Nuova costruzionedurata del vincolo 20 anni
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Nuova costruzionedurata del vincolo 20 anni
Al Comune di Merano Portici 192 39012 Merano ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO ai sensi dell'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche NUOVA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI - DURATA DEL VINCOLO: 20 ANNI Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................., nato/a a...................................................,, il ...................................... e residente a ..................................................., via/piazza ......................................................... n. ............., codice fiscale ...................................................................................., di seguito denominato/a „il/la richiedente“, premette quanto segue: • Il/la richiedente è proprietario/a dei seguenti beni immobili: particella edificiale .................................... partita tavolare .............................. comune catastale .............................. particella fondiaria ..................................... partita tavolare .............................. comune catastale .............................. • Nel piano urbanistico comunale di Merano le suddette aree sono destinate a zona ............................................................................. . • La menzionata area, su cui è prevista la costruzione di n. ....................................... abitazioni, è soggetta alle disposizioni dell’articolo 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche. Di conseguenza, almeno il 60 per cento della nuova cubatura deve essere destinato alla costruzione di abitazioni non aventi le caratteristiche di abitazioni di lusso. La metà di tali abitazioni deve avere una superficie utile non inferiore a 65m2. Per tali abitazioni devono essere assunti i vincoli dell'edilizia abitativa convenzionata. • I vincoli dell’edilizia convenzionata sono disciplinati dall’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche, di seguito denominata “legge urbanistica provinciale”. • Per il progetto predisposto, su incarico del/la richiedente, dal/la progettista .............................................................................. e che prevede la costruzione di n. .................... abitazioni, la Commissione edilizia comunale, nella seduta del ...................................................... , ha espresso (condizionato) parere favorevole. • Per le seguenti abitazioni è prevista l’assunzione dei vincoli di cui all’articolo 79 della legge urbanistica provinciale: abitazione n. 1 con ............. vani + locali accessori di ............... m2 di superficie abitabile abitazione n. 2 con ............ vani + locali accessori di ................ m2 di superficie abitabile abitazione n. 3 con ............ vani + locali accessori di ................ m2 di superficie abitabile abitazione n. 4 con ............ vani + locali accessori di ................ m2 di superficie abitabile abitazione n. 5 con ............ vani + locali accessori di ................. m2 di superficie abitabile abitazione n. 6 con ............ vani + locali accessori di ............... m2 di superficie abitabile. Ciò premesso, il/la richiedente assume per sé stesso/a e per i suoi/le sue aventi causa per le abitazioni sopra elencate, ai sensi dell’articolo 79 della legge urbanistica provinciale, i seguenti OBBLIGHI: 1. Per le abitazioni elencate nelle premesse vengono assunti, per la durata di 20 anni, i vincoli di cui all’articolo 79 della legge urbanistica provinciale. 2. Le abitazioni convenzionate vengono alienate o locate a persone che non siano o i/le cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari/e di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in una località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o residenza, e che a) al momento del rilascio della concessione edilizia abbiano avuto la residenza anagrafica in un comune della provincia, o b) al momento dell’occupazione dell’abitazione siano residenti in provincia o abbiano ivi il posto di lavoro da almeno cinque anni. 3. Le abitazioni convenzionate, oltre alle persone di cui al punto 2, possono inoltre essere date in locazione per la durata del rapporto di lavoro alle seguenti categorie di persone: a) a cittadini/e di stati membri dell’Unione europea che siano titolari di un regolare contratto di lavoro, b) a cittadini/e non appartenenti all’Unione europea o ad apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia e titolari di un regolare contratto di lavoro. 4. Viene garantita l’occupazione effettiva delle abitazioni per l’intera durata del vincolo per il fabbisogno abitativo primario da parte di persone le quali siano in possesso dei requisiti di cui al punto 2 o 3. 5. L’occupazione delle abitazioni avverrà al più tardi entro un anno dalla data di rilascio del certificato di abitabilità. Nel caso in cui le abitazioni dovessero rendersi libere durante il periodo di validità del vincolo ventennale, esse dovranno essere occupate entro sei mesi da altre persone in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 6. Viene garantito che le persone alle quali verranno locate od alienate le abitazioni e i/le componenti la loro famiglia trasferiranno la loro residenza anagrafica nella nuova abitazione entro il termine di cui al punto 5 ed utilizzeranno le abitazioni per il proprio fabbisogno abitativo primario. 7. Gli obblighi derivanti dal presente atto unilaterale d’obbligo verranno trasferiti agli/alle eventuali aventi causa del/la richiedente. 8. Il/la richiedente informerà il Comune tempestivamente di tutti i fatti rilevanti in riferimento agli obblighi assunti. In particolare, il/la richiedente metterà a conoscenza il Comune entro 30 giorni dell’avvenuta occupazione o dello sgombero dell’abitazione. 9. In caso di locazione verrà praticato un canone non superiore al quattro per cento del costo convenzionale dell’abitazione (canone provinciale). Il canone provinciale verrà calcolato in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e successive modifiche, Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata, ai sensi dell’articolo 79, comma 2 della legge urbanistica provinciale. 10. Prima della stipulazione del contratto di locazione o di acquisto il/la richiedente chiederà rispettivamente al/la conduttore/trice ed acquirente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nella quale questi attesti di essere in possesso dei requisiti per occupare un’abitazione convenzionata. Questa dichiarazione sostitutiva verrà presentata entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto al Comune. Il/la richiedente nel contratto di locazione obbligherà il/la conduttore/trice a presentare entro 30 giorni dalla data dell’atto di diffida scritto la documentazione necessaria a comprova di quanto affermato nella dichiarazione sostitutiva, qualora la documentazione dovesse essere richiesta dal Comune. Qualora la dichiarazione sostitutiva summenzionata o la documentazione richiesta non venga presentata tempestivamente, il/la richiedente dovrà pagare al Comune una sanzione pecuniaria pari a 2,5 volte l’ammontare del canone provinciale. 11. Il presente atto unilaterale d’obbligo viene annotato a spese del/la richiedente nel libro fondiario. La durata del vincolo è di 20 anni. Qualora sussista la necessità, il/la richiedente curerà per le singole abitazioni la formazione delle relative porzioni materiali. 12. Il/la richiedente acconsente sin d’ora che le abitazioni, nel caso non vengano occupate entro un anno dal rilascio del certificato di abitabilità, siano messe, con decreto del presidente della Provincia, a disposizione dell’Istituto per l’edilizia sociale, purché questo necessiti, nel relativo comune, di abitazioni in locazione. L’Istituto per l’edilizia sociale diventa in tal modo conduttore ai sensi dell’articolo 79, comma 5 della legge urbanistica provinciale. Il/la richiedente si obbliga a consegnare le abitazioni convenzionate all’Istituto per l’edilizia sociale entro 30 giorni dalla data dell’atto di diffida scritto. Lo stesso vale se le abitazioni dovessero rendersi libere durante il periodo di validità del vincolo e non dovessero essere occupate nuovamente entro sei mesi da persone aventi diritto. 13. Qualora le abitazioni non dovessero essere consegnate all’Istituto per l’edilizia sociale entro il termine di cui al punto 12, il/la richiedente pagherà per ogni mese di ritardata consegna una sanzione pecuniaria nella misura del canone provinciale spettante ai sensi del punto 9. A tali effetti, ogni mese iniziato è considerato un intero mese. 14. Gli obblighi assunti ai sensi dell’articolo 79 della legge urbanistica provinciale non precludono l’occupazione dell’abitazione da parte dello/a stesso/a proprietario/a, purché in possesso dei requisiti richiesti. Qualora il/la richiedente al momento dell’occupazione dell’abitazione dovesse disporre di altre abitazioni adeguate al fabbisogno della famiglia e facilmente raggiungibili dal posto di lavoro deve locare tali abitazioni al canone provinciale a persone in possesso dei requisiti di cui al punto 2 o 3. 15. Qualora il/la richiedente intenda alienare le abitazioni a soggetti diversi da quelli elencati all’articolo 79, comma 3 della legge urbanistica provinciale, prima della stipulazione del contratto di acquisto richiederà il nulla osta di cui all’articolo 79, comma 8 della legge urbanistica provinciale. 16. Qualora le abitazioni convenzionate vengano occupate da persone non aventi diritto, si applicano le sanzione previste dall’articolo 79, comma 14 della legge urbanistica provinciale. 17. Il/la richiedente prende atto che le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 79 della legge urbanistica provinciale e dal presente atto unilaterale d’obbligo verranno riscosse con la procedura prevista dall’articolo 91 della legge urbanistica provinciale. Le sanzioni pecuniarie verranno quindi riscosse con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del Testo unico delle disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 18. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recepito dall’articolo 12 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche, si chiede di applicare al presente atto unilaterale d’obbligo il trattamento tributario previsto dall’articolo 32, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Data ................................................. ....................................................................................... (Firma autenticata da un/a notaio/a) NOTA BENE: LE SOCIETÀ sono tenute ad ALLEGARE anche il CERTIFICATO D'ISCRIZIONE della Camera di Commercio.