Imp. Dim. Sarcit
Transcript
Imp. Dim. Sarcit
Sarcit Sarcit COMPUTER Il Computer in persona Viale della Stazione, 35/A 05100 Terni - tel. 0744.420033 E-mail: [email protected] NOTIZIARIO DEL SINDACATO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ADERENTE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE USARCI EDITO DALLA SARCIT IN CASO DI MANCATO RECAPITO INVIARE AL CPO DI TERNI PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE Direttore Responsabile Giovanni Di Pietro - Redazione: Terni, Via G. Riccardi 2 - Tel. 0744 420289 - Fax 0744 436484 - E-mail: [email protected] Periodico trimestrale - Anno 5° n. 1 Novembre 2005 - Iscrizione Tribunale di Terni n° 7/2001 - Spedizione in A. P. 45% - Costo Copia € 2,50 - Abb. € 10,00 IL PUNTO SULLA SITUAZIONE DELL’ENASARCO Alcuni anni fa ci siamo trovati, noi dell’Usarci, assieme a moltissimi Agenti di Commercio provenienti da tutta Italia a manifestare, di fronte alla sede della Fondazione Enasarco a Roma, la preoccupazione per il futuro del nostro ente di previdenza. Chiedevamo maggiore attenzione ed oculatezza nella gestione delle risorse mobiliari, immobiliari ed umane della Fondazione. Chiedevamo lo stop delle acquisizioni di immobili fintanto che una gestione professionale del patrimonio non ci avesse portato ad ottenere una redditività in linea con il mercato. (Segue a pag. 2) L’INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA Con questo articolo si è scelto di approfondire la definizione di indennità di cessazione del rapporto di agenzia data dal codice civile ed il relativo trattamento fiscale. L’art. 1751 c.c. specifica in modo generico che, al momento dell’interruzione del rapporto di agenzia, il proponente è tenuto a corrispondere all’agente “un’indennità” al verificarsi di determinate condizioni ivi previste. Gli accordi economici collettivi (A.E.C.), che disciplinano i rapporti contrattuali, economici CONTIENE I.P. (Segue a pag. 14) Sommario 3 L’USARCI SI TINGE DI ROSA 4 È LEGGE LA FESTA DEI NONNI 5 L’AVVOCATO RISPONDE 6 LE VARIE FIGURE DI INTERMEDIARI 7 LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA ENASARCO 8 RESPINTO DAL TAR DEL LAZIO IL RICORSO FEDERAGENTI 12 CESSAZIONE ANTICIPATA 12 INDENNITÀ DI MATERNITÀ 12 INPS: AGGIORNAMENTO PEREQUAZIONE 13 DATI ERRONEI SULLA SOLVIBLITÀ? CHI SBAGLIA PAGA! 15 UN GIOCO (DI PAROLE) 2 Sarcit DALLA PRIMA PAGINA: Il punto sulla situazione dell’Enasarco OFFERTE DI AGENZIA • OFFERTE DI AGENZIA • OFFERTE DI AGENZIA • Vi informiamo che in Redazione sono giunte diverse offerte di Agenzia e/o Rappresentanza. Sono richieste provenienti sia da Ditte italiane che estere operanti in vari settori merceologici. Se siete interessati potete recarvi presso la Segreteria del Sindacato in orari d’ufficio. OFFERTE DI AGENZIA • OFFERTE DI AGENZIA • OFFERTE DI AGENZIA • OFFERTE DI AGENZIA • OFFERTE DI AGENZIA • OFFERTE DI AGENZIA • L’Usarci aveva inoltre forti perplessità sul fatto che investimenti mobiliari di grande rilevanza, nell’ordine di migliaia di miliardi (di lire), venissero effettuati su indicazione e scelta di un Consiglio di Amministrazione composto dai rappresentanti degli Agenti di Commercio e delle Case Mandanti. Senza dubbio persone eccellenti sotto ogni aspetto, esperte nel loro lavoro, ma senz’altro con grandi lacune nel campo della gestione finanziaria. Le stesse perplessità l’Usarci le manifestava sulla gestione dell’enorme patrimonio immobiliare della Fondazione Enasarco. Gran parte di esso non si trovava nelle condizioni ottimali, le spese di gestione, sia per i costi del personale che della manutenzione, erano elevate, persistente una morosità cronicizzata, mancava un check up dell’intero patrimonio, la redditività netta era inferiore all’uno per cento. La nostra protesta chiedeva un cambiamento radicale, chiedeva una maggior trasparenza e professionalità, auspicava un nuovo rapporto tra la Fondazione e la Categoria degli Agenti di Commercio, unici veri proprietari dell’Enasarco. La preoccupazione era enorme, gli studi commissionati dall’Usarci alla prof.ssa Elsa Foriero, docente di matematica attuariale all’Università di Torino, davano l’anno 2008 come anno limite, dopodichè il sistema pensionistico della Fondazione Enasarco sarebbe entrato in crisi. Il 7 gennaio 2002 è iniziata la svolta: cambio di Presidenza, Direzione Generale e nuovo, sia pur in parte, Consiglio di Amministrazione. Il nuovo Presidente, il dott. Donato Porreca, chiese ed ottenne, che i rappresentanti delle parti sociali in Consiglio di Amministrazione fossero al massimo livello e si concordò un programma di consigliatura, nel quale sono state comprese la quasi totalità delle richieste avanzate dall’Usarci. Le spese generali di gestione sono state ridotte notevol- OFFERTE DI AGENZIA • OFFERTE DI AGENZIA • OFFERTE DI AGENZIA • mente e si attestano di sotto al 5% indicato nelle raccomandazioni degli Organi di Vigilanza del parlamento attestandosi su valori pari al 4% dei contributi raccolti. La riforma previdenziale dolorosa, ma indispensabile, permetterà a tutti i colleghi già pensionati, ai prossimi ed ai giovani che iniziano la professione di vivere senza angosce una terza età migliore grazie al contributo della pensione Enasarco. La gestione del patrimonio mobiliare, dopo regolare gara a livello europeo, è stata affidata alla Fincor S.A., società di Zurigo, con l’incarico di Gestore dei Gestori, la società stessa con l’approvazione del Consiglio di Amministrazione ha portato a compimento le analisi e lo studio di un nuovo “asset allocation” che permette di ottimizzare i rendimenti finanziari. Sono in fase avanzata le attività tendenti a valorizzare il patrimonio immobiliare, nei prossimi giorni al “Global Contractor”, che vincerà la gara europea in corso, sarà affidato il compito di effettuare una “due dilligence” (un check up generale) del patrimonio stesso, dopo di che saranno fatte le scelte propedeutiche a produrre la massima redditività. E’ inoltre continuato, a ritmo elevato, il processo d’ammodernamento della Fondazione Enasarco, attraverso i rinnovo tecnologico e l’attuazione di canali informativi e di contatto con gli Agenti di Commercio e le ditte mandanti. L’Enasarco, con l’attuazione dal 1° gennaio 2005 della “contribuzione on line”, si è trovato ad essere il primo degli Enti previdenziali italiani a dotarsi di una tecnologia avanzata nel settore. L’attuazione di tale procedura porterà dei benefici notevoli per la significativa riduzione dei tempi d’incasso e, soprattutto, perché tutte le distinte acquisite in via telematica risultano facilmente abbinabili e ciò comporta l’adeguamento immediato dell’anagrafica e della posizione personale degli Agenti di Commercio. Questo significherà liquidazioni delle pensioni e del Firr più veloci ed inoltre migliore ed oculato impiego delle risorse umane, risultate in esubero, nei settori carenti. Una particolare attenzione è stata rivolta al servizio ispettivo che, potenziato e formato professionalmente, lavora in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per contrastare l’evasione contributiva delle case mandanti. Molto è stato fatto, il programma del 2002 è stato rispettato. Nuove iniziative per gli Agenti di Commercio di oggi e di domani sono in fase avanzata di studio: Assistenza Sanitaria Complementare, riqualificazione, formazione per i giovani e terzo livello pensionistico sono tra gli obiettivi futuri. Nonostante un “pseudo sindacato” cerchi in tutti i modi di ostacolare una ormai irreversibile gestione imprenditoriale, dinamica, limpida e trasparente, al vecchio sistema di difesa degli interessi privati e burocratici non si torna più. Siamo certi che la strada imboccata, la strada del risanamento e dell’efficienza, è quella giusta. La strada che piace all’Usarci. E che sia quella giusta lo dice anche il bilancio della Fondazione al 31.12.2004 ed approvato il 30 giugno scorso chiuso, dopo anni di pesantissimi passivi, con un avanzo di 20,584 milioni di euro. Ciano Donadon Presidente Nazionale USARCI Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Enasarco Sarcit 3 L’USARCI SI TINGE DI ROSA A Forlì è stata eletta la prima donna a capo di una sede USARCI La terra romagnola ci fa sentire una ventata di aria fresca e soprattutto un’aria gradevolmente profumata di rosa perché per la prima volta in Italia e nella storia dell’USARCI una donna è giunta alla carica di Presidente. Noi del SARCIT più di dieci anni fa abbiamo avuto una donna nel nostro consiglio direttivo ma da allora nessun’altra collega si è proposta per far parte del direttivo del Sindacato e, sinceramente, ce ne dispiace. E allora carissime colleghe perché non prendete esempio dalla Signora Patrizia Carpi? Siamo veramente fieri di vedere che anche nel mondo dell’USARCI le donne hanno voglia di farsi sentire. E di cose da dire ne hanno davvero tante e di grande importanza e, oseremmo dire, anche di una certa urgenza, perché proprio la settimana scorsa una nostra collega in dolce attesa ci esprimeva la sua preoccupazione per il futuro di mamma-agente. Ma vediamo insieme cosa ci scrive la Signora Carpi da noi contattata a seguito della sua elezione: “ Innanzi tutto vorrei ringraziare per l’invito a scrivere un articolo ed avere quindi l’opportunità di comunicare e spiegare il progetto al quale stiamo lavorando. Come primo presidente USARCI donna in Italia, mi sono sentita in dovere di affrontare un argomento molto importante, che riguarda l’indennità di maternità delle donne agenti di commercio. Riteniamo necessario che il nostro ente assistenziale e previdenziale si parifichi a quelli delle altre categorie professionali per quanto riguarda le tutele della maternità. Non credo che possa passare inosservata l’enorme differenza che si rileva tra l’ indennità di maternità delle donne avvocato o ragioniere con quella delle donne agenti. Gli agenti di commercio, sia donna che uomo ricevono incredibilmente la stessa indennità pari ad € 420,00 fissi, ( da aggiungersi a € 600,00 per 5 mesi riconosciuti esclusivamente alla donna da parte dell’INPS) mentre per la donna avvo- Moda Uomo Donna Sposa GVIA MAZZINI, 55/59 – VIA CAIROLI, 66 05100 TERNI - TEL. 0744 - 403430 cato è pari all’80% dei 5/12 del reddito prodotto ai fini IRPEF nel secondo anno precedente al parto. Va da se che questo tipo di trattamento non tutela assolutamente in alcun modo le donne agenti che, troppo spesso, si vedono costrette a preferire una disdetta e a “scegliere” un altro tipo di attività o professione in prospettiva di una maternità da affrontare. A questo proposito basta prendere in esame i dati relativi al numero di agenti in Italia, 240.000 circa, e rapportarli al numero delle donne agenti “solo” 40.000 ! Qualche piccolo passo avanti è stato fatto; ad esempio la ditta mandante non può revocare il mandato di agenzia durante il periodo di sospensione negli otto mesi della maternità, ma sicuramente è ancora troppo poco per tutelare e garantire la donna agente di commercio. L’obiettivo è quello di avviare l’iter necessario al raggiungimento della variazione delle norme e regolamenti dell’ENASARCO. Auspico un pieno coinvolgimento del direttivo nazionale, al fine di ottenere con uno sforzo congiunto il risultato che parifichi la nostra categoria a quelle che già hanno ottenuto tali tutele. Vi lascio attendendo da tutti voi spunti di miglioramento sotto ogni profilo e augurandovi buon lavoro!” Anche noi auguriamo alla Signora Patrizia Carpi un proficuo lavoro con l’USARCI, e sin da ora le diamo il nostro appoggio per sollecitare iniziative atte a raggiungere i traguardi che finora noi uomini non abbiamo spinto con la dovuta insistenza. Carissima Presidente l’aspettiamo ospite da noi per sensibilizzare le colleghe umbre a prendere parte attiva alla vita del Sindacato, grazie al suo esempio il direttivo del SARCIT si augura di essere “invaso” dalla vostra verve e soprattutto dalla forza delle vostre idee. 4 Sarcit È LEGGE!!! Il 2 ottobre si festeggiano i nonni La LEGGE 31 luglio 2005, n.159 istituisce la festa dei nonni per celebrare l’importanza di questo ruolo a volte svolto in modo silenzioso ed in disparte ed in altri casi con una partecipazione attiva ed educativa verso i più piccoli delle nostre famiglie. Comunque una risorsa insostituibile per le famiglie, sempre più in corsa contro il tempo e soprattutto con il bilancio famigliare. Istituzione della Festa nazionale dei nonni. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. E’ istituita la “Festa nazionale dei nonni” quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale. 2. Regioni, province e comuni in occasione della festa di cui al comma 1 possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni. 3. La festa di cui al comma 1 ricorre il giorno 2 del mese di ottobre di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della festa di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell’ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere ed approfondire le tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nella società. Art. 2 1. E’ istituito il “Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia”, in favore dei nonni che, nel corso dell’anno, si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli per l’anno in corso, sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione non HOTEL RISTORANTE VALENTINO s.r.l. Via Rieti, 913 - 02100 Vazia (RI) Tel. 0746.220247 0746.220570 Fax 0746.221071 www.paginegialle.it/valentino • Cucina Internazionale, • Sala per Banchetti, • Sala Congressi • Sale Riunioni Alle pendici del monte Terminillo, in località Vazia, in provincia di Rieti, sorge il tipico e famoso “HOTEL RISTORANTE VALENTINO”. Dista da Roma km. 80, da Terni km. 38, da Spoleto km. 50, da Perugia km. 100. Valentino Aureli è il fondatore. Valentino è, da sempre, l’amico degli Agenti e Rappresentanti di commercio, che vanno da lui molto volentieri, sia per la stima che si è guadagnato nel tempo, che per l’eccellente cucina ed il clima familiare che solo Valentino sa comunicare. comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso di spese. 3. La graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2 non è valida se non e’ controfirmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca. 4. Possono far parte della Commissione di cui al comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione europea che abbiano compiuto i sessantacinque anni. 5. Il Presidente della Repubblica conferisce il “Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia” a coloro i quali abbiano conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2. Art. 3 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli 5 Sarcit L’AVVOCATO RISPONDE Quesito: Egr. Avvocato Bassetti, sono un agente di commercio che opera nel settore dell’abbigliamento. La mia mandante mi fa passare presso i clienti a riscuotere i pagamenti delle forniture. Per lo svolgimento di questo incarico, che mi tiene molto occupato, non dovrei percepire un compenso? Le preciso che nel mio contratto di agenzia si dice che nel determinare la misura della provvigione si è tenuto conto di tutte le attività rientranti nell’incarico conferito. Risposta: l’accordo economico collettivo del 26.02.2002, per il settore commercio, all’art.4, prevede che nel caso in cui sia affidato all’agente l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. E’ bene sottolineare che, secondo l’art.1744 del Codice civile, l’agente di commercio non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. La prima cosa da fare, quindi, è vedere se nel contratto individuale di agenzia Le viene conferito o meno l’incarico di incassare. In caso affermativo, lo stesso contratto dovrebbe prevedere, come sopra ricordato, uno specifico compenso aggiuntivo in forma non provvigionale. Da ciò consegue che non è corretta la previsione contrattuale per cui: nello stabilire la misura della provvigione si è tenuto conto di tutto quanto. In altri termini, la provvigione stabilita nel contratto non può contenere il compenso (non provvigionale) per l’attività di incasso. In questo caso, per tanto, Lei ha diritto ad un compenso ulteriore, che dovrà stabilirsi d’accordo con la casa mandante. Qualora questo accordo non dovesse formarsi, non vi sarà altra via che ricorrere al Giudice del Lavoro. Nel caso in cui il contratto di agenzia non Le conferisca l’incarico di riscuotere, con continuità, i crediti della casa mandante, bisognerà “ricavare” l’affidamento dell’incarico in questione da altri elementi di fatto. Ciò significa che, dando prova di aver svolto effettivamente e con continuità l’attività di incasso, la casa mandante, che si è giovata della sua opera e che non ha mai sollevato alcuna contestazione a riguardo, dovrà necessariamente compensarla per quanto ha fatto. Anche stavolta, in caso di mancato accordo con la preponente circa la misura del compenso, questa verrà determinata facendo ricordo al Giudice. In ogni caso è bene che, qualora si sia richiesti di svolgere attività di riscossione per conto della casa mandante, compito non previsto nel contratto, si esiga (con la necessaria diplomazia!!) una comunicazione scritta (anche un semplice fax) con cui venga conferito espressamente l’incarico in questione. Così come è necessario conservare una “traccia” dell’avvenuta riscossione e della conseguente remissio- MM PRODUZIONE ETICHETTE TESSUTE E CARTELLINI Mode Manni dal 1 9 2 ne delle somme alla casa mandante. Ogni documento è valido per dimostrare di aver svolto, con continuità, l’attività di incasso: copie di assegni, di bonifici, ovvero appositi blocchetti nei quali si riportino gli estremi dell’incasso ecc. Essenziale è anche il poter dimostrare di aver consegnato gli incassi effettuati alla casa mandante, per cui servirsi sempre della posta raccomandata con ricevuta di ritorno (anche assicurata), farsi sempre rilasciare ricevute per il denaro contante e, comunque, scegliere sempre strumenti che lascino una “traccia” del percorso seguito dal pagamento del cliente, dal momento in cui avviene a quello in cui, per il vostro tramite, è incamerato dalla casa mandante. In presenza di questi elementi di prova, che dimostrano, come detto, l’effettivo e costante svolgimento da parte vostra di un’attività di incasso il relativo compenso non può esservi negato. Avv. Gianluca Bassetti 6 ABBIGLIAMENTO UOMO DONNA BAMBINO MERCERIA - PELLETTERIA CORSO TACITO 5 • 7 • 9 • 11 • 13 Tel. 0744/402130 TERNI VIAGGI INDIVIDUALI E DI GRUPPO Via Tre Venezie, 106 - 05100 Terni Tel. 0744 471729 - Fax 0744 448305 web: www.memoryviaggi.it email: [email protected] CERCA AGENTI PLURIMANDATARI INTRODOTTI NEI SETTORI ABBIGLIAMENTO - CALZATURE CONFEZIONI PER ZONE LIBERE Dotti Walter s.r.l. Via A. Brennero, 191 46025 Poggio Rusco (MN) Tel. 0386/733800 - Fax 0386/733855 E-mail: [email protected] – Sito Internet: www.dotti.it 6 Sarcit LE VARIE FIGURE DI INTERMEDIARI AGENTE DI COMMERCIO: è agente di commercio il soggetto, persona fisica o società, stabilmente incaricato di promuovere, salvo approvazione della ditta mandante, la conclusione di contratti in una zona preliminarmente definita per conto di una o più ditte preponenti (art. 1742 c.c.). zione di prodotti medicinali e editoriali. Se svolge l’attività in regime di autonomia e non è legato da un rapporto di subordinazione il compenso è commisurato agli affari conclusi con il rischio del risultato economico a proprio carico. Potrebbe essere assimilabile alla figura dell’agente di commercio. RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO: è rappresentante di commercio il soggetto, persona fisica o società, stabilmente incaricato di concludere contratti per conto di una o più ditte preponenti in una zona preliminarmente definita. I contratti conclusi si considerano stipulati direttamente tra il cliente e la ditta mandante (art. 1752 c.c.). PROCACCIATORE DI AFFARI: non esiste nel codice civile un riferimento normativo specifico relativo a tale figura. Si differenzia dall’agente o rappresentante di commercio in quanto: - non è vincolato dalla esclusività; - non ha una zona specifica; - non ha stabilità di incarico. SUBAGENTE: è un soggetto, persona fisica o società, legato ad un preponente-agente per mezzo di un contratto di agenzia o di rappresentanza di commercio. In tal casso valgono i requisiti previsti dalle normative vigenti, dal codice civile dagli Accordi Economici Collettivi (A.E.C.). VENDITORI DIRETTI: vi rientrano i soggetti che svolgono azione di vendita con qualifiche differenti, come ad esempio: - commesso viaggiatore; - venditore diretto; - ispettori; - capi area. Sono gerarchicamente dipendenti, non hanno rischio di impresa, hanno diritto ad essere rimborsati per le spese sostenute e la loro retribuzione di base non è determinata dai risultati di vendita. AGENTE CON DEPOSITO: è un soggetto che tiene in deposito per conto della ditta mandante i prodotti che verranno consegnati da lui direttamente al cliente. Valgono le norme in materia di deposito per gli obblighi relativi alla custodia dei beni. AGENTE E RAPPRESENTANTE CHE COMMERCIA IN PROPRIO: oltre alla promozione e/o conclusione di contratti di vendita il soggetto esercita in proprio il commercio di prodotti della preponente (salvo patto contrario scritto) o di altre ditte non concorrenziali. AGENTE PER LA TENTATA VENDITA: è un soggetto che promuove direttamente la vendita di prodotti al cliente con consegna della merce contestuale o successiva utilizzando il proprio automezzo. L’attività è molto diffusa nel settore alimentare. Se il soggetto non è legato da un rapporto di dipendenza, per esso si configurano le caratteristiche del rapporto di agenzia di commercio; valgono i requisiti previsti dalla normative vigenti, dal codice civile e dagli Accordi Economici Collettivi (A.E.C.). N.B.: è obbligatoria, per svolgere l’attività di agente o rappresentante di commercio, l’iscrizione al Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio (L. 03.05.1985, n. 204; D.M. 21.08.1985) COMMISSIONARIO: è un soggetto che, dietro mandato, acquista o vende beni per conto del committente e in nome proprio (art. 1731 c.c.). Il commissionario: - non è vincolato da obbligo di esclusiva; - non ha una zona definita; - non ha un incarico stabile; - può concedere dilazioni di pagamento (art. 1732 c.c.). MEDIATORE: mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di: - collaborazione; - dipendenza; - rappresentanza (art. 1752 c.c.). Ha diritto a percepire la provvigione da ciascuna delle parti e al rimborso delle spese anche se non si è verificata la conclusione del contratto (art. 1755, 1756 c.c.). PROPAGANDISTA: è una figura assai frequente nella promo- AGENTI DI ASSICURAZIONE: hanno un loro Albo e una propria disciplina normativa pur essendo applicabili, ai sensi dell’art. 1753 c.c., le disposizioni relative al contratto di agenzia previste dal Capo X del codice civile (art. 1742 e segg.), se non derogate da norme corporative o dagli usi e comunque se compatibili con la natura dell’attività assicurativa. N.B.: le figure di commissionario, mediatore, propagandista, procacciatore di affari, venditore diretto e agente di assicurazione, non possono iscriversi al Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio. PROMOTORE FINANZIARIO: è stato istituito con la Legge 02 gennaio 1991, n. 1. Successivamente l’evoluzione normativa ha modificato in maniera rilevante l’ambito operativo dei promotori finanziari ed i requisiti per svolgere tale attività. L’art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (che ha apportato varie modifiche alla precedente normativa) stabilisce che è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’attività di promozione e di collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede, legale o secondaria, del soggetto abilitato per il quale opera. L’attività di promotore finanziario deve essere svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto. Il citato art. 31, co. 4, del D.Lgs. 58/1998 prevede che per poter esercitare l’attività di promotore finanziario occorre iscriversi, dopo aver superato il previsto esame, all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari, istituito presso la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa). Sotto il profilo fiscale l’attività di promotore finanziario è considerata come attività d’impresa e quindi è assoggettata alle norme fiscali che disciplinano il reddito d’impresa. in base a quanto disposto dal Ministero delle Finanze nella risoluzione n. 267/E del 11.11.1995, alla categoria dei promotori finanziari si applicano le stesse regole applicabili agli agenti e rappresentanti di commercio. Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale è da evidenziare che anche la corte di Cassazione ha stabilito l’obbligo di iscrizione all’ente previdenziale ENASARCO. 7 Sarcit LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA ENASARCO Attenzione alla scadenza del 31 dicembre 2005 Alla nostra redazione sono giunte diverse richieste riguardanti “vecchie” posizioni contributive ENASARCO cessate prima del 1998, prima cioè della modifica effettuata al regolamento della Fondazione ENASARCO, ne pubblichiamo una. D. : “Mi chiamo C.G. nel 1996 ho cessato la mia attività di agente di commercio per diventare dipendente di una multinazionale. Al momento della cessazione dell’attività avevo maturato una anzianità contributiva ENASARCO di 16 anni che mi garantiva la pensione al compimento del 60° anno di età. Ora sono venuto a sapere che nel 1998 l’ENASARCO ha cambiato il regolamento ed ha aumentato il minimo di anzianità contributiva ed innalzato l’età per l’ottenimento della pensione. Cosa posso fare dei 16 anni di contri- buti versati? Posso chiedere all’ENASARCO il rimborso? Oppure come posso acquisire gli anni che mi occorrono per raggiungere l’anzianità contributiva richiesta dal nuovo regolamento?” Rispondiamo alle sue domande. In primo luogo i contributi versati non sono rimborsabili, l’art.36 del regolamento in vigore prevede che “gli agenti che, per effetto di un mutamento di attività professionale, siano obbligati ad iscriversi presso altro fondo di previdenza integrativa obbligatoria per legge, possono chiedere il trasferimento a favore di quest’ultimo dei contributi versati, in misura non superiore al 30%, qualora non possano in alcun modo acquisire il diritto alle prestazioni pensionistiche erogate dalla Fondazione”, diritto che si ac- LE C ONVENZIONI BANCHE ATTREZZATURE UFFICIO CARIT SAN PAOLO – IMI G.E.L.M. VOBIS ACQUISTO AUTO ABBIGLIAMENTO GRUPPO CENTRALMOTOR Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Hyundai RACOA: Wolkswagen AUTOIMPORT: Peugeot TERNIAUTO: Opel MARCELLONI RIPARAZIONE AUTO RCA DI FIGORILLI MARIO & SOCI carrozzeria autorizzata ALFA ROMEO Sconti per tutti gli iscritti al Sindacato SARCIT STYLING CAR: Carrozzeria autorizzata Rover, Land Rover, MG - Vettura sostitutiva, soccorso stradale 24h, lavori garantiti 24 mesi, agevolazioni particolari per gli agenti di commercio quisisce al compimento del 60° anno di età per le donne ed al 65° anno di età per gli uomini e possano far valere una anzianità contributiva di almeno 20 anni. L’art. 16 del citato regolamento ha esteso, fino al 31/12/2005, la possibilità di inoltrare domanda di ammissione anche agli agenti che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 15 anni, all’1/10/1998, o di almeno 18 anni, al 31/12/2003, e che a tali date abbiano già cessato l’attività di agenzia senza esercitare il diritto alla prosecuzione volontaria. Pertanto per maturare i requisiti pensionistici Lei dovrà riprendere l’attività di agenzia oppure inoltrare domanda di ammissione alla prosecuzione volontaria improrogabilmente entro i termini citati, ovvero entro il 31/12/2005. Rita Pileri VIAGGI CIT - Viaggi - Compagnia italiana turismo MEMORY VIAGGI ALBERGHI ACCOR HOTEL - ll Gruppo, di cui fanno parte le società alberghiere "Mercure", "Sofitel", "Novotel" e "Ibis", dispone di una gamma completa di più 3.600 alberghi in 90 paesi, destinati sia alla clientela di affari che a quella turistica con le seguenti società alberghiere: Sofitel, Novotel e Mercure Hotels BEST WESTERN - La catena Best Western è leader nel mondo ed associa, in oltre 83 paesi, oltre 4000 hotel indipendenti di ottima qualità e giusto prezzo. Si può avere la possibilità di scegliere un albergo per un’appuntamento d’affari, per una riunione o per una vacanza. ALLIANCE ALBERGHI - La Società Alliance Alberghi è la prima ad avere un sistema di franchising. L’ospitalità firmata da Alliance Alberghi è presente in Italia con: • Crowe Plaza Milan Linate; • Holiday Inn : Vicenza, Trieste, Torino, Milano, Piacenza, Bologna, Modena, Pisa, Firenze, Roma, Palermo; • Jolly Hotels : Catania e Cagliari; • Comfort Hotel : Torino Settimo HOTEL MAGNA GRAECIA CORFÙ TELEFONICHE CELLULARI TIM BUSINESS – USARCI WIND - USARCI 8 Sarcit RESPINTO DAL TAR DEL LAZIO IL RICORSO DELLA FEDERAGENTI Alla faccia tosta non c’è limite! La Federagenti, “arrampicandosi sugli specchi”, cerca di trasformare una sonora sconfitta innanzi al T.A.R. del Lazio, in una improbabile vittoria. Il tanto “strombazzato” ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, presentato per chiedere la sospensiva del Bando di Gara indetto dall’Enasarco non è stato neppure discusso perché il 12 maggio scorso, i Giudici Amministrativi hanno evidenziato la assoluta “insussistenza nella fattispecie prospettata, dei presupposti per l’emissione dell’invocato provvedimento cautelare”. Di fronte a questa evidenza, la Federagenti ha rinunciato e ritirato il proprio ricorso, guardandosi bene dal “dirlo in giro” ed omettendo (con la faccia tosta di cui sopra) di far sapere che in data 28 aprile 2005, lo stesso T.A.R. del Lazio con provvedimento numero 2319 aveva già respinto analogo ricorso urgente della Federagenti (presentato inaudita altera parte... cioè senza avvisare l’Enasarco) sempre per “insussistenza dei presupposti....”. Nonostante tutto ciò, su una pagina autogestita ed autopagata di un giornale economico (sempre lo stesso), si canta vittoria cercando pietosamente di cambiare le carte in tavola. Infine, cosa c’entra la FIARC-Confesercenti? Federagenti cerca “compagnia”? Inutilmente, perché a quanto risulta la FIARC non ha chiesto alcun “annullamento” della gara, bensì solo una moratoria per motivi di “opportunità” politica-sindacale. Evidentemente faccia tosta e distorsione della realtà vanno di pari passo. Fonte sito www.enasarco.it/ Deficit PIL 2003-2004 Italia a 3,2% BRUXELLES, 26 SET - l’Ufficio statistico dell’Ue (Eurostat) indica il rapporto deficit-pil dell’Italia per il 2003 e il 2004 che e’ stato pari al 3,2%. Il dato rivede così al rialzo dello 0,1% il dato di maggio, che stimava al 3,1% il disavanzo.Nel 2004 il rapporto deficit-Pil di Eurolandia è sceso al 2,7% dal 3,0% del 2003. Otto paesi hanno superato la soglia di riferimento del 60% del rapporto debito-Pil stabilita dal Trattato di Maastricht: Grecia, Italia, Belgio,Malta, Cipro, Germania, Francia e Austria. MODULO D’ISCRIZIONE (si prega di scrivere in stampatello e con inchiostro nero) COMPILARE IN OGNI PARTE ED INVIARE A/M FAX AL N. 0744/43.64.84 ALLEGANDO L’ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE N° 11200052 INTESTATO A SARCIT VIA RICCARDI 2 TERNI, DELLA QUOTA SINDACALE DI EURO 130,00 FISCALMENTE DEDUCIBILE. Il sottoscritto/a: Cognome _____________________________________________ Nome __________________________________________ Nato/a __________________________________ il _____/____/____ Residente _________________________________________________ CAP _________________ Prov. ( ) Via _________________________________________________________________ nr. __________ Telefono: _______________________________ Fax.: _______________________________ Cellulare: ________________________________ E-Mail. _________________________________________ Settore merceologico: __________________________________________________ matricola ENASARCO _____________________________ Ruolo Agenti _____________________________ C.C.I.A.A __________________ Cod. Fiscale: Partita IVA.: DICHIARA Di conoscere e accettare lo statuto del Sindacato SARCIT aderente alla Federazione Nazionale USARCI, copia del quale viene contestualmente consegnata, di aderire al medesimo assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare s'impegna al pagamento dei contributi associativi nell'importo e nella forma determinata dagli Organi Statutari, in via diretta, o a/m di Bonifico Bancario. Firma ............................................................................................ Nel prendere atto delle clausole sopra citate accetta e sottoscrive in particolare quelle inerenti la durata annuale, il tacito rinnovo, nonché il periodo di disdetta. Firma ............................................................................................ Effettuerà il versamento dei contributi associativi a/m di Bonifico bancario su c/c n.200/30 ABI 6380 CAB 14403 presso CARIT Ag. 4 Terni Via Brodolini, 14; N.B.: i dati personali richiesti saranno utilizzati conformemente alle disposizioni della legge 675/96.L’eventuale trattamento degli stessi non sarà finalizzato per scopi commerciali ma, esclusivamente per determinate opportunità atte a proporre servizi e prodotti in grado di migliorare l’attività professionale della categoria (art. 22). Terni _______/_______/___________ Firma ............................................................................................ PROMEMORIA: l’iscritto/a dovrà comunicare ogni variazione che possa interessare il Sindacato e l’iscritto medesimo. ESTRATTO DELLO STATUTO ARTICOLO I È costituita in Terni una associazione fra Agenti e Rappresentanti di Commercio con la denominazione “Sindacato Agenti Rappresentanti di Commercio della “Regione dell'Umbria”. ARTICOLO II L’associazione è apartitica, autonoma, indipendente e ha lo scopo di: a) promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici dei soci; b) prestare loro assistenza nella stipulazione di contratti e nella risoluzione di eventuali controversie di case mandanti; c) portare aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative e fiscali; d) raccogliere e comunicare notizie e dati statistici ed economici di loro interesse; e) nominare e designare i propri rappresentanti presso enti che possono tutelare gli interessi della categoria e con i quali vi siano rapporti di interesse pubblico e privato; f) stabilire e localizzare sedi secondarie in altre provincie sulle cui attività mantiene esclusivo controllo. ARTICOLO III L’associazione aderisce alla UNIONE SINDACATI AGENTI E RAPPRESENTANTI di COMMERCIO ITALIANI U.S.A.R.C.I. Federazione Nazionale della quale approva, accetta e s’impegna di rispettare lo Statuto approvato dalla Assemblea Generale e le successive modifiche. ARTICOLO IV Possono far parte dell’Associazione in qualità di socio gli Agenti e Rappresentanti di commercio e industria regolarmente iscritti al ruolo presso le Camere di Commercio ed all’Ente ENASARCO, nonché i pensionati dell’ENASARCO. ARTICOLO V L’iscrizione impegna il socio a tutti gli obblighi statutari compreso quello del versamento delle quote sociali e di sottostare alle deliberazioni degli organi dell’Associazione. ARTICOLO VI L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata anno per anno salvo regolare disdetta da dare con raccomandata entro e non oltre il 30 settembre a valere per l’anno successivo. ARTICOLO VII La qualità di socio cessa: a) per dimissioni, le stesse sono valide se comunicate alla presidenza della associazione a mezzo lettera raccomandata entro il 30 settembre dell’anno in corso ed hanno valore per l’anno successivo. b) per espulsione dall’associazione deliberata dal Consiglio dei probiviri, sentita la parte interessata. L’espulsione decorre dalla data del provvedimento dall’esercizio di tutti i diritti attivi, fermo restando gli obblighi dello Statuto per l’anno in corso. N.B. Copia integrale dello statuto verrà consegnata al momento dell’iscrizione. (SI PREGA DI COMPILARE E SPEDIRE IL MODULO RID ALLA PAGINA SEGUENTE) 10 Sarcit – Modulo per il Bonifico Bancario da riempire e spedire a SARCIT – Spett.le Istituto Bancario (Nome e indirizzo della Vs. banca) TERNI da compilare a cura dell'iscritto da compilare a cura del SARCIT VI PREGHIAMO ESEGUIRE A DEBITO DEL C/C n.ro: IL GIORNO ABI: 5 CAB: 10 15 20 30 DEL MESE DI GENNAIO DI OGNI ANNO PRESSO DAL INTESTATO A: IL PAGAMENTO DI € 130,00 PER QUOTA SINDACALE ANNUALE A REVOCA O/C (nome e cognome dell'iscritto) ACCETTO ORA PER ALLORA LE EVENTUALI VARIAZIONI DELLA QUOTA SINDACALE Firma dell'iscritto A FAVORE DI: S.A.R.C.I.T. Terni C/C 200/30 presso CARIT S.p.A. AG. 4 Via Brodolini - 05100 TERNI - A.B.I. 6380 C.A.B. 14403 ☞ OFFERTE DI LAVORO SIETE INTERESSATI A RICEVERE OFFERTE DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA? Se la risposta è affermativa, riempite questa scheda ed inviatela alla nostra redazione di Via Giuseppe Riccardi, 2 - 05100 Terni oppure a mezzo di Fax al numero 0744/436484. S.A.R.C.I.T. – U.S.A.R.C.I. VIA G. RICCARDI, 2 – 05100 TERNI Scheda Dati Anagrafica (Si prega di scrivere in stampatello) Ditta Nome Via Cap. Città telefono Fax cellulare e-mail settore merceologico zona operativa mono/plurimandatario Numero dipendenti Numero subagenti Informativa ex Legge 675/96 Tutela della privacy. La redazione di “Dimensione SARCIT” ed il Sindacato SARCIT titolari del trattamento, raccolgono presso la sede e trattano, con modalità anche automatizzate connesse ai fini, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma serve per conferire i servizi indicati. firma leggibile ……………………………………………………………………………………………………………………………….………. 12 Sarcit CESSAZIONE ANTICIPATA INPS: dell’attività di Agente di Commercio “indennizzata” dall’INPS aggiornata con aumento la perequazione L’INPS erogherà i “bonus” questo prevede la finanziaria 2005 la quale ha prorogato i termini per le domanda al 31/12/2007. La Legge Finanziaria 2005, come detto, ha prorogato fino al 31 dicembre 2007 il bonus previsto dall’art. 1 del Decreto L.vo n° 207 del 28/03/1996 che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei commercianti e degli agenti di commercio che cessano la propria attività. Per poter ottenere l’indennizzo sono necessari i seguenti requisiti: 1) età più di 62 anni se uomini e più di 57 anni se donne; 2) iscrizioni al momento della cessazione dell’attività per almeno cinque anni come titolari o coadiutori nella gestione attività commerciali dell’INPS; 3) cessazione definitiva dell’attività; 4) cancellazione del titolare dal registro imprese tenuto dalla camera di commercio. Per l’anno 2005 l’indennizzo ammonta a Euro 420,02 mensili e spetta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.Il bonus è erogato fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie i 65 anni se uomo e 60 anni se donna ed è liquidata dall’INPS con le stesse modalità e cadenze per il pagamento delle prestazioni pensionistiche. L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendete o autonoma.Il beneficiario dell’indennizzo, ha pertanto l’obbligo di comunicare all’INPS l’eventuale ripresa dell’attività lavorativa entro 30 giorni dall’inizio.In questo caso il bonus viene revocato. La domanda per l’ottenimento dell’indennizzo per la cessazione dell’attività, va presentata alla competente sede INPS territoriale insieme alla documentazione richiesta. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Sindacato SARCIT. INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER GLI AGENTI DI COMMERCIO Con la circolare 59 del 29/03/2004, l’Inps ha comunicato gli importi giornalieri da prendere come base per la liquidazione dell’indennità di maternità. Le agenti di commercio, per ciò che attiene all’indennità per l’estensione lavorativa (due mesi precedenti la data del parto e tre mesi successivi alla stessa), nonché per congedo parentale e per interruzione di gravidanza devono utilizzare l’importo giornaliero di Euro 30,56. Pertanto l’indennità di maternità sarà pari all’80% di detto importo, ovvero Euro 24,50 mentre l’indennità per congedo parentale (30% dell’importo giornaliero base) sarà pari a Euro 9,17. Nel mese di novembre di ogni anno un decreto interministeriale (Economia e Lavoro) stabilisce il parametro per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni, o a titolo provvisorio sulla base della previsioni dell’indice d’inflazione ISTAT per l’anno in corso, salvo conguaglio all’accertamento definitivo, che verrà effettuato con la perequazione automatica dell’anno successivo. Nel 2004 l’indice ISTAT è stato dell’1,9% quello previsto, del 2% quello definitivo: conseguenza è che le pensioni del gennaio 2006, oltre all’aumento revisionale per il corrente anno, riceveranno una rivalutazione dell’1% se inferiore al triplo del trattamento minimo, con riduzioni graduali a seconda degl’importi con l’ormai arcinota “scalettatura”. Ricordiamo che nei due anni precedenti non ci furono conguagli. Tuttavia, nonostante il dato definitivo, l’INPS ha comunicato che non verranno ricalcolati i limiti di reddito personale e coniugale provvisori per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni; saranno invece rivisti i limiti per la riduzione degli assegni di invalidità in presenza di redditi (riduzione del 25% da 21.862,36 a 27.327,95 Euro, del 50% oltre i 27.327,50 Euro) e i limiti di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti (riduzione del 25% da 16.396,77 a 21.862,36 Euro, del 40% da 21.862,36 a 27.327,95 Euro, del 50% oltre 27.327,95 Euro). AUTOCARROZZERIA di Birri Giuseppe & C. 05036 NARNI SCALO (TR) Strada Maratta, 74 (Zona Ind. Pescecotto) Tel. 0744 750333 13 Sarcit DATI ERRONEI SULLA SOLVIBILITÀ? CHI SBAGLIA PAGA! Dati relativi alla solvibilità segnalati erroneamente ad una centrale rischi? Da oggi il danno si paga. Questo quanto stabilito dal Tribunale di Roma con sentenza n. 31848 depositata a fine 2004, a seguito di domanda di risarcimento danni avanzata da una società operativa nel settore informatico in occasione di una vicenda relativa all’erroneo trattamento di dati.Nei fatti la società d’informatica subiva un arrestamento nel proprio disegno di sviluppo dell’attività a causa di due episodi contemporanei aventi come controparti, banche. In un caso alla società d’informatica veniva revocato un fido a suo tempo concesso, in un altro le veniva rigettata la domanda d’allargamento del fido.Indagando sulle motivazioni di tali rifiuti, la società veniva a conoscenza che un istituto di credito di cui era cliente aveva segnalato alla centrale rischi della Banca d’Italia che monitora i dati relativi alla solvibilità di privati ed imprese dati erronei relativamente ad un credito classificato “in sofferenza” (ovvero “etichettando” la società d’informatica non adempiente su quel pagamento).Errore sulla rilevazione del dato costato assai caro all’istituto di credito: il Tribunale di Roma lo ha infatti condannato ad un maxi-risarcimento di ben 1.200.000 euro!!!Cifra più che plausibile leggendo la sentenza: con la comunicazione del dato erroneo l’istituto di credito ha provocato alla società di informatica un abbandono di quelli che erano stati i progetti di sviluppo basati sui finanziamenti che certamente avrebbe ottenuto in condizioni normali senza l’alterazione del dato sbagliato.Nonostante che l’istituto di credito si sia difeso lamentando un generico calo di profitti nella New economy, il Tribunale ha stabilito che con la sua condotta l’istituto di credito ha causato sia un danno emergente (cioè da una diminuzione del patrimonio) che un lucro cessante (ovvero un mancato guadagno che la società di informatica avrebbe potuto al contrario conseguire, in condizioni normali).La sentenza rispecchia sostanzialmente una conseguenza della violazione di quanto sancito all’art. 11 del Testo Unico sulla privacy, il quale stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento devono essere “esatti”.Ciò perché evidentemente l’erroneità può cagionare dei danni, ed è proprio il caso di dire che in questa vicenda “qualcuno ne ha fatto le spese”.... Valentina Freudiani ORARIO UFFICIO: SEGRETERIA: Dal LUNEDI al VENERDI: dalle 9,30 alle 12,30 SABATO: dalle 10,00 alle 12,00 UFFICIO LEGALE E VERTENZE: MARTEDI - GIOVEDI - SABATO dalle 10 alle 12,30 (preferibilmente per appuntamento) CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA: Il VENERDI esclusivamente per appuntamento CONSULENZA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE: SABATO: dalle 10 alle 12 (preferibilmente per appuntamento) SERVIZI AGLI ISCRITTI Il sindacato offre ai propri iscritti le seguenti prestazioni: controllo dei mandati di agenzia in atto o da firmare; assistenza nelle controversie con le mandanti; consulenza legale; consulenza fiscale; consulenza assicurativa; calcolo delle indennità di fine rapporto; controllo estratto conto ENASARCO; disbrigo pratiche previdenziali ed assistenziali presso l'ENASARCO; convenzioni bancarie; convenzioni assicurative; convenzioni per l’acquisto di carburanti, attrezzature per ufficio, abbigliamento Convinti di dover dare maggiore assistenza agli iscritti abbiamo cercato e cerchiamo ancora di darvi il meglio di quello che una categoria come la nostra debba avere. Perché il SARCIT è il sindacato degli agenti di commercio fatto di agenti di commercio! Per ulteriori informazioni contattate la segreteria al numero 0744 420289 oppure inviateci una e-mail all’indirizzo [email protected] oppure un fax al numero 0744 436484. 14 Sarcit DALLA PRIMA PAGINA: Servizio di Consulenza Assicurativa “L’esigenza di protezione per noi stessi e per i nostri familiari è sempre più sentita. Siamo sufficientemente protetti?” “Conosci le caratteristiche delle assicurazioni stipulate per la nostra categoria dalle ditte mandanti e dall’ENASARCO?” Queste ed altre domande sui servizi assicurativi e previdenziali hanno spinto il sindacato SARCIT a sviluppare un SERVIZIO DI CONSULENZA PERSONALIZZATA. Il sabato mattina dalle 10 alle 12, un consulente assicurativo sarà a tua disposizione. Se hai bisogno di chiarimenti in merito, oppure di una consulenza riguardo le tue assicurazioni private, rivolgiti al nostro ufficio. Puoi contattarci al numero: 0744/420289 Direttore Responsabile: Giovanni Di Pietro Capo Redattore: Claudio Pileri In redazione: Rita Pileri Hanno collaborato: Gianluca Bassetti, Patrizia Carpi, Ciano Donadon, Sabrina Gentili Redazione: Via Riccardi, 2 - 05100 Terni Telefono: 0744 420289 Telefax: 0744 436484 Sito Internet: www.usarcicentro.it E-Mail: [email protected] Autorizzazione Tribunale di Terni n° 7/2001 Iscritta al Reg. Nazionale della Stampa Stampa Umbriagraf s.r.l. Via Vanzetti 50, Terni Impaginazione Umbriagraf srl Tiratura di questo numero 6000 copie Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana Indennità di cessazione del rapporto di Agenzia e normativi tra ditte mandanti ed agenti e rappresentanti di commercio, distinguono tre diverse tipologie di indennità: 1. indennità per la risoluzione del rapporto (F.I.R.R.): essa spetta all’agente sia nel caso di disdetta da parte della ditta preponente sia nel caso di dimissioni da parte dell’agente, semprechè la disdetta da parte della preponente non sia causata da colpa grave dell’agente (ritenzione indebita, concorrenza sleale ovvero violazione del vincolo di esclusiva per i monomandatari); 2. indennità suppletiva di clientela: essa viene corrisposta dalla ditta mandante se il contratto è a tempo indeterminato ovvero, se è a tempo determinato, nel caso in cui lo stesso sia stato rinnovato o prorogato. Inoltre, spetta nel caso in cui la risoluzione del rapporto contrattuale dipenda o dall’iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente o dal recesso dell’agente (se il rapporto dura da almeno un anno) a causa di invalidità permanente (o totale), a causa di fatti imputabili alla ditta mandante o per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 3. indennità meritocratica: tale indennità viene corrisposta esclusivamente se: — l’importo totale dell’indennità di risoluzione del rapporto e dell’indennità suppletiva di clientela sia inferiore alla media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni e, se il contratto risale a meno di 5 anni, sulla media del periodo in questione; — ci sia un aumento di clientela o un aumento sensibile di fatturato con clientela esistente. Per il trattamento ai fini delle imposte dirette bisogna distinguere tra indennità spettanti a persone fisiche e indennità spettanti a società di persone ovvero a società di capitali. Le indennità spettanti a persone fisiche per la cessazione del rapporto di agenzia non concorrono alla formazione del reddito di impresa, ma costituiscono reddito di lavoro autonomo. Tale reddito è assoggettato a tassazione separata, salva la facoltà, per l’agente, di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi. Il soggetto che eroga l’indennità è tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto del 20% ai sensi dell’art. 25, comma 1, D.P.R. 600/1973. Le indennità spettanti a società di persone rientrano tra i redditi da assoggettare a tassazione separata in capo al singolo socio nell’anno di percezione, con possibilità di scelta per la tassazione ordinaria. L’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 29/7/2005 n. 105/E, ha precisato che “l’art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, richiamando le indennità per cessazione di rapporti di agenzia assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera d), del TUIR, senza alcuna distinzione, assoggetta a ritenuta sia le indennità dovute a persone fisiche sia quelle corrisposte a società di persone. L’Agenzia ha precisato anche su quale ammontare dell’indennità vada calcolata la ritenuta stessa. Considerando, infatti, che la modifica normativa introdotta dalla riforma fiscale è entrata in vigore dall’1/1/2004, se le indennità maturate al 31/12/2003 hanno già concorso a formare il reddito d’impresa, dette somme saranno escluse dall’applicazione della ritenuta alla fonte. “Al fine di adempiere correttamente agli obblighi del sostituto di imposta”, conclude la risoluzione n. 105/E, “sarà cura del sostituto stesso, prima di procedere alla corresponsione dell’indennità in argomento, di richiedere alla società di persone interessata il rilascio di apposita dichiarazione dalla quale risulti che dette indennità sono state già effettivamente computate per competenza ai fini del calcolo del reddito di impresa”. Le indennità spettanti a società di capitali concorrono alla formazione del reddito di impresa in base al principio di competenza e non sono soggette a ritenuta di acconto all’atto della percezione. Nel caso in cui la società di capitali opti per il regime della trasparenza fiscale le indennità in oggetto vengono imputate ai soci per competenza. Anche se, di fatto, con l’opzione per la trasparenza fiscale le società di capitali possono essere equiparate alle società di persone, si ritiene che non si possa applicare la tassazione separata considerando la specifica indicazione delle sole persone fisiche e delle società di persone contenuta nell’art. 17, comma 1, D.P.R. 917/1986. Dott.ssa Sabrina Gentili 15 Sarcit CONVENZIONI AUTOMOBILISTICHE CON IL CONCESSIONARIA DEL GRUPPO FIAT VETTURE NUOVA PANDA SEICENTO PUNTO (mod. 188) GRANDE PUNTO) IDEA STILO Berlina STILO Multiwagon CROMA MULTIPLA DOBLO' BARCHETTA SCONTI 10% 15% 15% 8% 12% 17% 17% 13% 15% 15% 15% VETTURE SCONTI ULYSSE NUOVA PANDA VAN SEICENTO VAN STRADA PUNTO VAN (mod. 288) IDEA VAN STILO VAN MULTIPLA VAN ULYSSE VAN DOBLO’ CARGO SCUDO DUCATO 17% 10% 15% 15% 15% 11% 15% 15% 15% 15% 15% 15% VETTURE SCONTI 147 14% 156 e SPORT WAGON 16% CROSS/SPORT W.Q4 14% SPIDER/GTV 16% ALFA GT 13% 159 10% 166 16% YPSILON MUSA LYBRA PHEDRA THESIS 12% 12% 18% 14% 14% UN GIOCO (DI PAROLE) Nel normale lessico del contratto di agenzia vi sono tre figure principali : - Mandante, ovvero l’impresa, il produttore, il grossista, ossia colui che produce o trasferisce un bene o un servizio ad un altro. - Agente o rappresentante, ossia l’intermediario commerciale che promuove la vendita dei prodotti o servizi dalla mandante al cliente - Cliente, colui che acquista un bene od un servizio dietro corrispettivo. Noi agenti commerciali abbiamo fatto nostro questo glossario, questa terminologia, e parliamo della mandante come il nostro datore di lavoro e del cliente come “nostro” compratore. Proviamo a spostare l’ottica di questa terminologia ormai radicata da centinaia di anni per cercare di vedere, di inquadrare di mettere a fuoco la professione dell’agente commerciale guardandolo da un’altra ottica, quella del professionista piuttosto che del lavoratore autonomo piccola impresa. PROVIAMO A GIOCARE CON QUESTI TERMINI. Il “nostro” cliente cosa fa, acquista un bene tramite la nostra intermediazione, dietro pagamento di un corrispettivo; ma, questi, non è il nostro cliente, non siamo noi che gli vendiamo materialmente un bene, noi gli indichiamo il produttore, meglio lo mettiamo in contatto con chi lo produce e può venderglielo,nostro compito è informarlo degli aspetti tecnici, com- merciali, ed economici, il cliente non acquista da noi, non paga il prezzo convenuto a noi, il cliente si serve del nostro operato per arrivare al produttore per valutare quello che per lui risulta più più conveniente che soddisfa i suoi bisogni, senza il nostro intervento non potrebbero conoscerlo. Ma allora, chi è il nostro cliente, se quello a cui ci rivolgiamo quello che visitiamo quasi giornalmente, che coccoliamo, non è il nostro compratore. Il nostro cliente è in verità la nostra mandante, le nostro aziende sono i nostri clienti, infatti a loro vendiamo un servizio, la promozione degli articoli di loro proprietà, e per questo servizio ci pagano il “giusto” corrispettivo; l’oggetto del mandato per la precisione è la promozione delle vendite, è questo il nostro prodotto. Il nostro cliente/mandante ci chiede un determinato prodotto che è la promozione delle vendite e noi glielo offriamo glielo procuriamo in cambio della provvigione. Se così è, potremmo essere noi a stabilire le condizioni contrattuali, l’entità delle provvigioni, il momento del pagamento, la zona,la categoria di clienti, non esisterebbe ovviamente più l’esclusiva a favore del preponente, il patto di non concorrenza, ecc ecc essendo non più parasubordinati, ma professionisti, e le ditte non più mandanti ma nostro clienti Del resto, il commercialista, il legale, l’architetto, l’ingegnere non sono forse loro che ci presentano la parcella, alle loro condizioni, a noi resta che la possibilità di accettare o cercarne un altro, potremmo noi chiedere al nostro commercialista di non avere altri clienti agenti tra i suoi? Assolutamente no ed allora perché noi non possiamo avere due aziende o tre di scarpe, borse, frigoriferi ecc ecc. E le indennità?, ovviamente non si chiamerebbero più indennità di clientela, firr, ma potrebbero chiamarsi indennità di avviamento dove il nostro magazzino è costituito da un numero notevole di clienti, rivenditori. Del resto il nostro cliente (mandante) si rivolge alla nostra agenzia per incrementare le vendite o affacciarsi sul mercato per la prima volta, e sulla base dell’incremento, della durata del rapporto( punto determinante), più è breve la durata, più alto sarà l’avviamento che ci dovrà essere pagato, sulla base di questi parametri ed altri individuabili verrà calcolato il nostro avviamento. Poiché le condizioni contrattuali saranno poste da noi e dal mercato, non più unilateralmente dalle mandanti(clienti), non saremmo più costretti a subire lo stillicidio delle riduzioni di zona, delle provvigioni, oltre alle imposizioni, vessazioni, ricatti, angherie ed alla cessazione del rapporto non ci sarà più nessun patto di non concorrenza. Non so se ho giocato troppo con le parole oppure ho sognato, ma potrebbe anche essere una provocazione, comunque mi sono divertito. Giovanni Di Pietro 16 Sarcit PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO VISITA www. il portale del tuo sindacato SARCIT - USARCI ha compiuto ormai un anno e da allora è notevolmente cresciuto. Visitalo! Potrai trovarci tutta la normativa riguardante il contratto di agenzia (dal codice civile agli accordi economici collettivi), il codice della strada, le norme fiscali, le offerte di mandato ed inoltre, notizie di attualità, sulla tua salute e quella dei tuoi famigliari, il tutto in tempo reale. Da oggi siamo cresciuti ancora di più... anzi parecchio! Con noi hanno aperto una finestra verso il mondo dei naviganti anche i Sindacati USARCI di Foggia, Firenze, Roma, Frosinone, Teramo, Pescara, Chieti, L’Aquila e il Molise. Forse altre associazioni si aggregheranno presto e ce lo auguriamo. Abbiamo deciso di intraprendere quest’avventura per offrire uniti un servizio migliore a tutti gli agenti di commercio. Benvenuto e buona navigazione! Visitaci e poi registrati gratuitamente, e mandaci i tuoi articoli e/o quesiti, come devi fare? Prima registrati e poi noi ti mandiamo tutte le istruzioni. A presto!