ESAME DI MATURITA` Sessione ordinaria 2007 SECONDA PROVA
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ESAME DI MATURITA` Sessione ordinaria 2007 SECONDA PROVA
ESAME DI MATURITA’ Sessione ordinaria 2007 SECONDA PROVA SCRITTA - Economia aziendale di Gian Carlo Bondi SVILUPPO DEL PUNTO OPZIONALE N. 3 RELAZIONE CONTENENTE I RISULTATI DELL’ANALISI ECONOMICOFINANZIARIA PREVENTIVA RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI NUOVI IMPIANTI, NECESSARI PER INCREMENTARE LA PRODUZIONE DEL 15%, NELLE DUE IPOTESI DI STIPULA DI UN CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO O DI UN CONTRATTO DI MUTUO. Lo svolgimento viene suddiviso in due parti, la prima a carattere teorico e la seconda di tipo applicativo, contenente un esempio numerico con dati a scelta. Parte teorica Un confronto tra acquisto e leasing finanziario Il contratto di leasing finanziario Il contratto di leasing finanziario si caratterizza per la facoltà accordata dal concedente (locatore, o lessor) al conduttore (locatario, o lessee) di riscattare al termine del contratto il bene locato, acquisendone così la proprietà. L’utilizzatore, in altri termini, allo scadere del contratto ha la facoltà di esercitare l’opzione di acquisto, cosa che il più delle volte è già preventivata sin dall’origine anche quale conseguenza della fissazione di un prezzo finale significativamente inferiore al presumibile valore di mercato del bene a quella data. Ed è proprio tale circostanza che fa assumere all’operazione, formalmente analoga a un contratto di affitto, la sostanza concreta di un’acquisizione. In altre parole, considerato che nella stragrande maggioranza dei casi il bene viene riscattato, l’operazione di leasing finanziario, al di là della forma giuridica del contratto, è nella sostanza un’operazione di acquisto a rate, non dissimile dalla concorrente operazione di acquisto con mutuo. 1 Costi e vantaggi del leasing Il valore complessivo dei canoni periodici del leasing (e dell’eventuale maxi-canone iniziale) risulta generalmente superiore al costo del bene oggetto della locazione finanziaria. La società di leasing deve infatti recuperare l’interesse implicito sul finanziamento concesso all’impresa utilizzatrice. Il leasing, tuttavia, a fronte di un costo sensibilmente più alto rispetto all’acquisto, offre all’impresa utilizzatrice numerosi vantaggi, tra i quali occorre segnalare i seguenti: • • • • La rappresentazione in Bilancio del leasing finanziario evita l’immobilizzo di capitale tipico dell’opzione di acquisto (come si dice, trasforma un costo pluriennale in un costo d’esercizio) mantenendo più lean la struttura dell’impresa; consente all’azienda di disporre di beni tecnologicamente avanzati; si caratterizza per la semplicità e per i brevi tempi di perfezionamento che lo rendono adatto anche a imprese di piccole dimensioni, di scarso potere contrattuale e di limitate capacità di finanziamento; non richiede garanzie reali, visto che la proprietà del bene locato rimane alla società di leasing sino al riscatto. La rappresentazione del contratto di leasing finanziario nel Bilancio d’esercizio dell’utilizzatore è una problematica che è stata più volte discussa dalla dottrina e dalla giurisprudenza e che recentemente ha destato nuovo interesse in quanto affrontata dal legislatore italiano con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 (Riforma del Diritto societario). I Principi contabili internazionali (IAS 17), anche in virtù del principio della prevalenza della sostanza economica delle operazioni sulla loro forma legale, hanno da tempo imposto la contabilizzazione del leasing finanziario con le stesse modalità di un’operazione di acquisto (metodo finanziario), riconoscendo la sostanziale equivalenza delle due operazioni. Nel nostro Paese, invece, è tuttora utilizzato il metodo patrimoniale che, privilegiando gli aspetti formali del contratto, assimila l’operazione di leasing finanziario a un normale contratto di affitto. Anche le nuove disposizioni introdotte con la Riforma del Diritto societario, hanno comportato modifiche di tipo soltanto descrittivo (nella Nota integrativa), lasciando inalterate le modalità di rappresentazione nei prospetti contabili del Bilancio d’esercizio (Stato patrimoniale e Conto economico). Il legislatore italiano, attraverso il D.Lgs. 6/2003, ha recentemente modificato l’art. 2423-bis del Codice civile (principi di redazione del bilancio) introducendo al punto 1 la nozione di “funzione economica” della quale occorre tener conto nella valutazione dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato. Il legislatore, come si evince dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. 6, ha inteso con tale espressione riferirsi al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, già indicato nel Principio contabile n. 11 (Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati, gennaio 1994) con l’espressione “prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali”. 2 L’importanza di tale integrazione appare indubbia qualora si consideri che si tratta di postulati di bilancio e cioè di regole di gerarchia superiore alle regole e ai principi particolari applicabili a specifiche fattispecie. Ed è evidente come questa nuova disposizione si adatti al contratto di leasing finanziario. Anche l’art. 6 della L. 03/10/2001 n. 366 (Legge delega per la Riforma del Diritto societario) prevedeva la revisione della disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni, quali per esempio la locazione finanziaria, avvertendo che la rappresentazione in bilancio venisse effettuata secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. In merito al contratto di leasing finanziario, tuttavia, il nostro legislatore, con soluzione non certo limpida e sicuramente più laboriosa sotto il profilo pratico, ha confermato la rappresentazione contabile secondo il metodo patrimoniale, e cioè in base alla forma giuridica negoziale, in linea con l’attuale prassi, stabilendo soltanto, per i contratti di locazione finanziaria per i quali vi è la ragionevole certezza che alla scadenza del contratto sarà esercitata l’opzione di riscatto, una integrazione dell’informativa complementare da fornire in Nota integrativa. All’art. 2427 C.C. è stato infatti appositamente aggiunto il n. 22, che dovrebbe consentire la rappresentazione del contratto di leasing finanziario secondo il metodo finanziario, e cioè secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali, attraverso una serie di informazioni di natura finanziaria (valore attuale delle rate di canone non scadute, ammontare al quale i beni in leasing sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, ecc.). Si tratta, a ben vedere, di soluzione molto “pasticciata” (“all’italiana”, si direbbe con espressione dispregiativa ma non molto lontana dalla verità). Nella tabella che segue vengono sintetizzati gli effetti dell’utilizzo dei due metodi nel Bilancio dell’utilizzatore. METODO PATRIMONIALE METODO FINANZIARIO STATO PATRIMONIALE • Durante il contratto non rileva • Rileva il bene nell’Attivo e lo alcun valore né nell’Attivo né nel sottopone a ammortamento Passivo • Durante il contratto rileva nei • Rileva nel Passivo il debito verso Conti d’ordine l’impegno per i la Società di leasing canoni non ancora scaduti • Al riscatto rileva il bene nell’Attivo • In occasione del pagamento di e lo sottopone ad ammortamento ciascun canone storna la quota quale “bene usato” capitale rimborsata dal debito originario CONTO ECONOMICO • Rileva i canoni di competenza • Rileva la quota finanziaria del (Voce B 8) canone (Voce C 17) • Rileva gli ammortamenti (Voce B 10) I beni dati in leasing sono iscritti La Società di leasing iscrive nell’Attivo nell’Attivo dello Stato patrimoniale della dello Stato patrimoniale il credito per la Società di leasing che li sottopone a parte relativa al capitale, non rileva ammortamento e registra a Conto alcun ammortamento e registra a Conto economico i canoni percepiti economico i canoni percepiti 3 Errori di rappresentazione derivanti dall’utilizzo del metodo patrimoniale Con il metodo patrimoniale: • - • - dal punto di vista patrimoniale/finanziario: (attivo) viene segnalata una maggior elasticità della gestione; (passivo) l’”esposizione” contratta verso la Società di leasing in c/acquisto del bene strumentale viene indicata solamente nei Conti d’ordine e non altera il grado di indebitamento dell’impresa conduttrice; dal punto di vista economico: il carico sui costi non è commisurato all’utilizzo del bene ma alla maturazione dei canoni; i canoni comprendono una quota implicita di oneri finanziari che non viene indicata separatamente in C 17 ma conglobata in B 7. La conseguenza è che due imprese che stanno utilizzando lo stesso bene, la prima in c/acquisto e la seconda in c/leasing, nonostante si trovino su un piano di sostanziale equivalenza, espongono rappresentazioni di Bilancio molto diverse l’una dall’altra, e non perché le operazioni siano dissimili ma perché sono differenti le modalità tecniche di rappresentazione contabile, con l’unico correttivo, nel leasing, delle informazioni da aggiungere nella Nota integrativa, che però, anche per la loro complessità, rappresentano più una complicazione che un aiuto per il lettore. 4 Parte pratica Calcoli di convenienza nella scelta tra locazione finanziaria e ricorso al mutuo bancario L’acquisto e il leasing finanziario rappresentano modalità alternative per l’acquisizione di beni strumentali confrontabili anche dal punto di vista numerico. La traccia chiede appunto di confrontare le due alternative dal punto di vista finanziario e economico, procedendo a un’opportuna scelta dei dati. L’unico importo numerico contenuto nella traccia, il dato del 15% riferito all’incremento di produzione che rappresenta l’obiettivo dell’acquisizione di nuovi impianti, pare più un refuso da ignorare che un suggerimento sull’ordine di grandezza dell’investimento. Tuttavia, per un “principio di conservazione” che preferisce attribuire significati piuttosto che ignorarli, pur sapendo che si tratta di un legame davvero molto debole e che in questo modo vengono ignorate diverse variabili che pure agiscono sull’operazione di investimento, invece di scegliere il valore a caso abbiamo pensato di definire l’importo degli impianti da acquistare applicando il 15% al valore netto degli Impianti e Macchinari utilizzati nel corso del 2006. Il valore del nuovo investimento in caso di acquisto è stato dunque così calcolato: Valore netto degli Impianti al 01/01/2006: € 3.400.000 + Impianti acquistati nel 2006: € 4.600.000 = Base produttiva 2006: € 8.000.000 x 15% = € 1.200.000 Valore del nuovo investimento che consente un allargamento della base produttiva del 15%. Proponiamo di seguito un esempio numerico nel quale vengono riportati i risultati dell’analisi economico-finanziaria preventiva relativa all’acquisizione di nuovi impianti Ci si limita a un semplice confronto delle due ipotesi sotto il profilo finanziario e nell’aspetto economico. Non viene considerata l’imposta sul valore aggiunto visto il suo carattere di sostanziale neutralità. In occasione delle liquidazioni periodiche IVA l’impresa avrà infatti la possibilità di portare in detrazione gli importi spesi per il tributo. 5 L’impresa industriale ALFA Spa all’inizio dell’anno n1 intende acquisire nuovi impianti il cui prezzo sul mercato ammonta a € 1.200.000. Ai fini di procedere alla scelta più conveniente, la Direzione aziendale procede al confronto tra le seguenti due alternative che le sono state prospettate. Mutuo bancario E’ possibile contrarre un mutuo per l’intero importo del costo di acquisto, alle seguenti condizioni: - accensione 01/01/n1 - durata 4 anni - tasso 5% - rimborso in 4 rate costanti annue da saldarsi a partire dal 01/01/n2, unitamente agli interessi posticipati annui Leasing finanziario E’ possibile stipulare un contratto di leasing finanziario in data 01/01/n1 con pagamento di un maxi-canone iniziale di € 360.000 e n. 5 canoni semestrali anticipati pari a € 240.000 ciascuno a partire dallo 01/03/n1. Al termine del contratto, in data 01/09/n3, l’impresa riscatta il bene al prezzo concordato di € 80.000 e al termine dell’esercizio ne inizia l’ammortamento con l’aliquota del 20%. Al 01/01/n5 l’impresa cede infine l’impianto al prezzo di € 40.000. Il coefficiente ordinario di ammortamento del bene è il 20%. Non si tiene conto dei meccanismi fiscali di riduzione dell’aliquota a metà nel primo anno né della facoltà di avvalersi dell’ammortamento anticipato nei primi tre anni (nel primo per i beni usati, quali quelli riscattati). Tabella di raffronto FIN aspetto finanziario (Entrate/Uscite) ECO aspetto economico (Costi di competenza) E’ bene precisare che in questo contesto il termine “finanziario” viene utilizzato in una accezione ristretta, e limitata alle effettive entrate e uscite di denaro. E’ evidente infatti che, sempre dal punto di vista “finanziario” inteso in una accezione più ampia, nell’ipotesi del mutuo, a fronte dei costi per interessi passivi maturati al 31/12, a carico di ciascun anno occorrerà indicare a Bilancio un Rateo passivo da saldarsi al 01/01 successivo. 6 CALCOLO DEL COSTO PER CANONI DI LEASING DI COMPETENZA DEI DIVERSI ESERCIZI Costo complessivo del leasing € 1.560.000 di cui: • maxi-canone € 360.000 • n. 5 canoni semestrali di € 240.000 ciascuno per complessivi € 1.200.000 Durata contratto: 32 mesi (dal 01/01/n1 al 01/09/n3) Canone mensile di competenza: € 1.560.000 : 32 = € 48.750 Mesi e anni: o o o costi di competenza dei diversi n1: 12 mesi (€ 585.000) n2: 12 mesi (€ 585.000) n3: 8 mesi (€ 390.000) Anno Aspetto n1 FIN Mutuo • • ECO • • n2 FIN • • ECO • • n3 FIN • • ECO • • Leasing 01/01/n1: Entrata € 1.200.000 per l’accensione del finanziamento 01/01/n1: Uscita € 1.200.000 per l’acquisto degli impianti 31/12/n1: INTERESSI PASSIVI € 60.000 (5% su € 1.200.000) 31/12/n1: PRIMA QUOTA AMMORTAMENTO € 240.000 (20% su € 1.200.000) 01/01/n2: Uscita € 300.000 per rimborso della prima rata del mutuo 01/01/n2: Uscita € 60.000 per gli interessi posticipati dell’anno n1 31/12/n2: INTERESSI PASSIVI € 45.000 (5% su € 900.000) 31/12/n2: SECONDA QUOTA AMMORTAMENTO € 240.000 (20% su € 1.200.000) 01/01/n3: Uscita € 300.000 per il rimborso della seconda rata del mutuo 01/01/n3: Uscita € 45.000 per gli interessi posticipati dell’anno n2 31/12/n3: INTERESSI PASSIVI € 30.000 (5% su € 600.000) 31/12/n3: TERZA QUOTA AMMORTAMENTO € 240.000 (20% su € 1.200.000) 01/01/n1: Uscita € 360.000 per il maxi-canone leasing • 01/03/n1 e 01/09/n1: Uscita € 240.000 x 2 = € 480.000 per il pagamento dei primi due canoni semestrali CANONI DI LEASING Costi sostenuti: € 360.000 + € 480.000 = € 840.000 Costi di competenza: € 585.000 Risconto attivo finale: € 840.000 - € 585.000 = € 255.000 • 01/03/n2 e 01/09/n2: Uscita € 240.000 x 2 = € 480.000 per il pagamento del 3° e 4° canone semestrale CANONI DI LEASING Risconto attivo iniziale: € 255.000 Costi sostenuti: € 480.000 Costi di competenza: € 585.000 Risconto attivo finale: € 255.000 + 480.000 - € 585.000 = € 150.000 • 01/03/n3: Uscita € 240.000 per il pagamento del 5° e ultimo canone semestrale • 01/09/n3: Uscita € 80.000 per il riscatto dell’impianto CANONI DI LEASING Risconto attivo iniziale: € 150.000 Costi sostenuti: € 240.000 Costi di competenza: € 390.000 Risconto attivo finale: € 150.000 + 240.000 - € 390.000 = 0 • 31/12/n3: PRIMA QUOTA AMMORTAMENTO € 16.000 (20% SU € 80.000) n4 FIN • • ECO • • n5 FIN • • ECO • 01/01/n4: Uscita € 300.000 per il rimborso della terza rata del mutuo 01/01/n4: Uscita € 30.000 per gli interessi posticipati dell’anno n3 31/12/n4: INTERESSI PASSIVI € 15.000 (5% su € 300.000) 31/12/n4: QUARTA QUOTA AMMORTAMENTO € 240.000 (20% su € 1.200.000) 01/01/n5: Uscita € 300.000 per il rimborso della quarta e ultima rata del mutuo 01/01/n5: Uscita € 15.000 per gli interessi posticipati dell’anno n4 31/12/n5: QUINTA E ULTIMA QUOTA AMMORTAMENTO € 240.000 (20% su € 1.200.000) 31/12/n4: SECONDA QUOTA AMMORTAMENTO € 16.000 (20% SU € 80.000) 01/01/n5: Entrata € 40.000 per la cessione dell’impianto a suo tempo riscattato 01/01/n5: MINUSVALENZA € 8.000 per la cessione dell’ impianto (Prezzo di cessione € 40.000 – Valore contabile € 48.000). Il valore contabile si ottiene sottraendo dal costo storico di acquisto di € 80.000 le due quote di ammortamento di € 16.000 ciascuna calcolate al 31/12/n3 e al 31/12/n4. TOT FIN ECO ENTRATE ACCENSIONE MUTUO € 1.200.000 USCITE ACQUISTO IMPIANTI € 1.200.000 RIMBORSO MUTUO € 1.200.000 PAGAMENTO INTERESSI € 150.000 ESBORSI NETTI € 1.350.000 • INTERESSI PASSIVI € 150.000 • AMMORTAMENTI € 1.200.000 7 ENTRATE CESSIONE IMPIANTI € 40.000 USCITE CONTRATTO DI LEASING € 1.560.000 ACQUISTO IMPIANTI € 80.000 ESBORSI NETTI € 1.600.000 • CANONI DI LEASING € 1.560.000 • • AMMORTAMENTI € 32.000 MINUSVALENZA € 8.000 Come si nota nel medio-lungo periodo, tanto nel mutuo quanto nel leasing, gli aspetti finanziari e gli aspetti economici tendono a riallinearsi annullando le differenze correnti dovute alle asincronie tra manifestazione finanziaria e competenza economica. ASPETTI FINANZIARI Il ricorso al mutuo prevede l’entrata delle risorse finanziarie in sede di accensione del prestito e le uscite connesse all’acquisto dell’impianto nonché al pagamento periodico degli interessi e al rimborso delle rate del mutuo. Il ricorso al leasing comporta l’esborso per il pagamento del maxi-canone e dei canoni periodici nonché per il riscatto del bene locato e l’entrata per la sua successiva cessione. Nel mutuo gli esborsi hanno un andamento decrescente per l’effetto declinante degli interessi, mentre nel leasing gli esborsi sono distribuiti uniformemente negli esercizi di durata del contratto, con un picco iniziale dovuto al maxicanone. ASPETTI ECONOMICI Il ricorso al mutuo prevede il costo per gli interessi passivi e per l’ammortamento del bene strumentale. Il ricorso al leasing comporta il costo per i canoni di competenza e per l’ammortamento del bene riscattato nonché la minusvalenza subita in sede di successiva cessione. I costi dei canoni vengono omogeneizzati nel tempo attraverso la tecnica dei risconti e sono dedotti con una progressione più rapida rispetto al caso dell’acquisto. Conclusioni Nell’esempio numerico svolto il costo complessivo dell’operazione di leasing risulta superiore rispetto a quello dell’opzione di acquisto finanziato attraverso il prestito bancario. Qualora la decisione della Direzione aziendale venga fatta dipendere da un mero ragionamento sugli oneri monetari delle due alternative, sarebbe dunque più conveniente ricorrere al mutuo. Tuttavia, com’è evidente, numerosi altri fattori, alcuni dei quali difficilmente quantificabili, entrano in gioco nell’arbitraggio tra mutuo e leasing. 8 Per esprimere conclusioni definitive circa la convenienza della scelta, oltre ai fattori differenziali di tipo “qualitativo” già discussi più sopra (cfr. paragrafo “Costi e vantaggi del leasing”), occorrerebbe almeno: 1) procedere all’attualizzazione dei flussi finanziari che scaturiscono dalle due ipotesi Non crediamo tuttavia che questa fosse l’intenzione dell’estensore della traccia, il quale non poteva certo pretendere che, nel contesto di un tema d’esame di Economia aziendale, dovessero essere utilizzate specifiche competenze che hanno a che fare più propriamente con la Matematica. Per tale motivo, nell’analisi che precede i calcoli di convenienza nella scelta tra locazione finanziaria e ricorso al prestito bancario sono stati circoscritti a un semplice confronto delle due ipotesi sotto il profilo finanziario e nell’aspetto economico. 2) tener conto dei diversi effetti fiscali dei due contratti, che in questa sede, per semplicità, non sono stati considerati. ASPETTI FISCALI DELL’ACQUISTO CON MUTUO Ai fini Ires e Irap sono deducibili gli ammortamenti che rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni fiscali, le quali prevedono anche la facoltà di avvalersi dell’ammortamento anticipato e di raddoppiare così nei primi tre anni l’aliquota ordinaria (dimezzata nel primo esercizio). Solo ai fini Ires sono poi deducibili gli interessi di competenza maturati a carico di ciascun esercizio, che rimangono invece esclusi dai costi Irap. ASPETTI FISCALI DEL LEASING Dal punto di vista fiscale il metodo finanziario non è attualmente riconosciuto e gli ammortamenti sono deducibili soltanto per i beni strumentali appartenenti all’impresa e non per quelli utilizzati in leasing i quali invece, nel rispetto di certe condizioni, garantiscono la deduzione dei canoni sostenuti. L’art. 102 del nuovo TUIR stabilisce le condizioni di deducibilità fiscale dei canoni di leasing e la loro ripartizione temporale. Ai fini Ires per i beni mobili la deducibilità dei canoni è ammessa solamente se la durata del contratto non è inferiore alla metà del periodo di ammortamento calcolato sulla base dei coefficienti fiscali ordinari. Per i beni immobili la durata minima del contratto che garantisce la deducibilità dei canoni è pari a otto anni. Le norme prevedono anche una durata massima di 15 anni che garantisce la deducibilità fiscale anche nel caso in cui la metà dell’aliquota portasse a un numero di anni superiore: ad es., nel caso di immobili con aliquota di ammortamento 3%, nonostante la metà del periodo di ammortamento sia pari a 17 anni, è possibile dedurre i canoni stipulando un contratto di almeno 15 anni. Nonostante il tenore letterale della norma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che contratti di durata superiore ai 15 anni determinano canoni sempre deducibili. Se il contratto prevede un maxi-canone iniziale, occorre ripartire il costo complessivo del leasing in base alla competenza economica per garantire la costanza dell’onere per tutta la durata del contratto. Ai fini Irap il costo del leasing non è interamente deducibile in quanto rimangono esclusi gli interessi passivi compresi nell’importo dei canoni. Per conteggiare l’imposta si rende dunque necessaria la suddivisione di ciascun canone nelle due componenti, operativa e finanziaria. Un regime fiscale particolare e più restrittivo è infine previsto per il leasing (nonché per l’acquisto) di auto aziendali. Ai fini Ires e Irap sono deducibili gli ammortamenti del bene riscattato nei limiti delle disposizioni fiscali, le quali prevedono l’opzione dell’ammortamento anticipato nel primo anno. Sempre ai fini Ires e Irap sono deducibili le minusvalenze patrimoniali, sia ordinarie che straordinarie, salvo quelle derivanti da trasferimenti di azienda, che sono invece escluse dall’imposta. 9 10