ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA
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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaotto , il giorno 18 del mese di novembre tra i Sigg.ri:
- Roberto Monarca nato a Viterbo il 30/09/1958 e ivi residente in Strada
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Filante 25/a con codice fiscale MNR RRT 58P30 M082H
- Giulio Starnini nato a Viterbo il 13/03/1957 e ivi residente in Strada Ponte
Sodo 21 con codice fiscale STR GLI 57C13 M082M
- Enrico Giuliani nato a Viterbo il 08/06/1966 e ivi residente
111
Via
Palazzina l /F con codice fiscale GLN NRC 66H08 M082W ;
con il presente atto, a valere per ogni effetto di legge, convengono e
stipulano quanto segue:
ART. 1
E' costituita fra i suddetti signori un Associazione non lucrativa di
denominata, "Scuola di formazione permanente in medicina e sanità
penitenziaria - Simspe Onlus" con sede in Viterbo Via S. Maria della
Grotticella 65/B.
ART. 2
L'Associazione non ha scopo di lucro. Scopo principale ed
esclusivo dell ' Associazione è di operare per finalità di solidarietà
sociale nell'ambito della formazione con particolare riferimento a
quella rivolta in favore delle persone detenute, del personale delle
aziende sanitarie locali , ospedaliero pubblico e privato nonché del
personale penitenziario a qualsiasi livello.
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La Scuola favorisce la divulgazione delle conoscenze attraverso
corsi, convegni, congressi riconosciuti anche quali eventi E.C.M.
(Educazione Continua in Medicina) con finalità didattiche ed
educative con particolare riferimento all'ambito sanitario.
1 07 034593 252 1
Collabora con tutti gli enti preposti alla formazione quali Università,
Istituti di ricerca, enti pubblici e privati che si occupino di ricerca,
formazione e/o didattica.
Le attività sanitarie e socio-sanitarie così come indicate sono
esercitate esclusivamente per finalità di solidarietà sociale; in ogni
caso non potrà svolgere attività che non siano espressamente previste
dalla norm ativa vigente per le Organizzazioni non Lucrative di
Utilità Sociale ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 3
La durata dell'Associazione è fiss ata fino al 2100 , salvo proroga o
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anticipato scioglimento da deliberarsi dall'Assemblea dei Soci con il voto
favore vole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto .
ART. 4
I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento delle
finalità istitu zionali dell'Associazione culturale sono costituiti da :
a) quote di ammissione dei soci e contributi annuali che potranno essere
richiesti in relazione alle neces sità di funzionamento dell ' associazione ;
b) erogazioni liberali dei soci;
c) eventuali contributi di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
d) eventuali donazi oni e lasciti ;
e) introiti di eventuali manifestazioni e delle altre attività contemplate
all 'art. 2).
La determinazione della ' quota sociale per 1'anno in corso verrà stabilita
direttamente dal Consi glio Direttivo nel corso della prima riunione.
ART. 5
Le norme sull 'ordinamento, sull 'amministrazione e sui diritti e gli obblighi
degli asso ciati e le condizioni della loro ammissione, sono rip ortate nello
Statuto sociale.
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I poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono affidati al
Consiglio Direttivo, fra cui il Presidente eletto come da statuto.
La rappresentanza legale dell'associazione davanti ai terzi ed in giudizio
spetta al Presidente del Consiglio Direttivo .
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A comporre il primo Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino a revoca
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: . .:',\ o dimissioni, i soci fondatori nominano i signori:
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Roberto Monarca -Presidente
Giulio Starnini - Consigliere
Enrico Giuliani - Consigliere
Tutti i designati accettano.
L'assemblea dei soci potrà eleggere un Collegio Sindacale qualora
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verificassero i presupposti di legge e in ogni altro caso ve ne ncorresse
l'esigenza.
Il suddetto atto e lo Statuto allegato vengono approvati da tutti
fondatori.
F.to i soci Fondatori
Roberto Monarca
Giulio Stamini
Enrico Giuliani
SOCI
SOCIALE
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- DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO ­
ART. 1
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E' costituita l'associazione culturale senza fini di lucro denominata"
SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE IN MEDICINA E
SANITA' PENITENZIARIA -SIMSPE ONLUS" con sede in Viterbo,
Via Santa Maria della Grotticella, 65/b.
ART.2
L'associazione non ha scopo di lucro. Scopo principale ed esclusivo
dell' Associazione è di operare per finalità di solidarietà sociale nell 'ambito
della formazione con particolare riferimento a quella rivolta in favore delle
persone detenute, del personale delle aziende sanitarie locali, ospedaliero
pubblico e privato nonché del personale penitenziario a qualsiasi livello.
La Scuola favorisce la divulgazione delle conoscenze attraverso corsi,
convegni, congressi ricono sciuti ANCHE quali eventi E.C.M. (Educazione
Continua in Medicina) con finalità didattiche ed educative con particolare
riferimento all 'ambito sanitario.
Collabora con tutti gli enti preposti alla formazione Quali Università, Istituti
di ricerca, enti pubblici e privati che si occupino di ricerca, formazione elo
didattica .
Le attività sanitarie e socio-sanitarie così come indicate sono esercitate
esclusivamente per finalità di solidarietà sociale; in ogni caso non potrà
svolgere attività che non siano espressamente previste dalla normativa
vigente per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale ad eccezione
di quelle ad esse direttamente connesse.
ART.3
L'Associazione ha sede in Viterbo in Via Santa Maria della Grotticella
65/b e può operare su tutto il territorio nazionale ed internazionale, nel
rispetto delle norme vigenti . Ha durata sino al 31 /1212100.
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ARTA
L'Associazione potrà partecipare sia ad altri organismi già costituiti, sia
alla costituzione di altri Enti aventi finalità non incompatibili con quelli
dell' Associazione.
- FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI ­
ART. 5
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Il fondo comune è costituito da mobili ed immobili che l'associazione
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possiede e da quanto potrà possedere in avvenire; in caso di scioglimento
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dell' Associazione per qualsiasi causa/motivo, il patrimonio verrà devoluto
per intero ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)
ovvero a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione prevista dalla
normativa vigente in materia.
ART. 6
Le entrate sono costituite da:
a) quote di ammissione dei soci fondatori ed ordinari;
b) contributi mensili (e/o annuali) ed erogazioni liberali dei soci;
c) eventuali contributi di Enti/Aziende Pubbliche e priovate;
d) introiti di manifestazioni e/o di eventuali sottoscrizioni;
e) entrate derivanti da eventuali lasciti o donazioni;
f)
contributi annuali da parte di aziende pubbliche e private.
La Scuola si impegna a devolvere alla" Società Italiana di Medicina e
Sanità Penitenziaria Onlus" di cui è partner privilegiato, in caso di avanzi
al netto delle spese sostenute per le attività statutarie un importo minimo
di € 100,00 per ogni partecipante annuale
agli eventi organizzati da
suddetta Scuola, salva diversa determinazione da parte dell'assemblea.
In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività
istituzionali possono essere divisi, anche in forme indirette, fra gli
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associati a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre Organi zzazioni Non Lucrative
di Utilità Sociale che per legge , statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura.
ART.7
'" L'esercizio sociale ha inizio il l o gennaio termina il 31 dicembre di ogni
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.:anno.
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Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposta dal Consiglio
Direttivo il bilancio consuntivo, ed il bilancio preventivo del successivo
esercizio.
Il bilancio preventivo è annuale, con possibilità di pre visioni pluriennali
di spese e deve essere approvato con delibera dell ' Assemblea:
Il
Bilancio
consuntivo
ed
il
conto
economico
sono
presentati
all'assemblea entro il 30 del mese di aprile con relazioni degli
amministratori.
Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione, nonché fondi di riserva e capitale.
ART. 8
Soci dell ' Associazione possono essere tutte le persone fisiche e le persone
giuridiche, pubbliche e private.
ART. 9
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio
Direttivo, che si riserva insindacabilmente di deliberarne o meno
l'ammissione, specificando :
a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica,
cittadinanza, codice fiscale e professione;
b) il numero delle quote sociali che si propone di sottoscrivere;
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b) di conoscere ed accettare lo statuto social e, le sue eventuali
modificazioni regolarmente approvate e l'eventuale regolamento
interno .
.~\ Deve altresì impegnarsi a versare la quota di ammissione e i contributi
. . ' mensili (o annuali) di cui all 'art. 6, letto a), b) del presente statuto .
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ART.IO
I soci che non presenteranno per iscritto le dimissioni entro e non oltre il
30 novembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno
successivo ed obbligati al versamento della quota mensile (o annuale) di
associazione e non potranno comunque avanzare diritti sul fondo comune
dell' Associazione.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la
trasmissibilità delle quote degli associati per atto tra vivi e sono vietate le
rivalutazioni delle stessa.
ART. Il
Le categorie dei soci, disciplinati uniformemente, sono le seguenti :
a) Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva
dell' Associazione;
b) Soci Ordinari: coloro che pagano la quota di ammissione e il contributo
. mensile (o annuale) stabilita dall' Associazione.
c) Soci Sostenitori: coloro che, contribuiscono con erogazioni liberali di
importo superiore ai contributi annui fissati dal Consiglio Direttivo.
ART. 12
1)
Tutti i soci hanno pari diritti a partecipare alla vita associativa, alle
manifestazioni promosse dall' Associazione. ed a frequentare i locali
dell' Associazione medesima, secondo le modalità stabilite ad un apposito
regolamento interno.
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Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, anche per delega,
a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e, all'atto della
convocazione, sia in regola con il pagamento delle quote associative.
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Tutti i soci possono essere eletti alle cariche associative;
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Hanno
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diritto,
ovvero
sono
tenuti,
a
prestare
lavoro
' j ~teventivamente concordato per il perseguimento delle finalità sociali;
--'" 5) Hanno diritto a recedere dall'appartenenza all' Associazione;
6)
Sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota
annuale.
ART 13
La qualità di
SOC10 Sl
perde per decesso, dimissioni e per morosità o
indegnità.
La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità verrà
sancita dall' Assemblea dei soci.
- ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA ­
ART 14
Organi dell' associazione sono:
a) Assemblea Generale dei soci;
b) Il presidente e il Vice Presidente;
c) Il segretario/tesoriere
e) il Consiglio Direttivo
ARTI5
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta entro il 30 aprile di
ciascun anno per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'esame del
rendiconto consuntivo.
l)
la
convocazione
dell 'Assemblea avviene
su
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iniziativa del
Presidente, su delibera del Consiglio direttivo, su richiesta di almeno un
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decimo dei soci aventi diritto di voto e deve essere effettuata nei venti
giorni successivi alla delibera o alla richiesta.
La convocazione, con l'ordine del giorno, la data e la sede
2)
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dell 'assemblea deve essere comunicata ai soci almeno cinque giorni prima
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:::;\'6~ll a sua effettuazione, con qualsiasi mezzo utile.
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Trascorsa un 'ora da quella indicata nell 'avviso di convocazione,
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è validamente costituita con la presenza del Presidente od
almeno il Vice Presidente, e di qualsiasi numero di soci.
4)
L'assemblea ha tutti i poteri consentiti ad eccezione di quelli
riservati all' Assemblea straordinaria od al Consiglio direttivo.
5)
L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle
modifiche dello Statuto associativo , sul trasferimento di sede, sulle
fusioni e
SCISSIOnI
e lo scioglimento con messa in liquidazione
dell ' Associazione.
ART. 16
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i
SOCI In
regola nel
pagamento della quota mensile (e/o annuale) dell'Associazione.
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soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del
Consiglio Direttivo salvo , in questo caso , per l'approvazione dei bilanci e
le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
ART.I7
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, lo stesso
è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e
di voto in assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal
Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
6
Le Assemblee sono
validamente costituite e deliberano con le
maggioranze previste dall 'art. 21 C.c.
ART.18
Il Consiglio direttivo viene eletto la prima volta in sede di costituzione e
succes sivamente dall 'Assemblea generale dei soci.
a)
"~"
I membri del Consiglio direttivo sono eletti fra i soci a scrutinio
segreto ed a maggioranza semplice durano in carica 3 anni e sono
_"!!9 C'.,;,''-.
l~ ' :'~~~\o; rieleggibili; il Consiglio nomina nel proprio seno il Segretario/Tesoriere
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:- :~ !~ ed il Direttore Didattico. Nell 'ipotesi di dimissioni o recesso di un
.
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/t onsigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla
sostituzione chiedendo convalida alla prima Assemblea.
b)
Il Consiglio direttivo è l'organo che amministra l'Associazione
con tutti i conseguenti poteri , propone all' Assemblea il preventivo e
l'importo delle quote associative, nonché redige il rendiconto consuntivo.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza e, in caso di parità dei voti
espressi , prevale il voto del presidente.
c)
Il Consiglio direttivo è competente per le delibere in ordine
all'ammissione dei soci Ordinari e Sostenitori, per tutte le delibere di
carattere economico e finanziario.
d)
I componenti del Consiglio direttivo rispondono solidalmente con
il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione.
ART.19
a)
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione nel
confronti dei terzi. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli
atti, contratti , giudizi , nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti
Pubblici e privati.
7
b)
Il Presidente può designare un Vicepresidente nell 'ambito del
Consiglio direttivo che lo sostituisca in caso di sua assenza od
impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo , il Consiglio
direttivo decade ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presidente,
convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio nei successivi trenta
giorni . Il Vicepresidente assume le funzioni di Dirigente responsabile.
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Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio direttivo nel
(
.. proprio ambito; dura in carica per un triennio e può essere riconfermato
:~:.; . ,, ~\:~ ," nella carica.
~) d)
11 Presidente ave non abbia provveduto a designare, nell'ambito
del Consiglio, un Vice Presidente potrà designare qualsiasi componente
del Consiglio, quale Dirigente Responsabile.
- SCIOGLIMENTO ­
ART.20
Lo scioglimento del!' Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato
dall' Assemblea generale dei soci, la quale determinerà anche la
destinazione .del fondo. comune,
disponibile
al
momento
dello
scioglimento, a favore di altro organismo avente finalità analoghe ovvero
di pubblica utilità non avente finalità di lucro fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
ART.2I
Per tutto quanto non specificatarnente previsto dal presente Statuto
valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.
F.to i soci Fondatori
Roberto Monarca
Giulio Starnini
Enrico Giuliani
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