Tassazione dei dividendi

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Tassazione dei dividendi
Il fisco in sintesi
n versamenti fatti dai soci a fon-
Tassazione dei dividendi
La riforma del diritto societario ha introdotto importanti modifiche al
regime di tassazione dei dividendi distribuiti a partire dal 1º gennaio
2004. Con la riforma viene modificato il regime di tassazione fondato
sul principio della imputazione del dividendo (c.d. imputation system),
che consisteva nel considerare il socio (e non la società) l’effettivo
possessore dell’utile societario con la conseguenza che l’imposta
assolta dalla società in sede di produzione dell’utile era per certi
aspetti solo un mero acconto a titolo d’imposta
di Riccardo Rizzi - Dottore commercialista in Bergamo
Con il D.Lgs. 12 dicembre 2003,
n. 344 il sistema dell’imputazione viene abbandonato, in particolare scompare il meccanismo
del credito di imposta e si introduce il sistema dell’esenzione.
Attraverso il nuovo regime l’utile
viene tassato solo al momento
della produzione in capo alla società che lo produce e non in capo al percettore.
Lo scopo del sistema fiscale introdotto a seguito della riforma è
quello di attuare attraverso norme semplificative un graduale
adeguamento del regime italiano
a quelli già adottati nella maggioranza dei paesi dell’Unione Europea.
Come richiesto dalla Commissione Europea, con le nuove norme
sarà possibile assoggettare sia i
dividendi italiani che quelli di
provenienza estera allo stesso
trattamento fiscale che esclude
la tassazione in capo al percettore (anche se ciò, come vedremo,
avviene solo in parte).
Definizione di dividendo
Con il termine dividendi si intendono gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti passivi
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PMI n. 1/2005
Ires di cui all’art. 73, comma 1,
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917. Per i soci percettori al di
fuori dell’esercizio di impresa i dividendi costituiscono redditi di
capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986.
Gli utili da partecipazione possono derivare dalla distribuzione
dell’utile di esercizio, dalla distribuzione di utili di esercizi precedenti ovvero dalla distribuzione
di riserve di capitale.
Si intendono per riserve di capitale le riserve e i fondi costituiti
con:
n sovrapprezzo di emissione di
azioni o quote;
n interessi di conguaglio emessi
e versati dai sottoscrittori di
nuove azioni o quote;
do perduto o in conto capitale;
n saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.
Tali riserve di capitale non sono
imponibili in capo al percettore
ma riducono il costo fiscale della
partecipazione ai sensi del comma 5, dell’art. 47, D.P.R. n. 917/
1986.
Le riserve di utili generano invece un dividendo tassato in capo
al percettore con modalità differenti riassumibili nella Tavola 1.
Dividendi percepiti
dalle persone fisiche
Ai fini della determinazione del
regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti dalla persone fisiche bisogna distinguere:
a) dividendi percepiti fuori dall’esercizio di impresa;
b) dividendi percepiti nell’esercizio di impresa.
Fuori dall’esercizio di impresa
I dividendi percepiti al di fuori
dell’esercizio di impresa sono
sottoposti ad un regime differente a seconda che si tratti di dividendi relativi a:
n partecipazioni qualificate;
n partecipazioni non qualificate.
TAVOLA 1 - REGIME DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI ITALIANI
Soggetto percettore
Tipo di partecipazione
Tassazione
Qualificata
Ordinaria sul 40% dei dividendi
Soggetto non esercente
attività d’impresa
Non qualificata
Ritenuta a titolo d’imposta
del 12,5%
Soggetto esercente
attività d’impresa
Qualificata
Ordinaria sul 40% dei dividendi
Non qualificata
Ordinaria sul 40% dei dividendi
Società di capitali
(S.p.A., S.r.l., S.a.p.A.)
Qualificata
e non qualificata
Il 5% del dividendo concorre
alla formazione del reddito
imponibile
Il fisco in sintesi
È opportuno a tal proposito ricordare che per partecipazioni
qualificate, come previsto al
comma 1, dell’art. 67, D.P.R. n.
917/1986, si intendono le azioni
(diverse da quelle di risparmio)
ed ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio della società partecipata che:
n superano il 2% dei diritti di
voto in assemblea ordinaria oppure il 5% del patrimonio o capitale (per le società quotate in
mercati regolamentati);
n superano il 20% dei diritti di
voto in assemblea ordinaria o il
25% del patrimonio o capitale
(per le società e gli altri soggetti
IRES);
n superano il 25% del patrimonio (per società di persone).
Partecipazioni non qualificate
Gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta pari al 12,5%, obbligatoriamente e senza la possibilità
di optare per l’inclusione degli
utili nell’ambito del reddito imponibile complessivo (nella disciplina previgente tale ritenuta prevista dell’art. 27, D.P.R. n. 600/1973
era facoltativa).
Partecipazioni qualificate
Gli utili derivanti da partecipazioni qualificate concorrono alla
formazione del reddito complessivo nella misura del 40% del loro ammontare e sono assoggettate ad imposizione progressiva
secondo le aliquote delle imposte sul reddito in vigore al momento della percezione.
L’art. 47, del D.P.R. n. 917/1986,
relativo ai redditi di capitale,
detta una serie di regole per l’applicazione del regime di tassazione previsto per i dividendi percepiti non nell’esercizio di impresa.
Al primo comma, si stabilisce
che, indipendentemente dalla delibera assembleare, ai fini fiscali
si presumono prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve diverse da quelle di capitale indicate al
comma 5 dello stesso, per le quote di esse non accantonate in sospensione di imposta.
L’agenzia delle Entrate con la
Circolare n. 26/E, 16 giugno
2004 ha chiarito che la presunzione di distribuzione di riserve
di utili si applica alle delibere di
distribuzione approvate a partire dal primo gennaio 2004 (secondo la disposizione di carattere generale di entrata in vigore
della riforma), indipendentemente dalla data di formazione
delle riserve e sempre che le riserve di utili siano liberamente
disponibili.
Nel caso che la società ponga in
distribuzione riserve di capitale,
ad esempio, riserve da sovrapprezzo azioni, la stessa deve
specificare che, in mancanza di
utili da distribuire e in mancanza di riserve di utili, la distribuzione non costituisce reddito
tassabile oppure deve specificare che, nonostante stia distribuendo dal punto di vista civilistico riserve di capitale, la distribuzione costituisce reddito
tassabile ai sensi dell’art. 47,
D.P.R. n. 917/1986.
La presunzione di cui al comma
1, dell’art. 47 del D.P.R. n. 917/
1986, opera a condizione che le
riserve di utili presenti siano liberamente disponibili, quindi,
nel caso in cui oltre a riserve di
capitale vi siano solo riserve di
utili indisponibili, ad esempio riserva legale o riserva acquisto
azioni proprie, la presunzione
non opera.
In virtù dei rinvii contenuti rispettivamente al comma 1 dell’art. 59 e al comma 4, dell’art.
89, D.P.R. n. 917/1986, la disciplina del comma 1, art. 47 si considera applicabile oltre che alle
persone fisiche che non esercitano attività di impresa anche ai
soci persone fisiche esercenti attività di impresa e ai soci Ires.
Dividendi percepiti
nell’esercizio di impresa
Nel caso di dividendi percepiti
da persone fisiche nell’esercizio
di impresa e da società di persone in base a quanto stabilito dal
comma 1 dell’art. 47, D.P.R. n.
917/1986, questi concorrono alla
formazione del reddito d’impresa
dell’imprenditore (o società di
persone) nella misura del 40%
dell’ammontare a prescindere
dal fatto i dividendi derivino da
partecipazioni qualificate o non
qualificate.
Variazione del carico
fiscale: confronto
con regime fino al 2003
per i dividendi
da partecipazioni
«non qualificate»
Nella Tavola 2 si evidenzia quale
sia la tassazione Irpef sui dividendi percepiti che diano diritto
al credito d’imposta del 56,25%
(trattasi del credito più «diffuso» per il 2003 essendo relativo
a dividendi deliberati in tale anno entro il 30/09), considerando
il differenziale tra l’aliquota Irpef raggiunta (in presenza di al-
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Il fisco in sintesi
TAVOLA 2 - VARIAZIONE DEL CARICO D’IMPOSTA SUI DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
Altri redditi fino a
Aliquota marginale
redditi ulteriori*
Tassazione
con credito d’imposta
Tassazione con ritenuta
Differenza
15.000
29%
–10,90%
12,50%
23,40%
29.000
31%
–7,80%
12,50%
20,30%
32.600
39%
4,70%
12,50%
7,80%
Oltre 70.000
45%
14,10%
12,50%
–1,60%
* Il raffronto è fatto con le aliquote vigenti dal 1/1/2003 contenute nell’art. 12 del nuovo TUIR
tri redditi) e l’aliquota del credito d’imposta. La tassazione
con credito d’imposta è conveniente fintantoché non si raggiunga l’aliquota marginale del
45%. In tale situazione conviene
la tassazione con ritenuta al
12,5%, percentuale inferiore rispetto al 14,10% che si avrebbe
con il meccanismo del credito
d’imposta.
Per beneficiare del credito d’imposta si ha l’onere di presentare
la dichiarazione dei redditi.
Dividendi di fonte estera
percepiti da persona fisica
residente
Il nuovo comma 4, art. 27, D.P.R.
n. 600/1973, stabilisce che sugli
utili corrisposti da soggetti non
residenti a soggetti italiani si deve applicare, da parte dei soggetti intermediari nella riscossione
(banche), una ritenuta pari al
12,5%. La ritenuta del 12,5% deve essere applicata al valore del
dividendo realmente percepito,
al netto delle ritenute già applicate nello stato estero di residenza della società che provvede
all’erogazione.
Tale ritenuta è a titolo d’imposta
qualora la partecipazione sia non
qualificata, a titolo d’acconto se
trattasi di dividendo da parteci-
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PMI n. 1/2005
pazione qualificata, da assoggettare pertanto a tassazione sul
40% dell’importo; in quest’ultimo caso la ritenuta del 12,5%
deve essere applicata solo sul
40% imponibile.
La ritenuta operata sui dividendi da partecipazioni non qualificate esonera il contribuente
dalla indicazione del dividendo
nella dichiarazione dei redditi
in quanto la ritenuta operata a
titolo definitivo dall’intermediario è pari all’imposta dovuta in
Italia.
In assenza di intermediario nella
riscossione, il contribuente deve
indicare nella dichiarazione dei
redditi l’ammontare dei dividendo percepito e applicare l’imposta. Il regime di tassazione per i
dividendi esteri relativi a partecipazioni qualificate, come quello previsto per i dividendi italiani, prevede il concorso alla formazione del reddito complessivo
nella misura del 40% del loro
ammontare, secondo la regola
generale dell’art. 47, D.P.R. n.
917/1986.
Tassazione dei dividendi
percepiti da soggetti Ires
I dividendi percepiti dai soggetti
Ires (società di capitali, enti commerciali residenti ed enti com-
merciali non residenti con stabile
organizzazione in Italia) beneficiano di un regime di esenzione
ispirato dalla volontà di assoggettare gli utili a tassazione al momento della loro produzione in
capo alla società partecipata, indipendentemente dalla loro distribuzione presso la società che
detiene le partecipazioni.
Società di capitali e enti
commerciali residenti
La riforma introduce all’art. 89,
D.P.R. n. 917/1986, l’esclusione
dal concorso alla formazione del
reddito imponibile del 95% dei
dividendi distribuiti dalle società
residenti a soggetti passivi Ires
residenti, senza alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate
e non qualificate. I dividendi verranno dunque tassati in sede di
dichiarazione dei redditi nella
misura del 5% del loro ammontare.
L’applicazione
dell’esclusione
non è subordinata ad alcuna
condizione, le società e gli enti
commerciali residenti possono
beneficiarne anche se gli utili
percepiti non sono stati assoggettati a imposta dalla società
distributrice.
Il fisco in sintesi
Consolidato nazionale
Una eccezione alla tassazione
parziale degli utili è previsto nel
caso in cui la società partecipata
appartenga ad un gruppo societario che abbia aderito al consolidato nazionale. L’art. 122,
D.P.R. n. 917/1986 al comma 1,
lett. a) consente infatti di escludere integralmente da imposizione gli utili distribuiti dalla società che abbiano esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo.
Regime di trasparenza
Una deroga al principio ordinario
di tassazione è concesso in caso
di adesione al regime di tassazione per trasparenza previsto dagli
art. 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 8,
D.M. 23 aprile 2004, gli utili e le
riserve di utili formatisi nei periodi in cui è efficace l’opzione,
ove distribuiti, non concorrono a
formare il reddito dei soci. Tale
disposizione si applica anche nel
caso in cui le predette distribuzioni avvengano successivamente ai periodi di efficacia dell’opzione o i soci siano diversi da
quelli cui sono stati imputati i
redditi, a condizione che rientrino tra i soggetti destinatari dell’agevolazione in parola.
È doveroso ricordare, inoltre,
che la presunzione di prioritaria
distribuzione, di cui al comma 1
dell’art. 41, D.P.R. n. 917/1986,
non opera per i dividendi derivanti da utili e riserve di utili formatisi in periodi in cui la società
partecipata ha optato per il regime di trasparenza fiscale di cui
agli artt. 115 e 116 del D.P.R. n.
917/1986.
Salvo diversa volontà assemblea-
re, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili realizzati nel periodo di efficacia dell’opzione; tale
presunzione si applica anche se
gli utili e le riserve sono distribuiti in periodi diversi da quelli
in cui è efficace l’opzione.
Nel caso di esplicita volontà assembleare di distribuzione di riserve di capitale di cui al comma
5 dell’art. 47, D.P.R. n. 917/1986,
la presunzione assoluta in base
alla quale si considerano prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve di utili (ex
comma 1, art. 47, D.P.R. n. 917/
1986), si applica solo con riguardo alle riserve costituite con utili
di periodi di imposta nei quali
non ha operato la tassazione
per trasparenza.
Per un approfondimento all’argomento del regime di tassazione per trasparenza si rimanda a
Pmi n.10/2004, pag. 59.
Enti non commerciali
residenti
Gli enti commerciali sono stati
provvisoriamente inclusi tra i
soggetti cui si applica l’Ires anche
se con criteri di determinazione
della base imponibile differenti.
Per gli enti non commerciali infatti continuano a concorrere
per il calcolo della base imponibile sia i redditi fondiari che i redditi di capitale, d’impresa e diversi secondo le regole contenute all’art. 43, D.P.R. n. 917/1986.
Gli utili percepiti dagli enti non
commerciali sono esenti da tassazione nel limite del 95% del loro
ammontare, anche se conseguiti
al di fuori dell’esercizio di impresa, per disposizione della norma
transitoria contenuta alla lett. a),
comma 1, art. 4, D.Lgs. n. 344/
2003, fino a quando non verrà attuato il principio della legge delega che prevede la loro inclusione
tra i soggetti passivi Ire.
La norma contenuta nell’art. 4,
D.Lgs. n. 344/2003, stabilisce,
inoltre, che sul 5% degli utili in
qualunque forma corrisposti, a
partire dal 1º gennaio 2004, le
società e gli enti indicati nel
comma 1 dell’art. 23, D.P.R. n.
600/1973 operano, con obbligo
di rivalsa, una ritenuta del
12,50% a titolo di acconto, senza
distinzione tra partecipazioni
qualificate e non qualificate.
Dividendi italiani percepiti
da soggetti non residenti
Nel caso di dividendi italiani percepiti da soggetti non residenti, il
regime di tassazione non ha subito alcuna modifica a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 344/
2003. Il regime fiscale in questo
caso continua ad essere più penalizzante rispetto a quello che trova attuazione per i residenti e non
conforme ai principi di non discriminazione stabiliti dalla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea.
La disciplina del regime di tassazione dei dividenti corrisposti a
soggetti non residenti, contenuta nell’art. 27, D.P.R. n. 600/
1973, stabilisce che la società residente che eroga il dividendo
deve applicare una ritenuta a titolo di imposta del 27% sul dividendo corrisposto al socio non
residente, salvo l’applicazione di
Convenzioni contro la doppia imposizione.
Nel caso si tratti di azioni di risparmio la ritenuta a titolo d’imposta da applicare è del 12,5%.
In ogni caso i soggetti non resi-
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Il fisco in sintesi
denti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso
dell’imposta pagata all’estero, per
un importo non superiore ai quattro noni della ritenuta subita; per
poter richiedere il rimborso è necessario produrre un’attestazione
dell’ufficio fiscale estero di competenza di avvenuto pagamento
dell’imposta da rimborsare.
Distribuzioni di riserve
in caso di recesso
o esclusione
Soggetti Ires
L’art. 87, D.P.R. n. 917/1986, al
comma 7 disciplina il trattamento delle plusvalenze derivanti
dalle somme e dal valore normale di beni attribuiti ai soci in occasione degli eventi elencati al
comma 7 dell’art. 47, D.P.R. n.
917/1986:
— recesso del socio;
— esclusione del socio;
— riscatto delle azioni o quote;
— riduzione del capitale per
esuberanza dello stesso;
— liquidazione anche concorsuale della società o dell’ente.
In ciascuna delle ipotesi sopra
elencate le somme corrisposte
ai soci possono provenire:
(a) dalle riserve di capitale di cui
al comma 5, dell’art. 47, D.P.R. n.
917/1986 (riserve o fondi costituiti con soprapprezzi di emissione di azioni o quote, con interessi
di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote,
con versamenti fatti dai soci a
fondo perduto o in conto capitale
e con saldi di rivalutazione monetaria senti da imposta);
(b) da altre riserve o fondi.
Qualora le somme distribuite
provengono dalle riserve di cui
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al comma 5, dell’art. 47, D.P.R.
n. 917/1986, la differenza tra le
somme distribuite e il valore fiscalmente riconosciuto della
partecipazione sarà:
— integralmente esente da tassazione se la partecipazione posseduta dal percettore possiede
requisiti dell’art. 87, D.P.R. n.
917/1986 (regime della partecipation exemption);
— integralmente imponibile nel
caso che la plusvalenza derivi
da partecipazioni che non possiedono i requisiti per l’esenzione di cui all’art. 87, D.P.R. n. 917/
1986 e quindi imponibili ai sensi
dell’art. 86, D.P.R. n. 917/1986.
Qualora le somme corrisposte
derivino da riserve o fondi diversi da quelli elencati al comma 5,
dell’art. 47, D.P.R. n. 917/1986, le
somme distribuite verranno considerate come utile e sconteranno il regime ordinario di tassazione previsto per dividendi
(esenzione per il 95% dell’ammontare complessivo), ai sensi
del comma 2, dell’art. 89, D.P.R.
n. 917/1986.
Soggetti Irpef imprenditori
Sulla base del rinvio operato dal
comma 2, dell’art. 58, D.P.R. n.
917/1986 anche ai soggetti Irpef
che detengono partecipazioni in
regime di impresa è applicabile
la disposizione contenuta al
comma 7, dell’art. 87, D.P.R. n.
917/1986.
Quindi, nei casi di recesso,
esclusione o riduzione del capitale per esubero, di cui al comma
7, dell’art. 47, D.P.R. n. 917/
1986, se la partecipazione posseduta presenta i requisiti richiesti
dall’art. 87, D.P.R. n. 917/1986
(partecipation exemption), la
plusvalenza derivante dalle somme o dal valore dei beni ricevuti
a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui all’art. 47,
comma 5, sarà imponibile per il
40% del relativo ammontare.
Qualora le somme ricevute provengano da distribuzione di riserve o fondi diversi da quelli di
cui al comma 5, art. 47, D.P.R. n.
917/1986, esse sono da considerarsi come utili e non plusvalenze, e per disposizione dell’art. 59
del D.P.R. n. 917/1986, concorreranno alla formazione del reddito imponibile per il 40% del loro
ammontare.
La liquidazione della partecipazione viene considerata come
cessione (con applicabilità eventuale dell’esenzione sulle plusvalenze) relativamente alle somme
derivanti da riserve di capitale e
come incasso di dividendo per le
somme incassate dalla distribuzione di riserve per utili.
La distinzione assume rilievo
qualora si consideri che in caso
di cessione si applica il principio
di competenza, mentre il presupposto impositivo dei dividendi è
l’effettivo incasso, che prescinde
dal criterio di competenza.
Soggetti Irpef non imprenditori
Le somme ricevute in occasione
di recesso o esclusione del socio,
riduzione del capitale per esuberanza o liquidazione anche concorsuale della società o ente, di
cui al comma 7, art. 47, D.P.R. n.
917/1986, sono qualificabili come dividendo imponibile per la
parte di esse che eccede il costo
di acquisto e seguono il regime
previsto per le partecipazioni distinguendo tra qualificate e non
qualificate.