La riforma della revisione: impatti sul mercato
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La riforma della revisione: impatti sul mercato
Stefano Bianchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Revisione La riforma della revisione: impatti sul mercato di Paola Pedotti (*) Governo d’impresa Il recepimento a livello nazionale della nuova Direttiva sulla revisione legale 2014/56/UE avvenuto con il D.Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016 modifica nuovamente il mercato della revisione. Il contributo si focalizza sulle principali novità. Premessa - la riforma europea L’Italia ha finalmente recepito, almeno a livello formale, le modifiche richieste dagli aggiornamenti apportati dalla Direttiva 2014/56/UE (e dal Reg. 537/2014 relativo ai requisiti specifici relativi alla revisione legale degli enti di interesse pubblico) alle Direttive 2008/30/CE e 2013/34/UE relative alla revisione contabile. Le nuove regole per la revisione contabile sono divenute applicabili il 17 giugno scorso in tutti i 27 Paesi dell’Unione, tuttavia, allo stato attuale, la riforma è stata recepita integralmente solo da Spagna, Portogallo e Slovacchia; il termine ultimo per l’adeguamento di tutti i Paesi è il 2017, termine in cui si aprirà la concorrenza a livello comunitario e subentreranno le funzioni di coordinamento e monitoraggio degli organismi sovranazionali. Per comprendere le modifiche apportate, è necessario comprenderne la finalità. La revisione legale, come riporta il sito della Commissione Europea “contribuisce al corretto funzionamento dei mercati elevando l’integrità e l’efficacia dei bilanci, la cui importanza è riflessa nell’obbligo legale della revisione per alcune tipologie di società”. La riforma, si aggiunge, vuole migliorare alcune carenze emerse su alcuni aspetti, in modo particolare: • errori e carenze nelle relazioni di revisione; • dubbi sulla credibilità e affidabilità dei bilanci di banche e istituzioni finanziarie sottoposti a revisione, emersi nel periodo di crisi; • un’eccessiva familiarità tra la direzione dei soggetti sottoposti a revisione e la società di revisione stessa, i rischi connessi di conflitto di interesse, le minacce alla indipendenza dei revisori che possono mettere in discussione 48 l’abilità del revisore ad esercitare il proprio scetticismo professionale; • la scarsa possibilità di scegliere la società di revisione a causa della forte concentrazione nella fascia alta degli operatori presenti sul mercato, rappresentata dalle c.d. Big Four; • il rischio sistemico legato alla dominanza delle Big Four sul mercato. Inoltre, la riforma vuole migliorare la qualità della revisione e riportare fiducia degli investitori sull’informativa finanziaria, considerata un “ingrediente fondamentale per la crescita economica e l’investimento”. Riassumendo, i principali aspetti innovativi riguardano: • miglior informazione agli investitori, attraverso una relazione di revisione più chiara e trasparente, una relazione aggiuntiva rivolta al comitato per la revisione (quest’ultima solo per gli EIP); • un sistema di controllo dell’indipendenza più restrittivo, a partire dall’accettazione dell’incarico; • un sistema di requisiti, competenze e sanzioni imposto a chi svolge la professione di revisore. Nel presente contributo si analizzerà in che misura il legislatore nazionale ha recepito tali finalità, e quando queste si applicheranno. Il Decreto legislativo n. 135 Il D.Lgs. n. 135 del 17 luglio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio, modifica direttamente il testo del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 di prima attuazione della Direttiva 2006/ Nota: (*) Senior manager - BDO Italia S.p.A. Amministrazione & Finanza n. 10/2016 Stefano Bianchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Revisione la data di entrata in vigore è rinviata al 2017 e sono richiesti ulteriori interventi normativi, in Tavola 1 si prospetta la situazione aggiornata al momento di andare in stampa. Molte delle novità riguardano l’organizzazione di chi svolgerà la professione di revisore legale Tavola 1 - Il Decreto legislativo n. 39 riformato Articolo Contenuto Decorrenza disposizione 5 Formazione continua 1˚ gennaio 2017 2, 3, 6, 7, 8 Abilitazione – tirocinio - iscrizione nel registro contenuto del registro 21 gennaio 2017 13 Conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico, risoluzione del contratto dal 21 gennaio 2017, modifica del D.M. n. 261/2012, con riferimento agli esercizi sociali delle società sottoposte a revisione in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (2016) 9 Deontologia e scetticismo professionale Saranno elaborati da MEF, associazioni e ordini professionali i principi, per i quali deve essere sottoscritta una convenzione 9-bis Riservatezza e segreto professionale Devono essere elaborati da MEF, associazioni e ordini professionali i principi per i quali deve essere sottoscritta una convenzione 10, c. 1-3; c. 5-7; c. 13 Indipendenza e obiettività A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione 10, c. 12 Indipendenza e obiettività - principi di indipendenza A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione 10-bis Preparazione della revisione legale e valutazione A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di dei rischi per l’indipendenza revisione 10-ter Organizzazione interna A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione 10-quater Organizzazione del lavoro A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione 10-quinquies Revisione legale del bilancio consolidato A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione 11 Principi di revisione Continuano ad utilizzarsi i principi adottati con la determina del 23 dicembre 2014 sino ad approvazione dei principi internazionali da parte della Commissione Europea 12 Abrogato 14, c. 1-5 e c. 7 Relazione di revisione e giudizio sul bilancio A partire dal prossimo esercizio sociale delle società sottoposte a revisione 16 Enti di interesse pubblico A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione 17 Indipendenza A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione 18 Relazione di trasparenza A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione Amministrazione & Finanza n. 10/2016 49 Governo d’impresa 43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abrogava la Direttiva 84/253/CEE. Il Decreto è entrato formalmente in vigore il 5 agosto 2016; per la maggior parte degli articoli Stefano Bianchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Revisione Governo d’impresa 19 Comitato per il controllo interno e la revisione contabile A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione 19-bis Enti sottoposti a regime intermedio A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione 19-ter Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di intermedio revisione 20 Controllo di qualità A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione 21 Competenze e poteri del MEF A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione 21-bis Svolgimento dei controlli della qualità da parte del MEF A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione 22 Competenze e poteri della Consob A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione 23 Collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione 24 Provvedimenti del MEF A partire dal prossimo esercizio sociale delle società di revisione 24-bis Sospensione cautelare 5 agosto 2016 24-ter Sospensione per morosità 5 agosto 2016 25 Procedura sanzionatoria 5 agosto 2016 26 Provvedimenti della Consob Si applicano alle violazioni commesse dalla data di applicazione delle nuove norme 26-bis Sistemi interni di segnalazione delle violazioni 5 agosto 2016 26-ter Procedura di segnalazione al MEF e alla Consob 5 agosto 2016 27 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale 5 agosto 2016 28 Corruzione dei revisori 5 agosto 2016 29 Impedito controllo 5 agosto 2016 30 Compensi illegali 5 agosto 2016 31 Illeciti rapporti 5 agosto 2016 32 Disposizioni comuni 5 agosto 2016 33 Cooperazione internazionale 5 agosto 2016 34 Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel registro Dopo emanazione del Regolamento da parte del MEF 35 Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi Dopo emanazione del Regolamento Consob 36 Deroghe in caso di equivalenza Dopo emanazione del Regolamento Consob 37, 38, 39, 40, 41 Modifiche al Codice civile - al D.Lgs. n. 127/1991 - 5 agosto 2016 al T.U.B. - al TUIF - al CAP 42 Personale 50 5 agosto 2016 Amministrazione & Finanza n. 10/2016 Stefano Bianchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. poiché sarà richiesto, sino da gennaio 2017, sia ai revisori persone fisiche che alle società, di introdurre un sistema di monitoraggio e controllo della qualità che tuteli il mercato. A partire dal primo gennaio, tutti dovranno garantire, attraverso un sistema di formazione continua, di possedere requisiti di competenza su materie specifiche caratterizzanti la revisione, ovvero la gestione del rischio ed il controllo interno, i principi di revisione nazionali ed internazionali (su questi ultimi le maggiori novità a partire dai bilanci 2016), la deontologia e scetticismo professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale. Si tratta tuttavia di definire ancora quelle convenzioni che consentiranno ad associazioni e società di accreditare la formazione che già nella prassi erogano ai propri dipendenti ed associati, analoga a quella in uso per i dottori commercialisti, sebbene orientata a materie diverse; pertanto, si desume, che la formazione professionale continua degli ordini dei dottori commercialisti non possa valere ai fini del registro dei revisori. I soggetti che si occuperanno di svolgere i controlli di qualità, dovranno invece possedere specifici requisiti e svolgere un programma formativo dedicato. In merito all’organizzazione di cui si dovranno dotare società di revisione e revisori, merita fare un cenno all’attività di documentazione dei rischi alla indipendenza, sino dalla fase precedente l’accettazione dell’incarico di revisione. Ogni singolo incarico dovrà essere attentamente valutato in termini di rischi di indipendenza e di obiettività di tutto il personale che effettuerà la revisione, e di ogni persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione del revisore, o è ad esso collegata, anche se tali rischi sono solo potenziali. Successivamente all’accettazione, il Decreto prevede che l’indipendenza debba sussistere “durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione”; l’articolo fornisce la lista di attività che rappresentano limitazioni di indipendenza per qualsiasi tipo di incarico, cui si aggiungono ulteriori servizi specifici per i soggetti EIP, declinati dall’art. 17. Si tratterà quindi di raccogliere informazioni sensibili e di aggiornarle, conservandone la documentazione a supporto, perché potrà essere oggetto di esame durante i controlli di qualità che verranno organizzati dal MEF con cadenza sessennale; dal lato delle società oggetto di incarico, dovrà essere data adeguata tutela alla riservatezza delle informazioni raccolte. L’avvio di questa nuova organizzazione potrebbe creare nel mercato alcuni spostamenti, considerando i rapporti preesistenti con i clienti dei diversi network e le nuove incompatibilità che si verranno a creare a seguito dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione. Questo cambiamento rappresenterà un salto di qualità per il mercato, l’apertura a servizi offerti da nuove società di revisione e la rinegoziazione degli incarichi in essere per molti soggetti. A tale proposito merita un richiamo la nuova categoria degli enti sottoposti a regime intermedio, introdotta dall’art. 19-bis, tra i quali rientrano SIM, SGR, società di gestione di strumenti finanziari, IMEL, istituti di pagamento, SICAV e SICAF, società emittenti strumenti finanziari diffusi; ad essi non si applicano più i requisiti dell’art. 16, ed in particolare cambia la durata dell’incarico, che si riduce a tre anni come per i soggetti non EIP. Merita anche un accenno il concetto di deontologia e scetticismo professionale; la definizione fornita dall’art. 9 chiarisce che il revisore deve “esercitare lo scetticismo in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value, la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell’impresa di continuare come un’entità di funzionamento... deve avere un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, di costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una ‘potenziale’ inesattezza dovuta a errore o frode, nonché [deve esercitare] una valutazione critica della documentazione inerente la revisione.”. La definizione riassume tutto il processo di revisione, attraverso i concetti di valutazione del rischio, di valutazione delle frodi, di continuità aziendale, di valutazione delle stime e delle perdite durevoli di valore, della materialità; si tratta di rischi che il revisore deve considerare, alla luce dei principi di revisione (gli ISA Italia già in uso) indipendentemente dalla complessità e dalla dimensione della società sottoposta a revisione. Quegli stessi aspetti troveranno esplicito riferimento nella nuova forma della relazione di revisione, come previsto dall’art. 14 che Amministrazione & Finanza n. 10/2016 51 Governo d’impresa Revisione Stefano Bianchi - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Revisione Governo d’impresa dovrebbe recepire, a partire dagli esercizi successivi al 15 dicembre 2016, le novità introdotte dai principi di revisione internazionali: • ISA 700 (Revised) - Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements; • ISA 705 (Revised) - Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report; • ISA 706 (Revised) - Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matters Paragraphs in the Independent Auditor’s Report; • ISA 701 “key audit matters” e 720 Revised Other Information. Si ricorda a tale proposito che con la determina di dicembre 2014 erano stati introdotti due principi di revisione aggiuntivi, l’ISA Italia 250B e l’ISA Italia 720B quest’ultimo relativo al giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, che, a partire dal 1° gennaio 2016, prevedono anche si esprima un giudizio sulla conformità alle norme di legge [art. 2428 c.c.] della relazione sulla gestione stessa. Per il mercato, e per le società sottoposte a revisione, questa nuova forma di relazione dovrebbe consentire una lettura più trasparente dell’operato del revisore e delle motivazioni che lo portano ad esprimere un determinato giudizio. La relazione infatti esporrà nella parte iniziale il giudizio espresso, a cui seguiranno le motivazioni che hanno indotto il revisore ad esprimersi, o non esprimersi sul bilancio, e quindi a dichiarare se è stato in grado di raccogliere elementi probativi sufficienti per raggiungere un giudizio, ovvero ha avuto limitazioni al procedimento di revisione, da non poter esprimere alcun giudizio, ovvero ancora gli errori o le incertezze evidenziate sono tali da esprimere un giudizio negativo o con rilievi. Si darà quindi conto delle rispettive responsabilità: che la società è responsabile della preparazione del bilancio secondo il quadro normativo di riferimento, e di disegnare un sistema di controllo interno sull’informativa finanziaria tale da predisporre un bilancio corretto, che il revisore è responsabile di esprimere un giudizio di reasonable assurance. Poiché la normativa nazionale richiede anche l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, seguirà un ulteriore paragrafo che si baserà sulle indicazioni dell’ISA Italia 720B già richiamato; anticipiamo che questo principio verrà rinnovato e ripubblicato, in quanto la versione del 2014 non evidenziava la valutazione della conformità alla norma di legge. 52 Amministrazione & Finanza n. 10/2016 I KAM Una novità riguarderà la relazione di revisione sul bilancio delle società EIP, per le quali si applicherà il principio di revisione internazionale emesso da IFAC ISA 701 - Key Audit Matters (KAM). La necessità di dare evidenza dei “key audit matters” nasce dall’intenzione di aumentare il valore della relazione di revisione per i suoi utilizzatori fornendo in modo più chiaro informazioni su come si è svolta la revisione. IFAC (International Federation of Accountants) definisce i KAM quali gli aspetti, oggetto di comunicazione con la governance aziendale, che a giudizio del revisore sono di particolare importanza per la revisione del bilancio del periodo. A titolo di esempio possono rappresentare KAM aree di bilancio di rischio di errore significativo, aree oggetto di stima e di incertezza, gli effetti derivanti da transazioni o eventi significativi occorsi nel periodo. Non rientrano tra essi invece le problematiche connesse a incertezze sulla continuità aziendale che trovano allocazione specifica nel giudizio. Il paragrafo dovrà contenere la descrizione di tali aspetti, ma non un giudizio su di essi, in quanto il giudizio deve riferire al bilancio nel suo complesso. Conclusioni I cambiamenti introdotti dalla riforma possono rappresentare un salto di qualità per il mercato, sia dal punto di vista delle società utilizzatrici ed oggetto di revisione, che per gli operatori del settore; tutto ciò nei limiti in cui si riuscirà a mettere in atto tutta quella parte di regole operative descritte e ancora mancanti entro il 2017, per consentire al mercato nazionale della revisione di essere competitivo a livello comunitario.