contratto di locazione per uso esclusivo di ufficio, magazzino
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contratto di locazione per uso esclusivo di ufficio, magazzino
ALLEGATO F CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO ADIBITO AD USO NON ABITATIVO AI SENSI DELLA L. N. 392/1978 Tra Comune di Terlago con sede Legale in 38070 Terlago Piazza di Torchio n. 1, C.F. e P.I. **, qui rappresentata dal Sindaco, Giovanni Nicolussi nato a ** il **, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede comunale (di seguito locatore), il quale interviene al presente atto giusta delibera del Consiglio Comunale n. ** di data ** e ** con sede legale in **, C.F. e P.I. **, qui rappresentata dal legale rappresentante, ** nato a **, domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito conduttore). Premesso che: Il Comune di Terlago è proprietario dell’immobile denominato “Malga Terlago”, sito a Terlago (TN) e identificato tavolarmente dalla p.ed. 199/1 in C.C. Terlago; intendendo concedere detto immobile in locazione il Comune di Terlago ha pubblicato il bando di gara n. ** , in esito al quale è risultato aggiudicatario ***; le parti intendono ora procedere alla definizione del loro rapporto locativo mediante il presente contratto. Tutto cio’ premesso si conviene quanto segue. 1 1. Oggetto. Il Comune di Terlago, come sopra identificato e rappresentato, concede in locazione a ** che, a mezzo del suo legale rappresentante come sopra individuato, accetta, il seguente immobile per destinarlo a struttura ricettivo - extralberghiera: p.ed. 199/1 in C.C. Terlago. L’immobile viene consegnato completo di tutti i beni mobili accessori, gli arredi e le attrezzature in esso contenuti e di cui all’elenco già allegato all’invito ad offrire, che qui si richiama e di cui il conduttore dichiara di aver preso piena conoscenza, nulla avendo da rilevare in merito. Una copia di detto elenco, sottoscritta da entrambe le parti, resta depositata presso il Comune di Terlago. *** acquisisce in locazione l’immobile allo scopo di gestire la struttura ricettivo - extralberghiera; ai sensi e per gli effetti dell’art 34 e ss. Della Legge n. 392/1978, dunque, il conduttore dichiara che i locali oggetto del presente contratto di locazione saranno utilizzati per attività che comportano contatti diretti con il pubblico. Il conduttore dichiara di ben conoscere le caratteristiche e lo stato di manutenzione dell’immobile, di aver eseguito idoneo sopralluogo e di ritenerlo da subito idoneo per l’uso programmato. Sarà esclusivo onere del conduttore richiedere alle Autorità competenti eventuali permessi, concessioni o nulla osta necessari per destinare l’immobile all’uso desiderato, nonché adottare le misure necessarie per legge ai fini del legittimo esercizio delle attività previste, quali ad esempio quelle in materia di sicurezza ed antincendio. 2 Il conduttore dichiara, infine, di accettare l’immobile nello stato in cui si trova, impegnandosi altresì a riconsegnarlo in quelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Il conduttore si impegna al mantenimento della destinazione d’uso ricettivo/extralberghiera dell’immobile. 2. Durata della locazione. La durata della locazione è fissata in anni 9 (nove), con decorrenza dal 21 aprile 2016 e prima scadenza il 20 aprile 2025, rinnovabili per ulteriori 9 (nove) anni salvo disdetta da parte del conduttore, da comunicarsi all’altra parte mediante raccomandata A/R da inviarsi almeno 18 (diciotto) mesi prima della scadenza. Il recesso da parte del conduttore prima della prima scadenza novennale comporterà una penale a suo carico pari a 3 annualità. 3. Canone. Il canone annuo è pari a € ***,00 (euro **/00) oltre IVA. I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie che il locatore comunicherà al conduttore in calce alle fatture stesse. Il pagamento del canone dei primi 8 anni verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine dell’ottavo anno, con le seguenti modalità: - verificando (e collaudando) la corretta esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria indicato al successivo articolo 7; - in caso di mancata o parziale esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria, il pagamento di quanto ancora dovuto dovrà essere effettuato entro il termine del primo mese del nono anno. 3 A decorrere dal nono anno, il pagamento del canone annuale avverrà in rate semestrali anticipate da corrispondersi entro i primi cinque giorni del mese di riferimento. Sin dal primo anno di locazione il canone sarà soggetto, automaticamente e senza necessità di richiesta scritta, ad annuale rivalutazione in misura pari al 100% della variazione ISTAT (indice costo vita operai-impiegati) dell’anno precedente, prendendo a riferimento il mese di stipula del presente contratto. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone entro 20 (venti) giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 392/1978, produrrà l’automatica risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore. In caso di ritardo nel pagamento il conduttore riconoscerà al locatore gli interessi moratori previsti dalla L. 231 /2002. 4. Garanzie. In occasione della sottoscrizione del presente contratto di locazione, il conduttore consegna al locatore la polizza fideiussoria n. ***, per un massimale pari a euro *** (importo comprensivo di IVA e rivalutazione forfettaria del 3% annuo) a garanzia del pagamento dei canoni di locazione dei primi 8 anni; tale garanzia potrà essere proporzionalmente ridotta, su richiesta del conduttore, per l’importo dei lavori eseguiti come risultante dalla contabilità di cantiere, previo rilascio di un certificato di corretta esecuzione, anche parziale, da parte del Direttore dei Lavori. Il conduttore, inoltre, al decorrere del nono anno di locazione, dovrà prestare una cauzione a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali; la cauzione dovrà essere di importo pari al canone per una 4 annualità offerto in sede di gara rivalutato e dovrà essere prestata con una delle seguenti modalità: - assegno/i circolare/i non trasferibile/i intestato/i al Comune di Terlago, - fideiussione/i bancaria/e secondo il modello allegato al bando di gara n.**, - accredito sul conto corrente intestato al Comune di Terlago IBAN: IT 38 X 08132 35900 000900540001 presso il Tesoriere comunale costituito da Cassa Rurale Valle dei Laghi B.C.C. con sede in Padergnone e avente come causale “Contratto di locazione dell’immobile denominato “Malga Terlago” – Cauzione ex art. 4”. La risoluzione anticipata del contratto per colpa del conduttore comporterà l’immediato incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno in favore dell’ente locatore. Lo stesso conduttore ha presentato la polizza di responsabilità civile verso terzi con un massimale di euro 1.200.000,00 e da incendio a primo rischio assoluto con un massimale di euro 1.200.000.00 a copertura degli eventuali danni a cose quali merci e attrezzature (incl. proprietà di terzi) e valori pecuniari perdite di reddito e spese supplementari conseguenti a un danno materiale verificatosi all’interno della struttura e in aziende terze spese di sgombero e di smaltimento, crediti non riscossi, effetti del personale e dei visitatori che potessero derivare dalla conduzione dell’immobile locato e dei beni mobili in esso contenuti da parte del conduttore stesso e/o di terzi; 5. Divieto di cessione del contratto, di sublocazione e comodato. Salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del locatore, è fatto espresso divieto 5 per il conduttore di cedere il contratto, di sublocare anche parzialmente gli immobili o di concederli in comodato, anche a titolo gratuito. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del locatore di richiedere l’immediato rilascio degli immobili, oltre al risarcimento del danno. 6. Spese. Sarà onere del conduttore provvedere alla sottoscrizione a proprio nome dei contratti relativi alle varie utenze, ovvero al mantenimento a proprio nome dei contratti già attivi, nonché al pagamento delle relative spese. Eventuali addebiti o reclami da parte delle società erogatrici dei servizi per la mancata o non corretta stipulazione dei relativi contratti, o per il mancato o non corretto pagamento delle somme dovute, saranno di esclusiva competenza del conduttore e nessuna spesa o doglianza in genere potrà essere imputata al locatore. 7. Migliorie e riparazioni. Alla scadenza del contratto di locazione, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal conduttore resteranno acquisite al locatore senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il suo consenso, e ciò ad espressa deroga degli articoli 1592 e 1593 cod. civ., fatto salvo il diritto del locatore di pretendere la rimessione in pristino dell’immobile. La mutata destinazione d'uso dei locali o l’esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore. Il silenzio o l'acquiescenza del locatore rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma 6 avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. In espressa deroga a quanto disposto dagli artt. 1576 e 1609 c.c., le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione saranno a carico del conduttore, così come ogni altra inerente gli impianti ed i servizi; il locatore si sostituirà al conduttore, qualora questi non provveda tempestivamente all’esecuzione degli interventi che mettano a rischio lo stato e il valore dell’immobile o l’incolumità di terzi, salvo rimborso delle spese sostenute entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa dal locatore in seguito alla riparazione/manutenzione. In caso di ritardo nel pagamento il conduttore riconoscerà al locatore gli interessi nella misura prevista dalla legge 231/2002. Inoltre al conduttore spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’autoclave esistente presso l’acquedotto della Malga. Il conduttore si impegna ad eseguire, a proprie cura e spese, gli interventi di riqualificazione ed ampliamento sull’immobile di cui al primo stralcio del progetto esecutivo di data 01/09/2015 elaborato dal geom. Roberto Ianes per un ammontare di euro 489.945,78 (quattrocentottantanovemilanovecento- quarantacinque/78) oltre IVA. Il conduttore dovrà nominare a proprie spese il direttore dei lavori, scegliendolo tra i tre soggetti che gli saranno indicati dall’amministrazione comunale. Gli interventi dovranno essere eseguiti non oltre i primi otto anni di locazione nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici. Sarà comunque responsabilità del conduttore effettuare tutti gli interventi di straordinaria manutenzione non procrastinabili che avessero a 7 rendersi indispensabili per la corretta e sicura gestione dell’attività e il mantenimento in sicurezza dell’immobile; è fatto salvo l’obbligo di comunicazione scritta al locatore per preventiva approvazione degli interventi di straordinaria manutenzione da svolgere. Sarà facoltà del conduttore, una volta terminati i lavori di primo stralcio, chiedere al Comune di poter eseguire a proprie cura e spese il secondo stralcio di lavori in parziale adempimento dell’obbligazione di pagamento del canone per un numero di anni da concordarsi con l’amministrazione comunale. I lavori saranno soggetti alle medesime modalità di esecuzione e alle medesime garanzie dei lavori di primo stralcio. Consentendo l’esecuzione dei lavori di secondo stralcio in parziale adempimento dell’obbligazione di pagamento del canone il Comune rinuncia alla propria facoltà di recesso contrattuale alla prima scadenza novennale. Il conduttore è consapevole che l’impianto idrico a supporto dell’edificio, oggetto di ristrutturazione, viene alimentato da apposito serbatoio con capienza di mq 250 e da autoclave. Esso, a causa dell’altitudine della sorgente, è soggetto a tutte le problematicità collegate alla stagionalità delle piogge e degli eventi atmosferici in genere e dell’area in particolare; Con esclusivo riferimento ai beni mobili, agli arredi e alle attrezzature presenti all’interno dell’immobile, in considerazione del primario interesse del conduttore al loro corretto funzionamento ai fini dello svolgimento delle attività previste, le parti concordano che la manutenzione sia ordinaria che straordinaria 8 sarà svolta a totale cura e spese del conduttore, e ciò anche in deroga a quanto disciplinato dagli artt. 1576 e ss c.c E’ facoltà del locatore ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, salvo congruo preavviso. 8. Responsabilità. Il conduttore manleverà il locatore contro i danni che a questi possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere e lo solleverà da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose o animali derivanti dalla conduzione propria e/o di terzi dell’immobile in oggetto e dei beni mobili in esso contenuti ed oggetto del presente contratto, impegnandosi a tenere indenne il locatore da ogni pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati. Il locatore sarà inoltre esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose per qualsivoglia motivo causati, non esclusa l’interruzione o mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all’immobile. Sarà inoltre esonerato dalla responsabilità per i danni causati dall'eventuale cattivo funzionamento degli impianti, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, ecc., ove derivanti da fatto od omissione imputabile al conduttore. Il conduttore sarà costituito custode della cosa locata ed sarà direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni in genere causati per sua colpa, ivi compresi quelli da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso e nella cura della cosa locata; il conduttore sarà altresì responsabile degli eventuali danni arrecati all’immobile locato o alle cose, strutture, impianti in esso contenute, con relativo obbligo di risarcimento 9 nei confronti del locatore, salvo prova del caso fortuito ovvero di cause a lui non imputabili. Il conduttore ha presentato idonea polizza di responsabilità civile verso terzi a copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali che potessero derivare dalla conduzione dell’immobile locato e da incendio dei beni mobili in esso contenuti di proprietà del conduttore stesso e/o di terzi; in particolare tale polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Terlago e della relativa Compagnia Assicuratrice, qualora la causa del sinistro abbia origine dalla conduzione dell’immobile e dei beni mobili in esso contenuti da parte del conduttore stesso o di terzi. La suddetta polizza, n. ** viene ora consegnata dal conduttore al locatore negli importi indicati al punto III.2) voce k9 del bando di gara. 9. Impianti. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 il locatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità anche penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che gli impianti relativi all’immobile in oggetto sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca di realizzazione e/o adeguamento, come attestato nelle apposite dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte installatrici, depositate presso il locatore. 10. Menzioni ai sensi della Legge n. 122/2010. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 122/2010 ed ai fini della registrazione del presente atto, il locatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità 10 anche penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i dati catastali dell’immobile sopra indicato ed oggetto di locazione sono i seguenti: in C.C. Terlago: p. ed. 199/1, sub. 1, Foglio 5, Cat. C/1 - Rendita € 1.988,98; p. ed. 199/1, sub. 2, Foglio 5, Cat. D/2 - Rendita € 1.560,00. 11. Certificazione energetica. La parte conduttrice, con riferimento alla normativa di cui all'articolo 6 comma 1 bis del D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.L. 4 giugno 2013 n. 63, dà atto che è stata informata in ordine alle caratteristiche energetiche di quanto in oggetto. Inoltre la stessa dichiara di aver ricevuto la documentazione, comprensiva degli attestati, relativa alle prestazioni energetiche di quanto in oggetto; il certificato N° **, predisposto in data **, dal tecnico abilitato **, si allega in originale al presente atto sub A per formarne parte integrante e sostanziale. 12. Modifiche contrattuali. Ogni modifica al presente contratto potrà avere luogo solo con atto scritto. Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata, ove espressamente richiesto dal presente contratto, a mezzo lettera raccomandataA/R., oppure a mezzo fax o e-mail ai seguenti indirizzi e recapiti: al Comune di Terlago: Piazza di Torchio 1 – 38070 Terlago; num. fax 0461/861088; PEC: [email protected] o al nuovo Comune Valle laghi nato dalla Fusione dei Comunid i Terlago, Vezzano e Padergnone ai 11 numeri di telefono che saranno evidenziati sul sito internet del nuovo Comune o come comunicato con nota. Eventuali modifiche a detti recapiti dovranno essere obbligatoriamente comunicate per iscritto all’altra parte in conformità a quanto sopra stabilito. 13. Norme applicabili. Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi italiane in vigore. 14. Controversie e Foro competente. Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto si dovrà tentare preventivamente una bonaria soluzione. In caso di esito negativo le parti danno reciprocamente atto che il Foro competente in via esclusiva è quello di Trento. 15. Spese contrattuali e regime fiscale. L’imposta di bollo ed in generale tutte le spese del presente atto oltre a quelle accessorie, sono e saranno a carico del conduttore; il pagamento dell’imposta di bollo e di registro verrà effettuato a cura del locatore, con recupero dell’intera somma a carico del conduttore. Ai fini fiscali, il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ad IVA ad aliquota ordinaria ai sensi dell’art 10, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972 come modificato dal D.L. 83/12 e relativa legge di conversione, intendendo il locatore optare per l’applicazione dell’IVA, ed è altresì soggetto ad imposta di registro in misura dell’1% ai sensi del D.L. n. 223/06 e relativa legge di conversione. 12 16. Informativa – D.lgs. 196/03 . I dati personali sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti per finalità amministrativo contabili, in adempimento al contratto, di cui si è già ricevuto informativa idonea. Titolare del trattamento è il Comune di Terlago. Le informative complete sono presenti sul sito www.comune.terlago.tn.it. Letto, confermato e sottoscritto in Terlago, lì __________ IL LOCATORE IL CONDUTTORE Comune di Terlago ** Il Sindaco Il Legale Rappresentante Giovanni Nicolussi sig. ** ______________________ _____________________ Ai sensi ed agli effetti dell’articolo 1341 cod. civ., si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1 (Oggetto), 2 (Durata della locazione), 3 (Canone), 4 (Garanzie), 5 (Cessione del contratto, sublocazione o comodato), 6 (Spese), 7 (Migliorie e riparazioni), 8 (Responsabilità), 9 (Impianti), 14 (Controversie e Foro) e 15 (Spese contrattuali e regime fiscale). IL LOCATORE IL CONDUTTORE Comune di Terlago ** Il Sindaco Il Legale Rappresentante Giovanni Nicolussi sig. ** _______________________ _____________________ 13