reddito - Scuola di Formazione Ipsoa
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RAPPORTI CON L’ERARIO E L’AGENZIA DELLE ENTRATE La tassazione Normativa di riferimento ai fini Irpef IMPONIBILE FISCALE Per il calcolo delle ritenute fiscali sulle retribuzioni erogate il sostituto d’imposta è tenuto ad applicare le seguenti disposizioni sia nel corso dell’anno per le elaborazioni mensili che in fase di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro: DPR 600/73: definisce le modalità di tassazione degli emolumenti, la tempistica del prelievo dell’imposta e gli adempimenti del sostituto d’imposta TUIR 917/86: individua gli elementi che concorrono o meno alla formazione del reddito imponibile, la misura e le modalità di calcolo delle detrazioni applicabili al singolo dipendente, le aliquote e gli scaglioni irpef e quando ricorrono le circostanze per la tassazione separata. Imponibile Fiscale L’imponibile fiscale è la base di calcolo, definito anche reddito sul quale il datore di lavoro , in qualità di sostituto d’imposta, calcola e trattiene sulla retribuzione del dipendente i tributi : IRPEF e Addizionali regionale e comunale, per poi versarli alla amministrazione finanziaria. In generale è imponibile fiscale il reddito di lavoro dipendente percepito dal dipendente stesso in ciascun periodo di paga , costituito da tutti i compensi in denaro o in natura, in relazione al rapporto di lavoro. Il reddito fiscale è costituito da tutte le somme - soggette a contributi ed a ritenute fiscali - corrisposte dal datore di lavoro, al netto dei contributi previdenziali posti a carico del dipendente. Imponibile Fiscale Il datore di lavoro viene definito “sostituto d’imposta” poiché si sostituisce all’Amministrazione finanziaria nel prelievo fiscale. Le ritenute operate alla fonte dal sostituto d’imposta devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate al lavoratore (uscita di cassa). 1) 2) 3) 4) La legge Finanziaria 2007(ancora oggi in vigore) ha introdotto nuove regole per la tassazione del reddito delle persone fisiche. Nella fattispecie: si determina l’imponibile fiscale si applicano a tale imponibile le aliquote irpef per scaglioni di reddito e si quantifica l’IRPEF lorda. si riconoscono le detrazioni o/e detrazioni per carichi di famiglia si quantifica l’irpef netta (imposta che il datore di lavoro trattiene dal cedolino paga e versa con delega F24 ) IRPEF : gli scaglioni di reddito annuale SCAGLIONI IRPEF PER LIMITI DI REDDITO Reddito complessivo (euro) Scaglioni di Aliquota reddito (euro) % (*) Imposta annua lorda (euro) per scaglione cumulata Fino a 15.000,00 15.000,00 23 3.450,00 3.450,00 28.000,00 13.000,00 27 3.510,00 6.960,00 55.000,00 27.000,00 38 10.260,00 17.220,00 75.000,00 20.000,00 41 8.200,00 25.420,00 oltre oltre 43 - - (*) Aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta per singoli periodi di paga, al netto dell'addizionale regionale e dell'eventuale addizionale comunale. NB: Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta. IRPEF : gli scaglioni di reddito mensile SCAGLIONI IRPEF PER LIMITI DI REDDITO Reddito Mensile Scaglioni di Aliquota reddito (euro) % (*) Imposta lorda mensile per scaglione cumulata 1.250,00 1.250,00 23 287,50 287,50 oltre 1.250,00 fino a 2.333,33 27 292,50 580,00 oltre 2.333,33 fino a 4.583,33 38 855,00 1.435,00 oltre 4.583,33 fino a 6.250,00 41 683,33 2.118,33 oltre 6.250,00 43 - - (*) Aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta per singoli periodi di paga, al netto dell'addizionale regionale e dell'eventuale addizionale comunale. NB: Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta. Dal LORDO al NETTO in BUSTA schema del cedolino paga Si determinano la……. Retribuzione lorda e l’imponibile contributivo o imponibile INPS su cui si calcolano i …………………contributi a carico dipendente (-) che si sottraggono dalla paga lorda. Si determina l’ imponibile fiscale o reddito su cui si calcola l’ IRPEF LORDA dalla quale si sottraggono le Detrazioni d’imposta per ottenere l’IMPOSTA NETTA …………………… ……..irpef netta (-) l’irpef netta si sottrae dall’imponibile fiscale Dal conguaglio fiscale dell’anno precedente si rilevano le addizionali che si sottraggono in forma rateale, mensile: addizionale regionale (-) addizionale comunale(-) acconto addizionale comunale (-) Si corrispondono eventuali ANF (+) se dovuti e si ottiene la retribuzione netta mensile = PAGA NETTA Esempio: irpef lorda mensile Esempio : Imponibile fiscale mensile di 2.560,81 applichiamo gli scaglioni di reddito: 23% fino a €. 15.000 annui : 12 mesi = reddito mensile 1.250,00 irpef € 287,50 27% ulteriori €.13.000 annui : 12 m. = reddito mensile 1.083,33 irpef € 292,50 Totale progressivo………………….reddito mensile 2.333,33 = IRPEF €. 580,00 38% su Ulteriore differ.mens.(2.560,81 – 2.333,33)= 228,48= IRPEF €. 86,44 Totale progressivo : reddito mensile €. 2.560,81 =IRPEF €. 666,44 L’IRPEF ottenuta è quella al lordo delle detrazioni d’imposta. Esempio : irpef lorda annuale Esempio : Imponibile fiscale annuale di €. 35.851,00 applichiamo gli scaglioni di reddito: 23% fino a €. 15.000 annui = irpef € 3.450,00 27% ulteriori €.13.000 annui = irpef € 3.510,00 Totale progressivo reddito 28.000= irpef €. 6.960,00 38% su Ulteriore differenza (35.851,00 -28.000,00)= 7.851,00 imponibile 7.851,00 x 38% = ulteriore irpef €. 2.983,38 Totale progressivo : reddito annuo €. 35.851,00 = IRPEF €. 9.943,38 L’IRPEF ottenuta è quella al lordo delle detrazioni d’imposta. Imposta netta L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12 (carichi familiari), 13 (altre detrazioni), 15 e 16 del TUIR nonché le altre disposizioni di legge. Tutte le detrazioni si calcolano applicando un algoritmo che propone una detrazione teorica che deve poi essere commisurata al reddito complessivo effettivo. La detrazione d’imposta è inversamente proporzionale all’IRPEF : Più è alto il reddito, maggiore è l’imposta e minore la detrazione che va ad abbattere l’IRPEF. IRPEF - Le detrazioni Dal 2007 vige un sistema di detrazione differenziate: Per tipologia di reddito: (redditi di lavoro dipendente/assimilati) e del relativo ammontare, stabilite in misura potenziale e determinate effettivamente applicando le formule di calcolo, rapportate al periodo di lavoro nell’anno (giorni di calendario). Art. 13 dpr 917/86 Per carichi di famiglia: differenziate in base al soggetto a carico (coniuge, figli, altri familiari a carico) e all’ammontare complessivo del reddito del richiedente, stabilite in misura potenziale e determinate effettivamente applicando le formule di calcolo, rapportate a mese, competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate, le condizioni richieste). Art. 12 dpr 917/86 Detrazioni d’imposta La detrazione fiscale è un'agevolazione che opera sull'imposta. Le detrazioni d’imposta sono delle riduzioni all’IRPEF: in pratica si sottrae dall’IRPEF lorda l’ammontare delle detrazioni e si ottiene l’IRPEF netta che è quella effettivamente trattenuta dalla retribuzione. Ciascun contribuente può beneficiare di tre tipi di detrazione: detrazione per reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato e detrazioni per carichi di famiglia. detrazioni per oneri 19% Le detrazioni per lavoro dipendente (per la produzione del reddito) devono essere rapportate ai giorni di lavoro nell'anno: l'importo annuale va diviso per 365 (anche negli anni bisestili) e moltiplicato per i giorni del periodo di attività. L'importo di tali detrazioni diminuisce progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo conseguito nell'anno fino ad annullarsi quando detto reddito da lavoro dipendente arriva a: € 55.000. Le detrazioni per lavoro dipendente o assimilato sono: Detrazioni per carichi di famiglia • Il coniuge non legalmente e effettivamente separato; • I figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; • Le altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, e cioè: • i discendenti prossimi, anche naturali; • i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; • gli adottanti; • i generi e le nuore; • il suocero e la suocera; • i fratelli e le sorelle. a condizione che possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Detrazioni per carichi di famiglia CONDIZIONI DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO: CONIUGE E FIGLI: SOLO IL PRESUPPOSTO REDDITUALE NO CONVIVENZA Per i figli rilevano l’età (maggiore o minore di 3 anni), se portatore di handicap o meno. Non rileva la situazione di studio. ALTRI FAMILIARI: PRESUPPOSTO REDDITUALE CONVIVENZA CON L’AVENTE DIRITTO O IL RICEVIMENTO DI ASSEGNI ALIMENTARI NON RISULTANTI DA PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (idonea autocertificazione, qualsiasi mezzo idoneo di prova: es. intestazione utenze, contratto affitto di un immobile, documentazione bancaria o altro) Circ. n.95/2000 Modulo detrazioni disposizioni per extracomunitari Con riferimento ai cittadini extracomunitari, la finanziaria per il 2007 aveva disposto che la richiesta di detrazioni per carichi di famiglia dovesse essere supportata da apposita documentazione. La documentazione può essere rappresentata da: • documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; • documentazione con apposizione dell’apostille per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; • documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine. La documentazione è necessaria per la richiesta delle detrazioni sia tramite sostituto d’imposta che tramite dichiarazione dei redditi. Detrazioni d’imposta da lavoro dipendente Reddito annuo Fino a 8.000 Detrazione annua €.1.840. In ogni caso la detrazione non può essere inferiore a €. 690. Per i rapporti a tempo determinato la detrazione spettante non può essere inferiore a €.1.380. da 8.000,01 a 15.000 da 15.000,01 a 55.000 Oltre 55.000 1338 + [502 x (15.000 - reddito complessivo) /7.000] 1338 x [(55.000 - reddito complessivo) /40.000] Non competono detrazioni IRPEF detrazioni per lavoro dipendente Reddito complessivo (RC) Detrazione spettante (DS)* Valide per coeff. > 0 RC < 8.000 euro 1.840 euro con minimo di 690 euro e di 1.380 per rapporti di lavoro a tempo determinato 8.000 < RC < 15.000 1.338 + [502 x (15.000 -RC)/7.000] 15.000 < RC ≤ 55.000 1.338 x [ (55.000 – RC)/40.000] * Da rapportare al numero di gg quindi DS/365*gg ** vedere correttivo ** Correttivo detrazione Reddito complessivo (RC) Correttivo (Euro) 23.000 < RC ≤ 24.000 10 24.000 < RC ≤ 25.000 20 25.000 < RC ≤ 26.000 30 26.000 < RC ≤ 27.700 40 27.700 < RC ≤ 28.000 25 Esempio : calcolo detrazione annuale Esempio: reddito complessivo annuo costituito dal lavoro dipendente pari 35.851 euro (imponibile fiscale annuale) per giorni fiscali 365 €. 1.338 x [ (55.000 – RC)/40.000] €. 1.338 x [ (55.000 –35.851)/40.000]= (55.000 - 35.851) ----------------------- = 0,4787 (4 decimali con troncamento) 40.000 La detrazione teorica ( 1338) si moltiplica per il coefficiente 1338 x 0,4787 = €. 640,50 e si ottiene la detrazione annua riferita a 365 giorni. Esempio calcolo irpef netta (irpef lorda – detrazioni) Nel nostro esempio abbiamo rilevato che ad un reddito annuo complessivo di €. 35.851,00 corrisponde IRPEF LORDA di €. 9.943,38 ed una detrazione d’imposta di €.640,50, riferita a 365 giorni di occupazione. L’IRPEF annua netta dovuta dal dipendente all’Erario (per effetto delle operazioni effettuate dal sostituto d’imposta sui cedolini paga) è di €.9.302,88 (9.943,38 – 640,50). L’Irpef netta è la differenza algebrica fra l’irpef lorda e le detrazioni. Modulo detrazioni : disposizioni L’art. 1, c. 271, Legge 244/2007 stabilisce che: -le detrazioni siano richieste annualmente, entro un termine stabilito dal sostituto d’imposta in base ad esigenze tecnico organizzative DECRETO SVILUPPO (Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni, in Legge n. 106 del 12 luglio 2011) E’ eliminato l’obbligo di comunicare annualmente i dati per beneficiare delle detrazioni d’imposta per famigliari a carico, per lavoratori dipendenti e pensionati. La comunicazione sarà necessaria solo in caso di variazioni. Le addizionali all’IRPEF: regionale e comunale La base di calcolo delle addizionali regionali e comunali è il reddito complessivo determinato per l’applicazione dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili Le addizionali all’IRPEF regionale e comunale Le addizionali sono dovute solo se risulta dovuta anche l’IRPEF. Sui redditi corrisposti agli eredi non sono dovute le addizionali. Le addizionali sono dovute alla regione e al comune nei quali il dipendente ha il domicilio fiscale al 31/12/aa (per regionale) o al 01/01/aa (per comunale). In caso di variazione del domicilio fiscale, la stessa avrà effetto dal sessantunesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati le addizionali devono essere calcolate dal sostituto d’imposta, in sede di conguaglio di fine anno e devono essere trattenute, a partire dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il conguaglio, in un massimo di 11 rate (ultimo versamento possibile 16 dicembre). Il saldo addizionale comunale deve essere considerata conteggiando anche quanto trattenuto a titolo di acconto in corso d’anno. Le addizionali all’IRPEF Regionale e comunale Come calcolare l'addizionale Irpef regionale -Addizionale Irpef regionale = [ (Reddito totale) - (tutti gli oneri deducibili) - (deduzione abitazione principale)] * (% addizionale regionale)) Ogni regione, di anno in anno, detta delle aliquote che sono da applicare o a scaglioni di reddito o ad importo secco (dipende dalle regioni). La base di reddito per il calcolo dell’addizionale regionale è l’imponibile fiscale dell’anno precedente. A tale imponibile si applica l’aliquota prevista per la regione, il risultato deve essere diviso per 11 che è il numero massimo di rate previsto per l’addizionale Le addizionali all’IRPEF regionale e comunale Addizionale Irpef comunale = [ (Reddito totale) –(tutti gli oneri deducibili) - (deduzione abitazione principale)] * (% addizionale comunale)) Le addizionali comunali sono invece legate ai comuni di domicilio fiscale, non è detto che il comune abbia deliberato l’addizionale Tuttavia dal 2007 è stata introdotta una variazione al calcolo delle addizionali comunali. A partire dal gennaio 2007 è prevista una nuova modalità di versamento, in acconto e a saldo per i dipendenti in forza. Come previsto dalla legge Finanziaria 2007 la misura dell’acconto che il contribuente è tenuto a versare è pari al 30 % dell’addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile del periodo di imposta precedente l’aliquota vigente per l’anno di riferimento. Per quanto attiene all’aliquota da applicare per il calcolo dell’acconto la legge Finanziaria 2007 ha previsto che si debba applicare l’aliquota dell’anno di riferimento. Le addizionali all’IRPEF regionale e comunale Le addizionali non sono dovute: sui redditi a tassazione separata (arretrati anni precedenti e TFR); qualora le detrazioni d’imposta azzerino l’IRPEF; L’addizionale regionale è pari ad un’aliquota variabile tra lo 0,90% e l’1,73%. Le singole Regioni posso stabilirne l’aliquota entro il 31/12 dell’anno d’imposta precedente a quello cui le addizionali si riferiscono. Le Regioni possono deliberare delle variazioni anche in corso d’anno, purchè in diminuzione. L’addizionale comunale è determinata in acconto e saldo all’atto del conguaglio. L’acconto è da versare in un numero massimo di 9 rate (da marzo). Compensi arretrati – tassazione separata Compensi arretrati. arretrati Gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi (da intendersi nazionali, territoriali o aziendali), di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, comprese le pensioni e gli assegni equiparati devono essere tassati separatamente utilizzando l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota di tassazione minima in vigore nell'anno di corresponsione dell'emolumento arretrato. Compensi arretrati – tassazione separata determinazione dell’aliquota Esempio erogazione a Novembre 2013 di: Arretrati anni precedenti €.1.000 (di imponibile fiscale al netto contributi) Reddito 2012 €. 24.000 Reddito 2011 €. 22.000 Reddito medio =23.000 (somma/2) Calcolo imposta su Reddito medio Imposta x 100 : Reddito medio = % irpef Compensi arretrati – tassazione separata determinazione dell’aliquota Se non ho il reddito dei due anni precedenti perché, ad esempio, il lavoratore è stato assunto nel 2012 prendo in esame solo il reddito dell’ultimo anno; Se non ho redditi anni precedenti per la determinazione dell’aliquota media a tassazione separata applico la percentuale minima che è, attualmente, del 23% Detassazione Imposta del 10% sostitutiva dell’IRPEF L’ Istituto della detassazione nasce nell’anno 2008 per dare potere d’acquisto agli stipendi e salari Di anno in anno, fino all’anno corrente, tale istituto è stato prorogato modificando reddito di riferimento e importo detassabile. Il punto fermo comune a tutte le detassazioni è il presupposto, la condizione essenziale della detassazione, ossia l’incremento dell’attività produttiva. L’obiettivo è quello di incrementare le retribuzioni dei lavoratori dipendenti abbattendo, per alcuni elementi, la tassazione ordinaria, applicando una tassazione AGEVOLATA, pari al 10%. Detassazione Imposta del 10% sostitutiva dell’IRPEF Soggetti beneficiari • Titolari di reddito da lavoro dipendente art.49 TUIR • Solo settore privato. Può darsi che in futuro, visto che l’art.5, comma 2 del DL 93 stabiliva una fase di sperimentazione alla cui verifica partecipa anche il Ministero della P.A. per una possibile estensione anche alle Pubbliche Amministrazioni. Detassazione 2013 Imposta del 10% sostitutiva dell’IRPEF Il Presidente del Consiglio Monti con il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ha decretato il prolungamento anche nel 2013 delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel 2013. La legge di stabilità 2013 ha infatti definito un importante ammontare di risorse pubbliche da destinare alla detassazione dei salari di produttività per l’anno 2013. Complessivamente sono stati stanziati 950 milioni di euro nel 2013 e 400 milioni di euro nel 2014. Il decreto stabilisce che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività sono soggette a un’imposta del 10%. Il reddito da lavoro dipendente oggetto dell’agevolazione è quello fino a 40 mila euro lordi annui; premio massimo di 2.500 euro lordi. Premi di produttività: aspetti contabili e fiscali Si definisce premio di produttività l’emolumento corrisposto dal datore di lavoro ai propri dipendenti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in collegamento a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa ovvero correlato ai risultati dell’andamento economico dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Detassazione 2013 chiarimenti dal Ministero del Lavoro A pochi giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.P.C.M. sulla detassazione 2013, arrivano dal Ministero del lavoro, con la circolare n. 15/13, i primi chiarimenti in ordine all’applicazione dell’istituto per l’anno in corso. Con circolare n. 15/2013 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali detta i primi orientamenti relativi alla detassazione 2013. Base di partenza è il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, pubblicato in G.U. del 29 marzo 2013. Detassazione 2013 chiarimenti dal Ministero del Lavoro RELATIVAMENTE AI SOGGETTI FIRMATARI DEGLI ACCORDI IL DICASTERO RICORDA CHE SONO TITOLATE SOLO LE ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE, OVVERO LE LORO RAPPRESENTANZE SINDACALI OPERANTI IN AZIENDA. PERTANTO POTRANNO ESSERE SOGGETTI TITOLATI SIA LE RSU CHE LE RSA, OLTRE CHE, PER LE AZIENDE PRIVE DI RAPPRESENTANZE SINDACALI IN AMBITO AZIENDALE, LE ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI A LIVELLO TERRITORIALE. NON POTRANNO INVECE ESSERE TENUTI IN CONSIDERAZIONE, PER L’APPLICABILITÀ DELL’AGEVOLAZIONE IN ANALISI, I CONTRATTI SOTTOSCRITTI A LIVELLO NAZIONALE. Detassazione 2013 chiarimenti dal Ministero del Lavoro RELATIVAMENTE ALLE VOCI RETRIBUTIVE DI PRODUTTIVITÀ, OGGETTO DI APPLICAZIONE DEL REGIME FISCALE AGEVOLATO, VIENE SOTTOLINEATO COME LE STESSE DEBBANO ESSERE “VALORIZZATE ALL’INTERNO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI IN RELAZIONE ALL’ANDAMENTO DELL’IMPRESA. PIÙ IN PARTICOLARE TALI VOCI POSSONO VARIARE SULLA BASE DI INDICATORI QUANTITATIVI CHE VADANO A REMUNERARE UN APPORTO LAVORATIVO FINALIZZATO AD UN MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ IN SENSO LATO E QUINDI ANCHE AD UNA EFFICIENTAZIONE AZIENDALE”. IL MINISTERO RICORDA POI CHE GLI INDICATORI DI PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA ED INNOVAZIONE SONO ALTERNATIVI TRA LORO E, PERTANTO, È SUFFICIENTE LA CORRELAZIONE AD UNO SOLO DI ESSI. Detassazione 2013 La detassazione per il 2013 ha i seguenti limiti: Reddito da lavoro dipendente anno precedente fino a 40.000 euro Limite di emolumenti detassabili 2.500 euro Tassazione del TFR Il T.F.R. non è assoggettabile a contribuzione previdenziale. Dal punto di vista fiscale è sottoposto, assieme alle altre indennità assimilate, a tassazione separata secondo criteri specifici. Ai fini della tassazione occorre distinguere tra quanto maturato fino al 31 dicembre 2000 e quanto dal 1° gennaio 2001. Base imponibile fino al 2000 Il trattamento di fine rapporto è imponibile per un importo, che si ottiene riducendo il suo ammontare di una somma pari a € 309,87 (€ 258,23 per rapporti cessati entro il 31 dicembre 1997) per ciascun anno preso a base della commisurazione, senza tenere conto dei periodi di anzianità convenzionale. L’abbattimento è proporzionalmente ridotto per i periodi di lavoro di durata inferiore all'anno (a questi fini anche le frazioni di mese sono considerate mesi interi) e in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale. Anzianità convenzionale Il Ministero delle Finanze con circolare n. 2/1986 ha definito i periodi di anzianità convenzionale non utili ai fini della riduzione di € 309,87: - anzianità, contrattualmente convenuta, che rende valido, ai fini del rapporto di lavoro, un periodo di tempo pregresso(es.: anzianità attribuita quale "premio" di assunzione); - anzianità maturata in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro (es.: il caso in cui, malgrado l'effettiva cessazione della prestazione, il periodo di preavviso venga computato agli effetti della determinazione del trattamento di fine rapporto); Anzianità convenzionale Non sono invece considerate convenzionali e quindi sono utili alla riduzione di cui sopra: - anzianità derivante per legge o contratto collettivo da uno "status" particolare, che entra nella composizione del trattamento di fine rapporto per la sua particolare rilevanza sociale (es.: anzianità combattentistiche; anzianità per riconoscimento del periodo di studi universitari, semprechè non contemporaneo con il lavoro nell'azienda; anzianità riconosciuta per i periodi trascorsi dall'interessato quale borsista presso l'azienda o quale partecipante a corsi aziendali di preinserimento); - anzianità che matura, in costanza del rapporto di lavoro, durante l'assenza dal servizio per una causa consentita dalla legge (es.: sospensione del rapporto di lavoro per servizio militare o per gravidanza e puerperio); - anzianità, relativa a prestazioni di lavoro rese in successione nei confronti di più datori di lavoro per le quali si è avuto il trasferimento del trattamento di fine rapporto, dall'uno all'altro datore, senza alcuna percezione da parte del dipendente interessato in occasione dei relativi passaggi. Base imponibile dal 2001 Il trattamento di fine rapporto è imponibile per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR Dal 2001, la rivalutazione del TFR è assoggettata a imposta sostitutiva, da versare tramite modello F24, nella misura dell’11%. Tale imposta è imputata a riduzione del fondo. Anche il TFR versato al Fondo Tesoreria INPS deve essere rivalutato e assoggettato a imposta sostitutiva. E’ dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva nella misura del 90% relativa alla rivalutazione dell'anno precedente, da versare entro il 16 dicembre dell'anno in corso. In alternativa l'acconto può essere calcolato in via presuntiva facendo riferimento al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto. Il saldo è versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Esposizione in F24 - esempio acconto cod. 1712 mese 12 16/12/20xx) saldo cod. 1713 mese 12 16/02/20yy) anno 20xx (vers. anno 20yy (vers. L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR saldo Il saldo è versato per differenza tra l’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione effettivamente maturata e l’acconto in precedenza versato. Come si determina l’imposta sul TFR Il reddito di riferimento Ai fini della determinazione dell’aliquota per il calcolo dell’imposta sul TFR occorre individuare il reddito di riferimento come segue: Ammontare del TFR complessivamente maturato (comprensivo delle quote destinate alla previdenza complementare, delle anticipazioni e degli acconti già erogati) rivalutazione netta dal 1° gennaio 2001 (in quanto soggetta ad imposta sostitutiva dell11%) diviso : numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del TFR, compresi i periodi di anzianità convenzionale (oppure numero di mesi) per x 12 (oppure 144) Rapporti inferiori all'anno: TFR x 12 = Reddito di riferimento Determinazione dell’aliquota media e dell’imposta lorda sul TFR Per determinare l’aliquota media occorre prima calcolare l’imposta afferente al reddito di riferimento sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF vigenti nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR. L’imposta va, poi, divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100. L’aliquota media viene applicata sulle basi imponibili TFR (al 2000 e dal 2001) per determinare l’imposta lorda. Clausola di salvaguardia. Sulle somme corrisposte a titolo di TFR, indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro è possibile applicare, se più favorevoli, le aliquote per scaglioni di reddito vigenti al 31.12.2006. Detrazione d’imposta per i tempi determinati Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta è diminuita di un importo pari a € 61,97 per ciascun anno. La detrazione è da riproporzionare, in quote mensili per i periodi inferiori ad un anno, e in caso di rapporto di lavoro part-time. La detrazione non spetta in caso di anticipazione. Detrazione d’imposta D.M. 20.03.2008 Sul TFR e le altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il cui diritto alla percezione è sorto dal 1° aprile 2008 è prevista una riduzione del prelievo fiscale da calcolarsi in relazione al reddito di riferimento secondo i seguenti criteri: Il risultato del rapporto, qualora superiore a zero, deve essere assunto nelle prime quattro cifre decimali con troncamento. Nel caso in cui il risultato del rapporto sia pari o inferiore a zero, la detrazione non spetta. Detrazione d’imposta D.M. 20.03.2008 La detrazione è riconosciuta dal sostituto d’imposta in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d’imposta. La detrazione non spetta in caso di anticipazione. Riduce l’imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro nel caso di integrale destinazione del T.F.R. alla previdenza complementare. Imposta netta sul TFR L’imposta netta sul TFR è determinata dall’imposta lorda meno le detrazioni correlate al reddito di riferimento e quelle eventualmente dovute in caso di rapporto a termine di durata non superiore a due anni. Le ritenute Irpef sono da considerarsi a titolo di acconto poiché l’amministrazione finanziaria provvederà a ricalcolare l’imposta sulla base dell’aliquota media calcolata sul reddito dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Anticipazioni TFR e tassazione Ai fini della tassazione delle anticipazioni, è necessario tener conto che: 1. per le anticipazioni di ammontare non superiore al t.f.r. maturato fino al 31 dicembre 2000 assunto al netto delle quote destinate alle forme di previdenza complementare, la base imponibile è costituita dall'importo dell'anticipazione, ridotto della deduzione spettante per ogni anno o frazione di anno preso a base di commisurazione fino a tale data; 2. per la parte delle anticipazioni eccedente il t.f.r. di cui al punto 1, la base imponibile è costituita dall'importo dell'anticipazione, ridotto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva dell'11 per cento ad esso riferibili. Anticipazioni TFR e tassazione Sull’importo delle anticipazioni, l'imposta è determinata con l'aliquota corrispondente ad un reddito di riferimento che si ottiene dividendo l'ammontare del t.f.r. maturato fino alla data della richiesta per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del t.f.r. e moltiplicando il risultato per dodici. Non competono detrazioni d’imposta. L'imposta è calcolata come per l’erogazione del TFR a saldo. Altre indennità di fine rapporto e somme assimilate - - Esempi di indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro: Indennità equipollenti spettanti ai dipendenti pubblici; Indennità e somme, commisurate alla durata del rapporto, corrisposte in occasione della cessazione dei relativi rapporti: a soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, cooperative della piccola pesca; ai sacerdoti; ai membri del Parlamento nazionale ed europeo; ai soggetti che ricoprono cariche elettive o funzionali presso le regioni, le province ed i comuni; ai membri della Corte costituzionale; Indennità come sopra indicato corrisposte, in caso di morte del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo; segue…………altre indennità di fine rapporto e somme assimilate le altre indennità e le somme percepite "una tantum" in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro subordinato; le somme corrisposte, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito di patto di non concorrenza. Rientrano nella categoria anche: Indennità di mancato preavviso ; Somme corrisposte al lavoratore licenziato o dimissionario a titolo di liberalità in eccedenza rispetto alla disciplina legale o contrattuale; Premi di prepensionamento; Somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi a seguito del ritardato pagamento del t.f.r.; Indennità integrative del t.f.r. corrisposte da fondi, casse o gestioni speciali. Il Conguaglio Contributivo o Previdenziale massimale contributivo Ivs contributo aggiuntivo Ivs 1% Elementi Variabili Retribuzione Retribuzioni in natura di modico valore Prestiti a tasso agevolato Tfr al fondo di tesoreria A fine anno si pone la necessità di procedere ad operazioni di conguaglio anche in relazione alla contribuzione previdenziale. Ai fini contributivi (Art. 12, L. 153/69) Il criterio di competenza : Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta Deroga al criterio di competenza le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a norma di legge e di contratto (es.una tantum) aventi effetto retroattivo e i premi di produzione (di competenza dell’anno precedente ed erogati in quello successivo) sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. Il Conguaglio dovrà essere effettuato: Denuncia mensile di competenza del mese di DICEMBRE di ogni anno (scadenza 16/1 anno succ.) denuncia mensile di competenza del mese di GENNAIO (scadenza 16/2) Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportano variazioni nella retribuzione imponibile, è consentito ai datori di lavoro: Imputare all’anno di competenza (dicembre 2013) della retribuzione imponibile tali variabili e Invece Assolvere gli adempimenti del versamento dei contributi relativi al mese successivo(gennaio 2014) a quello interessato dall'intervento di tali fattori Si tratta a titolo esempificativo: dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario delle indennità di trasferta o missione delle indennità economiche anticipate dal datore di lavoro per conto dell’inps (malattia e maternità) riposi per allattamento e donazioni sangue delle retribuzioni ridotte erogate durante i periodi di assenza per infortunio sul lavoro già indennizzati dall’inail dei permessi non retribuiti, astensioni da lavoro, congedi matrimoniale delle indennità per ferie non godute dei ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione avvenuta durante il mese precedente) successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa. Ai fini della imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2013), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote,massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2014, Per imputare il compenso per lavoro straordinario di dicembre all’anno 2013, nel flusso UNIEMENS di gennaio devono essere indicati nell’apposito elemento <VarRetributive> il compenso imponibile pari a 100€, il codice causale AUMIMP (che segnala l’aumento dell’imponibile del mese corrente a seguito di retribuzioni aggiuntive di competenza dell’anno precedente) e il periodo della denuncia sulla quale deve agire la variabile retributiva (2013-14) <DenunceMensili><Azienda><PosContributiva> <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <VarRetributive> <AnnomeseVarRetr>2013-14</AnnoMeseVarRetr> <CausaleVarRetr>AUMIMP </CausaleVarRetr> <ImponibileVarRetr>100 </ImponibileVarRetr> <VarRetributive> Massimale contributivo INPS Per la corretta applicazione del massimale il datore di lavoro deve acquisire dai lavoratori assunti a partire dal 01/01/1996 una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi di anzianità contributiva anteriori a tale data (la dichiarazione deve essere richiesta al momento del superamento del tetto massimo ma per ragioni pratiche è consigliabile acquisire la dichiarazione in sede di assunzione del lavoratore). In caso di più rapporti di lavoro durante l’anno le retribuzioni relative a ciascun rapporto si cumulano ai fini del raggiungimento del massimale contributivo. In caso di rapporti che si succedono nell’anno il lavoratore è tenuto ad esibire, ai datori di lavoro successivi al primo, la certificazione CUD (o la dichiarazione sostitutiva) rilasciata dal precedente datore. In caso di rapporti contestuali ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il dipendente è tenuto a fornire, provvederà ad assoggettare a contribuzione la retribuzione mensile sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale (nel mese in cui si verifica il superamento del tetto la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti in misura proporzionalmente ridotta). CONGUAGLIO FISCALE Definizione di redditi di lavoro dipendente. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio. Sono considerati altresì redditi di lavoro dipendente: - le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate; - le somme percepite a titolo di interessi e di rivalutazione per crediti di lavoro. CONGUAGLIO FISCALE Il datore di lavoro svolge per legge le funzioni di sostituto d'imposta vale a dire sostituisce in tutto o in parte il contribuente (sostituito) nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute e successivamente versandole allo Stato. Deve rilasciare una dichiarazione attestante le ritenute operate da conguagliare nella propria dichiarazione dei redditi. Determinazione dell'imponibile. Costituiscono redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. CONGUAGLIO FISCALE Vige il criterio di cassa allargato ossia si considerano percepiti nel periodo d'imposta precedente anche le somme e valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (devono essere però riferiti a prestazioni eseguite nell'anno precedente). La conseguenza pratica di tale criterio è che all'atto del pagamento occorrerà applicare le aliquote progressive vigenti nell'anno precedente e calcolare le detrazioni tenendo conto anche delle somme pagate in questo stesso anno. Per il versamento delle ritenute operate deve essere applicato il criterio generale vale a dire versate entro il 16 febbraio (il mese successivo a quello dell'erogazione delle somme). CONGUAGLIO FISCALE Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente: - i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge (contributi Inps, ecc.). Sono a questi assimilati anche i contributi previdenziali facoltativi versati all'ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza del lavoratore. CONGUAGLIO FISCALE I contributi di assistenza sanitaria integrativa (incluse le quote d'iscrizione una tantum) versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (es. Fasi per i dirigenti di aziende industriali, M. Besusso per i dirigenti di aziende commerciali, Quas per i quadri delle aziende commerciali, EST per gli impiegati e operai di aziende commerciali, ecc.), per un importo non superiore complessivamente a € 3.615,20. Versamenti eccedenti sono imponibili al 100%. CONGUAGLIO FISCALE - L'utilizzazione delle opere e dei servizi da parte dei dipendenti e dei suoi familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto. Le spese sono sostenute volontariamente dal datore di lavoro e le opere e i servizi sono messi a disposizione di tutti i dipendenti o di intere categorie anche se tramite strutture esterne all'azienda. - Le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari dei dipendenti CONGUAGLIO FISCALE - Le somme erogate dal datore di lavoro per borse di studio ai familiari dei dipendenti. In generale le borse di studio sono soggette ad Irpef. L'esenzione è prevista solo per alcune borse di studio (es. corrisposte da Università per i corsi di dottorato e post dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero). - Le somme trattenute al dipendente per oneri deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10 TUIR e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità. CONGUAGLIO FISCALE - Contributi versati alle forme pensionistiche complementari collettive (fondi pensione chiusi e adesione su base contrattuale collettiva a fondi pensione aperti) e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali (adesione su base volontaria a fondi pensione aperti, contratti di assicurazione di tipo previdenziale), previste dal D.Lgs. n. 252/2005, per un importo complessivamente non superiore a euro 5164,57. In base all'art. 3, cc. 119 e 120 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i fondi (es. Fondo M. Negri) già destinatari del decreto con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario, rimane in vigore senza limiti di tempo la piena deducibilità fiscale della contribuzione al fondo. Le detrazioni per i carichi di famiglia: coniuge, figli ed altri familiari a carico, sono attribuite solo per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste (nascita di figli, adozioni, matrimonio, altri eventi). Per essere considerato a carico un familiare non deve avere un reddito annuo superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Durante le operazioni di conguaglio fiscale bisogna rideterminare le detrazioni da riconoscere al lavoratore in relazione al reddito effettivamente percepito nell'anno, tenendo presente eventuali variazioni dei carichi di famiglia comunicate dal lavoratore al datore di lavoro; la differenza tra le detrazioni complessive così ricalcolate e le detrazioni già applicate mensilmente attraverso i cedolini paga determina un importo da riconoscere in sede di conguaglio. Di seguito si riportano le tabelle delle detrazioni annue per coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato: Detrazioni d’imposta per Coniuge a carico Scaglioni di Reddito Detrazione annua (in Euro) Complessivo Annuo (in Euro) Fino a 15.000 da 15.000,01 a 40.000 da 40.000,01 a 80.000 Oltre 80.000 800 – [110 x (Reddito Complessivo /15.000)] 690 690 x [(80.000 - Reddito Complessivo) /40.000] Non competono detrazioni IRPEF Le detrazioni per i figli si ripartiscono nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in alternativa si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Quindi, in caso di incapienza sull'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni spetta all'altro genitore. Al genitore che ha a carico anche il coniuge è assegnato l'intero importo della detrazione per i figli. E’ possibile applicare per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge a carico, se risulta più conveniente nel caso in cui manchi l'altro genitore (vedovo, vedova, nubile, celibe). I limiti di reddito annui per beneficiare delle detrazioni per i figli è di €. 95.000, maggiorato di €. 15.000 per ogni figlio successivo al primo e calcolata in base ad un particolare coefficiente. Detrazioni d’imposta per Figli Numero Detrazione Maggiorazione Maggiorazio figli, annua per ogni figlio ne per ogni Nucleo familiare con almeno naturali, Minore di 3 figlio adottivi, anni portatore di affiliati 1 4 figli Handicap €. 800 €.100 €. 220 Maggiorazio Maggiorazione ne per 2 €. 1.600 €.100 €. 220 per il nucleo ciascun Figlio 3 €. 2.400 €.100 €. 220 4 €. 3.200 €.100 €. 220 €. 800 Ogni figlio €. 800 €.100 €. 220 €. 200 ulteriore 1.200 Per ogni altro familiare a carico spetta una detrazione annua di euro 750. Se l’importo totale delle detrazioni eccede l’ammontare dell‘imposta, l’eventuale maggiore detrazione non genera un credito, pertanto le maggiori detrazioni non sono rimborsabili. Detrazioni per oneri Per alcune tipologie di spese e oneri è possibile usufruire della detrazione del 19% del costo sostenuto . La detrazione d’imposta del 19% spetta per le spese sanitarie documentate (per le somme eccedenti € 129,11); per le spese sanitarie sostenute per i disabili che comprendono anche le spese per l’acquisto di veicoli per disabili, la cui detrazione è usufruibile per una sola volta ogni quattro anni e può essere ripartita sempre in quattro anni. E’ possibile usufruire della detrazione del 19% anche sugli oneri sostenuti per i mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale o per l’acquisto di altri immobili o per le spese di intermediazione immobiliare. Analoga detrazione del 19% è prevista anche per gli interessi sui mutui per la costruzione dell’abitazione principale o per i prestiti o mutui agrari. Sono detraibili al 19% anche le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale per le persone non autosufficienti. Si tratta della possibilità di sottrarre dall’Irpef le spese per le badanti. La misura della detrazione è contenuta nel limite annuo di 2.100 euro. Sono detraibili al 19% anche le spese di istruzione e per i canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, le spese relative alle attività sportive praticate dai ragazzi. Le detrazioni sulle assicurazioni riguardano la polizza vita e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni. Si tratta della possibilità di detrarre i premi per le assicurazioni stipulate prima e dopo il 2001, con modalità diverse ed un unico limite: la detrazione Irpef non deve essere superiore a € 1.291,14. Riguardo alla detrazione per gli oneri il Ministero delle Finanze ha precisato che il dipendente non può pretendere l’attribuzione della detrazione per gli oneri che non sono stati sostenuti per il tramite del datore di lavoro, in tal caso il lavoratore avrà il rimborso fiscale attraverso la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Unico Persone Fisiche). CALCOLO DELL’IRPEF NETTA e del CONGUAGLIO: Reddito annuo imponibile X aliquote = IRPEF lorda annua IRPEF lorda annua - totale delle detrazioni d’imposta = IRPEF netta annua All’irpef netta annua dovuta all’erario e determinata in sede di conguaglio, si sottrae l’irpef già pagata mensilmente sui cedolini paga da gennaio a novembre, comprendendo le mensilità aggiuntive 14ma e 13ma corrisposta a dicembre e si ottiene la differenza, detta appunto conguaglio. La formula conclusiva è: IRPEF netta annua da pagare – IRPEF netta già pagata mensilmente = Conguaglio IRPEF Perché le imposte di fine anno sono o sembrano maggiori rispetto quelle mensili? Le imposte sul reddito da lavoro dipendente si calcolano mensilmente con la stessa tabella fiscale annuale, ma i valori sono divisi per 12 perché dodici sono i mesi di calendario; il Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce infatti che per il calcolo dell’Irpef mensile si applicano le aliquote di legge sugli scaglioni di reddito fiscale mensili che sono quelli annuali diviso dodici (a volte per diminuire l’impatto del conguaglio di fine anno le fasce annuali sono divise per 13 o 14, fermo restando che a conguaglio bisogna usare le fasce annue). FASCE di REDDITO MENSILE Scaglione di reddito Mensile Aliquota IRPEF Fino a 1.250,00 (15.000 : 12) Ulteriori 1.083,33 (13.000 : 12) Ulteriori 2.250,00 (27.000 : 12) Ulteriori 1.666,67 (20.000 : 12) Oltre 6.250 e fino al reddito mensile totale Imposta Lorda Mensile 23% 287,50 27% 292,50 38% 855,00 41% 683,33 43% operazioni di conguaglio di fine anno Dalle operazioni di conguaglio di fine anno deriva, generalmente, un debito d’imposta e quindi un maggior prelievo fiscale per il lavoratore perché l’IRPEF si calcola mensilmente sulle tredici o quattordici mensilità corrisposte per contratto collettivo, mente la progressione delle imposte è riferita ai dodici mesi di calendario. Sostanzialmente la maggiore IRPEF che si paga a dicembre deriva dal ricalcolo della tredicesima e quattordicesima che fanno alzare il reddito ad uno scaglione d’imposta superiore, inoltre le detrazioni d’imposta competono solo per dodici mesi, non sono dovute su tredicesima e quattordicesima mensilità, pertanto quanto si paga di più a dicembre è riferito alle operazioni di ricalcolo di tutto il reddito annuo comprese le mensilità aggiuntive. Addizionali Regionale e comunale In fase di conguaglio fiscale a dicembre 2013 oppure entro il 28 febbraio 2014 vengono calcolate, sul reddito fiscale dell’esercizio fiscale 2013, le addizionali regionale e comunale che saranno trattenute in undici rate nel 2014, con decorrenza dal mese di gennaio. I premi di produttività detassati Le somme corrisposte a fronte di risultati aziendali e aumento della produttività dei dipendenti, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività, legati all'andamento economico dell'impresa sono detassate, purché collegate ad incrementi di produttività. La detassazione 2013 è riferita ad un importo complessivo di € 2.500 lordi e ne beneficiano i lavoratori dipendenti con un reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente , non superiore a €. 40.000. Questi importi soggiacciono ad imposta sostitutiva con aliquota fissa del 10% e non entrano nel conguaglio fiscale dell’IRPEF a tassazione ordinaria (23%, 27%, ecc). se nel corso dell’anno ci sono più rapporti di lavoro dipendente con lo stesso datore di lavoro… In sede di conguaglio, il sostituto d’imposta deve tenere conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti al medesimo lavoratore nel corso dei diversi periodi lavorati nell'anno, indipendentemente dal fatto che lo stesso lavoratore dipendente o parasubordinato ne abbia fatto richiesta. Il datore di lavoro dovrà pertanto operare un conguaglio fiscale progressivo che tenga conto di tutti i rapporti di lavoro intrattenuti nell’anno fiscale. Se nel corso dell’anno ho avuto rapporti di lavoro con più aziende cosa fare… In tal caso si può portare all’ultimo datore di lavoro il CUD, riferito ai redditi conseguiti nell’anno fiscale, del precedente sostituto d’imposta, e chiedergli di effettuare il conguaglio fiscale progressivo, determinando l’imposta e le addizionali complessivamente dovute all’erario oppure farlo in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO Persone Fisiche). Dal conguaglio fiscale può risultare un credito d’imposta, in questo caso chi rimborsa l’IRPEF a credito al dipendente …… Può verificarsi che un dipendente, in corso d’anno, abbia pagato più imposte del dovuto rispetto il reddito complessivo annuo, in tal caso dalle operazioni di conguaglio può scaturire un credito d’imposta che dà diritto ad un rimborso dell’IRPEF pagata in più. E’ il caso, ad esempio, del dipendente che da tempo pieno passa a part- time, o quando per varie ragioni, quali la cassa integrazione guadagni, il reddito mensile e conseguentemente l’IRPEF degli ultimi mesi dell’anno è inferiore rispetto i mesi precedenti. Se dal conguaglio fiscale deriva un importo di IRPEF a credito il datore di lavoro lo rimborsa con il cedolino paga di dicembre. Cosa si verifica se l’azienda ha effettuato operazioni societarie straordinarie come la cessione di ramo d’azienda o la fusione per incorporazione? Nel caso in cui, nel corso del 2013, si sia verificato il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro senza interruzioni del rapporto di lavoro, conseguente a fusione,anche per incorporazione, cessione d'azienda o del ramo d'azienda, il nuovo datore di lavoro è tenuto ad effettuare le ritenute IRPEF tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro ed a effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno. I RAPPORTI CON L’INAIL 1 1 L’INFORTUNIO SUL LAVORO COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEL LAVORATORE: 1) dare immediata notizia al datore di lavoro, o a chi lo rappresenta, di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (pena la perdita dell’indennità economica) 2) presentazione- invio dei certificati medici L’INFORTUNIO SUL LAVORO COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEL DATORE DI LAVORO: 1) INAIL: invio denuncia entro 2 giorni (indipendentemente da qualsivoglia valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge riguardo l’indennizzabilità). 2) AUTORITA’ di P.S.: invio denuncia entro 2 giorni 3) Annotazione sul libro infortuni (anche se durata inferiore ai 3 giorni) Se il giorno di scadenza è festivo, il termine va spostato al primo giorno lavorativo successivo (Circ. Inail 18/1/2006); il sabato è, invece, considerato un normale giorno feriale. ADEMPIMENTI Se si tratta di infortunio che abbia comportato il decesso del lavoratore, o si presume che possa comportarlo, la denuncia all’Inail deve essere inviata a mezzo telegramma entro 24 ore dal momento in cui è avvenuto l’infortunio. A tale denuncia (telegramma) deve poi seguire la denuncia normale. COMUNICAZIONE DENUNCIA DI INFORTUNIO Dati identificativi del datore di lavoro; Il luogo, il giorno, l’ora dell’infortunio; La natura e la causa accertata o presunta dell’infortunio e le circostanze in cui si è verificato; Dati anagrafici dell’infortunato; Le conseguenze dell’infortunio ed il tempo in cui sarà possibile conoscere l’esito definitivo; Dati anagrafici di eventuali testimoni; Per infortuni occorsi in autovettura i dati anche del conducente e della vettura della controparte. INAIL: SEDE COMPETENTE Per gli eventi infortunistici denunciati a partire dal 12 luglio 2004, la competenza a trattare le denunce di infortunio (delibera INAIL n° 446 del 17/6/2004) viene attribuita alla Sede nel cui ambito territoriale rientra il luogo di domicilio dell’assicurato, cioè la sede principale dei suoi affari ed interessi. P.S.: SEDE COMPETENTE Anche i datori di lavoro che non sono soggetti all’obbligo dell’Assicurazione sono tenuti ugualmente a denunciare, entro 2 giorni dalla data di ricezione del certificato medico (Circ. Min. Lav. n° 92 del 4/7/1996), gli infortuni all’autorità di pubblica sicurezza (il questore ovvero, nel comune in cui non ha sede la questura, il sindaco) del Comune in cui ha avuto luogo l’evento che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per un periodo superiore a 3 giorni (art. 54, DPR 1124/1965). Qualora l’infortunio sia avvenuto in territorio straniero, la denuncia andrà inoltrata all’Autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano. LA MALATTIA PROFESSIONALE - ADEMPIMENTI OBBLIGHI DEL LAVORATORE In generale il lavoratore, sia esso dipendente o familiare coadiuvante o socio, una volta a conoscenza di essere affetto da una sospetta malattia professionale, deve darne notizia, entro 15 giorni dalla sua manifestazione, al datore di lavoro, mediante l’invio del 1° certificato medico. La mancata o tardata denuncia della malattia professionale al datore di lavoro comporta per il lavoratore la perdita dell’eventuale indennizzo per il tempo antecedente la denuncia medesima. N.B.: per “data di manifestazione” della malattia professionale si fa riferimento al 1° giorno di astensione dal lavoro a causa di essa. Se non si verifica astensione dal lavoro, si considera la data in cui è redatto il certificato medico di accertata o sospetta malattia professionale. LA MALATTIA PROFESSIONALE - ADEMPIMENTI - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Il datore deve denunciare all’Inail la malattia professionale del suo dipendente o familiare coadiuvante o socio, ed anche la propria se trattasi di titolare artigiano, entro 5 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del 1° certificato. INFORTUNIO IN ITINERE Secondo la previsione dell’art. 12 del D.Lgs. n° 38/2000, salvo il caso di interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, o comunque non necessarie, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro nonché dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti qualora non sia presente un servizio mensa aziendale. La deviazione si intende necessaria se dovuta a forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. INDENNITA’ TEMPORANEA A CARICO INAIL dal 4° al 90° giorno: 60% R.M.G. dal 91° giorno fino alla guarigione: 75% R.M.G. (In caso di ricovero ospedaliero, l’Inail ha facoltà di ridurre di 1/3 l’indennità) Non esistono limiti alla durata dell’indennità temporanea erogata dall’Inail, che cessa solo nel momento in cui le condizioni cliniche sono stabilizzate ed il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro. (Attenzione, però, alle limitazioni circa il diritto alla conservazione del posto [periodo di comporto] che possono essere stabilite dai vari contratti collettivi). R.M.G.: Retribuzione media giornaliera operaio salariato (per il calcolo dell’indennità a carico INAIL) 1. Guadagno medio orario x orario normale sett. : 6 2. Retribuzione straordinaria nella quindicina immediatamente precedente l’infortunio : ore straordinarie prestate x orario normale sett. : 6 3. Compenso per ferie e rol = incremento voce 1 per la percentuale risultante dal rapporto [(giorni ferie + giorni riposo x 100) : 300] 4. Compenso per festività = incremento voce 1 del 3,33% 5. Compenso per mensilità aggiuntive = incremento voce 1 dell’8,33% per ogni mensilità aggiuntiva R.M.G.: Retribuzione fissa mensile (impiegato e operaio mensilizzato) 1. Retribuzione ordinaria mensile : 25 2. Importo lavoro straordinario mese precedente : 25 3. Importo annuo ferie e giornate di riposo : 300 4. Importo annuo mensilità aggiuntive : 300 EROGAZIONE INDENNITA’ Molti contratti collettivi prevedono che l’azienda provveda ad anticipare l’indennità temporanea al lavoratore per conto dell’Inail (art. 70, D.P.R. 30/6/1965, n° 1124). L’ammontare delle indennità è poi rimborsato mensilmente al datore di lavoro dall’Inail stesso. Nel caso in cui ciò non sia previsto, l’Inail eroga direttamente l’indennità al lavoratore. INTEGRAZIONE a CARICO del DATORE di LAVORO …..GARANTIRE IL TRATTAMENTO ECONOMICO STABILITO DAL C.C.N.L. DI APPARTENENZA …. Giorno infortunio: è considerato come lavorato, quindi deve essere interamente retribuito Carenza (3 gg.): (3 giorni di calendario; quindi anche sabati e domeniche) 60% della retribuzione, salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva Festività: integrazione fino al 100% retribuzione Altri giorni: secondo le disposizioni del CCNL RIPRESA LAVORATIVA Al termine del periodo di invalidità temporanea o del periodo di degenza e convalescenza, il lavoratore deve presentarsi al datore di lavoro per la ripresa dell’attività lavorativa entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione. CEDOLINO PAGA CON INFORTUNIO Anticipo infortunio Anticipare ex art 70 T.U. le indennità poste a carico dell’INAIL assoggettandole solo a prelievo fiscale IRPEF (imponibile fiscale) ed escludendo l’erogazione da prelievi contributivi Integrazione a Carico Azienda Quantificare l’ammontare della retribuzione dovuta al dipendente, stornare le quote a carico INAIL, applicare la lordizzazione ed inserire nel LUL l’integrazione infortuni a c/Azienda soggetta a contributi e imposte Trattamento economico dell’infortunio Il trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di infortunio che determini inabilità assoluta al lavoro verrà così ripartito tra l’INAIL e il datore (segue schema riassuntivo): 18 Giornate di assenza Carico datore di lavoro Carico INAIL Riferimento normativo Giorno dell’infortuni o 100% del guadagno medio giornaliero - art. 73 DPR 1124/65 Dal 1° al 3° giorno successivi (carenza) * 60% del guadagno medio giornaliero - art. 73 DPR 1124/65 Dal 4° al 90° giorno * Secondo quanto 60% della art. 68 DPR previsto dal retribuzione 1124/65 contratto media giornaliera Dal 91° giorno alla guarigione * Secondo quanto 75% della art. 68 DPR previsto dal retribuzione 1124/65 contratto media giornaliera * Giorni di calendario (compresi sabati, domeniche e festivi) 19 A carico del datore di lavoro: - il giorno dell’infortunio (100% GM); - i tre giorni di carenza (60% GM); - le festività cadenti nel periodo di carenza (100% GM); - l’integrazione eventualmente prevista dai contratti collettivi ai periodi coperti dall’INAIL (integrazione al 100% GM delle giornate festive). - A carico dell’INAIL: dal 4° al 90° giorno (60% RMG); dal 91° giorno alla data di fine dell’infortunio (75% RMG); le festività cadenti nel periodo indennizzato, secondo le percentuali di cui sopra. 20 Come si calcola la RMG in caso di lavoratori a paga fissa mensile Determinare i seguenti elementi: - Retribuzione mensile - RMG ordinaria - Compenso per lavoro straordinario - Compenso per ferie - Compenso per mensilità aggiuntive - Altri compensi aggiuntivi (*) il rateo delle festività non viene considerato perché la legge ha già tenuto conto dell’incidenza delle festività rapportando la retribuzione a 25 giornate Retribuzione mensile = retribuzione contrattuale mese precedente all’evento RMG ordinaria = retribuzione mensile/25 RMG Straordinario = (Retribuzione per straordinario percepita nella quindicina/ 12,5) oppure (Retribuzione per straordinario percepita mese precedente/25) RMG Ferie = RMG ordinaria x (giorni annuali di ferie, permessi ex festività e riduzione orario/300) RMG mens. agg.ve = RMG ordinaria x 0,0833 (25/300) RMG altri compensi annui = Importo compensi/300 RMG compensi aggiuntivi determinati in misura percentuale sulla retr. mensile (indennità mancia, presenza, vestiario, rappresentanza, rimborsi spese non documentate) = vedi RMG ordinaria RMG compensi aggiuntivi in misura fissa giornaliera indipendentemente dalla presenza = (Indennità giornaliera x giorni lavorativi settimana)/6 RMG compensi aggiuntivi in misura fissa mensile o quindicinale = (Indennità mensile/25) oppure (Indennità quindicinale/12,5) 21 Integrazione dell’indennità Qualora l’assenza si protragga oltre la carenza, il datore di lavoro dovrà integrare l’indennità INAIL secondo previsione contrattuale operando la lordizzazione (come previsto per le indennità INPS). E’ opportuno riconoscere sempre il trattamento previsto dalla legge nella carenza, salvo assorbimento in fase di determinazione dell’integrazione a carico dell’azienda. 22 Cumulabilità con altri istituti L'indennità economica erogata dall'INAIL cumulabile con le seguenti prestazioni INPS: non è - indennità economica di malattia; - indennità economica di maternità; - indennità economica sanatoriale; - cassa integrazione guadagni. È’ invece cumulabile con l'assegno per congedo matrimoniale, che però deve essere corrisposto in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante nello stesso periodo e l'indennità Inail. 23 Regime contributivo e fiscale dell’indennità per inabilità temporanea assoluta - Totalmente esente da contribuzione; - Imponibile ai fini fiscali (l’INAIL emette il CUD in qualità di sostituto d’imposta) secondo le modalità ordinarie. 24 AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL 25 25 La comunicazione del tasso di premio Entro il 31 dicembre, l’Inail invierà: la comunicazione del tasso di premio che verrà applicato per l’anno successivo su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri applicati per determinarlo (Modello 20SM “Classificazione e tassazione rischio assicurato”) la documentazione relativa alla dichiarazione delle retribuzioni (Modello 1031 “Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni” e relative informazioni) le basi di calcolo con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi per la regolazione del premio e per la rata anticipata (Modulo per la comunicazione delle Basi di calcolo premi e dei contributi associativi) consultabili nella GUIDA all’autoliquidazione. PAGAMENTO DEL PREMIO INAIL Tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni Sul lavoro Il meccanismo per la quantificazione dei premi dovuti dai datori di lavoro in favore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni si fonda sulla tariffa di cui all'art. 40 del T.U. recante i tassi dei premi da applicare sulla retribuzione imponibile determinati in funzione dell'intensità del rischio connesso alle singole lavorazioni. Il D.M. 12 dicembre 2000, ha approvato distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le diverse Gestioni. 27 PAGAMENTO DEL PREMIO INAIL L'autoliquidazione dei premi INAIL comporta due operazioni: operazioni la presentazione della denuncia delle retribuzioni. il pagamento del premio, 28 PAGAMENTO DEL PREMIO INAIL saldo e acconto Il datore di lavoro entro il 16 febbraio di ogni anno deve provvedere autonomamente alla denuncia (autoliquidazione) del premio INAIL che consiste nella determinazione : - della rata di premio anticipata per l’anno in corso; della regolazione del premio relativo all’anno precedente. ciò permetto di COMPENSARE l’eventuale credito della regolazione con il debito della rata di premio anticipata. 29 BASI DI CALCOLO DEI PREMI L’Inail invia alle aziende delle Basi di calcolo che per l’ultima autoliquidazione riportavano la situazione assicurativa aziendale. I controlli che è opportuno eseguire sono: • • l’esatta corrispondenza di “codice ditta”, codice fiscale, PAT, voci di rischio e periodi assicurativi; l’esatta corrispondenza di quanto indicato come “Importo della Rata anticipata richiesta per l’anno 2013”, con quanto calcolato (e pagato) dall’azienda come Rata 2012 entro il 16 febbraio 2013 o ratealmente. 30 BASI DI CALCOLO DEI PREMI Le Basi di Calcolo riportano i dati della: REGOLAZIONE 2012 (SALDO 2012) e PREVISIONALE 2013 (ACCONTO 2013) IMPORTANTE: prima di lanciare i calcoli dell’autoliquidazione verificare le tabelle tassi 2012 e aggiornare se variate con tassi 2013 31 IMPONIBILE INAIL I lavoratori assunti dalle liste di mobilità pagano l’INAIL su tutto l’imponibile; Gli imponibili degli apprendisti sono da escludere perché la quota Inail è già compresa nella percentuale dovuta all’Inps (0,30%) RETRIBUZIONE IMPONIBILE IMPONIBILE INAIL SOCI La retribuzione convenzionale per la tutela assicurativa dei SOCI e dei familiari coadiuvanti di aziende NON artigiane, nonché degli Associati in partecipazione ad imprenditore NON artigiana. Gli importi convenzionali sono aggiornati annualmente e pubblicati sul sito INAIL. Controlli suggeriti per effettuare il calcolo del premio : Riassumendo il conteggio sarà il seguente: Imponibile INPS complessivo - imponibile inps dirigenti + imponibile inail dirigenti (convenzionale) - imponibile inps cococo + imponibile inail cococo (nel limite del minimale e del massimale) + imponibile inail stage - imponibile inps contratti agevolati + imponibile inail contratti agevolati (verificare che siano congrui con imponibile inps) - imponibile inps apprendisti (pagano già la quota Inail nel contributo percentuale Inps) - dipendenti non assicurati + imponibile inail associati + imponibile inail soci se i part-time non hanno “imponibile inail = imponibile inps” (ci dovrebbe essere l’opzione nella procedura) - imponibile inps part-time + imponibile inail part-time = IMPONIBILE INAIL 2013 Cos'è e come si calcola il premio ordinario . Il premio ordinario di assicurazione è determinato da due elementi: l’ammontare delle retribuzioni effettive o convenzionali corrisposte ai tuoi dipendenti, soci lavoratori e familiari durante il periodo assicurativo; il tasso del premio, cioè la traduzione numerica della gravità del rischio della lavorazione che svolgi. ll premio ordinario si calcola applicando, alle retribuzioni, i tassi previsti da un’apposita tariffa che tiene essenzialmente conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni. Se sei un lavoratore parasubordinato, il premio ordinario è ripartito nella misura di un terzo a tuo carico e due terzi a carico del committente. L'obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente. Cosa sono e come si calcolano i premi speciali unitari Per alcune attività, a causa della loro natura, della modalità di svolgimento o altre circostanze, risulta difficoltosa la determinazione del premio nella forma ordinaria. In questi casi la legge prevede la possibilità di stabilire “premi speciali unitari”, calcolati utilizzando elementi diversi rispetto a quelli che determinano il premio ordinario (retribuzione e tasso di tariffa). Per calcolare un premio speciale si fa riferimento al numero delle persone coinvolte nella lavorazione, al numero delle macchine , alla natura e durata dell’attività. I premi speciali sono determinati dall’Inail e approvati con decreto del Ministero del Lavoro. I premi speciali unitari sono comprensivi del sovrappremio silicosi e non sono soggetti all’oscillazione del tasso per andamento infortunistico Cosa sono e come si calcolano i premi speciali unitari Le categorie per le quali sono previsti premi speciali unitari sono le seguenti: titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 250/1958) alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive Pagamento premio Inail Le scadenze Entro il 16 febbraio, mediante la procedura Al.P.I. (Autoliquidazione Premi Inail) online, dovrai: calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive pagare il premio di autoliquidazione utiizzando il “Modello di pagamento unificato – F24 Entro il 16 marzo si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (leggi 449/1997 e 144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici Invio dichiarazione salari o Al.P.I. MODULISTICA INAIL ALLEGATA 1) 2) 3) 4) 5) MOD. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GUIDA ALLA AUTOLIQUIDAZIONE 2012-2013 PAGAMENTI TELEMATICI F24 SERVIZI TELEMATICI PER DENUNCIA DI INFORTUNIO A INAIL ISTANZA COMPENSAZIONE-RIMBORSO NUOVA DENUNCIA COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO IN VIA TELEMATICA D.C. PRESTAZIONI D.C. PREVENZIONE D.C. SERVIZI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI D.C. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO NUOVA DENUNCIA COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO IN VIA TELEMATICA Aspetti Innovativi e Logiche EVOLUZIONE NORMATIVA D.lgs. 81/2008 e s.m.i.: art. 18, lett. r): obbligo comunicazione telematica degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 g escluso quello dell’evento, entro 6 mesi dalla emanazione dei decreti attuativi del SINP; D.P.C.M. 22 luglio 2011: art. 1: a decorrere dal 1° luglio 2013 la presentazione di istanze, dichiarazioni, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in via telematica. EFFETTI - 1 Dal 2009 viene avviato il progetto di comunicazione di infortunio in via telematica; revisione della denuncia Il progetto si arricchisce via via di nuovi contenuti con impatti sulla procedura di denuncia di infortunio disponibile su PUNTO CLIENTE; La scadenza prevista dal DPCM 22 luglio 2011, attuativo del CAD, estende l’obbligo esclusivo del canale telematico anche alla denuncia di malattia professionale ed allo scambio di informazioni in genere con le imprese e le pubbliche amministrazioni. EFFETTI - 2 Ne deriva l’estensione del canale telematico per il servizio di denuncia comunicazione di infortunio (e di malattia professionale) a tutte le categorie di datori di lavoro pubblici e privati; Oltre ad aziende e intermediari, la stessa applicazione dovrà essere utilizzata anche dalle Pubbliche Amministrazioni in gestione per conto dello stato per i propri dipendenti e dal ministero della pubblica istruzione per alunni e studenti, dai datori di lavoro agricoli, dai cittadini in qualità di datori di lavoro di colf, badanti e lavoratori occasionali. EFFETTI - 3 I dati acquisiti dall’utente esterno saranno conferiti anche al SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, T.U. Sicurezza, art. 8) ed al costituendo Registro Infortuni telematico; Vengono recepite con l’occasione alcune modifiche normative legate alla evoluzione del mercato del lavoro (ad esempio alcune prime implementazioni delle codifiche legate agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori occasionali di tipo accessorio); Rilascio del nuovo mansionario. EFFETTI - 4 Aggancio in fase di compilazione della denuncia alla procedura Unità produttive (rilasciata in data 8 gennaio 2013 – circ. Inail n.69 del 21 dicembre 2012); Inserimento da parte del datore di lavoro del codice IBAN per l’accredito di somme spettanti a titolo di rimborso di ITA in regime di art. 70 T.U. ; Utilizzo della PEC per la corrispondenza da parte delle imprese ed in caso di malfunzionamento del sistema. EFFETTI – 5 1° luglio 2013: decorrenza dell’obbligo esclusivo del canale telematico per l’inoltro della Denuncia/Comunicazione di infortunio, per la Denuncia di malattia professionale e per la Denuncia di Silicosi/Asbestosi; Per tutti i datori di lavoro; Rilascio graduale delle implementazioni agli applicativi interessati a decorrere da gennaio 2013. NOVITA’ – VOCE DI RISCHIO Il datore di lavoro nella compilazione della nuova denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica dovrà indicare, dopo aver scelto la Posizione Assicurativa Territoriale, anche la polizza e la voce di tariffa (scelta tra quelle presenti negli archivi) da associare all’infortunio denunciato. OBIETTIVO Agevolare la corretta imputazione degli oneri per infortuni e malattie professionali nell’ottica di una conforme determinazione dei tassi specifici aziendali. NUOVA DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO IN 49VIA TELEMATICA INAIL - D. C. PRESTAZIONI NOVITA’ - PEC Inserimento all’interno degli indirizzi del datore di lavoro (sede legale – unità produttiva – indirizzo di corrispondenza) del campo relativo alla PEC. Possibilità per il datore di lavoro di indicare, oltre il telefono e la e-mail, la PEC del lavoratore. OBIETTIVO dematerializzazione dei procedimenti amministrativi attraverso lo scambio delle informazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni mediante l’utilizzo del canale telematico. NOVITA’ – UNITA’ PRODUTTIVA Sono stati inseriti, nell’omonima sottosezione della denuncia, i dati relativi all’Unità Produttiva cosi come prevista dal D.lgs. 81/2008, art. 2 “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. OBIETTIVO Implementazione del costituendo Registro Infortuni Aziendale telematico (art. 53 c.6). NOVITA’ – DATI EVENTO Il luogo dell’evento è stato integrato con i dati relativi all’indirizzo, onde individuare l’ubicazione esatta dell’evento infortunistico; Indicatore di infortunio in itinere e di incidente con mezzo di trasporto con la specifica dei diversi tipi di incidente: stradale, ferroviario, aereo, navale o altro Indicazione se l’azienda per il quale l’infortunato lavorava al momento dell’evento operasse in proprio ovvero per conto terzi con appalti, subappalti o altre forme di esternalizzazione OBIETTIVO Acquisizione di informazioni più complete ed esaustive sia a fini statistici che per l’istruttoria del caso NOVITA’ – DATI EVENTO Inserimento dei dati relativi al certificato medico successivo al primo da cui scaturisce l’obbligo di denuncia ai sensi dell’arto 53 d.p.r. 1124/65 OBIETTIVO Corretta applicazione della sanzione ex art 53 d.p.r. 1124/65, nei casi in cui la prognosi del primo certificato medico sia in franchigia. NOVITA’ – MODULISTICA La versione aggiornata del modulo cartaceo, che sarà disponibile per il download nella sezione modulistica del sito istituzionale, è stata integrata con le informazioni necessarie ai fini di soddisfare l’adempimento previsto dall’art. 54 d.p.r. 1124/65 di invio della denuncia/comunicazione di infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Il nuovo modulo sostiurà i mod. 4 Prest. e 117 Prest. attualmente in uso. OBIETTIVO Semplificazione degli adempimenti in capo ai datori di lavoro. REVISIONE DATI LAVORATORE È stata implementata la classificazione del rapporto di lavoro dell’infortunato/tecnopatico adottando le classificazioni predisposte dall’ISTAT per le professioni, dal CNEL per i contratti collettivi di lavoro e dal Ministero del lavoro per le tipologie di lavoratori. OBIETTIVO semplificare la gestione del rapporto assicurativo; potenziare le rilevazioni statistiche; contribuire ad attuare la missione che l’Inail è chiamata ad assumere nell’ambito della realizzazione e della gestione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all’art.8 Testo Unico Sicurezza; omogeneizzare il “linguaggio INAIL a quello nazionale” utilizzato dalla platea dei datori di lavoro nei rapporti con le PP. AA. . NUOVE TABELLE DATI LAVORATORE Tipologia di lavoro (due tabelle) → Tipologia di lavoratore e Tipologia di contratto Contratto collettivo → CCNL – Settore lavorativo CNEL e CCNL – Categoria CNEL Qualifica o livello → Qualifica assicurativa → Voce professionale Settore/Sottosettore e Mestiere o professione L’utilizzo dei canali telematici e le novità della denuncia/comunicazione di infortunio online Denuncia/comunicazione di infortunio online Le novità: Interfaccia Menu sezioni Utilità Allegati Help contestuale Riferimenti normativi contestuali Denuncia/comunicazione di infortunio online Le novità: Modulo PDF della denuncia Ricevuta PDF di invio CCM (Contact Center Multicanale ) Il CCM fornirà assistenza agli utenti che hanno difficoltà nell’accesso ed utilizzo delle procedure on-line di Punto Cliente. NUMERI CCM: 803164 Gratuito riservato a chi chiama da rete fissa 06164164 A pagamento in base al piano telefonico del proprio gestore “Ufficio Gestione Servizi Virtualizzati” DCPOC Inail Risponde Il servizio di “INAIL RISPONDE” permette all’utente di richiedere assistenza inserendo nel form di compilazione dedicato, la seguente classificazione : Categoria : “Gestione del rapporto assicurativo” Sottocategoria : “Denunce – adempimenti”