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Sentenza n. 9100/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 29897/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO OTTAVA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELENA RIVA CRUGNOLA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 29897/2012 promossa da: MAYFLOWER INVEST SRL (C.F. 04580160960), con il patrocinio dell’avv. MAURIZIO TRAVERSO e dell’avv. EMANUELA FERRO, elettivamente domiciliata in CORSO VENEZIA, 40 20121 MILANO, presso i difensori; ATTRICE contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (C.F. 116128910157), con il patrocinio degli avv. CARLA DEHO’ e BARBARA MASSERELLI, elettivamente domiciliata in VIA SAVARE’, 1 20122 MILANO, presso l'avv. DEHO'; CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come segue: per l'attrice: "Voglia l’Ill.mo Tribunale, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: 1. in principalità, accertare e dichiarare: 1.1 l’estinzione ai sensi dell’art. 1956 del codice civile della fideiussione rilasciata da Mayflower in favore di Abitare Venti S.r.l. (oggi Hen Immobiliare S.r.l. in fallimento) e di cui al doc. 2 avversario; ovvero 1.2 l’estinzione della predetta fideiussione ai sensi dell’art. 1957, comma 1, del codice civile, previo rilievo, occorrendo, della nullità della clausola di deroga contenuta nella fideiussione sub (H); 1.3 per l’effetto, accertare e dichiarare che Mayflower nulla deve a BCC in forza della fideiussione predetta; 2. in via subordinata, accertare e dichiarare: 2.1 che l’importo eventualmente garantito da Mayflower in forza e nei limiti della fideiussione, non comprende: (i) le somme dovute dalla debitrice principale a BCC anteriormente alla concessione pagina http://bit.ly/1OPVEV2 1 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c N. R.G. 29897/2012 Sentenza n. 9100/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 29897/2012 2.2 che dall’importo eventualmente riconosciuto come garantito da Mayflower in forza della, e nei limiti previsti dalla, predetta fideiussione devono essere detratte le quote di debito oggetto di remissione e/o transazione raggiunta dalla convenuta con altri confideiussori; 2.3 che non sono dovuti a BCC gli interessi al tasso indicato dalla convenuta del 12,90%; 2.4 che sono nulle le clausole contrattuali del rapporto garantito che prevedono la capitalizzazione degli interessi dovuti dalla debitrice principale in favore della convenuta; 2.5 per l’effetto, accertare e dichiarare che l’importo in denegata ipotesi ritenuto dovuto dall’attrice, pro quota come indicato nella fideiussione, non è comprensivo delle somme di cui sopra da 2.1 a 2.4; 3. respingere integralmente tutte le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta; 4. in ogni caso, con il favore delle spese di lite; 5. in via istruttoria, disporsi ordine di esibizione a carico di BCC avente quale oggetto copia degli accordi stipulati da BCC, negli anni 2012 e 2013, in relazione al rapporto fideiussorio di cui al doc. 1 di parte attrice, con i Sig.ri Roberto Lechiancole, Desiree Mincarelli, Maria Cristina Forte, Fabrizio Colturani, Luca Bertoni, Teodoro Mossi, Nuro S.r.l., Easy Immobiliare S.r.l., S.C. Immobiliare S.r.l.; disporsi altresì l’esibizione di copia delle quietanze di pagamento rilasciate dalla stessa BCC in favore dei predetti soggetti in relazione a pagamenti ricevuti in esecuzione degli accordi sopra richiamati". per la convenuta: "Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria e contrariis reiectis, per le ragioni e i motivi tutti esposti in narrativa, così decidere: In via preliminare e/o pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 5, c. 1, D. Lgs. 28/2010 dell’azione avversaria e di tutte le domande formulate nei confronti della Banca, con tutte le conseguenze di legge; 2) accertare e dichiarare la illegittimità e/o inammissibilità dell’atto di citazione e delle relative domande ed eccezioni tutte formulate dall’Attrice, con tutte le conseguenze di legge; 3) sussistendo i presupposti di cui agli artt. 186 bis, ter e quater cpc, ingiungere alla Mayflower Invest s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare alla Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio la somma di euro 159.803,87, oltre interessi al tasso del 12,90% dall’8.5.2012 al saldo effettivo o comunque ingiungere alla Mayflower di pagare in favore della Banca qui Convenuta l’importo di euro 187.200,00 riconosciuto come dovuto dalla Mayflower Invest s.r.l in favore della Banca per le ragioni esposte in atti, fermo restando le domande per i maggiori importi come di seguito formulate; Nel merito: rigettare integralmente le domande avanzate dalla Mayflower Invest s.r.l, in persona del legale Rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti; In via riconvenzionale: 1) accertare e dichiarare l’esistenza e la validità della fideiussione di cui è causa; 2) accertare e dichiarare che la società Mayflower Invest s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, è debitrice della Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio, in virtù del pagina http://bit.ly/1OPVEV2 2 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c dell’apertura di credito in data 2 aprile 2008 di cui al doc. 2 avversario; (ii) qualsiasi somma conteggiata e che non abbia titolo nel rapporto di apertura di credito espressamente indicato nel doc. 2 avversario; contratto di fideiussione di cui è causa, della somma di euro 159.803,87 oltre interessi al tasso del 12,90% dall’8.5.2012 al saldo effettivo, per le ragioni esposte in atti e conseguentemente condannare l’Attrice al pagamento in favore della Convenuta dell’importo di euro 159.803,87 oltre interessi al tasso del 12,90% dall’8.5.2012 al saldo effettivo; 3) accertare e dichiarare che in virtù del contratto di fideiussione di cui è causa la Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio può agire nei confronti della Mayflower Invest s.r.l pro-quota, per ottenere il pagamento dell’intero debito (comprensivo di capitale, interessi e spese legali) ovvero della quota che gli altri garanti non dovessero onorare in proporzione alle quote rispettivamente garantite e comunque fino alla concorrenza dell’intero credito vantato dalla Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio pari ad euro 1.331.698,88 oltre interessi al tasso del 12,90% dall’8.5.2012 al saldo effettivo, a cui andranno dedotti gli importi eventualmente percepiti nelle more, con riserva di agire in separata sede per la relativa domanda di condanna come da riserva già formulata nel presente atto. In via istruttoria: Si rinvia a quanto articolato in sede di memoria 183 n. 2 e 3 VI comma cpc. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e con salvezza di ogni ulteriore diritto e facoltà anche istruttoria e ferma restando la riserva formulata nel presente atto di agire in separata sede". pagina http://bit.ly/1OPVEV2 3 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Sentenza n. 9100/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 29897/2012 Sentenza n. 9100/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 29897/2012 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione o quale fideiussore della ABITARE VENTI SRL (oggi HEN IMMOBILIARE SRL, dichiarata fallita il 2.10.2012), ha convenuto in giudizio la creditrice garantita BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (in seguito anche solo BCC), per sentir dichiarare l’estinzione della fideiussione: o da sè rilasciata nel 2008, o unitamente ad altri garanti pro quota, ciascuno con tetto massimo specifico, nel caso dell’attrice pari ad euro 187.200,00, fino all'importo massimo garantito di euro 1.560.000,00, o in relazione alle obbligazioni derivanti in capo ad ABITARE VENTI SRL, di cui l'attrice era anche all'epoca socia detenendone partecipazione pari al 12% del capitale sociale, partecipazione ancor oggi detenuta ma dismessa nel periodo dal settembre 2009 al novembre 2011, o da contratto di apertura di credito, deliberato dalla BANCA convenuta il 2.4.2008 fino all'ammontare massimo di euro 1.300.000,00, affermando al riguardo: 1. di non possedere il testo del negozio fideiussorio da sè firmato e di ritenere quindi la fideiussione rilasciata regolata dalle norme del codice civile e non dalle clausole figuranti su esemplare di atto fideiussorio firmato da altro garante; 2. in via principale, la intervenuta estinzione della garanzia ex art.1957 primo comma cc, per non avere la creditrice agito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione garantita, scadenza verificatasi il 28.2.2010 (cfr. pagg. 9/10 citazione); 3. in via subordinata, la intervenuta liberazione del fideiussore ex art.1956 cc in considerazione delle vicende dei rapporti tra creditrice e debitrice principale dopo la data di scadenza della obbligazione principale (cfr. pagg. 10/23 citazione), o data la concessione di una dilazione di pagamento nel marzo 2011 (doc. 5), senza alcuna espressa autorizzazione del fideiussore, nonostante la debitrice principale versasse in uno stato di crisi ampiamente manifestatosi già a partire dagli esercizi 2009 e 2010 (docc. 12 e 13) e data la invalidità di ogni preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione sancita dal secondo comma dell'art.1956 cc, con conseguente invalidità della clausola sub M e irrilevanza della clausola sub E riportate nell'atto fideiussorio firmato da altro garante; 4. ancora in via subordinata, la intervenuta liberazione del fideiussore ex art.1956 cc in considerazione dell'andamento dell'affidamento durante la vigenza dell'apertura di credito nel biennio 2008/2010 (cfr. pagg. 23/25 citazione); 5. la nullità di interessi anatocistici eventualmente addebitati dalla BANCA (cfr. pagg. 25/27 citazione). La BANCA convenuta, dopo aver eccepito in via preliminare la mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma 1 d.lgs 28/2010, ha contrastato nel merito le domande avversarie sulla base dei seguenti rilievi: pagina http://bit.ly/1OPVEV2 4 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c L'attrice MAYFLOWER INVEST SRL, Sentenza n. 9100/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 29897/2012 1. o richiamo al riconoscimento di debito di cui alla missiva dell'attrice 8.2.2012 (doc.12); 2. o natura autonoma della garanzia, prestata "a semplice richiesta scritta", con conseguente non applicabilità del regime fideiussorio tipico ex art. 1957 cc (Cass. s.u. n.3947/2010); o in ogni caso, non applicabilità della disciplina ex art.1957 cc posta la espressa deroga a tale norma di cui alla clausola H dell'atto di garanzia, clausola del tutto lecita secondo un costante orientamento di legittimità (cfr. Cass. n.9245/2007); 3. 4. o ancora la natura autonoma della garanzia prestata "a semplice richiesta scritta", con conseguente non applicabilità del regime fideiussorio tipico ex artt. 1956 cc (Cass. s.u. n.3947/2010); o non ricorrenza di concessione di ulteriore credito oltre a quello di cui all'apertura negoziale; o non necessità di autorizzazione della garante, la stessa essendo specificatamente a conoscenza delle condizioni della debitrice principale, essendone socia (cfr. anche pagg. 10/14 comparsa di risposta); o mancanza di ogni indicazione avversaria quanto all'insorgere del peggioramento delle condizioni della debitrice principale; o carenza di ogni violazione del canone di buona fede nel comportamento di essa BANCA quanto ai rapporti con la debitrice principale (cfr. pagg. 20 comparsa di risposta), in particolare segnalandosi la diminuzione delle perdite maturate nel 2011 rispetto a quelle del 2010, la condotta della stessa attrice, che ha riacquistato nel 2010 quote della debitrice principale, e la complessiva condotta della banca, impegnatasi a ricercare una soluzione stragiudiziale con il debitore principale per evitare il passaggio a sofferenza del credito e il coinvolgimento dei garanti; o validità della clausola sub M del contratto di fideiussione; 5. non configurabilità di alcun effetto anatocistico nullo nel rapporto con la debitrice principale, trattandosi di rapporto instauratosi il 30.10.2007 ed adeguato alla disciplina di cui alla delibera CICR 9.2.2000 in tema di pariteticità della capitalizzazione di interessi attivi e passivi; ed ha svolto domanda riconvenzionale: per la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di euro 159.803,87 (pari alla quota del 12% del debito principale di euro 1.331.698,88 garantita dall'attrice) oltre interessi al tasso del 12,90 % dall'8.5.2012 al saldo effettivo, nonchè per l'accertamento della facoltà di essa BANCA di agire verso la garante per l'intero debito ovvero per le quote non onorate dagli altri garanti, con riserva di agire in separato giudizio per la relativa domanda di condanna. pagina http://bit.ly/1OPVEV2 5 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c o produzione dell'atto fideiussorio 20.5.2008 (cfr. doc.2), recante la firma del legale rappresentante di MAYFLOWER INVEST SRL; All’udienza del 30.10.2012, la difesa dell’attrice, “quanto all'eccezione di improcedibilità avversaria, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale preannunciata il 24 ottobre 2012, dichiara la disponibilità della propria assistita a partecipare ad un procedimento di mediazione volontario o eventualmente demandato dal giudice. Il giudice, tenuto conto della pronuncia della Corte cost. di cui sopra nonchè, comunque, della non riconducibilità in senso proprio della presente controversia alla materia "bancaria", trattandosi di petitum e di causa petendi attinenti a rapporto fideiussorio, cosicché il giudizio non può essere ritenuto soggetto alla mediazione cd. obbligatoria, ritenuta tuttavia utile la promozione di procedimento di mediazione, tenuto conto dei rapporti tra le parti e della natura della lite, rivolge alle parti l'invito di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2012. L'avv TRAVERSO ribadisce che la propria assistita aderisce all'invito del giudice. L'avv. DEHO' dichiara anch'essa che la propria assistita aderisce all'invito del giudice, fatte comunque salve tutte le istanze ingiuntive svolte nella comparsa. L'avv. TRAVERSO contesta in ogni caso la fondatezza di tali istanze ingiuntive. Il Giudice dato atto della adesione delle parti all'invito loro rivolto, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa per l'eventuale prosecuzione del processo l'udienza del 16 aprile 2013, ore 10,00, riservato ogni altro provvedimento all'esito del provvedimento di mediazione”. Assegnati quindi alle parti -dato l'esito infruttuoso del procedimento di mediazione avviato su invito del giudice - i termini ex art. 183 VI comma cpc, nelle memorie depositate in tali termini le difese hanno precisato le rispettive posizioni, in particolare: l’attrice sostenendo: o la necessità di scomputare dal preteso credito della convenuta il saldo negativo preesistente sul conto corrente della ABITARE VENTI SRL al momento della concessione dell’apertura di credito, quantificabile in € 200.000,00, la garanzia riguardando espressamente le sole obbligazioni derivanti dalla concessione dell’apertura di credito; o la propria estraneità agli incontri tenutisi tra BCC e la debitrice principale prima della sottoscrizione del piano di rientro, diversamente da quanto sostenuto da controparte (cfr. docc. 7, 8 e 10 convenuta); o la carenza di buona fede nel comportamento tenuto dalla banca, la quale, non solo avrebbe dovuto esigere immediatamente il pagamento di quanto dovuto, evitando così un ulteriore aggravio dell’esposizione debitoria della ABITARE VENTI SRL, già in evidente stato di crisi; ma quantomeno avrebbe dovuto chiedere la preventiva autorizzazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c., la qualità di socio ricoperta da MAYFLOWER essendo irrilevante, visto il suo mancato coinvolgimento nella gestione della società e la scarsa rilevanza della partecipazione sociale detenuta (12%); o la natura accessoria e non autonoma della garanzia prestata, anche alla luce della clausola M invocata da controparte, che renderebbe inopponibili al creditore garantito le sole eccezioni attinenti alle modalità temporali di esercizio del diritto di recesso; o l’inidoneità della clausola sub G) a dispensare la banca dai doveri informativi di cui all’art. 1956 c.c.; o l’insussistenza di qualsiasi ricognizione di debito da parte dell’attrice, pagina http://bit.ly/1OPVEV2 6 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Sentenza n. 9100/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 29897/2012 Sentenza n. 9100/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 29897/2012 la missiva prodotta sub doc. 12 avv. dovendo essere intesa quale proposta transattiva rimasta senza risposta e poi revocata il 21.3.2012 (doc. 9); o l’infondatezza nel merito delle domande riconvenzionali svolte; formulando poi, in via istruttoria, istanza di esibizione ex art. 210 cpc rivolta alla convenuta BCC e avente ad oggetto sia gli estratti conto -dall’apertura fino al 2010- relativi al rapporto intestato alla debitrice principale, sia la documentazione di accordi stipulati tra la convenuta e gli altri garanti; la convenuta replicando in tema di: o inammissibilità delle domande precisate ex adverso nella prima memoria, perché di nuova formulazione nella misura in cui si chiede l’accertamento dell’importo oggetto di fideiussione e si introducono argomenti nuovi quanto alla determinazione dei tassi d’interesse (cfr. docc. 2 e 23 avv.); o responsabilità del fideiussore anche per i debiti già esistenti all’apertura della linea di credito, vista l’assenza di qualsiasi previsione limitativa; in generale, l’intenzione delle parti di regolare il nuovo rapporto di credito in continuità con quelli precedenti, anche alla luce del richiamo alla disciplina del conto corrente per quanto non espressamente statuito successivamente; o debenza di interessi nella misura del 12,90%, tale percentuale corrispondendo al tasso di sconfinamento indicato nello scalare in vigore al momento del recesso (docc. 2 e 33); o conoscenza da parte della garante MAYFLOWER delle dilazioni di pagamento concesse, sia in quanto socia e, per il periodo novembre 2009/novembre 2010, creditrice pignoratizia legittimata a partecipare all’assemblea (doc. 7); sia in quanto destinataria della documentazione inviata dalla banca ai garanti (doc. 34); o l’improponibilità di eccezioni da parte del garante e, in ogni caso, la non configurabilità della dilazione di pagamento quale concessione di nuovo credito (doc. 10); depositando poi, su richiesta di chiarimenti del g.i., la documentazione relativa all'andamento del conto della debitrice principale e note illustrative aventi ad oggetto le giacenze su tale conto al momento del rilascio della fideiussione, deposito questo alla luce del quale l'attrice ha ritenuta superata la propria prima richiesta di ordine di esibizione, insistendo solo sulla seconda, cui il g.i. non ha dato seguito, date le precisazioni fornite dalla convenuta all'udienza del 20.5.2014 quanto al perimetro della propria domanda riconvenzionale relativa agli obblighi dei co-fideiussori in caso di inadempimento di alcuni di essi. Le parti hanno poi precisato le loro conclusioni nel tenore sopra trascritto, in particolare l'attrice riformulando l'ordine delle stesse. All’esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali, reputa il Tribunale che, dovendosi superare l'eccezione di improcedibilità delle domande dell'attrice svolta dalla convenuta, le domande dell’attrice non possano poi trovare accoglimento nel merito, mentre vanno accolte le prime due domande riconvenzionali della convenuta, per la terza difettando invece l'interesse ad agire della convenuta. In ordine alle originarie conclusioni dell'attrice in tema di estinzione della garanzia prestata va pagina http://bit.ly/1OPVEV2 7 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c o l’illegittimità del tasso d’interesse applicato dalla banca, mai pattuito con la debitrice; Sentenza n. 9100/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 29897/2012 quanto alla eccezione di improcedibilità, che debba essere confermata la motivazione, sopra riportata, dell'ordinanza 30.10.2012, motivazione, del resto, nemmeno smentita dalla convenuta, che non ha coltivato la propria eccezione nelle difese conclusionali in alcun modo illustrandola in tale sede; quanto al tema della qualificazione della garanzia in esame e delle conseguenze di tale qualificazione: o in adesione all'orientamento di cui a Cass. s.u. 18.2.2010 n.3947 e alle successive pronunce di legittimità in materia, che l’inserimento nel testo negoziale della clausola sub I "I fideiussori, ciascuno in proporzione della propria quota, sono tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio" valga a qualificare l'impegno dell'attrice -come sostenuto dalla convenuta- quale garanzia autonoma, priva del vincolo di accessorietà con l'obbligazione principale che caratterizza il negozio fideiussorio tipico, in particolare nel caso di specie alla previsione di obbligo di pagamento immediato a semplice richiesta scritta accompagnandosi la espressa previsione di irrilevanza di opposizione/eccezioni svolte dal debitore principale, irrilevanza connotante nel senso di solve et repete l'intero impegno del garante e, dunque, non ravvisandosi nel testo negoziale alcun indice di significato contrario a quello ricavabile dalla previsione di pagamento "immediato"; con la conseguenza che -come affermato sempre da Cass n.3947 cit.- non può a tale garanzia essere applicata la disciplina di cui all'art.1957 cc invocata dall'attrice nella conclusione oggi come sopra formulata sub 1.2, "poiché tale disposizione instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza della obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale", così risultando, in sostanza, una manifestazione di quella accessorietà assente invece nel caso di autonomia della garanzia; o che dalla ritenuta qualificazione della garanzia in esame come autonoma non pare invece al Tribunale possa trarsi l’ulteriore conseguenza della inoperatività (anche) della (diversa) disciplina di cui all'art.1956 cc, invocata dall' attrice nella conclusione oggi come sopra formulata sub 1.1, posto che tale disciplina: non risulta di per sè derivare dal vincolo di accessorietà tra obbligazione del debitore principale e obbligazione del garante, ma, piuttosto, riguardare una esigenza di protezione del garante che prescinde dalla esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, risolvendosi, in sostanza, nella applicazione del canone generale di buona fede al rapporto tra beneficiario della garanzia e garante, canone la cui mancata applicazione rispetto a tale rapporto non risulta giustificata dal carattere autonomo della garanzia, anche in presenza del quale la condotta del beneficiario che abusi della propria posizione in spregio di quella del garante merita dunque di essere sanzionata con la liberazione del garante, così come, sempre nell’ipotesi di garanzia autonoma, la assenza di accessorietà tra il rapporto principale e quello di garanzia non impedisce al garante l’exceptio doli, pagina http://bit.ly/1OPVEV2 8 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c infatti considerato, con valenza dirimente rispetto a tutte le altre questioni discusse tra le parti: Sentenza n. 9100/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 29897/2012 o che, infine, una volta ritenuta l'applicabilità delle disciplina ex art.1956 cc anche nel caso di garanzia autonoma, ne consegue la invalidità di ogni clausola negoziale comunque comportante "preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione", come disposto espressamente dal secondo comma dell'art.1956 cc; quanto alla ricorrenza di adeguata dimostrazione nel caso di specie dei presupposti di applicazione della disciplina ex art.1956 cc, o che la prospettazione dell'attrice, in tema di ulteriore concessione di credito alla debitrice principale da parte della convenuta, dopo la scadenza dell'apertura garantita e in presenza del rilevante peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale denotato dai risultati del bilancio dell'anno 2009, il tutto in assenza di specifica autorizzazione da parte della garante, non risulta confermata dalle risultanze probatorie, le quali, per il periodo successivo alla scadenza dell'apertura di credito, danno conto non già di un comportamento della convenuta comportante un lievitare della esposizione indifferente agli interessi dei garanti ma piuttosto di una tempestiva escussione rivolta da parte della banca nei confronti della debitrice principale e dei suoi garanti, escussione cui ha fatto seguito la negoziazione di piani di rientro con la debitrice principale, piani poi eseguiti solo in minima parte dalla debitrice principale ma comunque determinanti la riduzione della esposizione complessivamente garantita. Riguardo a tale ricostruzione della vicenda va infatti in particolare considerato: che successivamente alla data di scadenza dell'apertura di credito garantita -scadenza pattuita al 28.2.2010- la convenuta ha tempestivamente indirizzato alla debitrice principale e ai suoi garanti la missiva 18.6.2010 (cfr. doc.6 convenuta), recante quantificazione della esposizione debitoria in euro 1.561.270,66, oltre spese e interessi dall'1.4.2010, richiedendone il pagamento a tutti gli obbligati; che a tale missiva la debitrice principale ha dato risposta il 28.7.2010 (cfr. doc.7 convenuta), proponendo alla creditrice un rientro dilazionato, specificando che la provvista sarebbe stata procurata a mezzo di finanziamenti dei soci, proposta poi accettata dalla banca con missiva del 2.8.2010 (cfr. doc.8 convenuta), cui ha fatto seguito la missiva 8.10.2010 (riportata nella missiva 18.10.2010 indirizzata a tutti i garanti oltre che alla debitrice principale e prodotta dalla convenuta sub doc.9), dante atto del mancato adempimento del piano di rientro da parte della debitrice principale nei termini e recante quindi richiesta di copertura entro 15 giorni della esposizione debitoria residua pari ad euro 1.555.832,92, oltre spese e interessi dall'1.10.2010; che a tale segmento della vicenda ha poi fatto seguito, nel marzo 2011, il riconoscimento del debito da parte della debitrice principale nella misura di euro 1.431.132,93, con proposta di "rimborso graduale" senza novazione del rapporto (cfr. missiva di HEN IMMOBILIARE SRL 11.3.2011, doc.10 convenuta), proposta accettata dalla convenuta con missiva del 24.3.2011 (cfr. sempre sub doc.10 convenuta), cui ha fatto poi seguito la missiva 24.10.2011 (cfr. doc.11 convenuta), dante atto di una residua esposizione della debitrice principale per euro 1.285.398,43, oltre interessi spese 1 Cfr. in tal senso la motivazione della sentenza di questo Tribunale 7.3.2012 nel proc. n.11374/2011. pagina http://bit.ly/1OPVEV2 9 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c laddove il beneficiario escuta il garante pur se consapevole della sopravvenuta estinzione del debito garantito 1; Sentenza n. 9100/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 29897/2012 che, infine, con missiva del 15.2.2012 (cfr. doc.13 convenuta) la banca convenuta ha comunicato il proprio recesso dallo "accordo di rientro" dell'11.3.2011, non avendo la debitrice principale provveduto alla "sistemazione delle rate arretrate nei termini concessi", con conseguente decadenza dal beneficio del termine previsto nell'accordo del 2011 e richiesta di pagamento relativa alla residua esposizione quantificata in euro 1.301.019,08, oltre interessi e spese accessorie dall'1.1.2012. I dati fin qui analizzati confermano dunque che, come sostenuto dalla convenuta, la gestione del rapporto con la debitrice principale dopo la data di scadenza dell'apertura di credito garantita non ha comportato un aggravamento in senso proprio della esposizione della debitrice principale, in particolare né essendo state concesse nuove aperture di credito né essendo stato tollerato un ulteriore sconfinamento di quella originaria, ma, al contrario, la convenuta avendo escusso tempestivamente la debitrice principale ed i garanti ed avendo poi accettato i due successivi piani di rientro proposti dalla correntista nel tentativo di favorire il rientro autonomo della debitrice, così realizzando una gestione del rapporto da valutare ex ante: o né irragionevole né connotata in danno dei garanti, o ma invece idonea alla sistemazione della esposizione, come del resto dimostrato dai pagamenti parziali ricevuti e dalle ricapitalizzazioni cui fa cenno la prima proposta della debitrice principale, ricapitalizzazioni effettivamente deliberate ed eseguite dai soci della stessa, secondo quanto illustrato dalla convenuta senza alcuna smentita avversaria. E, del resto, a riprova della conclusione cui si è pervenuti, può ancora osservarsi come l'attrice neppure abbia prospettato una situazione patrimoniale della debitrice principale tale per cui, o ove la banca non avesse dato seguito ai piani di rientro del 2010 e del 2011 ma avesse posto in essere immediate iniziative giudiziali nei confronti della debitrice principale sfocianti in titoli anche provvisoriamente esecutivi, condotta quest'ultima che in sostanza l'attrice rimprovera appunto alla convenuta di aver omesso, le possibilità di soddisfazione della convenuta avrebbero potuto essere migliori di quelle dipendenti dalla parziale esecuzione dei piani di rientro, con conseguente maggior alleggerimento dell'obbligazione di garanzia: ed, anzi, dal complessivo materiale probatorio sono ricavabili indici in senso contrario, con conseguente valutazione della condotta della convenuta quale di per sé non pregiudizievole per i garanti. Ciò posto quanto alla non ricorrenza dei presupposti di estinzione della garanzia ex art.1956 cc in riferimento al periodo successivo alla scadenza dell'apertura di credito, va poi anche detto che, secondo la prospettazione di cui alla citazione (poi peraltro neppure più illustrata nelle difese conclusionali dell'attrice) alla convenuta viene addebitata anche una condotta di indebita prosecuzione del rapporto di apertura di credito nel periodo di vigenza di tale rapporto, dal 2008 al 2010, nonostante il progressivo peggioramento delle condizioni della debitrice principale, peggioramento in particolare denotato, sempre secondo l'attrice, dalle risultanze del bilancio al 31.12.2009 rilevanti ex art.2482ter cc. Bilancio la cui approvazione non risulta peraltro avvenuta prima della scadenza dell'apertura di credito, nel febbraio 2012, cosicché, o pur potendosi ritenere che la situazione di crisi della debitrice sia maturata nello stesso periodo di esecuzione dell'apertura di credito, pagina 10 di 13 http://bit.ly/1OPVEV2 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c ed oneri dall'1.10.2011, nonchè del mancato adempimento del piano di rientro da parte della debitrice principale per le scadenze da luglio a settembre e recante quindi richiesta di versamento entro 10 giorni degli importi relativi a tale scadenze arretrate; non se ne può trarre la conclusione che la banca ne abbia avuto evidenza da dati contabili pubblici e, dunque, non può ritenersi la ricorrenza in capo alla banca della "conoscenza" del peggioramento delle condizioni della debitrice principale richiesto dall'art.1956 cc per la liberazione del fideiussore, in particolare al riguardo l'attrice non avendo fornito alcun altro riscontro. Né ad inficiare tali conclusioni può poi valere il richiamo dell'attrice all'orientamento di legittimità per il quale "Se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse delfideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia" (così Cass. n.21730/2010): orientamento o del tutto condivisibile quanto alla rilevanza della disciplina ex art.1956 cc in tema di esecuzione di rapporto di apertura di credito o ma che non risulta dirimente nel caso di specie, ove, come si è visto, rispetto al periodo di esecuzione del rapporto di apertura di credito non sono emersi indici specifici di conoscenza in capo alla banca convenuta del peggioramento della debitrice principale, conoscenza solo in presenza della quale si sarebbe imposto come doveroso anche rispetto all'interesse del garante il ricorso della banca a strumenti di autotutela negoziale idonei a por termine al rapporto così cristallizzando la esposizione del debitore affidato. Per quanto fin qui detto le domande principali dell'attrice di cui al punto 1. delle conclusioni sopra riportate in tema di estinzione della garanzia vanno tutte rigettate, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni discusse tra le parti sui vari temi. Quanto poi alle domande subordinate dell'attrice di cui al punto 2. delle conclusioni sopra riportate va osservato: o che la conclusione sub 2.5 (corrispondente alla originaria conclusione di cui al punto 3 formulato in citazione) riguarda la nullità di clausole contrattuali del rapporto garantito prevedenti la capitalizzazione degli interessi, clausole la cui effettiva ricorrenza nel caso concreto, espressamente smentita dalla convenuta, neppure è stata dimostrata dall'attrice, la quale, del resto, neppure ha in alcun modo illustrato nelle difese conclusionali la domanda in esame, da rigettare quindi per tale ragione immediatamente liquida e con assorbimento di ogni altra questione; o che le altre conclusioni sub 2. (corrispondenti sostanzialmente a quelle formulate sub 3 e 4 nella prima memoria depositata dall'attrice ex art.183 sesto comma cpc delle quali la convenuta ha eccepito la inammissibile novità) riguardano in realtà la (parziale) insussistenza di fatti costitutivi della pretesa riconvenzionale della convenuta, sicché si tratta di questioni rilevabili anche d'ufficio che devono essere esaminate in riferimento appunto alle domande riconvenzionali. Passando quindi all'esame delle domande riconvenzionali della convenuta, la prima di tali domande, riguardante accertamento dell'esistenza e della validità della fideiussione rilasciata dall'attrice, va senz'altro accolta, data la intervenuta produzione del testo negoziale firmato dal legale rappresentante dell'attrice, testo che in citazione l'attrice aveva assunto di non possedere nell'esemplare da sé firmato, produzione alla quale non ha fatto seguito alcuna ulteriore contestazione dell'attrice. pagina 11 di 13 http://bit.ly/1OPVEV2 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Sentenza n. 9100/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 29897/2012 Quanto poi alla seconda di tali domande, riguardante la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di euro 159.803,87, oltre interessi al tasso del 12,90% dall'8.5.2012 al saldo, l'attrice non ha contestato l'ammontare del (documentato) saldo debitorio relativo al rapporto tra la banca convenuta e la debitrice principale, ma ha illustrato le questioni rilevabili d'ufficio di cui si è detto sopra riguardanti: 1. la necessità di scorporo dalla complessiva esposizione garantita dell'importo di euro 200.000,00, risultante già a debito della srl garantita al momento della deliberazione dell'apertura di credito e, come tale, non oggetto della garanzia, prestata solo "per tutte le obbligazioni derivanti dalla suddetta operazione" di apertura di credito; 2. la non debenza di interessi al tasso del 12,90%, non previsto nel negozio relativo all'apertura di credito garantita; 3. la necessità di detrazione dalla somma dovuta dall'attrice delle quote di debito oggetto di remissione e/o transazione tra la banca convenuta e gli altri garanti, questioni nessuna delle quali pare fondata al Tribunale, posto che: sub 1, se è ben vero che il conto corrente -intestato alla debitrice principale e in riferimento al quale è stata deliberata l'apertura di credito per euro 1.300.000,00 garantita dall'attrice- presentava alla data di operatività dell'apertura di credito (il 20.5.2008, cfr. doc.22 prodotto con la seconda memoria della convenuta) una esposizione negativa, è anche poi vero: o che tale esposizione, come precisato dalla banca in particolare nella nota autorizzata depositata il 12.5.2014, era assistita da una precedente apertura di credito per l'importo di euro 200.000,00, con decorrenza dal 10.12.2007 e scadente al 29.11.2008 (cfr. doc.B prodotto dalla convenuta con la memoria citata) o e che di tale apertura di credito è stata chiesta la revoca nella "Richiesta di concessione Fido" sottoscritta dal legale rappresentante il 2.4.2008 (cfr. doc.C prodotto dalla convenuta sempre con la memoria citata; analogamente cfr. sub docc. D ed E), sì che, in definitiva, dato l'accoglimento di tale richiesta da parte della banca (cfr. ancora doc.22 convenuta), la concessione della nuova apertura di credito va considerata come riferita anche alla esposizione preesistente, che altrimenti, una volta revocata l'apertura di credito precedente, sarebbe rimasta priva di giustificazione nel complessivo rapporto tra la banca e il cliente affidato; sub 2, che la generica doglianza relativa alla misura degli interessi è stata specificatamente confutata dalla banca in riferimento alla documentazione prodotta (cfr. pagg. 6/7 della seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc), senza che a tale confutazione abbia fatto seguito alcuna replica dell'attrice, la quale neppure ha illustrato la questione nelle difese conclusionali, sì che tale questione può qui essere considerata superata apparendo condivisibili le documentate considerazioni della convenuta sul tema; sub 3, che la banca convenuta (cfr. in particolare pagg. 18/19 della seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc) ha specificato di non aver mai raggiunto accordi comportanti remissione e/o transazione del debito relativo alle quote degli altri garanti, illustrando anche gli sviluppi delle azioni monitorie intentate nei confronti di costoro, sì che, in difetto di qualsiasi riscontro in senso contrario, la questione risulta anch'essa da superare, apparendo poi del tutto superflua l'emanazione dell'ordine di esibizione richiesto dall'attrice quanto alla copia dei pretesi accordi, che la banca ha già negato di aver raggiunto. Per quanto fin qui detto dunque, in accoglimento della seconda domanda riconvenzionale della convenuta, l'attrice va condannata a pagare in favore della banca l'importo di euro 159.803,87, oltre pagina 12 di 13 http://bit.ly/1OPVEV2 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Sentenza n. 9100/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 29897/2012 interessi al tasso del 12,90% dall'8.5.2012 al saldo, importo pari alla quota del 12% di pertinenza dell'attrice rispetto alla garanzia prestata complessivamente da tutti i garanti, quota correttamente calcolata, come precisato dalla banca (cfr., ad es., p.39 della comparsa conclusionale), in riferimento alla esposizione residua in capo alla debitrice principale di euro 1.331.698,88. Quanto infine alla terza domanda riconvenzionale della convenuta, la stessa si risolve nella richiesta di un mero accertamento della spettanza alla banca dell'azione di cui alla clausola B dell'atto negoziale nei confronti di ciascun garante in caso di mancato pagamento da parte degli altri della quota di loro spettanza, mero accertamento denotato in particolare dalla "riserva di agire in separata sede per la relativa domanda di condanna come da riserva già formulata nel presente atto", come del resto chiarito all'udienza del 20.5.2014, nel corso della quale la difesa della banca ha ribadito che "la domanda riconvenzionale riguarda la singola quota garantita dall'attrice pari al 12% con l'espressa riserva di cui al tenore negoziale, cosicché la domanda riconvenzionale non è influenzata dai pagamenti degli altri garanti": non avendo peraltro la convenuta nemmeno dedotto la attuale ricorrenza delle condizioni di operatività della clausola (vale a dire il mancato pagamento pro-quota da parte degli altri garanti), clausola la cui validità e il cui significato non sono stati contestati in giudizio dall'attrice, difetta ad avviso del Tribunale attuale interesse ad agire della convenuta rispetto alla domanda in esame, che va dunque dichiarata inammissibile, con conseguente superfluità dell'ordine di esibizione richiesto dall'attrice quanto alle quietanze dei pagamenti eseguiti dagli altri garanti in favore della banca. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vanno liquidate come nel dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1. rigetta tutte le domande e le conclusioni dell'attrice; 2. in accoglimento della prima e della seconda domanda riconvenzionale della convenuta, condanna l'attrice MAYFLOWER INVEST SRL al pagamento in favore della convenuta BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO dell'importo di euro 159.803,87, oltre interessi al tasso del 12,90% dall'8.5.2012 al saldo effettivo; 3. dichiara inammissibile la terza domanda riconvenzionale della convenuta per carenza di attuale interesse ad agire; 4. condanna l'attrice MAYFLOWER INVEST SRL alla rifusione in favore della convenuta BANCA DI CREDITO COOPERATVO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO delle spese di lite, spese che liquida in euro 461,54 per esborsi e in euro 9.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15% ed oltre iva e cpa sul secondo importo. Milano, 27 luglio 2015. Il Giudice Elena Riva Crugnola pagina 13 di 13 http://bit.ly/1OPVEV2 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Sentenza n. 9100/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 29897/2012