ADDITIVI AD USO ALIMENTARE
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ADDITIVI AD USO ALIMENTARE
ADDITIVI AD USO ALIMENTARE “L’applicazione della normativa e le criticità nell’applicazione degli aspetti sanzionatori” Avv. Nazario Malandrino LA DICHIARAZIONE Il D.lgs 109/1992 L’art. 3, comma 1, lett. b): L’elenco degli ingredienti. . L’art. 5, comma 1 e comma 2, lett.b) • Comma I: <<Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata>> • Comma II, lett. b): <<Gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell’allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a più categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito>> L’art. 7, comma 1, lett. b), c): Esenzione dall’indicazione degli ingredienti • Non sono considerati ingredienti: • <<B) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi degli artt. 5, lett. g) e 22 della L. 283/1962>>. L’art. 7, comma 1, lett. b), c): Esenzione dall’indicazione degli ingredienti • <<C) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito>> L’art. 18, comma 3. <<La violazione delle disposizioni degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3500,00>>. L’ART. 5, LETT. G) DELLA LEGGE 283/1962 • “E vietato impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: • ……(…). • Con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la Sanità, o nel caso siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego ….(…)……”. L’ART. 6, COMMA 2 DELLA LEGGE 283/1962 • “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 5 sono puniti con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. ….(….)…..”. PREPARAZIONE A BASE DI PRODOTTO ITTICO A seguito di analisi su campione di una preparazione a base di prodotto ittico era rilevata la presenza di polifosfati non indicati in etichetta. L’Autorità di controllo contestava la violazione dell’art. 3 del D.lgs 109/1992 per la mancata dichiarazione in etichetta. Argomenti difensivi - Le analisi effettuate erano state eseguite con un metodo sviluppato per prodotti di tipo diverso (prodotti carnei), la procedura di calcolo utilizzata non aveva valenza nei prodotti ittici. - Il metodo utilizzato per la determinazione dei polifosfati da esame della letteratura risulta caratterizzato da elevata percentuale di falsi positivi. - I prodotti ittici contengono naturalmente fosforo. Tale circostanza interferisce con una corretta determinazione. - La ditta non utilizza polifosfati e le materie prime non li contengono. Argomenti difensivi - I polifosfati rilevati non sono additivi aggiunti non rappresentano pertanto un ingrediente da dichiarare. - Carry over. Il DM 209/1996 consente l’utilizzo di polifosfati nei filetti di pesce non lavorato, congelato o surgelato in ragione di 5g/kg. Questi additivi non svolgerebbero più alcuna funzione nel prodotto finito. Argomenti difensivi Errata individuazione della norma che si presume violata. L’art. 3 del D.lgs 109/1992 sanziona la mancanza della lista degli ingredienti non la omessa indicazione di un ingrediente. Quest’ultima fattispecie deve essere ricondotta all’art. 5 del D.lgs 109/1992. SALSICCIA MEDITERRANEA A FETTE In una salsiccia con verdure si riscontra la presenza di nitrati. Il venditore era mandato a processo per la violazione dell’art. 5, lett.g) della L. 283/1962 (uso di additivo non consentito). Il prodotto era una preparazione di carne composta da carne di suino e verdure. DIFESA La presenza di nitrati era da ricondurre esclusivamente al contenuto naturale di tale sostanza nei vegetali utilizzati come ingredienti. Utilizzo di una rilevante quantità di verdure il 37,7%. Nel corso della preparazione le verdure venivano tritate e poi immesse nell’impasto di carne e il prodotto si presentava alla stregua di un hamburger farcito con verdure. DIFESA • L’impasto era insaccato in un budello, veniva fatto raffreddare per alcune ore per poi essere tagliato a fette, da qui la denominazione riportata in etichetta di “salsiccia mediterranea a fette”. • Non vi era stata nessuna aggiunta di additivi. IL PERITO DEL GIUDICE • Il campione conservato per circa tre anni allo stato congelato non consentiva la determinazione precisa della verdura presente nell’impasto. Tuttavia da un calcolo teorico, basato su dati analitici, risultava che il nitrato ritrovato poteva considerarsi di provenienza vegetale. IL GIUDICE Si tratta di preparazione di carne composta da carne di suino e verdure, le quali contenevano il valore massimo di nitrati possibili in natura, così come riportato nelle tabelle allegate alla perizia. L’art. 5, lett. g) prevede “con aggiunta di additivi chimici non autorizzati”. Non vi era prova del fatto che l’imputato avesse aggiunto additivi, ma del diverso comportamento consistente nel mescolare diversi ingredienti carne, verdura , in percentuale diversa, tritandoli insieme. IL GIUDICE La fattispecie astratta del reato consisteva in un reato commissivo ed escludeva l’utilizzo di un prodotto alimentare suscettibile di consumo diretto non vietato dalla legge come verdura dalla quale non è possibile eliminare i nitriti. Il comportamento descritto dalla norma incriminatrice e vietato dal legislatore non riguarda la formulazione del prodotto ma l’aggiunta di additivi rispondenti a tale definizione PATE’ DI MAIALE • A seguito di una ispezione igienico sanitaria dei NAS presso un esercizio commerciale si procedeva al prelevamento di un campione di patè di maiale “Ma Ling” in scatola. Il prodotto era stato acquistato dall’esercizio di vendita da un grossista. Il campione era consegnato all’Arpa. Dai controlli emergeva che: • -sulla etichetta in lingua italiana era indicato l’ingrediente ”carne di manzo a pezzi”, non elencato tra gli ingredienti in lingua inglese impressi sull’involucro originale, riportante “carne suina a pezzi e carne di prosciutto a pezzi”. • - sulla etichetta in lingua italiana erano indicati gli additivi nitrato di sodio e pirofosfato di sodio non corrispondenti a quelli descritti nelle informazioni in lingua inglese, indicati rispettivamente in nitrito di sodio e fosfati di sodio. • -l’additivo E 315 – acido eritorbico elencato sulla etichettatura in lingua inglese, non era riportato nella etichettatura in lingua italiana • Il P.M. • Il rapp. leg. della rivendita all’ingrosso era imputato del reato p. e p. dall’art. 515 c.p. in quanto poneva in vendita “patè di maiale Ma ling” in scatola, sulla cui etichetta in lingua italiana, adesa alla confezione, veniva riportato quale ingrediente “carne di manzo a pezzi”, non elencato tra gli ingr. indicati in lingua inglese, nonché per aver indicato nell’etichetta in lingua italiana gli additivi nitrato di sodio e pirofosfato di sodio non corrispondenti a quelli descritti nella etichettatura inglese, indicati rispettivamente in nitrito di sodio e fosfati di sodio e per aver commercializzato tale prodotto contenente l’additivo E 315 -acido eritorbico- non riportato in etichetta in lingua italiana. Dibattimento • Il rapp.leg.dichiara: • - traduco personalmente in lingua italiana le diciture in lingua inglese presenti sul prodotto. La traduzione in lingua italiana è stampata su una etichetta apposta successivamente sul prodotto; • - non ho frequentato corsi; • -utilizzo un dizionario e tendezialmente mi avvalgo di consulenti esterni quando occorre tradurre le etichette dei prodotti. • -nel caso di specie ho provveduto personalmente in assenza di un controllo successivo; Il Giudice • La prospettazione del P.M.- violazione dell’art. 515 c.p.- non è corretta. Manca il dolo generico richiesto per la commissione dell’illecito. L’imputato non ha intenzionalmente consegnato una cosa in luogo di un’altra, ossia un aliud pro alio che ricorre ogni qual volta venga consegnata una specie diversa da quella pattuita o dichiarata. Non ha dunque dolosamente posto in essere alcuna contraffazione. L’imputato ha dichiarato di avere fatto un errore. Il Giudice • L’imputato ha fornito una informazione ingannevole al consumatore in relazione all’ingredientistica (additivi compresi) e pertanto occorre individuare la violazione realizzata dalla condotta dell’imputato, che deve invece rispondere dell’art. 5, lett. g), L. 283/1962 che prevede il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere o somministrare sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici non autorizzati. Il Giudice • La condotta integra altresì la violazione dell’art. 2 D.lgs 109/92. L’etichettatura deve tendere a rendere inequivocabile le dichiarazioni sulla natura, identità, qualità, composizione, qualità, conservazione, origine, provenienza, modo di fabbricazione e di ottenimento del prodotto. Il Giudice • Non è responsabile il commerciante, l’esercente non è tenuto a sottoporre a minuziosi controlli o indagini analitiche i prodotti acquistati da terzi quando questi siano confezionati e imballati con etichettatura nella quale risulti l’indicazione dei componenti e degli additivi utilizzati per la preparazione del prodotto stesso. POMODORI SECCHI IN OLIO • A seguito di un controllo presso il deposito di una ditta si procede ad un campionamento di pomodori secchi in olio. Nel prodotto viene riscontrata la presenza di additivi antiossidanti. Si ipotizza la violazione dell’art. 5, lett. g) per uso di additivi non consentiti. Argomenti della difesa - società non usa e non ha mai usato gli additivi in questione; dai documenti commerciali delle materie prime utilizzate si evince che queste ultime non li contengono; E’ possibile che tali additivi siano stati utilizzati nell’ingr. Olio, che viene acquistato da fornitori; L’uso di di tali additivi nell’olio è consentito dalla legge, D.M. 209/1996; Dai documenti di accompagnamento dell’ingr. olio acquistato non risulta contenga gli additivi; Non vi è stata aggiunta di additivi; Nella denegata ipotesi in cui fossero presenti si applica la disposizione dell’art. 7, comma 1, lett. b) del D.lgs 109/1992; - Gli additivi censurati possono essere utilizzati negli oli come antiossidanti per evitare l’irrancidimento. L’effetto tecnologico antiossidante che queste sostanze svolgono nell’olio tal quale non sussiste più nel nuovo prodotto. Il prodotto finito pomodori secchi è oggetto di trattamento di pastorizzazione. Insussistenza del reato p.e p. dall’art. 5, L. 283/1962. - Gli Additivi la cui presenza è stata riscontrata non sono sostanze allergeniche. - La mancata indicazione in etichetta degli additivi carry over non costituisce violazione amministrativa. COADIUVANTE TECNOLOGICO Nel corso di sopralluogo presso uno stabilimento si rileva che nel corso della lavorazione del prodotto è utilizzata una sostanza il cui uso secondo l’autorità di controllo non sarebbe consentito come additivo. Si procede al sequestro penale della sostanza ed al sequestro sanitario cautelativo ex art. 20 DPR 327/1980 di prodotti finiti ed in fase di lavorazione. ARGOMENTI DIFENSIVI - La ditta non utilizza la sostanza sottoposta a sequestro penale come additivo. - Difatti la sostanza non è introdotta nell’alimento o nella ricetta del prodotto finito affinché permanga nello stesso per raggiungere un obiettivo tecnologico. - Essa può solo residuare come presenza inevitabile. ARGOMENTI DIFENSIVI - La sostanza è usata come coadiuvante tecnologico per esercitare una funzione tecnologica nella lavorazione del prodotto. - I coadiuvanti tecnologici possono essere sia additivi, sia sostanze alimentari, sia microrganismi necessari alla fabbricazione di prodotti alimentari. Agenti di distacco, di pelatura. ARGOMENTI DIFENSIVI - Il suo utilizzo non comporta rischi per la salute (prove analitiche). - La letteratura scientifica conforta tale impostazione. - Il parere del tecnico a sostegno. - E’ lecito il suo utilizzo nella funzione di coadiuvante tecnologico, non vi è pertanto aggiunta di additivi. Corte di Cassazione 07.05.2010 n. 17547 A seguito di controlli si riscontrava la presenza di monossido di carbonio (additivo non consentito) nel prodotto tonno decongelato. Il Tribunale condannava il rapp.leg. alla pena di € 5000,00 di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 5, lett. g), della L. 283/1962. Ricorso in Cassazione - Motivo: - L’imputato aveva provato di avere acquistato il prodotto, confezionato sotto vuoto da una società spagnola che l’aveva importato dal Vietnam, sicché non era tenuta a sottoporre a particolari verifiche prodotti confezionati con etichettatura prodotti da altra ditta. Corte di Cassazione • Il ricorso è inammissibile. L’importatore, commerciante all’ingrosso o al dettaglio che opera sul territorio nazionale è tenuto a verificare la conformità del prodotto o dei componenti di esso alla normativa sanitaria con controlli tali da garantire la qualità del prodotto anche se importato in confezioni originali. Conclusioni • • • • Avv. Nazario Malandrino Strada Farini, n. 63 43121 Parma E-mail: [email protected] • Cell. 3339117858 • Tel. e Fax 0521 533814