delibera n……… - Corecom Lazio

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delibera n……… - Corecom Lazio
DELIBERA N. 35/12/CRL
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
VIAGGI CARMEN XXX/H3G XXX
IL CORECOM LAZIO
Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per
brevità. “Corecom Lazio”) del 12.6.2012;
VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 “ Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare
l’articolo 1, comma 13, che prevede l’istituzione, quale organo funzionale dell’Autorità, dei
comitati regionali per le comunicazioni e l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che
attribuisce all’Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;
VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19 recante “Istituzione del comitato
regionale per le comunicazioni” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante “Codice delle
comunicazioni elettroniche”;
VISTO l’Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di
seguito per brevità “AgCom”), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l’Autorità e i Comitati
regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella
relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;
VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall’AgCom e dal Corecom Lazio in
applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova
funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1
gennaio 2010;
VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori
di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS e
successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, il “Regolamento”);
VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 “Approvazione del regolamento in
materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e
individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’articolo 2, comma 12,
lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481” e l’Allegato A di detta Delibera recante
Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti
e operatori (di seguito, per brevità, “Regolamento indennizzi”);
VISTA l’istanza pervenuta in data 18 maggio 2011, rubricata al Protocollo n.
LAZIO/D/293/2011, con cui la società Viaggi Carmen XXX (di seguito, per brevità, “Viaggi
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Carmen”) ha chiesto l’intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia in
essere con la società H3G XXX (di seguito, per brevità, “H3G”);
VISTA la nota del 8 luglio 2011, con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento, l’avvio del procedimento per la definizione della predetta
controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;
VISTA la nota del 15 luglio 2011 con la quale la Viaggi Carmen ha presentato la memoria
difensiva ed i documenti;
VISTA la nota del 1 agosto 2011 con la quale H3G ha presentato la memoria difensiva e i
documenti;
VISTA la nota del 2 agosto 2011 con la quale le parti sono state convocate per l’udienza di
discussione del 20 settembre 2011;
UDITE tutte le parti nella predetta udienza del 20 settembre 2011;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento
La società Viaggi Carmen, all’esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha
introdotto il presente contenzioso, rappresentando quanto segue:
1) l’istante è titolare di due utenze telefoniche aziendali n. 34838XXXXX e n.
33552XXXXX;
2) il 17 novembre 2009, l’utente veniva informato da H3G di aver superato la soglia di
traffico dati per oltre Euro 1.200,00 nel periodo dall’1 al 15 novembre 2009. Su indicazione
dell’operatore, per evitare la sospensione del servizio, l’utente provvedeva ad effettuare il
pagamento di un acconto sul traffico non ancora fatturato per Euro 612,00;
3) alla successiva richiesta di chiarimenti inoltrata via fax, l’operatore suggeriva
all’utente di passare ad un piano commerciale più favorevole e la proposta veniva accettata;
4) il 12 dicembre 2009, perveniva all’utente un sollecito di pagamento di Euro 612,00
relativo alla fattura n. XXX;
5) nonostante l’immediata comunicazione al servizio clienti del pagamento già
effettuato, in data 23 dicembre 2009, H3G interrompeva senza preavviso il servizio per le
due SIM aziendali;
6) a seguito del reclamo scritto dell’utente a mezzo fax del 23 dicembre 2009, il
servizio clienti comunicava che per il ripristino del servizio era necessario provvedere al
saldo della fattura;
7) l’utente metteva allora a disposizione dell’operatore gli estremi della carta di credito
per l’ulteriore pagamento e solo dopo 24 ore otteneva il ripristino del servizio;
8) in data 15 gennaio 2010, H3G comunicava al cliente l’applicazione di uno sconto
cortesia di Euro 50,00;
9) in data 25 giugno 2010, l’utente comunicava via e mail all’operatore che non
accettava l’importo proposto e apprendeva dall’ufficio clienti che il disservizio si era verificato
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per un disguido contabile interno per cui non era stato registrato il primo pagamento del 17
novembre 2009;
10) con l’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l’utente lamentava il
tardivo avviso del traffico extra soglia effettuato e la illegittima interruzione del servizio e
chiedeva pertanto: 1) il rimborso del traffico fuori soglia; 2) un indennizzo danni per illegittima
sospensione del servizio;
11) all’udienza per il tentativo di conciliazione del 16 maggio 2011, l’utente reiterava
le domande, quantificando l’indennizzo nella misura dell’80% della somma addebitata per
traffico extra soglia e in un ulteriore importo di Euro 1.200,00 per la sospensione delle SIM.
H3G non accordava la richiesta e l’udienza si concludeva con esito negativo;
12) con l’istanza di definizione, l’utente ha reiterato le domande svolte all’udienza;
13) con memoria del 15 luglio 2011, l’istante ribadiva la domanda di rimborso del
traffico dati fuori soglia registrato dal 1 al 15 novembre 2009, quantificato in Euro 1.573,15,
deducendo il mancato avviso da parte dell’operatore del traffico anomalo, generato da un
presumibile malfunzionamento o cattivo uso del telefono, nonchè la domanda di indennizzo
per danni per l’illegittima sospensione del servizio;
13) con memoria del 1 agosto 2011, H3G contestava le domande dell’istante,
eccependo la genericità ed indeterminatezza dei fatti, nonchè l’inammissibilità dell’istanza
per la mancata/erronea indicazione della sede legale dell’operatore. Nel merito, rilevava
l’infondatezza della contestazione avversaria, ribadendo la legittimità degli addebiti effettuati
per il traffico dati generato dall’utente oltre la soglia settimanale di navigazione prevista dal
piano tariffario prescelto, documentato dai tabulati; la legittimità della sospensione delle
utenze effettuata ex art. 18.7 delle Condizioni Generali di contratto in conseguenza del
mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, nonostante il preavviso fornito; la legittimità degli
addebiti di cui alla fattura n. XXX del 19 novembre 2009; la mancata restituzione dei terminali
a seguito della risoluzione del rapporto; l’infondatezza della domanda di indennizzo, essendo
la sospensione delle utenze durata un solo giorno ed a fronte della quale H3G ha
riconosciuto un “accredito per sconto cortesia” di Euro 50,00. Da ultimo, l’operatore, a titolo
conciliativo, offriva all’utente la somma di Euro 400,00 comprensiva del credito dell’utente di
Euro 89,14, previa restituzione dei terminali;
14) all’udienza di discussione del 20 settembre 2011, H3G, riportandosi all’Allegato A
della Delibera 73/11/CONS, senza assunzione di responsabilità, formulava una ulteriore
offerta transattiva di Euro 600,00, non accettata dall’istante.
2. Motivi della decisione
2.a. Sul rito
Preliminarmente, si osserva che l’eccezione di inammissibilità dell’istanza svolta da H3G
nella memoria del 1 agosto 2011 è infondata.
L’utente ha infatti correttamente indicato la sede legale della società nel Comune di Trezzano
sul Naviglio, salvo poi nell’indirizzo riportare, anzichè la via, la Casella Postale risultante dalla
corrispondenza e dalle fatture di H3G.
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Interpretando dunque in maniera ragionevole le regole di carattere formale che
caratterizzano la compilazione dell’istanza, deve ritenersi che nella fattispecie l’istanza
soddisfi i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall’art. 14 del Regolamento e sia
proponibile.
Parimenti infondata è l’eccezione svolta da H3G di genericità ed indeterminatezza della
domanda, che si ritiene invece essere stata sufficientemente illustrata dall’istante, come
dimostra la compiuta difesa che l’operatore è stato in condizione di effettuare.
Questo premesso, si rileva anzitutto che, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Regolamento in
materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni
elettroniche ed utenti, l’oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è
viceversa limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei
servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità.
Resta salvo il diritto dell’utente di rivolgersi all’Autorità ordinaria per il maggior danno.
2.b. Nel merito
L’oggetto del contenzioso è la legittimità, o meno, degli addebiti per traffico dati extra soglia e
della sospensione del servizio telefonico, con riferimento alle due utenze aziendali
34838XXXXX e 33552XXXXX, effettuati dall’operatore.
E’ stata provata l’esistenza del contratto di abbonamento telefonico 3 business sottoscritto
dalla Viaggi Carmen in data 3 dicembre 2008 relativamente all’utenza 34838XXXXX, il cui
originario piano tariffario Powerfull venne modificato in Zero8Pro in data 23 novembre 2009,
nonchè del contratto relativo all’utenza ricaricabile 33552XXXXX sottoscritto il 12 dicembre
2008.
E’ altresì pacifica la sospensione del servizio di telefonico di entrambe le utenze effettuata
dall’operatore per 24 ore.
2.b.1. Sugli addebiti per traffico dati
L’utente lamenta il mancato avviso del superamento della soglia contrattualmente prevista
per il traffico dati o la mancata interruzione del traffico stesso nei giorni successivi all’inizio
dell’anomalia, deducendo che il traffico sarebbe stato generato da un presumibile
malfunzionamento o cattivo uso del telefono, e chiede pertanto il rimborso del traffico extra
soglia, pari ad Euro 1.573,15.
La domanda dell’utente è fondata, per le seguenti motivazioni.
Premesso che, nella fattispecie, non è applicabile ratione temporis la Delibera n.
326/10/CONS “Misure di tutela degli utenti dei servizi di comunicazioni mobili e personali”,
nello specifico, le norme da prendere a riferimento sono:
1) l’art. 4, lett. b) della delibera n. 96/07/CONS secondo cui, nel caso di tariffazione
omnicomprensiva, debbono essere indicati “il prezzo dell’offerta, le tipologie di servizi e di
traffico escluse e quelle incluse nel prezzo, nonché i limiti quantitativi eventualmente previsti
per ciascuna delle suddette tipologie, con la precisazione delle condizioni economiche che
saranno applicate per le prestazioni eccedenti”;
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2) l’art. 3 comma 6 della Delibera 126/07/CONS secondo cui: “Nel caso di opzioni o
promozioni che a titolo oneroso diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi
predeterminata, in termini di tempo o di volume, l’operatore di telefonia informa il
consumatore, in prossimità dell’esaurirsi di dette quantità, dell’imminente ripristino delle
condizioni economiche previste dall’offerta precedentemente sottoscritta”;
3) l’art. 60 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 secondo cui: “Le imprese designate
(per il servizio universale) soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 57 e 59, comma
2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli
abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione
ingiustificata del servizio”;
4) l’art. 6, comma 1, allegato A, della delibera 179/03/CSP secondo cui: “Gli organismi di
telecomunicazioni forniscono agli abbonati, a richiesta e senza aggravio di spesa almeno
uno strumento o una modalità che consenta di limitare o controllare il livello dei consumi
derivanti dall’uso del servizio oggetto del contratto”.
Devono poi considerarsi i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni
contrattuali, e, in particolare, quanto prescritto dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile
rispettivamente in materia di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto, principi
che, vista la natura professionale del soggetto coinvolto, devono essere interpretati, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 1176 del codice civile, con particolare rigore. L’art.
1176, comma 2, del codice civile, difatti, graduando la violazione della diligenza sulla natura
dell’attività esercitata, esige dall’operatore professionale un grado di perizia qualificata
nell’adempimento delle obbligazioni.
Con riferimento a queste ultime disposizioni, il principio di buona fede nell’esecuzione del
contratto, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “si sostanzia in
un generale obbligo di solidarietà (derivante soprattutto dall’art. 2 cost.) che impone a
ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere tanto
da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere,
trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio
del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si
rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte nella misura in cui essi
non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico» (Cass., n. 5240/2004; ex plurimis,
Cass., n. 14605/2004).
Alla luce delle predette indicazioni, come evidenziato nella Delibera n. 75/10/CIR “Atto di
indirizzo ai sensi dell’articolo 18, comma 2 e dell’articolo 22, comma 4-bis, allegato A, della
delibera 173/07/CONS in materia di trasparenza nella tariffazione del traffico dati”
“l’operatore professionale, nell’esecuzione della prestazione avente ad oggetto la fornitura
del servizio di trasmissione dati, ogni qualvolta si trovi a rilevare un addebito di somme al
cliente particolarmente esorbitante, tale, cioè, da risultare incompatibile con ogni canone di
tipicità sociale ed incompatibile finanche con le soglie di spesa proprie dell’utenza per esso
più profittevole … è chiamato a tenere un comportamento leale e deve considerarsi quindi,
tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali che si rendano necessarie per la
salvaguardia dell'interesse non solo proprio (nel caso di utilizzo del servizio per fini
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fraudolenti), ma anche della controparte, nei limiti in cui esse non comportino un
apprezzabile sacrificio a proprio carico”.
Precisa ancora l’atto di indirizzo che, in tutti i casi in cui risulti che l’operatore non si sia
adoperato per garantire all’utente la effettiva conoscenza o conoscibilità delle condizioni di
offerta dei servizi al momento della stipula contrattuale, nonché, in costanza di rapporto, dei
dati di traffico come sopra specificati, le somme addebitate a titolo di corrispettivo per la
fornitura del predetto servizio devono essere interamente stornate ovvero, qualora siano
state già corrisposte dall'utente, rimborsate. In simili circostanze, infatti, considerata anche la
diligenza qualificata da esso attesa in virtù di quanto sopra evidenziato, deve concludersi per
la mancata osservanza da parte di questi del principio basilare della buona fede nella
esecuzione del contratto.
Sulla base di tutto quanto sin qui esposto e richiamato, nella fattispecie oggetto della
presente definizione, trattandosi di contratti che prevedevano la possibilità di fruire di una
determinata quantità di traffico dati, in termini di tempo e di volume, ad un prezzo predefinito,
l’operatore era dunque tenuto a fornire all’utente, in costanza del rapporto, un adeguato
idoneo preavviso circa l’imminente raggiungimento del limite prestabilito e una compiuta
informativa sulla conseguente fatturazione aggiuntiva in caso di superamento del predetto
limite.
La dedotta possibilità di connettersi al sito web dell’operatore per le informazioni sui costi di
navigazione e per il controllo del traffico generato non soddisfa l’obbligo informativo della
normativa richiamata, anche perchè, se così fosse, si sposterebbe l’obbligo informativo
dell’operatore in capo all’utente.
L’utente ha dichiarato – e la circostanza non è stata contestata specificamente
dall’operatore, con ciò dovendosi ritenere provata ex art. 115 c.p.c. – di essere stato avvisato
telefonicamente il 17 novembre 2009 quando aveva già superato la soglia del traffico dati per
un importo di Euro 1.200,00 nel periodo dal 1 al 15 novembre 2009 e che, alle sue
contestazioni e richieste di chiarimenti, è stato risposto di provvedere al pagamento di un
acconto sulla successiva fatturazione per non subire la sospensione del servizio.
Deve pertanto ritenersi che H3G non ha improntato la propria condotta al rispetto dei principi
normativi sopra menzionati e del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto,
considerato che ha omesso di avvisare l’utente dell’esorbitanza dei consumi rilevati rispetto
alla soglia contrattualmente predefinita, non permettendo, quindi, allo stesso di monitorare in
tempo utile il consumo del traffico, e generando addebiti molto elevati, corrisposti dall’utente
al solo fine di evitare la sospensione del servizio.
In considerazione di quanto sopra, trova accoglimento la domanda dell’istante di rimborso di
tutte le somme addebitate nella fattura n. XXX del 15 dicembre 2009 per il traffico dati extra
soglia, pari ad Euro 1.573,15, avendo l’operatore, con la sua condotta omissiva, precluso
all’utente la possibilità di contenere i consumi effettuati in tutto il mese di novembre 2009 nei
limiti della soglia contrattualmente convenuta e di contenere quindi la spesa per traffico dati
nei limiti dell’importo convenuto.
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2.b.2. Sulla sospensione del servizio
L’utente lamenta inoltre l’illegittima sospensione del servizio telefonico delle due utenze
aziendali effettuata il 23 dicembre 2009 e protrattasi per 24 ore, in periodo natalizio, di
intensa attività per un’agenzia di viaggi, quale è la società istante, e chiede un indennizzo
danni di Euro 1.200,00.
Tenendo presente che, come già evidenziato, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del
Regolamento, l’oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è limitato agli
eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi
individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità, fermo restando il diritto
dell’utente di rivolgersi all’Autorità ordinaria per il maggior danno, la domanda dell’utente è
fondata nei circoscritti limiti che seguono.
H3G dichiara e documenta con la sua memoria che la sospensione del servizio venne
effettuata ai sensi dell’art. 18.7 delle Condizioni Generali di Contratto, attesa la morosità
dell’utente, e che la sospensione venne preavvisata con lettera del 9 dicembre 2009.
Dalla lettera - che l’utente stesso ammette di avere ricevuto - risulta che la asserita morosità
era relativa alla fattura n. XXX del 19 novembre 2009 di Euro 612,00, fattura che invece
l’istante aveva provveduto a pagare in data 17 novembre 2009, su sollecitazione e richiesta e
mail proprio dell’operatore, come è provato dalla copia del bonifico bancario prodotto
dall’utente ed inviato via fax all’operatore il 17 novembre stesso.
La sospensione effettuata è stata pertanto illegittima, considerata l’inesistenza del
presupposto della morosità.
Per quanto riguarda la determinazione dell’indennizzo spettante all’utente, non trovando in
questa sede accoglimento la domanda di risarcimento dei danni, considerata la durata della
sospensione delle due utenze business, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 2, 4 e 12 dell’Allegato A del Regolamento Indennizzi, si riconosce all’utente un
indennizzo complessivo di Euro 30,00.
2.c. Sulle spese del procedimento
La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l’espletamento della
procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall’art. 19, comma
6, del Regolamento, che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga
conto “del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in
pendenza del tentativo di conciliazione”.
Nel caso di specie, considerato il comportamento complessivo delle parti, le eccezioni svolte
e le difese, si ritiene congruo liquidare l’importo di 100,00 (cento) a titolo di rimborso spese
della procedura di conciliazione e di definizione.
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Per tutto quanto sopra esposto,
IL CORECOM LAZIO
CONSIDERATO che per quanto precede la domanda della Viaggi Carmen XXX sia
parzialmente da accogliere;
RITENUTO inoltre che, quanto alle spese di procedura, alla luce dei criteri generalmente
seguiti da questa Autorità, sia equo liquidare all’istante un importo onnicomprensivo di Euro
100,00 (cento), quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della
presente procedura;
RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall’Autorità all’esito della
procedura devono soddisfare, ai sensi dell’art. 84 del Codice delle comunicazioni
elettroniche, il requisito dell’equità e pertanto tenere indenne l’istante del decorso del tempo
necessario alla definizione della procedura.
VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento
DELIBERA
L’accoglimento nei termini esposti in motivazione dell’istanza presentata dalla Viaggi Carmen
XXX in data 18 maggio 2011.
La società H3G è tenuta a corrispondere all’utente, mediante assegno o bonifico bancario, le
seguenti somme:
a) Euro 1.573,00 a titolo di rimborso del traffico dati extra soglia addebitato con la fattura n.
XXX del 15 dicembre 2009,
b) Euro 30,00 a titolo di indennizzo per la illegittima sospensione delle due utenze,
c) Euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura,
oltre interessi legali sulla somma di cui al punto a) a decorrere dalla data dell’avvenuto
pagamento e sulla somma di cui al punto b) a decorrere dalla data di presentazione
dell’istanza di definizione della controversia.
E’ fatta salva per l’utente la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento
dell’eventuale maggior danno subito, come previsto dall’articolo 11 comma 4 della delibera n.
179/03 CSP.
Ai sensi dell’art.19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione
della controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del
decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.
La società è tenuta altresì a comunicare a questa Autorità l’avvenuto adempimento alla
presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
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Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo,
approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente
provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.
La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all’Autorità per gli adempimenti di rito
ed è resa disponibile sul sito web del Corecom.
Roma 12 giugno 2012
Il Presidente
Francesco Soro
Fto
Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Ines Dominici
Fto
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