Coltivazione di ortaggi e raccolta di olive
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Coltivazione di ortaggi e raccolta di olive
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI AREE DESTINATE ALLA COLTIVAZIONE DI ORTAGGI E ALLA RACCOLTA DELLE OLIVE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ______ del 28/02/2012 In vigore dal 01/04/2012 1 INDICE Art. 1 - Finalità ............................................................................................................................... 3 Art. 2 - Requisiti per l’assegnazione................................................................................................ 3 Art. 3 - Modalità di assegnazione .................................................................................................... 3 Art. 4 - Aree destinate ad orti urbani ............................................................................................... 4 Art. 5 - Aree destinate alla raccolta delle olive ................................................................................ 4 Art. 6 – Assegnazione e durata ........................................................................................................ 4 Art. 7 - Oneri a carico degli assegnatari........................................................................................... 4 Art. 8 - Decesso dell’assegnatario ................................................................................................... 6 Art. 9 - Decadenza e revoca dell’assegnazione ................................................................................ 6 Art. 10 - Comitato di Rappresentanza.............................................................................................. 7 Art. 11 - Responsabilità................................................................................................................... 7 Art. 12 - Contributo alle spese di gestione ....................................................................................... 7 Art. 13 - Vigilanza e controllo......................................................................................................... 7 Art. 14 – Disciplina dei rapporti in corso......................................................................................... 7 Art. 15 – Disposizioni finali ............................................................................................................ 7 Art. 16 – Rinvio dinamico............................................................................................................... 7 A) COLTIVAZIONI NEGLI ORTI URBANI................................................................................. 9 B) DIFESA FITOSANITARIA....................................................................................................... 9 C) INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA ......................................................................... 11 2 Art. 1 - Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina l’assegnazione temporanea di aree, di proprietà o nella disponibilità del Comune, destinate alla piccola coltivazione di ortaggi (di seguito denominate anche “orti urbani”) e alla raccolta di olive, in favore di cittadini, in età pensionabile, residenti nel territorio comunale. 2. Scopo dell’assegnazione è quello di promuovere iniziative atte a stimolare l’aggregazione e la socializzazione, nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale, attraverso attività ricreative e di partecipazione alla vita collettiva. A tal fine il Regolamento detta criteri fondamentali per la gestione e assegnazione degli orti secondo i principi: • dell’equità e della trasparenza nell’individuazione degli assegnatari e nella distribuzione delle risorse; • della responsabilità di gestione. 3. Considerato che il Comune di Rosignano Marittimo si è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001:2004 e registrato EMAS, il presente Regolamento si pone, altresì, l’obiettivo di definire alcuni criteri ed obblighi di gestione eco-sostenibile delle aree, volti a preservare e tutelare l’ambiente e le risorse naturali, in attuazione agli impegni assunti nella Politica Ambientale dell’Ente. Art. 2 - Requisiti per l’assegnazione 1. L’assegnazione delle aree destinate ad orto urbano e alla raccolta delle olive è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: - residenza nel Comune di Rosignano Marittimo; - essere maggiorenni e non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita; - non avere a disposizione alcun altro terreno da coltivare o per la raccolta delle olive, né pubblico, né privato; - essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione o alla raccolta delle olive. Art. 3 - Modalità di assegnazione 1. L’assegnazione delle aree disponibili viene effettuata previa predisposizione di apposite graduatorie (una per gli orti urbani ed una per la raccolta delle olive), a seguito della presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. 2. La richiesta di assegnazione deve essere inoltrata al Settore competente e deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, nonché l’indicazione della zona di interesse. In caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l’interessato sarà escluso dalla concessione delle aree e decade dall’eventuale concessione già rilasciata. 3. Per la predisposizione delle graduatorie di assegnazione, si fa riferimento ai seguenti criteri di valutazione: CRITERIO DI VALUTAZIONE 1 3 % di invalidità, compatibile con la capacità di condurre il terreno: fino al 30% 31%-60% oltre 61% due richiedenti non legati da vincolo di parentela che si uniscono per la coltivazione dello stesso lotto di terreno domande già in graduatoria 4 composizione nucleo familiare: 2 1 persona 2 persone 3 o più persone PUNTI ASSEGNABILI 1 2 3 5 2 per ogni anno, fino ad un massimo di 6 5 3 1 3 5 età del richiedente uguale o superiore a 70 anni Da 51 a 69 anni Dai 18 anni a 50 anni 20 15 5 4. A parità di punteggio, costituiscono titoli di preferenza: - lo stato di solitudine, desumibile dall’anagrafe comunale (criterio di valutazione n. 4); - la maggiore età anagrafica (criterio di valutazione n. 5); - l’eventuale ordine di anzianità in precedenti graduatorie (criterio n. 2); - data di presentazione e numero di protocollo della domanda. 5. Le graduatorie hanno durata di anni 1 (uno) e vengono predisposte e pubblicate entro il mese di dicembre di ogni anno. 6. Concorrono alla formazione delle graduatorie le domande presentate entro il mese di novembre dell’anno precedente, unitamente a quelle già presenti nella graduatoria scaduta, che siano rimaste escluse dall’assegnazione. Art. 4 - Aree destinate ad orti urbani 1. Le aree destinate ad orti urbani sono suddivise in lotti di terreno che, di regola, non possono avere una superficie superiore a mq. 75. 2. Tale limite può essere derogato in relazione allo stato effettivo dei luoghi e/o di eventuali necessità di diversa ripartizione delle aree. 3. L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in qualsiasi momento, all’individuazione di ulteriori aree, in aggiunta o in sostituzione di quelle esistenti ed alla conseguente suddivisione e riassegnazione delle stesse. 4. L’Amministrazione Comunale si riserva di destinare in modo permanente n. 5 orti ubicati presso Vada a progetti sociali. Art. 5 - Aree destinate alla raccolta delle olive 1. Le aree destinate alla raccolta delle olive sono suddivise in lotti di terreno, ciascuno dei quali non può comprendere, di norma, più di n. 25 piante. 2. Tale limite può essere derogato in relazione allo stato effettivo dei luoghi e/o di eventuali necessità di diversa ripartizione delle aree. 3. L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in qualsiasi momento, all’individuazione di ulteriori aree, in aggiunta o in sostituzione di quelle esistenti ed alla conseguente suddivisione e riassegnazione delle stesse. Art. 6 – Assegnazione e durata 1. La consegna dei terreni viene effettuata mediante assegnazione rilasciata dal Settore competente e sottoscritta, per accettazione, dall’assegnatario. 2. La durata dell’assegnazione è stabilita, di norma, in anni 3, eventualmente rinnovabili. 3. Entro il mese di ottobre dell’anno di scadenza dell’assegnazione, l’assegnatario interessato può fare domanda di rinnovo al Settore competente, che provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al presente Regolamento. Art. 7 - Oneri a carico degli assegnatari 1. L’assegnazione delle aree di cui al presente Regolamento ha carattere strettamente personale. 2. Le aree devono essere coltivate direttamente e con continuità dall’assegnatario e non possono essere cedute a terzi (anche a familiari), sub-concesse, né trasmesse per successione a soggetti diversi dallo stesso assegnatario. 3. Per documentati motivi di salute o in caso di assenza temporanea per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente effettuata da parte di una persona di fiducia dell’assegnatario, il quale rimane, comunque, responsabile per tutti gli obblighi di cui al presente Regolamento. 4 4. Sono a carico degli assegnatari i seguenti oneri: sottoscrivere e rispettare il presente regolamento; per quanto riguarda la coltivazione negli orti e la difesa delle colture da parassiti e quant’altro, attenersi alle prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico del presente Regolamento; destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare, essendone vietata la commercializzazione; effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti (vetro, plastica, organico, ecc.) e procedere al corretto conferimento degli stessi negli appositi contenitori; depositare i rifiuti erbacei nello spazio previsto, nel quale è fatto divieto di abbandonare altri tipi di rifiuti; tenere pulite e in buono stato le parti comuni, i viottoli e le fossette di scolo, contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal Comitato di Rappresentanza; a tale scopo ogni assegnatario dovrà dedicare, anche a rotazione, una parte del proprio tempo; curare l’ordine e la buona sistemazione della propria area, per la quale non è ammesso l’incolto, affinché l’incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti; per le aree destinate alla raccolta delle olive, provvedere alla completa manutenzione delle piante, al monitoraggio continuo delle stesse al fine di prevenire eventuali infestazioni e all’utilizzo di tecniche di disinfestazione il meno possibile nocive per l’ambiente; rispetto degli orari di irrigazione delle aree, stabiliti dall’Ente; corretta e periodica manutenzione delle attrezzature utilizzate, avendo cura di evitare sversamenti sul terreno di acque contaminate; vigilare sull’insieme delle aree, segnalando al competente Settore ogni eventuale anomalia; rispettare i limiti del terreno concesso, non alterando in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio appezzamento; provvedere al pagamento di quanto eventualmente richiesto dal Comune, a titolo di contributo alle spese di gestione, di cui al successivo art. 12, entro il termine assegnato; mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche; mantenere i sostegni delle colture in buone condizioni estetiche; mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato; evitare iniziative che siano nocive alla vita di api, pipistrelli, uccelli e ricci; proteggere tutti gli altri animali che non siano dannosi per le coltivazioni o per la salute pubblica; allo scadere dell’assegnazione, lasciare il terreno libero da cose; rimarranno a beneficio del fondo i lavori e le colture eseguite durante il periodo di assegnazione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. 5. Gli assegnatari degli orti ubicati in Rosignano Solvay – Loc. Bagnolese – sono, altresì, obbligati ad effettuare la pulizia dell’area verde compresa tra la recinzione degli orti e il fosso adiacente a Via Filidei. 6. Sono a carico degli assegnatari i seguenti divieti: affittare o dare in uso a terzi l’area assegnata; introdurre, allevare o detenere animali di qualsiasi genere, compresi cani; installare tettoie, capanni o altri manufatti di alcun genere; è fatto salvo l’eventuale posizionamento di contenitori per gli attrezzi, la cui altezza massima non può comunque superare 1 metro; tenere nell’area depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.); scaricare/stoccare materiali, anche se non inquinanti e/o rifiuti internamente ed attorno all’area; diserbare con prodotti chimici di sintesi; utilizzare prodotti fitosanitari; 5 utilizzare fertilizzanti chimici di sintesi, fatta eccezione per i prodotti per la concimazione ammessi dall’allegato II parte A del regolamento CEE 2092/91; accendere fuochi di qualsiasi genere, incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni; installare recinzioni o chiusure di qualsiasi genere all’entrata del proprio orto; utilizzare l’acqua per scopi diversi dall’irrigazione dei terreni (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell’orto/area raccolta olive e nelle parti comuni); ogni assegnatario adotta il sistema d'irrigazione che gli è più congeniale ma è fatto divieto irrigare mediante tubo di gomma direttamente collegato con l'impianto idrico generale, al fine di non creare disagi agli altri assegnatari. L'eliminazione degli sprechi d'acqua è affidata al senso di responsabilità degli assegnatari. svolgere attraverso l’area assegnata attività commerciale a scopo di lucro; produrre rumori molesti; superare l’altezza di m 1,5 (1,8) con eventuali paletti di sostegno delle piante; spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore (letame o simile) dalle ore 8.00 alle ore 21.00. In ogni caso il letame deve essere interrato il più presto possibile e, comunque, entro le 24 ore; affiggere, all’interno dell’area degli orti e degli appezzamenti per la raccolta delle olive, comunicazioni non inerenti il funzionamento e l’assegnazione degli orti stessi; far accedere agli orti e alle aree per la raccolta delle olive persone estranee se non accompagnate dall’assegnatario delle stesse; svolgere all’interno degli orti e degli spazi comuni attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua o corrente elettrica, non inerenti l’attività di coltivazione degli orti stessi; accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli; usare contenitori per la raccolta delle acque piovane a meno che non siano del tipo autorizzato dal Comune; è altresì vietata la realizzazione di cisterne interrate. effettuare coltivazioni intensive; danneggiare in alcun modo altri orti; realizzare fosse, fossette o drenaggi di altro tipo che possano arrecare danno alle aree confinanti; intervenire in qualunque modo sugli impianti elettrici ed idraulici a servizio degli orti. 7. Nell’ambito della conduzione degli orti urbani e della raccolta delle olive devono essere privilegiate le tecniche dell’agricoltura biologica, in applicazione del Regolamento CEE n. 2092/91. Art. 8 - Decesso dell’assegnatario 1. In caso di decesso dell’assegnatario, i familiari devono darne tempestiva comunicazione al Settore competente. 2. L’area resta a disposizione dei familiari per la raccolta più prossima alla data del decesso dell’assegnatario, per un periodo, comunque, non superiore ai tre mesi successivi al decesso stesso. Art. 9 - Decadenza e revoca dell’assegnazione 1. L’assegnatario è tenuto al rispetto di tutte le condizioni e gli oneri contenuti nel presente Regolamento, pena la revoca dell’assegnazione. 2. L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di revocare l’assegnazione delle aree in qualsiasi momento, qualora motivi di pubblico interesse lo rendessero necessario. 3. Costituiscono motivo di decadenza le seguenti cause: a) rinuncia da parte dell’assegnatario; b) cambio di residenza in altro Comune; c) cessione a terzi della coltivazione; d) inosservanza delle norme prescritte dal presente Regolamento; e) perdita dei requisiti richiesti per l’assegnazione. 6 4. In caso di decadenza o revoca per uno dei motivi sopra menzionati, il Comune ne dà tempestiva comunicazione all’interessato che deve procedere al rilascio dell’area, libera da persone e cose, entro tre mesi dalla notifica della comunicazione. 5. In caso di revoca o decadenza dell’assegnazione, nulla è dovuto all’assegnatario a titolo di rimborso per gli eventuali frutti pendenti. Art. 10 - Comitato di Rappresentanza 1. Gli assegnatari degli orti urbani eleggono, per ciascuna macro area destinata alla coltivazione, un Comitato di Rappresentanza composto al massimo di n. 3 membri scelti tra gli stessi assegnatari, incaricato di tenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale. Art. 11 - Responsabilità 1. L’Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o infortuni a cose e/o persone che derivassero dall’utilizzo del terreno da parte dell’assegnatario. 2. L’assegnatario è responsabile per danni cagionati da persone che abbia fatto accedere all’interno del terreno assegnato. Art. 12 - Contributo alle spese di gestione 1. E’ facoltà della Giunta Comunale di stabilire, con apposita delibera, un canone forfettario, anche a titolo puramente simbolico, a carico degli assegnatari delle aree di cui al presente Regolamento, al fine di contribuire alle spese necessarie alla gestione delle aree stesse. Art. 13 - Vigilanza e controllo 1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici, controlli circa il corretto utilizzo delle aree ed il rispetto di tutto quanto prescritto dal presente Regolamento. 2. A tal fine gli assegnatari devono consentire l’accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche. Art. 14 – Disciplina dei rapporti in corso 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle assegnazioni perfezionate successivamente alla sua data di entrata in vigore. 2. Le assegnazioni perfezionate anteriormente alla predetta data conservano validità fino alla loro scadenza e restano regolate dalle norme e regolamenti vigenti prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento. In caso di rinnovo delle stesse, dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento, troveranno applicazione le disposizioni in esso contenute. Art. 15 – Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le leggi nazionali e regionali, lo Statuto dell’Ente ed i Regolamenti comunali. Art. 16 – Rinvio dinamico 1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. 7 REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI AREE DESTINATE ALLA COLTIVAZIONE DI ORTAGGI E ALLA RACCOLTA DELLE OLIVE ALLEGATO TECNICO 8 A) COLTIVAZIONI NEGLI ORTI URBANI È vietata la piantumazione di alberi, di qualunque genere, sull’intera area degli orti. I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti. Il terreno attrezzato esclusivamente ad orto, deve essere adibito a colture ecocompatibili e la conduzione degli appezzamenti deve intendersi senza interventi invasivi (piante, alberi, strutture, ecc.) e senza allevamento di animali. L’assegnatario si impegna a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l’uso di anticrittogamici (esclusivamente quelli appartenenti alla III e IV classe tossicologica) ponendo la massima attenzione alla loro distribuzione, affinché non siano irrorati i prodotti degli orti vicini e dei corsi d’acqua. L’Amministrazione Comunale potrà dare supporto formativo all’uso di metodi biologici di coltivazione. B) DIFESA FITOSANITARIA Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso: - la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane; - la difesa delle piante da danneggiamenti; - l’adeguata preparazione dei siti di impianto; - il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.; - l’eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura. Impiego di prodotti fitosanitari L’impiego di prodotti fitosanitari è ammesso laddove non sia possibile o risulti inefficacie l’utilizzo di metodi di lotta biologica. In caso di inefficacia delle tecniche di lotta agronomica e biologica dovranno essere utilizzati i principi attivi riportati nel presente Allegato, scelti in base ai seguenti criteri: - efficacia nella protezione delle piante ornamentali; - registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate; - bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori. - scarso impatto ambientale.(è stata valutata, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili). - assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento. - rispetto delle normative vigenti: D.P.R.3/8/1968 n° 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n° 223/88; D.Lgs. 194/95. Le dosi di impiego, l’epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell’ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.) E’ inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l’accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito. E' assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura. Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere preventivamente e tempestivamente informati. Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell’intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l’organismo utilizzato e 9 l’elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate. In caso di utilizzo di antiparassitari si dovranno adottare quelli riportati nella tabella in allegato F. Monitoraggio dei parassiti Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, secondo le seguenti modalità: - Afidi e Psille. I rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti all'individuazione delle colonie. Nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi). - Cocciniglie. I rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno: durante il periodo vegetativo, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati); durante l'inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi. - Metcalfa (Metcalfa pruinosa). A partire dal mese di maggio, va controllata la vegetazione delle piante particolarmente infestate negli anni precedenti. - Lepidotteri defogliatori. I controlli visivi hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. E' inoltre consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate, in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti. - Ifantria americana (Hyphantria cunea). I rilievi vanno eseguiti ai primi di giugno e alla fine di luglio, verificando l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo. - Limantria (Lymantria dispar). I controlli vanno effettuati in maggio, sulla vegetazione di querce e altre latifoglie. - Processionaria del pino, Traumatocampa = (Thaumetopoea) pityocampa. I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve. Va ricordato che le larve di Processionaria sono molto pericolose per l'uomo, in quanto sono provviste di peli urticanti che, liberati nell'ambiente, possono provocare gravi irritazioni. - Lepidotteri xilofagi. Rodilegno rosso (Cossus cossus), Rodilegno giallo (Zeuzera pyrina). Sono disponibili sul mercato trappole a feromoni che permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti. Nelle aree infestate, le trappole vanno posizionate dall'inizio di maggio alla fine di settembre. La stessa trappola può essere innescata con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarla nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente i dispenser. Verificare la presenza larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del tronco e nei rami. - Coleotteri xilofagi. Su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di farfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro. In molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori. - Ragnetto rosso (Tetranychus urticae). I rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate. - Cancro colorato del platano. Dovranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni qualvolta si prelevino campioni, la scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati della malattia, i controlli dovranno essere effettuati 2 volte all'anno: in maggio-giugno e in novembre-dicembre, specialmente sul tronco. 10 - Cancri corticali e rameali. I controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso. - Oidio o mal bianco. I controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo. Tipologie di intervento Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica. C) INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta Obbligatoria: D.M. 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata" Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell’anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E’ consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche. Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale. Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried. Potature dei platani: nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%. Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate. D.M. 27 marzo 1996 - Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la 11 rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati. D.M. 29 novembre 1996 - Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) E’ fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus. D.M. 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino" Traumatocampa pityocampa E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso. In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto – inizio settembre. D.M. 22 novembre 1996 - Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus feytaudi (Ducasse) L’eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile. 12