Decisione N. 689 del 27 gennaio 2016
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Decisione N. 689 del 27 gennaio 2016
Decisione N. 689 del 27 gennaio 2016 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA Presidente (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) SANTONI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (CO) TINA Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore ORLANDI MAURO Nella seduta del 12/11/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Espone parte ricorrente che contestualmente alla stipula del mutuo, l’intermediario addebitava l’importo di € 3.150,00 quale premio per l’assicurazione CPI. A seguito di malattia nel marzo 2013, gli veniva riconosciuta un’invalidità con riduzione della capacità lavorativa pari al 75% (cfr. all. ricorso); l’istante presentava quindi la richiesta di indennizzo per invalidità permanente totale, ma l’impresa assicurativa respingeva la sua istanza, per “patologia preesistente non dichiarata all’atto della stipula”; il ricorrente domandava allora copia della documentazione contrattuale sottoscritta, ricevendo dalla compagnia assicurativa soltanto le condizioni generali della polizza, con l’indicazione di rivolgersi alla banca per ottenere copia della richiesta di adesione. Nonostante l’espressa richiesta in tal senso avanzata in sede di reclamo, l’intermediario non produceva però la documentazione di cui sopra, limitandosi ad affermare che la responsabile di agenzia aveva illustrato al cliente le caratteristiche della polizza in questione, anche con specifico riferimento all’aspetto del buono stato di salute; “tale affermazione, già di per sé evidentemente irrilevante dal punto di vista giuridico, non fa altro che confermare la mancata sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute da parte dell’odierno ricorrente”, con grave inadempimento della banca ai suoi specifici obblighi informativi e conseguente danno per l’istante pari all’importo residuo del mutuo alla data del Pag. 2/4 Decisione N. 689 del 27 gennaio 2016 sinistro. Infatti, la polizza prevede che, in presenza di un’invalidità pari o superiore al 60% (art. 15 delle condizioni contrattuali), la compagnia assicurativa si impegna a versare alla banca l’importo residuo del mutuo alla data del sinistro; la stessa polizza esclude al contempo dall’indennizzo le patologie già esistenti al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo “se non dichiarate nel Questionario Medico o nel Rapporto di Visita Medica” ex art. 10 delle condizioni contrattuali. Pertanto, “al fine di stipulare validamente il contratto di sottoscrizione, deve essere sottoposta al cliente una dichiarazione di buono stato di salute tramite la quale il cliente stesso dichiara appunto di non essere affetto o aver patito una serie di patologie, dettagliatamente elencate, altrimenti viene somministrato il Questionario Medico o richiesta Visita Medica”. Tutto ciò non è avvenuto per il ricorrente, al quale è stato addebitato il premio assicurativo senza alcuna informativa sulle condizioni di polizza e sull’importanza di rendere la dichiarazione relativa al proprio stato di salute. Se al ricorrente fosse stata richiesta tale dichiarazione, egli si sarebbe rifiutato di sottoscriverla e sarebbe così stato sottoposto al questionario medico od alla visita medica, con conseguente operatività della polizza ai sensi dell’art. 10 delle condizioni contrattuali. L’intermediario ha innanzitutto ricordato che il ricorrente ha sottoscritto in data 23.07.2010 un mutuo ipotecario di € 73.465,00 (all. 1 delle controdeduzioni), contraendo contemporaneamente una polizza assicurativa CPI con premio di € 3.150,00, già compreso nell’importo del finanziamento. Egli eccepisce in primo luogo l’irricevibilità o inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell’ABF, trattandosi di prodotto assicurativo e per carenza di legittimazione passiva, essendo piuttosto la compagnia assicurativa il soggetto legittimato passivamente nell’odierna vertenza. Nel merito, parte resistente ha riepilogato i fatti all’origine del ricorso, riferendo in particolare che già nel febbraio 2014 il cliente aveva domandato copia della polizza sottoscritta e, in quell’occasione, la filiale di riferimento aveva constatato che la documentazione riguardante il mutuo del cliente (“atto di stipula e polizza CPI”) era stata smarrita in fase di spedizione dagli archivi centrali alla stessa agenzia, presentando quindi la denuncia di smarrimento alla Pubblica Autorità (cfr. all. 2 delle controdeduzioni); pur avendo smarrito il suddetto fascicolo, la polizza è stata correttamente registrata nelle procedure aziendali dedicate (cfr. all. 3 delle controdeduzioni); il direttore dell’agenzia che ha seguito l’operazione “ha confermato di avere fornito ogni informazione utile per una consapevole scelta d’investimento, con particolare riferimento ai rischi coperti ed alle dichiarazioni circa lo stato di «buona salute» del ricorrente”, il quale, invece, non avrebbe fatto riferimento alla preesistente malattia. Il ricorrente ha chiesto all’ABF il risarcimento del danno patito per la mancata corresponsione dell’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa e quantificato in misura pari a tale indennizzo (come stabilito dalle condizioni contrattuali), e dunque pari ad € 62.480,58, oltre alla somma di € 3.500,00 “già promessa a titolo di rimborso del premio assicurativo inutilmente pagato”. La convenuta insiste per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto. DIRITTO In primo luogo, il Collegio reputa di respingere l’eccezione d’incompetenza, formulata dall’intermediario. Contestando la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale, ossia il comportamento tenuto dall’intermediario, il quale, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto collocare la polizza in modo completo e senza omettere documenti o dichiarazioni rilevanti; il ricorrente domanda risarcimento dei danni patrimoniali che asserisce di aver subito, di ammontare corrispondente al costo della polizza e al pregiudizio derivante dalla mancata copertura assicurativa. Deve pertanto reputarsi infondata l’eccezione, considerato il collegamento negoziale fra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa. Nel merito, occorre muovere da fatti pacifici. E’ pacifico che tra le parti sia stato stipulato un contratto di mutuo ipotecario al quale è collegata una copertura assicurativa a protezione del credito. Il ricorrente si duole della omessa informazione sulle condizioni di tale polizza, che avrebbe precluso l’esercizio del proprio diritto al sopraggiungere della malattia. L’intermediario Pag. 3/4 Decisione N. 689 del 27 gennaio 2016 ribatte che l’agenzia di riferimento avrebbe adeguatamente illustrato le caratteristiche della copertura assicurativa, ma riferisce al contempo di aver smarrito il fascicolo relativo al cliente, allegando la denuncia al riguardo presentata alla Pubblica Autorità il 14.05.2014 (cfr. all. 2 delle controdeduzioni). Dalla copia del contratto di mutuo acclusa alle controdeduzioni non risulta la sottoscrizione della polizza CPI: il capitolato delle condizioni generali del contratto menziona, infatti, soltanto la copertura assicurativa sugli immobili ipotecati. Smarriti i documenti chiesti dal cliente, la banca non è stata in grado di produrre la richiesta di adesione alla polizza, ed ha allegato evidenza informatica interna della relativa sottoscrizione (all. 3 delle controdeduzioni), dalla quale si evince che la copertura aveva decorrenza dal 23.07.2010 e scadenza il 23.07.2015; il premio unico versato ammontava ad € 3.150,00; il ricorrente è indicato sia come contraente sia come assicurato (beneficiaria in caso di morte è la banca convenuta). Il ricorrente afferma che, se fosse stato adeguatamente informato dalla banca che gli ha collocato la polizza, avrebbe compilato il “Questionario Medico” o avrebbe fornito il “Rapporto Visita Medica” (cfr. 2 delle condizioni contrattuali, riportato sub lettera D), in modo che la polizza sarebbe stata pienamente operativa ai sensi dell’art. 10 delle condizioni contrattuali (riportato sub lettera D), che esclude dalla copertura assicurativa soltanto le patologie preesistenti non dichiarate nel “Questionario Medico” nel “Rapporto Visita Medica”. Il Collegio osserva come la Banca svolga qui attività di collocatore della polizza e, in tale qualità, essa sia titolare dell’obbligo e dell’onere di sottoporre al cliente ogni documento necessario per la corretta attivazione della polizza e la piena efficacia del rapporto assicurativo. L’onere di somministrare la prova del corretto adempimento dell’onere informativo grava sulla Banca, la quale tuttavia non appare in grado di assolverlo, posto che i documenti che asserisce di aver fornito e fatto compilare risultano smarriti. Non rimane che prendere atto dell’omessa prova, e imputare pertanto all’intermediario l’omessa informazione di elementi essenziali per la corretta attivazione della polizza. Il difetto di corretta stipulazione rifluisce nella responsabilità della banca, la quale deve essere condannata a restituire i premi inutilmente pagati dalla parte ricorrente. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario versi alla parte ricorrente la somma corrispondente al premio assicurativo pagato, a titolo di risarcimento del danno. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4