Libera circolazione dei prodotti Libera circolazione dei
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Libera Libera circolazione circolazione dei dei prodotti prodotti Roberto Cianotti Nuovo Approccio (risoluzione del Consiglio Europeo 07/05/85) Direttive di prodotto Marcatura CE di conformità Norme armonizzate Sorveglianza del mercato Nuovo Approccio Progettazione integrata z • eliminazione o riduzione del rischio nel miglior modo possibile(sicurezza delle macchine in progettazione e costruzione). z • Misure di protezione “aggiuntivi” per i rischi che non possono essere eliminati. z • Informazione per l’utilizzatore di ogni rischio residuo. z La Direttiva Macchine da indirizzo per processo di riduzione del rischio da progettazionein tre gradi di intervento z Metodi di riduzione del rischio da progettazione in clause 4 EN ISO 12100-2. Nuovo Approccio Norme CEN mercato europeo Norme ISO Mercato globalizzato Nuovo Approccio Direttiva Macchine z 43 CT - 250 WG z 588 norme armonizzate (GUUE 08/05/2007) PRODOTTI ASSOGGETTATI A DIRETTIVE DEL “NUOVO APPROCCIO” • Prodotti che si intendono porre sul mercato o in servizio per la prima volta nell’Unione Europea. • Prodotti fabbricati negli Stati Membri o prodotti nuovi o di seconda mano provenienti da paesi terzi; • Prodotti che hanno subito importanti modifiche (prestazioni, destinazione uso), sono considerati nuovamente immessi sul mercato o in servizio • Prodotti che mantengono invariate le prestazioni originali (o assoggettati a miglioramenti o adeguamenti a fini di sicurezza ) non sono assoggettabili alla procedura di conformità prevista dalle Direttive del Nuovo Approccio. APPLICAZIONE SIMULTANEA DI DIRETTIVE In riferimento all’analisi dei rischi di un prodotto, possono essere applicabili requisiti di sicurezza di più Direttive del Nuovo Approccio; E’ responsabilità di chi immette sul mercato o in servizio un prodotto, verificare se esso rientra nell’ambito di una o più Direttive; Chi pone sul mercato o in servizio il prodotto deve dichiararne la conformità a tutte le Direttive applicabili; Quando lo stesso rischio è coperto da più Direttive può essere esclusa la Direttiva del particolare rischio specifico coperto anche dalla Direttiva più pertinente. IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO z z z z Alcune Direttive coprono solo la immissione sul mercato, Esempi: Direttiva Giocattoli (88/378), Bassa tensione (73/23), Prodotti da costruzione (89/106), Esplosivi per uso civile (93/15). L’immissione sul mercato è definita da poche Direttive ed in maniera varia, Esempi: z Giocattoli copre sia la vendita che la distribuzione libera, z Dispositivi medici si riferisce al “pagamento avvenuto”, z Ascensori quando è installato disponibile per l’utilizzazione finale. IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO IMMISSIONE SUL MERCATO è l’azione iniziale che rende il prodotto disponibile per la prima volta nell’Unione Europea per la distribuzione e/o l’uso, sia a titolo oneroso che gratuito. MESSA IN SERVIZIO è la prima utilizzazione nell’Unione Europea di un prodotto da parte dell’utilizzatore finale. Obblighi dei costruttori e utilizzatori z DIRETTIVA di PRODOTTO Machinery Directive (Article 95) (ex 100) of EC Treaty •Manufacturer (designer), supplier, importer •Preliminary observation No 3 to Annex I–The manufacturer is under an obligation to assess the hazards. (Riskanalysis) z DIRETTIVA SOCIALE Framework Directive on occupational health safety (Article 137 (ex 118) of EC Treaty •user •Article 9: Various obligations on employers –1. Employer shall: –a) be in possession of an assessment of the risks to safety and health at work, including those facing groups of workers exposed to particular risks (Riskanalysis) Principi di riduzione del rischio z z Misure per la riduzione del rischio devono essere prese dal fabbricante all’atto della immissione sul mercato, e dall’utilizzatore sulla macchina i servizio nel contesto produttivo: costruttore •progettazione interattiva in sicurezza •sistemi di protezione e misure complementari di protezione •informazoni per uso –su macchina- ed istruzioni –libro- z utilizatore •organizzazione – processi di lavoro sicuri- monitoraggio– autorizazione all’uso •uso di dispositivi diprotzioni individuali •formazione, informazione, addestramento etc. SOGGETTI RESPONSABILI FABBRICANTE: persona giuridica responsabile del progetto e costruzione di un prodotto per la immissione sul mercato o uso personale. Ha l’obbligo del rispetto dei RES e delle procedure di immissione previste dalla Direttiva applicabile. Il fabbricante può usare prodotti finiti, parti e componenti pronti per l’uso o subappaltare i propri compiti. Comunque deve sempre sovrintendere e possedere la necessaria competenza per assumere la responsabilità del prodotto finito. SOGGETTI RESPONSABILI MANDATARIO: persona giuridica delegata a rappresentare il Fabbricante nei rapporti con le Autorità degli Stati membri per gli obblighi previsti nelle Direttive di prodotto. Deve essere stabilito nell’U.E. Il fabbricante rimane generalmente responsabile per le azioni intraprese dal mandatario. IMPORTATORE: persona giuridica stabilita nell’U.E. responsabile della immissione sul mercato comunitario di un prodotto proveniente da un Paese terzo. L’importatore deve assicurarsi di essere in grado di rispondere alle Autorità di sorveglianza per tutte le informazioni sul prodotto ed assumere la responsabilità per il rispetto delle procedure previste dalla Direttiva applicabile. SOGGETTI RESPONSABILI ASSEMBLATORE: persona che per prodotti già immessi sul mercato separatamente assume le necessarie misure per assicurare che essi, nella configurazione finale di nuovo prodotto complesso, rispondano ai requisiti di sicurezza delle Direttive all’atto della messa sul mercato o in servizio. INSTALLATORE: persona che per un prodotto immesso sul mercato assume le necessarie misure per assicurare che esso, secondo le istruzioni del fabbricante, risponda ai requisiti di sicurezza della Direttiva all’atto della messa in servizio. SOGGETTI RESPONSABILI DISTRBUTORE: persona giuridica della catena commerciale che assume funzione dopo che il prodotto è stato posto per la prima volta sul mercato dell’U.E.. E’ corresponsabile per la commercializzazione di un prodotto non conforme alle direttive, ma è figura giuridica non prevista dalle Direttive di prodotto. UTILIZZATORE: persona che ha la responsabilità della corretta utilizzazione e manutenzione di un prodotto sul luogo di lavoro. ( figura giuridica non prevista dalle Direttive di prodotto) LAVORATORE ( figura giuridica non prevista dalle Direttive di prodotto) La DIRETTIVA 98/37/CE DIRETTIVA MACCHINE «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all’interno dell’Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto disciplinato dalla presente direttiva al fine della distribuzione o dell’impiego da parte di qualsiasi utilizzatore finale; «procedura di immissione in commercio»: insieme delle procedure e delle formalità che il responsabile dell’immissione in commercio effettua per consentire l’immissione in commercio di un prodotto disciplinato dalla presente direttiva; La DIRETTIVA 98/37/CE Il responsabile dell’immissione in commercio può essere una delle seguenti persone: I) il fabbricante, vale a dire qualsiasi persona fisica o giuridica che progetta o fa progettare, realizza o fa realizzare, un prodotto disciplinato dalla presente direttiva al fine di immetterlo in commercio. Viene considerato alla stregua del fabbricante anche chi progetta o fa progettare, realizza o fa realizzare, per uso proprio un prodotto disciplinato dalla presente direttiva; II) qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea che, pur non essendo il fabbricante del prodotto distribuito, immette in commercio con il proprio marchio un prodotto disciplinato dalla presente direttiva; III) qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea che, pur non essendo il fabbricante del prodotto importato, immette in commercio sul territorio comunitario un prodotto disciplinato dalla presente direttiva e proveniente da un paese terzo, al fine di espletare le formalità connesse con la presente direttiva; La DIRETTIVA 98/37/CE definisce macchina (art. 1) : "UN INSIEME DI PEZZI O DI ORGANI, DI CUI ALMENO UNO MOBILE, COLLEGATI TRA LORO, ANCHE MEDIANTE ATTUATORI, CON CIRCUITI DI COMANDO E DI POTENZA O ALTRI SISTEMI DI COLLEGAMENTO, CONNESSI SOLIDALMENTE PER UN'APPLICAZIONE BEN DETERMINATA, SEGNATAMENTE PER LA TRASFORMAZIONE, IL TRATTAMENTO, LO SPOSTAMENTO O IL CONDIZIONAMENTO DEI MATERIALI ". La DIRETTIVA 98/37/CE ESCLUSIONI: ……………. - le macchine la cui unica fonte di energia sia quella umana ad eccezione delle macchine per sollevamento materiali o persone; - le macchine appositamente progettate per scopi militari o di mantenimento dell'ordine pubblico; -………………… La DIRETTIVA 98/37/CE INOLTRE SI CONSIDERA MACCHINA........ “UN INSIEME DI MACCHINE E DI APPARECCHI CHE, PER RAGGIUNGERE UN RISULTATO DETERMINATO, SONO DISPOSTI E COMANDATI IN MODO DA AVERE UNA FUNZIONE SOLIDALE” Es. linee La DIRETTIVA 98/37/CE quando........... macchine o equipaggiamenti sono immessi sul mercato separatamente e sono poi collegati tra loro o installati con interposizione di componenti o nuove parti strutturali..... ..........l'assemblatore diviene costruttore nello spirito della direttiva ed e' responsabile delle procedure per la certificazione di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza. La DIRETTIVA 98/37/CE "ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE CHE MODIFICA LA FUNZIONE DI UNA MACCHINA, COMMERCIALIZZATA PER ESSERE MONTATA SU UNA MACCHINA O SU UNA SERIE DI MACCHINE DIVERSE O SU UN TRATTORE DALL'OPERATORE STESSO, NEI LIMITI IN CUI TALE ATTREZZATURA NON SIA UN PEZZO DI RICAMBIO O UN UTENSILE“ L'utilizzatore compatibilità. rimane responsabile della La DIRETTIVA 98/37/CE La “Direttiva Macchine" si applica anche ai componenti sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato. di Definizione: "Per componente di sicurezza si intende un componente, purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o suo mandatario stabilito nella comunità immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza ed il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte". (vedi anche parere 77 Comitato 98/37) La DIRETTIVA 98/37/CE ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO (punto 4.1.1 dell'All.I) "Accessorio di sollevamento" é un componente o un attrezzatura non collegata alla macchina e disposta tra la macchina ed il carico oppure sul carico per consentirne la presa "Accessorio di imbracatura" sono accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all'impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc.. MARCATURA ( punto 4.3 dell'All.I ) Le funi metalliche e le catene destinate alle operazioni di sollevamento possono essere i messe sul mercato, se non facenti già parte integrante di una macchina marcata CE, solo se munite di marchio o targa o anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario nell'Unione Europea e di una attestazione conforme a una norma armonizzata o, in assenza, con la seguenti indicazioni minime; -nome ed indirizzo del fabbricante o del mandatario -descrizione della catena o fune (dimensioni, costruzione, materiale, trattamenti metallurgici speciali) -norma impiegata in caso di prova -carico massimo di funzionamento (o valori in funzione delle applicazioni previste) La sorveglianza del mercato L’applicazione delle Direttive di prodotto implica per gli Stati membri dell’U.E. l’organizzazione e l’effettuazione della sorveglianza del mercato in modo da garantire l’individuazione dei prodotti non conformi La sorveglianza del mercato è responsabilità della pubblica Autorità ed ogni Stato decide le infrastrutture per garantire omogeneità ed imparzialità Le Autorità di sorveglianza devono avere le necessarie risorse per esercitare l’attività e garantire la trasparenza del servizio. Gli organismi notificati di principio dovrebbero essere esclusi da questa attività Controllo dei prodotti posti sul mercato La sorveglianza del mercato può essere messa in atto dopo che è stata scoperta una non conformità Gli Organi di vigilanza possono scoprirla durante una verifica sul luogo di lavoro o a seguito di incidente Ove esistano più autorità di controllo è importante il coordinamento da parte dello Stato membro Le direttive richiedono di porre in essere azioni nei confronti di indebita marcatura CE di un prodotto Azioni devono essere anche considerate nei confronti di Organismi notificati coinvolti Il fascicolo tecnico Il fascicolo tecnico deve essere reso disponibile alle autorità di sorveglianza del mercato ma non può essere richiesto in maniera sistematica. L’intero fascicolo tecnico dovrebbe essere richiesto in accordo con il principio di proporzionalità, solo quando è assolutamente necessario e non per verificare un dettaglio. La mancanza della documentazione o un ritardo inaccettabile nella presentazione possono essere motivo di dubbio sulla conformità del prodotto ai requisiti essenziali. Il fascicolo tecnico z z z z z z Dati essenziali del fascicolo tecnico possono essere considerati: nome ed indirizzo del costruttore lista delle norme armonizzate seguite soluzioni adottate per soddisfare i RES descrizione del prodotto manuale di istruzioni disegni e schemi funzionali del prodotto. Il fascicolo tecnico z z z z z Esempi di informazioni più particolari possono essere: verbali di prova informazioni sul manuale della qualità schemi del controllo di qualità altri schemi particolari descrizione dei prodotti, processi e norme applicate nella costruzione. Il fascicolo tecnico Se le autorità considerano necessaria la traduzione, deve essere chiaramente definita quale parte e la richiesta deve essere fatta caso per caso in conformità all’art.30 del Trattato di Roma ed in accordo con il principio di proporzionalità della richiesta. Il fascicolo tecnico deve essere tenuto a disposizione delle autorità nazionali di sorveglianza per almeno 10 anni dalla data di costruzione dell’ultimo prodotto. Le informazioni tecniche ottenute nel corso dell’attività di sorveglianza del mercato sono da ritenersi riservate in accordo con i principi delle leggi nazionali Azioni correttive Le Autorità di sorveglianza, quando scoprono che un prodotto non rispetta le direttive di riferimento, debbono mettere in essere tutte le azioni per costringere al rispetto della conformità. E’ prevista la cooperazione tra gli Stati membri. Le azioni correttive applicabili dipendono dalla non conformità in relazione al principio di proporzionalità. La non conformità ad una Norma armonizzata non è, come tale, sufficiente ad evidenziare la non conformità ai RES, ma giustifica la necessità di un’indagine. Azioni correttive z z z z z Lieve non conformità possono essere considerate: non corretta apposizione del marchio CE ( forma, dimensioni, indelebilità, visibilità) accompagnamento del certificato di conformità se previsto non corretta apposizione di altre targhe previste dalle direttive mancanza di accompagnamento di tutte la informazioni previste dalla direttiva mancanza della indicazione del costruttore o del numero identificativo dell’Organismo notificato, ove richiesto. Azioni correttive z z Per le lievi non conformità le azioni correttive possono essere di due livelli: L’autorità di sorveglianza intima al costruttore od al suo rappresentante europeo di rendere il prodotto conforme e rimediare all’infrazione. Se non ottempera ne viene limitata o vietata la immissione sul mercato Azioni correttive Gravi non conformità devono essere considerate il non rispetto dei RES perché questo può rappresentare un potenziale rischio per le persone. Azioni correttive In caso di gravi non conformità le autorità debbono prendere appropriate misure secondo il principio della proporzionalità. Le autorità alla fine devono limitare o vietare la immissione sul mercato interno. Le decisioni delle Autorità di limitare la libera circolazione di un prodotto marcato CE nel caso di gravi non conformità comporta l’adozione della clausola di salvaguardia. Ove la Commissione Europea considerasse non giustificate le misure prese da un’Autorità nazionale, questo dimostrerebbe che quest’ultima ha abusato del suo potere. CONVEGNO “Tecnologie di Sicurezza e Sorveglianza del Mercato tra Nuova Direttiva Macchine e Buone Prassi (Stato della Tecnica)” Milano - 6 dicembre 2006 “Presentazione del IV° Rapporto Biennale sull’Attività di Sorveglianza del Mercato” Ing. Roberto Cianotti Direttore Dipartimento Tecnologie di Sicurezza Segnalazioni di presunta non conformità al DPR 459/96 pervenute al Ministero n. 2070 63,6% Richieste di accertamento ISPESL Definite in sede gruppo di lavoro interministeriale 36,4% Nota: dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico Origine della segnalazione 3,8% 2,8% 7,7% VERIFICA PERIODICA (n. 101) VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO (n. 478) 36,3% INFORTUNIO (n. 650)* INFORTUNIO MORTALE (n. 50) ALTRO (n. 38)** 49,4% Costruttori per “area di provenienza” (n. 1317) 6,1% 11,6% ITALIA (n. 1084) UNIONE EUROPEA (n. 153) PAESI TERZI (n. 80) 82,3% Percentuale Non Conformità per Gruppo di RES per anno di costruzione delle macchine Comandi 60,0 Stabilità e resistenza 50,0 Protezione dispositivi di protezione 40,0 Altri rischi meccanici 30,0 Rischi elettrici 20,0 Manutenzione 10,0 Segnalazioni, marcature, istruzioni Posti di lavoro 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Altri rischi La presente analisi è stata condotta dall’anno 1995 al 2002 essendo i dati relativi agli altri anni di costruzione delle macchine, a causa del ristretto arco temporale dell’azione di Sorveglianza del Mercato, di scarsa rappresentatività statistica ELENCO CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA AL 31-12-2006 Clausola di salvaguardia Macchina C-1999 1859 MD-25 Press CERINI Presse Alberi di trasmissione C-2003 3869-1 MD-77 Transmission shaft BINACCHI C-2003 3869-2 MD 78 Transmission shaft BENZI Alberi di trasmissione Alberi di trasmissione C-2003 3869-3 MD-79 Transmission shaft DIDOT C-2004 1775 MD-69 Chainsaw PEUGEOT Motosega C-2004 1778 MD-80 Combined woodworking machinery SICAR Macchine combinate per legno C-2004 2383-1 MD-81 MEWP UpRight Piattaforme di lavoro elevabili C-2004 2383-2 MD-82 MEWP JLG Piattaforme di lavoro elevabili C-2004 4385-1 MD-83 Lawnmower MTD Tosaerba C-2004 4385-2 MD-84 Lawnmower CASTELGARDEN Tosaerba Troncatrici pendolari C-2005 1228 MD-89 Pendulum saw PICCOLO - NEU C-2005 1289 MD-88 Transportable circular saw bench OBI HANSEATIC Sega circolare C-2005 1519-1 MD-90 MEWP SUP K260 Piattaforme di lavoro elevabili ELENCO CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA AL 31-12-2006 segue C-2005 1519-2 MD-91 MEWP ZELIG F800EN Piattaforme di lavoro elevabili C-2005 2963-1 MD-85 Meat mincing machine MADO Tritacarne C-2005 2963-2 MD-86A Meat mincing machine LA MINERVA Tritacarne C-2005 2963-3 MD-86B Meat mincing machine BIRO Tritacarne C-2005 2963-4 MD-87 Meat mincing machine KT Tritacarne C-2005 3392 MD-93 Quilting machine ATM Macchina per imbottitura C-2005 3395 MD-92 Slurry tanker JOSKIN Spandiliquame C-2006 3914 MD-64 Mechanical press IMS Presse C-2006 4389 MD-107 Power Drill V-TOOLS Trapano elettrico C(2006) 4808 MD-103 Grass Shears GARDENA Cesoie da erba alimentate a pile C(2006) 4808 MD-2004-104 Tile Cutter KINZO Tagliapiastrelle C(2006) 4808 MD-105 Table saw STAR TOOLS Sega da tavolo C-2006 5215 MD-110 Santermansatcomex Piattaforme di lavoro mobili elevabili C-2006 5587 MD-108 Thermo-contact welding machine for medical solution bags COLPITT Saldatrice termica per la produzione di sacche per soluzioni mediche Direttiva 2006/42/CE Direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 17 Maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 157/24 del 9/6/2006 ATTUAZIONE Gli Stati Membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 29 giugno 2008. Gli Stati Membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009 CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 1 1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. Modifica della definizione di macchina che ora si riferisce anche a macchine prive di motore Articolo 2 Definizioni a) Macchina - - - - Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata, insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, movimento insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione, insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, solidale insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; diretta Nuova definizione per i componenti di sicurezza Articolo 2 Definizioni c) “Componente di sicurezza”: componente -destinato ad espletare una funzione di sicurezza, -immesso sul mercato separatamente, -il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e -che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti. L'allegato V contiene un elenco indicativo dei componenti di sicurezza che può essere aggiornato in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a); ALLEGATO V Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera c) Introduzione delle “quasi macchine” Articolo 2 Definizioni g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva; Riformulazione delle esclusioni dal campo di applicazione Mezzi di trasporto in generale Le categorie di prodotti, di cui viene fornito un elenco dettagliato, appartenenti al campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione Introduzione di misure specifiche riguardanti le macchine potenzialmente pericolose Art. 9 Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose Sono quelle macchine che potrebbero essere potenzialmente pericolose in quanto tecnicamente simili a quelle che sono state oggetto di una clausola di salvaguardia o perché costruite sulla base di norme armonizzate non più rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva. Per queste macchine la Commissione può adottare misure specifiche per vietare o limitare la loro immissione sul mercato o per subordinarla a condizioni particolari. Sorveglianza del Mercato Art. 18 Riservatezza Ferme restando le disposizioni e le prassi nazionali in materia di riservatezza, gli Stati membri operano affinché tutte le parti e le persone coinvolte nell'applicazione della presente direttiva siano obbligate a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. Art. 19 Cooperazione tra gli Stati Membri La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità competenti responsabili della sorveglianza del mercato, al fine di coordinare l'applicazione uniforme della presente direttiva.