Allegato n. 1 - Società della Salute di Firenze

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Allegato n. 1 - Società della Salute di Firenze
Regolamento di attuazione dell’accordo fra l’Azienda Sanitaria di
Firenze, l’Associazione Sindacale Titolari di Farmacia di Firenze e la
CISPEL - Commissione farmacie in applicazione della Delibera della
Giunta Regionale n. 113 del 20.2.2006
1. Dei Prodotti
Il presente regolamento è riferito ai prodotti di cui al listino regionale previsto all’articolo 3 dell’allegato A della
DGRT 113/06 e successive integrazioni intervenute e modifiche.
Le farmacie gestiscono in proprio tali prodotti e li consegnano agli assistiti autorizzati secondo le specifiche
della ASL 10.
2. Del Sistema informativo e organizzazione
Il sistema informativo dell’intero progetto è articolato su una piattaforma intranet istallata presso idoneo
server. I Presidi aziendali accedono ai servizi di detta piattaforma utilizzando un browser ed un accesso
internet.
Le specifiche del sistema informativo sono descritte nell’allegato tecnico mentre gli adempimenti degli
assistiti, sono di seguito dettagliati e rappresentati nell’allegato 1.
1. l’accesso alla assistenza integrativa regolamentata dalla DGRT 113/06 è attivato da una prescrizione
medica redatta su ricettario del SSN;
2. la prescrizione medica di cui al punto 1) viene “autorizzata” dai competenti Presidi della Azienda
Sanitaria di Firenze e trasformata in un piano terapeutico con scadenza predefinita;
3. L’Azienda Sanitaria di Firenze indica la tipologia dei prodotti sulla base dell’allegato A della DGRT
113/06, la durata del piano e le quantità medie mensili. Nel caso in cui il confezionamento dei prodotti
non consenta consegne rispettando le quantità medie mensili autorizzate, le consegne potranno
variare in accordo al confezionamento stesso, ferma restando la quantità totale dei prodotti erogati;
4. il piano terapeutico di cui al punto 2) viene consegnato agli assistiti (o loro delegati) e consente
l’accesso alla erogazione dei prodotti autorizzati presso qualsiasi farmacia convenzionata della
Azienda Sanitaria di Firenze.
5. il rinnovo del piano terapeutico o variazioni dello stesso, sono di nuovo “autorizzate” mediante
prescrizione medica redatta su ricettario del SSN.
3. Delle Farmacie Convenzionate
Le Farmacie pubbliche e private ed i dispensari farmaceutici devono:
a) erogare al pubblico, dietro autorizzazione specifica della ASL 10, i materiali previsti nel regionale di
cui all’articolo 3 dell’allegato A alla DGRT 113/06 e successive integrazioni intervenute e modifiche.
La autorizzazione della ASL 10 sarà effettuata sulla base della denominazione comune riportata nel
predetto listino regionale e successive integrazioni intervenute, sarà inoltre cura delle singole
farmacie concordare con il paziente lo specifico prodotto commerciale da questo richiesto;
b) al momento della consegna dei prodotti, deve essere compilato un apposito modulo nel quale sono
evidenziati gli estremi dei prodotti consegnati oltre al nome e cognome del paziente, indirizzo e
codice fiscale e riferimento alla autorizzazione. Alla predetto modulo di consegna dovranno essere
apposte le fustelle con codice a barre dei prodotti consegnati e la firma per ricevuta, di chi a ritirato i
prodotti stessi;
c) erogare strumenti o quanto altro necessario all’impiego terapeutico e/o diagnostico dei prodotti
riportati nel predetto listino regionale e successive integrazioni intervenute e modifiche;
d) dare la possibilità agli assistiti di accedere alla erogazione dei prodotti oggetto del presente
regolamento durante tutto l’orario di apertura delle farmacie stesse, mettendo a disposizione degli
assistiti stessi un farmacista per tutte le richieste di spiegazioni e/o consigli riguardo all’impiego dei
prodotti autorizzati;
e) non richiedere nessuna compartecipazione finanziaria agli assistiti per i predetti servizi.
f) Consegnare mensilmente alla ASF apposita distinta riepilogativa delle consegne effettuate
unitamente alle bolle di consegna. Distinta e bolle di consegna seguono i tempi e le modalità di
gestione delle ricette relative alla farmaceutica convenzionata.
4. Dell’ Azienda Sanitaria di Firenze
I Presidi coinvolti nella gestione del presente accordo, così come individuati dalla Azienda ASL di Firenze
devono:
a) autorizzare il piano terapeutico per i prodotti di cui al listino regionale per ogni singolo paziente
utilizzando apposito programma Web di cui al punto 2. Le autorizzazioni saranno effettuate secondo
le indicazioni del Medico prescrittore, eventualmente integrate da quanto stabilito da regolamenti
aziendali e linee guida regionali. L’autorizzazione sarà comunque condivisa con il paziente al quale
sarà rilasciato apposito documento cartaceo. Le autorizzazioni di cui al presente punto non potranno
essere comunque valide oltre dodici mesi.
b) Mensilmente al momento e nei tempi della consegna delle ricette relative all’assistenza farmaceutica
convenzionata, le farmacie produrranno le bolle di consegna comprovanti la erogazione dei prodotti
unitamente a apposita distinta riepilogativa dei compensi stabiliti dalla deliberazione GRT 113/06.
c) Le competenze di cui al precedente punto b) saranno liquidate mensilmente con riserva di successivi
controlli.
d) Tutti i dati delle bolle di consegna saranno acquisiti su apposito database, mediante lettura ottica.
5. Delle modalità distributive
I prodotti oggetto dell’accordo, se autorizzati dalla ASL 10, devono essere messi a disposizione del paziente
al momento della presentazione per il ritiro in farmacia. Nel caso di momentanea assenza dei prodotti nella
farmacia stessa, questa li metterà a disposizione del paziente nel più breve tempo possibile, comunque di
norma non oltre il terzo giorno dalla presentazione stessa.
Le Farmacie convenzionate si impegnano a concorrere alla elaborazione di un progetto aziendale per forme
di erogazione a domicilio i prodotti del presente regolamento qualora il paziente sia definito “fragile”, secondo
un algoritmo di individuazione messo a punto dai servizi aziendali con la partecipazione dei rappresentanti
delle stesse farmacie;
6. Attività di controllo e vigilanza
Le attività farmaceutiche della ASL 10 devono:
a) effettuare i dovuti controlli sui moduli di consegna spedite e sul sistema nel suo intero, trasmettendo i
casi oggetto di contestazione alla Commissione di cui al punto 10 dell’accordo con le farmacie. La
stessa Commissione (integrata dai responsabili dei servizi di zona della ASL 10 e delle Associazioni
dei pazienti per le patologie oggetto della predetta assistenza) può proporre modifiche al presente
regolamento in funzione di casistica non prevista dallo stesso.
b) Attivare indagini a campione sulla qualità e tempestività del servizio reso agli utenti dalle farmacie
convenzionate evidenziando eventuali criticità.
c) Analizzare i dati delle autorizzazioni e della lettura ottica delle bolle di consegna.
L’attività di vigilanza è esercitata sulla base delle segnalazioni e della documentazione evidenziata e
trasmessa dalle attività farmaceutiche della ASL (flussi informatici, report, ricette).
In caso di accertata irregolarità nella consegna dei prodotti e/o comportamenti reiteratamente scarsamente
collaborativi, la Commissione di cui al punto 10 dell’accordo con le farmacie può irrogare le seguenti
sanzioni:
a) richiamo;
b) non ammissione al pagamento della quote di spettanza;
c) esclusione definitiva dal servizio con diffusione a tutto il personale sanitario coinvolto nell’assistenza
integrativa;
La Commissione, inoltre, segnala alla Direzione Generale della ASL eventuali inosservanze dell’Accordo da
parte delle strutture aziendali per i provvedimenti interni di conseguenza.
La Commissione, integrata dai rappresentanti dei Servizi di Zona, e dai Rappresentanti delle Associazioni dei
pazienti coinvolti nel predetto Accordo, elabora i programmi assistenziali previsti nell’articolo 5 dell’allegato A
alla DGRT 113/06.
8. Rapporti economici.
I rapporti economici fra l’Azienda ASL di Firenze e le singole farmacie saranno regolati nei termini di cui alla
citata DGRT 113/06 art 5. Per le farmacie che saranno in grado di fornire just in time i dati di consumo dei
farmaci la quota prevista dal comma 2 dell’art. 5 è maggiorata di 0,10 €.
La Azienda Sanitaria di Firenze si impegna a rendere disponibili alle farmacie convenzionate tutte le banche
dati utili ai fini fiscali, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili ai fini della privacy.
Per le farmacie rurali sussidiate, in ragione del servizio continuativo mediante reperibilità telefonica, nell’arco
di 12 ore al giorno, viene corrisposta una quota forfetaria pari a 1.500 € l’anno. L’erogazione di tale quota
aggiuntiva è subordinata a dichiarazione da parte del titolare della attivazione della predetta reperibilità alla
Commissione di cui all’art 10 dell’accordo con le farmacie, nella quale si indicano anche le modalità di
comunicazione del servizio ai pazienti. Tali modalità saranno verificate in sede di ispezione ordinarie delle
singole farmacie.
Ai fini del pagamento la Farmacia, in occasione della presentazione mensile della D.C.R. delle spettanze
convenzionali ex DPR 371/98, espone anche le somme, comprensive di IVA, relative alla presente attività ai
sensi della DGRT 113/06. Tali somme relative alla attività di cui al presente regolamento saranno
mensilmente prodotte anche su fatture quietanzate.
Qualora i prezzi dei prodotti di cui all’allegato A della citata DGRT 113/06 risultino inferiori rispetto alle
aggiudicazioni degli stessi da parte di ESTAC centro, le farmacie sono autorizzate a tariffare i prodotti erogati
utilizzando i prezzi di aggiudicazione.
Azienda Sanitaria di Firenze
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Associazione Sindacale Titolari di
Farmacia della provincia di Firenze ___________________________________________
CISPEL Commissione Farmacie
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Firenze lì ______________________________
ALLEGATO 1 – illustrazione del percorso del paziente
PRESCRIZIONE MEDICA
CUSTOMER CARE ASF
AUTORIZZAZIONE ASF
COGNOME
NOME
COD. FISC.
PRODOTTI
QUANTITA’
SCADENZA
AUTORIZ.
N°AUTORIZ.
COD. RICETTA
FARMACIA