Intervento Notaio Iaccarino - Studio Notarile Fasano Iaccarino
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Intervento Notaio Iaccarino - Studio Notarile Fasano Iaccarino
«Soluzioni innovative: - alla crisi del mercato immobiliare (Rent to buy); - All’efficienza dell’impresa (la trasformazione delle società in impresa individuale e le azioni a voto plurimo)» NAPOLI 27 MARZO 2015 L’evoluzione della clausola relativa al prezzo nell’attività notarile da Rolandino de’ Passaggeri al Rent to buy Giancarlo Iaccarino L’uomo si è evoluto di più negli ultimi 100 anni che non nei precedenti 6.800. Dal 5000 a.c. al 1800 Dal 1900 al 2014 L’uomo per circa 7.000 anni ha utilizzato il cavallo quale mezzo di locomozione. L’uomo in poco più di 100 anni è passato dal cavallo all’aereo supersonico Le tecniche redazionali relative al prezzo negli atti notarili si sono modificate maggiormente negli ultimi nove anni che non nei precedenti 750. Il Prezzo negli atti notarili dal 1250 circa (Rolandino de’ Passeggeri) al 2005. Per più di 750 anni le formule relative al prezzo sono rimaste pressoché invariate. Dal 2006 al 2014 In meno di 10 anni la tecnica redazionale relativamente al prezzo è mutata maggiormente rispetto ai precedenti 750 anni Dall’epoca di Rolandino de’ Passaggeri e di Jacopo da Lentini, dunque per più di 750 anni, le formule relative al p re z z o s o n o r i m a s t e pressoché invariate, potendosi rilevare come negli atti notarili, secondo una prassi costante, la relativa clausola risultava articolata sostanzialmente in tre punti. Accordo tra le parti circa la determinazione del prezzo Struttura della clausola Precisazione relativa al pagamento avvenuto di regola prima della stipula Quietanza con dichiarazione di non aver null’altro a pretendere Vendite Regno delle due Sicilie Il prezzo di tutti i sopra dettagliati, e descritti fondi, come nell’articolo precedente, si è fra essi contraenti fissato, convenuto, e stabilito, anche a parere di esperti dell’arte ed a corpo, e non a misura per la somma di ducati mille 1000 netti […] Ducati quattrocento al costituito Ilario Caccioppoli in soddisfazione e totale pagamento del credito di simil somma […] il costituito Ilario Caccioppoli dichiara di aver ricevuto, ed avuto i suddetti ducati quattrocento in contanti, effettivi, fuori banco, di giusto peso e valore […] Ducati venticinque il costituito To m m a s o d i M a r t i n o l i p a g a prontamente, ed in contanti d’argento al costituito Gesuè de Simone in soddisfazione e totale pagamento del succennato suo credito di simil somma, dichiarando questi di averli ricevuti […] ed i rimanenti ducati centoquattordici e grana venti compimento del suindicato prezzo di ducati mille 1.000 di tutti i fondi di sopra descritti, i costituiti venditori in solido dichiarano di aver ricevuto, ed essere in di loro potere rimasta in contanti effettivi fuori Banco, a qual’effetto rinunciano i venditori suindicati ad ogni eccezione in contrario Vendita del 4 febbraio 1915 Il complessivo prezzo delle cose vendute è tra le parti stabilito e convenuto in lire cinquemila così distinti: lire quattromiladuecento per la quota immobiliare, lire duecento per la mobiglia e lire seicento per le due vaccine. Delle dette lire cinquemila esso venditore De Martino Antonino dichiara, presenti me notaio e testimoni, di aver già ricevute lire tremila dal compratore Valentino Toti precedentemente alla stipula del presente atto […] Le altre lire duemila alla presenza di me notaio e testimoni vengono sborsate in tanti biglietti di Banca aventi corso legale nel R e g n o a l v e n d i t o re D e M a r t i n o dall’acquirente Toti […]. Vendita del 30 maggio 1923 Il prezzo della vendita, tenuto conto di tutto, è stato determinato dalle costituite parti, in lire quattrocentomila (L. 400.000), con vicendevole rinuncia ad ogni eccezione in contrario. Ta l e p re z z o v i e n e p a g a t o a l l a venditrice Duchessa di Presenzano Donna Enrichetta Ciccarelli per lire Duecentocinquantamila (L. 250.000) in contanti. La costituita Signora Duchessa di Presenzano Donna Enrichetta Ciccarelli ha in presenza di me notaio ritirato e numerata la detta somma di lire duecentocinquantamila in tanti biglietti di Banca, dichiarando che la stessa cede in conto del prezzo di vendita e rilascia quietanza. L e r e s i d u e l i r e centocinquantamila (L. 150.000) a compimento del prezzo totale della vendita, di lire quattrocentomila, saranno dal costituito compratore soddisfatte in cinque rate annuali di lire trentamila (L. 30.000) cominciando il pagamento della prima rata addì 4 maggio 1924, e senza interessi […] ESEMPI DI VECCHIE CLAUSOLE Vendita del 23 marzo 1942 Segue detta vendita per il convenuto prezzo di lire diciottomila nette che essi germani acquirenti signori Emma e Cesare Todeschini hanno contestualmente pagato, in parti uguali in contanti, al venditore sig. Fasulo, che, incassato il danaro ne rilascia ampia quietanza con dichiarazione di non avere altro a pretendere per detta causa. […] Vendite del 19 novembre 1959 Il prezzo delle vendite è stato di accordo determinato: a) In £. Unmilione (£. 1.000.000) per la vendita dei locali di proprietà del Dott. Cariello. Detto prezzo di £. 1.000.000 è stato pagato dal sig. Marzuillo per £. 250.000 precedentemente a questo atto e per £. 750.000 in tre rate annuali di £. 250.000 ciascuna con scadenze al 1 settembre 1960; 1 settembre 1961 e 1 settembre 1962 e frattanto senza interessi perché resta di prezzo così convenuta. Il dott. Cariello rilascia quietanza della somma di £. 250.000 prima d’ora ricevuta ed accetta le modalità di pagamento Vendita del 23 marzo 1965 Il prezzo di vendita è stato pattuito e determinato in lire duemilionicinquecentomila (2.500.000) detta somma è stata versata in precedenza del presente ed in contanti e della stessa il venditore accusa ricezione e rilascia quietanza, con dichiarazione di non avere altro a pretendere. Repertorio N. 17135 Raccolta N. 9619 VENDITA" REPUBBLICA ITALIANA" DATA Tre luglio duemilasei" -- 3 luglio 2006 – LUOGO - in Massa Lubrense (NA) alla Via IV Novembre, n.26/A, nel mio studio NOTARO ROGANTE Io sottoscritto GIANCARLO IACCARINO di Carlo, Notaro in Massa Lubrense con studio ivi alla Via IV Novembre n.26/A iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli - Torre Annunziata e Nola, […] ART. 3) - PREZZO Il prezzo della vendita convenuto dalle parti in complessivi euro 80.000,00 (ottantamilacento/00) è stato già pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice che ne rilascia quietanza a saldo. L’introduzione dei mezzi di pagamento diversi dal denaro nelle compravendite ha creato non pochi problemi, anche teorici. Si sono formate varie correnti di pensiero. Quando il prezzo non è pagato in contanti si ha una compravendita tipica? Vendita del 5 agosto 1907 Il prezzo di tale compravendita è stato di comune accordo convenuto e stabilito in lire seimila, che il signor Vincenzo D’Antonio ha pagato con una fede di credito del Banco di Napoli, Cassa S. Giacomo, in data due agosto millenovecentosette numero 3569, in testa ad esso signor Vincenzo D’Antonio, e con la seguente girata: […] LA FEDE DI CREDITO Verso la seconda metà del Cinquecento le banche meridionali creavano un nuovo titolo di credito, la fede di credito trasferibile mediante girata. Su di esso il girante poteva apporre indicazioni in merito alla clausola del pagamento a copertura del quale egli cedeva il titolo, ponendo anche specifiche condizioni alle quali subordinare il pagamento medesimo. Per mezzo della fede di credito le banche napoletane realizzavano due funzioni: offrivano alla clientela un servizio di verifica dell’adempimento delle condizioni contrattuali alle quali veniva subordinato un pagamento e introducevano nel sistema economico meridionale un titolo di credito trasferibile illimitatamente da persona a persona tale da svolgere tutte le funzioni concrete proprie della cartamoneta. TEORIE Cass. 18240/2002 Cass. 1939/2003 Ai sensi Art. 1277 c.c. «I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale […]» Solo gli assegni circolari possono essere utilizzati per estinguere l’obbligazione pecuniaria in alternativa alla carta moneta Datio in solutum Cass. 1351/1998 Cass. 10695/2003 nelle obbligazioni pecuniarie il debitore può a sua scelta pagare in moneta o mediante assegno circolare o altro mezzo idoneo ad assicurare al creditore la disponibilità della somma Cass. S.U. 26617/07 Secondo la dottrina p re f e r i b i l e l a n a t u r a giuridica del contratto di vendita non può essere messa in discussione anche se nell’atto viene stabilito che il prezzo deve essere pagato non in contanti bensì con titoli r a p p re s e n t a t i v i d e l l a prestazione in denaro, creati appositamente per surrogare la moneta. PRIMA Dei numerosi interventi del legislatore la clausola relativa al prezzo aveva fonti endo codicistiche Art. 1199 c.c. Art. 1498 c.c. Pagamento del prezzo Diri8o del venditore alla quietanza DOPO 1) Della L. 23 dicembre 2005, n. 226 (Prezzo valore) 2) Del D. L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella L. 4 agosto 2006 n. 248 (c.d. «Decreto Bersani») 3) Del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. (antiriciclaggio) 4) Della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. deposito prezzo) 5) Dall’art. 23 del D.L. 133/14 c.d. «Sblocca Italia» Il notaio ha dovuto prendere in considerazione, oltre ai principi generali contenuti nel codice, anche quelli scaturenti da tali nuove leggi. DOPO I su richiamati provvedimenti legislativi l’articolo del prezzo è divenuto molto più complesso e articolato. Rivoluzione copernicana nel modus operandi dei notai Art. 3)-Prezzo -modalità di pagamento-mediazione-ipoteca Prezzo Il prezzo della vendita è stato convenuto dalle parti in complessivi euro 1.000.000/00 (unmilione)/00. Ammonizioni Le parti ai sensi del D.P.R. 445/2000, in via sostitutiva di atto di notorietà, consapevoli delle responsabilità penali ed amministrative cui si incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, ad ogni effetto di Legge, dichiarano I - Modalità di pagamento - che il detto prezzo è stato regolato come segue: Assegni - euro 200.000,00 sono stati già pagati dalla parte acquirente mediante gli assegni che in copia, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaro, si allegano sub «…»; Bonifici - euro 200.000,00 sono stati già pagati dalla parte acquirente alla parte venditrice mediante quattro bonifici eseguiti sul Banco di Napoli dell’importo di euro 50.000,00 ciascuno che in copia, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaro, si allegano sub «…»; Il venditore di dette somme rilascia quietanza Deposito Ai sensi del comma 63 lettera …) dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, la parte acquirente mi consegna la complessiva somma di euro ... di cui - euro … a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, contributi; - euro … a titolo di tributi e imposte; - euro 600.000,00 a titolo di saldo prezzo. Annotazioni (eventuali) Tali somme vengono da me notaro annotate nel repertorio Somme e Valori al n. … e la relativa ricevuta viene rilasciata alla parte acquirente. Conto dedicato Le suddette somme verranno da me Notaro versate su apposito conto corrente dedicato in essere presso la Banca … n. .. Svincolo Eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto ai sensi della normativa vigente e verificata l’assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto e da questo risultante, provvederò ai sensi di legge e secondo quanto convenuto nella successiva regolamentazione a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo saldo prezzo. Regolamentazione della condizione di svincolo Le parti convengono che il notaio potrà svincolare la somma solo dopo che, eseguito quanto disposto dal comma 66, sia avvenuta la cancellazione dell’ipoteca legale in favore di Equitalia Polis S.p.A. nonché del pignoramento … Mediazione II -‐ che la vendita è stata conclusa senza l'intervento di alcun mediatore. Valore Catastale Ai sensi dell'art. 1 comma 497 della L. n.266/05, le parB dichiarano che sussistono tuCe le condizioni di applicazione del suddeCo disposto legislaBvo e pertanto chiedono che l'assolvimento di tuCe le imposte derivanB dal presente trasferimento avvenga su un valore imponibile determinato ai sensi dell'art.52, del D.P.R. 131/86, nella faLspecie in misura di euro 343.600,00 (trecentoquarantatremilaseicento/00). Onorario Ai sensi dell'art.1, comma 497, della L. n.266/05 e successive modificazioni, la parte acquirente godrà della prevista riduzione degli onorari notarili repertoriali. Le parti dichiarano - che il corrispettivo del trasferimento immobiliare è fissato in complessivi euro 400.000,00. Esso è corrisposto come segue: a) quanto ad euro 120.000,00 verranno versati, ai sensi di legge, da Tizio a Caio mediante il pagamento del canone mensile di euro 3.000,00 per 5 anni a partire dal primo canone con scadenza il … all’ultimo con scadenza il … da pagarsi a mezzo bonifico su indicazioni del creditore. Di tale canone euro 2.000,00 saranno da imputarsi in conto prezzo. Caio ne rilascerà quietanza; b) il saldo di euro 280.000,00 come per legge sarà corrisposto contestualmente all’esercizio del diritto di acquistare mediante bonifico da eseguirsi sul seguente IBAN:... Caio accusandone ricevuta, ne rilascerà quietanza. La complessità della formulazione dell’articolo relativo al prezzo concede al notaio due opzioni Controllo ed elencazione analitica delle modalità di pagamento Indagine approfondita idonea a far emergere le ulteriori motivazioni sottese all’operazione Questa seconda metodologia può comportare l’adozione di diverse fattispecie che, di volta in volta, disciplinano il rapporto obbligatorio. 1180 c.c.Adempimento del terzo ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 1197 c.c. Datio in solutum DELEGAZIONE ESPROMISSIONE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO ACCOLLO CESSIONE DEL CREDITO NOVAZIONE SOGGETTIVA NOVAZIONE REMISSIONE MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO COMPENSAZIONE CONFUSIONE IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELEGAZIONE ESPROMISSIONE e ACCOLLO Sono modificazioni dal lato passivo del rapporto obbligatorio che consistono o nell’aggiunta, o nella sostituzione di un altro soggetto debitorio, al soggetto originario (a mezzo di un negozio giuridico), senza che l’obbligazione resti alterata nella sua sostanza oggettiva, o resti estinta. DELEGAZIONE DEFINIZIONE È il primo caso di modificazione dell’obbligazione dal lato passivo che consiste in quell’operazione giuridica per cui un soggetto (delegante) fa promettere (delegazione di debito) ovvero fa eseguire (delegazione di pagamento), con effetto sul suo patrimonio, una determinata prestazione da un altro soggetto (delegato) verso un terzo (delegatario). Di debito Promessa di futuro pagamento Di pagamento Esecuzione immediata Pura Svincolata dai rapporti sottostanti DELEGAZIONE Titolata Collegata ai rapporti sottostanti Cumulativa Il delegante assume la veste di obbligato sussidiario Liberatoria Il delegante è liberato e si ha una successione nel debito RAPPORTI RAPPORTI DELLA DELEGAZIONE PASSIVA PROVVISTA Delegante Delegato VALUTA Delegante Delegatario FINALE Delegato Delegatario Nella vendita, ad esempio, il Delegante (venditore) è creditore del Delegato (acquirente) per il prezzo (provvista). Il Delegante è anche debitore del Delegatario (per un precedente rapporto di valuta scaturente ad es. da un mutuo). Atomistica Negozi indipendenti TEORIA Unitaria Negozio trilaterale a cui partecipano tre soggetti Delegante – Delegato - Delegatario Rapporti interdipendenti Tre dichiarazioni di volontà connesse. L’art. 1270 c.c., che prevede la revoca del delegante, dimostra che la delegazione può formarsi in modo contestuale o progressivo. Strutturale Unitarietà Funzionale Rapporti, originariamente indipendenti (valuta – provvista) trovano sbocco in un negozio unico. ESPROMISSIONE DEFINIZIONE È la seconda causa di modificazione dell’obbligazione dal lato passivo in virtù della quale in un preesistente rapporto obbligatorio tra debitore (espromesso) e creditore (espromissario) un terzo (espromittente), originariamente estraneo al suddetto rapporto, assume l’obbligazione del debitore. NATURA L’espromissione è un contratto bilaterale tra Espromittente (terzo) ed Espromissario (creditore) a prestazioni corrispettive. Solo dall’incontro di due volontà (cfr. art. 1987 c.c.), infatti, può discendere la liberazione del debitore (espromesso) o la degradazione della sua responsabilità che, a seguito dell’espromissione, diviene sussidiaria rispetto a quella dell’Espromittente. ESPROMISSIONE CUMULATIVA ESPROMISSIONE È un contratto a prestazioni corrispettive LIBERATORIA La corrispettività, da un lato si realizza con l’assunzione del debito da parte di un nuovo debitore e, dall’altro, con la liberazione (liberatoria) o la degradazione (cumulativa) del debitore originario. CAUSA La causa dell’espromissione è esclusivamente l’assunzione di un debito altrui. Pertanto, se il rapporto tra debitore e creditore è nullo viene meno anche l’espromissione. In ciò si discosta dall’art. 1180 c.c. che, invece, presuppone l’effettivo pagamento. MOTIVI La spontaneità dell’espromissione, di cui parlano dottrina e giurisprudenza, è utile a porre in luce che in tale figura i motivi che inducono l’Espromittente ad assumersi l’obbligazione sono totalmente irrilevanti sotto il profilo causale. Il rapporto sottostante tra Espromittente ed Espromesso resta relegato nella sfera dei motivi ed è utile per qualificare l’intervento del terzo che può essere donandi causa o a titolo oneroso. NON È UN CONTRATTO A FAVORE DEL TERZO Come precisato nella definizione, l’Espromissione presuppone l’esistenza di un rapporto giuridico in cui spontaneamente subentra l’Espromittente. Nel contratto a favore del terzo, invece, non preesiste alcun rapporto in quanto la prestazione dello stipulante è “nuova”. RAPPORTI Espromissione TRA I DIVERSI ISTITUTI può essere delegatio promittendi senza enunciazione del rapporto sottostante Adempimento del terzo può essere una delegatio solvendi senza enunciazione del rapporto sottostante. Nella delegazione, a dif ferenza dell’espromissione e dell’adempimento del terzo, manca la spontaneità. COMPENSAZIONE DEFINIZIONE La compensazione è l’elisione di due reciproche obbligazioni, fino al limite della loro concorrenza, tra due persone che sono obbligate l’una verso l’altra. COMPENSAZIONE LEGALE Art. 1243 1° co. GIUDIZIALE Art. 1243 2° co. VOLONTARIA Art. 1252 PRESUPPOSTI COMPENSAZIONE LEGALE Reciprocità dei debiti Rapporti intercorrenti tra le parti sostanziali Omogeneità Pecuniari della stessa valuta Certezza Rapporti non condizionati Liquidità Determinatezza dell’ammontare Esigibilità Scaduto il termine di pagamento OPERATIVITÀ DELLA COMPENSAZIONE LEGALE Teoria della efficacia estintiva immediata Se esistono i presupposti la compensazione opera ipso iure dal momento della coesistenza dei debiti. La volontà delle parti ha natura dichiarativa. Teoria che presuppone un atto di volontà delle parti Con il quale si imputano i reciproci debiti. Solo tale atto delle parti dà energia all’ef fetto estintivo delle obbligazioni. La volontà delle parti ha natura costitutiva ed è il motore della compensazione. Tale tesi prende le mosse dal fatto che la compensazione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice La parte ha l’onere di eccepirla. COMPENSAZIONE GIUDIZIALE DEFINIZIONE E’ quella pronunciata dal Giudice su richiesta di parte quando il debito della controparte opposto in compensazione è illiquido ma di facile liquidazione. In tal caso il Giudice apprezza anche l’interesse dell’opponente di evitare la condanna al pagamento di una prestazione a favore di un creditore che di là a poco dovrà pagargli l’equivalente. COMPENSAZIONE VOLONTARIA DEFINIZIONE E’ la compensazione negoziale voluta dalle parti che prescinde dai requisiti richiesti dalla compensazione legale o giudiziale. ANTIRICICLAGGIO CRITICITÀ DELLA COMPENSAZIONE TASSAZIONE ENUNCIAZIONE DEL DEBITO ex DPR 131/86 (3%) TASSAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI (Cass. 15585/2010) CASS. 15585/2010 In tema di imposta di registro, l'art. 22, comma primo, del D.P.R. 131/1986, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate; ne consegue che va assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci, già inserito tra le poste passive del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, e ciò a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento medesimo. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Bolzano, 22/12/2004) Germani Situazioni familiari Coniugi Figli Eva Francesco Iolanda Ciro Maria Grazia Annabella Carlo Concetta Michele IL CASO Prima di proprietà di Eva Per 2/4 Francesco Per 1/4 Iolanda Per 1/4 Il 9 maggio 1970, con atto a rogito del Notaio Romolo Romani, i tre germani Eva, Francesco e Iolanda acquistavano, rispettivamente per la quota di 2/4, 1/4 e 1/4, dalla signora Carmela un appartamento in Sorrento al Viale Nizza. La nipote Annabella, figlia del loro quarto fratello Ciro, intende acquistare insieme al fidanzato Michele, una casa da adibire a residenza familiare; più precisamente gli stessi hanno interesse a diventare proprietari dell’indicata unità immobiliare in Sorrento. Il prezzo convenuto con i venditori Eva, Francesco e Iolanda è di euro 1.000.000,00. Si precisa inoltre: a) che per una lite tra coeredi, oggi transatta, i venditori devono all’avvocato Manlio euro 30.000,00 per prestazioni professionali, mentre Ciro ha già corrisposto la sua quota; b) che in data 12 dicembre 2000 i venditori contrassero con San Paolo IMI un mutuo per euro 500.000,00; b1) che tale mutuo, dopo i primi anni di regolare ammortamento, non è stato più pagato dai mutuatari (odierni venditori); b2) che San Paolo IMI ha ceduto il credito a Fineuro S.p.A. attualmente ammontante ad un totale di euro 270.000,00; c) che presso il Tribunale di Torre Annunziata è pendente la procedura esecutiva n. …, scaturente da decreto ingiuntivo n. … c1) che pertanto sull’immobile è iscritta ipoteca giudiziale per euro 500.000,00 a fronte di un capitale di euro 250.000,00 oltre interessi e spese legali per euro 20.000,00. Inoltre, Ciro è comproprietario con i fratelli Eva, Francesco e Iolanda, per 1/4 ciascuno, di un altro appartamento nel condominio sito al Viale Nizza; in relazione a tale unità immobiliare, negli ultimi 10 anni Ciro ha corrisposto, anche per conto dei germani, per lavori straordinari nonché per oneri condominiali ordinari la somma di euro 80.000,00 e, quindi, è proporzionalmente creditore nei confronti dei germani per euro 60.000,00. - - - Le parti si rivolgono al notaio Giancarlo Iaccarino affinché perfezioni l’atto di vendita, precisando che: Annabella e Michele dispongono di euro 100.000,00 (50.000,00 ciascuno) ma i rispettivi genitori (Ciro e Carlo), per spirito di liberalità, sono disposti a finanziare, per la restante somma, l’acquisto; Eva, Francesco e Iolanda con il perfezionamento della vendita, intendono estinguere: a) il debito con l’avv. Manlio, b) il debito con la FINEURO S.p.A. e c) il debito nei confronti del germano Ciro, scaturente dall’avvenuto pagamento degli oneri condominiali innanzi precisato. L’Avv. Manlio è disposto ad intervenire in atto mentre l’ufficio legale della Fineuro S.p.A. ha fatto sapere, tramite e-mail, di non poter essere presente alla stipula e, pertanto, ha richiesto di ricevere la somma relativa al credito (né dal debitore né da alcuna delle parti che interverranno in atto), esclusivamente dal Notaio. A tal uopo, ha trasmesso al professionista le coordinare bancarie. IL CASO Soluzione proposta dal Notaio Annabella e Michele pagano parte del prezzo in parziale adempimento della propria obbligazione, ai sensi dell’art. 1498 c.c.; Ciro e Carlo pagano altra parte del prezzo in parziale adempimento dell’obbligazione dei propri figli, ai sensi dell’art. 1180 c.c.; Eva, Francesco e Iolanda, delegano ai sensi dell’art. 1269 c.c., Annabella e Michele, a versare le somme all’avv. Manlio e alla FINEURO S.p.A. per estinguere i loro debiti Ciro, infine, ai sensi dell’art. 1272 c.c. (espromissione), assume verso la parte venditrice l’obbligo di pagare la restante somma di euro 60.000,00. All’uopo i debiti tra espromittente (Ciro) e creditori (i venditori) verranno estinti ai sensi dell’art. 1241 c.c., per compensazione Repertorio n. Vendita Raccolta n. REPUBBLICA ITALIANA Data - Luogo NOTARO Venditori Eva Francesco Iolanda Acquirenti Annabella Michele Intervenuti Ciro Carlo Avv. Manlio Identità Io notaro sono certo della identità personale delle parti Notaro Le parti premettono Storia della provenienza Proprietà germani Eva, Francesco e Iolanda - che in data 9 maggio 1970, con atto a rogito del notaio Romolo Romani (rep. …registrato … e trascritto a …), Eva per 2/4, Francesco per 1/4 e Iolanda per 1/4 acquistavano da Carmela, un appartamento in Sorrento al Viale Nizza; Situazione relativa all’immobile - che sull’immobile in oggetto risulta iscritta ipoteca giudiziale in data … ai numeri … in favore di San Paolo IMI S.p.A. per euro 500.000,00 a fronte di un capitale di euro 250.000,00 nascente da decreto ingiuntivo n…. emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data … - che il San Paolo IMI SpA ha ceduto il suo credito a FINEURO S.p.A. attualmente ammontante ad un totale di euro 270.000,00; - che Eva, Francesco e Iolanda sono debitori nei confronti dell’avv. Manlio della somma di euro 30.000,00 per prestazioni professionali svolte dallo stesso professionista a seguito di una lite tra coeredi; - che Ciro e i germani Eva, Francesco e Iolanda, sono comproprietari per 1/4 ciascuno, di un altro appartamento in Sorrento al Viale Nizza posto al piano terra interno 15; - che Ciro, negli ultimi 10 anni, ha anticipato, anche per conto dei germani, la somma di euro 80.000,00 per lavori straordinari e oneri ordinari sull’immobile stesso; - Che, pertanto, vanta verso i germani un credito di euro 60.000,00; - che, ai sensi dell’art. 1104 c.c., ciascun partecipante alla comunione avrebbe dovuto contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento della cosa comune. Intenti delle parti - che Annabella e Michele intendono acquistare l’appartamento in Sorrento al Viale Nizza; - che non avendo tutta la disponibilità economica per procedere all’acquisto si sono rivolti ai rispettivi genitori Ciro e Carlo; - che Ciro e Carlo si sono dichiarati disposti a contribuire all’acquisto pagando parte del prezzo di vendita, ai sensi dell’art. 1180 c.c.; - che Eva, Francesco e Iolanda intendono estinguere: a) il debito con l’avv. Manlio, il debito con la FINEURO S.p.A. e c) il debito nei confronti del germano Ciro. PRECEDONO CLAUSOLE RELATIVE ALLA VENDITA […] ART. 3)-PREZZO-MODALITÀ DI PAGAMENTO-MEDIAZIONEIPOTECA Prezzo Il prezzo della vendita è stato convenuto dalle parti in complessivi euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Modalità di pagamento (Previa ammonizioni ex D.P.R. 445/2000) le parti e gli intervenuti (genitori della parte acquirente) dichiarano - che il prezzo viene regolato come segue: - Euro 100.000,00 vengono corrisposti direttamente da Annabella e Michele, in parziale adempimento della propria obbligazione ai sensi dell’art. 1498 c.c., con due modalità: Delegazione di pagamento (titolata-cumulativadi pagamento) Rapporti di provvista e di valuta Eva, Francesco e Iolanda (Deleganti), al fine di assegnare al loro creditore Manlio un nuovo debitore, ex art. 1268 e 1269 c.c., delegano, con il consenso degli stessi, Annabella e Michele (Delegati), a pagare parte del prezzo a loro dovuto (provvista) pari ad euro 30.000,00 direttamente all’avv. Manlio (Delegatario), sulla base del preesistente rapporto (valuta) di cui in narrativa, che a sua volta accetta. Rapporto finale I Delegati in virtù del rapporto instauratosi con il Delegatario versano allo stesso, che accetta, la somma di euro 30.000,00 mediante i mezzi di pagamento che in copia, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaro si allegano sub "…", Il Delegatario rilascia quietanza a saldo in relazione al suddetto rapporto di valuta. Assegni -euro 70.000,00 vengono corrisposti da Annabella e Michele ad Eva, Francesco e Iolanda, mediante mezzi di pagamento che in copia, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaro si allegano sub "…. " Delegazione di pagamento Rapporti di provvista e di valuta Eva, Francesco e Iolanda (Deleganti), al fine di assegnare al loro creditore FINEURO S.p.A. un nuovo debitore, ex art. 1268 e 1269 c.c., delegano, con il consenso degli stessi, Annabella e Michele (Delegati), a pagare parte del prezzo a loro dovuto (provvista) pari ad euro 270.000,00 direttamente alla FINEURO S.p.A. (Delegatario) , sulla base del preesistente rapporto (valuta) di cui in narrativa. Adempimento del terzo Euro 270.000,00 vengono corrisposti da Ciro e Carlo, in parziale adempimento ex art. 1180 c.c. dell’obbligazione dei rispettivi figli Annabella e Michele, nascente dalla suddetta delegazione di pagamento. Rapporto finale Ciro e Carlo, in luogo dei delegati Annabella e Michele, ai sensi dell’art. 1180 c.c., in virtù del rapporto instauratosi tra Delegati e Delegatario nonché delle istruzioni da quest’ultimo impartite, versano al notaio la somma di euro 270.000,00 mediante: Deposito * assegno circolare intestato al Notaio. Detta somma viene depositata ed annotata nel registro delle somme e dei valori al numero … di repertorio. Svincolo del deposito La somma depositata sarà a cura di me notaio versata alla parte delegataria a mezzo bonifico. La documentazione bancaria costituirà prova dell’effettivo ed avvenuto pagamento. Assegni - euro 570.000,00 vengono corrisposti da Ciro e Carlo in parziale adempimento ex art. 1180 c.c. dell'obbligazione della parte acquirente in favore di Eva, Francesco e Iolanda mediante mezzi di pagamento che in copia, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaro si allegano sub "…". Espromissione cumulativa Ciro, estraneo al rapporto tra venditori e acquirenti, infine, ai sensi dell'art. 1272 c.c., senza essere obbligato da un rapporto sottostante e quindi spontaneamente, assume verso la parte venditrice, che accetta, l'obbligazione di pagare euro 60.000,00. Compensazione Tale debito di euro 60.000,00, per accordo tra l'intervenuto/espromittente e i venditori/creditori, viene estinto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 e segg. c.c., mediante compensazione, per i corrispondenti importi, del debito nascente dall'espromissione di cui sopra con il credito di pari importo che l'intervenuto, ai sensi dell’art. 1104 c.c., vanta verso la parte venditrice per la proporzionale quota (3/4 di 80.000,00) corrisposta e relativa ad oneri ordinari e straordinari sostenuti quale comproprietario di un altro appartamento nel condominio “Viale Nizza”. I suddetti debiti sono omogenei, certi, liquidi ed esigibili e non rientrano in alcune delle ipotesi vietate di cui all'art. 1246 c.c. Le parti, ricorrendo tutti i presupposti per la operatività della compensazione legale, hanno inteso elidere i rispettivi debiti facendo valere la situazione di compensabilità. Pertanto, ai sensi dell'art. 1242 c.c. i debiti, per le quantità corrispondenti, sono estinti dal giorno della loro coesistenza. Quietanza Dell'intero prezzo di vendita la parte venditrice rilascia quietanza a saldo. SEGUONO CLAUSOLE RELATIVE ALLA VENDITA […] Le donazioni dei familiari In caso di contestazione sull’acquisto di un immobile, il contribuente può provare che l’incremento è dovuto a elargizioni di familiari. Bisogna, però, dimostrare che le elargizioni siano pressoché contemporanee all’acquisto e produrre copia degli assegni circolari emessi in favore del venditore (Cass. 21661/2010). Il notaio che non descrive analiticamente le modalità di pagamento effettuate da un terzo, può causare almeno cinque inconvenienti: 1 Donazione di denaro, nulla per mancanza di forma 2 Disparità di trattamento tra coeredi 3 Indeterminatezza dei rapporti tra coniugi 4 Rendere necessario un successivo atto enunciativo (c.d. expressio causae) 5 Verifica fiscale Cass. 21661/2010 Grazie per la cortese attenzione Notaio GIANCARLO IACCARINO [email protected]