Numero 1 - SNA Service
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Numero 1 - SNA Service
Tariffa Associazioni senza scopo di lucro: “Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 2, DCB Milano” 1/2 anno XI° gennaio-febbraio marzo-aprile 2006 Pubblicazione bimestrale del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione Sentenze a pagina 8 Sentenza su SSN e FGSV della Corte di Appello di Torino Sindacato a pagina 18 Art. 117 del Codice: separazione patrimoniale News Sindacato a pagina 20 Il nuovo “Codice delle assicurazioni private” On-Line Il nostro sito è www.snaservice.it La nostra e-mail è [email protected] Ove potrai trovare: news continuamente aggiornate, rassegna stampa, contratto dipendenti, l’Accordo imprese agenti, la legge 48 sull’albo nazionale, il codice deontologico della categoria, gli indirizzi utili delle sezioni provinciali, il sito associativo interno, riservato ai soli iscritti Sna, in cui potranno consultarsi in tempo reale circolari su tutte le tematiche di interesse per la nostra categoria (fiscale, legale, lavoro, privacy, sicurezza sul lavoro, previdenza). Sede di Milano: tel. 02/8066131 - fax 02/867878 - [email protected] I NOSTRI SERVIZI FILO DIRETTO REVOCHE In caso di linee occupate usare la mail ● Direzione Generale Dott. Domenico Fumagalli: tel. 02/8066131 [email protected] ● Ufficio lavoro/contratti dipendenti Dott.a Patrizia Colombini: tel. 02/80661330 [email protected] ● Ufficio Legale/Sindacale Dott. Alberto Tradigo: tel. 02/80661326 [email protected] ● Ufficio Legale/Sindacale Dott. Stefano Salvi: tel. 02/80661332 [email protected] ● Ufficio Fiscale Dott. Andrea Bonfanti: tel. 02/80661333 [email protected] ● Ufficio Contabilità Rag. Luigi Villantieri [email protected] Sig. Salvatore Battaglia [email protected] tel. 02/80661323 02/864070 [email protected] ● Ufficio Organizzazione Sig.a Lina Caruso: tel. 02/80661321 [email protected] Sig.a Antonietta Cipriani: tel. 02/80661322 [email protected] Sig. Fabio Fornaro [email protected] ● Ufficio Sviluppo Sig.a Paola Ghizzoni [email protected] Sig.a Maria Novella Crespi [email protected] ● Segreteria Sig.a Patrizia D’Asta: tel. 02/80661325 d’[email protected] Delegazione di Roma: tel. 06/6798615 - fax 06/69941927 - [email protected] ● Segreteria e Albo Agenti Sig.a Carla Arcangeli [email protected] Sig.a Vania Tocci [email protected] EditorialeEditoriale EditorialeEditoriale EditorialeEditoriale EditorialeEditoriale di Roberto Bianchi* Alla comunicazione è affidata la continua riqualificazione dell’immagine Nella nostra società post moderna, dal retrogusto marcatamente mediatico, parlare di comunicazione rischia di apparire quasi scontato e comunque di annoiare il lettore, disorientato dall’overdose di messaggi che lo travolgono quotidianamente. Eppure, nel caso di una categoria come quella degli agenti di assicurazione, che ha dovuto sgomitare a lungo nel tentativo di conquistare lo spazio che le compete nei palinsesti dei mass media, fare comunicazione significa scrollarsi di dosso la polvere che decenni di sudditanza culturale nei confronti delle imprese ha depositato sulla consapevolezza della sua funzione sociale e del suo profilo imprenditoriale. Sebbene il codice delle assicurazioni private abbia stipato grossolanamente all’interno dello stesso contenitore le diverse tipologie di intermediari, gli agenti rimangono infatti i veri professionisti dell’assicurazione ed è bene che il sindacato si faccia carico di riproporre, con forza, questa evidenza all’attenzione dell’opinione pubblica. Alla comunicazione esterna vanno affidati messaggi chiari, orientati alla continua riqualificazione dell’immagine professionale e del ruolo che la categoria si appresta a ricoprire in un quadro di graduale, quanto inesorabile, corrosione dello stato assistenziale, all’informazione interna il compito di sviluppare un costante confronto delle idee dedicate alla tutela degli interessi corporativi dell’impresa agenzia. Stabilire un proficuo rapporto con le testate di settore e fare della nostra rivista uno strumento di riflessione e di approfondimento, sono le direttrici ideali del nuovo comitato di redazione, attento a non imboccare la scorciatoia dell’autoreferenzialità che non porterebbe da nessuna parte. Nell’articolato, ma anche complesso scenario in cui si muove il settore stampa, L’Agente di Assicurazione, giunto ormai al suo undicesimo anno di pubblicazione, dovrà progressivamente assumere lo spessore di un appuntamento, al quale nessun iscritto possa più mancare. Ed è proprio questo il nostro principale obiettivo. *Responsabile della Stampa 1 Gennaio/Aprile 2006 Sommario Sommario Sommario Sommario Sommario Sommario Sommario Sommario 1 EDITORIALE Alla comunicazione è affidata la continua riqualificazione dell’immagine di Roberto Bianchi 3 SINDACATO “Credito al consumo” presso le agenzie d’assicurazioni: un rischio o un’opportunità? di Vincenzo Cirasola 4 12 Organismi professionali del Sindacato Cresce l’importanza degli agenti ma cala la redditività di Giovanni Cozzarizza 15 La rappresentanza commerciale di Luigi Pacella 18 Alcune compagnie interpretano (male) l’articolo 117 del codice delle assicurazioni 29 Sezioni provinciali Sna attive in tutta Italia Cagliari, sede del Convegno. ANNO XI° - N° 1-2 GENNAIO / FEBBRAIO 2006 MARZO / APRILE 2006 20 NEWS SINDACATO Il nuovo “Codice delle assicurazioni private” di Filippo Guttadauro 6 Il nostro Presidente:“La nuova stampa deve essere precisa, puntuale, effervescente e accattivante” Pubblicazione bimestrale del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione di Alessandra Schofield 8 20123 Milano Via Lanzone, 2 Tel. 02/8066131 r.a. - Fax 02/867878 00187 ROMA - Delegazione 06/69941927 (tel. e fax) [email protected] www.snaservice.it di Gianluca Ubertini 10 Aut. Trib. di Milano n. 380 del 10/6/96. Tariffa Associazioni senza scopo di lucro: “Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 2, DCB Milano” Immagine di Geri Villaroel 16 ATTUALITÀ Consigli utili al consumatore: guardar bene prima le condizioni di Vincenzo Cirasola 28 30 CONVEGNI Gli assicuratori: “con il plurimandato maggiore concorrenza per le compagnie” di Paolo Bullegas 32 GRUPPO AGENTI AXA Gli agenti AXA costituiscono l’associazione europea dei gruppi aziendali Riproduzione vietata Associato all’Unione periodica Italiana Riforma del settore dell’autotrasporto. Responsabilità civile del vettore stradale. Decreto legislativo 21.11.2005 n. 286 di Filippo Guttadauro Anno XI° n. 1-2/2006 Chiuso in Redazione il giorno 16/05/2006 Sentenza su Servizio Sanitario Nazionale e Fondo Garanzie Vittime della Strada 14 RIFLESSIONI A VOCE ALTA Redazione: Via Lanzone, 2 - 20123 MILANO Fotocomposizione e Stampa: Àncora Arti Grafiche Via B. Crespi, 30 20159 Milano SENTENZE Argomentata sentenza della Corte di Appello di Torino sulla provvigionabilità dei premi al SSN e FGVS Direttore responsabile: Domenico FUMAGALLI Coordinamento redazionale: Elisabetta Guidotti COMITATO DI REDAZIONE 33 BIPAR 34 La redazione segnala 36 L’OPINIONE Responsabilità e autonomia 2 Gennaio/Aprile 2006 di Roberto Bianchi Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato di Vincenzo Cirasola* “Credito al consumo” presso le agenzie d’assicurazioni: un rischio o un’opportunità? Intendo dare alcune informazioni su un argomento che oggi, come già avviene da tempo in numerose altre attività commerciali, sta diventando un utile strumento per facilitare la vendita, anche presso le agenzie di assicurazioni. Mi riferisco all’attività di collocamento di “credito al consumo” vale a dire un finanziamento finalizzato al pagamento dei premi d’assicurazione a rate (c.d. carta revolving) compreso quello RCA, che oggi più che mai, incide parecchio sul bilancio di una famiglia, dove in molti casi esistono più di un auto da assicurare. Senza entrare nel merito dei contenuti della “lettera di incarico per l’offerta di prodotti e servizi bancari”, che la compagnia deve preventivamente far sottoscrivere all’agente interessato ad offrire questo servizio, in queste righe intendo occuparmi degli eventuali rischi inerenti alle operazioni amministrative (collegamento via internet al sito della Banca per la richiesta del finanziamento e per il rilascio della carta di credito) quando queste vengono effettuate in agenzia direttamente dalle impiegate amministrative. Alcuni nostri iscritti, infatti, preoccupati da questa nuova attività lavorativa, hanno posto il seguente quesito: gli agenti di assicurazioni, a seguito di questa attività parabancaria svolta in agenzia, possono rischiare la rivendicazione da parte dei propri dipendenti, dell’applicazione del CCNL dei bancari, che è più oneroso ri- spetto a quello dei dipendenti di agenzia di assicurazione? Vi ricordo che su una questione analoga ero personalmente già intervenuto, con una circolare e vari articoli pubblicati nell’anno 2000 quando alcune Compagnie sollecitavano gli agenti, fissando addirittura anche ulteriori budget, per l’apertura dei conti correnti bancari in agenzia. Come in quell’occasione, nel ribadirvi che politicamente lo SNA ritiene che ogni attività diversa da quella assicurativa, deve essere una libera scelta dell’agente e non un’imposizione da parte dell’impresa mandante, sotto l’aspetto tecnico-giuridico, secondo il parere dei nostri consulenti anche per il presente quesito, Vi ricordo che la prevalente giurisprudenza, in base all’art. 2070 del c.c., sostiene che, qualora le attività siano molteplici, i contratti collettivi applicabili, siano quelli corrispondenti alle singole attività, purché esse abbiano carattere autonomo e distinto, mentre nel caso di attività connesse e complementari ad un’attività principale, si applicherà il contratto collettivo corrispondente a quest’ultima. Nel 2000, non avendo un dato certo per valutare se l’attività parabancaria svolta in agenzia poteva considerarsi con carattere “autonomo e distinto” oppure attività “connessa e complementare” fu concordato insieme alle Organizzazioni Sindacali dei nostri dipendenti di inserire una nota a verbale nel CCNL, che prevedeva l’istituzione di un’apposita Commissione Paritetica Nazionale, avente i compiti di dover monitorare il fenomeno. Questa Commissione, che doveva insediarsi entro trenta giorni dalla stipula del rinnovo contrattuale, in realtà non si è mai costituita, poiché la vendita di “ servizi parabancari” presso le agenzie di assicurazioni è risultato di subito, un fenomeno del tutto marginale e come tale oggi possiamo affermare che si tratta di un’attività connessa e complementare all’attività principale di agenzia di assicurazione in gestione libera. Tanto è vero che alla ripresa delle trattative per il rinnovo delle CCNL, la cui parte normativa è scaduta il 31.12.2004, lo SNA proporrà l’abrogazione, senza alcun seguito, di quella “nota a verbale”. In relazione, pertanto, alla questione qui discussa, la risposta al succitato quesito è che gli agenti di assicurazione che collocano finanziamenti per il “credito al consumo” NON RISCHIANO ALCUNA RIVENDICAZIONE, da parte dei propri dipendenti, perché: L’appartenenza alla categoria professionale, in linea di principio, si determina secondo l’attività prevalente esercitata; In ogni caso, per gli iscritti allo SNA, si applica il CCNL tra gli agenti di assicurazione in gestione libera e i lavoratori dipendenti. * Vicepresidente nazionale/responsabile Area Finanza e Credito 3 Gennaio/Aprile 2006 Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Organismi Nazionali del Sindacato ESECUTIVO NAZIONALE Presidente Nazionale TRISTANO GHIRONI Rapporti istituzionali e relazioni esterne Stampa e comunicazione Commissione rapporto Broker (delega V. Zenith) Commissione IFR e provvigioni (delega V. Zenith) Accordo Nazionale Impresa Agenti (delega G.B. Cataldo) Amministrazione Vice Presidente Nazionale Vicario GIOVANNI METTI Lavoro e rinnovo CCLN Commissione rinnovo accordo (delega E. Andrei) Rapporti personale SNA Riforma Statuto Vice Presidente Nazionale VINCENZO CIRASOLA Vita e Previdenza Credito e Finanza Rami danni non auto Componente EMILIO GAETA Commissione accordi integrativi GA Commissione verifica mandati Azioni sindacali Componente ANGELO GREGORIO Commissione fusioni e incorporazioni Area meridionale RC professionale e Fondo Nazionale cauzione agenti Componente ORESTE MASOLA DI TRENTOLA Convenzione e servizi iscritti Fondo pensione e CPA Commissione grandine ed agricoltura (delega G.F. Cavallotto) 4 Gennaio/Aprile 2006 Componente PIETRO MELIS Ufficio studi e ricerche (delega R. Curti) Area analisi distribuzione Commissione recupero redditività Componente JEAN FRANCOIS MOSSINO Area internazionale e Bipar Area fiscale Sistemi informativi Ag. e tecnologie (delega A. Ciccacci) Componente FRANCESCO PAVANELLO Rapporti Confcommercio (delega A. Matteocci) Commissione nuovi iscritti Area consumerismo Componente ALFONSO PECCIO Area Territorio Area NAS Area legale e polizza Arag (delega V. Zenith) Componente SERGIO RISOLO Formazione professionale Area Subagenti Formazione quadri sindacali (delega R. Curti) Componente STEFANO VACCA MAGGIOLINI Sito internet e immagine Commissione RCA Commissione sinistri e indennizzo diretto (delega D. Castoldi) Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE Abruzzo - Emilio Montebello - Il Duomo Basilicata - Venezia Angelo - Unipol Calabria - Salvatore Rose - Carige Assicurazioni Campania - Luigi Pacella - Ras Emilia Romagna - Sauro Vincenzi - Itas Friuli Venezia Giulia - Battaglia Danilo - Il Duomo Lazio - Angelo Ciccacci - Italiana Assicurazioni Liguria - Rota Sergio - II Sezione Lombardia - Romano Boccolari - II Sezione Marche - Lanfranco Angerà - Gan Italia COMMISSIONE NAZIONALE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Enzo Andrei Walter Clemencigh Andrea Giagheddu Gianluigi Malandrino Giancarlo Parenti Molise - Giglio Michele- Aurora Piemonte/Valle D’Aosta - Ezio Genero - Generali Puglia - Cafagna Gennarino - Milano Sardegna - Paolo Bullegas - Aurora Sicilia - Giovanni Borsellino - Claris Vita Toscana - Pieri Arnaldo - Zurigo Trentino Alto Adige - NN Umbria - Marco Moretti - Milano Veneto - Manzoni Pierluigi - Milano Div. La Previdente SUPPLENTI COLLEGIO PROBIVIRI Salvatore Galfo Andrea Rossi Antonio Mario Sias COMITATO GRUPPI AZIENDALI SUPPLENTI COMMISSIONE NAZIONALE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Ubaldo Baldi Alessandro Dei Giovanni Volpi Roberto Cecchini Milano Assicurazioni Letterio Munafò Carige Assicurazioni Onelio Amenta Italiana Assicurazioni Jean Francois Mossino Fondiaria Sai Div. Sai Maurizio Pacchioni Aurora Assicurazioni COLLEGIO PROBIVIRI Orazio Modroni Valter Ciampi Paolo Martinello Antonio Marchese Stefano Querinuzzi Giuseppe Polino Lloyd Adriatico Assicurazioni Roberto Salvi Toro Assicurazioni Francesco Saporito Unipol Assicurazioni 5 Gennaio/Aprile 2006 Comitato di Redazione Comitato di Redazione Comitato di Redazione Comitato di Redazione di Alessandra Schofield* Il nostro Presidente: “La nuova stampa deve essere precisa, puntuale, effervescente e accattivante” Come già anticipato nella Relazione del Comitato Esecutivo presentata durante l’Assemblea di Riccione nel novembre 2005, il Sindacato ha deciso di rinnovare radicalmente tutta la propria stampa, per renderla più efficace, nell’ambito di un più grande progetto che ha come obiettivo l’implementazione dell’Area Comunicazione. Due sono i piani su cui si sviluppa la divulgazione delle notizie sulle attività sindacali: la comunicazione “interna”, quella cioè che il lo Sna indirizza specificatamente agli Iscritti e che si sviluppa – al di là dei documenti diramati ai presidenti provinciali e delle circolari agli Associati attraverso il sito internet, Area Riservata e, naturalmente, questo house Organ L’Agente di Assicurazione; la comunicazione “esterna”, ovvero quella che si rivol- 6 Gennaio/Aprile 2006 ge ad un pubblico più vasto e si realizza attraverso la presenza su testate di settore e non e la diramazione di comunicati stampa. Il Sindacato sente fortemente l’esigenza di migliorare e rendere più incisiva l’informazione sulle proprie attività e la trasmissione della propria linea politica su entrambi i livelli e - per ottenere questo risultato - ha stabilito di dedicare alla comunicazione maggiori investimenti ed energie, tanto sul piano delle risorse umane (coinvolgendo un maggior numero di colleghi nei vari progetti dedicati) che economico, avvalendosi della collaborazione professionale di persone portatrici di esperienze a carattere giornalistico. Il primo passo in questo senso è stato la creazione di un apposito comitato di redazione. Il comitato - che si riunisce con regolare periodicità - ha il compito di raccogliere il materiale utile alla pubblicazione sugli organi di stampa interna ed esterna, sempre badando che gli articoli esprimano la linea politica dello Sna. La nuova stampa - ha sottolineato Ghironi - deve essere precisa, puntuale, effervescente e accattivante. Il neonato comitato di redazione ha dunque un compito non facile da svolgere, tenendo anche conto del fatto che laddove la comunicazione interna è diretta agli “addetti ai lavori” - e si può pertanto avvalere di un linguaggio tecnico e diretto - la comunicazione esterna è destinata a portare l’informazione sindacale oltre i confini della stampa di settore, cui sinora è stata quasi esclusivamente relegata, tenendo conto del fatto che il bacino di utenza è Comitato di Redazione Comitato di Redazione Comitato di Redazione Comitato di Redazione Comitato di redazione Stampa e Comunicazione • Roberto Bianchi Responsabile Stampa (delega Presidente) Coordinatore pagina Italia Oggi perlopiù composto da lettori che ignorano i meccanismi e le problematiche del settore assicurativo in genere e ancora troppo spesso poco consapevoli dell’importanza che il servizio di elevata qualità professionale prestato dagli agenti riveste. Cosciente di ciò, il Sindacato ha stabilito di raddoppiare il numero di uscite annuali su Italia Oggi (la pagina sindacale è ora presente ogni quindici giorni), concordando anche - grazie all’indispensabile contributo della provinciale di Bologna - con Il Resto del Carlino l’apertura di una rubrica (L’esperto risponde) a cadenza anch’essa quindicinale, nella quale lo Sna si rende disponibile a rispondere alle domande dei lettori su quesiti di ambito assicurativo. Il comitato di redazione si propone tra gli altri obiettivi - di instaurare una capillare rete di contatti con le varie pubblicazioni locali e spera in tal senso di poter contare sulla collaborazione degli organi regionali e provinciali del Sindacato, ritenendo così di poter contribuire a dissipare i pregiudizi che purtroppo condizionano ancora la maggioranza degli utenti nella percezione della figura • Filippo Guttadauro Coordinatore de L’Agente di Assicurazione • Giovanni Cozzarizza Coordinatore pagine Stampa locale • Lucio Moretti Coordinatore pagina Assicura Coordinatore pagina Ads • Massimo Cingolani Coordinatore pagina Il Giornale delle Assicurazioni Coordinatore pagina Assinews • Domenico Fumagalli Direttore SNA, Direttore responsabile de L’Agente di Assicurazione • Elisabetta Guidotti Giornalista free-lance, incaricata di seguire e coordinare tutte le attività legate alla stampa sindacale • Alessandra Schofield Giornalista free-lance, con l’incarico di seguire le attività, a livello istituzionale e sindacale, ed ogni altro avvenimento di interesse per la categoria sul territorio di Roma. dell’agente di assicurazione. Il c.d.r. coglie qui l’occasione per invitare chiunque lo desideri ad inviare un proprio contributo all’indirizzo di posta elettronica [email protected], oppure a mandare un fax al numero 02.867878. *Giornalista Cdr Il Sindacato collabora con il Resto del Carlino Importante e prestigiosa iniziativa portata avanti e realizzata con successo dalla Sezione Provinciale dello Sna di Bologna. Grazie a un accordo con il quotidiano Il Resto del Carlino, uno fra i giornali più antichi e diffusi del centro Italia (nacque infatti a Bologna il 21 marzo del 1885 e, ad oggi, stampa circa 400 mila copie), ogni quindici giorni viene pubblicata, all’interno delle pagine del giornale, una rubrica che porta il marchio Sna. “L’esperto risponde” , questo il nome, è infatti un ampio spazio (metà pagina!), curato dagli agenti Sna di Bologna, che ogni due settimane, risponde ai quesiti dei lettori in materia di cultura assicurativa. Da come tutelarsi da un pedone distratto fino a come comportarsi in caso di un incidente con un auto non assicurata, gli agenti dello Sna sono in grado di chiarire qualsiasi tipo di dubbio, da quello più generale a quello strettamente tecnico. Una rubrica che è già diventata un appuntamento fisso per tantissimi lettori a giudicare dalle molte lettere che ogni settimana arrivano alla redazione del Carlino. Un’iniziativa di grande valore che contribuisce ad avvicinare lo Sna alla gente e a diffondere nel nostro paese una corretta cultura assicurativa. 7 Luglio/Ottobre 2005 Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze di Gianluca Ubertini* Argomentata sentenza della Corte di Appello di Torino sulla provvigionabilità dei premi al SSN e FGVS Ulteriore conferma delle tesi rivendicate dalla nostra associazione La Corte di Appello di Torino, con sentenza non definitiva n. 714/05 del 14.4.2005, radicalmente riformando pronuncia di primo grado favorevole ad una nota Compagnia Assicuratrice, ha riconosciuto il diritto dell’agente a vedersi calcolate le provvigioni spettanti per il settore della responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore e natanti tenuto anche conto delle quote relative ai contributi al SSN e al FGVS. L’importanza dell’arresto ora richiamato deve essere valutato con particolare attenzione costituendo uno dei primi interventi di una corte di merito di secondo grado sul complesso tema sopra indicato, ed ancor più rilevante poiché interviene tenendo ben a mente sia i discordanti precedenti giurisprudenziali (contra ex multis Trib. Trento 13.11.2.2000, Trib. Vicenza 26.1-4.5.2000, Corte di Appello Roma 30.12.2004, a favore Trib. Roma 7.3.2001 e Trib. Milano n. 12473/2004) sia le tesi proposte dalle compagnie. La Corte torinese ha infatti avuto modo di esaminare le suggestive argomentazioni ritualmente proposte al fine di negare la provvigionabilità dei premi comprensivi delle quote destinate a contributi per il SSN ed il FGVS confutandole punto per punto e proponendo altres“ una tesi innovativa. Giova ricordare che il rifiuto opposto alla pretesa di vedere calcolati i premi al lordo di detti accessori viene fondato su una interpretazione estensiva dell’art. 3 dell’Accordo Nazionale Agenti 8 Gennaio/Aprile 2006 (ANA) sia del 1981 che del 1994 laddove testualmente si prevede che “…con il termine ‹‹premi›› si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse e imposte” sino a ricomprendervi i contributi forfetari de quo in considerazione delle particolari finalità pubblicistiche che li caratterizzerebbero. In particolare rilevando come il contributo al SSN fosse stato introdotto con l’art. 8 della legge 526/1982 al fine specifico di sostituire le azioni di rivalsa spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni che fanno carico al servizio sanitario nazionale nei confronti dell’assicuratore, del responsabile del sinistro e dell’impresa designata per la liquidazione dell’indennizzo a carico del FGVS per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli, con l’introduzione del contributo a percentuale fissa sull’importo di polizza, il rapporto tra somme erogato a questo titolo dall’assicuratore e, sinistro e indennizzo sarebbe venuto meno, con l’effetto di trasformarlo per le compagnie in una mera “partita di giro”. L’obbligo di indicarlo distintamente in polizza e nelle quietanze introdotto con l’art. 126 della legge 175/1995 – secondo le imprese assicuratrici avrebbe dovuto rendere ancor più evidente che il contributo non faceva parte del premio e, quindi, non avrebbe potuto essere computato nella base provvigionabile. La natura di contributo finalizzato a fi- nanziare enti di diritto pubblico per il perseguimento di fini sociali sarebbe stata ancor più evidente per il contributo al FGVS istituito con l’art. 19 della legge 990/1969 con lo scopo di risarcire danni non altrimenti coperti o perché rimasto ignoto il veicolo danneggiante, o per essere questo privo di assicurazione o, infine, in caso di insolvenza dell’assicuratore. Come il precedente, non risultando connesso in alcun modo al rischio ed alla probabilità della sua verificazione, ad esso contributo non avrebbe potuto attribuirsi natura di “premio assicurativo” dovendo invece essere qualificato come una “imposta” o una “tassa” in considerazione delle finalità sociali che lo contraddistinguono. La Corte piemontese ha dapprima ricordato come si versi in ipotesi di un accordo collettivo dove le parti contraenti, liberamente esercitando la loro capacità negoziale, sono state chiare nel definire la nozione di premio determinando di escluderne dalla base le sole “tasse ed imposte” e che non esistono valide ragioni, nella chiarezza del dato letterale, di includere tra gli elementi esclusi per la determinazione del premio anche contributi diversi da quelli e ad essi non assimilabili. Partendo quindi dai concetti di tassa ed imposta offerti dalla stessa compagnia assicuratrice negli atti di causa ha evidenziato come i contributi de quo, cos“ come definiti nei testi normativi che li regolano, pur sussumibili ad un’ampia Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze to per ciascun contratto”, non accedendo quindi al premio già quantificato, ma costituendone componente essenziale pur sempre con destinazione predeterminata. L’aspetto caratterizzante la sentenza in oggetto è tuttavia rappresentato dal deciso rifiuto della operazione interpretativa proposta dalla Compagnia. Di fronte a quella che è stata definita formula “quanto più chiara e netta dal punto di vista letterale” che non da alcun segnale di una volontà comune estesa in modo consapevole anche a componenti del premio diverse, i profili ermeneutici proposti a sostegno della tesi delle imprese assicurative sono stati ritenuti contraddittori e comunque insufficienti. In particolare, con riferimento ai pareri pro veritate elaborati da due eminenti maestri del diritto delle assicurazioni e del diritto tributario, è stato notato come in un caso, pur dandosi atto della impossibilità di comprendere i contributi in questione nel concetto di “tasse ed imposte”, se ne sosteneva la provvigionabilità sulla scorta della ratio comune con quelle facendo inammissibilmente uso dello strumento interpretativo dell’analogia, nell’altro si pervenisse a medesimo risultato attribuendo ai contributi essenza sostanziale di imposta a mezzo di “alquanto disinvolto” superamento della tradizionale quadripartizione delle entrate tributarie sulla scorta di una nozione residuale di imposta non riconducibile né alla categoria della tasse, ne a quella di contributo in senso tipico né a quella di monopolio. Significativo infine il fatto che sia stata data rilevanza alle considerazione svolte dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 200 del 1988 che, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 526/1982 (che istitu“ il contributo al SSN) in relazione agli art. 3 e 23 della Cost., affermava con chiarezza che tale disposizione di legge non concretasse una imposizione di una contribuzione non determinata con legge e quindi lesiva dell’art. 23, ma si limitasse “a predeterminare uno dei costi tecnici dei sinistri oggetto dell’assicurazione, con finalità di snellimento rispet- Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze gamma di imposizioni, non sono classificabili né nel concetto di tasse, prestazioni dovute a fonte di un’attività specifica e diretta dell’ente pubblico nei confronti del soggetto che le corrisponde, né in quello di imposte, prestazioni pecuniarie giustificate dalla capacità contributiva e correlate anche nel loro ammontare a determinate manifestazioni di ricchezza a prescindere da uno specifico collegamento ad una qualche controprestazione da parte del pubblico. Con riferimento al contributo al SSN ha cos“ evidenziato come le nuove e diverse modalità di calcolo a percentuale fissa non valgono a snaturare lo scopo e la natura del medesimo traendo invece ragione in esigenze di certezza e predeterminazione nell’an e nel quantum delle spese sostenuto al servizio sanitario. Ancora è stato rilevato come esso costituisce precisa componente del prezzo della copertura assicurativa attenendo non già ad una generica attività di impresa posta in essere dalle società assicuratrice ma alla prestazione sottesa al contratto. Interessante notare come l’argomentazione che vorrebbe dare rilevanza alla indicazione distinta in polizza del contributo sia stata respinta sia per essere stata introdotta da norma successiva alla conclusione dell’accordo collettivo non potendo quindi valere ad interpretare la volontà comune dei contraenti, sia perché è stato ritenuto che il contributo non può che rientrare nel concetto di premio facendo parte delle somme versate dall’assicurato all’assicuratore, sia perché il mancato utilizzo dei concetti di premio puro o premio netto, di natura più tecnica, ma sicuramente nella disponibilità delle parti al momento della formazione dell’ANA, non poteva essere stata determinato da una mera “svista”, ma costituiva il frutto di una precisa e consapevole scelta in sede di contrattazione collettiva. Quanto invece al contributo al Fondo Garanzia Vittime della strada, il Giudice di secondo grado non ha mancato di rilevare come a mente del disposto dell’art. 31 L. 990/69 esso sia strutturato in modo tale da dover essere determinato “in una percentuale del premio incassa- to alle procedure di rivalsa” e che il contributo al SSN non fosse una prestazione patrimoniale aggiuntiva imposta all’assicurato. bens“ “una mera componente tariffaria determinata annualmente (ed analogamente a quanto avviene per le percentuali destinate al conto consortile ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada) sulla base della rilevazione statistica dei costi sostenuti a tale titolo dal Servizio Sanitario Nazionale, sentita l’organizzazione sindacale di categoria degli assicuratori.” A fronte di dati normativi e di fatto inequivoci è stato conclusivamente evidenziato come la materia sia regolata specificamente da un contratto collettivo rispetto alla cui interpretazione non è consentito il ricorso all’analogia ma debba in primo luogo essere ricercata la volontà delle parti secondo i criteri di cui agli artt. 1362-1365 c.c. potendo il giudice, quindi, estendere il patto relativo ad un caso ad un altro caso non espressamente contemplato solo previa verifica di una comune volontà diretta in termini univoci in tal direzione, nella fattispecie ritenuta insussistente. Ecco dunque riconosciuto nuovamente – e da autorevole Corte d’Appello – il diritto dell’agente a richiedere le provvigioni maturate sui contributi al SSN e FGVS per il periodo di cinque anni antecedente alla messa in mora che- si ricorda – dovrà essere posta in essere a mezzo raccomandata r.r. da inviare alla propria Compagnia. Deve, per concludersi, essere evidenziata la necessità, ai fini di probatori, di quantificare i premi incassati per il ramo RC auto per gli anni in contestazione. A tal fine, in difetto di una puntuale produzione documentale, si segnala la possibilità che sia lo stesso Tribunale – come avvenuto nel caso di specie per alcuna annualità più risalenti nel tempo – ad ordinare alla Compagnia l’esibizione in giudizio dei prospetti attestanti i premi incassati. Concluso il procedimento di appello con la condanna definitiva, resta da verificare la strategia che vorrà seguire l’impresa assicuratrice. *Avvocato del Foro di Verbania 9 Gennaio/Aprile 2006 Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenza su SSN e FGVS REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: Dott. Marco BUZANO PRESIDENTE Dott.ssa Clotilde FIERRO CONSIGLIERE Dott.ssa Rita SALORENZO CONSIGLIERE Rel Ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa di lavoro iscritta al n. ……………………………………………………. promossa da: ……………………………………………………………………………, residente in …………………………………………………… rapp.to e difeso dagli avv.ti Marco Ubertini e Gianluca Ubertini del foro di Verbania giusta delega a margine del presente atto comprensiva di elezione di domicilio in Torino, via Confidenza15, presso lo studio dell’avv. Cristiano Felisio. APPELLANTE CONTRO FONDIARIA SAI SPA, con sede a Firenze, P.zza della Libertà 6, in persona dell’avv. Luigi Tessore giusta procura a rogito not. G. Morone di Torino del 17.7.2000) doc.1 prodotto i primo grado) ed elett.te domic. A Torino in C.so Duca degli Abruzzi 15, presso l’avv. Gianantonio Dionisio che la rappresenta e assiste, per procura speciale in data 21.11.03 a margine della comparsa di risposta di primo grado, estensiva a questo grado di giudizio. APPELLATA Oggetto: Rapporto di agenzia CONCLUSIONI Per l’appellante: “- in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell’impugnata sentenza - accertato il mancato pagamento da parte della SAI Assicurazioni s.p.a., ora Fondiaria-Sai S.p.a, delle provvigioni dovute per i titoli di cui in premessa, condannarla al pagamento della somma di lire ………………………… pari a € …………………………, per gli anni 2000-1996, o la maggiore o minore risultante nel corso del procedimento, ed a quella accertando per gli anni dal 1995 a ritroso nel tempo, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; - con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.” Per l’appellata: “Voglia la Corte d’Appello Ill.ma respingere l’appello ex adverso proposto, con favore delle spese e onorari di questo grado di giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il …………………………………………………… presso la cancelleria del tribunale di ……………………………………………… ha evocato in giudizio la S.p.a. Fondiaria-Sai, per la quale aveva operato in qualità di agente generale per l’Agenzia di ……………………………………………………, al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore a titolo di differenze provvigionali sulle polizze per RC. Automobili, dell’importo di €………………………… in relazione agli anni 1996/2000, nonché dell’ulteriore importo ad accertarsi previa esibizione da parte della convenuta dei prospetti relativi ai contratti stipulati, per gli anni dal 1995 a ritroso nel tempo. 10 Gennaio/Aprile 2006 Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze A sostegno della propria pretesa, l’attore esponeva che sin dall’inizio del rapporto di agenzia era stato pattuito per il settore r.c. autoveicoli, un trattamento provvigionale secondo aliquote del 3% e del 10% (rispettivamente per l’acquisto e per l’incasso); che l’accordo nazionale Imprese – Agenti di Assicurazione stipulato nel 1981, che appunto regolava il rapporto agenziale, prevedeva all’art. 3 che ..” con il termine “premi” si intendono i premi al netto di imposte e tasse”; che la preponente aveva sempre proceduto al computo delle provvigioni al netto non solo di tasse ed imposte, ma altresì delle quote relative ai contributi obbligatori da versarsi al Servizio Sanitario Nazionale, nonché al Fondo di garanzia, per le vittime della strada; che tale metodo di calcolo era illegittimo, in quanto peggiorativo rispetto alla previsione dell’Accordo Nazionale; che pertanto egli aveva diritto a percepire gli importi rivendicati sulla base dei titoli esposti. Costituitasi regolarmente la convenuta, con sentenza del 26.2.2004 il tribunale di ……………………………………………………, ritenuto superfluo ogni adempimento istruttorio, ha respinto le domande avanzate, ponendo a carico del ricorrente le spese di lite. Contro tale decisione ha proposto appello il Sig. …………………………………………………… , per chiedere l’accoglimento delle pretese inizialmente formulate. Si è regolarmente costituita la società appellata, ribadendo le proprie difese. All’udienza del 14.4.2005, in esito alla discussione, la corte ha deciso in via definitiva la controversia, dichiarando il diritto dell’appellante al pagamento delle provvigioni sulla base dell’importo dei premi comprensivo delle quote di contributo SSN e FGV dal 1.1.1994; con separata ordinanza, ha disposto ctu tecnico contabile per la quantificazione degli importi spettanti per i titoli di cui alla sentenza. Depositata la relazione scritta, all’udienza del 22.12.2005 la corte ha deciso in via definitiva la controversia come dal dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ctu nominato ……………………………………………………, ha così risposto al quesito affidatogli: “Competono a ………………………… a titolo di provvigioni per il ramo R.C. Auto per il periodo 1.1.1998/28.2.2000 complessivi € …………………………; tenuto conto di quanto percepito nello stesso periodo, residuano a suo credito complessivi € …………………………, di cui ………………………… per capitale, ………………………… per rivalutazione monetaria e ………………………… per interessi”. Tali conclusioni risultano coerenti rispetto ad uno sviluppo contabile pienamente logico e trasparente. Non sono state sollevate obiezioni di sorta, né nel corso delle operazioni peritali né in sede di discussione finale, quanto all’operato del ctu. In definitiva, in riforma dell’originaria sentenza, la domanda deve essere accolta nei termini di cui al dispositivo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico dell’appellata soccombente: le stesse si liquidano come da dispositivo. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico dell’appellata. P.Q.M. Visto l’art. 437 c.p.c. decidendo definitivamente ed in parziale accoglimento dell’appello, condanna la spa Fondiaria Sai al pagamento in favore dell’appellante di euro ………………………… oltre interessi e rivalutazione dal 1° ottobre 2005; condanna l’appellata a rimborsare i gradi di giudizio liquidate per il primo in euro………………………… e per il presente in euro ………………………… di cui………………………… per onorari e ………………………… per i diritti oltre Iva e Cpa; pone le spese di ctu a carico dell’appellata. Così deciso all’udienza del 22.12.2005. IL CONSIGLIERE est. Dott.ssa Rita SANLORENZO IL PRESIDENTE Dott. Marco BUZANO Consegnata in cancelleria per la pubblicazione il 19.1.2006 11 Gennaio/Aprile 2006 Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato di Giovanni Cozzarizza* Cresce l’importanza degli agenti ma cala la redditività Per la raccolta premi le Compagnie puntano sulla rete agenziale, ma tagliano le provvigioni La qualità complessiva del servizio reso agli utenti delle compagnie assicurative non è aumentata in questi anni. Anzi, la chiusura degli uffici sinistri presso le agenzie e la creazione (pochi) centri di liquidazione ha portato a un peggioramento. A questi ultimi, ormai presenti in numero esiguo, è difficile accedervi, spesso causa della posizione periferica o per gli orari limitati. Ciò va ad aggiungersi al fatto che questi uffici sono talvolta irraggiungibili persino al telefono, per le solite penose trafile dei call center. Nemmeno i prodotti sono migliorati. Sul fronte della trasparenza delle clausole, poi, non sono certo stati fatti grandi passi avanti e nemmeno le tariffe sembrano condizionate dalla concorrenza. Non è bastata la liberalizzazione dei premi RC per creare una vera concorrenza e la sottostante cultura competitiva. Ciò a causa, probabilmente, di un mercato già concentrato che, dopo il 1994, si è ulteriormente Concentrato per fusioni e incorporazioni: pochi gruppi controllano 12 Gennaio/Aprile 2006 gran parte del mercato. A proposito di concorrenza, però, fa ben sperare la notizia che un centinaio di compagnie straniere hanno chiesto di operare in Italia e attendono le autorizzazioni. Tuttavia, appena otterranno le licenze avranno enormi difficoltà a trovare gli agenti, categoria bloc- cata dall’esclusiva. È proprio questo, forse, il vero cartello attuato dalle compagnie. Prima hanno ingessato gli agenti, poi le polizze e conseguentemente l’intero sistema. Nonostante ciò, dalle statistiche risulta che quasi il 90% degli italiani resta fedele alla propria assicurazione (o meglio dire fedele al proprio agente). Non è un segno di efficienza. Piuttosto è la riprova di un mercato bloccato. Se solo il 10% degli utenti cambia compagnia è dovuto principalmente a una colossale, onerosa, estenuante e capillare azione supplenza da parte degli agenti. Una ricerca Databank di qualche tempo fa, pubblicata su Il Sole 24 ore, evidenziava che l’assicurato ha sostanzialmente più fiducia dell’agente (85%) che della compagnia (65%) e che solo il 55% manifestava soddisfazione per il rapporto premi/servizi (delle compagnie). Si può annotare, inoltre, che le assicurazioni telefoniche, pur a basso costo, riscuotono scarso successo e non riescono a fare quadrare i conti. Anche questo è segno che quando non c’è la presenza vigile e competente dell’agente ci si sviluppa poco, e il rapporto premi/sinistri è disastroso poiché non si fa selezione. In conclusione, è evidente che l’agente è una figura strategica, il vero fattore di successo delle compagnie. Non ha caso l’Ania ha ammesso che la professionalità del- Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato specie di intesa, giacchè si è mostrato come una azione tra loro concertata data l’univocità delle loro posizioni a riguardo”. Si tratta quindi di un’azione discutibile e permeata da connotati d’illegittimità. Per di più è una condotta che produce un effetto boomerang, perché in questo modo le compagnie deprimono la capacità penetrativa del loro braccio operativo più fedele e importante. Ora giunto il momento di porre come prioritario il problema di recupero della redditività, perché il sistema è al collasso. Peraltro, a suo tempo, i tagli delle provvigioni erano stati motivati dalle compagnie dal fatto che si stavano attraversando periodi di vacche magre e che gli agenti dovevano in qualche modo condividere tale fase. Guardando i bilanci di questi anni, non è immaginabile che le compagnie pensino di poter chiedere agli agenti di condividere solo la miseria e che la ricchezza debba restare sempre ed unicamente a loro esclusivo appannaggio. Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato l’agente e la sua capacità di offrire un servizio d’alto livello costituiscono una delle leve competitive fondamentali per lo sviluppo del mercato assicurativo. A questo punto è singolare che siano state tagliate le provvigioni alle agenzie, le galline dalle uova d’oro delle compagnie. Tali riduzioni stanno minando il futuro degli agenti e sono state adottate in modo generalizzato. A questo proposito, il nostro presidente Tristano Ghironi ha fatto presente alle compagnie “ che la decisione di ridurre la remunerazione assume il significato politico di una * Del comitato di redazione e segretario sezione SNA di Pordenone 13 Gennaio/Aprile 2006 Riflessioni a voce alta Riflessioni a voce alta Riflessioni a voce alta Riflessioni a voce alta di Geri Villaroel* Immagine “ Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza!” Non a caso, il sostantivo “immagine” occupa spazi di ogni tipo, adusato nelle circostanze più disparate, cioè in senso concreto, fisico, reale, virtuale…Quale sinonimo di “figura” è stato adottato dal Sindacato Agenti, che ha istituito una Commissione, per la tutela dell’immagine del singolo iscritto e dell’intera Categoria. Un’adeguata cura, però, richiede un farmaco adatto, per individuare l’origine del male, altrimenti, come in medicina, l’organismo continuerà a debilitarsi. Nel caso specifico, più che alla configurazione e all’esaltazione del termine, bisogna badare al discredito e alle concause che lo scatenano. Non avrebbe ragione, altrimenti, la necessità dell’attenzione, l’eventuale bisogno di correre ai ripari. La Commissione in altri termini più che tutelare, prevaricando le opportune sedi giudiziarie, deve prevenire. In sostanza bisogna raccogliere una serie di dati concernenti stati di disagio, che intanto fanno scricchiolare l’immagine, anche per situazioni di vecchia memoria e incancrenite dall’abitudine d’approfittarne. Esplorare, per esempio, i casi in cui il prodotto imposto dall’Impresa rechi grave nocumento al venditore, che perfino ad utile zero deve prendersi i pesci in faccia dai consumatori. La Rca è un serio motivo di crisi con la clientela. Non giova a nulla il braccio di ferro con la Mandante, che decide aumenti anche sul rinnovo di polizze non sinistrate. Assumere in permanenza posizione di difesa non serve, comporta l’indebolimento dell’immagine. Bisogna tracciare determinati limiti oltre i quali non c’è trattativa, ma rivolta. Essere concilianti è inutile, anzi crea asservimenti a discapito della dignità professionale! Sono troppe le insidie che prevaricano il rapporto, su cui aleggia 14 Gennaio/Aprile 2006 l’anatema della revoca. Il ruolo dell’Agente è sconvolto in continuazione da provvedimenti iniqui, sempre più pressanti ed avvilenti. Gli adempimenti sono come il gioco dell’oca, pieni d’insidie e intoppi. La produzione scarseggia? Perché la colpa è sempre imputabile alla rete esterna e mai a polizze fuori mercato e di qualità inadeguata al prezzo? Anche le zone più povere, per i soloni della materia, sono piene di risorse. Alla faccia dell’esclusiva (unilaterale) si saturano di punti vendita con assoluta mancanza d’assistenza tecnica in loco. Ispettori ingessati sono utilizzati soltanto per la riconsegna dell’Agenzia. Va di moda anche costituire Agenzie a più Mandati, cos“ cresce il panico dei disperati, che nella speranza di attenzione, passano da rassegnati a stati di supina obbedienza! L’andamento del (2) rapporto sinistri/premi, che s’aggiunge ai capi d’accusa a carico, è un’altra spada di Damocle. L’evento dannoso non si capisce perché dovrebbe pesare sulla gestione agenziale! Arroganza? Monito? O più semplicemente un motivo in più per rescindere il rapporto, tenendo il soggetto in perenne scacco matto? Nel contesto in esame come si fa a salvaguardare l’immagine? Forse il plurimandato potrebbe ristabilire un certo equilibrio, ridare speranza di par condicio, fugare l’incombente mobbing!! Alle Imprese, però, quest’argomento non conviene, forse perché ancora una volta e in tutti i sensi vogliono decidere sulle sorti dell’Agente! Un tempo era il cambio generazionale a rinnovare il presente, ma nella fattispecie, dopo la luna di miele iniziale, si torna peggio di prima. Si registrano addirittura casi, che sembrano usciti dal capolavoro del Manzoni, dove novelli don Rodrigo si lasciano prendere da puerili passioni! In barba al mondo degli affari, si permettono il lusso di soffrire di simpatia e antipatia, sfasciano Agenzie consolidate, per crearne a loro piacimento di nuove, scorporano portafogli, agevolano i loro protetti e trattano i “disobbedienti” come fossero pupi! La tutela dell’immagine indurrà a denunciare, senza indugio, simili casi limite, che nel 2006 non possono avere cittadinanza. Sarà necessario chiamare in causa l’Ania, che troppo ha lasciato fare alle sue consociate con conseguente approdo agli scandali in atto. Un risveglio dovrà essere suonato alle Associazioni dei consumatori, ai sindacati dei dipendenti e soprattutto ai politici, che tra un’elezione e l’altra, querelle su chi è più bravo, dovrebbero dedicare maggiore cura ad un settore cos“ vitale per l’economia. La Categoria deve conoscere quale sarà il destino che l’attende, tra canali alternativi e stravolgimenti della professione. Il mestiere dell’Assicuratore si vorrebbe sempre più bancario. I ricavi dovrebbero essere tratti da volumi d’affari vertiginosi anche in zone povere, però superaffollate da punti vendita! C’è da dire, che i Gruppi Agenti dovrebbero intervenire energicamente su programmi e progetti, dettati dall’umore di manager costosi e cervellotici. In alcuni casi, per l’immagine del settore, bisognerebbe arrivare prima della magistratura! La Nazione ha necessità di rigenerare l’economia. Bisognerebbe far capire ai responsabili di banche e assicurazioni, che sarebbe l’ora di smetterla di giocare a chi conta di più e che l’Europa non è condensata nella loro stanza dei bottoni! * Ex segretario Nazionale Sna Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato La rappresentanza commerciale Gli agenti non sono una rete proprietaria delle imprese di assicurazione Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato di Luigi Pacella* Le compagnie straniere e l’impresa agenzia L’articolo di Roberto Bianchi pubblicato nel numero di giovedì“ 13 aprile di Italia Oggi, può riavviare il confronto su un argomento che sente il peso di una proposizione ormai decennale e che rischia di essere trascurato nel momento in cui l’evoluzione del mercato e l’affermarsi di logiche comunitarie dovrebbero renderlo più possibile. Ci muoviamo infatti, oggi, in uno scenario decisamente stravolto rispetto a quel lontano 1996 in cui fu celebrato il Convegno da cui prese avvio il disegno di legge sul plurimandato. La minaccia, allora vista come dirompente delle compagnie telefoniche, è da considerarsi ormai una bazzecola, una pinzillacchera come direbbe Totò, a confronto con i canali distributivi oggi utilizzati dalle compagnie di assicurazione in alternativa alla rete agenziale. Oggi, complice anche il nuovo Codice delle Assicurazioni Private, hanno avuto legittimazione, quali reti distributive, le banche e le po- ste, con i loro innumerevoli punti vendita e addetti. Analogamente, in futuro sarà per supermercati e grande distribuzione. Tutti questi soggetti, all’apparenza cos“ eterogenei, hanno però qualcosa in comune. Un elemento decisivo: la rete di distribuzione è “proprietaria”. La stessa definizione che viene usata dalle compagnie per definire anche la rete agenziale. C’è quindi da chiedersi, seguendo il ragionamento di Bianchi, a chi si rivolgerebbero eventuali imprese giapponesi o americane per trattare le prestazioni di una rete per la distribuzione dei propri prodotti? Ai vertici delle poste, a quelli di una banca, alla proprietà di una catena di supermercati? Tutti soggetti, questi, in grado di garantire il numero di sportelli reclamati. In tal caso ad essere tagliata fuori sarebbe ancora una volta la rete di distribuzione agenziale in grado, è vero, di garantire professio- nalità, cultura assicurativa, presenza sul territorio e strutture adeguate, ma rappresentata da chi al tavolo di una ipotetica trattativa? Esiste oggi un soggetto economico che possa avere tale prerogativa? Possono considerarsi tali gli attuali gruppi aziendali agenti e lo stesso sindacato? Evidentemente no, almeno non con le attuali strutture, statuti e finalità. È dunque forse il momento di affrontare questa tematica, sulla rappresentanza commerciale ed industriale della rete di vendita agenziale, se realmente pensiamo di poter evolvere la nostra attività nel senso di un plurimandato che non sia la somma di tanti vincoli di tante mandanti. Un nostro silenzio rischierebbe di lasciare la rappresentanza della rete agenziale a chi la considera una rete proprietaria. * Coordinatore regionale Sna Campania 15 Gennaio/Aprile 2006 Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità di Vincenzo Cirasola* Consigli utili al consumatore: guardar bene prima le condizioni In Italia il passaggio alle polizze via web non è ancora avvenuto Il mercato delle assicurazioni on-line nel nostro paese non ha ancora raggiunto dimensioni significative. Le compagnie assicurative italiane hanno, infatti, scoperto il Web con un certo ritardo rispetto ai concorrenti europei ma, una volta uscite dai blocchi di partenza, si sono lanciate nella rincorsa. Nonostante la forte crescita fatta registrare negli ultimi anni l’Italia ha comunque ancora molta strada da fare, soprattutto se si guarda alla situazione di Paesi come Gran Bretagna e Germania. Nel 2004 (i dati per il 2005 non sono ancora disponibili) le assicurazioni online in Italia hanno raccolto premi per 706 milioni di euro, pari al 3,9% del mercato assicurativo. Gli agenti di assicurazione invece, continuano a raccogliere circa l’85% del mercato danni ed il 95% delle polizze RCAuto Il motivo per cui il passaggio al Web fino ad oggi non è ancora avvenuto, a mio avviso dipende prevalentemente dal fatto che la qualità del prodotto e sopratutto del servizio post vendita offerta dal sistema assicurativo del nostro Paese, è assai lontana dagli standard dei principali Paesi 16 Gennaio/Aprile 2006 Europei. L’assicurato italiano, in caso di sinistro ha timore a trovarsi “solo”, ed ha bisogno della consulenza e l’assistenza di una persona di fiducia, come può essere appunto il proprio agente, con il quale è possibile instaurare un contatto umano, che certamente non può offrire un operatore del call-center o internet. Non a caso la percentuale del contenzioso legale è molto più elevata per i clienti assicurati con le compagnie online, rispetto agli assicurati presso la rete agenziale tradizionale. Il ritardo italiano rispetto ad altri Paesi europei non è però dettato esclusivamente dai comportamenti delle compagnie ma anche da una questione culturale poiché l’italiano medio è cliente a cui piace essere “servito e riverito” ed è poco predisposto al “fai da te”. Basta guardare l’utilizzo del self-service per l’erogazione del carburante, dove siamo indietro rispetto alla Spagna e Grecia, come anche per l’organizzazione di un viaggio, dove preferiamo rivolgerci all’agenzia di fiducia per avere consigli sui servizi a terra prenotando prevalentemente alberghi da tre stelle in su. In ogni modo, bisogna prendere atto che sono sempre più in Italia gli utenti che scelgono di stipulare online l’assicurazione per il proprio veicolo. Di fronte ad offerte così“ variegate, il problema principale per l’utenza resta quello di trovare la tariffa RCA più adatta e conveniente alle proprie necessità personali. Il dubbio di aver compiuto la scelta giusta può restare anche dopo aver stipulato il contratto assicurativo. In un mercato di potenziali utenti che si trova a dover operare delle scelte, non sempre consapevoli, in un settore dove regna sovrana – occorrerà ammetterlo - una notevole confusione, riteniamo assai rischioso che la scelta ricada unicamente sulla polizza che costa meno, senza essere consapevoli delle limitazioni di rischio. Alcune responsabilità riteniamo vadano attribuite anche ad alcune Associazioni dei Consumatori, le quali hanno concentrato la loro valutazione e comparazione dell’offerta prevalentemente sulla differenza di prezzo. Mi sembra che su questo punto, almeno, alcune di esse abbiano potuto rimeditare, ammettendo Attualità Attualità Attualità Attualità Questa nuova tendenza, fu intrapresa qualche anno fa, prima da alcune Banche e in seguito anche dalle Poste Italiane, le quali, persuase dal successo ottenuto nel ramo vita, decisero di lanciarsi nel business “multirischi abitazioni”. L’amministratore delegato delle Poste nel 2003 dichiarò di coprire in 2 o 3 anni il 5% del comparto che attualmente vale 2 miliardi di euro. Lo SNA, a firma del sottoscritto, proprio su queste pagine, criticò quelle affermazioni ed espresse forte scetticismo sul successo di tale operazione. Oggi, possiamo affermare che avevamo ragione, infatti, dopo 3 anni i risultati conseguiti da “Poste Assicura” sono assai lontani da quelli auspicati. Questo per il semplice motivo che la gestione del ramo danni è assai diversa da quella relativa al ramo vita. Oggi, pur considerando che nel mercato multirischio abitazioni c’è molto spazio, infatti, solo il 30% delle case è coperto da questo tipo di polizze, sono propenso di ritenere che anche per le compagnie via web, come già avvenuto per le Banche e le Poste, i risultati saranno assai deludenti e pertanto mi auspico che i top manager delle blasonate compagnie che controllano quelle telefoniche, prelevano le risorse finanziarie destinate alle polizze via web per destinarle ad investimenti a favore della propria rete agenziale, semmai usando il sito web come vetrina dei prodotti, invitando però il consumatore a rivolgersi all’agenzia più vicina per una consulenza personalizzata. Noi, infatti, non abbiamo mai pensato che assicurare la casa, vale a dire il bene più importante di ogni famiglia, sia una cosa semplice. Tanto da limitarci a chiedere al cliente solo “pochi dati e un programma di software provvede a calcolare la polizza”. Noi assicuratori tradizionali siamo sempre stati convinti che “assicurare” non vuol dire vendere un prodotto, bens“ vendere un servizio che si svolge in tre fasi: il prima, il durante e il dopo. Di conseguenza, ai manager di Genertel (gruppo Generali), di Genialloyd (gruppo RasAllianz), di Linear (gruppo Unipol), di DirectLine (della britannica Royal Bank of Scotland) ci corre l’obbligo di chiedere: chi supporterà il cliente nella determinazione dei giusti valori da assicurare per il fabbricato e il suo contenuto? Chi illustrerà al cliente la portata reale del rischio assicurato al fine di evitare aspettative che vadano oltre la copertura stessa o il non utilizzo di quanto acquistato? Chi supporterà il cliente nella redazione della denuncia in caso di danno? Chi si farà punto d’ordine per dirimere eventuali incomprensioni o controversie con periti e liquidatori? Così“ come altrettanto doveroso riteniamo che il consumatore prima di stipulare una polizza per telefono o via web si faccia dare le risposte a tutte le domande da noi sottoposte al management aziendale. Raccomodando loro di tenere sempre presente il vecchio adagio: a ciascuno il proprio mestiere. Per Noi agenti di assicurazione la sicurezza del cliente è il nostro punto di partenza. Salvaguardare il patrimonio dei consumatori e dare garanzie certe al futuro delle famiglie italiane sono i presupposti indispensabili del nostro “mestiere”. Attualità Attualità Attualità Attualità che stipulare una polizza RCA online, non si tratta di un semplice scelta al ribasso, bens“ dell’acquisizione di un prodotto “diverso” da quello distribuito generalmente dal canale tradizionale. Il costante invito che rivolgiamo ai consumatori è quello a “guardar bene le condizioni, prima di sottoscrivere una polizza online”. Ed è bene che tali valutazioni vengano oculatamente fatte, visto che la cosiddetta “personalizzazione” della polizza è uno strumento largamente adottato dalle polizze telefoniche e presenta, insieme con i vantaggi dell’applicata riduzione del premio, anche i pericoli tutt’altro che eventuali che le numerose dichiarazioni raccolte in sede di stipulazione e in qualche modo incidenti sulla determinazione del premio, siano poi utilizzate ai fini delle eccezioni di cui agli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile. Una spada di Damocle che sarà sempre incombente e che costringerà ad un riesame costante ed attento della situazione originariamente dichiarata. Eguali considerazioni potrebbero essere fatte di fronte alla previsione delle franchigie o degli scoperti che in caso di sinistro rimangono a carico dell’assicurato. Insomma, tutto ciò mi ricorda la storia del lenzuolo corto che lascia fuori i piedi e che purtuttavia ognuno è padronissimo di scegliere. Basta saperlo. Stesso discorso vale anche per l’offerta online delle assicurazioni danni retail, prevalentemente “polizze infortuni e globale abitazione” che è possibile stipularle direttamente dal proprio computer, senza l’apporto della consulenza professionale dell’intermediario tradizionale. * Vicepresidente Nazionale SNA -responsabile “Area Danni” 17 Gennaio/Aprile 2006 Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Alcune compagnie interpretano (male) l’art. 117 del Codice delle Assicurazioni FAX - E MAIL Milano, 14 marzo 2006 Separazione Patrimoniale ex art. 117 Oggetto: Codice delle Assicurazioni e p.c. Ai Sigg.: - Presidenti Proviniciali - Coordinatori Regionali - Componenti Comitato GAA - Componenti Consulta GAA Facciamo seguito alla precedente Circolare della Federazione del 3 gennaio 2006 (ved.www.snaservice.it e www.unapass.it), per comunicare ulteriori e più precise indicazioni in merito agli effetti dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni – Separazione patrimoniale, entrata in vigore il 1° gennaio 2006. Tali indicazioni si rendono oltremodo necessarie a seguito del proliferare di circolari, istruzioni e nuove regole operative inviate agli Agenti da parte delle Imprese. 1) L’art. 5 della Direttiva 2002/92, che costituisce il presupposto che legittima l’art. 117 del nuovo Codice delle Assicurazioni, impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l’incapacità dell’intermediario 18 Gennaio/Aprile 2006 - All’ANIA - Al Ministero delle Attività Produttive - All’ISVAP LORO SEDI assicurativo di trasferire i premi all’impresa di assicurazione o di trasferire all’assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio. In particolare il punto c) di tale norma stabilisce che le somme del cliente devono essere trasferite attraverso conti-cliente rigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori. 2) L’art. 117 del D.Lgs. 209/2005 stabilisce che i risarcimenti dovuti ed i pagamenti effettuati dagli assicurati debbano essere versati dall’intermediario su un conto separato di cui può essere titolare l’intermediario espressamente in tale qualità; tali somme (premi e risarcimenti e/o altri importi dovuti dalle Compagnie agli assicu- rati) costituiscono un patrimonio autonomo, separato da quello dell’intermediario. Sul “conto separato” non sono ammesse azioni esecutive che non siano quelle dell’assicurato o delle Compagnie per i propri crediti. Sul conto non è ammessa l’azione neppure compensativa da parte dell’istituto depositario. 3) Alla stregua di tali premesse normative alcune Imprese pretendono di imporre agli Agenti conti bancari con delega operativa alle medesime Compagnie ed altre regole “innovative” che non possono essere assolutamente condivise ed accettate. Fermo restando quindi il diritto dell’impresa di pretendere quanto spettante, riteniamo che ogni informazione inerente il conto, debba avvenire nel rispetto Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Lgs. 209 del 2005. Per gli Agenti in regime di esclusiva può essere indicata con il nome e la qualità professionale, anche l’Impresa di cui l’Agente è mandatario. La Legge non stabilisce che l’Impresa possa operare sul conto separato dell’Agente (effettuare prelievi, chiedere direttamente estratti conto, disporre la chiusura del conto. Non è in contrasto con l’art. 117 la possibilità che il conto goda di affidamenti bancari, anche al fine di fronteggiare scoperti di valuta e/o insoluti nei pagamenti dei premi e/o spese bancarie. L’Agente, in base al contratto di Agenzia, dispone delle provvigioni e delle altre somme a suo credito giacenti sul conto. Le somme giacenti sul conto separato non possono essere utilizzate per fini diversi dalla rimessa dei premi e/o pagamento dei risarcimenti e dei crediti degli assicurati; pertanto tali giacenze non potranno essere utilizzate per garantire affidamenti e/o altre operazioni bancarie da parte dell’Agente. Si consiglia agli iscritti di adottare nel rapporto con l’istituto bancario il testo qui allegato: Oggetto: conto corrente n…… a me/noi intestato, ai sensi dell’art. 117 del Decreto Lgs. n. 209/2005 A seguito dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni avvenuta il 1/1/2006 (D. Lgs. n. 209/2005) il conto corrente n. …., dovrà intendersi a me/noi intestato nella espressa qualità di Agente/Agenti di Assicurazione (ex art.109 , lett. A del Codice delle Assicurazioni) e soggetto al regime stabilito dall’art. 117 del Cod. Ass, conseguentemente, riguardo le “Condizioni generali di contratto per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” sono da ritenersi inapplicabili le norme ivi contenute in contrasto con il citato art. 117 Decr. Lgs. 209/2005 e, in particolare, è escluso ogni diritto di compensazione legale, giudiziale e convenzionale anche rispetto ai crediti da Voi vantati nei miei/nostri confronti. Come altres“ previsto dal citato art. 117 non sono ammesse sul detto conto azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati o dall’Impresa. c) Per ciò che attiene alle regole che disciplinano i subagenti e gli altri collaboratori dell’Agente, va anzitutto premesso che le Imprese preponenti restano escluse dalla partecipazione ai relativi rapporti. Per i subagenti e gli altri collaboratori di Agenzia di cui alla lettera E dell’art. 109 del Codice si ritiene che debba essere formulata una prima distinzione tra Subagenti che operano all’esterno della sede agenziale e soggetti che operano invece, all’interno dell’Agenzia. Per i primi, valgono le regole di cui all’art. 117 sopra indicate per gli Agenti, pertanto tali Subagenti dovranno: 1) versare gli incassi direttamente all’Agente, il quale provvederà poi a farli confluire sul conto separato dell’agenzia; 1bis) versare sul conto separato intestato all’Agente, tramite delega operativa di versamento rilasciata al sub-agente; 2) aprire da parte del sub-agente un proprio conto separato, intestato al sub-agente ed espressamente riferito alle condizioni di cui all’art. 117 del Codice per poi per poi, alle scadenze contrattuali previste,trasmettere le giacenze dei premi (al netto di eventuali provvigioni) direttamente all’Agente che le verserà sul proprio “conto separato”. Gli altri collaboratori dell’Agenzia ivi compresi i Subagenti, sprovvisti di propria sede operativa, dovranno versare gli incassi effettuati direttamente all’Agente. Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato del rapporto contrattuale bilaterale agente-banca, con salvaguardia degli elementi tipici del rapporto di conto corrente bilaterale. Non dovranno quindi essere inserite condizioni contrattuali che possano ridurre o menomare il rapporto. A fronte delle problematiche specifiche emerse dalla verifica delle ordinarie prassi operative in ordine alle anticipazioni di valuta normalmente operate dagli Agenti, agli addebiti e rilievi contabili non direttamente riferibili ai premi ed alle provvigioni (addebiti per rivalse, storni di contributi ed incentivazioni, premi recuperati per azioni legali) ed ad altri specifici aspetti dell’operatività di mercato la Federazione, consultata l’Area Legale ed i propri consulenti, fornisce agli iscritti le seguenti indicazioni e precisazioni. a) L’autonomia imprenditoriale dell’Agente, rispetto alle preponenti, costituisce un caposaldo del sistema distributivo italiano ed è confortato dall’impianto normativo interno e dalla prassi del mercato. L’art. 117 del Codice riconosce l’autonomia patrimoniale dell’intermediario rispetto alle Imprese attribuendo all’Agente un ruolo peculiare nella gestione del flusso finanziario tra assicurato e Compagnia. Le regole della Direttiva comunitaria, e poi quelle dell’art. 117, individuano nel “conto separato” tenuto dall’Agente un preciso ruolo, da parte di quest’ultimo, a tutela dei diritti patrimoniali dei consumatori. b) In merito a quanto sopra rilevato, deve precisarsi che il conto “corrente separato” secondo l’interpretazione della lettera e della ratio delle citate norme deve avere come intestatario: nome e cognome e indicazione della qualità professionale dell’intermediario (Agente di assicurazione oppure Broker oppure subagente e/o collaboratore di Agenzia); richiamo specifico all’art. 117 del Decreto 19 Gennaio/Aprile 2006 News Sindacato News Sindacato News Sindacato News Sindacato News Sindacato News Sindacato di Filippo Guttadauro* Il nuovo “Codice delle assicurazioni private” Significative norme a tutela dei Consumatori e regole di comportamento per gli Agenti e le Compagnie Sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 7/9/2005, n. 209, “Codice delle assicurazioni private”, entrato in vigore il 1 gennaio 2006. Dopo quasi cinquant’anni dal varo del Testo Unico sulle assicurazioni private (D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449) ci troviamo di fronte ad un nuovo Testo Unico che ha l’obiettivo di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione della abbondante legislazione che si è subentrata nel tempo sulla materia. Nel corso degli anni più recenti la normazione di fonte comunitaria volta a creare il mercato unico europeo delle assicurazioni è intervenuta in maniera sempre più dettagliata e pregnante in quello che è considerato un vero e proprio ordinamento di settore, contribuendo a creare un sistema di norme sempre più complesso e di difficile utilizzo non solo per utilizzatore comune ma anche per gli addetti del settore. Era quindi ormai necessario un quadro normativo generale che facilitasse il compito nell’operare quotidiano, che fosse al passo con lo sviluppo che il mercato assicurativo ha avuto e che sicuramente avrà nei prossimi anni, anche per le sfide che è chiamato a raccogliere in campi nuovi e di grande rilevanza sociale. 20 Gennaio/Aprile 2006 L’esigenza era ancor più sentita ed urgente se si pensa che settori vicini, come quello bancario e dell’intermediazione finanziaria, avevano già da tempo proceduto all’emanazione di testi unici per rispondere alle medesime questioni poste a seguito dell’integrazione europea. Il nuovo Codice delle assicurazioni, introduce importanti innovazioni: • in tema di delegificazione e contestuale affidamento di poteri regolamentari all’Autorità di controllo di settore, pur sempre nel rispetto dei principi di legalità e di sovraordinazione delle fonti normative comunitarie; • in tema di trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato, armonizzando la disciplina assicurativa con la normativa sull’intermediazione finanziaria, in particolar modo per quanto riguarda l’informativa al contraente, la pubblicità e le regole di comportamento; • omogeneizzando la normativa assicurativa con quella bancaria in tema di assetti proprietari e di nozione di “gruppo assi- curativo”; • regolando figure contrattuali sconosciute al Codice civile, quali l’assicurazione assistenza e l’assicurazione tutela giudiziaria; • recependo la direttiva sugli intermediari assicurativi (2002/92/CE), che conferisce al sistema distributivo un assetto più competitivo, professionale e trasparente per l’utenza assicurativa. Il Codice, composto da 355 articoli, riunisce tutte le norme che riguardano l’assicurazione, salvo quelle relative al contratto, che restano disciplinate dal Codice Civile (artt. 1882 – 1932). Il Governo dovrà emanare, entro il 31/12/2007 le disposizioni di attuazione del Codice ed entro la stessa data l’ISVAP emanerà la raccolta informatica dei suoi Regolamenti, una per ogni Titolo del Codice, in sostituzione dei suoi precedenti provvedimenti e circolari, che saranno tutti abrogati (art. 354, comma 6). L’art. 354 del Codice abroga 39 provvedimenti normativi esistenti, in particolare: News Sindacato News Sindacato News Sindacato NUOVI SISTEMI DI RISARCIMENTO DEL DANNO Terzi trasportati (art. 141) Dall’1/1/2006 il risarcimento dei danni ai terzi trasportati sarà a carico della Compagnia del vettore a prescindere dalla responsabilità e nei limiti del massimale di legge, salvo rivalsa successiva nei confronti della compagnia del responsabile. Risarcimento diretto (artt. 149 – 150) Viene poi introdotta l’innovazione di maggior impatto per il settore, cioè il risarcimento diretto del danno da parte della Compagnia verso i propri assicurati danneggiati: in caso di sinistro tra due veicoli, chi ha subito un danno a cose o alla persona con lesioni permanenti fino al 9 % deve rivolgersi all’assicuratore del veicolo utilizzato. Tale nuova disciplina sarà regolamenta- ta entro l’1/4/2006 con decreto del Presidente della Repubblica ed entrerà in vigore, presumibilmente, a luglio 2006. NUOVE NORME ASSUNTIVE IN MATERIA DI RCA Furto del veicolo (art. 122, comma 3) Questo articolo dispone che in caso di circolazione contro la volontà del proprietario: - l’assicurazione R.C.A. cessa dalle ore 24 del giorno della denuncia di furto presentata all’Autorità di pubblica sicurezza; - l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al periodo di assicurazione non goduto, al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Precisa poi l’ art. 283, comma 1, lettera “d”, che, in tale ipotesi: - i sinistri verificatisi successivamente sono a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Tali cambiamenti, nonché altri introdotti dal nuovo Codice, comportano: - la necessità di modificare le condizioni generali di assicurazione in materia di R.C.A. (dopo quelle appena apportate con effetto 1/11/2005 in conseguenza dell’ introduzione della classe universale C.U. in seguito alla circolare ISVAP 555/2005): - l’esigenza di coinvolgere il Contraente circa il tempestivo avviso alla Compagnia dell’ avvenuto furto, sia al fine di consentire alla stessa di non pagare eventuali sinistri provocati dai ladri, sia soprattutto per consentire al Contraente di ottenere il rimborso del premio pagato e non goduto dietro presentazione di copia della denuncia di furto. In tal modo si consente il rimborso del premio (relativo alla sola garanzia R.C.A.) pagato e non goduto, al netto dell’ imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se poi il Contraente richiederà di assicurare, entro 1 anno dal furto il veicolo ritrovato oppure altro veicolo dello stesso proprietario (in sostituzione di quello rubato) si procederà all’ emissione di un nuovo contratto, mantenendo la classe di merito C.U. maturata alla data del furto. News Sindacato News Sindacato News Sindacato – i Regi Decreti del marzo 1922 n. 387 e del gennaio 1925 n. 63; – il precedente Testo Unico sulle assicurazioni (D.P.R. n. 449/1959); – la legge n. 990/1969 e le successive leggi in materia di R.C.A.; – le leggi che avevano istituito l’Albo Agenti (L. 48/1979) e l’Albo Broker (L. 792/1984); – i decreti legislativi nn. 174 e 175 del 1995 in materia di imprese di assicurazione Vita e Danni. L’art. 354 precisa che l’abrogazione è immediata per le norme incompatibili con le nuove, mentre quelle compatibili resteranno in vigore al massimo per due anni, cioè fino alla emanazione delle disposizioni di attuazione da parte del Governo e dell’ISVAP. Descriviamo le principali novità, mentre ci soffermiamo più diffusamente sulle novità di specifico interesse degli Agenti di assicurazione. Obbligo a contrarre (art. 132) Il legislatore ha confermato la disciplina della legge precedente la 990/69, che prevedeva l’obbligo a tariffare tutte le tipologie di rischi R.C. auto e a stipulare con chiunque ne faccia richiesta sulla base delle tariffe precedentemente stabilite. Questo obbligo a contrarre, va conciliato con i necessari controlli antifrode. Questo disposto all’obbligo a contrarre prevede che vada fatta “ salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa”. Attestazione sullo stato del rischio (art. 134) Il nuovo codice chiarisce che l’attestazione si riferisce al proprietario del veicolo, al quale deve essere consegnata se diverso dal Contraente: ciò vale nel solo caso di contrasto tra Contraente e Proprietario circa il soggetto legittimato a ricevere la consegna dell’ attestazione. Chi omette la consegna dell’attestato (art. 317, comma 2) incorre in una sanzione che varia da €.1500 a €. 4.500. Inoltre da gennaio 2006, gli attestati di rischio conterranno l’ indicazione del Proprietario del veicolo, oltre che del Contraente. 21 Gennaio/Aprile 2006 News Sindacato News Sindacato News Sindacato News Sindacato News Sindacato News Sindacato Divieto di abbinamento (art. 170) Il nuovo codice vieta di subordinare la conclusione di un contratto RCA con ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari. Questo articolo concede su polizze prestate con franchigia, la possibilità di recupero delle stesse con pattuizioni di idonee garanzie. Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante (art. 171) In caso di vendita del veicolo o del natante, l’alienante può esercitare le seguenti opzioni: a) risolvere il contratto di assicurazione dalla data della vendita, con diritto al rimborso del rateo di premio non goduto (al netto di imposta e S.S.N.); b) cedere il contratto assicurativo all’acquirente con obbligo di informare sia la Compagnia che l’acquirente; c) trasferire il contratto ad altro veicolo, con conguaglio eventuale del premio. Diritto di recesso (art. 172) Il codice ribadisce quanto già oggi previsto (dall’ art. 2, comma 5, della legge n. 137/2000), confermando il diritto del Contraente di recedere dal contratto R.C.A. senza preavviso e fino al giorno di scadenza, in caso di aumenti di premio superiori al tasso di inflazione, esclusi quelli derivanti dall’ applicazione delle regole evolutive. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure consegnata a mano o inviata a mezzo fax. Per tutti i casi diversi da quello sopra descritto il termine di preavviso per la disdetta è stato ridotto da 30 a 15 giorni. INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE (Titolo IX, artt. 106 – 121) Veniamo adesso alla materia che più specificamente riguarda l’atti22 Gennaio/Aprile 2006 vità di agente di assicurazione. Il Legislatore Italiano ha qui recepito la direttiva europea in materia di intermediazione assicurativa, eliminando, tra l’altro, l’Albo Agenti e l’Albo Broker, che vengono sostituiti dal Registro degli intermediari. Cos’è l’intermediazione assicurativa? Il nuovo Codice, fornisce testualmente questa definizione (art. 106): • L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativi consiste ne presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza o consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o alla esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Salvo quanto diremo successivamente in materia di disciplina transitoria, ciascuna di queste attività dall’ 1/1/2006 è riservata esclusivamente agli iscritti al nuovo Registro unico elettronico degli intermediari, in quanto le sanzioni per chi esercita l’attività di intermediazione senza essere iscritto nell’apposito registro, commette il reato di “esercizio abusivo” di attività, punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da €.10.000 a €.100.000 (art. 305, comma 2). Qualunque persona fisica (anche di Compagnie o di Agenzie) collabori con intermediari abusivi può essere punita per concorso (art. 110 del Codice Penale) nel reato di intermediazione abusiva; inoltre le Compagnie che si avvalgono di intermediari abusivi sono punite in proprio con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.10.000 a €.100.000. Possono invece essere esercitate anche da soggetti non iscritti al Registro: a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione e dai loro dipendenti; b) le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale, sempre che l’obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all’assicurato nella conclusione o nell’ esecuzione di un contratto di assicurazione; c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita; 2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile; 3) l’intermediazione non e’ svolta professionalmente; 4) l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo Vita e della responsabilità civile connessi al viaggio stesso; 5) l’importo del premio annuale non eccede 500 €. e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni. Ci sembra dunque evidente che l’ambito di attività per i soggetti non iscritti al Registro rischia di essere praticamente annullato. Una rigida interpretazione della norma potrebbe infatti comportare che procacciatori e collaboratori di vario genere di cui si avvalgono le Agenzia al 31/12/2005: - o siano iscritti al registro a cura dell’Agenzia ed entro il 31/12/2006; - o debbano cessare la collabora- News Sindacato News Sindacato News Sindacato IL REGISTRO UNICO ELETTRONICO DEGLI INTERMEDIARI (art. 109) Il nuovo Codice, persegue lo scopo di realizzare un corretto funzionamento del mercato unico delle assicurazioni private attraverso l’instaurazione di una licenza unica per gli intermediari assicurativi e riassicurativi. La parità di trattamento tra gli operatori che esercitano l’intermediazione, la trasparenza e le garanzie finanziarie fornite nei rapporti con i consumatori. Nell’attuare ciò, il Codice prevede un Registro unico, suddiviso in più Sezioni, ciascuna delle quali prevede una specifica figura di intermediario. Il Registro unico, diviso in 5 sezioni, sarà disciplinato con successivo regolamento dall’ISVAP: Sezione a): Gli Agenti di assicurazione, cioè intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese; Sezione b): I broker, cioè intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza della Compagnia; Sezione c): I produttori diretti delle Compagnie per i rami Vita, infortuni e malattia e senza obblighi di orario o di risultato; Sezione d): Le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Poste Italiane – divisione servizi bancoposta; Sezione e): I soggetti addetti all’intermediazione, quali dipendenti, collaboratori, produttori e altri incaricati di Agenti, Broker e altri intermediari, limitatamente all’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera. Va precisato che non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del Registro, né in una sezione del Registro e nel ruolo dei periti assicurativi R.C.A. di cui all’ art. 157. Gli addetti alla intermediazione di cui alla Sezione “e” devono essere iscritti al Registro a cura dell’Agenzia, la quale è inoltre tenuta a darne contestuale notizia all’Impresa preponente. Con successivo regolamento ISVAP stabilirà gli obblighi di comunicazione a carico di imprese e intermediari, nonché le forma di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso al registro. REQUISITI I requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche (Agenti) sono stabiliti dall’art. 110. Si tratta di: a) onorabilità: godere dei diritti civili, non aver riportato condanne irrevocabili per taluni delitti, assenza di fallimenti o di cause di decadenza; b) professionalità: aver superato l’esame di idoneità che sarà regolamentato da ISVAP; c) copertura assicurativa di responsabilità civile, con massimale di almeno un milione di €. per sinistro e 1,5 milioni di €. all’anno per tutti i sinistri, per danni arrecati sia per negligenza o errori professionali dell’agente sia per negligenza, errori o infedeltà dei suoi collaboratori. I requisiti per l’iscrizione dei collaboratori dell’Agenzia (limitatamente all’attività svolta fuori dei locali) sono i seguenti (art. 111): News Sindacato News Sindacato News Sindacato zione con l’ Agenzia. Riteniamo opportuno ritornare in argomento non appena ci saranno i relativi chiarimenti da parte dell’ ISVAP. Ricordiamo che il controllo delle strutture produttiva di agenzia, in previsione dell’entrata in vigore del nuovo codice, è stato richiesto dall’ ISVAP con circolare 533/2004 a tutte le Compagnie e queste dovevano censire i collaboratori addetti all’ attività di intermediazione, verificandone i requisiti di onorabilità, sia di fornire agli stessi, di concerto con le Agenzie, idonei percorsi di formazione professionale. Infine va evidenziato che l’esercizio dell’attività di intermediario è vietato e non possono essere iscritti al Registro, in base l’art. 108, comma 4 a: – enti pubblici, enti o società controllati da enti pubblici; – pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno oppure superiore al 50% con l’ente pubblico. a) onorabilità: gli stessi previsti per l’Agente; b) professionalità: ovviamente adeguata all’attività svolta e ai prodotti su cui operano, accertata mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dall’Impresa e dall’Agenzia. Fermo l’obbligo dell’Agenzia di iscrivere al Registro solo i collaboratori che svolgono attività di intermediazione fuori dei locali d’Agenzia (art. 109, comma 2, lettera “e”), il Codice dispone che anche i collaboratori addetti all’intermediazione che operano dentro i locali dell’Agenzia debbano essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità (art. 111, comma 5). I requisiti per l’iscrizione di Società agenziali (S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.A., Soc.Coop.) nel registro (art. 112), sono, fra gli altri, i seguenti: a) aver affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione (cioè la delega all’attività assicurativa) ad almeno una persona fisica iscritta alla sezione “a” del registro; 23 Gennaio/Aprile 2006 News Sindacato News Sindacato News Sindacato News Sindacato News Sindacato News Sindacato b) aver stipulato la polizza di responsabilità civile anche per l’attività svolta dalla società, dai delegati, dai dipendenti e dai collaboratori. La cancellazione e reiscrizione degli intermediari sono disciplinate dagli artt. 113 e 114. Per gli iscritti al Registro viene introdotto un contributo annuale denominato “ contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione” nella misura indicata dall’art. 336 e più precisamente: • 100 € per le persone fisiche (Agenti singoli) iscritti alla sezione a); • 500 € per le persone giuridiche iscritte alla sezione a); • 100 € per le persone giuridiche iscritte alla sezione b); • 500 € per le persone giuridiche iscritte alla sezione c); • 50 € per le persone fisiche (produttori diretti) iscritte alla sezione c) • 10.000 € per persone giuridiche iscritte alla sezione d) (Banche, Sim, Poste); • nessun contributo è prescritto per i collaboratori dell’Agenzia. Il contributo è da versare direttamente all’ISVAP entro il 31 luglio di ogni anno (art.335 comma 5) ed è determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 maggio di ogni anno. Inoltre tutti gli iscritti al Registro, compresi i collaboratori d’Agenzia, sono soggetti alle sanzioni disciplinari (richiamo, censura o radiazione) se violano le norme del Codice o le relative (e future) disposizioni di attuazione (artt. 329 331). Anche le Compagnie versano il contributo commisurato ad una aliquota non superiore al 2 per mille sui premi incassati al netto delle imposte e tasse. All’art. 336 precisa che il contributo non è deducibile dal reddito dell’intermediario. 24 Gennaio/Aprile 2006 DISCIPLINA TRANSITORIA Intermediari già iscritti od operanti (art. 343) Gli Agenti che alla data di entrata in vigore del Codice (1/1/2006) sono iscritti all’Albo Agenti saranno iscritti automaticamente dall’ISVAP nel Registro degli intermediari, Sezione “a”, a condizione che entro il 31/12/2006 dimostrino a ISVAP di aver stipulato la polizza di responsabilità civile. Le persone fisiche che al 31/12/2005 non hanno maturato i requisiti per l’iscrizione nell’Albo Agenti ma che li matureranno entro il 31/12/2006 completando il periodo di attività, potranno chiedere l’iscrizione al Registro, Sezione “a” e continuare ad esercitare l’attività per tutto il 2006 in attesa della maturazione dei requisiti. I dipendenti e collaboratori d’Agenzia che al 31/12/2005 esercitano l’attività possono essere iscritti dall’Agenzia entro il 31/12/2006 alla Sezione “e” del Registro e, nel frattempo, possono continuare a svolgere l’attività precedentemente svolta. Risolvendo poi una questione controversa, il comma 6 dell’art. 343 dispone che gli intermediari persone fisiche non sono soggetti agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa. REGOLE DI COMPORTAMENTO Separazione patrimoniale (Art. 117) I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’intermediario. Tale norma, in linea con quanto già anticipato da ISVAP con la circolare 533/2004, lascia aperta in linea teorica una duplice possibilità rispetto ai conti correnti bancari o postali sui quali fa confluire i premi pagati dai contraenti: – che gli stessi siano intestati alla Compagnia; – oppure che gli stessi siano intestati all’Agente “espressamente in tale qualità”. Tale “conto separato” deve, in ogni caso, costituire un patrimonio autonomo, assume quindi i seguenti significati: • tale conto deve essere utilizzato esclusivamente per effettuare versamenti o rimborsi di premi assicurativi o pagamento di sinistri o altre operazioni contabili inerenti l’ attività d’ agenzia nel rapporto con l’ Impresa mandante o con le Coassicuratrici; • su tale conto i terzi creditori dell’Agenzia non possono effettuare pignoramenti o sequestri, essendo legittime solo azioni legali o della Compagnia o degli assicurati o di terzi creditori della Compagnia o degli assicurati; • l’Istituto (bancario o postale) presso cui sono è acceso il deposito non può effettuare operazioni di compensazione tra pro- News Sindacato News Sindacato News Sindacato Gli altri collaboratori dell’Agenzia ivi compresi i sub-agenti, sprovvisti di propria sede operativa, dovranno versare gli incassi effettuati direttamente all’Agente. Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi (Art. 118) Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo prova con- traria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta. Tale disposizione è una chiara manifestazione di tutela degli assicurati, nell’ ipotesi in cui un collaboratore percepisca dei premi e non li trasmetta all’Agenzia, in quanto spetta alla Compagnia e all’Agenzia dimostrare che il premio non è stato pagato dal Cliente in buona fede al collaboratore. Questa norma, riteniamo, tende sempre di più, oltre che al controllo dei collaboratori, anche a scoraggiare il pagamento dei premi per contante. Doveri e responsabilità verso gli assicurati (Art. 119) L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e). Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a), b) o d), è responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e). Tale norma detta i seguenti principi: • La Compagnia è responsabile dei danni arrecati, anche se dolosamente, da: -produttori diretti della Compagnia; - intermediari finanziari (di cui all’art. 109, comma 2, lettera “d”) e da loro collaboratori. • L’Agenzia è responsabile dei danni arrecati, anche se dolosamente, dall’attività di intermediazione svolta dai propri collaboratori (di cui all’art. 109, comma 2, lettera “e”); ricordiamo che tale attività deve essere coperta dalla polizza di R.C. che le Agenzie dovranno presentare ad ISVAP entro il 31/12/2006. News Sindacato News Sindacato News Sindacato pri eventuali crediti verso l’ Agenzia e le somme giacenti sul conto. Per ciò che attiene alle regole che disciplinano i sub-agenti e gli altri collaboratori dell’Agente, va anzitutto premesso che le Imprese preponenti restano escluse dalla partecipazione ai relativi rapporti. Per i subagenti e gli altri collaboratori di Agenzia di cui alla lettera “e” dell’art. 109 del Codice si ritiene che debba essere formulata una prima distinzione tra sub-agenti che operano all’esterno della sede agenziale e soggetti che operano invece, all’interno dell’Agenzia. Per i primi, valgono le regole di cui all’art. 117 sopra indicate per gli Agenti, pertanto tali sub-agenti dovranno: 1) versare gli incassi direttamente all’Agente, il quale provvederà poi a farli confluire sul conto separato dell’agenzia oppure versarli sul conto separato intestato all’Agente, tramite delega operativa di versamento rilasciata al sub-agente; 2) aprire da parte del sub-agente un proprio conto separato, intestato al sub-agente ed espressamente riferito alle condizioni di cui all’art. 117 del Codice per poi, alle scadenze contrattuali previste,trasmettere le giacenze dei premi (al netto di eventuali provvigioni) direttamente all’Agente che le verserà sul proprio “conto separato”. Informazione precontrattuale e regole di comportamento (Art. 120). Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo 109, comma 2, e quelli di cui all’articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall’ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente: a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente; b) se propongono determinati pro25 Gennaio/Aprile 2006 News Sindacato News Sindacato News Sindacato News Sindacato News Sindacato News Sindacato dotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese; c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d’ affari, fermo restando l’ obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione. L’ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all’attività di intermediazione, disciplina con regolamento: a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione relativi all’intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l’impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all’eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all’esistenza di obblighi assunti per la promozione e l’intermediazione con una o più imprese di intermediazione; b) le modalità con le quali è fornita l’informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, 26 Gennaio/Aprile 2006 fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l’uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto; c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta; d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 329. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi. La norma in esame detta alcuni principi fondamentali per le Agenzie e per i suoi collaboratori, validi per ogni tipologia di contratto: a) l’obbligo di esplicitare al contraente il nominativo della Compagnia per la quale operano; b) l’obbligo di proporre o consigliare un prodotto adeguato alle esigenze (assicurative, previdenziali e fideiussorie) del Cliente. Su tale punto ricordiamo che l’ ISVAP, nel settore dei prodotti vita, ha anticipato le previsioni del codice, emanando la circolare 551/2005. TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL’ASSICURATO Pubblicità dei prodotti assicurativi (Art. 182) La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell’informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari. Regole di comportamento (Art. 183) Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio; d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati. L’ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli. L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall’impresa, individua le categorie dei soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti dia assicurazione dei rami Danni, tenendo in considerazione le partico- News Sindacato News Sindacato News Sindacato Nota informativa (Artt. 185 – 187) La principale novità in materia, rispetto a quanto disposto dall’art. 109 del Decreto n. 174/2005 (vita) e dall’art. 123 del Decreto n. 175/2005 (danni), è la seguente: • dal 1° gennaio 2006 la nota informativa deve essere consegnata sempre al Contraente (persona fisica, ente, società) di qualunque contratto assicurativo (o fideiussorio o previdenziale). In precedenza, invece, nei rami danni andava consegnata solamente al contraente persona fisica. SANZIONI AMMINISTRATIVE Oltre alle sanzioni penali a carico dell’intermediario abusivo (e del personale dell’ Agenzia o della Compagnia che concorra nel reato) il Codice introduce anche per gli intermediari consistenti sanzioni amministrative. Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari (Art. 324) L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 119, comma 2,ultimo periodo, 120, 121,131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all’articolo 109 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 10.000, anche se commessa da propri Dipendenti o altri ausiliari. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell’illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati. L’Opinione di Roberto Bianchi Alla domanda che ci viene di sovente espressa da parte di molti colleghi circa il giudizio complessivo sul Codice delle Assicurazioni, siamo soliti rispondere che, nel complesso, non ci soddisfa quanto uscito dalla penna dell’estensore. Per questo, durante la fase della elaborazione, lo Sna ha svolto un’azione di controllo e orientamento che ha riportato giustizia su diversi passaggi di interesse collettivo per la categoria. E in effetti la prima stesura del documento con il quale il Governo recepiva la norma europea in materia di distribuzione assicurativa, è stato modificato nella sostanza grazie al contributo del sindacato, anche se molte cose rimangono ancora da correggere. Nel contempo alcune enunciazioni, condivisibili dal punto di vista ideologico, come l’indennizzo diretto dei danni RCAuto, rischiano di scaricare sulle agenzie costi e procedure che altrimenti competono alle compagnie. Sarà quindi necessario presidiare con autorevolezza il momento della stesura dei regolamenti attuativi destinati a disciplinare i diversi aspetti rimasti alla fase della semplice dichiarazione di principio. Ci riferiamo in particolare alla separazione dei beni che non attribuisce alle compagnie, come sarebbe logico, il rischio di insolvenza da parte della clientela ed inoltre all’obbligo della formazione che dovrebbe rimanere in capo alle imprese, ma che esse hanno di fatto scaricato sugli agenti, limitandosi ad erogare dischetti di autoapprendimento che non soddisfano neppure l’aspetto formale del problema. Ci riferiamo anche alla vexata questio della trasparenza nella comunicazione precontrattuale, circa la quale è stato previsto un impianto sanzionatorio che svela involontariamente la difficoltà ad individuare la vera soluzione. In un complesso articolato nel quale prevale la logica della deregulation distributiva e nel quale agli intermediari professionali vengono sovrapposti senza distinzione i dipendenti delle banche e delle poste, gli unici a non godere della libertà imprenditoriale sono soltanto gli agenti. Eppure è proprio dal plurimandato che dipende l’obiettività della consulenza pre vendita e l’autonomia professionale nella scelta del prodotto più aderente alle reali esigenze di sicurezza espresse dal cliente. E allora il sindacato continuerà ad esercitare pressioni ad ogni livello, affinché questa elementare regola di giustizia e di par conditio venga riconosciuta all’unico intermediario in grado di tutelare realmente gli interessi del consumatore: gli agenti. News Sindacato News Sindacato News Sindacato lari caratteristiche delle varie tipologie di rischio. * Componente il Comitato di Redazione 27 Gennaio/Aprile 2006 Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità Attualità di Filippo Guttadauro* Riforma del Settore dell’Autotrasporto Responsabilità civile del vettore stradale Decreto legislativo 21.11.2005 n. 286 Nel settore dell’autotrasporto di merci si realizza così la libera contrattazione dei prezzi del trasporto, accompagnata da misure per incentivare il rispetto delle regole sulla sicurezza stradale da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trasporto. Viene inoltre prevista l’applicazione dell’apparato sanzionatorio della patente a punti alla carta di qualificazione dei conducenti per le infrazioni commesse nell’esercizio dell’attività professionale. Con il decreto legislativo 21.11.2005 n. 286, pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2006, è stata attuata la legge delega n. 32 del 2005 per la riforma del settore in materia di liberalizzazione dell’esercizio dell’attività di autotrasporto per conto terzi. Il decreto ha l’obiettivo di provvedere al riordino delle norme vigenti, perseguendo sia la liberalizzazione tariffaria con il superamento del sistema tariffario obbligatorio fino ad ora in vigore sia la tutela della sicurezza stradale. Obiettivo specifico perseguito dalla legge, avente una conseguenza diretta sulla responsabilità del trasportatore per i danni causati alla merce trasportata e naturalmente sulle coperture assicurative della responsabilità vettoriale, è la ridefinizione dei criteri per il calcolo dei limiti di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate. PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE Illustriamo brevemente i temi che avranno un maggior impatto sotto il profilo assicurativo. 28 Gennaio/Aprile 2006 SUPERAMENTO DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE L’art. 3 abroga il sistema delle tariffe obbligatorie (c.d. “a forcella”) per l’attività di autotrasporto merci per conto terzi previste dalla legge 298/74. LIBERA CONTRATTAZIONE DEI PREZZI Con soppressione dal 1 marzo 2006 della tariffa “a forcella” i corrispettivi (noli) per i servizi di trasporto di merci su strada saranno determinati liberamente dalle parti che stipulano il contratto di trasporto, cos“ come previsto dall’articolo 4. L’unico limite sarà la nullità delle clausole contrattuali che prevedono modalità e condizioni di esecuzione del trasporto contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. RESPONSABILITÀ CONDIVISA Gli articoli 7 e 8 introducono alcune norme sulla violazione in materia di sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale. Si ribadisce la responsabilità del vettore e si individuano delle responsabilità precise anche per altri soggetti, quali, il committente, il proprietario della merce ed il caricatore. Questa responsabilità condivisa tende a combattere il ricorso al trasporto abusivo e prevede onerose sanzioni pecuniarie a carico di chi si avvale di trasportatori non iscritti all’Albo, o di trasportatori stranieri non in possesso di autorizzazione ad effettuare trasporti in Italia. Una ulteriore conseguenza dell’eventuale utilizzo di un vettore abusivo è la confisca delle merci trasportate. LIMITI AL RISARCIMENTO PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE Con il superamento del sistema della tariffa a forcella decade anche il doppio limite d’indennizzo per perdita o avaria delle cose trasportate, previsto dalla legge 450/1985 e s.m. previste dalla Legge 162/1993. Il decreto, all’art. 10, modificando l’articolo 1696 del codice civile, fissa, nei trasporti nazionali, un unico limite di €. 1 per KG di peso lordo della merce perduta o avariata, stabilendo, per i trasporti internazionali, il limite di indennizzo di 8,33 DSP (Diritti Speciali di Prelievo: 8,33 DSP sono pari attualmente a circa € 10,00) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, limite già previsto per i trasporti in regime di CMR. I limiti suddetti non si applicano, ove ricorra il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni. * Componente il Comitato di Redazione Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Tanti i convegni sul tema del Codice delle Assicurazioni organizzati in questi mesi. Elevato profilo culturale e precisa informazione a vantaggio di tutta la categoria Il 2006 è stato un anno importante per il mondo assicurativo. Il Codice delle Assicurazioni infatti ha portato cambiamenti e novità in un settore già complesso e variegato. Tante e importanti sono le questioni che riguardano la figura dell’agente. In base al Codice l’agente è investito di sempre maggiori doveri e responsabilità. E se da una parte ciò è positivo perché valorizza il suo ruolo professionale e il suo valore rispetto ad altri soggetti assisurativi, dall’altra comporta tutta una serie di dubbi e domande più che lecite. Proprio per rispondere all’esigenza di chiarezza e di informazioni da parte della categoria, da gennaio tutte le sezioni provinciali dello SNA si sono attivate per organizzare importanti convegni sul tema della Codice. Dal Veneto alla Sicilia, in tutta Italia, ci sono stati convegni promossi dallo SNA che hanno riscontrato un vasto successo di pubblico, a conferma della bontà di queste iniziative e dell’interessa della categoria ad essere sempre informati e aggiornati. Grazie alla buona volontà dei tanti presidenti provinciali e delle sezioni, I convegni hanno visto la partecipazioni di importanti personaggi del mondo politico e istituzionale nonché associativo. Come rappresentanti dell’Ania e soprattutto delle più importanti categorie di consumatori. Perché, e questo è un concetto chiato a tutti, alla fine è proprio alle esigenze del consumatore che il Codice va incontro ed è su questo tema che la categoria deve seguirlo. E l’ampia partecipazione ai convegni dimostra come il cliente-consumatore sia al centro dell’interesse degli agenti. Sono davvero tante le sezioni che si sono date da fare per organizzare Convegni di elevato profilo. Non è stato possibile per questioni di tempistica dare spazio a tutte.sull’Agente, ma è possible avere tutte le informazioni sul nostro sito internet. A tutte le sezioni va il più sentito ringraziamento dall’Esecutivo Nazionale SNA per avere così tempestivamente accolto la sfida lanciata dal Codice e aver svolto una capillare azione di formazione per la categoria. Che oggi più che mai deve essere aggiornata e pronta a soddisfare le esigenze di un mercato sempre più esigente e tutelato. CODICE E INDENNIZZO DIRETTO Ormai da mesi si parla del nuovo Codice delle Assicurazioni come se fosse già completamente operativo, tant’è che chi, come gli agenti, è in prima linea nella gestione dei sinistri, spesso si sente domandare dai clienti se sia già in vigore l’indennizzo diretto o addirittura se le tariffe si siano già ridotte, come da tutti auspicato. Ma andiamo con ordine: con il nuovo Codice - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.239 del 13.10.05 ed emanato con il Decreto Legge n.209 del 7.9.05 - il Governo ha disposto il riassetto e la razionalizzazione di tutte le norme vigenti in materia di assicurazioni private attuando – da un lato – una semplificazione delle circa mille disposizioni legislative in materia e - dall’altro – introducendo alcune importanti innovazioni. Alcune normative risalivano agli anni 20 ed il testo di fatto adegua alle norme europee il comparto italiano. Composto da 355 articoli, il D.L. è innovativo nella trasparenza dei contratti - in particolare nei rami vita e danni -, nella liquidazione dei danni, nella vigilanza sulle imprese e gli intermediari e nell’istituzione di un registro unico per gli operatori del settore. Il 12 gennaio 2006 le Commissioni II (Giustizia) e X (Industria, Commercio, Turismo) hanno deliberato l’avvio dell’operatività dell’indennizzo diretto a partire dal mese di Luglio o, al più tardi, dal 1 Gennaio 07. Sull’urgenza del provvedimento i consumatori si erano sin da subito espressi favorevolmente, vedendo nel risarcimento diretto “uno strumento che può contenere le tariffe e migliorare il rapporto assicurato compagnia”. Anche il Consiglio di Stato - nel proprio parere del 19 dicembre 2005 - aveva positivamente giudicato il meccanismo della liquidazione diretta del danno nel suo complesso, definendolo una procedura semplificata, nella quale il ruolo di assistenza tecnica ed informativa della compagnia appare preponderante e che consente al danneggiato di avere – a fronte di una rinuncia all’assistenza legale “a prescindere”, “la certezza di tempi definiti per vedersi liquidato il danno e fatta una proposta impegnativa da parte dell’impresa”; la critica riguardava però il fatto che nel nuovo Codice delle Assicurazioni non si quantificano con precisione i benefici economici che deriverebbero all’assicurato dalla scelta della procedura semplificata. Successivamente, l’Antitrust - il 1 febbraio 2006 – ha chiesto “un’ampia riformulazione del dpr”, evidenziando rischi per la concorrenza laddove è prevista per le compagnie di assicurazione la possibilità di creare consorzi in virtù dei quali queste si scambierebbero informazioni sui costi medi e sulle modalità di gestione dei sinistri e contestando - in alcuni passaggi relativi all’indennizzo diretto – una limitata protezione del consumatore a vantaggio delle imprese. Tutto ciò non può che confermare lo spostamento al gennaio 2007 per l’operatività dell’indennizzo diretto. Per quanto riguarda le altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, quelle che più toccano la realtà agenziale sono le norme riguardanti i doveri e la responsabilità verso gli assicurati e soprattutto l’accesso all’attività di intermediazione.Le novità più rilevanti le avremo sull’inquadramento delle reti di vendita, ma anche qui sulla costituzione del Registro Unico siamo in attesa. Probabilmente il 2006 sarà nel complesso un anno di transizione. Massimo Cincolani - Componente Comitato di Redazione Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato Sezioni provinciali SNA attive in tutta Italia Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni di Paolo Bullegas* Gli assicuratori:“con il plurimandato maggiore concorrenza per le compagnie” Sassari, 10 febbraio 2006 Grande successo del convegno organizzato venerd“ scorso, dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione (SNA), con la collaborazione del Fondo Pensione Agenti di assicurazione (FONAGE). Alla CONFCOMMERCIO di Sassari è stato il tutto esaurito. Una folla di Professionisti dell’assicurazione provenienti da Tavolo della presidenza. 30 Gennaio/Aprile 2006 tutta la Sardegna, si sono dati appuntamento al convegno, brillantemente moderato dal Vice Presidente provinciale di Sassari, Giovanni Stefano Oggiano, per ascoltare i relatori sui temi più attuali per la categoria. Il nuovo “Registro degli Intermediari assicurativi”, il tema trattato dal Coordinatore Regionale SNA, Paolo Bullegas, anche Presidente provinciale SNA di Carbonia-Iglesias e componente la Commissione Nazionale Redditività. “La trasparenza nella consulenza e nella proposta delle assicurazioni Vita in base alla circolare ISVAP 551” è stato oggetto della relazione presentata dal Presidente provinciale SNA di Nuoro e Ogliastra, Giovanni Puxeddu. Di seguito, Tomaso Pala, Presidente provinciale SNA di Olbia-Tempio, ha esposto la Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni Folto pubblico in sala. tematica del “Codice della Privacy nelle agenzie di assicurazione”. Il Presidente Provinciale SNA di Sassari, Giacomo Anedda, ha trattato “La provvigionabilità dei premi afferenti il contributo al Servizio Sanitario Nazionale”. “L’assistenza dell’intermediario assicurativo alla pubblica amministrazione“ è stato l’argomento esposto dal Presidente provinciale SNA di Cagliari, Giovanni Albino Cosa. Giobellino Lebiu, Presidente provinciale SNA di Oristano, ha presentato, “La separazione patrimoniale degli intermediari assicurativi”, e su delega di Pietro Melis, Componente dell’Esecutivo Nazionale SNA che, per sopraggiunti impegni, non è potuto intervenire ai lavori, ha esposto “la politica sindacale SNA a difesa della redditività agenziale”. Dulcis in fundo, il caloroso intervento del Presidente Nazionale del Fondo Pensione Agenti di assicurazione, Lucio Modestini che ha illustrato con dovizia di particolari la gestione del Fondo Pensione degli Agenti di assicurazione. A seguire, le domande della platea si sono concentrate sugli aspetti più tecnici del regi- Paolo Bullegas. stro degli intermediari, previsto dal Codice delle Assicurazioni, e sul sistema previdenziale degli Agenti. “Un convegno altamente professionale, che è servito per fare molta chiarezza su argomenti dove il filo conduttore è rappresentato dalla accentuata professionalità richiesta agli operatori del settore”, è stato il comune commento dei partecipanti. Gli Assicuratori della Sardegna pur operando in un contesto economico fortemente depresso da una accentuata crisi dell’intero sistema economico regionale, proseguono nel loro lavoro di so- stegno, per la tutela delle imprese e delle famiglie. Convinzione comune dei relatori, che in un contesto d’offerta di prodotti standard dei canali alternativi banche-poste, la Professionalità dell’Agente assicurativo è fortemente incisiva per il progresso economico e sociale, per la capacità di soddisfare esigenze specifiche studiate per ogni singolare necessità. Ribadita la tesi SNA dell’esigenza di aumentare la competitività tra le compagnie, anche attraverso la modifica del sistema del monomandato, che vincola l’Agente alla proposizione di strumenti assicurativi della singola compagnia rappresentata. L’apertura del sistema distributivo al plurimandato è al centro del programma dell’Esecutivo Nazionale del Sindacato, nella convinzione che questo sia soprattutto dovuto ai consumatori che, con il professionista di fiducia, potranno ricevere la più valida soluzione assicurativa, nell’ambito di una più vasta scelta. * Coordinatore regionale Sna Sardegna e Presidente Provinciale Carbonia - Iglesias 31 Gennaio/Aprile 2006 Gruppo Agenti AXA Gruppo Agenti AXA Gruppo Agenti AXA Gruppo Agenti AXA Gli agenti AXA costituiscono l’Associazione europea dei Gruppi Aziendali Nell’epoca della globalizzazione, processo mediante il quale il capitale ha spezzato le catene che lo tenevano legato ad una determinata area geografica, per portare il proprio business in tutto il mondo, le compagnie hanno dato vita a conglomerati finanziari/assicurativi/bancari sempre più complessi, destinati a ridefinire l’equilibrio stesso dei poteri economici internazionali. In aggiunta al fatto di aver subito, in nome del dividendo da distribuire agli azionisti, iatture come economie di scala finalizzate al taglio indiscriminato dei costi, politiche commerciali fortemente orientate all’intercettazione dei flussi di denaro, riduzioni provvigionali che hanno compromesso l’intero sistema distributivo basato sulle agenzie in appalto, gli agenti che ripetono mandati di compagnie multinazionali, si sono dovuti adattare anche al progressivo spostamento dei poteri decisionali al di fuori del proprio Paese. 32 Gennaio/Aprile 2006 È stato così per AXA, che dopo aver incorporato le compagnie del gruppo, ha trasformato la divisione italiana in una sorta di governatorato provvisto di scarsa autonomia decisionale e analogo sarà il futuro prossimo del gruppo Allianz, una volta con- clusa l’Opa residuale lanciata sulla Ras. E proprio dalla consapevolezza di essere parte fragile di un ingranaggio sopranazionale, è nata sotto l’egida del Bipar l’Associazione europea dei sindacati di agenti AXA che avrà l’obiettivo di esaminare la politica della compagnia, nei con- fronti dei suoi intermediari professionali, sui differenti mercati europei. Possiamo anche supporre che la creazione di questo organismo sarà seguita dalla formazione di analoghi soggetti politici destinati a rappresentare altre reti di agenti in Europa, come per esempio la rete Allianz, che si è riunita per la seconda volta nel febbraio scorso con analoghe finalità. Una risposta matura capace di produrre elementi di analisi interessanti nella interpretazione delle strategie aziendali, che si rincorrono grossolanamente in una reciproca gara emulativa, ispirata spesso dalle stesse società di consulenza strategica. Sempreché i colleghi impegnati in queste apprezzabili iniziative, non limitandosi a dare vita al salotto delle buone intenzioni, abbiamo anche il coraggio di intraprendere azioni forti a difesa degli interessi imprenditoriali e a tutela dei diritti corporativi dei propri iscritti. BiparBipar BiparBipar BiparBipar BiparBipar BiparBipar BiparBipar BiparBipar BiparBipar BIPAR Fédération européenne des intermédiaires d’assurances European Federation of Insurance Intermediaries Avenue Albert-Elisabeth 40, B-1200 Bruxelles Tel: +32/2/735 60 48 Fax: +32/2/732 14 18 [email protected] www.bipar.org Le Président Aux associations membres UE Bruxelles, le 2 mai 2006 Objet: Enquête sectorielle – Questionnaire de la Commission européenne aux intermédiaires - Action du BIPAR Monsieur le Président, chers Collègues, Comme annoncé dans mon courrier du 21 avril 2006, la Commission européenne a commencé à envoyer des questionnaires détaillés à un échantillon d’intermédiaires individuels dans certains Etats membres de l’UE avec un délai de réponse fixé au 16 juin 2006, afin de rassembler des informations dans le cadre de son enquête sectorielle dans le secteur de l’assurance des entreprises. Les Etats membres concernés sont les suivants : la Belgique, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, l’Espagne et le Royaume-Uni. La Commission européenne nous a informés que le questionnaire serait d’abord envoyé en anglais et que les versions traduites vers les autres langues nationales ne seraient envoyées que par la suite. A l’exception du Royaume-Uni, ceci risque de poser problème à vos membres qui devront répondre au questionnaire. Par conséquent, nous vous suggérons de conseiller à ces derniers de contacter le service d’assistance de la Commission européenne (dont les coordonnées devraient être indiquées dans la lettre d’accompagnement ou dans le questionnaire lui-même) et de demander un délai supplémentaire si nécessaire. En effet, selon nos avocats (bureau d’avocats CMS), “la Commission doit formuler la demande d’information dans la langue officielle de l’Etat membre dans lequel le destinataire a son siège social. Toutefois, si la demande d’information est formulée dans une autre langue, le destinataire peut demander une traduction des questions ainsi qu’un délai supplémentaire ou – dans tous les cas – répondre dans la langue officielle de son Etat membre.» Enfin, nous vous suggérons de demander à vos membres de vous tenir informés des difficultés qu’ils pourraient rencontrer en répondant à ce questionnaire. Nous vous prions également de communiquer ces informations au secrétariat du BIPAR, qui essaiera de vous offrir son assistance dans la mesure du possible. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, chers Collègues, l’expression de mes salutations distinguées. Hugh Governey Président Pour information: aux membres du Comité de Direction 33 Gennaio/Aprile 2006 La redazione segnala - La redazione segnala La redazione segnala - La redazione segnala L’ULTIMA MESSINA Geri Villaroel agente di assicurazione, ha ricoperto la carica di segretario generale del sindacato agenti di assicurazione SNA. È nato a Messina, città in cui ha conseguito la Laurea in Lettere e dove vive. Giornalista, Direttore Responsabile dalla rivista Il Menabò, collabora con il quotidiano La Gazzetta del Sud ed altre testate regionali e nazionali. Critico cinematografico, è stato per lungo tempo il corrispondente del Festival Cinematografico di Messina e Taormina in occasione della consegna del Premio David di Donatello. L’ultimo suo lavoro è per la casa editrice Iride è L’ultima Messina. Ha pubblicato con la casa editrice Sciascia il volume di poesie Marranzanate e il romanzo Vita senza Giovinezza. Per la editrice Pungitopo, invece, la raccolta di novelle Paginatrè, il racconto Inquietudine e la divulgatissima pubblicazione Il papa a Messina. La rivista Parentesi ha distribuito il racconto Un treno da Parigi e un mini libro, denominato bonsai, che racchiude la sua vita artistica. Con la casa editrice Laterza di Bari ha pubblicato i romanzi: Giallo Siciliano, Ossidiana, Serenata di Periferia, Il Bello in Nero. Per le edizioni p&m il volume di teatro Fuori l’autore e altre Commedie. Alle sue attività di commediografo si deve la messa in scena delle opere: Digiuno di Donna, per la regia di Franco Molè della Compagnia Alla Ringhiera di Roma; Piano Bar, per la regia di Walter Manfrè della Compagnia dei Giovani (Astec) e Re Tuono, adattamento tratto dall’omonima favola di Capuana, rappresentata dal Teatro Libero di Messina, per la regia di Pippo Luciano. Per le edizioni G.B.M. il volume Messina Anni ‘50. Geri Villaroel ha ricevuto il premio alla cultura istituto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 34 Gennaio/Aprile 2006 Un vortice d’avvenimenti affascina e turba, sconvolge e intriga Messina, eroicamente più nella polvere che sull’altare! La città, lumeggiata dal sapiente gioco della trama, è adombrata negli slanci, che svaniscono nel cielo della Fata Morgana! Sembrano visioni magiche a intrecciare la Sicilia col resto del continente, mentre l’Etna riecheggia ribalte d’amore e di rabbia! Stuzzica la fantasia un caleidoscopio d’immagini pregnanti e indelebili. Sarà lo scenario di Capo Peloro a fare da culla alla vicenda, in un’atmosfera d’instancabili carrellate lungo il leggendario mare di Colapesce. Vide transitare Ulisse, ispirò dopo Omero, Antonello, attrasse grandi viaggiatori da Shakespeare a Goethe… Una folgorante fiction sorregge la storia del protagonista, languida e smarrente come l’ultima Messina! La sua generazione, quella dei ragazzi dell’Irrera, passò dal tempo delle bombe a quello delle mele, dal boom economico al declino! Caddero parecchi tabù, il sesso si presentò in maniera sfacciata. Il cinema contribu“ alla formazione dei giovani del dopoguerra. Ciò che un tempo era fantascienza diventa sorprendente realtà, strepitosa tecnologia pret-à-porter! La televisione rende tutto il mondo paese, avvicinando costumi e stili di vita. L’informazione è resa sempre più capillare, i fatti di popoli lontani diventano di casa, tutto è come se fosse dietro l’angolo! L’unico a smarrirsi, nonostante i telefoni cellulari, è l’uomo! Non gli rimane che fuggire, quando non riesce ad identificarsi soprattutto con la città che gli ha dato i natali! ADDIO ‘900 Gli eventi più clamorosi dello scorso secolo, assieme a notizie d’affetto popolare, accompagnano una narrazione mozzafiato sull’avventurosa esistenza di un marinaio di Torre Faro. Il villaggio, che fu di Colapesce, vanta il mitico braccio di mare, descritto da Omero nell’Odissea. Accadde quando Ulisse fu ammaliato dal canto di Scilla e Cariddi, le leggendarie sirene dello Stretto di Messina. Le due Grandi Guerre fanno da possente contenitore a fatti, che via via si intervallano, straripando indietro, a cominciare dall’assassinio di Umberto I a Monza il 29 luglio del 1900, e oltre, dal II conflitto mondiale a oggi. L’avvincente ordito romanzesco porta a furibondi combattimenti, lotte titaniche in un intrigante clima poliziesco alla James Bond, dove la brutale violenza viene addolcita da tenere relazioni amorose. Il sesso, talora prepotente, tuttavia è contenuto nei limiti del normale e quanto basta, come in talune pozioni medicamentose. La mafia, come l’edera, s’attacca alla storia, invischiandone il destino, a sua volta incerto, tra il grottesco e il paradossale con la suspense pretesa dal mistero! Un miscuglio di razze e confessioni mette a confronto mentalità e comportamenti diversi, ma complici in percorsi obbligati lungo il cammino dell’umanità, tra miti, leggende e tradizioni. LA MIA SICILIA La fantasia folgorante dell’autore intesse all’avvincente narrazione la satira di costume. Emerge prepotente l’indole contraddittoria dei siciliani, difficili da domare, come la strepitosa natura dell’isola, ebbra di colori folli. In uno scenario complesso e prodigioso, delirante d’umori terragni, s’innesta la storia del protagonista, che può essere: “Uno, Nessuno e Centomila”. La trama, fiammeggiata d’intermittenti rivelazioni, è sorretta dalla coscienza, legata al vasto patrimonio culturale e tradizionale della Sicilia. Sotto gli occhi del lettore scorre un caleidoscopio di avvenimenti, che intreccia godibili vicende paesane e fantasmagorici eventi universali. L’atmosfera della grande triade: Verga, Capuana e De Roberto, che apre la stagione della narrativa siciliana e traluce negli scritti d’illustri visitatori, rivive nella penna di Villaroel. La metafora dei personaggi-pupi è sorretta da una perspicace ironia, che governa emozioni e stati d’animo, manifestati in grotteschi bozzetti allegorici. Sesso e suggestione si fondono nel complesso mistero, che avvolge l’isola in una magia solare, dove la solitudine diventa scelta del destino. Fertile scenario d’ogni ambientazione cinematografica, giostra di dominazioni, che ne hanno costruito la millenaria storia, la Sicilia emerge indifferente dal mare dell’omertà. Perenne recita in cui amore e morte tracimano dalla ribalta dei teatri greci e che nell’immaginario collettivo, trovano assetto liberatorio negli spettacoli popolari. La grande avventura del romanzo parte dall’attentato alle Torri Gemelle di New York e, in un girotondo da Circo, va a ritroso, toccando le cento facce e le altrettante anime dell’isola. La redazione segnala - La redazione segnala Contenuti - Si tratta di un commento approfondito e operativo al nuovo codice delle assicurazioni, racchiuso nel Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, apparso in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre 2005. Ogni articolo viene sottoposto ad attenta e approfondita disamina da valenti esperti, scelti dalla mano sicura del prof. Bin. L’opera, benché realizzata in tempi eccezionalmente brevi, si propone di guidare il lettore negli aspetti più delicati e controversi di questa nuova legge che, oltre ad avere razionalizzato le fonti normative preesistenti, ha introdotto elementi di rilievo nel settore delle assicurazioni. Essendo un Testo Unico vi è tutto ciò che riguarda la materia assicurativa: dalla regolamentazione dei soggetti assicurativi e degli intermediari alla vigilanza a tutela dell’assicurato, alle specifiche norme sulla liquidazione coatta amministrativa; ma soprattutto tutte le novità in tema di risarcimento danni per la circolazione di veicoli a motore e natanti ai sistemi di indennizzo, dalla contrattualistica alle sanzioni e i relativi procedimenti sanzionatori. Marino Bin è professore ordinario di diritto civile, nonché docente di Diritto delle Assicurazioni presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. Figlio di un agente delle Generali, ha sempre avuto costanti e fortissime frequentazioni nel settore delle assicurazioni. È direttore della Rivista Contratto & Impresa Europa Ha coordinato sapientemente numerosi cultori della materia e avvocati. Struttura - L’opera sviluppa circa 930 pagine ed è elegantemente cartonata. Si tratta di un commento per articolo (sono ben 355!), con ricco corredo di note di approfondimento. Il commento segue l’ordine degli articoli. L’opera è corredata di indice sommario (titolo della norma + numero dell’articolo) e indice analitico, quest’ultimo fondamentale per rinvenire gli argomenti nella nuova veste normativa: molti istituti, infatti, sono stati semplicemente accorpati e riordinati nel nuovo Codice. La redazione segnala - La redazione segnala COMMENTARIO AL CODICE DELLE ASSICURAZIONI Complementari- MOLFESE FRANCESCO – MOLFESE ANTONIO Risarcimento da incidente stradale con valutazione medico-legale CEDAM, 2005 (I grandi orient. della giur. civ. comm. n. 58) - XII-546 p., Eur 45,00 - ISBN: 8813-25977-8 Peccenini Flavio, Circolazione dei veicoli. Responsabilità e assicurazione CEDAM, 2004 (Enciclopedia/massime n. 8) - XIV-476 p., Eur 37,00 (Lit. 71641) - ISBN: 88-1325018-5 Prossimamente: ALPA-ZATTI, Commentario breve alle leggi civili complementari, Tomo III collana Breviaria Iuris (la parte di commento in materia riguarderà solo le norme RCA del nuo- vo codice delle assicurazioni) Concorrenza - Ad oggi non risultano Opere del genere sul mercato (CORPO NORMATIVO CON COMMENTO) Plus – Il curatore è uno dei massimi esperti italiani in materia di diritto delle assicurazioni; la insegna da molti anni. – L’opera rappresenta un commento freschissimo e autorevole a questo importante codice, da poco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; – L’opera ha un taglio rigoroso, ma operativo. – La concorrenza non ha ancora pubblicato nulla di simile. CODICE UNIVERSALE DEGLI APPALTI PUBBLICI Uno strumento indispensabile per chi si occupa di gare d’appalto! - perchè é aggiornatissima: si tratta dell’edizione 2006 e, per ogni legge, é indicata la data di ultimo aggiornamento, per permettere all’utente di verificare la versione che sta consultando; - perchè é la più completa in commercio: é composta da più di tremila pagine in cui sono inseriti migliaia di documenti divisi in leggi, sentenze, circolari, statistiche, modelli ecc.; - perché é facile da consultare: é divisa in tre volumi tematici e ogni volume ha un indice sistematico, utile per consultare i vari argomenti, e un indice cronologico, utile per trovare rapidamente un determinato documento; - perché é stata realizzata specificamente per le imprese e gli enti: ad esempio il primo volume é utile in sede di gara perché contiene tutta la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria sugli appalti; - perché é utile per risolvere i casi di contenzioso: la giurisprudenza e la prassi contengono migliaia di massime relative a sentenze e circolari recentissime (circa il 50% sono del 2004-2005 e circa il 90% successive al 2001); - perché é una opera di pregio che non può mancare nella vostra libreria. L’OPERA: Il “Codice Universale degli Appalti Pubblici” è un manuale unico e coordinato di tutta produzione normativa e giurisprudenziale sia comunitaria che nazionale e locale. Comprende i seguenti tre volumi: 1. Normativa, Giurisprudenza e Prassi nazionale e comunitaria; 2. Normativa e Regolamenti regionali e provinciali; 3. Normativa generale e speciale, Modulistica, Schemi e Statistiche LE CARATTERISTICHE: Il Codice è composto da 3 volumi per complessive n. 3.456 pagine in cui sono inserite: - n. 346 leggi e regolamenti vigenti e aggiornati; - n. 1.500 massime di sentenze (TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte di Giustizia EU ecc.; - n. 960 massime di circolari interpretative (Prassi); - n. 70 facsimili per dichiarazioni, schemi riassuntivi e statistiche; - risposte a quesiti, statistiche, schemi utili ecc. 35 Gennaio/Aprile 2006 L’opinione L’opinione L’opinione L’opinione L’opinione L’opinione L’opinione L’opinione di Roberto Bianchi* Responsabilità e autonomia Il Codice delle Assicurazioni impone il rispetto dei bisogni espressi dal Cliente L’Agente intermediario svolge un ruolo professionale Le parti interessate hanno fatto un gran parlare del Codice delle Assicurazioni Private, prima della sua stesura definitiva, nel tentativo di far recepire modifiche considerate utili ai rispettivi interessi, dopo l’approvazione del D. Lgs. n. 209 del 13 settembre 2005, ciascuna nello sforzo di indurre interpretazioni, quanto più possibile a proprio vantaggio, dei disposti in esso contenuti. Non c’è dubbio, d’altro canto, che l’Estensore del complesso articolato abbia tenuto in assai scarsa considerazione le tesi della parte debole rappresentata dagli intermediari, per concentrarsi piuttosto sulle istanze dei poteri forti, le imprese di assicurazione, le banche, le società di intermediazione finanziaria, le poste su un versante e l’insieme dei consumatori sull’altro. In particolare con l’istituzione del Registro unico si è preteso stipare, all’interno di un indistinto contenitore che nega qualunque peculiarità alla natura professionale degli Agenti, soggetti istituzionali assai diversi tra di loro, come peso specifico, in quanto a capacità di pressione sugli ambienti politici che hanno voluto il riordino del mercato assicurativo. Accade quindi che in diversi articoli del Codice venga introdotta una 36 Gennaio/Aprile 2006 soggettiva, sia pure circoscritta, responsabilità dell’Agente il quale è chiamato ad operare non soltanto con trasparenza, ma anche nel rispetto dei reali bisogni espressi dalla clientela, cui deve peraltro essere ispirata la formazione del personale dipendente e delle reti produttive. Il combinato disposto dell’art. 120 e dell’art. 183 che stabiliscono, il primo, il dovere dell’intermediario di dichiarare in fase di trattativa pre-vendita se svolge la sua attività di consulenza a valle di vincoli contrattuali con una o più imprese di assicurazione, oltreché di proporre prodotti adeguati alle esigenze del cliente e il secondo, l’obbligo di acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare la reale necessità di protezione manifestata dal potenziale acquirente, definisce un quadro di responsabilità che va ben oltre la deontologia e l’onestà professionali. Proprio in dipendenza di ciò, appare del tutto incongruente l’inserimento degli Agenti nella categoria dei commercianti e non piuttosto in quella dei professionisti, come risulterebbe naturale seguendo la ratio del nuovo contesto di regole, anche al fine di operare una significativa distinzione rispetto alle altre tipologie di intermediari. Così come risulta incomprensibilmente trascurata, nel Codice, la pressante richiesta proveniente dalla grande maggioranza degli agenti, di poter accedere al catalogo dei servizi offerti da più imprese assicurative, anziché da una soltanto come avviene oggi, in dipendenza del rapporto monomandatario imposto loro pressoché dalla totalità dei Gruppi assicurativi operanti in Italia. Sebbene questa necessità di maggiore autonomia nel rapporto contrattuale che lega gli agenti alle imprese, ancora una volta di natura professionale prima ancora che imprenditoriale, sia di fatto quanto di principio, incorporata nell’impianto legislativo e nonostante l’Antitrust abbia recentemente dichiarato di condividere le tesi dello Sna, relativamente all’urgenza di una profonda revisione in senso liberale del sistema distributivo, l’Estensore del Decreto Legislativo non ha saputo coglierne l’attualità storica. Un appuntamento soltanto rimandato, però, al quale la categoria degli operatori professionali è pronta a presentarsi con rinnovata determinazione, a vantaggio proprio e nell’interesse dello stesso consumatore. * Responsabile della stampa On-Line Il nostro sito è www.snaservice.it La nostra e-mail è [email protected] Ove potrai trovare: news continuamente aggiornate, rassegna stampa, contratto dipendenti, l’Accordo imprese agenti, la legge 48 sull’albo nazionale, il codice deontologico della categoria, gli indirizzi utili delle sezioni provinciali, il sito associativo interno, riservato ai soli iscritti Sna, in cui potranno consultarsi in tempo reale circolari su tutte le tematiche di interesse per la nostra categoria (fiscale, legale, lavoro, privacy, sicurezza sul lavoro, previdenza). Sede di Milano: tel. 02/8066131 - fax 02/867878 - [email protected] I NOSTRI SERVIZI FILO DIRETTO REVOCHE In caso di linee occupate usare la mail ● Direzione Generale Dott. Domenico Fumagalli: tel. 02/8066131 [email protected] ● Ufficio lavoro/contratti dipendenti Dott.a Patrizia Colombini: tel. 02/80661330 [email protected] ● Ufficio Legale/Sindacale Dott. Alberto Tradigo: tel. 02/80661326 [email protected] ● Ufficio Legale/Sindacale Dott. Stefano Salvi: tel. 02/80661332 [email protected] ● Ufficio Fiscale Dott. Andrea Bonfanti: tel. 02/80661333 [email protected] ● Ufficio Contabilità Rag. Luigi Villantieri [email protected] Sig. Salvatore Battaglia [email protected] tel. 02/80661323 02/864070 [email protected] ● Ufficio Organizzazione Sig.a Lina Caruso: tel. 02/80661321 [email protected] Sig.a Antonietta Cipriani: tel. 02/80661322 [email protected] Sig. Fabio Fornaro [email protected] ● Ufficio Sviluppo Sig.a Paola Ghizzoni [email protected] Sig.a Maria Novella Crespi [email protected] ● Segreteria Sig.a Patrizia D’Asta: tel. 02/80661325 d’[email protected] Delegazione di Roma: tel. 06/6798615 - fax 06/69941927 - [email protected] ● Segreteria e Albo Agenti Sig.a Carla Arcangeli [email protected] Sig.a Vania Tocci [email protected]