Funzioni e Compiti del revisore contabile e della società di revisone

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Funzioni e Compiti del revisore contabile e della società di revisone
Unione Giovani Dottori Commercialisti di Cosenza
Funzioni e Compiti
del revisore contabile
e
della società di revisone
Dott.ssa Francesca Riso – Dott. Serafino Mascaro
Cosenza 22 Marzo 2012
Unione Giovani Dottori Commercialisti di Cosenza
LA NUOVA DISCIPLINA:
D.L. 9 FEBBRAIO 2012 n.5 – c.d. Decreto Semplificazioni
L’art. 35 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5 (c.d. decreto semplificazioni) ha
ulteriormente modificato, in tema di collegi sindacali, le recenti norme
introdotte con l’art.14 della legge 12 novembre 2011 n.183:
• Delegare, per le società più piccole, i controlli legali e contabili ad un
sindaco unico, ma secondo diversi parametri e, nelle s.r.l. con diverse
incombenze
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LE NUOVE REGOLE SUGLI ORGANI DI CONTROLLO
Tipo di società
Tipologia di organo
Tipo di controllo
s.p.a. e s.a.p.a. piccole
Al di sotto dei parametri del
bilancio in forma abbreviata,
nomina il sindaco unico
Di norma esercita il controllo di
legalità ma lo statuto può delegargli
anche quello contabile.
s.p.a. e s.a.p.a. grandi
Oltre i parametri che ammettono il
bilancio in forma abbreviata,
nomina del collegio sindacale
Di norma esercita il controllo di
legalità ma lo statuto può delegargli
anche quello contabile.
s.r.l. piccole
Nei casi in cui l’organo di controllo è Può essere scelto dalla società se
obbligatorio, si nomina il sindaco
limitare il controllo a quello
unico o il revisore.
contabile o estenderlo alla legalità
s.r.l. grandi
È dubbio se, oltre i parametri del
bilancio in forma abbreviata, si
possa nominare il sindaco unico o
valgano le norme in tema di s.p.a.
circa la nomina dell’organo
pluripersonale
Varranno le regole della s.p.a. se
prevarrà la tesi dell’”attrazione”.
Varranno le regole delle s.r.l. nel
caso in cui le due discipline
rimarranno distinte.
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La normativa: D.Lgs. n.39/2010
Recepimento della Direttiva 2006/43/ CE
Il riferimento a un’unica “revisione legale dei conti” elimina la
distinzione tra revisione contabile e controllo contabile.
Vi è la sostituzione dei seguenti termini:
Revisione legale dei conti
Revisione legale dei conti o
società di revisione legale
Controllo contabile
Revisore contabile o società
di revisione
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REVISIONE LEGALE
L’art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 39/2010
stabilisce che la Revisione Legale è la Revisione dei
Conti annuali e dei Conti consolidati effettuata in
conformità alle disposizioni del D.Lgs 39/2010.
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Soggetti che possono svolgere la revisione legale
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Può essere svolta da
Revisore legale dei conti
Iscritto nel Registro dei
revisori
Società di revisione legale
Iscritta nel Registro dei
revisori
Collegio sindacale con i
membri iscritti nel Registro
dei revisori
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Principi di revisione
Il soggetto che svolge la revisione legale dei conti deve fare
riferimento:
- alle norme di legge;
- ai principi di revisione;
- ai principi contabili.
Il d.lgs. n. 39 dispone che il soggetto incaricato della revisione
deve svolgere tale attività secondo i principi di revisione internazionali
adottatati dalla Commissione europea.
Sino all’adozione dei citati principi la revisione deve essere svolta in base
ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali
e dalla Consob.
Particolare attenzione deve essere, pertanto, data ai principi di revisione dei Consigli
nazionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
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CONTROLLI SULLA
CONTABILITA’
L’art. 14, comma 1, punto b) del D.Lgs. 39/2010
stabilisce che i revisori
“Verificano, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta
della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei
fatti di gestione nelle scritture contabili”.
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VERIFICHE PERIODICHE
Le principali verifiche periodiche che competono al
revisore riguardano:
a. analisi comparativa (variazioni rispetto agli esercizi
precedenti, rispetto al budget etc..), calcolo degli
indici (variazione improvvisa degli stessi,
variazione dei prezzi di vendita, obsolescenza del
magazzino etc..), discussione con la direzione
(riduzione degli affidamenti, politica di
pianificazione/riorganizzazione etc..) e sondaggi di
conformità;
b. verifica degli adempimenti civilistici, fiscali e
previdenziali.
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OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DELLA
REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO
I principi generali a cui il revisore deve attenersi sono:
•Indipendenza (art. 10)
•Integrità
•Obiettività (art. 10)
•Competenza e diligenza
•Riservatezza
•Professionalità
•Rispetto dei principi tecnici
•Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione con
un atteggiamento di scetticismo professionale.
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Tirocinio, Registro dei revisori
e Controllo di qualità
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Tirocinio ed esame di abilitazione
Tirocinio
o Durata 3 anni;
o Svolto presso revisori legali dei
conti o società di revisione
legale.
Esame di abilitazione
o Indetto 2 volte l’anno;
o Per conseguire l’abilitazione è
necessario:
ü essere in possesso di una laurea
triennale tra quelle previste;
ü svolgere il tirocinio;
ü superare l’esame di idoneità
professionale;
ü essere in possesso dei requisiti di
onorabilità previsti.
Voghera, 18 novembre 2010
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Registro dei revisori
Registro dei revisori
Dovrà essere continuamente aggiornato con:
o Indicazione nuovi incarichi,
o Indicazione da parte delle società di revisione legale dei responsabili delle singole
revisioni.
Sezione “inattivi”
Sono iscritti in tale sezione i revisori che non hanno assunto incarichi o non hanno
collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale per 3 anni
consecutivi:
o Non possono assumere nuovi incarichi;
o Non hanno l’obbligo di seguire percorsi di aggiornamento e non hanno l’obbligo di
pagare il contributo annuale.
o Non sono sottoposti al controllo qualità ad opera del Ministero dell’economia.
o Possono assumere un nuovo incarico solo dopo aver seguito un corso di formazione
o aggiornamento.
Revisori “attivi”
sono i revisori che esercitano con continuità l’attività di revisione:
o Hanno obbligo di seguire corsi di aggiornamento;
o Pagano il contributo annuale;
o Sono soggetti al controllo di qualità.
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Controlli di qualità
Controllo di qualità Vengono istituiti controlli:
o ogni 3 anni per revisori di enti di interesse pubblico;
o Ogni 6 anni per gli altri revisori legali.
Sono relativi a:
o Valutazione della conformità ai principi di revisione;
o Rispetto dei requisiti di indipendenza del revisore;
o Quantità e qualità delle risorse impiegate nell’attività di revisione;
o Sistema interno di controllo della qualità (solo per le società di revisione
legale);
Il controllo di qualità è effettuato da soggetti in possesso di adeguata formazione
ed esperienza professionale.
Il MINISTERO DELL’ECONOMIA è responsabile del controllo di qualità per
revisori e società di revisione legale che non hanno incarichi su enti di interesse
pubblico.
La CONSOB vigila sull’organizzazione e sull’attività dei revisori con incarichi di
interesse pubblico.
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LA REVISIONE
LEGALE DEI CONTI
NEI VARI ENTI
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REVISIONE LEGALE NELLE S.P.A.
La revisione legale nelle SPA:
§ È esercitata:
- da un revisore
- o da una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori.
§ L’organo di revisione può svolgere l’attività di revisione legale dei
conti se, come previsto dall’art. 2409-bis C.C.:
§ La società non è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato;
§ Tutti i componenti dell’organo di revisione sono iscritti nel
Registro dei revisori;
§ È previsto espressamente nello statuto sociale.
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SOCIETÀ PER AZIONI
Società per azioni
ed assimilate
Che sono quotate (enti di
interesse pubblico)
Soggetto incaricato sottoposto alla
specifica vigilanza della Consob (revisione
legale dei conti non attribuite al collegio
sindacale).
Che sono tenute alla
redazione del bilancio
consolidato
Un revisore legale dei conti o una società
di revisione legale iscritti nel Registro dei
revisori.
Che non sono quotate e
non sono tenute alla
redazione del bilancio
consolidato
Un revisore legale dei conti o una società
di revisione legale iscritti nel registro dei
revisori o collegio sindacale se è previsto
nello statuto e se i membri sono iscritti nel
registro dei revisori.
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REVISIONE LEGALE NELLE S.r.l.
La revisione legale nelle S.r.l. è disciplinata nell’art.2477 del C.C. e
successive modificazioni, dove sono elencati i casi di nomina
obbligatoria dell’organo di revisione.
§ Il revisore unico, se non è stabilito diversamente dall’atto
costitutivo, assume la funzione di revisione legale dei conti.
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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Società a
responsabilità
limitata ed
assimilate
1. Se il capitale sociale è pari o superiore ad
€120.000,00.
2. Se la s.r.l. è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato.
3. Se la s.r.l. controlla una società obbligata alla
revisione legale dei conti;
4. Se, per due esercizi consecutivi sono stati
superati due dei limiti dell’art.2435-bis C.C.
• Totale attivo stato patrimoniale:
€4.400.000,00;
• Ricavi delle vendite e delle prestazioni:
€8.800.000,00;
• Dipendenti occupati in media durante
l’esercizio: 50 unità.
Sindaco unico o
revisore.
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Nomina del revisore
nelle s.r.l.
Al superamento dei limiti
previsti per la nomina
la nomina deve essere effettuata
entro 30 giorni dall’assemblea di
approvazione del bilancio in cui
vengono superati i limiti
Se l’assemblea non provvede
alla nomina
•
•
•
•
Capitale sociale 120.000 euro
Limiti ex art.2435-bis C.C.
Controllo di società sottoposta a revisione legale
Redazione bilancio consolidato
È prevista la nomina da parte del Tribunale su
richiesta di qualunque soggetto interessato, ad
esempio:
• Istituti di credito
• Ordini professionali
• Enti finanziatori
Voghera, 18 novembre 2010
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COOPERATIVE:
Obbligo del collegio sindacale e dell’organo di revisione legale
Nelle società cooperative l’obbligo del collegio
sindacale o dell’organo di revisione legale dei conti
dipende da diversi parametri fra cui le norme di
riferimento applicate.
Possiamo
avere:
• cooperative con “norme della s.r.l.”;
• cooperative con “norme della s.p.a.”.
Voghera, 18 novembre 2010
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Cooperative: obbligo del collegio sindacale
• nei casi previsti dai commi 2 e 3
dell’art. 2477 c.c., ovvero quando
ricorrono le situazioni di obbligo di
nomina per la s.r.l.;
L’art. 2543 c.c.
prevede la nomina • nel caso in cui la cooperativa emette
strumenti finanziari non
obbligatoria del
partecipativi.
collegio sindacale:
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Obbligatorietà del collegio sindacale per cooperative modello s.p.a. o s.r.l.
Per
previsione
statutaria
Se la
cooperativa
emette
strumenti
finanziari
non
partecipativi
Se il capitale
sociale è pari
o superiore
almeno a
euro
120.000,00
Se la
cooperativa è
obbligata alla
redazione del
bilancio
consolidato
Se la
cooperativa
controlla una
società
obbligata alla
revisione
legale dei
conti
Se per 2
esercizi
consecutivi
sono stati
superati 2
limiti indicati
dall’art.2435bis c.c.
relativi al
bilancio in
forma
abbreviata
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Cooperative
Per le società cooperative è possibile prendere in considerazione la
disciplina di riferimento delle s.p.a. o delle s.r.l. a seconda di
quanto previsto nello statuto sociale.
Alle cooperative si applicano, se non è previsto diversamente nello
statuto sociale, le disposizioni sulle s.p.a.
Le norme sulle s.r.l., in quanto compatibili, si applicano se vi è un’espressa previsione
nell’atto costitutivo.
Nelle società cooperative possono trovare applicazione le norme in
materia di s.r.l. se:
è previsto nello statuto sociale;
la società non supera almeno uno dei seguenti parametri:
euro 1.000.000,00 di attivo dello stato patrimoniale;
19 soci.
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COOPERATIVE
Che adottano le norme delle s.p.a. e hanno Un revisore legale dei conti o una società
obbligo della nomina del collegio
di revisione legale iscritti nel registro dei
sindacale
revisori o, se previsto dallo statuto,
collegio sindacale con funzione di
revisione legale dei conti composto da tutti
revisori legali.
Che adottano le norme delle s.p.a. e non
hanno l’obbligo della nomina del collegio
sindacale
Un revisore legale di conti o una società di
revisione legale iscritti nel registro dei
revisori.
Che adottano le norme delle s.r.l. e hanno
Collegio sindacale con funzione di revisione
l’obbligo della nomina del collegio sindacale legale dei conti composto da tutti revisori
legali o, se previsto dallo statuto, un revisore
legale dei conti o una società di revisione
legale iscritti nel registro dei revisori.
Che adottano le norme delle s.r.l. e non
hanno l’obbligo della nomina del collegio
sindacale
Nessun obbligo di revisione legale dei conti.
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Onlus e Impresa sociale
Onlus
Obbligo di revisione del bilancio per
società di revisione o
le onlus che conseguono per due anni revisori iscritti nel registro
consecutivi proventi superiori ad euro dei revisori
1.032.913,80 ( d.lgs. 460/1997)
Impresa Sociale
In caso di superamento di due dei limiti
previsti dall’art.2435-bis C.C. ridotti
della metà
Uno o più sindaci
Nel caso in cui l’impresa sociale superi,
per due esercizi consecutivi, due dei
limiti previsti dall’art.2435-bis C.C. (
non ridotti come nel precedente caso)
Uno o più revisori legali dei
conti (anche sindaci) iscritti
nel registro dei revisori.
Voghera, 18 novembre 2010
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Enti di interesse pubblico
Voghera, 18 novembre 2010
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Enti di interesse pubblico
• Società quotate e società che hanno richiesto la quotazione
• Banche, imprese di assicurazione e di riassicurazione
• Società “aperte” ad azionariato diffuso
• Società di gestione dei mercati regolamentati
• Società che gestiscono i sistemi di compensazione e garanzia
• Società di gestione accentrata di strumenti finanziari
• Sgr, Sim, Sicav e intermediari finanziari ex Art. 107 TUB
• Istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento ex Dir. 2009/64/CE
Voghera, 18 novembre 2010
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Enti di interesse pubblico
In tali enti
la revisione non può essere svolta dal collegio sindacale
La Consob d’intesa con Isvap e Banca d’Italia può individuare:
le società controllate e sottoposte a comune controllo che non risultano
rivestire una significativa rilevanza nell’ambito del gruppo,
• nelle quali il collegio sindacale può effettuare la revisione legale dei conti.
L’incarico di revisione:
ha durata di:
9 anni per le società di revisione legale;
7 anni per i revisori legali dei conti;
non è rinnovabile se non sono decorsi 3 anni dal termine del
precedente incarico.
Voghera, 18 novembre 2010
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Corrispettivo, durata, revoca,
dimissioni e risoluzione
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Corrispettivo
L’assemblea dei soci
Conferisce l’incarico
di revisione legale dei conti
Determina il corrispettivo per
l’intero incarico
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Il corrispettivo andrebbe
determinato in funzione di:
risorse e ore da impiegare
rischiosità
dimensione e composizione delle grandezze bilancio
preparazione tecnica ed esperienza
garantire qualità e affidabilità
Voghera, 18 novembre 2010
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Indicazioni in bilancio
e
controllo della qualità
Indicazione dei corrispettivi in nota
integrativa introdotto n. 16-bis al primo comma
dell’art. 2427, c.c.
obbligo evidenziare:
compenso di revisione
compensi per servizi di natura diversa
Voghera, 18 novembre 2010
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Durata:
L’incarico dura 3 esercizi
La scadenza dell’incarico è fissata
all’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio del terzo
esercizio relativo al medesimo incarico.
Voghera, 18 novembre 2010
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Revoca
Viene deliberata dall’assemblea per giusta causa
sentito il parere non vincolante del collegio sindacale (Consiglio
di sorveglianza o Comitato di controllo)
Non è considerata giusta causa:
• la divergenza di opinione riguardo le procedure di revisione,
• un trattamento contabile.
La nuova normativa non prevede più l’approvazione
della revoca con decreto del Tribunale.
Contestualmente alla delibera di revoca viene
nominato un altro revisore legale o società di revisione
legale.
Voghera, 18 novembre 2010
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Dimissioni
La normativa contempla le dimissioni del revisore legale o della
società di revisione legale.
Le dimissioni devono avvenire in tempi e modi tali da permettere alla
società oggetto di revisione revisionata di sostituire l’incaricato della
revisione
salvo venga dimostrato il grave impedimento del medesimo revisore.
I casi e le modalità di dimissione vengono illustrati con regolamento del
MEF sentita la Consob.
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Comunicazioni
La società sottoposta a revisione legale deve
informare tempestivamente il MEF
delle motivazioni che hanno determinato:
la revoca,
le dimissioni,
• la risoluzione del contratto.
Per gli enti di interesse pubblico l’informazione deve essere
fornita alla Consob.
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Indipendenza del revisore
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Indipendenza del revisore
L’incaricato delle revisione:
deve essere indipendente da questa,
non può essere in alcun modo coinvolto nel suo processo
decisionale.
Art. 10 del d.lgs. 39/2010
In particolare, l’incaricato delle revisione deve:
dotarsi di procedure idonee a prevenire e rilevare
tempestivamente le situazioni che possano comprometterne
l’indipendenza;
documentare l’istituzione e il funzionamento di tali
procedure al fine di poter essere assoggettati a sistemi di controllo
della qualità.
Voghera, 18 novembre 2010
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Indipendenza e “Rete”
L’incaricato delle revisione deve astenersi da
svolgere l’attività di revisione
se tra la società e il medesimo incaricato o la “rete” sono
presenti relazioni:
- finanziarie,
- d’affari,
- di lavoro;
di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla
prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile,
dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole
trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del
medesimo incaricato risulta compromessa.
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Indipendenza e “Rete”
Concetto di “rete”:
struttura a cui appartengono un revisore legale o una
società di revisione
finalizzata a cooperare
e che persegue la condivisione di costi e ricavi
o dipende dalla stessa proprietà, dallo stesso controllo o
direzione comuni, che condivida la prassi e le procedure di
controllo di qualità, la stessa strategia, il nome o le risorse
professionali.
Il revisore legale deve effettuare un’attenta valutazione delle
strutture a cui appartiene
per individuare possibili situazioni in cui può venir meno la propria
indipendenza.
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Indipendenza
Se l’indipendenza dell’incaricato rischia di essere
compromessa
- interesse personale,
- esercizio del patrocinio legale,
- familiarità,
- fiducia eccessiva
- intimidazione
il medesimo deve adottare misure volte a
ridurre tali rischi
Tali misure sono sottosposte ai controlli di qualità
Voghera, 18 novembre 2010
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Indipendenza
I soggetti abilitati
alla revisione legale
rispettano i principi
di indipendenza ed
obbiettività
• elaborati da associazioni ed
ordini professionali
• approvati dal MEF sentita
la Consob
• i principi devono tenere
conto di quelli emanati da
organismi internazionali
Voghera, 18 novembre 2010
Unione Giovani Dottori Commercialisti di Cosenza
Attività del revisore
Voghera, 18 novembre 2010
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Doveri e relazione del revisore
l’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 dispone che gli incaricati di
effettuare la revisione legale dei conti:
esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione
nelle scritture contabili.
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Documentazione delle verifiche periodiche
Si consiglia di riportare nel libro della Revisione (non più obbligatorio)
delle informazioni sull’attività svolta, tra le quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
periodo cui la verifica si riferisce
descrizione sintetica degli accertamenti svolti
eventuale utilizzo di procedure particolari di verifica
fatti di rilievo emersi
nominativi e qualifiche delle persone che hanno partecipato alle
verifiche
richiamo alle “carte lavoro” utilizzate ed archiviate
evidenza che non si sono riscontrate irregolarità nel corso delle
verifiche
dare evidenza delle significative informazioni acquisite e
scambiate con gli organi sociali (es.: irregolarità riscontrate)
evidenziare le conclusioni/risultati degli accertamenti e dei controlli
effettuati
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Responsabilità del revisore
Voghera, 18 novembre 2010
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Responsabilità civile
Nei rapporti interni tra i debitori sociali, la
responsabilità del revisore legale è limitata, al
contributo effettivo al danno cagionato.
Rimane la solidarietà del revisore con gli
amministratori nei confronti:
• della società che lo ha incaricato della revisione legale,
• dei soci,
• dei terzi.
per i danni derivanti dall’inadempimento del proprio
dovere.
Voghera, 18 novembre 2010
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SANZIONI E REATI
I revisori legali dei conti possono essere sottoposti a sanzioni amministrative e penali.
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA
Se accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:
Applicare al
revisore legale
(o società di
revisione
legale) una
sanzione
amministrativa
pecuniaria.
Sospendere dal
registro, per un
periodo non
superiore a
cinque anni, il
responsabile
della revisione
legale dei conti
al quale sono
ascrivibili le
irregolarità
Revocare uno o
più incarichi di
revisione legale
Vietare al
revisore legale
o alla società di
revisione legale
di accettare
nuovi incarichi
di revisione
legale dei conti
per un periodo
non superiore a
tre anni
Cancellare dal
registro la
società di
revisione o il
responsabile
della revisione
legale
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Procedura sanzionatoria prevista
Il Ministero dell’economia e delle finanze accerta irregolarità nell’attività di
revisione legale
Entro 180 giorni dall’accertamento dell’irregolarità il MEF contesta al
revisore o alla società di revisone legale le irregolarità
Contro la contestazione possono essere prodotte entro 30 giorni delle
deduzioni
Il provvedimento riguardante la sanzione una volta emesso viene pubblicato
sul sito internet del MEF
È ammesso ricorso in appello
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Reati penali
Sono previsti i seguenti reati penali:
falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei
responsabili della revisione legale;
corruzione dei revisori;
impedito controllo;
compensi illegali;
illecito rapporto patrimoniale con la società
assoggettata a revisione.
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Relazioni
degli organi di revisione
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Relazioni degli organi di revisione legale
La relazione di revisione
è il documento con il quale il revisore esprime il suo giudizio sul bilancio
d’esercizio della società oggetto del controllo.
Il D.Lgs. n. 39/2010 pur abrogando l’art. 2409-ter c.c., ha
riproposto lo schema di relazione previsto dalla medesima
norma abrogata.
Il citato decreto precisa che la relazione di giudizio deve essere
redatta in conformità ai principi di revisione.
Il principio di revisione n. 002 emesso dal CNDCEC indica le
modalità di redazione della relazione di revisione legale dei conti.
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Il giudizio del revisore
Possibile giudizio del revisore
Il revisore nella relazione evidenzia
un giudizio sull’attendibilità e
sulla veridicità delle
informazioni rappresentate nel
bilancio sottoposto al controllo.
Giudizio positivo (senza rilievi)
Giudizio con rilievi
Giudizio negativo
Dichiarazione d’impossibilità ad
esprimere un giudizio
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Collegio sindacale e revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti può essere attribuita al
collegio sindacale.
Il principio di revisione n. 002 del CNDCEC
ha confermato che quando il collegio sindacale ha l’incarico di
revisione legale dei conti
è possibile che lo stesso organo rediga un’unica relazione suddivisa
in due sezioni in cui si integrano:
la relazione relativa alla revisione legale
e quella di cui agli artt. 2403 e ss. c.c.
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Il processo di revisione
PIANIFICAZIONE,
SVOLGIMENTO
E DOCUMENTAZIONE
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Indice
q Il processo di revisione
q Pianificazione della revisione
q Svolgimento delle verifiche
q Espressione del giudizio
q Documentazione del lavoro
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Il processo di revisione
La revisione contabile è un processo continuo e
i t e r a t i v o di raccolta di elementi probativi e di
valutazione della sufficienza e adeguatezza degli stessi
che:
si pone un preciso obiettivo (esprimere un giudizio in merito
alla correttezza del bilancio),
è disciplinato da statuiti principi di svolgimento (cosiddetti
principi di revisione)
utilizza degli strumenti (cosiddette tecniche o procedure di
revisione) per raggiungere tale obiettivo
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Le fasi del processo: uno schema
concettuale
Espressione
del giudizio
Svolgimento
delle verifiche
Pianificazione della
revisione
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Obiettivo del processo
1.
ottenere elementi probativi
2.
sufficienti ad assicurare la ragionevole sicurezza
3.
che il bilancio fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico,
4.
5.
in tutti gli aspetti significativi
in conformità al quadro normativo (leggi e principi
contabili) di riferimento.
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il rischio di
revisione
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Rischio di revisione
Il concetto di ragionevole (non di assoluta) sicurezza implica
l’esistenza del rischio che il revisore esprima un giudizio non
appropriato sul bilancio.
Tale rischio viene definito “rischio di revisione”
Il rischio di revisione è anzitutto correlato al rischio di errori
significativi cioè al rischio che il bilancio possa contenere
errori significativi prima di essere sottoposto a revisione.
E’ inoltre correlato al rischio che il revisore non individui tali
errori.
Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza.
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Componenti del rischio di revisione
Nell’identificare e valutare il rischio di errori
significativi, è utile approcciare l’analisi considerando
separatamente le seguenti componenti:
rischio intrinseco
rischio di controllo
S ull a b a se della valutazione fatta su tali rischi, il
revisore definisce la propria strategia di revisione per limitare il
rischio di individuazione
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Rapporto fra le componenti del rischio di
revisione: uno schema concettuale
Rischio di
revisione
Rischio di
errore
significativo
Rischio di
individuazione
Rischio
intrinseco
Rischio di
controllo
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Rischio intrinseco
è la suscettibilità di un asserzione
(rispetto ad operazioni, saldi o informativa di bilancio)
di contenere un errore significativo e ciò
indipendentemente da ogni altro fattore
(come ad esempio la presenza o meno di controlli interni).
Semplificando:
SONO I RISCHI CHE EMERGONO DALLA ATTIVITA’ OPERATIVA
DELLA AZIENDA E DAL CONTESTO IN CUI OPERA.
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Rischio di controllo
è il rischio che un errore significativo contenuto in
una asserzione
(singolarmente o congiuntamente ad altri)
possa NON essere prevenuto o individuato e corretto
dal sistema di controllo interno dell’impresa.
Semplificando:
E’ IL RISCHIO CHE LE PROCEDURE INTERNE CHE DEVONO
FRONTEGGIARE GLI ERRORI NON SIANO AFFIDABILI.
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Rischio di individuazione
è il rischio che un errore significativo
(singolarmente o congiuntamente ad altri)
contenuto in una asserzione possa non essere
individuato dal revisore durante lo svolgimento delle
procedure.
Semplificando:
E’ IL RISCHIO CHE IL REVISORE NON INDIVIDUI UN ERRORE
SIGNIFICATIVO SUL BILANCIO
Questo rischio è direttamente connesso alla efficacia delle procedure di
revisione scelte e svolte dal revisore.
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Le asserzioni
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Le asserzioni
Gli elementi probativi raccolti dal revisore devono essere in
grado di soddisfare le asserzioni, che sono i “requisiti” alla base
della attendibilità del bilancio.
I principi di revisione scompongono il sistema di formazione del bilancio in
tre classi di elementi:
Le operazioni effettuate dalla gestione nel corso dell’esercizio e
rilevate in contabilità
I saldi di chiusura dell’esercizio (che hanno riguardo dei saldi iniziali,
delle operazioni compiute nell’esercizio e delle valutazioni/assestamenti
effettuati alla fine dell’esercizio)
L’informativa (schemi di bilancio, note al bilancio, relazione degli
amministratori) attinente il bilancio.
Per ogni classe, i principi identificano specifiche asserzioni.
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Le asserzioni
In sintesi:
manifestazione: le operazioni (e gli eventi) sono state
registrati e sono pertinenti all’impresa;
completezza: tutte le operazioni che andavano registrate
sono state effettivamente registrate;
accuratezza: gli importi delle operazioni sono stati registrati
correttamente;
competenza: le operazioni sono state registrate nel corretto
periodo contabile;
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Le asserzioni
classificazione: le operazioni sono state registrate nei conti
appropriati;
esistenza: le attività, le passività ed il patrimonio netto
esistono;
diritti e obblighi: le attività rappresentano diritti e le
passività obbligazioni per l’impresa;
valutazione: le attività e le passività sono state oggetto di
valutazione e ogni eventuale rettifica è stata apportata;
informativa: rispetto degli schemi obbligatori e
dell’informativa.
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Le asserzioni
Semplificando:
Il revisore deve quindi verificare che le voci siano
correttamente:
registrate (secondo i principi di inerenza e correttezza)
valutate (secondo i principi di competenza e prudenza)
esposte in bilancio (secondi i principi di chiarezza)
in conformità ai principi contabili di riferimento
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Le procedure
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Procedure di revisione
procedure di
valutazione
del rischio
• mirano ad identificare e valutare i rischi di
errori significativi
procedure di
conformità
• sono svolte per acquisire elementi probativi
sulla operatività dei controlli istituiti
dall’impresa per fronteggiare i rischi di errori
procedure di
validità
• sono svolte per acquisire elementi probativi
che non vi siano nel bilancio errori significativi
a livello di asserzioni; comprendono le analisi
comparative e le verifiche di dettaglio.
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Procedure di revisione - natura
ISPEZIONE
OSSERVAZIONE
CONFERMA
RICALCOLO
ANALISI
COMPARATIVA
INDAGINE
RIESECUZIONE
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Ispezione
Consiste nell’esame di registrazioni o di documenti di
supporto alle stesse
(sia interni che esterni, in forma cartacea, elettronica o in altra forma)
o nella verifica fisica di beni
(ad esempio di giacenze di magazzino, saldi di cassa, cespiti aziendali).
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Osservazione
Consiste nella verifica diretta di un processo o di una
procedura durante il suo svolgimento da parte di altri
soggetti
(ad esempio l’osservazione delle rilevazioni fisiche svolte dal personale
dell’impresa durante l’inventario o l’esecuzione di specifiche attività di
controllo).
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Indagine
Consiste nella richiesta di informazioni
(verbalmente o per iscritto)
alle persone che possiedono le necessarie conoscenze,
sia nell’area amministrativa che nelle altre aree,
all’interno o all’esterno dell’impresa.
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Conferma
E’ un tipo particolare di indagine , e consiste
nell’ottenere la conferma di una informazione
direttamente da una controparte terza
(ad esempio, la richiesta della conferma dell’esistenza e dell’ammontare
di un credito verso un cliente)
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Ricalcolo
Consiste nella verifica della accuratezza matematica
dei documenti o delle registrazioni
(ad esempio il ricalcolo della correttezza di uno premio a clienti
determinato sulle vendite di periodo)
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Riesecuzione
Consiste nello svolgimento in modo autonomo, da
parte del revisore, di procedure o di un controllo che
fanno parte del sistema di controllo interno
dell’impresa.
(ad esempio rieseguendo il calcolo di una riconciliazione bancaria)
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Analisi comparativa
Consiste nella valutazione di informazioni economicofinanziarie effettuata tramite lo studio di plausibili
relazioni
sia tra i dati economico-finanziari che
fra dati di altra natura.
VOGHERA, 18 NOVEMBRE 2010
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Procedure di revisione
RIMANENZE FINALI
CASI ED ESEMPI
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Rimanenze finali
Principali obiettivi della revisione:
v Accertamento dell’esistenza
v Verifica della competenza di periodo
v Verifica della corretta valutazione
v Accertamento della corretta esposizione in bilancio, inclusa
l’ informativa
v Accertamento della uniformità di principi contabili applicati
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Procedure applicabili
Di seguito commenteremo alcune delle procedure più
comuni utilizzate nella revisione della voce crediti verso
clienti
In assenza di rischi di errori significativi identificati, hanno
una struttura abbastanza “standardizzata”.
La concreta applicazione è sempre dettata dal giudizio
professionale del revisore.
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Analisi comparativa
E’ una procedura che va svolta preliminarmente in sede di
pianificazione e successivamente nel corso del lavoro sui saldi finali di
bilancio.
In molti casi è opportuno disaggregare la voce di bilancio in conti e sottoconti,
fino a raggiungere il livello più opportuno per l’analisi.
E’ una procedura molto “potente”, se viene correttamente impostata e
svolta.
Ad esempio, un aumento anomalo dell’indice di rotazione delle rimanenze può
segnalare un errore di rilevazione delle quantità fisiche come anche l’aumento
del rischio di obsolescenza delle stesse.
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Esistenza delle rimanenze finali
L’esame delle procedure di inventario utilizzate dalla
società e la verifica fisica delle giacenze sono le
procedure di base per appurare l’esistenza delle stesse.
La verifica fisica delle giacenze viene generalmente svolta a
campione.
L’affidabilità che il revisore attribuisce alle procedure interne di rilevazione,
oltre alla presenza o meno di un rischio intrinseco, determina l’ampiezza del
campione da verificare e la possibilità di svolgere le verifiche in una data
diversa da quella di chiusura delle esercizio.
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE