Aggiornamenti 1-Tax Privato-2007

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Aggiornamenti 1-Tax Privato-2007
Studio Legale Tributario
Aggiornamenti n. 1/07
31 gennaio 2007
ARGOMENTI TRATTATI:
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LAVORO:
FINANZIARIA 2007: LE NOVITA’ IN MATERIA DI IRPEF
ELENCHI CLIENTI - FORNITORI
NOVITA’ IN EDILIZIA: SUBAPPALTI IN EDILIZIA E REVERSE CHARGE
NOVITA’ IN EDILIZIA: RITENUTA 4% SU FATTURE A CONDOMINI PER
CONTRATTI D’APPALTO
NOVITA’ IN EDILIZIA: INDICAZIONE SEPARATA IMPORTO MANODOPERA
STUDI DI SETTORE: NOVITA’
NUOVE DEDUZIONI IRAP
STOP ALLE AUTOMATICHE COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI
D’IMPOSTA
I NUOVI REQUISITI FISCALI PER I FINTI AUTOCARRI
DEDUCIBILITA’ DEI TELEFONI CELLULARI
INGRESSO NELLA UE DI BULGARIA E ROMANIA
IVA SULLE AUTOVETTURE (PUNTO DELLA SITUAZIONE)
ROTTAMAZIONE AUTOMEZZI E AUTOCARRI
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
CONTRIBUTO AL SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE RC AUTO
LE SCADENZE DEL MESE DI FEBBRAIO
LA RIFORMA DEL TFR
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“FINANZIARIA 2007”
LE NOVITA’ IN MATERIA DI IRPEF
Aumento del reddito minimo imponibile (c.d. no tax area)
Le deduzioni da lavoro e pensione vengono trasformate in detrazioni d'imposta ed elevate. Il reddito sul
quale non c'è prelievo sale:
• per i pensionati da 7.000 a 7.500 euro, allineandosi al livello attuale dei dipendenti;
• per i dipendenti a 8.000 euro;
• per i lavoratori autonomi, da 4.500 a 4.800 euro.
Aliquote e scaglioni
La prima aliquota rimane al 23%, la seconda e la terza si collocano sotto le attuali (pari al 33% e al
39%), portandosi rispettivamente a 27% e 38%; viene introdotta una quarta aliquota al 41% e viene
lasciata al 43% l'aliquota massima; gli scaglioni vengono ridefiniti come segue:
Scaglioni (euro)
Aliquote (%)
Fino a 15.000
23
Da 15.001 a 28.000
27
Da 28.001 a 55.000
38
Da 55.001 a 75.000
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CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
Via Cremona n. 29/a – 46100 Mantova MN - Tel. 0376-227111 – Fax n. 0376-262839
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Studio Legale Tributario
Scaglioni (euro)
Aliquote (%)
Oltre 75.000
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Le deduzioni da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi vengono sostituite dal
seguente sistema di detrazioni:
Detrazioni per lavoro
dipendente
Lavoro dipendente
Importo detrazione
Fino a 8.000
1.840
Da 8.001 a 55.000
1.840 a scalare fino a 55.000 euro di reddito
Oltre 55.000
0
Detrazioni per pensione
Pensione
Importo detrazione
Fino a 7.500
1.725
Da 7.501 a 55.000
1.725 a scalare fino a 55.000 euro di reddito
Oltre 55.000
0
Detrazioni per lavoro non dipendente
Lavoro non dipendente
Importo detrazione
Fino a 4.800
1.104
Da 4.801 a 55.000
1.104 a scalare fino a 55.000 euro di reddito
Oltre 55.000
0
Le detrazioni da lavoro dipendente e pensione si rapportano alla percentuale di lavoro svolto o di giorni di
pensione durante l'anno. Tuttavia, nei redditi da lavoro dipendente fino a 8.000 euro e nei redditi da
pensione fino a 7.500 euro, la prima detrazione non può scendere sotto i 690 euro.
Sostegno ai redditi delle famiglie
Le deduzioni per carichi familiari vengono trasformate in detrazioni d'imposta uguali per tutti e
aumentate in misura consistente.
Detrazioni per familiari a carico
Importo detrazione
Coniuge
800 euro a scalare fino a 80.000
euro di reddito annuo
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Detrazioni per familiari a carico
Importo detrazione
Figli
Minori di 3 anni (*)
900 euro a scalare fino a 95.000
Maggiori di 3 anni (*)
800 euro a scalare fino a 95.000
Altri familiari
750 euro a scalare fino a 80.000
(*) Con più di 3 figli, l'importo base della detrazione è aumentato di
200 euro per ogni figlio (compresi i primi 3).
Per ogni figlio portatore di handicap l'importo base della detrazione è aumentato di 70 euro.
Le detrazioni per figli vengono fruite a metà da ognuno dei genitori; se separati o divorziati, vengono
fruite dal genitore che li ha in carico.
Gli assegni al nucleo familiare per i dipendenti e i parasubordinati vengono aumentati e riformati in
modo da eliminare gli attuali scaglioni:
Nuclei con 1
Importo annuale dell'assegno
figlio
Fino a 12.499
1.650 euro
euro di reddito
familiare
Da 12.500 euro in
L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare fino a
avanti
25.799 euro; da 25.800 euro, l'importo decresce di 1,2 euro per ogni 100 di maggior
reddito familiare fino ad azzerarsi a 61.000 euro di reddito l'anno.
Nuclei con 2
figli
Fino a 12.499
3.100 euro
euro di reddito
familiare
Da 12.500 euro in
L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare e fino a un
avanti
reddito di 29.999 euro; da 30.000 in poi l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100
di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a 66.500 euro
Nuclei con 3
figli
Fino a 12.499
4.500 euro
euro di reddito
familiare
Da 12.500 euro in
L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare fino a un
avanti
reddito di 34.999; da 35.000 in poi l'importo decresce di 4,4 euro per ogni 100 di
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a 78.700 euro
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Assegno aggiuntivo per nuclei con
3 figli e un solo genitore
Fino a 14.499 euro di reddito
800 euro
familiare
Da 14.500 euro in avanti
L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni
100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500
Ha curato l’argomento Lorenzo Mani
“ELENCHI CLIENTI-FORNITORI”
Il Decreto Legge n. 223/2006 (Bersani/Visco), al fine di incrementare gli strumenti di controllo e di
contrasto all’evasione fiscale, ha reintrodotto l'obbligo di trasmettere l'elenco dei clienti e dei fornitori da
parte di tutti i soggetti titolari di Partita Iva.
Tale adempimento deve essere assolto annualmente, entro il 60° giorno successivo al termine della
presentazione della comunicazione dei dati Iva, trasmettendo all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in
via telematica, l’elenco clienti/fornitori con i quali si sono svolte operazioni rilevanti ai fini Iva, in
particolare:
- elenco clienti: elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture nell’anno di
riferimento;
- elenco fornitori: elenco dei soggetti titolari di Partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai
fini dell’applicazione dell’Iva.
Per l’anno 2007, pertanto, dovrà essere inviato telematicamente entro il 29 aprile l’elenco
clienti/fornitori riferito alle operazioni attive e passive effettuate nell’anno 2006.
Il suddetto Decreto Legge ha stabilito, altresì, il contenuto minimo degli elenchi che dovranno indicare:
- Denominazione;
- Partita Iva;
- Codice fiscale;
- Valore complessivo delle operazioni effettuate;
- Imponibile;
- Iva;
- Eventuali altri importi Esenti o Non Imponibili.
Relativamente all’elenco clienti, in sede di prima applicazione e solo per l’ anno 2006 è stata prevista dal
D.L. 223/06 una semplificazione dell’adempimento, che permette di inviare l’elenco dei soli clienti titolari
di Partita Iva; pertanto i soggetti privati per i quali sono state emesse fatture non dovranno essere
inseriti nell’elenco riferito al 2006.
Relativamente all’elenco fornitori, in sede di prima applicazione, la Finanziaria 2007 ha introdotto la
facoltà di inserire, invece del Codice Fiscale, la Partita Iva del fornitore.
Per la prossima scadenza del 29 Aprile 2007, pertanto, i contribuenti saranno agevolati nella raccolta dei
dati richiesti dal D.L., poiché non è necessario indicare il Codice Fiscale dei soggetti con i quali si sono
svolte operazioni rilevanti ai fini IVA.
Per sapere con esattezza il contenuto di tali elenchi, si è in attesa di specifico provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate, che definisca in modo completo le informazioni da trasmettere.
Al fine di inviare telematicamente i dati, è necessario che il programma di contabilità utilizzato permetta
di estrapolare le informazioni richieste e di raccoglierli in un file conforme al tracciato ministeriale (ancora
da emanare) che dovrà essere consegnato al nostro Studio con congruo anticipo rispetto alla suddetta
scadenza.
Si ricorda infine che le sanzioni amministrative per le omissioni ed inesattezze di tali elenchi andranno da
un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.065.
Ha curato l’argomento Alessandra Marini
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“NOVITA’ IN EDILIZIA”
SUBAPPALTI E REVERSE CHARGE
L’art. 1, comma 44, L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha sostituito il sesto comma
dell’art. 17 del D.P.R. n. 663 del 1972, prevedendo che il meccanismo dell’inversione contabile si applichi
a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile. Nello specifico il reverse charge dell’Iva scatta solo
nei rapporti derivati, nei quali il committente non agisce in conto proprio, ma si pone, a sua volta, come
appaltatore o subappaltatore di altro committente. La data di entrata in vigore di questa disposizione è il
1° gennaio 2007; pertanto, il meccanismo del reverse charge si rende applicabile alle operazioni per le
quali a partire da tale data è stata emessa fattura o è stato effettuato il pagamento del corrispettivo o di
parte di esso.
L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile comporta che il destinatario della prestazione, se
soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo
del prestatore. In deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti
dell’erario è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, per le operazioni
previste dall’art. 17 sesto comma, debitore d’imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni
sono rese. Pertanto, i prestatori di servizi sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d’imposta e il
committente dovrà:
- integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
- annotarla nel registro delle fatture emesse (oltre che nel registro degli acquisti) entro il mese di
ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese.
I soggetti destinatari del reverse charge devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese
nell’ambito del settore edile. In particolare occorre far riferimento alla tabella di classificazione delle
attività economiche ATECOFIN e nello specifico alla sezione F, la quale indica i codici riferiti alle attività di
“Costruzioni” che comprendono:
- i lavori generali di costruzione,
- i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile,
- i lavori di completamento di un fabbricato,
- i lavori di installazione in esso di servizi.
Sono inclusi, inoltre, i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la
costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato con apposita circolare che il regime del reverse charge va applicato
nell’ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi a imprese del comparto dell’edilizia, che si
pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione
dell’intervento edilizio. Per converso, il regime dell’inversione contabile non si applica alle prestazioni rese
direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione.
Ai fini dell’applicazione dell’inversione contabile, i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri
subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia
dell’appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera. La differenza
fondamentale tra il contratto d’appalto e quello d’opera riflette le differenti caratteristiche strutturali e
dimensionali dell’impresa. Entrambi i contratti hanno in comune l’assunzione, nei confronti di un
committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o
servizio. La differenza fondamentale tra i due contratti riguarda, invece, la circostanza che nell’appalto
l’esecutore si avvale di una struttura organizzativa tendenzialmente articolata mentre, nel secondo,
prevale l’attività lavorativa del prestatore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.
Con il decreto legge 223/2006 è stata estesa la facoltà di chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile
risultante dalla dichiarazione annuale Iva anche alle prestazioni di servizi assoggettate al regime del
reverse charge nel settore edile. Detta eccedenza può essere richiesta a rimborso qualora l’aliquota
mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni superi quella mediamente applicata su tutte le
operazioni attive effettuate maggiorata del 10 per cento. Inoltre, in presenza di tale condizione i
contribuenti che abbiano effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive ad aliquote più
basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni, possono chiedere il rimborso del
credito Iva in relazione a periodi inferiori all’anno. Rimane ferma la possibilità di compensare il credito Iva
con altri tributi e contributi, nel limite di 516.456,90 €. Se, invece, il volume d’affari registrato nell’anno
precedente è costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di
subappalto, il limite delle compensazioni si alza a 1 milione di euro.
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RITENUTA 4% SU FATTURE A CONDOMINI PER CONTRATTI D’APPALTO
Il comma 43, dell’articolo unico della Legge Finanziaria 2007 stabilisce che i condomini, nella loro qualità
di sostituti d’imposta, sono obbligati ad effettuare sui corrispettivi dovuti per la prestazioni relative a
contratti d’appalto di opere e servizi una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4%. Il prestatore che
subisce la ritenuta in oggetto a titolo di acconto e che la scomputerà dall’imposta sul reddito in sede di
dichiarazione dei redditi, può essere un soggetto:
- che opera nell’esercizio d’impresa,
- che svolge attività commerciali in modo non abituale.
La norma si riferisce alle prestazioni relative ai contratti d’appalto di opere e servizi ovvero quelli nei quali
accanto all’obbligazione di “dare” è preminente l’obbligazione di “facere”, cioè di compiere l’opera o il
servizio commissionato. Il condominio quindi non dovrà effettuare alcuna ritenuta in caso di forniture di
beni con posa in opera, in quanto queste operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione
accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini Iva rappresentano cessioni di beni e non prestazioni di
servizi.
L’obbligo è scattato dal 1° gennaio 2007, non solo per le fatture emesse da tale data, ma anche per tutti i
pagamenti eseguiti relativi a fatture emesse nel 2006 o in anni precedenti.
OBBLIGO DI INDICAZIONE SEPARATA IMPORTO MANODOPERA IN
FATTURA
PER
IVA
10%
MANUTENZIONE
ORDINARIA
E
STRAORDINARIA
La manovra Finanziaria per il 2007 proroga al 31/12/2007 le agevolazioni per gli interventi di
manutenzione sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Fino a fine 2007 valgono le seguenti
regole:
- Iva al 10 % sui lavori edili (manutenzioni ordinarie e straordinarie comprese);
- detrazione nella misura del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia con un limite massimo di €
48.000 per unità immobiliare.
In tema di detrazione Irpef, una novità sostanziale è stata introdotta dal decreto Visco-Bersani
(223/2006). Con il comma 19 è stata stabilita l’ipotesi di decadenza dell’agevolazione 36% nel caso di
mancata esposizione in fattura dell’importo relativo al costo della manodopera e tale norma è applicabile
a tutte le spese sostenute dal 4 luglio 2006.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo, senza che sia necessaria
un’evidenziazione puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati;
- nel caso di una ditta individuale, che renda la prestazione di servizio attraverso l’attività del suo titolare,
non andrà indicato alcun costo per la manodopera da lui prestata. Peraltro, dovrà essere fatta menzione
di tale circostanza nella fattura emessa;
- nel caso di un’impresa con dipendenti, in cui anche il datore di lavoro partecipa alle fasi di lavoro,
l’imprenditore avrà l’obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo,
riferibile al proprio apporto di lavoro;
- circa le tipologie di contratto interessate, anche nel caso in cui i lavori siano effettuati avvalendosi delle
prestazioni lavorative rese da un soggetto non dipendente che opera in forza di un contratto di opera o di
un subappalto, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo
della manodopera impiegata direttamente sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori
o subappaltatori;
- la norma deve intendersi applicabile, oltre che ai contratti d’appalto e d’opera, anche alle ipotesi
contrattuali riconducibili alla categoria delle cessioni di beni con posa in opera degli stessi.
Ha curato l’argomento Alessia Pastorello
“STUDI DI SETTORE: NOVITA’”
Gli Studi di settore sono stati oggetto di numerose modifiche normative, contenute nella manovra estiva
(D.L. 223/2006) e nella Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006).
Uno degli interventi più rilevanti è quello dell’abrogazione della regola del “due su tre”, che ha equiparato
i soggetti in contabilità ordinaria a quelli in contabilità semplificata. Se, prima delle modifiche, i
contribuenti in ordinaria potevano essere sottoposti ad accertamento in caso di non congruità alle
risultanze degli studi di settore per due periodi d’imposta su tre consecutivi, ora sono accertabili ogni
singolo anno in cui non risultino congrui.
La Finanziaria ha stabilito che la revisione degli Studi avrà una periodicità triennale e non più
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quadriennale e saranno tenuti in considerazione nuovi indici di coerenza, considerati normali per ogni
specifico settore, al fine di mantenere, almeno nel medio periodo, la rappresentatività degli studi rispetto
alla realtà economica cui si riferiscono. Sono previsti indicatori di coerenza anche per i soggetti Ires al
primo anno di attività, per verificare i requisiti minimi di continuità. Tali indicatori verranno individuati da
un provvedimento da approvarsi entro il 28 febbraio e si applicheranno già dal periodo d’imposta 2006.
Con questi indici potranno essere individuate posizioni sospette, sulle quali indirizzare specifiche attività
di controllo.
La Finanziaria prevede anche modifiche nell’ambito dei requisiti soggettivi di applicazione. A partire dal
2007 il limite di ricavi o compensi, oltre al quale non vengono applicati gli studi, è stato innalzato da
5.164.568,90 euro a 7.500.000,00 euro, allargando di fatto la platea di soggetti rientranti nella disciplina.
Gli Studi di settore non si applicano per i soggetti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del
periodo di imposta. Tuttavia, tale causa di esclusione non si applica in caso di inizio di un’attività entro sei
mesi dalla data di cessazione di una precedente attività, nonché quando si verifica una mera
prosecuzione di un’attività svolta da altri soggetti (con decorrenza dal periodo di imposta 2006).
È stata eliminata, come causa di esclusione, la durata del periodo di imposta non coincidente con i dodici
mesi: a decorrere dal 2007, si applicheranno gli studi anche per i contribuenti con periodo di imposta
inferiore o superiore a dodici mesi. Nessuna modifica è intervenuta alla condizione che prevede
l’esclusione per i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Per controbilanciare l’inasprimento della disciplina sugli studi, è stata prevista una sorta di franchigia dai
futuri accertamenti per chi risulta congruo. A partire dal 2007, nei confronti dei contribuenti che
risulteranno congrui e allineati ai nuovi indici di coerenza economica non potranno essere effettuati
accertamenti di tipo analitico-induttivi, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo
di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. Si vuole così garantire al
contribuente che è in linea con le risultanze degli studi una maggiore garanzia da ulteriori interventi del
Fisco.
Sono inoltre previsti inasprimenti delle sanzioni: la sanzione per infedele dichiarazione (dal 100% al
200% dell’imposta dovuta) viene aumentata del 10% in caso di omessa o infedele dichiarazione dei dati
rilevanti ai fini degli studi di settore, oltre che di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non
sussistenti. Tale maggiorazione non si applica se il maggior reddito accertato non supera il 10% dei ricavi
o compensi annotati nelle scritture contabili. Va precisato che, quando eventuali inadempienze nella
compilazione dei dati degli studi non determinano infedeltà nella dichiarazione, viene ancora applicata la
sanzione da 258 a 2.065 euro per l’irregolare compilazione dei modelli.
Ha curato l’argomento Nicola Sereni
“NUOVE DEDUZIONI IRAP”
L’articolo 1, comma 266, della Legge Finanziaria per il 2007 introduce rilevanti novità in materia di Irap;
le deduzioni introdotte hanno per oggetto:
-
i costi per l’assunzione di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
le spese relative agli apprendisti e ai lavoratori disabili;
i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
i costi sostenuti per l’assunzione di lavoratrici donne.
In particolare la Legge Finanziaria ammette in deduzione:
l’intero costo relativo ai contributi Inail;
un importo pari a euro 5.000, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato
nel periodo d’imposta; tale deduzione non può essere applicata dagli istituti di credito, dagli enti
finanziari, dalle imprese di assicurazione, dalle imprese operanti nei settori dell’energia, acqua,
trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque, raccolta e
smaltimento rifiuti;
un importo pari a euro 10.000, per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle
regioni del Centro-Sud (Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) da tutti
i soggetti passivi di imposta, esclusi quelli elencati nel punto precedente; tale deduzione è
alternativa a quella descritta nel punto precedente;
l’intero costo dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato; tale deduzione non può essere applicata dalle banche e dagli altri enti finanziari,
dalle imprese di assicurazione, dalle imprese operanti nei settori dell’energia, acqua, trasporti,
infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque, raccolta e
smaltimento rifiuti;
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le spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale assunto con contratto di formazione e
lavoro e le spese sostenute per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
un importo, pari al minore tra il costo del lavoro del neoassunto e 20.000 euro, rispettivamente
moltiplicato per 5, nel caso in cui le assunzioni di lavoratrici donne vengano effettuate in Molise,
Abruzzo e in particolari zone delle regioni del centro-nord; per 7, nel caso in cui le nuove
assunzioni di lavoratrici donne avvengano in Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e
Sicilia.
Le deduzioni pari a euro 5.000 e 10.000 per dipendente, sono ragguagliate ai giorni di durata del
rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta.
Le deduzioni, introdotte dalla Legge Finanziaria, non sono cumulabili con le deduzioni già previste
dall’attuale disciplina, infatti, sempre la Finanziaria impone un limite secondo il quale l’importo delle
deduzioni ammesse per ciascun dipendente non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla
retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Come previsto dai commi 267 e 268 della Finanziaria, le deduzioni introdotte dal comma 266 spettano
solo dopo l’ottenimento dallo stato italiano della preventiva autorizzazione delle competenti autorità
europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50% e per l’intero ammontare dal mese
di luglio 2007.
Ha curato l’argomento Monica Alberini
“STOP ALLE AUTOMATICHE COMPENSAZIONI
TRA CREDITI E DEBITI D’IMPOSTA”
La Finanziaria 2007 introduce dei limiti negli importi delle compensazioni tra crediti e debiti d’ imposta e
ne appesantisce la procedura sottoponendola all’ obbligo di una comunicazione preventiva.
I titolari di partita Iva che intendono effettuare compensazioni per imposti superiori ai 10.000 €,
dovranno comunicare all’ Agenzia delle Entrate in via telematica, entro il quinto giorno precedente a
quello in cui usufruire della compensazione, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva
compensazione.
La mancata risposta da parte dell’ Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a
quello della comunicazione, vale come silenzio assenso.
Siamo in attesa di un Provvedimento del Direttore dell’ Agenzia che definisca le modalità tecniche per l’
espletamento delle disposizioni sopra descritte.
Pertanto, allo stato attuale delle cose, la compensazione dei crediti superiori a 10.000 euro può essere
effettuata con le vecchie regole.
Ha curato l’argomento Giovanni Fila
“I NUOVI REQUISITI FISCALI PER I FINTI AUTOCARRI”
Il vantaggioso regime fiscale degli autocarri ha spinto molti contribuenti, nell’ esercizio di imprese, arti e
professioni, ad immatricolare come autocarri dei veicoli che rimanevano adibiti al trasporto di passeggeri.
In tal modo, si aveva la possibilità, per gli autocarri utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’
attività d’ impresa, di dedurre pienamente i costi inerenti e detrarre interamente l’IVA.
Giova ricordare come l’ autocarro è un autoveicolo destinato prevalentemente per il trasporto di cose ed
una parte rilevante della sua struttura deve adibito al loro carico (la portata dell’autocarro).
L’ Agenzia delle Entrate ha provveduto a colmare questa lacuna emanando, con Provvedimento
direttoriale del 6 dicembre 2006, i parametri per individuare i veicoli che non sarà più possibile
considerare fiscalmente come autocarri (art. 35, comma 11 D.L. 233/2006).
Il provvedimento individua le caratteristiche dei veicoli che non devono essere considerati ai fini fiscali
come autocarri, in quanto a prescindere dalla categoria di omologazione, hanno subito modifiche che non
ne impediscono comunque l’ utilizzo per il trasporto privato di passeggeri: in particolare si tratta di quei
veicoli che pur immatricolati o reimmatricolati come “N1” (ovvero, veicoli progettati o costruiti per il
trasporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico non superiori a 3,5 tonnelate) hanno le
seguenti caratteristiche:
1) carrozzeria F0;
2) 4 o più posti;
3) rapporto tra la potenza del motore, espressa in kw, e la portata (differenza tra massa e tara)
maggiore o uguale a 180;
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Studio Legale Tributario
I = P t (k W)
M c-T(t)
> 180
Legenda:
P t (k w): potenza del motore;
M c: massa complessiva espressa in tonnellate
T: tara espressa in tonnellate.
Si riportano di seguito alcuni esempi riguardanti l’ applicazione della formula dell’ indice sopra indicato a
cinque modelli di SUV (Sport Utilità Vehicles).
Modello
Massa complessiva*
Bmw X5
2595
Toyota Rav4
2070
LandRover Freelander
2505
Suzuky Jimmy
1420
Suzuky Gran Vitara
1800
* dati in kg
Tara*
2070
1575
1693
1145
1445
Portata*
525
495
812
275
355
Kw
170
112
80
62,5
78
Indice
323,8
226,3
98,5
227,3
219,7
Ne consegue che mezzi con le sopraccitate caratteristiche devono seguire la disciplina prevista per le
autovetture dall’ art. 164, comma 1 b) del TUIR per le imposte dirette e del art. 19 bis 1 c) del DPR
633/72 per l’ IVA.
Il Provvedimento specifica che alcune deroghe potranno essere previste da provvedimenti successivi, da
adottare sentito il dipartimento per i trasporti terrestri del ministero dei Trasporti. Le deroghe potrebbero
riguardare:
veicoli per i quali non trova applicazione il Provvedimento in esame, fermo restando la condizione
che tali veicoli non consentano il trasporto privato di persone;
veicoli ai quali si estende l’applicazione del provvedimento, pur non rientrando nei parametri
indicati, ma comunque utilizzabili per il trasporto privato di persone.
Ha curato l’argomento Giovanni Fila
“DEDUCIBILITA’ DEI TELEFONI CELLULARI”
La legge finanziaria modifica il comma 9 dell’articolo 102 del TUIR, variando la percentuale di deducibilità
di tutti i costi relativi ai telefoni mobili e fissi. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio, le spese d’impiego e manutenzione relative ai telefoni cellulari sono ora
deducibili per l’80%, (prima 50%). La stessa percentuale di deducibilità dei costi è applicata anche agli
impianti di telefonia fissi, prima deducibili al 100%. Per l’IVA non sono previste modifiche, rimane quindi
la detraibilità al 50% per i telefoni cellulari e la detraibilità al 100% per gli impianti fissi. La percentuale di
deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA è fissata al 100% per i costi relativi agli impianti di telefonia
installati su mezzi di trasporto merci delle imprese di trasporto con la sola limitazione di un impianto
installato per ciascun veicolo.
La modifica si applica dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, sia per le imprese che
per i professionisti, con la conseguenza che gli acconti IRES, IRPEF E IRAP saranno rideterminati
assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero avute tenendo conto delle
nuove disposizioni (deduzione all’80% per telefoni fissi e mobili).
Ha curato l’argomento Lorenzo Rossato
“INGRESSO NELLA UE DI BULGARIA E ROMANIA E NUOVE SOGLIE
DI RIFERIMENTO PER LA PERIODICITÀ INTRASTAT”
Dal 01-01-2007, Bulgaria e Romania sono entrate a far parte dell'Unione Europea, che, in questo modo,
vede crescere la propria popolazione di circa 30 milioni di persone. Dal primo gennaio 2007, dunque, le
merci che provengono o che sono dirette verso uno di questi Stati non sono più considerate importazioni
o esportazioni, bensì acquisti e cessioni intracomunitarie, soggetti, pertanto, alla disciplina di cui al
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decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Gli operatori economici che effettuano scambi con la Romania e la Bulgaria, dal 1° gennaio 2007, devono
quindi adempiere tutti gli obblighi attualmente vigenti (integrazione e registrazione delle fatture nel
registro acquisti e vendite, etc.). Gli stessi sono inoltre obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.
Come noto, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie devono essere redatti utilizzando i
modelli Intra-1 (cessioni) ed Intra-2 (acquisti), approvati con decreto ministeriale 27 ottobre 2000.
Per quanto riguarda le lavorazioni fatte con tali paesi, si applica dal 1° gennaio 2007 la normativa
prevista per le lavorazioni intracomunitarie, per le quali è prevista la imponibilità ai fini IVA nello Stato di
identificazione fiscale del committente (art. 40, comma 4-bis del D.L. 30 agosto 1993 n. 331).
La periodicità degli elenchi è diversa a seconda del tipo di elenco, in relazione all'ammontare delle
operazioni intracomunitarie effettuate.
Con il Decreto del ministero dell’Economia del 20 dicembre 2006 (G.U. n. 302, del 30 dicembre 2006)
risultano innalzate le soglie che determinano la periodicità di presentazione dei modelli Intrastat, nel
modo seguente:
CESSIONI INTRACOMUNITARIE – Mod. INTRA 1
CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Ammontare Cessioni
Periodicità
Termine
Dati
Fino ad €. 40.000
Annuale
Entro il 31/1 dell’anno
successivo
Fiscali
Da €. 40.000 fino ad €.
250.000
Trimestrale
Entro la fine del mese
successivo al trimestre (1°
trim. entro 30/4)
Fiscali
Oltre €. 250.000
Mensile
Entro il giorno 20 del mese
successivo
Fiscali e statistici
ACQUISTI INTRACOMUNITARI – Mod. INTRA 2
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Ammontare Cessioni
Periodicità
Termine
Dati
Fino ad €. 180.000
Annuale
Entro il 31/1 dell’anno
successivo
Fiscali
Oltre €. 180.000
Mensile
Entro il giorno 20 del mese
successivo
Fiscali e statistici
Per la determinazione della corretta periodicità da adottare per l’anno 2007, occorre determinare
l’ammontare delle vendite intracomunitarie e degli acquisti intracomunitari effettuati nel corso del
precedente anno 2006.
La periodicità può essere diversa per gli acquisti, rispetto alle cessioni. Inoltre, l’ammontare delle cessioni
di beni verso operatori della Repubblica di San Marino, non concorrono a formare il volume di scambi,
rilevante ai fini della periodicità degli elenchi Intrastat.
A proposito della periodicità che gli operatori dovranno prendere a base dal 2007, questa andrà
determinata tenendo conto delle operazioni realizzate nello stesso 2006 con i 2 nuovi Paesi aderenti, e
definiranno la periodicità sommando questi scambi a quelli realizzati con i 25 Paesi per tutto il 2006.
Dal 2007 cambia anche il meccanismo di adeguamento infrannuale. In particolare, il Decreto 20 dicembre
2006 ha modificato le regole da seguire dal 1° gennaio 2007, per i soggetti che nel corso dell’anno
superano la soglie stabilite per determinare la periodicità di presentazione. Relativamente alle cessioni
intracomunitarie, il soggetto che supera la soglia dei 250.000 euro, passa dalla periodicità trimestrale a
quella mensile, a decorrere dal mese successivo al trimestre in cui la soglia verrà superata.
Fino al 31 dicembre 2006 invece, chi superava la soglia manteneva la periodicità originaria per tutto
l’anno e la modificava solo a decorrere dall’anno successivo.
Analogo principio vale anche per i soggetti tenuti all’obbligo annuale, che durante l’anno 2007 superino le
soglie di 40.000 e 250.000 euro: in tal caso, la periodicità diventa rispettivamente trimestrale e mensile
“a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è superata”.
Per gli acquisti intracomunitari i soggetti che superano nel corso del 2007 la nuova soglia di euro
180.000, presentano gli elenchi con cadenza mensile dal mese successivo “al trimestre nel corso del
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quale la soglia è superata”. In questo caso devono presentare insieme al primo elenco mensile, un elenco
riepilogativo delle operazioni effettuate nei mesi precedenti.
Un’ulteriore novità introdotta dal Decreto 20 dicembre 2006 riguarda la proroga di cinque giorni della
scadenza per la presentazione dei modelli Intrastat per chi utilizza il sistema di trasmissione elettronica
dei dati EDI (Electronic Data Interchange). Si ricorda, infine, che per la presentazione degli Intrastat in
via telematica è necessaria una preventiva richiesta al Dipertimento delle Dogane attraverso il sistema
doganale EDI.
Infine, si segnala che i codici identificativi dei soggetti rumeni e bulgari hanno la seguente struttura:
BULGARIA: BG + un numero composto da 9 o 10 cifre;
ROMANIA: RO + un numero composto da minimo 2 e massimo 10 cifre.
Ha curato l’argomento Lorenzo Guerresi
“IVA SULLE AUTOVETTURE”
Il regime di detrazione Iva per l’acquisizione di autoveicoli da parte di aziende e professionisti è stato il
seguente:
indetraibile per il 50% dal 1° aprile 1979 al 31 dicembre 1982;
integralmente indetraibile dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 2000;
indetraibile per il 90% dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005;
indetraibile per l’85% dal 1° gennaio al 13 settembre 2006.
Dal 14 settembre 2006 la Corte di Giustizia europea, nella causa C-228/05 – Stradasfalti, ha dichiarato
l’illegittimità delle lettere c) e d) dell’art. 19-bis 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni. La caratteristica della normativa italiana era quella di giustificare con motivi congiunturali
la limitazione, prima, e il divieto di detrazione, poi, avvalendosi del par. 7 dell’art. 17 della Direttiva
comunitaria 77/388/Cee. La Corte di Giustizia ha affermato illegittimità della normativa italiana, in quanto
una motivazione di tipo congiunturale deve essere necessariamente limitata nel tempo.
Il Governo è intervenuto alla citata sentenza, con il DL 258/2006 convertito nella Legge n. 278 del 10
novembre 2006, dettando specifiche disposizioni in merito al recupero dell’imposta da parte dei
contribuenti. Il decreto disciplina il recupero dell’iva non detratta, con modalità differenti a seconda che
gli acquisti siano effettuati prima o dopo la sentenza del 14 settembre. Per acquisti effettuati fino al 13
settembre 2006 compreso, è possibile recuperare l’iva assolta e non detratta, esclusivamente mediante
apposita istanza di rimborso. Per le operazioni effettuate dal 14 di settembre 2006, invece, l’iva potrà
essere portata in detrazione già in sede di liquidazione periodica, rispettando le ordinarie regole di
inerenza all’attività esercitata.
Per gli acquisti esercitati fino al 13 settembre scorso, i contribuenti potranno recuperare l’iva solo
mediante istanza di rimborso, da presentare in via telematica. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate che approverà il modello di istanza stabilirà anche le percentuali di detrazione forfetaria,
distinte per settori di attività, da utilizzare per quantificare il credito oggetto della domanda di
restituzione. L’istanza deve essere presentata entro il 15.04.2007 (termine che, cadendo di domenica,
slitta a lunedì 16.04.2007). Per coloro che, invece, intendono detrarre una percentuale superiore a quella
che verrà stabilita dal ministero o non presenteranno l’istanza telematica nel termine previsto, il rimborso
andrà richiesto secondo le regole del contenzioso tributario (art. 21 D.Lgs. 546/1992).
Non è invece ancora stabilito in che tempi e modalità l’erario procederà al rimborso dei crediti e neppure
a partire da quale data gli acquisti potranno essere presi in considerazione. Tuttavia, applicando le regole
ordinarie stabilite dalla legge IVA per l’esercizio del diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72), si ritiene
che si possa richiedere a rimborso l’imposta assolta su acquisti effettuati partire dal 01.01.2003.
Il decreto in esame ha previsto due vie anche per gli acquisti effettuati dal 14 settembre 2006:
un regime temporaneo di detrazione ordinaria, seguendo cioè le regole di inerenza previste
dall’art. 19 DPR 633/72 dell’Iva assolta sugli acquisti di autovetture e sulle spese relative
(carburanti, manutenzioni, ecc). Fino ad oggi, non è previsto un limite alla detrazione iva su tali
acquisti se il veicolo è effettivamente utilizzato, in modo esclusivo, per l’attività dell’impresa o del
professionista.
per le auto ad uso promiscuo (per es. quelle concesse a dipendenti/amministratori, o più in
generale quelle che anche solo in parte vengono utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro),
la detrazione spetta secondo percentuali rappresentative dell’effettivo impiego per l’attività, da
quantificare con criteri oggettivi, coerenti con natura dei beni e servizi acquistati (art. 19 c. 4 DPR
633/72).
Infine, per quanto riguarda la percentuale forfetaria di detrazione, non ancora decisa, la Ue sembra voler
concedere all’Italia una percentuale del 60%, mentre il Governo ha chiesto l’autorizzazione per una
detrazione forfettaria limitata al 40 (per tutti, tranne che per agenti e rappresentati).
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Studio Legale Tributario
In merito, il comportamento consigliato dal nostro Studio consiste nell’attendere la quantificazione della
percentuale forfetaria (molto probabilmente il 50%, giusta mediazione tra le due posizioni), per
procedere alla rettifica della detrazione iva dei costi sostenuti dal 14 settembre 2006 in poi. Si rimanda
alle prossime circolari per ulteriori chiarimenti.
Ha curato l’argomento Lorenzo Guerresi
“ROTTAMAZIONE AUTOMEZZI E AUTOCARRI”
Con l’entrata in vigore della finanziaria del 2007 cambiano gli incentivi per la rottamazione di automezzi e
autocarri.
COMMI 224/225
Il comma 224 della finanziaria prevede, per la demolizione di automezzi per il trasporto promiscuo “euro
0” o “euro 1”, un contributo pari al costo della demolizione fino ad un massimo di 80 € per ciascun
veicolo. Il veicolo deve essere consegnato ad un demolitore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Il
contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che poi lo recupera come
credito di imposta da utilizzare in compensazione.
Inoltre, chi effettua la rottamazione senza sostituzione e non sia intestatario di altri veicoli può richiedere
il totale rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale nell’ambito del Comune di residenza e
di domicilio, di durata pari ad una annualità.
COMMA 226
Invece, a chi effettua la sostituzione (sempre attraverso la demolizione) passando da un auto “euro 0” o
“euro 1” ad una “euro 4” o “euro 5”, che emettono non oltre 140 g di CO2 al chilometro, è concesso un
contributo di 800 € nonché l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due anni.
L’esenzione sale a tre anni per l’acquisto di autoveicoli con cilindrata inferiore a 1300 cc o se il nucleo
familiare dell’acquirente (persona fisica in questo caso) è composto da almeno 6 componenti, i quali non
risultino intestatari di altro autoveicolo.
COMMA 227
Per quanto riguarda la sostituzione con demolizione di autocarri, viene concesso un contributo di 2.000 €
per ogni veicolo, se l’autocarro da demolire è un “euro 0” o “euro 1”, ha un peso non superiore a 3,5
tonnellate e fa parte fin dalla prima immatricolazione della medesima categoria. L’autocarro che viene
acquistato nuovo deve essere o un “euro 4” o “euro 5”.
COMMA 228
Oltre alle agevolazioni precedenti, sull’acquisto di autovetture e autocarri nuovi e omologati dal
costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano,
gpl, alimentazione elettrica o idrogeno, è concesso un contributo di 1.500 €, che viene incrementato
di altri 500 € se nell’alimentazione considerata si hanno emissioni di CO2 inferiori a 120 g per
chilometro. Queste agevolazioni sono cumulabili con quelle di cui ai commi 226 e 227.
NOTE
Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti di veicoli alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
Lo stesso contributo spetta anche nel caso il cui veicolo demolito sia intestato a un familiare convivente,
risultante dallo stato di famiglia.
VALIDITA’
I commi 226 e 227 hanno validità per i veicoli acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre
2006 fino al 31 dicembre 2007, non immatricolati oltre il 31 marzo 2008.
Il comma 228 ha validità per i veicoli acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006
fino al 31 dicembre 2009, non immatricolati oltre il 31 marzo 2010.
OBBLIGHI PER IL VENDITORE
Il venditore deve integrare la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico per la
trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo con una dichiarazione in cui vanno indicati: la
conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti, la targa del veicolo ritirato e la conformità dello
stesso ai requisiti stabiliti. Alla documentazione va allegata la copia del certificato di rottamazione
rilasciato da centri autorizzati.
Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore, ha l’obbligo di provvedere
direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro
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automobilistico del mezzo. Entro lo stesso arco di tempo, deve consegnare ad un demolitore il veicolo
ritirato. Questi veicoli non possono essere rimessi in circolazione e si deve provvedere alla loro messa in
sicurezza, demolizione, rottamazione e al recupero di materiali.
I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione dovranno rimborsare al venditore l’importo del
contributo, l’importo sarà poi recuperato come credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Il
credito d’imposta non è rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta né
dell’imponibile agli effetti delle imposte.
OBBLIGHI PER LE IMPRESE COSTRUTTRICI E IMPORTATRICI
Per le imprese costruttrici e quelle importatrici vi è l’obbligo, fino al quinto anno successivo a quello in cui
è stata emessa la fattura di vendita, di conservare:
•
Copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativa al
nuovo veicolo;
•
Copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di
proprietà del veicolo usato (in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico);
•
Copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato
dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;
•
Copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare convivente.
TABELLE RIASSUNTIVE
Autovetture
CONSUMI
CILINDRATA
Costo
della
demolizione fino
ad un max di
80€
Senza
sostituzione
(uso promiscuo)
Sostituzione con
euro 4 o 5
CONTRIBUTO
140g di CO2 al
km
>1300 cc
800 €
<1300 cc
800 €
Nucleo
familiare
con più di sei
componenti
intestatari
di
nessun
altro
veicolo
(indifferentemente
dalla cilindrata)
800 €
VARIE
Rimborso
del
costo
dell’abbonamento
ai mezzi pubblici
locali
Esenzione
dalle
tasse
automobilistiche
per due anni
Esenzione
dalle
tasse
automobilistiche
per tre anni
Esenzione
dalle
tasse
automobilistiche
per tre anni
Autocarri
ALIMENTAZIONE
CONTRIBUTO
CONSUMI
2000€
>120 g di CO2 per km
Euro 4 o 5
Gas,
metano,
elettrico o idrogeno
< 120 g di CO2 per
km
+ 1500€ (3500€)
+ 500€ (4000€)
Ha curato l’argomento Nicola Caleffi
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“TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI”
La nuova legge finanziaria, ai commi 327-328, detta disposizioni per il nuovo adempimento riguardante i
soggetti indicati nell’art. 22 del d.p.r. 633 del 26 ottobre 1972.
Questi dovranno, infatti, trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare complessivo,
per ogni punto vendita, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazione di servizi. Tale
adempimento sarebbe dovuto entrare in vigore già dal 1 gennaio 2007, ma è stato prorogato e l’efficacia
delle nuove disposizioni decorrerà dalla data progressivamente individuata per singole categorie di
contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrata da adottare entro il 1° giugno
2008.
La trasmissione telematica dovrà avvenire tramite apparecchi misuratori idonei ad effettuare tale
comunicazione. Per i contribuenti che si adeguano al nuovo obbligo adattando gli strumenti già in loro
possesso o acquistando nuovi apparecchi predisposti, è prevista la deducibilità integrale dei costi di
acquisizione nell’esercizio in cui sono sostenuti. Non è più previsto il credito d’imposta di 100 euro
precedentemente stabilito. Gli apparecchi misuratori messi in vendita dal 1° gennaio 2008 dovranno
essere obbligatoriamente idonei alla trasmissione telematica e non saranno soggetti a verificazione
periodica. Lo scontrino emesso con tali apparecchi non ha valenza fiscale per cui restano fermi tutti gli
altri obblighi di certificazione, quali l’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta e, su richiesta del
cliente, della fattura.
Il contribuente che non si adegua ai nuovi obblighi è punito con una sanzione da 1.000 a 4.000 euro,
restando salve le disposizioni per le violazioni delle registrazioni e della contabilità.
Ha curato l’argomento Lorenzo Rossato
CONTRIBUTO AL SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE RC AUTO
È stato istituito il codice tributo “6793” per la compensazione con i versamenti effettuati dall’1.1.2007 al
31.12.07 delle somme versate nel periodo d’imposta 2006 a titolo di contributo al Servizio Sanitario
Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore adibiti al trasporto delle merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5
tonnellate e omologati ai sensi del D.M. 23.3.1992.
Tale codice va indicato nella
- sezione “Erario” del modello F24,
- in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna “importi a credito compensati”;
- nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è effettuata la compensazione (2007).
L’importo massimo compensabile è pari a 300 euro per ciascun veicolo.
LE SCADENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2007
Il presente articolo ha l’obiettivo di segnalare alcune delle principali scadenze relative al mese di febbraio
2007.
Giovedì 1 Febbraio:
IVA – Rimborso
Primo giorno utile per presentare il Modello VR per la richiesta di rimborso
dell’Iva relativa all’anno 2006.
Giovedì 15 Febbraio:
IVA – Fattura differita
Termine ultimo per l’emissione ed annotazione della fattura differita per le
consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.
IVA – Registrazione
Termine ultimo per l’annotazione delle operazioni attive del mese
precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini Iva, da parte dei
contribuenti “super semplificati” e “minimi”.
IVA – Registrazione corrispettivi
Termine ultimo per l’annotazione delle operazioni, per le quali è rilasciato
lo scontrino fiscale ovvero ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, nel
registro dei corrispettivi. Le suddette operazioni possono essere annotate,
con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi, entro oggi.
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Registrazioni
Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui
all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e
dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con
riferimento al mese precedente.
Venerdì 16 Febbraio:
IMPOSTE DIRETTE – Versamento ritenute
Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel
mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a
quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri
redditi di capitale.
INPS – Versamento contributi previdenziali ed assistenziali
Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi
compensi erogati nel mese precedente, mediante mod. F24.
ai
INPS – Artigiani e Commercianti
Termine per effettuare il versamento della 4° rata del contributo fisso
minimo per il 2006.
IVA – Liquidazione e versamento
Soggetti mensili
Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la
liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta
a debito.
Soggetti trimestrali speciali (autotrasportatori e distributori
carburante)
Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2006 e per
versare l’eventuale imposta a debito.
Associazioni sportive dilettantistiche
Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2006, mediante il
mod. F24.
IVA – Lettere d’intento
Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle
dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.
ENPALS – Versamento
Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al
versamento, mediante mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il
periodo di paga scaduto il mese precedente.
TFR – Saldo rivalutazione
A decorrere dal 2001, la rivalutazione che i lavoratori dipendenti
maturano ogni anno sull’importo del Tfr al 31 dicembre dell’anno
precedente deve essere assoggettata ad un’imposta sostitutiva, pari
all’11%. Il saldo di tale tributo deve essere versato, entro oggi, dal
sostituto d’imposta, in relazione alla rivalutazione maturata al
31.12.2006.
INAIL – Autoliquidazione
Termine di presentazione del modello cartaceo relativo all’autoliquidazione
dei premi Inail 2006/2007 (la presentazione telematica o su supporto
magnetico slitta al 16.03.2007). Entro oggi devono comunque essere
versati i premi per il saldo 2006 e per l’acconto 2007 e comunicate le
riduzioni delle retribuzioni presunte.
Martedì 20 Febbraio:
IVA – Elenchi Intrastat mensili
Termine ultimo per la presentazione o spedizione, a mezzo raccomandata
semplice, all’Ufficio Doganale competente, in relazione alla sede del
soggetto obbligato, degli elenchi delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari relativi al mese precedente, da parte dei soggetti con un
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Studio Legale Tributario
volume di scambi intracomunitari, effettuati nel 2006 (o, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, che si presume di realizzare nel
2007) superiore a euro 250.000, per le cessioni ed a euro 180.000, per
gli acquisti. In caso di superamento delle predette soglie nel corso
dell’anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con
cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso
del quale la soglia è stata superata.
Per la presentazione on line è concessa una proroga di 5 giorni rispetto
alle ordinarie scadenze (provv. Min. Economia 20.12.2006).
CONAI – Denuncia mensile
Termine ultimo entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare
al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
ENASARCO – Versamento contributi
Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al
trimestre ottobre-dicembre 2006.
Domenica 25 Febbraio*:
Mercoledì 28 Febbraio:
ENPALS – Denuncia
Termine di presentazione della denuncia mensile (Mod. 031/R) alla
competente sede periferica dell’Enpals.
IMPOSTE DIRETTE – Conguaglio fiscale
Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio
di fine anno 2006 sulle retribuzioni e/o compensi corrisposti nel corso
dell’anno ai dipendenti, ai collaboratori ed agli altri percettori di redditi
assimilati.
IVA – Registrazione e fatturazione
Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel
mese.
IVA – Comunicazione annuale
Termine di presentazione della comunicazione annuale dati Iva, mediante
l’apposito modello prelevabile dal sito Internet “www.finanze.it” o
“www.agenziaentrate.it”, da presentare esclusivamente in via telematica.
IVA – Enti non commerciali
Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti
intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle
relative imposte.
INPS – Denuncia contributiva
Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva
mensile (D.M.10/2).
INPS – Mod. “Emens”
Trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante
intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.
gli
FASI – Contributi assistenziali
Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1°
trimestre 2007.
CONSORZI – Deposito
Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso
l’esercizio al 31.12.2006, devono depositare la situazione patrimoniale
presso il Registro delle Imprese.
FONDI RUSTICI – Adempimento
Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti
d’affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in
forma scritta, nel corso del 2006.
STAMPATI FISCALI – Adempimenti
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i rivenditori
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autorizzati devono effettuare l’invio telematico dei dati relativi alle
forniture di stampati fiscali effettuate nel 2006.
TASSE AUTOMOBILISTICHE – Versamento
Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di
autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2007.
NOTE (*):
Se il termine scade di giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art 2963, c.
3 C.C.).
L’art. 18, c. 1 D.Lgs 241/97 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono
tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati
d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/98).
Ha curato l’argomento Gabriella Bonomi
LA RIFORMA DEL TFR
La Finanziaria 2007 non solo ha anticipato di un anno esatto l’entrata in vigore del D. Lgs n. 252/2005
che riscrive le regole sulle pensioni complementari, ma ha introdotto importanti cambiamenti sulle sorti
del TFR di ogni singolo lavoratore.
Entro il 30/06/2007 i lavoratori dipendenti, sono chiamati ad effettuare la scelta di come destinare il loro
trattamento di fine rapporto maturando, ovvero quello in maturazione dal 01/01/2007.
Ciò che è maturato fino al 31/12/2006 segue la vecchia normativa, quindi la conservazione presso
l’azienda.
In sostanza con le nuove disposizioni di legge, i lavoratori dipendenti dovranno decidere se tramutare il
loro maturando trattamento di fine rapporto in un migliore trattamento economico pensionistico, o
conservare ciò che è attualmente in vigore, ovvero mantenere il t.f.r. nel regime di retribuzione differita
da incassare in unica soluzione al termine del rapporto di lavoro.
Il meccanismo introdotto si identifica con il termine di “smobilizzo del TFR”, il quale coinvolgerà le
imprese che al 31/12/2006 hanno una media di dipendenti pari o più elevata di 50 unità. Nel calcolo della
media devono essere computati anche apprendisti, lavoratori part- time e a tempo determinato in
proporzione, gli uni all’orario di lavoro svolto e gli altri alla durata del contratto .
Questo però non esime completamente i lavoratori assunti presso una azienda con una media inferiore
alle 50 unità dall’effettuare una scelta, essendo stato introdotto il principio del silenzio assenso.
Vediamo ora di analizzare le varie possibilità di scelta.
Il lavoratore assunto in una IMPRESA CHE HA FINO A 49 DIPENDENTI può:
A) Destinare il trattamento di fine rapporto a migliore trattamento economico pensionistico,
quindi:
a) scegliere ESPLICITAMENTE di aderire ad un fondo pensione (1) (collettivo, individuale o
Fondinps), destinando a questo il TFR
b) non effettuare nessuna scelta (silenzio-assenso). In questo caso il TFR maturando dall’
01/07/2007 andrà AUTOMATICAMENTE al fondo pensione aziendale o, se non costituito, al
Fondinps (2). Per quanto riguarda la quota maturata nel semestre di scelta, (01-01-2007 / 3006-2007), questa sarà conservata presso l’azienda.
B) Conservare il T.F.R. nel regime di retribuzione differita
a) scegliere ESPLICITAMENTE di mantenere il proprio TFR in azienda come fatto fino ad oggi. La
quota del t.f.r. sarà effettivamente trattenuta all’interno dell’Azienda ed erogata al dipendente al
momento della cessazione del rapporto lavorativo.
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Il lavoratore assunto in una IMPRESA CHE HA 50 O PIU’ DI 50 DIPENDENTI
può, visto il principio dello “ smobilizzo del TFR” in base al quale in nessun caso il trattamento di fine
rapporto potrà continuare ad essere conservato presso l’azienda optare per:
A) Destinare il trattamento di fine rapporto a migliore trattamento economico pensionistico,
quindi:
a) scegliere ESPLICITAMENTE di aderire ad un fondo pensione (1) (collettivo, individuale o
Fondinps), destinando a questo il T.F.R.
b) non effettuare nessuna scelta (silenzio-assenso). In questo caso il TFR maturando andrà
AUTOMATICAMENTE al fondo pensione aziendale (istituiti dalla contrattazione collettiva) o, in loro
mancanza, al Fondinps.
B) Conservare il T.F.R. nel regime di retribuzione differita
a) scegliere ESPLICITAMENTE di mantenere il proprio TFR in azienda come fatto fino ad
oggi. La
quota del t.f.r. sarà dovrà comunque essere versata dal datore di lavoro nel Fondo (residuale) di
Tesoreria (3) costituito presso l’Inps.
La scelta del lavoratore per essere ritenuta valida ai fini di legge dovrà essere effettuata
obbligatoriamente tramite l’utilizzo di due modelli ufficiali denominati TFR 1 e TFR 2. Il primo è destinato
ai lavoratori assunti fino al 31/12/2006, il secondo ai lavoratori in forza dal 01/01/2007 in poi.
NOTE
(1) FONDO PENSIONE INTEGRATIVO: è un fondo che, sulla base di questa riforma, diventa una sorta
di gestore dei risparmi del lavoratore. Il lavoratore che opterà per questa possibilità, avrà davanti un
vasto ambito di scelta poichè vi sono istituti con differenti caratteristiche sia per quanto riguarda la
prestazione a cui si avrà diritto sia per quanto riguarda la contribuzione richiesta.
Il lavoratore che opterà per questa possibilità nel momento in cui andrà in pensione, avrà diritto ad una
rendita mensile che si aggiungerà alla pensione maturata.
(2) FONDINPS: “forma di previdenza complementare a contribuzione definita” costituita presso l’Inps le
cui risorse costituiscono patrimonio autonomo. Il lavoratore che opterà per questa possibilità nel
momento in cui andrà in pensione, avrà diritto ad una rendita mensile che si aggiungerà alla pensione
maturata.
(3) FONDO (residuale) DI TESORERIA: il lavoratore che opterà per questa possibilità, nel momento in
cui cesserà il rapporto di lavoro potrà ritirare il capitale versato come avrebbe fatto con la previgente
normativa presso il proprio datore. Sulla base di questa caratteristica possiamo dire che l’istituto si
sostituisce di fatto all’azienda.
Ha curato l’argomento Serena Gherdina
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LA RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
SCEGLIERE ESPLICITAMENTE DI
ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE
DESTINAZIONE DEL T.F.R. A
MIGLIORE TRATTAMENTO
ECONOMICO PENSIONISTICO
NON EFFETTUARE ALCUNA
SCELTA (DAL 1/7/07 IL TFR
MATURANDO SARA' DESTINATO AD
UN FONDO AZIENDALE, O IN
MANCANZA AL FONDINPS
AZIENDE CON MENO DI 50
DIPENDENTI
CONSERVARE IL T.F.R. NEL
REGIME DI RETRIBUZIONE
DIFFERITA
SCEGLIERE ESPLICITAMENTE DI
MANTENERE IL PROPRIO T.F.R. IN
AZIENDA
IMPORTO TFR
SCEGLIERE ESPLICITAMENTE DI
ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE
DESTINAZIONE DEL T.F.R. A
MIGLIORE TRATTAMENTO
ECONOMICO PENSIONISTICO
NON EFFETTUARE ALCUNA
SCELTA (DAL 1/1/07 IL TFR
MATURANDO SARA' DESTINATO AD
UN FONDO AZIENDALE, O IN
MANCANZA AL FONDINPS
AZIENDE CON ALMENO 50
DIPENDENTI
CONSERVARE IL T.F.R. NEL
REGIME DI RETRIBUZIONE
DIFFERITA
SCEGLIERE ESPLICITAMENTE
MANTENERE IL T.R.F. IN AZIENDA,
CHE SARA' IN OGNI CASO
VERSATO AL FONDO (RESIDUALE)
DI TESORERIA
CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
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