Documento - Comune di Villanova d`Asti

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ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER L’ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI
Art. 1 – ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro, per esigenze di servizio, è articolato nel seguente modo:
Istruttori direttivi ed Istruttori:
n. ore lavorate: 72 ore in quindici giorni
lunedì: 8.00 – 13.30
martedì: 8.00 – 13.30
15.00 – 18.00
mercoledì: 8.00 – 13.30
giovedì: 8.00 – 13.30
15.00 – 18.00
venerdì: 8.00 – 13.30
sabato (alterno): 8.00 – 13.00
squadra manutentiva e cimiteriale:
n. ore lavorate: 72 ore in quindici giorni
lunedì: 7.00 – 12.30
martedì: 7.00 – 12.30
14.30 – 17.30
mercoledì: 7.00 – 12.30
giovedì: 7.00 – 12.30
14.30 – 17.30
venerdì: 7.00 – 12.30
sabato (alterno): 7.00 – 12.00
cuoca:
n. ore lavorate: 36 per settimana:
dal lunedì al venerdì: 7.30 – 14.42
direttrice asilo nido:
n. ore lavorate: 36 per settimana
dal martedì al giovedì: 8.00 – 15.12
lunedì e venerdì: 11.18 – 18.30
educatrici:
n. ore lavorate: 35 per settimana
(l’orario è articolato in turni di una settimana)
dal lunedì al venerdì: 7.30 – 14.30 primo turno
11.30 – 18.30 secondo turno
Agente di P.M. - Ispettore di Polizia Municipale:
n. ore lavorate: 36 per settimana:
lunedì: 8.15 – 13.15
martedì: 8.15 – 13.15
15.00 – 18.00
mercoledì: 8.15 – 13.15
giovedì: 8.15 – 13.15
venerdì: 8.15 – 13.15
15.00 – 18.00
sabato: 8.15 – 13.15
Agenti di P.M.:
n. ore lavorate: 36 per settimana:
lunedì: 8.00 – 13.30
martedì: 8.00 – 13.30
mercoledì: 8.00 – 13.30
giovedì: 8.00 – 13.30
15.00 – 18.00
venerdì: 8.00 – 13.30
sabato: 8.00 – 13.30
Per quanto riguarda il personale in part-time l’orario è concordato, all’atto della richiesta dello
stesso, con il responsabile del personale.
Art. 2 – STRAORDINARIO
- Il lavoro straordinario in nessun caso può essere utilizzato come fattore ordinario di
programmazione del tempo di lavoro, ma deve essere utilizzato per fronteggiare particolari
situazioni di emergenza non prevedibili e per attività non diversamente prorogabili.
- L'
Amministrazione s’impegna a fornire, a richiesta della parte sindacale, la situazione relativa
all'
utilizzo del lavoro straordinario suddiviso per settori, indicando quali ore saranno liquidate e
quali ore siano o saranno recuperate da parte del personale dipendente.
- La liquidazione dello straordinario avverrà, quando possibile, con cadenza mensile.
- Si conviene che l'
effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo con l’autorizzazione del
responsabile del servizio cui appartiene il dipendente, dovrà essere debitamente motivata e se
preventiva non inferiore a 30 minuti giornalieri, se in sanatoria per i minuti effettivamente lavorati.
- Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso, in tal caso
lo straordinario costituisce obbligo di prestazione. Il recupero delle ore di straordinario è esclusiva
facoltà del dipendente.
Art. 3 – FLESSIBILITA’
Si concerta, garantendo l’orario di apertura al pubblico, di stabilire la flessibilità dell’orario di
lavoro giornaliero (valevole anche per il personale in part-time) con la seguente modalità:
istruttori, istruttori direttivi, educatrici, direttrice asilo nido, Agenti di P.M. e Ispettore di
Polizia Municipale:
- anticipazione o posticipazione del proprio orario di ingresso di 30 minuti e conseguente
anticipazione o posticipazione dell’uscita di 30 minuti, .
squadra manutentiva e cimiteriale:
- posticipazione del proprio orario di ingresso di 1 ora e 30 minuti e conseguente posticipazione
dell’uscita di 1 ora e 30 minuti.
cuoca:
- posticipazione del proprio orario di ingresso di 30 minuti e posticipazione del proprio orario di
uscita fino al un massimo di n. 2 ore che verranno recuperate durante le giornate di chiusura della
scuola secondo il calendario scolastico, unitamente alle ferie.
Tenuto conto che tutti i dipendenti sono tenuti al preciso rispetto dell’orario di lavoro
giornaliero e che ogni variazione va tempestivamente e preventivamente comunicata
verbalmente al proprio responsabile, la flessibilità può essere recuperata nella giornata stessa
oppure nei giorni successivi e comunque entro la fine dell’anno e non necessita di autorizzazione
scritta se uguale o inferiore all’intervallo di tempo su indicato: pertanto al termine dell’anno nel
caso di conguaglio positivo le ore lavorate in più andranno perse o potranno essere pagate (qualora
ci fosse la disponibilità economica del fondo per lo straordinario ed il Responsabile del Servizio lo
autorizzi), mentre nel caso di conguaglio negativo le ore lavorate in meno dovranno
obbligatoriamente essere recuperate nel mese di gennaio dell’anno successivo. Le eccezioni
dovranno essere comunicate per scritto al Segretario comunale entro il giorno 31 di gennaio di ogni
anno.
Art. 4 – FERIE
Per quanto riguarda i dipendenti che hanno l’orario di lavoro con il sabato alternato, il numero di
giorni di ferie che compete loro è stabilito facendo la media fra il numero di giorni di ferie spettanti
ai dipendenti che hanno l’orario di lavoro distribuito su sei giorni settimanali e fra quelli che hanno
l’orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali.