Maggio 2005/OdR
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Maggio 2005/OdR
LA CASSETTA DELLE RISPOSTE Problemi giuridici e amministrativi vare scioperi. Quali sono le disposizioni in argomento in Italia? QUESITI ÇLÕOra di ReligioneÈ n. 9 - maggio 2005 D. Un collega è infermo per tumore maligno: quale tipo di pensione spetta e quale consiglio può essere dato ai fini della pensione indiretta? R. Il consiglio più concreto è quello di rivolgersi a un patronato, dopo aver dato un’indicazione generica sulla necessità della iniziativa dell’interessato. La pensione infatti non viene liquidata d’ufficio, ma su richiesta degli aventi diritto; d’ufficio spetta la buonuscita, anche se è bene farsi sempre parte diligente inoltrando la domanda per evitare la prescrizione. È opportuno conoscere alcune norme generali perché in particolari situazioni si possa offrire un aiuto concreto, segno di autentica carità. Tanti diritti vanno perduti per disattenzione e/o non conoscenza della normativa. La distinzione tra pensione diretta ed indiretta è di comune dominio: la diretta spetta al titolare, l’indiretta spetta agli eredi, qualora abbiano i requisiti necessari. Nel caso prospettato si può parlare di pensione per inabilità, stante l’infermità, sia pure non dipendente da causa di servizio. Si richiede a tal fine un’anzianità contributiva di almeno cinque anni. La pensione per inabilità deve essere richiesta dall’interessato e non dai superstiti, e non sempre è agevole convincere per la richiesta chi si trova in grave infermità. Hanno diritto alla pensione di reversibilità il coniuge, i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente o giudizialmente riconosciuti), gli ascendenti (i genitori con almeno 65 anni senza pensione), i fratelli, le sorelle, i nipoti minorenni a carico, che non svolgono attività lavorativa, universitari fino a 26 anni, inabili di qualunque età a carico del genitore. D. Si sente di continuo parlare della parità scolastica, che spesso viene riportata anche per moti- R. La parità scolastica (L. 62/2000) è un traguardo, che deve essere effettivamente raggiunto, anche se esistono disposizioni legislative, in Italia, che orientano in merito ma non consentono ancora l’effettiva parità economica. La parità garantisce la libertà di scelta dei genitori per il percorso formativo dei propri figli senza discriminazioni di carattere giuridico o economico. Il parlamento europeo approvò una risoluzione sulla libertà d’insegnamento, che risale al 12 marzo 1984. Ne sono significativi gli art. 7 e 9 che, fra l’altro, affermano che spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta. Ne consegue l’obbligo per gli Stati membri dell’UE di rendere possibile l’esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti. Le risoluzioni del parlamento europeo non hanno valore di legge così da obbligare le singole nazioni, ma sono un quadro di riferimento. D. Una IdR in servizio presso la scuola secondaria come incaricata annuale ha presentato domanda di astensione obbligatoria per maternità. Il dirigente scolastico non si è attivato per la nomina del supplente. Quale soluzione suggerire? R. Il direttore dell’ufficio scuola in spirito di collaborazione deve sollecitare i dirigenti scolastici, che non hanno tempestivamente provveduto, ad effettuare la richiesta di nominativo per la stipulazione di un contratto a tempo determinato per le ore di servizio lasciate scoperte dall’incaricata. In verità già a suo tempo si dispose che in caso di assenza, l’incaricato di religione sarà supplito da altro insegnante della stessa materia, già in servizio, ovvero tratto da 47 D. Sono vincitrice di concorso nella scuola primaria, ma non avverto nel mio stipendio la trattenuta all’Enam, che consente alcuni benefici, specie nelle imminenti vacanze per i miei figli. R. Si conferma che anche gli IdR con nomina a tempo indeterminato, cioè i vincitori di corso straordinario, in base alla L. 168/2003 rientrano nella categoria come destinatari della trattenuta Enam, in seguito alla delibera assembleare del 29 gennaio 2005. Il provvedimento per ora non si estende agli altri IdR con contratto a tempo determinato. D. Quale l’influsso del CCC (Catechismo della Chiesa Cattolica) sulla programmazione scolastica? R. Una riflessione in argomento è interessante e doverosa dando per scontato la chiara distinzione, sia pure nella complementarità, tra catechesi e IRC. Chi ha esperienza di insegnamento ricorderà i programmi catechistici e scolastici precedenti il Concilio e le ripetute disposizioni date dalla (Sacra) Congregazione del Concilio. Si può partire dai programmi di religione per l’istruzione primaria: Orientamenti per l’attività educativa della scuola materna, approvati con DPR 584/1965, seguiti da Le specifiche e autonome attività educative in ordine all’IRC nelle scuole pubbliche materne (DPR 539/1986) e dagli Orientamenti dell’attività educativa nelle scuole materne statali (D.M. 3 giugno 1991 pubblicati in 10 minute pagine nella G.U. n. 129 del 15/06/ 1991), dopo la revisione concordataria del 1984. Con la riforma dei cicli si hanno: a) gli Obiettivi specifici di apprendimento, b) i Programmi didattici per la scuola primaria, unitamente alla Guida di insegnamento religioso per la scuola materna e le scuole elementari pubblicata dalla Commissione Ecclesiastica della (Sacra) Congregazione del Concilio per la approvazione dei testi. I programmi furono approvati con DPR 503/ 1955, che faceva riferimento all’insegnamento religioso considerato come fondamento e coro- namento di tutta l’opera educativa. Per questo prescriveva che la vita scolastica avesse quotidianamente inizio con la preghiera seguita dalla esecuzione di un canto religioso o dall’ascolto di un semplice brano di musica sacra. Attualmente la nomenclatura è cambiata e al posto dei programmi ci sono gli Itinerari personalizzati La scuola secondaria inferiore articolava i programmi del triennio (vedi Circ. 15/05/1925) nel Credo o Simbolo Apostolico, ne I comandamenti di Dio e i precetti della Chiesa e ne I sacramenti e l’orazione, secondo lo schema del Catechismo di Pio X, mentre il CCC, riprendendo lo schema del Concilio di Trento dopo la professione di fede (il credo), tratta della celebrazione del mistero cristiano (liturgia e sacramenti), della vita in Cristo (morale e sacramenti) e della preghiera cristiana (Padre nostro). Anche la Scuola secondaria superiore risente dello stesso itinerario: Incontro al Messia Redentore (I anno), Gesù Redentore (II anno), Il domma cattolico (III anno), la morale cattolica (IV anno), la vita della Grazia (V anno). Non mancava il programma di pedagogia catechistica per l’ultimo biennio dell’Istituto Magistrale. A parte, poi, c’erano i programmi per le scuole tecniche, Istituti professionali e centri di addestramento (19/1/ 1960). Anche il programma della scuola media risentiva dell’articolazione indicata. Nel 1987 il Notiziario CEI, esattamente il 15 luglio, riportava il testo dell’Intesa contenuta nel DPR datato 21 luglio 1987 (firmata dall’allora ministro Franca Falcucci e dal Presidente CEI Card. Ugo Poletti) sui programmi rinnovati per la scuola media e per la scuola secondaria superiore. La presentazione dei programmi era molto articolata: Natura e finalità dell’insegnamento religioso, Obiettivi e contenuti, indicazioni metodologiche, scansione annuale. I programmi precedenti molto scheletrici per le scuole secondarie risalivano al 30.03.1952 e seguivano lo schema: credo, morale, sacramenti. Con la riforma Moratti in atto assistiamo alla nuova nomenclatura: non si parla più di programmi e di programmazione ma di indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati (differenziati). Si fa riferimento agli OSA (= obiettivi specifici di apprendimento) da collocarsi nel Pof (Piano orientamento formativo). Gli IdR si sono preparati alla novità con anni di sperimentazione, sotto la guida degli uffici specifici della CEI. TULLIO CAPPELLI 48 ÇLÕOra di ReligioneÈ n. 9 - maggio 2005 apposito elenco annualmente concordato tra l’Ordinario diocesano e l’autorità scolastica (C.M. 345 dell’8.08.1959). Il suggerimento dell’elenco è andato in disuso e può essere considerato caducato. Non resta quindi che il dirigente scolastico si rivolga all’Ordinario diocesano per ricevere la proposta di un docente idoneo all’IRC, col quale stipulare un contratto a tempo determinato. Con l’entrata in ruolo (meglio con la nomina a tempo indeterminato) degli IdR esiste un elenco, cui fare riferimento, qualora si verifichi l’ipotesi che non tutti i nominativi considerati vincitori siano stati nominati come incaricati. In questo caso c’è come una reviviscenza di elenchi, cui fare riferimento.