Trattamenti estetici: quando sono esenti da IVA?
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Trattamenti estetici: quando sono esenti da IVA?
Esenzioni Trattamenti estetici: quando sono esenti da IVA? di Franco Ricca La novità I trattamenti sanitari estetici sono esenti dall’IVA, in quanto riconducibili nella nozione di cure mediche alla persona, se effettuati a scopo terapeutico; sono invece imponibili se effettuati a scopo puramente cosmetico. Nella valutazione della finalità della prestazione, non si tiene conto della semplice convinzione soggettiva del paziente. è quanto ha stabilito la Corte di Giustizia, statuendo una soluzione di diritto in linea con la precedente giurisprudenza, ma non priva di difficoltà applicative. Riferimenti CGE, sentenza 21 marzo 2013, causa C-91/12 Direttiva 2006/112/CE, art. 132 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10 Le prestazioni sanitarie consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e trattamenti estetici sono esenti dall’IVA se rispondono a finalità terapeutiche, mentre sono imponibili se rivestono natura puramente cosmetica; il giudizio circa l’una o l’altra finalità non dipende dalla convinzione del paziente, ma spetta al medico. Questa l’essenza del recente pronunciamento con il quale la Corte di Giustizia (sentenza 21 marzo 2013, causa C-91/12 - PFC Clinic AD (1)) ha risolto un dubbio latente almeno dal 20 novembre 2003, la data delle due sentenze con le quali la stessa Corte ebbe a chiarire la portata dell’esenzione delle prestazioni mediche (2) (anche se i principi ivi sviluppati erano già rinvenibili in precedenti sentenze, forse non adeguatamente considerate (3)). A promuovere il giudizio della Corte, il rinvio pregiudiziale dei giudici svedesi, formulato nell’ambito di una controversia fra la PFC, im- presa di servizi nel settore della chirurgia e dei trattamenti estetici, che aveva chiesto il rimborso dell’IVA sugli acquisti, considerando imponibili i proventi derivanti dalle prestazioni di carattere estetico (4), e l’Amministrazione finanziaria, che aveva negato il rimborso ritenendo invece che anche tali prestazioni dovessero qualificarsi cure mediche, come tali esenti dall’IVA. Dubitando della corretta interpretazione della normativa comunitaria, pregiudiziale per la risoluzione della controversia, i giudici decidevano di chiedere l’intervento della Corte di Giustizia UE, sottoponendo le seguenti questioni: 1) se l’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) (5) Franco Ricca - Funzionario - Agenzia delle Entrate * L’articolo è svolto a titolo personale e non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza. Note: (1) In Banca Dati Big Suite, Ipsoa. (2) Si tratta delle sentenze Unterpertinger, C-212/01 e Peter d’Ambrumenil e Dispute Resolution Services Ltd, C-307/01. (3) Nella sentenza 14 settembre 2000, causa C-384/98, ad esempio, la Corte aveva già chiarito che la nozione di “prestazioni mediche” non si presta ad una interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e, nella misura del possibile, della guarigione di malattie o di problemi di salute, concludendo quindi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’IVA le prestazioni mediche consistenti non già nel somministrare cure alle persone mediante diagnosi e trattamenti di una malattia o di qualsiasi altro problema di salute, bensì nello stabilire, con analisi biologiche, l’affinità genetica di individui. (4) In particolare, si tratta dei seguenti interventi e trattamenti: aumento, riduzione e lifting del seno, addominoplastica, liposuzione, lifting del viso e della fronte, talune operazioni degli occhi, delle orecchie e del naso, altri interventi di chirurgia plastica, depilazione definitiva e ringiovanimento della pelle a luce pulsata, trattamento della cellulite, iniezioni di botox e di acido ialuronico. (5) Secondo tali disposizioni, già contenute nell’art. 13 della direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), gli Stati membri esentano dall’IVA: – l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad (segue) 5/2013 7 Esenzioni IN SINTESI Costituendo deroghe al debba essere interpretato CGE 21 marzo 2013, causa C-91/12 principio generale della rinel senso che le esenzioni Le operazioni di chirurgia estetica e i scossione dell’IVA, le esenivi previste sono applicatrattamenti di carattere estetico sono zioni vanno interpretate rebili anche alle prestazioni esenti dall’IVA in quanto ricadono nelle strittivamente, conformedi servizi del tipo contemnozioni di “cure mediche” o di mente all’obiettivo della plato nel caso di specie, “prestazioni mediche” ai sensi della norma e nel contesto generappresentati da: direttiva IVA n. 2006/112/CE, qualora rale del sistema comune - operazioni estetiche, tali prestazioni non abbiano un mero dell’IVA. - trattamenti estetici; fine cosmetico, ma abbiano lo scopo Questa interpretazione, tut2) se sia rilevante ai fini deldi diagnosticare, curare o guarire tavia, non deve essere talla valutazione il fatto che malattie o problemi di salute o di mente restrittiva da privare le operazioni e i trattatutelare, mantenere o ristabilire la di effetti la norma che prementi siano eseguiti allo salute delle persone. Se, da un lato, la vede l’esenzione (sentenze scopo di prevenire o tratloro qualificazione non dipende dalle 12/9/2000, C-358/97 e 10 tare malattie, difetti corconvinzioni che il paziente ha sulla giugno 2010, C-86/09). porei o lesioni; finalità dell’intervento, dall’altro è 3) qualora debba essere dato condizionata dal fatto che esse siano rilievo allo scopo, se si Nozione effettuate da un appartenente al debba tenere conto dell’odi “cure mediche” corpo medico abilitato. pinione del paziente in e di “prestazioni merito alla finalità delmediche alla persona” l’intervento; Per quanto concerne le prestazioni sanitarie, la 4) se sia rilevante ai fini della valutazione il fat- lett. b) dell’art. 132 riguarda quelle rese in amto che sia un professionista abilitato del setto- bito ospedaliero, mentre la lett. c) riguarda quelre sanitario a effettuare l’intervento o a pren- le fornite al di fuori di tale ambito, nel domicilio dere posizione in merito al suo scopo. del prestatore oppure altrove; pertanto, la nozioVa sottolineato che, secondo l’ordinanza di rin- ne di “cure mediche” di cui alla lett. b) e quella vio, gli interventi oggetto della controversia fi- di “prestazioni mediche” di cui alla lett. c) riscale, in taluni casi sono eseguiti nei confronti guardano entrambe prestazioni che hanno lo di pazienti che, a seguito di una malattia, di un scopo di diagnosticare, curare e possibilmente trauma oppure di un handicap fisico congenito, guarire malattie o problemi di salute (sentenze necessitano di trattamenti di chirurgia estetica, 10/9/2002, Kugler, C-141/01 e 10 giugno 2010, mentre in altri casi derivano dalla sola volontà Future Health Technologies, C-86/09). del paziente di modificare o migliorare il pro- Quanto alla portata di tali nozioni, la direttiva prio aspetto fisico. non esenta l’insieme delle prestazioni che posIl giudice osservava però che, indipendentemen- sono essere effettuate nell’ambito dell’esercizio te dal loro scopo e dal punto di vista medico, delle professioni mediche e paramediche, ma soquesti diversi interventi costituiscono “presta- lo le prestazioni mediche effettuate principalzioni paragonabili e possono essere effettuati mente al fine di tutelare (anche in via di prevendallo stesso personale”. Prima di vedere come zione, non dovendo lo scopo terapeutico essere ha risposto la Corte alle specifiche questioni, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza Nota: comunitaria, le esenzioni dall’IVA previste nella (segue nota 5) direttiva costituiscono nozioni autonome del di- esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico ritto comunitario che mirano ad evitare diver- oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medegenze nell’applicazione dell’imposta da uno simi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti; Stato membro all’altro e devono, pertanto, rice- – le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni vere una definizione comunitaria (ex multis, mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato. sentenza 12/9/2000, C-358/97). 8 5/2013 Esenzioni inteso in un’accezione particolarmente rigorosa), mantenere o ristabilire la salute. Di conseguenza, l’esenzione non può essere estesa alle prestazioni - anch’esse mediche - rivolte principalmente ad uno scopo diverso da quello indicato, quali le visite, le analisi e le perizie che hanno come fine quello di permettere ad un terzo di assumere una decisione produttiva di effetti giuridici (ad esempio, per la concessione di una pensione di invalidità, per la risoluzione di una controversia legale, per il disconoscimento della paternità), a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni possono anche portare alla scoperta di patologie (citate sentenze del 20 novembre 2003). Le risposte della Corte Nella sentenza del 21 marzo 2013, causa C91/12, la Corte, alla luce della precedente giurisprudenza in materia, sinteticamente ricordata sopra, afferma che “lo scopo di prestazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale è rilevante ai fini della valutazione se tali prestazioni siano esenti dall’IVA”. Tali prestazioni, infatti, “nei limiti in cui abbiano lo scopo di trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, abbiamo bisogno di un intervento di natura estetica, potrebbero rientrare nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]» … Per contro, se l’intervento risponde a scopi puramente cosmetici, non rientra in tali nozioni”. Quanto alla questione di stabilire in quale misura debba essere presa in considerazione la convinzione soggettiva del paziente nella valutazione dello scopo di un intervento del genere, la Corte, nel ricordare di avere già dichiarato che i problemi di salute possono essere di ordine psicologico, aggiunge però che “la semplice convinzione soggettiva che sorge nella mente della persona che si sottopone ad un intervento estetico in merito ad esso non è, di per sé, determinante ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico. Infatti, tale valutazione, poiché presenta carattere medico, deve basarsi su constatazioni che hanno tale carattere, effettuate da personale qualificato a tale scopo”. Di conseguenza, il fatto che “prestazioni come quelle di cui al procedimento principale siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali interventi sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione” circa la riconducibilità o meno nella nozione di “cure mediche” o di “prestazioni mediche”. La Corte aggiunge poi che “per valutare se prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano esenti dall’IVA …, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva”, in particolare gli articoli 131, 133 e 134. Donde la conclusione che: • prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di “cure mediche” o di “prestazioni mediche alla persona”, qualora abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone; • le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico; • le circostanze che prestazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se interventi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrino nelle nozioni di “cure mediche” o di “prestazioni mediche alla persona”; • per valutare se prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano esenti dall’IVA a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva IVA, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del tito5/2013 9 Esenzioni IL PROBLEMA APERTO blematica. I trattamenti salo IX, capi 1 e 2, di tale Oggettività della qualificazione nitari estetici, come afferma direttiva quali, per quanto della prestazione la stessa ordinanza di rinriguarda l’articolo 132, I trattamenti sanitari estetici, come vio, possono essere effetparagrafo 1, lettera b), afferma la CGE, possono essere tuati tanto a scopo terapeudella direttiva, gli articoli effettuati tanto a scopo terapeutico tico che puramente cosmeti131, 133 e 134 della meche puramente cosmetico e la co e la valutazione, nel caso desima. valutazione, nel caso concreto, della concreto, della sussistenza Occorre rilevare, infine, che sussistenza dell’una o dell’altra dell’una o dell’altra finalità, l’Amministrazione finanziafinalità, per quanto svincolata dalla per quanto svincolata dalla ria svedese, a sostegno della volontà del paziente e rimessa volontà del paziente e ripropria tesi circa l’esenzio(giustamente) al giudizio clinico del messa (giustamente) al giune delle prestazioni in esamedico, non è agevolmente dizio clinico del medico, me, argomentava che “la riverificabile in modo oggettivo, non è agevolmente verificacerca dello scopo dell’opelasciando quindi spazio al rischio di bile in modo oggettivo, larazione o del trattamento in arbitraggio fiscale e di possibili sciando quindi spazio al riparola sarebbe estremamendistorsioni della concorrenza. schio di arbitraggio fiscale te vincolante per i prestatori e di possibili distorsioni di servizi e per le autorità fiscali” e comporterebbe la possibilità di “seri della concorrenza (6). Va ricordato, peraltro, che un orientamento anaproblemi di applicazione e di definizione”. Al riguardo, la Corte non pare abbia colto (o vo- logo a quello dell’autorità svedese era stato luto cogliere) la portata delle difficoltà applica- espresso dall’Agenzia delle entrate, quanto metive prospettate dall’autorità fiscale, essendosi no relativamente alle prestazioni di chirurgia limitata a ribattere che l’ipotesi che il soggetto estetica, che la circolare n. 4/E del 28 gennaio passivo eserciti nel contempo sia attività esenti, 2005 ha dichiarato infatti “esenti da IVA in sia attività imponibili ai sensi della direttiva, quanto sono ontologicamente connesse al benes“viene presa in considerazione con precisione da sere psico-fisico del soggetto che riceve la predetta direttiva, che la contempla e la disciplina stazione e quindi alla tutela della salute della ai suoi articoli 173 e seguenti”, prevedendo il persona”, trattandosi di “interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti meccanismo del pro rata. Una risposta, questa, che non sarebbe né perti- ad eventi pregressi di vario genere (ad esempio: nente né soddisfacente se le problematiche cui malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, accennava l’Amministrazione svedese riguar- ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psidassero, come pare lecito supporre, non certo la co-fisici alle persone”. Anche questo orientadeterminazione dell’IVA ammessa in detrazione, mento dell’Amministrazione domestica, dunque, ma piuttosto l’accertamento dei presupposti per va ora riletto alla luce della sentenza qui segnala qualificazione delle prestazioni come esenti lata. oppure imponibili. Del resto, la Corte di giustizia svolge attività interpretativa del diritto comunitario, statuendo principi di diritto la cui applicazione spetta alle Nota: autorità fiscali e giurisdizionali degli Stati mem- (6) Vero è che, in astratto, si può dire la stessa cosa di molte prestazioni di natura sanitaria (si vedano, ad esempio, la sentenza bri (oltre che alle stesse istituzioni comunitarie). CopyGene A/S del 10 giugno 2010, causa C-262/08, punti 34-37 e Osservazioni conclusive Nella prospettiva pragmatica considerata dall’Amministrazione finanziaria svedese, la statuizione della Corte - non certo innovativa, poiché del tutto in linea con i precedenti - si rivela pro- 10 5/2013 la coeva sentenza Future Healt Tecnologies Ltd, cit., in materia di prelievo e conservazione delle cellule cordonali staminali), ma sul piano concreto i trattamenti estetici, in relazione al loro oggetto, sono maggiormente e naturalmente più esposti al problema, potendo l’elemento discriminante tra l’intervento cosmetico e quello terapeutico consistere nel “disagio psicologico” lamentato dal paziente, di non facile accertamento.