Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (1).

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Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (1).
Decreto Legislativo
23 maggio 2011, n. 79
(1) Pubblicato
(1)
.
nella Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129, S.O.
Codice della normativa statale in tema di ordinamento
e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed, in particolare, l'articolo 14, commi 14,
15 e 18;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare
l'articolo 1, comma 19-bis;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative
statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in
vigore;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria
2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2, e l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 13 gennaio 2011;
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Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 18 novembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica e preso atto che la Commissione parlamentare per la
semplificazione non ha espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio
2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il turismo, del
Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività
culturali, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo
1. È approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, di cui all'allegato 1.
Art. 2 Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione
della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio
1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice
del consumo, è sostituito dal seguente:
"TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI
CAPO I
Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di scambio
ART. 69
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
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a) "contratto di multiproprietà": un contratto di durata superiore a un anno tramite il
quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più
alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;
b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un contratto di
durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo
oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad
un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo
oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà o di un
prodotto per le vacanze di lungo termine;
d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a
titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il
pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso
temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di
multiproprietà;
e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista
servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un
prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla
base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore o
all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che
possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai
fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle
informazioni memorizzate;
i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che definisce il
comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a
una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d'attività specifici;
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l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di
operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice di condotta o
del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a
rispettarlo.
2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a
un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1,
rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del
contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.
ART. 70
Pubblicità
1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze
di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore
in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore
indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento. Le
informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in
qualsiasi momento durante l'evento.
2. È fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere
le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità sul come
ottenerle.
3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono
commercializzati o venduti come investimenti.
ART. 71
Informazioni precontrattuali
1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da
un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile,
informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:
a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui
all'allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine,
tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le informazioni elencate
nella parte 3 di detto formulario;
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c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui
all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui
all'allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su
carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.
3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle
lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è
cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione
europea.
ART. 72
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro
supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione
europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si
tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è
fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme
del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea in cui è situato l'immobile.
3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo,
all'operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto
obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.
4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e
sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia
l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze
eccezionali
e
imprevedibili,
indipendenti
dalla
volontà
dell'operatore,
le
cui
conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza.
Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore
su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione
del contratto.
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5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, i
seguenti ulteriori elementi:
a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;
b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore sulle
clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo
di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di
recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal
consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato
nell'allegato II-sexies, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in
conformità all'articolo 73.
7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua
conclusione.
ART. 72-bis
Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà
1. L'operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un
capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi
secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria
o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. L'operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa
allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di
costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a
pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la
preventiva esclusione dell'operatore.
ART. 73
Diritto di recesso
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1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi,
per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto
relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di
scambio.
2. Il periodo di recesso si calcola:
a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare;
b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto
preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a).
3. Il periodo di recesso scade:
a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del
presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 72, comma 4,
non è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su
carta o altro supporto durevole;
b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del
presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario
informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.
4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72, comma 4, è stato
compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro
supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il
periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale
formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il
formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno
di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal
giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.
5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al
contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso
conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato
secondo le disposizioni del comma 2.
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ART. 74
Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso
1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione
scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione
anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in
mancanza, all'operatore.
2. All'uopo, il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui all'allegato VII
fornito dall'operatore a norma dell'articolo 72, comma 4.
3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi indicati al
comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto.
4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa, non è
tenuto a pagare alcuna penalità, né è debitore del valore corrispondente all'eventuale
servizio reso prima del recesso.
ART. 75
Acconti
1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e
di scambio è vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione
di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il
riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a
favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità
dell'articolo 73.
2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque forma di versamento di denaro a
titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di
deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di
un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la vendita abbia
effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.
ART. 76
Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo
termine
1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è
effettuato secondo scadenze periodiche. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo
specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico
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concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate
annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di
indicizzazione previsti dalla legge. L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento,
su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi,
prima di ciascuna data di esigibilità.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal secondo pagamento
rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando
preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione
della richiesta di pagamento per ciascuna rata.
ART. 77
Risoluzione dei contratti accessori
1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di
multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine
comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di
tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di credito ai consumatori,
se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e
l'operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il
consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto
relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di
scambio.
ART. 78
Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai
diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico
dell'operatore.
2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza
territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una
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legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere
riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo.
4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori non
possono essere privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso di:
a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio nazionale o di uno
Stato dell'Unione europea;
b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l'operatore
svolga attività commerciali o professionali in Italia o in uno Stato dell'Unione europea
o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea
e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.
ART. 79
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da
parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli
articoli 27, 139,140 e 140-bis del presente Codice.
2. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
ART. 80
Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale
1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui
all'articolo 27-bis.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti
disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui
al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. È fatta salva la possibilità di utilizzare le
procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2,
dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
ART. 81
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme di cui
agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per ogni singola
violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
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2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio
dell'attività da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia commesso una ripetuta
violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione, si applica
l'articolo 62, comma 3.
ART. 81-bis
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono, né limitano i diritti che sono
attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice
civile in tema di contratti.".
2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i seguenti allegati:
"ALLEGATO II-bis
(di cui all'articolo 71, comma 1, e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che
saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto
del contratto ed eventualmente la sua durata:
Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del
contratto:
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui l'alloggio
e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili:
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Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti:
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di
costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti,
prelievi speciali, imposte locali):
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio elettricità,
acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell'importo che il consumatore
deve pagare per tali servizi:
Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna):
Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:
È possibile aderire ad un sistema di scambio?
In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:
Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove
possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro
quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di
qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti
se posteriore.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di
acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il
pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di
deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il
pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel
contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da
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una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del
consumatore
e
le
eventuali
controversie
possono
essere
deferite
ad
organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del
consumatore.
Firma del consumatore:
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni
specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un
opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI
Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio
dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni interessati sono situati,
indicazione se tali condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali
condizioni debbano ancora essere rispettate, qualora il contratto conferisca il diritto ad
occupare un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, informazioni sulle
restrizioni alle possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di
questi alloggi.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e
dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di
beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il
contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la
descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture,
servizi (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il
consumatore ha o avrà accesso e relative condizioni,
eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o potrà
avere accesso e relative condizioni.
3)
NORME
AGGIUNTIVE
RIGUARDANTI
GLI
ALLOGGI
IN
COSTRUZIONE
(ove
applicabile)
Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono Stato di
completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas,
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elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore
avrà accesso, pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e
qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso,
termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile
(gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine
di
completamento
di
qualsiasi
struttura
cui
il
consumatore
avrà
accesso,
numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell'autorità o delle autorità
competenti,
garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento
effettuato
qualora
l'alloggio
non
sia
completato
ed
eventuali
condizioni
che
disciplinano il funzionamento di tali garanzie.
4) INFORMAZIONI SUI COSTI
Descrizione
accurata
e
appropriata
di
tutti
i
costi
connessi
al
contratto
di
multiproprietà; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come e
quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo dell'ammontare delle spese
relative all'occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e tasse) e
le spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione e
riparazioni),
eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami registrati sul
bene.
5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle
conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi
responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Informazioni sulle modalità con cui sono organizzate la manutenzione e le riparazioni
del bene e l'amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i
consumatori
possono
influire
e
partecipare
alle
decisioni
in
materia,
informazioni sulla possibilità o meno di aderire a un sistema per la rivendita dei diritti
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contrattuali, informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei costi connessi con la
rivendita mediante tale sistema,
indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con
l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni
gestionali,
all'aumento
dei
costi
e
al
trattamento
di
richieste
e
reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-ter
(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), e all'articolo 73, commi 3, lettera
b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE
VACANZE DI LUNGO TERMINE
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che
saranno parti del contratto.
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto
del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del
contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti,
inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente sostenere in
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conseguenza del suo diritto di ottenere accesso all'alloggio, del viaggio e di qualsiasi
altro prodotto o servizio connesso come specificato.
Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno
di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate.
Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che
sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto dell'inflazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di
costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di affiliazione).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio soggiorni
in albergo e voli scontati).
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio soggiorno
di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve
essere pagata a parte).
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove
possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro
quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di
qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti
se posteriore.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di
acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il
pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di
deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il
pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali dando
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preavviso all'operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della
richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale.
Il consumatore non dovrà sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati nel
contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da
una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del
consumatore
e
le
eventuali
controversie
possono
essere
deferite
ad
organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del
consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni
specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un
opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni,
illustrata con una serie di esempi di offerte recenti,
informazioni sulle restrizioni alla possibilità del consumatore di godere dei diritti, quali
la disponibilità limitata o le offerte proposte in base all'ordine di arrivo o i termini
previsti per promozioni particolari e sconti speciali.
2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle modalità per la risoluzione di contratti accessori e sulle
conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi
responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione
al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
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Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO-II quater
(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), e all'articolo 73, commi 3, lettera
b) e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che
saranno parti del contratto.
Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione).
Durata del contratto.
Prezzo
che
il
consumatore
deve
corrispondere
per
l'acquisto
dei
servizi.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di
costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi
inerenti alla pubblicità).
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove
possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro
quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di
qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti
se posteriore.
È vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore
fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia stata
altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere,
incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto
forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende
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non
solo
il
pagamento
a
favore
dell'operatore,
bensì
anche
di
terzi.
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel
contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da
una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del
consumatore
e
le
eventuali
controversie
possono
essere
deferite
ad
organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del
consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni
specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un
opuscolo generale) se non fornite in appresso:
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi
responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa,
indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione
al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-quinquies
(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d), e all'articolo 73, commi 3, lettera
b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che
saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto.
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Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto
del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del
contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di
affiliazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei
costi e indicazione degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote ricorrenti,
prelievi speciali, imposte locali).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore.
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia dei costi e
indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per singole
operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive).
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove
possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro
quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di
qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti
se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto congiuntamente e
contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico
periodo di recesso.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di
acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il
pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di
deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il
pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.
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Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel
contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da
una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del
consumatore
e
le
eventuali
controversie
possono
essere
deferite
ad
organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del
consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni
specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un
opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilità e modalità di
scambio; indicazione del valore attribuito alla multiproprietà del consumatore nel
sistema
di
scambio;
serie
di
esempi
di
possibilità
concrete
di
scambio,
indicazione del numero di località disponibili e numero degli aderenti al sistema di
scambio, comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di alloggi particolari
scelti dal consumatore, ad esempio a motivo di periodi di picco della domanda,
eventuale necessità di prenotare con molto anticipo, nonché indicazioni di eventuali
restrizioni dei diritti di multiproprietà del consumatore previsti dal sistema di scambio.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto
riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, descrizione appropriata dell'alloggio e
delle strutture; indicazione di dove il consumatore può ottenere informazioni
supplementari.
3) INFORMAZIONI SUI COSTI
Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni scambio proposto, prima di
organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico
del consumatore in relazione allo scambio.
4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle
conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi
responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione
al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-sexies
(di cui all'articolo 72, comma 6, e all'articolo 74, comma 2)
FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO
Diritto di recesso
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro
quattordici giorni di calendario.
Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a cura dell'operatore
prima di trasmettere il formulario al consumatore).
Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di recesso
ha inizio una volta che il consumatore l'abbia ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un
anno e quattordici giorni di calendario.
Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il periodo di
recesso ha inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso
dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario.
Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione
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all'operatore usando il nome e l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad
esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta elettronica). Il
consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è obbligato a farlo.
Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo.
Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono prevedere
il diritto del consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso di omissione di
informazioni.
Divieto di acconti.
Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di
acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i
pagamenti, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di
deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.
Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell'operatore, ma anche di
terzi.
Notifica di recesso
A (nome e indirizzo dell'operatore) (*)
Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto
Data di conclusione del contratto (*)
Nome del consumatore/dei consumatori (***)
Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***)
Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato su
carta) (***)
Data (***)
(*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al
consumatore
(**) Cancellare la dicitura inutile
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(***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia
utilizzato il presente formulario per recedere dal contratto
Conferma della ricezione delle informazioni
Firma del consumatore".
Art. 3
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918;
b) la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione del titolo III;
c) la legge 21 marzo 1958, n. 326;
d) la legge 12 marzo 1968, n. 326;
f) la legge 25 agosto 1991, n. 284;
g) l'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
h) il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre, 1988, n. 556;
i) il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
l) la legge 29 marzo 2001, n. 135;
m) gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
n)
il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio del 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
o) l'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2.
(2)
La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione
internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970, è abrogata a
decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della
Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformità a
quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
(2) NDR: La suddivisione in lettere del presente comma corrisponde a quanto
pubblicato in G.U.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
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1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle
risorse
umane,
strumentali
e
finanziarie
disponibili
a
legislazione
vigente
e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
(previsto dall'articolo 1)
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Dei principi generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1.
Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme
necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed
altre nome in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino,
al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel
rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli
enti locali.
Art. 2
Principi sulla produzione del diritto in materia turistica
1. L’intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il
suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa
statale esclusiva o concorrente.
2.
L’intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito
quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:
a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del
settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;
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b) riordino e unitarietà dell’offerta turistica italiana.
3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
Art. 3
Principi in tema di turismo accessibile
1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa
esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con
disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo
completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri
fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture
ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2.
Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le
autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone
con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. E’ considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie,
sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta
turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.
Capo II
Imprese turistiche
Art. 4
Imprese turistiche
1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano
attività
economiche,
organizzate
per
la
produzione,
la
commercializzazione,
l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di
infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei
sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L’iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni, e con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio
delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione
per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei
benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all’impresa turistica.
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3. Fermi restando i limiti previsti dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese, alle
imprese turistiche sono estesi i contributi,
le
agevolazioni,
le
sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per
l’industria, così come definita dall’ articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri
definiti dalla normativa vigente.
4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato
membro dell’Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a
stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità,
previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i
requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee guida di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 5
Imprese turistiche senza scopo di lucro
1.
Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità
ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le
attività di cui all’ articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni,
esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere
aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.
2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati
dall’ordinamento internazionale e dell’Unione europea.
Titolo I
PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO
Capo I
Professioni turistiche
Art. 6
Definizione
1.
Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di
servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza,
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accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del
viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.
Capo II
Mercato del lavoro
Art. 7
Percorsi formativi
1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo nel
settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nell’ambito delle risorse allo
scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di
istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini
professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani
operatori.
Titolo III
MERCATO DEL TURISMO
Capo I
Strutture ricettive e altre forme di ricettività
Art. 8
Classificazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché, in particolare, ai fini dell’esercizio
del potere amministrativo statale di cui all’ articolo 10 e strutture ricettive si
suddividono in:
a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
b) strutture ricettive extralberghiere;
c) strutture ricettive all’aperto;
d) strutture ricettive di mero supporto.
2.
Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per
l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra altresì,
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unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e
bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella
struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la
fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva
o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la
gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere
ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella
licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la
somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura
nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate
al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.
3. E’ fatto divieto ai soggetti che non svolgono l’attività ricettiva, disciplinata dalle
previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale,
nell’insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica,
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla
legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa
pecuniaria.
Art. 9
Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere
1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motels;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico alberghiere;
e) gli alberghi diffusi;
f) le residenze d’epoca alberghiere;
g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
h) le residenze della salute - beauty farm;
i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o
più delle precedenti categorie.
2.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che
forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto
previsto dall’ articolo 8, comma 2, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di
stabile.
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3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle
autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di
rifornimento di carburanti.
4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli
alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più
stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il
soggiorno e lo svago della clientela.
5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi
aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che
offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più
locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili
separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri storici e, comunque, collocati a
breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento,
portineria e gli altri eventuali servizi accessori.
7. Le residenze d’epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in
complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e
arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un’accoglienza altamente
qualificata.
8. I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione
ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono
alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché
funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
9.
Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di
particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di
trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.
Art. 10
Classificazione standard qualitativi
1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture
agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96,
recante disciplina dell’agriturismo, sono disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di
categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e acquisita l’intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, ove ritenuto
opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito
nazionale, nonché provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi
previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o
culturali dei loro territori.
3. Al fine di accrescere la competitività di promozione commerciale internazionale e di
garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base
nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e
la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su
base volontaria, i singoli alberghi. Per qualità del servizio reso ai clienti si intende
l'insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla
soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating è organizzato tenendo conto
della tipologia delle strutture. Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e di
garantire la massima tutela del turista si tiene conto della presenza, ove necessaria, di
appositi strumenti salvavita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei
consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di misurazione e valutazione
della qualità del servizio turistico nonché individuati i criteri e le modalità per
l'attuazione del sistema di rating.
Art. 11
Pubblicità dei prezzi
(art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284)
1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli
operatori turistici, fatto salvo l’obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto
disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti,
prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle
regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.
Capo II
Altre strutture ricettive
Art. 12
Strutture ricettive extralberghiere
1.
Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell’esercizio del potere
amministrativo statale di cui all’ articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere:
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a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
c) le case per ferie;
d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive - residence;
f) gli ostelli per la gioventù;
g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica;
i) attività ricettive in residenze rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini;
q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o
più delle precedenti categorie.
2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in
più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed
eventualmente servizi complementari.
3.
I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione
familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e
prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente
collegate e con spazi familiari condivisi.
4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o
gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti
senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o
sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro
familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi
familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia
stata stipulata apposita convenzione.
5. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati
e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di
una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non
superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo
alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
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a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un
massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La
gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che
hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione
immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni
di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in
forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che
non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l’esercizio dell’attività di
mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con l’esercizio di
attività imprenditoriali e professionali svolte nell’ambito di agenzie di servizi o di
gestione dedicate alla locazione.
6. Le strutture ricettive - residence sono complessi unitari costituiti da uno o più
immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina
autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti
aventi validità non inferiore a tre giorni.
7.
Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il
pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in
forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.
8.
Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture composte da
camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo
complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso
complesso immobiliare.
9. Gli alloggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali
gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante
disciplina dell’agriturismo.
10.
Le attività ricettive in residenze rurali o country house sono le strutture
localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l'animazione sportivoricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di
servizio di ristorazione aperto al pubblico.
11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi,
convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o
private, gestite senza finalità di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle
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province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite dagli Enti parco
nazionali e dalle aree marine protette, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare con proprio decreto, offrono ospitalità a persone singole e a
gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e
giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e
sportive, al di fuori dei normali canali commerciali.
12.
I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti pubblici,
associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della
formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture
dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata,
con camere per il soggiorno degli ospiti.
13. Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in complessi
immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi
d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente
qualificata.
14. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire
ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad
ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità
di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.
15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta quota, fuori dai
centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso
alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni
turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il
ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno
anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il
servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.
16. I requisiti minimi per l’esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono
stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto
della disposizione di cui all’ articolo 15, comma 1.
Art. 13
Strutture ricettive all'aperto
1.
Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell’esercizio del potere
amministrativo statale di cui all’ articolo 15, sono strutture ricettive all'aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi;
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c) i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche;
d) i parchi di vacanza.
2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria,
allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in
allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la
sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
4.
Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria,
allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in
prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla
dizione di campeggio può essere usata quella di camping.
5. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o
caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse,
per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di
pernottamento.
6. I campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono aree di ricezione all’aperto
gestite da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante
disciplina dell’agriturismo.
7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l’affitto
della piazzola ad un unico equipaggio per l’intera durata del periodo di apertura della
struttura.
8.
Le strutture ricettive all’aperto sono classificate in base ai requisiti e alle
caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano.
9. Nelle strutture ricettive all’aperto sono assicurati:
a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un
suo delegato;
c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.
Art. 14
Strutture ricettive di mero supporto
1.
Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell’esercizio del potere
statale di cui all’ articolo 15, si definiscono di mero supporto le strutture ricettive
allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e
locale.
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2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al
pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento
autonomo.
Capo III
Disposizioni comuni per le strutture turistico ricettive
Art. 15
Standard qualitativi
1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di uniformare l’offerta turistica nazionale, il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle
dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e
14, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione delle strutture
ricettive agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96,
recante disciplina dell’agriturismo.
2. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all’ articolo 11, comma 2, nonché la relativa disciplina sanzionatoria
prevista dalla normativa vigente.
Art. 16
Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico ricettive
1. L’avvio e l’esercizio delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a segnalazione
certificata di inizio attività nei limiti e alle condizioni di cui all’ articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. L’attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla
data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle
norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi,
igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative
all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell’ articolo 2, comma 193, lettera a),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni,
il titolare dell'esercizio è tenuto a darne comunicazione all’autorità competente.
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6. L’esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti
dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
Art. 17
Sportello unico
1. Al fine di garantire l’applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del
procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si applicano alle imprese
del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all’ articolo 38 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di
semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.
Titolo IV
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Capo I
Agenzie e organizzatori di viaggi
Art. 18
Definizioni
1.
Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano
congiuntamente
o
disgiuntamente
attività
di
produzione,
organizzazione
ed
intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a
servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita
diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in
conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale
l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale
quando assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni
comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari
al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio,
nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.
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3. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
4. Fatta salva l’ulteriore competenza delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, al fine di uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle
agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività
similare e di evitare l’alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o
il Ministro delegato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi
comuni, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.
5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in
lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo
svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.
6. E’ vietato l’uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che non
svolgono l’attività di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle
parole: ‘agenzia di viaggio’, ‘agenzia di turismo’, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio
ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre
confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province autonome di Trento e
di Bolzano competenti.
8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente decreto, utilizzano
parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad adeguarsi entro un
anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale,
nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare
equivoci in ordine alle attività effettivamente svolte.
9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di
venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative
disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la
vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire
di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo
compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher,
regalo.
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Art. 19
Obbligo di assicurazione
1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano
congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti
verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi
offerti.
Art. 20
Direttore tecnico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono
fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di
viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad
operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione
del servizio.
Art. 21
Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di
viaggi e turismo
1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di
viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e
finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività nei limiti ed alle condizioni di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L’attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla
data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a
operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla
provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è stata inviata la segnalazione
di inizio attività.
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Titolo V
TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI
NAZIONALI DI ECCELLENZA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 22
Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema
Italia
1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione
dell’offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l’Italia e di
contribuire strategicamente a creare un’offerta tematica idonea a soddisfare le
molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti
nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta e dell’immagine turistica dell’Italia,
corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e
costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il
territorio nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’ambiente della tutela del territorio e del
mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i
prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il
territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati.
Essi sono individuati come segue:
a) turismo della montagna;
b) turismo del mare;
c) turismo dei laghi e dei fiumi;
d) turismo della cultura;
e) turismo religioso;
f) turismo della natura e faunistico;
g) turismo dell’enogastronomia;
h) turismo termale e del benessere;
i) turismo dello sport e del golf;
l) turismo congressuale;
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m) turismo giovanile;
n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale;
o) turismo delle arti e dello spettacolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti
nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la
partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei
soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell’offerta.
Art. 23
Sistemi turistici locali
1.
Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati,
comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati
dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i
prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di
imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici
locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di
categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti
pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione
tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le
regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a
riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
Capo II
Turismo culturale
Art. 24
Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla
valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico
e paesaggistico italiano
1. Nel rispetto dell’ articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad
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incentivare
la
valorizzazione
del
patrimonio
storico
-
artistico,
archeologico,
architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse
umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Art. 25
Strumenti di programmazione negoziale
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 22, le amministrazioni
interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed utilizzano gli strumenti di
programmazione negoziale di cui all’ articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per la
conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi
sessanta giorni.
2. Gli strumenti di programmazione negoziale di cui al comma 1 prevedono misure
finalizzate a:
a)
promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio
storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio
italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtà
minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio
patrimonio a fini turistici;
b) garantire, ai fini dell'incremento dei flussi turistici, in particolare dall'estero,
che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori
anche al fine di incrementare gli introiti e di destinare maggiori risorse al
finanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso;
c)
assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in
particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di
materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e
tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese.
Art. 26
Funzioni di monitoraggio
1. Le funzioni di monitoraggio delle attività, elencate all'articolo 22, comma 2, sono
svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, nel rispetto delle
funzioni e delle competenze degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e
tenendo conto dei contratti relativi ai sevizi di assistenza culturale e ospitalità per il
pubblico, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed
ulteriori oneri per la finanza pubblica.
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Capo III
Turismo sociale
Art. 27
Fondo buoni vacanze
1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo opera il Fondo di
cui alla disciplina prevista dall’ articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, di seguito denominato: «Fondo buoni vacanze». Ad esso affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali
circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti
pubblici o privati;
c) a decorrere dall’anno di imposta 2011, parte della quota destinata allo Stato di
cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata
con le procedure vigenti.
2.
Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico
nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l’erogazione di buoni vacanza da
destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per
la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai
fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata
fruizione turistica.
Capo IV
Altri settori
Art. 28
Turismo termale e del benessere
1. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive
modificazioni.
2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del presente
Codice.
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Art. 29
Turismo della natura e faunistico
1. L’agriturismo è disciplinato dall’ articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
2. Il turismo della natura comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche,
culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse
naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle
ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Per quanto non specificamente previsto
dalle normative di settore, è disciplinato dal titolo III del presente Codice.
Art. 30
Turismo con animali al seguito
1. Al fine di aumentare la competitività del settore e l’offerta dei servizi turistici a
favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta
ad agevolare e favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei
turisti con animali domestici al seguito.
2.
Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le
autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di tutela del
settore.
Art. 31
Turismo nautico
Ferma restando l’osservanza della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente
e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la
realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da
diporto di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti
a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi
morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi
complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina
paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche
provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale,
ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono
comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo,
lacuale e fluviale.
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Titolo VI
CONTRATTI
Capo I
Contratti del turismo organizzato
Art. 32
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti dall’
articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale
dall’organizzatore o dall’intermediario, di cui all’ articolo 33.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali
commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a
67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è
obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa
comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di recesso determina l’applicabilità
degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 33
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso
corrispettivo
forfetario,
a
procurare
a
terzi
pacchetti
turistici,
realizzando
la
combinazione degli elementi di cui all’ articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed
acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di
lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’
articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del
servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.
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2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore
o tramite un intermediario.
Art. 34
Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso,
le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’ articolo 36,
che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte
significativa del pacchetto turistico.
2. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non
sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.
Art. 35
Forma dei contratti turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini
chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e
sottoscritto dall’organizzatore o venditore.
2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo
servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa
riportano la somma pagata per il servizio.
Art. 36
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a)
destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un
soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio
dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il contratto;
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c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi
di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico
del turista;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da
versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il
suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del
codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non
imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e)
estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze
convenute con il turista;
f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e
del ritorno, tipo di posto assegnato;
g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua
eventuale non conformità alla regolamentazione dell’Unione europea;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la
categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili,
nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato
membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi
compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il turista deve essere informato dell’annullamento del viaggio
per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m)
accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra
l'organizzatore o l’intermediario e il turista al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un
terzo;
o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l’inadempimento o
l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione
alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’ articolo 41.
Art. 37
Informazione del turista
1.
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto,
l’intermediario o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere
generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro
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dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il
rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del
viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista
per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b)
generalità
e
recapito
telefonico
di
eventuali
rappresentanti
locali
dell’organizzatore o dell’intermediario ovvero di uffici locali contattabili dal turista in
caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o dell’intermediario utilizzabile in caso di
difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d)
per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per
stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese
sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di
incidente o malattia.
3.
Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni
contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del
contratto. .
4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del
servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo
mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista.
Art. 38
Opuscolo informativo
1. L’opuscolo indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’esatta ubicazione con
particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la
categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard
qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e)
le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato
membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei
termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere
per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
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f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il
versamento del saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per
l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve
essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso
ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel
caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;
i)
gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze
assicurative
facoltative
a
copertura
delle
spese
sostenute
dal
turista
per
l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché
delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al
contratto.
2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e l’intermediario
in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi
indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del
contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto,
successivamente alla stipulazione.
3. Sono parificati all’opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su
supporto elettronico o per via telematica.
Art. 39
Cessione del contratto
1. Il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto
all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima
della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le
generalità del cessionario.
2.
Il
cedente
ed
il
cessionario
sono
solidamente
obbligati
nei
confronti
dell’organizzatore o dell’intermediario al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori
eventualmente derivanti dalla cessione.
Art. 40
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle
parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche
con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo
del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di
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sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi
devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del
prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente
può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la
partenza.
Art. 41
Modifiche delle condizioni contrattuali
1.
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue, ai sensi dell’ articolo 40.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista può recedere,
senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’ articolo 42.
3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto
non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative
per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a
carico del turista, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del
danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l’accetta per un
giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto
equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 42
Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio
1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il
pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne
che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di
qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto
turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo,
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oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2.
Nei casi previsti dal comma 1 il turista ha diritto ad essere risarcito di ogni
ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente
richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima
della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni
caso l’eccesso di prenotazioni.
Art. 43
Mancato o inesatto adempimento
1. Fermo restando gli obblighi previsti dall’ articolo 42 in caso di mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico,
l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le
rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli
standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
2.
L’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è
comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei
loro confronti.
Art. 44
Responsabilità per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme
stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea,
che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico,
così come recepite nell'ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del
turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto
attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico
per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al
comma 1.
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Art. 45
Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso
l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento del
danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque
inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del
codice civile.
3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel
luogo della partenza.
Art. 46
Esonero di responsabilità
1.
Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da norme speciali,
l’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli
43, 44 e 45 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero
da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o l’intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al
soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del
contratto sia a questo ultimo imputabile.
Art. 47
Danno da vacanza rovinata
1.
Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi
dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente
dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di
vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45.
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Art. 48
Diritto di surrogazione
1. L’organizzatore o l’intermediario che hanno risarcito il turista sono surrogati, nei
limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i
terzi responsabili.
2.
Il turista fornisce all’organizzatore o all’intermediario tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.
Art. 49
Reclamo
1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista,
mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di raccomandata o di altri
mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o
all’intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di
partenza.
3. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell’articolo 1227
del codice civile.
Art. 50
Assicurazione
1.
L'organizzatore
e
l’intermediario
devono
essere
coperti
da
contratto
di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei
danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.
2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato possono essere assistiti da polizze
assicurative che, per i viaggi all’estero, garantiscano il rientro immediato del turista a
causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore o
dell’intermediario, e che assicurino al turista assistenza anche di tipo economico. Tali
polizze possono altresì garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario
o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto
turistico. Qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o
anticipate dall’amministrazione pubblica competente, l’assicuratore è tenuto ad
effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme
associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un
apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente
comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei
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consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del
settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
4. L’obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro
dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni
di cui all’ articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso,
totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che,
all’estero,
si
siano
esposte
deliberatamente,
salvi
giustificati
motivi
correlati
all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso
della normale diligenza.
6. E' fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al
turista.
Art. 51
Fondo nazionale di garanzia
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso
di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo
versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per
fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da
Paesi
extracomunitari
in
occasione
di
emergenze,
imputabili
o
meno
al
comportamento dell’organizzatore.
2.
Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento
dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo
50, comma 1, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3.
Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo
corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza,
fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.
5.
Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto
inadempiente.
6.
Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo
economico.
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Capo II
Delle locazioni turistiche
Art. 52
Locazioni di interesse turistico e alberghiere
1. All’ articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma è sostituito dal
seguente:
«La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a
sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali,
commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo,
impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione
turistica e simili.».
2. All’ articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il terzo comma è sostituito dal
seguente: «La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se
l’immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio
di imprese assimilate ai sensi dell’articolo 1786 del codice civile o all’esercizio di
attività teatrali.».
Art. 53
Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche
1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati,
sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
Titolo VII
ORDINAMENTO
Capo I
Organizzazione
Art. 54
Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta atti di indirizzo
ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme di collaborazione
nell’ambito dei rispettivi settori di competenza.
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Art. 55
Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di
supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo.
2.
Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività si avvale degli altri
organismi costituiti e delle società partecipate.
Art. 56
Conferenza nazionale del turismo
1. La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione
nazionale
comuni
comunità
enti
montani
(UNCEM),
del
Consiglio
nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell’ISTAT e delle altre
autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle
associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del
turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori.
3. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del
documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale.
4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con
particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al
turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli
atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari
competenti.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con le risorse
allo scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
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Art. 57
Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo
1. L’E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica
di
diritto
pubblico,
con
autonomia
statutaria,
regolamentare,
organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni.
2. L’Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all’estero dell'immagine unitaria
dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di
renderla competitiva sui mercati internazionali.
3. L’Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
Art. 58
Comitato permanente di promozione del turismo in Italia
1. Al fine di promuovere un’azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel
settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in
Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il
funzionamento e l’organizzazione del Comitato.
2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato, che può all’uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del
Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel
settore turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:
a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi
del turista;
b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul
territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;
c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta
turistica nazionale;
d) promozione dell’immagine dell’Italia, nel settore turistico, all’interno confini
nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul
territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria;
e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso
turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;
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f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;
g) promozione a fini turistici del marchio Italia.
4. L’istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica e la relativa partecipazione è a titolo gratuito.
Capo II
Promozione dell’eccellenza turistica italiana
Art. 59
Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed
alberghiero
1.
Al fine di promuovere l’offerta turistica italiana, è istituita l’attestazione di
eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno,
alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito
in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la
professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere
l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione
e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l’attestazione di
eccellenza turistica, denominata Maestro dell’ospitalità italiana, da attribuire, ogni
anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito
in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la
professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere
l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione
e tipicità della relativa offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale è acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento
della ‘attestazione di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di
agevole verificabilità. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di
imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna
onorificenza.
3. L’impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita l’attestazione
di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o
pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell’autorizzazione conserva il diritto di
indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di
riferimento.
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4. E’ autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il
simbolo della attestazione di eccellenza turistica con l’indicazione del biennio di
conferimento,
idonei
a
segnalare
adeguatamente
il
possesso
della
predetta
attestazione da parte dell’impresa di ristorazione.
5.
E’ autorizzato l’inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata
attribuita l’attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che precedono nel
portale Italia.it.
Art. 60
Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione
dell’immagine dell’Italia
1. E’ istituita l’attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione
dell’immagine dell’Italia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone
che, per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei
servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla
valorizzazione e diffusione dell’immagine dell’Italia nel mondo.
2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina,
con proprio decreto sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative
e procedurali idonee al conferimento dell’attestazione, da rilasciare sulla base di criteri
oggettivi di agevole verificabilità individuati con riferimento ai parametri di cui al
comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese
da premiare ogni anno.
Art. 61
Caratteristiche dell’attestazione
1. L’attestazione di cui all’ articolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo,
stella d’argento e stella d’oro.
2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie d’oro, 25 medaglie
d’argento e 50 medaglie di bronzo.
Art. 62
Modalità di attribuzione
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27
settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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2.
L'accertamento dei titoli per il conferimento dell’attestazione è fatto da una
Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dallo stesso delegato e composta:
a)
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che la
presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da
un suo delegato;
c)
dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell’immagine
dell’Italia, ove esistente;
d)
dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo - ENIT o da un suo
delegato;
e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, è a titolo gratuito.
Art. 63
Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero
1.
E’ istituita l’attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani
all’estero, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti
all’estero che per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata
dei servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire
promotori turistici per il nostro Paese.
Art. 64
Caratteristiche dell’attestazione
1. L’attestazione di cui all’ articolo 63 comprende tre livelli crescenti: medaglia di
bronzo, medaglia d’argento e medaglia d’oro.
2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di attestazione è fissato in 10 medaglie d’oro, 25 medaglie
d’argento e 50 medaglie di bronzo.
Art. 65
Modalità di attribuzione
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27
settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
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2.
L'accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni è fatto da una
Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato e composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato che la presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da
un suo delegato;
c)
dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell’immagine
dell’Italia;
d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da un suo delegato;
e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore
turistico;
f)
da un membro designato dal Ministero degli affari esteri fra persone in
possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, è a titolo gratuito.
Capo III
La qualità del servizio e la soluzione delle controversie carta dei
servizi
Art. 66
Standard dell’offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale
1. Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici pubblici sul
territorio nazionale le amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle attività istituzionali adottano la
carta dei servizi turistici da esse erogati.
2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalità e
quali standard di qualità si intendono garantire.
3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle
prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di
parametri stabiliti con legge dello Stato.
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Art. 67
Composizione delle controversie in materia di turismo
1.
La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in
materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e
costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è
previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve
essere specificamente approvata per iscritto dal turista.
2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria
o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o
conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti
inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell’ articolo 2, comma 4,
lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i
turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di
conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
Art. 68
Assistenza al turista
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell’ambito delle
attività istituzionali, assicura l’assistenza al turista, anche attraverso call center. E’
altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul
sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti
esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze,
richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l’accertamento
dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice.
2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
assicura l’omogeneità di informazioni in ordine ai diversi servizi previsti per i turisti,
anche attraverso l’individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture
pubbliche che operano in tale settore. E’ fatta salva la possibilità di utilizzare le
procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall’ articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la
istituzione di sportelli del turista la cui gestione può essere delegata agli enti locali.
Art. 69
Gestione dei reclami
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ricevuta l’istanza di
cui all’ articolo 68, avvia senza ritardo l’attività istruttoria, informando
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contestualmente il reclamante, l’impresa o l’operatore turistico interessato, entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza.
2. Nel corso dell’istruttoria il Dipartimento per e lo sviluppo e la competitività del
turismo può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti proponenti il reclamo, alle
imprese, agli operatori turistici e ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, che
rispondono nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In tale caso il
procedimento è sospeso fino alla scadenza del suddetto termine.
3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo comunica ai soggetti
di cui al comma 2 l’esito dell’attività istruttoria entro il termine di quarantacinque
giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta
di informazioni o all’acquisizione di dati.
4.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina con
regolamento la procedura di gestione reclami, da svolgere nell’ambito delle attività
istituzionali, che si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del
reclamo.
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