regolamento per le attivita` di noleggio con conducente di veicoli fino

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regolamento per le attivita` di noleggio con conducente di veicoli fino
REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITA’ DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI
INDICE
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Disciplina dei servizi
Articolo 2 - Definizione del servizio
CAPO II: CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio
Articolo 4 - Cumulo dei titoli
Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche d’esercizio
Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
Articolo 7 - Definizione dell’organico
Articolo 8 – Commissione Comunale Consultiva
CAPO III: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
Articolo 10 - Impedimenti soggettivi
CAPO IV: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso
Articolo 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
Articolo 14 – Esame per gli aspiranti alla professione
Articolo 15 – Materie della prova d’esame
Articolo 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza
Articolo 17 - Rilascio delle autorizzazioni
Articolo 18 - Validità delle autorizzazioni
Articolo 19 - Inizio del servizio
CAPO V: MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 20 - Trasferibilità' per atto tra vivi
Articolo 21 - Trasferibilità' per causa di morte del titolare
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CAPO VI: COLLABORAZIONE FAMILIARE
Articolo 22 - Collaborazione familiare
CAPO VII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA
Articolo 23 - Obblighi dei conducenti
Articolo 24 - Diritti dei conducenti
Articolo 25 - Divieti per i conducenti
Articolo 26 - Responsabilità' del titolare
CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Articolo 27 - Caratteristiche dei veicoli
Articolo 28 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente
Articolo 29 - Sostituzione del veicolo
Articolo 30 - Controllo dei veicoli
Articolo 31- Trasporto dei soggetti portatori di handicap
Articolo 32 - Tariffe
Articolo 33 - Reclami ed esposti
CAPO IX: VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 34 - Vigilanza
Articolo 35 - Sanzioni
Articolo 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 37 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione
Articolo 38 - Sospensione cautelare dal servizio
Articolo 39 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione
Articolo 40 - Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 41 - Entrata in vigore del regolamento
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CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Disciplina del servizio
1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di noleggio
con conducente con autovetture fino a nove posti, sono esercitate al fine di realizzare una visione
integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel quadro della
programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, è disciplinato dalle norme
contenute nel presente regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono
disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Molise.
Articolo 2 - Definizione del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede
del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite
territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori
rispetto a quelle originariamente pattuite.
Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su
itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i
collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all’art.6.
3. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di
trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
CAPO II : CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio
1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione
comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al
successivo art.9
2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente
regolamento.
3. Le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti schedari attribuendo ad ognuna di loro un
numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di
trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una
autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che
contraddistingueva quella del servizio cessato.
Articolo 4 - Cumulo dei titoli
1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio
di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di 2.
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Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio
1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo
collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6
della Legge 15.1.1992 n. 21.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività' secondo le forme giuridiche
indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarità' in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli
organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso
in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
4. Il titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente deve trasmettere all’ufficio comunale
competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari ,collaboratori o sostituti impiegati nella
guida dei mezzi. I dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione
non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
In caso di conferimento la gestione economica attività' autorizzata è effettuata dallo stesso organismo
collettivo interessato.
5. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente, dei seguenti
documenti:
a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per
attività' di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
c)copia dell’iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori
conducenti del veicolo.
5. L'ufficio competente, costatata la regolarità' del conferimento, rilascia apposito nulla osta con
annotazione mediante appendice di autorizzazione.
Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non possa esercitare ' a facoltà' di
richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.
6. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere
comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato,
allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.
Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per
l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Dirigente
Responsabile, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di
convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.
Articolo 7- Definizione dell’organico
1. Gli organici per il servizio di noleggio con conducente fino a 9 posti sono fissati a
N. 4 autorizzazioni.
2. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, può modificare
l'organico di cui al comma precedente.
Articolo 8 - Commissione Comunale Consultiva
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed all’esercizio del servizio,
all’applicazione del regolamento ed all’assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale
provvede, entro 60 giorni all’approvazione del presente regolamento, alla nomina di un apposita
Commissione competente per materia e così composta:
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a) Assessore comunale con le funzioni di Presidente;
b) Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale;
c) due rappresentanti designati dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentate a livello
Regionale;
d) un rappresentante designato dalle associazioni degli Utenti maggiormente rappresentate a livello
Provinciale o Regionale.
La Commissione dura in carica quattro anni.
1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei
suoi componenti. Ciascun Membro della Commissione esprime un voto. La Commissione delibera a
maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il Presidente predispone l’ordine del giorno e convoca la Commissione quando si presentano
problematiche da sottoporre al suo esame. La convocazione è obbligatoria nell’ipotesi in cui almeno
due Componenti della Commissione l’abbia richiesta con domanda motivata e contenente gli
argomenti da sottoporre all’esame della Commissione. La convocazione avverrà, in questo caso,
entro venti giorni dal ricevimento della domanda.
3. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto deliberare, per la mancanza
del numero legale, la Giunta Comunale può assumere presso di sé i poteri e le funzioni della
Commissione, deliberando esclusivamente sulle problematiche contenute negli ordini del giorno
rimasti inevasi, reinvestendo la Commissione dei poteri e delle funzioni avocate, una volta deliberato.
4. alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:
a) Vigilare sulla gestione del servizio e sulla corretta applicazione del presente regolamento, avvalendosi
a tal fine degli Uffici Comunale competenti;
b) Vigilare le segnalazioni e i reclami presentati dall’utenza su eventuali problemi riscontrati nella
gestione del servizio, al fine di individuarne la corretta soluzione;
c) Promuovere indagini conoscitive d’ufficio o su segnalazione degli utenti;
CAPO III : REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a)
essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
b)
essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in
un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità' Economica Europea o di altro Stato
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
c)
essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10;
d)
essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per
il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato
per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
e)
avere la propria sede legale ed operativa nel territorio comunale, inteso come locale idoneo
allo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente ..L’idoneità della rimessa è
accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d’uso, alle
eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente.
f)
conoscere, eventualmente, una lingua straniera documentata da un diploma di scuola statale
o parificata.
g)
non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti
nell'ambito dei Comuni della Provincia;
h)
non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune;
i)
essere assicurato per la responsabilità' civile nei confronti di persone o cose, compreso i
terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla
legge;
2. Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì' richiesta la iscrizione al Registro
Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo
autorizzatorio.
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Articolo 10 - Impedimenti soggettivi
1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione:
a)
l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico,
salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
b)
l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
- 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
- 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
- 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
- 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa";
- 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
c)
l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato
fallimentare a norma
di legge;
d)
l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna
a pene
restrittive della libertà' personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due)
anni salvi i casi di riabilitazione;
e)
l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel
provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
f)
l'avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo
richiesto,
l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;
g)
guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, secondo l’art.
186 del Nuovo Codice della Strada;
h)
guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
i)
che non sia stata sospesa la patente di guida.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la
decadenza del titolo autorizzatorio.
CAPO IV : MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate per titoli o
esame.
2. Il bando indetto dal momento in cui si rende disponibile una o più autorizzazioni, la Giunta Comunale,
entro 60 giorni indice il concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni, ed è pubblicato sul
bollettino della Regione Molise.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di
sei mesi dalla scadenza del precedente.
5. La graduatoria , ha validità' triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in
tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.
6. Le domande per la partecipazione al concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione devono essere
indirizzate al Sindaco, in carta bollata e contenente l’autocertificazione dei requisiti previsti all’art. 9
comma 1-2 del presente regolamento, con le modalità previste dalla legislazione vigente.
Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso
1.
Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
il numero delle autorizzazioni da assegnare;
i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso
elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell’assegnazione
l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
elencazione delle eventuali prove d’esame;
schema di domanda per la partecipazione al concorso
indicazione del termine per la presentazione delle domande
Articolo 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni si provvede alla nomina di
una Commissione di Concorso.
La Commissione è' composta dal Dirigente Responsabile del Settore Tecnico con funzioni di
presidente e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame di cui uno esterno all'Amministrazione
Comunale e due rappresentanti di categoria del settore di autonoleggio proposti dall’associazioni di
categoria presenti sul territorio.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle
sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. La Commissione è convocata dal Presidente.
4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti
effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei
giudizi espressi.
5. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda
dall'interessato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova.
6. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto
dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.
Articolo 14- Esame per gli aspiranti alla professione
Gli aspiranti alla professione di noleggiatore che intendono iniziare la professione e/o abbiano richiesto
voltura di una autorizzazione intestata ad altro titolare, devono risultare idonei all’esercizio dell’attività
mediante il superamento della prova d’esame.
Articolo 15 - Materie della prova di esame
1.
a)
b)
c)
La prova d’esame verterà sui seguenti argomenti:
Conoscenza del presente regolamento;
Conoscenza della toponomastica dell’area comunale e comprensoriale;
Conoscenza dell’ubicazione dei principali luoghi d’interesse pubblico del comune e della provincia;
2. Coloro che già esercitano l’attività di noleggiatore in un qualsiasi comune della regione Molise, sono
esentati dall’esame.
Articolo 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza
Al fine di assegnare le autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente, la commissione di
concorso, procede alla valutazione dei seguenti titoli:
a) La conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca o spagnola punti 1 per ogni attestato.
b) Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente punti
1 a semestre.
c) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente ,collaboratore familiare o
collaboratore presso un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti
servizi di trasporto pubblico punti 0,5 a semestre.
d) Nel caso cui si presentino candidati aventi diritto al massimo punteggio di cui ai precedenti
comma c e d, che abbiano prestato due anni di servizio continuativo, questi siano ammessi di
diritto in graduatoria, senza necessità di prova d’esame.
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e) In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più anziano d’età.
f) La eventuale conoscenza delle lingue straniere può essere attestata da un diploma rilasciato da
scuole legalmente riconosciute.
Articolo 17 - Rilascio delle autorizzazioni
1. Il Dirigente Responsabile entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito provvede
all'assegnazione delle autorizzazioni.
A tal fine ne da formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell’immatricolazione
del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all’rt. 27, assegnando loro un termine di 90
giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.
9.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà
dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo
comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente
articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 e 60 giorni dal ricevimento della
documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e
successive norme attuative.
Articolo 18 - Validità delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la
validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente
regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso
decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.
Articolo 19 - Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento
per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi
dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.
Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione attestante
l'impossibilità ad Iniziare il servizio.
CAPO V : MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 20 - Trasferibilità per atto tra vivi
1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da
questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e
che ne inoltri domanda ai sensi dei commi 1, 2, 3 lettere a), b), c) ed e) del precedente art. 9.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si
trovi in una delle seguenti condizioni:
- sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro
definitivo della patente di guida.
3. L'inabilita' o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare,
avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i
relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.
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Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi
dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento
suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro
Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo
autorizzatorio.
Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio
dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il
nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del
trasferente al competente ufficio comunale.
Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del
titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento
della carta di circolazione del veicolo suddetto.
In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero
dei Trasporti e Motorizzazione Civile.
Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte
della persona designata dei requisiti di cui all'art. 9 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi
di cui all'art.10, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 27 del
presente regolamento.
Articolo 21 - Trasferibilità per causa di morte del titolare
1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad
uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero
ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di
primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non
conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente della Polizia Municipale il decesso del titolare
entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
a)
l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti
essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella
titolarità dell’autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la
produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette
dichiarazioni deve essere autenticata.
b)
la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del
precedente art. 20, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o
meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio
del servizio;
c)
la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi
della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone
iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei
requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte
dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'eta' richiesta per il conseguimento del
certificato di abilitazione professionale;
d)
la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire
tale titolo.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad
un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente,
entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria
al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.
Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto
previsto dai commi 1, 2,e 3 lettere a), b) ed e) dell'art. 9 del presente regolamento e deve indicare i
dati del veicolo che intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono
considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo
autorizzatorio.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sino minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle
decisioni del Giudice Tutelare.
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CAPO VI : COLLABORAZIONE FAMILIARE
Articolo 22 - Collaborazione familiare
1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono
avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230
bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti
contributivi o previdenziali ;
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché
l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la
seguente documentazione:
a)
dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della
Legge 15.1.1992 n. 21;
b)
dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata
firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 1,
lettere a), b), f) ed g) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del
presente regolamento.
c)
atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
d)
copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del
collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
e)
certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito
atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice,
sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la
mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta
rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15
giorni e annotato come sopraindicato.
CAPO VII : OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI
LINEA
Articolo 23 - Obblighi dei conducenti
1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
a)
mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di
efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
b)
applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
c)
tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o
l'autorizzazione;
d)
presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le
opportune verifiche;
e)
essere ordinato e curato nella persona;
f)
depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo
cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del
quale non si possa procedere a restituzione immediata;
g)
seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per
recarsi al luogo indicato;
h)
caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la
capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
i)
prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del
trasporto;
j)
trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
k)
compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti
di pubblico interesse;
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l)
m)
comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione
della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche della Prefettura relative a
sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla
notificazione;
assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza
infortunistica ed assicurativa.
Articolo 24 - Diritti dei conducenti
1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i
seguenti diritti:
a)
rifiutare il trasporto di animali al meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto
e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
b)
rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
c)
rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa
creare intralcio alla circolazione stradale;
d)
rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
e)
richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del
danno;
f)
rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o
pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;
Articolo 25 - Divieti per i conducenti
1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
a)
fumare o consumare cibo durante la corsa;
b)
togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
c)
applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente
regolamento;
d)
trasportare i propri animali;
e)
consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
f)
trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di
circolazione.
g)
Esercitare altra attività lavorativa
Articolo 26 - Responsabilità del titolare
1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che
indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni
caso la responsabilità del Comune.
CAPO VIII : CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Articolo 27 - Caratteristiche dei veicoli
1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
a)
avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione
stradale;
b)
essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
c)
avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
d)
essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
e)
essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come
individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
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f)
osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il
trasporto di soggetti portatori d handicap.
Articolo 28 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente
1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 27, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve
portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio"
nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura,
recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.
Articolo 29 - Sostituzione dei veicoli
1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo
con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art.27 e necessarie per lo svolgimento dell'attività
mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini
dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la
variazione intervenuta.
Articolo 30 - Controllo dei veicoli
1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e
Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere
sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessita', a controllo da parte della Polizia
Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 27 e 28
del presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato.
Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed
accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo
autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche
previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso
inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate,
Dirigente Responsabile dispone la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 39.
Articolo 31 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap
1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono
accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita
e la discesa delle persone ai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di
handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il
simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di
soggetti portatori di handicap di particolare gravita'.
Articolo 32 - Tariffe
1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalla parti entro i limiti
minimi e massimi stabiliti dalla Giunta Comunale, su proposta delle associazioni di categoria, in base
ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.
2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito
ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
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3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di
noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con
soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni
Articolo 33 - Reclami ed esposti
1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio
ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Dirigente responsabile.
CAPO X : VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 34 - Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale
sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia e alla commissione
di cui all’art.8 del presente regolamento.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.
Articolo 35 - Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni
al presente regolamento sono punite con:
a)
sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689
determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n° 267 , art.lo 3
b)
sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi
di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.
Articolo 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo,
ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel
presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una
sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:
a) non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per
eventuali verifiche (art.23, comma 1 lett. (d;
b) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico
servizio prestato (art. 23, comma 1, lett. e);
c) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della
previdenza infortunistica ed assicurativa (art. 23, comma 1, lett.m);
d) non tenere nel veicolo l'autorizzazione (art. 23, comma 1, lett. c);
e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art. 23,
comma 1, lett. i);
f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti
di pubblico interesse (art. 23, comma 1, lett. k);
g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli
delle persone portatrici di handicap (art. 31, comma 1);
h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani
accompagnatori dei non vedenti (art. 32 comma 3);
i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art. 25, comma
1, lett. e);
j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di
circolazione (art. 25, comma 1, lett. f);
k) tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non
espressamente soprariportate sono sanzionate.
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Articolo 37 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:
a)
fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia
stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Municipale e
senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. La
sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
b)
fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte,
delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine
indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza
maggiore debitamente documentate ed accertate;
c)
fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo
predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed
accertabili;
d)
fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa
non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società
sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
e)
fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre
violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per
le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 37 del
presente regolamento;
2. Il Dirigente Responsabile, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della
maggiore o minore gravita' della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere
riconsegnati in deposito al competente ufficio
Articolo 38 - Sospensione cautelare dal servizio
1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura
cautelare personale, il Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.
2. In attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima il proprio parere in merito alla sanzione
disciplinare della revoca dell'autorizzazione si da' luogo alla sospensione cautelare dal servizio. La
Commissione predetta deve esprimersi entro trenta giorni dall'inizio della sospensione dal servizio.
Articolo 39 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione
1. Il Dirigente Responsabile, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a)
quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal
servizio;
b)
nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 37 in cui il titolare
non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione
prescritta;
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei
Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Articolo 40 - Decadenza dell'autorizzazione
1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo
contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
a)
sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
b)
il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
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c)
d)
mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente regolamento;
estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da
escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
e)
morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio
nei termini di cui all'art. 19 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il
titolo nei termini previsti dal precitato art. 19;
f)
alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
g)
esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da
parte del titolare dello stesso;
h)
avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio
dell'autorizzazione in violazione degli artt. 9 e 10 del presente regolamento e cioè prima
che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto rispettivamente
autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
i)
sopravvenuta irreperibilità' del titolare.
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile
per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Articolo 41 - Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la
pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra
regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.
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