reddito - Scuola di Formazione Ipsoa

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reddito - Scuola di Formazione Ipsoa
RAPPORTI CON L’ERARIO
E L’AGENZIA DELLE ENTRATE
La tassazione
Normativa di riferimento ai fini Irpef
IMPONIBILE FISCALE
Per il calcolo delle ritenute fiscali sulle retribuzioni erogate il
sostituto d’imposta è tenuto ad applicare le seguenti disposizioni
sia nel corso dell’anno per le elaborazioni mensili che in fase di
conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro:
DPR 600/73: definisce le modalità di tassazione degli emolumenti,
la tempistica del prelievo dell’imposta e gli adempimenti del
sostituto d’imposta
TUIR 917/86: individua gli elementi che concorrono o meno alla
formazione del reddito imponibile, la misura e le modalità di
calcolo delle detrazioni applicabili al singolo dipendente, le
aliquote e gli scaglioni irpef e quando ricorrono le circostanze per
la tassazione separata.
Imponibile Fiscale
L’imponibile fiscale è la base di calcolo, definito anche reddito sul
quale il datore di lavoro , in qualità di sostituto d’imposta, calcola
e trattiene sulla retribuzione del dipendente i tributi : IRPEF e
Addizionali regionale e comunale, per poi versarli alla
amministrazione finanziaria.
In generale è imponibile fiscale il reddito di lavoro dipendente
percepito dal dipendente stesso in ciascun periodo di paga ,
costituito da tutti i compensi in denaro o in natura, in relazione al
rapporto di lavoro.
Il reddito fiscale è costituito da tutte le somme - soggette a
contributi ed a ritenute fiscali - corrisposte dal datore di lavoro, al
netto dei contributi previdenziali posti a carico del dipendente.
Imponibile Fiscale
Il datore di lavoro viene definito “sostituto d’imposta” poiché si
sostituisce all’Amministrazione finanziaria nel prelievo fiscale.
Le ritenute operate alla fonte dal sostituto d’imposta devono
essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui
le retribuzioni sono state erogate al lavoratore (uscita di cassa).
1)
2)
3)
4)
La legge Finanziaria 2007(ancora oggi in vigore) ha introdotto nuove
regole per la tassazione del reddito delle persone fisiche.
Nella fattispecie:
si determina l’imponibile fiscale
si applicano a tale imponibile le aliquote irpef per scaglioni di reddito
e si quantifica l’IRPEF lorda.
si riconoscono le detrazioni o/e detrazioni per carichi di famiglia
si quantifica l’irpef netta (imposta che il datore di lavoro trattiene
dal cedolino paga e versa con delega F24 )
IRPEF : gli scaglioni di reddito annuale
SCAGLIONI IRPEF PER LIMITI DI REDDITO
Reddito
complessivo
(euro)
Scaglioni di
Aliquota
reddito
(euro)
% (*)
Imposta annua lorda (euro)
per scaglione
cumulata
Fino a 15.000,00
15.000,00
23
3.450,00
3.450,00
28.000,00
13.000,00
27
3.510,00
6.960,00
55.000,00
27.000,00
38
10.260,00
17.220,00
75.000,00
20.000,00
41
8.200,00
25.420,00
oltre
oltre
43
-
-
(*) Aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta per singoli periodi di paga, al
netto dell'addizionale regionale e dell'eventuale addizionale comunale.
NB: Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione non
superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non
superiore a 185,92 euro ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.
IRPEF : gli scaglioni di reddito mensile
SCAGLIONI IRPEF PER LIMITI DI REDDITO
Reddito
Mensile
Scaglioni di
Aliquota
reddito (euro)
% (*)
Imposta lorda mensile
per scaglione
cumulata
1.250,00
1.250,00
23
287,50
287,50
oltre
1.250,00
fino a 2.333,33
27
292,50
580,00
oltre
2.333,33
fino a 4.583,33
38
855,00
1.435,00
oltre
4.583,33
fino a 6.250,00
41
683,33
2.118,33
oltre
6.250,00
43
-
-
(*) Aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta per singoli periodi di paga, al
netto dell'addizionale regionale e dell'eventuale addizionale comunale.
NB: Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione non
superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non
superiore a 185,92 euro ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.
Dal LORDO al NETTO in BUSTA
schema del cedolino paga
Si determinano la…….
Retribuzione lorda
e l’imponibile contributivo o imponibile INPS
su cui si calcolano i …………………contributi a carico dipendente (-)
che si sottraggono dalla paga lorda.
Si determina l’ imponibile fiscale o reddito
su cui si calcola l’ IRPEF LORDA dalla quale si
sottraggono le Detrazioni d’imposta per
ottenere l’IMPOSTA NETTA …………………… ……..irpef netta (-)
l’irpef netta si sottrae dall’imponibile fiscale
Dal conguaglio fiscale dell’anno precedente
si rilevano le addizionali che si sottraggono
in forma rateale, mensile:
addizionale regionale (-)
addizionale comunale(-)
acconto addizionale comunale (-)
Si corrispondono eventuali ANF (+) se dovuti
e si ottiene la retribuzione netta mensile
= PAGA NETTA
Esempio: irpef lorda mensile
Esempio : Imponibile fiscale mensile di 2.560,81
applichiamo gli scaglioni di reddito:
23% fino a €. 15.000 annui : 12 mesi = reddito mensile 1.250,00 irpef € 287,50
27% ulteriori €.13.000 annui : 12 m. = reddito mensile 1.083,33 irpef € 292,50
Totale progressivo………………….reddito mensile 2.333,33 =
IRPEF
€. 580,00
38% su Ulteriore differ.mens.(2.560,81 – 2.333,33)= 228,48= IRPEF €. 86,44
Totale progressivo :
reddito mensile €. 2.560,81 =IRPEF
€. 666,44
L’IRPEF ottenuta è quella al lordo delle detrazioni d’imposta.
Esempio : irpef lorda annuale
Esempio : Imponibile fiscale annuale di €. 35.851,00
applichiamo gli scaglioni di reddito:
23% fino a
€. 15.000 annui
= irpef € 3.450,00
27% ulteriori €.13.000 annui =
irpef € 3.510,00
Totale progressivo reddito 28.000= irpef €. 6.960,00
38% su Ulteriore differenza (35.851,00 -28.000,00)= 7.851,00 imponibile
7.851,00 x 38% = ulteriore
irpef €. 2.983,38
Totale progressivo : reddito annuo €. 35.851,00 = IRPEF €. 9.943,38
L’IRPEF ottenuta è quella al lordo delle detrazioni d’imposta.
Imposta netta
L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli
12 (carichi familiari), 13 (altre detrazioni), 15 e 16 del TUIR nonché
le altre disposizioni di legge.
Tutte le detrazioni si calcolano applicando un algoritmo che propone
una detrazione teorica che deve poi essere commisurata al reddito
complessivo effettivo.
La detrazione d’imposta è inversamente proporzionale all’IRPEF :
Più è alto il reddito, maggiore è l’imposta e minore la detrazione che
va ad abbattere l’IRPEF.
IRPEF - Le detrazioni
Dal 2007 vige un sistema di detrazione differenziate:
Per tipologia di reddito: (redditi di lavoro
dipendente/assimilati) e del relativo ammontare, stabilite in
misura potenziale e determinate effettivamente applicando le
formule di calcolo, rapportate al periodo di lavoro nell’anno
(giorni di calendario). Art. 13 dpr 917/86
Per carichi di famiglia: differenziate in base al soggetto a
carico (coniuge, figli, altri familiari a carico) e all’ammontare
complessivo del reddito del richiedente, stabilite in misura
potenziale e determinate effettivamente applicando le
formule di calcolo, rapportate a mese, competono dal mese
in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate, le
condizioni richieste). Art. 12 dpr 917/86
Detrazioni d’imposta
La detrazione fiscale è un'agevolazione che opera sull'imposta. Le
detrazioni d’imposta sono delle riduzioni all’IRPEF: in pratica si
sottrae dall’IRPEF lorda l’ammontare delle detrazioni e si ottiene
l’IRPEF netta che è quella effettivamente trattenuta dalla
retribuzione. Ciascun contribuente può beneficiare di tre tipi di
detrazione:
detrazione per reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato e
detrazioni per carichi di famiglia.
detrazioni per oneri 19%
Le detrazioni per lavoro dipendente (per la produzione del reddito)
devono essere rapportate ai giorni di lavoro nell'anno: l'importo
annuale va diviso per 365 (anche negli anni bisestili) e moltiplicato
per i giorni del periodo di attività.
L'importo di tali detrazioni diminuisce progressivamente con
l'aumentare del reddito complessivo conseguito nell'anno fino ad
annullarsi quando detto reddito da lavoro dipendente arriva a: €
55.000.
Le detrazioni per lavoro dipendente o assimilato sono:
Detrazioni per carichi di famiglia
• Il coniuge non legalmente e effettivamente separato;
• I figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
• Le altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile che convivano con il
contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, e cioè:
• i discendenti prossimi, anche naturali;
• i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
• gli adottanti;
• i generi e le nuore;
• il suocero e la suocera;
• i fratelli e le sorelle.
a condizione che possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni
corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari
e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente
da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro,
al lordo degli oneri deducibili.
Detrazioni per carichi di famiglia
CONDIZIONI DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO:
CONIUGE E FIGLI: SOLO IL PRESUPPOSTO REDDITUALE
NO CONVIVENZA
Per i figli rilevano l’età (maggiore o minore di 3 anni), se portatore di handicap
o meno. Non rileva la situazione di studio.
ALTRI FAMILIARI:
PRESUPPOSTO REDDITUALE CONVIVENZA CON L’AVENTE DIRITTO O
IL RICEVIMENTO DI ASSEGNI ALIMENTARI NON RISULTANTI DA
PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
(idonea autocertificazione, qualsiasi mezzo idoneo di prova: es. intestazione
utenze, contratto affitto di un immobile, documentazione bancaria o altro) Circ.
n.95/2000
Modulo detrazioni
disposizioni per extracomunitari
Con riferimento ai cittadini extracomunitari, la finanziaria per il 2007 aveva disposto
che la richiesta di detrazioni per carichi di famiglia dovesse essere supportata da apposita
documentazione.
La documentazione può essere rappresentata da:
• documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine con
traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per
territorio;
• documentazione con apposizione dell’apostille per i soggetti che provengono dai Paesi
che
hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
• documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi
vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano
del Paese d’origine.
La documentazione è necessaria per la richiesta delle detrazioni sia tramite sostituto
d’imposta che tramite dichiarazione dei redditi.
Detrazioni d’imposta da lavoro dipendente
Reddito annuo
Fino a 8.000
Detrazione annua
€.1.840. In ogni caso la detrazione non può essere
inferiore a €. 690.
Per i rapporti a tempo determinato la detrazione
spettante non può essere inferiore a €.1.380.
da
8.000,01 a 15.000
da 15.000,01 a 55.000
Oltre 55.000
1338 + [502 x (15.000 - reddito complessivo) /7.000]
1338 x [(55.000 - reddito complessivo) /40.000]
Non competono detrazioni IRPEF
detrazioni per lavoro dipendente
Reddito complessivo
(RC)
Detrazione spettante (DS)*
Valide per coeff. > 0
RC < 8.000 euro
1.840 euro con minimo di 690 euro e
di 1.380 per rapporti di lavoro a tempo
determinato
8.000 < RC < 15.000
1.338 + [502 x (15.000 -RC)/7.000]
15.000 < RC ≤ 55.000
1.338 x [ (55.000 – RC)/40.000]
* Da rapportare al numero di gg quindi DS/365*gg
** vedere correttivo
**
Correttivo detrazione
Reddito complessivo (RC)
Correttivo (Euro)
23.000 < RC ≤ 24.000
10
24.000 < RC ≤ 25.000
20
25.000 < RC ≤ 26.000
30
26.000 < RC ≤ 27.700
40
27.700 < RC ≤ 28.000
25
Esempio : calcolo detrazione annuale
Esempio: reddito complessivo annuo costituito dal lavoro
dipendente
pari 35.851 euro (imponibile fiscale annuale) per giorni fiscali 365
€. 1.338 x [ (55.000 – RC)/40.000]
€. 1.338 x [ (55.000 –35.851)/40.000]=
(55.000 - 35.851)
----------------------- = 0,4787 (4 decimali con troncamento)
40.000
La detrazione teorica ( 1338) si moltiplica per il coefficiente
1338 x 0,4787 = €. 640,50 e si ottiene la detrazione annua
riferita a 365 giorni.
Esempio calcolo irpef netta (irpef lorda – detrazioni)
Nel nostro esempio abbiamo rilevato che ad un reddito annuo
complessivo di €. 35.851,00 corrisponde IRPEF LORDA di €. 9.943,38
ed una detrazione d’imposta di €.640,50, riferita a 365 giorni di
occupazione.
L’IRPEF annua netta dovuta dal dipendente all’Erario (per effetto delle
operazioni effettuate dal sostituto d’imposta sui cedolini paga) è di
€.9.302,88 (9.943,38 – 640,50).
L’Irpef netta è la differenza algebrica fra l’irpef lorda e le detrazioni.
Modulo detrazioni : disposizioni
L’art. 1, c. 271, Legge 244/2007 stabilisce che:
-le detrazioni siano richieste annualmente, entro un termine
stabilito dal sostituto d’imposta in base ad esigenze tecnico
organizzative
DECRETO SVILUPPO (Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011
convertito con modificazioni, in Legge n. 106 del 12 luglio 2011)
E’ eliminato l’obbligo di comunicare annualmente i
dati per beneficiare delle detrazioni d’imposta per
famigliari a carico, per lavoratori dipendenti e
pensionati.
La comunicazione sarà necessaria solo
in caso di variazioni.
Le addizionali all’IRPEF:
regionale e comunale
La base di calcolo delle addizionali regionali e comunali
è
il reddito complessivo determinato per l’applicazione
dell’IRPEF,
al netto degli oneri deducibili
Le addizionali all’IRPEF regionale e comunale
Le addizionali sono dovute solo se risulta dovuta anche l’IRPEF.
Sui redditi corrisposti agli eredi non sono dovute le addizionali.
Le addizionali sono dovute alla regione e al comune nei quali il dipendente ha il
domicilio fiscale al 31/12/aa (per regionale) o al 01/01/aa (per comunale).
In caso di variazione del domicilio fiscale, la stessa avrà effetto dal
sessantunesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.
Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati le addizionali devono essere
calcolate dal sostituto d’imposta, in sede di conguaglio di fine anno e devono
essere trattenute, a partire dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il
conguaglio, in un massimo di 11 rate (ultimo versamento possibile 16 dicembre).
Il saldo addizionale comunale deve essere considerata conteggiando anche
quanto trattenuto a titolo di acconto in corso d’anno.
Le addizionali all’IRPEF Regionale e comunale
Come calcolare l'addizionale Irpef regionale
-Addizionale Irpef regionale = [ (Reddito totale) - (tutti gli oneri
deducibili) - (deduzione abitazione principale)] * (% addizionale
regionale))
Ogni regione, di anno in anno, detta delle aliquote che sono da
applicare o a scaglioni di reddito o ad importo secco (dipende
dalle regioni).
La base di reddito per il calcolo dell’addizionale regionale
è l’imponibile fiscale dell’anno precedente.
A tale imponibile si applica l’aliquota prevista per la regione, il
risultato deve essere diviso per 11 che è il numero massimo di
rate previsto per l’addizionale
Le addizionali all’IRPEF regionale e comunale
Addizionale Irpef comunale = [ (Reddito totale) –(tutti gli oneri
deducibili) - (deduzione abitazione principale)] * (% addizionale
comunale))
Le addizionali comunali sono invece legate ai comuni di domicilio
fiscale, non è detto che il comune abbia deliberato l’addizionale
Tuttavia dal 2007 è stata introdotta una variazione al calcolo
delle addizionali comunali.
A partire dal gennaio 2007 è prevista una nuova modalità di
versamento, in acconto e a saldo per i dipendenti in forza.
Come previsto dalla legge Finanziaria 2007 la misura dell’acconto
che il contribuente è tenuto a versare è pari al 30 %
dell’addizionale comunale ottenuta applicando al reddito
imponibile del periodo di imposta precedente l’aliquota vigente
per l’anno di riferimento.
Per quanto attiene all’aliquota da applicare per il calcolo
dell’acconto la legge Finanziaria 2007 ha previsto che si debba
applicare l’aliquota dell’anno di riferimento.
Le addizionali all’IRPEF
regionale e comunale
Le addizionali non sono dovute:
sui redditi a tassazione separata (arretrati anni precedenti e
TFR);
qualora le detrazioni d’imposta azzerino l’IRPEF;
L’addizionale regionale è pari ad un’aliquota variabile tra lo
0,90% e l’1,73%. Le singole Regioni posso stabilirne l’aliquota
entro il 31/12 dell’anno d’imposta precedente a quello cui le
addizionali si riferiscono.
Le Regioni possono deliberare delle variazioni anche in corso
d’anno, purchè in diminuzione.
L’addizionale comunale è determinata in acconto e saldo
all’atto del conguaglio. L’acconto è da versare in un numero
massimo di 9 rate (da marzo).
Compensi arretrati – tassazione separata
Compensi arretrati.
arretrati Gli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti a quello di corresponsione percepiti per effetto di
leggi, di contratti collettivi (da intendersi nazionali, territoriali o
aziendali), di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per
altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, comprese le
pensioni e gli assegni equiparati devono essere tassati
separatamente utilizzando l'aliquota corrispondente alla
metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente
percepito dal lavoratore nel biennio precedente.
Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile,
si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito
complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito
imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota di
tassazione minima in vigore nell'anno di corresponsione
dell'emolumento arretrato.
Compensi arretrati – tassazione separata
determinazione dell’aliquota
Esempio erogazione a Novembre 2013 di:
Arretrati anni precedenti €.1.000 (di imponibile
fiscale al netto contributi)
Reddito 2012 €. 24.000
Reddito 2011 €. 22.000
Reddito medio =23.000 (somma/2)
Calcolo imposta su Reddito medio
Imposta x 100 : Reddito medio = % irpef
Compensi arretrati – tassazione separata
determinazione dell’aliquota
Se non ho il reddito dei due anni precedenti
perché, ad esempio, il lavoratore è stato assunto
nel 2012 prendo in esame solo il reddito
dell’ultimo anno;
Se non ho redditi anni precedenti per la
determinazione dell’aliquota media a tassazione
separata applico la percentuale minima che è,
attualmente, del 23%
Detassazione
Imposta del 10% sostitutiva dell’IRPEF
L’ Istituto della detassazione nasce nell’anno 2008 per dare potere
d’acquisto agli stipendi e salari
Di anno in anno, fino all’anno corrente, tale istituto è stato prorogato
modificando reddito di riferimento e importo detassabile.
Il punto fermo comune a tutte le detassazioni è il presupposto, la
condizione essenziale della detassazione, ossia l’incremento dell’attività
produttiva.
L’obiettivo è quello di incrementare le retribuzioni dei lavoratori
dipendenti abbattendo, per alcuni elementi, la tassazione ordinaria,
applicando una tassazione AGEVOLATA, pari al 10%.
Detassazione
Imposta del 10% sostitutiva dell’IRPEF
Soggetti beneficiari
• Titolari di reddito da lavoro dipendente art.49 TUIR
• Solo settore privato.
Può darsi che in futuro, visto che l’art.5, comma 2 del DL 93
stabiliva una fase di sperimentazione alla cui verifica partecipa
anche il Ministero della P.A. per una possibile estensione anche
alle Pubbliche Amministrazioni.
Detassazione 2013
Imposta del 10% sostitutiva dell’IRPEF
Il Presidente del Consiglio Monti con il D.P.C.M. 22
gennaio 2013 ha decretato il prolungamento anche nel
2013 delle misure sperimentali per l’incremento della
produttività del lavoro nel 2013. La legge di stabilità
2013 ha infatti definito un importante ammontare di
risorse pubbliche da destinare alla detassazione dei
salari di produttività per l’anno 2013.
Complessivamente sono stati stanziati 950 milioni di euro
nel 2013 e 400 milioni di euro nel 2014. Il decreto
stabilisce che le somme erogate a titolo di retribuzione di
produttività sono soggette a un’imposta del 10%. Il
reddito da lavoro dipendente oggetto dell’agevolazione è
quello fino a 40 mila euro lordi annui; premio massimo di
2.500 euro lordi.
Premi di produttività: aspetti contabili e
fiscali
Si definisce premio di produttività l’emolumento
corrisposto dal datore di lavoro ai propri dipendenti titolari
di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, in collegamento a incrementi di
produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa ovvero correlato ai risultati dell’andamento
economico dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai
fini del miglioramento della competitività aziendale.
Detassazione 2013
chiarimenti dal Ministero del Lavoro
A pochi giorni dalla pubblicazione in G.U. del
D.P.C.M. sulla detassazione 2013, arrivano dal
Ministero del lavoro, con la circolare n. 15/13, i
primi chiarimenti in ordine all’applicazione
dell’istituto per l’anno in corso.
Con circolare n. 15/2013 il Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali detta i primi orientamenti
relativi alla detassazione 2013. Base di partenza
è il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, pubblicato in G.U.
del 29 marzo 2013.
Detassazione 2013
chiarimenti dal Ministero del Lavoro
RELATIVAMENTE AI SOGGETTI FIRMATARI DEGLI ACCORDI
IL DICASTERO RICORDA CHE SONO TITOLATE SOLO LE
ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI COMPARATIVAMENTE PIÙ
RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE, OVVERO LE
LORO RAPPRESENTANZE SINDACALI OPERANTI IN AZIENDA.
PERTANTO POTRANNO ESSERE SOGGETTI TITOLATI SIA LE
RSU CHE LE RSA, OLTRE CHE, PER LE AZIENDE PRIVE DI
RAPPRESENTANZE SINDACALI IN AMBITO AZIENDALE, LE
ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI A LIVELLO TERRITORIALE.
NON POTRANNO INVECE ESSERE TENUTI IN
CONSIDERAZIONE, PER L’APPLICABILITÀ
DELL’AGEVOLAZIONE IN ANALISI, I CONTRATTI
SOTTOSCRITTI A LIVELLO NAZIONALE.
Detassazione 2013
chiarimenti dal Ministero del Lavoro
RELATIVAMENTE ALLE VOCI RETRIBUTIVE DI PRODUTTIVITÀ,
OGGETTO DI APPLICAZIONE DEL REGIME FISCALE AGEVOLATO,
VIENE SOTTOLINEATO COME LE STESSE DEBBANO ESSERE
“VALORIZZATE ALL’INTERNO DELLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA, SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI IN RELAZIONE
ALL’ANDAMENTO DELL’IMPRESA.
PIÙ IN PARTICOLARE TALI VOCI POSSONO VARIARE SULLA BASE
DI INDICATORI QUANTITATIVI CHE VADANO A REMUNERARE UN
APPORTO LAVORATIVO FINALIZZATO AD UN MIGLIORAMENTO
DELLA PRODUTTIVITÀ IN SENSO LATO E QUINDI ANCHE AD UNA
EFFICIENTAZIONE AZIENDALE”.
IL MINISTERO RICORDA POI CHE GLI INDICATORI DI
PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA ED
INNOVAZIONE SONO ALTERNATIVI TRA LORO E, PERTANTO, È
SUFFICIENTE LA CORRELAZIONE AD UNO SOLO DI ESSI.
Detassazione 2013
La detassazione per il 2013 ha i seguenti limiti:
Reddito da lavoro dipendente anno precedente
fino a 40.000 euro
Limite di emolumenti detassabili 2.500 euro
Tassazione del TFR
Il
T.F.R.
non
è
assoggettabile
a
contribuzione previdenziale.
Dal punto di vista fiscale è sottoposto,
assieme alle altre indennità assimilate, a
tassazione
separata
secondo
criteri
specifici.
Ai fini della tassazione occorre distinguere
tra quanto maturato fino al 31 dicembre
2000 e quanto dal 1° gennaio 2001.
Base imponibile fino al 2000
Il trattamento di fine rapporto è imponibile per un importo,
che si ottiene riducendo il suo ammontare di una somma
pari a € 309,87 (€ 258,23 per rapporti cessati entro il 31
dicembre 1997) per ciascun anno preso a base della
commisurazione, senza tenere conto dei periodi di
anzianità convenzionale.
L’abbattimento è proporzionalmente ridotto per i periodi di
lavoro di durata inferiore all'anno (a questi fini anche le
frazioni di mese sono considerate mesi interi) e in caso di
rapporti di lavoro a tempo parziale.
Anzianità convenzionale
Il Ministero delle Finanze con circolare n. 2/1986 ha definito i
periodi di anzianità convenzionale non utili ai fini della
riduzione di € 309,87:
- anzianità, contrattualmente convenuta, che rende valido, ai fini
del rapporto di lavoro, un periodo di tempo pregresso(es.:
anzianità attribuita quale "premio" di assunzione);
- anzianità maturata in relazione alla cessazione del rapporto di
lavoro (es.: il caso in cui, malgrado l'effettiva cessazione della
prestazione, il periodo di preavviso venga computato agli effetti
della determinazione del trattamento di fine rapporto);
Anzianità convenzionale
Non sono invece considerate convenzionali e quindi sono utili alla
riduzione di cui sopra:
- anzianità derivante per legge o contratto collettivo da uno "status"
particolare, che entra nella composizione del trattamento di fine rapporto per
la sua particolare rilevanza sociale (es.: anzianità combattentistiche;
anzianità per riconoscimento del periodo di studi universitari, semprechè non
contemporaneo con il lavoro nell'azienda; anzianità riconosciuta per i periodi
trascorsi dall'interessato quale borsista presso l'azienda o quale partecipante
a corsi aziendali di preinserimento);
- anzianità che matura, in costanza del rapporto di lavoro, durante l'assenza
dal servizio per una causa consentita dalla legge (es.: sospensione del
rapporto di lavoro per servizio militare o per gravidanza e puerperio);
- anzianità, relativa a prestazioni di lavoro rese in successione nei confronti di
più datori di lavoro per le quali si è avuto il trasferimento del trattamento di
fine rapporto, dall'uno all'altro datore, senza alcuna percezione da parte del
dipendente interessato in occasione dei relativi passaggi.
Base imponibile dal 2001
Il trattamento di fine rapporto è
imponibile per un importo che si
determina riducendo il suo ammontare
delle rivalutazioni già assoggettate ad
imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR
Dal 2001, la rivalutazione del TFR è assoggettata a imposta
sostitutiva, da versare tramite modello F24, nella misura
dell’11%. Tale imposta è imputata a riduzione del fondo.
Anche il TFR versato al Fondo Tesoreria INPS deve essere
rivalutato e assoggettato a imposta sostitutiva.
E’ dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva nella misura
del 90% relativa alla rivalutazione dell'anno precedente,
da versare entro il 16 dicembre dell'anno in corso.
In alternativa l'acconto può essere calcolato in via
presuntiva facendo riferimento al 90% delle rivalutazioni
che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è
dovuto.
Il saldo è versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Esposizione in F24 - esempio
acconto
cod. 1712 mese 12
16/12/20xx)
saldo
cod. 1713 mese 12
16/02/20yy)
anno 20xx (vers.
anno 20yy (vers.
L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR saldo
Il saldo è versato per differenza tra
l’imposta
sostitutiva
dovuta
sulla
rivalutazione effettivamente maturata e
l’acconto in precedenza versato.
Come si determina l’imposta sul TFR
Il reddito di riferimento
Ai fini della determinazione dell’aliquota per il calcolo dell’imposta sul TFR
occorre individuare il reddito di riferimento come segue:
Ammontare del TFR complessivamente maturato (comprensivo delle
quote destinate alla previdenza complementare, delle anticipazioni e degli
acconti già erogati)
rivalutazione netta dal 1° gennaio 2001 (in quanto soggetta ad imposta
sostitutiva dell11%) diviso
:
numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione
del TFR, compresi i periodi di anzianità convenzionale (oppure numero di
mesi) per
x
12 (oppure 144)
Rapporti inferiori all'anno:
TFR x 12 = Reddito di riferimento
Determinazione dell’aliquota media e
dell’imposta lorda sul TFR
Per determinare l’aliquota media occorre prima calcolare l’imposta
afferente al reddito di riferimento sulla base degli scaglioni di
reddito e delle relative aliquote IRPEF vigenti nell’anno in cui è
maturato il diritto alla percezione del TFR.
L’imposta va, poi, divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata
per 100.
L’aliquota media viene applicata sulle basi imponibili TFR
(al 2000 e dal 2001) per determinare l’imposta lorda.
Clausola di salvaguardia. Sulle somme corrisposte a titolo di TFR,
indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione
del rapporto di lavoro è possibile applicare, se più favorevoli, le aliquote
per scaglioni di reddito vigenti al 31.12.2006.
Detrazione d’imposta per i tempi determinati
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato,
di durata effettiva non superiore a due anni,
l'imposta è diminuita di un importo pari a
€ 61,97 per ciascun anno.
La detrazione è da riproporzionare, in quote
mensili per i periodi inferiori ad un anno, e in
caso di rapporto di lavoro part-time.
La detrazione non spetta in caso di anticipazione.
Detrazione d’imposta D.M. 20.03.2008
Sul TFR e le altre somme connesse alla cessazione del rapporto di
lavoro, il cui diritto alla percezione è sorto dal 1° aprile 2008 è
prevista una riduzione del prelievo fiscale da calcolarsi in
relazione al reddito di riferimento secondo i seguenti criteri:
Il risultato del rapporto, qualora superiore a zero, deve essere
assunto nelle prime quattro cifre decimali con troncamento.
Nel caso in cui il risultato del rapporto sia pari o inferiore a zero, la
detrazione non spetta.
Detrazione d’imposta D.M. 20.03.2008
La detrazione è riconosciuta dal sostituto
d’imposta in relazione ad una sola cessazione del
rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo
d’imposta.
La detrazione non spetta in caso di anticipazione.
Riduce l’imposta dovuta sulle altre indennità e
somme connesse alla cessazione del rapporto di
lavoro nel caso di integrale destinazione del
T.F.R. alla previdenza complementare.
Imposta netta sul TFR
L’imposta netta sul TFR è determinata dall’imposta
lorda meno le detrazioni correlate al reddito di
riferimento e quelle eventualmente dovute in caso di
rapporto a termine di durata non superiore a due
anni.
Le ritenute Irpef sono da considerarsi a titolo di
acconto
poiché
l’amministrazione
finanziaria
provvederà a ricalcolare l’imposta sulla base
dell’aliquota media calcolata sul reddito dei 5 anni
precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla
percezione.
Anticipazioni TFR e tassazione
Ai fini della tassazione delle anticipazioni, è necessario tener
conto che:
1. per le anticipazioni di ammontare non superiore al t.f.r.
maturato fino al 31 dicembre 2000 assunto al netto delle quote
destinate alle forme di previdenza complementare, la base
imponibile è costituita dall'importo dell'anticipazione, ridotto della
deduzione spettante per ogni anno o frazione di anno preso a
base di commisurazione fino a tale data;
2. per la parte delle anticipazioni eccedente il t.f.r. di cui al punto
1, la base imponibile è costituita dall'importo dell'anticipazione,
ridotto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva
dell'11 per cento ad esso riferibili.
Anticipazioni TFR e tassazione
Sull’importo delle anticipazioni, l'imposta è determinata con
l'aliquota corrispondente ad un reddito di riferimento che si
ottiene dividendo l'ammontare del t.f.r. maturato fino alla
data della richiesta per il numero degli anni e frazione di
anno preso a base di commisurazione del t.f.r. e
moltiplicando il risultato per dodici.
Non competono detrazioni d’imposta.
L'imposta è calcolata come per l’erogazione del TFR a
saldo.
Altre indennità di fine rapporto e somme
assimilate
-
-
Esempi di indennità e somme connesse alla cessazione del
rapporto di lavoro:
Indennità equipollenti spettanti ai dipendenti pubblici;
Indennità e somme, commisurate alla durata del rapporto,
corrisposte in occasione della cessazione dei relativi rapporti:
a soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, di servizi,
agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli,
cooperative della piccola pesca;
ai sacerdoti;
ai membri del Parlamento nazionale ed europeo;
ai soggetti che ricoprono cariche elettive o funzionali presso le
regioni, le province ed i comuni;
ai membri della Corte costituzionale;
Indennità come sopra indicato corrisposte, in caso di morte del
lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, al coniuge, ai figli e,
se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il
terzo grado e agli affini entro il secondo;
segue…………altre indennità di fine rapporto e
somme assimilate
le altre indennità e le somme percepite "una tantum" in
dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
le somme corrisposte, al momento della risoluzione del rapporto
di lavoro, a seguito di patto di non concorrenza.
Rientrano nella categoria anche:
Indennità di mancato preavviso ;
Somme corrisposte al lavoratore licenziato o dimissionario a
titolo di liberalità in eccedenza rispetto alla disciplina legale o
contrattuale;
Premi di prepensionamento;
Somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi a
seguito del ritardato pagamento del t.f.r.;
Indennità integrative del t.f.r. corrisposte da fondi, casse o
gestioni speciali.
Il Conguaglio Contributivo o Previdenziale
massimale contributivo Ivs
contributo aggiuntivo Ivs 1%
Elementi Variabili Retribuzione
Retribuzioni in natura di modico valore
Prestiti a tasso agevolato
Tfr al fondo di tesoreria
A fine anno si pone la necessità di procedere ad operazioni di conguaglio
anche in relazione alla contribuzione previdenziale.
Ai fini contributivi (Art. 12, L. 153/69)
Il criterio di competenza :
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in
genere, a
qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento, anche sotto forma
di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi contributo e
trattenuta
Deroga al criterio di competenza
le gratificazioni annuali e periodiche,
i conguagli di retribuzione spettanti a norma di legge e di contratto
(es.una tantum) aventi effetto retroattivo e
i premi di produzione (di competenza dell’anno precedente ed erogati in
quello successivo) sono in ogni caso
assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.
Il Conguaglio dovrà essere effettuato:
Denuncia mensile di competenza del mese di
DICEMBRE di ogni anno (scadenza 16/1 anno succ.)
denuncia mensile di competenza del mese di
GENNAIO (scadenza 16/2)
Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi
che comportano variazioni nella retribuzione imponibile,
è consentito ai datori di lavoro:
Imputare all’anno di competenza (dicembre 2013)
della retribuzione imponibile tali variabili e
Invece
Assolvere gli adempimenti del versamento dei contributi
relativi al mese successivo(gennaio 2014) a quello
interessato dall'intervento di tali fattori
Si tratta a titolo esempificativo:
dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
delle indennità di trasferta o missione
delle indennità economiche anticipate dal datore di lavoro
per conto dell’inps (malattia e maternità)
riposi per allattamento e donazioni sangue
delle retribuzioni ridotte erogate durante i periodi di
assenza per infortunio sul lavoro già indennizzati dall’inail
dei permessi non retribuiti, astensioni da lavoro, congedi
matrimoniale
delle indennità per ferie non godute
dei ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto
di assunzione avvenuta durante il mese precedente)
successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma
restando la collocazione temporale dei contributi nel mese
in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
Ai fini della imputazione nella posizione assicurativa e
contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della
retribuzione sopra indicati si considerano secondo il
principio della competenza (dicembre 2013),
mentre,
ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo
(aliquote,massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano
retribuzione del mese di gennaio 2014,
Per imputare il compenso per lavoro straordinario di
dicembre all’anno 2013, nel flusso UNIEMENS di gennaio
devono essere indicati nell’apposito elemento
<VarRetributive> il compenso imponibile pari a 100€, il
codice causale AUMIMP (che segnala l’aumento
dell’imponibile del mese corrente a seguito di retribuzioni
aggiuntive di competenza dell’anno precedente) e il
periodo della denuncia sulla quale deve agire la variabile
retributiva (2013-14)
<DenunceMensili><Azienda><PosContributiva>
<DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>
<VarRetributive>
<AnnomeseVarRetr>2013-14</AnnoMeseVarRetr>
<CausaleVarRetr>AUMIMP </CausaleVarRetr>
<ImponibileVarRetr>100 </ImponibileVarRetr>
<VarRetributive>
Massimale contributivo INPS
Per la corretta applicazione del massimale il datore di lavoro
deve acquisire dai lavoratori assunti a partire dal 01/01/1996
una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi di
anzianità contributiva anteriori a tale data (la dichiarazione
deve essere richiesta al momento del superamento del tetto
massimo ma per ragioni pratiche è consigliabile acquisire la
dichiarazione in sede di assunzione del lavoratore).
In caso di più rapporti di lavoro durante l’anno le retribuzioni
relative a ciascun rapporto si cumulano ai fini del raggiungimento
del massimale contributivo.
In caso di rapporti che si succedono nell’anno il lavoratore è tenuto
ad esibire, ai datori di lavoro successivi al primo, la certificazione
CUD (o la dichiarazione sostitutiva) rilasciata dal precedente datore.
In caso di rapporti contestuali ciascun datore di lavoro, sulla base
degli elementi che il dipendente è tenuto a fornire, provvederà ad
assoggettare a contribuzione la retribuzione mensile sino a quando,
tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale (nel mese
in cui si verifica il superamento del tetto la quota di retribuzione
imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti in
misura proporzionalmente ridotta).
CONGUAGLIO FISCALE
Definizione di redditi di lavoro dipendente.
Sono redditi di lavoro dipendente quelli che
derivano da rapporti aventi per oggetto la
prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle
dipendenze e sotto la direzione di altri,
compreso il lavoro a domicilio.
Sono considerati altresì redditi di lavoro
dipendente:
- le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparate;
- le somme percepite a titolo di interessi e di
rivalutazione per crediti di lavoro.
CONGUAGLIO FISCALE
Il datore di lavoro svolge per legge le funzioni di sostituto
d'imposta vale a dire sostituisce in tutto o in parte il
contribuente (sostituito) nei rapporti con l'amministrazione
finanziaria, trattenendo le imposte dovute e
successivamente versandole allo Stato.
Deve rilasciare una dichiarazione attestante le ritenute
operate da conguagliare nella propria dichiarazione dei
redditi.
Determinazione dell'imponibile. Costituiscono redditi di
lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il
dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque
titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione
al rapporto di lavoro.
CONGUAGLIO FISCALE
Vige il criterio di cassa allargato ossia si considerano
percepiti nel periodo d'imposta precedente anche le
somme e valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro
entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (devono
essere però riferiti a prestazioni eseguite nell'anno
precedente).
La conseguenza pratica di tale criterio è che all'atto del
pagamento occorrerà applicare le aliquote progressive
vigenti nell'anno precedente e calcolare le detrazioni
tenendo conto anche delle somme pagate in questo stesso
anno. Per il versamento delle ritenute operate deve essere
applicato il criterio generale vale a dire versate entro il 16
febbraio (il mese successivo a quello dell'erogazione delle
somme).
CONGUAGLIO FISCALE
Non concorrono alla formazione del reddito di
lavoro dipendente:
- i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge (contributi
Inps, ecc.). Sono a questi assimilati anche i
contributi previdenziali facoltativi versati all'ente
che gestisce la forma pensionistica obbligatoria
di appartenenza del lavoratore.
CONGUAGLIO FISCALE
I contributi di assistenza sanitaria integrativa (incluse le
quote d'iscrizione una tantum) versati dal datore di lavoro
o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di
accordo o di regolamento aziendale (es. Fasi per i dirigenti
di aziende industriali, M. Besusso per i dirigenti di aziende
commerciali, Quas per i quadri delle aziende commerciali,
EST per gli impiegati e operai di aziende commerciali,
ecc.), per un importo non superiore complessivamente a €
3.615,20.
Versamenti eccedenti sono imponibili al 100%.
CONGUAGLIO FISCALE
- L'utilizzazione delle opere e dei servizi da parte dei
dipendenti e dei suoi familiari per specifiche finalità di
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale
e sanitaria, culto. Le spese sono sostenute
volontariamente dal datore di lavoro e le opere e i
servizi sono messi a disposizione di tutti i dipendenti
o di intere categorie anche se tramite strutture
esterne all'azienda.
- Le somme erogate dal datore di lavoro alla
generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti
per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da
parte dei familiari dei dipendenti
CONGUAGLIO FISCALE
-
Le somme erogate dal datore di lavoro per borse di studio
ai familiari dei dipendenti. In generale le borse di studio
sono soggette ad Irpef. L'esenzione è prevista solo per
alcune borse di studio (es. corrisposte da Università per i
corsi di dottorato e post dottorato e per i corsi di
perfezionamento all'estero).
-
Le somme trattenute al dipendente per oneri deducibili dal
reddito ai sensi dell'articolo 10 TUIR e alle condizioni ivi
previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di
lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte delle spese mediche e di
assistenza specifica necessarie nei casi di grave e
permanente invalidità.
CONGUAGLIO FISCALE
-
Contributi versati alle forme pensionistiche
complementari collettive (fondi pensione chiusi e
adesione su base contrattuale collettiva a fondi
pensione aperti) e i contributi e premi versati alle
forme pensionistiche individuali (adesione su base
volontaria a fondi pensione aperti, contratti di
assicurazione di tipo previdenziale), previste dal D.Lgs.
n. 252/2005, per un importo complessivamente non
superiore a euro 5164,57. In base all'art. 3, cc. 119 e
120 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i fondi
(es. Fondo M. Negri) già destinatari del decreto con il
quale è stata accertata una situazione di squilibrio
finanziario, rimane in vigore senza limiti di tempo la
piena deducibilità fiscale della contribuzione al fondo.
Le detrazioni per i carichi di famiglia: coniuge, figli ed
altri familiari a carico, sono attribuite solo per i mesi in cui si
verificano le condizioni richieste (nascita di figli, adozioni,
matrimonio, altri eventi).
Per essere considerato a carico un familiare non deve avere
un reddito annuo superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri
deducibili.
Durante le operazioni di conguaglio fiscale bisogna
rideterminare le detrazioni da riconoscere al lavoratore in
relazione al reddito effettivamente percepito nell'anno,
tenendo presente eventuali variazioni dei carichi di famiglia
comunicate dal lavoratore al datore di lavoro; la differenza
tra le detrazioni complessive così ricalcolate e le detrazioni
già applicate mensilmente attraverso i cedolini paga
determina un importo da riconoscere in sede di conguaglio.
Di seguito si riportano le tabelle delle detrazioni annue per
coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato:
Detrazioni d’imposta per Coniuge a carico
Scaglioni di Reddito
Detrazione annua (in Euro)
Complessivo Annuo (in
Euro)
Fino a 15.000
da 15.000,01 a 40.000
da
40.000,01 a 80.000
Oltre 80.000
800 – [110 x (Reddito Complessivo /15.000)]
690
690 x [(80.000 - Reddito Complessivo) /40.000]
Non competono detrazioni IRPEF
Le detrazioni per i figli si ripartiscono nella misura del
50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente
separati; in alternativa si può scegliere di attribuire tutta la
detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato.
Quindi, in caso di incapienza sull'imposta del genitore con
reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni
spetta all'altro genitore. Al genitore che ha a carico anche
il coniuge è assegnato l'intero importo della detrazione per
i figli.
E’ possibile applicare per il primo figlio la detrazione
prevista per il coniuge a carico, se risulta più conveniente
nel caso in cui manchi l'altro genitore (vedovo, vedova,
nubile, celibe).
I limiti di reddito annui per beneficiare delle detrazioni per
i figli è di €. 95.000, maggiorato di €. 15.000 per ogni
figlio successivo al primo e calcolata in base ad un
particolare coefficiente.
Detrazioni d’imposta per Figli
Numero
Detrazione
Maggiorazione
Maggiorazio
figli,
annua
per ogni figlio
ne per ogni Nucleo familiare con almeno
naturali,
Minore di 3
figlio
adottivi,
anni
portatore di
affiliati
1
4 figli
Handicap
€. 800
€.100
€. 220
Maggiorazio Maggiorazione
ne per
2
€. 1.600
€.100
€. 220
per il nucleo
ciascun
Figlio
3
€. 2.400
€.100
€. 220
4
€. 3.200
€.100
€. 220
€. 800
Ogni figlio
€. 800
€.100
€. 220
€. 200
ulteriore
1.200
Per ogni altro familiare a carico spetta una detrazione
annua di euro 750.
Se l’importo totale delle detrazioni eccede l’ammontare
dell‘imposta, l’eventuale maggiore detrazione non genera
un credito, pertanto le maggiori detrazioni non sono
rimborsabili.
Detrazioni per oneri
Per alcune tipologie di spese e oneri è possibile usufruire della
detrazione del 19% del costo sostenuto .
La detrazione d’imposta del 19% spetta per le spese sanitarie
documentate (per le somme eccedenti € 129,11); per le
spese sanitarie sostenute per i disabili che comprendono
anche le spese per l’acquisto di veicoli per disabili, la cui
detrazione è usufruibile per una sola volta ogni quattro anni e
può essere ripartita sempre in quattro anni. E’ possibile
usufruire della detrazione del 19% anche sugli oneri sostenuti
per i mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale o
per l’acquisto di altri immobili o per le spese di
intermediazione immobiliare. Analoga detrazione del 19% è
prevista anche per gli interessi sui mutui per la costruzione
dell’abitazione principale o per i prestiti o mutui agrari.
Sono detraibili al 19% anche le spese sostenute per gli addetti
all’assistenza personale per le persone non autosufficienti. Si
tratta della possibilità di sottrarre dall’Irpef le spese per le
badanti. La misura della detrazione è contenuta nel limite annuo
di 2.100 euro.
Sono detraibili al 19% anche le spese di istruzione e per i canoni
di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, le
spese relative alle attività sportive praticate dai ragazzi.
Le detrazioni sulle assicurazioni riguardano la polizza vita e i
premi per l’assicurazione contro gli infortuni. Si tratta della
possibilità di detrarre i premi per le assicurazioni stipulate prima
e dopo il 2001, con modalità diverse ed un unico limite: la
detrazione Irpef non deve essere superiore a € 1.291,14.
Riguardo alla detrazione per gli oneri il Ministero delle Finanze ha
precisato che il dipendente non può pretendere l’attribuzione
della detrazione per gli oneri che non sono stati sostenuti per il
tramite del datore di lavoro, in tal caso il lavoratore avrà il
rimborso fiscale attraverso la dichiarazione dei redditi (Modello
730 o Unico Persone Fisiche).
CALCOLO DELL’IRPEF NETTA
e del CONGUAGLIO:
Reddito annuo imponibile X aliquote = IRPEF lorda annua
IRPEF lorda annua - totale delle detrazioni d’imposta =
IRPEF netta annua
All’irpef netta annua dovuta all’erario e determinata in
sede di conguaglio, si sottrae l’irpef già pagata
mensilmente sui cedolini paga da gennaio a novembre,
comprendendo le mensilità aggiuntive 14ma e 13ma
corrisposta a dicembre e si ottiene la differenza, detta
appunto conguaglio. La formula conclusiva è:
IRPEF netta annua da pagare – IRPEF netta già pagata
mensilmente = Conguaglio IRPEF
Perché le imposte di fine anno sono o sembrano
maggiori rispetto quelle mensili?
Le imposte sul reddito da lavoro dipendente si
calcolano mensilmente con la stessa tabella fiscale
annuale, ma i valori sono divisi per 12 perché
dodici sono i mesi di calendario; il Testo Unico
delle Imposte sui Redditi stabilisce infatti che per il
calcolo dell’Irpef mensile si applicano le aliquote di
legge sugli scaglioni di reddito fiscale mensili che
sono quelli annuali diviso dodici (a volte per
diminuire l’impatto del conguaglio di fine anno le
fasce annuali sono divise per 13 o 14, fermo
restando che a conguaglio bisogna usare le fasce
annue).
FASCE di REDDITO MENSILE
Scaglione di reddito Mensile
Aliquota
IRPEF
Fino a
1.250,00
(15.000 : 12)
Ulteriori
1.083,33
(13.000 : 12)
Ulteriori
2.250,00
(27.000 : 12)
Ulteriori
1.666,67
(20.000 : 12)
Oltre 6.250 e fino al reddito mensile
totale
Imposta Lorda Mensile
23%
287,50
27%
292,50
38%
855,00
41%
683,33
43%
operazioni di conguaglio di fine anno
Dalle operazioni di conguaglio di fine anno deriva,
generalmente, un debito d’imposta e quindi un maggior
prelievo fiscale per il lavoratore perché l’IRPEF si calcola
mensilmente sulle tredici o quattordici mensilità corrisposte
per contratto collettivo, mente la progressione delle imposte
è riferita ai dodici mesi di calendario.
Sostanzialmente la maggiore IRPEF che si paga a dicembre
deriva dal ricalcolo della tredicesima e quattordicesima che
fanno alzare il reddito ad uno scaglione d’imposta superiore,
inoltre le detrazioni d’imposta competono solo per dodici
mesi, non sono dovute su tredicesima e quattordicesima
mensilità, pertanto quanto si paga di più a dicembre è riferito
alle operazioni di ricalcolo di tutto il reddito annuo comprese
le mensilità aggiuntive.
Addizionali Regionale e comunale
In fase di conguaglio fiscale a dicembre 2013 oppure
entro il 28 febbraio 2014 vengono calcolate, sul reddito
fiscale dell’esercizio fiscale 2013, le addizionali regionale e
comunale che saranno trattenute in undici rate nel 2014,
con decorrenza dal mese di gennaio.
I premi di produttività detassati
Le somme corrisposte a fronte di risultati aziendali e
aumento della produttività dei dipendenti, innovazione ed
efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e
redditività, legati all'andamento economico dell'impresa
sono detassate, purché collegate ad incrementi di
produttività.
La detassazione 2013 è riferita ad un importo complessivo
di € 2.500 lordi e ne beneficiano i lavoratori dipendenti con
un reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno
precedente , non superiore a €. 40.000.
Questi importi soggiacciono ad imposta sostitutiva con
aliquota fissa del 10% e non entrano nel conguaglio
fiscale dell’IRPEF a tassazione ordinaria (23%, 27%, ecc).
se nel corso dell’anno ci sono più
rapporti di lavoro dipendente con lo
stesso datore di lavoro…
In sede di conguaglio, il sostituto d’imposta deve tenere
conto delle somme e dei valori complessivamente
corrisposti al medesimo lavoratore nel corso dei diversi
periodi lavorati nell'anno, indipendentemente dal fatto che
lo stesso lavoratore dipendente o parasubordinato ne
abbia fatto richiesta. Il datore di lavoro dovrà pertanto
operare un conguaglio fiscale progressivo che tenga conto
di tutti i rapporti di lavoro intrattenuti nell’anno fiscale.
Se nel corso dell’anno ho avuto rapporti di lavoro
con più aziende cosa fare…
In tal caso si può portare all’ultimo datore di lavoro il CUD,
riferito ai redditi conseguiti nell’anno fiscale, del
precedente sostituto d’imposta, e chiedergli di effettuare il
conguaglio fiscale progressivo, determinando l’imposta e le
addizionali complessivamente dovute all’erario oppure
farlo in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o
UNICO Persone Fisiche).
Dal conguaglio fiscale può risultare un credito
d’imposta, in questo caso chi rimborsa l’IRPEF a
credito al dipendente ……
Può verificarsi che un dipendente, in corso d’anno, abbia
pagato più imposte del dovuto rispetto il reddito
complessivo annuo, in tal caso dalle operazioni di
conguaglio può scaturire un credito d’imposta che dà
diritto ad un rimborso dell’IRPEF pagata in più. E’ il caso,
ad esempio, del dipendente che da tempo pieno passa a
part- time, o quando per varie ragioni, quali la cassa
integrazione guadagni, il reddito mensile e
conseguentemente l’IRPEF degli ultimi mesi dell’anno è
inferiore rispetto i mesi precedenti. Se dal conguaglio
fiscale deriva un importo di IRPEF a credito il datore di
lavoro lo rimborsa con il cedolino paga di dicembre.
Cosa si verifica se l’azienda ha effettuato operazioni
societarie straordinarie come la cessione di ramo d’azienda o
la fusione per incorporazione?
Nel caso in cui, nel corso del 2013, si sia verificato il
passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro
senza interruzioni del rapporto di lavoro, conseguente a
fusione,anche per incorporazione, cessione d'azienda o del
ramo d'azienda, il nuovo datore di lavoro è tenuto ad
effettuare le ritenute IRPEF tenendo conto dell'operato del
precedente datore di lavoro ed a effettuare le operazioni di
conguaglio di fine anno.
I RAPPORTI
CON L’INAIL
1
1
L’INFORTUNIO SUL LAVORO
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEL
LAVORATORE:
1) dare immediata notizia al datore di
lavoro, o a chi lo rappresenta, di
qualsiasi infortunio gli accada, anche
se di lieve entità (pena la perdita
dell’indennità economica)
2) presentazione- invio dei certificati
medici
L’INFORTUNIO SUL LAVORO
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEL DATORE DI
LAVORO:
1) INAIL: invio denuncia entro 2 giorni (indipendentemente
da qualsivoglia valutazione circa la ricorrenza degli
estremi di legge riguardo l’indennizzabilità).
2) AUTORITA’ di P.S.: invio denuncia entro 2 giorni
3) Annotazione sul libro infortuni (anche se durata inferiore
ai 3 giorni)
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine va spostato
al primo giorno lavorativo successivo (Circ. Inail
18/1/2006); il sabato è, invece, considerato un normale
giorno feriale.
ADEMPIMENTI
Se si tratta di infortunio che abbia comportato il
decesso del lavoratore, o si presume che possa
comportarlo, la denuncia all’Inail deve essere inviata
a mezzo telegramma entro 24 ore dal momento in
cui è avvenuto l’infortunio.
A tale denuncia (telegramma) deve poi seguire la
denuncia normale.
COMUNICAZIONE DENUNCIA DI
INFORTUNIO
Dati identificativi del datore di lavoro;
Il luogo, il giorno, l’ora dell’infortunio;
La natura e la causa accertata o presunta dell’infortunio e le
circostanze in cui si è verificato;
Dati anagrafici dell’infortunato;
Le conseguenze dell’infortunio ed il tempo in cui sarà
possibile conoscere l’esito definitivo;
Dati anagrafici di eventuali testimoni;
Per infortuni occorsi in autovettura i dati anche del
conducente e della vettura della controparte.
INAIL: SEDE COMPETENTE
Per gli eventi infortunistici denunciati a partire dal
12 luglio 2004, la competenza a trattare le
denunce di infortunio (delibera INAIL n° 446 del
17/6/2004) viene attribuita alla Sede nel cui
ambito territoriale rientra il luogo di domicilio
dell’assicurato, cioè la sede principale dei suoi
affari ed interessi.
P.S.: SEDE COMPETENTE
Anche i datori di lavoro che non sono soggetti all’obbligo
dell’Assicurazione sono tenuti ugualmente a denunciare, entro 2
giorni dalla data di ricezione del certificato medico (Circ. Min. Lav.
n° 92 del 4/7/1996), gli infortuni all’autorità di pubblica sicurezza (il
questore ovvero, nel comune in cui non ha sede la questura, il
sindaco) del Comune in cui ha avuto luogo l’evento che abbia
per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per un periodo
superiore a 3 giorni (art. 54, DPR 1124/1965).
Qualora l’infortunio sia avvenuto in territorio straniero, la
denuncia andrà inoltrata all’Autorità di pubblica sicurezza nella
cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in
territorio italiano.
LA MALATTIA PROFESSIONALE
- ADEMPIMENTI OBBLIGHI DEL LAVORATORE
In generale il lavoratore, sia esso dipendente o familiare coadiuvante
o socio, una volta a conoscenza di essere affetto da una sospetta
malattia professionale, deve darne notizia, entro 15 giorni dalla sua
manifestazione, al datore di lavoro, mediante l’invio del 1° certificato
medico.
La mancata o tardata denuncia della malattia professionale al datore
di lavoro comporta per il lavoratore la perdita dell’eventuale
indennizzo per il tempo antecedente la denuncia medesima.
N.B.: per “data di manifestazione” della malattia professionale si
fa riferimento al 1° giorno di astensione dal lavoro a causa di
essa.
Se non si verifica astensione dal lavoro, si considera la data in
cui è redatto il certificato medico di accertata o sospetta malattia
professionale.
LA MALATTIA PROFESSIONALE
- ADEMPIMENTI
-
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore deve denunciare all’Inail la malattia
professionale del suo dipendente o familiare
coadiuvante o socio, ed anche la propria se
trattasi di titolare artigiano, entro 5 giorni
decorrenti dalla data di ricevimento del 1°
certificato.
INFORTUNIO IN ITINERE
Secondo la previsione dell’art. 12 del D.Lgs. n° 38/2000, salvo il
caso di interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro,
o comunque non necessarie, l’assicurazione comprende gli
infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno
dal luogo di abitazione a quello di lavoro nonché dal luogo di
lavoro a quello di consumazione dei pasti qualora non sia
presente un servizio mensa aziendale.
La deviazione si intende necessaria se dovuta a forza maggiore,
ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di
obblighi penalmente rilevanti.
L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di
trasporto privato, purché necessitato.
INDENNITA’ TEMPORANEA
A CARICO INAIL
dal 4° al 90° giorno: 60% R.M.G.
dal 91° giorno fino alla guarigione: 75% R.M.G.
(In caso di ricovero ospedaliero, l’Inail ha facoltà di ridurre di 1/3 l’indennità)
Non esistono limiti alla durata dell’indennità temporanea
erogata dall’Inail, che cessa solo nel momento in cui le
condizioni cliniche sono stabilizzate ed il lavoratore è in grado
di riprendere il lavoro. (Attenzione, però, alle limitazioni circa il diritto
alla conservazione del posto [periodo di comporto] che possono essere
stabilite dai vari contratti collettivi).
R.M.G.: Retribuzione media giornaliera operaio salariato
(per il calcolo dell’indennità a carico INAIL)
1.
Guadagno medio orario x orario normale sett. : 6
2.
Retribuzione straordinaria nella quindicina
immediatamente precedente l’infortunio : ore
straordinarie prestate x orario normale sett. : 6
3.
Compenso per ferie e rol = incremento voce 1 per la
percentuale risultante dal rapporto [(giorni ferie + giorni
riposo x 100) : 300]
4.
Compenso per festività = incremento voce 1 del 3,33%
5.
Compenso per mensilità aggiuntive = incremento voce 1
dell’8,33% per ogni mensilità aggiuntiva
R.M.G.: Retribuzione fissa mensile (impiegato e operaio
mensilizzato)
1.
Retribuzione ordinaria mensile : 25
2.
Importo lavoro straordinario mese precedente : 25
3.
Importo annuo ferie e giornate di riposo : 300
4.
Importo annuo mensilità aggiuntive : 300
EROGAZIONE INDENNITA’
Molti contratti collettivi prevedono che l’azienda provveda
ad anticipare l’indennità temporanea al lavoratore per
conto dell’Inail (art. 70, D.P.R. 30/6/1965, n° 1124). L’ammontare
delle indennità è poi rimborsato mensilmente al datore di
lavoro dall’Inail stesso.
Nel caso in cui ciò non sia previsto, l’Inail eroga
direttamente l’indennità al lavoratore.
INTEGRAZIONE a CARICO del DATORE di LAVORO
…..GARANTIRE IL TRATTAMENTO ECONOMICO
STABILITO DAL C.C.N.L. DI APPARTENENZA ….
Giorno infortunio: è considerato come lavorato, quindi
deve essere interamente retribuito
Carenza (3 gg.): (3 giorni di calendario; quindi anche
sabati e domeniche) 60% della retribuzione, salvo migliori
condizioni previste dalla contrattazione collettiva
Festività: integrazione fino al 100% retribuzione
Altri giorni: secondo le disposizioni del CCNL
RIPRESA LAVORATIVA
Al termine del periodo di invalidità temporanea o del
periodo di degenza e convalescenza, il lavoratore deve
presentarsi al datore di lavoro per la ripresa dell’attività
lavorativa entro 48 ore dal rilascio del certificato di
guarigione.
CEDOLINO PAGA CON INFORTUNIO
Anticipo infortunio
Anticipare ex art 70
T.U. le indennità poste
a carico dell’INAIL
assoggettandole
solo a prelievo
fiscale IRPEF
(imponibile fiscale) ed
escludendo
l’erogazione da
prelievi contributivi
Integrazione a Carico
Azienda
Quantificare l’ammontare
della retribuzione dovuta
al dipendente, stornare
le quote a carico INAIL,
applicare la
lordizzazione ed
inserire nel LUL
l’integrazione infortuni a
c/Azienda soggetta a
contributi e imposte
Trattamento economico dell’infortunio
Il trattamento economico dovuto al lavoratore in
caso di infortunio che determini inabilità assoluta
al lavoro verrà così ripartito tra l’INAIL e il
datore (segue schema riassuntivo):
18
Giornate di
assenza
Carico datore di
lavoro
Carico INAIL
Riferimento
normativo
Giorno
dell’infortuni
o
100% del
guadagno
medio
giornaliero
-
art. 73 DPR
1124/65
Dal 1° al 3°
giorno
successivi
(carenza) *
60% del
guadagno
medio
giornaliero
-
art. 73 DPR
1124/65
Dal 4° al 90°
giorno *
Secondo quanto 60% della
art. 68 DPR
previsto dal
retribuzione
1124/65
contratto
media giornaliera
Dal 91°
giorno alla
guarigione *
Secondo quanto 75% della
art. 68 DPR
previsto dal
retribuzione
1124/65
contratto
media giornaliera
* Giorni di calendario (compresi sabati, domeniche e festivi)
19
A carico del datore di lavoro:
- il giorno dell’infortunio (100% GM);
- i tre giorni di carenza (60% GM);
- le festività cadenti nel periodo di carenza (100%
GM);
- l’integrazione
eventualmente
prevista
dai
contratti collettivi ai periodi coperti dall’INAIL
(integrazione al 100% GM delle giornate festive).
-
A carico dell’INAIL:
dal 4° al 90° giorno (60% RMG);
dal 91° giorno alla data di fine dell’infortunio
(75% RMG);
le festività cadenti nel periodo indennizzato,
secondo le percentuali di cui sopra.
20
Come si calcola la RMG in caso di lavoratori a
paga fissa mensile
Determinare i seguenti elementi:
- Retribuzione mensile
- RMG ordinaria
- Compenso per lavoro straordinario
- Compenso per ferie
- Compenso per mensilità aggiuntive
- Altri compensi aggiuntivi
(*) il rateo delle festività non viene considerato perché la
legge ha già tenuto conto dell’incidenza delle festività
rapportando la retribuzione a 25 giornate
Retribuzione mensile = retribuzione
contrattuale mese precedente all’evento
RMG ordinaria = retribuzione mensile/25
RMG Straordinario = (Retribuzione per
straordinario percepita nella quindicina/
12,5)
oppure (Retribuzione per straordinario
percepita mese precedente/25)
RMG Ferie = RMG ordinaria x (giorni
annuali di ferie, permessi ex festività e
riduzione orario/300)
RMG mens. agg.ve = RMG ordinaria x
0,0833 (25/300)
RMG altri compensi annui = Importo
compensi/300
RMG compensi aggiuntivi determinati in
misura percentuale sulla retr. mensile
(indennità mancia, presenza, vestiario,
rappresentanza, rimborsi spese non
documentate) = vedi RMG ordinaria
RMG compensi aggiuntivi in misura fissa
giornaliera
indipendentemente
dalla
presenza = (Indennità giornaliera x giorni
lavorativi settimana)/6
RMG compensi aggiuntivi in misura fissa
mensile o quindicinale = (Indennità
mensile/25)
oppure
(Indennità
quindicinale/12,5)
21
Integrazione dell’indennità
Qualora l’assenza si protragga oltre la carenza, il
datore di lavoro dovrà integrare l’indennità INAIL
secondo
previsione
contrattuale
operando
la
lordizzazione (come previsto per le indennità INPS).
E’ opportuno riconoscere sempre il trattamento
previsto dalla legge nella carenza, salvo assorbimento
in fase di determinazione dell’integrazione a carico
dell’azienda.
22
Cumulabilità con altri istituti
L'indennità economica erogata dall'INAIL
cumulabile con le seguenti prestazioni INPS:
non
è
- indennità economica di malattia;
- indennità economica di maternità;
- indennità economica sanatoriale;
- cassa integrazione guadagni.
È’ invece cumulabile con l'assegno per congedo
matrimoniale, che però deve essere corrisposto in
misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante
nello stesso periodo e l'indennità Inail.
23
Regime contributivo e fiscale dell’indennità
per inabilità temporanea assoluta
-
Totalmente esente da contribuzione;
-
Imponibile ai fini fiscali (l’INAIL emette il CUD in
qualità di sostituto d’imposta) secondo le
modalità ordinarie.
24
AUTOLIQUIDAZIONE
PREMI INAIL
25
25
La comunicazione del tasso di premio
Entro il 31 dicembre, l’Inail invierà: la comunicazione
del tasso di premio che verrà applicato per l’anno
successivo su ogni posizione assicurativa territoriale e i
criteri applicati per determinarlo (Modello 20SM
“Classificazione e tassazione rischio assicurato”)
la documentazione relativa alla dichiarazione delle
retribuzioni (Modello 1031 “Modulo per la dichiarazione
delle retribuzioni” e relative informazioni)
le basi di calcolo con i dati per il conteggio dei premi e
degli eventuali contributi associativi per la regolazione del
premio e per la rata anticipata (Modulo per la
comunicazione delle Basi di calcolo premi e dei contributi
associativi) consultabili nella GUIDA all’autoliquidazione.
PAGAMENTO DEL PREMIO INAIL
Tariffa dei premi per l'assicurazione
contro gli infortuni Sul lavoro
Il meccanismo per la quantificazione dei premi
dovuti dai datori di lavoro in favore
dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni si fonda sulla tariffa di cui all'art. 40
del T.U. recante i tassi dei premi da applicare
sulla retribuzione imponibile determinati in
funzione dell'intensità del rischio connesso alle
singole lavorazioni.
Il D.M. 12 dicembre 2000, ha approvato
distinte tariffe dei premi per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro per le diverse
Gestioni.
27
PAGAMENTO DEL PREMIO INAIL
L'autoliquidazione dei premi INAIL
comporta due operazioni:
operazioni
la presentazione della denuncia delle
retribuzioni.
il pagamento del premio,
28
PAGAMENTO DEL PREMIO INAIL
saldo e acconto
Il datore di lavoro entro il 16 febbraio di ogni
anno deve provvedere autonomamente alla
denuncia (autoliquidazione) del premio INAIL
che consiste nella determinazione :
-
della rata di premio anticipata per l’anno in
corso;
della regolazione del premio relativo all’anno
precedente.
ciò permetto di COMPENSARE l’eventuale
credito della regolazione con il debito della
rata di premio anticipata.
29
BASI DI CALCOLO
DEI PREMI
L’Inail invia alle aziende delle Basi di calcolo che per l’ultima
autoliquidazione riportavano la situazione assicurativa
aziendale.
I controlli che è opportuno eseguire sono:
•
•
l’esatta corrispondenza di “codice ditta”, codice fiscale,
PAT, voci di rischio e periodi assicurativi;
l’esatta corrispondenza di quanto indicato come “Importo
della Rata anticipata richiesta per l’anno 2013”, con quanto
calcolato (e pagato) dall’azienda come Rata 2012 entro il
16 febbraio 2013 o ratealmente.
30
BASI DI CALCOLO DEI PREMI
Le Basi di Calcolo riportano i dati della:
REGOLAZIONE 2012 (SALDO 2012)
e
PREVISIONALE 2013 (ACCONTO 2013)
IMPORTANTE: prima di lanciare i calcoli
dell’autoliquidazione verificare le tabelle tassi
2012 e aggiornare se variate con tassi 2013
31
IMPONIBILE INAIL
I lavoratori assunti dalle liste di mobilità pagano l’INAIL
su tutto l’imponibile;
Gli imponibili degli apprendisti sono da escludere
perché la quota Inail è già compresa nella percentuale
dovuta all’Inps (0,30%)
RETRIBUZIONE IMPONIBILE
IMPONIBILE INAIL SOCI
La retribuzione convenzionale per la tutela
assicurativa dei SOCI e dei familiari coadiuvanti
di aziende NON artigiane, nonché degli Associati
in partecipazione ad imprenditore NON artigiana.
Gli importi convenzionali sono aggiornati
annualmente e pubblicati sul sito INAIL.
Controlli suggeriti per effettuare il calcolo del premio :
Riassumendo il conteggio sarà il seguente:
Imponibile INPS complessivo
- imponibile inps dirigenti
+ imponibile inail dirigenti (convenzionale)
- imponibile inps cococo
+ imponibile inail cococo (nel limite del minimale e del massimale)
+ imponibile inail stage
- imponibile inps contratti agevolati
+ imponibile inail contratti agevolati (verificare che siano congrui
con imponibile inps)
- imponibile inps apprendisti (pagano già la quota Inail nel
contributo percentuale Inps)
- dipendenti non assicurati
+ imponibile inail associati
+ imponibile inail soci
se i part-time non hanno “imponibile inail = imponibile inps”
(ci dovrebbe essere l’opzione nella procedura)
- imponibile inps part-time
+ imponibile inail part-time
= IMPONIBILE INAIL 2013
Cos'è e come si calcola il premio ordinario
. Il premio ordinario di assicurazione è determinato da due
elementi:
l’ammontare delle retribuzioni effettive o convenzionali
corrisposte ai tuoi dipendenti, soci lavoratori e familiari
durante il periodo assicurativo;
il tasso del premio, cioè la traduzione numerica della
gravità del rischio della lavorazione che svolgi.
ll premio ordinario si calcola applicando, alle retribuzioni, i
tassi previsti da un’apposita tariffa che tiene
essenzialmente conto della diversa pericolosità tra le varie
lavorazioni.
Se sei un lavoratore parasubordinato, il premio ordinario è
ripartito nella misura di un terzo a tuo carico e due terzi a
carico del committente. L'obbligo del versamento del
premio è in ogni caso a carico del committente.
Cosa sono e come si calcolano i
premi speciali unitari
Per alcune attività, a causa della loro natura, della
modalità di svolgimento o altre circostanze, risulta
difficoltosa la determinazione del premio nella forma
ordinaria. In questi casi la legge prevede la possibilità di
stabilire “premi speciali unitari”, calcolati utilizzando
elementi diversi rispetto a quelli che determinano il premio
ordinario (retribuzione e tasso di tariffa).
Per calcolare un premio speciale si fa riferimento al
numero delle persone coinvolte nella lavorazione, al
numero delle macchine , alla natura e durata dell’attività.
I premi speciali sono determinati dall’Inail e approvati con
decreto del Ministero del Lavoro.
I premi speciali unitari sono comprensivi del sovrappremio
silicosi e non sono soggetti all’oscillazione del tasso per
andamento infortunistico
Cosa sono e come si calcolano i
premi speciali unitari
Le categorie per le quali sono previsti premi speciali unitari sono
le seguenti: titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti
del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano
facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in
cooperative ed organismi associativi di fatto
persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive
soggette all’obbligo assicurativo
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
(legge 250/1958)
alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine
e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od
esercitazioni pratiche o di lavoro
candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima
dell’espatrio
medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei
corsi, esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive
Pagamento premio Inail Le scadenze
Entro il 16 febbraio, mediante la procedura Al.P.I.
(Autoliquidazione Premi Inail) online, dovrai:
calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), sulla base
delle retribuzioni effettive dell’anno precedente (rata) e il
conguaglio per l’anno precedente (regolazione)
conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma
algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali
riduzioni contributive
pagare il premio di autoliquidazione utiizzando il “Modello di
pagamento unificato – F24
Entro il 16 marzo si deve presentare la dichiarazione delle
retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale
comunicazione del pagamento in quattro rate (leggi 449/1997 e
144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio
artigiani (legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti,
utilizzando i servizi telematici Invio dichiarazione salari
o Al.P.I.
MODULISTICA INAIL ALLEGATA
1)
2)
3)
4)
5)
MOD. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
GUIDA ALLA AUTOLIQUIDAZIONE 2012-2013
PAGAMENTI TELEMATICI F24
SERVIZI TELEMATICI PER DENUNCIA DI
INFORTUNIO A INAIL
ISTANZA COMPENSAZIONE-RIMBORSO
NUOVA DENUNCIA COMUNICAZIONE
DI INFORTUNIO IN VIA TELEMATICA
D.C. PRESTAZIONI
D.C. PREVENZIONE
D.C. SERVIZI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
D.C. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
NUOVA DENUNCIA COMUNICAZIONE
DI INFORTUNIO IN VIA TELEMATICA
Aspetti Innovativi e Logiche
EVOLUZIONE NORMATIVA
D.lgs. 81/2008 e s.m.i.: art. 18, lett. r):
obbligo comunicazione telematica degli infortuni che comportino
un’assenza dal lavoro di almeno 1 g escluso quello dell’evento, entro 6
mesi dalla emanazione dei decreti attuativi del SINP;
D.P.C.M. 22 luglio 2011: art. 1: a decorrere dal 1° luglio 2013 la
presentazione di istanze, dichiarazioni, tra le imprese e le amministrazioni
pubbliche avviene esclusivamente in via telematica.
EFFETTI - 1
Dal 2009 viene avviato il progetto di
comunicazione di infortunio in via telematica;
revisione
della
denuncia
Il progetto si arricchisce via via di nuovi contenuti con impatti sulla
procedura di denuncia di infortunio disponibile su PUNTO CLIENTE;
La scadenza prevista dal DPCM 22 luglio 2011, attuativo del CAD, estende
l’obbligo esclusivo del canale telematico anche alla denuncia di malattia
professionale ed allo scambio di informazioni in genere con le imprese e le
pubbliche amministrazioni.
EFFETTI - 2
Ne deriva l’estensione del canale telematico per il servizio di denuncia
comunicazione di infortunio (e di malattia professionale) a tutte le categorie
di datori di lavoro pubblici e privati;
Oltre ad aziende e intermediari, la stessa applicazione dovrà essere
utilizzata anche dalle Pubbliche Amministrazioni in gestione per conto dello
stato per i propri dipendenti e dal ministero della pubblica istruzione per
alunni e studenti, dai datori di lavoro agricoli, dai cittadini in qualità di
datori di lavoro di colf, badanti e lavoratori occasionali.
EFFETTI - 3
I dati acquisiti dall’utente esterno saranno conferiti anche al SINP (Sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, T.U.
Sicurezza, art. 8) ed al costituendo Registro Infortuni telematico;
Vengono recepite con l’occasione alcune modifiche normative legate alla
evoluzione del mercato del lavoro (ad esempio alcune prime
implementazioni delle codifiche legate agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori
occasionali di tipo accessorio);
Rilascio del nuovo mansionario.
EFFETTI - 4
Aggancio in fase di compilazione della denuncia alla procedura Unità
produttive (rilasciata in data 8 gennaio 2013 – circ. Inail n.69 del 21
dicembre 2012);
Inserimento da parte del datore di lavoro del codice IBAN per l’accredito di
somme spettanti a titolo di rimborso di ITA in regime di art. 70 T.U. ;
Utilizzo della PEC per la corrispondenza da parte delle imprese ed in caso di
malfunzionamento del sistema.
EFFETTI – 5
1° luglio 2013: decorrenza dell’obbligo esclusivo del canale telematico per
l’inoltro della Denuncia/Comunicazione di infortunio, per la Denuncia di
malattia professionale e per la Denuncia di Silicosi/Asbestosi;
Per tutti i datori di lavoro;
Rilascio graduale delle implementazioni agli applicativi interessati a
decorrere da gennaio 2013.
NOVITA’ – VOCE DI RISCHIO
Il datore di lavoro nella compilazione della nuova denuncia/comunicazione
di infortunio in via telematica dovrà indicare, dopo aver scelto la Posizione
Assicurativa Territoriale, anche la polizza e la voce di tariffa (scelta tra
quelle presenti negli archivi) da associare all’infortunio denunciato.
OBIETTIVO
Agevolare la corretta imputazione degli oneri per infortuni e malattie
professionali nell’ottica di una conforme determinazione dei tassi specifici
aziendali.
NUOVA DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO IN
49VIA
TELEMATICA
INAIL - D. C. PRESTAZIONI
NOVITA’ - PEC
Inserimento all’interno degli indirizzi del datore di lavoro (sede legale –
unità produttiva – indirizzo di corrispondenza) del campo relativo alla PEC.
Possibilità per il datore di lavoro di indicare, oltre il telefono e la e-mail, la
PEC del lavoratore.
OBIETTIVO
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi attraverso lo scambio
delle informazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni mediante
l’utilizzo del canale telematico.
NOVITA’ – UNITA’ PRODUTTIVA
Sono stati inseriti, nell’omonima sottosezione della denuncia, i dati relativi
all’Unità Produttiva cosi come prevista dal D.lgs. 81/2008, art. 2
“stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di
servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
OBIETTIVO
Implementazione del costituendo Registro Infortuni Aziendale telematico
(art. 53 c.6).
NOVITA’ – DATI EVENTO
Il luogo dell’evento è stato integrato con i dati relativi all’indirizzo, onde
individuare l’ubicazione esatta dell’evento infortunistico;
Indicatore di infortunio in itinere e di incidente con mezzo di trasporto con la
specifica dei diversi tipi di incidente: stradale, ferroviario, aereo, navale o
altro
Indicazione se l’azienda per il quale l’infortunato lavorava al momento
dell’evento operasse in proprio ovvero per conto terzi con appalti, subappalti
o altre forme di esternalizzazione
OBIETTIVO
Acquisizione di informazioni più complete ed esaustive sia a fini statistici che
per l’istruttoria del caso
NOVITA’ – DATI EVENTO
Inserimento dei dati relativi al certificato medico successivo al primo da cui
scaturisce l’obbligo di denuncia ai sensi dell’arto 53 d.p.r. 1124/65
OBIETTIVO
Corretta applicazione della sanzione ex art 53 d.p.r. 1124/65, nei casi in cui
la prognosi del primo certificato medico sia in franchigia.
NOVITA’ – MODULISTICA
La versione aggiornata del modulo cartaceo, che sarà disponibile per il
download nella sezione modulistica del sito istituzionale, è stata integrata
con le informazioni necessarie ai fini di soddisfare l’adempimento previsto
dall’art. 54 d.p.r. 1124/65 di invio della denuncia/comunicazione di
infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il nuovo modulo sostiurà i mod. 4 Prest. e 117 Prest. attualmente in uso.
OBIETTIVO
Semplificazione degli adempimenti in capo ai datori di lavoro.
REVISIONE DATI LAVORATORE
È stata implementata la classificazione del rapporto di lavoro
dell’infortunato/tecnopatico adottando le classificazioni predisposte
dall’ISTAT per le professioni, dal CNEL per i contratti collettivi di lavoro e dal
Ministero del lavoro per le tipologie di lavoratori.
OBIETTIVO
semplificare la gestione del rapporto assicurativo;
potenziare le rilevazioni statistiche;
contribuire ad attuare la missione che l’Inail è chiamata ad assumere
nell’ambito della realizzazione e della gestione del Sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all’art.8 Testo
Unico Sicurezza;
omogeneizzare il “linguaggio INAIL a quello nazionale” utilizzato dalla platea
dei datori di lavoro nei rapporti con le PP. AA. .
NUOVE TABELLE DATI LAVORATORE
Tipologia di lavoro (due tabelle)
→
Tipologia di lavoratore e
Tipologia di contratto
Contratto collettivo
→
CCNL – Settore lavorativo CNEL e
CCNL – Categoria CNEL
Qualifica o livello
→
Qualifica assicurativa
→
Voce professionale
Settore/Sottosettore e
Mestiere o professione
L’utilizzo dei canali telematici e
le novità della
denuncia/comunicazione di
infortunio online
Denuncia/comunicazione di infortunio online
Le novità:
Interfaccia
Menu sezioni
Utilità
Allegati
Help contestuale
Riferimenti
normativi
contestuali
Denuncia/comunicazione di infortunio online
Le novità:
Modulo PDF della
denuncia
Ricevuta PDF di
invio
CCM (Contact Center Multicanale )
Il CCM fornirà assistenza agli utenti che hanno difficoltà
nell’accesso ed utilizzo delle procedure on-line di Punto Cliente.
NUMERI CCM:
803164 Gratuito riservato a chi chiama da rete fissa
06164164 A pagamento in base al piano telefonico del proprio gestore
“Ufficio Gestione Servizi Virtualizzati”
DCPOC
Inail Risponde
Il servizio di “INAIL RISPONDE” permette all’utente di richiedere assistenza inserendo nel
form di compilazione dedicato, la seguente classificazione :
Categoria :
“Gestione del rapporto
assicurativo”
Sottocategoria :
“Denunce – adempimenti”