Criteri applicativi Siae
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Criteri applicativi Siae
SOCIETA’ ITALIANA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E. COMPENSO PER “COPIA PRIVATA” (nuova disciplina introdotta dagli artt. 9, 23, 31, 39 e 41 del d. lgs. n. 68/2003) CRITERI APPLICATIVI E MODALITÀ OPERATIVE PER IL CALCOLO E LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO (definiti fra la SIAE e le associazioni di categoria ANDEC, ANIE e ASMI) NOVEMBRE 2003 1. SUPPORTI DI REGISTRAZIONE 1.1. Il compenso per “copia privata” si applica a tutti i supporti di registrazione, analogici e digitali, dedicati (audio e video) e non dedicati comunque idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi. 1.2. Il compenso è costituito da un importo per supporto variabile in funzione della sua categoria e capacità. Esso va calcolato sulla capacità effettiva di registrazione - espressa in ore (o frazioni di ora) o in mega-gigabyte - così come indicata sulla confezione del supporto. Per i supporti digitali idonei alla registrazione video si ha riguardo alla capacità di registrazione in minuti primi in “qualità DVD”, pari a 120 minuti primi per 4,7 GB, purché chiaramente indicata sulla confezione. 1.3. I compensi unitari per i supporti più diffusi sono indicati nel tracciato di rendicontazione dei supporti (v. punto 5. che segue). Gli arrotondamenti, alla seconda cifra dopo la virgola, sono stati effettuati al centesimo superiore, se la terza cifra decimale era uguale o superiore a 5, al centesimo inferiore, se la terza cifra decimale era inferiore a 5. 1 2. APPARECCHI DI REGISTRAZIONE 2.1. Il compenso per “copia privata” si applica a tutti gli apparecchi di registrazione, analogici e digitali, dedicati (audio, video e audio/video) ovvero non dedicati (masterizzatori CD e DVD per personal computer) comunque idonei alla fissazione di fonogrammi e videogrammi su supporti di qualsiasi natura. 2.2. Il compenso per “copia privata” sugli apparecchi di registrazione è pari al 3% del prezzo di listino ai rivenditori degli apparecchi stessi risultante dalla fattura di vendita, al netto dei soli sconti evidenziati nella fattura stessa. 2.3. Per gli apparecchi di registrazione che costituiscono una componente interna di apparecchi complessi aventi molteplici funzioni (apparecchi polifunzionali o combinati), per i quali non esiste di norma un prezzo di listino riferibile al solo apparecchio di registrazione, trovano applicazione criteri induttivi per la determinazione di detto prezzo, criteri basati sul prezzo medio di un apparecchio di registrazione autonomo avente caratteristiche equivalenti, così come previsto dalla legge. 2.4. Sulla base dei criteri di cui al punto 2.3 che precede, sono state definite le seguenti categorie di apparecchi polifunzionali con una componente interna di registrazione, tenendo conto del fatto che le funzioni di lettura e scrittura svolte da detta componente di registrazione sono considerate come un’unica funzione: a) Apparecchi dedicati - Apparecchi polifunzionali audio con 2 funzioni (compresa quella di registrazione). Il prezzo della componente di registrazione sulla base del quale è calcolato il compenso è pari al 50% del prezzo dell’intero apparecchio. Esempio: apparecchio radiofonico con registratore di audiocassette. - Apparecchi polifunzionali audio con più di 2 funzioni (compresa quella di registrazione). Il prezzo della componente di registrazione sulla base del quale è calcolato il compenso è pari al 20% del prezzo dell’intero apparecchio. Esempio: impianto Hi-Fi con amplificatore, sintonizzatore, lettore di CD, registratore di audiocassette. - Apparecchi polifunzionali video con 2 funzioni. Il prezzo della componente di registrazione sulla base del quale è calcolato il compenso è pari al 30% del prezzo dell’intero apparecchio. Esempio: apparecchio TV con videoregistratore VCR incorporato. - Apparecchi polifunzionali video con più di 2 funzioni. Il prezzo della componente di registrazione sulla base del quale è calcolato il compenso è pari al 20% del prezzo dell’intero apparecchio. Esempio: apparecchio TV con lettore DVD e videoregistratore VCR incorporati. b) Apparecchi non dedicati Masterizzatori installati in personal computer (desktop o laptop). Qualora il prezzo del masterizzatore non sia altrimenti ricavabile, il compenso unitario, determinato con criteri sussidiari, è pari a € 1,20 per i masterizzatori CD e a € 4,20 per i masterizzatori DVD. 2 3. SOGGETTI TENUTI ALLA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO 3.1. Il compenso per “copia privata” è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini. 3.2. Per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso, si intende l’impresa che, in territorio italiano, produce gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini assoggettati al compenso, anche se detti apparecchi e supporti sono commercializzati con marchi di terzi. 3.3. Qualora il fabbricante e il terzo committente proprietario del marchio convengano, nei termini di cui all’art. 1273 c.c. (Accollo), che il terzo committente proprietario del marchio assuma l’obbligo del fabbricante di corrispondere il compenso, la SIAE ha facoltà di aderire alla convenzione. L’adesione della SIAE, esclusivamente in forma scritta, rende irrevocabile a suo favore la pattuizione fra fabbricante e terzo committente, e non comporta comunque la liberazione del fabbricante, che rimane responsabile in solido con il terzo committente per la corresponsione del compenso. In tali casi: - il fabbricante ha comunque l’obbligo di allegare alle dichiarazioni di vendita trimestrali da presentare alla SIAE i rendiconti dei supporti vergini prodotti per conto di detti terzi committenti; - i rendiconti dovranno contenere l’indicazione della denominazione dei committenti e delle quantità loro fornite nei periodi di conto trimestrali cui le dichiarazioni si riferiscono; - i terzi committenti hanno comunque l’obbligo di indicare i supporti vergini in questione nelle dichiarazioni di vendita trimestrali da presentare alla SIAE. 3.4. Per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende l’impresa o il soggetto anche occasionalmente destinatari, in territorio italiano, di apparecchi di registrazione e di supporti vergini assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza (paesi terzi o paesi dell’Unione Europea) degli apparecchi e dei supporti stessi. 3.5. Nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini. 3.6. Il distributore ha pertanto l’onere di verificare che i fabbricanti e gli importatori presso cui si approvvigiona, direttamente o indirettamente, abbiano corrisposto il compenso sugli apparecchi di registrazione e i supporti vergini forniti (la verifica può essere fatta sulla fattura di acquisto, sulla quale l’importo del compenso per “copia privata” dovrebbe essere esposto separatamente dall’importo relativo alla merce, con causale “compenso per copia privata ex art. 71-septies l.d.a.”). 3.7. Per distributore si intende qualsiasi impresa commerciale, sia all’ingrosso che al dettaglio, che, a qualsiasi titolo distribuisce in territorio italiano, anche occasionalmente, apparecchi di registrazione e supporti vergini assoggettati al compenso. 3 4. FATTISPECIE PARTICOLARI 4.1. APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E SUPPORTI VERGINI SPEDITI VERSO ALTRI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA O ESPORTATI VERSO PAESI TERZI 4.1.1. Sono assoggettati al compenso per “copia privata” solamente gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini fabbricati e importati in territorio italiano, ed ivi ceduti. La Città del Vaticano, dove, per quanto concerne la materia del diritto di autore, si osserva la legislazione dello Stato italiano, è equiparata al territorio italiano. 4.1.2. Non sono invece assoggettati gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini spediti verso altri paesi dell’Unione Europea o esportati verso paesi terzi (ivi inclusa la Repubblica di San Marino). Tali supporti e apparecchi saranno eventualmente assoggettati al compenso per “copia privata” nel paese di destinazione sulla base della legislazione ivi vigente. 4.2. APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E SUPPORTI VERGINI PROFESSIONALI 4.2.1. Caratteristiche tecniche e prezzo di vendita fanno sì che gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini in questione non siano nella pratica utilizzati per la riproduzione per uso personale di fonogrammi e videogrammi. 4.2.2. Rientrano nella categoria tutti gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini, audio e video, analogici e digitali, oggettivamente professionali, che sono cioè prodotti e commercializzati per uso professionale. A titolo esemplificativo, sono considerati supporti e apparecchi per uso professionale i “supporti a nastro” (DAT e cartucce), le videocamere professionali e i duplicatori/masterizzatori industriali. 4.2.3. Gli apparecchi e i supporti professionali non sono assoggettati al compenso. 4.3. SUPPORTI VERGINI DI FATTO INIDONEI ALLA “COPIA PRIVATA” 4.3.1. Le caratteristiche tecniche (limitata capacità e qualità della registrazione) fanno sì che gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini in questione siano di fatto inidonei alla riproduzione per uso personale di fonogrammi e videogrammi. 4.3.2. Rientrano nella categoria tutti i supporti vergini di registrazione audio e video, analogici e digitali dei tipi: floppy-disc per computer, microcassette audio destinate alle segreterie telefoniche ed ai dittafoni, memorie digitali non dedicate con capacità inferiore a 32 megabyte. 4.3.3. Gli apparecchi e i supporti in questione non sono assoggettati al compenso. 4.4. VIDEOCAMERE AMATORIALI E CASSETTE PER VIDEOCAMERE AMATORIALI 4.4.1. Rientrano nella categoria le videocamere amatoriali e le cassette per videocamere amatoriali di qualsiasi tipo e formato. 4 4.4.2. In attesa di verificare le modalità di utilizzazione degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini in questione ai fini della riproduzione di fonogrammi a commento sonoro delle immagini, detti apparecchi e supporti sono temporaneamente non assoggettati al compenso. 4.5. MEMORIE DIGITALI NON DEDICATE 4.5.1. Rientrano nella categoria le memorie digitali non dedicate di qualsiasi tipo e formato con capacità di almeno 32 megabyte diverse da quelle dedicate disciplinate alla lettera d) dell’art. 39 del d. lgs. n. 68/2003 (le memorie digitali non dedicate con capacità inferiore a 32 megabyte rientrano invece fra i supporti di fatto inidonei alla “copia privata” - v. punto 4.3. che precede). 4.5.2. In attesa di chiarire i dubbi interpretativi posti in materia dall’art. 39, le memorie digitali non dedicate con capacità di almeno 32 megabyte sono temporaneamente non assoggettate al compenso. 4.6. APPARECCHI DI REGISTRAZIONE NON DEDICATI 4.6.1. Rientrano nella categoria i masterizzatori CD e DVD per computer. 4.6.2. La quantità di masterizzatori CD e DVD per computer destinati ad utilizzazioni diverse dalla realizzazione di copie di fonogrammi e videogrammi è forfetariamente determinata nella misura del 50% del totale dei masterizzatori CD e DVD per computer venduti in ciascun trimestre solare in territorio italiano. 4.6.3. Conseguentemente, per ciascuna fattura relativa a masterizzatori o a computer contenenti masterizzatori il compenso per “copia privata” sarà calcolato solamente sul 50% dei masterizzatori CD e DVD cui la fattura stessa si riferisce. 4.7. SUPPORTI VERGINI COSTITUENTI PRODOTTO SEMILAVORATO ACQUISTATI DA IMPRESE DI DUPLICAZIONE 4.7.1. Si tratta di supporti audio e video, analogici e digitali, dedicati e non dedicati, per uso non professionale acquistati da imprese di duplicazione e da queste ultime utilizzati esclusivamente per la realizzazione di supporti con contenuto preregistrato. 4.7.2. Rientrano nella categoria i supporti delle famiglie MC, VHS, CD, DVD e le memorie statiche acquistati da imprese di duplicazione ed utilizzati per la realizzazione di supporti preregistrati (fonogrammi, videogrammi, programmi per elaboratore, etc.). 4.7.3. I supporti in questione sono di fatto un semilavorato, destinato ad una ulteriore fase di lavorazione da parte del duplicatore, e non sono assoggettati al compenso a condizione che: - il duplicatore sia iscritto nel registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio e ne fornisca documentazione alla SIAE; - il duplicatore sia titolare di partita IVA e fornisca alla SIAE il certificato di attribuzione relativo dal quale risulti anche il codice attività; - il duplicatore abbia stipulato con la SIAE un contratto per la fabbricazione di supporti 5 preregistrati; - il duplicatore sia certificato dalla SIAE (certificazione annuale) come soggetto abilitato alla acquisizione di supporti non assoggettati al compenso per “copia privata”; - nell’ordine di acquisto dei supporti inviato al fornitore, il duplicatore dichiari espressamente al fornitore stesso (che dovrà conservare la dichiarazione nei propri archivi per un periodo di almeno cinque anni unitamente alla copia della fattura di vendita) che i supporti oggetto dell’ordine saranno destinati esclusivamente all’attività di duplicazione e che non saranno ceduti se non come supporti preregistrati; - il fornitore apponga, sulla fattura relativa ai supporti in questione, la seguente dicitura “supporti non assoggettati al compenso per copia privata ex art. 71-septies l.d.a.”. 4.7.4. Il contratto fra la SIAE e il duplicatore prevede, fra l’altro, che il duplicatore: - si impegni ad utilizzare i supporti esclusivamente per la realizzazione di supporti preregistrati, per conto proprio o per conto di terzi, restando esclusa qualsiasi altra destinazione con particolare riguardo alla rivendita di supporti vergini; - adotti un codice di condotta interno volto a prevenire comportamenti illeciti, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, e di terzi che hanno accesso ai propri uffici, magazzini e stabilimenti di produzione, in ordine all’utilizzazione dei supporti vergini (riproduzione di fonogrammi e videogrammi per uso personale, cessione di supporti vergini a soggetti diversi da quelli espressamente non assoggettati, etc.); - fornisca alla SIAE rapporti trimestrali in formato elettronico (su tracciato fornito dalla stessa SIAE) dai quali risulti, per il trimestre solare cui il rapporto si riferisce, la quantità di supporti vergini acquistati, la quantità di supporti preregistrati prodotti da supporti vergini (con l’indicazione dell’eventuale cliente, nel caso di duplicazione per conto terzi), e la quantità degli eventuali scarti di lavorazione esclusivamente per i supporti per i quali è in grado di documentare lo smaltimento come rifiuti speciali; - consenta alla SIAE di effettuare controlli sull’attività di duplicazione, anche mediante accesso ai laboratori, magazzini, uffici ed alle scritture contabili; - si impegni a corrispondere alla SIAE il compenso per “copia privata” sui supporti per i quali, a seguito dei controlli della SIAE, non sia in grado di dimostrare l’effettivo uso per l’attività di duplicazione, ovvero lo smaltimento come rifiuti speciali. 4.7.5. L’uso improprio dei supporti vergini da parte del duplicatore o dei suoi dipendenti, ovvero la loro cessione a qualsiasi titolo a terzi al di fuori delle ipotesi espressamente previste, può comportare la sospensione o la risoluzione del contratto. 6 5. CASI IN CUI E’ POSSIBILE CHIEDERE IL RIMBORSO DEL COMPENSO PER “COPIA PRIVATA” GIA’ CORRISPOSTO DA FABBRICANTI O IMPORTATORI SUI SUPPORTI VERGINI 5.1. SUPPORTI VERGINI SPEDITI VERSO ALTRI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA O ESPORTATI VERSO PAESI TERZI 5.1.1. Per i supporti vergini spediti verso altri paesi dell’Unione Europea o esportati verso paesi terzi, l’esportatore, se soggetto diverso dal fabbricante o dall’importatore tenuto alla corresponsione del compenso, ha facoltà di chiedere alla SIAE il rimborso del compenso per “copia privata” corrisposto dal fabbricante o dall’importatore, a condizione che il compenso del quale è richiesto il rimborso sia riferibile a supporti vergini: - acquistati dal richiedente successivamente alla data di entrata in vigore del d. lgs. 68/2003 (29 aprile 2003); - per i quali il fabbricante o l’importatore abbiano effettivamente corrisposto il compenso per “copia privata” nella misura e con le modalità previste dal detto d. lgs. 68/2003. 5.1.2. La facoltà di chiedere il rimborso è esercitabile entro e non oltre il termine perentorio del 90° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di vendita all’estero dei supporti. La richiesta di rimborso, da redigere su modello predisposto dalla SIAE, dovrà pertanto pervenire alla stessa SIAE (Direzione Generale - Ufficio Copia Privata) entro tale termine. In caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale. 5.1.3. Successivamente, entro e non oltre il termine perentorio del 180° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di vendita all’estero, il richiedente il rimborso dovrà far pervenire alla SIAE (in caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale): - la fattura di acquisto, quietanzata con timbro e firma del fornitore, dalla quali risultino quantità, tipo e marchio/i dei supporti acquistati, nonché l’ammontare del corrispondente compenso per “copia privata”; - fattura di vendita all’estero e, ove necessario, documento di trasporto, comprovanti l’effettiva uscita dei supporti vergini dal territorio italiano, nonché il paese di destinazione degli stessi. 5.1.4. Il rimborso è subordinato all’esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei presupposti oggettivi della richiesta (ivi inclusa l’effettiva corresponsione del compenso da parte dei fabbricanti/importatori presso cui il richiedente si è rifornito). 5.1.5. Non si darà luogo a rimborso nei casi in cui l’importo del compenso per “copia privata” esposto in fattura sia inferiore a 50 euro. 5.2. SUPPORTI VERGINI CEDUTI A IMPRESE DI DUPLICAZIONE 5.2.1. Nel caso in cui il fornitore del duplicatore certificato dalla SIAE sia soggetto diverso dal fabbricante e/o dall’importatore, e, conseguentemente il compenso per “copia privata” sia stato già corrisposto, il fornitore stesso ha facoltà di: - non addebitare al duplicatore il compenso per “copia privata”; 7 - chiedere direttamente alla SIAE il rimborso del compenso, già corrisposto dal fabbricante e/o importatore presso cui si è approvvigionato, sui supporti vergini forniti al duplicatore. 5.2.2. La facoltà di chiedere il rimborso è esercitabile entro e non oltre il termine perentorio del 90° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di vendita al duplicatore. La richiesta di rimborso, da redigere su modello predisposto dalla SIAE, dovrà pertanto pervenire alla stessa SIAE (Direzione Generale - Ufficio Copia Privata) entro tale termine. In caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale. Nella richiesta di rimborso dovrà essere indicato il nome o la ragione sociale del fabbricante e/o importatore presso il quale il fornitore del duplicatore si è approvvigionato nonché il nome o la ragione sociale del duplicatore rifornito. 5.2.3. Successivamente, entro e non oltre il termine perentorio del 180° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di vendita al duplicatore, il richiedente il rimborso dovrà far pervenire alla SIAE (in caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale): - la fattura di acquisto, quietanzata con timbro e firma del fornitore, dalla quali risultino quantità, tipo e marchio/i dei supporti acquistati, nonché l’ammontare del corrispondente compenso per “copia privata”; - fattura di vendita al duplicatore e, ove necessario, documento di trasporto. 5.2.4. Il rimborso è subordinato all’esito positivo della verifica della la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente il rimborso e dei presupposti oggettivi della richiesta (ivi inclusa l’effettiva corresponsione del compenso da parte dei fabbricanti/importatori presso cui il richiedente si è rifornito). 5.2.5. Non si darà luogo a rimborso nei casi in cui l’importo del compenso per “copia privata” esposto in fattura sia inferiore a 50 euro. 5.3. SUPPORTI VERGINI ACQUISTATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’ARCHIVIAZIONE DI DATI, DOCUMENTI DIGITALI O REGISTRAZIONI PROPRI 5.3.1. Rientrano nella categoria tutti i supporti vergini audio e video, analogici e digitali, dedicati e non dedicati, prodotti e commercializzati per uso non professionale, acquistati dalla pubblica amministrazione e da quest’ultima destinati all’archiviazione, funzionale alla propria attività, di dati, documenti digitali, o registrazioni. 5.3.2. Per i supporti vergini in questione la pubblica amministrazione acquirente ha facoltà di chiedere alla SIAE il rimborso del compenso per “copia privata” corrisposto dal fabbricante o dall’importatore, alle condizioni che seguono: a) che la pubblica amministrazione acquirente: - sia una amministrazione dello Stato, ivi compresi le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; - utilizzi i supporti vergini esclusivamente per l’archiviazione, funzionale alla propria attività, di dati, documenti digitali, o registrazioni; b) che il compenso del quale è chiesto il rimborso sia riferibile a supporti vergini: - acquistati dalla stessa pubblica amministrazione successivamente alla data di entrata in 8 vigore del d. lgs. 68/2003 (29 aprile 2003); - per i quali il fabbricante o l’importatore abbiano effettivamente corrisposto il compenso per “copia privata” nella misura e con le modalità previste da detto d. lgs. 68/2003. 5.3.3. E’ in ogni caso opportuno (anche se al momento non costituisce condizione essenziale ai fini del rimborso) che l’amministrazione acquirente, anche al fine di esonero dalla responsabilità, adotti tempestivamente un apposito codice di condotta interno volto a prevenire comportamenti illeciti da parte dei propri dipendenti in ordine all’utilizzazione dei supporti vergini (riproduzione di fonogrammi e videogrammi per uso personale, cessione di supporti vergini, etc.). 5.3.4. Se la pubblica amministrazione acquirente è una scuola, un’istituzione educativa o un’istituzione universitaria, è altresì opportuno, agli stessi fini, che essa informi adeguatamente i propri docenti e studenti, nonché il proprio personale non docente, anche mediante affissione di avvertenze nei locali in cui sono installati gli apparecchi di riproduzione, sulla vigente disciplina in materia di riproduzione di fonogrammi e videogrammi e sulle conseguenze di eventuali comportamenti illeciti. 5.3.5. La facoltà di chiedere il rimborso è esercitabile entro e non oltre il termine perentorio del 90° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di acquisto dei supporti. La richiesta di rimborso, da redigere su modello predisposto dalla SIAE, dovrà pertanto pervenire alla stessa SIAE (Direzione Generale - Ufficio Copia Privata) entro tale termine. In caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale. 5.3.6. Successivamente, entro e non oltre il termine perentorio del 360° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di acquisto, la pubblica amministrazione richiedente il rimborso dovrà far pervenire alla SIAE (in caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale) detta fattura di acquisto, quietanzata con timbro e firma del fornitore, dalla quali risultino quantità, tipo e marchio/i dei supporti acquistati, nonché l’ammontare del corrispondente compenso per “copia privata”. 5.3.7. Il rimborso è subordinato all’esito positivo della verifica dell’effettiva corresponsione del compenso da parte dei fabbricanti/importatori presso cui la pubblica amministrazione richiedente si è rifornita. 5.3.8. Non si darà luogo a rimborso nei casi in cui l’importo del compenso per “copia privata” esposto in fattura sia inferiore a 50 euro. 5.4. SUPPORTI VERGINI ACQUISTATI DA IMPRESE PER L’ARCHIVIAZIONE DI DATI, DOCUMENTI DIGITALI O REGISTRAZIONI PROPRI 5.4.1. Rientrano nella categoria tutti i supporti vergini audio e video, analogici e digitali, dedicati e non dedicati, prodotti e commercializzati per uso non professionale, acquistati da imprese e da queste ultime destinati all’archiviazione, funzionale alla propria attività imprenditoriale, di dati, documenti digitali, o registrazioni. 5.4.2. Per i supporti vergini in questione l’impresa acquirente ha facoltà di richiedere alla SIAE il rimborso del compenso per “copia privata” corrisposto dal fabbricante o dall’importatore alle condizioni che seguono: a) che l’impresa acquirente: 9 - utilizzi i supporti vergini esclusivamente all’archiviazione, funzionale alla propria attività imprenditoriale, di dati, documenti digitali, o registrazioni; - abbia preventivamente adottato un codice di condotta interno volto espressamente a prevenire comportamenti illeciti, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, e di terzi che hanno accesso ai propri uffici, magazzini e stabilimenti di produzione, in ordine all’utilizzazione dei supporti vergini (riproduzione di fonogrammi e videogrammi per uso personale, cessione di supporti vergini, etc.); - abbia introdotto al proprio interno procedure di controllo finalizzate alla prevenzione e repressione di comportamenti difformi dalle prescrizioni del codice di condotta; - si impegni a consentire alla SIAE l’esercizio dell’attività di controllo sulla corretta utilizzazione, per fini diversi dalla “copia privata”, dei supporti vergini per i quali richiede il rimborso del compenso per “copia privata”; - sia iscritta nel registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio; - sia titolare di partita IVA; b) che il compenso del quale è chiesto il rimborso sia riferibile a supporti vergini: - acquistati dal richiedente successivamente alla data di entrata in vigore del d. lgs. 68/2003 (29 aprile 2003); - per i quali il fabbricante o l’importatore abbiano effettivamente corrisposto il compenso per “copia privata” nella misura e con le modalità previste dal detto d. lgs. 68/2003. 5.4.3. La facoltà di chiedere il rimborso è esercitabile entro e non oltre il termine perentorio del 90° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di acquisto dei supporti. La richiesta di rimborso, da redigere su modello predisposto dalla SIAE, dovrà pertanto pervenire alla stessa SIAE (Direzione Generale - Ufficio Copia Privata) entro tale termine. In caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale. 5.4.4. Successivamente, entro e non oltre il termine perentorio del 180° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di acquisto, l’impresa richiedente il rimborso dovrà far pervenire alla SIAE (in caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale) detta fattura di acquisto, quietanzata con timbro e firma del fornitore, dalla quali risultino quantità, tipo e marchio/i dei supporti acquistati, nonché l’ammontare del corrispondente compenso per “copia privata”. 5.4.5. Il rimborso è subordinato all’esito positivo della verifica della la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei presupposti oggettivi della richiesta (ivi inclusa l’effettiva corresponsione del compenso da parte dei fabbricanti/importatori presso cui il richiedente si è rifornito). 5.4.6. Non si darà luogo a rimborso nei casi in cui l’importo del compenso per “copia privata” esposto in fattura sia inferiore a 50 euro. 10 6. DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DELLE VENDITE E CORRESPONSIONE DEL COMPENSO 6.1. Il compenso, dovuto al momento della fabbricazione o della immissione nel territorio dello Stato degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini, è corrisposto dal fabbricante o dall’importatore alla SIAE a seguito della cessione dei supporti e degli apparecchi stessi. 6.2. A tal fine, fabbricanti e importatori sono tenuti a presentare alla SIAE un rendiconto trimestrale dal quale risultino per ciascun tipo di apparecchio di registrazione e di supporto vergine, le unità cedute ed il compenso per “copia privata” dovuto. Il rendiconto deve essere effettuato su tracciato fornito dalla SIAE (allegati A e B), e vi devono essere indicati, a fini di controllo, anche i supporti vergini costituenti prodotto semilavorato acquistati da imprese di duplicazione (v. punto 4.7. che precede). 6.3. Il termine ultimo per la presentazione dei rendiconti è: - 15 giugno per gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini ceduti nel corso del primo trimestre solare (gennaio-marzo) di ciascun anno; - 15 settembre per gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini ceduti nel corso del secondo trimestre solare (aprile-giugno) di ciascun anno; - 15 dicembre per gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini ceduti nel corso del terzo trimestre solare (luglio-settembre) di ciascun anno; - 15 marzo dell’anno successivo per gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini ceduti nel corso del quarto trimestre solare (ottobre-dicembre) di ciascun anno. 6.4. In deroga ai termini di rendicontazione di cui al punto 6.3. che precede, i fabbricanti e gli importatori hanno facoltà di presentare i rendiconti relativi agli apparecchi di registrazione ed ai supporti vergini ceduti nel periodo 29 aprile - 30 giugno 2003 entro e non oltre il 15 dicembre 2003. 6.5. Contestualmente alla presentazione del rendiconto, i fabbricanti e gli importatori corrisponderanno alla SIAE il compenso dovuto per il trimestre cui il rendiconto stesso si riferisce, a mezzo accredito con valuta prefissata sul conto corrente bancario sotto indicato, con la causale “Compensi per copia privata - 1°(ovvero 2°, 3°, 4°) trimestre, anno …….”. A seguito di disposizioni impartite dall’ABI con circolare SP/2797, è indispensabile, per avere la garanzia del buon fine dell’operazione e per evitare di incorrere in commissioni aggiuntive, la corretta indicazione, nella disposizione di bonifico, delle coordinate bancarie del conto corrente, così come di seguito esposte INTESTATARIO CONTO: S.I.A.E. CIN (1 carattere alfabetico): G CODICE ABI (5 caratteri numerici): 01030 CODICE CAB (5 caratteri numerici): 03215 NUMERO CONTO: (12 caratteri) 000001810340 (senza spazi, punti, barre etc) BANCA: 6.6. MONTE DEI PASCHI DI SIENA Agenzia N. 15 Via della Musica, 2 - 00144 Roma In caso di ritardata corresponsione del compenso, è dovuto un interesse di mora la cui misura è determinata ai sensi del d. lgs. n. 231/2002. 11