ADDITIVI AD USO ALIMENTARE

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ADDITIVI AD USO ALIMENTARE
ADDITIVI AD USO
ALIMENTARE
“L’applicazione della normativa e le
criticità nell’applicazione degli aspetti
sanzionatori”
Avv. Nazario Malandrino
LA DICHIARAZIONE
Il D.lgs 109/1992
L’art. 3, comma 1, lett. b): L’elenco degli
ingredienti.
.
L’art. 5, comma 1 e comma 2, lett.b)
• Comma I: <<Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza,
compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella
preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente
nel prodotto finito, anche se in forma modificata>>
• Comma II, lett. b): <<Gli ingredienti, che appartengono ad
una delle categorie elencate nell’allegato II devono essere
designati con il nome della loro categoria seguito dal loro
nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un
ingrediente appartenga a più categorie, deve essere
indicata la categoria corrispondente alla funzione
principale che esso svolge nel prodotto finito>>
L’art. 7, comma 1, lett. b), c): Esenzione
dall’indicazione degli ingredienti
• Non sono considerati ingredienti:
• <<B) gli additivi, la cui presenza nel prodotto
alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano
contenuti in uno o più ingredienti di detto
prodotto, purché essi non svolgano più alcuna
funzione nel prodotto finito, secondo quanto
stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi
degli artt. 5, lett. g) e 22 della L. 283/1962>>.
L’art. 7, comma 1, lett. b), c): Esenzione
dall’indicazione degli ingredienti
• <<C) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante
tecnologico si intende una sostanza che non viene
consumata come ingrediente alimentare in sé, che è
volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie
prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare
un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione
o trasformazione e che può dar luogo alla presenza, non
intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale
sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione
che questi residui non costituiscano un rischio per la
salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto
finito>>
L’art. 18, comma 3.
<<La violazione delle disposizioni degli artt.
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 è
punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 600,00 a euro
3500,00>>.
L’ART. 5, LETT. G) DELLA LEGGE 283/1962
• “E vietato impiegare nella preparazione di
alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere
o somministrare come mercede ai propri
dipendenti, o comunque distribuire per il
consumo, sostanze alimentari:
• ……(…).
• Con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi
natura non autorizzati con decreto del Ministro
per la Sanità, o nel caso siano stati autorizzati,
senza l’osservanza delle norme prescritte per il
loro impiego ….(…)……”.
L’ART. 6, COMMA 2 DELLA LEGGE 283/1962
• “Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, i contravventori alle disposizioni del
presente articolo e dell’articolo 5 sono
puniti con l’arresto fino ad un anno o con
l’ammenda da lire seicentomila a lire
sessanta milioni. ….(….)…..”.
PREPARAZIONE A BASE DI PRODOTTO ITTICO
A seguito di analisi su campione di una
preparazione a base di prodotto ittico era
rilevata la presenza di polifosfati non
indicati in etichetta.
L’Autorità di controllo contestava la
violazione dell’art. 3 del D.lgs 109/1992 per
la mancata dichiarazione in etichetta.
Argomenti difensivi
- Le analisi effettuate erano state eseguite con un metodo
sviluppato per prodotti di tipo diverso (prodotti carnei), la
procedura di calcolo utilizzata non aveva valenza nei
prodotti ittici.
- Il metodo utilizzato per la determinazione dei polifosfati
da esame della letteratura risulta caratterizzato da
elevata percentuale di falsi positivi.
- I prodotti ittici contengono naturalmente fosforo. Tale
circostanza
interferisce
con
una
corretta
determinazione.
- La ditta non utilizza polifosfati e le materie prime non
li contengono.
Argomenti difensivi
- I polifosfati rilevati non sono additivi
aggiunti non rappresentano pertanto un
ingrediente da dichiarare.
- Carry over. Il DM 209/1996 consente
l’utilizzo di polifosfati nei filetti di pesce
non lavorato, congelato o surgelato in
ragione di 5g/kg. Questi additivi non
svolgerebbero più alcuna funzione nel
prodotto finito.
Argomenti difensivi
Errata individuazione della norma che si
presume violata. L’art. 3 del D.lgs 109/1992
sanziona la mancanza della lista degli
ingredienti non la omessa indicazione di un
ingrediente. Quest’ultima fattispecie deve
essere ricondotta all’art. 5 del D.lgs
109/1992.
SALSICCIA MEDITERRANEA A FETTE
In una salsiccia con verdure si riscontra la
presenza di nitrati. Il venditore era mandato
a processo per la violazione dell’art. 5,
lett.g) della L. 283/1962 (uso di additivo
non consentito).
Il prodotto era una preparazione di carne
composta da carne di suino e verdure.
DIFESA
La presenza di nitrati era da ricondurre
esclusivamente al contenuto naturale di
tale sostanza nei vegetali utilizzati come
ingredienti.
Utilizzo di una rilevante quantità di verdure
il 37,7%. Nel corso della preparazione le
verdure venivano tritate e poi immesse
nell’impasto di carne e il prodotto si
presentava alla stregua di un hamburger
farcito con verdure.
DIFESA
• L’impasto era insaccato in un budello,
veniva fatto raffreddare per alcune ore per
poi essere tagliato a fette, da qui la
denominazione riportata in etichetta di
“salsiccia mediterranea a fette”.
• Non vi era stata nessuna aggiunta di
additivi.
IL PERITO DEL GIUDICE
• Il campione conservato per circa tre anni
allo stato congelato non consentiva la
determinazione precisa della verdura
presente nell’impasto. Tuttavia da un
calcolo teorico, basato su dati analitici,
risultava che il nitrato ritrovato poteva
considerarsi di provenienza vegetale.
IL GIUDICE
Si tratta di preparazione di carne composta da
carne di suino e verdure, le quali contenevano il
valore massimo di nitrati possibili in natura,
così come riportato nelle tabelle allegate alla
perizia.
L’art. 5, lett. g) prevede “con aggiunta di
additivi chimici non autorizzati”. Non vi era
prova del fatto che l’imputato avesse aggiunto
additivi, ma del diverso comportamento
consistente nel mescolare diversi ingredienti
carne, verdura , in percentuale diversa,
tritandoli insieme.
IL GIUDICE
La fattispecie astratta del reato consisteva
in un reato commissivo ed escludeva
l’utilizzo di un prodotto alimentare
suscettibile di consumo diretto non vietato
dalla legge come verdura dalla quale non è
possibile eliminare i nitriti.
Il comportamento descritto dalla norma
incriminatrice e vietato dal legislatore non
riguarda la formulazione del prodotto ma
l’aggiunta di additivi rispondenti a tale
definizione
PATE’ DI MAIALE
• A seguito di una ispezione igienico
sanitaria dei NAS presso un esercizio
commerciale si procedeva al prelevamento
di un campione di patè di maiale “Ma
Ling” in scatola. Il prodotto era stato
acquistato dall’esercizio di vendita da un
grossista. Il campione era consegnato
all’Arpa.
Dai controlli emergeva che:
• -sulla etichetta in lingua italiana era indicato
l’ingrediente ”carne di manzo a pezzi”, non
elencato tra gli ingredienti in lingua inglese
impressi sull’involucro originale, riportante “carne
suina a pezzi e carne di prosciutto a pezzi”.
• - sulla etichetta in lingua italiana erano indicati gli
additivi nitrato di sodio e pirofosfato di sodio
non corrispondenti a quelli descritti nelle
informazioni in lingua inglese, indicati
rispettivamente in nitrito di sodio e fosfati di
sodio.
• -l’additivo E 315 – acido eritorbico elencato
sulla etichettatura in lingua inglese, non era
riportato nella etichettatura in lingua italiana
• Il P.M.
• Il rapp. leg. della rivendita all’ingrosso era imputato
del reato p. e p. dall’art. 515 c.p. in quanto poneva in
vendita “patè di maiale Ma ling” in scatola, sulla cui
etichetta in lingua italiana, adesa alla confezione,
veniva riportato quale ingrediente “carne di manzo a
pezzi”, non elencato tra gli ingr. indicati in lingua
inglese, nonché per aver indicato nell’etichetta in lingua
italiana gli additivi nitrato di sodio e pirofosfato di
sodio non corrispondenti a quelli descritti nella
etichettatura inglese, indicati rispettivamente in nitrito
di sodio e fosfati di sodio e per aver commercializzato
tale prodotto contenente l’additivo E 315 -acido
eritorbico- non riportato in etichetta in lingua italiana.
Dibattimento
• Il rapp.leg.dichiara:
• - traduco personalmente in lingua italiana le diciture in
lingua inglese presenti sul prodotto. La traduzione in
lingua italiana è stampata su una etichetta apposta
successivamente sul prodotto;
• - non ho frequentato corsi;
• -utilizzo un dizionario e tendezialmente mi avvalgo di
consulenti esterni quando occorre tradurre le etichette dei
prodotti.
• -nel caso di specie ho provveduto personalmente in
assenza di un controllo successivo;
Il Giudice
• La prospettazione del P.M.- violazione dell’art.
515 c.p.- non è corretta. Manca il dolo generico
richiesto per la commissione dell’illecito.
L’imputato non ha intenzionalmente consegnato
una cosa in luogo di un’altra, ossia un aliud pro
alio che ricorre ogni qual volta venga consegnata
una specie diversa da quella pattuita o dichiarata.
Non ha dunque dolosamente posto in essere
alcuna contraffazione. L’imputato ha dichiarato
di avere fatto un errore.
Il Giudice
• L’imputato ha fornito una informazione
ingannevole al consumatore in relazione
all’ingredientistica (additivi compresi) e pertanto
occorre individuare la violazione realizzata dalla
condotta dell’imputato, che deve invece
rispondere dell’art. 5, lett. g), L. 283/1962 che
prevede il divieto di impiegare nella preparazione
di alimenti o bevande, vendere o somministrare
sostanze alimentari con aggiunta di additivi
chimici non autorizzati.
Il Giudice
• La condotta integra altresì la violazione
dell’art. 2 D.lgs 109/92. L’etichettatura
deve tendere a rendere inequivocabile le
dichiarazioni sulla natura, identità, qualità,
composizione,
qualità,
conservazione,
origine, provenienza, modo di fabbricazione
e di ottenimento del prodotto.
Il Giudice
• Non è responsabile il commerciante,
l’esercente non è tenuto a sottoporre a
minuziosi controlli o indagini analitiche i
prodotti acquistati da terzi quando questi
siano confezionati e imballati con
etichettatura nella quale risulti l’indicazione
dei componenti e degli additivi utilizzati per
la preparazione del prodotto stesso.
POMODORI SECCHI IN OLIO
• A seguito di un controllo presso il deposito
di una ditta si procede
ad un
campionamento di pomodori secchi in olio.
Nel prodotto viene riscontrata la presenza di
additivi antiossidanti. Si ipotizza la
violazione dell’art. 5, lett. g) per uso di
additivi non consentiti.
Argomenti della difesa
-
società non usa e non ha mai usato gli additivi in
questione;
dai documenti commerciali delle materie prime utilizzate si
evince che queste ultime non li contengono;
E’ possibile che tali additivi siano stati utilizzati nell’ingr.
Olio, che viene acquistato da fornitori;
L’uso di di tali additivi nell’olio è consentito dalla legge,
D.M. 209/1996;
Dai documenti di accompagnamento dell’ingr. olio
acquistato non risulta contenga gli additivi;
Non vi è stata aggiunta di additivi;
Nella denegata ipotesi in cui fossero presenti si applica la
disposizione dell’art. 7, comma 1, lett. b) del D.lgs
109/1992;
- Gli additivi censurati possono essere utilizzati
negli oli come antiossidanti per evitare
l’irrancidimento.
L’effetto
tecnologico
antiossidante che queste sostanze svolgono nell’olio
tal quale non sussiste più nel nuovo prodotto. Il
prodotto finito pomodori secchi è oggetto di
trattamento di pastorizzazione. Insussistenza del
reato p.e p. dall’art. 5, L. 283/1962.
- Gli Additivi la cui presenza è stata riscontrata non
sono sostanze allergeniche.
- La mancata indicazione in etichetta degli additivi
carry
over
non
costituisce
violazione
amministrativa.
COADIUVANTE TECNOLOGICO
Nel corso di sopralluogo presso uno
stabilimento si rileva che nel corso della
lavorazione del prodotto è utilizzata una
sostanza il cui uso secondo l’autorità di
controllo non sarebbe consentito come
additivo. Si procede al sequestro penale
della sostanza ed al sequestro sanitario
cautelativo ex art. 20 DPR 327/1980 di
prodotti finiti ed in fase di lavorazione.
ARGOMENTI DIFENSIVI
- La ditta non utilizza la sostanza sottoposta a
sequestro penale come additivo.
- Difatti la sostanza non è introdotta
nell’alimento o nella ricetta del prodotto
finito affinché permanga nello stesso per
raggiungere un obiettivo tecnologico.
- Essa può solo residuare come presenza
inevitabile.
ARGOMENTI DIFENSIVI
- La sostanza è usata come coadiuvante
tecnologico per esercitare una funzione
tecnologica nella lavorazione del prodotto.
- I coadiuvanti tecnologici possono essere
sia additivi, sia sostanze alimentari, sia
microrganismi necessari alla fabbricazione
di prodotti alimentari. Agenti di distacco, di
pelatura.
ARGOMENTI DIFENSIVI
- Il suo utilizzo non comporta rischi per la
salute (prove analitiche).
- La letteratura scientifica conforta tale
impostazione.
- Il parere del tecnico a sostegno.
- E’ lecito il suo utilizzo nella funzione di
coadiuvante tecnologico, non vi è pertanto
aggiunta di additivi.
Corte di Cassazione 07.05.2010 n. 17547
A seguito di controlli si riscontrava la
presenza di monossido di carbonio (additivo
non consentito) nel prodotto tonno
decongelato. Il Tribunale condannava il
rapp.leg. alla pena di € 5000,00 di ammenda
per la contravvenzione di cui all’art. 5, lett.
g), della L. 283/1962.
Ricorso in Cassazione
- Motivo:
- L’imputato aveva provato di avere
acquistato il prodotto, confezionato sotto
vuoto da una società spagnola che l’aveva
importato dal Vietnam, sicché non era
tenuta a sottoporre a particolari verifiche
prodotti confezionati con etichettatura
prodotti da altra ditta.
Corte di Cassazione
• Il ricorso è inammissibile. L’importatore,
commerciante all’ingrosso o al dettaglio
che opera sul territorio nazionale è
tenuto a verificare la conformità del
prodotto o dei componenti di esso alla
normativa sanitaria con controlli tali da
garantire la qualità del prodotto anche se
importato in confezioni originali.
Conclusioni
•
•
•
•
Avv. Nazario Malandrino
Strada Farini, n. 63
43121 Parma
E-mail:
[email protected]
• Cell. 3339117858
• Tel. e Fax 0521 533814