mutuo ipotecario prima casa

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MUTUO IPOTECARIO PRIMA CASA
Foglio Informativo redatto ai sensi del D.Lgs. 1/9/93, n° 385 e della Delibera CICR del 4/3/2003
Sezione I- Informazioni sulla Banca
Cassa Padana B.C.C. Società Cooperativa
Sede Legale e Amministrativa: Via Garibaldi 25 - 25024 LENO (BS)
Indirizzo telematico: www.cassapadana.it
Codice abi: 08340
Iscritta al N. 52238 Registro Imprese di Brescia
Iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo dei Gruppi Bancari al n° 8340
8.417.000,00
Globale_Capitale_Sociale} al 31.12.2008
Capitale sociale: € {
182.243.790,00
Riserve: € {
Globale_Riserve} al 31.12.2008
Codice fiscale, Partita Iva:01741030983
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione
Struttura e funzione economica
Il mutuo ipotecario è un finanziamento finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, il cui rimborso viene
garantito dalla concessione di ipoteca su immobili. Il rimborso avviene mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi,
secondo un tasso fisso o variabile.
L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.
Importo massimo concesso di 250.000,00 euro
Principali rischi (generici e specifici)
Possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate al rapporto, ove contrattualmente previsto.
Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al ribasso qualora il prestito non sia
a tasso indicizzato.
Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutuo a tasso indicizzato in aumento rispetto al tasso iniziale.
Il tasso degli interessi è comunque determinato nel pieno rispetto della legge n. 108/96 e sue successive modifiche e/o integrazioni. Resta
comunque inteso che ove l' anzidetta determinazione violasse la legge citata il tasso degli interessi si intenderà automaticamente sostituito da
quello di volta in volta determinato in conformità alla legge.
RISCHIO DI CAMBIO - Variabilità del tasso di cambio, qualora il mutuo sia espresso in valuta estera (p. es.: dollari USA; yen giapponesi; etc.)
COMPENSO PER ESTINZIONE ANTICIPATA
1. nessun compenso è dovuto per l’estinzione anticipata di mutui destinati ad acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione.
2. nessun compenso è dovuto per l’estinzione anticipata di mutui estinti per surrogazione ai sensi dell’art. 8 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 –
convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1 della Legge 2 aprile 2007, n. 40 – qualora destinati alle finalità di cui al punto 1)
Informativa relativa alla Legge 2 aprile 2007, n. 40 (Bersani bis)
RIMBORSO ANTICIPATO
Il mutuatario ha diritto di estinguere (parzialmente o totalmente) un mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l’acquisto o per
la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di
persone fisiche senza alcun onere. Con riguardo ai mutui rientranti nell’ambito di applicazione dell’Accordo ABI/Associazioni dei
Consumatori del 2 maggio 2007, a disposizione della clientela nella Sezione INFORMATIVA per presente Punto Trasparenza, all’atto della
estinzione (totale o parziale) verrà applicata la penale nella misura prevista da detto Accordo.
PORTABILITA’
In caso di mutuo, apertura di credito e altri finanziamenti il debitore ha il diritto di esercitare la facoltà di surroga di cui all’art. 1202 del c.c.
senza l’applicazione di alcun onere e di richiedere informazioni sull’ammontare del debito residuo e di riceverne tempestiva comunicazione. In
caso di mutuo, l’esercizio della facoltà di surroga comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente alle condizioni stipulate tra il cliente
e la banca subentrante con l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura, compresi gli oneri notarili, le spese o commissioni per la
concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali.
CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA
In caso di estinzione dell’obbligazione derivante dalla stipula o accollo a seguito di frazionamento di un contratto di mutuo ipotecario, il cliente
ha diritto di ricevere, “senza spese” quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione dalla Banca la quale procederà, senza alcun
onere, a trasmettere al conservatore la comunicazione prevista entro 30 giorni, attivando il procedimento semplificato di cancellazione
dell’ipoteca. E’ fatta salva per il cliente, su base volontaria, la possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria mediante autentica notarile
sostenendo i costi relativi
.
Sezione III- Condizioni economiche dell'operazione
Tasso fisso:
6,25
Tasso annuo massimo di preammortamento: {
Tasso} %
6,25
Tasso di interesse annuo massimo : {
Tasso} %
Tasso variabile:
Tasso annuo massimo di preammortamento indicizzato e tasso di interesse annuo massimo indicizzato come dalla seguente tabella:
Euribor a 6
mesi
alla data
odierna*
Fino a 10
anni
Fino a 15
anni
Oltre 15
anni
{1,008 } %
{2,25 }
{2,50 }
{2,75 }
Globale_VE6M365
Spread
Spread_3
Spread_4
Spread_5
* Il tasso EURIBOR 6M MEDIA % 365 GG verrà adeguato mensilmente con decorrenza il primo giorno di ogni mese per rimborsi
con rate mensili; il 01/01 - 01/04 - 01/07 -01/12 per rimborsi con rate trimestrali; il 01/01 - 01/12 per rimborsi con rate
semestrali
Si precisa che gli spread indicati sono i massimi applicabili e sono soggetti a variazioni migliorative per il cliente anche in base al merito
creditizio.
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Tasso annuo massimo per interessi di mora: 4 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora.
Penale ritardato pagamento: 0 % dell'importo della rata.
Modalità di calcolo degli interessi: formula matematica i cui elementi sono rappresentati dall'ammontare del capitale mutuato, dal tempo di
durata del rimborso secondo l'anno civile e dalla misura del tasso di interesse.
Importi massimi di spese e commissioni:
- per istruttoria:
- per mutui da
0,00 a 5.164,57 €: 25,82 €,
- per mutui da 5.164,58 a 12911,42 €: 51,64 €,
- per mutui da 12.911,43 a 25.822,84 €: 77,47 €,
- per mutui da 25.822,85 a 51.645,69 €: 103,29 €,
- per mutui da 51.645,70 a 103.291,38 €: 154,93 €,
- per mutui oltre 103.291,39 €: 0,15%;
- per perizia valore immobile o opera da erigere: - per privati con importo superiore a € 250.000: 300 €
- per privati per finanziamenti a tranches:
200 €
- per ditte con importo superiore a € 500.000: 400 €
- per ditte per finanziamento a tranches:
300 €
- per comunicazioni (comprese quelle periodiche previste dall'art. 119 D.Lgs. 385/93): ZERO €
- imposte (di registro, di bollo, ipotecarie e catastali), nella misura tempo per tempo legislativamente prevista, oppure, in caso di durata superiore
ai 18 mesi, imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73 (attualmente, 0,25% dell'importo erogato o
- rimborso spese per informazione precontrattuale (ove richiesta): 15 €
- spese ricerca e ristampa di estratti conto, documenti contabili e singole operazioni: max 10 € a modulo
- per avviso scadenza rate: 1,03 €
- per incasso rata: 2,58 €
- per pagamento rata mutuo allo sportello: 2,50 €
- per rilascio certificazione interessi passivi: ZERO €
- per assicurazione: ZERO €
- per rinuncia mutuo: 20 €
- per accollo mutuo/assenso cancellazione ipotecaria/stralcio ipotecario: 150 €
- Qualora si verifichi la fattispecie prevista dall'art. 7 del D.L. 31/01/2007, n. 7 (contratto di mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte delle persone fisiche), la Banca
non potrà richiedere un compenso nè subordinare ad una determinata prestazione l'estinzione, in tutto o in parte, del debito.
6,25
PIANO DI AMMORTAMENTO RELATIVO AD UN MUTUO DI € 100.000,00 AL TASSO FISSO DEL {
DURATA
RATA MENSILE
ISC %
10 ANNI
{1.122,90
Rata_ISC} €
{6,52
ISC}
Tasso_Finito_ISC
15 ANNI
{857,57 } €
{731,10 } €
N. RATE
{120
N_Rate_ISC}
{180
}
{240
}
{6,51
ISC_1}
{6,50
ISC_2}
Rata_ISC_1
20 ANNI
} % DA RIMBORSARE CON RATE MENSILI:
Rata_ISC_2
N_Rate_ISC_1
N_Rate_ISC_2
PIANO DI AMMORTAMENTO RELATIVO AD UN MUTUO DI € 100.000,00 A TASSO INDICIZZATO DA RIMBORSARE CON RATE MENSILI:
DURATA
TASSO ANNUO %
RATA MENSILE
ISC %
N. RATE
10 ANNI
{3,26 }
{977,62
Rata_ISC_3} €
{3,40
ISC_3}
{120
N_Rate_ISC_3}
15 ANNI
{3,51 }
{715,35
Rata_ISC_4} €
{3,64
ISC_4}
{180
N_Rate_ISC_4}
Tasso_Finito_ISC_3
Tasso_Finito_ISC_4
20 ANNI
ISC valido fino al
{3,76
Tasso_Finito_ISC_5
{
}
{593,40 } €
Rata_ISC_5
{3,89
ISC_5}
{240
N_Rate_ISC_5
}
}
31/12/2009
valid_ISC
Tasso annuo effettivo globale medio praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, rilevato ai fini della
01/10/2009
31/12/2009
legge sull'usura, valido nel trimestre dal {
Globale_DATU} al {
Globale_ATU}:
5,19
Globale_VTU6} %
a tasso fisso: {
3,25
a tasso variabile: {
Globale_VTU7} %
.).
(decreto 23 settembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 228 del 29/09/2008
Periodo di validità: pari alla durata del finanziamento.
Regole sul compenso per estinzione anticipata dei mutui
La legge 40/2007 di conversione del decreto legge 7/2007, all’art. 7, prevede che non può essere richiesto alcun compenso per
estinzione anticipata nel caso di mutuo per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione oppure
allo svolgimento della propria attività economica o professionale, richiesto da parte di persone fisiche.
La legge prevedeva altresì che entro il 2/5/2007 l’ABI e le Associazioni dei Consumatori prescrivessero le linee guida per ridurre “ad equità” i
compensi previsti/applicati dalle Banche prima dell’entrata in vigore della legge medesima.
Pertanto, il 2 maggio 2007 l’ABI e le Associazioni dei Consumatori hanno siglato l’Accordo sulla “riconduzione ad equità” dei compensi per
estinzione anticipata totale o parziale dei mutui stipulati sia prima dell’entrata in vigore del Decreto legge (2/2/2007) sia prima dell’entrata in
vigore della legge (3/4/2007) che l’ha convertito con modifiche. In sintesi, la situazione è la seguente:
1. mutui per l’acquisto prima casa:
- stipulati prima del 2/2/2007: penali ridotte come da Accordo ABI/Consumatori;
- stipulati dal 2 febbraio in poi : penale a zero;
2. mutui per l’acquisto e la ristrutturazione di qualunque unità immobiliare adibita ad abitazione o allo svolgimento della propria attività
economica o professionale da parte di persone fisiche:
- stipulati prima del 3/4/2007: penali ridotte come da Accordo ABI/Consumatori;
- stipulati dal 3/4/2007 in poi: penale a zero.
I clienti che abbiano diritto di richiedere l’applicazione della penale ridotta, debbono farne richiesta alla Banca utilizzando il fac-simile di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato all’Accordo Abi/Consumatori, nel quale va indicato in quale caso rientra il mutuo di cui il
richiedente è intestatario o cointestatario
Le Filiali della nostra Banca mettono a disposizione di chi fosse interessato detto modello di richiesta riproducente il testo del fac-simile allegato
all’Accordo ABI/Consumatori.
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Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti,
obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente
Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate: decorsi 11 giorni dall' iscrizione ipotecaria e, ove previsto, della produzione
di polizza assicurativa per danni relativa agli immobili ipotecati,con relativo vincolo.
Rimborso: rateale, senza necessità di preventiva comunicazione scritta da parte della banca, secondo il piano di ammortamento concordato.
Valore dei beni ipotecati: verificandosi una diminuzione del valore degli immobili ipotecati a causa del generale o locale deprezzamento della
proprietà immobiliare o per qualsiasi altra causa, può essere richiesto dalla banca lo scioglimento del contratto oppure, se del caso, una
integrazione della garanzia ipotecaria, o altra idonea garanzia.
Assicurazione: per tutta la durata del mutuo ipotecario l'immobile concesso in garanzia deve essere assicurato - contro i danni da incendio,
caduta del fulmine e scoppio e presso compagnia di gradimento della banca - per un valore non inferiore a quello di stima dell' immobile, al
valore dell' ipoteca iscritta o al valore assicurativo. Il pagamento del premio assicurativo è a carico del cliente.
Rimborso parziale o estinzione anticipata: pagamento alla banca di una commissione calcolata sul capitale anticipatamente rimborsato.
Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine: in determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate;
alterazione della condizione giuridica degli immobili ipotecati; scoperta di vincoli sugli immobili ipotecati), il contratto si scioglie,
automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.
Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca con sede in via Garibaldi n. 25, 25024 Leno (BS), che risponde entro 30 giorni dal
ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
1) Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei
servizi di investimento
- Controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono
- Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione
del D. Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia,
oppure chiedere alla Banca.
2) Ombudsman – Giurì Bancario
- Controversie relative a servizi di investimento
- Controversie relative a bonifici transfrontalieri
- Controversie per le quali si richiede un danno fino a 100.000 euro (prescindendo dall’importo delle operazioni)
Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman-Giurì Bancario si può consultare il sito: www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca.
Modifica delle condizioni economiche: facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche praticate, fermo l'obbligo
di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità, ottenendo, in sede di
liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Recesso: in caso di recesso da parte del mutuatario, la Banca provvederà ad eseguire l'operazione di estinzione del finanziamento entro e non
oltre 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Foro competente di eventuali controversie: quello che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Laddove il cliente
contragga il mutuo in qualità di consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Legenda
Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e
una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.
Preammortamento: è il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo in cui il cliente ha la piena disponibilità
del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di
interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo.
Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.
Tasso di interesse annuo: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo dei mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca
stessa
Tasso indicizzato: tasso di interesse il cui valore varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione
Parametro di indicizzazione: rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.
Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.
Penale ritardato pagamento: risarcimento per i danni derivanti dal ritardato pagamento.
Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione del mutuo.
Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non
impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.
Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno
una volta all'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.
ISC: è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, espresso in percentuale annua dell'ammontare del prestito concesso.
Tasso annuo effettivo globale MEDIO: è la media aritmetica dei tassi globali, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi
titolo connesse col finanziamento, praticati dal complesso delle banche e degli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. La
rilevazione viene effettuata trimestralmente dalle Autorità Creditizie per ciascuna categoria omogenea di operazioni di credito e per classi di
importo: i tassi medi rilevati, corretti in relazione alla variazione del valore medio dei tassi BCE, vengono pubblicizzati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Aumentando questi tassi della metà, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.
01/12/2009
Data_Agg_Documento}
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