Cambio di residenza di cittadino comunitario
Transcript
Cambio di residenza di cittadino comunitario
Cambio di residenza di cittadino comunitario Trasferimento residenza a Bagno a Ripoli da parte di cittadini comunitari (data ultima modifica: 22/10/14) Requisiti ^top Attenzione Nota bene: le richieste di residenza inviate per raccomandata, fax o pec non saranno prese in considerazione se prive dei dati necessari all'espletamento della pratica da parte dell'Ufficio anagrafe (ad esempio il comune di precedente iscrizione) I cambi di residenza da fuori Comune o dall'estero si effettuano solo su prenotazione. Per gli appuntamenti è necessario chiamare l'ufficio anagrafe al numero 055 6390232 nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle 13, martedì e giovedì dalle ore 8 alle 12 e anche dalle 14.30 alle 18. I cittadini provenienti da altro Comune italiano o dall'estero che abbiano trasferito la propria residenza nel Comune di Bagno a Ripoli devono presentarsi all'Ufficio anagrafe del Comune di Bagno a Ripoli in orario di apertura al pubblico, entro 20 giorni dalla data di trasferimento dalla loro dimora precedente. Sono richiesti i seguenti requisiti: - avere dimora abituale in Bagno a Ripoli. In caso di trasferimento di un intero nucleo familiare, il cambio di residenza può essere effettuato da uno qualsiasi dei componenti della famiglia, purché maggiorenne e purché in possesso di consenso scritto e fotocopia del documento d'identità dei deleganti (il consenso non è richiesto nel caso dei coniugi) nonché dei dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare. Nel caso di trasferimento presso un'abitazione nella quale vi siano già uno o più residenti, è richiesto il consenso scritto di tale persona, accompagnato da fotocopia del documento d'identità. La denuncia del cambio di residenza per coloro che entrano in una convivenza (casa di riposo, caserma, collegio, convitto, etc.) compete alla direzione della convivenza su richiesta del diretto interessato. In tal caso, laddove non sussista un vincolo affettivo tra i componenti dello stesso nucleo anagrafico, si configura un rapporto di coabitazione. Tutti i cittadini aventi la cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione europea e i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtestein, Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore ai tre mesi sono tenuti ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente. Nota bene: il possesso di attestazione di soggiorno permanente o certificato attestante la regolarità del soggiorno rilasciato da un precedente Comune italiano d'iscrizione esclude la necessità di dimostrare i requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007 per il riconoscimento del diritto di soggiorno (lavoro o risorse economiche più assicurazione sanitaria). Modalità di richiesta Cittadino lavoratore subordinato o autonomo 1 Documentazione da presentare Pagina 1 di 4 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;* 2) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo ;* 3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.** Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore) Documentazione da presentare 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;* 2) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all'importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;* 3) copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37);* La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. 4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.** 1 Art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007 Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito. Cittadino studente (non lavoratore) Documentazione da presentare 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;* 2) documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;* 3) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all'importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi Pagina 2 di 4 annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato:* 4) copertura dei rischi sanitari:* ? per lo studente che chiede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente : copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno o formulario comunitario; ? per lo studente che chiede l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea: T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario; 5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.** Familiare 2 UE di cittadino di cui ai punti precedenti Documentazione da presentare 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;* 2) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l'ascendente o il discendente);* L'iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell'Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, co.3, lett. b), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente. Tabella esemplificativa Limite di reddito Numero componenti € 5.577,00 Solo richiedente € 8.365,00 Richiedente + un familiare € 11.154,00 Richiedente + due familiari € 13.942,50 Richiedente + tre familiari € 16.731,00 Richiedente + quattro familiari € 10.849,80 Richiedente + due o + minori di 14 anni € 13.562,25 Richiedente + due o + minori di 14 anni e un familiare 2 Per familiare di cittadino dell'Unione europea s'intende : il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del d.lgs n.30/2007). Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell'Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.* Cittadino di Stato non appartenente all'Unione, familiare di cittadino dell'Unione Europea Documentazione da presentare 1) copia del passaporto;* 2) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno*. ________________________ * documentazione obbligatoria; Pagina 3 di 4 **documentazione necessaria per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione. A partire dal 9 maggio 2012 (ai sensi del nuovo Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35) i cittadini potranno eventualmente presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi: per fax al n. 055 6390267, tramite raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo: [email protected], compilando il modello allegato "Dichiarazione cambio residenza" oltre all'altra documentazione prevista. Informazioni ^top Contestualmente al cambio di residenza anagrafica, il cittadino richiede l'aggiornamento dell'indirizzo sulla patente e sul libretto di circolazione, portando i dati relativi, quindi numero, data di rilascio, scadenza e ente che ha rilasciato la patente e numeri delle targhe di tutti i veicoli posseduti. Allegati • ^top Allegato B: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea Pagina 4 di 4