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Studio Dott. Pozzato Giuseppe & Partners Commercialista Revisore Contabile Dispensa a cura di Pozzato Dott. Giuseppe Gasparinetti Dott.ssa Raffaella Cipolla Dott. Fernando PREMESSA Fra i molti animali domestici che hanno affiancato l'uomo nella sua evoluzione e nella storia, il cavallo ha avuto indubbiamente il ruolo di protagonista. Il cavallo, inizialmente considerato alimento, alla stregua di tutti gli altri animali predati, è divenuto col tempo il principale strumento del progresso dell'uomo. Possiamo dire con certezza che senza il contributo del cavallo il corso dell'evoluzione e della storia dell'uomo sarebbero stati sicuramente diversi. Come per gli altri animali sottomessi, anche sul cavallo l'intervento dell'uomo ha influito in modo sostanziale sull'evoluzione delle razze, avvenuto seguendo anche in questo caso un concetto prettamente utilitaristico. Pensiamo a tutte le attività in cui il cavallo ha affiancato l'uomo: il lavoro nei campi, il trasporto di persone e cose, la guerra e la conquista, l'arte e la cultura. Nei paesi in via di sviluppo tutto ciò è ancora di attualità (ad esclusione dell'utilizzo per guerre e conquiste), mentre per i paesi occidentali il cavallo ricopre oggi sostanzialmente una dimensione ecologica e sportiva. Dal punto di vista fiscale il trattamento si diversifica a seconda delle finalità economiche perseguite dall’utilizzo del cavallo. In relazione alla disciplina fiscale dell’allevamento dei cavalli è necessario inquadrare il contesto nel quale viene svolta l’attività che può essere finalizzata alle funzioni tipiche dell’agricoltura, ovvero a quelle dell’equitazione o delle corse ippiche o, in ultima analisi all’attività amatoriale. L’allevamento di cavalli fa parte della più generale attività di allevamento di animali ed i soggetti che svolgono tale attività in connessione con l’azienda agricola sono da considerarsi, secondo l’articolo 2135 del codice civile, imprenditori agricoli. Per quanto riguarda l’allevamento del bestiame sono riconducibili alla pratica agricola le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, che utilizzano o possono utilizzare il fondo. Nel proseguo analizzeremo il diverso trattamento fiscale riservato ai soggetti utilizzatori del “bene” cavallo e successivamente si procederà con un approfondimento della normativa civilistica e fiscale del mondo delle associazioni no profit attraverso le quali negli ultimi anni si sta diffondendo lo sport equestre. 2 CAVALLO E ACCERTAMENTO Il possesso di cavalli utilizzati nell’attività sportiva amatoriale non determina alcun obbligo fiscale per il proprietario, persona fisica, che può invece dedurre dalla propria dichiarazione dei redditi le spese veterinarie per la cura del cavallo. Il possesso amatoriale di cavalli, pur non comportando obblighi fiscali, può comunque evidenziare indici di capacità contributiva utilizzabili per accertamenti di carattere fiscale. L’Amministrazione Finanziaria può infatti determinare presuntivamente il reddito complessivo delle persone fisiche, in presenza di elementi indicativi di maggior reddito, quali i cavalli da corsa e da equitazione di cui si rileva la disponibilità da parte del contribuente. Il mantenimento del cavallo fa presumere una certa capacità di spesa ed è perciò attribuito un valore ed un coefficiente per ogni cavallo posseduto dal soggetto. Tale metodologia di accertamento rientra nell’ambito dell’accertamento sintetico1 in base agli indici di spesa: il cosiddetto redditometro. La metodologia di accertamento sintetico consente agli uffici di procedere alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi quali beni e servizi, spese per incrementi patrimoniali e altri indicatori (art. 38 del DPR 600/73). 1 L’accertamento sintetico è un metodo di accertamento che per sua natura è applicabile solo alle persone fisiche e che concerne solo le imposte sui redditi (non l’IVA né l’IRAP) ed è alternativo all’accertamento analitico (ai fini delle imposte dirette l’accertamento analitico è volto a rideterminare il reddito complessivo imponibile mediante il ricalcolo di specifici elementi, individuati con riferimento alle singole categorie reddituali, e/o lo scomputo, in tutto o in parte, delle deduzioni e detrazioni non spettanti indicati in dichiarazione). Permette in generale di quantificare un maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, sulla base del sostenimento di alcune spese o sull’utilizzo di particolari beni o servizi “di pregio” che lasciano presumere una maggiore capacità reddituale. L’applicazione di tale metodologia di accertamento non esige un preventivo riscontro dell’impossibilità (o difficoltà) di effettuare l’accertamento analitico (Cass. 20 giugno 2007 n. 14367), così come non è necessaria la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o la presentazione di dichiarazioni palesemente infedeli (Cass. 30 ottobre 2007 n. 22936). Si distingue tra accertamento sintetico puro (c.d. spesometro), che rappresenta la macro-classe di tale metodologia di accertamento e che non dipende dall’individuazione di specifici parametri o coefficienti su cui basarsi ma è piuttosto affidata alla libera valutazione dell’Ufficio, e accertamento su indici di ricchezza (c.d. redditometro), che ne costituisce una sotto categoria, e che si basa invece sull’utilizzo esclusivo di specifici elementi, indici di capacità contributiva individuati con appositi decreti ministeriali. Soggetti Tipologia di accertamento Tutti i contribuenti - analitico o contabile - d’ufficio Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (imprenditori, artisti e professionisti) - induttivo puro o contabile - analitico - induttivo Solo persone fisiche Sintetico Imposte - imposte sui redditi e Iva - imposte sui redditi e Iva extra- - imposte sui redditi e Iva - imposte sui redditi e Iva Imposte sui redditi 3 Tale modalità di accertamento si basa sul presupposto logico secondo cui l'effettuazione di una spesa è indice dell'esistenza di un reddito idoneo a sostenere la spesa stessa, prescindendo dall'individuazione delle effettive fonti di produzione. L'accertamento sintetico può assumere due forme, che si concretizzano nel "redditometro" e nel c.d. "incremento patrimoniale". Ai fini della legittimità della rettifica sintetica, occorre uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato, normativamente previsto (esso è, nella versione post D.L. 78/2010, del 20%, mentre nel "vecchio" sistema era del 25%, e doveva sussistere per due anni). VECCHIO E NUOVO REDDITOMETRO DOPO LE MODIFICHE APPORTATE DAL DL 78/2010 ALL’ART. 38 DPR600/73 Articolo 38 DPR 600/73 Accertamento sintetico. (In vigore dal 31 maggio 2010 Modificato dal D.L. del 31/05/2010 n. 78 Articolo 22) “L'ufficio delle imposte procede alla rettifica L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche fisiche quando il reddito Articolo 38 DPR 600/73 Accertamento sintetico. (In vigore ante modifiche del D.L. del 31/05/2010 n. 78 Articolo 22) complessivo quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni detrazioni d'imposta indicate nella d'imposta indicate nella dichiarazione. dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con unico La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. 29 settembre 1973, n. 597. L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere quanto stabilito nell'art.39, possono essere desunte desunte dalla dichiarazione stessa, dal dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base cui all'articolo precedente anche sulla base 4 di presunzioni semplici, purche' queste di siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio, presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti. indipendentemente dalle L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare dall'articolo 39, può, in base ad elementi sinteticamente il reddito complessivo del e circostanze di fatto certi, determinare contribuente sulla base delle spese di sinteticamente il reddito complessivo netto qualsiasi genere sostenute nel corso del del contribuente in relazione al contenuto periodo d'imposta, salva la prova che il induttivo di tali elementi e circostanze relativo finanziamento con quando il reddito complessivo netto redditi diversi da quelli posseduti nello accertabile si discosta per almeno un stesso periodo d'imposta, o con redditi quarto da quello dichiarato. A tal fine, esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a con decreto del Ministro delle finanze, da titolo di imposta o, comunque, legalmente pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono esclusi stabilite le modalità in base alle quali dalla e' avvenuto formazione della base imponibile. l'ufficio può determinare induttivamente il La determinazione sintetica può essere reddito o il maggior reddito in relazione ad altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi elementi contributiva indicativi contributiva l'analisi di individuato campioni contribuenti, funzione di mediante significativi nucleo individuati di capacità con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non di risulta anche in elementi per due o più periodi di familiare e differenziati del capacità indicativi congruo rispetto ai predetti imposta. dell'area territoriale di appartenenza, Qualora l'ufficio determini sinteticamente il con decreto del Ministero dell'Economia e reddito complessivo netto in relazione alla delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta spesa per incrementi patrimoniali, la Ufficiale con periodicità biennale. In tale stessa si presume sostenuta, salvo prova caso e' fatta salva per il contribuente la contraria, prova contraria di cui al quarto comma. quote costanti, nell'anno in cui e' stata La effettuata e nei quattro precedenti. determinazione sintetica del reddito con redditi conseguiti, in complessivo di cui ai precedenti commi e' Il contribuente ha facoltà di dimostrare, ammessa anche a complessivo condizione che il reddito accertabile ecceda di prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito almeno un quinto quello dichiarato. determinato o determinabile sinteticamente L'ufficio che procede alla determinazione e' costituito in tutto o in parte da redditi sintetica ha esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla l'obbligo di invitare il contribuente a fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali comparire di persona o per mezzo di redditi e la durata del loro possesso devono rappresentanti per fornire dati e notizie risultare da idonea documentazione. del reddito complessivo 5 rilevanti ai fini dell'accertamento successivamente, di procedimento accertamento di e, avviare Dal reddito complessivo determinato il sinteticamente non sono deducibili gli oneri con di cui all'art. 10 del decreto indicato nel adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto secondo legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il Dal determinato maggior reddito accertato sinteticamente e' sinteticamente sono deducibili i soli oneri considerato reddito di capitale salva la previsti dall'articolo 10 del decreto del facoltà Presidente della Repubblica 22 dicembre l'appartenenza ad altre categorie di redditi. 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli Le disposizioni di cui al quarto comma si oneri le applicano anche quando il contribuente detrazioni dall'imposta lorda previste dalla non ha ottemperato agli inviti disposti dagli legge.” uffici reddito complessivo sostenuti dal contribuente, comma. del ai contribuente sensi dell'articolo di provarne 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4). Il D.L. 78/2010 ha radicalmente riformato l'accertamento sintetico, sia per ciò che concerne il c.d. "redditometro" sia in relazione al c.d. "incremento per la spesa patrimoniale". La nuova normativa, come prevede l'art. 22 del D.L. 78/2010: è stata predisposta con l'intento di adeguare l'accertamento sintetico al nuovo contesto socio-economico, dotandolo di maggiori garanzie per il contribuente; si applica "per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto ", quindi a partire dal periodo d'imposta 2009. Sino all'esercizio 2008, la determinazione sintetica dell'imponibile verrà quindi eseguita in applicazione del testo dell'art. 38 del DPR 600/73 ante D.L. 78/2010, per cui varranno le considerazioni in seguito effettuate, specie con riferimento alla quantificazione del reddito. Di conseguenza, per un periodo sussisterà una sovrapposizione di procedure, e potrà accadere che un contribuente, per difendersi da accertamenti emessi sul 2008 e sul 2009, debba fare riferimento ai due diversi sistemi normativi. Ad esempio, nell'accertamento sul 2008 il contribuente, per appurare la legittimità della rettifica, deve verificare che l'ufficio abbia evidenziato lo scostamento del 25% su due annualità, mentre in quella sul 2009 occorre la dimostrazione dello scostamento del 20% anche solo per un periodo d'imposta. 6 Al momento, non è stato emanato il decreto attuativo del "nuovo" art. 38 del DPR 600/73, per cui, nel prosieguo, ci si limiterà ad evidenziare, caso per caso, le differenze che il D.L. 78/2010 ha apportato rispetto alla "vecchia" disciplina. Accertamento sintetico Decorrenza Spese di ogni genere Indici di capacità contributiva (“redditometro”) Sino al 2008 A partire dal 2009 “Vecchio” accertamento sintentico “Nuovo” accertamento sintentico CONFRONTO TRA VECCHIO E NUOVO REDDITOMETRO “Nuovo” Redditometro “Vecchio” Redditometro Condizioni di applicabilità dell'accertamento Il reddito dichiarato dal contribuente deve discostarsi, anche per un solo periodo d'imposta, di un quinto rispetto a quello accertato. Il reddito netto dichiarato dal contribuente deve discostarsi da quello accertato per un quarto. Nel caso del "redditometro", lo scostamento deve protrarsi per almeno due periodi d'imposta. Incremento della spesa patrimoniale La rettifica può basarsi su ogni spesa sostenuta dal contribuente nel periodo d'imposta. La spesa per incrementi patrimoniali si presume effettuata, per quote costanti, nell'anno in cui è stata sostenuta e nei quattro precedenti. Oneri deducibili Dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del TUIR. Era prevista l'indeducibilità degli oneri di cui all'art. 10 del TUIR. Detrazioni d'imposta Competono gli oneri per le spese detraibili sostenuti dal contribuente. Indici redditometrici Gli indici verranno determinati con decreto ministeriale (da aggiornare ogni due anni), ove occorrerà tenere conto di "analisi di campioni significativi di contribuenti", differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza 7 Gli indici sono determinati con decreto ministeriale (l'adeguamento biennale è previsto dallo stesso decreto). Prova contraria Il contribuente può dimostrare che la spesa è stata sostenuta con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Contraddittorio Prima di emanare l'accertamento, l'ufficio ha l'obbligo di convocare il contribuente ai fini del procedimento di adesione di cui al DLgs. 218/97. Il contribuente, anche prima dell'emanazione dell'accertamento, producendo idonea documentazione, può dimostrare che il maggior imponibile deriva in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'accertamento sintetico è ammesso anche ove il contribuente non abbia dato seguito agli inviti a comparire degli uffici o alla compilazione dei questionari. Mancata risposta agli inviti dell'ufficio Il DM 10.9.92 - in attuazione dell'art. 38 del DPR 600/73 - ha Redditometro ed altri indici di disciplinato le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare spesa induttivamente il reddito o il maggior reddito complessivo netto in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva. Dal coordinato disposto dell'art. 38 del DPR 600/73 e del DM 10.9.92 si desume che l'accertamento sintetico può fondarsi su tre tipologie di elementi: indicatori di spesa. La tabella allegata al DM 10.9.92 quantifica la capacità di spesa connessa alla disponibilità di determinati beni e servizi, attraverso l'applicazione di coefficienti appositamente determinati; spese per incrementi patrimoniali. Si presumono sostenute con redditi conseguiti nell'anno in corso e nei quattro precedenti; altri indicatori di capacità contributiva. Si tratta di elementi diversi dagli indici di spesa risultanti nella tabella del DM 10.9.92. In attuazione invece dell'art. 38 co. 5 del DPR 600/73, così come modificato dal D.L. 78/2010, verrà approvato un decreto con il quale i tecnici del Ministero individueranno i beni indice sui quali sarà possibile calcolare il "nuovo" redditometro. I nuovi indici, che saranno prenderanno in considerazione: 8 aggiornati ogni due anni, l'analisi di "campioni significativi di contribuenti"; il nucleo familiare del soggetto "accertato"; l'area territoriale di appartenenza. Nuovi coefficienti Elementi indicativi di capacità contributiva (ante DL 78/2010) Elementi indicativi di capacità contributiva (DM 10.09.92) La tabella allegata al DM 10.9.92 individua i beni e i servizi considerati indicatori di capacità contributiva determinando gli indici e i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito. L'art. 5 del DM 10.9.92 ha previsto l'adeguamento ogni due anni degli importi stabiliti nella tabella allegata al decreto al fine di tenere conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto alla media dell'anno 1992. Con provv. Agenzia delle Entrate 11.2.2009, è stato disposto l'aggiornamento per i periodi d'imposta 2008-2009. Individuazione dei beni e servizi Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche, deve essere valutata la disponibilità di alcuni beni e servizi riportati nella tabella allegata al decreto (art. 1 del DM 10.9.92): aerei ed elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore; 9 navi e imbarcazioni da diporto2; autoveicoli, campers , autocaravans e motocicli con cilindrata superiore a 250 c.c.; roulottes ; residenze principali e secondarie3; collaboratori familiari (a tempo pieno conviventi, a tempo parziale o non conviventi)4; cavalli da corsa o da equitazione (mantenuti in proprio o a pensione); assicurazioni di ogni tipo5. In relazione a ogni tipologia di bene o servizio, la tabella allegata al DM 10.9.92 individua una spesa di mantenimento. Non è possibile utilizzare un "fatto indice" acquistato in un anno successivo a quello oggetto di accertamento (Cass. 25.2.2011 n. 4646). Altri elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva L'ufficio può utilizzare anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli sopra riportati. In relazione a detti elementi, il Comando Generale della Guardia di Finanza (circ. 1/2008, Parte IV, cap. 12) ha precisato che non possono ovviamente essere utilizzati gli importi e i coefficienti indicati nelle tabelle. Ciò premesso, nella circolare viene specificato che a tali elementi deve essere attribuito "un valore che possa essere esponenzialmente espressivo di una corrispondente disponibilità reddituale ". La Guardia di Finanza riporta il seguente esempio: "se si accerta che un soggetto paghi annualmente alcune migliaia di euro per l'iscrizione ad un circolo privato di particolare lusso e prestigio (servizio, quest'ultimo, non contemplato nella tabella più volte menzionata), si dovrà presuntivamente determinare un valore di riferimento espressivo di una corrispondente, esponenziale disponibilità reddituale ". 2 Rilevano le imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 tonnellate e fino a 50 tonnellate con propulsione a vela (oltre i 6 metri), le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 tonnellate a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi e le navi di stazza superiore a 50 tonnellate. 3 Rilevano le residenze principali e secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito in Italia o all'estero o in locazione non stagionale e le residenze secondarie in locazione stagionale o in multiproprietà. 4 Non si considerano collaboratori familiari le persone addette esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi. 5 Sono escluse le assicurazioni relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie. Sull'illegittimità di un accertamento avente come parametro una polizza vita, C.T. Prov. Vercelli 23.2.2009 n. 3. 10 Utilizzo di indici diversi da quelli indicati dal DM 10.09.92 (valore probatorio) Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1 co. 2 del DM 10.9.92, l'ufficio utilizzi elementi diversi da quelli menzionati dal decreto stesso, la quantificazione del reddito accertabile presunto è rimessa alla discrezionalità dell'ufficio stesso. In tale ipotesi, si potrebbe sostenere che, in sede contenziosa, la parte resistente debba dimostrare che la presunzione su cui poggia l'accertamento riveste i requisiti di gravità, precisione e concordanza, tipici delle presunzioni semplici. Tale considerazione si fonda sul fatto che, almeno sino alla sentenza Cass. 17.6.2011 n. 13289, solo agli indici di cui al DM 10.9.92 dovrebbe essere attribuito valore di presunzione legale, per cui solo in loro presenza dovrebbe verificarsi l'inversione dell'onere della prova. Quanto esposto sembrerebbe confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale più volte ha stabilito che l'accertamento sintetico deve essere basato su elementi di fatto certi che devono essere provati e motivati dall'ufficio con riguardo alla loro esistenza e alla loro "astratta idoneità" a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata (Cass. 28.9.94 n. 7905). Secondo la sentenza 9.8.88 n. 4884, nel caso in cui l'Amministrazione utilizzi indici diversi da quelli indicati dall'art. 2 del DM 10.9.92 (nel testo vigente ratione temporis ) "spetta all'Ufficio impositore individuare, volta a volta, gli elementi dimostrativi del maggior reddito e valutarne la concreta portata ". “Fatti-indice” di capacità contributiva Individuazione del titolare dei beni e servizi Nell'individuazione del contribuente cui devono essere imputati i beni o servizi, il D.L. 78/2010 fa riferimento al generico concetto di "disponibilità" (e non a proprietà, possesso o detenzione). Si considerano nella disponibilità della persona fisica: 11 i beni utilizzati o fatti utilizzare a qualsiasi titolo o anche di fatto; i servizi ricevuti o fatti ricevere a qualsiasi titolo o anche di fatto; i beni e/o i servizi per i quali vengono sopportati in tutto o in parte i relativi costi (art. 2 co. 1 del DM 10.9.92). L'elemento che, ai fini del "redditometro", consente l'imputazione sintetica del reddito è, come visto, la disponibilità del bene, concetto che prescinde dalla proprietà o dall'usufrutto, in quanto vale "la concreta situazione fattuale data dal riscontro del potere del soggetto di trarre dallo stesso ed in proprio favore le utilità economiche che il bene, per sua natura, è in grado di fornire " (Cass. 20.5.2011 n. 11213 e Cass. 15.6.2001 n. 8116). Quindi, il "fatto indice" può essere costituito da beni ereditati (Cass. 11.11.2011 n. 23621). Il bene, ad esempio l'immobile, si considera nella "disponibilità" del contribuente quando questi vi risieda normalmente, nonostante la proprietà sia dei genitori o del coniuge. Il DM 10.9.92, all'art. 2, prevede che si considerano nella disponibilità del contribuente i beni e/o i servizi per i quali vengono sopportati in tutto o in parte i relativi costi. Pertanto, il contribuente può contestare alla radice l'accertamento dimostrando che il bene, in realtà, è nella disponibilità di terzi (ad esempio del coniuge o di altro familiare). A tal fine, è necessario provare che le spese siano effettivamente sostenute dal terzo6. Tale aspetto è molto importante: occorre, ai fini difensivi e, soprattutto, cautelativi, che il soggetto che sostiene le spese ad esempio dell'auto lo faccia, per quanto possibile, mediante mezzi elettronici di pagamento, o comunque tramite mezzi che possano costituire prova, nel senso descritto (a titolo esemplificativo, mediante bancomat si evince materialmente chi è che paga, per esempio, il bollo auto, o chi fa benzina). Inoltre, la disponibilità del bene deve essere vagliata con riferimento al nucleo familiare del contribuente, e ciò anche nell'accertamento sintetico ante D.L. 78/2010. Per effetto del D.L. 78/2010, gli emanandi decreti dovranno tenere nella dovuta considerazione il nucleo familiare del contribuente. 6 Nell'ipotesi esaminata da Cass. 20.5.2011 n. 11213, non è stata ritenuta sufficiente la produzione della quietanza di pagamento dell'assicurazione dell'auto, siccome detto documento, nonostante rechi il nome di un soggetto terzo, non dimostra che questi abbia materialmente erogato le somme per il premio assicurativo. 12 Quindi, l'imputazione reddituale deve essere diminuita (o azzerata) qualora il contribuente dimostri che le spese del bene sono sostenute dal coniuge, in virtù della solidarietà familiare7. In questo caso, se il contribuente prova che le spese sono sostenute dal coniuge, potrebbe venire meno, in tutto o in parte, la disponibilità del bene, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire in tema di sussistenza dello scostamento tra dichiarato e accertato. Non si dimentichi che, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 9.8.2007 n. 49/E se, da un lato, gli elementi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento del contribuente possono trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri familiari, per contro, è possibile individuare soggetti che - intestando beni e servizi ad altri familiari - non sembrano rappresentare posizioni fiscali a rischio8. Al contrario, il "redditometro" può trovare applicazione anche qualora il soggetto "accertato" abbia formalmente intestato il bene indice di capacità contributiva ad altro soggetto. In tal caso, però, "è necessario che la precedente attività di controllo abbia consentito di acquisire prove certe e sicure della concreta riferibilità all'interponente stesso del reddito o del cespite intestato ad un prestanome o, quanto meno, elementi indiziari gravi, precisi, concordanti" (circ. Guardia di Finanza 1/2008, Parte IV, cap. 12). Ad esempio, l'intestazione fittizia può essere desunta: dal frequente utilizzo del bene da parte di un soggetto diverso dal formale intestatario; dall'individuazione del soggetto che ha sostenuto le spese di mantenimento del bene. D'altro canto, il contribuente è legittimato a eccepire che 9 l'intestazione del bene è solo formale , dimostrando che le spese di manutenzione sono sostenute da terzi (Cass. 8.6.2000 n. 7802). 7 (C.T. Prov. Crotone 7.4.2011 n. 26). 8 Al fine di confutare la disponibilità del bene, non è sufficiente affermare che esso è stato acquistato in regime di comunione legale, per cui dovrebbe essere imputato, ai fini "redditometrici", a entrambi i coniugi, siccome, come del resto prevede l'art. 179 c.c., la presenza della comunione legale non esclude che taluni beni, acquistati in vigenza di tale regime, cadano effettivamente in comunione, da qui la necessità di produrre almeno l'atto di acquisto (Cass. 20.5.2011 n. 11213). 9 In particolare, ove, in sede di questionario, il contribuente abbia ammesso la proprietà di determinati beni, è legittimo che l'ufficio presuma il possesso di redditi adeguati. Il contribuente che intenda sostenere che i beni sono di pertinenza di altri soggetti non può limitarsi a eccepire di essere un mero prestanome, ma "occorre dare la dimostrazione rigorosa che trattasi di cespiti tassabili in capo ad altre persone " (Cass. 18.6.2002 n. 8738). 13 Disponibilità dei beni Reddito complessivo netto attribuibile al contribuente L'art. 3 del DM 10.9.92 disciplina il metodo per calcolare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva, applicando ai beni e servizi gli importi e i coefficienti specificamente indicati nella tabella allegata al decreto stesso. In caso di utilizzo di altri indici di spesa, la quantificazione del reddito attribuibile al contribuente spetta all'ufficio. La procedura per la determinazione del reddito complessivo netto attribuibile al contribuente prevede le seguenti fasi: si prendono in considerazione gli importi indicati in tabella relativi a ciascun bene o servizio disponibile. Tali importi sono proporzionalmente ridotti se: • il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti (diversi da familiari a carico); • il contribuente sopporta solo in parte le spese relative al bene o servizio; • il bene o servizio è utilizzato nell'esercizio di impresa o di arti o professioni; • la disponibilità del bene o servizio non si è protratta per l'intero anno; si moltiplica ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella. Vengono così ottenuti i valori di reddito presunti in relazione a ciascun bene o servizio10; si sommano i singoli valori ottenuti, procedendo ai seguenti abbattimenti progressivi11 (art. 3 co. 4 del DM 10.9.92): 10 Occorre tenere conto di eventuali riduzioni, quali, ad esempio, la riduzione del 10% per anno, fino a un massimo del 40%, prevista per gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. 11 L'ammontare del valore ridotto non può comunque essere inferiore all'ammontare del corrispondente importo base indicato nella tabella. 14 • il valore più elevato deve essere preso in considerazione per intero; • il secondo valore deve essere ridotto del 40%; • il terzo valore va ridotto del 50%; • il quarto valore deve essere ridotto del 60%; • i valori successivi devono essere ridotti dell'80%; si aggiunge al valore così ottenuto l'eventuale quota (pari ad un quinto) relativa agli incrementi patrimoniali. La somma dei valori attribuibili ai singoli beni o servizi determina il reddito complessivo netto del contribuente come espressione della presunta capacità contributiva determinata sinteticamente. Di seguito, si riporta la tabella allegata al DM 10.9.92 aggiornata al provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate 11.2.2009. 15 Cavalli fiscali Per ciò che concerne il possesso di autovetture, la quantificazione reddituale prende come riferimento i cavalli fiscali, che, ai sensi dell'art. 9-ter del DL 691/76, devono essere calcolati tramite la seguente formula: dove: n = numero di cilindri V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espressa in cmc. 16 Di seguito, si riporta una tabella relativa alla conversione da cilindrata a cavalli fiscali per gli autoveicoli la cui cilindrata è compresa tra i 700 cc e i 3.000 cc. 17 Esempi di Calcolo determinazione del reddito presunto Bene o servizio Importo ex DM 10.9.92 Coeffi ciente Valore attribuib ile Abbatt imenti progre ssivi Reddito lordo attribuibile Autovettura di 2 anni da 21 HP a benzina (4.182,77 euro + 244,43 euro per ogni HP eccedente i 20 HP) 4.427,72 7 30.990,4 40% 18.594,24 Abitazione principale di proprietà a Milano di 120 mq (27,43/mq annui) 3.291,6 4 13.166,4 50% 6.583,2 Residenza secondaria di proprietà in Liguria di 100 mq detenuta a titolo gratuito (11,295/mq annui) 1.129,5 5 5.647,5 60% 2.259 Collaboratrice familiare convivente a tempo pieno 16.295,45 4 65.181,8 - 65.181,8 Incremento patrimoniale dell'anno (un quinto di 50.000,00 euro) 10.000,00 - - - 10.000,00 Totale reddito sintetico attribuibile 102.618,24 Reddito dichiarato al di sotto del quale è applicabile il redditometro (75% del reddito sintetico attribuibile) 76.963,68 18 Bene o servizio Autovettura di 2 anni da 15 HP a benzina (1.909,47 euro + 188,77 euro per ogni HP eccedente i 12 HP) Abitazione principale di proprietà in Veneto di 75 mq (27,43/mq annui) Cavallo da corsa mantenuto in proprio Totale reddito sintetico attribuibile Reddito dichiarato al di sotto del quale è applicabile il redditometro (75% del reddito sintetico attribuibile) Importo ex DM 10.9.92 Coefficie nte Valore attribuibil e Abbatti menti progre ssivi Reddito lordo attribuibile 2.475,78 5 12.278,90 40% 7.427,34 2.057,25 4 8.229,00 50% 4.114,50 7.260,35 7 50.822,45 - 50.822,45 Bene o servizio Autovettura di 2 anni da 15 HP a benzina (1.909,47 euro + 188,77 euro per ogni HP eccedente i 12 HP) Abitazione principale di proprietà in Veneto di 75 mq (27,43/mq annui) Cavallo da corsa mantenuto a pensione Totale reddito sintetico attribuibile Reddito dichiarato al di sotto del quale è applicabile il redditometro (75% del reddito sintetico attribuibile) Bene o servizio Autovettura di 2 anni da 30 HP a gasolio (4.899,12 euro + 323,49 euro per ogni HP eccedente i 20 HP) Abitazione principale di proprietà in Veneto di 120 mq (27,43/mq annui) 62.364,29 46.773,22 Coeffi ciente Valore attribuibil e Abbat timen ti progr essivi Reddito lordo attribuibile 2.475,78 5 12.278,90 40% 7.427,34 2.057,25 4 8.229,00 50% 4.114,50 14.520,70 7 101.644,90 - 101.644,90 Importo ex DM 10.9.92 113.186,74 84.890,06 Importo ex DM 10.9.92 Coeff icient e Valore attribuibil e Abbatti menti progre ssivi Reddito lordo attribuibile 8.134,02 7 56.938,14 - 56.938,14 3.291,60 4 13.166,40 80% 3.291,60 19 Residenza secondaria di proprietà in Sardegna di 60 mq (9,68/mq annui) Imbarcazione di 2 anni da diporto motore stazza sino a 50t, 650 cm, 40 HP (3.266,82 euro + 22,59 euro per ogni cm eccedente i 600 cm) Cavallo da equitazione mantenuto in proprio Collaboratore domestico a tempo parziale non convivente, 150 ore lavorate (9,28/ora lavorata) Assicurazione Totale reddito sintetico attribuibile Reddito dichiarato al di sotto del quale è applicabile il redditometro (75% del reddito sintetico attribuibile) Bene o servizio Autovettura di 2 anni da 30 HP a gasolio (4.899,12 euro + 323,49 euro per ogni HP eccedente i 20 HP) Abitazione principale di proprietà in Veneto di 120 mq (27,43/mq annui) Residenza secondaria di proprietà in Sardegna di 60 mq (9,68/mq annui) Imbarcazione di 2 anni da diporto motore stazza sino a 50t, 650 cm, 40 HP (3.266,82 euro + 22,59 euro per ogni cm eccedente i 600 cm) Cavallo da equitazione mantenuto a pensione Collaboratore domestico a tempo parziale non convivente, 150 ore lavorate (9,28/ora lavorata) Assicurazione Totale reddito sintetico attribuibile Reddito dichiarato al di sotto del quale è applicabile il redditometro (75% del reddito sintetico attribuibile) 580,80 5 2.904,00 80% 580,80 4.356,32 5 21.781,60 60% 8.712,64 4.840,23 6 29.041,38 40% 17.424,83 1.392,00 4 5.568,00 80% 1.392,00 2.500,00 10 25.000,00 50% 12.500,00 100.840,01 75.630,01 Importo ex DM 10.9.92 Coeff icien te Valore attribuibil e Abbatt imenti progre ssivi Reddito lordo attribuibile 8.134,02 7 56.938,14 - 56.938,14 3.291,60 4 13.166,40 80% 3.291,60 580,80 5 2.904,00 80% 580,80 4.356,32 5 21.781,60 60% 8.712,64 8.067,06 6 48.402,36 40% 29.041,42 1.392,00 4 5.568,00 80% 1.392,00 2.500,00 10 25.000,00 50% 12.500,00 112.456,60 84.342,45 20 Accertamento sintetico e categorie reddituali L'accertamento sintetico non ricollega il maggior reddito accertato ad una delle singole categorie reddituali. In giurisprudenza è stato sostenuto che non sussiste, stante la natura sintetica dell'accertamento, alcun obbligo, in capo all'ufficio, di delineare la qualificazione del reddito prodotto dal contribuente (C.T. Prov. Reggio Emilia 11.6.2009 n. 131 e C.T. Reg. Milano 15.11.2007 n. 124). La giurisprudenza prevalente ritiene legittimo l'accertamento sintetico nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato il possesso di soli redditi agrari quando, sulla base di elementi estranei alla natura del reddito, si possa presumere che concorrano a formare l'imponibile di ulteriori redditi. Cass. 6.5.2009 n. 10385, Cass. 27.3.2006 n. 6952 e Cass. 8.5.2003 n. 7005. Viene in tal modo attenuato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il reddito agrario era ritenuto incompatibile con ulteriori forme di accertamento (C.T.C. 18.1.99 n. 115). Per C.T. Prov. Asti 22.2.2011 n. 18, l'Agenzia delle Entrate deve, prima di applicare i coefficienti, svolgere indagini strumentali al rinvenimento di elementi di reddito ulteriori a quelli che derivano dall'attività di agricoltore. Per le persone fisiche che hanno dichiarato redditi agrari tassati su base catastale, la circ. Agenzia delle Entrate 9.8.2007 n. 49/E consiglia di considerare il volume d'affari IVA eventualmente dichiarato come termine di valutazione del potenziale reddito ricavabile dall'attività. In sostanza, siccome si tratta di determinazione forfettaria del reddito, occorre vagliare la capacità reddituale effettiva. In tale ipotesi, è importante che il contribuente mantenga la documentazione comprovante che i flussi finanziari utilizzati per investimenti e spese provengono dall'attività agricola e, pertanto, non sono assoggettabili a tassazione. Nella fattispecie esaminata da C.T. Reg. Firenze 30.4.2008 n. 94, l'ufficio ha emanato un avviso di accertamento sintetico nei confronti di un agricoltore, basato sull'incremento della spesa sostenuta al fine di acquistare due terreni agricoli. Il reddito derivante dall'attività agricola era stato determinato dall'ufficio sulla base di un'ipotetica percentuale di redditività applicata ai corrispettivi dichiarati ai fini IVA. A confutazione di ciò, il contribuente ha eccepito che l'ufficio avrebbe dovuto, a tal fine, considerare il valore della produzione dichiarato ai fini IRAP. I giudici, accogliendo la tesi del contribuente, hanno annullato l'avviso sostenendo che "la produzione di fatture e di prospetti di situazioni patrimoniali riferite agli anni oggetto del contendere" sono elementi idonei a dimostrare che la redditività aziendale, superiore a quella determinata mediante l'applicazione del criterio catastale, poteva consentire ai contribuenti l'acquisto dei terreni. Talvolta, il contribuente ha fornito la prova contraria affermando di aver reperito le risorse utili al sostenimento della spesa mediante entrate di cui l'ufficio non ha tenuto conto quali premi PAC e rimborsi assicurativi (C.T. Prov. Treviso 8.1.2009 n. 5). Scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato L'ufficio può accertare un maggior reddito complessivo netto sulla base del redditometro, e, più in generale, sinteticamente, a condizione che: 21 il reddito netto complessivo accertabile si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato; il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva del DM 10.9.92 per due o più periodi d'imposta (art. 38 co. 4 del DPR 600/73). La lettera della norma porta a sostenere che lo scostamento biennale si erge a requisito di validità dell'atto solo nell'ipotesi di accertamento basato sul c.d. "redditometro", e non nell'accertamento sull'incremento per la spesa patrimoniale. A partire dal periodo d'imposta 2009, la legittimità dell'accertamento sintetico, senza distinzioni di sorta, sarà subordinata al fatto che il reddito determinato dall'ufficio si discosti di almeno un quinto da quello dichiarato dal contribuente, anche per un solo periodo d'imposta. Va rilevato che, a differenza della disciplina attuale, il requisito dello scostamento andrà valutato con riferimento al reddito lordo dichiarato dal contribuente, e non più al reddito netto12. Consecutività dei periodi d’imposta L'art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che l'accertamento basato sul c.d. "redditometro" può essere effettuato se il reddito dichiarato dal contribuente si discosta di un quarto da quello determinato sulla base dei "coefficienti redditometrici" per almeno due periodi d'imposta. Secondo la Corte dell'accertamento, i di due Cassazione, periodi ai fini d'imposta della non legittimità devono necessariamente essere consecutivi (Cass. 9.1.2009 n. 237). In un primo momento, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che i periodi d'imposta devono essere consecutivi (circ. Agenzia delle Entrate 9.8.2007 n. 49/E), così come la Guardia di Finanza (circ. 1/2008, Parte IV, cap. 12). Nella circ. 12.3.2010 n. 12/E, invece, l'Amministrazione finanziaria, accogliendo l'interpretazione della Corte di Cassazione, si è espressa in senso opposto. Instaurazione del contraddittorio Sebbene dal testo della circ. 49/E/2007 si possa evincere che gli uffici devono vagliare l'opportunità, prima di notificare l'avviso di accertamento, di instaurare il contraddittorio con il contribuente, è 12 Il calcolo della franchigia deve avvenire con riferimento al reddito dichiarato, e non con riferimento al reddito accertato (quesito Telefisco 2012). 22 necessario rilevare che, in base alla normativa pregressa, quest'ultimo non si erge a requisito di validità della rettifica. Con riferimento al "redditometro", recentemente la Corte di Cassazione ha sancito che la mancata instaurazione del contraddittorio non inficia la validità dell'accertamento, stante la mancata previsione di ciò ad opera del legislatore (Cass. 27.3.2010 n. 7485). Parte della giurisprudenza di merito è tuttavia giunta a diverse conclusioni. Infatti, con le sentenze C.T. Reg. Roma 23.4.2008 n. 160 e C.T. Prov. Novara 10.2.2009 n. 8, è stato sancito che l'ufficio non solo deve previamente confrontarsi con il contribuente, ma ha anche l'obbligo di motivare il perché ha ritenuto infondate le deduzioni difensive di quest'ultimo. Con il "Nuovo" redditometro (DL 78/2010) il previo confronto con il contribuente è obbligatorio a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2009, in quanto previsto dal testo dell'art. 38 del DPR 600/73 post D.L. 78/2010. Nonostante la norma non lo preveda espressamente, la mancata convocazione del contribuente dovrebbe cagionare la nullità su semplici dell'accertamento. Contraddittorio Accertamento sintetico e difesa del contribuente La determinazione sintetica del reddito si basa presunzioni, e varia a seconda del fatto che si tratti di "incremento patrimoniale" o di "redditometro". Nel primo caso, la presunzione si fonda sulla capacità di poter acquistare determinati beni, per cui il contribuente può dimostrare, ad esempio, di aver acceso finanziamenti, o di aver reperito le risorse per l'acquisto dell'immobile grazie a donazioni di familiari. In base ad alcune anticipazioni apparse sulla stampa specializzata, l'accertamento sulla "spesa patrimoniale" potrebbe avere un "nuovo volto" nei decreti attuativi del D.L. 78/2010. Infatti, la determinazione del reddito potrebbe non essere parametrata all'esborso sostenuto, ma legata ad una quantificazione simile a ciò che avviene nel "redditometro" (in altri termini, se il 23 contribuente spende 100, il maggior reddito presunto, anziché 100, potrebbe essere 150). Ove ciò accadesse, la difesa del contribuente sarebbe in taluni casi impossibile. Il discorso è diverso per il "redditometro", ove (tanto nel "nuovo" quanto nel "vecchio" sistema), la disponibilità di un bene è indice del sostenimento di spese per il suo mantenimento, e, per questo motivo, si tramuta in reddito. Possedere, o meglio, avere la disponibilità di un immobile imputa al contribuente un reddito predeterminato, e questi può solo dimostrare che le spese presunte sono state sostenute grazie a redditi esenti o già soggetti a imposizione. Se i redditi esenti, o le altre prove contrarie, non sono sufficienti a "coprire" la quantificazione "redditometrica", la prova contraria non si ritiene integrata, quindi, al massimo, il contribuente può ottenere una riduzione dell'accertato. Infatti, egli non può né dimostrare che le spese di mantenimento del bene sono inferiori (ad esempio producendo, per le auto, le relative Tabelle ACI), né affermare di non spendere alcunché per il mantenimento del bene, o di spendere somme inferiori a quelle presunte dal decreto. Entrambe le difese equivarrebbero a svuotare di contenuto il carattere legale presuntivo dei decreti ministeriali. Talvolta, gli uffici richiedono addirittura che il contribuente dimostri che i redditi esenti sono stati utilizzati per sostenere le spese inerenti all'immobile o all'auto, il che, come ovvio, rende impossibile la difesa. Inoltre, come osservato da esponenti delle associazioni di categoria nei vari incontri effettuati con i relativi esponenti dell'Agenzia delle Entrate, un contribuente, del tutto legittimamente, potrebbe acquistare un'auto di lusso solo per palesare un certo stile di vita, o, estremizzando, potrebbe addirittura acquistare un'auto e non pagare né assicurazione, né bollo, né benzina. Ciò fa comprendere quanto l'accertamento sintetico si discosti dalla capacità contributiva, principio avente rango costituzionale (art. 53 Costituzione13). 13 Articolo 53 della Costituzione (Uguaglianza e progressività): ”Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.” Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema è informato a criteri di progressività. Progressività della tassazione: quando il carico tributario cresce in misura più che proporzionale col crescere della ricchezza imponibile Capacità contributiva: - le imposta vanno suddivise tra i contribuente in relazione della loro capacità di pagarle; -desunta sia da elementi oggettivi (disponibilità di un reddito o di un patrimonio) sia da elementi soggettivi (condizioni familiari e sociali). 24 La logica dell'accertamento sintetico, quindi, si ritiene giustificata solo nel caso degli "incrementi patrimoniali", ove se il contribuente spende 100, è verosimile che guadagni 100. Nel "redditometro", invece, talvolta la prova contraria è impossibile, in quanto il contribuente non possiede redditi esenti tali da giustificare, si badi bene, non il vero sostenimento delle spese per il mantenimento del bene, ma l'imputazione reddituale imposta dai decreti ministeriali. Le affermazioni effettuate paiono essere contraddette da una recente sentenza della Cassazione (17.6.2011 n.13289), ove i giudici hanno affermato che il "redditometro", a differenza dell'accertamento fondato sulla spesa ante D.L. 78/2010, è un sistema di presunzioni semplici, ove la gravità, precisione e concordanza della presunzione non è predeterminata dal legislatore, ma si forma nel contraddittorio tra le parti. Onere della prova In linea generale, nel processo tributario l'onere della prova spetta all'ente impositore. Tuttavia, nell'ipotesi di accertamento sintetico basato sul c.d. "redditometro", occorre effettuare alcune considerazioni. Nell'accertamento sintetico, l'onere della prova spetta: all'ufficio, per ciò che concerne la sussistenza sia dei c.d. "fatti-indice" sia dei requisiti legittimanti tale metodologia di accertamento; al contribuente, per ciò che riguarda la confutazione della "quantificazione redditometrica" del reddito. Fermo restando che, in ogni caso, spetta all'ufficio dimostrare la sussistenza dei requisiti legittimanti la rettifica sintetica, l'onere della prova si atteggia in maniera diversa a seconda del fatto che le fattispecie su cui l'accertamento si fonda rientrino o meno tra i c.d. "indici-redditometrici". Dal punto di vista tecnico, i ministeriale costituirebbero, beni rientranti nel decreto di per sé, presunzione legale relativa, anche se il loro carattere di presunzione semplice è stato sostenuto recente giurisprudenza (Cass. 17.6.2011 13289). 25 n. Per contro, gli altri fattori individuati autonomamente dall'ufficio costituirebbero, in presenza dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.14, presunzioni semplici. In forza di ciò, in merito a questi ultimi, solo qualora il giudice ritenga sussistenti la gravità, la precisione e la concordanza, l'onere di prova contraria scatterebbe in capo al contribuente. Onere della prova - Indici reddito metrici Onere della prova – Altri indici e quantificazione reddituale 14 Articolo 2729 codice civile: “Presunzioni semplici – Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice (116 c.p.c.) il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni (1350, 2721, 2722)”. 26 La tesi della “prova legale” del redditometro Secondo un orientamento sostanzialmente univoco, almeno in passato, della Corte di Cassazione, l’applicazione del redditometro dispensa il Fisco da eventuali ulteriori prove in merito alla dimostrazione della presunta capacità contributiva. L’unico onere è quello di individuare con certezza gli elementi-indici sensibili. Per questa via, ad esempio, la disponibilità di autoveicoli oppure di residenze principali o secondarie costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell'art.2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità, l’esistenza di una capacità contributiva. Perciò il giudice tributario, una volta accertata l'esistenza degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non avrebbe il potere (autonomo) di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il Legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma sarebbe tenuto a valutare solo la prova che il contribuente è in grado di offrire in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. Come dicevamo, il presunzione legale è Cassazione con la riconoscimento stato anche Sentenza del redditometro recentemente n.9549/11 che, quale sostenuto dalla con riguardo alla disponibilità di un autoveicolo, ha avuto modo di osservare che: “...il possesso del bene in questione, come degli altri previsti dalla norma, costituisce una presunzione legale di capacità contributiva, ai sensi dell'art.2728 c.c., atteso che è la legge stessa a ricollegare al fatto certo di tale disponibilità l'esistenza di una capacità contributiva. Ne discende che il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi rilevatori di capacità contributiva, non può privare tali elementi della capacità presuntiva che la legge ha inteso annettere alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma”. Nel medesimo senso, anche la recentissima sentenza n.27545/11 depositata il 19 dicembre 2011. Per questa via si arriva, quindi, alla logica conclusione che l'onere della prova, in materia di accertamento sintetico, grava sul contribuente15 . 15 "...l'accertamento del reddito con metodo sintetico, effettuato in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, (nel caso di specie i D.M. 10 27 La tesi della “presunzione semplice” del redditometro Una montante giurisprudenza sia di merito (CTR di Torino sent. n.76 del 24/11/11) che di legittimità (Cass., sent. n.13289/11 e, soprattutto, sent. n.21695/10) sostiene, al contrario, la valenza di presunzione semplice del dato che scaturisce dall’applicazione del redditometro. Si afferma in pratica che, limitando le riflessioni al “vecchio redditometro”, i coefficienti di cui al D.M. del 10 settembre 1992 e del 9 novembre 1992, utilizzati per la determinazione sintetica del reddito complessivo, siano sostanzialmente equiparabili a quelli previsti in tema di studi di settore e di parametri. In pratica, quindi, il redditometro rientrerebbe nell’ambito dei c.d. accertamenti standardizzati che, in quanto basati ricostruzione di tipo statistico basato su un dato su di una standard, non potrebbero mai essere considerati “autosufficienti” sul piano probatorio. I giudici della Suprema Corte, nella sentenza n.13289/11, affermano, infatti, che "...sulla utilizzazione dei coefficienti detti le sezioni unite di questa Corte (sent. n.26635/09) hanno affermato il seguente (condivisibile) principio di diritto: la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli procedimentalmente standard in esito in al sé considerati, contradditorio ma da nasce attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia restare inerte assumendo le conseguenze sul piano della valutazione di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento dell'elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano stati disattesi; il contribuente ha nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova anche a mezzo di presunzioni semplici e il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al settembre 1992, e D.M. 19 novembre 1992), non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione (DPR n. 600/72, art.38, co.6) che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, in quanto siffatte presunzioni (quelle, cioè, poste dal c.d. redditometro) sono soltanto relative e non assolute (Cass., sent. n.11300/00, Cass., sent. n.20588/05, Cass. sent. n.17202/06, Cass., sent. n.8075/10)". 28 caso concreto che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente stesso...". Le (sostanziali) conseguenze delle (opposte) conclusioni Dire che il redditometro poggia su di una presunzione legale piuttosto che su di una presunzione semplice conduce a differenze di enorme portata sostanziale. Se il redditometro, infatti, si fonda su di una presunzione di legge (seppur relativa) il contribuente non può impugnare il coefficiente ministeriale oggettivamente considerato, nemmeno alla luce delle spese effettivamente sostenute nell’anno riguardo al c.d. “beni indice”. In pratica, egli può solo dimostrare che il reddito quantificato sulla base dei coefficienti legali trova copertura con redditi legittimamente non tassati, o comunque, con mezzi di sostenimento irrilevanti ai fini fiscali. Ove, invece, si sposi la tesi della presunzione semplice spetta all’Ufficio l’onere di motivare e provare l’applicabilità del dato standard al caso concreto, la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza del ragionamento presuntivo che conduce alla determinazione del fatto ignoto (il maggior reddito fondatamente attribuibile al contribuente) e al contribuente è consentito, tra l’altro, di dimostrare che nello specifico caso, le spese di mantenimento del bene per quell’annualità sono state inferiori a quelle legislativamente presunte e quindi possono incidere sulla determinazione del reddito attribuibile al contribuente in modo inferiore a quello preventivato dal Legislatore. Inoltre, trattandosi di presunzione non “autosufficiente”, l’Ufficio sarebbe tenuto, alla stregua di quanto avviene per gli studi di settore, ad esaminare preventivamente la documentazione e le motivazioni addotte dal contribuente nel caso di specie, al fine di motivare compiutamente perché gli standard adottati siano applicabili al caso concreto e considerati sufficienti, alla luce delle confutazioni operate dal contribuente nel corso del contraddittorio, a dimostrare un'effettiva evasione fiscale da parte del contribuente. 29 REDDITOMETRO: UNA PRIMA FONDAMENTALE SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASTI Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Asti, sezione II, del 31.01.12 n. 6/2/12 in riferimento ai ricorsi presentati da un contribuente che impugnava due avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Asti aventi ad oggetto i redditi 2007 e 2008, per ottenerne l’annullamento. Il contribuente, infatti, proprietario di due cavalli “d’affezione” e quindi non utilizzati per attività di lucro, era stato considerato dall’Agenzia inadempiente con il fisco, in quanto avrebbe dovuto dichiarare una maggiore capacità contributiva legata alla gestione degli equini. Avere cavalli implica dei costi, non solo per il loro mantenimento quotidiano, ma pure per le cure e la manutenzione necessaria. Fattori che, a parere dell’Agenzia, implicano una capacità di reddito piuttosto rilevante. Il contribuente non si è arreso a tale “presunta” valutazione e, mediante il ricorso, ha provveduto a dimostrare che l’utilizzo dei due amati equini non implicava alcuna attività di lucro e, conseguentemente, una manutenzione degli animali sicuramente limitata rispetto a quella necessaria per dei “campioni” o, comunque, cavalli utilizzati per attività ippica. La Commissione Tributaria provinciale, nell’udienza del 29.06.11, sospendeva l’esecuzione degli atti impugnati e, all’udienza del 12.12.11, sentite le parti, riservava la decisione. Mediante la sentenza del 31.01.12 n. 6/2/12 è stato dato luogo ad una pronuncia fondamentale in merito al sistema di calcolo redditometrico, differenziando in modo chiaro i coefficienti utili per la determinazione del reddito. La sentenza della Commissione ha infatti stabilito che un contribuente in possesso di due semplici cavalli da passeggiata non è tenuto, a dichiarare una maggiore capacità contributiva legata alla gestione degli animali, a differenza di come sarebbe stato ritenuto dai precedenti controlli dell’Agenzia delle Entrate. La Commissione ha così determinato e constatato la concreta differenza tra l’attività di mantenimento di equini, destinati alle competizioni sportive e richiedenti alti costi per cura, mantenimento ecc, rispetto ai cavalli considerati da passeggiata o d’affezione, con costi di cura limitati. L’Agenzia delle Entrate di Asti aveva così considerato tutti gli equini come beni di lusso senza effettuare alcuna distinzione di razza o tipologia di utilizzo. Secondo questa interpretazione qualsiasi possessore di cavallo avrebbe dovuto essere considerato per il fisco come proprietario di un bene di lusso. l giudici della Commissione hanno stabilito come i coefficienti ministeriali alla base del redditometro facciano riferimento ai cosiddetti “cavalli da equitazione” ossia cavalli 30 che, essendo destinati all’attività sportiva, sono costosi. In particolare, si legge nella decisione della Commissione: “Si impone dunque, nella fattispecie, un ermeneusi del termine cavalli da equitazione. In tale ottica è palese che “l’equitazione” è quell’attività sportiva che postula l’impiego professionale di cavalli di valore, onerosi nel mantenimento, nel trasporto e, soprattutto, nell’addestramento oltre che nell’acquisto; dunque, non semplicemente “l’arte del cavalcare” come sostenuto dall’Ufficio. Pertanto, poiché dalla documentazione in atti emerge che i cavalli di cui trattasi sono due fattrici, è evidente che gli stessi vanno considerati come cavalli da passeggiata e/o da affezione, e non come cavalli da equitazione.” 31 ALLEVATORI Aspetti civilistici L’allevamento di cavalli fa parte della più generale attività di allevamento di animali. Sulla base di quanto contemplato dall’art. 2135 del codice civile si considerano imprenditori agricoli coloro che si dedicano all’allevamento di equini, di qualsiasi razza, nell’ambito dell’azienda agricola. Infatti, sotto il profilo civilistico l’articolo 2135 del codice civile definisce l’Imprenditore agricolo come segue: “E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono medesimo comunque imprenditore connesse agricolo, le attività, dirette alla esercitate dal manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.16” La fattispecie "impresa agricola" di cui all’art. 2135 c.c. appariva, già alla vigilia delle modifiche apportate dal D.Lgs. 228/2001, fortemente "dilatata" da interventi di leggi speciali che si erano stratificate nel corso del tempo anche in ragione di una crescente convergenza dell’impresa agraria, comunitaria come nazionale, verso un’economia di mercato. L’art. 1 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 definisce imprenditore agricolo chi sia dedito alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura o 16 L’articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica: "E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura." 32 all’allevamento di animali, ossia ad attività rivolte alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico che utilizzano o possono utilizzare il fondo. Dispone, altresì, che si reputano comunque connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del attività di bosco o dall’allevamento di animali; così come le fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola. Si è osservato che l’uso del verbo "possono utilizzare" come dell’avverbio "prevalentemente" produrrebbe il declino, rispettivamente, della nozione di attività agraria come della nozione di attività connessa. In effetti l’uso di entrambi, che da un lato rende (solo) eventuale il collegamento con il fondo per la definizione della fattispecie, e dall’altro, soprattutto, elimina il ricorso al tradizionale criterio di normalità, "...è talmente pregnante nel contesto in cui è inserito da stravolgere il concetto di impresa agricola...". È di immediata evidenza che l’attività agricola di coltivazione o di allevamento viene ad identificarsi con lo svolgimento di un ciclo biologico di natura vegetale o animale ovvero (anche soltanto) di una fase di esso, ciò che risolve le molte questioni sorte in passato riguardo a fattispecie nelle quali visibilmente mancava "l’utilizzazione del terreno"; e si pensi, fra le altre, alle attività di allevamento in batteria, o anche di ingrassaggio di animali, e alla coltivazione vivaistica. In effetti, mentre permane il ricorso al termine di "allevamento", che già sollecitò numerose questioni interpretative nella dottrina previgente, la scelta del sostantivo "animali" in luogo del previgente "bestiame" produce un effetto dirompente sulla nozione di attività agricola di allevamento, giacché riferibile in pratica ad ogni specie vivente: pure se dubbi restano riguardo a talune specie prive di ogni collegamento anche solo potenziale con il fondo, altri possono dirsi definitivamente risolti in senso positivo, come ad esempio quello sulla natura agricola dell’allevamento di cavalli da corsa, di cui si discuteva animatamente prima della riforma. Aspetti fiscali Ai fini delle imposte sui redditi, il trattamento fiscale dell’allevamento di cavalli è diverso a seconda che vengano avviati all’attività agonistica (considerati beni che concorrono alla produzione 33 del reddito d’impresa), oppure vengano utilizzati nell’ambito di aziende agricole. In questa seconda categoria rientrano i cavalli da corsa che non hanno ancora iniziato la preparazione specifica per le corse (puledri) e quelli che, terminata l’attività agonistica, sono utilizzati per la riproduzione (stalloni o fattrici). La disciplina fiscale si differenzia poi in base al soggetto che esercita l’attività: imprese individuali e società semplici da un lato; società di persone, di capitali ed enti commerciali dall’altro. Tabella - Reddito derivante dall’attività di allevamento ATTIVITÁ DI ALLEVAMENTO spa Opzione per regime agevolato art. 1 co. 1093 L. 296/2006 • imprenditori agricoli individuali • società semplici • enti non commerciali svolta da Società ed enti commerciali diversi da spa capi di bestiame allevabili con mangimi tratti per almeno il 25% dal fondo NO capi di bestiame eccedenti SI reddito d’impresa reddito agrario (art. 32 TUIR) Tutti i capi di bestiame regime opzionale Reddito d’impresa a costi e ricavi Capi di bestiame eccedenti Costi e ricavi 34 regime naturale Criterio forfetario art. 56 c. 5 TUIR Imprese individuali e società semplici Nel caso si tratti di imprese individuali o società semplici, il reddito derivante dall’allevamento si considera compreso nel reddito agrario determinato mediante applicazione delle tariffe d’estimo, purché gli animali siano nutriti con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno agricolo posseduto dall’impresa agricola. Quando l’allevamento dei cavalli eccede la potenzialità del terreno dà luogo, per la parte eccedente il limite, a reddito di impresa determinabile con metodo forfetario oppure ordinario. Art. 32 Comma 2. DPR 917/86: “….Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste; ...” Pertanto l’allevamento di animali genera reddito agrario soltanto se svolto con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno. E’ quindi necessario determinare il numero di capi che, per ciascuna specie animale, può essere alimentato mediante mangimi prodotti per almeno il 25% sul fondo. A tal fine ai sensi dell’art. 32 co. 3 del TUIR con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui all’art. 32 co. 2 lett. b) del Tuir, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata. Il reddito generato dall’attività di allevamento, rispetto ai capi di bestiame in eccedenza, costituisce reddito d’impresa, anche quando, per gli imprenditori individuali e le società semplici che non optino per l’applicazione dei criteri ordinari di determinazione del reddito d’impresa, esso venga determinato forfetariamente (art. 56 co. 5 del TUIR), moltiplicando: il numero dei capi eccedenti; per il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite di cui all’art. 32 co. 2 lett. b) del TUIR 35 (stabilito dal decreto ministeriale); per il coefficiente moltiplicatore che tenga conto dell’incidenza dei costi (stabilito dal decreto ministeriale). 36 Il criterio forfetario esaminato ha carattere facoltativo: il contribuente può infatti determinare il reddito nei modi ordinari non avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 56 co. 5 del TUIR. L’opzione si esprime compilando il quadro del reddito d’impresa nella dichiarazione relativa al periodo in cui i redditi stessi sono stati prodotti. Il metodo ordinario comporta l’applicazione delle norme ordinariamente previste per la determinazione del reddito d’impresa, con l’obbligo di tenuta della contabilità, ordinaria o semplificata, a seconda dell’ammontare dei ricavi, nonché la compilazione del quadro del reddito d’impresa nella dichiarazione relativa al periodo in cui i redditi stessi sono stati prodotti. Novità dell’anno 2012 Ai sensi dell’articolo 9 co. 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23, il reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR continuerà ad essere assoggettato alle ordinarie imposte erariali sui redditi (Irpef e relative addizionali) anche a seguito dell’introduzione dell’IMU (a partire dal 2012). Pertanto, in relazione ai terreni posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento dall’imprenditore agricolo che vi esercita la propria attività, a decorrere dal 2012, l’IMU sostituirà l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione al reddito dominicale, mentre il reddito agrario continuerà ad alimentare la base imponibile IRPEF. Società ed enti commerciali Il reddito da allevamento di animali conseguito da società commerciali (di persone o di capitali), da società cooperative e da enti commerciali, che ecceda o meno il reddito agrario dei terreni, è considerato reddito di impresa ed è tassato sulla base delle risultanze contabili. La Finanziaria 2007 (Legge 296/2006 art. 1 c. 1093) ha disposto la possibilità per le società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative, con qualifica di società agricola, di optare per la determinazione del reddito agrario secondo le modalità previste dalla legge. L’agevolazione è riservata esclusivamente alle società che nell’oggetto sociale prevedono l’esercizio esclusivo di attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile e nella denominazione riportano la dizione "società agricola". 37 ASSOCIAZIONI ASPETTI GENERALI E RESPONSABILITA’ Premessa L’Associazione può essere definita come organizzazione stabile di persone che persegue uno scopo non economico di comune interesse. Essa costituisce soggetto di diritto formato di capacità propria i cui elementi necessari sono: la pluralità di persone (elemento personale) il patrimonio o fondo comune (elemento patrimoniale) lo scopo istituzionale (elemento teologico) L’elemento personale e quello teleologico assumono maggiore rilevanza rispetto all’elemento patrimoniale. Infatti si consideri che, almeno in linea teorica, è possibile istituire un’associazione non riconosciuta priva di patrimonio, mentre l’assenza di soci o il venir meno dello scopo istituzionale sono cause di estinzione dell’associazione stessa. ASSOCIAZIONE Organizzazione stabile di persone che persegue scopo non economico con Pluralità di persone Le associazioni sportive dilettantistiche Patrimonio o fondo comune Scopo istituzionale L’associazionismo sportivo, pur essendo un fenomeno che a livello nazionale è assai diffuso, non ha nel nostro ordinamento giuridico una disciplina specifica. Infatti ad oggi non esiste una definizione normativa di attività sportiva dilettantistica così come invece è avvenuto per i settori sportivi professionistici di cui alla Legge n. 81/1991 (calcio, pallacanestro, golf, etc.). 38 Per delineare la disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche è necessario considerare non solo la normativa civilistica, ma anche altre disposizioni, tra cui: disposizioni amministrative, ad esempio le direttive del CONI disposizioni fiscali, come ad esempio l’art. 90, comma 17, Legge 289/2002 che disciplina le caratteristiche giuridiche degli enti che vogliono esercitare attività sportiva dilettantistica. Il rispetto delle norme fiscali permette all’associazione sportiva dilettantistica di accedere ad importanti agevolazioni (ad esempio regime forfetario di determinazione del reddito di cui alla legge 398/91). Forme giuridiche per l’esercizio dell’attività Il sopra citato articolo 90, comma 17, Legge n. 289/2002 dispone in merito alle forme giuridiche nelle quali è possibile esercitare l’attività sportiva dilettantistica prevedendo quanto segue: “Le società e Associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere le seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.” Pertanto, l’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sotto la forma giuridica di: associazione sportiva senza personalità giuridica, disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al DPR n.361/2000, il cui art. 1 prevede che per l’acquisto della personalità giuridica avviene con l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture; società sportiva di capitali, costituita nella forma di società di capitali o società cooperativa senza scopo di lucro. 39 La forma più utilizzata dagli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica è quella dell’associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica, ed è proprio su questa realtà che ci soffermeremo ad analizzare gli aspetti civilistici e fiscali. FORME GIURIDICHE DEGLI ENTI SPORTIVI Associazione sportiva priva di personalità giuridica Profili di responsabilità Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato Società sportiva di capitali senza fine di lucro Le associazioni sportive dilettantistiche, come tutti gli Enti non commerciali, prendono vita da un atto di natura giuridica, precisamente da un contratto, di tipo associativo ossia da un accordo di due o più parti per il raggiungimento di uno scopo comune. Il contratto di associazione (atto costitutivo e statuto) come qualsiasi atto giuridico costituisce fonte di diritti e doveri e, quindi, anche di responsabilità. Analogamente l’ordinaria attività di tali Enti ha rilevanza giuridica e può, quindi, divenire fonte di responsabilità civile per l’ente stesso e, a determinate condizioni, anche per i relativi rappresentanti legali. In tema di responsabilità è indispensabile distinguere a seconda che l’associazione sportiva dilettantistica abbia o meno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000. ENTI Che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica Che non ha il riconoscimento della personalità giuridica • I terzi, per i loro crediti verso l’ente, • I terzi, per i loro crediti verso l’ente, possono agire solo sul patrimonio dell’ente stesso Gli amministratori non hanno nessuna responsabilità patrimoniale personale per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell’ente possono agire solo sul patrimonio dell’ente o degli amministratori Gli amministratori se hanno agito in nome e per conto dell’ente rispondono personalmente e solidalmente per le obbligazioni sociali • 40 • L’elemento quindi che differenzia le associazioni riconosciute da quelle non riconosciute è rappresentato, quindi, dalla diversa esposizione personale assunta da coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione. A tal proposito è fondamentale definire l’estensione dell’espressione “persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” contenuta nell’art. 38 del Codice Civile. In pratica è necessario verificare se la responsabilità personale, solidale e illimitata colpisca soltanto quelli che abbiano concretamente agito con i terzi e non anche coloro che abbiamo deliberato di agire conferendo ad altri l’incarico di realizzare materialmente una determinata attività. Ad esempio in relazione alla responsabilità contrattuale, occorre stabilire se di una obbligazione validamente assunta possono essere chiamati a rispondere, oltre al soggetto che ha materialmente agito negozialmente, anche coloro che abbiano deciso di assumere la detta obbligazione: se cioè sia responsabile il solo membro del Consiglio direttivo che ha portato ad esistenza quell’atto o tutti i membri del Consiglio che hanno ritenuto conveniente quel contratto e, di conseguenza, autorizzato il singolo consigliere a stipularlo. L’interpretazione preferibile è sicuramente quella che vede responsabile l’intero Consiglio Direttivo. Analogamente per le obbligazioni da fatto illecito, responsabilità extracontrattuale, la giurisprudenza prevede la corresponsabilità personale dei rappresentanti dell’associazione, pure nei casi in cui essi non siano gli autori diretti. In sostanza la responsabilità va addebitata all’intero Consiglio Direttivo, a meno che non ci sia stato il conferimento di specifiche deleghe e competenze ad un singolo consigliere. ENTE SENZA PERSONALITÁ GIURIDICA Responsabilità: • solidale • illimitata • personale Soggetti (amministratori) che hanno agito Soggetti (consiglio direttivo) che hanno deciso 41 Possono verificarsi le seguenti tipologie di responsabilità: responsabilità civile (extracontrattuale e contrattuale); responsabilità per sanzioni tributarie; altre forme di responsabilità (ad esempio di natura penale o sportiva). RESPONSABILITÁ CIVILE ILLECITI (Responsabilità extracontrattuale) INADEMPIMENTI (Responsabilità contrattuale) Responsabilità ricondotta in capo all’ente in via diretta o indiretta DIRETTA L’ente è direttamente responsabile quando il fatto illecito è imputabile ai suoi organi ossia ai suoi amministratori che abbiano agito in sua rappresentanza Esempio: associazione che organizza una manifestazione allestendo stand e spazi espositivi, in caso di incidenti per carenze organizzative sarà chiamata a rispondere direttamente l’associazione anche se materialmente ad operare per essa sono stati i suoi organi INDIRETTA Nel caso in cui a commettere il fatto illecito non siano stati gli organi dell’associazione ma suoi ausiliari ossia persone incaricate dall’ente stesso a svolgere per suo conto determinati compiti Esempio: danni subiti da un allievo di un corso organizzato dall’associazione a causa della condotta imprudente e negligente dell’istruttore incaricato RESPONSABILITÁ PER SANZIONI TRIBUTARIE Associazione Riconosciuta Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio degli enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. La responsabilità investe esclusivamente il soggetto passivo d’imposta e non anche l’autore effettivo del comportamento illecito (amministratore o dipendente) Associazione non Riconosciuta I rappresentanti legali/negoziali, gli amministratori e i dipendenti di enti non commerciali privi di personalità giuridica, rimangono personalmente responsabili per le sanzioni fiscali derivanti dalle violazioni commesse pur con la responsabilità solidale del soggetto passivo d’imposta che ha tratto beneficio dalla violazione 42 Le condizioni di responsabilità personale risulta critica per tutti coloro che, nell’ambito di enti senza responsabilità giuridica, operano spesso in forma volontaristica e si possono trovare a dover rispondere personalmente. Il comma 6 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 472/97 disciplina però la possibilità di accollo del debito da sanzione da parte del soggetto beneficiario a favore dell’autore materiale della violazione che ne viene “preventivamente” liberato; tale previsione è però subordinata al fatto che l’illecito non sia commesso dall’autore con dolo o colpa grave. Gli enti non commerciali non dotati di personalità giuridica possono quindi scegliere di deliberare, mediante verbale di assemblea ordinaria, di trasferire l’eventuale sanzione tributaria irrogata dal patrimonio del soggetto che ha commesso la violazione (persona fisica) a quello dell’ente stesso. VERBALE DI ASSEMBLEEA ORDINARIA PER ACCOLLO SANZIONI TRIBUTARIE L’anno…….. il giorno……. del mese di……… alle ore….. presso la sede sociale, sita in Via…………….,di……. si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Accollo delle sanzioni per le violazioni di natura tributaria 2) ……… A norma dell’art. …. dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell’Associazione sig. ………… il quale, constatato che sono presenti n…. soci aventi diritto al voto su n. …. soci iscritti, dichiara l’assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il signor…………… Compiuto l’accertamento di cui sopra il presidente chiede all’amministratore Signor……………. di informare l’assemblea dei soci sulle problematiche connesse al principio della personalità delle sanzioni tributarie secondo il quale la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. L’amministratore dopo aver illustrato il seguente schema cautelativo, con riferimento ai gravami derivanti dal sistema sanzionatorio, di cui al D.Lgs.18 dicembre 1997, n.471,472 e 473, propone all’assemblea che l’ente si assuma in proprio le eventuali sanzioni escluse le ipotesi di dolo o colpa grave. L’assemblea prende atto dei delicati e complessi adempimenti di natura tributaria posti a carico dell’ente e, in attuazione di quanto disposto dall’art.11, comma 6, D.Lgs. 18 43 dicembre 1997, n.472, per assicurare la necessaria speditezza dell’operatività, delibera che assuma irrevocabilmente il debito per sanzioni tributarie amministrative conseguenti a violazioni che gli esponenti ed i dipendenti della associazione possano aver commesso, senza dolo o colpa grave, nello svolgimento delle loro funzioni, liberando in tal modo totalmente gli autori, e che proceda anche, nei casi ritenuti opportuni, a definire le controversie secondo i criteri agevolati previsti dall’art.16, comma 3, dello stesso Decreto (un terzo della sanzione indicata nell’atto di contestazione). Segue ampio dibattito al termine del quale l’assemblea delibera, all’unanimità (oppure con voti…… favorevoli, voti…… contrari, …….astensioni) di ……………… Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, l’assemblea viene sciolta alle ore………. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE ……………………………... …………………………………. ALTRE FORME DI RESPONSABILITÁ Responsabilità dell’istruttore sportivo (art. 2048, commi 2 e 3 C.C.) Gli istruttori sportivi rispondono dei danni che i propri allievi compiono con fatti illeciti nel periodo durante il quale sono sotto la loro vigilanza. Gli istruttori possono essere liberati dalle responsabilità se dimostrano che non potevano impedire il fatto. Responsabilità di natura penale E’ legata ad un’azione dolosa o colposa costituente reato e sanzionata dal codice penale: è sempre personale e quindi non può mai coinvolgere l’ente sportivo e derivare da fatto di terzi Responsabilità di natura sportiva E’ legata alle eventuali infrazioni di carattere disciplinare attinenti a violazioni dell’ordinamento sportivo 44 ASSOCIAZIONI E TENUTA DEI LIBRI SOCIALI La disciplina civilistica non prevede l’obbligo, per le associazioni, di tenuta dei libri sociali17, pur essendo obbligatoria l’istituzione dei libri sociali prevista dallo Statuto18. Tuttavia nell’ottica di trasparenza verso i terzi, la tenuta di alcuni dei libri sociali associazioni obbligatori sportive risulta dilettantistiche, indispensabile soprattutto anche per per informare le i soggetti interessati dall’attività dell’associazione stessa. ASSOCIAZIONI Tenuta libri sociali Per obblighi di trasparenza verso i terzi Libri sociali “consigliati” Per organi previsti dallo Statuto I libri sociali sono elencati nell’articolo 2421 del C.c.. Per le associazioni sportive dilettantistiche, anche in mancanza di uno specifico obbligo si ritiene consigliabile tenere i seguenti libri sociali: • libro dei soci; • libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee; • libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione/consiglio direttivo; • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o organo di controllo (se previsto dallo Statuto). Per i libri sociali non è previsto alcun obbligo di bollatura o vidimazione19. Pertanto per la redazione di detti libri possono essere utilizzati sia registri manuali che a fogli mobili senza lasciare righe in bianco. Libro dei soci Nel libro dei soci devono essere riportati, a cura degli amministratori, i dati dei soci dell’associazione. 17 Diverso è il discorso relativo ai libri contabili. Infatti nel caso in cui l’associazione, oltre all’attività istituzionale, svolge anche attività commerciale, vige l’obbligo di separazione delle due attività e redazione del bilancio, nonché l’istituzione dei principali libri contabili. 18 Ad esempio se nella redazione dello Statuto si è scelto di istituire il collegio dei revisori dei conti, dovrà essere conseguentemente istituito il libro delle deliberazioni del collegio dei revisori. 19 Tali libri possono essere bollati e numerati qualora l’associazione sportiva dilettantistica voglia attribuire data certa ai contenuti degli stessi. 45 In particolare è richiesta l’indicazione: • delle generalità (nome, cognome, indirizzo, etc.) e eventuale indicazione della tipologia di rapporto (socio ordinario, sostenitore, benemerito, etc.); • attestazione del versamento delle quote sociali; • data e numero della delibera di ammissione; • eventuali esclusioni/recessi con indicazione della motivazione. Esempio LIBRO DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “……………………………………………………………………..” ANNO SOCIALE ………. Alla data del …………. all’associazione risultano iscritti i seguenti soggetti: SOCIO N. …. Dati anagrafici Nome ……………………………………………. Cognome …………………………………………… Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………. Codice Fiscale ……………………………………. Residenza: Via ……………………………… n. …. Cap ……………… Città ……………………………………………………. Prov …………… Tipologia di rapporto: Socio …………………………….. (indicare la tipologia) Versamento della quota sociale: data ………………… importo ………………… Ammissione: data della delibera di ammissione …………………….. n…… Cessazione: causa ……… (indicare recesso o esclusione) dalla data ………. SOCIO N. …. Dati anagrafici Nome ……………………………………………. Cognome …………………………………………… Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………. Codice Fiscale ……………………………………. Residenza: Via ……………………………… n. …. Cap ……………… Città ……………………………………………………. Prov …………… Tipologia di rapporto: Socio …………………………….. (indicare la tipologia) Versamento della quota sociale: data ………………… importo ………………… Ammissione: data della delibera di ammissione …………………….. n…… Cessazione: causa ……… (indicare recesso o esclusione) dalla data ………. SOCIO N. …. ………………….. Il presidente dell’Associazione ………………………… 46 Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee Detto libro contiene le trascrizioni dei contenuti e delle decisioni prese dalle assemblee (ordinarie e straordinarie) dei soci. Devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e contiene inoltre il verbale annuale con il quale l’assemblea approva il bilancio. Ogni verbale dell’assemblea dei soci è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Esempio ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “……………………………………………………………………..” Via …………………… Partita Iva/Codice Fiscale VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA L’anno …………. il giorno …… del mese di …… alle ore ……. presso la sede sociale, sita in Via …………………, di ……………………….. si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) …………………………………… 2) ………………………………….. A norma dell’art. … dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell’Associazione sig. ……………………… il quale, constatato che sono presenti n….. soci aventi diritto al voto su n….. soci iscritti, dichiara l’assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il signor ……………………….. Compiuto l’accertamento di cui sopra il presidente prende la parola per illustrare i punti posti a all’ordine del giorno. In particolare ……………………….. I soci dichiarano ……………………. Segue ampio dibattito al termine del quale l’assemblea delibera, all’unanimità (oppure con voti ….. favorevoli, voti ………. contrari, ……. astensioni) di ………………….. Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, l’assemblea viene sciolta alle ore ……. IL SEGRETATRIO IL PRESIDENTE ……………………………………….. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione /consiglio direttivo Detto libro ……………………………………… contiene la rilevazione delle presenze degli amministratori presso il Consiglio di amministrazione, con indicazione delle decisioni prese. 47 Ogni verbale del Consiglio di amministrazione è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Esempio ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “……………………………………………………………………..” Via …………………… Partita Iva/Codice Fiscale VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER ATTRIBUZIONE DELEGA L’anno …………. il giorno …… del mese di …… alle ore ……. presso la sede sociale, sita in Via …………………, di ……………………….. si è riunito, su invito del Presidente, il consiglio direttivo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Attribuzione di delega al Presidente ……………………… per il compimento degli atti necessari per …………………….. 2) Varie ed eventuali. Sono presenti i signori ………………………………….. - Presidente ………………………………….. – Vice Presidente ………………………………….. – Consigliere ………………………………….. – Consigliere ………………………………….. – Consigliere Assume la funzione di segretario il signor …………………. Il presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola passando ad analizzare l’ordine del giorno predisposto. Ultimata l’esposizione del Presidente si apre la discussione di approfondimento. Dopo breve discussione il consiglio direttivo all’unanimità DELIBERA Di attribuire al Presidente delega per il compimento degli atti sopra specificati. Esaurite le materie poste all’Ordine del giorno la riunione si chiude previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. IL SEGRETATRIO IL PRESIDENTE ……………………………………….. ……………………………………… Libro delle Se nello Statuto dell’Associazione è prevista la presenza del collegio adunanze e sindacale, va istituito il relativo libro, nel quale si darà evidenza delle delle deliberazioni del riunioni e dell’attività del collegio sindacale/organo di controllo, anche collegio in termini di accertamenti eseguiti ed eventuali dichiarazioni di sindacale dissenso. 48 I verbali delle riunioni del Collegio sindacale devono essere sottoscritti da tutti i sindaci. 49 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA FASE COSTITUTIVA Obblighi statutari L'atto costitutivo è il documento con il quale una o più persone decidono di dare vita ad un ente di tipo associativo, mentre lo statuto è lo strumento di riferimento che ne regola la vita e l'attività. Per le associazioni non riconosciute l’atto costitutivo non richiede particolari forme: può essere redatto in forma scritta, verbale o può addirittura risultare tacitamente dall’attività organizzata del gruppo. La forma scritta dello statuto e dell’atto costitutivo risulta però necessaria per avere la possibilità di godere delle disposizioni fiscali agevolative (art. 90, c. 18 L. n.289/2002 e art. 148 c. 8 TUIR) ed in tal caso possono essere costituiti per: • atto pubblico; • scrittura privata autenticata; • scrittura privata non autenticata registrata. La forma scritta per atto pubblico risulta indispensabile, a fine di nullità, solo nel caso in cui vengano apportati all'associazione beni immobili in proprietà ed in godimento ultranovennale, oppure a tempo indeterminato (art. 1250 C.C.) o nel caso in cui l’associazione aspiri ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. Disposizioni del Codice Civile Obbligatorie Elementi art.90 L. n.289/2002 Agevolazioni per associazioni sportive dilettantistiche Elementi art. 148 TUIR e art. 4 DPR n.633/72 Agevolazioni per enti di tipo associativo Elementi art.10 D.Lgs. n.460/1997 Agevolazioni per le ONLUS Atto Costitutivo e Statuto 50 Elementi dell’atto costitutivo e dello Statuto Dal punto di vista civilistico un'associazione priva di riconoscimento, come quella sportiva, deve contenere nel suo atto costitutivo e nello statuto, tra gli altri, i seguenti elementi necessari: 1) l'indicazione dello scopo; 2) i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione; 3) le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione. Analizziamo di seguito gli elementi che devono essere Elementi obbligatori obbligatoriamente indicati in ottemperanza all’art. 90 commi 17 e 18 ex art. 90 della legge 289/2002 che, nell’intento di garantire l’effettività del Legge n.289/2002 rapporto associativo, la pluralità dello stesso e la natura partecipativa e democratica a tali enti, ha previsto quanto segue: Legge 27 dicembre 2002 n. 289 articolo 90 Comma 17 “Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica…..” Comma 18 “Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconti economicofinanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;” 51 Elementi obbligatori ex art. 148 TUIR e art. 4 DPR 633/72 Per l’applicazione delle disposizioni agevolative concesse a favore degli enti di tipo associativo dall’art. 148 del Tuir è necessario che gli atti costitutivi o negli statuti (redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata) siano incluse le seguenti clausole: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 52 Iscrizione al Registro del CONI Tra gli adempimenti che l’associazione (o società) sportiva dilettantistica è tenuta a porre in essere vi è anche il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI. Con la deliberazione n.1288 dell’11 novembre 2004 il CONI ha formalizzato l’istituzione del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. Con successiva deliberazione (n.1394 del 19/06/2009) il CONI ha apportato alcune modifiche al Regolamento di funzionamento del citato registro varato nel 2004 con l’intento di svincolare il principio del riconoscimento ai fini sportivi che sottende il Registro stesso, dalle modalità operative di iscrizione suscettibili di progressivi aggiustamenti consentiti anche grazie all’adozione dello strumento informatico. Con decreto legge n.136 del 28/05/2004 (convertito nella legge n.186 del 27/07/2004), all’articolo 7, il legislatore ha stabilito che il CONI è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche. Tale disposizione ha inoltre precisato che le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 90 legge n.289/2002 (con specifico riferimento alle disposizioni contenute nei commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) si applicano solo laddove le società e le associazioni sportive siano in possesso del riconoscimento sportivo rilasciato dal CONI “quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale”. In mancanza del predetto riconoscimento, pertanto, tali soggetti non potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previsti dal legislatore. La nuova disposizione, infine, ha previsto a carico dello stesso CONI l’obbligo di trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società ed associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi. Pertanto il Registro è stato istituito al fine di: • stabilire uno strumento attraverso il quale riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall’articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n°242, • stilare l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche previsto dall’articolo 7 del Decreto Legge 28 53 maggio 2004 n°136, cioè quello che il CONI deve trasmettere ogni anno all’Agenzia delle Entrate, • creare l’anagrafica delle associazioni e società sportive dilettantistiche che praticano l’attività sportiva organizzata dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e/o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, • realizzare il primo gradino di una Banca Dati delle società sportive da implementare successivamente con l’inserimento di informazioni quantitative e qualitative relative ai tesserati ed alle altre figure che gravitano intorno alle associazioni/società. Il Registro è distinto in tre sezioni: • associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; • associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; • società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative. Il Registro è articolato in due parti: • generale. Accessibile a qualunque utente internet e contenente informazioni di base su ciascuna società iscritta: il numero di iscrizione, la sezione di appartenenza, la denominazione completa, la città e la provincia della sede, l’indicazione della FSN o DSA e/o EPS cui l’associazione/società è affiliata, • analitica. Riservata ad utenti selezionati, contenente informazioni più dettagliate tra cui, ad esempio, riferimenti circa la natura dell’Atto Costitutivo/Statuto, estremi eventuali iscrizioni di legge (Registro delle Persone Giuridiche oppure Registro delle Imprese), codice fiscale e/o partita IVA, sede legale (e recapito corrispondenza e domicilio fiscale se diverso dalla sede), legale rappresentante con codice fiscale, indirizzo e recapiti telefonici. Nella parte analitica si terrà traccia, inoltre, di tutte le modificazioni intervenute nella ragione sociale, negli amministratori, nei dati di affiliazione. La procedura di iscrizione avviene con istanza da presentarsi utilizzando la modulistica disponibile sul sito del CONI Nazionale. La compilazione ed invio del modulo telematico, costituisce l’inizio della procedura di iscrizione ed il Comitato provinciale del Coni di riferimento, provvede all’accertamento 54 dell’identità del legale rappresentante dell’associazione o della società nonché l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti, attraverso una dichiarazione da presentarsi nelle forme di legge (autodichiarazione). Nel caso di carenza della validazione da parte del Comitato provinciale del Coni di riferimento, la richiesta è priva di qualsiasi effetto. Il Coni Nazionale, attraverso gli uffici preposti, si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ed in caso di accertata non veridicità né dispone la cancellazione del registro con provvedimento del segretario Generale o suo delegato; informando contestualmente l’associazione o la società interessata, il Comitato provinciale del Coni di competenza, l’Agenzia delle Entrate. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso alla Giunta nazionale del Coni entro 30 giorni. Inoltre il Coni può accertare d’ufficio l’esatto inserimento del codice fiscale o del numero di partita iva e se tale adempimento risulta errato, comporta la nullità dell’iscrizione. Tutte le variazioni che avvengono (ad esempio cambio del legale rappresentante) debbono essere comunicate entro trenta giorni, pena la cancellazione dal registro. Infine, l’iscrizione al registro deve essere formulata indicando obbligatoriamente un indirizzo e-mail dove perverranno tutte le comunicazioni ufficiali che a tutti gli effetti avranno valore di legge. Il Modello EAS L’art. 30 del DL 185/2008 (cosiddetto decreto legge anticrisi), convertito dalla Legge n. 2 del 28/01/2009, ha introdotto un nuovo adempimento a carico degli enti non commerciali. La norma citata ha infatti previsto che “I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 55 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”. Pertanto ora ai fini della fruizione dei regimi agevolati per gli enti interessati diventa indispensabile presentare anche questo nuovo modello. Appare evidente come la volontà dell’Amministrazione Finanziaria sia quella di voler effettuare un vero e proprio censimento delle realtà di tipo associativo operanti nel mondo del non profit, con lo scopo di creare una banca dati contente le informazioni rilevanti per l’Amministrazione stessa. L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 2 settembre 2009 n.15896/2009 ha approvato il modello EAS, ossia il modello che gli enti di tipo associativo (ma anche le società sportive dilettantistiche introdotte dall’art. 90 della legge 289 del 2002) dovranno inviare all’amministrazione finanziaria. 56 Sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione: • gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972; • anche gli enti che si limitano a riscuotere le quote associative o i contributi versati dagli associati/partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dagli stessi; • le società sportive dilettantistiche ex art. 90, Legge n. 289/2002; • le organizzazioni di volontariato se non rientranti in quelle specificatamente escluse (ossia quelle iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6, Legge n. 266/91, in possesso dei requisiti dal comma 5 del medesimo art. 30, cioè quelle che non 57 svolgono attività commerciali se non in via marginale, nei limiti consentiti dal Decreto 25.05.1995); • anche le articolazioni territoriali di un ente nazionale, qualora le stesse costituiscano autonomi soggetti d’imposta. In particolare si evidenzia il fatto che sono tenuti al nuovo obbligo: • sia le associazioni già costituite alla data del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del DL n. 185/2008); • sia gli enti di nuova costituzione. Sono esclusi dall’onere di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali: • le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39820; • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) che non svolgono attività commerciale; • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, come sopra descritte. La presentazione esclusivamente per del via Modello telematica Eas e può deve avvenire essere eseguita direttamente ovvero tramite intermediari abilitati alla trasmissione telematica di cui all’art.3, commi 2-bis e 3 del DPR 22 luglio 1998 n.322 e successive modificazioni. Il modello EAS va presentato: • per gli enti di nuova costituzione entro 60 giorni dalla data di costituzione; • successivamente la presentazione del modello EAS è un adempimento “una tantum” nel senso che lo stesso dovrà essere ripresentato unicamente in caso di variazione del contenuto delle risposte precedentemente e le 20 indicate nel modello inviato comunicazioni delle variazioni devono Si fa presente che le associazioni pro-loco possono optare per l’anzidetto regime fiscale sempre che, nel periodo di imposta precedente, abbiano esercitato attività commerciali, conseguendo proventi di ammontare non superiore a 250.000 euro. Sono tenute, pertanto, a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, le associazioni pro-loco che, nel periodo di imposta precedente, abbiano conseguito proventi superiori a 250.000 euro, nonché le associazioni pro-loco che, pur avendo realizzato proventi di ammontare inferiore a tale importo, non abbiano optato per il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991. 58 avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Deve tuttavia osservarsi che in relazioni ai punti del modello in cui vengono richiesti dei dati numerici, riferiti in linea di massima all’ultimo esercizio l’evidente chiuso, modifica viene opportunamente di tali dati da un anno previsto che all’altro non costituisce causa di ripresentazione del modello. Infatti come si legge nelle istruzioni che accompagnano il modello, non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi a: • gli importi di cui ai punti 20 e 21: • il numero ed i giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33: • i dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31: Inoltre, la Risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010 ha chiarito che, per evitare inutili duplicazioni, non occorre comunicare i nuovi dati della sezione “Dati relativi all’Ente e “Rappresentante legale” del modello Eas, essendo già questi in possesso dell’Agenzia. Infine, nel caso in cui l’ente in un determinato momento verifichi il venire meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello entro 60 giorni dal giorno in cui tale perdita si verifica, compilando l’apposita sezione del modello. Compilazione del modello Il modello di comunicazione approvato con il menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009 è composto da un primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e da un 59 successivo riquadro recante i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/10/2009 e circolare 45/E sempre del 29/10/2009 è stata introdotta la compilazione in forma ridotta del modello in esame da parte di tutti gli enti associativi i cui dati siano disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche. L’Amministrazione Finanziaria provvederà, se del caso, ad acquisire gli ulteriori dati dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte. Pertanto le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore e in particolare: • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall’articolo 30 del DL n. 185 del 2008; • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383; • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello; • le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). 60 Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono altresì compilare il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “sì” del rigo 3). 61 LO STATUTO DELLE SOCIETÁ SPORTIVE DI CAPITALI DI CUI ALL’ ART. 90 LEGGE 289/02 L’articolo 90 della Legge 289 del 27/12/2002 prevede l’introduzione di altre forme societarie per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica: la società per azioni; la società in accomandita per azioni; la società a responsabilità limitata; società cooperative. Lo statuto di una società sportiva di capitali deve uniformarsi ai seguenti principi: assenza dello scopo di lucro: questo principio è obbligatorio per tutti gli enti sportivi riconosciuti dal CONI. rispetto del principio di democraticità: questo principio può essere applicato solo dalle associazioni e dalle cooperative, in quanto nelle società per azioni o a responsabilità limitata i poteri dei soci sono proporzionali alle azioni o alle quote sottoscritte e tale principio risulta di difficile applicazione. organizzazione, avvio, aggiornamento e perfezionamento di attività sportive dilettantistiche: questo deve essere l'oggetto principale indicato nello statuto di una società sportiva dilettantistica. Divieto per gli amministratori di una società sportiva dilettantistica di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche: tale divieto fa riferimento non solo nell'amministrare un'altra società o associazione sportiva dilettantistica, ma anche nel possedere quote o azioni di un'altra società sportiva dilettantistica. Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio sociale in caso di suo scioglimento: è un principio già obbligatorio per le associazioni sportive dilettantistiche il cui statuto è adeguato al D.Lgs 460/97. Obbligo di conformarsi alle disposizioni del CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi. Sono esentati dalle previsioni sopra riportate i gruppi sportivi militari firmatari di convenzioni con il CONI. L’organizzazione interna delle società sportive dilettantistiche è in linea di massima disciplinata dalle disposizioni contenute negli art. 2363 e ss. c.c.. Ai fini dell’acquisto della qualifica di “società sportiva dilettantistica” e dell’applicazione della disciplina fiscale di 62 favore prevista per gli enti sportivi è necessario il rispetto del divieto, previsto per gli amministratori degli enti in esame, di ricoprire medesime cariche in enti analoghi (art. 90 co. 18-bis della L. 289/2000). 63 IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO Associazioni Sportive L'art.5, 2° comma, del D.Lgs. 460/97 prevede per le associazioni sportive l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Tale obbligo di cui sopra viene riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente dal regime contabile, ordinario o semplificato, adottato dall'ente non commerciale. Si chiarisce che la redazione di un apposito rendiconto soddisfa l'obbligo economico-finanziario, previsto dalla normativa in materia di associazioni sportive. Tale rendiconto annuale, redatto dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto, dovrà riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione dell'associazione. Deve trattarsi di un documento che evidenzia anche l'attività decommercializzata. La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata con le modalità previste dal Dpr n.600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l'applicazione di un particolare trattamento di favore. La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale, da parte dell'assemblea dei soci, determina la non applicabilità delle disposizioni concernenti la non commercialità recate dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del Tuir citato. È importante evidenziare che, di concerto con la redazione del rendiconto annuale, l'associazione, qualora abbia posto in essere attività di raccolta pubblica di fondi, ha l'obbligo di redigere un apposito rendiconto di tali attività. Tutto ciò al fine di controllare in modo efficace sia le modalità di reperimento sia quelle di impiego dei predetti fondi. Il rendiconto deve illustrare in modo chiaro, dettagliato e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi non imponibili. Può essere trascritto sul libro dei verbali delle assemblee dell'associazione 64 oppure sul registro dei rendiconti (libro inventari). Si rileva l'opportunità di accompagnare il rendiconto di gestione, con una breve relazione illustrativa di tutte le singole voci delle entrate e delle uscite che compongono lo stesso, con un breve commento di tutte le attività istituzionali e commerciali poste in essere e, con una sintesi della programmazione futura della vita associativa. La guida al contribuente n.8/99, redatta dal Ministero delle Finanze, ha elaborato uno schema di rendiconto delle entrate e delle uscite. Tale documento, che si ripropone nella sua interezza, potrebbe essere utilizzato dalle associazioni sportive per adempiere a quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 460/97. 65 Tale rendiconto deve essere redatto entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta del Consiglio Direttivo e, conservato, ai fini fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l’accertamento relativo al periodo d’imposta cui il rendiconto stesso si riferisce. Il documento contabile associativo dovrà, successivamente, essere approvato dall’assemblea dei soci nei tempi previsti dallo statuto sociale. Di seguito mostriamo un altro modello di rendiconto: BILANCIO CONSUNTIVO 66 La redazione del rendiconto economico finanziario Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è operato prevalentemente attraverso modifiche ed integrazioni del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto. In relazione all'obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario, la C.M. 12.5.98 n. 124/E fornisce i chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformità di interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente alle norme concernenti il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali. In particolare la C.M. 12.5.98 n. 124/E ha chiarito che: l'obbligo sussiste indipendentemente dal regime contabile adottato dall'associazione (ordinario o semplificato); il rendiconto deve essere riferito sia all'attività istituzionale che a quella commerciale eventualmente esercitata; il rendiconto deve evidenziare anche l'attività decommercializzata; il rendiconto, redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione; la redazione del bilancio soddisfa comunque anche l'obbligo del rendiconto in esame; la mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale determina la non applicabilità delle disposizioni concernenti la non commercialità, contenute nei commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 148 del TUIR. Principio contabile n. 1/2010 È del tutto innovativo il primo principio contabile pubblicato nel mese di ottobre 2010 rivolto esclusivamente agli enti non commerciali. Il principio contabile 1/2010 è stato realizzato in sinergia tra il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, l’Agenzia per il Terzo settore e l’Oic. Si tratta di un principio contabile «faro» per la mancanza di norme ad hoc per il settore degli enti non profit. Basti pensare che, in atto, gli enti non commerciali sono regolati solo da pochi articoli del Codice civile (dall’art. 11 all’art. 42, c.c., che, 67 peraltro, non hanno ancora subito modifiche poiché il Legislatore continua solo a proporre la riforma del sistema giuridico per gli enti associativi). In compenso, sopperiscono, parzialmente, solo talune norme fiscali, come nel caso del D.Lgs. 460/1997 che sottopone le Onlus anche a talune regole contabili. 68 I REGIMI CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÁ SPORTIVE DILETTANTISTICHE Distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale Gli enti non commerciali possono svolgere sia attività istituzionale che attività commerciale. L’attività di tipo istituzionale (es. culturale, ambientale, ricreativa, sociale, assistenziale, di solidarietà, ecc.) è quella rientrante nell’oggetto statutario volte al raggiungimento delle finalità sociali e deve essere sempre presente. L’attività di natura commerciale è eventuale e viene esercitata strumentalmente allo scopo di reperire fondi. In una Associazione Sportiva Dilettantistica sono considerate attività istituzionali: le attività istituzionali, svolte in diretta effettuate verso attuazione pagamento degli di scopi corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (Art. 148 c. 3 TUIR – cosiddette “decomercializzazione speciale”) la vendita di pubblicazioni cedute prevalentemente ad associati (articolo art. 148 c. 3 TUIR) In una Associazione Sportiva Dilettantistica sono considerate attività commerciali (art. 148 c. 4 TUIR): gestione di un bar e ristorante interno (somministrazione di pasti); cessione di beni nuovi prodotti per la rivendita (quali indumenti, attrezzi, etc. anche se il prezzo di vendita è inferiore o uguale a quello di acquisto) organizzazione di gite e viaggi e soggiorni turistici a titolo oneroso; gestione fiere, esposizioni a carattere commerciale; prestazioni di vitto (alberghiere) e di alloggio; le prestazioni di trasporto e di deposito; pubblicità commerciale; 69 sponsorizzazioni; cessione di beni nuovi prodotti per la vendita; erogazioni di acqua, gas, energia e vapore; gestione di spacci aziendali e mense. Ai fini della qualificazione fiscale la distinzione tra le due attività, come sopra indicato, è fondamentale. ATTIVITÁ SOLO ISTITUZIONALE SIA ISTITUZIONALE CHE COMMERCIALE • Nessun obbligo • Opportunità gestionale facoltativa Obblighi specifici SCELTA DEL REGIME CONTABILE • • Limiti di ricavi/proventi: Euro 400.000 (prestazioni di servizi) Euro 700.000 (altre attività) L’associazione ha superato i limiti Regime ordinario (obbligatorio) L’associazione non ha superato i limiti Regime semplificato Regime forfetario art. 145 TUIR Regime agevolato L. n. 398/91 Se nel periodo precedente non ha superato euro 250.000 70 Pertanto i regimi contabili di cui le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi, per la determinazione del reddito derivante da attività commerciale, sono: Regime ordinario Regime ordinario Gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale con volume d'affari annui superiori ad euro 400.000,00 per attività d'impresa avente ad oggetto prestazioni di servizi, o superiori ad euro 700.00,00 per altre attività possono utilizzare il regime di contabilità ordinaria. Tale regime contabile dispone l'obbligo della tenuta delle seguenti scritture contabili: • libro giornale e libro degli inventari; • registro degli acquisti, delle fatture e dei corrispettivi; • scritture ausiliarie della contabilità e del magazzino; • registro dei beni ammortizzabili; • libro matricola e libro paga. Regime semplificato Regime semplificato Gli enti che, invece, non hanno superato nell'anno precedente, salvo l'opzione per il regime ordinario, il limite di euro 400.000,00 per le prestazioni di servizi ed euro 700.00,00 per tutte le altre attività si applica il regime semplificato. Tale regime prevede l'obbligo di tenere il registro degli acquisti, delle fatture emesse e dei corrispettivi. Le annotazioni relative ai beni ammortizzabili, ai fini della deducibilità, possono essere eseguite nel registro degli acquisti. In presenza di dipendenti è obbligatoria la tenuta del libro matricola, del libro paga e del registro degli infortuni. L'adozione dei registri Iva anche ai fini delle imposte dirette comporta l'obbligo dell'annotazione degli elementi estranei alla normativa Iva, come: • i componenti positivi e negativi non Iva; • le rettifiche apportate ai ricavi ed ai costi secondo il criterio di competenza; • Regime forfettario il valore delle rimanenze. Regime forfettario Il regime forfettario è utilizzabile, facoltativamente, da quegli enti commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata. Tale regime prevede l'applicazione ai ricavi di 71 diversi coefficienti di redditività. Al reddito così determinato vanno aggiunti i seguenti componenti: • plusvalenze; • sopravvenienze attive; • dividendi ed interessi; • proventi immobiliari. Relativamente alla tenuta delle scritture contabili valgono le regole previste per il regime semplificato. Regime agevolato L. 398/91 Regime agevolato Legge 398/91 L’accesso si ottiene mediante opzione: • alla SIAE prima dell’anno solare nel quale si intende usufruire del trattamento di favore; • all’Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni del D.P.R. 442/97. IVA e regime 398/91 La determinazione dell’IVA in relazione al regime della legge 398/91 prevede quanto segue: • detrazione dell’IVA forfetizzata: 50% dell’imposta sulle operazioni attive (compresa la pubblicità), 1/10 per le sponsorizzazioni, 1/3 per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica; • dal 1° gennaio 2000 l’IVA viene versata trimestralmente mediante delega unica di pagamento (modello F24) entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Obblighi: • obbligo di emissione delle fatture per le prestazioni di sponsorizzazione, di pubblicità e per le cessioni di diritti radio-TV; • numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto e di quelle emesse; • annotazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguito nel mese, nell’esercizio di attività commerciali, nel modello di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1997; • effettuazioni dei 72 versamenti trimestrali Iva (senza la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi) con il mod. F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e cioè: * entro il 16 maggio (1° trim.) con il codice tributo 6031; * entro il 16 agosto (2° trim.) con il codice tributo 6032; * entro il 16 novembre (3° trim.) con il codice tributo 6033; * entro il 16 febbraio (4° trim.) con il codice tributo 6034; • redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito rendiconto; • adempimenti del sostituto d’imposta. IRES e regime 398/91 Ai fini delle imposte sui redditi, il reddito imponibile è determinato forfettariamente, dell’ammontare complessivo nella dei misura proventi del di 3% natura commerciale e aggiungendo a tale percentuale l’intero importo delle plusvalenza patrimoniali. Sul reddito così determinato si applica l’IRES nella misura pari alla percentuale in vigore a far tempo dal periodo d’imposta in oggetto. Entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, o se c’è l’obbligo della trasmissione in via telematica, entro dieci mesi dalla stessa chiusura, va prodotta la dichiarazione dei redditi mentre il versamento dell’IRES va effettuato entro il giorno 20 del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale. IRAP e regime 398/91 Per la determinazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, è, comunque, necessario verificare se l’associazione svolge esclusivamente l’attività istituzionale o anche attività di natura commerciale. La base imponibile IRAP viene determinata in base a criteri differenziati in relazione al tipo di attività esercitata. In particolare occorre distinguere tra: enti che svolgono unicamente attività istituzionale; enti che svolgono anche attività commerciale. Il valore della produzione dell’attività istituzionale è costituito: • dalle retribuzioni del personale dipendente; • dai compensi erogati 73 per collaborazioni coordinate e continuative; • dai compensi erogati per le attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente. Il valore della produzione dell’attività commerciale è costituito: • dal reddito tassabile ai fini IRES calcolato nella misura del 3% dei proventi commerciali; • dalle retribuzioni del personale dipendente; • dai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative; • dagli interessi passivi relativi all’attività commerciale. Presentazione della dichiarazione e versamenti come per l’IRES: • entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, o se c’è l’obbligo della trasmissione in via telematica, entro dieci mesi dalla stessa chiusura, va prodotta la dichiarazione dei redditi; • il versamento dell’IRAP va effettuato entro il giorno 20 del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale. Società di capitali sportive dilettantistiche Per le società di capitali sportive dilettantistiche, l'unica alternativa possibile al regime ordinario - obbligatorio per natura è l'adozione del regime di cui alla L. 398/91. 74 LE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALL’ART. 90 LEGGE 289/02 ED ALL’ART. 37 LEGGE 342/00 Contributi Il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche (comma 4). Imposta di registro Si applica l’imposta di registro, in misura fissa, sugli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva (comma 5). Imposta di bollo e tassa concessioni governative Sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo gli atti posti in essere o richiesti dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (comma 6). Sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti ed i provvedimenti concernenti le società e associazioni sportive dilettantistiche (comma 7). Indennità e rimborsi Le indennità ed i rimborsi corrisposti agli atleti dilettanti nell’ambito dell’attività commerciale non sono soggetti ad IRAP sia che il soggetto erogatore applichi il regime di cui alla L. 398/91 (comma 10) sia che si trovi in regime “normale” (art. 5, comma 2, L. 289/02). Non costituiscono reddito per il percipiente le somme fino a 7.500,00 € annui (senza alcuna franchigia giornaliera). La parte eccedente deve essere assoggettata a ritenuta IRPEF (23%) a titolo di imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’IRPEF. Superato il limite di 7.500,00 € annui la ritenuta è: • a titolo d’imposta fino ad ulteriori 20.658,28 €; • a titolo di acconto oltre i 28.158,28 € annui. In base alla ris. n° 39/E del 3 aprile 2001, chi ha percepito solo compensi da attività sportiva dilettantistica inferiori, nell’anno a 28.158,28 € non è tenuto alla compilazione del modello UNICO. 75 Si applica anche (art. 90, commi 3 e 23, Finanziaria 2003): • ai rapporti di collaborazione continuata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (non soggetti a contributo INPS, circ. n° 42/03); • ai dipendenti pubblici che prestano attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. A.S.D…………………………. Oggetto: Compensi erogati per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. Il/La sottoscritto/a …………………………..… nato/a a …………………….. il ……………, in ……………………….. alla via ……………………. n° ……. residente C.F.: ………………………… per l'incarico di ………………………………... di attività sportiva dilettantistica in qualità di … …………………… DICHIARA di ricevere per l'anno …………., la seguente somma corrisposta a titolo dell'art. 37 L. 3 42/2000: A) Somma non imponibile Irpef (fino ad € 7.500) A B) Somma imponibile Irpef (da €7.501) €………………………… €………………………… - Ritenuta definitiva del 23% (fino ad € 28.158,28) €……………………….. - Ritenuta d'acconto del 23% (oltre € 28.158,28) €………………………… Netto a pagare Data e luogo Pagamenti e versamenti B €………………………… A+B €………………………… Firma per quietanza Sono soggetti all’obbligo di documentazione tutti i pagamenti a favore e versamenti effettuati da società e associazioni sportive dilettantistiche di importo superiore o uguale a 516,46 € devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali ovvero 76 secondo idonee modalità per dell’Amministrazione Finanziaria. 77 consentire i controlli da parte BIBLIOGRAFIA Accertamento e Riscossione – Eutekne 2012 TUIR 2012 - Eutekne 2012 ELISABETTA CASARI – Associazioni Sportive Dilettantistiche – Seac 2011 GIAN PAOLO RANOCCI, Accertamento e Verifiche – La Circolare Tributaria - 2012 ANTONIO SANGES, Società sportive dilettantistiche – La nuova fiscalità delle associazioni sportive – 2011 VINCENZO D’ANDO’ – Enti non commerciali – Principio contabile n. 1/2010 - Principio di competenza economica – Settimana Fiscale n.43 - 2010 GUIDO MARTINELLI, Lo sport e le sue leggi – Il Sole 24 Ore 2007; ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI IVREA-PINEROLOTORINO, Manuale delle associazioni sportive – Eutekne 2009; AA. 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