Imp. Dim. Sarcit

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Imp. Dim. Sarcit
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Il Computer in persona
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05100 Terni - tel. 0744.420033
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NOTIZIARIO DEL SINDACATO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ADERENTE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE USARCI EDITO DALLA SARCIT
IN CASO DI MANCATO RECAPITO INVIARE AL CPO DI TERNI PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE
Direttore Responsabile Giovanni Di Pietro - Redazione: Terni, Via G. Riccardi 2 - Tel. 0744 420289 - Fax 0744 436484 - E-mail: [email protected]
Periodico trimestrale - Anno 5° n. 1 Novembre 2005 - Iscrizione Tribunale di Terni n° 7/2001 - Spedizione in A. P. 45% - Costo Copia € 2,50 - Abb. € 10,00
IL PUNTO
SULLA SITUAZIONE
DELL’ENASARCO
Alcuni anni fa ci siamo trovati, noi dell’Usarci, assieme a moltissimi Agenti di
Commercio provenienti da tutta Italia a manifestare, di fronte alla sede della
Fondazione Enasarco a Roma, la preoccupazione per il futuro del nostro ente
di previdenza.
Chiedevamo maggiore attenzione ed oculatezza nella gestione delle risorse
mobiliari, immobiliari ed umane della Fondazione.
Chiedevamo lo stop delle acquisizioni di immobili fintanto che una gestione
professionale del patrimonio non ci avesse portato ad ottenere una redditività
in linea con il mercato.
(Segue a pag. 2)
L’INDENNITÀ DI CESSAZIONE
DEL RAPPORTO DI AGENZIA
Con questo articolo si è scelto di approfondire la definizione di indennità di
cessazione del rapporto di agenzia data dal codice civile ed il relativo trattamento fiscale.
L’art. 1751 c.c. specifica in modo generico che, al momento dell’interruzione
del rapporto di agenzia, il proponente è tenuto a corrispondere all’agente
“un’indennità” al verificarsi di determinate condizioni ivi previste. Gli accordi
economici collettivi (A.E.C.), che disciplinano i rapporti contrattuali, economici
CONTIENE I.P.
(Segue a pag. 14)
Sommario
3
L’USARCI SI TINGE DI ROSA
4
È LEGGE LA FESTA DEI NONNI
5
L’AVVOCATO RISPONDE
6
LE VARIE FIGURE
DI INTERMEDIARI
7
LA CONTRIBUZIONE
VOLONTARIA ENASARCO
8
RESPINTO DAL TAR
DEL LAZIO IL RICORSO
FEDERAGENTI
12
CESSAZIONE ANTICIPATA
12
INDENNITÀ DI MATERNITÀ
12
INPS: AGGIORNAMENTO
PEREQUAZIONE
13
DATI ERRONEI SULLA
SOLVIBLITÀ? CHI SBAGLIA
PAGA!
15
UN GIOCO (DI PAROLE)
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DALLA PRIMA PAGINA:
Il punto sulla situazione dell’Enasarco
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Vi informiamo che in Redazione
sono giunte diverse offerte
di Agenzia e/o Rappresentanza.
Sono richieste provenienti
sia da Ditte italiane che estere
operanti in vari settori merceologici.
Se siete interessati potete recarvi
presso la Segreteria del Sindacato
in orari d’ufficio.
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L’Usarci aveva inoltre forti perplessità sul fatto che investimenti mobiliari di grande rilevanza, nell’ordine di migliaia
di miliardi (di lire), venissero effettuati su indicazione e
scelta di un Consiglio di Amministrazione composto dai
rappresentanti degli Agenti di Commercio e delle Case
Mandanti.
Senza dubbio persone eccellenti sotto ogni aspetto,
esperte nel loro lavoro, ma senz’altro con grandi lacune
nel campo della gestione finanziaria.
Le stesse perplessità l’Usarci le manifestava sulla gestione
dell’enorme patrimonio immobiliare della Fondazione Enasarco.
Gran parte di esso non si trovava nelle condizioni ottimali,
le spese di gestione, sia per i costi del personale che della
manutenzione, erano elevate, persistente una morosità
cronicizzata, mancava un check up dell’intero patrimonio,
la redditività netta era inferiore all’uno per cento.
La nostra protesta chiedeva un cambiamento radicale,
chiedeva una maggior trasparenza e professionalità, auspicava un nuovo rapporto tra la Fondazione e la Categoria degli Agenti di Commercio, unici veri proprietari dell’Enasarco.
La preoccupazione era enorme, gli studi commissionati
dall’Usarci alla prof.ssa Elsa Foriero, docente di matematica attuariale all’Università di Torino, davano l’anno 2008
come anno limite, dopodichè il sistema pensionistico della
Fondazione Enasarco sarebbe entrato in crisi.
Il 7 gennaio 2002 è iniziata la svolta: cambio di Presidenza, Direzione Generale e nuovo, sia pur in parte, Consiglio
di Amministrazione.
Il nuovo Presidente, il dott. Donato Porreca, chiese ed ottenne, che i rappresentanti delle parti sociali in Consiglio
di Amministrazione fossero al massimo livello e si concordò un programma di consigliatura, nel quale sono state
comprese la quasi totalità delle richieste avanzate dall’Usarci.
Le spese generali di gestione sono state ridotte notevol-
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mente e si attestano di sotto al 5% indicato nelle raccomandazioni degli Organi di Vigilanza del parlamento attestandosi su valori pari al 4% dei contributi raccolti.
La riforma previdenziale dolorosa, ma indispensabile, permetterà a tutti i colleghi già pensionati, ai prossimi ed ai
giovani che iniziano la professione di vivere senza angosce
una terza età migliore grazie al contributo della pensione
Enasarco.
La gestione del patrimonio mobiliare, dopo regolare gara a
livello europeo, è stata affidata alla Fincor S.A., società di
Zurigo, con l’incarico di Gestore dei Gestori, la società
stessa con l’approvazione del Consiglio di Amministrazione ha portato a compimento le analisi e lo studio di un
nuovo “asset allocation” che permette di ottimizzare i rendimenti finanziari.
Sono in fase avanzata le attività tendenti a valorizzare il
patrimonio immobiliare, nei prossimi giorni al “Global Contractor”, che vincerà la gara europea in corso, sarà affidato
il compito di effettuare una “due dilligence” (un check up
generale) del patrimonio stesso, dopo di che saranno fatte
le scelte propedeutiche a produrre la massima redditività.
E’ inoltre continuato, a ritmo elevato, il processo d’ammodernamento della Fondazione Enasarco, attraverso i rinnovo tecnologico e l’attuazione di canali informativi e di contatto con gli Agenti di Commercio e le ditte mandanti.
L’Enasarco, con l’attuazione dal 1° gennaio 2005 della
“contribuzione on line”, si è trovato ad essere il primo degli Enti previdenziali italiani a dotarsi di una tecnologia
avanzata nel settore.
L’attuazione di tale procedura porterà dei benefici notevoli
per la significativa riduzione dei tempi d’incasso e, soprattutto, perché tutte le distinte acquisite in via telematica risultano facilmente abbinabili e ciò comporta l’adeguamento immediato dell’anagrafica e della posizione personale
degli Agenti di Commercio.
Questo significherà liquidazioni delle pensioni e del Firr più
veloci ed inoltre migliore ed oculato impiego delle risorse
umane, risultate in esubero, nei settori carenti.
Una particolare attenzione è stata rivolta al servizio ispettivo che, potenziato e formato professionalmente, lavora in
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per contrastare
l’evasione contributiva delle case mandanti.
Molto è stato fatto, il programma del 2002 è stato rispettato.
Nuove iniziative per gli Agenti di Commercio di oggi e di
domani sono in fase avanzata di studio: Assistenza Sanitaria Complementare, riqualificazione, formazione per i
giovani e terzo livello pensionistico sono tra gli obiettivi futuri.
Nonostante un “pseudo sindacato” cerchi in tutti i modi di
ostacolare una ormai irreversibile gestione imprenditoriale,
dinamica, limpida e trasparente, al vecchio sistema di difesa degli interessi privati e burocratici non si torna più.
Siamo certi che la strada imboccata, la strada del risanamento e dell’efficienza, è quella giusta.
La strada che piace all’Usarci.
E che sia quella giusta lo dice anche il bilancio della Fondazione al 31.12.2004 ed approvato il 30 giugno scorso
chiuso, dopo anni di pesantissimi passivi, con un avanzo
di 20,584 milioni di euro.
Ciano Donadon
Presidente Nazionale USARCI
Consigliere d’Amministrazione
della Fondazione Enasarco
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L’USARCI SI TINGE DI ROSA
A Forlì è stata eletta la prima donna a capo di una sede USARCI
La terra romagnola ci fa sentire una ventata di aria fresca e
soprattutto un’aria gradevolmente profumata di rosa perché per la prima volta in Italia e nella storia dell’USARCI
una donna è giunta alla carica di Presidente.
Noi del SARCIT più di dieci anni fa abbiamo avuto una
donna nel nostro consiglio direttivo ma da allora nessun’altra collega si è proposta per far parte del direttivo del Sindacato e, sinceramente, ce ne dispiace.
E allora carissime colleghe perché non prendete esempio
dalla Signora Patrizia Carpi? Siamo veramente fieri di vedere che anche nel mondo dell’USARCI le donne hanno voglia di farsi sentire. E di cose da dire ne hanno davvero tante e di grande importanza e, oseremmo dire, anche di una
certa urgenza, perché proprio la settimana scorsa una nostra collega in dolce attesa ci esprimeva la sua preoccupazione per il futuro di mamma-agente.
Ma vediamo insieme cosa ci scrive la Signora Carpi da noi
contattata a seguito della sua elezione:
“ Innanzi tutto vorrei ringraziare per l’invito a scrivere un articolo ed avere quindi l’opportunità di comunicare e spiegare il progetto al quale stiamo lavorando. Come primo
presidente USARCI donna in Italia, mi sono sentita in dovere di affrontare un argomento molto importante, che riguarda l’indennità di maternità delle donne agenti di commercio. Riteniamo necessario che il nostro ente assistenziale e previdenziale si parifichi a quelli delle altre categorie
professionali per quanto riguarda le tutele della maternità.
Non credo che possa passare inosservata l’enorme differenza che si rileva tra l’ indennità di maternità delle donne
avvocato o ragioniere con quella delle donne agenti. Gli
agenti di commercio, sia donna che uomo ricevono incredibilmente la stessa indennità pari ad € 420,00 fissi, ( da aggiungersi a € 600,00 per 5 mesi riconosciuti esclusivamente alla donna da parte dell’INPS) mentre per la donna avvo-
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cato è pari all’80% dei 5/12 del reddito prodotto ai fini IRPEF nel secondo anno precedente al parto. Va da se che
questo tipo di trattamento non tutela assolutamente in alcun modo le donne agenti che, troppo spesso, si vedono
costrette a preferire una disdetta e a “scegliere” un altro tipo di attività o professione in prospettiva di una maternità
da affrontare. A questo proposito basta prendere in esame i
dati relativi al numero di agenti in Italia, 240.000 circa, e
rapportarli al numero delle donne agenti “solo” 40.000 !
Qualche piccolo passo avanti è stato fatto; ad esempio la
ditta mandante non può revocare il mandato di agenzia durante il periodo di sospensione negli otto mesi della maternità, ma sicuramente è ancora troppo poco per tutelare e
garantire la donna agente di commercio. L’obiettivo è quello di avviare l’iter necessario al raggiungimento della variazione delle norme e regolamenti dell’ENASARCO. Auspico
un pieno coinvolgimento del direttivo nazionale, al fine di
ottenere con uno sforzo congiunto il risultato che parifichi
la nostra categoria a quelle che già hanno ottenuto tali tutele. Vi lascio attendendo da tutti voi spunti di miglioramento
sotto ogni profilo e augurandovi buon lavoro!”
Anche noi auguriamo alla Signora Patrizia Carpi un proficuo lavoro con l’USARCI, e sin da ora le diamo il nostro
appoggio per sollecitare iniziative atte a raggiungere i traguardi che finora noi uomini non abbiamo spinto con la dovuta insistenza.
Carissima Presidente l’aspettiamo ospite da noi per sensibilizzare le colleghe umbre a prendere parte attiva alla vita
del Sindacato, grazie al suo esempio il direttivo del SARCIT
si augura di essere “invaso” dalla vostra verve e soprattutto
dalla forza delle vostre idee.
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È LEGGE!!!
Il 2 ottobre si festeggiano i nonni
La LEGGE 31 luglio 2005, n.159 istituisce la festa dei nonni per celebrare
l’importanza di questo ruolo a volte
svolto in modo silenzioso ed in disparte ed in altri casi con una partecipazione attiva ed educativa verso i
più piccoli delle nostre famiglie. Comunque una risorsa insostituibile per
le famiglie, sempre più in corsa contro
il tempo e soprattutto con il bilancio
famigliare.
Istituzione della Festa nazionale dei
nonni.
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. E’ istituita la “Festa nazionale dei
nonni” quale momento per celebrare
l’importanza del ruolo svolto dai nonni
all’interno delle famiglie e della società in generale.
2. Regioni, province e comuni in occasione della festa di cui al comma 1
possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive
competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni.
3. La festa di cui al comma 1 ricorre il
giorno 2 del mese di ottobre di ogni
anno e non determina gli effetti civili
di cui alla legge 27 maggio 1949, n.
260.
4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca impartisce le
opportune direttive affinché, in occasione della festa di cui al comma 1, le
scuole pubbliche e private, nell’ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere ed
approfondire le tematiche relative alle
crescenti funzioni assunte dai nonni
nella famiglia e nella società.
Art. 2
1. E’ istituito il “Premio nazionale del
nonno e della nonna d’Italia”, in favore dei nonni che, nel corso dell’anno,
si siano distinti per aver compiuto
azioni particolarmente meritorie sul
piano sociale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, da adottare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è nominata, senza
oneri per lo Stato, una Commissione
competente a valutare le dieci azioni
socialmente più meritevoli per l’anno
in corso, sulla base delle informazioni
acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione non
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38, da Spoleto km. 50, da Perugia km. 100. Valentino Aureli è il fondatore. Valentino è, da sempre, l’amico degli
Agenti e Rappresentanti di commercio, che vanno da lui
molto volentieri, sia per la stima che si è guadagnato nel
tempo, che per l’eccellente cucina ed il clima familiare che
solo Valentino sa comunicare.
comporta la corresponsione di alcuna
indennità o compenso né rimborso di
spese.
3. La graduatoria deliberata dalla
Commissione di cui al comma 2 non
è valida se non e’ controfirmata dal
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministro dell’istruzione,
dell’università’ e della ricerca.
4. Possono far parte della Commissione di cui al comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione
europea che abbiano compiuto i sessantacinque anni.
5. Il Presidente della Repubblica conferisce il “Premio nazionale del nonno
e della nonna d’Italia” a coloro i quali
abbiano conseguito i primi dieci posti
nella graduatoria deliberata dalla
Commissione di cui al comma 2.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
5
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L’AVVOCATO RISPONDE
Quesito: Egr. Avvocato Bassetti,
sono un agente di commercio che
opera nel settore dell’abbigliamento. La mia mandante mi fa passare
presso i clienti a riscuotere i pagamenti delle forniture. Per lo svolgimento di questo incarico, che mi
tiene molto occupato, non dovrei
percepire un compenso? Le preciso che nel mio contratto di agenzia
si dice che nel determinare la misura della provvigione si è tenuto conto di tutte le attività rientranti nell’incarico conferito.
Risposta: l’accordo economico
collettivo del 26.02.2002, per il settore commercio, all’art.4, prevede
che nel caso in cui sia affidato all’agente l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilito uno specifico compenso
aggiuntivo, in forma non provvigionale.
E’ bene sottolineare che, secondo
l’art.1744 del Codice civile, l’agente
di commercio non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente.
La prima cosa da fare, quindi, è vedere se nel contratto individuale di
agenzia Le viene conferito o meno
l’incarico di incassare. In caso affermativo, lo stesso contratto dovrebbe prevedere, come sopra ricordato, uno specifico compenso aggiuntivo in forma non provvigionale.
Da ciò consegue che non è corretta
la previsione contrattuale per cui:
nello stabilire la misura della provvigione si è tenuto conto di tutto
quanto. In altri termini, la provvigione stabilita nel contratto non può
contenere il compenso (non provvigionale) per l’attività di incasso. In
questo caso, per tanto, Lei ha diritto ad un compenso ulteriore, che
dovrà stabilirsi d’accordo con la casa mandante. Qualora questo accordo non dovesse formarsi, non vi
sarà altra via che ricorrere al Giudice del Lavoro.
Nel caso in cui il contratto di agenzia non Le conferisca l’incarico di riscuotere, con continuità, i crediti
della casa mandante, bisognerà “ricavare” l’affidamento dell’incarico
in questione da altri elementi di fatto. Ciò significa che, dando prova
di aver svolto effettivamente e con
continuità l’attività di incasso, la casa mandante, che si è giovata della
sua opera e che non ha mai sollevato alcuna contestazione a riguardo, dovrà necessariamente compensarla per quanto ha fatto. Anche
stavolta, in caso di mancato accordo con la preponente circa la misura del compenso, questa verrà determinata facendo ricordo al Giudice.
In ogni caso è bene che, qualora si
sia richiesti di svolgere attività di riscossione per conto della casa
mandante, compito non previsto
nel contratto, si esiga (con la necessaria diplomazia!!) una comunicazione scritta (anche un semplice
fax) con cui venga conferito espressamente l’incarico in questione.
Così come è necessario conservare
una “traccia” dell’avvenuta riscossione e della conseguente remissio-
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2
ne delle somme alla casa mandante. Ogni documento è valido per dimostrare di aver svolto, con continuità, l’attività di incasso: copie di
assegni, di bonifici, ovvero appositi
blocchetti nei quali si riportino gli
estremi dell’incasso ecc. Essenziale
è anche il poter dimostrare di aver
consegnato gli incassi effettuati alla
casa mandante, per cui servirsi
sempre della posta raccomandata
con ricevuta di ritorno (anche assicurata), farsi sempre rilasciare ricevute per il denaro contante e, comunque, scegliere sempre strumenti che lascino una “traccia” del
percorso seguito dal pagamento
del cliente, dal momento in cui avviene a quello in cui, per il vostro
tramite, è incamerato dalla casa
mandante. In presenza di questi
elementi di prova, che dimostrano,
come detto, l’effettivo e costante
svolgimento da parte vostra di
un’attività di incasso il relativo compenso non può esservi negato.
Avv. Gianluca Bassetti
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6
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LE VARIE FIGURE DI INTERMEDIARI
AGENTE DI COMMERCIO: è agente di commercio il soggetto, persona fisica o società, stabilmente incaricato di promuovere, salvo approvazione della ditta mandante, la conclusione
di contratti in una zona preliminarmente definita per conto di
una o più ditte preponenti (art. 1742 c.c.).
zione di prodotti medicinali e editoriali. Se svolge l’attività in
regime di autonomia e non è legato da un rapporto di subordinazione il compenso è commisurato agli affari conclusi con il
rischio del risultato economico a proprio carico. Potrebbe essere assimilabile alla figura dell’agente di commercio.
RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO: è rappresentante di
commercio il soggetto, persona fisica o società, stabilmente
incaricato di concludere contratti per conto di una o più ditte
preponenti in una zona preliminarmente definita. I contratti
conclusi si considerano stipulati direttamente tra il cliente e la
ditta mandante (art. 1752 c.c.).
PROCACCIATORE DI AFFARI: non esiste nel codice civile un
riferimento normativo specifico relativo a tale figura. Si differenzia dall’agente o rappresentante di commercio in quanto:
- non è vincolato dalla esclusività;
- non ha una zona specifica;
- non ha stabilità di incarico.
SUBAGENTE: è un soggetto, persona fisica o società, legato
ad un preponente-agente per mezzo di un contratto di agenzia
o di rappresentanza di commercio. In tal casso valgono i requisiti previsti dalle normative vigenti, dal codice civile dagli
Accordi Economici Collettivi (A.E.C.).
VENDITORI DIRETTI: vi rientrano i soggetti che svolgono
azione di vendita con qualifiche differenti, come ad esempio:
- commesso viaggiatore;
- venditore diretto;
- ispettori;
- capi area.
Sono gerarchicamente dipendenti, non hanno rischio di impresa, hanno diritto ad essere rimborsati per le spese sostenute e
la loro retribuzione di base non è determinata dai risultati di
vendita.
AGENTE CON DEPOSITO: è un soggetto che tiene in deposito per conto della ditta mandante i prodotti che verranno consegnati da lui direttamente al cliente. Valgono le norme in materia di deposito per gli obblighi relativi alla custodia dei beni.
AGENTE E RAPPRESENTANTE CHE COMMERCIA IN
PROPRIO: oltre alla promozione e/o conclusione di contratti
di vendita il soggetto esercita in proprio il commercio di prodotti della preponente (salvo patto contrario scritto) o di altre
ditte non concorrenziali.
AGENTE PER LA TENTATA VENDITA: è un soggetto che
promuove direttamente la vendita di prodotti al cliente con
consegna della merce contestuale o successiva utilizzando il
proprio automezzo. L’attività è molto diffusa nel settore alimentare. Se il soggetto non è legato da un rapporto di dipendenza, per esso si configurano le caratteristiche del rapporto
di agenzia di commercio; valgono i requisiti previsti dalla normative vigenti, dal codice civile e dagli Accordi Economici
Collettivi (A.E.C.).
N.B.: è obbligatoria, per svolgere l’attività di agente o rappresentante di commercio, l’iscrizione al Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio (L. 03.05.1985, n. 204; D.M.
21.08.1985)
COMMISSIONARIO: è un soggetto che, dietro mandato, acquista o vende beni per conto del committente e in nome proprio (art. 1731 c.c.). Il commissionario:
- non è vincolato da obbligo di esclusiva;
- non ha una zona definita;
- non ha un incarico stabile;
- può concedere dilazioni di pagamento (art. 1732 c.c.).
MEDIATORE: mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da
rapporti di:
- collaborazione;
- dipendenza;
- rappresentanza (art. 1752 c.c.).
Ha diritto a percepire la provvigione da ciascuna delle parti e
al rimborso delle spese anche se non si è verificata la conclusione del contratto (art. 1755, 1756 c.c.).
PROPAGANDISTA: è una figura assai frequente nella promo-
AGENTI DI ASSICURAZIONE: hanno un loro Albo e una propria disciplina normativa pur essendo applicabili, ai sensi dell’art. 1753 c.c., le disposizioni relative al contratto di agenzia
previste dal Capo X del codice civile (art. 1742 e segg.), se
non derogate da norme corporative o dagli usi e comunque se
compatibili con la natura dell’attività assicurativa.
N.B.: le figure di commissionario, mediatore, propagandista,
procacciatore di affari, venditore diretto e agente di assicurazione, non possono iscriversi al Ruolo Agenti e Rappresentanti
di Commercio.
PROMOTORE FINANZIARIO: è stato istituito con la Legge
02 gennaio 1991, n. 1. Successivamente l’evoluzione normativa ha modificato in maniera rilevante l’ambito operativo dei
promotori finanziari ed i requisiti per svolgere tale attività.
L’art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (che ha apportato
varie modifiche alla precedente normativa) stabilisce che è
promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’attività di promozione e di collocamento presso il pubblico di
strumenti finanziari e di servizi di investimento in luogo diverso
dalla sede, legale o secondaria, del soggetto abilitato per il
quale opera. L’attività di promotore finanziario deve essere
svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto.
Il citato art. 31, co. 4, del D.Lgs. 58/1998 prevede che per poter esercitare l’attività di promotore finanziario occorre iscriversi, dopo aver superato il previsto esame, all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari, istituito presso la CONSOB
(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).
Sotto il profilo fiscale l’attività di promotore finanziario è considerata come attività d’impresa e quindi è assoggettata alle
norme fiscali che disciplinano il reddito d’impresa. in base a
quanto disposto dal Ministero delle Finanze nella risoluzione n.
267/E del 11.11.1995, alla categoria dei promotori finanziari si
applicano le stesse regole applicabili agli agenti e rappresentanti di commercio. Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale è da evidenziare che anche la corte di Cassazione ha stabilito l’obbligo di iscrizione all’ente previdenziale ENASARCO.
7
Sarcit
LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
ENASARCO
Attenzione alla scadenza del 31 dicembre 2005
Alla nostra redazione sono giunte diverse richieste riguardanti “vecchie”
posizioni contributive ENASARCO
cessate prima del 1998, prima cioè
della modifica effettuata al regolamento della Fondazione ENASARCO,
ne pubblichiamo una.
D. : “Mi chiamo C.G. nel 1996 ho cessato la mia attività di agente di commercio per diventare dipendente di
una multinazionale. Al momento della
cessazione dell’attività avevo maturato una anzianità contributiva ENASARCO di 16 anni che mi garantiva la
pensione al compimento del 60° anno
di età. Ora sono venuto a sapere che
nel 1998 l’ENASARCO ha cambiato il
regolamento ed ha aumentato il minimo di anzianità contributiva ed innalzato l’età per l’ottenimento della pensione.
Cosa posso fare dei 16 anni di contri-
buti versati?
Posso chiedere all’ENASARCO il rimborso?
Oppure come posso acquisire gli anni
che mi occorrono per raggiungere
l’anzianità contributiva richiesta dal
nuovo regolamento?”
Rispondiamo alle sue domande.
In primo luogo i contributi versati non
sono rimborsabili, l’art.36 del regolamento in vigore prevede che “gli
agenti che, per effetto di un mutamento di attività professionale, siano
obbligati ad iscriversi presso altro
fondo di previdenza integrativa obbligatoria per legge, possono chiedere il
trasferimento a favore di quest’ultimo
dei contributi versati, in misura non
superiore al 30%, qualora non possano in alcun modo acquisire il diritto
alle prestazioni pensionistiche erogate dalla Fondazione”, diritto che si ac-
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ABBIGLIAMENTO
GRUPPO CENTRALMOTOR
Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Hyundai
RACOA: Wolkswagen
AUTOIMPORT: Peugeot
TERNIAUTO: Opel
MARCELLONI
RIPARAZIONE AUTO
RCA DI FIGORILLI MARIO & SOCI
carrozzeria autorizzata ALFA ROMEO
Sconti per tutti gli iscritti al Sindacato
SARCIT
STYLING CAR: Carrozzeria autorizzata
Rover, Land Rover, MG - Vettura sostitutiva, soccorso stradale 24h, lavori
garantiti 24 mesi, agevolazioni particolari per gli agenti di commercio
quisisce al compimento del 60° anno
di età per le donne ed al 65° anno di
età per gli uomini e possano far valere
una anzianità contributiva di almeno
20 anni.
L’art. 16 del citato regolamento ha
esteso, fino al 31/12/2005, la possibilità di inoltrare domanda di ammissione anche agli agenti che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 15 anni, all’1/10/1998, o di almeno 18 anni, al 31/12/2003, e che a
tali date abbiano già cessato l’attività
di agenzia senza esercitare il diritto
alla prosecuzione volontaria.
Pertanto per maturare i requisiti pensionistici Lei dovrà riprendere l’attività
di agenzia oppure inoltrare domanda
di ammissione alla prosecuzione volontaria improrogabilmente entro i termini citati, ovvero entro il 31/12/2005.
Rita Pileri
VIAGGI
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MEMORY VIAGGI
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ACCOR HOTEL - ll Gruppo, di cui fanno parte le società alberghiere "Mercure", "Sofitel", "Novotel" e "Ibis", dispone di una gamma completa di più
3.600 alberghi in 90 paesi, destinati
sia alla clientela di affari che a quella turistica con le seguenti società alberghiere: Sofitel, Novotel e Mercure
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BEST WESTERN - La catena Best Western è leader nel mondo ed associa, in oltre 83 paesi, oltre 4000 hotel
indipendenti di ottima qualità e giusto prezzo. Si può avere la possibilità
di scegliere un albergo per un’appuntamento d’affari, per una riunione o per una vacanza.
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un sistema di franchising. L’ospitalità
firmata da Alliance Alberghi è presente in Italia con:
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Milano, Piacenza, Bologna, Modena,
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Sarcit
RESPINTO
DAL TAR DEL LAZIO
IL RICORSO DELLA
FEDERAGENTI
Alla faccia tosta non c’è limite!
La Federagenti, “arrampicandosi sugli specchi”, cerca di
trasformare una sonora sconfitta innanzi al T.A.R. del Lazio, in una improbabile vittoria.
Il tanto “strombazzato” ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, presentato per chiedere la sospensiva del Bando di Gara indetto dall’Enasarco non è stato neppure discusso perché il 12 maggio scorso, i Giudici Amministrativi hanno evidenziato la assoluta “insussistenza nella fattispecie prospettata, dei presupposti per l’emissione dell’invocato provvedimento cautelare”.
Di fronte a questa evidenza, la Federagenti ha rinunciato e
ritirato il proprio ricorso, guardandosi bene dal “dirlo in giro” ed omettendo (con la faccia tosta di cui sopra) di far
sapere che in data 28 aprile 2005, lo stesso T.A.R. del Lazio con provvedimento numero 2319 aveva già respinto
analogo ricorso urgente della Federagenti (presentato
inaudita altera parte... cioè senza avvisare l’Enasarco)
sempre per “insussistenza dei presupposti....”.
Nonostante tutto ciò, su una pagina autogestita ed autopagata di un giornale economico (sempre lo stesso), si
canta vittoria cercando pietosamente di cambiare le carte
in tavola.
Infine, cosa c’entra la FIARC-Confesercenti?
Federagenti cerca “compagnia”?
Inutilmente, perché a quanto risulta la FIARC non ha chiesto alcun “annullamento” della gara, bensì solo una moratoria per motivi di “opportunità” politica-sindacale.
Evidentemente faccia tosta e distorsione della realtà vanno di pari passo.
Fonte sito www.enasarco.it/
Deficit PIL 2003-2004
Italia a 3,2%
BRUXELLES, 26 SET - l’Ufficio statistico dell’Ue (Eurostat) indica il rapporto deficit-pil dell’Italia per il 2003 e il
2004 che e’ stato pari al 3,2%. Il dato rivede così al rialzo dello 0,1% il dato di maggio, che stimava al 3,1% il
disavanzo.Nel 2004 il rapporto deficit-Pil di Eurolandia è
sceso al 2,7% dal 3,0% del 2003. Otto paesi hanno superato la soglia di riferimento del 60% del rapporto debito-Pil stabilita dal Trattato di Maastricht: Grecia, Italia,
Belgio,Malta, Cipro, Germania, Francia e Austria.
MODULO D’ISCRIZIONE
(si prega di scrivere in stampatello e con inchiostro nero)
COMPILARE IN OGNI PARTE ED INVIARE A/M FAX AL N. 0744/43.64.84 ALLEGANDO L’ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO
PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE N° 11200052 INTESTATO A SARCIT VIA RICCARDI 2 TERNI, DELLA QUOTA
SINDACALE DI EURO 130,00 FISCALMENTE DEDUCIBILE.
Il sottoscritto/a: Cognome _____________________________________________ Nome __________________________________________
Nato/a __________________________________ il _____/____/____ Residente _________________________________________________
CAP _________________ Prov. (
) Via _________________________________________________________________ nr. __________
Telefono: _______________________________ Fax.: _______________________________ Cellulare: ________________________________
E-Mail. _________________________________________ Settore merceologico: __________________________________________________
matricola ENASARCO _____________________________ Ruolo Agenti _____________________________ C.C.I.A.A __________________
Cod. Fiscale:
Partita IVA.:
DICHIARA
Di conoscere e accettare lo statuto del Sindacato SARCIT aderente alla Federazione Nazionale USARCI, copia del quale viene contestualmente consegnata, di aderire al medesimo assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare s'impegna al pagamento dei contributi associativi nell'importo e nella forma determinata dagli Organi Statutari, in via diretta, o a/m di Bonifico Bancario.
Firma ............................................................................................
Nel prendere atto delle clausole sopra citate accetta e sottoscrive in particolare quelle inerenti la durata annuale, il tacito rinnovo, nonché il periodo di disdetta.
Firma ............................................................................................
Effettuerà il versamento dei contributi associativi a/m di Bonifico bancario su c/c n.200/30 ABI 6380 CAB 14403 presso CARIT Ag. 4
Terni Via Brodolini, 14;
N.B.: i dati personali richiesti saranno utilizzati conformemente alle disposizioni della legge 675/96.L’eventuale trattamento degli stessi
non sarà finalizzato per scopi commerciali ma, esclusivamente per determinate opportunità atte a proporre servizi e prodotti in grado
di migliorare l’attività professionale della categoria (art. 22).
Terni _______/_______/___________
Firma ............................................................................................
PROMEMORIA: l’iscritto/a dovrà comunicare ogni variazione che possa interessare il Sindacato e l’iscritto medesimo.
ESTRATTO DELLO STATUTO
ARTICOLO I
È costituita in Terni una associazione fra Agenti e Rappresentanti di Commercio con la denominazione “Sindacato Agenti Rappresentanti di Commercio della “Regione dell'Umbria”.
ARTICOLO II
L’associazione è apartitica, autonoma, indipendente e ha lo scopo di:
a) promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici dei soci;
b) prestare loro assistenza nella stipulazione di contratti e nella risoluzione di eventuali controversie di case mandanti;
c) portare aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative e fiscali;
d) raccogliere e comunicare notizie e dati statistici ed economici di loro interesse;
e) nominare e designare i propri rappresentanti presso enti che possono tutelare gli interessi della categoria e con i quali vi siano rapporti di interesse
pubblico e privato;
f) stabilire e localizzare sedi secondarie in altre provincie sulle cui attività mantiene esclusivo controllo.
ARTICOLO III
L’associazione aderisce alla UNIONE SINDACATI AGENTI E RAPPRESENTANTI di COMMERCIO ITALIANI U.S.A.R.C.I. Federazione Nazionale della
quale approva, accetta e s’impegna di rispettare lo Statuto approvato dalla Assemblea Generale e le successive modifiche.
ARTICOLO IV
Possono far parte dell’Associazione in qualità di socio gli Agenti e Rappresentanti di commercio e industria regolarmente iscritti al ruolo presso le Camere di Commercio ed all’Ente ENASARCO, nonché i pensionati dell’ENASARCO.
ARTICOLO V
L’iscrizione impegna il socio a tutti gli obblighi statutari compreso quello del versamento delle quote sociali e di sottostare alle deliberazioni
degli organi dell’Associazione.
ARTICOLO VI
L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata anno per anno salvo regolare disdetta da dare con raccomandata entro e non oltre il 30 settembre a valere per l’anno successivo.
ARTICOLO VII
La qualità di socio cessa:
a) per dimissioni, le stesse sono valide se comunicate alla presidenza della associazione a mezzo lettera raccomandata entro il 30 settembre dell’anno
in corso ed hanno valore per l’anno successivo.
b) per espulsione dall’associazione deliberata dal Consiglio dei probiviri, sentita la parte interessata. L’espulsione decorre dalla data del provvedimento dall’esercizio di tutti i diritti attivi, fermo restando gli obblighi dello Statuto per l’anno in corso.
N.B. Copia integrale dello statuto verrà consegnata al momento dell’iscrizione.
(SI PREGA DI COMPILARE E SPEDIRE IL MODULO RID ALLA PAGINA SEGUENTE)
10
Sarcit
– Modulo per il Bonifico Bancario da riempire e spedire a SARCIT –
Spett.le Istituto Bancario (Nome e indirizzo della Vs. banca)
TERNI
da compilare a cura dell'iscritto
da compilare a cura del SARCIT
VI PREGHIAMO ESEGUIRE A DEBITO DEL C/C n.ro:
IL GIORNO
ABI:
5
CAB:
10
15
20
30
DEL MESE DI GENNAIO DI OGNI ANNO
PRESSO
DAL
INTESTATO A:
IL PAGAMENTO DI
€ 130,00
PER QUOTA SINDACALE ANNUALE
A REVOCA
O/C
(nome e cognome dell'iscritto)
ACCETTO ORA PER ALLORA LE EVENTUALI VARIAZIONI DELLA QUOTA SINDACALE
Firma dell'iscritto
A FAVORE DI:
S.A.R.C.I.T. Terni
C/C 200/30 presso CARIT S.p.A. AG. 4
Via Brodolini - 05100 TERNI - A.B.I. 6380 C.A.B. 14403
☞ OFFERTE DI LAVORO
SIETE INTERESSATI A RICEVERE OFFERTE DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA?
Se la risposta è affermativa, riempite questa scheda ed inviatela alla nostra redazione di
Via Giuseppe Riccardi, 2 - 05100 Terni oppure a mezzo di Fax al numero 0744/436484.
S.A.R.C.I.T. – U.S.A.R.C.I. VIA G. RICCARDI, 2 – 05100 TERNI
Scheda Dati Anagrafica
(Si prega di scrivere in stampatello)
Ditta
Nome
Via
Cap.
Città
telefono
Fax
cellulare
e-mail
settore merceologico
zona operativa
mono/plurimandatario
Numero dipendenti
Numero subagenti
Informativa ex Legge 675/96 Tutela della privacy. La redazione di “Dimensione SARCIT” ed il Sindacato SARCIT titolari del trattamento, raccolgono presso la sede e trattano, con modalità anche automatizzate connesse ai fini, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma serve per conferire i servizi indicati.
firma leggibile ……………………………………………………………………………………………………………………………….……….
12
Sarcit
CESSAZIONE ANTICIPATA
INPS:
dell’attività di Agente di Commercio
“indennizzata” dall’INPS
aggiornata
con aumento
la perequazione
L’INPS erogherà i “bonus” questo
prevede la finanziaria 2005 la
quale ha prorogato i termini per le
domanda al 31/12/2007.
La Legge Finanziaria 2005, come
detto, ha prorogato fino al 31 dicembre 2007 il bonus previsto
dall’art. 1 del Decreto L.vo n° 207
del 28/03/1996 che prevede la
concessione di un indennizzo a
favore dei commercianti e degli
agenti di commercio che cessano
la propria attività. Per poter ottenere l’indennizzo sono necessari i
seguenti requisiti:
1) età più di 62 anni se uomini e più
di 57 anni se donne;
2) iscrizioni al momento della cessazione dell’attività per almeno cinque anni come titolari o coadiutori
nella gestione attività commerciali
dell’INPS;
3) cessazione definitiva dell’attività;
4) cancellazione del titolare dal registro imprese tenuto dalla camera di
commercio.
Per l’anno 2005 l’indennizzo ammonta a Euro 420,02 mensili e
spetta a partire dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda.Il bonus
è erogato fino a tutto il mese in cui
il beneficiario compie i 65 anni se
uomo e 60 anni se donna ed è liquidata dall’INPS con le stesse modalità e cadenze per il pagamento
delle prestazioni pensionistiche.
L’indennizzo è incompatibile con lo
svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendete o autonoma.Il
beneficiario dell’indennizzo, ha pertanto l’obbligo di comunicare all’INPS l’eventuale ripresa dell’attività
lavorativa
entro
30
giorni
dall’inizio.In questo caso il bonus
viene revocato. La domanda per
l’ottenimento dell’indennizzo per la
cessazione dell’attività, va presentata alla competente sede INPS territoriale insieme alla documentazione richiesta. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del
Sindacato SARCIT.
INDENNITÀ DI MATERNITÀ
PER GLI
AGENTI DI COMMERCIO
Con la circolare 59 del 29/03/2004, l’Inps ha comunicato gli importi giornalieri da prendere come base per la liquidazione dell’indennità di maternità.
Le agenti di commercio, per ciò che attiene all’indennità per l’estensione lavorativa (due mesi precedenti la data del parto e tre mesi successivi alla
stessa), nonché per congedo parentale e per interruzione di gravidanza devono utilizzare l’importo giornaliero di Euro 30,56.
Pertanto l’indennità di maternità sarà pari all’80% di detto importo, ovvero
Euro 24,50 mentre l’indennità per congedo parentale (30% dell’importo
giornaliero base) sarà pari a Euro 9,17.
Nel mese di novembre di ogni anno
un decreto interministeriale (Economia e Lavoro) stabilisce il parametro
per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni, o a titolo
provvisorio sulla base della previsioni dell’indice d’inflazione ISTAT per
l’anno in corso, salvo conguaglio all’accertamento definitivo, che verrà
effettuato con la perequazione automatica dell’anno successivo.
Nel 2004 l’indice ISTAT è stato
dell’1,9% quello previsto, del 2%
quello definitivo: conseguenza è che
le pensioni del gennaio 2006, oltre
all’aumento revisionale per il corrente anno, riceveranno una rivalutazione dell’1% se inferiore al triplo del
trattamento minimo, con riduzioni
graduali a seconda degl’importi con
l’ormai arcinota “scalettatura”. Ricordiamo che nei due anni precedenti non ci furono conguagli.
Tuttavia, nonostante il dato definitivo, l’INPS ha comunicato che non
verranno ricalcolati i limiti di reddito
personale e coniugale provvisori per
l’integrazione al trattamento minimo
delle pensioni; saranno invece rivisti
i limiti per la riduzione degli assegni
di invalidità in presenza di redditi (riduzione del 25% da 21.862,36 a
27.327,95 Euro, del 50% oltre i
27.327,50 Euro) e i limiti di reddito
per la riduzione delle pensioni ai superstiti (riduzione del 25% da
16.396,77 a 21.862,36 Euro, del
40% da 21.862,36 a 27.327,95 Euro, del 50% oltre 27.327,95 Euro).
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13
Sarcit
DATI ERRONEI
SULLA SOLVIBILITÀ?
CHI SBAGLIA PAGA!
Dati relativi alla solvibilità segnalati erroneamente ad
una centrale rischi? Da oggi il danno si paga. Questo
quanto stabilito dal Tribunale di Roma con sentenza n.
31848 depositata a fine 2004, a seguito di domanda di
risarcimento danni avanzata da una società operativa
nel settore informatico in occasione di una vicenda relativa all’erroneo trattamento di dati.Nei fatti la società
d’informatica subiva un arrestamento nel proprio disegno di sviluppo dell’attività a causa di due episodi contemporanei aventi come controparti, banche. In un caso alla società d’informatica veniva revocato un fido a
suo tempo concesso, in un altro le veniva rigettata la
domanda d’allargamento del fido.Indagando sulle motivazioni di tali rifiuti, la società veniva a conoscenza che
un istituto di credito di cui era cliente aveva segnalato
alla centrale rischi della Banca d’Italia che monitora i
dati relativi alla solvibilità di privati ed imprese dati erronei relativamente ad un credito classificato “in sofferenza” (ovvero “etichettando” la società d’informatica non
adempiente su quel pagamento).Errore sulla rilevazione
del dato costato assai caro all’istituto di credito: il Tribunale di Roma lo ha infatti condannato ad un maxi-risarcimento di ben 1.200.000 euro!!!Cifra più che plausibile
leggendo la sentenza: con la comunicazione del dato
erroneo l’istituto di credito ha provocato alla società di
informatica un abbandono di quelli che erano stati i
progetti di sviluppo basati sui finanziamenti che certamente avrebbe ottenuto in condizioni normali senza l’alterazione del dato sbagliato.Nonostante che l’istituto di
credito si sia difeso lamentando un generico calo di
profitti nella New economy, il Tribunale ha stabilito che
con la sua condotta l’istituto di credito ha causato sia
un danno emergente (cioè da una diminuzione del patrimonio) che un lucro cessante (ovvero un mancato guadagno che la società di informatica avrebbe potuto al
contrario conseguire, in condizioni normali).La sentenza
rispecchia sostanzialmente una conseguenza della violazione di quanto sancito all’art. 11 del Testo Unico sulla privacy, il quale stabilisce che i dati personali oggetto
di trattamento devono essere “esatti”.Ciò perché evidentemente l’erroneità può cagionare dei danni, ed è
proprio il caso di dire che in questa vicenda “qualcuno
ne ha fatto le spese”....
Valentina Freudiani
ORARIO UFFICIO:
SEGRETERIA: Dal LUNEDI al VENERDI: dalle 9,30 alle 12,30
SABATO: dalle 10,00 alle 12,00
UFFICIO LEGALE E VERTENZE: MARTEDI - GIOVEDI - SABATO dalle 10 alle 12,30
(preferibilmente per appuntamento)
CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA: Il VENERDI esclusivamente per appuntamento
CONSULENZA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE: SABATO: dalle 10 alle 12
(preferibilmente per appuntamento)
SERVIZI AGLI
ISCRITTI
Il sindacato offre ai propri iscritti le seguenti prestazioni:
controllo dei mandati di agenzia in atto
o da firmare;
assistenza nelle controversie con le
mandanti;
consulenza legale;
consulenza fiscale;
consulenza assicurativa;
calcolo delle indennità di fine rapporto;
controllo estratto conto ENASARCO;
disbrigo pratiche previdenziali ed assistenziali presso l'ENASARCO;
convenzioni bancarie;
convenzioni assicurative;
convenzioni per l’acquisto di carburanti,
attrezzature per ufficio, abbigliamento
Convinti di dover dare maggiore assistenza agli
iscritti abbiamo cercato e cerchiamo ancora di
darvi il meglio di quello che una categoria come
la nostra debba avere. Perché il SARCIT è il
sindacato degli agenti di commercio fatto di
agenti di commercio!
Per ulteriori informazioni contattate la segreteria al numero 0744 420289 oppure inviateci
una e-mail all’indirizzo [email protected] oppure un fax al numero 0744 436484.
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Sarcit
DALLA PRIMA PAGINA:
Servizio
di Consulenza
Assicurativa
“L’esigenza di protezione per
noi stessi e per i nostri familiari
è sempre più sentita. Siamo
sufficientemente protetti?”
“Conosci le caratteristiche delle
assicurazioni stipulate per la
nostra categoria dalle ditte
mandanti e dall’ENASARCO?”
Queste ed altre domande sui
servizi assicurativi e previdenziali hanno spinto il sindacato
SARCIT a sviluppare un SERVIZIO DI CONSULENZA PERSONALIZZATA.
Il sabato mattina dalle 10 alle
12, un consulente assicurativo
sarà a tua disposizione. Se hai
bisogno di chiarimenti in merito, oppure di una consulenza riguardo le tue assicurazioni private, rivolgiti al nostro ufficio.
Puoi contattarci al numero:
0744/420289
Direttore Responsabile: Giovanni Di Pietro
Capo Redattore: Claudio Pileri
In redazione: Rita Pileri
Hanno collaborato:
Gianluca Bassetti, Patrizia Carpi, Ciano Donadon, Sabrina Gentili
Redazione:
Via Riccardi, 2 - 05100 Terni
Telefono: 0744 420289
Telefax: 0744 436484
Sito Internet: www.usarcicentro.it
E-Mail: [email protected]
Autorizzazione
Tribunale di Terni n° 7/2001
Iscritta al Reg. Nazionale
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Stampa
Umbriagraf s.r.l.
Via Vanzetti 50, Terni
Impaginazione
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Tiratura di questo numero
6000 copie
Questo periodico
è associato all’Unione
Stampa Periodica Italiana
Indennità di cessazione
del rapporto di Agenzia
e normativi tra ditte mandanti ed
agenti e rappresentanti di commercio,
distinguono tre diverse tipologie di indennità:
1. indennità per la risoluzione del
rapporto (F.I.R.R.): essa spetta all’agente sia nel caso di disdetta da parte della ditta preponente sia nel caso
di dimissioni da parte dell’agente,
semprechè la disdetta da parte della
preponente non sia causata da colpa
grave dell’agente
(ritenzione indebita, concorrenza sleale ovvero violazione del vincolo di
esclusiva per i monomandatari);
2. indennità suppletiva di clientela:
essa viene corrisposta dalla ditta
mandante se il contratto è a tempo
indeterminato ovvero, se è a tempo
determinato, nel caso in cui lo stesso
sia stato rinnovato o prorogato. Inoltre, spetta nel caso in cui la risoluzione del rapporto contrattuale dipenda
o dall’iniziativa della casa mandante
per fatto non imputabile all’agente o
dal recesso dell’agente (se il rapporto
dura da almeno un anno) a causa di
invalidità permanente (o totale), a
causa di fatti imputabili alla ditta mandante o per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
3. indennità meritocratica: tale indennità viene corrisposta esclusivamente se:
— l’importo totale dell’indennità di risoluzione del rapporto e dell’indennità suppletiva di clientela sia
inferiore alla media annuale delle
retribuzioni riscosse dall’agente
negli ultimi 5 anni e, se il contratto
risale a meno di 5 anni, sulla media del periodo in questione;
— ci sia un aumento di clientela o un
aumento sensibile di fatturato con
clientela esistente.
Per il trattamento ai fini delle imposte
dirette bisogna distinguere tra indennità spettanti a persone fisiche e indennità spettanti a società di persone
ovvero a società di capitali.
Le indennità spettanti a persone fisiche per la cessazione del rapporto di
agenzia non concorrono alla formazione del reddito di impresa, ma costituiscono reddito di lavoro autonomo. Tale reddito è assoggettato a tassazione separata, salva la facoltà, per
l’agente, di optare per la tassazione
ordinaria in sede di dichiarazione dei
redditi. Il soggetto che eroga l’indennità è tenuto ad applicare la ritenuta
d’acconto del 20% ai sensi dell’art.
25, comma 1, D.P.R. 600/1973.
Le indennità spettanti a società di
persone rientrano tra i redditi da assoggettare a tassazione separata in
capo al singolo socio nell’anno di percezione, con possibilità di scelta per
la tassazione ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate, con la R.M.
29/7/2005 n. 105/E, ha precisato che
“l’art. 25, primo comma, del D.P.R. n.
600 del 1973, richiamando le indennità per cessazione di rapporti di
agenzia assoggettate a tassazione
separata ai sensi dell’art. 17, comma
1, lettera d), del TUIR, senza alcuna
distinzione, assoggetta a ritenuta sia
le indennità dovute a persone fisiche
sia quelle corrisposte a società di
persone.
L’Agenzia ha precisato anche su quale ammontare dell’indennità vada calcolata la ritenuta stessa. Considerando, infatti, che la modifica normativa
introdotta dalla riforma fiscale è entrata in vigore dall’1/1/2004, se le indennità maturate al 31/12/2003 hanno già concorso a formare il reddito
d’impresa, dette somme saranno
escluse dall’applicazione della ritenuta alla fonte. “Al fine di adempiere
correttamente agli obblighi del sostituto di imposta”, conclude la risoluzione n. 105/E, “sarà cura del sostituto stesso, prima di procedere alla corresponsione dell’indennità in argomento, di richiedere alla società di
persone interessata il rilascio di apposita dichiarazione dalla quale risulti
che dette indennità sono state già effettivamente computate per competenza ai fini del calcolo del reddito di
impresa”.
Le indennità spettanti a società di capitali concorrono alla formazione del
reddito di impresa in base al principio
di competenza e non sono soggette a
ritenuta di acconto all’atto della percezione.
Nel caso in cui la società di capitali
opti per il regime della trasparenza fiscale le indennità in oggetto vengono
imputate ai soci per competenza. Anche se, di fatto, con l’opzione per la
trasparenza fiscale le società di capitali possono essere equiparate alle
società di persone, si ritiene che non
si possa applicare la tassazione separata considerando la specifica indicazione delle sole persone fisiche e delle società di persone contenuta nell’art. 17, comma 1, D.P.R. 917/1986.
Dott.ssa Sabrina Gentili
15
Sarcit
CONVENZIONI AUTOMOBILISTICHE CON IL
CONCESSIONARIA DEL GRUPPO FIAT
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PUNTO (mod. 188)
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10%
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8%
12%
17%
17%
13%
15%
15%
15%
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NUOVA PANDA VAN
SEICENTO VAN
STRADA
PUNTO VAN (mod. 288)
IDEA VAN
STILO VAN
MULTIPLA VAN
ULYSSE VAN
DOBLO’ CARGO
SCUDO
DUCATO
17%
10%
15%
15%
15%
11%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
VETTURE
SCONTI
147
14%
156 e SPORT WAGON 16%
CROSS/SPORT W.Q4 14%
SPIDER/GTV
16%
ALFA GT
13%
159
10%
166
16%
YPSILON
MUSA
LYBRA
PHEDRA
THESIS
12%
12%
18%
14%
14%
UN GIOCO (DI PAROLE)
Nel normale lessico del contratto di
agenzia vi sono tre figure principali :
- Mandante, ovvero l’impresa, il produttore, il grossista, ossia colui che
produce o trasferisce un bene o un
servizio ad un altro.
- Agente o rappresentante, ossia
l’intermediario commerciale che promuove la vendita dei prodotti o servizi
dalla mandante al cliente
- Cliente, colui che acquista un bene
od un servizio dietro corrispettivo.
Noi agenti commerciali abbiamo fatto
nostro questo glossario, questa terminologia, e parliamo della mandante
come il nostro datore di lavoro e del
cliente come “nostro” compratore.
Proviamo a spostare l’ottica di questa
terminologia ormai radicata da centinaia di anni per cercare di vedere, di
inquadrare di mettere a fuoco la professione dell’agente commerciale
guardandolo da un’altra ottica, quella
del professionista piuttosto che del
lavoratore autonomo piccola impresa.
PROVIAMO A GIOCARE CON QUESTI TERMINI.
Il “nostro” cliente cosa fa, acquista un
bene tramite la nostra intermediazione, dietro pagamento di un corrispettivo; ma, questi, non è il nostro cliente, non siamo noi che gli vendiamo
materialmente un bene, noi gli indichiamo il produttore, meglio lo mettiamo in contatto con chi lo produce e
può venderglielo,nostro compito è
informarlo degli aspetti tecnici, com-
merciali, ed economici, il cliente non
acquista da noi, non paga il prezzo
convenuto a noi, il cliente si serve del
nostro operato per arrivare al produttore per valutare quello che per lui risulta più più conveniente che soddisfa i suoi bisogni, senza il nostro intervento non potrebbero conoscerlo.
Ma allora, chi è il nostro cliente, se
quello a cui ci rivolgiamo quello che
visitiamo quasi giornalmente, che
coccoliamo, non è il nostro compratore.
Il nostro cliente è in verità la nostra
mandante, le nostro aziende sono i
nostri clienti, infatti a loro vendiamo
un servizio, la promozione degli articoli di loro proprietà, e per questo
servizio ci pagano il “giusto” corrispettivo; l’oggetto del mandato per la
precisione è la promozione delle vendite, è questo il nostro prodotto. Il nostro cliente/mandante ci chiede un
determinato prodotto che è la promozione delle vendite e noi glielo offriamo glielo procuriamo in cambio della
provvigione.
Se così è, potremmo essere noi a stabilire le condizioni contrattuali, l’entità
delle provvigioni, il momento del pagamento, la zona,la categoria di clienti, non esisterebbe ovviamente più l’esclusiva a favore del preponente, il
patto di non concorrenza, ecc ecc essendo non più parasubordinati, ma
professionisti, e le ditte non più mandanti ma nostro clienti
Del resto, il commercialista, il legale,
l’architetto, l’ingegnere non sono forse loro che ci presentano la parcella,
alle loro condizioni, a noi resta che la
possibilità di accettare o cercarne un
altro, potremmo noi chiedere al nostro commercialista di non avere altri
clienti agenti tra i suoi? Assolutamente no ed allora perché noi non possiamo avere due aziende o tre di scarpe,
borse, frigoriferi ecc ecc.
E le indennità?, ovviamente non si
chiamerebbero più indennità di clientela, firr, ma potrebbero chiamarsi indennità di avviamento dove il nostro
magazzino è costituito da un numero
notevole di clienti, rivenditori. Del resto il nostro cliente (mandante) si rivolge alla nostra agenzia per incrementare le vendite o affacciarsi sul
mercato per la prima volta, e sulla base dell’incremento, della durata del
rapporto( punto determinante), più è
breve la durata, più alto sarà l’avviamento che ci dovrà essere pagato,
sulla base di questi parametri ed altri
individuabili verrà calcolato il nostro
avviamento.
Poiché le condizioni contrattuali saranno poste da noi e dal mercato,
non più unilateralmente dalle mandanti(clienti), non saremmo più costretti a subire lo stillicidio delle riduzioni di zona, delle provvigioni, oltre
alle imposizioni, vessazioni, ricatti,
angherie ed alla cessazione del rapporto non ci sarà più nessun patto di
non concorrenza.
Non so se ho giocato troppo con le
parole oppure ho sognato, ma potrebbe anche essere una provocazione, comunque mi sono divertito.
Giovanni Di Pietro
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