Coltivazione di ortaggi e raccolta di olive

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Coltivazione di ortaggi e raccolta di olive
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA DI AREE DESTINATE ALLA
COLTIVAZIONE DI ORTAGGI E ALLA RACCOLTA
DELLE OLIVE
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ______
del 28/02/2012
In vigore dal 01/04/2012
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INDICE
Art. 1 - Finalità ............................................................................................................................... 3
Art. 2 - Requisiti per l’assegnazione................................................................................................ 3
Art. 3 - Modalità di assegnazione .................................................................................................... 3
Art. 4 - Aree destinate ad orti urbani ............................................................................................... 4
Art. 5 - Aree destinate alla raccolta delle olive ................................................................................ 4
Art. 6 – Assegnazione e durata ........................................................................................................ 4
Art. 7 - Oneri a carico degli assegnatari........................................................................................... 4
Art. 8 - Decesso dell’assegnatario ................................................................................................... 6
Art. 9 - Decadenza e revoca dell’assegnazione ................................................................................ 6
Art. 10 - Comitato di Rappresentanza.............................................................................................. 7
Art. 11 - Responsabilità................................................................................................................... 7
Art. 12 - Contributo alle spese di gestione ....................................................................................... 7
Art. 13 - Vigilanza e controllo......................................................................................................... 7
Art. 14 – Disciplina dei rapporti in corso......................................................................................... 7
Art. 15 – Disposizioni finali ............................................................................................................ 7
Art. 16 – Rinvio dinamico............................................................................................................... 7
A) COLTIVAZIONI NEGLI ORTI URBANI................................................................................. 9
B) DIFESA FITOSANITARIA....................................................................................................... 9
C) INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA ......................................................................... 11
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Art. 1 - Finalità
1. Il presente Regolamento disciplina l’assegnazione temporanea di aree, di proprietà o nella
disponibilità del Comune, destinate alla piccola coltivazione di ortaggi (di seguito denominate
anche “orti urbani”) e alla raccolta di olive, in favore di cittadini, in età pensionabile, residenti nel
territorio comunale.
2. Scopo dell’assegnazione è quello di promuovere iniziative atte a stimolare l’aggregazione e la
socializzazione, nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della
vita rurale, attraverso attività ricreative e di partecipazione alla vita collettiva. A tal fine il
Regolamento detta criteri fondamentali per la gestione e assegnazione degli orti secondo i principi:
• dell’equità e della trasparenza nell’individuazione degli assegnatari e nella distribuzione delle
risorse;
• della responsabilità di gestione.
3. Considerato che il Comune di Rosignano Marittimo si è dotato di un Sistema di Gestione
Ambientale certificato ISO 14001:2004 e registrato EMAS, il presente Regolamento si pone, altresì,
l’obiettivo di definire alcuni criteri ed obblighi di gestione eco-sostenibile delle aree, volti a
preservare e tutelare l’ambiente e le risorse naturali, in attuazione agli impegni assunti nella Politica
Ambientale dell’Ente.
Art. 2 - Requisiti per l’assegnazione
1. L’assegnazione delle aree destinate ad orto urbano e alla raccolta delle olive è subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Rosignano Marittimo;
- essere maggiorenni e non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita;
- non avere a disposizione alcun altro terreno da coltivare o per la raccolta delle olive, né
pubblico, né privato;
- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione o alla raccolta delle olive.
Art. 3 - Modalità di assegnazione
1. L’assegnazione delle aree disponibili viene effettuata previa predisposizione di apposite
graduatorie (una per gli orti urbani ed una per la raccolta delle olive), a seguito della presentazione
delle domande da parte dei soggetti interessati.
2. La richiesta di assegnazione deve essere inoltrata al Settore competente e deve contenere la
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, nonché l’indicazione della zona di interesse.
In caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l’interessato sarà
escluso dalla concessione delle aree e decade dall’eventuale concessione già rilasciata.
3. Per la predisposizione delle graduatorie di assegnazione, si fa riferimento ai seguenti criteri di
valutazione:
CRITERIO DI VALUTAZIONE
1
3
% di invalidità, compatibile con la capacità di condurre il terreno:
fino al 30%
31%-60%
oltre 61%
due richiedenti non legati da vincolo di parentela che si uniscono per la
coltivazione dello stesso lotto di terreno
domande già in graduatoria
4
composizione nucleo familiare:
2
1 persona
2 persone
3 o più persone
PUNTI ASSEGNABILI
1
2
3
5
2 per ogni anno, fino ad un
massimo di 6
5
3
1
3
5
età del richiedente
uguale o superiore a 70 anni
Da 51 a 69 anni
Dai 18 anni a 50 anni
20
15
5
4. A parità di punteggio, costituiscono titoli di preferenza:
- lo stato di solitudine, desumibile dall’anagrafe comunale (criterio di valutazione n. 4);
- la maggiore età anagrafica (criterio di valutazione n. 5);
- l’eventuale ordine di anzianità in precedenti graduatorie (criterio n. 2);
- data di presentazione e numero di protocollo della domanda.
5. Le graduatorie hanno durata di anni 1 (uno) e vengono predisposte e pubblicate entro il mese di
dicembre di ogni anno.
6. Concorrono alla formazione delle graduatorie le domande presentate entro il mese di novembre
dell’anno precedente, unitamente a quelle già presenti nella graduatoria scaduta, che siano rimaste
escluse dall’assegnazione.
Art. 4 - Aree destinate ad orti urbani
1. Le aree destinate ad orti urbani sono suddivise in lotti di terreno che, di regola, non possono
avere una superficie superiore a mq. 75.
2. Tale limite può essere derogato in relazione allo stato effettivo dei luoghi e/o di eventuali
necessità di diversa ripartizione delle aree.
3. L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in qualsiasi momento, all’individuazione
di ulteriori aree, in aggiunta o in sostituzione di quelle esistenti ed alla conseguente suddivisione e
riassegnazione delle stesse.
4. L’Amministrazione Comunale si riserva di destinare in modo permanente n. 5 orti ubicati presso
Vada a progetti sociali.
Art. 5 - Aree destinate alla raccolta delle olive
1. Le aree destinate alla raccolta delle olive sono suddivise in lotti di terreno, ciascuno dei quali non
può comprendere, di norma, più di n. 25 piante.
2. Tale limite può essere derogato in relazione allo stato effettivo dei luoghi e/o di eventuali
necessità di diversa ripartizione delle aree.
3. L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in qualsiasi momento, all’individuazione
di ulteriori aree, in aggiunta o in sostituzione di quelle esistenti ed alla conseguente suddivisione e
riassegnazione delle stesse.
Art. 6 – Assegnazione e durata
1. La consegna dei terreni viene effettuata mediante assegnazione rilasciata dal Settore competente
e sottoscritta, per accettazione, dall’assegnatario.
2. La durata dell’assegnazione è stabilita, di norma, in anni 3, eventualmente rinnovabili.
3. Entro il mese di ottobre dell’anno di scadenza dell’assegnazione, l’assegnatario interessato può
fare domanda di rinnovo al Settore competente, che provvede a verificare la sussistenza dei requisiti
di cui al presente Regolamento.
Art. 7 - Oneri a carico degli assegnatari
1. L’assegnazione delle aree di cui al presente Regolamento ha carattere strettamente personale.
2. Le aree devono essere coltivate direttamente e con continuità dall’assegnatario e non possono
essere cedute a terzi (anche a familiari), sub-concesse, né trasmesse per successione a soggetti
diversi dallo stesso assegnatario.
3. Per documentati motivi di salute o in caso di assenza temporanea per vacanze, la coltivazione può
essere temporaneamente effettuata da parte di una persona di fiducia dell’assegnatario, il quale
rimane, comunque, responsabile per tutti gli obblighi di cui al presente Regolamento.
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4. Sono a carico degli assegnatari i seguenti oneri:
sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
per quanto riguarda la coltivazione negli orti e la difesa delle colture da parassiti e quant’altro,
attenersi alle prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico del presente Regolamento;
destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare, essendone vietata la
commercializzazione;
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti (vetro, plastica, organico, ecc.) e procedere al
corretto conferimento degli stessi negli appositi contenitori;
depositare i rifiuti erbacei nello spazio previsto, nel quale è fatto divieto di abbandonare altri
tipi di rifiuti;
tenere pulite e in buono stato le parti comuni, i viottoli e le fossette di scolo, contribuire alla
manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal Comitato di
Rappresentanza; a tale scopo ogni assegnatario dovrà dedicare, anche a rotazione, una parte
del proprio tempo;
curare l’ordine e la buona sistemazione della propria area, per la quale non è ammesso
l’incolto, affinché l’incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
per le aree destinate alla raccolta delle olive, provvedere alla completa manutenzione delle
piante, al monitoraggio continuo delle stesse al fine di prevenire eventuali infestazioni e
all’utilizzo di tecniche di disinfestazione il meno possibile nocive per l’ambiente;
rispetto degli orari di irrigazione delle aree, stabiliti dall’Ente;
corretta e periodica manutenzione delle attrezzature utilizzate, avendo cura di evitare
sversamenti sul terreno di acque contaminate;
vigilare sull’insieme delle aree, segnalando al competente Settore ogni eventuale anomalia;
rispettare i limiti del terreno concesso, non alterando in alcun modo il perimetro e la
fisionomia del proprio appezzamento;
provvedere al pagamento di quanto eventualmente richiesto dal Comune, a titolo di contributo
alle spese di gestione, di cui al successivo art. 12, entro il termine assegnato;
mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
mantenere i sostegni delle colture in buone condizioni estetiche;
mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
evitare iniziative che siano nocive alla vita di api, pipistrelli, uccelli e ricci; proteggere tutti gli
altri animali che non siano dannosi per le coltivazioni o per la salute pubblica;
allo scadere dell’assegnazione, lasciare il terreno libero da cose; rimarranno a beneficio del
fondo i lavori e le colture eseguite durante il periodo di assegnazione, senza che il Comune sia
tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
5. Gli assegnatari degli orti ubicati in Rosignano Solvay – Loc. Bagnolese – sono, altresì, obbligati
ad effettuare la pulizia dell’area verde compresa tra la recinzione degli orti e il fosso adiacente a Via
Filidei.
6. Sono a carico degli assegnatari i seguenti divieti:
affittare o dare in uso a terzi l’area assegnata;
introdurre, allevare o detenere animali di qualsiasi genere, compresi cani;
installare tettoie, capanni o altri manufatti di alcun genere; è fatto salvo l’eventuale
posizionamento di contenitori per gli attrezzi, la cui altezza massima non può comunque
superare 1 metro;
tenere nell’area depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami,
inerti, ecc.);
scaricare/stoccare materiali, anche se non inquinanti e/o rifiuti internamente ed attorno
all’area;
diserbare con prodotti chimici di sintesi;
utilizzare prodotti fitosanitari;
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utilizzare fertilizzanti chimici di sintesi, fatta eccezione per i prodotti per la concimazione
ammessi dall’allegato II parte A del regolamento CEE 2092/91;
accendere fuochi di qualsiasi genere, incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni;
installare recinzioni o chiusure di qualsiasi genere all’entrata del proprio orto;
utilizzare l’acqua per scopi diversi dall’irrigazione dei terreni (ad esempio lavaggio di
autoveicoli e motoveicoli nell’orto/area raccolta olive e nelle parti comuni); ogni assegnatario
adotta il sistema d'irrigazione che gli è più congeniale ma è fatto divieto irrigare mediante
tubo di gomma direttamente collegato con l'impianto idrico generale, al fine di non creare
disagi agli altri assegnatari. L'eliminazione degli sprechi d'acqua è affidata al senso di
responsabilità degli assegnatari.
svolgere attraverso l’area assegnata attività commerciale a scopo di lucro;
produrre rumori molesti;
superare l’altezza di m 1,5 (1,8) con eventuali paletti di sostegno delle piante;
spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore (letame o simile) dalle ore 8.00 alle ore
21.00. In ogni caso il letame deve essere interrato il più presto possibile e, comunque, entro le
24 ore;
affiggere, all’interno dell’area degli orti e degli appezzamenti per la raccolta delle olive,
comunicazioni non inerenti il funzionamento e l’assegnazione degli orti stessi;
far accedere agli orti e alle aree per la raccolta delle olive persone estranee se non
accompagnate dall’assegnatario delle stesse;
svolgere all’interno degli orti e degli spazi comuni attività di carattere personale o che
comportino il consumo di acqua o corrente elettrica, non inerenti l’attività di coltivazione
degli orti stessi;
accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
usare contenitori per la raccolta delle acque piovane a meno che non siano del tipo autorizzato
dal Comune; è altresì vietata la realizzazione di cisterne interrate.
effettuare coltivazioni intensive;
danneggiare in alcun modo altri orti;
realizzare fosse, fossette o drenaggi di altro tipo che possano arrecare danno alle aree
confinanti;
intervenire in qualunque modo sugli impianti elettrici ed idraulici a servizio degli orti.
7. Nell’ambito della conduzione degli orti urbani e della raccolta delle olive devono essere
privilegiate le tecniche dell’agricoltura biologica, in applicazione del Regolamento CEE n. 2092/91.
Art. 8 - Decesso dell’assegnatario
1. In caso di decesso dell’assegnatario, i familiari devono darne tempestiva comunicazione al
Settore competente.
2. L’area resta a disposizione dei familiari per la raccolta più prossima alla data del decesso
dell’assegnatario, per un periodo, comunque, non superiore ai tre mesi successivi al decesso stesso.
Art. 9 - Decadenza e revoca dell’assegnazione
1. L’assegnatario è tenuto al rispetto di tutte le condizioni e gli oneri contenuti nel presente
Regolamento, pena la revoca dell’assegnazione.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di revocare l’assegnazione delle
aree in qualsiasi momento, qualora motivi di pubblico interesse lo rendessero necessario.
3. Costituiscono motivo di decadenza le seguenti cause:
a) rinuncia da parte dell’assegnatario;
b) cambio di residenza in altro Comune;
c) cessione a terzi della coltivazione;
d) inosservanza delle norme prescritte dal presente Regolamento;
e) perdita dei requisiti richiesti per l’assegnazione.
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4. In caso di decadenza o revoca per uno dei motivi sopra menzionati, il Comune ne dà tempestiva
comunicazione all’interessato che deve procedere al rilascio dell’area, libera da persone e cose,
entro tre mesi dalla notifica della comunicazione.
5. In caso di revoca o decadenza dell’assegnazione, nulla è dovuto all’assegnatario a titolo di
rimborso per gli eventuali frutti pendenti.
Art. 10 - Comitato di Rappresentanza
1. Gli assegnatari degli orti urbani eleggono, per ciascuna macro area destinata alla coltivazione, un
Comitato di Rappresentanza composto al massimo di n. 3 membri scelti tra gli stessi assegnatari,
incaricato di tenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale.
Art. 11 - Responsabilità
1. L’Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o
infortuni a cose e/o persone che derivassero dall’utilizzo del terreno da parte dell’assegnatario.
2. L’assegnatario è responsabile per danni cagionati da persone che abbia fatto accedere all’interno
del terreno assegnato.
Art. 12 - Contributo alle spese di gestione
1. E’ facoltà della Giunta Comunale di stabilire, con apposita delibera, un canone forfettario, anche
a titolo puramente simbolico, a carico degli assegnatari delle aree di cui al presente Regolamento, al
fine di contribuire alle spese necessarie alla gestione delle aree stesse.
Art. 13 - Vigilanza e controllo
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici, controlli
circa il corretto utilizzo delle aree ed il rispetto di tutto quanto prescritto dal presente Regolamento.
2. A tal fine gli assegnatari devono consentire l’accesso ai funzionari del Comune per effettuare le
opportune verifiche.
Art. 14 – Disciplina dei rapporti in corso
1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle assegnazioni perfezionate
successivamente alla sua data di entrata in vigore.
2. Le assegnazioni perfezionate anteriormente alla predetta data conservano validità fino alla loro
scadenza e restano regolate dalle norme e regolamenti vigenti prima della data di entrata in vigore
del presente Regolamento. In caso di rinnovo delle stesse, dopo la data di entrata in vigore del
presente Regolamento, troveranno applicazione le disposizioni in esso contenute.
Art. 15 – Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le leggi nazionali e
regionali, lo Statuto dell’Ente ed i Regolamenti comunali.
Art. 16 – Rinvio dinamico
1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la
normativa sopraordinata.
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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA DI AREE DESTINATE ALLA
COLTIVAZIONE DI ORTAGGI E ALLA RACCOLTA
DELLE OLIVE
ALLEGATO TECNICO
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A) COLTIVAZIONI NEGLI ORTI URBANI
È vietata la piantumazione di alberi, di qualunque genere, sull’intera area degli orti.
I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite
compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori,
degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.
Il terreno attrezzato esclusivamente ad orto, deve essere adibito a colture ecocompatibili e la
conduzione degli appezzamenti deve intendersi senza interventi invasivi (piante, alberi, strutture,
ecc.) e senza allevamento di animali.
L’assegnatario si impegna a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l’uso di
anticrittogamici (esclusivamente quelli appartenenti alla III e IV classe tossicologica) ponendo la
massima attenzione alla loro distribuzione, affinché non siano irrorati i prodotti degli orti vicini e
dei corsi d’acqua.
L’Amministrazione Comunale potrà dare supporto formativo all’uso di metodi biologici di
coltivazione.
B) DIFESA FITOSANITARIA
Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a
diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l’adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da
calpestio, ecc.;
- l’eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
Impiego di prodotti fitosanitari
L’impiego di prodotti fitosanitari è ammesso laddove non sia possibile o risulti inefficacie l’utilizzo
di metodi di lotta biologica.
In caso di inefficacia delle tecniche di lotta agronomica e biologica dovranno essere utilizzati i
principi attivi riportati nel presente Allegato, scelti in base ai seguenti criteri:
- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità
indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori.
- scarso impatto ambientale.(è stata valutata, in particolare, la selettività nei confronti delle
popolazioni di insetti utili).
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento.
- rispetto delle normative vigenti: D.P.R.3/8/1968 n° 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M.
20/7/1980; D.P.R. n° 223/88; D.Lgs. 194/95.
Le dosi di impiego, l’epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da
limitare la dispersione dei principi attivi nell’ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di
vento, ecc.)
E’ inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire
l’accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di
minore transito.
E' assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.
Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere
preventivamente e tempestivamente informati.
Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell’intervento
dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l’organismo utilizzato e
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l’elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo
interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.
In caso di utilizzo di antiparassitari si dovranno adottare quelli riportati nella tabella in allegato F.
Monitoraggio dei parassiti
Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante e stimarne il rischio di
danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di
vista fitosanitario, secondo le seguenti modalità:
- Afidi e Psille. I rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono
rivolti all'individuazione delle colonie. Nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici
naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi).
- Cocciniglie. I rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno:
durante il periodo vegetativo, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i
sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati);
durante l'inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi.
- Metcalfa (Metcalfa pruinosa). A partire dal mese di maggio, va controllata la vegetazione delle
piante particolarmente infestate negli anni precedenti.
- Lepidotteri defogliatori. I controlli visivi hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno
condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. E' inoltre
consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole
vanno installate, in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti.
- Ifantria americana (Hyphantria cunea). I rilievi vanno eseguiti ai primi di giugno e alla fine di
luglio, verificando l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani,
soprattutto di gelso e acero negundo.
- Limantria (Lymantria dispar). I controlli vanno effettuati in maggio, sulla vegetazione di querce e
altre latifoglie.
- Processionaria del pino, Traumatocampa = (Thaumetopoea) pityocampa. I rilievi vanno effettuati
a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo.
Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro
i quali svernano le larve.
Va ricordato che le larve di Processionaria sono molto pericolose per l'uomo, in quanto sono
provviste di peli urticanti che, liberati nell'ambiente, possono provocare gravi irritazioni.
- Lepidotteri xilofagi. Rodilegno rosso (Cossus cossus), Rodilegno giallo (Zeuzera pyrina).
Sono disponibili sul mercato trappole a feromoni che permettono il monitoraggio e la cattura di
massa degli adulti. Nelle aree infestate, le trappole vanno posizionate dall'inizio di maggio alla fine
di settembre. La stessa trappola può essere innescata con i feromoni di entrambe le specie, avendo
cura di collocarla nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente i dispenser.
Verificare la presenza larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte
inferiore del tronco e nei rami.
- Coleotteri xilofagi. Su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di farfallamento degli
adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un
centimetro di diametro. In molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è
evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori.
- Ragnetto rosso (Tetranychus urticae). I rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla
pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.
- Cancro colorato del platano. Dovranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà
pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni qualvolta si prelevino
campioni, la scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati
della malattia, i controlli dovranno essere effettuati 2 volte all'anno: in maggio-giugno e in
novembre-dicembre, specialmente sul tronco.
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- Cancri corticali e rameali. I controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove
è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso.
- Oidio o mal bianco. I controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti
verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo.
Tipologie di intervento
Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica
o biologica.
C) INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA
In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta
Obbligatoria:
D.M. 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano
"Ceratocystis fimbriata"
Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell’anno, secondo le
prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso
quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della
segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o
ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando
eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie
dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E’ consentito anche solo il taglio del
ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione
delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo
devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a
mastici o colle vinaviliche.
Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti
sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o
comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono
essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.
Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del
legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana
da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche,
smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in
carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.
Potature dei platani: nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati
fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai
casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati
coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti
fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali
quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al
60%.
Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di
effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante,
applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.
D.M. 27 marzo 1996 - Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel
territorio della Repubblica
Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio
Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette,
tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di
infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la
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rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio
al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno
bruciati.
D.M. 29 novembre 1996 - Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee"
(Sharka)
E’ fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.
D.M. 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino"
Traumatocampa pityocampa
E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano
raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del
fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei
maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione
medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per
ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100
metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.
In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di Bacillus thuringiensis ssp.
kurstaki, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto – inizio settembre.
D.M. 22 novembre 1996 - Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus feytaudi
(Ducasse)
L’eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio
Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti,
l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.
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