Aggiornamenti 1-Tax Privato-2007
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Studio Legale Tributario Aggiornamenti n. 1/07 31 gennaio 2007 ARGOMENTI TRATTATI: AREA AREA AREA AREA TAX TAX TAX TAX PRIVATO: PRIVATO: PRIVATO: PRIVATO: AREA AREA AREA AREA TAX TAX TAX TAX PRIVATO: PRIVATO: PRIVATO: PRIVATO: AREA AREA AREA AREA AREA AREA AREA AREA AREA TAX PRIVATO: TAX PRIVATO: TAX PRIVATO: TAX PRIVATO: TAX PRIVATO: TAX PRIVATO: TAX PRIVATO: TAX PRIVATO: LAVORO: FINANZIARIA 2007: LE NOVITA’ IN MATERIA DI IRPEF ELENCHI CLIENTI - FORNITORI NOVITA’ IN EDILIZIA: SUBAPPALTI IN EDILIZIA E REVERSE CHARGE NOVITA’ IN EDILIZIA: RITENUTA 4% SU FATTURE A CONDOMINI PER CONTRATTI D’APPALTO NOVITA’ IN EDILIZIA: INDICAZIONE SEPARATA IMPORTO MANODOPERA STUDI DI SETTORE: NOVITA’ NUOVE DEDUZIONI IRAP STOP ALLE AUTOMATICHE COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI D’IMPOSTA I NUOVI REQUISITI FISCALI PER I FINTI AUTOCARRI DEDUCIBILITA’ DEI TELEFONI CELLULARI INGRESSO NELLA UE DI BULGARIA E ROMANIA IVA SULLE AUTOVETTURE (PUNTO DELLA SITUAZIONE) ROTTAMAZIONE AUTOMEZZI E AUTOCARRI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI CONTRIBUTO AL SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE RC AUTO LE SCADENZE DEL MESE DI FEBBRAIO LA RIFORMA DEL TFR PAG. PAG. PAG. 1 4 5 PAG. PAG. PAG. PAG. 6 6 6 7 PAG. PAG. PAG. PAG. PAG. PAG. PAG. PAG. PAG. PAG. 8 8 9 10 11 12 14 14 14 17 “FINANZIARIA 2007” LE NOVITA’ IN MATERIA DI IRPEF Aumento del reddito minimo imponibile (c.d. no tax area) Le deduzioni da lavoro e pensione vengono trasformate in detrazioni d'imposta ed elevate. Il reddito sul quale non c'è prelievo sale: • per i pensionati da 7.000 a 7.500 euro, allineandosi al livello attuale dei dipendenti; • per i dipendenti a 8.000 euro; • per i lavoratori autonomi, da 4.500 a 4.800 euro. Aliquote e scaglioni La prima aliquota rimane al 23%, la seconda e la terza si collocano sotto le attuali (pari al 33% e al 39%), portandosi rispettivamente a 27% e 38%; viene introdotta una quarta aliquota al 41% e viene lasciata al 43% l'aliquota massima; gli scaglioni vengono ridefiniti come segue: Scaglioni (euro) Aliquote (%) Fino a 15.000 23 Da 15.001 a 28.000 27 Da 28.001 a 55.000 38 Da 55.001 a 75.000 41 CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Via Cremona n. 29/a – 46100 Mantova MN - Tel. 0376-227111 – Fax n. 0376-262839 e-mail: [email protected] – sito: www.cdastudio.it Studio Legale Tributario Scaglioni (euro) Aliquote (%) Oltre 75.000 43 Le deduzioni da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi vengono sostituite dal seguente sistema di detrazioni: Detrazioni per lavoro dipendente Lavoro dipendente Importo detrazione Fino a 8.000 1.840 Da 8.001 a 55.000 1.840 a scalare fino a 55.000 euro di reddito Oltre 55.000 0 Detrazioni per pensione Pensione Importo detrazione Fino a 7.500 1.725 Da 7.501 a 55.000 1.725 a scalare fino a 55.000 euro di reddito Oltre 55.000 0 Detrazioni per lavoro non dipendente Lavoro non dipendente Importo detrazione Fino a 4.800 1.104 Da 4.801 a 55.000 1.104 a scalare fino a 55.000 euro di reddito Oltre 55.000 0 Le detrazioni da lavoro dipendente e pensione si rapportano alla percentuale di lavoro svolto o di giorni di pensione durante l'anno. Tuttavia, nei redditi da lavoro dipendente fino a 8.000 euro e nei redditi da pensione fino a 7.500 euro, la prima detrazione non può scendere sotto i 690 euro. Sostegno ai redditi delle famiglie Le deduzioni per carichi familiari vengono trasformate in detrazioni d'imposta uguali per tutti e aumentate in misura consistente. Detrazioni per familiari a carico Importo detrazione Coniuge 800 euro a scalare fino a 80.000 euro di reddito annuo Pagina 2 Studio Legale Tributario Detrazioni per familiari a carico Importo detrazione Figli Minori di 3 anni (*) 900 euro a scalare fino a 95.000 Maggiori di 3 anni (*) 800 euro a scalare fino a 95.000 Altri familiari 750 euro a scalare fino a 80.000 (*) Con più di 3 figli, l'importo base della detrazione è aumentato di 200 euro per ogni figlio (compresi i primi 3). Per ogni figlio portatore di handicap l'importo base della detrazione è aumentato di 70 euro. Le detrazioni per figli vengono fruite a metà da ognuno dei genitori; se separati o divorziati, vengono fruite dal genitore che li ha in carico. Gli assegni al nucleo familiare per i dipendenti e i parasubordinati vengono aumentati e riformati in modo da eliminare gli attuali scaglioni: Nuclei con 1 Importo annuale dell'assegno figlio Fino a 12.499 1.650 euro euro di reddito familiare Da 12.500 euro in L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare fino a avanti 25.799 euro; da 25.800 euro, l'importo decresce di 1,2 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a 61.000 euro di reddito l'anno. Nuclei con 2 figli Fino a 12.499 3.100 euro euro di reddito familiare Da 12.500 euro in L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare e fino a un avanti reddito di 29.999 euro; da 30.000 in poi l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a 66.500 euro Nuclei con 3 figli Fino a 12.499 4.500 euro euro di reddito familiare Da 12.500 euro in L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare fino a un avanti reddito di 34.999; da 35.000 in poi l'importo decresce di 4,4 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a 78.700 euro Pagina 3 Studio Legale Tributario Assegno aggiuntivo per nuclei con 3 figli e un solo genitore Fino a 14.499 euro di reddito 800 euro familiare Da 14.500 euro in avanti L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 Ha curato l’argomento Lorenzo Mani “ELENCHI CLIENTI-FORNITORI” Il Decreto Legge n. 223/2006 (Bersani/Visco), al fine di incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all’evasione fiscale, ha reintrodotto l'obbligo di trasmettere l'elenco dei clienti e dei fornitori da parte di tutti i soggetti titolari di Partita Iva. Tale adempimento deve essere assolto annualmente, entro il 60° giorno successivo al termine della presentazione della comunicazione dei dati Iva, trasmettendo all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, l’elenco clienti/fornitori con i quali si sono svolte operazioni rilevanti ai fini Iva, in particolare: - elenco clienti: elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture nell’anno di riferimento; - elenco fornitori: elenco dei soggetti titolari di Partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Iva. Per l’anno 2007, pertanto, dovrà essere inviato telematicamente entro il 29 aprile l’elenco clienti/fornitori riferito alle operazioni attive e passive effettuate nell’anno 2006. Il suddetto Decreto Legge ha stabilito, altresì, il contenuto minimo degli elenchi che dovranno indicare: - Denominazione; - Partita Iva; - Codice fiscale; - Valore complessivo delle operazioni effettuate; - Imponibile; - Iva; - Eventuali altri importi Esenti o Non Imponibili. Relativamente all’elenco clienti, in sede di prima applicazione e solo per l’ anno 2006 è stata prevista dal D.L. 223/06 una semplificazione dell’adempimento, che permette di inviare l’elenco dei soli clienti titolari di Partita Iva; pertanto i soggetti privati per i quali sono state emesse fatture non dovranno essere inseriti nell’elenco riferito al 2006. Relativamente all’elenco fornitori, in sede di prima applicazione, la Finanziaria 2007 ha introdotto la facoltà di inserire, invece del Codice Fiscale, la Partita Iva del fornitore. Per la prossima scadenza del 29 Aprile 2007, pertanto, i contribuenti saranno agevolati nella raccolta dei dati richiesti dal D.L., poiché non è necessario indicare il Codice Fiscale dei soggetti con i quali si sono svolte operazioni rilevanti ai fini IVA. Per sapere con esattezza il contenuto di tali elenchi, si è in attesa di specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che definisca in modo completo le informazioni da trasmettere. Al fine di inviare telematicamente i dati, è necessario che il programma di contabilità utilizzato permetta di estrapolare le informazioni richieste e di raccoglierli in un file conforme al tracciato ministeriale (ancora da emanare) che dovrà essere consegnato al nostro Studio con congruo anticipo rispetto alla suddetta scadenza. Si ricorda infine che le sanzioni amministrative per le omissioni ed inesattezze di tali elenchi andranno da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.065. Ha curato l’argomento Alessandra Marini Pagina 4 Studio Legale Tributario “NOVITA’ IN EDILIZIA” SUBAPPALTI E REVERSE CHARGE L’art. 1, comma 44, L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha sostituito il sesto comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 663 del 1972, prevedendo che il meccanismo dell’inversione contabile si applichi a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile. Nello specifico il reverse charge dell’Iva scatta solo nei rapporti derivati, nei quali il committente non agisce in conto proprio, ma si pone, a sua volta, come appaltatore o subappaltatore di altro committente. La data di entrata in vigore di questa disposizione è il 1° gennaio 2007; pertanto, il meccanismo del reverse charge si rende applicabile alle operazioni per le quali a partire da tale data è stata emessa fattura o è stato effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso. L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile comporta che il destinatario della prestazione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del prestatore. In deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’erario è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, per le operazioni previste dall’art. 17 sesto comma, debitore d’imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese. Pertanto, i prestatori di servizi sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d’imposta e il committente dovrà: - integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta; - annotarla nel registro delle fatture emesse (oltre che nel registro degli acquisti) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. I soggetti destinatari del reverse charge devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell’ambito del settore edile. In particolare occorre far riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN e nello specifico alla sezione F, la quale indica i codici riferiti alle attività di “Costruzioni” che comprendono: - i lavori generali di costruzione, - i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile, - i lavori di completamento di un fabbricato, - i lavori di installazione in esso di servizi. Sono inclusi, inoltre, i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee. L’Agenzia delle Entrate ha precisato con apposita circolare che il regime del reverse charge va applicato nell’ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi a imprese del comparto dell’edilizia, che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio. Per converso, il regime dell’inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione. Ai fini dell’applicazione dell’inversione contabile, i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell’appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera. La differenza fondamentale tra il contratto d’appalto e quello d’opera riflette le differenti caratteristiche strutturali e dimensionali dell’impresa. Entrambi i contratti hanno in comune l’assunzione, nei confronti di un committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio. La differenza fondamentale tra i due contratti riguarda, invece, la circostanza che nell’appalto l’esecutore si avvale di una struttura organizzativa tendenzialmente articolata mentre, nel secondo, prevale l’attività lavorativa del prestatore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa. Con il decreto legge 223/2006 è stata estesa la facoltà di chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale Iva anche alle prestazioni di servizi assoggettate al regime del reverse charge nel settore edile. Detta eccedenza può essere richiesta a rimborso qualora l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni superi quella mediamente applicata su tutte le operazioni attive effettuate maggiorata del 10 per cento. Inoltre, in presenza di tale condizione i contribuenti che abbiano effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni, possono chiedere il rimborso del credito Iva in relazione a periodi inferiori all’anno. Rimane ferma la possibilità di compensare il credito Iva con altri tributi e contributi, nel limite di 516.456,90 €. Se, invece, il volume d’affari registrato nell’anno precedente è costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite delle compensazioni si alza a 1 milione di euro. Pagina 5 Studio Legale Tributario RITENUTA 4% SU FATTURE A CONDOMINI PER CONTRATTI D’APPALTO Il comma 43, dell’articolo unico della Legge Finanziaria 2007 stabilisce che i condomini, nella loro qualità di sostituti d’imposta, sono obbligati ad effettuare sui corrispettivi dovuti per la prestazioni relative a contratti d’appalto di opere e servizi una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4%. Il prestatore che subisce la ritenuta in oggetto a titolo di acconto e che la scomputerà dall’imposta sul reddito in sede di dichiarazione dei redditi, può essere un soggetto: - che opera nell’esercizio d’impresa, - che svolge attività commerciali in modo non abituale. La norma si riferisce alle prestazioni relative ai contratti d’appalto di opere e servizi ovvero quelli nei quali accanto all’obbligazione di “dare” è preminente l’obbligazione di “facere”, cioè di compiere l’opera o il servizio commissionato. Il condominio quindi non dovrà effettuare alcuna ritenuta in caso di forniture di beni con posa in opera, in quanto queste operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini Iva rappresentano cessioni di beni e non prestazioni di servizi. L’obbligo è scattato dal 1° gennaio 2007, non solo per le fatture emesse da tale data, ma anche per tutti i pagamenti eseguiti relativi a fatture emesse nel 2006 o in anni precedenti. OBBLIGO DI INDICAZIONE SEPARATA IMPORTO MANODOPERA IN FATTURA PER IVA 10% MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA La manovra Finanziaria per il 2007 proroga al 31/12/2007 le agevolazioni per gli interventi di manutenzione sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Fino a fine 2007 valgono le seguenti regole: - Iva al 10 % sui lavori edili (manutenzioni ordinarie e straordinarie comprese); - detrazione nella misura del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia con un limite massimo di € 48.000 per unità immobiliare. In tema di detrazione Irpef, una novità sostanziale è stata introdotta dal decreto Visco-Bersani (223/2006). Con il comma 19 è stata stabilita l’ipotesi di decadenza dell’agevolazione 36% nel caso di mancata esposizione in fattura dell’importo relativo al costo della manodopera e tale norma è applicabile a tutte le spese sostenute dal 4 luglio 2006. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: - il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo, senza che sia necessaria un’evidenziazione puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati; - nel caso di una ditta individuale, che renda la prestazione di servizio attraverso l’attività del suo titolare, non andrà indicato alcun costo per la manodopera da lui prestata. Peraltro, dovrà essere fatta menzione di tale circostanza nella fattura emessa; - nel caso di un’impresa con dipendenti, in cui anche il datore di lavoro partecipa alle fasi di lavoro, l’imprenditore avrà l’obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo, riferibile al proprio apporto di lavoro; - circa le tipologie di contratto interessate, anche nel caso in cui i lavori siano effettuati avvalendosi delle prestazioni lavorative rese da un soggetto non dipendente che opera in forza di un contratto di opera o di un subappalto, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori; - la norma deve intendersi applicabile, oltre che ai contratti d’appalto e d’opera, anche alle ipotesi contrattuali riconducibili alla categoria delle cessioni di beni con posa in opera degli stessi. Ha curato l’argomento Alessia Pastorello “STUDI DI SETTORE: NOVITA’” Gli Studi di settore sono stati oggetto di numerose modifiche normative, contenute nella manovra estiva (D.L. 223/2006) e nella Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006). Uno degli interventi più rilevanti è quello dell’abrogazione della regola del “due su tre”, che ha equiparato i soggetti in contabilità ordinaria a quelli in contabilità semplificata. Se, prima delle modifiche, i contribuenti in ordinaria potevano essere sottoposti ad accertamento in caso di non congruità alle risultanze degli studi di settore per due periodi d’imposta su tre consecutivi, ora sono accertabili ogni singolo anno in cui non risultino congrui. La Finanziaria ha stabilito che la revisione degli Studi avrà una periodicità triennale e non più Pagina 6 Studio Legale Tributario quadriennale e saranno tenuti in considerazione nuovi indici di coerenza, considerati normali per ogni specifico settore, al fine di mantenere, almeno nel medio periodo, la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. Sono previsti indicatori di coerenza anche per i soggetti Ires al primo anno di attività, per verificare i requisiti minimi di continuità. Tali indicatori verranno individuati da un provvedimento da approvarsi entro il 28 febbraio e si applicheranno già dal periodo d’imposta 2006. Con questi indici potranno essere individuate posizioni sospette, sulle quali indirizzare specifiche attività di controllo. La Finanziaria prevede anche modifiche nell’ambito dei requisiti soggettivi di applicazione. A partire dal 2007 il limite di ricavi o compensi, oltre al quale non vengono applicati gli studi, è stato innalzato da 5.164.568,90 euro a 7.500.000,00 euro, allargando di fatto la platea di soggetti rientranti nella disciplina. Gli Studi di settore non si applicano per i soggetti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo di imposta. Tuttavia, tale causa di esclusione non si applica in caso di inizio di un’attività entro sei mesi dalla data di cessazione di una precedente attività, nonché quando si verifica una mera prosecuzione di un’attività svolta da altri soggetti (con decorrenza dal periodo di imposta 2006). È stata eliminata, come causa di esclusione, la durata del periodo di imposta non coincidente con i dodici mesi: a decorrere dal 2007, si applicheranno gli studi anche per i contribuenti con periodo di imposta inferiore o superiore a dodici mesi. Nessuna modifica è intervenuta alla condizione che prevede l’esclusione per i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Per controbilanciare l’inasprimento della disciplina sugli studi, è stata prevista una sorta di franchigia dai futuri accertamenti per chi risulta congruo. A partire dal 2007, nei confronti dei contribuenti che risulteranno congrui e allineati ai nuovi indici di coerenza economica non potranno essere effettuati accertamenti di tipo analitico-induttivi, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. Si vuole così garantire al contribuente che è in linea con le risultanze degli studi una maggiore garanzia da ulteriori interventi del Fisco. Sono inoltre previsti inasprimenti delle sanzioni: la sanzione per infedele dichiarazione (dal 100% al 200% dell’imposta dovuta) viene aumentata del 10% in caso di omessa o infedele dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, oltre che di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti. Tale maggiorazione non si applica se il maggior reddito accertato non supera il 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. Va precisato che, quando eventuali inadempienze nella compilazione dei dati degli studi non determinano infedeltà nella dichiarazione, viene ancora applicata la sanzione da 258 a 2.065 euro per l’irregolare compilazione dei modelli. Ha curato l’argomento Nicola Sereni “NUOVE DEDUZIONI IRAP” L’articolo 1, comma 266, della Legge Finanziaria per il 2007 introduce rilevanti novità in materia di Irap; le deduzioni introdotte hanno per oggetto: - i costi per l’assunzione di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; le spese relative agli apprendisti e ai lavoratori disabili; i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; i costi sostenuti per l’assunzione di lavoratrici donne. In particolare la Legge Finanziaria ammette in deduzione: l’intero costo relativo ai contributi Inail; un importo pari a euro 5.000, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta; tale deduzione non può essere applicata dagli istituti di credito, dagli enti finanziari, dalle imprese di assicurazione, dalle imprese operanti nei settori dell’energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque, raccolta e smaltimento rifiuti; un importo pari a euro 10.000, per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni del Centro-Sud (Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) da tutti i soggetti passivi di imposta, esclusi quelli elencati nel punto precedente; tale deduzione è alternativa a quella descritta nel punto precedente; l’intero costo dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; tale deduzione non può essere applicata dalle banche e dagli altri enti finanziari, dalle imprese di assicurazione, dalle imprese operanti nei settori dell’energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque, raccolta e smaltimento rifiuti; Pagina 7 Studio Legale Tributario le spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale assunto con contratto di formazione e lavoro e le spese sostenute per il personale addetto alla ricerca e sviluppo; un importo, pari al minore tra il costo del lavoro del neoassunto e 20.000 euro, rispettivamente moltiplicato per 5, nel caso in cui le assunzioni di lavoratrici donne vengano effettuate in Molise, Abruzzo e in particolari zone delle regioni del centro-nord; per 7, nel caso in cui le nuove assunzioni di lavoratrici donne avvengano in Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le deduzioni pari a euro 5.000 e 10.000 per dipendente, sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta. Le deduzioni, introdotte dalla Legge Finanziaria, non sono cumulabili con le deduzioni già previste dall’attuale disciplina, infatti, sempre la Finanziaria impone un limite secondo il quale l’importo delle deduzioni ammesse per ciascun dipendente non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. Come previsto dai commi 267 e 268 della Finanziaria, le deduzioni introdotte dal comma 266 spettano solo dopo l’ottenimento dallo stato italiano della preventiva autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50% e per l’intero ammontare dal mese di luglio 2007. Ha curato l’argomento Monica Alberini “STOP ALLE AUTOMATICHE COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI D’IMPOSTA” La Finanziaria 2007 introduce dei limiti negli importi delle compensazioni tra crediti e debiti d’ imposta e ne appesantisce la procedura sottoponendola all’ obbligo di una comunicazione preventiva. I titolari di partita Iva che intendono effettuare compensazioni per imposti superiori ai 10.000 €, dovranno comunicare all’ Agenzia delle Entrate in via telematica, entro il quinto giorno precedente a quello in cui usufruire della compensazione, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata risposta da parte dell’ Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione, vale come silenzio assenso. Siamo in attesa di un Provvedimento del Direttore dell’ Agenzia che definisca le modalità tecniche per l’ espletamento delle disposizioni sopra descritte. Pertanto, allo stato attuale delle cose, la compensazione dei crediti superiori a 10.000 euro può essere effettuata con le vecchie regole. Ha curato l’argomento Giovanni Fila “I NUOVI REQUISITI FISCALI PER I FINTI AUTOCARRI” Il vantaggioso regime fiscale degli autocarri ha spinto molti contribuenti, nell’ esercizio di imprese, arti e professioni, ad immatricolare come autocarri dei veicoli che rimanevano adibiti al trasporto di passeggeri. In tal modo, si aveva la possibilità, per gli autocarri utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’ attività d’ impresa, di dedurre pienamente i costi inerenti e detrarre interamente l’IVA. Giova ricordare come l’ autocarro è un autoveicolo destinato prevalentemente per il trasporto di cose ed una parte rilevante della sua struttura deve adibito al loro carico (la portata dell’autocarro). L’ Agenzia delle Entrate ha provveduto a colmare questa lacuna emanando, con Provvedimento direttoriale del 6 dicembre 2006, i parametri per individuare i veicoli che non sarà più possibile considerare fiscalmente come autocarri (art. 35, comma 11 D.L. 233/2006). Il provvedimento individua le caratteristiche dei veicoli che non devono essere considerati ai fini fiscali come autocarri, in quanto a prescindere dalla categoria di omologazione, hanno subito modifiche che non ne impediscono comunque l’ utilizzo per il trasporto privato di passeggeri: in particolare si tratta di quei veicoli che pur immatricolati o reimmatricolati come “N1” (ovvero, veicoli progettati o costruiti per il trasporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico non superiori a 3,5 tonnelate) hanno le seguenti caratteristiche: 1) carrozzeria F0; 2) 4 o più posti; 3) rapporto tra la potenza del motore, espressa in kw, e la portata (differenza tra massa e tara) maggiore o uguale a 180; Pagina 8 Studio Legale Tributario I = P t (k W) M c-T(t) > 180 Legenda: P t (k w): potenza del motore; M c: massa complessiva espressa in tonnellate T: tara espressa in tonnellate. Si riportano di seguito alcuni esempi riguardanti l’ applicazione della formula dell’ indice sopra indicato a cinque modelli di SUV (Sport Utilità Vehicles). Modello Massa complessiva* Bmw X5 2595 Toyota Rav4 2070 LandRover Freelander 2505 Suzuky Jimmy 1420 Suzuky Gran Vitara 1800 * dati in kg Tara* 2070 1575 1693 1145 1445 Portata* 525 495 812 275 355 Kw 170 112 80 62,5 78 Indice 323,8 226,3 98,5 227,3 219,7 Ne consegue che mezzi con le sopraccitate caratteristiche devono seguire la disciplina prevista per le autovetture dall’ art. 164, comma 1 b) del TUIR per le imposte dirette e del art. 19 bis 1 c) del DPR 633/72 per l’ IVA. Il Provvedimento specifica che alcune deroghe potranno essere previste da provvedimenti successivi, da adottare sentito il dipartimento per i trasporti terrestri del ministero dei Trasporti. Le deroghe potrebbero riguardare: veicoli per i quali non trova applicazione il Provvedimento in esame, fermo restando la condizione che tali veicoli non consentano il trasporto privato di persone; veicoli ai quali si estende l’applicazione del provvedimento, pur non rientrando nei parametri indicati, ma comunque utilizzabili per il trasporto privato di persone. Ha curato l’argomento Giovanni Fila “DEDUCIBILITA’ DEI TELEFONI CELLULARI” La legge finanziaria modifica il comma 9 dell’articolo 102 del TUIR, variando la percentuale di deducibilità di tutti i costi relativi ai telefoni mobili e fissi. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, le spese d’impiego e manutenzione relative ai telefoni cellulari sono ora deducibili per l’80%, (prima 50%). La stessa percentuale di deducibilità dei costi è applicata anche agli impianti di telefonia fissi, prima deducibili al 100%. Per l’IVA non sono previste modifiche, rimane quindi la detraibilità al 50% per i telefoni cellulari e la detraibilità al 100% per gli impianti fissi. La percentuale di deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA è fissata al 100% per i costi relativi agli impianti di telefonia installati su mezzi di trasporto merci delle imprese di trasporto con la sola limitazione di un impianto installato per ciascun veicolo. La modifica si applica dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, sia per le imprese che per i professionisti, con la conseguenza che gli acconti IRES, IRPEF E IRAP saranno rideterminati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero avute tenendo conto delle nuove disposizioni (deduzione all’80% per telefoni fissi e mobili). Ha curato l’argomento Lorenzo Rossato “INGRESSO NELLA UE DI BULGARIA E ROMANIA E NUOVE SOGLIE DI RIFERIMENTO PER LA PERIODICITÀ INTRASTAT” Dal 01-01-2007, Bulgaria e Romania sono entrate a far parte dell'Unione Europea, che, in questo modo, vede crescere la propria popolazione di circa 30 milioni di persone. Dal primo gennaio 2007, dunque, le merci che provengono o che sono dirette verso uno di questi Stati non sono più considerate importazioni o esportazioni, bensì acquisti e cessioni intracomunitarie, soggetti, pertanto, alla disciplina di cui al Pagina 9 Studio Legale Tributario decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Gli operatori economici che effettuano scambi con la Romania e la Bulgaria, dal 1° gennaio 2007, devono quindi adempiere tutti gli obblighi attualmente vigenti (integrazione e registrazione delle fatture nel registro acquisti e vendite, etc.). Gli stessi sono inoltre obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari. Come noto, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie devono essere redatti utilizzando i modelli Intra-1 (cessioni) ed Intra-2 (acquisti), approvati con decreto ministeriale 27 ottobre 2000. Per quanto riguarda le lavorazioni fatte con tali paesi, si applica dal 1° gennaio 2007 la normativa prevista per le lavorazioni intracomunitarie, per le quali è prevista la imponibilità ai fini IVA nello Stato di identificazione fiscale del committente (art. 40, comma 4-bis del D.L. 30 agosto 1993 n. 331). La periodicità degli elenchi è diversa a seconda del tipo di elenco, in relazione all'ammontare delle operazioni intracomunitarie effettuate. Con il Decreto del ministero dell’Economia del 20 dicembre 2006 (G.U. n. 302, del 30 dicembre 2006) risultano innalzate le soglie che determinano la periodicità di presentazione dei modelli Intrastat, nel modo seguente: CESSIONI INTRACOMUNITARIE – Mod. INTRA 1 CESSIONI INTRACOMUNITARIE Ammontare Cessioni Periodicità Termine Dati Fino ad €. 40.000 Annuale Entro il 31/1 dell’anno successivo Fiscali Da €. 40.000 fino ad €. 250.000 Trimestrale Entro la fine del mese successivo al trimestre (1° trim. entro 30/4) Fiscali Oltre €. 250.000 Mensile Entro il giorno 20 del mese successivo Fiscali e statistici ACQUISTI INTRACOMUNITARI – Mod. INTRA 2 ACQUISTI INTRACOMUNITARI Ammontare Cessioni Periodicità Termine Dati Fino ad €. 180.000 Annuale Entro il 31/1 dell’anno successivo Fiscali Oltre €. 180.000 Mensile Entro il giorno 20 del mese successivo Fiscali e statistici Per la determinazione della corretta periodicità da adottare per l’anno 2007, occorre determinare l’ammontare delle vendite intracomunitarie e degli acquisti intracomunitari effettuati nel corso del precedente anno 2006. La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni. Inoltre, l’ammontare delle cessioni di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi, rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat. A proposito della periodicità che gli operatori dovranno prendere a base dal 2007, questa andrà determinata tenendo conto delle operazioni realizzate nello stesso 2006 con i 2 nuovi Paesi aderenti, e definiranno la periodicità sommando questi scambi a quelli realizzati con i 25 Paesi per tutto il 2006. Dal 2007 cambia anche il meccanismo di adeguamento infrannuale. In particolare, il Decreto 20 dicembre 2006 ha modificato le regole da seguire dal 1° gennaio 2007, per i soggetti che nel corso dell’anno superano la soglie stabilite per determinare la periodicità di presentazione. Relativamente alle cessioni intracomunitarie, il soggetto che supera la soglia dei 250.000 euro, passa dalla periodicità trimestrale a quella mensile, a decorrere dal mese successivo al trimestre in cui la soglia verrà superata. Fino al 31 dicembre 2006 invece, chi superava la soglia manteneva la periodicità originaria per tutto l’anno e la modificava solo a decorrere dall’anno successivo. Analogo principio vale anche per i soggetti tenuti all’obbligo annuale, che durante l’anno 2007 superino le soglie di 40.000 e 250.000 euro: in tal caso, la periodicità diventa rispettivamente trimestrale e mensile “a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è superata”. Per gli acquisti intracomunitari i soggetti che superano nel corso del 2007 la nuova soglia di euro 180.000, presentano gli elenchi con cadenza mensile dal mese successivo “al trimestre nel corso del Pagina 10 Studio Legale Tributario quale la soglia è superata”. In questo caso devono presentare insieme al primo elenco mensile, un elenco riepilogativo delle operazioni effettuate nei mesi precedenti. Un’ulteriore novità introdotta dal Decreto 20 dicembre 2006 riguarda la proroga di cinque giorni della scadenza per la presentazione dei modelli Intrastat per chi utilizza il sistema di trasmissione elettronica dei dati EDI (Electronic Data Interchange). Si ricorda, infine, che per la presentazione degli Intrastat in via telematica è necessaria una preventiva richiesta al Dipertimento delle Dogane attraverso il sistema doganale EDI. Infine, si segnala che i codici identificativi dei soggetti rumeni e bulgari hanno la seguente struttura: BULGARIA: BG + un numero composto da 9 o 10 cifre; ROMANIA: RO + un numero composto da minimo 2 e massimo 10 cifre. Ha curato l’argomento Lorenzo Guerresi “IVA SULLE AUTOVETTURE” Il regime di detrazione Iva per l’acquisizione di autoveicoli da parte di aziende e professionisti è stato il seguente: indetraibile per il 50% dal 1° aprile 1979 al 31 dicembre 1982; integralmente indetraibile dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 2000; indetraibile per il 90% dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005; indetraibile per l’85% dal 1° gennaio al 13 settembre 2006. Dal 14 settembre 2006 la Corte di Giustizia europea, nella causa C-228/05 – Stradasfalti, ha dichiarato l’illegittimità delle lettere c) e d) dell’art. 19-bis 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. La caratteristica della normativa italiana era quella di giustificare con motivi congiunturali la limitazione, prima, e il divieto di detrazione, poi, avvalendosi del par. 7 dell’art. 17 della Direttiva comunitaria 77/388/Cee. La Corte di Giustizia ha affermato illegittimità della normativa italiana, in quanto una motivazione di tipo congiunturale deve essere necessariamente limitata nel tempo. Il Governo è intervenuto alla citata sentenza, con il DL 258/2006 convertito nella Legge n. 278 del 10 novembre 2006, dettando specifiche disposizioni in merito al recupero dell’imposta da parte dei contribuenti. Il decreto disciplina il recupero dell’iva non detratta, con modalità differenti a seconda che gli acquisti siano effettuati prima o dopo la sentenza del 14 settembre. Per acquisti effettuati fino al 13 settembre 2006 compreso, è possibile recuperare l’iva assolta e non detratta, esclusivamente mediante apposita istanza di rimborso. Per le operazioni effettuate dal 14 di settembre 2006, invece, l’iva potrà essere portata in detrazione già in sede di liquidazione periodica, rispettando le ordinarie regole di inerenza all’attività esercitata. Per gli acquisti esercitati fino al 13 settembre scorso, i contribuenti potranno recuperare l’iva solo mediante istanza di rimborso, da presentare in via telematica. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che approverà il modello di istanza stabilirà anche le percentuali di detrazione forfetaria, distinte per settori di attività, da utilizzare per quantificare il credito oggetto della domanda di restituzione. L’istanza deve essere presentata entro il 15.04.2007 (termine che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 16.04.2007). Per coloro che, invece, intendono detrarre una percentuale superiore a quella che verrà stabilita dal ministero o non presenteranno l’istanza telematica nel termine previsto, il rimborso andrà richiesto secondo le regole del contenzioso tributario (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Non è invece ancora stabilito in che tempi e modalità l’erario procederà al rimborso dei crediti e neppure a partire da quale data gli acquisti potranno essere presi in considerazione. Tuttavia, applicando le regole ordinarie stabilite dalla legge IVA per l’esercizio del diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72), si ritiene che si possa richiedere a rimborso l’imposta assolta su acquisti effettuati partire dal 01.01.2003. Il decreto in esame ha previsto due vie anche per gli acquisti effettuati dal 14 settembre 2006: un regime temporaneo di detrazione ordinaria, seguendo cioè le regole di inerenza previste dall’art. 19 DPR 633/72 dell’Iva assolta sugli acquisti di autovetture e sulle spese relative (carburanti, manutenzioni, ecc). Fino ad oggi, non è previsto un limite alla detrazione iva su tali acquisti se il veicolo è effettivamente utilizzato, in modo esclusivo, per l’attività dell’impresa o del professionista. per le auto ad uso promiscuo (per es. quelle concesse a dipendenti/amministratori, o più in generale quelle che anche solo in parte vengono utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro), la detrazione spetta secondo percentuali rappresentative dell’effettivo impiego per l’attività, da quantificare con criteri oggettivi, coerenti con natura dei beni e servizi acquistati (art. 19 c. 4 DPR 633/72). Infine, per quanto riguarda la percentuale forfetaria di detrazione, non ancora decisa, la Ue sembra voler concedere all’Italia una percentuale del 60%, mentre il Governo ha chiesto l’autorizzazione per una detrazione forfettaria limitata al 40 (per tutti, tranne che per agenti e rappresentati). Pagina 11 Studio Legale Tributario In merito, il comportamento consigliato dal nostro Studio consiste nell’attendere la quantificazione della percentuale forfetaria (molto probabilmente il 50%, giusta mediazione tra le due posizioni), per procedere alla rettifica della detrazione iva dei costi sostenuti dal 14 settembre 2006 in poi. Si rimanda alle prossime circolari per ulteriori chiarimenti. Ha curato l’argomento Lorenzo Guerresi “ROTTAMAZIONE AUTOMEZZI E AUTOCARRI” Con l’entrata in vigore della finanziaria del 2007 cambiano gli incentivi per la rottamazione di automezzi e autocarri. COMMI 224/225 Il comma 224 della finanziaria prevede, per la demolizione di automezzi per il trasporto promiscuo “euro 0” o “euro 1”, un contributo pari al costo della demolizione fino ad un massimo di 80 € per ciascun veicolo. Il veicolo deve essere consegnato ad un demolitore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Il contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che poi lo recupera come credito di imposta da utilizzare in compensazione. Inoltre, chi effettua la rottamazione senza sostituzione e non sia intestatario di altri veicoli può richiedere il totale rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale nell’ambito del Comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità. COMMA 226 Invece, a chi effettua la sostituzione (sempre attraverso la demolizione) passando da un auto “euro 0” o “euro 1” ad una “euro 4” o “euro 5”, che emettono non oltre 140 g di CO2 al chilometro, è concesso un contributo di 800 € nonché l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due anni. L’esenzione sale a tre anni per l’acquisto di autoveicoli con cilindrata inferiore a 1300 cc o se il nucleo familiare dell’acquirente (persona fisica in questo caso) è composto da almeno 6 componenti, i quali non risultino intestatari di altro autoveicolo. COMMA 227 Per quanto riguarda la sostituzione con demolizione di autocarri, viene concesso un contributo di 2.000 € per ogni veicolo, se l’autocarro da demolire è un “euro 0” o “euro 1”, ha un peso non superiore a 3,5 tonnellate e fa parte fin dalla prima immatricolazione della medesima categoria. L’autocarro che viene acquistato nuovo deve essere o un “euro 4” o “euro 5”. COMMA 228 Oltre alle agevolazioni precedenti, sull’acquisto di autovetture e autocarri nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, gpl, alimentazione elettrica o idrogeno, è concesso un contributo di 1.500 €, che viene incrementato di altri 500 € se nell’alimentazione considerata si hanno emissioni di CO2 inferiori a 120 g per chilometro. Queste agevolazioni sono cumulabili con quelle di cui ai commi 226 e 227. NOTE Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti di veicoli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Lo stesso contributo spetta anche nel caso il cui veicolo demolito sia intestato a un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. VALIDITA’ I commi 226 e 227 hanno validità per i veicoli acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 fino al 31 dicembre 2007, non immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Il comma 228 ha validità per i veicoli acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 fino al 31 dicembre 2009, non immatricolati oltre il 31 marzo 2010. OBBLIGHI PER IL VENDITORE Il venditore deve integrare la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo con una dichiarazione in cui vanno indicati: la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti, la targa del veicolo ritirato e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti. Alla documentazione va allegata la copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore, ha l’obbligo di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro Pagina 12 Studio Legale Tributario automobilistico del mezzo. Entro lo stesso arco di tempo, deve consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato. Questi veicoli non possono essere rimessi in circolazione e si deve provvedere alla loro messa in sicurezza, demolizione, rottamazione e al recupero di materiali. I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione dovranno rimborsare al venditore l’importo del contributo, l’importo sarà poi recuperato come credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Il credito d’imposta non è rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta né dell’imponibile agli effetti delle imposte. OBBLIGHI PER LE IMPRESE COSTRUTTRICI E IMPORTATRICI Per le imprese costruttrici e quelle importatrici vi è l’obbligo, fino al quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, di conservare: • Copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativa al nuovo veicolo; • Copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato (in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico); • Copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito; • Copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare convivente. TABELLE RIASSUNTIVE Autovetture CONSUMI CILINDRATA Costo della demolizione fino ad un max di 80€ Senza sostituzione (uso promiscuo) Sostituzione con euro 4 o 5 CONTRIBUTO 140g di CO2 al km >1300 cc 800 € <1300 cc 800 € Nucleo familiare con più di sei componenti intestatari di nessun altro veicolo (indifferentemente dalla cilindrata) 800 € VARIE Rimborso del costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici locali Esenzione dalle tasse automobilistiche per due anni Esenzione dalle tasse automobilistiche per tre anni Esenzione dalle tasse automobilistiche per tre anni Autocarri ALIMENTAZIONE CONTRIBUTO CONSUMI 2000€ >120 g di CO2 per km Euro 4 o 5 Gas, metano, elettrico o idrogeno < 120 g di CO2 per km + 1500€ (3500€) + 500€ (4000€) Ha curato l’argomento Nicola Caleffi Pagina 13 Studio Legale Tributario “TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI” La nuova legge finanziaria, ai commi 327-328, detta disposizioni per il nuovo adempimento riguardante i soggetti indicati nell’art. 22 del d.p.r. 633 del 26 ottobre 1972. Questi dovranno, infatti, trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare complessivo, per ogni punto vendita, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazione di servizi. Tale adempimento sarebbe dovuto entrare in vigore già dal 1 gennaio 2007, ma è stato prorogato e l’efficacia delle nuove disposizioni decorrerà dalla data progressivamente individuata per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrata da adottare entro il 1° giugno 2008. La trasmissione telematica dovrà avvenire tramite apparecchi misuratori idonei ad effettuare tale comunicazione. Per i contribuenti che si adeguano al nuovo obbligo adattando gli strumenti già in loro possesso o acquistando nuovi apparecchi predisposti, è prevista la deducibilità integrale dei costi di acquisizione nell’esercizio in cui sono sostenuti. Non è più previsto il credito d’imposta di 100 euro precedentemente stabilito. Gli apparecchi misuratori messi in vendita dal 1° gennaio 2008 dovranno essere obbligatoriamente idonei alla trasmissione telematica e non saranno soggetti a verificazione periodica. Lo scontrino emesso con tali apparecchi non ha valenza fiscale per cui restano fermi tutti gli altri obblighi di certificazione, quali l’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta e, su richiesta del cliente, della fattura. Il contribuente che non si adegua ai nuovi obblighi è punito con una sanzione da 1.000 a 4.000 euro, restando salve le disposizioni per le violazioni delle registrazioni e della contabilità. Ha curato l’argomento Lorenzo Rossato CONTRIBUTO AL SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE RC AUTO È stato istituito il codice tributo “6793” per la compensazione con i versamenti effettuati dall’1.1.2007 al 31.12.07 delle somme versate nel periodo d’imposta 2006 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto delle merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del D.M. 23.3.1992. Tale codice va indicato nella - sezione “Erario” del modello F24, - in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna “importi a credito compensati”; - nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è effettuata la compensazione (2007). L’importo massimo compensabile è pari a 300 euro per ciascun veicolo. LE SCADENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2007 Il presente articolo ha l’obiettivo di segnalare alcune delle principali scadenze relative al mese di febbraio 2007. Giovedì 1 Febbraio: IVA – Rimborso Primo giorno utile per presentare il Modello VR per la richiesta di rimborso dell’Iva relativa all’anno 2006. Giovedì 15 Febbraio: IVA – Fattura differita Termine ultimo per l’emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente. IVA – Registrazione Termine ultimo per l’annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini Iva, da parte dei contribuenti “super semplificati” e “minimi”. IVA – Registrazione corrispettivi Termine ultimo per l’annotazione delle operazioni, per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale ovvero ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, nel registro dei corrispettivi. Le suddette operazioni possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi, entro oggi. Pagina 14 Studio Legale Tributario ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Registrazioni Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. Venerdì 16 Febbraio: IMPOSTE DIRETTE – Versamento ritenute Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. INPS – Versamento contributi previdenziali ed assistenziali Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi compensi erogati nel mese precedente, mediante mod. F24. ai INPS – Artigiani e Commercianti Termine per effettuare il versamento della 4° rata del contributo fisso minimo per il 2006. IVA – Liquidazione e versamento Soggetti mensili Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. Soggetti trimestrali speciali (autotrasportatori e distributori carburante) Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2006 e per versare l’eventuale imposta a debito. Associazioni sportive dilettantistiche Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2006, mediante il mod. F24. IVA – Lettere d’intento Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente. ENPALS – Versamento Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. TFR – Saldo rivalutazione A decorrere dal 2001, la rivalutazione che i lavoratori dipendenti maturano ogni anno sull’importo del Tfr al 31 dicembre dell’anno precedente deve essere assoggettata ad un’imposta sostitutiva, pari all’11%. Il saldo di tale tributo deve essere versato, entro oggi, dal sostituto d’imposta, in relazione alla rivalutazione maturata al 31.12.2006. INAIL – Autoliquidazione Termine di presentazione del modello cartaceo relativo all’autoliquidazione dei premi Inail 2006/2007 (la presentazione telematica o su supporto magnetico slitta al 16.03.2007). Entro oggi devono comunque essere versati i premi per il saldo 2006 e per l’acconto 2007 e comunicate le riduzioni delle retribuzioni presunte. Martedì 20 Febbraio: IVA – Elenchi Intrastat mensili Termine ultimo per la presentazione o spedizione, a mezzo raccomandata semplice, all’Ufficio Doganale competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato, degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente, da parte dei soggetti con un Pagina 15 Studio Legale Tributario volume di scambi intracomunitari, effettuati nel 2006 (o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, che si presume di realizzare nel 2007) superiore a euro 250.000, per le cessioni ed a euro 180.000, per gli acquisti. In caso di superamento delle predette soglie nel corso dell’anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. Per la presentazione on line è concessa una proroga di 5 giorni rispetto alle ordinarie scadenze (provv. Min. Economia 20.12.2006). CONAI – Denuncia mensile Termine ultimo entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. ENASARCO – Versamento contributi Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2006. Domenica 25 Febbraio*: Mercoledì 28 Febbraio: ENPALS – Denuncia Termine di presentazione della denuncia mensile (Mod. 031/R) alla competente sede periferica dell’Enpals. IMPOSTE DIRETTE – Conguaglio fiscale Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio di fine anno 2006 sulle retribuzioni e/o compensi corrisposti nel corso dell’anno ai dipendenti, ai collaboratori ed agli altri percettori di redditi assimilati. IVA – Registrazione e fatturazione Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. IVA – Comunicazione annuale Termine di presentazione della comunicazione annuale dati Iva, mediante l’apposito modello prelevabile dal sito Internet “www.finanze.it” o “www.agenziaentrate.it”, da presentare esclusivamente in via telematica. IVA – Enti non commerciali Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. INPS – Denuncia contributiva Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (D.M.10/2). INPS – Mod. “Emens” Trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente. gli FASI – Contributi assistenziali Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2007. CONSORZI – Deposito Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l’esercizio al 31.12.2006, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese. FONDI RUSTICI – Adempimento Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d’affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2006. STAMPATI FISCALI – Adempimenti Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i rivenditori Pagina 16 Studio Legale Tributario autorizzati devono effettuare l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2006. TASSE AUTOMOBILISTICHE – Versamento Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2007. NOTE (*): Se il termine scade di giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art 2963, c. 3 C.C.). L’art. 18, c. 1 D.Lgs 241/97 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/98). Ha curato l’argomento Gabriella Bonomi LA RIFORMA DEL TFR La Finanziaria 2007 non solo ha anticipato di un anno esatto l’entrata in vigore del D. Lgs n. 252/2005 che riscrive le regole sulle pensioni complementari, ma ha introdotto importanti cambiamenti sulle sorti del TFR di ogni singolo lavoratore. Entro il 30/06/2007 i lavoratori dipendenti, sono chiamati ad effettuare la scelta di come destinare il loro trattamento di fine rapporto maturando, ovvero quello in maturazione dal 01/01/2007. Ciò che è maturato fino al 31/12/2006 segue la vecchia normativa, quindi la conservazione presso l’azienda. In sostanza con le nuove disposizioni di legge, i lavoratori dipendenti dovranno decidere se tramutare il loro maturando trattamento di fine rapporto in un migliore trattamento economico pensionistico, o conservare ciò che è attualmente in vigore, ovvero mantenere il t.f.r. nel regime di retribuzione differita da incassare in unica soluzione al termine del rapporto di lavoro. Il meccanismo introdotto si identifica con il termine di “smobilizzo del TFR”, il quale coinvolgerà le imprese che al 31/12/2006 hanno una media di dipendenti pari o più elevata di 50 unità. Nel calcolo della media devono essere computati anche apprendisti, lavoratori part- time e a tempo determinato in proporzione, gli uni all’orario di lavoro svolto e gli altri alla durata del contratto . Questo però non esime completamente i lavoratori assunti presso una azienda con una media inferiore alle 50 unità dall’effettuare una scelta, essendo stato introdotto il principio del silenzio assenso. Vediamo ora di analizzare le varie possibilità di scelta. Il lavoratore assunto in una IMPRESA CHE HA FINO A 49 DIPENDENTI può: A) Destinare il trattamento di fine rapporto a migliore trattamento economico pensionistico, quindi: a) scegliere ESPLICITAMENTE di aderire ad un fondo pensione (1) (collettivo, individuale o Fondinps), destinando a questo il TFR b) non effettuare nessuna scelta (silenzio-assenso). In questo caso il TFR maturando dall’ 01/07/2007 andrà AUTOMATICAMENTE al fondo pensione aziendale o, se non costituito, al Fondinps (2). Per quanto riguarda la quota maturata nel semestre di scelta, (01-01-2007 / 3006-2007), questa sarà conservata presso l’azienda. B) Conservare il T.F.R. nel regime di retribuzione differita a) scegliere ESPLICITAMENTE di mantenere il proprio TFR in azienda come fatto fino ad oggi. La quota del t.f.r. sarà effettivamente trattenuta all’interno dell’Azienda ed erogata al dipendente al momento della cessazione del rapporto lavorativo. Pagina 17 Studio Legale Tributario Il lavoratore assunto in una IMPRESA CHE HA 50 O PIU’ DI 50 DIPENDENTI può, visto il principio dello “ smobilizzo del TFR” in base al quale in nessun caso il trattamento di fine rapporto potrà continuare ad essere conservato presso l’azienda optare per: A) Destinare il trattamento di fine rapporto a migliore trattamento economico pensionistico, quindi: a) scegliere ESPLICITAMENTE di aderire ad un fondo pensione (1) (collettivo, individuale o Fondinps), destinando a questo il T.F.R. b) non effettuare nessuna scelta (silenzio-assenso). In questo caso il TFR maturando andrà AUTOMATICAMENTE al fondo pensione aziendale (istituiti dalla contrattazione collettiva) o, in loro mancanza, al Fondinps. B) Conservare il T.F.R. nel regime di retribuzione differita a) scegliere ESPLICITAMENTE di mantenere il proprio TFR in azienda come fatto fino ad oggi. La quota del t.f.r. sarà dovrà comunque essere versata dal datore di lavoro nel Fondo (residuale) di Tesoreria (3) costituito presso l’Inps. La scelta del lavoratore per essere ritenuta valida ai fini di legge dovrà essere effettuata obbligatoriamente tramite l’utilizzo di due modelli ufficiali denominati TFR 1 e TFR 2. Il primo è destinato ai lavoratori assunti fino al 31/12/2006, il secondo ai lavoratori in forza dal 01/01/2007 in poi. NOTE (1) FONDO PENSIONE INTEGRATIVO: è un fondo che, sulla base di questa riforma, diventa una sorta di gestore dei risparmi del lavoratore. Il lavoratore che opterà per questa possibilità, avrà davanti un vasto ambito di scelta poichè vi sono istituti con differenti caratteristiche sia per quanto riguarda la prestazione a cui si avrà diritto sia per quanto riguarda la contribuzione richiesta. Il lavoratore che opterà per questa possibilità nel momento in cui andrà in pensione, avrà diritto ad una rendita mensile che si aggiungerà alla pensione maturata. (2) FONDINPS: “forma di previdenza complementare a contribuzione definita” costituita presso l’Inps le cui risorse costituiscono patrimonio autonomo. Il lavoratore che opterà per questa possibilità nel momento in cui andrà in pensione, avrà diritto ad una rendita mensile che si aggiungerà alla pensione maturata. (3) FONDO (residuale) DI TESORERIA: il lavoratore che opterà per questa possibilità, nel momento in cui cesserà il rapporto di lavoro potrà ritirare il capitale versato come avrebbe fatto con la previgente normativa presso il proprio datore. Sulla base di questa caratteristica possiamo dire che l’istituto si sostituisce di fatto all’azienda. Ha curato l’argomento Serena Gherdina Pagina 18 Studio Legale Tributario LA RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SCEGLIERE ESPLICITAMENTE DI ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE DESTINAZIONE DEL T.F.R. A MIGLIORE TRATTAMENTO ECONOMICO PENSIONISTICO NON EFFETTUARE ALCUNA SCELTA (DAL 1/7/07 IL TFR MATURANDO SARA' DESTINATO AD UN FONDO AZIENDALE, O IN MANCANZA AL FONDINPS AZIENDE CON MENO DI 50 DIPENDENTI CONSERVARE IL T.F.R. NEL REGIME DI RETRIBUZIONE DIFFERITA SCEGLIERE ESPLICITAMENTE DI MANTENERE IL PROPRIO T.F.R. IN AZIENDA IMPORTO TFR SCEGLIERE ESPLICITAMENTE DI ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE DESTINAZIONE DEL T.F.R. A MIGLIORE TRATTAMENTO ECONOMICO PENSIONISTICO NON EFFETTUARE ALCUNA SCELTA (DAL 1/1/07 IL TFR MATURANDO SARA' DESTINATO AD UN FONDO AZIENDALE, O IN MANCANZA AL FONDINPS AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI CONSERVARE IL T.F.R. NEL REGIME DI RETRIBUZIONE DIFFERITA SCEGLIERE ESPLICITAMENTE MANTENERE IL T.R.F. IN AZIENDA, CHE SARA' IN OGNI CASO VERSATO AL FONDO (RESIDUALE) DI TESORERIA CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Via Cremona n. 29/a – 46100 Mantova MN - Tel. 0376-227111 – Fax n. 0376-262839 e-mail: [email protected] – sito: www.cdastudio.it