sommario - Ordine Avvocati Roma

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sommario - Ordine Avvocati Roma
FO RO
MANO 3-4
R
O
NOTIZIARIO
DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI ROMA
MAGGIO - AGOSTO
ANNO 2008
SOMMARIO
EDITORIALE
Il nostro mondo sta per cambiare radicalmente
291
Formazione professionale permanente
293
Il rapporto tra legge e giustizia
295
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
LE ADUNANZE
296
358
CONVEGNI
FORMAZIONE CONTINUA
361
425
PARERI DEONTOLOGICI
IL NOSTRO MONDO
Richiesta di parere su onorari per collegi arbitrali
443
Interpretazione della voce 80 della Tariffa Forense
443
Esposto sul comportamento di un Giudice del Tribunale
Civile di Roma
445
Giudice di Pace: situazione Ufficio Copie e Iscrizione a
ruolo
446
Sportello per informazioni previdenziali della Cassa Forense 448
Disegno di Legge C2272-bis
450
Incontro a Frosinone con l'Unione Distrettuale
452
Riunione al Consiglio Nazionale Forense dei Componenti
di tutti i Consigli Giudiziari
452
Modalità di attuazione del corso di abilitazione dei
difensori di ufficio
453
L'etica forense al cospetto dell'autorità del giudice
454
La previdibilità dell'incidente in un caso di guida
imprudente della vittima e dell'investitore
467
Ulteriore esegesi sul fondamento giuridico della formazione
permanente:indispensabilità di una formazione scientifica
dell'avvocatura italiana alla luce dei principi del
diritto internazionale
468
Tentato omicidio con l'aiuto altrui: il proprietario non
ne risponde
483
Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo
484
FORO ROMANO
ANNO LIX
Direttore Responsabile
Alessandro Cassiani
Redattore
Giovanni Cipollone
Segretario di Redazione
Piero Paris
Stampa
Centro Poligrafico Romano
Via Dorando Petri, 20
00011 - Bagni di Tivoli
Redazione
Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour
00193 - Roma
Registrazione presso
il Tribunale di Roma
n. 1866 dell’11.12.1950
Tutti gli iscritti all’Ordine possono collaborare al Notiziario “Foro Romano” con articoli su problemi di interesse generale. Gli articoli devono essere
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dell'autore o degli autori. La Direzione si riserva la facoltà di non pubblicare gli articoli che pervengono.
NECROLOGI
In ricordo di Erasmo Antetomaso
In ricordo di Armando Costa
In ricordo di Arminio Nigro
COMUNICAZIONI E NOTIZIE
EXTRAVAGANTES
Diritto Penale Canonico e Diritto Penale
Italiano - comparazioni
PHILOGHELOS
SEGNALAZIONI E RECENSIONI
SAGGI E ARTICOLI
BILANCIO
Consuntivo 2007 e Preventivo 2008
AGGIORNAMENTO ALBO
486
487
490
491
492
504
505
510
520
573
EDITORIALE
IL NOSTRO MONDO STA PER
CAMBIARE RADICALMENTE
- riflessioni e programmi in previsione del XXIX Congresso Nazionale Forense -
Cari Colleghi,
il mondo nel quale viviamo sta per cambiare radicalmente. Lo si capisce
leggendo i giornali e ancor meglio partecipando ai tanti convegni che di
giorno in giorno vengono organizzati. La riforma dell’Ordinamento Professionale e quella della Giustizia costituiscono i due pilastri sui quali si fonda
un cambiamento che potrebbe rivelarsi davvero epocale.
Il Consiglio dell’Ordine sta affrontando con spirito critico, e al contempo
costruttivo, tutti gli aspetti di queste riforme onde poter partecipare, con
cognizione di causa e in maniera incisiva, al XXIX Congresso Nazionale che
si terrà a Bologna dal 13 al 16 novembre 2008.
In quella occasione, che io amo definire “l’Assemblea delle Assemblee”,
si parlerà del nostro futuro e tutti guarderanno a Roma quale punto di
riferimento per tutti gli Avvocati d’Italia.
In previsione di questo evento, il Consiglio oltre ad essere impegnato in
una intensa attività di studio ha già incontrato i delegati al Congresso e si
accinge ad incontrare i rappresentanti delle Associazioni Forensi.
Ferma restando l’assoluta autonomia di ciascuno, è necessario affrontare
i problemi per proporre le eventuali modifiche all’intera Assemblea.
Per quanto riguarda la riforma delle professione, richiamo la vostra
attenzione sui problemi dell’accesso, della competenza del Consiglio in
materia disciplinare, e su quello dei rapporti tra i Consigli dell’Ordine, il
Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Unitario dell’Avvocatura.
Con riferimento alla riforma della Giustizia vi chiedo di approfondire i
temi della separazione delle carriere, della obbligatorietà dell’azione penale,
della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura.
In attesa di ricevere il vostro contributo di idee su ciascun argomento, mi
limito a sottolineare che:
- il numero di iscritti e dei praticanti che si presentano agli esami di
Avvocato ha superato ogni limite e impone soluzioni che rispettino il diritto
all’accesso e nello stesso tempo consentano di arginare quella che sta
FORO ROMANO 3-4/2008
291
EDITORIALE
diventando sempre più una vera e propria “fabbrica di illusioni”;
- la struttura ordinistica non può e non deve sacrificare le autonomie dei
singoli Ordini in una visione verticistica che li vedrebbe subordinati a una
regolamentazione imposta dall’alto;
- appare sempre più urgente modificare i criteri per la elezione dei
rappresentanti distrettuali al Consiglio Nazionale Forense.
E’ infatti intollerabile che il Lazio a differenza di altri Distretti abbia un
solo rappresentante malgrado l’elevato numero di iscritti;
- lascia a dir poco molto perplessi la scelta ipotizzata dal Consiglio
Nazionale Forense di sottrarre ai Consigli dell’Ordine la competenza in
materia disciplinare.
L’esigenza di un giudice terzo non condizionato da tentazione clientelari
rispecchia, infatti, un cedimento alla cultura del sospetto che i fatti, almeno
per quanto si riferisce a Roma, non legittimano e non consentono;
- la istituzione di albi specialistici costituirà una ulteriore garanzia per i
cittadini e, nello stesso tempo, obbligherà gli iscritti ad approfondire le
materie trattate;
- la separazione delle carriere si impone dopo l’entrata in vigore di un
processo caratterizzato dalla contrapposizione di due parti davanti ad un
giudice terzo;
- la discrezionalità dell’azione penale merita un particolare approfondimento onde evitare derive autoritarie e discriminazioni non consentite dalla
Costituzione.
Allo stato, non so dirvi quale sarà la posizione ufficiale del Consiglio e
perciò mi limito ad enunciare gli argomenti che caratterizzano la discussione
nel mondo politico e in quello professionale.
Anche se con questo limite, ritengo di avere assolto il dovere di fornivi una
corretta informazione in ordine al delicato momento che stiamo attraversando e in relazione alla frenetica attività di studio che caratterizza l’attività del
Consiglio che ho l’onore di presiedere.
Sento il bisogno di concludere ringraziando tutti i Consiglieri per il loro
prezioso contributo in previsione del Congresso e in ordine a tutti i temi che
ne costituiranno l’oggetto.
In attesa di tornare sull’argomento in un prossimo futuro, vi abbraccio con
molto affetto.
Vostro,
Alessandro Cassiani
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EDITORIALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PERMANENTE
Considerazioni ad un anno dall’entrata in vigore del Regolamento
È passato un anno dall’entrata in vigore del Regolamento sulla formazione
permanente emanato dal Consiglio Nazionale Forense. Un anno di preoccupazioni, dubbi, difficoltà e disagi per i Colleghi che hanno tentato di
osservare il disposto regolamentare. Un anno di lavoro assiduo per chi ha
tentato di dipanare l’intricatissima matassa di problemi connessi all’assolvimento dell’obbligo da parte di oltre 25.000 Colleghi.
Parliamoci chiaro: nessuno di noi ha accolto con favore il nuovo obbligo,
discutibile sia in punto di attuabilità che di effettiva utilità.
Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense, secondo quanto più volte di
recente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, ha piena e legittima
potestà regolamentare in materia deontologica (l’aggiornamento professionale costituisce obbligo deontologico) e il nostro Consiglio dell’Ordine, così
come tutti gli altri Ordini territoriali, null’altro poteva fare se non recepirlo.
A livello organizzativo, l’entrata in vigore del Regolamento, ha costituito
una vera e propria “tegola” per il Consiglio, non preparato ad una evenienza
di siffatta portata e non dotato di risorse, umane e tecniche, idonee a
fronteggiarla.
Da un anno a questa parte, grazie ai volenterosi Colleghi che fanno parte
della Commissione Formazione Permanente e grazie anche ai suggerimenti
e alle esigenze rappresentati da Colleghi esterni, cerchiamo di trovare rimedi
per far sì che l’obbligo formativo non sia troppo gravoso.
Il 10 luglio scorso sono state approvate le ultime modifiche al Regolamento di attuazione. È una goccia nell’oceano delle difficoltà, ma da qualche
parte bisogna pur cominciare.
Le novità più salienti riguardano:
- la possibilità di richiedere il riconoscimento di crediti anche per eventi
non preventivamente accreditati dal Consiglio;
- la possibilità per gli Iscritti nell’Elenco speciale di svolgere formazione
interna;
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EDITORIALE
- la riduzione alla metà dell’obbligo per i Colleghi i cui coniugi o figli
versino in stato d’invalidità;
- l’esenzione dell’obbligo formativo per i Magistrati Onorari, per i
Conciliatori, per i giovani che abbiano superato l’esame di abilitazione
limitatamente al primo triennio, per gli Assistenti Ordinari, per i Ricercatori
Universitari e per i cultori della materia.
È stata, inoltre, confermata la recente modifica che prevede l’improcedibilità dell’azione disciplinare nei confronti di coloro i quali, dimostrando di
averne fatto richiesta almeno otto volte nell’anno, non siano riusciti –per
carenza di posti– a partecipare ad eventi formativi gratuiti.
Il Regolamento attuativo deve considerarsi “aperto”, ovvero in continua
evoluzione: il recepimento delle esigenze maggiormente sentite dai Colleghi
costituisce, infatti, prioritario impegno.
Il Consiglio ha, inoltre, deliberato di aderire al progetto “e–learning” in
collaborazione con gli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti di Roma,
Milano e Napoli che dovrebbe divenire operativo dall’inizio del prossimo
anno che consentirà a tutti i Colleghi l’accesso gratuito senza limiti di tempo,
luogo e orario ad eventi formativi attraverso una piattaforma informatica
fruibile direttamente dai computers di studio con un semplice click. Tale
progetto contribuirà a decongestionare l’affluenza agli eventi partecipativi.
Si sta, dunque, cercando, da una parte di ampliare le possibilità formative
rispetto a quelle costituite dagli eventi organizzati dal Consiglio e, dall’altra,
di garantire formazione gratuita per tutti.
Il problema è serio, gravoso e di difficile gestione. Questo primo triennio,
per forza di cose, non può che considerarsi sperimentale.
Mi preme quindi rassicurare i Colleghi: a nessuno verranno mosse
contestazioni od omissioni dipesi dalle (involontarie) carenze strutturali e
organizzative del Consiglio.
Livia Rossi
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EDITORIALE
IL RAPPORTO TRA LEGGE E GIUSTIZIA
In una società come la nostra, così complicata dal concorso di più
giurisdizioni e dal sovrapporsi dei poteri, la legge, non può ritenersi avulsa dal
più alto concetto che risponde al nome di Giustizia.
Per Erodoto, la Legge aveva assunto un valore supremo, tanto da fargli
usare la nota espressione “sebbene liberi, essi non sono del tutto liberi poiché
hanno un signore su di loro e cioè la Legge”.
Va fatta qualche considerazione.
Mentre il diritto è un concetto esclusivamente giuridico, che non contiene
assiomaticamente l’incontaminato seme della Giustizia (tanti sono gli aspetti
ermeneutici contrastanti), così la Legge deve considerarsi l’ancella preferita
della Giustizia.
Solo quest’ultima è da ritenersi indefettibile virtù morale, per cui si rende
a ciascuno ciò che ontologicamente gli è dovuto.
Come giustamente sosteneva Carnelutti, esiste una differenza tra la legge
naturale: “ciò che è” e la legge giuridica: “ciò che deve essere” in quanto
teleologicamente orientato in un dato contesto storico. Secondo il grande
Maestro, il contrario di “naturale” è “artificiale”, ma con la precisazione che
“alla natura si oppone l’arte e questa si aggiunge alla natura, al fine di
arricchire il mondo”. Inoltre, “arricchire il mondo è compito dell’uomo e il
legislatore, come il pittore con i suoi quadri e lo scultore con le sue statue,
adempie a tale compito con le sue leggi”.
“Tutte queste persone”, precisa Carnelutti “costituiscono una cosa nuova,
tenendo sotto gli occhi un modello e anche il meccanico è accanto al pittore
o allo scultore un artista, quando fabbrica il fantoccio automatico studiando
l’uomo come lo studia lo scultore e il pittore.
Per tali motivi la legge giuridica, in confronto con la legge naturale
assomiglia al fantoccio”.
Per concludere, sostiene il Carnelutti che “in luogo della scienza è
necessario un lembo di poesia”.
Tocca a noi trarne le conseguenze: il giudice chiamato ad applicare la
legge, non deve ritenersi pedissequamente legato all’applicazione della
fattispecie normativa ma deve invece trovare, con apollinea moderazione, il
giusto equilibrio tra purezza e peccato, tra il lecito e l’illecito.
Giovanni Cipollone
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
ADUNANZA DELL’8 MAGGIO 2008
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ............................................... n. 73
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra,
Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana
Arditi di Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
albo ordinario ..................................... n. 43
elenco speciale ................................... n.
1
Sez. Spec. D.Lgs. 96/2001 ................. n.
2
passaggi dalla Sez. Spec. D.Lgs. 96/2001
all’Albo ord. ....................................... n.
1
aperture proc. di cancellazione ......... n.
2
nulla osta al trasferimento ................. n.
2
cancellazioni
a domanda .......................................... n. 16
per decesso ......................................... n.
5
per trasferimento ................................ n.
3
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ...........................................n. 24
abilitazioni ..................................n. 20
iscrizioni e abilitazioni ................n. 9
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................n. 7
a domanda ...................................n. 1
compiuta pratica ..........................n. 12
nulla osta al trasferimento ...........n. 4
cancellazioni
per trasferimento .........................n. 6
a domanda ...................................n. 30
per fine pratica ............................n. 4
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............n.
296
2
SEGRETERIA
autorizzazioni alle notifiche dirette .... n. 23
richieste di patr. a spese dello Stato:
ammissioni .................................. n. 91
iscr. avv. liste patr. a spese dello Stato n. 55
DELIBERE
- Il Presidente Cassiani comunica che l’Avv.
Mario Scialla è stato eletto Presidente dell’Associazione Nazionale Forense - Sezione di
Roma.
Rivolge il più sentito augurio di buon
lavoro al neo Presidente del quale illustra le
elevate qualità professionali ed umane.
Il Consigliere Segretario Conte intende
anch’esso esprimere un caro ed affettuoso
augurio all’amico Mario Scialla per il prestigioso incarico relativo ad una delle più importanti Associazioni forensi.
Il Consiglio ne prende atto e si associa alle
espressioni del Presidente e del Consigliere
Segretario.
- Il Consigliere Cipollone comunica di
aver inserito nel Comitato scientifico della
Temi Romana il Collega Avv. Venerando
Monello.
Il Consiglio ne prende atto.
- I Consiglieri Di Tosto e Fasciotti, coordinatori della Commissione di Responsabilità
Civile, comunicano che si sta ricostituendo la
Commissione per il biennio 2008-2009.
I Colleghi che ne faranno parte sono:
Avv.ti Sergio Antonazzo, Daniele Berardi,
Gianluca Cardarelli, Gloria Caruso, Pietro
Chidichimo, Simone Cruciani, Stefano Cruciani, Filippo Cursi, David Del Gigante, Giovanni De Luca, Elena De Martinis, Carlo
Fontana, Luigi Fratini, Andrea Gagliassi, Giorgio Gallone, Paolo Garau, Antonella Guirreri,
Tiziano Lepone, Andrea Losito, Eleonora
Marà, Fabrizio Marcellini, Claudio Mignelli,
FORO ROMANO 1/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Francesco Missori, Marco Montozzi, Emanuele Mormile, Roberto Nicodemi, Enrico
Pennaforti, Emanuela Piselli, Adele Serrantonio, Francesco Testa, Luca Valentino.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
Vicenzi, Renato Vitale, Paolo Voltaggio.
Anche per il prossimo biennio la Commissione sarà coordinata dal coordinatore vicario
Avv. Giorgio della Valle.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- I Consiglieri Di Tosto e Fasciotti comunicano che la Commissione sulla Responsabilità
Civile inizierà i lavori in data 28 maggio 2008
presso l’Aula consiliare alle ore 12.15.
I Componenti della Commissione saranno relatori, ogni giovedì, sino al 17 luglio 2008.
Il Consigliere Fasciotti riferisce che va dato
merito al Consigliere Di Tosto di aver compilato un primo elenco di argomenti.
Il Consigliere Fasciotti si riserva di integrare
sia la Commissione con altri Colleghi che ne
faranno richiesta sia il programma della Commissione con ulteriori specifici argomenti.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Fasciotti comunica che ha
integrato la Commissione di Diritto Fallimentare inserendo l’Avv. Filippo Garroni, con
studio in Roma Via Germanico 101.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- I Consiglieri Fasciotti, Gianzi e Nesta
riferiscono che si sta ricostituendo la Commissione di Diritto Societario e Commerciale per
l’anno 2008-2009.
I Colleghi che ne faranno parte sono:
Avv.ti Stefano Alderighi, Sabrina Allegro, Alessandra Amoresano, Angelo Balzano, Maria
Barela, Antonio Ruggero Bianchi, Daniela
Bianchi, Roberto Bottacchiari, Fabio Marco
Brembati, Ferdinando Mario Brigida, Marco
Calabrese, Daniela Campus, Catia Cantagalli,
Patrizia Castagna, Oronzo Cirielli, Alessandra
Civello, Gianluca Contaldi, Stefano Crisci,
Fabio Dauri, Giorgio della Valle, Paola Di
Vincenzo, Claudio Fabrizi, Roberto Ferri,
Raffaele Giarda, Massimiliano Giorgi, Elena
Giuffrè, Giovanni Gramazio, Antonio Iannella, Antonietta Lazzaruolo, Francesca Manfroni, Stefano Maranella, Giuseppe Marini, Tancredi Marino, Luisa Marrazzo, Giovanna Martino, Andrea Melucco, Achille (detto Luca)
Mendicini, Margherita Moretti, Giorgio Olmi,
Fabrizio Orazi, Thomas Paoletti, Gianfranco
Ravà, Monica Ricci, Laura Rosa, Corrado
Rosano, Giuseppe Russo, Francesco Santamaria, Francesco Savarese, Bruno Sed, Riccardo
Sensi, Mario Stella Richter, Paolo Tartaglia,
Gioia Tombolesi, Valentina Vaccaro, Valerio
FORO ROMANO 3-4/2008
- Il Consigliere Fasciotti comunica che per
gli immobili è stato emanato il provvedimento
che adegua i modelli di dichiarazione ICI per
l’anno 2007 alle modifiche varate con il decreto legge 223/06.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Fasciotti riferisce che con
un provvedimento datato 23 aprile 2008 l’Agenzia del Territorio ha integrato i quadri di
Tariffa Catastale di circa 1.300 Comuni, tra i
quali Roma: essendo ormai a regime le nuove
tariffe, si sono create le condizioni perchè i
Comuni possano chiedere la revisione parziale dei classametri per quei quartieri dove gli
attuali valori immobiliari, rispetto a quelli del
1988-89 di riferimento, si sono incrementati di
oltre il 35% come previsto dal decreto 17
ottobre 2005 di attuazione dell’art. 1 comma
335 della legge 311/06.
Queste eventuali revisioni di reddito non
avranno effetto nella ICI dovuta nel 2008 (da
“Il Sole 24 ore” del 25 aprile 2008).
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Fasciotti riferisce che secondo il Presidente del Consiglio Nazionale
Forense la pronuncia n. 9878/2008 della Cassazione, che ha sancito l’incompatibilità tra
Notai e concorrenza e non ha demonizzato la
fissazione di tariffe minime, ha affermato un
principio che può essere esteso agli avvocati,
vuoi perchè la funzione pubblica degli avvocati è riconosciuta dalla Costituzione, vuoi perchè la Cassazione ha richiamato la sentenza
Cipolla proprio nelle parcelle degli avvocati
(quella sentenza della Corte di Giustizia UE
297
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 2006, che ammette la possibilità che lo Stato fissi le tariffe minime in nome
della buona amministrazione della giustizia).
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Fasciotti comunica che il
prossimo incontro del Distretto per la formazione è fissato presso l’Ordine di Tivoli per il
giorno 26 maggio 2008 alle ore 15, per trovare
criteri uniformi.
I responsabili della formazione sono invitati a partecipare.
Il Consiglio ne prende atto e manda al
Consigliere Rossi.
- Il Consigliere Murra comunica di aver
inserito nella Commissione di Diritto Amministrativo il Collega Avv. Venerando Monello.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Murra, coordinatore della
Commissione di Diritto Amministrativo, comunica che si sta ricostituendo la Commissione per il biennio 2008-2009.
I Colleghi che ne faranno parte sono:
Avv.ti Lucio Anelli, Francesco Caso, Francesco Cigliano, Antonio Cordasco, Stefano Crisci, Vincenza Di Martino, Sebastiana Dore,
Stefano Duranti, Aldo Falcone, Clemente Frascari Diotallevi, Ruggero Frascaroli, Antonino
Galletti, Mauro Gioventù, Giuseppe Imbergamo, Giulio Lais, Filippo Lattanzi, Leonardo
Lavitola, Livio Lavitola, Riccardo Lavitola,
Enrico Lubrano, Andrea Manzi, Marco Martinelli, Maria Stefania Masini, Venerando Monello, Corrado Morrone, Marco Orlando,
Chiara Reggio D’Aci, Domenico Pio Riitano,
Xavier Santiapichi, Marco Valerio Santonocito, Monica Scongiaforno, Gabriele Scotto,
Federico Tedeschini, Valerio Vallefuoco.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- I Consiglieri Murra e Vaglio, coordinatori
della Commissione Procedura Civile, comunicano che si sta ricostituendo detta Commissione per il biennio 2008-2009.
I Colleghi che ne faranno parte sono:
Avv.ti Maurizio Benincasa, Riccardo Bolognesi, Massimo Caravetta, Alessandra Casso-
298
ne, Danilo Ceccarelli Morolli, Fabrizio Cipollaro, Fulvio De Amicis, Enrico Elio Del Prato,
Marco Farina, Claudio Federico, Walter Fini,
Pasquale Frisina, Giorgio La Russa, Fabio Lepri, Luca Leone, Marco Luzza, Alessandro
Martini, Giulio Micioni, Stefano Oliva, Andrea Provini, Fabrizio Ravidà, Giampaolo
Ruggiero, Piero Sandulli, Lello Spoletini, Biancalucina Trillò, Carlo Valle, Gianfrancesco
Vecchio, Antonfrancesco Venturini, Vittorio
Violante, Paolo Vitali, Giuseppe Vona, Massimo Zazza, Fabrizio Zerboni.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
che il Signor Armando Pulcini, Responsabile
del Centro Studi del Consiglio, con nota depositata in data 7 maggio 2008 ha segnalato
quanto avvenuto durante la prima lezione del
Corso di Formazione e Specializzazione sull’Arbitrato. Il Signor Pulcini che coordina i
vari dipendenti preposti a raccogliere le presenze dei Colleghi -nei vari Corsi organizzati
dal Consiglio- che intervengono agli stessi, e ai
quali vengono rilasciate le attestazioni di credito formativo, ha rappresentato che debbono
essere mantenute ferme le regole di accesso ai
Corsi suddetti senza deroga alcuna, al fine di
evitare disfunzioni che portano ad una automatica disorganizzazione operativa.
Il Consiglio, rilevato quanto sopra, ribadisce che il regolamento di accesso ai Corsi
dovrà mantenere una rigorosa tassatività proprio per salvaguardare il funzionamento e
l’organizzazione degli stessi.
(formazione continua – v. rubrica)
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
pervenuta in data 24 aprile 2008 dal Prof. Ing.
Domenico Ricciardi, Coordinatore Cup Lazio, con la quale comunica di aver invitato alla
riunione del 9 maggio 2008 del Cup, il Dott.
Daniele Fichera, Assessore agli Affari Istituzionali della Regione Lazio.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
dell’Avv. Maria Carmela Carriere, Presidente
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Bolzano pervenuta in data 29 aprile 2008 con
la quale, in relazione alla proposta di legge
sulla Camera di Conciliazione, comunica la
costituzione della Camera di Conciliazione
anche presso l’Ordine di Bolzano, allegandone il regolamento e le norme di comportamento del mediatore.
Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Conte a prendere contatto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera
dell’Avv. Prof. Guido Alpa, Presidente del
Consiglio Nazionale Forense, pervenuta il 2
maggio 2008 con la quale si complimenta per
l’offerta formativa predisposta dal Consiglio
dell’Ordine di Roma.
Il Consiglio ringrazia il Consigliere Rossi.
- Il Presidente Cassiani riferisce sull’istanza
presentata in data 23 aprile 2008 dagli Avvocati (omissis) quali rappresentanti e difensori
della (omissis) relativa alla nomina dell’arbitro
unico, per dirimere la controversia insorta tra
la (omissis) e la (omissis).
Il Consiglio nomina l’Avv. Massimo Lotti,
con studio a Roma in Via di Ripetta n. 70, per
dirimere la controversia insorta tra la (omissis)
e la (omissis).
- Il Presidente Cassiani riferisce sull’istanza
presentata in data 23 aprile 2008 dagli Avvocati (omissis), quali rappresentanti e difensori
della (omissis) relativa alla nomina dell’arbitro
unico, per dirimere la controversia insorta tra
la (omissis) e la (omissis).
Il Consiglio nomina l’Avv. Corrado Sabellico, con studio a Roma in Via Aurelia n. 338/
B, per dirimere la controversia insorta tra la
(omissis) e la (omissis).
- Il Presidente Cassiani riferisce sull’istanza
presentata in data 23 aprile 2008 dagli Avvocati (omissis), quali rappresentanti e difensori
della (omissis) relativa alla nomina dell’arbitro
unico, per dirimere la controversia insorta tra
la (omissis) e la (omissis).
Il Consiglio nomina l’Avv. Alessandro De
Belvis, con studio a Roma in Via Crescenzio n.
FORO ROMANO 3-4/2008
20, per dirimere la controversia insorta tra la
(omissis) e la (omissis).
- Il Presidente Cassiani riferisce sull’istanza
presentata in data 23 aprile 2008 dagli Avvocati (omissis), quali rappresentanti e difensori
della (omissis) relativa alla nomina dell’arbitro
unico, per dirimere la controversia insorta tra
la (omissis) e la (omissis).
Il Consiglio nomina l’Avv. Paolo Popolini,
con studio a Roma in Viale delle Milizie n. 15,
per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) e la (omissis).
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Giuseppe Angelucci, Leopoldo
Aperio Bella, Paolo Berruti, Monica Bianchi,
Andrea Bruno, Alessandra Ciommei, Licia
D’Aguanno, Luigi D’Angelis, Giorgio De Angelis, Annalisa De Stefano, Lorenzo Di Bacco,
Alessandro Ferraro, Paola Fiecchi, Giuseppe
Fundarò, Francesco Maria Gazzoni, Maria
Carmen Guida, Andrea Pecoraro, Carmela
Margherita Rodà, Lucia Scognamiglio, Enrico
Silverio, Daniele Trina, Flavia Ventura, Eva
Zechini,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
Parere nomina Vice Procuratore Onorario
e Giudice Onorario di Tribunale
- Il Consigliere Segretario Conte relaziona
sulle pratiche relative alle proposte nomine a
Vice Procuratori Onorari e Giudici Onorari di
Tribunale degli Avvocati Alessandro Alberici,
Antonio Apicella, Mauro Apostolico, Domenico Assumma, Brigita Lily Berrocal, Gianluigi Cocco, Domitilla Coltellacci, Damiano
Comito, Daniela De Luca, Mariateresa De
299
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Meo, Andrea De Rossi, Maria Paola De Santis,
Maria Del Grosso, Massimiliano Di Croce,
Alfonsina Di Domenico, Valeria Di Duca,
Carola Isabella Di Tarsia di Belmonte, Teresa
Ermocida, Serafina Frazzingaro, Laura Guercio, Lucia Guida, Silvana Mura, Stefania Migno, Jolanda Noli, Filippo Pegorari, Alessandro Tucci.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla comunicazione dell’Avv. Nicola Colavita, promotore ed organizzatore della manifestazione sportiva BMW Roma Golf Forense
Challenge Tour 2008, pervenuta in data 24
aprile 2008, con la quale chiede l’autorizzazione a utilizzare il logo dell’Ordine sul materiale
promozionale e informativo della manifestazione sportiva nonchè l’inserimento del link
“www.golfforense.com” sul sito del Consiglio.
Il Consiglio concede il patrocinio e l’inserimento nel sito dell’Ordine.
- Il Consigliere Segretario Conte, coordinatore insieme al Presidente Cassiani e al
Consigliere Tesoriere Ierardi della Commissione Informatica Giuridica, Nuove Tecnologie e Sito Internet, comunica che si sta ricostituendo la suddetta Commissione per il biennio 2008-2009.
I Colleghi che ne faranno parte sono:
Avv.ti Manuela Corsi, Angelo Cugini, Alessandro Graziani (vicario), Guglielmo Lomanno, Mario Mazzeo, Lorenzo Mosca, Riccardo
Parboni, Enrico Perrella, Andrea Pontecorvo,
Mario Savini, Francesco Storace (vicario), Alessandro Vinci.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta il 30 aprile 2008 dell’Avv.
Michele Baldacci con la quale il professionista
comunica la costituzione di un’associazione
professionale denominata “Studio Legale Associato Baldacci”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte, coordinatore insieme ai Consiglieri Arditi di Castel-
300
vetere e Fasciotti della Commissione Famiglia, Minori e Immigrazione, comunica che
sono stati inseriti nella predetta Commissione
gli Avv.ti Isabella Ferrise, Grazia Maria Gentile
e Cristina Giombetti.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Segretario Conte, con riferimento alle dimissioni quale Vice Presidente
della V Sottocommissione per gli esami di
Avvocato sessione 2006 dell’Avv. Vittorio Signore, già comunicate nell’adunanza del 24
aprile scorso, riferisce che l’Ordine degli Avvocati di Latina ha comunicato, in data 6
maggio 2008, per la sostituzione il nominativo
dell’Avv. Silvestro Conte.
Il Consiglio nomina, in sostituzione dell’Avv. Vittorio Signore, l’Avv. Silvestro Conte, nato a Minturno il 23 settembre 1956,
iscritto nell’Albo degli Avvocati di Latina dal
23 novembre 1990, con studio a Minturno Scauri in Via Lungomare n. 207.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta l’8 maggio 2008 degli
Avv.ti Luca Pettinari e Francesco Saverio Pettinari con la quale i professionisti comunicano
lo scioglimento dell’associazione professionale denominata “Studio Legale Pettinari ed
Associati - Associazione Professionale”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
(Il Nostro Mondo – v. rubrica)
“Incontro con il Consiglio dell’Ordine dei
Commercialisti - confronto sul tema
dell’aggiornamento telematico, sulla
consulenza e su altri problemi
di interesse comune”
(v. rubrica – formazione continua)
XXIX Congresso Nazionale Forense convocazione Assemblea per elezione
delegati
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione del Consiglio Nazionale Forense in ordine al XXIX Congresso Nazionale
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Forense che si terrà a Bologna dal 13 al 16
novembre p.v.
Il Presidente Cassiani ritiene necessario
procedere alla fissazione dell’Assemblea dell’Ordine degli Avvocati di Roma avente quale
ordine del giorno l’elezione dei delegati rappresentanti dell’Ordine stesso al suddetto
Congresso.
Il Presidente Cassiani propone, altresì, di
creare una Commissione ad hoc, come in
passato, composta di Consiglieri oltre le tre
cariche istituzionali.
Il Consiglio fissa l’Assemblea per l’elezione dei delegati al XXIX Congresso Nazionale
Forense per giovedì 17 luglio 2008 dalle ore 9
alle ore 17 con termine perentorio per la
presentazione di liste al 30 giugno 2008; nomina quali Componenti della Commissione per
il Congresso di Bologna il Presidente Cassiani,
il Consigliere Segretario Conte, il Consigliere
Tesoriere Ierardi e i Consiglieri Di Tosto,
Fasciotti e Nesta.
- I Consiglieri Arditi di Castelvetere e Murra,
coordinatori della Commissione Elenco Speciale, comunicano che si sta ricostituendo la
Commissione per il biennio 2008-2009.
I Colleghi che ne faranno parte sono:
Avv.ti Carlo Barabaschi (Inps), Anna Battaglieri (Agenzia Entrate), Barbara Bentivoglio
(Asl C), Donatella Boccali (RAI), Salvatore
Nicola Calzone (Enea), Antonio Capparelli
(Az. Osp. Policlinico Umberto I), Lidia Carcavallo (Inps), Giandomenico Catalano (Inail),
Maria Di Croce (Acea), Paola Fabbri (Ente
Poste), Roberta Fabrizi (Università La Sapienza), Vincenzo Ferrazzano (Sogin), Giorgio
Fontana (Iri), Maurizio Mandel (Siae), Gian
Luca Mantellini (Gerit), Clotilde Mazza
(Enpals), Maria Morrone (Inpdap), Alessandro Napolitano (Sace), Andrea Nicolai (Banca
d’Italia), Francesca Pace (Enav), Elena Papa
(Banca d’Italia), Giorgio Pasquali (Provincia di
Roma), Livia Picardi (Consap), Enrica Possi
(Asl A), Andrea Rossi (Inail), Laura Salvini
FORO ROMANO 3-4/2008
(Ferrovie dello Stato), Paolo Sanino (Regione
Lazio), Pietro Scalise (Anas), Sabrina Scarcello
(Isvap), Onofrio Spinoso (Cassa Notariato),
Vincenzo Squillaci (Enpam), Roberto Tomasuolo (Comune di Roma), Nicola Valente
(Inps), Michelina Vassallo (Ater).
Il Consiglio ne prende atto e approva.
(Il Nostro Mondo – v. rubrica)
ADUNANZA DEL 15 MAGGIO 2008
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta,
Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè,
Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di
Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
albo ordinario ..................................... n.
passaggi all’el.spec. Prof. Univ. .... n.
cancellazioni
a domanda .................................... n.
per decesso ................................... n.
per trasferimento .......................... n.
per incompatibilità ....................... n.
29
1
7
2
1
1
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n. 12
abilitazioni .......................................... n.
5
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
2
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................ n.
2
compiuta pratica .......................... n.
9
cancellazioni
per trasferimento .......................... n.
2
a domanda .................................... n. 17
per fine pratica ............................. n. 10
301
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ....... n.
2
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 70
SEGRETERIA
aut. alle notifiche dirette ................... n. 23
richieste di patr. a spese dello Stato:
ammissioni ................................... n. 127
DELIBERE
- Il Presidente Cassiani, allo scopo di dare
visibilità al Consiglio anche in vista del prossimo Congresso Nazionale Forense, propone
di istituire una Commissione che si occupi dei
rapporti con l’esterno e di organizzare un
adeguato ufficio stampa.
Propone di affidare l’incarico ai Consiglieri Arditi di Castelvetere e Rossi.
Il Consiglio approva.
Incontro tra il direttivo della Camera di
Conciliazione e il Presidente Dott. Filippo
Paone - proposta di un protocollo tra
Corte di Appello di Roma e Camera di
Conciliazione
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica
che unitamente al Presidente Cassiani e al
Consigliere Segretario Conte, ha partecipato
in data 12 maggio 2008 all’incontro svoltosi al
Consiglio con la Camera di Conciliazione, cui
ha partecipato il Presidente del Tribunale,
Dott. Paone.
Nell’occasione il Presidente Paone ha annunciato che il 29 maggio 2008, dalle ore
15.00 in poi, si terrà un convegno in tema di
conciliazione presso la Sala della Musica.
L’intenzione del Presidente Dott. Paone è
quella di arrivare, per la suddetta data del 29
maggio, ad avere una proposta da poter sottoporre all’attenzione dei partecipanti. In particolare l’istituto della conciliazione rappresenta un valido strumento per ovviare all’ormai
insostenibile saturazione dei ruoli giudiziari,
302
che comporta rinvii di udienze a distanza di
anni. Un possibile incremento dell’uso dello
strumento della conciliazione endoprocessuale potrebbe essere raggiunto tramite un protocollo d’intesa da adottarsi tra il Consiglio
dell’Ordine e la Corte d’Appello, favorendo
un tentativo di conciliazione tra le parti, durante il giudizio di primo nonchè di secondo
grado. Attestata la disponibilità delle parti, il
perfezionamento degli accordi potrebbe essere demandato alla Camera di Conciliazione,
ovvero, dopo un necessario percorso formativo in tal senso, alla magistratura onoraria. Il
Presidente Paone ha avanzato l’ipotesi di aprire una prima fase di sperimentazione dell’iniziativa ipotizzata, per poter meglio valutarne
la fattibilità.
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica che è pervenuta la relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti sul conto consuntivo
dell’anno 2007, che ha provveduto a fare
distribuire a tutti i Consiglieri.
Il Consiglio ne prende atto.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Davide Angelucci, Simona Bravaccini, Paolo Cantore, Felice Cardillo, Giovanni Battista Conte, Ilaria Conte, Mariaserena Conte, Marianna De Collatore, Marco Di
Andrea, Anna Fusco, Berardino Iacobucci,
Rita Laracca, Susanna Lollini, Nicola Marazzita, Federica Melucco, Laura Minetti, David
Morganti, Andrea Musenga, Marco Ottaiano,
Elena Pinto, Lorenzo Pittaluga, Emiliano Pucci, Paolo Tempesta,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
Parere nomina Vice Procuratore Onorario
e Giudice Onorario di Tribunale
- Il Consigliere Segretario Conte relaziona
sulle pratiche relative alle proposte nomine a
Vice Procuratori Onorari e Giudici Onorari di
Tribunale degli Avvocati Natalino Antonini,
Sabina Colletti, Mirella Lepore, Anna Moroli,
Ilaria Rocchi, Serafina Talarico, Antonio Talladira.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che in data 8 maggio 2008 è pervenuta la
lettera del Dott. Gerardo Longobardi, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma, con la quale
informa della prossima istituzione della Scuola di Specializzazione Permanente nelle Procedure Concorsuali nonchè di un Corso di specializzazione nelle procedure concorsuali. A
tal fine, il Presidente Longobardi invita l’Ordine degli Avvocati di Roma a partecipare al
progetto sia come parte integrante della predetta istituenda Scuola di Specializzazione sia
nell’organizzazione e diffusione del Corso.
Il Consiglio, vista la proposta dell’Ordine
dei Commercialisti, delega il Consigliere Segretario Conte, responsabile della Commissione Procedure Concorsuali, ad organizzare
insieme a detto Ordine il corso di specializzazione delle procedure concorsuali in modo da
offrire anche ai Colleghi la possibilità di partecipare a tale corso unitamente ai Dottori Commercialisti.
- Il Consigliere Rossi riferisce che ha predisposto il bando di concorso per la XXXI Conferenza dei Giovani Avvocati che viene allegato al presente verbale e propone di inviare una
comunicazione a tutti gli iscritti, Praticanti
Abilitati e Avvocati, in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso.
FORO ROMANO 3-4/2008
Il Consiglio approva.
- I Consiglieri Cerè e Rossi propongono
una turnazione dei Consiglieri per quanto
attiene alle eventuali perquisizioni di studi di
colleghi ai sensi dell’art. 103 c.p.p.
I Consiglieri danno la loro disponibilità
nelle seguenti giornate:
lunedì: Consigliere Tesoriere Ierardi e Consiglieri Murra e Nesta
martedì: Consigliere Segretario Conte e Consiglieri Bucci e Cerè
mercoledì: Consiglieri Arditi di Castelvetere,
Barbantini e Gianzi
giovedì: Presidente Cassiani e Consiglieri Cipollone e Vaglio
venerdì: Consiglieri Di Tosto, Fasciotti e Rossi.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Cerè riferisce al Consiglio,
in relazione all’imminente costituzione della
Commissione Difensore Civico Forense, del
Dipartimento Patrocinio a spese dello Stato in
materia civile e della Commissione Sport e
Cultura, l’elenco dei relativi componenti, come
in dettaglio sottoindicati.
Commissione Sport e Cultura
Avvocati Carlo Arnulfo, Carlo De Berardinis, Alberto Alvazzi, Roberto Lombardi, Roberto D’Andrea, Andrea Botti, Stefano Colella, Arif Tugal, Silvia Scianca, Ruggero Di Paola, Massimo Catapano, Marcello Anastasio
Pugliese, Giuseppe Rappazzo, Salvatore De
Bernardis, Alberto Martellini, Elena Allocca,
Paola Petrilli, Alessandro Agamennone, Marco Catelli, Saverio Fatone, Enrico Fronticelli
Baldelli, Francesco Fusillo, Giorgio Gelera,
Barbara Lucianetti, Marina Binda, Andrea Bini,
Paolo Casalena, Luigi Piccarozzi, Francesca
Romoli, Maria Pia Sabatini, Stefano Palmacci,
Riccardo Puoti, Alessandro Di Giovanni, Rosario Tarantola, Yan Pecoraro, Onorio Laurenti.
Coordinatori Vicari: Avvocati Marzia
303
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Paolella (Cultura e premi letterari), Giammarco Di Raimo (Relazioni esterne), Ferdinando
Paparatti (Eventi e convegnistica sportiva).
Dipartimento Patrocinio a spese dello Stato
Avvocati Walter D’Agostino, Alfredo Iorio, Giovanni Collareta, Pier Aurelio Compagnoni, Giuseppina Dell’Aquila, Roberto Di
Stefano, Giovanni Marcellitti, Marco Sili Scavalli, Walter Lombardi, Massimo Martoriello,
Diletta Mazzieri, Giulio Micioni, Ernesto
Mocci, Maria Teresa Cesaro, Rebecca Mammetti, Marina Meucci, Pierpaola Meladandri,
Fabrizio Ragaini, Marco Cesetti, Marco Morra, Leonardo Del Vecchio, Andrea Ricci, Cristian Silveri, Isabella Lucati, Emanuela Piselli,
Francesco Codini, Andrea Pietropaolo.
Coordinatori Vicari: Avvocati Marzia
Paolella, Giammarco Di Raimo, Ferdinando
Paparatti.
Commissione Difensore Civico Forense
(unitamente al Cons. Avv. Cristiana Arditi di
Castelvetere)
Avvocati Mario Arpino, Antonio Dell’Olmo, Gianni De Luca, Iacopo Squillante, Antonio Castellani, Giuseppe Morganti, Stefano
Sgadari, Marco Orlando, Livio Lavitola, Luigi
Mannucci, Massimo Mirabella, Samantha
Solicone, Pietro Stanchi, Manuele Lombardi,
Ruggero Aloisi, Fabrizio Scaletta, Marco Tocci, Claudio Urcioli, Federico Pirola, Ferdinando Tota, Sabrina Silveri, Massimiliano Venceslai, Mauro Monaco, Linda Di Rico, Mario
Marconi, Michele Lioi, Stefano Viti, Michele
Mirenghi.
Dipartimento distaccato: Avvocati
Gianluca Accardi, Vittorio Balzani, Raffaella
Bonsignori, Monica Cassetta, Alessandro
Conti, Flora De Caro, Antonietta Lazzaruolo,
Marco Mancini, Mauro Monaco, Gianluca
Pennazzi, Giampiero Pomanti, Paolo Tornabene.
Coordinatori Vicari per entrambi i dipartimenti: Avvocati Marzia Paolella, Giammarco Di Raimo, Ferdinando Paparatti.
304
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Cerè riferisce sulla prima
riunione del Consiglio Giudiziario presso la
Corte di Appello di Roma, che si è tenuta il 6
Maggio 2008 nell’ambito della quale, a seguito
della nomina del Cons. Avv. Donatella Ceré e
del Cons. Avv. Giovanni Cipollone a componenti del surriferito Consiglio Giudiziario, in
presenza del Presidente della Corte d’Appello
di Roma, dott. Giorgio Santacroce e del Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dott. Salvatore Vecchione, è
stato approvato il Regolamento del Consiglio
Giudiziario, in applicazione del quale si è
istituita una Sezione Autonoma per i Giudici
di Pace, orientata ad una migliore ed efficiente
organizzazione degli uffici giudiziari nell’area
romana, nonché in materia di tirocinio, nomina, durata dell’ufficio e giudizio di idoneità
sulla prosecuzione dell’esercizio delle funzioni di Giudice di Pace, in ossequio alle disposizioni previste dalla L. 374/1991 e dalla riforma
dell’Ordinamento Giudiziario.
Si è proceduto, quindi, a votazione dei
membri effettivi del sullodato Consesso per la
magistratura requirente, per quella giudicante
ed i Giudici di Pace, che quindi si compone dei
seguenti membri, come sinteticamente sottoindicati:
Componenti di diritto
- Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della
Corte d’Appello di Roma;
- Dott. Salvatore Vecchione, Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di
Roma.
Avvocati designati dal
Consiglio Nazionale Forense
- Avv. Donatella Cerè, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
- Avv. Giovanni Cipollone, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
- Avv. Davide Calabrò, Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Frosinone;
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
- Avv. Riccardo Micci, Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Viterbo.
Professori universitari designati dal
Consiglio Universitario Nazionale
- Prof. Avv. Carmine Punzi, Ordinario dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
- Prof. Avv. Marcello Foschini, Ordinario della
Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali di Roma.
Magistrati Giudicanti
- Dott. Fabio Massimo Gallo, Presidente di
Sezione del Tribunale di Roma;
- Dott. Orlando Villoni, Giudice del Tribunale
di Roma;
- Dott.ssa Patrizia Campolo, Giudice del Tribunale di Roma.
Magistrati Requirenti
- Dott. Giovanni Bombarbieri, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Roma.
Giudici di Pace
- Dott. Alberto Rossi, Giudice di Pace di Roma;
- Dott.ssa Carla Rufini, Giudice di Pace di
Roma;
- Dott. Aldo Zamparelli, Giudice di Pace di
Fiumicino;
- Dott. Antonio Devoto, Giudice di Pace di
Roma.
- Il Consigliere Cerè riferisce, inoltre, che il
giorno 13 Maggio 2008 il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Prof. Avv. Guido
Alpa rappresentando all’odierno relatore, nella sua funzione di membro elettivo del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di
Roma, come sopra indicato, che -nell’ambito
dell’incontro con i componenti avvocati dei
Consigli Giudiziari, tenutosi lo scorso 8 Maggio 2008- è stato istituito un gruppo di lavoro
per lo studio del regolamento per il funzionamento dei medesimi Consigli, ha contestual-
FORO ROMANO 3-4/2008
mente rivolto allo stesso relatore l’invito a
partecipare alla prima riunione del surriferito
gruppo di lavoro ristretto, che si terrà il 21
Maggio p.v. alle ore 15.00 presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense in
Roma, Via del Governo Vecchio, 3.
Il Consigliere Cerè relazionerà costantemente al Consiglio in merito al proprio duplice incarico istituzionale, sia in qualità di membro elettivo del Consiglio Giudiziario presso
la Corte di Appello di Roma, sia in qualità di
componente del gruppo ristretto di lavoro
presso il Consiglio Nazionale Forense, chiedendo al contempo -in virtù delle funzioni
ricoperte ex lege- ai responsabili della Commissione Relazione Uffici Giudiziari e della
Commissione Magistratura Onoraria del Consiglio dell’Ordine di interagire in chiave proficuamente collaborativa, segnalando ad essa
Consigliere Cerè tutte le problematiche pertinenti l’ambito materiale della magistratura
onoraria, nonchè le eventuali disfunzioni degli uffici giudiziari loro attribuiti.
Il Consiglio ne prende atto, ringrazia il
Consigliere relatore e augura buon lavoro.
- I Consiglieri Conte, Di Tosto e Vaglio,
coordinatori dell’Osservatorio sulla Giustizia,
comunicano che si sta ricostituendo la Commissione per il biennio 2008-2009.
I Colleghi che ne faranno parte sono:
Avv.ti Giampiero Amorelli, Giovanni Barone,
Lucia Chidichimo, Massimo Ciardullo, Valentina Clavenzani, Flora De Caro, Alessandro Vincenzo Frittelli, Marco Gabriele, Giorgio Gagliassi, Francesco Grimaldi, Pietro La
Cava, Michele Lioi, Giorgio Aldo Maccaroni,
Paolo Maldari, Renato Manzini, Mario Marconi, Dario Masini, Luca Milani, Riccardo
Monaco, Francesco Novarina, Barbara Pennaforti, Giuseppe Poerio, Carlo Recchia, Riccardo Riva, Stefano Rubeo, Matteo Santini, Chiara Scignano, Simona Speranza, Giacomo Straffi, Marco Tocci, Domenico Vizzone, Massimiliano Zuccaro.
305
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- I Consiglieri Di Tosto, Fasciotti e Vaglio,
coordinatori della Commissione Relazioni con
gli Uffici Giudiziari, comunicano che si sta
ricostituendo la Commissione per il biennio
2008-2009.
I Colleghi che ne faranno parte sono:
Avv.ti Arianna Agnese, Adriano Andrenelli,
Fabrizio Bruni, Rodolfo Capozzi, Leonardo
Casu, Fabio D’Amato, Paolo De Luca, Gianni
Dell’Aiuto, Stefano De Paolis, Simona Di
Fonso, Vincenzo Falcucci, Francesca Romana
Fragale, Clemente Frascari Diotallevi, Patrizia
Giuffrè, Gianfranco Liuzzi, Giovanni Meineri, Michele Mirenghi, Francesco Palermo, Luca
Porfiri, Claudio Principe, Massimiliano Venceslai, Stefano Viti.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Fasciotti comunica la integrazione della Commissione di Diritto Societario con i seguenti Avvocati: Claudio Berardi,
Paolo Galdieri, Pietro Pomanti, Avv. Giuseppe Campanelli, Paolo Gennaro, Gabriele Frattarossi, Enrico Menzetti.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- I Consiglieri Murra e Vaglio comunicano
che hanno integrato la Commissione di Procedura Civile inserendo l’Avv. Paolo Maria Vitali,
con studio a Roma in Via Guido d’Arezzo n. 2.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Nesta, coordinatore della
Commissione sulla Legislazione Italiana e
Comunitaria, comunica che si sta ricostituendo la Commissione per il biennio 2008-2009.
I Colleghi che ne faranno parte sono:
Avv.ti Gaetano Amoroso, Giovanni Arieta,
Francesco Bartolini Baldelli, Giuseppe Bernardi, Vittorio Biagetti, Riccardo Bolognesi,
Marco Brunelli, Vincenzo Brunetti, Pierfrancesco Bruno, Maurizio Colangelo, Alessandro
Colavolpe, Carlo Dalla Vedova, Flavio Di
306
Battista, Marcello Di Stante, Carmine Di Zenzo, Leopoldo Facciotti, Enrico Fronticelli Baldelli, Alberto Maria Gallotti, Mauro Gioventù, Antonietta Lazzaruolo, Gianni Lostia, Stefano Maranella, Francesco Marotta, Ernesto
Mocci, Marco Orlando, Vesselina Tchavdarova Panova, Piera Paschero, Francesco Petrelli,
Paola Pezzali, Elisabetta Rampelli, Marco Valerio Santonocito, Andrea Serraino, Leonarda
Siliato, Luciano Tamburro, Federico Tedeschini, Elda Turco Bulgherini.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Nesta, coordinatore della
Commissione Proprietà e Locazioni, ad integrazione dei nominativi in precedenza indicati, comunica che faranno parte della stessa i
seguenti ulteriori Colleghi: Avv.ti Fabrizio
Amelia, Alberto Barbara, Giuseppe Desoindre, Aldo D’Esposito, Enrico D’Ovidio, Tito
Festa, Giovanna Gagliardo, Gualtiero Gualtieri, Gennaro Leone, Giordana Moscati, Michela Pintus, Antonio Giuseppe Pititto, Katrien
Provo, Barbara Pucci, Fabio Pucci, Carla Rufini, Fabrizio Tazza.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Vaglio, incaricato dal Consiglio nell’adunanza dell’8 maggio 2008 di
occuparsi della conclusione di una nuova convenzione con le Poste Italiane per l’acquisto
della sola Smart Card Postcert e per il rinnovo
dei certificati digitali alla scadenza del biennio
di validità, riferisce che le Poste Italiane hanno
fatto pervenire in data 7 maggio 2008 un’offerta economica al prezzo in convenzione di
euro 15,00 oltre ad Iva per l’acquisto di almeno 2.000 Smart Card Postcert per la firma
digitale e al prezzo di euro 7,20 oltre ad Iva per
il rinnovo dei certificati digitali alla scadenza
del biennio di validità.
Il Consiglio
- preso atto della proposta delle Poste Italiane
e della convenienza per gli Iscritti dei prezzi in
convenzione;
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
delibera
di accettare l’offerta economica del 7 maggio
2008 delle Poste Italiane e di incaricare il
Consigliere per verificare la possibilità di ottenere anche una riduzione del prezzo di acquisto dell’intero kit comprensivo anche del lettore rispetto alla convenzione del 22 febbraio
2005.
(Il Nostro Mondo – v. rubrica)
Giudice di Pace: situazione Ufficio Copie e
Iscrizione a ruolo
(Il Nostro Mondo – v. rubrica)
- Il Consigliere Bucci dichiara che gli è stata
comunicata l’avvenuta apertura di un procedimento disciplinare nei propri confronti dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Perugia.
Il Consigliere Gianzi, a questo punto, chiede al Consigliere Bucci in relazione a quali
fatti è stata disposta l’apertura del procedimento disciplinare dall’Ordine perugino.
Il Consigliere Bucci non ritiene di dover
aggiungere altro.
Il Consigliere Gianzi alla luce della grave e
disdicevole notizia dell’apertura di un procedimento disciplinare -aperto dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Perugia nei confronti dell’Avv. Federico Bucci- esprime quanto segue: “In primo luogo appare ancora più
disdicevole il fatto in relazione alla circostanza che l’incolpato non abbia voluto riferire
quale sia il capo di incolpazione, trincerandosi
dietro l’omertà e dietro un laconico “Sapete di
cosa si tratta”, mentre sarebbe stato più opportuno e corretto riferire i fatti relativi all’apertura del procedimento disciplinare.
Questo perchè, se è vero che si tratta di
fatti a conoscenza del Consiglio, la situazione
sarebbe ancora più grave e imbarazzante, proprio perchè non si tratterebbe solo della valutazione del comportamento deontologico di
un nostro iscritto nell’esercizio dell’attività
FORO ROMANO 3-4/2008
professionale, ma addirittura della valutazione, sotto il profilo deontologico, di un Consigliere dell’Ordine nell’esercizio dell’attività
consiliare e, in qualche modo, nei rapporti
con gli altri Consiglieri.
Salva la facoltà dell’accertamento dei fatti
da parte del Consiglio dell’Ordine che ha
aperto il procedimento e lungi dal voler in
qualche modo impedire che si accerti la verità
e si faccia luce sulla vicenda, è evidente che si
possa discutere sin da ora sulla permanenza
dei requisiti della probità, dignità e decoro,
previsti dall’art. 5 del Codice Deontologico
Forense, in relazione alla posizione dell’Avv.
Federico Bucci che, come detto, avrebbe commesso i fatti di cui è incolpato e sui quali ha
dichiarato di volersi astenere dal riferire, ricoprendo il ruolo di Consigliere dell’Ordine.
Tale peculiare posizione e tali fatti, commessi nel corso dell’esercizio del mandato
conferito, devono essere dallo stesso valutati
onde verificare la possibilità di proseguire nell’incarico istituzionale.
In tale senso si invita il Consigliere Bucci a
rassegnare le proprie dimissioni e rinunciare
alla carica della quale è stato investito con il
voto di tanti avvocati, che erano completamente all’oscuro dei fatti oggetto del capo di
incolpazione.
L’invito rivolto, qualora non dovesse essere presa in considerazione l’ipotesi delle dimissioni, è quello comunque di astenersi dallo
svolgere l’attività disciplinare.
Appare evidente che, nella pendenza del
procedimento disciplinare per fatti commessi
nell’esercizio del mandato istituzionale, l’Avv.
Federico Bucci dovrà astenersi dalla trattazione
delle pratiche e dei procedimenti disciplinari
riguardanti il nostro Consiglio dell’Ordine.
Questo, non solo per una questione di
correttezza e coerenza con quanto da questi
precedentemente manifestato, ma per un più
ampio dovere di lealtà e correttezza nei confronti della categoria forense.
La necessità dell’astensione dai procedi-
307
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
menti disciplinari deriverebbe, d’altra parte,
dalla possibile incompatibilità e dalla difficoltà di poter serenamente e in maniera parziale
giudicare disciplinarmente dei Colleghi, in un
Collegio dove a giudicare sono un avvocato
nei cui confronti è stato aperto un procedimento disciplinare e altri avvocati, Consiglieri
dell’Ordine che, con elevato grado di probabilità, saranno proprio i testimoni di quel procedimento disciplinare.
Il pericolo che si venga a creare una tale
situazione e che vengano minati i principi
cardini della parzialità dell’Organo giudicante
devono essere eliminati: si invita quindi il
Consigliere Bucci, qualora decida di non dimettersi dall’incarico conferito, quantomeno
a non occuparsi più della trattazione di questioni disciplinari.
Ricordo a me stesso che il Consigliere
Vaglio ha dato ampio risalto alle questioni, di
natura assolutamente personale e mai professionale, che mi hanno riguardato, pubblicando anche sul suo sito brani delle adunanze
consiliari che riguardavano tali fatti.
Pur ritenendo questa pratica assolutamente inadeguata, mi chiedo ora se verrà data ai
verbali del Consiglio che riguardano l’apertura del procedimento disciplinare dell’Avv.
Federico Bucci, la stessa pubblicità su quel
sito; mi chiedo infatti se, visto che l’interesse
primario è quello della conoscenza di questi
fatti ai nostri iscritti, se questi saranno informati di quanto accaduto o se si vorrà coprire la
circostanza dell’apertura del procedimento
disciplinare solo perchè appartenente allo stesso “gruppo politico”.
Si auspica quindi che il Consigliere Bucci
voglia rassegnare le proprie dimissioni o quantomeno astenersi dalla trattazione dei procedimenti disciplinari.”
A questo punto prende la parola il Presidente Cassiani il quale, alla luce di quanto oggi
comunicato dal Consigliere Bucci precisa che
non è ammissibile una comunicazione soltanto parziale circa l’apertura di un procedimento
308
disciplinare. Soprattutto quando si tratti di un
Consigliere dell’Ordine chiamato quotidianamente a giudicare le sorti di altri Iscritti. Rileva
che il comportamento del Consigliere Bucci è
incomprensibile e inammissibile anche alla
luce del trattamento serbato al Consigliere
Gianzi più volte invitato ad astenersi a causa di
una pendenza disciplinare riguardante fatti
che non sarebbero stati commessi nell’esercizio della funzione.
Il Presidente Cassiani fa, altresì, notare che
il Consiglio dell’Ordine comunica a quelli di
appartenenza tutti i provvedimenti di apertura riguardanti i propri Iscritti. E ciò per l’ovvia
considerazione che dalla pendenza di un procedimento disciplinare discendano una miriade di altre conseguenze.
Rappresenta altresì che ove mai il Consigliere Bucci dovesse rimanere sulle proprie
posizioni il Presidente Cassiani si troverà nella
necessità di chiedere notizie più precise all’Ordine di Perugia.
Fa presente, infine, che la richiesta avanzata dal Consigliere Gianzi di pubblicare la
notizia della pendenza a carico del Consigliere
Bucci sul sito del Consigliere Vaglio sarebbe
da evitare: primo per motivi di riservatezza e
poi per evitare che venga amplificata quella
gogna mediatica che in altri casi taluno ha
ritenuto di dover utilizzare a fini meramente
elettorali e senza alcun rispetto per la dignità
dei propri Colleghi.
Si riserva, quindi, di scrivere al Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, Avv.
Giovanni Dean, rappresentando quanto avvenuto oggi e chiedendo ragguagli quantomeno
in ordine allo stato del procedimento e all’oggetto del medesimo.
Il Consigliere Nesta rileva che spetta esclusivamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia di valutare i fatti attribuiti al
Consigliere Bucci e, conseguentemente, il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
deve astenersi da ogni valutazione in merito
non essendo legittimato in tal senso.
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Il Consigliere Murra rivolge un accorato
appello al Presidente Cassiani di volersi astenere dal chiedere notizie al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia (attività per la
quale non conferisce la propria delega) in
quanto anche siffatta iniziativa può configurare indebita interferenza con l’attività di altro
giudice disciplinare, chiamato proprio a pronunciarsi sulla condotta di Consiglieri romani
incolpati, alla luce del principio di segretezza
del procedimento disciplinare. In ogni caso
sarebbe inibita l’utilizzabilità della comunicazione di risposta dal Consiglio perugino, di
talchè avvisa il Presidente Cassiani che, ove in
sua prossima adunanza intendesse dare notizie in proposito, intende essere avvisato previamente, per poter uscire dall’Aula in tempo,
al fine di non apprendere notizie riservate.
Il Presidente Cassiani risponde facendo
presente che sarebbe stato onere del Consiglio
dell’Ordine di Perugia dare notizie precise in
ordine all’apertura del procedimento a carico
del Consigliere Bucci. Ribadisce che l’Ordine
romano tutte le volte in cui apre un procedimento a carico di Iscritti presso altri Ordini dà
comunicazione al Consiglio dell’Ordine di
appartenenza e alla Procura della Repubblica.
Aggiunge, per completezza, che ritiene sia un
suo preciso dovere conoscere quale sia la situazione in ordine a pendenze che malauguratamente dovessero riguardare i componenti del
Consiglio.
Il Consigliere Cipollone, pur comprendendo quanto detto a titolo di sfogo legittimo
dal Consigliere Gianzi, invita i Consiglieri ad
evitare di esacerbare i contrasti. Se un Consigliere ha a carico un procedimento disciplinare pendente, ciò è motivo di rincrescimento e
di dolore per tutto il Consiglio.
Bisogna, in punta di piedi, allontanarsi da
questo campo minato e lasciare che la “Giustizia” faccia il suo corso, e attendere che il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia decida sul procedimento in questione.
Il Consigliere Arditi di Castelvetere ritiene
FORO ROMANO 3-4/2008
che sia encomiabile il comportamento del
Consigliere Bucci, relativamente alla dichiarazione dallo stesso letta e relativa all’argomento
in trattazione perchè riferito a questioni già di
per sè imbarazzanti delle quali ha reso edotti
tutti noi.
Ritiene, altresì, che -al contrario- non è
condivisibile l’istanza effettuata in replica dal
Consigliere Gianzi, ininfluente -allo stato- per
quanto riguarda l’andamento istituzionale del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Il Consigliere Arditi di Castelvetere è, pertanto, contraria.
Il Consigliere Rossi concorda con quanto
affermato dal Consigliere Cerè a proposito del
rispetto della sofferenza di chi si trova sottoposto a giudizio disciplinare. Auspica, tuttavia,
che quanto accaduto costituisca un monito per
il futuro, posto che il rispetto per la sofferenza
è dovuto a tutti e in qualunque momento.
Bisogna infatti ricordare che nei confronti del
Consigliere Gianzi, già sei mesi prima della
scadenza del precedente biennio, sono state
sparate palate di fango senza tener minimamente conto della sofferenza dello stesso Consigliere Gianzi come persona prima ancora che
come avvocato e come Consigliere.
Il Consigliere Rossi, proprio in virtù del
rispetto dovuto ai Consiglieri coinvolti nei
giudizi disciplinari e al giudice che dovrà trattarli, auspica di non dover più affrontare tali
problematiche in Consiglio e si augura che,
nel futuro, l’autopromozione di ciascuno si
svolga sugli intenti e sui programmi e non sulla
denigrazione e sulla pubblicizzazione delle
magagne personali.
Prende la parola il Consigliere Segretario
Conte il quale sottolinea che sarebbe agevole,
per non dire di estrema facilità, esprimere tutta
una serie di considerazioni che sorgono spontanee a fronte dell’odierna comunicazione di
chi si è sempre sentito e creduto il depositario
della deontologia e il censore delle altrui condotte e che, oggi, si trova ad essere giudicato
per il proprio comportamento. Tuttavia, il
309
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Consigliere Segretario Conte come già fece
quando subì un attacco vigliacco con una
ignobile denuncia -del tutto priva di fondamento e che, come tutti ricordano, si è risolta
con un provvedimento che dovrebbe destare
preoccupazione in colui che ha presentato la
denuncia e non in chi l’ha subita- intende
astenersi da commenti ulteriori.
Il Consigliere Segretario Conte si limiterà
a ricordare quanto opportunamente detto dal
Consigliere Barbantini -in un’adunanza del
maggio 2007, quando denunciò quanto avveniva in alcuni incontri conviviali-elettorali dove
alcuni Consiglieri venivano investiti da contumelie e denigrazioni varie- dove esso Consigliere Barbantini chiuse il suo intervento dicendo “il tempo è galantuomo”.
Il Consigliere Segretario Conte apprezza
moltissimo quanto dedotto dal Consigliere
Rossi in ordine alla “speculazione” della sofferenza, ma ricorda al Consigliere Rossi che per
fare questo è necessario che si abbia una sensibilità che, forse, non tutti hanno.
Il Consigliere Segretario Conte, in ultimo,
non intende aggiungere alcunchè sul merito
della fattispecie di assoluta competenza dell’Ordine di Perugia, ma condivide quanto
assunto dal Presidente Cassiani riguardo la
necessità di una informativa completa da parte del Presidente dell’Ordine di Perugia e,
quindi, se il Presidente Cassiani ritiene di
dover acquisire ulteriori notizie spetta esclusivamente a lui la valutazione se farlo o meno e
certamente non ad altri.
Prende la parola il Consigliere Barbantini
il quale ricorda perfettamente la frase che il
Consigliere Segretario Conte ha poc’anzi rammentato e non intende fare altri commenti
perchè quanto avrebbe da dire lo ha già detto
nel maggio 2007 e non solo; si limita, anch’esso, a condividere la necessità rappresentata dal
Presidente Cassiani di acquisire, se del caso,
ulteriori informazioni dal Presidente dell’Ordine di Perugia.
Il Consigliere Fasciotti si associa a quanto
310
affermato dai Consiglieri Conte, Rossi e Barbantini.
In conclusione del dibattito il Consigliere
Bucci chiede che ilPresidente si astenga dall’interferire nello svolgimento del procedimento disciplinare che riguarda esso Consigliere
Bucci, avendo il ridetto Presidente dichiarato
che egli intende chiedere informazioni al detto Consiglio forense perugino sul procedimento stesso, nonostante che esso Presidente
non abbia avuto un tale mandato dal Consiglio, come da lui vanamente richiesto.
Il Presidente Cassiani risponde che non ha
nessuna intenzione di interferire con il Consiglio dell’Ordine di Perugia al quale riconosce
autonomia e competenza ma fa presente al
Consigliere Bucci che una cosa è chiedere
notizie e altra cosa è interferire sull’attività
disciplinare del Consiglio competente. Ritiene doverosa la richiesta di notizie e assolutamente non proponibile l’intervento sulle scelte e sulle procedure di competenza del Consiglio dell’Ordine di Perugia.
Intimazione del rilascio della
sede consiliare
- Il Presidente Cassiani riferisce di aver
avuto un colloquio informale con il Presidente Gemelli -richiesto dal medesimo- con il
quale è stato invitato ad investire il Consiglio
di una proposta di liberare parte dei locali,
utilizzati dal Consiglio stesso nel Palazzo di
Piazza Cavour, fermo restando che gli spazi di
rappresentanza rimarrebbero nella disponibilità consiliare.
Il Consiglio, ritenuto che sulla questione è
stata già data formale risposta all’Agenzia del
Demanio -inviata anche al Primo Presidente
della Suprema Corte- osserva che la proposta
non possa essere accolta per le medesime
ragioni ivi esposte.
Il Consiglio delega il Presidente Cassiani e
il Consigliere Murra a riferire la suddetta decisione al Presidente Gemelli.
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
- A questo punto il Presidente Cassiani
propone di procedere con il punto 9 dell’Ordine del giorno: “elezioni suppletive per la
nomina del rappresentante dei Consigli degli
Ordini degli Avvocati del Distretto della Corte di Appello di Roma al Consiglio Nazionale
Forense” e chiede al Segretario che predisponga quanto necessario per procedere alla votazione per la nomina del rappresentante al
Consiglio Nazionale Forense.
Prende la parola il Consigliere Nesta il
quale, anche a nome dei Colleghi Arditi di
Castelvetere, Bucci, Cerè, Di Tosto, Murra e
Vaglio, rilevato che il Consigliere Barbantini,
originariamente indicato per la nomina del
rappresentante del Distretto del Lazio al Consiglio Nazionale Forense, non ha dato la sua
disponibilità in tal senso, propone l’Avv. Paolo Berruti, Collega autorevole, ex Consigliere
dell’Ordine, anche per consentire un rinnovamento generazionale e tenuto conto, tra l’altro, che l’Avv. Berruti è persona altamente
qualificata e in grado di espletare al meglio il
prestigioso incarico.
Si procede alla votazione per la nomina di
rappresentante del Distretto del Lazio per il
Consiglio Nazionale Forense, da cui emerge il
seguente risultato:
- Avv. Paolo Berruti, voti dodici;
- Avv. Carlo Martuccelli, voti tre.
Risulta, pertanto, eletto l’Avv. Paolo Berruti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma in rappresentanza del Distretto della
Corte di Appello di Roma al Consiglio Nazionale Forense.
Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di
Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario .............................. n.
cancellazioni
a domanda .................................... n.
per decesso ................................... n.
26
6
1
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n. 16
abilitazioni .......................................... n.
6
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
4
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................ n.
2
compiuta pratica ................................ n. 19
nulla osta al trasferimento ................. n.
1
cancellazioni
per trasferimento .......................... n.
2
a domanda .................................... n.
6
per fine pratica ............................. n.
7
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
2
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 127
SEGRETERIA
autor. alle notifiche dirette ................ n. 10
richieste di patr. a spese dello Stato
ammissioni ................................... n. 108
rigetti ............................................. n.
3
ADUNANZA DEL 22 MAGGIO 2008
DELIBERE
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta,
Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè,
FORO ROMANO 3-4/2008
- Il Presidente Cassiani comunica che il
Presidente della Corte di Appello, Dott. Giorgio Santacroce, gli ha espresso il desiderio di
incontrare i responsabili del Consiglio per
esaminare il regolamento della Camera di
Conciliazione.
311
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Il Presidente Cassiani comunica che il Presidente Giorgio Santacroce gli ha preannunciato un incontro con tutti i Presidenti dei
Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto per annunciare l’entrare in vigore della
iscrizione delle cause tramite codice a barre.
Il Consiglio ne prende atto e delega il
Presidente Cassiani.
- Il Consigliere Gianzi, dopo la comunicazione del Consigliere Bucci dell’apertura di un
procedimento disciplinare nei suoi confronti
e prima dell’inizio della trattazione del primo
procedimento disciplinare, indipendentemente dalla valutazione del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Perugia e in attesa della
decisione, chiede che lo stesso Consigliere
Bucci si allontani durante la trattazione dei
procedimenti disciplinari, alla luce dei superiori principi etici alla base del sistema ordinamentale forense.
Chiede, inoltre, che il Consigliere Bucci
esprima la propria valutazione sulla effettività
della sussistenza del requisito legale della “condotta specchiatissima ed illibata” considerata
l’apertura del procedimento disciplinare nei
confronti dello stesso per ragioni e per fatti
peraltro che il Consigliere Bucci ha inteso
sottacere al Consiglio e agli avvocati che lo
hanno votato alle scorse elezioni.
Il Consigliere Vaglio, a nome proprio e dei
Consiglieri Nesta, Cerè, Di Tosto, Murra,
Arditi di Castelvetere, evidenzia che i medesimi hanno a suo tempo chiesto al Consigliere
Gianzi di astenersi dai procedimenti disciplinari poichè era stata emessa nei suoi confronti
una sentenza di patteggiamento passata in
giudicato di cui non aveva riferito al Consiglio, ma non per l’eventuale procedimento
disciplinare nei suoi confronti. Al contrario, il
Consigliere Gianzi sta chiedendo al Consigliere Bucci di astenersi a causa della sola apertura
di un procedimento disciplinare davanti al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, che costituisce situazione ben diversa da
una condanna passata in giudicato; aggiunga-
312
si, inoltre, che lo stesso Consigliere Bucci, con
estrema correttezza, ha riferito, lui per primo,
dell’apertura del procedimento disciplinare a
Perugia.
Il Consigliere Vaglio aggiunge che, allo
stato, essendo devoluta esclusivamente al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia la decisione sulla condotta deontologica
posta in essere dal Consigliere Bucci, è preclusa e non consentita a questo Consiglio ogni
ulteriore valutazione al riguardo.
Il Consigliere Cerè si riporta a quanto
affermato dal Consigliere Vaglio e chiede di
procedere oltre.
Il Consigliere Bucci dichiara che risponderà nelle sedi opportune.
Il Presidente Cassiani esprime meraviglia
per il fatto che alla domanda rivoltagli dal
Consigliere Gianzi abbiano risposto altri Consiglieri piuttosto che il Consigliere Bucci direttamente interessato. Da quest’ultimo ci si aspettava una risposta semplicissima e cioè un sì o
un no. E allora si rivolge al Consigliere Bucci
facendo presente che all’ordine del giorno vi
sono problemi di notevole interesse per l’Avvocatura e che è giunto il momento di chiudere questa incresciosa parentesi.
Il Consigliere Bucci ribadisce: “non intendo rispondere”.
Il Consigliere Gianzi è sorpreso dal tentativo di minimizzare i fatti commessi dal Consigliere Bucci nell’esercizio del proprio mandato
ed equipararli ad atti che nulla hanno a che fare
con l’esercizio dell’attività professionale.
In tal modo risulta vanificata la richiesta di
valutazione sulla sussistenza della specchiatissima condotta proprio da chi ha rivestito, un
tempo, la carica di Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che si è
trincerato dietro al rifiuto di rispondere.
Si invita, inoltre, ancora una volta, il Consigliere Vaglio per par condicio, a pubblicare
sul suo sito lo stralcio del verbale che riguarda
il Consigliere Bucci, come ha fatto altre volte
su questioni di interesse rilevante per la classe
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
forense.
A questo punto il Presidente Cassiani interrompe la discussione e attesa la circostanza palese che il Consigliere Bucci non intende rispondere, invita i Consiglieri a procedere oltre.
- Il Presidente Cassiani comunica che l’Avv.
Prof. Roberto Zannotti, che insegna Diritto
Penale alla Università LUMSA, è stato invitato
dalla Università di S. Paolo in Brasile e dal
Consiglio dell’Ordine di S. Paolo, a tenere una
serie di lezioni.
Il Presidente Cassiani fa presente che ha
chiesto all’Avv. Prof. Zannotti di portare il
saluto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e di rappresentare la disponibilità
della nostra Istituzione ad instaurare rapporti
sia di natura culturale sia intesi a consentire
uno scambio di esperienze tra giovani Avvocati iscritti ai rispettivi Fori.
L’Avv. Prof. Zannotti ha accettato tale
incarico e si è riservato di riferire in Consiglio
sia oralmente che con una relazione scritta da
pubblicare nel nostro Notiziario.
Il Consiglio ringrazia fin da ora l’Avv. Prof.
Roberto Zannotti che delega espressamente a
rappresentare il Consiglio dell’Ordine di Roma
in occasione degli incontri che avrà in Brasile
con i rappresentanti accademici e dell’Avvocatura.
- Il Presidente Cassiani comunica che i
Presidenti dell’Ordine dei Commercialisti di
Roma, Milano e Napoli hanno intenzione di
organizzare in tempi brevi un incontro con i
Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Roma,
Napoli e Milano per parlare di formazione e
concordare iniziative comuni.
Il Consiglio delega il Presidente Cassiani a
prendere contatto.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
FORO ROMANO 3-4/2008
professionisti: Simona Baroncini, Vincenzo
Brasca, Andrea Cimmino, Pablo De Luca,
Luigi Labonia, Tiziano Lepone, Gianmarco
Mascia, Massimiliano Santaiti, Tiziana Scarmozzino, Daniela Terrinoni,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
Parere nomina Vice Procuratore Onorario
e Giudice Onorario di Tribunale
- Il Consigliere Segretario Conte relaziona
sulle pratiche relative alle proposte nomine a
Vice Procuratori Onorari e Giudici Onorari di
Tribunale degli Avvocati Franco Agostinelli,
Patrizia Attinà, Silvio Avellano, Giulia Basile,
Giambattista Biava, Marco Beccia, Gabriele
Carbonara, Stefania Nicoletta Costanzo, Massimiliano Falessi, Walter Feliciani, Eliana Furlan, Giulia Fusco, Guido Genovese, Daniela
Girolami, Dario Giunta, Gualtiero Gualtieri,
Alessia Goracci, Marco Ianigro, Antonino Iannotta, Lucia Iannotta, Rosaria Iannotta, Nicoletta Lalli, Marina La Ricca, Giuseppe Laspina,
Valentina Leonetti, Eugenio Longo, Isabella
Lucati, Andrea Manfroni, Massimiliano Marano, Raffaella Marone, Silvia Martucci, Caterina Mastropasqua, Alessandro Mazzà, Valentina Milanese, Maria Clotilde Monaco, Silvia
Monotti, Maria Sole Montagna, Sonia Morganti, Giovanni Mortelliti, Paolo Mosca, Tullia Nappi, Benedetta Olmi, Roberta Ostoni,
Paolo Palleschi, Benedetta Palombo, Giovanna Passiatore, Leonardo Petitta.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla comunicazione pervenuta il 14 maggio
2008 dalla Commissione Tributaria Regionale
313
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
del Lazio relativamente alla restituzione dei
fascicoli di parte ex art. 25 d.lgs. n. 546 del
1992.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. Giuseppe Pecora e del Dr.
Antonio Rugghia, pervenuta in data 15 maggio 2008, con la quale comunicano la variazione della denominazione dell’associazione professionale “Studio Legale Associato Pecora
Rugghia” a “Associazione Professionale Studio dell’Avvocato Giuseppe Pecora e del Perito Assicurativo Dr. Antonio Rugghia” .
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
(formazione continua – v. rubrica)
- Il Consigliere Cerè riferisce sulla comunicazione inviata il 31 ottobre 2007 dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Prof. Avv.
Guido Alpa, all’odierna relatrice, in qualità di
componente del gruppo ristretto di lavoro
presso il citato Consesso rappresentativo dell’Avvocatura Italiana, riguardo la proposta di
istituire un osservatorio permanente sulla giurisdizione.
In particolare, il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense avalla l’iniziativa volta al
monitoraggio permanente sull’andamento
dell’esercizio della giurisdizione, qualificando
tale obiettivo come ambizioso e difficile, ma al
contempo meritevole di essere perseguito.
Di qui si segnala metodologicamente anche l’opportunità di raccogliere dei dati in
merito che riguardino la situazione dell’organico, confrontata con la tabella ministeriale;
lo stato dei flussi (ossia la distribuzione del
carico di lavoro fra magistrati); la situazione
delle risorse finanziarie del Tribunale della
Corte di Appello; l’utilizzazione delle strutture telematiche; i tempi di giustizia (ossia, a
livello esemplificativo, i tempi medi dei rinvii,
dello scioglimento delle riserve, del deposito
314
delle sentenze); la prassi delle conciliazioni
giudiziali e stragiudiziali; la situazione di incompatibilità.
In ragione di quanto sopra rappresentato e
nell’ambito dell’incarico funzionalmente ricoperto presso il Consiglio Nazionale Forense, il Consigliere Cerè invita pertanto i responsabili, rispettivamente, della Commissione
Osservatorio sulla Giustizia e della Commissione Disfunzione Uffici Giudiziari a redigere
dettagliata relazione afferente le richieste
espresse dal Consiglio Nazionale Forense; le
surriferite relazioni saranno successivamente
consegnate al Consigliere relatore che, in qualità di componente del gruppo di lavoro ristretto presso il Consiglio Nazionale Forense,
rappresenterà esaustivamente lo stato dell’andamento dell’esercizio della giurisdizione nell’ambito del territorio romano.
Il Consiglio ne prende atto, ringraziando il
Consigliere relatore ed augura buon lavoro.
Incontro con l’Avv. Paolo Berruti
- Viene ammesso in Aula l’Avv. Paolo
Berruti, designato dal Consiglio, nell’adunanza del 15 maggio scorso, quale Rappresentante
per gli Ordini del Distretto del Lazio al Consiglio Nazionale Forense.
Il Presidente Cassiani rivolge un indirizzo
di saluto al neo Consigliere Nazionale sottolineando le qualità professionali e morali che da
anni ha avuto modo di apprezzare sia in occasione di rapporti esterni che soprattutto nel
periodo in cui il Collega Berruti ha rivestito la
carica di Consigliere dell’Ordine di Roma.
Ricorda il prezioso contributo dato al
Consiglio Nazionale Forense da Carlo Martuccelli che ha portato nella carica l’indiscusso
prestigio acquisito non soltanto nell’esercizio
della professione ma anche per l’intensa e
importante attività svolta nell’interesse dell’Avvocatura come Consigliere, come Presidente dell’Ordine, come Presidente della Fondazione della Scuola Forense del Lazio. A tale
proposito ritiene di poter affermare che il
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
nome di Carlo Martuccelli è sicuramente nella
storia dell’Avvocatura romana.
Conclude affermando che a suo avviso
Paolo Berruti si porrà con uguale prestigio
sulla scia già tracciata dal suo predecessore e
rivolgendo al neo Consigliere un sentito augurio di buon lavoro che augura venga svolto
anche mantenendo frequenti contatti con
l’Unione Distrettuale del Lazio.
Il Consigliere Segretario Conte si unisce a
quanto detto dal Presidente Cassiani abbracciando fraternamente l’Avv. Paolo Berruti,
collega di provata esperienza politico-forense,
ex Consigliere, ex Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati negli anni ’90, e
neo Consigliere Nazionale Forense che darà
lustro all’Ordine di Roma, nonchè degno erede del precedente Consigliere Nazionale Forense, Avv. Carlo Martuccelli, anch’esso prestigiosa figura della storia dell’Ordine di Roma.
L’Avv. Paolo Berruti ringrazia il Presidente
Cassiani e il Consigliere Segretario Conte per
le espressioni di affettuosa stima rivoltegli e
manifesta all’intero Consiglio tutta la sua riconoscenza per averlo ritenuto idoneo a rappresentare l’Ordine romano e l’intero Distretto in
seno al Consiglio Nazionale Forense.
L’Avv. Berruti fa presente che intende attuare il mandato ricevuto in costante e sinergica cooperazione con il Consiglio romano e
con tutti gli altri Consigli del Distretto, poichè
-in disparte le questioni attinenti alla giurisdizione disciplinare con le quali il Consiglio
Nazionale Forense opera in qualità di giudice
di secondo grado- le grandi tematiche che
l’Avvocatura è chiamata ad affrontare presuppongono la necessaria collaborazione tra tutti
gli Organi istituzionali rappresentativi della
classe forense. In tale prospettiva l’Avv. Berruti auspica che possa fattivamente ristabilirsi la
consuetudine del confronto con gli altri Consigli del Distretto, volendo operare all’interno
del Consiglio Nazionale Forense in rappresentanza effettiva dell’intero Distretto, indipendentemente dal dato elettorale che rende nu-
FORO ROMANO 3-4/2008
mericamente prevalente la designazione effettuata dal Consiglio romano.
Il Consiglio conclude l’intervento con un
applauso.
- Il Consigliere Murra, sulla scorta di quanto deliberato nell’adunanza del 24 aprile 2008,
riferisce sul ricorso pervenuto ai sensi degli
artt. 3 e 14 del R.D.L. n. 1578 del 1933 da parte
dell’Avv. (omissis), legale iscritto nell’Elenco
Speciale (omissis), costituita a seguito del D.L.
n. 203 del 2005, il cui art. 3 comma 1 ha
disposto il conferimento ad apposita società
pubblica il servizio di (omissis).
L’Avv. (omissis), dopo aver premesso di
essere iscritto all’Ordine di Roma esattamente
da trent’anni, prima come Procuratore legale
del (omissis) poi come avvocato della (omissis), e di aver sempre esercitato la professione
forense per conto dell’ente di appartenenza,
lamenta che a seguito della più recente organizzazione della società -avvenuta a seguito
della cessione del ramo di azienda dalla (omissis) alla (omissis)- che ha soppresso la Direzione provinciale di Roma e ha eliminato l’antica
funzione del Coordinamento e presidio legale
al suo interno, si è visto assegnato allo Staff di
Segreteria Generale dove, di fatto, non svolge
alcuna funzione legata al contenzioso, ma
solo una mera attività di smistamento della
corrispondenza.
Egli chiede quindi un intervento al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ai sensi dell’art. 14 della Legge Professionale forense, affinchè sia tutelata la sua professionalità di
avvocato iscritto nell’Elenco Speciale e sia
garantito il suo reintegro nell’Ufficio legale
dell’Ente ove possa prestare l’attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio. In
particolare, chiede di intervenire sulla (omissis) per sapere come mai non è stata mai fornita
risposta alla lettera che il Collega (omissis) in
data 8 maggio 2007 ha inviato all’Amministratore delegato dell’Ente, con la quale chiedeva
di essere reintegrato nell’Ufficio legale doven-
315
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
do espletare -per legge- funzioni squisitamente
forensi.
Il Consiglio, ribaditi i principi dettati fin
dall’adunanza del 21 gennaio 1998, con riferimento soprattutto alla circostanza che gli avvocati iscritti all’Elenco Speciale debbano rispondere esclusivamente al legale rappresentante dell’Ente cui appartengono, delibera di
inviare apposita richiesta di informativa al
Signor Amministratore delegato della (omissis) sulla posizione dell’Avv. (omissis), delegando il Consigliere Murra a riferire in Consiglio una volta pervenuta la risposta.
- I Consiglieri Di Tosto, Fasciotti e Vaglio
riferiscono che in data 16 maggio 2008 hanno
avuto il programmato incontro con la Dott.ssa
Di Bartolomeo, Cancelliere capo dell’Ufficio
del Giudice di Pace Civile di Roma, per verificare se siano percorribili altre soluzioni per
l’iscrizione delle cause al ruolo che non comportino delle limitazioni così gravi come quelle che entreranno in vigore il giorno 19 maggio
2008.
Al riguardo, i Consiglieri Di Tosto, Fasciotti e Vaglio hanno protestato formalmente, per conto del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma, per le intollerabili disfunzioni in cui versa l’Ufficio del Giudice di Pace
Civile di Roma, che si andranno ad aggravare
ulteriormente a danno degli Avvocati romani
con l’entrata in vigore dal 19 maggio 2008
delle nuove disposizioni, che determineranno: a) la limitazione dell’iscrizione ad un massimo di “tre atti per volta” per ciascun utente;
b) la distribuzione alle ore 10,30 di n. 60
numeri in base all’ordine della fila, escludendo chiunque superi tale numero o arrivi successivamente alla conclusione della quantità
indicata di “numeretti”.
Nell’ambito del cordiale colloquio intercorso, i responsabili dell’Ufficio del Giudice di
Pace hanno rappresentato che i problemi esistenti sono dovuti quasi esclusivamente alla
carenza di personale amministrativo che am-
316
monta ad effettivi 118/120 dipendenti, a fronte
di un numero di 143 Giudici di Pace in servizio,
e che non riesce quindi a smaltire il crescente
carico di processi che vengono incardinati. A tal
riguardo la Dott.ssa Di Bartolomeo fa presente
che la situazione potrebbe già di molto migliorare se il Ministero disponesse l’integrazione
dell’attuale organico quantomeno tramite personale a tempo determinato.
I Consiglieri Di Tosto, Fasciotti e Vaglio,
pur prendendo atto delle difficoltà dell’Ufficio
per la carenza di personale, ribadiscono che tali
problemi interni all’amministrazione non possono e non devono gravare sugli Avvocati e
comportare una limitazione del servizio pubblico e propongono quanto segue:
- immediata revoca delle disposizioni che
entreranno in vigore lunedì 19 maggio 2008;
- apertura dalle ore 9,00 alle ore 12,00
senza limitazioni di almeno 3 sportelli per le
iscrizioni al ruolo riservati esclusivamente agli
Avvocati e Praticanti con obbligatoria esibizione del tesserino di riconoscimento; alle ore
12,00 ritiro di tutti i fascicoli da iscrivere (nei
limiti di 5 per ciascun richiedente presente);
- suddivisione, in via sperimentale, degli
sportelli in base al numero di fascicoli da iscrivere: uno sportello riservato all’iscrizione al
ruolo di massimo due fascicoli e due sportelli
riservati all’iscrizione da tre a cinque fascicoli;
- suddivisione in due differenti locali della
richiesta di copie, rispettivamente di sentenze
e di decreti ingiuntivi;
- esclusione di qualsiasi limitazione per la
richiesta di copie nei pomeriggi di apertura
degli sportelli e divieto di prenotazione della
fila dalla mattina.
La Dott.ssa Di Bartolomeo si è impegnata
a rappresentare le predette richieste al Coordinatore dell’Ufficio non appena possibile.
Nello spirito di reciproca collaborazione
che è emerso dall’incontro, i Consiglieri Di
Tosto, Fasciotti e Vaglio hanno fatto presente
che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma è disponibile ad acquistare a proprie
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
spese alcuni scanner da far utilizzare in comodato gratuito all’Ufficio del Giudice di Pace
Civile, in modo da semplificare e velocizzare il
lavoro dei dipendenti. La relativa delibera verrà
adottata non appena sarà pervenuta al Consiglio dell’Ordine la comunicazione del responsabile del Giudice di Pace Civile di Roma con
cui sarà confermata la possibilità di utilizzare i
suddetti macchinari sia dal punto di vista operativo che da quello amministrativo.
Il Vice Coordinatore Avv. Coppa ha anche proposto che il Consiglio dell’Ordine
organizzi una serie continuativa di Seminari in
materia di Deontologia Forense per giovani
Avvocati, suggerendo di utilizzare una delle
sale più ampie dell’Ufficio, che può contenere
circa 30 partecipanti. Tali Seminari potrebbero svolgersi preferibilmente di lunedì mattina
a partire dalle ore 10,00.
Il Consiglio
preso atto di quanto comunicato dai Consiglieri Di Tosto, Fasciotti e Vaglio, ne approva
l’operato, ribadendo la disponibilità per l’acquisto degli scanner necessari per superare
almeno parzialmente alcune delle manifestate
disfunzioni dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Roma, e li invita a preseguire nei contatti con
i responsabili dell’Ufficio del Giudice Civile
di Roma.
- Il Consigliere Vaglio, coordinatore unitamente ai Consiglieri Di Tosto e Fasciotti della
Commissione Uffici Giudiziari, fa presente di
aver ricevuto alcune lamentele da Colleghi
penalisti circa il mancato utilizzo dei sistemi
informatici nei rapporti tra Sostituti Procuratori della Repubblica e Avvocati, rilevando
che, in effetti, sarebbe di reciproco interesse e
di utilità comune instaurare un più intenso
rapporto con la Procura della Repubblica tramite un intervento del Consiglio dell’Ordine,
da coordinarsi con la Camera Penale.
In sintesi, alcuni degli aspetti che potrebbero essere presi in esame per rendere un
servizio utile agli Avvocati romani sono i se-
FORO ROMANO 3-4/2008
guenti:
- istituzione di un organismo comune Avvocati-P.M., deputato all’approfondimento
concreto di tutte le tematiche di vicendevole
interesse e propositivo di soluzioni pratiche a
breve scadenza;
- organizzazione della formazione comune e informazione permanente nel campo
informatico-telematico per P.M. e Avvocati;
- miglioramento della comunicazione Avvocati/PM attraverso l’uso della posta elettronica e del fax;
- sperimentazione del nuovo sistema “TIAP”
per la consultazione ex art. 415-bis c.p.p. a
distanza dai pc degli studi legali degli atti depositati nei fascicoli, di cui il difensore avrebbe
facoltà di prendere visione ed estrarre copia.
Il Consigliere Vaglio ritiene che l’avvio di
un rinnovato e più stretto rapporto con la
Procura possa dimostrarsi di grande interesse
per l’Avvocatura romana e propone di essere
appositamente delegato per prendere contatti
con il Presidente della Camera Penale nonchè
con il Procuratore Capo al fine di verificare la
fattibilità delle iniziative prospettate e istituire
una Commissione mista all’uopo deputata.
Il Consiglio
preso atto di quanto esposto dal Consigliere
Vaglio, delega i Consiglieri Di Tosto, Fasciotti
e Vaglio a prendere contatto con il Presidente
della Camera Penale e con il Procuratore Capo
per verificare la fattibilità di creare una Commissione mista al fine di semplificare e agevolare i rapporti di lavoro tra Avvocati e P.M.
- Il Consigliere Vaglio, tenuto conto che
nell’adunanza del 14 maggio 2008, il Consiglio ha approvato la nuova convenzione con
le Poste Italiane per l’acquisto della smart card
ed il rinnovo dei certificati per la firma digitale,
fa presente che occorre autorizzare la trasmissione della relativa delibera alle Poste Italiane.
Il Consiglio
autorizza la immediata trasmissione alle Poste
Italiane dell’accettazione della proposta di
317
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
convenzione e della relativa delibera del 14
maggio 2008, senza attendere l’approvazione
del presente verbale.
ADUNANZA DEL 27 MAGGIO 2008
(adunanza straordinaria)
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Sandro
Fasciotti, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
1
ADUNANZA DEL 29 MAGGIO 2008
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta,
Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè,
Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di
Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
albo ordinario ............................... n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
a domanda .................................... n.
per decesso ................................... n.
per trasferimento .......................... n.
31
3
5
1
1
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n. 14
abilitazioni .......................................... n.
4
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
2
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................ n.
3
318
compiuta pratica ................................ n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
per trasferimento .......................... n.
a domanda .................................... n.
per fine pratica ............................. n.
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
pratiche disciplinari trattate
archiviazioni ....................................... n.
aperture proc. disciplinare ................. n.
14
2
5
11
8
4
76
7
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 163
SEGRETERIA
aut. alle notifiche dirette ................... n.
richieste di patr. a spese dello Stato:
ammissioni ................................... n.
rigetti ............................................. n.
16
63
3
DELIBERE
(formazione continua – v. rubrica)
- Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore della Commissione sulla Legislazione Italiana e Comunitaria, ad integrazione
dei nominativi indicati, comunica che faranno parte della stessa i seguenti ulteriori Colleghi: Avvocati Valerio Vicenzi, Pierluigi Winkler, Domenico De Feo, Anna Lucia Valvo.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore della Commissione di Diritto Societario, ad integrazione dei nominativi in precedenza indicati, comunica i nominativi dei seguenti
Colleghi designanti a far parte della stessa,
unitamente a quelli già indicati dai Consiglieri
Fasciotti e Gianzi: Avvocati Renato Manzini,
Emilio Rinaldi, Guido Torelli, Fabio Massimo
Aureli, Giovanni Culla, Fedele Calistro, Massimo Ciardullo, Roberto Coen, Michele Damiani, Susanna Carraro, Paolo Galdieri, Patrizia
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Giuffrè, Enrico Bonizzoni, Angelo Vallefuoco,
Roberto Le Donne, Giovanni Gramazio, Ruggero Frascaroli, Renato Tobia.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Nesta riferisce in merito
alla richiesta di intervento da parte del Consiglio presentata dall’Avv. (omissis) e dall’Avv.
(omissis), rispettivamente in data 6 maggio
2008 e 14 maggio 2008 relativa alla condotta
posta in essere dalla Dott.ssa (omissis), nella
qualità di Dirigente presso il (omissis).
All’esito della relazione il Consigliere Nesta
propone che sia adottata la seguente delibera:
Il Consiglio
Preso atto
delle richieste di intervento a tutela dell’ufficio difensivo presentate dall’Avv. (omissis) e
dall’Avv. (omissis) relativamente alla nota del
29 aprile 2008 inviata dalla Dott.ssa (omissis),
in qualità di Dirigente presso il (omissis) a cui
compete la vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria;
rilevato
- che, con la nota del 29 aprile 2008, la
Dott.ssa (omissis) contestava al collegio difensivo, composto dagli Avvocati (omissis), nonchè all’Avv. (omissis), che le deduzioni difensive proposte nei rispettivi ricorsi presentati al
TAR del Lazio avverso il provvedimento di
revoca dall’incarico commissariale dell’Avv.
(omissis) e dell’Avv. (omissis), esorbitassero
dai limiti consentiti in ambito giudiziario e
fossero finalizzate a gettare discredito nei confronti della stessa;
Considerato
- che, dall’esame di entrambi i ricorsi sopra
indicati, non emergono elementi tali da ritenere che i suindicati difensori abbiano usato
espressioni sconvenienti e inopportune nei
confronti della Dott.ssa (omissis), tra l’altro
non chiamata in giudizio, risultando esclusivamente dedotte censure sul modo di agire
dell’Amministrazione resistente, finalizzate a
tutelare gli interessi degli assistiti nell’espleta-
FORO ROMANO 3-4/2008
mento del mandato difensivo;
- che non risulta, pertanto, violato l’art. 89
del c.p.c. nè risulta leso il decoro professionale
e personale della Dott.ssa (omissis);
Deplora
ogni comportamento che possa coartare e
limitare la funzione difensiva;
Esprime
piena solidarietà agli Avvocati (omissis) e (omissis);
Manda
alla Segreteria del Consiglio per la comunicazione della presente delibera agli interessati e
al (omissis).
Il Consiglio approva e manda all’Ufficio di
Segreteria per le comunicazioni alle competenti Autorità.
(formazione continua – v. rubrica)
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
pervenuta in data 28 maggio 2008 dal Tribunale Ordinario di Roma, relativa al trasferimento
del box informazioni già in dotazione del
Consiglio nella nuova collocazione di Via
Lepanto.
Nella stessa missiva si comunica che dal 1°
giugno 2008 sarà operativo un altro box informazioni dotato di una unità lavorativa a carico
del Consiglio.
Il Consiglio ne prende atto.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Barbara Carrara, Adolfo Chiaverini, Giuseppe Cipriani, Umberto
Coronas, Fabrizio Costantini, Emanuele Di
Martino, Oscar Di Salvatore, Alberto Eramo,
Ernesto Gioffreda, Paola Massafra, Giulio
Mazzone, Gianluca Nigro, Francesco Pettinari, Aurora Pietrosanti, Luca Semproni, Marco
Tocci
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
319
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
Parere nomina Vice Procuratore Onorario
e Giudice Onorario di Tribunale
- Il Consigliere Segretario Conte relaziona
sulle pratiche relative alle proposte nomine a
Vice Procuratori Onorari e Giudici Onorari di
Tribunale degli Avvocati Iolanda Saccomanno Ammendola, Giulio Berri, Silvia Bolognini, Lorenzo Brigato, Angela Calia, Lucia Capogna, Marco Caramignoli, Pietro Carattoli,
Vincenzo Carbone, Fausto Cerasoli, Simona
Cocchi, Roberta Crescentini, Anna Maria Di
Giacomo, Vincenza Maria Tommasa Di Palma, Fabiana Fois, Leonilde Famularo, Guglielmo Ferilli, Elisabetta Forte, Laura Fracassa,
Eugenio Gatta, Elisabetta Maggiori, Olivia
Mandolesi, Adriana Mazzacane, Maria Laura
Mencaroni, Giovanni Mento, Enrica Morena,
Roberta Polito, Giulia Purcaro, Antonio Quattrociocchi Branca, Tommasina Romano, Marco Valerio Sarra, Barbara Sartori, Barbara Stanchi, Antonio Strillacci, Graziella Suppa.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
- I Consiglieri Di Tosto, Fasciotti e Vaglio
comunicano la integrazione della Commissione Relazioni Uffici Giudiziari con i seguenti
Avvocati: Maria Agnino, Roberto Alessandri,
Stefano Atena Azzi, Fabrizio Bucci, Marco
Cuzzini, Loredana D’Annibale, Vincenzo
Davoli, Laura De Dominicis, Vincenzo De
Nisco, Saverio Fatone, Massimo Filieri, Enzo
Giardiello, Giovanni Lazzarin, Giancarlo Lima,
Armando Macrillò, Tullia Nappi, Maria Grazia Nicodemi, Federica Pascucci, Fabrizio Palmacci, Pier Paolo Perin, Nadia Polisetti, Claudio Romano, Maria Grazia Rossetti, Marco
Segatori, Raffaele Sperati, Alessandra Vitelli,
320
Fabrizio Zega.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
(formazione continua – v. rubrica)
- Il Consigliere Arditi di Castelvetere intende porre all’attenzione del Consiglio la
seguente circostanza. Su comunicazione dell’Avv. (omissis), si è scoperta la esistenza di un
sito internet denominato “Ordine Avvocati”:
lo stesso sito presenta servizi a pagamento,
nonchè iscrizioni a fini di pubblicità dello
studio legale.
Il Consigliere Arditi di Castelvetere ritiene
che tale forma di presentazione sia illegittima
ed indecorosa, tendente ad ingenerare confusione nei confronti dell’utente a discapito
della categoria.
Propone, quindi, di contestare l’utilizzo
del logo in ogni sede giurisdizionalmente competente.
Il Consiglio incarica dell’istruttoria il Consigliere Arditi di Castelvetere.
- Il Consigliere Barbantini relaziona al
Consiglio in ordine alla questione relativa alle
norme in tema di abilitazione al patrocinio del
Praticante.
La normativa in vigore, di cui all’art. 8 co.
II della Legge Professionale, dispone che l’ammissione al patrocinio possa avvenire dopo un
anno dall’iscrizione nel Registro dei Praticanti
e fissa la decorrenza della detta abilitazione al
primo giorno del secondo anno di iscrizione
nel Registro dei Praticanti, prescindendo dal
momento nel quale l’interessato la richieda
effettivamente.
In sostanza la legge impone che la richiesta
all’ammissione all’abilitazione al patrocinio
che peraltro si configura come “facoltà” del
Praticante -che ben può non richiederla- possa
essere goduta, ove accolta, entro un periodo
temporale ben definito, collegato all’inizio del
periodo formativo, non prorogabile nè suscettibile a sospensioni recuperabili.
Ovviamente, tale richiesta può avvenire
anche in ogni momento nell’ambito del quale
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
la legge consenta l’accesso al patrocinio provvisorio, cioè durante il sessennio, ma restano
fermi i termini, iniziale e finale.
La ritardata richiesta rispetto a quel termine iniziale previsto dalla legge, comporterà
una riduzione del periodo concretamente disponibile, restando immutabile la scadenza
del sessennio, computata a partire dal primo
giorno del secondo anno di pratica forense.
Tale impostazione discende dalla Legge
Professionale, art. 8 co. II ed è stata oggetto di
numerose sentenze del Consiglio Nazionale
Forense (n. 28/1995; n. 86/1995; n. 3/1997; n.
106/1997).
La circolare 5-C/2007 del 22 gennaio 2007
riporta l’orientamento espresso dal Consiglio
Nazionale Forense su tale punto, nel mentre il
parere n. 9 del 20 febbraio 2008 emesso dalla
Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense non ha fatto altro che ribadire
le decisioni precedentemente emesse dal Consiglio Nazionale Forense.
Pertanto, pur non condividendo l’iter logico della norma -trattandosi di “facoltà” e non di
“dovere” sembrerebbe più aderente allo spirito
della legge che il sessennio decorra, quanto
meno, dal momento della richiesta che, come
visto, può essere manifestata in ogni momento,
sia pure nell’ambito del citato sessennio, e che
la scadenza sia computata dalla data della richiesta- il Consigliere Barbantini ritiene che il
Consiglio debba pronunciarsi nel senso indicato dalla norma e ribadito dalle decisioni del
Consiglio Nazionale Forense.
Il Consiglio
- Preso atto, delibera che il sessennio di
abilitazione al patrocinio della durata massima di sei anni, decorre in ogni caso dal primo
giorno del secondo anno di pratica;
- che l’abilitazione può essere richiesta in
ogni momento del sessennio, ferma restando
la sua durata massima decorrente dal primo
giorno del secondo anno di pratica;
- che al termine del sessennio dovrà essere
sempre disposta la cancellazione dall’Elenco
degli abilitati.
FORO ROMANO 3-4/2008
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica
che ieri 28 maggio si è riunito il nuovo Comitato Direttivo della Scuola Forense Vittorio
Emanuele Orlando. Nell’occasione si è discusso del programma e dell’organizzazione
della Scuola. Il Direttivo, che ha già provveduto a preparare il programma delle lezioni della
Scuola fino a luglio 2008 (programma già
pubblicato sul sito del Consiglio e tramite
l’affissione di manifesti), sta predisponendo il
calendario per le prossime lezioni che riinizieranno a settembre p.v.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi ringrazia
tutti i Colleghi componenti il Direttivo per la
preziosa collaborazione e il qualificato contributo dato alla Scuola Vittorio Emanuele Orlando.
Il Consiglio prende atto.
ADUNANZA DEL 5 GIUGNO 2008
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta,
Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè,
Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di
Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
albo ordinario n. 15
elenco speciale .............................. n.
nulla osta al trasferimento ........... n.
cancellazioni
a domanda .................................... n.
per decesso ................................... n.
1
2
7
1
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n. 15
abilitazioni .......................................... n.
2
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
3
321
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................ n.
compiuta pratica n. 5
cancellazioni
a domanda .................................... n.
per fine pratica ............................. n.
3
4
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
3
6
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 72
SEGRETERIA
aut. alle notifiche dirette ................... n.
iscr.avv.liste patr. a spese dello Stato n.
7
32
DELIBERE
- Il Consigliere Segretario Conte e i Consiglieri Arditi di Castelvetere e Fasciotti propongono di integrare la Commissione “Famiglia,
Minori e Immigrazione” con l’Avv. Elisabetta
Mete.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
Formazione professionale continua:
relazione sull’incontro tra gli Ordini dei
Commercialisti e degli Avvocati di Napoli,
Roma e Milano
(formazione continua – v. rubrica)
- Il Consigliere Murra riferisce di aver ricevuto dall’Avv. (omissis), Collega iscritta nel
nostro Albo, una richiesta del 4 u.s. -che allega
per buona conoscenza di tutti i Consiglierivolta ad ottenere una disponibilità del Consiglio dell’Ordine a finanziare parte di un progetto umanitario, collegato con l’attività forense, che si sviluppa nella Repubblica democratica del Congo per mezzo della Caritas. In
buona sostanza si tratta di un progetto che
riguarda l’assistenza giuridica diretta in favore
dei detenuti e delle donne vittime di violenze
sessuali. Nel primo caso gli assistiti sono soggetti detenuti assolutamente arbitrariamente e
322
che restano per anni in carcere in attesa del
processo, sol perchè non hanno patrocinio
legale. Le condizioni di detenzione presso la
prigione centrale di Kindu (nella provincia di
Maniera) sono pessime, senza alcuna assistenza sanitaria, senza cibo ed acqua potabile (che
possono introdurre solo persone di famiglia,
se esistenti). I diritti umani dei detenuti in
Congo sono inesistenti e dunque solo chi può
garantirsi patrocinio legale è in grado di riottenere la libertà. Nel secondo caso di tratta di
migliaia di giovani donne (sovente minorenni), spesso disabili, che ancor oggi -a guerra
cessata- continuano a subire inumane violenze da parte, soprattutto, dei militari.
Il progetto prevede l’assistenza di due avvocati, nonchè l’acquisto di materiali per il
locale Tribunale in grado di velocizzare l’iter
processuale e per aumentare la produttività
lavorativa.
Il progetto -per un arco temporale di cinque anni- ha già ottenuto dei finanziamenti
pubblici, ma occorre uno sforzo ulteriore che
per il nostro Consiglio devesi considerare tuttavia modesto (4.000 Euro per il primo anno,
2.000 Euro per gli altri quattro, per un totale di
12.000 Euro complessivi). Tenuto conto che il
Consiglio dell’Ordine finanzia ordinariamente attività sportive di associazioni forensi e che
nella specie si tratta di un’alta operazione
umanitaria in difesa dei diritti dei più deboli,
il Consigliere Murra chiede al Consigliere
Tesoriere ed ai Colleghi tutti di valutare l’opportunità di partecipare al progetto, fregiando
il nostro Consiglio dell’onore di militare a
favore degli oppressi di un Paese in via di
sviluppo.
Il Presidente rappresenta che vincoli di
bilancio impediscono al Consiglio di far fronte a richieste di aiuto a volte drammatiche
provenienti dal mondo esterno. Propone di
affidare ad alcuni Consiglieri l’incarico di esaminare il problema per trovare una soluzione
praticabile.
Il Consiglio conferisce incarico al Consigliere Tesoriere Ierardi e i Consiglieri Murra e
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Gianzi di realizzare ed individuare soluzioni
con riferimento alla solidarietà e beneficienza.
- I Consiglieri Rossi e Arditi di Castelvetere
comunicano i componenti della Commissione Rapporti con la stampa e relazioni esterne:
Avvocati Flora De Caro, Vincenzo Fargione,
Antonietta Lazzaruolo, Maria Pia Sabatini,
Giorgio Vaccaro, Laura Vasselli.
- Il Consigliere Arditi di Castelvetere comunica che -a fronte della grave situazione di
disagio in cui versa la Sezione I del Tribunale
Civile di Roma (carenza di organico, mancanza di commessi) che comporta disservizi e
malcontenti per le difficoltà giornaliere in
ordine agli adempimenti anche ordinari degli
stessi avvocati- ha avuto un colloquio con il
funzionario di Cancelleria, Dott.ssa Rossi, alla
quale ha manifestato la necessità di concertare
una soluzione che possa risolvere il problema
contestualmente e di far sì che lo stesso Ufficio
dia comunicazione formale al Consiglio sulle
loro effettive difficoltà.
Il Consiglio ne prende atto.
Sportello per informazioni previdenziali
della Cassa Forense
(Il Nostro Mondo – v. rubrica)
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
pervenuta dall’Avv. Salvatore Orestano in data
28 maggio 2008, con la quale comunica l’avvenuto il deposito del decreto decisorio n. (omissis) del TAR per il Lazio nel giudizio (omissis)/
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Il Consiglio ne prende atto e delega il
Presidente di esprimere all’Avv. Orestano la
gratitudine del Consiglio per la preziosa attività svolta.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Ermanno Cammara-
FORO ROMANO 3-4/2008
no, Pier Francesco Carpitelli, Federica Coco,
Emanuela Contento, Francesco Giacani, Adriano Simonetti, Enrico Vitali,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
Parere nomina Vice Procuratore Onorario
e Giudice Onorario di Tribunale
- Il Consigliere Segretario Conte relaziona
sulle pratiche relative alle proposte nomine a
Vice Procuratori Onorari e Giudici Onorari di
Tribunale degli Avvocati Rodolfo Antonio Franco, Loredana Foglia, Amedea Funari, Irma Gatti, Cinzia Giordano, Maria Rita Gregori, Antonella Guidoni, Maria Pia Maravalle, Luca Mariella, Paola Marinelli, Paolo Mereu, Roberto
Mineo, Maria Ludovica Nardelli, Stefano Nicolucci, Giovanni Nostro, Giuseppe Olivo,
Riccardo Ottavi, Raimondo Orrù, Paola Padula, Simona Padula, Marzia Lea Pellegrini, Alessandra Tamburelli, Catia Tassone, Paola Tullio, Massimo Vannini, Primula Venditti.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulle richieste di parere per la nomina a Vice
Procuratore Onorario e/o Giudice Onorario
di Tribunale degli Avvocati: Luca Bozzoni,
Filippo Maria Malara, Francesco Paolo Mazzei, Francesco Saverio Parisella, Maria Grazia
Patrizi, Laura Persiani, Mario Pesci, Marco
Piovano, Giampaolo Piro, Daniela Possenti,
Maria Giovanna Talia.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
- Il Consigliere Cipollone riferisce di aver
partecipato in data 26 maggio 2008 alla riunione della Commissione per la Manutenzione e
Conservazione del Palazzo di Giustizia.
323
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Il relativo verbale sulle decisioni prese dalla Commissione è in via di stampa e sarà posto
a disposizione del Consiglio in una delle prossime adunanze.
Ritiene però opportuno comunicare sin
d’ora che la predetta Commissione di Manutenzione ha concesso in uso all’Agenzia delle
Entrate una stanza sita al piano terra del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour.
Detta stanza verrà utilizzata dall’Agenzia
delle Entrate per allocarvi un servizio destinato esclusivamente alla registrazione delle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione.
Gli avvocati pertanto non dovranno più
raggiungere l’attuale lontana sede dell’Ufficio
delle Entrate per le incombenze relative alla
registrazione delle sentenze con grave disagio
e perdita di tempo.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Fasciotti comunica che la
Commissione di Diritto del Lavoro è stata
ripristinata nei seguenti componenti: Avvocati Marco Antonucci, Riccardo Chilosi, Eugenio Cipolla, Tiziana Cruscumagna, Alessandro Cuggiani, Andrea De Marchi, Gianni Di
Stefano, Luisa Masi Ficari, Antonio Fontana,
Christiano Giustini, Enrico Luberto, Marco
Marazza, Mario Marconi, Giovanna Martino,
Franco Minucci, Paolo Maria Montaldo, Paolo Paciotti, Mariano Picca, Giuseppe Picone,
Antonio Preteroti, Roberto Rizzo, Sergio Russo, Bruno Sconocchia, Luciano Tamburro,
Felice Testa, Raffaele Trivellini, Amerigo Tusino, Caterina Volpi.
L’incarico di Coordinatore Vicario è stato
affidato agli Avvocati Luciano Tamburro e
Enrico Luberto.
La Commissione si riunirà nella seconda
metà di giugno per programmare interventi
monografici e/o un corso sia per l’ultimo
periodo del 2008 che per l’anno 2009.
Sarà fissato un termine per l’iscrizione
onde poter poi prevedere l’utilizzo dell’Aula
consiliare o, sulla base dell’esperienza del 2005,
di un locale più ampio.
324
Il Consiglio delibera in conformità, prendendo atto delle nomine dei Coordinatori
Vicari.
- Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore della Commissione Proprietà - Locazioni, ad integrazione dei nominativi in
precedenza indicati, comunica che farà parte
della stessa anche l’Avv. Luigi Mannucci.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
(formazione continua – v. rubrica)
(Il Nostro Mondo – v. rubrica)
Incontro a Frosinone con
l’Unione Distrettuale
(Il Nostro Mondo – v. rubrica)
ADUNANZA DEL 12 GIUGNO 2008
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta,
Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè,
Rodolfo Murra, Pietro Di Tosto, Cristiana
Arditi di Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
albo ordinario ............................... n.
elenco speciale .............................. n.
passaggi all’Albo ordinario ................ n.
passaggi all’elenco speciale ................ n.
variazioni elenco speciale .................. n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
a domanda .................................... n.
per decesso ................................... n.
26
3
1
3
1
4
6
4
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n.
9
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
abilitazioni .......................................... n.
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
compiuta pratica ................................ n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
11
2
12
1
cancellazioni
per trasferimento .........................n.
a domanda ................................... n.
per fine pratica ............................ n.
2
3
8
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
3
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 93
SEGRETERIA
autor. alle notifiche dirette ................ n. 13
richieste di patr. a spese dello Stato
ammissioni ................................... n. 141
rigetti ............................................. n.
4
DELIBERE
- Il Presidente Cassiani ricorda che in occasione della riunione con il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, quest’ultimo ha
chiesto l’intervento del Consiglio per l’acquisto di n. 5 scanners di cui 2 da destinare
all’Ufficio Decreti Ingiuntivi e 3 all’Ufficio
Copie Sentenze Civili.
Il Consiglio approva.
(necrologi – v. rubrica)
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Claudio Berliri, Francesco Borgia, Ivanka Erika Capelli, Gennaro
Cimmino, Alessandro Cogliati Dezza, Francesca Delfini, Lorenzo Destito, Stefano Furfaro, Patrizia Lorenzetti, Marzia Marchese, Maria Grazia Ricciardi, Simona Ronchetti, Rosanna Santarelli,
FORO ROMANO 3-4/2008
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
Parere nomina Vice Procuratore Onorario
e Giudice Onorario di Tribunale
- Il Consigliere Segretario Conte relaziona
sulle pratiche relative alle proposte nomine a
Vice Procuratori Onorari e Giudici Onorari di
Tribunale degli Avvocati Mauro Barbanti,
Claudia Bruno, Sonia Di Domenicantonio,
Annamaria Federico, Stefania Gesmundo,
Maria Paola Giorgi, Annalisa Palazzo, Francescantonio Papa, Anna Puliafito, Rosa Rauso,
Gianni Saltarelli, Francesca Salucci, Rocco
Santoro, Stefania Savina, Mario Spasiano, Luisa
Sisto, Cristofaro Tarantino, Rosario Tarsia,
Emidio Tedesco, Maria Lauretana Tosi Del
Piano, Eugenio Gianalberto Tramonti, Marina Turchetti, Arnaldo Tutti, Ettore Valenti,
Paolo Valerio, Giovanni Vassallo, Claudio
Zander.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che in occasione della riunione del 14 marzo
scorso, il Presidente del Tribunale Ordinario
di Roma aveva promesso di mettere a disposizione del Consiglio un ulteriore box per le
informazioni agli Avvocati nel nuovo edificio
di Viale Giulio Cesare.
Con lettera pervenuta il 28 maggio 2008 lo
stesso Presidente del Tribunale Ordinario di
Roma ha comunicato che dal 1° giugno il
detto box informazioni, ubicato nel nuovo
edificio di Viale Giulio Cesare, sarebbe stato
operativo.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla comunicazione della Corte di Appello di
325
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Roma, pervenuta in data 30 maggio 2008,
relativa alla chiusura nelle giornate del sabato
dei varchi di accesso alla Città Giudiziaria di
Via M. Amato e Via Rossetti nonchè all’apertura anticipata del varco di Via Golametto.
Il Consiglio ne prende atto e delibera di
pubblicare la notizia sul sito.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. Massimo Caravetta, pervenuta in data 3 giugno 2008, con la quale
comunica lo scioglimento dello Studio Legale
Associato Zocchi-Caravetta, del quale faceva
parte, e l’apertura di un proprio studio legale.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
che l’Avv. Francesco Cigliano, con nota pervenuta in data 6 giugno 2008, ha comunicato
la costituzione di un’associazione professionale tra gli Avvocati Francesco Cigliano, Mariano Cigliano e Roberto Cigliano denominata “Associazione Professionale Avvocati Francesco, Mariano e Roberto Cigliano”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
(Il Nostro Mondo – v. rubrica)
- Il Consigliere Fasciotti propone al Consiglio l’approvazione a far parte della Commissione di Diritto Fallimentare e Procedure Concorsuali e della Commissione di Diritto della
Responsabilità Civile l’Avv. Fabio Fava.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Murra comunica che nella
Commissione Enti Pubblici sono stati inseriti
anche l’Avv. Filippo Murè del Cotral e l’Avv.
Giovanna De Maio della Provincia di Roma.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Fasciotti propone, per la
Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale,
326
per la sostituzione degli assenti nel Comitato
Scientifico, gli Avv.ti Oronzo Cirelli e Andrea
Gemma.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi, con riferimento alla comunicazione del Consigliere
Fasciotti sulla Camera Arbitrale Nazionale e
Internazionale aderisce alla proposta di sostituzione degli assenti del Comitato Scientifico
con gli Avvocati Oronzo Cirielli e Andrea
Gemma, proponendo, altresì, l’inserimento
dell’Avv. Pierluigi Stefanelli.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
(formazione continua – v. rubrica)
(pareri deontologici – v. rubrica)
ADUNANZA DEL 19 GIUGNO 2008
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta,
Mauro Vaglio, Livia Rossi, Rodolfo Murra,
Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana
Arditi di Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
albo ordinario ............................... n. 21
elenco speciale .............................. n.
3
passaggi dalla Sez. Spec. D.Lgs. 96/2001
all’Albo ord. ................................. n.
1
cancellazioni
a domanda .................................... n.
2
per decesso ................................... n.
3
per trasferimento .......................... n.
2
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n. 23
abilitazioni .......................................... n. 12
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
3
compiuta pratica ................................ n.
7
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
per trasferimento .......................... n.
a domanda .................................... n.
2
per fine pratica ............................ n.
1
1
9
ASSISTENZA
Fondo Assist. Consiglio n. 10 erogazioni
Fondo Cassa Previdenza n. 67 erogazioni
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
2
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 30
SEGRETERIA
aut. alle notifiche dirette ................... n.
18
DELIBERE
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta
in data 3 giugno 2008, relativa al “Progetto
Europeo Penalnet” inerente alla costituzione
di un Elenco europeo degli avvocati penalisti.
Il Consiglio delibera di indicare i nominativi dei seguenti Avvocati: Cristina Bertocchini, Stefano Bortone, Maria Stefania Cataleta,
Alfredo Gaito, Ambra Giovene, Stefano Maranella, Alberto Misiani, Tommaso Pietrocarlo, Pietro Pomanti, Gianluca Tognozzi.
- Il Presidente comunica che insieme all’Avv. Prof. Antonello Capparelli ha incontrato il Rettore dell’Università Telematica “Guglielmo Marconi” che gli ha illustrato e dimostrato come viene impartito l’insegnamento
per e-learning.
Nell’occasione il Rettore ha proposto di
utilizzare la collaudata struttura dell’Università per contribuire all’aggiornamento obbligatorio che il Consiglio è tenuto ad offrire ai
Colleghi.
Il Presidente precisa che ha proposto l’invio di una offerta scritta e dettagliata da sottoporre al Consiglio.
FORO ROMANO 3-4/2008
Il Consiglio delega il Consigliere Rossi a
prendere contatto con il Prof. Antonello Capparelli, con la Prof. Alessandra Briganti e con il
Rettore dell’Università “Guglielmo Marconi”.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulle comunicazioni del Tribunale Ordinario di Roma
-Ufficio del Consegnatario- pervenute in data
17 e 18 giugno 2008, con le quale comunica la
consegna delle chiavi al Consigliere Barbantini del box informazioni nel nuovo edificio lato Via Lepanto.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Barbara Battisti, Giovanni Bizzarri, Alessandra Calabrò, Luigi Casale, Giovanni De Dilectis, Silvia De Fabritiis,
Luisa De Martino, Gaetano Dell’Acqua, Cinzia Di Marco, Luciano Gallo, Gerardina Gargiulo, Francesco Grillo, Daniele Guidoni, Stefano Lombardi. Pasquale Marra, Roberto Paladini, Alberto Prosperini, Mattia Ricci,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
Parere nomina Vice Procuratore Onorario
e Giudice Onorario di Tribunale
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulle richieste di parere per la nomina a Vice
Procuratore Onorario e/o Giudice Onorario
di Tribunale degli Avvocati Nicola Bologna,
Adelelmo Colesanti, Franco D’Ammando,
Raffaella Diana Di Tarsia Di Belmonte.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
- Il Consigliere Segretario Conte, in rela-
327
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
zione alle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per i delegati al Congresso
Nazionale Forense di Bologna, propone al
Consiglio di confermare la delibera del 30
giugno 2005, adottata in occasione del Congresso Nazionale Forense di Milano/Roma,
modificando solo la somma numerica dei delegati da eleggersi (101 oltre il Presidente),
atteso l’aumento del numero degli iscritti dal
2005 al 2008.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla sollecitazione da parte della Dirigente
dell’Area Civile della D.G.S.I.A. del Ministero
della Giustizia Dott.ssa Amelia Torrice in ordine alla necessità che l’Ordine degli Avvocati
di Roma si doti di un Punto di Accesso per il
Processo Civile Telematico in quanto, entro il
prossimo mese di luglio 2008, verranno installate le macchine (hardware) presso gli Uffici
Giudiziari di Roma.
Il Dirigente ha evidenziato che, ove il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,
non fosse prontamente dotato del Punto di
Accesso, le risorse stanziate verranno dirottate
su altri distretti di Corte di Appello.
Diversamente, già entro l’anno 2008 potranno essere emessi dal Tribunale di Roma i
primi decreti ingiuntivi telematici a pieno
valore legale come già in essere a Milano.
A tale proposito il Consiglio ha ricevuto
due offerte da parte degli unici fornitori del
servizio a livello nazionale di Punto di Accesso
(P.D.A.), precisamente NetService (che si avvale della certificazione della consociata del
gruppo Elsag-Datamat) e Lextel (certificata in
proprio quale fornitore di P.D.A.).
Il livello tecnico qualitativo dell’offerta è
identico in quanto rispondente agli standard
richiesti dalla D.G.S.I.A. del Ministero della
Giustizia.
La sintesi delle offerte è la seguente:
1) l’offerta di NetService prevede il pagamento della somma di Euro 50.000,00 per
328
anno, comprensiva di casella di Posta Elettronica Certificata riservata al Processo Civile
Telamatico per tutti gli avvocati del Foro di
Roma; l’offerta comprende l’attuale sistema di
visualizzazione dei registri di Cancelleria (Polisweb) e le funzionalità proprie di deposito
atti ed invii comunicazioni del Processo Civile
Telematico vero e proprio;
2) l’offerta di Lextel prevede il medesimo
servizio a fronte del pagamento della somma
di Euro 15.000,00 l’anno per le funzionalità
attualmente fruibili ossia l’attuale sistema di
visualizzazione dei registri di Cancelleria (Polisweb). Alla partenza del Processo Civile Telematico, il servizio avrà un costo di Euro
20.000,00 per il primo anno; Euro 30.000,00
per il secondo anno ed Euro 40.000,00 per il
terzo anno; dette somme sono comprensive
del costo di Polisweb e della Posta Elettronica
Certificata.
Il Consigliere Segretario Conte invita, quindi, il Consiglio a deliberare sull’argomento,
tenendo conto del fatto che solo due (ElsagDatamat e Lextel) sono i soggetti certificati dal
Ministero della Giustizia.
Il Consiglio delibera di accettare l’offerta
della Società Lextel.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota della Società Formez - Centro di
Formazione Studi, pervenuta in data 3 giugno
2008, con la quale chiede gli elenchi dei professionisti da nominarsi quali componenti di
Commissioni giudicatrici di gare di appalto, ai
sensi dell’art. 84, co. 8, lett. a) del d.lgs. n. 163/
2006.
Il Consiglio indica i nominativi degli Avvocati: Massimo Bevere, con studio a Roma in
Via Oslavia n. 40; Leonardo Nubila, con studio a Roma in Via Pantelleria n. 35; Rosario
Carmine Rao, con studio a Roma in Via Fasana n. 16; Massimiliano Rossi, con studio a
Roma in Via Mario Fani n. 106/b.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
sulla nota della Dott.ssa Vittoria Antoniello e
degli Avv.ti Laura Bove e Giuseppe Casaccia,
pervenuta in data 12 giugno 2008, con la quale
comunicano la costituzione di uno studio
legale associato denominato “Studio Legale
Associato Antoniello - Bove - Casaccia”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Agenzia per il Diritto agli Studi
Universitari nel Lazio - Laziodisu, pervenuta
in data 17 giugno 2008, con la quale chiede un
elenco contenente una rosa di candidati per la
nomina a componente di commissione giudicatrice per gare di appalto ai sensi dell’art. 84
del d.lgs. n. 163/2006.
Il Consiglio indica i nominativi degli Avvocati: Susanna Corsini, con studio a Roma in
Via di Porta Castello n. 33; Marco Ieradi, con
studio a Roma in Via Crescenzio n. 25; Giuseppe Lepore, con studio a Roma in Via Polibio n. 15; Roberto Volpi con studio a Roma in
Via dei Gracchi n. 191.
- Il Consigliere Gianzi riferisce che l’art. 10
della legge 28 marzo 2001, n. 149 - Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei
minori”, nonchè al titolo VIII del libro primo
del codice civile, prevede la nomina del difensore d’ufficio per i genitori ed i parenti nella
fase procedimentale conseguente allo stato di
abbandono del minore. Norma resa più significativa ed attuale dall’entrata in vigore del
D.L. 92/08 in tema di misure urgenti sulla
sicurezza.
Nessun riferimento viene effettuato ad elenchi speciali o ad avvocati specializzati nella
specifica materia del diritto di famiglia.
In tale stato di mancanza di specifica indicazione legislativa e stante la necessità ed
urgenza del Tribunale per i Minorenni di poter
attingere ad un elenco in materia, determinato
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ap-
FORO ROMANO 3-4/2008
pare opportuno applicare in forma analogica
le norme contenute nel nostro ordinamento.
Conseguentemente i nomi degli avvocati
per creare l’elenco da consegnare al Tribunale
per i Minorenni è quello dei Colleghi che, ai
sensi del DPR 115/2002, abbiano specificato
di essere disponibili all’assistenza dei meno
abbienti “in materia di diritto di famiglia”.
Infatti la competenza professionale richiesta attiene alle tematiche del diritto di famiglia
e più specificamente all’adozione che ne costituisce una branca e specificazione.
In secondo luogo il sistema di rotazione
trimestrale prevista dall’art. 29 disp. att. C.p.p.,
in materia penale, con elenco alfabetico e
turnazione, può efficacemente essere applicato alla materia del procedimento di cui all’art.
10 con cura di predisposizione dell’elenco
direttamente dal Consiglio dell’Ordine, con
specifico programma informatico già in uso
dal 2002, dal Consiglio dell’Ordine di Roma.
Come per l’elenco relativo al difensore del
meno abbiente, per il diritto di famiglia occorre procedere alla richiesta di autocertificazione di non aver riportato alcuna sanzione disciplinare, stante il disposto dell’art. 92 D.P.R.
115/2002.
- Il Consigliere Fasciotti comunica che ha
chiesto di far parte della Commissione di
Diritto del Lavoro l’Avv. Filippo Silvestri.
Il Consiglio ne prende atto e approva
l’inserimento.
- Il Consigliere Fasciotti comunica che ha
chiesto di far parte della Commissione di
diritto fallimentare e procedure concorsuali
l’Avv. Fabio De Angelis.
Il Consiglio ne prende atto e approva
l’inserimento.
- Il Consigliere Fasciotti comunica che
hanno chiesto di fare parte della Commissione Famiglia e Minori, Dipartimento 5°, gli
Avv.ti Francesca Carpentieri e Samantha Lu-
329
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
ponio.
Il Consiglio ne prende atto e approva
l’inserimento.
- Il Consigliere Murra comunica di aver
inserito nella Commissione di studio sul diritto amministrativo anche i colleghi Pietro Adami e Rinaldo Vicari, che ne facevano parte
nelle precedenti consiliature.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
(pareri deontologici – v. rubrica)
- Il Presidente Cassiani riferisce sul volantino diffuso dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con il quale comunica erroneamente agli Avvocati di rivolgersi
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per
avere informazioni previdenziali.
Il Consiglio delega il Presidente ad inviare
una lettera di protesta al Presidente della Cassa
Forense.
- Il Consigliere Gianzi, in relazione alla
possibilità di istituire un nuovo corso per
l’abilitazione dei difensori d’ufficio rappresenta:
- Allo stato sono iscritti alle liste delle
difese di ufficio oltre 1.000 avvocati che rappresentano un numero più che sufficiente per
garantire agli imputati la difesa di ufficio.
Per consentire però un necessario ricambio, propone di istituire un corso biennale,
aperto però a soli 350 avvocati, vista anche
l’impossibilità di effettuare un corso con più
iscritti, considerata anche la limitata disponibilità della nostra sede istituzionale.
Propone inoltre, nel biennio, di verificare
la volontà degli iscritti di rinnovare la propria
disponibilità alla permanenza nelle liste per
cercare di contenere il numero degli iscritti.
Propone inoltre, per cercare di migliorare
la qualità dei difensori, di privilegiare le iscrizioni degli avvocati e dei praticanti che hanno
svolto la pratica precedentemente nel settore
330
penalistico.
Il Consigliere Rossi fa presente che la situazione della difesa d’ufficio appare preoccupante in relazione all’eccessivo numero di difensori
iscritti nelle liste e alla limitata esperienza nel
settore penale di molti di loro. Pur comprendendo dunque l’esigenza di numerosi Colleghi
di conseguire l’abilitazione per iscriversi alle
liste, rappresenta la necessità che nell’organizzazione dell’eventuale futuro corso si tenga
conto della prospettata situazione e si studino
dei rimedi affinchè i nuovi iscritti siano in
numero adeguato rispetto alle effettive necessità e, soprattutto, che conseguano le capacità
necessarie per svolgere nel miglior modo il
delicato compito a cui saranno chiamati.
Il Consigliere Fasciotti concorda con quanto dichiarato dal Consigliere Gianzi.
Il Consigliere Barbantini ritiene che nonostante che il numero degli iscritti alle liste delle
difese di ufficio sia indubbiamente rilevante,
non si possa precludere ad altri Colleghi la
possibilità di effettuare il detto corso. Si dichiara d’accordo con le proposte del Consigliere Gianzi.
Il Consigliere Di Tosto ritiene che il numero di oltre 1.000 iscritti alle difese di ufficio
consente di garantire agli imputati il diritto di
difesa.
Un nuovo corso biennale per 350 iscritti
appare di durata eccessiva, nonchè con ulteriore incremento del 35% degli iscritti alle liste.
Del resto non si può impedire a Colleghi
specializzati in altre materie di iscriversi al
corso e alle liste di difensori di ufficio, nè si
possono inserire delle preselezioni per ottenere l’iscrizione al corso, in quanto non previste
dalla legge.
Ritiene opportuno sospendere il corso per
l’iscrizione alle liste di difese di ufficio e di
interloquire con la Camera Penale al fine di
verificare l’opportunità di costituire un nuovo
corso di 350 iscritti.
Il Consigliere Murra rileva che occorre
contemperare i due opposti interessi e, cioè,
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
da un lato quello di evitare che nell’elenco dei
difensori di ufficio si iscrivano Colleghi che
non hanno mai praticato la disciplina del
diritto penale e, dall’altro, che si impedisca lo
scorrimento dell’elenco stesso e quindi un suo
rinnovamento.
Propone, quindi, di effettuare una preselezione per l’ammissione al corso che potrebbe
anche essere legata al criterio dello svolgimento della pregressa pratica forense.
Il Consiglio rinvia la decisione alla prossima adunanza.
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................ n.
compiuta pratica ................................ n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
a domanda .................................... n.
(formazione continua – v. rubrica)
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 87
ADUNANZA DEL 26 GIUGNO 2008
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta,
Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè,
Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di
Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario .............................. n. 23
elenco speciale .............................. n.
1
Sez. Spec. D.Lgs. 96/2001 ........... n.
1
passaggi dalla Sez. Spec. D.Lgs. 96/2001
all’Albo ord. ....................................... n.
4
passaggi all’elenco speciale ................ n.
1
passaggi all’el.spec. Prof. Universitari n.
2
nulla osta al trasferimento ................. n.
2
cancellazioni
a domanda .................................... n.
2
per trasferimento .......................... n.
2
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n. 12
abilitazioni .......................................... n.
7
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
1
FORO ROMANO 3-4/2008
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
pratiche disciplinari trattate
archiviazioni ................................. n.
aperture proc. disciplinare ........... n.
3
14
3
2
3
48
4
SEGRETERIA
aut. alle notifiche dirette ................... n. 18
richieste di patr. a spese dello Stato
ammissioni ................................... n. 146
rigetti ............................................. n.
5
DELIBERE
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati Milena Albertini, Maria
Bordi, Silvia Francesca Colosimo, Alessandro
Comini, Domenico D’Amato, Carlo Di Marcantonio, Lorenzo Fiorani, Annamaria Gigli,
Paola Gismondi, Pina Tiziana Maione, Piero
Mancusi, Mauro Morelli, Fabio Pennisi, Antonella Persico, Cristina Pippi, Marco Prosperetti,
Alessia Ruggeri, Eleonora Spacciapulli,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
331
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Pareri per nomina a Vice Procuratore
Onorario e Giudice Onorario di Tribunale
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulle richieste di parere per la nomina a Vice
Procuratore Onorario e/o Giudice Onorario
di Tribunale degli Avvocati: Valeria Maria
Giovanna Bartolotta, Paola Berardini, Enrica
Cangini, Rossella Maria Cannizzo, Antonietta D’Angelo, Francesca Fabbrini, Lorena Mafera, Domenico Fortunato Marvaso, Daniela
Mettimano, Massimo Palombi, Claudia Pentassuglia, Stefano Santorelli, Giovanna Sebastio, Maura Vanghetti.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla istanza
per la nomina di terzo arbitro, con funzioni di
Presidente, presentata in data 17 giugno 2008
dalla Soc. (omissis), in persona dell’Amministratore Unico Sig.ra (omissis), per dirimere la
controversia insorta con il Dott. (omissis).
Il Consiglio, per dirimere la controversia
insorta tra la Soc. (omissis) e il Dott. (omissis),
nomina quale terzo arbitro con funzioni di
Presidente, l’Avv. Alessandro De Belvis, con
studio a Roma in Via Crescenzio n. 20.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla istanza per la nomina di terzo arbitro, con funzioni
di Presidente, presentata in data 17 giugno
2008 dalla Soc. (omissis), in persona dell’Amministratore Unico Sig.ra (omissis), per dirimere una controversia insorta con il Dott.
(omissis), relativa ad un contratto preliminare
di compravendita.
Il Consiglio, per dirimere la controversia
insorta tra la Soc. (omissis) e il Dott. (omissis),
nomina quale terzo arbitro con funzioni di
Presidente, l’Avv. Carlo Priolo, con studio a
Roma in Via Terenzio n. 10.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla istanza per la nomina di terzo arbitro, con funzioni
di Presidente, presentata in data 17 giugno
2008 dalla Soc. (omissis), in persona dell’Amministratore Unico Sig.ra (omissis), per diri-
332
mere una controversia insorta con il Dott.
(omissis), relativa ad un contratto d’appalto
per esecuzione lavori.
Il Consiglio, per dirimere la controversia
insorta tra la Soc. (omissis) e il Dott. (omissis),
nomina quale terzo arbitro con funzioni di
Presidente, l’Avv. Isabella Ferrise, con studio a
Roma in Via Crescenzio n. 20.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla istanza per la nomina di terzo arbitro, con funzioni
di Presidente, presentata in data 17 giugno
2008 dalla Soc. (omissis), in persona dell’Amministratore Unico Sig.ra (omissis), per dirimere una controversia insorta con il Dott.
(omissis), relativa ad un contratto d’appalto
per esecuzione di uno scavo.
Il Consiglio, per dirimere la controversia
insorta tra la Soc. (omissis) e il Dott. (omissis),
nomina quale terzo arbitro con funzioni di
Presidente, l’Avv. Gianfrancesco Regard, con
studio a Roma in Via Calderon de la Barca, 87.
- I Consiglieri Arditi di Castelvetere e Rossi
comunicano quanto discusso nella riunione
della neo costituita Commissione Rapporti
con la stampa.
In ragione della ratio per la quale è stata
istituita la Commissione medesima -far emergere il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma anche in vista del prossimo Congresso
Nazionale Forense- è opportuno avvicinare le
Agenzie di stampa con iniziative che possano
-almeno per il primo impatto- consolidare la
funzione dell’Avvocatura siccome vicina agli
interessi dei “cittadini”: ciò, anche al fine di
scortecciare la Categoria -in capo all’opinione
pubblica, quale utente prima delle testate giornalistiche- da tutta una serie di diffidenze che
ormai, da anni, si sono prodotte.
Il primo impatto, quindi, dovrà opportunamente essere a contenuto “sociale”, per far
sì che si possa indire una conferenza stampa,
che vada a presentare la “Commissione Stampa” ed il progetto che la stessa si propone, che
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
non è solo -quindi- l’ordinaria “cronaca giudiziaria”, ma che vorrebbe riguardare l’attività
dell’Avvocatura -rappresentata dal Consiglioin ogni sfaccettatura propria della Professione.
Si è valutato, quindi, che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma possa innanzitutto avvicinarsi ai cittadini attraverso l’istituzione di un servizio di call-center che possa
(con numero verde) fornire al cittadino un
primo orientamento, con il contatto diretto
con l’Ordine, sia per eventuali problematiche
che nascano nel rapporto cliente/avvocato,
sia per le attività ordinarie del Consiglio (pareri di congruità, disciplina), sia per un primo
orientamento per la soluzione delle incomprensioni con il legale di fiducia. Ciò, tra
l’altro, consentirebbe al Consiglio medesimo
di monitorare -ancorchè genericamente- i comportamenti degli iscritti, ovvero alleggerire gli
stessi dipendenti del Consiglio che -spessovengono distolti dalle loro attività prevalenti
legate alla prestazione lavorativa.
Il servizio -gestito esclusivamente da Avvocati, scelti dalla Commissione e che daranno le loro disponibilità- dovrà necessariamente essere in forma anonima (sia per gli utenti,
sia per gli operatori, sia per il destinatario della
lamentela) garantendo la privacy, dovrà svolgersi nelle ore previste nelle c.d. “pausa pranzo”, dalle 14.00 alle 16.00, ovvero dalle 19.00
alle 20.00.
Attraverso il call-center, tra l’altro, è possibile direttamente la deviazione della chiamata.
I costi di attivazione dell’impianto saranno comunicati dettagliatamente nei prossimi
giorni.
L’approvazione del progetto, farà sì che
verrà immediatamente convocata una conferenza stampa per la presentazione, avere quindi- i contatti con i referenti delle agenzie
e iniziare ad avere un rapporto continuativo
anche per tutte le altre inziative del Consiglio.
Da qui, pertanto, potrebbe partire una
comunicazione anche riferita al decreto sulla
sospensione dei processi, non tanto nel merito
FORO ROMANO 3-4/2008
del decreto (che è “questione politica” non
trattabile da parte del Consiglio), ma -semmaiper diramare informazioni più “tecniche”,
come -ad esempio- l’esclusione dei reati di
allarme sociale (pedofilia, abuso sessuale, violenza in famiglia, ecc.), al fine di garantire al
lettore una maggiore fiducia negli operatori
della giustizia.
Da queste indicazioni -che, allo stato, rappresentano le priorità- il contatto con la stampa dovrà (potrà) rappresentare un canale privilegiato per organizzare servizi per denunziare
lo scandalo del richiesto sfratto all’Ordine, lo
sfascio degli Uffici Giudiziari, il problema
gravissimo dell’Ufficio Notifiche, la carenza
di organico, ovvero per comunicare le delibere
del Consiglio che possano avere interesse generale.
I Consiglieri Arditi di Castelvetere e Rossi,
pertanto, chiedono che il Consiglio metta ai
voti l’iniziativa al fine di poter iniziare, prima
della pausa feriale, ad elaborare uno schema di
attività ed indire la conferenza stampa.
Il Consiglio rinvia la decisione alla prossima adunanza per acquisire i preventivi relativi
ai costi del servizio.
(formazione continua – v. rubrica)
- I Consiglieri Di Tosto, Fasciotti e Vaglio
riferiscono che la formale protesta del Consiglio dell’Ordine sulle disfunzioni dell’Ufficio
del Giudice di Pace, deliberata nell’adunanza
del 15 maggio 2008, ha avuto un importante
riscontro da parte del Presidente della Corte di
Appello di Roma, Dott. Giorgio Santacroce, il
quale con lettera del 16 giugno 2008 ha confermato di aver personalmente constatato la gravità della situazione, tale da “esigere un segnale concreto” da parte delle autorità competenti, ed ha ritenuto opportuno “valutare la possibilità di estendere quanto prima la sperimentazione relativa all’iscrizione delle cause a ruolo mediante il sistema del ‘codice a barre’
anche all’Ufficio del Giudice di Pace Civile di
333
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Roma”.
I Consiglieri Di Tosto, Fasciotti e Vaglio,
ritenendo auspicabile l’introduzione di tale
novità, che potrebbe quantomeno ridurre le
difficoltà per i Colleghi, suggeriscono di elogiare e supportare l’iniziativa del Presidente
della Corte di Appello di Roma.
Il Consiglio
preso atto della comunicazione del Presidente
della Corte di Appello di Roma,
delibera
di esprimere il proprio apprezzamento per
l’iniziativa del Presidente Dott. Giorgio Santacroce di estendere all’Ufficio del Giudice di
Pace Civile di Roma la sperimentazione dell’iscrizione delle cause a ruolo mediante il
sistema del “codice a barre”, dichiarandosi
disponibile a supportare la stessa e delegando
i Consiglieri Di Tosto, Fasciotti e Vaglio per gli
opportuni interventi,
dispone
la trasmissione della presente delibera al Cancelliere Dirigente dell’Ufficio del Giudice di Pace
Civile di Roma, al Coordinatore dei Giudici di
Pace di Roma, al Presidente del Tribunale di
Roma, al Presidente della Corte di Appello di
Roma e al Ministro della Giustizia.
- Il Consigliere Murra, con riferimento alla
comunicazione illustrata nella precedente adunanza, fa rilevare che l’Avvocatura del Comune di Roma, nelle proprie numerose richieste
di parere di congruità degli onorari (per le
quali versa regolarmente il 2% dell’importo),
assolve anche all’imposta di bollo, pure se poi
il parere consiliare -richiesto dal contratto di
lavoro decentrato vigente per gli Avvocati del
Comune di Roma- non viene prodotto davanti ad alcuna autorità giurisdizionale, ma è
utilizzato dalla stessa Amministrazione in sede
di autoliquidazione degli onorari medesimi
(che, ai sensi del citato contratto, costituiscono componente del trattamento retributivo di
pubblico impiego spettante agli appartenenti
alla predetta Avvocatura).
334
L’obbligo di assolvere all’imposta di bollo
per la presentazione delle istanze volte ad
ottenere il rilascio del parere del Consiglio
dell’Ordine trova il suo fondamento normativo nella tariffa approvata con Decreto del
Ministro delle Finanze 20 agosto 1992 (aggiornata, quanto agli importi, con Decreto del
Ministro dell’Economia 24 maggio 2005), il
cui art. 3 assoggetta a detta imposta “Le istanze
(...) agli enti pubblici in relazione alla tenuta di
pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo”.
Orbene, ai sensi della nota 3 del menzionato art. 3 della tariffa, l’imposta di bollo non è
dovuta nel caso in cui l’istanza è prodotta da
dipendenti pubblici e concerne rapporti di
pubblico impiego.
E’ di tutta evidenza che, come si ripete,
l’istanza di parere viene inoltrata dagli Avvocati del Comune di Roma per ottemperare ad
una prescrizione dettata nel contratto decentrato di lavoro, ai sensi del quale la corresponsione da parte dell’Ente degli onorari delle
controversie vinte ma con spese compensate
costituisce un dovere dell’Amministrazione,
contrattualmente previsto. Dunque, nella specie, l’istanza prodotta al Consiglio dell’Ordine è propedeutica a concludere un procedimento che ha la propria essenza nel rapporto
di pubblico impiego che lega gli Avvocati del
Comune di Roma (iscritti all’Elenco Speciale
annesso all’Albo) alla medesima Amministrazione capitolina. Diverso è, invece, il caso in
cui a richiedere il parere all’Ordine di appartenenza sia il professionista iscritto all’Albo
Ordinario, il quale non versa nella stessa condizione di dipendente pubblico ed utilizza di
norma il parere per ottenere il decreto ingiuntivo contro il proprio cliente.
Tutto ciò premesso, il Consigliere Murra
propone che il Consiglio disponga l’esonero
dell’uso delle marche da bollo nel caso in cui
il parere reso non venga depositato in giudizio
ma serva esclusivamente a giustificare il riconoscimento di emolumenti derivanti dal rap-
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
porto di pubblico impiego.
Il Consiglio
dato atto, delibera di esonerare l’Avvocatura
del Comune di Roma dall’apporre la marca da
bollo sulle proprie istanze volte all’emissione
del parere consiliare di congruità a condizione
che sulle istanze medesime sia apposta la seguente autocertificazione a firma dell’Avvocato richiedente: “Ai fini fiscali dichiaro che il
parere di congruità reso da codesto On.le
Consiglio sarà utilizzato in sede amministrativa per l’autoliquidazione degli onorari, come
previsto dal contratto decentrato di lavoro, e
non sarà prodotto dinanzi ad alcuna autorità
giurisdizionale”.
- Il Consigliere Murra riferisce che è oramai perfettamente attivo il collegamento telematico tra gli Uffici del Consiglio e l’Anagrafe
della popolazione del Comune di Roma, il
che consente al Personale consiliare di accedere alle banche dati anagrafiche secondo le
modalità della normativa vigente. Si tratta di
un indubbio risultato positivo, che evita al
Consiglio di impiegare appositi funzionari
deputati all’inoltro della richiesta di certificazioni anagrafiche, con risparmio di risorse
economiche ed umane. Auspica che nel prossimo futuro il collegamento possa essere esteso a tutti gli iscritti all’Ordine che ne facciano
richiesta per motivi professionali, rispettando
ovviamente le esigenze di riservatezza dei cittadini, nonchè la tracciabilità informatica delle informazioni attinte dalle banche dati.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Nesta riferisce in merito ai
problemi che incontrano i Colleghi, i quali a
seguito delle ricerche effettuate presso la Biblioteca del Centro Studi del Consiglio, intendano eseguire fotocopie in numero superiore
a venti, limite massimo attualmente vigente
per fruire della fotocopiatrice esistente in loco.
A tal riguardo, rileva l’opportunità di consentire ai Colleghi che ne facciano richiesta, di
eseguire fotocopie in misura superiore a venti,
FORO ROMANO 3-4/2008
con onere economico, per l’eccedenza, a loro
carico.
Il Consiglio, preso atto, delega il Consigliere Nesta affinchè valuti, sotto il profilo
operativo e riferisca, quindi, al Consiglio, in
ordine all’attuabilità della proposta.
- Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore della Commissione sulla Legislazione Italiana e Comunitaria, comunica di
aver inserito nella Commissione anche la
Prof.ssa Avv. Ivana Marimpietri.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore della Commissione sulla Proprietà e le
Locazioni, comunica di aver inserito nella Commissione l’Avv. Ferdinando Mario Brigida.
Il Consiglio ne prende atto.
ADUNANZA DEL 3 LUGLIO 2008
All’adunanza hanno partecipato il Presidente f.f. Giovanni Cipollone, il Consigliere
Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario .............................. n.
elenco speciale .............................. n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
a domanda .................................... n.
per decesso ................................... n.
per trasferimento .......................... n.
22
1
3
2
2
2
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n. 14
abilitazioni .......................................... n.
6
335
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................ n.
compiuta pratica .......................... n.
cancellazioni
per trasferimento .......................... n.
per fine pratica ............................. n.
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
2
2
19
1
9
2
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 146
SEGRETERIA
aut. alle notifiche dirette ................... n.
richieste di patr. a spese dello Stato
ammissioni ................................... n.
rigetti ............................................. n.
iscr.avv.liste patr. a spese dello Stato n.
i Colleghi che hanno partecipato al campionato
mondiale di calcio per Avvocati e rivolge loro un
caloroso saluto mettendo in risalto le loro capacità e le loro qualità in nome dell’ideale sportivo,
sostenendo che in loro alberga l’animo del fanciullo che li rende come dicevano gli antichi
greci “àristoi” cioè i migliori.
Il Consiglio si associa alle parole del Presidente f.f. Cipollone.
17
95
1
41
- Il Presidente f.f. Cipollone riferisce sulla
nota della Direzione Generale dell’Ospedale S.
Giovanni Addolorata, pervenuta in data 11
giugno 2008, relativa alla nomina di cinque
avvocati per presiedere i cinque Collegi Arbitrali di disciplina della medesima Azienda. Nella
predetta missiva si comunica che due dei cinque professionisti hanno rinunciato all’incarico: si richiede, pertanto, la loro sostituzione.
Il Consiglio delibera di indicare i nominativi degli Avv.ti Luigi Mannucci e Oreste Rossi.
DELIBERE
Incontro con gli Avvocati che hanno
partecipato al Campionato “Mundiavocat”
- Vengono ammessi in Aula gli Avvocati
che hanno partecipato al Campionato “Mundiavocat”.
Sono presenti i Colleghi Arturo Benigni,
Valerio Bevacqua, Ulderico Capocasale, Denis Castorina, Giandomenico Catalano, Vincenzo De Nisco, Marco Ieradi, Roberto Innocenzi, Luigi Marciso, Luca Montanari, Stefano Pantalani, Lorenzo Sciubba, Gianluca Tognozzi, Andrea Zappavigna, Leonardo Zipoli.
Il Consigliere Cerè, quale Coordinatore
della Commissione Sportiva, rivolge un caro
saluto ai Colleghi che valorosamente hanno
rappresentato ad Alicante l’Ordine romano
ricordando, in particolar modo e con sentita
commozione, l’Avv. Francesco Umile Chiappetta, che proprio nei giorni di svolgimento
della manifestazione, è stato colpito dalla grave perdita della moglie.
Il Presidente f.f. Cipollone si congratula con
336
- Il Presidente f.f. Cipollone riferisce che il
Presidente della III Sezione Civile della Corte
di Appello di Roma, Dott. Filippo Paone,
chiede che gli Avvocati indossino la toga ritenendo che il rispetto delle forme contribuisca
al prestigio dell’udienza e dei professionisti.
A tal fine ha chiesto che il Consiglio deliberi l’acquisto di tre toghe da mettere a disposizione dei Colleghi.
Il Consiglio ricorda a tutti gli Iscritti che è
doveroso indossare la Toga, anche avanti le
Sezioni Civili della Corte di Appello, nel
rispetto del nostro ruolo.
Il Consiglio delibera, inoltre, di mettere a
disposizione della Corte di Appello di Roma
tre toghe già nella disponibilità del Consiglio,
sostituendole con altre da acquistare.
Dispone che la presente delibera venga
pubblicata sul sito dell’Ordine.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
professionisti: Avvocati Daniela Acciavatti,
Rosanna Anastasio, Pierluigi Conti, Benedetta D’Aloisi, Maria Chiara De Marco, Raffaella
Di Tommaso, Gianluigi Gasperini, Maria Immacolata Greco, Giorgio La Russa, Massimo
Mancini, Raffaella Negrini, Francesca Palanzona, Giorgio Perilli, Maurizio Piersanti, Marco Rizzo, Anna Romano, Antonio Stanizzi,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
Pareri per nomina a Vice Procuratore
Onorario e Giudice Onorario di Tribunale
Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulle richieste di parere per la nomina a Vice
Procuratore Onorario e/o Giudice Onorario
di Tribunale degli Avvocati: Stefania Del Lungo, Paola Giasone, Paola Giordano, Andrea
Iolis, Michelino Luise, Marco Longari, Francesco Preziosi, Giovanna Rispoli, Emanuela
Schillaci, Dora Stasi, Letizia Taverna, Marilena Torre.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
che con nota pervenuta in data 24 giugno
2008, l’Avv. Giuseppe De Palma comunica
che l’Avv. Fabio Guastadisegni è entrato a far
parte dal 1° maggio 2008 dello Studio Legale
Associato Clifford Chance, mentre l’Avv. Gianandrea Rizzieri non fa più parte dell’Associazione con decorrenza 1° maggio 2008.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta in data 18 giugno 2008 con
la quale gli Avvocati Renato e Antonella Renda
FORO ROMANO 3-4/2008
comunicano lo scioglimento dell’Associazione
Professionale “Avv. Renato Renda e Avv. Antonella Renda” Studio Legale Associato.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta in data 19 giugno 2008
con la quale l’Avv. Luca Vianello comunica la
cessazione dell’Associazione Professionale
denominata “Studio Legale Vianello”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta in data 19 giugno 2008 con
la quale l’Avv. Luca Vianello comunica la costituzione dell’Associazione Professionale denominata “Studio Legale Vianello - Macario”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta in data 16 giugno 2008
dall’Avv. Franco Gugliucci, Presidente dell’Associazione di Consumatori “A.DI.PROD.IT”,
con la quale lamenta varie disfunzioni della
Giustizia.
Il Consiglio osserva che le disfunzioni del
“sistema giustizia” sono state già denunciate
nelle sedi istituzionali ed in più occasioni dal
Consiglio medesimo e non appare opportuno
sposare opinioni e tesi provenienti da Associazioni di Consumatori, ancorchè presiedute da
Avvocati, in aperta polemica con organi di
stampa.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla istanza pervenuta in data 18 giugno 2008
con la quale l’Avv. (omissis) chiede l’autorizzazione a promuovere uno Sportello Legale,
per orientamento e informazione giuridica,
presso sedi territoriali di partito ovvero circoli
e/o associazioni culturali, con la collaborazione di altri Colleghi.
337
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Il Consiglio non concede l’autorizzazione.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota pervenuta in data 19 giugno 2008
dall’Avv. Susanna Antonelli con la quale la
professionista comunica che la Società tra
Professionisti “Studio degli Avvocati Antonio
Buonfiglio ed altri - Società tra professionisti”
ha mutato la denominazione in “Studio degli
Avvocati Antonio Buonfiglio socio fondatore
e Susanna Antonelli ed altri - Società tra professionisti”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
che i Componenti delle Commissioni Studi
Tributari, Formazione Professionale e Giovani Avvocati, della quale è Coordinatore, di
concerto tra loro, hanno organizzato un Convegno per giovedì 2 ottobre 2008 sul tema
“L’accesso alla professione forense: obblighi
di natura tributaria e previdenziale. I regimi
fiscali sostitutivi. L’utilizzo delle convenzioni
stipulate dalla Cassa Forense. L’aggiornamento professionale e i crediti formativi”.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla missiva pervenuta in data 30 giugno 2008
degli Avv.ti Antonio Belloni, Enrico Lubrano
e Filippo Lubrano con la quale comunicano la
proposizione di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nei confronti degli atti relativi alla elezione dell’Avv.
Paolo Berruti a Componente del Consiglio
Nazionale Forense.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sul ricorso presentato presso il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio dal
Codacons contro il Consiglio Nazionale Forense e nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per l’annullamen-
338
to, previa sospensione, del Regolamento sulla
formazione continua approvato dal Consiglio
Nazionale Forense nella seduta del 13 luglio
2007.
Il Consiglio ne prende atto e delibera di
non costituirsi.
- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che il Presidente della Corte di Appello di
Roma ha approvato il nuovo Regolamento
della Camera di Conciliazione apportando
delle modeste modifiche, tra l’altro condivisibili, di non rilevante entità.
Propone, pertanto, di approvare definitivamente il testo del Regolamento della Camera di Conciliazione nella versione elaborata
dalla Corte di Appello di Roma.
Il Consiglio approva e nomina il Consigliere Segretario Conte quale Componente
del Direttivo della Camera di Conciliazione
delegando allo stesso ogni necessario incombente.
- Il Consigliere Segretario Conte, essendo
ormai scadute le attuali cariche della Camera
di Conciliazione, propone di nominare il rappresentante indicato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma all’interno del
Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione.
Propone, altresì, di integrare la lista dei
Conciliatori con ulteriori cento avvocati la cui
individuazione, sentiti gli altri Consiglieri,
potrebbe essere delegata al Consigliere Segretario.
Il Consigliere Murra propone che i candidati nominati frequentino un apposito corso
di formazione, anche breve, tenuto dal Consiglio e coordinato dal Consigliere Segretario.
Il Consiglio conferma come da precedente
Regolamento e come da prassi consolidata, il
Consigliere Segretario.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. Loretta Beccati, pervenuta
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
in data 26 giugno 2008, con la quale la professionista comunica lo scioglimento dell’Associazione professionale denominata “Studio
Legale Associato Marzi - Beccati”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sul comunicato stampa dell’Unione Regionale Ordini Forensi Puglia, pervenuto in data 24
giugno 2008, relativo alla elezione dell’Avv.
Guido De Rossi a Vice Presidente della Federazione Ordini Forensi d’Europa.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che l’Avv. Prof. Piero Sandulli, con nota pervenuta il 2 luglio 2008, ha trasmesso copia dei
motivi aggiunti al ricorso n. 11276/07, già
pendente presso la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, dell’Avv. Antonio Belloni, rappresentato e difeso
dall’Avv. Enrico Lubrano e dal Prof. Avv.
Filippo Lubrano, con il quale ha impugnato
oltre alla precedente nomina dell’Avv. Domenico Condello, anche l’attuale nomina dell’Avv. Paolo Berruti quale Componente del
Distretto della Corte di Appello di Roma al
Consiglio Nazionale Forense.
Il Consigliere Segretario Conte comunica
che i predetti motivi aggiunti sono stati notificati anche al Consiglio in data 2 luglio 2008.
Il Consigliere Segretario Conte comunica,
inoltre, che l’Avv. Domenico Condello, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Antonio Napoli, ha notificato al Consiglio i motivi
aggiunti al ricorso n. 2207/08, già pendente
presso la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, per l’annullamento del provvedimento datato 14 dicembre
2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio
2008, con il quale la Commissione del Ministero della Giustizia incaricata, ex art. 11 del
D.L.L. 382/1944, di procedere all’accertamen-
FORO ROMANO 3-4/2008
to del risultato delle elezioni suppletive per il
Consiglio Nazionale Forense per il triennio
2007-2010, ha dichiarato di non poter procedere alla proclamazione dell’eletto in rappresentanza dei Consigli dell’Ordine della Corte
d’Appello di Roma.
Il Consigliere Segretario Conte comunica,
infine, che l’Avv. Paolo Berruti, con nota
pervenuta in data odierna, in quanto coinvolto nei due procedimenti come parte, ha comunicato di rinunciare al mandato quale difensore del Consiglio nei predetti procedimenti.
Il Consiglio ne prende atto e conferma
quale unico difensore il Prof. Avv. Piero Sandulli.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
che è necessario dare attuazione all’organigramma del Personale del Consiglio, appena
varato, in modo tale da assicurare conformità
al Contratto di Lavoro vigente, e quindi provvedere alla copertura dei posti in organico
attualmente liberi, attraverso selezioni.
Occorre, quindi, dettare i criteri generali di
indirizzo per effettuare le procedure selettive e
per effettuare le successive nomine, previo
studio del nuovo C.C.N.L. del 1° ottobre
2007.
Propone quindi di nominare una Commissione ad hoc che espleti lo studio di cui
sopra della quale faccia parte lo stesso Consigliere Segretario Conte, Responsabile del Personale e due Avvocati particolarmente esperti
della materia che potrebbero individuarsi nel
Consigliere Rodolfo Murra e, quale membro
esterno, nell’Avv. Paolo Berruti.
Il Consiglio
dato atto, designa quali Componenti della
Commissione in narrativa i Consiglieri Antonio Conte e Rodolfo Murra, nonchè l’Avv.
Paolo Berruti.
- Il Consigliere Fasciotti comunica che
l’Avv. Marzia Ballarani ha chiesto di far parte
della Commissione di Diritto del Lavoro.
339
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Fasciotti comunica che
l’Avv. Rita Maria Letizia Lusso ha chiesto di
far parte della Commissione di Diritto Commerciale e Societario.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Rossi comunica che in data
23 maggio 2008 è pervenuta nota dell’Avv.
(omissis) il quale lamenta che, in data 20
maggio u.s., alle ore 9, recatosi presso l’Aula
della nona sezione penale del Tribunale Monocratico aveva appreso che il Giudice titolare
non sarebbe stato presente a causa di un grave
lutto occorsogli circa 15 giorni prima.
Alle ore 10, poichè nessuno aveva saputo
indicargli se, quando e da chi l’udienza sarebbe stata tenuta, si è allontanato.
Scopo della segnalazione è quello di rimettere al Consiglio la valutazione in ordine all’eventuale sussistenza, nei confronti del responsabile di detta inefficienza, di estremi
penalmente rilevanti.
Il Consiglio delega il Consigliere Rossi di
predisporre una lettera di rimostranze.
ADUNANZA DEL 10 LUGLIO 2008
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani , il Consigliere
Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini,
Sandro Fasciotti, Mauro Vaglio, Livia Rossi,
Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco
Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di
Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
albo ordinario ............................... n.
el. spe. Professori Universitari ..... n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
340
18
2
5
cancellazioni
a domanda .................................... n.
per trasferimento .......................... n.
9
2
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n. 18
abilitazioni .......................................... n. 11
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
2
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................ n.
2
compiuta pratica ................................ n.
8
nulla osta al trasferimento ................. n.
5
cancellazioni
a domanda .................................... n.
2
per fine pratica ............................. n. 11
ASSISTENZA
Fondo Cassa Previdenza n. 15 erogazioni
DISCIPLINA
proc. in dibattimento ......................... n.
2
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 316
SEGRETERIA
autor. alle notifiche dirette ................ n.
richieste di patr. a spese dello Stato
ammissioni ................................... n.
14
77
DELIBERE
Modalità di attuazione del corso di
abilitazione dei difensori d’ufficio
(v. rubrica – Il Nostro Mondo)
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
dell’Avv. Flora De Caro, pervenuta in data 30
giugno 2008, con la quale chiede di essere
inserita nell’Elenco Europeo degli avvocati
penalisti di cui al Progetto Penalnet.
Il Consiglio accoglie la richiesta dell’Avv.
Flora De Caro e delega il Presidente Cassiani
a comunicare il nominativo della Collega al
Consiglio Nazionale Forense.
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta
in data 30 giugno 2008, relativa alle modifiche
apportate al Codice Deontologico Forense a
seguito dei rilievi formulati dall’Autorità per la
Concorrenza e il Mercato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli Ordini professionali
avviata nel gennaio 2007.
Il Consiglio ne prende atto e delega all’esame della nota il Consigliere Rossi quale Coordinatrice della Commissione Deontologica.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
dell’avv. Francesco Agati, pervenuta in data 7
luglio 2008, con la quale si dichiara solidale con
il Collega che ha raccontato un episodio, pubblicato sul Foro Romano, occorsogli con un
magistrato durante una udienza in Tribunale.
Il Consiglio ringrazia il Collega Agati per il
rinnovato contributo all’attività del Consiglio.
- Il Presidente Cassiani riferisce che è pervenuta il 10 luglio c.a. la comunicazione dell’Avv. Ignazio Abrignani relativamente alla
sua elezione alla Camera dei Deputati nelle
ultime elezioni politiche e nel contempo rassegna le sue dimissioni quale Presidente della
XX Sottocommissione per gli Esami di Avvocato per l’anno 2007.
Il Consiglio nomina l’Avv. Vincenzo Federico Sanasi d’Arpe.
- Il Presidente Cassiani ricorda a tutti i
Consiglieri che il Congresso di Bologna è
imminente e che quindi è necessario predisporre un documento che illustri la posizione
dell’Ordine di Roma sui Temi congressuali.
Richiama a tal proposito la delibera approvata l’8 maggio 2008 e sollecita i responsabili
delle Commissioni di studio al deposito delle
relazioni da inserire nella pubblicazione che
verrà distribuita ai congressisti e costituirà
punto di riferimento per quanti parteciperanno al dibattito.
Chiede ai Consiglieri Conte, Ierardi, Di
FORO ROMANO 3-4/2008
Tosto, Fasciotti e Nesta di coordinare questa
attività e quelle preparatorie all’importante
appuntamento nel quale Roma deve avere il
ruolo che le compete.
Il Consiglio dà mandato ai Consiglieri
designati di coordinare la predisposizione del
documento.
- Il Presidente Cassiani riferisce che sempre
più spesso cittadini e colleghi lamentano i
lunghi rinvii e le umilianti file davanti agli
Uffici Giudiziari, in generale la farraginosità
dei processi.
Ritiene che la soluzione del problema risieda nel processo telematico più volte sbandierato come di imminente attuazione ma ancora
non funzionante. Ritiene che l’argomento sia
di straordinaria attualità e che quindi sia venuto
il momento di riprendere i contatti con i funzionari competenti del Ministero della Giustizia. A tale fine chiede di essere delegato, unitamente ad alcuni Consiglieri, a prendere contatto con i dirigenti degli Uffici Giudiziari allo
scopo di approfondire il tema e di esercitare
pressione sul Ministero che durante lo scorso
biennio, in occasione di numerosi incontri,
aveva assicurato l’entrata in funzione del processo telematico entro pochi mesi.
Il Consiglio delega il Presidente e i Consiglieri Fasciotti, Nesta e Vaglio.
- Il Presidente Cassiani sottopone all’attenzione del Consiglio la necessità di approfondire il tema della “Class action” e di intervenire
con decisione prima che scada il termine già
prorogato per l’entrata in vigore dell’istituto.
Propone al Consiglio di organizzare un
Convegno che veda la presenza dei rappresentanti delle Associazioni forensi e di Parlamentari Avvocati. Chiede ai Coordinatori della
Commissione di Procedura Civile di provvedere, di concerto con il Centro Studi, alla fase
creativa.
Il Consiglio delega il Consigliere Coordinatore della Commissione di Procedura Civile
341
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
all’organizzazione dell’importante Convegno
di concerto con il Centro Studi.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Jacopo Arcangeli,
Monica Binnella, Nadia Candeloro, Massimiliano Caponi, Michele Casimiro, Claudia Federico, Adriana Iacovone, Pier Francesco Nuzzi, Marco Pastacaldi, Alessandra Russo, Vittorio Salvatores, Federica Tommasetti, Luca
Valvo, Francesco Vetrò,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
Pareri per nomina a Vice Procuratore
Onorario e Giudice Onorario di Tribunale
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulle richieste di parere per la nomina a Vice
Procuratore Onorario e/o Giudice Onorario
di Tribunale degli Avvocati: Stefania Bracaglia, Aurelio Giansiracusa, Vincenzo Mallamaci, Alberto Morandi, Michela Sgaragli.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
- Il Consigliere Segretario Conte, come
ormai avviene da anni, propone la chiusura
degli Uffici del Consiglio nel pomeriggio dei
giovedì del mese di agosto.
Propone, inoltre, che gli Uffici del Consiglio rimangano chiusi nella giornata di sabato
16 agosto p.v.
Il Consiglio approva.
- Il Consigliere Segretario Conte comunica
che a valle della riunione svoltasi con le OO.SS.
342
dei dipendenti in data 19 giugno u.s. le stesse
hanno fatto pervenire in data 27 giugno 2008
una prima piattaforma propedeutica alla discussione che dovrà intavolarsi per pervenire
alla stipula del contratto collettivo integrativo
per il 2008. Precisa, inoltre, che la comunicazione delle OO.SS. in argomento, oggi distribuita a tutti i Consiglieri, è stata data in copia
ai Consiglieri Fasciotti e Murra, già incaricati
dal Consiglio.
Il Consiglio ne prende atto e manda, per
competenza, al Consigliere Segretario Conte
e ai Consiglieri Fasciotti e Murra.
XXIX Congresso Nazionale Forense
- elezione dei delegati - Assemblea
Straordinaria - previsione di spesa
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce
che in data odierna ha partecipato alla riunione del Collegio dei Revisori dei Conti nella
quale si è discusso delle spese relative alla
partecipazione dei Delegati al Congresso Nazionale Forense di Bologna.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica
al Consiglio che dall’analisi delle uscite del
primo semestre, i capitoli di spesa relativi alla
partecipazione al Congresso saranno maggiori
del preventivato in quanto è aumentato sia il
numero dei Delegati sia il costo di iscrizione di
ogni singolo Delegato, pertanto saranno necessarie delle variazioni al bilancio preventivo
dell’anno 2008.
Ritiene, comunque, che tutte le spese dei
Colleghi Delegati (albergo, viaggio, iscrizione)
saranno a carico del Consiglio, non considerando opportuna la proposta secondo la quale
alcune spese dovrebbero essere sostenute personalmente dai Delegati stessi. Ciò in considerazione del fatto che i Colleghi Delegati rappresenteranno, al XXIX Congresso Nazionale
Forense di Bologna, l’Avvocatura romana rendendo ad essa un importante servizio.
Il Consigliere Segretario Conte sul punto
espresso dal Consigliere Tesoriere Ierardi prega il Consiglio di valutare l’opportunità che,
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
quantomeno, i Consiglieri dell’Ordine si rechino al Congresso Nazionale di Bologna a
proprie spese non foss’altro per dare un segnale simbolico di spirito di servizio che, indubbiamente, sarebbe apprezzato dai Colleghi.
Il Consiglio rinvia l’argomento alla prossima adunanza.
(Contratto Lextel – relazione Commissione
Informatica v. fine rubrica “Attività del Consiglio”)
- Il Presidente Cassiani comunica che è
pervenuto il modulario dell’I.N.A.-ASSITALIA per la proroga del rapporto assicurativo
relativo alla copertura del rischi attinenti all’attività del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dei singoli Consiglieri nel
quale sono state introdotte, esclusivamente, le
innovazioni previste dalla legge finanziaria
per il discarico del premio.
Chiede, quindi, di essere autorizzato agli
incombenti relativi (sottoscrizione del mandato per la prosecuzione del rapporto assicurativo con decorrenza dal 21 giugno 2008 al 21
giugno 2011, con frazionamento annuale e
prima quietanza al 21 giugno 2009 e con il
premio alla firma per Euro 4.000,01.
Il Consiglio approva e delega il Presidente
a sottoscrivere la polizza.
Formazione professionale continua:
eventuale adesione al progetto del
e-learning con gli Ordini di Milano e Napoli
- Il Consigliere Rossi comunica che la
riunione con i Presidenti degli Ordini degli
Avvocati e dei Commercialisti di Roma, Milano e Napoli è stata rinviata al 28 luglio prossimo, alle ore 10.30, presso la sede distaccata
dell’Ordine dei Commercialisti e ciò in quanto, prima di proseguire con il progetto di
lavoro comune, gli altri Ordini vogliono poter
contare sull’adesione al progetto anche da
parte del nostro Consiglio.
A tale proposito il Consigliere Rossi fa
presente che il progetto stesso prevede l’ado-
FORO ROMANO 3-4/2008
zione di una piattaforma e-learning che permette la fruizione ad oltre 20.000 soggetti di
contenuti professionali comuni e condivisi.
Nel periodo settembre-novembre di ogni
anno si procederà alla definizione di un piano
editoriale comune. Ogni Ordine predisporrà
circa 10 eventi on-line, della durata tra i 60 e i
120 minuti, ognuno dei quali avrà il costo
orientativo non superiore a 2.000,00 euro.
Tale costo è comprensivo di tutte le attività
connesse alla registrazione dei filmati e al loro
montaggio, non comprende l’eventuale compenso ai relatori. Circa i tempi di realizzazione
è fondato assumere il rilascio alla fruizione di
un filmato e-learning dopo dieci giorni lavorativi dalla registrazione stessa che a sua volta
impegna il relatore normalmente per mezza
giornata.
Il Consigliere Rossi fa presente che appare
indispensabile non rinviare ulteriormente la
decisione in ordine alla formazione in via
telematica e ciò al fine di agevolare quanto più
possibile la fruizione da parte dei Colleghi di
eventi formativi. Rileva che il progetto in
questione appare vantaggioso in quanto, essendo condiviso da altri cinque Ordini professionali, limita l’impegno e i costi da parte del
Consiglio offrendo la possibilità di fruire anche di numerosi eventi organizzati dai suddetti altri Ordini.
Chiede, quindi, che la bozza di lavoro
venga approvata e che si possa procedere oltre
per la definizione degli accordi definitivi.
I Consiglieri Cerè e Vaglio, pur ritenendo
molto interessante l’ipotesi di partecipare alla
piattaforma per l’e-learning unitamente agli
Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti di
Milano, Roma e Napoli, si dichiarano contrari
alla affrettata decisione da parte del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma di aderire
immediatamente a tale proposta poichè sarebbe opportuno prima di verificare le altre possibilità offerte da alcune Università, nonchè
da società di servizi, come ad esempio la
Telecom ed Il Sole 24ore.
343
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
I Consiglieri Arditi di Castelvetere e Murra
esprimono il voto favorevole, in considerazione del fatto che -pur continuando ad essere
contrari alla obbligatorietà dei crediti formativi- essendo vigente l’attuale regolamento, tale
sistema e-learning, allo stato, appare la migliore opportunità di applicazione.
Il Consiglio delibera di aderire al progetto
e-learning, in adesione con gli Ordini di Milano e Napoli, come proposto dal Consigliere
Rossi.
per trasferimento .......................... n.
a domanda .................................... n.
per fine pratica ............................. n.
DISCIPLINA
proc. trattati in dibattimento ............. n.
pratiche disciplinari trattate
archiviazioni ................................. n.
aperture proc. disciplinare ........... n.
2
5
6
1
40
11
PARERI SU NOTE DI ONORARI
messi ................................................... n. 62
(formazione continua – v. rubrica)
ADUNANZA DEL 24 LUGLIO 2008
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini,
Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio,
Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana
Arditi di Castelvetere (Segretario).
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
Albo ordinario .............................. n.
elenco speciale .............................. n.
Sez. Spec. D.Lgs. 96/2001 ........... n.
passaggi all’elenco speciale ................ n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
a domanda .................................... n.
per decesso ................................... n.
per trasferimento .......................... n.
26
7
1
7
3
10
1
1
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n. 39
abilitazioni .......................................... n. 16
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
5
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................ n.
2
compiuta pratica ................................ n. 54
nulla osta al trasferimento ................. n.
3
cancellazioni
344
SEGRETERIA
autor. alle notifiche dirette ................ n. 43
richieste di patr. a spese dello Stato
ammissioni ................................... n. 126
rigetti ............................................. n.
6
DELIBERE
- Il Presidente Cassiani riferisce che ha
incontrato il Consigliere Riccardo Romagnoli, Presidente della XII Sezione Civile del Tribunale di Roma il quale, anche a nome di altri
Magistrati, gli ha rappresentato viva preoccupazione per la sicurezza dei fascicoli e dei dati
sensibili contenuti nelle Cancellerie.
Il Presidente Cassiani propone di delegare
alcuni Consiglieri perchè prendano contatto
con il Presidente Romangoli, approfondiscano l’argomento e redigano un documento da
sottoporre agli organi competenti del Ministero della Giustizia.
Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente Cassiani e delega all’uopo i Consiglieri
Arditi di Castelvetere, Barbantini, Di Tosto e
Vaglio.
- Il Presidente Cassiani propone di organizzare nell’Aula di Via Valadier la presentazione
del “Commentario di diritto delle Assicurazioni” scritto dal Prof. Giorgio Gallone.
Rappresenta che si tratta di un’opera di
particolare importanza perchè approfondisce
con senso critico tutti gli aspetti del Testo
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Unico delle Assicurazioni.
Il Consiglio approva.
il 5 luglio scorso.
Il Consiglio ne prende atto.
Rapporti tra l’Ordine di Roma e
l’Organismo Unitario dell’Avvocatura:
indizione assemblea straordinaria
- Il Presidente Cassiani rappresenta che la
convocazione dell’Assemblea Straordinaria
avente ad oggetto l’eventuale adesione all’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana è
indilazionabile, intanto perchè è stata preannunciata pubblicamente e poi perchè l’argomento deve essere affrontato prima del XXIX
Congresso Nazionale Forense che, come è
noto, si terrà a Bologna dal 13 al 16 novembre.
Il Consiglio delibera di fissare per le ore
13.30 del 9 ottobre 2008 l’Assemblea Straordinaria degli Avvocati per deliberare sul seguente
ordine del giorno: “Richiesta di versamento del
contributo avanzata dall’O.U.A. a carico del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma”.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pervenuta in data 14 luglio 2008, con la
quale comunica l’insediamento del nuovo
Presidente titolare, Dott. Giovanni Antonio
Paolini.
Il Consiglio delega il Presidente Cassiani ad
inviare le congratulazioni del Consiglio al neo
Presidente Dott. Giovanni Antonio Paolini.
- Il Consigliere Arditi di Castelvetere comunica di nominare quale componente della
Commissione Famiglia, sezione diritto sostanziale, l’Avv. Antonella Emili.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di
Tivoli, Firenze, Rovigo, Biella e Padova con la
quale, in relazione al decreto legge C2272-bis/
a che attribuisce agli Avvocati un ruolo nella
“Semplificazione nel trasferimento di immobili”, comunicano di aderire all’iniziativa adottata da questo Consiglio.
Il Consiglio ne prende atto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
dell’Unione Lombarda dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, pervenuta in data 23 luglio
2008, accompagnatoria della circolare interpretativa e attuativa del Regolamento del
Consiglio Nazionale Forense sulla formazione continua 2008-2010 approvata dall’Unione
FORO ROMANO 3-4/2008
- Il Presidente Cassiani comunica che il
Funzionario Fausto Lanzidei gli ha chiesto di
essere esonerato in occasione delle altre elezioni che si terranno in futuro presso il Consiglio.
Il Presidente esprime disappunto per le
ragioni che hanno indotto il funzionario ad
una simile richiesta.
Fa infatti presente che Lanzidei ha motivato una simile richiesta col fatto che durante
l’espletamento delle votazioni per le elezioni
dei delegati al Congresso, un Consigliere di
cui Lanzidei non ha inteso fornire il nome, lo
ha interpellato alla presenza di altre persone
con la frase “Lei è in malafede” in tal modo
mettendo in dubbio la correttezza, la lealtà e
la serietà che lo caratterizzano ed è ben nota a
quanti lo conoscono e lo apprezzano da anni.
Il Consiglio apprende con disappunto
quanto avvenuto ed esprime solidarietà al
funzionario Lanzidei di cui accoglie, sia pure
a malincuore, la richiesta.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Taranto, pervenuta in data 8 luglio 2008, accompagnatoria della delibera di astensione
dalle udienze dal 7 al 31 luglio 2008 per le
condizioni di vivibilità inidonee allo svolgimento delle normali attività degli operatori di
giustizia causate dalle carenze agli impianti di
condizionamento climatico in vari Uffici Giudiziari.
345
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Il Consiglio esprime solidarietà ai Colleghi
di Taranto.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota
del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta
in data 17 luglio 2008, con la quale chiede di
divulgare agli iscritti la notizia dell’attivazione
del servizio e-mail per il rilascio copie dei
decreti ingiuntivi.
Il Consiglio ne prende atto e dispone che
la notizia venga divulgata sul sito.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti
professionisti: Avvocati Marco Acciavatti,
Andrea Attura, Fabio Baglioni, Andrea Balducelli, Deborah Barbagallo, Simona Bargigli,
Mario Cerciello, Andre Cicchetti, Valentina
Cimellaro, Antonio Cippone, Andrea Collica, Paolo Cotronei, Stefania Dangola, Emanuela De Rossi, Maria Laura Deli, Antonietta
Di Cola, Sara Di Cunzolo, Giuseppe Alessio
D’Onofrio, Antonella Dragone, Pietro Antonio Farina, Teresita Fazzari, Luca Edgardo
Florio, Natascia Gentile, Roberto Giuffrida,
Maria Teresa Gualtieri, Luciano Guerriero,
Loredana Lacopo, Francesca Lauretti, Enrico
Lulli, Cristina Maltese, Glauco Manzia, Antonietta Monaco, Alberto Nachira, Maria Carmela Nicoletti, Giorgio Pallavicini, Carlo Pereno, Roberta Perticaroli, Olivia Polimanti,
Tonino Presta, Tommaso Proto, Paolo Ermete
Rossi, Elisabetta Sigillò, Aldo Simoncini,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
346
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce
che in data 21 luglio scorso ha partecipato, in
rappresentanza del Consiglio e unitamente al
Consigliere Cipollone, ai funerali del giovane
Collega Arminio Nigro, scomparso prematuramente. Lo ricorda con commozione quale
Collega ottimo per preparazione e correttezza. Esprime affettuosa solidarietà alla Collega
Cinzia Gauttieri e ai suoi figli.
Il Consiglio si associa ai sentimenti espressi dal Cons. Ierardi e manifesta dolore per la
prematura scomparsa di un Collega indimenticabile.
- I Consiglieri Di Tosto, Fasciotti e Vaglio,
quali delegati dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma di esaminare e proporre le
possibili soluzioni ai gravi problemi inerenti
l’Ufficio del Giudice di Pace Civile di Roma,
riferiscono di aver acquisito due preventivi per
la fornitura di alcuni scanners, video, personal
computer, processori, hard disk, all’Ufficio
del Giudice di Pace al fine di risolvere la
problematica delle richieste copie sentenze e
decreti ingiuntivi, attraverso la procedura di
scannerizzazione degli atti sopra indicati.
Effettivamente l’acquisto dei suddetti
macchinari consentirebbe in pochi mesi di
risolvere definitivamente le lunghe file alle
quali i Colleghi e addetti agli uffici legali
devono sottostare per richiedere le copie delle
sentenze e dei decreti ingiuntivi.
I Consiglieri Di Tosto, Fasciotti e Vaglio
chiedono che il Consiglio dichiari la propria
disponibilità a procedere all’acquisto delle
apparecchiature per concederle in comodato
gratuito all’Ufficio del Giudice di Pace Civile,
disponendo la trasmissione della presente delibera al Dirigente dell’Ufficio del Giudice di
Pace di Roma ed al Ministero della Giustizia
per le conseguenti determinazioni.
Il Consiglio, in accoglimento della proposta, dispone l’acquisto, previa acquisizione dei
preventivi.
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
- Il Consigliere Fasciotti comunica l’inserimento dell’Avv. Roberto Sansoni tra i componenti della Commissione di Diritto Commerciale e Societario e tra quelli della Commissione di Diritto del Lavoro.
Il Consiglio prende atto e approva.
- Il Consigliere Nesta comunica di aver
inserito nella Commissione Proprietà e Locazioni, in sostituzione dell’Avv. Anna Maria
Scrugli, l’Avv. Roberto Le Donne.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
- Il Consigliere Nesta comunica di aver
inserito nella Commissione di Diritto Societario l’Avv. Vania Crecco e di aver sostituito
l’Avv. Roberto Le Donne con l’Avv. Anna
Maria Scrugli.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
ADUNANZA DEL 31 LUGLIO 2008
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Paolo Nesta, Mauro Vaglio,
Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.
TENUTA ALBO AVVOCATI
iscrizioni
albo ordinario ............................... n.
elenco speciale .............................. n.
passaggi all’el.spec. Prof. Universitari n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
a domanda .................................... n.
per trasferimento .......................... n.
18
1
1
1
9
7
TENUTA REGISTRO PRATICANTI
iscrizioni ............................................. n. 14
abilitazioni .......................................... n.
8
iscrizioni e abilitazioni ....................... n.
7
FORO ROMANO 3-4/2008
revoche abilitazioni
per decorrenza termine ................ n.
compiuta pratica ................................ n.
nulla osta al trasferimento ................. n.
cancellazioni
per trasferimento .......................... n.
a domanda .................................... n.
per fine pratica ............................. n.
2
31
3
2
7
30
DISCIPLINA
pratiche disciplinari trattate
archiviazioni ................................. n.
apert. proc. disciplinare ............... n.
28
3
PARERI SU NOTE DI ONORARI
emessi ................................................. n. 79
SEGRETERIA
autor. alle notifiche dirette ................ n.
richieste di patr. a spese dello Stato
ammissioni ................................... n.
rigetti ............................................. n.
iscr.avv.liste patr. a spese dello Stato n.
21
99
4
17
DELIBERE
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla mail
del Centro Formazione del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 7 luglio 2008,
con la quale chiede di indicare i nominativi di
uno o due Colleghi che parteciperanno al
Convegno sul tema “La formazione dell’Avvocato in Europa, che si terrà il 6, 7 e 8
novembre 2008.
Il Consiglio delega il Consigliere Rossi.
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla riunione che si è tenuta presso l’Ordine dei Commercialisti sulla formazione obbligatoria.
Nell’occasione erano presenti rappresentanti degli Ordini dei Commercialisti e degli
Avvocati di Napoli, Milano e Roma: per il
nostro Ordine erano presenti i Consiglieri
Rossi e Vaglio. Precisa che l’entrata in funzione dell’aggiornamento telematico è ormai
imminente.
347
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Il Presidente Cassiani ringrazia il Consigliere Rossi per la sua fattiva e intensa attività.
- Il Presidente Cassiani, con riferimento
alla richiesta dell’Istituto Nazionale per le
Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di
una rosa di nominativi di avvocati per la
commissione aggiudicatrice -ai sensi dell’art.
84, comma 8, del D.Lgs. 163/2006- per la
realizzazione, conduzione e gestione tecnica
ed operativa quinquennale del sistema informativo aziendale del predetto Istituto, propone di indicare il nominativo dell’Avv. Alessandro Diotallevi, con studio a Roma, in Via
Tommaso Gulli n. 11, in aggiunta ai nominativi già indicati.
Il Consiglio approva.
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53
Il Consiglio
- Vista l’istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati Luca Bernardini, Maria
Luisa Campanella, Luana Capriotti, Doriana
Conserva, Andrea Corsetti, Emanuele Fantato,
Massimo Lotti, Alessandro Lucente, Rosaria
Mantineo, Claudio Marcone, Stefano Mattei,
Claudio Oliva, Anna Orlando, Andrea Pietropaoli, Cristina Savorelli, Renato Silvestri, Saverio Stopponi, Furio Tartaglia, Chiara Todini,
Rosalba Turco, Vittorio Venturi,
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;
dispone
che gli estremi della presente autorizzazione
siano riportati nel primo foglio del registro
cronologico degli istanti di cui all’art. 8 della
citata legge.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. Saveria Mobrici, pervenuta in data 30 giugno 2008, con la quale comunica la costituzione dell’Associazione “Le
Toghe” e chiede che la stessa venga inserita
nell’Albo delle associazioni forensi.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Affari Generali per gli ulteriori adempi-
348
menti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota degli Avv.ti Marcello Mancuso e
Andrea Valli, pervenuta in data 21 luglio 2008,
con la quale comunicano la costituzione dell’associazione professionale “Studio legale Valli
& Associati”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota del Dipartimento per gli Affari di
Giustizia del Ministero della Giustizia, pervenuta in data 24 luglio 2008, con la quale
trasmette la richiesta di esonero e di sostituzione dell’Avv. Ignazio Abrignani dall’incarico di
Presidente della XX Sottocommisione Esami
Avvocato - Sessione 2007.
Il Consiglio pone agli atti la richiesta in
quanto già evasa nell’adunanza del 10 luglio
2008.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. Maurizio Delfino, pervenuta in data 23 luglio 2008, con la quale
comunica la costituzione dell’associazione
professionale “Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota dell’Avv. Linda Perazzini, pervenuta in data 29 luglio 2008, con la quale comunica di essere stata ammessa nell’Associazione
Professionale “Coratella Studio legale”.
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce
sulla nota della Cassa Forense, pervenuta in
data 14 luglio 2008, con la quale informa di
aver attribuito al Consiglio un codice pin per
accedere all’area riservata agli Ordini sul sito
della Cassa. Ciò al fine di fornire agli iscritti al
nostro Albo il codice meccanografico di ognuno, necessario, peraltro, per chiamare il call
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
center telefonico della Cassa.
Il Consiglio ne prende atto e ne dispone la
pubblicazione sul sito.
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi, in qualità
di Coordinatore della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, riferisce che in data
18 luglio 2008 si è riunito il Direttivo della
Scuola che, prima della pausa estiva, ha preparato e organizzato il modulo di lezioni previste
dall’inizio di settembre fino a dicembre. Il
Consigliere Tesoriere Ierardi comunica che
questa seconda parte del corso privilegerà lezioni e argomenti che saranno materia d’esame e che molto spazio sarà destinato alle
esercitazioni e alle prove scritte.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi evidenzia
che ha ritenuto, insieme a tutti i Componenti
del Comitato Scientifico (che ringrazia per il
prezioso e qualificato contributo), di andare
incontro alle necessità ed alle esigenze di tanti
Praticanti che si apprestano a superare lo scoglio dell’esame per l’abilitazione all’esercizio
della professione, fornendo loro un valido
supporto didattico.
Nel corso delle lezioni saranno utilizzate
anche proiezioni e slides esplicative per meglio supportare le relazioni (tre alla settimana)
che si terranno fino a dicembre.
- Il Consigliere Gianzi riferisce sugli accertamenti svolti dalla Camera Penale di Roma e
dall’Associazione Nazionale Forense relativamente al corso dei Difensori di ufficio.
Il Consiglio
- viste le indicazioni e le segnalazioni pervenute dalle Associazioni forensi -Camera
Penale di Roma e Associazione Nazionale
Forense- deputate alla tenuta dei registri delle
presenze ai turni di assistenza di ufficio, ex art.
97 IV comma c.p.p.;
- vista la delibera dell’8 giugno 2006 che
prevede l’automatica cancellazione dall’elenco dei Difensori di ufficio per un periodo non
inferiore a sei mesi salvo, in ogni caso, il
FORO ROMANO 3-4/2008
disposto di cui all’art. 105 c.p.p., per coloro
che si assentano ingiustificatamente, per tre
volte in un anno;
- rilevato che gli Avvocati di cui all’elenco
che si unisce (all. n. 2) sono stati assenti per un
numero uguale o superiore a quattro turni nel
corso dell’anno 2007
delibera
la cancellazione dall’elenco dei Difensori di
ufficio.
(pareri deontologici – v. rubrica)
Formazione professionale continua:
accreditamento di eventi/attività formative
(v. rubrica)
XXIX Congresso Nazionale Forense:
relazione dei Consiglieri
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi, con riferimento all’invito del Consiglio di approfondire l’argomento riguardante la prenotazione
alberghiera dei delegati al Congresso Nazionale Forense di Bologna con la Società Promo
Leader Service di Firenze, comunica che ha
contattato personalmente la Società e che la
stessa ha fatto pervenire più preventivi e che la
proposta n. 2 appare essere la più conveniente
prevedendo per 3 notti una spesa pari a Euro
42.762,00, salvo diversa conferma da parte dei
delegati.
Il Consigliere Gianzi, in relazione al prossimo Congresso Nazionale Forense che si terrà
a Bologna nel mese di novembre, considerato
l’importante costo economico che dovrà sopportare il Consiglio dell’Ordine di Roma per il
pagamento delle spese degli oltre cento delegati, propone di invitare gli stessi a provvedere
autonomamente alle relative spese.
Tale costo si aggira infatti intorno ai centomila euro e tale somma potrà essere invece
utilizzata per ovviare all’annoso problema della
formazione obbligatoria permanente; infatti,
con una tale cifra a disposizione si potrebbe
finanziare il progetto della formazione gratuita per tutti gli avvocati, attraverso la trasmissione dei convegni on-line, così come propo-
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
sto da alcune importanti società che operano
nel campo del diritto.
Gli Avvocati delegati al Congresso avranno quindi l’onore di rappresentare gli oltre
ventimila Avvocati romani, in una così importante Assemblea dove verranno trattati temi di
fondamentale rilievo per la categoria forense e
contribuire ancora con onore a risolvere uno
dei problemi che più preoccupano negli ultimi tempi.
Ritiene, inoltre, che i delegati al Congresso, tutti Avvocati prestigiosi e stimati, potranno facilmente sopportare questo piccolo sforzo economico nell’interesse di tutta la Categoria e, in particolare, nell’interesse di chi è
meno fortunato ed è comunque costretto ad
affrontare l’onere dei crediti formativi.
Rappresenta, altresì, di aver contattato tutti i delegati eletti nella propria lista, che si sono
dimostrati ben contenti dell’idea di poter contribuire con il loro piccolo sforzo alla risoluzione del problema di garantire la formazione
obbligatoria gratuita per tutti.
Propone, infine, qualora qualcuno non
intendesse accedere a tale valorosa proposta,
di invitare comunque tutti i delegati al Congresso a rappresentare sin da oggi le giornate in
cui garantiranno la propria presenza, per non
dover costringere il Consiglio ad affrontare
inutili spese alberghiere.
Il Presidente Cassiani propone di inviare
una lettera ai delegati al prossimo Congresso
Nazionale di Bologna per invitarli a fornire le
date di permanenza degli stessi nel capoluogo
emiliano.
Il Consigliere Arditi di Castelvetere dichiara di non essere d’accordo con la proposta oggi
formulata dal Consigliere Gianzi.
Fermo restando il ritenere sicuramente esosa la stanziata spesa di Euro 100.000,00, un
invito di tale contenuto può essere molto
350
imbarazzante per coloro i quali possono considerare (per questioni personali di qualsiasi
natura) non possibile l’accollo di una individuale spesa di Euro 1.000,00.
Ciò potrebbe avere l’effetto contrario di far
sì che parecchi delegati -magari imbarazzati dal
non accettare l’invito- potrebbero decidere di
rinunciare (addirittura) alla presenza, ovvero
potrebbe suscitare commenti negativi da parte
degli Iscritti relativamente alla non volontà del
Consiglio di offrire la rappresentanza.
Il Consigliere Nesta si dichiara contrario
alla proposta del Consigliere Gianzi e fa rilevare, peraltro, che l’argomento non è inserito
nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
Prende la parola il Consigliere Segretario
Conte il quale apprezza l’elegante proposta
del Consigliere Gianzi -proposta/esempio di
un vero spirito di servizio- e si limita a rilevare
che effettivamente sarebbe un gesto di indubbio stile. In ogni caso, sempre nel rispetto del
libero pensiero di tutti, il Consigliere Segretario Conte ritiene che l’invio della lettera da
parte del Consigliere Tesoriere consentirebbe,
da sola, di risparmiare tante spese inutili ottimizzando il soggiorno dei delegati al Congresso di novembre. Il Consigliere Segretario Conte, pur apprezzando moltissimo la proposta
del Consigliere Gianzi valuta che l’invio della
suddetta lettera sia comunque propedeutico
ad ogni definitiva decisione.
Il Consiglio incarica il Consigliere Tesoriere Ierardi a inviare una comunicazione ai Colleghi delegati al Congresso Nazionale Forense
di Bologna con la quale chiedere agli stessi i
giorni di effettiva permanenza per evitare spese inutili a carico del Consiglio.
(Contratto Lextel – relazione Commissione
Informatica v. fine rubrica “Attività del Consiglio”)
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Contratto Lextel – relazione Commissione Informatica
Adunanza del 10 luglio 2008
- Il Consigliere Vaglio, nel rileggere il verbale dell’adunanza del 19 giugno 2008, ha constatato
che, dopo che si erano allontanati i Consiglieri Bucci, Nesta e Vaglio per impegni già preannunciati
nella precedente adunanza, il Consigliere Segretario Conte riferiva al Consiglio sulle prospettive
di applicazione per l’Ordine di Roma del Processo Civile Telematico e sulle offerte di due Società
per la fornitura del cd. “Punto di Accesso” (P.D.A.) a tale scopo.
Il Consiglio deliberava di accettare l’offerta della Società Lextel, che prevede il pagamento di
una somma annua comprensiva “del costo di Polisweb e della Posta Elettronica Certificata”,
necessaria a ciascun iscritto per poter accedere al Processo Civile Telematico.
In forza di tale delibera il Presidente Cassiani in data 25 giugno 2008 ha sottoscritto il contratto
triennale con la Società Lextel, all’art. 1.3 del quale si leggono, contrariamente a quanto riferito dal
Consigliere Segretario Conte all’adunanza del 19 giugno 2008, le seguenti condizioni:
“A seguito di specifica trattativa, tale casella di Posta Elettronica Certificata sarà fornita
gratuitamente agli Avvocati che verranno abilitati al deposito degli atti con il Processo Civile
Telematico, per il primo anno contrattuale.
La casella di Posta Elettronica Certificata per il Processo Civile Telematico verrà fornita agli
avvocati iscritti all’Albo (che ne vogliono disporre) a costo convenzionato non superiore a Euro
8.00 + IVA cadauna (canone annuale, valido per ciascuno dei 3 anni di contratto)”.
La divergenza tra quanto deliberato dal Consiglio e quanto previsto da detta norma contrattuale è di pura evidenza, anche sol pensando che l’importo di 9,60 Euro moltiplicato 21.000 iscritti
determina una cifra superiore a 200.000,00 Euro annui a carico degli Avvocati romani.
Il Consigliere Vaglio, pur nella speranza che sia ancora possibile risolvere positivamente tale
incresciosa situazione ed evitare un ulteriore esborso per gli Avvocati romani, evidenzia come
sarebbe stato auspicabile che una delibera di questa rilevanza, con conseguenti esborsi monetari
di notevole entità, venisse assunta in una diversa occasione con la presenza di tutti i Consiglieri;
inoltre, sarebbe stato indispensabile che coloro che avevano studiato a fondo i risvolti tecnici e
contrattuali delle alternative sottoposte al Consiglio avessero rappresentato personalmente e
dettagliatamente i pro e i contro di ciascuna scelta, in modo da permettere una più consapevole
e ragionata decisione.
Il Consigliere Vaglio chiede, pertanto, che il Consigliere Segretario Conte voglia riferire al
Consiglio:
1) se la palese difformità di cui sopra sia frutto di un mero errore materiale nella redazione del
contratto, che verrà immediatamente corretto di comune accordo con Lextel, oppure se l’erronea
comunicazione al Consiglio sia dipesa dal Segretario stesso o, eventualmente, dalla Commissione
Informatica che, a suo dire, sembrerebbe essersi occupata di gestire l’intera vicenda;
2) i motivi per cui i responsabili della redazione e verifica del contratto non abbiano fatto notare
al Presidente Cassiani che stava firmando una clausola che defferiva formalmente e sostanzialmente da quanto deliberato dal Consiglio.
Prende la parola il Consigliere Segretario Conte il quale, in via assolutamente preliminare, si
dichiara sdegnato per l’affermazione palesemente “allusiva” espressa dal Consigliere Vaglio nella
lettura del suo scritto in ordine ad una assenza dello stesso, unitamente ad altri Consiglieri del
proprio “schieramento”, dove sembrerebbe che l’esame del contratto in questione sia stato
FORO ROMANO 3-4/2008
351
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
presentato al Consiglio attendendo “l’assenza del Consigliere Vaglio”.
Il Consigliere Segretario Conte intende subito precisare che il fatto che il Consigliere Vaglio
fosse presente o meno, non solo il Consigliere Segretario Conte neppure lo ricordava, ma la
presenza del Consigliere Vaglio -per quanto attiene al Consigliere Conte- non è elemento
fondamentale per il prosieguo di un’adunanza.
Il Consigliere Segretario Conte comprende che il Consigliere Vaglio ritiene di essere il massimo
esperto mondiale di informatica -forse una sorta di “Bill Gates” degli avvocati- ma questo al
Consigliere Segretario Conte interessa meno di nulla. L’irrefrenabile spinta di autoreferenzialità
che il Consigliere Vaglio ha mostrato sin dal primo giorno del Consiglio è un problema ed una
questione che riguarda solo esso Consigliere Vaglio al quale andrebbe rammentato che le elezioni
dell’Ordine sono terminate da oltre 5 mesi e pur comprendendo che il risultato numerico dei voti
abbia “frastornato” il Consigliere Vaglio non è possibile tollerare i suoi interventi che si pongono
nei confronti degli altri Consiglieri come delle lezioni accademiche, pur non comprendendo bene
da quale “cattedra” “pontifichi” il Consigliere Vaglio.
Al di là di ciò, ribadisce il Consigliere Segretario Conte che o il Consigliere Vaglio ritira le sue
risibili allusioni ed il suo atteggiamento “didascalico” o il Consigliere Segretario Conte non intende
assolutamente accettare contraddittorio alcuno.
Aggiunge, in ultimo, il Consigliere Segretario Conte che il riferimento -inelegante per usare un
eufemismo- fatto dal Consigliere Vaglio nei confronti del Presidente Cassiani il quale viene dipinto
come un soggetto che sottoscrive un qualcosa che non capisce si commenta da solo e il Consigliere
Segretario Conte ricorda che quando il Presidente Cassiani già era membro del Consiglio
dell’Ordine forse il Consigliere Vaglio non aveva neppure finito l’università.
Prende la parola il Consigliere Gianzi il quale condivide pienamente la legittima reazione del
Consigliere Segretario Conte sottolineando che lo scritto del Consigliere Vaglio è come al solito
strumentale ed in linea con gli atteggiamenti da sempre avuti in Consiglio da parte del Consigliere
Vaglio che finalizza ogni suo atto per arrecare disturbo all’attività della maggioranza, aumentare
la conflittualità e soprattutto trovare argomenti da pubblicare sul suo sito per una mera finalità
elettorale.
Prende la parola il Consigliere Di Tosto il quale rivendica il diritto del Consigliere Vaglio di
chiedere chiarimenti su una questione molto importante, ritiene che il Consigliere Segretario
Conte abbia frainteso quanto dedotto dal Consigliere Vaglio e che non vi fosse in quanto scritto
dallo stesso nessun fine allusivo.
Il Consigliere Di Tosto era presente all’adunanza dove venne approvato il contratto Lextel ed
anche lui lo approvò, ma come allora approvò ora lo stesso chiede che venga data risposta tecnica
ai chiarimenti richiesti dal Consigliere Vaglio.
Prende la parola il Consigliere Murra il quale pur comprendendo la reazione del Consigliere
Segretario Conte in quanto l’iniziale prefazione dell’intervento del Consigliere Vaglio poteva
apparire pretestuosa, viceversa dev’essere considerata come una mera richiesta di chiarimenti
costruttiva e quindi prega -a titolo personale- il Consigliere Segretario Conte di fornire le richieste
spiegazioni che certamente saranno esaustive e risolveranno ogni equivoco.
Interviene il Consigliere Rossi, pur associandosi a quanto dedotto dal Consigliere Gianzi,
segnalando che vi è una Commissione Informatica -composta da bravissimi Colleghi esperti della
materia- che sta lavorando alacremente da molti mesi e che ha studiato nei minimi particolari tutti
i vantaggi della stipulazione di un rapporto con la società Lextel, che è gruppo leader in Italia in
questo mercato.
Il Consigliere Fasciotti si associa a quanto espresso dal Consigliere Gianzi e dal Consigliere
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FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Rossi, condividendo anche quanto affermato poc’anzi dal Consigliere Segretario Conte.
Interviene il Presidente Cassiani il quale pur comprendendo la reazione del Consigliere
Segretario per l’allusione che sembrava tale, sentiti gli interventi di tutti prega il Consigliere
Segretario Conte di riferire sinteticamente sul punto rinviando la questione in una delle prossime
adunanze confermando a tutti i Consiglieri che la stessa sarà, senza dubbio, posta all’ordine del
giorno.
Prende la parola il Consigliere Segretario Conte il quale non intende assolutamente entrare e
continuare una sterile polemica con il Consigliere Vaglio ma, sia chiaro, non intende e non
intenderà mai tollerare allusioni e provocazioni varie da parte di chicchessia. Il Consigliere
Segretario Conte non accetta e non accetterà mai provocazioni malcelate, affermazioni inveritiere
che minacciano inesistenti esborsi economici per gli avvocati romani, dichiarazioni di “erronee
comunicazioni al Consiglio” e altre argomentazioni strumentalmente tese a denigrare il lavoro di
tanti Colleghi che collaborano con il Consiglio, in silenzio, con spirito volontaristico, senza visioni
di onnipotenza politica ma con una concreta e pragmatica capacità tecnica come i risultati che
verranno prestissimo dimostreranno.
Il Consigliere Segretario Conte, come più volte detto in passato, ribadisce al Consiglio che vi
è una Commissione Informatica istituita dal Presidente Cassiani i cui responsabili sono lo stesso
Presidente, il sottoscritto ed il Tesoriere Ierardi ed i componenti sono validissimi Colleghi esperti
della materia che da oltre cinque mesi lavorano settimanalmente nell’interesse dell’Istituzione.
Questo gruppo di ottimi Colleghi ha lavorato sia per lo studio del processo civile telematico, ha
organizzato due convegni, il cui ultimo ci sarà -ed è molto atteso dai colleghi- il prossimo 22 luglio
e riguarderà “La modernizzazione del Foro di Roma: la nota di iscrizione a quolo con codice a barre.
L’avvio del Processo Civile Telematico e le comunicazioni e notificazioni per via telematica ai sensi
dell’art. 51 del Decreto Legge 112/08", ma soprattutto hanno curato lo studio delle offerte giunte
al Consiglio da parte delle due Società Lextel e Netservice del gruppo Elsag Datamat riscontrando
nella prima di esse quella più favorevole e vantaggiosa per gli avvocati romani. Sul punto va
precisato che il servizio pct aveva, appunto, solo due soggetti privati muniti di certificazione idonea
per fornire questo servizio a terzi e tutti e due i suddetti soggetti privati sono stati attentamente
esaminati, in più riunioni, da parte dei membri della Commissione Informatica.
Ultimo ma non ultimo, precisa il Consigliere Segretario Conte che era già prevista -senza che
vi fosse bisogno della “zelante” richiesta del Consigliere Vaglio- una audizione di alcuni membri
della Commissione Informatica, prima della pausa di agosto, proprio finalizzata ad una esposizione a tutto il Consiglio sia del contratto Lextel, che della questione Polisweb che dell’argomento
“codice a barre”.
Conclude il Consigliere Segretario Conte rinviando all’audizione dei Componenti della
Commissione Informatica l’esame di ogni problematica, pregando il Presidente di fissare la già
prevista convocazione sin dalla prossima settimana ove possibile.
Il Presidente Cassiani conferma a tutto il Consiglio che tale convocazione verrà fatta, come già
anticipato dal Consigliere Segretario, prima della pausa di agosto ed invita il Consiglio a procedere
oltre.
Adunanza del 31 luglio 2008
Punto 7: contratto Lextel - relazione Commissione Informatica
- Alle ore 14.30 vengono ammessi in aula gli Avvocati Alessandro Graziani, Lorenzo Mosca e
Andrea Pontecorvo, Componenti della Commissione Informatica del Consiglio.
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Prende la parola il Consigliere Segretario Conte il quale anzitutto desidera ringraziare, dal
profondo del cuore, gli Amici e Colleghi della Commissione Informatica per lo straordinario
lavoro svolto in questi ultimi quattro mesi e mezzo, per la competenza, la qualità e la dedizione
mostrata nell’analizzare e sviluppare nuove tecnologie e nuovi profili di informatica giuridica in
favore dell’Avvocatura romana.
Il Consigliere Segretario Conte ricorda al Consiglio che tale audizione della Commissione
Informatica -peraltro prevista da tempo quale riassunto del lavoro del primo quadrimestre- si è resa
ancor più necessaria alla luce delle richieste di chiarimenti che sono giunte nella precedente
adunanza da parte di un solo Consigliere.
Il Consigliere Segretario Conte, non intende tornare sull’argomento riguardante i suddetti
chiarimenti richiesti -avendo già espresso diffusamente ed incontrovertibilmente il proprio parere
verbale in merito-, ribadisce che le iniziative poste in essere dalla Commissione Informatica ed il
contratto raggiunto con la Società Lextel rappresentano un’opera globale in favore dei Colleghi
romani di altissimo livello, di grande qualità e i cui risultati presto saranno tangibili agli occhi
dell’Avvocatura romana.
Il Consigliere Segretario Conte chiede ai Componenti della Commissione Informatica di
illustrare al Consiglio il lavoro, la difficile ed efficace negoziazione che ha preceduto la stipula del
contratto con la Società Lextel e, soprattutto, quali siano i vantaggi immediati al momento
dell’inizio di questo atteso servizio.
Prende la parola il Presidente Cassiani il quale, condividendo quanto dichiarato dal Consigliere
Segretario Conte, si unisce al ringraziamento espresso dallo stesso nei confronti dei Colleghi della
Commissione Informatica ribadendo, anch’esso, che il contratto stipulato con la Società Lextel sia
da considerare vantaggioso per la qualità della Società e per le condizioni concordate.
Chiede, comunque, ai Componenti della Commissione Informatica, oggi presenti, di chiarire
quanto sopra e di illustrare l’iter dei lavori che hanno portato alla scelta della Società Lextel e alla
stesura del relativo contratto, al fine di evitare inutili malintesi e/o dubbi.
L’Avv. Alessandro Graziani illustra, quindi, i passaggi che hanno preceduto la stipula del
contratto con la Società Lextel. In particolare precisa che i rapporti sono stati intrattenuti sia con
la Società Net Service (Società del Gruppo Finmeccanica, cui appartiene anche la Società ElsagDatamat) sia con la Società Lextel; aggiunge che, in ogni caso, è stato sempre richiesto alle due
offerenti di inoltrare qualsiasi comunicazione al Consiglio e di inviare le stesse, per conoscenza,
anche ai Coordinatori Vicari della Commissione Informatica.
Così, è stato possibile mettere a confronto la portata complessiva delle due offerte, tenendo
conto del fatto che Net Service aveva segnalato di essere la Società del Gruppo Finmeccanica
deputata ad intrattenere i rapporti con i Consigli degli Ordini forensi (nel mentre Elsag-Datamat
è la Società del Gruppo incaricata di curare esclusivamente il Processo Civile Telematico da “lato
Ministero”).
E’ stato così ravvisato che, mentre Lextel era società “certificata” dal Ministero a essere Punto
di Accesso per il Processo Civile Telematico, Net Service era priva di tale abilitazione (risultava
abilitata solo ad offrire il servizio Polisweb).
E’ stata quindi avviata una stretta consultazione con Lextel per conseguire numerosi benefici
non originariamente inclusi nella offerta presentata (abbassamento da euro 25.000,00 a euro
20.000,00 del prezzo per il servizio Polisweb nel primo anno, facoltà di recedere dal servizio
Polisweb con preavviso di soli tre mesi, determinazione del prezzo del servizio Punto di Accesso
per un triennio, gratuità della casella di posta certificata per il Processo Civile Telematico per gli
Avvocati che verranno abilitati al deposito degli atti nel primo anno contrattuale, fissazione di un
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FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
tetto massimo del prezzo della casella di posta elettronica certificata del Processo Civile Telematico
per gli avvocati che vorranno accedere a tale servizio, istituzione di un help-desk, ecc.).
E’ stata inoltre considerata la circostanza che Lextel avesse già stipulato contratti per il servizio
Processo Civile Telematico con altri Ordini forensi (Bari, Napoli, Genova, ecc.), senza concedere
a tali contraenti le stesse condizioni di estremo favore applicate nei confronti dell’Ordine romano.
Il Consigliere Vaglio, preso atto della relazione svolta dalla Commissione Informatica (anche
se successiva alla scelta da parte del Consiglio della ditta fornitrice del Punto di Accesso al Processo
Telematico), ribadisce che tra gli impegni economici nei confronti della ditta Lextel esposti nella
proposta delibera e quelli effettivamente associati al relativo contratto, vi è una differenza non
trascurabile.
Detta osservazione non nasce certo con l’intenzione di criticare il lavoro svolto dai Consiglieri
o dalla Commissione Informatica o, tantomeno, per voglia di protagonismo -come è stato detto
con un tono polemico ed aggressivo da chi non ha argomenti validi per replicare a dati oggettivima solo per evidenziare una non completa conoscenza di clausole contrattuali che comporteranno
un esborso ulteriore a carico degli Avvocati romani, nel cui esclusivo interesse sono indirizzati i
propri interventi ed il proprio impegno.
Pertanto, non si può non rilevare, ancora una volta, la difformità tra l’impegno economico
presentato nella delibera e quello effettivo del contratto firmato, difformità che, purtroppo, non
è stata chiarita dalla Commissione Informatica e sarà a carico di ciascuno degli Avvocati romani
accreditati all’uso del Processo Civile Telematico ed alle notifiche per via telematica, sotto forma
di posta elettronica certificata a pagamento, anzichè gratuita come previsto nella delibera
consiliare.
Stante tale reale situazione di fatto, che tuttavia a parere della Commissione Informatica non
dovrebbe determinare una spesa complessiva di grande rilevanza, chiede che il Consiglio deliberi
di assumere a proprio carico detta spesa, in modo di non far pagare agli Avvocati romani il relativo
costo ed in modo da monitorare, al contempo, in quale misura il relativo esborso verrà ad incidere
sull’intera operazione.
Inoltre, occorre anche rilevare che il D.L. 25 giugno 2008 n.112, pur non ancora convertito in
legge, prevede testualmente che “nell’albo è indicato l’indirizzo elettronico attribuito a ciascun
professionista dal punto di accesso”.
Infatti, “a decorrere dalla data fissata dal Ministro della Giustizia con decreto emesso sentiti i
Consigli dell’Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del
Consiglio, al Ministero della Giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l’uso
di strumenti informatici e telematici nel Processo Civile”. Ciò significa che, comunque, il
Consiglio dovrà provvedere a fornire a ciascun iscritto una casella di posta elettronica certificata
da comunicare in brevissimo tempo al Ministero della Giustizia, agli uffici giudiziari e all’ufficio
notifiche. In mancanza, per i procedimenti giudiziari civili si rischierebbe che le comunicazioni e
le notificazioni ai difensori costituiti vengano effettuate in cancelleria, con gravissimi ed evidenti
disagi per gli Avvocati romani privi della casella di posta elettronica certificata.
In merito a quanto osservato dal Consigliere Vaglio, l’Avv. Graziani precisa che il D.L. 112/
08 sulle “notificazioni civili telematiche” è normativa (non ancora convertita in legge e comunque
non immediatamente operativa) promulgata il 25 luglio 2008, in epoca di gran lunga successiva sia
alle offerte presentate da Lextel e Datamat-Net Service, sia alla delibera approvativa della scelta del
fornitore. In ogni caso, il Processo Civile Telematico costituisce essenzialmente modalità di
presentazione degli atti processuali nel mentre la normativa sopra citata riguarda soltanto la
procedura per il ricevimento delle notificazioni dirette agli Avvocati. Pertanto la situazione che il
FORO ROMANO 3-4/2008
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
D.L. 112/2008 potrebbe generare non incide affatto sulle condizioni del contratto stipulato a
seguito della delibera con cui il Consiglio ha prescelto il fornitore per dotare i propri Iscritti di Punto
di Accesso per il Processo Civile Telematico.
L’Avv. Graziani precisa comunque che il contratto stipulato per la fornitura di Punto di Accesso
per il Processo Civile Telematico è conforme all’offerta avanzata dall’azienda fornitrice prescelta,
salvo l’inclusione di condizioni migliorative già riferite. Le condizioni in esso riportate evidenziano
il notevole beneficio economico conseguito per effetto della evidente riduzione dell’attuale costo
del servizio Polisweb (abbattuto di oltre il 70% rispetto al costo antecedente) nonostante il notevole
incremento degli Avvocati utilizzatori di tale risorsa ed il miglioramento del sistema di connessione
da parte del nuovo fornitore.
Per quanto concerne la fornitura di posta elettronica certificata per il Processo Civile
Telematico, si sottolinea che tale servizio è incluso nel contratto stipulato e si conferma che la
casella di posta elettronica certificata (per coloro che saranno abilitati al deposito degli atti con il
sistema “P.C.T.” nel primo anno di contratto) sarà messa a disposizione senza altri oneri individuali
a carico come previsto nel contratto stipulato. Resta comunqua il fatto che il Processo Civile
Telematico consiste essenzialmente in un sistema alternativo di deposito degli atti processuali per
via telematica e ciò implica che ogni avvocato debba munirsi di dotazioni strettamente individuali
(quali il sistema di connessione internet, la smart card e la casella di posta elttronica certificata per
il Processo Civile Telematico). Nell’ottica di evitare che possano avere luogo, negli anni successivi,
futuri improvvidi aumenti del prezzo della casella di posta elettronica certificata per il Processo
Civile Telematico, è stato perciò individuato un valore massimo (Euro 8,00 più IVA per anno) non
già come prezzo di fornitura per ciascun Avvocato fruitore, bensì come tetto massimo di tale costo.
Si rammenti che il costante contatto tenuto con il Personale (Magistrati e Tecnici) impegnato nella
attuazione del Processo Civile Telematico lascia prevedere che l’utilizzo di tale innovativa
metodologia sarà fortemente limitata nel periodo iniziale di sperimentazione (circoscritto alla sola
presentazione di ricorsi per decreto ingiuntivo), di cui non è dato determinare esattamente nè la
data di inizio, nè la durata. Proprio in considerazione di questo, il numero degli Avvocati che si
doteranno di casella di posta elettronica certificata per il periodo iniziale è stato stimato in misura
di meno di 100 unità (nei dialoghi avuti, da Net Service in 30 o 40 Avvocati, da Lextel in circa 80
Avvocati).
Il Consigliere Cerè chiede se è in atto un contenzioso con la Società Datamat-Net Service per
quanto riguarda il servizio reso in passato.
L’Avv. Alessandro Graziani dichiara di non essere a conoscenza di alcun contenzioso con la
Società Datamat-Net Service ma, comunque, di non essere di competenza della Commissione
Informatica.
Prende la parola il Presidente Cassiani il quale non capisce la pertinenza della domanda fatta
dal Consigliere Cerè e che attinenza abbia la stessa con la Commissione Informatica.
Il Consigliere Di Tosto richiede al Consigliere Segretario perchè nella delibera del 19 giugno
2008, relativa all’approvazione del contratto per il Processo Civile Telematico e al sistema Polisweb,
non si è ritenuto di allegare il contratto alla proposta di delibera e perchè non è stato indicato
l’importo di Euro 9,60 per ogni Avvocato per ciascun anno.
Prende la parola il Consigliere Segretario Conte il quale ricorda al Consigliere Di Tosto che
quando venne presa la delibera, del 19 giugno 2008, lo stesso era presente e che, una volta esposta
la fatticpecie contrattuale di cui all’accordo Lextel, aveva invitato tutti i Consiglieri, che lo avessero
desiderato, a visionare il fascicolo contenente il carteggio contrattuale dove risultava chiarissima
la clausola che oggi viene “criticata” -o forse si dovrebbe dire strumentalmente constestata- anche
356
FORO ROMANO 3-4/2008
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
perchè una copia del contratto venne consegnata contestualmente ad ogni Consigliere il
pomeriggio di quell’adunanza e, quindi, prima della sottoscrizione apposta giorni dopo dal
Presidente Cassiani. Il Consigliere Segretario Conte, come già sopra accennato, non intende
riaprire alcuna polemica, ma si limita solo ad evidenziare che invece di apprezzare uno splendido
lavoro fatto dalla Commissione Informatica e la nascita di un servizio che sarà di fondamentale
e fattiva fruizione per tutti gli Avvocati romani, si aprono contestazioni del tutto prive di
fondamento o per questioni del tutto irrilevanti e non sostanziali per evidenti battaglie di bandiera
o di schierimento o, forse, per “ordini di scuderia”. Insiste il Consigliere Segretario Conte
ribadendo che la bontà di questo contratto e l’utilità di questo servizio presto saranno riconosciuti
da tutti e queste inutili polemiche gratuite resteranno quello che sono: una mera perdita di tempo.
Prende la parola il Presidente Cassiani il quale, chiariti tutti gli aspetti ed evidenziatosi che il
lavoro della Commissione Informatica porterà certamente alla nascita di un servizio fondamentale
per gli Avvocati romani, ritiene che nulla più si debba aggiungere se non ringraziare i Colleghi,
esperti della materia, per l’opera svolta.
Il Consigliere Nesta, nel prendere atto dei chiarimenti forniti, rileva che effettivamente sussiste
una difformità tra l’impegno economico, indicato nella delibera consiliare e quello risultante nel
contratto concluso con la Società Lextel, nella parte in cui non è stato precisato l’onere a carico
di ciascun Avvocato, a partire dal secondo anno, richiedente la casella di posta elettronica, di Euro
8,00 l’anno più IVA.
L’Avv. Alessandro Graziani ribadisce che la casella di posta elettronica certificata per il Processo
Civile Telematico è gratuita per il primo anno di contratto, decorrente da quando verrà attivato
il Processo Civile Telematico. Per gli anni successivi, non è stato stabilito alcun costo individuale
ma si è prudentemente determinato che tale costo non possa essere superiore a un tetto massimo
prestabilito. Ciò in considerazione del fatto che altri Consigli dell’Ordine hanno già stipulato
contratti con costi individuali (a carico di ciascun Avvocato per analogo servizio) ben superiori al
limite prefissato con il contratto stipulato.
Pertanto, il contratto stipulato non pone effettivamente alcun onere prefissato a carico di
ciascun Avvocato, limitandosi a garantire che ogni futuro esborso a suo carico non possa
convenzionalmente superare un limite prudentemente predeterminato.
Prendono la parola i Consiglieri Gianzi e Rossi i quali, condividendo quanto affermato dal
Consigliere Segretario Conte, e alla luce di questo ennesimo chiarimento fornito dal Collega
Graziani, chiedono al Presidente Cassiani di porre fine all’audizione della Commissione Informatica, auspicando che le iniziative poste in essere dalla stessa verranno al più presto messe al servizio
dei Colleghi romani, senza ulteriori discussioni che nulla apportano nè da un punto di vista
tecnico, nè da un punto di vista costruttivo.
L’Avv. Alessandro Graziani conferma al Consiglio che entro quattro o cinque mesi redigerà una
nuova relazione sugli ulteriori sviluppi.
Il Presidente Cassiani ritiene che tutto sia chiarito, ringrazia i Colleghi della Commissione
Informatica, oggi comparsi, auspica che l’imponente lavoro illustrato dia al più presto i suoi frutti.
a cura di Antonio Conte
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
CONVEGNI
IL CICLO DI SEMINARI ORGANIZZATO DALLA
CONFERENZA DEI GIOVANI AVVOCATI
In data 9 settembre 2008, con il primo convegno dedicato al tema “Nuove frontiere della
responsabilità civile”, ha preso il via presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
l’iniziativa del “Ciclo di seminari organizzato dalla Conferenza dei Giovani Avvocati”. L’iniziativa
ha riscosso un notevole successo: infatti, nel giro di poche ore dall’inizio delle iscrizioni, fissato
per la giornata dell’1 settembre, i posti disponibili si sono rapidamente esauriti. E, lo si riferisce
senza falsa modestia, il primo seminario si è concluso tra gli scroscianti applausi dei
partecipanti.
Il comitato scientifico che si è occupato dell’organizzazione degli eventi è composto da sei
segretari della Conferenza dei Giovani Avvocati: Daniela Bianchini, Andrea Luberti, Gabriella
Geatti, Giovanna Vigliotti, Domenico Giugni, e Gregorio Salatino, con la collaborazione, in
veste di relatori, di altri giovani giuristi (avvocati, assistenti universitari, dottorandi di ricerca
e magistrati in tirocinio).
Il ciclo di seminari è stato inserito nell’ offerta formativa predisposta per l’attribuzione dei
crediti formativi, previsto dalle vigenti disposizioni in materia di formazione continua
contenute nel regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 13 luglio 2008 e nelle
previsioni attuative del Consiglio dell’Ordine di Roma.
I rimanenti seminari si svolgeranno in data 23, 30 settembre e 16 ottobre 2008, presso l’Aula
Avvocati (Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour), e avranno ad oggetto, rispettivamente, i
“Profili di responsabilità penale del medico”, “Il diritto di famiglia e le sfide del multiculturalismo” e,
infine, “Le responsabilità della Pubblica Amministrazione”. Si tratta, come è evidente, di argomenti
che sono materie oggetto di interesse e di confronto quotidiano, per la loro attinenza a recenti
ed importanti pronunzie giurisprudenziali o per la particolare rilevanza nel panorama
giuridico più recente anche (è il caso del convegno sul multiculturalismo) in una prospettiva
di “anticipazione” delle future evoluzioni del mondo giuridico. Si sottolinea che i contributi
saranno a breve pubblicati e disponibili su prestigiose pubblicazioni specializzate.
La Conferenza dei Giovani Avvocati, secondo lo Statuto elaborato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, è istituita nell’ambito del Distretto della Corte di Appello di
Roma, al fine di favorire una più elevata qualificazione professionale dei giovani (praticanti,
abilitati e giovani avvocati) che intraprendono l’attività forense. L’iniziativa, pertanto, è stata
diretta principalmente a fornire ai colleghi più giovani un’occasione di ricapitolazione,
confronto ed analisi di tematiche fondamentali nell’esercizio “giornaliero” della professione,
ma che, proprio per gli argomenti trattati, possono suscitare l’interesse anche di colleghi con
maggiore esperienza. E proprio nel primo seminario si è riscontrata la gradita presenza di ospiti
di particolare cultura giuridica, che in questa sede si tiene a ringraziare.
Ogni organizzatore e ogni relatore ha, pertanto, fornito un contributo prezioso con la
propria, peculiare cultura giuridica (gli autori provengono, infatti, da esperienze professionali
e accademiche a volte molto distanti): elemento unificatore dell’iniziativa è, invece, costituito
dalla giovane età dei protagonisti, ricercata al fine di valorizzare adeguatamente la professionalità di chi, in una realtà nazionale spesso penalizzante per i giovani, ha dimostrato il proprio
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
impegno e la propria passione per lo studio e la pratica del diritto.
In conclusione, è auspicio di chi scrive che, in un momento storico in cui il mondo
universitario rischia di perdere il proprio ruolo di centro di eccellenza del sapere giuridico (a
causa della proliferazione delle facoltà e della moltiplicazione del numero degli iscritti,
fenomeni entrambi non accompagnati da un adeguato incremento qualitativo), proprio
l’Avvocatura e, nella specifica realtà territoriale, l’Ordine degli avvocati di Roma, prendendo
esempio dalle Law Societies del mondo anglosassone, assuma un ruolo di promozione della
cultura giuridica e di formazione. E proprio in tale direzione si è collocata l’iniziativa descritta
in queste brevi righe.
Andrea Luberti
INDIFFERIBILITA' DEL TRATTATO COSTITUZIONALE EUROPEO
A PRESIDIO DELLA TUTELA DEI DIRITTI INALIENABILI
DEI CITTADINI DELL'UNIONE
Mi sia consentito sottoporre a questo autorevole uditorio alcune brevi considerazioni in
ordine allo svolgimento del tema oggetto del presente dibattito.
Da questa città eterna capitale d’Italia, nella quale risiedo da tempi ormai lontani, ove
convennero i capi di Stato dell’Unione per la firma della Costituzione europea, della quale in
un baleno si sono perse le tracce, invito voi presenti a sottoscrivere questo appello per il futuro
del nostro Continente.
L’Europa ha assoluta urgenza di un effettivo risveglio e di un nuovo vitale e concludente
equilibrio costituzionale. L’immobilismo ed il trasformismo che in atto prevalgono in campo
internazionale sotto l’impulso degli incontrollati interessi egemonici che sovrintendono alla
politica extraeuropea, la quale non perde occasione per ostacolare, con ogni mezzo e in tutti
i modi, la unificazione della nostra patria comune, devono cessare.
La soggezione dell’Europa agli interessi innanzi indicati, ispirati a finalità prevaricatrici che
impediscono a tutti i cittadini europei di esercitare il loro legittimo diritto alla indipendenza
ed alla parità con la sovranità di cui dispongono i popoli e gli stati degli altri continenti più
avanzati e progrediti del Mondo, è in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite e con i principi
del Diritto Internazionale.
Urge, a mio sommesso avviso, nell’attuale situazione internazionale, la nascita di un polo
costituzionale, territoriale europeo a presidio della tutela dei diritti inalienabili dei cittadini
dell’Unione. Quest’ultima deve essere sovrana, libera da condizionamenti che provengano
dall’esterno e protesa verso il futuro nella comune Organizzazione delle Nazioni Unite. In
particolare per quanto concerne la situazione italiana sono dell’avviso che aver sciolto il
Parlamento e indette le elezioni in maniera ingiustificata senza aver prima dato corso allo
svolgimento del referendum sulla nuova legge elettorale già costituzionalmente ammesso,
rappresenti una grave violazione dei diritti fondamentali dei cittadini della nostra Repubblica,
costretti a votare di nuovo con una legge definita una porcata da parte anche di quelli che in
precedenza l’avevano varata.
Se soltanto tre senatori possano impedire ad un intero Parlamento di svolgere il proprio
ruolo istituzionale nell’ambito dei principi inviolabili della democrazia e della legalità,
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
impedendo allo stesso di portare a termine il suo compito fondamentale di garanzia dei diritti
sanciti dalla Costituzione, ciò significa che è a rischio l’intero sistema di garanzie rappresentative che devono connotare una sana e integra struttura istituzionale di uno Stato di Diritto.
Passando ad esaminare la situazione a livello Internazionale è di tutta evidenza una preliminare
considerazione in ordine all’annullamento in campo europeo della sovranità popolare dei
singoli parlamenti nazionali e degli esiti referendari dei cittadini di ben 18 Stati Europei che
avevano già provveduto ad approvare la Costituzione Europea, impedendo di approvarla ad
altri Stati che si accingevano alla sua ratifica. Tanto cancellando tutto di un tratto le già avvenute
ratifiche ed impedendo di stabilire una effettiva procedura per la nascita di un nuovo trattato
sul quale, allo stato, non v’è alcun cenno d’inizio di provvedere a curare i richiesti adempimenti, prima dello svolgimento delle non lontane elezioni del futuro Parlamento Europeo ai fini
della sua conseguente necessaria entrata in vigore. Nel giugno del prossimo anno 2009 infatti,
tutti i cittadini dell’Unione Europea oltre alle elezioni del nuovo parlamento sono chiamati
a dare vita ad una più moderna e funzionale struttura costituzionale degli organi deputati al
futuro governo dell’Unione.
Le assunzioni delle maggiori responsabilità politiche che graveranno sull’Unione Europea
allargata impongono nuove iniziative a sostegno e a tutela della comunità della quale facciamo
parte. Per far fronte a tali esigenze occorre assumere le opportune misure organizzative
programmatiche e politiche attraverso la formazione di un originale ed organico soggetto
comunitario che ritengo possa essere denominato Polo Costituzionale Territoriale dei cittadini
europei. Questi ultimi devono assurgere al ruolo di padroni ed arbitri del proprio avvenire,
liberi da ogni condizionamento esterno, imposto al nostro Continente finalmente unito e
sovrano, non più sottoposto a pressioni ed imposizioni arbitrarie ed illegittime di autorità e
poteri che gli sono istituzionalmente e politicamente estranei.
Occorre salvaguardare le singole identità nazionali europee nel rispetto reciproco e nella
tutela dei diritti di ognuna nell’ambito delle varie e specifiche realtà contraddistinte dai confini
di ciascuno Stato, assicurando l’armonia, la solidarietà ed il costante dialogo tra tutti gli organi
preposti alla unificazione dell’intera Europa, al fine della conseguente realizzazione, in tempi
ragionevolmente brevi, degli Stati Uniti d’Europa.
Tanto ai fini della difesa universale dei diritti dei cittadini dei singoli Stati Europei a garanzia
della pace fra i popoli, della libertà, della tutela dell’ambiente e della salvaguardia dei diritti
umani. Occorre consegnare alle generazioni che verranno una società universale che abbia di
mira l’integrazione economica non nell’agguerrita e devastante competizione degli affari più
spregiudicati, ma nella onesta solidarietà tra tutti gli ordini istituzionali, nell’ambito di una
organica Federazione Intercontinentale sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Queste ultime non possono limitarsi ad essere, come nel presente, passive e subalterne
spettatrici del dissolvimento imposto, in maniera ingiusta ed incontrollata, dei superiori valori
della pace, della giustizia e della libertà dei popoli, ma dovranno assumere il ruolo consapevole,
determinante di convinti e tenaci custodi di detti valori, per una nuova umanità protesa alla
costruzione omogenea, moderna e coordinata di una società civile globale, protettrice degli
interessi comuni, mirante alla conquista degli spazi infiniti e non travolta dai massacri fratricidi
che dilaniano l’attuale realtà internazionale.
Gennaro Calabrese
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FORMAZIONE CONTINUA
Adunanza dell’8 maggio 2008
- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all’esame di alcune domande di
accreditamento di eventi formativi, che approva a maggioranza.
- In data 28 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANF Associazione Nazionale Forense del corso di “Diritto Minorile di Famiglia” che si svolgerà in
9 giornate, della durata di 3 ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi complessivi per il corso di “Diritto Minorile di Famiglia”
laddove sarà dimostrata la frequenza di almeno l’80% delle ore di durata dell’evento.
***
- In data 29 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
Curatori Fallimentari del seminario su “Le nuove procedure concorsuali nel vigente sistema
processuale” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 crediti formativi per il seminario suindicato.
***
- In data 28 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Legance
Studio Legale, Studio Legale Riccomagno e Amya Law Firm del convegno su “2nd European
Maritime Lawyers Summit” che si svolgerà in due giornate, della durata di 4,30 ore la prima
e di 4 ore la seconda.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.8 crediti formativi per il convegno suindicato.
***
- In data 28 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGI - Istituto
Grandi Infrastrutture del seminario su “I contratti pubblici in mezzo al guado giurisdizionale.
Come uscire?” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
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FORMAZIONE CONTINUA
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 5 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’INDIMI Istituto Nazionale per i Diritti dei Minori della conferenza su “Differenze sussistenti - Figli nati
nel matrimonio e fuori del matrimonio” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 crediti formativi complessivi per l’evento suindicato.
***
- In data 3 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UFTDU Unione Forense per la tutela dei Diritti dell’Uomo del seminario sul “Risarcimento del danno
per contagio da sangue infetto - Problematiche sostanziali e processuali” che si svolgerà in una
giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 5 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UFTDU Unione Forense per la tutela dei Diritti dell’Uomo del seminario su “Osservatorio Permanente
CEDU - Sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri” che si svolgerà in una
giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
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FORMAZIONE CONTINUA
- In data 30 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Giurisprudenza del seminario su “La nuova
responsabilità precontrattuale” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 24 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANAMEF Associazione Nazionale Avvocati Madiatori Familiari del convegno su “Mediazione familiare
e consulenza tecnica” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 4 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANAS SpA per
l’attività formativa su “Tutela dei consumatori e Class Action, riflessi sull’ANAS quale
organismo di diritto pubblico” che si è svolto in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
di concedere n.4 crediti formativi per l’attività suindicata.
***
- In data 24 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università di
Roma “La Sapienza” 1° Facoltà di Medicina - Cattedra di Psicopatologia Forense, del
convegno sul “Profilo Criminologico (dalla scena del crimine ai profili socio-psicologici)” che
si è svolto in quattro giornate, della durata complessiva di 23 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi relativi al
predetto evento;
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FORMAZIONE CONTINUA
delibera
di concedere n.24 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 5 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
Silvia Sandano, del convegno su “I diritti fondamentali della persona alla prova dell’emergenza” che si è svolto in una giornata, della durata di 7 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.8 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 19 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, del convegno su “Gli strumenti finanziari e
l’asset allocation - Percorso formativo” che si è svolto in quattro giornate, della durata
complessiva di 27,30 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.6 crediti formativi ad incontro per l’evento suindicato.
***
- In data 26 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consolato di
Bolivia in Roma, del convegno su “Immigrazione: sicurezza, equità e solidarietà” che si è svolto
in una giornata, della durata di 5 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.1 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.1 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 26 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione
Italiana per il Notariato, del convegno su “Analisi Interpretative e novità della Circolare n.3/
E dell’Agenzia delle Entrate” che si è svolto in una giornata, della durata di 8 ore.
Il Consiglio
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FORMAZIONE CONTINUA
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.8 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 21 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGI - Istituto
Grandi Infrastrutture del convegno su “Procedura di infrazione CEE contro il Codice dei
Contratti” che si è svolto in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 28 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGI - Istituto
Grandi Infrastrutture del convegno su “Problemi applicativi dei settori speciali” che si è svolto
in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 5 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della NormaForma
srl, del convegno sul “Diritto e Psicologia: due linguaggi un obiettivo. L’audizione protetta
come tutela del minore vittima di reato” che si è svolto in tre giornate, della durata complessiva
di 14 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.14 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.14 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
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FORMAZIONE CONTINUA
- In data 6 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Organimo
Unitario dell’Avvocatura Italiana - Commissione Europea del convegno su “Lo stato della
giustizia nei nuovi paesi della comunità europea” che si è svolto in una giornata, della durata
di 5 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.5 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.5 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 21 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGIFOR Associazione Giovanile Forense del corso su “Master in Diritto delle Assicurazioni” che si
svolgerà in dieci giornate, della durata di 3 ore ciscuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 28 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Cenacolo
Giuridico srl del seminario “La gestione del procedimento disciplinare nelle pubbliche
amministrazioni dopo il nuovo CCNL 2006/2009” che si svolgerà in tre giornate, della durata
di 5,30 ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.16 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.16 crediti formativi complessivi per l’evento suindicato.
***
- In data 28 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Cenacolo
Giuridico srl del seminario “Ultimi aggiornamenti giurisprudenziali e dottrinali sul procedimento amministrativo” che si svolgerà in due giornate, della durata di 5,30 ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.11 crediti formativi complessivi
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FORMAZIONE CONTINUA
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.11 crediti formativi complessivi per l’evento suindicato.
***
- In data 14 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Forum Familiae del corso di formazione in “Mediazione familiare sistemica” che si svolgerà
in 24 mesi, della durata complessiva di 240 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi complessivi per l’intero evento suindicato.
***
- In data 14 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Forum Familiae del corso di “Psicologia della famiglia” che si svolgerà in cinque giornate della
durata di 8 ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi complessivi per l’evento suindicato.
***
- In data 23 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Giuridica del seminario “Appalti pubblici: cause di esclusione e garanzie” che si svolgerà in tre
giornate della durata di 4 ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi complessivi per l’evento suindicato.
***
- In data 23 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Giuridica del seminario “La tutela dei beni culturali e del paesaggio” che si svolgerà in quattro
giornate della durata di 3 ore ciascuna.
Il Consiglio
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FORMAZIONE CONTINUA
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi complessivi per l’evento suindicato.
***
- In data 23 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Giuridica del seminario “La Legge 241/1990 e le sue riforme” che si svolgerà in tre giornate della
durata di 4 ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi complessivi per l’evento suindicato.
***
- In data 23 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Giuridica del seminario “Le nuove frontiere della responsabilità: la responsabilità aquiliana nei
rapporti intrafamiliari. I nuovi arresti giurisprudenziali. Il dibattito della dottrina” che si
svolgerà in una giornata della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 23 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Giuridica del seminario “Gli accordi tra i coniugi in vista della separazione e del divorzio.
Configurabilità nell’ordinamento giuridico italiano. La posizione della giurisprudenza e della
dottrina” che si svolgerà in una giornata della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
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FORMAZIONE CONTINUA
- In data 23 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Giuridica del seminario “La procreazione medicalmente assistita” che si svolgerà in una
giornata della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 23 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Giuridica del seminario “L’affidamento condiviso tra continuità e novità. Risvolti applicativi.
Le prime applicazioni giurisprudenziali” che si svolgerà in una giornata della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 23 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Giuridica del seminario “Gli ordini di protezione familiare. La prassi giurisprudenziale.
L’art.709 ter C.P.C. introduce i danni punitivi nel nostro ordinamento” che si svolgerà in una
giornata della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 23 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione
Giuridica del seminario “Il rifiuto di cure. Diritto o obbligo alla vita? Aspetti giuridici. Gli
ultimi arresti giurisprudenziali” che si svolgerà in una giornata della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
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FORMAZIONE CONTINUA
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 25 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ADR Center
spa del corso di specializzazione “Negotiation at its best” che si svolgerà in due giornate della
durata di 12 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 25 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Pontificia
Università Lateranense - Roma e INSF Istituto Nazionale Scienze Forensi e Sicurezza - Firenze,
del seminario di aggiornamento “Utilizzazione delle prove e delle indagini difensive nel
processo penale” che si svolgerà in sei giornate della durata di 48 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 3 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
Euromediterranea, del seminario “La specificità dello sport nel diritto nazionale e comunitario” che si svolgerà in una giornata della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per l’evento suindicato.
***
- In data 5 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del SIOI - Società
Italiana per l’Organizzazione Internazionale del corso di specializzazione in “Diritto Europeo
per gli operatori del diritto” che si svolgerà in sette giornate, della durata di 4 ore ciascuna.
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FORMAZIONE CONTINUA
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi complessivi per il corso suindicato laddove sarà dimostrata
la frequenza di almeno l’80% delle ore di durata dell’evento.
***
- In data 28 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della STOGEA
srl del seminario “Executive Master in Diritto Amministrativo Sostanziale e Processuale” che
si svolgerà in venti giornate della durata complessiva di 130 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi complessivi per il seminario suindicato laddove sarà
dimostrata la frequenza di almeno l’80% delle ore di durata dell’evento.
***
- In data 8 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università di
Roma Tor Vergata - Dipartimento di Diritto Pubblico e SIOI Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale del corso “RoSSEL 2008 - The Rome Summer School of European
Law” che si svolgerà in cinque giornate della durata complessiva di 32 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
***
- In data 28 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università
di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Scienze Giuridiche - Sezione Istituto di Diritto della
navigazione del seminario “Nuovi profili di responsabilità e di assicurazione nel diritto
aeronautico” che si svolgerà in due giornate della durata complessiva di 8 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
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FORMAZIONE CONTINUA
di concedere n.8 crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
***
- In data 21 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università
di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Medicina Legale del seminario “XI Giornate medico
legali romane ed europee - 38° Congresso Nazionale SIMLA” che si svolgerà in tre giornate
della durata complessiva di 24 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
***
- In data 6 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta srl del
seminario “Diritto Processuale Civile dell’Unione Europea” che si svolgerà in tre giornate della
durata complessiva di 24 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.20 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.20 crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
***
- In data 6 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta srl del
seminario “L’azione inibitoria collettiva (class action) nel diritto italiano” che si svolgerà in una
giornata della durata di 8 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.8 crediti formativi per il seminario suindicato.
***
- In data 6 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta srl del
seminario “La portabilità e la rinegoziazione dei mutui bancari dopo la legge finanziaria” che
si svolgerà in una giornata della durata di 8 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
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FORMAZIONE CONTINUA
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.8 crediti formativi per il seminario suindicato.
***
- In data 5 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Associato Dè Medici-Sterpetti per l’attività formativa su materie in Diritto Civile,
Commerciale, delle Società, Comunitario, Internazionale Privato, Amministrativo e Fallimentare che si è svolto in quindici giornate per un totale di 38 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi per l’attività suindicata.
***
–––
- In data 10 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale
Avv. Prof. Vittorio Biagetti per l’attività formativa su “Gli appalti di opere pubbliche” che si
svolgerà in sette giornate.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi per l’attività suindicata.
***
- In data 21 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale
Associato Freshfields Bruckhaus Deringer per l’attività formativa su “Effective Communication - Strategie di comunicazione e public speaking” che si è svolta in una giornata per un totale
di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per l’attività suindicata.
***
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FORMAZIONE CONTINUA
- In data 3 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale
Gullotta per l’attività formativa su “L’espropriazione per pubblica utilità” cui seguiranno altri
incontri che si svolgeranno in tredici giornate per un totale di 2/3 ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi per l’attività suindicata.
***
- In data 16 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale
Hammonds & Rossotto per l’attività formativa su un “Corso di Formazione” che si svolgerà
in sei giornate per un totale di 3 ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi per l’attività suindicata.
***
- In data 21 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale
Lipani & Partners per l’attività formativa su “Organismo di diritto pubblico e impresa
pubblica” e successivi altri argomenti che si svolgerà in sei giornate per un totale di 2 ore
ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi per l’attività suindicata.
***
- In data 15 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Simmons & Simmons per l’attività formativa su “La riforma del mercato del lavoro nella
legge sul welfare” che si è svolta in una giornata per un totale di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi alla
predetta attività formativa;
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FORMAZIONE CONTINUA
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per l’attività suindicata.
***
- In data 11 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale
Lovells per l’attività formativa su “La nuova manovra antiriciclaggio e nuova normativa
europea sul private placement” e successivi altri argomenti che si è svolta in sei giornate per un
totale di 11,30 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi per l’attività suindicata.
***
- In data 14 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale
Ristuccia e Tufarelli per l’attività formativa su “Disciplina dei mercati finanziari e procedimenti
sanzionatori adottati dalla Consob” e successivi altri argomenti che si svolgerà in tredici
giornate per un totale di 26 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi per l’attività suindicata.
***
- In data 22 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Pavia e Ansaldo per l’attività formativa su “Il project financing” e successivi altri
argomenti che si svolgerà in sei giornate per un totale di 12 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi per l’attività suindicata.
***
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FORMAZIONE CONTINUA
“Incontro con il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti - confronto sul tema
dell’aggiornamento telematico, sulla consulenza e su altri problemi
di interesse comune”
- Il Presidente Cassiani riferisce che, unitamente al Consigliere Vaglio, ha incontrato il
Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Roma in relazione alla formazione professionale
continua, in generale, e sull’aggiornamento telematico, in particolare.
Il Consigliere Gianzi riferisce che è stato contattato da un incaricato de “Il Sole 24 Ore”,
il quale si è offerto a far pervenire al Consiglio delle proposte per lo sviuppo di un programma
per la fomazione telematica.
Il Consigliere Vaglio si dichiara disponibile ad interessarsi della questione.
Il Consiglio delega i Consiglieri Gianzi e Vaglio per approfondire l’argomento e riferire al
Consiglio.
***
Adunanza del 22 maggio 2008
- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all’esame di alcune domande di
accreditamento di eventi formativi, che approva a maggioranza.
- In data 13 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIEPAF Lucky Family del convegno su “L’assegno di mantenimento e i criteri di quantificazione” che
si svolgerà in una giornata, della durata di quattro ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 crediti formativi per il convegno suindicato.
***
- In data 21 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro di Studi
Biogiuridici ECSEL del seminario su “Scuola di BioLaw” che si svolgerà in sette giornate, della
durata di tre ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.21 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.21 crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
***
- In data 23 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Legambiente
- Centro Azione Giuridica (CEAG) del convegno su “Le ultime modifiche al Testo Unico
Ambientale (DLv 152/2006): la disciplina dei rifiuti, delle acque e della valutazione ambien-
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FORMAZIONE CONTINUA
tale” che si svolgerà in due giornate, della durata di 13,30 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi complessivi per il convegno suindicato.
***
- In data 10 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” del master di secondo livello su “Diritto del minore” che
si svolgerà in un anno, per la durata di 240 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi complessivi per il master suindicato.
***
- In data 28 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Tax
Consulting Firm del seminario su “Master Giurista d’Impresa” che si svolgerà in dieci giornate,
della durata di otto ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi per il seminario suindicato.
***
- In data 15 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Firera &
Liuzzo Group srl del convegno su “Ruolo e funzioni dell’avvocato nella mediazione familiare”
che si svolgerà in una giornata, della durata di otto ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.8 crediti formativi per il convegno suindicato.
***
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FORMAZIONE CONTINUA
- In data 14 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
- Scuola Superiore di Studi Giuridici del corso su “Come si esercita l’autotutela amministrativa”
che si è svolto in due giornate, della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.11 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.11 crediti formativi per il corso suindicato.
***
- In data 14 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
- Scuola Superiore di Studi Giuridici del seminario su “Ordinamento e istituzioni dell’Unione
Europea” che si è svolto in sei giornate, della durata di 33 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi per il seminario suindicato.
***
- In data 14 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
- Scuola Superiore di Studi Giuridici del seminario su “Acquisto, vendita e concessioni di beni
immobiliari da parte di amministrazioni pubbliche” che si è svolto in tre giornate, della durata
di 18 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.18 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.18 crediti formativi per il seminario suindicato.
***
- In data 14 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
- Scuola Superiore di Studi Giuridici del seminario su “La contrattualistica d’impresa” che si
è svolto in sei giornate, della durata di 33 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi relativi al
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FORMAZIONE CONTINUA
predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi per il seminario suindicato.
***
- In data 14 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
- Scuola Superiore di Studi Giuridici del seminario su “Il procedimento disciplinare dei
dipendenti pubblici alla luce della più recente normativa” che si è svolto in tre giornate, della
durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.18 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.18 crediti formativi per il seminario suindicato.
***
- In data 14 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
- Scuola Superiore di Studi Giuridici del corso su “Le sanzioni per abusi edilizi” che si è svolto
in due giornate, della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.11 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.11 crediti formativi per il corso suindicato.
***
- In data 14 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
- Scuola Superiore di Studi Giuridici del corso su “La negoziazione in economia nei lavori
pubblici: tecniche, tipi contrattuali, gestione ed esecuzione dei contratti” che si è svolto in due
giornate, della durata di 12 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi per il corso suindicato.
***
- In data 14 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
- Scuola Superiore di Studi Giuridici del corso su “I titoli edilizi nel testo unico” che si è svolto
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FORMAZIONE CONTINUA
in due giornate, della durata di 11 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.11 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.11 crediti formativi per il corso suindicato.
***
- In data 14 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
- Scuola Superiore di Studi Giuridici del corso su “Espropri e acquisizioni di aree” che si è svolto
in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.18 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.18 crediti formativi per il corso suindicato.
***
- In data 14 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl
- Scuola Superiore di Studi Giuridici del corso su “Principi ed istituzioni generali di diritto
ambientale” che si è svolto in tre giornate, della durata di 18 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.18 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.18 crediti formativi per il corso suindicato.
***
- In data 5 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta srl
del master di specializzazione su “Diritto Tributario” che si svolgerà in 18 giornate, della durata
di quattro ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi per il master suindicato.
***
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FORMAZIONE CONTINUA
- In data 5 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta srl
del seminario su “Corso di formazione e aggiornamento professionale per avvocati del libero
foro e della pubblica amministrazione” che si svolgerà in 45 giornate, della durata di 300 ore
complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi per il seminario suindicato.
***
- In data 5 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta srl
del seminario su “Corso di formazione specialistico per la preparazione all’esame di notaio”
che si svolgerà in sei mesi, della durata di 5 ore ad incontro.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi per il seminario suindicato.
***
- In data 5 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta srl
del seminario su “Corso ordinario di base per la preparazione all’esame di abilitazione forense”
che si svolgerà in 20 giornate, della durata di quattro ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi per il seminario suindicato.
***
- In data 5 febbraio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta srl
del seminario su “Corso di aggiornamento professionale in Diritto Civile, Penale e Amministrativo e di preparazione al concorso per la magistratura ordinaria” che si svolgerà in otto mesi,
per una durata di 28 ore mensili.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi relativi al
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FORMAZIONE CONTINUA
predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi per il seminario suindicato.
***
- In data 13 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Cenacolo
Giovanile Forense “Carlo Fornario del convegno su “Riflessioni e spunti sull’arbitrato rituale:
Introduzione; Il procedimento; L’arbitro di parte; Il lodo” che si svolgerà in una giornata, della
durata di tre ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il convegno suindicato.
***
- In data 24 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Legance Studio
Legale Associato - Studio Legale Riccomagno - AMYA Law Firm del convegno su “2nd
European Maritime Lawyers Summit” che si svolgerà in una giornata, della durata di 8,30 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.8 crediti formativi per il convegno suindicato.
***
- In data 24 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legance Studio
Legale per “Incontri su problematiche civilistiche e contrattuali (e successivi altri temi
giuridici)” che si svolgeranno in sei giornate, per una durata di 3 ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi per gli incontri suindicati.
***
- In data 6 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università
degli Studi “Roma Tre” Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Diritto Europeo del
master su “Diritto Amministrativo e Scienze dell’amministrazione” che si svolgerà in sei mesi,
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FORMAZIONE CONTINUA
per una durata di 300 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi per il master suindicato.
***
- In data 13 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ADG Associazione Donne Giuriste del convegno su “60 anni della costituzione italiana: il percorso
delle donne” che si svolgerà in una giornata, della durata di tre ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 crediti formativi per il convegno suindicato.
***
- In data 21 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Euromediterranea del convegno su “La responsabilità presunta fino a prova contraria” che
si svolgerà in una giornata, della durata di tre ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il convegno suindicato.
***
- In data 10 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale
Orrick, Herrington & Sutcliffe degli incontri su “Seminari giuridici per la formazione continua
degli avvocati” che si svolgeranno in sei giornate, della durata di tre ore ciascuno.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi per il seminario suindicato.
***
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FORMAZIONE CONTINUA
- In data 7 marzo 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale
Macchi di Cellere Gangemi degli incontri su “La partita doppia e la sua logica - La struttura del
bilancio d’esercizio secondo il D.Lgs. n.127/1991 (e successivi altri temi giuridici)” che si
svolgeranno in otto giornate, per una durata di 16 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti formativi per gli incontri suindicati.
***
- Il Consigliere Rossi segnala la necessità di provvedere con la più assoluta urgenza alla
delibera in ordine alla questione attinente la formazione permanente. In particolare, stante le
reiterate richieste da parte degli impiegati addetti al Centro Studi, relative all’impossibilità di
gestire le incombenze necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento degli eventi, si rende
in particolare necessaria una decisione in ordine alla eventuale possibilità di assumere nuovo
personale ovvero di delegare la gestione dell’organizzazione degli eventi (solo da un punto di
vista puramente amministrativo) alla Fondazione Scuola Forense del Lazio. Tale ultima
soluzione appare particolarmente vantaggiosa sia perchè implicherebbe l’utilizzazione di
personale esclusivamente dedicato al settore formazione, sia perchè prevede dei costi maggiormente contenuti rispetto all’assunzione diretta di personale da parte del Consiglio sia infine
perchè la predetta Fondazione già percepisce delle somme stanziate in bilancio e si tratterebbe
quindi solo di integrarle attraverso parte dei fondi già destinati - in bilancio - al settore
formazione.
Il Consigliere Rossi, ritenuto che tale proposta risulta già essere stata formulata all’adunanza
del 10 aprile 2008 e che dunque tutti i Consiglieri hanno avuto ampio margine per studiare
la questione, insiste perchè la stessa venga messa ai voti.
- Il Consigliere Bucci dichiara di essere contrario ad effettuare spese per il sistema della c.d.
formazione obbligatoria, sistema che esso Consigliere Bucci non considera legittimo; dichiara
altresì che la Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, istituita da anni dal Consiglio
dell’Ordine romano dovrebbe essere essa, semmai, la destinataria di somme tratte dai fondi
consiliari, a radicale preferenza rispetto alla proposta di erogare somme alla Scuola Forense del
Lazio, alla quale esso Consigliere Bucci dubita che contribuiscano proporzionalmente tutti i
soci -o appartenenti- tra i quali gli altri Consigli degli Ordini laziali.
Il Consigliere Cerè, in merito ai crediti formativi, nel ribadire quanto già più volte affermato
sull’argomento, esprime la propria contrarietà non alla formazione professionale, bensì, alla
formazione obbligatoria. Se tale imposizione deve inevitabilmente esserci, si ritiene inammissibile che l’organizzazione e la gestione della formazione degli Avvocati debba essere concessa
ad un Organo esterno quale la Fondazione Scuola Forense del Lazio essendo convinta che il
Consiglio sia pienamente in grado di organizzare corsi gratuiti per tutti gli Avvocati romani,
naturalmente attraverso un ampliamento delle capacità tecniche gestionali interne all’Ordine
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FORMAZIONE CONTINUA
stesso. Il Consigliere Cerè rammenta a se stessa che la Fondazione forense del Lazio -già Scuola
Forense del Lazio- sino al 2001 si occupava della formazione e preparazione agli esami dei
praticanti avvocati, non solo quelli romani ma di tutti gli Ordini distrettuali, questi ultimi senza
neanche riconoscere alcun contributo economico. Nel 2001, sotto la Presidenza Bucci, fu
creata ed istituzionalizzata la Scuola Forense Romana Vittorio Emanuele Orlando con
direttore scientifico il Prof. Piero Sandulli la quale gratuitamente ha provveduto a curare la
formazione e preparazione dei praticanti avvocati romani. Con sorpresa, nel bilancio
dell’Ordine del 2003 appariva nuovamente la voce di spesa di euro 30.000,00 in favore della
Fondazione Forense del Lazio la quale, come già spiegato, non svolgeva più l’attività di
formazione demandata alla neonata Scuola Forense Romana. A questo punto il Consigliere
Cerè chiede al Consigliere Ierardi, in qualità di Tesoriere e responsabile della Scuola Forense
Romana, di presentare una relazione al fine di illustrare l’effettiva attività svolta dalla
Fondazione Forense del Lazio a fronte delle somme a quest’ultima erogate. Il Consigliere Cerè
ritiene non accettabile che gli Avvocati romani, oltre a dover subire l’imposizione della
formazione, debbano anche pagare un organo esterno come la Fondazione Forense del Lazio
per occuparsi del proprio aggiornamento.
Il Consigliere Cerè per questo motivo propone l’abolizione della Fondazione Forense del
Lazio dalle voci in bilancio e la destinazione della relativa somma all’incremento delle
potenzialità organizzative interne all’Ordine stesso ritenendo doveroso che il Consiglio si
occupi direttamente della formazione dei propri Iscritti.
Il Consigliere Arditi di Castelvetere ribadisce la proposta, già presentata in altre adunanze,
di riuscire a creare un sistema di sponsorizzazione da parte delle principali case editrici di testi
giuridici, per dare maggiore supporto economico per la organizzazione dei Corsi di Formazione. Detto questo, si associa a quanto già riferito da altri Consiglieri circa -eventualmente- la
assunzione di personale da incaricare per lo svolgimento delle attività legate allo svolgimento
dei corsi.
Il Consigliere Nesta, nel ribadire la necessità che il Consiglio organizzi corsi a titolo gratuito
per l’attribuzione dei crediti formativi, rileva che, ove necessario, si proceda all’assunzione di
semestralisti da parte del Consiglio per fornire un adeguato servizio ai Colleghi.
Rileva, inoltre, che la formazione professionale deve essere curata, se non esclusivamente,
prevalentemente dal Consiglio.
Esprime, quindi, voto contrario a qualsiasi contributo economico in favore di altre
organizzazioni che intendano curare la formazione dei Colleghi.
Aggiunge, inoltre, che appare quantomeno inopportuno, se non in contrasto con le finalità
istituzionali, devolvere 40.000,00 euro a terzi per svolgimento di compiti che dovrebbero
essere espletati in proprio dal Consiglio.
Il Consigliere Vaglio, nel condividere le argomentazioni esposte dal Consigliere Nesta,
esprime voto contrario all’erogazione di qualsivoglia contribuzione in favore di terzi, ed in
particolare della Fondazione della Scuola Forense del Lazio.
Il Consigliere Fasciotti fa propria la proposta del Consigliere Rossi e cioè che per necessità
e convenienza economica si debba ricorrere al personale della Fondazione non potendo il
personale del Centro Studi sopportare una dimensione ormai divenuta gigantesca per
l’ammissibilità e la gestione dei corsi formativi.
- Il Consigliere Barbantini, nel condividere quanto espresso dal Csonsigliere Rossi e
ribadito al Consigliere Fasciotti, fa presente che è pacifico che la formazione professionale sia
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FORMAZIONE CONTINUA
curata esclusivamente dal Consiglio nel mentre il personale necessario dovrà solo svolgere
compiti di “manovalanza”, cioè predisporre l’elenco delle riunioni, la stampa e l’inserimento
nel sito delle stesse, ecc.
Considerato che nel bilancio preventivo approvato dall’Assemblea è già stata inserita la
“posta” di Euro 30.000 per l’adesione alla Fondazione Scuola Forense del Lazio, ritiene che
in detta somma debbano ricomprendersi gli emolumenti per quel personale della Fondazione
che dovrà svolgere i suddetti compiti, senza così aggravare di ulteriore spese il Consiglio.
Ritiene pertanto che essendo a conoscenza di tutti i Consiglieri sin dal 10 aprile scorso il
problema di cui stiamo trattando, il Consiglio debba procedere alla votazione della proposta.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi, con riferimento a quanto detto dai Consiglieri che la hanno
preceduta, ritiene che l’argomento vada approfondito. A tal fine si impegna, per la prossima
adunanza, a predisporre e distribuire a tutti i Consiglieri una approfondita relazione, in quanto
ritiene che per poter deliberare una spesa di tale importanza tutti debbano essere informati per
valutare compiutamente il problema.
Il Presidente Cassiani condivide pienamente la linea enunciata dal Consigliere Rossi e in
particolare l’idea di utilizzare la struttura collaudata da anni della Fondazione per la Scuola
Forense del Lazio anche per la organizzazione della formazione obbligatoria. Ricorda con una
punta di orgoglio di avere anticipato questa possibilità in occasione di un Consiglio di
Amministrazione della Fondazione nel quale qualcuno prospettava la necessità di liquidarla
per problemi di carattere economico.
In quell’occasione ricorda di aver detto che la Fondazione avrebbe avuto grande rilievo
proprio per il concomitante obbligo per il Consiglio di organizzare la formazione obbligatoria.
Il Presidente Cassiani conclude esprimendo ammirazione e gratitudine al Consigliere Rossi
e alla Commissione da lei coordinata per l’attività svolta pur in presenza delle obiettive
difficoltà derivanti dalla mancanza di una struttura adeguata all’enorme compito che incombe
sul Consiglio. Rappresenta anche che sta coltivando insieme al Consigliere Rossi la possibilità
di svolgere per via telematica la formazione obbligatoria e a tale proposito riferisce che sta
organizzando insieme al Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, Dott. Longobardi, un
incontro tra gli Ordini dei Commercialisti e degli Avvocati di Roma, Napoli e Milano e fin da
questo momento invita tutti i Consiglieri a partecipare, considerata l’importanza dell’argomento.
Il Consiglio delibera di rinviare ogni determinazione alla prossima adunanza, con
l’impegno del Consigliere Tesoriere Ierardi e del Consigliere Rossi di fornire relazioni per tutti
i Consiglieri.
***
Adunanza del 29 maggio 2008
- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all’esame di una domanda di
accreditamento di evento formativo, che approva a maggioranza.
- In data 29 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” del Convegno su “Le soluzioni concordate della crisi
dell’impresa nell’esperienza dei tribunali”, che si svolgerà in una giornata, della durata di tre
ore.
Il Consiglio
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FORMAZIONE CONTINUA
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n. 3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il convegno suindicato.
***
- Il Presidente Cassiani riferisce che ha organizzato per il 5 giugno p.v. con il Presidente
dell’Ordine dei Commercialisti di Roma, Dott. Gerardo Longobardi un incontro tra i tre
maggiori Ordini (Roma, Milano e Napoli) dei Commercialisti e degli Avvocati sulla Formazione Professionale Continua.
Fa presente che l’importanza dell’argomento impone la presenza di tutti i Consiglieri e, in
particolare, del Consigliere Rossi quale incaricata del Settore e del Consigliere Vaglio anche
quale esperto di informatica.
Il Consiglio ne prende atto e condivide l’iniziativa che reputa di grande interesse.
***
- I Consiglieri Di Tosto e Vaglio propongono di inserire sul sito internet dell’Ordine
esclusivamente i corsi di formazione gratuita, escludendo qualsiasi forma di pubblicità sul
proprio sito dei corsi a pagamento e di quelli che prevedono rimborsi spese.
Il Consiglio
- esaminata la proposta dei Consiglieri Di Tosto e Vaglio e dopo ampia discussione
delibera
all’unanimità, di inserire sul sito internet dell’Ordine esclusivamente i corsi di formazione
gratuita, escludendo qualsiasi forma di pubblicità sul proprio sito dei corsi a pagamento e di
quelli che prevedono rimborsi spese.
Adunanza del 5 giugno 2008
Formazione professionale continua: relazione sull’incontro tra
gli Ordini dei Commercialisti e degli Avvocati di Napoli, Roma e Milano
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla riunione con gli Ordini dei Commercialisti e degli
Avvocati di Milano, Napoli e Roma. Delega i Consiglieri Rossi e Vaglio a continuare gli
incontri per lo studio della questione con i rappresentanti degli altri Ordini, invitandoli a
riferire nel dettaglio nelle prossime adunanze. Precisa che, oltre ai predetti Consiglieri, erano
presenti i Consiglieri Arditi di Castelvetere, Gianzi e Ierardi e che l’incontro si è rivelato di
grande utilità perchè ha consentito di approfondire il tema della formazione continua per via
telematica e, inoltre, i vantaggi, anche di natura economica, che deriverebbero da un
protocollo tra i tre maggiori Ordini dei Commercialisti e degli Avvocati.
***
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi formativi
- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all’esame di alcune domande di
accreditamento di eventi formativi, che approva a maggioranza.
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FORMAZIONE CONTINUA
- In data 23 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUISS Business School Divisione Guido Carli del corso di specializzazione su “Giurista d’Impresa”
che si svolgerà in trentuno giornate, della durata di 186 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi complessivi per il corso di specializzazione suindicato.
***
- In data 28 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione “Avvocatura Libera” del convegno su “La responsabilità medica alla luce dei recentissimi
interventi giurisprudenziali” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3,30 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi complessivi per il convegno suindicato.
***
Adunanza del 12 giugno 2008
- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all’esame di alcune domande di
accreditamento di eventi formativi, che approva a maggioranza.
- In data 28 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Giuristi e Consulenti Legali del “Corso per Curatore Fallimentare” che si svolgerà in
ventiquattro giornate, della durata di due ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi complessivi per il corso suindicato.
***
- In data 3 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Circolo il
Buongoverno del convegno su “Il Buongoverno dell’impresa - Come valorizzare i momenti
di crisi aziendale” che si svolgerà in una giornata, della durata di tre ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
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FORMAZIONE CONTINUA
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi complessivi per il convegno suindicato.
***
- In data 5 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osservatorio
Vittime Lidu del convegno su “Il risarcimento del danno esistenziale e del macrodanno” che
si svolgerà in una giornata, della durata di otto ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.8 crediti formativi complessivi per il convegno suindicato.
***
- In data 9 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANCI Lazio
del convegno su “Il nuovo piano territoriale paesistico regionale - Aspetti legali e ruolo dei
Comuni” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3,30 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi complessivi per il convegno suindicato.
***
- In data 14 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Associato Nunziante Magrone sull’attività formativa articolata in diversi seminari a
partire da “La disciplina della società a responsabilità limitata” cui seguiranno altri temi
giuridici. L’evento si svolgerà in dieci giornate, della durata di 15 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti relativi alla predetta
attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti complessivi per l’attività formativa suindicata.
***
- In data 12 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
FORO ROMANO 3-4/2008
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FORMAZIONE CONTINUA
Professionale Associato Baker & McKenzie sull’attività formativa articolata in diversi seminari
a partire da “Class Action” cui seguiranno altri temi giuridici. L’evento si svolgerà in quattro
giornate, della durata di 13 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti relativi alla predetta
attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti complessivi per l’attività formativa suindicata.
***
Adunanza del 19 giugno 2008
- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all’esame di alcune domande di
accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.
- In data 16 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LFT
Laboratorio Finanza Territorio del Seminario sul “Il diritto urbanistico e la due diligence
immobiliare” cui sono seguiti altri tre incontri che si sono svolti in quattro giornate, della durata
di 3 ore ciascuno.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi ad incontro per il seminario suindicato.
***
- In data 9 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
Nazionale “Circolo dei Giuristi Telematici” del Convegno su “D.Lgs. n.231/2001 e D.Lgs.
n.196/2003; come coordinare le norme e tramutare gli obblighi in potenziali risorse” che si
svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.8 crediti formativi per il convegno suindicato.
***
- In data 29 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Luiss Guido
Carli - Facoltà di Giurisprudenza del Convegno su “EU: Fifty years Europe. Quo Vadis?” che
si è svolto in due giornate, della durata di 9 ore complessive.
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FORMAZIONE CONTINUA
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.9 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.9 crediti formativi per il convegno suindicato.
***
- In data 12 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
di Promozione Sociale - Democrazia nelle Regole del Convegno su “Contratto preliminare:
esecuzione della sentenza di primo grado” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il convegno suindicato.
***
- In data 17 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del Convegno su “La formazione del giurista
europeo” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il convegno suindicato.
***
- In data 17 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Azione
Legale del Seminario su “Il rito processuale e la tutela giurisdizionale nel nuovo codice degli
appalti” e successivi altri incontri che si svolgeranno in sette giornate, della durata di 2 ore
ciascuno.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.2 crediti formativi ad incontro
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.14 crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.
***
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FORMAZIONE CONTINUA
- In data 12 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Azione
Legale del Convegno su “Inefficenze e ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione:
ostacoli allo sviluppo” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il convegno suindicato.
***
- In data 16 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
“Le Toghe” del Convegno su “Dai cd. diritti naturali e dai diritti fondamentali, al diritto
all’autodeterminazione sul proprio corpo, e al cd. testamento biologico “ che si svolgerà in una
giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 crediti formativi per il convegno suindicato.
***
- In data 22 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale
e Commerciale Montemarano della attività formativa su “Il rapporto di lavoro negli enti
ecclesiastici” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 15 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti relativi alla predetta
attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti per l’attività formativa suindicata.
***
- In data 4 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale
Simmons & Simmons della attività formativa su “Il processo di quotazione” e successivi altri
incontri che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 10 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.10 crediti complessivi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
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FORMAZIONE CONTINUA
di concedere n.2 crediti ad incontro per l’attività formativa suindicata.
***
- In data 14 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Professionale “Studio Legale Tributario associated with Ernst & Young” della attività
formativa su “Aggiornamento in materia di diritto tributario dell’impresa” che si svolgerà in
quattro giornate, della durata di 4 ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti complessivi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti complessivi per l’attività formativa suindicata.
***
Adunanza del 26 giugno 2008
- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all’esame di alcune domande di
accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.
- In data 23 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGIFOR
degli incontri su “Seminari interdisciplinari di specializzazione sulla responsabilità del
medico” che si svolgerà in quattro giornate, della durata di tre ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per ciascuno incontro del Seminario suindicato.
***
- In data 23 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGIFOR
degli incontri su “Corso specialistico in diritto amministrativo” che si svolgerà in quattro
giornate, della durata di tre ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per ciascun incontro del Seminario suindicato.
***
- In data 22 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGI -Istituto
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FORMAZIONE CONTINUA
Grandi Infrastrutture- del Convegno su “Codice dei contratti: problemi applicativi dell’art.38
(cause di esclusione) e degli artt. 45 (elenchi) e 232 (albi di fiducia)” che si è svolto in una
giornata, della durata di tre ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 20 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGI -Istituto
Grandi Infrastrutture- del Convegno su “I tentativi di infiltrazione mafiosa, le informative
tipiche e quelle atipiche o supplementari” che si svolgerà in una giornata, della durata di tre
ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 14 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università
di Roma “La Sapienza” e dell’Università di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Economia del
Convegno su “Gli strumenti di articolazione del patrimonio” che si è svolto in una giornata.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.6 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.6 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 10 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
“Avvocatura Libera” del Convegno su “La responsabilità medica alla luce dei recentissimi
interventi giurisprudenziali” che si svolgerà in una giornata, della durata di tre ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
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FORMAZIONE CONTINUA
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 19 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della “Associazione Professionale tra Civilisti Vassalli e Associati” dell’attività formativa su “La riforma del
diritto concorsuale e della crisi d’impresa” che si svolgerà in sei giornate, della durata
complessiva di 12 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti relativi alla predetta
attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti per l’attività formativa suindicata.
***
Adunanza del 10 luglio 2008
Formazione professionale continua: eventuale adesione al progetto
del e-learning con gli Ordini di Milano e Napoli
- Il Consigliere Rossi comunica che la riunione con i Presidenti degli Ordini degli Avvocati
e dei Commercialisti di Roma, Milano e Napoli è stata rinviata al 28 luglio prossimo, alle ore
10.30, presso la sede distaccata dell’Ordine dei Commercialisti e ciò in quanto, prima di
proseguire con il progetto di lavoro comune, gli altri Ordini vogliono poter contare
sull’adesione al progetto anche da parte del nostro Consiglio.
A tale proposito il Consigliere Rossi fa presente che il progetto stesso prevede l’adozione
di una piattaforma e-learning che permette la fruizione ad oltre 20.000 soggetti di contenuti
professionali comuni e condivisi.
Nel periodo settembre-novembre di ogni anno si procederà alla definizione di un piano
editoriale comune. Ogni Ordine predisporrà circa 10 eventi on-line, della durata tra i 60 e i 120
minuti, ognuno dei quali avrà il costo orientativo non superiore a 2.000,00 euro. Tale costo
è comprensivo di tutte le attività connesse alla registrazione dei filmati e al loro montaggio, non
comprende l’eventuale compenso ai relatori. Circa i tempi di realizzazione è fondato assumere
il rilascio alla fruizione di un filmato e-learning dopo dieci giorni lavorativi dalla registrazione
stessa che a sua volta impegna il relatore normalmente per mezza giornata.
Il Consigliere Rossi fa presente che appare indispensabile non rinviare ulteriormente la
decisione in ordine alla formazione in via telematica e ciò al fine di agevolare quanto più
possibile la fruizione da parte dei Colleghi di eventi formativi. Rileva che il progetto in
questione appare vantaggioso in quanto, essendo condiviso da altri cinque Ordini professionali, limita l’impegno e i costi da parte del Consiglio offrendo la possibilità di fruire anche di
numerosi eventi organizzati dai suddetti altri Ordini.
Chiede, quindi, che la bozza di lavoro venga approvata e che si possa procedere oltre per
la definizione degli accordi definitivi.
I Consiglieri Cerè e Vaglio, pur ritenendo molto interessante l’ipotesi di partecipare alla
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FORMAZIONE CONTINUA
piattaforma per l’e-learning unitamente agli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti di
Milano, Roma e Napoli, si dichiarano contrari alla affrettata decisione da parte del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma di aderire immediatamente a tale proposta poichè sarebbe
opportuno prima di verificare le altre possibilità offerte da alcune Università, nonchè da società
di servizi, come ad esempio la Telecom ed Il Sole 24ore.
I Consiglieri Arditi di Castelvetere e Murra esprimono il voto favorevole, in considerazione
del fatto che -pur continuando ad essere contrari alla obbligatorietà dei crediti formativiessendo vigente l’attuale regolamento, tale sistema e-learning, allo stato, appare la migliore
opportunità di applicazione.
Il Consiglio delibera di aderire al progetto e-learning, in adesione con gli Ordini di Milano
e Napoli, come proposto dal Consigliere Rossi.
***
Formazione professionale continua: modifiche al Regolamento attuativo
- Il Consigliere Rossi riferisce che unitamente alla Commissione per la Formazione
Permanente, ha provveduto a rielaborare il Regolamento di attuazione alla luce delle esigenze
maggiormente sentite nel corso di questi primi mesi di assolvimento dell’obbligo. Le
modifiche e integrazioni hanno riguardato: la possibilità di organizzare eventi per gli studi
professionali; la possibilità per gli avvocati iscritti nell’Elenco Speciale di organizzare eventi
formativi presso i loro enti di appartenenza; il numero di crediti attribuito alle pubblicazioni;
l’ampliamento delle esenzioni.
In dettaglio le modifiche proposte sono:
- “La numerazione di tutti i paragrafi degli articoli del Regolamento”;
- Dopo il secondo comma dell’art. 2 vanno inseriti i seguenti paragrafi:
“3. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo
svolgimento di corsi organizzati da due o più studi professionali in collaborazione tra loro. Tali
corsi non sono soggetti al limite di 12 crediti formativi di cui all’art. 4 comma 2 del
Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.”
“4. Con riferimento alle pubblicazioni in materia giuridica di cui alla lettera b) dell’art. 4
del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense verranno attribuiti: - n. 2 crediti formativi
per ogni pubblicazione in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza
nazionale, anche on line; - n. 6 crediti formativi per ogni libro, saggio, monografia o trattato
pubblicato. Restano fermi i limiti massimi di cui all’art. 4, comma 2, del Regolamento del
Consiglio Nazionale Forense.”
“5. Integra, altresì, assolvimento degli obblighi di formazione continua la partecipazione
degli avvocati iscritti nell’elenco speciale ad eventi formativi promossi dagli stessi enti di
appartenenza o dalle loro Avvocature, purchè accreditati. Il 10 per cento del totale dei posti
disponibili per tali eventi dovrà ad ogni modo essere riservato ad avvocati del libero Foro.”
“6. Nel caso di elaborazione di relazioni o di svolgimento di lezioni di cui all’art. 4, comma
1, lettera a) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, verranno attribuiti n. 2 crediti
per ogni ora di svolgimento di attività formativa espletata. Lo svolgimento di tale attività non
è soggetto al limite di 12 punti previsto dall’art. 4, comma 2 del Regolamento del Consiglio
Nazionale Forense.”
- Al terzo comma, dopo le parole “... esclusivamente dal Consiglio dell’Ordine” va aggiunto
“nonchè da organismi consiliari o cui il Consiglio dell’Ordine aderisce con il proprio
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patrocinio.”
- Al quarto comma va aggiunto il seguente paragrafo “L’80 per cento del totale dei posti
disponibili per ogni evento deve, comunque, essere riservato agli iscritti all’Ordine degli
Avvocati di Roma.”
- Il quinto comma, alla lettera c) viene così modificato:
“c. numero di posti disponibili (di regola non inferiore a 50 ovvero non inferiore a 10 qualora
l’argomento, ad esclusivo giudizio del Consiglio, abbia carattere particolarmente specialistico. Il
Consiglio dell’Ordine può stabilire deroghe al numero minimo di partecipanti).”
- Dopo l’ultimo comma dell’art. 3, va aggiunto il seguente paragrafo:
“E’ facoltà dell’interessato chiedere al Consiglio dell’Ordine il riconoscimento di crediti
pregressi di cui all’art. 2 del Regolamento Nazionale, ancorchè non espressamente autorizzati
dal Consiglio Nazionale Forense e/o dal Consiglio dell’Ordine.”
- Dopo l’ultimo comma dell’art. 3 va aggiunto il seguente ulteriore comma:
“6. Per gli eventi formativi a cui siano stati riconosciuti n. 24 crediti, in caso di partecipazione parziale, il Consiglio dell’Ordine procederà all’attribuzione di crediti in misura
proporzionale all’effettiva frequenza del corso.”
- Al secondo comma dell’art. 4, va aggiunto il seguente paragrafo:
“L’obbligo di formazione permanente è ridotto alla metà per gli iscritti i cui coniugi o figli
versino in stato di invalidità totale, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti.”
- Dopo il secondo comma dell’art. 4, vanno aggiunti i seguenti ulteriori tre commi:
“3. Sono, altresì, esonerati dall’obbligo formativo, i componenti del Consiglio dell’Ordine, a condizione che durante l’anno organizzino e partecipino ad eventi formativi, i
Conciliatori nominati dal Consiglio dell’Ordine che svolgono attività per la Camera di
Conciliazione di Roma, per tutto il periodo di durata dell’incarico, i Delegati alla Cassa
Forense, i Componenti del Consiglio Nazionale Forense, nonchè i Componenti di Commissioni consiliari, qualora le stesse abbiano promosso attività formative.”
“4. Sono, inoltre, esonerati, fermi restando gli obblighi formativi in materia di deontologia
e ordinamento professionale, coloro che prestano le funzioni di Magistrato Onorario e di Vice
Procuratore Onorario.”
“5. A prescindere dalla data di iscrizione nell’Albo sono, altresì, esonerati dagli obblighi
formativi, ad eccezione di quelli in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia,
coloro i quali abbiano superato l’esame di Stato limitatamente ai tre anni successivi dal
conseguimento del titolo di avvocato, nonchè i dottorandi di ricerca e i cultori della materia
che abbiano svolto attività didattiche nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le sedi
universitarie.”
- “L’art. 6 viene abrogato.”
- “L’art. 7 diviene art. 6".
Il Consigliere Gianzi, ritenuta l’opportunità di apportare delle modifiche al Regolamento
per la Formazione Continua Permanente e ritenuto che debba essere meno gravoso il controllo
esercitato dal Consiglio nei confronti dei colleghi, si dichiara favorevole alle modifiche
proposte dal Consigliere Rossi.
Il Consigliere Vaglio ribadisce la propria contrarietà assoluta ed incondizionata al sistema
dei cd. “crediti formativi” e rivolge un ulteriore appello agli altri Consiglieri affinchè il relativo
Regolamento venga annullato o revocato; inoltre, pur ritenendo che qualsiasi sua modifica
volta a ridurre gli oneri per i Colleghi debba essere considerata positivamente, suggerisce di
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rinviare l’approvazione della proposta presentata dal Consigliere Rossi ad una prossima
adunanza in modo da predisporre una versione organica ed analitica del Regolamento, che
tenga conto delle reali difficoltà di applicazione dello stesso per un Ordine numeroso come
quello di Roma.
In ogni caso, nonostante la propria espressa intenzione di non approvare le proposte
modifiche, osserva quanto segue:
1) non risultano riportate le modifiche deliberate in data 24 aprile 2008, e più precisamente:
- dopo l’ultimo comma dell’art. 2 viene aggiunto il seguente comma: “Il Consiglio, per
evitare qualsiasi onere economico nei confronti degli iscritti, si impegna a promuovere eventi
formativi gratuiti in numero tale da permettere la formazione gratuita per tutti gli iscritti”.
- nell’art. 4 viene inserito il seguente primo comma: “La programmazione di un numero
di eventi formativi che non consenta la formazione gratuita a tutti gli iscritti costituisce motivo
di improcedibilità dell’azione disciplinare nei confronti dell’iscritto che, pur avendone fatto
richiesta periodicamente e per almeno 8 volte nel corso di ciascun anno, non abbia potuto
partecipare gratuitamente ai corsi di formazione”.
Sul punto il Consigliere Vaglio prende atto che il Consigliere Rossi ha assicurato che i
predetti due commi sono stati omessi per pura dimenticanza e che essi debbono essere
considerati parte integrante del Regolamento portato all’approvazione del Consiglio;
2) sarebbe opportuno specificare a cosa si riferisce il 5° comma dell’art. 2 che si limita a
richiamare l’art. 4, comma 1, lettera a) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense e
prevede che “lo svolgimento di tale attività non è soggetto ai limiti previsti dall’art. 4, comma
2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense”; in tal modo si eviterebbe qualsiasi
sospetto che -attraverso tale criptica formulazione- venga introdotto, senza esporlo esplicitamente, un trattamento di favore per qualcuno;
3) in ordine al 4° comma dell’art. 3 (obbligo del deposito della relazione annuale) il
Consigliere Vaglio chiede se sono state approntate le straordinarie misure di sicurezza -anche
per la tutela dell’ordine pubblico- necessarie per gestire la presentazione a fine dicembre 2008
di circa 25.000 relazioni annuali da parte degli Avvocati e Praticanti abilitati iscritti all’Albo ed
al Registro.
Evidenzia, inoltre, che al riguardo sussiste un ulteriore insuperabile problema: ottimisticamente e tenendo conto della quantità degli eventi svolti, è presumibile che alla fine dell’anno
2008 -pur con la limitazione dei crediti formativi a 9- gli iscritti in regola saranno al massimo
10.000, chi provvederà ai 15.000 procedimenti disciplinari per “il mancato adempimento
dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito”?
Suggerisce, quindi, che sarebbe anche nell’interesse dei Consiglieri di maggioranza e del
personale del Consiglio, oltre che dell’Avvocatura Romana, che tale norma venisse abrogata
e che gli iscritti fossero esonerati dalla presentazione delle relazioni annuali, costituendo un
onere del Consiglio stesso accertare autonomamente l’effettività dello svolgimento della
formazione obbligatoria; in subordine, propone che venga stabilita una cadenza triennale per
la presentazione della relazione e che, pertanto, essa debba essere presentata per la prima volta
nel dicembre 2010;
4) per quanto riguarda l’ultimo comma dell’art. 3, in cui è previsto che la partecipazione
parziale ad eventi formativi per i quali siano riconosciuti n. 24 crediti permetterà l’attribuzione
di questi in misura proporzionale all’effettiva frequenza, il Consigliere Vaglio rileva che è
assolutamente discriminatorio che lo stesso principio non valga per gli eventi che attribuiscano
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un numero di crediti diverso, ad esempio 18 o 22; suggerisce pertanto di eliminare il
riferimento ai 24 crediti;
5) in relazione all’art. 4, comma 4, il Consigliere Vaglio si dichiara assolutamente contrario
all’esonero dei Consiglieri dell’Ordine dall’obbligo della formazione, ritenendo di cattivo
gusto che proprio coloro che hanno imposto tale obbligo agli Avvocati Romani approvino una
norma ad hoc per sottrarsi al medesimo onere ed alle conseguenti responsabilità.
Il Consigliere Segretario Conte, ringrazia il Consigliere Rossi per l’eccellente opera svolta,
in un così brevissimo lasso di tempo, attesa l’urgenza della tematica, ed insiste perchè venga
sempre data un’informazione corretta sulla delicata questione “crediti formativi” evitando frasi
ad effetto dall’inutile finalità demagogica e si lavori tutti insieme per trovare sempre più
soluzioni che agevolino i colleghi, in ogni modo, nella fruizioni della cosiddetta formazione
obbligatoria. Tutti siamo fermamente contrari a come è stata promulgata e gestita la normativa
afferente alla formazione. Tutti abbiamo sofferto e soffriamo la disorganizzazione che un
Ordine numericamente immenso come Roma ha dovuto patire a causa di una “frettolosa”
promulgazione del Regolamento da parte del Consiglio Nazionale Forense ma criticare con
slogan che promettono inattuabili abolizioni di norme senza partorire nessuna proposta
risultano esclusivamente iniziative dannose che hanno il solo fine di inasprire un clima già di
per sè “infuocato”. I Colleghi romani si aspettano dall’Ordine soluzioni e non solo promesse
da campagna elettorale che poi vengono smentite dai fatti in breve tempo.
Tuttavia il Consigliere Segretario Conte è comunque fermamente contrario all’art. 4
comma IV, ovvero all’esonero dei Consiglieri dell’Ordine dall’obbligo della Formazione
Continua ritenendo che gli stessi debbano essere i primi ad osservare tale norma.
I Consiglieri Arditi di Castelvetere e Murra esprimono il voto favorevole, in considerazione
del fatto che -pur continuando ad essere contrari alla obbligatorietà dei crediti formativiessendo vigente l’attuale regolamento, le modifiche proposte appaiono, allo stato, la migliore
opportunità di applicazione.
Il Consiglio, con il voto contrario dei Consiglieri Cerè e Vaglio, approva le modifiche
proposte dal Consigliere Rossi al Regolamento attuativo per la Formazione Permanente
Continua. Il testo, così modificato, viene integralmente trascritto:
REGOLAMENTO ATTUATIVO
ART. 1
Il presente Regolamento disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in recepimento del
Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007.
ART. 2
1. Il Consiglio realizza il programma avvalendosi di strutture e mezzi propri ovvero
avvalendosi della collaborazione di altri enti che abbiano presentato richiesta di accreditamento di un evento (Associazioni Professionali, Istituti Universitari, Istituzioni pubbliche o
private). In tale ultimo caso spetta comunque al Consiglio dell’Ordine il controllo e l’eventuale
collaborazione nella direzione dell’evento. In nessun caso il soggetto terzo può avvalersi della
qualifica di ente accreditato per la Formazione Professionale Continua poichè esso viene
delegato per lo svolgimento di singoli eventi nei limiti e con l’osservanza delle condizioni
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FORMAZIONE CONTINUA
stabilite dal Consiglio accreditante.
2. Il Consiglio, anche attraverso le Commissioni di studio, promuove l’organizzazione di
corsi di aggiornamento, seminari, masters, convegni. Le Associazioni Professionali e gli altri
enti o istituzioni propongono la realizzazione di analoghi eventi da sottoporre all’approvazione del Consiglio.
3. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo
svolgimento di corsi organizzati da due o più studi professionali in collaborazione tra loro. Tali
corsi non sono soggetti al limite di 12 crediti formativi di cui all’art. 4 comma 2 del
Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.
4. Con riferimento alle pubblicazioni in materia giuridica di cui alla lettera b) dell’art. 4 del
Regolamento del Consiglio Nazionale Forense verranno attribuiti: - n. 2 crediti formativi per
ogni pubblicazione in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza
nazionale, anche on line; - n. 6 crediti formativi per ogni libro, saggio, monografia o trattato
pubblicato. Restano fermi i limiti massimi di cui all’art. 4, comma 2, del Regolamento del
Consiglio Nazionale Forense.
5. Integra, altresì, assolvimento degli obblighi di formazione continua la partecipazione
degli avvocati iscritti nell’elenco speciale ad eventi formativi promossi dagli stessi enti di
appartenenza o dalle loro Avvocature, purchè accreditati. Il 10 per cento del totale dei posti
disponibili per tali eventi dovrà ad ogni modo essere riservato ad avvocati del libero Foro.
6. Nel caso di elaborazione di relazioni o di svolgimento di lezioni di cui all’art. 4, comma
1, lettera a) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, verranno attribuiti n. 2 crediti
per ogni ora di svolgimento di attività formativa espletata. Lo svolgimento di tale attività non
è soggetto al limite di 12 punti previsto dall’art. 4, comma 2 del Regolamento del Consiglio
Nazionale Forense.
7. Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento professionale nonchè in materia di
previdenza forense possono essere promossi e organizzati esclusivamente dal Consiglio
dell’Ordine, nonchè da organismi consiliari o cui il Consiglio dell’Ordine aderisce con il
proprio patrocinio.
8. Gli eventi organizzati dalle Associazioni e dai soggetti terzi devono garantire pari
possibilità di ammissione alla frequenza dell’evento a tutti gli iscritti. L’appartenenza o
l’iscrizione all’Associazione o all’ente non può costituire condizione di priorità all’ammissione
alla frequenza dell’evento stesso.
L’80 per cento del totale dei posti disponibili per ogni evento deve, comunque, essere
riservato agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma.
9. La domanda di accreditamento proposta dagli enti deve contenere le seguenti indicazioni:
a. argomento trattato;
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FORMAZIONE CONTINUA
b. durata effettiva dell’evento;
c. numero di posti disponibili (di regola non inferiore a 50 ovvero non inferiore a 10 qualora
l’argomento, ad esclusivo giudizio del Consiglio, abbia carattere particolarmente specialistico.
Il Consiglio dell’Ordine può stabilire deroghe al numero minimo di partecipanti);
d. luogo di svolgimento;
e. modalità di rilevazione delle presenze;
ed i seguenti requisiti:
a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell’evento proposto;
b) modalità di svolgimento tali da consentire, eventualmente, la vigilanza da parte del
Consiglio dell’Ordine;
c) comprovata esperienza dell’ente nella formazione forense.
10. Il Consiglio, o una Commissione da esso delegata, verifica la sussistenza dei requisiti,
rinviando la richiesta al proponente qualora essa sia difforme rispetto a quanto richiesto.
11. Il Consiglio delibera sulle proposte pervenute e redige un programma -suscettibile di
variazione e/o aggiornamento- che trasmette al Consiglio Nazionale Forense.
12. Il Consiglio, per evitare qualsiasi onere economico nei confronti degli iscritti, si
impegna a promuovere eventi formativi gratuiti in numero tale da permettere la formazione
gratuita per tutti gli iscritti.
ART. 3
1. Le iscrizioni agli eventi formativi saranno effettuate presso la Segreteria del Consiglio
dell’Ordine, ovvero presso l’ente organizzatore dell’evento stesso, a partire dalla data di
pubblicizzazione dell’evento e fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo criterio
cronologico e con modalità di volta in volta stabilite e rese note. La sopravvenuta impossibilità
a partecipare all’evento formativo per cui è stata effettuata la prenotazione obbliga l’iscritto a
dare disdetta entro due giorni prima dell’inizio dell’evento -salvi i casi di forza maggiore da
documentare- onde consentire la partecipazione da parte di altri.
2. Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati dal Consiglio dell’Ordine, sarà
effettuato all’inizio e alla fine di ogni evento attraverso rilevazione manuale o elettronica. Sarà
onere degli enti organizzatori degli eventi formativi, al momento della domanda di accredito,
rendere note le modalità di controllo delle presenze degli iscritti ai fini del rilascio dell’attestato
di partecipazione.
3. Al termine di ogni evento formativo il Consiglio dell’Ordine o gli altri enti organizzatori
rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza recante il numero di crediti attribuito.
4. Un’apposita Commissione istituita dal Consiglio dell’Ordine, procederà al controllo
delle relazioni annuali presentate dagli iscritti ai sensi dell’art. 6 n. 1 del Regolamento
Nazionale con potere di svolgere attività di controllo anche a campione e di richiedere
documentazione integrativa all’iscritto.
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FORMAZIONE CONTINUA
5. Le attività formative di cui all’art. 4 del Regolamento Nazionale devono essere
debitamente documentate nella relazione annuale presentata dall’iscritto ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento medesimo.
E’ facoltà dell’interessato chiedere al Consiglio dell’Ordine il riconoscimento di crediti
pregressi di cui all’art. 2 del Regolamento Nazionale, ancorchè non espressamente autorizzati
dal Consiglio Nazionale Forense e/o dal Consiglio dell’Ordine.
6. Per gli eventi formativi a cui siano stati riconosciuti n. 24 crediti, in caso di partecipazione
parziale, il Consiglio dell’Ordine procederà all’attribuzione di crediti in misura proporzionale
all’effettiva frequenza del corso.
ART. 4
1. Sono esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che versino in una delle situazioni di
cui all’art. 5 del Regolamento Nazionale. Possono essere esonerati, parzialmente o totalmente,
anche coloro che abbiano compiuto il settantesimo anno d’età e che esercitino la professione
da almeno venti anni (è equiparato allo svolgimento dell’attività professionale lo svolgimento
delle funzioni giudiziarie).
2. In caso di gravidanza l’esonero compete dall’inizio del terzo mese precedente la data
prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi
esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute.
L’obbligo di formazione permanente è ridotto alla metà per gli iscritti i cui coniugi o figli
versino in stato di invalidità totale, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti.
3. Sono, altresì, esonerati dall’obbligo formativo, i componenti del Consiglio dell’Ordine,
a condizione che durante l’anno organizzino e partecipino ad eventi formativi, i Conciliatori
nominati dal Consiglio dell’Ordine che svolgono attività per la Camera di Conciliazione di
Roma, per tutto il periodo di durata dell’incarico, i Delegati alla Cassa Forense, i Componenti
del Consiglio Nazionale Forense, nonchè i Componenti di Commissioni consiliari, qualora
le stesse abbiano promosso attività formative.
4. Sono, inoltre, esonerati, fermi restando gli obblighi formativi in materia di deontologia
e ordinamento professionale, coloro che prestano le funzioni di Magistrato Onorario e di Vice
Procuratore Onorario.
5. A prescindere dalla data di iscrizione nell’Albo sono, altresì, esonerati dagli obblighi
formativi, ad eccezione di quelli in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia,
coloro i quali abbiano superato l’esame di Stato limitatamente ai tre anni successivi dal
conseguimento del titolo di avvocato, nonchè i dottorandi di ricerca e i cultori della materia
che abbiano svolto attività didattiche nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le sedi
universitarie.
6. La programmazione di un numero di eventi formativi che non consenta la formazione
gratuita a tutti gli iscritti costituisce motivo di improcedibilità dell’azione disciplinare nei
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FORMAZIONE CONTINUA
confronti dell’iscritto che, pur avendone fatto richiesta periodicamente e per almeno otto volte
nel corso di ciascun anno, non abbia potuto partecipare gratuitamente ai corsi di formazione.
ART. 5
Il mancato rispetto dell’obbligo formativo permanente al di fuori dei casi di esonero
esplicitamente previsti, comporta l’obbligo dell’avvio dell’azione disciplinare nei confronti
dell’iscritto inadempiente.
ART. 6
Il presente Regolamento potrà essere modificato da successive delibere del Consiglio
dell’Ordine.
***
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative
- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all’esame di alcune domande di
accreditamento di eventi formativi, che approva a maggioranza.
- In data 19 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ABI Associazione Bancaria Italiana- del Convegno su “Le iniziative sui conti e rapporti dormienti:
gli imminenti adempimenti e le risposte del Ministero” che si è svolto in una giornata, della
durata di 7.30 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.5 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.5 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 25 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANTI Associazione Nazionale Tributaristi Italiani- del Convegno “I Professionisti e gli Studi di
settore” che si è svolto in una giornata, della durata di 2 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.2 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.2 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 24 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ACF Associazione Curatori Fallimentari- del Convegno su “La cessione dei crediti, delle azioni
revocatorie, delle partecipazioni e il mandato a riscuotere nelle procedure concorsuali” che si
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FORMAZIONE CONTINUA
è svolto in una giornata, della durata di 2 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.2 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.2 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 19 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università
di Roma “La Sapienza” -Dipartimento di Scienze Giuridiche e ADAPT-Fondazione Marco
Biagi- del Convegno su “Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che si è
svolto in una giornata, della durata di 4.30 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 12 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ARPE Associazione Romana della Proprietà Edilizia- del Convegno su “Il Codice del Consumo” che
si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 26 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ARPE Associazione Romana della Proprietà Edilizia- del Convegno su “Il Condominio, problematiche particolari” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
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FORMAZIONE CONTINUA
- In data 16 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
di Promozione Sociale -Democrazia nelle Regole- del Convegno su “Contratto preliminare:
esecuzione della sentenza di primo grado” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 30 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lexjus del
Convegno su “Modello penale preventivo ex D.lgs. n.231/2001” che si svolgerà in una
giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 30 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lexjus del
Convegno su “Aspetti fiscali delle operazioni di fusione, scissione e acquisizione” che si
svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 30 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lexjus del
Convegno su “Class Action” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
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FORMAZIONE CONTINUA
- In data 30 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lexjus del
Convegno su “Antitrust: il Regolamento 1/2003 e il ‘Pacchetto modernizzazione’. Il punto
quattro anni dopo l’avvio del nuovo corso dei rapporti tra la Commissione UE e gli Stati
membri” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 30 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lexjus del
Convegno su “I reati societari” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 30 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lexjus del
Convegno su “La nuova srl come modello autonomo ‘a geometria variabile’: le molteplici
opzioni offerte dalla nuova disciplina” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 8 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia
Forense del Convegno su “I vizi dei contratti bancari” che si svolgerà in una giornata, della
durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
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FORMAZIONE CONTINUA
di concedere n.3 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 5 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jekpot srl del
Convegno su “Introduzione, normativa e approccio scientifico alla computer & network
forensics - Attività di investigazione informatica e garanzie difensive: dubbi interpretativi e
concrete dinamiche giudiziarie” che si svolgerà in due giornate della durata complessiva di 8
ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.8 crediti formativi complessivi per il Convegno suindicato.
***
- In data 19 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AA.dd.CC.
-Associazione Avvocati Difensori Dinanzi alla Corte dei Conti- del Convegno su “La
giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica” che si svolgerà in due giornate
della durata complessiva di 6 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.6 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.6 crediti formativi complessivi per il Convegno suindicato.
***
- In data 5 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UniForma
del Seminario su “Nuove clausole dell’atto istitutivo di trust con riflessi tributari” che si è svolto
in una giornata, della durata di 8 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.8 crediti formativi per il Seminario suindicato.
***
- In data 9 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della “Associazione
Giuristi Ambientali” e “Giampietro Consulting srl” del Convegno su “Nozione di rifiuto,
sottoprodotto e recupero completo” che si è svolto in una giornata, della durata di 8 ore.
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FORMAZIONE CONTINUA
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.8 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 19 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Business
International srl del Convegno su “Contenzioso e nuovo regime degli arbitrati negli appalti”
che si è svolto in una giornata, della durata di 8 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.5 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.5 crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 2 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUMSA -Libera
Università Maria Santissima Assunta- del Master su “Diritto e tecnica degli appalti pubblici”
che si svolgerà in dieci moduli, della durata complessiva di 1.500 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.24 crediti formativi complessivi per il Master suindicato, laddove sarà
dimostrata la frequenza di almeno l’80% delle ore di durata dell’evento.
***
- In data 28 aprile 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’INPS
dell’attività formativa su “Le prove nel processo civile e nel rito del lavoro; i procedimenti
cautelari” che si è svolto in quattro giornate, della durata di 14 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti relativi alla predetta
attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti per l’attività formativa suindicata.
***
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FORMAZIONE CONTINUA
- In data 22 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Professionale Associato Baker & McKenzie - Italia dell’attività formativa su “Class Action” e
successivo ciclo di incontri che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 13 ore
complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti relativi alla predetta
attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti per l’attività formativa suindicata.
***
- In data 26 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Tributario Fantozzi & Associati dell’attività formativa su “Contenzioso tributario e
societario: linee evolutive e problemi aperti” che si svolgerà in cinque giornate, della durata di
15 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti relativi alla predetta
attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti per l’attività formativa suindicata.
***
- In data 19 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Picozzi & Morigi dell’attività formativa su “Modifiche al DL. 152/2006 recante norme
in materia ambientale” e successivi incontri che si svolgerà in cinque giornate, della durata di
15 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti relativi alla predetta
attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti per l’attività formativa suindicata.
***
- In data 22 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Colabianchi dell’attività formativa su “Aggiornamento normativo e giurisprudenziale
in materia di locazioni” e successivi incontri che si svolgerà in dodici giornate, della durata di
24 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
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FORMAZIONE CONTINUA
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti relativi alla predetta
attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti per l’attività formativa suindicata.
***
- In data 20 maggio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Legale Tributario associated with Ernst & Young dell’attività formativa su “Aggiornamento in
materia di diritto tributario dell’Impresa” che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 16
ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti relativi alla predetta
attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti per l’attività formativa suindicata.
***
- In data 5 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
Professionale “Trivoli & Associati” dell’attività formativa su “Corso di inglese giuridico Drafting English Documents” che si svolgerà in 16 giornate, della durata di 24 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti relativi alla predetta
attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti per l’attività formativa suindicata.
***
- In data 4 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale
Ughi e Nunziante dell’attività formativa su “Il bilancio delle società di capitali non quotate”
e successivi incontri che si svolgerà in sette giornate, della durata di 14 ore complessive.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti relativi alla predetta
attività formativa;
delibera
di concedere n.12 crediti per l’attività formativa suindicata.
***
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FORMAZIONE CONTINUA
Adunanza del 24 luglio 2008
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell’Unione Lombarda dei Consigli dell’Ordine
degli Avvocati, pervenuta in data 23 luglio 2008, accompagnatoria della circolare interpretativa
e attuativa del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla formazione continua 20082010 approvata dall’Unione il 5 luglio scorso.
Il Consiglio ne prende atto.
Adunanza del 31 luglio 2008
- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all’esame di alcune domande di
accreditamento di eventi formativi, che approva a maggioranza.
- In data 15 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Norma@Forma
srl del Convegno “Dalla separazione conflittuale agli atti persecutori nei confronti delle donne.
Analisi dei disegni di legge che introducono lo stalking” che si svolgerà in una giornata, della
durata di 7 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.7 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 11 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
Giuridica del Convegno “La procreazione medicalmente assistita” che si svolgerà in una
giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi complessivi per il Convegno suindicato.
***
- In data 21 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
Le Toghe del Convegno “La definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato alla
luce dell’evoluzione giurisprudenziale” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
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FORMAZIONE CONTINUA
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi complessivi per il Convegno suindicato.
***
- In data 26 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
Romana della Proprietà Edilizia - ARPE del Convegno “Il Condominio. Problematiche
particolari” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi complessivi per il Convegno suindicato.
***
- In data 12 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
Romana della Proprietà Edilizia - ARPE del Convegno “Il Codice del Consumo e tutela dei
consumatori” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi complessivi per il Convegno suindicato.
***
- In data 11 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera di
Commercio di Roma del Convegno su “Presentazione della nuova Raccolta degli Usi della
Provincia di Roma” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi complessivi per il Convegno suindicato.
***
- In data 22 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto
Nazionale di Studi di Scienze Biosociali del Convegno su “Il conflitto etico e giuridico sui
diritti della persona” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
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FORMAZIONE CONTINUA
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi complessivi per il Convegno suindicato.
***
- In data 9 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale
Simmons & Simmons del Seminario su “Il processo di quotazione” ed altri argomenti giuridici
che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 2 ore ciascuna.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.2 crediti formativi a giornata
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.2 (due) crediti formativi a giornata per il Seminario suindicato.
***
- In data 21 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università
degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza, Master Giurista Europeo, Studio
Immigrazione sas e DeA del convegno su “I primi provvedimenti della XVI legislatura in
materia di immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del cittadino comunitario” che si
svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti formativi complessivi per il Convegno suindicato.
***
- In data 16 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
Avvocati per l’Europa del Convegno su “Internet per l’Avvocato” che si svolgerà in una
giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 16 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
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FORMAZIONE CONTINUA
Avvocati per l’Europa del Convegno su “Lo studio legale digitale” che si svolgerà in una
giornata, della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 16 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
Avvocati per l’Europa del Convegno su “I reati informatici” che si svolgerà in una giornata,
della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 16 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione
Avvocati per l’Europa del Convegno su “Le Tariffe Forensi” che si svolgerà in una giornata,
della durata di 3 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.3 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 4 agosto 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale
Associato Nunziante Magrone del Convegno su “L’azione collettiva risarcitoria” che si
svolgerà in una giornata, della durata di 4.30 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
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FORMAZIONE CONTINUA
- In data 11 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Carnelutti della attività formativa su “La ristrutturazione delle imprese in crisi” che si svolgerà
in una giornata, della durata di 5 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.5 crediti relativi alla predetta
attività formativa;
delibera
di concedere n.5 (cinque) crediti per l’attività formativa suindicata.
***
- In data 29 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio
Andreozzi-Carrubba della attività formativa sul “Diritto dell’Ambiente” che si svolgerà in sei
giornate, della durata complessiva di 14 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti complessivi relativi alla
predetta attività formativa;
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per l’attività formativa suindicata.
***
- In data 11 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale
Associato McDermott, Will & Emery della attività formativa su “Seminari interni: Private
Equity ed altri argomenti giuridici” che si svolgerà in sei giornate, della durata complessiva di
12 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti relativi alla predetta
attività formativa;
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti per l’attività formativa suindicata.
***
- In data 24 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ABIFormazione divisione di ABISERVIZI spa del Convegno su “La rinegoziazione dei mutui” che si è
svolta in una giornata, della durata di 7.30 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.5 crediti formativi relativi al
predetto evento;
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FORMAZIONE CONTINUA
delibera
di concedere n.5 (cinque) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 26 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AIGI Associazione Italiana Giuristi di Impresa del Convegno su “Tutela legale dell’impresa - Legal
Privilege ed evoluzioni del diritto di difesa” che si svolgerà in una giornata, della durata di 9.30
ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 13 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Informa srl
del Convegno su “Convegno Nazionale: Unico testo normativo in materia di salute e
sicurezza” che si è svolto in due giornate, della durata complessiva di 16 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 23 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AGIFOR
del Seminario su “II Ciclo di Seminari in Diritto del Lavoro e sindacale” che si svolgerà in dieci
giornate, della durata complessiva di 30 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il Seminario suindicato.
***
- In data 23 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AGIFOR
del Seminario su “Corso specialistico in Diritto delle locazioni” che si svolgerà in dodici
giornate, della durata complessiva di 30 ore.
Il Consiglio
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FORMAZIONE CONTINUA
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il Seminario suindicato.
***
- In data 19 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAPTHA
srl del Seminario su “Master Executive in Legal Activity in Banking” che si svolgerà in quindici
giornate, della durata complessiva di 120 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il Seminario suindicato.
***
- In data 30 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi
Epikeia del Corso di formazione: “Psicologia Giuridica: la tutela e la valutazione del minore
nei diversi procedimenti” che si svolgerà in cinque giornate, della durata complessiva di 20 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il Corso suindicato.
***
- In data 17 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Concilia srl
del Seminario su “Corso di formazione per conciliatori professionisti” che si svolgerà in cinque
giornate, della durata complessiva di 44 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il Seminario suindicato.
***
- In data 23 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting
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FORMAZIONE CONTINUA
srl del Convegno su “Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che si svolgerà
in tre giornate, della durata complessiva di 12 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il Convegno suindicato.
***
- In data 23 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting
srl del Convegno su “Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso” che si svolgerà
in due giornate, della durata complessiva di 8 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti formativi complessivi per il Convegno suindicato.
***
- In data 23 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting
srl del Seminario su “Giustizia amministrativa” che si svolgerà in due giornate, della durata
complessiva di 8 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti formativi complessivi per il Seminario suindicato.
***
- In data 23 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting
srl del Convegno su “L’espropriazione e gli atti ablatori” che si svolgerà in tre giornate, della
durata complessiva di 12 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il Convegno suindicato.
***
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FORMAZIONE CONTINUA
- In data 23 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting
srl del Convegno su “Il giudizio di ottemperanza” che si svolgerà in una giornata, della durata
di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 23 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting
srl del Seminario su “La responsabilità della pubblica amministrazione” che si svolgerà in due
giornate, della durata complessiva di 8 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti formativi complessivi per il Seminario suindicato.
***
- In data 23 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting
srl del Convegno su “La conferenza di servizi e gli accordi tra le pubbliche amministrazioni”
che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 23 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting
srl del Seminario su “I reati societari e la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231 del
2001” che si svolgerà in due giornate, della durata complessiva di 8 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
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FORMAZIONE CONTINUA
di concedere n.8 (otto) crediti formativi complessivi per il Seminario suindicato.
***
- In data 23 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting
srl del Convegno su “Il Codice delle assicurazioni private” che si svolgerà in tre giornate, della
durata complessiva di 12 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il Convegno suindicato.
***
- In data 23 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting
srl del Seminario su “Le novità introdotte con la riforma del Diritto fallimentare” che si svolgerà
in due giornate, della durata complessiva di 8 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti formativi complessivi per il Seminario suindicato.
***
- In data 23 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting
srl del Convegno su “I contratti di lavoro dopo la Legge 247 del 2007” che si svolgerà in una
giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 23 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting
srl del Convegno su “Il danno” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
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FORMAZIONE CONTINUA
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 23 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting
srl del Convegno su “Processo di lavoro” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 23 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting
srl del Convegno su “I contratti” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 23 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting
srl del Convegno su “La responsabilità del professionista” che si svolgerà in una giornata, della
durata di 4 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.4 crediti formativi relativi al
predetto evento;
delibera
di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il Convegno suindicato.
***
- In data 19 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della In.Put
Formazione Informazione del Convegno su “Le linee fondamentali della sicurezza del lavoro
nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81” che si è svolto in una giornata, della durata complessiva di 8 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.8 crediti formativi complessivi
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FORMAZIONE CONTINUA
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.8 (otto) crediti formativi complessivi per il Convegno suindicato.
***
- In data 9 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters
Kluwer Italia srl - Scuola di Formazione IPSOA del Seminario “Master di specializzazione
contratti pubblici” che si svolgerà in ventiquattro giornate, della durata complessiva di 120 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il Seminario suindicato.
***
- In data 11 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi
Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” del Seminario “Corso di aggiornamento sul
processo amministrativo” che si svolgerà in quindici giornate, della durata complessiva di 60
ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il Seminario suindicato.
***
- In data 11 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi
Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” del Seminario “Il processo di esecuzione” che si
svolgerà in tredici giornate, della durata complessiva di 39 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il Seminario suindicato.
***
- In data 13 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUISS
Business School Division di LUISS Guido Carli del Corso “Preparazione all’esame scritto di
avvocato” che si svolgerà in venti giornate, della durata complessiva di 60 ore.
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FORMAZIONE CONTINUA
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il Corso suindicato.
***
- In data 24 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UFTDU Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo del Corso di specializzazione “Tutela
Europea dei Diritti dell’Uomo” che si svolgerà in quattro giornate, della durata complessiva
di 12 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.12 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il Corso suindicato.
***
- In data 9 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università di
Roma “La Sapienza” Facoltà di Giurisprudenza del Seminario “Master di II livello in
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione” che si è svolto per
complessive 200 ore di lezioni frontali e 100 ore di esercitazione.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il Seminario suindicato.
***
- In data 23 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters
Kluwer Italia srl - Scuola di Formazione IPSOA del Convegno su “L’imposta sul reddito delle
società e l’internazionalizzazione delle regole contabili” che si svolgerà in una giornata, della
durata di 7.30 ore.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.7 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
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FORMAZIONE CONTINUA
di concedere n.7 (sette) crediti formativi complessivi per il Convegno suindicato.
***
- In data 17 luglio 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università
di Roma Tor Vergata - Facoltà di Giurisprudenza del Seminario “Master di II livello in Diritto
di Famiglia” che si svolgerà per complessive 200 ore di lezioni.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il Seminario suindicato.
***
- In data 23 giugno 2008 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters
Kluwer Italia srl - Scuola di Formazione IPSOA del Seminario “Master Diritto Tributario
d’impresa” che si svolgerà in trentadue giornate.
Il Consiglio
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell’Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di n.24 crediti formativi complessivi
relativi al predetto evento;
delibera
di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il Seminario suindicato.
***
a cura di Livia Rossi
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PARERI DEONTOLOGICI
Adunanza del 12 giugno 2008
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere pervenuta il 5 ottobre 2007 in merito alla
“astensione dalle udienze (sciopero)” regolata dall’art. 39 del Codice Deontologico forense, in
relazione alle plurime vicende processuali civili intercorse con il Collega (omissis).
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Premesso
- che l’astensione degli avvocati non è inquadrabile nello sciopero, ma è espressione della
libertà di associazione, poichè è una manifestazione incisiva della dinamica associativa volta
alla tutela di questa forma di lavoro autonomo, alla difesa di peculiari interessi di categoria, non
soltanto economici, ed alla garanzia di un corretto esercizio della libera professione (ud. Cass.
Civ. 3361/1993);
- che le norme di autoregolamentazione e le norme in vigore stabiliscono che l’astensione
non è consentita nella materia penale per le udienze di convalida dell’arresto e del fermo, per
quelle in cui si tratta di misure cautelari, per l’incidente probatorio e il giudizio direttissimo.
Non è consentita l’astensione neppure nei casi in cui vi sia una prescrizione che maturi durante
tale periodo. In materia civile, gli avvocati dovranno obbligatoriamente esercitare nei
procedimenti che riguardano i provvedimenti cautelari, l’affidamento dei minori, in sede di
comparizione personale dei coniugi per la separazione o il divorzio e nelle udienze di convalida
o sospensione dello sfratto;
- che il primo canone dell’art. 39 del Codice Deontologico forense rileva il “diritto di
partecipare all’astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le
disposizioni del Codice di autoregolamentazione e dalle norme vigenti”;
- che, per l’esercizio di tale diritto, è previsto che l’avvocato che non aderisce alla astensione
deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti (II comma);
- che è previsto che l’avvocato non possa “aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione
in relazione alle proprie contingenti convenienze”; l’avvocato che aderisca all’astensione non
può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività così come
l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari
proprie attività professionali (III comma);
ritiene
che l’Avvocato in argomento debba conformarsi ai principi e ai comportamenti sopra
richiamati.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta per e-mail l’8
gennaio 2008, in ordine alla possibilità, per un avvocato, di assumere l’incarico di “Presidente
del Consiglio di Amministrazione di una società che opera nel settore degli appalti pubblici
o privati”.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
osserva
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PARERI DEONTOLOGICI
- l’art. 3 della Legge Professionale ed il relativo richiamo alla stessa norma di cui all’art. 16
del Codice Deontologico forense vietano, tra l’altro, “l’esercizio del commercio in nome
proprio o in nome altrui”.
Nel caso di attività commerciale svolta da una società di capitali nelle cariche societarie
siano assunte da un avvocato (presidente, amministratore unico o delegato, liquidatore), la
giurisprudenza forense distingue l’ipotesi in cui la carica venga assunta con poteri gestori da
quella in cui la stessa comporti invece soltanto poteri di rappresentanza.
Nel primo caso si ravvisa incompatibilità a prescindere dall’assenza di concreto fine di
lucro, nonchè di rischio di procedure concorsuali alle quali la società stessa possa essere
assoggettata.
Non ricorre invece analoga incompatibilità allorchè il professionista -pur ricoprendo la
carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico- sia stato
privato, per statuto e per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale attraverso la nomina di un Amministratore delegato e ciò in quanto la sola funzione di
rappresentanza giudiziale e direzione del Consiglio di Amministrazione non determina
l’incompatibilità stessa.
Ciò in quanto la ratio della disciplina dettata in punto di incompatibilità risiede nell’esigenza di tutelare la professione e in particolare, l’autonomia di giudizio, di valutazione tecnicogiuridica e di iniziativa processuale ed extra processuale dell’avvocato nell’interesse del cliente
e nel contempo di tutelare il prestigio e il decoro dell’Ordine dal discredito certamente
derivante da ogni valutazione dell’irrinunciabile principio di autonomia di giudizio e libertà.
Per quanto sopra precede, esprime parere nel senso di ritenere conforme alle norme
deontologiche l’assunzione di cariche sociali da parte del richiedente nei limiti rappresentati.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- Vista la richiesta di parere presentata in data 16 gennaio 2008 dall’Avv. (omissis), volta a
chiedere giudizio di natura deontologica circa la possibilità di assistere due soggetti (condominio e condomino) in un medesimo giudizio; ad integrazione della richiesta l’Avv. (omissis)
specificava che il condominio nel giudizio risultava contumace e chiedeva se una eventuale
liberatoria da parte del condominio poteva escludere un conflitto di interessi con lo stesso;
Premesso
- che l’art. 37 del Codice Deontologico Forense prevede che l’attività professionale prestata,
ove possa portare ad un conflitto di interessi, non debba essere assunta o proseguita;
- che, l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico professionale
potrebbe essere limitata;
- che, in particolare, al punto 1 dell’art. 37 del Codice Deontologico Forense si prevede la
sussistenza di un conflitto di interessi quando la conoscenza degli affari di una parte possa
avvantaggiare ingiustamente un altro assistito.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Rileva
che sulla base dei generici elementi esposti nella richiesta di parere potrebbero rilevarsi
fattispecie riconducibili al conflitto di interessi.
***
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PARERI DEONTOLOGICI
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 20 febbraio
2008, in merito alla possibilità per l’avvocato di astenersi ex art. 58 del Codice Deontologico
forense dal prestare testimonianza su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività
professionale e inerenti al mandato ricevuto nel caso di intimazione a testimoniare in giudizio
penale.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Considerato
- che l’art. 58 del Codice Deontologico forense prevede che, per quanto possibile,
l’avvocato debba astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio
della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto;
- che il segreto professionale è altresì tutelato dall’art. 200 c.p.p. che stabilisce che gli
avvocati e altri professionisti “non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno
conosciuto per ragione della propria professione in analogia con quanto previsto dall’art. 249
c.p.c. per l’astensione dal rendere testimonianza in materia civile;
- che, di fatto, la facoltà di astensione dal rendere testimonianza non costituisce una
eccezione alla regola generale di rendere testimonianza, ma è espressione del diverso principio
di tutela del segreto professionale;
- che, invero, secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale “il legislatore
disciplinando la facoltà di astensione, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere
di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della
professione e l’ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni, deve essere interpretata
nell’ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento” (Corte Costituzionale 8 aprile 1997,
n. 87).
Ciò premesso, pur ritenendo non sussistere la competenza ad esprimere parere preventivo
per specifiche richieste
osserva
che l’Avvocato dovrà astenersi dal deporre in ordine a quanto abbia riservatamente e
confidenzialmente appreso dal cliente nell’espletamento del proprio mandato professionale.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico pervenuta il 13 marzo
2008, in ordine alla pubblicità informativa a mezzo link o pubblicazione su siti internet.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
premesso
- che le disposizioni del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (decreto Bersani) convertito con
modificazioni ex Legge 4 agosto 2006 n. 248, afferenti la disciplina della professione forense,
si debbono leggere nell’ambito del Codice Deontologico forense con particolare riferimento
agli articoli 5 - Dovere di probità, dignità e decoro; 6 - Doveri di lealtà e correttezza; 9 Dovere di segretezza e riservatezza; 12 - Dovere di competenza; 17 - Informazioni
sull’attività professionale; 17 bis - Mezzi di informazione consentiti; 18 - Rapporti con la
stampa; 19 - Divieto di accaparramento di clientela; 20 - Divieto di uso di espressioni
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PARERI DEONTOLOGICI
sconvenienti od offensive;
- che con l’art. 2, comma b, sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che prevedono sub lettera b) “il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa
circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè
il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del
messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine”;
- che, quanto alle “caratteristiche del servizio offerto”, è difficile pensare a messaggi
informativi che non facciano riferimento ai criteri di trasparenza e veridicità, nonchè alla
diligenza professionale;
- che è lo stesso legislatore che sollecita gli Ordini alla verifica del rispetto di tali attributi,
coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività;
- che, quanto ai mezzi di informazione consentiti, essi sono indicati dall’art. 17/bis che,
nella nuova formulazione, ha eliminato le limitazioni concernenti i mezzi e gli strumenti
utilizzabili, fermo restando, ovviamente, l’adeguamento degli stessi al decoro e alla dignità
della professione;
esprime parere
nel senso di ritenere consentita l’informazione concernente la propria attività professionale,
su siti web con domini propri e direttamente riconducibili all’avvocato, ciò che esclude,
quindi, la possibilità di associare i nomi di professionisti al server master o web hosting anche
con la semplice indicazione del proprio link e impone, nel contempo, l’obbligo di vigilare
su eventuali possibili modifiche apportate da terzi al testo originario della pubblicità
istituzionale e informativa.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l’indicazione
diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- Vista la richiesta di parere deontologico avanzata in data 13 marzo 2008 dall’Avv.
(omissis) finalizzata a conoscere le possibili azioni da intraprendere al fine di recuperare i
propri onorari nei confronti di un cliente, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato e che,
subito dopo, abbia provveduto a nominare altro difensore.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Osserva
- la normativa vigente in materia di Patrocinio a spese dello Stato prevede la possibilità
di richiedere la corresponsione degli onorari professionali dal momento in cui l’istanza
(anche se non corredata da tutta la documentazione) viene portata a conoscenza dell’A.G.;
- l’art. 33 del Codice Deontologico Forense impone, quale unico obbligo per l’avvocato
subentrato nel mandato difensivo, quello di adoperarsi affinchè l’assistito provveda al
pagamento degli onorari dovuti all’avvocato revocato relativi all’attività professionale
prestata;
- nessuna previsione normativa impone dunque al nuovo difensore di provvedere al
pagamento di quanto dovuto al proprio predecessore.
***
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PARERI DEONTOLOGICI
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) in data 18 febbraio 2008 poneva al Consiglio il seguente quesito:
“Vorrei sapere se la pubblicità della propria attività legale possa essere effettuata anche
mediante volantini. Mi è sorto questo dubbio ma credo che la risposta sia positiva, stante
il recente Decreto Bersani. Grazie (omissis)”
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Premesso
- che la normativa deontologica vigente demanda agli Ordini la verifica del messaggio
pubblicitario affinchè venga garantito il rispetto dei principi di dignità e decoro sanciti dal
Codice Deontologico Forense;
Rileva
- che il mezzo “volantino” con il quale l’istante intende divulgare le informazioni relative
alla propria attività professionale appare strumento proprio della pubblicità commerciale e
dunque non idoneo a garantire la salvaguardia dei principi di dignità e decoro che devono
ispirare l’informazione sulla propria attività professionale.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- Vista la richiesta formulata via e-mail il 10 aprile 2008 dall’Avv. (omissis) in ordine ad
alcune problematiche di carattere fiscale-tributario.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Ritenuto
- che la richiesta della professionista, appare inerente agli aspetti fiscali e tributari
dell’attività professionale espletata in favore dei propri assistiti e coinvolge l’aspetto
economico della vicenda in ordine alla mancata corresponsione del compenso ed i relativi
successivi aspetti fiscali
Ritiene
inammissibile la richiesta di parere riguardando aspetti non attinenti la materia deontologica.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- Vista la richiesta formulata via mail in data 14 aprile 2008 dall’Avv. (omissis) in ordine
al termine dell’obbligo di custodia dei fascicoli archiviati.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Ritenuto
che la richiesta formulata dall’Avv. (omissis) non rientra in materia deontologica
Rimanda
alla vigente normativa civile per avere adeguata e satisfattiva risposta in ordine alla richiesta
formulata.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- Vista l’istanza di parere formulata dall’Avv. (omissis) del 24 aprile 2008 in merito alla
richiesta preventiva di conformità alle norme deontologiche della eventuale esposizione e/
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PARERI DEONTOLOGICI
o affissione in centri commerciali e studi professionali di “apposite locandine” che,
presumibilmente riportino i dati dello studio legale con la dicitura “primo parere legale orale
viene prestato gratuitamente”
Il Consiglio
Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Rilevato
- che l’ipotesi prospettata, rientra chiaramente nella fattispecie prevista dall’art. 19 del
Codice Deontologico Forense ove vieta espressamente al professionista di offrire direttamente o per interposta persona, le proprie prestazioni professionali, nei luoghi di lavoro, di
svago ... in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- che l’eventuale offerta della prestazione professionale mediante “locandina” rientra in
una fattispecie tipica delle attività commerciali ed imprenditoriali laddove l’offerta economica assume rilevanza rispetto al bene da acquistare o al servizio da ricevere;
- che, tale forma di offerta della prestazione professionale, appare in contrasto con i
principi di dignità e decoro, sia per le modalità di esecuzione (affissione in centri commerciali
e, quindi, in luoghi non idonei al tipo di attività da svolgere), sia per l’offerta economica
genericamente “gratuita” che non può essere, a priori, determinata senza considerare la
difficoltà della prestazione e la durata della stessa;
esprime parere
nel senso di ritenere l’attività informativa prospettata non conforme alle previsioni vigenti.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis), facente parte dell’Associazione Professionale -Studio Legale (omissis)ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 9 aprile 2008, in merito sia al sito
web “www.studio.........it” nel quale viene raccolta normativa legislativa e contrattuale in
materia di lavoro e di famiglia, nonchè giurisprudenza delle Corti Superiori..., sia alla
possibilità di “fare riferimento” allo stesso sito “nel contesto di atti giudiziari (ricorsi,
memorie, ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione) eventualmente in connessione con
giurisprudenza citata”.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Premesso
- che ritiene opportuno, cogliendo l’occasione, richiamare l’attenzione sul D.Lgs. 2
febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE) e, in particolare, sull’”Esercizio
della professione in forma associata e societaria da parte degli avvocati stabiliti” - Titolo III,
Capo I, Capo II e Capo III;
- che l’esercizio in forma associata delle così dette professioni protette e, in particolare,
di quella legale, deve avvenire senza compromissione del principio della personalità della
prestazione professionale nei rapporti con la clientela e con terzi in genere, con la
conseguenza che, nella denominazione dell’associazione possono essere indicati soltanto i
nomi e i cognomi di associati che abbiano effettivamente la relativa qualità e non anche di
quanti non facciano più parte dell’associazione stessa perchè deceduti, anche se di essa siano
stati fondatori, senza che ciò violi il principio costituzionale della libertà dell’iniziativa
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PARERI DEONTOLOGICI
economica -e, per l’effetto di quelli di uguaglianza, di libertà di associazione e di esplicazione
della personalità- nè la disciplina comunitaria (Direttiva CEE del 22 marzo 1985, n. 2137),
che fa salve le disposizioni nazionali relative alle condizioni di esercizio di una attività
professionale di “gruppo” (Cass. Civ. Sez. Un. 3 marzo 1994, n. 2077);
- che “continua, pertanto, ad applicarsi l’art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1815
in favore dei professionisti che non intendono adottare la forma societaria, preferendo la
forma intermedia di cooperazione” (Consiglio di Stato - Atti norm. 11 maggio 1998, n. 72)
“nella quale non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio
nè per l’adempimento delle prestazioni, nè per la responsabilità nell’esecuzione della
medesima” (Cass. Civ. Sez. II, 29 novembre 2004, n. 22404);
- che il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (“decreto Bersani”), convertito con modificazioni in
Legge 4 agosto 2006, n. 248 ha abrogato, sub art. 2 - c.1 lett. c, “il divieto di fornire all’utenza
servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società e persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale
deve essere esclusivo; che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società
e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilità”;
- che tale responsabilità non può non riferirsi esclusivamente alla forma di associazione
tra avvocati, atteso che la responsabilità professionale nella forma di società tra avvocati è
soggetta alle disposizioni dell’art. 26, I comma del suddetto D.L. (“Il socio o i soci incaricati
sono personalmente e illimitatamente responsabili per l’attività professionale svolta in
esecuzione dell’incarico. La società risponde con il suo patrimonio”);
- che, nel caso di specie più vicino, gli articoli 17 e 17/bis consentono l’informazione (che
nel citato “decreto Bersani” prende il nome di pubblicità informativa) la quale nel gergo del
marketing riguarda due aspetti che possono investire l’esercizio dell’attività forense: la
“pubblicità istituzionale”, inerente al soggetto che la promuove, e la pubblicità che ha lo
scopo di “informare” il pubblico delle caratteristiche del servizio prestato;
- che, quanto alla pubblicità istituzionale, è consentito esibire i titoli che sono appropriati
all’esercizio professionale, semprechè non siano decettivi;
- che, quanto alle caratteristiche del servizio offerto, è difficile pensare a messaggi
informativi che non facciano riferimento alla diligenza professionale;
- che è lo stesso legislatore che sollecita gli Ordini a verificare che il messaggio indichi con
trasparenza e veridicità “il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni”;
- che l’art. 17/bis precisa gli esclusivi mezzi di informazione consentiti, con la prescrizione dei relativi elementi;
- che detto articolo, sub 4), consente l’utilizzo dei “siti web con dominio proprio e
direttamente riconducibile all’avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati
sui quali essi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al
Consiglio dell’Ordine di appartenenza”, ciò che esclude, quindi, la possibilità di associare
i nomi dei professionisti al server master o web hosting anche con la semplice indicazione
del proprio link e impone, nel contempo, l’obbligo di vigilare su eventuali, possibili
modifiche apportate da terzi al testo originario della pubblicità istituzionale ed informativa.
Inoltre prevede che “nel sito deve essere riportata l’indicazione del responsabile, nonchè i
dati previsti dall’art. 17 e dal punto 1 dell’articolo in esame. Il sito non può contenere
riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o
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PARERI DEONTOLOGICI
pop-up di alcun tipo”;
- che, pertanto, risulta altamente responsabile l’uso di informazioni sulla legislazione e
sulla giurisprudenza per farsi pubblicità, sia sul sito web che altrove, con richiamo specifico
allo stesso studio, ed ogni altro suo tipo non trasparente e quindi non ammissibile perchè
in contrasto con le norme deontologiche (pubblicità comparativa, mezzi disdicevoli come
organi di stampa, radio e televisione, affissione di cartelli negli esercizi commerciali, nei
luoghi pubblici, l’uso di insegne che non rispondono ai criteri di correttezza e dignità);
Ritiene
che la richiesta dell’Avv. (omissis) possa trovare adeguata e satisfattiva risposta in merito a
quanto sopra rappresentato.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico avente ad oggetto la
possibilità per il legale di una delle parti in un giudizio di separazione personale, di
consegnare la corrispondenza intercorsa con il legale di controparte al legale di un terzo che
ha adito in giudizio una delle parti per questioni patrimoniali collegate alla vertenza
principale.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Premesso
- che non è dato sapere se la corrispondenza in questione rientra fra quella di cui l’art.
28 del Codice Deontologico Forense vieta la produzione in giudizio;
- che, in ogni caso, il dovere di segretezza e riservatezza di cui all’art. 9 del Codice
Deontologico Forense impone al difensore di mantenere il segreto su tutte le informazioni
di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato
esprime parere
nel senso che sia dovere dell’Avvocato attenersi ai principi di cui sopra.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 2 maggio
2008, in merito all’applicazione del tariffario forense, riferentesi alla materia giudiziale e/o
stragiudiziale in ordine all’attività professionale svolta, riguardante una controversia di
lavoro, per la quale è stata formalizzata la contestazione di licenziamento ed avviata la
relativa procedura ex art. 410 c.p.c., con studio della controversia stessa e predisposizione
di una prima bozza del ricorso, attività queste espletate dopo la decorrenza del termine di
sessanta giorni previsto dall’art. 410/bis c.p.c. ed interrotte successivamente per revoca del
mandato.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Osserva
l’art. 43 cpv del Codice Deontologico forense disciplina i rapporti relativi alla richiesta di
pagamento in funzione dell’attività effettuata “durante lo svolgimento del rapporto professionale”.
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PARERI DEONTOLOGICI
La situazione esaminata costituisce puntuale applicazione del principio più volte
affermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 19 febbraio 2007, n. 3740 (peraltro
indicata dal professionista richiedente il parere deontologico), del 3 luglio 2003, n. 10532,
del 3 luglio 1991, n. 7275 e del 1992, n. 6214, in relazione all’art. 2233 c.c. e all’art. 57 e
seguenti del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578: “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni
sugli onorari di avvocato e di procuratore, di cui alla Legge 13 giugno 1942 n. 794 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono da considerarsi prestazioni giudiziali non solo quelle
che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che
si svolgono al di fuori del processo, purchè strettamente dipendenti da un mandato relativo
alla difesa e rappresentanza in giudizio, sì da potersi ritenere preordinate allo svolgimento
di attività propriamente processuali o ad essere complementari. Stabilire, in concreto, se la
singola prestazione del professionista abbia tali caratteri e non sia, invece, autonoma, in
quanto non correlata all’attività giudiziale svolta dal professionista, e debba, quindi, essere
compensata a parte, è questione che per essere risolta richiede accertamento e valutazione
di fatti ed è, quindi, riservata al giudice del merito, le cui statuizioni a riguardo sono
censurabili nel giudizio di legittimità solo per vizi di motivazione”.
Pertanto, nel caso di specie, appare corretta la richiesta del saldo delle competenze per
l’attività svolta dal professionista, secondo le voci del tariffario forense relative all’attività
giudiziale, nei confronti del suo ex cliente.
***
Pratica n. (omissis) - Avv.ti (omissis) e (omissis)
- Gli Avvocati (omissis) e (omissis) hanno formulato richiesta di parere, pervenuta il 29
aprile 2008, in ordine al messaggio di una “insegna pubblicitaria studio legale”, allegata
all’istanza, contenente i seguenti dati:
1) “Nome dello studio”
2) “Branche del diritto in cui lo studio è specializzato”
3) “Invito del (al) potenziale cliente di contattarci per un primo incontro gratuito e non
impegnativo”
4) “Indicazione degli indirizzi telefonici e-mail dello studio e dati fiscali dello stesso”.
La richiesta si estende anche a conoscere gli eventuali adempimenti da evadere per la
pubblicità in argomento.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Osserva
Lo spirito delle disposizioni contenute negli articoli 17 “Informazioni sull’esercizio
professionale” e 17/bis “Mezzi di informazione consentiti” non ammette messaggi informativi che non rispondano ai criteri di dignità e decoro.
In particolare, l’art. 17/bis, sub 2, fa riferimento alle “targhe di dimensioni ragionevoli,
poste all’ingresso dell’immobile ove è ubicato lo studio dell’avvocato e presso la porta di
accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che la compongono e della sua collocazione all’interno dello stabile” e, nel contempo,
delimita indirettamente i luoghi dove non può essere ammessa la pubblicità con tali mezzi.
Rientrano, quindi, nel rispetto delle predette disposizioni, i dati sub 1) e 4) riportati nella
formulazione della richiesta di parere, mentre: il dato sub 2) dovrà essere conformato al
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disposto dell’art. 17/bis sub 1), punto 8) che recita: “In essi devono essere indicati... I settori
di esercizio dell’attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie”;
il dato sub 3) contiene riferimenti pubblicitari con riflessi di evidente accaparramento di
clientela che contrastano con i principi di dignità e decoro del professionista.
Ciò premesso
il contenuto di targhe e insegne facenti riferimento a studi legali dovranno essere conformi
ai principi di cui sopra.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- Vista l’istanza presentata dall’Avv. (omissis) in data 30 aprile 2008 con la quale il
professionista, premettendo di assistere, quale avvocato codifensore, una società per azioni
convenuta in giudizio da altra società in accomandita semplice, ha richiesto un parere circa
la possibilità di assumere la difesa del socio accomandatario della società di persone
avversaria in altro autonomo giudizio tra la predetta persona fisica e il di lui coniuge.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Rilevato
- che l’art. 37 del Codice Deontologico Forense (al quale possono essere richiamate le
norme di detto Codice di cui agli artt. 5 - Doveri di probità, dignità e decoro; 7 - Doveri di
fedeltà; 10 - Doveri di indipendenza; 16 - Dovere di incompatibilità; 35 - Rapporto di
fiducia; 36 - Autonomia del rapporto; 51 - Assunzione di incarichi contro ex clienti) sancisce,
per l’avvocato, “l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa
determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo
svolgimento di altro incarico anche non professionale”;
- che, nel caso di specie, come prospettato dall’istante, le due questioni oggetto del primo
incarico professionale e del secondo non sono legate da alcun nesso, e pertanto presumibilmente eventuali informazioni assunte nell’espletamento delle due prestazioni professionali
non avrebbero possibilità di essere utilizzate al di fuori di ciascuna separata attività
professionale;
- che, tuttavia, trattandosi del socio accomandatario di una società di persone, stante la
carenza del requisito di personalità giuridica, non può ravvisarsi piena autonomia tra la
posizione della persona fisica rivestita della rappresentanza legale e la società medesima;
- che, pertanto, con l’accettazione del nuovo incarico, il difensore della società per azioni
si troverebbe a patrocinare anche una “parte” avversaria in altro procedimento;
- che, risulta principio consolidato della giurisprudenza deontologica forense quello per
cui il conflitto di interesse nell’assunzione di incarichi professionali sussiste, e quindi va
evitato dal professionista deontologicamente corretto, anche quando è solo potenziale,
minando così l’autonomia e il carattere fiduciario del rapporto professionale
Esprime parere
nel senso di ritenere non opportuna l’assunzione del nuovo mandato in quanto potenzialmente lesiva dei principi deontologici summenzionati.
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Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis), con istanza del 29 aprile 2008, chiede se sia deontologicamente
corretto produrre, nell’ambito di un giudizio di merito nel quale la parte attrice chiedeva in
ripetizione alla società dallo stesso assistita la somma di Euro 136,00, una lettera fax inviata
dalla controparte e contenente l’indicazione, per la definizione bonaria della controversia,
della somma di Euro 1.600,00, ossia di una somma notevolmente sproporzionata rispetto
a quanto richiesto in ambito giudiziale.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Premesso
- che, la materia è regolamentata dall’art. 28 del Codice Deontologico forense che vieta
la producibilità in giudizio delle lettere qualificate riservate e comunque della corrispondenza contenente proposte transattive scambiate tra colleghi;
- che -in tale divieto- rientrano dunque, non solo le comunicazioni espressamente
qualificate come “riservate” ex primo capoverso dell’art. 28 del Codice Deontologico
forense, ma tutte quelle scambiate tra colleghi laddove contengano proposte o accordi
transattivi;
- che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere
pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai
propri iscritti dato che tali comportamenti potrebbero formare oggetto di esposto su cui il
Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi;
- che, ad ogni buon conto, la questione di appalesa di agevole soluzione sol che venga
adeguatamente illustrata mediante opportuna rappresentazione al Giudice investito del
merito.
Tutto ciò premesso
dichiara inammissibile
la richiesta di parere preventivo in ordine al comportamento deontologico in questione,
nell’ambito della vicenda.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- Vista la richiesta di parere deontologico presentata in data 16 aprile 2008 dall’Avv.
(omissis) in ordine alla possibilità di far pubblicare sulla rivista periodica di una Associazione
(destinata a tutti i soci) la disponibilità di un avvocato a prestare la prima consulenza legale
gratuitamente e ad applicare, nelle eventuali occasioni successive, i minimi di tariffa;
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
osserva
l’art. 2 della Legge 4 agosto 2006 n. 248 ha rimosso il divieto di svolgere pubblicità
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio
offerto, nonchè i costi complessivi delle prestazioni, precisando, peraltro, che il messaggio
deve rispettare criteri di trasparenza e veridicità il cui controllo è affidato all’Ordine
professionale.
Va osservato che la nuova disciplina ha rimosso un divieto, quanto ai contenuti, che era
già stato ampiamente soppresso dalla precedente riforma del Codice Deontologico -articoli
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17 e 17 bis- approvata nella seduta del 27 gennaio 2006 del Consiglio Nazionale Forense.
La riforma in questione, infatti, già consentiva di dare informazione sui titoli conseguiti e
sui diplomi di specializzazione.
La norma legislativa ha invece effettivamente innovato ammettendo la pubblicità
informativa sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi delle prestazioni, pur
prevedendo che il relativo messaggio sia sottoposto al controllo dell’Ordine professionale.
Le modifiche apportate al Codice Deontologico Forense nella seduta del 18 gennaio
2007 alla luce della nuova normativa, hanno dunque conseguentemente riguardato -tra
l’altro- il testo dell’art. 17 prevedendo che il contenuto e la forma dell’informazione debbano
essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e che debbano
rispondere ai criteri di trasparenza e veridicità. L’informazione stessa, inoltre, non dovrà
assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
Quanto ai mezzi di informazione consentiti essi sono previsti dall’art. 17 bis che, nella
nuova formulazione, ha eliminato le limitazioni concernenti i mezzi e gli strumenti
utilizzabili fermo restando, ovviamente, che questi dovranno essere adeguati al decoro della
professione.
I doveri di probità, dignità e decoro costituiscono infatti il cardine su cui poggia la
professione forense e non hanno costituito oggetto di modifica alcuna.
Venendo più specificamente all’oggetto del quesito proposto, va osservato come lo stesso
non attenga tanto al contenuto del messaggio informativo sulle caratteristiche dell’attività
professionale offerta, quanto alla possibilità di acquisire, tramite il messaggio stesso, nuova
clientela.
A tale proposito va osservato che il Codice Deontologico, così come riformato, ha
spostato il canone II della precedente formulazione dell’art. 17 (che prevede il divieto di
offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al
domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi
pubblici o aperti al pubblico) inserendolo nell’art. 19 che concerne il divieto di accaparramento della clientela.
Non va dunque confusa la possibilità di offrire informazioni sulla propria attività
professionale con quella di offrire le proprie prestazioni a soggetti indeterminati e attraverso
modalità (gratuità della consulenza) che oltre a non essere conformi alla dignità e al decoro
dell’Avvocato, contrastano anche con i principi di una corretta concorrenza fra Colleghi.
Premesso quanto sopra
esprime parere
nel senso di ritenere consentita la pubblicità informativa qualora vengano rispettati i principi
di cui sopra.
***
Adunanza del 19 giugno 2008
Pratica n. (omissis) - Dott. (omissis)
- Il Dott. (omissis), “Praticante Avvocato”, ha formulato richiesta di parere deontologico,
pervenuta il 17 gennaio 2008, in merito alla possibilità di far parte di un’associazione di
volontariato, “senza scopo di lucro, apolitica, impegnata in attività di promozione civile e
sociale” nella quale egli dispensa gratuitamente consigli legali da non intendersi pareri o
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qualsivoglia attività difensiva, evitando indicazioni di studi legali e/o pubblicità in favore di
professionisti, ciò previo conseguimento dell’abilitazione al patrocinio.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
osserva
- in ordine alla possibilità di fornire “pareri professionali gratuiti” occorre rispettare la
dignità ed il decoro della professione che esclude la prestazione gratuita della consulenza
legale, quale forma chiaramente mirante all’accaparramento di clientela, vietata ex art. 19 del
Codice Deontologico Forense;
- che nulla dice la Legge Professionale a proposito della partecipazione di un avvocato
ad organismi associativi di carattere non lucrativo con finalità socio-culturale e benefico, nè
l’art. 16 del Codice Deontologico forense, il quale si limita a stabilire che “è dovere
dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza all’Albo” (cpv);
nè dottrine, nè giurisprudenza si sono mai, a quanto sembra, interessate del caso in
argomento;
- che il citato articolo pur non escludendo, sottacendola, l’eventuale partecipazione di
un avvocato ad organismi associativi e, quindi, di fatto, non impedendola, in ossequio ai
principi dettati dall’Ordinamento forense suggerisce l’inopportunità della partecipazione ad
organi che abbiano funzione amministrativa e/o gestionale, anche e soprattutto ove non
escludano i requisiti della continuità e della retribuzione, seppur minima;
- che non vi sono sussistenti particolari motivi deontologici nè legislativi per ravvisare
alcuna causa di incompatibilità della partecipazione di un praticante, previo conseguimento
dell’abilitazione al patrocinio, ad una associazione di volontariato, come indicata in
epigrafe.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha richiesto un parere deontologico, pervenuto al Consiglio il 27
febbraio 2008, in merito alla possibilità di produrre in giudizio una serie di fax scambiati tra
avvocati tramite i quali si è giunti ad una transazione nel corso di una causa.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
premesso
- che per la riferibilità di quanto esposto all’art. 28 del Codice Deontologico Forense
occorrerebbe chiarire alcuni dettagli anche sotto il profilo della riservatezza o meno della
corrispondenza intercorsa e che, in ogni caso, quanto rappresentato potrebbe un domani
formare oggetto di valutazione disciplinare;
Ritiene
non sussistere allo stato la possibilità di esprimere un parere che potrebbe assurgere a
preventivo, rispetto alla possibile ipotesi denunciata.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- Vista la richiesta di parere deontologico presentata dall’Avv. (omissis) in data 9 aprile
2008 con la quale chiede informazioni in ordine alle modalità di restituzione della
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documentazione (consegnatagli dal precedente difensore al fine di consentirgli di valutare
e accettare o meno il mandato difensivo) a fronte della scelta di non accettare tale mandato.
In particolare, evidenzia di non aver ricevuto autorizzazione dal cliente in ordine a chi
e come restituire la documentazione (si precisa, che il Cliente è residente all’estero).
Il Consiglio
- Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
osserva
l’art. 42 del Codice Deontologico forense prevede che l’avvocato restituisca senza ritardo alla
parte assistita la documentazione ricevuta;
esprime parere
nel senso che l’Avvocato dovrà essere autorizzato a consegnare la documentazione a terze
persone. Dovrà invece consegnarla al nuovo difensore nominato.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- Vista la richiesta di parere presentata dall’Avv. (omissis) in data 15 aprile 2008 in ordine
alla possibilità di rendere testimonianza in un giudizio civile, nell’ambito del quale è
difensore;
Il Consiglio
- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Osserva
- ex art. 58 del Codice Deontologico Forense l’avvocato “deve” astenersi dal deporre
come testimone “per quanto possibile” su circostanze apprese nell’esercizio della propria
attività professionale ed inerenti il mandato ricevuto. Lo stesso articolo prescrive che, ove
l’avvocato intenda deporre dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
Nel caso de quo, l’Avv. (omissis) ove intenda presentarsi come teste, dovrà rinunciare al
mandato.
E’ da rilevare però che, nell’ipotesi in cui l’Avvocato deve rendere la testimonianza, dovrà
sempre mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano state
fornite dalla parte, così come previsto dall’art. 9 del Codice Deontologico forense.
Alla luce di quanto sopra, l’Avv. (omissis), sotto il profilo deontologico, ha senz’altro
facoltà di astensione e, ove intenda, invece, rendere la testimonianza, oltre alla rinuncia al
mandato, dovrà attenersi semplicemente a mantenere il segreto professionale, ove non venga
liberato dal vincolo da parte del proprio assistito.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- Vista la richiesta di parere presentata dall’Avv. (omissis) in data 29 aprile 2008 volta ad
ottenere tre riscontri in ordine alle seguenti domande:
A) in merito all’applicazione del contratto di quota lite e, in particolare, se detto contratto
possa ritenersi valido per il pagamento di prestazioni professionali e spese secondo le tariffe
forensi vigenti;
B) per sapere se il credito professionale si prescrive nel termine di anni tre;
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C) L’Avv. (omissis) chiede parere in merito all’obbligo di un “dominus” di una causa di
provvedere al pagamento professionale di un proprio sostituto e/o corrispondente
Il Consiglio
- Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Osserva
- Quanto ai primi due quesiti la richiesta è inammissibile in quanto i relativi quesiti hanno
natura giuridica e non deontologica;
- Relativamente al quesito C, l’art. 30 del Codice Deontologico Forense prescrive che se
l’incarico ad altro collega viene conferito direttamente dall’avvocato, questi deve provvedere
a retribuirlo ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente
attivato per ottenere l’adempimento.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- Vista la richiesta di parere avanzata dall’Avv. (omissis) presentata il 15 maggio 2008,
riguardante la possibilità o meno di assumere mandato difensivo da parte del Direttore di
un periodico -sul quale aveva scritto alcuni articoli una sua collega di studio, non associata
con l’istante- contro il medesimo periodico.
Premesso
- che l’art. 37 del Codice Deontologico Forense sancisce l’obbligo, per l’avvocato, di
astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli
interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico, anche non
professionale;
- che più specificamente, il 2° comma dell’articolo in questione, sancisce l’obbligo di
astensione anche quando le parti aventi interessi confliggenti si rivolgono ad avvocati che
pur non essendo partecipi di una stessa associazione professionale esercitino comunque
negli stessi locali;
Il Consiglio
- Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Rileva
che sulla base dei generici elementi esposti nella richiesta di parere deontologico e, attesa la
possibilità che la questione possa investire aspetti di natura disciplinare, non è allo stato
possibile anticipare alcun preventivo parere al riguardo.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 22 maggio
2008, in merito alla possibilità o meno di deporre in giudizio in qualità di testimone contro
un suo ex cliente, che ebbe modo di rappresentarlo, circa tre anni fa, nelle trattative
stragiudiziali per la separazione della moglie.
Il Consiglio
- Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Osserva
Il segreto professionale è tutelato dall’art. 622 c.p. che punisce chiunque, avendo notizia
per ragione della propria professione di un segreto, lo rivela senza giusta causa ovvero lo
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impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento.
L’art. 200 c.p.p. afferma sostanzialmente lo stesso principio, stabilendo che gli avvocati
e altri professionisti “non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto
per ragione della propria professione”; lo stesso articolo è poi richiamato dall’art. 249 c.p.c.
per l’astensione dal rendere testimonianza in materia civile.
Oltre che previsione di una specifica norma penale, il segreto professionale è un diritto
e una difesa per la parte assistita; è un dovere di prestazione per l’avvocato che fonda su di
esso la ragione stessa del proprio ministero.
Tale dovere è stato espressamente recepito dall’art. 9 del Codice Deontologico Forense
“Doveri di segretezza e riservatezza”.
Questi doveri, oltre ad essere stati più volte affermati dalla giurisprudenza, sono stati
altresì recepiti dall’art. 7 Legge 9 febbraio 1982 n. 31 sulla libera prestazione dei servizi da
parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della Comunità Europea.
Anche l’art. 58 del Codice Deontologico Forense “La testimonianza dell’avvocato” ha
come oggetto il segreto professionale che è il cardine dell’intero sistema difensivo che vede
nella fiducia tra parte assistita e patrono -e nella custodia del segreto che l’accompagna- un
valore essenziale per la stessa realizzazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Di fatto, quindi, la facoltà di astensione dal rendere testimonianza non costituisce una
eccezione alla regola generale dell’obbligo di rendere testimonianza, ma è espressione del
diverso principio di tutela del segreto professionale: “Il legislatore, disciplinando la facoltà
di astensione, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione del compimento di attività propria della professione, e
l’ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni che deve essere interpretata nell’ambito
della finalità propria di tale bilanciamento (Corte Cost., 8 aprile 1997, n. 87).
Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Avv. (omissis), sotto il profilo deontologico,
ha senz’altro l’obbligo di esercitare la facoltà di astensione di testimoniare circa le notizie da
lei apprese nell’ambito del proprio mandato professionale.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- L’Avv. (omissis) ha richiesto un parere preventivo presentato in data 3 giugno 2008, su
un caso specifico relativo a giudizio in corso circa la liceità o meno della sua condotta nei
confronti dei colleghi difensori delle controparti.
In particolare l’istante chiede se sia ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 92 c.p.c.
(condanna alle spese del giudizio del condomimio convenuto in luogo della non accettazione, il giorno precedente all’udienza, della proposta di abbandono del giudizio con spese
compensate tra le parti).
- Rilevato che la materia è regolata dall’art. 6 del Codice Deontologico Forense;
- Atteso che la richiesta attiene ad un caso specifico;
Il Consiglio
Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Ritiene
che non è possibile rilasciare pareri preventivi relativi a casi concreti che potrebbero
costituire oggetto di successive valutazioni.
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Adunanza del 31 luglio 2008
Pratiche nn. (omissis) - Avv. (omissis)
- Vista la richiesta di parere deontologico dell’Avv. (omissis) pervenuta il 12 maggio 2008,
in merito alla “vigenza o meno dell’astensione dalle udienze civili per il passato 16 - 21 luglio
2007";
Il Consiglio
- Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
- Vista la legge 12 giugno 1990. n. 146, sulle “norme sull’esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati”;
- Vista l’istituzione della Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge, che
all’art. 1 così dispone:
“1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali (...) quelli volti
a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla
salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza
sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione;
2. Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei
diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone
regole da rispettare e le procedure a seguito in caso di conflitto collettivo, per assicurarne
l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti
servizi e limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi
dell’art. 2;
- (...) l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti
restrittivi della libertà professionale e quelli cautelari ed urgenti, nonchè ai processi penali
con imputati in stato di detenzione (...);
- Vista la delibera n. 02/137 dela Commissione di Garanzia per l’attuazione delle legge
sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali “Regolamento delle astensioni dalle udienze
degli avvocati e procuratori legali” (pos. 9172), assunta il 4 luglio 2002, laddove ha statuito
all’art. 5 che “l’astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei processi
relativi: (...) b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione
sommaria prevista dall’art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimentoi aventi oggetto
licenziamenti individuali o collettivi, ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di
cui al d. lgs. n. 165/2001";
Vista la delibera del 5 luglio 2006 dell’Assemblea generale degli Ordini Forensi che ha
fatto proprio il piano generale di mobilitazione dell’Avvocatura che prevede l’astensione
dalle udienze civili, penali e amministrative, con decorrenza dal lunedì 10 luglio fino al 21
luglio p.v., facendo salvi i procedimenti urgenti e garantendo i servizi essensiali nel rispetto
della vigente normativa;
Ritenuto
- che l’astensione degli avvocati dall’attività giudiziaria, proclamata come sopra per il
periodo dal 10 luglio al 21 luglio 2006, resta regolata dalle disposizioni di cui alla legge 12
giugno 1990 n. 146, sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e dal deliberato della
Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali assunto il 4 luglio 2002, con n. 02/137;
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Considerata
la recente pubblicazione del “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze
degli Avvocati” nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 4 gennaio 2008;
Ritiene
che l’Avv. (omissis) possa trovare adeguata risposta al quesito in epigrafe anche in relazione
all’art. 39 del Codice Deontologico Forense.
***
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)
- Vista la richiesta di parere avanzata dall’Avv. (omissis) dell’8 luglio 2008, circa
l’opportunità di proseguire o meno l’incarico professionale conferito dalla sua cliente a
seguito di lettera raccomandata con la quale la figlia dell’assistita, dichiarandosi Procuratrice
della stessa, comunicava la revoca dei mandati, chiedendo contestualmente la restituzione
di tutti gli atti e relativi fascicoli;
Il Consiglio
- Udito il Consigliere Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
Ritenuto
- che trattandosi di decisione rimessa alla libera discrezionalità dell’Avvocato e pertanto
conformemente a quanto disciplinato dall’art. 47 del Codice di Deontologia Forense, lo
stesso può valutare la possibilità di rinuncia al mandato in ragione della circostanza che,
secondo quanto riferito dal difensore, la richiesta di acquisizione di documentazione
giustificativa da cui evincere l’effettiva qualità di Procuratrice della parte assistita ed il
tentativo di comunicare con la cliente sono rimasti entrambi privi di riscontro;
- che, a norma dell’art. 85 c.p.c. la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetto
nei confronti delle altre parti fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore;
Osserva
con l’adempimento delle formalità di cui all’art. 47 Codice Deontologico e di cui all’art. 85
c.p.c., fermi restando gli obblighi di legge, l’Avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
Tuttavia devono essere salvaguardati i diritti della parte assistita la quale deve essere
tenuta indenne da eventuali conseguenze dannose derivanti da tale iniziativa.
L’avvocato dovrà comunque garantire l’adempimento di eventuali atti urgenti in
scadenza e la cura della designazione del nuovo difensore, che deve peraltro avvenire in
tempi ragionevoli.
***
a cura di Livia Rossi
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Adunanza dell’8 maggio 2008
Parere n. (omissis) - Avv. (omissis)
- Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, esaminata l’istanza dell’Avv. (omissis)
che ha chiesto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma “volesse esprimere il parere
di congruità sugli onorari maturati per l’attività stragiudiziale descritta in premessa e meglio
indicata nel preavviso di parcella allegato”;
- udita la relazione dei Consiglieri Avv.ti Sandro Fasciotti e Livia Rossi;
- ritenuto che ex Regolamento capo III, art.5 n.7 adottato dal D.M. 8 aprile 2004 n.127
“l’onorario previsto per il Collegio Arbitrale si applica sia per gli arbitrati rituali che per quelli
irrituali” ex Tabella D n.9 (Collegio Arbitrale);
- che ex art.65 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578 convertito in L. 36/1934, “le spese e gli
onorari dei giudizi arbitrali, qualora non sono stati tassati con la sentenza, sono liquidati dal
Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione la sentenza fu depositata; che il Presidente del
Tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere all’obbligazione nel
termine che all’uopo gli prefigge ed avvertendolo che entro lo stesso termine ha facoltà di
proporre opposizione davanti al Tribunale”;
- che nel preavviso di parcella, allegato alla richiesta di parere, è esposto il residuo credito
già dedotti gli acconti di cui alle parcelle nn.37 e 40/2005, rispetto agli “onorari, così come
deliberati dal Collegio Arbitrale con ordinanza del 18 dicembre 2006”;
- che la richiesta in questione è sottratta alla competenza del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma essendo competente il Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione fu
emesso e/o depositato il lodo.
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza e pertanto di non doversi procedere alla emissione del parere
di congruità sulla nota di onorari n. (omissis).
***
- I Consiglieri Nesta e Vaglio riferiscono in merito alla questione sollevata da alcuni
Colleghi, concernente l’interpretazione della voce n. 80 della Tariffa Professionale Forense
relativa ai diritti di collazione.
Il Consiglio
in riferimento al quesito posto relativamente all’interpretazione della voce n. 80 della Tariffa
Professionale Forense in vigore, che così recita “per la collazione degli originali e delle copie
delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi
agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali
o delle sole prime copie” i diritti previsti per i singoli scaglioni;
rilevato
- che i sistemi di scrittura, peraltro comunemente usati al momento dell’entrata in vigore
del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004 n. 127, che ha regolamentato il nuovo Tariffario Forense,
prevedono la stampa di singoli fogli;
- che il Decreto Ministeriale suindicato prevede la corresponsione dei diritti di collazione
“per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie” e non già per i c.d. fogli uso bollo,
peraltro da tempo inutilizzati ai fini della redazione degli atti giudiziari;
opina
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IL NOSTRO MONDO
che la voce n. 80 della Tariffa Professionale debba essere interpretata nel senso che il diritto di
collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi,
da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, sia dovuto per ogni singolo
foglio (inteso come facciata) degli originali o delle sole prime copie.
***
- Il Consigliere Rossi, con riferimento al mandato ricevuto alla scorsa adunanza di redigere
un atto di protesta, stigmatizzando le gravi violazioni del diritto di difesa rappresentate dagli
Avvocati (omissis), del Foro di Roma, (omissis) e (omissis), del Foro di Napoli, propone la
seguente delibera:
Il Consiglio
premesso
che con nota depositata in data 21 marzo 2008, gli Avvocati (omissis), del Foro di Roma,
(omissis) e (omissis), del Foro di Napoli, rappresentavano:
- di essere difensori di alcuni imputati in un processo in grado d’appello attualmente in
corso innanzi alla 1° Corte d’Assise d’Appello di Napoli e relativo al delitto di associazione per
delinquere finalizzato alla realizzazione di più reati di omicidio la cui prova -che ha condotto
ad affermazione di penale responsabilità nel giudizio di primo grado conclusosi con pesanti
condanne- risulta per lo più basata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
- che all’udienza del 13 marzo 2008 due degli imputati formulavano istanza di rimessione del processo ad altra autorità giudiziaria, mentre i difensori esponenti chiedevano
l’interruzione della discussione e l’acquisizione di nuove prove, in particolare l’acquisizione
delle bobine -e relative trascrizioni- di intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito di altro
processo pendente presso la Procura della Repubblica di Napoli e ciò in quanto, da tale
materiale, è dato evincersi che all’epoca della celebrazione del giudizio di primo grado vi erano
stati reiterati contatti telefonici, tra i collaboratori escussi in qualità di testimoni, attraverso i
quali gli stessi avrebbero potuto concordare le dichiarazioni che avrebbero dovuto rendere nel
corso delle udienze;
- che a seguito di tali accadimenti processuali, gli organi di stampa diffondevano notizie del
tutto fuorvianti, riferendo di minacce ed intimidazioni avvenute in udienza ai danni di
scrittori, giornalisti e magistrati;
- che tale campagna di stampa, basata su un sostanziale stravolgimento dei fatti e su
un’informazione del tutto parziale, ha distolto l’attenzione dal vero problema che le difese
intendevano sollevare attraverso la richiesta di acquisizione di nuove prove;
- che la documentazione entrata in possesso degli avvocati esponenti dimostra come
durante il dibattimento di primo grado vi furono costanti contatti telefonici tra i più accreditati
collaboratori di giustizia intercettati in forza di decreti autorizzativi richiesti dal P.M. della
DDA di Napoli;
- che tale materiale, incredibilmente, non è mai stato depositato nel processo ed è rimasto
ignoto ai difensori fino al 13 marzo 2008 compromettendo così, in modo irreparabile, il diritto
degli imputati e le sorti stesse del processo;
ritenuto
- che la suesposta vicenda ripropone il grave problema del pericolo di inquinamento
probatorio laddove la principale fonte di prova sia costituita dalla chiamata in correità dei
collaboratori di giustizia;
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- che la pur sentita -e condivisa- esigenza sociale di combattere la criminalità organizzata
non può trasferirsi sul processo penale che è il luogo istituzionale di verifica e fondatezza degli
assunti di reità ipotizzati dagli organi dell’accusa nei confronti dei singoli imputati;
- che è necessario arginare il preoccupante fenomeno del sostanziale svuotamento del
diritto di difesa nonchè della sottovalutazione del ruolo processuale del difensore che non può
essere relegato a figura processuale meramente formale;
- che è altresì necessario che il processo si svolga nel rispetto delle regole disposte dalla legge
e nel rispetto del principio della parità processuale tra pubblica accusa e difesa alla quale non
possono essere sottaciute fonti di prova determinanti ai fini delle sorti del processo stesso;
ribadisce
l’insopprimibile esigenza del rispetto dei principi -costituzionalmente garantiti- del diritto di
difesa e del giusto processo stigmatizzando l’avvenuta violazione degli stessi nella fattispecie
in oggetto;
dispone
la trasmissione della presente delibera al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, al Presidente del
Tribunale di Napoli, al Presidente della Corte d’Appello di Napoli, al Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, al Primo Presidente della Corte di Cassazione, al Consiglio
Superiore della Magistratura.
Il Consiglio approva.
Adunanza del 15 maggio 2008
- Il Consigliere Vaglio, con riferimento al mandato ricevuto dal Consiglio in ordine
all’esposto presentato in data 5 marzo 2008 dall’Avv. (omissis) per denunciare al Consiglio il
comportamento del Dott. (omissis) della (omissis) Sezione del Tribunale Civile di Roma, dopo
avere incontrato la medesima il 1° aprile 2008 al fine di acquisire ulteriori chiarimenti e riferito
all’adunanza del 3 aprile 2008 al Consiglio, che ha deliberato di presentare un formale atto di
protesta ai competenti organi di controllo, propone di adottare la seguente delibera:
Il Consiglio
premesso
- che con nota depositata in data 5 marzo 2008 l’Avv. (omissis) ha denunciato il
comportamento tenuto dal Dott. (omissis) della (omissis) Sezione del Tribunale Civile di
Roma durante l’udienza del 14 febbraio 2008;
- che, dal contenuto di tale esposto e dal successivo chiarimento sullo svolgimento dei fatti
in sede di convocazione della medesima presso il Consiglio dell’Ordine, è emerso che l’Avv.
(omissis), recatasi in udienza in anticipo rispetto all’orario fissato, aveva chiesto educatamente
al Giudice, unitamente al Collega di controparte, di procedere alla trattazione della causa per
propri successivi impegni professionali;
- che il Dott. (omissis) invece la aggrediva verbalmente affermando che la stessa non sarebbe
neanche dovuta entrare in Aula ed intimandole di uscire, oltre a pretendere la consegna del
fascicolo per annullare il verbale che non avrebbe potuto nè dovuto redigere;
- che l’Avv. (omissis), evitando di reagire e di innescare un’inutile discussione che sarebbe
potuta ulteriormente degenerare, si è allontanata dall’Aula, sentendosi però colpita nella
propria dignità di appartenente alla classe forense romana a causa dell’inqualificabile compor-
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IL NOSTRO MONDO
tamento del predetto giudice;
considerato
- che le difficoltà quotidiane che gli Avvocati romani incontrano negli uffici giudiziari
anche per lo svolgimento delle più semplici attività di Cancelleria sono circostanze a
conoscenza di tutti e, anche in riferimento ad esse, è sempre più pressante la necessità di
pretendere che i Giudici ed il personale di Cancelleria mantengano un comportamento di
rispetto e collaborazione reciproca;
- che in tale gravissima situazione di fatto in cui versano gli uffici giudiziari romani il
Consiglio ha il dovere di ergersi a difensore dell’intera Avvocatura romana e non può far
mancare il proprio appoggio ai Colleghi che vengono sottoposti a prepotenze e prevaricazioni;
- che, pertanto, la vicenda che ha visto coinvolti l’Avv. (omissis) e il Dott. (omissis) impone
che il Consiglio presenti una formale denuncia ai competenti organi di controllo sui magistrati
per i gravi fatti accaduti;
chiede
ai competenti organi di controllo che vengano assunti gli opportuni provvedimenti nei
confronti del Dott. (omissis) per il comportamento tenuto nei confronti dell’Avv. (omissis);
dispone
la trasmissione della presente delibera al Presidente del Tribunale di Roma, al Presidente della
II Sezione Civile del Tribunale di Roma, al Presidente della Corte di Appello di Roma, al
Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello
di Roma.
***
Giudice di Pace: situazione Ufficio Copie e Iscrizione a ruolo
- I Consiglieri Di Tosto e Vaglio riferiscono che la situazione all’Ufficio del Giudice di Pace
Civile di Roma si è ulteriormente aggravata poichè, invece di tentare di agevolare le iscrizioni
al ruolo e la richiesta delle copie delle sentenze, i dirigenti delle cancellerie sono stati costretti,
a seguito di una riunione con la rappresentanza sindacale dei lavoratori, a stabilire di limitare
fin dalle ore 10.30 il numero di iscrizioni, consegnando solo 60 biglietti numerati e negando
la possibilità dell’iscrizione a ruolo per i Colleghi in sovrannumero o che siano arrivati dopo
la fine dei predetti “numeretti”. Ciò, nonostante l’orario previsto per l’apertura al pubblico
dell’ufficio vada dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Inoltre è stata ridotta la quantità di cause da iscrivere al ruolo per ciascun richiedente da 5
a 3.
Questa ultima disposizione dovrebbe entrare in vigore dal 19 maggio 2008 e, naturalmente,
si stanno moltiplicando le richieste degli avvocati romani per un intervento deciso e risolutivo
da parte del Consiglio dell’Ordine.
Anche per quanto riguarda il rilascio di copie delle sentenze e dei decreti ingiuntivi la
situazione è di una gravità eccezionale, in primo luogo perchè per la pubblicazione di ciascuna
sentenza trascorrono oltre 6 mesi dalla data di deposito della minuta da parte del giudice;
inoltre, per la richiesta di copie sono necessarie svariate ore di fila e, come se non bastasse, nei
giorni in cui è prevista l’apertura pomeridiana è necessario prenotarsi addirittura dal mattino
e a chi arriva direttamente nell’orario di sportello viene negato il diritto di presentare la relativa
richiesta, risultando, quindi, l’Ufficio Copie di fatto chiuso.
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Il Consigliere Vaglio suggerisce che venga incaricato un Collega penalista per accertare in
brevissimo tempo se possa ravvisarsi, in queste limitazioni del pubblico servizio, un’ipotesi di
reato in modo da mettere in condizione il Consiglio di assumere le conseguenti decisioni.
Un ulteriore problema che va ad aggravare la già tragica situazione, riguarda la possibilità
concessa alle agenzie di iscrivere al ruolo negli stessi sportelli riservati ad avvocati e praticanti.
E’ stato comunque fissato per il giorno 16 maggio 2008 un incontro dei Consiglieri Di
Tosto, Fasciotti e Vaglio, a ciò delegati dal Consiglio, con la Dott.ssa Di Bartolomeo,
Cancelliere Capo dell’Ufficio, unitamente al Vice Coordinatore dei Giudici di Pace, Avv.
Coppa, per verificare se siano percorribili altre soluzioni che non comportino limitazioni così
gravi. In tale circostanza a nome del Consiglio verrà richiesto, tra l’altro, di riservare almeno
3 sportelli esclusivamente per le iscrizioni al ruolo e la richiesta copie delle sentenze e dei decreti
ingiuntivi per i soli avvocati e praticanti.
In ogni caso i Consiglieri delegati chiedono che il Consiglio inoltri immediatamente alle
competenti Autorità una formale protesta e una denuncia sulle intollerabili disfunzioni in cui
versa l’Ufficio del Giudice di Pace Civile di Roma.
Prende la parola il Consigliere Segretario Conte il quale condivide quanto riferito dai
Consiglieri Di Tosto e Vaglio e sottolinea l’urgenza di un intervento forte e deciso da parte del
Consiglio a tutela dei tantissimi Colleghi che ogni mattina sono costretti a sopportare il grave
disservizio e la censurabile pratica dei “numeretti” così come descritta dai Consiglieri suddetti.
I Consiglieri Di Tosto e Vaglio propongono pertanto di adottare la seguente delibera:
“Il Consiglio
preso atto di quanto rappresentato dai Consiglieri Di Tosto e Vaglio e ritenuto che la situazione
sia talmente grave da non poter attendere oltre,
delibera
- di incaricare l’Avv. (da designare) di verificare se possa ravvisarsi nelle descritte limitazioni
del pubblico servizio un’ipotesi di reato in modo da mettere in condizione il Consiglio stesso
di assumere le conseguenti decisioni;
- di presentare una formale protesta per la insostenibile situazione e le intollerabili
disfunzioni dell’Ufficio Iscrizioni al ruolo e dell’Ufficio Copie del Giudice di Pace Civile di
Roma;
dispone
la trasmissione della presente delibera al Cancelliere Dirigente dell’Ufficio del Giudice di Pace
Civile di Roma, al Coordinatore del Giudice di Pace di Roma, al Presidente del Tribunale di
Roma, al Presidente della Corte di Appello di Roma e al Ministro della Giustizia, nonchè al
Consiglio Giudiziario, sezione distaccata di vigilanza sulla Magistratura Onoraria e Giudici di
Pace, chiedendo al Consigliere Cerè, in qualità di rappresentante a ciò incaricato, di riferire il
contenuto della presente delibera alla prossima riunione del Consiglio Giudiziario in data 21
maggio 2008".
Il Consigliere Nesta, ritenuta la grave situazione venutasi a creare negli Uffici del Giudice
di Pace, esprime piena adesione alla proposta del Consigliere Vaglio, rilevando l’opportunità
di un intervento immediato del Consiglio per far cessare tale insostenibile situazione.
Il Consigliere Fasciotti non ha aderito, allo stato, all’iniziativa di cui alla comunicazione
degli Avvocati Consiglieri Pietro Di Tosto e Mauro Vaglio:
- vuoi perchè ritiene che l’iniziativa richiamata nella comunicazione andrà presa eventualmente dopo un formale contatto con il coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace del 16
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maggio 2008;
- vuoi perchè l’iniziativa dovrà essere comunque evidenziata in sede di Consiglio
Giudiziario da parte di entrambi i rappresentanti dell’Ordine di Roma Avv. Cerè e Avv.
Cipollone.
l Consigliere Fasciotti chiede pertanto che si proceda nei termini sopradetti.
Dall’ampia discussione che segue alla proposta dei Consiglieri Di Tosto e Vaglio emerge
che sarebbe opportuno rinviare all’esito dell’incontro del 16 maggio 2008 la nomina di un
legale per la verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di reato e di limitarsi, al momento,
ad avanzare una formale protesta alle Autorità di controllo sull’Ufficio del Giudice di Pace di
Roma, nonchè a portare a conoscenza di tale protesta gli avvocati romani attraverso la
redazione ed affissione di un apposito manifesto nei locali degli Uffici Giudiziari e la sua
pubblicazione nel sito Internet dell’Ordine.
Il Consiglio
preso atto di quanto rappresentato dai Consiglieri Di Tosto e Vaglio e ritenuto che la situazione
sia talmente grave da non poter attendere oltre,
delibera
di presentare una formale protesta per la insostenibile situazione e le intollerabili disfunzioni
dell’Ufficio Iscrizioni al ruolo e dell’Ufficio Copie del Giudice di Pace Civile di Roma;
dispone
la trasmissione della presente delibera al Cancelliere Dirigente dell’Ufficio del Giudice di Pace
Civile di Roma, al Coordinatore del Giudice di Pace di Roma, al Presidente del Tribunale di
Roma, al Presidente della Corte di Appello di Roma e al Ministro della Giustizia, nonchè al
Consiglio Giudiziario, sezione distaccata di vigilanza sulla Magistratura Onoraria e Giudici di
Pace, chiedendo ai Consiglieri Cerè e Cipollone, in qualità di rappresentanti a ciò incaricati,
di riferire il contenuto della presente delibera alla prossima riunione del Consiglio Giudiziario
in data 21 maggio 2008.
***
Adunanza del 5 giugno 2008
Sportello per informazioni previdenziali della Cassa Forense
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi, in ordine al punto n. 22 dell’ordine del giorno, riferisce
al Consiglio quanto segue:
Con lettera del 14 dicembre 2007, la Cassa Forense comunicava al Consiglio che, con
delibera del 13 dicembre, il proprio Consiglio di Amministrazione aveva deciso di procedere
alla riorganizzazione del servizio per le informazioni previdenziali agli Avvocati.
La riorganizzazione prevede, tra l’altro, la cessazione del servizio di ricevimento diretto
sostituendolo con un ricevimento per appuntamento da effettuarsi per via telematica.
La Cassa Forense comunicava, con la citata nota, che sarebbero stati predisposti appositi
corsi di formazione previdenziale per e/o dipendenti del Consigli dell’Ordine per consentire
agli stessi di fornire informazioni previdenziali attinenti argomenti di carattere generale ed
approfondimenti su posizioni personali che non presentassero necessità di istruttorie di
competenza della Cassa (per le quali sarebbe stato necessario fissare un appuntamento con il
personale della stessa).
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La Cassa comunicava, inoltre, che avrebbe agevolato l’attività del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma, in considerazione del fatto che del servizio di ricevimento pubblico
si avvalgono quasi esclusivamente i colleghi romani, predisponendo apposito corso riservato
esclusivamente a dipendenti dell’Ordine di Roma e mettendo a disposizione una persona
esperta per la durata di tre-quattro settimane a partire dal 14 gennaio 2008 da affiancare al
personale del Consiglio che avrebbe eventualmente frequentato il corso.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi evidenzia che la questione è stata seguita e curata dall’Avv.
Vittorio Mormando, Consigliere di Amministrazione della Cassa Forense il quale, nel corso
di un incontro con questo Consiglio prima della seduta del 27 dicembre 2007, assicurava che
avrebbe messo a disposizione una persona dipendente di una società (Visura - Lextel) che
avrebbe collaborato con la Cassa Forense per il periodo dal 7 gennaio al 14 febbraio 2008 senza
oneri economici per il Consiglio (l’impegno veniva stabilito e specificato nella lettera del 4
gennaio 2008 dello stesso Avv. Mormando).
L’Avv. Mormando il 4 gennaio 2008, avendo ottenuto il consenso da parte del Presidente
Cassiani, faceva predisporre apposito avviso per i colleghi del Foro di Roma inviando a questo
50 locandine.
La Cassa Forense in attuazione dell’impegno preso forniva materiale informativo che lo
svolgimento dell’attività del servizio presso la sede di Via Valadier.
Il Consiglio, nell’adunanza del 27 dicembre 2007, deliberava di non volersi accollare oneri
per l’attività del servizio di informazioni previdenziali dandone comunicazione con lettera del
Presidente datata 7 gennaio 2008.
La Cassa Forense riscontrava prontamente la comunicazione e la delibera con lettere
dell’11 gennaio 2008 a firma del Presidente Avv. Paolo Rosa e del 16 gennaio 2008 a firma
dell’Avv. Vittorio Mormando. Con tali comunicazioni veniva chiarito che la Cassa non aveva
mai assicurato alcun impegno di far svolgere l’attività di informazioni previdenziali presso
l’Ordine di Roma da personale della stessa e ribadiva (lettera 16 gennaio 2008) la disponibilità
a far proseguire il servizio di informazioni previdenziali sino al 14 febbraio 2008 in quanto dal
18 febbraio 2008 sarebbero iniziati i corsi di formazione previdenziali per i Consigli
dell’Ordine.
Con lettera del 24 aprile 2008 la Società Lextel, che per conto della Cassa Forense ha
messo a disposizione proprio personale per il servizio di informazioni previdenziali,
comunicava che non intendeva più prestare tale attività che comportava per la stessa oneri
rilevanti.
Nei primi giorni di maggio l’Avv. Mormando incontrava in Consiglio il Presidente
Cassiani, il Consigliere Segretario Conte e il Consigliere Tesoriere Ierardi per affrontare e
definire l’urgente e non differibile problema.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi evidenzia che l’urgenza e l’indifferibilità derivano dal
fatto che a partire dal 16 giugno 2008 il servizio di ricevimento pubblico della Cassa Forense,
di cui si avvalgono molti avvocati romani cesserà ed inizierà un servizio di ricevimento solo
per appuntamento e per problematiche complesse (già dal 31 marzo tutti i lunedì la Cassa
ha ricevuto per appuntamento ed in tali giorni si è riscontrato un notevole afflusso di
avvocati allo sportello informativo).
L’Avv. Mormando con apposita lettera informava il Presidente, il Consigliere Segretario
Conte e il Consigliere Tesoriere Ierardi che ben oltre 100 Consigli dell’Ordine avevano
partecipato ai corsi.
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Si fa presente che tutti gli Ordini con un numero rilevante di iscritti hanno partecipato
ai corsi e hanno attivato (vedi Ordine Milano, Napoli, Bari, Bologna) un servizio di
informazioni previdenziali.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi chiede che il Consiglio valuti la necessità di continuare
a fornire ai Colleghi romani un servizio che si è dimostrato da sempre di estrema utilità per
gli stessi.
Al riguardo comunica di aver ricevuto da parte del Dott. Piergiorgio Fabbrini, Amministratore Unico della Società Lextel S.p.A., proposta di fornitura del servizio di informazioni
previdenziali, alle stesse condizioni praticate per la Cassa Forense e precisamente: due
persone particolarmente qualificate per lo svolgimento dell’attività da operare, una per tutto
il giorno (mattina e pomeriggio) dal lunedì al venerdì (secondo orari che sarebbero
concordati) ed un’altra, per la mattina del lunedì ed il venerdì.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi evidenzia che tutti gli oneri per il personale rimarrebbero
a carico della Società predetta, mentre a carico del Consiglio rimarrebbero la fornitura di
adeguata sistemazione logistica per il ricevimento degli avvocati (ciò già avviene a Via
Valadier) e la fornitura di due linee ADSL per i necessari collegamenti via internet con la
Cassa Forense.
Il costo per il Consiglio equivale a Euro 4.000 mensili (al netto di IVA).
La durata del contratto, che dovrebbe essere di tre anni, può essere portata a non meno
di un anno (ciò allo scopo di proseguire buoni rapporti con il Consiglio) con preavviso di
almeno tre mesi.
Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica, inoltre, che la Società sarebbe disposta ad
affiancare al proprio personale impiegati del Consiglio che formandosi potrebbero proseguire il lavoro alla scadenza del rapporto con la Lextel.
Il Consigliere Bucci fa presente che le questioni previdenziali riguardanti gli iscritti alla
Cassa Forense sono trattate dagli stessi interessati con la medesima istituzione, su appuntamento, due volte a settimana, evitandosi in tal modo lo spettacolo dell’attesa senza altra
regola: è intuitivo che gli iscritti alla Cassa del Foro di Roma sono agevolati rispetto agli
iscritti di tutti gli altri Fori.
Aggiunge il Consigliere Bucci che una maggiore preparazione “culrale” degli iscritti
all’ente previdenziale riduce in prospettiva l’esigenza -in passato acuta- di risolvere una
miriade di problemi, che in buona parte (soprattutto per gli iscritti in altri Fori) vengono
trattati dai Delegati dei vari distretti che attuano una sorta di patronato.
Dopo gli interventi dei presenti, il Consiglio, astenuto il Consigliere Bucci, delibera di
non accogliere la proposta relativa allo sportello informativo per gli iscritti alla Cassa
Forense, ente che deve essere onerato direttamente di tale incombenza verso i propri iscritti
indipendentemente dall’assistenza informativa alla quale possono dedicarsi i Delegati alla
Cassa.
***
- Il Presidente Cassiani riferisce sull’iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Milano in riferimento alla riproposizione dei lavori parlamentari del disegno di legge
C2272-bis/a - Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e
commerciali, nonchè interventi in settori di rilevanza nazionale, in particolare in ordine
all’emendamento in materia di semplificazione del passaggio di immobili che attribuisce
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anche agli avvocati la competenza per l’autenticazione delle sottoscrizioni relative ad atti e
dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili di valore catastale
non superiore ai 100.000,00 Euro, ovvero la costituzione o la modificazione di diritti sui
medesimi immobili.
Il Consigliere Fasciotti, nel ritenere di assoluta rilevanza l’appello dell’Ordine di Milano,
alle massime Autorità dello Stato, chiede che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma assuma una autonoma iniziativa sul merito anche presso il Ministero della Giustizia.
I Consiglieri Fasciotti e Nesta propongono di presentare una delibera con la quale si
chiede al Parlamento di approvare le norme che attribuiscono competenze agli avvocati in
materia di semplificazione nel trasferimento di immobili.
Su proposta dei Consiglieri Fasciotti e Nesta il Consiglio adotta la seguente delibera:
“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
visto
il disegno di legge C2272-bis/a - Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le
attività produttive e commerciali, nonchè interventi in settori di rilevanza nazionale ed, in
particolare, l’emendamento in materia di semplificazione del passaggio di immobili, che
attribuisce anche agli avvocati la competenza per l’autenticazione delle sottoscrizioni
relative ad atti e dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione e la donazione di beni immobili
di valore catastale non superiore a 100.000,00 Euro, ovvero la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni,
rilevato
- che gli avvocati hanno la competenza e la professionalità necessaria per l’espletamento
della funzione prevista nel suindicato disegno di legge;
- che la normativa vigente già riconosce agli avvocati il potere di autentica della firma del
cliente, apposta in calce al mandato difensivo conferito all’avvocato medesimo;
- che peraltro gli avvocati, nell’espletamento dell’attività professionale, sono soliti
redigere contratti, aventi ad oggetto diritti reali;
- che è inaccettabile la strumentale condotta di coloro i quali, per mero interesse di
categoria, tentano di ingenerare infondati dubbi in merito alla competenza ed alla probità
degli avvocati, i quali, invece, nella stragrande maggioranza e, comunque, non in misura
inferiore ad altri professionisti, hanno sempre dato prova di rettitudine e probità nell’espletamento non solo dell’attività legale ma anche di funzioni quali pubblici ufficiali (curatore
fallimentare, custode giudiziario, tutore degli interdetti, amministratore di sostegno, etc.);
- che, alla luce della liberalizzazione nell’esercizio delle professioni, sussiste l’interesse dei
cittadini di avvalersi anche delle prestazioni degli avvocati per l’espletamento delle funzioni
previste nel richiamato disegno di legge, atteso che gli stessi sarebbero posti nelle condizioni
di poter operare una più ampia scelta del professionista del quale avvalersi, con ogni
conseguente riduzione dei costi per fruire della prestazione richiesta,
evidenzia
l’opportunità e l’urgenza che il disegno di legge sopraindicato sia approvato dal Parlamento
italiano entro breve tempo nell’interesse superiore della collettività e nel segno del
superamento di sterili e non condivisibili conflitti di categoria.
Manda agli Uffici per la trasmissione della presente delibera al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati, ai Capigruppo
di Forza Italia, Alleanza Nazionale, Partito Democratico, Italia dei Valori, Unione dei
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Democratici Cristiani, Lega, ai Presidenti degli Ordini forensi d’Italia, ai Presidenti delle
Commissioni Giustizia, alle Agenzie di stampa.”
***
Incontro a Frosinone con l’Unione Distrettuale
- Il Consigliere Fasciotti comunica che il 19 aprile 2008 si è recato, insieme al Consigliere
Tesoriere Ierardi, in rappresentanza del Consiglio presso l’Ordine di Frosinone per la
riunione indetta dall’Unione Distrettuale.
Sono stati presenti alla riunione l’Avv. Giovanni Malinconico, Coordinatore dell’Unione dei Consigli degli Ordini Forensi del Lazio, l’Avv. Davide Calabrò, Presidente del
Consiglio dell’Ordine di Frosinone, l’Avv. Raffaele Marchetti, Consigliere Segretario
dell’Ordine di Velletri in sostituzione del Presidente, l’Avv. Luigi Montanelli, Presidente del
Consiglio dell’Ordine di Cassino, l’Avv. Anna Maria Barbante, Presidente del Consiglio
dell’Ordine di Rieti, l’Avv. Riccardo Micci, Presidente del Consiglio dell’Ordine di Viterbo,
l’Avv. Antonio Maria Carlevaro, Presidente del Consiglio dell’Ordine di Civitavecchia,
l’Avv. Simone Ariano, Presidente del Consiglio dell’Ordine di Tivoli, per discutere sul
seguente ordine del giorno: 1) Stato delle strutture giudiziarie nel Distretto di Corte
d’Appello di Roma; 2) Preparazione dell’assemblea del 10 maggio 2008; 3) Varie ed
eventuali.
Preliminarmente si è stabilito di incontrarsi in Roma in data 5 giugno 2008 per un
confronto sugli argomenti da sottoporre all’assemblea plenaria che sarà tenuta il 14 giugno
2008 presso l’Ordine di Viterbo.
Sono stati evidenziati:
- l’aspirazione a criteri comuni per la concessione dei crediti formativi e l’esonero alla
partecipazione a corsi, seminari e convegni che attribuiscano crediti;
- la necessità del rilevamento dell’Organico dei Magistrati e della pianta organica del
personale impiegato nelle varie sedi giudiziarie (Giudice di Pace; Tribunale e Sezioni
distaccate; Corte di Appello) per discuterne all’Assemblea generale, per poi contattare sul
problema il Ministro della Giustizia;
- la necessità della estensione della informatizzazione a tutti gli Uffici Giudiziari del
Distretto e costo pubblico;
- la auspicabile convergenza sui nomi da proporre, per la nomina a componenti del
Consiglio Nazionale Forense, da effettuarsi tra il 5 maggio 2008 ed il 18 maggio 2008.
Il Consiglio ne prende atto.
***
Adunanza del 12 giugno 2008
- Il Consigliere Cipollone comunica di aver partecipato in data 30 maggio 2008 -su invito
del Prof. Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense- alla riunione degli
Avvocati facenti parte di tutti i Consigli Giudiziari, al fine di valutare le linee guida delle
norme regolamentari per il più efficace funzionamento dei Consigli Giudiziari dei vari
Distretti.
Il Consigliere Cipollone fa presente che, nel suo intervento, ha portato il saluto dei
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componenti del Distretto di Roma, mettendo in risalto gli aspetti più significativi presi già
in esame dai propri componenti, come ad esempio quello relativo alla pubblicità dell’ordine
del giorno e del verbale delle sedute, nel quadro generale che prevede la necessità di
contemperare le ragioni di riservatezza, con quelle afferenti alla trasparenza della funzione.
Il Consiglio ne prende atto.
***
Adunanza del 10 luglio 2008
Modalità di attuazione del corso di abilitazione dei difensori d’ufficio
- Il Consigliere Gianzi;
premesso che
- ritiene necessario indire anche per quest’anno il Corso di abilitazione all’iscrizione nelle
liste delle difese di ufficio, ex art. 97 co. 4 c.p.p. per assicurare il corretto funzionamento del
servizio ed una adeguata formazione degli iscritti agli elenchi stessi;
considerate
- anche le valutazioni espresse sul punto dalle maggiori associazioni forensi di avvocati
penalisti (Camera Penale di Roma ed A.N.F. di Roma), si deve ritenere che il numero attuale
degli iscritti (1.323 alla lista del 1° luglio 2008) sia largamente sufficiente a garantire il
corretto funzionamento del servizio, in relazione alla ratio della legge che intende assicurare
all’imputato sprovvisto di difesa fiduciaria, la più qualificata difesa tecnica possibile; e che,
nel contempo, occorre garantire il necessario ricambio all’interno delle liste in considerazione delle fisiologiche e periodiche cancellazioni (volontarie o disciplinari) di parte degli
iscritti;
rilevato che
- la disponibilità di aule per l’ordinato svolgimento del Corso è limitata all’Aula Avvocati
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, la cui capienza massima è di 350
(trecentocinquanta) posti mentre non sarà possibile, come per il passato, estendere la
capienza anche agli spazi esterni, in considerazione della formale richiesta di non occupazione di detti spazi da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione il quale, anzi,
ha sollecitato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma a non tenere il corso presso
i locali del Palazzo di Giustizia per asseriti motivi di ordine pubblico. Al contempo, è stata
verificata l’impraticabilità, o la eccessiva onerosità, di soluzioni logistiche alternative;
considerato inoltre che
- appare necessario dunque individuare criteri di accettazione delle domande di iscrizione che tengano conto del limite sopra indicato (350 iscrizioni disponibili);
- a tal fine, occorre considerare che la legge 6 marzo 2001 n. 60 già indica nella
documentata pratica specialistica in materia penale, il criterio privilegiato di ammissione
dell’iscrizione negli elenchi, al fine di assicurare la qualità e la professionalità del servizio reso
(art. 29 disp. att. c.p.p. “dimostrando di avere esercitato la professione in sede penale per
almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione”;
- occorre dunque tenere conto di tale principio normativo nella organizzazione
dell’iscrizione al corso, coniugandolo con l’ordine cronologico delle richieste che perverranno.
Tanto premesso
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Il Consiglio
delibera:
- di istituire il corso di abilitazione alle difese di ufficio a partire dalla data del 3 ottobre
2008, con durata biennale, secondo il programma ed il regolamento che verrà successivamente comunicato, per un numero massimo di 350 partecipanti tra praticanti abilitati e
avvocati;
- che le domande di iscrizione al corso saranno accettate secondo l’ordine cronologio di
presentazione, a partire dalla data che sarà comunicata con il Regolamento;
- che la domanda di iscrizione potrà essere corredata da idonea documentazione
processuale (verbali di udienza) che attesti che il richiedente l’iscrizione abbia partecipato,
in qualità di difensore o assistito quale praticante, ad almeno 7 (sette) udienze penali al
momento dell’iscrizione. Tale documentato requisito, nella eventualità di un numero di
richieste superiori ai posti disponibili, costituirà titolo di precedenza nella formazione della
graduatoria finale degli idonei;
- che la partecipazione a tale corso, nel rispetto dei criteri di cui all’emanando
regolamento, consentirà di acquisire l’idoneità all’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 29
disp. att. c.p.p.;
- che i Colleghi dichiarati idonei, all’esito del corso, saranno iscritti in una graduatoria
che rispetterà il maturato ordine di iscrizione al corso;
- che l’iscrizione degli idonei agli elenchi di cui all’art. 29 disp. att. c.p.p. sarà disposta dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nel rispetto della graduatoria di idoneità ogni
qualvolta sarà necessario reintegrare il numero massimo degli iscritti (1.323).
***
L’ETICA FORENSE AL COSPETTO DELL’AUTORITÀ DEL GIUDICE (*)
1.- Il titolo della mia relazione odierna potrebbe esser equivocato con quel
riferimento al potere che l’Ordinamento giuridico attribuisce ai giudici italiani, in
termini di esercizio di “autorità”. Potrebbe essere equivocato, appunto, perché in
un Convegno che ha come oggetto la deontologia, parlare di “etica al cospetto del
potere” rischia di far assumere al discorso i toni di un’analisi corporativa, ovvero
superficiale o, infine, ontologicamente scorretta. Se è vero, infatti, che alla base di
un sano concetto di etica professionale si deve necessariamente collocare, nei
rapporti tra avvocati e giudici, il rispetto reciproco che ponga le basi per una
relazione pari ordinata, non si può negare, al contempo, l’esistenza di una realtà
oggettiva che affonda le sue radici nella storia repubblicana e nelle stesse norme
della nostra Carta costituzionale.
Il giudice rappresenta il funzionario dello Stato cui è attribuito il potere dello
iuris dicere, di porre la parola fine ad una controversia, di attribuire ad uno dei
contendenti il bene della vita conteso nel processo giurisdizionale, di far finire i
giorni della vita di un cittadino in una struttura penitenziaria(1). Si tratta, come noto,
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dell’esercizio di uno dei tre poteri nei quali si articola la struttura fondamentale
dello Stato, che non può essere negato né facilmente obliterato. Il giudice è per sé
stesso “un’Autorità”.
L’avvocato, invece, non lo è. La considerazione è così banale, tanto è ovvia, ma
da essa non può prescindersi se si vuole affrontare, con paziente e coscienziosa
volontà, il tema – delicatissimo – della deontologia forense. I due ruoli, quello del
giudice da un lato e quello dell’avvocato dall’altro, sotto il profilo istituzionale non
stanno sullo stesso identico piano, checché se ne dica o si voglia far credere quando
si parla delle relative figure professionali come “entrambi operatori del diritto”
accomunati dalle difficoltà in cui versa il “sistema Giustizia”. Il giudice esercita un
potere, l’avvocato no.
È da questa banale considerazione che si deve muovere l’analisi sulla deontologia forense se si vuole, serenamente, giungere ad una conclusione che abbia a
cuore le sorti del nostro Paese in termini di miglioramento del servizio che i
cittadini chiedono sia erogato dalla “giustizia”. Ciò, evidentemente, non equivale
a dire che il ruolo dell’avvocato – bene inteso – sia “inferiore” a quello del
magistrato, o secondaria la sua funzione solo perché l’esercente la professione
forense non è titolare di un potere statuale. Se, anzi, da taluni si sostiene questo è
proprio a causa di una delle storture del sistema, purtroppo abbastanza frequente
e ricorrente, per la quale l’avvocato si ritiene essere in rapporto di sudditanza
psicologica con il giudice, di subordinazione culturale e professionale, il che non
è né – e ciò che è più importante ai fini della odierna riflessione – può essere.
È bene, allora, che il messaggio di quello che è un corretto concetto della
deontologia forense arrivi soprattutto ai giovani e sia da essi recepito in fretta ed in
tutta completezza, onde evitare di perpetrare prassi di scadimento della dignità
della toga e di svilimento della nobile professione forense.
2.- Deontologia parrebbe essere un termine coniato dal filosofo Jeremy Bentham, autore nel 1834 di un saggio dal titolo “Deontologia, o la scienza della moralità”,
per designare la propria dottrina utilitaristica dei doveri. Col tempo, il termine è
stato più diffusamente impiegato per tentare di spiegare lo studio di determinati
doveri in rapporto a particolari situazioni sociali. Oggi, nel linguaggio comune, il
termine deontologia indica quel complesso di regole (o “canoni”) utili ad indirizzare correttamente l’esercizio di una professione, specie se questa abbia riflessi in
campo pubblicistico. In sostanza la deontologia è quel sistema di disposizioni,
frutto ed espressione di principi morali, che debbono ispirare i comportamenti di
chi esercita un’attività professionale al servizio degli altri.
Negli ultimi anni sono fioriti numerosi codici deontologici, adottati dagli
ordinamenti interni delle singole professioni; a seguito di talune iniziative gover-
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native (si pensi agli anni in cui era Ministro della funzione pubblica Sabino Cassese)
si è persino ritenuto di approvare, all’interno dei contratti collettivi del settore del
pubblico impiego, norme integranti codici comportamentali che orientassero la
condotta dei dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici. Quindi, a fianco dei
solenni impegni che gli esercenti le professioni più antiche assumevano, com’è il
caso delle formule dei giuramenti pronunciate all’indomani dell’abilitazione,
probabilmente ritenuti insufficienti, si collocano Codici etici le cui norme sono
sicuramente ritagliate dall’osservazione pratica della realtà quotidiana: si tratta,
cioè, di regole empiriche, principi ricavati da quella che viene definita “distillazione
della prassi quotidiana”. Giustamente, allora, è stato detto che la deontologia
costituisce la massima espressione del diritto “vivente”, perché la fissazione delle
sue regole è il frutto dell’analisi della realtà, attraverso la quale la morale si fa diritto.
Ma occorre fare seria attenzione al concetto: è stato osservato, giustamente, che
«la deontologia non è un limite ai comportamenti da tenere, né può essere intesa
come chiusura o preclusione, o mera sanzione a violazione riscontrate»(2). Quindi
la norma etica non può considerarsi un limite conformativo alla propria condotta
professionale, bensì deve essere lo strumento di valorizzazione degli aspetti primari
del compito affidato al professionista dall’ordinamento giuridico. La deontologia
allora assurge ad affermazione di un dovere generale di essere interpreti dei valori
portati dalla propria professione, e di esprimerli – e di pretendere che i propri
colleghi li esprimano – attraverso il rispetto di regole professionali, che attribuiscano una oggettiva scala gerarchica a tali valori.
Così come il medico deve tentare di salvare ad ogni costo la vita del paziente,
valore assoluto nel campo delle scienze sanitarie, ma al contempo salvaguardare
anche i principi della propria coscienza, così l’avvocato è tenuto alla difesa del
proprio assistito, ma non rinunciando ai valori della verità e della lealtà, al fine
ultimo dell’affermazione del diritto.
Ed i canoni deontologici, di norma, non sono di per sé esaustivi dell’intero
mondo dei comportamenti che i destinatari delle regole possono assumere: i codici
etici, in questo senso, costituiscono complessi di disposizioni che inducono mere
esemplificazioni degli atteggiamenti più frequenti, non essendo esclusa la censurabilità, sul piano deontologico, di prassi che, pur non essendo specificamente
contemplate nei codici stessi, appaiono in contrasto con i principi generali della
lealtà e della correttezza(3).
3.- Per quanto riguarda la professione forense un codice deontologico-tipo deve,
ovviamente, occuparsi in primo luogo dei comportamenti che l’avvocato intrattiene con la parte assistita, con quella avversa, con i colleghi, con i funzionari
amministrativi dello Stato che sono impiegati presso gli Uffici giudiziari, e, last but
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not least, con i magistrati. Ma non solo di ciò, un codice deontologico, si deve
occupare, come vedremo.
È necessario, sia per motivi di sintesi sia per rimanere aderenti al tema
assegnatomi, limitare l’indagine a quest’ultimo specifico profilo, legato cioè al
rapporto col giudice. Prima, però, di esaminare le norme di diritto positivo che
disciplinano il “come” l’avvocato deve intrattenere le proprie relazioni personali e
professionali con il giudice, non appare inutile ribaltare momentaneamente il
quadro dei rapporti, ed analizzare il contesto normativo all’interno del quale sono
regolamentate le condotte del magistrato nelle relazioni che tale ruolo impone di
avere con i difensori delle parti.
4.- È stato affermato in dottrina che lo sforzo che la “categoria” dei magistrati
ha fatto per dotarsi di un codice di autoregolamentazione deontologica costituisce
un esempio positivo e responsabile della tendenza della magistratura italiana a
meditare sulla esigenza di pervenire ad un quadro normativo certo anche sul tema
dell’etica professionale. Peraltro, vista la esistente riserva di legge in materia di
ordinamento giudiziario, il solo spazio di regolamentazione interna concesso ai
magistrati appare essere proprio quello che ha riguardo alla deontologia. Ma
“deontologia” non è, né dev’essere, solo il rapporto tra singolo avvocato e singolo
magistrato nello specifico processo: si tratta di arrivare ad una disciplina generale,
che prescinda dalle contingenze e dai personalismi.
Lo sforzo compiuto dall’Associazione nazionale magistrati, ed in particolare
dal Comitato Direttivo centrale, sul punto della disciplina etica da assegnare al
contatto giudice-difensore, tuttavia, non mi pare essere stato così potente. Dopo
aver naturaliter affermato che il Codice deontologico dei magistrati consiste
essenzialmente in un complesso di “indicazioni di principio, prive di efficacia
giuridica, che si collocano su un piano diverso rispetto alla regolamentazione
giuridica degli illeciti disciplinari”(4), l’A.N.M. ha approvato un testo di 14 articoli
nessuno dei quali specificamente dedicato al rapporto che i giudici hanno con gli
avvocati. Il solo art. 2, il cui titolo – dedicato ai “rapporti con i cittadini e con gli
utenti della giustizia” – la dice lunga sul fatto che il ruolo del difensore, costituzionalmente ritenuto un soggetto non “utente” della giustizia, ma espletante un
servizio pubblico di necessità, si limita a prescrivere che “il magistrato tiene un
comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui”. Un
po’ poco, soprattutto se si considera, appunto, che il difensore non può essere
assimilato ad un semplice “utente della giustizia”. Né a dire che l’art. 10, destinato
a sottolineare gli obblighi di correttezza del magistrato, comporti un valore
aggiunto significativo, là dove si limita a ribadire che il magistrato «si comporta
sempre con educazione e correttezza, mantiene rapporti formali, rispettosi della
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diversità del ruolo da ciascuno svolto». Forse l’unica disposizione che valorizza la
veste del difensore è contenuta, allora, nell’art. 11 del Codice in discorso, il quale,
a proposito della condotta da tenere nel processo, intima al giudice di «svolgere il
proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari
dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo, assicurando loro le
condizioni per esplicarle al meglio». Certamente una norma culturalmente apprezzabile, con quel riferimento alla pari dignità delle funzioni, ancorché il ruolo
dell’avvocato non risulti essere mai espressamente menzionato, come detto, in
tutte le norme dell’articolato (se non, a ben vedere, nel solo art. 14, dedicato però
alle funzioni, più burocratiche che giurisdizionali, svolte dai titolari di uffici
direttivi).
Se il Codice deontologico ha solo natura, come dire, “educativa”, certamente
cogenza giuridica, autorità di norma imperativa, ha invece il D.L.vo 23 febbraio
2006 n. 109, recante la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, frutto della
legge delega 25 luglio 2005 n. 150 (delega specificamente attribuita con l’art. 1
comma 1 lett. f). A norma dell’art. 2 comma 1 lett. d) di tale decreto delegato
costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni «i comportamenti
abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti e dei loro difensori».
Parrebbe, insomma, che la legge abbia fatto di più di quanto non abbia prodotto
l’A.N.M. con riguardo alla regolamentazione dei rapporti con gli avvocati. Si
censura l’abitualità da un lato, o la gravità dall’altro, dei comportamenti che il
giudice assume con gli avvocati senza tener conto del dovere di correttezza. Più
comportamenti scorretti, ancorché di non evidente rilevanza, costituiscono illecito
disciplinare; al contempo anche un solo atteggiamento non improntato a correttezza, che si manifesti nella sua oggettiva gravità, è sufficiente per integrare la
fattispecie dell’illecito.
5.- Sul versante, invece, dei Codici di autodisciplina approvati dagli avvocati –
dal punto di vista dell’etica da seguire – si mostra un’attenzione maggiore per quella
che è, appunto, l’Autorità del giudice. L’art. 4 del Codice deontologico forense
europeo detta principi severi e rigorosi in materia, specificando (comma 3) che
l’avvocato deve dare prova di rispetto e lealtà nei confronti “dell’ufficio del giudice”
(e qui la spersonalizzazione dell’elemento soggettivo non appare un caso); in
nessun momento (comma 4) deve dare scientemente al giudice un’informazione
falsa o tale da indurlo in errore (ecco, l’obbligo della verità!(5)); e non deve, infine,
(comma 2) prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima
avvertire l’avvocato della parte avversa.
È invece la parte IV del Codice deontologico forense italiano(6) ad occuparsi dei
rapporti con i magistrati, in particolar modo con l’art. 53. Il principio generale
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contenuto nella disposizione è quello in base al quale «i rapporti con i magistrati
devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle
reciproche funzioni». La norma detta poi tre specifiche prescrizioni; la prima –
analoga a quella del Codice deontologico europeo – a mente della quale ogni
contatto con il giudice investito della causa non può avvenire se non con la
presenza del difensore delle controparte; la seconda per la quale l’avvocato
chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario è tenuto a rispettare tutti gli
obblighi inerenti a tali funzioni e le regole sulla incompatibilità; la terza, che vieta
all’avvocato di profittare di eventuali rapporti di amicizia, familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze: in ogni caso, deve evitare di
sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del suo ministero, nei confronti
o alla presenza di terze persone.
C’è da dire, alla luce di una disciplina interna così dettagliata, che il complesso
delle disposizioni che la classe forense si è data per autodisciplinare il proprio
rapporto con la “classe” dei magistrati è certamente più pregnante e solido di
quanto non lo sia, invece, il menzionato Codice deontologico dei magistrati con
riguardo alle relazioni istituzionali e non con gli avvocati. Sarà forse perché, come
diceva un impareggiabile principe del foro(7), advocati nascuntur, iudices fiunt;
probabilmente sarebbe stato meglio il contrario, essendo costretti nel caso dei
magistrati, se si volesse a tutti i costi seguir quel motto, a procedere ad una più
specifica educazione e ad una più mirata didattica formativa anche sul piano della
condotta professionale da seguire nel corso dello svolgimento della funzione.
6.- Il rapporto tra giudici ed avvocati, al di là della normazione positiva dei
singoli ordinamenti interni, costituisce un tema di vastissime dimensioni, di
episodi ed aneddoti che si perdono nella notte dei tempi, nel quale si intrecciano
a volte invidie e rancori, inimicizie e grandi passioni, stima e gelosia, competizione
e rivalità. Nell’immenso assortimento di comportamenti assolutamente corretti e
franchi, che la pratica quotidiana ci offre, si registrano purtroppo con una
preoccupante crescita episodi di reciproca diffidenza, se non addirittura insofferenza, che costituiscono l’anticamera per lo scoppio di tensioni i cui esiti non sempre
risultano controllabili. Per quanto riguarda la classe forense due sono gli atteggiamenti difettosi, a mio parere, che occorrerebbe assolutamente evitare: da un lato
una sudditanza psicologica spinta, deprecabilissima, che non trova nessuna ragione
di esistere, e che spesso è portata sino alla esasperazione, con toni da commedia
melodrammatica, del professionista nei confronti del giudice, quasi che il primo
fosse un subordinato del secondo, o che quest’ultimo abbia il potere di vita e di
morte sull’altro(8); dall’altro lato, un atteggiamento di arroganza, di insofferenza, di
sfrontatezza e di alterigia del difensore nei confronti del magistrato, motivato
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magari con riferimento a pregressi contatti avuti con costui, ovvero da inimicizia
“epidermica”, o infine indotto dal comportamento inurbano del medesimo
magistrato. Nessuna di queste due condotte può essere tollerata: non la prima,
perché se è vero che il giudice esercita un potere dello Stato, che rimonta alla
funzione giurisdizionale, è altrettanto innegabile che la dignità della toga non può
essere svilita con atteggiamenti di miserabile sottomissione, nella speranza di
guadagnar così fiducia e stima, o di ottenere un esito felice della lite nella quale si
è assunto il patrocinio; non la seconda, frutto di una scorretta impostazione
mentale, per cui il giudice (o il P.M., nel penale) è “l’avversario” da sconfiggere, in
una arena in cui la supremazia intellettuale del difensore (lui, davvero libero ed
indipendente, non “l’altro” al soldo dello Stato) non tollera deroghe. Sotto questo
ultimo profilo non va dimenticato l’antico insegnamento secondo il quale «se la
giustizia veglia affinché gli avvocati non vengano impunemente insultati in
occasione del loro ministero, esige egualmente dal canto loro una grande moderazione per non dir nulla che sia estraneo alla causa o che offender possa senza ragione
o la parte avversaria o la dignità dei Tribunali. Il campo di Temi, diceva un illustre
scrittore, non dev’essere una arena di gladiatori. Egli è vero che si offrono alcuni
affari che richieggono un nobile ardire per combattere con buon esito l’ingiuria e
l’iniquità; ma le espressioni dell’avvocato devono sempre misurarsi sulla natura dei
fatti e sulla realtà delle prove; altrimenti, senza bisogno, egli eccede i confini
dell’onestà e del decoro, si rende responsabile, ed i giudici possono imporgli il
silenzio ed anche assoggettarlo a multe e ad altre pene correzionali»(9). Del resto, un
atteggiamento equilibrato, consapevolmente improntato alla misura ed al buon
senso è da sempre richiesto, all’avvocato, anche nei confronti degli altri protagonisti del processo(10).
7.- C’è un aspetto della condotta etica che riguarda i magistrati e che, a mio
avviso, non è sottolineato a dovere, invece, nei codici deontologici forensi. Ed è
quello dello stile di vita complessivamente condotta dall’avvocato. Il fatto che,
come dice il preambolo del Codice forense italiano, l’avvocato «debba esercitare la
propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza», non può equivalere
a riconoscere totale libero arbitrio nei comportamenti della vita sociale e finanche
individuale. Mentre il Codice deontologico dei magistrati fa spessissimo riferimento alla vita sociale del magistrato, invitandolo a contenere ogni manifestazione
nella quale possa minimamente adombrarsi il sospetto della perdita dell’indipendenza (si pensi al divieto di adesione ad associazioni che richiedono la prestazione
di promesse di fedeltà, all’obbligo di non utilizzare la sua qualifica nelle relazioni
sociali al fine di trarre vantaggi personali di qualsiasi genere, ovvero alle prescrizioni
dell’intero art. 3 del citato D.L.vo n. 109 del 2006, che tratta degli illeciti disciplinari
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legati a fatti commessi fuori dell’esercizio delle funzioni(11), il Codice forense non
si cura a dovere dell’etica dell’avvocato allorquando il ministero della difesa non
viene espressamente esercitato.
Ecco che allora correttamente dovrebbe essere invece «esaminato, e per così dire
regolamentato, ogni singolo aspetto della vita personale e professionale dell’avvocato»(12).
Al pari di quello che continua, seppur con sempre maggior moderazione, ad
essere affermato in settori della vita professionale di altri operatori cui la condotta
anche della “vita privata” assurge a momento di verifica per accertare la sussistenza
delle condizioni legittimanti la continuazione dell’attività(13), è necessario che si
sottolinei l’importanza che l’esercente la professione forense impronti la propria
condotta di vita a sobrietà, equilibrio, morigeratezza, evitando eccessi, atteggiamenti inutilmente teatrali, linguaggi triviali, contegni che possano arrecare disdoro
alla professione forense ed alla stessa categoria di appartenenza. Insomma occorre
andare al di là della formula del giuramento “professionale”(14), per arrivare ad
affermare che l’etica forense la si attualizza in ogni aspetto della vita sociale, salvo,
forse, quelli più intimi. Lo esige la dignità della toga, lo esige quel rispetto per «gli
interessi superiori della Nazione» di cui alla richiamata formula solenne.
È ben evidente ed ovvio che l’avvocato, così come per certi versi ancor più il
giudice, subisca quotidianamente delle “tentazioni” che sono tali perché, cedendo
ad esse, si tradisce quel giuramento. A tutto si può resistere, tranne che alle
tentazioni, soleva dire Oscar Wilde: ed anche i giudici, come sappiamo bene, di
tentazioni ne hanno mille. Le tentazioni di parlare, più che con le loro pronunce
giurisdizionali, con le telecamere davanti; le tentazioni di riporre per qualche anno
la toga ed andare a sedere in Parlamento; le tentazioni di andare alla perenne ricerca
di un “consenso”; le tentazioni di utilizzare i propri provvedimenti come veicolo
per sfoghi di carattere politico.
Nessuno potrebbe pensare che il magistrato, sol perché ha deciso di intraprendere la carriera giurisdizionale, perda la sua individualità e la sua dignità di uomo:
e dunque non gli è certamente precluso di avere corretti e sani rapporti con la
stampa, decidere di impegnarsi nella vita collettiva – se del caso anche in politica
– di enunciare anche il proprio personale pensiero nelle decisioni che assume, al
fine di inviare segnali didattici o moniti giuridici. Ma il tutto, come per quel che
si diceva per l’esercente la classe forense, deve avvenire nella estrema sobrietà,
rifuggendo dalla maleducazione, dagli atteggiamenti saccenti e provocatori, senza
assumere la veste di chi si ammanta di impartire lezioni pubbliche sul piano
dell’etica(15).
8.- Siamo partiti dalla constatazione che l’avvocato ed il magistrato, dal punto
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di vista istituzionale, non sono ruoli sovrapponibili o finanche assimilabili.
Tuttavia punti di contatto tra le due funzioni, indubbiamente, ve ne sono. Il giudice
esercita un potere, tra i tre in cui si suddivide l’assetto politico dello Stato, per il bene
supremo dell’ordinamento giuridico; il difensore svolge un ruolo di garanzia a
tutela – come detto – degli stessi interessi superiori della Nazione.
Il punto di maggior contatto che i due ruoli evidenziano, non si risolve in altro,
a ben vedere, che nell’esigenza di dover dare risposta alle istanze che vengono dai
cittadini; il giudice per un verso, l’avvocato per un altro, sono al servizio di un
interesse di rilevantissima importanza, quello all’ordinato sviluppo delle relazioni
tessute tra i consociati. Artefici entrambi di un fenomeno straordinario: la
traduzione del diritto astratto in giustizia concreta.
Ed allora non si può non sottolineare che, osservate da questo punto di vista,
non “istituzionale” ma metodologico, le due funzioni debbono essere considerate
pari ordinate; non ce ne può essere una che domina sull’altra, pena l’impossibilità
di dare una risposta giusta e corretta alle istanze dei consociati. Ma è sul piano della
dignità che i due ruoli pesano assolutamente allo stesso modo. È stato già
lucidamente detto che “le dignità delle funzioni giudicante e difensiva non
possono essere graduate e devono, quindi, essere reciprocamente riconosciute»(16).
Qualche soluzione, pertanto, può essere suggerita per il miglioramento delle
relazioni tra componenti la classe forense e magistratura.
A) Occorre, in primo luogo, dar vita ad un percorso “culturale comune”, che
ponga le basi per un definitivo superamento di vecchi antagonismi e per l’affermazione del reciproco riconoscimento dell’importanza dei ruoli. E per far ciò si deve
partire, necessariamente, da un ideale di rigore deontologico che sia “senza se e
senza ma”, realizzato attraverso quella “volontà di deontologia”(17) che si può
inoculare soltanto attraverso un studio comune. Del resto non è dallo stesso corso
universitario che escono, poi, i magistrati e gli avvocati? Dunque la formazione
unitaria deontologica costituisce il primo passo da compiere, con coraggio,
superando diffidenze, anche comprensibili, ma non più, oramai, tollerabili.
Sono gli stessi avvocati a chiederlo, come ha dimostrato un attento studio grazie
al quale si è aperta una nuova stagione di riflessione sulla condizione, in generale,
degli appartenenti alla classe forense(18).
Gli avvocati ed i magistrati hanno radici comuni, ma anche “principi” comuni;
si pensi al dovere (che è poi al contempo un diritto) di autonomia: il Giudice dallo
Stato, l’avvocato dal proprio assistito. Dovere strumentale a garantire pienezza al
precetto della supremazia della legge. Ma è anche il dovere di indipendenza a
caratterizzare entrambe le funzioni: l’indipendenza dell’avvocato non può essere
disgiunta da quella del giudice. Nell’art. 2 del Codice deontologico europeo si
afferma che l’indipendenza del difensore è tanto necessaria per la fiducia nella
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giustizia quanto l’imparzialità del giudice. Nella stessa Carta internazionale dei
diritti della difesa(19 )si sottolinea all’art. 19 che è compito degli organi professionali
forensi riaffermare l’indipendenza della magistratura e della professione di avvocato, assegnando agli stessi organismi finanche l’alta funzione di proteggere e
difendere la dignità e l’indipendenza del potere giudiziario (art. 16 lett. d). Queste
espressioni non debbono suonare strane (gli organismi di rappresentanza degli
avvocati che si mettono a tutelare i giudici!), perché un magistrato asservito,
subordinato, suddito di qualche altro potere o potentato, non serve alla classe
forense, prima ancora che ai cittadini.
Al contempo, un avvocato che solleciti al magistrato attenzioni non dovute (si
pensi a titolo di esempio alla richiesta di conferimento di incarichi), o che si presti
ad essere disponibile per agevolar costui nel raggiungimento di un qualsiasi
obiettivo – oltre quindi la soglia della “normale collaborazione” – compromette la
propria indipendenza.
Non stiamo scoprendo nulla di nuovo quando ci riferiamo al bisogno di
deontologia comune tra magistrati ed avvocati: già Calamandrei aveva intuito che
il rapporto tra queste due categorie è sostanzialmente quello che c’è, in fisica, tra
i vasi comunicanti(20).
B) Occorre poi trovare forme di collaborazione istituzionali condivise, che
aiutino, avvocati e magistrati, ad abituarsi a lavorare insieme, pur nel rispetto delle
diversità delle funzioni. Un esempio emblematico in tal senso è quello della messa
a punto dei cosiddetti “protocolli” (tipici quelli di regolazione delle udienze), le cui
norme a ben vedere non son altro che l’esito dello sforzo di codificare principi già
immanenti nell’ordinamento, ma che costituiscono un apprezzabile tentativo di
uscire da una logica di contrapposizione tra ruoli attraverso una formalizzazione
in termini di diritto positivo.
C) Fondamentale, dopo un percorso formativo comune sul piano deontologico, è anche il momento del “colloquio” inteso in senso ampio, tra difensori e
magistrati. Una relazione che deve essere improntata a massimo rispetto reciproco,
a stima incondizionata, a buona educazione. Occorre evitare di utilizzare espressioni offensive del prestigio dell’ordine giurisdizionale, ovvero di palese e gratuita
ironia(21), o addirittura rivolgere larvate intimidazioni al giudice. La lealtà come
forma assolutamente indefettibile di comportamento deve ispirare ogni condotta
del difensore: è stato osservato che «il rapporto con il giudice non può diventare
critico e l’occasione del ministero (non) può essere motivo di spinta verso
situazioni illegittime»(22). Tuttavia questo “colloquium”, sereno, pari ordinato, non
può mai scadere nella confidenza eccessiva: anche qui occorre fare attenzione ed
essere severi con noi stessi. E’ buona regola evitare frequentazioni eccessivamente
intime, affiatamenti oltre il limite della leale e corretta collaborazione, atteggiamen-
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ti platealmente amicali che possano indurre in sospetto.
9.- Quelli sopra enunciati sono alcuni, generali, suggerimenti che possono
aiutare ad indirizzare l’operatore, specie se ancora giovane ed inesperto(23), alla
ricerca di quali possano essere i criteri per instaurare un rapporto corretto e pulito
con chi amministra la Giustizia. Ma i canoni fondamentali sono da sempre, e
resteranno ancora, quelli della lealtà e della correttezza. È leale quell’atteggiamento di onestà e di dirittura morale, di attaccamento al proprio dovere ma con il
rispetto assoluto alla propria ed all’altrui dignità, nel mantenimento degli obblighi
professionali assunti nei confronti degli altri consociati. Se l’avvocato viene a
conoscenza di fatti che possano influire sulle prove prodotte in causa, ha il dovere,
se vuole osservare il canone della lealtà, di farli conoscere al giudice(24). Per
correttezza intendiamo l’immanente riferimento ad un determinato “contegno”
che un professionista del diritto deve avere, o almeno ripromettersi di tenere, nei
rapporti con coloro che con lui vengono in contatto.
Se ci impegniamo a seguire queste due basilari linee-guida, come se fossero i due
binari sui quali corre la nostra locomotiva forense, pretendendo che gli altri
colleghi facciano altrettanto, contribuiremo a migliorare la qualità degli impegni
professionali degli avvocati e dei giudici, nella comune tensione volta all’assolvimento dei reciproci doveri.
Gli avvocati, del resto, non hanno bisogno di Elogi scritti dai giudici, ma del
rispetto che la loro funzione merita ed impone. Si tratta, però, di un rispetto che
deve venire prima di tutto da loro stessi. Non dimenticando mai il pensiero del Re
di Persia Rica che, interrogando un alto magistrato circa le ragioni per le quali aveva
venduto la propria intera biblioteca, gli domandò come avrebbe fatto, d’ora in
avanti, a poter giudicare. Com’è noto il giudice rispose: «Se voi conosceste il
palazzo non parlereste così: noi abbiamo dei libri viventi che sono gli avvocati, essi
lavorano per noi e si incaricano di istruirci(25)»!
Note
(*) Relazione svolta al Convegno organizzato a Roma il 9 luglio 2008 dall’Associazione Ius ac bonum sul tema “Deontologia: avvocati e magistrati”
1 PRISCO, Le tentazioni del magistrato e l’antitodo della sobrietà, Relazione al seminario italo-francese di Deontologia giudiziaria svoltosi a Napoli il 4-5 novembre 2005, ricorda a quei magistrati
che si sentono programmaticamente un “contropotere” che essi stessi esercitano «un potere legale
non da poco, in grado di incidere pesantemente sui diritti e i beni dei cittadini».
2 DANOVI, La toga e l’avvocato, Milano, 1993, 42.
3 Si veda la disposizione contenuta nell’art. 60 del vigente Codice deontologico forense italiano,
vera e propria norma di chiusura (tale, infatti, è la denominazione della sua rubrica), a mente del
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quale “le disposizioni specifiche di questo Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti
più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi”. Sul tema si vedano le pronunce della Corte di cassazione per le quali il principio di legalità non si applica alle infrazioni deontologiche.
4 Opina in modo diverso, però con riferimento alle disposizioni deontologiche forensi, CIAVOLA, La
deontologia dell’avvocato all’interno del processo, Relazione svolta al Centro di formazione permanente dell’AIGA di Catania il 10 ottobre 2003, per il quale “le norme deontologiche hanno una
forte base etica ma assumono, sul piano formale, natura di regole giuridiche obbligatorie, poiché si
impongono con autorità e sono assistite da un sistema organico di sanzioni”.
5 Sul quale, in rapporto all’attività svolta nel giudizio, ex professo, GRASSO, Note sul difensore nel
processo civile, in Giur. it. 1986, IV, 192.
6 Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 17 aprile 1997, più volte poi modificato in seguito (il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006 e, da ultimo, a seguito
della L. 4 agosto 2006 n. 248, il 14 dicembre 2006).
7 CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, 1959, IV ediz., 47.
8 Non necessariamente, per essere esecrabile, questo comportamento deve raggiungere i traguardi
della plateale soggezione, essendo a mio parere sufficiente una condotta eccessivamente e gratuitamente adulatrice delle doti del magistrato, perdendo quel carattere assolutamente indispensabile tipico dell’indipendenza, facendosi – come direbbe un illustre processualista (FAZZALARI, Il cittadino,
l’avvocato e il giudice, in Giur. it., 1974, IV, 65 ss.) – “cera molle in mano ai giudici che tendono
ad impersonare tutti i ruoli del processo, a far provvista di potere nell’accezione più bruta”.
9 FORAMITI, Avvocati, in Enciclopedia legale, Venezia, 1938, Vol. I, richiamato da RICCIARDI, Lineamenti dell’ordinamento professionale forense, Milano, 1990, 342.
10 Cfr. FARNESE, Il vero signore (guida pratica di belle maniere), Milano, 1947, 228, che cita il
trattato del Sansovino, edito a Venezia nel 1559 («quasi un secolo prima che il signor Azzeccagarbugli aprisse studio a Lecco»), nel quale v’è più di un ammonimento a non abusare delle polemiche
nel corso del processo: «Ne’ parlamenti non oltrepassate nelle maldicenze più oltre di quello che si
ricerchi nella causa. Temperatevi di fare l’ingiuria alle persone, e abbiate per fermo, che l’avversario si vince con la ragione, non con le maldicenze!».
11 La norma contempla ben otto fattispecie, quali quella della frequentazione di soggetti sottoposti
a procedimento penale, dell’iscrizione a partiti politici od il coinvolgimento nelle attività di persone
operanti nel settore economico o finanziario, ecc.
12 NANNA, Deontologia professionale dell’avvocato civilista, Relazione al Seminario svoltosi a
Bari il 27 marzo 2003.
13 Si pensi alla recente decisione della Suprema Corte, di cui si è occupata ovviamente la stampa
quotidiana, che ha convalidato la decisione disciplinare assunta nei confronti di un appartenente all’Arma dei Carabinieri, “colpevole” di intrattenere platealmente una relazione sentimentale con una
donna coniugata.
14 Che, com’è noto, è la seguente: «Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà,
onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione».
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15 «Soprattutto, non bisognerebbe augurarsi che egli sia (e chi ha vissuto in Italia negli anni Novanta del secolo scorso ha avuto talvolta motivo di temerlo) il custode della pubblica virtù»: PRISCO,
op. cit.
16 RICCIARDI, op. cit., 341.
17 Il termine è di DANOVI, op. cit., 43.
18 Ci si riferisce al rapporto commissionato dalla Cassa nazionale forense al Censis, che al termine
dello studio ha divulgato un volume dal titolo Professione avvocato, Milano, 1990.
19 Approvata in Canada nel 1987. La si può leggere, tra l’altro, in Foro it. 1987, V, 483.
20 Celeberrimo è quel passo della prefazione del suo Elogio, cit., in cui si legge che “le virtù e i difetti dei giudici non possono essere serenamente apprezzati se non quando si pensi che essi sono in
realtà la riproduzione su un diverso piano (quasi si potrebbe dire l’ombra deformata dalle distanze) delle corrispondenti virtù e manchevolezze degli avvocati”.
21 Anche l’apparentemente semplice “invito” rivolto al giudice di “studiarsi la causa” può costituire
espressione deontologicamente censurabile (cfr. Cnf 16 luglio 1982, in Rass. Forense 1984, 71). Il
diritto di critica delle decisioni giurisdizionali, assolutamente lecito ed anzi doveroso, deve essere
sempre improntato a cautela e misura, evitando di trascendere in personalismi ovvero facendo ricorso ad accuse oltraggiose. Va però rammentato che, secondo la giurisprudenza disciplinare, nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale, nel modo più largo ed insindacabile, e diritto della
controparte (e del giudice) al decoro ed all’onore, prevale il primo, salva l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose (cfr. Cnf 6 giugno 2002 n. 81, in Rass. Forense 2002 n. 4).
22 DANOVI, Corso di ordinamento forense e deontologia, IV ed., Milano, 1995, 289. L’autore richiama a tal proposito la frode processuale, oggi meglio definita “acquisto di influenza”, con la
quale si inganna nel processo il giudice, ed anche il millantato credito, attraverso il quale il patrocinatore riceve dal cliente denaro od altra utilità facendo credere di avere molta influenza sul giudice
o sul pubblico ministero.
23 Qui il tema dello scadimento della “scuola” forense, dell’oggettivo degrado dell’intimo rapporto
tra Maestro e discepolo, in termini di insegnamento di precetti deontologici, si fa avvertire con prorompente ineluttabilità. Questo tipo di relazione, più umana che didattica, parrebbe essere venuta
meno negli ultimi decenni, caratterizzati da un aumento esponenziale del numero degli iscritti negli
Albi professionali e dalla pur comprensibile volontà dei giovani di iniziare prima possibile a “camminare sulle proprie gambe”.
24 Appresa la notizia della declaratoria di falsità di un documento, successivamente alla sua produzione in un determinato giudizio, commette illecito disciplinare, sul piano della condotta sleale,
l’avvocato che ometta di riferire la circostanza al magistrato (Cnf 17 aprile 1986, in Rass. Forense
1987, 301).
25 Si tratta del celebre passo tratto dalla sessantottesima lettera ai Persiani di MONTESQUIEU: “nous
avouns des livres vivants qui sont les avocats: ils travaillent pour nous, et se chargent de nous instruire”.
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LA PREVEDIBILITÀ DELL’INCIDENTE IN UN CASO DI GUIDA
IMPRUDENTE DELLA VITTIMA E DELL’INVESTITORE
E’ questo il tema di una recente sentenza della Cassazione della IV Sezione
Penale, che ha annullato una precedente decisione della Corte di Appello di Bari
disponendo un nuovo processo. In sintesi si trattava di un processo per omicidio
colposo conseguente ad un incidente stradale, in cui l’imputato che viaggiava ad
una velocità superiore a quella imposta, ha investito un veicolo che aveva effettuato
una improvvisa svolta a sinistra attraversando repentinamente la carreggiata.
Secondo la tesi accusatoria fatta propria dal Tribunale di Foggia l’imputato, tale
R.G. alla guida di un’auto percorreva una strada statale alla velocità di più di cento
all’ora, sebbene vi fosse il limite di 90 km/h. la vittima Marino Anna a bordo di
un’Ape Piaggio a tre ruote veniva nell’opposto senso di marcia ed invadeva l’altra
corsia di marcia per svoltare in una stradina laterale sterrata. In quel momento
sopraggiungeva l’auto guidata dall’imputato, causando con l’urto delle lesioni
mortali per la donna.
Il Tribunale aveva individuato vari profili di colpa a carico dell’imputato,
riconducibili alla velocità eccessiva e comunque inadeguata in prossimità di un
incrocio, ed anche di un’area di mercato; circostanze queste tali da costituire
l’imputazione oggettiva e soggettiva del fatto, determinando per colpa specifica la
morte della donna all’interno del veicolo Ape, con una condotta attiva che
configurava il nesso di causalità materiale. La Corte di Appello, invece, nel
riformare questa sentenza del Tribunale ha rilevato come la velocità eccessiva fosse
l’unico addebito che poteva farsi all’imputato, perché il mercato non era in quel
punto preciso e l’incrocio col viottolo di campagna non era affatto segnalato;
mentre la donna, priva della patente di guida non avrebbe avvertito la pericolosità
della manovra che stava compiendo nel non dare la precedenza a chi sopraggiungeva nell’altro senso di marcia.
Sulla base di questa diversa ricostruzione dei fatti la Corte ha ritenuto il
concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento nella misura del 60%
diminuendo la pena all’automobilista.
La Corte di Cassazione ha dovuto rispondere al quesito proposto nel ricorso
dell’imputato alla sentenza che abbiamo riportato in sintesi, e cioè: se l’automobilista avesse osservato il limite di velocità è prescritto l’evento si sarebbe verificato
lo stesso?
E’ questo un interrogativo cui avrebbe dovuto rispondere la seconda
sentenza, sostiene la Cassazione, in quanto questa aveva formulato una diversa
valutazione dei fatti, e il Giudice “era tenuto altresì ad analizzare i profili causali già
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dedotti dalla difesa in quella sede”. Tuttavia la Corte (Pres.Battisti- Relatore Blaiotta)
all’udienza pubblica di discussione ha annullato con rinvio al giudice civile,
ritenendo carente la motivazione della sentenza della Corte di Appello, che non
aveva chiarito se la condotta di guida della vittima fosse prevedibile e se le
conseguenze determinatesi nel corso dell’incidente fossero prevedibili ed inevitabili.
Proprio in relazione all’adeguamento della velocità alle condizioni ambientali - ha sottolineato la Cassazione - è stata ripetutamente affermata la necessità di
tener conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l’imputato abbia
avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno
cioè valutate in concreto.
Avv.Luigi FAVINO
ULTERIORE ESEGESI SUL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA
FORMAZIONE PERMANENTE: INDISPENSABILITA’ DI UNA
FORMAZIONE SCIENTIFICA DELL’AVVOCATURA ITALIANA
ALLA LUCE DEI PRINCIPI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Queste considerazioni costituiscono il seguito ideale del mio articolo intitolato
“introduzione esegetica sul fondamento giuridico della formazione permanente” e pubblicato
sul “Foro Romano”1 con il quale rispondevo all’articolo del Consigliere e Collega
Avv. Rodolfo Murra intitolato “Obblighi di formazione permanente o… permanente
formazione di obblighi?” pubblicato sia sul sito www.patronatoforense.com diretto dal
Consigliere Avv. Federico Bucci, sia sul sito www.maurovaglio.it diretto dal Consigliere Avv. Mauro Vaglio.
Nel precedente mio articolo, che ha contribuito in modo decisivo al dibattito
teorico svoltosi nella seduta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 13
marzo 20082 relativo alla proposta di abrogazione del Regolamento di attuazione
dell’Ordine di Roma, ritengo di avere dimostrato al di là di ogni dubbio come a
fondamento del Regolamento sulla formazione permanente del Consiglio
Nazionale Forense, e quindi anche dei singoli Regolamenti locali degli Ordini,
ci sia una disposizione di una Legge dello Stato, e precisamente l’art. 2 del D.L.
n. 223/2006 (il cosiddetto ‘Decreto Bersani’) convertito in L. 248/2006 che si
fonda a sua volta sulla Comunicazione della Commissione europea n. 83 del
2004. L’art. 2 del citato Decreto prescrive testualmente “le disposizioni deontologiche
e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono
adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni
professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla
medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle”.
Il comma 1 dell’art. 2 al quale il testo citato fa riferimento tratta delle liberalizza-
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zioni nelle professioni intellettuali e recita testualmente “dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con
riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o
minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui
rispetto è verificato dall’ordine; c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando
che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo
professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere
resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”.
Non si deve dimenticare inoltre che la L. n. 248 del 2006 trova il suo
fondamento nella normativa comunitaria, e precisamente, tra l’altro, sulla
Comunicazione della Commissione europea n. 83 del 2004 intitolata “relazione sulla concorrenza nei servizi professionali” nella cui Sintesi iniziale si legge
“la presente relazione si concentra sulle categorie professionali che finora sono state analizzate
in modo dettagliato dalla Commissione ovvero avvocati, notai, contabili, architetti, ingegneri e farmacisti. In genere il settore è oggetto di un’ampia regolamentazione, adottata o dai
governi nazionali o dalle associazioni professionali sotto forma di regole di autoregolamentazione. La finalità principale della presente relazione è esporre il pensiero della Commissione
sulle possibilità di riforma o modernizzazione delle regole professionali specifiche, nella
prospettiva della politica della concorrenza”. Il punto 2.2.10 della Comunicazione
citata dispone testualmente “la recente comunicazione della Commissione sulla concorrenzialità dei servizi connessi alle imprese e il loro contributo al rendimento delle imprese
europee3 sottolinea il contributo dato dai servizi collegati alle imprese, ed in particolare da
quelli ad alto contenuto di conoscenza, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della crescita
dell’occupazione e della competitività dell’economia europea previsti dal programma di
Lisbona. Tra le misure proposte dalla comunicazione rientrano l’incentivazione della
formazione continua”. La Comunicazione citata dal punto 2.2.10 è la n. 747 del
2003 sempre della Commissione europea intitolata “La concorrenzialità dei servizi
connessi alle imprese e i loro contributo al rendimento delle imprese europee”. La Comunicazione 2004/83 prosegue individuando come destinatari della stessa, oltre ai
Governi nazionali, i Tribunali, le Autorità garanti per la concorrenza, anche i
Collegi dei professionisti. Infatti al punto 6.1.94 prosegue dicendo “la Commissione invita altresì tutti gli organismi professionali ad avviare una revisione analoga delle loro
regole e regolamentazioni. Tali organismi dovrebbero applicare lo stesso test di proporzionalità delle autorità di regolamentazione degli Stati membri e, laddove necessario, modificare
le regole esistenti o proporre modifiche”.
Come si può vedere il legislatore comunitario riconosce i Collegi dei liberi
professionisti definendoli “organismi professionali”, prende atto della loro
potestà di autoregolamentazione interna e li rende, per la loro importanza,
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destinatari della Comunicazione stessa.
E’ certamente sulla base della normativa comunitaria citata (e non del D.L.
n. 223 del 2006 che è del 4 luglio 2006) che il Consiglio Nazionale Forense ha
modificato in data 27 gennaio 2006 (quindi cinque mesi e mezzo prima della
norma legislativa) l’art. 13 del Codice Deontologico Forense aggiungendovi
l’inciso “è dovere deontologico dell’Avvocato quello di rispettare i regolamenti del
Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti
gli obblighi e i programmi formativi”. Vero è che tale disposizione è rimasta una
norma inattivata fino all’emanazione del Regolamento nazionale il 13 luglio 2007
e sino all’emanazione dei Regolamenti dei singoli Ordini, ma essa ha addirittura
preceduto il legislatore statale nel precisare la sua potestà regolamentare (poi
confermata dal Decreto Legge citato) proprio potendo basare la sua azione
innovatrice sia sul punto 6.1.94 della Comunicazione n. 83 del 2004 sia sulla
Comunicazione 2003/747, almeno per ciò che riguarda “l’incentivazione della
formazione continua”, ritenendo che proprio la formazione professionale fosse
certamente nel pieno interesse dell’Avvocatura, e lasciando invece le altre modifiche (abolizione dei minimi tariffari, introduzione del patto di quota lite, costituzione di società professionali interdisciplinari) alla responsabilità politica del
legislatore. E si noti che, anche per il suo carattere generale e sopranazionale, la
norma comunitaria citata si rivolge genericamente agli “organismi professionali” né
poteva fare altrimenti vista la varietà di organizzazione delle libere professioni nei
vari territori degli Stati europei, e quindi, per ciò che riguarda l’Italia, bene ha
operato il Consiglio Nazionale Forense modificando l’articolo 13 del Codice
Deontologico, in cui viene prevista, per scelta discrezionale del CNF, oltre ad una
potestà regolamentare propria, anche una potestà regolamentare, per la verità di
carattere assai marginale, degli Ordini locali.
Quindi il potere per il massimo organo professionale dell’Avvocatura italiana
di introdurre direttamente norme sulla formazione continua degli Avvocati deriva
in primis dal punto 2.2.10 in combinato disposto con il punto 6.1.94 della
Comunicazione della Commissione europea n. 83 del 2004 con espresso richiamo
della Comunicazione della stessa Commissione n. 747 del 2003, potere che
l’ordinamento forense italiano per iniziativa del suo organo esponenziale – il CNF
- ha solo previsto astrattamente il 17 gennaio 2006 modificando l’art. 13 del Codice
ed ha atteso poi, per emanare il Regolamento, che il legislatore nazionale ottemperasse ai suoi obblighi comunitari emanando il D.L. n. 223 del 2006.
Tornando appunto a questo ultimo provvedimento, non vi sono dubbi che, per
ciò che riguarda gli Avvocati, il legislatore nazionale, anche in attuazione della
Comunicazione citata, ha inteso da una parte liberalizzare tariffe (precedentemente vincolate nel minimo), consentire il patto di quota lite (precedentemente
vietato), permettere una regolata pubblicità (precedentemente ristretta) ed infine
consentire la somministrazione di servizi professionali in forma associata (anche
essi precedentemente sottoposti a rigorosi vincoli), ma certamente una liberalizzazione selvaggia e senza controlli sulla qualità dei servizi (considerando il numero
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enorme degli Avvocati in Italia) poteva far correre il rischio di un decadimento della
qualità dei servizi stessi. Ed infatti lo stesso legislatore si è preoccupato di imporre
agli Ordini professionali di adottare “misure a garanzia della qualità delle prestazioni
professionali”. Si badi bene che il legislatore italiano, come già il legislatore
comunitario prima, non si è rivolto, proprio per salvaguardare l’autonomia dei
singoli Collegi professionali, ad organi particolari dei Collegi, ma si è limitato
a richiedere la regolamentazione richiesta (di cui il legislatore ha fissato
soltanto lo scopo da raggiungere, come succede per le Direttive comunitarie)
agli organi che siano competenti - all’interno di ogni Collegio professionale ad emanare e quindi ad emendare “disposizioni deontologiche e pattizie e i codici
di autodisciplina”. Nell’ambito dell’Avvocatura l’unico organo che finora abbia
mai emanato norme giuridiche di carattere deontologico è il Consiglio Nazionale Forense, organo giurisdizionale speciale istituito con l’art. 52 del Regio
Decreto Legge n. 1578 del 1933 come Consiglio Superiore Forense e poi, con l’art.
21 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 1944 denominato Consiglio
Nazionale Forense. Le disposizioni deontologiche, dapprima consuetudinarie e
sorte spontaneamente attraverso i secoli nell’ambito della professione forense attestata già due millenni e mezzo fa proprio nella Tavola VI della Legge delle XII
Tavole4 - furono dapprima applicate ed interpretate dal Consiglio Nazionale
Forense solo con Sentenze (in quanto il CNF decide su ricorso contro le decisioni
disciplinari – che sono soltanto atti amministrativi - dei Consigli locali), e Pareri
(emanati dal CNF su richiesta di interessati e che non presuppongono un
precedente procedimento disciplinare) ai sensi dell’art. 54 del R.D.L. n. 1578 del
1933. Possiamo dire in effetti che, all’interno dell’autonomia riconosciuta all’ordinamento forense attualmente vigente, dal 1933 al 1997 le norme deontologiche
hanno avuto un fondamento consuetudinario (in quanto nascevano spontaneamente in seno alla comunità forense) e le Sentenze insieme ai Pareri del CNF
adattavano le norme deontologiche al caso concreto, e così facendo il CNF
certamente compiva una operazione altamente creativa nella quale si consolidò
una giurisprudenza costante, un po’ come fa del resto il Giudice nei Paesi dove vige
il Common Law e come facevano il Praetor urbanus, il Praetor peregrinus, gli Aediles
Curules ed i Praesides Provinciarum nell’antica Roma, situazioni in cui si può ben dire
che le pronunce giurisdizionali sono fonti di diritto.
Ma un sistema consuetudinario e tendenzialmente orale (considerando che le
uniche fonti scritte erano proprio Sentenze e Pareri del CNF) non dà certamente
ai destinatari delle norme la certezza giuridica di un sistema scritto e codificato, e
così nel 1997 lo stesso CNF sentì la necessità di emanare il Codice Deontologico
Forense che – lungi dall’esaurire nel suo dettato tutte le norme deontologiche,
come testimonia l’art. 60 del Codice stesso5 - diede comunque maggiore certezza
giuridica agli appartenenti al Collegio Forense: il Codice deve essere considerato
una raccolta di consolidati principi giurisprudenziali del CNF stesso.
Sulla natura delle norme deontologiche, nate, come ho detto prima, da
consuetudini professionali e poi consolidate dal CNF nella sua qualità di Giudice
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speciale si sono espressi con la massima autorevolezza Giovanni Cipollone6,
Alessandro Cassiani7 e Guido Alpa8. I tre Professori (con qualche preoccupazione
di Cipollone, che sottolinea il carattere altamente etico e consuetudinario delle
norme in parola) concordano, anche con il conforto della giurisprudenza della
Cassazione, sul fatto che il Consiglio Nazionale Forense crea o comunque
interpreta in modo creativo, attraverso la sua giurisprudenza (e - io aggiungo –
anche attraverso i Pareri) norme giuridiche, ma nessuno di loro, dopo avere chiarito
in linea di massima che il CNF produce diritto, ha inquadrato ed inserito tali norme
nella gerarchia delle fonti giuridiche dell’ordinamento giuridico italiano. Chi
scrive, concordando fondamentalmente sulla funzione normativa del CNF come
Giudice speciale e sulla sua fondamentale rilevanza nell’ordinamento forense, ha
voluto già nel precedente articolo9 affermare la attuale natura regolamentare di
secondo grado delle norme deontologiche degli Avvocati.
Tornando alla formazione permanente ed al ‘Decreto Bersani’ citato, non vi
sono dubbi che - alla luce di quanto è stato autorevolmente affermato dai
giuristi citati circa la funzione normativa del CNF - l’unico organo, all’interno
dell’ordinamento forense italiano, che potesse autorevolmente raccogliere le
imposizioni del legislatore nazionale, oltre che di quello comunitario, fosse
proprio il CNF al quale, secondo l’esegesi di chi scrive, la Comunicazione della
Commissione europea n. 83 del 2004 e quindi la stessa legge n. 248 del 2006
hanno implicitamente riconosciuto una potestà regolamentare che il CNF ha
esercitato emendando il Codice Deontologico prima ed emanando il Regolamento sulla formazione poi. Se prima c’erano dei dubbi sull’inquadramento delle
norme deontologiche all’interno dell’Ordinamento Forense, ora tali dubbi devono
scomparire: data la rigidità del sistema gerarchico delle fonti di diritto italiane
fissato nell’art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale10, ed escludendo
ovviamente che il Regolamento del CNF abbia forza di legge, ed escludendo anche
che abbia carattere consuetudinario – in quanto una norma consuetudinaria, per
definizione, deve nascere spontaneamente e non può essere imposta da un
legislatore né interno né comunitario – non resta che collocarlo - da un punto di
vista gerarchico - al n. 2) dell’art. 1 delle Disposizioni citate. In effetti l’art. 3 delle
Disposizioni sulla legge in generale dice testualmente che “il potere regolamentare del
Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre
autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari”. E l’art. 4 delle citate Disposizioni aggiunge che “i regolamenti emanati a norma del
secondo comma dell’art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo”. Ed in effetti ritengo che (oltre alla Comunicazione comunitaria citata) sia stato proprio il Decreto Legge n. 223 del 2006 (legge
particolare) a conferire al CNF (Autorità non governativa) il potere di emanare
norme regolamentari, quantomeno nelle materie previste dal Decreto stesso.
E ritengo addirittura che anche la natura giuridica del Codice Deontologico
Forense sia stata profondamente stravolta, dal momento che lo stesso CNF ha
dovuto adeguarlo obbligatoriamente alla Legge statale, sotto la sanzione di
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nullità che avrebbe colpito le disposizioni del Codice contrastanti con essa: da
raccolta di principi giurisprudenziali delle stesse Sentenze del CNF a loro volta
derivanti da consuetudini secolari il Codice si è trasformato in fonte di
carattere regolamentare di cui al n. 2) dell’art. 1 delle Disposizioni sulla legge in
generale, e ciò in esecuzione della legge n. 248 del 2006, quantomeno nelle parti
di cui è stata pretesa dal legislatore la modifica. Da un punto di vista della tecnica
di redazione normativa, il CNF, in esecuzione della legge n. 248 che imponeva
“misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali”, avrebbe potuto introdurre altri articoli al Codice deontologico (ad esempio, seguendo lo schema del
Codice, introducendo in seguito all’art. 13 - che parla di aggiornamento - una serie
di articoli bis, ter, quater ecc.) ed invece ha scelto di emanare un documento giuridico
autonomo - il Regolamento sulla formazione continua approvato il 13 luglio 2007
- che è per ciò che riguarda la gerarchia delle fonti sullo stesso piano del Codice
Deontologico. Il Codice deontologico è un documento giuridico di carattere
generale, in quanto ha la pretesa di disciplinare quantomeno la maggior parte degli
aspetti della condotta professionale, mentre il Regolamento sulla formazione
disciplina il solo tema specifico dell’istruzione e dell’aggiornamento dei legali.
Tanto per fare esempi paralleli, secondo lo scrivente il Codice Deontologico sta al
Regolamento come la Carta costituzionale sta alle varie Leggi costituzionali o come
il Codice di procedura penale sta al D. Lgs. n. 274 del 2000 che disciplina la
procedura al cospetto del Giudice di pace penale.
Quanto alla potestà regolamentare dei singoli Consigli degli Ordini ai fini
dell’emanazione dei Regolamenti integrativi sulla formazione, essa tecnicamente
si fonda sul citato art. 13 del Codice Deontologico e sul Preambolo del Regolamento del CNF che lo richiama, dove si legge testualmente “l’obbligo formativo è assolto,
tra l’altro, con «lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo
giuridico e forense», rispettando «i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio
dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»”.
Del resto il legislatore comunitario prima e quello nazionale poi non hanno
individuato nessun organo o istituzione, all’interno dell’Ordinamento Forense, destinatario del potere regolamentare, proprio per salvaguardare l’autonomia dei singoli Collegi professionali, ed a maggior ragione, per ciò che verrà
detto, la salvaguardia dell’autonomia vale per l’Avvocatura, Collegio che ha
come scopo, attraverso suoi membri autorevoli e preparati, oltre alla tutela dei
diritti individuali e collettivi, anche quello di vigilanza tecnica, diffusa e, se
necessario, invasiva nei confronti dei poteri dello Stato nessuno escluso a favore
della società civile.
Ma, nonostante le preoccupazioni sia del legislatore comunitario sia di quello
interno di salvaguardare l’autonomia delle libere professioni – e il discorso vale a
maggior ragione per l’Avvocatura – circa l’introduzione dell’obbligatorietà della
formazione permanente, soprattutto nel Foro di Roma si è sviluppato un vivace
dibattito soprattutto nel Consiglio dell’Ordine dove sono state espresse sia
preoccupazioni di carattere giuridico (negando validità all’operato regolamentare
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del CNF e di conseguenza di quello del COA romano) sia di ordine pratico
(considerando la particolare situazione di Roma che, con i suoi 20.195 Avvocati e
2.433 praticanti abilitati secondo i dati aggiornati al 28 luglio 2008) per le enormi
difficoltà di somministrazione di servizi formativi all’utenza.
Il dibattito svoltosi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nella
seduta del 13 marzo 2008, dibattito al quale lo scrivente Giorgio Olmi ha
contribuito con lo scritto menzionato all’inizio, è indicativo di tali preoccupazioni: il Consigliere Vaglio chiede l’annullamento della delibera con la quale il
COA di Roma ha adottato il suo Regolamento, ma ritiene comunque che il
Consiglio debba impegnarsi per la formazione permanente11, la Consigliera
Cerè propone al Consiglio “su proposta dei Consiglieri Bucci, Nesta, Vaglio, Cerè,
Murra, Di Tosto, Arditi di Castelvetere”12 di annullare o comunque revocare in
autotutela il Regolamento del 9 novembre 2007 senza sostituirlo con altro
regolamento13. Il Consigliere Nesta non disconosce la potestà regolamentare
del COA di Roma ma critica il Regolamento del 9 novembre 2007, tanto che
propone la sostituzione di tale delibera con altra delibera meno restrittiva per
gli Avvocati14. Il Consigliere Rodolfo Murra, che peraltro ha menzionato il mio
lavoro15, propone di “abrogare o revocare la delibera di approvazione del
Regolamento” romano riconoscendo però che, qualora il Regolamento dovesse sopravvivere, egli avrebbe votato “sempre contro la richiesta di accredito di
corsi soggetti a pagamento”16. Sull’interessante posizione di Rodolfo Murra
ritornerò più tardi per esaminarla approfonditamente. I Consiglieri Fasciotti,
Gianzi e Rossi riconoscono il potere regolamentare del Consiglio dell’Ordine
Romano e riconoscono validità al suo regolamento17, il Consigliere Cipollone,
intellettuale di primissimo ordine e difensore della tradizione, fa riferimento
a sue tesi espresse autorevolmente altrove e comunque critiche rispetto al
‘Decreto Bersani’, alla normativa comunitaria ed al Regolamento del CNF18, i
Consiglieri Ierardi e Barbantini riconoscono sia potere regolamentare al
Consiglio sia validità al Regolamento del 9 novembre 200719. I Consiglieri Di
Tosto, Arditi di Castelvetere e Bucci propongono l’annullamento puro e
semplice del Regolamento romano20, pur con sfumature diverse, in quanto la
Consigliera Arditi di Castelvetere riconosce e prende atto che “il problema relativo
ai crediti formativi esiste e che, in ogni caso, dovrà essere affrontato” proponendo
il finanziamento dei corsi da parte delle case editrici giuridiche21. Infine il
Consigliere Conte dà autorevolezza alle tesi esegetiche dell’Avv. Olmi - a
sostegno sia dell’operato del CNF sia del COA di Roma - riportandole quasi
integralmente, argomentandole ed interpretandole brillantemente22 ed il Presidente Cassiani sostiene parimenti la legittimità di entrambi i Regolamenti e
la potestà regolamentare di entrambi gli organi23 fondando la sua autorevole tesi
su una recentissima Sentenza della Suprema Corte24.
Interessanti, come può vedersi chiaramente dal verbale della seduta, sono le
preoccupazioni che i Consiglieri hanno espresso, e fondamentalmente si tratta di
due tipi di obiezioni.
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Le prime sono di ordine pratico, per la difficoltà che comunque l’Ordine di
Roma (prescindendo dalla legittimità dei Regolamenti del CNF e del COA) deve
affrontare per somministrare formazione gratuita a decine di migliaia di Avvocati
e di praticanti abilitati, e ciò ha spinto qualcuno a pensare di evitare il problema
disapplicando le norme del ‘Decreto Bersani’ e del Regolamenti del CNF e del
COA indipendentemente dalla loro legittimità25. Bisogna considerare comunque
che tutti i Consiglieri hanno espresso coscienziosamente la loro preoccupazione
per tali aspetti organizzativi.
Il secondo tipo di preoccupazioni è più di ordine tecnico-giuridico ed è qui che
si sono scontrate due fondamentali tesi tecnico-giuridiche sul fondamento giuridico della potestà regolamentare del CNF e dei COA: la prima tesi (Murra) nega
potestà regolamentare all’uno ed agli altri, la seconda tesi (Cassiani, Olmi,
argomentato quest’ultimo nelle sue tesi da Conte) afferma e riconosce la piena
potestà regolamentare in capo sia all’uno sia agli altri.
E’ soprattutto interessante la complessa relazione di Murra - apprezzata sia da
Antonio Conte sia dallo scrivente Giorgio Olmi - il quale ha disconosciuto alla
radice il potere del CNF di emanare il Regolamento sulla formazione con complessi
riferimenti alla normativa dell’ordinamento forense ed anche al diritto comparato:
la sua tesi merita di essere discussa ed i suoi dubbi sono assai stimolanti anche per
chi scrive.
Il mio eccellente contraddittore Rodolfo Murra sostiene infatti, menzionando il mio lavoro e contestando proprio la mia analisi esegetica, che lo scrivente
Avvocato Giorgio Olmi “è caduto in un errore evidente: da un lato ha osservato che
il CNF si è avvalso dei ‘principi generali immanenti nell’ordinamento giuridico’, ma
dall’altro – contraddittoriamente – ha dovuto ammettere che in quegli Stati in cui i
crediti formativi costituiscono un obbligo ciò lo si è fatto con una legge formale (vedi
in Francia, dove vige l’apposita riforma della professione forense del 2004). Se le
direttive europee che si occupano del tema della formazione culturale dei professionisti
fossero davvero self-executing, e quindi immediatamente cogenti, non vi sarebbe stato
motivo, in Francia, di varare un’apposita legge (che in Italia ancora non c’è!) che
obbligasse gli Avvocati alla formazione permanente”26. Ha ragione Murra a dire che
in Italia non esiste una legge che organicamente disciplina la formazione (al
contrario della Francia e di altri Paesi europei), e la cosa è stata sottolineata anche
dal Presidente del CNF Prof. Avv. Guido Alpa il quale ha invocato una legge di
riforma della professione che comprenda anche “norme sull’aggiornamento permanente”, come ha sottolineato lo stesso Murra citando lo stesso Presidente del CNF27,
ma ha torto quando dice che non esiste una base legislativa per l’emanazione
del Regolamento del CNF, in quanto il D.L. n. 223 del 2006 impone agli
Ordinamenti professionali (tra cui quello forense) non solo di modificare i Codici
di autoregolamentazione liberalizzando le tariffe, consentendo la pubblicità ed
autorizzando la costituzione di società interdisciplinari. Impone altresì alle Autorità preposte all’autoregolamentazione (che nel caso dell’Avvocatura è indubbiamente il CNF) a “provvedere l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni
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professionali” che non si può intendere in maniera diversa, visto lo scopo del Decreto
Legge citato, dall’introdurre – da parte delle Autorità rispettive dei vari Collegi
professionali - norme e procedure che garantiscano al cittadino consumatore il
fatto che (nel caso di specie) gli Avvocati diano con assoluta certezza prestazioni
professionali adeguate nonostante le liberalizzazioni che potrebbero fare scadere
la qualità delle prestazioni stesse. Insomma, il legislatore comunitario e nazionale
vogliono che la liberalizzazione non vada a discapito della qualità dei servizi, e
questo è vero soprattutto per l’Avvocatura, la quale deve garantire alla società civile,
attraverso la sua vigilanza diffusa sui pubblici poteri, che vengano attuate le norme.
Quindi, anche se in Italia non esiste una apposita legge che disciplina la
formazione, esiste eccome una precisa base legislativa per l’opera regolamentare del CNF, ed è certamente meglio così. L’Avvocatura, visti i suoi delicatissimi compiti, dovrebbe sempre essere molto cauta quando il potere legislativo
si occupa di regolamentare la sua vita interna - e qui mi permetto di distinguere
il mio pensiero rispetto a quello dei due autorevolissimi Colleghi che auspicano una legge organica sulla formazione - Alpa e Murra - ed uno strumento
delicato e basilare per il futuro dell’Avvocatura come la formazione deve essere
opportunamente trattato e regolamentato all’interno del Collegio Forense! Del
resto la normativa comunitaria in tema di formazione permanente e, soprattutto,
la Comunicazione della Commissione europea n. 83 del 2004 è destinata sia ai
legislatori nazionali sia anche, riconoscendone un elevato grado di autonomia, agli
“organismi professionali” secondo quando stabilito nel citato punto 6.1.94 della
Comunicazione 2004/83. Da un punto di vista tecnico ribadisco che il D.L. 223 del
2006 ha conferito al CNF potestà regolamentare per ciò che riguarda, tra l’altro,
l’attuazione concreta delle “misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali” che il CNF ha correttamente interpretato come introduzione di una formazione
obbligatoria. Poi si può ed anzi si deve discutere il contenuto dettagliato del
Regolamento del CNF, al fine di migliorarlo sotto numerosi profili, così come
nella seduta del 10 luglio 2008 il COA di Roma ha modificato il suo Regolamento di attuazione tenendo ben presenti anche le preoccupazioni di Rodolfo
Murra, ma il potere regolamentare in capo al CNF esiste e deve esistere a
salvaguardia dell’autonomia dell’Avvocatura e bene hanno fatto i Consiglieri
Nazionali Forensi a prendersi questa storica responsabilità!
Il potere legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario meno invadono il
campo dell’Avvocatura e la sua autonomia e meglio è per tutti, non solo per gli
Avvocati ma soprattutto per la società civile: gli Avvocati hanno purtroppo perduto
il contatto ed il rapporto con la società civile, con i lavoratori e con le forze sane
e produttive del Paese perché hanno troppe volte cercato di mantenere i loro
privilegi e non hanno pensato invece di rinnovarsi profondamente, e purtroppo
spesso peccano di provincialismo anche in quella che, per gli aspetti scientifici e
tecnici, è la scuola giuridica migliore al mondo, quella italiana. I poteri pubblici ed
i funzionari che li esercitano richiedono costantemente ai cittadini quel surrogato
della fede che si chiama fiducia, estromettendo i cittadini stessi il più possibile dai
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controlli sul loro operato, sui privilegi grandi e piccoli che il sistema alimenta,
inondando la società civile di proclami, di motti, di inni e proponendo baci di
stemmi e bandiere, tutte sovrastrutture alle quali il popolo italiano è in genere
piuttosto allergico. Purtroppo però - per queste strutture pubbliche - e meno male
- per la società civile - l’epoca di Luigi XIV è passata da un bel pezzo e l’Avvocatura
dovrebbe rendersene conto più di qualsiasi altra istituzione. L’Avvocato, per ciò
che riguarda l’ambiente giuridico generale e per ciò che riguarda il rapporto con i
poteri, ben lungi dall’essere un uomo di fede o peggio un credulone, deve invece
essere un vigile attento, con un atteggiamento di sana e costruttiva diffidenza verso
chiunque indossi Toghe di Magistrato, esibisca tesserini da Parlamentare o sfoggi
una divisa di uno degli assortiti corpi di polizia di cui l’Italia è piena. L’Avvocatura,
con i suoi venticinque secoli di tradizione accertati, non deve prendere e non
prenderà lezioni da nessuno, e per farlo deve essere preparata, quindi motivata e
coraggiosa, e perciò autorevole. Il potere pubblico, di qualsiasi natura esso sia,
va controllato in realtà costantemente e soltanto l’Avvocatura, Corpo di
professionisti indipendenti tecnici del diritto, può indicare, attraverso suoi
membri determinati, all’opinione pubblica in modo autorevole l’illegalità, le
storture, i privilegi, il lassismo ed il parassitismo che può attecchire dovunque
ci sia potere pubblico nonostante la propaganda ufficiale, e gli Avvocati devono
farlo iniziando da casa loro, svolgendo un ruolo attivo a cominciare dai loro
Ordini. Ma l’Avvocatura può imporsi, in nome della democrazia, alla Magistratura ed agli altri poteri - come è accaduto nella questione di Guantanamo28 dove
Avvocati determinati hanno piegato il governo degli Stati Uniti - soltanto se è
autorevole, motivata e determinata, e per essere tale bisogna che i singoli
professionisti, a cominciare dai giovani, siano preparati, ed ecco che ritorna
l’importanza di una ferrea formazione, che deve essere obbligatoria affinché
tutti gli Avvocati e non solo una parte di essi siano preparati: chi non ha questo
concetto alto di Avvocatura, chi non vuole ottemperare al supremo Magistero,
quello forense, cambi mestiere per il suo interesse e per quello di tutta la società,
chi non vuole sopportare con assoluto senso del dovere, anzi con entusiasmo,
l’obbligo della formazione permanente entri pure nella Magistratura, nei corpi di
polizia, nella dirigenza pubblica che garantiscono comunque uno stipendio fisso,
ma non rimanga ad intasare gli Albi degli Ordini italiani, che devono vedere meno
iscritti di numero ma di gran lunga migliori in qualità anche attraverso lo splendido
progetto della formazione permanente che deve essere assolutamente migliorata e
resa un perfetto strumento scientifico, per cui questa generazione avrà un posto di
onore nella storia del Diritto!
Nel Preambolo al Codice Deontologico Forense si legge “L’avvocato esercita
la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli
interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo
all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. Nell’esercizio della sua funzione,
l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comuni-
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tario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la
regolarità del giudizio e del contraddittorio”: ci si renda conto una volta per tutte che
la formazione obbligatoria realizza proprio gli scopi del Preambolo, in quanto
soltanto chi è perfettamente formato è veramente libero, autonomo ed indipendente, e soltanto chi ha una forte motivazione potrà andare incontro con
entusiasmo agli obblighi che derivano dalla formazione, che per chi ama
l’Avvocatura non è un peso ma una gioia, e chi protesta contro l’obbligatorietà deve
semmai protestare ed alzare la voce affinché gli Ordini ed il Consiglio Nazionale
Forense migliorino, e non certo eliminino, l’obbligatorietà della formazione con
corsi e seminari sempre più ricchi e stimolanti dove i Colleghi potranno continuamente accettare nuove sfide.
Del resto che l’Avvocatura debba essere indipendente lo afferma con la più
assoluta autorevolezza la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite dove ha
operato sin dal 1946 un apposito organo, la Commissione diritti umani delle
Nazioni Unite29 che nel 2006 si è trasformato, su risoluzione dell’Assemblea
Generale, nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite30 con sede a Ginevra.
Il mandato della Commissione è quello di alta vigilanza circa il rispetto e le
violazioni dei diritti umani in tutti gli Stati aderenti alle Nazioni Unite e informare
l’opinione pubblica mondiale dello stato dei diritti umani nel mondo. Qualora il
Consiglio ravvisasse violazioni dei diritti umani in un Paese può aprire le cosiddette
‘procedure speciali’: un gruppo di esperti guidato da un Rappresentante del
consiglio si reca di persona nel Paese dove ci sono state denunce di violazioni allo
scopo di accertare il rispetto dei diritti umani e le eventuali violazioni, per poi
riferirne al Consiglio. Esistono, come organi del Consiglio, dei Relatori speciali,
uno dei quali è il Relatore speciale sull’indipendenza dei Giudici e degli Avvocati31
il quale, nell’ambito degli obiettivi istituzionali del Consiglio, si reca in missione
su documentata segnalazione nei Paesi dove viene lamentata qualsiasi violazione
dei principi espressi dai documenti delle Nazioni Unite che prevedono la tutela
dell’imparzialità ed indipendenza dei Magistrati e la piena tutela dell’indipendenza
degli Avvocati nello svolgimento del loro rispettivo alto Magistero. Alla fine della
missione stende un Rapporto che viene presentato al Consiglio per i diritti umani.
Quali siano questi principi è presto detto: innanzitutto sono degni di nota
i Basic Principles on the Role of Lawyers adottati nel 1990 nell’ottavo Congresso
ONU sulla prevenzione del crimine ed il trattamento dei detenuti svoltosi a
L’Avana, dove al paragrafo 9 si legge “governments, professional associations of lawyers
and educational institutions shall ensure that lawyers have appropriate education and
training” e quì appare ben chiaro che la formazione (training) degli Avvocati
deve essere certamente fatta anche (ed io preferisco dire preferibilmente) dalle
professional associations of lawyers. Poi al paragrafo 16 leggiamo “governments shall
ensure that lawyers are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference” dove si enuncia nel modo più
autorevole che il Magistero forense deve essere dai Governi reso immune da
qualsiasi pressione o interferenza.
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Più tecnici sono poi i principi espressi nel documento emanato nel 2003
dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani in collaborazione
con la International Bar Association (Associazione forense internazionale) denominato “Human Rights in the administration of Justice: a Manual on Human Rights for
Judges, Prosecutors and Lawyers”32 ad uso di Giudici, dei Rappresentanti della
funzione di accusa (Prosecutors) e degli Avvocati Difensori: il Capitolo IV è dedicato
alla Independence and Impartiality of Judges, Prosecutors and Lawyers ed il paragrafo 6
di questo capitolo è espressamente dedicato alla International Law and the Independence of Lawyers. Al paragrafo 6.2 si legge “this legal system would not be complete without
independent lawyers who are able to pursue their work freely and without fear of
reprisals. Indeed, independent lawyers play a key role in defending human rights and
fundamental freedoms at all times”: l’Avvocatura è indipendente quando l’Avvocato
può difendere i diritti umani senza paura di rappresaglie o ricatti da parte di altri
poteri. Al paragrafo 6.3 leggiamo “Clearly, unless judges, prosecutors and lawyers are
able to exercise their professional duties freely, independently and impartially, and
unless the Executive and the Legislature are likewise always prepared to ensure this
independence, the rule of law will slowly but steadily be eroded, and with it effective
protection of the rights of the individual. As can be seen, it is the entire structure of a free
and democratic constitutional order that is upheld by an independent and impartial
Judiciary, independent and impartial prosecutors and independent lawyers”: come dicevo
sopra, secondo il Magistero dell’Alto Commissariato, i poteri esecutivo ed anche
legislativo devono usare ogni cautela nei confronti dell’Avvocatura nell’interesse
stesso della libertà e della democrazia.
Un’offerta formativa rigorosa, scientifica, profonda, aggiornata costituisce
quindi uno strumento formidabile per la preparazione e la motivazione
dell’Avvocatura, e quindi, come ho detto, allo sviluppo democratico del Paese
che passa anche, non dimentichiamolo mai, attraverso la formazione dei
giovani e l’emancipazione della donna nella professione, ed a tal proposito chi
scrive, avendo frequenti contatti con Paesi come il Giappone, è veramente molto
sensibile: in quello Stato, nonostante il sistema politico formalmente liberale, vi è
un grosso deficit di partecipazione democratica per ragioni culturali, una scarsissima affluenza alle elezioni politiche, e nell’Avvocatura pochissime sono le donne,
e per averne la prova basta collegarsi con il sito internet ufficiale della Japan
Federation of Bar Associations: tra i 21 componenti il direttivo di questa federazione
delle associazioni forensi giapponesi (direttivo che non si è insediato nel medioevo,
bensì è in carica dal 1° aprile 2008) non vi è neppure l’ombra di rappresentanti del
gentil sesso, come anche chi non conosce il giapponese può vedere chiaramente
dalle foto nel sito33 e dei 25.000 Avvocati giapponesi le donne sono solo il 14,09%,
come si può vedere in altra parte del sito34, e questo è in perfetta sintonia con la
scarsissima emancipazione della donna, nonostante il dettato formale delle leggi,
in quel Paese. Purtroppo quello dell’emancipazione della donna nelle professioni
legali è un tasto dolente anche in Italia, dove, a fronte di una percentuale ben
maggiore di donne Avvocato rispetto al Giappone, una foto di gruppo dell’intero
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Consiglio Nazionale Forense darebbe un risultato analogo a quello giapponese, in
quanto non c’è attualmente e non mi risulta ci sia mai stata una donna Consigliera
del CNF, con la conseguenza che la Commissione pari opportunità del CNF che
si occupa proprio delle problematiche femminili in seno all’Avvocatura è attualmente diretta… dal Consigliere Avv. Luigi Cardone35 che, per quanto certamente
autorevole e preparato nella materia delle pari opportunità, si trova in una
situazione che non può non suscitare un leggero sorrisetto! Per ciò che riguarda poi
i giovani (praticanti o giovani Avvocati), non c’è dubbio che anche per loro in Italia
la situazione è peggiore rispetto a realtà come quella inglese, francese o tedesca,
Paesi dove viene svolta da tempo una formazione molto più incisiva e sistematica.
La formazione obbligatoria, purchè attuata con rigorosi criteri scientifici, è uno
strumento con cui l’Avvocatura italiana può, attraverso l’emancipazione delle
donne e dei giovani - sfida che entrambi donne e giovani devono vincere recuperare quella autorevolezza che ha certamente perduto nei confronti degli
altri poteri e contemporaneamente contribuire al rafforzamento della democrazia (il caso del Giappone è emblematico).
Ora che sono giunto alla conclusione anche di questo secondo lavoro, cari
Colleghi Avvocati e praticanti abilitati, che avete insieme a me l’onore di usufruire
da legali di questo splendido strumento che è la formazione permanente obbligatoria, permettetemi di dare un consiglio, e parlo a ragion veduta, dal momento che
sono stato, sono e continuerò ad essere oratore in corsi e seminari di alta
formazione metodologica: non accostiamoci alla formazione come se fosse un
peso, un fardello o una disgrazia, ma avviciniamoci ad essa con una immensa gioia,
perché con essa ci arricchiremo tutti. Anche se il seminario che ci viene proposto
non è relativo alla materia che trattiamo da legali, frequentiamolo per la nostra
cultura ed il nostro arricchimento, e sarà anche un modo utile per fare conoscenze
e scambiare esperienze. Se dobbiamo arrabbiarci, ebbene facciamolo pure ma
non perché c’è la formazione obbligatoria, ma affinché la formazione obbligatoria sia interessante, i seminari siano ben strutturati, gli oratori preparati, e
affinché con il supporto di nuovi strumenti informatici o cognitivi i corsi
assomiglino sempre di più ad un’opera d’arte piuttosto che ad una noiosissima
litania di chiacchiere giuridiche improvvisate da docenti poco preparati tecnicamente e culturalmente, come talvolta purtroppo accade.
Io porto la mia modesta esperienza perché sono innamorato della formazione tecnica, ne sostengo entusiasticamente l’obbligatorietà, e voglio altresì dare
un esempio positivo, dicendo con orgoglio di avere maturato dal 20 novembre
2007 al 22 luglio 2008 - sia da discente che da docente - la bellezza di 210 crediti
formativi in appena otto mesi! E certamente la formazione serve a me, docente,
oratore e formatore, perché arricchendomi di cultura giuridica e professionale la
voglio trasferire agli altri, dal momento che mi occupo di qualcosa di veramente
innovativo e rivoluzionario, con cui voglio incidere profondamente sulla didattica
giuridica del futuro, insegnando ‘metodologie avanzate di apprendimento rapido nelle
discipline giuridiche’ ! Di queste novità metodologiche e di altre novità, come la
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rivoluzionaria e-learning, che contribuiscono fin da ora a creare il giurista del futuro,
vorrei parlare in un prossimo articolo.
E spero fin da ora di avere contribuito ad arricchire un dibattito stimolante,
perché, lo ribadisco, il ruolo dell’Avvocatura italiana si accresce anche e soprattutto
con una formazione rigorosa, scientifica e ricca il più possibile di stimoli e
contenuti che contribuiscano a rendere l’Avvocatura italiana meno provinciale altro tasto assai dolente dell’Avvocatura italiana - e più aperta allo studio del diritto
comunitario, del diritto comparato e di quello internazionale pubblico e privato,
e ciò vale sia per i civilisti che per i penalisti.
Per ora ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare, con fatica ma
inesorabilmente, il cammino che porta alla formazione permanente ed obbligatoria per gli Avvocati, ed un ringraziamento particolare va a Rodolfo Murra che ha
posto una tesi, alla quale io, Giorgio Olmi, ho proposto una antitesi, ed alla fine,
caro Rodolfo, la sintesi è che io e te ce ne andiamo a prendere un bel caffè al bar
in uno spirito di colleganza, di rispetto e di amicizia, con la coscienza di avere tutti
e due contribuito a fare un passo avanti in questo meraviglioso progetto della
formazione, perché anche tu, caro Rodolfo, sei come me un formatore entusiasta
ed un innamorato della giurisprudenza, e con l’auspicio che questo messaggio
umanistico di fraternità si estenda a tutti gli Avvocati e praticanti, membri di questa
splendida Comunità Forense.
NOTE
1
Giorgio Olmi ,”Introduzione esegetica sul fondamento giuridico della formazione permanente “
pubblicato in “Foro Romano n. 1-2 di gennaio-aprile 2008 (pagg. 138-146)
2
“Foro Romano” cit. pagg. 38-50
3
Comunicazione n. 747 del 2003 della Commissione europea intitolata “La concorrenzialità dei servizi
connessi alle imprese e i loro contributo al rendimento delle imprese europee”
4
“Advocati (Verginiae) – postulant, ut (Ap. Claudius) – lege ab ipso lata vindicias det secundum
libertatem “. Il testo è contenuto nella Tavola VI secondo le testimonianze di Liv., 3, 44, 11.12; Dion.,
11, 30; Liv., 3, 56, 4.6; Fest., L.376; Cic., Verr., 2, 1, 114
5
L’art. 60 recita “Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei
comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi”
6
Giovanni Cipollone, “Codice deontologico forense: modello legislativo in evoluzione – prospetti
contenutistici normativi” in Temi Romana n. 3 settembre-dicembre 2006 pagg. 4-6
7
Alessandro Cassiani, “Alcune considerazioni a margine della ‘formazione obbligatoria’”
pubblicato il 17/03/08 dopo la seduta del COA di Roma del 13/03/08 in http://
www.ordineavvocatiroma.it/NotizieOrdine/News/SchedaNews.asp?ID=659 seduta dove fu dibattuta
la questione spinosa dei crediti formativi e della potestà regolamentare del CNF e del COA di Roma di
cui si parlerà in seguito
8
Guido Alpa, “Relazione sull’attività del Consiglio Nazionale Forense svolta nell’anno 2007" datata
12 marzo 2008 e pubblicata su “Foro Romano” cit. pagg. 168-190. L’autore tratta della questione della
natura delle norme deontologiche a pag. 179
9
Giorgio Olmi,”Introduzione esegetica sul fondamento giuridico della formazione permanente
“ pubblicato in “Foro Romano cit. A pag. 142 l’autore espone chiaramente la tesi, che si svilupperà
ulteriormente nel presente lavoro, secondo cui la normativa comunitaria e nazionale abbia consolidato
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nel CNF e nei COA un potere regolamentare di secondo grado, e quindi sia le norme del Codice
Deontologico (almeno quelle scaturite dalle modifiche dovute al ‘Decreto Bersani’ e alla normativa
comunitaria) sia, a maggior ragione quelle del Regolamento del CNF e dei Regolamenti di attuazione
dei COA locali sono norme di grado regolamentare e non certo consuetudinario, mancando gli elementi
fondamentali della diuturnitas e dell’opinio juris, che sono i due elementi necessariamente spontanei
perché una norma sia inquadrata come consuetudinaria.
10
L’art. 1 delle Preleggi così recita: “Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3)[ le norme
corporative]; 4) gli usi”. Considerando che alla caduta del fascismo l’ordinamento corporativo è stato
eliminato, e considerando che l’entrata in vigore della Costituzione prima ed il Trattato di Roma poi
hanno introdotto nel nostro ordinamento le Norme costituzionali ed i Regolamenti comunitari, entrambi
aventi efficacia superiore alla legge ordinaria (sui Regolamenti comunitari si è più volte espressa la
Corte costituzionale), il nostro attuale ordinamento ha, secondo la totalità della Dottrina, la seguente
gerarchia: Norme costituzionali (Carta costituzionale e leggi costituzionali), Regolamenti comunitari,
Legge ordinaria (statale, regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano) ed atti ad essa
equiparati, Regolamenti del Governo e di altre Autorità, Usi.
11
“Foro Romano” cit. pag. 39 dove a verbale si legge la dichiarazione dell’Avv. Vaglio “annulliamo
insieme la delibera del 9 novembre 2007 di recepimento del Regolamento del CNF. Dopo ci attenderà
un impegno certo più gravoso ma veramente entusiasmante: quello di incentivare e migliorare il
sistema di formazione permanente, liberamente e gratuitamente fruibile…”
12
“Foro Romano” cit. pag. 39
13
“Foro Romano” cit. pag. 40
14
“Foro Romano” cit. pag. 41 dove si legge la proposta dell’Avv. Nesta che “chiede pertanto che, previa
revoca della delibera consiliare adottata il 9 novembre 2007, sia emanata una nuova delibera che attui
l’aggiornamento professionale nel modo sopra indicato, senza imposizioni dirigistiche”
15
“Foro Romano” cit. pag. 41 dove l’Avv. Murra dice testualmente “chi invece ha svolto dotte
introduzioni esegetiche sul fondamento giuridico della formazione permanente è caduto in un errore
evidente”. Se anche fossi veramente caduto in errore, sarebbe davvero bello sbagliare solo per avere la
soddisfazione di potere interloquire con un eccellente contraddittore preparato ed arguto come Rodolfo
Murra, i cui dubbi, apprezzati esplicitamente sia da me sia da Antonio Conte, sono, come quelli di
Sant’Agostino, portatori, attraverso la sintesi, di verità!
16
"Foro Romano” cit. pag. 43
17
"Foro Romano” cit. pagg. 43, 44
18
"Foro Romano” cit. pag. 44
19
"Foro Romano” cit. pag. 44
20
"Foro Romano” cit. pag. 45-47
21
"Foro Romano” cit. pag. 46,47
22
"Foro Romano” cit. pagg. 47-49
23
"Foro Romano” cit. pagg. 49,50
24
Cass. Sezioni.Unite 20 dicembre 2007 n. 26810.
25
Si veda per tutti Cerè che leggiamo in “Foro Romano” cit. pag. 40. Si noti che la posizione della
Consigliera non esclude in realtà che il CNF abbia potestà regolamentare: “se pure – per mera e
denegata ipotesi – fosse prevista dalla legge una potestà del CNF di emanare regolamenti vincolanti
per i professionisti forensi italiani, specificamente in tema di formazione obbligatoria (quale il
regolamento in argomento), il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma non è dotato di strutture
materiali, finanziarie ed organizzative per lo svolgimento a titolo gratuito di piani di formazione da
offrire alla scelta delle decine di migliaia di avvocati e praticanti abilitati”
26
"Foro Romano” cit. pagg. 41,42
27
"Foro Romano” cit. pag. 42
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Il 29 giugno2006 una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito la violazione della
Convenzione di Ginevra e il Codice di Giustizia Militare statunitense dovuta sia alle modalità di
detenzione dei prigionieri all’interno della base di Guantanamo sia ai tribunali militari speciali istituiti
per giudicarne i detenuti.
29
United Nations Commission on Human Rights (UNCHR)
30
United Nations Human Rights Council (UNHRC)
31
United Nations Special Rapporteur on the independence of Judges and Lawyers: dal 2003 ricopre
l’alta carica il giurista argentino Dott. Leandro Despouy
32
Il testo integrale del documento è pubblicato nel sito http://www.ohchr.org
33
http://www.nichibenren.or.jp/en/message/data/officers-en2008.pdf
34
http://www.nichibenren.or.jp/en/about/index.html dove al punto n. 5 si legge chiaramente che su
24.302 Avvocati giapponesi le donne sono solo 3.423! Nella Japan Federation of Bar Associations (in
giapponese Nihon Bengoshi Rengokai) ci sono anche 4 aspiranti giapponesi e 264 Avvocati stranieri.
I dati sono di settembre 2007 ma non sono cambiati se non per il decesso di qualche Avvocato. Per fare
un confronto con l’Italia, la popolazione dello Stato giapponese è, secondo il censimento più recente,
di127.435.000 ab.
35
Naturalmente con questa osservazione ironica si vuole soltanto mettere in rilievo una anomalia del
sistema, non certo mancare di rispetto al Collega e Consigliere Avv. Cardone al quale anzi auguro di
svolgere il suo compito al meglio! Del resto anche io, nel mio piccolo, sono sensibile al tema delle pari
opportunità, che è (non dimentichiamolo) un problema democratico: chissà che non riesca io stesso,
sensibile al problema, a racimolare da un giorno all’altro quantomeno un posto di Coordinatore Vicario
di qualche Commissione per le pari opportunità? Vedremo.
Avv. GIORGIO OLMI
Componente della Commissione Aggiornamento e crediti formativi
e della Commissione Diritto commerciale e societario
dell’Ordine degli Avvocati di Roma
TENTATO OMICIDIO CON L’AIUTO ALTRUI
IL PROPRIETARIO NON NE RISPONDE
In un caso recente di guida dell’auto altrui, conclusosi con delle lesioni gravi
procurate ad un pedone la Cassazione (I^ Sezione penale – Pres. Fabbri – Rel.
Chieffi – n. 22890) ha motivato che quando si fa un uso distorto dell’autovettura
sicuramente non rientrante nel concetto di circolazione stradale adoperandosi il
veicolo in modo non conforme alla sua destinazione naturale, ma come strumento
di offesa per schiacciare una persona, a causa della condotta dolosa del conducente
e della sua totale imprevedibilità, questo fatto illecito non può essere attribuito
oltre che al guidatore anche al proprietario del veicolo a titolo di corresponsabilità.
Anche la Corte di appello di Caltanissetta era stata dello stesso avviso confermando la sentenza di condanna dell’imputato a 4 anni e 8 mesi di reclusione ed una
provvisionale di duecentocinquantamila euro, ed aveva ritenuto estraneo il respon-
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sabile civile dell’auto “Fiat Panda”.
Con tale veicolo il guidatore procedendo a retromarcia aveva investito tale
Paolo N. scagliandolo violentemente contro un altro mezzo, un Fiat Fiorino in
sosta, schiacciandolo e procurandogli lesioni multiple che ne imponevano il
ricovero urgente con prognosi riservata e pericolo di vita.
Su ricorso dell’imputato che sosteneva di non avere potuto andare avanti perché
la strada era ostruita, e che non aveva voluto uccidere nessuno, la Corte di
Cassazione nella sua sentenza ha ritenuto invece che comunque doveva trattarsi di
tentato omicidio volontario, sia per l’azione posta in essere dal guidatore con la
marcia indietro, con cui accettò l’evento morte come conseguenza altamente
probabile della sua condotta, non solo investendo la vittima, ma continuando nella
sua azione trascinandola e schiacciandola contro una struttura metallica al fine di
metterne in pericolo la vita.
Tutto ciò ovviamente ha impedito alla Corte di prendere in considerazione la
corresponsabilità del proprietario dell’auto superando il problema della prova che
l’auto avesse circolato contro la volontà di questi: infatti perché valga la presunzione della responsabilità in solido del proprietario dell’auto con il guidatore è
necessario che risulti dagli atti “l’uso del veicolo come mezzo di locomozione e non
come strumento di offesa”.
Luigi Favino
UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO
Osservatorio permanente della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti umani
Il Direttore
Roma, 6 agosto 2008
Egregio Presidente,
ho il grande piacere di informarLa che l’Unione forense per la tutela dei diritti
dell’uomo ha di recente creato un Osservatorio permanente della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo.
L’importanza crescente assunta dalla Convenzione europea dei diritti umani
nel nostro ordinamento, specialmente a seguito delle note sentenze della Corte
costituzionale del 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349 ha, infatti, imposto l’esigenza
di apprestare uno strumento in grado di assicurare una più ampia conoscenza e
diffusione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani presso gli
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operatori giuridici, così come richiesto dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa. In tale ottica, l’Osservatorio permanente si propone di agevolare il grado
di accessibilità della giurisprudenza della Corte europea, tuttora resa oggettivamente difficile dagli ostacoli di carattere linguistico (le sentenze e le decisioni della
Corte europea sono redatte in inglese e/o francese e non esiste allo stato un regolare
sistema di traduzione in lingua italiana). L’Osservatorio costituisce, quindi, un
valido strumento di consultazione a disposizione di avvocati, magistrati, pubbliche
amministrazioni, forze dell’ordine, semplici cittadini, i quali possono accedere ai
suoi contenuti in modo agevole, semplificato, gratuito e, soprattutto, in lingua
italiana.
L’Osservatorio è direttamente accessibile dal sito www.osservatoriocedu.it,
oppure attraverso un link dal sito della presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le Pari opportunità.
Per quanto riguarda i contenuti, l’Osservatorio si articola in tre sezioni dedicate,
rispettivamente, alla giurisprudenza della Corte europea, al controllo sull’esecuzione delle sentenze ed alla giurisprudenza e normativa interna di attuazione. Le
sentenze e decisioni tradotte in lingua italiana sono corredate da una breve
annotazione di coordinamento giurisprudenziale e da una massima, al fine di
consentire un più rapido inquadramento delle questioni che ne sono oggetto.
Con riguardo alle traduzioni, per assicurare la massima accuratezza linguistica
e giuridica delle stesse e garantire così l’esatta interpretazione ed applicazione a
livello nazionale della CEDU, l’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo
si avvale di un team di traduttori altamente qualificati non soltanto per la loro
ottima conoscenza delle lingue, ma anche per la loro consolidata esperienza nel
campo della giurisprudenza di Strasburgo.
Sperando di averLe fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento, colgo l’occasione per inviarLe cordiali saluti.
Avv. Anton Giulio Lana
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NECROLOGI
Adunanza del 12 giugno 2008
- Il Presidente Cassiani comunica che ha partecipato ai funerali dell’Avv. Erasmo
Antetomaso che ricorda come Amico e Collega di grande preparazione giuridica e grande
passione civile. Esprime cordoglio al figlio Cesare che è anch’egli valente Collega, alla moglie
e alla figlia adorata.
Il Consiglio ne prende atto e si unisce al cordoglio della famiglia.
IN RICORDO DI ERASMO ANTETOMASO
Ci uniamo al cordoglio di tutta l’Avvocatura romana per la scomparsa dell’Amico e
Collega Erasmo Antetomaso, ricordando il suo profondo impegno politico e sociale, la forza
morale, la rettitudine e le grandi capacità professionali.
(Giovanni Cipollone)
Pubblichiamo qui di seguito il commovente ricordo dei cari colleghi Cesare e Fortuna,
figli dello scomparso:
“Hai tracciato un percorso, una strada dritta, che ora potremo vedere nel cielo”.
Un volo alto il tuo, un volo pulito sulle meschinità sulle ambiguità che non hai mai
sopportato.
Con il tuo carattere sempre aperto a tutti, ma anche difficile. Una presenza ingombrante
la tua, Babbo. E per questo la tua assenza sarà difficilmente tollerabile.
Hai cominciato presto a metterti di traverso alle ingiustizie sociali che vedevi intorno a
te. Da ragazzo, con l’impegno repubblicano. Da studente universitario, goliardo, e da
giovane praticante, con la militanza nel P.S.I. e nel P.S.I.U.P. Con coerenza, al fianco di un
altro grande avvocato e padre costituente, Lelio Basso, e di Lucio Libertini, esponendoti in
prima persona nelle lotte della Feder Mezzadri, per la riforma agraria, girando in lungo e in
largo le Marche.
Poi, dopo tanti travagli personali e familiari per te, che non avevi rendite di posizione da
sfruttare né un padre che potesse aiutarti nella libera professione, ti sei gettato a capofitto,
con infinita passione e generosità nel mestiere di avvocato, senza dimenticare l’impegno per
un mondo migliore, più libero e giusto. Allora, il tuo impegno al fianco degli autonoleggiatori,
figli di quel proletariato urbano romano che avevi imparato ad amare, a loro, strozzati da
imposizioni paleocorporative, conferisti dignità di lavoratori organizzandoli in Federazione.
Ancora le lotte per i diritti civili dei detenuti, contro quegli autentici istituti di tortura che
erano le carceri di allora e i manicomi criminali, lager di Stato, con la svolta che tu, in piena
rivolta, insieme alla cara amica Giuliana Cordero Cabrini, tentasti di imprimere con un certo
successo con la creazione della Lega Nonviolenta dei Detenuti, in un’epoca in cui le
contrapposizioni sebbene non per scelta delle vittime di quel sistema, come ripetevi,
assumevano una forma sempre più drammatica. Quelle lotte sarebbero culminate nell’ap-
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provazione delle leggi che portano il nome di Mario Zagari (altro tuo caro amico) e di Marco
Gozzini.
Tutte battaglie che hai condotto ispirato dalla tua sensibilità laica, che ci hai insegnato
essere prima di tutto rispetto per le altrui credenze, poi fermo rifiuto per ogni tipo di
ingerenza.
Poi i processi, i tanti processi importanti e meno in cui hai sempre svolto con coerenza
il tuo ruolo di difensore insegnando, a noi e a tutti i tuoi allievi, quanto sia cruciale la figura
dell’avvocato, ultima barriera tra violenza dello Stato e l’individuo, incoraggiandoci e
incoraggiandoli a proseguire su questa strada. Una strada contrassegnata dalla dignità,
dall’importanza di restare sempre immuni dal minimo sospetto in un mondo nel quale,
specie oggi, in troppi sono sempre pronti ad autoassolversi.
E il Babbo, l’Erasmo che tutti abbiamo conosciuto. Un padre non conforme, che quasi
si invogliava a saltare le lezioni quando temevamo l’interrogazione del giorno dopo,
schiacciandoci di fatto tra lui, libertario sempre e comunque, e nostra madre, professoressa,
ovviamente meno propensa ad accettare, per esempio, che dedicassimo più attenzione ad
alcune materie anziché ad altre.
Vogliamo ricordarti con il tuo sorriso sincero, con la tua risata dissacratoria e il tuo gusto
per gli scherzi anche in anni difficili, che ha fatto talvolta addirittura stare alzati di notte gli
zii o i cugini, per non dire degli amici e colleghi.
E ora te ne vai. Ci hai lasciato tanto, molto più di quello che puoi pensare. Vai Babbo,
e ti sia lieve la terra”.
Avv. Cesare Antetomaso
Avv. Fortuna Antetomaso
IN RICORDO DI ARMANDO COSTA
Chiedermi di ricordare Armando Costa, con quel garbo e quella semplicità diretta e
coinvolgente che Sandro Cassiani sa avere, non è stata una buona idea, perché questo “onore
ed onere”, me lo sono tenuto dentro per oltre un anno. Proprio non riuscivo a realizzare,
quando ci andavo con il pensiero, che Armando Costa non ci fosse più. Di lui non avrei
sentito più il passo nel corridoio, la porta della sua stanza che si apriva, il rumore delle chiavi
posate sulla scrivania.
Siamo stati, anzi meglio sono stato nel suo studio, nello stesso studio, per trent’anni, ed
i ricordi sono tanti, quelli di una vita, troppi per poter essere ripercorsi in poche righe.
Tuttavia passato un anno dalla sua morte é stato pressoché inevitabile e naturale riandare con
la mente, come in un susseguirsi di flash a quei momenti che costituiscono forse i tratti più
significativi di una esperienza di vita vissuta insieme nella professione, nell’amicizia, nel
rispetto e stima profondi.
Del professionista ricordo i tanti processi che hanno segnato le cronache degli ultimi
decenni: lo scandalo dei petroli, la P2, ma soprattutto, per i rischi e gli oneri che
comportarono, la parte civile per i familiari del giudice Occorsio e quella per la moglie ed
il figlio dell’On. Aldo Moro, nei processi contro il “nero” Concutelli e le brigate rosse.
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All’inizio del primo gli fu recapitato un proiettile con un biglietto intimidatorio, che
Armando conservava tra i suoi “cimeli nella libreria della sua stanza. Alla prima udienza del
secondo ricordo l’internazionale intonata dagli imputati. mentre prendevano posto nelle
gabbie, e le minacce, esplicite e circostanziate, al presidente della Corte di Assise. Erano gli
anni che avevano visto cadere sotto i colpi dei terroristi l’avv. Fulvio Croce, Presidente del
consiglio dell’Ordine di Torino, “reo’’ di aver assunto la loro difesa di ufficio.
Dell’avvocato ricordo l’immediatezza e nitidezza dello scrivere. Con grafia ferma e
precisa aggrediva il foglio bianco e scaturivano concetti ed idee che, anche nella più semplice
istanza, sapevano parlare diretti al cuore ed alla mente dell’interlocutore, con chiarezza e
precisione. A quasi settanta anni si arrese e trovò la forza, l’umiltà e l’intelligenza di posare
la stilografica e di impadronirsi dell’uso del computer fino a farne uno strumento quasi
musicale, dal quale scaturivano memorie e scritti difensivi, nei quali si fondevano tecnicismo
e retorica (nel senso migliore della parola) di antica e alta scuola, Dove però le sue doti di
umanità e cultura si sommavano, manifestandosi al meglio, era certamente nella discussione.
La sua naturale abilità dialettica, si arricchiva con un attento studio delle carte e della
giurisprudenza, ma poi sovente all’improvviso tracimava, come sopraffatta dalla tragedia
umana che vi sottostava, creando un ponte di intelligenza e quasi complicità tra il difensore,
il giudice e gli ascoltatori.
Quanti manager, imprenditori, alti funzionari dello state, magistrati e avvocati, ma anche
figli, madri o mogli in pena per le vicende dei propri cari, si sono seduti dinanzi la sua
scrivania, aspettando una risposta alle loro piccole o grandi tragedie, uscendo sempre con
le idee più chiare e con speranza nuova e serenità ritrovata.
Presidente dell’U.N.U.R.I., giovanissimo, negli anni universitari, ebbe modo di conoscere e frequentare uomini che sarebbero poi diventati tra i protagonisti della vita politica,
culturale e sociale dell’ultima metà del secolo scorso.
Dell’uomo ricordo la grande gioia di vivere, l’amore per la musica ed il teatro, il coraggio
e l’altruismo.
Amico fraterno di Piero Gabrielli, condivise con lui l’esperienza, le lotte e le fatiche
dell’associazione “mille bambini a Via Margutta”, in difesa dell’handicap in particolare dei
bambini colpiti dall’handicap.
Condivise e partecipò alle mille iniziative e all’ambiente letterario e culturale che il suo
amico Gabrielli seppe ricreare nel suo locale di Via Margutta quando, nel 1975, forni il suo
aiuto ed appoggio a Gian Battista Vicari, direttore della rivista letteraria “il Caffè”, per la sua
rinascita. Si creò così un crogiolo di interessi culturali, umanitari e sociali nel quale
confluirono artisti e i scrittori tra i più importanti del momento, italiani e stranieri, quali
Arbasino, Fratini, Violetto, Frassineti, Giuliani, Calvino, Ceronetti, Milanese, Saviane. Ma
in quel contesto e nella “Galleria Margutta gravitavano in quegli anni personalità quali Italo
Calvino, Achille Campanile, Giuseppe Ungaretti, Dino Buzzati, Ennio Flaiano, Emilio
Cecchi, Eugenio Montale, Carlo Emilio Gadda, Aldo Palazzeschi, Giovanni Comisso,
Andrea Zanzotto, Paolo Volponi, Pier Paolo Pasolini, Natalia Ginzburg, Beppe Fenoglio,
Piero Jahier, Giorgio De Chirico e tanti altri ancora. Sul fronte invece delle iniziative
umanitarie e sociali dell’infaticabile Gabriella, si venne a creare in quegli anni un profondo
sodalizio tra quest’ultimo, Armando Costa e gli amici Gaetano Rizzo Nervo, anch’egli
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IL NOSTRO MONDO
rotariano ed avvocato oltre che giornalista, il Prof. Mino Bolognesi, ginecologo e genetista,
e tanti altri importanti nomi delle scienze, della medicina e della cultura.
Dell’uomo, del professionista e dell’Avvocato ricordo il coraggio quando, ormai all’apice
della professione e ricco di successi, decise di lasciare lo studio per quasi due anni e “scendere”
in Sicilia, a Palermo, perché un “colpevole” non trovava un difensore disposto ad assisterlo.
Le parole del suo assistito, raccolte in migliaia di pagine di interrogatori, dal Giudice Falcone
a Palermo e, prima ancora, dal Procuratore R Giuliani a New York, mentre la mafia gli
sterminava ben undici tra moglie, figli e fratelli e addirittura nipoti, riscrissero la storia della
Sicilia, dell’Italia e persino della criminalità associata americana. Armando Costa seppe in
tale difficile frangente portare la professione di avvocato al più alto livello, coniugando gli
interessi del proprio assistito, con quelli della giustizia e dello Stato, affrontando il “maxi
processo” di Palermo alla mafia nel rispetto anche degli stessi avversari della delicata
posizione del suo assistito e scrivendo un pezzo di storia del nostro paese.
Stranamente mi accorgo solo ora che su certe cose non si parlava, o meglio, purtroppo,
non vi fu il tempo, perché troppe erano le cose più concrete ed urgenti da farsi o, forse, era
inutile perdere tempo a farsi delle domande, dal momento che tutti e due conoscevamo già
le risposte, come tutti e due, le rare volte, che discutevamo lo stesso processo, sapevamo
quello che avrebbe detto l’altro.
Mi sovviene però quanto scrisse in un saggio, che espose in un convegno rotariano, dal
titolo significativo “Perché difendo u n colpevole”: perché “difendere un colpevole è uno dei doveri
dell’avvocato” e l’avvocato ha prestato un giuramento di “adempiere i propri doveri professionali
con lealtà, onore e diligenza, per i fini della giustizia ed i superiori interessi della nazione” ed anche
perché il colpevole, con il supporto tecnico ed umano del proprio difensore, potrà uscire dal
processo, con la concessione di tutte le attenuanti che possono essergli concesse e quindi
ottenere la pena più equa possibile per i. suoi comportamenti. Inoltre “Difendere un colpevole
significa assistere una persona che è caduta, aiutarla a rialzarsi e a riprendere il faticoso cammino della
vita. Significa coltivare la speranza che l’umanità che è in ciascuno di noi finirà un giorno con il
prevalere sull’egoismo, sul male, sulla disperazione, sull’ingiustizia..,. Lo difendo perché penso che io
stesso, ciascuno di noi, un giorno - per un capriccio del destino - potrebbe cadere rovinosamente e non
trovare la forza o il coraggio di alzare gli occhi e trovare la roano di un altro uomo, di un amico, di
un difensore, che lo aiuti a rialzarsi. “
Se non si aveva il tempo di parlare a volte bastava uno sguardo e se di Armando devo
ricordare qualcosa é proprio quello sguardo che ti raggiungeva all’improvviso, spesso di
traverso, vivo, penetrante, con una piega di sorriso, al tempo stesso cinico e beffardo, spesso
tranchant, come una di quelle battute con le quali chiudeva una discussione e che dicevano
più di mille parole. Quello sguardo che assomigliava tanto a quello di un dipinto, che teneva
in riproduzione nella sua stanza: quello dell‘Uomo Ignoto” di Antonello da Messina. Un
sorriso intrigante e indecifrabile, ma nello stesso tempo stanco e annoiato, che rimanda a
“quel senso di superiorità che barbaglia in tanti occhi siciliani” evocati dal principe di Salina di
gattopardesca memoria.
Un sorriso che non l’abbandonò Mai. Neppure negli ultimi anni della sua più grande
quanto disperata battaglia contro il male che l’aggredì e che volle affrontare, fino all’ultimo,
con le sue sole forze. Evitando anche il sostegno dei pochi rimastigli vicini, tanto l’idea di
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poter arrecare comunque ed a chiunque un pur minimo disturbo era e continuò a restare
aliena da lui, facendogli mantenere fino in fondo quel profondo senso della dignità,
signorilità ed eleganza che lo caratterizzavano. Anche in quei momenti estremi, di fronte ad
un epilogo tante volte atteso ed annunciato, non una parola contro la sofferenza fisica e
morale che lo consumavano, ma solo quel lampo fugace nello sguardo.
Continua a sorriderci ancora così, Armando.
Mario Geraci
IN RICORDO DI ARMINIO NIGRO
Intervento del Cons. Giovanni Cipollone in occasione dei funerali
che hanno avuto luogo in data 21 luglio 2008 nella Chiesa di Santa Chiara
a Piazza dei Giochi Delfici, Roma
Porto il cordoglio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in rappresentanza di
tutta l’Avvocatura romana. Rino ci ha lasciati.
Questo è un difficile momento per tutti, per tutti noi che gli abbiamo voluto bene.
Ma è la fede che deve aiutarci a superare la nostra solitudine, il nostro dolore.
La saggezza degli antichi greci suggeriva che muore giovane solo chi è caro agli dei.
Accantoniamo il luttuoso inno omerico a Demétra, la dea velata di nero e cerchiamo di
rivivere i bei momenti in cui siamo stati a lui vicino.
Sono tanti i ricordi che si inseguono e si accavallano.
A me piace ricordarlo non tra gli affanni quotidiani in ambito forense, bensì sul campo di
calcio.
Lo vedo ancora felice e spensierato, leale e generoso, dare tutto se stesso.
Solo alcuni mesi addietro, durante un incontro di calcio, Rino mi ha abilmente superato.
Dopo aver esultato per il goal segnato, l’ho visto quasi dispiaciuto di fronte alla mia
delusione.
Ora sono felice di aver contribuito – sia pure involontariamente – a fare esplodere la sua
gioia.
Voglio a lui dedicare una mia poesia:
Un vate dolcissimo
Le rose si sfogliano in mesti addii,
tristemente seguiamo la Moira.
Un basso cielo ci opprime.
Sanguina siero la bisaccia del cuore.
Lontana e fredda è la mia stella.
Chi amorevolmente prenderà la mia mano?
E’ certo: un vate dolcissimo mi attende.
Quel vate ha accolto amorevolmente Rino.
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
SCUOLA FORENSE “VITTORIO EMANUELE ORLANDO”
Consigliere Rosa Ierardi
in collaborazione con la FONDAZIONE SCUOLA FORENSE DEL LAZIO
PROGRAMMA DIDATTICO MAGGIO/LUGLIO 2008
Le lezioni si terranno nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 12,30 alle ore 16,00
presso l’Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour e nel giorno di martedì dalle
ore 13,00 alle ore 16,30 (ad esclusione della lezione di martedì 3 giugno che avrà inizio alle
ore 12,00) presso la Sala Conferenze - Centro Studi - Via Valadier, 42 (VI piano) secondo il
seguente calendario:
MAGGIO 2008
Lunedì 5-D. Civile
Martedì 6-D. Civile
Mercoledì 7-D. Civile
Lunedì 12-P. Civile
Martedì 13-P. Civile
Mercoledì 14-P. Civile
Lunedì 19-D. Penale
Martedì 20-D. Penale
Mercoledì 21-D. Penale
Lunedì 26-P. Penale
Martedì 27-P. Penale
Mercoledì 28-P. Penale
GIUGNO 2008
Lunedì 2-D. Amministrativo
Martedì 3-D. Amministrativo
(inizio lezione ore 12,00)
Mercoledì 4-D. Amministrativo
Lunedì 9-D. Commerciale
Martedì 10-D. Commerciale
Mercoledì 11-D. del Lavoro
Lunedì 16-D. del Lavoro
Martedì 17-Ord. e Deontologia
Mercoledì 18-D. Commerciale
Lunedì 23-D. P. Commerciale
Martedì 24-D. Penitenziario
Mercoledì 25-D.P. Commerciale
Lunedì 30-D. Amministrativo
LUGLIO 2008
Martedì 1-Gius. Amministrativa
Mercoledì 2-D. Amministrativo
Lunedì 7-D. dell’U.E.
Martedì 8-D. dell’U.E.
Mercoledì 9-D. dell’U.E.
Lunedì 14-D. Tributario
Martedì 15-D. Tributario
Mercoledì 16-D. Tributario
Lunedì 21-D. di Famiglia
Martedì 22-D. Inter. Privato
Mercoledì 23-D. Inter. Privato
Lunedì 28-Ord. e Deontologia
Martedì 29-Ord. e Deontologia
Mercoledì 30-Prev. Forense
* **
Le iscrizioni alla Scuola Forense “V.E. Orlando” sono aperte a tutti i Praticanti iscritti presso
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Le domande di iscrizione potranno essere
presentate anche a mezzo fax 06.322971244
Il Consigliere Segretario
Antonio Conte
Il Presidente
Alessandro Cassiani
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
~ Centro Studi ~
CAMERA ARBITRALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
presso l’Ordine degli Avvocati di Roma
”Corso di Formazione e Specializzazione sull’Arbitrato”
Parte Prima
Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma
dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Prima giornata martedì 6 maggio 2008
Presiede
Avv. Alessandro Cassiani
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Comitato Scientifico:
Avv. Sandro Fasciotti - Avv. Rosa Ierardi - Avv. Paolo Nesta
Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Avv. Alessandra Amoresano - Avv. Mauro Franco Balata - Avv. Marina Belloni
Avv. Alessandra Civello - Avv. Giorgio Della Valle - Avv. Alessandro Graziani - Avv. Marco Ieradi
Avv. Luigi Mannucci - Avv. Marco Marianello - Prof. Avv. Enrico Moscati - Avv. Marco Orlando
Prof. Avv. Gian Carlo Perone - Avv. Carlo Priolo - Avv. Tiziana Stefanelli - Avv. Alessandro Vinci
Programma:
Martedì 6.5.08 Prof. Avv. Carmine Punzi
Arb. rituale e arbitrato irrituale
Prof. Avv. Gian Carlo Perone
Arb. ad hoc e arbitrato Amministrato
Avv. Alessandro Graziani
Arb. monocratico o devoluzione ad un collegio
arbitrale
Martedì 20.5.08Prof. Avv. D. U. Santosuosso
Arbitrato societario
Avv. Giorgio della Valle
La clausola compromissoria statutaria
per l’arbitrato societario
Avv. Francesco Tucci
Arb. societario ed arbitrato di diritto comune
Martedì 3.6.08 Prof. Avv. Guido Alpa
Giurisdizione e competenza nell’arbitrato
Avv. Gianluca Perone
Validità della clausola arbitrale nei contratti
Avv. Mauro Balata
con i consumatori
Invalidità del contratto ed effetti sulla
clausola arbitrale
Martedì 17.6.08Prof. Avv. Enrico Moscati
Effetti del patto compromissorio verso terzi e
la cessione del contratto
Avv. Luigi Mannucci
Limiti soggettivi della clausola
compromissoria
Avv. Annarosa Chiriatti
Clausola arbitrale e fallimento
Martedì 1.7.08 Avv. Alessandro Fusillo
La clausola arbitrale
Avv. Alessandro Graziani
Il negozio compromissorio
Avv. Marco Marianello
Il regolamento arbitrale
Il Consigliere Segretario
Antonio Conte
Il Presidente
Alessandro Cassiani
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COMUNICAZIONI E NOTIZIE
Comunichiamo ai Colleghi il nuovo orario per i colloqui presso il carcere di
Regina Coeli
Giovanni Cipollone
AVVISO
Si comunicano ai Signori Avvocati i nuovi orari dell’Ufficio per l’anno 2009
PERIODO INVERNALE
(02/01/2009 al 13/06/2009 e dal 14/09/09 al 31/12/09)
dal Lunedì al Venerdì
8.00/13.40
14.40
Sabato e Prefestivi
8.00/12.40
13.40
accettazione colloqui
termine colloqui
accettazione colloqui
termine colloqui
PERIODO ESTIVO
(15/06/2009 al 12/09/2009)
dal Lunedì al Venerdì
8.00/13.00
accettazione colloqui
14.40
termine colloqui
Sabato e Prefestivi
8.00/12.40
accettazione colloqui
13.40
termine colloqui
Roma 30/09/08
Il Direttore
(Dr. Mauro MARIANI)
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EXTRAVAGANTES
DIRITTO PENALE CANONICO E
DIRITTO PENALE ITALIANO – COMPARAZIONI
Sommario: analisi comparata di diritto penale canonico e statuale. Finalità e peculiarità dell’O.G.
canonico e differenze con quello statuale e specificamente in diritto penale. Tipi di pena ed elementi del
delitto. CJC 1917 e 1983. Azione punitiva della XSA. Potestas regiminis e giurisdizione canonica.
L’argomento, oltre le finalità professionali prefissate, è stato scelto doverosamente per la
ricorrenza del XXV anno dalla promulgazione del Codex Juris Canonici con la Cost. Ap.
Sacrae Disciplinae leges del 25.1.1983 da parte del pontefice Giovanni Paolo II.
L’argomento da trattare – che riguarda il diritto penale – è uno dei più gravosi, disaffettivi
e particolarmente delicati per la XSA stessa e per chi opera e applica le sanzioni.
Per la XSA, il diritto in sè, rispetto alle sacre discipline, costituisce un’anomalia per la vita
ecclesiastica. Ne farebbe volentieri a meno, perchè alla legge e alla giustizia degli uomini e dei
giudici, preferisce la superiore legge del Vangelo fondata sulla Carità.
Come noto, i fini e gli interessi della XSA e dello Stato sono diversi: spirituali e terreni, come
i fondamenti ideologici che sono alla base dei rispettivi ordinamenti giuridici e dei Codici,
canonico e statuale.
Sinteticamente possiamo ritenere che le finalità della XSA sono la cura e la salus animarum;
nell’ambito giuridico, soprattutto penale, la conversione e la emenda del reo/ colpevole; invece
l’ordinamento statuale tende alla punizione e alla rieducazione del reo ( cfr. art. 27 Cost. ).
Tuttavia, al fine di evitare una situazione ingiusta, la XSA è costretta ad intervenire per regolare
la condotta dei singoli e garantire la convivenza per il bene della comunità con norme di
condotta, sia etiche, che esprimono valori, che giuridiche, aventi i caratteri dell’imperatività,
certezza e coercibilità.
Ma non si può prescindere , nello studio del diritto canonico, nè dalla teologia, nè dalle
sacre scritture, nè dai documenti conciliari del Vaticano II e nè dalle concezioni del Diritto
Romano, poichè Ecclesia vivit jure romano. Il Concilio ecumenico ha infatti rinnovato su
nuove basi lo stesso concetto di XSA, non più concepita, come in passato, societas perfecta,
che oggi sarebbe fuori luogo e causa di dissidi con le autorità civili, derivando da tale
concezione la perfectio ( quale esenzione dai vizi; si ricorderà in passato la perfectio acquisita
e la perfectio adquirenda degli ordinati in sacris ) sia ad intra nelle proprie leggi,istituzioni e
strutture; che ad extra, quale organizzazione completamente autosufficiente nei confronti di
qualsivoglia società. In sua vece, si è preferito l’aspetto carismatico ( carisma – dono ) del
Battesimo dei fedeli quale segno di appartenenza alla XSA( cfr. can. 204 ), non più dall’Ordo
sacer; quindi la XSA realtà spirituale e mistero, visibile e invisibile, trascendentale e umana (
cfr. Agostino, De Civitate Dei ). Ciò comunque non toglie che essa sia una comunità
organizzata umana – secondo l’aforisma ubi societas ibi jus – e pertanto regolata dal diritto
positivo canonico, seppure ispirato al diritto divino, qui inteso come gli aspetti voluti da XTO
per la XSA – un concetto già in uso nell’antica Roma con jus e fas, dove le azioni dell’uomo
non erano riconducibili ad una volontà soprannaturale ma sempre umana seppure rapportata
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EXTRAVAGANTES
alle divinità.
Queste debite premesse ci consentono l’introduzione dell’argomento, precisando anzitutto che il processo, in genere, – da cui etimologicamente cedere-pro nel senso di sostituire alla
realtà fattuale il provvedimento del giudice secondo giustizia per risolvere i conflitti – ed ancor
più quello penale, in ispecie, dalla XSA sia considerato un male e nello stesso tempo un estremo
rimedio, quando cioè non se ne possa fare assolutamente a meno e non possano applicarsi altri
mezzi, quali la transazione, la conciliazione e l’arbitrato ( cfr. cann. 1713 – 1716 ), alternativi
al contenzioso e previsti anche dal diritto statuale, piuttosto di matrice privatistica che
penalistica, sebbene in tal senso potrebbe comprendersi la conciliazione tra le parti sia in sede
giudiziale che stragiudiziale e la remissione – accettazione della querela in ambito penalistico,
quando possibile. Molto importante a tal proposito è il can. 1341 : L’Ordinario provveda ad
avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo
quando abbia constatato che nè con l’ammonizione fraterna nè con la riprensione nè per altre
vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione
dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo. Disposizione, per altro,
in linea col Vangelo di S. Matteo ( Vs 18, 15-23 ) in cui, aliis verbis, è affermato lo stesso concetto
nell’episodio della “correzione fraterna: se il tuo fratello pecca, và, riprendilo fra te e lui solo;
se ti ascolterà, avrai riacquistato il tuo fratello. Se invece non ti ascolterà, prendi con te una o
due persone, affinchè sulla bocca di due o tre testimoni si stabilisca ogni cosa. Se non ascolterà
neppure loro deferiscilo alla XSA, e se neppure alla XSA darà ascolto, egli sia per te come il
pagano e il pubblicano.”
Il passo evangelico e il citato canone evidenziano bene la posizione della XSA che non
considera il processo come la risoluzione ideale dei conflitti ecclesiastici. Di estrema importanza è il can. 1446 che sancisce un vero e proprio obbligo giuridico per tutti, fedeli, vescovi e
giudici, di evitare le liti e che queste si compongano al più presto pacificamente, non solo
all’inizio ma anche durante il processo con soluzioni di aequitas canonica ( cfr. can. 1752 )
basata sulla carità, solidarietà e giustizia, ricorrendo ad “ viasque ad hoc propositum idoneas”
e “gravibus quoque hominibus ad mediationem adhibitis” , i.e. alle persone giuste e prudenti,
escluse però le questioni concernenti l’ordine pubblico e il bene pubblico, in cui rientrano
necessariamente anche le cause penali, oltre le matrimoniali et aliae ex can. 1433 ( presenza del
Promotor Justitiae, o Fidei o Defensor Vinculi ), per le quali non sono possibili queste
soluzioni, trattandosi di diritti non negoziabili.
Invero, più vicino a noi, la disaffezione per il diritto penale è dovuta anche a concezioni
ideologiche, quale la contestazione del ’68 che interessò anche la Chiesa. Si giunse persino ad
auspicare, in sede di riforma, la eliminazione del diritto penale dal Codice del 1983.
Il Codex Juris Canonici del 1983, nel liber VI agitur de sanctionibus in Ecclesia, suddiviso,
parimenti agli ordinamenti statuali incluso il nostro, in due parti, generale e speciale ( secondo
il ben noto criterio, filosoficamente riconosciuto, dall’universale al particolare, dal genere alla
specie i due dei cinque predicabili ) : I – De delictis et poenis in genere, cann. 1311 – 1363, in
sei titoli:1 ) la punizione dei delitti in generale ( cann. 1311 –1312 ); 2) legge penale e precetto
penale ( cann. 1313 – 1320 ); 3 ) il soggetto passivo delle sanzioni penali ( cann. 1321 – 1330
); 4 ) le pene e le altre punizioni ( cann. 1331 – 1335 ) : cap. 1 ) le censure ( cann. 1331-1335
); cap. 2 ) le pene espiatorie ( cann. 1336 – 1338 ); cap.III ) rimedi penali e penitenze; 5 )
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EXTRAVAGANTES
l’applicazione delle pene ( cann. 1341 – 1353 ); 6 ) la cessazione delle pene ( cann. 1354 – 1363
).
II – De poenis in singula delicta, cann. 1364 – 1399, in sette titoli: I ) delitti contro la
religione e l’unità della XSA ( cann. 1364 – 1369 ); II ) delitti contro le autorità ecclesiastiche
e la libertà della XSA ( cann. 1370 – 1377 ); III ) usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti
nel loro esercizio ( cann. 1378 – 1389 ); IV ) il delitto di falso ( cann. 1390 – 1391 ); V ) delitti
contro obblighi speciali ( cann. 1391 – 1396 ); VI ) delitti contro la vita e la libertà umana ( cann.
1397 – 1398 ); VII ) norma generale, can. 1399.
Summa divisio che prevale anche nelle moderne codificazioni statuali, anche italiana, in
parte generale (Libro I ): dei reati in generale ( artt. 1 – 240 ) ; e parte speciale ( Libro II ) : dei
delitti in particolare ( artt. 241 – 734 bis ); suddivisi in titoli, capitoli e articoli, secondo una
trattazione sistematica riguardo agli interessi o ai beni che il legislatore ha inteso tutelare.
Un’ulteriore distinzione riguarda le species delicti – le tipologie - e il genus delictorum in
crimina, delicta et contravventiones. Tripartizione non accolta nel CJC che distingue i delicta
secondo la gravitas, in graviora e leviora, secondo il seguente principio : delicta quia mala;
trasgressiones vel contravventiones mala quia prohibita, in analogia al Diritto Romano che
distingueva gli atti meritevoli di pena in delitti pubblici ( crimina ) e delitti privati ( delicta e
maleficia ).
La materia processuale invece è contenuta nel L. VII De processibus, l’ultimo del Codex.
La trattazione unitaria di entrambi sarebbe stata preferibile a ragione della loro intima
connessione tra diritto sostanziale e formale. Di solito, però, si attribuisce, a torto, una maggior
considerazione al diritto sostanziale; in realtà sono ugualmente importanti per la giustizia,
anche perchè non è del tutto scontato che questo preceda quello formale. Il Diritto Romano
antico si formò infatti dapprima col diritto processuale per legis actiones; e l’actio era la facoltà
soggettiva connessa al diritto sostanziale, costituito dai mores e XII tavole e ius civile;
successivamente, divenne per formulas e dai casi giudiziari trattati si sviluppò il diritto
sostanziale, in quanto intimamente connesso.Rende benissimo il concetto la definizione
contenuta nel Digesto: actio est ius in iudicio persequendi quod sibi debetur.
Il CJC del 1983 ha sostituito e aggiornato, il CJC piano-benedettino del 1917 ( di Pio X –
Benedetto XV , promulgato il 27.5.1917, ma in vigore dal 19.05.1918 ) con notevoli modifiche
in senso generale e in particolare il penale, poichè tra i due si inserisce l’ecclesiologia e i
documenti conciliari del Vaticano II. A prima vista si nota che i cann. da 2414 del ’17 sono
passati a 1752 del ’83, mentre le norme penali da 222 a 89 canoni, con una notevole riduzione
delle pene; il lessico, sia nella forma che nelle espressioni, più flessibile e pastorale, meno
preciso e scevro di definizioni e contenuti il CJC del ’83.
Il libro inizia col can. 1311, ove è affermato che la XSA ha il diritto proprio e nativo di
costringere – coercere - con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti ( cfr. lettera
S. Paolo,1 Cor., 5, 1-5 sul fornicatore ); e prosegue dal canone successivo enumerando le
sanzioni penali nella XSA.
Anzitutto, per diritto proprio e nativo si intende ordinamento originario, non dipendente
e derivante da alcun’altra autorità: superiorem non recognoscens.
Il libro è scevro di definizioni sia della pena che del delitto; in via sussidiaria ci soccorre
il vetus codex del 1917, con l’avvertenza che trattandosi di leggi odiose, la interpretatio terminis
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legis restringenda est ( et non amplianda ), cioè stretta ( ex can. 18 etiam can. 36 ) e secondo
il significato testuale ( ex can.17), analogamente al diritto italiano.
- Il delitto viene definito in obliquo dal can. 1321 novus ( ma meglio il can. 2195§1 vetus)
: nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis
ex dolo vel ex culpa.
Da questa definizione, come negli ordinamenti giuridici statuali, a seconda della dottrina
seguita cd. della bipartizione o della tripartizione, il delitto pur essendo unitario può essere
scomposto in due o tre elementi costitutivi, detti essentialia: 1 – Oggettivo, secondo il
principio nullum crimen sine actione: la violatio legis vel praecepti, i.e. azione dell’uomo,
quale externa executio di un actus humanus ( e non actus hominis ), quindi ob rationem et
voluntatem; contra il principio cogitationis poenam nemo patitur. 2 - Soggettivo, nullum
crimen nulla poena sine culpa: in canonico, la grave imputabilità dell’agente nell’atto
commesso. 3 – Giuridico : nullum crimen nulla poena sine sanctione, cioè previsione di una
sanzione canonica annessa alla legge o al precetto violati. Sul punto, però, vi sono importanti
singolarità. Anche una violazione di legge non penale può avere infatti rilevanza in ambito
penalistico e ricadere sotto la potestà coattiva della XSA in quanto atto antigiuridico.Alla base
vi sarebbe la riprovevolezza morale e l’ imputabilità morale del soggetto che ha leso la pacifica
convivenza e non la violazione della legge penale, per cui la sanctio è connaturata alla
violazione e non alla norma, in piena aderenza alla sanctio del diritto romano ( era la clausola
inserita dai privati in un contratto, la cui trasgressione dava automaticamente luogo alla pena
ivi indicata ), laddove invece il diritto statuale guarda alla violazione della norma. Ne risulta
un’applicazione più allargata nel canonico, giusto can. 1399, norma di chiusura del sistema,
che prevede, infatti, i casi non espressamente regolati e fattispecie penali atipiche, allorquando
la violazione di una legge, anche non penale, può essere punita con sanzione, qualora il
comportamento antigiuridico sia grave, ed urgente la necessità di riparare o prevenire lo
scandalo per il bene della collettività. Un principio che non ha riscontro negli ordinamenti
moderni e civili, garantisti e liberali, in antitesi al principio di certezza del diritto, se non fosse
giustificato dalla soluzione di compromesso con la salus animarum.
L’elemento soggettivo si presta ad essere argomentato, perchè i principi alla base sono
singolari, discostandosi in parte dal diritto statuale. Etimologicamente imputare significa
pensare, ritenere e, in senso figurato, ascrivere una colpa sul conto di una persona. Il concetto
di imputabilità è da intendersi come la proprietà in virtù della quale un atto e un effetto possono
essere ricondotti alla libera e cosciente volontà del soggetto: tra l’atto e l’evento attraverso l’
indagine e verificato il nesso di causalità si attribuisce ad un soggetto supposto autore un atto
contrario alla legge, consapevolmente e responsabilmente commesso. Si distingue tra imputabilità, in astratto, e imputazione, in concreto. Nel canonico l’azione colpevolmente posta
comporta un nesso tra l’ordine giuridico e l’ordine morale e quindi tra imputabilità giuridica
e imputabilità morale, poichè in ogni delitto c’è sempre una colpa morale – nullum crimen sine
culpa – non vi è una separazione tra ordinamento giuridico e ordinamento morale, nè
indipendenza o giustapposizione, e di conseguenza il delitto è sempre peccato,perchè lede
anche l’ordine spirituale.Ma non è vero il contrario. Tale colpa deve essere graviter ( a differenza
del vetus codex che richiedeva moraliter can. 2195 – più sulla coscienza ), cioè gravità sia in
senso oggettivo, rispetto alla legge, sia in senso soggettivo
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( psicologico e morale ) da parte di colui che con deliberato consenso e piena avvertenza
ha accompagnato la commissione del delitto. Di conseguenza se manca la gravità ( es. lieve )
viene a mancare un elemento costitutivo del delitto, e quindi risulta esclusa la punibilità.
Entrambi – gravis e imputabilis - devono coesistere ( es. chierico che vende ex can. 1377 un
bene della XSA senza autorizzazione del superiore, ma se lo facesse non per interesse personale
verrebbe meno la gravitas).
Ma il can. 1321 §3 contiene anche l’altro importante principio sulla presunzione di
imputabilità : accertato l’evento e il nesso di causalità con l’atto umano, ne consegue che il
soggetto è responsabile del delitto commesso. Tale principio è essenzialmente pratico, a favore
del giudice che ha il non facile compito di verificare in concreto la sussistenza di questa
imputabilità; quindi violatio legis – nesso causale – evento : presunzione di imputabilità del
soggetto ex dolo vel culpa ... salvo poi dover dimostrarla in giudizio secondo il principio
dispositivo onus probandi incumbit ei qui asserit ( can. 1526§1 ). Sembra che, in un primo
momento, vi sia un’inversione dell’onere della prova, col seguente ragionamento : posta la
violatio externa, fisicamente riferibile ad un soggetto, se ne presume la imputabilità giuridica
che non deve essere dimostrata dal giudice, ma è l’interessato che dovrà provare il contrario,
considerato che se concerne il foro interno si deve credere a quanto affermato dallo stesso; se
di foro externo, invece, si presume che chi abbia commesso il fatto sia moralmente
responsabile nisi aliud appareat vel donec contrarium probetur.
Responsabilità oggettiva : nell’ordinamento giuridico della XSA del Codice canonico non
si ha imputazione a tale titolo, proprio perchè ad un soggetto viene attribuito un effetto
indipendentemente da ogni riferimento psichico e morale. Si corre il pericolo di punire un
innocente, oltre che opporsi, anche per i risvolti pratici, l’inderogabile diritto naturale secondo
il quale nullum crimen nulla poena sine culpa. Anche il diritto statuale si sta orientando per
espungere tali casi dal proprio ordinamento, seppure in verità ne abbia fatto limitato uso,
circoscritto a casi specifici, es.. per i reati editoriali, stampa etc ... ( cfr. artt. 42 e 57 c.p. ).
Passiamo ora al Dolo, la cui definizione è più precisa nel vetus Codex ex can. 2200&1 :
dolus heic est deliberata voluntas violandi legem, eique opponitur ex parte intellectus defectus
cognitionis et ex parte voluntatis defectus libertatis, rispetto al novus ex can. 1321&1 : Poena
lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit. Il dolo è una
mozione ( azione ) del sistema appetitivo umano, connesso alla voluntas libera e cosciente
contraria alla legge. Esso può scomporsi in due fasi: intelletiva, cioè conoscenza della legge che
si sta violando; volitiva, uti actus humanus. Non occorre però sapere che la legge sia
penalmente sanzionata, ma è sufficiente la conoscenza della sua esistenza e la portata
normativa, poichè la punibilità non è elemento costitutivo del delitto e quindi la mancata
conoscenza non intacca l’imputabilità dolosa nel momento intellettivo dell’antigiuridicità ma
è sufficiente che il comportamento sia contro norma. La mancata conoscenza o rappresentazione potrà eventualmente dar luogo ad un’attenuante ex can. 1324&1 n. 9 o ad un’esimente
ex can. 1324&1 n.9 ; 1324 &3 in ordine alla punibilità.
La conoscenza, quale elemento intellettivo del dolo, è intesa sia riguardo alla legge che alla
consapevolezza dell’atto, in ciò che si sta facendo, e alla previsione degli effetti antigiuridici
della propria condotta illecita. L’ elemento volitivo del dolo consiste, invece, nella volontà di
porre un determinato atto antigiuridico: voluntas come atto di ragione, i.e. non tanto la
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consapevolezza della criminosità del proprio comportamento, ma piuttosto l’ atto esterno e
libero, che si conosce contrario alla legge, e causativo di determinati effetti antigiuridici. Questa
volontà è sia in riferimento all’oggetto, cui l’atto del volere si dirige, che formale: non soltanto
la violazione della legge – l’ intenzione dolosa di violare la legge – ma l’atto contrario alla legge
con previsione di effetti antigiuridici, qualunque possa esserne il motivo. Non la legge, ma la
condotta contraria alla legge e gli effetti di questa violazione.
Dal punto di vista probatorio per accertare l’esistenza del dolo per il can. 1321§3 è
sufficiente verificare la sussistenza della volontà cosciente di tenere una condotta che si sa
essere antigiuridica, l’animus nocendi.
Pertanto deliberata voluntas violandi legem non è intesa come il proposito volontario di
violare la legge, quanto la volontà cosciente di tenere una condotta che di per sè è contraria
al diritto.
La colpa: in linea di principio non si discosta dall’ordinamento italiano, in quanto consiste
nell’attribuire un evento ad un soggetto considerato responsabile nel tenere quel dato
comportamento per negligenza, incuria, imperizia e imprudenza. Si distingue la colpa
giuridica, quale omissione della diligenza richiesta nel tenere un determinato comportamento
e nel prevedere gli effetti lesivi della propria condotta, dalla colpa morale fondata sulla
coscienza. Questa è sempre il presupposto per l’imputabilità del dolo e colpa; quella, che deve
essere gravis, è fondata su un duplice aspetto : 1 – Omissione debita diligenza nel prevedere
ed evitare gli effetti lesivi della propria condotta; 2 - Violazione della legge di cui colpevolmente
si ignora l’esistenza o la portata normativa e quindi la si trasgredisce, anche credendo
erroneamente, ma colpevolmente, di agire lecitamente.
La colpa giuridica – come negligenza – è la causa indiretta dell’evento dannoso, in quanto
se il soggetto avesse usato la dovuta diligenza non avrebbe causato l’evento dannoso lesivo.
Ora, sia l’ignorantia legis violatae che l’omissio debitae diligentiae hanno un contesto unico
nell’omissione che include anche l’ignoranza colpevole. Ivi, distinguiamo l’omissione debitae
diligentiae, cioè mancanza o insufficiente diligentia nel prevedere ed evitare gli effetti del
proprio comportamento; dall’ ignorantia legis violatae, riconducibile, invece, alla colpevole
inattitudine di prevedere gli effetti antigiuridici della propria condotta. Comunemente la
società e il singolo attribuiscono minore riprovevolezza morale e giuridica per il delitto
commesso con colpa rispetto al doloso, fino ad escludere la punibilità nisi lex vel praeceptum
aliter caveat ( can. 1321§2 ).
Sono accidentalia elementa, poichè non mutano la sostanza del delitto e possono mancare:
- Circostanze del delitto: nel vetus codex dette anche cause, consistono in condizioni
oggettive, in cui è maturato il delitto, e soggettive, in cui ha agito il soggetto: aumentano o
diminuiscono o escludono la grave imputabilità morale e giuridica e quindi lo stato di
colpevolezza del soggetto che ha trasgredito la legge. La quantità morale o soggettiva nel delitto
incide poi sulla gravità del fatto commesso a prescindere dal tipo di norma violata e
dall’ampiezza delle conseguenze antigiuridiche della condotta. Dal grado di colpevolezza del
soggetto – o reità – si arriva in concreto a stabilire lo stato di responsabilità personale del reo
e quindi la riprovevolezza sociale del suo operato. Sono cumulabili dalla legge o dal giudice
a suo giudizio, salvo disposizione di legge.
- Circostanze esimenti : attenuano la grave imputabilità del delitto fino ad escludere la
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punibilità ( cfr. minore di 16 anni, cfr. art. 97 c.p. ). Se viene meno la gravis imputabilitas juridica
il fatto non è più delitto, perchè viene a mancare l’elemento soggettivo dello stesso. Queste
sono circostanze dette improprie, perchè non si limitano ad esentare la pena, ma fanno venire
meno la stessa sussistenza del delitto, per cui sarebbe persino improprio parlare di circostanze
, chè queste per definizione stanno intorno al delitto e quindi lo presuppongono.
Es.comparato: can 1323 agire per legittima difesa con debita moderazione ( cfr. art. 52 c.p.
); etiam caso fortuito ( art. 45 c.p. ); e chi è privo di uso di ragione.
- Circostanze attenuanti: sussiste il delitto ma fanno diminuire l’imputabilità grave in
ordine alla diminuzione della punibilità. Per il can. 1324 novus codex devono essere
obbligatoriamente applicate dal giudice con riduzione di pena o in sua sostituzione persino
con l’applicazione di una penitenza, che non è una vera e propria pena ; cfr.cann. 1325 –1326
– 1327. Es. comparato: età tra 16 – 18 anni ( cfr art. 98 c.p. ); aver agito per impeto passionale;
metus grave.
- Circostanze aggravanti: aggravano l’imputabilità in ordine alla punibilità, ma non l’
aumento del momento volitivo o intellettivo, che invece riguarda le circostanze esimenti e
attenuanti, bensì nel senso che, aumentando il demerito attribuibile al soggetto che ha violato
la legge in presenza di determinate condizioni da lui conosciute, aumenta anche la colpa
morale e la riprovevolezza del reo e quindi la punibilità, la colpevolezza e la deplorabilità
sociale della sua condotta.
Secondo il can. 1326 sono soltanto tre generiche : a ) chi dopo la condanna persiste nel
delinquere o con pertinacia e cattiva volontà ( recidiva ex art. 99 c.p. - r. continuato, ex art. 81
c.p. ); b ) chi costituito in dignità ha abusato dell’autorità o ufficio ( cfr. art. 61 n. 9 e n. 11 c.p.
); c ) delitto colposo, con previsione dell’evento e omissione delle dovute precauzioni per
evitarlo ( cd. colpa cosciente, cfr. art. 61 n. 3 c.p. ), quindi sono applicabili a qualsiasi delitto,
ma possono essere estese, purchè tramite precetto o legge, sia universale che particolare ( can.
1327 ).
Le specifiche riguardano singoli e determinati delitti.
Sono cumulabili secondo il noto principio tot delicta tot poenae, ma il giudice stabilisce
la predominante oppure un contemperamento oppure applica più pene, ma meno gravi.
In conclusione : imputabilità e delitto per il codex insimul sunt aut cadunt per cui si esclude
la punibilità nulli poena est obnoxius qui si trovi nei casi del can. 1323 - minore 16 anni, metus
gravis, legittima difesa, privo uso di ragione -, mentre la moderna dottrina considera le cause
di giustificazione o di legittimazione in modo diverso. Difatti, è l’ordinamento giuridico che
rende lecito e toglie carattere di antigiuridicità alla condotta materialmente contra jus,
eliminando l’elemento oggettivo del delitto – la legis violatio – per cui non si può parlare di
condotta materialmente antigiuridica. es.: Hp di omicidio per legittima difesa, per salvare sè
o altri : l’azione diventa lecita per causa di giustificazione.
La punibilità è altresì esclusa nel caso fortuito, quando non possa ravvisarsi nell’operato
dell’agente nè il dolo, nè la colpa, non avendo egli voluto l’evento neppure per negligenza o
imprudenza. Così ex can. 1328, per reato frustrato, conatus ( cfr. art. 56 c.p. ), pentimento o
ravvedimento attuoso o operoso, ove l’iter criminis – cogitare, agere sed non perficere - non
giunge a termine per qualsiasi motivo e, a differenza del diritto statuale, non si applica la pena,
ma solo facoltativamente la penitenza o i rimedi penali. Sui reati impossibile ( art. 49 c.p. ) e
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putativo, il Codice canonico invece tace. Parimenti al Codice statuale è previsto nel canonico
sia il concorso di persone ( cfr. art. 110 c.p. ) ex can. 1329 con varie specie di partecipazione,
valutata al grado di responsabilità; sia il concorso di azioni, dedotto ex can. 1362, distinguendo
tra il reato instantaneus, quando perficitur unica actione et supponit unum dolum et unum
damnum; dal reato continuatus : in quo reperiuntur unus dolus sed plura damna distincta; da
quello habitualis : plures actiones pravae omnino distinctae a lege positiva considerantur
tamquam unicum crimen ( es. mercatura vel negotiatio clericorum sine licentia superioris ).
Con la peculiarità del reato formale occulto ex can. 1330 che distingue il foro interno dal foro
esterno nei delitti in materia di manifestazione del pensiero o dichiarazione di scienza tamquam
non consummatum censendum est, si nemo eam declarationem vel menifestationem percipiat ( es. eresia
non percepita da nessuno ).
La pena ecclesiastica . La definizione non è riportata nel vigente, ma nel vecchio codice
: est privatio alicuius boni ad delinquentis correctionem et delicti punitionem a legitima
auctoritate inflicta ( can. 2215 ). Quindi, privazione sia di cose proprie che di eventuali diritti
acquisiti, sia di natura spirituale ( es. ricevere sacramenti ... ) che temporale ( es. beni materiali,
la libertà – non intesa in senso statuale carceraria sebbene il termine penitenziario possa far
riflettere ) ovviamente nell’ambito della comunità ecclesiale, nei confronti di tutti i fedeli, sia
laici che chierici. Tuttavia, già si riscontra una certa differenziazione tra l’ordinamento statuale
e canonico in ragione delle finalità, rispettivamente la restaurazione dell’ordine pubblico e la
conversione del delinquente ( atto interiore, perchè di pentimento ), che costituisce il fine
primario della pena canonica, benchè nella pena vi sia ulteriormente insita sia la correzione (
atto esteriore ) del reo che la punizione del delitto. Ma a sua volta nei suddetti fini sono inclusi
anche lo scopo di : a ) correggere ed emendare il reo;
b ) rimuovere lo scandalo nella comunità ecclesiale; c ) distogliere gli altri fedeli dal
commettere lo stesso delitto.
Le pene, intese in senso stretto, ex can. 1312, consistono in : I – Pene medicinali o
censure, che sono la scomunica, l’interdetto e la sospensione ( cfr. cann. 1313 – 1316 ) , le quali
hanno lo scopo di emendare il reo e sono a tempo indeterminato, cioè determinate per la durata
discrezionalmente dal giudice in relazione all’emenda del reo o a condizione donec contumacia recedat ( da intendersi come la permanenza dello stato di colpevolezza o cessazione della
pena per avvenuto ravvedimento cd. purgatio contumaciae, quindi diversa dalla contumacia
statuale intesa quale regolarità formale della citazione e il rifiuto del giudizio, in aderenza al
significato del termine latino quale resistente, ribelle, ma anche arrogante ... da contemnere,
nei confronti del giudice e della giustizia ). Rispettivamente consistono, la prima, nel divieto
di esercitare come ministro la celebrazione o altre cerimonie di culto pubblico; sacramenti o
sacramentali, anche riceverli, ma tollerando la passiva partecipazione; oppure determinati
uffici o incarichi ecclesiastici o di disporre atti di governo. Le seconde, in taluni divieti, che
escludono la partecipazione attiva dalla liturgia, per cui il reo può essere anche allontanato –
cd. privatio bonorum spiritualium -, ma a tenore della norma può svolgere atti di governo e
uffici non liturgici. Le terze, infine, applicabili soltanto ai chierici ( o ad es. giudice laico ),
vietano tutti o alcuni atti della potestà d’ordine o della potestà di governo o l’esercizio di diritti
e di funzioni inerenti l’ufficio. Non si possono applicare se non dopo aver ammonito il reo
e un congruo termine per la sua resipiscenza.Tuttavia esse possono essere sospese in periculo
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mortis per il bene dei fedeli o del chierico.
II – Le pene espiatorie, che nel vetus codex erano dette vindicative, - elencate nel can. 1336perseguono, invece, la punizione del reo e la soddisfazione della giustizia, oltre l’emenda del
reo. Sono previste per i delitti più gravi e dolosi; e consistono in : 1 – Proibizione o ingiunzione
di dimorare in un certo territorio o luogo; 2 – Privazione dell’ufficio, della potestà, di un diritto
o di un privilegio, facoltà o grazia, nonchè di insegne anche onorifiche; 3 – Divieto di esercitare
quanto previsto nel punto 2 o in un determinato luogo ( n.d.r. soltanto però con latae
sententiae ); 4 – Trasferimento penale ad altro ufficio; 5 – Dimissioni dallo stato clericale.
Quanto alla durata, possono essere applicate in perpetuo o a tempo determinato, cessando
automaticamente allo spirare del termine, ma anche con un provvedimento grazioso, quale la
dispensa, oppure come determinato dalla legge o dal precetto peculiare. Diversamente si
considerano a tempo indeterminato, quando il termine non è stabilito dalla legge, ma
discrezionalmente da parte del giudice o del superiore. In tal caso il Codice usa le espressioni
iuxta poena puniatur vel puniri potest ( ex can. 1364 ). Possono essere obbligatorie o facoltative;
ma soltanto le latae sententiae sono determinate e obbligatorie per loro stessa natura.
Assume molta importanza invece il modo in cui vi si incorre: 1 ) - Pene latae sententiae,
che è propria e peculiare della XSA, poichè non ha uguali nei diritti statuali, essendo inflitta
ipso facto, cioè nel momento stesso della commissione del delitto, indipendentemente
dall’intervento del giudice. E’ pena eccezionale, prevista per i delitti dolosi più gravi e in
presenza di scandalo e per i quali non possa applicarsi quelle più miti delle: 2 ) - Pene ferendae
sententiae.
La differenza è da ravvisare nelle modalità e momenti in cui il delitto può scomporsi
: 1 ) costituzione della pena mediante legge; 2 ) violazione della legge penale; 3 ) inflizione e
applicazione della pena. Ma mentre nelle ferendae sono separabili, nelle latae si considerano
in un unico contesto, ipso facto, in forza di legge. Quindi le ferendae s. sono irrogate con
sentenza dall’autorità giudiziaria o con decreto del superiore ( etiam cfr. decreto penale di
condanna statuale ), da questo momento, come avviene negli ordinamenti giuridici moderni.
Le latae s. incurrunt ipso facto commissi delicti ( in n. 7 ) e quindi iniziano da quel momento, ma
devono essere dichiarate, formalizzate e pubblicizzate, cioè portate a conoscenza della
comunità da parte dell’Autorità.
Infine le altre pene : Rimedi penali e penitenze, di cui ai cann. 1339 e 1340.
Senz’altro sono sanzioni, perchè inserite nel L. VI, sebbene piuttosto per praticità, mentre
in realtà non sono vere e proprie pene, ma provvedimenti per sostituire una pena o aumentarla.
I rimedi penali sono quindi la monitio, più mite, che è un richiamo autoritario, e la
correptio ( la reprensione ), che è un rimprovero autoritario. Entrambe di diritto pubblico e
date per iscritto con provvedimento da conservare nell’Archivio segreto della Curia, affinchè
risulti. Sono applicate piuttosto per prevenire i delitti che conseguenza di un delitto, di cui però
si ha certezza della commissione da parte del colpevole. Sono sempre di foro esterno e pertanto
non vanno confuse con l’ammonizione e la correzione fraterna, che invece sono di foro
interno.
Differenza tra le due: la monitio è a carattere preventivo e repressivo, ad es. il fedele che
si trovi nell’occasione di commettere un delitto o sul quale c’è un grave sospetto - previa
indagine – di avere commesso il delitto o quando si ravvisa la possibilità di aggravare il delitto
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o la sua continuazione, ad es. nei casi di eresia, apostasia o scisma ( cfr. can. 751 ); partecipazione
a società segrete in odio alla XSA; il chierico che incita nell’omelia i fedeli a disubbidire al
vescovo o al Pontefice; il religioso che per le sue frequentazioni da adito a dicerie oppure in
caso di delitto frustrato ex can. 1382 § 2, quando il delitto non si è verificato per cause
indipendenti, anche fortuite, dalla volontà dell’agente.
Nel caso di grave sospetto , il soggetto viene avvisato della possibile pena che potrebbe
colpirlo qualora il delitto fosse provato in foro esterno; oppure nella ipotesi di continuazione
o ripetizione di reati e infine in caso di sospetto risultato poi infondato, ma in presenza di
comportamenti tali da avere originato i sospetti stessi. Es.: violazione del sigillo confessionale,
can. 1388 &1; il medico sospettato di procurare aborti, can. 1398; il religioso sospettato nei casi
del VI comandamento, voto di castità o ad es. quando il reus è assolto per prescrizione reato,
purchè ci sia stata la previa indagine.
Correptio: è essenzialmente un rimprovero da parte dell’Ordinario ad un fedele per il suo
comportamento scandaloso o che rechi grave turbamento all’ordine pubblico ( can. 1399 &2
). Deve riguardare quindi non un singolo atto, ma un comportamento contraddistinto dalla
durata, continuità e ripetizione, quali ad es.: chierico che non usi la dovuta prudenza con le
persone dell’altro sesso e possa essere di scandalo; chi pubblica tesi contrarie alla dottrina
cattolica.
Nel vetus codex erano inoltre previsti: il praeceptum, che indicava cosa fare o evitare con
l’avvertenza della pena in caso di trasgressione; e per i casi più gravi e in pericolo di recidiva,
la vigilantia consistente nel controllo ad es. del Superiore del monastero sul colpevole.
Entrambi i rimedi si applicano al chierico o al fedele, dall’Ordinario competente ratione
domicilii vel quasi-domicilii, per decreto, quindi in modo extragiudiziale, scritto, motivato,
notificato e ovviamente conservato nell’ Archivio segreto della Curia .
Penitenza, ex can. 1340§1consistono in aliquod religionis vel pietatis vel caritatis opus
peragendum. Attengono al foro esterno e non sono considerate vere e proprie pene, sebbene
con esse vengano imposti obblighi di fare con opere di religione: rosario, celebrazioni,
funzioni, via crucis; di pietà : esercizi spirituali, pellegrinaggi, digiuni; di carità: elemosine,
visite anziani e ammalati. Per loro stessa natura si richiede l’accettazione del reo. Costituiscono
le pene più lievi e si possono applicare: a ) autonomamente in caso di delitto frustrato ex can.
1388&2, oppure quando il reo è stato assolto o si ritiene di ottenere la riparazione dello
scandalo o il ristabilimento della giustizia o l’emendamento del reo in modo sufficiente; b )
in sostituzione di pene ad es.. can. 1324 &1 1° - 10° delle circostanze attenuanti, quali delitto
commesso da persona carente di uso di ragione o per impeto passionale allorquando la legge
o il precetto lasci al giudice l’applicazione delle pene secondo sua coscienza o prudenza o nel
caso egli preveda che il reo sarà adeguatamente punito dall’autorità civile; c ) quale aggravante,
o pena accessoria: è stata aggiunta dal nuovo codex soprattutto alle pene latae sententiae nel caso
di delitto commesso ex can. 1326&1 nn.1-3 o aggiunta alla monitio e alla correptio,
dall’Ordinario (extraprocessuale) e dal giudice (processuale ).
Tutte le suddette pene possono essere pubbliche, o di diritto, oppure occulte, con
l’accortezza che a trasgressione occulta non si applichi pena pubblica ( ex can. 1340 § 2 ). In
ogni caso sempre riferite a delitti certi e commisurate alla pena principale. In realtà sarebbero
atti amministrativi e se non applicate con sentenza deve essere garantito il diritto alla difesa per
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l’accertamento del fatto. Ma se inflitte con sentenza sono impugnabili mediante l’appello, la
querela di nullità e la restitutio ad integrum; ma se extragiudiziali = con decreto, soltanto i rimedi
penali e le penitenze, escluse le pene perpetue = con ricorso alla Segnatura Apostolica sectio
altera per vizi in procedendo e in decernendo.
Per quanto attiene all’efficacia delle leggi penali, bisogna distinguere tra: a ) limiti temporali,
concernenti la emanazione, la promulgazione e la vigenza : un mese per le leggi particolari e
per le leggi universali tre mesi, salvo diverso termine, dalla pubblicazione in Acta Apostolicae
Sedis, come per il diritto statuale è la Gazzetta Ufficiale; b ) limiti spaziali, distinguendo tra
leggi universali in cui si è tenuti all’osservanza ovunque ( cfr. can. 12 ), e leggi particolari ( cfr.
can. 13 ), stabilite dal legislatore inferiore limitibus ratione territorii et personarum ( can. 1315).
Come principio generale, le pene seguono il reo, cioè adherent ossibus, salvo non sia altrimenti
stabilito.
Un limite temporale è previsto anche per la prescrizione del reato ( cfr. art. 157 e ss. c.p.),
stabilita dal CJC ordinariamente in tre anni, dalla commissione o, se permanente, dalla
cessazione del fatto; cinque anni per determinati delitti più gravi, quali il matrimonio civile,
anche solo tentato dal chierico, l’omicidio ; l’ aborto, effectu secuto ( can. 1398 ); imprescrittibili se riservati alla competenza della Congregatio pro doctrina fidei. La prescrizione della
pena inflitta è invece di tre anni dalla emissione della sentenza o decreto, in cui devono essere
notificati all’interessato.
Quanto alle pene, è prevista la estinzione, la cessazione e la remissione, quindi o alla
scadenza o prima del termine, con la seguente differenza: per le censure, la estinzione richiede
la purgatio contumaciae; per le p. espiatorie, oltre la scadenza termini, anche la remissione,
previa richiesta del reo, distinguendo tra latae s. dichiarate e non, e ferendae s.. Singolare è il
caso del precetto particolare da parte del confessore in foro interno sacramentale e del
canonicus penitentiarius per la remissio in periculo mortis ( ovviamente per censure latae s. non
riservate alla S.Sede ). La remissione può essere generalis vel specialis.
Ma è causa di cessazione della pena l’abrogazione della norma penale, per cui poena statim
cessat, e ciò anche in caso di modifica, secondo il principio lex reo favorabilior ( cfr. can. 1313
– art. 2 c.p.)
In ultimo il rimedio, naturale, da sempre valido : omnia solvit mors, la morte del reo.
Quanto ai soggetti che applicano le pene e ai destinatari delle stesse, che il vetus codex
definiva sudditi: I – Il can. 1311 sancisce il diritto proprio nativo della chiesa di comminare
le pene al fedele autore di delitti, il christifidelis delinquens, i.e. colui che ha commesso un
illecito e si è posto fuori dalla legalità ed ha turbato l’equilibrio della societas-comunitas
violando la legge penale; ciò in linea con la tradizione circa l’autodifesa della comunità cristiana
e la coercizione, vigente dai tempi della Chiesa primitiva, come ci rammenta ad es. la lettera
di S. Paolo 1 cor.5, 1-5 sulla scomunica dell’incestuoso. Mediante il battesimo, è incorporato
alla Chiesa il Christifidelis (cfr. can. 204), soggetto passivo della pena e della legge, ex can. 11.
L’irresponsabilità penale è stata invece eliminata, in aderenza ai principi della dignità umana
e di uguaglianza delle moderne legislazioni, per cui tutti i fedeli sono uguali davanti alla legge
a differenza dal passato. Il vetus codex al can. 2227 § 2 escludeva, infatti, sia i cardinali sub lege
poenali che i vescovi con l’ immunità dalle pene latae sententiae suspensionis interdicti.
Tuttavia per costoro è rimasta una riserva di giurisdizione ai sensi del canone 1405.
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EXTRAVAGANTES
Tra i soggetti dotati di potestas regiminis è preminente la figura dell’Ordinarius Loci ed
equiparati (cfr can. 134 § 1), pel diritto particolare, su un determinato territorio e persone,
nonché il romano Pontefice, per diritto universale, in toto Orbe. Entrambi, seppur nelle
rispettive competenze, in modo personale e pieno.Ma mentre nella società civile, sulla scia
dell’illuminismo del XVIII sec., al fine di evitare abusi e dare certezza alla legalità, si stabilì la
separazione dei poteri in legislativo, esecutivo e giudiziario (cfr. Montesquieu 1748 L’espris des
Lois, più vicina a noi; ma già Aristotele in Politica, L.IV, XI, 35-40, distingue tre funzioni con
altrettante istituzioni ), nella Chiesa e secondo il Codice, invece, il potere di giudicare, cioè la
giurisdizione, è parte del Munus regendi o Potestas regiminis ( cfr. can. 135 ) in modo pieno,
personale ed unico spettante al Papa e ai Vescovi – o meglio Ordinarius loci -nei rispettivi
ambiti, giusto can. 135 § 1, da esercitare obbligatoriamente nei modi prescritti dal diritto.
Tuttavia il citato canone stabilisce non una distinzione di poteri, bensì soltanto di funzioni
legislativa, esecutiva e giudiziale.
Nel moderno diritto civile si conserva l’accezione primitiva romana in senso stretto,
intendendo per giurisdizione soltanto il potere di giudicare, riservato soltanto agli organi
giudiziali. Nel diritto canonico invece si è conservata l’accezione romana posteriore e più
ampia, secondo la quale per giurisdizione si intende tutto il potere di governo della società
ecclesiale e non solo quello di giudicare. Difatti, nel diritto romano, in un primo tempo, la
iurisdictio era una parte dell’imperium, il potere supremo che spettava al rex e successivamente
ai magistrati superiori ( tra cui il praetor, conlega minor del Console ), e in epoca imperiale di
Roma all’imperator. Successivamente la iurisdictio non fu più intesa come parte o settore del
potere di imperium, ma soltanto come potere giuridico e politico su un certo territorio. E
proprio all’ordinario del luogo (Vescovi diocesani e altri preposti ad una chiesa particolare o
comunità equiparata e coloro che godono di potestà esecutiva ordinaria, oltre ovviamente il
romano Pontefice ( cfr can. 368), è riservata la vigilanza sulla disciplina ecclesiastica, la sua
osservanza ( cfr can. 392 ) e l’applicazione delle pene canoniche ( cfr can. 1317 ), con il dovere
per legge di investigare sui delitti di cui vengano a conoscenza.
Roma, 28 Maggio 2008
Avv. Domenico Giustiniani
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EXTRAVAGANTES
PHILOGELOS
Amore non sempre vuol dire gelosia
Alessandro Magno era innamorato di una bellissima donna, che si chiamava Campaspe. Al
fine di avere sempre presente la figura della donna, chiese al grande pittore Apelle di farne il
ritratto.
Ad un certo momento si accorse che Apelle, man mano che procedeva nel suo lavoro, nel
ritrarre i lineamenti perfetti della donna, se ne era innamorato. Fu allora che Alessandro decise
di cedere la bellissima Campaspe ad Apelle.
Una punizione esemplare
Durante l’assedio alla città di Veio il maestro di scuola uscì dalla città con tutta la sua
scolaresca e si recò nell’accampamento romano per consegnare come ostaggi a Camillo i
ragazzi, figli delle migliori famiglie di Veio.
Camillo ne fu disgustato. Fece spogliare il maestro e impose agli scolari di percuoterlo a
sangue con delle verghe.
Il momento della Verità
Il nobile romano Caninio, dopo un aspro litigio con l’imperatore Caligola del quale era
grande amico, fu da quest’ultimo condannato a morte.
Aspettava l’ora del supplizio giocando a dama, quando entrò il centurione per annunciargli
che era giunto il momento fatidico.
“Aspetta” disse Caninio, “fammi prima contare le pedine” e, rivolto agli amici che
piangevano, esclamò: “non rattristatevi, ho tante volte assistito alle vostre dispute sulla
immortalità dell’anima; ora è giunto il momento per conoscere la Verità”.
Uno sporco commercio
L’imperatore Alessandro Severo si oppose sempre con decisa determinazione alla cattiva
usanza di assegnare incarichi o di concedere cariche pubbliche, a seguito del versamento di
danaro.
“Chi compra all’ingrosso - soleva dire - deve poi per forza vendere al minuto”.
Un insegnamento pericoloso
Quando Carneade, filosofo greco e apprezzato retore, fondatore della Terza Accademia,
venne a Roma quale ambasciatore di Atene, i giovani affascinati dalla sua eloquenza,
accorrevano in massa per ascoltarlo.
Durante una sua lezione oratoria con acume e ricchezza di argomentazioni Carneade fece
l’elogio della Giustizia, ottenendo la approvazione dei presenti. Subito dopo, però, con
altrettante valide argomentazioni dimostrò l’insussistenza delle tesi prima prospettate, lasciando disorientati i giovani ascoltatori.
Cicerone non apprezzò l’insegnamento di Carneade ritenendo che potesse ingenerare
confusione sui principi morali riconnettibili al Giusto e all’applicazione del Diritto.
Alla fine intervenne anche Catone che ottenne l’allontanamento di Carneade da Roma.
a cura di Giovanni Cipollone
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Federico LEONI, Moreno MARINOZZI e Daniele MORETTI
“John McCain. Tutte le guerre di Maverick” = Un libro da leggere e meditare
Editore UTET, 2008.
Federico Leoni, figlio dell’ottimo Collega Marco Leoni, Moreno Marinozzi e Daniele
Moretti sono tre giornalisti di Sky Tg 24, da mesi impegnati nel progetto “America 2008”
che è diventato un sicuro punto di riferimento per chi voglia seguire e comprendere la
campagna elettorale che porterà alla elezione del 44° Presidente degli Stati Uniti.
Proprio nell’ambito di questa attività di informazione si inserisce la lodevole iniziativa
di descrivere in un libro il profilo dettagliato del candidato repubblicano John McCain. Si
tratta di una pubblicazione che in nove capitoli percorre la vita personale e politica del
personaggio.
Vengono così alla luce aneddoti ed episodi che caratterizzano la biografia di un uomo
di 72 anni che, per usare le parole degli autori, “ha vissuto un lungo rosario di disastri e
salvataggi, disgrazie e rinascite”. Nella lunga detenzione in Vietnam, nell’incidente stradale
che ha coinvolto la sua prima moglie e ha posto tragicamente fine al suo matrimonio e in
tanti altri avvenimenti, gli autori individuano le ragioni che hanno contribuito a formare il
carattere ed il pensiero del candidato. Di particolare interesse sono le appendici e le rubriche
di servizio dalle quali emerge il pensiero di McCain sui grandi temi quali la guerra in Iraq,
l’economia e la politica sociale, l’ambiente e l’ecologia.
Ritengo che l’opera meriti apprezzamento perché contribuisce ad arricchire la conoscenza del carattere e delle idee di un personaggio dal quale nel prossimo futuro potrebbero
dipendere i destini del mondo. Invito pertanto i Colleghi a leggerlo e a meditarlo.
Formulo i miei più sentiti complimenti agli autori ai quali chiedo di continuare ad
approfondire la storia dei protagonisti del nostro tempo e di consentirci così di individuare
con anticipo gli scenari che caratterizzeranno il nostro futuro.
Alessandro Cassiani
Ezio ZAINO “L’inizio del mattino” –
Girasoli – Collana di poesia diretta da Luigi Reina
Lepisma Edizioni, Roma, febbraio 2008 pagg. 166
La prefazione al libro, a firma di Luigi Reina, inizia con una osservazione che fa meditare:
“da una indagine compiuta da un sociologo della letteratura è emerso un dato molto
significativo: moltissimi letterati italiani provengono da studi giuridici”.
Credo che tra le tante argomentazioni al riguardo, una delle spiegazioni vada ricercata
nell’alto valore spirituale e sociale della nostra professione che è fonte preziosa di conoscenza
e introspezione dell’animo umano nella pratica quotidiana di tante vicende giudiziarie.
Non deve poi sorprenderci la scintilla dell’ispirazione poetica che alle volte improvvisa
scaturisce dalla nicchia più profonda dell’animo umano, segno tangibile del divino che è in
ciascuno di noi.
Ezio Zaino, dopo il lusinghiero esordio del suo volume “L’ombra del corpo”, tra l’altro
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SEGNALAZIONI E RECENSIONI
riflesso affascinante del nostalgico mondo dell’innocenza, con questo nuovo volume, in
un’aura di più matura consapevolezza, trova gli accenti necessari per entrare, mediante un
purissimo lirismo, in una dimensione trascendentale.
Versi come “Ma/ qual è la vita/ senza il rosso turgore/ delle labbra/ che infiora il viso/
senza l’azzurro nembo di cielo/ che trattengono/ gli occhi/ senza il biondo oro/ dei capelli/
affascinati dal vento/ che lasciano nell’aria/ i fermenti di cometa?”, ci affascinano, indirizzando il nostro pensiero verso il senso recondito delle cose.
Giovanni Cipollone
Serafino RUSCICA “Le novità in tema di tutela cautelare nel processo amministrativo”
Editore Giuffrè, 2008, Collana “Il nuovo processo amministrativo”
a cura di F. Caringella – R. Giovagnoli
Secondo le statistiche presentate in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario
2008, i ricorsi pendenti avanti i vari T.A.R. sono, oggi, circa 600.000 (seicentomila) e quelli
pendenti avanti il Consiglio di Stato (ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana) circa 21.000 (ventunomila). A fronte di questi dati imponenti, le cifre dei
provvedimenti cautelari adottati dai giudici amministrativi nel corso dell’anno 2007 non
sono da meno: oltre 34.000 (trentaquattromila) per i T.A.R. e 8.000 (ottomila) per il
Consiglio di Stato.
Nonostante i positivi dati percentuali riguardanti i ricorsi decisi nel merito (sia in primo
che in secondo grado) rispetto a quelli pervenuti – che delineano una inversione di tendenza
rispetto ad un passato non molto lontano, nel quale si era giunti a cifre davvero preoccupanti
per l’arretrato – è proprio dal dato delle decisioni cautelari che occorre prendere il via per
spiegare il sempre maggiore interesse che viene manifestato per la tutela interinale nel
processo amministrativo, sentita come una anticipazione della tutela delle situazioni
giuridiche dei cittadini lese dall’azione amministrativa.
Con l’introduzione dei riti acceleratori del giudizio amministrativo in materie di
rilevante interesse per l’economia si è risolto il problema della lentezza del processo
amministrativo, se è vero che la definizione dei due gradi di giudizio avviene in un anno e
mezzo ed anche meno. Tuttavia, per ovvie ragioni di organizzazione e per la scarsità delle
risorse umane e finanziarie, la limitazione ad un ristretto ambito oggettivo, disposta dall’art.
23 bis della legge TAR, lascia ancora irrisolto il problema della lentezza della giustizia
amministrativa.
Sia chiaro che i dati positivi del saldo tra i ricorsi iscritti e quelli decisi (sia davanti ai TAR
che al Consiglio di Stato) registrato negli ultimi anni non deve far ritenere risolto il problema
poiché, quando anche proseguisse questo trend positivo, si giungerebbe ad un azzeramento
dell’arretrato non prima di un decennio.
Dunque, la lentezza del processo amministrativo e la scarsa propensione ad una
applicazione più estesa ed incisiva degli strumenti risarcitori (che da poco hanno trovato
dimora nel processo amministrativo) hanno per conseguenza che lo strumento cautelare
rimane una utile anticipazione della tutela di fronte a provvedimenti presuntivamente lesivi.
In questo quadro di riferimento l’Autore svolge una ricognizione sull’applicazione della
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tutela cautelare nel processo amministrativo, chiarendo se e fino a che punto il ricorso alla
tutela cautelare non sia oggi una necessità dinnanzi ad un arretrato processuale che rende
spesso tardiva la tutela nel merito.
È ripercorsa l’evoluzione ormai trentennale della tutela cautelare nel processo amministrativo, confortando l’opinione di chi da tempo afferma che le novità introdotte dalla l. n.
205 del 2000 in materia di tutela cautelare non fossero altro che il recepimento di
condivisibili ed illuminate aperture giurisprudenziali.
Confrontando le diverse opinioni emerse in dottrina, ci si interroga sulla possibilità di
riconoscere un diritto di cittadinanza a forme di tutela ante causam nel processo cautelare
amministrativo. Tema di grande attualità all’indomani dell’art. 3 della legge n. 205 del 2000,
che trova nuova linfa a seguito dell’introduzione, limitatamente al settore degli appalti
pubblici, del rimedio di cui all’art. 246 D.lgs n. 163/2006.
Se taluni commentatori hanno auspicato un “effetto volano” di tale strumento processuale, anche al di là dei limiti tracciati per materia dal legislatore, non sono mancate critiche
e perplessità per una previsione che crea disparità di trattamento tra situazioni giuridiche
analoghe, che verrebbero però a godere di un differenziato trattamento processuale.
Si ripercorre il dibattito sull’applicazione giurisprudenziale, negli ultimi anni, di alcuni
strumenti acceleratori del processo amministrativo (quali la tutela monocratica e la sentenza
breve), e delle ricadute sulle garanzie del contraddittorio e della motivazione.
L’Autore analizza, con ampi riferimenti giurisprudenziali, l’applicazione della tutela
cautelare in alcuni settori particolarmente sensibili quali quello dei concorsi pubblici,
ponendo l’attenzione sui rimedi esperibili in via cautelare contro l’esclusione dal prosieguo
delle prove concorsuali.
Si ripercorre il dibattito circa la congruità della motivazione espressa in forma numerica
nel concorso per l’abilitazione alla professione forense, per poi soffermarsi sul vero punto
dolente di questa tipologia di contenzioso: il rapporto tra il giudizio di merito incardinato
e la nuova valutazione degli elaborati disposta in virtù di un provvedimento cautelare. La
questione è più che nota avendo visto il coinvolgimento dell’Adunanza Plenaria.
Particolare interesse è rivolto ad un recente intervento legislativo (legge n. 168 del 2005)
che sembra aver stravolto il carattere interinale della tutela cautelare, chiarendo che
l’applicazione della misura che dispone il conseguimento dell’abilitazione forense alla
sussistenza dei presupposti previsti dalla legge è stata limitata, dalla giurisprudenza, al
proprio ambito di riferimento, negando accesso a tentativi di estensione al di fuori
dell’ambito delle procedure meramente abilitative.
L’opera, infine, valuta l’impatto delle misure cautelari nel particolare settore del
contenzioso elettorale, caratterizzato dalla specificità del rito e dalla particolare rilevanza
dell’interesse pubblico in gioco: il rapido conseguimento della certezza – stabilità circa
l’individuazione dell’eletto.
Si ripercorre il dibattito sulla controversa questione dell’ambito di estensione del
sindacato del giudice amministrativo: cioè quali atti del procedimento elettorale siano
impugnabili ancora prima che avvenga la proclamazione degli eletti, e quali non lo siano.
Con chiaro riferimento al decreto di convocazione dei comizi, all’esclusione o all’ammissione della lista elettorale, essendo tali provvedimenti immediatamente lesivi delle posizioni
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soggettive degli elettori e dei gruppi partecipanti alla competizione.
L’impugnabilità di questi atti è sempre stata strettamente connessa alla configurabilità
della fase cautelare, che comunque venga decisa incide sul risultato collettivo e quindi
coinvolge interessi di ben più ampia portata rispetto a quelli delle parti processuali.
L’autore prende spunto da questo dibattito per affrontare “a caldo” la spinosa questione
dei rapporti tra la giurisdizione ed il controllo sulle operazioni elettorali in relazione alle
elezioni politiche, ripercorrendo per grandi linee quanto accaduto nei giorni precedenti
l’ultima tornata elettorale per il rinnovo dei membri della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica, svoltasi il 13 e 14 aprile 2008.
Dopo aver illustrato le posizioni emerse in dottrina sulla natura della funzione giurisdizionale esclusiva delle Camere prevista dall’art. 66 Cost., si pone l’interrogativo se non vi
sia un inammissibile vuoto di tutela per il solo fatto che la giurisdizione competa ad un
organo speciale, quale appunto la giunta parlamentare, o se al contrario il differimento della
tutela ad un momento successivo alle elezioni sia giustificato dalle esigenze indifferibili di
speditezza del procedimento elettorale imposte dall’art. 61 Cost., che allora renderebbero
necessitato il sacrificio del diritto ad una tutela (anticipata) cautelare che si è detto avere
valenza costituzionale e comunitaria.
Non manca una breve panoramica sui provvedimenti cautelari nell’ambito del contenzioso antitrust, valutando quali possano essere, secondo le ricostruzioni offerte in dottrina,
le situazioni giuridiche azionabili in giudizio e se accanto ad un interesse all’integrità del
mercato non vi sia spazio per un altro interesse privato, come quello di un altro operatore
del mercato (sia esso consumatore o concorrente) il quale intenda rimuovere l’altrui
comportamento anticoncorrenziale attraverso l’intervento dell’Autorità.
In particolare, si considera come il ricorso alla tutela cautelare in questo settore per lungo
tempo ha vestito i panni dell’interesse legittimo classico di tipo oppositivo che si contrappone all’esercizio di potestà sanzionatorie, mentre sono restati fuori dal processo (per
carenza di legittimazione) gli interessi pretesivi di coloro che, consumatori o concorrenti,
reclamavano un intervento che l’Autorità aveva negato o che aveva esercitato in un modo
da essi ritenuto non soddisfacente.
Infine, si ipotizza quale possa essere l’impatto giurisdizionale del recente art. 14 della
Legge 248/2006, che ha integrato la legge istitutiva dell’AGCM (Legge 10 ottobre 1990, n.
287), con la disciplina dell’art. 14-bis.
Conclusivamente, si tratta di un’opera di pregevole fattura che sul piano scientifico offre
spunti di riflessione, fornendo al contempo soluzioni pratiche sul piano operativo.
Sergio de Felice
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FRANCIONE, IL GIURISTA DI SCANDERBERG
di Alessandro Cassiani
Gennaro Francione oltre che noto giudice (in pensione) ed ora avvocato, è un drammaturgo che ha rappresentato sue opere anche all’estero (Svizzera, Albania) spesso alle prese
con la storia riscoperta.
Un’opera originalissima è Scanderberg. Un eroe moderno, edito da Costanzo D’Agostino
Editore. Nell’opera la vicenda storica dell’eroe albanese è ricostruita con dovizia certosina,
con tratti epici e drammatici, trasformata nell’ultima
parte in un vero e proprio testo drammaturgico, La
scala di Scannerebecco, apprezzato e portato in scena con
enorme successo nel Molise.
Giorgio Castriota Scanderberg, a capo di un piccolo esercito, sbaragliò l’armata turca, fino alla capitolazione di Crojia avvenuta dopo la sua morte, nel 1478.
I transfughi del suo popolo si ritirarono nelle terre di
Ferrante D’Aragona, a cui il Castriota andò più volte in
aiuto segnando così le vicende italiane del XV secolo.
Il re napoletano, per gratitudine, donò una serie di
feudi al principe-condottiero.
Nascevano così gli “arbereshe”, gli “albanesi d’Italia” che oggi vanno a costituire un centinaio di comunità albanofone e cinquanta comuni autonomi disseminati soprattutto nel Sud e nel Centro Italia.
L’eroe dimenticato e riesumato è, secondo Francione – “un precursore della fratellanza europea e della
occidentalizzazione moderna. Con la sua tattica bellica mise, di fatto, in atto le strategie di
guerriglia del maestro cinese Sun Tzu (l’abilità e l’arguzia contro le grandi forze messe in
campo), ispirò ideali e spirito di coesione di cui l’Albania di oggi è in perenne ricerca”.
Di particolare interesse per i giuristi è nell’opera di Francione l’esame del Canun di Lek
Dukagini, ovvero il codice della montagna, un complesso di norme che regolavano i rapporti
fra gli abitanti della regione. La sua applicazione rimase in vigore tra le popolazioni montane
fino alla proclamazione dell’indipendenza dell’Albania nel 1912, ma ancora oggi se ne tiene
conto come codice d’onore. Orbene Francione ha svolto dei paralleli tra questo codice
tribale e il diritto romano antico che trovano una coincidenza singolare ad esempio nella ius
vitae ac necis.
Un’opera multipla, una ricerca preziosa quella di Francione a testimonianza che i giudici
non vanno a caccia solo di autori di delitti ma anche di preziose chicche di una storia
dimentica che spesso si rivela aver fondato il passato glorioso delle nostre terre.
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SAGGI E ARTICOLI
UN GRIDO DI ALLARME SUL FUTURO DEL PROCESSO CIVILE
A margine della finanziaria si sta consumando una imprudente riforma del processo
civile (sopita dalla grave crisi economica che sta investendo il Paese).
Il testo licenziato pochi giorni fa dalla Camera dei Deputati suscita non poche perplessità
presso gli studiosi del processo in quanto non appare affatto in linea con i dettami
costituzionali in tema di giustizia.
La prima preoccupazione riguarda la prova testimoniale, di cui si prevede la riduzione
a mera risultanza scritta, allontanando, in tal modo, il giudice civile dal fatto concreto e dalla
immediatezza del rapporto con i testimoni e ponendolo, quindi, nella impossibilità di
valutare, in concreto, le incertezze e le contraddizioni di essi.
Con tale riforma si rischia di mandare in soffitta un istituto processuale di rilevante
importanza che in alcuni settori, quale quello del lavoro, è essenziale al fine dell’accertamento della verità.
La fonte di maggiore perplessità è costituita, tuttavia, dalle modifiche che il legislatore
sta valutando in merito al giudizio di cassazione.
Nel disegno di legge n. 1441 bis, atti Camera, è stato previsto un “filtro soggettivo”
operato da una commissione di tre magistrati della Suprema Corte con il quale si stabilisce
anche nel resto dell’ordinamento una sorta di vincolatività del precedente giurisprudenziale
in evidente contrasto con il dettato costituzionale che assoggetta il giudice (di qualsiasi
grado) soltanto alla legge (art. 101 Cost.).
Ma ciò che appare più grave è l’illogico emendamento voluto dall’opposizione e da essa,
con una sorta di colpo di mano, fatto approvare. Con detto emendamento si inserisce un
ulteriore “filtro”, cosiddetto oggettivo, al giudizio di cassazione che impedisce di adire i
Supremi giudici nel caso in cui vi siano due giudizi di merito che abbiano avuto identico
esito. In altri termini, precluso il ricorso per cassazione alla parte che sia risultata soccombente nel primo e nel secondo grado del giudizio del merito.
Detto emendamento si pone in contrasto con il dettato dell’articolo 111 della Costituzione sulle regole del giusto processo e sembra ignorare l’evidente specificità delle competenze del giudizio di merito, svolto dai giudici di primo e secondo grado (Tribunale e Corte
d’appello), ed il giudizio di legittimità proprio della Corte di Cassazione. Invero, è proprio
attraverso il giudizio svolto dalla Suprema Corte che si tutelano le ragioni della nomofilachia, cioè la corretta ed uguale attuazione della normativa sull’intero territorio nazionale.
Lo stravolgimento del giudizio di cassazione voluto dal disegno di legge, passato ora
all’esame del Senato, appare preoccupante ed è certamente incostituzionale. Invero, non
debbono essere le preoccupazioni, seppure giustificate, circa i tempi troppo lunghi del
processo civile, a guidare riforme irrazionali e perniciose, come quella che si sta qui
esaminando.
Per risolvere il problema ecco un razionalizzare la collocazione degli Uffici giudiziari sul
territorio accorpandoli; dettare termini perentori per avvocati e giudici; utilizzare maggiormente la tecnologia nel processo (anche per l’assunzione delle prove testimoniali); disporre
maggiori spese per il funzionamento della giustizia (oggi gli investimenti in questo settore
sono sottodimensionati).
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SAGGI E ARTICOLI
Ciò posto, se ancora non si saranno ottenuti tempi accettabili per il processo civile, potrà
al più considerarsi l’abolizione, in talune specifiche ipotesi, del giudizio d’appello, ma non
è certamente possibile condividere la limitazione dell’accesso al giudizio innanzi alla Corte
di Cassazione, perché in tal modo verrebbe contraddetto l’intero impianto giudiziario
italiano, che trova la sua massima garanzia nel giudizio di legittimità della Suprema Corte.
Prof. Piero Sandulli
Docente di Diritto Processuale Civile
nell’Università di Teramo
ART. 696 E ART 696 BIS C.P.C: DUE ISTITUTI A CONFRONTO
La legge 80/2005, nota come decreto legge c.d. “competitività”, ha portato ampie
modifiche al codice di procedura civile e, in materia di procedimenti cautelari, ha modificato
l’art.696 c.p.c. (“accertamento tecnico ed ispezione giudiziale”) ed ha introdotto ex novo l’art.696
bis c.p.c, (“consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”).
I due istituti presentano una diversità teleologica e funzionale, come si evince già dalla
rubrica dei due articoli, ma presentano anche caratteri comuni in relazione al procedimento,
dal momento che sono stati sistematicamente collocati dal legislatore nello stesso capo (III)
e titolo (IV) del libro del c.p.c intitolato “dei procedimenti cautelari” e significativamente
nella sezione IV titolata “dei procedimenti di istruzione preventiva”.
Ma procediamo per ordine, analizzando separatamente i due diversi istituti.
Art. 696 c.p.c: Accertamento tecnico e ispezione giudiziale.
“Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la
condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un
accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale.
L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche
sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza e’ proposta.
L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause
e ai danni relativi all’oggetto della verifica.
Il presidente del tribunale [, il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite
negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data
dell’inizio delle operazioni.”
La norma in esame risponde all’esigenza di raccogliere la prova prima dell’ instaurazione
del processo di merito ed in vista di questo.
La legge 80/05, adeguandosi alle pronunce della Corte Costituzionale n.571/90 e n.257/
96, ha consentito che l’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza,
possano essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona
nei cui confronti l’istanza e’ proposta.
In secondo luogo, il legislatore della riforma ha ampliato l’ambito dell’indagine
preventiva dalla semplice verifica dello stato dei luoghi o della condizione delle cose alla
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valutazione in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.
Presupposti indefettibili per l’accertamento, posti dalla norma, anche così modificata,
restano il c.d. “periculum in mora” e il c.d. “fumus boni juris”. Ne deriva che l’interprete non
può pervenire ad un risultato diverso, consentendo la raccolta preventiva anche in assenza
di ragioni cautelari.
Per quanto attiene alla natura dell’accertamento tecnico una recente sentenza della
Suprema Corte ha osservato che “ se è pur vero che l’accertamento tecnico preventivo non è un
mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a far verificare, prima del giudizio, lo stato dei
luoghi o la qualità o la condizione di cose, che, suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno
accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere,
per consentirgli di decidere sulla base delle prospettazioni e deduzioni fatte con riferimento a quelle
condizioni ed a quello stato, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase
preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle
altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla
fondatezza dell’uno o dell’altro assunto.” (Sent. Cass.Civ., II Sez., n.2800 del 06.02.08).
Dal punto di vista procedurale, il procedimento seguirà, per quanto compatibili, le
norme sui procedimenti cautelari. E pertanto, il procedimento teso ad ottenere un
accertamento tecnico si introduce con un ricorso depositato nella cancelleria del giudice
competente. Ai sensi dell’art.694 c.p.c. il Presidente del Tribunale, ovvero il Giudice di Pace
competente, fisserà con decreto l’udienza di conferimento dell’incarico con contestuale
nomina di un C.T.U., assegnando al ricorrente un termine per la notifica. All’udienza il
giudice verificherà la regolarità del contraddittorio e specificherà i quesiti tecnici sui quali
il consulente dovrà rispondere.
È in questa sede che si risolveranno eventuali questioni di rito, anche in relazione alla
necessità di chiamare un terzo in causa ai sensi dell’art.107 c.p.c, a beneficio della
completezza e regolarità del contraddittorio. L’udienza si concluderà con l’indicazione del
giorno e del luogo di inizio delle operazioni peritali, nonché con la determinazione del
compenso al consulente, di norma posto a carico del ricorrente, salvo diversa valutazione
da parte del giudice caso per caso.
Sulla concessione o meno di un accertamento preventivo provvede il Presidente del
Tribunale mediante “ordinanza non impugnabile” (art.695 c.p.c.).
Stante, quindi, la non impugnabilità del provvedimento, si è posta in dubbio la
reclamabilità dello stesso.
Recentemente la Corte Costituzionale si è occupata della reclamabilità o meno del
provvedimento di rigetto di un accertamento tecnico preventivo, ed ha dichiarato con
sent.n.144 del 7-16 .05.08 “ l’illegittimità costituzionale degli artt.669 quaterdecies e 695 c.p.c. nella
parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’ istanza per l’assunzione
preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt.692 e 696 c.p.c”
In proposito la Corte Costituzionale ha osservato che la non reclamabilità dei provvedimenti di accoglimento dei ricorsi di istruzione preventiva e la non reclamabilità dei
provvedimenti di rigetto dei ricorsi di istruzione preventiva non comportano parità di
trattamento. Infatti, se si accoglie la richiesta di accertamento preventivo, il pregiudizio che
può subire il resistente non è definitivo, in quanto ogni questione relativa all’ ammissibilità
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e rilevanza è rinviata al merito (art.698 c.p.c.). Viceversa il danno che può derivare al
ricorrente nel caso di diniego è irreparabile.
In passato la Corte Costituzionale con sentenza n.253/94 aveva riconosciuto
l’ammissibilità del reclamo nel caso dei provvedimenti di diniego dei procedimenti cautelari,
ma non già nel caso dei procedimenti di istruzione preventiva, che pure sono disciplinati
nello stesso capo del codice. Ciò perché la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità
costituzionale dell’ art.669 terdecies ma non già dell’art. 669 quaterdecies.
Oggi, con la sentenza n.144/08, invece, la Corte Costituzionale riconosce la reclamabilità
dei provvedimenti di rigetto non solo in ambito dei procedimenti cautelari, ma anche dei
procedimenti di istruzione preventiva. La non reclamabilità dei provvedimenti di istruzione
preventiva resta dunque solo per i provvedimenti di accoglimento.
Perplessità riguardano poi anche le modalità per procedere al reclamo. Anche qui infatti
dovrebbe intervenire il legislatore, soprattutto quando l’accertamento preventivo sia stato
rigettato da un Giudice di Pace. Ciò in quanto non è possibile in tale sede richiamarsi per
analogia alle norme che regolano il reclamo di provvedimenti cautelari di rigetto, posto che
il Giudice di Pace non è competente in materia di procedimenti cautelari.
Dubbi permangono inoltre anche in ordine alla reclamabilità o meno dei provvedimenti
di rigetto ex art.696 bis c.p.c dal momento che la Corte Costituzionale non li menziona nella
sentenza suddetta. La logica induce a ritenere che anche questi provvedimenti siano
reclamabili, ma sarebbe anche qui auspicabile un intervento del legislatore in materia.
Chiarita così la struttura e la finalità dell’art.696 c.p.c, passiamo ora ad esaminare la
consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, cercando di mettere in
evidenza i punti di contatto e di diversità fra i due istituti.
Art.696-bis c.p.c : Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
“L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche
al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento
e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di
obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del
medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta,
ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini
dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di
ipoteca giudiziale.
Il processo verbale e’ esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal
consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.”
L’istituto in esame si inserisce a pieno titolo fra gli altri mezzi di conciliazione previsti
dal codice di procedura civile, quali gli artt.198, 199 e 200, che già prevedevano la possibilità
per il consulente tecnico nominato di tentare la conciliazione delle parti, ovvero l’art.322
c.p.c che prevede la conciliazione in sede non contenziosa davanti al Giudice di Pace, o,
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ancora, l’art 185 c.p.c che disciplina il tentativo di conciliazione nel processo ordinario quale
naturale sbocco per l’interrogatorio libero delle parti dinnanzi al Giudice. Da ultimo, ma
non ultimo, si ricorda poi l’art.410 c.p.c. che, in sede di processo del lavoro, prevede
l’esperibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità
della causa nel merito.
Tutti questi strumenti, e quindi anche la consulenza tecnica di cui all’art.696 bis c.p.c di
cui ci stiamo occupando, sono stati introdotti dal legislatore per la necessità di deflazionare
il carico del contenzioso dei giudici civili.
La ratio testè indicata consente di valutare una prima differenza tra l’art 696 e l’art.696
bis del c.p.c: quest’ultimo rappresenta un notevole strumento di difesa ex art.24 Cost., ed
è stato concepito come mezzo di risoluzione delle controversie e non già come strumento
(cautelare) di costituzione preventiva di un mezzo di prova.
Esso è applicabile ogni qual volta si profili un contenzioso incentrato sull’accertamento
ovvero sulla determinazione di crediti che traggono fonte dalla mancata inesatta esecuzione
di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. E’ chiaro il richiamo alle fonti delle
obbligazioni, di cui all’art.1173 c.c., mentre restano escluse le obbligazioni derivanti da
negotiorum gestio, soluti retentio ed arricchimento senza causa.
Ulteriore differenza attiene ai presupposti e all’ambito di applicazione dei due istituti.
Nell’ art.696 bis c.p.c scompaiono i presupposti di “periculum in mora” e “fumus boni juris”
fondamentali nell’art 696 c.p.c. Ciò ha suscitato qualche perplessità in dottrina, visto che
la consulenza di cui all’ art.696 bis c.p.c è inserita fra i procedimenti cautelari, tuttavia è lo
stesso legislatore che esordisce nel primo comma dell’ art.696 bis c.p.c con l’espressione “
anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696", consentendo così di
domandare la consulenza tecnica preventiva anche laddove non vi sia urgenza di verifica.
Il rimedio potrà trovare applicazione in caso di determinazione di crediti contrattuali,
verifica della sussistenza di vizi occulti nell’appalto o nella compravendita, ovvero in caso
di sinistro per valutare danni materiali e non.
Compito del CTU sarà quello di determinare il quantum debeatur senza sconfinare nella
valutazione dell’ an debeatur, svolgendo così pienamente il suo ruolo di ausiliario del
Giudice.
Prima di provvedere al deposito della relazione tecnica, il C.T.U. tenta, ove possibile, la
conciliazione, collaborando con le parti e con eventuali consulenti tecnici di parte per la
soluzione bonaria della vertenza.
Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che costituirà titolo esecutivo e sarà esente
da imposta di registro.
Va precisato che il titolo esecutivo sarà idoneo a fondare l’espropriazione, l’esecuzione
in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale, con esclusione delle altre forme di
esecuzione forzata.
Se la conciliazione non riesce, la relazione assumerà valore di prova documentale e
ciascuna parte potrà chiederne l’acquisizione nel successivo giudizio di merito, ai sensi
dell’art.698 c.p.c. Con l’acquisizione della consulenza tecnica in giudizio la parte mirerà a
far valere una precisa responsabilità processuale della controparte valutabile ai sensi
dell’art.96 c.p.c (cd. lite temeraria), in quanto indicherà che la parte non si è voluta allineare
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alle valutazioni del perito, ma anzi ha costretto controparte ad instaurare un processo, con
tutte le lungaggini e i costi che questo comporta. Sicché nella refusione delle spese si dovrà
tener conto anche di tali aspetti.
In ordine al procedimento che porta all’accoglimento ovvero al rigetto della consulenza
preventiva, è lo stesso legislatore che richiama quello dell’art. 696 terzo comma c.p.c.
Recentemente con sentì. n. 19254 del 14.09.07 la III sez. della Corte di Cassazione ha
escluso la possibilità di ricorrere in Cassazione avverso il provvedimento del Giudice che
accoglie i ricorso ex art. 696 bis per la violazione di norme sulla competenza, così come ne
ha escluso l’impugnabilità mediante regolamento di competenza, ritenendo che non
pregiudichi questioni relative alla sua ammissibilità o rilevanza non avendo natura derisoria.
Con tale sentenza la Suprema Corte si è allineata alla precedente del 11.11.1997, n. 11133
con la quale aveva dichiarato inammissibile il regolamento di competenza avverso i
provvedimenti di istruzione preventiva.
In tal modo ha confermato che i due istituti diversi per presupposti e ambito applicativo
restino accomunati dal procedimento che porta alla loro adozione, che è quello peculiare
dei procedimenti cautelari.
(Avv. Federica Di Fabio)
Brevi considerazioni sulla figura processuale dell’imputato –
testimone alla luce della legge 63/2001 che ha novellato l’art. 197
c.p.p. e introdotto l’art. 197 bis c.p.p..
La legga del 1 marzo 2001 n. 63, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2001,
ha attuato i principi di riforma costituzionali del giusto processo espressi dall’art. 111
Costituzione.
Tra le tante novità introdotte dalla legge n. 63/2001 merita una particolare attenzione la
nuova disciplina sulla testimonianza degli imputati in procedimenti connessi o collegati.
Sotto quest’ultimo aspetto la legge n. 63/2001 ha lo scopo di garantire il principio del
contraddittorio nella formazione della prova, eliminando quelle situazioni di abuso
esercitate da parte di alcuni imputati che accusavano i loro complici nella fase delle indagini
preliminari, chiudendosi in dibattimento in un completo mutismo, trasformando in questo
modo il dibattimento da luogo della parola in luogo del silenzio.
Quindi la legge n. 63/2001 ha ridotto l’area del cosiddetto diritto al silenzio, introducendo delle eccezioni alle situazioni di incompatibilità a testimoniare.
L’art. 197 c.p.p., novellato dalla legge n. 63/2001, prevede una serie di eccezioni alla
regola generale sulla capacità a testimoniare prevista dal comma 1 dell’art. 196 c.p.p., sulle
quali si rende opportuna una elencazione al fine di analizzare alcune incongruenze del
legislatore.
La lettera a dell’art. 197 c.p.p. stabilisce che gli imputati concorrenti nel medesimo reato
o gli imputati che abbiano cooperato colposamente anche tramite condotte indipendenti
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che hanno determinato un unico evento (ex art. 12 lett. a) non possono essere assunti come
testimoni.
La lettera b dell’art. 197 c.p.p. stabilisce che non possono assumere la figura di testimoni
gli imputati legati da una connessione teleologica (ex art. 12 lett. c c.p.p.), nonché gli imputati
in procedimenti probatoriamente collegati ai sensi dell’art. 371, comma 2, lettera b.
Nei suindicati punti il legislatore ha voluto porre due eccezioni: la prima consiste nel
fatto che i soggetti menzionati non possono deporre come testimoni quando nei loro
confronti è stata pronunciata una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o
di patteggiamento; la seconda eccezione attiene alla compatibilità della figura di testimone
da parte dell’imputato che nel corso dell’interrogatorio ha reso dichiarazioni su responsabilità di altri imputati collegati o connessi teleologicamente.
In ordine alla prima eccezione si ritiene necessario evidenziare una ambiguità che emerge
dal dettato dell’art. 197 lett. a e b.
Ebbene, l’art. 197 lett. a e b non menziona, tra i provvedimenti che determinano la
cessazione dell’incompatibilità a testimoniare, la sentenza di non luogo a procedere e
l’archiviazione.
E’ impensabile giustificare questo vuoto legislativo equiparando la sentenza di non luogo
a procedere e l’archiviazione alla sentenza definitiva.
A ben vedere, infatti, l’archiviazione può essere posta nel nulla dal decreto di riapertura
delle indagini (ex art. 414 c.p.p.) e, allo stesso modo, la sentenza di non luogo a procedere
può essere revocata nei casi in cui emergono nuove prove tali da determinare il rinvio a
giudizio (ex art. 434 c.p.p.).
La mancanza di una incisiva disciplina legislativa nella suddetta materia deve far
propendere a due diverse soluzioni: se si tratta di imputati connessi per concorso nel
medesimo reato (art. 12, lett. a) essi sono radicalmente incompatibili con la qualifica di teste.
Nel caso in cui si versa in ipotesi di connessione teleologica o collegamento probatorio,
l’incompatibilità a testimoniare cessa laddove l’indagato o l’imputato destinatario del
provvedimento di archiviazione e della sentenza di non luogo a procedere renda o abbia reso
dichiarazioni sul fatto altrui precedute dal rituale avvertimento (ex art. 64 comma 3, lett. c).
La Corte Costituzionale è intervenuta più volte su tale argomento, in una prima
pronuncia (ordinanza 27 marzo 2003 n. 76) ha tracciato alcune direttive di riforma per il
legislatore, ed ha rilevato che la differenza tra proscioglimento irrevocabile ed archiviazione
potrebbe giustificare in relazione a quest’ultimo istituto soluzioni diverse da quella prevista
per l’imputato prosciolto con sentenza irrevocabile, o differenziate tra loro a seconda, ad
esempio, che il soggetto “archiviato” sia stato indagato in un procedimento connesso ai sensi
dell’art. 12 ovvero per un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b. Inoltre la
Corte ha sottolineato che l’art. 411 c.p.p. si riferisce a situazioni tra loro eterogenee “quanto
alla loro normale forza di resistenza rispetto ad una eventuale riapertura delle indagini ex art. 414
c.p.p.”. Infine la Corte ha precisato che una eventuale disciplina apposita in relazione
all’archiviazione dovrebbe avere ad oggetto tanto i casi previsti dall’art. 411, quanto le ipotesi
regolate dall’art. 408 c.p.p..
Successivamente, con ordinanza n. 250 del 2003 la Corte Costituzionale, ritornando
nuovamente sull’argomento, ha sottolineato che anche l’archiviazione per infondatezza
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della notizia di reato ex art. 408 c.p.p. sottende una varietà infinita di ipotesi in relazione alle
quali si potrebbe giustificare una disciplina differenziata in relazione alla incompatibilità a
testimoniare.
Tuttavia il vuoto legislativo è stato in parte colmato dalla Corte Suprema di Cassazione
la quale ha ritenuto che l’imputato di un reato connesso o collegato può testimoniare in un
processo penale anche a seguito del decreto che abbia disposto l’archiviazione della sua
posizione processuale. Questo orientamento espresso dalla quinta Sezione di Cassazione
penale (sentenza 19 aprile 2007 n. 15804) ammette la testimonianza per i fatti riguardanti
la responsabilità di altri, sempre che la persona non si sia avvalsa della facoltà di non
rispondere anche su tali fatti.
Questa pronuncia contraddice un importante filone giurisprudenziale che sosteneva il
perdurare dell’incompatibilità a rendere testimonianza dell’indagato di reato connesso
anche dopo l’archiviazione, in quanto, a parere di quest’ultima, il decreto di archiviazione non
crea una situazione di stabilità processuale pari a quella di una sentenza di assoluzione
irrevocabile (vedi Cassazione, Sezione quarta, 20298/04).
Per quanto concerne la seconda eccezione introdotta dalla legge n. 63/2001, ovvero quella
attinente alla compatibilità di testimoniare da parte dell’imputato che dichiari fatti da cui
derivano delle responsabilità altrui, è doveroso osservare che l’imputato nel momento in cui
rende dichiarazioni non sempre è in grado di valutare il coinvolgimento di altre persone.
Può accadere, infatti, che colui che rende le dichiarazioni è ignaro di circostanze che
potrebbero essere attribuite ad altri; si pensi al caso in cui la rilevanza di responsabilità di altri
può emergere solo successivamente alle dichiarazioni rese, in concomitanza con altri fatti
scoperti successivamente.
Tale situazione potrebbe essere imprevedibile dall’imputato nel momento in cui rende
dichiarazioni su fatti altrui, poiché il coinvolgimento si verifica con l’emergere di fatti
successivi.
Ed allora, se da un lato il legislatore ha voluto disciplinare la figura dell’imputato che rende
dichiarazioni altrui, assimilandola a quella del testimone ordinario, dall’altro non ha preso in
considerazione l’eventuale volontà o meno del dichiarante di attribuire una responsabilità ad
altri.
Il dichiarante, infatti, nel momento in cui assume la figura di teste assistito potrebbe non
essere cosciente che le sue dichiarazioni possono far configurare un reato nei confronti di
persone altrui.
In altre parole il legislatore non ha preso minimamente in considerazione l’aspetto
soggettivo del dichiarante e della sua consapevolezza o meno di apportare prove accusatorie
contro un altro.
Oltre tutto non sarebbe neanche possibile equiparare la figura del teste assistito a quella del
teste ordinario, infatti chi è stato coinvolto in un procedimento non potrà mai considerarsi
terzo, poiché lascia un margine di contiguità rispetto al procedimento che si riflette sulla
valenza probatoria della dichiarazione.
Quindi, in quest’ultimo caso, il Giudice non potrà non riflettere sulla relazione che lega
il dichiarante alla regiudicanda, dalla quale scaturisce una figura significativamente differente
sul piano del trattamento normativo tra il teste assistito ed il teste ordinario.
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La Corte Costituzionale con ordinanza del 22 luglio 2004 n. 265, lasciando al giudice un
margine minimo di convincimento, ha stabilito che “la sussistenza o meno di un obbligo di verità
del dichiarante potrà essere comunque opportunamente valorizzata dal giudice, in sede di determinazione
dell’entità del riscontro esterno idonea a confermare l’attendibilità della dichiarazione di cui si tratta”.
La lettera c dell’art. 197 c.p.p. stabilisce l’incompatibilità all’assunzione di testimone a
quelle persone che sono presenti nel medesimo procedimento nella veste di responsabile civile
e di civilmente obbligate alla pena pecuniaria.
Comunque costoro possono rendere dichiarazioni su loro richiesta o consenso (qualora
l’istanza venga fatta da altre parti del processo), ai sensi dell’art. 208 c.p.p., quindi nella qualità
di parte ed in assenza dell’obbligo di dire il vero.
Da ultimo la lettera d dell’art. 197 c.p.p. attribuisce l’incompatibilità alla testimonianza a
coloro che nel medesimo procedimento abbiano svolto la funzione di giudice, pubblico
ministero o loro ausiliario ed i difensori che abbiano svolto attività di investigazione difensiva,
nonché coloro che abbiano svolto la documentazione dell’intervista.
La locuzione “ausiliari” espressa dall’art. 197 lettera d c.p.p. va intesa quali agenti di
pubblica sicurezza che assistono il pubblico ministero nella redazione esclusiva degli atti
previsti dall’art. 373 c.p.p. e non quelli compiuti durante diretto espletamento delle loro
funzioni.
Ne consegue che quest’ultima incompatibilità si riferisce a specifiche attività compiute
dalla polizia giudiziaria di natura funzionale.
Non v’è dubbio, inoltre, che per incompatibilità a testimoniare del difensore il legislatore
si riferisce solo a quegli atti tipici di investigazione difensiva disciplinati nel titolo VI bis del
libro quinto, ciò emerge chiaramente dall’interpretazione letterale dell’art. 58 del Codice
Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997, il quale
recita: “ per quanto possibile, l’Avvocato deve attenersi dal deporre come testimone su circostanze apparse
nell’esercizio della propria attività professionale e inerente al mandato ricevuto…”.
Da quanto suddetto si desume che l’Avvocato può deporre come testimone solo nel caso
in cui non abbia svolto atti tipici di attività investigativa o nel caso in cui abbia rinunciato al
mandato e che non potrà riassumerlo.
Tuttavia nei casi previsti dai punti a, b e c dell’art. 197 c.p.p., in cui si esclude per alcune
persone l’obbligo penalmente sanzionato di dire il vero in quanto non assunte nella figura di
testimoni ma di parti, può essere applicata la disciplina prevista dagli artt. 208 e 210 c.p.p.
(esame delle parti).
La tematica trattata non può non trascendere anche per la completezza di analisi dal
considerare alcuni profili opinabili previsti dall’art. 6 della legge 1 marzo 2001 n. 63, il quale
ha introdotto l’art. 197 bis c.p.p..
Se da un lato il legislatore ha voluto eliminare radicalmente l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese prima del dibattimento, al fine di evitare quelle situazioni nelle quali l’imputato di
un procedimento connesso per concorso nel medesimo reato (art. 12 lett. a) dopo aver reso
dichiarazioni di responsabilità altrui nella fase delle indagini si chiuda in un mutismo in
dibattimento, dall’altro non ha garantito all’accusato il diritto di confrontarsi con l’accusatore.
Non solo! Il sistema previsto dal combinato disposto degli artt. 64 e 197 bis c.p.p. è
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criticabile anche sotto l’aspetto delle garanzie di difesa dell’accusatore.
Infatti il dichiarante (accusatore) perde il diritto di difesa al silenzio sul fatto altrui durante
l’interrogatorio compiuto dall’inquirente, quindi in una sede non garantita dalla presenza del
Giudice.
Il legislatore ha voluto affermare un concetto forte del contraddittorio nel momento della
formazione della prova ed ha per questo introdotto i principi del giusto processo, dimenticando al contempo di apportare una incisiva disciplina nella dialettica delle parti, intesa come la
migliore forma di conoscenza eliminando, in questo modo, il pericolo di eventuali contaminazioni probatorie fondate su atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.
Dott. Mario Rossi
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BILANCIO
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL CONSUNTIVO DELL’ANNO 2007
DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Egregi Colleghi,
il rendiconto finanziario/economico/patrimoniale dell’anno 2007, predisposto dal
Consiglio dell’Ordine che ha anche redatto la relativa relazione, presenta un avanzo
economico di • 440.101 a fronte di un bilancio preventivo in pareggio. Il miglioramento
è dovuto a due motivi entrambi positivi: la riduzione di costi e l’incremento delle entrate.
I minori costi si sono rilevati in diverse categorie ed in primo luogo nella categoria 4 per
le minori spese di rappresentanza, postali, di realizzazioni editoriali e manifestazioni
sociali. I maggiori ricavi sono dovuti a maggiori entrate per pareri e conciliazioni e
maggiori iscrizioni di Avvocati. L’avanzo di euro 440.101 sarà portato a nuovo ed
incrementerà il patrimonio netto.
In particolare per il rendiconto finanziario si precisa:
- le entrate finanziarie definitivamente accertate sono risultate pari a • 5.928.557 a
fronte di una previsione di • 5.746.013;
- le uscite finanziarie definitivamente accertate sono risultate pari a • 5.083.669 a
fronte di una previsione di • 5.403.314.
Per quanto riguarda la gestione di cassa, a fronte di previsioni per • 7.667.389, si
rilevano riscossioni per • 5.423.428. Il totale di residui attivi a fine esercizio risulta di •
2.078.581.
Per quanto invece riguarda le uscite, a fronte di previsioni per • 8.313.098, a
consuntivo i pagamenti sono risultati di • 5.096.882. I residui passivi totali al termine
dell’esercizio sono di • 2.805.796.
Tra detti residui passivi è incluso anche l’importo relativo all’«acquisto sede»,
acquisto che anche per quest’anno non si è verificato. L’importo in questione è attualmente pari a • 1.250.022.
Nel merito delle singole voci, non vi sono particolari osservazioni da fare essendo
sufficientemente chiara la relazione del Consiglio.
Il rendiconto finanziario è corredato dal conto economico e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007.
Il conto economico rileva solo le spese e le entrate di competenza dell’esercizio 2007
e, come riferito, presenta un avanzo di • 440.101.
La situazione patrimoniale rappresenta la consistenza patrimoniale dell’Ordine al 31
dicembre 2007 e riporta anche i dati della situazione dell’anno precedente consentendo
in tal modo il riscontro delle variazioni patrimoniali intervenute.
Le attività complessive assommano a • 5.377.429 e i beni materiali indicati come
“immobilizzazioni tecniche”, vale a dire biblioteca, mobili, macchine e attrezzature sono
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esposte o a valore simbolico (biblioteca) o al costo di acquisto integralmente ammortizzato, con apposita iscrizione al passivo di poste di pari importo.
Le passività complessive ivi incluso il fondo per acquisto sede assommano a •
3.617.115 ed il patrimonio netto assomma a • 1.760.314 incluso l’avanzo dell’esercizio
in esame.
Nel corso dell’anno il Collegio ha effettuato le consuete verifiche periodiche e
formulato alcune circostanziate osservazioni non rilevando, comunque, alcuna anomalia
degna di nota.
Il Consiglio, anche a seguito di indicazioni del Collegio dei Revisori, nel corso
dell’esercizio ha completato le azioni di recupero dei crediti verso gli iscritti antecedenti
al 2002, nel 2008 completerà le azioni di recupero per gli anni antecedenti al 2005 ed
istruirà la procedura per il recupero dei crediti a tutto il 2007.
Il Collegio dei Revisori, per quanto di propria competenza, invita l’Assemblea ad
approvare il consuntivo 2007 corredato dalla relazione..
Roma, 30 aprile 2007
I Revisori dei Conti
Avv. Alberto Palattella
Avv. Romeo Brunetti
Avv. Vincenza Di Martino
Avv. Mario Guido
Avv. Luigi Mannucci
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BILANCIO
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2007
Gentili Colleghe e cari Colleghi
Il conto consuntivo risulta composto dai seguenti prospetti:
1) Rendiconto finanziario;
2) Situazione patrimoniale;
3) Conto economico;
4) Situazione amministrativa.
RENDICONTO FINANZIARIO
Il rendiconto finanziario tiene conto delle entrate e delle spese distinte per titolo e
categoria.
In particolare:
ENTRATE
Il totale delle entrate accertate (riscosse e da riscuotere) risulta pari a • 5.928.557.
Le entrate contributive Titolo I cat. 1 pari a • 3.278.406 presentano un incremento di •
166.538 rispetto alle previsioni, principalmente per maggiori iscrizioni di Avvocati e Praticanti Avvocati.
Le entrate contributive per il Consiglio Nazionale Forense pari a • 228.711 presentano un
incremento di • 3.537; si precisa che tale posta non rappresenta una entrata dell’Ordine in
quanto viene trasferita al Consiglio Nazionale Forense detratto il 5% che resta a favore del
Consiglio dell’Ordine.
Le altre entrate, Titolo III, sono pari globalmente a • 923.699 e, rispetto al preventivo
presentano maggiori entrate per • 71.142 principalmente per le maggiori redditi e proventi
patrimoniali.
L’importo dei pareri e conciliazioni, che presenta un incremento rispetto al preventivo, è
già al netto delle restituzioni per rinuncie e per riduzione delle parcelle a seguito di istruttoria
del Consiglio.
Le entrate per partite di giro Titolo VII pari a • 789.608 presentano rispetto al preventivo
una differenza in meno di • 98.099 dovute essenzialmente a minori ritenute erariali e
previdenziali.
USCITE
Il totale delle uscite (pagate e/o impegnate) nel 2007 sono pari a • 5.083.699 e presentano
una differenza in più di • 63.592 rispetto alle previsioni.
In particolare per le spese correnti Titolo I si rileva:
- cat. 1 (spese per gli Organi dell’Ente) presenta rispetto alle previsioni di • 30.000, una
differenza in meno di • 8.979.
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- cat. 2 (oneri per il personale) presenta rispetto alle previsioni di • 1.670.000 una minore
spesa di • 86.730 per mancato completamento dell’organico.
- cat. 4 (spese per acquisto di beni di consumo e servizi) presenta rispetto alle previsioni
di • 1.800.000 una minore spesa a saldo di • 145.718 dovuta principalmente a minori spese
di rappresentanza, postali e telegrafici, Rivista Temi Romana, compensi a terzi e manifestazioni sociali.
- cat. 5 (prestazioni istituzionali) presenta rispetto alle previsioni di • 80.000 una minore
spesa di • 26.308.
- cat. 6 (trasferimenti passivi) presenta rispetto alle previsioni di • 222.974 un minor
trasferimento di • 29.843.
- cat. 7 (oneri finanziari) presenta rispetto alle previsioni di • 20.000 una minore spesa di
• 1.988.
- cat. 8 (oneri tributari) presenta rispetto alle previsioni di • 103.000 una minore spesa per
• 6.645.
- cat. 9 (poste correttive e compensative di entrate correnti) la spesa di • 39.874 trattasi di
rimborsi diversi ad avvocati ed altri.
- cat. 10 (spese non classificabili in altre voci) presenta rispetto alle previsioni di • 26.424
una minore spesa di • 8.211.
In particolare per le spese in conto capitale Titolo II si rileva:
- cat. 11 (acquisizione di beni di uso durevole) rispetto alla previsione di • 25.000 presenta
una minore spesa di • 25.000.
- cat. 12 (acquisizione di immobilizzazioni tecniche) rispetto alla previsione di • 50.000
gli impegni assunti sono risultati di • 63.317.
- cat. 14 (concessioni di crediti e anticipazioni) presenta un esborso di • 46.500.
- cat. 15 (indennità di anzianità al personale cessato dal servizio e anticipazioni) presenta
un valore di • 500 mila quale importo versato nel mese di dicembre 2007 alle Assicurazioni
Generali per la costituzione di una polizza a garanzia del trattamento di fine lavori per i
dipendenti.
In particolare per le spese correnti Titolo IV si rileva:
- cat. 21 (partite di giro) presenta rispetto alle previsioni di • 887.708 un minore importo
di • 98.099 per minori ritenute erariali e previdenziali.
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
La situazione amministrativa evidenzia un avanzo di amministrazione di • 1.486.140.
La situazione amministrativa evidenzia la consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio e
alla fine nonché l’ammontare dei residui attivi e passivi riferibili al 2007 ed agli esercizi
precedenti. Scopo della situazione amministrativa è quello di evidenziare l’avanzo di amministrazione utilizzabile per futuri investimenti o per coperture di disavanzi di future gestioni.
Le disponibilità liquide alla fine del 2007 ammontano a • 2.213.355 così come analiticamente indicati nella situazione patrimoniale e 1 milione di euro sono investiti in Titoli di Stato.
Si rammenta che tra i residui passivi è contabilizzato il Fondo acquisto sede pari a 1.250
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mila euro.
SITUAZIONE PATRIMONIALE
La situazione patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e
passivi al termine dell’esercizio; nel medesimo prospetto sono riportati anche i valori a fine
dell’esercizio 2006.
In particolare le disponibilità pari a 2.213.355 risultano superiori per • 669.171 principalmente maggiori incassi di quote annuali a seguito delle azioni intraprese.
I residui attivi ammontano a • 2.078.581 e presentano un modesto incremento di • 15.284.
I residui attivi includono anche il valore della polizza della Assicurazioni Generali pari a •
561.821.
Immobilizzazioni tecniche presentano un aumento di • 63.317 per l’acquisto di nuovi
computer e mobili.
I residui passivi ammontano a • 617.079 e presentano un decremento di • 149445 per
minori debiti verso i Fornitori e Consiglio Nazionale Forense.
I fondi di accantonamento ammontano a • 1.914.544 e sono costituiti dal Fondo acquisto
sede per • 1.250.022 e dal Fondo trattamento fine rapporto per • 664.521.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2007 è pari a • 1.760.314 ed è costituito oltre che dal
fondo di riserva di • 274.173, dall’avanzo degli esercizi precedenti per • 1.046.039 e
dall’avanzo dell’esercizio del 2007 pari a • 440.101.
Conto Economico
Il conto economico rileva esclusivamente le entrate e le uscite di competenza dell’esercizio
del 2007.
Il risultato dell’esercizio 2007 è di un avanzo economico di • 440.101 mentre il bilancio
preventivo approvato nell’Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2007 presentava il pareggio tra
le entrate e le uscite. Il miglioramento del risultato economico è dipeso da due elementi
ambedue positivi. Infatti nell’esercizio sono state rilevate alcune entrate superiori a quelle
previste nel budget quali proventi per pareri e conciliazioni e maggiori iscrizioni di nuovi
Avvocati inoltre per alcuni capitoli di spesa quali principalmente le spese postali e telegrafiche, manifestazioni sociali e compensi a terzi, presentano una notevole riduzione a seguito di
una diversa strategia del Consiglio.
Il conto economico è suddiviso in due sezioni, nella prima sono rilevate le entrate e le spese
correnti che danno luogo a movimenti finanziari mentre nella seconda vengono rilevati i
componenti che non danno luogo a movimenti finanziari.
Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2007 non si sono verificati fatti di
rilievo.
Per quanto sopra vi invitiamo ad approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio 2007 che
chiude con un avanzo economico di • 440.101 e proponiamo di riportarlo a nuovo.
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ANNO 2007
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RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2007 - A) ENTRATE
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RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2007 - A) ENTRATE
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RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2007 - B) SPESE
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RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2007 - B) SPESE
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SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ANNO 2007
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CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2007
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BILANCIO
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2008
Gentili Colleghe e cari Colleghi,
il conto preventivo si compone di tre prospetti e precisamente il preventivo finanziario
che riporta oltre alla previsioni del 2008 anche i dati del consuntivo del 2007, il preventivo
economico per le entrate e le spese che presuntivamente saranno accertate ed impegnate nel
2008 e il quadro riassuntivo del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008.
Il preventivo economico evidenzia l’equilibrio tra le entrate e le spese.
Come a Voi noto le attività istituzionali tradizionali si sono ulteriormente dilatate a causa
dell’aumento del numero degli iscritti negli ultimi anni. Una ulteriore pressione deriverà
dalle nuove attribuzioni poste a carico del Consiglio: organizzazione e gestione dei crediti
formativi, formazione degli elenchi distrettuali per l’automatica comunicazione alle autorità
inquirenti dei nomi dei difensori di ufficio, ammissione dei non abbienti al patrocinio a
spese dello Stato. Questi maggiori compiti hanno comportato l’incremento dell’organico
con conseguenti maggiori oneri per il personale.
Sulla scorta di tali annotazioni di carattere generale si passa qui di seguito ad un breve
commento ai singoli Titoli di entrata e di spesa.
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2008 - ENTRATE
Titolo I - entrate contributive
La categoria 1 è relativa alle quote contributive per l’anno 2008: alla data del 1° gennaio
2008 risultavano iscritti: n. 4.910 (4.733 nel 2007) cassazionisti, n. 14.987 (14.388 nel 2007)
avvocati, n. 2.757 (2.840 nel 2007) praticanti abilitati, n. 3.000 (3.580 nel 2007) praticanti
non abilitati (questi ultimi conteggiati a decorrere dal 1° gennaio 2001).
In ordine alla categoria 2 si rammenta che l’importo è relativo esclusivamente agli
Avvocati Cassazionisti.
Titolo III - altre entrate
Per la categoria 7 (entrate derivanti dalla prestazione di servizi), la principale voce di
questo Titolo è inerente alla voce “Pareri e Conciliazioni”.
Per la categoria 8 (redditi e proventi patrimoniali) sono relativi alle disponibilità investite
in Titoli di Stato e alle giacenze attive del conto corrente. Gli interessi sui prestiti al personale
dipendente sono determinati nella misura del tasso legale.
Titolo IV - entrate per riscossione di crediti
La voce 14/1 riguarda il totale delle rate mensili di rientro dei prestiti concessi al personale
dipendente, per quota capitale ed incassi di altri crediti.
Titolo VII - partite di giro
Concerne le ritenute erariali, le ritenute previdenziali, le trattenute per conto terzi,
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l’assistenza erogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza Forense (v. titolo IV della parte II
- spese).
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2008 - USCITE
Titolo I - spese correnti
La categoria 1 (spese per gli organi dell’Ente) in tale categoria è previsto il rimborso delle
spese sostenute dai componenti del Consiglio per la partecipazione a manifestazioni
riconducibili all’attività istituzionale espletata dagli stessi e che si svolgono fuori sede in
ambito sia nazionale che internazionale. Per l’anno 2008 l’importo stanziato è • 30.000.
Come per gli anni precedenti non è stato previsto alcun compenso per la carica dei
Consiglieri e del Presidente, né vi sono automezzi e personale a disposizione del Consiglio.
La categoria 2 prevede gli oneri per il personale in attività di servizio. Alla data della stesura
della presente relazione l’organico del personale è costituito da 31 unità e precisamente 28
dipendenti a tempo indeterminato 3 lavoratori interinali.
La categoria 4 consta di 26 voci.
In detta categoria sono dettagliati tutti i costi previsti per lo svolgimento dell’attività
istituzionale dell’Ordine. In particolare per la voce “Temi Romana” è stato previsto il costo
relativo ad un solo numero riguardante l’intero anno; per quanto riguarda l”Aggiornamento
professionale” in considerazione dei corsi da organizzare, si è previsto un onere di • 100.000.
La categoria 5 riguarda le spese per prestazioni istituzionali.
La voce 1 è relativa alla Scuola Forense e la somma prevista è di • 30.000, mentre per la
voce 2 (Centro Studi) è prevista una spesa di • 40.000.
Nulla di rilevante vi è da segnalare per quanto concerne le categorie 6 (trasferimenti
passivi), 7 (oneri finanziari), 8 (oneri tributari), 9 (poste correttive e compensative di entrate
correnti).
Quanto alla categoria 10 (spese non classificabili in altre voci), le spese varie sono stimate
nella misura di • 9.278 e le spese per “difensori di ufficio” in • 20.000. Per quanto riguarda
il fondo di riserva si precisa che non è stato incrementato in quanto l’attuale consistenza pari
a • 274.173 è gia superiore al 3% del totale delle spese correnti previste.
Titolo II - spese in conto capitale
La categoria 11 riguarda l’acquisizione di beni di uso durevole.
Per la voce 11/1 trattasi della acquisizione di software per gli aggiornamenti dei sistemi
elettronici in dotazione al Consiglio.
La categoria 12 .
In tale categoria sono previste le spese per acquisto di mobili e macchine prevalentemente
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destinate all’arredo e al funzionamento degli uffici.
Quanto alla concessione di crediti ed anticipazioni -categoria 14-, non si è prevista alcuna
erogazione.
La categoria 15, alla voce 1 (indennità di anzianità al personale cessato dal servizio), non
è previsto nessun collocamento a riposo del personale attualmente in forza.
Titolo IV - partite di giro
Concerne le ritenute erariali, le ritenute quelle previdenziali, le trattenute per conto terzi,
l’assistenza erogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza Forense (v. titolo VII della parte I
- entrate).
PREVENTIVO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2008
Tale documento, che prende in considerazione solo le entrate e le spese di competenza
dell’anno 2008, chiude in pareggio.
Il prospetto è suddiviso in due sezioni in funzione della manifestazione o meno di
movimenti finanziari. Le varie poste sono analiticamente elencate nel prospetto.
***
Non si può chiudere la presente relazione senza tener conto che il Consiglio dell’Ordine
di Roma annovera -tra avvocati, praticanti abilitati e praticanti non abilitati- ben 25.654
iscritti alla data del 1° gennaio 2008, pur limitando il conteggio dei praticanti non abilitati
a coloro che risultano iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2001. Ed è una cifra, si noti, in
continua progressione. Il bilancio deve necessariamente tener conto di questo fondamentale
dato, che si riflette ovviamente sulle voci di entrata e su quelle di spesa, contenute tutte nei
limiti strettamente indispensabili.
Auspicando che la esposizione dei dati sopra riportati sia da Voi considerati esaurienti,
Vi invitiamo a darci il Vostro consenso e la Vostra approvazione.
***
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BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2008 - PARTE I - ENTRATE
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BILANCIO
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2008 - PARTE II - USCITE
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BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2008 - PARTE II - USCITE
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BILANCIO
QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2008
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PREVENTIVO ECONOMICO DELL'ANNO 2008
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Assemblea Ordinaria del 15 maggio 2008
L’anno 2008, il giorno 15 del mese di maggio, nell’Aula degli Avvocati del Palazzo di
Giustizia di Piazza Cavour a Roma, si è svolta l’Assemblea Ordinaria degli Avvocati di Roma,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del Presidente;
2) comunicazioni del Consigliere Segretario;
3) conto consuntivo dell’anno 2007 e bilancio preventivo per l’anno 2008: relazione del Consigliere Tesoriere, discussione e approvazione;
4) varie ed eventuali.
I lavori hanno inizio alle ore 12,20. Assume la Presidenza l’Avv. Alessandro Cassiani,
svolge le funzioni di Segretario l’Avv. Antonio Conte.
Preliminarmente viene costituito il Consiglio di Presidenza, composto dall’Avv. Alessandro Cassiani, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dal Consigliere
Segretario Avv. Antonio Conte e dal Consigliere Tesoriere Avv. Rosa Ierardi, al fine di
regolare l’andamento dell’Assemblea.
(Testo tratto dalla registrazione)
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI
Credo che sia il caso di cominciare. Un saluto a tutti i volenterosi che hanno ritenuto di
voler partecipare a questa che è una giornata importante, perchè è una giornata nella quale
tiriamo le somme dell’attività svolta nel precedente biennio e delineiamo i programmi per
il futuro.
Il Consigliere Tesoriere, che saluto e ringrazio, Rosa Ierardi, Vi prospetterà una
situazione fatta di numeri, ovviamente. Io devo dirVi invece qualcosa a proposito delle idee
che ci muovono e dei programmi che abbiamo in animo di condurre a compimento durante
il prossimo biennio, che immagino proficuo -e lo desumo dalle premesse, dall’inizio- e anche
foriero di qualche utile risultato per l’Avvocatura.
Quello che abbiamo fatto è a conoscenza dei Colleghi. Molti di Voi, se non tutti, sanno
l’intensa attività culturale condotta dal Consiglio; molti di Voi hanno partecipato, ci hanno
visto sulle barricate pronti a difendere i diritti dell’Avvocatura; tutti credo che conoscano
l’attività frenetica di un Consiglio che è chiamato ad occuparsi ormai, credo, di 22 mila
iscritti. Il che significa, non che sia perciò il più importante Consiglio d’Italia, ma,
probabilmente, per essere chiari, il Consiglio più oberato di responsabilità, perchè dal
numero discendono una serie di conseguenze tutte negative.
Che cosa abbiamo in animo di fare per il futuro? Intanto rimboccarci le maniche,
occuparci dei compiti istituzionali perchè questo è il minimo dei minimi dei doveri che
incombono, anche a costo di fare udienze straordinarie, adunanze straordinarie così come
abbiamo già preventivato. Ma poi, soprattutto, di occuparci dei massimi sistemi che ancora
sono motivo di grande preoccupazione e in relazione ai quali a me basta citare la Legge
Bersani, la legge sull’antiriciclaggio, tutto quello che ci è piovuto addosso, ma anche dei
problemi contingenti, che sono quelli che maggiormente affliggono l’Avvocatura.
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Abbiamo cominciato subito, abbiamo cominciato immediatamente a occuparci soprattutto di questi che sono i veri problemi immediati. Ieri tutto il Consiglio era a colloquio con
il nuovo Presidente del Tribunale, Paolo de Fiore, al quale sono stati prospettati i problemi
delle lunghe file, delle attese, delle Cancellerie che non funzionano, della mancanza di spazi
nei quali esercitare l’attività giudiziaria, tutti quei problemi che costituiscono la nostra vita.
Devo dire che non li abbiamo ovviamente risolti, ma che abbiamo trovato, come suol dirsi,
una sponda autorevole in un Presidente del Tribunale il quale si è mostrato desideroso di
intervenire, insieme a noi, per il che alla fine, come ricordano i Consiglieri l’intesa è stata
questa, andiamo a parlare col nuovo Sindaco, prendiamo appuntamento col Ministro,
battiamo i pugni per ottenere quello che è nell’interesse di tutti in maniera che finisca (non
è stato detto ma implicitamente questo era il discorso) il discorso dei Magistrati che si
riuniscono in un’aula e degli avvocati che si riuniscono in un’altra aula per parlare dei propri
problemi dimenticando quelli della giustizia che sono: le lungaggini; che sono quelli ai quali
ho accennato e tanti altri.
Ce la faremo? Io penso proprio di sì perchè, Vi dicevo, le prime avvisaglie descrivono (e
Vi prego di credermi) un Consiglio dell’Ordine amalgamato, nel quale ciascun Consigliere
ha già assunto le proprie responsabilità e ha dimostrato di volere operare. Io a questo punto
devo dire che all’inizio mi sono trovato un po’ smarrito per l’assenza di alcuni Consiglieri
che hanno portato un notevole, se non prezioso contributo, parlo di Domenico Condello,
Carlo Testa, che non siedono nell’attuale compagine. Però mi sono immediatamente, come
suol dirsi, consolato, non ricreduto, consolato, perchè ho notato che i nuovi Consiglieri, ai
quali rivolgo un affettuoso saluto prima che a quelli già in carica, e che già conoscevo di
nome, hanno dimostrato immediatamente grande interesse, grande operatività, desiderio di
operare. Io, quindi, voglio salutare pubblicamente Mauro Vaglio, Cristiana Arditi di
Castelvetere, Pietro Di Tosto, il Collega Murra. Naturalmente, così come tutti gli altri
Consiglieri, credo di poter dire che il mio invito ad agire unitariamente per il Consiglio e a
nome del Consiglio sia stato raccolto, ciascuno coordina la propria commissione, ciascuno
interviene nel dibattito che si svolge ogni giovedì, io credo che riusciremo a fare: che cosa?
Quello che ci impongono le regole, anche quello che, a dir la verità, si aggiunge ai tanti
problemi che già erano più che sufficienti: mi riferisco ovviamente a quel problema nuovo
che ci avrebbero potuto risparmiare ma che è piovuto sulle nostre spalle, dell’aggiornamento
continuo e obbligatorio. Certamente non lo avremmo voluto, o perlomeno avremmo
desiderato che si distinguessero i piccoli Ordini (piccoli da un punto di vista numerico,
intendiamoci), con 100 iscritti o 200 iscritti da quelli come il nostro che, come dicevo, tant’è,
la regola è per tutti, dobbiamo procedere all’aggiornamento obbligatorio, ma noi abbiamo
elaborato il problema, abbiamo intanto ritenuto di doverlo offrire gratuitamente (e ci
mancherebbe altro!) ai Colleghi; di dover fare anche ricorso alla attività e all’intervento delle
associazioni forensi che hanno una intensa attività culturale; abbiamo ritenuto poi di porci
dei limiti nell’eventualità che il Consiglio non riesca poi a portare a termine questo
programma, cosa che ovviamente non mi auguro.
Abbiamo preso contatti con altri Ordini, quello dei Commercialisti per esempio, che
hanno già predisposto un programma telematico che mi ha affascinato, non fosse altro per
la mia ignoranza nella materia, sono andato insieme al Collega Vaglio, al Consiglio
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dell’Ordine dei Commercialisti, ho visto come per miracolo apparire sullo schermo del
computer il docente che teneva, restando dietro la propria scrivania del proprio studio,
teneva la lezione che può essere trasmessa oviamente a tutti quanti gli Iscritti.
E’ uno spunto, probabilmente l’uovo di Colombo, probabilmente è la linea guida che
ci consentirà di portare a termine quello che sembrava e sembra a tutt’oggi un programma
e un progetto insopportabile e inattuabile.
Faremo anche questo, corrisponderemo a tutti quanti i nostri doveri, ma non perchè
siamo in 15 volenterosi, perchè anche se fossimo degli eroi probabilmente non ci riusciremmo, ma perchè abbiamo accanto a noi, a tutti coloro i quali fanno parte delle Commissioni,
tutti i Colleghi che ruotano intorno al Consiglio, e che io considero parte integrante del
Consiglio, i Colleghi che si impegnano nelle Commissioni, cara Donatella, fanno parte del
Consiglio perchè una regola, una legge per la quale Roma debba avere 15 Consiglieri, così
come altri Ordini, è una regola che non potrebbe essere accettata e non porterebbe a nulla
se non ci fosse, e c’è, c’è questo intervento.
Quindi conclusivamente io credo di poter dire che, a parte il ringraziamento dovuto ai
Consiglieri, a coloro i quali collaborano e al Personale del Consiglio, perchè Voi immaginate
quanto, pur restando nell’ombra, sia importante l’intervento di tutti quanti Dipendenti del
Consiglio. Devo fare anche io un bilancio, non consuntivo ma preventivo di quello che farà,
è (mi si perdoni quello che potrebbe sembrare un eccesso di ottimismo) il mio bilancio
preventivo sulle attività del Consiglio è certamente positivo, perchè io conosco gli Uomini
che compongono il Consiglio, perchè so che io tra gli altri, come gli altri, sono animato dal
massimo entusiasmo che non viene meno col passare degli anni, e sono convinto che con
la caparbietà, con la convinzione di essere nel giusto, si riesca poi a risolvere i problemi, ad
affrontarli e a risolverli, sempre che, naturalmente, nel mondo esterno ci sia una maggiore
sensibilità per i problemi dell’Avvocatura.
Il mondo cambia, ci si illude sempre che i nuovi siano migliori dei precedenti oppure
abbiano maggiore sensibilità. Io in questo sono un’inguaribile ottimista, penso che i
problemi dell’Avvocatura, anche per lo stimolo che giornalmente verrà da questo Consiglio
dell’Ordine oltre che da altri, verranno affrontati e finalmente risolti, a cominciare (e mi
avvio alle conclusioni) dal problema che per noi è un problema centrale, della approvazione
finalmente, dopo 30 anni, di un ordinamento professionale che serva a risolvere il problema
dei numeri attraverso la previsione di una selezione che non porti, come avviene oggi e come
continua ad avvenire, migliaia di praticanti avvocati all’esame di avvocato. In buona parte
determinando una fabbrica di illusioni che poi penalizza terribilmente coloro i quali che non
avendo altra scelta, ritengono di potersi rifugiare. Noi vorremmo che agli esami di avvocato,
e quindi all’esercizio effettivo, arrivassero realmente quei giovani che frequentano le aule,
realmente quelli che svolgono la pratica e non chiunque abbia intenzione di munirsi di un
biglietto da visita in previsione di poter esercitare la professione. La riforma dell’ordinamento professionale l’abbiamo immaginata nello scorso biennio, ne parleremo con i politici, ne
dibatteremo in occasione del Congresso Nazionale Forense, anzi vorrei, già lo sapete ma
voglio ricordarlo a chi non lo sappia o non lo ricordi, a novembre, a Bologna, si terrà il
Congresso Nazionale Forense nel quale tutti questi problemi verranno affrontati, saranno
all’ordine del giorno, e io credo che Roma, veramente in questo caso come punto di
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riferimento, abbia il dovere di imprimere un indirizzo agli altri Ordini. Io credo che
arriveremo preparati, con l’ausilio delle Associazioni e con l’ausilio di tutti i Colleghi che
contornano il Consiglio.
Con questi auspici io Vi ringrazio, Vi lascio e lascio la parola soprattutto al Consigliere
Segretario e al Consigliere Tesoriere che credo sia l’elemento centrale.
Un ultimo ringraziamento che avrei dovuto anteporre è quello ai nostri Revisori dei
Conti, al nostro Commercialista, senza i quali, mi devi perdonare, ma credo che il
Consigliere Tesoriere non avrebbe avuto la possibilità di elaborare quel bilancio che viene
sottoposto alla Vostra eventuale approvazione. I nostri Revisori dei Conti hanno dimostrato
negli anni di avere grande capacità, ci hanno guidato, qualche volta anche, non bacchettandoci, ma rettificando un qualche nostro indirizzo, che io reputo molto positiva e che merita
il ringraziamento non solo del Consiglio ma direi proprio dell’Avvocatura. Grazie.
CONSIGLIERE SEGRETARIO ANTONIO CONTE
Grazie Presidente. Il mio intervento sarà rapidissimo, più che altro sarà matematico e
numerico, eccezion fatta ovviamente per il ricordo dei Colleghi scomparsi. Un ringraziamento particolare da parte mia, ovviamente mi associo al ringraziamento ai Revisori dei
Conti che ci supportano e ci aiutano in questo difficile incombente.
Passo immediatamente all’attività del Consiglio nell’anno 2007.
Adunanze del Consiglio: n. 59
Albo Avvocati:
iscrizioni:
- albo ordinario: n. 1.064
- elenco speciale: n. 141
passaggi dall’albo ordinario all’elenco speciale: n. 33
passaggi dall’elenco speciale all’albo ordinario: n. 24
variazioni elenco speciale: n. 7
cancellazioni per morte: n. 62
cancellazioni a domanda: n. 268
cancellazioni per trasferimento: n. 45
cancellazioni per incompatibilità: n. 2
nulla osta al trasferimento: n. 59
cancellazione per sanzione disciplinare: n. 3
Registro Praticanti:
iscrizioni: n. 1.233
abilitazioni: n. 456
iscrizioni e abilitazioni: n. 136
revoche abilitazioni: n. 146
cancellazioni per morte: n. 6
cancellazioni a domanda: n. 798
cancellazioni per trasferimento: n. 109
cancellazioni per fine pratica: n. 1.012
nulla osta al trasferimento: n. 67
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certificati di compiuta pratica: n. 1.274
Pareri:
istanze di richiesta parere: n. 3.318
Conciliazioni: n. 190
Patrocinio a spese dello Stato:
istanze di ammissione al patrocinio dello Stato: n. 3.589
Notifiche dirette:
Autorizzazioni a notifiche dirette: n. 1.004
Protocollo:
corrispondenza in arrivo e in partenza: n. 26.000 pezzi
Difensori di Ufficio:
al 31 dicembre 2007: n. 476
Rilascio smart card: n. 1.148
Segreteria:
pratiche instaurate di segreteria: n. 660
di cui:
- pratiche di segreteria ordinarie: n. 176
- articolo 22 Codice Deontologico Forense: n. 398
- pareri deontologici: n. 86
Disciplina:
pratiche instaurate: n. 747
pratiche trattate: n. 185
di cui:
- archiviazioni: n. 167
- aperture procedimenti disciplinari: n. 18
Decisioni disciplinari: n. 72
di cui:
- proscioglimento istruttorio: n. 2
- estinzione per morte: n. 2
- non luogo a sanzione: n. 36
- avvertimento: n. 10
- censura: n. 9
- sospensione: n. 10
- cancellazione: n. 3
Assistenza:
fondo di Assistenza del Consiglio: n. 44 domande per Euro 118.800,00
fondo Cassa di Previdenza: n. 171 domande per Euro 456.700,00
Centro Studi:
Rapidamente i dati del Centro Studi, ovviamente sempre afferenti all’anno 2007.
Nell’anno sono stati portati a compimento 45 eventi, convegni, incontri di studio,
dibattiti, tavole rotonde e conferenze. Tra questi 8 hanno avuto carattere di corsi o seminari
e si sono protratti per più giornate, per un totale di 73 giorni/evento con distribuzione di
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materiale, per corsi/seminari e vi è stato successivamente anche il rilascio di attestati ai
partecipanti. L’incremento complessivo rispetto all’anno precedente è stato del 22%.
Aggiungendo il Master di secondo livello in Diritto Tributario dell’Università “La Sapienza”
di Roma ospitato nei nostri locali, con il nostro patrocinio i giorni/evento diventano 97.
L’uso della sala attrezzata per le indagini difensive ha mantenuto la media di un
interrogatorio a settimana come il precedente anno, mentre la concessione di stanze per
ricevere la propria clientela è stata limitata a chi deve affrontare momenti di disagio, come
trasferimento di studio, la momentanea indisponibilità per causa di forza maggiore.
Biblioteca:
Sono attivi 126 titoli di periodici giuridici, di cui 22 on-line o in cd-rom e si continua a
seguire la tendenza di sostituire, ove possibile, gli abbonamenti cartacei con quelli telematici.
Per una politica di contenimento della spesa nel corso dell’anno non sono state
acquistate monografie, l’aggiornamento della manualistica è stato assicurato dagli omaggi
ricevuti dalla casa editrice Cedam di Padova.
Sono stati rilegati, registrati e catalogati complessivamente 219 volumi.
L’afflusso è stato continuo e stabile con una media di 25 utenti giornalieri (ovviamente
sto parlando della sede di Via Valadier) la maggioranza dei quali preferisce la ricerca
telematica a quella cartacea.
Scuola Forense:
Si svolge viceversa presso il Consiglio dell’Ordine in questa sala. La Scuola ha raggiunto
il numero di 478 praticanti iscritti e ha portato a termine 110 giornate di lezioni per
complessive 315 ore.
Chiedo la cortesia ai Colleghi di alzarsi perchè ricorderò i Colleghi deceduti nell’anno
2007. Alfredo Agamben, Piero Amenta, Carla Antonacci, Giuseppe Bartoli, Alessandro
Bazzani, Giuseppe Bianchetti, Guglielmo Boazzelli, Michele Bozza, Lorenzo Bucchi,
Giovan Francesco Capecci, Luigi Castiello, Salvatore Cattaneo, Walter Cianfrocca, Eolo
Cogliani, Franco Colizza, Armando Costa, Cesare Crosta, Gianantonio Crotti, Domenico
Cuteri, Beniamino D’Aloisio, Roberto D’Amico, Francesco D’Anna, Alberto De Chiara,
Massimo Del Moro, Tommaso Di Pierro, Francesco Du Bessè, Ennio Filiani, Vincenzo Folli,
Roberto Gava, Andreina Ge, Enrico Gismondi, Francesco Giuliano, Saverio Graziani,
Giorgio Hoyek, Antonino Juvara, Fabrizio Longhi, Roberta Lucernoni, Salvatore Malgeri,
Lanfranco Mangia, Paolo Manozzi, Filomena Marini, Francesco Mazzei, Fernando Nati,
Giuseppe Neri, Guido Nucci, Michele Pallottino, Vincenzo Perilli, Guido Pomarici, Patrizia
Properzi, Amelio Recchia, Pietro Ricci, Remo Ripoli, Ada Rocchi, Mario Russo, Gino
Sacerdoti, Vincenzo Salvati, Giulio Scalfati, Giovanni Vassallo, Aurelio Ventura, Antonio
Vianello, Pasquale Vitale e Anna Zangolini.
Voglio ricordare anche un Dipendente del Consiglio deceduto lo scorso anno, il Dottor
Domenico Pasceri.
Chiedo a tutti i Colleghi di osservare un minuto di raccoglimento.
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Grazie. (pausa)
Cedo la parola al Consigliere Tesoriere.
CONSIGLIERE TESORIERE ROSA IERARDI
Gentili Colleghe e cari Colleghi, ringrazio tutti gli Amici presenti, il Presidente, il
Segretario, i Consiglieri, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti
delle Commissioni consiliari, i Presidenti delle Associazioni Forensi che sono presenti e che
hanno accolto il nostro invito.
Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare inoltre ai componenti l’Ufficio di
Tesoreria, in particolare al Dott. Spoti, e al Rag. Paris che con il loro preciso e puntuale lavoro
e con la loro professionalità consentono di amministrare in modo chiaro e trasparente le
risorse del Consiglio che, non dimentichiamo, è senz’altro il Consiglio più grande d’Europa.
Consentitemi, ancora prima di entrare nel tecnico della relazione al Bilancio, una piccola
premessa. E’ con grande emozione e commozione che prendo la parola in questa sede.
Ringrazio sentitamente tutti i Colleghi che mi hanno ribadito il loro sostegno, permettendomi di essere eletta per il terzo mandato quale Consigliere dell’Ordine. E’ per me un
grande onore essere la seconda donna nella storia del Consiglio a ricoprire una carica
istituzionale, quella di Consigliere Tesoriere, e ringrazio il Consiglio dell’Ordine per la
fiducia accordatami.
Desidero rivolgere un commosso pensiero a colei che fu la prima donna a ricevere questo
grande onere, cioè l’Avvocato Gabriella Niccolaj, cui mi legava una profonda stima
professionale ed amicizia personale sin da quando cominciai, proprio presso il suo studio,
lo svolgimento della mia pratica forense.
Svolgerò la mia attività con il massimo dell’impegno e con quello spirito di abnegazione
che necessariamente deve avere chi ha scelto di servire la nostra categoria.
Vengo ora al punto centrale di questo mio breve intervento, non dilungandomi molto
sul bilancio giacché tutti ne avete copia: il bilancio, come è noto, è la sintesi dell’attività
amministrativa/finanziaria/gestionale svolta dal Consiglio ed il bilancio che viene presentato in questa assemblea è il risultato della gestione del 2007 del precedente Consiglio, ove
ricopriva la carica di Consigliere Tesoriere il Collega Carlo Testa, che desidero pubblicamente ringraziare per il lavoro svolto e di cui voglio sottolineare in questa sede l’impegno profuso
nel corso del suo mandato.
Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione presenta uno sbilancio positivo
di Euro 440.101. Il miglioramento rispetto al Preventivo 2007, che come noto chiudeva in
pareggio, è dovuto all’effetto combinato di due elementi positivi. Il primo sono le entrate
superiori a quelle previste, per pareri, conciliazioni nonché per iscrizione di nuovi avvocati.
Il secondo riguarda le spese inferiori a quelle previste principalmente per minori acquisti di
beni di consumo e servizi e minori oneri per il Personale in quanto non è stato ancora
completato l’organico.
Nell’esercizio 2007 è proseguita l’opera per il recupero dei crediti verso iscritti morosi,
con stralcio di quelli non recuperabili. Nel corrente esercizio si completeranno le azioni di
recupero dei crediti a tutto il 2007.
Lo sbilancio positivo consuntivo nel 2007 andrà ad incrementare il patrimonio netto
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dell’Ordine che passa da Euro 1.320.212,00 ad Euro 1.760.314,00 senza considerare il fondo
per acquisto sede che è pari a 1.250.023,00 Euro.
Alla luce della esaminata situazione si può affermare che l’ente è solido e ciò consente
di poter programmare eventuali investimenti per lo svolgimento di future e ulteriori attività
dell’Ordine. Il bilancio preventivo per l’anno 2008 ricalca la linea guidata dalla politica
finanziaria degli scorsi anni. Non è stato previsto alcun aumento, né per la quota di iscrizione
all’Albo, né per le quote annuali rispetto a quanto deliberato nel mese di ottobre 2006,
poiché si ritengono idonee a conseguire il pareggio economico nell’esercizio 2008; ciò
nonostante il continuo incremento del numero degli iscritti comporti necessariamente un
aumento delle attività istituzionali tradizionali e aggiungo che, come diceva il Presidente
Cassiani, non solo l’ulteriore incremento degli iscritti ma anche nuove situazioni che ci
ritroviamo comunque a fronteggiare, come appunto la formazione obbligatoria per la quale
è stata prevista in bilancio una spesa preventiva di 100.000,00 Euro, proprio perchè l’Ordine
assicuri ai Colleghi una formazione del tutto gratuita che possono fare attraverso il loro
Consiglio e non a pagamento.
Anche per il 2008, vorrei sottolineare, che non è stato previsto alcun compenso per la
carica dei Consiglieri e del Presidente, così come non sono stati previsti né mezzi né
personale a disposizione del Consiglio.
Ringrazio i Revisori dei Conti, sempre puntuali e vigili che, con le loro osservazioni,
contribuiscono sicuramente a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa/
gestionale del nostro Consiglio dell’Ordine.
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI
Poiché ho ricevuto due richieste di intervento, una da parte del Collega Stefano Rubeo,
l’altra da parte dell’Avv. Maurizio Cecconi.
Se Vi è sufficiente lo scritto, e lo avete, possiamo andare oltre. Se ritenete che un Revisore,
potrebbe essere anche il Collega Alberto Palattella, prenda la parola per sintetizzarlo siamo
qui, non abbiamo nessuna fretta di concludere.
CONSIGLIERE SEGRETARIO ANTONIO CONTE
I Colleghi che hanno chiesto di intervenire sono: Stefano Rubeo, Maurizio Cecconi,
Maurizio Di Stefano, Domenico Marocco, Arturo Bertolani, Salvatore Orestano.
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI
Vi pregherei di essere brevi e di concentrare il discorso sul bilancio perchè oggi siamo qui
per questo, se dovessimo parlare di tutto non basterebbe certamente neanche la giornata.
Andiamo per ordine di presentazione.
AVV. STEFANO RUBEO
Molto brevemente. Era solo una notazione sul bilancio, io non ho preparato un
emendamento, non so se qualcuno lo ha fatto, però debbo rinnovare un argomento che
ormai ci trova tutti gli anni, da circa 7 anni, di fronte a Voi, cioè l’assenza nel bilancio del
finanziamento all’Organismo Unitario. Purtroppo debbo, non voglio riprendere nessuno,
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però molto sommessamente devo rilevare che la scorsa assemblea era terminata con un
impegno da parte del Consiglio di organizzare un’assemblea politica su questo argomento,
in quanto si era detto che un argomento di questo tipo, limitato solamente a un discorso di
bilancio, sarebbe stato forse eccessivamente stretto come tipo di discorso. Mi aspettavo che
questa assemblea fosse indetta e invece non è stata mai indetta, e quindi ci ritroviamo di
nuovo qua all’Assemblea per il bilancio a riprendere in mano questo discorso.
Mi fa piacere sapere, l’ho già saputo prima, che se non altro il Consiglio ha disposto
l’elezione dei delegati al Congresso, questo sicuramente è un gesto importante, ritengo che
abbia anche individuato, io non sono un esperto di bilanci, lo dico chiaramente, però ritengo
che siano stati predisposti fondi sufficienti per mandare i delegati, ricordo che sono circa un
centinaio, quindi è sicuramente un impegno gravoso. Di questo magari chiedo un chiarimento al Consigliere Tesoriere se ci può appunto dire se è stata prevista la copertura per
queste centinaia di persone, ma ritengo di sì perchè non credo che l’Ordine faccia una
delibera in merito a partecipazione senza la copertura finanziaria.
Quindi questo è un primo argomento, quindi è un invito, non voglio appunto porre in
votazione un emendamento su questo argomento, però rinnovo l’invito a indire questa
assemblea, anche perchè credo, in vista del Congresso, questo è un argomento importante,
visto che poi i 100 delegati andranno ad eleggere le componenti dell’O.U.A., e quindi
necessariamente voteranno, e quindi come al solito avere una rappresentanza zoppa, cioè
con una partecipazione di Roma un po’ singolare, cioè che elegge i delegati ma poi non
finanziaria, mi sembra una cosa non propria. E, soprattutto, perchè si potrebbero pensare
delle forme di finanziamento flessibili, nel senso che probabilmente era un errore dire
facciamo un finanziamento forfetario, come è stato negli anni, ma ad esempio con una
compartecipazione da parte degli iscritti, esprimendo il loro consenso al finanziamento o
meno, al momento ad esempio in cui si versano i contributi. Questa potrebbe essere una
proposta. Però è chiaro che richiedo, quindi, formalmente che venga messa in atto la delibera
assemblea dello scorso anno indicendo una assemblea specifica sull’O.U.A. possibilmente
prima del Congresso Forense, non prima dell’elezione dei delegati che è certamente
impossibile, però prima della data del Congresso. Chiedo che venga indetta l’assemblea
politica. Per quello che riguarda invece il Congresso una parola la voglio spendere, anche se
non è proprio argomento di bilancio. Ossia io credo che il discorso che è stato fatto sui crediti
formativi è un discorso importante, io credo che l’unica cosa positiva di questa normativa
è la esigenza di sottolineare l’aggiornamento professionale per gli avvocati. Però io credo che
tutte le osservazioni che sono state mosse da più parti, da parte dell’Avvocatura in merito
ai crediti formativi, vada attentamente osservata. Ossia io credo che questo sistema dei crediti
formativi così come deliberato dal Consiglio Nazionale Forense sia sbagliato, perchè punta
alla penalizzazione degli avvocati anzichè incentivarli. Ossia, io non vedo perchè noi
dobbiamo punire gli avvocati perchè non si aggiornano anzichè premiarli. E quindi credo
sia proprio in un’ottica sbagliata, credo che vada capovolta l’ottica, noi dobbiamo premiare
gli avvocati dandogli una specializzazione, un riconoscimento, ma non bastonarli, anche
perchè io credo che questo sistema non funzioni, perchè noi sappiamo bene, abbiamo visto
i dati prima emersi sulla deontologia, che già è difficile fare i procedimenti disciplinari
figuriamoci se un Ordine dovesse controllare 22 mila avvocati che fanno tutto questo
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numero spropositato di corsi e di crediti formativi.
Tra l’altro io credo che abbiamo avuto dallo stesso legislatore un incentivo al mercato,
ma allora un professionista che, ad esempio, fa le udienze, si mette tutti i giorni in gioco
perchè porta dei risultati a un cliente, perchè non inserire nel regolamento del Consiglio
Nazionale Forense un riconoscimento dell’attività giurisdizionale svolta. Lì c’è un aggiornamento permanente continuo.
Quindi io credo -e questo lo propongo, lo faccio proprio come proposta- che in vista di
una eventuale assemblea di preparazione anche dei delegati al Congresso, perchè non
proporre, non portare Roma ad arrivare tutti insieme su una proposta di modifica del
Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, visto che così come è stato fatto è
assolutamente inattuabile e secondo me anche appunto penalizzante e si pone con una ottica
sbagliata nei confronti dei Colleghi.
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI
Io volevo ringraziare Stefano per aver ricordato a tutti che per il 17 luglio è fissata
l’Assemblea per l’elezione dei delegati al Congresso. Voglio aggiungere (ma poi ritornerò
sull’argomento) che il problema dell’O.U.A., nel senso del ritorno eventuale nell’O.U.A.
da parte del Consiglio dell’Ordine di Roma è un problema di ordine politico più che di
bilancio. So perfettamente gli antecedenti, so quale è l’impostazione che correttamente
l’O.U.A. dà al problema, voglio anche aggiungere di mio che io ho sempre apprezzato il
contributo, ma non solo a parole, ho apprezzato fino al punto di intervenire in tutte le
occasioni in cui sono stato invitato, il contributo che l’O.U.A. ha dato e continua a dare ai
problemi dell’Avvocatura. Però voglio anche dire che non a caso oggi non è stato messo
all’ordine del giorno, non è una scorrettezza, non è una dimenticanza volontaria, noi
riteniamo che questo sia un problema che vada dibattuto in Consiglio, che debba formare
oggetto di una assemblea, di una discussione in sede di assemblea straordinaria, che non
possa essere inserito occasionalmente, col rischio poi che o passi la mozione se di questo si
tratta, con un consenso limitato, oppure, peggio ancora, la mozione venga bocciata.
Io credo che il problema sia di straordinaria importanza, sono aperto a tutte le soluzioni.
Notavo un richiamo da parte di Stefano al fatto che l’anno scorso, in realtà l’iniziativa di dire,
me ne faccio carico, il giorno tal dei tali ... se ne è parlato in Consiglio e in Consiglio si è detta
una cosa ovvia, che questo dovesse essere deliberato dal Consiglio dell’Ordine, non
certamente deciso dal Presidente.
Prima ancora che Maurizio intervenga, perchè ha chiesto di parlare penso non di altro
ma di questo, voglio dirgli che siamo al punto di prima, cioè siamo di fronte a un problema
che va affrontato non seriamente, perchè se ne parlerebbe e se ne parlerà con la massima
serietà, ma come argomento centrale, perchè, ripeto, al di là degli obblighi derivanti da
lontano, dal Congresso Nazionale Forense, rimane il fatto politico, rimane una decisione
che deve essere presa non, con tutto il rispetto, da pochissimi avvocati rispetto ai tanti, ma
nel corso di un’assemblea molto nutrita, molto frequentata, e quindi naturalmente molto
pubblicizzata. Io questo lo voglio dire anche per prevenire quello che verrà detto.
Detto questo, aggiungo soltanto un’altra cosa: Stefano parlava dell’aggiornamento
obbligatorio aggiungendo altre cose a quelle che io ho premesso. Io ne ho parlato in termini
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chiari, ma per essere ancora più chiaro voglio dirVi che è stata una tegola che è piombata sulla
testa del Consiglio dell’Ordine, perchè se Voi aggiungete ai compiti istituzionali anche
questo, e considerati i 22 mila iscritti, ma ne abbiamo parlato in Consiglio, c’erano due tesi
contrapposte, ciascuna dotata della dovuta necessaria dignità, tra le due tesi il Consiglio ha
scelto una via intermedia, probabilmente ancora la nostra delibera non è nota a tutti, però
Voi vedrete che il Consiglio dell’Ordine: si è distaccato dal dovere di riprodurre pedissequamente il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, ha assunto nella propria autonomia
una decisione che da una parte conserva questo obbligo, sia pure non voluto, non desiderato
e non preventivato, nello stesso tempo va incontro ai Colleghi. La sintesi e la sostanza è
questa: se il Consiglio dell’Ordine non potesse essere in grado non per mancanza di buona
volontà perchè noi ce la metteremo tutta, certamente non ne farà carico agli iscritti. Credo
che questo è un po’ il discorso. Quindi io Vi prego di prendere in considerazione questa
delibera, di meditarla, ed eventualmente tornare sull’argomento, che non mi pare sia
strettamente connesso a quello del bilancio, perchè nel bilancio l’argomento di sguincio
viene trattato soltanto a proposito della posta che è stata messa a disposizione di questa
attività, che è una attività certamente importante del Consiglio e che noi vorremmo,
contrariamente a quello che avviene in altri Consigli dell’Ordine che non cito, vorremmo
svolgere a titolo gratuito. Se poi un Collega vuole andare ad Oxford a fare un suo master,
questo è affar suo, ma il Consiglio ha deliberato (questo mi pare sia il punto centrale), ha
assunto l’impegno di farlo gratuitamente.
Detto questo io chiedo scusa se mi sono inserito forse anticipando gli eventi e i discorsi
e do’ la parola a Maurizio Cecconi.
AVV. MAURIZIO CECCONI
Io ringrazio il Presidente del Consiglio per avermi dato questa opportunità di parlare per
la seconda volta in qualità di Segretario. Grazie all’atteggiamento particolarmente illuminato
che il Consiglio ha avuto in vista della sessione duplice di Milano-Roma nel 28° Congresso.
Sono stati eletti i delegati al Congresso …
Elisabetta Rampelli, che è recentemente entrata perchè è uscito un Collega di Velletri,
l’Avv. Paolo Voltaggio, l’Avv. Maurizio ... ed io, che sono il segretario.
Due parole per dire che cosa l’O.U.A. ha fatto nell’ultimo anno.
Intanto siamo stati in prima fila, con tutta l’Avvocatura, nella resistenza all’ondata
“liberalizzatrice”, in realtà filo poteri forti che i provvedimenti di Bersani avevano introdotto
nella normazione degli avvocati.
E’ stata una battaglia dura ma senza esiti negativi, c’è stato un esito positivo: è stato
arrestato un progetto, che doveva portare gli avvocati senza una normazione di tutela della
loro dignità. E sono stati fatti, l’O.U.A. su questo è stata in prima fila e direi determinante,
delle grosse modifiche, sia sul progetto di normazione delle professioni, che doveva essere
un progetto libero e fortemente liberalizzatore per tutte le professioni, invece alla fine della
scorsa legislatura si è arrivati non con una legge delega al Governo ma con una legge quadro
di pochi principi che lasciava poi ai singoli ordinamenti professionali di ciascuna professione
poter dare la propria disciplina.
E’ stato modificato anche il progetto di normazione della riforma dell’ordinamento
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professionale (lo ricordava il Presidente), tutta l’Avvocatura, da ultimo C.N.F., O.U.A.,
Associazioni, Ordini circondariali, distrettuali, hanno collaborato ad un progetto, c’era
l’Avvocato Carlo Martuccelli per formare questo progetto comune, ci siamo quasi arrivati,
dobbiamo cercare di definire i punti che ancora sono rimasti e avremo un progetto unico
dell’Avvocatura.
Abbiamo fatto approvare, unica categoria professionale, il codice di autoregolamentazione delle astensioni, che è stato approvato dall’Autorità garante degli scioperi nei servizi
pubblici essenziali, abbiamo fatto approvare il codice di autoregolamentazione del
trattamento dei dati sensibili, dei dati personali, il garante ha riconosciuto non semplicemente i privilegi dell’attività difensiva, delle investigazioni difensive, ma anche in materia
stragiudiziale e le tutele per quanto riguarda le ingerenze da parte del garante negli studi
professionali per la verifica del rispetto dei dati.
Abbiamo tenuto a ottobre a Roma la Conferenza della Giustizia, importante, ci sono i
dischetti per chi li vuole, Paolo Voltaggio li può distribuire, chiunque li vorrà li avrà, sono
state introdotte nuove tematiche, particolarmente la responsabilità dei manager nella
direzione degli uffici, la modernizzazione, l’utilizzazione delle risorse, la necessità di
scorporare dal bilancio della Giustizia le spese della procura che assorbono tutte le risorse.
Vi è una norma della finanziaria molto importante, sulla quale chiedo che l’Ordine,
insieme con l’O.U.A., si trovi a interloquire con la Regione e con il Ministero, c’è un comma
dell’articolo 3 della finanziaria che consente, in favore delle amministrazioni della Giustizia,
la mobilità dalle altre amministrazioni dello Stato, alcuni distretti, alcuni Ordini hanno già
incontrato il Ministero e stanno già interloquendo con le Regioni per fare progetti che
portino ad incrementare i funzionari e gli addetti agli uffici giudiziari nell’ambito del
distretto e della regione. Auspico che da domani in poi si possa lavorare insieme e si possa
arrivare anche a Roma a presentare un progetto che dia più risorse umane agli uffici
giudiziari.
Questo per dire (e non ho detto che una minima parte) che cosa ha fatto l’O.U.A..
Il contributo. Chiesi l’approvazione di un emendamento, l’Avvocato Carlo Martuccelli
disse “parliamone”, fu fissata un’assemblea per il 4 di luglio, non si è tenuta, possiamo
parlarne oggi. Io credo che l’aver avuto delegati al Congresso, 28° Congresso di Roma, l’aver
stabilito che ci saranno delegati al Congresso Forense di Bologna del 13-16 novembre, abbia
già posto l’Ordine romano all’interno dell’organismo unitario, che è una espressione del
Congresso, siamo l’unica categoria professionale che ha una voce permanente da un
Congresso all’altro e che è rappresentato dalla sua assemblea, l’assemblea dell’O.U.A..
Il Congresso ha deliberato il contributo unitario, per chi non lo sapesse il contributo
unitario per ciascun avvocato è 6 euro virgola 53, all’incirca un panino e una birra, e c’è un
organismo che fa le cose che Vi ho detto più altro, quotidianamente a fianco degli avvocati,
potendo interloquire con istituzioni, governo, ci andremo domani a parlare, per cercare di
pianificare dei confronti che rapidamente portino alla riforma che stiamo aspettando. Io
credo -e ce lo ha detto il Tesoriere che ha avuto un avanzo d’esercizio di 440 mila euro, quindi
può affrontare questa spese di 120.500 euro per i 19 mila e 897 avvocati iscritti al 31
dicembre, io presento questo emendamento, che ora leggo e che ritengo sia un adeguamento
dovuto a un comportamento corretto di unità dell’Avvocatura, di recupero dell’unità
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dell’Avvocatura nelle sue varie componenti e che il Consiglio dell’Ordine ha ricominciato
a perseguire da due anni, direi anzi da tre, da quando ha partecipato al nuovo Congresso.
E, quindi, credo che nel bilancio dell’Ordine di Roma non possa mancare un contributo
all’espressione congressuale che l’Italia tutta, forense, ha riconosciuto e che oggi semplicemente Roma e pochi altri .... .
Non credo che gli avvocati romani meritino di essere dietro agli altri in questa volontà
di unità dell’Avvocatura e di attività dell’Avvocatura a tutela della dignità della categoria e
della giustizia, e pertanto chiedo che venga posto in votazione questo emendamento
L’Assemblea dell’Ordine degli Avvocati di Roma, riuniti in sede il 15 maggio 2008 in
seduta ordinaria, VALUTATO l’operato dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana
nei tempi più recenti e in particolare dopo il 28° Congresso Nazionale Forense di Roma del
settembre 2006, RITENUTANE l’utilità dei risultati nell’interesse di tutti gli avvocati
italiani, nel clima di collaborazione attuato tra tutte le componenti dell’avvocatura italiana.
RITENUTA pertanto, l’opportunità che anche gli avvocati romani corrispondano attraverso il proprio Ordine, con i modi e nella misura deliberati dal 28° Congresso Forense di
Roma, il contributo economico per l’anno 2008 destinato all’0.U.A. pari ad Euro 120.500,
sulla base degli iscritti al 31.12.2007 nel numero di 19.897 APPROVA il seguente emendamento al bilancio proposto dal Consiglio dell’Ordine: Al punto “Parte II - Titolo I -Spese
correnti - categoria 5 Spese per prestazioni istituzionali” è introdotta la voce: Punto 4
“Contributo Anno 2008 all’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana” per Euro
120.500,00, prelevando la relativa copertura dalla voce Parte Seconda - Spese - Titolo II Spese in conto capitale - Categoria 11 Acquisizione beni di uso durevole - Voce 2 Acquisto
sede con riduzione da 1.250.022,55 a 1.129.522,55.
Io ho indicato questa voce di spesa perchè forse è la più lontana, quella dell’acquisizione
della sede, rispetto all’attuale. Io confido che l’interlocuzione che avremo con l’attuale
governo consentirà di cacciare questa nuvola nera di dover lasciare la sede del Palazzo di
Giustizia. In ogni caso so che, per non avere un disavanzo il che non sarebbe stato consentito
nel preventivo, sono state ovviamente previste una serie di voci di preventivo che potrebbero, rispetto al consuntivo precedente, subire una rifilatura, e in questo io ritengo che il
Consiglio dell’Ordine e segnatamente il Tesoriere, potrà operare se necessario cambiando
... .
Io Vi ringrazio per l’attenzione, chiedo scusa per aver abusato del Vostro tempo, ma
credo di aver parlato di una cosa che sia nell’interesse di tutta l’Avvocatura italiana da anni.
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI
Ringrazio Maurizio, non ritengo di dover ripetere le cose che ho già detto, lo ho ascoltato,
come tutti, con la massima attenzione, non fosse altro che per il rispetto che ho nei suoi
confronti e nei confronti soprattutto dell’O.U.A. per le battaglie che ha condotto e per
quello che fa per l’Avvocatura. Voglio dire però quello che diceva Stefano, a mo’ di
rimprovero, che l’argomento non è assolutamente all’ordine del giorno, noi oggi dobbiamo
parlare del bilancio, dobbiamo parlare dei punti all’ordine del giorno, non credo che il
ritorno nell’O.U.A. possa essere considerato come varia o eventuale. Io penso, e continuo
a ripetere, che sia un problema politico da affrontare seriamente non approfittando, tra
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virgolette intendiamoci, di un’occasione ma nell’interesse dell’O.U.A. perchè sarebbe ben
strano che l’O.U.A. ottenesse una vittoria di Pirro per avere un voto, due voti in più, cosa
peraltro opinabile. Io quindi voglio dire, alla presenza dei Consiglieri, che credo che me lo
consentano, contrariamente a quello che è avvenuto l’anno scorso quando ho detto, ho
fissato una data andando al di là delle mie possibilità, cioè dei miei compiti e delle mie
competenze, che non tra 15 giorni ma giovedì all’ordine del giorno, già Ve lo dico fin da
adesso, io metterò questo problema, indizione di una assemblea per affrontare il problema
che solleva oggi Maurizio.
A titolo personale io non sono nè da una parte nè dall’altra, anche perchè non potrei
operare una scelta in questa veste e in questa sede, però non condivido affatto nè l’iniziativa
presa oggi al di fuori dell’ordine del giorno, nè quella tua affermazione secondo la quale
avendo eletto i delegati noi praticamente siamo entrati nell’O.U.A. L’Assemblea decise, a
torto o a ragione, a suo tempo che Roma uscisse dall’O.U.A., l’Assemblea è sovrana e dovrà
decidere. Quello che è certo è che noi assumiamo questo impegno, credo che i Consiglieri
siano d’accordo, faremo secondo l’iter che è necessario seguire, soprattutto quando si tratta
di cose di particolare delicatezza e di particolare serietà. Voglio dire, non come frase fatta,
che il mondo ci ascolta e ci guarda, e sarebbe ben strano che domani sapessero che Roma
è ritornata nell’O.U.A. perchè tre avvocati in più rispetto a quelli che hanno votato la
mozione contraria si sono dimostrati d’accordo. Detto questo io andrei avanti. Ritengo sia
inammissibile votare per una mozione che non è assolutamente rientrante o rientrabile in
quelle previste negli argomenti previsti all’ordine del giorno.
AVV. MAURIZIO DE STEFANO
Sul 1.250.000 fondo accantonamento per l’acquisto di un immobile, io dico che neanche
se faremo un mutuo potremmo comprare un immobile a prezzo di mercato in questa zona,
quindi io direi che quello è una mera chimera, invece la vera battaglia sarà quella di dire noi
qui ci siamo e ci restiamo. Punto. Quindi direi che questo milione e mezzo non ci servirà
mai. E quindi vorrei che il Consiglio ci desse informazioni su questa battaglia perchè è
politica, è simbolica, non è solo economica: lasciare Piazza Cavour significa una debacle,
e non è possibile che da Carbone o ai Ministri si permettano questo affronto. E’ una
questione politica, è lo schiaffo di Anagni, e visto che ho la parola dico mi sembrano un po’
pochi 10 o 20 provvedimenti disciplinari su 20 mila avvocati, o siamo angeli o Voi siete
incapaci di fare la disciplina. Grazie.
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI
Credevo che l’idea di cacciarci dopo cento anni fosse stata dimenticata. Purtroppo è
ritornata d’attualità perchè il Demanio ci ha scritto tre righe: ve ne dovete andare in quanto
occupate questi locali senza titolo. Come se non bastasse io sono stato chiamato per un
colloquio ad alto livello dal Vice Primo Presidente il quale mi ha detto il discorso è di attualità
e, sia pure con garbo maggiore perchè l’altra volta mi si disse “troverete i Carabinieri”, mi
si è detto cerchiamo di trovare un punto di incontro, eventualmente potremmo lasciarvi la
rappresentanza. Oggi è all’ordine del giorno, come lo era giovedì scorso, ci stiamo
rimboccando le maniche per resistere, come si diceva, resistere e resistere. E io credo che sia
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una battaglia destinata ad essere vinta, anche perchè ho il parere di Paolo Berruti e del
Professore Antonio Masi, anche sul piano giuridico. Però continuo a ripetere a me stesso che
se avessimo una sponda, una altra possibilità relativa a una sede da acquistare non sarebbe
sbagliato. Certo non sono nozze che si fanno con i fichi secchi, però una voce di questo
genere, proiettata nel futuro, che non deve essere considerata una rinuncia, perchè ripeto
ancora una volta, lo abbiamo dimostrato, quindi non è che ti sto dicendo che noi adesso ci
siamo svegliati e siamo pronti alla battaglia. L’abbiamo fatta, Voi avete visto i manifesti, avete
letto il sito, avete letto le delibere provenienti da tutti gli Ordini d’Italia, sapete perfettamente
che abbiamo stoppato, come suol dirsi, Primo Presidente e Ministro dell’epoca con la forza
delle idee, ma anche un po’ con la pressione dei fatti. Torneremo a farlo. Poi il Tesoriere dirà
se in futuro quella cifra che è certamente insignificante può essere in qualche misura,
l’Ordine dei Commercialisti ha comprato la sua sede, il C.N.F. ha acquistato a suo tempo
a Via del Governo Vecchio poi vedremo. Comunque ti ringrazio per avermi ricordato che
all’ordine del giorno, da oggi fino alla fine del biennio, finchè non la spunteremo, ci sarà
questo argomento. Ti ringrazio.
CONSIGLIERE TESORIERE ROSA IERARDI
Vorrei ricordare che dei 1.250.000 euro del fondo acquisto sede, un milione è stato
investito in C.C.T., intanto il Consiglio ha fatto questo investimento, poi nel futuro
vedremo se sarà necessario fare altrimenti.
AVV. DOMENICO MAROCCO
Premesso che non c’è nessuna polemica nei confronti del Consiglio, di nessuno, però
vorrei chiarire un paio di punti. Nel Congresso ci siamo già, perchè abbiamo partecipato,
siamo stati eletti come delegati, abbiamo votato, abbiamo partecipato, quindi non è che
versando delle somme o meno partecipiamo o meno al Congresso, la somma è un altro
discorso. Nel Congresso ci siamo. Questo è semplice.
Sull’emendamento presentato oggi, scusami Presidente, non posso essere d’accordo con
te, è un emendamento presentato oggi, io non ho nessun interesse particolare, lo dico, lo
ribadisco, ma è un emendamento presentato a un bilancio. Mettetelo nelle varie, mettetelo
dove Vi pare, ma è un emendamento presentato ad un bilancio. Il discorso politico è un altro,
o si accetta o non lo si è accetta. O lo si può accettare da un discorso politico o meno, sarà
frutto di un qualche altra cosa.
Questa era una piccola premessa.
Adesso invece volevo un piccolissimo chiarimento. Sul rendiconto finanziario dell’anno
2007, al punto B) spese, titolo 1 spese correnti, alla categoria 4 ci sono delle poste.
Rendiconto finanziario dell’anno 2007 B) spese - titolo I spese correnti, categoria 4 spese per
acquisto di beni di consumo e di servizi, pag. 8. Sempre a titolo di curiosità personale, perchè
non riesco a trovarlo né su quanto pubblicato nel nostro sito in internet nè qui, leggo alla
categoria 4.4, ovviamente saranno spese, rappresentanza 90 mila euro; assemblea, al punto
12, 50 mila; al punto 15: compensi a terzi per 100 mila euro; al punto 23: convegni congressi
e celebrazioni per 100 mila euro; al punto 24: manifestazioni sociali per 80 mila euro. Una
piccola somma di questi importi fa 420 mila euro. Gradirei conoscere che differenza c’è tra
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rappresentanza, manifestazioni sociali, convegni congressi e celebrazioni. Posso capire
compensi a terzi perchè ci sarà qualcuno che ha prestato la propria attività per il Consiglio,
ma gradirei sapere anche chi è, come sono stati ripartiti questi 100 mila euro, perchè sono
nostri.
Per le assemblee gradirei sapere pure come mai ci sono costate 50 mila euro per fare delle
assemblee. Tutto qua. La mia è soltanto una domanda. Grazie.
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI
Io prego il Tesoriere o qualcuno dei nostri Revisori di spiegare anche a noi. Possiamo
raccogliere tutti i rilievi e dare una risposta alla fine, forse è meglio. Raccogliamo, se ci sono,
tutti i rilievi e poi diamo la parola al Tesoriere e se volete anche a uno dei Revisori dei Conti.
Andiamo avanti.
AVV. ARTURO BERTOLANI
All’ingresso mi è stato consegnato anche un bel libretto blu, abbastanza vasto, su
quell’argomento che io da tempo faccio presente anche al Collega Cassiani. Noi parliamo
dei 22 mila, il problema quindi di Roma è che ci sono 22 mila iscritti, però in che modo si
è cercato di ridurre questo numero? Qua vedo per fortuna che chi parla, coloro che parlano
sono solo quelli che hanno i capelli bianchi. Io voglio rimanere nel campo perchè le varie
ed eventuali, laddove ci viene consegnato anche questo, vuol dire che si può parlare anche
di questo, anche perchè questo ha una incidenza sull’iscrizione. Prima di tutto sento ancora
parlare qui dentro, e Alessandro mi ha scritto una lettera in materia, appena uscì il decreto
Bersani io scrissi ad Alessandro dicendo “Il guaio sai qual è? Che noi li chiamiamo ancora
clienti. Sono assistiti non clienti! Perchè noi agiamo sull’opera, noi non vendiamo frutta e
verdura.” La tua lettera in risposta diceva: hai perfettamente ragione, anzi ti prego di darmi
...
E infatti per la nuova deontologia io uso il termine assistito. Io ho sentito qua dei Colleghi
che ancora parlano di clienti, ma noi siamo avvocati, noi non vendiamo niente. Noi diamo
la nostra opera, e bisogna eliminare quegli avvocati, che appena entra quello che loro
credono un cliente, lo invitano immediatamente a passare per la segreteria senza nemmeno
esaminare quello che devono fare.
Io voglio rimanere nel bilancio perchè avete insistito su questo, sapete che ho una
questione particolare in questo momento proprio con l’Ordine. Perchè ci dovete costringere
e non provvedete Voi a quello che fanno i Tribunali. Se noi siamo costretti, per dare una
deontologia alla nostra professione e non per questione economica, perchè forse questa, io
dico di più, al Presidente e a tutti Voi, io quando viene da me qualcuno che vuole il mio aiuto
per le parcelle, io non mi prendo onorario, perchè ci tengo a una sola cosa, perchè io mi sono
sacrificato per sessanta anni a fare l’avvocato, e solo perchè faccio l’avvocato, è per questo
che sto così nonostante pacemaker e pressione.
Noi dobbiamo scendere da questi 22, e possiamo scendere. cominciamo ad eliminare
dall’Ordine chi beve, esclusivamente una difesa dell’Ordine dai suoi sporchi interessi.
Perchè tutti si iscrivono a giurisprudenza e vogliono fare l’avvocato? L’avvocato prima di
tutto deve avere un’etica, perchè è la più bella professione del mondo, si parte dalla notte
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dei tempi, da quando l’uomo, o la scimmia diciamo, diventa ... e da cacciatore diventa …
.
Vogliamo far capire a qualsiasi governo che noi siamo avvocati, avvocati perchè abbiamo
un’etica che non hanno i politici.
Oggi fra l’altro c’è gente che ancora ha timore di denunciare i magistrati che praticamente
non fanno il loro dovere, specialmente i procuratori, con le conseguenze che se ne ricavano.
Signori miei noi facciamo gli avvocati, noi facciamo la più bella professione del mondo,
perchè pur avendo il sistema ... ma il medico si ferma ... Noi no, noi ci perdiamo nella ... ci
perdiamo nei secoli, il perchè io ho raggiunto 87 anni? Perchè faccio l’avvocato, ma lo faccio
veramente. Anche Voi giovani, non fate passare dalla segretaria, se viene da me qualcuno io
mi regolo, gli dico: guarda questa causa si perde, io non te la faccio. Dice quanto pago?
Niente, ti saluto. Cominciamo a ragionare così. I 22 mila, guarda per quello che è successo,
che io ho seguito in questi tempi, nonostante non credo a queste cose voglio lasciare un buon
ricordo di me stesso, ti voglio dire Alessandro ... Allora vado al bilancio. Voi avete in
sofferenza quanti provvedimenti disciplinari? Ne fate 3-4-5 l’anno, ma signori miei su 22
mila che sono tutte persone oneste?
Rafforziamo, attraverso il bilancio, chi si deve occupare dei provvedimenti disciplinari,
perchè non voglio dire un’altra cosa, e chi si deve occupare, naturalmente dei pareri sugli
onorari, che non possono essere fatti con un modulo.
Io non voglio andare rappresentando cose che danneggiano tutti Voialtri e in particolare
... io stimo e amo in modo particolare, perchè dire al magistrato quello che mi è successo in
materia, sarebbe veramente disdicevole per l’Ordine di Roma.
Ho finito.
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI
I riferimenti che faceva l’Avv. Bertolani hanno una corrispondenza, non sono riferimenti
privi di significato, perlomeno per me, perchè dall’alto dei suoi portati benissimo, e meglio
utilizzati, 86 anni, il Collega è una fonte di stimolo continuo, perlomeno per il sottoscritto.
Io ho molte lettere di Arturo che contengono degli appunti e contengono anche delle
sollecitazioni, che io ho accolto sempre, forse oggi l’argomento è un po’ fuori tema, però ...
L’unica cosa che voglio dire è questa, voglio dire, caro Arturo, del numero degli avvocati o
degli iscritti non dipende certamente dal Consiglio dell’Ordine di Roma, oppure di
Canicattì, dipende dalla mancanza di una legge quale è quella che noi vorremmo sull’ordinamento professionale.
Voglio anche dirti che mantenere o sorvegliare il rispetto della deontologia quando si ha
a che fare con 22 mila iscritti è cosa particolarmente difficile. Devo dire dei Consiglieri e
anche dei 36 impiegati che corredano questo Consiglio, che quello che si fa ha qualcosa di
eroico, altro che 4-5 procedimenti, noi abbiamo le stanze utilizzate dai Consiglieri sempre
impegnate dagli interrogatori, dalle istruttorie, più che fare ogni giovedì procedimenti
disciplinari, e spesso anche di martedì in occasione delle adunanze straordinarie, più di
questo non possiamo fare. Tutto è perfettibile, tutto è migliorabile, non sto dicendo che
siamo al meglio, sicuramente questa tua voce verrà raccolta e servirà e anche quella di
Maurizio, ad obbligarci a fare ancora di meglio, però sarei veramente ingiusto nei confronti
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dei Consiglieri se non reagissi dicendo che quello che già viene fatto è moltissimo.
Comunque ti ringrazio molto perchè, ripeto, chi ha la tua esperienza è sicuramente sempre
una fonte di grande apprendimento.
Adesso sentirei Elisabetta Rampelli.
AVV. ESLISABETTA RAMPELLI
Innanzitutto io devo insistere affinchè venga quantomeno votata l’ammissibilità della
mozione presentata dal Collega Cecconi, non me ne vorrà il Presidente ovviamente, ma lui
sa bene come la penso. Dal momento che noi abbiamo votato in Assemblea di togliere il
sostentamento all’Organismo Unitario dell’Avvocatura, lo abbiamo fatto per vari anni
poiché ogni anno, fino all’anno scorso, c’è stata una richiesta di votazione sul tema, la
votazione è stata sempre fatta e quindi non vedo per quale motivo adesso dovrebbe diventare
inammissibile una cosa sulla quale si è sempre votato. E, in terzo luogo, perchè la decisione
politica sulla partecipazione o meno all’organo di rappresentanza dell’Avvocatura è stata
adottata nel momento stesso in cui si è deciso di partecipare a un Congresso e si è deciso di
eleggere dei delegati all’assemblea dell’organismo unitario, altrimenti io dovrei pensare che
noi avvocati siamo tutti dissociati. Partecipiamo a un organo di rappresentanza politica,
eleggiamo i nostri delegati, e poi decidiamo che non vogliamo partecipare al sostentamento
dell’organo di rappresentanza del quale noi facciamo parte!
Mi sembra che questo comportamento sia un comportamento veramente anomalo, e mi
sembra che essendo del tutto ammissibile, poichè, ripeto, reiterata negli anni la votazione
sull’emendamento presentato dall’Avv. Cecconi, quantomeno debba essere votata dall’Assemblea, l’ammissibilità e, a mio avviso, dovrebbe essere votato addirittura l’intero emendamento. Questo ovviamente è il primo punto.
E’ la storia quella che ci dice, se Voi siete e avete partecipato negli anni alle assemblee di
bilancio del Consiglio dell’Ordine, sapete perfettamente quello che è accaduto, e sapete che
con una Assemblea di bilancio si è deciso di non contribuire più all’Organismo Unitario
dell’Avvocatura.
Io ricordo perfettamente come andò, ci fu una discussione molto aspra in Assemblea di
bilancio, non in una assemblea politica, sono anni che noi stiamo chiedendo un’assemblea
politica, perchè poi siamo noi, cioè gli avvocati che credono nell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura, gli avvocati che fanno politica, gli avvocati che vanno a manifestare contro
Bersani in piazza, gli avvocati che fanno politica forense, che da anni chiediamo un’Assemblea politica. Assemblea politica che non è mai stata convocata nè potrà essere convocata
perchè Voi sapete perfettamente quali sono le modalità di convocazione dell’Assemblea
Straordinaria del Consiglio, e non lo sarà mai. Ed allora io non posso attendere ancora anni
di dare il sostentamento necessario per l’attività all’organo di rappresentanza nel quale io
partecipo e nel quale io credo, che lavora, e che quindi i soldi che vengono erogati spende
non per la rappresentanza o altro, ma per fare progetti concreti ed iniziative concrete, quindi
fatti in favore della categoria forense. Poi l’Assemblea potrà anche decidere no, come lo ha
deciso negli anni passati, ma la decisione deve essere adottata, visto che non abbiamo mai
fatto Assemblee politiche se non le Assemblee generali dell’Avvocatura, quelle alle quali
erano chiamati a partecipare tutti gli avvocati italiani e non soltanto gli avvocati romani.
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Quindi io chiedo che venga votato l’emendamento dell’Avv. Cecconi e quindi venga
disposta nel nostro bilancio, una voce di capitolo di spesa per contributo all’Organismo
Unitario dell’Avvocatura. E neanche più chiedo l’ammissibilità, chiedo proprio che venga
votato l’emendamento, che sarebbe una delle poche spese sacrosante dell’Ordine degli
Avvocati di Roma.
AVV. SALVATORE ORESTANO
Buongiorno. Un saluto a tutti. 20 anni, no, 23 anni fa, in questa Aula echeggiavano fino
a notte fonda le problematiche FederOrdini si FederOrdini no. Chi c’era, forse ricorda quella
grande battaglia che si fece, perchè dal Congresso di Salerno era uscita una certa cosa che
voleva la FederOrdini e Roma disse no alla FederOrdini perchè non riconoscemmo, c’erano
i palchi gremiti, non riconoscemmo a nessuno di poter imbrigliare l’autonomia dell’Ordine
forense romano.
Allora ho avvertito, dopo oltre 20 anni, accenti un po’ similari, sotto altri nomi, sotto altri
aspetti, O.U.A. sì, O.U.A. no, vecchio discorso.
Allora mi domando: può, attraverso questo escamotage, marchingegno, stratagemma (a
seconda di come si vuole valutare) modificare una impostazione di principio, che è stata fatta
dall’Ordine forense romano attraverso i suoi organismi rappresentativi? Io penso di no,
francamente, non perchè non voglia bene a Maurizio, non voglia bene a Stefano, io sono
stato Segretario Generale della Federavvocati, quindi nasco associativo non nasco ordinista,
tanto per capirci, però sono molto rispettoso di scelte fatte in maniera mirata e non in
maniera occasionale o così, tanto se capita. Siamo in 50, 60, c’è Maurizio che butta lì un
emendamento, e non è un emendamento Maurizio, è la modifica (se mi consenti) della
impalcatura del modo di essere, dal punto di vista contabile (è questo il punto), del modo
di essere l’Ordine forense romano. Scusa se è poco! Tu sei bravissimo, tu sai quanto ti voglio
bene e quanto ti stimo, ed è molto intelligente la tua proposta, però mi consenti di essere
d’accordo con Sandrino Cassiani. Però voglio ricordare al Presidente quello che ha detto
poc’anzi Elisabetta Rampelli, che ha ragione, non possiamo aspettare 20 anni per stabilire
se l’Ordine romano deve abbattere l’O.U.A. oppure no.
Credo che questo discorso debba farsi con una Assemblea con i palchi pieni, e non in
50, perchè è un discorso di fondo. Ci crediamo nell’O.U.A.? Non lo so, ne parlavo con
Silvano Berti quando era Presidente, lui era molto bravo e faceva un sacco di cose, e faceva
attività fino a notte fonda. Siccome parliamo di bilancio e quindi accolgo l’invito, anche se
non me lo sta facendo, ma lo avverto in via astratta da parte di Cassiani di parlare di bilancio,
allora io direi che questo discorso di Maurizio ha messo in moto, e io personalmente lo
ringrazio, un iter di velocizzazione. Mi sembra che il nostro Consiglio dovrebbe anche fare
una riflessione, ed ecco l’invito al Tesoriere a rivedere un attimo su quello che cammina
ormai da tempo, cioè il discorso di dare una mano, tra virgolette, alle Colleghe per quel che
riguarda la tenuta dei figli. Noi parlavamo in maniera impropria di asilo nido per i figli delle
avvocatesse, beh io non dico di affrontare l’argomento che inciderebbe sul bilancio in
maniera addirittura minimale. Quindi penso una cosa importante in un bilancio di
previsione, che si sia attenti al problema delle Colleghe madri, non ne ho trovato traccia.
Primo.
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Secondo: ho detto sempre, l’ho pure scritto, che mi sembra che l’Ordine forense romano
sia silente, sia troppo silente, sia troppo silente e quindi non ascoltato. Non ascoltato per
quelle che sono le esigenze addirittura minimali, cioè un ufficio, adesso qualcuno dirà “che
strazio, ritorna sul discorso ufficio ...” Eh sì, io dico che siccome noi viviamo di notifiche,
purtroppo, perchè possiamo iscrivere 800 ricorsi alla Carnelutti, ma se poi non li
notifichiamo rimangono come delle mere elucubrazioni mentali notturne, il problema delle
notifiche è un problema essenziale, non ci si fila nessuno perchè noi non abbiamo
recuperato, nella communis opinio l’autorevolezza che ha l’avvocatura, questo è il punto.
Allora io dico sempre, mi hanno detto ci vogliono anni, il figlio di un Collega che io stimo,
il figlio mi ha detto sei un vecchio avvocato, ci vogliono anni, sarai già morto. Eh va beh,
l’Avvocatura è come la chiesa cattolica, vive nei secoli, non è che muore perchè muoriamo
noi, facendo le corna.
L’Avvocatura romana non ha voce. Allora io dicevo: ma perchè non creiamo una
stazione televisiva dell’Avvocatura romana, dove una volta al giorno, una volta a settimana,
noi invitiamo a parlare i politici, i magistrati, i sindacalisti, perchè la gente di noi non sa nulla,
noi siamo soltanto coloro che in via esosa chiediamo quattrini. Allora dico al Tesoriere, al
Presidente, all’Assemblea, vogliamo pensare a costituire un punto di comunicazione? Io
penso alla stazione televisiva, penso a un canale di Sky, paghiamo per l’affitto di un canale,
dove però siamo noi avvocati che, non che andiamo col cappello in mano, come è accaduto
varie volte, e ci hanno detto: no ci dispiace, i vostri problemi non interessano a nessuno.
Perchè interessano i problemi dei magistrati, dei penalisti. Chiudo pregando di fare delle
integrazioni al bilancio che siano tali, come previsioni di spesa, da andare incontro alle
esigenze delle Colleghe madri e che siano tali da incrementare l’interlocuzione dell’Ordine
forense romano con le istituzioni, con la stampa, coi sindacati eccetera. Grazie.
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI
Grazie Salvatore. Io credo di dover ribadire quello che ho detto, non a caso, non è
all’ordine del giorno l’argomento del quale stiamo parlando, del quale si parla, il 90% delle
cose dette riguarda l’O.U.A, ma non è argomento all’ordine del giorno. Fare un discorso
riduttivo secondo il quale in fondo si tratterebbe di spostare nell’ambito dello stesso bilancio
da una posta all’altra non corrisponde alla realtà dei fatti. Il bilancio riguarda le spese
preventivate o effettuate, per i compiti istituzionali. Quindi, a monte, compiti che il
Consiglio si è dato, oppure che ha l’obbligo di svolgere. Io credo che il Consiglio debba
affrontare, perchè è urgente, ha ragione la Collega Rampelli, qua non possiamo aspettare altri
anni, una decisione dobbiamo pur prenderla, debba affrontare il problema. L’altro anno, è
inutile che io ripeta che l’anno scorso venne fissata una data soltanto dal Presidente che non
avrebbe potuto fare, e io ti posso dire che all’ordine del giorno di giovedì prossimo, poi le
parole possono essere cambiate ma il concetto è questo: indizione di una Assemblea
Straordinaria che decida sui rapporti tra Ordine di Roma e O.U.A. Cambieranno le parole
ma il concetto rimane, perchè, ripeto, e lo dico nell’interesse dell’O.U.A., per la quale ho
il massimo rispetto, che ho dimostrato più volte, non soltanto a parole, che non si può, come
diceva Salvatore, occasionalmente, come già avevo detto io di sguincio, affrontare un
problema di questo genere.
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Detto questo, io credo che qualche cosa voglia aggiungerlo anche il Consigliere Tesoriere
per gli aspetti che la riguardano, ai quali io ho fatto un po’ riferimento uscendo dalle mie
competenze.
CONSIGLIERE TESORIERE IERARDI
Io vorrei dire che l’argomento merita senz’altro di essere trattato bene, e io lo vado
dicendo anche, ad onor del vero, da parecchio tempo. Adesso l’idea, al di là degli aspetti
tecnici, che forse in questa Assemblea sono anche insuperabili perchè, non essendo
all’ordine del giorno, si pone qualche problema anche di validità dell’Assemblea trattare un
argomento così importante.
Secondo me la nostra posizione, in questo momento, è quella di dare molta importanza
all’argomento O.U.A., tanto da prevedere, e questa volta cercheremo di farlo il più presto
possibile, da prevedere l’indizione di un’altra Assemblea, che poi insomma indire un’altra
Assemblea ha anche dei costi, per cui se il Consiglio si assume una iniziativa del genere è
perchè sicuramente vuole dare un certo spazio.
Il discorso è questo, ci chiediamo, ce lo stiamo chiedendo: è possibile che una iniziativa,
sulla quale il Consiglio non ha deliberato, possa poi oggi essere oggetto di capitoli di spesa
da portare da una parte all’altra, oppure gli emendamenti, se il Consiglio non si è ancora
pronunciato su una questione politica così importante, allora è il caso che prima si pronunci,
in positivo o in negativo che sia questo lo vedremo perchè ci confronteremo come facciamo
sempre, dopo di che affronteremo gli aspetti di tipo economico e finanziario per eventuali
contributi all’O.U.A., dopo che avremo risolto il discorso se il Consiglio dell’Ordine rientra
o meno.
Posso approfittare per rispondere a Marocco? O rispondo dopo? Perchè il Collega
Marocco aveva fatto delle domande specifiche su un capitolo di spesa. Rispondo dopo.
CONSIGLIERE BUCCI
C’è questa proposta di inserire una spesa qualificandola “prestazione istituzionale”, la
proposta viene qualifica così, “prestazione istituzionale”.
Il problema si potrebbe risolvere così dicendo “non può essere considerata mai una
prestazione istituzionale e quindi passare oltre”. E’ già stata accennata l’inammissibilità della
proposta.
Peraltro, per riguardo di chi l’ha fatta, di chi la pensa come chi ha fatto avanzare questa
proposta, anche chi è assente la pensa in questo modo, voglio solo fare un brevissimo,
veramente brevissimo commento, perchè proprio Mauro mi diceva tieni conto dell’orario.
Non Vi sto a dire le mie maturate riflessioni in questi ultimi tempi, già da parecchio anzi in
evoluzione sulla funzione dell’O.U.A., ma voglio parlare proprio in tema istituzionale,
bilancistico. Io sostengo che il primo sistema per avere importanza sia quello di darcela.
Corollario di questa mia credenza è quello certamente di apparire, di farci sentire come
strumento per avere importanza. E quindi ecco perchè è maturata la mia riflessione, lo dico
francamente, sinceramente, in senso favorevole e positivo all’O.U.A.. Ma, ma i Colleghi del
Consiglio qui presenti possono attestare la fermezza con la quale, anche di fronte a tante
polemiche, alcune anche veramente intollerabili che subisco, io sia stato sempre fermo
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nell’invocare l’articolo 7 dell’ordinamento professionale, il quale stabilisce che, pur essendo
di parecchi anni prima dell’entrata in vigore della Costituzione e così dell’articolo 23 che
dice che non si possono imporre gabelle a chicchessia se non per legge, non si può
subordinare per esempio l’esercizio professionale a pagamento se non previsto espressamente anche nella informazione da parte della legge, anche perchè mi opposi anche al pagamento
del contributo al Consiglio Nazionale Forense che non è previsto nelle modalità negli
importi dalla legge. Con la stessa coerenza, assoluta, sempre, io mi oppongo a tante proposte
di sovvenzionamento anche meno importanti, meno vistosi dell’O.U.A., mi permetto di
dire anche meno utili dell’O.U.A., perchè? Perchè l’articolo 7 pone tre limiti, addirittura uno
dentro l’altro, perchè dice che il Consiglio si può permettere di chiedere, di imporre agli
iscritti una contribuzione, una corvé, una corvé non personale ma economica, alla quale è
subordinata l’iscrizione, perchè altrimenti si viene sospesi, quindi l’esercizio professionale,
già questa legge fatta tanti anni prima della Costituzione vedeva bene, giustamente, quale
fosse la funzione di potersi permettere di levare i soldi a qualcuno. Dice la legge, l’articolo
7, nei limiti, primo limite, la parola limite è un limite, nei limiti strettamente, il secondo
limite è ancora più rafforzativo, indispensabili al funzionamento dell’ente. Quindi io mi
oppongo sempre quando qualcuno (Mauro, Donatella, Goffredo, Rosa) dicono bisognerebbe assolutamente fare questa spesa, poi magari il Consiglio la delibera, io dico sempre no,
perchè è vero che io credo che dobbiamo apparire, dobbiamo parlare, dobbiamo avere
l’O.U.A., ne sono convinto, però c’è questo problema che dobbiamo superare: dobbiamo,
dalle intelligenze quali abbiano noi, siamo noi, risolvere il problema del finanziamento.
Purtroppo questo modo, che sembra diretto e invece è surrettizio, per risolvere il problema
non è ammissibile, perchè già basterebbe la parolina “prestazioni istituzionali”. Non è una
prestazione istituzionale, ma io aggiungo e Vi richiamo alla legge, noi siamo dei legalisti,
viviamo nella legge, non entra nei limiti strettamente indispensabili al funzionamento
dell’ente. Ricordo che con Giovanni Cipollone noi ci opponevamo fieramente all’epoca
della presidenza Martuccelli, a che fossero rimpagliate queste poltrone, queste sono ancora
nuove perchè si usano una volta a settimana e noi già 20 anni fa ci opponevamo perchè erano
sfondate, dicevamo “non è nei limiti strettamente indispensabili”. Può sembrare, al giorno
d’oggi, una esagerazione, però questo Vi dà la portata della mia assoluta, incrollabile
aderenza oggi e anche su questa votazione, alla inammissibilità di violare la legge. Si dice
nelle assemblee di condominio, ho sentito dire da professori di scuola media, quando ero
ragazzo e ci andavo “l’assemblea è sovrana”. Non è vero, l’assemblea può deliberare nei limiti
previsti dalla legge. Quindi quando il Consiglio Nazionale Forense ci farà un’assemblea e
noi delibereremo, visto che la legge non dice qual è il contributo da dare, allora noi
accetteremo convenzionalmente di dare un contributo, allora pagheremo il contributo al
Consiglio Nazionale Forense. Perchè la legge non lo dice, è superata dalla Costituzione.
Invece la nostra legge, l’articolo 7, sui Consigli degli Ordini non è superata dalla Costituzione, si iscrive addirittura tanti anni prima, in quella lucidissima, sacrosanta disposizione
dell’articolo 23, già l’articolo 7 del nostro ordinamento diceva, giustamente non si può
subordinare l’esercizio della professione in modo estorsivo “o mi dai i soldi o non fai
l’avvocato”. No, assolutamente no. Il Consiglio può, per le spese strettamente indispensabili, imporre una contribuzione, nei limiti per le spese strettamente indispensabili.
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Qual è la soluzione che posso buttare oggi, anche sulla quale non potremo deliberare,
però la soluzione potrebbe essere che io pago volentieri l’O.U.A, io, tu credo, spero. Noi non
possiamo mettere a carico degli assenti una prestazione, è illegale, se loro spontaneamente
vogliono fare l’8 per mille lo faranno, ma oggi noi non possiamo, è illegittimo, quindi oggi
non si può dire, come ho sentito dire da ragazzo in un’assemblea da un professore di scuola
media “l’assemblea è sovrana”. Non è vero, non possiamo deliberare come si macellano i
bovini oggi, sono tempi inconferenti con il bilancio che deve essere legalistico. Quindi oggi
hanno ragione quelli che dicono non si può deliberare perchè sarebbe proprio andare a
sbattere volontariamente contro un muro. E’ impossibile. Peraltro anticipo che è mia
intenzione Personale pagare la contribuzione, dobbiamo trovare il modo che non impegni
il Consiglio, o almeno non impegni un bilancio consiliare che deve essere finalizzato ai limiti
strettamente indispensabili al funzionamento dell’ente.
Quindi io ritengo, d’accordo col Presidente, che non sia ammissibile votare su questo
tema oggi, ma anticipo come la penso, ve l’ho detto francamente, qualcuno sarà rimasto pure
male.
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI
Io ringrazio Bucci. Ringrazio Federico soprattutto per l’ultima parte, perchè ci ha
spiegato le ragioni per le quali secondo lui non è ammissibile oggi affrontare il problema.
Per il resto, che io condivido in parte o non condivido, io direi rimandiamo al giorno in cui
si affronterà il problema. L’articolo 7 va interpretato in quella maniera, riguarda il caso del
quale stiamo parlando, credo che non sia oggi attuale approfondire perchè altrimenti ci
diremmo già nell’ambito di quella assemblea, che io auspico, che verrà decisa dal Consiglio
dell’Ordine e che avrà un solo oggetto. Io ho già dato a Lanzidei da mettere all’ordine del
giorno questo punto: ordine del giorno di giovedì prossimo: rapporti tra Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e O.U.A. - indizione assemblea straordinaria. In quella
sede Federico Bucci, e molti che la pensano come lui, diranno probabilmente, sia pure in
maniera diversa, la stessa cosa. Quello che mi interessa dell’intervento di Bucci, è che
inserendosi su quella domanda, ammissibile o non ammissibile, ha detto una parola che
credo sia chiarificatrice. Prego i prossimi intervenienti di fermarsi su questo, perchè noi
dobbiamo sciogliere un problema che si è presentato occasionalmente nel corso dell’assemblea.
AVV. FERDINANDO DE SIMONE
Poche parole. Si è parlato prima di coerenza, si diceva che bisogna essere coerenti e fare
un ragionamento che sia compatibile anche con le norme, è stato richiamato l’articolo 7
giustamente.
Io voglio fare alcune osservazioni. Il bilancio preventivo del 2008, per esempio, al punto
6 ci sono spese per pulizia locali, sono stati previsti 90 mila euro; manutenzione macchine
ufficio 85 mila euro; ci sono, siccome prima Bucci parlava di osservazioni che vengono
presentate sotto il profilo delle somme che vengono spese, somme che Maurizio Cecconi
ha indicato invece per l’Organismo Unitario ... però non voglio parlare dell’O.U.A., sono
indicati quasi in una misura, se sommiamo le due voci, addirittura in maniera inferiore a
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questa. Ma quello che voglio capire, sotto il profilo della coerenza, voi qualche giorno fa
avete fatto una delibera con la quale indite l’assemblea per l’elezione dei delegati. Ora
chiunque studia antologia forense sa che il Congresso Forense che è presieduto dal Consiglio
Nazionale Forense, ed è un organismo assembleare dell’Avvocatura italiana, ha un organismo politico che è espressione di questo Congresso. L’assemblea non da convocare
Presidente, non abbiamo il diritto noi di dire né sì o no all’O.U.A, dovremmo dire sì o no
al Congresso, a partecipare al Congresso, perchè se il Congresso ha uno strumento politico
istituzionale che è la sua espressione, o non si va al Congresso o non si parla nemmeno di
quello che è una conseguenza del Congresso stesso. Cioè la coerenza è, come dicevo dal
punto di vista normativo, quindi o ci sei o non ci sei. Il Congresso dell’Avvocatura italiana
si è scelto un organismo politico di rappresentanza, che è l’Organismo Unitario dell’Avvocatura. Questi sono i passaggi, allora nel momento in cui un Consiglio dell’Ordine delibera
di partecipare al Congresso, l’assemblea dove decide se ci deve essere o meno l’Organismo
Unitario dell’Avvocatura, non è la sua assemblea di ordine ma è il Congresso, in cui dice:
io con i miei delegati non voglio più l’Organismo Unitario dell’Avvocatura. Cioè l’assemblea è quella, anche se questa assemblea decidesse qualcosa, l’Avvocatura italiana deciderebbe qualcosa di diverso. Quindi bisogna fare lì la battaglia se non si vuole l’Organismo
Unitario, non è questo il luogo.
Coerenza vorrebbe che nel momento in cui sono stati indetti delegati per partecipare al
Congresso, e l’Organismo Unitario c’è, visto che c’è stato un richiamo alla legalità, al rispetto
delle regole, lo ha fatto prima ma lo hanno fatto un po’ tutti, anzi c’è stata prima
l’introduzione del Presidente che ha parlato dell’unità dell’Avvocatura, delle decisioni che
vengono prese in un certo modo, anche di una forma di rassegnazione e di ottemperanza
dell’Avvocatura a quello che è successo sulla formazione, a quello che è successo con la
Bersani. Noi ottemperiamo, rispettiamo la legge, siamo i primi che siamo portatori di questi
interessi.
Allora per rispettare la regola, se rispettiamo la regola di partecipare al Congresso,
dovremo decidere lì se esserci o meno nell’Organismo Unitario, l’assemblea romana non ha
senso ... invece ha senso un emendamento, e su questo, sulla sua ammissibilità e inammissibilità, conoscendo i limiti che l’assemblea degli Ordini forensi hanno, cioè questa sede, che
è molto limitato il potere dell’assemblea, però sarebbe un valore di democrazia e di rispetto
degli altri decidere sulla sua ammissibilità, cioè se quello che ha proposto l’Avvocato
Cecconi che, secondo me, ha la coerenza a cui Vi siete richiamati sotto il profilo del principio
di legalità che le ho prima espresso Presidente, sarebbe opportuno, dal punto di vista
democratico, far decidere all’assemblea se è ammissibile o non è ammissibile la richiesta
dell’Avvocato Cecconi. Io ritengo che questa votazione non dovrebbe neanche essere fatta,
perchè, come ripeto, questo Consiglio dell’Ordine ha deciso di partecipare a questo
Congresso, e doveva fare lì la battaglia di non avere un organismo di rappresentanza politico.
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI
Può rivendicare il Consiglio Nazionale Forense la sua funzione primaria, e assoluta direi.
Il Congresso Nazionale Forense è anzitutto l’assemblea delle assemblee di tutti gli avvocati
d’Italia, che poi si sia innestato nel Congresso Nazionale, da qualche anno, anche il discorso
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dell’O.U.A., questo nulla toglie per cui noi possiamo, abbiamo pieno titolo a partecipare al
Congresso per sostenere le tesi che riguardano l’Avvocatura, anche non facendo parte
dell’O.U.A.. Ci mancherebbe altro! Buona parte degli Ordini d’Italia dovrebbe secondo te
rimanere fuori? Certo meglio decidere e risolvere questo problema prima di novembre,
perciò io sollecito il Consiglio a prendere una decisione e, quindi, eventualmente a fissare
un appuntamento, vedasi assemblea straordinaria, piuttosto che non farlo. Ma addirittura
dire che il Congresso Nazionale Forense si è trasformato in Congresso dell’O.U.A. mi pare
che sia veramente il colmo, e credo che sia offensivo anche nei confronti della maggior parte
degli avvocati che vi parteciperanno. Questa è la mia opinione.
AVV. ROMOLO REBOA
Una breve osservazione. Faccio una osservazione in difesa di un emendamento a cui poi
voterò contro. E’ un principio estremamente di legalità. Io vorrei ricordare, perchè noi
dobbiamo difendere la legalità del nostro Consiglio, Vi porto la mia esperienza di revisore
di enti pubblici, quale è un Consiglio dell’Ordine. Una delibera che abolisce da un bilancio
preventivo di un ente pubblico una contribuzione stravolge automaticamente quella
possibilità di fare quella contribuzione. Quando votammo contro (chi votò contro) la
contribuzione all’Organismo Unitario per delle motivazioni giuridiche, facendo quell’effetto, eliminando quella posta in bilancio, automaticamente l’assemblea prese e adottò una
decisione di carattere anche, naturalmente, politico, in una sede che era opportuna. Cioè
eliminare una posta da un bilancio, una posta contributiva ha un effetto tecnico politico.
Cosa diversa è l’inserimento nel bilancio preventivo di una posta. Questo inserimento nel
bilancio preventivo di una posta significa semplicemente che viene impegnata una voce
economica per un eventuale scopo. Ma poi, poiché siamo in diritto amministrativo, poi vi
deve essere una delibera da parte dell’organismo atto a ciò, che deliberi la partecipazione e
l’impiego delle somme, se avviene attraverso la delibera o, se fosse atto riservato al direttore
generale una determina direttoriale, questo è un discorso estremamente tecnico. Quindi io
credo che il nostro principio di legalità del Consiglio dell’Ordine non possa permettere che,
rispetto all’inserimento a una rettifica di bilancio, a una postazione del bilancio, si possa
discutere o non discutere sulla sua ammissibilità o meno, ma debba essere posta in votazione
la mozione. Ma deve essere analogamente chiaro che trattandosi di un ente pubblico
l’eventuale approvazione della modifica non può, per lo stesso identico principio di legalità
che invoco perchè venga posta in votazione, non implica automaticamente l’obbligazione
di contributo da parte dell’ente pubblico. Può essere ritenuto un segnale politico, può essere
ritenuto un segnale della manifestazione della volontà di un’assemblea composta da 50
persone piuttosto che da 20 mila iscritti, sta alla valutazione poi dell’organo di carattere
politico vedere quale effetto e quale considerazione darsi nella sua autonomia con riferimento a quella appostazione di bilancio.
Questo era un discorso di carattere tecnico. Avrei avuto un altro intervento sul bilancio
ma è una questione di natura politica, ecc. ecc., è assorbente, lo leggerete sulle pagine del mio
giornale, un’osservazione di carattere generale, anche perchè potrebbe sembrare di carattere
personale ma riguarda di politica dell’Avvocatura. Grazie della vostra attenzione Colleghi.
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AVV. ROMANO CERQUETTI
Grazie Presidente, due semplicissime osservazioni tecniche in punto di ammissibilità
dell’emendamento.
Ho ascoltato con molta attenzione la lucida valutazione del Consigliere Bucci che ci ha
dato lo scoop dell’evoluzione del suo pensiero in punto O.U.A..
Sicuramente, a titolo personale, l’apprezzo, gliene do’ atto, anche se credo che non abbia
compiuto fino in fondo, è l’inizio di un percorso, ho la sensazione che non sia ancora
arrivato fino in fondo.
Dico questo perchè? Dico questo perchè il presupposto per la volontarietà della
contribuzione è il riconoscimento della natura di associazione a questa entità. Invece dopo
tanti anni, se c’è una cosa che credo sia acquisita è che l’O.U.A. non è un’altra delle tante
associazioni ma è, in termini tecnici, giuridici, un comitato permanente che rappresenta il
Congresso tra un Congresso e l’altro. Quindi in quanto tale come il Congresso rappresenta
l’intera Avvocatura in tutte le sue componenti, associative, politiche, assolutamente. Quindi
non può essere volontario il contributo a un comitato permanente che rappresenta l’intera
Avvocatura, ma deve essere questo contributo dato da tutta l’Avvocatura, nelle sue varie
forme, la Cassa, gli Ordini. Questo credo che, chi da tanti anni si occupa della questione,
auspico che anche il Consigliere Bucci faccia l’altro secondo passo e arrivi ...
Detto questo sul punto della natura del comitato e quindi della contribuzione.
Secondo passaggio tecnico, sinteticissimo Presidente, è sulla possibilità di sottoporre gli
iscritti all’Ordine a una contribuzione obbligatoria.
E’ vero che la nostra legge professionale è anteriore alla Costituzione, ma è anche vero
che la Corte Costituzionale ha più volte detto che questa normativa previgente, pur
restando, pur essendo fatta salva dalla successiva normativa costituzionale, deve però essere
interpretata sulla base dei principi costituzionali. E noi sappiamo che uno dei fondamentali
principi costituzionali è la libertà di associazione.
Quindi detto questo io non credo ci si possa trincerare dietro l’interpretazione restrittiva
della natura del contributo, anche perchè se facessimo questo io non so in termini
percentuali, ma una grandissima parte del bilancio dell’Ordine non passerebbe, perchè tutto
quello che non è deontologia e tutto quello che non è formazione, la legge non lo prevede.
Nemmeno la formazione. Allora solo deontologia. Quindi vuol dire che i tre quarti, non so
quanto, verrebbe meno. Tenuta dei Registri e deontologia, scusate, grazie della correzione.
Quindi è evidente che invece la voce di spesa rientra in una discrezionalità dell’Organo
amministrativo. Quindi io, dette queste cose, penso che dovrebbe essere messo in votazione
l’emendamento.
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI
Il Consigliere Tesoriere deve dare dei chiarimenti a chi li ha chiesti, una risposta, per poi
procedere all’approvazione o non approvazione dei bilanci. (rispondendo a una richiesta dal
pubblico non comprensibile). Io ritengo che sia inammissibile in quanto al di fuori dell’ordine
del giorno. La tua opinione è certamente apprezzabile e apprezzata, però la mia credo abbia
uguale dignità, io ritengo che, non essendo stato posto all’ordine del giorno, in quanto non
preceduto da una delibera del Consiglio, già l’ho detto e lo sto ripetendo da un’ora, non se
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ne possa far nulla, salvo a parlarne poi in occasione della prossima assemblea, per il che
chiederei ... Io darei la parola al Consigliere Tesoriere.
Io sono proprio contrario allo strozzamento delle discussioni, anzi vengo criticato
proprio per questo, a volte, perchè mi piace il dialogo, mi piace anche la polemica, però non
vorrei nemmeno far torto agli altri Colleghi dando più volte la parola sempre agli stessi. Io
credo che per esempio, con tutto il rispetto, debba prevalere la richiesta della Collega che
è rimasta in silenzio e che, inserendosi nell’ambito dell’oggetto dell’assemblea di oggi, voglia
chiedere un chiarimento al Consigliere Tesoriere.
AVV. FLORA DE CARO
Io volevo … su alcune voci vedo: manutenzione riparazione adattamento locali,
categoria 4, preventivo 2008. 85 mila euro.
CONSIGLIERE TESORIERE IERARDI
La Collega ha diritto di fare delle richieste di chiarimento, come prima l’ha fatto l’Avv.
Marocco.
AVV. FLORA DE CARO
Sul bilancio preventivo, categoria 4, le voci 7 e 8, manutenzione riparazione adattamento
locali, manutenzione macchine d’ufficio, che mi sembrano voci, a parte che sono 35 mila
e 85 mila, ma sono voci che compaiono già con pagamenti effettivi sul bilancio 2007. Quindi
non capisco perchè si ripresentano sul 2008. Se mi fai arrivare in fondo arriviamo quasi a 300
mila euro. Non sono mille lire. L’altra voce, 27, realizzazione e gestione servizi tramite
internet. E poi c’è invece, sulla categoria 12 acquisto mobili e macchine d’ufficio. Questi
rilievi io li facevo perchè siccome sono voci che compaiono come spese effettive nell’esercizio precedente, mi chiedevo perchè ricompaiono nell’esercizio 2008. Perchè se abbiamo
già comprato nel 2007 macchine e mobili per 65 mila euro, vorrei sapere perchè preventiviamo di spendere 80 mila per ricomprarli nel 2008, e lo stesso ragionamento vale per tutte
le altre voci. Ci stava anche per esempio i 90 mila euro delle pulizie, però mi dicono che
quella forse è una tassa che viene pagata al Palazzo. Non so se me lo confermi.
CONSIGLIERE TESORIERE IERARDI
Comprende anche Via Valadier.
AVV. FLORA DE CARO
Ultima cosa, giacché mi avete dato la parola. Il discorso dell’O.U.A. è importantissimo,
ma siccome non era all’ordine del giorno, rientra per carità tra le varie ed eventuali, però il
mio pensiero è che io, per esempio, oggi non sono preparata e quindi dovrei votare con voto
contrario, perchè non sono pronta a prendere una decisione su un punto così rilevante che
non è all’ordine del giorno. Io ho espresso il mio pensiero. Battiamoci per fare una Assemblea
straordinaria.
AVV. DOMENICO MAROCCO
Su quelle cose che ti avevo chiesto e che ha aggiunto la Collega, puoi anche dare una
risposta, se ritieni, scritta, con comodo, perchè capisco … .
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CONSIGLIERE TESORIERE IERARDI
Ve la dò subito perchè ho piacere che tutti i Colleghi siano presenti perchè sono
chiarimenti legittimi.
AVV. DOMENICO MAROCCO
Io Vi ho posto dei problemi, ma se tu pensi di potermeli dare per iscritto a me sta
benissimo.
CONSIGLIERE TESORIERE IERARDI
Sono già in grado di rispondere. Se posso poi concludiamo il discorso tuo Maurizio,
dell’O.U.A..
Una premessa. Qualcuno, adesso non mi ricordo chi dei Colleghi, ma sicuramente più
di uno, mi ha chiesto per l’elezione dei delegati se il Consiglio avesse o meno stanziato
dei fondi. La risposta è affermativa, abbiamo stanziato 70 mila euro, Vi dico dove trovate
il capitolo di spesa, pagina 16. La spesa prevista per l’elezione dei delegati la trovate a pagina
16, titolo 1, categoria 4, al n. 23 laddove è prevista la voce: convegni, congressi e quant’altro.
Sono stati stanziati 70 mila euro, qualora non fossero sufficienti attingeremo all’ulteriore
voce, alla voce successiva, al n. 24 trovate manifestazioni sociali, sono stati stanziati altri 50
mila euro, per cui se non fossero sufficienti 70 mila euro attingeremo ai 50 mila per un totale
di 120 mila euro per il Congresso Nazionale.
Rispondo all’Avvocato Marocco, all’Avvocato Orestano e all’Avvocato De Caro.
Rispondo a Salvatore, quello che tu richiedevi che il Consiglio abbia una maggiore
sensibilità per le Colleghe, sfondi una porta aperta non solo come Tesoriere ma come
Presidente e Coordinatrice della Commissione per le Pari Opportunità porterò in Consiglio
tutte quelle iniziative che potranno favorire le Colleghe. Porterò in Consiglio poi il
Consiglio delibererà, specialmente per le Colleghe in maternità, puerpere e quant’altro.
Naturalmente compatibilmente, Salvatore, con quelle che sono le competenze del Consiglio, laddove poi interviene la Cassa Avvocati per tanti diritti che hanno le Colleghe
puerpere.
Veniamo ai capitoli di spesa. L’Avv. Marocco chiedeva delucidazioni sulla categoria 4 del
titolo 1, a pagina 8, in particolar modo chiedeva a cosa si riferissero le spese di rappresentanza, di assemblea, di compensi a terzi, di convegni congressi e celebrazioni e di manifestazioni
sociali.
Una premessa anche qui. Tu Domenico facevi riferimento a quanto era stato preventivato, cioè 420 mila euro erano in preventivo, ne sono stati spesi la metà. Siccome questo è
il rendiconto, erano stati per queste spese preventivati un totale di 420 mila euro, abbiamo
risparmiato la metà, perchè ne abbiamo spesi 230 mila. Per quanto riguarda la rappresentanza noi avevamo stanziato 90 mila euro, abbiamo risparmiato i due terzi, ne abbiamo spesi
62 mila, la rappresentanza è riferita alle spese che hanno riguardato la Conferenza dei
Giovani Avvocati, alle spese delle conferenze e alle spese che poi i giovani avvocati hanno
fatto per dare seguito al loro mandato, a quanto di loro competenza.
Per quanto riguarda le assemblee 50 mila euro, che poi sono stati preventivati ma ne sono
stati spesi 18, riguardano queste assemblee. Come Voi sapete quando noi facciamo una
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assemblea come questa, ne diamo notizia sui giornali per cui la pubblicità costa, è
obbligatorio farla, per cui i 18 mila euro riguardano le assemblee come questa per
l’approvazione del bilancio.
Per ciò che concerne i compensi a terzi, era stata preventivata una spesa di 100 mila euro,
ne abbiamo spesi 51 mila, per cui risparmiando il 50%, sono compensi che vanno a
professionisti o collaboratori co-co-co, o a progetto. Sono collaboratori di cui si avvale il
Consiglio per mandare avanti la propria attività.
Per quanto riguarda, scusate poi nel dettaglio ci entriamo, magari se venite prendiamo
la documentazione e Vi darò ulteriori chiarimenti.
Per quanto riguarda i convegni, i congressi e le celebrazioni quelli li possiamo vedere se
volete uno per uno e Vi dirò quali sono stati, per quanto riguarda invece la voce
manifestazioni sociali, si riferisce alle manifestazioni delle medaglie d’oro. Come Voi sapete
a fine anno noi facciamo delle manifestazioni dove poi regaliamo, per noi è un onore, agli
avvocati con 50 e 60 anni di professione le medaglie. Avevamo stanziato 80 mila euro, ne
abbiamo spesi 14 mila, anche le toghe, abbiamo risparmiato la metà.
Continuando nelle richieste della Collega, di delucidazioni su alcuni capitoli di spesa,
la Collega chiedeva chiarimenti sul preventivo.
Come voi sapete il preventivo è ciò che il Consiglio prevede di andare a spendere nel
corso dell’anno successivo.
La Collega faceva riferimento al titolo 1, categoria 4, laddove è prevista al n. 7 la
manutenzione riparazione adattamento locali, queste sono spese di gestione che ogni anno
si sostengono, per la gestione dei servizi tramite internet vale l’identica cosa. Ogni anno sono
spese che si ripetono.
Ricordo alla Collega che noi abbiamo anche la sede di Via Valadier, molto spesso capita
di dover realizzare delle nuove attività a Via Valadier o di installare dei nuovi macchinari.
La stessa cosa vale per la categoria 12, acquisizioni di immobilizzazioni tecniche, aumentando gli iscritti Voi capite che noi dobbiamo gestire 21 mila avvocati e 10 mila praticanti per
cui abbiamo bisogno di strumentazione nuova per cui, nel preventivo, è chiaro che è prevista
la voce acquisizione di nuove strumentazioni. Questa è una previsione, poi l’anno prossimo
vedrete se le avremo acquistate o meno.
AVV. MAURIZIO CECCONI
Chiedo scusa se riprendo la parola. Subito dopo aver superato il compiacimento per il
fatto di aver sentito il Consigliere Bucci che ha espresso consenso nei confronti dell’O.U.A.
però a questo punto mi viene da chiedergli: ma perchè a luglio del 2001 ci hai cacciato in
questo guaio?
La seconda cosa che vorrei dire è che questo compiacimento non riesce a compensare
la disperazione che ho nel dover constatare che in questa Assemblea dell’Ordine noi non
possiamo fare altro che dire sì o no, perchè se presentiamo un emendamento al bilancio ci
viene detto che la sola attività è inammissibile. Il che è chiaramente il crollo del principio
di legalità. Sono d’accordo con l’Avv. Reboa, purtroppo questo è il crollo del principio di
legalità.
La terza cosa è un attimo di coerenza che chiederei. Il Presidente Cassiani ha lodato
l’obiezione che ha fatto il Consigliere Bucci, che mi ha bacchettato perchè mi ha detto che
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il mio emendamento è inammissibile perchè infilerei in prestazioni istituzionali una cosa
che a suo avviso non è. In realtà istituzione non vuol dire istituzione pubblica, istituzione
sono i compiti che deve fare, siccome l’Ordine degli Avvocati non è il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati, ma è l’esistenza degli avvocati in quanto tale e in quanto dimensione politica,
e in quanto dimensione forense, la Scuola Forense Fondazione Scuola Forense del Lazio, il
Centro Studi e la Camera di Conciliazione, che sono le altre voci che sono nelle spese
istituzionali andrebbero di per se stesse espunte anch’esse, perchè anch’esse sarebbero
inammissibili. Non capisco perchè il Presidente e il Tesoriere, a questo punto, sostengano
queste spese, mentre invece come correttamente interpretato il Consigliere Bucci diceva che
neanche quelle andavano dentro. Allora, a questo punto, io direi che nel dolore profondo
del fatto che questa Assemblea non ha potuto esprimersi sul fatto se possa o non possa
apportare un emendamento al bilancio, e tutti gli emendamenti sono uguali. Se poi dopo
la spesa non sarà compatibile vorrà dire che giustamente gli organi decisionali dell’Ordine
diranno che non si può fare, e si assumeranno la responsabilità, ma se gli avvocati dicono
che nel bilancio ci deve andare quella spesa, ancorché non deliberata come non è deliberata
la sede, perchè ci stanno delle voci che non sono di immediata spesa, sono gli stanziamenti
per l’ipotesi in cui.
Allora per l’ipotesi in cui io chiedo che venga inserita la disponibilità in bilancio di questa
somma, dopo di che se alla fine l’Assemblea straordinaria, o chi si sentirà di avere il diritto
di andare contro l’Avvocatura, tutta, che vuole l’O.U.A. ormai, perchè sa che sta lottando
a fianco di tutti gli avvocati e lo ha fatto, però questa volta fateci votare, se dovessi constatare
che non è possibile a un avvocato in questa assemblea apportare emendamenti al bilancio
in funzione di creare una disponibilità tecnicamente possibile, per delle scelte che dovranno
essere adottate con le forme opportune, io non potrei votare a favore a questo bilancio. Lo
dico molto emozionato, ma credo che si debba necessariamente invocare il principio di
legalità come metodo di conduzione delle Assemblee e come modo di espressione della
volontà degli avvocati che altrimenti qui cosa sono stati chiamati a fare? Grazie.
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI
Io ringrazio Maurizio anche per questo insegnamento, ma non credo di averne alcun
bisogno perchè se tu mi vuoi insegnare come si conduce un’Assemblea, ti rispondo che
l’Assemblea va ricondotta nell’ambito dell’ordine del giorno. Anzi voglio dire qualcosa di
più. Si è parlato dell’O.U.A., si è parlato tanto dell’O.U.A. che era argomento fuori
dell’ordine del giorno, che la maggior parte dei Colleghi o se ne sono andati o non hanno
avuto neanche la possibilità di dire una parola. E questo è antidemocratico, e questo è quello
che io non posso condividere. Voglio anche aggiungere che qui c’è un grosso equivoco da
parte tua, tu sai perfettamente, ne abbiamo parlato mille volte, l’equivoco sta nel fatto di
ritenere l’inammissibilità per ragioni di carattere tecnico, un no all’O.U.A.. E questo è un
errore. E te ne accorgerai quando faremo l’Assemblea, perchè faremo l’assemblea per
decidere finalmente un dato politico che è di straordinaria importanza. Il discorso che io ho
fatto, te ne accorgerai a distanza di tempo, è un discorso a favore dell’O.U.A., non contro
l’O.U.A., perchè l’O.U.A. non merita di essere trattata in questa maniera, incidentalmente
attraverso quello che definivo una sorta di blitz e che continuo a considerare tale. Quindi
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io sono per il dialogo ma nessuno può insegnare agli altri come ci si comporta, punto primo.
Punto secondo: abbiamo spostato, e forse è questa la mia colpa, di aver consentito che
se ne parlasse fin troppo, l’argomento centrale del bilancio del quale si è parlato con una
qualche difficoltà, perchè Rosa Ierardi ha risposto a tutte le obiezioni tra una cosa e l’altra,
abbiamo spostato l’argomento dal bilancio a qualcosa che oggi non riguarda non che non
interessi. Verrà il momento e probabilmente mi auguro prima di novembre, perchè qui aveva
ragione il Collega Cerquetti e aveva ragione chi ne aveva parlato, noi dobbiamo arrivare al
Congresso Nazionale Forense che rimane quello che è, l’Assemblea delle Assemblee degli
Avvocati, come lo definisco io, anche avendo le idee chiare sul problema dell’O.U.A..
Detto questo credo che i tempi siano maturi per dare luogo alla votazione su quell’argomento centrale, unico, che è il bilancio per cui chiedo all’assemblea di votare sull’approvazione del bilancio, quello preventivo e poi quello consuntivo, ritengo. Tutti e due insieme.
Metto ai voti il bilancio consuntivo per alzata di mano. Chi è a favore alzi la mano.
Chi è contrario, facciamo la riprova. Mi pare che sia approvato.
Ripetiamo. Chi approva il bilancio consuntivo alzi la mano.
Chi invece è contrario, non vuole approvare il bilancio consuntivo alzi la mano. Mi pare
sia abbastanza evidente. Favorevoli 32. Chi si astiene. Gli astenuti li conterei. 18. Contrari
4.
Mettiamo invece in votazione il bilancio preventivo. Chi è favorevole all’approvazione
del bilancio preventivo alzi la mano. Favorevoli 25. Chi è contrario alzi la mano. Contrari
22. Chi si astiene. Astenuti 7.
Vi ringrazio molto per aver seguito, soprattutto per aver partecipato. Mi auguro di
rivederVi tutti per le elezioni dei delegati, e di vederVi anche in occasione di un’assemblea
straordinaria. Grazie.
L’Assemblea è chiusa. I lavori hanno termine alle ore 13,50.
Il Consigliere Segretario
Avv. Antonio Conte
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Il Presidente
Avv. Alessandro Cassiani
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AGGIORNAMENTO ALBO
NUOVE ISCRIZIONI – MAGGIO E GIUGNO 2008
ALBO ORDINARIO
ABBATI BUSSETTI Gianluca
(Roma 05.06.1979)
Via Pinciana, 25
tel. 06.844651
29.05.2008
ACQUARO Francesca
(Roma 25.10.1974)
Via Sardegna, 55
tel. 06.4203681
8.05.2008
DAMO Alberto
(Roma 19.05.1977)
Viale Bruno Buozzi, 49
tel. 06.45448809
8.05.2008
AGOLINI Nina Valentina
(Roma 14.02.1976)
Via dei Prefetti, 5
tel. 06.6832272
19.06.2008
ALLEGRETTI Angela
(Castronuovo S.Andrea 10.05.1971)
Viale delle Milizie, 108
tel. 06.37351136
15.05.2008
ANITORI Georgia
(Roma 18.06.1980)
Viale Colli Portuensi, 79
tel. 06.58238162
8.05.2008
AVERSANO Licia
(Piedimonte Matese 07.03.1981)
Via Salaria, 259
tel. 06.84551629
12.06.2008
BALDI Laura
(Salerno 04.08.1970)
Via Virginio Jacoucci, 8
tel. 3393058536
26.06.2008
BALSAMO Alessandra
(Alatri 10.10.1973)
Viale Pinturicchio, 84
tel. 06.3234646
BALSAMO Valerio
(Roma 03.02.1981)
Via Sartena, 4
tel. 06.5622360
15.05.2008
BANOTTI Sirio
(Roma 03.06.1976)
Via Val di Non, 88
tel. 06.8109938
19.06.2008
BARONE Maria Elena
(Roma 25.03.1979)
Via Francesco Crispigni, 4
tel. 3337119225
26.06.2008
BASSANI Giovanni
(Roma 20.07.1968)
Via P. Mascagni, 15
tel. 06.86204852
22.05.2008
BELLOCCO Francesca
(Taurianova 01.08.1975)
Via Giacomo Boni, 1
tel. 06.44292725
1.04.2005
BELLUCCI Claudia
(Cecina 03.03.1978)
Via Monte Zebio, 28
tel. 06.3213098
29.05.2008
BERNARDINI Debora
(Roma 17.07.1976)
Via Portuense, 553
tel. 3356335480
29.05.2008
BERTONE Rossella
(Roma 09.08.1975)
Via dell’aquila Reale, 37
tel. 3935525388
8.05.2008
BONUOMO Andrea
(Roma 15.04.1978)
Viale America, 93
tel. 06.5918867
8.05.2008
8.05.2008
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AGGIORNAMENTO ALBO
BORGIA Fiammetta
(Roma 23.06.1977)
Via Clitunno, 18
tel. 06.8555613
15.05.2008
BOTTI Matteo
(Roma 12.04.1978)
Via L’Aquila, 29
tel. 06.7028055
8.05.2008
BOTTINI Alessia
(Roma 25.05.1977)
Via F. Catel, 48
tel. 3929106796
8.05.2008
BOZZA Enrico
(Benevento 07.11.1976)
Via Colli della Farnesina, 114
tel. 06.36301773
22.05.2008
BRAI Federica
(Roma 07.11.1977)
Via S. Mercadante, 9
tel. 06.8558480
29.05.2008
BRAIDO Erika
(Roma 22.06.1978)
Via di Val Fiorita, 90
tel. 06.45556850
12.06.2008
BRANDIZZI Ottavia
(Roma 13.09.1978)
Corso Trieste, 155
tel. 06.86210367
29.05.2008
BRECCIA FRATADOCCHI Filippo
(Roma 24.10.1975)
Piazza Mattei, 17
tel. 06.68210985
12.06.2008
BRINDISI Marinella
(Napoli 11.02.1977)
Via Scandriglia, 4
tel. 3471704620
12.06.2008
BRIZZI Santina
(Mesoraca 25.04.1975)
Via G. Giolitti, 387
tel. 3392047765
12.06.2008
CALLARELLI Alessandro
(Roma 18.06.1979)
Via G. Paisiello, 40
tel. 06.85356292
29.05.2008
CAMPANA Maria Luisa
(Cosenza 14.01.1972)
V.le Regina Margherita, 302
tel. 06.44230308
21.02.2001
CAMPANELLA Massimo
(Roma 27.07.1964)
Via Cardinale Garampi, 195
tel. 06.98870346
13.03.2001
CANDREVA Ettore
(Cosenza 25.03.1977)
Viale G. Mazzini, 112
tel. 06.37518321
26.06.2008
CAPASSO Gianluca
(Napoli 14.10.1977)
Viale G. Marconi, 152
tel. 3398208564
12.06.2008
CAPELLI Ivanka Erika
(Luino 16.05.1973)
Viale Anicio Gallo, 12
tel. 06.45471800
10.01.2002
CAPRILE Paolo
(Napoli 18.09.1979)
Via Alberico Albricci, 7
tel. 06.97617889
26.06.2008
CECCARANI Bruno
(Frosinone 26.08.1941)
Via Giovanni Devich, 64
tel. 06.5190317
13.11.1975
CECCARELLI David
(Roma 24.10.1967)
Via Vigliena, 2
tel. 06.3203607
26.06.2008
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AGGIORNAMENTO ALBO
CERQUA Simona
(Roma 25.07.1972)
Via J. Sannazzaro, 24
tel. 3394396640
15.05.2008
CESARINI Silvia
(Roma 11.04.1976)
Via Carlo Frati, 20
tel. 06.30816179
CHICHI Marianna
(Roma 28.04.1978)
Via Palestro, 95
15.05.2008
CIANNI Angela
(Roma 20.05.1968)
Via Orazio N.10
tel. 3476944164
12.01.2005
CIBARELLI Maria
(Salerno 11.07.1975)
Via Cereate, 6
tel. 06.7092309
15.05.2008
CICCHETTI Andrea
(Roma 17.02.1974)
Via Ferratella in Laterano, 7
tel. 06.70306624
15.05.2008
CICCHETTI Federico
(Roma 07.04.1972)
Via Rocca Priora, 21
tel. 06.78393144
CICCIOLA Francesco
(Foligno 14.12.1979)
Via Ludovisi, 35
tel. 06.4744490
22.05.2008
CICCONI Valentina
(Roma 04.07.1978)
Via Latina, 20
tel. 06.7726471
22.05.2008
CIDONIO Cristiano
(Roma 13.02.1975)
Viale G. Mazzini, 25
tel. 06.32609732
12.06.2008
CIMATTI Francesca
(Roma 15.01.1980)
Via V. Tangorra, 9
tel. 06.36307173
12.06.2008
CIMELLARO Valentina
(Catanzaro 14.06.1979)
Via di Villa Torlonia, 10
tel. 06.44236037
26.06.2008
CIMINO Benedetto
(Galatina 26.10.1979)
Lungotevere dei Mellini, 10
tel. 06.32651969
12.06.2008
CINCERRE’ Anna Maria
(Aquino 17.04.1959)
Via dei Quinzi, 5
tel. 06.7674327
12.06.2008
COLANERA Alessandra
(Roma 13.05.1977)
P.za R. Balsamo Crivelli, 50
tel. 06.43588604
15.05.2008
CONSOLINI Andrea
(Roma 15.01.1981)
Viale G. Mazzini, 25
tel. 06.3234403
5.06.2008
CONSOLO Antonella
(Vibo Valentia 10.04.1979)
Via delle Quattro Fontane, 15
tel. 06.45470950
5.02.2007
CONTINI CADEDDU Alessio
(Cagliari 24.10.1977)
Via Bocca di Leone, 78
tel. 06.695161
5.06.2008
COPPOLA Serena
(Gioia Tauro 05.07.1976)
Via Conca d’Oro, 206
tel. 06.88644152
19.06.2008
8.05.2008
8.05.2008
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AGGIORNAMENTO ALBO
CORTECCI Chiara
(Velletri 31.08.1976)
Via degli Scipioni, 157
tel. 06.3211983
CORTESI Cesarina
(Lamporecchio 13.05.1963)
Via Carlo Conti Rossini, 44
tel. 3356041696
COSENZA Miriana
(Roma 09.08.1975)
Via Ippolito Desideri, 36
tel. 06.5214117
COTTANI Giammarco
(Roma 12.03.1978)
Via F. P. Neglia, 60
tel. 06.50916389
8.05.2008
CRASTA Alessandro
(Roma 09.06.1975)
Via S. Tommaso d’Aquino, 7
tel. 06.39720093
8.05.2008
CRASTA Linda
(Roma 12.04.1980)
Via S. Tommaso d’Aquino, 7
tel. 06.39720093
8.05.2008
CREMA Patrizia
(Roma 12.02.1973)
Via Michelangelo Tilli, 59
tel. 06.86890787
8.05.2008
CRISANTI Daria
(Roma 16.02.1970)
Via Cunfida, 20
tel. 06.37511583
CRUCIANI Francesca
(Roma 25.03.1977)
Viale delle Milizie, 114
tel. 06.3720108
CUCCI Tommaso Maria
(Roma 04.12.1978)
Circonvallazione Clodia, 76/a
tel. 06.3723526
15.05.2008
CUDEMO Carlo
(Policoro 16.12.1974)
Via Augusto Riboty, 18
tel. 06.39750717
15.05.2008
CURTI Francesco
(Roma 09.09.1979)
Lungotevere Flaminio, 22
tel. 06.3214399
29.05.2008
CURZI Laura
(Roma 01.08.1970)
Largo Leo Longanesi, 9
tel. 06.51958635
29.05.2008
D’AGNANO Daniela
(Roma 19.08.1972)
Via degli Scipioni, 8
tel. 06.39038007
22.05.2008
DE GASPERIS Giulia
(Roma 25.09.1979)
Via Ventiquattro Maggio, 43
tel. 06.466221
15.05.2008
DE LUCA PICIONE Mario
(Sapri 01.01.1950)
Via di Priscilla, 8
tel. 06.86205488
30.06.1977
DE MICHELI Gianluca Luigi
(Brindisi 17.09.1973)
Via Aureliana, 2
tel. 3401605860
12.06.2008
DE PAOLA Andrea
(Roma 24.08.1972)
Via Berengario, 7
tel. 06.44239731
26.06.2008
DE PASCALIS Tommaso
(Ortona 08.02.1933)
Via Pietro Bernardini, 22
tel. 06.35453038
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26.06.2008
5.06.2008
29.05.2008
15.05.2008
8.05.2008
8.05.2008
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AGGIORNAMENTO ALBO
DE VECCHIS Francesca
(Bari 19.12.1972)
Via Marco Besso, 13
tel. 3388346968
22.07.1999
DI LIETO Ada
(Salerno 05.05.1974)
Via Federico Nansen, 5
tel. 06.57289553
3.04.2003
DI STEFANO Barbara
(Roma 29.08.1970)
Via Francesco Saverio Nitti,15
tel. 06.3295804
8.05.2008
DI VONA Silvia
(Sora 26.09.1975)
Via Pollaiolo, 5
tel. 06.45424514
29.05.2008
DIAC Gabriela
(Bacau 14.10.1974)
Via Ximenes, 3
tel. 06.3242493
22.05.2008
DIORIO Alessia
(Roma 22.02.1978)
Via Merulana, 139
tel. 06.77200337
29.05.2008
DOMENICI Alessandra
(Roma 31.01.1977)
Viale dei Consoli, 27
tel. 06.76060408
D’OTTAVIO Lavinia
(Roma 19.04.1976)
Via Mussomeli, 80
tel. 06.20763785
19.06.2008
DOTTORE Francesco
(Melzo 28.08.1980)
Via Ciro Menotti, 4
tel. 06.3220194
8.05.2008
DRAGO Stefania
(Roma 04.02.1976)
Via Nomentana, 352
tel. 06.8605102
12.06.2008
D’URSO Fabrizio
(Roma 24.04.1978)
Via Giovanni Battista Falda, 22
tel. 3495048225
FEDELE Francesca
(Reggio di Calabria 05.05.1969)
Viale G. Mazzini, 88
tel. 06.37354567
10.11.2007
FILICE Emanuela
(Cosenza 09.12.1977)
Via Lutezia, 8
tel. 06.85355142
12.06.2008
FILIPPI Simona
(Roma 12.02.1973)
Viale Carso, 23
tel. 06.3722328
22.05.2008
FIORE Francesco Paolo
(Mirabella Eclano 03.12.1945)
Viale Angelico, 92
tel. 06.3725532
26.06.2008
FLOCCO Lidia
(Atessa 24.08.1979)
Via dei Condotti, 9
tel. 06.6798633
5.06.2008
FLORIO Salvatore
(Cosenza 30.07.1945)
Largo Olgiata, 15 Is. 69 C
tel. 06.30889245
25.03.1977
FONTANA Fabio
(Roma 01.05.1976)
Via G. G. Belli, 39
tel. 06.3212639
29.05.2008
FORESE Giovina
(Biccari 24.05.1973)
Via Germanico, 168
tel. 06.3211280
7.11.2007
5.06.2008
577
FORO ROMANO 3-4/2008
16_albi.pmd
577
8.05.2008
09/10/2008, 06:39
AGGIORNAMENTO ALBO
FORLETTA Paola
(Roma 04.09.1978)
Viale Angelico, 38
tel. 06.37513332
GABRIELLI Andrea
(Roma 12.11.1977)
Via Ventiquattro Maggio, 43
tel. 06.466221
8.05.2008
GALLUCCI Marianna
(Roma 03.02.1976)
Via Cristoforo Colombo, 436
tel. 06.5413907
29.05.2008
GAROFOLI Tania
(Roma 09.04.1974)
Viale Libia, 174
tel. 06.86217316
27.04.2005
GASPERINI Serena Antonella
(Augusta 13.06.1975)
Via di Donna Olimpia, 166
tel. 06.53272729
19.06.2008
GATTI Simona
(Roma 15.10.1971)
Via G. A. Sartorio, 66
tel. 06.5134973
19.06.2008
GENTILESCHI Roberta
(Terni 10.08.1973)
Via Giuseppe Ferrari, 2
tel. 06.3223940
19.06.2008
GIACOBINI Giuliano
(Roma 31.10.1976)
Via Valadier, 39
tel. 06.3221091
GIACOMELLI Ivano
(Roma 14.07.1959)
Viale Guglielmo Marconi, 94
tel. 06.55301808
15.05.2008
GIANCRISTOFARO Erminia
(Lanciano 02.03.1977)
Piazza dei Condottieri, 4
tel. 06.295950
29.05.2008
GIASI Valentina
(Matera 24.06.1979)
Via Dire Dava, 2
tel. 06.86328572
GIOFFRE’ Antonino
(Gioia Tauro 10.01.1977)
Via Cesare Ricotti, 22
tel. 3288421924
26.06.2008
GIORDANO Alessia
(Foggia 13.02.1978)
Via di Casalotti, 53 Pal. D/2
tel. 06.61550987
22.05.2008
GIORDANO Francesco
(Roma 12.07.1976)
Via Latina, 124
tel. 06.7803686
22.05.2008
GIORGI Gabriele
(Roma 28.02.1974)
Via Lattanzio, 5
tel. 06.39761174
8.05.2008
GIORGIO Fiammetta
(Roma 25.10.1975)
Via Tacito, 39
tel. 06.6877726
22.05.2008
GIORNETTI Antonio
(Roma 19.12.1969)
Via Antonio Bertoloni, 55
tel. 06.80690539
26.06.2008
GIOVANARDI PEZZAIOLI Elisabetta
(Desenzano del Garda 07.05.1977)
Via Sabotino, 45
tel. 06.3728944
26.06.2008
GIOVANNELLI Valentina
(Roma 02.05.1979)
Via Isonzo, 34
tel. 06.84242582
12.06.2008
578
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26.06.2008
8.05.2008
8.05.2008
FORO ROMANO 3-4/2008
578
09/10/2008, 06:39
AGGIORNAMENTO ALBO
GIOVANNETTI Federica
(Roma 11.03.1975)
Viale Marx, 163
tel. 06.822757
5.06.2008
GIOVANNETTI Patrizia
(Roma 18.09.1973)
Via Franco Sacchetti, 133
tel. 06.87135553
12.06.2008
GIOVANNINI Giorgia
(Roma 19.12.1977)
Piazza Giunone Regina, 1
tel. 06.5750107
22.05.2008
GIOVANNINI Luca
(Roma 14.07.1978)
Viale Ventuno Aprile, 11
tel. 06.86398335
5.06.2008
GIROLAMI Francesca
(Palmanova 19.04.1975)
Via Dardanelli, 46
tel. 06.37514256
26.06.2008
GNAZZI Raffaele
(Rimini 26.11.1980)
Via Natale del Grande, 8
tel. 338306686
12.06.2008
GUCCIARDI Barbara
(Roma 28.12.1978)
Via S. Quintino, 10
tel. 06.70453148
15.05.2008
IACOELLA Lorenzo
(Roma 04.08.1975)
Via Antonio Civelli, 32
tel. 06.81104715
12.06.2008
IADEVAIA Stefano
(Roma 14.10.1973)
Via Oppido Mamertina, 4
tel. 06.7182695
5.06.2008
INNOCENTI Daria
(Camposampiero 04.12.1979)
Via Germanico, 162
8.05.2008
IZZO Valerio
(Firenze 16.06.1973)
Via Ticino, 18
tel. 06.8546406
16.11.2004
JESURUM Lorenzo
(Roma 08.04.1979)
Via Crescenzio, 76
tel. 06.68892611
15.05.2008
LA GAMMA Daniela
(Cosenza 13.03.1977)
Via G. Ferrari, 2
tel. 06.3222155
LA MONACA Roberta
(Roma 07.11.1976)
Viale Giulio Cesare, 14
tel. 06.3211306
19.06.2008
LA PECCERELLA Costanza
(Roma 12.02.1979)
Lungotevere Flaminio, 34
tel. 3332114005
22.05.2008
LA PIANO Fabio
(Castellamara Stabia 02.05.1980)
Via Carlo Dossi, 15
tel. 06.86895193
LA ROSA Dario Guillermo
(Buenos Aires 21.12.1971)
Via V. Veneto, 7
tel. 06.4873866
19.06.2008
LA SPADA Francesca
(Roma 01.07.1979)
Piazza Venzia, 11
tel. 06.6758231
12.06.2008
LA TORRE Micaela
(Roma 08.09.1978)
Via delle Canarie, 70
tel. 06.56342458
22.05.2008
8.05.2008
8.05.2008
579
FORO ROMANO 3-4/2008
16_albi.pmd
579
09/10/2008, 06:39
AGGIORNAMENTO ALBO
LACOPO Loredana
(Roma 05.09.1976)
Via Dardanelli, 46
tel. 06.37518872
15.05.2008
LAIO Gian Luca
(Roma 15.01.1975)
Viale Parioli, 74
tel. 06.8078069
15.05.2008
LAMI Mario
(Roma 05.04.1978)
Via Cassiodoro, 1/a
tel. 06.68192427
LANCELLOTTI Francesco
(Roma 26.11.1979)
Via Livio Pentimalli, 43
tel. 06.35343470
26.06.2008
LANDI Chiara
(Roma 18.05.1973)
Via Fedro, 52
tel. 06.39722526
29.05.2008
LANDOLFI Marco
(Roma 08.01.1974)
Viale delle Milizie, 114
tel. 06.3720108
29.05.2008
LANDOLFI Marco
(Caserta 02.06.1979)
Via V. Colonna, 40
tel. 06.68806540
12.06.2008
LAURENTI Cristina
(Roma 17.05.1971)
Via Bosconero, 31
tel. 06.61520413
19.06.2008
LAURENTI Laura
(Roma 19.06.1975)
Corso d’Italia, 102
tel. 06.62284778
26.06.2008
LAURO GROTTO Donatella
(Roma 23.05.1975)
Via Ravenna, 11
tel. 06.44243916
26.06.2008
LI CALZI Marianna
(Campobello di Licata 21.03.1949)
Via Velletri, 50
tel. 06.85357168
22.05.2008
LI GOTTI Luigi
(Mesoraca 23.05.1947)
Via Rodolfo Benini, 3
tel. 06.3294280
25.02.1974
LIGORIO Fabio
(Roma 03.07.1976)
Via della Farnesina, 269
tel. 06.88544403
19.06.2008
LOSACCO Alberto
(Brindisi 01.07.1970)
Via Baccio Baldini, 6
LUCERNARI Francesco
(Roma 06.08.1979)
Via Ventiquattro Maggio, 43
tel. 06.466221
LUCIANI Daria
(Roma 14.05.1960)
Via Benedetto Croce, 28
tel. 3346268939
MACCHIA Crescenzo
(Minturno 25.02.1971)
Viale degli Ammiragli, 46
tel. 06.39751493
17.10.2000
MAIMERI Fabrizio
(Roma 09.05.1952)
Via Salaria, 292
tel. 06.3236177
19.06.2008
MALATINO Gina
(Maratea 27.11.1978)
Via P. Alpino, 76
tel. 06.5745290
29.05.2008
580
16_albi.pmd
5.06.2008
5.06.2008
15.05.2008
8.01.1990
FORO ROMANO 3-4/2008
580
09/10/2008, 06:39
AGGIORNAMENTO ALBO
MANASSE Giorgia
(Roma 30.11.1977)
Via della Serenella, 35
tel. 06.6533974
22.05.2008
MANCINI Valeria
(Kortijk (belgio) 11.08.1980)
Piazza Adriana, 15
tel. 06.68803025
29.05.2008
MANUNZA Gerardo
(Roma 02.04.1971)
Viale Gorgia Di Leontini, 330
tel. 3384860822
MARASCA Marina
(Roma 28.06.1975)
Viale G. Mazzini, 88
tel. 06.3724104
MARINZULI Valeria
(Castellaneta 22.12.1976)
Via F. Turati, 68
tel. 06.44362193
5.06.2008
MASSERA Manuela
(Motta Di Livenza 16.10.1973)
Via Tiburtina, 1435/1437
tel. 06.41615232
8.05.2008
MATINO Giuseppina
(Napoli 24.03.1980)
Via Flaminia Vecchia, 758
tel. 3383057631
19.06.2008
MAZZA Silvia
(Roma 10.04.1977)
Via Giulia, 87
tel. 06.68307650
29.05.2008
MORMINO Enrico Maria
(Palermo 24.12.1970)
Via del Corso, 101
tel. 06.69756583
17.09.1998
OLLIANA Maria Giulia
(Roma 31.05.1969)
Via Nomentana, 233
tel. 06.44291240
29.05.2008
PANETTA Rocco
(Stigliano 26.04.1973)
Via del Pellegrino, 177
tel. 06.45442182
14.12.1999
PELLICCIONI Paola
(Roma 18.09.1977)
Via Pietro Marchisio, 16
tel. 06.7212089
PILATO Maria Chiara
(Roma 14.02.1981)
Via Vigna Filonardi, 9
tel. 06.8072862
PILEGGI Antonio
(Nicastro 25.05.1942)
Via Mar della Cina, 310
tel. 06.52798036
PISANELLI Carlo
(Catanzaro 24.07.1963)
Largo Appio Claudio, 395
tel. 06.71544107
22.05.2008
PRUGNOLA Alessandro
(Roma 11.07.1958)
Via Abano Terme, 4
tel. 06.35500240
29.05.2008
RAFANIELLO Claudia
(Avellino 18.09.1977)
Via F. S. Nitti, 11
tel. 06.36309248
8.05.2008
RICCI Claudia
(Roma 07.05.1974)
Via Belsiana, 100
tel. 06.6789842
22.05.2008
RICCI Stefano
(Roma 20.03.1971)
Viale Guglielmo Marconi, 155
tel. 06.5583301
29.05.2008
22.05.2008
581
8.05.2008
15.05.2008
5.06.2008
581
FORO ROMANO 3-4/2008
16_albi.pmd
8.05.2008
09/10/2008, 06:39
AGGIORNAMENTO ALBO
RIGGIO Tiziana Maria Teresa
(Reggio Calabria 04.12.1976)
Via Piero Gherardi, 20
tel. 3289189576
SALERNO Letizia Francesca Lucia
(Cosenza 12.12.1968)
Piazza Bainsizza, 1
tel. 06.3728142
SALITURI Graziella
(San Donato di Ninea 08.01.1967)
Via Augusto Conti, 16
tel. 06.30601771
15.05.2008
SANZONE Andrea
(Taranto 25.01.1978)
Via del Velodromo, 56
tel. 06.7887799
22.05.2008
SARAO’ Maria Francesca
(Roma 14.09.1975)
Via Agostino Magliani, 32
tel. 06.6551699
19.06.2008
SCALI Veronica
(Roma 15.02.1981)
Via Bono, 46
tel. 3475751036
15.05.2008
SCARABOTTI Serena
(Roma 26.05.1979)
Via Francesco Ingoli, 23
tel. 3286114737
12.06.2008
SCARDACCIONE Adriano
(Bari 23.10.1972)
Via N. Marchese, 10/d
tel. 06.86894388
15.05.2008
SCARDIA Carla
(S.Pietro Vernotico 16.11.1977)
Via Villafranca, 17
tel. 06.45471047
29.05.2008
SCARLATA Guido
(Catania 21.01.1979)
Via Nicastro, 3
tel. 06.70302745
15.05.2008
SCHIPANI Tiziana
(Roma 20.08.1972)
Via Baldo degli Ubaldi, 43
tel. 06.97601559
SEPE Ileana
(Napoli 20.05.1976)
Via Teofilo Folengo, 49
tel. 06.86802256
SERCHIA Arianna
(Roma 10.12.1975)
Via Albalonga, 7
tel. 06.70491748
8.05.2008
SERRELLI Enzo Maria
(Roma 27.02.1975)
Via Pietro Borsieri, 13
tel. 06.37512071
8.05.2008
SEVERA Paolo
(Roma 08.06.1977)
Via del Mascherino, 72
tel. 06.6861981
26.06.2008
SGROMO Manuela
(Catanzaro 18.08.1976)
Via C. E. Gadda, 165
tel. 3921831976
SHERIFF Veronica Fatmata
(Roma 03.12.1979)
Via Lorenzo Astemio, 18
tel. 3386254071
SICILIANI DE CUMIS Vittorio
(Catanzaro 13.03.1977)
Via Stamira, 15
tel. 06.44231310
8.05.2008
SIGILLO’ Debora
(Vibo Valentia 07.12.1972)
Via Pellegrino Matteucci, 41
tel. 06.5744863
8.05.2008
582
16_albi.pmd
14.09.2007
2.03.2000
8.05.2008
15.05.2008
8.05.2008
22.05.2008
FORO ROMANO 3-4/2008
582
09/10/2008, 06:39
AGGIORNAMENTO ALBO
SPAMPINATO Carlo
(Ragusa 19.06.1978)
Via Costantino Morin, 45
22.05.2008
SPANU Paolo
(Cagliari 26.03.1968)
Via Lombardia, 14
tel. 06.4201672
19.11.2007
STEFANUCCI Cristiancesare
(Roma 14.05.1974)
Via Casal de’ Pazzi, 148
tel. 06.4110101
22.05.2008
STIVALI Daniela
(Roma 20.08.1972)
Via A. Aubry, 3
tel. 06.39730200
19.06.2008
STRANCIA Rossana
(Ciro’ Marina 05.09.1971)
Via Casilina, 1892
tel. 06.20744711
8.05.2008
STRIGARI Francesco
(Bari 23.04.1970)
Via Macedonia, 92
tel. 06.7824208
29.05.2008
TAIS Silvia
(Napoli 17.11.1975)
Via Asmara, 37
tel. 06.86213660
8.05.2008
TALONI Fabiola
(Roma 07.12.1978)
Via Vittoria, 10
tel. 06.36000631
15.05.2008
TAMIATTI Gabriella Stefania
(Pomigliano d’Arco 04.10.1975)
Via Guglielmo Sirleto, 15
tel. 06.3016364
26.06.2008
TOMA Alessandra
(Roma 25.03.1972)
Viale Beethoven, 52
tel. 06.5917468
15.05.2008
TOMASETTI Catia
(Rimini 17.12.1964)
Corso Vittorio Emanuele II, 284
tel. 06.684271
TROIANO Lucia Lara
(Pescara 17.09.1973)
Via A. Cantore, 5
tel. 06.37512318
12.06.2008
VENTRICINI Massimiliano
(Roma 19.05.1976)
Via Filippo Corridoni, 15
tel. 06.37514653
22.05.2008
VERMAATEN Nicholas Matthew
(Roma 11.02.1977)
Via Arturo Viligiardi, 85
tel. 06.98872850
12.06.2008
VERTUCCI Maria
(Polla 09.10.1975)
Via Taro, 25
tel. 06.8542559
VICECONTI Annamaria
(Roma 04.05.1970)
Viale Angelico, 163
tel. 06.3720798
29.05.2008
VIRGILLITO Giovanni
(Catania 19.05.1967)
Via D. Periegete, 2
tel. 3477584014
8.05.2008
VITALE Valentina
(Roma 08.02.1978)
Viale Bruno Buozzi, 109
tel. 06.3224094
8.05.2008
VITELLI Alessandra
(Ferrandina 16.08.1970)
Via Prospero Alpino, 76
tel. 06.5745290
8.02.2000
2.11.2004
583
FORO ROMANO 3-4/2008
16_albi.pmd
583
4.10.1994
09/10/2008, 06:39
AGGIORNAMENTO ALBO
ZENGA Giovanni Luca
(Roma 04.08.1969)
Via Bassano del Grappa, 24
tel. 06.37510324
1.03.2001
ZILLI Francesco Romano
(Roma 14.07.1978)
Via Ruggiero d’Altavilla, 9
tel. 06.2148119
29.05.2008
ZINGARELLI Graziella
(Andria 23.02.1979)
Via Caio Canuleio, 127
tel. 06.7101999
15.05.2008
ZIRILLI Valentina
(Roma 01.06.1978)
Via Giorgio Morpurgo, 16
tel. 06.8906434
29.05.2008
ZURLO Gianfranco
(Roma 05.06.1945)
Via Ravenna, 9/c
tel. 06.44238535
16.03.1977
ELENCO SPECIALE
CAMASTRA Alessio
(Roma 13.08.1971)
Rai Way S.p.a.
Via Teulada, 66 - tel. 06.71584028
24.02.2000
CIAVARELLA Antonio
(Roma 18.02.1967)
Comune di Roma
12.06.2008
Via del Tempio di Giove, 21 - tel. 3277393254
LA ROCCA Sergio
(Potenza 06.06.1968)
Enel S.p.a.
8.06.1995
V.le Regina Margherita, 137 - tel. 06.83052064
MASTRACCHIO Alfredo
(Morcone 04.02.1949)
Eni S.p.a.
Piazzale E. Mattei, 1 - tel. 06.59826843
12.06.2008
PACELLI Giuseppina
(Roma 14.06.1975)
Rai Way S.p.a.
Via Teulada, 66
19.06.2008
PICCININI Manuela
(Roma 05.01.1973)
Rai Way S.p.a.
Via Teulada, 66
19.06.2008
SIRACUSA Sergio
(Vico Equense 26.01.1970)
Comune di Roma
10.11.1999
Via del Tempio di Giove, 21 - tel. 3396105285
TOSONI Stefania
(Rieti 20.07.1963)
Intesa Casse Del Centro S.p.a.
12.06.2008
Piazza Montecitorio, 111 - tel. 06.6920901
VALENTI Anna
(Palermo 27.07.1980)
Rai-tv S.p.a.
Viale G. Mazzini, 14 - tel. 06.36864205
8.05.2008
ELENCO SPECIALE AVVOCATI STABILITI
ai sensi dell’art. 96 D.Lgs 2.2.2001
BERENSCHOT Willemijn
(Breda 24.01.1981)
Via Venti Settembre, 3
tel. 06.42011868
CUSANO Filomena
(Calgary 01.08.1963)
Via Settembrini, 30
tel. 06.3217260
MARINESCU Monica Adriana
(Bucarest 05.08.1975)
Via G. Bettolo, 6
tel. 06.3751435
584
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8.05.2008
26.06.2008
8.05.2008
FORO ROMANO 3-4/2008
584
09/10/2008, 06:39
AGGIORNAMENTO ALBO
SCHEFE Ulrike Christine
(Berlino 28.04.1972)
Via Ventiquattro Maggio, 43
tel. 06.46622217
19.06.2008
PASSAGGI DALL’ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE
CAMARDA Andrea (Napoli 28.08.1974) a El.Spec. Comune di Roma
CARLETTI Piero (Palestrina 12.05.1969) a El.Spec. Ater
DI BARTOLOMEO Stefania (Roma 13.08.1968) a El.Spec. Ater
FANUELE Chiara (Roma 29.08.1972) a El.Spec. Professori Universitari
MASSARO Antonella (Roma 23.05.1981) a El.Spec. Professori Universitari
MERENDA Ilaria (Roma 25.01.1978) a El.Spec. Professori Universitari
NERVEGNA Gianluca (Roma 28.12.1975) a El.Spec. Asl Rm/a
22.11.2001
28.02.2002
28.01.1999
11.11.1999
28.02.2008
14.07.2005
13.01.2005
PASSAGGI DALL’ELENCO SPECIALE ALL’ALBO ORDINARIO
CULLEN Sally-ann (Edimburgo 07.09.1967) da Sezione Speciale D.Lgs 96/2001
FELICI Laura (Bordeaux 12.01.1946) da Sezione Speciale D.Lgs 96/2001
HAMILTON Amy Louise (Londra 03.06.1978) da Sezione Speciale D.Lgs 96/2001
PITTALIS Antonio (Roma 01.08.1940) da Comune di Roma
PUGSLEY Martin John Follett (Muharraq 14.12.1970) da Sezione Speciale D.Lgs 96/2001
THIBAULT Melene (Parigi 04.10.1978) da Sezione Speciale D.Lgs 96/2001
WIGGS Catherine Rebecca Jane (Londra 19.02.1978) da Sezione Speciale D.Lgs 96/2001
8.09.2005
16.06.2005
13.10.2005
14.11.1974
13.10.2005
21.04.2005
28.07.2005
VARIAZIONI ELENCO SPECIALE
PASQUALI Giorgio (Roma 24.08.1962) da ElSpec. Prov. di Roma a Comune di Roma
21.11.1996
CANCELLAZIONI PER DECESSO
ALVINO Giancarlo (Caulonia 01.10.1952) dec. 13.01.2008
ARDITI DI CASTELVETERE Alberto (Napoli 07.08.1922) dec. 20.03.2008
BASSI LAGOSTENA Augusta (Milano 02.06.1926) dec. 04.03.2008
BILOTTA Francesco Paolo (Roma 25.10.1955) dec. 14.05.2008
CAMBONI Giuseppe (Roma 21.04.1930) dec. 24.01.2008
DE CESARIS Marcello (Roma 03.03.1926) dec. 17.05.2008
DI MACCO Giuseppe (Bari 28.05.1937) dec. 19.05.2008
LA PERGOLA Enrico (Catania 15.08.1925) dec. 01.09.2008
MARROCCHI Fausta (Roma 25.04.1939) dec. 28.05.2008
MEZZANOTTE Carlo (Modena 04.10.1942) dec. 22.03.2008
NASELLI Stefano (Roma 04.10.1948) dec. 02.05.2008
PESCATORE Salvatore (Roma 16.04.1943) dec. 22.04.2008
POLETTI PANE Giuliana (Roma 02.01.1928) dec. 10.01.2008
RICCARDI Gabriella (Pavia 26.01.1942) dec. 11.02.2008
TROMBETTI Giorgio (Roma 30.03.1932) dec. 03.05.2008
VIANELLO Antonio (Roma 26.09.1934) dec. 26.04.2008
VOLTAGGIO Francesco (Palermo 10.01.1929) dec. 30.04.2008
12.06.2008
08.05.2008
15.05.2008
19.06.2008
12.06.2008
29.05.2008
12.06.2008
05.06.2008
19.06.2008
12.06.2008
19.06.2008
08.05.2008
08.05.2008
15.05.2008
22.05.2008
08.05.2008
08.05.2008
CANCELLAZIONI A DOMANDA
ALLOISI Cecilia (Roma 28.11.1971)
APRATI Roberta (Roma 17.03.1970)
AVERSA Francesca (Roma 18.11.1975)
15.05.2008
15.05.2008
22.05.2008
585
FORO ROMANO 3-4/2008
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AGGIORNAMENTO ALBO
BARONE Roberta (Roma 14.04.1971)
BONAN Manuela (Ceccano 07.06.1972)
CAMMARANO GUERRITORE DI RAVEL. Filippo (Roma 21.11.1966)
CAPPELLI Franco (Roma 05.05.1943)
CAREGA Flaminia Maria (Roma 23.09.1971)
CHICHI Marianna (Roma 28.04.1978)
CHIESA Filippo (Roma 19.01.1974)
CHIRICO Ada (Roma 27.01.1965)
DE BONIS Eugenio (Roma 27.05.1979)
DE FEIS Dorian (Roma 26.11.1980)
DE SALVI Alberto (Roma 01.09.1952)
DELEDDA Maria Grazia (Cuneo 16.10.1951)
GALANTI Alberto (Bolzano 05.04.1974)
GENTILINI Debora (Roma 15.05.1973)
GIANFICO Rosa Maria (Pozzuoli 04.06.1960)
GIANNINI Roberta (Roma 15.09.1979)
GIARDINA Andrea (Roma 12.05.1978)
GIULIANI Roberto (Roma 11.12.1979)
LIISTRO Antonio (Napoli 20.06.1930)
LOCURCIO Lucia (Roma 05.10.1974)
LODEVOLE Luisa (Roma 23.01.1978)
LUNGHINI Alessandra (Roma 24.11.1977)
MANNARELLI Simonetta (Roma 12.08.1959)
MANZO Tommaso (Vicenza 13.01.1948)
MARCHESIANI Carola (Roma 14.05.1976)
MINEO Barbara (Roma 30.12.1970)
MONACO Gianluca (Roma 11.05.1964)
OLIVERI Mattea (Palermo 11.10.1945)
PALADINO Francesco (Catania 23.07.1981)
PALASCIANO Roberto (Roma 10.05.1980)
PALMIERO Arianna (Roma 28.06.1978)
PICCIONE Tiziana (Messina 15.05.1970)
PIFERI Roberto (Roma 01.01.1979)
PRESUTTI Annalisa (Roma 10.05.1974)
PULIATTI Alessandra (Roma 03.03.1977)
RISPOLI Cristina (Roma 27.01.1972)
ROSSI Enrico (Roma 07.12.1975)
SANGERMANO Fabrizio (Roma 18.05.1963)
SCHETTINI Andrea (Roma 09.07.1978)
SEGUITI Alessandro (Roma 20.12.1977)
TARSIA Mariagabriella (Roma 27.02.1976)
TARSITANO Massimiliano (Bologna 22.06.1968)
TERAMO Maria Concetta (Bengasi 26.10.1938)
TETI Rossana (Milano 05.04.1966)
TOLA Vito (Torino 07.11.1922)
VIOLO Giuseppe (Roma 29.01.1950)
ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO Francesco (Roma 19.12.1933)
ZUCCHELLI Nicoletta (Roma 27.03.1970)
08.05.2008
08.05.2008
12.06.2008
12.06.2008
08.05.2008
12.06.2008
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15.05.2008
29.05.2008
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29.05.2008
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22.05.2008
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15.05.2008
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22.05.2008
19.06.2008
15.05.2008
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12.06.2008
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12.06.2008
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08.05.2008
05.06.2008
08.05.2008
05.06.2008
19.06.2008
22.05.2008
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO
CECCHI Nicola (Roma 17.06.1970) trasf. Velletri
GIAMMARINO Alessio (L’aquila 28.07.1980) trasf. Milano
GRADASSI Marina (Livorno 03.12.1963) trasf. Velletri
ILARDI Ingrid (Cesena 17.01.1976) trasf. Rimini
MAGGIORI Franco (Ancona 13.08.1962) trasf. Ancona
586
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08.05.2008
08.05.2008
26.06.2008
08.05.2008
19.06.2008
FORO ROMANO 3-4/2008
586
09/10/2008, 06:39
AGGIORNAMENTO ALBO
MESSINA Nicola (Milazzo 01.11.1967) trasf. Milano
RADOGNA Susanna Maria (Roma 15.07.1972) Trasf. Civitavecchia
SECHI Ivana (Cagliari 19.10.1974) trasf. Grosseto
TRANI Pietro (Monte S. Biagio 30.03.1938) Traf. Tivoli
VAGLIO Federica (Roma 21.08.1978) trasf. Lamezia Terme
26.06.2008
19.06.2008
15.05.2008
12.06.2008
29.05.2008
CANCELLAZIONI PER INCOMPATIBILITA’
ALLEGRINI Antonio (Roma 22.07.1965)
15.05.2008
NUOVE ISCRIZIONI – LUGLIO 2007
ALBO ORDINARIO
AMENDOLA Emma
(Vibo Valentia 01.01.1973)
Via Beniamino Joppolo, 1
tel. 06.90286463
ARNONE Marianna
(Roma 19.09.1972)
Piazza Prati degli Strozzi, 26
tel. 06.39721312
BALZANO Barbara
(Roma 09.06.1970)
Via Campo Catino, 5
tel. 06.35072781
31.07.2008
BAMBARA Gianluca
(Roma 08.09.1972)
Via Lazzaro Spallanzani, 36
tel. 06.44240250
30.04.2005
BARTOLOMEO Elena
(Chiaromonte 16.10.1976)
Via della Lega Lombarda, 22
tel. 06.44235142
3.07.2008
BELARDINELLI Andrea
(Roma 27.12.1969)
Via Luigi Corti, 27
tel. 3928647691
24.07.2008
BIANCHI Simona
(Roma 07.03.1970)
Via Ferentino, 43
tel. 06.24407271
24.07.2008
BRESSAN Giovanni
(Roma 11.04.1978)
Via Catanzaro, 9
tel. 06.44239711
31.07.2008
BRUNO Ida
(Lachen 15.05.1977)
Via Valsuguna, 11
tel. 06.86200361
30.10.2007
CAPOTOSTI Piero Alberto
(S.Benedetto Tronto 01.03.1942)
Via C. Ferrero di Cambiano, 82
tel. 06.36303006
19.02.1975
CARUSO Christian
(Roma 18.06.1975)
Via Adige, 43
tel. 06.85302212
CAVALLARI Simone
(Roma 08.07.1975)
Viale Villa Massimo, 33
tel. 06.4404546
10.07.2008
CENTARO Emilio
(Roma 21.08.1953)
Via Monte Selva, 4
tel. 06.86898463
12.11.1992
CERASARO Marzia
(Roma 26.06.1977)
Via Girolamo da Carpi, 6
tel. 06.32110474
10.07.2008
587
3.07.2008
6.10.2007
587
FORO ROMANO 3-4/2008
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29.12.2006
09/10/2008, 06:39
AGGIORNAMENTO ALBO
CIANCIO Alessandra
(Roma 02.12.1972)
Via Salaria, 95
tel. 06.52363945
31.07.2008
CILENTI Francesco
(Roma 18.08.1975)
Via Ravenna, 42
tel. 06.44240026
10.07.2008
CORASANITI Maria
(Roma 20.12.1979)
Largo E. Marchiafava, 5
tel. 06.4440972
24.07.2008
CRISCUOLO Giorgio
(Castellammare Stabia 03.03.1978)
Corso d’Italia, 106
tel. 06.44254328
D’ANGELO Maria
(Napoli 27.02.1974)
Via A. Gandiglio, 127
tel. 06.65742233
18.01.2001
D’ANTINO Mario
(Roma 11.04.1933)
Via Gregorio VII, 426
tel. 06.6632653
3.07.2008
D’OTTAVI Paolo Maria
(Alatri 19.06.1973)
Via Angelo Secchi, 9
tel. 06.80687530
10.07.2008
DE ROSSI FRIGO Enrico Maria
(Roma 10.10.1975)
Via di Villa Emiliani, 24
tel. 06.8070837
3.07.2008
DE SANTIS Giuseppe
(Nuoro 19.03.1974)
Via Magna Grecia, 39
tel. 06.77250688
3.07.2008
DELLO IOIO Ilaria
(Roma 30.09.1976)
Via F. Paolucci de’ Calboli, 60
tel. 06.3728437
10.07.2008
DI GIULIOMARIA Tiziana
(Velletri 02.03.1976)
Via Ettore Petrolini, 42
tel. 3334399413
31.07.2008
DI MEO Carmen
(Roma 24.05.1976)
Via Lero, 14
tel. 06.5914327
24.07.2008
DISTASI Marcello Nunzio
(Canosa di Puglia 27.08.1979)
Via Lazio, 20/c
tel. 06.4888081
3.07.2008
FERRARO Stefania
(Salerno 07.05.1973)
Via Attaliana, 12
tel. 06.35072262
3.07.2008
FORTE Cesare
(Roma 17.02.1975)
Via Otranto, 47
tel. 06.37512328
24.07.2008
FRUSTACI Manuela
(Roma 14.08.1965)
Via Arrigo Davila, 16
tel. 06.7820213
24.07.2008
GAMBA Simona
(Roma 11.03.1974)
Via della Fonte di Fauno, 26
tel. 06.57289693
24.07.2008
GIGLIOTTI Alessandra
(Roma 20.05.1972)
Via Cesareo, 25
tel. 06.8271212
24.07.2008
GIOVANNETTI Erika
(Fiorenzuola d’Arda 21.08.1976)
Via Vito Artale, 6
tel. 06.39754933
10.07.2008
588
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3.07.2008
FORO ROMANO 3-4/2008
588
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AGGIORNAMENTO ALBO
GITTO Sara
(Roma 10.08.1978)
Via Cairoli, 8
tel. 06.4467114
31.07.2008
GRASSO Flavia
(Avellino 10.06.1979)
Via degli Scipioni, 142
tel. 06.36006316
10.07.2008
GRECO Gianluca
(Catanzaro 14.01.1978)
Via dei Frentani, 2/c
tel. 06.44703997
LA MARRA Cinzia
(Roma 26.06.1979)
Via Appia Pignatelli, 362
tel. 06.7184089
10.07.2008
LA ROSA Laura
(Roma 30.11.1974)
Via di Casal Bertone, 185
tel. 3281254586
3.07.2008
LANDI Francesca Romana
(Roma 06.12.1977)
Largo Toniolo, 6
tel. 06.68807758
3.07.2008
LANZILLOTTA Valentina
(Roma 01.05.1980)
Via Montecristo, 6
tel. 06.97603108
3.07.2008
LAURETI Laura
(Spoleto 20.08.1976)
Via Sicilia, 50
tel. 3288859646
24.07.2008
MAFFEI Guido
(Roma 11.01.1974)
Via Venti Settembre, 89
tel. 06.48901188
10.07.2008
MAGLIOCCHETTI LOMBI Alessio
(Roma 11.06.1978)
Via G.G. Belli, 27
tel. 06.3611464
24.07.2008
MAIETTA Patrizia
(Roma 20.12.1975)
Via Giuseppe Tuccimei, 1
tel. 06.80690037
MALINCONICO Carlo
(Roma 31.05.1950)
Via del Teatro Valle, 20
tel. 06.6867902
MANNARELLI Giancarlo
(Roma 17.08.1962)
Via Antonio Roiti, 45
tel. 06.5584982
MASTROMATTEO Giorgio Pio
(S. Giovanni Rotondo 25.05.1971)
Via Nicola da Guardiagrele, 58
tel. 3492258774
MASTRONARDI Silvia
(Roma 13.02.1976)
Via Bu Meliana, 12
tel. 06.39730084
MATTA Mafalda
(Belvedere Marittimo 26.08.1975)
Via Angelo Emo, 106
tel. 06.43252699
27.11.2004
MATTEI Giovanni
(Roma 19.10.1974)
Viale Giorgio Morandi, 131 C/8
tel. 06.2286743
31.07.2008
MAZZARACCHIO Vittorio
(Roma 04.06.1978)
Via Cassia, 1818
tel. 06.30890295
24.07.2008
MAZZENGA Loredana
(Roma 25.03.1975)
Via G. Avezzana, 2
tel. 06.3223332
24.07.2008
3.07.2008
589
11.07.2002
7.10.2002
24.07.2008
3.07.2008
589
FORO ROMANO 3-4/2008
16_albi.pmd
3.07.2008
09/10/2008, 06:39
AGGIORNAMENTO ALBO
MAZZERA Nicola
(Parma 01.02.1980)
Via Pietro Giannone, 6
tel. 06.64790215
24.07.2008
MAZZETTA Sabrina
(Roma 19.08.1976)
Viale Giulio Cesare, 61
tel. 06.62290537
3.07.2008
MERCANTI Roberta
(Pavia 03.05.1969)
Viale Giulio Cesare, 137
tel. 06.39754731
23.04.2001
MORRIONE Vito
(Mazara del Vallo 07.09.1974)
Via delle Tre Madonne, 8
tel. 06.8073201
3.07.2008
OLIVERIO Vania Serena
(Praia a Mare 26.08.1975)
Via Angelo Emo, 106
tel. 06.39746768
27.11.2004
PALA Alessandra
(Ischia 07.06.1978)
Corso Vittorio Emanuele II,284
tel. 06.684271
24.07.2008
PALOMBARO Jennifer
(Subiaco Perth 28.05.198
Via delle Grazie, 3
tel. 06.6861079
4.12.2007
PAPPALARDO Chiara
(Roma 14.03.1980)
Via Bachelet, 12
tel. 06.4440821
3.07.2008
PASCUCCI Guido
(Roma 11.09.1974)
Via Paolo Orlando, 7
tel. 06.45427236
24.07.2008
PASTORE Maura
(Torino 10.05.1974)
Viale Angelico, 45
tel. 06.37517837
10.07.2008
PECORARO Carlo
(Roma 19.11.1979)
Via Monte de’ Cenci, 21
tel. 06.3210964
16.01.2007
PECORARO SCANIO Alfonso
(Salerno 13.03.1959)
Via Castelfidardo, 18
tel. 06.42016740
17.05.1984
PETRELLA Vania
(Campobasso 16.07.1971)
Piazza di Spagna, 15
tel. 06.695221
7.10.1997
PIZZUTO Giuseppe
(Roma 28.03.1980)
Via Gino Capponi, 71
tel. 06.7856703
24.07.2008
POGGIOLI Giulio
(Bologna 07.10.1971)
Via Marco Besso, 72
tel. 06.36304457
31.07.2008
PONTE Pier Giorgio
(Roma 15.02.1977)
Via Fiume Giallo, 255
tel. 06.5202694
31.07.2008
PRETE Stefania
(Roma 17.10.1970)
Via Garigliano, 11
tel. 06.85358819
PRIMAVERA Michele
(Bitonto 19.01.1960)
Via Giambattista Vico, 40
tel. 3921901960
13.01.1994
ROCCO Agnese
(Roma 10.12.1978)
Piazza Navona, 49
tel. 06.6840581
10.07.2008
590
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8.11.2002
FORO ROMANO 3-4/2008
590
09/10/2008, 06:39
AGGIORNAMENTO ALBO
RUDIFERIA Ferdinando
(Bolzano 16.07.1970)
Via Filippo Corridoni, 23
tel. 06.375917
25.11.2003
RUSSO Federica
(Catania 20.10.1979)
Via P.S. Mancini, 2
tel. 06.32651929
10.07.2008
SALANI Marzia
(Roma 21.01.1971)
Piazza Adriana, 9
tel. 3395337603
24.07.2008
SERICOLA Fabio
(L’aquila 05.02.1976)
Via della Maglianella, 256
tel. 3338296745
SILVERIO Manuela
(Roma 07.06.1973)
Via Bilbao, 7
tel. 3386155161
27.11.2003
STEFANI Serena
(Roma 27.06.1977)
Via Dardanelli, 37
tel. 06.37517971
24.07.2008
TAMBURRINO Massimo
(Roma 06.11.1970)
Via Corsica, 6
tel. 06.96911184
10.07.2008
TRIPALDI Giovanni
(Limbadi 06.06.1966)
Via Balilla, 1
tel. 06.8413978
27.01.2001
TROTTA Lavinia
(Roma 03.01.1975)
Via F.A. Mariana, 109/a
tel. 06.79341903
24.07.2008
VARGIU Patrizia
(Quartu S.Elena 24.12.1976)
Piazza Antonio Mancini, 4
tel. 06.32110677
VINCENTI Marina
(Atri 23.11.1977)
Via dei Fienaroli, 6
tel. 3474664283
3.07.2008
3.07.2008
10.07.2008
ELENCO SPECIALE
CERQUA Stefano
(Roma 08.08.1957)
Lungotevere Flaminio, 18
Equitalia Gerit S.p.a. - tel. 06.32492390
GERLI Massimiliano
(Roma 28.08.1969)
Via Elio Chianesi, 53
I.f.o. - tel. 06.52666258
3.07.2008
GRAZIOSI Valeria
(Perugia 20.12.1979)
Via Monzabano, 10
Anas S.p.a. - tel. 06.44461
3.11.2006
LONGOBARDO Laura
(Napoli 12.05.1977)
Via Arno, 64
Terna S.p.a. - tel. 06.83138197
1.02.2005
MALASPINA Nicoletta
(Viareggio 22.05.1977)
Via Monzabano, 10
Anas S.p.a. - tel. 06.44461
24.07.2008
MARZANO Daniela
(Torre del Greco 15.08.1975)
Via Monzambano, 10
Anas S.p.a. - tel. 06.44461
24.07.2008
PACIFICO Maria
(S.agata dei Goti 12.04.1979)
Via Monzambano, 10
Anas S.p.a. - tel. 06.44641
19.05.2006
591
FORO ROMANO 3-4/2008
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591
31.07.2008
09/10/2008, 06:39
AGGIORNAMENTO ALBO
RUDMANN Mario
(Roma 11.05.1968)
Via Yser, 14
Consap S.p.a. - tel. 06.857691
24.07.2008
TORO Camillo
(Roma 15.08.1971)
Via Calderon de la Barca, 87
Ama S.p.a. - tel. 06.51692910
24.07.2008
ELENCO SPECIALE AVVOCATI STABILITI
ai sensi dell’art. 96 D.Lgs 2.2.2001
DI MARCO Fabio
(Roma 16.10.1972)
Circ.ne Cornelia, 293
tel. 06.6620744
24.07.2008
ROVETTO Giampiero
(Messina 22.05.1956)
Vicolo della Garbatella, 2
tel. 06.5130486
24.07.2008
PASSAGGI DALL’ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE
BORGIA Maria Teresa (San Marco in Lamis 09.02.1978) El.Spec. Anas S.p.a.
CAFARO Rosamelia (Altamura 28.02.1978) El.Spec. Anas S.p.a.
D’ONOFRIO Francesco (Salerno 03.08.1939) El.Spec. Professori Universitari
FRAIOLI Marta (Roma 08.10.1975) El.Spec. Anas S.p.a.
GRASSI Paola (Pisa 10.04.1977) El.Spec. Anas S.p.a.
LEOPARDI Melissa (Roma 25.06.1975) El.Spec. Anas S.p.a.
PELEGGI Roberta (Roma 18.03.1973) El.Spec. Professori Universitari
RACHELI Paola (Roma 27.04.1977) El.Spec. Anas S.p.a.
REPETTO Giorgio (Roma 13.05.1978) El.Spec. Professori Universitari
SILVI Gaia (Roma 24.06.1976) El.Spec. Anas S.p.a.
19.10.2006
20.10.2005
3.06.1965
6.11.2003
13.10.2005
29.11.2007
21.11.2002
13.01.2005
31.10.2006
30.11.2006
CANCELLAZIONI PER DECESSO
ALES Epifanio (Caltagirone 20.04.1935) dec. 03.04.2008
ANTETOMASO Erasmo (Gaeta 12.09.1935) dec. 11.06.2008
FERNANDEZ Luigi (Albano Laziale 20.01.1925) dec. 10.11.2007
03.07.2008
03.07.2008
24.07.2008
CANCELLAZIONI A DOMANDA
BAFFA Alberto (Napoli 09.11.1978)
BARTOLINI ROBERTAZZI Marina (Roma 27.06.1973)
BATTISTINI Silvia (Roma 10.04.1963)
BELLATORRE FRANCESCHELLI Rita (Roma 20.12.1933)
BOCCALI Donatella (Perugia 19.06.1974)
BONURA Nicolo’ (Agrigento 12.09.1930)
BUONFIGLIO Antonio (Roma 02.11.1968)
CALDERARO Mariarosaria (Napoli 19.10.1972)
CANGINI Enrica (Urbino 01.01.1972)
CIPRIANI Valerio (Roma 31.08.1978)
CIRINEI Giancarlo (Roma 29.07.1979)
CORSALETTI Luca (Gallese 08.02.1968)
CURRADO Italo (Aleppo 12.12.1928)
DISTANTE Antonella (Roma 05.07.1971)
GALANTINO Paola (Roma 08.04.1976)
GIUSTI DE MARLE Michele (Roma 27.02.1976)
LAGONEGRO Francesca Romana (Roma 29.11.1963)
592
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10.07.2008
10.07.2008
31.07.2008
31.07.2008
10.07.2008
24.07.2008
03.07.2008
10.07.2008
31.07.2008
24.07.2008
03.07.2008
31.07.2008
10.07.2008
10.07.2008
10.07.2008
24.07.2008
24.07.2008
FORO ROMANO 3-4/2008
592
09/10/2008, 06:39
AGGIORNAMENTO ALBO
LUPIA Francesco (Roma 15.04.1980)
MIGLIONICO Attilio (Ruvo di Puglia 01.10.1951)
NOLA Beatrice (Roma 28.12.1974)
PANDISCIA Rossella (Roma 25.01.1973)
ROSIELLO Michele Aldo (Vieste 10.01.1934)
RUSSO Raffaello (Roma 29.07.1976)
SANTINI Paola (Roma 13.01.1948)
SANTORO Gaspare (Roma 27.10.1942)
SINI Nadia (Vetralla 01.11.1969)
SORIA Dario (Roma 05.07.1971)
SPINA Francesco (Roma 03.04.1946)
TATOZZI Gianfranco (L’aquila 22.11.1939)
VALENTINI Chiara (Roma 14.03.1975)
31.07.2008
10.07.2008
31.07.2008
24.07.2008
24.07.2008
31.07.2008
24.07.2008
31.07.2008
31.07.2008
24.07.2008
24.07.2008
24.07.2008
10.07.2008
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO
ALEGIANI Pierpaolo (Roma 11.10.1972) trasf. Venezia
BIGAGLI Marco (Roma 08.01.1965) trasf. Civitavecchia
D’AVELLO Patrizia (Roma 12.09.1964) trasf. Velletri
DE CRESCENZO Enrico (Roma 03.05.1961) trasf. Milano
DE MATTEIS Elisabetta Maria (Roma 25.02.1970) trasf. Milano
FODDAI Costanzo (Sassari 15.07.1978) trasf. Sassari
MARCANTONIO Anna (Chieti 26.09.1965) trasf. Milano
MARZI Giuliano (Viterbo 20.05.1973) trasf. Milano
MEGLIO Arturo (Bari 29.09.1972) trasf. Milano
MOTZO Antonio Emanuele (Oristano 28.11.1964) trasf. Civitavecchia
PLATEROTI Domenico (Roma 16.08.1974) trasf. Tivoli
SANTAMARIA Antonio (Taranto 04.10.1975) trasf. Taranto
31.07.2008
31.07.2008
03.07.2008
31.07.2008
10.07.2008
10.07.2008
31.07.2008
31.07.2008
31.07.2008
03.07.2008
31.07.2008
24.07.2008
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FORO ROMANO 3-4/2008
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