Il contratto di
leasing
finanziario
Il contratto di leasing finanziario si caratterizza per la facoltà
accordata dal concedente (locatore, o lessor) al conduttore
(locatario, o lessee) di riscattare al termine del contratto il bene
locato, acquisendone così la proprietà. L’utilizzatore, in altri
termini, allo scadere del contratto ha la facoltà di esercitare
l’opzione di acquisto, cosa che il più delle volte è già
preventivata sin dall’origine anche quale conseguenza della
fissazione di
un prezzo finale significativamente inferiore al
presumibile valore di mercato del bene a quella data. Ed è
proprio tale circostanza che fa assumere all’operazione,
formalmente analoga a un contratto di affitto, la sostanza
concreta di un’acquisizione.
In altre parole, considerato che nella stragrande maggioranza dei
casi il bene viene riscattato, l’operazione di leasing
finanziario, al di là della forma giuridica del contratto, è
nella sostanza un’operazione di acquisto a rate, non
dissimile dalla concorrente operazione di acquisto con mutuo.
1
Costi e vantaggi
del leasing
Il valore complessivo dei canoni periodici del leasing (e
dell’eventuale
maxi-canone
iniziale)
risulta
generalmente
superiore al costo del bene oggetto della locazione finanziaria. La
società di leasing deve infatti recuperare l’interesse implicito sul
finanziamento concesso all’impresa utilizzatrice.
Il leasing, tuttavia, a fronte di un costo sensibilmente più alto
rispetto all’acquisto, offre all’impresa utilizzatrice numerosi
vantaggi, tra i quali occorre segnalare i seguenti:
•
•
•
•
La
rappresentazione
in Bilancio del
leasing
finanziario
evita l’immobilizzo di capitale tipico dell’opzione di acquisto
(come si dice, trasforma un costo pluriennale in un costo
d’esercizio) mantenendo più lean la struttura dell’impresa;
consente all’azienda di disporre di beni tecnologicamente
avanzati;
si caratterizza per la semplicità e per i brevi tempi di
perfezionamento che lo rendono adatto anche a imprese di
piccole dimensioni, di scarso potere contrattuale e di
limitate capacità di finanziamento;
non richiede garanzie reali, visto che la proprietà del bene
locato rimane alla società di leasing sino al riscatto.
La rappresentazione del contratto di
leasing finanziario nel
Bilancio d’esercizio dell’utilizzatore è una problematica che è stata
più volte discussa dalla dottrina e dalla giurisprudenza e che
recentemente ha destato nuovo interesse in quanto affrontata dal
legislatore italiano con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 (Riforma del
Diritto societario).
I Principi contabili internazionali (IAS 17), anche in virtù del
principio della prevalenza della sostanza economica delle
operazioni sulla loro forma legale, hanno da tempo imposto la
contabilizzazione del leasing finanziario con le stesse modalità di
un’operazione di acquisto (metodo finanziario), riconoscendo la
sostanziale equivalenza delle due operazioni.
Nel nostro Paese, invece, è tuttora utilizzato il metodo
patrimoniale che, privilegiando gli aspetti formali del contratto,
assimila l’operazione di leasing finanziario a un normale contratto
di affitto.
Anche le nuove disposizioni introdotte con la Riforma del Diritto
societario, hanno comportato modifiche di tipo soltanto descrittivo
(nella Nota integrativa), lasciando inalterate le modalità di
rappresentazione nei prospetti contabili del Bilancio d’esercizio
(Stato patrimoniale e Conto economico).
Il legislatore italiano, attraverso il D.Lgs. 6/2003, ha recentemente modificato
l’art. 2423-bis del Codice civile (principi di redazione del bilancio) introducendo al
punto 1 la nozione di “funzione economica” della quale occorre tener conto
nella valutazione dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato. Il legislatore,
come si evince dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. 6, ha inteso con
tale espressione riferirsi al postulato della prevalenza della sostanza sulla
forma, già indicato nel Principio contabile n. 11 (Bilancio d’esercizio. Finalità e
postulati, gennaio 1994) con l’espressione “prevalenza degli aspetti sostanziali
su quelli formali”.
2
L’importanza di tale integrazione appare indubbia qualora si consideri che si
tratta di postulati di bilancio e cioè di regole di gerarchia superiore alle regole
e ai principi particolari applicabili a specifiche fattispecie.
Ed è evidente come questa nuova disposizione si adatti al contratto di leasing
finanziario. Anche l’art. 6 della L. 03/10/2001 n. 366 (Legge delega per la
Riforma del Diritto societario) prevedeva la revisione della disciplina del bilancio
per alcune importanti operazioni, quali per esempio la locazione finanziaria,
avvertendo che la rappresentazione in bilancio venisse effettuata secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
In merito al contratto di leasing finanziario, tuttavia, il nostro legislatore, con
soluzione non certo limpida e sicuramente più laboriosa sotto il profilo pratico, ha
confermato la rappresentazione contabile secondo il metodo patrimoniale, e cioè
in base alla forma giuridica negoziale, in linea con l’attuale prassi, stabilendo
soltanto, per i contratti di locazione finanziaria per i quali vi è la ragionevole
certezza che alla scadenza del contratto sarà esercitata l’opzione di riscatto, una
integrazione dell’informativa complementare da fornire in Nota integrativa.
All’art. 2427 C.C. è stato infatti appositamente aggiunto il n. 22, che dovrebbe
consentire la rappresentazione del contratto di leasing finanziario secondo il
metodo finanziario, e cioè secondo la realtà economica sottostante gli aspetti
formali, attraverso una serie di informazioni di natura finanziaria (valore attuale
delle rate di canone non scadute, ammontare al quale i beni in leasing sarebbero
stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni, ecc.).
Si tratta, a ben vedere, di soluzione molto “pasticciata” (“all’italiana”, si direbbe
con espressione dispregiativa ma non molto lontana dalla verità).
Nella tabella che segue vengono sintetizzati gli effetti dell’utilizzo dei due metodi
nel Bilancio dell’utilizzatore.
METODO PATRIMONIALE
METODO FINANZIARIO
STATO PATRIMONIALE
•
Durante il contratto non rileva
•
Rileva il bene nell’Attivo e lo
alcun valore né nell’Attivo né nel
sottopone a ammortamento
Passivo
•
Durante il contratto rileva nei
•
Rileva nel Passivo il debito verso
Conti d’ordine l’impegno per i
la Società di leasing
canoni non ancora scaduti
•
Al riscatto rileva il bene nell’Attivo
•
In occasione del pagamento di
e lo sottopone ad ammortamento
ciascun canone storna la quota
quale “bene usato”
capitale rimborsata dal debito
originario
CONTO ECONOMICO
•
Rileva i canoni di competenza
•
Rileva la quota finanziaria del
(Voce B 8)
canone (Voce C 17)
•
Rileva gli ammortamenti (Voce B
10)
I beni dati in leasing sono iscritti
La Società di leasing iscrive nell’Attivo
nell’Attivo dello Stato patrimoniale della
dello Stato patrimoniale il credito per la
Società di leasing che li sottopone a
parte relativa al capitale, non rileva
ammortamento e registra a Conto
alcun ammortamento e registra a Conto
economico i canoni percepiti
economico i canoni percepiti
3
Errori di
rappresentazione
derivanti
dall’utilizzo del
metodo
patrimoniale
Con il metodo patrimoniale:
•
-
•
-
dal punto di vista patrimoniale/finanziario:
(attivo) viene segnalata una maggior elasticità della
gestione;
(passivo) l’”esposizione” contratta verso la Società di
leasing in c/acquisto del bene strumentale viene indicata
solamente nei Conti d’ordine e non altera il grado di
indebitamento dell’impresa conduttrice;
dal punto di vista economico:
il carico sui costi non è commisurato all’utilizzo del bene ma
alla maturazione dei canoni;
i canoni comprendono una quota implicita di oneri finanziari
che non viene indicata separatamente in C 17 ma
conglobata in B 7.
La conseguenza è che due imprese che stanno utilizzando lo
stesso bene, la prima in c/acquisto e la seconda in c/leasing,
nonostante si trovino su un piano di sostanziale equivalenza,
espongono rappresentazioni di Bilancio molto diverse l’una
dall’altra, e non perché le operazioni siano dissimili ma perché
sono differenti le modalità tecniche di rappresentazione contabile,
con l’unico correttivo, nel leasing, delle informazioni da
aggiungere nella Nota integrativa, che però, anche per la loro
complessità, rappresentano più una complicazione che un aiuto
per il lettore.
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Parte pratica
Calcoli di convenienza
nella scelta tra locazione finanziaria e ricorso al mutuo bancario
L’acquisto e il leasing finanziario rappresentano modalità alternative per l’acquisizione
di beni strumentali confrontabili anche dal punto di vista numerico.
La traccia chiede appunto di confrontare le due alternative dal punto di vista
finanziario e economico, procedendo a un’opportuna scelta dei dati.
L’unico importo numerico contenuto nella traccia, il dato del 15% riferito all’incremento di
produzione che rappresenta l’obiettivo dell’acquisizione di nuovi impianti, pare più un refuso
da ignorare che un suggerimento sull’ordine di grandezza dell’investimento.
Tuttavia, per un “principio di conservazione” che preferisce attribuire significati piuttosto che
ignorarli, pur sapendo che si tratta di un legame davvero molto debole e che in questo modo
vengono ignorate diverse variabili che pure agiscono sull’operazione di investimento, invece di
scegliere il valore a caso abbiamo pensato di definire l’importo degli impianti da
acquistare applicando il 15% al valore netto degli Impianti e Macchinari utilizzati
nel corso del 2006.
Il valore del nuovo investimento in caso di acquisto è stato dunque così calcolato:
Valore netto degli Impianti al 01/01/2006: € 3.400.000
+ Impianti acquistati nel 2006:
€ 4.600.000
= Base produttiva 2006:
€ 8.000.000
x 15% = € 1.200.000 Valore del nuovo investimento che consente un allargamento della base
produttiva del 15%.
Proponiamo di seguito un esempio numerico nel quale vengono
riportati i risultati dell’analisi economico-finanziaria preventiva
relativa all’acquisizione di nuovi impianti
Ci si limita a un semplice confronto delle due ipotesi sotto il profilo finanziario e
nell’aspetto economico.
Non viene considerata l’imposta sul valore aggiunto visto il suo carattere di sostanziale neutralità. In
occasione delle liquidazioni periodiche IVA l’impresa avrà infatti la possibilità di portare in detrazione gli
importi spesi per il tributo.
5
L’impresa industriale ALFA Spa all’inizio dell’anno n1 intende acquisire nuovi impianti il
cui prezzo sul mercato ammonta a € 1.200.000.
Ai fini di procedere alla scelta più conveniente, la Direzione aziendale procede al
confronto tra le seguenti due alternative che le sono state prospettate.
Mutuo bancario
E’ possibile contrarre un mutuo per
l’intero importo del costo di acquisto, alle
seguenti condizioni:
- accensione 01/01/n1
- durata 4 anni
- tasso 5%
- rimborso in 4 rate costanti annue
da saldarsi a partire dal 01/01/n2,
unitamente agli interessi posticipati
annui
Leasing finanziario
E’ possibile stipulare un contratto di
leasing finanziario in data 01/01/n1 con
pagamento di un maxi-canone iniziale di
€ 360.000 e n. 5 canoni semestrali
anticipati pari a € 240.000 ciascuno a
partire dallo 01/03/n1.
Al termine del contratto, in data
01/09/n3, l’impresa riscatta il bene al
prezzo concordato di € 80.000 e al
termine
dell’esercizio
ne
inizia
l’ammortamento con l’aliquota del 20%.
Al
01/01/n5
l’impresa
cede
infine
l’impianto al prezzo di € 40.000.
Il coefficiente ordinario di ammortamento
del bene è il 20%.
Non si tiene conto dei meccanismi fiscali di riduzione dell’aliquota a metà nel primo anno né della facoltà
di avvalersi dell’ammortamento anticipato nei primi tre anni (nel primo per i beni usati, quali quelli
riscattati).
Tabella di raffronto
FIN aspetto finanziario (Entrate/Uscite)
ECO aspetto economico (Costi di competenza)
E’ bene precisare che in questo contesto il termine
“finanziario” viene utilizzato in una accezione
ristretta, e limitata alle effettive entrate e uscite di
denaro. E’ evidente infatti che, sempre dal punto di
vista “finanziario” inteso in una accezione più
ampia, nell’ipotesi del mutuo, a fronte dei costi per
interessi passivi maturati al 31/12, a carico di
ciascun anno occorrerà indicare a Bilancio un Rateo
passivo da saldarsi al 01/01 successivo.
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CALCOLO DEL COSTO PER CANONI
DI LEASING DI COMPETENZA DEI
DIVERSI ESERCIZI
Costo complessivo del leasing
€ 1.560.000 di cui:
•
maxi-canone € 360.000
•
n. 5 canoni semestrali di €
240.000 ciascuno per
complessivi € 1.200.000
Durata contratto: 32 mesi (dal
01/01/n1 al 01/09/n3)
Canone mensile di competenza: €
1.560.000 : 32 = € 48.750
Mesi e
anni:
o
o
o
costi di competenza dei diversi
n1: 12 mesi (€ 585.000)
n2: 12 mesi (€ 585.000)
n3: 8 mesi (€ 390.000)
Anno Aspetto
n1
FIN
Mutuo
•
•
ECO
•
•
n2
FIN
•
•
ECO
•
•
n3
FIN
•
•
ECO
•
•
Leasing
01/01/n1: Entrata € 1.200.000 per
l’accensione del finanziamento
01/01/n1: Uscita € 1.200.000 per
l’acquisto degli impianti
31/12/n1: INTERESSI PASSIVI €
60.000 (5% su € 1.200.000)
31/12/n1: PRIMA QUOTA
AMMORTAMENTO € 240.000 (20%
su € 1.200.000)
01/01/n2: Uscita € 300.000 per
rimborso della prima rata del mutuo
01/01/n2: Uscita € 60.000 per gli
interessi posticipati dell’anno n1
31/12/n2: INTERESSI PASSIVI €
45.000 (5% su € 900.000)
31/12/n2: SECONDA QUOTA
AMMORTAMENTO € 240.000 (20%
su € 1.200.000)
01/01/n3: Uscita € 300.000 per il
rimborso della seconda rata del
mutuo
01/01/n3: Uscita € 45.000 per gli
interessi posticipati dell’anno n2
31/12/n3: INTERESSI PASSIVI €
30.000 (5% su € 600.000)
31/12/n3: TERZA QUOTA
AMMORTAMENTO € 240.000 (20%
su € 1.200.000)
01/01/n1: Uscita € 360.000 per il
maxi-canone leasing
•
01/03/n1 e 01/09/n1: Uscita €
240.000 x 2 = € 480.000 per il
pagamento dei primi due canoni
semestrali
CANONI DI LEASING
Costi sostenuti: € 360.000 + € 480.000 = €
840.000
Costi di competenza: € 585.000
Risconto attivo finale: € 840.000 - €
585.000 = € 255.000
•
01/03/n2 e 01/09/n2: Uscita €
240.000 x 2 = € 480.000 per il
pagamento del 3° e 4° canone
semestrale
CANONI DI LEASING
Risconto attivo iniziale: € 255.000
Costi sostenuti: € 480.000
Costi di competenza: € 585.000
Risconto attivo finale: € 255.000 + 480.000
- € 585.000 = € 150.000
•
01/03/n3: Uscita € 240.000 per il
pagamento del 5° e ultimo canone
semestrale
•
01/09/n3: Uscita € 80.000 per il
riscatto dell’impianto
CANONI DI LEASING
Risconto attivo iniziale: € 150.000
Costi sostenuti: € 240.000
Costi di competenza: € 390.000
Risconto attivo finale: € 150.000 + 240.000
- € 390.000 = 0
•
31/12/n3: PRIMA QUOTA AMMORTAMENTO
€ 16.000 (20% SU € 80.000)
n4
FIN
•
•
ECO
•
•
n5
FIN
•
•
ECO
•
01/01/n4: Uscita € 300.000 per il
rimborso della terza rata del mutuo
01/01/n4: Uscita € 30.000 per gli
interessi posticipati dell’anno n3
31/12/n4: INTERESSI PASSIVI €
15.000 (5% su € 300.000)
31/12/n4: QUARTA QUOTA
AMMORTAMENTO € 240.000 (20%
su € 1.200.000)
01/01/n5: Uscita € 300.000 per il
rimborso della quarta e ultima rata
del mutuo
01/01/n5: Uscita € 15.000 per gli
interessi posticipati dell’anno n4
31/12/n5: QUINTA E ULTIMA
QUOTA AMMORTAMENTO € 240.000
(20% su € 1.200.000)
31/12/n4: SECONDA QUOTA
AMMORTAMENTO € 16.000 (20% SU €
80.000)
01/01/n5: Entrata € 40.000 per la cessione
dell’impianto a suo tempo riscattato
01/01/n5: MINUSVALENZA € 8.000 per la
cessione dell’ impianto (Prezzo di cessione €
40.000 – Valore contabile € 48.000).
Il valore contabile si ottiene sottraendo dal costo
storico di acquisto di € 80.000 le due quote di
ammortamento di € 16.000 ciascuna calcolate al
31/12/n3 e al 31/12/n4.
TOT
FIN
ECO
ENTRATE
ACCENSIONE MUTUO € 1.200.000
USCITE
ACQUISTO IMPIANTI € 1.200.000
RIMBORSO MUTUO € 1.200.000
PAGAMENTO INTERESSI € 150.000
ESBORSI NETTI € 1.350.000
•
INTERESSI PASSIVI € 150.000
•
AMMORTAMENTI € 1.200.000
7
ENTRATE
CESSIONE IMPIANTI € 40.000
USCITE
CONTRATTO DI LEASING € 1.560.000
ACQUISTO IMPIANTI € 80.000
ESBORSI NETTI € 1.600.000
•
CANONI DI LEASING €
1.560.000
•
•
AMMORTAMENTI € 32.000
MINUSVALENZA € 8.000
Come si nota nel medio-lungo periodo, tanto nel mutuo quanto nel leasing, gli
aspetti finanziari e gli aspetti economici tendono a riallinearsi annullando le
differenze correnti dovute alle asincronie tra manifestazione finanziaria e
competenza economica.
ASPETTI FINANZIARI
Il ricorso al mutuo prevede l’entrata delle risorse finanziarie in sede di
accensione del prestito e le uscite connesse all’acquisto dell’impianto nonché al
pagamento periodico degli interessi e al rimborso delle rate del mutuo.
Il ricorso al leasing comporta l’esborso per il pagamento del maxi-canone e dei
canoni periodici nonché per il riscatto del bene locato e l’entrata per la sua
successiva cessione.
Nel mutuo gli esborsi hanno un andamento decrescente per l’effetto declinante
degli interessi, mentre nel leasing gli esborsi sono distribuiti uniformemente
negli esercizi di durata del contratto, con un picco iniziale dovuto al maxicanone.
ASPETTI ECONOMICI
Il ricorso al mutuo prevede il costo per gli interessi passivi e per
l’ammortamento del bene strumentale.
Il ricorso al leasing comporta il costo per i canoni di competenza e per
l’ammortamento del bene riscattato nonché la minusvalenza subita in sede di
successiva cessione. I costi dei canoni vengono omogeneizzati nel tempo
attraverso la tecnica dei risconti e sono dedotti con una progressione più
rapida rispetto al caso dell’acquisto.
Conclusioni
Nell’esempio numerico svolto il costo complessivo dell’operazione di leasing
risulta superiore rispetto a quello dell’opzione di acquisto finanziato attraverso
il prestito bancario. Qualora la decisione della Direzione aziendale venga fatta
dipendere da un mero ragionamento sugli oneri monetari delle due
alternative, sarebbe dunque più conveniente ricorrere al mutuo.
Tuttavia, com’è evidente, numerosi altri fattori, alcuni dei quali difficilmente
quantificabili, entrano in gioco nell’arbitraggio tra mutuo e leasing.
8
Per esprimere conclusioni definitive circa la convenienza della scelta, oltre ai
fattori differenziali di tipo “qualitativo” già discussi più sopra (cfr. paragrafo
“Costi e vantaggi del leasing”), occorrerebbe almeno:
1) procedere all’attualizzazione dei flussi finanziari che scaturiscono dalle
due ipotesi
Non crediamo tuttavia che questa fosse l’intenzione dell’estensore della traccia, il quale non
poteva certo pretendere che, nel contesto di un tema d’esame di Economia aziendale,
dovessero essere utilizzate specifiche competenze che hanno a che fare più propriamente con
la Matematica.
Per tale motivo, nell’analisi che precede i calcoli di convenienza nella scelta tra locazione
finanziaria e ricorso al prestito bancario sono stati circoscritti a un semplice confronto delle due
ipotesi sotto il profilo finanziario e nell’aspetto economico.
2) tener conto dei diversi effetti fiscali dei due contratti, che in questa sede, per
semplicità, non sono stati considerati.
ASPETTI FISCALI DELL’ACQUISTO CON MUTUO
Ai fini Ires e Irap sono deducibili gli ammortamenti che rientrano nei limiti previsti dalle
disposizioni fiscali, le quali prevedono anche la facoltà di avvalersi dell’ammortamento
anticipato e di raddoppiare così nei primi tre anni l’aliquota ordinaria (dimezzata nel primo
esercizio).
Solo ai fini Ires sono poi deducibili gli interessi di competenza maturati a carico di ciascun
esercizio, che rimangono invece esclusi dai costi Irap.
ASPETTI FISCALI DEL LEASING
Dal punto di vista fiscale il metodo finanziario non è attualmente riconosciuto e gli
ammortamenti sono deducibili soltanto per i beni strumentali appartenenti all’impresa e non
per quelli utilizzati in leasing i quali invece, nel rispetto di certe condizioni, garantiscono la
deduzione dei canoni sostenuti.
L’art. 102 del nuovo TUIR stabilisce le condizioni di deducibilità fiscale dei canoni di leasing e
la loro ripartizione temporale.
Ai fini Ires per i beni mobili la deducibilità dei canoni è ammessa solamente se la durata del
contratto non è inferiore alla metà del periodo di ammortamento calcolato sulla base dei
coefficienti fiscali ordinari.
Per i beni immobili la durata minima del contratto che garantisce la deducibilità dei canoni è
pari a otto anni. Le norme prevedono anche una durata massima di 15 anni che garantisce la
deducibilità fiscale anche nel caso in cui la metà dell’aliquota portasse a un numero di anni
superiore: ad es., nel caso di immobili con aliquota di ammortamento 3%, nonostante la metà
del periodo di ammortamento sia pari a 17 anni, è possibile dedurre i canoni stipulando un
contratto di almeno 15 anni. Nonostante il tenore letterale della norma l’Agenzia delle Entrate
ha chiarito che contratti di durata superiore ai 15 anni determinano canoni sempre deducibili.
Se il contratto prevede un maxi-canone iniziale, occorre ripartire il costo complessivo del
leasing in base alla competenza economica per garantire la costanza dell’onere per tutta la
durata del contratto.
Ai fini Irap il costo del leasing non è interamente deducibile in quanto rimangono esclusi gli
interessi passivi compresi nell’importo dei canoni. Per conteggiare l’imposta si rende dunque
necessaria la suddivisione di ciascun canone nelle due componenti, operativa e finanziaria.
Un regime fiscale particolare e più restrittivo è infine previsto per il leasing (nonché per
l’acquisto) di auto aziendali.
Ai fini Ires e Irap sono deducibili gli ammortamenti del bene riscattato nei limiti delle
disposizioni fiscali, le quali prevedono l’opzione dell’ammortamento anticipato nel primo anno.
Sempre ai fini Ires e Irap sono deducibili le minusvalenze patrimoniali, sia ordinarie che
straordinarie, salvo quelle derivanti da trasferimenti di azienda, che sono invece escluse
dall’imposta.
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