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Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:52 Pagina 109 Capitolo V IL PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:52 Pagina 110 110 CAPITOLO V COMPETENZA Giudice del luogo dove si trovano i beni FORMA Richiesta (anche verbale) all’ufficiale giudiziario ISCRIZIONE A RUOLO Modalità telematica TERMINE ISCRIZIONE 15 giorni dalla restituzione del verbale + istanza A RUOLO di vendita / assegnazione entro 45 giorni dalla esecuzione del pignoramento 1. Premessa Come già anticipato al capitolo 4, il creditore ha la facoltà, in forza di un idoneo titolo esecutivo ed in caso di omesso pagamento spontaneo, di avvalersi – anche cumulativamente – di più forme di pignoramento (mobiliare presso il debitore, presso terzi e/o immobiliare) al fine di vedersi soddisfatto coattivamente mediante l’espropriazione dei beni del debitore a norma del combinato disposto degli artt. 2740 e 2910 c.c. previa notifica del titolo esecutivo (se necessaria) e del relativo atto di precetto. Il presente capitolo sarà dedicato alla procedura esecutiva tramite cui il creditore potrà richiedere all’ufficiale giudiziario, decorso il termine dilatorio di dieci giorni di cui all’art. 482 c.p.c., di procedere al pignoramento (artt. 491 e 492 c.p.c.) dei beni mobili di proprietà del debitore che si trovino nella disponibilità dello stesso e che potranno successivamente essere venduti (in alternativa il creditore, presentando ricorso ex art. 529 c.p.c., può richiedere l’assegnazione dei beni pignorati solo però per i titoli di credito ed i beni il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato) nell’ambito di un procedimento davanti al giudice dell’esecuzione ed il cui ricavato verrà devoluto alla parte procedente fino alla concorrenza del credito da questa vantato. È bene premettere che nella pratica tale mezzo di espropriazione non sempre porta risultati apprezzabili e viene generalmente azionato per azioni di recupero di modesto valore ovvero più come strumento di pressione per indurre il debitore ad effettuare un pagamento anche parziale (es. con lo strumento della conversione del pignoramento). È raro, infatti, che presso il domicilio del debitore o la sede della società possano essere rinvenuti beni di valore tale da realizzare gli interessi del creditore. Le procedure di Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:52 Pagina 111 IL PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE 111 vendita dei beni pignorati, inoltre, non sempre riescono ad ottimizzare i risultati della procedura (i beni spesso vengono venduti ad un prezzo irrisorio o restano addirittura invenduti). 2. La richiesta di pignoramento mobiliare A differenza di quanto previsto per altre forme di pignoramento (es. presso terzi ed immobiliare), nella procedura esecutiva di tipo mobiliare il creditore procedente non sarà tenuto a redigere un atto nel senso vero e proprio del termine, ma potrà limitarsi a presentare una semplice richiesta (anche verbale) di pignoramento all’ufficiale giudiziario competente (di norma compilando un modulo prestampato o anche mediante richiesta scritta da inviare a mezzo del servizio postale). Tale richiesta – che potrà essere effettuata personalmente dalla parte ovvero presentata dal suo difensore (munito di apposita mandato) o, ancora, da un soggetto a ciò investito (munito anch’egli di idonea delega) – dovrà essere sottoposta all’ufficiale giudiziario appartenente all’ufficio giudiziario competente per l’esecuzione (che è quello del luogo ove si trovano i beni da pignorare). E’ sempre opportuno, per le richieste da effettuare fuori dal circondario di appartenenza, verificare la procedura personalmente (es. anche telefonicamente) con l’ufficio competente per accertarsi che non vi siano indicazioni particolari proprie dell’ufficio stesso (nel caso di trasmissione degli atti a mezzo del servizio postale la procedura del versamento del deposito potrebbe variare). Al momento della richiesta, la parte procedente avrà l’onere di consegnare o esibire (a seconda dell’ufficio) sia il titolo esecutivo sia il precetto notificato al fine di consentire all’ufficiale giudiziario di svolgere un primo controllo sull’effettiva esistenza del credito e sulla correttezza procedurale dei passaggi sin lì posti in essere (in caso di esito negativo di tali verifiche, l’ufficiale giudiziario potrà legittimamente rifiutarsi di eseguire il pignoramento richiestogli). In particolare, l’ufficiale giudiziario verificherà: Manuale Finale.qxd 112 7-07-2016 9:52 Pagina 112 CAPITOLO V Svolti i suindicati controlli di natura formale, l’ufficiale giudiziario, ove espressamente richiesto in tal senso dal creditore e previa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale del luogo di residenza del debitore, potrà svolgere una ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. (vedere il relativo paragrafo, Cap. 4, par. 5). 3. L’esecuzione del pignoramento mobiliare L’ufficiale giudiziario incaricato di eseguire un pignoramento di tipo mobiliare può a questo punto avviare la ricerca dei beni mobili da apprendere (sono esclusi quei beni che la legge considera non pignorabili). Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né prima del- Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:52 Pagina 113 IL PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE 113 le ore 7 e dopo le ore 21 salvo che non sia stata data autorizzazione dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato per l’esecuzione di un pignoramento fuori orario. La ricerca dei beni è specificamente disciplinata dall’art. 513 c.p.c., in base al quale l’ufficiale potrà svolgere tale attività presso la casa o la sede del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, nonché sulla stessa persona del debitore (premurandosi, in tale ultima ipotesi, di osservare le opportune cautele per rispettarne il decoro). Sul tema, la giurisprudenza ha statuito che, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c. (Cass. civ., 20.12.2012, n. 23625). Inoltre, nel caso in cui sia necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, ma anche qualora si debba vincere la resistenza opposta dal debitore (o da terzi) ovvero allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario potrà richiedere l’assistenza della forza pubblica. Qualora sia stato proposto espresso ricorso da parte del creditore procedente, è previsto altresì che il Presidente del Tribunale possa autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovino in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali quest’ultimo può direttamente disporre. Infine, l’art. 513 c.p.c. consente, in ogni caso, all’ufficiale giudiziario di sottoporre a pignoramento le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli. Una volta individuati dei beni potenzialmente pignorabili, l’ufficiale giudiziario dovrà svolgere una cernita di quali sottoporre all’effettivo pignoramento. Il legislatore si è premurato di fornire una indicazione di massima su tale questione, laddove all’art. 517 c.p.c. ha prescritto che il pignoramento deve essere eseguito su quei beni che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione nel limite di un presumibile valore di realizzo (che deve essere pari all’importo indicato nell’atto di precetto, aumentato della metà), nonché ponendo una sorta di “presunzione di maggiore redditività” di taluni beni, stabilendo che l’ufficiale giudiziario debba preferire, in ogni caso, il denaro contante, gli oggetti preziosi ed i titoli di credito. Esaurite le suindicate operazioni finalizzate all’individuazione dei beni, Manuale Finale.qxd 114 7-07-2016 9:52 Pagina 114 CAPITOLO V si procederà quindi al pignoramento vero e proprio a norma del combinato disposto degli artt. 492 e 518 c.p.c. L’ufficiale giudiziario dovrà pertanto redigere un apposito verbale di pignoramento, in cui darà atto oltre che delle eventuali dichiarazioni del debitore o della persona rinvenuta (che potrebbero, ad esempio, dichiarare l’esistenza di precedenti pignoramenti sui medesimi beni) dei seguenti elementi: CONTENUTO DEL VERBALE DI PIGNORAMENTO l’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. indirizzata al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano a pignoramento, anch’essi esattamente individuati ed i frutti di essi. Nella non rara ipotesi in cui il debitore non sia presente al momento del pignoramento, dovrà essere rivolta alle persone indicate nell’art. 139, co. II, c.p.c. (ossia ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni e non palesemente incapace), consegnando loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore (in assenza di tali persone, l’ufficiale giudiziario affiggerà l’avviso di ingiunzione alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento) la tipologia delle attività prodromiche svolte i beni pignorati, che saranno succintamente descritti e di cui verrà fornito un approssimativo valore di realizzo, indicato – ove necessario – anche con l’ausilio di un perito ad hoc (l’ufficiale giudiziario potrà tuttavia, qualora lo ritenga opportuno, differire le operazioni di stima limitandosi a redigere un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto. Il vincolo pignoratizio si considera comunque efficace a partire dal primo verbale di pignoramento) gli ordini impartiti per la custodia dei beni (generalmente viene indicato quale custode lo stesso debitore) l’avvertimento che il debitore ha la possibilità di richiedere la conversione del pignoramento secondo le modalità previste dall’art. 495 c.p.c. (il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione; la relativa istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma dell’art. 530 c.p.c., unitamente ad una somma di denaro non inferiore ad un quinto dell’importo per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale) Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:52 Pagina 115 IL PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE 115 l’avvertimento che, a norma dell’art. 615 c.p.c., co. II, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (novità introdotta all’art. 492 c.p.c. dal D.L. 59/2016 convertito in Legge 30 giugno 2016, n. 119) l’invito, rivolto sempre al debitore, a dichiarare la residenza o ad eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente Si ritiene che la mancanza di uno dei requisiti del verbale di pignoramento (ingiunzione ex art. 492 c.p.c., avvertimento circa la possibilità di conversione ex art. 495 c.p.c. e invito a dichiarare la residenza o ad eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente) comporti la nullità dell’atto che potrà essere fatta valere dal debitore mediante l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro venti giorni dalla conoscenza legale dell’atto stesso. Una volta eseguito il pignoramento, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. A pena di inefficacia, la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, dovranno essere depositati entro il termine di quindici giorni dalla consegna nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Dal 31 marzo 2015, i procedimenti esecutivi vanno iscritti obbligatoriamente con modalità telematiche, a seguito della modifica operata dal D.L. 132/2014 rispetto agli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore all’importo del precetto aumentato della metà. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni. 4. Beni mobili pignorabili e beni mobili non pignorabili Come anticipato, il pignoramento può essere eseguito su beni che non siano considerati impignorabili dal legislatore. La ratio di tale scelta risiede Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:52 Pagina 133 IL PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE 133 Bisogna però distinguere a seconda che alle operazioni di vendita abbia partecipato un solo creditore o più creditori. Nel primo caso, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, assegna al creditore la somma che gli spetta, maggiorata degli interessi e delle spese. In caso, invece, di concorrenza di più creditori intervenuti, la distribuzione della somma può essere amichevole o giudiziale. È amichevole quando le somme vengono ripartite secondo un piano concordato tra gli stessi creditori (in tal caso il giudice dell’esecuzione provvede dopo aver comunque sentito il debitore). È giudiziale, invece, quando i creditori non raggiungono un accordo o quando il giudice non approvi il piano; in tal caso ognuno può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata ed il giudice, sentite le parti, provvede all’assegnazione tenendo conto di eventuali cause di prelazione e, comunque, con le modalità previste all’art. 510 c.p.c. Eventuali somme residue, ipotesi a dire il vero particolarmente rara, saranno restituite al debitore. 12. Formulari 12.1 Istanza per autorizzazione a pignoramento fuori orario TRIBUNALE DI ____ GIUDICE DELL’ESECUZIONE ISTANZA PER PIGNORAMENTO MOBILIARE FUORI ORARIO PER la Alfa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. _____, con sede in _______, Via ______, n. __ C.F. / P.IVA _____________, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Rossi del Foro di _________, elettivamente domiciliata presso lo Studio del suddetto procuratore in _____, Via ______, n. __, giusta delega in calce all’atto di precetto notificato in data ______ PREMESSO CHE – in forza di decreto (o altro titolo esecutivo) n. ___, in data ________, notificato in data _______, non opposto nel termine di rito, divenuto definitivo, munito di formula esecutiva in data ______, il Tribunale di ______ ha ingiunto alla Beta S.r.L., con sede in _______, Via ______, n. ____, C.F. / P.IVA __________, in Manuale Finale.qxd 7-07-2016 134 9:52 Pagina 134 CAPITOLO V persona del legale rappresentante pro tempore, Dott._______, di pagare all’istante la somma di Euro ______, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sino al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in Euro ________, oltre IVA e CPA e successive spese occorrende; – con atto da parte della Alfa S.p.A., notificato alla Beta S.r.l. in data _____, la Società istante ha intimato e fatto precetto alla debitrice di pagare gli importi dovuti entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto stesso; – non avendo la debitrice ottemperato nel termine concesso, si è reso necessario procedere alla fase esecutiva; – l’esito del pignoramento mobiliare, esperito in data ______, ha avuto esito negativo come risultante dai relativi verbali allegati, in cui il Pubblico Ufficiale, Dott. ________, ha dato atto che “_____________________________________ (indicare il motivo di impossibilità dell’effettuazione del pignoramento)” / per essere irreperibile la parte esecutata negli orari diurni; *** Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore domiciliatario della Alfa S.p.A., CHIEDE che venga rilasciata autorizzazione da parte di codesto Giudice, affinché il pignoramento mobiliare possa essere eseguito fuori dalle ore indicate nell’art. 147 c.p.c. e ciò mediante l’attuazione dell’art. 519 c.p.c. Con ossequio ed osservanza. __________________ (luogo e data) Si deposita copia dei verbali di pignoramento negativi. (Avv. Mario Rossi) 12.2 Pignoramento di partecipazioni sociali TRIBUNALE CIVILE DI ______ ATTO DI PIGNORAMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI PER la Alfa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, difesa e rappresentata dall’Avv. Mario Rossi, C.F. ___________, fax __________, p.e.c. __________, elettiva- Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:52 Pagina 135 IL PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE 135 mente domiciliata presso lo Studio del suddetto procuratore in _________, Via______, n. ___, giusta procura in calce all’atto di precetto notificato in data _____. PREMESSO CHE 1. la Alfa S.p.A. è creditrice nei confronti di Beta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, della somma di Euro _____oltre interessi e spese dovute per legge, come da atto di precetto notificato in data _____in virtù di sentenza (o altro titolo esecutivo) n._____ emessa dal Tribunale di_____ in data_____; 2. la Beta S.r.l. risulta essere titolare di quote sociali per un valore nominale di Euro_____della Società Gamma S.r.l., con sede in ____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____; 3. l’odierna istante intende pignorare le suddette quote di partecipazione alla Società Gamma S.r.l. *** Tutto ciò premesso e considerato, Alfa S.p.A., come in epigrafe difesa, rappresentata ed elettivamente domiciliata, CHIEDE che l’Ufficiale Giudiziario proceda al pignoramento di dette somme nella misura di Euro _____ai sensi dell’art. 2471 c.c. Luogo e data _______ Firma ____________ *** Quanto sopra premesso e richiesto, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso l’UNEP della Corte di Appello di _____, visti i titoli e l’atto di precetto sopra indicati, ho sottoposto a pignoramento le quote di partecipazione nella Società Gamma S.r.l. di spettanza di Beta S.r.l. fino alla concorrenza di Euro_____, INGIUNGENDO al debitore, ai sensi dell’art. 492 c.p.c., di non porre in essere alcuna attività diretta a sottrarre le quote di partecipazione alla Gamma S.r.l., oggetto di espropriazione, alla garanzia del credito per il quale si procede; medesima ingiunzione ho anche rivolto alla Gamma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, ai sensi dell’art. Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:52 136 Pagina 136 CAPITOLO V 543 c.p.c., diffidandola, in particolare, a non disporre delle quote di partecipazione pignorate senza ordine del giudice dell’Esecuzione, sotto pena, in difetto, delle sanzioni di legge; INVITANDO inoltre il debitore a produrre presso la cancelleria del giudice dell’Esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede tale Autorità Giudiziaria con l’avviso che, in omissione di tale dichiarazione o in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, tutte le notifiche o comunicazioni a lui dirette successivamente saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice; AVVERTENDO inoltre il debitore che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma dell’art. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui si è eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. AVVERTENDO infine il debitore che, a norma dell’art. 615, co. II, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Luogo e data _______ Avv. Mario Rossi L’Ufficiale Giudiziario RELATE DI NOTIFICA Da effettuarsi presso la sede della debitrice Beta S.r.l. e della società Gamma S.r.l. Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:52 Pagina 137 IL PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE 137 *** Rilascio di copie del pignoramento per l’iscrizione nel registro delle imprese Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho rilasciato all’Avv. Mario Rossi, procuratore della creditrice procedente Alfa S.p.A., una copia conforme al suo originale per uso trascrizione sul registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2471 c.c. L’Ufficiale Giudiziario 12.3 Pignoramento del marchio e di altri diritti di proprietà industriale TRIBUNALE CIVILE DI ______ ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE PER la Alfa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, difesa e rappresentata dall’Avv. Mario Rossi, C.F. ___________, fax __________, p.e.c. __________, elettivamente domiciliata presso lo Studio del suddetto procuratore in _________, Via ______, n.__, giusta procura in calce all’atto di precetto notificato in data _____ PREMESSO CHE 1. la Alfa S.p.A. è creditrice nei confronti di Beta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, della somma di Euro _____oltre interessi e spese dovute per legge, in forza di titolo esecutivo costituito da _______ (specificare se trattasi di sentenza / decreto ingiuntivo) n.___, emesso dal Tribunale di ____, in data ____, munito della formula esecutiva in data ____, notificato in tale forma in data ______; 2. con atto di precetto notificato in data _____ la Alfa S.p.A. ha intimato alla Beta S.r.l. di pagare nel termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto la somma di Euro _____, oltre agli interessi legali maturati e maturandi, le spese, i compensi successivi di procedura occorrendi sino al soddisfo; 3. la suddetta intimazione è rimasta priva di effetto; 4. l’istante, per realizzare il credito di cui al titolo esecutivo e al precetto summenzionati, intende sottoporre a pignoramento un titolo di proprietà industriale di cui Beta S.r.l. è proprietaria e di cui si indicano esattamente gli estremi richie-