Riso e Organismi Geneticamente Modificati
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Riso e Organismi Geneticamente Modificati
Riso e Organismi Geneticamente Modificati Un Organismo Geneticamente Modificato (OGM) è un organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. (Dir. 2001/18/CE) Normativa di base: definizione di Organismi geneticamente modificati • Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio Normativa di base: regole applicative, tolleranze e lista di prodotti • Regolamento Ce n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati • Regolamento Ce n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE • Lista dei materiali geneticamente modificati la cui presenza può essere tollerata se <0,5% • Lista dei materiali geneticamente modificati autorizzati per l’impiego negli alimenti la cui presenza può essere non dichiarata in etichetta se <0,9% • Lista dei materiali geneticamente modificati autorizzati per l’impiego nei mangimi la cui presenza può essere non dichiarata in etichetta se <0,9% Normativa di base: laboratorio comunitario • Regolamento Ce n. 641/2004 della Commissione del 6 aprile 2004 recante norme attuative del regolamento Ce n. 1829/2003 per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole. • Regolamento Ce n. 1981/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32 del regolamento Ce n. 1829/2003 relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati. Normativa di base: responsabilità degli operatori, E.F.S.A. e R.A.S.F.F. • Regolamento Ce n. 178/20002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Normativa di base: metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati • Raccomandazione 2004/787/EC: orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 Normativa di base: metodi di campionamento e di analisi degli alimenti per animali • Regolamento (UE) n. 619/2011 della Commissione del 24 giugno 2011 che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta. Rischio di contaminazione nella filiera risicola COME SI CREA UN OGM? Dal momento che diversi OGM sono autorizzati per l’immissione in commercio, i rischi potenziali di contaminazione aumentano. Si possono distinguere numerose fasi nelle quali potrebbe verificarsi una contaminazione. 1) Produzione delle sementi: nella fase di miglioramento genetico e di produzione delle sementi commerciali, i principali fattori di rischio sono costituiti dalla disponibilità di materiali utilizzati per la riproduzione che potrebbero essere stati trasportati in modo irregolare nei bagagli personali sui quali, di conseguenza, non si ha alcuna certezza. Altra possibile causa di contaminazione è la “winter nursery” effettuata in paesi dove la coltivazione e l’utilizzo di ogm è legale e diffuso. 2) Presso le aziende agricole: essendo Zea mais una delle specie più ampiamente utilizzata nelle biotecnologie, sia per il food che nella mangimistica, presso le aziende agricole con presenza di allevamento o presso quelle che coltivano sia riso che mais (o soja o colza) le possibilità di contaminazione aumentano. E’ auspicabile che i produttori imparino a conservare un campione di tutte le merci consegnate: questo tutela sia l’azienda venditrice che quella acquirente. 3) Trasporti: la fase dei trasporti di tutte le materie prime grezze è un punto cruciale per quanto riguarda i rischi di contaminazione: raramente infatti i mezzi hanno il livello di pulizia appropriato ad evitare il rischio di contaminazione del materiale trasportato con i residui di materiali precedentemente trasportati. 4) Impianti di trasformazione: anche in riseria si possono correre rischi, soprattutto in aziende che utilizzano merci di provenienza estera non verificata. La disponibilità di materiali GM è diffusa in tutto il mondo ed in tutti i paesi: solo un piano di autocontrollo adeguato al rischio mette le aziende al riparo da contestazioni. La normativa comunitaria pone l’obbligo di analisi solo per le partite provenienti da USA e Cina ma è evidente che materiali sperimentali sono diffusi in coltivazione in ogni paese. Inoltre, il rischio connesso ai trasporti è universalmente diffuso; dunque è possibile che partite di riso non GM siano contaminate da materiali GM (sia autorizzati che non autorizzati) di altre specie. Anche in questo caso la campionatura di autocontrollo è essenziale Preparazione del costrutto di DNA 1- Scelta del gene di interesse 2- Apertura del plasmide 3 e 4- Inserimento del gene di interesse 5- Costrutto pronto Inserimento del costrutto nelle cellule vegetali Totipotenza: capacità di una singola cellula vegetale di riprodurre una pianta intera Inserimento del costrutto nelle cellule vegetali Analisi e scelta delle piante trasformate (linee transgeniche) Metodo biolistico (particle gun) Introgressione del transgene in linee più produttive (mediante incrocio) Metodo biologico (Agrobacterium tumefaciens) COSTRUTTO OGM Organismi geneticamente modificati Per “organismo geneticamente modificato” (OGM) si intende un organismo il cui materiale genetico è stato modificato con modalità che non avvengono naturalmente per fecondazione e/o per ricombinazione naturale. Gli OGM possono essere vegetali, animali o microrganismi quali batteri, parassiti e funghi. Quadro normativo dell’UE Il quadro normativo dell’Unione Europea in materia di OGM si fonda, innanzitutto, sulla direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, direttiva entrata in vigore nel marzo 2001. Questa direttiva è fondamentale ai fini della precisa definizione degli OGM perché elenca quali tecniche di modificazione genetica sono considerate utili all’ottenimento di un OGM e quali no. In seguito all’adozione della direttiva 18/2001, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato il Regolamento CE n. 1829/2003, con lo scopo di fornire una adeguata base di tutela della vita e della salute umana, della salute e benessere degli animali e tutelare l’ambiente e gli interessi dei consumatori. Il regolamento 1829/2003 ha quindi lo scopo di istituire procedure comunitarie per l’autorizzazione e vigilanza degli alimenti e mangimi GM nonché di stabilirne le norme di etichettatura. Per quanto concerne le norme di etichettatura relative agli alimenti sono contenute negli articoli 12 e 13 del regolamento in questione che prevedono, in sostanza, l’obbligo di dichiarare il componente GM in etichetta quando il suo contenuto supera la percentuale dello 0,9%. Analoga disposizione vale anche per l’etichettatura dei mangimi in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 24 del regolamento stesso. L’articolo 47 del regolamento, prevede che la presenza di OGM fino allo 0,5% non costituisca violazione della disposizione dell’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento che stabilisce che “Nessuno può immettere in commercio un OGM destinato all’alimentazione umana ….. a meno che per esso non sia stata rilasciata una autorizzazione…”. Questa tolleranza è ammessa a condizione che la presenza di OGM sia accidentale o tecnicamente non evitabile e purché si tratti di materiale che abbia già ottenuto una valutazione favorevole da parte dell’EFSA. Di questi materiali la Commissione ha pubblicato una lista, in ottemperanza con quanto stabilito dall’articolo 18 del regolamento 641/2004, recante norme attuative del regolamento 1829/2003 stesso. Da ultimo, il regolamento CE 1829/2003 definisce anche il Laboratorio comunitario di riferimento nonché i suoi compiti e mansioni (art. 32 ed allegato). Con regolamento CE n. 641/2004 sono stabiliti i dettagli relativi alle procedure di autorizzazione per quanto riguarda le informazioni che i richiedenti devono mettere a disposizione al fine della valutazione; con regolamento CE n. 1981/2006 sono dettagliate regole per i laboratori e designati i laboratori di riferimento nazionali. Con l’obiettivo di istituire un quadro normativo per la tracciabilità dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, facilitandone una accurata etichettatura, e di dettare norme relative alla gestione del rischio, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno successivamente adottato anche il Regolamento CE n. 1830/2003, concernente, per l’appunto, la tracciabilità e l’etichettatura di OGM. Per quanto concerne la tracciabilità, il regolamento prevede che gli operatori, fin dalla prima fase di commercializzazione, assicurino la trasmissione per iscritto agli operatori successivi le informazioni concernenti il fatto che il prodotto contiene o è costituito da OGM. Il regolamento fornisce altresì le diciture da utilizzare nel caso di commercializzazione di prodotti contenenti o provenienti da OGM. DNA pianta Promotore Transgene Terminatore Resistenza Batterica Fattore di selezione p-35S cp4-EPSPS pat bar t-nos 35S-ter p-FMV Npt II DNA pianta LE ANALISI OGM DNA pianta Promotore (CaMV35S) Gene di interesse inserito Terminatore (NOS) Livello di specificità DNA pianta PCR di Screening Basso PCR gene-specifica PCR costrutto-specifica Alto PCR evento-specifica La legislazione alimentare La legislazione concernente gli OGM si inserisce nel più generale quadro relativo alla legislazione alimentare disciplinata dal regolamento CE n. 178/2002. In particolare, il regolamento 178 pone in capo agli operatori del settore agroalimentare e della mangimistica l’obbligo di garantire che nelle imprese gli alimenti e i mangimi prodotti trasformanti e distribuiti rispettino le prescrizioni legislative (art. 17) Proprio per consentire la piena applicazione del sistema di garanzia comunitario, il regolamento prevede all’articolo 18 gli obblighi concernenti la rintracciabilità. Il successivo articolo 19 detta le disposizioni relative a ritiro richiamo e notifica da parte degli operatori del settore agroalimentare. In particolare, l’articolo 19 impone l’obbligo specifico per gli operatori di ritirare un alimento quando esso non sia conforme alle prescrizioni di sicurezza. Il ritiro dal mercato può avvenire in qualunque anello della catena alimentare e non solo al momento della distribuzione finale. L’operatore ha anche l’obbligo di informare immediatamente le Autorità competenti dello Stato membro quando ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. E’ compito delle Autorità competenti attivare, all’occorrenza, il sistema di allarme rapido per gli alimenti e mangimi RASFF. Si deve quindi distinguere chiaramente tra gli obblighi di notifica degli operatori e quelli delle Autorità. Il RASFF è attivato solo dalle autorità ( autorità degli Stati membri, Commissione, EFSA). Il regolamento CE 178/2002 è importante anche perché istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ne disciplina i compiti e detta regole per il suo funzionamento (articoli da 22 a 49). EVENTI OGM RISO EVENTI OGM Riso Origine Promotore Gene inserito Terminatore LLrice06 LLrice601 Llrice604 LLrice62 Bt63 KMD1rice KeFeng6 rice Huahui-1 Tarom molaii + cry1Ab Golden Rice 2 Altri… USA USA USA USA Cina Cina Cina Cina Iran IRRI CaMV35S CaMV35S CaMV35S CaMV35S ract-1 CaMV35S CaMV35S ract-1 PEPC ? ? bar (tolleranza al glufosinato) bar (tolleranza al glufosinato) bar (tolleranza al glufosinato) bar (tolleranza al glufosinato) cry1Ab-Ac (resistenza ai lepidotteri) cry1Ab (resistenza ai lepidotteri) cry1Ac + Cp Ti (resistenza agli insetti) cry1Ab-Ac (resistenza ai lepidotteri) cry1Ab (resistenza ai lepidotteri) psy + crt1 (produzione di b-carotene) 35S NOS NOS 35S NOS NOS NOS NOS 35S ? ? Specie Riso Mais Link utili: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm http://www.gmo-compass.org/eng/home/ http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp http://www.biosafetyscanner.org/ http://cera-gmc.org/index.php?action=gm_crop_database http://www.bats.ch/gmo-watch/ Norme UNI e ISO Metodi di analisi • UNI EN ISO 21569:2005 - Foodstuffs – Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Qualitative nucleic acid based methods • ISO 21570:2005 - Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Quantitative nucleic acid based methods • ISO 21570:2005 - Technical Corrigendum 1:2006 - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Quantitative nucleic acid based methods • UNI EN ISO 21571:2005 - Foodstuffs - Detection of genetically modified organisms and derived products - Nucleic acid extraction • ISO/TS 21098:2005 - Foodstuffs - Nucleic acid based methods of analysis of genetically modified organisms and derived products - Information to be supplied and procedure for the addition of methods to ISO 21569, ISO 21570 or ISO 21571 • ISO 24276:2006 - Foodstuffs - Nucleic acid based methods of analysis for genetically modified organisms and derived products - General requirements and definitions Campionamento • UNI CEN/TS 15568:2007 – Prodotti alimentari - Metodi di analisi per la ricerca di organismi geneticamente modificati e di prodotti derivati – Strategie di campionamento • UNI EN 12305:1999 - Biotecnologie - Organismi modificati per applicazioni nell’ambiente – Guida per le strategie di campionamento nel caso di rilascio deliberato di piante geneticamente modificate Evento LLrice601 • Decisione 2006/601/CE della Commissione del 5 settembre 2006 che reca misure d’emergenza relative all’organismo geneticamente modificato non autorizzato “LL RICE 601” nei prodotti a base di riso [notificata con il numero C(2006) 3932] • Decisione 2006/754/CE della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica la decisione 2006/601/CE che reca misure d’emergenza relative all’organismo geneticamente modificato non autorizzato “LL RICE 601” nei prodotti a base di riso [notificata con il numero C(2006) 5266] • Decisione 2008/162/CE della Commissione del 26 febbraio 2008 che modifica la decisione 2006/601/CE che reca misure d’emergenza relative all’organismo geneticamente modificato non autorizzato “LL RICE 601” nei prodotti a base di riso [notificata con il numero C(2008) 743] • Decisione 2010/315/UE della Commissione del 8 giugno 2010 che abroga la decisione 2006/601/CE che reca misure d’emergenza relative all’organismo geneticamente modificato non autorizzato “LL RICE 601” nei prodotti a base di riso e che prevede il campionamento casuale e l’analisi volti ad accertare l’assenza di tale organismo nei prodotti a base di riso [notificata con il numero C(2010) 3527] Evento BT63 • Decisione 2008/289/CE della Commissione del 3 aprile 2008 riguardante provvedimenti d’emergenza relativi all’organismo geneticamente modificato non autorizzato “Bt63” nei prodotti a base di riso [notificata con il numero C(2008) 1208] • Decisione di esecuzione 2011/884/UE della Commissione del 22 dicembre 2011 recante misura di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE. • Decisione di esecuzione della Commissione del 13 giugno 2013 che modifica la decisione di esecuzione 2011/884/UE recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina. (2013/287/UE) Nelle tabelle vengono riportati, per alcuni eventi OGM di riso e non, alcune informazioni in merito al promotore, al terminatore, al fattore di selezione, alla resistenza batterica ed al transgene inserito. Nel caso di un analisi di screening OGM effettuata per rilevare la presenza del Promotore CaMV35S e del Terminatore NOS, verranno amplificati mediante la tecnica della PCR tutti gli eventi che presentano nel loro costrutto il Promotore CaMV35S e /o il Terminatore NOS. Pertanto questa analisi ha un livello di specificità molto basso. Inversamente, un analisi PCR evento-specifica permette di rilevare solo l’evento ricercato, rendendo il livello di specificità dell’analisi molto alto. Soia Colza Cotone Patata Evento OGM LLRICE601 LLRICE62 BT63 KMD1 KeFeng6 BT10 BT11 BT176 CBH 351 (Starlink) DBT 418 GA21 MON809 MON810 MON863 NK603 T25 TC 1507 (Herculex) MIR604 DAS59122 MON88017 MON89034 EVENT3272 GTS 40-3-2 (RR) A2704 MON89788 A5547-127 DP-305423 DP-356043 RT73 T45 MS8-RF3 MON1445 (RR) Bollgard 531 3006x281 LLCOTTON25 15985 GHB614 MON88913 New Leaf Y New Leaf PLUS AMFLORA Promotore CaMV35S Teminatore NOS Terminatore CaMV35S nptII p-FMV cp4-epsps pat bar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (+) - (+) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + n.d. n.d. + + + + + + + + + - n.d. n.d. + + + + + + + n.d. n.d. + + + + + + + - n.d. n.d. + + + + + + + + + + + - n.d. n.d. + + + + + + + + + - + + n.d. n.d. + + + + + - LE ANALISI PRESSO IL LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE Il Laboratorio di Biologia Molecolare effettua un’analisi di screening OGM «Organismi geneticamente modificati (OGM): Promotore CaMV35S e Terminatore NOS. Analisi qualitativa in Real - Time PCR ». A partire da dicembre 2011, attraverso l’adozione di un Sistema Qualità conforme ai requisiti della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, la prova di screening OGM per la ricerca del promotore CaMV35S e del terminatore NOS è accreditata ACCREDIA. L’ accreditamento è l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA, Ente Italiano di Accreditamento) della conformità del sistema di gestione e delle competenze tecniche del laboratorio a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti (UNI CEI EN ISO/IEC 17025), nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie. L’accreditamento consente quindi di erogare servizi ed esami ufficialmente riconosciuti dall’UE e dai Paesi Terzi. L’analisi di screening OGM viene eseguita su tutte le partite di seme delle varietà di cui l’ENR è costitutore prima di essere destinate alla selezione (nuclei, pre-base, base, prima riproduzione R1 e seconda riproduzione R2). Dopo la selezione, vengono eseguite le analisi di screening OGM per singolo lotto delle partite destinate ai moltiplicatori. Open Day 11 Settembre 2013 – Ente Nazionale Risi – Centro Ricerche sul Riso