+ 11.2.1.5 - Repubblica e Cantone Ticino

Transcript

+ 11.2.1.5 - Repubblica e Cantone Ticino
11.2.1.5
Decreto esecutivo
di applicazione degli art. 29, 36 e 37 della legge federale
8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio
(del 2 aprile 1935)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
-
1
vista la Legge federale 8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, in applicazione
degli art. 29, 36 e 37 della stessa,
su proposta dei Dipartimenti delle finanze e di giustizia,
decreta:
Art. 1
L’Autorità unica cantonale, giudicante in tema di moratoria, di fallimento e di concordato
delle banche e delle casse di risparmio è la Camera civile d’appello.
Art. 2
La stessa, nell’adempimento delle sue mansioni, potrà delegare uno o più dei suoi
membri per determinate operazioni o speciali atti di istruttoria, sotto la sua direzione e
sorveglianza.
§. Potrà valersi, altresì, dell’opera di esperti in materia bancaria o di altra natura, da essi designati,
quando lo ritenga opportuno.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino delle leggi ed atti
esecutivi del Cantone.
Pubblicato nel BU il 9 aprile 1935.
1
CS 10, 331.
1