Il trattamento fiscale del trasferimento in Francia di un non residente
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Il trattamento fiscale del trasferimento in Francia di un non residente
Il trattamento fiscale del trasferimento in Francia di un non residente Il trattamento fiscale della persona giuridica non presenta specificità particolare in quanto appena trasferita in Francia la società sarà sottoposta alle imposte francese. Perciò preferisco esporre la problematica della persona fisica. La prima cosa da determinare è quando avviene questo trasferimento e quali sono le imposte allora dovute. 1. Il domicilio fiscale Perché ci sia trasferimento del contribuente ci vuole un trasferimento del suo domicilio fiscale. L’articolo 4 B del codice fiscale (CGI) francese stipula che è considerato comé residente in Francia : -la persona che ha in Francia la sua abitazione o il suo luogo di soggiorno abituale, -quella che ha un attività professionale, stipendiata o meno, a meno che possa giustificare che questa sia fatta a titolo accesoria, -quella che ha in Francia i suoi interessi economici (detti « vitali » nella convenzione franco italiana del 5 ottobre 1989 sulla non doppia imposizione). Questa è la regola. Puoi al caso concreto sarà applicato la convenzione internazionale firmata tra la Francia e il paese da dove proviene il potenziale contribuente. a. Abitazione o luogo di soggiorno principale Di solito è determinato a secondo del tempo passato in Francia cioè più di sei mesi qualunque sia il posto (casa, albergho…) dove soggiorna la persona e qualunque il numero di indirizzi dove può andare. E capitato che sia giudicato una persona residente fiscale francese nonostante il fatto che aveva passato meno di sei mesi in Francia. In questa fattispecie, la persona aveva passato più tempo in Francia che negli altri paesi (CE, sentenza del 19/11/1969, n°75925). Questo non è l’unico criterio per determinare la residenza fiscale. b. Criteri professionali Il criterio è il posto dove la professione è esercitata a titolo principale. Per un libero professionista comé un avvocato significa avere non soltanto uno studio legale ma ottenere la maggior parte dei suoi utili in Francia. c. Gli interessi economici Si tratta del posto dove il contribuente ha effettuato i suoi principali investimenti, dove possiede la sede dei suoi affari, da dove amministra suoi beni. 2. Modalità d’imposizione del nuovo contribuente Secondo l’articolo 166 del codice fiscale i redditi sono contabilizzati a partire del momento in cui lo staniero trasferisce in Francia il suo domicilio. Il contribuente deve dichiarare tutti suoi redditi provenienti da per tutto nel mondo. Se il contribuente aveva già dei redditi francesi prima del suo trasferimento l’imposta sarà calcolata prendendo in considerazione detti redditi francesi anteriori e puoi dal momento in cui si è trasferito tutti redditi da qualunque posto provengano. In Francia oltre all’imposta sul reddito che va fino al 45%, ci sono la CSG e la CRDS. Sono dei contributi sociali considerati ormai in Francia come delle imposte dovute su tutti redditi. Il tasso normale è di 8% sui redditi del lavoro e di 15,5% sui redditi patrimoniali. Il principio era che un residente fiscale francese, anche straniero doveva questi contributi anche sui suoi redditi stranieri del patrimonio (contrariamente a quelli del lavoro esonerati secondo due sentenze della Corte di giustizia dell’unione europea del 2000). Questo è cambiato dal 22 ottobre scorso. Ne parlerò più avanti. Oltre a queste imposte c’è ugualmente l’imposta sulla fortuna. Un non residente paga questa imposta soltanto sui beni situati in Francia. Un contribuente francese paga su tutti beni di cui è proprietario sia in Francia che nel resto del mondo. Un nuovo contribuente beneficia di un regime di favore durante 5 anni. Per averne il beneficio occorre non essere stato domiciliato fiscalmente in Francia durante i cinque ultimi anni. Questo regime di favore consente di non pagare la tassa sui beni non situati in Francia. 3. Imposte sulle successioni e sulle donazioni Dal momento in cui il defunto ha il suo domicilio in Francia, secondo le regole dell’articolo 4 del CGI e sotto riserva delle particolarità delle convenzione fiscale (comé quella tra la Francia e l’Italia del 20/12/1990) tutti beni trasmessi a titolo gratuito sono impobibili in FRANCIA qualunque sia la loro natura e la loro situazione (in Francia o all’esterò). Nel caso in cui il contribuente francese è l’erede che ha avuto la residenza fiscale francese durante più di sei anni sui 10 ultimi anni, tutti beni mobili o immobili situati in Francia o all’esterò sono imponibili in Francia. Si deve sapere che il tasso d’imposta in Francia è importante. Esempio : in linea diretta per una trasmissione ai figli, si applica soltanto un abbatimento di 100.000 € sul valore e puoi c’è un imposta che soprà a 15.000 € è di 20%, soprà a 550.000 € di 30% e che puoi va a 40% e 45%. 4. La sentenza Ruyter e le sue conseguenze E stato reso una sentenza molto importante il 26 febbraio 2015 da parte della Corte di giustizia dell’unione europea. Questa era interrogata dal Conseil d’Etat francese rispetto ad un litigio tra il fisco francese ed un cittadino olendese che aveva la residenza in Francia. Questo Sig. de Ruyter si opponeva a che il CSG e il CRDS siano prelevati sui suoi redditi patrimoniali (rendite vitalizie stipulate nei Paesi Bassi). La domanda di pronuncia pregiudiziale portava sull’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento europeo n°1408/71 del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro famliari che si spostano all’interno della Comunità. Questo regolamento nel suo articolo 4 prevede il divieto di cumulo dei regimi di sicurezza sociale. Anche se previsti dal codice fiscale il CSG e il CRDS hanno per scopo di alimentare la sicurezza sociale. Il CSG è il contributo sociale generalizzato percepito a favore della Cassa nazionale degli assegni familiari, del fondo di solidarietà per la vecchiaia e dei regimi obbligatori di assicurazione per malattia. Il CRDS è il contributo per il rimborso del debito sociale. La Corte europea ha deciso che il Sig. De Ruyter, in quanto lavoratore migrante, è sottoposto alla previdenza sociale nello Stato membro di impiego (Paesi Bassi), i suoi redditi, sia che provengano da un rapporto di lavoro sia dal suo patrimonio, non possono essere assoggettati nello Stato membro di residenza (Francia) a prelievi che presentano un rapporto diretto e sufficiamente rilevante con i settori della previdenza sociale. In caso contrario, il Sig. de Ruyter sarebbe oggetto di una disparità di trattamento nei confronti della altre persone residenti in Francia, dato che queste ultime sono tenute unicamente a contribuire al regime previdenziale francese. Il Conseil d’Etat ha preso atto della posizione della Corte di giustizia e ha ripreso la motivazione di questa per giudicare il 27 luglio 2015 che il fatto che un contributo sia qualificato di imposta non esclude che faccia parte del campo di applicazione del regolamento n°1408/71. La conseguenza è d’importanza non soltanto per i redditi patrimoniali ma anche per la plus valenza. In Francia, grazie a Sarkozy l’imposta sulla plus valenza è stata aumentata e applicata a tutti (residenti o non residenti fiscali). Oltre a pagare un imposta del 19% si paga anche i contributi CSG e CRDS di 15,5%. Grazie questa volta a Hollande si applica anche un supercontributo che va dal 2% fino al 6% per le plus valenze superiore a 50.000 €. Finalmente si può pagare quasi 39% di plus valenza. Grazie alla sentenza Reyter i non residenti fiscali francese non pagherano più il CSG e il CRDS (cf. istruzione fiscale del 22 ottobre scorso). Tutti quelli che hanno pagato devono fare entro la fine dell’anno una domanda di restituzione al fisco francese. Jérôme ZUCCARELLI ZUCCARELLI Cabinet d'Avocats - Law Firm - Studio Legale 8 Rue de France 06000 NICE FRANCE Tel: +33 (0) 4.93.16.28.75 Fax: +33 (0) 4.93.82.22.02 www.zuccarelli-avocats.com [email protected] Milano 12 novembre 2015 Les plus-values immobilières sont imposables à 19 %. Ce taux d' imposition peut être majoré d'unesurtaxe, si le gain excède 50 000 € . Elles sont aussi assujetties aux prélèvements sociaux, au taux de 15,50 %. Attention, depuis le 1er septembre 2013, le calcul des 19 % et des 15,50 % ne se fait plus forcément sur la même assiette (voir sur ce point : Plus values immobilières : seuil et abattement). Taux Taxation Impôt sur le revenu* 19 % CSG CRDS Prélèvements Prélèvement social sociaux (15,50%) Contribution additionnelle Prélèvement de solidarité Total 8,20 % 0,50 % 4,50 % 0,30 % 2% 34,50 % * Imposition forfaitaire, pour une plus-value de cession de terrain à bâtir ou ne dépassant pas 50 000 € après abattement. Surtaxe sur les plus-values immobilières de plus de 50 000 € * Montant de la plus-value Surtaxe applicable nette imposable (PV) comprise Entre 50 001 € et 60 000 € 2 % PV - (60 000 - PV) x 1/20 Entre 60 001 € et 100 000 € Entre 100 001 € et 110 000 € Entre 110 001 € et 150 000 € Entre 150 001 € et 160 000 € Entre 160 001 € et 200 000 € Entre 200 001 € et 210 000 € Entre 210 001 € et 250 000 € Entre 250 001 € et 260 000 € Plus de 260 000 € 2 % PV 3 % PV - (110 000 - PV) x 1/10 3 % PV 4 % PV - (160 000 - PV) x 15/100 4 % PV 5 % PV - (210 000 - PV) x 20/100 5 % PV 6 % PV - (260 000 - PV) x 25/100 6 % PV er * Cette majoration s'applique aux cessions réalisées depuis le 1 janvier 2013 portant sur des biens immobiliers autres que les terrains à bâtir. Elle s'ajoute aux 19 %. En cas de pluralité de vendeurs, il est possible d'échapper à la surtaxe.