Notaio Maria Nives Iannaccone
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CONVEGNO LA NUOVA MEDIAZIONE MODIFICHE E ASPETTI OPERATIVI organizzato da ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE in collaborazione con PROGETTO CONCILIAMO Milano 30 ottobre 2013 - Palazzo Montedoria – viale Andrea Doria 9 Notaio Maria Nives Iannaccone Commento all’art. 11 del D. Lgs. 28/2010 con particolare riferimento all’intervento del notaio aa ART. 1 D. LGS. 4 marzo 2010 n. 28 Definisce la “conciliazione” come la “composizione di una controversia a seguito della mediazione”. La conciliazione costituisce il momento conclusivo della procedura di mediazione. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa La mediazione si conclude: 1)con il raggiungimento dell’accordo oppure 2) con la mancata riuscita dello stesso Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa ART. 11 D. LGS. 4 marzo 2010 n. 28, primo comma: “Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo”. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa Si fa quindi riferimento a due atti distinti diversi tra loro per natura e struttura: 1) VERBALE del procedimento di mediazione 2) ACCORDO: risultato positivo raggiunto dalle Parti. A sua volta l’accordo può avvenire: - in modo spontaneo ed autonomo (mediazione facilitativa) - in seguito alla concorde adesione alla proposta formulata dal mediatore (mediazione valutativa). Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 – Milnao aa ART. 11 D. LGS. 4 marzo 2010 n. 28, primo comma: “Quando l’ accordo non è raggiunto, Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.” Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa ART. 1 D. LGS. 4 marzo 2010 n. 28: Il mediatore svolge una “attività … finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (mediazione facilitativa) anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (mediazione valutativa)”. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa ART. 7, comma 2, lettera b) D. M. 180/2010: Il regolamento può prevedere che “in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione”. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa NATURA DELLA PROPOSTA • Atto del mediatore • Unilaterale • Formale • Recettizia In sostanza è il testo del possibile accordo, cioè un “atto preparatorio” ad un accordo negoziale. Non è il risultato di un’attività giudicatoria Non un negozio finché le parti non la accettano congiuntamente. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa CONTENUTO DELLA PROPOSTA Si distinguono due parti: La prima riporta la sussistenza dei presupposti che rendono possibile la stessa proposta. La seconda è costituita dal testo dell’accordo proposto. Detto testo può essere materialmente compreso dopo la stesura della prima parte, dando origine così ad un unico documento cartaceo oppure può essere contenuto in un allegato. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa LIMITI AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA ART. 13 D. LGS. 28/2010: la proposta “non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento” se non risulta un diverso accordo delle parti. ART. 14 D. LGS. 28/2010: il mediatore ha l’obbligo di “formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative”. Detti limiti alla libertà contrattuale delle parti sono peraltro già previsti dagli artt. 1418 e 1343 c.c., a pena di nullità del contratto. ART. 2 D. LGS. 28/2010: la proposta deve comunque vertere unicamente su diritti disponibili. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa COMPETENZA IN CUI DEVE CONTENERSI IL MEDIATORE NEL FORMULARE LA PROPOSTA PRIMA TESI: Il mediatore dovrebbe pronunciarsi solo sul rapporto controverso, così come il giudice, in base al principio della corrispondenza tra chiesto e giudicato previsto dall’art. 112 c.p.c. SECONDA TESI: il mediatore non è soggetto al limite di cui all’art. 112 c.p.c. pertanto può legittimamente formulare una proposta che abbia ad oggetto rapporti diversi da quello contestato. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa RICHIESTA DELLA PROPOSTA Non è prevista alcuna forma; si consiglia che venga fatta per iscritto. Può essere formulata in qualsiasi momento del procedimento, quindi durante la mediazione e comunque prima della firma del verbale. La proposta deve essere scritta e va comunicata alle Parti per iscritto. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA Con l’accettazione le Parti fanno proprio il testo di accordo proposto dal mediatore che diviene così negozio stipulato tra loro ed al quale il mediatore resta estraneo. Entro sette giorni le Parti devono far pervenire “per iscritto” la loro accettazione od il rifiuto della proposta loro fatta. Si ritiene che il mediatore debba comunque tener conto di una accettazione tardiva di tutte le parti. L’accettazione deve essere espressa e non condizionata, non deve dar luogo ad incertezze; il silenzio ha valore di rifiuto. Quando manca l’accettazione espressa di tutte le parti, la mediazione ha esito negativo. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa L’ACCORDO Le Parti giungono all’accordo in modo spontaneo od in seguito all’accettazione della proposta formulata dal mediatore. L’accordo è un atto di autonomia privata. L’accordo ha natura negoziale e pertanto ha forza di legge tra le Parti, a’ sensi dell’art. 1372 c.c. Con il raggiungimento dell’accordo, le Parti possono regolare anche rapporti giuridico-patrimoniali non compresi nella controversia, purché si tratti di diritti disponibili. L’accordo può contenere la previsione di penali per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti o per il ritardo nel loro adempimento. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa LA CAUSA DELL’ACCORDO L’accordo può essere: • un negozio ad effetti obbligatori qualora contenga l’impegno a stipulare un successivo atto definitivo che garantisca alle Parti di raggiungere determinati risultati; • un negozio ad effetti reali, con efficacia traslativa tra le Parti, con una causa propria che dipende dalla fattispecie negoziale utilizzata per concludere la lite. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa L’USUCAPIONE IMMOBILIARE La LEGGE 9 AGOSTO 2013 N. 98 di conversione del D.L. 69/2013, ha modificato l’art. 2643 c.c. inserendovi il n. 12 bis, con il quale si riconoscono trascrivibili “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Prima dell’entrata in vigore della suddetta legge, unico titolo valido per consentire la pubblicità immobiliare dell’avvenuta usucapione era la sentenza emessa dall’autorità giudiziaria, avente efficacia erga omnes, a’ sensi dell’art. 2651 c.c. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa LA FORMA DELL’ACCORDO E’ richiesta la forma scritta a pena di nullità. Il testo dell’accordo è redatto dalle Parti o dai loro consulenti. Il testo dell’accordo è quindi firmato dalle Parti. Se sottoscritto anche dagli avvocati delle Parti, l’accordo acquista efficacia esecutiva. Non è prevista la firma del mediatore, pur non essendo vietata. L’accordo deve essere allegato al verbale di conciliazione, ma si ritiene che possa essere anche contenuto nello stesso verbale Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa IL RUOLO DEL MEDIATORE NELL’ACCORDO Il compito del mediatore si esaurisce “nell’assistere” le Parti nella ricerca di un accordo che risolva la controversia. Il mediatore non deve e non può certificare le firme dell’accordo, ma solo quelle apposte al verbale di conciliazione, poiché la legge gli riconosce soltanto la competenza ad autenticare il verbale e non l’accordo negoziale. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa • La conclusione dell’accordo coincide con la conclusione della mediazione? • Qualora dopo il perfezionamento dell’accordo, le Parti avessero un ripensamento, e si rifiutassero di sottoscrivere il verbale, cosa deve fare il mediatore? • Il mediatore ha il dovere di accertare un contenuto minimo dell’accordo? E’ responsabile della completezza dell’accordo? • E’ valido il verbale di mediazione se manca la firma delle Parti o del mediatore? Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa IL VERBALE DI MEDIAZIONE La procedura di mediazione deve sempre concludersi con un verbale che certifichi l’esperimento ed il suo esito, sia esso positivo o negativo. Il verbale è scritto dal mediatore e viene da lui sottoscritto unitamente alle Parti. Il verbale non ha natura negoziale ma di mera dichiarazione di scienza e di verità. Il verbale ha la funzione di certificare che è stato effettuato il procedimento di mediazione e che ha avuto una certa conclusione Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa IL CONTENUTO DEL VERBALE DI MEDIAZIONE Il verbale di mediazione deve contenere: • L’indicazione dell’organismo di mediazione presso il quale si tiene la procedura; • Il numero progressivo del documento come registrato dallo stesso organismo; • Luogo, data, ora dell’incontro conclusivo; • L’identità del mediatore e degli eventuali mediatori ausiliari; • L’identità delle Parti, dei loro consulenti se intervenuti, dei partecipanti e dell’esperto; • Il risultato della mediazione; • L’accordo, se riportato nel verbale e non contenuto in un documento separato; • La sottoscrizione delle Parti presenti e del mediatore. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa EVENTUALI ALLEGATI AL VERBALE • L’accordo, se redatto in documento separato; • L’eventuale proposta e le relative accettazioni. Dott.ssa Maria Nives Iannaccone – Notaio – Via Clerici n. 1 - Milano aa Maria Nives Iannaccone Notaio Mediatore, Vice Presidente di ADR Notariato srl (organismo di mediazione dei Notai, con sede in Roma) Milano, Via Clerici n. 1 [email protected] Telefono: 02/869955552