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Capitolo V
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CAPITOLO V
COMPETENZA
Giudice del luogo dove si trovano i beni
FORMA
Richiesta (anche verbale) all’ufficiale giudiziario
ISCRIZIONE A RUOLO
Modalità telematica
TERMINE ISCRIZIONE 15 giorni dalla restituzione del verbale + istanza
A RUOLO
di vendita / assegnazione entro 45 giorni dalla
esecuzione del pignoramento
1. Premessa
Come già anticipato al capitolo 4, il creditore ha la facoltà, in forza di un
idoneo titolo esecutivo ed in caso di omesso pagamento spontaneo, di avvalersi – anche cumulativamente – di più forme di pignoramento (mobiliare
presso il debitore, presso terzi e/o immobiliare) al fine di vedersi soddisfatto coattivamente mediante l’espropriazione dei beni del debitore a norma
del combinato disposto degli artt. 2740 e 2910 c.c. previa notifica del titolo
esecutivo (se necessaria) e del relativo atto di precetto.
Il presente capitolo sarà dedicato alla procedura esecutiva tramite cui il
creditore potrà richiedere all’ufficiale giudiziario, decorso il termine dilatorio di dieci giorni di cui all’art. 482 c.p.c., di procedere al pignoramento
(artt. 491 e 492 c.p.c.) dei beni mobili di proprietà del debitore che si trovino nella disponibilità dello stesso e che potranno successivamente essere venduti (in alternativa il creditore, presentando ricorso ex art. 529 c.p.c.,
può richiedere l’assegnazione dei beni pignorati solo però per i titoli di credito ed i beni il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato) nell’ambito di un procedimento davanti al giudice dell’esecuzione ed il cui ricavato
verrà devoluto alla parte procedente fino alla concorrenza del credito da
questa vantato.
È bene premettere che nella pratica tale mezzo di espropriazione non
sempre porta risultati apprezzabili e viene generalmente azionato per
azioni di recupero di modesto valore ovvero più come strumento di pressione per indurre il debitore ad effettuare un pagamento anche parziale (es. con
lo strumento della conversione del pignoramento). È raro, infatti, che presso il domicilio del debitore o la sede della società possano essere rinvenuti
beni di valore tale da realizzare gli interessi del creditore. Le procedure di
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vendita dei beni pignorati, inoltre, non sempre riescono ad ottimizzare i
risultati della procedura (i beni spesso vengono venduti ad un prezzo irrisorio o restano addirittura invenduti).
2. La richiesta di pignoramento mobiliare
A differenza di quanto previsto per altre forme di pignoramento (es.
presso terzi ed immobiliare), nella procedura esecutiva di tipo mobiliare il
creditore procedente non sarà tenuto a redigere un atto nel senso vero e proprio del termine, ma potrà limitarsi a presentare una semplice richiesta
(anche verbale) di pignoramento all’ufficiale giudiziario competente (di
norma compilando un modulo prestampato o anche mediante richiesta scritta da inviare a mezzo del servizio postale).
Tale richiesta – che potrà essere effettuata personalmente dalla parte
ovvero presentata dal suo difensore (munito di apposita mandato) o, ancora, da un soggetto a ciò investito (munito anch’egli di idonea delega) –
dovrà essere sottoposta all’ufficiale giudiziario appartenente all’ufficio giudiziario competente per l’esecuzione (che è quello del luogo ove si trovano
i beni da pignorare). E’ sempre opportuno, per le richieste da effettuare fuori dal circondario di appartenenza, verificare la procedura personalmente
(es. anche telefonicamente) con l’ufficio competente per accertarsi che non
vi siano indicazioni particolari proprie dell’ufficio stesso (nel caso di trasmissione degli atti a mezzo del servizio postale la procedura del versamento del deposito potrebbe variare).
Al momento della richiesta, la parte procedente avrà l’onere di consegnare o esibire (a seconda dell’ufficio) sia il titolo esecutivo sia il precetto notificato al fine di consentire all’ufficiale giudiziario di svolgere un
primo controllo sull’effettiva esistenza del credito e sulla correttezza
procedurale dei passaggi sin lì posti in essere (in caso di esito negativo di
tali verifiche, l’ufficiale giudiziario potrà legittimamente rifiutarsi di eseguire il pignoramento richiestogli). In particolare, l’ufficiale giudiziario verificherà:
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Svolti i suindicati controlli di natura formale, l’ufficiale giudiziario, ove
espressamente richiesto in tal senso dal creditore e previa autorizzazione da
parte del Presidente del Tribunale del luogo di residenza del debitore, potrà
svolgere una ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art.
492-bis c.p.c. (vedere il relativo paragrafo, Cap. 4, par. 5).
3. L’esecuzione del pignoramento mobiliare
L’ufficiale giudiziario incaricato di eseguire un pignoramento di tipo
mobiliare può a questo punto avviare la ricerca dei beni mobili da apprendere (sono esclusi quei beni che la legge considera non pignorabili).
Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né prima del-
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le ore 7 e dopo le ore 21 salvo che non sia stata data autorizzazione dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato per l’esecuzione di un
pignoramento fuori orario.
La ricerca dei beni è specificamente disciplinata dall’art. 513 c.p.c., in
base al quale l’ufficiale potrà svolgere tale attività presso la casa o la sede del
debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, nonché sulla stessa persona
del debitore (premurandosi, in tale ultima ipotesi, di osservare le opportune
cautele per rispettarne il decoro). Sul tema, la giurisprudenza ha statuito che,
poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario è meramente esecutiva, è
preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli
eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo
all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c. (Cass. civ., 20.12.2012,
n. 23625).
Inoltre, nel caso in cui sia necessario aprire porte, ripostigli o recipienti,
ma anche qualora si debba vincere la resistenza opposta dal debitore (o da
terzi) ovvero allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario potrà richiedere l’assistenza della forza pubblica.
Qualora sia stato proposto espresso ricorso da parte del creditore procedente, è previsto altresì che il Presidente del Tribunale possa autorizzare con
decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovino in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali quest’ultimo può direttamente disporre.
Infine, l’art. 513 c.p.c. consente, in ogni caso, all’ufficiale giudiziario di
sottoporre a pignoramento le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.
Una volta individuati dei beni potenzialmente pignorabili, l’ufficiale giudiziario dovrà svolgere una cernita di quali sottoporre all’effettivo pignoramento. Il legislatore si è premurato di fornire una indicazione di massima su
tale questione, laddove all’art. 517 c.p.c. ha prescritto che il pignoramento
deve essere eseguito su quei beni che l’ufficiale giudiziario ritiene di più
facile e pronta liquidazione nel limite di un presumibile valore di realizzo (che deve essere pari all’importo indicato nell’atto di precetto, aumentato
della metà), nonché ponendo una sorta di “presunzione di maggiore redditività” di taluni beni, stabilendo che l’ufficiale giudiziario debba preferire, in
ogni caso, il denaro contante, gli oggetti preziosi ed i titoli di credito.
Esaurite le suindicate operazioni finalizzate all’individuazione dei beni,
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si procederà quindi al pignoramento vero e proprio a norma del combinato
disposto degli artt. 492 e 518 c.p.c.
L’ufficiale giudiziario dovrà pertanto redigere un apposito verbale di
pignoramento, in cui darà atto oltre che delle eventuali dichiarazioni del debitore o della persona rinvenuta (che potrebbero, ad esempio, dichiarare l’esistenza di precedenti pignoramenti sui medesimi beni) dei seguenti elementi:
CONTENUTO DEL VERBALE DI PIGNORAMENTO
l’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. indirizzata al debitore di astenersi da qualunque
atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che
si assoggettano a pignoramento, anch’essi esattamente individuati ed i frutti di
essi. Nella non rara ipotesi in cui il debitore non sia presente al momento del
pignoramento, dovrà essere rivolta alle persone indicate nell’art. 139, co. II,
c.p.c. (ossia ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni e non palesemente incapace), consegnando loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore (in assenza di tali
persone, l’ufficiale giudiziario affiggerà l’avviso di ingiunzione alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento)
la tipologia delle attività prodromiche svolte
i beni pignorati, che saranno succintamente descritti e di cui verrà fornito un
approssimativo valore di realizzo, indicato – ove necessario – anche con l’ausilio di un perito ad hoc (l’ufficiale giudiziario potrà tuttavia, qualora lo ritenga
opportuno, differire le operazioni di stima limitandosi a redigere un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine
perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare
al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto. Il vincolo pignoratizio
si considera comunque efficace a partire dal primo verbale di pignoramento)
gli ordini impartiti per la custodia dei beni (generalmente viene indicato quale
custode lo stesso debitore)
l’avvertimento che il debitore ha la possibilità di richiedere la conversione del
pignoramento secondo le modalità previste dall’art. 495 c.p.c. (il debitore può
chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all’importo
dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione; la relativa
istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, prima che
sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma dell’art. 530 c.p.c., unitamente
ad una somma di denaro non inferiore ad un quinto dell’importo per cui è stato
eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale)
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l’avvertimento che, a norma dell’art. 615 c.p.c., co. II, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (novità introdotta all’art. 492 c.p.c. dal D.L.
59/2016 convertito in Legge 30 giugno 2016, n. 119)
l’invito, rivolto sempre al debitore, a dichiarare la residenza o ad eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente
Si ritiene che la mancanza di uno dei requisiti del verbale di pignoramento (ingiunzione ex art. 492 c.p.c., avvertimento circa la possibilità di conversione ex art. 495 c.p.c. e invito a dichiarare la residenza o ad eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente)
comporti la nullità dell’atto che potrà essere fatta valere dal debitore mediante l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro venti giorni dalla
conoscenza legale dell’atto stesso.
Una volta eseguito il pignoramento, l’ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. A pena
di inefficacia, la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di
cui al periodo precedente, dovranno essere depositati entro il termine di
quindici giorni dalla consegna nella cancelleria del tribunale competente per
l’esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione.
Dal 31 marzo 2015, i procedimenti esecutivi vanno iscritti obbligatoriamente con modalità telematiche, a seguito della modifica operata dal D.L.
132/2014 rispetto agli artt. 518, 543 e 557 c.p.c.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare
opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore all’importo del precetto aumentato della metà. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza
indugio le operazioni di ricerca dei beni.
4. Beni mobili pignorabili e beni mobili non pignorabili
Come anticipato, il pignoramento può essere eseguito su beni che non
siano considerati impignorabili dal legislatore. La ratio di tale scelta risiede
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Bisogna però distinguere a seconda che alle operazioni di vendita abbia
partecipato un solo creditore o più creditori.
Nel primo caso, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, assegna al
creditore la somma che gli spetta, maggiorata degli interessi e delle spese.
In caso, invece, di concorrenza di più creditori intervenuti, la distribuzione della somma può essere amichevole o giudiziale. È amichevole
quando le somme vengono ripartite secondo un piano concordato tra gli stessi creditori (in tal caso il giudice dell’esecuzione provvede dopo aver comunque sentito il debitore). È giudiziale, invece, quando i creditori non raggiungono un accordo o quando il giudice non approvi il piano; in tal caso ognuno può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata ed il
giudice, sentite le parti, provvede all’assegnazione tenendo conto di eventuali cause di prelazione e, comunque, con le modalità previste all’art. 510 c.p.c.
Eventuali somme residue, ipotesi a dire il vero particolarmente rara,
saranno restituite al debitore.
12. Formulari
12.1 Istanza per autorizzazione a pignoramento fuori orario
TRIBUNALE DI ____
GIUDICE DELL’ESECUZIONE
ISTANZA PER PIGNORAMENTO MOBILIARE FUORI ORARIO
PER
la Alfa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. _____,
con sede in _______, Via ______, n. __ C.F. / P.IVA _____________, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Rossi del Foro di _________, elettivamente domiciliata presso lo Studio del suddetto procuratore in _____, Via ______, n. __, giusta delega in calce all’atto di precetto notificato in data ______
PREMESSO CHE
– in forza di decreto (o altro titolo esecutivo) n. ___, in data ________, notificato in data _______, non opposto nel termine di rito, divenuto definitivo, munito
di formula esecutiva in data ______, il Tribunale di ______ ha ingiunto alla Beta
S.r.L., con sede in _______, Via ______, n. ____, C.F. / P.IVA __________, in
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persona del legale rappresentante pro tempore, Dott._______, di pagare all’istante la somma di Euro ______, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sino al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in Euro ________, oltre IVA e CPA e successive spese occorrende;
– con atto da parte della Alfa S.p.A., notificato alla Beta S.r.l. in data _____, la
Società istante ha intimato e fatto precetto alla debitrice di pagare gli importi
dovuti entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto stesso;
– non avendo la debitrice ottemperato nel termine concesso, si è reso necessario
procedere alla fase esecutiva;
– l’esito del pignoramento mobiliare, esperito in data ______, ha avuto esito
negativo come risultante dai relativi verbali allegati, in cui il Pubblico Ufficiale,
Dott. ________, ha dato atto che “_____________________________________
(indicare il motivo di impossibilità dell’effettuazione del pignoramento)” / per
essere irreperibile la parte esecutata negli orari diurni;
***
Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore domiciliatario della Alfa S.p.A.,
CHIEDE
che venga rilasciata autorizzazione da parte di codesto Giudice, affinché il pignoramento mobiliare possa essere eseguito fuori dalle ore indicate nell’art. 147
c.p.c. e ciò mediante l’attuazione dell’art. 519 c.p.c.
Con ossequio ed osservanza.
__________________ (luogo e data)
Si deposita copia dei verbali di pignoramento negativi.
(Avv. Mario Rossi)
12.2 Pignoramento di partecipazioni sociali
TRIBUNALE CIVILE DI ______
ATTO DI PIGNORAMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI
PER
la Alfa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, difesa e rappresentata dall’Avv.
Mario Rossi, C.F. ___________, fax __________, p.e.c. __________, elettiva-
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mente domiciliata presso lo Studio del suddetto procuratore in _________,
Via______, n. ___, giusta procura in calce all’atto di precetto notificato in data
_____.
PREMESSO CHE
1. la Alfa S.p.A. è creditrice nei confronti di Beta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ____, Partita IVA _____, Codice Fiscale
_____, della somma di Euro _____oltre interessi e spese dovute per legge, come
da atto di precetto notificato in data _____in virtù di sentenza (o altro titolo esecutivo) n._____ emessa dal Tribunale di_____ in data_____;
2. la Beta S.r.l. risulta essere titolare di quote sociali per un valore nominale di
Euro_____della Società Gamma S.r.l., con sede in ____, Partita IVA _____,
Codice Fiscale _____;
3. l’odierna istante intende pignorare le suddette quote di partecipazione alla
Società Gamma S.r.l.
***
Tutto ciò premesso e considerato, Alfa S.p.A., come in epigrafe difesa, rappresentata ed elettivamente domiciliata,
CHIEDE
che l’Ufficiale Giudiziario proceda al pignoramento di dette somme nella misura di Euro _____ai sensi dell’art. 2471 c.c.
Luogo e data _______
Firma ____________
***
Quanto sopra premesso e richiesto, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso
l’UNEP della Corte di Appello di _____, visti i titoli e l’atto di precetto sopra
indicati, ho sottoposto a pignoramento le quote di partecipazione nella Società
Gamma S.r.l. di spettanza di Beta S.r.l. fino alla concorrenza di Euro_____,
INGIUNGENDO
al debitore, ai sensi dell’art. 492 c.p.c., di non porre in essere alcuna attività diretta a sottrarre le quote di partecipazione alla Gamma S.r.l., oggetto di espropriazione, alla garanzia del credito per il quale si procede; medesima ingiunzione ho
anche rivolto alla Gamma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, ai sensi dell’art.
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543 c.p.c., diffidandola, in particolare, a non disporre delle quote di partecipazione pignorate senza ordine del giudice dell’Esecuzione, sotto pena, in difetto, delle sanzioni di legge;
INVITANDO
inoltre il debitore a produrre presso la cancelleria del giudice dell’Esecuzione la
dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede tale Autorità Giudiziaria con l’avviso che, in omissione di
tale dichiarazione o in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, tutte le notifiche o comunicazioni a lui dirette successivamente
saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;
AVVERTENDO
inoltre il debitore che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle
cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso depositata in cancelleria, prima che sia disposta la
vendita o l’assegnazione a norma dell’art. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito
per cui si è eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
AVVERTENDO
infine il debitore che, a norma dell’art. 615, co. II, terzo periodo, l’opposizione è
inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Luogo e data _______
Avv. Mario Rossi
L’Ufficiale Giudiziario
RELATE DI NOTIFICA
Da effettuarsi presso la sede della debitrice Beta S.r.l. e della società Gamma S.r.l.
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***
Rilascio di copie del pignoramento per l’iscrizione nel registro delle imprese
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho rilasciato all’Avv. Mario Rossi, procuratore della creditrice procedente Alfa S.p.A., una copia conforme al suo originale
per uso trascrizione sul registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2471 c.c.
L’Ufficiale Giudiziario
12.3 Pignoramento del marchio e di altri diritti di proprietà industriale
TRIBUNALE CIVILE DI ______
ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO
DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
PER
la Alfa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, difesa e rappresentata dall’Avv.
Mario Rossi, C.F. ___________, fax __________, p.e.c. __________, elettivamente domiciliata presso lo Studio del suddetto procuratore in _________, Via
______, n.__, giusta procura in calce all’atto di precetto notificato in data _____
PREMESSO CHE
1. la Alfa S.p.A. è creditrice nei confronti di Beta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ____, Partita IVA _____, Codice Fiscale
_____, della somma di Euro _____oltre interessi e spese dovute per legge, in forza di titolo esecutivo costituito da _______ (specificare se trattasi di sentenza /
decreto ingiuntivo) n.___, emesso dal Tribunale di ____, in data ____, munito
della formula esecutiva in data ____, notificato in tale forma in data ______;
2. con atto di precetto notificato in data _____ la Alfa S.p.A. ha intimato alla Beta
S.r.l. di pagare nel termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto la somma di
Euro _____, oltre agli interessi legali maturati e maturandi, le spese, i compensi
successivi di procedura occorrendi sino al soddisfo;
3. la suddetta intimazione è rimasta priva di effetto;
4. l’istante, per realizzare il credito di cui al titolo esecutivo e al precetto summenzionati, intende sottoporre a pignoramento un titolo di proprietà industriale
di cui Beta S.r.l. è proprietaria e di cui si indicano esattamente gli estremi richie-