il contratto di trasporto

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il contratto di trasporto
“IL CONTRATTO DI
TRASPORTO”
PROF. RENATO SANTAGATA DE
CASTRO
Università Telematica Pegaso
Il contratto di trasporto
Indice
1
NOZIONE. TIPI. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2
PUBBLICI SERVIZI DI LINEA. ------------------------------------------------------------------------------------------- 4
3
IL TRASPORTO DI PERSONE. ------------------------------------------------------------------------------------------- 5
4
II TRASPORTO DI COSE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
5
TRASPORTO CON PLURALITÀ DI VETTORI. --------------------------------------------------------------------- 10
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Nozione. Tipi.
Col contratto di trasporto, una parte (il vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasportare
persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678). Oggetto del contratto di trasporto è quindi
l'esecuzione di un servizio qualificato: il trasferimento nello spazio di persone o cose. E ciò distingue nettamente il trasporto dall'appalto di servizi.
Se unitaria è la nozione del contratto di trasporto, la sua disciplina è invece diversa a
seconda dell'oggetto del trasporto e del mezzo con cui il trasporto viene eseguito.
Già il codice civile detta una disciplina differenziata per il trasporlo di persone e per il
trasporto di cose.
Inoltre, tale disciplina è integralmente applicabile solo ai trasporti terrestri su strada, in
quanto:
a) il trasporto marittimo ed il trasporto aereo sono specificamente regolati dal codice della
navigazione, oltre che da alcuni regolamenti comunitari per quanto riguarda il trasporto aereo di
persone;
b) il trasporto ferroviario interno da parte delle Ferrovie dello Stato è disciplinato da
apposite leggi speciali.
La diffusione dei trasporti internazionali e l'esigenza di pervenire ad una regolamentazione
uniforme del settore hanno dato poi vita a numerose convenzioni internazionali, cui l'Italia ha
aderito, realizzando così una parziale unificazione internazionale del diritto dei trasporti.
Ne risulta un sistema normativo particolarmente articolato e complesso, anche per i
problemi di coordinamento fra codice civile, codice della navigazione, leggi speciali e convenzioni
internazionali.
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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Pubblici servizi di linea.
Disciplina comune a tutti i tipi di trasporto è quella dettata dall'art. 1679 per le imprese
(private e pubbliche) che gestiscono servizi di linea in regime di concessione amministrativa.
Per assicurare il servizio alla generalità degli utenti e per evitare abusi a loro danno, la
libertà di contrarre di tali imprese subisce limiti identici a quelli posti per le imprese che operano in
regime di monopolio. Il concessionario, infatti:
a) è obbligato ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari
dell'impresa;
b) deve rispettare la parità di trattamento fra i diversi richiedenti, secondo le condizioni
generali stabilite nell'atto di concessione e rese note al pubblico.
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Il trasporto di persone.
La disciplina dettata dal codice civile per il trasporto di persone riguarda esclusivamente la
responsabilità del vettore.
La conclusione del contratto non è soggetta a regole particolari ed è di regola accompagnata
dal rilascio di un biglietto di viaggio. Questo è un semplice documento di legittimazione, non un
titolo di credito. Serve solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione e di regola costituisce
l'unico mezzo di prova per l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto.
Con la conclusione del contratto il vettore si obbliga non solo, come ovvio, a trasportare
l'avente diritto; si obbliga anche a farlo arrivare indenne nel luogo di arrivo e ad evitare perdite od
avarie alle cose che il viaggiatore porta con sé. Ne consegue che il vettore:
a) è responsabile, secondo le regole generali in tema di inadempimento. per il ritardo o
la mancata esecuzione del trasporto;
b) è inoltre responsabile dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il
trasporto e della perdita od avaria del bagaglio se non prova di aver adottato «tutte le
misure idonee ad evitare il danno». Ne consegue che anche la colpa lieve espone il
vettore al risarcimento dei danni.
Vertendosi però, pur sempre, in tema di responsabilità contrattuale per colpa, il vettore
potrà liberarsi provando che il sinistro è dovuto a caso fortuito, a fatto del danneggiato o di terzi.
Sono invece nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono
la persona del viaggiatore.
Per orientamento ormai consolidato, alla responsabilità contrattuale del vettore fin qui
esposta si aggiunge quella extracontrattuale fondata sul principio generale del neminem laedere. 11
che comporta in pratica che il danneggiato potrà agire contro il vettore pur dopo la scadenza del
termine annuale di prescrizione dell'azione contrattuale in quanto l'azione extracontrattuale si
prescrive nel più lungo termine di due anni.
La disciplina della responsabilità fin qui esposta è applicabile anche al trasporto gratuito, in
deroga al principio generale secondo cui la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore
quando il contratto è a titolo gratuito.
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Altro è però trasporto gratuito, altro è trasporto amichevole. Il primo presuppone pur sempre
un impegno contrattuale del vettore. Il secondo invece non trova fondamento in un contratto.
Ne consegue, secondo la giurisprudenza ormai dominante, che la disciplina della
responsabilità contrattuale del vettore non è applicabile al trasporto amichevole. Il vettore
risponderà perciò dei danni solo a titolo di responsabilità extracontrattuale. E ciò comporta che,
diversamente da quanto avviene nel trasporto oneroso e gratuito, il danneggiato sarà tenuto a
provare anche il dolo o la colpa del vettore. La distinzione fra trasporto gratuito e trasporto
amichevole non è tuttavia sempre agevole in pratica. Comunque, il problema appare oggi
ridimensionato dato che per il codice delle assicurazioni il terzo trasportato ha comunque diritto di
chiedere il risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo. Lo stesso
trasportato può inoltre esercitare, indipendentemente dal titolo del trasporto, l'azione di risarcimento
del danno extracontrattuale contro il conducente ed il proprietario del veicolo, facendo valere la
responsabilità aggravata di costoro prevista dall'art. 2054 cod. civ..
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II trasporto di cose.
Il trasporto di cose è contratto consensuale concluso fra il mittente ed il vettore. Colui al
quale la merce deve essere consegnata nel luogo di arrivo può essere lo stesso mittente o persona
diversa, da questi designata.
Il mittente è tenuto a fornire al vettore tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione
della cosa da trasportare e per l'esecuzione del trasporto. Tali indicazioni sono di regola contenute
in un apposito documento — la lettera di vettura — rilasciata dal mittente al vettore.
La lettera di vettura accompagna la merce durante il trasporto ed è esibita al destinatario al
momento della riconsegna del carico, affinché controlli l'esatta esecuzione del contratto.
Su richiesta del mittente, il vettore è tenuto a rilasciargli un duplicato della lettera di vettura
o una ricevuta di carico; documenti la cui funzione costante è quella di provare il ricevimento della
merce da trasportare.
Il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico possono essere rilasciati anche con
la clausola all'ordine. In tal caso diventano titoli di credito rappresentativi della merce. Il possessore
legittimo del titolo potrà perciò esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto o trasferirli
mediante girata del titolo; avrà inoltre diritto alla riconsegna della merce dietro restituzione del
titolo al vettore.
Titoli di credito rappresentativi sono anche:
a) nel trasporto marittimo, la polizza di carico, la polizza ricevuta per l’imbarco e gli
ordini di consegna;
b) nel trasporto aereo, la lettera di trasporto aereo.
Questi titoli, specificamente regolati dal codice della navigazione, possono essere al
portatore, all'ordine o nominativi.
Quando non è stato emesso un titolo rappresentativo della merce e nel contratto è indicato
come destinatario una persona diversa dal mittente, il contratto di trasporto è prevalentemente
configurato come contratto a favore di terzo.
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E certo comunque che si è in presenza di una figura affatto peculiare di contratto a favore di
terzo. Infatti il destinatario non acquista i diritti derivanti dal contratto di trasporto al momento della
stipulazione dello stesso, bensì nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto ti
termine per il loro arrivo, ne chiede la riconsegna al vettore. Fino a tale momento, creditore del
trasporto è solo il mittente, cui la legge riconosce un ampio diritto di contrordine: può sospendere il
trasporto e chiedere la restituzione delle cose, oppure ordinare al vettore la loro consegna ad un
diverso destinatario.
Dal contratto di trasporto nascono obbligazioni sia a carico del mittente sia a carico del
vettore,
Obbligo fondamentale del mittente è quello di pagare il corrispettivo del trasporto, salvo che
con apposita clausola questo non sia stato posto a carico del destinatario.
Quando la merce viaggia in porto assegnato, il destinatario non può esercitare i diritti che gli
derivano dal contralto di trasporto se non verso pagamento del corrispettivo. D'altro canto, il vettore che omette di farsi pagare dal destinatario non può più rivolgersi al mittente.
Obbligazione fondamentale del vettore è quella di eseguire il trasporto secondo le modalità
convenute e di consegnare la merce al destinatario, dandogli prontamente avviso dell'arrivo.
Il vettore è inoltre tenuto a custodire le cose fino alla riconsegna al destinatario. E dovrà
chiedere immediatamente istruzioni al mittente in caso di impedimenti o ritardi nell'esecuzione del
trasporto o nella riconsegna della merce, per cause a lui non imputabili.
Il vettore può infine assumersi l'obbligo di riscuotere per conto del mittente il prezzo della
merce consegnata al destinatario (c.d. clausola di assegno). In tal caso il vettore assume la veste
ulteriore di mandatario all'incasso del mittente ed è responsabile nei suoi confronti dell'importo
degli assegni se riconsegna la merce al destinatario senza esigerne il pagamento. Il destinatario, a
sua volta, non può esercitare i diritti nascenti dal contratto di trasporto se non paga gli assegni.
Come nel trasporto di persone, il vettore risponde per la mancata esecuzione del trasporto o
per il ritardo nell'esecuzione secondo le norme generali in tema di inadempimento contrattuale. Per
sottrarsi al risarcimento dei danni dovrà fornire solo la prova negativa che l'inadempimento è
dovuto a causa a lui non imputabile.
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Il vettore è inoltre responsabile per la perdita o per l’avaria delle cose consegnategli, dal
momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna al destinatario. E questa la c.d.
responsabilità ex recepto del vettore, assoggettata ad una specifica e più rigorosa disciplina. Infatti,
per sottrarsi al risarcimento dei danni il vettore è tenuto a fornire la prova positiva e specifica che la
perdita o l'avaria sono dovute ad una delle seguenti cause a lui non imputabili:
a) caso fortuito (ad esempio, tromba d'aria, uragano, ciclone, furto od incendio);
b) natura o vizi delle cose trasportate o del loro imballaggio;
c) fatto del mittente o del destinatario.
Ne consegue che resta a carico del vettore il rischio della perdita o dell'avaria per cause
equivoche o ignote.
Questo regime di responsabilità aggravata del vettore, da tempo peraltro operante solo per i
trasporti nazionali su strada, è tuttavia temperato:
1) dalla presunzione di calo naturale, per le cose che sono di per sé soggette a
diminuzione di peso durante il trasporto;
2) dalla riconosciuta validità delle clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito
per eventi che normalmente ne dipendono;
3) dalla introduzione di limiti massimi all'ammontare dei danno risarcibile, secondo
quanto già previsto per i trasporti internazionali su strada e per gli altri tipi di
trasporto. La limitazione non opera però per i danni derivanti da dolo o colpa grave
del vettore.
Infine, se la merce trasportata è accettata dal destinatario senza riserve, il vettore non
risponde della perdita o dell'avaria tranne in due casi: dolo o colpa grave dello stesso vettore;
perdita parziale o avaria non riconoscibili al momento della riconsegna. In questo secondo caso il
danno deve essere però denunziato, a pena di decadenza, appena conosciuto e non oltre otto giorni
dal ricevimento.
Il vettore è cosi posto al riparo da contestazioni e reclami a distanza di tempo.
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Trasporto con pluralità di vettori.
Non sempre un singolo vettore è in grado di eseguire con la propria organizzazione Finterò
trasporto dal luogo di partenza a quello di arrivo. Per l'esecuzione del trasporto si rende perciò
necessaria la cooperazione di altri vettori, che può assumere forme giuridiche diverse e
diversamente regolate: subtrasporto, trasporto con rispedizione e trasporto cumulativo.
Nel trasporto con subtrasporto il primo vettore si impegna direttamente verso il mittente ad
eseguire l’intero trasporto. Per la parte del percorso cui non può provvedere direttamente si avvale
però di altri vettori (subvettori), con i quali stipula altrettanti contratti di trasporto in nome e per
conto proprio, assumendo cosi nei loro confronti la veste giuridica di mittente (submittente).
Nessun rapporto giuridico diretto si instaura perciò fra il mittente ed i subvettori, che
agiscono quali ausiliari del primo vettore. Pertanto, obbligato e responsabile verso il mittente per
l'intero percorso è e resta solo il vettore iniziale, salve le azioni di rivalsa dello stesso nei confronti
dei subvettori.
Il trasporto con rispedizione è proprio del trasporto di cose.
Esso si ha quando il vettore si obbliga verso il mittente:
a) ad eseguire il trasporto per una parte del percorso complessivo;
b) a stipulare per i tratti successivi uno o più contratti di trasporto con altri vettori, in
nome proprio ma per conto del mittente.
Il primo vettore si obbliga perciò direttamente per la propria parte di percorso, mentre
assume gli obblighi propri dello spedizioniere per la parte residua. Ogni vettore è comunque
responsabile del trasporto solo per il proprio percorso.
Nel trasporto cumulativo, infine, più vettori si obbligano con un unico contratto ad eseguire
il trasporto fino al luogo di destinazione, ciascuno per un tratto dell'intero percorso. Unitaria ed
indivisibile è perciò la prestazione dovuta dai vettori.
Una diversa disciplina è tuttavia dettata in tema di responsabilità dei vettori per il trasporto
di persone e per quello di cose.
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Nel trasporto cumulativo di persone è agevole accertare in quale percorso si è verificato il
sinistro. Perciò, ogni vettore è responsabile solo nell'ambito del proprio percorso. Trattandosi però,
pur sempre, di prestazione indivisibile, il danno per il ritardo o l'interruzione del viaggio si
determina in ragione dell’intero percorso.
Nel trasporto cumulativo di cose invece, per la difficoltà di provare in quale tratto del
percorso si è verificato il sinistro, i vettori sono responsabili in solido per l'intero percorso.
Il vettore chiamato a rispondere per un fatto non proprio, può agire in regresso contro gli
altri vettori singolarmente o cumulativamente. Questi ultimi possono però sottrarsi all'azione di
rivalsa provando che il danno non è avvenuto nel loro percorso.
L'ultimo vettore rappresenta i precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti e per
l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate.
II trasporto, oltre a richiedere la cooperazione di più vettori, può comportare anche l'impiego
di mezzi diversi e svolgersi in ambienti naturali diversi.
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