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Prot. n 10958 del 20/02/2015
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AZIENDE
SANITARIE ULSS 18 DI ROVIGO E ULSS 19 DI ADRIA (RO), CAPOFILA ULSS 18 DI
ROVIGO, PER IL PERIODO DI TRE ANNI, RINNOVABILE PER 24 MESI – CIG-.
6087960784
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI al 13/02/2015
QUESITO N.1
Si chiede di precisare se l’impegno per la validità dell’offerta sia da intendersi pari a 210 gg. dalla
data di scadenza per la presentazione dell’offerta come indicato sul Mod. C, oppure pari a 180 gg.
Come indicato a pag. 7 del disciplinare di gara
RISPOSTA QUESITO N. 1
Si precisa che la validità dell’offerta è di 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle
offerte come indicato a pag. 7 del disciplinare di gara.
Pertanto l’indicazione di 210 gg. contenuta nel Mod. C. è da considerarsi un refuso.
QUESITO N. 2
Nel bando di gara al punto IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte viene indicato che non sono
ammesse persone all’apertura delle offerte fissata in data 04.03.2015.
Chiediamo di confermare che tale indicazione sia da considerarsi un refuso
RISPOSTA QUESITO N. 2
Come indicato a pag. 11 del disciplinare di gara “Alla seduta di gara può presenziare chiunque, ma
solo i titolari delle Imprese o i loro rappresentanti legali o i soggetti miniti di procura speciale e/o
apposita delega, avranno diritto di parola e potranno formulare dichiarazioni da inserire a verbale”.
In merito a quanto riportato nel bando al punto IV 3.8) si precisa che si tratta di mero errore
materiale.
QUESITO N. 3
All’articolo 4 del Capitolato d’oneri “Oggetto e organizzazione del servizio” si cita che “per
consentire una corretta definizione dell’offerta i pazienti sono stati suddivisi in 6 fasce, secondo le
tipologie di riferimento.
Alla luce del fatto che nella tabella descrittiva delle fasce e nell’offerta economica vengono
illustrate solamente le fasce dalla 1 alla 5, chiediamo di comunicare i dati della sesta fascia
mancante
RISPOSTA QUESITO N. 3
Si precisa che il numero delle fasce è 5.
L’indicazione riportata nell’art. 4 del capitolato d’oneri (6 fasce) costituisce un refuso.
QUESITO N. 4
La tabella di cui a pag. 4 del capitolato d’oneri, riporta, nella terza colonna, la dicitura
“Ossigeno/anno” e “M cubo/ die gassoso”. Si chiede di precisare in quanto non chiaro.
RISPOSTA QUESITO N. 4
Si precisa che nella Tabella di cui a pag. 4 del capitolato d’oneri, nella terza colonna, si conferma
“Ossigeno/anno” e si deve intendere ”M/cubo die” sia per l’ossigeno gassoso e per l’ossigeno
liquido, in quanto la descrizione “M cubo/ die gassoso” deve considerarsi mero errore materiale.
QUESITO N. 5
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Le ultime due colonne del Modulo Allegato C1 da voi predisposto riportano la medesima dicitura
“Tot. Costo=PxQ Iva non compresa”.
Si chiede di precisare se trattasi di refuso.
RISPOSTA QUESITO N. 5
Si conferma che le ultime due colonne del Modulo Allegato C1 riportano la medesima dicitura.
Si precisa, pertanto, che trattasi di refuso e che dovrà essere compilata solo la prima colonna.
QUESITO N. 6
Unità di misura, si chiede di confermare che i prezzi unitari proposti si intendono:
- €/MC per l’Ossigeno Liquido e Gassoso;
- canone noleggio €/gg per bombole, contenitori e concentratori;
- €/PZ per cannule e maschere.
Inoltre, coerentemente con le indicazioni fornite da AIFA riguardo alla corretta espressione delle
modalità di fatturazione del servizio inerente l’ossigeno F.E., chiediamo che siano cambiate le unità
di misura dei noleggi dei dispositivi e che il costo venga parametrato alla “giornata (o mese o anno)
di servizio”.
E’ nell’interesse economico dell’Ente utilizzare una tariffa a giornata, poiché se espresso in questa
forma consente il risparmio delle giornate non godute per ricoveri e sospensioni varie mentre il
noleggio non può essere sospeso (se non con l’effettivo ritiro dei dispositivi) POICHE’ QUALORA
IL BENE PERMANGA NELLE DISPONIBILITA’ DEL PAZIENTE ANCHE SE NON
DIRETTAMENTE UTILIZZATO LE RESPONSABILITA’ CIVILI PERMANGONO A CARICO
DELLA DITTA AGGIUDICATARIA, con tutte le implicazioni a livello di copertura assicurativa.
Altresì, il ritiro dovuto a sospensione del noleggio comporta il ritiro della scorta di farmaco presente
nei contenitori con aggravio di costo per la stazione appaltante all’atto della riconsegna.
Si chiede quindi di trasformare la tariffa di noleggio in tariffa di “servizio”, come ampiamente
utilizzata da altre stazioni appaltanti.
RISPOSTA QUESITO N. 6
Questa A. Ulss 18 nel rispetto delle indicazioni fornite da AIFA ha utilizzato la “voce” noleggio
come equivalente ai contenuti da voi indicati servizio.
Infatti (solo a titolo esemplificativo) lo Schema di offerta Allegato C1 al Disciplinare prevede:
“NOLEGGIO GIORNALIERO ……………….
(riferimento fascia …….. compreso servizio di formazione all’utente ed assistenza tecnica).
Ciò premesso la voce “noleggio” utilizzata nei documenti di gara relativi alla presente procedura da
questa A. Ulss è da intendersi noleggio/servizio.
QUESITO N. 7
Al Punto 7 della documentazione tecnica viene richiesta l’offerta economica senza l’indicazione
dei prezzi sia in formato cartaceo che in formato elettronico.
In considerazione del fatto che tutta la documentazione tecnica deve essere già presentata anche su
CD, si chiede di precisare cosa si intenda per “formato elettronico”.
RISPOSTA QUESITO N. 7
Si precisa che l’offerta economica senza l’indicazione dei prezzi in formato elettronico deve essere
compresa nel CD con tutta la documentazione tecnica.
QUESITO N. 8
Costo della sicurezza e costo del lavoro: lo schema di offerta (Allegato C) prevede, nella seconda
pagina, l’indicazione dettagliata del costo del lavoro ed il costo della sicurezza.
Si chiede di precisare se il “Totale costo del lavoro e sicurezza” sia da intendersi incluso nelle
quotazioni indicate nell’Allegato C1 o se sia da sommare al totale complessivo risultante
dall’Allegato C1.
Inoltre, si chiede di confermare la correttezza della dichiarazione “che i propri costi inerenti la
sicurezza non sono stati sottoposti a ribasso” richiesta alla lettera e) della “Busta C”, in quanto i
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costi della sicurezza non soggetti al ribasso dovrebbero essere quelli da interferenza dell’Ente, che
in questo specifico caso sono da voi stati quantificati pari a zero (trattandosi di servizio
domiciliare).
RISPOSTA QUESITO N. 8
Si precisa che la dichiarazione di cui a pag. 2 dell’allegato C) al Disciplinare di gara, viene
richiesta, ai sensi dell’art. 86, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ai soli fini della
valutazione della congruità dell’offerta risultata eventualmente anomala e che l’offerta economica
dovrà essere omnicomprensiva di tutti i costi dell’Impresa per l’esecuzione del servizio in
argomento
Il comma 3-ter del citato art. 86 del D.Lgs. 163/2206 dispone che “il costo relativo alla sicurezza
non può essere comunque soggetto a ribasso” come riportato a pag. 7 del Disciplinare di gara.
QUESITO N. 9
Cause di esclusione: a pagina 13 del Disciplinare di gara al paragrafo “Cause di esclusione
elementi e dichiarazioni essenziali” si riporta che ”agli effetti della presente procedura sono da
considerarsi a pena di esclusione tutte le dichiarazioni o gli adempimenti espressamente previsti a
pena di esclusione dal presente Disciplinare”.
Ai sensi della nuova normativa vigente “Decreto Boschi” le uniche cause di esclusione sono per
vizi formali e non per mancanza di specifici requisiti inerenti la capacità economico- finanziaria.
Preme sottolineare che il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito,
con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato con l’art. 39, i requisiti di ordine
generale occorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici e i
documenti e le informazioni complementari nonché la tassatività delle cause di esclusione,
decretando che le cause di esclusione valevoli all’interno di una procedura di gara sono solamente
quelle riportate all’interno del Codice degli appalti e del relativo Regolamento attuativo.
Chiediamo pertanto di stralciare l’indicazione sopra citata dagli atti di gara.
RISPOSTA QUESITO N. 9
Le cause di esclusione indicate dal Disciplinare di gara sono state stabilite ai sensi del combinato
disposto degli art. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.lgs 163/2006 e s.m.i., individuando
quali ipotesi di esclusione, oltre a quelle disposte dai citati articoli, tutte quelle che determinano
incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta o sul suo contenuto, nonché quelle che
comportano violazione del principio della par condicio fra i concorrenti.
Si conferma l’indicazione sopra citata degli atti di gara.
QUESITO N. 10
Concentratori fissi: si segnala che la maggior parte dei concentratori fissi presenti sul mercato
hanno il flusso regolabile da “almeno 0,5 fino a 5 litri/min.” (e non fino a 6 litri/min. come da voi
richiesto).
Al fine di non ledere il principio di libera concorrenza, si chiede conferma che siano accettati
concentratori fissi con flusso regolabile da almeno 0,5 fino a 5 litri/min.
A tal proposito, si faccia riferimento anche alle indicazioni riguardo il concentratore riportate nel
DGRV 113 26\9\2013, punto 4.2.1 riguardo ai flussi non superiori a 5 lt\min
RISPOSTA QUESITO N. 10
L’indicazione “fino a 6 litri/min” è da considerarsi mero errore materiale.
Si conferma che saranno accettati concentratori fissi con flusso regolabile da almeno 0,5 fino a 5
litri/min.
QUESITO N. 11
La fornitura su tutto il territorio nazionale, pag. 8 Capitolato d’Oneri:
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RISPOSTA QUESITO 11
Si conferma “La fornitura su tutto il territorio nazionale” secondo quanto stabilito nel Capitolato:
“L’impresa aggiudicataria deve impegnarsi a garantire la fornitura e la manutenzione delle
apparecchiature anche nelle località di villeggiatura e/o di convalescenza del singolo assistito,
limitatamente al territorio nazionale, senza alcun onere aggiuntivo.”
QUESITO N. 12
Bombola di gassoso “COMPRESA NEL NOLEGGIO DEL CONCENTRATORE”:
Essendo l’ossigeno un farmaco, in accordo con le disposizioni della 219, NON è possibile
ricomprendere il costo del farmaco all’interno di detto canone ma andrebbe inserito a parte,
ricordando peraltro che l’ossigeno nelle sue forme è soggetto a PAY BACK, quindi tutti i
quantitativi di ossigeno devono essere correttamente fatturati al fine di rientrare nel novero della
spesa farmaceutica che Aifa prestabilisce con le aziende produttrici.
RISPOSTA QUESITO N. 12
Lo schema di offerta, allegato C1 al Disciplinare di gara, prevede la quotazione distinta delle
componenti della fornitura (ossigeno, noleggio/servizio, dispositivi medici/materiale di consumo).
In particolare l’ossigeno gassoso è previsto nello Schema di offerta Allegato C1 in complessivi mc
6.500/anno con riferimento alle fasce 1, 2 e 3)
Tale distinzione consentirà, pertanto, di ottemperare agli obblighi di corretta fatturazione del
farmaco.
QUESITO N. 13
Art. 14 - contenitori presso gli ospedali:
La richiesta di non applicazione del prezzo e del Nolo (vedi servizio) è vessatoria e non è prevista
cessione gratuita dalla 219: non vi è nessuna differenza tra il servizio domiciliare e quello da
effettuare presso l’ospedale, addirittura è presumibile che per la movimentazione dei pazienti siano
richiesti un numero di stroller superiori alle basi che peraltro devono essere indicati numericamente.
Si chiede lo stralcio della richiesta o la ammissione a pagamento delle quantità e noli (vedi servizio)
utilizzati.
RISPOSTA QUESITO N. 13
L’ammissione a pagamento delle quantità di ossigeno effettivamente utilizzate presso gli ospedali è
già previsto all’art. 14 u.c. per i pazienti OTLT che effettuano visite di controllo ambulatoriali e
pazienti OTLT ricoverati presso le Strutture indicate allo stesso art. 14.
Non è stato previsto il “costo” del nolo (vedi servizio) da Voi indicato in quanto già previsto per le
attrezzature al domicilio del paziente che si sottopone alle visite di controllo e ai ricoveri nelle
Strutture indicate all’art. 14.
Si indicano, comunque, le attrezzature previste presso ciascun Centro di riferimento
QUESITO N. 14
Servizio di ossigenoterapia: con Decreto n. 113 del 26 settembre 2013, la Giunta Regionale della
Regione Veneto, ha approvato il documento avente per oggetto: “Percorso diagnostico terapeutico
(PDT per l’ossigenoterapia a lungo termine nel paziente adulto nella Regione Veneto”, che prevede
modalità più dettagliate di gestione dei pazienti in ossigenoterapia non contemplate né richiamate
dalla disciplina di gara che è stata bandita.
Questo vuol dire che per quelle aziende che intendono partecipare e che devono per forza presentare
un’offerta che sia in linea con le direttive del capitolato, andranno incontro a rischi di
inappropriatezza della loro offerta, visto che si troveranno ad erogare un servizio (allineandosi alle
richieste Pneumologiche coerenti con le Direttive regionali) con caratteristiche diverse da quelle
con cui hanno costruito la struttura e l’organizzazione per la partecipazione alla gara, con il rischio
ulteriore che venga assegnata la fornitura a ditta diversa da quella che sarebbe risultata
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aggiudicataria nel momento in cui il capitolato si fosse allineato a quanto la Regione Veneto ha
indicato.
Al fine di permettere alla scrivente di valutare l’opportunità di partecipare alla gara, chiediamo che
il capitolato venga rivisto e sia allineato alla Direttiva n. 113/2013.
RISPOSTA QUESITO N. 14
Il capitolato d’oneri all’Art. 1 “Finalità dell’appalto” dispone: “Le Aziende Ulss 18 e19, in accordo
con quanto previsto dalle disposizioni regionali……”
QUESITO N. 15
Offerta economica: in relazione all’art. 15 comma 13 lettera e) del Decreto sulla spending review
che recita “costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai
sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global
service e facility mangement in termini tali da specificare l’esatto ammontare delle singole
prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente
all’importo complessivo dell’appalto”, un prezzo forfetario, sia in forma giornaliera/mensile sia in
forma di unità base al metro cubo (mc), non è in grado di rispondere ai requisiti di cui sopra.
Inoltre, la tracciabilità del farmaco e tutto quanto da essa discende, così come gli obblighi di
rendicontazione della spesa farmaceutica che gravano sulla PA, richiedono l’indicazione delle
quantità delle confezioni vendute e la loro corretta valorizzazione, esigenza che non trova
attuazione se la valorizzazione della fornitura a contratto avviene in base ad un prezzo a forfait e
non a confezione, e/o se il prezzo inglobi tutta una serie di servizi che nulla hanno a che fare con il
farmaco.
RISPOSTA QUESITO N. 15
I documenti gara prevedono specificatamente la suddivisione della spesa fra beni (ossigeno e DM) e
servizi (noleggio attrezzature).
Lo schema di offerta, allegato C1 al Disciplinare di gara, prevede specificatamente la quotazione
distinta delle componenti della fornitura (ossigeno, noleggio, dispositivi medici).
In particolare, per la componente ossigeno non si richiede assolutamente una quotazione forfetaria
comprensiva dell’ossigeno e delle altre componenti della fornitura.
Ma con lo schema di offerta, allegato C1 al Disciplinare di gara si richiede di quotare distintamente
il prezzo del farmaco, dei DM di consumo e del noleggio/servizio.
Tale distinzione consente, pertanto, di ottemperare agli obblighi di tracciabilità del farmaco e di
rendicontazione della spesa in argomento.
QUESITO N. 16
Art. 4 CSA – Oggetto e organizzazione del servizio:
- Nella tabella di cui a pag. 4, per i pazienti di fascia 2, fascia 3 e fascia 4, viene richiesta una
“Bombola di ossigeno gassoso FU con flusso regolabile da 0,5 a 15 litri di scorta completa
di umidificatore (compresa nel noleggio del concentratore)”.
Si evidenzia che la normativa vigente in materia D.lgs n. 219/06, nonché le linee guida
dell’Associazione di categoria, Assogastecnici, nello stabilire le procedure amministrative e
di fatturazione nell’ambito della fornitura del farmaco ossigeno (Position paper AGT 1
ottobre 2010 – LE NUOVE MODALITA’ PER LA GESTIONE DEL FARMACO
OSSIGENO IN AMBITO DOMICILIARE – aggiornato e sviluppato e sviluppato dalla
Position Paper 18 luglio 2014) sanciscono l’obbligo da parte del SSn di specificare
all’interno dei capitolati di appalto i servizi aggiuntivi (ad esempio: trasporto del farmaco a
domicilio del paziente, fornitura di materiali di consumo, rilevazione dei dati clinici, ecc.)
quotandoli a parte rispetto al farmaco ossigeno fornito.
Da ciò deriva, nella formulazione attuale, l’illegittimità della richiesta.
Per tale ragione si chiede che, in via di autotutela ed in applicazione delle disposizioni
vigenti in materia, il vostro Ente provveda a modificare la richiesta nel senso indicato.
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il Vostro Ente distingue erroneamente, i pazienti in ossigenoterapia con concentratore fisso
(fascia 2) dai pazienti con concentratore portatile (fascia 3), senza tenere nel debito conto
che il concentratore portatile è, in realtà, complementare al concentratore stazionario.
Infatti, le stesse linee guida 2013 della Regione Veneto, relative all’ossigenoterapia
domiciliare (decreto 133 del 26.09.2013) prevedono la prescrivibilità delle seguenti
combinazioni di erogazione:
Concentratore fisso: pazienti con mobilità gravemente ridotta:
• pazienti allettati o che non escono dal proprio domicilio
• pazienti che non intendono utilizzare l’ossigeno fuori dalla propria abitazione
• flussi a riposo ≤ 5 L/min
Concentratore fisso + bombole gassose portatili: pazienti a bassa mobilità e basso
flusso:
• periodi di uscita < 2h/die
• flussi continui in mobilità non superiori a 3 L/min
Concentratore fisso + concentratore portatile: pazienti ad elevata mobilità e basso
flusso :
• periodi di uscita > 2h/die
• flussi continui in mobilità non superiori a 3L/min
Contenitore criogenico fisso + stroller: pazienti ad elevata mobilità ed elevato flusso:
• periodi di uscita > 2h/die
• flussi a riposo > 5L/min e/o flussi in mobilità ≥ 3L/min
Per essere legittima, quindi, la legge di gara dovrà essere modificata anche sotto tale aspetto.
RISPOSTA QUESITO N. 16
- L’art. 4 del Capitolato d’Oneri dispone che:
“l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere … omissis…. allo svolgimento delle seguenti attività:
- consegna al domicilio o presso l'eventuale struttura assistenziale ove sia domiciliato il paziente,
del criogenico, del concentratore, dell’ossigeno, dei presidi e di tutti i materiali individuati e
prescritti…”
Per quanto sopra indicato, il servizio di trasporto rientra nell’attività di consegna considerata da
questa A. Ulss nell’attività di noleggio/servizio (come da Risposta Quesito n. 6)
Si conferma, inoltre, che i servizi di formazione, assistenza tecnica programmata e straordinaria
rientrano nel canone giornaliero di noleggio/servizio il cui importo va quotato distintamente
dall’importo dell’ossigeno e dall’importo dei dispositivi medici.
- La DGRV 113/2013 a pag. 5, punto 4.1 Tabella 2, III colonna “Flusso di ossigeno durante
esercizio fisico”, al punto b) indica una tipologia di pazienti che richiedono OTLT solo durante
esercizio fisico. Il concentratore esclusivamente portatile (fascia 3 – pag. 4 capitolato) è previsto per
tale tipologia di pazienti in considerazione della loro elevata autonomia funzionale.
Si conferma, pertanto, che i documenti di gara sono conformi alle indicazioni della DGRV
113/2013 in quanto la stessa ha l’obiettivo di rivedere l’approccio alla OTLT attraverso la
condivisione di strategie operative che soddisfino il principio dell’efficacia clinica per il paziente e
quello dell’utilizzo mirato delle risorse economiche della collettività.
QUESITO N. 17
Art. 5 CSA – Tipologia e caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature
Con riferimento alle specifiche tecniche richieste si evidenzia che:
a) La richiesta di concentrazione di ossigeno ad un flusso di 1 L/min del 95%, senza
indicazione di tolleranza alcuna, non ha significato tecnico, poiché la purezza del prodotto è
solitamente variabile, seppure entro certi limiti prestabiliti.
Segnaliamo a tal proposito che, usualmente, è indicata in questi casi una tolleranza, in più o
in meno, pari al 3%.
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Lo stesso valga per l’ulteriore, seguente indicazione “concentratore d’ossigeno ad un flusso
di 1L/min di circa il 90%.
b) Viene richiesto il “concentratore portatile stroller”. A tal proposito, vi evidenziamo che
“stroller” è il nome commerciale di una specifica unità portatile di ossigeno liquido e che,
conseguentemente, in mancanza di aggiunta della dicitura “o altra equivalente” tale
richiesta, di fatto, limita illegittimamente la concorrenza, escludendo la possibilità che
vengano offerte in gara altre tipologie di UP;
c) Si legge, inoltre, che il flusso regolabile “debba essere di almeno 0,5 a 3 litri/min”
Si evidenzia che il flusso non è in litri/minuto perché pulsato (salvo che si intenda continuo).
La suddetta richiesta associata a quella del peso max di 8 kg. individua una sola tipologia di
concentratore esistente sul mercato.
Al fine di ampliare la gamma di concentratori che potranno essere oggetto di offerta, si
chiede di inserire almeno la frase “impostazioni di flusso regolabili per almeno 3 o 4
posizioni”.
RISPOSTA QUESITO N. 17
a) Con riferimento alla:
concentrazione di ossigeno ad un flusso di 1 L/min del 95%, si accetterà una tolleranza, in più o
in meno del 3%.
concentratore d’ossigeno ad un flusso di 1L/min di circa il 90%, si accetterà una tolleranza, in
più o in meno del 3%.
b) La definizione “concentratore portatile stroller” è stato utilizzato nel senso previsto
nell’Allegato A al Decreto n. 113 del 26 settembre 2013 della Giunta Regione Veneto (vedi ad
esempio p. 4.2.2).
A tal proposito, comunque vi evidenziamo che a pagina 6 del Disciplinare di gara è
specificatamente previsto, quale principio generale:
“Si precisa che, le imprese che offrono un servizio con soluzioni tecniche equivalenti a quanto richiesto, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs 173/2006 e s.m.i., devono inserire nella Busta B la
documentazione relativa a tale equivalenza”.
c) Con riferimento alla possibilità di regolazione del flusso del concentratore portatile di cui
all’art. 5 del CSA pag. 6, si precisa che nel range da 0,5 a 3 lt./minuto saranno accettate sia
attrezzature a flusso continuo sia attrezzature a flusso pulsatile purchè regolabili per almeno 4
posizioni.
QUESITO N. 18
Art. 6 CSA – Tipologie e caratteristiche tecniche minime dei materiale consumabili.
Il Vostro Ente chiede che: “I tubi di erogazione dovranno essere lunghi almeno 8 metri e la
prolunga di almeno 10 metri, con adeguati raccordi”.
Si chiede se dette misure sono vincolanti, tenuto conto che la maggior parte delle cannule presenti
in commercio vanno da 2 a 7 mt.
Si evidenzia che, in caso di risposta affermativa, la tipologia di cannule oggetto di offerta si
ridurrebbe drasticamnente facendo lievitare costi e prezzi.
RISPOSTA QUESITO N. 18
Saranno accettati anche tubi di erogazione con lunghezza minima di 7 mt.
QUESITO N. 19
Art. 8 CSA – Modalità di attivazione, fornitura e tempi di consegna delle apparecchiature e
dell’ossigeno
a) A pag. 8 la Vostra Azienda chiede che “Dovranno essere comunque garantite le consegne
anche in eventuali località del territorio italiano diverse dal domicilio abituale
dell’assistito”.
Tale richiesta viene peraltro ribadita dall’art. 10 pag. 9.
Sul punto si chiede se per tali attività è prevista una quotazione a parte del servizio.
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b) Inoltre “Le apparecchiature in noleggio dovranno essere nuove (o rigenerate a nuovo) e
regolarmente collaudate da parte dell’impresa aggiudicataria con rilascio all’Ulss di
documentazione attestante le verifiche funzionali svolte sullo specifico apparecchio”.
Dette certificazioni dovranno essere presentate a richiesta dell’Ulss o ogni volta che viene
effettuata la fornitura?
RISPOSTA QUESITO N. 19
a) Per le consegne in eventuali località del territorio italiano diverse dal domicilio abituale
dell’assistito, si conferma, che non è prevista quotazione a parte;
b) Come precisato all’art. 6 del Capitolato la documentazione attestante le verifiche funzionali
svolte sulle apparecchiature dovrà essere rilasciata all’Ulss a cura dell’impresa ogni volta
che viene effettuata la fornitura di una nuova (o rigenerata a nuovo) attrezzatura e secondo
la tempistica periodica prevista dai documenti di gara e dai documenti tecnici delle
attrezzature stesse.
QUESITO N. 20
Art. 10 CSA – Installazione, idoneità dei locali, norme di sicurezza
A pag. 9 si legge “Eventuali problemi dovranno essere comunicati tempestivamente sia all’assistito
sia al Centro prescrittore che ha in carico l’assistito”.
Si evidenzia che il rapporto contrattuale si instaurerà fra l’aggiudicatario e l’ente appaltante con la
conseguenza che l’assistito e il centro prescrittore non potranno sostituirsi all’Ente per gli
adempimenti (verifiche, autorizzazioni ecc…) prettamente di sua competenza in quanto contraente.
RISPOSTA QUESITO N. 20
Si precisa che le informazioni da dare all’assistito sull’“Idoneità degli ambienti” prevede che il
personale tecnico dell’Impresa aggiudicataria provveda preventivamente a visionare i locali messi a
disposizione dall’assistito per verificare la possibilità di installazione ed individuare l’adeguato
posizionamento delle apparecchiature in noleggio e comunicare al paziente i requisiti impiantistici
richiesti per l’installazione delle apparecchiature.
Eventuali problemi dovranno essere comunicati tempestivamente sia all’assistito sia al Centro
Prescrittore che ha in carico l’assistito stessi.
Si precisa che i Centri Prescrittori – come specificatamente indicati all’art. 2 del Capitolato d’oneri,
pag. 2 – sono:
UOC Pneumologia Ulss 18 di Rovigo;
Direzioni di Distretto delle A. Ulss 18 di Rovigo e 19 di Adria (RO),
facenti parte dell’Ente Stazione Appaltante.
QUESITO N. 21
Art. 12 – Recapito servizio di assistenza e pronto intervento.
Viene richiesto dal Vostro Ente “un numero verde gratuito per chiamate da telefonia fissa ed un
numero di rete urbana per chiamate da cellulari a cui fa capo il servizio di assistenza continuativa
per assicurare in qualsiasi momento un accurato servizio di assistenza e pronto intervento
(operativo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno) per chiamate urgenti o d’emergenza garantendo
sempre la presenza di un operatore sul luogo di chiamata (non è ammesso l’utilizzo di segreterie
telefoniche)”
Si chiede di modificare tale richiesta in quanto irragionevole ed immotivatamente onerosa, tenuto
conto che il nostro numero verde è accessibile sia dalla rete fissa che da quella mobile.
RISPOSTA QUESITO N. 21
Saranno accettati numeri verdi gratuiti accessibili sia dalla rete fissa che da quella mobile.
QUESITO N. 22
Art. 14 – Altri oneri a carico dell’impresa aggiudicataria
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“Per i contenitori presso gli Ospedali di Rovigo, Trecenta e Adria non devono essere previsti costi
di noleggio. L’ossigeno erogato presso gli Ospedali sarà fornito e rendicontato dall’impresa
aggiudicataria secondo le stesse modalità previste per i pazienti domiciliari con specifica
indicazione nei report mensili”.
Tenuto conto che le condizioni di fornitura sono le medesime dell’ossigeno domiciliare, non si
comprende quale sia la ragione per cui non si possa applicare il canone di noleggio/servizio anche
alle forniture presso gli Ospedali.
A ciò si aggiunga che i medicinali per uso ospedaliero devono essere tracciati in un file f diverso da
quello relativo alla dispensazione di farmaci sul territorio anche in funzione del cd. “pay-back”.
RISPOSTA QUESITO N. 22
Non è stato previsto il “costo” del nolo/servizio da Voi richiesto presso gli Ospedali in quanto costo
già previsto per le attrezzature al domicilio del paziente che si sottopone alle visite di controllo in
argomento.
Si conferma che le Ulss 18 e 19 provvedono alla corretta tracciabilità distinguendo l’ossigeno
(farmaco) uso ospedaliero dall’ossigeno uso domiciliare/territoriale.
QUESITO N. 23
Art. 18 – Contestazioni e controversie – Penalità
A pag. 13 il Vostro Ente chiede che “la mancata sostituzione del materiale non conforme comporta
una penale a carico dell’impresa aggiudicataria dello 0,3 per mille dell’importo contrattuale
complessivo per ogni giorno di ritardo. La medesima penale si applica anche nel caso in cui
l’impresa aggiudicataria non consegni il materiale mancante”
Si chiede quale sia l’iter seguito dall’Ulss per l’accertamento della non conformità, tenuto conto
dell’importo – gravosissimo se paragonato ad es. alla ritardata consegna di un prodotto monouso –
richiesto a titolo di penale.
RISPOSTA QUESITO N. 23
Si precisa che le penalità sono state disposte in conformità a quanto previsto dal DPR 207/2010, art.
145, comma 3.
Per quanto riguarda l’accertamento della non conformità si richiama l’art. 16 del capitolato d’oneri
“Verifica di conformità”
QUESITO N. 24
A pag. 5 del Vs. Disciplinare di gara, punto 4 “Ossigeno” chiedete le schede tecniche delle
confezioni di ossigeno liquido e gassoso.
Tale richiesta può essere soddisfatta allegando le schede tecniche dei contenitori di ossigeno?
In caso di risposta negativa, si chiede di specificare esattamente cosa intendete per schede tecniche
delle confezioni di ossigeno.
RISPOSTA QUESITO N. 24
La richiesta non può essere soddisfatta allegando le schede tecniche dei contenitori di ossigeno, in
quanto già previste al p. 2 Apparecchiature.
Le schede tecniche di cui al punto 4 - Ossigeno sono:
schede tecniche del medicinale approvate dall’AIFA (RCP - Riassunto Caratteristiche Prodotto).
QUESITO N. 25
A pag. 6 del Vs Disciplinare di gara, Vi riservate la possibilità di chiedere campionatura dei prodotti
proposti.
Si chiede di specificare precisamente quali prodotti offerti potrebbero essere oggetto di tale
richiesta.
RISPOSTA QUESITO N. 25
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La campionatura, come disposto dall’art. 6 del Capitolato d’Oneri, verrà eventualmente richiesta
per prodotti non conosciuti o non in uso.
QUESITO N. 26
A pag. 4 del Vs Capitolato d’Oneri, viene riportata una tabella che individua 5 fasce di pazienti.
Per ognuna di queste fasce vengono richieste prolunghe ossigeno la cui spesa dovrà essere
ricompressa nelle cannule.
Posto che nel Vs Modulo di offerta economica alla voce “cannula nasale” indicate un importo a
base d’asta di € 0,62, si chiede di specificare l’incidenza delle stesse sull’importo a base d’asta
indicato.
RISPOSTA QUESITO N. 26
Si conferma che la spesa delle prolunghe è ricompressa nelle cannule il cui importo a base d’asta
complessivo unitario è pari a € 0,62.
QUESITO N. 27
Si chiede di indicare espressamente se nel modulo di offerta economica alla voce “ossigeno
gassoso” e “ossigeno liquido” i fabbisogni presunti/annui si intendano a metri cubi.
RISPOSTA QUESITO N. 27
Si conferma che i fabbisogni presunti/annui si intendono a metri cubi.
QUESITO N. 28
In riferimento all’art. 23 del Vs Capitolato d’Oneri “Modalità di fatturazione e pagamenti”, si
chiede un’opportuna precisazione ai fini della fatturazione e tracciabilità del farmaco: la
valorizzazione delle confezioni AIC in possesso della ditta concorrente sulla base del prezzo al
metro cubo, fisso ed invariabile presentato in offerta, moltiplicato per le capacità dei
confezionamenti.
Ciò anche in ragione del fatto per cui il medico prescrittore dovrà prescrivere (al pari di qualsiasi
altro farmaco) la confezione con relativo dosaggio (capacità) e non dei generici quantitativi non
allineati al confezionamento del fornitore.
RISPOSTA QUESITO N. 28
Si conferma quanto riportato all’art. 23 del Capitolato d’Oneri e si precisa che il medico prescrittore
utilizza già modulistica regionale in essere per le prescrizioni ad ogni paziente.
QUESITO N. 29
In riferimento alla tabella Fasce pazienti indicata a pag. 4 del Vs. Capitolato d’Oneri, si chiede di
specificare la media del consumo di ossigeno liquido e gassoso al mese per fascia paziente.
RISPOSTA QUESITO N. 29
Dato non disponibile
QUESITO N. 30
A pag. 5, art. 4 “accessi domiciliari” del Vs Capitolato d’Oneri prevedete un sistema di controllo
domiciliare.
Si chiede di indicare in quali termini lo stesso possa influire sulla ditta aggiudicataria.
RISPOSTA QUESITO N. 30
Il controllo domiciliare prevede periodico monitoraggio e verifica dell’esecuzione del contratto da
parte dell’Ente.
QUESITO N. 31
A pag. 6 del Vs Capitolato d’Oneri alla voce “Contenitore criogenico per ossigeno liquido”,
chiedete che il contenitore trasportabile sia dotato di carrellino.
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Si chiede conferma che tale carrellino possa essere ricompresso soltanto nell’unità base e che nel
contenitore trasportabile si possa includere solo la bretella per il trasporto a spalla.
RISPOSTA QUESITO N. 31
Si conferma che il contenitore trasportabile viene richiesto anche completo del carrellino.
Si precisa che attualmente circa il 10% dei pazienti domiciliari utilizza il contenitore trasportabile
completo del carrellino in relazione alla specifica situazione clinica.
QUESITO N. 32
A pag. 7, art. 8, punto 3, viene citato “…il regime di sorveglianza da attivare con elenco dettagliato
della tipologia delle apparecchiature e del materiale di consumo”.
Posto che, nel resto della documentazione di gara non viene dettagliato, si chiede conferma che tale
punto possa considerarsi un refuso.
RISPOSTA QUESITO N. 32
Si conferma che nella Scheda di attivazione predisposta per ciascun utente dovrà essere inserito
anche “…..il regime di sorveglianza da attivare con elenco dettagliato della tipologia delle
apparecchiature e del materiale di consumo” e, pertanto l’Impresa aggiudicataria dovrà segnalare ai
Centri Prescrittori ogni eventuale difformità di utilizzo della OTLT rispetto alla prescrizione medica
riportata nella Scheda di attivazione.
QUESITO N. 33
Si chiede di specificare la frequenza di sostituzione dei contenitori criogenici previsti nelle Unità
Operative da Voi indicate a pagina 11 – art. 14 del Capitolato d’oneri.
RISPOSTA QUESITO N. 33
UOC Pneumologia Ospedale di Rovigo
2/volte settimana;
UOC Medicina Ospedale di Trecenta
1/volte settimana;
UOC Medicina Ospedale di Adria
1/volte settimana;
QUESITO n. 34
Nelle ultime due colonne del modulo offerta economica “Allegato C1” al Disciplinare viene
riportata la medesima dicitura: “Tot. Costo=PxQ iva non compresa”.
Si chiede di indicare la differenza tra le due colonne ed eventualmente di ripubblicare il modulo
stesso.
RISPOSTA QUESITO 34
Vedi risposta quesito n. 5
******************
Tutti i concorrenti dovranno prendere visione delle risposte ai quesiti e tenerne conto ai fini della
formulazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto che ne abbiano presentato richiesta.
Il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.),
- F.to Dr. Roberto Banzato -
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