I Fondi di solidarietà

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I Fondi di solidarietà
I Fondi di solidarietà
1. Introduzione
Il riordino degli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs 148/2015 ha riunificato in un
unico corpo normativo le diverse disposizioni relative agli strumenti di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di lavoro. L’intervento del legislatore non si è però
limitato ad un mero riordino dell’insieme delle norme previgenti ma ha cambiato in
maniera sostanziale la filosofia di fondo che sottende sia al diritto delle prestazioni sia
alla maggiore partecipazione dei datori di lavoro al relativo finanziamento. In termini
cronologici il Decreto Legislativo in questione si deve considerare aggiuntivo alle
misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria introdotte con il
precedente D.Lgs 22/2015. È bene a tal proposito ricordare che entrambi i decreti
legislativi sono stati emanati in attuazione della legge delega 183/2014.
Per i settori esclusi dalla sfera di applicazione di CIGO,CIGS e Mobilità il Decreto
Legislativo n.148/2015 ha razionalizzato la disciplina dei Fondi di solidarietà, istituiti
dalla Legge 92/2012 con la finalità di assicurare a tutti i lavoratori una tutela in
costanza del rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS. Nel fare
ciò, però, la normativa prevede interventi differenziati che continuano a realizzare
ancora trattamenti di integrazione salariale disomogenei. Di fatto ci troviamo ancora
davanti ad un sistema duale reso ancor più diversificato dall’abrogazione dal 1° luglio
2016 dei commi da 5 a 8 dell’articolo 5 della legge 236/93 che disciplinava i contratti
di solidarietà di tipo B) per i lavoratori occupati in aziende non rientranti nell’ambito
della disciplina della CIGS. Mentre per le aziende che possono godere dalla CIGS
continuano ad operare i contratti di solidarietà difensivi di tipo A) per un massimo di
24 mesi nel quinquennio con la possibilità di cumulo fino a 36 mesi con interventi per
altra causale, per tutte le altre aziende gli interventi di solidarietà sono
esclusivamente affidati ai Fondi di Solidarietà.
2. Il sistema dei Fondi di Solidarietà
Il sistema dei Fondi di solidarietà è stato introdotto dalla legge Fornero nel 2012 per
sostenere il reddito in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ai
dipendenti da aziende di settori non coperti dalla cassa integrazione ordinaria o
straordinaria per le causali previste dalla stessa normativa.
Il Titolo II (articoli 26-40) del D.Lgs 148 ne conferma sostanzialmente l'impianto
seppur con diverse modifiche: viene esteso in particolare il campo di applicazione
obbligatorio ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti,
compresi gli apprendisti, e che non rientrano nell'ambito della cassa integrazione
ordinaria e/o straordinaria.
Seppure il modello principale sia quello previsto dall’articolo 26 del D.Lgs 148/2015, il
legislatore ha individuato la presenza di ulteriori diverse tipologie di fondo che sono
riconducibili a:
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Fondi di solidarietà bilaterali.
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Fondo di solidarietà residuale.
Fondo di integrazione salariale.
In ogni caso la prestazione a favore dei lavoratori, sia in ipotesi di riduzione dell'orario
di lavoro che di sospensioni temporanee dal lavoro, consiste, per le cause integrabili,
in un assegno ordinario di importo almeno corrispondente a quello dell'integrazione
salariale, ossia pari all'80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le
ore non lavorate.
È bene ricordare che la Legge Fornero, con riferimento ai datori di lavoro esclusi dalle
norne relative alla CIGO e CIGS, laddove fosse stato presente un sistema consolidato
di bilateralità aveva previsto un modello alternativo di fondo bilaterale. In tale
circostanza le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, potevano adeguare la disciplina dei fondi bilaterali
esistenti (compresi i fondi interprofessionali) al nuovo sistema di fondi di solidarietà
bilaterali. Mentre i fondi che afferiscono alla sfera pubblica sono costituiti presso
l’INPS, nel modello alternativo, benché soggetto a vigilanza dell’Istituto, i fondi
rimangono a tutti gli effetti “puri” con la precisazione che tale tipologia interessa solo
quelli esistenti prima della legge.
Per quanto riguarda Il Fondo residuale (pubblico e non bilaterale) di cui all'articolo 28
del D.Lgs 148/15 destinato ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, non rientranti
nell'ambito di un fondo di solidarietà bilaterale, dal 1° gennaio 2016 diventa Fondo di
integrazione salariale (articolo 29), con l'assunzione di nuove caratteristiche e una
nuova disciplina. Il campo di applicazione è esteso ai datori di lavoro con più di 5
dipendenti, non rientranti nell'ambito di un fondo di solidarietà bilaterale. Le
prestazioni consistono in un assegno ordinario per una durata massima di 26
settimane in un biennio mobile; mentre per le aziende che mediamente occupano più
di 15 dipendenti l'assegno può essere erogato per una durata massima di 12 mesi in
un biennio mobile. La conditio sine qua non è che venga stipulato a livello aziendale
un accordo collettivo aziendale con organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative per la riduzione dell'orario di lavoro con l'obiettivo di evitare o ridurre
licenziamenti collettivi nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della Legge
223/91 oppure licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
3. I fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 D.Lgs n. 148/2015)
Come sopra ricordato l’articolo 26 del
Decreto Legislativo n.148/2015 ha
razionalizzato e ridisciplinato la normativa dei Fondi di solidarietà, istituiti dalla Legge
92/2012. Le nuove disposizioni prevedono un allargamento della platea delle imprese
aderenti, un’uniformità delle prestazioni erogate e la fissazione di un termine certo per
il loro avvio. Lo scopo dei fondi di solidarietà è quello di assicurare a tutti i lavoratori
una tutela in costanza del rapporto di lavoro fermo restando la causale di carattere
generale. Pertanto le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale debbono costituire specifici fondi di solidarietà
bilaterale con accordi o contratti collettivi per i settori che non rientrano nella CIGO e
nella CIGS rendendoli così obbligatoria per tutti i settori sopra richiamati che occupano
più di 5 dipendenti. Nel computo dei lavoratori rientrano anche gli apprendisti.
L’istituzione del fondo avviene presso l’INPS e con decreto del Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Finanze e dell’Economia. Le
prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano ai dirigenti salvo diversa
previsione espressamente richiamata dall’accordo o dal contratto. I fondi di solidarietà
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bilaterale non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS. I fondi
preesistenti al D.Lgs 148 dovevano adeguarsi alla nuova disciplina di cui all’art. 26
entro il 31 dicembre 2015. In mancanza di costituzione del fondo i datori di lavoro che
occupano mediamente più di 5 dipendenti dal 1 gennaio 2016 confluiscono nel fondo
di integrazione salariale costituito presso l’INPS.
3.1 Prestazioni
I fondi di solidarietà bilaterale oltre ad assicurare l’intervento economico in caso di
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause sopra richiamate possono
prevedere altre finalità riassumibili in tre linee di indirizzo che sono;
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative rispetto a quelle previste per
legge sia in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro sia in caso di
integrazione salariale in aggiunta a quelli previsti dalla vigente normativa;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito a quei lavoratori
che nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque
anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o di
riqualificazione professionale in concorso con i fondi nazionali o della UE.
Va comunque precisato che i fondi di solidarietà bilaterali possono essere costituiti
anche in settori di attività che rientrano nella CIGO. Inoltre per le imprese soggette
alla indennità di mobilità (artt. 4 e ss della legge 223/91) gli accordi collettivi possono
prevedere che il fondo venga finanziato con un’aliquota contributiva pari allo 0,30%
della retribuzione imponibili ai fini previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Sempre l’art. 26 del D.Lgs 148 prevede altresì che a tale fondo confluiscano anche
eventuali fondi interprofessionali con il relativo gettito.
Settori nell’ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il
perseguimento delle finalità di cui all’art. 26, c. 1, del D.Lgs n. 148/2015:
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•
settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di
assistenza;
settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo
Poste italiane;
settore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
settore del personale dipendente di aziende del settore del credito;
settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali;
settore marittimo – Solimare;
settore trasporto pubblico;
settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani
Settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali
alternativi di cui all’art. 27 del D.lgs citato:
• settore dell’artigianato;
• settore della somministrazione di lavoro.
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3.2 Presentazione della domanda
La domanda di accesso ordinario (da inviare per via telematica) alle prestazione di
tale fondo deve essere presentata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 148/2015, alla
struttura dell’INPS competente per territorio in relazione all’attività lavorativa non
prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa. I termini appena richiamati hanno natura ordinatoria e pertanto il mancato
rispetto dei termini citati non determina la perdita del diritto ma solo un slittamento
della sua efficacia. Va comunque sottolineato che la procedura di presentazione della
domanda è unica per tutti i fondi. La domanda è disponibile nel portale INPS www.
inps.it. Va inoltre sottolineato che i Fondi di solidarietà bilaterali contribuiscono anche
al finanziamento dei programmi formativi. Con Nota n. 5017 del 2 marzo 2016 il
Ministero del Lavoro ha precisato che i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante rientrano tra i beneficiari delle prestazioni del Fondo
di solidarietà per il sostegno al reddito; ne consegue che gli apprendisti,
indipendentemente dalla tipologia, vanno computati ai fini del raggiungimento della
soglia dimensionale dell’azienda.
4. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 D.Lgs 148/2015)
Il legislatore ha previsto che in alternativa ai Fondi di Solidarietà Bilaterali è
consentito, per via della loro peculiarità, nei settori dell’artigianato e della
somministrazione di lavoro il mantenimento di specifici fondi interprofessionali
costituiti ai sensi dell’art. 118 della legge n. 388/2000 e dell’art. 12 del D.Lgs
276/2003.
In
tali
settori
le
organizzazioni
sindacali
e
imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previo accordo collettivo,
potevano convenire che gli specifici fondi interprofessionali confluissero nei relativi
Fondi Bilaterali Alternativi di cui all’art. 27 del D.Lgs 148/2015 entro il 31 dicembre
2015. I Fondi Bilaterali Alternativi devono assicurare almeno una delle seguenti
prestazioni:
•
•
un assegno di durata e misura pari all’assegno di cui all’art. 30 comma 1 del
D.Lgs 148/2015;
l’assegno di solidarietà (art.31 del D.Lgs 148/2015), con eventuale diminuzione
del periodo massimo e comunque non inferiore a 26 settimane in un biennio
mobile.
Resta inteso che in assenza i datori di lavoro, aderenti ai suddetti fondi e che
occupano più di 5 dipendenti, possono richiedere a partire dal 1 gennaio 2016 le
prestazioni di cui al fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro che si verificano dal 1 luglio 2016.
Al fine di rendere operativi i fondi di solidarietà alternativi la legge affida alla
contrattazione collettiva il compito di definire, mediante uno specifico accordo o
all’interno del contratto collettivo di riferimento, i seguenti argomenti:
a) l’aliquota di contribuzione ordinaria di finanziamento che non può essere
inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale ripartita tra
datore di lavoro e lavoratore secondo i criteri stabiliti in contrattazione
collettiva;
b) le tipologie di prestazioni in funzione alle disponibilità del fondo;
c) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione del fondo
in maniera tale da garantirne l’equilibrio finanziario;
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d) l’eventuale possibilità di far confluire nel fondo una quota parte del contributo
previsto per il fondo interprofessionale costituito ai sensi dell’art. 118 della
legge n. 388/2000;
e) l’eventuale possibilità di far confluire nel fondo una quota parte del contributo
previsto per il fondo interprofessionale costituito previsto dall’art. 12 del D.Lgs
276/2003, prevedendo un’aliquota complessiva ordinaria di finanziamento a
carico esclusivo del datore di lavoro in misura non inferiore allo 0,30% della
retribuzione imponibile previdenziale:
f) la possibilità del fondo di contemplare prestazioni integrative, su durata e su
importi, di quanto previsto dalla legge nonché l’opportunità di prevedere un
assegno straordinario per il sostegno al reddito (Art. 26 comma 9 lettere a) e
b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo.
Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze dopo aver sentite le parti sociali istitutive del fondo
emana uno specifico Decreto per determinare:
-
i criteri volti a garantire la sostenibilità del fondo;
i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione del
fondo;
i criteri e i requisiti per la contabilità;
le modalità di rafforzamento della funzione di controllo e il monitoraggio
sull’andamento delle prestazioni del fondo.
5. Fondo di solidarietà residuale
In attuazione di quanto previsto dalla legge n.92/2012, con apposito DM del 7
febbraio 2014 veniva istituito il Fondo di solidarietà residuale. I destinatari di questo
Fondo sono i lavoratori occupati nelle imprese con più di 15 dipendenti che
appartengono a quei settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa
in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito uno specifico
Fondo di solidarietà bilaterale o un fondo interprofessionale.
Con successivi circolari l’INPS ha precisato l’individuazione delle imprese rientranti nel
Fondo residuale mediante il concetto di esclusione ovvero tutte le tipologie escluse
quelle dove si applicano l’integrazione salariale ordinaria e straordinaria. La normativa
in questione si applica anche ai dipendenti di aziende e amministrazioni non rientranti
nel comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs 165/2001 ovvero anche a quella aziende pubbliche
successivamente privatizzate anche se i lavoratori risultino ancora iscritti alla Cassa
Pensioni della Gestione dei dipendenti pubblici.
Per quanto riguarda l’aspetto dimensionale dell’azienda va sottolineato che il
personale part-time viene conteggiato in base all’orario individuale di riferimento.
Mentre non sono disciplinate dal Fondo residuale le imprese che non sono soggette ad
un fondo di solidarietà bilaterale o interprofessionale (es. settore artigianato) o che
rientrano in settori dove si applicano Fondi preesistenti (credito, assicurazioni, Poste,
trasporti, tabaccai ecc.). Sono altresì escluse dal Fondo le Università non statali
legalmente riconosciute, le imprese di gestione esattoriali e le imprese esercenti
attività di trasporto.
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6. Fondo di integrazione salariale (FIS)
6.1 FIS
L’articolo 26 del D.Lgs 148/2015 stabilisce che il Fondo di solidarietà residuale istituito
presso l’INPS assume a partire dal 1 gennaio 2016 la denominazione di Fondo di
integrazione salariale (FIS) e che a decorrere dalla stessa data a tale fondo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 29 dello stesso decreto legislativo in
aggiunta a quelle già contemplate nel fondo residuale. Sono beneficiari delle
prestazioni del FIS i lavoratori dipendenti delle aziende che non rientrano nel campo di
applicazione della normativa di Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria e che non
hanno costituito Fondi di Solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali
alternativi. La novità più rilevante è sicuramente rappresentata dall’ampliamento della
platea di riferimento per cui il FIS si applica a tutte le aziende che occupano almeno 5
dipendenti. Questo a significare che le aziende che si trovano nelle condizioni sopra
richiamate sono obbligate a versare al fondo di integrazione salariale costituito presso
l’INPS a partire dal 1 gennaio 2016 i contributi previsti dalla legge e dalla decretazione
ministeriale. È bene ricordare che ai fini della soglia dimensionale dell’impresa sono
computati gli apprendisti e che i lavoratori part-time contribuiscono per la rispettiva
quota parte del proprio orario di lavoro.
Sia il FIS che i fondi bilaterali hanno la funzione principale di garantire prestazione di
integrazione salariale anche se di durata e di tipologia differenziata. Tutti i fondi di
solidarietà, inoltre, possono prevedere che le prestazioni integrative possano
continuare ad essere erogate al lavoratore anche in ipotesi in cui questi accetti
un’offerta congrua di lavoro nella misura massima della differenza tra l’indennità
complessiva inizialmente prevista maggiorata del 20% e la nuova retribuzione. La
disciplina di tutti i Fondi e quindi anche del FIS sebbene limitatamente all’assegno di
solidarietà prevede in via preliminare alla fase concessoria la valutazione della crisi in
sede sindacale che deve comunque concludersi con un accordo sindacale (Mess. INPS
n. 1617 del 13 aprile 2016). Va inoltre evidenziato che in ipotesi di cessione o
trasferimento di azienda o di rami di azienda è possibile proseguire senza soluzione di
continuità i trattamenti di integrazione salariale purché l’operazione venga subordinata
alla stipula di un accordo o all’espletamento da parte del subentrante o di un nuovo
accordo o alla continuazione dell’accordo stesso mediante una comunicazione
sottoscritta dalle parti corredata di una manifestazione di interesse alla prosecuzione
dei programmi concordati precedentemente.
6.2 Contribuzione
Con DM del 3 febbraio 2016 n. 94343, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha adeguato il nuovo sistema ai sensi del D.Lgs 148/2015. Pertanto il precedente
Fondo residuale ha assunto la nuova denominazione di Fondo di Integrazione Salariale
definendone gli ambiti e la platea dei beneficiari così come sopra ricordato.
Il FIS è finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al Fondo e dei
lavoratori occupati presso le rispettive aziende con aliquote dello 0,65% per le aziende
con più di 15 dipendenti e dello 0,45% per le aziende da 5 dipendenti e fino a 15 di
cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore, a decorrere dal 1
gennaio 2016.
Al datore di lavoro che ricorre alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa è
fatto obbligo un contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa. I
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trattamenti di integrazione salariale sono autorizzati dalla struttura territoriale
dell’Inps e nel caso di aziende pluri-localizzate dall’Inps competente della sede legale
dell’azienda.
6.3 Prestazioni
Il FIS prosegue nella gestione condotta fino al 31 dicembre del 2015 dal Fondo
residuale e assicura di conseguenza misure di sostegno al reddito dei lavoratori
occupate nelle aziende escluse dalla normativa relativa alla CIGO e CIGS e che non
hanno costituito Fondi di solidarietà Bilaterali.
Il FIS dal 1 gennaio 2016 garantisce un assegno di solidarietà e nel caso di datori di
lavoro che occupano più di 15 dipendenti un assegno ordinario.
6.4. Assegno di solidarietà
Ai sensi dell’art.28 del D.Lgs 148/2015 il FIS garantisce dal 1 gennaio 2016 un
assegno di solidarietà a favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che
stipulano con le OO.SS. più rappresentative e firmatarie del CCNL di riferimento
accordi collettivi che stabiliscono riduzioni di orario al fine di evitare licenziamenti o
ridurre le eccedenze di forza lavoro all’interno della procedura di cui alla legge 223/91
o al fine di evitare licenziamenti individuali e plurimi per giustificato motivo oggettivo
ovvero per ragioni economiche (art. 31 del D.Lgs 148/2015).
L’assegno di solidarietà decorre dal 1 gennaio 2016 per le aziende che occupano
mediamente più di 15 dipendenti; mentre l’assegno di solidarietà decorre dal 1 luglio
2016 per le aziende che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti.
In ogni caso l’assegno di solidarietà viene corrisposto per un periodo massimo di 12
mesi in un biennio mobile. La misura dell’assegno di solidarietà per le ore non prestate
è quella prevista per le integrazioni salariali ordinarie. Gli accordi collettivi individuano
i lavoratori interessati alla riduzione di orario.
6.5 Riduzione d’orario
La riduzione massima dell’orario non può superare il 60% dell’orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori individuati dall’accordo collettivo. Per ciascun
lavoratore la riduzione complessiva dell’orario non può essere superiore al 70%
nell’arco di vigenza dell’accordo si solidarietà. La riduzione dell’orario decorre entro il
30° giorno dalla data di presentazione della domanda. Negli accordi collettivi vanno
specificate le modalità attraverso le quali vengono soddisfatte le esigenze di maggior
lavoro. Il datore di lavoro può modificare in aumento nei limiti dell’orario individuale e
contrattuale l’orario ridotto. In tal caso il lavoro prestato comporta un corrispondente
riduzione dell’assegno di solidarietà. Per l’ammissione dell’assegno di solidarietà il
datore di lavoro deve presentare entro 7 giorni all’INPS la relativa domanda in via
telematica e corredata di tutte le informazioni comprensive dell’intesa raggiunta con le
OO.SS.
6.6 Assegno ordinario
Ai sensi del comma 3 dell’art 29 del D.Lgs 148/2015 per i lavoratori dipendenti in
forza nelle imprese mediamente con più di 15 dipendenti il FIS garantisce per una
durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, oltre all’assegno di solidarietà,
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un assegno ordinario di importo pari almeno all’integrazione salariale in relazione alla
sospensione o alle causali di riduzione dell’attività lavorativa prevista dalla normativa
in materia di integrazioni salariali. La domanda di accesso all’assegno ordinario
erogata dal FIS deve essere presentato non prima di 30 giorni dall’inizio della
sospensione o riduzione eventualmente programmate e comunque entro e non oltre
15 giorni dall’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
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