Ospedale Versilia - Azienda USL 1 di Massa e Carrara

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Ospedale Versilia - Azienda USL 1 di Massa e Carrara
Disposizioni MACELLAZIONE PER AUTOCONSUMO DELLE CARNI
IL RESPONSABILE DELL'U.F. SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE
 Visto l'art.13 del R.D 30/12/1928, n. 3298
 Viste le Circolari Ministeriali 95/50 e 87/52 ACIS;
 Vista la nota del Ministero della Sanità prot.600.7/24475/AG 79/2839 del 14
maggio 1997 “Produzioni di carni ad uso privato,escluse dal commercio”;
 Viste le L.G. Della Regione Toscana prot.11/36457/5.4.7 del 7 ottobre 1998
“Indirizzi di macellazione ad uso privato per animali di cui al D.Lgs 286/94”;
 Visto il Reg.CE 1099 del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli ani
mali durante l'abbattimento;
 Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267
 Visto il Reg. CE n. 1069/2009 e il documento applicativo,il Reg.UE/142 /
2011,in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale
non destinati al consumo umano;
 Visti i Reg.CE 852/04; CE 853/04; CE854/04e CE 882/04;
 Visto il Reg.CE 2075/2005;
 Vista la Delibera della Regione Toscana n. 819 del 06/11/2006
“Riorganizzazione del processo di macellazione del suino a domicilio per il
consumo domestico privato delle carni”;
 Vista la Delibera Regionale n. 745 del 31/08/09,che estende la possibilità di
effettuare macellazione presso il domicilio di privati per autoconsumo,agli
animali della specie ovina e caprina;
 Vista la D.G.R.T. n. 910 del 4/11/2013 “ Direttive inerenti l'applicazione del
regolamento CE n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca della Delibera G.R.T. n.926 del
2007 che al Capo 2 rende obbligatorio l'effettuazione dell'esame trichinoscopico
per tutti i suini macellati per autoconsumo”
 Vista la nota Regione Toscana,prot A00-GRT/0240069/Q.110.040 del
23/09/2013 e succ.indicazioni che stabiliscono che le spese per l'esecuzione
dell'esame trichinoscopico sono a carico del privato;
 Vista la Delibera D.G. n. 171 del 05/05/2014 “ Funzioni di Autorità Competente
in materia di Sicurezza Alimentare all'interno dell'Azienda di Massa-Carrara
 ritenuto di dover disciplinare le operazioni di macellazione domiciliare e non ,
ad uso familiare;
ORDINA
 A partire dal 01/01/2015
la macellazione presso gli impianti di
macellazione degli animali della specie bovina , equina, suina ed
ovicaprina, destinati al consumo privato delle carni, alle seguenti
condizioni :

il numero massimo di animali che potrà essere macellato nel corso
dell'anno solare è pari ad 1 UGB/UBA l'anno per nucleo familiare (1 bovino
adulto o 1 equino o 2 vitelli o 5 suini o 10 ovini/caprini adulti o 20
agnelli/capretti/ suinetti di peso vivo inferiore ai 15 Kg o combinazioni che
comunque non superino il limite di 1 UGB: es. 1 vitello (0,50) + 2 suini
(0,20)+ 6 agnelli (0,30).
DIPARTIMENTO
PREVENZIONE
U.F.
Sanità Pubblica Veterinaria
e Sicurezza Alimentare
Via VII Luglio 50 –
54033 CARRARA
Tel. 0585/779503
Fax.0585/776058
Via Democrazia 44 54100 MASSA
Tel. 0585/493904 – 498130
Fax 0585/493914
P.zza Pieve
54016 MONTI
Licciana Nardi
Tel. 0187/462407
Fax 0187/462446

I cittadini interessati dovranno inviare alla UF Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare della ASL 1 di Massa-Carrara richiesta di
nulla osta su apposito modulo (all.1),almeno 72 ore prima dell'invio al macello
dell'animale/degli animali. I moduli saranno disponibili presso le sedi dell'UF e
sul sito web dell'Azienda USL1. Gli interessati dovranno dimostrarne l'invio
della comunicazione ( timbro del protocollo della ASL sulla copia, ricevuta di
invio via fax,ricevuta di raccomandata,ecc) e presentarla all'impianto di
macellazione.
 La macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per il consumo
domestico privato delle carni alle seguenti condizioni :

solo per carni degli animali della specie suina ed ovicaprina

solo nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo dell'anno successivo. Fuori
tale periodo la visita ispettiva potrà essere effettuata solo previo appuntamento
e l'autorizzazione a macellare potrà essere concessa,tenendo conto delle
condizioni climatiche stagionali,previa valutazione di disponibilità di idonea
apparecchiatura frigorifera per la conservazione delle carni.

le carni di tutti i suini e gli ovi-caprini macellati a domicilio debbono
essere sottoposti a visita sanitaria. I suini di cui sopra dovranno essere sottoposti
ad esame trichinoscopico in conformità e secondo le modalità di
campionamento stabilite dal Reg.CE 2075/05 e dalla D.G.R.T. 926/07

Per il privato cittadino è consentita la macellazione domiciliare per uso
familiare fino ad un numero massimo di animali corrispondente ad 1 UGB
famiglia/anno.
1 UGB:
SUINI GRASSI
5
SUINETTI
AGNELLI/CAPRET OVINI/CAPRI
TI
NI
20
20
10
Chi lo desidera può macellare animali di specie diverse, utilizzando i rapporti
sottoriportati,rispettando sempre il limite di 1UGB.
1 suino grasso=0,20 UGB; 1 suino lattonzolo=0,05;
1 pecora/capra adulta=0,10 UGB; 1 agnello/capretto=0,05 UGB

DIPARTIMENTO
PREVENZIONE
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Sanità Pubblica Veterinaria
e Sicurezza Alimentare
Per l'allevatore, regolarmente identificato da codice aziendale, è
consentita la macellazione domiciliare dei propri animali per privati
cittadini,fino ad un massimo di 2 UGB/ANNO. Nel caso dovrà autocertificare la
dichiarazione di provenienza degli animali su modello ufficiale “ Modello
4”,indicando nella sezione C “destinazione” l'identificazione del privato
Via VII Luglio 50 –
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Fax.0585/776058
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Fax 0585/493914
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Tel. 0187/462407
Fax 0187/462446
cittadino che acquista l'animale e la destinazione a “ macellazione immediata per
uso familiare”. Copia del modello 4 dovrà essere trasmessa alla U.F. entro 7
giorni dalla compilazione.
Tutti coloro che intendono macellare a domicilio debbono richiedere la
Autorizzazione, in conformità con l'art 13 del R.D. 3298/1928, con almeno 72 ore di
anticipo sulla macellazione, e prenotare la visita telefonando nei giorni e negli orari
riportati in tabella :
ZONA APUANE
ZONA LUNIGIANA
Massa in Via Democrazia n. Lunedì
44:
Martedì
telefono 0585-498130
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
8-13
8-13 ;15-17
8-13
8-13
8-13
Licciana Nardi Località
Monti ,Piazza Pieve 3
telefono: 0187-462403
462407
8-13
8-13 ;14-16
8-13
8-13
8-13
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
In tale periodo il controllo delle carni e dei visceri sarà eseguito dal Medico Veterinario
nei luoghi di concentramento e negli orari sotto specificati:
ZONA APUANE
Punto concentramento in LUNEDI 11,30-13,30
Massa Via Democrazia 44
VENERDI' 7,30-9,30
Punto concentramento in
Monti di Licciana Nardi
Piazza Pieve 1
ZONA LUNIGIANA
LUNEDI ore 7,30-13
MARTEDI' ore 7,30-10
MERCOLEDI ore 7,30-10
GIOVEDI ore 7,30-10
VENERDI ore 7,30-10
Punto concentramento c/o MARTEDI'
macello Pontremoli
GIOVEDI'
ore 11-13
ore 11-13
Eventuali visite a domicilio potranno essere prese in considerazione solo se
compatibili con le attività istituzionali codificate.
Gli utenti che richiedono il controllo, fatta la domanda ,rispettando le 72 ore di
preavviso, si devono presentare nei luoghi e nelle ore stabilite.
Regole per la macellazione:
 Sottoscrizione da parte dell'interessato di un apposito modulo,fornito da questa
Autorità Competente (allegato 2),dichiarante l'osservazione delle disposizioni in
esso contenute:
 non arrecare disturbo alle abitazioni vicine nel corso delle operazioni di
macellazione;
 utilizzare acqua con caratteristiche di potabilità,
 macellare animali in stato di salute e qualora vi siano segni di sospetta malattia
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Fax 0187/462446
degli animali,non effettuare la macellazione e richiedere la visita sanitaria;
 procedere allo stordimento dell'animale con pistola a proiettile captivo o con
altro metodo conforme al Reg.CE 1099/2009,prima del dissanguamento,nel
rispetto del benessere animale;
 procedere al completo dissanguamento;
 qualora nella carcassa o sui visceri vi siano segni di alterazioni che deviano
dalla normalità,segnalare quanto prima all'U.F e tenere a disposizione l'intero
animale (tutti i visceri e la carcassa)
 non spandere liquami o contaminare fossi e corsi d'acqua
 smaltire i sottoprodotti secondo la normativa vigente,dandone evidenza
documentale all'U.F;
Gli utenti che hanno prenotato la visita si devono presentare nel luogo ,nella data e ora
prestabilita muniti di:
 contenitore con i visceri rossi interi (lavati e sgocciolati) dell'animale
macellato:lingua,polmoni e trachea, cuore, fegato, milza, l'intero
diaframma,reni
 documenti sanitari relativi alla provenienza degli animali ( mod.4 integrato)
 ricevuta del pagamento anticipato della prestazione (tariffario Regionale delle
Prestazioni vedi sotto)
Il Medico Veterinario effettuerà :
 la visita dei visceri
 l'esecuzione della ricerca delle trichine sul muscolo,con comunicazione del
risultato, sempre ed esclusivamente in caso di positività, all'interessato. Fino
all'esito favorevole dell'esame,è vietato consumare le carni del suino ,se non
sufficientemente cotte.
 Il rilascio di apposita dichiarazione scritta,in calce alla richiesta di macellazione
,di avvenuto controllo sanitario.
Chi intende macellare a domicilio per uso familiare animali della specie ovi-caprina
dovrà, inoltre, presentare:
in un primo momento, l'autocertificazione in cui si dichiara il sistema di smaltimento
dei materiali specifici a rischio (ovi-caprini <12 mesi: milza e intestino;ovi-caprini>12
mesi:milza,intestino,testa e midollo spinale)
in un secondo momento i documenti conformi al Reg.Ce 1069/2009 dell'avvenuto
smaltimento a norma di legge .
Pagamento della tariffa
La tariffa dovuta deve essere versata dall'utente prima di ricevere la prestazione e
deve essere presentata l'attestazione di versamento al momento del rilascio della
prestazione.
La tariffa in vigore (comprensiva del 2% Enpav e la tariffa per esame trichinoscopico
da parte dell'IZS di Pisa di Euro 8,26 ) è riportata nella seguente tabella:
SUINI
SUINETTI/AGNELLI
Presso concentramento
25,88 (17,62+8,26)
12,67 (4,41+8,26)/4,41
A domicilio
50,75 (42,49+8,26)
18,89 (10,63+8,26)/10,63
La tariffa dovuta deve essere versata con causale:SA 13 tramite bollettino c/c intestato
ad Azienda USL1 Massa CARRARA Servizio Tesoreria ,per la Zona Apuane su c/c
12703542 e per la Zona Lunigiana su c/c n. 10075547
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Fax 0187/462446
SANZIONI

 E' vietata la commercializzazione,a qualsiasi titolo,delle carni ottenute dai suini
macellati a domicilio,dei prodotti da esse derivati al di fuori di macelli
riconosciuti ai sensi del Reg CE 853/2004. Tali attività sono penalmente
punite,ai sensi dell'art.6 comma 1,del D.Lgs 6/11/2007 n. 193,con l'arresto da 6
mesi ad 1 anno o con l'ammenda fino a Euro 150.000. Inoltre,siffatte
carni/prodotti ottenuti saranno sottoposti a sequestro e distruzione.
 La mancata comunicazione della macellazione per il consumofamiliare o
presentazione degli organi previsti alla visita ispettiva di controllo da parte di un
Medico Veterinario Ufficiale è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con
applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art 62 del R.D. n.
3298/1928 che rimanda all'art.358 del T.U.LL.SS. n. 1205/1934,così come
modificato dall'art 16 del D.Lgs. n. 196/1999,con la sanzione amministrativa da
Euro 1549,37 a Euro 9.296,22:Inoltre, siffatte carni saranno sottoposte al
sequestro e distruzione.
Nota: Conformemente alle disposizioni Regionali del DGRT 926/2007,la macellazione
dei suini può avvenire anche presso macelli riconosciuti,oltre 1 UGB fissato per le altre
specie (bovina,solipedi ed ovi-caprini).
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