Serbatoi in Vetroresina - recupero acqua piovana
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Serbatoi in Vetroresina - recupero acqua piovana
AQVA DEPURALA RECUPERA RIUSALA Serbatoi in VTR a Singola o DOPPIA PARETE (con intercapedine) Per lo stoccaggio di sostanze pericolose ed inquinanti e oli combustibili Vetroresina fornisce un´ampia gamma di serbatoi a doppia parete, provvisti di intercapedine di contenimento, costruiti in materiali plastici rinforzati in fibra di vetro (PRFV), secondo gli standard costruttivi BSI 4994:97, di adeguata resistenza chimica e meccanica. Disponibili in versioni per interno, esterno e per l´interramento, i serbatoi a doppia parete possono essere dotati di dispositivi di monitoraggio ed allarme per eventuali perdite all´interno dell´intercapedine di contenimento. Sono disponibili dispositivi di monitoraggio ed allarme di vario tipo: pneumatici (sia a pressione che a depressione) a conucibilità elettrica a controllo diretto Il problema delllo stoccaggio di liquidi inquinanti e le normative di tutela ambientale INTRODUZIONE La Vetroresina si adopera dagli anni sessanta nel settore dei plastici rinforzati in Fibra di Vetro e specificatamente nella costruzione di serbatoiche hanno trovato largo impiego in campo alimentare, edile e chimico; facendo uso si resinesempre più perfezionate con notevoli caratteristiche di resistenza meccanica e chimica per evitare l’aggressività e la corrosione delle sostanze invasive. In materia di stoccaggio di liquidi inquinanti la Vetroresina ha messo a punto e realizzato serbatoi a doppia parete, dotati di sistema di monitoraggio in continuo per il controllo di eventuali perdite, per il rispetto e la tutela di specifiche esigenze ambientalistiche preservando da dannosissimi sversamenti nel terreno di liquidi altamente inquinanti. Tali sistemi rappresentano la miglior difesa da questo tipo di problema. Questa specifica tipologia di serbatoio presenta una doppia difesa contro gli agenti inquinanti in quanto per la loro realizzazione vengono impiegate resine ad alto resistenza chimica e strutturalmente viene creata una doppia parete sul serbatoio che consente il controllo di eventuali perdite nell’intercapedine posta tra la parete esterna e quella interna del serbatoio stesso tramite un sistema di monitoraggio. I sistemi utilizzati per il monitoraggio dell’intercapedine sono a norma CE e sono approvati dal ministero dell’interno. SERBATOI A DOPPIA PARETE Il DM 246/99, entrato in vigore il 13 agosto 1999, e successivamente annullato, dettava disposizioni concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l´installazione e l´esercizio di serbatoi interrati, destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e ai fini della produzione industriale, allo scopo di salvaguardare e prevenire l´inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio che si verifica, per qualsiasi causa, dal serbatoio. Il recente annullamento del DM 246/99 da parte della Corte Costituzionale ha creato un vuoto normativo in un settore già di per sé problematico coinvolgendo le aziende che utilizzano serbatoi interrati. Il quadro è reso più incerto dal momento che il problema dell´inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque, che può avvenire per diverse cause, tra le quali una perdita, uno spillamento da un serbatoio interrato per il quale non sia possibile rilevare le perdite, è molto sentito e trascina con sé altri delicati problemi sia tecnici che giuridici, basti pensare all´art. 17 del decreto Ronchi (22/97) e all´art. 58 del DLgs 152/99. I principi generali ispiratori del DM annullato, sono alla base di tutta una serie di normative vigenti tra le quali spiccano: -art. 17 DLgs 22/97 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati), e il regolamento attuativo, il DM 471/99 che prevede specifici obblighi ed interventi per quei siti (ovvero aree o porzioni di territorio, geograficamente definite e delimitate, intese nelle diverse matrici ambientali e comprensive delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti) che siano inquinati o potenzialmente inquinati. -art. 58 DLgs 152/99 (Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati): 1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all´articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2.Ai sensi dell´articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al comma 2, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria, ha luogo calcolando quattrocentomila lire, per un giorno di pena detentiva. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all´articolo 444 del codice di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell´ambiente. Gli Enti di cui al comma 1 dell´articolo 56 danno prontamente notizia dell´avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell´ambiente al fine del recupero del danno ambientale. 4. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, è punito con l´arresto da sei mesi ad un anno e con l´ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Serbatoi in conformità a: art. 7 DM 246/99 (Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione di nuovi serbatoi) che, seppur abrogato, facendo riferimento alla miglior tecnologia disponibile, rimane tuttora valido sotto il profilo pratico. Infatti il comma 2 recita: " I nuovi serbatoi interrati devono essere: a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell´intercapedine (omissis); b) a parete singola metallica o in materiale plastico all´interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo (omissis)”. § UNI EN 976, UNI EN 977 e UNI EN 978, norme tecniche "volontarie" che riguardano i serbatoi cilindrici interrati di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV), usati per l´immagazzinamento interrato non a pressione di liquidi infiammabili derivati dal petrolio, come benzina e carburante diesel in stazioni di servizio e l´immagazzinamento di oli per il riscaldamento di edifici. § DM 29/11/2002, requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione. Infatti l’art. 2, comma 2 recita: "i serbatoi interrati sono: a) a doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine (omissis) b) a parete singola metallica o in materiale non metallico all’interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. (omissis)”. www.recuperoacquameteo.com