Attività legislativa del Consiglio XIII legislatura

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Attività legislativa del Consiglio XIII legislatura
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
DEL CONSIGLIO NELLA TREDICESIMA LEGISLATURA
La presente pubblicazione è edita a cura del Servizio Commissioni
del Consiglio Regionale della Sardegna
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Stampa: Sainas Industrie Grafiche - Via Agnelli, sn - Villaspeciosa - Cagliari
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Il presente volume riepiloga l’attività svolta dal Consiglio regionale nel corso della
tredicesima legislatura, iniziata il 14 luglio 2004 e conclusa il 18 marzo 2009.
Il volume è diviso in cinque parti.
Nella prima sono raccolte, con l’illustrazione e i dati più significativi sull’iter seguito,
le proposte e i disegni di legge presentati. Gli stessi progetti sono anche classificati sulla base
della titolarità dell’iniziativa, della materia trattata, dei diversi risultati ottenuti. I provvedimenti trasformati in legge sono riportati per anno di promulgazione e per materia. Si è inoltre
dato conto delle controversie di legittimità costituzionale e dei conflitti di attribuzione che
hanno interessato leggi regionali.
Nella seconda sono elencate le proposte di legge nazionale, le proposte di inchiesta
consiliare, le proposte di legge di iniziativa popolare e le relazioni finalizzate alla richiesta di
costituzione di comune autonomo presentate con l’illustrazione dei contenuti e dei risultati
raggiunti nell’iter di approvazione.
La terza comprende gli schemi di norme di attuazione, i regolamenti, i programmi, i
documenti, i pareri richiesti alle Commissioni, le indagini conoscitive, le inchieste consiliari,
le petizioni, con l’esito ottenuto nelle Commissioni e in Assemblea, e le risoluzioni approvate
dalle Commissioni.
La quarta contiene le mozioni, con il relativo esito, e gli ordini del giorno approvati
dall’Assemblea.
L’ultima parte, infine, contiene la composizione del Consiglio regionale a fine legislatura, dell’Ufficio di Presidenza nel corso della legislatura e il quadro riepilogativo numerico
dell’attività svolta nella legislatura dalle Commissioni e dall’Assemblea.
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Il volume è stato curato dalla dott.ssa Anna Dessanay e dalla dott.ssa Giulia Pautasso.
Le note illustrative dei progetti di legge e delle proposte di legge nazionale sono state
elaborate, rispettivamente per settore di competenza, dai dottori Gianfranco Cocco, Renato
Costa, Anna Dessanay, Alfonso Di Giovanni, Rita Gatto, Alessio Loi, Marcella Massa, Marcello Tack e dai dottori Noemi Atzei, Alessio Balistreri, Maria Cristina Caria, Fabrizio Contu,
Danilo Fadda, Giuseppe Serra, Michele Sias, Elisabetta Usai.
I dati dell’archivio sono stati elaborati dalle signore Lucia Manus e Marina Siddu.
Hanno collaborato inoltre i signori Giancarlo Ascione, Dario Deriu, Franco Marongiu, Alessandra Murino.
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PARTE PRIMA
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PROGETTI DI LEGGE/STAT
IN ORDINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE ILLUSTRATIVE
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NORME GENERALI SUL REFERENDUM.
Presentata dai Consiglieri regionali Balia G. - Maninchedda G.P. - Corrias A. - Cuccu
G. - Cugini R. - Orrù G.B. - Sanna Francesco - Uras L. il 7 novembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
L’articolo 15 dello Statuto speciale sardo prevede che, con legge approvata con procedimento rinforzato (c.d. legge statutaria) venga disciplinato, tra gli altri oggetti, l’istituto del referendum. Questo itinerario può essere perseguito attraverso un progetto di legge che disciplini in
modo organico tutte le materie richiamate dall’articolo 15 citato o, come nel caso della presente
proposta, regolando specifici principi e demandando alla legislazione successiva l’integrazione
della disciplina. La proposta di legge, una volta approvata dal Consiglio regionale, consente la
predisposizione di una disciplina analitica e organica del referendum attraverso una successiva
legge ordinaria della Regione che ne rispetti le regole e i principi. In via transitoria, il testo proposto prevede l’applicazione delle leggi regionali attualmente vigenti in materia di referendum.
La proposta di legge prevede l’istituzione di tre tipi di referendum: abrogativo, propositivo e consultivo.
La proposta di legge statutaria non è stata esitata dalla Commissione.
2 -
NORME IN MATERIA DI ELEZIONE DEL PARLAMENTO REGIONALE, FORMA
DI GOVERNO ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI SARDI ALL’ESTERO.
Presentata dai Consiglieri regionali Ladu S. - Murgioni E. - Onida P. il 21 febbraio
2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge statutaria prevede nuove norme per l’elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori, nonché norme sulla forma di governo,
sulla partecipazione al voto degli emigrati sardi e sui casi di ineleggibilità e incompatibilità dei
Consiglieri regionali. In particolare la proposta prevede la designazione da parte degli elettori
e l’elezione consiliare del Presidente della Regione, riconduce a 80 il numero dei Consiglieri
regionali, prevede una circoscrizione estera per eleggere 5 consiglieri e l’elezione dei restanti
75 sulla base delle circoscrizioni provinciali, con sistema proporzionale e premio di maggioranza. Altri particolari aspetti contenuti nella proposta sono la previsione della mozione di
sfiducia costruttiva, rivolta dal Consiglio regionale al Presidente della Regione, e l’elezione
del Presidente del Consiglio regionale (al quale, peraltro, spettano nuovi poteri rispetto a quelli
attualmente attribuitigli) da parte dell’Assemblea integrata da 24 rappresentanti della Consulta
delle autonomie.
La proposta di legge statutaria non è stata esitata dalla Commissione.
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3 -
NORME PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Capelli R. - Oppi G. - Amadu S. - Biancareddu A.M.
- Cappai A. - Cuccu F.I. - Randazzo A. l’8 marzo 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge statutaria disciplina le modalità di elezione del Consiglio regionale
(composto da 60 Consiglieri), del Presidente della Regione e dei membri della Giunta, i rapporti tra gli organi della Regione (attraverso previsioni che tendono a riequilibrare i rapporti
tra Presidente e Consiglio, valorizzando la posizione di quest’ultimo), la mozione di sfiducia
e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri, degli Assessori e del Presidente. In
relazione all’elezione del Consiglio regionale la proposta prevede, in particolare, l’attribuzione
di un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione di liste che ottiene il maggior numero di
voti validi in ambito regionale e l’abolizione del listino regionale. La proposta prevede, inoltre,
una forma di governo di tipo parlamentare con l’elezione consiliare del Presidente della Regione (designato dalla coalizione vincente e confermato dagli elettori) e degli Assessori proposti, il
subentro del Vicepresidente in caso di dimissioni volontarie, morte o impedimento permanente
del Presidente, nuove elezioni in caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente, la mozione di sfiducia del singolo Assessore.
La proposta di legge statutaria non è stata esitata dalla Commissione.
4 -
INCOMPATIBILITÀ, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E RISOLUZIONE DEL
CONFLITTO DI INTERESSI. ISTITUZIONE DELL’AUTORITÀ REGIONALE
GARANTE DELLA TRASPARENZA E DELL’ETICA PUBBLICA.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione Soru R. il
20 maggio 2005
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge statutaria disciplina i casi di incompatibilità del Presidente della
Regione, dei Consiglieri regionali e degli Assessori. Esso prevede, inoltre, un sistema di incompatibilità e divieti contrattuali finalizzato a evitare il sorgere di conflitti tra il perseguimento dell’interesse pubblico e degli interessi privati soprattutto in riferimento al problema della
proprietà o controllo di società per azioni quotate nel mercato azionario che stipulano contratti
o accordi con la Regione o che abbiano influenza rilevante nel settore delle comunicazioni. Il
disegno, al fine di assicurare il rispetto della disciplina ivi contenuta, prevede l’istituzione dei
una Autorità garante della trasparenza e dell’etica pubblica.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
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LEGGE STATUTARIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore degli affari generali,
personale e riforma della Regione Dadea M. il 30 novembre 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 312 del 7 marzo 2007.
Trasformato nella legge regionale statutaria n. 1 del 10 luglio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 23 del 18 luglio 2008.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 149 dell’8 maggio 2009.
Il disegno di legge statutario si propone di dare attuazione all’articolo 15 dello Statuto
per la parte relativa alla forma di governo della Regione, ad alcuni aspetti del funzionamento
degli organi regionali e alla partecipazione popolare.
Nel preambolo vengono individuate le ragioni storiche e attuali dell’autonomia e della
specialità regionale e i principi sottesi al testo. L’articolo 1 delinea l’oggetto della legge includendovi anche il rapporto fra la Regione e gli enti locali.
Il titolo secondo è dedicato alla partecipazione. Vi sono incluse disposizioni relative
all’accesso ai documenti e all’informazione, alla diffusione dell’accesso alle reti tecnologiche,
all’efficienza dell’amministrazione.
È poi dettata la disciplina in materia di referendum regionali. Per tutti è previsto il quorum di almeno un terzo dei votanti e la maggioranza dei voti validi, il divieto di riproposizione
del medesimo quesito per quattro anni, il divieto di indizione nei quattro mesi successivi e nei
quattro mesi antecedenti l’elezione del Consiglio regionale.
Sono previsti: il referendum abrogativo di leggi, regolamenti o atti generali su richiesta
di diecimila elettori; il referendum propositivo per l’approvazione di una proposta di legge o
di regolamento non approvata dal Consiglio entro tre mesi dalla sua presentazione da parte di
diecimila elettori; il referendum consultivo indetto dal Consiglio regionale su richiesta di un
terzo dei consiglieri.
Per tutti i tipi di referendum è previsto il limite di materia; l’ammissibilità è verificata
dalla Consulta di garanzia statutaria cui è affidata anche la verifica della regolarità della richiesta.
Nel titolo III è disciplinata la forma di governo. Sono dettate norme generali in materia
di esercizio del mandato politico e del rendiconto degli eletti sulla loro situazione patrimoniale.
È previsto il limite di due mandati per sindaci, Presidenti di province e Presidente di Regione.
È previsto il limite di tre mandati per i consiglieri comunali, provinciali, regionali.
Le disposizioni sul Consiglio regionale prevedono: il numero di 80 consiglieri; la durata
di cinque anni, l’autonomia contabile, organizzativa, funzionale; per il sistema elettorale l’obbligo di assicurare la rappresentanza a tutte le province e la parità di accesso fra uomini e donne
anche con l’adozione di apposite misure di pari opportunità.
Al Consiglio competono l’approvazione delle leggi e il controllo sull’attività della Giunta. È previsto che il Regolamento del Consiglio assicuri alle opposizioni garanzie in materia
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di tempi di lavoro; partecipazione alle delegazioni; di comunicazione esterna riguardo alle
iniziative adottate.
Sono disciplinate le modalità di elezione del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di
Presidenza e i compiti del Presidente. È prevista la composizione in gruppi. Per quanto non
disciplinato si rinvia al Regolamento interno.
È prevista l’elezione diretta del Presidente della Regione contestualmente al Consiglio
regionale. Il Presidente rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta, nomina e revoca
gli Assessori (su cui il Consiglio esprime un parere motivato), illustra al Consiglio il programma nella prima seduta e a metà mandato il rendiconto di attuazione; indice le consultazioni,
promulga le leggi.
Il Presidente può nominare propri delegati per specifici obiettivi e un sottosegretario alla
Presidenza che partecipa alle sedute di Giunta senza farne parte.
La Giunta è composta da otto Assessori (fra cui ciascun genere è rappresentato in misura
non inferiore a un terzo) oltre che dal Presidente che la presiede. La Giunta attua il programma
di governo nel rispetto degli indirizzi del Presidente, adotta i disegni di legge, gli atti di programmazione economica e finanziaria, i ricorsi alla Corte Costituzionale. Gli Assessori, nel
rispetto degli indirizzi del Presidente, svolgono gli affari a essi delegati.
La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere.
Il Consiglio può esprimere una mozione motivata di sfiducia al Presidente, da approvare
a maggioranza assoluta e per appello nominale. L’approvazione comporta lo scioglimento del
Consiglio e la indizione di nuove elezioni. Presidente e Giunta rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione. Analogamente le dimissioni del Presidente danno luogo a scioglimento;
in tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
È prevista la ineleggibilità sia alla carica di Presidente che a quella di Consigliere regionale di presidenti di provincia e di sindaci di comuni con più di diecimila abitanti, salvo che
questi rinuncino alla carica al momento dell’accettazione della candidatura.
È dettata una articolata disciplina in materia di incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, di Assessore e di consigliere regionale. Sono incompatibili tutti i presidenti di
provincia, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali e i presidenti dei consigli comunali e
provinciali. È previsto l’obbligo della stipula di un negozio fiduciario - per il quale si fa rinvio
a una apposita legge - per i detentori di società per azioni quotate in borsa nonché di società che
abbiano influenza rilevante nella proprietà di reti televisive o organi di informazione.
È disciplinato nel dettaglio il Consiglio delle autonomie locali con compiti consultivi
e di proposta, sono previsti la composizione, l’elezione del Presidente e i suoi compiti. Per
l’organizzazione e il funzionamento si rinvia a un regolamento interno. Il Consiglio esprime
parere obbligatorio sui progetti di legge di modifica dello Statuto, di legge statuaria, di bilancio
e tributari, su quelli in materia di territorio (compresi gli atti di governo di competenza della
Giunta), su quelli relativi allo spostamento di competenze comunali ad altri livelli di governo.
Per questi atti, qualora si discosti dal parere, il Consiglio regionale deve deliberare a maggioranza assoluta, la Giunta motivare la decisione. Può inoltre esprimere, sempre nel termine di
quindici giorni, parere su ogni progetto di legge.
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È disciplinata la distribuzione di funzioni amministrative fra autonomie locali e Regione:
tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che la legge regionale preveda
diversamente in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, fatte salve in
ogni caso le funzioni essenziali dei comuni. La Provincia coordina le funzioni dei comuni e
promuove la cooperazione fra comuni. È inoltre previsto che la disciplina dell’organizzazione
e svolgimento delle funzioni comunali può essere determinata con legge regionale per esigenze
unitarie. Sono delineati i rapporti tra legge regionale e regolamenti e statuti comunali. È anche
disciplinato il procedimento per la fusione e la costituzione di nuove province, la fusione e la
costituzione di nuovi comuni, la modifica delle circoscrizioni territoriali.
L’iniziativa legislativa è attribuita, oltre che a ciascun consigliere e alla Giunta, al popolo, mediante sottoscrizione di cinquemila elettori, a uno o più consigli di comuni con la
popolazione complessiva di almeno cinquemila abitanti, ai consigli provinciali. Sono consentite procedure abbreviate e l’approvazione in sede redigente, nelle modalità demandate al Regolamento consiliare. Il Presidente può chiedere la votazione di un testo senza emendamenti;
l’Assemblea si pronuncia su proposta di almeno un quarto dei componenti.
Sono approvati con unico voto i testi unici presentati dalla Giunta su delega del Consiglio che ne determina i criteri e l’ambito. Sono previste norme sulla qualità delle leggi.
I Poteri regolamentari sono attribuiti alla Giunta; con legge regionale possono essere
previsti regolamenti di delegificazione.
È prevista una Consulta di garanzia statuaria composta da cinque membri, di cui quattro
eletti con maggioranza dei due terzi dal Consiglio regionale e uno dal Consiglio delle autonomie locali, che restano in carica sette anni.
La Consulta esprime parere sulla legittimità delle delibere legislative prima della loro
promulgazione e sui regolamenti prima della loro emanazione, su richiesta di un terzo dei consiglieri. In caso di parere di illegittimità il testo è rinviato all’organo che lo ha deliberato per la
riapprovazione rinforzata.
La Consulta esprime parere sui conflitti fra organi regionali e sulla lesione delle competenze consiliari su richiesta di un terzo dei consiglieri comunali o provinciali. Delibera ammissibilità e regolarità dei referendum regionali, decide sulle incompatibilità degli Assessori,
dichiara l’impedimento permanente del Presidente della Regione.
La Commissione ha approvato il disegno di legge introducendo numerose modifiche. È
stato soppresso il preambolo. Sono state riformulate le disposizioni in materia di regole e costi
dell’attività politica, è stata prevista una formula di giuramento.
Per i referendum: si è innalzato il quorum per i referendum deliberativi, si è portato a
cinque anni il termine per la riproposizione del referendum respinto, si è portato a cinquantamila elettori il numero necessario per richiedere il referendum abrogativo e lo si è esteso
ai consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione, si
è portato a trentamila il numero di elettori per il referendum propositivo, escludendo valore
approvativo al referendum.
Il limite di due mandati consecutivi è stato previsto per il solo Presidente della Regione.
Le funzioni del Consiglio sono state ridelineate; in particolare è stata sottolineata la
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funzione di rappresentanza e introdotta quella di indirizzo politico, con la previsione della discussione del programma di governo e di verifica sulla sua attuazione, è stato stabilito che gli
atti generali di programmazione e quelli di pianificazione (e le intese con altri livelli di governo
che li modifichino) sono approvati dal Consiglio, salva per questi ultimi la possibilità di delega
alla Giunta. Un particolare procedimento è stato previsto per la valutazione delle nomine che
riguardano i vertici dell’amministrazione regionale e degli enti e agenzie comprese quelle sanitarie. È stato previsto un potere di valutazione delle politiche, sia con l’introduzione di vincoli
per il rispetto delle clausole previste dalle leggi, sia per la possibilità di dar vita a missioni di
valutazione, con l’obbligo di pubblicità dei risultati. È stato garantito il diritto di informazione
dei singoli consiglieri e previsto l’obbligo della Giunta di fornire dati e relazioni tecniche a
supporto dell’attività consiliare.
Sono state soppresse le disposizioni relative al Presidente e all’Ufficio di presidenza del
Consiglio e quelle sui gruppi consiliari.
Il potere di direzione politica del Presidente rispetto alla Giunta è stato riferito agli aspetti generali e finalizzato al mantenimento dell’unità dell’indirizzo politico. Al Presidente competono i rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali e la cura delle funzioni strategiche e
trasversali che sono elencate, le quali possono essere delegate agli Assessori.
La definizione del numero degli assessorati, l’articolazione delle competenze e della
loro organizzazione generale, l’ordinamento delle funzioni trasversali, i compiti e la durata dei
delegati del Presidente sono stati definiti sulla base di previsioni di legge.
Il numero degli Assessori è stato fissato da otto a dieci, quello dei delegati del Presidente
in non più di due. È stato indicato l’ambito di autonomia e di responsabilità degli Assessori.
Sono stati definiti i rapporti tra direzione politica del Presidente e degli Assessori e direzione
amministrativa.
È stato introdotto un procedimento di raffreddamento per le dimissioni del Presidente
della Regione, che devono essere discusse dopo trenta giorni dal Consiglio regionale. È prevista la mozione di censura individuale nei confronti degli Assessori.
È stata introdotta una dettagliata disciplina in materia di ineleggibilità alla carica di
Presidente, le cui condizioni devono essere rimosse centottanta giorni prima della scadenza
della legislatura o, in caso di cessazione anticipata, entro sette giorni dallo scioglimento. L’ineleggibilità di presidenti di provincia e di sindaci (di comuni con più di quindicimila abitanti) è
stata prevista per la sola carica di consigliere; non opera se le funzioni cessano prima di quarantacinque giorni dalla scadenza. Sono modificate le cause di incompatibilità. in particolare
l’incompatibilità è prevista per gli assessori provinciali e per tutti i sindaci.
È stata prevista la decadenza del Consigliere che accetti la carica di Assessore.
È stata introdotta nella legge statutaria la disciplina del negozio fiduciario, per il Presidente, gli Assessori o Consiglieri detentori di società per azioni quotate in borsa nonché di
società che abbiano influenza rilevante nella proprietà di reti televisive o organi di informazione e sono stati stabiliti conseguenti divieti contrattuali. I poteri di verifica e di vigilanza su tali
condizioni e sul rispetto dei divieti sono stati affidati alla Consulta Statutaria.
Riguardo al Consiglio delle autonomie il testo è stato modificato limitandosi a preveder-
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lo e ad attribuirgli funzioni consultive, di proposta; nonché di iniziativa legislativa. Per il resto
si fa rinvio alla legge regionale.
Sono state soppresse tutte le altre previsioni in materia di enti locali.
Riguardo al procedimento legislativo, per l’iniziativa popolare è stata richiesta la firma
di diecimila elettori. È stato soppresso il potere di iniziativa di consigli provinciali e comunali.
È stata esclusa la facoltà del Presidente di richiedere il voto senza emendamenti. Per i testi unici, invece dell’unico voto, è stato previsto il ricorso a procedure abbreviate.
La Giunta esercita il potere regolamentare con le modalità e i limiti stabiliti dalle leggi
regionali. È stata soppressa la possibilità di regolamenti di delegificazione.
Per la Consulta il nome è stato modificato escludendo l’attributo “statutaria”; i componenti sono stati ridotti a tre: due eletti dal Consiglio regionale e uno dal Consiglio delle autonomie locali; durano in carica sei anni; è stato fatto rinvio alla legge per determinare modalità
di funzionamento, fatta salva l’autonomia organizzativa e amministrativa. È stato soppresso il
vincolo in ordine al compenso.
In caso di parere negativo su una delibera legislativa è stata prescritta la semplice riapprovazione.
Sono state introdotte alcune norme transitorie.
L’Assemblea ha approvato il testo apportando ulteriori modifiche.
Sono state soppresse le norme sull’accesso ai documenti e all’informazione, alla diffusione dell’accesso alle reti tecnologiche, all’efficienza dell’amministrazione.
Per i referendum: è stato introdotto un riferimento al referendum sulle leggi statutarie; il
quorum è stato indicato nel cinquanta per cento dei votanti alle ultime elezioni e in un terzo per
quello consultivo; per tutti i casi la richiesta di referendum può essere avanzata da quindicimila
elettori; è stato previsto il referendum consultivo anche su richiesta degli elettori.
È stata riformulata la norma in materia di rigore nella spesa e introdotto ex novo l’obbligo di pubblicazione dei compensi erogati dalla regione e dagli enti regionali.
Per il Consiglio regionale è stata riformulata la norma in materia di pari opportunità.
Sono state attribuite al Consiglio tutte le funzioni regolamentari e il potere di autorizzare la
costituzione e la soppressione di enti, agenzie e altri soggetti che esercitano funzioni regionali.
È stato introdotto il termine di quindici giorni entro il quale il Consigliere ha diritto a ottenere
le informazioni richieste.
Per il Presidente è stata soppressa la previsione dell’elezione contestuale col Consiglio
regionale.
Nella composizione della Giunta è stata prevista la rappresentanza paritaria dei generi
e, comunque, ciascun genere non può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per
cento.
Per la rimozione delle cause di ineleggibilità a Presidente, il termine di sette giorni opera
solo se lo scioglimento anticipato avviene prima dei centottanta giorni. L’incompatibilità opera
per i soli sindaci di comuni con più di tremila abitanti.
È stato soppresso il potere di iniziativa legislativa del Consiglio delle autonomie locali.
In materia di procedimento legislativo è stato inserito un esplicito riferimento all’audi-
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zione di soggetti collettivi e formazioni sociali.
Riguardo alla Consulta di garanzia è stato previsto: il principio di rappresentanza paritaria dei generi; il ricorso al voto limitato dopo le prime due votazioni con l’elezione dei due
più votati.
La legge statutaria è stata sottoposta a referendum per richiesta di un quinto dei consiglieri
regionali. È stata successivamente promulgata, ma ha cessato di avere efficacia per effetto della
sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 4 maggio 2009, che ha dichiarato non spettare
al Presidente la promulgazione della legge per mancanza del voto favorevole nel referendum.
6 -
NORME IN MATERIA DI ETICA PUBBLICA E CONFLITTO DI INTERESSI.
Presentata dai Consiglieri regionali Atzeri G. - Scarpa L.B. il 13 settembre 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge statutaria, prende spunto, secondo quanto risulta dalla relazione dei
proponenti, dal disegno di legge statutaria n. 5/STAT presentato dalla Giunta regionale il 30
novembre 2005. Essa disciplina i casi di incompatibilità con le cariche di Presidente della Regione, di componente della Giunta regionale e di Consigliere regionale, prevede disposizioni in
materia di conflitto di interessi e l’istituzione dell’Autorità regionale garante della trasparenza
e dell’etica pubblica. Le norme sul conflitto di interessi, in particolare, prevedono l’incompatibilità con le cariche sopra elencate dei soggetti che detengono, secondo le disposizioni del
codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni
quotate in mercati regolamentati, nonché di società che abbiano un’influenza rilevante nella
proprietà o nella gestione di mezzi di comunicazione, salva la stipula di un negozio fiduciario
esplicitamente disciplinato.
La proposta di legge statutaria non è stata esitata dalla Commissione.
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NUOVE NORME SUL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA E SULL’ELEZIONE
DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA COMUNITÀ AUTONOMA DI SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Floris M. - Cherchi O.S.G. il 30 novembre 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge statutaria prevede l’elezione diretta del Presidente e del Vicepresidente della Regione, la riduzione a sessanta del numero dei Consiglieri, l’attribuzione del
premio di maggioranza alla lista o alla coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Al fine di equilibrare i poteri tra Consiglio e Giunta la proposta prevede, inoltre, che in caso di
dimissioni del Presidente eletto a suffragio diretto o di approvazione della mozione di sfiducia
nei suoi confronti, l’Assemblea, una sola volta, possa eleggere un nuovo Presidente del quale
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approva il programma politico con una mozione di fiducia.
La proposta di legge statutaria non è stata esitata dalla Commissione.
8 -
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1979, N. 7 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI RECANTE “NORME PER L’ELEZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE”.
Presentata dai Consiglieri regionali Vargiu P. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Pisano F.S.
il 22 novembre 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge statutaria ha l’obiettivo di rafforzare il sistema partitico bipolare,
incidendo sul numero dei partiti e favorendo le aggregazioni all’interno degli schieramenti.
In particolare la proposta prevede la riduzione del numero dei Consiglieri regionali a 60, una
clausola di sbarramento per l’ottenimento dei seggi, l’attribuzione del premio di maggioranza
al singolo partito e non alla coalizione (secondo quanto invece previsto dalle leggi elettorali in
vigore) a cui fa riferimento il Presidente più votato.
La proposta di legge statutaria non è stata esitata dalla Commissione.
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PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELL’ACCESSO AL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA SARDEGNA. INTRODUZIONE DELLA QUOTA MASSIMA
DI GENERE NELLE LISTE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE.
INTRODUZIONE DELLA DOPPIA PREFERENZA DI GENERE PER L’ELEZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna Francesco - Meloni M. il 13 giugno 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge statutaria ha l’intento di introdurre, nelle regole della rappresentanza politica del Consiglio regionale della Sardegna, una disciplina mirata a eliminare la diseguaglianza di genere nell’Assemblea rappresentativa. Per raggiungere tale scopo la proposta
prevede per ciascuna lista regionale o provinciale una percentuale massima del numero candidati dello stesso genere e la possibilità di esprimere, nel voto per la lista circoscrizionale, una
seconda preferenza per un candidato di genere diverso da quello indicato per primo.
La proposta di legge statutaria non è stata esitata dalla Commissione.
10 - NORME PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLO STATUTO SPECIALE
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DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.
Presentata dal Consigliere regionale Orrù G.B. il 18 settembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge statutaria prevede un nuovo sistema elettorale a turno unico per
l’elezione contestuale e diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e adegua
a tale sistema il relativo procedimento elettorale. In particolare la proposta prevede l’abolizione
delle liste regionali, l’attribuzione di un premio di maggioranza che assicura al gruppo di liste
o alla coalizione di gruppi di liste collegati al candidato Presidente che ha ottenuto il maggior
numero di voti, almeno il 60 per cento degli 80 seggi spettanti al Consiglio. Nel rispetto del
principio di rappresentatività la proposta prevede che i seggi ottenuti da ciascuna coalizione
vengano proporzionalmente ripartiti tra i rispettivi gruppi di liste e, successivamente, tra le liste
provinciali in base ai voti da questi ottenuti.
La proposta di legge statutaria non è stata esitata dalla Commissione.
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PROGETTI DI LEGGE/STAT
PRESENTATI DALLA GIUNTA REGIONALE
E DAI CONSIGLIERI REGIONALI
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DISEGNI DI LEGGE/STAT
PRESENTATI DALLA GIUNTA REGIONALE
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PROPOSTE DI LEGGE/STAT
PRESENTATE DAI CONSIGLIERI REGIONALI
1 - AMADU Salvatore: 3
2 - ATZERI Giuseppe: 8
3 - BALIA Giuseppe: 7
4 - BIANCAREDDU Andrea Mario: 1
5 - CAPELLI Roberto: 3
6 - CAPPAI Antonio: 3
7 - CASSANO Gavino Raimondo: 8
8 - CHERCHI Oscar: 7
9 - CORRIAS Angelina: 1
10 - CUCCU Franco Ignazio: 3
11 - CUCCU Giuseppe: 1
12 - CUGINI Renato: 1
13 - DEDONI Attilio: 8 14 - FLORIS Mario: 7 15 - LADU Silvestro: 2
16 - MANINCHEDDA Paolo Giovanni: 1
17 - MELONI Marco: 9
18 - MURGIONI Eugenio: 2
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19 - ONIDA Pasquale: 2
20 - OPPI Giorgio: 3
21 - ORRU’ Giovanni Battista: 1 - 10
22 - PISANO Franco Sergio: 8
23 - RANDAZZO Alberto: 3
24 - SANNA Franco: 1
25 - SANNA Francesco: 9
26 - SCARPA Luigi Beniamino: 6
27 - URAS Luciano: 1
28 - VARGIU Pierpaolo: 8
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PROGETTI DI LEGGE
IN ORDINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE ILLUSTRATIVE
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1 -
LA LINGUA INGLESE PER LO SVILUPPO DELLA SARDEGNA: “SARDEGNA
SPEAKS ENGLISH”.
Presentata dai Consiglieri regionali Vargiu P. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Pisano F.S.
il 14 luglio 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha lo scopo di promuovere la diffusione capillare della lingua inglese, considerata strumento minimo indispensabile per un reale superamento dell’isolamento
di larga parte della comunità sarda.
In particolare l’articolo 1 illustra le finalità e gli obiettivi, individuando il partenariato
culturale e scientifico del British Council e ribadendo la complessiva integrazione del progetto,
pur nella sua assoluta peculiarità e eccezionalità, nell’ambito delle azioni di merito e dei sistemi
di certificazione previsti dal Ministero della pubblica istruzione e dal Consiglio d’Europa.
L’articolo 2 entra nel dettaglio delle “Azioni” che rappresentano le direttrici lungo le
quali si dispiega l’azione innovatrice dell’intero progetto.
L’articolo 3 prevede l’istituzione di una “authority” regionale per la lingua inglese, dotata di struttura amministrativa e di poteri esecutivi e ne disciplina i rapporti con la Commissione
scientifica, che rappresenta la vera guida operativa dell’intero progetto.
Gli articoli 4 e 5 definiscono i compiti della Commissione scientifica e regolano l’organizzazione e la convocazione della Conferenza dei servizi, che rappresenta lo strumento
individuato per garantire il rapporto di stretta collaborazione e di condivisione tra tutti i soggetti
operativamente coinvolti nella realizzazione del progetto.
L’articolo 6, infine, stabilisce gli stanziamenti di bilancio necessari per il funzionamento
della legge.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
2 -
CONTINUITÀ TERRITORIALE PER LE MERCI.
Presentata dai Consiglieri regionali Amadu S. - Oppi G. - Biancareddu A.M. - Capelli
R. - Cappai A. - Cuccu F.I. - Randazzo A. il 15 luglio 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, redatta nel rispetto della normativa comunitaria esistente in materia
di trasporti marittimi e aiuti di stato, ha lo scopo di realizzare la continuità territoriale delle
merci tra i porti sardi e quelli del resto dell’Italia, con la correlata limitazione degli svantaggi
scaturenti dalla insularità della Sardegna. La proposta attribuisce all’Amministrazione regionale
il potere di stabilire a carico delle imprese di trasporto degli Oneri di Servizio Pubblico (OSP),
disciplinati da una convenzione che prevede il numero dei collegamenti offerti, le tariffe del
servizio pubblico, le caratteristiche della flotta adibita al servizio, gli orari dei collegamenti
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del servizio pubblico e la durata del contratto di servizio pubblico che deve essere compreso
entro il limite di cinque anni. Per compensare tali oneri si prevede una “dotazione forfettaria di
continuità territoriale” per il finanziamento della quale si individua la compartecipazione dello
Stato e della Regione, oltre a una sovvenzione annua a carico di Stato o Regione da adeguarsi
ogni anno in base ad alcuni indici di mercato. In caso di inadempimenti del vettore aggiudicatario
è disposto che la convenzione preveda l’indicazione di penalità a carico dell’aggiudicatario
stesso per violazioni contrattuali o carenze nel servizio effettuato, anche tramite trattenute sulla
predetta dotazione forfettaria.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
3 -
NORME DI INDIRIZZO E DI CONTENUTO IN MATERIA DI RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI
DALLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 E DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N. 422, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
Presentata dai Consiglieri regionali Amadu S. - Oppi G. - Biancareddu A.M. - Capelli
R. - Cappai A. - Cuccu F.I. - Randazzo A. il 15 luglio 2004.
Abbinata alle PP.LL. 41 e 84 il 2 marzo 2005 e al D.L. 148 il 28 giugno 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 146 del 29 novembre 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 21 del 7 dicembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 38 del 19 dicembre 2005.
La proposta di legge è finalizzata ad adeguare la normativa regionale di settore alla disciplina statale sopravvenuta, contenuta nel Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che
ha profondamente innovato la materia del trasporto pubblico locale. Obiettivo da perseguire è
il conseguimento della maggiore efficacia ed economicità gestionale del sistema del trasporto
locale con il miglioramento qualitativo dei servizi e l’integrazione modale, con l’abbandono
della prassi concessoria, l’obbligatoria adozione dei sistemi di gara per l’affidamento dei servizi e con la stipula del contratto di servizio, ordinario sistema di gestione del settore.
A tale proposito la proposta di legge, in adeguamento alla normativa quadro statale,
prevede che la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TLP) debba comunque assicurare un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi non superiore allo 0,35 per cento, al
netto del costo delle infrastrutture.
La proposta di legge, dopo aver disciplinato la programmazione finanziaria degli oneri
di esercizio e di investimento a carico della Regione ma in concorso con il sostegno dello Stato,
norma il ruolo del sistema delle autonomie locali con particolare riferimento alle funzioni di
programmazione del trasporto pubblico locale e prevede puntualmente le competenze della
Regione in materia con l’individuazione degli atti programmatici fondamentali quali il Piano
regionale dei trasporti e i programmi triennali regionali dei servizi di TPL. Inoltre la proposta
disciplina anche gli atti di programmazione delle province (i piani provinciali di bacini) e dei
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comuni (i piani comunali di trasporto pubblico urbano).
Altro aspetto significativo disciplinato dalla proposta di legge è la previsione della rete
dei servizi minimi - quelli cioè che debbono comunque essere assicurati dalla pubblica amministrazione in quanto considerati di carattere essenziale - e la loro modalità di affidamento che
deve comunque avvenire mediante lo strumento concorsuale.
La proposta di legge prevede:
a) la rigorosa tutela dei diritti e degli interessi dell’utenza mediante la redazione e la previsione di forme di rispetto della “Carta regionale per il settore dei trasporti”;
b) l’istituzione dell’Osservatorio permanente della mobilità, avente il compito di monitorare
il servizio e di ricevere le segnalazioni di eventuali disservizi;
c) la redazione di una relazione annuale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della
riforma del TPL;
d) la convocazione, con cadenza quinquennale, di una conferenza regionale sul trasporto pubblico locale e sulla continuità territoriale, quale sede di analisi e di costruttivo confronto sui
complessivi problemi di mobilità delle persone e di movimentazione delle merci.
Infine la proposta, nell’ambito delle norme transitorie e finali, disciplina la trasformazione in società di capitali dell’Azienda Trasporti Regionali della Sardegna, in conformità alle
disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e, al fine di evitare una dannosa
interruzione dei servizi, prevede la proroga delle concessioni di servizio pubblico locale a favore dei concessionari titolari dei relativi atti alla data di entrata in vigore della normativa di
riforma.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 3 con le proposte di legge n.
41, n. 84 e con il disegno di legge n. 148 approvando un testo unificato per il cui contenuto e
successivo iter si rinvia al disegno di legge n. 148.
4 -
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE
NELL’AMBITO DEI SERVIZI PER I MINORI.
DELLE
PROFESSIONALITÀ
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P.
il 15 luglio 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede interventi della Regione a favore della formazione e
dell’occupazione nel settore dei servizi per i minori e promuove la qualificazione e la riqualificazione degli operatori impegnati a vario titolo nella gestione e nell’offerta di tali servizi.
A tale scopo il provvedimento detta norme sulle modalità di raccordo fra l’attività programmatica della Regione e i vari servizi socio-assistenziali ed educativi, sulla istituzione e
sui compiti della Commissione tecnica per l’accreditamento, sulla istituzione del Centro regionale ricerche, orientamento, valutazione e osservazione e sulla istituzione e regolamentazione
dell’Albo regionale delle baby sitter.
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La proposta individua come beneficiari degli interventi tutti i soggetti che operano nel
settore dei servizi per i minori, pubblici, privati e del privato sociale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
5 -
NORME PER LA TUTELA ED IL SOSTEGNO DELLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DEI DIVERSAMENTE ABILI.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P.
il 15 luglio 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, al fine di sostenere lo sviluppo della pratica sportiva delle persone
con disabilità, prevede la concessione di appositi contributi per la realizzazione di un sistema
di impianti e attrezzature sportive adeguate.
Beneficiari dei contributi sono i comuni, le società, le associazioni, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive che praticano, senza finalità di lucro, attività sportiva per
soggetti con disabilità, iscritte alla Federazione italiana sport disabili.
Il provvedimento prevede, inoltre, l’istituzione di una sezione speciale dell’albo regionale delle società sportive di cui all’articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17
“Provvedimenti per lo sviluppo dello sport”, alla quale devono chiedere apposita iscrizione i
beneficiari dei contributi diversi dai comuni.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
6 -
NORME PER LA TUTELA ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CON FINALITÀ
SOCIALI ED EDUCATIVE SVOLTE DALLE PARROCCHIE E DALLE COMUNITÀ
RELIGIOSE MEDIANTE GLI ORATORI.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P.
il 15 luglio 2004.
Abbinata alla P.L. 288 il 2 luglio 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge si propone di riconoscere l’attività socio educativa svolta attraverso
l’azione degli oratori e di altri organismi simili, dalle parrocchie e dalle comunità religiose e
di sostenerne gli interventi volti a favorire la prevenzione e l’inserimento sociale dei giovani.
A tal fine individua e favorisce un rapporto di stretta collaborazione tra la Regione e la Conferenza Episcopale sarda, la cui disciplina è demandata a un protocollo d’intesa e ai successivi
accordi operativi. La proposta prevede, inoltre, azioni di sostegno per le attività socioeducative
svolte a favore dell’infanzia, della gioventù e della famiglia dagli oratori e dagli altri organismi.
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Ulteriori norme determinano le modalità di attribuzione degli incentivi e il sistema di rendicontazione finanziaria.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 6 con la proposta di legge n. 288.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
7 -
ISTITUZIONE DEL MUSEO REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE SARDA NEL
MONDO “MARTINO MASTINU E BONARINO MARRAS”.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P.
il 15 luglio 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge persegue l’obiettivo di tutelare e favorire la conservazione della
memoria storica dell’emigrazione sarda. A tale scopo, è prevista l’istituzione di un’associazione con personalità giuridica di diritto pubblico che ha il compito di realizzare e organizzare
il “Museo dell’emigrazione sarda nel mondo - Martino Mastinu e Bonarino Marras”, pensato
come il nodo di un’unica rete fra tutte le realtà museali regionali e nazionali dedicate al tema
dell’emigrazione.
É prevista, inoltre, l’istituzione della giornata regionale dell’emigrazione, celebrata annualmente il 7 luglio, giorno dell’anniversario dell’uccisione di Bonarino Marras e della scomparsa di Martino Mastinu.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
8 -
NORME PER L’INTRODUZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO
CIVILE REGIONALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P.
il 15 luglio 2004.
Abbinata alle PP.LL. 172 e 197 il 14 giugno 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 361 del 1º ottobre 2007.
Trasformata nella legge regionale n. 10 del 17 ottobre 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 34 del 29 ottobre 2007.
La proposta di legge intende introdurre norme relative all’istituzione e alla gestione del
servizio civile volontario regionale inteso quale alto valore di impegno sociale e formativo,
modello di partecipazione alla vita sociale, di educazione alla cittadinanza attiva e di occasione
formativa per i giovani. A questo scopo la proposta intende promuovere un servizio civile imperniato sulla realizzazione di progetti nei quali devono emergere con chiarezza gli obiettivi,
il programma di attuazione, l’utilità sociale, il programma formativo, la presenza del respon-
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sabile con adeguate competenze, l’impegno nel monitoraggio e nella verifica dei risultati. Si
intende, inoltre, realizzare il coordinamento e il raccordo con la normativa nazionale e con la
struttura statale competente in materia di servizio civile volontario. A tal fine sono previste
apposite strutture e organismi, quali l’Ufficio regionale per il servizio civile, la Conferenza regionale del servizio civile, la Consulta del servizio civile e i coordinamenti provinciali, finalizzate a promuovere il raccordo tra gli enti di servizio civile e a sostenere lo sviluppo di sinergie
operative utili alla realizzazione del servizio stesso.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 8 con le proposte di legge n. 172 e
n.197, di analogo contenuto, approvando un testo unificato contenente l’insieme organico delle
norme destinate a disciplinare e incentivare il servizio civile volontario in Sardegna.
A tal fine è istituito l’Albo regionale degli enti di servizio civile alla cui iscrizione provvedono i soggetti interessati alla presentazione dei progetti di servizio civile la cui durata non
può superare l’annualità. I progetti presentati debbono inoltre rispondere ai requisiti indicati
in legge e sono inseriti in una graduatoria formata secondo i criteri stabiliti dalle linee guida
regionali contenute in un apposito bando. I progetti inseriti in graduatoria, ma non finanziabili
per carenza di risorse, possono essere riproposti negli anni successivi. Il servizio civile può
essere svolto anche all’estero presso le sedi accreditate e aventi rilevante interesse regionale.
Sono ammessi a svolgere il servizio civile i soggetti che abbiano un’età compresa fra i 18 e i
30 anni non compiuti, cittadini italiani nati o residenti in Sardegna (o in uno stato estero per la
parte di progetto che si realizza in quello stato) e che non abbiano già prestato servizio civile
nazionale o regionale o svolgano una qualsiasi attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile compete un assegno di natura non
retributiva. L’Amministrazione regionale può stipulare accordi con le associazioni di imprese e
gli enti locali per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che abbiano svolto
il servizio civile sardo o nazionale ovvero con gli atenei sardi e con le istituzioni scolastiche per
il riconoscimento di crediti formativi. La costituzione e la gestione della banca dati dei progetti
di servizio civile sardo è curata da un apposito Ufficio regionale che esercita anche l’attività di
vigilanza, ispezione e monitoraggio sull’andamento e i risultati raggiunti dai progetti stessi. É
istituita inoltre la Consulta regionale per il servizio civile sardo quale organismo permanente
di riferimento e consulenza in ordine all’indirizzo e alla programmazione della Regione in
materia. La Regione, attraverso l’Ufficio regionale per il servizio civile sardo, convoca almeno
due volte all’anno la Conferenza regionale degli enti di servizio civile, quale sede di confronto,
valutazione e approfondimento sulle tematiche concernenti il servizio civile le cui linee guida
vengono approvate dal Consiglio regionale.
L’Assemblea ha approvato il testo esitato dalla Commissione senza sostanziali modifiche.
9 -
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P.
il 16 luglio 2004.
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Abbinata alla P.L. 27 il 22 settembre 2004.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 62 del 12 gennaio 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 2 del 18 gennaio 2005.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 20 aprile 2006.
La proposta di legge istituisce il Consiglio delle autonomie locali della Sardegna quale
organo di consultazione fra la Regione e il sistema delle autonomie locali. Il Consiglio è composto da sessantuno membri eletti in rappresentanza di tutte le classi demografiche di comuni.
Esso esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all’esame del Consiglio regionale che
attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto
di competenze tra Regione ed enti locali, all’istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime
altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti
di programmazione generale.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 9 con la proposta di legge n. 27,
esitando un testo unificato che l’Assemblea ha successivamente approvato.
10 - TUTELA DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE RELATIVAMENTE AI CAMPI
ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P.
il 16 luglio 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è diretta a regolamentare l’istallazione delle apparecchiature, dei
sistemi e degli impianti che comportano l’esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. La proposta di legge stabilisce che detti impianti possano essere
installati esclusivamente nelle aree vocate allo scopo in base agli strumenti urbanistici comunali e individua, inoltre, delle aree, cosiddette sensibili, all’interno delle quali i comuni possono
escludere l’installazione di impianti o in cui, comunque, gli impianti devono essere realizzati
con modalità tali da mitigare l’impatto di tipo visivo e da assicurare il raggiungimento di specifici obiettivi di qualità. Il mancato rispetto degli obiettivi di qualità comporta l’applicazione di
apposite sanzioni amministrative pecuniarie. La Regione definisce un piano di localizzazione
regionale degli impianti per l’emittenza radiotelevisiva, sentiti i comuni interessati. L’installazione degli impianti fissi per la telefonia mobile deve essere autorizzata dai comuni a mezzo di
rilascio di apposita concessione edilizia. La proposta di legge dispone, inoltre, che ogni comune
provveda a istituire il catalogo comunale delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e prevede che la Regione contribuisca nella misura del 70% alle spese sostenute
a tal fine.
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La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
11 - DISCIPLINA DI GOVERNO DEL TERRITORIO REGIONALE.
Presentata dai consiglieri regionali Pirisi G.M. - Marrocu S. - Barracciu F. - Calledda
A.I. - Cherchi O.S.G. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Lai S. - Mattana S. - Orrù G.
B. - Pacifico N. - Sanna A. - Sanna Franco il 28 luglio 2004.
Abbinata al D.L. 204 e alla P.L. 290 il 12 marzo 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha lo scopo di adeguare e ammodernare la vigente disciplina regionale di settore prevista dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45. Sebbene la normativa
quadro nazionale sia ancora quella del 1942 è, invece, profondamente modificato il quadro
costituzionale, con l’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Essa ha
introdotto una nuova definizione dei compiti, funzioni e ruoli dell’amministrazione dello Stato,
delle Regioni e degli enti locali, secondo un modello ispirato al federalismo e con la considerazione della equiordinazione di tutti gli artefici della funzione pubblica e caratterizzato dai
principi della sussidiarietà e dell’adeguatezza delle funzioni. La proposta adegua la disciplina
ai nuovi principi costituzionali e alle proposte scaturenti dal vivace dibattito politico e dottrinario che in questi ultimi anni ha caratterizzato la materia e che ha visto alcune regioni ordinarie
occupare gli spazi lasciati vuoti dall’inerzia del legislatore statale. A tal fine la proposta prevede
principi e detta regole certe sull’attribuzione delle competenze, compiti e funzioni, introduce il
principio di solidarietà e perequazione territoriale che significa da un lato rendere indifferenti le
proprietà immobiliari rispetto alle previsioni del piano urbanistico e dall’altro, nel riconoscere
il valore generale e collettivo dei benefici derivanti dalla tutela di territori di rilevante pregio
naturalistico e ambientale, compensare i comuni interessati da limitazioni e vincoli determinati
dalla pianificazione sovraordinata con una ridistribuzione del gettito della fiscalità immobiliare. Inoltre la proposta introduce il principio della sostenibilità ambientale delle trasformazioni
quale obiettivo primario volto a regolare il consumo del territorio e delle sue risorse naturali
e ad assicurarne la ricostituzione così da garantirne la disponibilità per le generazioni future.
La proposta disciplina le conferenze e gli accordi di pianificazione, considerati strumento normale della Regione e degli enti locali per la procedura da seguire nella formazione degli
atti di pianificazione con finalità concertative e di condivisione degli atti adottati. La proposta disciplina il Piano Urbanistico Comunale (PUC), strumento generale di pianificazione del
comune, in attuazione delle proprie scelte strategiche di assetto e sviluppo e i piani attuativi
(PUA) del PUC, incentivando la formazione di programmi integrati d’intervento sui centri
storici al fine di dare attuazione all’istituto dell’albergo diffuso, concedendo il cambio di destinazione d’uso e un aumento volumetrico - anche con il recupero dei sottotetti - per gli immobili
del comparto destinati a tale uso ricettivo.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 11 con il disegno di legge n. 204
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e con la proposta di legge n. 290 approvando un testo unificato contenente numerose modifiche sostanziali, tra cui si evidenzia, a livello regionale, l’introduzione del Documento di
programmazione territoriale (DPT) che prevede la strategia generale del governo del territorio,
e la sostituzione delle direttive con gli atti di indirizzo e coordinamento per la formazione,
l’adeguamento, la gestione degli strumenti di pianificazione regionale settoriale e degli enti
locali, per la tutela degli insediamenti storici, delle aree di interesse pubblico e delle aree agricole: importante novità è il fatto che essi individuano i livelli di flessibilità degli strumenti di
pianificazione necessari per un’ottimale interpretazione dei caratteri sociali e identitari delle
differenti aree regionali. A livello comunale si prevede l’introduzione della differenza tra piano
urbanistico comunale meramente configurativo della proprietà e piano attuativo conformativo
della proprietà.
L’Assemblea non ha completato l’esame del testo unificato a causa delle dimissioni del
Presidente della Regione.
12 - MISURE PER AVVICINARE I CITTADINI SARDI AGLI ATTI DELLA REGIONE.
Presentata dal Consigliere regionale Scarpa L.B. il 4 agosto 2004.
Abbinata al D.L. 261 e alla P.L. 272 il 12 giugno 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede l’inserimento nel sito Internet della Regione di tutti gli atti
aventi rilevanza esterna adottati dalla Regione al fine di garantirne la conoscenza da parte dei
sardi.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 12 con il disegno di legge n. 261 e
con la proposta di legge n. 272.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
13 - NORME IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO E ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI PER L’IMPIEGO.
Presentata dai Consiglieri regionali Dedoni A. - Vargiu P. - Cassano G.R.- Pisano F.S.
il 29 luglio 2004.
Ritirata dai proponenti il 6 agosto 2004 e sostituita dalla proposta di legge n. 21.
Si rinvia alla proposta di legge n. 21.
14 - PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI
DELLE ASL, DEGLI ENTI LOCALI DELLA SARDEGNA (COMUNI, PROVINCE
E COMUNITÀ MONTANE) CON QUELLO DEI DIPENDENTI DELL’AMMI-
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NISTRAZIONE REGIONALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Cassano G.R. - Pisano F.S. il 5 agosto 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, ponendo le premesse per la creazione di un sistema unitario della
pubblica Amministrazione regionale e locale, si propone di perequare i trattamenti economici
dei dipendenti dell’Amministrazione regionale, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali
della Sardegna. A tal fine si prevede la corresponsione al personale delle aziende sanitarie e
degli enti locali di un assegno perequativo mensile pari alla differenza tra il trattamento retributivo a esso spettante e il trattamento retributivo dovuto a un dipendente dell’Amministrazione
regionale di pari inquadramento. Le spese occorrenti sono poste a carico del bilancio regionale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
15 - INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1993, N. 39.
Presentata dai Consiglieri regionali Cassano G.R. - Vargiu P. - Dedoni A. - Pisano F.S.
il 5 agosto 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede un’integrazione alla legge regionale 13 settembre 1993, n.
39 “Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n.
4 e 17 gennaio 1989, n. 3”, con l’inserimento di un nuovo articolo che consente alla Regione
di disporre contributi per il funzionamento, per la formazione e l’aggiornamento dei volontari
delle organizzazioni iscritte nel Registro generale del volontariato.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
16 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 1988, N.
25, RECANTE “ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMPAGNIE
BARRACELLARI”.
Presentata dai Consiglieri regionali Cassano G.R. - Vargiu P. - Dedoni A. - Pisano F.S.
il 5 agosto 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede modifiche alla legge regionale n. 25 del 1988 “Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari”. Tali modifiche prevedono una revisione
della struttura e del funzionamento delle compagnie, e si propongono di sottolinearne i compiti
di polizia pur salvaguardando il patrimonio di esperienze consolidato nel tempo.
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Inoltre la proposta di legge prevede adeguamenti delle disposizioni della legge regionale
n. 25 del 1988 ai principi delle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81, nonché alle
innovazioni introdotte dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 “Depenalizzazione dei reati minori”.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
17 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE RESIDENZE SANITARIE
REGIONALI, DELLE COMUNITÀ PROTETTE E DELLE CASE FAMIGLIA
NEI RUOLI NOMINATIVI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA
SARDEGNA.
Presentata dal Consigliere regionale Cassano G.R. il 5 agosto 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede l’inquadramento nei ruoli delle Aziende Sanitarie Locali
della Sardegna del personale delle residenze sanitarie assistenziali, delle comunità protette e
delle case famiglia.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
18 - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanjust C. - La Spisa G. - Contu M.I. - Licandro
G. - Lombardo C. - Milia S. - Petrini O. - Pili M. - Rassu N. - Sanciu F. - Sanna P.T. il
6 agosto 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è volta a garantire e promuovere i diritti di cittadinanza e il pieno
sviluppo, sul piano sociale, culturale ed economico, degli adolescenti e dei giovani d’età compresa fra i 15 e i 29 anni.
A tal proposito particolare rilevanza assume l’istituzione, presso l’Assessorato della
pubblica istruzione, del Comitato regionale per le politiche giovanili, il quale, oltre a proporre
alla Regione i criteri per l’erogazione di contributi finalizzati alla concessione di borse di studio
e per il miglioramento dei servizi rivolti ai giovani, riveste un ruolo determinante nell’attivazione e nel coordinamento delle politiche giovanili.
É, inoltre, prevista l’istituzione della “Carta Giovani Sardegna”, che permette di accedere a un circuito di sconti e agevolazioni nel settore della cultura, dello sport, del turismo,
dell’arte e dello spettacolo, delle attività ludiche e di quelle informatiche e multimediali.
La proposta, infine, favorisce nel settore in parola il più ampio raccordo fra enti e istitu-
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zioni pubbliche e private sia attraverso l’istituzione della Conferenza regionale per le politiche
giovanili e del Forum regionale dei giovani, sia con la previsione di accordi di programma,
conferenze di servizi e convenzioni.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
19 - NORME PER LA NOMINA E LA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DEGLI
ENTI REGIONALI.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Soru R. il 12 agosto 2004.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge ripristina, per un periodo determinato, la vigenza della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (“Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti
strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale”) e per lo stesso periodo, nelle more dell’approvazione delle norme organiche di riforma
degli enti, prevede la sostituzione degli attuali organi di amministrazione attraverso la nomina
di un commissario straordinario. Lascia invariata la figura del commissario per gli enti provinciali per il turismo e per le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
La scelta del commissario straordinario corrisponde a esigenze di snellezza e rapidità
nell’azione amministrativa per un agevole percorso verso la riforma.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
20 - NORME URGENTI DI PROVVISORIA SALVAGUARDIA PER LA PIANIFICAZIONE PAESISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze
e urbanistica, Sanna G.V., di concerto con l’Assessore della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, Pilia E. il 12 agosto 2004.
Abbinato alle PP.LL. 24 e 28 il 15 settembre 2004.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 47 del 24 novembre 2004.
Trasformato nella legge regionale n. 8 del 25 novembre 2004.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 38 del 25 novembre 2004.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 6 febbraio 2006.
Il disegno di legge è finalizzato ad assicurare un efficace strumento di tutela per le aree
più sensibili del territorio sardo, quelle già sottoposte a tutela paesistica dai Piani territoriali
paesistici approvati nel 1993 e annullati dalle sentenze del TAR Sardegna e dall’accoglimento
dei ricorsi straordinari presso il Presidente della Repubblica. Inoltre il disegno di legge si pro-
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pone di avviare una nuova fase di pianificazione del territorio in coerenza sia con il decreto legislativo n. 42 del 2004, che ha profondamente innovato la disciplina statale in materia di beni
culturali e di paesaggio, sia con la Convenzione europea del paesaggio recepita nell’accordo
Stato-Regioni dell’aprile 2001.
Inserito in tale contesto, il disegno di legge intende completare e rendere più efficace
l’azione di tutela paesaggistica, adeguando ed estendendo le misure e gli strumenti già presenti
nel panorama legislativo e amministrativo regionale e statale.
Le principali novità introdotte dal disegno di legge sono:
a) il Piano paesaggistico regionale viene esteso all’intero territorio regionale, ha i contenuti
definiti dal decreto legislativo n. 42 del 2004, con evidenti effetti positivi per quanto attiene la procedura di accordi Ministero-Regione, e per la sua redazione l’Amministrazione
regionale si può avvalere degli studi, ricerche ed elaborazioni effettuate dalle province in
sede di adozione dei Piani urbanistici provinciali. Il Piano paesaggistico assurge al ruolo di
quadro di riferimento centrale per lo sviluppo sostenibile del territorio e per tutti gli atti di
programmazione e pianificazione della Regione, delle province e dei comuni;
b) sotto il profilo procedurale, il Piano paesaggistico è approvato secondo le procedure di
cui all’articolo 11 della legge regionale n. 45 del 1989, con l’integrazione della tenuta
dell’istruttoria pubblica per consentire la partecipazione al procedimento dei cittadini interessati e delle associazioni costituitesi a tutela degli interessi diffusi;
c) si introducono misure di salvaguardia che, fino all’approvazione del Piano paesaggistico
e non oltre dodici mesi dall’approvazione della legge, vincolano la fascia costiera di due
chilometri dal mare, i compendi dunali e sabbiosi e le aree esterne agli abitati oggetto di
misure urgenti di prevenzione di rischio idrogeologico. Da tali norme sono esclusi i comuni
che hanno già adeguato i propri PUC ai piani paesistici regionali annullati e i comuni ricadenti nel PTP n. 7 del Sinis, l’unico avente ancora validità. Sono ammissibili, in vigenza di
tali misure, oltre ai rituali interventi di manutenzione e consolidamento che non alterino lo
stato dei luoghi e le opere di urbanizzazione nelle zone A e B, solamente quegli interventi
previsti negli strumenti urbanistici attuativi già approvati e convenzionati alla data di entrata in vigore della presente legge. Inoltre limitazioni sono introdotte anche per gli interventi
ammissibili nelle zone agricole e in quelle boscate;
d) viene introdotto lo studio di compatibilità paesistico ambientale, documento atto a supportare le scelte di pianificazione comunale e a individuare gli ambiti territoriali suscettibili
di trasformazione. La procedura di adozione prevede la sua approvazione da parte della
Giunta regionale, previo parere del CTRU;
e) è previsto che il dimensionamento delle volumetrie delle zone turistiche F non sia superiore
al 50% di quello consentito dall’applicazione dei parametri massimi stabiliti per tali zone
dal decreto assessoriale n. 2266 del 1983;
f) si disciplina la fase transitoria stabilendo il mantenimento dell’efficacia dei PUC approvati
in adeguamento ai PTP, purché essi non siano stati successivamente modificati, mentre per
quelli che hanno solo adottato il PUC in adeguamento possono procedere, entro sei mesi
dall’approvazione della legge, alla definitiva approvazione purché il PUC sia corredato
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dallo studio di compatibilità paesistico ambientale.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 20 con le proposte di legge n. 24
e n. 28 approvando un testo unificato con le seguenti modifiche:
a) è stato previsto che, in sede di prima applicazione, il Piano paesaggistico regionale può essere proposto, adottato e approvato anche per ambiti territoriali omogenei, pur mantenendo
valenza unitaria;
b) la norma relativa alla procedura di adozione e approvazione del PPR è stata profondamente
modificata sostituendo l’articolo 11 delle legge regionale n. 45 del 1989. In particolare,
è stata introdotta un’articolata fase di consultazione pubblica, la possibilità di presentare
delle osservazioni e il parere della competente Commissione permanente del Consiglio
regionale, da esprimersi nel termine massimo di due mesi. Infine entro due mesi dall’approvazione della legge il Presidente della Regione espone al Consiglio regionale le linee guida
caratterizzanti l’attività di predisposizione del PPR;
c) per quanto riguarda gli interventi ammissibili è stata estesa la possibilità di completamento
di quegli interventi che, legittimamente avviati, abbiano realizzato le opere di urbanizzazione
per una percentuale del 70% e per i singoli interventi edilizi è stato previsto che possono essere realizzati quelli che, all’entrata in vigore della legge, abbiano conseguito eventuali nulla
osta e per i quali siano stati versati gli oneri concessori;
d) vengono abrogati gli articoli 10, 12 e 13 della legge regionale n. 45 del 1989.
L’Assemblea ha successivamente approvato il testo unificato esitato dalla Commissione
con l’introduzione delle seguenti modifiche:
a) nelle misure di salvaguardia, dopo essere ribadito il totale divieto di edificazione per la
fascia di 300 metri dalla linea di battigia marina, si è specificato che le medesime misure di
salvaguardia operano - per i territori costieri fino a 2 chilometri dal mare - anche per l’approvazione, sottoscrizione e rinnovo di convenzioni di lottizzazione;
b) per quanto riguarda gli interventi ammissibili, sono stati introdotti alcuni di quelli previsti
dall’articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985 ed è stata introdotta una nuova disciplina per quanto riguarda gli interventi nelle zone C, D, F e G basata sull’ ammissibilità di
quegli interventi previsti negli strumenti urbanistici approvati alla data del 10 agosto 2004;
c) è stata soppressa la norma che consentiva, mediante decreto del Presidente della Regione,
la sottoposizione a misura di salvaguardia di ulteriori aree aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, individuate e qualificate come tali nella fase di elaborazione del PPR;
d) nelle norme transitorie è stato introdotto il divieto, fino all’approvazione del PPR, di realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte eolica; per quelli già autorizzati,
la prosecuzione di lavori è subordinata alla positiva conclusione della verifica di compatibilità ambientale.
21 - NORME IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO E ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI PER L’IMPIEGO.
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Presentata dai Consiglieri regionali Dedoni A. - Vargiu P. - Cassano G.R. - Pisano F.S.
il 6 agosto 2004.
Abbinata alle PP.LL. 33 e 81 il 19 gennaio 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 142 del 23 novembre 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 21 del 22 gennaio 2007.
La proposta di legge disciplina le funzioni delegate dallo Stato alla Regione in materia
di politiche del lavoro e di organizzazione dei servizi per l’impiego, in attuazione del decreto
legislativo 10 aprile 2001, n. 180 e a integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 14
luglio 2003, n. 9.
Il testo disciplina l’organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti ripartiti tra Regione e Province prevedendo l’istituzione dei “Centri per
l’impiego” e la costituzione di un sistema informativo denominato “SIL”.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 21 con le proposte di legge n. 33 e n.
81, approvando un testo unificato che attribuisce alle province una delega piena sia in materia
di collocamento, sia in materia di gestione delle politiche attive del lavoro.
Il testo unificato prevede inoltre una serie di misure di politica attiva del lavoro finalizzate all’allargamento, alla qualificazione e alla difesa dell’occupazione.
Il testo unificato è stato successivamente approvato dall’Assemblea senza modifiche
sostanziali.
22 - ISTITUZIONE DI UNA ASSEMBLEA COSTITUENTE PER LA REDAZIONE DEL
NUOVO STATUTO SPECIALE DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Atzeri G. - Scarpa L.B. il 1º settembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede l’istituzione di un’Assemblea costituente eletta a livello
regionale sulla base del sistema proporzionale. L’Assemblea ha il compito di predisporre un
progetto di Statuto da sottoporre prima al parere e, successivamente, all’approvazione del Consiglio regionale, per essere poi trasmesso al Parlamento per l’esame in doppia lettura, secondo
quanto previsto dall’articolo 138 della Costituzione.
L’Assemblea si limita a fissare i contenuti del nuovo Statuto. La procedura di approvazione dello Statuto speciale, invece, è quella statutariamente e costituzionalmente prevista.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
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23 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ED
OSTETRICA NELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E AZIENDE OSPEDALIERE
DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Capelli R. - Oppi G. - Amadu S. - Biancareddu A.M.
- Cappai A. - Cuccu F.I. - Randazzo A. il 2 settembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, integrando la legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 “Norme di
riforma del Servizio Sanitario Regionale”, prevede l’istituzione di un servizio di assistenza
infermieristica e ostetrica, quale struttura autonoma in staff alla direzione generale di ciascuna
Azienda sanitaria locale e di ciascuna Azienda ospedaliera. La proposta di legge disciplina,
inoltre, l’articolazione del servizio in aree omogenee e le procedure di affidamento dell’incarico di direttore del servizio e di coordinatore di area. È prevista infine l’istituzione presso
l’Assessorato regionale dell’igiene sanità e assistenza sociale di una struttura organizzativa di
riferimento per i servizi di assistenza infermieristica e ostetrica operanti nelle Aziende sanitarie
e ospedaliere della Regione.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
24 - NORME IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE PAESISTICA, GESTIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004
N. 42 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 1989 E SUCCESSIVE MODIFICHE
E PROVVISORIE MISURE DI SALVAGUARDIA PAESISTICA-AMBIENTALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Balia G. - Masia P. il 3 settembre 2004.
Abbinata al D.L. 20 e alla P.L. 28 e il 15 settembre 2004.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 47 del 24 novembre 2004.
Trasformata nella legge regionale n. 8 del 25 novembre 2004.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 38 del 25 novembre 2004.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 6 febbraio 2006.
La proposta di legge è finalizzata a colmare il vuoto normativo venutosi a creare nel sistema di tutela paesaggistico regionale in seguito all’annullamento della quasi totalità dei Piani
paesaggistici regionali e di porre, nel contempo, le condizioni per ripristinare una situazione di
parità tra tutti comuni costieri della Sardegna, impegnati nella complicata fase di adeguamento
dei propri PUC ai piani paesaggistici annullati.
La mancanza di un quadro regionale complessivo di tutela paesistica viene superato
dalla proposta si legge mediante la previsione, nelle more dell’elaborazione dei nuovi piani
paesaggistici, della provvisoria vigenza delle norme di attuazione dei PTP annullati, assunte
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come provvisorie misure di salvaguardia. Inoltre la proposta di legge, dopo aver confermato
il vincolo di inedificabilità nella fascia dei 300 metri dal mare, fa salvi tutti gli atti posti in
essere dai comuni in sede di redazione dei PUC in adeguamento ai PTP annullati e consente
il perfezionamento degli atti in itinere secondo la disciplina vigente. Ciò al fine di assicurare
l’economicità dei mezzi e strumenti giuridici messi in campo.
La proposta di legge, dopo aver dato valore di legge alla disposizione amministrativa
dell’abbattimento del 50% delle volumetrie assentibili per le zone F turistiche, dispone che il
PUC nelle medesime zone F, previa redazione di specifico studio di compatibilità paesistico
ambientale, possa prevedere un ulteriore bonus di volumetrie pari al 5% di quelle assentibili da
destinare esclusivamente agli insediamenti alberghieri e ai servizi turistici. Tali previsioni sono
soggette al preliminare parere della Giunta regionale e devono essere attuate mediante accordo
di programma stipulato ai sensi della legge n. 142 del 1990.
La proposta di legge dispone che la Regione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, proceda alla redazione dei nuovi Piani territoriali paesistici, mediante la procedura di cui all’articolo
11 della legge regionale n. 45 del 1989, con l’aggiunta del parere del Consiglio delle autonomie locali.
Infine la proposta di legge prevede che, in sede di autotutela, l’Amministrazione regionale provveda ad annullare il PTP n. 7 del Sinis, l’unico rimasto in vigore.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 24 con il disegno di legge n. 20 e
con la proposta di legge n. 28 approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo
iter si rinvia al disegno di legge n. 20.
25 - RAZIONALIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELL’ORGANIZZAZIONE TURISTI­CA
PUBBLICA DELLA REGIONE.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato
e commercio, Depau L., di concerto con l’Assessore degli affari generali, personale e
riforma della Regione, Dadea M., il 6 settembre 2004.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge intende dare attuazione all’articolo 31 della legge regionale 23 agosto
1995, n. 20, che impegna alla ridefinizione della ripartizione delle competenze amministrative
in materia turistica e allo scioglimento degli Enti provinciali per il turismo (EPT) e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (AAST). L’obiettivo è quello di razionalizzare le
strutture turistiche della Regione in termini di riorganizzazione amministrativa delle stesse, al
fine di eliminare le inefficienze dell’assetto organizzativo e pervenire all’ottimizzazione delle
risorse disponibili, come passaggio necessario prima dell’approvazione di una legge regionale
organica di riforma delle competenze in materia turistica.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
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26 - ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL MONTE ARCI.
Presentata dai Consiglieri regionali Biancu A. - Addis A.E. - Cocco M. - Cuccu G. Fadda P. - Giagu G. - Manca G. - Sabatini F. - Sanna Francesco - Sanna S. - Secci E.
l’8 settembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è finalizzata all’istituzione del Parco regionale naturale “Monte
Arci”. La proposta prevede che la gestione del parco sia affidata a un consorzio costituito tra i
comuni dell’area. Le finalità del parco sono realizzate attraverso il piano del parco e il programma pluriennale di sviluppo. Il piano delimita il territorio del parco e disciplina: la ripartizione
del territorio in aree caratterizzate da forme di uso differenziate, i vincoli, i sistemi di accesso
al parco, le attrezzature e i servizi per la fruizione, i vincoli e le prescrizioni da osservare nella
formazione degli strumenti urbanistici relativi alle aree ricomprese nel Parco, gli indirizzi per
gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale, le categorie di opere sottoposte a
valutazione di impatto ambientale. Il piano suddivide il territorio in aree di rilevante interesse
naturalistico e aree di connessione in cui sono consentite attività produttive. Il programma di
sviluppo pluriennale disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle
attività compatibili con le finalità del parco. È prevista la creazione di un marchio tipico di qualità da concedere ai servizi e ai prodotti locali. Sono vietate le attività e le opere che possono
compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
27 - ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
CONFERENZA PERMANENTE REGIONE - ENTI LOCALI.
Presentata dai Consiglieri regionali Maninchedda P.G. - Balia G. - Orrù G.B. - Sanna
Franco - Cuccu G. - Corrias A. - Uras L. - Marracini S. - Cugini R. l’8 settembre 2004.
Abbinata alla P.L. 9 il 22 settembre 2004.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 62 del 12 gennaio 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 2 del 18 gennaio 2005.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 20 aprile 2006.
La proposta di legge prevede l’istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della
Conferenza permanente Regione-enti locali quali organi di raccordo e cooperazione tra la Regione e gli enti locali. In riferimento al Consiglio delle autonomie locali la proposta in esame
determina la composizione dell’organo e le modalità di elezione e di funzionamento. Essa inoltre
individua, tra le attribuzioni spettanti al Consiglio, compiti di rappresentanza degli enti locali, di
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partecipazione al procedimento legislativo negli ambiti di interesse specifico e di partecipazione,
attraverso propri rappresentanti, alla Conferenza permanente Regione-enti locali. In riferimento
alla Conferenza permanente, la proposta determina la composizione “mista” dell’organo (con
componenti di derivazione regionale e di derivazione locale) e le modalità di funzionamento.
Essa inoltre determina gli atti per i quali è necessaria l’adozione dell’intesa in sede di Conferenza.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 27 con la proposta di legge n. 9, esitando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia alla proposta di legge n. 9.
28 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989,
N. 45, RECANTE: “NORME PER L’USO E LA TUTELA DEL TERRITORIO REGIONALE”.
Presentata dai Consiglieri regionali Milia S. - Onida P. - Biancareddu A.M. - Pili M. La Spisa G. - Sanciu F. - Lombardo C. - Sanjust C. - Sanna P.T. - Petrini O. - Rassu N. Licandro G. - Capelli R. - Oppi G. - Amadu S. - Cuccu F.I. - Artizzu I. - Liori A.A. - Moro
G. - Sanna M. - Ladu S. - Pisano F.S. - Diana M. - Murgioni E. - Randazzo A. - Cappai
A. - Dedoni A. - Vargiu P. - Cassano G.R. il 5 settembre 2004.
Abbinata al D.L. 20 e alla P.L. 24 il 15 settembre 2004.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 47 del 24 novembre 2004.
Trasformata nella legge regionale n. 8 del 25 novembre 2004.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 38 del 25 novembre 2004.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 6 febbraio 2006.
La proposta di legge introduce nel panorama legislativo regionale il Piano Urbanistico
di Coordinamento Territoriale (P.U.C.T.) quale strumento di pianificazione generale del territorio, elaborato in coerenza con la programmazione regionale e articolato per ambiti provinciali.
Esso, elaborato inoltre con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, assume anche valenza di Piano paesaggistico regionale. Per
supportare la propria attività di tutela ambientale, la Regione istituisce l’Osservatorio regionale
per la qualità del paesaggio, in collaborazione con le Università della Sardegna e con il Ministero dei Beni culturali.
La proposta di legge disciplina la procedura di approvazione del P.U.C.T., caratterizzata
da una sistematica collaborazione tra i vari livelli istituzionali e assegna al Consiglio regionale
la competenza ad approvare in via definitiva il Piano, reso esecutivo con decreto del Presidente
della Regione. Inoltre si prevede che i comuni, entro un anno dall’approvazione del P.U.C.T.,
lo debbano recepire elaborando, nel contempo, anche lo studio di compatibilità paesisticoambientale, quale documento base finalizzato a supportare le scelte della pianificazione.
La proposta di legge contiene un’articolata disposizione relativa alle misure di salvaguardia - che sono genericamente individuabili con le disposizioni analoghe contenute nel c.d.
decreto Galasso - e agli interventi ammissibili che, nella loro assai articolata previsione norma-
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tiva, sostanzialmente mirano a consentire gli interventi che abbiano avuto una sicura definizione amministrativa ovvero quelli che abbiano già realizzato una compromissione definitiva del
territorio considerato.
Per quanto riguarda le norme transitorie, fino all’approvazione del P.U.C.T., la proposta
di legge prevede:
a) per i comuni che hanno già approvato i loro PUC in adeguamento ai PTP, i loro strumenti
conservano la loro validità, con l’obbligo di adeguarli al P.U.C.T. una volta approvato:
b) per i comuni che hanno solo adottato il PUC in adeguamento, essi possono completare l’iter
procedurale sulla base della normativa previdente, con il limite della determinazione dei
volumi entro la fascia di due chilometri dal mare non superiore al 50% di quella assentibile;
c) per i comuni che non hanno neppure adottato il PUC in adeguamento, è previsto che con
deliberazione del Consiglio comunale si possano rideterminare le potenzialità volumetriche
per le zone nel rispetto sia dei vincoli di massima tutela sia dell’abbattimento dei volumi
del 50%;
d) l’adozione di tutti gli strumenti urbanistici riguardanti le zone F turistiche deve essere sempre corredato dallo studio di compatibilità paesistico-ambientale e si dovrà dare priorità agli
interventi relativi al comparto ricettivo-alberghiero;
e) la fascia dei 1000 metri dal mare, fatte salve le aree sottoposte a massima tutela, è riservata
a funzioni ricettivo-alberghiere per una percentuale non inferiore al 75% di quella assentibile, mentre oltre tale percentuale scende al 50%.
Infine la proposta di legge prevede la possibilità che Regione, province e comuni possano stipulare accordi di programma con soggetti pubblici e privati che propongano iniziative di
rilevante impatto economico e produttivo contenuti nei programmi integrati di sviluppo. Tali
programmi, corredati da apposito studio di fattibilità, sono esaminati in sede di conferenza di
servizi e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. La proposta di legge prevede
anche che, con significative limitazioni, tali accordi di programmi finalizzati all’approvazione
dei programmi integrati possano riguardare anche la fascia dei 300 metri dal mare.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 28 con il disegno di legge n. 20 e
con la proposta di legge n. 24, approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo
iter si rinvia al disegno di legge n. 20.
29 - MISURE DI SOSTEGNO ALLE FONDAZIONI CULTURALI.
Presentata dai Consiglieri regionali Cherchi O.S.G. - Lai S. - Sanna Franco - Barracciu
F. - Ibba R. il 17 settembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende promuovere e sostenere l’attività delle fondazioni culturali.
In particolare, il provvedimento individua i fini istituzionali delle medesime, precisa le forme
di costituzione dei nuovi soggetti giuridici e detta le indicazioni per gli statuti e per l’iscrizione
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al Registro regionale delle fondazioni.
Sono, inoltre, disciplinate le modalità di erogazione dei contributi regionali e i compiti
della Regione nella programmazione.
La proposta precisa, infine, che le disposizioni in essa contenute non si applicano alla
fondazione “Teatro lirico di Cagliari”, data la peculiarità di quest’ultima e l’esistenza di un’apposita disciplina contenuta nella legge regionale n. 38 del 1973.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
30 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE E PERSECUZIONI PSICOLOGICHE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E PER LA TUTELA DEI LAVORATORI
VITTIME DI MOBBING.
Presentata dai Consiglieri regionali Lai S. - Marrocu S. - Barracciu F. - Calledda A.I.
- Cherchi S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Mattana S. - Orrù G.B. - Pacifico N. Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 17 settembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta mira a contrastare le forme di disagio sociale rappresentate da vessazioni,
atteggiamenti discriminatori e conflittualità nei luoghi di lavoro (c.d. mobbing) attraverso il
miglioramento dell’organizzazione e della sicurezza del lavoro, lo sviluppo di iniziative concertative per l’adozione di codici di comportamento nei luoghi di lavoro ed, infine, l’adozione
di azioni puntuali di prevenzione, informazione, formazione, ricerca e azioni positive in favore
dei lavoratori. In particolare, si istituiscono i “Centri di ascolto”, gestiti dagli enti locali e/o da
associazioni no profit, al fine di assicurare aiuto, sostegno e consulenza ai lavoratori sottoposti
a mobbing e promuovere campagne educative di sensibilizzazione e prevenzione.
Si individuano, inoltre, gli strumenti operativi dell’azione regionale, ovvero il piano
triennale e il programma annuale e l’osservatorio regionale, e si definiscono le caratteristiche
delle associazioni e del volontariato ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste nella
proposta.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
31 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2004,
N. 6 (LEGGE FINANZIARIA), VARIAZIONI DI BILANCIO E DISPOSIZIONI VARIE.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 17 settembre 2004.
Approvato dalla Assemblea nella seduta n. 54 del 2 dicembre 2004.
Trasformato nella legge regionale n. 9 del 3 dicembre 2004.
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Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 39 - Suppl. ord. n. 5 - del 4 dicembre 2004
Il disegno di legge concerne l’assestamento del bilancio per l’anno 2004. Esso si prefigge lo scopo di coprire il disavanzo generato dalla spesa sanitaria quantificato per l’anno 2003 in
euro 148.969.000. A tale scopo il provvedimento reca misure finalizzate al contenimento e alla
razionalizzazione della spesa regionale. Tra queste si rileva, fatte salve le previste eccezioni,
la sospensione per l’anno 2004 dell’applicazione di tutte le disposizioni vigenti in materia di
conservazione a residui di stanziamento.
Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione e dall’Assemblea senza modifiche.
32 - NORME PER IL POTENZIAMENTO E LO SVILUPPO DEGLI AEROCLUB IN
SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Dedoni A. - Vargiu P. - Cassano G.R. - Pisano F.S.
il 21 settembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge mira a incrementare e potenziare le attività degli aeroclub, associazioni senza fine di lucro, che esercitano attività turistica, didattica, sportiva e di volontariato.
A tal fine si prevede un contributo annuale di funzionamento destinato alla promozione
della formazione aeronautica dei giovani e a favorire la diffusione della cultura aeronautica,
allo sviluppo del turismo e dello sport aereo anche in funzione agonistica, allo svolgimento di
attività didattica nei vari settori aeronautici e all’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, al pagamento di oneri derivanti dall’effettuazione di manifestazioni aeronautiche
sportive, turistiche e di propaganda, all’ammodernamento e al potenziamento delle attrezzature
didattiche e della flotta aerea.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
33 - NORME IN MATERIA DI SERVIZI E POLITICHE PER IL LAVORO.
Presentata dai Consiglieri regionali Lai S. - Marrocu S. - Barracciu F. - Calledda A.I.
- Cherchi S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Mattana S. - Orrù G.B. - Pacifico N. Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 10 settembre 2004.
Abbinata alle PP.LL. 21 e 81 il 19 gennaio 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 142 del 23 novembre 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 21 del 22 gennaio 2007.
50
La proposta di legge disciplina le funzioni delegate dallo Stato alla Regione in materia
di politiche del lavoro e di organizzazione dei servizi per l’impiego, in attuazione del decreto
legislativo 10 aprile 2001, n. 180 e a integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 14
luglio 2003, n. 9.
Il testo disciplina l’organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti ripartiti tra Regione e province attraverso la Commissione regionale e le
Commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro e i Centri dei Servizi per il lavoro
aperti ai soggetti accreditati.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 33 con le proposte di legge n. 21 e
n. 81, approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia alla proposta
di legge n. 21.
34 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E DI COLTIVAZIONE DEI MATERIALI DI CAVA E TORBIERA.
Presentata dai Consiglieri regionali Masia P. - Balia G. - Caligaris M.G. - Ibba R. il 29
settembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge mira al raggiungimento di un equilibrio tra la promozione delle
attività di cava - con salvaguardia dei relativi livelli occupazionali - e la tutela dell’ambiente e
del diritto alla salute delle popolazioni delle aree interessate.
Si prevede l’attribuzione ai comuni di un ruolo centrale nella procedura autorizzativa
mentre spettano alla Regione le funzioni di monitoraggio e di pianificazione dell’attività di
cava.
La Regione predispone il piano regionale delle attività estrattive (PRAE), per favorire la
trasformazione del materiale estratto con impianti produttivi localizzati in Sardegna e consentire la salvaguardia dell’ambiente e il riuso del suolo, e un apposito piano regionale per i materiali lapidei di pregio e riconosciuti di rilevante interesse per l’economia regionale. La Regione,
inoltre, tiene il catasto regionale delle cave e un inventario delle cave dismesse.
Si disciplinano, inoltre, i profili abilitativi dell’attività di ricerca e di coltivazione.
Gli interventi di recupero ambientale sono a carico di uno specifico fondo istituito presso l’Assessorato regionale dell’industria che opera sulla base di un programma annuale degli
interventi.
Si prevede l’abrogazione della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 e le modifiche necessarie alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
35 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONISMO CULTURALE E SOCIALE.
51
Presentata dai Consiglieri regionali Lai S. - Marrocu S. - Barracciu F. - Calledda A.I.
- Cherchi S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Mattana S. - Orrù G.B. - Pacifico N. Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 30 settembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, completando il quadro normativo già delineato con la legge regionale 13 settembre 1993, n. 30 sulla disciplina dell’attività di volontariato e con la legge
regionale 22 aprile 1977, n. 16 sulle cooperative sociali, persegue l’obiettivo di promuovere
e incentivare l’associazionismo culturale e sociale nelle diversità e pluralità di forme che lo
caratterizzano.
L’articolato, in particolare, disciplina le attività delle associazioni, l’istituzione del registro regionale e le relative procedure di iscrizione, gli strumenti e le modalità di promozione dell’associazionismo, il sistema delle convenzioni, l’istituzione della Conferenza regionale
sull’associazionismo e dell’Osservatorio regionale nonché i rapporti con il terzo settore.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
36 - CONTRIBUTO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO TURISTICO-AMBIENTALE DELLA SARDEGNA E PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
TIPICI.
Presentata dal Consigliere regionale Vargiu P. il 4 ottobre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge disciplina il contributo per la salvaguardia del patrimonio turisticoambientale della Sardegna da destinare alla realizzazione di programmi volti a tutelare il valore
turistico dei beni ambientali e naturali della Sardegna, contribuire allo sviluppo della cultura e
della qualità del turismo sardo, sostenere lo sviluppo dei prodotti tipici sardi.
Il contributo ambientale, determinato annualmente, è imposto in tutti i comuni della
Sardegna, salvo espressa deroga, ed è dovuto dai non residenti in Sardegna che vi dimorino
temporaneamente in qualità di ospiti di esercizi alberghieri o extralberghieri, per ogni giorno
di effettiva dimora e comunque per un tempo non eccedente i trenta pernottamenti consecutivi
nello stesso anno solare e nel medesimo esercizio.
I proventi del contributo ambientale sono versati all’Amministrazione regionale che
li ridistribuisce ai comuni e ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico che presentino progetti atti a valorizzare il patrimonio turistico-ambientale e a migliorare la qualità
dell’offerta turistica.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
52
37 - ISTITUZIONE DELLA CONVENZIONE COSTITUENTE DEL POPOLO SARDO.
Presentata dai Consiglieri regionali Floris M. - Cherchi O.S.G. il 5 ottobre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede l’istituzione con legge regionale di una “Convenzione
Costituente” del popolo sardo alla quale è affidato il compito di formulare, a titolo propositivo,
il progetto di nuovo Statuto della Regione autonoma della Sardegna, da sottoporre al Consiglio
regionale per le iniziative di sua competenza da assumere con piena autonomia decisionale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
38 - SOPPRESSIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE E ATTRIBUZIONE DELLE
COMPETENZE ALLE PROVINCE SARDE.
Presentata dai Consiglieri regionali Biancareddu A.M. - Amadu S. - Cappai A. - Cuccu
F.I. il 6 ottobre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede la soppressione delle comunità montane e l’attribuzione
delle relative funzioni alle province. La proposta risponde all’esigenza di semplificare e razionalizzare il quadro complessivo degli enti locali sardi e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni quali la pianificazione territoriale e lo sviluppo.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
39 - COMPOSIZIONE PARITARIA DONNA-UOMO NEGLI ENTI, COMMISSIONI E
COMITATI FACENTI CAPO ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Balia G. - Caligaris M.G. - Ibba R. - Masia P. il 7
ottobre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge si propone di realizzare il principio di pari opportunità tra uomini
e donne negli enti, nelle commissioni e comitati facenti capo all’Amministrazione regionale,
regolamentando la composizione dei suddetti organismi e assicurando fin dall’immediato la
piena partecipazione delle donne nell’Amministrazione regionale. A tal fine la proposta dispone che la designazione dei membri negli enti, commissioni e comitati facenti capo all’Amministrazione regionale debba avvenire in modo da garantire una composizione paritaria donnauomo. Qualora ciò non sia possibile, o perché si tratta di organi monocratici o perché non sia
possibile rispettare il criterio della composizione paritaria, si stabilisce il principio che le istitu-
53
zioni interessate debbano determinare un riequilibrio del rapporto uomo-donna alle successive
designazioni. A tale scopo i livelli istituzionali interessati devono comunicare al Presidente
della Regione le nomine da effettuare e successivamente quelle effettuate. Il Presidente della
Regione indica in quali casi le nomine devono garantire il riequilibrio.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
40 - INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DI SOCIETÀ IN FASE DI LIQUIDAZIONE E IN STATO DI CRISI.
Presentata dai Consiglieri regionali Uras L. - Calledda A.I. - Cherchi S. - Fadda G. Davoli C. - Giorico G. - Lanzi P. - Licheri P.A. - Lai S. - Manca G. - Masia P. - Pacifico
N. - Pisu I.P. - Sabatini F. - Salis A. - Serra S. l’8 ottobre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta intende assicurare ai dipendenti di società controllate o partecipate dalla
Regione, che si trovino nella prospettiva di essere licenziati o iscritti nelle liste di mobilità, l’immediata corresponsione delle retribuzioni maturate e non ancora percepite attraverso
un’assunzione di tali oneri da parte della Regione.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
41 - DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN
SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna A. - Pirisi G.M. - Marrocu S. - Barracciu F. Calledda A.I. - Cherchi S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Lai S. - Mattana S. - Orrù
G.B. - Pacifico N. - Sanna Franco l’8 ottobre 2004.
Abbinata alle PP.LL. 3 e 84 il 2 marzo 2005 e al D.L. 148 il 28 giugno 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n.146 del 29 novembre 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 21 del 7 dicembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 38 del 19 dicembre 2005.
La proposta di legge, frutto di una lunga serie di audizioni e incontri preparatori con tutti
gli operatori pubblici e privati del settore, è finalizzata a colmare un rilevante ritardo legislativo regionale in materia di disciplina del trasporto pubblico, in attuazione della riforma statale
contenuta nel decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modifiche e integrazioni. Tale
situazione ha infatti determinato l’impossibilità per la Regione di dotarsi degli atti di programmazione indispensabili per poter affrontare le decisive sfide in materia di trasporto.
La disciplina proposta, tracciata secondo l’impostazione federalista contenuta nella normativa statale, si articola per i seguenti punti fondamentali:
54
a) individuazione puntuale delle competenze della Regione, delle province e dei comuni sia
sotto il profilo dei contenuti sia sotto quello dei piani e programmi che a essi sono attribuiti;
b) istituzione di un organismo regionale che, in condizioni di terzietà, assuma la funzione di
stazione appaltante per le gare di livello regionale e uno per ogni provincia che assuma le
funzioni di stazione appaltante per le gare di livello provinciale e comunale;
c) specificazione dei livelli della pianificazione del trasporto pubblico locale, individuazione
degli atti di pianificazione e di programmazione di livello regionale (piano regionale dei
trasporti e programmi regionali triennali), quelli provinciali (piani provinciali di bacino)
quelli comunali (piani urbani del traffico);
d) istituzione e disciplina del Fondo regionale dei trasporti, finalizzato a coprire le spese di
investimento distinte nettamente da quelle per gli oneri di esercizio;
e) disciplina puntuale dell’individuazione, organizzazione e affidamento della rete dei servizi
minimi di trasporto locale nei territori a domanda debole e introduzione della norma di carattere generale che i servizi di trasporto pubblico locale sono affidati esclusivamente con lo
strumento dei contratti di servizio, previo esperimento di apposita procedura concorsuale.
Inoltre si disciplina con compiutezza il contenuto di tali contratti e si stabiliscono i principi
e gli strumenti della politica tariffaria regionale e le categorie ammesse alle agevolazioni
tariffarie;
f) istituzione dell’Osservatorio regionale della mobilità, organo tecnico di supporto all’attività
di pianificazione e programmazione della Regione, e della Consulta regionale per la mobilità, organo attraverso il quale le autonomie locali, gli utenti, le parti sociali e le associazioni
di categoria possano partecipare attivamente alla politica dei trasporti;
g) disciplina dell’indispensabile trasformazione in società di diritto privato, anche se a prevalente capitale pubblico, dell’ARST, con una dettagliata previsione degli atti e procedure
attraverso cui pervenire, entro il termine perentorio del 30 giugno 2004, al conseguimento
della sua operatività;
h) disciplina puntuale e precisa della delicatissima fase transitoria, con particolare riguardo
ai processi di trasformazione delle imprese pubbliche esistenti e con la proroga, fino al 31
dicembre 2005, dei preesistenti affidamenti agli attuali concessionari pubblici di trasporto. Viene, inoltre, istituito un fondo d’incentivazione finalizzato ad agevolare l’esodo del
personale più anziano delle aziende pubbliche al fine di rendere più agevole la loro trasformazione;
i) viene individuata la particolare procedura per la prima approvazione dei programmi triennali regionali e la prima individuazione degli ambiti territoriali di intervento;
j) si rinvia all’approvazione degli accordi di programma, in applicazione dell’intesa istituzionale Stato-Regione del 21 aprile 1999, la definizione del subentro della Regione nell’esercizio delle funzioni di amministrazione delle ex ferrovie in concessione.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 41 con le proposte di legge n. 3 e
n. 84 e con il disegno di legge n. 148, approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia al disegno di legge n. 148.
55
42 - REDDITO DI CITTADINANZA E CONTRASTO DELLA POVERTÀ. FONDO
REGIONALE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Uras L. - Calledda A.I. - Corrias A. - Davoli C. Fadda G. - Gessa G.L. - Lai S. - Lanzi P. - Maninchedda P.G. - Orrù G.B. - Pacifico N.
- Pisu I.P. l’11 ottobre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è volta a promuovere il superamento della condizione di povertà
attraverso la corresponsione di un reddito di cittadinanza sufficiente a garantire un livello dignitoso di vita. Il reddito di cittadinanza si configura come erogazione monetaria destinata a
persone la cui condizione personale sia tale da escludere l’applicazione di un adeguato percorso
lavorativo, formativo e/o scolastico, o come corrispettivo per l’attività lavorativa di pubblica
utilità in favore della comunità locale, o come sostegno mirato a un percorso d’inserimento
formativo e/o scolastico. La proposta individua i soggetti destinatari demandando alla Giunta
regionale la definizione di direttive che definiscono le regole specifiche di calcolo del reddito.
È previsto il raccordo con le restanti misure di politica attiva del lavoro adottate nella Regione,
dallo Stato e dall’Unione Europea. I compiti di gestione delle risorse e di progettazione degli
interventi sociali più idonei e utili alla comunità sono affidati ai comuni. La proposta prevede,
inoltre, l’istituzione di un fondo regionale di solidarietà sociale come strumento di raccolta e
organizzazione delle risorse pubbliche e private necessarie per rispondere al disagio sociale e
l’adesione al progetto di solidarietà sociale dei Consiglieri regionali della Sardegna, dei Parlamentari nazionali ed europei che dichiarino di condividere la proposta, mediante la devoluzione
di un terzo dell’indennità parlamentare come concorso alla costituzione del fondo.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
43 - CRITERI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO
AMMINISTRATIVE AGLI ENTI LOCALI.
DI
FUNZIONI
Presentata dai Consiglieri regionali Diana M. - Artizzu I. - Liori A.A. - Moro G. - Sanna
M. il 12 ottobre 2004.
Abbinata al D.L. 85 il 9 giugno 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 199 del 31 maggio 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 20 del 20 giugno 2006.
La proposta di legge tende a costituire una cornice istituzionale e a prevedere procedure e strumenti per realizzare un conferimento di funzioni a favore degli enti locali. A tal
fine delinea per ciascun livello di governo (Regione, province, comunità montane) l’ambito di
competenze, stabilendo il principio di generale competenza per i comuni, cui spettano tutte le
56
funzioni non espressamente attribuite agli altri livelli. La puntuale individuazione delle funzioni è demandata a un successivo intervento della Regione.
Sono stabiliti i criteri generali per l’assegnazione delle risorse e del personale, alla cui
puntuale individuazione si provvede con atto del Presidente della Regione. Sono previsti poteri
sostitutivi della Regione, e forme di monitoraggio e di controllo di gestione sul concreto esercizio delle funzioni conferite, nonché poteri di indirizzo e coordinamento. Alla Regione spetta
accompagnare il trasferimento con attività di assistenza tecnica e di formazione del personale.
La Regione provvede anche a delineare, sulla base di canoni indicati in legge, ambiti
ottimali per l’esercizio delle funzioni per i comuni di minore dimensione (obbligatoriamente
per quelli con popolazione inferiore ai 1000 abitanti), in relazione ai quali i comuni devono
costituire forme associative fra quelle previste dalla normativa statale. In mancanza la Regione
provvede in via sostitutiva.
È prevista l’istituzione di un Osservatorio per la attuazione del decentramento amministrativo, composto, oltre che dalla Regione, da rappresentanti degli enti locali, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
È previsto che all’attuazione della riforma sia collegato una proposta di riordino della
disciplina del personale e dell’organizzazione regionale.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 43 con il disegno di legge n. 85,
approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia al disegno di legge
n. 85.
44 - ISTITUZIONE DEGLI ECOMUSEI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI LOCALI.
Presentata dai Consiglieri regionali Biancu A. - Addis A.E. - Cucca G.L. - Cuccu G. Fadda P. - Giagu G. - Manca G. - Sabatini F. - Sanna Francesco - Sanna S. - Secci E.
il 15 ottobre 2004.
Abbinata alla P.L. 138 e al D.L. 223 il 7 giugno 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 232 del 14 settembre 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 14 del 20 settembre 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 32 del 26 settembre 2006.
La proposta di legge promuove l’istituzione, da parte della Regione, di ecomusei,
allo scopo di recuperare, valorizzare e comunicare le testimonianze della memoria storica,
dell’identità, della cultura materiale, delle relazioni tra ambiente naturale e ambiente antropizzato, delle tradizioni, delle attività e del modo in cui le società locali sarde si sono rapportate
con i rispettivi territori.
In tal senso la proposta, per un verso, individua le linee di intervento che coinvolgono
direttamente il livello locale (comuni e associazioni di comuni contermini), al quale spetta il
compito di promuovere l’istituzione di ecomusei mediante progetti da presentare alla Regione
57
e, per altro verso, definisce le funzioni di quest’ultima, prevedendo in particolare che, previo
riconoscimento della qualifica di ecomuseo ai predetti progetti, concorra, nella misura dell’ottanta per cento, alle spese di realizzazione.
La Commissione ha unificato l’esame della proposta di legge n. 44 con la proposta di
legge n. 138 e con il disegno di legge n. 223, approvando un testo unificato, per il cui contenuto
e per il successivo iter si rinvia al disegno di legge n. 223.
45 - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1995, N. 5 CONCERNENTE:
“NORME DI RIFORMA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”.
Presentata dai Consiglieri regionali Biancu A. - Addis A.E. - Cocco M. - Cuccu G. Fadda P. - Giagu G. - Manca G. - Sabatini F. - Sanna Franco - Sanna S. - Secci E. il 15
ottobre 2004.
Abbinata alle PP.LL. 53, 68 e al D.L. 202 il 19 gennaio 2006 e alla P.L. 211 il 22 giugno
2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 211 del 21 luglio 2006.
Trasformata in legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 26 dell’8 agosto 2006.
La proposta di legge intende modificare la legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, aggiornandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dalle sue
successive modifiche. Nella fattispecie la proposta prevede: la modifica dell’articolo 4 della
legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 e la sostituzione della Conferenza dell’Azienda-USL con
l’Assemblea dei sindaci in carica di tutti i comuni che fanno parte del territorio dell’AziendaUSL; la sostituzione della denominazione “Conferenza di distretto” di cui all’articolo 5 della
predetta legge con la denominazione “Comitato dei sindaci di distretto”; la modifica dell’articolo 7 e la ridefinizione delle funzioni del Direttore generale; l’attribuzione al consiglio di
amministrazione di un ufficio di supporto per l’espletamento delle sue funzioni; la ridefinizione
dei distretti adottando l’impostazione presente nel decreto legislativo n. 502 del 1992.
La proposta, infine, introduce anche nelle Aziende ospedaliere i principi applicati nelle
modifiche degli organi e delle funzioni delle Aziende-USL e precisa gli aspetti relativi alla
programmazione sanitaria e ai compiti degli organi delle Aziende stesse.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 45 con le proposte di legge n. 53, n.
68, n. 211 e con il disegno di legge n. 202, approvando un testo unificato per il cui contenuto e
successivo iter si rinvia al disegno di legge n. 202.
46 - ADEGUAMENTO E PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI
DIPENDENTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DEGLI ENTI LOCALI
DELLA SARDEGNA CON QUELLO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE.
58
Presentata dai Consiglieri regionali Amadu S. - Oppi G. - Biancareddu A.M. - Capelli
R. - Cappai A. - Cuccu F.I. - Randazzo A. il 19 ottobre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è finalizzata a creare un sistema unitario della pubblica Amministrazione regionale e locale, secondo principi di cooperazione, di sussidiarietà e di decentramento ed ha tra i suoi presupposti il superamento delle differenze oggi esistenti, non soltanto
sotto il profilo del trattamento economico, tra il personale che opera nella Regione, negli enti e
nelle Aziende sanitarie locali della Sardegna.
L’eliminazione delle differenze contribuisce ad agevolare quel processo di trasferimento
di competenze dalla Regione agli enti locali al quale deve logicamente corrispondere il trasferimento del personale che tali funzioni svolge.
L’intento perequativo della proposta mira, dunque, innanzitutto a evitare che si creino
ostacoli nel trasferimento di personale presso enti obbligati a offrire situazioni contrattuali
meno favorevoli rispetto a quelle degli enti di provenienza.
Di conseguenza la disciplina contenuta nella proposta, oltre a rispondere a evidenti ragioni di equità, mira a porre le premesse per un impiego più razionale e flessibile dei pubblici
dipendenti e, facilitando il decentramento, contribuire al miglioramento della qualità della pubblica amministrazione e al suo avvicinamento ai cittadini.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
47 - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO ARCHITETTONICO REALIZZATO CON MANUFATTI E TECNICHE COSTRUTTIVE IN TERRA CRUDA E PER LA PROMOZIONE DI NUOVE
PRODUZIONI EDILIZIE BIO-ECOLOGICHE.
Presentata dai Consiglieri regionali Calledda A.I. - Marrocu S. - Barracciu F. - Cherchi
S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Lai S. - Mattana S. - Orrù G.B. - Pacifico N. Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 20 ottobre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha lo scopo di tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio
architettonico regionale in terra cruda in quanto espressione di un universo di valori su cui
si fonda l’identità di numerose comunità, attraverso il relativo recupero dei saperi costruttivi,
nonché la riutilizzazione del materiale e delle sue tecnologie per la produzione di nuovi
manufatti edilizi in terra cruda quale strumento di sviluppo sostenibile, di risparmio energetico
e di miglioramento della salubrità dei fabbricati. La proposta si propone l’istituzione e
l’aggiornamento del catasto regionale del patrimonio costruttivo in terra cruda presente nei
comuni della Sardegna all’interno del quale è previsto un elenco speciale delle costruzioni
di particolare pregio urbanistico architettonico, storico-culturale e ambientale, per i quali la
59
proposta prevede appositi contributi per la loro tutela. La proposta prevede il finanziamento di
progetti di formazione professionale per il recupero dei saperi, delle arti, delle tecniche e delle
professioni legati alla terra cruda, incentivi per la produzione, distribuzione e consumo dei
manufatti in terra cruda e contributi per la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio
edilizio edificato in terra cruda e per la realizzazione di nuovi interventi edilizi, pubblici e
privati, comportanti l’utilizzo dei manufatti e delle tecniche costruttive tradizionali in terra
cruda.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
48 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO, SPERIMENTAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CONSUMO DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI E PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI,
LOCALI E TIPICI.
Presentata dai Consiglieri regionali Vargiu P. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Pisano F.S.
il 21 ottobre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è diretta a disciplinare le coltivazioni, gli allevamenti e le sperimentazioni di organismi geneticamente modificati (OGM) nonché a favorire la produzione e il
consumo dei prodotti agricoli biologici. La proposta dispone l’istituzione di una Commissione
scientifica di monitoraggio sugli OGM, individua le aree in cui è fatto divieto di coltivare gli
OGM ed esclude le aziende che ne fanno uso dall’accesso ai finanziamenti regionali e ai marchi
di qualità. É istituito un Albo degli esercizi commerciali che rinunciano alla vendita di prodotti
contenenti OGM. É vietata la somministrazione di cibi contenenti OGM nei servizi di ristorazione collettiva e si attribuisce valore preminente all’elemento della qualità dei prodotti agricoli
offerti nell’aggiudicazione degli appalti per la ristorazione pubblica. La Regione cofinanzia
progetti diretti a valorizzare i prodotti biologici tipici. Il mancato rispetto dei divieti e degli
obblighi contenuti nella proposta di legge può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nonché la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio commerciale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
49 - INTERVENTI URGENTI PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI.
Presentata dal Consigliere regionale Uras L. il 22 ottobre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, nelle more di una definitiva regolamentazione della materia, in-
60
tende attribuire al Comitato del lavoro di cui alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, le
competenze già attribuite alla Commissione regionale per l’impiego (C.R.I.).
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
50 - ASSEGNO INTEGRATIVO REGIONALE AGLI EX COMBATTENTI E REDUCI.
Presentata dai Consiglieri regionali Amadu S. - Oppi G. - Biancareddu A.M. - Capelli
R. - Cappai A. - Cuccu F.I. - Randazzo A. il 26 ottobre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge riconosce agli ex combattenti e ai reduci residenti nel territorio
della Regione autonoma della Sardegna il diritto a un assegno mensile integrativo reversibile
e ne disciplina le modalità di concessione ed erogazione, demandando le specifiche norme di
attuazione della legge ad appositi regolamenti.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
51 - ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (ARPAS).
Presentata dai Consiglieri regionali Lai S. - Marrocu S. - Barracciu F. - Calledda A.I.
- Cherchi S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Mattana S. - Orrù G.B. - Pacifico N. Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 27 ottobre 2004.
Abbinata alla P.L. 101 e al D.L. 125 il 31 maggio 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 190 del 12 maggio 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 6 del 18 maggio 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 16 del 23 maggio 2006.
La proposta di legge prevede l’istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente (ARPAS). All’Agenzia, ente regionale di diritto pubblico, dotato di personalità
giuridica, autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione sono affidate funzioni
relative alla tutela, al controllo, al recupero dell’ambiente e alla prevenzione e promozione
della salute collettiva. La proposta di legge disciplina dettagliatamente le funzioni dell’ARPAS,
quelle della Regione, dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali e degli enti
locali, nonché le modalità di coordinamento di dette funzioni. Sono, inoltre disciplinati gli
organi dell’ARPAS (presidente, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori), le modalità di nomina degli stessi e le loro funzioni, la struttura amministrativa (direttore generale e
articolazione operativa), il personale e la dotazione di beni e risorse finanziarie assegnate per
lo svolgimento delle funzioni.
La proposta di legge è stata esaminata congiuntamente dalla Quinta e dalla Settima
61
Commissione.
Le Commissioni hanno abbinato la proposta di legge n. 51 con la proposta di legge n.
101 e con il disegno di legge n. 125 approvando un testo unificato.
Il testo unificato approvato dalla Commissione prevede l’istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAS), struttura dotata di personalità giuridica di
diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, sottoposta agli
indirizzi, alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale; attribuisce all’Agenzia compiti
essenzialmente tecnici nella tutela ambientale, provvede alla riorganizzazione delle strutture
preposte ai controlli ambientali e alla promozione e prevenzione della salute collettiva e istituisce, presso ogni provincia, il comitato provinciale per l’ambiente. Il testo unificato, oltre a
indicare le funzioni attribuite all’ARPAS e le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo
attribuite alla Giunta regionale, ne disciplina dettagliatamente gli organi (comitato regionale
di coordinamento, direttore generale e collegio dei revisori dei conti), la struttura (struttura
centrale e dipartimenti provinciali e specialistici), il trattamento giuridico ed economico del
personale nonché l’assegnazione dei beni, delle risorse finanziarie e del personale necessario
per l’esercizio delle funzioni.
Il testo unificato è stato successivamente approvato dall’Assemblea con alcune modifiche che non alterano l’impostazione complessiva del provvedimento.
52 - LIMITI AI MANDATI DEI SINDACI DEI COMUNI DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Marracini S. - Atzeri G. - Pisano F.S. - Oppi G. Salis A. - Serra S. - Pinna S. - Fadda P. - Liori A.A. - Licheri P.A. il 27 ottobre 2004.
Abbinata alla P.L. 70 il 28 dicembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
Pur concepito con lo scopo di favorire il ricambio dei gruppi dirigenti, il limite alla immediata rieleggibilità alla carica di sindaco per chi ha già ricoperto la carica per due mandati
consecutivi - previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) - crea evidenti difficoltà nell’assicurare un
ricambio adeguato nei comuni con un esiguo numero di abitanti. Per tale motivo, facendo leva
sulla competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali, attribuita alla nostra Regione dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che ha in tal senso innovato l’articolo
3, comma primo, lettera b), dello Statuto, la proposta di legge rimuove il limite dei due mandati
per i sindaci dei comuni della Sardegna fino a 5.000 abitanti.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 52 alle proposte di legge n. 70 e n.
79. Successivamente ha rinunciato all’abbinamento con la proposta di legge n. 79.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
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53 - ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA SANITÀ.
Presentata dai Consiglieri regionali Lai S. - Marrocu S. - Barracciu F. - Calledda A.I.
- Cherchi S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Mattana S. - Orrù G.B. - Pacifico N. Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 27 ottobre 2004.
Abbinata alle PP.LL. 45, 68 e al D.L. 202 il 19 gennaio 2006 e alla P.L. 211 il 22 giugno
2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 211 del 21 luglio 2006.
Trasformata in legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 26 dell’8 agosto 2006.
La proposta di legge istituisce l’Agenzia regionale della sanità, organo tecnico della
Regione, con funzioni di supporto tecnico-scientifico in materia di programmazione sanitaria,
controllo di gestione, verifica della qualità, congruità e quantità delle prestazioni.
L’Agenzia, retta da un direttore che opera nel rispetto degli indirizzi e delle direttive
impartite dalla Giunta regionale, verifica lo stato d’attuazione del Piano sanitario regionale;
fornisce alle Aziende sanitarie locali gli strumenti e le metodologie per il controllo di gestione; verifica la programmazione aziendale e i risultati della gestione; fornisce consulenza alle
Aziende sanitarie in materia di bilancio e di garanzia dei livelli assistenziali; verifica, revisiona
e certifica la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie delle ASL e delle strutture private
accreditate.
Ulteriori norme disciplinano l’organizzazione interna dell’Agenzia, la dotazione di personale e l’attività di controllo.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 53 con le proposte di legge n. 45, n.
68, n. 211 e con il disegno di legge n. 202, approvando un testo unificato per il cui contenuto e
successivo iter si rinvia al disegno di legge n. 202.
54 - ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA
SARDEGNA (CORECOM).
Presentata dai Consiglieri regionali Pisu I.P. - Amadu S. - Caligaris M.G. - Sanjust C.
- Cassano G.R. - Cerina G. - Fadda P. - Floris V. - Frau A. - Sanna Franco - Sanna S.
il 3 novembre 2004.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 432 del 24 luglio 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 11 del 28 luglio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 25 del 7 agosto 2008.
La proposta di legge disciplina, in attuazione della previsione normativa contenuta nella
legge 31 luglio 1997, n. 249, l’istituzione in Sardegna del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).
63
Si tratta di organismi che, istituiti presso ciascuna Regione, operano alle dipendenze
funzionali dell’Autorità nazionale per le comunicazioni per le funzioni di governo, garanzia e
controllo in materia di comunicazione e informazione.
La proposta di legge definisce la composizione del CORECOM, la durata in carica, che
viene legata alla legislatura, il divieto di rieleggibilità dei componenti, il procedimento di nomina con un sistema che garantisce le minoranze, il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità. Vengono inoltre disciplinate le funzioni proprie del CORECOM e le procedure di conferimento, da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle funzioni delegate.
La Commissione ha approvato la proposta di legge con modifiche, le cui principali hanno riguardato:
- l’attribuzione al Comitato regionale per le comunicazioni della natura giuridica di Autorità,
sul modello delle autorità amministrative indipendenti che operano a livello nazionale, e
conseguentemente, la modifica della sua denominazione in Autorità regionale per le Comunicazioni in Sardegna (ArCOS);
- la durata dell’ArCOS prevista in tre anni e la previsione della rieleggibilità dei componenti
per una sola volta;
- l’attribuzione diretta all’ArCOS, da parte della legge regionale, dell’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di comunicazione che la normativa statale pone in
capo alle Regioni;
- l’Istituzione di una Consulta rappresentativa degli interessi e delle competenze del mondo
della comunicazione.
L’Assemblea ha successivamente rinviato la proposta alla Commissione per un’ulteriore istruttoria.
L’articolato della proposta di legge è stato rielaborato dalla Commissione che ha introdotto una serie di modifiche, tra le quali:
- la configurazione giuridica di questo organismo quale Comitato regionale delle comunicazioni e denominazione CORECOM Sardegna;
- il rinvio, per l’attribuzione di ulteriori funzioni al CORECOM, a una specifica legge regionale che, ai sensi dell’articolo 117, 3° comma della Costituzione, dovrà disciplinare
l’ordinamento della comunicazione;
- le procedure di elezione dei componenti del CORECOM Sardegna prevedendo un metodo
di elezione che garantisca le minoranze, ossia il voto limitato a tre nomi, la riserva di genere
nella misura di un 1/3 dei componenti del Comitato e un meccanismo di selezione delle
candidature a evidenza pubblica, a garanzia della partecipazione di professionalità elevate
e di assoluta indipendenza dal sistema politico, istituzionale ed economico.
La proposta di legge è stata successivamente approvata dall’Assemblea con ulteriori
modifiche riguardanti:
- la presentazione da parte della competente Commissione consiliare, entro 120 giorni
dall’approvazione, di una proposta di legge per l’individuazione e organizzazione delle
competenze regionali in materia di informazione e comunicazione in base a quanto disposto
dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
64
- l’elezione del Presidente del CORECOM su proposta avanzata per il tramite del Presidente
del Consiglio dai gruppi consiliari di minoranza;
- l’organizzazione della Conferenza regionale in materia di comunicazione da parte del Consiglio regionale;
- la riduzione dell’indennità di carica prevista per i componenti e per il Presidente del Comitato;
- la previsione della decadenza dei componenti CORECOM, eletti in sede di prima applicazione della legge al compimento del trentesimo mese della XIV legislatura.
55 - NORME PER L’UTILIZZO DELLA CARTA RICICLATA E PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DELLA CARTA DI RIFIUTO NEGLI UFFICI PUBBLICI REGIONALI.
Presentata dai Consiglieri regionali Balia G. - Caligaris M.G. - Ibba R. - Masia P. il 4
novembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge disciplina l’utilizzo della carta riciclata e la raccolta differenziata
della carta di rifiuto negli uffici regionali. La proposta prevede che gli uffici coprano il loro
fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari ad almeno il 40% per il primo
anno, ad almeno il 60% per il secondo e il terzo anno e ad almeno il 70% a partire dal quarto
anno. Deve essere, inoltre, assicurata la raccolta differenziata della carta usata negli uffici.
L’Amministrazione regionale assume tutte le iniziative necessarie a sensibilizzare il personale
sulle finalità della raccolta differenziata e dell’utilizzo di carta riciclata.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
56 - NORME GENERALI SUL REFERENDUM.
Presentata dai Consiglieri regionali Balia G. - Maninchedda G.P. - Corrias A. - Cuccu
G. - Cugini R. - Orrù G.B. - Sanna Francesco - Uras L. il 7 novembre 2004.
Trasformata in P.L. 1/STAT il 10 novembre 2004.
57 - TESTO UNICO DEGLI INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
Presentata dai Consiglieri regionali Floris V. - Marrocu S. - Barracciu F. - Calledda
A.I. - Cherchi S. - Corrias A. - Cugini R. - Lai S. - Mattana S. - Orrù G.B. - Pacifico N.
- Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 7 novembre 2004.
65
Decaduta per fine legislatura.
La presente proposta di legge intende riordinare, innovare e semplificare, mediante un
testo unico, tutto il sistema degli interventi regionali a sostegno delle attività produttive dell’industria, dell’artigianato, del turismo, del commercio e dei servizi. Non sono ricomprese le
attività produttive agricole e della pesca, né quelle del credito e delle assicurazioni.
La proposta disciplina gli interventi regionali destinati al sostegno degli investimenti
aziendali, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, della domanda di servizi innovativi alle
imprese; la proposta promuove l’internazionalizzazione e l’associazionismo economico e commerciale, l’associazionismo creditizio di muta garanzia fra piccole e medie imprese e sostiene
l’assestamento finanziario delle imprese, lo sviluppo di aree attrezzate per l’insediamento di
attività produttive e lo sviluppo dei distretti industriali.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
58 - TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI
NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI UBICATI IN SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Pacifico N. - Masia P. - Pisu I.P. - Addis A.E. - Caligaris M.G. - Cerina G. - Cocco M. - Fadda P. - Floris V. - Frau A. - Ibba R. - Lai S.
- Lanzi P. - Sanna Franco - Sanna S. - Serra S. l’8 novembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge si propone di garantire ai cittadini detenuti e internati nelle carceri
della Sardegna, al pari dei cittadini in stato di libertà, i livelli essenziali di assistenza sanitaria
concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative.
La proposta individua le funzioni assegnate alla Giunta regionale, consistenti in
particolare nella definizione di linee guida dirette alle ASL della Regione, al fine di favorire
il buon funzionamento dei servizi all’interno degli istituti penitenziari; nell’attivazione delle
procedure finalizzate alla stipulazione di un protocollo d’intesa con il Provveditorato regionale
dell’amministrazione penitenziaria e con l’Ufficio dei minori; nell’approvazione di un progetto
obiettivo triennale per la salute dei detenuti e degli internati. Si prevedono inoltre verifiche
periodiche da parte delle ASL, che a tal fine istituiscono il Servizio di sanità penitenziaria. La
proposta demanda infine alla Regione la definizione delle procedure per il trasferimento del
personale sanitario nella struttura organizzativa dei servizi e dispone l’istituzione di un capitolo
apposito nel bilancio della Regione, destinato alla copertura degli oneri finanziari necessari per
l’attivazione e lo svolgimento del Servizio sanitario penitenziario.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
59 - ISTITUZIONE DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA
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LIBERTÀ PERSONALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Pacifico N. - Pisu I.P. - Masia P. - Addis A.E. Caligaris M.G. - Cerina G. - Cocco M. - Fadda P. - Floris V. - Frau A. - Ibba R. - Lai
S. - Lanzi P. - Sanna Franco - Sanna S. - Serra S. l’8 novembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
Con la proposta di legge n. 59 la Regione istituisce, in seno al Consiglio regionale, l’Autorità garante delle persone private della libertà personale, il cui compito consiste nel monitorare e assicurare la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone detenute nelle carceri,
negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nelle caserme dei carabinieri, della guardia di finanza e nei commissariati di
polizia ubicati nel territorio della regione. L’Autorità, oltre a svolgere un’opera sistematica di
informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone in stato
di detenzione, ha altresì l’obbligo, nel caso venga a conoscenza di fatti che costituiscono reato,
di informare l’autorità giudiziaria competente.
La Commissione ha approvato il provvedimento apportandovi modifiche pur senza modificarne sostanzialmente la struttura.
La proposta di legge non è stata esaminata dall’Assemblea.
60 - IN FAVORE DEI SOGGETTI STOMIZZATI E INCONTINENTI.
Presentata dai Consiglieri regionali Pacifico N. - Masia P. - Addis A.E. - Cocco M. Frau A. - Ibba R. - Lai S. - Lanzi P. - Serra S. il 9 novembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta prevede l’esenzione dei soggetti incontinenti e stomizzati dalla partecipazione
alla spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche necessarie e sancisce il loro diritto a una
corretta riabilitazione da compiersi nei Centri di riabilitazione per i portatori delle predette
patologie. I Centri sono presenti in ogni Azienda sanitaria locale e di essi la proposta disciplina
le caratteristiche, i requisiti, le funzioni e le attività.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
61 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 1987, N.
24, (NORME DI SEMPLIFICAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI).
Presentata dai Consiglieri regionali Manca G. - Biancu A. - Addis A.E. - Cocco M. Cucca G.L. - Cuccu G. - Fadda P. - Giagu G. - Sabatini F. - Sanna Francesco - Sanna
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S. - Secci E. - Cugini R. - Giorico G. - Mattana S. - Pirisi G.M. - Uras L. il 16 novembre
2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha lo scopo di modificare la legge regionale 22 aprile 1987, n. 24
sulle procedure di attuazione delle opere pubbliche di competenza regionale, nella parte in cui
agli articoli 17 e 19 disciplina la composizione e il numero degli esperti nei comitati per la
valutazione delle opere pubbliche. La proposta introduce la presenza obbligatoria nei comitati
di esperti in materie agrarie e forestali e di geologi iscritti nei rispettivi albi, presenza che oggi
è prevista in linea teorica dalle norme citate ma non necessaria, riducendo corrispondentemente
il numero degli esperti iscritti all’albo degli ingegneri. La ragione di tale modifica normativa
risiede nel fatto che molte opere pubbliche sono attinenti all’agricoltura e all’ambiente
in generale e ve ne sono altre che inevitabilmente creano interazioni e notevoli impatti sul
territorio.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
62 - NORME PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL’AMIANTO.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna A. - Marrocu S. - Biancu A. - Pinna S. Licheri P.A. - Cachia C. - Balia G. - Addis A.E. - Calledda A.I. - Corda E. - Cuccu G.
- Fadda G. - Barracciu F. - Bruno M. - Caligaris M.G. - Cerina G. - Cherchi O.S.G. Cocco M. - Corrias A. - Cucca G.L. - Cugini R. - Davoli C. - Fadda P. - Floris V. - Frau
A. - Gessa G.L. - Giagu G. - Giorico G. - Ibba R. - Lai S. - Lanzi P. - Manca G. - Maninchedda P.G. - Marracini S. - Masia P. - Mattana S. - Orrù G.B. - Pacifico N. - Pirisi G.M.
- Pisu I.P. - Porcu A. - Sabatini F. - Salis A. - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna
S. - Secci E. - Serra S. - Uras L. il 17 novembre 2004.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 149 del 7 dicembre 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 22 del 16 dicembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 39 del 29 dicembre 2005.
La proposta di legge contiene norme destinate alla tutela della salute dei cittadini dalla
diffusa presenza dell’amianto negli ambienti di vita e di lavoro. A tal fine disciplina le modalità
e le procedure per l’adozione dei Piani regionale e provinciali di protezione, decontaminazione,
smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto,
nonché il contenuto degli stessi. La proposta di legge, inoltre, prevede la realizzazione di programmi straordinari negli immobili di proprietà regionale e nella rete di distribuzione dell’acqua dei consorzi di bonifica per la bonifica dalla presenza dell’amianto e la concessione agli
enti locali e ai privati di contributi per la realizzazione di interventi simili negli immobili pub-
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blici e privati. La proposta di legge contiene, altresì, norme relative alla sorveglianza sanitaria
della popolazione, con particolare riferimento alle categorie degli esposti all’amianto, istituisce
la Conferenza regionale annuale sullo stato di attuazione della legge e individua le risorse per
l’attuazione della legge.
La proposta di legge è stata approvata dalla Commissione e successivamente dall’Assemblea con modifiche non sostanziali.
63 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO - TELECONTROLLO.
Presentata dai Consiglieri regionali Pacifico N. - Masia P. - Addis A.E. - Cocco M. Frau A. - Ibba R. - Lai S. - Lanzi P. - Serra S. il 23 novembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha la finalità di ricercare e applicare soluzioni e strumenti disponibili nell’ambito della telemedicina, che diano risposte ai bisogni di soggetti definiti “a rischio”
quali sono gli anziani, i portatori di handicap o di persone non autosufficienti che vivono in
solitudine o che dipendono dall’aiuto di terzi.
A tal fine è prevista l’istituzione e la disciplina, nel territorio regionale, di un servizio di
telecontrollo e telesoccorso per 24 ore al giorno. La proposta definisce gli obiettivi e le finalità
del servizio, le categorie di beneficiari, i soggetti ai quali è demandato il compito di chiedere
l’attivazione del servizio e i soggetti ai quali il servizio è affidato; la proposta disciplina, infine,
il contenuto dei Piani triennali d’intervento, che devono essere presentati dagli enti locali che
chiedono l’attivazione del servizio all’Assessorato dell’igiene, sanità e assistenza sociale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
64 - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1986 N. 58, RECANTE
“NORME PER L’ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI, PER LA MODIFICA DELLE
CIRCOSCRIZIONI COMUNALI E DELLA DENOMINAZIONE DEI COMUNI E
DELLE FRAZIONI”.
Presentata dai Consiglieri regionali Fadda P. - Biancu A. - Addis A.E. - Cocco M. Cucca G.L. - Cuccu G. - Giagu G. - Manca G. - Sabatini F. - Sanna Francesco - Sanna
S. - Secci E. il 29 novembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede la disapplicazione del comma 5 dell’articolo 2 della legge
regionale 30 ottobre 1986 n. 58 (secondo il quale “l’istituzione di nuovi comuni e la variazione
delle circoscrizioni comunali non può determinare la discontinuità del territorio comunale”) nel
caso in cui si tratti di territori già costituiti in comune autonomo nel passato.
69
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
65 - NORME PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI A FAVORE
DEI MALATI AFFETTI DA ERRORI GENETICI DEL METABOLISMO.
Presentata dai Consiglieri regionali Pacifico N. - Lai S. - Marrocu S. - Barracciu F. Calledda A.I. - Cherchi S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Mattana S. - Orrù G.B.
- Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 1º dicembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge disciplina forme d’interventi assistenziali specifici al fine di garantire ai pazienti affetti da errori congeniti del metabolismo un’assistenza ottimale organizzata in relazione ai particolari bisogni terapeutici. In particolare prevede l’attivazione presso
le Aziende sanitarie locali e presso le Aziende ospedaliere di servizi deputati all’espletamento
delle specifiche funzioni assistenziali e costituenti articolazioni funzionali del Centro regionale
di riferimento per le malattie metaboliche ereditarie istituito presso il presidio ospedaliero per
le microcitemie di Cagliari. La proposta infine elenca i compiti del Centro regionale di riferimento, prevedendo che lo stesso possa avvalersi della collaborazione e del sostegno delle
associazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
66 - RIORGANIZZAZIONE SU BASE PROVINCIALE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
DELLE ASL DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Vargiu P. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Pisano F.S.
il 7 dicembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende stabilire la piena coincidenza degli ambiti territoriali delle
ASL con gli ambiti geografici delle province sarde così come individuate nella nuova ripartizione introdotta dalla legge regionale 1º luglio 2002, n. 10 e dalla legge regionale 13 novembre
2003, n. 10.
La proposta di legge prevede che le modalità e le procedure per il trasferimento del
personale e dei beni patrimoniali alle Aziende subentranti e la rideterminazione delle risorse
economiche spettanti a ciascun’Azienda siano definite con decreto dell’Assessore dell’igiene,
sanità e assistenza sociale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
70
67 - SOPPRESSIONE DEGLI ENTI REGIONALI.
Presentata dai Consiglieri regionali Vargiu P. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Pisano F.S.
il 7 dicembre 2004
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge stabilisce che tutti gli enti strumentali della Regione vengano posti
in liquidazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della stessa, al fine di favorire il riaccorpamento di tutte le competenze regionali e il loro riesame, con la successiva soppressione delle
competenze obsolete e il trasferimento di funzioni agli enti locali o ai privati nel rispetto del
principio di sussidiarietà.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
68 - ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA SANITÀ.
Presentata dai Consiglieri regionali Vargiu P. - Dedoni A. - Pisano F.S. il 7 dicembre
2004.
Abbinata alle PP.LL. 45, 53 e al D.L. 202 il 19 gennaio 2006 e alla P.L. 211 il 22 giugno
2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 211 del 21 luglio 2006.
Trasformata in legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 26 dell’8 agosto 2006.
La proposta di legge ha lo scopo di istituire l’Agenzia regionale per la sanità quale strumento di programmazione e controllo delle procedure, della spesa e della qualità del Servizio
Sanitario Regionale. L’organismo tecnico, strettamente collegato all’iniziativa della Giunta fornisce a quest’ultima gli elementi indispensabili per la formazione delle decisioni in materia di
sanità. La proposta di legge configura l’Agenzia come organismo dotato di autonoma capacità
di organizzazione, nel rispetto delle direttive impartite dall’Assessorato della sanità e dei limiti
dei finanziamenti erogati; definisce, inoltre, le funzioni e gli organi.
Ulteriori norme sono dedicate al personale e ai controlli.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 68 con le proposte di legge n. 45, n.
53, n. 211 e con il disegno di legge n. 202, approvando un testo unificato per il cui contenuto e
successivo iter si rinvia al disegno di legge n. 202.
69 - INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI ALL’ALLUVIONE DEL DICEMBRE
2004.
Presentata dai Consiglieri regionali Pili M. - La Spisa G. - Oppi G. - Diana M. - Vargiu
71
P. - Ladu S. - Contu M.I. - Licandro G. - Lombardo C. - Milia S. - Petrini O. - Sanciu F.
- Sanna P.T. - Sanjust C. - Rassu N. - Amadu S. - Biancareddu A.M. - Capelli R. - Cappai
A. - Cuccu F.I. - Randazzo A. - Artizzu I. - Liori A.A. - Moro G. - Sanna M. - Murgioni
E. - Onida P. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Pisano F.S. il 7 dicembre 2004.
Abbinata al D.L. 73 il 16 dicembre 2004.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 56 del 17 dicembre 2004.
Trasformato nella legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 41 del 20 dicembre 2004.
La proposta di legge è finalizzata a consentire un immediato e urgente intervento della
Regione per fronteggiare i gravi danni causati dalle alluvioni che hanno colpito diversi territori
della Sardegna nel dicembre 2004.
La proposta, che stanzia complessivamente 150 milioni di euro, stabilisce che entro
quindici giorni dall’approvazione della legge, con delibera della Giunta regionale siano individuati i comuni colpiti dagli eventi alluvionali, prevede nel dettaglio:
a) uno stanziamento di 80 milioni di euro per il ripristino dei danni alle varie infrastrutture;
b) uno stanziamento di 30 milioni di euro per le opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico nelle zone colpite dagli eventi;
c) uno stanziamento di 10 milioni di euro per la concessione di contributi alle aziende agricole
danneggiate;
d) uno stanziamento di 10 milioni di euro a favore dei comuni per la realizzazione di opere
d’emergenza;
e) uno stanziamento di 10 milioni di euro per la ripresa delle attività produttive delle piccole
e medie imprese.
La proposta di legge prevede, inoltre, per ognuna di tali tipologie di intervento delle
specifiche procedure amministrative tutte caratterizzate dalla loro massima celerità e speditezza nell’assicurare ai beneficiari l’effettiva erogazione dei contributi previsti. In particolare
la proposta di legge individua nei comuni l’elemento cardine della procedura prevista, con la
possibilità di avvalersi di personale esterno e con l’autorizzazione ad avvalersi di procedure
straordinarie per sopperire ai normali tempi amministrativi.
La proposta di legge, infine, prevede la costituzione di un fondo di rotazione per la
progettazione di tutti gli interventi contenuti in apposito piano che, proposto dai comuni, è
approvato dalla Giunta regionale.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 69 con il disegno di legge n. 73,
approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia al disegno di legge
n. 73.
70 - ELEZIONE IN SARDEGNA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DI PROVINCIA E DI
SINDACO A DOPPIO TURNO ELETTORALE.
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Presentata dai Consiglieri regionali Floris M. - Cherchi O.S.G. il 9 dicembre 2004.
Abbinata alla P.L. 52 il 28 dicembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede l’abolizione del limite dei due mandati consecutivi come
condizione di candidabilità alla carica di sindaco e di presidente di provincia nei comuni e nelle province sarde. In caso di scioglimento e successivo commissariamento, prevede inoltre il
rinnovo dell’organo consiliare al primo turno elettorale utile nel mese di maggio o nel mese di
novembre in modo da evitare lunghi periodi di gestione commissariale.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 70 alle proposte di legge n. 52 e n.
79. Successivamente ha rinunciato all’abbinamento con la proposta di legge n. 79.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
71 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2003.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 10 dicembre 2004.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 139 del 22 novembre 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 18 del 30 novembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005.
Il disegno di legge propone all’approvazione del Consiglio regionale il rendiconto della
Regione per l’esercizio finanziario 2003 che evidenzia un disavanzo finanziario al 31 dicembre
2003 pari a euro 2.918.566.309.
Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione e successivamente dall’Assemblea, senza alcuna modifica rispetto al testo presentato dal proponente.
72 - STATUTO SPECIALE DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Diana M. - Artizzu I. - Liori A.A. - Moro G. - Sanna
M. il 14 dicembre 2004.
Trasformata in P.L. 2/NAZ. l’8 settembre 2005.
73 - INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E DI
DISSESTO IDROGEOLOGICO VERIFICATISI IN SARDEGNA NEL MESE DI DICEMBRE 2004.
73
Presentato dalla Giunta regionale di concerto con l’Assessore della difesa dell’ambiente Dessì A. e l’Assessore dei lavori pubblici Mannoni C. il 15 dicembre 2004.
Abbinato alla P.L. 69 il 16 dicembre 2004.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 56 del 17 dicembre 2004.
Trasformato nella legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 41 del 20 dicembre 2004.
Il disegno di legge è finalizzato a garantire un immediato e coordinato intervento a favore delle popolazioni e dei territori della Sardegna investiti dall’eccezionale ondata di maltempo
abbattutasi sulla Sardegna a partire dal 6 dicembre 2004 e che ha colpito con particolare violenza il Comune di Villagrande - ove ha causato due morti - e la bassa valle del Cedrino e, in
particolare l’abitato di Galtellì e tutta la zona circostante.
Il disegno di legge, a integrazione degli stanziamenti statali d’emergenza disposti sulla
base delle ordinanze di protezione civile prontamente emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri, stanzia la somma complessiva di 40 milioni di euro destinati a:
a) finanziamenti ai comuni per le opere di prima emergenza;
b) finanziamenti ai comuni e agli altri enti e società pubbliche per la riparazione dei danni alle
infrastrutture e ai pubblici servizi;
c) contributi ai privati per il ripristino degli immobili danneggiati;
d) aiuti alle aziende agricole per i danni alle strutture aziendali, nel rispetto dei limiti relativi
agli aiuti di Stato;
e) finanziamenti per favorire la ripresa delle attività commerciali, artigianali e di servizi;
f) finanziamenti per favorire la ripresa delle attività produttive;
g) interventi di sistemazione e di riassetto idrogeologico.
Il disegno di legge prevede che l’insieme degli interventi sia contenuto in un piano appositamente predisposto dal Presidente della Regione, in qualità di commissario straordinario a
ciò delegato, comprendente tutte le risorse messe in campo per affrontare tale calamità, risorse
statali e regionali.
Infine il disegno di legge, in attuazione di analoga previsione dell’ordinanza di protezione civile, consente l’esecuzione delle prime opere da parte della Regione con propri fondi, in
anticipazione delle risorse statali.
Il disegno di legge è stato esaminato congiuntamente alla proposta di legge n. 69.
La Commissione, nel corso dell’esame del testo unificato, ha approvato un testo sostanzialmente identico a quello del disegno di legge n. 73, con l’integrazione dello stanziamento
previsto di 10 milioni di euro e con una modifica relativa alla procedura di adozione delle direttive di attuazione degli interventi riportate alla diretta competenza del Presidente della Regione.
L’Assemblea ha approvato il testo proposto dalla Commissione senza apportarvi modifiche.
74 - RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PUBBLICA DEL TURISMO IN SAR-
74
DEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Vargiu P. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Pisano F.S.
il 16 dicembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge mira a una riorganizzazione della struttura pubblica del turismo in
Sardegna attraverso il sistema delle deleghe agli enti locali, mantenendo alla Regione le competenze di programmazione, indirizzo, coordinamento, verifica e controllo.
La proposta di legge prevede la soppressione dell’ESIT, degli EPT e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo operanti nella Regione, con il trasferimento agli enti locali dei
compiti di promozione, gestione vigilanza e controllo che non sono esplicitamente assegnati
all’Agenzia regionale per il turismo la quale coordina e promuove le politiche dell’offerta, sperimenta iniziative di penetrazione nel mercato e di fornitura di servizi, partecipa in quote di minoranza ai consorzi operanti nel settore, fornisce consulenza e assistenza tecnica a interlocutori
pubblici e privati, svolge funzioni di ispezione, verifica e controllo sulla qualità dell’offerta,
suggerisce al competente Assessorato iniziative di coordinamento interassessoriali, con gli enti
locali e con le associazioni degli operatori privati sulle politiche di settore.
All’interno dell’Agenzia è previsto un Osservatorio permanente sul turismo, che raccoglie ed elabora tutte le informazioni necessarie a fornire supporto allo sviluppo turistico
regionale.
L’Agenzia, inoltre, organizza annualmente la Conferenza permanente intersettoriale allo
scopo di coordinare le variabili dell’offerta del prodotto turistico.
È istituito, infine, il ruolo nominativo del personale dell’Agenzia.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
75 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L’ANNO 2005.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 20 dicembre 2004.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 59 del 22 dicembre 2004.
Trasformato nella legge regionale n. 11 del 29 dicembre 2004.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 42 del 30 dicembre 2004
Il disegno di legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno
2005 fino al 28 febbraio 2005.
Il disegno di legge sul quale la Commissione bilancio non ha apportato alcuna modifica
rispetto al testo presentato dal proponente è stato successivamente approvato dall’Assemblea
senza alcuna modifica rispetto al testo esitato dalla Commissione.
75
76 - REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA IN SARDEGNA. ISTITUZIONE DELL’AGENZIA DEL CINEMA.
Presentata dai Consiglieri regionali Diana M. - Artizzu I. - Liori A.A. - Moro G. - Sanna
M. il 21 dicembre 2004.
Abbinata alle PP.LL. 86, 98 e 111 il 29 giugno 2005.
L’Assemblea, nella seduta n. 151 del 15 dicembre 2005, non ha approvato il passaggio
all’esame degli articoli.
La proposta di legge regolamenta l’attività cinematografica in Sardegna e ne promuove
lo sviluppo, dettando norme orientate a stimolarne e favorirne le potenzialità e, al tempo stesso,
a superarne le diseconomie attraverso interventi non assistenziali e di ampio respiro capaci, in
prospettiva, di colmare le debolezze del settore.
Per la realizzazione di tali finalità la proposta attribuisce un ruolo di primaria importanza
all’Agenzia per il cinema, disciplinandone dettagliatamente la costituzione, la composizione, le
competenze e le modalità di funzionamento.
La Commissione ha unificato l’esame della proposta di legge n. 76 con le proposte di
legge n. 86, n. 98 e n. 111, approvando un testo unificato che rappresenta il momento di sintesi
dei quattro provvedimenti legislativi e che si avvale, come quadro di riferimento, della normativa nazionale sul cinema e in particolare del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma
della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137).
L’Assemblea non ha approvato il passaggio all’esame degli articoli del testo unificato.
77 - NORME PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEL DIABETE MELLITO.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanciu F. - Pili M. - La Spisa G. - Rassu N. - Sanna
P.T. - Sanna M. - Liori A.A. - Moro G. - Artizzu I. - Diana M. - Petrini O. - Cassano G.R.
- Dedoni A. - Capelli R. il 21 dicembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende promuovere azioni programmatiche e altre iniziative dirette
a fronteggiare la malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale, attraverso la
realizzazione di un sistema organico di prevenzione e cura.
A tal fine la proposta detta norme finalizzate all’istituzione di una Commissione diabetologica regionale, di cui si definiscono scopi, composizione e competenze e all’istituzione
di unità specialistiche di diabetologica e malattie metaboliche di cui si definiscono funzioni,
risorse, prestazioni e compiti. La proposta interviene anche nell’ambito dell’assistenza diabetologia di base definendo gli aspetti della collaborazione tra i medici di medicina generale e i
diabetologi, le metodologie di assistenza del paziente diabetico e gli interventi per il diabete
76
infanto-giovanile e per le donne in stato di gravidanza. Sono dettate, tra l’altro, norme generali
relative all’istituzione di un Registro regionale dei diabetici, all’idoneità alla guida del paziente
diabetico, all’istituzione di un progetto denominato “Telediabete”, all’informatizzazione delle
cartelle cliniche e alla dotazione di una tessera magnetica che attesti l’esistenza della malattia
per ogni cittadino affetto da diabete, facilitando la procedura di accesso alle strutture farmaceutiche e assistenziali.
La proposta istituisce infine un Osservatorio regionale sul diabete, finalizzato alla diffusione d’informazioni sulla malattia.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
78 - INIZIATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO STATUTO SPECIALE DI
AUTONOMIA DELLA REGIONE SARDEGNA. ISTITUZIONE, ATTRIBUZIONI E
DISCIPLINA DELLA CONSULTA REGIONALE PER IL NUOVO STATUTO.
Presentata dai Consiglieri regionali Balia G. - Maninchedda P.G. - Orrù G.B. - Sanna
Francesco - Corrias A. - Cuccu G. - Uras L. il 21 dicembre 2004.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 194 del 18 maggio 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 7 del 23 maggio 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 18 del 1º giugno 2006.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 365 del 24 ottobre 2007.
La proposta di legge prevede un procedimento di consultazione e coinvolgimento della
società per l’elaborazione di un progetto di Statuto speciale da sottoporre al Consiglio regionale. In una prima fase è prevista la convocazione, in date prestabilite in un calendario adottato
dalla Prima Commissione, di tutti i Consigli comunali e provinciali eventualmente integrati
con le rappresentanze delle realtà sociali locali. I documenti elaborati in queste occasioni sono
raccolti e inviati a un Comitato di coordinamento, che provvede all’elaborazione di un progetto
di Statuto.
Il testo indica un esteso elenco dei contenuti necessari del progetto e i temi che il Comitato deve trattare. Il testo predisposto dal Comitato è inviato al Consiglio regionale per essere
esaminato dalla Prima Commissione che riferisce all’Assemblea.
Il Comitato di coordinamento è composto da quaranta membri eletti dal Consiglio regionale con sistema proporzionale sulla base di liste di candidati presentate da almeno due consiglieri regionali. Il Presidente del Consiglio regionale nomina un componente in rappresentanza
della lista che ha presentato un candidato alla presidenza della Regione nelle ultime elezioni e
non ha eletto neanche un consigliere; può inoltre nominare fino a due componenti qualora per
effetto del voto risultino non rappresentati partiti politici presenti in Consiglio regionale. Non
sono eleggibili parlamentari europei, deputati senatori, consiglieri regionali, sindaci e presidenti di provincia, assessori e consiglieri comunali e provinciali.
77
Il Comitato, una volta eletto, si insedia su convocazione del Presidente del Consiglio
regionale per l’elezione del suo Presidente e dell’ufficio di presidenza. Il Comitato nella sua
attività può estendere la consultazione ad altri soggetti, chiedere la collaborazione di esperti e
delle Università, promuovere dibattiti e approfondimenti. A tutti i lavori è data pubblicità con
mezzi telematici. È prevista la possibilità di consultazioni in forma telematica. È previsto un
raccordo con il Consiglio regionale e la nomina di uno o più relatori che possono partecipare ai
lavori della Commissione del Consiglio per l’esame del testo.
La Commissione ha introdotto diverse modifiche: in luogo del Comitato è prevista la elezione di una Consulta che articola i suoi lavori in tre fasi: predisposizione di un progetto, consultazione istituzionale e sociale e in particolare convocazione di assemblee su base provinciale di
consigli provinciali e comunali, approvazione di un testo di Statuto da trasmettere al Consiglio.
La Consulta, composta da esperti ed esponenti delle realtà sociali, economiche e culturali, è composta da cinquanta membri eletti dal Consiglio regionale sulla base di liste: ventinove
membri sono eletti con sistema proporzionale riferito al risultato delle elezioni regionali, in
modo da garantire rappresentanza equivalente a quella ottenuta dalle coalizioni; venti sulla
base di designazioni delle Università, del CREL, del CAL, della Consulta dell’emigrazione;
uno è nominato dal Presidente del Consiglio regionale. È assicurata la rappresentanza di genere, in misura non inferiore a un quarto.
La Consulta organizza i propri lavori e i propri organi con le stesse modalità previste
nella proposta per il Comitato di coordinamento. La Commissione ha inoltre modificato la disciplina dei compensi (analoga a quanto previsto per i consiglieri degli enti locali).
Riguardo ai contenuti è introdotto tra i principi che presiedono alla disciplina degli enti
locali quello di adeguatezza e differenziazione e si richiede sia considerato il concorso della
Regione alla normazione europea.
L’Assemblea ha approvato il testo esitato dalla Commissione con alcune modifiche. In
particolare ha definito lo Statuto costituzionale come statuto di sovranità del popolo sardo, ha
previsto che il progetto sia necessariamente accompagnato da un preambolo di principi e l’obbligo per la Commissione del Consiglio regionale di trasfondere le proposte della Consulta in
un progetto di nuovo statuto.
79 - INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVIN­
CIALI. SCIOGLIMENTO E COMMISSARIAMENTO DELLE AMMINISTRA­ZIONI
LOCALI.
78
Presentata dai Consiglieri regionali Maninchedda P.G. - Orrù G.B. - Sanna Francesco
- Cuccu G. - Corrias A. - Uras L. - Balia G. - Marracini s. il 21 dicembre 2004.
I parte
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 64 del 13 gennaio 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 2 del 17 gennaio 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 2 del 18 gennaio 2005.
II parte
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 127 del 4 ottobre 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 13 del 7 ottobre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 31 dell’11 ottobre 2005.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 20 novembre 2006.
La proposta contiene due gruppi di norme: uno attribuisce il potere di indire le elezioni
amministrative al Presidente della Regione e reintroduce in Sardegna lo svolgimento delle
elezioni di comuni e province in due diverse sessioni ogni anno; il secondo attribuisce alla
Regione i poteri di controllo sugli organi degli enti locali col conseguente potere di nominare i
commissari fra i dirigenti della Regione e gli ex dirigenti degli enti locali.
I parte
La Commissione ha approvato il testo con le seguenti modifiche: ha stralciato la parte
relativa ai poteri di controllo sugli organi; ha previsto una sola sessione annuale per le elezioni
amministrative; ha attribuito al Presidente della Regione il potere di convocare i comizi elettorali e di dettare le disposizioni organizzative necessarie.
Ha inoltre introdotto nuove disposizioni per il completamento delle procedure conseguenti alla istituzione delle nuove province.
L’Assemblea ha approvato il testo introducendo ulteriori modifiche: ha chiarito che con
il decreto di indizione delle elezioni sono convocati anche i comizi elettorali; ha cassato la parte
che imponeva nuovi termini per il procedimento di costituzione delle nuove province.
II parte
La proposta risultante dallo stralcio delle norme dalla prima parte, prevede le modalità di
esercizio da parte della Regione dei poteri di scioglimento dei consigli comunali e provinciali.
Lo scioglimento è disposto per i casi previsti dall’articolo 141 del testo unico degli enti locali,
ed esclusi quelli per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni mafiosi, con decreto
del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali. L’Assessore può anche disporre, in casi di urgente necessità,
la sospensione dei consigli comunali o provinciali. La stessa procedura si applica a tutti gli
enti locali e i loro consorzi o associazioni. Analogamente si procede per i casi di sospensione
disciplinati dall’articolo 142 del testo unico degli enti locali.
È prevista l’immediata comunicazione del decreto al Consiglio regionale e al Parlamento.
I commissari sono nominati con l’atto di scioglimento fra i dipendenti dell’Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza con qualifica non inferiore a dirigente, segretari
comunali anche in quiescenza, dirigenti degli enti locali in quiescenza che abbiano esercitato la
funzione in comuni di dimensione non inferiore a quella dell’ente commissariato. L’indennità
per i commissari è pari a quella del sindaco o del presidente di provincia soggetti a commissariamento, ridotta della metà per i dipendenti ancora in servizio.
79
La Commissione ha esitato il testo con modifiche tendenti a chiarire che per quanto non
previsto continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti, a estendere i poteri di sospensione alle forme associative di enti locali e ai consorzi ove non diversamente previsto.
L’Assemblea ha approvato il testo con la sola modifica di un articolo aggiuntivo volto a
modificare la legge regionale n. 12 del 2005, stabilendo che la definizione di piccoli comuni ivi
prevista vale ai soli fini della stessa legge.
80 - ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE SUGLI ENTI LOCALI
E RIDUZIONE DEI COMPONENTI DELLE GIUNTE DELLE COMUNITÀ
MONTANE.
Presentata dai Consiglieri Dedoni A. - Vargiu P. - Cassano G.R. - Pisano F.S. il 22 dicembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge consente di ridurre i componenti delle giunte delle comunità montane con un conseguente risparmio di risorse economiche. Con il sistema del voto limitato resta
comunque salvaguardata l’esigenza di un’ampia rappresentatività dell’organo.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
81 - NORME IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO E ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI PER L’IMPIEGO.
Presentata dai Consiglieri regionali Sabatini F. - Giagu G. - Biancu A. - Cucca G.L. Cuccu G. - Addis A.E. - Fadda P. - Sanna S. - Sanna Francesco - Secci E. - Manca G. il
22 dicembre 2004.
Abbinata alle PP.LL. 21 e 33 il 19 gennaio 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 142 del 23 novembre 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 21 del 22 gennaio 2007.
La proposta di legge disciplina le funzioni delegate dallo Stato alla Regione, in attuazione
del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, a integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di politiche del lavoro e di organizzazione dei servizi per
l’impiego.
Il testo disciplina l’organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni
e dei compiti ripartiti tra Regione e province attraverso i Centri per l’impiego; disciplina inoltre
80
una Agenzia per il lavoro con funzioni autonome e un nuovo sistema informativo (“SIL”).
La Commissione ha abbinato l’esame della proposta di legge n. 81 con quello delle proposte di legge n. 21 e n. 33, approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter
si rinvia alla proposta di legge n. 33.
82 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA COSTITUZIONE DELLE NUOVE PROVINCE
DELLA SARDEGNA AD INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 1997, N. 4 E DELLA LEGGE REGIONALE 1º
LUGLIO 2002, N. 10 E DISCIPLINE DIVERSE.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze e
urbanistica Sanna G.V. il 22 dicembre 2004.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge disciplina le procedure costitutive degli organi delle province della
Sardegna istituite con legge regionale 12 luglio 2001, n. 9.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
83 - NORME PER LA GESTIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DELLE RISERVE
NATURALI ISTITUITE CON LEGGE REGIONALE.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, Dessì A. il 27 dicembre 2004.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge disciplina la nomina da parte dell’Amministrazione regionale di un
Commissario straordinario nei parchi e nelle riserve naturali nelle more della costituzione degli
organi di gestione ordinari, in presenza di un grave pericolo di danno ambientale e in caso di
inerzia e gravi violazioni di legge da parte degli organi di gestione; inoltre, il disegno di legge
attribuisce, in caso di inerzia degli enti locali, al Commissario straordinario nominato nelle
more di costituzione degli organi di gestione, il potere di adottare lo statuto del parco e di provvedere alla costituzione del consorzio obbligatorio di gestione.
Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione con numerose modifiche; in
particolare è stata prevista la possibilità di nominare il Presidente del parco quale Commissario
straordinario per il superamento di situazioni di grave pericolo di danno ambientale.
La Commissione ha, inoltre, disciplinato distintamente la possibilità di nominare un
Commissario straordinario per l’adozione di singoli atti da quella della nomina di un Commissario straordinario per la gestione del parco o della riserva a seguito della sospensione degli
organi ordinari di gestione. È stato anche previsto che, qualora la gestione dell’area protetta sia
81
affidata a un ente locale, si applichino, in caso di gravi violazioni di legge, le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la sospensione e lo scioglimento degli enti locali.
Il disegno di legge non è stato esaminato dall’Assemblea.
84 - NORME PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N. 422.
Presentata dai Consiglieri regionali Atzeri G. - Scarpa L.B. il 12 gennaio 2005.
Abbinata alle PP.LL. 3 e 41 il 2 marzo 2005 e al D.L. 148 il 28 giugno 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 146 del 29 novembre 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 21 del 7 dicembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 38 del 19 dicembre 2005.
La proposta di legge detta disposizioni attuative del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, che conferisce alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 4, comma 4.
La proposta di legge è finalizzata a consentire il recupero del notevole ritardo accumulato dalla Regione nell’attuazione della riforma del trasporto pubblico locale e ad adeguare l’ordinamento regionale alla normativa europea con l’introduzione dei contratti di servizio e del
principio della concorrenzialità tra le imprese. Inoltre si introduce il principio della separazione
tra il ruolo di regolazione del settore - di competenza dell’ente locale in qualità di titolare del
servizio - e le attività di produzione proprie del gestore del sevizio stesso.
In particolare la proposta di legge:
a) definisce i servizi di trasporto per le varie modalità individuabili, specifica le funzioni della
Regione, delle province e dei comuni e individua gli atti di pianificazione e programmazione del trasporto pubblico locale di loro rispettiva competenza, con puntuale definizione
delle procedure di adozione; in tale ambito particolare rilevanza viene data al piano regionale dei trasporti, predisposto dalla Regione coordinando gli indirizzi in esso contenuti con
la pianificazione dei trasporti operata dagli enti locali;
b) definisce la programmazione degli investimenti per il potenziamento e l’ammodernamento
delle infrastrutture, per il potenziamento del parco mezzi e per il miglioramento dell’accessibilità al sistema dei trasporti collettivi; per quanto riguarda gli investimenti da realizzare
con risorse proprie, è prevista la stipula, da parte della Regione, di accordi di programma
con le province e i comuni;
c) definisce e programma la rete dei servizi minimi e disciplina i criteri d’individuazione, definiti dalla Regione d’intesa con le province e i comuni, e disciplina i programmi triennali
regionali dei servizi minimi finalizzati, tra l’altro, a individuare la rete e l’organizzazione
dei servizi e l’integrazione modale;
d) disciplina l’affidamento dei servizi al fine di superare gli assetti monopolistici del settore e
affidare i servizi di trasporto, qualunque sia l’ente pubblico titolare, mediante il ricorso alle
82
procedure concorsuali per la scelta del gestore, É inoltre previsto che, entro la data del 31
dicembre 2000, le aziende speciali e i consorzi si debbano trasformare in società di capitali
o in cooperative a responsabilità limitata anche tra dipendenti;
e) definisce e disciplina i contratti di servizio, la loro durata, contenuto e obblighi che da essi
scaturiscono e la revoca e decadenza dai contratti. Inoltre sono disciplinati il sub affidamento dei servizi, il subentro di impresa e viene data impostazione al nuovo regime tariffario
con una precisa individuazione delle agevolazioni tariffarie che si possono introdurre;
f) prevede la costituzione del Fondo regionale dei trasporti il cui ammontare finanziario dovrà
essere annualmente indicato con legge finanziaria sulla base delle risorse proprie della
Regione e di quelle trasferite dalla Stato.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 84 con le proposte di legge n. 3
e n. 41 e con il disegno di legge n. 148, approvando un testo unificato per il cui contenuto e
successivo iter si rinvia al disegno di legge n. 148.
85 - CONFERIMENTO DI NUOVE FUNZIONI E COMPITI AGLI ENTI LOCALI.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, Dadea M., di concerto con Assessore degli enti locali,
finanze e urbanistica, Sanna G.V. il 12 gennaio 2005.
Abbinato alla P.L. 43 il 9 giugno 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 199 del 31 maggio 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 20 del 20 giugno 2006.
Il disegno di legge dà seguito al decreto legislativo 17 aprile 2001 n. 234, che ha esteso alla Regione Sardegna i conferimenti di funzioni alle regioni e agli enti locali operati dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (cosiddetto Bassanini), proponendosi di disciplinare
in modo organico l’allocazione delle funzioni nei vari livelli di governo, per i settori organici
ivi considerati: sviluppo economico e attività produttive; territorio, ambiente e infrastrutture;
servizi alla persona e alle comunità.
Si articola in un titolo I di disposizioni generali e in altri tre titoli articolati in numerosi
capi.
Nel titolo I sono definiti i principi del trasferimento, secondo criteri di completezza e organicità, di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Si indicano i compiti generali spettanti alla Regione (programmazione, coordinamento, funzioni che richiedono esercizio unitario,
interventi sostitutivi); si delineano gli ambiti di competenza delle province con richiamo alle
disposizioni nazionali e ai conferimenti operati dal decreto legislativo n. 234 del 2001 e agli
altri disposti dal progetto.
Si stabilisce la competenza generale dei comuni, salva diversa previsione di legge; le
funzioni dovranno essere esercitate in forma associata in base a un piano regionale che determi-
83
na ambiti ottimali anche tenendo conto delle unioni esistenti, supportato da appositi incentivi.
È riservato ai comuni il potere regolamentare riguardo all’organizzazione e allo svolgimento delle funzioni, ed è inoltre previsto che con l’approvazione dei regolamenti degli enti
locali cessino di avere vigore le norme organizzative e procedurali vigenti nella materia oggetto
del conferimento.
È affermato il principio di cooperazione fra Regione ed enti locali e disciplinato il procedimento per l’esercizio del potere sostitutivo della Regione nelle materie conferite. È stabilito
il procedimento per l’assegnazione annuale delle risorse agli enti locali aggiuntive rispetto a
quelle trasferite dallo Stato. È disciplinato un procedimento su base concertativa per la ricognizione e il trasferimento di personale regionale agli enti locali, con garanzie per il mantenimento
del trattamento economico e previdenziale.
È altresì prevista la ricognizione delle funzioni e l’allocazione di ciascuna nei diversi
livelli di governo, per le materie: artigianato, industria, ricerca produzione trasporto di energia elettrica, miniere e risorse geotermiche, fiere e mercati e commercio, turismo, agricoltura,
edilizia residenziale pubblica, protezione della flora e della fauna, inquinamento delle acque,
atmosferico, elettromagnetico, acustico, gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo,
opere pubbliche, viabilità, trasporti, protezione civile, tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni culturali, librari e documentari, spettacolo e
attività culturali, sport.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 85 con la proposta di legge n. 43,
ma ha sostanzialmente assunto a riferimento il testo del disegno di legge n. 85, apportandovi
alcune modifiche.
Per i primi articoli le modifiche riguardano: l’evidenziazione dei principi di conferimento, assunti come criteri generali nella distribuzione delle funzioni e non solo per quelle
individuate dal testo in discussione; l’affermazione che spettano alla Regione le sole funzioni
espressamente indicate dalla legge e ciò vale anche per i poteri di coordinamento, che sono
esercitati con la programmazione di settore o, in mancanza, mediante deliberazioni di Giunta
soggette all’intesa o al parere degli organismi rappresentativi delle autonomie locali.
Un apposito articolo è dedicato alla ricognizione delle funzioni delle province; è disciplinata la partecipazione alla programmazione regionale da esercitare raccogliendo e coordinando le proposte dei comuni. L’effettiva efficacia dipende però dall’adeguamento della
legislazione regionale.
Tutte le disposizioni sono adeguate ai procedimenti previsti dalla legge regionale 17
gennaio 2005, n. 1. Per l’esercizio associato di funzioni si rinvia ampiamente alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, al cui piano, eventualmente adeguato per l’applicazione delle nuove
disposizioni, si rimette l’individuazione degli ambiti. È previsto che in mancanza di forme
associate di ambito adeguato le funzioni conferite sono esercitate dalle province.
L’efficacia del conferimento è subordinata all’effettivo trasferimento di risorse; è inoltre
stabilito che in una prima fase queste sono quantificate in base alla media della spesa degli
ultimi tre anni. Con una norma finanziaria introdotta ex novo sono individuate le UPB e gli
stanziamenti che confluiscono nel fondo da erogare agli enti locali sulla base di un’intesa da
84
definire in sede di Conferenza permanente Regione enti locali per le funzioni conferite.
Nei titoli che disciplinano i singoli conferimenti la Commissione ha introdotto diverse
modifiche. Le principali riguardano per i settori produttivi:
- Camere di commercio: in attesa di una riforma si sono definite le funzioni delle Camere di
commercio, come funzioni eventuali e delegate dagli enti locali; è stato escluso di conferire
la funzione di tenuta degli albi artigiani;
- artigianato: si sono mantenute le commissioni provinciali per l’artigianato, adeguandole al
nuovo assetto delle province;
- industria: il testo è stato alleggerito, evitando definizioni ripetitive o indeterminate delle
competenze regionali; si sono conferite alle province funzioni di pianificazione delle aree
industriali di ambito sovracomunale;
- energia: è stato previsto il concorso delle province alla programmazione regionale in materia;
- miniere e risorse geotermiche: le norme sono state razionalizzate, per evitare un’incerta
ripartizione delle competenze operata con una tecnica di “ritaglio” per la quale la funzione
di vigilanza sulle attività di cava veniva frammentata fra più livelli;
- turismo: sono state rimodulate le competenze provinciali. Alle province sono conferite funzioni già svolte dagli enti provinciali per il turismo, ora soppressi, e quelle regionali in
materia di proloco e di agenzie di viaggio (sono conseguentemente apportate diverse modifiche alla legge regionale 13 luglio 1988, n. 13), si è invece rinviato a una successiva legge
il conferimento di funzioni concernenti le professioni turistiche;
- agricoltura: materia introdotta ex novo. E’ stato previsto il conferimento alle province di
funzioni in materia di qualifica di coltivatore diretto, autorizzazione all’apertura di aziende
faunistiche, finanziamenti per laghetti collinari, elettrificazione rurale, strade rurali;
- demanio: è stata inserita nel capo I, una puntuale disciplina dell’utilizzo del demanio marittimo e del rilascio delle relative concessioni; è stata precisata la competenza dei comuni per
la redazione dei Piani di utilizzo del litorale e per il rilascio delle concessioni;
- ambiente e inquinamento: sono state introdotte modifiche di dettaglio necessarie a meglio
raccordare le singole norme coi criteri generali del testo e a recepire novità nel frattempo
intervenute nella normativa europea e nazionale;
- opere pubbliche: si sono meglio definiti i rapporti tra Regione ed enti locali riportandoli ai
principi generali;
- trasporti e viabilità: si è provveduto all’adeguamento alla recente legge di settore;
- servizi sociali: la materia è stata esclusa tenendo conto della legge di riforma appena approvata;
- formazione professionale: è stata conferita integralmente alle province fatta eccezione per
gli aspetti relativi alla programmazione, all’accreditamento delle agenzie formative, agli
interventi di particolare rilevanza;
- pubblica istruzione: sono stati ampliati i conferimenti alle province includendovi gli interventi per gli istituti professionali, i contributi alle scuole non statali, i contributi alle Università della terza età; sono stati inoltre ridefiniti i poteri di indirizzo della Regione rispetto
85
a tali funzioni adeguandoli ai principi generali;
- beni culturali: si sono ampliati i conferimenti agli enti locali, specie per la valorizzazione
dei beni culturali, sulla base del criterio della disponibilità dei beni;
- spettacolo: sono state precisate le funzioni mantenute alla Regione; sono state conferite agli
enti locali le funzioni in materia di scuole civiche di musica.
Sono infine state conferite alle province numerose funzioni in materia di sport e alcune
in materia di lingua e cultura sarda.
L’Assemblea ha approvato il testo con alcune modifiche.
Nei primi articoli: alla procedura per il potere sostitutivo è stato attribuito carattere generale; sono state precisate le organizzazioni sindacali che partecipano all’accordo per la mobilità
del personale; è stato introdotto in un nuovo articolo il principio dell’unica area contrattuale
Regione-enti locali, e gli indirizzi per l’attuazione progressiva di tale principio.
Per il commercio le modifiche hanno riguardato: la competenza sul calendario fieristico
che è stata attribuita alla Regione; l’abrogazione della preesistente disciplina regionale che
delegava le funzioni agli enti locali.
È stata introdotta ex novo una norma in materia di usi civici. Per le aree protette si è fatto
esplicito riferimento alle competenze su Rete natura 2000. È stata attribuita alle province la valutazione di incidenza per gli interventi a carattere provinciale e comunale. È stata disciplinata
la ripartizione di funzioni riguardo alla valutazione ambientale strategica, di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale. Sono state ridefinite e diversamente ripartite le competenze di tutela delle acque, di inquinamento atmosferico, di inquinamento elettromagnetico,
adeguando anche per altri aspetti i riferimenti al codice dell’ambiente. Le funzioni per le scuole
civiche di musica sono state assoggettate a un programma regionale. È stato arricchito l’elenco
di competenze regionali per lo sport.
È stato infine introdotto, ai fini di una costante valutazione dell’attuazione della legge,
l’obbligo delle Giunta di riferire periodicamente, con l’elenco di tutti gli elementi da inserire
nella relazione. È stato previsto un osservatorio interassessoriale di verifica che assicuri il raccordo fra tutti gli assessorati e la Conferenza permanente Regione enti locali.
86 - DISCIPLINA REGIONALE DELLE ATTIVITÁ CINEMATOGRAFICHE.
Presentata dai Consiglieri regionali Onida P. - Ladu S. - Murgioni E. il 14 gennaio 2005.
Abbinata alle PP.LL. 76, 98 e 111 il 29 giugno 2005.
L’Assemblea, nella seduta n. 151 del 15 dicembre 2005, non ha approvato il passaggio
all’esame degli articoli.
La presente proposta di legge in conformità con il processo di riordino dell’intervento
regionale in materia di attività culturali avviato dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26,
persegue i seguenti fondamentali obiettivi:
86
1) dare al settore delle attività cinematografiche in Sardegna un riconoscimento istituzionale che permetta una programmazione più integrata rispetto alle strategie che si intendono
adottare per il suo sviluppo;
2) inserire nell’ordinamento giuridico regionale una legge organica, capace di infondere fiducia e stimolare le iniziative degli addetti ai lavori;
3) dare un significato più preciso al sostegno regionale alla cinematografia;
4) tutelare e valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo concernente la Sardegna;
5) sostenere le iniziative di quanti assicurano la presenza delle opere cinematografiche sul
territorio;
6) stimolare la ricerca, lo studio e la formazione in materia.
La Commissione ha unificato l’esame della proposta di legge n. 86 con le proposte di
legge n. 76, n. 98 e n. 111, approvando un testo unificato, per il cui contenuto e per il successivo
iter si rinvia alla scheda relativa alla proposta di legge n. 76.
87 - PROMOZIONE DEL SISTEMA AEROPORTUALE IN SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Atzeri G. - Scarpa L.B. il 17 gennaio 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge si propone l’obiettivo della costituzione del sistema aeroportuale
regionale al fine di conseguire la completa integrazione degli scali aeroportuali esistenti nel
territorio regionale, in relazione con i sistemi di altre regioni italiane e dell’Unione europea.
A tal fine la proposta, mediante l’approvazione da parte della Giunta di un piano triennale
di sviluppo dei singoli aeroporti, prevede l’erogazione a carico della Regione di fondi per il
riequilibrio della gestione e il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture degli aeroporti
sardi a condizione che venga iniziato il processo di unificazione societaria.
La proposta prevede, inoltre, che la Regione acquisisca ulteriori quote di partecipazione
azionaria nelle società di gestione, affinché entro il termine di un triennio dall’entrata in vigore
della presente legge, si giunga alla costituzione della società unica di gestione degli aeroporti
sardi.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
88 - NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO E LA PEREQUAZIONE DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DELLE AUTONOMIE LOCALI
DELLA SARDEGNA CON QUELLO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE
AUTONOMA SARDA.
Presentata dal Consigliere regionale Ibba R. il 18 gennaio 2005.
Decaduta per fine legislatura.
87
La finalità della proposta di legge è quella di superare le differenze oggi esistenti, anche
sotto il profilo del trattamento economico, tra il personale che opera nella Regione e quello che
opera negli enti locali compreso nelle categorie dalla A alla D adeguando quindi il trattamento
economico a quello di maggior favore. Tale adeguamento facilita il trasferimento delle funzioni
dalla Regione agli enti locali conseguente alla riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione, in quanto rende agevole il trasferimento del personale la cui situazione contrattuale non
subisce variazioni.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
89 - NORME PER LE UNIONI DI COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE. MISURE DI
SOSTEGNO PER I PICCOLI COMUNI.
Presentata dai Consiglieri regionali Maninchedda P.G. - Orrù G.B. - Sanna Francesco
- Marracini S. - Uras L. - Balia G. il 19 gennaio 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 112 del 28 luglio 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 12 del 2 agosto 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 25 del 13 agosto 2005.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri n. 87 - depositato il 19 ottobre 2005.
La proposta di legge tende a favorire la creazione di forme associate fra comuni secondo
tre criteri fondamentali: libertà di scelta e di iniziativa dei comuni, sia per la forma associativa
sia per l’ambito territoriale; favore per le unioni e le comunità montane; progressivo avvicinamento ad ambiti ottimali per l’esercizio associato di funzioni conferite o da conferire.
La Regione ha compiti di incentivazione e di promozione. Nel testo sono individuati
i requisiti minimi degli ambiti in cui costituire forme associate; dopo due anni dall’entrata in
vigore della legge, quindi ogni tre anni la Giunta può modificare verso l’alto i requisiti in base
alle forme associative costituite e alle funzioni conferite o da conferire.
Alle unioni di comuni e alle comunità montane aventi i requisiti previsti dalla legge
sono garantiti trasferimenti per l’esercizio associato di funzioni, in modo da favorire le forme
a maggiore dimensione e soprattutto quelle che esercitano il maggior numero di funzioni. È
inoltre previsto un fondo regionale per finanziare le spese di investimento per la realizzazione
di opere e infrastrutture a carattere sovracomunale. Sono introdotte norme di favore nella legislazione vigente per insediamenti produttivi, interventi socio-assistenziali, musei di interesse
locale realizzati in forma associata.
All’interno di questa cornice il testo detta norme specifiche per: le unioni di comuni; il
riordino delle comunità montane; interventi a favore dei piccoli comuni.
Per le unioni è previsto un limite per la composizione dell’organo esecutivo (4 membri
più il presidente); un numero di abitanti fra i 10.000 e i 20.000 abitanti, con una deroga (fra
5.000 e 10.000 abitanti) per le unioni composte da almeno tre comuni contermini.
Per le comunità montane è prevista la soppressione delle comunità montane esistenti,
88
la costituzione di nuove comunità montane fra comuni aventi specifici requisiti territoriali altimetrici e di popolazione (salve alcune eccezioni a fini di continuità territoriale) ed esclusi i
capoluoghi di provincia, il divieto per i comuni che ne fanno parte di partecipare a unioni di
comuni. È dettato il procedimento per la costituzione e l’approvazione dello statuto con limiti
per la composizione dell’organo esecutivo e l’obbligo che gli organi siano costituiti da amministratori dei comuni aderenti.
Alle comunità montane è attribuita, oltre alla gestione associata di funzioni comunali,
la gestione degli interventi speciali per la montagna. È disciplinato il fondo regionale per la
montagna, le risorse che vi afferiscono, le modalità di ripartizione, le destinazioni.
Per i piccoli comuni (quelli che hanno una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti) sono
previsti, anche attraverso modifiche di norme esistenti, interventi per: utilizzo multifunzionale
degli edifici scolastici o di altre opere pubbliche; incentivi per l’insediamento di aziende; il recupero secondario del patrimonio edilizio; una riserva di fondi per il recupero dei centri storici;
progetti per il trasporto locale; valorizzazione delle produzioni agricole e dei prodotti tipici.
La Commissione ha esitato il testo con numerose modifiche, mantenendone l’impianto
di fondo. In particolare:
- è previsto un programma di riordino degli ambiti territoriali, da approvare entro 14 mesi
dall’entrata in vigore della legge e successivamente ogni tre mesi, il quale delinea gli ambiti adeguati e fissa i criteri di ripartizione dei fondi già previsti. Il programma è sottoposto
all’intesa della Conferenza permanente Regione-enti locali.
- al programma è affidato il compito di individuare eventualmente altre forme di gestione associata oltre alle unioni e alle comunità montane che possano accedere alle risorse previste
dalla legge;
- sono introdotti alcuni limiti alla autonomia statutaria delle unioni dei comuni, analogamente a quanto previsto per le comunità montane;
- i limiti di popolazione per le unioni sono stati fissati fra 5.000 e 25.000 (e almeno quattro
comuni);
- sono individuati limiti altimetrici e di popolazione più rigidi per la costituzione delle comunità montane;
- fra le funzioni delle comunità montane è soppressa quella di gestione delle aree naturali
protette ed è introdotta la possibilità di delega di funzioni da parte delle province;
- sono modificati i criteri per la ripartizione del fondo per la montagna, prevedendo la sottoposizione del relativo programma dell’intesa in sede di Conferenza permanente Regioneenti locali;
- è ridisciplinata la fase transitoria dalle vecchie alle nuove comunità montane, stabilita in sei
mesi, al termine della quale i vecchi enti cessano ex lege, e sono determinati per legge la
destinazione di beni, personale, attività e passività;
- è prevista una fase transitoria per la gestione dei fondi di finanziamento, stabilendo che
le modifiche alla legge regionale 1º giugno 1993, n. 25 (finanziamento agli enti locali)
decorrono dal 2006; nel frattempo le risorse rese disponibili con la legge finanziaria sono
destinate a promuovere la costituzione delle unioni di comuni;
89
- gli interventi sulle politiche di settore sono state adeguate al nuovo ruolo del programma;
per gli interventi socio assistenziali si è invece tenuto conto della presentazione del disegno
di legge di riordino della materia;
- per la definizione di piccoli comuni, oltre al dato demografico è prevista la distanza di 15
Km dal mare;
- per le misure a favore dei piccoli comuni sono introdotte modifiche di coordinamento; si
rinuncia a favorire la doppia residenza per coordinare l’intervento con le previsioni in materia di politica abitativa;
- è stata adeguata la norma finanziaria.
L’Assemblea ha approvato il testo con ulteriori modifiche. È stato previsto un piano da
approvare entro sei mesi che individua gli ambiti territoriali ottimali, quale presupposto necessario per l’applicazione della legge; sono stati introdotti a tal fine i criteri della conformazione
storica e culturale dei territori e individuati i servizi comunali fondamentali da esercitare in
forma associata. I comuni devono deliberare entro quattro mesi l’ambito in cui ritengono di
collocarsi.
Gli ambiti adeguati delle unioni sono di norma ricompresi fra i 5.000 e i 25.000 abitanti
per le unioni e i 15.000 e i 25.000 per le comunità montane. Le indennità dei componenti l’organo esecutivo non possono superare la misura di quelle previste per il comune più popoloso
facente parte della forma associativa.
Possono far parte delle comunità montane anche i comuni fino a 40.000 abitanti e quelli
capoluogo di provincia regionale se è previsto più di un capoluogo. L’organo esecutivo non può
essere composto da più di quattro membri più il presidente.
La fase transitoria delle preesistenti comunità montane è ridotta a novanta giorni; sono
stati dettati criteri per il trasferimento del personale.
Sono state attribuite alle province funzioni per la valorizzazione dei territori montani e
per la ripartizione dei fondi statali per la montagna fra le comunità montane e altre forme associative comprendenti i comuni montani. Per i comuni non facenti parte di forme associative i
fondi sono gestiti direttamente dalla provincia.
90 - DISCIPLINA GENERALE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e
commercio, Depau L. il 21 gennaio 2005.
Abbinato alla P.L. 178 il 3 novembre 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 188 dell’11 maggio 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 5 del 18 maggio 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 16 del 23 maggio 2006.
Il disegno di legge si propone di adattare alla realtà sarda i principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, concernente la riforma del settore del commercio.
90
Il testo proposto disciplina i requisiti per l’esercizio delle attività commerciali, sia per il
commercio al dettaglio su aree private che per quello su aree pubbliche, le sanzioni e la disciplina per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 90 con la proposta di legge n. 178.
Il testo unificato è stato successivamente approvato dall’Assemblea che ha apportato al
testo predisposto dalla Commissione alcune non sostanziali modifiche.
91 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2005).
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 21 gennaio 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 91 del 14 aprile 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 7 del 21 aprile 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 13 - Suppl. ord. n. 1 - del 22 aprile 2005.
Il disegno di legge detta disposizioni in materia di recuperi e soppressione di fondi di
rotazione o assimilati, razionalizzazione e controllo della spesa, opere pubbliche e edilizia,
politiche attive del lavoro, riordino degli enti strumentali. È disposta, in particolare, la soppressione e messa in liquidazione dell’Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) e dell’Ente sardo
industrie turistiche (ESIT), la trasformazione dell’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), lo scioglimento dei consorzi per la frutticoltura, dell’Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC), dell’Istituto incremento ippico della Sardegna (III), della
Stazione sperimentale del sughero (SSS), del Centro regionale agrario sperimentale (CRAS).
La Commissione ha approvato il disegno di legge apportandovi significative modifiche,
tra le quali hanno particolare rilievo le disposizioni sulla riforma degli enti agricoli.
Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall’Assemblea nel testo esitato
dalla Commissione.
92 - PROPOSTA DI BILANCIO PER L’ANNO 2005 E PER GLI ANNI 2005-2007.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 21 gennaio 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 91 del 14 aprile 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 8 del 21 aprile 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 13 - Suppl. ord. n. 2 - del 22 aprile 2004.
Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005 - 2007
91
e porta una previsione di entrata e di spesa pari a euro 9.032.245.000, a euro 5.082.842.000 e a
euro 4.481.787 rispettivamente per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
La Commissione, dopo aver apportato al disegno di legge una serie di modifiche e aver
fissato gli importi in euro 9.058.865.000, in euro 5.082.610.000 e in euro 4.481.787.000 rispettivamente per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, ha approvato il documento contabile.
L’Assemblea, successivamente, dopo aver apportato ulteriori modifiche agli stanziamenti e dopo aver determinato gli importi globali in euro 9.062.360.000, in euro 5.082.610.000
e in euro 4.481.787.000 rispettivamente per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, ha approvato il provvedimento.
93 - RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA TURISTICA E TRASFERIMENTO AI COMUNI E ALLE PROVINCE DELLE COMPETENZE DELLE AZIENDE DI
CURA, SOGGIORNO, E TURISMO E DEGLI ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO.
SOPPRESSIONE DELL’ENTE SARDO INDUSTRIE TURISTICHE (ESIT).
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio Pigliaru F., di concerto con l’Assessore del turismo, artigianato e commercio, Depau L. il 21 gennaio 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge intende valorizzare il ruolo dei Sistemi Turistici Locali di cui alla
legge 29 marzo 2001, n. 135, e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo
sviluppo e alla qualificazione del turismo in Sardegna. A tal fine definisce le funzioni della
Regione e quelle conferite alle province e ai comuni.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
94 - DISCIPLINA DI RIORDINO DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE
POPOLARI MEDIANTE LA LORO TRASFORMAZIONE NELL’AZIENDA
REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F., di concerto con l’Assessore dei
lavori pubblici Mannoni C. il 21 gennaio 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 220 del 1º agosto 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 12 dell’8 agosto 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 27 del 18 agosto 2006.
Il disegno di legge prevede l’istituzione dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa
(AREA), quale ente pubblico economico, e il commissariamento e la soppressione degli IACP i
92
cui compiti, beni e personale sono attribuiti al nuovo ente. L’Azienda è organizzata per distretti
coincidenti di norma con le province risultanti dalla legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10.
Compiti dell’AREA sono: attuazione degli interventi di edilizia residenziale, agevolata
e sovvenzionata; gestione del proprio patrimonio immobiliare e di quello affidato dagli enti
pubblici o dai privati; attuazione di interventi edilizi per conto proprio o di altri soggetti anche
privati; erogazione di servizi di progettazione, studi e assistenza nel campo dell’edilizia; promozione o partecipazione a società per attività in materia di edilizia abitativa anche in concorso
con gli enti locali. Le attività si ispirano a principi di economicità di gestione; la Giunta può
attribuire linee di intervento o servizi che deroghino a tale principio e dettare i relativi indirizzi,
ma deve coprirne i costi.
Sono organi dell’AREA il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio sindacale.
Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, di cui tre nominati
dalla Giunta fra cui è scelto il presidente, due designati dall’ANCI e dall’UPI. Per tutti è richiesta esperienza di direzione o amministrazione di aziende pubbliche o private o nella pubblica amministrazione e esperienza pluriennale nel campo dell’edilizia residenziale. Compiti
del consiglio di amministrazione sono la delibera dello Statuto, dei principali atti organizzativi,
degli indirizzi e dei piani annuali e pluriennali di attività, del regolamento di amministrazione
e contabilità, della partecipazione a società e le nomine del direttore generale e dei direttori dei
distretti. Compie tutti gli atti non riservati ad altri organi.
Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo previste dal codice civile e quello di
efficienza ed economicità; vigila inoltre sull’attuazione degli indirizzi della Giunta. Riferisce
alla Giunta in caso di persistente irregolarità.
Sono indicate in legge le fonti di finanziamento e i principi di contabilità, con l’obbligo
di evidenziare anche costi e corrispettivi introitati per i servizi.
Il direttore generale è nominato tra dirigenti pubblici o privati che abbiano esperienza
dirigenziale nel campo specifico di attività dell’ente. Il trattamento è definito con riferimento
alla dirigenza nel settore privato per una durata massima di dieci anni. Il direttore adotta tutti gli
atti a rilevanza esterna non attribuiti agli organi, compie gli atti di gestione, dirige il personale
e organizza i servizi.
Sono previsti direttori di distretto con compiti analoghi a quelli del direttore generale ma
nell’ambito dei distretti. I direttori mantengono i rapporti con le istituzioni locali.
Al personale dell’AREA si applica il trattamento del personale CISPEL Federcasa. La
dotazione organica è deliberata dal consiglio di amministrazione; al nuovo ente è attribuito il
personale degli IACP.
Il testo elenca gli atti assoggettati a controllo preventivo di legittimità e di merito e di
conformità agli indirizzi dati dalla Giunta. La Giunta può annullare tali atti entro venti giorni
dalla trasmissione.
La Commissione ha introdotto numerose modifiche al testo.
Sono stati introdotti ex novo i primi articoli, che indicano gli obiettivi delle politiche di
edilizia residenziale pubblica e i livelli di governo competenti. In particolare è previsto che: la
93
Regione punti all’ampliamento dell’offerta del patrimonio abitativo pubblico, sia mediante l’incremento del patrimonio pubblico e la sua valorizzazione, anche con interventi di recupero e riqualificazione urbanistica, sia con l’offerta di alloggi a canone ridotto; la realizzazione di edifici
sia ispirata a criteri di qualità con l’utilizzo di tecniche ecocompatibili e di risparmio energetico.
La Regione approva piani pluriennali degli interventi, a tal fine predispone indirizzi
programmatici sulla base delle proposte delle province e li sottopone all’intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali.
Sono stati definiti, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 12 giugno 2006,
n. 9, i compiti delle province (valutazione dei fabbisogni, formulazioni di proposte, indicazione
delle aree di intervento) e dei comuni anche in forma associata (rilevazione del fabbisogno
locale, indicazione delle tipologie di intervento). Le province prima di formulare le proposte
provvedono a sentire i comuni in un’apposita conferenza. Ai comuni spettano interventi per la
realizzazione e la riqualificazione del proprio patrimonio edilizio; possono a tal fine avvalersi
dell’AREA, mediante convenzione.
Specifici compiti di monitoraggio e di rilevamento di dati sono affidati all’Osservatorio
economico, nonché di tenuta dell’anagrafe dei beneficiari, per conto della Regione (anche ai
fini del raccordo con l’Osservatorio nazionale della condizione abitativa) e su richiesta anche
degli enti locali.
Riguardo all’AREA le modifiche introdotte riguardano principalmente: i distretti di cui è
stata meglio definita la funzione di raccordo con le comunità locali e la struttura organizzativa
anche di gestione del patrimonio locale; un’accentuazione delle finalità sociali con esclusione
di attività per conto di soggetti privati.
La partecipazione a società pubbliche è stata subordinata allo svolgimento di procedure
a evidenza pubblica per la scelta dei soci.
È stata modificata la procedura di approvazione dello statuto; ai regolamenti è stata attribuita la disciplina oltre che dell’organizzazione, del controllo di gestione, dell’ordinamento
contabile, dell’accesso agli atti. È stata prevista inoltre l’adozione di una carta dei servizi e di
un protocollo per le relazioni sindacali.
Per il consiglio di amministrazione è stata prevista l’elezione di due membri da parte
del Consiglio delle autonomie locali. Per i requisiti si rimanda a quelli previsti dalla normativa
generale sugli enti regionali.
Tra i compiti del consiglio di amministrazione sono stati esclusi quelli di gestione, riservati ai dirigenti, e la nomina dei dirigenti di distretto.
Il controllo di gestione non è più affidato al collegio sindacale.
È stato specificato il contenuto necessario del bilancio.
Riguardo al direttore generale sono stati previsti requisiti di esperienza in struttura complessa di almeno cinque anni o di competenza specifica nel settore edilizio. Il contratto non può
superare la durata del consiglio di amministrazione che lo delibera. Il trattamento economico è
quello previsto per i direttori generali esterni dell’Amministrazione regionale. Fra le funzioni
si sottolineano quelle di coordinamento e di gestione, anche con potere sostitutivo, di collaborazione col consiglio di amministrazione, di responsabilità per l’efficace utilizzo delle risorse.
94
Per il restante personale (compreso il direttore di distretto) è stato previsto il mantenimento nell’area contrattuale dei dipendenti regionali e l’applicazione della legge regionale 13
novembre 1998, n. 31, salvo che per l’organizzazione degli uffici in relazione alle quali sono
state previste differenziazioni contrattuali.
Il controllo è stato ricondotto a quello previsto dalle norme generali per gli enti regionali
e alle relative procedure. Il controllo preventivo è stato limitato ai principali atti.
È stata altresì introdotta una norma finanziaria per i costi relativi alle funzioni attribuite
all’Osservatorio economico.
L’Assemblea ha approvato il testo con le seguenti modifiche: la partecipazione a società
è stata subordinata all’approvazione di un piano di attività allegato al bilancio e sottoposto al
parere delle commissioni consiliari; è stato introdotto il termine di centoventi giorni per l’approvazione della Carta dei servizi e del protocollo di relazioni sindacali, fra le entrate è stato
soppresso il riferimento generale ad altre entrate derivanti dalle attività; l’immediata entrata in
vigore.
95 - DISPOSIZIONI NEL SETTORE AMBIENTALE.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della programmazione,
bilancio e assetto del territorio, Pigliaru F., di concerto con l’Assessore della difesa
dell’ambiente, Dessì A. il 21 gennaio 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge si compone di quattro articoli, ciascuno dei quali interviene in uno
specifico settore della normativa regionale in materia ambientale. L’articolo 1 attribuisce all’Assessorato della difesa dell’ambiente il compito di emanare le necessarie direttive tecniche in
materia di scarichi di acque reflue, rinnovo tacito dell’autorizzazioni allo scarico, approvazione
di progetti di depurazione delle acque, definizione di valori limite di emissione, ecc.. L’articolo
2 prevede che la tassa di concessione regionale per l’autorizzazione all’esercizio venatorio sia
dovuta anche in mancanza del piano regionale faunistico e che tutte le tasse di cui all’articolo
79 comma 1 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 costituiscano risorse a destinazione
specifica per le attività di tutela della fauna selvatica e siano erogate per il 50% alle Province.
L’articolo 3 attribuisce al Corpo forestale e di vigilanza ambientale la competenza al
rilascio delle autorizzazioni in deroga sui terreni percorsi dal fuoco.
L’articolo 4 introduce talune modifiche a quanto previsto dalla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 in materia di dotazioni strumentali del personale appartenente al Corpo forestale
e di vigilanza ambientale.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
96 - NORME IN MATERIA DI CONTROLLI SUGLI ATTI DEI CONSORZI DI
95
BONIFICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 1984, N. 21
(RIORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA).
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F., di concerto con l’Assessore
dell’agricoltura e della riforma agro-pastorale, Addis S. il 21 gennaio 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge prevede modifiche al sistema dei controlli sugli atti dei consorzi di
bonifica. A tal fine, in particolare, il disegno di legge sostituisce gli articoli 25 (che disciplina
il collegio dei revisori dei conti) e 26 (che disciplina il controllo di gestione regionale sugli
atti dei consorzi) della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21. La nuova disciplina, nell’ottica
di un sistema di controlli meno invasivo, accentua il sistema dei controlli interni attribuito al
collegio dei revisori e attribuisce la nomina del presidente del collegio medesimo all’Assessore
dell’agricoltura e della riforma agro-pastorale. Il disegno di legge, inoltre, limita il controllo regionale soltanto agli atti dei consorzi che rivestono una certa rilevanza sotto il profilo gestionale
e contabile (quali l’approvazione dei bilanci e l’assunzione di mutui).
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
97 - NORME IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DIFESA DEL SUOLO.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. di concerto con l’Assessore dei
lavori pubblici, Mannoni C. il 21 gennaio 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge propone la modifica della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 di
disciplina delle procedure di attuazione delle opere pubbliche di competenza regionale, al fine
di perseguire una maggiore razionalizzazione organizzativa e un efficace utilizzo delle risorse
finanziarie regionali. Il disegno di legge semplifica e accelera le procedure di esecuzione delle
opere pubbliche estendendo la previsione della delega a favore degli enti anche per opere di
competenza della Regione, prevede un recupero per l’Amministrazione regionale delle economie
derivanti da ribassi d’asta, per essere disponibili ai fini di una successiva riprogrammazione da
parte degli stessi assessorati regionali che originariamente avevano disposto l’erogazione dei
finanziamenti, sopprime i comitati tecnico- amministrativi provinciali (CTAP) non essendo
ormai più destinati a rivestire un ruolo significativo, generando per contro uno sfavorevole
rapporto costi/benefici, prevede, senza incidere sul bilancio regionale, l’attivazione di
specifiche procedure di monitoraggio delle opere stesse al fine di garantire, in presenza di fattori
ostativi, eventuali azioni correttive per accelerare l’esecuzione delle opere da parte degli enti
attuatori e porre un efficace freno al grave fenomeno della formazione dei residui passivi, la cui
96
incidenza maggiore si riscontra nell’ambito delle opere pubbliche proprio con riferimento alla
fattispecie delle deleghe e delle concessioni. Il disegno di legge disciplina inoltre le procedure
per l’approvazione del Piano di bacino unico regionale o dei Piani stralcio di bacino di cui
all’articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo) al fine di colmare il vuoto normativo derivante dal mancato
recepimento della legge nella Regione Sardegna.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
98 - INTERVENTI REGIONALI PER IL CINEMA.
Presentata dai Consiglieri regionali Cerina G. - Gessa G.L. - Pinna S. - Marrocu S.
- Licheri P.A. - Cachia C. - Frau A - Corda E. - Bruno M - Porcu A. - Maninchedda
P.G. - Davoli C. - Salis A. - Serra S. - Pisu I.P. - Barracciu F. - Caligaris M.G. - Floris
V. - Sanna Franco il 26 gennaio 2005.
Abbinata alle PP.LL. 76, 86 e 111 il 29 giugno 2005.
L’Assemblea, nella seduta n. 151 del 15 dicembre 2005, non ha approvato il passaggio
all’esame degli articoli.
Il provvedimento in esame assume come riferimento le proposte di legge, di analogo
contenuto, presentate nel corso della XII legislatura e la normativa nazionale sul cinema e si
pone l’obiettivo di costruire e/o favorire contesti in cui si formano sia cultura e sensibilità cinematografiche, sia maestranze e professionalità nel settore.
La proposta, in particolare, prevede strategie di intervento finanziario per ridurre le carenze di natura economica che condizionano l’industria cinematografica, assegnando da un
lato contributi e dall’altro concedendo crediti agevolati e garantiti attraverso l’istituzione di un
fondo per il sostegno della produzione di opere da girare in Sardegna.
La Commissione ha unificato l’esame della proposta di legge n. 98 con le proposte di
legge n. 76, n. 86 e n. 111, approvando un testo unificato, per il cui contenuto e successivo iter
si rinvia alla proposta di legge n. 76.
99 - NORME PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO E DELLE AREE
CARSICHE E PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA.
Presentata dai Consiglieri regionali Calledda A.I. - Marrocu S. - Barracciu F. - Cherchi
S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Lai S. - Mattana S. - Orrù G.B. - Pacifico N. Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 7 febbraio 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 351 del 25 luglio 2007.
Trasformata nella legge regionale n. 4 del 7 agosto 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 26 dell’11 agosto 2007.
97
La proposta di legge contiene norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio
speleologico e delle aree carsiche e montane. In particolare la proposta di legge vieta una serie
di attività che possono danneggiare le aree tutelate dal provvedimento e contiene norme per la
tutela delle stesse e la valorizzazione del patrimonio speleologico e carsico, tra cui l’approvazione da parte della Giunta regionale di un piano annuale di intervento nel settore e la concessione di contributi per la tutela delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia. La proposta di legge, inoltre, istituisce la Commissione speleologica regionale quale organo tecnico
consultivo, indicandone la composizione e le funzioni, e l’elenco regionale delle associazioni
e dei gruppi speleologici, disciplinandone i requisiti necessari per l’iscrizione allo stesso. La
proposta di legge istituisce il catasto speleologico regionale e ne disciplina dettagliatamente le
modalità per la tenuta e l’aggiornamento, contiene le norme relative alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in essa contenute e le sanzioni per la violazione delle stesse.
La proposta di legge è stata approvata dalla Commissione con numerose modifiche;
tra cui la eliminazione del riferimento alla tutela e alla valorizzazione delle aree di montagna
e la soppressione delle norme di dettaglio relative alla tenuta e all’aggiornamento del catasto
speleologico.
La proposta di legge è stata successivamente approvata dall’Assemblea con modifiche
non sostanziali.
100 - NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI.
Presentata dai Consiglieri regionali Balia G. - Masia P. il 7 febbraio 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge parte dalla premessa che l’utilizzo degli organismi geneticamente
modificati (OGM) nel settore agroalimentare e la loro emissione nell’ambiente sono regolamentati dalla norme nazionali e dalle norme comunitarie in maniera incompleta, con particolare
riferimento alle problematiche legate alla coesistenza tra coltivazioni OGM, convenzionali e
biologiche. Di conseguenza la proposta di legge sospende, provvisoriamente e in attesa di ulteriori approfondimenti legislativi, la possibilità di coltivazione e allevamento di OGM in tutto
il territorio della Sardegna. Il mancato rispetto del divieto è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria. Il Presidente della Regione provvede a individuare con proprio decreto
l’istituto regionale preposto all’attività di vigilanza.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
101 - ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE IN SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Cocco M. - Addis A.E. - Biancu A. - Cucca G.L.
98
- Cuccu G. - Fadda P. - Giagu G. - Manca G. - Sanna S. - Secci E. il 9 febbraio 2005.
Abbinata alla P.L. 51 e al D.L. 125 il 31 maggio 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 190 del 12 maggio 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 6 del 18 maggio 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 16 del 23 maggio 2006.
La proposta di legge prevede l’istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente (ARPA). All’Agenzia, ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica,
autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale e contabile sono attribuite funzioni
essenzialmente tecniche in materia di tutela e protezione dell’ambiente. La proposta di legge
oltre a indicare gli organi dell’Agenzia (comitato regionale di indirizzo e collegio dei revisori
dei conti) e disciplinarne le modalità di nomina e le competenze, istituisce presso ogni provincia i comitati provinciali di coordinamento al fine di assicurare l’integrazione e il coordinamento delle attività dell’ARPA con quelle delle Province e delle Aziende sanitarie locali. La proposta di legge disciplina dettagliatamente le funzioni, la struttura organizzativa e amministrativa
dell’Agenzia, il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché l’assegnazione dei
beni, delle risorse finanziarie e del personale necessario per l’espletamento delle proprie funzioni.La proposta di legge disciplina inoltre le funzioni della Regione nella materia, quelle
degli enti locali, dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali e i rapporti tra i
vari enti.
La proposta di legge è stata esaminata congiuntamente dalla Quinta e dalla Settima
Commissione.
Le Commissioni hanno abbinato la proposta di legge n. 101 con la proposte di legge n.
51 e con il disegno di legge n. 125 approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia alla proposta di legge n. 51.
102 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO PER LE
SPIAGGE LIBERE DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Calledda A.I. - Marrocu S. - Barracciu F. - Cherchi
S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Lai S. - Mattana S. - Orrù G.B. - Pacifico N. Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 9 febbraio 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende istituire un servizio di vigilanza e salvataggio da impiegare
nelle spiagge libere adibite a balneazione in modo da garantire assistenza e sicurezza ai bagnanti e favorire in tal modo lo sviluppo del settore turistico nelle zone costiere prive di servizi. In
tal senso è previsto un contributo agli enti locali.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
99
103 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COMMERCIO.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e
commercio, Depau L. l’11 febbraio 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 68 del 23 febbraio 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 5 del 25 febbraio 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 7 del 1º marzo 2005.
Il disegno di legge si propone, in attesa di una riforma del settore commercio, di regolamentare l’apertura delle grandi strutture di vendita attraverso la previsione di un Piano
regionale.
L’articolo 1 prevede le procedure per l’elaborazione del Piano, la fase transitoria sino
all’approvazione dello stesso e la definizione della struttura di vendita.
L’articolo 2 autorizza la Giunta regionale alla modifica degli aiuti concedibili, nell’ambito delle risorse stanziate per gli incentivi alle imprese commerciali dalla legge regionale 21
maggio 2002, n. 9.
La Commissione ha approvato il disegno di legge ampliando le procedure autorizzative
per l’elaborazione del Piano, specificando quali esercizi debbano esser ricondotti alle grandi
strutture di vendita ed escludendo dalla definizione di “grande struttura di vendita” il “centro
commerciale naturale”.
Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall’Assemblea con una modifica
sostanziale concernente la soppressione dall’articolo 2 del testo esitato dalla Commissione.
104 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 1989, N. 4 (ISTITUZIONE
DEL DIFENSORE CIVICO IN SARDEGNA).
Presentata dai Consiglieri regionali Marrocu S. - Biancu A. - Pinna S. - Licheri P.A. - La
Spisa G. - Oppi G. - Diana M. il 17 febbraio 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 67 del 22 febbraio 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 7 del 1º marzo 2005.
La proposta di legge prevede l’abrogazione degli articoli dal 12 al 18 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, modificata dalla legge regionale 21 maggio 1996 n. 20, concernente
l’istituzione del Difensore civico regionale in Sardegna.
Il testo della proposta è stato discusso direttamente dall’Assemblea, a norma dell’articolo 102 del Regolamento interno, e a esso sono state apportate modifiche che prevedono la
sospensione della nomina del Difensore civico in attesa che il Consiglio regionale, entro 180
giorni dall’entrata in vigore della legge, apporti le opportune modifiche alla legge regionale 17
gennaio 1989, n. 4. Qualora il Consiglio non approvi la nuova normativa nei termini previsti,
100
il Difensore civico viene eletto, entro i successivi trenta giorni, con le modalità previste dalla
legge istitutiva e se ancora il Consiglio non vi provveda, tre giorni prima della scadenza del
termine, il relativo potere di nomina è trasferito al Presidente del Consiglio regionale che lo
esercita entro la scadenza del termine medesimo.
105 - NORME ORGANICHE PER LA DISCIPLINA, LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO IN SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna S. - Biancu A. - Addis A.E. - Cocco M. - Cucca G.L. - Cuccu G. - Fadda P. - Giagu G. - Manca G. - Sabatini F. - Sanna Francesco
- Secci E. il 17 febbraio 2005.
Abbinata alle PP.LL. n. 150 e 158 il 12 luglio 2005.
Rinviata dall’Assemblea nella seduta n. 152 del 16 dicembre 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 250 del 29 novembre 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 18 del 6 dicembre 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 41 del 14 dicembre 2006.
La proposta di legge intende riordinare, mediante un’organica disciplina legislativa, il
settore dello spettacolo in Sardegna e, nel contempo, si propone di promuoverne la valorizzazione e lo sviluppo.
In tale ottica un ruolo di primo piano è assegnato al “Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo” e al finanziamento, previa valutazione da parte del “Comitato
regionale per le attività di spettacolo”, dei progetti ivi compresi.
Di rilievo è anche l’istituzione di un “Albo degli operatori dello spettacolo”, cui è affidato il compito di individuare i soggetti dotati di professionalità nel settore in parola, e la
previsione di un importante Archivio storico dello spettacolo.
La Commissione ha esaminato l’articolato congiuntamente alle proposte di legge n. 150
e n. 158, approvando un testo unificato che, sui punti nei quali le proposte si differenziano,
adotta il testo del provvedimento in oggetto.
L’Assemblea ha discusso il testo unificato, rinviandolo alla Commissione per un ulteriore esame.
La Commissione ha approvato un nuovo testo unificato che, rispetto al precedente, introduce alcune modifiche, tra le quali si richiamano:
- l’inserimento di una più puntuale definizione delle funzioni e dei compiti esplicati dalla
Regione nel settore delle attività di spettacolo (articolo 2);
- una più puntuale delimitazione delle funzioni e dei compiti delle province e dei comuni,
in seguito all’approvazione della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di
funzioni e compiti agli enti locali) (articolo 4);
- una migliore articolazione del registro regionale degli organismi di spettacolo di rilevanza
regionale (articolo 7).
101
Il testo unificato è stato successivamente approvato dall’Assemblea senza modifiche.
106 - NORME IN MATERIA DI ELEZIONE DEL PARLAMENTO REGIONALE, FORMA
DI GOVERNO ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI SARDI ALL’ESTERO.
Presentata dai Consiglieri regionali Ladu S. - Murgioni E. - Onida P. il 21 febbraio 2005.
Trasformata in P.L. 2/STAT il 21 febbraio 2005.
107 - PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L’ANNO 2005.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 21 febbraio 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 67 del 22 febbraio 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 3 del 25 febbraio 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 7 del 1º marzo 2005.
Il disegno di legge prevede che l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2005, già autorizzato con la legge regionale 29 dicembre 2004, n. 11, sia
prorogato, con le modalità e i termini stabiliti dalla stessa legge, sino al 31 marzo 2005.
Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione e dall’Assemblea senza modifiche.
108 - MODIFICA ALL’ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1994,
N. 21 (NORME PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E L’ISTITUZIONE
DELL’ANAGRAFE CANINA).
Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Soru R. il 21 febbraio
2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge intende modificare il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale
18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina) e trasferire la competenza sulla nomina di guardie zoofile, attualmente in capo alla Presidenza della Regione, all’Assessorato dell’igiene, sanità e assistenza sociale.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
102
109 - ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DELLE PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI.
Presentata dai Consiglieri regionali Liori A.A. - Diana M. - Artizzu I. - Moro G. - Sanna
M. il 23 febbraio 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede l’istituzione di un Fondo regionale per la tutela delle persone non autosufficienti, le cui risorse sono destinate a programmare, coordinare, indirizzare e
finanziare i relativi interventi. Sono dettate specifiche norme concernenti gli organi del Fondo e
i loro compiti, le modalità di erogazione delle prestazioni e i soggetti beneficiari.
La proposta prevede infine che concorrano al finanziamento del Fondo regionale le risorse previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, una quota dell’ICI, parte dell’addizionale
regionale dell’imposta regionale sul reddito e le erogazioni delle fondazioni bancarie di società
ed enti.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
110 - INDIRIZZI GENERALI E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.
Presentata dai Consiglieri regionali Lai S. - Fadda P. - Masia P. - Pacifico N. - Addis
A.E. - Cocco M. - Ibba R. - Lanzi P. - Serra S. il 23 febbraio 2005.
Abbinata alla P.L. 112 e al D.L. 127 il 7 giugno 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 153 del 20 dicembre 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 39 del 29 dicembre 2005.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ordinanza della Corte Costituzionale n. 175 del 22 maggio 2007.
La proposta di legge intende innovare il sistema integrato dei servizi sociali recependo le
novità emerse in campo nazionale e salvaguardando al contempo gli aspetti positivi introdotti
dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali).
La proposta è articolata in cinque titoli, il primo dei quali descrive i principi generali e le
finalità della legge, nonché i compiti e i doveri dei soggetti erogatori, in relazione ai diritti esigibili dai cittadini utenti; definisce, inoltre, i compiti dei soggetti istituzionali attribuendo alla
Regione quello di curare la programmazione generale e la definizione degli standard di sistema,
al fine di garantire omogeneità e uniformità. È dettata, infine, un’apposita disciplina del sistema
di finanziamento delle politiche sociali.
Il titolo II della proposta descrive gli strumenti e le modalità di attuazione del sistema
integrato attraverso la definizione delle modalità di autorizzazione e accreditamento, dello stru-
103
mento dalla carta dei servizi, del sistema informativo, della relazione annuale sullo stato di
attuazione della legge e dei piani regionali.
Il titolo III concerne la tipologia degli interventi dei servizi sociali, definisce il sistema
integrato, nonché il modello di intervento dell’assistenza privata all’interno del servizio integrato.
Il titolo IV dedica una parte fondamentale alle attività socio-assistenziali, alla funzione e
al ruolo del volontariato, mentre il titolo V contiene le norme relative all’istituzione e alla ripartizione del Fondo regionale per il sistema integrato, quelle relative al regolamento di attuazione
della legge e la norma di abrogazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 110 con la proposta di legge n. 112
e con il disegno di legge n. 127, approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo
iter si rinvia al disegno di legge n. 127.
111 - FONDO REGIONALE D’INVESTIMENTO PER L’AUDIOVISIVO IN SARDEGNA:
“SARDEGNA FILM FUND SPA”.
Presentata dai Consiglieri regionali Manca G. - Biancu A. - Sanna S. - Addis A.E. - Cocco M. - Cucca G.L. - Cuccu G. - Fadda P. - Giagu G. - Sabatini F. - Sanna Francesco
- Secci E. il 23 febbraio 2005.
Abbinata alle PP.LL. 76, 86 e 98 il 29 giugno 2005.
L’Assemblea, nella seduta n. 151 del 15 dicembre 2005, non ha approvato il passaggio
all’esame degli articoli.
La presente proposta, nell’avviare un meccanismo di propulsione economica oltre che
culturale del cinema e dei multimedia in Sardegna, identifica la costituzione di una società per
azioni a prevalente - peraltro solo nella fase iniziale - capitale pubblico, denominata “Sardegna Film Fund”, come la via più idonea per attrarre le notevoli opportunità esistenti e tendere
verso la valorizzazione delle creatività disponibili sul territorio, incoraggiando la nascita e lo
sviluppo di nuovi talenti artistici e professionali, l’affinamento delle loro capacità manageriali
e creative e il rafforzamento delle loro competenze.
La Commissione ha unificato l’esame della proposta di legge n. 111 con le proposte di
legge n. 76, n. 86 e n. 98, approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si
rinvia alla proposta di legge n. 76.
112 - SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI.
Presentata dai Consiglieri regionali Capelli R. - Oppi G. - Cappai A. - La Spisa G. Vargiu P. - Ladu S. - Amadu S. - Cuccu F I. - Biancareddu A.M. - Randazzo A. - Diana
M. il 23 febbraio 2005.
104
Abbinata alla P.L. 110 e al D.L. 127 il 7 giugno 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 153 del 20 dicembre 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 39 del 29 dicembre 2005.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ordinanza della Corte Costituzionale n. 175 del 22 maggio 2007.
La proposta di legge intende disciplinare il sistema integrato di interventi e servizi sociali apportando opportune modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n.
4 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali) e recependo al contempo i caratteri innovativi
delle riforme adottate in sede nazionale. A tal fine la proposta, dopo aver illustrato i principi e
criteri generali del sistema integrato, ne disciplina i soggetti descrivendone competenze e funzioni. Un apposito titolo della proposta è dedicato alle procedure di programmazione
Ulteriori norme riguardano le modalità di gestione dei servizi, i requisiti di accreditamento e affidamento, l’organizzazione delle politiche sociali e delle risorse umane e il finanziamento del sistema integrato.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 112 con la proposta di legge n. 110
e con il disegno di legge n. 127, approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo
iter si rinvia al disegno di legge n. 127.
113 - NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA SARDA.
Presentata dai Consiglieri regionali Pacifico N. - Sanna A. - Marrocu S. - Calledda A.I. Barracciu F. - Cherchi S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Lai S. - Mattana S. - Orrù
G.B. - Pirisi G.M. - Sanna Franco il 23 febbraio 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è finalizzata a salvaguardare le specie a rischio di estinzione, regolamentare la produzione e la vendita di piante officinali e tutelare le aree a elevata diversità
vegetale. Viene introdotto il divieto di estirpare, tagliare o danneggiare in qualunque maniera
le specie vegetali protette, individuate in un apposito elenco, nonché di commercializzarle,
con esclusione delle piante coltivate in pieno campo, in orti, serre o vivai. La raccolta di piante
officinali è subordinata al possesso di un’autorizzazione che deve riportare l’indicazione della
località di raccolta, della specie, della quantità consentita ecc.. Per quanto riguarda la tutela
delle aree a elevata diversità vegetale, la proposta di legge prevede l’istituzione di un vincolo di
biotipo che individui i confini, le motivazioni che hanno determinato l’apposizione del vincolo,
i divieti, ecc.. La Regione ha facoltà di espropriare le aree assoggettate a vincolo di biotipo.
L’apposizione del vincolo di biotipo comporta l’obbligo di conservare l’area in modo da non
modificare i caratteri per i quali è stata sottoposta a tutela. La proposta prevede l’istituzione
di un’apposita Commissione tecnica regionale per la protezione della flora sarda, con compiti
105
consultivi e propositivi in materia.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
114 - NORME SUL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEI SOGGETTI GESTORI
DEI SERVIZI IDRICI REGIONALI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, IN
ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 12, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 GENNAIO
1994, N. 36 E DELL’ARTICOLO 16 DELLE LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE
1997, N. 29, MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1999, N. 15.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’ Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione Dadea M. di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici
Mannoni C. il 4 marzo 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 101 del 6 luglio 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 10 del 12 luglio 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 22 del 15 luglio 2005.
Il disegno di legge, in adempimento alla legge regionale 9 maggio 1979, n. 29, disciplina il
trasferimento del personale già adibito ai servizi idrici nelle amministrazioni comunali, nelle aziende speciali e negli altri soggetti pubblici al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato.
L’articolo 1 disciplina la posizione del personale già operante presso gli enti locali, i
consorzi e le aziende speciali dagli stessi costituiti, le società a totale partecipazione pubblica
che risultava adibito ai servizi idrici; ne prevede l’inquadramento dal gestore affidatario del
servizio idrico con le garanzie previste dall’articolo 2112 del codice civile per il trasferimento
di ramo d’azienda. È garantito un trattamento economico non inferiore a quello in godimento e
la possibilità di mantenere il trattamento previdenziale goduto nell’ente di provenienza.
L’articolo 2 prevede il trasferimento del personale dell’ESAF prima all’ESAF spa indi
al nuovo gestore del servizio idrico. Per questo personale è prevista l’applicazione del contratto
di maggior favore delle aziende pubbliche del settore, la facoltà di richiedere l’inquadramento
nei ruoli dell’Amministrazione regionale o degli enti regionali nei limiti delle dotazioni organiche esistenti e secondo insindacabile valutazione della Giunta regionale, l’esclusione dal
trasferimento a domanda del personale che maturi il diritto alla pensione entro il 29 luglio 2005
e l’inquadramento dello stesso nei ruoli dell’Amministrazione regionale o degli enti regionali
con garanzie per il mantenimento del trattamento in godimento, il mantenimento dell’iscrizione
all’INPDAP, il recupero delle somme versate al fondo integrativo salvo diverso accordo escluso ogni onere per l’Amministrazione regionale.
È previsto un apposito accordo quadro tra ESAF spa e organizzazioni sindacali per la
salvaguardia degli istituti normativi ed economici previsti nel contratto collettivo regionale.
L’articolo 3 prevede per il personale ex ESAF che risultasse in esubero per effetto di
ristrutturazioni operate entro otto anni dal soggetto gestore del servizio idrico, l’inquadramento
nei ruoli dell’Amministrazione regionale o degli enti, per il personale in esubero proveniente
106
da altri enti è prevista la riammissione negli enti di provenienza.
La Commissione ha esitato il testo introducendo modifiche. In particolare, per l’articolo
1 la possibilità di trasferimento al nuovo gestore è limitata al personale in servizio alla data del
27 dicembre 2004 ed è chiarito l’obbligo di liquidazione a carico del soggetto di provenienza
di tutti i crediti esigibili.
Per l’articolo 2 si garantisce al personale ex ESAF il mantenimento del trattamento di
provenienza fino alla stipula del nuovo contratto collettivo e il mantenimento con assegno non
riassorbibile del trattamento economico in godimento; si amplia il novero degli esclusi dal
trasferimento per prossimità della pensione; si prevede che le richieste per l’inquadramento
nei ruoli dell’Amministrazione regionale e degli enti siano valutate dalla Giunta in base alle
dotazioni organiche e ai fabbisogni di figure professionali, secondo criteri prestabiliti sentite le
organizzazioni sindacali; è garantita la continuità del trattamento pensionistico integrativo ai
dipendenti iscritti, mediante trasferimento della relativa gestione al FITQ; a tal fine è disposto
apposito stanziamento a favore della gestione liquidatoria dell’ESAF.
Per l’articolo 3 è cassato il termine di otto anni, in modo da lasciare aperta la possibilità
dell’inquadramento nei ruoli regionali per effetto di ristrutturazioni. Tale possibilità è esclusa
per il personale non ESAF.
È infine integrata la norma finanziaria.
L’Assemblea ha approvato il testo licenziato dalla Commissione con un’unica modifica
riguardante l’articolo 2. Al personale ESAF trasferito, infatti, è attribuito da subito, anche nelle more della cessazione dell’ESAF, il trattamento dei lavoratori delle aziende pubbliche del
settore.
115 - NORME PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL TURISMO AMBIENTALE ESCURSIONISTICO.
Presentata dai Consiglieri regionali Pacifico N. - Corrias A. - Marrocu S. - Calledda
A.I. - Barracciu F. - Cherchi S. - Cugini R. - Floris V. - Lai S. - Mattana S. - Orrù G.B. Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 4 marzo 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge disciplina l’accertamento dei requisiti per l’esercizio della professione di “guida ambientale escursionistica”, individua le specializzazioni nelle quali la professione si può articolare e ne subordina l’esercizio in ambito turistico-ricreativo all’iscrizione nel
registro regionale delle guide ambientali escursionistiche, registro istituito e disciplinato dalla
proposta.
É inoltre istituita presso l’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio,
la Commissione regionale per le attività del turismo ambientale escursionistico con compiti
consultivi e propositivi.
La proposta stabilisce inoltre che le guide ambientali escursionistiche iscritte nel regi-
107
stro regionale, nell’esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente,
durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi, le aree
protette, esposizioni e manifestazioni artistico-culturali organizzate nei medesimi ambiti e possono assistere i propri clienti nei porti, aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e in quelle di altri
mezzi collettivi di trasporto.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
116 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1993, N. 43 “RIDETERMINAZIONE DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI”.
Presentata dai Consiglieri regionali Addis A.E. - Biancu A. - Cucca G.L. - Cuccu G. Cocco M. - Fadda P. - Giagu G. - Manca G. - Sabatini F. - Sanna Francesco - Sanna
S. - Secci E. l’8 marzo 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge contiene modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 maggio
1985, n. 11 “Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”, tese a rideterminare
l’ammontare dell’assegno mensile e del rimborso delle spese di viaggio dovuto ai nefropatici
e ai trapiantati.
La proposta prevede anche la modifica delle modalità di rimborso delle spese di viaggio,
trasporto e soggiorno per interventi di trapianto, ridetermina i contributi per la dialisi domiciliare e disciplina, in modo più preciso e sulla scorta dell’esperienza e delle disfunzioni che si sono
manifestate in passato, ulteriori problematiche concernenti i dializzati e i trapiantati.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
117 - RIORDINO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
SARDEGNA “G. PEGREFFI”. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22
GENNAIO 1986, N. 15, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO
1993, N. 270 E DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1995, N. 20.
Presentata dai Consiglieri regionali Manca G. - Biancu A. - Addis A.E. - Cocco M. Cucca G.L. - Cuccu G. - Fadda P. - Giagu G. - Sabatini F. - Sanna Francesco - Sanna
S. - Secci E. l’8 marzo 2005.
Abbinata al D.L. 249 il 29 aprile 2008.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 435 del 30 luglio 2008.
Trasformata in legge regionale n. 12 del 4 agosto 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 25 del 7 agosto 2008.
La proposta di legge intende adeguare la vigente legislazione regionale dell’Istituto zo-
108
oprofilattico sperimentale al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli
istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h, della legge 23
ottobre 1992, n. 421), emanato nel quadro della regionalizzazione delle funzioni in materia
sanitaria.
La proposta definisce la natura giuridica, l’organizzazione territoriale e funzionale nonché i compiti dell’istituto, ponendo particolare attenzione nel delineare gli organi di amministrazione e le loro competenze: in particolare la proposta attribuisce al consiglio di amministrazione compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell’Istituto, al Direttore
generale poteri di amministrazione e la rappresentanza dell’ente e, infine, al Collegio dei revisori la vigilanza sull’osservanza delle legge e la verifica della regolare tenuta della contabilità.
La proposta disciplina altresì l’elezione di un consiglio dei sanitari con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, determina i compensi spettanti agli organi, individua il patrimonio e
le modalità di finanziamento, disciplina il personale e il regime dei controlli a cui dovrà soggiacere l’Istituto.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 117 con il disegno di legge n. 249,
approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia al disegno di legge
n. 249.
118 - NORME PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Capelli R. - Oppi G. - Amadu S. - Biancareddu A.M.
- Cappai A. - Cuccu F.I. - Randazzo A. l’8 marzo 2005.
Trasformata in P.L. 3/STAT il 10 marzo 2005.
119 - SVILUPPO DEL TURISMO AEREO E DELLE AVIOSUPERFICI.
Presentata dai Consiglieri regionali Dedoni A. - Vargiu P. - Cassano G.R. - Pisano F.S.
il 24 febbraio 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, al fine d’incrementare le presenze turistiche nell’isola in tutti i
periodi dell’anno, incentiva il turismo aereo, l’utilizzo e lo sviluppo delle avio superfici, quali
strumenti per la diversificazione della tradizionale offerta turistica, attraverso agevolazioni per
la realizzazione, la ristrutturazione, l’adattamento, l’ampliamento, il completamento, l’ammodernamento, l’acquisto di strumenti tecnici per la sicurezza e di arredi e attrezzature specifiche.
Sono definite le caratteristiche degli aeromobili e delle aerosuperfici ammessi al contributo. Si stabilisce, inoltre, che le opere realizzate con gli interventi previsti nella legge sono
vincolate alla specifica destinazione d’uso per un periodo pari a dieci anni, decorrenti dalla data
della concessione del finanziamento; il vincolo, relativamente agli immobili, è reso mediante
109
trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari e del catasto competenti per territorio.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
120 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1982, N. 16 (NORME PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO E PER INVESTIMENTI
ALLE AZIENDE DI TRASPORTO ESERCENTI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA A
CARATTERE REGIONALE E LOCALE).
Presentata dal Consigliere regionale Marracini S. il 24 febbraio 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha lo scopo di garantire una maggiore sicurezza per i passeggeri
a bordo dei mezzi pubblici e prevede che la circolazione sui mezzi di trasporto pubblico in
ambito regionale per motivi di servizio da parte del personale dell’esercito, marina, aeronautica,
carabinieri, polizia di Stato, polizia penitenziaria, polizia municipale, guardia di finanza, vigili
del fuoco, corpo forestale, Croce rossa italiana, polizia provinciale e polizia stradale dell’Anas,
sia fruita gratuitamente non applicandosi, pertanto, la disposizione di cui all’articolo 17 della
legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 che sanziona il viaggiatore sprovvisto di documento
di viaggio, prevedendo inoltre che non sia dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il
pubblico trasporto.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
121 - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELLA SPINA BIFIDA E PROVVIDENZE PER L’EROGAZIONE GRATUITA DELL’ACIDO FOLICO ALLE DONNE IN
PERIODO PRECONCEZIONALE E NEI PRIMI MESI DI GRAVIDANZA. INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1991, N. 39 (FINANZIAMENTI IN FAVORE DI DIVERSI SOGGETTI E DISPOSIZIONI VARIE) COME
MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 1º AGOSTO 1996, N. 34, E DALLA
LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1998, N. 2 RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI
SANITARIE - PROTESICHE STRAORDI­NARIE.
Presentata dai Consiglieri regionali Ibba R. - Caligaris M.G. il 9 febbraio 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge detta norme tese ad autorizzare le ASL all’erogazione gratuita di
acido folico a tutte le donne in età fertile e nel periodo preconcezionale, al fine di prevenire
alcune malformazioni fetali, in particolare la “spina bifida”. Si prevede inoltre che la Regione
si faccia promotrice di una campagna di prevenzione e d’informazione sugli effetti protettivi
110
dell’acido folico sia per le malformazioni fetali sia per una serie di patologie la cui incidenza è
in costante aumento.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
122 - STEMMA, GONFALONE E SIGILLO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Soru R. il 9 marzo 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge, attraverso la modifica della legge regionale 15 aprile 1999, n. 10, ha
lo scopo di omogeneizzare le modalità rappresentative della Regione in tutte le sue espressioni
formali quali lo stemma, il sigillo e il gonfalone.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
123 - NORME URGENTI DI PROVVISORIA SALVAGUARDIA DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLA RETE
SCOLASTICA NEL TERRITORIO REGIONALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Atzeri G. - Ibba R. - Caligaris M.G. il 16 marzo
2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è composta da un unico articolo, suddiviso in tre commi, di cui il
primo enuncia l’obiettivo di salvaguardare provvisoriamente le istituzioni scolastiche regionali, nonché la programmazione e la gestione della rete scolastica nei confronti di atti e deliberazioni ministeriali contrastanti con le potestà attribuite alla Regione.
Il secondo comma prevede un periodo massimo di dodici mesi durante i quali, in attesa che la Regione emani una legge organica in materia, è possibile procedere a interventi di
modifica del Piano di dimensionamento della rete scolastica regionale solo in presenza di una
specifica deliberazione della Giunta regionale.
Il terzo comma, infine, sancisce che le modifiche apportate al suddetto Piano precedentemente all’entrata in vigore della presente proposta di legge restano in vigore solo se, entro i
successivi sessanta giorni, vi sia formale ratifica della Giunta regionale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
124 - NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO.
111
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, Dessì A. il 14 marzo 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge recepisce i contenuti della legge quadro statale 26 ottobre 1995, n.
445 in materia di inquinamento acustico e definisce le competenze di Regione, province e
comuni e gli obblighi dei soggetti che possono essere causa di inquinamento acustico. Con il
termine inquinamento acustico si intende l’introduzione di rumore nell’ambiente tale da provocare disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute, deterioramento dell’ecosistema ecc..
Alla Regione vengono attribuiti compiti di programmazione e controllo, fra cui in particolare, la predisposizione di un piano triennale di intervento finalizzato alla prevenzione e alla
riduzione dell’inquinamento acustico, la suddivisione in zone acustiche dei territori comunali,
la redazione della documentazione di impatto acustico, l’organizzazione della rete dei controlli. Compete alle Province il rilascio di pareri sui piani comunali di classificazione acustica,
l’esame dei piani comunali di risanamento e l’individuazione degli interventi prioritari, nonché
compiti di vigilanza e controllo. Le funzioni dei comuni riguardano, principalmente, la redazione dei piani di classificazione acustica e dei piani di risanamento, l’esame della documentazione di impatto acustico e le funzioni di vigilanza e controllo.
Il disegno di legge prevede che debba essere assicurato il coordinamento tra il piano di
classificazione acustica e gli strumenti urbanistici e che l’adozione di eventuali varianti urbanistiche sia coerente con il piano di classificazione acustica in vigore.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
125 - ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ARPAS).
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, Dessì A., di concerto con l’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale,
Dirindin N. il 23 marzo 2005.
Abbinato alle PP.LL. 51 e 101 il 31 maggio 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 190 del 12 maggio 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 6 del 18 maggio 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 16 del 23 maggio 2006.
Il disegno di legge prevede l’istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente (ARPAS), struttura dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia
amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza e al
controllo della Giunta regionale. Il disegno di legge attribuisce all’Agenzia compiti essenzialmente tecnici nella tutela ambientale e provvede alla riorganizzazione delle strutture preposte
112
ai controlli ambientali e alla promozione e prevenzione della salute collettiva.
Il disegno di legge, oltre a indicare le funzioni attribuite all’ARPAS e quelle di coordinamento, indirizzo e controllo attribuite alla Giunta regionale, ne disciplina dettagliatamente
gli organi (direttore generale e collegio dei revisori dei conti), la struttura (struttura centrale e
cinque dipartimenti territoriali), il trattamento giuridico ed economico del personale nonché
l’assegnazione dei beni, delle risorse finanziarie e del personale necessario per l’esercizio delle
funzioni.
Il disegno di legge è stato esaminato congiuntamente dalla Quinta e dalla Settima Commissione.
Le Commissioni hanno abbinato il disegno di legge n. 125 con le proposte di legge n.
51 e n. 101 approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia alla
proposta di legge n. 51.
126 - ULTERIORE PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L’ANNO 2005.
Presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 24 marzo 2005.
Approvato dalla Assemblea nella seduta n. 82 del 30 marzo 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 6 del 30 marzo 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 10 del 31 marzo 2005.
Il disegno di legge prevede che l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2005, già autorizzato con legge regionale 29 dicembre 2004, n. 11 e già
prorogato con legge regionale 25 febbraio 2005, n. 3, sia ulteriormente prorogato, con le stesse
modalità, sino al 30 aprile 2005.
Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione e dall’Assemblea senza modifiche.
127 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale, Dirindin N. il 4 aprile 2005.
Abbinato alle P.L. 110 e 112 il 7 giugno 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 153 del 20 dicembre 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 39 del 29 dicembre 2005.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
113
Ordinanza della Corte Costituzionale n. 175 del 22 maggio 2007.
Il disegno di legge intende intervenire nella materia delle politiche sociale e dei servizi
alla persona, dettando una disciplina che recepisca i mutamenti istituzionali e organizzativi
intervenuti a seguito dell’approvazione della legge quadro nazionale 8 novembre 2000, n. 328
e delle riforme costituzionali, e, al contempo, garantisca la continuità con i principi e lo spirito
della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante il riordino delle funzioni socio-assistenziali.
A tal fine il disegno di legge, dopo aver esplicitato gli obiettivi della riforma, i principi
fondamentali posti alla base dell’azione normativa e amministrativa e gli elementi costitutivi
del sistema integrato, individua i soggetti destinatari dei servizi e delle prestazioni e precisa
i criteri e le modalità per poterne fruire. Sono specificate, inoltre, le competenze degli attori
istituzionali (comune, provincia, Regione), attribuendo un ruolo centrale ai comuni titolari delle funzioni amministrative di programmazione e realizzazione del sistema integrato a livello
locale.
Il disegno di legge disciplina altresì il modello istituzionale e organizzativo del sistema
dei servizi, il cui maggiore elemento di innovazione è costituito dall’introduzione dell’esercizio
in forma associata delle funzioni di programmazione e realizzazione dei servizi e degli interventi in ambito locale.
Ulteriori norme concernono i requisiti di contenuto assistenziale e di processo che debbono essere assicurati dal sistema integrato dei servizi, al fine di garantire i livelli essenziali
di assistenza e l’integrazione degli interventi, il monitoraggio, la valutazione, la verifica e il
controllo del sistema integrato dei servizi, nonché la regolazione qualitativa del sistema stesso.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 127 con le proposte di legge n. 110 e
n. 112 approvando un testo unificato che l’Assemblea ha successivamente approvato apportandovi una serie di modifiche tra le quali rivestono particolare importanza:
1) la modifica della composizione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria (articolo 23);
2) l’eliminazione della previsione in virtù della quale il Fondo regionale per il sistema integrato opera a decorrere dall’approvazione del regolamento attuativo della legge (articolo 26);
3) la previsione tra le modalità di garanzia dei livelli essenziali di assistenza degli interventi
in favore dei soggetti sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria e in esecuzione
penale esterna (misure alternative alla detenzione) in stato di bisogno e privi di risorse per
il loro reinserimento e integrazione sociale (articolo 30);
4) l’istituzione presso la Presidenza della Regione di un Osservatorio regionale sulle povertà
(articolo 34);
5) l’esclusione dall’obbligo di trasformazione in aziende pubbliche per le IPAB nei confronti
delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 febbraio 1990, “Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
a carattere regionale e infraregionale” (articolo 44);
6) l’inserimento di disposizioni in materia di Comitato di gestione del fondo di cui alla legge
114
11 agosto 1991, n. 266 (articolo 45).
128 - NORME PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI
E DEGLI UTENTI.
Presentata dai Consiglieri regionali Atzeri G. - Scarpa L.B. l’11 aprile 2005.
Decaduta per fine legislatura.
Con la proposta di legge n. 128 la Regione intende tutelare, garantire e promuovere i
diritti fondamentali e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti di beni
e servizi, a difesa della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti e a garanzia della
qualità dei prodotti dei servizi e dei processi produttivi.
A tal fine la proposta prevede l’istituzione della Consulta regionale dei consumatori e
degli utenti quale organo consultivo della Regione con il compito di fornire pareri e proposte
su atti di programmazione, su proposte di legge e su ogni altra iniziativa regionale relativa ai
diritti e agli interessi dei consumatori e degli utenti. La Consulta elabora studi, ricerche e pubblicazioni in relazione ai problemi dei beni di consumo e dei servizi, promovendo la più ampia
informazione, pubblicità e formazione in materia.
La proposta di legge detta i requisiti che le associazioni aventi sede in Sardegna devono
possedere, qualora intendano costituirsi per la difesa dei consumatori, sia a livello regionale che
quali sezioni regionali distaccate di associazioni aventi carattere nazionale, per essere iscritte
al Registro regionale delle associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti, istituito
presso l’Assessorato dell’Industria, e poter così accedere ai contributi a queste ultime riservati.
É prevista l’istituzione dello sportello del consumatore e dell’utente che ha lo scopo di
fornire informazioni, documentazione e consulenza sulle problematiche relative ai diritti e agli
interessi dei consumatori e degli utenti e che tiene un apposito registro, di pubblica consultazione, nel quale sono annotate le denunce e le segnalazioni pervenute.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
129 - RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROPASTORALI.
Presentata dal Consigliere regionale Rassu N. il 13 aprile 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è diretta alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese agricole e agropastorali e delle cooperative e consorzi operanti
nel settore. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla dimostrazione di una situazione di difficoltà finanziaria o di insolvenza originata da debiti contratti per l’esercizio dell’attività aziendale. Il contributo è pari al 64% del tasso di riferimento applicato alle operazioni
115
di credito agrario vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, è limitato
all’importo minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione finanziaria dell’azienda
e può essere concesso una sola volta nel corso della vita dell’impresa. La proposta di legge
richiede la presentazione di un piano di risanamento economico e di ristrutturazione finanziaria che dimostri l’adeguatezza delle misure proposte. Copia della proposta di ristrutturazione
finanziaria deve essere notificata per la sua approvazione alla Commissione Europea.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
130 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna S. - Biancu A. - Cocco M. - Cucca G.L. Cuccu G. - Fadda P. - Giagu G. - Manca G. - Sabatini F. - Sanna Francesco - Secci E.
- Uggias G. il 13 aprile 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge disciplina l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento del
Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza al fine di assicurare l’attuazione dei diritti
riconosciuti alle persone minori di età, salvaguardare il diritto a uno sviluppo armonioso della
personalità dei minori e promuovere la diffusione di una cultura favorevole ai minori in situazione di difficoltà. Il Garante viene eletto dal Consiglio regionale, presso cui ha la sede, dura in
carica per l’intera legislatura, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
131 - ISTITUZIONE DI UN CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER IL MONITORAGGIO
DEI TUMORI E PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA IN SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Rassu N. - Petrini O. - Licandro G. il 14 aprile
2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede l’istituzione, in ogni capoluogo delle Provincie sarde, dei
Centri per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (C.S.P.O.), dei quali determina i fini istituzionali di ricerca e valutazione epidemiologica nel campo della prevenzione dei tumori, di
assistenza sanitaria e psicologica, d’informazione ed educazione alla salute, di formazione e
aggiornamento. Sono, inoltre, definite le attività d’interesse regionale svolte dai C.S.P.O. e le
norme riguardanti la costituzione, strutturazione, finanziamento e controllo degli stessi.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
116
132 - NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri La Spisa G. - Rassu N. - Sanjust C. - Contu M.I. - Licandro
G. - Sanna P.T. - Petrini O. - Pili M. il 22 aprile 2005
Abbinata al D.L. 212 il 28 giugno 2007.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 359 del 2 agosto 2007.
Trasformata nella legge regionale n. 9 del 22 agosto 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 28 del 31 agosto 2007.
La proposta di legge prevede inizialmente principi generali sulle funzioni di polizia locale ai quali devono attenersi le norme regolamentari degli enti locali. Nel suo sviluppo la
proposta individua in modo dettagliato i compiti e le funzioni di competenza regionale, con
particolare attenzione ai compiti di consulenza, di formazione e di coordinamento delle funzioni di polizia locale degli enti locali nonché sistemi incentivanti per le forme associate e
collaborative. La proposta, inoltre, prevede l’adozione obbligatoria di un regolamento speciale
da parte degli enti locali rispondente a predeterminati requisiti di contenuto; una norma sulle
denominazioni che può assumere la polizia locale sul territorio regionale e forme di redistribuzione dei servizi nel territorio da parte della Regione.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 132 con il disegno di legge n. 212,
approvando un testo unificato per cui contenuto e successivo iter si rinvia al disegno di legge
n. 212.
133 - NORME IN MATERIA DI ABBINAMENTO DEI REFERENDUM REGIONALI
CON I REFERENDUM NAZIONALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
17 MAGGIO 1957, N. 20 (NORME IN MATERIA DI REFERENDUM POPOLARE
REGIONALE).
Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Soru R. il 27 aprile 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 92 dell’11 maggio 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 9 del 16 maggio 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 16 del 21 maggio 2005.
Il disegno di legge prevede una modifica alla legge regionale in materia di referendum,
stabilendo che in caso di contemporaneo svolgimento di referendum regionale e nazionale si
applicano, per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio e per la composizione dei seggi
elettorali, le disposizioni delle leggi statali in materia di referendum. Lo spoglio delle schede
regionali avviene al termine delle operazioni dei referendum nazionali.
Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione e dall’Assemblea senza modifiche.
117
134 - COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SARTIGLIA.
Presentata dal Consigliere regionale Cherchi O.S.G. il 4 maggio 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede che la Regione partecipi all’istituzione e al finanziamento
della “Fondazione Sartiglia”.
La Fondazione ha come finalità la realizzazione e la valorizzazione della manifestazione
“Sartiglia”, nonché lo studio, la ricerca storica e tutte quelle attività connesse al patrimonio
storico-culturale della stessa, con particolare riferimento alle iniziative dirette alla promozione
in ambito nazionale e internazionale della stessa manifestazione.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
135 - MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLA PROVINCIA DI CARBONIAIGLESIAS IN PROVINCIA DEL SULCIS-IGLESIENTE.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna Francesco - Calledda A.I. il 5 maggio 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge rinomina la Provincia di Carbonia-Iglesias, sostituendo tale denominazione con quella di “Provincia del Sulcis-Iglesiente” secondo una più corretta designazione delle entità territoriali che la compongono, nel rispetto di una valenza anche storica ed
economica.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
136 - NORME URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, Soru R. il
6 maggio 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge ha lo scopo di superare l’inerzia delle commissioni provinciali di cui
all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 competenti
alla determinazione del “valore agricolo medio” dei terreni introducendo il potere sostitutivo
in capo al Presidente della Regione, da esercitarsi decorsi sessanta giorni dal termine del 31
gennaio previsto dalla norma per la determinazione dei valori agricoli medi. Poiché molte
opere pubbliche a rete, quali ad esempio gli acquedotti, attraversano terreni agricoli non
effettivamente coltivati e l’indennità di esproprio è fissata nel “valore agricolo medio”, dal
ritardo nell’individuazione di tali valori scaturisce l’impossibilità di emanare i provvedimenti
118
di occupazione d’urgenza, ritardando di conseguenza la realizzazione di dette opere pubbliche
della tipologia citata.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
137 - NORME IN MATERIA DI QUALITÀ DELL’ARIA.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, Dessì A. il 12 maggio 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge recepisce le norme nazionali e comunitarie in materia di tutela, risanamento e miglioramento della qualità dell’aria, è finalizzato a evitare gli effetti dannosi dell’inquinamento dell’aria e definisce i compiti di Regione, province e comuni. La Regione svolge
funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo e, in particolare, predispone il piano
regionale di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria. Il
piano ha valenza triennale e fornisce un quadro previsionale degli obiettivi, delle strategie e
delle risorse necessarie per la sua realizzazione. Sono di competenza delle Province le funzioni
amministrative non riservate alla Regione fra cui, in particolare: la formulazione di proposte
per la predisposizione del piano regionale, l’attuazione della parte di piano di competenza di
ciascuna provincia, il rilascio di provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca di impianti esistenti e di nuovi impianti, l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei
comuni in caso di inerzia. I comuni provvedono all’espressione di pareri sulle autorizzazioni
provinciali, agli interventi operativi di emergenza in caso di situazioni di rischio, all’eventuale
adozione di misure di limitazione della circolazione, all’informazione alla popolazione sullo
stato della qualità dell’aria.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
138 - ISTITUZIONE DI UNA RETE MUSEALE DELL’EMIGRAZIONE.
Presentata dai Consiglieri regionali Dedoni A. - Vargiu P. - Cassano G.R. - Pisano F.S.
il 13 maggio 2005.
Abbinata alla P.L. 44 e al D.L. 223 il 7 giugno 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 232 del 14 settembre 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 14 del 20 settembre 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 32 del 26 settembre 2006.
La proposta di legge si propone di istituire in Sardegna una rete museale dell’emigrazione, che concorra a realizzare, attraverso testimonianze documentaristiche, esposizioni per-
119
manenti e attività di ricerca e di didattica, la maggiore integrazione possibile fra la comunità
regionale e le comunità dei sardi nel mondo.
La Commissione ha unificato l’esame della proposta di legge n. 138 con la proposta di
legge n. 44 e con il disegno di legge n. 223, approvando un testo unificato, per il cui contenuto
e per il successivo iter si rinvia al disegno di legge n. 223.
139 - NORME PER L’INTRODUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE BIOLOGICA NELLE
MENSE SCOLASTICHE DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Pacifico N. - Marrocu S. - Barracciu F. - Calledda
A.I. - Cherchi S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Lai S. - Mattana S. - Orrù G.B. Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 16 maggio 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge detta norme tese a introdurre l’alimentazione biologica nelle mense
scolastiche e nei servizi di ristorazione pubblica della Sardegna che hanno come utenti minori
di età, prevedendo, al contempo, lo sviluppo di progetti di educazione alimentare ed ecologica, l’attivazione di corsi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale
scolastico e di quello addetto alla ristorazione. La proposta di legge prevede, inoltre, che nelle
gare d’appalto concernenti la fornitura di prodotti agro-alimentari destinati alle mense, siano
ammesse esclusivamente le offerte di soggetti che propongono produzioni provenienti da coltivazioni e da lavorazioni biologiche certificate.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
140 - MODIFICA ALL’ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1995,
N. 20 (SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL’ORDINA­MENTO
DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E
DI DIRITTO PUBBLICO NELL’AMBITO REGIONALE).
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Pilia E. il 18 maggio 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge, in linea con la sopravvenuta legislazione nazionale, estende il diritto
di elettorato attivo e passivo per l’elezione del consiglio di amministrazione dell’ERSU, già
riconosciuto agli studenti universitari, anche agli studenti degli istituti universitari equiparati e
degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ricompresi nell’ambito di intervento dell’ente.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
120
141 - ANTICIPAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO A TUTELA DEL MINORE.
Presentata dal Consigliere regionale Sanjust C. il 19 maggio 2005.
Ritirata dal proponente il 20 marzo 2006 e sostituita dalla P.L. n. 210.
Si rinvia alla proposta di legge n. 210.
142 - COSTITUZIONE E RELATIVE NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA TUTELA E DIFESA DELLE LIBERE PROFESSIONI.
Presentata dai Consiglieri regionali Cherchi O.S.G. - Floris M. il 19 maggio 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge si pone l’obiettivo di consentire, attraverso la creazione della Consulta regionale per la tutela e la difesa delle libere professioni, la partecipazione dei rappresentanti sardi delle libere professioni allo sviluppo economico e alla programmazione economicofinanziaria della Regione. Alla Consulta sono attribuite funzioni consultive, propositive e di
rendicontazione.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
143 - INCOMPATIBILITÀ, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E RISOLUZIONE DEL
CONFLITTO DI INTERESSI. ISTITUZIONE DELL’AUTORITÀ REGIONALE
GARANTE DELLA TRASPARENZA E DELL’ETICA PUBBLICA.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione Soru R. il
27 maggio 2005.
Trasformato in D.L. 4/STAT il 27 maggio 2005.
144 - INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI INDENNIZZI SPETTANTI AI PESCATORI DELLE MARINERIE SARDE PER L’INTERDIZIONE DELLE ATTIVITÀ
DI ANCORAGGIO E PESCA IN RELAZIONE AD ESERCITAZIONI MILITARI.
Presentata dai Consiglieri regionali Uras L. - Licheri P.A. - Pisu I.P. - Davoli C. - Fadda
G. - Lanzi P. il 30 maggio 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha la finalità di assistere, attraverso l’anticipazione degli indennizzi
121
dovuti dallo Stato, i lavoratori delle marinerie la cui attività di pesca risulta impedita a causa
dell’interdizione del territorio e delle aree marine per usi militari. L’anticipazione è disposta
dalla Regione a favore dei comuni individuati ai sensi della legge 24 dicembre 1976, n. 898
(nuova regolamentazione delle servitù militari) su motivata istanza degli stessi. I comuni provvederanno, successivamente all’erogazione degli indennizzi da parte dello Stato, alla restituzione delle somme anticipate.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
145 - NUOVE MISURE DI TUTELA DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI E DI
PREVENZIONE DELLA MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI
ALIMENTI. ABOLIZIONE DELL’OBBLIGO DEL LIBRETTO DI IDONEITÀ
SANITARIA.
Presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale, Dirindin N. il 1º giugno 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge stabilisce gli adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla
preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e
di bevande, nonché le modalità del controllo da parte dei servizi di prevenzione delle Aziende
sanitarie locali.
In particolare è previsto l’obbligo per il personale alimentarista di acquisire, mediante
la frequenza di appositi corsi di formazione e/o di aggiornamento, un’adeguata preparazione
igienico-sanitaria, ciò al fine di sviluppare le conoscenze sui pericoli di trasmissione di malattie
attraverso gli alimenti; al contempo il disegno di legge dispone l’abolizione dell’obbligo del
libretto d’idoneità sanitaria per il suddetto personale.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
146 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1998 N. 21
(PROVVIDENZE A FAVORE DELLE VITTIME DI ATTENTATI E DEI SUPERSTITI
DI DIPENDENTI REGIONALI DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO).
Presentata dai Consiglieri regionali Cassano G.R. - Vargiu P. - Dedoni A. - Pisano F.S.
l’8 giugno 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge estende i benefici di cui alla legge regionale 3 giugno 1998 n. 21
(che prevede indennizzi per gli amministratori locali e per i dipendenti comunali e regionali
che svolgono compiti nell’ambito della sicurezza e della repressione di atti illeciti e che hanno
122
subito attentati) anche agli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla
Guardia di finanza e alla Polizia penitenziaria che svolgono in modo permanente il loro servizio
in Sardegna.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
147 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI.
Presentata dai Consiglieri regionali Marrocu S. - Biancu A. - Cachia C. - Balia G. - Salis A. - Sanna A. il 9 giugno 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge disciplina alcuni aspetti della raccolta e dello smaltimento di rifiuti,
in attesa che la Regione si doti di una disciplina organica in materia. Viene semplificato l’iter
amministrativo necessario per l’avvio dei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani ed è previsto che i comuni attivino la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio,
dei rifiuti ingombranti e le raccolte secco-umido dei rifiuti urbani. I comuni che non si adegueranno a tali disposizioni subiranno una penalizzazione tariffaria relativa al conferimento del
rifiuto indifferenziato e non potranno essere ammessi a finanziamenti concessi dalla Regione
in materia ambientale. La proposta di legge disciplina, inoltre, il sistema di gestione dei rifiuti
speciali affermando il principio che gli impianti di stoccaggio definitivo e di trattamento dei
rifiuti speciali ubicati nel territorio regionale sono esclusivamente al servizio dei rifiuti prodotti
in ambito regionale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
148 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei trasporti Broccia S. il
15 giugno 2005.
Abbinato alle PP.LL. 3, 41 e 84 il 28 giugno 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 146 del 29 novembre 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 21 del 7 dicembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 38 del 19 dicembre 2005.
Il disegno di legge, nel prendere atto del profondo cambiamento del panorama legislativo nazionale in materia di trasporto pubblico locale, è finalizzato a dettare una disciplina che
renda possibile la realizzazione di un quadro unico dell’intero settore del sistema dei trasporti
della Sardegna, caratterizzato da una fortissima integrazione e interconnessione tra le varie
modalità di trasporto per realizzare quel sistema integrato sempre richiamato e mai nel concreto
realizzato.
In tale ottica il disegno di legge definisce, in primis, il livello sovraordinato di piani-
123
ficazione strategica - da conseguire mediante la redazione del Piano regionale dei trasporti
- e successivamente il livello di organizzazione tecnica del settore - mediante la costituzione
dell’Agenzia della mobilità - capace di assicurare il governo organico del sistema della mobilità, programmando gli interventi di ampliamento e di manutenzione delle reti e degli impianti.
Il disegno di legge, dopo aver disciplinato il contenuto e le procedure di approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione dei trasporti ai vari livelli regionale,
provinciali e comunali - mediante la predisposizione rispettivamente del Piano regionale dei
trasporti, dei Piani provinciali di bacino e dei Piani comunali di mobilità e trasporti - istituisce
l’Agenzia della mobilità, organismo disciplinato dalle norme di diritto privato - ma sottoposto
ai poteri di indirizzo, direttiva e controllo della Giunta regionale - avente la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione dei servizi assicurandone un costante monitoraggio. Tale Agenzia, il cui funzionamento è assicurato da apposito regolamento emanato dal
Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, costruisce il fulcro
della programmazione e pianificazione regionale dei trasporti; in particolare essa deve approntare e gestire le procedure concorsuali di affidamento dei servizi di trasporto e di gestione
delle infrastrutture di competenza della Regione e svolgere funzioni consultive e di assistenza
agli enti locali per quanto attiene alle loro competenze. Inoltre l’Agenzia, al fine di avviare un
aggiornato sistema informativo sul territorio, promuove processi e modelli di trasporto e di gestione dei dati per rendere più uniforme e trasparente l’attività di gestione del servizio. Inoltre
si privilegia un’organizzazione assai snella dell’Agenzia; infatti gli organi sono solo il direttore
e il collegio dei revisori dei conti ma gli atti principali di gestione - quali i bilanci preventivi e
consuntivi, la dotazione organica e il programma annuale di attività - sono sottoposti a controllo
preventivo della Giunta regionale.
Viene, inoltre prevista la costituzione di un organo consultivo regionale - il Comitato
tecnico amministrativo dei trasporti - e si istituisce il Fondo regionale dei trasporti, quale specifica unità previsionale di base del bilancio regionale nella quale confluiscono tutte le risorse
finanziarie regionali in materia di trasporto, sia quelle trasferite dallo Stato, sia quelle proprie
della Regione.
Il titolo II del disegno di legge contiene la riforma vera e propria della disciplina del
trasporto pubblico locale. In esso, effettuata la classificazione e la definizione dei servizi, si disciplinano i servizi minimi - quelli il cui costo rimane comunque in capo alla Regione - e la loro
gestione, che viene affidata esclusivamente con procedura concorsuale di evidenza pubblica e
stipula di un contratto di servizio di durata compresa tra i sei e i nove anni. Al fine di orientare
la pianificazione dei servizi minimi, la Regione è competente a emanare i Piani triennali regionali a cui si affiancano il Piani sub provinciali di trasporto pubblico locale e i Piani comunali
di trasporto pubblico locale.
Il disegno di legge, inoltre, nel disciplinare le competenze della Regione, delle province
e dei comuni prevede forme incentivanti per l’assunzione di forme associative nei bacini di
traffico caratterizzati da unità d’area urbana o da unità di rete, con particolare riferimento alle
associazioni di comuni.
Esso inoltre nel disciplinare il sistema dei conferimenti prevede:
124
a) il ruolo sostitutivo della Regione al fine di dare unitarietà all’azione amministrativa di settore e contiene la disciplina dei contratti di servizio, del subentro d’impresa e il sub affidamento dei servizi;
b) l’istituzione della Carta regionale dei servizi della mobilità, strumento di salvaguardia
dell’utenza e capace di migliorare la qualità del servizio, la predisposizione - da parte della
Giunta regionale - di un rapporto annuale sullo stato dei servizi e la convocazione, ogni
cinque anni, della Conferenza regionale sul trasporto pubblico locale;
c) una puntuale normativa transitoria nella quale si normano la prima dotazione del fondo
regionale dei trasporti, la trasformazione del regime societario delle aziende pubbliche di
trasporto, la proroga delle concessioni in atto e il subentro della Regione nell’esercizio delle
funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari;
d) la disciplina del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e dispone la trasformazione dell’ARST in società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, disciplinando anche il trasferimento del personale.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 148 con le proposte di legge n. 3, n.
41 e n. 84, approvando un testo unificato contenente le seguenti modifiche:
a) l’Agenzia regionale del trasporto pubblico regionale è stata istituita come direzione generale dell’Assessorato regionale dei trasporti e le è stato assegnato il compito di svolgere le
procedure concorsuali per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico di livello regionale;
b) l’approvazione del Piano regionale dei trasporti è stata attribuita al Consiglio regionale,
previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali;
c) è stato introdotto un fondo d’incentivazione finalizzato a favorire i processi di trasformazione delle aziende pubbliche di trasporto operanti in Sardegna a favore del personale assunto a tempo indeterminato che maturi i requisiti di legge per il pensionamento entro il 30
giugno 2007 e che chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2006;
d) è stata introdotta una prima applicazione dei programmi triennali regionali per la regolamentazione dei servizi minimi, anche in assenza del Piano regionale dei trasporti;
e) si è proceduto all’abrogazione delle numerose norme superate.
L’Assemblea ha successivamente approvato il testo unificato esitato dalla Commissione
con l’introduzione di una sola modifica significativa nella disciplina del fondo d’incentivazione, prevedendo la corresponsione di un’indennità supplementare come incentivo all’esodo
e stabilendo che l’individuazione dei requisiti, la misura e la durata pluriennale del beneficio
saranno individuati in un apposito accordo da stipularsi, entro il termine di novanta giorni
dall’approvazione della legge finanziaria per l’anno 2006, tra l’Assessorato regionale dei trasporti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
149 - INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1997, N. 29
SULL’ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36.
125
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici Mannoni C. il 15 giugno 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 104 dell’8 luglio 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 11 del 12 luglio 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 22 del 15 luglio 2005.
Il disegno di legge è finalizzato ad adeguare la composizione dell’Autorità d’ambito,
consorzio obbligatorio tra enti locali, al mutato quadro delle rappresentanze delle Province
della Sardegna, in seguito all’istituzione delle quattro nuove Province regionali e alla ridefinizione dei confini di quelle esistenti ai sensi delle leggi regionali 12 luglio 2001, n. 9 e 13 ottobre
2003, n. 10.
A tal fine il disegno di legge:
a) attribuisce a ognuna delle Province esistenti una quota di rappresentatività pari all’unità;
ciò comporta che il numero dei componenti dell’Autorità d’ambito passerà a 44 componenti di cui 8 in rappresentanza delle province;
b) elimina l’obbligatoria presenza in seno al Comitato esecutivo dell’ATO di un rappresentante degli enti locali compresi nel territorio di ciascuna provincia; ciò al fine di non limitare
del tutto il potere di scelta dell’Assemblea.
La Commissione, in sede di esame del disegno di legge, ha confermato l’impianto
normativo proposto, introducendo solamente una disposizione che attribuisce all’Assemblea
dell’Autorità d’ambito la facoltà di modificare le quote di rappresentatività degli enti locali ai
fini della loro contribuzione al fondo di dotazione.
L’Assemblea ha approvato successivamente il testo esitato dalla Commissione senza
modifiche.
150 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO IN SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Caligaris M.G. - Ibba R. - Balia G. - Masia P. il 17
giugno 2005.
Abbinata alle PP.LL. n. 105 e 158 il 12 luglio 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 250 del 29 novembre 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 18 del 6 dicembre 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 41 del 14 dicembre 2006.
La proposta di legge intende introdurre nel settore dello spettacolo nuove regole che
assecondino la certezza della programmazione delle attività e quella degli investimenti pubblici
in un quadro complessivo razionale e mirato.
Il provvedimento consta di 27 articoli, suddivisi in sei titoli che di seguito si illustrano
brevemente.
Il titolo primo nel dettare gli indirizzi in materia di programmazione degli spettacoli,
126
individua gli organismi stabili e affida a una commissione di esperti il compito di valutare le
iniziative sul piano dei costi e dei benefici culturali.
Il titolo secondo si occupa delle iniziative da assumere per la costruzione di una rete
funzionale di teatri, al fine di ospitare la circuitazione degli spettacoli.
Il titolo terzo si riferisce alle funzioni dell’intervento diretto della Regione e al decentramento di compiti e risorse a favore delle province per le attività amatoriali.
Il titolo quarto individua i soggetti professionisti cui spetta la formulazione delle proposte di programmazione e la realizzazione di spettacoli.
Il titolo quinto si occupa della formazione professionale e del ruolo della Regione nel
controllo e verifica delle attività e delle spese.
Il titolo sesto indica le norme di carattere finanziario, mentre il settimo elenca quelle che
vanno abrogate.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 150 con le proposte di legge n.
105 e n. 158, approvando un testo unificato, per il cui contenuto e successivo iter si rinvia alla
proposta di legge n. 105.
151 - MODIFICA ALL’ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1983, N.
11 (NORME IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ DELLA REGIONE)
E SUCCESSIVE MODIFICHE.
Presentata dai Consiglieri regionali Floris M. - Cherchi O.S.G. il 21 giugno 2005.
Abbinata al D.L. 237 il 27 giugno 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 217 del 27 luglio 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 26 dell’8 agosto 2006.
La proposta di legge modifica il contenuto della legge finanziaria previsto nell’articolo
13 della legge regionale n. 11 del 1983.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 151 con il disegno di legge n. 237
approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia al disegno di legge
n. 237.
152 - MODIFICHE ALLE NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisu I.P. - Fadda P. - Amadu S. - Floris V. - Caligaris
M.G. - Frau A. - Sanjust C. - Sanna Franco - Cassano G.R. - Sanna S. - Cerina G. il 22
giugno 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 129 del 5 ottobre 2005.
Trasformata nella legge regionale n. 14 del 13 ottobre 2005.
127
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 32 del 21 ottobre 2005.
La proposta di legge modifica alcune norme della legge istitutiva dell’Ufficio del Difensore civico (legge regionale 17 gennaio 1989, n 4) così come disposto dalla legge regionale
25 febbraio 2005, n. 4. Le più significative modifiche riguardano essenzialmente la possibilità
per il Difensore civico di esercitare le sue funzioni anche nei confronti degli enti locali che ne
facciano richiesta, previa stipula di apposite convenzioni. I poteri del Difensore civico vengono ulteriormente estesi prevedendo l’obbligo di dare immediata denuncia alla magistratura
competente quando il titolare dell’ufficio, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza
di fatti che possano comportare responsabilità contabili o amministrative e la possibilità di
richiedere la nomina di un commissario “ad acta” qualora lo stesso ritenga che un atto dovuto
sia stato omesso illegittimamente dalla pubblica amministrazione. Viene altresì, modificato
il quorum necessario alla nomina del Difensore civico per cui, dopo la seconda votazione, si
ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. La durata in
carica dell’organismo passa da cinque a tre anni con possibilità di riconferma per una sola volta
e la possibilità, per il Difensore civico uscente, di esercitare le sue funzioni fino alla nomina del
successore. Il trattamento economico spettante al Difensore civico è altresì modificato e viene
rapportato ai due quinti di quello attribuito al Consigliere regionale, comprese le medesime indennità di trasferta. É inoltre prevista la possibilità per il Difensore di stipulare convenzioni con
le amministrazioni degli enti locali per l’utilizzo di locali da adibire a incontri con i cittadini. In
sede di prima applicazione il Consiglio regionale è convocato entro quindici giorni dall’entrata
in vigore della legge per procedere alla designazione del nuovo Difensore civico.
La Commissione ha approvato la proposta di legge apportandovi alcune modifiche, la
più rilevante delle quali riguarda il trattamento economico del Difensore civico, che si è deciso
di equiparare a quello dei presidenti degli enti regionali di maggior rilievo, e la soppressione
dell’ipotesi di estendere il campo di intervento dello stesso alla tutela dei cittadini nei confronti
di quegli enti locali che dovessero decidere di avvalersi del Difensore civico regionale anziché
dotarsi di un proprio ufficio.
L’Assemblea ha successivamente approvato il testo esitato dalla Commissione, apportandovi ulteriori modifiche, volte a garantire all’ufficio del Difensore civico una maggior visibilità attraverso la stampa, le televisioni, gli strumenti informatici e mediante specifiche campagne pubblicitarie con l’intendimento di far conoscere più capillarmente a tutti i cittadini sardi il
ruolo e le potenzialità dell’Ufficio medesimo. Ha inoltre abrogato il quarto comma dell’articolo
12 della legge regionale n. 4 del 1998 il quale stabiliva che la scelta del Difensore civico fosse
effettuata fra cittadini professori universitari di ruolo o meno, esperti in materie giuridiche ovvero avvocati, avvocati dello Stato o magistrati in quiescenza ritenendo sufficiente effettuare la
scelta fra tutti i cittadini che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di
giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
153 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE E BACINI IDROGRAFICI.
128
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, Mannoni C. di concerto con l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, Dadea M. il 5 luglio 2005.
Abbinato alla P.L. 186 il 17 novembre 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 252 del 30 novembre 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 41 del 14 dicembre 2006.
Il disegno di legge disciplina uno dei più rilevanti e strategici aspetti della vita politica
e amministrativa della Sardegna, la corretta gestione delle risorse idriche ed è finalizzato a
introdurre una disciplina regionale organica e moderna che da un lato recepisca le disposizioni
nazionali di riforma della materia - quali la legge 18 maggio 1989, n. 183, sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla
protezione della risorsa idrica - dall’altro affronti l’aspetto centrale per la Sardegna: la gestione
dei grandi invasi multisettoriali.
Tale ultimo aspetto, in particolare, è stato una delle più contrastate e inutilmente tentate
riforme degli ultimi quaranta anni della vita politica e istituzionale della Sardegna. L’importanza strategica del governo e della gestione dei grandi invasi multisettoriali ha, infatti, rappresentato un ostacolo difficilmente superabile per gli intenti riformatori che emergevano per
fronteggiare adeguatamente le ricorrenti emergenze idriche che ciclicamente hanno colpito la
Sardegna.
In tale contesto il disegno di legge, dopo aver definito le finalità e riconosciuto la risorsa
acqua come limitata e da proteggere, stabilisce che l’intero territorio regionale è delimitato
come unico bacino idrografico di competenza della Regione, definisce il sistema idrico multisettoriale, quelli settoriali e le categorie di utenza, individua le funzioni della Regione e istituisce, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, l’Autorità di bacino idrografico.
Il disegno di legge individua inoltre e definisce gli organi dell’Autorità di bacino: il
Comitato istituzionale, costituito dalla Giunta regionale, il Comitato tecnico, i cui sedici componenti, nominati dal Presidente della Regione, debbono essere dotati di alta professionalità
in materia delle acque e l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, avente la funzione di segreteria tecnico-operativa e di struttura di supporto logistico-funzionale
dell’Autorità di bacino. Essa è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnicoscientifica, regolamentare, organizzativa gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria ed
è sottoposta agli indirizzi e alla vigilanza della Regione; in breve un modello organizzativo
caratterizzato da elevata capacità tecnica, celerità nell’azione amministrativa e flessibilità di
intervento. Sono previsti come organi dell’Agenzia il direttore generale - che adotta tutti gli
atti contabili e regolamentari e di gestione del personale - e il collegio dei revisori contabili,
entrambi nominati dalla Giunta regionale. L’Agenzia, che entro sei mesi dall’entrata in vigore
della legge deve identificare le opere idriche di interesse multisettoriale da dichiarare di interesse regionale mediante appositi decreti del Presidente della Regione:
a) elabora il piano di gestione del distretto idrografico regionale;
129
b) organizza e gestisce l’Osservatorio regionale sulle risorse idriche;
c) elabora il sistema tariffario regionale dell’acqua grezza;
d) definisce gli indirizzi e gli obiettivi del programma degli investimenti e controlla il servizio reso dal gestore del sistema idrico multisettoriale.
Il disegno di legge, nell’affrontare le problematiche relative all’informazione, consultazione e partecipazione dell’opinione pubblica alla gestione delle risorse idriche, istituisce il
Comitato di consultazione che, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, ha il
compito di facilitare l’informazione e la partecipazione pubblica. Fanno, infatti, parte di tale
Comitato sia i rappresentanti degli enti locali che quelli delle categorie professionali e dei portatori di interessi nell’ambito del settore idrico, coinvolti, in tal modo, nella formazione degli
atti di pianificazione. Tra questi, particolare importanza assume il Piano di gestione del distretto
idrografico della Sardegna che, elaborato dall’Agenzia, contiene le misure di tutela e uso della
risorsa idrica in un’ottica di efficienza e di sussidiarietà. Il piano di gestione è approvato con
le procedure del piano di bacino, elemento centrale della programmazione di settore. Esso,
finalizzato alla corretta valorizzazione, tutela e corretta utilizzazione delle acque e alla difesa
del suolo, è adottato dal Comitato istituzionale, sottoposto alla procedura di consultazione ed
è approvato dal medesimo Comitato istituzionale e alle sue prescrizioni si debbono adeguare,
entro un anno, gli strumenti di pianificazione degli enti locali.
La parte finale del disegno di legge prevede la trasformazione dell’Ente Autonomo del
Flumendosa in “Flumendosa - Ente delle risorse idriche della Sardegna” ente strumentale della
Regione direttamente responsabile della gestione del sistema idrico multisettoriale. Tale ente
assume sia la gestione diretta di tali opere, sia di quelle attualmente gestite da altri enti; in tal
caso la gestione può essere sia diretta che attuata mediante la stipula di una convenzione di
gestione con gli attuali gestori, stipulata sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta
regionale e contenente una serie di obblighi l’inosservanza dei quali determina l’automatica
decadenza dalla gestione.
Il provvedimento disciplina, inoltre, la materia delle entrate del soggetto gestore con
particolare riferimento alla contribuzione regionale finalizzata alla copertura parziale dei costi
per l’abbattimento delle tariffe.
Infine il disegno di legge contiene una serie di disposizioni finalizzate ad assicurare la
trasparenza dei costi sostenuti dai gestori delle risorse idriche e mantenere una distinzione tra i
vari costi in attuazione della direttiva comunitaria 2000/60/CE.
Il disegno di legge è stato esaminato congiuntamente alla proposta di legge n. 186.
La Commissione ha approvato un testo unificato che ha introdotto le seguenti modifiche
sostanziali:
a) una migliore articolazione e semplificazione degli organismi e strutture previste e della loro
composizione. In particolare, per quanto riguarda il Comitato istituzionale dell’Autorità di
bacino si è provveduto da un lato a ridurne la composizione, dall’altro a prevedere, in esso,
la presenza di rappresentanti - sia di maggioranza che di minoranza - delle autonomie locali
in rappresentanza delle varie realtà istituzionali esistenti. Inoltre, sono state puntualizzate le
funzioni di tale Comitato e raccordate con quelle della Giunta regionale. La Commissione
130
ha accolto la proposta formulata dalla Giunta regionale di eliminare il Comitato tecnico,
originariamente previsto come articolazione dell’Autorità di bacino. Infine è stata eliminata
una serie di organismi originariamente presenti - quali il Comitato di consultazione e l’Osservatorio regionale sulle risorse idriche - considerati non strategici e le cui funzioni sono
state allocate nei pochi organismi mantenuti;
b) una differente imputazione della responsabilità di approvazione del piano di bacino, dei suoi
piani stralcio e del piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna. La Commissione ha ritenuto di attribuire il potere di approvazione di tali piani al Consiglio regionale in
considerazione della loro natura di atti di programmazione generale e come tali attribuibili,
correttamente, alla potestà dell’organo legislativo;
c) un’articolazione dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna la più aderente possibile allo schema legislativo generale individuato e sancito nella legge regionale
13 novembre 1998, n. 31. Inoltre la Commissione ha ritenuto di allocare tale nuova direzione generale, denominata Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, presso la
Presidenza della Regione; ciò in considerazione del carattere multidisciplinare delle sue
funzioni difficilmente individuabile nelle attuali articolazioni assessoriali. Infine è prevista
una particolare qualificazione tecnica per il direttore di tale Agenzia;
d) è stata individuata una differente denominazione del soggetto gestore del sistema idrico
multisettoriale regionale che, anche al fine di eliminare dubbi applicativi, è stato chiamato
Ente delle Risorse idriche della Sardegna (ERIS). Inoltre la Commissione ha approvato
una norma che, nel disciplinare la composizione del consiglio di amministrazione di ERIS,
richiede che possano ricoprire tale incarico solamente soggetti effettivamente competenti a
gestire sistemi organizzativi complessi e dotati dell’adeguata esperienza maturata sul campo;
e) per quanto attiene il personale sia dell’Agenzia che di ERIS da un lato si prevede l’utilizzo
del personale competente e avente esperienze nel settore idrico proveniente dall’ex ESAF,
dall’altro si assicura piena continuità - gestionale e contrattuale - all’attuale organizzazione
dell’EAF. Inoltre si dettano norme che consentiranno, nel pieno rispetto della normativa vigente, l’inserimento dei lavoratori precari svolgenti alcune importanti funzioni presso l’EAF.
Per quanto riguarda il trasferimento della gestione delle singole opere dagli attuali gestori
al nuovo ente, si prevede che i primi cesseranno la gestione qualora ERIS sia pienamente
operativo. Inoltre è stato limitato al minimo il tempo previsto per la ricognizione delle opere
multisettoriali; ciò allo scopo di rendere operativa, nel più breve tempo possibile l’entrata
in funzione del nuovo sistema. Infine sono state emanate puntuali disposizioni a garanzia
che, il trasferimento anche del personale strettamente necessario per la gestione dell’opera,
avvenga con il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche conseguite.
L’Assemblea ha approvato il testo esitato dalla Commissione apportando limitate modifiche relative alle funzioni dell’Agenzia regionale del distretto idrografico, alle funzioni del suo
direttore generale, alle entrate del soggetto gestore e alle disposizioni transitorie, con particolare
riferimento alle questioni relative al personale e alla vigenza dei già approvati piani stralcio di
bacino.
131
154 - NORME IN MATERIA DI BONIFICA E RIORDINO DEI CONSORZI.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanciu F. - La Spisa G. - Pili M. - Sanna P.T. - Rassu
N. - Petrini O. - Contu M.I. - Sanjust C. - Lombardo C. - Milia S. - Licandro G. - Diana
M. - Artizzu I. - Liori A.A. - Moro G. - Sanna M. - Oppi G. - Amadu S. - Capelli R. - Cappai A. - Biancareddu A.M. - Randazzo A. - Ladu S. - Murgioni E. - Onida P. - Cassano
G.R. - Cuccu F.I. il 7 luglio 2005.
Abbinata alle PP.LL. 160 e 182 il 17 novembre 2005 e al D.L. 226 il 5 ottobre 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 414 del 21 maggio 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 18 del 30 maggio 2008.
La proposta di legge contiene un’organica disciplina di riforma dei consorzi di bonifica
e delle loro funzioni. In particolare la proposta di legge, nel titolo I, oltre a indicare le finalità
del provvedimento individua gli interventi e le attività che devono essere considerati opere di
bonifica, distinguendo le opere di bonifica pubbliche da quelle private, e divide l’intero territorio regionale in otto comprensori di bonifica. Il titolo II, oltre a prevedere le modalità per la
modifica dei comprensori di bonifica, tratta della natura giuridica dei consorzi, prevedendo che
questi siano disciplinati, oltre che dalle leggi nazionali e regionali, da uno statuto, disciplina
le funzioni dei consorzi e la loro struttura amministrativa e si sofferma dettagliatamente sugli
organi dei consorzi (assemblea dei consorziati, consiglio di amministrazione, presidente e collegio dei revisori), sui loro compiti e sulle modalità di nomina o elezione. Il titolo III disciplina
l’approvazione da parte di ciascun consorzio del “Piano generale di bonifica, di irrigazione di
tutela e valorizzazione del territorio rurale”, del “Catasto consortile” e del “Piano di Classifica”,
disciplina il “beneficio di bonifica”, ossia il vantaggio che i beni immobili traggono dall’attività
di bonifica, i contributi che gravano sui proprietari dei beni situati nel comprensorio di bonifica
e individua le altre forme di finanziamento dell’attività dei consorzi. Il titolo IV disciplina la
possibilità per i consorzi di stipulare accordi di programma con altri enti per il perseguimento
delle proprie finalità, le modalità di pubblicazione degli atti e l’attività di vigilanza e controllo
da parte della Regione sull’attività dei consorzi. Il titolo V contiene norme transitorie e l’abrogazione della precedente normativa regionale in materia.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 154 con le proposte di legge n. 160
e n. 182 e con il disegno di legge n. 226 approvando un testo unificato.
Il provvedimento licenziato dalla Commissione si propone di disciplinare integralmente
la materia relativa alla natura e al ruolo dei consorzi di bonifica. A tal fine oltre a definire le finalità dello stesso, individua le funzioni espressamente attribuite ai consorzi di bonifica e prevede
l’approvazione del “Piano regionale di bonifica e riordino fondiario” che costituisce il principale strumento di programmazione della Regione nell’ambito della bonifica. Il testo unificato
individua le modalità di reperimento delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle
funzioni attribuite ai consorzi, tra cui finanziamenti della Regione, dello Stato e dell’Unione
europea nonché i contributi che gravano sugli immobili che beneficiano della rete irrigua gesti-
132
ta dai consorzi, e stabilisce la divisione delle opere di bonifica in opere pubbliche di bonifica e
opere di bonifica di competenza privata. É, inoltre, prevista l’istituzione, presso l’Assessorato
regionale competente in materia di agricoltura, della “Consulta regionale per la bonifica e il
riordino fondiario” avente compiti consultivi inerenti l’intervento pubblico in materia di bonifica. Dopo aver trattato della natura giuridica dei consorzi e dell’attività di indirizzo, vigilanza e
controllo dell’Amministrazione regionale, il testo unificato prevede che i consorzi siano retti da
uno statuto, adottato da ciascun consorzio sulla base di uno statuto tipo approvato dalla Giunta
regionale, e individua le modalità di istituzione e modifica dei comprensori di bonifica e dei
relativi consorzi. Nel provvedimento sono dettagliatamente disciplinati gli organi dei consorzi
(assemblea dei consorziati, consiglio dei delegati, consiglio di amministrazione, presidente e
collegio dei revisori dei conti), le loro funzioni e le modalità di elezione o nomina; è inoltre
prevista, per ciascun consorzio, l’istituzione del “Catasto consortile”, del “Piano di classifica”
e viene definito il “beneficio di bonifica”, ossia il vantaggio che i beni immobili traggono dalle
opere e dagli impianti della rete di distribuzione dell’acqua a uso irriguo. Il testo unificato si
sofferma sulla organizzazione degli uffici dei consorzi e sul personale, sul controllo interno di
gestione e sul controllo da parte dell’Amministrazione regionale, sulla pubblicazione degli atti
e sulla possibilità di scioglimento degli organi dei consorzi in determinati casi. Vengono dettate
norme per il risanamento finanziario dei consorzi e per disciplinare la fase della prima attuazione della legge e per il periodo del passaggio dalla precedente normativa a quella contenuta
nel provvedimento; infine il testo unificato prevede l’abrogazione della precedente normativa
in materia di consorzi di bonifica.
Il testo unificato è stato successivamente approvato dall’Assemblea con numerose modifiche che, tuttavia, non modificano l’impostazione complessiva del testo licenziato dalla Commissione.
155 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E RENDICONTO DELL’AZIENDA FORESTE
DEMANIALI DELLA REGIONE PER LO STESSO ANNO.
Presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. l’8 luglio 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 139 del 22 novembre 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 15 del 30 novembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005.
Il disegno di legge propone all’approvazione del Consiglio regionale il rendiconto della
Regione per l’esercizio finanziario 2000. Il rendiconto generale della Regione evidenzia un disavanzo finanziario al 31 dicembre 2000 pari a 4.468.058 milioni di lire. Esso è dato dalla somma tra il disavanzo di gestione 2000, pari a 1.188.387 milioni di lire, e il disavanzo finanziario
dell’esercizio 1999, pari a 3.279.671 milioni di lire. Viceversa, la situazione finanziaria della
133
gestione dell’Azienda foreste demaniali al 31 dicembre 2000 evidenzia un avanzo finanziario al
31 dicembre 2000 pari a 18.301.168.500 milioni di lire. La Commissione ha esitato il disegno di legge che successivamente è stato approvato
dall’Assemblea senza alcuna modifica.
156 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2001.
Presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. l’8 luglio 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 139 del 22 novembre 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 16 del 30 novembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005.
Il disegno di legge propone all’approvazione del Consiglio regionale il rendiconto della
Regione per l’esercizio finanziario 2001. Il rendiconto generale della Regione evidenzia un
disavanzo finanziario al 31 dicembre 2001 pari a 5.796.149 milioni di lire. Esso è dato dalla
somma tra il disavanzo di gestione 2001, pari a 1.328.091 milioni di lire, e il disavanzo finanziario dell’esercizio 2000, pari a 4.468.058 milioni di lire.
La Commissione ha esitato il disegno di legge che successivamente è stato approvato
dall’Assemblea senza alcuna modifica.
157 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2002.
Presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. l’8 luglio 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 139 del 22 novembre 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 17 del 30 novembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005.
Il disegno di legge propone all’approvazione del Consiglio regionale il rendiconto della
Regione per l’esercizio finanziario 2002. Il rendiconto generale della Regione evidenzia un
disavanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2002 pari a 3.444 milioni di euro. Esso è dato
dalla somma tra il disavanzo di gestione 2002, pari a 451 milioni di euro, e il disavanzo finanziario di amministrazione a tutto il 2001, pari a 2.993 milioni di euro.
La Commissione ha esitato il disegno di legge che successivamente è stato approvato
dall’Assemblea senza alcuna modifica.
134
158 - NORME ORGANICHE PER LA DISCIPLINA, LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.
Presentata dal Consigliere regionale Marracini S. il 13 luglio 2005.
Abbinata alle PP.LL. 105 e 150 il 12 luglio 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 250 del 29 novembre 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 18 del 6 dicembre 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 41 del 14 dicembre 2006.
La proposta di legge è volta a riordinare l’assetto istituzionale, organizzativo e normativo del settore dello spettacolo in Sardegna.
A tale scopo elenca in modo dettagliato le funzioni della Regione, delle province e dei
comuni in materia e definisce le forme e i modi di finanziamento, ponendo la qualità artisticoorganizzativa e la diffusione nel territorio a fondamento dell’intervento programmatorio della
Regione.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 158 con le proposte di legge n.
105 e n. 150, approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia alla
proposta di legge n. 105.
159 - DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore del lavoro e della formazione professionale, Salerno M. il 19 luglio 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge delinea le funzioni regionali e provinciali in materia di politiche
attive del lavoro e politiche dell’impiego, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di
servizi pubblici per l’orientamento e l’ingresso al lavoro.
È istituita la Commissione regionale per il lavoro quale sede di confronto, progettazione,
proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche delle politiche per l’impiego, delle
politiche del lavoro e della formazione professionale di competenza regionale.
Il sistema regionale dei Servizi per l’impiego è composto dai centri pubblici per l’impiego costituti dalle Province e dai soggetti accreditati o autorizzati.
È istituito il Sistema informativo lavoro (SIL - Sardegna) e l’Agenzia regionale per il
lavoro, che lo gestisce e che esercita funzioni di supporto tecnico, progettazione e monitoraggio
per la Regione e gli enti locali e altresì attività di studio, ricerca e sperimentazione.
Sono disciplinate le politiche attive del lavoro e le politiche formative, misure per favorire l’occupazione dei giovani, lo sviluppo delle imprese e dell’autoimprenditorialità, l’in-
135
serimento dei soggetti svantaggiati, la promozione dell’integrazione lavorativa dei soggetti
diversamente abili, le politiche delle pari opportunità, misure a sostegno dei lavoratori non
comunitari e dei sardi emigrati, azioni volte a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro,
misure per l’emersione del lavoro irregolare, per garantire la sicurezza e la qualità del lavoro
e dell’impresa, per prevenire situazioni di crisi occupazionale. È disciplinato, infine, il sistema
degli ammortizzatori sociali.
Si prevede inoltre l’abrogazione della legge regionale n. 9 del 14 luglio 2003.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
160 - LEGGE QUADRO IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna A. - Cuccu G. - Atzeri G. - Cachia C. - Calledda A.I. - Corda E. - Fadda G. - Uggias G. il 25 luglio 2005.
Abbinata alle PP.LL. 154 e 182 il 17 novembre 2005 e al D.L. 226 il 5 ottobre 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 414 del 21 maggio 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 18 del 30 maggio 2008.
La proposta di legge contiene un’organica disciplina di riforma dei consorzi di bonifica
e delle loro funzioni. In particolare, nel capo I, oltre a indicare le finalità del provvedimento individua gli interventi che devono essere considerati opere pubbliche di bonifica e i compiti dei
consorzi di bonifica, individua le modalità di reperimento delle risorse attraverso cui i consorzi
possono adempiere alle loro funzioni, contributi della Regione e oneri a carico dei privati che
usufruiscono delle opere pubbliche di bonifica, e prevede l’istituzione della Consulta regionale
per la bonifica, organo consultivo in materia. Il capo II tratta della natura giuridica dei consorzi
prevedendo che questi siano disciplinati, oltre che dalle leggi statali e regionali, da uno statuto
e disciplina le modalità di individuazione dei comprensori di bonifica e di costituzione dei
consorzi, individua gli organi consortili (assemblea, consiglio dei delegati, deputazione amministrativa, presidente e collegio dei revisori dei conti), le loro funzioni e le modalità di elezione
o nomina degli stessi; nello stesso capo sono contenute le norme relative alla struttura amministrativa e al personale e al controllo sull’operato dei consorzi da parte dell’Amministrazione
regionale. Il capo III disciplina la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e dei relativi
consorzi e l’approvazione da parte dell’Amministrazione regionale di un piano di risanamento
finanziario dei consorzi. Infine la proposta di legge contiene un rinvio alla legislazione statale
per quanto non espressamente disciplinato dalla stessa e l’abrogazione della precedente normativa regionale in materia di consorzi di bonifica.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 160 con le proposte di legge n. 154
e n. 182 e con il disegno di legge n. 226 approvando un testo unificato per il cui contenuto e
successivo iter si rinvia alla proposta di legge n. 154.
136
161 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE
1989, N. 45 (NORME PER L’USO E LA TUTELA DEL TERRITORIO).
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Pilia E., di concerto con l’Assessore
degli enti locali, finanze e urbanistica, Sanna G.V. il 2 agosto 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge ha lo scopo di adeguare la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
(Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), alle disposizioni previste dagli articoli 137
e 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (approvato con decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42) istitutivi rispettivamente delle Commissioni provinciali e delle Commissioni
comunali per la tutela del paesaggio. L’articolo 137 del Codice prevede che con atto regionale
siano istituite, per ciascuna provincia, delle Commissioni che hanno il compito di formulare le
proposte per la dichiarazione di interesse pubblico degli immobili e delle aree da assoggettare
a vincolo paesaggistico ai sensi e fini dello stesso codice. Tale norma oltre a individuare i
componenti di diritto prevede il numero massimo, non superiore a sei, degli altri componenti
nominati dalla Regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza
nella tutela del paesaggio. Il disegno di legge prevede che questi ultimi siano due esperti di
qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio designati dalla Giunta
regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di tutela del paesaggio, un esperto
di qualificata professionalità ed esperienza nella pianificazione paesaggistica designato dalla
Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica e un esperto di
qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio designato dalla provincia di
riferimento. La proposta assegna inoltre alle Commissioni la competenza al rilascio del parere
obbligatorio, ma non vincolante, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Il disegno di
legge inoltre istituisce le Commissioni comunali per il paesaggio ai sensi dell’articolo 148 del
Codice, e prevede l’integrazione del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica (C.T.R.U.)
con l’inserimento del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici al fine di adeguare
la rappresentanza del Ministero per i Beni e le attività culturali alla sua nuova articolazione.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
162 - ORDINAMENTO DEI CONSORZI DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanciu F. - La Spisa G. - Pili M. - Contu M.I. - Licandro G. - Lombardo C. - Milia S. - Petrini O. - Rassu N. - Sanjust C. - Diana M. - Artizzu I. - Liori A.A. - Moro G. - Sanna M. - Ladu S. - Murgioni E. - Onida P. il 2 agosto
2005.
Abbinata alla P.L. 163 e al D.L. 209 il 28 marzo 2007 (ritirato dal proponente il 28
novembre 2007) e alla P.L. 305 il 29 novembre 2007.
137
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 428 del 17 luglio 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 10 del 25 luglio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 24 - Suppl. ord. n. 4 - del 28 luglio 2008.
La proposta di legge disciplina il riordino degli ambiti territoriali di competenza dei
consorzi industriali, la riorganizzazione delle loro funzioni, la loro natura giuridica, le nuove
competenze consortili che attuano la politica di sviluppo industriale regionale, la loro funzionalità rispetto agli enti locali.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 162 con le proposte di legge n.
163 e n. 305, approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia alla
proposta di legge n. 305.
163 - NORME SULLE POLITICHE DI SVILUPPO INDUSTRIALE IN SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P.
l’8 agosto 2005.
Abbinata alla P.L. 162 e al D.L. 209 il 28 marzo 2007 (ritirato dal proponente il 28
novembre 2007) e alla P.L. 305 il 29 novembre 2007.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 428 del 17 luglio 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 10 del 25 luglio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 24 - Suppl. ord. n. 4 - del 28 luglio 2008.
La proposta di legge disciplina il riordino delle competenze dei consorzi industriali attraverso la loro soppressione e l’istituzione di un’Agenzia regionale per lo sviluppo industriale
e per la gestione e la promozione delle politiche industriali regionali.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 163 con le proposte di legge n.
162 e n. 305, approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia alla
proposta di legge n. 305.
164 - INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE SPECIE EQUINE A RISCHIO DI ESTINZIONE DEL CAVALLINO DELLA GIARA, DELL’ASINO
SARDO E DELL’ASINO BIANCO DELL’ASINARA.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P.
l’8 agosto 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è finalizzata alla tutela del cavallino selvaggio della Giara, dell’asino sardo e dell’asino bianco dell’Asinara, specie equine locali e autoctone a grave rischio di
138
estinzione.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
165 - DISPOSIZIONI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA PER LA
PREVENZIONE DAL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL GAS RADON.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P.
l’8 agosto 2005.
Ritirata dai proponenti il 28 settembre 2005 e sostituita dalla P.L. n. 170.
Si rinvia alla proposta di legge n. 170.
166 - DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE ALL’ALBO REGIONALE DI CUI
ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1989, N. 42
(ASSUNZIONE DI PERSONALE DOCENTE PRESSO I CENTRI DEGLI ENTI
PRIVATI E PRESSO I CENTRI REGIONALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE).
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Salerno M. il 6 settembre 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge, in attuazione di quanto prescritto al comma 4 dell’articolo 9 della
legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, prevede modalità di incentivo alla cancellazione e la ricollocazione presso altre istituzioni degli iscritti all’albo regionale del personale docente e non
docente con contratto a tempo indeterminato presso gli enti convenzionati con la Regione per
l’attuazione dei piani di formazione professionale di cui alla legge regionale 13 giugno 1989,
n. 42.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
167 - ISTITUZIONE DELA RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLA LAGUNA DI
SANTA GILLA.
Presentata dai Consiglieri regionali Atzeri G. - Scarpa L.B. il 23 agosto 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è finalizzata all’istituzione della riserva naturale orientata della
Laguna di Santa Gilla. Il territorio della Riserva si estende nei Comuni di Cagliari, Elmas,
139
Assemini e Capoterra e la sua gestione è affidata a un consorzio costituito tra i comuni citati e
la Provincia di Cagliari. È prevista l’istituzione di un Comitato di consulenza scientifico e di
una Consulta della riserva come organi consultivi e propositivi del consorzio. Le finalità della
Riserva sono realizzate attraverso il piano della riserva e il programma pluriennale di sviluppo.
Il piano disciplina: la ripartizione del territorio in aree caratterizzate da forme di uso differenziate, i vincoli e le prescrizioni da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici
relativi alle aree ricomprese nella riserva, gli indirizzi per gli interventi sulla flora, sulla fauna
e sull’ambiente naturale, le categorie di opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale.
Il programma di sviluppo pluriennale disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità della riserva. Nel territorio della riserva sono
vietate le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli
ambienti naturali tutelati.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
168 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 16 settembre 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 139 del 22 novembre 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 19 del 30 novembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005.
Il disegno di legge propone all’approvazione del Consiglio regionale il rendiconto della
Regione per l’esercizio finanziario 2004. Il rendiconto generale della Regione evidenzia un
disavanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2004 pari a 3.098 milioni di euro. Esso è
dato dalla somma tra il disavanzo di gestione 2004, pari a 180 milioni di euro, e il disavanzo di
amministrazione a tutto il 2003, pari a 2.918 milioni di euro.
La Commissione ha esitato il disegno di legge che successivamente è stato approvato
dall’Assemblea senza alcuna modifica.
169 - INTERVENTI PER IL SETTORE DELLE IMPRESE.
Presentata dal Consigliere regionale Secci E. il 16 settembre 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede che la cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ai sensi
dell’articolo 197 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, possa risultare anche da
140
scrittura privata.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
170 - DISPOSIZIONI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA PER LA
PREVENZIONE DAL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL GAS RADON.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P.
il 19 settembre 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge si propone di prevenire e limitare i rischi connessi all’esposizione
al gas radon, al fine di tutelare la salute pubblica e di salvaguardare il patrimonio ambientale e
naturale.
A tal fine è prevista l’adozione da parte del Consiglio regionale di un Piano regionale di
prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas, predisposto con la collaborazione della Commissione regionale per la radioprotezione, di cui la proposta di legge disciplina
l’istituzione e i compiti. La proposta di legge prevede, infine, la predisposizione di una mappa
regionale dei rischi connessi all’esposizione del gas radon e l’esecuzione d’interventi territoriali di recupero e risanamento ambientale di siti con sovraesposizioni da radon.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
171 - ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE “MONTE ARCI”.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna A. - Atzeri G. - Cachia C. - Calledda A.I. Corda E. - Fadda G. - Serra S. - Pinna S. - Pisu I.P. il 22 settembre 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è diretta all’istituzione del Parco regionale naturale “Monte Arci”.
La gestione del parco è affidata a un consorzio costituito tra i comuni dell’area. Le finalità del
parco sono realizzate attraverso il Piano del parco e il programma pluriennale di sviluppo. Il
piano delimita il territorio del parco e le aree contigue di pre-parco e disciplina: la ripartizione
del territorio in aree caratterizzate da forme di uso differenziate, i vincoli, i sistemi di accesso
al parco, le attrezzature e i servizi per la fruizione, i vincoli e le prescrizioni da osservare nella
formazione degli strumenti urbanistici relativi alle aree ricomprese nel parco, gli indirizzi per
gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale, le categorie di opere sottoposte a
valutazione di impatto ambientale. Il piano suddivide il territorio in aree di rilevante interesse
naturalistico, aree di fruizione sociale e aree di connessione in cui sono consentite anche attività
produttive. Nelle aree contigue di pre-parco l’esercizio della caccia è riservato ai soli residenti
nei comuni del parco. Il programma di sviluppo pluriennale disciplina le forme e le modalità di
141
promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del parco. È prevista la
creazione di un marchio tipico di qualità da concedere ai servizi e prodotti locali. Nel territorio
del parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
172 - RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI SERVIZIO
CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE SARDO.
Presentata dai Consiglieri regionali Pacifico N. - Marrocu S. - Barracciu F. - Calledda
A.I. - Cherchi S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Mattana S. - Orrù G.B. - Pirisi
G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 3 ottobre 2005.
Abbinata alle PP.LL. 8 e 197 il 14 giugno 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 361 del 1º ottobre 2007.
Trasformata nella legge regionale n. 10 del 17 ottobre 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 34 del 29 ottobre 2007.
La proposta di legge intende istituire il servizio civile regionale puntando prevalentemente sulla progettualità locale, sulle risorse presenti nel territorio e soprattutto sui giovani
che possono fare dall’esperienza oggetto di crescita dal punto di vista umano e professionale.
Principi ispiratori del nuovo servizio civile sono la cultura della pace, della non violenza e della
solidarietà, la cooperazione decentrata, gli scambi e i gemellaggi, il confronto interculturale e
la difesa dei diritti umani.
La proposta garantisce l’accesso al servizio civile indistintamente a tutti i giovani, nati,
residenti e domiciliati in Sardegna, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, senza distinzione di
sesso, di cultura, ceto o religione, di residenza o di cittadinanza, consentendo pertanto l’accesso
anche ai giovani extracomunitari e a tutti gli stranieri che vivono in Sardegna. Ulteriore elemento di novità è l’apertura del servizio, anche se in via sperimentale e per un numero circoscritto di progetti e contesti territoriali limitati, alle persone di età superiore ai 32 anni che siano
nate, residenti e domiciliate in Sardegna fino a un limite massimo di 70 anni.
Ulteriore novità rispetto al servizio civile nazionale è la durata del servizio stesso che va
dai 10 ai 24 mesi.
Per realizzare le finalità della presente proposta di legge è prevista l’istituzione:
- dell’Ufficio regionale per il servizio civile presso la Presidenza della Giunta regionale, che
esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza in materia e cura l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio in tutto il territorio regionale;
- della Consulta regionale per il servizio civile quale organo permanente di consultazione
nelle materie oggetto della presente proposta, riferimento e confronto della Regione con gli
enti e le organizzazioni di servizio civile iscritti nell’albo regionale;
- dell’Albo regionale degli enti e delle organizzazioni per il servizio civile cui devono iscri-
142
versi gli enti e le organizzazioni pubbliche e private che intendano presentare progetti di
servizio civile regionale;
- della Conferenza regionale sul servizio civile convocata ogni due anni dal Presidente della
Regione quale sede di confronto, valutazione e approfondimento sui temi del servizio civile;
- della Banca dati dei progetti di servizio civile e relativo sistema di monitoraggio che fornisce elementi utili per il monitoraggio dei risultati e l’implementazione del sistema informativo del servizio civile;
- del Sistema informativo del servizio civile regionale curato e gestito dall’Ufficio regionale
per il servizio civile al fine di una migliore attuazione della normativa vigente in materia;
- del Fondo regionale per il servizio civile in cui confluiscono le risorse finanziarie nazionali, regionali e di carattere privato destinate a finanziare lo svolgimento del servizio civile
stesso.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 172 con le proposte di legge n. 8 e
n. 197 approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia alla proposta
di legge n. 8.
173 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, Dessì A. il 5 ottobre 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 170 dell’11 aprile 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 13 del 24 aprile 2006.
Il disegno di legge contiene una serie di norme finalizzate a disciplinare le funzioni amministrative della Regione in materia di pesca fino all’emanazione di una normativa organica
della materia. In particolare il disegno di legge prevede che per quanto non espressamente
disciplinato con legge regionale si applichino le normative statali in materia di pesca e individua il Piano regionale triennale della pesca e dell’acquacoltura quale strumento fondamentale
di programmazione degli interventi regionali nel settore e di raccordo con la programmazione
nazionale e comunitaria. Il disegno di legge, inoltre, prevede che l’attività di pesca nelle acque
territoriali della Sardegna sia riservata alle imbarcazioni che tradizionalmente svolgono la loro
attività in tali acque e l’istituzione dei distretti di pesca finalizzati in particolar modo alla razionalizzazione dello sforzo di pesca. Il disegno di legge prevede anche l’approvazione da parte
della Regione di una serie di interventi finalizzati alla protezione e alla gestione delle risorse
acquatiche e la concessione di aiuti alle imprese di pesca e acquacoltura, aiuti destinati sia a
favorire gli investimenti delle imprese che a risarcire le stesse dai danni derivanti da calamità o
avversità meteomarine. Infine il disegno di legge stanzia le risorse finanziarie destinate all’attuazione del provvedimento.
143
Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione e dall’Assemblea senza modifiche sostanziali.
174 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DELLA TERZA ETÀ.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna S. - Biancu A. - Cocco M. - Cucca G.L. Cuccu G. - Fadda P. - Giagu G. - Manca G. - Sabatini F. - Sanna Francesco - Secci E.
- Uggias G. il 5 ottobre 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede l’istituzione della Consulta regionale per i problemi della
terza età al fine di promuovere la cultura di una società per tutte le età, di salvaguardare i diritti
individuali e collettivi degli anziani e migliorare l’efficacia dell’azione dei pubblici poteri in
materia di anziani e pensionati. L’organismo dura in carica tre anni e partecipa alla formazione
dei disegni di legge, regolamenti e atti di indirizzo, piani e programmi regionali concernenti le
politiche in favore degli anziani, su cui esprime parere prima dell’approvazione definitiva da
parte della Giunta regionale. Esercita, infine, il controllo sull’attuazione delle politiche regionali di tutela degli anziani.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
175 - ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE E ARCHEOLOGICO “STAGNO DI CAGLIARI, SALINE DI MACCHIAREDDU, LAGUNA DI SANTA GILLA E TUVIXEDDU”.
Presentata dai Consiglieri regionali Cherchi S. - Marrocu S. - Barracciu F. - Calledda
A.I. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Lai S. - Mattana S. - Orrù G.B. - Pacifico N. Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 10 ottobre 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è finalizzata all’istituzione del Parco naturale e archeologico “Stagno di Cagliari, saline di Macchiareddu, laguna di Santa Gilla e Tuvixeddu”. Il territorio del
parco si estende nei Comuni di Cagliari, Elmas, Assemini e Capoterra e la sua gestione è affidata a un consorzio costituito tra i comuni citati e la Provincia di Cagliari. É prevista l’istituzione
di un Comitato di consulenza scientifico e di una Consulta del parco quali organi consultivi e
propositivi del consorzio. Le finalità del parco sono realizzate attraverso il Piano del parco e il
programma pluriennale di sviluppo. Il Piano del parco delimita il territorio del parco e disciplina: la ripartizione del territorio in aree caratterizzate da forme di uso differenziate, i vincoli e le
prescrizioni da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici relativi alle aree ricomprese nel parco, gli indirizzi per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale,
le categorie di opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale. Il programma di sviluppo
144
pluriennale disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività
compatibili con le finalità del parco. É prevista la creazione di un marchio tipico di qualità da
concedere ai servizi e prodotti locali. Nel territorio del parco sono vietate le attività e le opere
che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
176 - DISCIPLINA DELLE ELEZIONI PRIMARIE.
Presentata dai Consiglieri regionali Vargiu P. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Pisano F.S.
il 18 ottobre 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha come obiettivo quello di introdurre nella legislazione regionale
le elezioni primarie per la scelta del Presidente della Regione. In tal senso si prevede che la presentazione delle liste nel collegio regionale sia riservata esclusivamente ai partiti che abbiano
partecipato alle elezioni primarie indette in un periodo precedente alla scadenza della legislatura. La proposta di legge disciplina inoltre il procedimento elettorale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
177 - NORME IN FAVORE DEI SOGGETTI INCONTINENTI E STOMIZZATI.
Presentata dai Consiglieri regionali Cappai A. - Oppi G. - Amadu S. - Biancareddu A.M.
- Capelli R. - Cuccu F.I. - Randazzo A. il 19 ottobre 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, al fine di assicurare una migliore qualità di vita, affronta organicamente la materia dei diritti e delle garanzie dei cittadini portatori di stomia e/o affetti da
incontinenza.
A tal fine prevede una serie d’interventi specifici tra i quali l’istituzione di un Fondo a
favore dei soggetti stomizzati, che assicuri, a titolo gratuito, gli interventi preventivi, curativi
e riabilitativi necessari e connessi alla patologia e invalidità nonché l’istituzione, presso ogni
ASL, di centri riabilitativi dell’incontinenza con personale specializzato, formato a seguito di
appositi corsi.
La proposta prevede, infine, la creazione di un nomenclatore tariffario delle protesi e
degli ausili, la promozione di apposite campagne informative e di sensibilizzazione per la prevenzione del cancro colon-rettale e l’istituzione presso l’Assessorato dell’igiene, sanità e assistenza sociale di un Registro regionale della poliposi familiare e dei tumori.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
145
178 - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI.
Presentata dai Consiglieri regionali Cherchi S. - Corrias A. - Marrocu S. - Barracciu
F. - Calledda A.I. - Cugini R. - Floris V. - Lai S. - Mattana S. - Orrù G.B. - Pacifico N. Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 19 ottobre 2005.
Abbinata al D.L. 90 il 3 novembre 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 188 dell’11 maggio 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 5 del 18 maggio 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 16 del 23 maggio 2006.
La proposta di legge prevede misure per rivitalizzare e riqualificare l’offerta commerciale nei centri urbani riconosciuti come centri commerciali naturali attraverso piccole attività
commerciali.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 178 con il disegno di legge n. 90,
approvando un testo unificato che è stato successivamente approvato dall’Assemblea con alcune modifiche non sostanziali.
179 - MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2005, N. 7 (FINANZIARIA
2005).
Presentata dai Consiglieri regionali Artizzu I. - Randazzo A. - Floris M. - Cappai A. Contu M.I. - Rassu N. - Pisano F.S. - Petrini O. - La Spisa G. - Liori A.A. - Sanna M.
- Moro G. - Diana M. - Capelli R. - Lombardo C. - Amadu S. - Vargiu P. - Pili M. il 26
ottobre 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 40 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, il quale dispone che la tassa di concessione regionale prevista dalla
lettera b) del comma 1 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 è dovuta anche in mancanza
del piano regionale faunistico-venatorio.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
180 - DISCIPLINA DELL’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(IRAP).
Presentata dai Consiglieri regionali Atzeri G. - Scarpa L.B. il 26 ottobre 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede la concessione di contributi IRAP, nella forma del credito
146
d’imposta, e di contributi in conto occupazione. È prevista la stipula di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate e l’istituzione dell’Ufficio tributario regionale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
181 - SULL’ISTITUZIONE DELL’ORDINE PROFESSIONALE DEI PEDAGOGISTI
DELLA SARDEGNA E DEL RELATIVO ELENCO PROFESSIONALE REGIONALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Serra S. - Balia G. - Masia P. - Maninchedda P.G.
il 3 novembre 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha come obiettivo di fornire il riconoscimento pubblico del pedagogista in Sardegna, colmando così un vuoto normativo a livello nazionale, che attualmente non
garantisce alla società e ai cittadini di avere le prestazioni professionali specializzate per il trattamento di problemi educativi che sono spesso trattati da altre figure professionali del sociale. A tal fine la proposta stabilisce i requisiti per l’esercizio della professione di pedagogista
(abilitazione, superamento esame e iscrizione a elenco professionale), prevede, inoltre, che il
Presidente della Regione emani, con proprio decreto, e previa consultazione delle associazioni
rappresentative della categoria, le norme per l’istituzione dell’Ordine professionale dei pedagogisti della Sardegna, assicurando che esso abbia un’articolazione su base regionale.
La proposta disciplina, infine, l’equipollenza dei titoli e le condizioni per l’iscrizione
all’elenco professionale dei pedagogisti.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
182 - RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA.
Presentata dai Consiglieri regionali Dedoni A. - Vargiu P. - Cassano G.R. - Pisano F.S.
il 15 marzo 2006.
Abbinata alla PP.LL. 154 e 160 il 17 novembre 2005 e al D.L. 226 il 5 ottobre 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 414 del 21 maggio 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 18 del 30 maggio 2008.
La proposta di legge contiene un’organica disciplina di riforma dei consorzi di bonifica e
delle loro funzioni. In particolare la proposta di legge, nel titolo I, oltre a indicare le finalità del
provvedimento divide l’intero territorio regionale in otto comprensori di bonifica e individua le
modalità per la modifica degli stessi. Il titolo II individua gli interventi e le opere che devono
essere considerati opere di bonifica, di natura pubblica o privata, e attribuisce la realizzazione
e la gestione delle opere pubbliche di bonifica ai consorzi. Il titolo III prevede l’approvazione,
147
per ciascun comprensorio, del “Piano di bonifica, tutela e valorizzazione” e disciplina le modalità di reperimento delle risorse finanziarie per il perseguimento delle funzioni dei consorzi,
tra cui i contributi che gravano sui proprietari degli immobili situati nel comprensorio di bonifica. Il titolo IV tratta della natura giuridica dei consorzi, delle loro funzioni, dello statuto e
degli organi dei consorzi (assemblea dei consorziati, consiglio di amministrazione, presidente
e collegio dei revisori dei conti), delle loro attribuzioni e delle modalità di nomina o elezione.
Nello stesso titolo sono disciplinati il “catasto consortile”, il “piano di classifica”, il “beneficio
di bonifica”, ossia il vantaggio che i beni immobili traggono dall’attività di bonifica, la possibilità per i consorzi di stipulare accordi di programma con altri enti per il perseguimento delle
proprie finalità, le modalità di pubblicazione degli atti e l’attività di controllo sull’operato dei
consorzi, sia interna che da parte dell’Amministrazione regionale. Sempre nello stesso titolo è prevista l’istituzione, presso l’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, della
“Consulta regionale della bonifica e delle irrigazioni” organo consultivo nell’attività della bonifica e dell’irrigazione. Il titolo V contiene norme transitorie e l’abrogazione della precedente
normativa regionale in materia.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 182 con le proposte di legge n. 154
e n. 160 e con il disegno di legge n. 226 approvando un testo unificato per il cui contenuto e
successivo iter si rinvia alla proposta di legge n. 154.
183 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’industria, Rau C. l’11
novembre 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge disciplina la programmazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava. Si stabilisce che la Regione favorisca il recupero
delle aree dismesse e in abbandono e il riutilizzo dei residui provenienti da attività estrattive o
assimilabili e privilegi l’apertura delle nuove cave, l’ampliamento e il rinnovo di quelle esistenti. Per ciò che concerne i materiali lapidei, ne viene privilegiato e incentivato l’utilizzo negli
interventi di recupero e valorizzazione dei centri storici.
Il disegno di legge esplicita il ruolo degli enti locali nella pianificazione, autorizzazione
e controllo delle attività estrattive.
Si disciplina, inoltre, la pianificazione dell’attività di cava, del recupero delle cave dismesse - per le quali si prevede la costituzione di un inventario - e del riutilizzo dei residui. Viene regolamentato il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) che deve essere sottoposto
alla valutazione ambientale strategia (VAS).
Si definiscono, infine, le azioni per il recupero ambientale tra cui la costituzione di un
apposito fondo per il recupero ambientale.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
148
184 - ISTITUZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA PER
DONNE E MINORI MALTRATTATI.
Presentata dai Consiglieri regionali Caligaris M.G. - Ibba R. il 15 novembre 2005.
Abbinata alla P.L. 185 il 12 giugno 2007.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 359 del 2 agosto 2007.
Trasformata nella legge regionale n. 8 del 7 agosto 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 26 dell’11 agosto 2007.
La proposta di legge ha lo scopo di istituire centri antiviolenza e case di accoglienza
destinati a garantire adeguato sostegno e soccorso a donne e minori maltrattati. Dopo aver fornito una definizione di centro antiviolenza e di casa di accoglienza, la proposta prevede che le
predette strutture siano affidate a personale specializzato e offrano ospitalità e servizi gratuiti,
mantenendo costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche di assistenza, prevenzione
e repressione dei reati; la gestione dei centri e delle case è assicurata da Province e comuni che
autorizzano la stipula di convenzioni anche con enti locali singoli o consorziati e con associazioni.
La proposta prevede, infine, l’istituzione di un apposito fondo destinato al finanziamento
degli interventi per i centri e le case dove confluiscono i finanziamenti e i conferimenti dei beni
e delle strutture assegnati dalle disposizioni normative statali, regionali ed europee.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 184 con la proposta di legge n. 185,
approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia alla proposta di
legge n. 185.
185 - NORME PER L’ISTITUZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZE.
Presentata dai Consiglieri regionali Barracciu F. - Corrias A. - Caligaris M.G. - Cerina
G. - Cocco M. - Lanzi P. - Lombardo C. - Sanna S. il 15 novembre 2005.
Abbinata alla la P.L. 184 il 12 giugno 2007.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 359 del 2 agosto 2007.
Trasformata nella legge regionale n. 8 del 7 agosto 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 26 dell’11 agosto 2007.
La proposta di legge intende rafforzare il sistema di tutela e di protezione delle donne
adottando una serie di iniziative volte a contrastare la violenza, i maltrattamenti e le molestie
subiti in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.
A tal fine è prevista l’istituzione, in ogni provincia, di centri antiviolenza e case di accoglienza gestiti attraverso convenzioni con enti, associazioni di volontariato e ONLUS, che offrano gratuitamente ospitalità e servizi a donne che hanno subito violenze. La proposta prevede,
149
inoltre, il finanziamento di progetti antiviolenza presentati da enti locali singoli o associati e/o
da associazioni femminili operanti nella Regione che abbiano maturato specifiche esperienze e
competenze sul tema della violenza contro le donne.
Ulteriori norme riguardano la concessione di contributi e il regime dei finanziamenti.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 185 con la proposta di legge n. 184
approvando un testo unificato che è stato approvato dall’Assemblea senza apportarvi alcuna
modifica.
186 - DISCIPLINA NEL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA GESTIONE
DELLE RISORSE IDRICHE.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanciu F. - Cuccu F.I. - Murgioni E. - La Spisa G. Ladu S. - Diana M. - Pili M. il 15 novembre 2005
Abbinata al D.L. 153 il 17 novembre 2005.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 252 del 30 novembre 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 41 del 14 dicembre 2006.
La proposta di legge è finalizzata a dotare la Sardegna di uno strumento legislativo che
adegui la normativa della Regione a quella più recente, con particolare riferimento alla normativa nazionale relativa alla tutela del suolo e delle acque. Infatti la proposta di legge parte dalla
necessità di un indifferibile intervento sull’assetto idrogeologico della Sardegna avviando una
complessiva azione politica di tutela e ripristino ambientale.
In tale ottica la proposta di legge attribuisce alla Regione, all’Autorità di bacino, agli enti
dipendenti e ai consorzi di bonifica la competenza a esercitare - nell’ambito a essi specificamente assegnato - e ad assumere tutte le azioni necessarie per assicurare il conseguimento degli
obiettivi di tutela idrogeologica contenuti nella legge 18 maggio 1989, n. 183. Nel ripartire le
varie competenze, per quanto attiene al livello regionale, la proposta di legge assegna al Consiglio regionale la competenza ad approvare gli indirizzi in materia di adozione degli strumenti
di pianificazione e programmazione in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento
al Piano di bacino e a eventuali piani di sub bacino, di usi multisettoriali delle acque, di regolazione dei servizi idrici e definizione del costo dell’acqua grezza.
La proposta di legge, inoltre, istituisce l’Autorità di bacino regionale, unica per l’intero
territorio regionale, avente personalità giuridica pubblica e dotata di autonomia amministrativa,
contabile e patrimoniale. Sono istituiti anche i suoi organi: il comitato istituzionale, il comitato
tecnico, il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa. Particolarmente significativo è
il ruolo del comitato istituzionale, vero motore del settore. Esso, infatti, composto da tre rappresentanti nominati dalla Giunta regionale, tre rappresentanti eletti dal Consiglio regionale con
voto limitato a due, dai Presidenti delle province, dai rappresentanti dei consorzi di bonifica e
dal presidente dell’Autorità di bacino, svolge le principali funzioni quali:
150
a) definizione dei criteri per l’elaborazione, adozione e approvazione del Piano di bacino e
degli eventuali piani stralcio e adozione dei loro programmi d’intervento e controllo della
loro attuazione;
b) nomina del segretario generale e dei componenti del Comitato scientifico dell’Autorità di
bacino;
c) approvazione dei regolamenti amministrativi e di contabilità;
d) approvazione del programma finanziario annuale.
Per quanto riguarda la composizione del comitato tecnico - organo consultivo caratterizzato da una forte valenza tecnica - spicca la nomina di cinque esperti eletti da Consiglio
regionale; per quanto attiene al segretario generale - scelto tra soggetti aventi spiccate e comprovate conoscenze tecniche di settore - è previsto che resti in carica per cinque anni, è il
vero motore dell’azione amministrativa dell’Autorità di bacino ed è supportato dalla segreteria
tecnico-operativa. Tra i numerosi compiti che la proposta di legge assegna a tale organismo è di
particolare importanza quello relativo all’elaborazione del Piano di bacino e quello relativo alla
predisposizione di tutti gli atti di pianificazione e programmazione di competenza dell’Autorità
di bacino.
Per quanto riguarda gli strumenti di programmazione e pianificazione, la proposta di
legge assegna particolare rilievo al Piano di bacino e ai programmi triennali di attuazione.
Il Piano di bacino è definito lo strumento tecnico operativo di programmazione degli
interventi di conservazione del suolo e di corretto utilizzo delle acque, ha rilievo di piano territoriale di settore, può essere adottato e approvato anche per sotto bacini e può contenere norme
di salvaguardia immediatamente operative. Per quanto attiene alla procedura, la proposta di
legge stabilisce che il procedimento di formazione del Piano di bacino è avviato dal Comitato
istituzionale che individua gli obiettivi generali e specifici da perseguire e il quadro conoscitivo
di riferimento. Sulla base di tali indicazioni, la proposta di legge prevede che il piano venga
predisposto dal comitato tecnico e, previa una puntuale procedura di consultazione, sia approvato dal Comitato istituzionale.
Infine la proposta di legge prevede che i Piani di bacino siano attuati mediante programmi triennali di intervento, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, adottati dal comitato
istituzionale e approvati dal Consiglio regionale.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 186 con il disegno di legge n. 153
approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia al disegno di legge
n. 153.
187 - ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELL’OASI DI TEPILORA.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, Dessì A. il 22 novembre 2005.
Decaduto per fine legislatura.
151
Il disegno di legge si propone di istituire il Parco naturale regionale dell’Oasi di Tepilora, all’interno del territorio del Comune di Bitti. La gestione del parco è affidata all’Ente parco,
ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale e gestionale.
Tra gli organi del parco, assume particolare rilievo il ruolo che il disegno di legge attribuisce
alla comunità del parco, cui compete la funzione di definire le linee guida e adottare i piani e i
programmi fondamentali dell’ente. Il Piano del parco, il Piano faunistico e degli habitat naturali
e il Programma di sviluppo economico e sociale costituiscono gli strumenti di pianificazione
e programmazione del parco. Il Piano del parco è lo strumento di pianificazione urbanistica e
territoriale, e comprende l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in differenti aree.
La previsione del Piano faunistico e degli habitat naturali consente di perseguire l’obiettivo di tutela e di conservazione delle peculiari risorse ambientali del parco, attraverso la realizzazione del quadro conoscitivo, la valutazione dello stato delle risorse e la strategia gestionale
delle stesse.
Il Programma di sviluppo economico e sociale è finalizzato a correlare l’obiettivo fondamentale di tutela e di conservazione delle risorse naturali e ambientali del parco con le esigenze
di valorizzazione e di promozione dello sviluppo economico.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
188 - NORME IN MATERIA DI DIRITTI DEI GIOVANI E DELLE GIOVANI IN SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna Franco - Marrocu S. - Barracciu F. - Calledda A.I. - Cherchi S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Lai S. - Mattana S. - Orrù
G.B. - Pacifico N. - Pirisi G.M. - Sanna A. il 23 novembre 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, integrando la disciplina contenuta nella legge regionale n. 11 del
15 aprile 1999 (Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani), mira a introdurre
nel corpo legislativo regionale strumenti decisionali più moderni a sostegno della piena ed effettiva partecipazione dei giovani alle scelte economiche, sociali e culturali riguardanti la loro
condizione.
A tal fine la Regione sarda individua quali ambiti prioritari d’intervento: la famiglia,
l’ambiente delle relazioni esterne, i contesti scolastici, educativi e lavorativi (articolo 4).
Più in particolare, il provvedimento promuove le forme di cooperazione nazionale e
transnazionale, incentivando la presenza dei giovani nei progetti destinati alla pace, alla solidarietà e ai diritti umani (articolo 5).
Nell’articolo 6, inoltre, viene riconosciuto un ruolo decisivo alla promozione culturale,
anche con interventi che garantiscono la prosecuzione degli studi oltre il momento scolastico.
Di grande rilievo, infine, è la previsione dell’istituzione, presso la presidenza della Giunta regionale, del Forum regionale dei giovani (articolo 10) e del Servizio delle politiche giova-
152
nili (articolo 11). Si tratta di due organismi, composti dai rappresentanti delle forze giovanili
organizzate in associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento attraverso una procedura
stabilita in un apposito regolamento, cui è attribuito un ruolo propositivo e consultivo, nei
confronti del Consiglio e della Giunta regionale, in ordine ai provvedimenti concernenti le
politiche giovanili.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
189 - PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI CONSULENZE A PERSONE ESTRANEE
ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Floris M. - Cherchi O.S.G. il 28 novembre 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge disciplina la procedura per l’affidamento di consulenze a soggetti
estranei all’Amministrazione regionale secondo criteri volti a garantire la trasparenza quali il
requisito della professionalità, il limite di durata dell’attività di consulenza, il coinvolgimento
delle Commissioni consiliari per le consulenze che comportino oneri superiori a 50.000 euro.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
190 - LEGGE PER CAGLIARI.
Presentata dai Consiglieri regionali Vargiu P. - Pisano F.S. il 29 novembre 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede un insieme di progetti di intervento che hanno la finalità
di riqualificare l’area urbana di Cagliari quale capitale della Sardegna e realtà trainante per la
cultura e l’economia dell’intera isola. I progetti, in particolare, sono volti a riqualificare la zona
urbana, il centro storico, il porto, i parchi urbani, il sistema turistico e culturale. La proposta
disciplina inoltre la composizione degli organi e lo svolgimento delle procedure per la realizzazione di tali interventi.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
191 - TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AGROBIODI­VER­SITÀ
E DELLA BIODIVERSITÀ VEGETALE DELLA SARDEGNA.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma
agro-pastorale, Foddis F. il 9 dicembre 2005.
Decaduto per fine legislatura.
153
Il disegno di legge si propone di tutelare la biodiversità vegetale e l’agrobiodiversità del
territorio regionale sotto il profilo economico, scientifico, culturale e ambientale; a tal fine la
Regione favorisce le iniziative pubbliche e private dirette a preservare le risorse genetiche e a
diffonderne la conoscenza e svolge direttamente iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione
di tali risorse. Il disegno di legge prevede la predisposizione, presso l’Assessorato all’agricoltura, di appositi repertori regionali presso i quali iscrivere le risorse genetiche e l’istituzione
della Banca regionale del germoplasma, al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione
ex situ, delle razze e varietà locali.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
192 - ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE DI ASSISTENZA TECNICA IN
AGRICOLTURA “LAORE”.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma
agro-pastorale, Foddis F. di concerto con l’Assessore degli affari generali, personale e
riforma della Regione, Dadea M. il 9 dicembre 2005.
Abbinato al D.L. 193 e alle PP.LL. 233 e 235 il 21 giugno 2006.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 224 del 3 agosto 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 13 dell’8 agosto 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 27 del 18 agosto 2006.
Il disegno di legge istituisce l’Agenzia regionale LAORE quale struttura tecnico-operativa della Regione per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e rurale. L’Agenzia subentra nelle funzioni di assistenza tecnica svolte dall’ERSAT Sardegna, dal Consorzio
interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro, dal Consorzio provinciale per
la frutticoltura di Sassari e dall’Istituto di incremento ippico della Sardegna. Il disegno di legge
prevede che l’Agenzia LAORE sia dotata di autonomia finanziaria, organizzativa e gestionale
e sia sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale. Il disegno di
legge prevede, in concomitanza con la sua entrata in vigore, la soppressione dell’ERSAT e il
subentro dell’Agenzia nei rapporti giuridici pendenti.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 192 con il disegno di legge n. 193 e
con le proposte di legge n. 233 e n. 235 e ha approvato un testo unificato.
Il testo unificato si propone di riordinare le modalità di svolgimento delle funzioni regionali in materia di agricoltura. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo al fine di promuovere lo sviluppo del sistema agricolo e agro-pastorale.
Viene creata la Consulta agricola, con compiti consultivi e di supporto alla Giunta regionale. Il
testo unificato istituisce le seguenti agenzie:
- l’Agenzia per la ricerca in agricoltura, denominata AGRIS Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nelle filiere agricole, agroindustriale e forestale, alla quale vengono attribuite le funzioni di ricerca e le attività svolte
da ERA Sardegna, ente istituito con la legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, e dai consorzi
154
per la frutticoltura, che sono soppressi;
- l’Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e rurale,
denominata LAORE, quale struttura tecnico-operativa della Regione per l’attuazione dei
programmi regionali in campo agricolo e rurale, che subentra nell’esercizio delle funzioni
di assistenza tecnica svolte dall’ERSAT Sardegna e nelle funzioni svolte dall’Istituto di
incremento ippico della Sardegna, che sono soppressi;
- l’Agenzia regionale sarda per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura, denominata ARGEA Sardegna, alla quale sono attribuite le funzioni di organismo pagatore degli
aiuti previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali.
Il testo unificato dispone che le agenzie istituite hanno personalità giuridica di diritto
pubblico, sono dotate di autonomia finanziaria, gestionale e amministrativa e sono sottoposte
all’indirizzo e al controllo della Giunta regionale. Assume particolare rilievo, all’interno di
ciascuna Agenzia, la figura del direttore generale, che ha la rappresentanza legale dell’Agenzia,
dirige e coordina tutte le attività svolte e deve soddisfare requisiti di elevata professionalità
tecnica. Vengono istituiti, inoltre, il Comitato di coordinamento tecnico e programmatico delle
agenzie, con funzioni di indirizzo e coordinamento, e il Comitato interassessoriale, avente il
compito di coordinare l’attività dei vari assessorati coinvolti nelle fasi di attuazione della legge.
L’Assemblea ha approvato il testo unificato senza sostanziali modifiche.
193 - ISTITUZIONE DELL’AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA DELLA
REGIONE SARDEGNA AGRIS.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma
agro-pastorale, Foddis F., di concerto con l’Assessore degli affari generali, personale e
riforma della Regione, Dadea M. il 9 dicembre 2005.
Abbinato al D.L. 192 e alle PP.LL. 233 e 235 il 21 giugno 2006.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 224 del 3 agosto 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 13 dell’8 agosto 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 27 del 18 agosto 2006.
Il disegno di legge istituisce l’Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Sardegna, denominata AGRIS, quale struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica nei settori agricolo, agro-industriale, ittico, forestale e venatorio. L’Agenzia subentra nelle
funzioni di ricerca svolte dall’ERA Sardegna. Il disegno di legge prevede che l’Agenzia AGRIS
sia dotata di autonomia finanziaria, organizzativa e gestionale e sia sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale. Gli organi dell’Agenzia sono il direttore
generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Sulla base delle direttive della Giunta
regionale l’AGRIS predispone un programma di attività che definisce gli obiettivi, le priorità e
le risorse necessarie alla loro realizzazione. Il disegno di legge prevede, in concomitanza con la
sua entrata in vigore, la soppressione dell’ERA Sardegna e il subentro dell’Agenzia nei rapporti
155
giuridici pendenti.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 193 con il disegno di legge n. 192 e
con le proposte di legge n. 233 e n. 235 e ha approvato un testo unificato per il cui contenuto e
successivo iter si rinvia al disegno di legge n. 192.
194 - ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE ARCI.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, Dessì A. il 9 dicembre 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge si propone di istituire il Parco naturale regionale del Monte Arci. La
gestione del parco è affidata all’Ente parco, ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale e gestionale. Tra gli organi del parco, assume particolare rilievo
il ruolo che il disegno di legge attribuisce alla comunità del parco, cui viene attribuita la funzione di definire le linee guida e adottare i piani e i programmi fondamentali dell’ente. Il Piano
del parco, il Piano faunistico e degli habitat naturali e il Programma di sviluppo economico e
sociale costituiscono gli strumenti di pianificazione e programmazione del parco. Il Piano del
parco è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale e comprende l’organizzazione
generale del territorio e la sua articolazione in differenti aree. La previsione del Piano faunistico
e degli habitat naturali consente di perseguire l’obiettivo di tutela e di conservazione delle peculiari risorse ambientali del parco. Il Programma di sviluppo economico e sociale è finalizzato
a correlare l’obiettivo di tutela e di conservazione delle risorse naturali e ambientali del parco
con le esigenze di valorizzazione e di promozione dello sviluppo economico.
Il disegno legge non è stato esitato dalla Commissione.
195 - ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE FORESTE DI GUTTURU MANNU.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, Dessì A. il 9 dicembre 2005.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge si propone di istituire il Parco naturale regionale delle foreste di Gutturu Mannu. La gestione del parco è affidata all’Ente parco, ente di diritto pubblico, dotato di
personalità giuridica e autonomia patrimoniale e gestionale. Tra gli organi del parco, assume
particolare rilievo il ruolo che il disegno di legge attribuisce alla comunità del parco, cui viene
assegnata la funzione di definire le linee guida e adottare i piani e i programmi fondamentali
dell’ente. Il Piano del parco, il Piano faunistico e degli habitat naturali e il Programma di svi-
156
luppo economico e sociale costituiscono gli strumenti di pianificazione e programmazione del
parco. Il Piano del parco è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale, e comprende
l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in differenti aree. La previsione
del Piano faunistico e degli habitat naturali consente di perseguire l’obiettivo di tutela e di conservazione delle peculiari risorse ambientali del parco. Il Programma di sviluppo economico e
sociale è finalizzato a correlare l’obiettivo di conservazione delle risorse naturali e ambientali
del parco con le esigenze di sviluppo economico.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
196 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L’ANNO 2006.
Presentata dai Consiglieri regionali Floris M. - Ladu S. - Artizzu I. - Cassano G.R. Rassu N. - Cherchi O.S.G. - Amadu S. il 15 dicembre 2005.
Non approvata dalla Commissione nella seduta del 20 dicembre 2005.
La proposta di legge autorizza la Giunta regionale a esercitare provvisoriamente e fino
a quando sia approvato con legge, comunque non oltre il 28 febbraio 2006, il bilancio della
Regione per l’anno 2006, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali
note di variazione, le disposizioni e le modalità previste dalla legge regionale 21 aprile 2005,
n. 8, ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative di stanziamenti
determinati da specifiche disposizioni normative.
La proposta di legge non è stata approvata dalla Commissione.
197 - NORME PER L’ISTITUZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO REGIONALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Cocco M. - Bruno M. - Lai S. - Masia P. - Cerina
G. - Pisu I.P. - Amadu S. - Biancu A. - Balia G. - Caligaris M.G. - Cugini R. - Fadda G.
- Frau A. - Ibba R. - Licheri P.A. - Marracini S. - Pinna S. - Porcu A. - Secci E. - Sanna
M. - Sanna Francesco - Sanna S. - Sanjust C. il 14 dicembre 2005.
Abbinata alle PP.LL. 8 e 172 il 14 giugno 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 361 del 1º ottobre 2007.
Trasformata nella legge regionale n. 10 del 17 ottobre 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 34 del 29 ottobre 2007.
La proposta di legge detta norme per l’istituzione e la valorizzazione del servizio civile volontario regionale, quale strumento per l’educazione dei giovani ai valori della giustizia sociale e
della solidarietà e come strumento per il progresso materiale e spirituale della società, nell’ambito
157
di un ordinamento internazionale ispirato alla pace e alla giustizia fra le nazioni.
Per la realizzazione delle finalità, dei principi e degli obiettivi sopraesposti la proposta
prevede l’istituzione:
- dell’Ufficio regionale per il servizio civile, con sede presso la Presidenza della Giunta regionale, con funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza in materia, oltre che di cura
dell’organizzazione, dell’attuazione e dello svolgimento del servizio in tutto il territorio regionale sardo;
- della Consulta regionale per il servizio civile quale organo consultivo della Presidenza della
Giunta e dell’Ufficio regionale per il servizio civile;
- della Conferenza regionale degli enti di servizio civile convocata almeno tre volte all’anno
dalla Regione quale sede di confronto, valutazione e approfondimento sui temi del servizio
civile, anche al fine di acquisire elementi utili alla definizione del documento di programmazione regionale in materia;
- dell’Albo regionale degli enti e delle organizzazioni per il servizio civile cui devono iscriversi
gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano presentare progetti di servizio
civile regionale;
- della banca dati e del sistema informativo regionale al fine di implementare i dati necessari
a definire e migliorare l’attività di programmazione del servizio civile e al fine di attivare un
processo di comunicazione e informazione sulle tematiche oggetto della proposta;
- degli organismi provinciali di coordinamento e rappresentanza degli enti di servizio civile in
forma di associazione al fine di garantire il necessario collegamento tra le risorse disponibili
per il servizio civile e i bisogni territoriali.
Allo scopo di far fronte agli oneri finanziari, la proposta istituisce, presso la Presidenza della
Giunta regionale, il Fondo regionale per il servizio civile.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 197 con le proposte di legge n. 8 e n. 172
approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia alla proposta di legge n. 8.
198 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L’ANNO 2006 E CONSERVAZIONE A RESIDUI.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 19 dicembre 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 155 del 21 dicembre 2005.
Trasformato nella legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2005.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 39 del 29 dicembre 2005.
Il disegno di legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2006 fino al 28 febbraio 2006, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, le
eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale
21 aprile 2005, n. 8, a esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative di
158
stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative. Il provvedimento reca nome per
la conservazione di somme sul conto dei residui.
La Commissione ha esitato il disegno di legge che successivamente è stato approvato
dall’Assemblea senza alcuna modifica.
199 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2006).
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 3 gennaio 2006.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 169 del 17 febbraio 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 7 - Suppl. ord. n. 1 - del 1º marzo 2006.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 4 luglio 2007.
Il disegno di legge finanziaria per l’anno 2006 reca importanti disposizioni a favore
degli enti locali, in materia di ambiente, caccia e pesca, agricoltura, opere pubbliche, sistema
industriale, lavoro, istruzione, spettacolo, cultura e sport, sanità e assistenza sociale, trasporti e
personale dell’Amministrazione regionale.
La Commissione ha esitato il disegno di legge apportandovi significative modifiche,
tra le quali ha particolare rilievo l’autorizzazione di spesa, nell’anno 2006, di euro 66.000.000
per il completamento di interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico che
risultano incompiuti e a rischio di degrado.
Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall’Assemblea nel testo esitato
dalla Commissione.
200 - BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE
PER GLI ANNI 2006-2008.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 3 gennaio 2006.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 169 del 17 febbraio 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 2 del 24 febbraio 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 7 - Suppl. ord. n. 2 - del 1º marzo 2006.
Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e
porta una previsione di entrata e di spesa pari a euro 9.502.984.000, euro 5.094.221.000, euro
159
5.151.698.000 rispettivamente per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
La Commissione ha esitato il disegno di legge con modifiche, tra le quali ha particolare
rilievo la rideterminazione in euro 9.499.928.00 della previsione di entrata e di spesa per l’anno
2006.
Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall’Assemblea con ulteriori
modifiche riguardanti la rideterminazione degli importi globali in euro 9.515.778.000, euro
5.097.765.000, euro 5.155.242.000 rispettivamente per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
201 - ISTITUZIONE DEI PARCHI NATURALI REGIONALI DELL’OASI DI TEPILORA,
DELLE FORESTE DI GUTTURU MANNU E DEL MONTE ARCI.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 3 gennaio 2006.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge si propone di istituire i Parchi naturali regionali dell’Oasi di Tepilora,
delle Foreste di Gutturu Mannu e del Monte Arci. La gestione dei parchi è affidata a enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica e autonomia patrimoniale e gestionale, denominati
Enti parco. Tra gli organi dell’Ente parco assume particolare rilievo la Comunità del parco, a
cui compete definire le linee guida e adottare i piani e i programmi fondamentali dell’Ente, oltre
a svolgere funzioni propositive e consultive. Lo statuto dell’Ente deve disciplinare nel dettaglio
le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, dettare i criteri generali in materia
di organizzazione interna e di gestione, nonché prevedere la costituzione e il funzionamento di
organi di consulenza tecnico-scientifica e di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, economica e sociale. Il disegno di legge attribuisce all’Ente
parco una potestà regolamentare generale per tutto ciò che attiene all’organizzazione interna
dell’Ente. Il Piano del parco, Il Piano faunistico e degli habitat naturali e il Programma di sviluppo economico e sociale costituiscono gli strumenti di pianificazione e programmazione del
parco. Viene riconosciuto un ruolo di rilievo all’Ente foreste della Sardegna, che partecipa al
governo del parco e fornisce la necessaria assistenza tecnica.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
202 - TUTELA DELLA SALUTE E RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA
SARDEGNA.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F., di concerto con l’Assessore
dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale, Dirindin N. il 3 gennaio 2006.
Abbinato alle PP.LL. 45, 53, 68 il 19 gennaio 2006 e alla P.L. 211 il 22 febbraio 2006.
160
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 211 del 21 luglio 2006.
Trasformato in legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 26 dell’8 agosto 2006.
Il disegno di legge intende adeguare il Servizio Sanitario Regionale della Sardegna
(SSR) sia alla riforma del Servizio Sanitario Nazionale introdotta con il decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229 (Modifica del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni), sia alla successiva revisione costituzionale del titolo V della Costituzione introdotta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
A tal fine, dopo aver dettato i principi di sistema e organizzativi del SSR, il disegno di
legge disciplina, in conformità alle modifiche attuate in sede nazionale, l’organizzazione delle
aziende sanitarie, prevedendone organi, compiti e funzioni. Specifiche disposizioni sono dettate
riguardo alla programmazione regionale e locale e ai rapporti tra Regione e Aziende sanitarie.
Il disegno di legge prevede anche l’istituzione dell’Agenzia regionale della sanità, organismo tecnico-scientifico di supporto all’Assessorato dell’igiene, sanità e assistenza sociale.
Ulteriori disposizioni attengono al regime dei controlli, al sistema contabile e alla formazione
tecnico-professionale e gestionale della dirigenza e del restante personale del SSR.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 202 con le proposte di legge n. 45,
n. 53, n. 68 e n. 211. É stato quindi esitato un testo unificato che l’Assemblea ha approvato
apportando alcune modifiche, tra le quali:
a) la possibilità per la Regione di avvalersi del nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli
accreditamenti nell’espletamento dell’attività istruttoria relativa alla verifica di compatibilità
delle nuove strutture sanitarie;
b) alcune modifiche e precisazioni all’articolo 10 concernente il direttore generale, il direttore
sanitario e direttore amministrativo;
c) la precisazione dei requisiti necessari per la nomina del direttore dei servizi socio sanitari;
d) l’introduzione della possibilità per il direttore di distretto di avvalersi di un ufficio
di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure
professionali operanti nei servizi distrettuali;
e) alcune precisazioni per quanto concerne il sistema di contabilità economico patrimoniale
delle aziende sanitarie;
f) l’introduzione di una norma transitoria che disciplina i rapporti sorti nella vigenza della
precedente normativa.
203 - RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio Pigliaru F. il 3 gennaio 2006.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 254 del 6 dicembre 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 20 del 18 dicembre 2006.
161
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 42 del 23 dicembre 2006.
Il disegno di legge disciplina alcune attività professionali turistiche di accompagnamento e di servizio, nonché la figura del direttore dell’agenzia di viaggi. Il disegno di legge prevede
titoli, requisiti e disciplina transitoria per l’accesso alle anzidette figure professionali turistiche.
La Commissione ha mantenuto l’impostazione generale del disegno di legge modificando tuttavia la disciplina del percorso formativo, di accertamento e abilitativo per gli aspiranti
alle professioni turistiche.
Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall’Assemblea che ha apportato
alcune modifiche non sostanziali al testo esitato della Commissione.
204 - NUOVE NORME PER L’USO DEL TERRITORIO REGIONALE.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 3 gennaio 2006.
Abbinato alla PP.LL. 11 e 290 il 12 marzo 2008.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge ha lo scopo di aggiornare e innovare la disciplina urbanistica della
Sardegna risalente alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45. La modifica del titolo V della
Costituzione impone infatti una diversa sinergia fra i soggetti della pianificazione territoriale
atta a concretare e a rispettare i nuovi principi della tutela e della valorizzazione paesaggisticoambientale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani), inoltre la redazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 25 novembre 2004, n.
8 ha reso urgente l’adozione di nuove norme per il governo del territorio. A tal fine il disegno
di legge prevede strumenti che valorizzano il principio di copianificazione e di massimo coinvolgimento degli enti locali territoriali e di tutti i soggetti e associazioni costituiti per la tutela
degli interessi diffusi e, per altro verso, adegua gli strumenti operativi e i livelli della pianificazione territoriale a più precisi obiettivi di conservazione, ristrutturazione e trasformazione dei
contesti territoriali.
Il disegno di legge disciplina la costituzione della Conferenza unificata della pianificazione (CUP), istituita in via permanente a cui partecipano Regione, province e comuni, quale
organismo atto a coordinare le scelte di pianificazione strategica e le politiche di recupero e
riqualificazione paesaggistica. Il disegno di legge riformula i vari livelli della pianificazione
nei quali trovano spazio nuovi strumenti operativi quali i piani attuativi a regia regionale, i
programmi di conservazione e valorizzazione paesaggistica, i piani operativi di recupero e di
qualificazione territoriale; inoltre esso prevede importanti strumenti atti a concretizzare procedure di compensazione dei diversi contesti sia urbani che territoriali quali la compensazione paesaggistica e la compensazione urbanistica, strumenti utili, fra l’altro, a risanare e riconvertire
particolari porzioni di territorio di specifico valore ambientale e paesaggistico. Infine il disegno
162
di legge contiene disposizioni volte all’aggiornamento di un insieme di discipline, necessarie
per rendere la redazione di tutti gli strumenti della pianificazione sottordinata coerente con il
nuovo Piano paesaggistico regionale.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 204 con le proposte di legge n. 11 e
n. 290 approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia alla proposta
di legge n. 11.
205 - TUTELA SANITARIA E AMBIENTALE DALL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI.
Presentata dai Consiglieri regionali Pacifico N. - Marrocu S. - Barracciu F. - Calledda
A.I. - Cherchi S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Lai S. - Mattana S. - Orrù G.B. Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 5 gennaio 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è diretta a salvaguardare la salute della popolazione dagli effetti
dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Viene imposto il rispetto del
principio di giustificazione nella localizzazione di nuovi impianti e in sede di rilascio delle
autorizzazioni. É assicurato l’accesso ai dati ambientali riguardanti la materia e si stabiliscono
i criteri per l’individuazione e la definizione delle aree sensibili e la tutela dell’ambiente e del
paesaggio. É prevista la realizzazione di un catasto regionale degli elettrodotti e degli impianti
radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.
La proposta di legge introduce l’obbligo di sottoporre a verifica ambientale gli impianti
con tensione nominale superiore a 100 Kv e attribuisce alla Giunta regionale il compito di
individuare gli impianti per cui è necessaria la valutazione di impatto ambientale. È istituito il
fondo regionale per la tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici finanziato con il contributo dei gestori e dei titolari degli impianti. Viene
attribuito alla Giunta regionale il compito di stabilire le modalità, i criteri e le procedure da
seguire per la localizzazione, il risanamento e il rilascio di autorizzazione per la realizzazione
e la modifica degli impianti.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
206 - NORME PER LO SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE E DEL PROTAGONISMO
GIOVANILE.
Presentata dai Consiglieri regionali Cucca G.L. - Sanna S. - Biancu A. - Cachia C. Cocco M. - Cuccu G. - Fadda P. - Giagu G. - Manca G. - Sabatini F. - Sanna Francesco
- Secci E. - Uggias G. il 10 gennaio 2006.
Decaduta per fine legislatura.
163
La proposta di legge persegue l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle nuove generazioni,
promuovendo il protagonismo giovanile mediante il sostegno all’associazionismo, alla responsabilità civica, alla crescita culturale, umana e sociale degli adolescenti e dei giovani dai quindici ai ventinove anni.
In tale ambito, la proposta assegna alla Regione le funzioni di programmazione, finanziamento e controllo, nonché la diretta titolarità dei progetti a rilevanza regionale, mentre attribuisce agli enti locali il ruolo di promotori ed esecutori diretti dei progetti e dei programmi
relativi al territorio di competenza.
La proposta, inoltre, dopo avere indicato le modalità di erogazione dei contributi economici, prevede l’istituzione della Consulta regionale delle politiche giovanili, quale organo di
consulenza e sede di orientamento nella scelta dei soggetti da finanziare, e ne disciplina dettagliatamente la composizione e le funzioni.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
207 - MODIFICA DELL’ARTICOLO 45 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 2005.
DISPOSIZIONI SUL FONDO SPECIALE DEL VOLONTARIATO IN SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Frau A. - Atzeri G. - Barracciu F. - Cerina G. - Corda E. - Corrias A. - Davoli C. - Gessa G.L. - Fadda G. - Ibba R. - Lanzi P. - Marracini
S. - Mattana S. - Orrù G.B. - Pacifico N. - Pinna S. - Pisu I.P. - Salis A. - Scarpa L.B.
- Serra S. - Uras L. il 13 gennaio 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende rafforzare il nuovo sistema integrato dei servizi alla persona
in Sardegna, mediante una modifica dell’articolo 45 della legge regionale n. 23 del 2005, che
detta disposizioni in materia di Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato.
La modifica prevede una diversa composizione del Comitato che è ridimensionato con
la diminuzione da otto a uno dei membri eletti in rappresentanza degli enti locali della Regione. Contestualmente, sempre nel pieno rispetto della normativa nazionale, sono ridotti da sei a
quattro i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
208 - ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Balia G. - Maninchedda P.G. - Masia P. - Salis A.
- Serra G. il 16 gennaio 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge si propone di dare una prima risposta all’emergenza povertà pre-
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vedendo, a tal fine, l’istituzione di un Fondo di solidarietà sociale, alimentato con l’Imposta di
solidarietà sociale (ISS) applicata nella misura fissa del 5% ai cittadini residenti in Sardegna il
cui reddito imponibile è superiore a euro 80.000 annui e con una imposta supplementare aggiuntiva applicata nella misura del 15% a particolari categorie di persone elette o nominate in
qualità di amministratori pubblici. La proposta disciplina il procedimento per l’accertamento e
l’applicazione della correlativa sanzione in caso d’inottemperanza.
La proposta prevede, infine, che le risorse confluite nel Fondo siano trasferite ai comuni
che devono predisporre un apposito regolamento e utilizzare le risorse unicamente per l’espletamento di funzioni socio-assistenziali a favore delle famiglie o dei singoli in stato di bisogno,
parallelamente - ma distintamente - rispetto alle altre iniziative a essi attribuite dalla legge o a
essi delegate.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
209 - RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AREE INDUSTRIALI.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’industria Rau C. il
17 gennaio 2006.
Abbinato alle PP.LL. 162 e 163 il 28 marzo 2007.
Ritirato dal proponente il 28 novembre 2007 e sostituito dalla proposta di legge n. 305.
Si rinvia alla proposta di legge n. 305.
210 - ANTICIPAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO A TUTELA DEL
MINORE.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanjust C. - Pisu I.P. - Caligaris M.G. - Fadda P. Amadu S. - Sanna S. - Floris V. - Cerina G. - Cassano G.R. il 17 gennaio 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende realizzare un intervento organico a sostegno dei minori affidati a genitori separati o divorziati che non riescono a ottenere quanto imposto all’altro genitore
a titolo di mantenimento, sia in sede di provvedimenti temporanei e urgenti che di sentenza.
A tal fine la proposta disciplina l’erogazione anticipata delle somme destinate al mantenimento del minore, prevedendo i presupposti e i titolari del diritto, l’ammontare della prestazione e il procedimento amministrativo per l’attribuzione dell’anticipo; è prevista, infine, la
delega ai comuni delle funzioni amministrative previste dalla legge e l’istituzione, presso gli
uffici dell’Assessorato regionale dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale, di un Comitato
regionale di vigilanza composto da sette membri, nominati dal Consiglio regionale, con il compito di coordinare gli interventi oggetto della legge.
165
La proposta di legge è stata esaminata congiuntamente dalla Settima e dalla Seconda
Commissione
La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.
211 - ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE DELLA SANITÀ.
Presentata dai Consiglieri regionali Oppi G. - Capelli R. - La Spisa G. - Diana M. Ladu S. il 19 gennaio 2006.
Abbinata alle PP.LL. 45, 53 e 68 e al D.L. 202 il 22 febbraio 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 211 del 21 luglio 2006.
Trasformata in legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 26 dell’8 agosto 2006.
La proposta di legge prevede l’istituzione dell’Agenzia regionale della sanità quale organo tecnico della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica amministrativa, contabile e gestionale nel rispetto degli indirizzi e delle direttive
impartite dalla Giunta e nei limiti del finanziamento assegnato.
La proposta definisce le funzioni di supporto tecnico scientifico che l’Agenzia espleta
nei confronti dell’Assessorato dell’igiene e sanità dell’assistenza sociale e ne delinea le singole
specifiche attività svolte anche in favore di altri soggetti pubblici e privati. Si prevede inoltre
di attribuire all’Agenzia le funzioni e il personale dell’Osservatorio epidemiologico regionale
in ragione dell’identità dei compiti assegnati. La responsabilità amministrativa e gestionale
dell’Agenzia è affidata a un direttore nominato con criteri che contemplino una qualificazione
scientifica nelle materie di competenza oltre a una accertata esperienza dirigenziale.
L’organizzazione interna prevede una struttura adeguata agli obiettivi di funzionalità e
dinamismo nell’espletamento dei compiti affidati.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 211 con le proposte di legge n. 45,
n. 53, n. 68 e con il disegno di legge n. 202 approvando un testo unificato per il cui contenuto
e successivo iter si rinvia al disegno di legge n. 202.
212 - NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA
URBANA.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore degli enti locali Sanna
G.V. il 25 gennaio 2006.
Abbinato alla P.L. 132 il 28 giugno 2007.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 359 del 2 agosto 2007.
Trasformato nella legge regionale n. 9 del 22 agosto 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 28 del 31 agosto 2007.
166
Il disegno di legge ricollega la materia della polizia locale (spettante alla competenza
primaria della Regione sarda) al più ampio ambito della sicurezza e dell’ordine pubblico, della
vivibilità e della convivenza civile (aspetti che includono, tra gli altri, i temi della sicurezza
stradale e ambientale, della mediazione dei conflitti etnici, della riqualificazione urbana) nel
rispetto delle competenze statali. Esso inoltre disciplina aspetti attinenti all’organizzazione e
al ruolo dei corpi e degli addetti di polizia locale e alle funzioni di indirizzo e coordinamento
della polizia locale nel rispetto della potestà regolamentare degli enti locali. Il disegno di legge
contiene 19 articoli ed è diviso in cinque capi. Il capo I contiene principi generali sull’esercizio
delle funzioni di polizia locale da parte dei comuni singoli o associati e delle province; il capo II
definisce il riparto di compiti e funzioni spettanti alla Regione e agli enti locali nel rispetto del
principio di sussidiarietà e prossimità; il capo III prevede l’istituzione del Comitato regionale
per la sicurezza; il capo IV disciplina il procedimento per l’approvazione di un programma
integrato di interventi per lo sviluppo e il finanziamento delle politiche in materia di polizia
locale; nel capo V vengono definiti i compiti della polizia locale e le modalità di interazione tra
Regione, enti locali e Stato al fine di garantire un esercizio coordinato delle funzioni di pubblica sicurezza. Il disegno di legge demanda inoltre ai regolamenti degli enti locali la disciplina
dell’organizzazione e dell’attività del personale di polizia locale.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 212 con la proposta di legge n. 132,
approvando un testo unificato che si articola in tre capi.
Il capo I riguarda i soggetti e le funzioni di polizia locale e include aspetti contenuti nei
capi I, II, III e IV del testo presentato dalla Giunta. L’articolo 1 ribadisce l’inclusione delle attività della polizia locale in un sistema integrato di sicurezza e prevede la partecipazione della
polizia locale e delle associazioni di volontariato alle attività di protezione civile nel rispetto
delle competenze stabilite per la Regione e per gli enti locali dalla legge regionale 12 giugno
2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali). Negli articoli successivi vengono definite le funzioni attribuite alla Regione (funzione di indirizzo e controllo, di promozione
dell’esercizio associato delle funzioni, di programmazione degli interventi in materia di sicurezza, di supporto agli enti locali, di ricerca e formazione professionale) e le funzioni attribuite
alle province e ai comuni. Rispetto al testo originario, nel testo approvato dalla Commissione
vengono indicati i riferimenti normativi delle fonti regionali cui attenersi per avviare le procedure concertative (pareri del Consiglio delle autonomie locali, ecc.) e per definire il riparto
di competenze tra la Regione e gli enti locali. Il testo approvato dalla Commissione prevede
inoltre un coinvolgimento della polizia locale (oltre che nell’ambito dell’ordine pubblico e della sicurezza come già previsto nel testo presentato dalla Giunta) nell’ambito della protezione
civile. Esso inoltre disciplina la Conferenza regionale per la sicurezza (articolo 5) e istituisce il
Comitato tecnico consultivo in luogo del Comitato regionale per la sicurezza previsto dal testo
della Giunta. Il nuovo organo previsto dal testo della Commissione è presieduto dal dirigente
della struttura regionale competente in materia di polizia locale e non dal Presidente della
Regione o da un Assessore da lui delegato (come invece prevedeva il testo della Giunta in
riferimento al Comitato regionale per la sicurezza). Rispetto a quanto previsto per l’originario
Comitato regionale per la sicurezza, per il Comitato tecnico consultivo è stata prevista una
167
composizione diversa (non è stata prevista, ad esempio, la presenza dei sindaci, dei Presidenti
delle rovince, del Prefetto). Nel testo della Commissione, inoltre, il compito del Comitato viene
ricondotto alla sola funzione consultiva (attraverso la specificazione dettagliata degli atti su cui
deve esprimere parere obbligatorio) mentre non viene prevista la funzione di programmazione
e coordinamento delle attività relative alle politiche della sicurezza (contemplata nel testo della
Giunta). La disciplina del sistema integrato di sicurezza (che prevede un programma biennale
di intervanti nel campo della sicurezza) approvata dalla Commissione non si discosta sostanzialmente dal testo della Giunta. Il testo approvato dalla Commissione, invece, non prevede la
disciplina dei progetti locali integrati che il testo presentato dalla Giunta rimette all’iniziativa
dei comuni e delle province al fine di realizzare, in sinergia con la Regione, più alti livelli di
sicurezza urbana in coerenza con il programma biennale cui si è fatto cenno.
Il capo II contiene la disciplina dell’organizzazione e delle funzioni del servizio di polizia locale. In particolare si richiama il ruolo dei regolamenti degli enti locali che il testo
presentato dalla Giunta prevede all’articolo 2, la disciplina delle funzioni dei corpi di polizia
locale, la previsione dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia locale da parte dei
comuni in forma singola o associata, l’istituzione del Corpo di polizia comunale e provinciale,
la disciplina dei segni distintivi e delle uniformi, la delimitazione degli ambiti territoriali in
cui si svolge l’attività di polizia locale e le modalità di svolgimento dell’attività al di fuori del
territorio di competenza. Il testo della Commissione, in riferimento al capo in esame, riprende
in larga parte quanto previsto al capo V del testo presentato dalla Giunta, anche se le disposizioni approvate presentano una differente formulazione e una differente distribuzione. In questo
capo, peraltro, il testo della Commissione include l’istituzione del Corpo di polizia provinciale
che il testo presentato dalla Giunta includeva nel capo dedicato alle funzioni e ai compiti dei
soggetti istituzionali. A differenza del testo della Giunta, inoltre, il testo della Commissione
non prevede gli ambiti prioritari di intervento della polizia provinciale e specifica in modo più
puntuale le modalità di esercizio delle funzioni associate e inoltre ricollega in modo sistematico
la disciplina alle previsioni della normativa regionale sugli ambiti territoriali adeguati (legge
regionale n. 12 del 2005).
Il capo III prevede le disposizioni di carattere finanziario e le norme transitorie.
Il testo unificato approvato dalla Commissione in seguito al parere espresso dal Consiglio
delle autonomie locali è stato successivamente esaminato dall’Assemblea che lo ha approvato
senza sostanziali modifiche.
213 - ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 45 DELLA LEGGE REGIONALE 23
DICEMBRE 2005, N. 23 (SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA).
Presentata dai Consiglieri regionali La Spisa G. - Oppi G. - Capelli R. - Artizzu I. - Diana M. - Ladu S. - Vargiu P. - Contu M.I. il 26 gennaio 2006.
Decaduta per fine legislatura.
168
La proposta di legge intende modificare una parte della legge regionale 23 dicembre
2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), abrogando l’articolo 45 recante disposizioni in materia di comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
214 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE ARTISTICA E CULTURALE DELLA CASA
GRAMSCI DI GHILARZA E DELLA CASA GRAMSCI DI ALES.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisu I.P. - Uras L. - Davoli C. - Gessa G.L. - Cerina
G. - Pittalis P. - Pacifico N. - Barracciu F. - Frau A. - Cucca G.L. - Cuccu G. - Orrù
G.B. - Sabatini F. - Uggias G. - Caligaris M.G. - Salis A. - Fadda G. - Lanzi P. - Licheri
P.A. - Masia P. - Serra S. il 7 febbraio 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende sostenere finanziariamente, attraverso l’erogazione di contributi regionali, interventi di manutenzione, di conservazione, di valorizzazione e di promozione artistico-culturale delle “Case Gramsci” di Ghilarza e di Ales.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
215 - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA
N. 2004/18/CE DEL 31 MARZO 2004 E DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE FASI DEL CICLO D’APPALTO.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, Mannoni C. il 9 febbraio 2006.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 353 del 26 luglio 2007.
Trasformato nella legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 26 - Suppl. ord. n. 5 - dell’11 agosto 2007.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 3 dicembre 2008.
Il disegno di legge, in attuazione della direttiva dell’Unione europea n. 2004/18/CE del
31 marzo 2004, disciplina in modo unitario le procedure di appalto per lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria. Inoltre con esso si è ritenuto di dettare
disposizioni anche in merito alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di importo
inferiore alla soglia comunitaria e di disciplinare tutte le fasi del “ciclo dell’appalto”, dalla
progettazione al collaudo.
Il disegno di legge si inserisce nel nuovo quadro costituzionale che, dopo la riforma del
169
titolo V della Costituzione, attribuisce alle regioni un ruolo più incisivo nella formazione e
nell’attuazione del diritto comunitario; le regioni sono infatti tenute a dare immediata e autonoma attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza.
Con particolare riferimento agli appalti di lavori, nel rispetto dei principi fondamentali
della legge-quadro 11 febbraio 1994, n. 109, e in coerenza con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 482 del 1995, il disegno di legge detta disposizioni relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, approvazione, verifica e validazione dei progetti, stabilisce che
il collaudo, così come le attività di progettazione, debbano essere affidati prioritariamente ai
dipendenti della stazione appaltante; istituisce l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici (tale
organismo in realtà era stato già previsto dalla legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, con compiti
più limitati di quelli che la legge-quadro sui lavori pubblici attribuisce all’Osservatorio).
Riguardo alla qualificazione delle imprese che concorrono agli appalti di lavori, alla luce
della sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 2005 (che ha dichiarato l’inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione autonoma della Sardegna relativamente alla legge
regionale 9 agosto 2002, n. 14, che detta norme in materia di qualificazione delle imprese per
la partecipazione agli appalti di lavori pubblici), il disegno di legge ha ribadito che i soggetti
che concorrono agli appalti che si svolgono sul territorio regionale possono essere qualificati
secondo il sistema regionale (che prevede l’iscrizione all’albo regionale degli appaltatori) o,
in alternativa, secondo il sistema nazionale (attestazioni rilasciate dalle Società Organismo di
Attestazione SOA).
Oltre all’obiettivo di recepire la direttiva europea unificata e i principi della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e di disciplinare con lo stesso atto normativo tutte le fasi degli appalti
pubblici, il disegno di legge si prefigge lo scopo di procedere a uno snellimento delle procedure
di importo inferiore alle soglie comunitarie. Infatti, senza apportare radicali modifiche alla
legge-quadro, sono state previste procedure semplificate per l’affidamento di lavori di importo
inferiore a 300.000 euro e per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 130.000
euro, nel rispetto comunque dei principi di trasparenza e concorrenza; per i lavori di importo
inferiore a 1.500.000 euro è stata disciplinata, in modo più snello rispetto alla norma statale,
la licitazione privata semplificata, che consente l’espletamento della gara senza la preliminare procedura di pubblicazione del bando; e ancora, sempre per lavori al di sotto del limite di
importo di 1.500.000 euro sono state previste forme di pubblicità dei bandi di gara a livello
regionale.
Nel rispetto della giurisprudenza formatasi di recente, non sono state inserite nel disegno
di legge forme di “tutela” delle imprese che hanno sede o “collocazione operativa” nel territorio
regionale; alcune regioni, anche a statuto speciale, avevano previsto forme di tutela all’interno
di procedure semplificate, ma le relative norme sono state dichiarate illegittime, perché adottate in violazione dell’articolo 49 del trattato della Comunità europea, che vieta ogni forma di
discriminazione basata sulla cittadinanza e degli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione.
Il disegno di legge, nell’apportare modifiche alle norme di dettaglio contenute nella
legge n. 109 del 1994, disciplina:
170
- la riduzione all’uno per cento dell’importo della cauzione da presentare all’atto della gara
e, per importi inferiori a un milione e cinquecentomila euro, l’esonero dalla presentazione
della cauzione;
- la semplificazione della procedura di verifica delle eventuali offerte anomale, non essendo
richiesta la presentazione delle giustificazioni a tutti i concorrenti all’atto della gara, ma
solo a quelli le cui offerte sono risultate anomale;
- la possibilità per l’appaltatore aggiudicatario di un appalto integrato, di proporre all’amministrazione aggiudicatrice, in sede di redazione del progetto esecutivo, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, modifiche o varianti migliorative al progetto definitivo, contenute entro il limite del 5 per cento dell’importo di aggiudicazione, purché non comportino
un aumento dell’importo dei lavori, dei servizi o delle forniture posto a base di gara e che
mantengano invariati il tempo di esecuzione e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
Relativamente alla progettazione, alcune disposizioni sono finalizzate a favorire, nella
realizzazione delle opere pubbliche, il riuso dei materiali recuperabili, ma anche a perseguire
l’obiettivo di incentivare la qualità architettonica del progetto e altre valorizzano i giovani professionisti. Con la finalità di tutelare il valore culturale delle peculiarità storiche e tradizionali
del patrimonio edilizio e architettonico regionale è previsto che, per le costruzioni e per gli
interventi da realizzare siano utilizzati, per quanto possibile, con riferimento alle opere esterne,
materiali tradizionali, tipici della zona.
Il disegno di legge, inoltre, rivolge particolare attenzione alla qualità dell’opera pubblica; nel titolo VI è previsto espressamente che la Regione promuova e tuteli la qualità dell’ideazione e della realizzazione architettonica, cui si riconosce particolare rilevanza pubblica; per
raggiungere tale finalità la stessa Regione e le amministrazioni pubbliche devono perseguire
la bellezza e la qualità architettonica del progetto e delle opere, anche con riferimento agli
interventi di riqualificazione; il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi
nuovi e di recupero; l’ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico.
Una specifica disposizione prevede l’inserimento di opere d’arte negli edifici pubblici di nuova
costruzione o da ristrutturare. Il disegno di legge prevede il rinvio a una successiva norma per
l’individuazione di incentivi alla costituzione dei consorzi stabili. Alcune disposizioni del titolo
VII hanno lo scopo di promuovere la qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici che
operano nel ciclo dell’appalto.
Per quanto riguarda specificatamente l’esecuzione dei lavori pubblici, riguardo alla cosiddetta “fase interna all’amministrazione aggiudicatrice”, il disegno di legge riprende, con integrazioni e modifiche, alcune disposizioni contenute in un analogo disegno di legge presentato
nella precedente legislatura dall’allora Assessore dei lavori pubblici; tali norme riguardano: la
programmazione, i programmi di finanziamento regionale, i pareri e l’approvazione dei progetti di lavori pubblici, la figura del responsabile dei procedimento nell’ambito delle amministrazioni locali e una diversa impostazione per quanto concerne l’Amministrazione regionale e gli
enti sottoposti alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l’istituzione di un nuovo organo
con funzioni consultive anche nella fase di approvazione dei progetti, denominato Unità tecnica
regionale per i lavori pubblici, che sostituisce il Comitato tecnico-amministrativo regionale.
Al fine di perseguire una maggiore razionalizzazione sotto il profilo organizzativo, con-
171
tribuendo nel contempo a ridurre l’attuale livello di spesa, è stata prevista la soppressione
dei Comitati tecnico-amministrativi provinciali la cui attività è stata ritenuta non pienamente
rispondente, anche in termini costi-benefici, alle mutate esigenze organizzative funzionali, peculiari della nuova realtà assessoriale.
Infine il disegno di legge abroga la legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e tutte le norme
regionali non più compatibili con le disposizioni in esso contenute.
La Commissione ha approvato il disegno di legge apportandovi le seguenti modifiche:
- articolo 3: è stata introdotta una più puntuale e precisa individuazione dell’ambito di applicazione della normativa proposta;
- articolo 4: è stata introdotta una disciplina normativa, in linea con il quadro normativo regionale per quanto attiene alla procedura di approvazione del Regolamento di attuazione,
la cui predisposizione e approvazione costituisce un passaggio di fondamentale importanza
per l’attuazione della normativa. L’approvazione di tale importante atto è stato, pertanto,
attribuito alla competenza del Consiglio regionale;
- articolo 6: è stata introdotta la previsione dell’intesa di cui all’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, sui criteri generali che stanno alla base dei programmi regionali
di finanziamento delle opere pubbliche; ciò al fine di consentire una reale compartecipazione degli enti locali alla determinazione di tali importanti atti di programmazione;
- articolo 8: è stata introdotta la disposizione che prevede la nomina del Responsabile unico
del procedimento tra i dipendenti in servizio, non necessariamente di ruolo, utilizzando
anche formule contrattuali flessibili;
- articolo 11: in materia di attività di progettazione e direzione lavori, è stato introdotto il
richiamo al principio generale di unitarietà della progettazione e ai principi, di derivazione comunitaria, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza
nella esternalizzazione degli incarichi sotto i 100.000 euro, con affidamento diretto - a determinate condizioni - degli incarichi considerati di importo irrilevante (sotto i 20.000 euro)
e utilizzo delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 nella stima
dell’importo presunto a base dell’affidamento;
- articolo 14 bis: in materia di fasi della procedura, è stata introdotta l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria ove prevista dall’ordinamento competente, con aggiudicazione
definitiva a conclusione delle verifiche sui requisiti di capacità;
- articolo 19: in materia di offerte anormalmente basse, si è prevista una semplificazione della
procedura di verifica delle eventuali offerte anomale, con richiesta delle giustificazioni ai
soli concorrenti le cui offerte siano risultate anomale, l’inammissibilità di giustificazioni
sul costo del lavoro per tutti gli appalti e, con riferimento ai lavori, in relazione agli oneri di
sicurezza. Inoltre per gli appalti di servizi e forniture è stato introdotto l’obbligo della valutazione di congruità dei costi della sicurezza indicati nell’offerta. Infine, è stata introdotta
la disposizione che prevede l’esclusione automatica delle offerte anomale nel sotto-soglia,
quando si aggiudica al massimo ribasso mentre quando si aggiudica con offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione della congruità deve essere riferita a tutti gli
elementi, definizione dei sub-elementi e dei sub-pesi, per ciascun elemento di valutazione,
172
fin dal bando di gara;
- articolo 23: in materia di qualificazione degli appalti si sottolinea la particolare rilevanza
della disposizione che prevede, sulla base di una disciplina regionale previgente giudicata
positivamente anche dalla Corte Costituzionale, la possibilità per la Sardegna di affiancare
al sistema nazionale delle SOA il sistema di qualificazione proprio della Regione, disciplinato, appunto, dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 14;
- articoli 34, 35 e 36: per la prima volta si introducono disposizioni che disciplinano la realizzazione di opere pubbliche con l’apporto totale o parziale di capitale privato;
- articoli 39 e 40: in materia di affidamento diretto in economia, questo è stato ammesso fino
a 30.000 euro per servizi e forniture e fino a 50.000 euro per i lavori;
- articolo 48: in materia di Commissioni giudicatrici, si è meglio disciplinata la loro composizione;
- articolo 49: in materia di disciplina economica dei lavori, servizi e forniture, è stata prevista
l’applicazione del prezziario regionale - sottoposto ad aggiornamento annuale - per opere
da eseguirsi con finanziamenti concessi dalla Regione;
- articolo 50: in materia di norme sulla sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori, sono state
espressamente richiamate le nuove disposizioni contenute nell’articolo 36 bis della legge 4
agosto 2006, n. 248;
- articolo 52: in materia di garanzie, è previsto che la cauzione provvisoria non è dovuta per
l’affidamento di appalti di forniture e servizi d’importo inferiore a 211.000 euro;
- articolo 54: in materia di varianti in corso d’esecuzione, è stata inserita la possibilità, a
determinate condizioni, di varianti migliorative al progetto definitivo per appalto integrato,
contenute entro il limite del 5% dell’importo di aggiudicazione;
- articolo 56: in materia di subappalti, sono state espressamente richiamate le nuove disposizioni contenute nell’articolo 35, commi dal 28 al 34, della legge n. 248 del 2006;
- articolo 58: in materia di collaudo di lavori, è espressamente previsto che per poter effettuare le operazioni di collaudo, i tecnici incaricati debbono essere tutti iscritti al proprio
ordine professionale da almeno dieci anni. Inoltre è previsto che, per lavori d’importo non
superiore a 1.500.000 euro e a determinate condizioni, il certificato di collaudo è sostituito
da quello di regolare esecuzione. È, infine, previsto l’affidamento del collaudo, con priorità
ai dipendenti della stazione appaltante e applicazione delle procedure comunitarie per l’affidamento degli incarichi esterni sopra i 211.000 euro e dei principi di derivazione comunitaria, previa istituzione di un elenco con validità triennale, per quelli sotto i 211.000 euro;
- articolo 63 bis: è stata introdotta una disposizione finalizzata ad assicurare la trasparenza
nell’attribuzione degli incarichi professionali.
L’Assemblea ha approvato il testo esitato dalla Commissione apportandovi limitate mo
difiche imposte dal necessario adeguamento ad alcune disposizioni statali sopravvenute.
216 - DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI ENTRATE, RIQUALIFICAZIONE DELLA
SPESA, POLITICHE SOCIALI E DI SVILUPPO.
173
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 19 gennaio 2006.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 185 del 4 maggio 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 4 dell’11 maggio 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 15 - Suppl. ord. n. 6 - del 13 maggio 2006.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 102 del 13 febbraio 2008.
Ordinanza della Corte Costituzionale n. 103 del 15 aprile 2008.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 216 del 9 giugno 2010.
Il disegno di legge prevede l’istituzione dell’Agenzia regionale per le entrate, quale
organo tecnico-specialistico in materia di entrate a sostegno dell’Amministrazione regionale. A
tale riguardo istituisce, a decorrere dall’anno 2006, l’imposta regionale sulle plusvalenze generate dalla compravendita dei fabbricati, l’Imposta regionale sulle attività turistiche ambientali,
l’imposta regionale sugli aeromobili, le imbarcazioni e le navi da diporto. È istituito altresì il
Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale e l’Agenzia regionale di promozione
economica “Sardegna Promozione”. Il provvedimento autorizza l’Amministrazione regionale
a promuovere e a finanziare i programmi “Sardegna fatti bella” e “Sardegna speaks English”.
La Commissione Terza, dopo averlo esaminato in sedute congiunte con la Prima, la
Quarta, la Quinta, la Sesta, la Settima e l’Ottava Commissione, ha approvato il disegno di legge
apportandovi significative modifiche, tra le quali ha particolare rilievo la soppressione degli
enti provinciali del turismo e la previsione di interventi nel settore dell’artigianato.
Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall’Assemblea con ulteriori modifiche in materia di ambiente, caccia e pesca e nei settori dell’istruzione, spettacolo, cultura e
sport.
217 - NORME PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Atzeri G. - Scarpa L.B. il 21 febbraio 2006.
Abbinata alla P.L. 225 e al D.L. 227 il 4 luglio 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende attuare la riforma del sistema formativo sardo, tenendo
conto delle priorità di sviluppo dettate dalla strategia di Lisbona e dei mutamenti introdotti nel
riparto di competenze tra Stato e regioni con la modifica del titolo V della Costituzione.
La filosofia che permea la proposta di legge si fonda, oltreché sull’esigenza di rafforzare
e valorizzare il sistema formativo sardo con una nuova politica identitaria, sulla considerazione
della peculiare distribuzione territoriale della popolazione sarda. Di qui la previsione di una
riorganizzazione della rete scolastica, con particolare attenzione alle aree più periferiche e disagiate o a rischio di spopolamento.
174
Il provvedimento, inoltre, dedica particolare attenzione alla valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, della lingua e della cultura sarda, nonché alle misure di
sostegno al diritto allo studio.
Per quanto più specificamente concerne la formazione professionale, la proposta disciplina i vari livelli di formazione, la qualità del servizio pubblico della formazione e le procedure di accreditamento e riconoscimento delle attività formative.
La proposta di legge, infine, dopo aver previsto l’istituzione di nuovi organi (quali l’Osservatorio regionale di valutazione del sistema formativo, il Comitato regionale di valutazione
del sistema formativo, l’Anagrafe del sistema formativo e dell’edilizia scolastica e l’Albo regionale delle associazioni), individua un fondo perequativo e di solidarietà al fine di rafforzare
e ottimizzare il sistema formativo sardo, con particolare riferimento alle aree deboli connotate
da contrazione demografica e soggette a dispersione scolastica.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 217 con la proposta di legge n. 225
e con il disegno di legge n. 227.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
218 - MODIFICA ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 1997,
N. 27, RECANTE “RICONOSCIMENTO DEL RUOLO SOCIALE DELLE SOCIETÀ
DI MUTUO SOCCORSO ED INTERVENTI A TUTELA DEL LORO PATRIMONIO
STORICO E CULTURALE”.
Presentata dai Consiglieri regionali Gessa G.L. - Davoli C. - Sanna Franco - Fadda
G. - Marracini S. - Cerina G. - Sanna S. - Barracciu F. - Dedoni A. - Porcu A. il 24
febbraio 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 353 del 26 luglio 2007.
Trasformata nella legge regionale n. 6 del 7 agosto 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 26 dell’11 agosto 2007.
La proposta di legge si propone di modificare e integrare la legge regionale 15 ottobre
1997, n. 27, recante “Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso e interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale”, con la finalità specifica di attualizzarla, di
renderla cioè più e meglio confacente alla legislazione del settore sociale della nostra Regione.
Nello specifico, la proposta detta norme che prevedono interventi finalizzati a:
a) rendere effettiva la salvaguardia della storia del movimento operaio sardo, degli archivi,
degli immobili storici, delle biblioteche e delle opere d’arte custodite dalle società di mutuo
soccorso;
b) evitare l’indebitamento delle società di mutuo soccorso, attraverso prestiti bancari, nell’attesa che siano erogati i contributi per realizzare i programmi e le attività sulla base delle
domande e delle richieste inoltrate e approvate dall’Assessorato competente;
c) istituire l’Albo regionale delle società di mutuo soccorso, cui possono iscriversi esclusiva-
175
mente le società costituite in Sardegna che svolgono l’attività da almeno vent’anni e nelle
quali tutte le cariche sociali e le attività sono svolte a titolo gratuito;
d) istituire il Centro per lo studio e la ricerca delle società di mutuo soccorso della Sardegna,
tra i cui compiti si annoverano la ricerca, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio
culturale del movimento operaio sardo.
La Commissione ha licenziato la proposta di legge senza apportare modifiche sostanziali
al testo del proponente.
Il testo del provvedimento è stato successivamente approvato dall’Assemblea senza ulteriori modifiche.
219 - NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma
agro-pastorale, Foddis F. il 2 marzo 2006.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge regolamenta l’utilizzo e la presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) nell’agricoltura sarda, con particolare riferimento alla produzione di alimenti
direttamente o indirettamente destinati all’alimentazione umana. A tal fine è prevista la realizzazione di una preventiva verifica delle possibilità di coesistenza tra questo tipo di produzioni
e quelle tradizionali; nelle more dell’effettuazione della verifica è vietato coltivare specie vegetali e allevare animali geneticamente modificati sul territorio regionale. Per poter accedere a qualunque tipo di contributo finanziario erogato dalla Regione, le aziende e le industrie
agro-alimentari sono tenute ad attestare il non utilizzo nel proprio ciclo produttivo di OGM; è
prevista, inoltre, l’istituzione di un sistema di qualità regionale, a cui non possono iscriversi le
imprese che utilizzano OGM. É vietata la somministrazione di prodotti contenenti OGM nei
servizi di ristorazione ai quali la Regione contribuisce finanziariamente. La Regione predispone un piano annuale di comunicazione sui valori nutrizionali delle produzioni agro-alimentari e
sui rischi alla salute e all’ambiente derivanti dall’utilizzo di prodotti contenenti OGM.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
220 - PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Gessa G.L. - Barracciu F. - Bruno M. - Cerina G. Davoli C. - Dedoni A. - Cherchi O.S.G. - Corda E. - Fadda P. - Frau A. - Lombardo C.
- Marracini S. - Pinna S. - Porcu S. - Randazzo A. - Sanjust C. - Sanna Franco - Sanna
S. il 9 marzo 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 358 del 2 agosto 2007.
176
Trasformata nella legge regionale n. 7 del 7 agosto 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 26 dell’11 agosto 2007.
La proposta di legge, in coerenza con i principi stabiliti dall’Agenda di Lisbona in tema
di valorizzazione delle politiche per la conoscenza, l’innovazione e il capitale umano intende
promuovere, rafforzare e diffondere in Sardegna la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica.
Le direttrici che ispirano la proposta sono sostanzialmente cinque:
1) sviluppo, attrazione e mantenimento nel sistema regionale della ricerca di un capitale umano di ricercatori altamente qualificati;
2) promozione e sostegno del sistema regionale della ricerca;
3) promozione, sostegno e divulgazione dell’informazione e della cultura scientifica;
4) sviluppo di una stretta integrazione tra la ricerca fondamentale e quella industriale e tra il
sistema della ricerca e quello dell’impresa;
5) razionalizzazione degli interventi regionali nel settore della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.
La proposta di legge è stata approvata dalla Commissione che, oltre ad aver meglio precisato alcuni aspetti circa l’ambito di applicazione, ha introdotto alcune modifiche sostanziali,
tra le quali l’eliminazione della Commissione tecnica e l’attribuzione delle relative funzioni a
quattro Comitati tecnici consultivi regionali d’area e l’istituzione della Consulta regionale per
la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, quale organismo consultivo per la programmazione regionale.
Il testo è stato successivamente approvato dall’Assemblea con alcune ulteriori modifiche.
221 - ISTITUZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE INTEGRATO DEL MONTE ARCI.
Presentata dai Consiglieri regionali Dedoni A.M. - Vargiu P. - Cassano G.R. - Pisano
F.S. il 10 marzo 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è diretta alla costituzione del “Sistema ambientale integrato (SAI)
del Monte Arci”. La gestione del SAI del Monte Arci è affidata a un consorzio tra i Comuni
di Ales, Masullas, Marrubiu, Morgongiori, Pau, Palmas Arborea, Santa Giusta, Sinis, Usellus,
Villaurbana e Villaverde, dotato di autonomia patrimoniale e gestionale. Tra gli organi del
parco, assume particolare rilievo il ruolo che la proposta di legge attribuisce alla Comunità del
parco, cui viene assegnata la funzione di definire le linee guida e adottare i piani e i programmi
fondamentali dell’ente, oltre a svolgere funzioni propositive e consultive.
Lo statuto dell’ente dovrà disciplinare nel dettaglio le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, dettare i criteri generali in materia di organizzazione interna e di
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gestione, il diritto di recesso da parte dei comuni consorziati e di ingresso di nuovi soci nonché
potrà prevedere la costituzione e il funzionamento di organi di consulenza tecnico-scientifica
e di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, economica e sociale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
222 - INTERVENTI A TUTELA DEI PRODOTTI ARTIGIANALI E ARTISTICI TIPICI
DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Dedoni A. - Vargiu P. - Cassano G.R. - Pisano F.S.
il 10 marzo 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge stabilisce che l’Amministrazione regionale, sulla base di un programma annuale degli interventi, al fine di valorizzare e garantire nel tempo il mantenimento
dei prodotti artigianali e artistici tipici della Sardegna, finanzia l’organizzazione e la frequenza
di corsi, riservati ai giovani, tenuti da artigiani e artisti esperti, l’insegnamento delle tecniche
necessarie per la creazione dei prodotti stessi, l’istituzione di strutture permanenti di esposizione presso i comuni più vocati, la presentazione dei prodotti in mostre nella Penisola e all’estero.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
223 - NORME IN MATERIA DI BENI CULTURALI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Pilia E. il 20 marzo 2006.
Abbinato alle PP.LL. 44 e 138 il 14 giugno 2006.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 232 del 14 settembre 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 14 del 20 settembre 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 32 del 26 settembre 2006.
Il disegno di legge, attraverso la definizione di principi, finalità, provvedimenti programmatori e strumenti volti nel loro insieme a disegnare una strategia coerente, mira a introdurre
una disciplina organica in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.
Si riassumono qui di seguito i punti principali:
- definizione delle funzioni e dei compiti della Regione, delle province e dei comuni;
- introduzione dei Piani annuali provinciali e del Piano triennale regionale per i beni culturali
e gli istituti e luoghi della cultura;
- creazione di un Sistema museale e di un Sistema bibliotecario regionali;
178
- previsione di standard minimi di qualità del servizio e delle dotazioni;
- introduzione di linee di orientamento riguardo ai profili professionali del personale e promozione di iniziative formative per quest’ultimo;
- istituzione di due organismi tecnico-scientifici, quali l’Osservatorio regionale dei musei e
l’Osservatorio regionale delle biblioteche;
- creazione di un Sistema informativo che possa costituire un efficace strumento per la conoscenza, la promozione e la gestione del patrimonio culturale dell’intera Sardegna e istituzione di un sistema di identità visiva che identifichi il patrimonio culturale della Sardegna;
- promozione degli scavi archeologici e paleontologici;
- promozione e realizzazione, infine, di iniziative di valorizzazione e sviluppo dell’arte contemporanea.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 223 con le proposte di legge n. 44 e
n. 138, approvando un testo unificato che, a parte le modifiche di dettaglio e l’inserimento di un
nuovo articolo concernente i contributi regionali alle attività culturali e scientifiche di particolare importanza, riprende sostanzialmente quanto stabilito dal disegno di legge e raccoglie gli
aspetti fondamentali contenuti nelle citate proposte.
Il testo unificato è stato successivamente approvato dall’Assemblea che vi ha apportato
alcune modifiche. Tra queste la più significativa riguarda l’introduzione della norma relativa
alla Rete museale dell’emigrazione.
224 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELLA DISABILITÀ.
Presentata dai Consiglieri regionali Pacifico N. - Masia P. - Cocco M. - Frau A. - Ibba
R. - Lai S. - Lanzi P. - Uggias G. il 23 marzo 2006.
Abbinata alla P.L. 281 il 5 giugno 2007.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 418 del 28 maggio 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 7 del 30 maggio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 19 del 9 giugno 2008.
La proposta di legge intende rimuovere le barriere che impediscono alle persone diversamente abili di vivere una vita dignitosa, sviluppandone e favorendone l’integrazione e la
piena affermazione. A tal fine, e per garantire la partecipazione e la consultazione permanente
delle istituzioni e delle organizzazioni interessate, la proposta istituisce la Consulta regionale
della disabilità, organismo che, oltre a svolgere compiti di supporto e di consulenza, promuove
iniziative di informazione, studi e ricerche sul tema della disabilità
È prevista anche l’istituzione di una Conferenza regionale delle organizzazioni dei disabili, cui hanno diritto di partecipare tutti i rappresentanti legali o loro delegati delle organizzazioni operanti nel territorio regionale della Sardegna.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 224 con la proposta di legge n. 281, approvando un testo unificato che prevede l’istituzione della Consulta presso la Presidenza della
179
Regione, e demanda, come previsto nella proposta di legge n. 281, la predisposizione delle
norme concernenti il funzionamento e l’organizzazione interna dell’organismo a uno specifico
regolamento. Il testo unificato, infine, discostandosi dalle proposte originarie, ha ritenuto di
eliminare la norma che prevedeva la corresponsione di un gettone di presenza non ritenendola
conforme allo spirito di servizio e volontariato che anima le organizzazioni che rappresentano
le persone con disabilità e i loro familiari.
L’Assemblea ha successivamente approvato il testo unificato apportando alcune modifiche relative alla composizione e all’organizzazione della Consulta.
225 - NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO E DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA SARDEGNA. DISCIPLINA DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE.
Presentata dai Consiglieri regionali La Spisa G. - Rassu N. - Lombardo C. - Sanjust C.
- Contu M.I. - Sanciu F. - Petrini O. - Licandro G. il 31 marzo 2006.
Abbinata alla P.L. 217 e al D.L. 227 il 4 luglio 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge nasce dall’esigenza di realizzare una sostanziale riforma del sistema
educativo regionale di istruzione e formazione professionale, facendo leva sulla maggiore autonomia legislativa attribuita in materia alle regioni dalla riforma del titolo V della Costituzione.
Obiettivi prioritari del provvedimento sono, da un lato, quello di garantire il diritto dovere all’istruzione e formazione e, dall’altro, quello di favorire e promuovere l’inserimento e la
permanenza attiva nel mondo del lavoro e nella vita sociale, la crescita delle conoscenze e delle
competenze lungo tutto l’arco della vita e l’integrazione del sistema regionale di istruzione e
formazione con il sistema universitario e con il mercato del lavoro.
Il provvedimento consta di 43 articoli suddivisi in quattro titoli. Il titolo I, accanto all’illustrazione delle già evidenziate finalità della proposta di legge, prevede l’istituzione dell’Osservatorio delle professioni e dell’Istituto regionale per la valutazione e, agli articoli 12, 13 e
14, definisce le funzioni e i compiti della Regione, delle province e dei comuni.
Il corpo centrale della proposta di legge è dedicato al “Sistema di istruzione” e al “Sistema di istruzione e formazione professionale”. Quest’ultimo, in particolare, ricomprende organicamente l’intera gamma degli interventi e delle attività della formazione professionale
tradizionale (da quella iniziale, alla continua, all’apprendistato, ecc.), nonché tutti i percorsi
di istruzione a carattere tecnico e professionale che permettono un immediato inserimento nel
mondo del lavoro, collocandoli in una nuova prospettiva culturale e innovativa.
Il titolo IV, infine, nel dettare le disposizioni finali, prevede l’istituzione di un “Fondo
regionale perequativo” al fine di garantire che il servizio educativo sia effettivamente realizzato
nell’intero territorio regionale, specie nelle aree deboli, disagiate e soggette allo spopolamento.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 225 con la proposta di legge n. 217
180
e con il disegno di legge n. 227.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
226 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA E DELLE RELATIVE
FUNZIONI.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma
agro-pastorale, Foddis F. il 15 marzo 2006.
Abbinato alla PP.LL. 154, 160 e 182 il 5 ottobre 2006.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 414 del 21 maggio 2008.
Trasformato nella legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 18 del 30 maggio 2008.
Il disegno di legge contiene un’organica disciplina di riforma dei consorzi di bonifica
e delle loro funzioni. In particolare il disegno di legge, nel titolo I, oltre a indicare le finalità
del provvedimento prevede le modalità per l’individuazione dei comprensori di bonifica e dei
relativi consorzi. Il titolo II individua le funzioni attribuite ai consorzi di bonifica e le opere
che devono essere classificate come opere di bonifica, di competenza pubblica o privata, il
provvedimento inoltre prevede il trasferimento agli enti locali delle funzioni che cessano di
essere di competenza dei consorzi di bonifica. Il titolo III disciplina il contenuto e le modalità
di approvazione del “Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario”, le modalità per il finanziamento della realizzazione e della gestione delle opere di bonifica, tra cui i contributi che
gravano sugli immobili che ottengono un beneficio dall’attività dei consorzi. Il titolo IV tratta
della natura giuridica dei consorzi di bonifica, dello statuto, degli organi dei consorzi (assemblea dei consorziati, consiglio di amministrazione, presidente e collegio dei revisori dei conti),
delle loro attribuzioni e delle modalità di elezione o nomina, della struttura amministrativa e del
personale; lo stesso titolo disciplina il “Catasto consortile”, il “Piano di classifica” e il “beneficio di bonifica”, ossia il vantaggio che gli immobili traggono dalle opere e dagli impianti del
settore idrico settoriale agricolo, le modalità di pubblicazione degli atti e l’attività di controllo
sull’operato dei consorzi, sia interna che da parte dell’Amministrazione regionale. Il titolo V,
oltre a contenere l’abrogazione della precedente normativa regionale in materia di consorzi di
bonifica, prevede una rideterminazione dei comprensori di bonifica, che non potranno essere
superiori a quattro, e dei relativi consorzi, nonché le procedure per il trasferimento del personale che risulti essere in soprannumero rispetto alle nuove piante organiche.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 226 con le proposte di legge n. 154,
n. 160 e n. 182 approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia alla
proposta di legge n. 154.
227 - PRINCIPI E NORME PER L’EDUCAZIONE, L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE
181
PROFESSIONALE.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Pilia E. il 3 maggio 2006.
Abbinato alle PP.LL 217 e 225 il 4 luglio 2007.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge delinea un sistema educativo regionale basato sulla centralità della
scuola pubblica e sull’unitarietà con il sistema nazionale, riconoscendo le peculiarità dell’istruzione, della formazione professionale e dell’alta formazione.
In particolare, disegno di legge il mira a sostenere la scuola pubblica come istituto fondamentale a garanzia di pari opportunità e di accesso e persegue l’obiettivo di elevare il livello
generale di istruzione almeno fino al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale, sostenendo attivamente il successo educativo dalla prima infanzia e fino ai più alti livelli,
rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale, psicofisico e culturale che ne impediscono il raggiungimento.
Nel provvedimento trova spazio anche il tema dell’integrazione tra istruzione e formazione professionale nel riconoscimento della loro autonomia, pari dignità e differente funzione.
Il disegno di legge procede, altresì, all’allocazione delle funzioni e dei compiti fondamentali della Regione e degli enti locali nel rispetto delle nuove logiche di sussidiarietà espresse dal titolo V della Costituzione, con l’obiettivo di valorizzare la specificità delle competenze
e rafforzare le relazioni in un sistema così complesso, composto da tanti e diversificati soggetti.
Specifica attenzione è, infine, dedicata al monitoraggio e alla valutazione del sistema
educativo, sia per quanto attiene all’uso delle risorse e al raggiungimento degli obiettivi della
programmazione regionale e territoriale e delle politiche d’intervento, sia per ciò che concerne
l’impulso e il coordinamento nei confronti degli enti locali e l’uso di metodologie e strumenti
di valutazione e autovalutazione, di rilevazione della qualità e l’acquisizione dei parametri di
valutazione nazionali ed europei. Allo scopo è prevista l’istituzione di organismi di supporto,
quali una struttura tecnica interassessoriale e il Nucleo regionale di valutazione del sistema
educativo, di strumenti, quali appositi settori tematici, banche dati, repertori e anagrafi interconnesse, dedicati all’istruzione, alla formazione professionale e al lavoro nell’ambito del sistema informativo, nonché di un Osservatorio regionale e di osservatori provinciali scolastici
finalizzati specificamente alla prevenzione della dispersione.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 227 con le proposte di legge n. 217
e n. 225.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
228 - MODIFICHE ALLE NORME SULL’ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
REGIONALE.
182
Presentata dai Consiglieri regionali Pisu I.P. - Sanna S. - Cerina G. - Cuccu G. il 3
maggio 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge introduce la disposizione per cui per la nomina del Difensore civico, previsto dall’articolo 12 della legge regionale 17 gennaio, 1989, n. 4, come modificato dalla
legge regionale 21 maggio 1996, n. 20 e dalla legge regionale 13 ottobre 2005, n. 14, sia sufficiente, qualora non si raggiunga il quorum qualificato previsto per le prime due votazioni (due
terzi dei consiglieri regionali), la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
229 - NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI.
Presentata dal Consigliere regionale Ibba R. il 23 maggio 2006.
Ritirata dal proponente il 6 giugno 2006 e sostituita con la P.L. n. 234.
Si rinvia alla proposta di legge n. 234.
230 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1994, N. 12 (NORME IN
MATERIA DI USI CIVICI. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO
1977, N. 1, CONCERENENTE L’ORGANIZZAZIONE AMMINI­STRA­TIVA DELLA
REGIONE SARDA).
Presentata dai Consiglieri regionali Cherchi O.S.G. - Floris M. il 23 maggio 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, composta da un solo articolo, è finalizzata a introdurre alcune
modificazioni alla normativa regionale in materia di usi civici. Nello specifico, la proposta individua il 31 dicembre 2007 come termine ultimo per la conclusione delle procedure di accertamento delle terre gravate da uso civico di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1994,
incrementa gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei regolamenti
comunali concernenti le modalità di esercizio degli usi civici e riformula la lettera b) dell’articolo 18 bis della medesima legge regionale relativa alle condizioni necessarie per procedere
alla sclassificazione dal regime demaniale civico dei terreni a esso soggetti.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
231 - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO REGIONALE DELLE UNIONI
183
CIVILI.
Presentata dal Consigliere regionale Caligaris M.G. il 24 maggio 2006.
Decaduta per fine legislatura.
Con la proposta di legge n. 231 si intende tutelare la dignità delle unioni civili, di cui
promuove il pubblico rispetto, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, e in ottemperanza alla risoluzione del Parlamento Europeo sui diritti umani del settembre 2003. A tal fine si
prevede che la Regione adotti tutte le iniziative atte a favorire il recepimento della legislazione
statale sulle unioni civili al fine di garantire l’attuazione del diritto inviolabile della persona anche all’interno della coppia. La proposta di legge stabilisce i requisiti affinché a un’unione civile venga riconosciuta tale qualità, istituendo all’uopo un apposito Registro presso l’Assessorato
degli enti locali, aggiornato con periodicità annuale. L’articolato indica le modalità e gli effetti
dell’iscrizione nel Registro, le garanzie di riservatezza, nonché le norme per lo scioglimento
dell’unione civile e gli effetti della cancellazione dal Registro regionale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
232 - NORME IN MATERIA DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE.
Presentato dal Presidente della Giunta regionale Soru R. il 30 maggio 2006.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 200 del 1º giugno 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 8 del 1º giugno 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 18 del 1º giugno 2006.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 373 del 5 novembre 2007.
Il disegno di legge stabilisce le modalità di composizione del seggio elettorale per il secondo turno di elezione del sindaco e del presidente di provincia anche per il caso di svolgimento abbinato con referendum statale. Stabilisce l’ordine di scrutinio per tale caso di abbinamento.
L’articolo 2 introduce modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, estendendo
il procedimento ivi previsto a tutti i casi di scioglimento di organi di enti locali, fatta eccezione
per quelli dettati da motivi di ordine pubblico.
La Commissione ha esitato il testo con alcune modifiche di ordine formale, in modo
da attribuirgli la forma di novella della legge regionale 16 maggio 2005, n. 9 in materia di
abbinamento di referendum ed elezioni amministrative. Ha poi introdotto ex novo la possibilità di erogare i rimborsi a favore di emigrati rientrati per il voto in previsione delle elezioni
amministrative, anche nel caso che queste siano rinviate a meno di quindici giorni dalla data
inizialmente prevista. Ha stabilito infine in materia di scioglimento di organi di enti locali che
tutte le competenze già attribuite alle prefetture sono esercitate dalla Regione.
L’Assemblea ha approvato il testo senza modifiche.
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233 - LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEGLI ENTI AGRICOLI. ISTITUZIONE DELL’ENTE REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO IN
AGRICOLTURA (ERISA).
Presentata dai Consiglieri regionali Cuccu G. - Uggias G. - Cachia C. - Biancu A. Cocco M. - Cucca G.L. - Fadda P. - Giagu G. - Manca G. - Sabatini F. - Sanna Francesco - Sanna S. - Secci E. il 31 maggio 2006.
Abbinata ai DD.LL. 192 e 193 e alla P.L. 235 il 21 giugno 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 224 del 3 agosto 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 13 dell’8 agosto 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 27 del 18 agosto 2006.
La proposta di legge istituisce l’Ente regionale di intervento per l’innovazione e lo sviluppo in agricoltura (ERISA) quale strumento operativo della Regione per l’attuazione dei
programmi regionali in campo agricolo e rurale. L’ente subentra nell’esercizio delle funzioni
svolte dall’ERSAT Sardegna e dall’ERA Sardegna. La proposta di legge prevede che l’ERISA sia dotato di autonomia finanziaria, organizzativa e gestionale e sia sottoposto ai poteri di
indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale. Gli organi dell’Ente sono il presidente,
il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori. È istituita la Consulta agricola, con
funzioni di supporto alla Giunta regionale nelle fasi di elaborazione e verifica dei programmi
di indirizzo dell’Ente. La proposta di legge prevede, in concomitanza con la sua entrata in
vigore, la soppressione dell’ERSAT Sardegna e dell’ERA Sardegna nonché lo scioglimento
dei consorzi per la frutticoltura e il subentro dell’ERISA nelle loro funzioni e in tutti i rapporti
giuridici pendenti.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 233 con i disegni di legge n. 192
e n. 193 e con la proposta di legge n. 235, approvando un testo unificato per il cui contenuto e
successivo iter si rinvia al disegno di legge n. 192.
234 - NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E
CIMITERIALI.
Presentata dal Consigliere regionale Ibba R. il 1º giugno 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge disciplina una serie di attività rilevanti attinenti ad adempimenti
successivi al decesso degli individui e ai servizi di sepoltura. L’intendimento è di dare copertura
normativa regionale a un servizio la cui disciplina è affidata ai regolamenti comunali applicativi
della legislazione statale. In particolare la proposta disciplina le procedure da seguire in caso di
espianto di organi, di trattamento delle salme, così come gli aspetti connessi al trasporto funebre, alla cremazione e alla mineralizzazione rapida dei cadaveri.
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È, inoltre, definito e regolato il servizio di “attività funebre” assieme alle prestazioni
dallo stesso assicurate; sono definiti i compiti dei comuni tesi a garantire la sepoltura e i contenuti di un regolamento emanato dalla Regione, contenente requisiti e caratteristiche per la
costruzione di nuovi cimiteri e per la definizione dell’ampiezza minima e massima delle aree
di rispetto.
A un successivo regolamento regionale è demandata la definizione di requisiti e modalità
per l’autorizzazione allo svolgimento di attività funebri e delle strutture destinate alle funzioni
di deposito per l’osservazione dei cadaveri.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
235 - LEGGE QUADRO PER IL RIORDINO DELLE COMPETENZE REGIONALI
IN AGRICOLTURA E L’ISTITUZIONE DELL’AGENZIA PER LO SVILUPPO
DELL’AGRICOLTURA DELLA SARDEGNA (ASAS).
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna A. - Calledda A.I. - Corda E. - Fadda G.
- Serra S. - Marrocu S. - Balia G. - Porcu A. - Licheri P.A. - Marracini S. il 1º giugno
2006.
Abbinata ai DD.LL. 192 e 193 e alla P.L. 233 il 21 giugno 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 224 del 3 agosto 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 13 dell’8 agosto 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 27 del 18 agosto 2006.
La proposta di legge è diretta a riordinare la titolarità e l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. La Regione provvede all’elaborazione e al coordinamento della
politica agricola e agro-industriale regionale. Diverse competenze sono attribuite alle Province,
fra cui, in particolare, la redazione e l’adozione del piano triennale agricolo provinciale e il coordinamento e controllo degli enti e organizzazioni operanti nel campo dell’agricoltura e della
zootecnia. Sono istituti il Comitato tecnico-scientifico regionale per l’agricoltura e il Comitato
interprofessionale per l’agricoltura, denominato “Tavolo verde”, con funzioni di consulenza e
supporto. La proposta di legge istituisce l’Agenzia per lo sviluppo dell’agricoltura in Sardegna,
denominata ASAS, come strumento operativo della Regione per l’attuazione dei programmi
regionali di sviluppo, per la ricerca, la sperimentazione, l’innovazione, la divulgazione e l’assistenza tecnica nei settori agricolo, zootecnico e agro-industriale. L’ASAS esercita le proprie funzioni sulla base della programmazione regionale e degli indirizzi emanati dalla Giunta.
L’attività dell’Agenzia si esplica sulla base di programmi pluriennali e annuali, approvati dalla
Giunta regionale. La proposta di legge prevede che gli organi dell’Agenzia siano il Direttore
generale, il Comitato di coordinamento e il Collegio dei revisori. L’Agenzia ha un proprio statuto, deliberato dalla Giunta regionale, che ne disciplina l’organizzazione. La proposta di legge
dispone, in concomitanza con la sua entrata in vigore, la soppressione dell’ERSAT Sardegna
e dell’ERA Sardegna nonché lo scioglimento dei consorzi per la frutticoltura e il subentro
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dell’Agenzia nelle loro funzioni e in tutti i rapporti giuridici pendenti.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 235 con i disegni di legge n. 192
e n. 193 e con la proposta di legge n. 233, approvando un testo unificato per il cui contenuto e
successivo iter si rinvia al disegno di legge n. 192.
236 - ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO E ABROGAZIONE DEGLI
ARTICOLI 2, 3, 4, E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2006, N. 4.
Presentata dai Consiglieri regionali Capelli R. - Oppi G. - Cuccu F.I. - Cappai A. - Milia
S. - Biancareddu A.M. - Randazzo A. - Amadu S. il 9 giugno 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede l’istituzione del contributo di soggiorno e del Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
237 - NORME IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITÀ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 20 giugno 2006.
Abbinato alla P.L. 151 il 27 giugno 2006.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 217 del 27 luglio 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 26 dell’8 agosto 2006.
Il disegno di legge, nel ricondurre in modo sistematico e organico a un unico testo tutta
la normativa relativa alla contabilità regionale, detta una nuova disciplina degli strumenti di
programmazione finanziaria ed economica della Regione prevedendo, in particolare, l’introduzione del Programma regionale di sviluppo e del sistema di contabilità economica.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 237 con la proposta di legge n. 151
approvando un testo unificato nel quale si prevede una nuova disciplina della materia del bilancio e della contabilità regionale.
L’Assemblea ha successivamente approvato il testo unificato senza apportarvi sostanziali modifiche.
238 - NORME PER LO SVILUPPO DEL CINEMA IN SARDEGNA.
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Presentata dai Consiglieri regionali Cerina G. - Gessa G.L. - Barracciu F. - Davoli C.
- Fadda P. - Manca G. - Sanna Franco - Sanna S. - Marrocu S. - Biancu A. - Porcu A. Licheri P.A. - Balia G. - Marracini S. il 27 giugno 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 234 del 15 settembre 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 15 del 20 settembre 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 32 del 26 settembre 2006.
La proposta di legge è dettata dall’esigenza di sostenere il settore cinematografico sardo,
incentivando la produzione di opere cinematografiche, rafforzando il tessuto delle imprese locali e favorendo la crescita e la qualificazione di nuove professionalità.
Il provvedimento rispetta, nell’impianto e nell’articolato, i principi fondamentali a cui
si sono ispirate le proposte di legge n. 76, n. 86, n. 98 e n. 111, rielaborate in un testo unificato
che è stato successivamente respinto dall’Assemblea ma, al contempo, presenta novità significative.
Tra queste assume particolare rilievo la possibilità per la Regione Sardegna di compartecipare alla produzione di opere di particolare interesse regionale, acquisendo quote di proprietà.
La Commissione ha approvato la proposta di legge con alcune modifiche, tra le quali ha
rilievo l’introduzione di un articolo che stabilisce i criteri per la concessione a livello comunale
delle licenze per gli esercizi cinematografici.
Il provvedimento è stato successivamente approvato dall’Assemblea con ulteriori modifiche e integrazioni, tra le quali merita di essere segnalata quella introdotta dal nuovo articolo
25, che espressamente prevede “Gli aiuti previsti nella presente legge sono concessi alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis”.
239 - MODIFICHE ALL’ARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO
2000, N. 267.
Presentata dai Consiglieri regionali Rassu N. - Petrini O. il 29 giugno 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, in base alla potestà primaria in materia di ordinamento delle autonomie locali, prevista all’articolo 3, comma 1, dello Statuto speciale sardo, esclude l’applicazione del limite dei due mandati consecutivi per la rielezione dei sindaci dei comuni della
Sardegna con popolazione pari o inferiore ai 3.000 abitanti.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
240 - NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, ESERCIZIO E VIGILANZA DEGLI SBARRAMENTI DI RITENUTA E DEI RELATIVI BACINI DI
ACCUMULO NELLA REGIONE SARDEGNA.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici Mannoni C. il 29 giugno 2007.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 366 del 25 ottobre 2007.
Trasformato nella legge regionale n. 12 del 31 ottobre 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 35 dell’8 novembre 2007.
Il disegno di legge è finalizzato a dare attuazione alla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che
ha attribuito alle Regioni le competenze riguardanti le dighe non interessate dalla competenza
esclusiva del Registro italiano dighe e cioè le dighe e le traverse di altezza fino a 15 metri e
volume d’invaso fino al milione di metri cubi. Inoltre il disegno di legge affronta anche il
tema della sicurezza, intesa come tutela della pubblica incolumità di popolazioni e territori,
sia riguardo alle dighe di prossima progettazione e realizzazione (nuove infrastrutture) sia per
quelle già realizzate, ma prive delle approvazioni previste, con la previsione di misure che
rendano possibile la loro sanatoria. Infatti, la non estensione, da parte delle norme nazionali
delle procedure di approvazione in sanatoria anche alle dighe cosiddette “minori” (rientranti
nella sfera della titolarità regionale) determina l’esigenza, per gli stessi presupposti di sicurezza
posti a base della citata normativa, di prevedere un’apposita norma regionale che codifichi le
procedure per pervenire a un’approvazione tecnica in sanatoria ai fini di pubblica incolumità,
in analogia alla procedura nazionale, delle suddette dighe minori. La titolarità esplicitamente
attribuita alla Regione per le cosiddette dighe minori pone anche l’obbligo di emanare un apposito regolamento di “progettazione, costruzione e gestione delle dighe”, adeguato alla tipologia
dei manufatti rientranti nella titolarità regionale, che sostituisca il vecchio regolamento n. 1363
del 1959 tuttora vigente e consenta di regolamentare la gestione degli stessi invasi oggi non
sottoposti ad alcun controllo.
Il disegno di legge inoltre definisce il concetto di “approvazione tecnica” dei progetti
di dighe ai fini della tutela della pubblica incolumità, distinguendolo da quello attinente alle
approvazioni, di competenza degli enti, delle opere pubbliche secondo la previgente normativa
regionale; prevede, in analogia e raccordo con la normativa statale, l’emanazione di apposito
regolamento di attuazione della legge e ne individua i contenuti, l’istituzione del catasto degli
sbarramenti di competenza regionale e del sistema informativo, che permetterà di gestire anche
cartograficamente la georeferenziazione degli invasi, l’aggiornamento e l’integrazione del relativo database. Esso inoltre:
a) individua le procedure e le modalità per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione
dell’esercizio dell’impianto da parte dei soggetti ritenuti responsabili, a tutti gli effetti, sia
civili sia penali, del corretto e diligente esercizio e della vigilanza dell’impianto;
b) stabilisce i contributi richiesti per le spese di istruttoria, di vigilanza e controllo sia in fase
di costruzione che di esercizio degli impianti e le sanzioni amministrative connesse alla
violazione delle norme previste;
c) prevede norme transitorie sulle competenze dei servizi dell’Assessorato regionale dei
lavori pubblici operanti in materia di dighe volte a consentire, in attesa dell’emanazione
del regolamento previsto dall’articolo 3, l’applicazione del decreto del Presidente della
189
Repubblica n. 1363 del 1959 - con le necessarie analogie - agli uffici e istituti regionali.
La Commissione ha approvato il disegno di legge introducendo alcune modifiche finalizzate a conseguire la più estesa semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi invasi e a introdurre rilevanti agevolazioni per far emergere gli invasi non
rilevati e porre le basi per una effettiva conoscenza e governo del settore.
In particolare le modifiche introdotte dalla Commissione riguardano:
a) l’inclusione, nel novero delle opere escluse dall’applicazione della normativa, dei bacini
utilizzati per l’accumulo dei reflui zootecnici;
b) l’inserimento della normativa tecnica di riferimento in un apposito allegato alla legge;
ciò consente l’immediata operatività del corpus normativo esitato senza attendere
l’approvazione di ulteriori atti;
c) una più puntuale e articolata disciplina del Catasto regionale degli sbarramenti di
competenza regionale;
d) una disciplina più organica per quanto riguarda gli sbarramenti di nuova realizzazione e la
messa in regola di quelli esistenti:
e) sono state soppresse le disposizioni che prevedevano spese di istruttoria e di vigilanza;
f) è stata introdotta una clausola di valutazione puntuale e articolata al fine di indirizzare gli
organi competenti a un esame mirato della normativa e a fornire precise e circostanziate
informazioni all’organo legislativo per un’attenta valutazione degli effetti della normativa;
g) è stata posticipata a novanta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione nel BURAS,
l’entrata in vigore della legge; ciò al fine di consentire una capillare opera d’informazione
e divulgazione.
L’Assemblea ha approvato il testo esitato dalla Commissione senza apportarvi modifiche sostanzialmente rilevanti.
241 - NORME PER L’ATTUAZIONE DI PRESTITI D’ONORE PER STUDENTI UNIVERSITARI.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Pilia E. il 29 giugno 2006.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge, al fine di agevolare l’effettiva implementazione dei prestiti d’onore,
introdotti dalla legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 (Norme per l’attuazione del diritto
allo studio nelle Università della Sardegna), prevede l’istituzione, presso un istituto di credito
selezionato tramite bando a evidenza pubblica, di un Fondo di garanzia finalizzato:
a) alla costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti fiduciari;
b) alla concessione di contributi in conto interessi;
c) alla concessione di contributi a fondo perduto.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
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242 - ABROGAZIONE DI NORME DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006, N. 4
(DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI ENTRATE, RIQUALIFICAZIONE DELLA
SPESA, POLITICHE SOCIALI E DI SVILUPPO).
Presentata dai Consiglieri regionali La Spisa G. - Artizzu I. -Vargiu P. - Oppi G. -Ladu
S. - Capelli R. - Diana M. - Contu M.I. il 12 luglio 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede l’abrogazione dell’Imposta regionale sulle plusvalenze
dei fabbricati adibiti a seconde case, dell’Imposta regionale sulle seconde case a uso turistico,
dell’Imposta regionale su aeromobili e unità da diporto e del Fondo regionale per lo sviluppo
e la coesione territoriale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
243 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1988, N. 10 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA).
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna Francesco - Calledda A.I. - Atzeri G. - Fadda G. - Serra S. - Cuccu G. - Vargiu P. - Lombardo C. - La Spisa G. il 14 luglio 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, composta da un solo articolo, è finalizzata a disciplinare l’utilizzo
all’interno delle acque territoriali della Sardegna dello strumento da pesca “ferrettara” in analogia con quanto previsto dalla normativa nazionale. A tal fine la proposta di legge emenda e
integra la legge regionale 25 maggio 1988, n. 10. Le caratteristiche dello strumento corrispondono a quelle individuate dalla disciplina nazionale e la possibilità di utilizzazione è limitata
alle aree situate oltre le sei miglia dalla costa, così da escludere gli ambiti maggiormente battuti
dalle piccole imbarcazioni.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
244 - ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE IN RICORDO DEGLI INCENDI
IN SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisu I.P. - Dedoni A. - Balia G. - Sanna A. - Atzeri G.
- Gessa G.L. - Giagu G. - Calledda A.I. - Pisano F.S. - Cocco M. - Marracini S. - Pacifico
N. - Salis A. - Davoli C. - Uras L. - Randazzo A. - Masia P. - Lanzi P. - Licheri P.A. - Fadda G. - Pittalis P. - Maninchedda P.G. - Moro G. - Serra S. - Cucca G.L. - Vargiu P. il 14
luglio 2006.
Decaduta per fine legislatura.
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La proposta di legge è finalizzata all’istituzione della Giornata regionale delle vittime
degli incendi, così da mantenere vivo il ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita
nella lotta agli incendi.
La Commissione ha approvato la proposta di legge senza apportarvi alcuna modifica
di tipo sostanziale e si è limitata a incrementare la somma destinata all’attuazione della legge.
La proposta di legge non è stata esitata dall’Assemblea.
245 - NORME REGIONALI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI
E ALLA SICUREZZA DEI GIOVANI LEGATA ALLA FREQUENTAZIONE DEI
LOCALI DI INTRATTENIMENTO NOTTURNO.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanciu F. - La Spisa G. - Lombardo C. - Contu M.I.
- Licandro G. - Sanjust C. - Rassu N. - Petrini O. il 21 luglio 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende dettare norme per prevenire gli incidenti e per garantire la
sicurezza dei giovani che frequentano locali d’intrattenimento notturno. A tal fine sono fissate
le modalità per la determinazione degli orari di apertura e di chiusura dei locali e alcune norme
sulla somministrazione e la vendita delle bevande e definiti i criteri per l’esposizione al rumore
e all’illuminazione.
È affidato ai gestori dei locali il compito di diffondere, nei locali stessi, messaggi di
sensibilizzazione sui temi della guida, dell’abuso di alcol e droghe e sugli effetti derivanti
dall’insufficienza del riposo notturno e di assicurare adeguati servizi di vigilanza, da predisporre avvalendosi di personale specializzato attinto dall’elenco regionale dei collaboratori di
sicurezza, formato e aggiornato in appositi corsi organizzati dalla Regione.
La proposta prevede, infine, un fondo per la tutela della sicurezza del “popolo della
notte” alimentato dai contributi della Regione e dai proventi delle sanzioni amministrative
applicate ai gestori che violano la legge; prevede inoltre l’attivazione, in capo all’Assessorato
dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, di un’attività di monitoraggio della traumatologia
e della mortalità collegate a incidenti stradali notturni.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
246 - ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI: MODIFICHE DELLA
LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2006, N. 5 (DISCIPLINA GENERA­LE DELLE
ATTIVITÀ COMMERCIALI).
Presentata dai Consiglieri regionali Giagu G. - Pisano F.S. - Cherchi S. - Maninchedda
P.G. - Sanna M. - Sabatini F. - Fadda G. - Contu M.I. - Pittalis P. - Floris V. - Mattana
S. - Milia S. il 26 luglio 2006.
192
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 250 del 29 novembre2006.
Trasformata nella legge regionale n. 17 del 6 dicembre 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 41 del 14 dicembre 2006.
La proposta di legge prevede modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, al
fine di soddisfare le esigenze emerse nella fase attuativa della legge e per l’opportunità di apportare miglioramenti che tengano conto delle istanze presentate da comuni e organizzazioni
dei commercianti.
La Commissione ha discusso le proposte volte ad attribuire ai comuni l’opportunità previa concertazione con le organizzazioni dei commercianti e dei consumatori, con i sindacati
dei lavoratori e con i comuni limitrofi - di concedere l’apertura anche nei giorni festivi e di
domenica e oltre le ore 22. Si ammette la possibilità di deroga anche per il giorno di Ferragosto
in considerazione di esigenze di carattere turistico. Il testo della proposta contiene inoltre una
serie di modifiche della legge regionale n. 5 del 2006 in adeguamento alla normativa nazionale
che liberalizza l’accesso alle professioni e alla normativa regionale sull’agriturismo.
La proposta di legge è stata successivamente approvata dall’Assemblea che ha apportato
alcune modifiche non sostanziali al testo esitato della Commissione.
247 - NORME IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA.
Presentata dai Consiglieri regionali Balia G. - Masia P. il 28 luglio 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha una duplice finalità: la prima consiste nell’evitare che la
giurisprudenza amministrativa possa annullare il Piano paesaggistico regionale adottato, ma
non ancora approvato definitivamente, dalla Giunta regionale, poiché esso fa riferimento a
vari istituti non disciplinati né dalla legge statale, né da quella regionale, istituti che vengono
direttamente regolamentati in parte dallo stesso Piano e in parte attraverso il rinvio a una
futura legge regionale urbanistica, e inoltre esso non risulta adeguato al testo unico sui beni
culturali. A tal fine la proposta prevede che la Giunta regionale, previo adeguamento del PPR al
testo unico sui beni culturali e alla legislazione urbanistica regionale, approvi definitivamente
il Piano paesaggistico regionale entro quattro mesi dall’avvenuta approvazione della nuova
legge urbanistica che il Consiglio regionale provvede a deliberare entro l’anno 2006. La
seconda finalità consiste nel superare il vuoto di tutela normativa dovuta al fatto che le norme
di salvaguardia, disposte con la legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di
provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale),
sono decadute per il decorso dei 18 mesi senza che la Giunta abbia, entro tale termine, approvato
definitivamente il Piano paesaggistico. A tal fine la proposta prevede la proroga di tali misure
per non oltre dodici mesi, sino alla data di approvazione del Piano paesaggistico regionale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
193
248 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru F. il 1º agosto 2006.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 409 del 13 maggio 2008.
Trasformato nella legge regionale n. 5 del 23 maggio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 18 del 30 maggio 2008.
Il disegno di legge propone all’approvazione del Consiglio regionale il rendiconto della
Regione per l’esercizio finanziario 2005. Il rendiconto generale della Regione evidenzia un
disavanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2005 pari a euro 2.823 milioni. Esso è dato
dalla differenza tra l’avanzo di gestione 2005, pari a euro 275 milioni, e il disavanzo di amministrazione a tutto il 2004, pari a euro 3.098 milioni.
Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall’Assemblea nel testo esitato
dalla Commissione.
249 - RIORDINAMENTO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SARDEGNA “GIUSEPPE PEGREFFI” AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1993, N. 270.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale, Dirindin N. l’8 agosto 2006.
Abbinato alla P.L. 117 il 29 aprile 2008.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 435 del 30 luglio 2008.
Trasformato nella legge regionale n. 12 del 4 agosto 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 25 del 7 agosto 2008.
Il disegno di legge è animato dall’intento di dare attuazione al decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 270, (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421) perseguendo al contempo
l’obiettivo di adeguare il ruolo dell’Istituto nell’ambito del processo evolutivo di aziendalizzazione già attuato da altre strutture quali le ASL.
Il disegno di legge delinea la natura e i compiti generali dell’Istituto prevedendo che lo
stesso possa, sulla base di apposite convenzioni o contratti e previo assolvimento delle funzioni
istituzionali, fornire servizi ed erogare prestazioni a soggetti terzi quali soggetti privati, aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.
Sono disciplinati sia i nuovi organi di amministrazione (consiglio di amministrazione,
direttore generale, collegio dei revisori) e le loro competenze, delineate in conformità al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sia gli organi di amministrazione in carica alla data di
194
entrata in vigore della legge, dei quali si prevede la proroga sino all’insediamento del direttore
generale. È prevista l’istituzione di un consiglio dei sanitari, formato dalle rappresentanze dei
vari profili professionali sanitari presenti nell’Istituto. Quanto alle fonti di finanziamento, le
stesse sono disciplinate in conformità al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, di cui viene
richiamato il contenuto. Il disegno di legge assegna, infine, la funzione di vigilanza e controllo
di merito e di legittimità sugli atti dell’Istituto alla Regione.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 249 con la proposta di legge n. 117,
animata anch’essa dall’intento di dare applicazione ai principi del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270 e di riordinare l’Istituto zooprofilattico, approvando un testo unificato nel quale
sono state inserite alcune disposizioni nuove, elaborate al fine di introdurre nell’isola un sistema di coordinamento e raccordo tra i soggetti che operano nel settore veterinario.
Il testo approvato dalla Commissione si differenzia sia dal testo unificato assunto come
base della discussione, sia dai singoli progetti di legge presentati dai proponenti. In particolare,
rispetto al testo unificato assunto come base della discussione, la Commissione ha scelto di non
mantenere le norme sulla governance del sistema veterinario. Rispetto alle proposte originarie
il testo non contempla tra gli organi dell’Istituto il consiglio dei sanitari e utilizza la locuzione
“regolamento aziendale”, in luogo di “regolamento per l’ordinamento interno”.
L’Assemblea ha successivamente approvato il testo unificato esitato dalla Commissione
senza apportarvi modifiche sostanziali.
250 - NORME PER INCENTIVARE LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA SARDA.
Presentata dai Consiglieri regionali Atzeri G. - Scarpa L.B. il 4 settembre 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge detta norme per la lotta all’evasione fiscale e per l’esenzione e
l’agevolazione fiscale a favore di nuove imprese operanti nel territorio regionale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
251 - ISTITUZIONE DELL’ALTA ONORIFICENZA REGIONALE DELLA CROCE AL
MERITO “ELEONORA D’ARBOREA DELL’ISOLA DEI NURAGHI”.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P.
il 5 settembre 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede l’istituzione dell’alta onorificenza regionale della Croce al
merito “Eleonora d’Arborea dell’Isola dei nuraghi”, da assegnare annualmente con decreto del
Presidente della Regione, sulla base di apposita proposta formulata da una commissione com-
195
posta dal Presidente del Consiglio regionale, che la presiede, da cinque consiglieri regionali,
dal presidente del Consiglio delle autonomie locali e dai due rettori delle Università di Cagliari
e Sassari, a favore di sette cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti
di valore culturale, sociale o morale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
252 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1982, N. 16 (NORME PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO E PER INVESTIMENTI
ALLE AZIENDE DI TRASPORTO ESERCENTI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA A
CARATTERE REGIONALE E LOCALE).
Presentata dai Consiglieri regionali Marracini S. e Pittalis P. il 14 settembre 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha lo scopo di garantire una maggiore sicurezza per i passeggeri
a bordo dei mezzi pubblici e prevede che la circolazione sui mezzi di trasporto pubblico in
ambito regionale per motivi di servizio da parte del personale dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Polizia
municipale, della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale, della Croce rossa
italiana, della Polizia provinciale e della Polizia stradale, dell’ANAS, sia fruita gratuitamente
non applicandosi, pertanto, la disposizione di cui all’articolo 17 della legge regionale 27 agosto
1982, n. 16 che sanziona il viaggiatore sprovvisto di documento di viaggio e prevedendo inoltre
che non sia dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
253 - NORME PER FAVORIRE L’IMPIEGO DI ENERGIA SOLARE TERMICA E LA DIMINUZIONE DEGLI SPRECHI IDRICI NEGLI EDIFICI.
Presentata dai Consiglieri regionali Floris V. - Marrocu S. - Barracciu F. - Calledda
A.I. - Cherchi S. - Corrias A. - Cugini R. - Lai S. - Mattana S. - Orrù G.B. - Pacifico N.
- Pirisi G.M. - Sanna A. - Sanna Franco il 14 settembre 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge mira al miglioramento delle condizioni ambientali di vita e al raggiungimento di un’adeguata disponibilità di energia. Prescrive per tale obiettivo misure, la cui
attuazione è demandata ai comuni, per incrementare l’impiego dell’energia solare termica e per
limitare gli sprechi idrici negli edifici, e stabilisce per gli edifici di nuova costruzione l’obbligo
di provvedere alla produzione, con fonti rinnovabili, di una quota oscillante tra il 30 per cento
e il 50 per cento dei consumi di acqua calda.
196
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
254 - NORME IN MATERIA DI PROFESSIONI.
Presentata dai Consiglieri regionali Marracini S. - Pittalis P. il 2 ottobre 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende riconoscere e incentivare le professioni. A tal fine si istituisce la Consulta regionale delle professioni, che formula proposte ed esprime pareri non
vincolanti, il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non
ordinistiche, nel quale sono iscritte le associazioni che abbiano ottenuto l’inserimento, il Comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche, che formula proposte ed
esprime pareri non vincolanti.
La Regione promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti, è autorizzata a concedere ai professionisti incentivi per consentire loro l’acquisizione
della certificazione di qualità, a promuovere la costituzione di cooperative a carattere regionale,
aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria, a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento nei primi tre anni di attività professionale.
La Regione può promuovere interventi diretti a consentire ai professionisti di conciliare
le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l’attività professionale, e infine, a favorire l’avvio di forme
associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse
professioni.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
255 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÁ VEGETALE E DELLA GESTIONE DEGLI ORTI
BOTANICI DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P.
il 6 ottobre 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è rivolta a concedere un contributo finanziario annuo alle Università
di Cagliari e Sassari per concorrere agli oneri di gestione degli orti botanici universitari della
Sardegna. Si prevede, inoltre, limitatamente al 2006, la concessione a entrambe le Università di
un contributo straordinario per la realizzazione e la manutenzione delle opere strutturali degli orti.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
197
256 - TUTELA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI.
Presentata dai Consiglieri regionali Cuccu G. - Cucca G.L. - Sabatini F. - Uggias G. Cachia C. l’11 ottobre 2006.
Abbinata alla P.L. 268 il 19 dicembre 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è diretta a disciplinare in maniera organica la raccolta dei funghi,
al fine di salvaguardare l’integrità degli ecosistemi vegetali e le risorse micologiche della Regione. Introduce un limite massimo giornaliero di raccolta pari a tre chilogrammi pro-capite e
disciplina le modalità di raccolta, vietando l’utilizzo di tecniche che possono arrecare danno al
terreno o alle radici delle piante. La proposta di legge vieta l’asportazione del materiale costituente lo strato umifero del terreno e il danneggiamento e la distruzione di qualunque tipo di
fungo. È, altresì, vietata la raccolta dei funghi nei boschi percorsi dal fuoco nei precedenti tre
anni. La proposta di legge tutela i cittadini per i quali la raccolta dei funghi spontanei costituisce un’attività lavorativa prevedendo la possibilità del rilascio di un’abilitazione alla raccolta
dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri per scopi commerciali, previo
superamento di un apposito esame di idoneità. La Regione promuove iniziative finalizzate a
favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 256 con la proposta di legge n. 268.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
257 - RIAVVIO PRODUTTIVO DELLA MINIERA “GENNA TRES MONTIS” NEI CO­
MU­NI DI SILIUS E SAN BASILIO.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’industria, Rau C. il
12 ottobre 2006.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 247 del 27 ottobre 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 16 del 2 novembre 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 36 del 4 novembre 2006.
Il disegno di legge autorizza l’Amministrazione regionale alla costituzione di una società per azioni che partecipi alle procedure della gara per l’assegnazione della concessione per il
riavvio dell’attività e la messa in sicurezza della miniera “Genna Tres Montis” nei Comuni di
Silius e San Basilio.
La Commissione ha esitato il disegno di legge che è stato successivamente approvato
dall’Assemblea nel medesimo testo.
258 - MODIFICA ALL’ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2005, N.
198
12, SULLA DEFINIZIONE DEI PICCOLI COMUNI.
Presentata dai Consiglieri regionali Salis A. - Balia G. - Maninchedda G.P. - Masia P.
- Serra S. il 19 ottobre 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede che, nell’ambito regionale sardo, vengano considerati piccoli comuni i comuni non costieri con meno di 3000 abitanti. La proposta di legge, modificando l’articolo 20 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, risponde dunque all’esigenza di
estendere a un maggior numero di comuni le misure di sostegno e i finanziamenti previsti in via
generale dalla legge regionale medesima.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
259 - ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE CON RELATIVO REGISTRO DI
SANGUE DI CORDONE OMBELICALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Caligaris M.G. - Cocco M. il 26 ottobre 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è finalizzata ad autorizzare e favorire, in Sardegna, la crioconservazione del sangue placentare dal quale si ricavano le cellule staminali utilizzate nell’ambito
del trapianto di midollo osseo autologo e da donatore per la cura di patologie ematologiche
neoplastiche e non, di emopatie ereditarie e di malattie metaboliche.
A tal fine s’istituisce una banca di sangue di cordone ombelicale con l’obiettivo di raccogliere e di criopreservare un numero costante di unità ematiche placentari di circa 3000 - 5000
in maniera da poter contribuire, a livello nazionale, al mantenimento delle unità stimate sufficienti per soddisfare la richiesta nazionale.
La proposta disciplina le modalità con le quali viene prestato il consenso e avviene
il reclutamento delle donatrici volontarie; prevede, infine, l’utilizzo delle associazioni di volontariato per la promozione e lo sviluppo dell’informazione e formazione sulla pratica della
donazione di sangue del cordone ombelicale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
260 - ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLA DIRIGENZA
DELLA REGIONE.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, Dadea M. il 2 novembre 2006.
Decaduto per fine legislatura.
199
Il disegno di legge persegue il fine di rendere maggiormente trasparente, integrata e
flessibile la struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale in modo da raggiungere
in modo efficace gli obiettivi di volta in volta prefissati. Il provvedimento prevede, in particolare, un modello di direzione generale idoneo ad assicurare l’esercizio organico e integrato
delle politiche regionali, l’istituzione di aree per il coordinamento e l’integrazione di materie
omogenee all’interno delle direzioni generali e l’attribuzione al direttore generale di compiti di
coordinamento, direzione e controllo e di garante dell’unitarietà nella gestione della direzione.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
261 - TESTO UNICO DELLE NORME SUL RAPPORTO TRA I CITTADINI E
L’AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA PER LA TRASPA­RENZA
E LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione, Dadea M. il 10 novembre 2006.
Abbinato alle PP.LL. 12 e 272 il 12 giugno 2008.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge prevede l’adeguamento della normativa che disciplina i rapporti tra
i cittadini e la Pubblica amministrazione e, in particolare, il procedimento amministrativo, alla
più recente legislazione nazionale e comunitaria. Esso è suddiviso in quattro titoli. Il titolo I
disciplina le attività e i procedimenti amministrativi; il titolo II il diritto di accesso; il titolo
III l’informazione e la comunicazione; il titolo IV le disposizioni finali. La caratteristica di
fondo dell’intero disegno di legge è rappresentata dall’introduzione di strumenti e istituti tesi
a garantire la trasparenza, la semplificazione, l’informazione e la partecipazione dei cittadini
all’attività della pubblica amministrazione.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 261 con le proposte di legge n. 12
n. 272.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
262 - DISCIPLINA PER LA RACCOLTA E LA TRASFORMAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI.
Presentata dai Consiglieri regionali La Spisa G. - Contu M.I. - Licandro G. - Lombardo
C. - Petrini O. - Rassu N. - Sanciu F. - Sanjust C. il 14 novembre 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha lo scopo di regolare le attività di raccolta e di conservazione
delle piante officinali e aromatiche. La raccolta delle specie officinali può essere effettuata solo
200
da raccoglitori muniti di autorizzazione regionale. Sono definiti i quantitativi massimi ammissibili della raccolta giornaliera pro capite in relazione a ciascuna specie officinale spontanea e
le relative modalità di raccolta. Al proprietario, all’usufruttuario o al conduttore del fondo e ai
loro familiari è concesso raccogliere una quantità di piante officinali non eccedenti il consumo
giornaliero per un uso personale. Nella raccolta è vietato l’uso di qualunque mezzo che possa
danneggiare l’apparato radicale delle piante o l’ecosistema. Sono individuate le aree all’interno
delle quali è vietata la raccolta delle piante officinali. La Giunta regionale, su segnalazione
degli enti locali, può introdurre limitazioni temporanee o vietare, per periodi limitati, la raccolta di specie a rischio di estinzione. La Regione si impegna a promuovere la coltivazione e le
attività di prima trasformazione delle piante officinali attraverso la concessione di contributi.
È prevista l’applicazione di apposite sanzioni amministrative in caso di violazione dei divieti
contenuti nel provvedimento.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
263 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DEL DIRITTO ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
Presentata dai Consiglieri regionali Vargiu P. - Marracini S. - Cassano G.R. - Dedoni
A. - Pisano F.S. il 15 novembre 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge istituisce il “Garante per i diritti della Sanità” assimilabile a un’Authority, in grado di osservare, conoscere e controllare l’intero sistema sanitario regionale, intervenendo a tutela del cittadino e stimolando le istituzioni ad adottare i provvedimenti utili a
rimuovere ogni ostacolo alla fruizione del servizio.
La proposta disciplina i requisiti per la nomina, le incompatibilità, le modalità di elezione, la durata in carica, le condizioni per l’eventuale revoca nonché l’ambito di attività del
Garante, prevedendo che lo stesso possa assumere un ruolo importante, anche nella soluzione
dei casi di “malpractice” sanitaria, contribuendo a decongestionare i tribunali e a dare rapida
soluzione a ogni legittima esigenza di risarcimento del paziente.
La proposta, al fine di consentire al Garante di svolgere i compiti d’istituto, gli attribuisce il diritto di richiedere l’audizione di pubblici funzionari e la disponibilità di documenti
aziendali.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
264 - RIPRISTINO DELLE PROVVIDENZE IN FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA
NEOPLASIA MALIGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Liori A.A. - Diana M. il 5 dicembre 2006.
Decaduta per fine legislatura.
201
La proposta di legge intende abrogare il comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale
24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006) con il quale si escludono temporaneamente i
soggetti affetti da neoplasia maligna dalle provvidenze di cui alla legge regionale 25 novembre
1983, n. 27 (Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni).
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
265 - AUTORIZZAZIONE PER TRE MESI DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL 2007.
Presentata dai Consiglieri regionali Floris M. - Cherchi O.S.G. il 14 dicembre 2006.
Abbinata al D.L. 266 il 27 dicembre 2006.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 263 del 27 dicembre 2006.
Trasformata nella legge regionale n. 21 del 28 dicembre 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 43 del 30 dicembre 2006.
Ricorso della Corte dei Conti.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 9 giugno 2008..
La proposta di legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno 2007 fino al 31 marzo 2007.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 265 con il disegno di legge n. 266
approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia al disegno di legge
n. 266.
266 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L’ANNO 2007 E DISPOSIZIONI PER LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2006.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Soru, in qualità di Assessore ad interim della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, il 15
dicembre 2006.
Abbinato alla P.L. 265 il 27 dicembre 2006.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 263 del 27 dicembre 2006.
Trasformato nella legge regionale n. 21 del 28 dicembre 2006.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 43 del 30 dicembre 2006.
Ricorso della Corte dei Conti.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 9 giugno 2008.
Il disegno di legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’an-
202
no 2007 dal 1° gennaio al 28 febbraio 2007. Il provvedimento dispone, inoltre, che lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12106-01 (UPB E03.034) del bilancio per l’anno 2006
costituisce accertamento d’entrata a valere su quota parte del gettito delle compartecipazioni
tributarie spettanti alla Regione in ragione di euro 500.000.000 per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 266 con la proposta di legge n. 265
esitando un testo unificato che l’Assemblea ha successivamente approvato senza alcuna modifica.
267 - ISTITUZIONE DELLA CONTINUITÀ TERRITORIALE DELLE MERCI.
Presentata dai Consiglieri regionali Atzeri G. e Scarpa L.B. il 4 gennaio 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha lo scopo di introdurre la continuità territoriale delle merci
quale misura idonea a garantire alle imprese ubicate nel territorio regionale l’abbattimento
dei maggiori costi derivanti dall’insularità favorendo lo sviluppo economico della Sardegna
nel rispetto dei principi comunitari di coesione e di libera concorrenza. La proposta prevede,
a carico delle imprese di trasporto, l’imposizione degli oneri di servizio pubblico e disciplina
i contenuti del contratto di servizio pubblico, con particolare riferimento al bando di gara, alle
modalità di effettuazione del servizio, alla capacità tecnica del vettore aggiudicatario, alle tariffe
e a ogni altra disposizione in materia di organizzazione. La proposta fissa in 5 anni la durata
del servizio pubblico, disciplina le condizioni relative all’attuazione del servizio, gli orari, le
sanzioni da applicarsi a partire dalla soglia del 2% di collegamenti non effettuati e prevede una
trattenuta sulla dotazione forfetaria di continuità territoriale per far fronte a eventuali incidenti
che comportino l’interruzione del servizio pubblico imputabili al vettore aggiudicatario. La
proposta, inoltre, affida alla Giunta l’elaborazione di un regolamento di attuazione stabilendo
condizioni di maggior favore per le merci del settore agroalimentare e prevede l’istituzione
di una Commissione tecnica con funzioni consultive e di impulso per monitorare l’attuazione
della legge.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
268 - TUTELA DEGLI ECOSISTEMI VEGETALI E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E
DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna A. - Marrocu S. - Calledda A.I. - Pirisi G.M.
- Barracciu F. - Cherchi S. - Corrias A. - Cugini R. - Floris V. - Lai S. - Mattana S. - Orrù
G.B. - Pacifico N. - Sanna Franco il 17 gennaio 2007.
Abbinata alla P.L. 256 il 19 dicembre 2007.
Decaduta per fine legislatura.
203
La proposta di legge è diretta a disciplinare la raccolta e la commercializzazione dei
funghi e dei tartufi nel territorio regionale. La raccolta amatoriale dei funghi è subordinata al
possesso di un permesso regionale ed è introdotto un limite alla quantità di funghi raccoglibili
giornalmente pro capite. È vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualunque specie e
l’utilizzo di mezzi di raccolta che possano arrecare danno al terreno o alle radici delle piante.
Per la raccolta dei funghi per scopi commerciali è necessario il superamento di un apposito esame di abilitazione e il possesso di un permesso provinciale. La raccolta dei tartufi è consentita
nella misura massima di un chilogrammo al giorno pro capite, con le modalità e secondo le date
indicate nell’apposito decreto adottato annualmente dalla Regione. Per esigenze di carattere
ambientale l’Assessore della difesa dell’ambiente può sospendere la raccolta dei funghi in determinate aree o su tutto il territorio regionale. È istituita la Commissione scientifica micologica, con funzioni consultive e propositive. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad
autorizzazione comunale e al previo controllo dell’azienda sanitaria competente. Sono previste
apposite sanzioni amministrative per la violazione dei divieti contenuti nella proposta di legge.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 268 con la proposta di legge n. 256.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
269 - PROROGA DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, N. 21.
Presentata dai Consiglieri regionali Floris M. - Cherchi O.S.G. il 23 gennaio 2007.
Abbinata al D.L. 273 il 27 febbraio 2007.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 309 del 2 marzo 2007.
Trasformata nella legge regionale n. 1 del 5 marzo 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 7 del 5 marzo 2007.
La proposta di legge proroga al 31 marzo 2007 l’esercizio provvisorio del bilancio 2007,
fissato in due mesi dalla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21.
La Commissione ha unificato la proposta di legge n. 269 con il disegno di legge n. 273
approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia al disegno di legge
n. 273.
270 - MISURE URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna Francesco - Biancu A. - Cachia C. - Cocco
M. - Cucca G.L. - Cuccu G. - Giagu G. - Manca G. - Meloni M. - Sabatini F. - Sanna
S. - Uggias G. il 31 gennaio 2007.
Decaduta per fine legislatura.
204
La proposta di legge persegue l’obiettivo di rendere più efficaci alcune misure già previste dall’articolo 19 (Incentivi alla cancellazione dall’albo e alla ricollocazione del personale di
cui alla legge regionale n. 42 del 1989) della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4.
A tal fine, il provvedimento interviene sul citato articolo, prevedendo la riapertura dei
termini per la presentazione delle domande di ammissione all’esodo incentivato, integrando la
tipologia contrattuale utilizzabile per il reimpiego degli operatori della formazione professionale in comuni e province e, infine, rideterminando l’ammontare del contributo regionale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
271 - NORME DI INCENTIVAZIONE ALLE ELEZIONI PRIMARIE IN SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Bruno M. - Porcu A. - Pinna S. - Cerina G. - Corda
E. - Frau A. - Gessa G.L. il 1º febbraio 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, al fine di favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita
democratica, disciplina, promuove e incentiva la selezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione, presidente della provincia e sindaco nei comuni con popolazione pari o
superiore a 10.000 abitanti, mediante elezioni preventive: le cosiddette “primarie facoltative”.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
272 - NORME PER PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI
CITTADINI ALLA VITA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PER COMBATTERE
L’ESCLUSIONE DIGITALE.
Presentata dal Consigliere regionale Scarpa L.B. il 15 febbraio 2007.
Abbinata alla P.L. 12 e al D.L. 261 il 12 giugno 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è finalizzata alla promozione della partecipazione democratica dei
cittadini, di coloro che risiedono stabilmente nel territorio della Regione e dei soggetti sociali
organizzati, anche attraverso l’accesso a tutte le reti tecnologiche e comunicative e la diffusione
dell’innovazione tecnologica sul proprio territorio.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 272 con la proposta di legge n. 12
e con il disegno di legge n. 261.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
273 - PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BI-
205
LANCIO DELLA REGIONE PER L’ANNO 2007.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Soru, in qualità di Assessore ad interim della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, il 21
febbraio 2007.
Abbinato alla P.L. 269 il 27 febbraio 2007.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 309 del 2 marzo 2007.
Trasformato nella legge regionale n. 1 del 5 marzo 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 7 del 5 marzo 2007.
Il disegno di legge prevede che l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2007, già autorizzato con la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21, sia
prorogato, con le modalità e i criteri stabiliti dalla stessa legge, sino al 30 aprile 2007.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 273 con la proposta di legge n. 269
approvando un testo unificato, successivamente approvato dall’Assemblea senza alcuna modifica rispetto al testo esitato dalla Commissione.
274 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2007).
Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Soru, in qualità di Assessore ad interim della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, il 26
febbraio 2007.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 339 del 23 maggio 2007.
Trasformato nella legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 18 - Suppl. ord. n. 2 - del 31 maggio 2007.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 102 del 13 febbraio 2008.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 9 giugno 2008.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 216 del 9 giugno 2010.
Il disegno di legge finanziaria 2007 autorizza l’Amministrazione regionale a iscrivere
nel proprio bilancio per l’anno 2007 lo stanziamento di euro 500.000.000, quale anticipazione
di somme alla stessa assegnate a’ termini dell’articolo 1, comma 834 e seguenti della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), provvedendo a compensare tale stanziamento
con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio per l’anno 2010. La citata somma è
correlata alle iscrizioni di spesa destinate agli investimenti indicati nella tab. E.
Il provvedimento reca modifiche alla normativa regionale di contabilità, alla disciplina
delle imposte regionali e del personale regionale. Detta disposizioni per il finanziamento del
sistema delle autonomie locali, in materia di opere pubbliche, agricoltura e trasporti, occupa-
206
zione. Autorizza investimenti nella qualità ambientale e urbana e, ai fini della salvaguardia e
tutela degli ecosistemi costieri, istituisce la Conservatoria delle coste della Sardegna. Stabilisce
nuovi limiti alla realizzazione di impianti eolici; autorizza la Giunta regionale ad adottare linee guida per la riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento luminoso e acustico sul
territorio regionale.
La Commissione ha approvato il disegno di legge apportandovi significative modifiche,
tra le quali ha particolare rilievo la soppressione dell’ERA Sardegna, dell’ERSAT e dei consorzi
di frutticoltura e la previsione di interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il
lavoro e al contrasto alla povertà.
Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall’Assemblea con ulteriori modifiche riguardanti l’istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e la realizzazione
di un piano per il superamento del precariato.
275 - BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2007 E BILANCIO PLURIENNALE
PER GLI ANNI 2007-2010.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Soru, in qualità di Assessore ad interim della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, il 26
febbraio 2007.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 339 del 23 maggio 2007.
Trasformato nella legge regionale n. 3 del 29 maggio 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 18 - Suppl. ord. n. 3 - del 31 maggio 2007.
Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007- 2010 e
porta una previsione di entrata e di spesa per l’anno 2007 pari a euro 8.576.481.000.
La Commissione ha approvato il disegno di legge con modifiche, tra le quali ha particolare rilievo la rideterminazione in euro 8.616.751.000 della previsione di entrata e di spesa per
l’anno 2007.
Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall’Assemblea con ulteriori
modifiche riguardanti la rideterminazione degli importi globali in euro 8.667.451.000, euro
6.275.969.000, euro 6.331.670.000, euro 6.704.741.000 rispettivamente per ciascuno degli
anni 2007, 2008, 2009 e 2010.
276 - NORME PER LA GESTIONE PUBBLICA DELLE RISORSE IDRICHE E
ISTITUZIONE DELL’ENTE REGIONALE ABBASARDA (ERAS).
Presentata dal Consigliere regionale Atzeri G. il 19 marzo 2007.
207
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, riconoscendo la risorsa idrica quale bene pubblico fondamentale
da gestire con equità e trasparenza, ha come obiettivo la minimizzazione della tariffa all’utenza
e l’innalzamento qualitativo e quantitativo dell’erogazione del­l’acqua potabile. In particolare la
proposta intende raggiungere tale obiettivo attraverso una razionale suddivisione del territorio
della Regione e l’istituzione di un ente pubblico regionale gestore del servizio idrico.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
277 - TUTELA DEI MESTIERI E DEI PRODOTTI TIPICI DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Floris V. - Cerina G. - Marrocu S. - Sanna Franco
- Sanna A. - Corrias A. - Barracciu F. - Serra S. - Licheri P.A. - Marracini S. - Pinna
S. - Gessa G.L. - Uras L. - Salis A. - Calledda A.I. il 22 marzo 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha la finalità di garantire il recupero e la tutela di mestieri, dei saperi, degli strumenti e dei prodotti di valore culturale specifico, estinti o a rischio di estinzione.
Nella sua articolazione, la proposta prevede un censimento delle forme culturali materiali diffuse nel territorio, finalizzato all’istituzione di un “Albo dei mestieri e prodotti tipici locali
della Sardegna”, che dovrà contenere l’indicazione dei prodotti tipici, le località di maggiore
diffusione, le caratteristiche, le tecniche di elaborazione e i nominativi degli operatori.
Al fine di evitare l’estinzione dei prodotti di grande interesse antropologico, storico e
artistico, tipici della Sardegna, è inoltre prevista l’attivazione di incubatori regionali per l’insegnamento e la sperimentazione, da parte di maestri delle varie specialità, delle tecniche di
elaborazione dei sopra indicati prodotti.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
278 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA FARMACEUTICA E ISTITUZIONE DELL’ALBO REGIONALE DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO.
Presentata dal Consigliere regionale Atzeri G. il 26 marzo 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende disciplinare la professione dell’informatore scientifico del
farmaco, figura professionale la cui importanza è venuta negli anni crescendo, sia per la sempre
maggiore qualità della ricerca scientifica farmacologica, sia per i problemi del contenimento
della spesa farmaceutica e dell’esigenza di dotare i cittadini d’informazioni sempre più adegua-
208
te alla complessità dei bisogni.
Muovendo dal predetto intento, la proposta istituisce l’Albo regionale degli informatori
del farmaco, suddiviso in ambiti provinciali di riferimento, dal quale le industrie farmaceutiche
devono attingere le professionalità di cui si servono; sono istituiti, inoltre, i collegi regionali e
provinciali degli informatori, dei quali è disciplinata l’organizzazione, la durata in carica e di
cui sono determinate le funzioni.
La proposta si occupa anche dei corsi di formazione professionale e delle sanzioni da applicare agli informatori che si rendano colpevoli di fatti non conformi alla deontologia, al decoro e alla dignità professionali la cui irrogazione è demandata ai consigli dei collegi provinciali.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
279 - DEROGHE ALLE VOLUMETRIE EDILIZIE, PREVISTE DAGLI INDICI DI ZONA
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI, IN FAVORE DELLE PERSONE
CON GRAVE DISABILITÀ MOTORIA.
Presentata dai Consiglieri regionali Petrini O. - Pileri G. il 29 marzo 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge tutela i soggetti che si trovano in condizione di gravi disabilità e che
spesso risiedono in abitazioni dotate di spazi insufficienti alle loro esigenze riabilitative e abitative. A tal fine la proposta prevede gli interventi di ampliamento delle volumetrie fino a un massimo di 120 mc e una superficie massima di 40 mq, in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto della normativa in materia di beni ambientali e culturali, di
distanze, di confini e di eventuali vincoli igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti.
La proposta prevede, inoltre, la priorità di istruttoria per le pratiche riferite alla
realizzazione delle predette opere e introduce cautele e limitazioni idonee a impedire un uso
improprio di questa particolare normativa derogatoria.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
280 - RINTRACCIABILITÀ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E AGROALIMEN­TARI
E ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA SICUREZZA
ALIMENTARE (ARSSA).
Presentata dai Consiglieri regionali Cuccu G. - Biancu A. - Cachia C. - Cucca G.L. Cocco M. - Giagu G. - Manca G. - Meloni M. - Sabatini F. - Sanna Francesco - Sanna
S. - Secci E. - Uggias G. l’11 aprile 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è diretta ad assicurare ai consumatori una maggiore tutela e in-
209
formazione in relazione alla provenienza, alla trasformazione e alla qualità dei prodotti agroalimentari. È prevista l’istituzione dell’Agenzia regionale sarda per la sicurezza alimentare
(ARSSA), ente pubblico regionale avente la funzione di assicurare elevati livelli di sicurezza e
salubrità degli alimenti e trasparenza sulla loro provenienza e sulle modalità di trasformazione.
In particolare l’Agenzia garantisce la rintracciabilità degli alimenti, certificando le tappe che
portano dal produttore al consumatore, definisce i livelli di sicurezza degli alimenti, promuove
lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari sardi. Nello svolgimento delle sue funzioni l’Agenzia si avvale di un Comitato scientifico che elabora i programmi
annuali e pluriennali dell’Agenzia e svolge funzioni consultive. La Giunta regionale approva
lo statuto dell’Agenzia, il regolamento interno, il bilancio, i programmi, la pianta organica del
personale e gli atti di indirizzo. La Regione Sardegna finanzia progetti di filiera diretti all’adozione di sistemi di qualità dei prodotti e di identificazione territoriale delle produzioni, previo
parere favorevole della Commissione europea.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
281 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DEI DISABILI.
Presentata dai Consiglieri regionali Petrini O. - Gallus D. - Licandro G. - Liori A.A. Randazzo V. - Contu M.I. - Pileri G. il 19 aprile 2007.
Abbinata alla P.L. 224 il 5 giugno 2007.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 418 del 28 maggio 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 7 del 30 maggio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 19 del 9 giugno 2008.
La proposta di legge intende mettere in comunicazione le istituzioni e il mondo vitale
dei portatori di handicap.
A tal fine istituisce la Consulta regionale per i problemi dei disabili, strumento di dialogo
finalizzato a consentire una consultazione permanente sulle tematiche inerenti la disabilità.
La proposta, oltre a disciplinare la composizione della Consulta, ne illustra sinteticamente i compiti riassumibili essenzialmente nell’attività di consulenza e supporto svolta a favore della Giunta e del Consiglio regionale, riservando tuttavia l’organizzazione interna alla
autodeterminazione della Consulta che provvede con apposito regolamento sottoposto alla ratifica del Consiglio regionale.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 281 con la proposta di legge n. 224,
avente il medesimo oggetto, approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter
si rinvia alla proposta di legge n. 224.
282 - POLITICHE REGIONALI DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE.
210
Presentata dai Consiglieri regionali Pittalis P. - Marracini S. - Lai V.R. il 26 aprile 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende tracciare un quadro normativo di riferimento omogeneo
per tutti gli interventi concernenti la famiglia, valorizzandola e promuovendola come soggetto
sociale e riconoscendole reale cittadinanza con specifiche azioni positive a sostegno delle situazioni più disagiate.
A tal fine la proposta di legge individua una serie di obiettivi demandando al Consiglio
regionale il compito di determinare, nell’ambito del piano socio-assistenziale, gli interventi per
perseguirli, le aree oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche, le modalità per il
coordinamento e l’integrazione dei servizi di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio, nonché le risorse disponibili per ciascun intervento.
La proposta prevede inoltre: agevolazioni finanziarie al fine di facilitare la formazione
di nuove famiglie e contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica per chi vive situazioni di disagio; iniziative socio-educative per la prima infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza; l’adozione di un piano triennale per asili nido; il concorso alle spese per le adozioni
dei bambini disabili e le adozioni internazionali; iniziative per consentire la permanenza di
persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare; norme finalizzate
a promuovere e incentivare, anche in forma coordinata con gli enti locali, l’associazionismo
familiare.
Infine è prevista l’attivazione da parte dei comuni, singoli e associati, di appositi centri
per la famiglia, nonché l’istituzione presso la Giunta regionale dell’Osservatorio permanente
sulle famiglie.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
283 - ISTITUZIONE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO DELLA
REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI E DELL’AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA SARDEGNA
(ARAN SARDEGNA).
Presentata dai Consiglieri regionali Cuccu G. - Biancu A. - Cachia C. - Cocco M. Cucca G.L. - Giagu G. - Manca G. - Meloni M. - Sabatini F. - Sanna Francesco - Sanna
S. - Uggias G. il 2 maggio 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, sul presupposto della più ampia autonomia sancita anche per gli
enti locali dalla riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione, intende attuare le misure già previste in linea di principio nella legge regionale n. 9 del 2006 istituiva del comparto
unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali e dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali. Tali misure, in particolare, attengono
211
all’equiparazione dei trattamenti tabellari dei dipendenti di Regione ed enti locali i quali, in
base al principio di sussidiarietà saranno preposti all’esercizio di funzioni prima spettanti al
solo ambito regionale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
284 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE
RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Marracini S. - Pittalis P. - Lai V.R. il 10 maggio
2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell’ambito delle materie di
competenza regionale, i diritti di tali persone.
Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di valutazione e si avvale,
nell’esercizio delle sue funzioni, di due coadiutori. Ambedue sono eletti dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta, durano in carica cinque anni e il loro incarico è incompatibile
con altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante
presenta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
285 - PRIMI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIGITALE.
Presentata dal Consigliere regionale Scarpa L.B. l’11 maggio 2007.
Decaduta per fine legislatura.
Con la proposta di legge la Regione promuove nuove forme di partecipazione dei cittadini alle scelte di interesse collettivo e di consultazione della volontà popolare da parte degli
amministratori pubblici mediante l’uso delle nuove tecnologie. A tal fine la proposta istituisce
un apposito portale regionale di servizi Internet al quale i cittadini elettori possono registrarsi
e accedere mediante apposito codice di accesso riservato. In tal modo la Giunta regionale, i
singoli consiglieri regionali e il Consiglio delle autonomie locali potranno consultare i cittadini
registrati sul portale ponendo precise questioni di carattere collettivo i cui risultati, di valore essenzialmente consultivo, andranno tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Regione.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
212
286 - MODIFICA ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007. ABROGAZIONE DEL DIVIETO
DI ESPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA GENERATA IN IMPIANTI LOCALIZZATI IN SARDEGNA DA COMBUSTIBILI FOSSILI.
Presentata dal Consigliere regionale Sanna Francesco il 22 maggio 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta prevede l’abrogazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria
2007, e in qualsiasi altra legge o provvedimento regionale, che recano divieti di esportazione di
energia elettrica, da qualsiasi fonte generata, al di fuori del territorio della Sardegna.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
287 - DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE DA FENOMENI DI INQUINAMENTO CONSEGUENTE AD ATTIVITÁ INDUSTRIALI.
Presentata dal Consigliere regionale Scarpa L.B. il 16 maggio 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è diretta a fare in modo che il 50% delle entrate fiscali collegate
all’attività delle imprese inquinanti siano destinate ai comuni nel cui territorio si svolge l’attività, affinché pongano in essere interventi di monitoraggio ambientale, della salute delle persone
e di recupero e valorizzazione del territorio.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
288 - NORME IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE E RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE ED
EDUCATIVA SVOLTA DAGLI ORATORI.
Presentata dai Consiglieri regionali Cuccu G. - Cocco M. - Biancu A. - Cachia C. Cucca G.L. - Giagu G. - Manca G. - Meloni M. - Sabatini F. - Sanna Francesco - Sanna
S. - Uggias G. il 17 maggio 2007.
Abbinata alla P.L. 6 il 2 luglio 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende riconoscere e valorizzare la funzione educativa e sociale
svolta dagli enti locali e da altri soggetti pubblici mediante i centri di aggregazione giovanile,
e la funzione svolta nello stesso campo dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa
cattolica mediante gli oratori, ritenuti uno dei principali soggetti sociali ed educativi della co-
213
munità locale.
A tal fine, è previsto che la Regione stipuli sia con gli enti che promuovono l’attività
di aggregazione giovanile, sia con la Conferenza episcopale sarda, protocolli d’intesa per programmare le attività, tra le quali, oltre alla costruzione o riqualificazione di strutture adibite a
centri di aggregazione, si annoverano anche la realizzazione di percorsi di recupero per soggetti
a rischio, nonché la realizzazione di percorsi di formazione sociale in ambito ecclesiastico e di
orientamento alle opportunità di lavoro nel sociale.
La proposta, inoltre, istituisce presso l’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza
sociale un Comitato tecnico consultivo regionale con il compito di svolgere attività di assistenza e consulenza alla Giunta regionale, finalizzate all’attuazione della legge, detta i criteri e le
modalità di finanziamento degli interventi, precisando che nella concessione dei contributi si
dovrà tenere conto dell’esigenza di favorire la diversificazione degli interventi stessi nell’ambito dello stesso territorio e detta, infine, gli obblighi che i beneficiari dei contributi devono
rispettare.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 288 con la proposta di legge n. 6.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
289 - POLITICHE REGIONALI IN MATERIA ENERGETICA.
Presentata dal Consigliere regionale Scarpa L.B. il 21 maggio 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende promuovere politiche regionali in materia di produzione di
energia che tendano alla autosufficienza del sistema energetico regionale, alla graduale sostituzione delle energie prodotte utilizzando combustibili fossili con energie prodotte da energie
rinnovabili e a escludere l’esportazione fuori dal territorio regionale della produzione di energia
elettrica mediante l’uso di combustibili fossili. A tal fine la Regione sostiene la ricerca nel campo delle energie rinnovabili, favorisce le attività imprenditoriali in questo settore e promuove
l’utilizzo delle energie rinnovabili da parte di privati e di amministrazioni pubbliche; qualora
l’apparato regionale per la produzione di energia sia adeguatamente dimensionato alle esigenze
della comunità regionale, vieta la costruzione di nuovi impianti industriali o la conversione di
impianti industriali esistenti, se destinati alla produzione di energia elettrica mediante l’uso di
combustibili fossili.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
290 - MODALITÀ DI CALCOLO PER L’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI
URBANISTICO-EDILIZI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI
COIBENTAZIONE TERMO-ACUSTICA E DEL CONTENIMENTO DEI CONSU­MI
ENERGETICI.
214
Presentata dal Consigliere regionale Pileri G. il 20 giugno 2007.
Abbinata alla P.L. 11 e al D.L. 204 il 20 giugno 2007
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha lo scopo di orientare la normativa urbanistica all’incentivazione
di procedimenti e tipologie costruttive che assicurino l’efficienza energetica degli edifici senza
però penalizzare l’utente in termini di volume edificabile. A tal fine la proposta promuove il miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e il contenimento dei consumi energetici, disponendo nuove modalità di calcolo per l’applicazione dei parametri urbanistico-edilizi,
in relazione alla volumetria urbanistica e alla superficie coperta dagli edifici. Inoltre la proposta
prevede che tali modalità di calcolo si applichino alle nuove costruzioni e agli interventi edilizi
sulle costruzioni esistenti, compatibilmente con la salvaguardia della composizione architettonica delle facciate, murature, elementi costruttivi e decorativi di pregio storico-artistico e con
le eventuali necessità di rispettare gli allineamenti esistenti, orizzontali e verticali, del contesto
edilizio urbano.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 290 con la proposta di legge n. 11 e
con il disegno di legge n. 204, approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo
iter si rinvia alla proposta di legge n. 11.
291 - MODIFICHE ALL’ARTICOLO 27, COMMA 2, LETT. H) DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 2 (LEGGE FINANZIARIA 2007).
Presentata dai Consiglieri regionali Biancu A. - Cachia C. - Cocco M. - Cuccu G. Giagu G. - Manca G. - Meloni M. - Sabatini F. - Sanna Francesco - Sanna S. - Secci E.
- Uggias G. il 26 giugno 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge autorizza la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2007
al 2010, a favore delle Università di Cagliari e di Sassari per il finanziamento dei programmi
comunitari Erasmus, Socrates e Leonardo, per il miglioramento dei servizi agli studenti e per le
attività di supporto alla didattica e all’internazionalizzazione dei due atenei.
La proposta di legge è stata esaminata congiuntamente dalla Terza e dalla Settima Commissione.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
292 - RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI.
Presentata dal Consigliere regionale Pileri G. il 29 giugno 2007.
Decaduta per fine legislatura.
215
La proposta di legge ha lo scopo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire
interventi tecnologici volti al contenimento dei consumi energetici attraverso il recupero, a fini
abitativi, dei sottotetti degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza.
La proposta prevede il recupero volumetrico del piano sottotetto esistente al momento della
presentazione della domanda di concessione edilizia, solo nel caso in cui gli edifici interessati
siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza di impegno, da parte dei
soggetti interessati, alla realizzazione delle suddette urbanizzazioni contemporaneamente alla
realizzazione dell’intervento ed entro la fine dei relativi lavori. La proposta prevede inoltre le
specifiche tecniche relative alle altezze e ai volumi da rispettare e da la facoltà ai comuni di non
applicare tale normativa previa motivata deliberazione del Consiglio comunale.
La proposta di legge, in un primo tempo abbinata alle proposte di legge n. 11 e n. 290
e al disegno di legge n. 204 è stata successivamente stralciata in quanto si tratta di argomento
differente e non è stata esitata dalla Commissione.
293 - NORME A FAVORE DELLA FAMIGLIA.
Presentata dai Consiglieri regionali Bruno M. - Sanna Francesco - Cocco M. - Pinna
S. - Porcu A. - Giagu G. - Maninchedda P.G. - Espa M. - Meloni M. il 31 luglio 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, partendo dal riconoscimento che della famiglia fa la Costituzione
italiana, ne afferma il ruolo di soggetto sociale e politico e prevede una serie di interventi volti
ad attuare una politica organica di promozione e sostegno dei diritti della famiglia e a favorire
il libero svolgimento delle sue funzioni sociali.
La proposta si articola in disposizioni volte a promuovere forme di associazionismo
familiare, forme di agevolazioni finanziarie, benefici per la formazione di nuove famiglie, norme per la promozione della genitorialità e interventi per le famiglie numerose. Sono previste
infine norme per l’istituzione di un Osservatorio comunale della famiglia nonché la Consulta
regionale per la famiglia.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
294 - ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL
2006, COSÌ COME SOSTITUITO DALL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 2007.
Presentata dai Consiglieri regionali Pileri G . - La Spisa G. - Petrini O. - Contu M.I.
- Rassu N. - Sanjust C. - Lombardo C. - Licandro G. - Amadu S. - Diana M. - Liori
A. - Artizzu I. - Moro G. - Sanna M. - Vargiu P. - Cassano G.R. - Pisano F.S. - Dedoni
A. - Randazzo A. - Randazzo V. - Cappai A. - Capelli R. - Milia S. - Cuccu F.I. - Ladu
S. - Gallus D. - Murgioni E. - Farigu R. il 27 luglio 2007.
216
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge abroga l’Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti
a seconde case.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
295 - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2006, N. 7
(ISTITUZIONE, ATTRIBUZIONE E DISCIPLINA DELLA CONSULTA PER IL
NUOVO STATUTO DI AUTONOMIA E SOVRANITÀ DEL POPOLO SARDO).
Presentata dal Consigliere regionale Caligaris M.G. il 9 agosto 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede l’abrogazione della legge regionale 23 maggio 2006, n. 7.
L’iniziativa, come si legge nella relazione della proponente, consegue al fatto che, a distanza di
parecchi mesi dall’entrata in vigore della legge, l’insediamento della Consulta per il nuovo Statuto non ha avuto luogo, a causa della mancata elezione dei membri di derivazione consiliare.
Nella medesima relazione si specifica inoltre che, nelle more dell’insediamento, è stata approvata la c.d. legge statutaria: ossia una legge che contiene disposizioni non irrilevanti rispetto al
nuovo statuto di autonomia.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
296 - RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e
commercio, Depau L. il 31 agosto 2007.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge disciplina le attività ricettive alberghiere, extra alberghiere e all’aria
aperta, e le altre forme di ricettività gestite da privati in forma non imprenditoriale, secondo
principi di aggiornamento, semplificazione, delegificazione, concertazione, tutela della concorrenza e dei consumatori, sviluppo dell’offerta, gradualità, accompagnamento.
Si introduce un nuovo sistema di classificazione delle strutture ricettive basato su requisiti obbligatori predeterminati con delibera della Giunta regionale e si stabilisce che gli strumenti di incentivazione e le misure di sostegno siano da attribuire, la preferenza, alle strutture
accreditate a livello regionale attraverso l’attribuzione del marchio regionale di qualità.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
217
297 - PROGRAMMA DI INTERVENTI REGIONALI E LOCALI A FAVORE DELLE
MINORANZE ETNICHE NOMADI.
Presentata dai Consiglieri regionali Uras L. - Frau A. - Sanjust C. l’11 settembre 2007.
Decaduta per fine legislatura.
L’obiettivo della proposta di legge è quello di dotare la Regione Sardegna di una adeguata normativa finalizzata al concreto riconoscimento e alla effettiva tutela dell’identità della
minoranza etnica costituita dalle comunità Rom per garantire alle stesse il pieno diritto al nomadismo e alla sosta all’interno del territorio regionale in condizioni idonee al vivere civile e
di assoluta sicurezza, nonché alla fruizione delle strutture e dei servizi di assistenza sanitaria
e sociale, per la protezione della salute e del benessere sociale. Tali finalità sono perseguite
attraverso:
a) l’erogazione di contributi ai comuni e ad altri enti pubblici o associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato (istituito presso la Presidenza della Regione) che operano,
senza fini di lucro, a sostegno delle minoranze etniche nomadi e alle associazioni culturali
che svolgono attività specifica di promozione culturale e sociale delle popolazioni nomadi;
b) l’erogazione di contributi ai comuni per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di
campi di sosta e transito appositamente attrezzati;
c) gli interventi finalizzati al reperimento e/o all’acquisto della casa alle popolazioni nomadi
che preferiscano acquisire una fissa dimora;
d) l’organizzazione di corsi di formazione professionale per favorire l’inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo, la valorizzazione delle loro attività lavorative artigianali tipiche e forme adeguate di riconversione professionale al fine di favorire percorsi
partecipati di inclusione sociale.
L’articolato stabilisce, inoltre, le caratteristiche minime che debbono avere i campi sosta
per consentire il vivere civile e lo svolgersi produttivo di attività lavorative. L’azienda sanitaria
locale competente per territorio interviene ordinariamente ad assicurare vigilanza igienica e
assistenza sanitaria. L’ubicazione dei campi sosta deve evitare ogni forma di emarginazione
urbanistica e comunque deve essere tale da facilitare l’accesso ai servizi pubblici.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
298 - RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DEL CAPRINO.
Presentata dai Consiglieri regionali Diana M. - Liori A.A. il 19 settembre 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è diretta a riconoscere la filiera del caprino quale attività fondamentale per lo sviluppo dell’isola, distinta dagli altri comparti della zootecnia sarda e destinataria
di aiuti e sostegni a essa riservati. Sono da considerarsi aziende del settore caprino quelle che
218
svolgono in via esclusiva attività di allevamento di capre o che si occupano, sempre a titolo
esclusivo, delle varie fasi di commercializzazione del prodotto. La proposta di legge prevede
l’indizione di bandi finalizzati alla concessione di finanziamenti regionali rivolti in via esclusiva al settore caprino. La Regione Sardegna si impegna nella tutela e nella valorizzazione della
capra sarda attraverso l’incentivazione di iniziative dirette alla salvaguardia e al miglioramento
del ceppo autoctono. É prevista l’istituzione di un fondo permanente per gli indennizzi alle
aziende del settore caprino colpite da epizoozie.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
299 - MODIFICA DELL’ARTICOLO 21, COMMA 18, DELLA LEGGE REGIONALE 29
MAGGIO 2007, N. 2, SULL’ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI
PREVISTI DAL PIANO DI SVILUPPO RURALE PER GLI ANNI 2000/2006.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma
agro-pastorale, Foddis F. il 24 settembre 2007.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 364 del 24 ottobre 2007.
Trasformato nella legge regionale n. 11 del 29 ottobre 2007.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 35 dell’8 novembre 2007.
Il disegno di legge ridetermina in euro 39.000.000 l’iniziale autorizzazione di spesa di
euro 20.000.000, disposta dall’articolo 21, comma 18, della legge regionale 29 maggio 2007,
n. 2 (legge finanziaria 2007) quale anticipazione ad AGEA del pagamento dei premi previsti dal
Piano di sviluppo rurale per gli anni 2000/2006.
Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione e dall’Assemblea senza modifiche.
300 - MORATORIA IN CINQUE ANNNI DELL’ATTIVITÁ DI TERMOVALORIZ­
ZAZIONE E TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI.
Presentata dai Consiglieri regionali Maninchedda P.G. - Atzeri G. il 10 ottobre 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge prevede una moratoria dell’attività di termovalorizzazione e di termodistruzione dei rifiuti. Tale moratoria si realizzerà nella misura del 20 per cento all’anno per
ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2008 sino al 31 dicembre 2012; a tal fine si prevede che
le autorizzazioni relative all’esercizio di impianti di termodistruzione e termovalorizzazione in
attività siano ridotte nella misura del 20% per ogni anno e che dall’entrata in vigore della legge
sia vietata la costruzione di nuovi impianti specializzati in incenerimento. La proposta prevede,
inoltre, l’obbligo per la Regione del reimpiego dei lavoratori attualmente impegnati presso gli
219
impianti in attività.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
301 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2008).
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Secci E. il 13 novembre 2007.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 407 del 27 febbraio 2008.
Trasformato nella legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 9 - Suppl. ord. n. 1 - del 6 marzo 2008.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ordinanza della Corte Costituzionale n. 136 del 6 maggio 2009.
Il disegno di legge finanziaria per il 2008 dispone lo stanziamento di euro 500.000.000
a fronte delle maggiori entrate alla stessa spettanti per effetto del disposto di cui all’articolo 1,
comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), provvedendo a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio
per l’anno 2011. Il citato stanziamento è correlato alle spese di investimento nel settore pubblico elencate nell’allegata tabella E. Il provvedimento reca disposizioni sullo Sportello unico
per le attività produttive (SUAP), in materia di personale e di contenimento degli oneri istituzionali, nel settore ambientale e del territorio, nel settore sanitario e sociale, del lavoro e della
formazione professionale, a favore dell’istruzione, della cultura, dello spettacolo, dello sport
e del sistema produttivo isolano. In particolare, stabilisce la riduzione di un punto percentuale
dell’aliquota IRAP per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore delle piccole e medie
imprese isolane in possesso di determinati requisiti.
La Commissione ha approvato il disegno di legge apportandovi significative modifiche,
tra cui ha particolare rilievo lo stanziamento di euro 10 milioni per l’anno 2008 per la
realizzazione di un piano straordinario a favore dei giovani e degli adolescenti.
Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall’Assemblea con ulteriori modifiche, tra cui si segnala la previsione di un portale regionale di servizi Internet al quale tutti
i cittadini aventi diritto di elettorato attivo possono registrarsi e accedere mediante apposito
codice di accesso riservato.
302 - BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2008 E BILANCIO
PLURIENNALE PER GLI ANNI 2008-2011.
Presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Secci E. il 12 novembre 2007.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 407 del 27 febbraio 2008.
220
Trasformato nella legge regionale n. 4 del 5 marzo 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 9 - Suppl. ord. n. 2 - del 6 marzo 2008.
Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011 e
porta una previsione di entrata e di spesa per l’anno 2008 pari a euro 8.703.241.000.
La Commissione ha approvato il disegno di legge con modifiche, tra le quali la rideterminazione in euro 8.704.939.000 della previsione di entrata e di spesa per l’anno 2008.
Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall’Assemblea con ulteriori
modifiche riguardanti la rideterminazione degli importi globali in euro 8.738.047.000, euro
6.477.6 19.000, euro 6.833.961.000, euro 6.867.431.000 rispettivamente per ciascuno degli
anni 2008, 2009, 2010 e 2011.
303 - POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE DEGLI ADULTI E PER L’UGUAGLIANZA
SOCIALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Lanzi P. - Cugini R. - Fadda G. - Licheri P.A. - Serra S. il 14 novembre 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge attribuisce alla Regione il compito di sostenere la ricollocazione
degli adulti disoccupati attraverso Iniziative locali per il lavoro (ILL) predisposte dagli enti
locali, singoli o associati e il reinserimento lavorativo presso imprese e cooperative sociali.
Spetta ai comuni la responsabilità della procedura di ricollocazione mentre la Regione
esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento, garantisce, in tutte le fasi del procedimento, l’assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa e approva il riparto delle risorse.
È istituita la Commissione regionale di indirizzo e coordinamento che assicura l’assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa, approva i progetti predisposti dai comuni, cura il monitoraggio del procedimento e dei progetti, propone all’Assessore competente il
riparto delle risorse.
È concesso un contributo a favore delle imprese che assumono, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, lavoratori inseriti nelle graduatorie comunali.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
304 - NORME PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E PER IL
CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA.
Presentata dal Consigliere regionale Salis A. il 28 novembre 2007.
Decaduta per fine legislatura.
221
La proposta di legge ha come fine il ridimensionamento dei “costi della politica”. Essa
si divide in tre capi: il primo riguarda la riduzione del trattamento economico dei Consiglieri
regionali; il secondo le disposizioni integrative alle indennità e alle incompatibilità riguardanti
i consiglieri e gli amministratori degli enti locali; il terzo il trattamento economico e le incompatibilità degli amministratori e dei componenti dei collegi dei revisori e dei sindaci degli enti,
istituti, consorzi, aziende e società che fanno capo alla Regione e agli enti locali territoriali.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
305 - RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AREE INDUSTRIALI.
Presentata dal Consigliere regionale Giagu G. il 28 novembre 2007.
Abbinata alle PP.LL. 162 e 163 il 29 novembre 2007.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 428 del 17 luglio 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 10 del 25 luglio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 24 - Suppl. ord. n. 4 - del 28 luglio 2008.
La proposta di legge, con l’intento di dare attuazione all’articolo 7 della legge finanziaria
regionale 5 marzo 2008, n. 3, disciplina il riordino delle attuali competenze in materia di aree
industriali, prevedendo i criteri per la programmazione dello sviluppo economico territoriale,
il trasferimento ai comuni di funzioni amministrative sulle aree industriali, il passaggio dagli
attuali sedici consorzi regionali ai nuovi otto consorzi industriali provinciali. La proposta determina tempi e procedure volte ad assicurare semplicità e celerità nel passaggio delle funzioni ai
nuovi enti consortili, anche attraverso un apposito piano di razionalizzazione e riordino.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 305 con le proposte di legge n. 162
e n. 163, approvando un testo unificato.
Il testo è stato approvato dall’Assemblea che ha apportato alcune modifiche non sostanziali.
306 - POLITICHE REGIONALI DI INTERVENTO CONTRO LA DISOCCUPAZIONE: RIDUZIONE DELL’IRAP E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ASSUNZIONE E
PER IL REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO DI LAVORATORI E DI
LAVORATRICI DAI 50 ANNI IN SU.
Presentata dai Consiglieri regionali Caligaris M.G. - Ibba R. l’11 dicembre 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta intende promuovere il reinserimento nel mondo del lavoro di coloro che
hanno superato i cinquant’anni e che siano disoccupati da oltre un anno in seguito a licenziamenti per riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di lavoro autonomo,
222
agendo sull’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e prevedendo l’istituzione di un
fondo per l’erogazione di incentivi alle imprese.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
307 - DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE ALLA PROROGA DEL TERMINE DI CUI
ALL’ARTICOLO 9, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2005, N.
7 (LEGGE FINANZIARIA 2005), DI VALIDITÀ DELL’ALBO REGIONALE DI CUI
ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1989, N. 42.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Vargiu P. - Dedoni A. - Cassano G.R.
il 13 dicembre 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, al fine di garantire il completamento dei processi di mobilità del
personale iscritto all’Albo regionale del personale docente e non docente di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, prevede che il termine del 31 dicembre 2007, indicato dal comma 4
dell’articolo 9 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, come termine ultimo per la cessazione
degli effetti del suddetto albo, sia prorogato di sei mesi fino al 30 giugno 2008, o comunque
fino al completamento delle misure di esodo incentivante al pensionamento o di ricollocazione
presso gli enti locali.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
308 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L’ANNO 2008.
Presentata dai Consiglieri regionali Contu M.I. - Diana M. - Capelli R. - Vargiu P. Ladu S. - Farigu R. - Sanjust C. - La Spisa G. - Artizzu I. il 18 dicembre 2007.
Abbinata al D.L. 312 il 17 giugno 2008.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 372 del 22 gennaio 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 3 del 25 gennaio 2008.
La proposta di legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno 2008 dal 1º al 31 gennaio 2008.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 308 con il disegno di legge n. 312
approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia al disegno di legge
n. 312.
309 - INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1998, N. 23 (NORME
223
PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L’ESERCIZIO DELLA
CACCIA IN SARDEGNA).
Presentata dai Consiglieri regionali Cappai A. - Licheri P.A. il 19 dicembre 2007.
Respinta dall’Assemblea nella seduta n. 443 del 7 ottobre 2008.
La proposta di legge stabilisce il numero di giornate in cui è consentito l’esercizio
dell’attività venatoria nei mesi di dicembre e gennaio. La Commissione ha approvato la proposta di legge con alcune modifiche tra cui la previsione che l’attività venatoria sia consentita per
un massimo di tre giornate alla settimana con esclusione del martedì e del giovedì.
L’Assemblea ha successivamente respinto il testo esitato dalla Commissione.
310 - NORME PER L’IDENTIFICAZIONE, LA CATALOGAZIONE, IL RECUPERO E LA
VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI TRATTURALI DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Dedoni A. - Cassano G.R. - Vargiu P.
il 9 gennaio 2008.
Ritirata dai proponenti il 9 gennaio 2008.
Si rinvia alla proposta di legge n. 311.
311 - NORME PER L’IDENTIFICAZIONE, LA CATALOGAZIONE, IL RECUPERO E LA
VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI TRATTURALI DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Dedoni A. - Cassano G.R. - Vargiu P.
il 10 gennaio 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge si pone l’obiettivo di favorire la tutela, la valorizzazione e il recupero di quegli ambienti territoriali ove ha preso vita il fenomeno della transumanza, proiettandoli
in un modello efficace di sviluppo turistico sostenibile che ne esalti l’architettura, la diversità
biologica e i grandi valori ambientali e naturali.
In tale ottica particolare rilievo assume la norma che prevede l’istituzione, presso l’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,
del “Fondo per la ricerca e la valorizzazione del fenomeno della transumanza”, finalizzato alla
concessione di contributi ai progetti d’iniziativa dei comuni, delle unioni di comuni e delle
province volti al perseguimento degli obiettivi sopra indicati.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
224
312 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L’ANNO 2008 E DISPOSIZIONI PER LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2007.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Secci E. il 16 gennaio 2008.
Abbinato alla P.L. 308 il 17 giugno 2008.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 372 del 22 gennaio 2008.
Trasformato nella legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 3 del 25 gennaio 2008.
Il disegno di legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2008 dal 1º al 31 gennaio 2008. Il provvedimento reca disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2007.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 312 con la proposta di legge n. 308
esitando un testo unificato che l’Assemblea ha successivamente approvato senza alcuna modifica.
313 - PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L’ANNO 2008.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Secci E. il 15 febbraio 2008.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 397 del 15 febbraio 2008.
Trasformato nella legge regionale n. 2 del 18 febbraio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 6 del 19 febbraio 2008.
Il disegno di legge proroga l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno
2008, già autorizzato con la legge regionale 24 gennaio 2008, n. 1, con le modalità e i criteri
stabiliti dalla stessa legge, fino al 29 febbraio 2008.
Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione e dall’Assemblea senza modifiche.
314 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ULIVI MONUMENTALI DELLA REGIONE SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Cuccu G. - Biancu A. - Cocco M. - Cucca G.L. Sabatini F. - Uggias G. il 25 febbraio 2008.
Decaduta per fine legislatura.
225
La proposta di legge mira a salvaguardare gli ulivi monumentali della Sardegna. La proposta prevede da una parte azioni conoscitive del fenomeno e di tutela delle piante, dall’altra
parte azioni di promozione ai fini turistici dell’immagine degli ulivi e delle loro produzioni. Il
provvedimento introduce sanzioni per chi reca pregiudizio alle piante e indennizzi per chi, invece, provvede alla loro cura. Sono definiti in maniera dettagliata i criteri per l’attribuzione agli
olivi del carattere della monumentalità. É istituita la Consulta tecnica per la tutela degli ulivi
monumentali, organo consultivo dislocato presso l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente. L’inclusione nell’elenco degli ulivi monumentali comporta la sottoposizione delle piante a vincolo paesaggistico. La Regione ha il compito di promuovere l’immagine degli ulivi
monumentali della Sardegna e delle loro produzioni. Viene istituita la menzione speciale “Olio
extravergine degli ulivi monumentali della Sardegna” che contraddistingue l’olio extravergine
ottenuto esclusivamente da olive provenienti da ulivi secolari. É vietato il danneggiamento,
l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi monumentali, salva deroga subordinata
all’esistenza di un apposito progetto di reimpianto.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
315 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI RIORDINO IN MATERIA AMBIENTALE.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, Morittu F. il 27 febbraio 2008.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge, composto da quattro articoli, intende rispondere ad alcune esigenze
di riordino e aggiornamento in materia ambientale e di governo del territorio con particolare
riferimento alla gestione dei rifiuti, agli acquisti pubblici verdi, al recepimento della normativa
statale in materia di valutazione ambientale strategica e alla promozione delle energie rinnovabili (fotovoltaico).
L’articolo 1 istituisce il servizio regionale di gestione dei rifiuti urbani, stabilisce che il
territorio regionale costituisce, ai fini della gestione integrata dei rifiuti, un unico ambito territoriale ottimale e individua quale soggetto gestore l’Autorità d’ambito istituita ai sensi della
legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29. L’Autorità d’ambito svolge funzioni di organizzazione
e controllo del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
L’articolo 2 è diretto a incentivare l’effettuazione di acquisti pubblici ecologici da parte
dell’Amministrazione regionale e degli enti locali.
L’articolo 3 individua le aree che possono essere destinate ad accogliere gli impianti
fotovoltaici.
L’articolo 4 recepisce integralmente le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e prevede che, sia la
valutazione ambientale di competenza regionale che quella di competenza provinciale degli
226
interventi regolamentati dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si concludano con un
provvedimento finale che comprenda anche l’autorizzazione integrata ambientale.
Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni.
316 - NORME URGENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI INCIDENTI MORTALI DEL LAVORO E PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL
LAVORO.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P.
il 16 aprile 2008.
Abbinata alla P.L. 321 il 7 maggio 2008.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 418 del 28 maggio 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 8 del 30 maggio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 19 del 9 giugno 2008.
La proposta di legge intende adottare azioni di solidarietà sociale a favore delle famiglie di lavoratrici e lavoratori autonomi e subordinati vittime di incidenti mortali sul lavoro
promuovendo, al contempo, specifiche misure per realizzare un effettivo coordinamento fra
tutti i soggetti pubblici e privati ai quali sono affidati compiti in materia di prevenzione degli
infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro.
A tal fine la proposta istituisce un Fondo regionale di sostegno a favore delle
famiglie di vittime di infortunio sul lavoro, in relazione al quale individua beneficiari e detta i
criteri per l’erogazione dell’emolumento.
È prevista inoltre, la promozione da parte della Regione (anche congiuntamente ad altri
soggetti istituzionali) di campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto
delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare una
più efficace azione volta alla soluzione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si
istituisce, infine, una Authority regionale sulla sicurezza del lavoro con funzione di coordinamento fra tutti i soggetti istituzionali pubblici aventi competenze in materia di prevenzione di
infortuni, controllo e vigilanza.
La proposta di legge è stata esaminata congiuntamente dalla Sesta e dalla Settima Commissione.
Le Commissioni hanno abbinato la proposta di legge n. 316 con la proposta di legge n.
321, approvando un testo unificato che si differenzia da entrambe le proposte in quanto prevede, oltre al sostegno economico a favore dei familiari dei lavoratori deceduti, la realizzazione
di uno specifico programma pluriennale di formazione per la sicurezza, articolato e aggiornato
annualmente, rivolto prioritariamente agli operatori pubblici e privati preposti alle attività di
prevenzione, controllo e repressione degli incidenti sul lavoro e non contempla l’istituzione
dell’authority regionale sulla sicurezza del lavoro.
L’Assemblea ha successivamente approvato il testo unificato esitato dalle Commissioni
senza apportarvi modifiche sostanziali.
227
317 - PIANO PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI DELL’AGENZIA AGRIS.
Presentata dai Consiglieri regionali Licheri P.A. - Lanzi P. - Serra S. - Uras L. - Cugini
R. - Davoli C. - Fadda P. - Pisu I.P. il 17 aprile 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale
dell’Agenzia AGRIS, autorizza un piano di stabilizzazione dei lavoratori precari e ne indica i
criteri per l’inquadramento.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
318 - DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE
CITTÀ.
Presentata dai Consiglieri regionali Bruno M. - Espa M. - Porcu A. - Pinna S. - Cerina
G. - Gessa G.L. il 18 aprile 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta promuove il coordinamento e la corretta amministrazione dei tempi e degli orari delle città al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la
qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale,
di formazione e del tempo per sé. A tal fine, la Regione integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali; adotta misure idonee a
migliorare la funzionalità dei servizi, di concerto con tutte le amministrazioni pubbliche interessate, favorendo il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati, in armonia con
le esigenze della comunità; sostiene, a seguito di accordi e intese con gli enti interessati, le
attività finalizzate all’attuazione dei progetti di coordinamento degli orari della città e ne rende
condivisibili le esperienze agli altri enti e ai cittadini, anche tramite la rete telematica regionale;
elabora criteri di riferimento per gli enti locali, finalizzati ad armonizzare le scelte relative alla
dislocazione delle funzioni e dei servizi con i piani territoriali dei tempi e degli orari; concede
finanziamenti ai comuni per la predisposizione e l’attuazione dei piani territoriali dei tempi e
degli orari e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi; promuove
corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impegnato nella progettazione dei piani
territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
L’Amministrazione regionale e i comuni adottano uno specifico piano per disciplinare
gli orari e le modalità di apertura dei propri uffici. I piani comunali prevedono e coordinano
tutti i progetti comunali volti ad armonizzare i tempi della città, gli orari di apertura al pubblico
dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle
attività culturali e di spettacolo. Per la predisposizione e per l’attuazione di ciascun piano e
dei relativi progetti è costituito nel singolo comune, o nella forma associativa tra comuni, un
228
apposito tavolo di concertazione.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
319 - NORME PER LA TUTELA DELLE AREE PROTETTE NATURALI REGIONALI.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, Morittu F. il 24 aprile 2008.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge è diretto a disciplinare le procedure di istituzione dei Parchi e delle
altre aree naturali protette in Sardegna. I Parchi naturali regionali sono istituiti su iniziativa
delle comunità locali. I proponenti elaborano una proposta di istituzione che deve essere approvata dai Consigli comunali dei comuni sul cui territorio inciderà il parco. Una volta approvata
dai comuni, la proposta viene presentata all’Assessorato della difesa dell’ambiente e approvata
dalla Regione. L’organismo di gestione dei parchi è la Comunità del parco, composta dai sindaci dei comuni partecipanti e dai Presidenti delle province interessate. Il Presidente del parco
è eletto dalla Comunità del parco tra i sindaci dei comuni partecipanti. Il piano del parco disciplina l’organizzazione del territorio in relazione agli usi compatibili suddividendolo in base
al diverso grado di protezione. L’organismo di gestione predispone, inoltre, un piano pluriennale delle attività di promozione e sviluppo del territorio e il regolamento per l’esercizio delle
attività consentite. L’istituzione e la gestione delle riserve naturali è soggetta alla medesima
normativa prevista per i parchi regionali. L’istituzione dei Monumenti naturali e delle aree di
rilevante interesse naturalistico è proposta dai comuni interessati e disposta dalla Regione; la
loro gestione è affidata al comune interessato. Presso l’Assessorato della difesa dell’ambiente
è istituito il Comitato scientifico regionale dei parchi, con compiti di consulenza e supporto.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
320 - RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA E CONSOLIDAMENTO ESPOSIZIONI DEBITORIE DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGRO-PASTORALI.
Presentata dai Consiglieri regionali Rassu N. - La Spisa G. - Petrini O. - Lombardo
C. - Cherchi O.S.G. - Licandro G. - Pileri G. - Pittalis P. - Amadu S. il 28 aprile 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è finalizzata a destinare appositi strumenti finanziari al consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese agricole che si trovano in stato di difficoltà
finanziaria o di insolvenza verso il sistema bancario. A tal fine l’Amministrazione regionale è
autorizzata a finanziare l’aumento del capitale sociale della SFIRS per l’acquisto dei crediti
derivanti dalle esposizioni finanziarie delle piccole e medie imprese agricole. La SFIRS, una
volta divenuta titolare del credito, favorisce la rinegoziazione dell’importo, la durata e il tasso
229
di interesse. I soggetti beneficiari degli interventi devono presentare, assieme alla richiesta di
agevolazioni, un piano di risanamento economico e di ristrutturazione finanziaria che esponga
le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell’impresa e dimostri l’adeguatezza delle
misure proposte.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
321 - INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO IN SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Uras L. - Lanzi P. - Serra S. - Cugini R. - Davoli C.
- Fadda G. - Licheri P.A. - Pisu I.P. - Pacifico N. - Giagu G. - Uggias G. - Espa M. - Lai
S. il 29 aprile 2008.
Abbinata alla P.L. 316 il 7 maggio 2008.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 418 del 28 maggio 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 8 del 30 maggio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 19 del 9 giugno 2008.
La proposta di legge assicura un sostegno economico ai familiari dei lavoratori deceduti
in Sardegna a causa di incidenti sul lavoro.
Il testo prevede inoltre la predisposizione e realizzazione di uno specifico programma
pluriennale di formazione per la sicurezza, articolato e aggiornato annualmente, rivolto prioritariamente agli operatori pubblici e privati preposti alle attività di prevenzione, controllo e
repressione degli incidenti sul lavoro, alle imprese e ai lavoratori.
La proposta di legge è stata esaminata congiuntamente dalla Sesta e dalla Settima Commissione.
Le Commissioni hanno abbinato la proposta di legge n. 321 con la proposta di legge n.
316 approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia alla proposta
di legge n. 316.
322 - BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA MINIERA “GENNA TRES MONTIS”
NEI COMUNI DI SILIUS E SAN BASILIO.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’industria, Rau C. il
28 maggio 2008.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 418 del 28 maggio 2008.
Trasformato nella legge regionale n. 9 del 30 maggio 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 19 del 9 giugno 2008.
Il disegno di legge autorizza l’Amministrazione regionale, nelle more delle procedure di
230
gara per l’assegnazione della concessione mineraria, a integrare la commessa per la realizzazione delle opere di bonifica e messa in sicurezza della miniera “Genna Tres Montis”, nei Comuni
di Silius e San Basilio, e della laveria nel Comune di Assemini.
Il disegno di legge è stato esaminato direttamente dall’Assemblea ai sensi dell’articolo
102 del Regolamento interno e approvato nel testo del proponente.
323 - PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELL’ACCESSO ALLE CARICHE
ELETTIVE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DELLA SARDEGNA.
INTRODUZIONE DELLA QUOTA MASSIMA DI GENERE NEL GRUPPO DEI
CANDIDATI PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI E NELLE LISTE
PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI. INTRODU­ZIONE DELLA DOPPIA
PREFERENZA DI GENERE PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna Francesco - Meloni M. il 12 giugno 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha l’intento di introdurre nelle regole della rappresentanza politica
delle autonomie locali della Sardegna una disciplina mirata a eliminare la diseguaglianza di
genere nelle assemblee rappresentative dei comuni e delle province. Per raggiungere tale scopo
la proposta prevede per ciascuna lista o gruppo una percentuale massima del numero candidati
dello stesso genere e, nell’elezione dei consigli comunali, la doppia preferenza di genere, ossia
una seconda preferenza per un candidato di genere diverso da quello indicato per primo.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
324 - SISTEMA DI ELEZIONE DEL SINDACO NEI COMUNI DELLA SARDEGNA
CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 3.000 ABITANTI ED INFERIORE AI
15.000 ABITANTI. INTRODUZIONE DELLA QUOTA MASSIMA DI GENERE E
DELLA DOPPIA PREFERENZA DI GENERE NELL’ELEZIONE DEI CONSIGLI
COMUNALI.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna Francesco - Meloni M. il 12 giugno 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende introdurre il principio per cui, a pena di inammissibilità,
nelle liste per l’elezione dei consigli comunali, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento e la possibilità di esprimere nel voto una doppia preferenza di
genere. La proposta prevede, inoltre, nuove modalità di elezione del sindaco e del Consiglio
comunale nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e inferiore ai 15.000 abitanti
dettando un sistema che assicura al sindaco una determinata maggioranza di voti validi anche
231
attraverso il ricorso all’eventuale secondo turno elettorale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
325 - DISCIPLINA DEL REGIME DI DEROGA IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.
79/409/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, Morittu F. il 13 giugno 2008.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge è diretto ad armonizzare la normativa regionale in materia di prelievo
venatorio con quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE in relazione alle deroghe al regime
di protezione degli uccelli selvatici. Sono individuati i casi in cui è ammessa la deroga, le procedure di accertamento delle condizioni per disporla e le modalità di attuazione della deroga
stessa, con particolare riferimento all’individuazione delle specie che formano oggetto del prelievo venatorio, dei mezzi di prelievo, delle circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo
può essere autorizzato e del numero dei capi prelevabili.
Il prelievo è autorizzato dall’Assessorato regionale competente in materia su richiesta
delle province interessate, sentito il Comitato regionale faunistico e previo parere favorevole
dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia accertata una
grave diminuzione della consistenza numerica.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
326 - SOSPENSIONE DELLE INDENNITÀ CONSILIARI E DI TUTTE LE RELATIVE
PREROGATIVE ACCESSORIE NEI CASI DI INCOMPATIBILITÀ DEL
CONSIGLIERE REGIONALE CON ALTRE CARICHE.
Presentata dai Consiglieri regionali Sanna Francesco - Marrocu S. - Meloni M. - Espa
M. - Porcu A. il 13 giugno 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, al fine di evitare il cumulo delle indennità, prevede che, nei casi di
incompatibilità anche sopravvenuta e sino all’esercizio dell’opzione da parte del Consigliere
regionale, sia vietata o sospesa la corresponsione dell’indennità, della diaria, dei rimborsi e
delle altre voci accessorie che spettano di norma ai Consiglieri regionali.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
232
327 - NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI.
Presentata dai Consiglieri regionali Licheri P.A. - Calledda A.I. il 13 giugno 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha la finalità di disciplinare transitoriamente l’utilizzo di organismi
geneticamente modificati (OGM) all’interno del territorio regionale, nella temporanea assenza
di norme che disciplinino la coesistenza tra le culture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche. Dette norme dovranno essere emanate entro il 31 dicembre 2013 e, nelle more, è vietata la coltivazione e l’uso in agricoltura di OGM. La proposta di legge prevede lo svolgimento di
campagne di educazione finalizzate a diffondere la conoscenza dei rischi connessi all’utilizzo
di OGM e, al fine di incentivare filiere produttive esenti da essi, istituisce il marchio regionale
“Prodotto sardo-libero da OGM”. Nei servizi di ristorazione facenti capo a enti pubblici regionali o a soggetti privati convenzionati con la Regione è vietata la somministrazione di prodotti
contenenti OGM. L’utilizzo di OGM nel ciclo produttivo dell’impresa comporta l’esclusione
da qualunque tipo di contributo erogato dalla Regione Sardegna.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
328 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008, N. 3
(LEGGE FINANZIARIA 2008).
Presentata dai Consiglieri regionali Diana M. - Artizzu I. - Liori A. - Moro G. - Sanna
M. il 23 giugno 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ridetermina in euro 2.805.000.000 il disavanzo di amministrazione
sussistente al 31 dicembre 2007, autorizzando per la copertura del maggiore disavanzo la contrazione di uno o più mutui, o in alternativa, l’emissione di prestiti obbligazionari, dall’Amministrazione regionale esclusivamente garantiti.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
329 - NORME IN MATERIA DI RIORDINO FONDIARIO.
Presentata dai Consiglieri regionali Cuccu G. - Licheri P.A. - Calledda A.I. - Corda E.
- Floris V. - Sanna A. il 15 luglio 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è diretta a incentivare iniziative dirette al riordino della proprietà
fondiaria. Il riordino fondiario può essere avviato su iniziativa pubblica o privata. Una volta
233
avviato il procedimento, il soggetto attuatore adotta uno schema di intervento nel quale sono
indicati i criteri di massima e le motivazioni del progetto e lo presenta all’Amministrazione
regionale, assieme alla richiesta di finanziamento del piano. La Regione approva la proposta
e la inserisce nel piano regionale di bonifica e riordino fondiario. A seguito dell’approvazione
della proposta, il soggetto attuatore provvede alla redazione del progetto preliminare, alla stima dei terreni, alla predisposizione del piano di assegnazione e alla progettazione esecutiva.
Il criterio generale per la costituzione di unità fondiarie consiste nella riunione degli appezzamenti al fine di assegnare a ciascun partecipante, in cambio dei propri terreni, un unico unitario
appezzamento. Il piano di assegnazione è approvato a maggioranza qualificata dai soggetti che
rappresentano la superficie interessata. I terreni che rientrano nel piano sono indivisibili per un
periodo minimo di venti anni, a pena di sanzione amministrativa.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
330 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1997,
N. 29 (ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, INDIVI­DUAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36), AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA
38, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici,
Mannoni C. di concerto con l’Assessore della difesa dell’ambiente, Morittu F. il 22
luglio 2008.
Abbinato alla P.L. di Iniziativa Popolare 2 il 10 settembre 2008.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge si propone l’obiettivo di riformare la legge regionale di recepimento
delle norme sul servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali
ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) razionalizzando e riducendo il costo
di funzionamento degli organi e di dare attuazione all’articolo 2 della legge n. 244 del 2007
(legge finanziaria nazionale 2008). Il disegno di legge prevede, a tal fine, che l’assemblea è
composta dai rappresentanti dei comuni nella persona del sindaco pro tempore e delle province
nella persona del presidente pro tempore, o loro delegati, che vi partecipano senza percepire
alcun compenso. Il disegno di legge crea una forte corrispondenza tra l’assemblea dell’Ambito territoriale ottimale del ciclo idrico integrato - ATO (competente per l’affidamento del
servizio idrico integrato) e l’assemblea dei soci della società di gestione, al fine di rafforzare
le condizioni per l’affidamento in house del servizio e inoltre stabilisce criteri puntuali per la
definizione dell’articolazione tariffaria che tengano conto delle nuove esigenze in merito alla
salvaguardia delle fasce deboli della società e allo sviluppo di politiche di sostegno alle aree
interne dell’isola e ai piccoli comuni. Infine, il disegno di legge introduce alcune modifiche
234
che meglio chiariscono le modalità con cui la Regione esercita i propri compiti di indirizzo e
controllo e che si riferiscono al sistema di elezione del comitato e modifica la rappresentatività
degli enti locali, conservando l’attuale rapporto tra comuni (90 per cento) e province (10 per
cento), ma adottando quale criterio di ripartizione delle quote tra enti locali quello di recente
definito dalla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, al comma 1 dell’articolo 10, ossia il 40 per
cento in parti uguali e il 60 per cento su base demografica.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 330 con la proposta di legge di
iniziativa popolare n. 2 approvando un testo unificato recante modifiche relative ai compiti di
indirizzo e controllo esercitati dalla Regione e al sistema di elezione del Comitato.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
331 - NORME URGENTI INTERPRETATIVE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Pinna S. - Mattana S. - Corda E. - Fadda G. - Manca G. - Pirisi G.M. - Sabatini F. - Porcu A. il 25 luglio 2008.
Abbinata alla P.L. 333 il 31 luglio 2008.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 437 del 31 luglio 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 13 del 4 agosto 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 25 del 7 agosto 2008.
La proposta di legge è finalizzata a fornire una chiara precisazione in riferimento all’esatta e coerente interpretazione di alcune disposizioni delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale vigente. La proposta contiene infatti alcune norme che cercano di
coniugare al meglio le esigenze di tutela con quelle legate alle attività economiche e sociali.
In particolare la normativa proposta si sofferma sulla categoria dei beni identitari, in
ordine ai quali la pratica operatività del Piano paesaggistico regionale ha determinato dei dubbi
interpretativi che solo con l’approvazione di tale disciplina si possono ritenere superati. Punto
centrale è costituito dalla disposizione che specifica che hanno vera caratteristica di bene identitario esclusivamente quei beni che sono espressamente indicati nel Piano paesaggistico regionale mediante scala cartografica idonea alla loro identificazione. Si precisa, quindi, che non è
sufficiente una mera definizione e l’inserimento in un elenco di beni, ma che è indispensabile
una chiara individuazione cartografica.
Diretta conseguenza di tale impostazione è l’altra norma che consente, in presenza di
una precisa individuazione, una più coerente e adeguata calibratura dei perimetri cautelari dei
beni identitari.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 331 con la proposta di legge n. 333
approvando un testo unificato che contiene le seguenti integrazioni:
a) è stata inserita un’esplicita normativa disciplinante l’ipotesi della non coincidenza tra la
nuova perimetrazione del centro storico e quella derivante dal precedente piano particola-
235
reggiato; in tal caso la proposta di intesa deve essere approvata con delibera del Consiglio
comunale;
b) è stata comunque fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5
della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28, relative all’esercizio della sub delega nel rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
c) è stato previsto che per i beni paesaggistici e identitari ricadenti all’interno dei centri
matrice coincidenti con il perimetro del piano particolareggiato, le limitazioni e i divieti
relativi ai beni ricadenti nella fascia di rispetto di 100 metri, non si applicano per i beni
inclusi nel centro matrice.
L’Assemblea ha successivamente approvato il testo unificato, apportandovi le seguenti
modifiche:
a) è stata abrogata la disposizione che rinviava a futuri piani paesaggistici la possibilità di
individuare eventuali ulteriori contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia;
b) è stata inserita una disposizione particolare relativa all’autorizzazione di un contributo
urgente a favore del Comune di Galtellì a saldo degli oneri finanziari sostenuti dallo stesso
comune a seguito dell’evento alluvionale del dicembre 2004.
332 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1985,
N. 26 (ISTITUZIONE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
DELLA REGIONE SARDA).
Presentato dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, Morittu F., di concerto con l’Assessore degli affari generali, personale e riforma
della Regione, Dadea M. il 30 luglio 2008.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge modifica e integra la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26. Le
innovazioni incidono su diversi aspetti della disciplina in vigore per il Corpo forestale e di
vigilanza ambientale. In particolare esse prevedono nuove funzioni da attribuire, una nuova
struttura organizzativa, l’istituzione di una scuola forestale regionale, nuove norme in materia
di stato giuridico ed economico (tra cui l’istituzione di una separata area di contrattazione
all’interno del comparto unico regionale e un adeguamento dell’indennità di istituto) e un nuovo inquadramento del personale.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
333 - NORME URGENTI IN MATERIA DI BENI PAESAGGISTICI E DELI­MITAZIONE
DEI CENTRI STORICI E DEI PERIMETRI CAUTELARI DEI BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI.
236
Presentata dai Consiglieri regionali Pileri G. - Murgioni E. - Capelli R. - La Spisa G.
- Amadu S. - Cherchi O.S.G. - Contu M.I. - Licandro G. - Lombardo C. - Petrini O. Pittalis P. - Rassu N. - Sanjust C. - Artizzu I. - Diana M. - Liori A.A. - Moro G. - Sanna
M. - Ladu S. - Gallus D. - Vargiu P. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Pisano F.S. - Cappai
A. - Cuccu F.I. - Milia S. - Lai V.R. - Marracini S. - Farigu R. - Floris M. - Randazzo
A. - Randazzo V. il 30 luglio 2008.
Abbinata alla P.L. 331 il 31 luglio 2008.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 437 del 31 luglio 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 13 del 4 agosto 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 25 del 7 agosto 2008.
La proposta di legge è finalizzata a consentire, nelle more dell’emanazione di una complessiva normativa in materia urbanistica, l’approvazione di una normativa snella, basata sulla
certezza del diritto, che consenta ai comuni di poter adottare, in tempi congrui, i piani urbanistici comunali, anche a seguito delle necessarie e urgenti modifiche che dovranno essere apportate
al Piano paesaggistico regionale (PPR).
La proposta di legge, infatti, costituisce una normativa stralcio mirata a rendere possibile
lo sblocco dei cantieri ormai fermi da molto tempo a causa dell’applicazione delle norme previste dal PPR e delle contrastanti interpretazioni tra Regione e magistratura, emerse nell’esame
dei numerosi contenziosi attivati dai cittadini e dagli enti locali.
La proposta di legge contiene tre articoli disciplinanti rispettivamente l’individuazione
dei beni paesaggistici, le procedure per la delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari - con una normativa che attribuisce particolare rilevanza
alla procedura d’intesa - e la possibilità per la Regione di modificare il PPR anche su istanza
dei comuni singoli o associati.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 333 con la proposta di legge n. 331,
approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia alla proposta di
legge n. 331.
334 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1995, N. 37 (NOR­ME
IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E DI ASSEGNAZIONE DI PERSO­NALE AI
GRUPPI CONSILIARI).
Presentata dai Consiglieri regionali Ladu S. - La Spisa G. - Capelli R. - Liori A.A. - Vargiu P. - Biancu A. - Uras L. - Atzeri G. - Lanzi P. il 1º agosto 2008.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 438 del 1º agosto 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 14 del 4 agosto 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 25 del 7 agosto 2008.
La proposta di legge prevede una modifica all’articolo 6 della legge regionale 18 dicem-
237
bre 1995, n. 37 che aveva lo scopo di ricondurre in capo al Presidente di ciascun gruppo l’onere
di indicare al Presidente del Consiglio gli eventuali dipendenti soprannumerari. La proposta
inoltre prevede la possibilità di consentire sempre il passaggio dei dipendenti appartenenti a un
Gruppo verso uno o più Gruppi che non abbiano raggiunto il contingente numerico massimo
previsto. L’iniziativa in tal modo intende far fronte al fenomeno della riduzione del personale e
della variazione dei Gruppi nel corso della legislatura.
La proposta di legge è stata approvata direttamente dall’Assemblea in base all’articolo
102 del Regolamento interno, senza modifiche sul testo del proponente.
335 - INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA PARITÀ DI DIRITTO DI ACCESSO
ALLE FACOLTÀ UNIVERSITARIE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5
MARZO 2008, N. 3 (LEGGE FINANZIARIA 2008).
Presentata dal Consigliere regionale Liori A.A. il 1º settembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende modificare l’articolo 4, comma 1, lett. b), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, eliminando, ai fini della concessione degli assegni di merito, il diritto
di priorità previsto per gli studenti delle facoltà tecnico-scientifiche.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
336 - NORME PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE A FAVORE DEI CITTADINI IN ESSO RESIDENTI.
Presentata dal Consigliere regionale Floris M. il 4 settembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge detta criteri e modalità per la concessione, da parte della Regione,
di una riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale
a favore dei cittadini residenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 15, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come modificato dall’articolo 5 quater, comma 1, del decreto legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, e
dell’articolo 1, comma 190, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La Regione può concedere, inoltre, un bonus fiscale a favore dei soggetti residenti
nell’isola che possono chiedere il rilascio di una tessera identificativa denominata “carta-sconto” benzina/diesel che darà loro diritto a uno sconto per il rifornimento presso le pompe di
erogazione del carburante ubicate sul territorio regionale. Si stabilisce che gli eventuali avanzi
di gestione che ne derivino siano prioritariamente utilizzati per la realizzazione di sistemi di
238
mobilità collettiva ecocompatibili e per la realizzazione di interventi per la viabilità e il trasporto pubblico collettivo.
La Giunta regionale sottopone a monitoraggio l’applicazione e l’attuazione del bonus
fiscale e presenta annualmente una relazione alla Commissione consiliare competente.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
337 - PROROGA DEGLI ORGANI DELL’AUTORITÀ D’AMBITO DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1997, N. 29 (ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO, INDIVIDUAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI OTTIMALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994,
N. 36), NELLE MORE DEL RECEPIMENTO DELL’ARTICOLO 2, COMMA 38,
DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2007, N. 244.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici,
Mannoni C. il 15 settembre 2008.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge, in considerazione della scadenza al 26 settembre 2008 degli organi
dell’Autorità d’ambito e della mancata indizione di nuove elezioni, ha lo scopo di garantire il
funzionamento dell’Autorità e impedire qualsiasi interruzione dei procedimenti in corso nelle
more dell’approvazione del disegno di legge n. 330 all’esame del Consiglio regionale, concernente “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del
servizio idrico integrato, individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36) ai sensi dell’articolo 2, comma 38, della legge 22 dicembre 2007,
n. 244”, il quale introduce la riforma del servizio idrico integrato. A tal fine il disegno di legge
prevede la proroga degli organi dell’Autorità d’ambito di 90 giorni.
Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione senza sostanziali modifiche.
338 - NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL “CASU MARZU” E DI
ALTRI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI DELLA SAR­DEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P.
il 23 settembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è diretta a tutelare e valorizzare i prodotti agro-alimentari tipici
della cultura gastronomica sarda attraverso la predisposizione di un apposito piano regionale
e il finanziamento di progetti diretti al miglioramento dei processi di produzione. La Regione
Sardegna finanzia l’istituzione di appositi consorzi di soggetti pubblici e privati denominati
239
“Strade degli antichi sapori della Sardegna”, articolati in itinerari enogastronomici. La proposta di legge prevede, inoltre, l’istituzione di un apposito marchio di qualità unico regionale dei
prodotti agro-alimentari tradizionali.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
339 - INTERVENTI IN FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DANNEGGIATI DALLA SICCITÀ NEGLI ANNI 2007-2008.
Presentata dai Consiglieri regionali Cuccu G. - Licheri P.A. - Amadu S. - Atzeri G. Calledda A.I. - Cappai A. - Corda E. - Floris V. - Moro G. - Rassu N. - Sanna A. il 30
settembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è diretta a dotare l’articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998,
n. 8 (Norme per l’accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l’agricoltura), della copertura finanziaria necessaria a indennizzare gli agricoltori
dei danni subiti a causa della siccità verificatasi negli anni 2007-2008, prevedendo una spesa di
euro 5.000.000 nell’anno 2008 e di euro 15.000.000 nell’anno 2009.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
340 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA CONOSCENZA E LA DIFFUSIONE DELLE
MUSICHE, DEI CANTI POPOLARI, DELLA POESIA E DELLA DANZA IN GALLURA.
Presentata dal Consigliere regionale Pileri G. il 30 settembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è finalizzata alla tutela delle espressioni culturali popolari del territorio gallurese.
A tale scopo reca disposizioni volte:
a) alla creazione di un marchio d’area per la salvaguardia, la conoscenza e la diffusione della
musica, del canto, della poesia e della danza gallurese;
b) alla ricerca, allo studio, all’elaborazione della musica e dei canti popolari sardi e corsi
collegati alla canzone gallurese;
c) alla creazione di centri di studio, di biblioteche della musica, attraverso la raccolta di
materiali, fonti orali e documentaristiche, ricerche sul campo, archivio, organizzazione di
convegni, ecc.;
d) all’organizzazione di corsi di musica popolare, di poesia e di danza all’interno, soprattutto,
delle scuole e di laboratori teatrali di cultura popolare;
240
e) alla realizzazione di progetti scolastici sulla cultura popolare della Gallura.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
341 - DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA AL
PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE RELATIVE
ALL’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisu I.P. - Uras L. - Lanzi P. - Cugini R. - Davoli
C. - Fadda G. - Licheri P.A. - Serra S. - Salis A. il 9 ottobre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari nonché le procedure per l’attuazione delle politiche
comunitarie nell’ordinamento regionale. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono, d’intesa, la posizione della Regione sulle proposte di atto comunitario, secondo quanto disposto
dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005 n. 11; tale posizione viene poi trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità previste dall’articolo 5,
comma 3, della stessa legge 11/2005. La Regione è tenuta a dare tempestiva attuazione alle
direttive comunitarie nelle materie di propria competenza. Entro il primo luglio di ogni anno,
la Giunta regionale presenta al Consiglio, al fine di garantire il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari, il disegno di legge comunitaria regionale per
l’anno seguente; nell’ambito della relazione al disegno di legge la Giunta regionale riferisce
sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato
delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla
Regione. Al Consiglio regionale compete la verifica costante dell’evoluzione della normativa
comunitaria nelle materie di competenza legislativa della Regione. Entro il 31 ottobre di ogni
anno il Consiglio si riunisce in sessione comunitaria al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale e di definire gli indirizzi regionali in materia di
politiche comunitarie. A sua volta il Presidente della Regione convoca, almeno ogni sei mesi,
una sessione comunitaria della Giunta allo scopo di definire le linee di azione prioritarie per
assicurare una corretta e tempestiva attuazione dei programmi e degli interventi cofinanziati
dall’Unione europea. Gli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale sono, poi, trasmessi al Consiglio regionale. A quest’ultimo compete deliberare gli atti di indirizzo, di programmazione,
di piano, di programma operativo regionale concernenti l’attuazione delle politiche comunitarie. Tali deliberazioni contengono gli indirizzi che la Giunta regionale deve seguire nel corso
dell’attività di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, nonché l’autorizzazione a
concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
241
342 - AGGIORNAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL SETTORE
AGRICOLO. ABROGAZIONE DI LEGGI.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, Mannoni C. il 15 ottobre 2008.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge si propone di fare chiarezza nell’assetto normativo del settore agricolo con l’abrogazione espressa di leggi e disposizioni di leggi non più applicabili perché in
contrasto con la normativa comunitaria o non più rispondenti alle esigenze del mondo agricolo.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
343 - INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DELL’IN­
FORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA IN SARDEGNA.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore degli Affari generali,
personale e riforma della Regione, Dadea M. il 21 ottobre 2008.
Decaduto per fine legislatura.
Con il disegno di legge n. 343 la Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale, fa propri e persegue gli obiettivi delle strategie comunitarie per lo sviluppo della
Società dell’informazione e della conoscenza con lo scopo di:
a) garantire i nuovi diritti di cittadinanza attiva e il loro pieno e consapevole esercizio da
parte della collettività;
b) sostenere lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la
condivisione del patrimonio informativo pubblico, garantendo il pluralismo informatico
anche attraverso il software libero;
c) rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali
e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
d) sostenere e accrescere, infine, la competitività del sistema produttivo e lo sviluppo economico del territorio.
Le disposizioni del disegno di legge si applicano all’Amministrazione regionale, al
Consiglio regionale, agli enti strumentali della Regione, alle Agenzie regionali, alle Aziende
sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere e in tutto il territorio regionale, nel rispetto delle
competenze dello Stato, delle autonomie locali e dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e delle Università.
La Regione inoltre promuove e favorisce la diffusione sul territorio dell’accesso a Internet mediante la connettività a banda larga, promuovendo attività di comunicazione ed educazione all’uso consapevole delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e ai
vantaggi connessi all’utilizzo del software libero, considerato lo strumento più idoneo per uno
242
sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza ispirato ai principi di contenimento
della spesa pubblica e di tutela della concorrenza. A tal fine la Regione elabora programmi di
sostegno e ricerca specifici sul software libero che sostiene e cofinanzia. La Giunta regionale predispone, con cadenza triennale, ed entro sei mesi dall’adozione o dall’aggiornamento
del Piano Regionale di Sviluppo, il Piano per l’innovazione digitale che viene trasmesso al
Consiglio regionale affinché la Commissione competente esprima il parere di competenza. La
Regione coordina i propri interventi con quelli dello Stato e delle altre regioni avvalendosi del
sistema delle Conferenze e partecipa alla definizione delle strategie comuni nelle sedi nazionali
e interregionali di cooperazione.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
344 - PROVVIDENZE A FAVORE DELL’ARTIGIANATO SARDO.
Presentata dai Consiglieri regionali Rassu N. - La Spisa G. - Petrini O. - Lombardo C. Licandro G. - Pittalis P. - Lai V.R. - Pileri G. - Contu M.I. il 23 ottobre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge stabilisce che, per agevolare l’accesso ai benefici di cui alla legge
regionale 19 ottobre 1993, n. 51, sia consentito ai beneficiari di richiedere le agevolazioni al
di fuori della normale procedura a bando, se l’aiuto richiesto è inferiore a 200.000 euro. La
Giunta regionale provvede a emanare le direttive e i criteri di attuazione e, entro i sei mesi
successivi, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione e sull’applicabilità concreta
della stessa.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
345 - NORME PER SOSTENERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI DELLA REGIONE SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Cuccu G. - Atzeri G. il 24 ottobre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha lo scopo di sostenere l’agricoltura sarda incentivando la commercializzazione e il consumo di prodotti agro-alimentari regionali. A tal fine sono previsti una
serie di interventi finalizzati a favorire l’incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli
regionali da parte degli imprenditori agricoli, incentivare la vendita dei prodotti agricoli regionali da parte della distribuzione e promuovere l’acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione. La proposta affida, inoltre, alla
Regione il compito di promuovere i prodotti agricoli regionali e la conoscenza delle produzioni
di qualità e delle tradizioni alimentari regionali presso i consumatori. È vietata la somministra-
243
zione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati da parte dei gestori dei servizi
di ristorazione pubblica.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
346 - INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E DI
DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL MESE DI OTTOBRE 2008.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione Soru R. il
24 ottobre 2008.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 454 del 28 ottobre 2008.
Trasformato nella legge regionale n. 15 del 29 ottobre 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 34 del 3 novembre 2008.
Il disegno di legge è finalizzato a garantire un immediato, coordinato e coerente intervento a favore delle popolazioni delle località investite dall’eccezionale ondata di maltempo
abbattutasi nel territorio di Capoterra e del sud del cagliaritano il 22 ottobre 2008.
Il disegno di legge dispone, pertanto, lo stanziamento di euro 20.000.000 a titolo di
integrazione dei finanziamenti che verranno disposti dallo Stato per le medesime finalità con
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla dichiarazione dello stato di
emergenza assunta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
destinata a:
a) finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;
b) finanziamenti ai comuni, alle province e agli enti o società a capitale pubblico gestori di
pubblici servizi, per la riparazione dei danni alle infrastrutture destinate a pubblici servizi;
c) contributi per il ristoro dei danni alle abitazioni e alle infrastrutture produttive subiti dai
privati e dalle imprese produttive a seguito dei danni recati dalla calamità naturale;
d) interventi di sistemazione e riassetto idrogeologico compresi gli studi di maggior dettaglio
dei sub bacini idrografici interessati dagli eventi alluvionali al fine di individuare gli interventi, da attuarsi anche attraverso le risorse FAS per gli anni 2007-2013, per la definitiva
messa in sicurezza delle zone a maggior rischio di inondazione, soprattutto quelle limitrofe ai corsi d’acqua caratterizzate da diffuse e consistenti urbanizzazioni.
Il disegno di legge prevede che le direttive per l’attuazione degli interventi siano fissate
dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti gli Assessori competenti per materia. Le direttive stabiliscono l’importo e le modalità di erogazione dei contributi
per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese produttive a seguito dei danni recati
dalla calamità naturale alle abitazioni e alle infrastrutture produttive nei limiti disposti dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza assunta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992.
Il disegno di legge, inoltre dispone che:
244
a) la Giunta regionale approvi un programma complessivo di interventi da realizzare con
i fondi di cui al disegno di legge e con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali
comunque assegnate o destinate a interventi che siano strettamente correlati alla finalità
del superamento dell’emergenza;
b) il Presidente della Regione verifichi la congruità degli stanziamenti e accerti lo stato di
attuazione del programma. Nel caso di accertata carenza e di contestuale eccedenza di disponibilità finanziarie, relativamente agli interventi autorizzati dalla presente legge, l’Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, alle necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti
iscritti nelle relative unità previsionali di base.
La Commissione ha approvato il testo proposto senza apportarvi modifiche.
L’Assemblea ha successivamente approvato il testo esitato dalla Commissione, apportandovi le seguenti modifiche:
a) è stata inserita una disposizione che prevede che una quota non superiore a 500.000 euro
dello stanziamento sia destinata alla realizzazione di studi di dettaglio delle aree dei bacini
fluviali costieri con foce nel golfo di Cagliari;
b) è stato più puntualmente calibrato l’ammontare dei contributi a fondo perduto a favore
dei privati per il ripristino delle unità immobiliari, per il ristoro dei danni subiti dai beni
mobili indispensabili e per favorire la ripresa delle attività professionali, commerciali e
produttive;
c) è stata inserita una disposizione che riconosce un contributo di solidarietà a favore dei
familiari delle vittime dell’alluvione del 22 ottobre 2008, contributo assimilato a quello
riconosciuto a favore delle vittime degli incidenti sul lavoro;
d) è stata attribuita al Presidente della Regione, anche in qualità di commissario delegato per
il superamento dell’emergenza alluvionale, la competenza ad approvare un programma
complessivo di interventi da realizzare con i fondi stanziati dalla presente legge o provenienti da altre fonti locali, nazionali e comunitarie.
347 - TUTELA DEI MESTIERI E DEI PRODOTTI TIPICI DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Biancu A. - Floris V. - Cerina G. - Agus T. - Barracciu F. - Bruno M. - Cachia C. - Calledda A.I. - Cherchi S. - Pisu I.P. - Cocco M. - Corda
E. - Corrias A. - Cucca G.L. - Cuccu G. - Espa M. - Frau A. - Gessa G.L. - Giagu G. Lai S. - Manca G. - Mattana S. - Meloni M. - Orrù G.B. - Pacifico N. - Pinna S. - Pirisi
G.M. - Porcu A. - Sabatini F. - Sanna A. - Lanzi P. - Salis A. - Sanna Franco - Sanna S.
- Scarpa L.B. - Tocco G. - Caligaris M.G. - Licheri P.A. - Fadda G. - Davoli C. - Uras
L. il 30 ottobre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha la finalità di garantire il recupero e la tutela di mestieri, dei sa-
245
peri, degli strumenti e dei prodotti di valore culturale specifico, estinti o a rischio di estinzione.
La proposta prevede un censimento delle forme culturali materiali diffuse nel territorio,
finalizzato alla loro classificazione in un “Albo dei mestieri e prodotti tipici locali della Sardegna”.
Al fine di evitare l’estinzione dei prodotti di grande interesse antropologico, storico e
artistico, tipici della Sardegna, è inoltre prevista l’attivazione di incubatori regionali per l’insegnamento e la sperimentazione, da parte di maestri delle varie specialità, delle tecniche di
elaborazione dei sopra indicati prodotti.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
348 - INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E DI
DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL MESE DI NOVEMBRE 2008.
Presentata dai Consiglieri regionali Capelli R. - Cuccu F.I. - Cappai A. - Milia S. - Marracini S. - Vargiu P. - La Spisa G. - Ladu S. - Artizzu I. - Farigu R. - Pittalis P. - Lombardo C. - Murgioni E. - Pileri G. - Maninchedda P.G. il 4 novembre 2008.
Abbinata al D.L. 349 il 13 novembre 2008.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 470 del 18 novembre 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 16 del 21 novembre 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 36 del 22 novembre 2008.
La proposta di legge è finalizzata a garantire un immediato, coordinato e coerente intervento a favore delle popolazioni delle località investite dall’eccezionale ondata di maltempo
abbattutasi sul territorio regionale nel mese di novembre 2008.
La proposta di legge dispone, a tal fine, lo stanziamento complessivo di euro 100 milioni, di cui 90 milioni di euro a valere sul bilancio 2008 e 10 milioni di euro a valere sul bilancio
per l’anno 2009, a titolo di integrazione dei finanziamenti disposti con la legge regionale 29
ottobre 2008, n. 15, e di quelli che verranno disposti dallo Stato per le medesime finalità.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 348 al disegno di legge n. 349,
approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo iter si rinvia al disegno di legge
n. 349.
349 - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2008, N. 15 (INTERVENTI
URGENTI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E DI DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL MESE DI OTTOBRE 2008).
Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione Soru R. il
10 novembre 2008.
Abbinato alla P.L. 348 il 13 novembre 2008.
246
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 470 del 18 novembre 2008.
Trasformato nella legge regionale n. 16 del 21 novembre 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 36 del 22 novembre 2008.
Il disegno di legge è finalizzato a estendere le modalità di intervento previste nella legge
regionale 29 ottobre 2008, n. 15, sugli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico che hanno
interessato in modo particolare il territorio del Comune di Capoterra, alle località colpite da una
grave ondata di maltempo, che ha investito con particolare violenza alcune aree della Sardegna
meridionale, in particolare i territori e i centri abitati della media valle del Fluminimannu e i
bacini costieri della Sardegna nord orientale, dal Rio di Quirra al Rio S. Giovanni di Arzachena.
Il disegno di legge prevede una dotazione finanziaria di euro 7.000.000 che verrà ripartita dalla Giunta regionale, tra le diverse categorie di intervento, sulla base delle esigenze e dei
fabbisogni accertati.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 349 con la proposta di legge n. 348 e
ha approvato il testo senza apportarvi modifiche.
L’Assemblea consiliare ha approvato il testo esitato dalla Commissione apportandovi le
seguenti modifiche:
a) è stato previsto che entro il termine massimo di dieci giorni debbano essere individuati i
comuni beneficiari degli interventi, con delibera della Giunta regionale;
b) è stato esteso il contributo di solidarietà previsto per le vittime degli incidenti sul lavoro
alle vittime degli eventi alluvionali di Villagrande, verificatisi nel mese di dicembre 2004;
c) è stata aumentata la dotazione finanziaria della legge a 12.000.000 di euro.
350 - NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E TERAPIE ASSISTITE DAGLI ANIMALI
(PET THERAPY).
Presentata dai Consiglieri regionali Manca G. - Pacifico N. - Biancu A. - Sabatini F.
- Cucca G.L. - Scarpa L.B. - Giagu G. - Uggias G. - Tocco G. - Pisu I.P. - Cachia C. Pinna S. - Salis A. - Uras L. - Davoli C. - Licheri P.A. - Cugini R. - Fadda G. - Lanzi
P. - Frau A. - Serra S. - Corrias A. - Orrù G.B. - Cherchi S. - Lai S. - Masia P. - Cuccu
G. - Sanna Franco - Balia G. - Corda E. - Sanna A. - Barracciu F. - Cerina G. - Bruno
M. - Sanna S. - Mattana S. - Agus T. - Cocco M. - Lai V.R. - Calledda A.I. il 13 novembre
2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge intende definire e promuovere le terapie effettuate con l’ausilio di
animali (TAA) e le attività svolte con l’ausilio di animali (AAA), sancirne gli ambiti applicativi
e le modalità di intervento, garantendo al contempo il benessere psico-fisico dei fruitori dell’intervento terapeutico e la salute e il benessere degli animali coinvolti.
A tal fine è prevista l’istituzione di una Commissione regionale per le terapie e le attività
247
assistite dagli animali, composta da esperti in materia di pet therapy e nominata con delibera
della Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale
tra i cui compiti vi è quello di definire i criteri, le procedure, nonché i requisiti professionali
necessari per lo svolgimento delle attività di pet therapy.
È previsto altresì che la Regione promuova dei percorsi di formazione e aggiornamento
professionale per il conseguimento delle finalità previste dalla legge, che le attività e le terapie
siano svolte in strutture sanitarie e sociosanitarie certificate, da gruppi di lavoro interdisciplinari comprendenti figure adeguatamente formate, che la Giunta regionale emani annualmente
un bando per la presentazione di progetti di pet therapy anche di carattere sperimentale cui
possono partecipare le strutture certificate.
La proposta, infine, prevede l’erogazione di un contributo a favore dell’Università degli
studi di Sassari, affinché la stessa costituisca, in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico
sperimentale e l’azienda ospedaliera universitaria, un Centro regionale di pet therapy con compiti di ricerca.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
351 - AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE ALLE IMPRESE NEL COMPARTO DEL COMMERCIO.
Presentata dai Consiglieri regionali Rassu N. - Petrini O. - Lombardo C. - Pittalis P. il
19 novembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge stabilisce che, per semplificare le procedure di accesso ai benefici
previsti dalla legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 “Agevolazioni contributive alle imprese nel
comparto del commercio”, sia consentito ai beneficiari di cui all’articolo 3 della stessa legge, di
richiedere le agevolazioni con il sistema a sportello anziché a bando.
La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.
352 - TUTELA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI ED IPOGEI
SPONTANEI.
Presentata dai Consiglieri regionali Rassu N. - Petrini O. il 20 novembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei e
dei funghi ipogei (tartufi). Per quanto riguarda i primi, la proposta di legge prevede che la raccolta sia consentita entro precisi limiti quantitativi giornalieri e previo superamento di un apposito
esame di idoneità e vieta l’utilizzo di mezzi di raccolta che possano danneggiare il terreno o le
248
radici delle piante. Nelle aree percorse dal fuoco la raccolta dei funghi epigei è interdetta per
almeno tre anni. Per quanto riguarda i tartufi, la proposta di legge prevede che la raccolta sia
subordinata al superamento di un esame di idoneità e che la stessa debba essere effettuata con
l’ausilio di un cane addestrato. La proposta di legge affida alla Regione il compito di promuovere iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza e il rispetto della flora fungina. La violazione
dei divieti previsti dalla proposta di legge è sanzionato con apposite sanzioni amministrative.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
353 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2009).
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Secci E. il 24 novembre 2008.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge finanziaria per il 2009 dispone lo stanziamento di euro 500.000.000
a fronte delle maggiori entrate alla stessa spettanti per effetto del disposto di cui all’articolo 1,
comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), provvedendo a compensare tale stanziamento nell’ambito del bilancio pluriennale con una minore
iscrizione di entrate, di pari importo, nel bilancio per l’anno 2012. Il citato stanziamento è correlato alle spese di investimento nel settore pubblico elencate nell’allegata tabella E. Il provvedimento affida all’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna la riscossione volontaria e
coattiva dei crediti di cui all’articolo 34 della legge regionale n. 11 del 2006, istituisce presso la
Presidenza della Regione la “Direzione generale della Protezione Civile della Regione Sardegna”, reca disposizioni a favore dell’istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport, nel
settore ambientale e del territorio, in materia di sanità e politiche sociali tra cui, in particolare,
si segnala l’istituzione del “Fondo Sociale Regionale per l’Infanzia e le Giovani Generazioni”.
Il provvedimento reca, altresì, disposizioni a favore del sistema produttivo isolano, in materia
di lavoro e formazione professionale e di opere pubbliche e mobilità.
354 - BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE
PER GLI ANNI 2009-2012.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della program­mazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Secci E. il 24 novembre 2008.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012 e
249
porta una previsione di entrata e di spesa per l’anno 2009 pari a euro 8.266.779.000.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
355 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE INTERENTI LE
AUTORIZZAZIONI, LE CERTIFICAZIONI E LE IDONEITÀ SANITARIE
CONNESSE ALLA TUTELA DELLA SALUTE.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale Dirindin N. il 27 novembre 2008.
Decaduto per fine legislatura.
Il disegno di legge, partendo dal presupposto che nel nostro ordinamento giuridico esistono normative che si sono stratificate e che prevedono procedure oramai prive di efficacia, intende semplificare alcuni adempimenti connessi alla tutela della salute, attraverso la disciplina
di un sistema integrato di prevenzione e di controllo basato sull’appropriatezza e sull’evidenza
scientifica, sull’efficacia e sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi.
A tal fine sono abolite alcune certificazioni d’idoneità al lavoro e vaccinali (come il
certificato di sana e robusta costituzione, il certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, il certificato d’idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego
ecc). È prevista, altresì, la modifica della disciplina concernente il rilascio delle certificazioni
sanitarie per l’esonero dalle lezioni di educazione fisica e l’abrogazione di alcune disposizioni
concernenti l’obbligo del libretto d’idoneità sanitaria e l’obbligo del certificato medico di non
contagiosità.
Il disegno di legge, infine, contiene alcune disposizioni in materia di polizia mortuaria.
Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione.
356 - NORME SULLA TUTELA SANITARIA E SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE
DALL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI , MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI.
Presentata dai Consiglieri regionali Licandro G. - Cherchi O.S.G. - Cuccu F.I. - Dedoni
A. - Diana M. - Gallus D. il 2 dicembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge definisce le finalità e l’ambito di applicazione della normativa sulla
tutela sanitaria e sulla protezione ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici e individua il Piano regionale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva come strumento di cui la Regione si dota al fine di consentire una corretta ubicazione dei
relativi impianti. É sancito il divieto di localizzazione degli impianti in ambiti classificati come
250
residenziali o destinati a servizi collettivi. La proposta di legge attribuisce ai comuni il compito
di autorizzare l’installazione e la modifica degli impianti per l’emittenza radiotelevisiva e per
l’installazione degli impianti fissi di telefonia mobile. É previsto che i gestori della telefonia
mobile forniscano alle amministrazioni comunali una mappa completa degli impianti, corredata delle caratteristiche tecniche, per la valutazione dei campi elettromagnetici. La proposta
di legge disciplina, inoltre, la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione
uguale o superiore ai 15.000 volt. É prevista l’istituzione del catasto regionale degli impianti
fissi per l’emittenza radio e televisiva, degli impianti per la telefonia mobile e degli impianti di
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica; i gestori sono tenuti a comunicare al catasto
l’attivazione di nuovi impianti.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
357 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L’ANNO 2009.
Presentata dal Consigliere regionale Floris M. il 9 dicembre 2008.
Abbinata alla P.L. 358 e al D.L. 359 il 17 dicembre 2008.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 477 del 22 dicembre 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 17 del 24 dicembre 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 40 del 27 dicembre 2008.
La proposta di legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno 2009, per un periodo non superiore ai quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2009, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali note di variazione, le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 5 marzo 2008, n. 4 (Bilancio di previsione
per l’anno 2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011).
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 357 con la proposta di legge n. 358
e con il disegno di legge n. 359 approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo
iter si rinvia al disegno di legge n. 359.
358 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L’ANNO 2009.
Presentata dal Consigliere regionale Diana M. il 9 dicembre 2008.
Abbinata alla P.L. 357 e al D.L. 359 il 17 dicembre 2008.
Approvata dall’Assemblea nella seduta n. 477 del 22 dicembre 2008.
Trasformata nella legge regionale n. 17 del 24 dicembre 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 40 del 27 dicembre 2008.
251
La proposta di legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno 2009, per un periodo non superiore ai quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2009, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali note di variazione, le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 5 marzo 2008, n. 4 (Bilancio di previsione
per l’anno 2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011).
La Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 358 con la proposta di legge n. 357
e con il disegno di legge n. 359 approvando un testo unificato per il cui contenuto e successivo
iter si rinvia al disegno di legge n. 359.
359 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L’ANNO 2009.
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, Secci E. l’11 dicembre 2008.
Abbinato alle PP.LL. 357 e 358 il 17 dicembre 2008.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 477 del 22 dicembre 2008.
Trasformato nella legge regionale n. 17 del 24 dicembre 2008.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 40 del 27 dicembre 2008.
Il disegno di legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2009, per un periodo non superiore ai quattro mesi, dal 1º gennaio al 30 aprile 2009, secondo
gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali note di variazione, le disposizioni e
le modalità previste nella legge regionale 5 marzo 2008, n. 4 (Bilancio di previsione per l’anno
2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011), a esclusione delle autorizzazioni di spesa
una tantum.
La Commissione ha abbinato il disegno di legge n. 359 con le proposte di legge n. 357 e
n. 358 approvando un testo unificato che contiene alcune modifiche, tra le quali ha particolare
rilievo l’autorizzazione di spesa, per l’anno 2008, di euro 430.000 per le operazioni di chiusura
e di rendicontazione del Programma Leader plus 2000-2006.
Il testo unificato è stato successivamente approvato dall’Assemblea.
360 - RIORDINO DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO IN SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Marracini S. - Capelli R. - Cappai A. - Cuccu F.I. Milia S. l’11 dicembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha lo scopo di ridisciplinare il sistema idrico integrato previa abrogazione della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato,
252
individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5
gennaio 1994, n. 36). In particolare la proposta intende superare il sistema privatistico di gestione delle acque affidato alla società Abbanoa, ritenuto insoddisfacente, attraverso l’affidamento della gestione a una Agenzia sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Regione e,
per quanto riguarda la gestione finanziaria, anche dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
La proposta prevede che l’Agenzia attivi una politica di programmazione degli
investimenti e delle manutenzioni straordinarie, che individui le priorità di intervento a breve e
medio termine per ridurre i costi delle bollette e razionalizzare la gestione politica del sistema.
La proposta affida alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e
controllo dell’utilizzo delle risorse idriche. La proposta, infine, disciplina gli organi e le funzioni
dell’Agenzia.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
361 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO DELLA
SARDEGNA.
Presentata dal Consigliere regionale Floris M. il 15 dicembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge ha l’obiettivo di proteggere da qualsiasi tipo di speculazione i beni
ambientali e paesaggistici della Sardegna e di rafforzare le misure di salvaguardia adottate con
la legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la
pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale). A tal fine la proposta prevede
il divieto assoluto di edificazione, a qualsiasi titolo e per un periodo di trenta anni, dei terreni
oggetto delle misure di salvaguardia previste dall’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2004
il cui titolo di proprietà sia stato ceduto successivamente all’entrata in vigore della citata legge
regionale.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
362 - DISPOSIZIONI DI SOSTEGNO E TUTELA DEL COMPARTO OLIVICOLO-OLEARIO.
Presentata dai Consiglieri regionali Manca G. - Licheri P.A. - Scarpa L.B. - Pirisi G.M.
- Cocco M. - Giagu G. - Fadda G. - Uggias G. - Tocco G. - Floris V. il 23 dicembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge è finalizzata alla tutela del patrimonio olivicolo della Sardegna attraverso il rafforzamento della base produttiva con una coltivazione più efficiente, la realizzazione
di infrastrutture che permettano l’abbattimento dei costi di produzione e commercializzazione, il
253
raccorciamento della filiera produttiva e l’avvio di un processo di aggregazione delle aziende. É
prevista l’istituzione di un Albo regionale dei tecnici abilitati alla potatura, al fine di assicurare
un supporto professionalmente elevato agli operatori del settore.
La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione.
254
DISEGNI DI LEGGE
PRESENTATI DALLA GIUNTA REGIONALE
255
256
19
20
25
31
71
73
75
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2 19
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342
343
346
349
353
354
355
359
257
258
PROPOSTE DI LEGGE
PRESENTATE DAI CONSIGLIERI REGIONALI
259
260
11- - ADDIS Antonio Efisio: 26 - 44 - 45 - 58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 64 - 81 - 101 - 105 - 110 111 - 116 - 117
22- - AGUS Tarcisio: 347 - 350
33- - AMADU Salvatore: 2 - 3 - 23 - 28 - 38 - 46 - 50 - 54 - 69 - 112 - 118 - 152 - 154 - 177 179 - 197 - 210 - 236 - 294 - 320 - 333 - 339
44- - ARTIZZU Ignazio: 28 - 43 - 69 - 72 - 76 - 77 - 109 - 154 - 162 - 179 - 196 - 213 - 242 294 - 308 - 328 - 333 - 348 55- - ATZERI Giuseppe: 22 - 52 - 84 - 87 - 123 - 128 - 160 - 167 - 171 - 180 - 207 - 213 - 243
- 244 - 250 - 267 - 276 - 278 - 300 - 334 - 339 - 345 66- - BALIA Giuseppe: 24 - 27 - 34 - 39 - 55 - 56 - 62 - 78 - 79 - 89 - 100 - 147 - 150 - 181 - 197
- 208 - 235 - 238 - 244 - 247 - 258 - 350
77- - BARRACCIU Francesca: 11 - 29 - 30 - 33 - 35 - 41 - 47 - 53 - 57 - 62 - 65 - 98 - 99 - 102
- 113 - 115 - 139 - 172 - 175 - 178 - 185 - 188 - 205 - 207 - 214 - 218 - 220 - 238 - 253 268 - 277 - 350
88- - BIANCAREDDU Andrea Mario: 2 - 3 - 23 - 28 - 38 - 46 - 50 - 69 - 112 - 118 -154 - 177
- 236
99- - BIANCU Antonio: 26 - 44 - 45 - 61 - 62 - 64 - 81 - 101 - 104 - 105 - 111 - 116 - 117 - 130
- 147 - 174 - 197 - 206 - 233 - 238 - 270 - 280 - 283 - 288 - 291 - 314 - 334 - 347 - 350
10 - BRUNO Mario: 62 - 98 - 197 - 220 - 271 - 318 - 347 - 350
11 - CACHIA Carmelo: 62 - 98 - 147 - 160 - 171 - 206 - 233 - 270 - 280 - 283 - 288 - 291 347 - 350
12 - CALIGARIS Maria Grazia: 34 - 39 - 54 - 55 - 58 - 59 - 62 - 98 - 121 - 123 - 150 - 152 184 - 185 - 197 - 210 - 214 - 231 - 259 - 295 - 306 - 347
13 - CALLEDDA Antonio Ignazio: 11 - 30 - 33 - 35 - 40 - 41 - 42 - 47 - 53 - 57 - 62 - 65 - 99
- 102 - 113 - 115 - 135 - 139 - 160 - 171 - 172 - 175 - 178 - 188 - 205 - 235 - 243 - 244 253 - 268 - 277 - 327 - 329 - 339 - 347 - 350
14 - CAPELLI Roberto: 2 - 3 - 23 - 28 - 46 - 50 - 69 - 77 - 112 - 118 - 154 - 177 - 179 - 211 -
261
213 - 236 - 242 - 308 - 333 - 334 - 348 - 360
15 - CAPPAI Antonio: 2 - 3 - 23 - 28 - 38 - 50 - 69 - 112 - 118 - 154 - 177 - 179 - 236 - 294 309 - 333 - 339 - 348 - 360
16 - CASSANO Gavino Raimondo: 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 21 - 28 32 - 48 - 54 - 66 - 67 - 68 - 69 - 74 - 77 - 80 - 1 19 - 138 - 146 - 152 - 154 - 163 - 164 - 165
- 170 - 176 - 182 - 196 - 210 - 221 - 222 - 251 - 255 - 263 - 294 - 307 - 311 - 316 - 333 - 338
17 - CERINA Giovanna: 54 - 58 - 59 - 62 - 98 - 152 - 185 - 197 - 207 - 210 - 214 - 218 - 220
- 228 - 238 - 271 - 277 - 318 - 347 - 350
18 - CHERCHI Oscar Salvatore Giuseppe: 11 - 29 - 37 - 53 - 62 - 70 - 134 - 142 - 151 - 189 196 - 220 - 230 - 265 - 269 - 320 - 333 - 356
19 - CHERCHI Silvio: 30 - 33 - 35 - 40 - 41 - 47 - 57 - 65 - 99 - 102 - 113 - 115 - 138 - 172 178 - 188 - 205 - 246 - 253 - 268 - 347 - 350
20 - COCCO Mariuccia: 26 - 45 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 101 - 105 - 110 - 111 - 116
- 117 - 130 - 174 - 185 - 197 - 206 - 224 - 233 - 244 - 259 - 270 - 280 - 283 - 288 - 291 293 - 314 - 347 - 350 - 362
21 - CONTU Mariano Ignazio: 18 - 69 - 132 - 154 - 162 - 179 - 213 - 225 - 242 - 245 - 246 262 - 281 - 294 - 308 - 333 - 344
22 - CORDA Elia: 62 - 98 - 160 - 171 - 207 - 220 - 235 - 271 - 329 - 331 - 339 - 347 - 350
23 - CORRIAS Angelina: 11 - 27 - 30 - 33 - 35 - 41 - 42 - 47 - 53 - 56 - 57 - 62 - 65 - 78 - 79 - 99
- 102 - 113 - 115 - 139 - 172 - 175 - 178 - 185 - 188 - 205 - 207 - 253 - 268 - 277 - 347 - 350
24 - CUCCA Giuseppe Luigi: 26 - 44 - 45 - 61 - 62 - 64 - 81 - 101 - 105 - 111 - 116 - 117 - 130
- 174 - 206 - 214 - 233 - 244 - 156 - 270 - 280 - 283 - 288 - 314 - 339 - 347 - 350
25 - CUCCU Franco Ignazio: 2 - 3 - 23 - 28 - 38 - 46 - 50 - 69 - 112 - 118 - 154 - 160 - 177 186 - 236 - 294 - 333 - 344 - 348 - 356 - 360
26 - CUCCU Giuseppe: 26 - 27 - 44 - 56 - 61 - 62 - 64 - 78 - 79 - 81 - 101 - 105 - 111 - 116 - 117
- 174 - 206 - 214 - 228 - 233 - 243 - 256 - 270 - 280 - 283 - 288 - 291 - 314 - 329 - 347 - 350
27 - CUGINI Renato: 11 - 27 - 30 - 33 - 35 - 41 - 53 - 56 - 57 - 61 - 62 - 65 - 99 - 102 - 113
- 115 - 138 - 172 - 175 - 178 - 188 - 197 - 205 - 253 - 268 - 303 - 317 - 321 - 341 - 350
262
28 - DAVOLI Ciriaco: 40 - 42 - 62 - 98 - 144 - 207 - 214 - 218 - 220 - 238 - 244 - 317 - 321
- 341 - 347 - 350
29 - DEDONI Attilio: 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 21 - 28 - 32 - 48 - 66 - 67 - 68
- 69 - 74 - 77 - 80 - 1 19 - 138 - 146 - 163 - 164 - 165 - 170 - 176 - 182 - 220 - 221 - 222
- 244 - 251 - 255 - 263 - 294 - 307 - 311 - 316 - 333 - 338 - 356
30 - DIANA Mario: 28 - 43 - 69 - 72 - 76 - 77 - 104 - 109 - 112 - 154 - 162 - 179 - 186 - 211 213 - 242 - 264 - 294 - 298 - 308 - 328 - 333 - 356 - 358
31 - ESPA Marco: 293 - 318 - 321 - 326 - 347
32 - FADDA Giuseppe: 40 - 42 - 62 - 144 - 160 - 171 - 197 - 207 - 214 - 235 - 243 - 244 - 246
- 303 - 317 - 321 - 331 - 341 - 347 - 350 - 362
33 - FADDA Paolo: 26 - 44 - 45 - 52 - 54 - 58 - 59 - 61 - 62 - 64 - 81 - 101 - 105 - 110 - 111 116 - 117 - 130 - 152 - 174 - 197 - 206 - 210 - 220 - 233 - 238
34 - FARIGU Raffaele: 294 - 308 - 333 - 348
35 - FLORIS Mario: 37 - 70 - 142 - 151 - 179 - 189 - 196 - 230 - 265 - 269 - 333 - 336 - 357
- 361
36 - FLORIS Vincenzo: 11 - 30 - 33 - 35 - 41 - 47 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 62 - 65 - 98 - 99
- 102 - 115 - 139 - 152 - 172 - 175 - 178 - 188 - 205 - 210 - 246 - 253 - 268 - 277 - 329 339 - 347 - 362
37 - FRAU Alessandro: 54 - 58 - 59 - 60 - 62 - 63 - 98 - 152 - 197 - 207 - 214 - 220 - 224 - 271
- 297 - 347 - 350
38 - GALLUS Domenico: 281 - 294 - 333 - 356
39 - GESSA Gian Luigi: 42 - 62 - 98 - 207 - 214 - 218 - 220 - 238 - 244 - 271 - 277 - 318 - 347
40 - GIAGU Giovanni: 26 - 44 - 45 - 61 - 62 - 64 - 81 - 101 - 105 - 111 - 116 - 117 - 130 - 174
- 206 - 233 - 244 - 246 - 270 - 280 - 283 - 288 - 291 - 293 - 305 - 321 - 347 - 350 - 362
41 - GIORICO Giuseppe: 40 - 61 - 62
42 - IBBA Raimondo: 29 - 34 - 39 - 55 - 58 - 59 - 60 - 62 - 63 - 88 - 110 - 121 - 123 - 150 - 184
- 197 - 207 - 224 - 229 - 234 - 306
263
43 - LA SPISA Giorgio: 18 - 28 - 69 - 77 - 104 - 112 - 132 - 154 - 162 - 179 - 186 - 211 - 213 225 - 242 - 243 - 245 - 262 - 294 - 308 - 320 - 333 - 334 - 344 - 348
44 - LADU Silvestro: 28 - 69 - 86 - 106 - 112 - 154 - 162 - 186 - 196 - 211 - 213 - 242 - 294 308 - 333 - 334 - 348
45 - LAI Bachisio Silvio: 11 - 29 - 30 - 33 - 35 - 40 - 41 - 42 - 47 - 51 - 53 - 57 - 58 - 59 - 60
- 62 - 65 - 99 - 110 - 113 - 115 - 139 - 175 - 178 - 188 - 197 - 205 - 224 - 253 - 268 - 321
- 347 - 350
46 - LAI Vittorio Renato: 282 - 284 - 333 - 344 - 350
47 - LANZI Paola: 40 - 42 - 58 - 59 - 60 - 62 - 63 - 110 - 144 - 185 - 207 - 214 - 224 - 244 303 - 317 - 321 - 334 - 341 - 347 - 350
48 - LICANDRO Gerolamo: 18 - 28 - 69 - 131 - 132 - 154 - 162 - 225 - 245 - 262 - 281 - 294
- 320 - 333 - 344 - 356
49 - LICHERI Paolo Antonio: 40 - 52 - 62 - 98 - 104 - 144 - 197 - 214 - 235 - 238 - 244 - 277
- 303 - 309 - 317 - 321 - 327 - 329 - 339 - 341 - 347 - 350 - 362
50 - LIORI Antonio Angelo: 28 - 43 - 52 - 69 - 72 - 76 - 77 - 109 - 154 - 162 - 179 - 264 - 281
- 294 - 298 - 328 - 333 - 334 - 335
51 - LOMBARDO Claudia: 18 - 28 - 69 - 154 - 162 - 179 - 185 - 220 - 225 - 245 - 262 - 294 320 - 333 - 344 - 348 - 351
52 - MANCA Gavino: 26 - 40 - 44 - 45 - 61 - 62 - 64 - 81 - 101 - 105 - 111 - 116 - 117 - 130 174 - 206 - 233 - 238 - 270 - 280 - 283 - 288 - 291 - 331 - 347 - 350 - 362
53 - MANINCHEDDA Paolo Giovanni: 27 - 42 - 56 - 62 - 78 - 79 - 89 - 98 - 181 - 208 - 244
- 246 - 258 - 293 - 300 - 348
54 - MARRACINI Sergio: 27 - 52 - 62 - 79 - 89 - 98 - 120 - 158 - 197 - 207 - 2 19 - 220 - 235
- 238 - 244 - 254 - 263 - 277 - 282 - 284 - 333 - 348 - 360
55 - MARROCU Siro: 11 - 30 - 33 - 35 - 41 - 47 - 53 - 57 - 62 - 65 - 98 - 99 - 102 - 104 - 113 115 - 139 - 147 - 172 - 175 - 178 - 188 - 205 - 235 - 238 - 253 - 268 - 277 - 326
56 - MASIA Pierangelo: 24 - 34 - 39 - 40 - 55 - 58 - 59 - 60 - 62 - 63 - 100 - 110 - 150 - 181 197 - 208 - 214 - 224 - 244 - 247 - 258 - 350
264
57 - MATTANA Salvatore: 11 - 30 - 33 - 35 - 41 - 47 - 53 - 57 - 61 - 62 - 65 - 99 - 102 - 113 115 - 139 - 172 - 175 - 178 - 188 - 205 - 207 - 246 - 253 - 268 - 347 - 350
58 - MELONI Marco: 270 - 280 - 283 - 288 - 291 - 293 - 323 - 324 - 326 - 347
59 - MILIA Sergio: 18 - 28 - 69 - 154 - 162 - 236 - 246 - 294 - 333 - 348 - 360
60 - MORO Giovanni: 28 - 43 - 69 - 72 - 76 - 77 - 109 - 154 - 162 - 179 - 244 - 294 - 328 333 - 339
61 - MURGIONI Eugenio: 28 - 69 - 86 - 106 - 154 - 162 - 186 - 294 - 333 - 348
62 - ONIDA Pasquale: 28 - 69 - 86 - 106 - 154 - 162
63 - OPPI Giorgio: 2 - 3 - 23 - 28 - 46 - 50 - 52 - 69 - 70 - 104 - 112 - 118 - 154 - 177 - 211 213 - 236 - 242
64 - ORRU’ Giovanni Battista: 11 - 27 - 30 - 33 - 35 - 41 - 42 - 47 - 53 - 56 - 57 - 62 - 65 - 78
- 79 - 89 - 99 - 102 - 113 - 115 - 139 - 172 - 175 - 178 - 188 - 205 - 207 - 214 - 253 - 268
- 347 - 350
65 - PACIFICO Nazzareno: 11 - 30 - 33 - 35 - 40 - 41 - 42 - 47 - 53 - 57 - 58 - 59 - 60 - 62 - 63
- 65 - 99 - 102 - 110 - 113 - 115 - 139 - 172 - 175 - 178 - 188 - 205 - 207 - 214 - 224 - 244
- 253 - 268 - 321 - 347 - 350
66 - PETRINI Onorio: 18 - 28 - 69 - 77 - 131 - 132 - 154 - 162 - 179 - 225 - 239 - 245 - 279 281 - 294 - 320 - 333 - 344 - 351 - 352
67 - PILI Mauro: 18 - 28 - 69 - 77 - 132 - 154 - 162 - 179 - 186
68 - PILERI Giovanni: 279 - 281 - 290 - 292 - 294 - 320 - 333 - 340 - 344 - 348
69 - PINNA Stefano: 52 - 62 - 98 - 104 - 171 - 197 - 207 - 220 - 271 - 277 - 293 - 318 - 331 347 - 350
70 - PIRISI Giuseppe Matteo: 11 - 30 - 33 - 35 - 41 - 47 - 53 - 57 - 61 - 62 - 65 - 99 - 102 - 113
- 115 - 139 - 172 - 175 - 178 - 188 - 205 - 253 - 268 - 347 - 362
71 - PISANO Franco Sergio: 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 21 - 28 - 32 - 48 - 52 66 - 67 - 68 - 69 - 74 - 80 - 1 19 - 138 - 146 - 163 - 164 - 165 - 170 - 176 - 179 - 182 - 190
- 221 - 222 - 244 - 246 - 251 - 255 - 263 - 294 - 307 - 310 - 311 - 316 - 333 - 338
265
72 - PISU Ignazio Paolo: 40 - 42 - 54 - 58 - 59 - 62 - 98 - 144 - 152 - 171 - 197 - 207 - 210 214 - 228 - 244 - 317 - 321 - 341 - 347 - 350
73 - PITTALIS Pietro: 214 - 244 - 246 - 252 - 254 - 282 - 284 - 320 - 333 - 344 - 348 - 351
74 - PORCU Antioco: 62 - 98 - 197 - 220 - 235 - 238 - 271 - 293 - 318 - 326 - 331 - 347
75 - RANDAZZO Alberto: 2 - 3 - 23 - 28 - 46 - 50 - 69 - 112 - 118 - 154 - 177 - 179 - 220 - 236
- 244 - 294 - 333
76 - RANDAZZO Vittorio: 281 - 294 - 333
77 - RASSU Nicolò: 18 - 28 - 69 - 77 - 129 - 131 - 132 - 154 - 162 - 179 - 196 - 225 - 139 - 245
- 262 - 294 - 320 - 333 - 339 - 344 - 351 - 352
78 - SABATINI Francesco: 26 - 40 - 44 - 45 - 61 - 62 - 64 - 81 - 105 - 111 - 116 - 117 - 130
- 174 - 206 - 214 - 233 - 246 - 256 - 270 - 280 - 283 - 288 - 291 - 314 - 331 - 347 - 350
79 - SALIS Adriano: 40 - 52 - 62 - 98 - 147 - 207 - 208 - 214 - 244 - 258 - 277 - 304 - 341 347 - 350
80 - SANCIU Fedele: 18 - 28 - 69 - 77 - 154 - 162 - 186 - 225 - 245 - 262
81 - SANJUST Carlo: 18 - 28 - 54 - 69 - 132 - 141 - 152 - 154 - 162 - 197 - 210 - 220 - 225 245 - 262 - 294 - 297 - 308 - 333
82 - SANNA Alberto: 11 - 30 - 33 - 35 - 41 - 47 - 51 - 53 - 57 - 62 - 65 - 99 - 102 - 113 - 115
- 139 - 147 - 160 - 171 - 172 - 175 - 178 - 188 - 205 - 235 - 244 - 253 - 268 - 277 - 329 339 - 347 - 350
83 - SANNA Francesco: 44 - 45 - 56 - 61 - 62 - 64 - 65 - 78 - 79 - 81 - 89 - 105 - 111 - 116 - 117
- 130 - 135 - 174 - 175 - 178 - 197 - 206 - 233 - 243 - 268 - 270 - 280 - 283 - 286 - 288 291 - 293 - 323 - 324 - 326
84 - SANNA Franco: 11 - 26 - 27 - 29 - 30 - 33 - 35 - 41 - 47 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 62 - 98
- 99 - 102 - 113 - 115 - 139 - 152 - 172 - 188 - 205 - 218 - 220 - 238 - 253 - 277 - 347 - 350
85 - SANNA Matteo: 28 - 43 - 69 - 72 - 76 - 77 - 109 - 154 - 162 - 179 - 197 - 246 - 294 - 328
- 333
86 - SANNA Paolo Terzo: 18 - 28 - 69 - 77 - 132 - 154
266
87 - SANNA Simonetta: 26 - 44 - 45 - 54 - 58 - 59 - 61 - 62 - 64 - 81 - 101 - 105 - 111 - 116
- 117 - 130 - 152 - 174 - 185 - 197 - 206 - 210 - 218 - 220 - 228 - 233 - 238 - 270 - 280 283 - 288 - 291 - 347 - 350
88 - SCARPA Luigi Beniamino: 12 - 22 - 84 - 87 - 128 - 167 - 180 - 207 - 217 - 250 - 267 - 272
- 285 - 286 - 289 - 347 - 350 - 362
89 - SECCI Eliseo: 26 - 44 - 61 - 64 - 81 - 101 - 105 - 111 - 116 - 117 - 130 - 169 - 174 - 197
- 206 - 233 - 280 - 291
90 - SERRA Salvatore: 40 - 52 - 58 - 59 - 60 - 62 - 63 - 98 - 110 - 171 - 181 - 207 - 208 - 214
- 235 - 243 - 244 - 258 - 277 - 303 - 317 - 321 - 341 - 350
91 - SORU Renato:
92 - SPISSU Giacomo:
93 - TOCCO Giovanni: 347 - 350 - 362
94 - UGGIAS Giommaria: 130 - 160 - 174 - 206 - 214 - 224 - 233 - 256 - 270 - 280 - 283 - 288
- 291 - 314 - 321 - 350 - 362
95 - URAS Luciano: 27 - 40 - 42 - 49 - 56 - 61 - 62 - 78 - 79 - 89 - 144 - 207 - 214 - 244 - 277
- 297 - 317 - 321 - 334 - 341 - 347 - 350
96 - VARGIU Pierpaolo: 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 13 - 15 - 16 - 21 - 28 - 32 - 36 - 48 - 66 - 67
- 68 - 69 - 74 - 80 - 112 - 1 19 - 146 - 163 - 164 - 165 - 170 - 176 - 179 - 182 - 190 - 213 221 - 222 - 242 - 244 - 251 - 255 - 263 - 294 - 307 - 308 - 311 - 316 - 333 - 334 - 338 - 348
267
268
PROGETTI DI LEGGE DIVISI PER MATERIA
269
270
AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO
STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
271
272
11-22-33-44-55-66-77-88-99-10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
Istituzione del Consiglio delle autonomie locali. (9)
Misure per avvicinare i cittadini sardi agli atti della Regione. (12)
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, recante “Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari”. (16)
Norme per la nomina e la durata in carica degli organi degli enti regionali. (19)
Istituzione di una Assemblea Costituente per la redazione del nuovo Statuto speciale
della Sardegna. (22)
Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali. (27)
Istituzione della Convenzione costituente del popolo sardo. (37)
Soppressione delle Comunità montane ed attribuzione delle competenze alle province
sarde. (38)
Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali. (43)
Adeguamento e perequazione del trattamento economico dei dipendenti delle aziende
sanitarie locali e degli enti locali della Sardegna con quella dei dipendenti della Regione. (46)
Limiti ai mandati dei sindaci dei comuni della Sardegna. (52)
Norme generali sul referendum. (56) (Trasformato in 1/STAT)
Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, recante “Norme per l’istituzione di
nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei
comuni e delle frazioni”. (64)
Soppressione degli enti regionali. (67)
Elezione in Sardegna alla carica di Presidente della provincia e di sindaco e doppio
turno elettorale. (70)
Statuto speciale della Sardegna. (72) (Trasformato in 2/NAZ)
Iniziative per la predisposizioni del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione
Sardegna. Istituzione, attribuzione e disciplina della Consulta regionale per il nuovo
Statuto. (78)
Indizione e svolgimento delle elezioni comunali e provinciali. Scioglimento e commissariamento delle amministrazioni locali. (79)
Adeguamento alla vigente legislazione sugli enti locali e riduzione dei componenti delle
giunte e delle comunità montane. (80)
Disposizioni urgenti per la costituzione delle nuove province della Sardegna ad integrazione e parziale modificazione della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 e della legge
regionale 1 luglio 2002, n. 10 e discipline diverse. (82)
Conferimento di nuove funzioni e compiti agli enti locali. (85)
Nuove disposizioni per l’adeguamento e la perequazione del trattamento economico
dei dipendenti delle autonomie locali della Sardegna con quello dei dipendenti della
Regione autonoma sarda. (88)
Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Misure di sostegno per i piccoli
comuni. (89)
273
24 - Disciplina di riordino degli Istituti Autonomi per le Case Popolari mediante la loro
trasformazione nell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa. (94)
25 - Norme in materia di controlli sugli atti dei Consorzi di bonifica. Modifiche alla legge
regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei Consorzi di bonifica). (96)
26 - Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere della Sardegna.
(102)
27 - Norme in materia di elezione del Parlamento regionale, forme di Governo ed elezione
dei rappresentanti dei sardi all’estero. (106) (Trasformato in 2/STAT)
28 - Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali
al servizio idrico integrato, in attuazione dell’art. 12, comma 3, della Legge 5 gennaio
1994, n. 36, e dell’art. 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con
legge regionale 7 maggio 1999, n. 15. (114)
29 - Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Sardegna. (118) (Trasformato in 3/
STAT)
30 - Stemma, Gonfalone e Sigillo della Regione autonoma della Sardegna. (122)
31 - Norme in materia di polizia locale della Regione autonoma della Sardegna. (132)
32 - Norme in materia di abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali:
“Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 - Norme in materia di referendum popolare regionale”. (133)
33 - Modifica della denominazione della Provincia di Carbonia-Iglesias in Provincia del
Sulcis-Iglesiente. (135)
34 - Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione
e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti
pubblici e di diritto pubblico nell’ambito regionale). (140)
35 - Incompatibilità, trasparenza amministrativa e risoluzione del conflitto di interessi. Istituzione dell’Autorità regionale garante della trasparenza e dell’etica pubblica. (143)
(Trasformato in 4/STAT)
36 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per cause
di servizio). (146)
37 - Disposizioni urgenti relative all’albo regionale di cui all’art. 1 della legge regionale 13
giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e
presso i centri regionali di formazione professionale). (166)
38 - Disciplina delle elezioni primarie. (176)
39 - Procedure per l’affidamento di consulenze a persone estranee all’Amministrazione regionale. (189)
40 - Legge per Cagliari. (190)
41 - Norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana. (212)
42 - Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici.
Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda). (230)
274
43 - Norme in materia di elezioni amministrative. (232)
44 - Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (239)
45 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, sulla definizione
dei piccoli comuni. (258)
46 - Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Regione. (260)
47 - Testo unico delle norme sul rapporto tra i cittadini e l’amministrazione della Regione
Sardegna per la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi. (261)
48 - Norme di incentivazione alle elezioni primarie in Sardegna. (271)
49 - Norme per promuovere la partecipazione democratica dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche e per combattere l’esclusione digitale. (272)
50 - Norme per la gestione pubblica delle risorse idriche e istituzione dell’Ente regionale
Abbasarda (ERAS). (276)
51 - Istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali
e dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della
Sardegna (ARAN Sardegna). (283)
52 - Abrogazione della legge regionale 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo Statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo).
(295)
53 - Norme per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica. (304)
54 - Piano per la stabilizzazione dei lavoratori dell’Agenzia AGRIS. (317)
55 - Promozione delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive dei comuni e delle
province della Sardegna. Introduzione della quota massima di genere nel gruppo dei
candidati per l’elezione dei consigli provinciali e nelle liste per l’elezione dei consigli
comunali. Introduzione della doppia preferenza di genere per l’elezione dei consigli
comunali. (323)
56 - Sistema di elezione del sindaco nei comuni della Sardegna con popolazione superiore
ai 3.000 abitanti ed inferiore ai 15.000 abitanti. Introduzione della quota massima di
genere e della doppia preferenza di genere nell’elezione dei consigli comunali. (324)
57 - Sospensione delle indennità consiliari e di tutte le relative prerogative accessorie nei
casi di incompatibilità del consigliere regionale con altre cariche. (326)
58 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del
Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda). (332)
59 - Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari). (334)
275
276
POLITICHE COMUNITARIE ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI
NORMATIVI COMUNITARI − RAPPORTI CON LA U. E. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE
277
278
1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
Norme per l’introduzione e la valorizzazione del servizio civile regionale. (8)
Composizione paritaria donna-uomo negli enti, commissioni e comitati, facenti capo
all’amministrazione regionale. (39)
Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna (CO.RE.COM).
(54)
Istituzione dell’Autorità garante delle persone private della libertà personale. (59)
Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell’ufficio del difensore civico in Sardegna). (104)
Norme per la tutela e la promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti. (128)
Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore. (141) (Ritirato e sostituito dal 210)
Modifiche alle norme sul difensore civico regionale. (152)
Recepimento della normativa nazionale in materia di servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale sardo. (172)
Istituzione della Consulta per i problemi della terza età. (174)
Norme per l’istituzione e la valorizzazione del servizio civile volontario regionale. (
(197)
Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore. (210) (VII)
Modifiche alle norme sull’elezione del difensore civico regionale. (228)
Istituzione e disciplina del registro regionale delle unioni civili. (231)
Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. (284)
Primi istituti di democrazia digitale. (285)
Programma di interventi regionali e locali a favore delle minoranze etniche nomadi.
(297)
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Sardegna al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie. (341)
Iniziative volte alla promozione e allo sviluppo dell’informazione e della conoscenza in
Sardegna. (343)
279
280
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BILANCIO CONTABILITA’ - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
281
282
1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria),
variazioni di bilancio e disposizioni varie. (31)
Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2003. (71)
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2005. (75)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
finanziaria 2005). (91)
Proposta di bilancio per l’anno 2005 e per gli anni 2005-2007. (92)
Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno 2005. (107)
Ulteriore proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2005. (126)
Modifica all’articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia
di bilancio e di contabilità della Regione) e successive modifiche. (151)
Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2000 e
del rendiconto dell’azienda foreste demaniali della Regione per lo stesso anno. (155)
Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2001.
(156)
Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2002.
(157)
Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2004.
(168)
Interventi per il settore delle imprese. (169)
Disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). (180)
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2006.
(196)
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2006 e
conservazione a residui. (198)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
finanziaria 2006). (199)
Bilancio per l’anno 2006 e per gli anni 2006-2008. (200)
Istituzione del Fondo di solidarietà sociale. (208) (VII)
Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e
di sviluppo. (216)
Istituzione del contributo di soggiorno e abrogazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge
regionale 11 maggio 2006, n. 4. (236)
Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione autonoma della Sardegna.
(237)
Abrogazione di norme della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie
in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo). (242)
Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2005.
(248)
283
25 - Norme per incentivare lo sviluppo dell’economia sarda. (250)
26 - Autorizzazione per tre mesi dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il
2007. (265)
27 - Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2007 e
disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2006. (266)
28 - Proroga all’esercizio provvisorio e modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n.
21. (269)
29 - Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno 2007. (273)
30 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
finanziaria 2007). (274)
31 - Bilancio di previsione per l’anno 2007 e bilancio pluriennale per gli anni 2007-2010. (275)
32 - Modifiche all’articolo 27, comma 2, lett. h), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2
(legge finanziaria 2007). (291)
33 - Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni
varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), così come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge
finanziaria 2007). (294)
34 - Modifica dell’articolo 21, comma 18, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2,
sull’anticipazione del pagamento dei premi previsti dal Piano di sviluppo rurale per gli
anni 2000-2006. (299)
35 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
finanziaria 2008). (301)
36 - Approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011. (302)
37 - Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2008.
(308)
38 - Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2008 e
disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2007. (312)
39 - Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno 2008. (313)
40 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria
2008). (328)
41 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
finanziaria 2009). (353)
42 - Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012.
(354)
43 - Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2009.
(357)
44 - Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2009.
(358)
284
45 - Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2009.
(359)
285
286
ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA VIABILITA’ E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA LAVORI PUBBLICI
287
288
11-22-33-44-55-66-77-88-99-10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
Continuità territoriale per le merci. (2)
Norme di indirizzo e di contenuto in materia di riforma del trasporto pubblico locale
in applicazione dei principi desumibili dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche e integrazioni. (3)
Disciplina di governo del territorio regionale. (11)
Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesistica e la tutela
del territorio regionale. (20)
Norme in materia di pianificazione paesistica, gestione del vincolo paesaggistico di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed alla legge regionale n. 45 del 1989 e
successive modifiche e provvisorie misure di salvaguardia paesistica-ambientale. (24)
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante “Norme
per l’uso e la tutela del territorio regionale”. (28)
Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna. (41)
Disposizioni per la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico
realizzato con manufatti e tecniche costruttive in terra cruda e per la promozione di
nuove produzioni edilizie bio-ecologiche. (47)
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure) e disposizioni varie in materia di lavori pubblici.
(61)
Interventi urgenti conseguenti all’alluvione del dicembre 2004. (69)
Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004. (73)
Norme per il trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422. (84)
Promozione del sistema aeroportuale in Sardegna. (87)
Norme in materia di opere pubbliche e difesa del suolo. (97)
Modifica alla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici
di linea a carattere regionale e locale). (120)
Norme urgenti in materia di espropriazione per pubblica utilità. (136)
Disposizioni in materia di trasporto. (148)
Integrazione della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sull’istituzione del servizio
idrico integrato, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36. (149)
Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici. (153)
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 “Norme per
l’uso e la tutela del territorio regionale”. (161)
Disciplina nel settore della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche. (186)
Nuove norme per l’uso del territorio regionale. (204)
Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la
disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto. (215)
289
24 - Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti
di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo nella Regione Sardegna. (240)
25 - Norme in materia di pianificazione paesaggistica. (247)
26 - Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici
di linea a carattere regionale e locale). (252)
27 - Istituzione della continuità territoriale delle merci. (267)
28 - Deroghe alle volumetrie edilizie, previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici
generali, in favore delle persone con grave disabilità motoria. (279)
29 - Modalità di calcolo per l’applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termico acustica e del contenimento dei consumi
energetici. (290)
30 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. (292)
31 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del
servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36), ai sensi dell’articolo 2, comma
38, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. (330)
32 - Norme urgenti interpretative del Piano paesaggistico regionale. (331)
33 - Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei
perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari. (333)
34 - Proroga degli organi dell’Autorità d’ambito di cui alla legge regionale 17 ottobre 1997,
n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli
ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36), nelle more
del recepimento dell’articolo 2, comma 38, della Legge 22 dicembre 2007, n. 244. (337)
35 - Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del
mese di ottobre 2008. (346)
36 - Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del
mese di novembre 2008. (348)
37 - Modifica della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti
agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008). (349)
38 - Riordino del sistema idrico integrato in Sardegna. (360)
39 - Interventi a sostegno dell’ambiente e del paesaggio della Sardegna. (361)
290
AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA - BONIFICA ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE TUTELA DELL’AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI DIFESA DEL SUOLO
291
292
1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
Tutela della salute e dell’ambiente relativamente ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. (10)
Istituzione del Parco regionale del Monte Arci. (26)
Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti
biologici locali e tipici. (48)
Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAS). (51)
Norme per l’utilizzo della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di
rifiuto negli uffici pubblici regionali. (55)
Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica al fine della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto. (62)
Norme per la gestione straordinaria dei parchi e delle riserve naturali istituite con legge
regionale. (83)
Disposizioni nel settore ambientale. (95)
Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo
della speleologia. (99)
Norme in materia di organismi geneticamente modificati. (100)
Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in Sardegna. (101)
Norme per la protezione della flora sarda. (113)
Norme in materia di inquinamento acustico. (124)
Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS). (125)
Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole e agro-pastorali. (129)
Norme in materia di qualità dell’aria. (137)
Interventi straordinari in materia di indennizzi spettanti ai pescatori delle marinerie
sarde per l’interdizione delle attività di ancoraggio e pesca in relazione ad esercitazioni
militari. (144)
Disposizioni in materia di rifiuti. (147)
Norme in materia di bonifica e riordino dei consorzi. (154)
Legge-quadro in materia di Consorzi di bonifica. (160)
Interventi per la tutela e la valorizzazione delle specie equine a rischio di estinzione, del
cavallino della Giara, dell’asino sardo e dell’asino bianco dell’Asinara. (164)
Istituzione della riserva naturale orientata della laguna di Santa Gilla. (167)
Istituzione del Parco naturale regionale “Monte Arci”. (171)
Disposizioni in materia di pesca. (173)
Istituzione del Parco naturale e archeologico “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di S. Gilla e Tuvixeddu”. (175)
Modifica della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7. (179)
Riordino dei Consorzi di bonifica. (182)
Istituzione del Parco naturale regionale dell’oasi di Tepilora. (187)
293
29 - Tutela, conservazione e valorizzazione dell’agrobiodiversità e della biodiversità vegetale della Sardegna. (191)
30 - Istituzione dell’Agenzia regionale di assistenza tecnica in agricoltura “Laore”. (192)
31 - Istituzione dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Sardegna “Agris”.
(193)
32 - Istituzione del Parco naturale del Monte Arci. (194)
33 - Istituzione del Parco naturale regionale della foresta di Gutturu Mannu. (195)
34 - Istituzione dei Parchi naturali regionali dell’oasi di Tepilora, della foresta di Gutturu
Mannu e del Monte Arci. (201)
35 - Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. (205)
36 - Norme in materia di organismi geneticamente modificati. (219)
37 - Istituzione del sistema ambientale integrato del Monte Arci. (221)
38 - Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica e delle relative funzioni. (226)
39 - Legge quadro in materia di riordino degli enti agricoli. Istituzione dell’Ente regionale
per l’innovazione e lo sviluppo in agricoltura (ERISA). (233)
40 - Legge quadro per il riordino delle competenze regionali in agricoltura e l’istituzione
dell’Agenzia per lo sviluppo dell’agricoltura della Sardegna. (235)
41 - Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 10 (Disposizioni in materia di pesca
marittima). (243)
42 - Istituzione della Giornata regionale in ricordo delle vittime degli incendi in Sardegna.
(244)
43 - Tutela della biodiversità vegetale e della gestione degli orti botanici della Sardegna.
(255)
44 - Tutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei. (256)
45 - Disciplina per la raccolta e la trasformazione delle piante officinali. (262)
46 - Tutela degli ecosistemi vegetali e disciplina della raccolta e della commercializzazione
dei funghi. (268)
47 - Rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari e istituzione dell’Agenzia
regionale sarda per la sicurezza alimentare (ARSSA). (280)
48 - Disposizioni a favore delle popolazioni interessate da fenomeni di inquinamento conseguente ad attività industriali. (287)
49 - Riconoscimento e valorizzazione della filiera del caprino. (298)
50 - Moratoria in cinque anni dell’attività di termovalorizzazione e termodistruzione dei rifiuti. (300)
51 - Integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna). (309)
52 - Norme per l’identificazione, la catalogazione, il recupero e la valorizzazione dei territori tratturali della Sardegna. (311)
53 - Tutela e valorizzazione degli ulivi monumentali della Regione Sardegna. (314)
54 - Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in
294
materia ambientale. (315)
55 - Norme per la tutela delle aree protette naturali regionali. (319)
56 - Ristrutturazione finanziaria e consolidamento esposizioni debitorie delle imprese agricole e agro-pastorali. (320)
57 - Disciplina del regime di deroga in attuazione della direttiva n. 79/409/CEE relativa alla
conservazione degli uccelli selvatici. (325)
58 - Norme in materia di organismi geneticamente modificati. (327)
59 - Norme in materia di riordino fondiario. (329)
60 - Norme per la tutela e la valorizzazione del “casu marzu” e di altri prodotti agro-alimentari tradizionali della Sardegna. (338)
61 - Interventi a favore degli agricoltori danneggiati dalla siccità negli anni 2007-2008.
(339)
62 - Aggiornamento e semplificazione della normativa del settore agricolo. Abrogazione di
leggi. (342)
63 - Norme per sostenere il consumo dei prodotti agricoli della Regione Sardegna. (345)
64 - Tutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei ed ipogei spontanei. (352)
65 - Norme sulla tutela sanitaria e sulla protezione ambientale dall’esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici. (356)
66 - Disposizioni di sostegno e tutela del comparto olivicolo-oleario. (362)
295
296
INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
297
298
11-
22-33-44-55-66-77-88-99-10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
Norme in materia di politiche del lavoro e organizzazione dei servizi per l’impiego. (13)
(Ritirato e sostituito dal 21)
Norme in materia di politiche del lavoro e organizzazione dei servizi per l’impiego. (21)
Razionalizzazione degli uffici dell’organizzazione turistica pubblica della Regione. (25)
Norme per la prevenzione delle molestie e persecuzioni psicologiche negli ambienti di
lavoro e per la tutela dei lavoratori vittime di mobbing. (30)
Norme per il potenziamento e lo sviluppo degli aereoclub in Sardegna. (32)
Norme in materia di servizi e politiche per il lavoro. (33)
Disciplina delle attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava e torbiera. (34)
Contributo per la salvaguardia del patrimonio turistico-ambientale della Sardegna e
per la valorizzazione dei prodotti tipici. (36)
Interventi urgenti a favore dei lavoratori dipendenti di società in fase di liquidazione o
in stato di crisi. (40)
Interventi urgenti per l’applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali.
(49)
Testo unico degli interventi regionali a sostegno delle attività produttive. (57)
Riorganizzazione della struttura pubblica del turismo in Sardegna. (74)
Norme in materia di politiche del lavoro e organizzazione dei servizi per l’impiego. (81)
Disciplina generale delle attività commerciali. (90)
Riordino delle competenze in materia turistica e trasferimento ai comuni e alle province
delle competenze delle Aziende di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali del
turismo. Soppressione dell’Ente sardo industrie turistiche (ESIT). (93)
Disposizioni urgenti in materia di commercio. (103)
Norme per la disciplina dell’attività professionale del turismo ambientale escursionistico. (115)
Sviluppo del turismo aereo e delle aviosuperfici. (119)
Costituzione e relative norme di funzionamento della Consulta regionale per la tutela e
difesa delle libere professioni. (142)
Disciplina del sistema regionale integrato dei servizi per l’impiego. (159)
Ordinamento dei Consorzi di sviluppo delle attività produttive. (162)
Norme sulle politiche di sviluppo industriale in Sardegna. (163)
Disposizioni per lo sviluppo dei centri commerciali naturali. (178)
Disciplina delle attività estrattive. (183)
Riordino e razionalizzazione delle professioni turistiche. (203)
Riordino delle funzioni in materia di aree industriali. (209) (Ritirato dal proponente)
Interventi a tutela dei prodotti artigianali e artistici tipici della Sardegna. (222)
Orari di apertura degli esercizi commerciali. Modifica alla legge regionale 18 maggio
2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali). (246)
Norme per favorire l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi
idrici negli edifici. (253)
299
30 - Norme in materia di professioni. (254)
31 - Riavvio produttivo della miniera “Genna Tres Montis” nei comuni di Silius e San Basilio. (257)
32 - Modifiche alla legge finanziaria 2007. Abrogazione del divieto di esportazione di energia elettrica generata in impianti localizzati in Sardegna da combustibili fossili. (286)
33 - Politiche regionali in materia energetica. (289)
34 - Riordino della disciplina delle attività ricettive. (296)
35 - Politiche per l’occupazione degli adulti e per l’uguaglianza sociale. (303)
36 - Riordino delle funzioni in materia di aree industriali. (305)
37 - Politiche regionali di intervento contro la disoccupazione: riduzione dell’IRAP e contributi alle imprese per l’assunzione e per il reinserimento nel mondo del lavoro di lavoratori e di lavoratrici dai 50 anni in su. (306)
38 - Norme urgenti a favore delle famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro e per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (316)
39 - Disposizioni regionali per il coordinamento dei tempi delle città. (318)
40 - Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna. (321)
41 - Bonifica e messa in sicurezza della Miniera di Genna Tres Montis nei comuni di Silius
e San Basilio. (322)
42 - Norme per la riduzione del costo dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale
a favore dei cittadini in esso residenti. (336)
43 - Provvidenze a favore dell’artigianato sardo. (344)
44 - Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio. Semplificazione
delle procedure. (351)
300
SANITA’ - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI ASSISTENZA- IGIENE VETERINARIA PERSONALE DELLE UU.SS.LL. (A.S.L.)
301
302
1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
Norme per la tutela ed il sostegno delle attività con finalità sociali ed educative svolte
dalle parrocchie e dalle comunità religiose mediante gli oratori. (6)
Perequazione del trattamento economico dei dipendenti delle ASL, degli enti locali della
Sardegna (comuni, province e comunità montane) con quello dei dipendenti dell’Amministrazione. (14)
Integrazioni alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39. (15)
Inquadramento del personale delle residenze sanitarie regionali, delle comunità protette
e delle case famiglia nei ruoli nominativi delle aziende sanitarie locali della Sardegna.
(17)
Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani. (18)
Istituzione del servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica nelle aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere della Sardegna. (23)
Reddito di cittadinanza e contrasto della povertà - Fondo regionale di solidarietà sociale. (42)
Modifica alla legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, concernente “Norme di riforma del
Servizio sanitario regionale”. (45)
Assegno integrativo regionale agli ex combattenti e reduci. (50)
Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAS). (51)
Istituzione dell’Agenzia regionale per la Sanità. (53)
Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Sardegna. (58)
In favore dei soggetti stomizzati ed incontinenti. (60)
Istituzione del servizio di telesoccorso-telecontrollo. (63)
Norme per il potenziamento dei servizi assistenziali a favore dei malati affetti da errori
genetici del metabolismo. (65)
Riorganizzazione su base provinciale degli ambiti territoriali delle ASL della Sardegna.
(66)
Istituzione dell’Agenzia regionale per la sanità. (68)
Norme per la prevenzione e cura del diabete mellito. (77)
Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in Sardegna. (101)
Modifica dell’art. 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina). (108)
Istituzione del Fondo regionale per la tutela delle persone non autosufficienti. (109)
Indirizzi generali e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
(110)
Sistema regionale integrato di servizi sociali e socio-sanitari. (112)
Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1993, n. 43 “Rideterminazione delle provvidenze a favore dei nefropatici”. (116)
Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”. Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15, ai sensi del decreto legislativo 30
maggio 1993, n. 270 e della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. (117)
303
26 - Interventi per la prevenzione della spina bifida e provvidenze per l’erogazione gratuita
dell’acido folico alle donne in periodo preconcezionale e nei primi mesi di gravidanza.
Integrazione della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di
diversi soggetti e disposizioni varie), come modificata dalla legge regionale 1° agosto
1996, n. 34, e dalla legge regionale 9 gennaio 1998, n. 2 riguardanti le prestazioni sanitarie - protesiche straordinarie. (121)
27 - Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (127)
28 - Istituzione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza. (130)
29 - Istituzione di un centro multidisciplinare per il monitoraggio dei tumori e per la prevenzione oncologica in Sardegna. (131)
30 - Norme per l’introduzione dell’alimentazione biologica nelle mense scolastiche della
Sardegna. (139)
31 - Nuove misure di tutela delle produzioni alimentari e prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione dell’obbligo del libretto di idoneità sanitaria.
(145)
32 - Disposizioni inerenti la tutela della salute pubblica per la prevenzione dal rischio di
esposizione al gas Radon. (165) (Ritirato e sostituito dal 170)
33 - Disposizioni inerenti la tutela della salute pubblica per la prevenzione dal rischio di
esposizione al gas Radon. (170)
34 - Norme in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati. (177)
35 - Sull’istituzione dell’Ordine professionale dei pedagogisti della Sardegna e del relativo
elenco professionale regionale. (181)
36 - Istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per donne e minori maltrattati.
(184)
37 - Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime
di violenza. (185)
38 - Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. (202)
39 - Modifica dell’art. 45 della legge regionale n. 23 del 2005. Disposizioni sul fondo speciale dell volontariato in Sardegna. (207)
40 - Istituzione del Fondo di solidarietà sociale. (208) (III)
41 - Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore. (210) (II)
42 - Istituzione dell’Agenzia regionale per la sanità. (211)
43 - Abrogazione dell’articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema
integrato dei servizi alla persona). (213)
44 - Istituzione della Consulta regionale della disabilità. (224)
45 - Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. (229) (Ritirato
e sostituito dal 234)
46 - Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. (234)
47 - Norme regionali relative alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza dei giovani
legate alla frequentazione dei locali di intrattenimento notturno. (245)
48 - Riordinamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pe-
304
greffi” ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270. (249)
49 - Istituzione della banca regionale con relativo registro di sangue di cordone ombelicale.
(259)
50 - Istituzione del Garante del diritto alla salute del cittadino. (263)
51 - Ripristino delle provvidenze in favore dei soggetti affetti da neoplasia maligna. (264)
52 - Disciplina delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’Albo
regionale degli informatori scientifici del farmaco. (278)
53 - Politiche regionali di promozione, valorizzazione e sostegno delle famiglie. (282)
54 - Istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali
e dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della
Sardegna (ARAN Sardegna). (283)
55 - Norme in materia di valorizzazione dei centri di aggregazione giovanile e riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori. (288)
56 - Norme a favore della famiglia. (293)
57 - Norme urgenti a favore delle famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro e per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (316)
58 - Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna. (321)
59 - Norme in materia di attività e terapie assistite dagli animali (pet therapy). (350)
60 - Misure di semplificazione delle procedure inerenti le autorizzazioni, le certificazioni e le
idoneità sanitarie connesse alla tutela della salute. (355)
305
306
DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA MUSEI- BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA FORMAZIONE PROFESSIONALE
307
308
11-22-33-44-55-66-77-88-99-10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
La lingua inglese per lo sviluppo della Sardegna “Sardegna speaks english”. (1)
Interventi per la qualificazione delle professionalità nell’ambito dei servizi per i minori.
(4)
Norme per la tutela ed il sostegno della pratica delle attività sportive dei diversamente
abili. (5)
Istituzione del Museo regionale dell’emigrazione sarda nel mondo “Martino Mastinu e
Bonarino Marras”. (7)
Misure di sostegno alle fondazioni culturali. (29)
Promozione e sviluppo dell’associazionismo culturale e sociale. (35)
Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.
(44)
Regolamento dell’attività cinematografica in Sardegna. Istituzione dell’Agenzia del cinema. (76)
Disciplina regionale delle attività cinematografiche. (86)
Interventi regionali per il cinema. (98)
Norme organiche per la disciplina, la programmazione e lo sviluppo delle attività di
spettacolo in Sardegna. (105)
Fondo regionale d’investimento per l’audiovisivo in Sardegna “Sardegna Film Fund
spa”. (111)
Norme urgenti di provvisoria salvaguardia delle istituzioni scolastiche per la programmazione e la gestione della rete scolastica nel territorio della Regione. (123)
Costituzione della Fondazione Sartiglia. (134)
Istituzione di una rete museale dell’emigrazione. (138)
Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna. (150)
Norme organiche per la disciplina, la programmazione e lo sviluppo delle attività di
spettacolo dal vivo nella Regione autonoma della Sardegna. (158)
Norme in materia di diritti dei giovani e delle giovani in Sardegna. (188)
Norme per lo sviluppo della partecipazione e del protagonismo giovanile. (206)
Interventi per la promozione artistica e culturale della Casa Gramsci di Ghilarza e della
Casa Gramsci di Ales. (214)
Norme per l’istruzione e la formazione professionale. (217)
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27 recante “Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro
patrimonio storico e culturale”. (218)
Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna. (220)
Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura. (223)
Norme per la valorizzazione del capitale umano e del patrimonio culturale della Sardegna. Disciplina del sistema educativo regionale di istruzione e formazione. (225)
Principi e norme per l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale. (227)
Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna. (238)
Norme per l’attuazione di prestiti d’onore per studenti universitari. (241)
309
29 - Istituzione dell’Alta onorificenza regionale della Croce al merito “Eleonora d’Arborea dell’Isola dei nuraghi”. (251)
30 - Misure urgenti per la razionalizzazione del settore della formazione professionale. (270)
31 - Tutela dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna. (277)
32 - Disposizioni urgenti relative alla proroga del termine di cui all’art. 9, comma 4, della
legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) di validità dell’albo regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42. (307)
33 - Norme per l’identificazione, la catalogazione, il recupero e la valorizzazione dei territori trutturali della Sardegna. (310) (Ritirato dai proponenti)
34 - Interventi per il ripristino della parità di diritto di accesso alle facoltà universitarie.
Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008). (335)
35 - Disposizioni per favorire la conoscenza e la diffusione delle musiche, dei canti popolari,
della poesia e della danza in Gallura. (340)
36 - Tutela dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna. (347)
310
PROGETTI DI LEGGE
NON APPROVATI DALLE COMMISSIONI
311
312
1. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2006.
(196)
313
314
PROGETTI DI LEGGE
NON ESITATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI
E DECADUTI PER FINE LEGISLATURA
315
316
1.
1.
2.2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
La lingua inglese per lo sviluppo della Sardegna “Sardegna speaks english”. (1)
Continuità territoriale per le merci. (2)
Interventi per la qualificazione delle professionalità nell’ambito dei servizi per i minori.
(4)
Norme per la tutela ed il sostegno della pratica delle attività sportive dei diversamente
abili. (5)
Norme per la tutela ed il sostegno delle attività con finalità sociali ed educative svolte
dalle parrocchie e dalle comunità religiose mediante gli oratori. (6)
Istituzione del Museo regionale dell’emigrazione sarda nel mondo “Martino Mastinu e
Bonarino Marras”. (7)
Tutela della salute e dell’ambiente relativamente ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici. (10)
Misure per avvicinare i cittadini sardi agli atti della Regione. (12)
Perequazione del trattamento economico dei dipendenti delle ASL, degli enti locali
della Sardegna (comuni, province e comunità montane) con quello dei dipendenti
dell’Amministrazione. (14)
Integrazioni alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39. (15)
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, recante
“Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari”. (16)
Inquadramento del personale delle residenze sanitarie regionali, delle comunità protette
e delle case famiglia nei ruoli nominativi delle aziende sanitarie locali della Sardegna.
(17)
Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani. (18)
Norme per la nomina e la durata in carica degli organi degli enti regionali. ( 19)
Istituzione di una Assemblea Costituente per la redazione del nuovo Statuto speciale
della Sardegna. (22)
Istituzione del servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica nelle aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere della Sardegna. (23)
Razionalizzazione degli uffici dell’organizzazione turistica pubblica della Regione. (25)
Istituzione del Parco regionale del Monte Arci. (26)
Misure di sostegno alle fondazioni culturali. (29)
Norme per la prevenzione delle molestie e persecuzioni psicologiche negli ambienti di
lavoro e per la tutela dei lavoratori vittime di mobbing. (30)
Norme per il potenziamento e lo sviluppo degli aeroclub in Sardegna. (32)
Disciplina delle attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava e torbiera. (34)
Promozione e sviluppo dell’associazionismo culturale e sociale. (35)
Contributo per la salvaguardia del patrimonio turistico-ambientale della Sardegna e
per la valorizzazione dei prodotti tipici. (36)
Istituto della Convenzione costituente del popolo sardo. (37)
Soppressione delle comunità montane ed attribuzione delle competenze alle province
sarde. (38)
317
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
318
Composizione paritaria donna-uomo negli enti, commissioni e comitati facenti capo
all’amministrazione regionale. (39)
Interventi urgenti a favore dei lavoratori dipendenti di società in fase di liquidazione o
in stato di crisi. (40)
Reddito di cittadinanza e contrasto della povertà. Fondo regionale di solidarietà sociale.
(42)
Adeguamento e perequazione del trattamento economico dei dipendenti delle Aziende
sanitarie locali e degli enti locali della Sardegna con quella dei dipendenti della
Regione. (46)
Disposizioni per la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico
realizzato con manufatti e tecniche costruttive in terra cruda e per la promozione di
nuove produzioni edilizie bio-ecologiche. (47)
Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione,
commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la
promozione di prodotti biologici, locali e tipici. (48)
Interventi urgenti per l’applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali.
(49)
Assegno integrativo regionale agli ex combattenti e reduci. (50)
Limiti ai mandati dei sindaci dei comuni della Sardegna. (52)
Norme per l’utilizzo della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di
rifiuto negli uffici pubblici regionali. (55)
Testo unico degli interventi regionali a sostegno delle attività produttive. (57)
del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in
Sardegna. (58)
In favore dei soggetti stomizzati ed incontinenti. (60)
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di
semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori
pubblici). (61)
Istituzione del servizio di telesoccorso-telecontrollo. (63)
Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, recante: “Norme per l’istituzione
di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei
comuni e delle frazioni”. (64)
Norme per il potenziamento dei servizi assistenziali a favore dei malati affetti da errori
genetici del metabolismo. (65)
Riorganizzazione su base provinciale degli ambiti territoriali delle ASL della Sardegna.
(66)
Soppressione degli enti regionali. (67)
Elezione in Sardegna alla carica di Presidente della provincia e di sindaco e doppio
turno elettorale. (70)
Riorganizzazione della struttura pubblica del turismo in Sardegna. (74)
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Norme per la prevenzione e cura del diabete mellito. (77)
Adeguamento alla vigente legislazione sugli enti locali e riduzione dei componenti delle
giunte delle comunità montane. (80)
Disposizioni urgenti per la costituzione delle nuove province della Sardegna ad
integrazione e parziale modificazione della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 e della
legge regionale 1 luglio 2002, n. 10 e discipline diverse. (82)
Promozione del sistema aeroportuale in Sardegna. (87)
Nuove disposizioni per l’adeguamento e la perequazione del trattamento economico
dei dipendenti delle autonomie locali della Sardegna con quello dei dipendenti della
Regione autonoma sarda. (88)
Riordino delle competenze in materia turistica e trasferimento ai comuni e alle province
delle competenze delle Aziende di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali del
turismo. Soppressione dell’ente sardo industrie turistiche (ESIT). (93)
Disposizioni nel settore ambientale. (95)
Norme in materia di controlli sugli atti dei Consorzi di bonifica. Modifiche alla legge
regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei Consorzi di bonifica). (96)
Norme in materia di opere pubbliche e difesa del suolo. (97)
Norme in materia di organismi geneticamente modificati. (100)
Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere della Sardegna.
(102)
Modifica all’articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la
protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina). (108)
Istituzione del Fondo regionale per la tutela delle persone non autosufficienti. (109)
Norme per la protezione della fauna sarda. (113)
Norme per la disciplina dell’attività professionale del turismo ambientale escursionistico.
(115)
Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1993, n. 43 “Rideterminazione delle
provvidenze a favore dei nefropatici”. (116)
Sviluppo del turismo aereo e delle aviosuperfici. (119)
Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di
contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi
pubblici di linea a carattere regionale e locale). (120)
Interventi per la prevenzione della spina bifida e provvidenze per l’erogazione gratuita
dell’acido folico alle donne in periodo preconcezionale e nei primi mesi di gravidanza.
Integrazione della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di
diversi soggetti e disposizioni varie), come modificata dalla legge regionale 1º agosto
1996, n. 34, e dalla legge regionale 9 gennaio 1998, n. 2 riguardanti le prestazioni
sanitarie-protesiche straordinarie. (121)
Stemma, Gonfalone e Sigillo della Regione autonoma della Sardegna. (122)
Norme urgenti di provvisoria salvaguardia delle istituzioni scolastiche per la
programmazione e la gestione della rete scolastica nel territorio della regione. (123)
319
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
320
Norme in materia di inquinamento acustico. (124)
Norme per la tutela e la promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti. (128)
Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole e agro-pastorali. (129)
Istituzione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza. (130)
Istituzione di un centro multidisciplinare per il monitoraggio dei tumori e per la
prevenzione oncologica in Sardegna. (131)
Costituzione della Fondazione Sartiglia. (134)
Modifica della denominazione della Provincia di Carbonia-Iglesias in Provincia del
Sulcis Iglesiente. (135)
Norme urgenti in materia di espropriazione per pubblica utilità. (136)
Norme in materia di qualità dell’aria. (137)
Norme per l’introduzione dell’alimentazione biologica nelle mense scolastiche della
Sardegna. (139)
Modifica all’articolo 21 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e
razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti
pubblici e di diritto pubblico nell’ambito regionale). (140)
Costituzione e relative norme di funzionamento della Consulta regionale per la tutela e
difesa delle libere professioni. (142)
Interventi straordinari in materia di indennizzi spettanti ai pescatori delle marinerie
sarde per l’interdizione delle attività di ancoraggio e pesca in relazione ad esercitazioni
militari. (144)
Nuove misure di tutela delle produzioni alimentari e prevenzione delle malattie
trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione dell’obbligo del libretto di idoneità
sanitaria. (145)
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1998, n. 21 (Provvidenze a
favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa
di servizio). (146)
Disposizione in materia di rifiuti. (147)
Disciplina del sistema regionale integrato dei servizi per l’impiego. (159)
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 “Norme per
l’uso e la tutela del territorio regionale”. (161)
Interventi per la tutela e la valorizzazione delle specie equine a rischio di estinzione, del
cavallino della Giara, dell’asino sardo e dell’asino bianco dell’Asinara. (164)
Disposizioni urgenti relative all’albo regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale
13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati
e presso i centri regionali di formazione professionale). (166)
Istituzione della riserva naturale orientata della laguna di Santa Gilla. (167)
Interventi per il settore delle imprese. (169)
Disposizioni inerenti la tutela della salute pubblica per la prevenzione dal rischio di
esposizione al gas Radon. (170)
Istituzione del Parco naturale regionale “Monte Arci”. (171)
93. Istituzione della Consulta per i problemi della terza età. (174)
94. Istituzione del Parco naturale e archeologico “Stagno di Cagliari, Saline di
Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla e Tuvixeddu”. (175)
95. Disciplina delle elezioni primarie. (176)
96. Norme in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati. (177)
97. Modifica della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7. (179)
98. Disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). (180)
99. Sull’istituzione dell’Ordine professionale dei pedagogisti della Sardegna e del relativo
elenco professionale regionale. (181)
100. Disciplina delle attività estrattive. (183)
101. Istituzione del Parco naturale regionale dell’oasi di Tepilora. (187)
102. Norme in materia di diritti dei giovani e delle giovani in Sardegna. (188)
103. Procedure per l’affidamento di consulenze a persone estranee all’Amministrazione
regionale. (189)
104. Legge per Cagliari. (190)
105. Tutela, conservazione e valorizzazione dell’agrobiodiversità e della biodiversità
vegetale della Sardegna. (191)
106. Istituzione del Parco naturale del Monte Arci. (194)
107. Istituzione del Parco naturale regionale della foresta di Gutturu Mannu. (195)
108. Istituzione dei Parchi naturali regionali dell’oasi di Tepilora, delle foreste di Gutturu
Mannu e del Monte Arci. (201)
109. Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici. (205)
110. Norme per lo sviluppo della partecipazione e del protagonismo giovanile. (206)
111. Modifica dell’articolo 45 della legge regionale n. 23 del 2005. Disposizioni sul fondo
speciale del volontariato in Sardegna. (207)
112. Istituzione del Fondo di solidarietà sociale. (208) (III)
113. Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore. (210) (II)
114. Abrogazione dell’articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema
integrato dei servizi alla persona). (213)
115. Interventi per la promozione artistica e culturale della Casa Gramsci di Ghilarza e della
Casa Gramsci di Ales. (214)
116. Norme per l’istruzione e la formazione professionale. (217)
117. Norme in materia di organismi geneticamente modificati. (219)
118. Istituzione del sistema ambientale integrato del Monte Arci. (221)
119. Interventi a tutela dei prodotti artigianali e artistici tipici della Sardegna. (222)
120. Norme per la valorizzazione del capitale umano e del patrimonio culturale della
Sardegna. Disciplina del sistema educativo regionale di istruzione e formazione. (225)
121. Principi e norme per l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale. (227)
122. Modifiche alle norme sull’elezione del difensore civico regionale. (228)
321
123. Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici.
Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l’organizzazione
amministrativa della Regione sarda). (230)
124. Istituzione e disciplina del registro regionale delle unioni civili. (231)
125. Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. (234)
126. Istituzione del contributo di soggiorno e abrogazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge
regionale 11 maggio 2006, n. 4. (236)
127. Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (239)
128. Norme per l’attuazione di prestiti d’onore per studenti universitari. (241)
129. Abrogazione di norme della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie
in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo). (242)
130. Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 10 (Disposizioni in materia di pesca
marittima). (243)
131. Norme regionali relative alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza dei giovani
legate alla frequentazione dei locali di intrattenimento notturno. (245)
132. Norme in materia di pianificazione paesaggistica. (247)
133. Norme per incentivare lo sviluppo dell’economia sarda. (250)
134. Istituzione dell’Alta onorificenza regionale della Croce al merito “Eleonora d’Arborea dell’Isola dei nuraghi”. (251)
135. Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di
contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi
pubblici di linea a carattere regionale e locale). (252)
136. Norme per favorire l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi
idrici negli edifici. (253)
137. Norme in materia di professioni. (254)
138. Tutela della biodiversità vegetale e della gestione degli orti botanici della Sardegna. (255)
139. Tutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei. (256)
140. Modifica all’articolo 20 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, sulla definizione dei
piccoli comuni. (258)
141. Istituzione della banca regionale con relativo registro di sangue di cordone ombelicale.
(259)
142. Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Regione. (260)
143. Testo unico delle norme sul rapporto tra i cittadini e l’amministrazione della Regione
Sardegna per la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi. (261)
144. Disciplina per la raccolta e la trasformazione delle piante officinali. (262)
145. Istituzione del Garante del diritto alla salute del cittadino. (263)
146. Ripristino delle provvidenze in favore dei soggetti affetti da neoplasia maligna. (264)
147. Istituzione della continuità territoriale delle merci. (267)
148. Tutela degli ecosistemi vegetali e disciplina della raccolta e della commercializzazione
dei funghi. (268)
149. Misure urgenti per la razionalizzazione del settore della formazione professionale. (270)
322
150. Norme di incentivazione alle elezioni primarie in Sardegna. (271)
151. Norme per promuovere la partecipazione democratica dei cittadini alla vita delle
istituzioni pubbliche e per combattere l’esclusione digitale. (272)
152. Norme per la gestione pubblica delle risorse idriche e istituzione dell’Ente regionale
Abbasarda (ERAS). (276)
153. Tutela dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna. (277)
154. Disciplina delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’Albo
regionale degli informatori scientifici del farmaco. (278)
155. Deroghe alle volumetrie edilizie, previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici
generali, in favore delle persone con grave disabilità motoria. (279)
156. Rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari e istituzione dell’Agenzia
regionale sarda per la sicurezza alimentare (ARSSA). (280)
157. Politiche regionali di promozione, valorizzazione e sostegno delle famiglie. (282)
158. Istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali
e dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della
Sardegna (ARAN Sardegna). (283)
159. Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale. (284)
160. Primi istituti di democrazia digitale. (285)
161. Modifica alla legge finanziaria 2007. Abrogazione del divieto di esportazione di energia
elettrica generata in impianti localizzati in Sardegna da combustibili fossili. (286)
162. Disposizioni a favore delle popolazioni interessate da fenomeni di inquinamento
conseguente ad attività industriali. (287)
163. Norme in materia di valorizzazione dei centri di aggregazione giovanile e riconoscimento
della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori. (288)
164. Politiche regionali in materia energetica. (289)
165. Modifiche all’articolo 27, comma 2, lettera h) della legge regionale 29 maggio 2007, n.
2 (legge finanziaria 2007). (291)
166. Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. (292)
167. Norme a favore della famiglia. (293)
168. Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni
varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo),
così come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge
finanziaria 2007). (294)
169. Abrogazione della legge regionale 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzione
e disciplina della Consulta per il nuovo Statuto di autonomia e sovranità del popolo
sardo). (295)
170. Riordino della disciplina delle attività ricettive. (296)
171. Programma di interventi regionali e locali a favore delle minoranze etniche nomadi.
(297)
172. Riconoscimento e valorizzazione della filiera del caprino. (298)
323
173. Moratoria in cinque anni dell’attività di termovalorizzazione e termodistruzione dei
rifiuti. (300)
174. Politiche per l’occupazione degli adulti e per l’uguaglianza sociale. (303)
175. Norme per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica.
(304)
176. Politiche regionali di intervento contro la disoccupazione: riduzione dell’IRAP e
contributi alle imprese per l’assunzione e per il reinserimento nel mondo del lavoro di
lavoratori e di lavoratrici dai 50 anni in su. (306)
177. Disposizioni urgenti relative alla proroga del termine di cui all’articolo 9, comma 4,
della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) di validità dell’albo
regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42. (307)
178. Norme per l’identificazione, la catalogazione, il recupero e la valorizzazione dei territori
trutturali della Sardegna. (311)
179. Tutela e valorizzazione degli ulivi monumentali della Regione Sardegna. (314)
180. Istituzione del Servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in
materia ambientale. (315)
181. Piano per la stabilizzazione dei lavoratori dell’Agenzia AGRIS. (317)
182. Disposizioni regionali per il coordinamento dei tempi delle città. (318)
183. Norme per la tutela delle aree protette naturali regionali. (319)
184. Ristrutturazione finanziaria e consolidamento esposizioni debitorie delle imprese
agricole e agro-pastorali. (320)
185. Promozione delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive dei comuni e delle
province della Sardegna. Introduzione della quota massima di genere nel gruppo dei
candidati per l’elezione dei consigli provinciali e nelle liste per l’elezione dei consigli
comunali. Introduzione della doppia preferenza di genere per l’elezione dei consigli
comunali. (323)
186. Sistema di elezione del sindaco nei comuni della Sardegna con popolazione superiore
ai 3.000 abitanti ed inferiore ai 15.000 abitanti. Introduzione della quota massima di
genere e della doppia preferenza di genere nell’elezione dei consigli comunali. (324)
187. Disciplina del regime di deroga in attuazione della direttiva n. 79/409/CEE relativa alla
conservazione degli uccelli selvatici. (325)
188. Sospensione delle indennità consiliari e di tutte le relative prerogative accessorie nei
casi di incompatibilità del consigliere regionale con altre cariche. (326)
189. Norme in materia di organismi geneticamente modificati. (327)
190. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria
2008). (328)
191. Norme in materia di riordino fondiario. (329)
192. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del
Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda). (332)
193. Interventi per il ripristino della parità di diritto di accesso alle facoltà universitarie.
Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008). (335)
324
194. Norme per la riduzione del costo dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale
a favore dei cittadini in esso residenti. (336)
195. Norme per la tutela e la valorizzazione del “casu marzu” e di altri prodotti agroalimentari tradizionali della Sardegna. (338)
196. Interventi a favore degli agricoltori danneggiati dalla siccità negli anni 2007-2008.
(339)
197. Disposizioni per favorire la conoscenza e la diffusione delle musiche, dei canti popolari,
della poesia e della danza in Gallura. (340)
198. Disposizioni sulla partecipazione della Regione Sardegna al processo normativo
comunitario e sulla procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie. (341)
199. Aggiornamento e semplificazione della normativa del settore agricolo. Abrogazione di
leggi. (342)
200. Iniziative volte alla promozione e allo sviluppo dell’informazione e della conoscenza in
Sardegna. (343)
201. Provvidenze a favore dell’artigianato sardo. (344)
202. Norme per sostenere il consumo dei prodotti agricoli della Regione Sardegna. (345)
203. Tutela dei mestieri e dei prodotti tipici della Sardegna. (347)
204. Norme in materia di attività e terapie assistite dagli animali (pet therapy). (350)
205. Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio. Semplificazione
delle procedure. (351)
206. Tutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei ed ipogei spontanei. (352)
207. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
finanziaria 2009). (353)
208. Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012.
(354)
209. Misure di semplificazione delle procedure inerenti le autorizzazioni, le certificazioni e le
idoneità sanitarie connesse alla tutela della salute. (355)
210. Norme sulla tutela sanitaria e sulla protezione ambientale dall’esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici. (356)
211. Riordino del sistema idrico integrato in Sardegna. (360)
212. Interventi a sostegno dell’ambiente e del paesaggio della Sardegna. (361)
213. Disposizioni di sostegno e tutela del comparto olivicolo-oleario. (362)
325
326
PROGETTI DI LEGGE
ESITATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI
E NON ESAMINATI DALL’ASSEMBLEA
PER FINE LEGISLATURA
327
328
1. Disciplina di governo del territorio regionale. (11)
2. Istituzione dell’Autorità garante delle persone private della libertà personale. (59)
3. Norme per la gestione straordinaria dei parchi e delle riserve naturali istituite con legge
regionale. (83)
4. Nuove norme per l’uso del territorio regionale. (204)
5. Istituzione della Giornata regionale in ricordo delle vittime degli incendi in Sardegna.
(244)
6. Modalità di calcolo per l’applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del
miglioramento dei livelli di coibentazione termico acustica e del contenimento dei consumi
energetici. (290)
7. Norme in materia di istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione
degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36. (PLIP 2)
8. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del
servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali
in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36), ai sensi dell’articolo 2, comma 38, della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244. (330)
9. Proroga degli organi dell’Autorità d’ambito di cui alla legge regionale 17 ottobre 1997,
n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli
ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36), nelle more del
recepimento dell’articolo 2, comma 38, della Legge 22 dicembre 2007, n. 244. (337)
329
330
PROGETTI DI LEGGE
SUI QUALI L’ASSEMBLEA NON HA APPROVATO
IL PASSAGGIO ALL’ESAME DEGLI ARTICOLI
331
332
1. Regolamento dell’attività cinematografica in Sardegna. Istituzione dell’Agenzia del
cinema. (76)
2. Disciplina regionale delle attività cinematografiche. (86)
3. Interventi regionali per il cinema. (98)
4. Fondo regionale d’investimento per l’audiovisivo in Sardegna “Sardegna Film Fund Spa”.
(111)
333
334
PROGETTI DI LEGGE
NON APPROVATI DALL’ASSEMBLEA
335
336
1. Integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna). (309)
337
338
PROGETTI DI LEGGE
RITIRATI DAI PROPONENTI
339
340
1. Norme in materia di politiche del lavoro e organizzazione dei servizi per l’impiego. (13)
2. Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore. (141)
3. Disposizioni inerenti la tutela della salute pubblica per la prevenzione dal rischio da
esposizione al gas Radon. (165)
4. Riordino di funzioni in materia di aree industriali. (209)
5. Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. (229)
6. Norme per l’identificazione, la catalogazione, il recupero e la valorizzazione dei territori
trutturali della Sardegna. (310)
341
342
PROGETTI DI LEGGE
APPROVATI DALL’ASSEMBLEA
343
344
P.L. 3
P.L. 8
P.L. 9 (a)
D.L. 20(a)
P.L. 21(a)
P.L. 24(a)
P.L. 27(a)
P.L. 28(a)
D.L. 31
P.L. 33(a)
P.L. 41
P.L. 43
P.L. 44
P.L. 45
P.L. 51
P.L. 53
P.L. 54
P.L. 62
P.L. 68
P.L. 69
D.L. 71
D.L. 73
D.L. 75
P.L. 78(a)
P.L. 79(a)(c)
P.L. 81(a)
P.L. 84
D.L. 85
P.L. 89(a)
D.L. 90
D.L. 91
D.L. 92
D.L. 94
P.L. 99
P.L. 101
D.L. 103
P.L. 104
P.L. 105
D.L. 107
P.L. 110(a)
P.L. 112(a)
D.L. 114
P.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P.L.
D.L.
P.L.
D.L.
D.L.
P.L.
P.L.
P.L.
D.L.
P.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P.L.
P.L.
P.L.
P.L.
117
125
126
127(a)
132
133
138
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
160
162
163
D.L.
P.L.
D.L.
P.L.
P.L.
P.L.
P.L.
P.L.
D.L.
D.L.
P.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P.L.
168
172
173
178
182
184
185
186
192
193
197
198
199(a)
200
202
203
211
212
215(a)
216(a)
218
P.L. 220
D.L. 223
P.L. 224
D.L. 226
D.L. 232(a)
P.L. 233
P.L. 235
D.L. 237
P.L. 238
D.L. 240
P.L. 246
D.L. 248
D.L. 249
D.L. 257
P.L. 265(a)
D.L. 266(a)
P.L. 269
D.L. 273
D.L. 274/S(a)
D.L. 275
P.L. 281
D.L. 299
D.L. 301(a)
D.L. 302
P.L. 305
P.L. 308
D.L. 312
D.L. 313
P.L. 316
P.L. 321
D.L. 322
P.L. 331
P.L. 333
P.L. 334
D.L. 346
P.L. 348
D.L. 349
P.L. 357
P.L. 358
D.L. 359
D.L. 5/STAT(b)
___________________
Dichiarata illegittimità costituzionale
Dichiarato conflitto di attribuzioni
(c)
Provvedimento approvato in due parti
(a)
(b)
345
346
LEGGI REGIONALI
RIPARTITE PER ANNO DI PROMULGAZIONE
347
348
TREDICESIMA LEGISLATURA
ANNO 2004
1. LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2004, N. 8
Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la
tutela del territorio regionale. (20-24-28)
(B.U.R.A.S. n. 38 del 25 novembre 2004)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2004, N. 9
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria
2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente Foreste), variazione di bilancio e disposizioni varie. (31)
(B.U.R.A.S. n. 39 - Suppl. ord. n. 5 - del 4 dicembre 2004)
3. LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2004, N. 10
Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004. (69-73)
(B.U.R.A.S. n. 41 del 20 dicembre 2004)
4. LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2004, N. 11
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2005.
(75)
(B.U.R.A.S. n. 42 del 30 dicembre 2004)
ANNO 2005
5. LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2005, N. 1
Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente
Regione-enti locali. (9-27)
(B.U.R.A.S. n. 2 del 18 gennaio 2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
6. LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2005, N. 2
Indizione delle elezioni comunali e provinciali. (79 - 1^ parte )
(B.U.R.A.S. n. 2 del 18 gennaio 2005)
7. LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005, N. 3
Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
349
l’anno 2005. (107)
(B.U.R.A.S. n. 7 del 1º marzo 2005)
8. LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005, N. 4
Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell’ufficio del
difensore civico in Sardegna). (104)
(B.U.R.A.S. n. 7 del 1º marzo 2005)
9. LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005, N. 5
Disposizioni urgenti in materia di commercio. (103)
(B.U.R.A.S. n. 7 del 1º marzo 2005)
350
10.
LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2005, N. 6
Ulteriore proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’anno 2005. (126)
(B.U.R.A.S. n. 10 del 31 marzo 2005)
11.
LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2005, N. 7
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2005). (91)
(B.U.R.A.S. n. 13 - Suppl. ord. n. 1 - del 22 aprile 2005)
12.
LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2005, N. 8
Bilancio di previsione per l’anno 2005 e bilancio pluriennale per gli anni 20052007. (92)
(B.U.R.A.S. n. 13 - Suppl. ord. n. 2 - del 22 aprile 2005)
13.
LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2005, N. 9
Norme in materia di abbinamento dei referendum regionali con i referendum
nazionali. Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di
referendum popolare regionale). (133)
(B.U.R.A.S. n. 16 del 21 maggio 2005)
14.
LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2005, N. 10
Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali
al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell’articolo 12 della Legge 5
gennaio 1994, n. 36, e dell’articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29,
modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15. (114)
(B.U.R.A.S. n. 22 del 15 luglio 2005)
15.
LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2005, N. 11
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sull’istituzione
del servizio idrico integrato, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36. (149)
(B.U.R.A.S. n. 22 del 15 luglio 2005)
16.
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2005, N. 12
Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio
associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni. (89)
(B.U.R.A.S. n. 25 del 13 agosto 2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
17.
LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2005, N. 13
Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla
legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità
montane). (79 - 2^ parte)
(B.U.R.A.S. n. 31 dell’11 ottobre 2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
18.
LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2005, N. 14
Modifica alle norme sul difensore civico regionale (L.R. 17 gennaio 1989, n. 4 e
successive modificazioni). (152)
(B.U.R.A.S. n. 32 del 21 ottobre 2005)
19.
LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2005, N. 15
Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2000 e rendiconto
dell’Azienda foreste demaniali della Regione per lo stesso anno. (155)
(B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005)
20.
LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2005, N. 16
Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2001. (156)
(B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005)
21.
LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2005, N. 17
Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2002. (157)
(B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005)
22.
LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2005, N. 18
Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2003. (71)
(B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005)
23.
LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2005, N. 19
Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2004. (168)
351
(B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005)
24.
LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 20
Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro.
Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale
14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego. (21-33-81)
(B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
25.
LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2005, N. 21
Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna. (3-41-84-148)
(B.U.R.A.S. n. 38 del 19 dicembre 2005)
26.
LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 22
Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione,
smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto. (62)
(B.U.R.A.S. n. 39 del 29 dicembre 2005)
27.
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2005, N. 23
Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del
1998 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali). (110-112-127)
(B.U.R.A.S. n. 39 del 29 dicembre 2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
28.
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2005, N. 24
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2006 e
conservazione a residui. (198)
(B.U.R.A.S. n. 39 del 29 dicembre 2005)
ANNO 2006
352
29.
LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2006, N. 1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2006). (199)
(B.U.R.A.S. n. 7 - Suppl. ord. n. 1 - del 1º marzo 2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
30.
LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2006, N. 2
Bilancio di previsione per l’anno 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.
(200)
(B.U.R.A.S. n. 7 - Suppl. ord. n. 2 - del 1º marzo 2006)
31.
LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2006, N. 3
Disposizioni in materia di pesca. (173)
(B.U.R.A.S. n. 13 del 24 aprile 2006)
32.
LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006, N. 4
Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali
e di sviluppo. (216)
(B.U.R.A.S. n. 15 - Suppl. ord. n. 6 - del 13 maggio 2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
33.
LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2006, N. 5
Disciplina generale delle attività commerciali. (90-178)
(B.U.R.A.S. n. 16 del 23 maggio 2006)
34.
LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2006, N. 6
Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna
(ARPAS). (51-101-125)
(B.U.R.A.S. n. 16 del 23 maggio 2006)
35.
LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2006, N. 7
Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia
e sovranità del popolo sardo. (78)
(B.U.R.A.S. n. 18 del 1º giugno 2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
36.
LEGGE REGIONALE 1º GIUGNO 2006, N. 8
Integrazione alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezione comunali
e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento organi enti
locali). Interventi per la partecipazione elettorale. (232)
(B.U.R.A.S. n. 18 del 1º giugno 2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
37.
LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2006, N. 9
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. (43-85)
(B.U.R.A.S. n. 20 del 20 giugno 2006)
38.
LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2006, N. 10
Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della
353
legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5. (45-53-68-202-211)
(B.U.R.A.S. n. 26 dell’8 agosto 2006)
354
39.
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2006, N. 11
Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione
autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5
maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23. (151-237)
(B.U.R.A.S. n. 26 dell’8 agosto 2006)
40.
LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006, N. 12
Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l’edilizia
abitativa (AREA). (94)
(B.U.R.A.S. n. 27 del 18 agosto 2006)
41.
LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006, N. 13
Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle
Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna. (192-193-233-235)
(B.U.R.A.S. n. 27 del 18 agosto 2006)
42.
LEGGE REGIONALE 20 SETTEMBRE 2006, N. 14
Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura. (44-138-223)
(B.U.R.A.S. n. 32 del 26 settembre 2006)
43.
LEGGE REGIONALE 20 SETTEMBRE 2006, N. 15
Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna. (238)
(B.U.R.A.S. n. 32 del 26 settembre 2006)
44.
LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 2006, N. 16
Riavvio produttivo della miniera “Genna Tres Montis” nei Comuni di Silius e San
Basilio. (257)
(B.U.R.A.S. n. 36 del 4 novembre 2006)
45.
LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2006, N. 17
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività
commerciali). (246)
(B.U.R.A.S. n. 41 del 14 dicembre 2006)
46.
LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2006, N. 18
Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna. (105-150-158)
(B.U.R.A.S. n. 41 del 14 dicembre 2006)
47.
LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2006, n. 19
Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici. (153-186)
(B.U.R.A.S. n. 41 del 14 dicembre 2006)
48.
LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2006, N. 20
Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi. (203)
(B.U.R.A.S. n. 42 del 23 dicembre 2006)
49.
LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, N. 21
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2007 e
disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2006. (265-266)
(B.U.R.A.S. n. 43 del 30 dicembre 2006)
Ricorso della Corte dei Conti.
ANNO 2007
50.
LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2007, N. 1
Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno 2007. (269-273)
(B.U.R.A.S. n. 7 del 5 marzo 2007)
51.
LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2007). (274)
(B.U.R.A.S. n. 18 - Suppl. ord. n. 2 - del 31 maggio 2007)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
52.
LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 3
Bilancio di previsione per l’anno 2007 e bilancio pluriennale per gli anni 2007-2010.
(275)
(B.U.R.A.S. n. 18 - Suppl. ord. n. 3 - del 31 maggio 2007)
53.
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 4
Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo
della speleologia. (99)
(B.U.R.A.S. n. 26 dell’11 agosto 2007)
54.
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 5
Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in
355
attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni
per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto. (215)
(B.U.R.A.S. n. 26 - Suppl. ord. n. 5 - dell’11 agosto 2007)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
356
55.
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 6
Modifica ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, recante
“Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a
tutela del loro patrimonio storico e culturale”. (218)
(B.U.R.A.S. n. 26 dell’11 agosto 2007)
56.
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7
Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna.
(220)
(B.U.R.A.S. n. 26 dell’11 agosto 2007)
57.
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 8
Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne
vittime di violenza. (184-185)
(B.U.R.A.S. n. 26 dell’11 agosto 2007)
58.
LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2007, N. 9
Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza. (132-212)
(B.U.R.A.S. n. 28 del 31 agosto 2007)
59.
LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 2007, N. 10
Norme sul servizio civile volontario in Sardegna. (8-172-197)
(B.U.R.A.S. n. 34 del 29 ottobre 2007)
60.
LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2007, N. 11
Modifica dell’articolo 21, comma 18, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2,
sull’anticipazione del pagamento dei premi previsti dal Piano di sviluppo rurale per
gli anni 2000/2006. (299)
(B.U.R.A.S. n. 35 dell’8 novembre 2007)
61.
LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 12
Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti
di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna.
(240)
(B.U.R.A.S. n. 35 dell’8 novembre 2007)
ANNO 2008
62.
LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2008, N. 1
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2008 e
disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2007. (308-312)
(B.U.R.A.S. n. 3 del 25 gennaio 2008)
63.
LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2008, N. 2
Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno 2008. (313)
(B.U.R.A.S. n. 6 del 19 febbraio 2008)
64.
LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008, N. 3
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2008). (301)
(B.U.R.A.S. n. 9 - Suppl. ord. n. 1 - del 6 marzo 2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
65.
LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008, N. 4
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni
2008-2011. (302)
(B.U.R.A.S. n. 9 - Suppl. ord. n. 2 - del 6 marzo 2008)
66.
LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2008, N. 5
Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2005.
(248)
(B.U.R.A.S. n. 18 del 30 maggio 2008)
67.
LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2008, N. 6
Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica. (154-160-182-226)
(B.U.R.A.S. n. 18 del 30 maggio 2008)
68.
LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2008, N. 7
Istituzione della consulta regionale della disabilità. (224-281)
(B.U.R.A.S. n. 19 del 9 giugno 2008)
69.
LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2008, N. 8
Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in
Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (316-321)
(B.U.R.A.S. n. 19 del 9 giugno 2008)
357
358
70.
LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2008, N. 9
Bonifica e messa in sicurezza della Miniera di Genna Tres Montis nei Comuni di Silius
e San Basilio. (322)
(B.U.R.A.S. n. 19 del 9 giugno 2008)
71.
LEGGE REGIONALE STATUTARIA 10 LUGLIO 2008, N. 1
Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna. (5/STAT)
(B.U.R.A.S. n. 23 del 18 luglio 2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
72.
LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2008, N. 10
Riordino delle funzioni in materia di aree industriali. (162-163-305)
(B.U.R.A.S. n. 24 - Suppl. ord. n. 4 - del 28 luglio 2008)
73.
LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 11
Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione
autonoma della Sardegna. (54)
(B.U.R.A.S. n. 25 del 7 agosto 2008)
74.
LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 12
Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “Giuseppe
Pegreffi”, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della
legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15. (117-249)
(B.U.R.A.S. n. 25 del 7 agosto 2008)
75.
LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 13
Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei
perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari. (331-333)
(B.U.R.A.S. n. 25 del 7 agosto 2008)
76.
LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 14
Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di
funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari). (334)
(B.U.R.A.S. n. 25 del 7 agosto 2008)
77.
LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2008, n. 15
Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del
mese di ottobre 2008. (346)
(B.U.R.A.S. n. 34 del 3 novembre 2008)
78.
LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 16
Modifica della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti
agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008). (348-349)
(B.U.R.A.S. n. 36 del 22 novembre 2008)
79.
LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008, N. 17
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2009 e
disposizioni varie. (357-358-359)
(B.U.R.A.S. n. 40 del 27 dicembre 2008)
359
360
LEGGI REGIONALI
DIVISE PER MATERIA
361
362
AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL
PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE PARTECIPAZIONE POPOLARE
363
364
ANNO 2005
1.
LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2005, N. 1
Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della conferenza permanente
Regione-enti locali. (9-27)
(B.U.R.A.S. n. 2 del 18 gennaio 2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
2.
LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2005, N. 2
Indizione delle elezioni comunali e provinciali. (79 - 1^ Parte)
(B.U.R.A.S. n. 2 del 18 gennaio 2005)
3.
LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2005, N. 9
Norme in materia di abbinamento dei referendum regionali con i referendum
nazionali. Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di
referendum popolare regionale). (133)
(B.U.R.A.S. n. 16 del 21 maggio 2005)
4.
LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2005, N. 10
Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali
al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell’articolo 12 della Legge 5
gennaio 1994, n. 36, e dell’articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29,
modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15. (114)
(B.U.R.A.S. n. 22 del 15 luglio 2005)
5.
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2005, N. 12
Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio
associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni. (89)
(B.U.R.A.S. n. 25 del 13 agosto 2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
6.
LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2005, N. 13
Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla
legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità
montane). (79 - 2^ parte)
(B.U.R.A.S. n. 31 dell’11 ottobre 2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
365
ANNO 2006
7.
8.
LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2006, N. 7
Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia
e sovranità del popolo sardo. (78)
(B.U.R.A.S. n. 18 del 1º giugno 2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
LEGGE REGIONALE 1º GIUGNO 2006, N. 8
Integrazione alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezione comunali
e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento organi enti
locali). Interventi per la partecipazione elettorale. (232)
(B.U.R.A.S. n. 18 del 1º giugno 2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
9.
LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2006, N. 9
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. (43-85)
(B.U.R.A.S. n. 20 del 20 giugno 2006)
10.
LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006, N. 12
Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l’edilizia
abitativa (AREA). (94)
(B.U.R.A.S. n. 27 del 18 agosto 2006)
ANNO 2007
11.
LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2007, N. 9
Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza. (132-212)
(B.U.R.A.S. n. 28 del 31 agosto 2007)
ANNO 2008
366
12.
LEGGE REGIONALE STATUTARIA 10 LUGLIO 2008, N. 1
Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna. (5/STAT)
(B.U.R.A.S. n. 23 del 18 luglio 2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
13.
LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 14
Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di
funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari). (334)
(B.U.R.A.S. n. 25 del 7 agosto 2008)
367
368
POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO
REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI RAPPORTI CON LA U.E. - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE ETNIE - INFORMAZIONE
369
370
ANNO 2005
1. LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005, N. 4
Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell’ufficio del
difensore civico in Sardegna). (104)
(B.U.R.A.S. n. 7 del 1º marzo 2005)
2. LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2005, N. 14
Modifica alle norme sul difensore civico regionale (L.R. 17 gennaio 1989, n. 4 e
successive modificazioni . (152)
(B.U.R.A.S. n. 32 del 21 ottobre 2005)
ANNO 2007
3. LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 2007, N. 10
Norme sul servizio civile volontario in Sardegna. (8-172- 197)
(B.U.R.A.S. n. 34 del 29 ottobre 2007)
ANNO 2008
4. LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 11
Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione
autonoma della Sardegna. (54)
(B.U.R.A.S. n. 25 del 7 agosto 2008)
371
372
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE ­-­BILANCIO CONTABILITA’ - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E
PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
373
374
ANNO 2004
1. LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2004, N. 9
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria
2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente Foreste), variazione di bilancio e disposizioni varie. (31)
(B.U.R.A.S. n. 39 - Suppl. ord. n. 5 - del 4 dicembre 2004)
2. LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2004, N. 11
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2005.
(75)
(B.U.R.A.S. n. 42 del 30 dicembre 2004)
ANNO 2005
3. LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005, N. 3
Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno 2005. (107)
(B.U.R.A.S. n. 7 del 1º marzo 2005)
4. LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2005, N. 6
Ulteriore proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’anno 2005. (126)
(B.U.R.A.S. n. 10 del 31 marzo 2005)
5. LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2005, N. 7
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2005). (91)
(B.U.R.A.S. n. 13 - Suppl. ord. n. 1 - del 22 aprile 2005)
6. LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2005, N. 8
Bilancio di previsione per l’anno 2005 e bilancio pluriennale per gli anni 20052007. (92)
(B.U.R.A.S. n. 13 - Suppl. ord. n. 2 - del 22 aprile 2005)
7. LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2005, N. 15
Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2000 e rendiconto
dell’Azienda foreste demaniali della Regione per lo stesso anno. (155)
(B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005)
375
8. LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2005, N. 16
Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2001. (156)
(B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005)
9. LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2005, N. 17
Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2002. (157)
(B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005)
10. LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2005, N. 18
Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2003. (71)
(B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005)
11. LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2005, N. 19
Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2004. (168)
(B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005)
12. LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2005, N. 24
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2006 e
conservazione a residui. (198)
(B.U.R.A.S. n. 39 del 29 dicembre 2005)
ANNO 2006
13. LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2006, N. 1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2006). (199)
(B.U.R.A.S. n. 7 - Suppl. ord. n. 1 - del 1º marzo 2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
14. LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2006, N. 2
Bilancio di previsione per l’anno 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.
(200)
(B.U.R.A.S. n. 7 - Suppl. ord. n. 2 - del 1º marzo 2006)
15. LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006, N. 4
Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali
e di sviluppo. (216)
(B.U.R.A.S. n. 15 - Suppl. ord. n. 6 - del 13 maggio 2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
376
16. LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2006, N. 11
Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione
autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5
maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23. (151-237)
(B.U.R.A.S. n. 26 dell’8 agosto 2006)
17. LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, N. 21
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2007 e
disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2006. (265-266)
(B.U.R.A.S. n. 43 del 30 dicembre 2006)
Ricorso della Corte dei Conti.
ANNO 2007
18. LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2007, N. 1
Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno 2007. (269-273)
(B.U.R.A.S. n. 7 del 5 marzo 2007)
19. LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2007). (274)
(B.U.R.A.S. n. 18 - Suppl. ord. n. 2 - del 31 maggio 2007)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
20. LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 3
Bilancio di previsione per l’anno 2007 e bilancio pluriennale per gli anni 2007-2010.
(275)
(B.U.R.A.S. n. 18 - Suppl. ord. n. 3 - del 31 maggio 2007)
21. LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2007, N. 11
Modifica dell’articolo 21, comma 18, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2,
sull’anticipazione del pagamento dei premi previsti dal Piano di sviluppo rurale per
gli anni 2000/2006. (299)
(B.U.R.A.S. n. 35 dell’8 novembre 2007)
ANNO 2008
22. LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2008, N. 1
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2008 e
377
disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2007. (308-312)
(B.U.R.A.S. n. 3 del 25 gennaio 2008)
23. LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2008, N. 2
Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno 2008. (313)
(B.U.R.A.S. n. 6 del 19 febbraio 2008)
24. LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008, N. 3
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2008). (301)
(B.U.R.A.S. n. 9 - Suppl. ord. n. 1 - del 6 marzo 2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
25. LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008, N. 4
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni
2008-2011. (302)
(B.U.R.A.S. n. 9 - Suppl. ord. n. 2 - del 6 marzo 2008)
26. LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2008, N. 5
Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2005.
(248)
(B.U.R.A.S. n. 18 del 30 maggio 2008)
27. LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008, N. 17
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2009 e
disposizioni varie. (357-358-359)
(B.U.R.A.S. n. 40 del 27 dicembre 2008)
378
ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA’ E
TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
379
380
ANNO 2004
1. LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2004, N. 8
Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la
tutela del territorio regionale. (20-24-28)
(B.U.R.A.S. n. 38 del 25 novembre 2004)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2004, N. 10
Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004. (69-73)
(B.U.R.A.S. n. 41 del 20 dicembre 2004)
ANNO 2005
3. LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2005, N. 11
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sull’istituzione
del servizio idrico integrato, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36. (149)
(B.U.R.A.S. n. 22 del 15 luglio 2005)
4. LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2005, N. 21
Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna. (3-41-84-148)
(B.U.R.A.S. n. 38 del 19 dicembre 2005)
ANNO 2006
5. LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2006, n. 19
Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici. (153-186)
(B.U.R.A.S. n. 41 del 14 dicembre 2006)
ANNO 2007
6. LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 5
Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in
attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni
per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto. (215)
(B.U.R.A.S. n. 26 - Suppl. ord. n. 5 - dell’11 agosto 2007)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
381
7.
7. LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 12
Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti
di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna.
(240)
(B.U.R.A.S. n. 35 dell’8 novembre 2007)
ANNO 2008
8.
8. LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 13
Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei
perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari. (331-333)
(B.U.R.A.S. n. 25 del 7 agosto 2008)
9.
9. LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2008, n. 15
Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del
mese di ottobre 2008. (346)
(B.U.R.A.S. n. 34 del 3 novembre 2008)
10. LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 16
Modifica della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti
agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008). (348-349)
(B.U.R.A.S. n. 36 del 22 novembre 2008)
382
AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA - BONIFICA ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E
MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL’AMBIENTE
- FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO
383
384
ANNO 2005
1. LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 22
Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione,
smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto. (62)
(B.U.R.A.S. n. 39 del 29 dicembre 2005)
ANNO 2006
2. LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2006, N. 3
Disposizioni in materia di pesca. (173)
(B.U.R.A.S. n. 13 del 24 aprile 2006)
3. LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2006, N. 6
Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna
(ARPAS). (51-101-125)
(B.U.R.A.S. n. 16 del 23 maggio 2006)
4. LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006, N. 13
Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle
Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna. (192- 193-233-235)
(B.U.R.A.S. n. 27 del 18 agosto 2006)
ANNO 2007
5. LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 4
Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo
della speleologia. (99)
(B.U.R.A.S. n. 26 dell’11 agosto 2007)
ANNO 2008
6. LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2008, N. 6
Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica. (154-160-182-226)
(B.U.R.A.S. n. 18 del 30 maggio 2008)
385
386
INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
387
388
ANNO 2005
1. LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005, N. 5
Disposizioni urgenti in materia di commercio. (103)
(B.U.R.A.S. n. 7 del 1º marzo 2005)
2. LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 20
Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro.
Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale
14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego. (21-33-81)
(B.U.R.A.S. n. 37 del 9 dicembre 2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
ANNO 2006
3. LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2006, N. 5
Disciplina generale delle attività commerciali. (90-178)
(B.U.R.A.S. n. 16 del 23 maggio 2006)
4. LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 2006, N. 16
Riavvio produttivo della miniera “Genna Tres Montis” nei Comuni di Silius e San
Basilio. (257)
(B.U.R.A.S. n. 36 del 4 novembre 2006)
5. LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2006, N. 17
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività
commerciali). (246)
(B.U.R.A.S. n. 41 del 14 dicembre 2006)
6. LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2006, N. 20
Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi. (203)
(B.U.R.A.S. n. 42 del 23 dicembre 2006)
ANNO 2008
7. LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2008, N. 8
Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in
Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (316-321)
(B.U.R.A.S. n. 19 del 9 giugno 2008)
389
8. LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2008, N. 9
Bonifica e messa in sicurezza della Miniera di Genna Tres Montis nei Comuni di Silius
e San Basilio. (322)
(B.U.R.A.S. n. 19 del 9 giugno 2008)
9. LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2008, N. 10
Riordino delle funzioni in materia di aree industriali. (162-163-305)
(B.U.R.A.S. n. 24 - Suppl. ord. n. 4 - del 28 luglio 2008)
390
SANITA’ - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA
OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
391
392
ANNO 2005
1. LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2005, N. 23
Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del
1998 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali). (110-112-127)
(B.U.R.A.S. n. 39 del 29 dicembre 2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
ANNO 2006
2. LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2006, N. 6
Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna
(ARPAS). (51-101-125)
(B.U.R.A.S. n. 16 del 23 maggio 2006)
3. LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2006, N. 10
Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della
legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5. (45-53-68-202-211)
(B.U.R.A.S. n. 26 dell’8 agosto 2006)
ANNO 2007
4. LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 8
Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne
vittime di violenza. (184-185)
(B.U.R.A.S. n. 26 dell’11 agosto 2007)
ANNO 2008
5. LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2008, N. 7
Istituzione della consulta regionale della disabilità. (224-281)
(B.U.R.A.S. n. 19 del 9 giugno 2008)
6. LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2008, N. 8
Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in
Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (316-321)
(B.U.R.A.S. n. 19 del 9 giugno 2008)
393
7. LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 12
Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “Giuseppe
Pegreffi”, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della
legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15. (117-249)
(B.U.R.A.S. n. 25 del 7 agosto 2008)
394
DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA
SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI
STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA FORMAZIONE PROFESSIONALE
395
396
ANNO 2006
1. LEGGE REGIONALE 20 SETTEMBRE 2006, N. 14
Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura. (44-138-223)
(B.U.R.A.S. n. 32 del 26 settembre 2006)
2. LEGGE REGIONALE 20 SETTEMBRE 2006, N. 15
Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna. (238)
(B.U.R.A.S. n. 32 del 26 settembre 2006)
3. LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2006, N. 18
Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna. (105-150-158)
(B.U.R.A.S. n. 41 del 14 dicembre 2006)
ANNO 2007
4. LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 6
Modifica ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, recante
“Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a
tutela del loro patrimonio storico e culturale”. (218)
(B.U.R.A.S. n. 26 dell’11 agosto 2007)
5. LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7
Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna.
(220)
(B.U.R.A.S. n. 26 dell’11 agosto 2007)
397
398
CONTROVERSIE RELATIVE
ALLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
399
400
1. LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2004, N. 8
NORME URGENTI DI PROVVISORIA SALVAGUARDIA PER LA
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO
REGIONALE. (20-24-28)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 51 del 6 febbraio 2006, ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, commi 1 e 2,
7 ed 8, comma 3 della legge regionale.
2. LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2005, N. 1
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
CONFERENZA PERMANENTE REGIONE-ENTI LOCALI. (9-27)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175 del 20 aprile 2006, ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 1 a 11, nonché
dell’articolo 15 della legge regionale.
3. LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2005, N. 12
NORME PER LE UNIONI DI COMUNI E LE COMUNITA’ MONTANE. AMBITI
ADEGUATI PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI. MISURE DI
SOSTEGNO PER I PICCOLI COMUNI. (89)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri n. 87 - depositato il 19 ottobre 2005.
4. LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2005, N. 13
SCIOGLIMENTO DEGLI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI E NOMINA DEI
COMMISSARI. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2005, N. 12
(NORME PER LE UNIONI DI COMUNI E LE COMUNITA’ MONTANE). (79-2^
PARTE)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 396 del 20 novembre 2006, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 3 della legge regionale.
La Corte Costituzionale ha inoltre dichiarato parzialmente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della medesima legge regionale.
5. LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 20
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE, SICUREZZA
E QUALITA’ DEL LAVORO. DISCIPLINA DEI SERVIZI E DELLE POLITICHE
PER IL LAVORO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO
2003, N. 9, IN MATERIA DI LAVORO E SERVIZI ALL’IMPIEGO. (21-33-81)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 21 del 22 gennaio 2007, ha dichiarato
401
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 38, comma 2, 5,
commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e) e 11, comma 6, lettera e) della legge regionale.
6. LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2005, N. 23
SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA. ABROGAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 1998 (RIORDINO DELLE FUNZIONI
SOCIO-ASSISTENZIALI). (110-112-127)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La Corte Costituzionale, con la ordinanza n. 175 del 22 maggio 2007, a seguito della
rinuncia al ricorso da parte dell’Autorità ricorrente, ha dichiarato estinto il processo.
7. LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2006, N. 1
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2006). (199)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 275 del 4 luglio 2007, ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4, della
legge regionale; ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4 della medesima legge regionale;
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 9 della legge regionale.
8. LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006, N. 4
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI ENTRATE, RIQUALIFICAZIONE
DELLA SPESA, POLITICHE SOCIALI E DI SVILUPPO. (216)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 102 del 13 febbraio 2008, ha dichiarato:
- l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge regionale;
- l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge
regionale, nel testo originario e nel testo sostituito dall’articolo 3, comma 3 della legge
regionale n. 2 del 2007;
- la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge
regionale (nel testo originario e nel testo sostituito dall’articolo 3, comma 3, della
legge regionale n. 2 del 2007).
La Corte Costituzionale ha inoltre disposto la separazione del giudizio concernente la
questione di legittimità costituzionale della legge regionale nel testo sostituito dall’articolo
3, comma 3 della legge regionale n. 2 del 2007 ed ha riservato alla separata ordinanza
n. 103 del 15 aprile 2008 di sottoporre alla Corte di giustizia CE, in via pregiudiziale
alcune questioni di interpretazione degli articoli 49 e 87 del Trattato CE e di sospendere
il giudizio, come sopra separato sino alla definizione delle stesse questioni pregiudiziali.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 216 del 9 giugno 2010, ha dichiarato:
402
- l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2006,
n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche
sociali e di sviluppo), nel testo sostituito dall’articolo 3, comma 3, della legge
regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007);
- l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006, nel
testo originario, ai sensi dell’articolo 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87.
9. LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2006, N. 7
ISTITUZIONALE, ATTRIBUZIONI E DISCIPLINA DELLA CONSULTA PER IL
NUOVO STATUTO DI AUTONOMIA E SOVRANITA’ DEL POPOLO SARDO.
(78)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 365 del 24 ottobre 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della rubrica e degli articoli 1, comma 1 e 2,
comma 2, lettera a) della legge regionale; ha dichiarato inoltre inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, lettera
a) e comma 3, nonché della stessa rubrica della legge regionale.
10. LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 2006, N. 8
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2005, N. 2
(INDIZIONE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI) E ALLA LEGGE
REGIONALE 7 OTTOBRE 2005, N. 13 (SCIOGLIMENTO ORGANI ENTI
LOCALI). INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ELETTORALE. (232)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 373 del 5 novembre 2007, ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1,
lettera b) della legge regionale, in riferimento all’articolo 48 della Costituzione e non
fondata la questione di legittimità del medesimo articolo, in riferimento agli articoli
117, comma 2, lettere f), h), l), m) e p), e 118 Cost. ed all’articolo 56 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
11. LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, N. 21
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO
DELLA REGIONE PER L’ANNO 2007 E DISPOSIZIONI PER LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO 2006. (265-266)
Ricorso della Corte dei Conti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213 del 9 giugno 2008, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 7 della legge regionale e
l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma
1, lettere a) e c) della medesima legge.
403
12. LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 2
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2007). (274/S)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 102 del 13 febbraio 2008, ha dichiarato la
non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge
regionale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213 del 9 giugno 2008, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 7, della legge regionale e
l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma
1, lettere a) e c) della medesima legge.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 216 del 9 giugno 2010, ha dichiarato:
- l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2006,
n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche
sociali e di sviluppo), nel testo sostituito dall’articolo 3, comma 3, della legge
regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007);
- l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006, nel
testo originario, ai sensi dell’articolo 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87.
13. LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 5
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA
N. 2004/18/CE DEL 31 MARZO 2004 E DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA
DELLE FASI DEL CICLO DELL’APPALTO. (215)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 411 del 3 dicembre 2008, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli articoli 5, commi 1 e 6; 9; 11, commi 12, 13, 14,
15 e 16; 13, commi 3, 4 e 10; 16, comma 12; 20, comma 5; 21, comma 1; 22, commi
2, 14, 17 e 18; 24; 26, comma 2; 30, comma 3; 34, comma 1; 35, comma 2; 36; 38,
comma 1; 39, commi 1 e 3; 40 e 41; 46, commi 4 e 7; 51, commi 1 e 3; 54, commi 1, 2,
8, 9, 10 e 11; 57, 58, 59 e 60, e dell’allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25) della legge
regionale.
14. LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008, N. 3
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2008). (301)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2008 - depositato il 6
maggio 2008.
La Corte Costituzionale, con la ordinanza n. 136 del 6 maggio 2009, a seguito della
rinuncia al ricorso da parte dell’Autorità ricorrente, ha dichiarato estinto il processo.
404
CONFLITTI DI ATTRIBUZIONI
405
406
1. LEGGE REGIONALE STATUTARIA 10 LUGLIO 2008, N. 1
Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna. (5/STAT)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 149 dell’8 maggio 2009, ha dichiarato
inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della
Regione Sardegna limitatamente alla parte relativa alla denunciata incompatibilità
con l’art. 15 dello statuto sardo della normativa regionale in base alla quale è stato
emanato l’atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna 10
luglio 2008, n. 1; ha dichiarato che non spettava al Presidente della Regione Sardegna
procedere alla promulgazione della suddetta legge statutaria della Sardegna n. 1 del
2008; ha annullato, per l’effetto, la promulgazione medesima.
407
408
PARTE SECONDA
409
410
PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE
IN ORDINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE ILLUSTRATIVE
411
412
1 - NUOVO STATUTO PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E
CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE DELLA STESSA IN “COMUNITÀ
AUTONOMA DELLA SARDEGNA”.
Presentata dai Consiglieri regionali Floris M. - Cherchi O.S.G. il 5 ottobre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge nazionale contiene un nuovo Statuto che prende il nome di “Nuova
Carta de Logu” ed è finalizzata alla realizzazione dell’identità nazionale e dell’autonomia. La
proposta di legge prevede la Costituzione della Comunità autonoma quale organismo politico
di autogoverno della “Nazione Sarda” e si divide in tre parti. La parte prima prevede principi
di disciplina dell’articolazione del territorio, della lingua, della bandiera e dello stemma, delle
consuetudini del diritto civile della Sardegna, dello status e dei diritti e doveri dei cittadini
sardi. La parte seconda disciplina l’ordinamento della Comunità autonoma, le competenze normative e amministrative, gli organi di governo (quali, ad esempio, il Presidente di Sardegna e
gli Stamenti generali e il Consiglio esecutivo) e i loro rapporti, il controllo sugli atti, le finanze
e l’economia, il concorso della Comunità autonoma alla difesa nazionale. La parte terza disciplina il procedimento di revisione della Costituzione Sarda.
La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalla Commissione.
2 - STATUTO SPECIALE DELLA SARDEGNA.
Presentata dai Consiglieri regionali Diana M. - Artizzu I. - Liori A.A. - Moro G. - Sanna
M. il 14 dicembre 2004.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge nazionale di rango costituzionale prevede la riscrittura dello Statuto
speciale sardo attualmente vigente e configura maggiori condizioni di autonomia per la Sardegna nel rispetto del principio di integrazione nazionale ed europea. In particolare la proposta
di legge prevede un testo articolato in titoli. Il titolo I è dedicato ai principi fondamentali e
prevede tra gli altri oggetti, un elenco di valori e diritti fondamentali; il titolo II regola i rapporti
con l’Unione europea; il titolo III le autonomie locali; il titolo IV gli organi della Regione e la
forma di governo; il titolo V la potestà normativa e amministrativa della Regione; il titolo VI
il sistema delle fonti regionali; il titolo VII la potestà legislativa; il titolo VIII il sistema amministrativo regionale; il titolo IX la finanza regionale, il demanio e il patrimonio; il titolo X il
sistema dei controlli e il difensore civico e, infine, il titolo XI le disposizioni transitorie.
La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalla Commissione.
3 - DISCIPLINA DELLE UNIONI DI FATTO.
Presentata dai Consiglieri regionali Balia G. - Masia P. - Salis A. - Serra S. il 4 novembre
413
2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge nazionale intende disciplinare, fuori dei casi previsti dal titolo VI
del Codice civile, gli accordi che due persone maggiorenni, non unite in matrimonio tra loro o
con altre persone, possono stipulare con la finalità di organizzare la loro vita in comune e costituire una unione di fatto. L’accordo costitutivo che sancisce la volontà di organizzare insieme la
vita comune con l’obiettivo di assicurare reciprocamente solidarietà, aiuto morale e materiale,
deve contenere, a pena di nullità, le generalità dei contraenti e tutto ciò che valga a identificarli,
la dichiarazione esplicita di voler costituire una unione di fatto, la dichiarazione, infine, di non
essere vincolati ad altra persona in ragione di un’altra unione di fatto o di un matrimonio valido
agli effetti civili. L’accordo costitutivo, che può contenere disposizioni anche di carattere patrimoniale riguardanti il periodo di durata dell’unione di fatto, nonché il periodo successivo alla
sua cessazione, va presentato dai due stipulanti, alla presenza di due testimoni, al sindaco del
comune di residenza di uno dei due contraenti. Il sindaco o l’ufficiale di stato civile, verificata
la volontà delle parti, annota l’accordo nel registro dello stato civile.
Il provvedimento disciplina inoltre il diritto all’abitazione: nel caso che, per qualsiasi motivo,
venga a mancare uno dei due contraenti che risulti locatario dell’abitazione ove essi risiedono,
l’altro contraente subentra di diritto nel contratto di locazione. La condizione di contraente di
una unione di fatto è equiparata a quella di coniuge ai fini dell’applicazione di tutte le norme, i
contratti e le leggi riguardanti il lavoro e il sistema previdenziale, così pure per la concessione
di mutui a interesse agevolato, di contributi e altre agevolazioni per l’acquisto o la locazione di
immobili da adibire a prima abitazione, nonché ai fini dell’inserimento in graduatorie per l’edilizia popolare. Le unioni di fatto sono altresì parificate alle famiglie per ciò che attiene all’applicazione di norme nazionali e regionali riguardanti le facilitazioni, i contributi e le modalità di
accesso ai servizi socio-educativi, socio-sanitari e formativi. Nulla cambia per ciò che attiene ai
diritti successori dei figli nati da una unione di fatto. Lo scioglimento dell’unione, oltre che nel
caso di morte di uno o entrambi i suoi componenti, può avvenire per volontà anche di un solo
contraente con una dichiarazione resa nanti l’ufficiale di stato civile del comune ove l’unione
stessa è stata annotata e con la quale uno o entrambi i contraenti consensualmente manifestano
la volontà di sciogliere l’unione di fatto.
La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalla Commissione.
4 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 13 APRILE 1983, N. 122 (NORME PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA DELLA REGIONE SARDEGNA
CON LA RIFORMA TRIBUTARIA E FINANZIAMENTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 GIUGNO 1979, N. 259, E DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 GIUGNO 1979, N. 348; E DISPOSIZIONI IN
MATERIA FINANZIARIA PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA).
414
Presentata dai Consiglieri regionali Floris M. - Cherchi O.S.G. il 14 luglio 2006.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge nazionale nel sostituire le lettere a) ed e) dell’articolo 8 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), prevede che le entrate
della Regione siano costituite, tra le altre, dai nove decimi del gettito dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche (IRPEF e IRPEG), sui redditi prodotti in Sardegna a prescindere dal domicilio fiscale dei titolari degli stessi e, dai nove decimi
dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti, che ne siano gravati, creati in Sardegna. È
prevista inoltre una riduzione sull’intero territorio regionale del carico fiscale sui consumi di
energia elettrica e dei carburanti.
La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalla Commissione.
5 - RIFORMA DELL’ARTICOLO 12 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA SARDEGNA
E ISTITUZIONE DELLA ZONA FRANCA.
Presentata dal Consigliere regionale Atzeri G. il 5 aprile 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge nazionale prevede che lo Stato italiano, d’intesa con l’Unione europea, costituisca nell’intero territorio sardo una zona franca per un periodo di cinque anni a
decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalla Commissione.
6 - PIANO STRAORDINARIO PER FAVORIRE LA RINASCITA ECONOMICA DELLA
SARDEGNA, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 3.
Presentata dai Consiglieri regionali Uras L. - Licheri P.A. - Lanzi P. - Davoli C. - Fadda
G. - Pisu I.P. il 3 maggio 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge nazionale prevede la realizzazione di un progetto pluriennale, con
interventi di carattere organico, che abbia per oggetto il risanamento integrale, il mantenimento
della salubrità del patrimonio naturale, animale e vegetale dell’Isola (rinaturalizzazione) e il
contrasto del processo di desertificazione. Parimenti, sono previsti interventi di riconversione
e di promozione delle attività produttive, delle strutture scolastiche, di ricerca e di servizio
improntate alla piena garanzia della salubrità dei processi e dei prodotti e alla innovazione
(sviluppo di assoluta qualità ambientale).
415
La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalla Commissione.
7 - MODIFICA DELL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO
1948, N. 3 (STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA) CONCERNENTE LA
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE.
Presentata dai Consiglieri regionali Uras L. - Davoli C. - Pisu I.P. il 6 luglio 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge nazionale di rango costituzionale prevede, nel rispetto del principio
di rappresentanza di tutti i territori provinciali, la riduzione a 60 del numero dei Consiglieri
regionali e la previsione secondo la quale tale numero non possa essere modificato dalla futura
legislazione regionale statutaria.
La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalla Commissione.
8 - PIANO ORGANICO PER FAVORIRE LA RINASCITA ECONOMICA E SOCIALE
DELLA SARDEGNA, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLO STATUTO
SPECIALE PER LA SARDEGNA DI CUI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 3.
Presentata dai Consiglieri regionali Uras L. - Davoli C. - Pisu I.P. il 25 settembre 2007.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge nazionale prevede l’elaborazione di un piano contenente interventi
di carattere organico e pluriennale che miri al risanamento integrale e al mantenimento della
salubrità del patrimonio naturale, animale e vegetale della Regione e al contrasto del processo
di desertificazione. È previsto inoltre un piano di riconversione e promozione delle attività
produttive, delle strutture scolastiche e formative, di ricerca e di servizio improntate alla piena
garanzia della salubrità dei processi e dei prodotti e all’innovazione tecnologica.
La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalla Commissione.
9 - CORRETTA APPLICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE RICONOSCIU­TA
ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SULLE ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI E AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DEI CITTADINI SARDI
PER L’ABBATTIMENTO DEL COSTO DEI CARBURANTI E DEI COMBUSTIBILI.
416
Presentata dai Consiglieri regionali Pisano F.S. - Cassano G.R. - Dedoni A. - Vargiu P. il
1º agosto 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge nazionale si prefigge di ottenere il riconoscimento alla Regione
Sardegna di una compartecipazione sull’imposta di fabbricazione pari a 9/10 che ricomprenda
anche i prodotti petroliferi prodotti nel territorio regionale e trasferiti dal produttore in depositi
fiscali localizzati fuori dalla Sardegna. La proposta prevede, inoltre, una serie di agevolazioni
fiscali a favore dei consumatori sardi sui prodotti petroliferi generati e immessi successivamente al consumo nel territorio della Regione Sardegna. Dispone, infine, l’esenzione da ogni
imposta erariale per i prodotti petroliferi posti in vendita nel territorio della Regione Sardegna e
utilizzati per gli impieghi delle imprese industriali, agricole e artigiane negli stabilimenti e sedi
situati nel territorio della Regione.
La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalla Commissione.
10 - ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE PER LA REVISIONE DELLA
COSTITUZIONE.
Presentata dai Consiglieri regionali Balia G. - Caligaris M.G. - Ibba R. - Masia P. il 7
novembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge nazionale di rango costituzionale prevede l’elezione a suffragio
universale e diretto di una Assemblea costituente della Repubblica italiana, composta da 75
membri. A tale Assemblea il provvedimento affida il compito di redigere e adottare una nuova
Costituzione entro un anno dal suo insediamento. Il testo adottato è sottoposto, entro tre mesi
dalla sua adozione, a referendum popolare.
La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalla Commissione.
11 - NORME PER LA TUTELA DEGLI UTENTI DEI PUBBLICI SERVIZI E PER LA RIDUZIONE DELLE TARIFFE DELL’ENERGIA ELETTRICA E DELLA TELEFONIA.
Presentata dai Consiglieri regionali Balia G. - Caligaris M.G. - Ibba R. - Masia P. il 7
novembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge nazionale stabilisce che i gestori o le aziende esercenti pubblici
servizi debbano indicare nelle fatture o bollette la misura degli interessi dovuti dagli utenti in
caso di ritardo o mancato pagamento, facendo divieto di addebitare spese di altra natura o contributi comunque denominati; stabilisce che gli interessi per il ritardato pagamento non possano
essere superiori, in ragione d’anno, al tasso “pronti contro termine” fissato dalla Banca centrale
417
europea e che, nel caso di subentro nel contratto o voltura tra utenti componenti il medesimo
nucleo familiare, membri di una famiglia anagrafica o in caso di successione, lo stesso avvenga
a titolo non oneroso.
Si stabilisce che i gestori o le aziende esercenti pubblici esercizi non possono invocare
il vincolo di solidarietà nel pagamento della fattura tra i componenti del nucleo familiare e si
impone agli stessi di avviare una campagna di informazione, presso gli utenti, delle descritte
disposizioni.
Si stabilisce, inoltre, che per tutti i servizi erogati da gestori o aziende esercenti pubblici
servizi che prevedano la lettura periodica del contatore o una determinata periodicità nella
fatturazione dei consumi, nel caso di mancato rispetto dei termini per la fatturazione dovuto a
responsabilità delle aziende esercenti che determini un incremento del 50 per cento dell’addebito delle ultime due bollette o fatture, il consumatore ha diritto di pagare il corrispettivo con
rate successive senza il pagamento di alcun interesse.
Si stabilisce l’abrogazione delle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto
legge 18 febbraio 2003, n. 25, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile
2003, n. 83.
Si sopprime l’IVA sugli altri oneri generali del sistema elettrico, nonché sulle accise e
addizionali presenti in bolletta.
Si stabilisce che nessun canone di abbonamento è dovuto dall’utente per l’utilizzo della
linea di telefonia fissa. In caso di conguaglio, a qualunque titolo effettuato, a favore dell’utente
è riconosciuto su tale somma il pagamento di interessi nella misura pari al tasso “pronti contro
termine” fissato dalla Banca centrale europea. È dovuto all’utente consumatore, in caso di reclamo e di mancata risposta nel termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento del reclamo
stesso, un indennizzo automatico forfetario di 15 euro che, comunque, non sostituisce l’obbligo
di evadere il reclamo.
La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalla Commissione.
12 - NORME PER IL CONTENIMENTO DEL LAVORO PRECARIO E PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE STABILE.
Presentata dai Consiglieri regionali Balia G. - Caligaris M.G. - Ibba R. - Masia P. il 7
novembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge nazionale stabilisce che, nelle ipotesi di collaborazione previste al
punto 3 del primo comma dell’articolo 409 del Codice di procedura civile, che possono riferirsi
sia a un contratto di lavoro autonomo che associato, la prestazione d’opera si intende coordinata quando il collaboratore gestisce la sua attività organizzandola secondo tempi, luoghi e
modalità da lui prescelti, in corrispondenza con quanto concordato con il committente. Le indicazioni fornite dal committente in funzione dell’adempimento sono compatibili con la suddetta
418
coordinazione, purché non comportino direzione nell’attività del collaboratore e non incidano
sulla autonoma organizzazione e gestione di tempi, luoghi e modalità del suo svolgimento.
Si stabilisce che il comma 2 dell’articolo 67 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 sia sostituito dal seguente: “2. Il committente può recedere prima della scadenza del
termine ovvero prima della realizzazione del progetto soltanto per ragioni di tale gravità da far
prevedere che il progetto non possa più essere realizzato.”.
Si identifica quale giusta causa per il recesso del committente nelle collaborazioni a termine solo la sussistenza di gravissime e comprovate ragioni.
Si stabiliscono le aliquote contributive di finanziamento e quelle per il computo delle prestazioni pensionistiche degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.
Si introduce nel Codice civile l’articolo 2096 bis, contenente la disciplina del Patto di
prova lunga.
Si introducono norme di sostegno alle assunzioni stabili.
La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalla Commissione.
13 - DISCIPLINA DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ.
Presentata dai Consiglieri regionali Balia G. - Caligaris M.G. - Ibba R. - Masia P. il 7
novembre 2008.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge nazionale intende garantire ai cittadini italiani la possibilità di stipulare un patto civile di solidarietà al fine di organizzare la propria vita affettiva di coppia al
di fuori della regolamentazione civilistica prevista per il matrimonio. Per “patto civile di solidarietà” si intende “l’accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato allo scopo di
regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune”. Non può contrarre
un patto civile di solidarietà chi è vincolato da un precedente matrimonio o da un patto civile
di solidarietà. Il patto deve essere, a pena di nullità, sottoscritto davanti all’ufficiale di stato
civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti e a esso si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile in materia di contratti. Gli accordi di carattere patrimoniale
contenuti nel patto civile di solidarietà devono essere modificati, a pena di nullità, nelle stesse
forme della loro costituzione e sono opponibili ai terzi solo a decorrere dalla data della loro
annotazione nei registri dello stato civile. Ai contraenti sono garantiti tutti i diritti applicabili in
materia di successione, il diritto al lavoro, alla malattia e alle decisioni successive alla morte,
nonché gli esoneri, le agevolazioni, le dispense e le indennità riconosciuti ai militari in servizio
o agli appartenenti alle forze dell’ordine connessi con l’appartenenza a un nucleo familiare, oltre all’applicazione della disciplina fiscale e previdenziale prevista dalle norme vigenti statali,
regionali e comunali, che deriva dall’appartenenza di un soggetto a un nucleo familiare purché
il patto risulti regolarmente stipulato da almeno due anni.
419
Il patto civile di solidarietà si scioglie in caso di morte di una delle due parti ovvero se una
delle parti contrae matrimonio. Ciascun contraente del patto civile ha diritto di far cessare gli
effetti mediante atto scritto notificato all’altra parte a mezzo di ufficiale giudiziario. In questo
caso il patto si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica.
Possono stipulare un patto civile di solidarietà in Italia un cittadino straniero e un cittadino
italiano fra loro, o due cittadini stranieri. Il provvedimento detta infine una serie di norme di
modifica della legislazione vigente al fine di adeguarla alla nuova disciplina conseguente all’introduzione e al riconoscimento dei patti civili di solidarietà.
La proposta di legge nazionale non è stata esitata dalla Commissione.
420
PROPOSTE DI INCHIESTA CONSILIARE
IN ORDINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE ILLUSTRATIVE
421
422
1 - INCHIESTA SULLO STATO DI SALUTE DELL’ECOSISTEMA SIA NEI TERRITORI
DIRETTAMENTE INTERESSATI DALL’ATTIVITÀ MILITARE SIA NEI TERRITORI
VICINI.
Presentata dai Consiglieri regionali Pisu I.P. - Marrocu S. - Biancu A. - Licheri P.A. - Porcu
A. - Balia G. - Atzeri G. - Scarpa L.B. - Salis A. - Serra S. - Lanzi P. - Fadda G. - Caligaris
M.G. - Uras L. - Pacifico N. - Davoli C. - Ibba R. - Sanna A. - Cherchi S. - Maninchedda
P.G. - Cerina G. - Marracini S. - Sabatini F. - Lai B.S. - Gessa G.L. - Sanna Franco - Pinna
S. - Floris V. - Orrù G.B. - Barracciu F. - Cocco M. - Cucca G.L. - Cachia C. - Giagu G.
- Pittalis P. - Cuccu G. - Fadda P. - Sanna S. - Sanna Francesco - Bruno M. - Pirisi G.M.
M. - Calledda A.I. - Corrias A. - Manca G. - Mattana S. - Uggias G. - Corda E. - Frau A.
il 6 dicembre 2005.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di inchiesta consiliare intende istituire, ai sensi degli articoli 124 e 125 del
Regolamento interno, una Commissione di inchiesta composta da nove componenti e avente
lo scopo di verificare lo stato di salute dell’ecosistema sia nei territori direttamente interessati
dall’attività militare, sia nei territori vicini.
La proposta di inchiesta consiliare non è stata esitata dalla Commissione.
423
424
PROPOSTE DI LEGGE
DI INIZIATIVA POPOLARE
IN ORDINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE ILLUSTRATIVE
425
426
1 - NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA SARDEGNA.
Presentata dal Signor Francesco Masu del comitato Lu Puntulgiu - il Grifone il 14 settembre 2005.
Abbinata alla petizione n. 4 il 20 settembre 2006.
La proposta di legge di iniziativa popolare, composta da un articolo, mira a contenere
le indennità e il rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza spettanti ai componenti
del Consiglio regionale entro il 40% della misura fissata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
Prevede inoltre l’abrogazione di ogni altra normativa e di ogni automatismo riguardanti l’indennità, i compensi e ogni altra prerogativa economica dei Consiglieri regionali.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge di iniziativa popolare n. 1 con la petizione n. 4.
La proposta di legge di iniziativa popolare, che non è stata esitata dalla Commissione, è
stata trasferita all’esame della legislatura successiva, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento
interno del Consiglio regionale.
2 - NORME IN MATERIA DI ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
INDIVIDUAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
OTTIMALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36.
Presentata dai sindaci dei Comuni di Domusnovas, Santulussurgiu, Teulada, Seui e
Serramanna il 17 ottobre 2007.
Abbinata al D.L. 330 il 10 settembre 2008.
La proposta di legge di iniziativa popolare ha lo scopo di riorganizzare il servizio idrico
integrato attualmente disciplinato dalla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del
servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). A tal fine la proposta prevede otto ambiti territoriali
coincidenti con quelli delle province e l’assemblea di ogni autorità d’ambito è costituita dai
sindaci in carica dei comuni in esso ricadenti o da un assessore o consigliere delegato in carica.
Inoltre la tariffa d’ambito è determinata tenendo presenti i criteri e le modulazioni di cui agli
articoli 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, con la possibilità di determinare tariffe differenziate,
applicando la tariffazione non a utenza ma a nucleo familiare con una particolare attenzione
alle fasce più deboli e una più razionale applicazione nei confronti delle aziende artigiane,
agricole e dei pubblici servizi ove l’acqua esercita un ruolo fondamentale nel ciclo produttivo.
La Commissione ha abbinato la proposta di legge di iniziativa popolare n. 2 con il disegno di legge n. 330 cui si rinvia.
Il provvedimento è stato trasferito alla legislatura successiva, ai sensi dell’articolo 75 del
427
Regolamento interno del Consiglio regionale.
3 - RIDUZIONE COSTO CARBURANTI PER I RESIDENTI IN SARDEGNA.
Presentata dal Comitato giovani dell’UDS il 19 dicembre 2008.
La proposta di legge di iniziativa popolare autorizza la Regione ad applicare a tutti i cittadini residenti proprietari di autoveicoli in circolazione uno sconto alla pompa sull’acquisto del
carburante per autotrazione pari a 30 centesimi di euro per ogni litro con la presentazione di
apposita carta magnetica.
La proposta di legge di iniziativa popolare, che non è stata esitata dalla Commissione, è
stata trasferita all’esame della legislatura successiva, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento
interno del Consiglio regionale.
428
PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE
PRESENTATE DAI CONSIGLIERI REGIONALI
429
430
1 - ARTIZZU Ignazio: 2 2 - ATZERI Giuseppe: 5
3 - BALIA Giuseppe: 3 - 10 - 11 - 12 - 13
4 - CALIGARIS Maria Grazia: 10 - 11 - 12 - 13
5 - CASSANO Gavino Raimondo: 9
6 - CHERCHI Oscar Salvatore Giuseppe: 1 - 4
7 - DAVOLI Ciriaco: 6 - 7 - 8
8 - DEDONI Attilio: 9
9 - DIANA Mario: 2
10 - FADDA Giuseppe: 6
11 - FLORIS Mario: 1 - 4
12 - IBBA Raimondo: 10 - 11 - 12 - 13
13 - LANZI Paola: 6
14 - LICHERI Paolo Antonio: 6
15 - LIORI Antonio Angelo: 2
16 - MASIA Pierangelo: 3 - 10 - 11 - 12 - 13
17 - MORO Giovanni: 2
18 - PISANO Franco Sergio: 9
19 - PISU IGNAZIO Paolo: 6 - 7 - 8
20 - SALIS Adriano: 3
21 - SANNA Matteo: 2
431
22 - SERRA Salvatore: 3
23 - URAS Luciano: 6 - 7 - 8
24 - VARGIU Pierpaolo: 9
432
PROPOSTE DI INCHIESTA CONSILIARE
PRESENTATE DAI CONSIGLIERI REGIONALI
433
434
1 - ATZERI Giuseppe: 1
2 - BALIA Giuseppe: 1 3 - BARRACCIU Francesca: 1
4 - BIANCU Antonio: 1
5 - BRUNO Mario: 1
6 - CACHIA Carmelo: 1
7 - CALIGARIS Maria Grazia: 1
8 - CALLEDDA Antonio Ignazio: 1
9 - CERINA Giovanna: 1
10 - CHERCHI Silvio: 1
11 - COCCO Mariuccia: 1
12 - CORDA Elia: 1
13 - CORRIAS Angelina: 1
14 - CUCCA Giuseppe Luigi: 1
15 - CUCCU Giuseppe: 1
16 - DAVOLI Ciriaco: 1
17 - FADDA Giuseppe: 1
18 - FADDA Paolo: 1
19 - FRAU Alessandro: 1
20 - FLORIS Vincenzo: 1
21 - GESSA Gian Luigi: 1
435
22 - GIAGU Giovanni: 1
23 - IBBA Raimondo: 1
24 - LAI Silvio: 1
25 - LANZI Paola: 1
26 - LICHERI Paolo Antonio: 1
27 - MANCA Gavino: 1
28 - MANINCHEDDA Paolo Giovanni: 1
29 - MATTANA Salvatore: 1
30 - MARRACINI Sergio: 1
31 - MARROCU Siro: 1
32 - ORRU’ Giovanni Battista: 1
33 - PACIFICO Nazzareno: 1
34 - PINNA Stefano: 1
35 - PIRISI Giuseppe Matteo: 1
36 - PITTALIS Pietro: 1
37 - PISU Ignazio Paolo: 1
38 - PORCU Antioco: 1
39 - SABATINI Francesco: 1
40 - SALIS Adriano: 1
41 - SANNA Alberto: 1
42 - SANNA Franco: 1
436
43 - SANNA Francesco: 1
44 - SANNA Simonetta: 1
45 - SCARPA Luigi Beniamino: 1
46 - SERRA Salvatore: 1
47 - UGGIAS Giommaria: 1
48 - URAS Luciano: 1
437
438
PRESENTATORI DELLE PROPOSTE DI LEGGE
DI INIZIATIVA POPOLARE
439
440
1-
Sig. Francesco Masu del Comitato Su Puntulgiu - il Grifone. (1)
2-
Sindaci dei Comuni di Domusnovas, Santulussurgiu, Teulada, Suni, Serramanna. (2)
3-
Comitato giovani dell’U.D.S. (3)
441
442
COSTITUZIONI COMUNI AUTONOMI
PRESENTATE AL CONSIGLIO REGIONALE
CON RELATIVO ESITO
443
444
1. Relazione ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 30 ottobre 1986, n. 58 e successive modificazioni, sull’istanza rivolta ad ottenere la ricostituzione in comune autonomo di Pirri,
attualmente frazione di Cagliari. (DOC. 5/XII)
Non completato l’esame per fine legislatura
445
446
PARTE TERZA
447
448
SCHEMI DI NORME DI ATTUAZIONE
CON RELATIVO ESITO
449
450
4/XII - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, in materia di
demanio e patrimonio.
Approvato dall’Assemblea il 22 giugno 2005
1 -
2 -
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in
materia di trasporto pubblico locale.
Approvato dall’Assemblea il 25 ottobre 2007
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in
materia di trasporto pubblico locale relativo ai collegamenti con le isole minori.
Non esaminato per fine legislatura
451
452
REGOLAMENTI
PRESENTATI AL CONSIGLIO REGIONALE
CON RELATIVO ESITO
453
454
1. Regolamento della Consulta delle elette della Sardegna.
Decaduto per fine legislatura
2. Schema di “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari” (in attuazione
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Approvato dall’Assemblea il 26 luglio 2007
3. Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona).
Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Proposta di Regolamento.
Approvato dall’Assemblea il 9 luglio 2008
4. Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, articolo 43. Organizzazione e funzionamento
delle strutture sociali. Proposta di Regolamento.
Approvato dall’Assemblea il 10 luglio 2008
5. Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, articolo 15, comma 5. Agenzia regionale per il
lavoro. Adozione del regolamento generale.
Decaduto per fine legislatura
455
456
PROGRAMMI E DOCUMENTI
PRESENTATI AL CONSIGLIO REGIONALE
CON RELATIVO ESITO
457
458
1.1.
Provvedimenti cautelari e d’urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e
dell’ambiente della Sardegna.
Approvato dall’Assemblea, con ordine del giorno n. 5, il 4 novembre 2004
2.2.
Documento di programmazione economico-finanziaria 2005 - 2007.
Approvato dall’Assemblea il 22 dicembre 2004
B.U.R.A.S. n. 1 - Suppl. straord. n. 1 - dell’8 gennaio 2005
3.3.
Legge regionale 15.1. 1991, n. 7 - Titolo III - Art. 24 e seguenti. Proposte al Consiglio
regionale per la nomina di tre esperti in seno alla Consulta regionale per l’emigrazione.
Approvato dall’Assemblea il 22 giugno 2005
B.U.R.A.S. n. 25 del 13 agosto 2005
4.4.
Note di programma 2005.
Approvato dall’Assemblea il 14 aprile 2005
5.5.
Piano regionale dei servizi sociali.
Decaduto per fine legislatura
6.6.
Legge regionale 24.10. 1988, n. 33 Agenzia regionale del lavoro - Piano triennale 2005
- 2007.
Decaduto per fine legislatura
7.7.
8.8.
Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2008. Competitività, coesione, occupazione.
Approvato dell’Assemblea l’8 settembre 2005
B.U.R.A.S. n. 29 - Suppl. straord. n. 11- del 22 settembre 2005
Programma annuale dei provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna, previsti
dalla legge regionale 17.05. 1999, n. 17 (UPB S11.048, S11.050 € 6.867. 190,00).
Trasformato in P/39
9.9.
Proposta di modifica al regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna.
Approvato dell’Assemblea il 22 settembre 2005
B.U.R.A.S. n. 32 - Suppl. ord. n. 12 - del 21 ottobre 2005
10.
Linee generali del Piano di tutela delle acque. Art. 44, D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152
e s.m.i. Art. 2, legge regionale 19 luglio 2000, n. 14.
Approvato per decorrenza termini (art. 2, comma 3, legge regionale 19 luglio 2000, n.
459
14)
B.U.R.A.S. n. 21 - Suppl. straord. n. 1 - del 30 giugno 2006
11.
Piano regionale dei servizi sanitari. Approvazione definitiva.
Approvato dell’Assemblea il 19 gennaio 2007
B.U.R.A.S. n. 4 - Suppl. straord. n. 1 - dell’8 febbraio 2007
11/bis Piano regionale dei servizi sanitari. Integrazioni.
Approvato dell’Assemblea il 19 gennaio 2007
B.U.R.A.S. n. 4 - Suppl. straord. n. 1 dell’8 febbraio 2007
12.
Legge costituzionale 26.02.1948, n. 3 - Statuto Speciale per la Sardegna - Art. 56 Commissione paritetica Stato-Regione autonoma della Sardegna. Rinnovo dei componenti di espressione regionale.
Approvato dell’Assemblea, con ordine del giorno n. 29, il 4 maggio 2006
13.
Note di programma.
Approvato dell’Assemblea il 17 febbraio 2006
14.
Proposta di Piano forestale ambientale regionale (PFAR) ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del D. lgs. n. 227 del 2001.
Decaduto per fine legislatura
15.
16.
17.
Provvedimenti cautelari e d’urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio di
parte dell’area archeologica sepolcrale di Tuvixeddu in viale S. Avendrace (Cagliari).
Decaduto per fine legislatura
Richiesta di parere sulle proposte di legge costituzionale n. 203, n. 980 e n. 1241 relative a “Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni
a statuto speciale”.
Approvato dalla Commissione il 16 gennaio 2007
Non approvato dall’Assemblea per fine legislatura
Richiesta di parere sulla proposta di legge costituzionale n. 1606 relativa a “Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto
speciale”.
Approvato dalla Commissione il 16 gennaio 2007
Non approvato dall’Assemblea per fine legislatura
18.
Programma regionale di sviluppo 2007 - 2009.
Approvato dell’Assemblea il 23 maggio 2007
460
B.U.R.A.S. n. 21 - Suppl. straord. n. 9 - del 23 giugno 2007
19.
Documento strategico regionale 2007 - 2013.
Decaduto per fine legislatura
20.
Relazione Commissione inchiesta sull’affidamento della campagna pubblicitaria istituzionale della Regione.
Approvato dell’Assemblea, con ordini del giorno nn. 40 e 41, il 19 giugno 2007
(V. Inchieste consiliari)
21.
Documento annuale di programmazione economica e finanziaria.
Approvato dell’Assemblea, con risoluzione n. 8, il 29 gennaio 2008
B.U.R.A.S. n. 7 - Suppl. straord. n. 3 - del 23 dicembre 2008
22.
Adozione definitiva del Piano forestale regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 4,
della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19.
Decaduto per fine legislatura
23.
Provvedimenti cautelari e d’urgenza per la salvaguardia e la tutela paesaggistica
dell’area archeologica sepolcrale di Tuvixeddu - Cagliari.
Decaduto per fine legislatura
24.
Documento annuale di programmazione economica e finanziaria.
Decaduto per fine legislatura
25.
Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, art. 14, comma 3. Adozione della proposta di
Piano regionale dei trasporti (PRT).
Decaduto per fine legislatura
461
462
PARERI
RICHIESTI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI AI SENSI
DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE CON RELATIVO ESITO
463
464
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
L.R. 8 luglio 1996, n. 26 - Approvazione della ripartizione del “Fondo globale” tra le
Università della Sardegna per l’anno 2004 - UPB S11.070.00
Espresso parere il 22 settembre 2004
L.R. 25 giugno 1984, n. 31 e L.R. 22 agosto 1990, n. 40 - Orientamento scolastico. Programma stralcio 2004 - L.R. 11 maggio 2004, n. 7 - Bilancio di previsione anno 2004
- UPB S11.075
Espresso parere il 22 settembre 2004
L.R. 31 marzo 1992, n. 5 - Cap. 12138-00 UPB S12.031 - Contributo alle Università
della Sardegna per la istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia
Espresso parere il 14 settembre 2004
L.R. 1º luglio 2002, n. 10. Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province,
norme sugli amministratori locali e modifiche alla L.R. 2 gennaio 1997, n. 4, art. 6 Collegi elettorali. Definizione delle circoscrizioni dei collegi elettorali relativi alle otto nuove
province della Sardegna
Espresso parere il 3 novembre 2004
L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 23. Aiuti per i danni alla produzione di ciliege causati dalle
piogge intense e persistenti dei mesi di aprile e maggio 2004 in agro di Villacidro
Espresso parere il 29 settembre 2004
L.R. 25 agosto 1972, n. 28 e successive modificazioni. Contributo alle Associazioni fra
enti locali per l’anno 2004 - Approvazione tabella di riparto
Espresso parere il 10 dicembre 2004
L.R. 5 dicembre 1995, n. 35 - Sesto programma di dismissione quinquennale - Settimo
elenco dei beni immobili regionali alienabili
Espresso parere il 23 dicembre 2004
Finanziamento dei servizi socio-assistenziali per l’anno 2004 - Trasferimento di risorse
ai comuni per il parziale riequilibrio delle assegnazioni disposte ai sensi della L.R. n. 1
giugno 1993, n. 25
Espresso parere il 23 novembre 2004
L.R. 25 giugno 1984, n. 31 e L.R. 22 agosto 1990, n. 40. Orientamento scolastico. L.R.
22.12.2003 n. 13. Delibera della Giunta regionale n. 15/16 del 30.03.2004. UPB S11.075
cap. 11175 - € 145.000,00
Espresso parere il 20 dicembre 2004
465
10 - L.R. 18 dicembre 1987, n. 57 - Contributo di € 150.000,00 da suddividere tra l’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani (ANPPIA) e l’Unione Partigiani Sardi
(UAPS) - UPB S11.041 - cap. 11331 del bilancio regionale
Espresso parere il 20 dicembre 2004
11 - Relazione annuale del CO.RE.RAT.
Espresso parere il 1º febbraio 2005
12 - Programma regionale degli interventi per il diritto allo studio ai sensi dell’art. 13, lett.
g) della L.R. 25 giugno 1985, n. 31, in favore degli Istituti Professionali di Stato per
l’assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti nei convitti annessi agli Istituti Professionali di Stato, per l’effettuazione di sopralluoghi didattici e aziendali e per l’acquisto di
attrezzature didattiche e scientifiche. Anno scolastico 2004-2005
Espresso parere il 20 dicembre 2004
13 - L.R. 15 ottobre 1997, n. 26. Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna. Piano triennale 2002-2004: rimodulazione piano di riparto finanziamenti
esercizio 2004
Espresso parere il 20 dicembre 2004
14 - Interventi straordinari in favore delle scuole materne non statali per l’anno scolastico
2004-2005, finalizzati alla manutenzione dei locali, ai sensi dell’art. 3, lett. A), della
L.R. 25 giugno 1984, n, 31 e art. 111 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11. UPB S11.058 - cap.
11069.00 es. fin. 2004. € 1.000.000,00
Espresso parere il 20 dicembre 2004
15 - Ripartizione ai comuni dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti obiettivo relativi all’anno 2004. Fondo per i servizi socio assistenziali di cui alle ll.rr. 25 gennaio 1988,
n. 4 e 26 febbraio 1999, n. 8
Espresso parere il 20 gennaio 2005
16 - L.R. 17 maggio 1999, n. 17. Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Programma annuale 2004
Espresso parere il 4 gennaio 2005
17 - L.R. 25 giugno 1984, n. 31. Norme sul diritto allo studio. Programma degli interventi
per la sperimentazione didattica nella scuola dell’obbligo e superiore e per favorire il
turismo scolastico. Anno scolastico 2004/2005. Deliberazione della Giunta regionale n.
52/22 del 15.1.2004
Espresso parere il 4 gennaio 2005
466
18 - L.R. 18 novembre 1986, n. 64, art. 2. Interventi regionali per lo sviluppo delle attività
musicali popolari a favore delle Associazioni e dei complessi musicali bandistici, dei
gruppi strumentali di musica sarda, dei gruppi corali polifonici e dei gruppi folkloristici
isolani. Programma di interventi 2004
Espresso parere il 4 gennaio 2005
19 - L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 1 lett. b), art. 6 lett. a), b), h), art 7 lett. e), f), g), art. 13
lett. g) - Piano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studio. Anno scolastico 2004/2005. Esercizio finanziario 2004. L.R. 3.12.2004, n. 9 - UPB S11.057 - cap.
11061.00. € 1.450.000
Espresso parere il 19 gennaio 2005
20 - L.R. 3 luglio 1998, n. 22. Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale. Capo I “Interventi a sostegno
dell’editoria libraria”, art. 8 “Interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna”. Disposizioni d’indirizzo politico-amministrativo per l’anno 2004 - UPB S11.014
Cap. 11027-00. Bilancio regionale 2004
Espresso parere il 1º febbraio 2005
21 - Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale 42/4 del 12.10.04 approvata
definitivamente con deliberazione n. 50/7 del 30.11.04, relativa a “Finanziamento dei
servizi socio-assistenziali per l’anno 2004. Trasferimento di risorse ai comuni per il
parziale equilibrio delle assegnazioni disposte ai sensi della L.R. 1 giugno 1993, n. 25”
Espresso parere il 20 gennaio 2005
22 - Ulteriore ripartizione ai comuni dei finanziamenti per i Progetti Obiettivo relativi all’anno
2004 - fondo per i servizi socio-assistenziali di cui alle ll.rr. 25 gennaio 1988, n. 4 e 26
febbraio 1999, n. 8 UPB S12.066 cap. 12256 del bilancio regionale 2004
Espresso parere il 20 gennaio 2005
23 - L.R. 1 agosto 1996, n. 33. Interventi regionali in materia di istruzione ed inserimento
sociale in favore dei cittadini non udenti. Anno scolastico 2004-2005. Esercizio finanziario 2004 - L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 - UPB S11.064 cap. 11105-00 € 50.000,00 - cap.
11106-00 € 90.000,00
Espresso parere il 19 gennaio 2005
24 - Contributi per le spese di gestione e oneri per il personale, e per l’acquisto di arredi ed
attrezzature d’uso a favore delle scuole materne non statali per l’anno scolastico 20042005 - Esercizio finanziario 2004
Espresso parere il 19 gennaio 2005
467
25 - L.R. 25 giugno 1984, n. 31 - Interventi per l’orientamento scolastico - Programma sul
bilancio regionale 2004
Espresso parere il 19 gennaio 2005
26 - L.R. 29 novembre 2002, n. 22. Legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Sabatini” - Approvazione direttive di attuazione
Espresso parere il 17 febbraio 2005
27 - L.R. 3 luglio 1998, n. 22. Interventi della Regione a sostegno della editoria locale,
dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale
Espresso parere il 9 febbraio 2005
28 - L.R. 14 settembre 1993, n. 44 - Programma “Sa Die de sa Sardigna” - Anno 2005
Espresso parere il 14 aprile 2005
29 - Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11, lett. b) 2a parte - Interventi per innovazione
tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e
sicurezza sui luoghi di lavoro - Direttive di attuazione
Decaduto per fine legislatura
30 - L.R. 31 marzo 1992, n. 5, L.R. 8 marzo 1997 n. 8, art. 32, commi 9, 10 e 11, L.R. 15 aprile
1998, n. 11, art. 52 e art. 1, comma 9, della legge finanziaria. Contributo all’Università
degli Studi di Sassari per l’istituzione di borse di studio per la frequenza delle Scuole di
Specializzazione della facoltà di Medicina Veterinaria, a valere sulle disponibilità della
UPB S12.031 cap. 12138-00 del bilancio regionale
Espresso parere il 2 agosto 2005
31 - L.R. 31 marzo 1992, n. 5. Cap. 12138-00 UPB S12.031 - Contributo alle Università della
Sardegna per l’istituzione di borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia
Espresso parere il 2 agosto 2005
32 - L.R. 21 maggio 2002, n. 9 - Incentivazioni per le attività commerciali. Deliberazione
della Giunta n. 37/69 del 9/11/02 (Direttive e criteri di attuazione). Disposizioni per la
conclusione della fase transitoria di prima attivazione
Espresso parere il 30 giugno 2005
33 - Criteri e modalità di concessione dei contributi per gli interventi a sostegno dell’editoria
libraria (L.R. 3 luglio 1998, n. 22, Capo I)
Espresso parere il 2 agosto 2005
468
34 - L.R. 15 ottobre 1997, n. 26. “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua
della Sardegna”. Piano triennale degli interventi ai sensi dell’art. 12. Annualità 20052007
Espresso parere il 2 agosto 2005
35 - Interventi della Regione a sostegno dell’editoria libraria. Annualità 2005. Programma
stralcio 2004 (L.R. 3 luglio 1998, n. 22, Capo I)
Espresso parere il 2 agosto 2005
36 - L.R. 29 dicembre 2003, n. 15, art. 2, comma 2 - Interventi a favore degli allevatori che
partecipano al piano vaccinale obbligatorio per la lotta alla lingua blu - Trattamento
vaccinale 2003 - Indennizzi conseguiti alla vaccinazione. Spesa autorizzata € 3.000.000
- UPB S06.030 - cap. 06094 - Direttive di attuazione
Decaduto per fine legislatura
37 - Concessione contributo annuo a sostegno delle attività dell’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani (ANPPIA) e Unione Autonoma Partigiani Sardi (UAPS) - L.R.
12 dicembre 1987, n. 57
Espresso parere il 13 settembre 2005
38 - Direttive per la concessione di contributi relativi alle operazioni di credito agevolato e alle
operazioni di locazione finanziaria di cui all’art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Decaduto per fine legislatura
39 - Programma dei provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna, previsti dalla L.R.
17 maggio 1999, n. 17 (UPB S11.048, S11.050 - € 6.867. 190,00)
Espresso parere il 30 settembre 2005
40 - Trasferimento ai comuni delle risorse da destinare ai servizi socio-assistenziali quale
parziale riequilibrio delle assegnazioni disposte per il 2005 ai sensi della L.R. 1 giugno
1993, n. 25 - UPB S12.255. Esercizio finanziario 2005 - € 24.095.290
Espresso parere il 28 settembre 2005
41 - L.R. 21 aprile 2005, n. 7 - art. 26. Programma di liquidazione dell’Ente Sardo Industrie
Turistiche
Decaduto per fine legislatura
42 - L.R. 25 agosto 1972, n. 28 e successive modificazioni - cap. 04058 - UPB S04.022 Contributo alle Associazioni fra Enti Locali per l’anno 2005 - Modifica deliberazione n.
34/21 del 15.11. 1994. Approvazione tabella di riparto 2005
Espresso parere il 2 dicembre 2005
469
43 - Contributi agli Istituti professionali di Stato per l’assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti nei convitti annessi, per l’effettuazione di sopralluoghi didattici e aziendali e per
l’acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche. Anno scolastico 2005-2006, art. 13
lett. g) ed h) L.R. 25 giugno 1984, n. 31 - UPB S11.062 - cap. 11079.00 € 260.000 UPB
S11.063 - cap. 11087.00 € 100.000
Espresso parere il 9 novembre 2005
44 - Finanziamenti ai comuni per la realizzazione dei progetti obiettivo relativi all’anno 2005
(art. 21 della L.R. n. 25 gennaio 1988, n. 4) € 11.890.118
Espresso parere il 28 dicembre 2005
45 - L. 25 febbraio 1992, n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”. L.R. 28
dicembre 2000, n. 26 “Norme a sostegno all’imprenditoria femminile in attuazione della
L. 25 febbraio 1992, n. 215”. Criteri di priorità regionali per il VI bando. UPB 10.025
cap. 10077-00 e 10078-00
Decaduto per fine legislatura
46 - L.R. n. 15 gennaio 1991, n. 7, art. 4. Interventi in favore delle Organizzazioni dei Sardi
nel Mondo. Piano triennale 2005-2007
Espresso parere il 12 gennaio 2006
47 - Contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari ai sensi dell’art. 2 della L.R.
18 novembre 1986, n. 64 - UPB S11.052 - cap. 11316-00. Bilancio regionale 2005. €
730.000
Espresso parere il 10 gennaio 2006
48 - Interventi per l’orientamento scolastico. L.R. 25 giugno 1984, n. 31. Programma bilancio 2005. UPB S11072 - cap. 11175. € 195.104
Espresso parere il 10 gennaio 2006
49 - Interventi regionali in materia di istruzione ed inserimento sociale in favore dei cittadini
non udenti. L.R. 1 agosto 1996, n. 33. Anno scolastico 2005-2006. Esercizio finanziario
2005. UPB S11.066 - cap. 11105-00 - € 40.000 - cap. 11106-00 - € 80.000
Espresso parere il 10 gennaio 2006
50 - Ripartizione “Fondo globale” denominato Interventi regionali per l’Università. L.R.
8 luglio 1996, n. 26. Cap. 11120-00 (UPB S11.067) del bilancio regionale 2005. €
12.500.000
Espresso parere il 10 gennaio 2006
470
51 - Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, dell’informazione e disciplina
della pubblicità istituzionale, L.R. 3 luglio 1998, n. 22 - Capo I, artt. 4, 5 e 10 UPB
S11.017, capp. 11234-35-36. Annualità 2005
Espresso parere il 24 gennaio 2006
52 - Programma degli interventi, per l’anno scolastico 2005-2006, in favore delle scuole
dell’infanzia non statali. L.R. 25 giugno 1984, n. 31. Esercizio finanziario 2005. UPB
S11.060 cap. 11070, 11069, UPB S11.059 cap. 11059 € 5.101.475
Espresso parere il 19 gennaio 2006
53 - Interventi per attività didattiche integrative, di sostegno e di sperimentazione nella scuola dell’obbligo e nella scuola superiore e per favorire il turismo scolastico. Programma
degli interventi per l’anno scolastico 2005-2006. L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 6, lett.
h e successive modificazioni, art. 7, lett. e, f, g, artt. 1 e 13 e L.R. 15 febbraio 1996 n.
9, art. 82. Bilancio della Regione 2005 UPB S11.059 - cap. 11055-00 € 450.000 - cap.
11056-00 € 260.000 - cap. 11062-00 € 80.000
Espresso parere il 19 gennaio 2006
54 - Piano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studio. Anno scolastico
2005-2006. Esercizio finanziario 2005. UPB S11.059 - cap. 11061-00 € 1.350.000
Espresso parere il 19 gennaio 2006
55 - L.R. 14 settembre 1993 n. 44 e successive modifiche e integrazioni. Istituzione della giornata del popolo sardo “Sa die de sa Sardinia”. UPB S11.016 - Esercizio finanziario 2005
- (Programma attività anno 2006). € 40.000
Espresso parere il 19 gennaio 2006
56 - Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Aiuti ai sensi del Regolamento
(CE) n. 69/2001. Direttive di attuazione della Misura 4.2 Azione del Complemento di
Programmazione del POR Sardegna 2000-2006
Espresso parere il 26 gennaio 2006
57 - L.R. 2 agosto 2005, n. 12, art. 10. Ripartizione fondi in favore delle Comunità montane.
Programma stralcio della spesa per l’esercizio 2005
Espresso parere il 21 febbraio 2006
58 - Aiuto per la ripresa delle attività produttive delle aziende agricole danneggiate dalla
eccezionale grandinata del 6 settembre 2005 in territorio di Castiadas - L.R. 11 marzo
1998, n. 8 - art. 23 (Aiuti per i danni alla produzione agricola) - P.O.R. 2000-2006 - misura 4.17 - UPB S06.042 - cap. 06301-00
Espresso parere il 22 febbraio 2006
471
59 - Legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Legge Sabatini) - Agevolazioni per l’acquisto o il
leasing di nuove macchine utensili o di produzione - Nuove direttive di attuazione
Espresso parere il 21 marzo 2006
60 - Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11 lett. b) 2^ parte - Interventi per innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Nuove direttive di attuazione
Decaduto per fine legislatura
61 - L.R. 5 dicembre 1995, n. 35. Settimo programma di dismissione quinquennale. Ottavo
elenco dei beni immobili alienabili
Espresso parere il 27 dicembre 2006
62 - Piano per le grandi strutture di vendita. L.R. 25 febbraio 2005, n. 5 - Disposizioni urgenti
in materia di commercio
Decaduto per fine legislatura
63 - L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, art. 6, comma 4 - lett. a). Interventi per promuovere il riutilizzo degli immobili industriali in disuso. Direttive di attuazione
Decaduto per fine legislatura
64 - L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, art. 6, comma 4 - lett. c). Interventi per la fusione e/o aggregazione e sviluppo dei Consorzi Fidi. Direttive di attuazione
Decaduto per fine legislatura
65 - L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, art. 6, comma 4 - lett. b). Interventi per il consolidamento
delle passività a breve termine. Direttive di attuazione
Decaduto per fine legislatura
66 - Direttive di attuazione della Misura 3.13 del POR Sardegna 2000-2006. Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio. Aiuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001,
così come integrato dal regolamento (CE) n. 364/2004
Decaduto per fine legislatura
67 - Interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna. Art. 8 L.R. 3 luglio 1998, n.
22 - UPB S11.017 cap. 11027-00. Programma 2006, € 350.000
Espresso parere il 18 aprile 2006
68 - Ripartizione del fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona. Anno
2006. € 111.000.000
Espresso parere il 9 maggio 2006
472
69 - CORERAT - Trasmissione Programma-quadro e consultivo delle attività. Dicembre 2004
- Marzo 2006
Espresso parere l’8 giugno 2006
70 - Interventi finalizzati a favorire l’accesso ai finanziamenti nazionali per le piccole e medie
imprese e le imprese artigiane per percorsi di internazionalizzazione - Direttive di attuazione - L. r. 24 febbraio 2006, n. 1 art. 6, comma 4, lett. d)
Espresso parere il 13 giugno 2006
71 - L.R. 31 marzo 1992, n. 5, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 art. 32, commi 9, 10 e 11, L.R. 15
aprile 1998, n. 11, art. 52. Contributo all’Università degli studi di Sassari per l’istituzione di borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di
Medicina Veterinaria, a valere sulle disponibilità della UPB S12.032 cap. 12138-00 del
bilancio regionale
Espresso parere il 21 giugno 2006
72 - L.R. 31 marzo 1992, n. 5. Cap. 12138-00 UPB S12.032 - Contributo alle Università della
Sardegna per l’istituzione di borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia
Espresso parere il 21 giugno 2006
73 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna. Piano triennale
2005-2007, rimodulazione piano di riparto stanziamenti Esercizio 2006. L.R. 15 ottobre
1977, n. 26, art. 12
Espresso parere il 14 giugno 2006
74 - L.R. n. 8 del 25 novembre 2004, n. 8, art. 2, comma 1. Adozione del Piano Paesaggistico
Regionale. Primo ambito omogeneo - Area costiera
Espresso parere il 5 settembre 2006
75 - Misure per il risparmio energetico delle imprese. L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, art. 6,
comma 4, lett. e) - Direttive di attuazione
Espresso parere il 21 giugno 2006
76 - Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004, art. 4 - L. 11novembre 2005, n. 231 art. 1
sexies, L.R. 29 dicembre 2003, n. 15, art. 3, comma 2, lett. b-bis). Criteri e modalità di
calcolo e di erogazione degli indennizzi agli allevatori per i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (lingua
blu) nell’anno 2004. Spesa autorizzata € 6.068.397,31 (AS) - € 4.000.000 (FR) - UPB
S06.030
Espresso parere il 28 giugno 2006
473
77 - L.R. 11 marzo 1998, n. 8 - Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre
catarrale ovina UPB S06.030. (FR) € 300.000. Direttive di attuazione
Espresso parere il 28 giugno 2006
78 - Modifiche e integrazioni ai criteri e modalità di concessione dei contributi per gli interventi a sostegno dell’editoria libraria (L.R. 3 luglio 1998 n. 22, Capo I)
Espresso parere il 1º agosto 2006
79 - Ripartizione “Fondo globale” di cui alla L.R. 8 luglio 1996, n. 26. Cap. 11120.00 (UPB
S11.067) del bilancio regionale 2006. € 13.500.000
Espresso parere il 20 settembre 2006
80 - Contributi agli Istituti professionali di Stato per l’assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti nei convitti annessi, per l’effettuazione di sopralluoghi didattici e aziendali e per
l’acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche. Anno scolastico 2006/2007. Art. 13,
lett. g) ed h) della L.R. 25 giugno 1984, n. 31. UPB S11.062 - cap. 11079-00 € 260.000
- UPB S11.063 - cap. 11087-00 € 100.000
Espresso parere il 20 settembre 2006
81 - L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 7 - Agenzia governativa regionale di promozione economica “Sardegna Promozione”. Approvazione dello schema di Statuto
Espresso parere il 22 novembre 2006
82 - P.O.R. Sardegna 2000-2006 - Misure 1.6.b Contributi alle PMI per la realizzazione di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Direttive di attuazione
Decaduto per fine legislatura
83 - Piano Energetico Ambientale Regionale
Espresso parere il 15 novembre 2006
84 - Modifiche al piano triennale 2004/2006; Programma annuale per lo sviluppo dello sport
e manifestazioni sportive anno 2006 - L.R. 17 maggio 1999, n. 17. Bilancio regionale
2006. UPB S11.048, S11.049 e S11.050
Espresso parere il 20 settembre 2006
85 - Definizione strumenti di incentivazione ai sensi della L.R. n. 21 aprile 2005, n. 7, art. 11
Espresso parere il 4 ottobre 2006
86 - L.R. 18 dicembre 1987, n. 57, art. 3, comma 2 - Contributo annuale all’ANPPIA e
all’UAPS - Invio Determinazione n. 1969 del 24.07.2006
Espresso parere il 12 ottobre 2006
474
87 - Realizzazione del programma “Sardegna Speaks English”, relativo alla diffusione della
conoscenza della lingua inglese. Approvazione delle direttive per l’anno 2006. L.R. 11
maggio 2006, n. 4, art. 16, comma 1. UPB S11.037-00. € 20.000.000
Espresso parere il 25 ottobre 2006
88 - L.R. 2 agosto 2005, n. 12, art. 2 “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane.
Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli
comuni.” Schema di Piano
Espresso parere il 12 dicembre 2006
89 - Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le entrate. L.R. 11 maggio 2006, n.
4, art. 1. Approvazione dello Statuto
Decaduto per fine legislatura
90 - Interventi per attività didattiche integrative, di sostegno e di sperimentazione nella scuola dell’obbligo e nella scuola superiore e per favorire il turismo scolastico. Anno scolastico 2006/2007. L.R. 25 giugno 1984, n. 31 - UPB S11.059 - cap. 11055-00 € 900.000
- cap. 11056-00 € 900.000 - cap. 11062-00 € 80.000
Espresso parere il 22 novembre 2006
91 - Attuazione dell’art. 36 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, e art. 8 bis della L.R. 21 maggio
2002, n. 9: Programmi annuali di promozione e incentivi a favore dei centri commerciali
naturali
Espresso parere il 22 novembre 2006
92 - Interventi regionali in materia di istruzione ed inserimento sociale in favore dei cittadini
non udenti (L.R. 1 agosto 1996, n. 33). Anno scolastico 2006/2007. Esercizio finanziario
2006, UPB S11.066 cap. 11105-00 € 40.000 e cap. 11106-00 € 80.000
Espresso parere il 28 novembre 2006
93 - Contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari ai sensi dell’art. 2 e art. 8 della
L.R. 18 novembre 1986, n. 64. Bilancio regionale 2006. UPB S11.052 - cap. 11316 - €
1.400.000
Espresso parere non favorevole il 28 novembre 2006
94 - Interventi regionali in favore delle scuole dell’infanzia non statali. L.R. 25 giugno 1984
n. 31 art. 3 lett. a), b), c). Esercizio finanziario 2006. UPB S11.060 cap. 11069 € 980.000,
cap. 11073-00 € 20.000, cap. 11070-00 € 20.000.000, UPB S11.061 cap. 11059-00 €
190.000, cap. 11076-00 € 10.000
Espresso parere il 13 dicembre 2006
475
9595-- Piano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studio. Anno scolastico
2006/2007 - Esercizio finanziario 2006 - UPB S11.059 - cap. 11061-00 - € 1.350.000
Espresso parere il 13 dicembre 2006
9696-- L.R. 7 dicembre 2005, n. 21 - Direttive di applicazione e atto preliminare alla definizione
e alla progettazione dei servizi minimi
Espresso parere il 20 febbraio 2007
9797-- Interventi per l’orientamento scolastico. L.R. 25 giugno 1984, n. 31. Cap. 11175-00
(UPB S11.072) del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2006. € 300.000
Espresso parere il 13 dicembre 2006
9898-- L.R. 5 dicembre 1995, n. 35. Ottavo programma di dismissione quinquennale. Nono elenco dei beni immobili regionali alienabili
Espresso parere il 27 dicembre 2006
9999-- L.R. 25 agosto 1972, n. 28 e successive modificazioni. Contributo alle Associazioni fra
Enti Locali per l’anno 2006. Approvazione tabella di riparto - Cap. 04058 UPB S04.022
Espresso parere il 22 dicembre 2006
100 -L.R. 2 agosto 2005, n. 12, art. 10. ���������������������������������������������������
Ripartizione fondo regionale per la montagna in favore delle Comunità montane. Programma di spesa stralcio per l’esercizio 2006 - UPB
S04.020 - € 2.700.000
Espresso parere il 22 dicembre 2006
101 -L.R. 14 settembre 1993, n. 44 e successive modifiche e integrazioni. Istituzione della
giornata del popolo sardo “Sa Die de sa Sardinia”. UPB S11.016 cap. 11030 - Esercizio
finanziario 2006 - Programmazione attività anno 2007 - spesa € 60.000
Espresso parere il 16 gennaio 2007
102 -L.R. 18 maggio 2006, n. 5, Capo II, artt. 14 e 18. Direttive e criteri di attuazione commercio su aree pubbliche
Decaduto per fine legislatura
103 -L.R. 3 luglio 1998, n. 22 - Capo I, artt. 4, 5 e 10 UPB S11.017, capp. 11234 - 11136. Interventi della Regione a sostegno dell’editoria libraria. Annualità 2006. Spesa complessiva
€ 367.815,09
Espresso parere il 13 febbraio 2007
104 -Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate. Modifica dello statuto
Espresso parere il 19 luglio 2007
476
105 -Trasferimento ai comuni delle risorse finanziarie destinate alla gestione associata dei
Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS) anno 2007
Espresso parere il 28 marzo 2007
106 -L.R. 3 luglio 1998, n. 22 - Capo I, art. 8, UPB S11.017, capp. 11027-00, 11134-00, 1113500. Interventi della Regione per la promozione delle opere edite in Sardegna. Programma 2007, Esercizio provvisorio, € 116.660
Espresso parere il 3 aprile 2007
107 -Approvazione degli statuti delle Agenzie istituite dalla L.R. 8 agosto 2006, n. 13
Espresso parere il 14 giugno 2007
108 -Principi e criteri direttivi per l’atto aziendale delle Aziende sanitarie locali. Approvazione preliminare
Espresso parere il 10 luglio 2007
109 -Contributo di € 116.035 all’Università degli Studi di Sassari per l’istituzione di borse di
studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina Veterinaria, a valere sulle disponibilità della UPB S02.04.010 cap. SC 02.1118 del bilancio
regionale
Espresso parere il 5 luglio 2007
110 - Contributo di € 1.575.000 alle Università della Sardegna per l’istituzione di “Contratti
di formazione specialistica” per la frequenza delle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia. Cap. SC 02.1118 della UPB S02.040.010
Espresso parere il 5 luglio 2007
111 - Direttive di attuazione della Misura 3.13 del POR Sardegna 2000/2006. Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e nel territorio
Espresso parere il 10 luglio 2007
112 - Direttive e linee guida per l’esercizio della professione di guida ambientale escursionistica e di guida turistica sportiva ai sensi della L.R. n. 18 dicembre 2006, n. 20
Espresso parere il 18 luglio 2007
113 - L.R. 12 giugno 2006, n. 9, art. 79, comma 1, lett. e) - “Spettacolo e attività culturali.
Conferimento agli enti locali”. Programma regionale scuole civiche di musica 2007.
Indirizzi alle Province
Espresso parere il 18 luglio 2007
114 - L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 23 (Aiuti per danni alla produzione agricola). Contributo
477
regionale a favore dei Consorzi di Difesa delle Produzioni Intensive per la stipula delle
assicurazioni contro i danni derivanti da epizoozie e fitopatie
Decaduto per fine legislatura
115 - L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 23 (Aiuti per danni alla produzione agricola). Sostegno a
favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (lingua blu) del
2006. Direttive di attuazione ed integrazione e completamento delle deliberazioni della
Giunta regionale n. 49/30 del 28/11/2006 e n. 54/4 del 28/12/2006 (Indennità per la
perdita di reddito)
Decaduto per fine legislatura
116 - L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 23 (Aiuti per danni alla produzione agricola) Sostegno
a favore degli allevatori per fronteggiare le scrapie degli ovicaprini. Indennizzi per la
perdita di reddito. Anno 2004-2007. Direttive di attuazione
Decaduto per fine legislatura
117 - L.R. 6 dicembre 2006, n. 18. Istituzione del Comitato regionale per le attività di spettacolo
Espresso parere il 12 settembre 2007
118 - Contributi per impianti fotovoltaici. Art. 24, comma 1, L.R. 29 maggio 2007, n. 2. Direttive di attuazione
Espresso parere il 12 settembre 2007
119 - Criteri per il riparto del fondo sanitario regionale 2007 tra le Aziende Sanitarie. Approvazione preliminare
Espresso parere il 3 ottobre 2007
120 -L.R. 15 ottobre 1997, n. 26, art. 12. Promozione e valorizzazione della cultura e della
lingua della Sardegna. Piano triennale 2005-2007 - Aggiornamento piano di riparto
finanziamenti 2007. € 1.550.000
Espresso parere il 12 settembre 2007
121 -L.R. 3 luglio 1998, n. 22 - Capo I, Interventi a sostegno dell’editoria libraria, art. 8,
Interventi per la promozione di opere edite in Sardegna. UPB S03.02.003 del bilancio
regionale 2007, pos. fin. SC 03.0270, SC 03.0277, SC 03.0278, € 400.000. Programma
2007
Espresso parere il 19 settembre 2007
122 -L.R. 3 luglio 1998, n. 22 - Capo III, Interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche
e televisive locali, art. 22, comma 1, lett. b). Interventi di sostegno alla concessionaria
pubblica del servizio radiotelevisivo, pos. fin. SC 03.0275, € 155.000; art. 24, lett. g),
478
contributi per la produzione di notiziari regionali e/o locali con sistemi di linguaggio
mimico gestuale dei sordi, pos. fin. SC 03.0280, € 100.000. Programma 2007
Espresso parere il 20 settembre 2007
123 -Trasformazione dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti - ARST - in società per azioni
Espresso parere il 6 settembre 2007
124 -Programma di ricerca sanitaria finalizzata - anno 2007. Individuazione delle finalità e
delle aree tematiche di intervento. Approvazione preliminare
Espresso parere il 3 ottobre 2007
125 -L.R. 20 settembre 2006, n. 15, art. 22 - Costituzione Consulta regionale per il cinema
Espresso parere il 20 settembre 2007
126 -L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 24, comma 4; L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 30, lett. c).
Contributi in conto capitale per investimenti fissi. Direttive di attuazione
Espresso parere il 7 novembre 2007
127 -Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna - Programma triennale 2007 2009, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17
Espresso parere il 3 ottobre 2007
128 -Fondazione Cineteca Regionale Sarda. Legge regionale 20 settembre 2006, n. 15, art.
14. Approvazione Schema di statuto
Espresso parere il 22 novembre 2007
129 -Interventi regionali in materia di istruzione ed inserimento sociale in favore dei cittadini
non udenti. L.R. 1 agosto 1996, n. 33. Anno scolastico 2007/2008. Esercizio finanziario
2007. UPB S02.01.008 cap. 020146 € 40.000 e cap. SC 020147 € 80.000
Espresso parere il 7 novembre 2007
130 -L.R. 20 settembre 2006, n. 15, art. 11 - Nomina Commissione tecnico-artistica
Decaduto per fine legislatura
131 -L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 10 “Piano per le grandi strutture di vendita”
Decaduto per fine legislatura
132 -L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 24, comma 13 - Programma di promozione per la diffusione e valorizzazione del prodotto Sardegna nei mercati esteri pari a € 3.000.000
Decaduto per fine legislatura
479
133 -Manifatture. Fabbrica delle creatività - Cagliari (L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 16, comma 2; APQ Beni Culturali; APQ Sensi Contemporanei). Criteri e modalità di attuazione
Espresso parere il 29 novembre 2007
134 -L.R. n. 15 gennaio 1991, n. 7. Interventi in favore dei sardi emigrati e delle loro Organizzazioni. Piano triennale 2007-2009. UPB S 05.05.002 - P.F. SC 05.1068 c.d.r. 10.01.04
Espresso parere il 7 novembre 2007
135 -L.R. 25.6. 1984 n. 31, artt. 6, 7 e 13. Interventi per attività didattiche integrative, di sostegno e di sperimentazione nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado
e per favorire il turismo scolastico. Anno scolastico 2007/2008. € 2.080.000
Espresso parere il 28 novembre 2007
136 -L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 16. Agenzia “Conservatoria delle Coste della Sardegna”.
Approvazione dello schema di Statuto
Espresso parere il 20 novembre 2007
137 -L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 26. Agenzia governativa regionale “Osservatorio economico”. Approvazione statuto.
Decaduto per fine legislatura
138 -Ripartizione fondo globale “Interventi regionali per l’Università” cap. SC 02.0171 (UPB
S02.01.009) - € 13.500.000 e approvazione programma di spesa “Visiting professors” €
2.000.000 - Cap. SC 02.0179 (UPB S02.01.009) bilancio regionale 2007
Espresso parere il 5 dicembre 2007
139 -Piano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studio. Anno scolastico 2007-2008 - Esercizio finanziario 2007 - UPB S02.01.001 - cap. SC 02.0008 - €
1.350.000
Espresso parere il 22 novembre 2007
140 -Programma annuale 2007 dei provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna.
L.R. 17 maggio 1999, n. 17 - € 11.263.379,20
Espresso parere il 22 novembre 2007
141 -Prima indicazione dell’area su cui costruire il nuovo ospedale di Cagliari. Revoca deliberazione n. 46/8 del 13 novembre 2007 e nuova approvazione
Decaduto per fine legislatura
142 -Interventi per l’orientamento scolastico. L.R. 25 giugno 1984 n. 31. Cap. SC 02.0336
UPB S02.01.013 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2007. € 70.530,57
480
Espresso parere il 5 dicembre 2007
143 -Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna. Direttive di attuazione. Art. 23 L.R. n. 20
settembre 2006, n. 15
Espresso parere il 5 dicembre 2007
144 -Adeguamento al Regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo
all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore “de
minimis” pubblicato nella GUCE serie L del 28/12/2006 - Comparti dell’artigianato,
commercio e turismo - Verifica e misure conseguenti
Espresso parere il 9 gennaio 2008
145 -L.R. 3 luglio 1998, n. 22 - Capo III, Interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche e
televisive locali, art. 24, lett. g). Contributi per la produzione di notiziari regionali e/o
locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi, UPB S03.02.003 - pos. fin. SC
03.0280. Programma 2007. € 100.000
Espresso parere il 9 gennaio 2008
146 -L.R. 25 agosto 1972, n. 28 e successive modificazioni. Contributo alle Associazioni fra
enti Locali per l’anno 2007. Approvazione tabella di riparto - Cap. SC 01.1077 UPB
S01.06.001
Espresso parere il 16 gennaio 2008
147 -L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 36. Incentivi ai Centri commerciali naturali. Programmi
annuali di promozione. Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 50/36 del 5.12.2007
Decaduto per fine legislatura
148 -Interventi a sostegno dell’Autonomia organizzativa e didattica ed interventi contro la
dispersione scolastica a favore di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna.
Programmazione anno scolastico 2007-2008. L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 27, comma
2, lett. b) e c) - € 29.000.000
Annullato
149 -Orientamento scolastico. L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 13. Cap. SC 02.0336 UPB
S02.01.013. Esercizio finanziario 2007. € 229.469
Espresso parere il 19 dicembre 2007
150 -Agenzia governativa regionale di promozione economica “Sardegna Promozione” - Modifica Statuto
Espresso parere il 15 gennaio 2008
481
151 -L.R. 5 dicembre 1995, n. 35. Nono programma di dismissione quinquennale. Decimo
elenco dei beni immobili regionali alienabili
Espresso parere il 23 aprile 2008
152 -Attuazione in forma sperimentale della “Rete regionale per le emergenze cardiologiche”. Adozione di linee guida e protocolli per la gestione e il trattamento delle patologie
coronariche acute (L.R. n. 29 maggio 2007, n. 2, art. 32, comma 4) UPB S05.01.005 cap. SC 05.0117. € 1.200.000)
Espresso parere l’11 marzo 2008
153 -Borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari. € 116.035
Espresso parere il 6 marzo 2008
154 -Contratti di formazione specialistica per la frequenza delle Scuole di Specializzazione
delle Facoltà di Medicina e Chirurgia. € 1.575.000
Espresso parere il 6 marzo 2008
155 -Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne vittime di violenza. Prima attuazione
della L.R. 7 agosto 2007, n. 8. Approvazione preliminare
Espresso parere il 5 marzo 2008
156 -Agenzia regionale “Osservatorio economico”. Modifica statuto
Decaduto per fine legislatura
157 -Strumenti di incentivazione alle imprese ai sensi dell’art. 11 della L.R. 21 aprile 2005, n.
7. Modifica direttive del Contratto di investimento
Espresso parere il 12 marzo 2008
158 -Strumenti di incentivazione alle imprese ai sensi dell’art. 11 della L.R. 21 aprile 2005,
n. 7. Modifica direttive dei Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, Artigianato e
Servizi
Espresso parere il 12 marzo 2008
159 -Agenzia “Conservatoria delle Coste della Sardegna”. Modifica Statuto
Espresso parere il 19 marzo 2008
160 -Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie negli studi professionali medici, negli
ambulatori medici e negli studi professionali di fisioterapia. Procedure di accreditamento per gli studi professionali di fisioterapia
Espresso parere il 2 aprile 2008
482
161 -Rete ospedaliera regionale: ripartizione tendenziale dei posti letto post-acuti tra le diverse aziende sanitarie. Approvazione preliminare
Espresso parere il 29 aprile 2008
162 -Aiuti a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2007 31 dicembre 2008 (L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 23). Spesa Assessorato Igiene, Sanità
e dell’Assistenza Sociale € 300.000. Spesa Assessorato Agricoltura e Riforma AgroPastorale € 440.000
Espresso parere il 16 aprile 2008
163 -Criteri per il riparto del fondo sanitario regionale 2008 tra le Aziende Sanitarie. Approvazione preliminare
Espresso parere il 29 aprile 2008
164 -L.R. 14 settembre 1993, n. 44 e successive modifiche e integrazioni. Istituzione della
giornata del popolo sardo. Programmazione attività “Sa Die de sa Sardinia” 2008 dedicata a Sa limba sarda
Espresso parere il 23 aprile 2008
165 -Strutture rivolte ad adolescenti e giovani adulti con disturbo mentale, sottoposti a misure
giudiziarie: requisiti per l’autorizzazione all’esercizio di attività socio-sanitarie e per
l’accreditamento istituzionale. Approvazione preliminare
Espresso parere il 29 aprile 2008
166 -L.R. 3 luglio 1998, n. 22, artt. 7 e 8. Interventi a sostegno delle opere edite in Sardegna.
Bilancio regionale 2008, € 370.000. Programma 2008
Espresso parere il 23 aprile 2008
167 -Concessione di un “assegno di merito” a favore degli studenti universitari aventi i requisiti di cui alla lett. b) comma 1 dell’art. 4 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3. UPB S02.01.009
- cap. SC 02.0183. Disponibilità finanziaria € 10.000.000
Espresso parere il 4 giugno 2008
168 -L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 24 - Contributi per impianti fotovoltaici - Nuove direttive
di attuazione
Decaduto per fine legislatura
169 -Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate. Modifica Statuto
Espresso parere il 18 giugno 2008
170 -Ripartizione del Fondo Regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona - anno
483
2008. Indicazioni per l’aggiornamento dei Piani Locali Unitari dei Servizi anno 2009.
UPB S05.03.005 - cap. SC 05.0615 - € 24.068.173
Espresso parere il 12 giugno 2008
171 -Principi e criteri direttivi per l’atto aziendale della Aziende ospedaliero-universitarie di
Cagliari e Sassari e dell’Azienda ospedaliera “Brotzu”. Approvazione preliminare
Espresso parere il 25 giugno 2008
172 -L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 5, comma 2. Progetti pilota per il riuso turistico delle borgate marine
Espresso parere l’11 giugno 2008
173 -L.R. 6 dicembre 2006, n. 18, art. 6. Costituzione dell’Osservatorio regionale dello spettacolo
Espresso parere il 4 giugno 2008
174 -L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 1. Contributi per l’acquisizione, il miglioramento,
l’adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto
suinicolo. UPB S06.04099 - cap. SC 06.1025 - € 2 milioni
Espresso parere il 18 giugno 2008
175 -L.R. 15 maggio 1995, n. 14 sul controllo degli enti strumentali della Regione - Ente Acque della Sardegna (ENAS). Adozione schema di Statuto - L.R. 6 dicembre 2006, n. 19,
art. 19, comma 2
Espresso parere il 10 settembre 2008
176 -L.R. 3 luglio 1998, n. 22, art. 24, lett. g). Contributi per la produzione di notiziari regionali e/o locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi, UPB S0302.003 - pos.
fin. SC 03.0280, € 100.000. Programma 2008
Espresso parere il 19 giugno 2008
177 -Strumenti di incentivazione alle imprese ai sensi dell’art. 11 della L.R. 21 aprile 2005, n.
7 e s.m.i. Modifica direttive del PIA Turismo, Beni culturali ed ambientali
Espresso parere il 30 giugno 2008
178 -L.R. 17 maggio 1999, n. 17. Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Programma annuale 2008. € 12.000.000
Espresso parere il 6 agosto 2008
179 -Medicina veterinaria convenzionata. Accordo tra la Regione Sardegna e le organizzazioni sindacali del settore per la definizione delle prime graduatorie, delle modalità di
484
primo inserimento e delle modalità di organizzazione dell’attività. Approvazione preliminare
Espresso parere il 30 luglio 2008
180 -L.R. 20 settembre 2006, n. 15 - Trasmissione schema di decreto di nomina dei componenti della Commissione Tecnico artistica prevista dall’art. 11
Espresso parere il 21 ottobre 2008
181 -L.R. 15 gennaio 1991, n. 7. Interventi in favore dei sardi emigrati e delle loro organizzazioni. Piano Triennale 2008-2010. UPB S 05.05.002 - P.F. SC 05.1068 c.d.r. 10.01.04
Espresso parere il 30 luglio 2008
182 -L.R. 8 agosto 2006, n. 13. Art. 28, comma 1, lett. a). Modifiche allo Statuto dell’Agenzia
AGRIS Sardegna, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3
luglio 2007
Espresso parere il 14 ottobre 2008
183 -Programma degli incentivi a favore delle imprese. Direttive di attuazione
Decaduto per fine legislatura
184 -L.R. 15 ottobre 1997, n. 26, art. 12. Promozione e valorizzazione della cultura e della
lingua della Sardegna. Piano triennale degli interventi
Espresso parere il 21 ottobre 2008
185 -Direttive di attuazione per il finanziamento delle reti di servizi alle imprese nei distretti
industriali e nell’ambito dei sistemi produttivi locali - Risorse finanziarie € 3.493.600 di
cui € 1.493.600 di cofinanziamento statale
Decaduto per fine legislatura
186 -Direttiva relativa al funzionamento, all’aggiornamento e all’accesso al Catasto Speleologico Regionale in attuazione dell’art. 9 della L.R. 7 agosto 2007, n. 4 recante “norme
per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della
speleologia”
Decaduto per fine legislatura
187 -L.R. 3 luglio 1998, n. 22, Capo I, art. 5. Criteri e modalità di concessione dei contributi
per gli interventi a sostegno dell’editoria libraria
Decaduto per fine legislatura
188 -L.R. n. 3 luglio 1998, n. 22, Capo II, art. 19, lett. c) e f). Criteri e modalità di concessione
dei contributi per gli interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale
485
Decaduto per fine legislatura
189 -Concessione di un “assegno di merito” a favore degli studenti universitari immatricolati nell’anno accademico 2008/2009, aventi i requisiti di cui alla lett. b) comma 1
dell’art. 4 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3. UPB S02.01.009 pos. fin. SC 02.0183; POR FSE
2000/2006 ASSE IV I.3.1
Espresso parere il 21 ottobre 2008
190 -L.R. 7 agosto 2007, n. 7. Comitati tecnici consultivi regionali d’area
Espresso parere il 21 ottobre 2008
191 -Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per
la prima infanzia. Approvazione preliminare
Espresso parere il 21 ottobre 2008
192 -L.R. 7 agosto 2007, n. 8. Linee guida per l’organizzazione e il funzionamento dei centri
antiviolenza e delle case di accoglienza. Istituzione di nuove strutture. Approvazione
preliminare
Espresso parere il 20 novembre 2008
193 -Progetto di sperimentazione Casa della Salute - Ospedale di Comunità di Ittiri e Thiesi
Decaduto per fine legislatura
194 -L.R. 5 maggio 2008, n. 3, art. 7, comma 14. Promozione e pubblicità istituzionale dei
prodotti agro-alimentari. UPB S06.04.015. Cap. SC 06.1159 c.d.r. 00.06.01.06 - F.R. €
4.300.000 bilancio 2008
Decaduto per fine legislatura
195 - L.R. 25 luglio 2008, n. 10. Riordino delle funzioni in materia di aree industriali. Adempimenti
relativi a: approvazione dello schema tipo generale di statuto consortile (art. 5, comma 6); emanazione direttive per il collegio dei liquidatori (art. 5, comma 9); nomina delegazione trattante
per la stipula dell’Accordo Quadro sul personale non dirigente (art. 6, comma 3)
Decaduto per fine legislatura
196 -L.R. 30 maggio 2008, n. 7 art. 6. Istituzione della Consulta regionale della disabilità.
Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità. Regolamento di
funzionamento
Decaduto per fine legislatura
197 -Rete ospedaliera regionale: ripartizione tendenziale dei posti letto per acuti per specialità tra le aziende sanitarie. Approvazione preliminare
Decaduto per fine legislatura
486
198 -L.R. 23 maggio 2008, n. 6 - art. 16. Schema di statuto tipo per i Consorzi di bonifica
Decaduto per fine legislatura
199 -Procedimento di convalida della deliberazione 50/10 del 16.09.2008 di nomina del direttore generale dell’Azienda Sanitaria locale n. 3 di Nuoro
Espresso parere l’11 novembre 2008
200 -Procedimento di convalida della deliberazione 44/38 del 6.08.2008 di nomina del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei
Espresso parere l’11 novembre 2008
201 -Procedimento di convalida della deliberazione n. 42/1 dell’1.8.2008 di nomina del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia
Espresso parere l’11 novembre 2008
202 -Procedimento di convalida della deliberazione n. 44/37 del 6.8.2008 di nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano
Espresso parere l’11 novembre 2008
203 -L.R. 6 dicembre 2006, n. 18, art. 7. Registro regionale degli organismi di spettacolo
Decaduto per fine legislatura
204 -L.R. 8 luglio 1996, n. 26. Ripartizione fondo globale “Interventi regionali per l’Università” - € 12.000.000 - Posizione finanziaria SC 02.0171 (UPB S02.01.009) del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2008
Espresso parere il 20 novembre 2008
205 -Piano straordinario per gli interventi tecnologici e strutturali del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione preliminare.
Rettificato dal P/213
206 -Regime quote latte - Riordino delle competenze in materia di quote latte e conseguente
attribuzione di nuove funzioni all’Agenzia ARGEA Sardegna ai sensi della L.R. n. 3 del
5 marzo 2008, art. 7, comma 19
Decaduto per fine legislatura
207 -L.R. 25 agosto 1972, n. 28 e successive modificazioni. Contributo alle Associazioni fra
enti Locali per l’anno 2008. Cap. SC 01.1077 UPB S01.06.001. Importo € 130.000
Decaduto per fine legislatura
487
208 -L.R. statutaria 10.7.2008, n. 1, art. 12 - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari Nomina Direttore Generale
Espresso parere l’11 dicembre 2008
209 -Piano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studio. Anno scolastico
2008/2009. Esercizio finanziario 2008. € 1.000.000
Espresso parere il 17 dicembre 2008
210 -L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 5. Contributi agli enti locali per l’acquisizione e
riconversione a fini istituzionali o di pubblica utilità, di aree, stabilimenti e impianti di
lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari dismessi.
UPB S06.04.013 - cap. SC 06-1105. € 5 milioni
Decaduto per fine legislatura
211 - Nomina del Direttore generale dell’Azienda Locale n. 6 di Sanluri. Approvazione preliminare
Espresso parere l’11 dicembre 2008
212 -Nomina del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera Brotzu. Approvazione preliminare
Espresso parere l’11 dicembre 2008
213 -Rettifica per mero errore materiale della deliberazione della Giunta regionale n. 58/25
del 28 ottobre 2008 “Piano straordinario per gli interventi tecnologici e strutturali del
Servizio Sanitario Regionale. Approvazione preliminare”.
Rettifica il P/205
Decaduto per fine legislatura
214 -L.R. 19 ottobre 1993, n. 51. Provvidenze a favore dell’artigianato sardo. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Adeguamento al Regolamento (CE) n. 800/2008
Decaduto per fine legislatura
215 -L.R. 12 marzo 2006, n. 15, art. 23. Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna
Espresso parere il 17 dicembre 2008
216 -Piano energetico ambientale regionale - Modifica
Decaduto per fine legislatura
217 -Nomina del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari. Approvazione preliminare
488
Espresso parere il 18 dicembre 2008
218 -Nomina del Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale n. 7 di Carbonia
Espresso parere il 18 dicembre 2008
219 -L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 23. Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva
delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 22 ottobre, del 4 e del
27/28 novembre 2008. (Spesa € 22.000.000 - UPB S06.04.006 - cap. SC 06.0970 - FR)
Decaduto per fine legislatura
220 -Trasmissione Determinazione di impegno di contributo all’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti (ANPPIA) e all’Unione Autonoma Partigiani Sardi (UAPS).
L.R. 18 dicembre 1987, n. 57, art. 3, comma 2
Decaduto per fine legislatura
221 - L.R. statutaria 10 luglio 2008, n. 1, art. 12. Agenzia governativa regionale “Osservato
rio economico”. Nomina direttore generale
Decaduto per fine legislatura
222 - L.R. 20 settembre 2006 n. 14. Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura. Art. 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
Decaduto per fine legislatura
223 - Decreto Interministeriale 13 novembre 2007 e L. n. 34 del 25 febbraio 2008, art. 8 - At
tribuzione nuove funzioni all’Agenzia ARGEA Sardegna ai sensi della L.R. n. 3 del 5 marzo 2008, art. 7, comma 19. Commercializzazione uova
Decaduto per fine legislatura
224 - Piano straordinario a favore dei giovani e degli adolescenti. Azioni di responsabiliz
zazione sociale, prevenzione di fenomeni di disagio giovanile e contrasto a comporta
menti a rischio. UPB S05.03.009, € 5.000.000
Decaduto per fine legislatura
225 - Piano straordinario a favore dei giovani e degli adolescenti: azioni volte a favorire per
corsi di crescita e responsabilizzazione di giovani e adolescenti e di partecipazione ad attività di valenza culturale e sociale. UPB S05.03.012, € 5.000.000
Decaduto per fine legislatura
226 - Interventi finalizzati alla riqualificazione della rete di emergenza - urgenza sanitaria (UPB S05.01.002 € 2.500.000 - UPB S05.01.004 € 1.600.000 - Bilancio regionale 2008). Approvazione preliminare
489
Decaduto per fine legislatura
227 - L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 23 (Aiuti per i danni alla produzione agricola). Modifica alla delib. Giunta regionale n. 25/35 del 3.7.2007 “Contributo a favore dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive per la stipula delle assicurazioni contro i danni deri-
vanti da epizoozie e fitopatie” e delle direttive di attuazione ad essa allegate
Decaduto per fine legislatura
228 - D. Lgs n. 3 aprile 2006, n. 152, art. 199. Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani. Integrazione.
Decaduto per fine legislatura
229 - L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 23. Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produtti-
va delle aziende agricole danneggiate dall’uragano del 12 settembre 2008.
Decaduto per fine legislatura
490
INDAGINI CONOSCITIVE
EFFETTUATE DALLE COMMISSIONI CONSILIARI
491
492
1. SUGLI EFFETTI SANITARI CORRELATI ALLA EVENTUALE PRESENZA
DI URANIO IMPOVERITO IN ALCUNI TERRITORI DELLA SARDEGNA (su
iniziativa assunta dalla Settima Commissione il 13 ottobre 2004).
La Commissione non ha concluso l’indagine.
2. SUL FUNZIONAMENTO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU (su
iniziativa assunta dalla Settima Commissione il 27 giugno 2007).
La Commissione ha concluso l’indagine approvando la risoluzione n. 24 del 2 agosto
2007.
493
494
INCHIESTE CONSILIARI
495
496
1. Il Consiglio regionale, con ordine del giorno n. 34 del 28 dicembre 2006, ha istituito
una Commissione d’inchiesta sull’affidamento della campagna pubblicitaria
istituzionale della Regione.
La Commissione ha concluso l’esame approvando una relazione. (DOC. 20)
L’Assemblea ha approvato il DOC. 20, con gli ordini del giorno nn. 40 e 41, il 19
giugno 2007.
497
498
PETIZIONI
499
500
1. Piano di dimensionamento della rete scolastica in Sardegna.
Presentata dai Sigg.ri Marco Mameli e Giuseppe Andreozzi del “Comitato Scuola Città”
di Cagliari l’8 febbraio 2005.
Non completato l’esame per fine legislatura.
2. Sulla sospensione dell’autolinea Nulvi - Sassari.
Presentata dal Sig. Roberto Luciano, Sindaco di Nulvi il 4 marzo 2005.
Non completato l’esame per fine legislatura.
3. Per la salvaguardia delle coste sarde.
Presentata da Stefano Deliperi e più il 29 luglio 2005.
Non completato l’esame per fine legislatura.
4. Sulla proposta di legge di iniziativa popolare n. 1 concernente “Norme in materia di trattamento economico dei Consiglieri regionali della Sardegna”
Presentata dal Sig. Francesco Masu l’8 settembre 2006.
Non completato l’esame per fine legislatura.
5. Sulla modifica del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna).
Presentata dal Sig. Mario Pingerna il 28 novembre 2006.
Non completato l’esame per fine legislatura.
6. Appello per i diritti dei bambini contro l’etichetta psichiatrica e l’abuso di psicofarmaci.
Presentata dal Sig. Sebastiano Boi a nome del Comitato dei Cittadini per i Diritti
dell’Uomo - Onlus il 19 gennaio 2007.
Non completato l’esame per fine legislatura.
7. Norme per l’istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella
Regione Sardegna.
Presentata dalla Sig.ra Annarella Casu in rappresentanza delle associazioni Amistanzia,
Amanitese e La Luna Nera il 14 giugno 2007.
Non completato l’esame per fine legislatura.
8. Sulla mancata nomina del Difensore civico.
Presentata dal sig. da Francesco Mattana Consigliere nazionale associazione consumatori “Altroconsumo” il 17 luglio 2007.
Non completato l’esame per fine legislatura.
9. Sulla questione di Tuvixeddu.
Presentata dal Sig. Giuseppe Contini il 3 settembre 2008.
Non completato l’esame per fine legislatura.
501
502
RISOLUZIONI
APPROVATE DALLE COMMISSIONI
503
504
1 - Sul disegno di legge costituzionale di modifica della Parte II della Costituzione.
Approvata il 1º settembre 2004
2 - Sul Documento n. 1 concernente: “Provvedimenti cautelari e d’urgenza per la salva-
guardia e la tutela del paesaggio e dell’ambiente della Sardegna”.
Approvata il 4 novembre 2004
3 - Sull’apertura dei nuovi cantieri di forestazione in attuazione del comma 6 dell’articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003).
Approvata il 27 gennaio 2005
4 - Sulla situazione delle carceri in Sardegna.
Approvata il 16 febbraio 2005
5 - Sulla situazione del porto di Buggerru.
Approvata il 2 marzo 2005
6 - Sull’approvazione dei bandi per l’accesso alle misure previste dal POR di competenza dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.
Approvata il 15 giugno 2005
7 - Sulla situazione dei Consorzi di bonifica.
Approvata il 30 giugno 2005
8 - Sulle entrate della Regione.
Approvata il 13 luglio 2005
9 - Sulla situazione degli allevamenti colpiti dalla peste suina africana nel territorio della Regione.
Approvata il 19 luglio 2005
10 - Sulle politiche comunitarie.
Approvata il 10 novembre 2005
11 - Sul riconoscimento delle specifiche condizioni della Sardegna nella definizione delle politiche europee di coesione per il periodo 2007-2013.
Approvata il 15 dicembre 2005
12 - Sui provvedimenti urgenti di amnistia e indulto.
Approvata il 21 dicembre 2005
505
13 - Sulle modalità di esame del Piano Paesaggistico regionale.
Approvata il 25 gennaio 2006
14 - Sulla applicazione delle tariffe elettriche agevolate alle imprese sarde.
Approvata il 2 marzo 2006
15 - Sull’adozione di una ragazza bielorussa da parte di una single sarda.
Approvata l’8 marzo 2006
16 - Sulle avvenute audizioni ed incontri - articolati su base provinciale - aventi finalità di
consultazione e ascolto delle istanze dei soggetti istituzionali, sociali, economici e professionali.
Approvata il 7 giugno 2006
17 - Sui provvedimenti urgenti di amnistia e indulto.
Approvata l’8 giugno 2006
18 - Sulla disciplina della pesca del corallo.
Approvata il 22 giugno 2006
19 - Sulla modifica dell’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Approvata il 12 ottobre 2006
20 - Sulle problematiche concernenti il funzionamento degli uffici regionali di tutela del paesaggio.
Approvata il 9 novembre 2006
21 - Sui contratti di formazione specialistica (ex borse di studio) per la frequenza delle Scuole
di specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Approvata il 10 luglio 2007
22 - Sulla moratoria ONU esecuzioni capitali nel mondo.
Approvata il 5 luglio 2007
23 - Sulla sospensione del pagamento dei contributi imposti del Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale.
Approvata l’11 luglio 2007
24 - Sul funzionamento dell’Azienda ospedaliera Brotzu
Approvata il 2 agosto 2007
506
25 - Sulla necessità di una urgente informazione agli emigrati sardi in Italia e nel mondo per
il Referendum popolare regionale sulla “Legge statutaria della Regione autonoma della
Sardegna”.
Approvata il 20 settembre 2007
26 - Sulla tutela assicurativa della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e “sul risk management” nelle ASL della Sardegna.
Approvata il 25 settembre 2007
27 - Sul progetto di Servizio Civile “Tott’impare”.
Approvata il 8 novembre 2007
28 - Sulle problematiche concernenti il prolungamento della convenzione pubblica con la società di trasporto “TIRRENIA”.
Approvata il 13 dicembre 2007
29 - Sulla vertenza tra Regione e Medici di Medicina Generale per la definizione dell’accordo
integrativo regionale.
Approvata il 19 dicembre 2007
30 - Sulla preannunciata soppressione, da parte di Trenitalia, del servizio di trasporto ferroviario su merci da e per la Sardegna, attualmente assicurato sulla linea marittima Golfo
Aranci - Civitavecchia
Approvata il 5 marzo 2008
31 - Sull’attuazione del programma straordinario di edilizia abitativa e dell’accordo di programma tra la Regione e il comune di Cagliari per la riqualificazione del quartiere di
Sant’Elia, la costruzione del museo regionale dell’arte nuragica e la costruzione del
campus universitario.
Approvata l’8 maggio 2008
32 - Sulla gestione dei servizi dei beni culturali.
Approvata il 20 maggio 2008
33 - Sulle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro.
Approvata il 21 maggio 2008
34 - Sulla decisione di messa in stato di liquidazione della società IN.SAR. - Iniziative Sardegna - S.p.A.
Approvata il 18 giugno 2008
507
35 - Sulla gestione dei parcheggi di proprietà dell’Amministrazione regionale e delle aree e
servizi connessi.
Approvata il 18 giugno 2008
36 - Sulla grave crisi del settore della pesca conseguente all’aumento del prezzo del gasolio.
Approvata il 18 giugno 2008
37 - Sul trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria.
Approvata il 25 giugno 2008
38 - Sui tagli degli organici della scuola statale.
Approvata il 6 agosto 2008
39 - Sull’assunzione del personale precario dei consorzi di bonifica.
Approvata il 17 settembre 2008
40 - Sulla situazione dei servizi sanitari nel territorio della Barbagia di Seulo.
Approvata il 21 ottobre 2008
508
PARTE QUARTA
509
510
MOZIONI
PRESENTATE AL CONSIGLIO REGIONALE
CON RELATIVO ESITO
511
512
1 - LA SPISA - DIANA - CAPELLI - LADU - VARGIU - PILI - OPPI - SANCIU - CONTU
- LICANDRO - LOMBARDO - SANJUST - RASSU - SANNA Paolo Terzo - PETRINI MILIA - CAPPAI - RANDAZZO - ONIDA - MURGIONI - ARTIZZU - CASSANO - DEDONI - PISANO - BIANCAREDDU - LIORI - MORO - SANNA Matteo - AMADU sui
servizi della “Società dell’informazione”.
Respinta il 4 agosto 2004
2 - SANNA Francesco - CALLEDDA - MARROCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - BALIA
- MARRACINI - FLORIS Vincenzo - ORRU’ - PACIFICO - PORCU - PISU - URAS BARRACCIU - CHERCHI - CORRIAS - CUGINI - LAI - MATTANA - PIRISI - SANNA
Alberto - SANNA Franco - ADDIS - COCCO - CUCCA - CUCCU - FADDA - GIAGU MANCA - SABATINI - SANNA Simonetta - SECCI - BRUNO - CORDA - FRAU - GESSA
- MANINCHEDDA - CERINA - DAVOLI - FADDA - CALIGARIS - IBBA - MASIA - GIORICO - CACHIA - LANZI - SERRA - SALIS sulle gravi inadempienze verificatesi nella
gestione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna e sulle potenziali
illegittimità riscontrabili nella costituzione del Consorzio di gestione e dei suoi organi.
3 - BALIA - MARROCCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - CACHIA - ADDIS - BARRACCIU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU - CUGINI - DAVOLI - FADDA Giuseppe - FADDA
Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - GIORICO - IBBA - LAI - LANZI
- MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MASIA - MATTANA - ORRU’ - PACIFICO - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Franco
- SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - URAS sulla specialità
autonomistica della Sardegna.
Approvato Ordine del giorno n. 2 il 7 ottobre 2004
4 - CAPELLI - OPPI - LA SPISA - DIANA - VARGIU - LADU - AMADU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO - ARTIZZU - LIORI - MORO
- SANNA Matteo - ONIDA - MURGIONI - PISANO - DEDONI - CASSANO - SANJUST
- SANNA Paolo Terzo - RASSU - SANCIU - PILI - LOMBARDO - MILIA - PETRINI sui
provvedimenti di revoca adottati dalla Giunta regionale in data 25 agosto 2004.
Respinta il 7 ottobre 2004
5 - CAPELLI - OPPI - LA SPISA - DIANA - VARGIU - LADU - AMADU - BIANCAREDDU
- CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO - ARTIZZU - LIORI - MORO - SANNA Matteo - ONIDA - MURGIONI - SANJUST - SANNA Paolo Terzo - RASSU - SANCIU - PILI - LOMBARDO - MILIA - PETRINI - PISANO - DEDONI - CASSANO sui
provvedimenti di sospensione adottati dalla Giunta regionale in data 25 agosto 2004.
Respinta il 7 ottobre 2004
513
6 - VARGIU - PISANO - CASSANO - DEDONI - LA SPISA - SANJUST - SANCIU - LADU ONIDA - MURGIONI - CAPPAI - CAPELLI - OPPI - AMADU - RANDAZZO - CUCCU
Franco Ignazio - BIANCAREDDU - LOMBARDO - SANNA Paolo Terzo - PILI - RASSU - PETRINI sulla necessità che il Parlamento esamini la proposta di legge nazionale
approvata dal Consiglio regionale della Sardegna sull’istituzione dell’Assemblea Costituente.
Respinta il 15 ottobre 2004
7 - SANJUST - LA SPISA - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - MILIA - PETRINI - PILI
- RASSU - SANCIU - LADU - ONIDA - MURGIONI - SANNA Paolo Terzo sulla messa
in liquidazione della Sigma Invest Spa.
Ritirata l’8 ottobre 2004
8 - PILI - LA SPISA - DIANA - VARGIU - LADU - SANJUST - SANCIU - RASSU - LIORI
- SANNA Polo Terzo - MORO - MILIA - ARTIZZU - RANDAZZO - SANNA Matteo - LICANDRO - CAPPAI - DEDONI - MURGIONI - ONIDA - CASSANO - PETRINI - PISANO - CAPELLI - CUCCU Franco sul blocco della continuità territoriale per la mancata
convocazione della Conferenza dei servizi da parte della Regione e la mancata proposta
di oneri di servizio pubblico per il triennio 2005-2007, con richiesta di convocazione
straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento
del Consiglio.
Respinta il 15 ottobre 2004
9 - CASSANO - VARGIU - PISANO - ARTIZZU - SANCIU - RASSU - LIORI - SANNA Paolo
Terzo - PETRINI - ATZERI - MILIA - LICANDRO - MORO - SCARPA - CUCCU Franco
Ignazio - DIANA - LA SPISA - CAPELLI - ONIDA - AMADU - RANDAZZO - OPPI sulla
mancata predisposizione del cosiddetto obbligo formativo ovvero del Programma degli
interventi inerenti all’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e formazione, finalizzato
al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18° anno di età, da parte dei
giovani in possesso della licenza media, previsto dalla Legge 28 marzo 2003 n. 53.
Approvato Ordine del giorno n. 3 il 20 ottobre 2004
10 - ATZERI - SCARPA sulla continuità territoriale a rischio e sulla mancata scelta fra il
regolamento CEE 2408/92 e l’art. 87 del Trattato Comunitario che farà perdere ai sardi
il diritto acquisito.
Respinta il 15 ottobre 2004
11 - LA SPISA - PILI - LADU - DIANA - VARGIU - OPPI - PETRINI sull’attuazione dell’Accordo di programma per la chimica.
Respinta il 2 novembre 2004
Approvato Ordine del giorno n. 4 il 2 novembre 2004
514
12 - PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - ONIDA - MILIA - SANNA Matteo - MORO
- ARTIZZU - MURGIONI - LIORI - PETRINI - CONTU - LICANDRO - SANNA Paolo Terzo - LOMBARDO - SANJUST - CUCCU Franco Ignazio - CAPELLI - CAPPAI
- AMADU - RANDAZZO - BIANCAREDDU - SANCIU sulla deliberazione 10 agosto
2004, n. 33/1 concernente provvedimenti tesi a bloccare lo sviluppo economico e occupazionale nelle aree costiere con gravi ripercussioni sulle zone interne della Sardegna.
Ritirata il 22 ottobre 2004
13 - MARROCU - LA SPISA - BIANCU - PINNA - ATZERI - PISANO - OPPI - LICHERI DIANA - BALIA - CACHIA - LADU sulla grave situazione dello zuccherificio di Villasor.
Approvata il 20 ottobre 2004
14 - ARTIZZU - SANNA Matteo - CAPPAI - RANDAZZO - AMADU sulla salvaguardia degli
organici dell’emittente televisiva Sardegna Uno.
15 - CHERCHI Silvio - BALIA - PINNA - SALIS - BIANCU - OPPI - DIANA - FLORIS Mario
- LA SPISA - VARGIU - LICHERI sul progetto di trasferimento degli Uffici di Cagliari
dell’Agenzia delle Entrate da via Vesalio ad una zona situata al di fuori del centro urbano.
16 - URAS - ATZERI - BALIA - BIANCU - MARROCU - LICHERI - PISU - SALIS - SERRA
- SABATINI - MANCA - PACIFICO - FLORIS Vincenzo - BARRACCIU - MANINCHEDDA - CHERCHI Silvio - GIORICO - CERINA - SECCI - CORRIAS - LANZI - CUCCA
Giuseppe Luigi - FADDA Giuseppe - SANNA Alberto - GIAGU - DAVOLI - SANNA
Simonetta - PIRISI - CALLIGARIS - COCCO - CALLEDDA - BRUNO - FRAU - MASIA
- MATTANA - ORRÙ - LAI - CORDA - SANNA Franco - CUGINI sulla solidarietà attiva
da parte della Regione a favore del maresciallo Marco Diana colpito da gravi patologie
da contatto con sostanze tossiche ed inquinanti presumibilmente derivate da uranio impoverito.
17 - PISU - LICHERI - PINNA - SERRA - BIANCU - OPPI - BALIA - MARROCU - CALIGARIS - DIANA - ATZERI - LA SPISA - LADU - FLORIS Mario - VARGIU sul concorso
per ufficiale giudiziario recentemente vanificato dal blocco delle assunzioni.
Approvata il 5 novembre 2004
18 - DEDONI - CASSANO - VARGIU - PISANO - SANNA Matteo - DIANA - BIANCAREDDU - SANCIU - CAPPAI - RASSU - ARTIZZU - MORO - MURGIONI - RANDAZZO
- PILI - MILIA - LIORI - CAPELLI - LA SPISA - SANNA Paolo Terzo - LOMBARDO
sulla solidarietà della Regione a favore del maresciallo Marco Diana colpito da gravi
patologie da contatto con sostanze tossiche ed inquinanti, ivi compresi i derivati da
uranio impoverito.
515
19 - VARGIU - ONIDA - LA SPISA - OPPI - DIANA - LADU -AMADU - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO - CONTU - DEDONI - LIORI - LOMBARDO - MILIA - MURGIONI - PETRINI - PILI - PISANO - RASSU - SANCIU - SANJUST - SANNA Matteo - SANNA Paolo Terzo sulle linee guida del nuovo Piano sanitario
regionale, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi
2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento del Consiglio.
Ritirata il 3 dicembre 2004
20 - LA SPISA - OPPI - DIANA - LADU - CAPELLI - RANDAZZO - AMADU sulla manifestazione di protesta dei dipendenti regionali.
21 - DEDONI - CASSANO - VARGIU - PISANO sulla situazione venutasi a creare relativamente alla contrattualistica dei dipendenti della Regione Sardegna.
22 - CAPELLI - OPPI - LA SPISA - DIANA - VARGIU - LADU - SANNA Matteo - ARTIZZU - AMADU - PILI - LOMBARDO - RASSU - PETRINI - CONTU - SANNA Paolo
Terzo - LICANDRO - BIANCAREDDU - LIORI - MILIA - CAPPAI - CUCCU Franco
Ignazio - CASSANO - DEDONI - PISANO - SANJUST - RANDAZZO - MORO - ONIDA
- MURGIONI sulla revoca del decreto istitutivo del parco nazionale del Gennargentu e
del golfo di Orosei.
Approvato Ordine del giorno n. 7 il 12 gennaio 2005
23 - SANNA Alberto - MARROCU - BIANCU - LA SPISA - PINNA - ATZERI - CAPELLI LICHERI - DIANA - CACHIA - VARGIU - LADU sulla necessità di un intervento della
Regione finalizzato alla riduzione dell’indebitamento delle aziende agricole.
Approvata il 12 gennaio 2005
24 - CALIGARIS - IBBA - URAS - SERRA - SALIS - MARRACINI sulla grave crisi industriale della Portovesme srl.
25 - FRAU - MARROCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - CACHIA - ORRÙ - LANZI - FADDA Giuseppe - CUCCU Giuseppe sulla drammatica situazione della Nuova Scaini Srl
di Villacidro.
26 - LIORI - DIANA - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo sul 10 febbraio, giornata del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende
del confine orientale.
27 - LADU - MURGIONI - ONIDA sul prezzo del latte ovino.
Ritirata il 22 novembre 2005
Approvato Ordine del giorno n. 21 il 22 novembre 2005
516
28 - DAVOLI - LICHERI - PISU - URAS - FADDA Giuseppe - CALIGARIS - PACIFICO
- LANZI - CAPPAI - CONTU - MORO - LIORI - DIANA - CUCCU Franco Ignazio SCARPA - LA SPISA - LOMBARDO - VARGIU - FADDA Paolo - CERINA - CUGINI
sulle iniziative da adottare per la liberazione della giornalista Giuliana Sgrena.
Approvata il 22 febbraio 2005
29 - MORO - DIANA - ARTIZZU - LIORI - SANNA Matteo sulla riduzione delle concessioni
di trasporto pubblico locale.
30 - MORO - CUCCU Franco Ignazio - ARTIZZU - LIORI - CAPPAI - MURGIONI - LOMBARDO - LICANDRO - LA SPISA - SANJUST - RASSU - PETRINI - SANNA Paolo
Terzo - CONTU - PISANO - LADU - VARGIU - DEDONI - AMADU - SANNA Matteo
- BIANCAREDDU - CAPELLI - OPPI - RANDAZZO - SANCIU sul commissariamento
dell’Azienda regionale sarda trasporti.
31 - BALIA - MARROCCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - CACHIA - ATZERI - ADDIS BARRACCIU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI - COCCO
- CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA
Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vicenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - GIORICO IBBA - LAI - LANZI - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MASIA - MATTANA
- ORRU’ - PACIFICO - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto
- SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - SERRA - SECCI
- URAS sul rischio di uscita della Sardegna dall’Obiettivo 1.
32 - LIORI - DIANA - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo sull’assenza del Presidente della
Regione alle celebrazioni per l’anniversario della costituzione della Brigata Sassari.
33 - PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - MILIA - PETRINI - RASSU - SANCIU - SANJUST - SANNA Paolo Terzo
- AMADU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO - ARTIZZU - LIORI - MORO - SANNA Matteo - CASSANO - DEDONI - PISANO - MURGIONI - ONIDA sullo sviluppo della Società dell’informazione in Sardegna, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3
dell’articolo 54 del Regolamento.
34 - SANNA Matteo - DIANA - ARTIZZU - LIORI - MORO sul recupero e la riqualificazione
della ex colonia marina DUX, ex Ospedale Marino al Poetto di Cagliari.
35 - CALIGARIS - ATZERI - BALIA - COCCO - IBBA - MARRACINI - MASIA - SERRA
- URAS sull’istituzione degli uffici territoriali dello Stato nelle Province di CarboniaIglesias, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio.
517
36 - Ritirata e sostituita con la Mozione n. 38
37 - FLORIS Mario - CHERCHI Oscar - ATZERI sulle linee da seguire per apportare modifiche al vigente regolamento consiliare.
38 - MARROCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - ATZERI - BALIA - CACHIA - SALIS SERRA - BARRACCIU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI
Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA Paolo - FADDA Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - GIORICO IBBA - LAI - LANZI - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MASIA - MATTANA
- ORRÙ - PACIFICO - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SANNA Alberto - SANNA
Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - UGGIAS - URAS sul peso rilevante
delle servitù militari in Sardegna, a causa del quale è inibita, totalmente o per gran parte dell’anno in vaste aree territoriali dell’isola ed in particolare in quelle costiere, ogni
attività, ivi comprese quelle economiche e lavorative.
Ritirata il 23 giugno 2005
Approvato Ordine del giorno n. 15 il 23 giugno 2005
39 - CAPELLI - OPPI - LA SPISA - DIANA - VARGIU - LADU - AMADU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO - ARTIZZU - LIORI - MORO
- SANNA Matteo - ONIDA - MURGIONI - SANJUST - SANNA Paolo Terzo - RASSU SANCIU - LOMBARDO - MILIA - PETRINI - CONTU - PISANO - DEDONI di sfiducia
alla Giunta regionale.
40 - URAS - BALIA - LICHERI - DAVOLI- FADDA Giuseppe - LANZI- PISU - MASIA CALIGARIS sullo stato economico-finanziario delle aziende agricole sarde che sono,
ancora, in attesa dell’avvio e conclusione delle procedure di pagamento degli indennizzi
relativi ai danni subiti dalle colture per virosi, dagli allevamenti a causa delle epidemie
di lingua blu (con riferimento anche alle vaccinazioni) e della peste suina e per eventi
calamitosi.
Ritirata il 22 novembre 2005
Approvato Ordine del giorno n. 21 il 22 novembre 2005
41 - LA SPISA - DIANA - VARGIU - LADU - AMADU - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO - BIANCAREDDU - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo - LIORI LOMBARDO - PILI - PETRINI - CONTU - MILIA - LICANDRO - RASSU - SANJUST
- SANCIU - DEDONI - CASSANO - PISANO - MURGIONI sulla alienazione delle aree
minerarie con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del Regolamento.
Respinta il 3 agosto 2005
518
42 - PIRISI - SANCIU - PORCU - CUCCU Franco Ignazio - GIORICO - MANCA - MATTANA - MURGIONI - SABATINI - URAS - DEDONI - MORO - SCARPA - BALIA - ATZERI
- SERRA - SALIS - CHERCHI Silvio sulle risorse della continuità territoriale per la
Sardegna.
Approvata il 3 agosto 2005
Approvato Ordine del giorno n. 18 il 3 agosto 2005
43 - LICHERI - DAVOLI - FADDA Giuseppe - LANZI - PISU - URAS sul porto nucleare di
Cagliari, basi militari e denuclearizzazione del Mediterraneo.
44 - VARGIU - PISANO - CASSANO - DEDONI sulle servitù militari in Sardegna.
Ritirata il 1º ottobre 2005
45 - SANNA Francesco - CALLEDDA - OPPI - LOMBARDO - URAS - GIAGU - ATZERI BALIA - CALIGARIS - CAPPAI - CHERCHI Silvio - DIANA - FLORIS Vincenzo - SECCI
- SABATINI - FLORIS Mario - GESSA - LIORI - LADU - MARRACINI - MURGIONI GALLUS - ORRU’ - ARTIZZU - PISANO - PINNA - SERRA - SCARPA - SANNA Matteo
- MATTANA - MANINCHEDDA - BRUNO - RANDAZZO - PACIFICO - PITTALIS sulla
situazione dei lavoratori delle imprese appaltatrici Enel di Portovesme con riferimento
particolare alla definizione delle procedure di proroga in deroga degli ammortizzatori
sociali.
Approvata il 18 ottobre 2005
46 - SANCIU - LA SPISA - DIANA - OPPI - VARGIU - LADU - PILI - PISANO - SANJUST
- RASSU - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - MILIA - PETRINI - MURGIONI CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - ARTIZZU - CAPELLI - MORO - SANNA Matteo - GALLUS -DEDONI - RANDAZZO - AMADU - CASSANO sulla grave crisi del comparto agropastorale.
Ritirata il 22 novembre 2005
Approvato Ordine del giorno n. 21 il 22 novembre 2005
47 - FLORIS Mario - LA SPISA - OPPI - DIANA - CHERCHI Oscar - CAPPAI - MILIA LADU sull’organizzazione e lo svolgimento del programma “Perle dell’alto Tirreno”
da parte dell’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.
48 - DIANA - CUCCU Franco Ignazio - GALLUS sulla chiusura del reparto di ostetricia e
ginecologia dell’ospedale di Ghilarza.
Respinta il 24 novembre 2005.
Approvato Ordine del giorno n. 22 il 24 novembre 2005
519
49 - FLORIS Mario - LA SPISA - OPPI - VARGIU - LADU - AMADU - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO - CHERCHI Oscar - CONTU - CUCCU
Franco Ignazio - DEDONI - GALLUS - LICANDRO - LIORI - MORO - MURGIONI - PETRINI - PISANO - SANCIU - SANNA Matteo - SANJUST - RANDAZZO sull’applicazione
e sull’adeguamento della normativa vigente in materia di entrate della Regione autonoma
della Sardegna e sul rapporto Stato-Regione per la definizione del contenzioso in essere,
con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti
del comma 2 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta il 23 novembre 2005
50 - SANNA Matteo - DIANA - ARTIZZU - LIORI - MORO sulla difesa della vita, contro ogni
droga.
51 - CALIGARIS - IBBA - ATZERI sulla possibilità di utilizzare la pillola RU486 per l’interruzione volontaria della gravidanza, nelle strutture sanitarie sarde, in alternativa
all’intervento chirurgico
52 - SANNA Matteo - DIANA - ARTIZZU - LIORI - MORO sulla opportunità di vietare la
sperimentazione della pillola abortiva (RU486).
53 - CALIGARIS - BARRACCIU - CERINA - COCCO - CORRIAS - LANZI - LOMBARDO - AMADU - ARTIZZU - ATZERI - BALIA - BIANCAREDDU - BRUNO - CACHIA
- CALLEDDA - CAPPAI - CASSANO - CHERCHI Silvio - CORDA - CUCCU Franco CUGINI - DAVOLI - DEDONI - DIANA - FADDA Giuseppe - FLORIS Mario - FLORIS
Vincenzo - FRAU - GESSA - GIORICO - IBBA - LA SPISA - LADU - LAI - LICANDRO
- LICHERI - LIORI - MARRACINI - MARROCU- MATTANA - MILIA - MORO - MURGIONI - ORRÙ - PACIFICO - PETRINI - PILI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU
- PITTALIS - RANDAZZO - RASSU - SABATINI - SALIS - SANCIU - SANNA Alberto
- SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Matteo - SANJUST - SCARPA - SECCI
- SERRA - URAS - VARGIU di solidarietà alla giovane donna di Orune, testimone in un
processo per duplice omicidio.
Approvata il 29 novembre 2005
54 - PISU - MARROCU - BALIA - LICHERI - PORCU - URAS - FRAU - DAVOLI - FADDA Giuseppe - LANZI - CALIGARIS - BRUNO - MASIA - SANNA Alberto - CACHIA
- SERRA - SALIS - CORDA - CERINA - PINNA - GESSA - FLORIS Vincenzo - PIRISI
- BARRACCIU - ORRÙ - CHERCHI Silvio - CUCCU Giuseppe - LAI - CALLEDDA
- MATTANA - CORRIAS - SANNA Simonetta - ATZERI - SCARPA - PACIFICO - COCCO - CUGINI in merito ai gravissimi fatti avvenuti a Fallujah sull’utilizzo di armi non
convenzionali contro la popolazione civile
55 - Ritirata e sostituita con la Mozione n. 57 520
56 - LOMBARDO - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU - RASSU - CASSANO
- LIORI - CAPPAI - RANDAZZO - MURGIONI - DEDONI - SANJUST - LICANDRO
- MORO - PETRINI - CONTU - SANCIU - CAPELLI - MILIA - PISANO - ARTIZZU AMADU - GALLUS - BIANCAREDDU - CUCCU Franco Ignazio sulla realizzazione
del servizio di trasporto integrato treno-autobus nel bacino del Sulcis-Iglesiente.
57 - VARGIU - PINNA - MARROCU - OPPI - BIANCU - LADU - PORCU - LICHERI BALIA - MARRACINI - CAPELLI - BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA
- CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA Giuseppe Luigi
- CUCCU Giuseppe -CUGINI -DAVOLI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo -FLORIS
Vincenzo - FRAU - GESSA -GIAGU - LAI - LANZI - MANCA - MANINCHEDDA MASIA - MATTANA - ORRÙ’ - PACIFICO - - PIRISI - PISU - PITTALIS - SABATINI
- SALIS - SANNA ALBERTO - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta
- SECCI - SERRA - UGGIAS - URAS - BIANCAREDDU - CASSANO - CUCCU Franco
Ignazio - DEDONI - MURGIONI - PISANO - CAPPAI per la richiesta del referendum
sulla “legge di devolution”.
Approvata il 24 novembre 2005
Approvato Ordine del giorno n. 23 il 24 novembre 2005
58 - SANNA Matteo - DIANA - ARTIZZU - LIORI - MORO sul rilancio dell’economia ed il
recupero del patrimonio immobiliare di La Maddalena.
59 - LA SPISA - OPPI - DIANA - LADU - AMADU - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - GALLUS
- LICANDRO - LOMBARDO - MILIA - MORO - MURGIONI - PETRINI - RANDAZZO
- RASSU - SANJUST - SANCIU sulle tariffe idriche, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi del comma 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
60 - LADU - GALLUS - MURGIONI sul Parco del Gennargentu.
61 - FLORIS Mario - CHERCHI Oscar - SCARPA - ATZERI - LADU sulle dichiarazioni
circa la concessione a pagamento del riconoscimento del “canto a tenore” quale patrimonio dell’umanità.
62 - SANCIU - LA SPISA - DIANA - OPPI - VARGIU - LADU - CONTU - LICANDRO
- LOMBARDO - MILIA - PETRINI - PILI - RASSU - SANJUST - ARTIZZU - LIORI MORO - SANNA Matteo - AMADU - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio
- BIANCAREDDU - RANDAZZO - CASSANO - DEDONI - PISANO - MURGIONI GALLUS sui ritardi nella predisposizione del Piano paesaggistico regionale, di cui alla
legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, con richiesta di convocazione straordinaria del
Consiglio regionale ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Ritirata il 21 dicembre 2005
521
63 - LADU - GALLUS - MURGIONI sul piano per la gestione dei rifiuti in Sardegna.
64 - MARROCU - BIANCU - LA SPISA - LICHERI - OPPI - DIANA - BALIA - LADU - CORDA - MARRACINI - SERRA sul Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione.
65 - LADU - LA SPISA - DIANA - DEDONI - LOMBARDO - OPPI - MURGIONI - GALLUS
- VARGIU - LIORI - SANNA Matteo - ARTIZZU - CHERCHI - RASSU - PETRINI CONTU - CAPPAI - CAPELLI - BIANCAREDDU - CUCCU - Franco Ignazio - PISANO
- MORO sul piano per la gestione dei rifiuti in Sardegna, con richiesta di convocazione
straordinaria del Consiglio ai sensi del comma 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
66 - DIANA - LA SPISA - OPPI - MURGIONI - VARGIU - PISANO - ARTIZZU - LIORI
- MORO - SANNA Matteo - RANDAZZO - CAPPAI - CAPELLI - GALLUS - RASSU
- CUCCU Franco Ignazio - FLORIS Mario - AMADU - CHERCHI Oscar - LADU BIANCAREDDU - PETRINI - MILIA -LOMARDO - CONTU sulla necessità di revocare
la deliberazione della Giunta regionale n. 53/36 del 17 novembre 2005.
67 - FLORIS Mario - CERCHI Oscar - ATZERI - SCARPA sul rapporto Regione-enti locali.
68 - SANNA Matteo - ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO sull’istituzione dei PACS.
69 - FLORIS Vincenzo - PIRISI - SANNA Franco - BALIA - BARRACCIU - CORRIAS CUCCA - MANINCHEDDA - PITTALIS - MARROCU - BIANCU - PORCU - IBBA LICHERI sulla grave crisi del comparto industriale della Sardegna centrale.
70 - CAPELLI - OPPI - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - AMADU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO - DIANA - LIORI - MORO
- SANNA Matteo - GALLUS - MURGIONI - CHERCHI Oscar - PISANO - DEDONI
- CASSANO - SANJUST - RASSU - SANCIU - PILI - LOMBARDO - MILIA - PETRINI
sul comportamento posto in essere dal Presidente della Regione in merito alla ventilata
privatizzazione della SFIRS e sul ruolo della Regione Sardegna nel governo dell’attività
creditizia, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi
2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta il 23 giugno 2006
71 - FLORIS Mario - CHERCHI Oscar - ATZERI sullo stato di attuazione dell’Intesa istituzionale di programma tra lo Stato e la regione Sardegna sottoscritta in data 21 aprile
1999.
72 - FLORIS Mario - LA SPISA - OPPI - ARTIZZU - VARGIU - LADU - AMADU -CAPELLI
-CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - BIANCAREDDU - CASSANO - CHERCHI Oscar
522
- CONTU - DEDONI - DIANA - LIORI - MILIA - MORO - MURGIONI - PILI - PISANO
- RANDAZZO - RASSU - SANCIU - SANJUST su un nuovo e più fecondo accordo interistituzionale tra Stato e Regione autonoma della Sardegna dopo l’elezione del Presidente
della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Senato
della XV legislatura e della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54
del Regolamento.
Approvato Ordine del giorno n. 31 il 21 luglio 2006
73 - CAPELLI - OPPI - LA SPISA - ARTIZZU - VARGIU - LADU - AMADU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO - CONTU - DEDONI
- DIANA - GALLUS - LICANDRO - LIORI - LOMBARDO - MORO - MURGIONI - PETRINI - PILI - PISANO - SANJUST - SANCIU - SANNA Matteo sull’assenza di politiche
sanitarie veterinarie volte all’eradicazione delle pesti suine che affliggono vaste zone
del territorio regionale, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai
sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta il 16 giugno 2006
74 - MARROCU - BIANCU - PORCU - LICHERI - BALIA per il rilancio della vertenza con
lo Stato e la rapida conclusione di una intesa in materia di entrate, di demanio e patrimonio e sulla riduzione delle servitù militari.
Approvato Ordine del giorno n. 31 il 21 luglio 2006
75 - DIANA - LA SPISA - OPPI - MURGIONI - VARGIU - PISANO - ARTIZZU - DEDONI
- LIORI - MORO - SANNA Matteo - RANDAZZO - CAPPAI - CAPELLI - GALLUS RASSU - SANJUST - CUCCU Franco Ignazio - FLORIS Mario - AMADU - CHERCHI
Oscar - LADU - BIANCAREDDU - PETRINI - MILIA - LOMBARDO - CONTU sui
recenti sviluppi inerenti la realizzazione del metanodotto Algeria-Sardegna-Europa e il
contestuale progetto di metanizzazione della Sardegna, con richiesta di convocazione
straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta il 23 giugno 2006
76 - SANJUST - LA SPISA - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - PETRINI - PILI - RASSU - SANCIU sul canone annuo versato dall’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente al Ministero delle comunicazioni per l’utilizzo in concessione delle frequenze
radio.
Approvato Ordine del giorno n. 30 il 14 luglio 2006
77 - CHERCHI Silvio - SECCI - PORCU - BALIA - URAS - SALIS - MATTANA - IBBA MARRACINI sulla valorizzazione e sullo sviluppo del sistema portuale cagliaritano.
523
78 - DIANA - LA SPISA - OPPI - MURGIONI - VARGIU - PISANO - ARTIZZU - LIORI
- MORO - SANNA Matteo - RANDAZZO - CAPPAI - CAPELLI - GALLUS - RASSU
- CUCCU Franco Ignazio - FLORIS Mario - AMADU - CHERCHI Oscar - LADU BIANCAREDDU - PETRINI - MILIA - LOMBARDO - CONTU - PILI - LICANDRO
- SANJUST - SANCIU - CASSANO - DEDONI sulla necessità di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 17/9 del 26 aprile 2006 sul Parco geominerario, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54
del Regolamento.
Respinta il 13 luglio 2006
79 - DAVOLI - URAS - PISU sul sistema idrico regionale, sulla necessità di una nuova legislazione per una gestione pubblica dell’acqua, sui criteri per la nomina del consiglio
di amministrazione di Abbanoa Spa e sulla stabilizzazione immeditata e con procedure
trasparenti dei lavoratori precari.
80 - DAVOLI - URAS - PISU sul sistema delle incentivazioni pubbliche alle imprese in Sardegna previsto dalle vigenti normative nazionali, regionali e comunitarie, in relazione
alle notizie di illeciti nell’impiego delle relative risorse finanziarie.
81 - Ritirata e sostituita con la Mozione n. 85
82 - CAPELLI - OPPI - LA SPISA - ARTIZZU - VARGIU - LADU - AMADU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO - CONTU - CASSANO
- DEDONI - DIANA - GALLUS - LICANDRO - LIORI - LOMBARDO - MORO - MURGIONI - PETRINI - PILI - RASSU - PISANO - SANJUST - SANCIU - SANNA Matteo
sulla ventilata soppressione del servizio di vigilanza armata e riduzione delle postazioni
di guardia medica, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi
dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta il 26 settembre 2006
83 - CALIGARIS - BALIA - LICHERI - MARROCU - BIANCU - ATZERI - IBBA sulla missione di pace italiana per lo svolgimento delle elezioni libere nella Repubblica democratica
del Congo.
84 - SANNA Matteo - ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO in ricordo di Paolo Borsellino,
vittima della mafia.
85 - LADU - MURGIONI - GALLUS sulla mancata attuazione dell’articolo 12 dello Statuto
e sui porti franchi di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Portovesme, Arbatax e Oristano.
Ritirata il 20 ottobre 2006
524
86 - DAVOLI - URAS - PISU - ATZERI - BALIA - BARRACCIU - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - CUCCU Giuseppe - CUGINI - FADDA - FLORIS
Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - GIORICO - IBBA - LAI - LANZI - LICHERI - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRÙ - PACIFICO
- PINNA - PIRISI - PITTALIS - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Franco - SERRA
- UGGIAS sul conflitto in Libano.
87 - RASSU - PETRINI - LICANDRO - SANCIU - RANDAZZO - LA SPISA - LADU - AMADU - FARIGU - PISANO - CAPPAI - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - CASSANO
- DIANA - SANNA Matteo - MORO - LIORI - ARTIZZU - CONTU - BIANCAREDDU DEDONI - VARGIU - SANJUST sul problema dell’assistenza sanitaria della Provincia
di Sassari e sul futuro degli ospedali di Thiesi, Ittiri e Ozieri, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta il 19 settembre 2006
88 - FLORIS Vincenzo - MARROCU - CALLEDDA - BARRACCIU - CHERCHI Silvio CORRIAS - CUGINI - LAI - MATTANA - ORRÙ - PACIFICO - PIRISI - SANNA Alberto
- SANNA Franco sulla grave crisi industriale della Sardegna.
Approvato Ordine del giorno n. 33 il 24 ottobre 2006
89 - LA SPISA - CAPELLI - VARGIU - ARTIZZU - LADU - SANCIU - CUCCU Franco
Ignazio - MURGIONI - AMADU - BIANCAREDDU - CAPPAI - MILIA - RANDAZZO CONTU - CASSANO - DEDONI - PISANO - GALLUS - DIANA - LICANDRO - LIORI
- LOMBARDO - MORO - PETRINI - RASSU - FARIGU - SANJUST - SANNA Matteo
sul procedimento di approvazione del Piano paesaggistico regionale, con richiesta di
convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del
Regolamento.
90 - PISU - BARRACCIU - SERRA - LA SPISA - MARROCU - DEDONI - BIANCU - PORCU
- ATZERI - LICHERI - CALIGARIS - FARIGU - BALIA - CAPELLI - GIAGU - LADU
- ARTIZZU - DAVOLI - CHERCHI Oscar - CUGINI - SALIS - RASSU - IBBA - URAS
- FADDA - LANZI - MARRACINI - MASIA - LICANDRO - SANNA Alberto - AMADU
- SANNA Simonetta - VARGIU - PISANO - PITTALIS - CASSANO - PINNA - CUCCU
Franco Ignazio - DIANA - SABATINI - CUCCA - FLORIS Vincenzo - CERINA - MORO
- COCCO - FRAU - CAPPAI - PACIFICO - CORRIAS - SCARPA - GESSA - MILIA LOMBARDO - CHERCHI Silvio - SANNA Franco - LIORI - CALLEDDA - RANDAZZO
Alberto - CORDA - SANNA Matteo - LAI - ORRÙ - PIRISI - MANCA - SANJUST MATTANA - CACHIA - BRUNO - PETRINI - BIANCAREDDU - SANCIU - GIORICO
- RANDAZZO Vittorio - MURGIONI sull’ammodernamento e potenziamento delle linee
ferroviarie della Sardegna ed in particolare delle tratte turistiche servite dal trenino
verde.
Approvata il 17 ottobre 2006
525
91 - LA SPISA - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - PETRINI - RASSU - SANCIU - SANJUST - DEDONI - LADU - MURGIONI - GALLUS - AMADU - MORO - SANNA Matteo
- ARTIZZU - PISANO - FARIGU - BIANCAREDDU - RANDAZZO Vittorio - RANDAZZO Alberto - VARGIU - CASSANO - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio sulla politica
regionale della pesca, problematiche e prospettive, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta il 2 ottobre 2006
92 - VARGIU - LA SPISA - CAPELLI - ARTIZZU - LADU - FARIGU - AMADU - RANDAZZO Vittorio - RANDAZZO Alberto - PISANO - SANCIU - LICANDRO - CASSANO PETRINI - DEDONI - CONTU - RASSU - GALLUS - LOMBARDO - SANJUST - BIANCAREDDU - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - DIANA - LIORI - MORO - SANNA
Matteo - MURGIONI - MILIA sulla disastrosa situazione dei collegamenti aerei tra la
Sardegna e il continente, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai
sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta il 3 ottobre 2006
93 - SANNA Matteo - ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO sulla stabilizzazione dei corsisti
speciali per l’abilitazione all’insegnamento.
94 - DIANA - ARTIZZU - LA SPISA - CAPELLI - VARGIU - LADU - LIORI - FARIGU MORO - SANNA Matteo - RASSU - LOMBARDO - CONTU - SANJUST - SANCIU
- PETRINI - CAPPAI - AMADU - BIANCAREDDU - CUCCU Franco Ignazio - MILIA PISANO - CASSANO - DEDONI - MURGIONI - GALLUS - FLORIS Mario - CHERCHI
Oscar sulle dimissioni dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, con richiesta
di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del
Regolamento.
Respinta il 10 ottobre 2006
95 - LA SPISA - ARTIZZU - CAPELLI - LADU - VARGIU - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - PETRINI - RASSU - SANJUST - DEDONI - MURGIONI - SANNA Matteo
- PISANO - LIORI sulla portualità sarda con particolare riferimento all’area cagliaritana.
96 - SANNA Matteo - ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO di solidarietà al Papa contro i
gravi attacchi dell’Islam.
97 - ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO - SANNA Matteo - RANDAZZO Alberto - AMADU - RANDAZZO Vittorio - MURGIONI - CAPPAI - CASSANO - LA SPISA - FARIGU
- LADU - GALLUS - SANJUST - SANCIU - CONTU - RASSU - VARGIU - PISANO
- FLORIS Mario - DEDONI - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - BIANCA-
526
REDDU - MARRACINI - PITTALIS - PETRINI sull’attività venatoria in Sardegna e sulle prospettive determinate dal Piano venatorio regionale predisposto dall’Assessorato
regionale della difesa dell’ambiente.
98 - SANJUST - LA SPISA - ARTIZZU - CAPELLI - CAPPAI - LADU - VARGIU - LOMBARDO - CONTU - GALLUS - LICANDRO - PETRINI - RASSU - SANCIU - DEDONI MURGIONI - AMADU - MORO - SANNA Matteo - DIANA - PISANO - FARIGU - LIORI
- MILIA - BIANCAREDDU - RANDAZZO Vittorio - RANDAZZO Alberto - CASSANO
- CUCCU Franco Ignazio sul mancato rispetto degli accordi fra Regione e sindacati
in tema di dipendenti degli enti di formazione professionale e inizio della procedura di
licenziamento, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta il 27 ottobre 2006
99 - LA SPISA - ARTIZZU - CAPELLI - CAPPAI - CHERCHI Oscar - LADU - VARGIU
- LOMBARDO - CONTU - LICANDRO - PETRINI - RASSU - SANCIU - SANJUST DEDONI - MURGIONI - AMADU - MORO - SANNA Matteo - DIANA - PISANO - FARIGU - LIORI - BIANCAREDDU - RANDAZZO Vittorio - RANDAZZO Alberto - MILIA
- CASSANO - CUCCU Franco Ignazio sulla problematica industriale ed energetica, con
richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Approvato Ordine del giorno n. 33 il 24 ottobre 2006
100 - DEDONI - PISANO - CASSANO - VARGIU - LADU - GALLUS - MURGIONI - LICANDRO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - CONTU - SANJUST - CHERCHI
Oscar sullo stato di gravissima crisi che investe l’intero settore della formazione professionale in Sardegna e in particolare sulla mancata attuazione dell’accordo del 29
giugno 2006 fra Regione e organizzazioni sindacali relativo al piano di esodo anticipato
e ricollocazione del personale dipendente degli enti di formazione iscritto all’albo regionale in base alla legge regionale n. 42 del 1989.
Respinta il 27 ottobre 2006
101 - LA SPISA - ARTIZZU - CAPELLI - CAPPAI - CHERCHI Oscar - LADU - VARGIU LOMBARDO - CONTU - LICANDRO - PETRINI - RASSU - SANCIU - SANJUST - DEDONI - MURGIONI - AMADU - MORO - SANNA Matteo - DIANA - PISANO - FARIGU
- LIORI - BIANCAREDDU - RANDAZZO Vittorio - RANDAZZO Alberto - MILIA CASSANO - CUCCU Franco Ignazio sul rispetto dell’articolo 105 del Regolamento del
Consiglio con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi
2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
102 - VARGIU - CASSANO - DEDONI - PISANO sulla situazione del trasporto marittimo sardo.
527
103 - ARTIZZU - LA SPISA - VARGIU - BIANCAREDDU - LADU - CAPELLI - CAPPAI
- GALLUS - CHERCHI Oscar - LOMBARDO - CONTU - LICANDRO - PETRINI RASSU - SANCIU - SANJUST - DEDONI - MURGIONI - AMADU - MORO - FLORIS
Mario - SANNA Matteo - DIANA - PISANO - FARIGU - LIORI - RANDAZZO Vittorio
- RANDAZZO Alberto - MILIA - CASSANO - CUCCU Franco Ignazio sul fallimento politico dell’attuale esperienza di governo della Regione, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta il 28 novembre 2006
104 - CAPELLI - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - BIANCAREDDU - CUCCU
Franco Ignazio - MILIA - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - GALLUS - DEDONI - PISANO - MORO - AMADU - RANDAZZO Alberto - SANNA Matteo
- CONTU - LICANDRO - PETRINI - RANDAZZO Vittorio - LIORI - CASSANO - RASSU
- SANCIU - SANJUST - MURGIONI sulla recrudescenza della blue tongue, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54
del Regolamento.
Respinta il 6 dicembre 2006
105 - LA SPISA - ARTIZZU - BIANCAREDDU - LADU - FARIGU - CONTU - LICANDRO
- LOMBARDO - PETRINI - RASSU - SANCIU - SANJUST - DIANA - LIORI - MORO
- SANNA Matteo - RANDAZZO Alberto - AMADU - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU
Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - GALLUS - MURGIONI - CHERCHI
Oscar di sfiducia al Presidente della Regione.
Respinta il 24 gennaio 2007
106 - CAPELLI - LA SPISA - MARROCCU - VARGIU - BIANCU - BIANCAREDDU - PORCU - ARTIZZU - BALIA - LADU - LICHERI - ATZERI - CALIGARIS di solidarietà del
Consiglio regionale della Sardegna ai giornalisti sardi ed italiani impegnati nella vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro.
Approvata il 28 dicembre 2006
107 - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - BIANCAREDDU - MILIA - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - GALLUS
- DEDONI - PISANO - MORO - AMADU - RANDAZZO Alberto - SANNA Matteo CONTU - LICANDRO - PETRINI - RANDAZZO Vittorio - LIORI - CASSANO - RASSU
- SANCIU - SANJUST - MURGIONI sui bandi di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 medici della categoria D; n. 4 funzionari amministrativi - Area dei beni culturali e del patrimonio storico, artistico ed archeologico; n. 6
funzionari amministrativi con competenze in marketing della categoria D - livello retributivo D1 - Area economico-finanziaria e dello sviluppo del territorio; n. 5 funzionari
amministrativi con competenze in mercato del lavoro e formazione professionale della
528
categoria D - Livello retributivo D1 - Area economico finanziaria e dello sviluppo del
territorio, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi
2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
108 - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - BIANCAREDDU - MILIA - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - GALLUS
- DEDONI - PISANO - MORO - AMADU - RANDAZZO Alberto - SANNA Matteo CONTU - LICANDRO - PETRINI - RANDAZZO Vittorio - LIORI - CASSANO - RASSU
- SANCIU - SANJUST - MURGIONI sulla deliberazione della Giunta regionale del 29
luglio 2005, n. 37/5, avente ad oggetto “L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 29. Nomina
Direttore Generale della Presidenza della Regione”, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
109 - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - BIANCAREDDU - MILIA - FARIGU - DIANA - GALLUS - DEDONI - PISANO - MORO
- AMADU - RANDAZZO Alberto - CONTU - LICANDRO - PETRINI - RANDAZZO
Vittorio - LIORI - CASSANO - RASSU - SANCIU - SANJUST sul decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 316 del 26 febbraio 2003, modificato dal decreto n. 83
del 1° luglio 2005, con il quale è stato indetto un concorso per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 10 posti di funzionario consiliare; avviso di reclutamento presso il
Consiglio regionale, pubblicato nel BURAS il 18 agosto 2006, inerente una selezione
per l’assunzione, a tempo determinato, per periodi di sei mesi, di n. 10 funzionari consiliari, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e
3 dell’articolo 54 del Regolamento.
110 - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - BIANCAREDDU - MILIA - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - GALLUS
- DEDONI - PISANO - MORO - AMADU - RANDAZZO Alberto - SANNA Matteo CONTU - LICANDRO - PETRINI - RANDAZZO Vittorio - LIORI - CASSANO - RASSU
- SANCIU - SANJUST - MURGIONI sulla deliberazione della Giunta regionale n. 48/14
del 21 novembre 2006 di modifica della denominazione del Consorzio 21 in “Sardegna
ricerche” e approvazione del relativo statuto e sulla deliberazione della Giunta regionale n. 48/12 del 21 novembre 2006 di nomina, quale membro del Comitato di gestione del
Consorzio 21, del professor Alberto Silvani, in sostituzione del dimissionario professor
Paolo Zanella, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
111 - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - MILIA
- FARIGU - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - GALLUS - DEDONI - PISANO - MORO - SANNA Matteo - CONTU - LICANDRO - PETRINI - LIORI - CASSANO
- RASSU - SANCIU - SANJUST - MURGIONI sulla delibera n. 51/16 del 12 dicembre
529
2006 - Bando di gara per la cessione al fine di riqualificare e riutilizzare per la valorizzazione turistica le aree degradate di particolare interesse paesaggistico prospicienti il
mare in Comune di Sant’Antioco (Provincia Sulcis Iglesiente), con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
112 - LIORI - ARTIZZU - LA SPISA - BIANCAREDDU - VARGIU - LADU - DIANA - MORO
- SANNA Matteo - RASSU - LOMBARDO - CONTU - SANJUST - SANCIU - PETRINI - LICANDRO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - CAPPAI - AMADU
- CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - PISANO - CASSANO - DEDONI MURGIONI - GALLUS - FLORIS Mario - CHERCHI Oscar - FARIGU sull’emergenza
ambientale e sanitaria rappresentata dall’inquinamento da diossina intorno agli stabilimenti Syndial di Macchiareddu e Porto Torres, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
113 - CAPELLI - LA SPISA - LADU - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - FARIGU - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - GALLUS - CONTU - LICANDRO - PETRINI - RASSU
- SANCIU - SANJUST - MURGIONI sulla improcrastinabile necessità che il Consiglio
regionale dibatta e approvi la manovra finanziaria per il 2007.
114 - CAPELLI - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - BIANCAREDDU - CUCCU
Franco Ignazio - MILIA - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - RANDAZZO Alberto CHERCHI Oscar - GALLUS - DEDONI - RANDAZZO Vittorio - AMADU - PISANO
- MORO - SANNA Matteo - CONTU - LICANDRO - CAPPAI - PETRINI - LIORI - CASSANO - RASSU - SANCIU - SANJUST - MURGIONI sulla delibera della Giunta regionale n. 50/21 del 5 dicembre 2006: “…direttive per la redazione del Piano di utilizzo
dei litorali e il rilascio di concessioni demaniali marittime e di zone del mare territoriale”, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3
dell’articolo 54 del Regolamento.
115 - CAPELLI - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - BIANCAREDDU - CUCCU
Franco Ignazio - MILIA - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - RANDAZZO Alberto CHERCHI Oscar - GALLUS - DEDONI - RANDAZZO Vittorio - AMADU - PISANO
- MORO - SANNA Matteo - CONTU - LICANDRO - CAPPAI - PETRINI - LIORI - CASSANO - RASSU - SANCIU - SANJUST - MURGIONI sulla improcrastinabile necessità
che il Consiglio regionale dibatta e approvi la manovra finanziaria per il 2007, con
richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
116 - CALIGARIS - IBBA - BARRACCIU - CORRIAS - ORRÙ - PIRISI - FLORIS Vincenzo
- CUGINI - MARROCU - CALLEDDA - MATTANA - SANNA Franco - SANNA Alberto -
530
LAI Silvio - CHERCHI Silvio - FRAU - PORCU - CERINA - LICHERI - URAS - DAVOLI - GESSA - CORDA - PISU - BALIA - MASIA - FADDA - GIORICO - SALIS - SERRA
- MARRACINI - LANZI - LAI Vittorio Renato - PITTALIS a sostegno di una iniziativa
del Parlamento per disciplinare l’accanimento terapeutico salvaguardando la dignità
umana.
117 - ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO - SANNA Matteo - AMADU - PILERI - RASSU - LA
SPISA - LADU - SANJUST - PISANO - DEDONI - ATZERI- FLORIS Mario - MURGIONI - FARIGU - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - RANDAZZO
Alberto - CAPELLI - VARGIU sulle affermazioni del Ministro Di Pietro.
118 - DIANA - ARTIZZU - LA SPISA - RANDAZZO Alberto - VARGIU - LADU - LICANDRO LIORI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - LOMBARDO - CONTU - SANJUST - PILERI - PETRINI - RANDAZZO Vittorio - CAPPAI - AMADU - CAPELLI - CUCCU Franco
Ignazio - MILIA - PISANO - CASSANO - DEDONI - MURGIONI - GALLUS - FLORIS
Mario - CHERCHI Oscar - FARIGU sul concreto rischio di disimpegno di una rilevante
quota dei fondi FEOGA per il periodo 2000-2006, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
119 - CAPELLI - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - RANDAZZO Alberto - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar
- GALLUS - DEDONI - RANDAZZO Vittorio - AMADU - PISANO - MORO - SANNA
Matteo - CONTU - LICANDRO - CAPPAI - PETRINI - LIORI - CASSANO - RASSU SANJUST - MURGIONI - PILERI sul provvedimento di sospensione ed inibizione dei
lavori nell’area del colle Tuvixeddu-Tuvumannu nel Comune di Cagliari, con richiesta
di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del
Regolamento.
120 - LA SPISA - LADU - FARIGU - ARTIZZU - VARGIU - CONTU - DIANA - CUCCU Franco Ignazio - SANJUST - CHERCHI Oscar - CAPELLI - LOMBARDO - MURGIONI GALLUS sull’attuazione della legge regionale n. 10 del 2005 relativa al trasferimento
del personale ex ESAF.
Approvato Ordine del giorno n. 42 il 20 giugno 2007
121 - CAPELLI - LA SPISA - RANDAZZO Alberto - ARTIZZU - VARGIU - LADU - FARIGU
- CUCCU Franco Ignazio - MILIA - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - GALLUS - DEDONI - RANDAZZO Vittorio - AMADU - PISANO - MORO - SANNA Matteo
- CONTU - LICANDRO - CAPPAI - PETRINI - LIORI - CASSANO - RASSU - PILERI
- SANJUST - MURGIONI di censura politica, sul mancato rispetto da parte della Giunta
regionale e del suo Presidente delle norme vigenti, della legalità, della distinzione dei
ruoli e delle competenze fra gli organi politici e la dirigenza amministrativa, dello stato
531
di diritto, sugli sprechi e spese indebite effettuate attraverso incarichi di consulenza
conferiti a soggetti estranei all’amministrazione stessa, con richiesta di convocazione
straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
122 - ATZERI sulle regole etiche nella gestione della cosa pubblica e sul conflitto d’interessi.
123 - LADU - ARTIZZU - LA SPISA - VARGIU - AMADU - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO
- CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - FARIGU - GALLUS - LOMBARDO - LICANDRO - LIORI - MILIA - MORO - MURGIONI - PETRINI - PISANO
- RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - RASSU - SANJUST - SANNA Matteo
sull’istituzione della zona franca in Sardegna.
124 - CAPELLI - RANDAZZO Alberto - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio sulla deliberazione della Giunta regionale n. 22/4 del 7 giugno 2007,
avente ad oggetto “Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, articolo 82. Cultura e lingua
sarda. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Direttive”.
125 - LADU - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - GALLUS
- MURGIONI - DEDONI - PISANO - MORO - SANNA Matteo - CAPELLI - CUCCU
Franco Ignazio - PILERI - CHERCHI Oscar - LIORI sulla delega agli enti locali in
materia di Siti di interesse comunitario (SIC).
Respinta il 13 luglio 2007
126 - CONTU - MARRACINI - LICANDRO - CAPPAI - CAPELLI - LA SPISA - RASSU - PILERI - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - LADU - GALLUS - MURGIONI
- DIANA - LIORI - PISANO di censura politica, sulle frasi offensive dell’Assessore della
sanità e dell’assistenza sociale nei confronti del popolo sardo pronunciate durante un
incontro sindacale ad Oristano.
127 - VARGIU - MARRACINI - LA SPISA - ARTIZZU - FARIGU - RANDAZZO Alberto LADU - GALLUS - RANDAZZO Vittorio - PETRINI - LICANDRO - LIORI - PISANO
- SANNA Matteo - LOMBARDO - CONTU - DEDONI - CASSANO - MORO - DIANA
- MILIA - CUCCU Franco Ignazio- CAPELLI - AMADU - MURGIONI - PILERI - SANJUST - RASSU sulla grave situazione dell’azienda ospedaliera Brotzu, con richiesta di
convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del
Regolamento.
Respinta il 12 luglio 2007
128 - SANJUST - LA SPISA - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - PETRINI - PILERI RASSU - LADU - VARGIU - MURGIONI - RANDAZZO Alberto - DIANA - LIORI - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - CAPPAI - RANDAZZO Vittorio - MILIA - PISANO
532
- DEDONI - MORO - ARTIZZU - SANNA Matteo - FARIGU - CASSANO sull’attuazione
degli ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale sulla relazione finale della
Commissione d’inchiesta sull’affidamento della campagna pubblicitaria istituzionale
della Regione, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento del Consiglio.
Respinta il 24 luglio 2007
129 - LA SPISA - VARGIU - RANDAZZO Alberto - ARTIZZU - LADU - FARIGU - CAPPAI CAPELLI - DIANA - CASSANO - DEDONI - PISANO - RANDAZZO Vittorio - MILIA
- AMADU - CUCCU Franco Ignazio sulla sospensione del giudizio di parificazione del
rendiconto 2006 da parte della Corte dei conti.
Respinta il 31 luglio 2007
130 - GIAGU - MARROCU - BIANCU - FLORIS Vincenzo - URAS - LANZI - MASIA - PORCU - BALIA - CALLEDDA - MATTANA - CHERCHI Silvio - SANNA Francesco - MELONI - PIRISI sulla problematica industriale ed energetica e sulle iniziative da adottare.
Approvato Ordine del giorno n. 43 il 6 luglio 2007
131 - CAPELLI - LA SPISA - RANDAZZO Alberto - ARTIZZU - VARGIU - LADU - FARIGU
- CUCCU Franco Ignazio - MILIA - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - GALLUS - DEDONI - RANDAZZO Vittorio - AMADU - PISANO - MORO - SANNA Matteo
- CONTU - LICANDRO - CAPPAI - PETRINI - LIORI - RASSU - PILERI - SANJUST
- MURGIONI sulle deliberazioni della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 di
approvazione del Piano paesaggistico regionale, n. 22/3 del 24 maggio 2006 di adozione del Piano paesaggistico regionale e n. 59/36 del 13 dicembre 2005 di approvazione
della proposta del Piano paesaggistico regionale, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
132 - CUCCA - FLORIS Vincenzo - PIRISI - BARRACCIU - PITTALIS - BALIA - SABATINI
- MANINCHEDDA sulla gravissima emergenza determinata dagli incendi in vaste zone
del nuorese.
133 - CAPELLI - LA SPISA - ARTIZZU - VARGIU - RANDAZZO Alberto - LADU - ATZERI
- FARIGU sugli interventi urgenti da adottare in conseguenza degli incendi divampati
nella periferia della città di Nuoro.
134 - DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo sul ridimensionamento del presidio antincendi della Guardia forestale a Fenosu.
135 - LANZI - LICHERI - FADDA - SERRA - CUGINI sulle iniziative da adottare per il mi-
533
glioramento del servizio al fine di ridurre i ritardi negli indennizzi per le alluvioni.
136 - DIANA - LIORI - ARTIZZU sull’articolo 83, comma 1, lettera a), delle norme tecniche
di attuazione del Piano paesaggistico regionale.
137 - URAS - PORCU - MARRACINI - MASIA - BIANCU - MARROCU - LANZI - GIAGU DEDONI - ATZERI - DIANA - MORO - RANDAZZO Alberto - LOMBARDO - FARIGU
- CONTU - CHERCHI Oscar - RASSU - CALIGARIS - LAI Renato - SANNA Francesco
- BALIA sull’attuale situazione relativa al ripetersi di incidenti mortali sul lavoro nel
territorio regionale e sull’esigenza di adeguati interventi a garanzia della sicurezza
dei lavoratori sardi, alla luce del gravissimo e luttuoso episodio verificatosi oggi negli
impianti dell’Eurallumina a Portovesme, nel Sulcis Iglesiente.
Approvata il 31 luglio 2007
138 - DIANA - ARTIZZU - LA SPISA - RANDAZZO Alberto - VARGIU - LADU - LIORI MORO - SANNA Matteo - RASSU - LOMBARDO - CONTU - LICANDRO - SANJUST
- PILERI - PETRINI - RANDAZZO Vittorio - CAPPAI - AMADU - CAPELLI - CUCCU
Franco Ignazio - MILIA - PISANO - CASSANO - DEDONI - MURGIONI - GALLUS
- FLORIS Mario - CHERCHI Oscar - FARIGU sulle gravissime inadempienze della
Giunta regionale nei confronti del comparto agro-pastorale, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Approvato Ordine del giorno n. 46 il 25 ottobre 2007
139 - LA SPISA - CONTU - RASSU - LICANDRO - LOMBARDO - PETRINI - SANJUST - PILERI - AMADU - DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo - RANDAZZO
Alberto - RANDAZZO Vittorio - CAPPAI - CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio
- VARGIU - CASSANO - DEDONI - PISANO - LADU - MURGIONI - GALLUS - FARIGU sulla produzione in Sardegna di energia da fonti rinnovabili con il sistema fotovoltaico ed eolico.
140 - LADU - LA SPISA - VARGIU - FLORIS Mario - ARTIZZU - FARIGU - RANDAZZO
Alberto - GALLUS - MURGIONI - DIANA sulla situazione delle ferrovie sarde e sulle
dichiarazioni del presidente dell’azienda Ferrovie dello Stato su un possibile smantellamento della rete ferroviaria statale.
141 - CAPELLI - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - RANDAZZO Alberto - CUCCU
Franco Ignazio - MILIA - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - GALLUS - DEDONI - RANDAZZO Vittorio - AMADU - FLORIS Mario - MORO - SANNA
Matteo - CONTU - LICANDRO - CAPPAI - LIORI - CASSANO - RASSU - SANJUST
- MURGIONI - PILERI sulla deliberazione della Giunta regionale n. 34/15 dell’11 settembre 2007 avente ad oggetto l’”indirizzo interpretativo” dell’articolo 29 della legge
534
regionale n. 31 del 1998 contenente i criteri di nomina dei direttori generali, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54
del Regolamento.
142 - CAPPAI - CAPELLI - RANDAZZO Alberto sulla grave situazione debitoria delle aziende agricole sarde.
Approvato Ordine del giorno n. 46 il 25 ottobre 2007
143 - ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO - SANNA Matteo - MURGIONI - LICANDRO - PILERI - CONTU - CASSANO - PISANO - DEDONI - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO
Vittorio - LADU - LOMBARDO - PETRINI - FARIGU - VARGIU - GIORICO - LA SPISA - RASSU - GALLUS - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - FLORIS Mario
- CHERCHI Oscar - CAPELLI - PITTALIS - LAI Renato sull’applicazione delle regole
relative a SIC e ZPS sul territorio regionale, con richiesta di convocazione straordinaria
del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta il 14 ottobre 2007
144 - LADU - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FLORIS Mario - FARIGU - MURGIONI - GALLUS - PISANO - DEDONI - LIORI sulla crisi delle aziende
agricole sarde determinata dalla sofferenza sui mutui agevolati per il settore
Ritirata il 19 ottobre 2007
145 - RASSU - LA SPISA - CONTU - PETRINI - LICANDRO - LOMBARDO - SANJUST sulla
grave crisi del settore agro-pastorale determinata dalla insostenibilità dei costi della
produzione e dal conseguente grave indebitamento col mutuo bancario.
Approvato Ordine del giorno n. 46 il 25 ottobre 2007
146 - PISANO - SANNA Matteo - GALLUS - CASSANO - DEDONI - VARGIU - DIANA - ARTIZZU - LA SPISA - RANDAZZO Alberto - LADU - LIORI - MORO - RASSU - LOMBARDO - CONTU - LICANDRO - SANJUST - PILERI - PETRINI - RANDAZZO Vittorio
- CAPPAI - AMADU - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - MURGIONI FLORIS Mario - CHERCHI Oscar - FARIGU sul fallimento del modello della programmazione dello sviluppo territoriale attuato attraverso la progettazione integrata, con
richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta il 14 novembre 2007
147 - LADU - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FLORIS Mario - FARIGU - MURGIONI - GALLUS - PISANO - DEDONI - CASSANO - LIORI - CHERCHI
Oscar - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - PETRINI - PILERI - RASSU - SANJUST
- CAPELLI - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - DIA-
535
NA - MORO - SANNA Matteo - AMADU sulla crisi delle aziende agricole sarde determinata dalla sofferenza sui mutui agevolati per il settore, con richiesta di convocazione
straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Approvato Ordine del giorno n. 46 il 25 ottobre 2007
148 - LA SPISA - VARGIU - LADU - FLORIS Mario - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - MURGIONI - GALLUS - LIORI - CHERCHI Oscar - CONTU - LICANDRO
- LOMBARDO - PETRINI - PILERI - RASSU - SANJUST - PISANO - DEDONI - CASSANO - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio
- DIANA - MORO - SANNA Matteo - AMADU sulla situazione di emergenza della sicurezza pubblica e sanitaria originata dal crescente fenomeno degli sbarchi di clandestini
nelle coste sarde, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
149 - VARGIU - LA SPISA - RANDAZZO Alberto - ARTIZZU - LADU - FARIGU - CAPELLI
- AMADU - RANDAZZO Vittorio - PISANO - PILERI - LICANDRO - CASSANO - PETRINI - DEDONI - CONTU - RASSU - GALLUS - LOMBARDO - SANJUST - CAPPAI
- CUCCU Franco Ignazio - DIANA - LIORI - MORO - SANNA Matteo - MURGIONI MILIA sulla situazione dei medici con contratto di lavoro precario libero-professionale
con le Aziende miste di Cagliari e Sassari, con richiesta di convocazione straordinaria
del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Approvato Ordine del giorno n. 47 il 13 novembre 2007
150 - RASSU - LA SPISA - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - PETRINI - PILERI - SANJUST sull’ex Istituto di incremento ippico.
151 - CAPELLI - RANDAZZO Alberto - LA SPISA - ARTIZZU - VARGIU - LADU - FLORIS
Mario - FARIGU - CHERCHI Oscar - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA RANDAZZO Vittorio - AMADU - DIANA - LOMBARDO - GALLUS - DEDONI - MORO
- SANNA Matteo - CONTU - LIORI - MURGIONI - CASSANO - RASSU - SANJUST
- PILERI - PETRINI - LICANDRO - PISANO sulla gara indetta dall’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per l’affidamento del “Progetto
sistema informativo sanitario integrato regionale SISaR” aggiudicata in favore dell’ATI
fra Engineering Spa e Telecom Italia Spa, con richiesta di convocazione straordinaria
del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta il 13 novembre 2007
152 - LA SPISA - ARTIZZU - LADU - RANDAZZO Alberto - VARGIU - FARIGU sulla partecipazione della Regione autonoma della Sardegna al capitale di Abbanoa Spa.
153 - CALIGARIS - BARRACCIU - CERINA - COCCO - CORRIAS - LOMBARDO - SANNA
536
Simonetta - LANZI - BALIA - IBBA - MASIA - MARRACINI - SERRA - FADDA - ORRÙ
- SANNA Franco - URAS - DAVOLI - PISU - FRAU - ATZERI - MANINCHEDDA - MELONI - FLORIS Vincenzo - CACHIA - SANJUST - GALLUS - LIORI - DIANA - PETRINI
- CUCCU Franco Ignazio - VARGIU - CALLEDDA - PINNA - LICHERI - CUGINI GESSA - LAI Silvio - BIANCU - PACIFICO - MATTANA - PORCU - LA SPISA - MURGIONI - CAPELLI - CAPPAI - SCARPA - CHERCHI Silvio - PITTALIS - LAI Renato
- PISANO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - CONTU - CHERCHI Oscar
- CUCCU Giuseppe - MARROCU - ARTIZZU - SANNA Matteo - CUCCA - MORO per
contrastare la violenza contro le donne.
154 - UGGIAS - LAI Renato - CUGINI - CORDA - CACHIA - SANNA Matteo - PILERI BIANCU - LANZI - PORCU - LICHERI - ATZERI - RANDAZZO Alberto - LADU - ARTIZZU - VARGIU - LA SPISA - MARRACINI - CALIGARIS - SCARPA - MURGIONI
- CAPELLI - MANINCHEDDA sulla necessità dell’intervento della Regione per scongiurare la chiusura dell’azienda Palmera Spa di Olbia e favorirne il rilancio.
Approvata il 13 novembre 2007
155 - LOMBARDO - LA SPISA - SANJUST - CONTU - LICANDRO - PETRINI - PILERI RASSU - AMADU - ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO - SANNA Matteo - RANDAZZO
Alberto - CAPPAI - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio
- VARGIU - CASSANO - DEDONI - PISANO - LADU - MURGIONI - GALLUS - CHERCHI Oscar - FARIGU sulla paventata chiusura dell’Università del Sulcis Iglesiente.
156 - DIANA - ARTIZZU - LA SPISA - RANDAZZO Alberto - VARGIU - LADU - LIORI MORO - SANNA Matteo - RASSU - LOMBARDO - CONTU - SANJUST - PILERI - PETRINI - RANDAZZO Vittorio - CAPPAI - AMADU - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio
- PISANO - CASSANO - DEDONI - GALLUS sugli accordi relativi alla realizzazione del
metanodotto Algeria-Sardegna-Italia e alla commercializzazione del metano in Sardegna,
con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
157 - CASSANO - VARGIU - DEDONI - PISANO - LA SPISA - RANDAZZO Alberto - ARTIZZU - LADU - FARIGU - CAPELLI - AMADU - RANDAZZO Vittorio - PILERI - LICANDRO - PETRINI - CONTU - RASSU - GALLUS - LOMBARDO - SANJUST - CAPPAI
- CUCCU Franco Ignazio - DIANA - LIORI - MORO - SANNA Matteo - MURGIONI
- MILIA - FLORIS Mario - CHERCHI Oscar sull’invito alla presentazione della denuncia di esercizio avanzata dall’INAIL alle compagnie barracellari, con richiesta di
convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del
Regolamento.
158 - VARGIU - LA SPISA - RANDAZZO Alberto - ARTIZZU - LADU - FARIGU - CAPELLI
537
- AMADU - RANDAZZO Vittorio - PISANO - LICANDRO - CASSANO - PETRINI - DEDONI - CONTU - RASSU - GALLUS - LOMBARDO - SANJUST - PILERI - CAPPAI
- CUCCU Franco Ignazio - DIANA - LIORI - MORO - SANNA Matteo - MURGIONI MILIA sulle short list, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi
dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Approvato Ordine del giorno n. 49 il 22 gennaio 2008
159 - VARGIU - PISANO - DEDONI - CASSANO sulla grave situazione della continuità territoriale marittima sarda.
Respinta il 22 maggio 2008
160 - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio sull’affidamento da parte dell’Azienda ospedaliera Brotzu in favore del
CRS4 Srl del servizio di realizzazione e gestione dei sistemi informatici della medesima
Azienda.
161 - DIANA - ARTIZZU - LA SPISA - CAPELLI - VARGIU - LADU - LIORI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - LOMBARDO - CONTU - LICANDRO - SANJUST - PILERI PETRINI - AMADU - CHERCHI Oscar - RANDAZZO Vittorio - CAPPAI - RANDAZZO
Alberto - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - PISANO - CASSANO - DEDONI - MURGIONI - GALLUS - FLORIS Mario - FARIGU di solidarietà ai cittadini della Regione
Campania per la grave emergenza legata al blocco del sistema di smaltimento dei rifiuti,
sul possibile smaltimento in siti attrezzati della Sardegna di una quota dei rifiuti solidi
urbani prodotti in Campania e sulla necessità di un piano straordinario per la gestione
dei rifiuti in Sardegna, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai
sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta il 17 gennaio 2008
162 - MARROCU - BIANCU - PORCU - URAS - LANZI - BALIA - SALIS - SERRA - BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio
- COCCO - CORRIAS - CORDA - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI
- FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - IBBA - LAI Silvio - MANCA
- MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - SABATINI - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta
- SECCI sulla solidarietà della Regione Sardegna nei confronti delle popolazioni della
Campania per la soluzione dell’emergenza rifiuti e sulla gravità dei fatti verificatisi in
Sardegna a seguito della disponibilità data dalla Regione a smaltire una quota minima
di rifiuti provenienti dalla Campania, con richiesta di convocazione straordinaria del
Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Approvato Ordine del giorno n. 48 il 17 gennaio 2008
538
163 - MARRACINI - PITTALIS - LAI Renato sull’emergenza rifiuti nella Regione Campania
e sulla disponibilità data dal Presidente della Regione Sardegna a smaltire una quota
degli stessi rifiuti, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Approvato Ordine del giorno n. 48 il 17 gennaio 2008
164 - CUCCU Giuseppe - MARROCU - LANZI - URAS - BALIA - PINNA - GIAGU - ORRÙ
- FADDA - FRAU - UGGIAS sulla ipotesi di soppressione del servizio marittimo di trasporto dei rotabili tra Golfo Aranci e Civitavecchia.
Approvato Ordine del giorno n. 56 il 22 maggio 2008
165 - UGGIAS - MARROCU - PINNA - LANZI - URAS - BALIA - CUCCU Giuseppe - LAI
Renato - SCARPA - CORDA - ATZERI sull’interruzione del collegamento navale per il
trasporto dei vagoni merci da e per la Sardegna.
Approvato Ordine del giorno n. 56 il 22 maggio 2008
166 - CAPELLI - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - RANDAZZO Alberto - CUCCU
Franco Ignazio - MILIA - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - GALLUS - DEDONI - RANDAZZO Vittorio - AMADU - PISANO - MORO - SANNA Matteo
- CONTU - LICANDRO - CAPPAI - PETRINI - LIORI - CASSANO - RASSU - SANJUST
- MURGIONI - PILERI - PITTALIS - LAI Renato - MARRACINI sulla deliberazione
della Giunta regionale n. 8/5 del 5 febbraio 2008 (Acquisizione al patrimonio regionale
del Villaggio delle Saline “recinto fiscale”) e sulla stipulazione della transazione con
lo Stato concernente il passaggio delle Saline alla Regione Sardegna, con richiesta di
convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del
Regolamento.
167 - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - CAPPAI - MILIA - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - PITTALIS - FARIGU - MARRACINI - LAI Renato - MANINCHEDDA
- ATZERI sul decreto del Presidente della Regione n. 16 del 4 febbraio 2008, di nomina
del dott. David Harris quale direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria
di Sassari.
Respinta il 27 maggio 2008
168 - PITTALIS - MARRACINI - LAI Renato sul “caso Tuvixeddu” e sulle sentenze del TAR
Sardegna nn. 127, 128 e 129 dell’8 febbraio 2008.
169 - FLORIS Mario - LA SPISA - ATZERI - ARTIZZU - LADU - VARGIU - CAPELLI PITTALIS - GIORICO - DIANA - PISANO - CASSANO - RASSU - CONTU - PETRINI
- RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - CAPPAI - LIORI - MILIA - GALLUS
- SANJUST - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - MANINCHEDDA - FARIGU - MURGIONI - MORO - SANNA Matteo - AMADU - MARRACINI - LAI Renato sulle iniziative
urbanistiche ed edilizie della Regione nel compendio di Tuvixeddu in Cagliari, sulle
539
gravi responsabilità politiche e giuridiche della Giunta regionale, sanzionate dal TAR
Sardegna e sulla istituzione di una commissione speciale di inchiesta.
Respinta il 31 luglio 2008
170 - SANNA Matteo - PILERI - ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO sulla tutela dei lavoratori di Meridiana Spa.
171 - DIANA - ARTIZZU - LA SPISA - CAPELLI - VARGIU - LADU - LIORI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - LOMBARDO - CONTU - LICANDRO - SANJUST - PILERI - PETRINI - AMADU - CHERCHI Oscar - RANDAZZO Vittorio - CAPPAI - RANDAZZO Alberto - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - PISANO - CASSANO - DEDONI - MURGIONI - GALLUS - FLORIS Mario - FARIGU sul trasporto merci in Sardegna, con richiesta
di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del
Regolamento.
Approvato Ordine del giorno n. 56 il 22 maggio 2008
172 - RASSU - LA SPISA - CONTU - PETRINI - LICANDRO - LOMBARDO - SANJUST AMADU - PILERI - CHERCHI Oscar - DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA
Matteo - MURGIONI - GALLUS - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - FLORIS
Mario sul ritardo delle vaccinazioni dei bovini per la profilassi contro la blue tongue nel
nord Sardegna, sul conseguente blocco della movimentazione del bestiame bovino imposto dalle misure di prevenzione e sui danni arrecati all’economia agricola, aggravati
dall’epidemia di TBC bovina che sta interessando decine di allevamenti, con richiesta
di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del
Regolamento.
Respinta l’8 luglio 2008
173 - PILERI - SANNA Matteo - LA SPISA - CONTU - AMADU - PETRINI - RASSU - CHERCHI Oscar - SANJUST - LOMBARDO - LICANDRO sulla mancata ricollocazione dei
284 lavoratori dell’ex base militare USA e dell’Arsenale di La Maddalena.
174 - URAS - LANZI - SERRA - CUGINI - DAVOLI - FADDA Giuseppe - LICHERI - PISU
sullo svolgimento del vertice internazionale denominato G8, sulla quantità e qualità dei
programmi e degli interventi previsti, nonché sulle procedure per la loro realizzazione
in relazione alla corretta applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia di
appalti, di urbanistica, di tutela paesaggistica e ambientale, di proprietà, possesso e
gestione dei beni pubblici nel rispetto integrale delle competenze attribuite dalla legge
alle autorità regionali e locali.
175 - CAPELLI - VARGIU - ATZERI - CUCCU Franco Ignazio - CAPPAI - MILIA sull’illegittimità delle nomine del direttore amministrativo della ASL n. 8 di Cagliari e della ASL
n. 4 di Lanusei.
Respinta il 27 maggio 2008
540
176 - Ritirata e sostituita con la Mozione n. 177
177 - LA SPISA - AMADU - CHERCHI Oscar - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - PETRINI - PILERI - PITTALIS - RASSU - SANJUST sulla mancanza di assistenza farmaceutica dei pazienti affetti da cistite interstiziale, inserita fra le malattie rare, riconosciuta dal decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, con codice di esenzione RJ0030.
Approvata il 27 maggio 2008
178 - CHERCHI Oscar - LA SPISA - CAPELLI - ARTIZZU - VARGIU - LADU - AMADU
- CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - PETRINI - PILERI - PITTALIS - SANJUST CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - LAI Renato - MARRACINI - MILIA - CASSANO
- DEDONI - PISANO - GALLUS - MURGIONI - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO
Vittorio sulla gestione degli stagni della Sardegna, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
179 - AMADU - LA SPISA - CHERCHI Oscar - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - PETRINI - PILERI - PITTALIS - RASSU - SANJUST sui tagli alla scuola sarda a causa
della razionalizzazione prevista dal Governo.
Respinta il 23 settembre 2008
180 - LA SPISA - CAPELLI - ARTIZZU - LADU - AMADU - CONTU - PETRINI - LICANDRO
- LOMBARDO - SANJUST - PILERI - PITTALIS - RASSU - CAPPAI - MILIA - CUCCU
Franco Ignazio - LAI Renato - MARRACINI - DIANA - LIORI - MORO - SANNA Matteo
- MURGIONI - GALLUS - VARGIU - PISANO - CASSANO - DEDONI - FARIGU sulla
mancata erogazione dei contributi regionali alle società professionistiche in base alla
legge regionale n. 17 del 1999, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Approvato Ordine del giorno n. 57 il 28 maggio 2008
181 - VARGIU - LA SPISA - LADU - ARTIZZU - CAPELLI - FARIGU - LOMBARDO - SANJUST - RASSU - PETRINI - PITTALIS - MILIA - CAPPAI - LAI Renato - MORO - SANNA Matteo - LIORI - MURGIONI - GALLUS - CUCCU Franco Ignazio - CASSANO
- PISANO - DEDONI - CONTU - CHERCHI Oscar sulle politiche regionali in materia
di prestazioni per interventi riabilitativi, con richiesta di convocazione straordinaria del
Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta l’8 luglio 2008
182 - Ritirata e sostituita con la Mozione n. 184
183 - Ritirata e sostituita con la Mozione n. 185
184 - LICANDRO - CAPELLI - RASSU - LA SPISA - CONTU - PITTALIS - PETRINI - SANJUST - AMADU - CAPPAI - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - PILERI - DIANA - LIORI - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - MILIA - GALLUS - LADU
541
- CUCCU Franco Ignazio - LAI Renato - MARRACINI - MORO - SANNA Matteo MURGIONI - VARGIU - PISANO - CASSANO - DEDONI - FARIGU sulla distribuzione
diretta nelle Province di Oristano e di Nuoro degli ausili per incontinenti, con richiesta
di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del
Regolamento.
Respinta l’8 luglio 2008
185 - LICANDRO - RASSU - LA SPISA - CAPELLI - CONTU - PITTALIS - SANJUST - CAPPAI - AMADU - LOMBARDO - CHERCHI Oscar - PILERI - PETRINI - DIANA - LIORI
- ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - MILIA - CUCCU Franco
Ignazio - GALLUS - VARGIU - DEDONI - SANNA Matteo - MORO - LADU - PISANO - CASSANO - MURGIONI - LAI Renato - MARRACINI - FARIGU sulla continuità
assistenziale in Sardegna, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai
sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
Respinta l’8 luglio 2008
186 - LADU - MURGIONI - GALLUS - LA SPISA - VARGIU - CAPELLI - ARTIZZU sui disagi
causati alle marinerie sarde e ad altre realtà produttive dall’impennata del prezzo del
greggio.
187 - VARGIU - CASSANO - DEDONI - PISANO sulla disastrosa situazione del sistema di
rilevazione elettronico degli incendi in Sardegna.
188 - PILERI - LA SPISA - CONTU - SANJUST - LICANDRO - PETRINI - LOMBARDO RASSU - AMADU - CHERCHI Oscar - PITTALIS - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO
Vittorio - ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO - SANNA Matteo - CAPELLI - CAPPAI
- CUCCU Franco Ignazio - MILIA - MARRACINI - LAI Renato - VARGIU - CASSANO
- DEDONI - PISANO - LADU - MURGIONI - GALLUS - FARIGU - FLORIS Mario
sulla mancata attuazione degli impegni sottoscritti dalla Regione e dal Comune di La
Maddalena in merito ai 155 alloggi dismessi dalla Marina militare e sulla necessità di
assegnare gli stessi agli attuali inquilini aventi diritto, con richiesta di convocazione
straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
189 - URAS - LANZI - SERRA sulla situazione della portualità in Sardegna, con particolare
riferimento alla crisi occupazionale e di attività del Porto di Cagliari.
190 - CALIGARIS - BALIA - IBBA - MASIA sul federalismo fiscale.
191 - BALIA - BIANCU - URAS - LANZI - CORRIAS - BARRACCIU - CERINA - CACHIA BRUNO - DAVOLI - GESSA - SANNA Simonetta - CALIGARIS - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - ESPA - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - IBBA - LAI Silvio - LICHERI - MANCA
- AGUS - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU
- PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - TOCCO - SANNA Franco - SERRA
542
sull’allarmante situazione della scuola sarda a seguito dei nuovi tagli agli organici.
Approvata il 23 settembre 2008
192 - DIANA - ARTIZZU - LA SPISA - CAPELLI - VARGIU - LADU - LIORI - MORO - SANNA Matteo - AMADU - CHERCHI Oscar - CONTU - LOMBARDO - PETRINI - PILERI - PITTALIS - RASSU - SANJUST - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - LAI Renato
- MARRACINI - MILIA - CASSANO - DEDONI - PISANO - GALLUS - MURGIONI
- FARIGU - FLORIS Mario - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio di censura
all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1.
Respinta l’8 ottobre 2008
193 - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - MARRACINI - LAI Vittorio Renato sulla modifica delle leggi per le elezioni al Parlamento europeo e al Parlamento nazionale.
Approvato Ordine del giorno n. 58 il 1º ottobre 2008
194 - BIANCU - AGUS - BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CERINA CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - ESPA
- FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - LAI Silvio - MANCA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PORCU - SABATINI - SANNA Alberto
- SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - TOCCO sulla modifica delle leggi per
l’elezione del Parlamento europeo.
Approvato Ordine del giorno n. 58 il 1º ottobre 2008
195 - BALIA - CALIGARIS - IBBA - MASIA sulla proposta per modificare la legge per l’elezione del Parlamento europeo e sull’esigenza di modificare, con la reintroduzione delle
preferenze, la legge per l’elezione del Parlamento nazionale.
Approvato Ordine del giorno n. 58 il 1º ottobre 2008
196 - MILIA - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - LAI Vittorio Renato - MARRACINI - LA SPISA - ARTIZZU - VARGIU - ATZERI - LADU - DEDONI - CONTU LOMBARDO - LICANDRO - SANJUST - AMADU - PITTALIS - PILERI - RANDAZZO
Alberto - RANDAZZO Vittorio - FLORIS Mario - CHERCHI Oscar - DIANA - LIORI
- MORO - GALLUS - MURGIONI - CASSANO - PISANO - MANINCHEDDA sulla situazione del personale proveniente dalle soppresse comunità montane della Sardegna in
attesa di ricollocazione.
197 - PILERI - LA SPISA - AMADU - CHERCHI Oscar - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - PETRINI - PITTALIS - RASSU - SANJUST - ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO
- SANNA Matteo - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - CAPELLI - CAPPAI
- CUCCU Franco Ignazio - LAI Vittorio Renato - MARRACINI - MILIA - VARGIU CASSANO - DEDONI - PISANO - LADU - MURGIONI - GALLUS - FARIGU - FLORIS
543
Mario sulle scarse ricadute economiche per le imprese sarde, relative agli appalti per
l’evento G8, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
198 - LANZI - LICHERI - CUGINI - FADDA - SERRA sulla grave situazione di crisi economica e sociale della Sardegna.
199 - LAI Vittorio Renato - RASSU - DIANA - CASSANO - CAPELLI - AMADU - CUCCU
Franco Ignazio - CAPPAI - MILIA - GALLUS - LADU - DEDONI - LA SPISA - LICANDRO - MARRACINI - MORO - MURGIONI - PETRINI - PILERI - PITTALIS - MANINCHEDDA - LIORI - FARIGU - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - CONTU
- FLORIS Mario - CHERCHI Oscar - PISANO - VARGIU - LOMBARDO - ATZERI ARTIZZU - SANNA Matteo - SANJUST sulla crisi dell’allevamento bovino in Sardegna
in relazione agli ostacoli, di tipo sanitario e di inadeguate modalità di trasporto, alla
movimentazione ed al libero commercio del bestiame, con richiesta di convocazione
straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
200 - PISU - CALIGARIS - BARRACCIU - URAS - LANZI - CUGINI - FADDA - LICHERI MASIA - DAVOLI - SERRA - BALIA - GESSA - FLORIS Vincenzo - SALIS sulla decisione del Governo di spostare i fondi dapprima destinati al progetto “Trenino verde della
Sardegna”, così come indicato nel Programma nazionale attrattori culturali, naturali e
turistici, a favore del programma G8.
201 - RASSU - LA SPISA - PETRINI sulla cessione dei crediti derivanti dalla concessione di
mutui alle imprese con capitale regionale.
202 - CAPELLI - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - LADU - CAPPAI - CUCCU Franco
Ignazio - MILIA - MARRACINI - FARIGU - DIANA - LOMBARDO - CHERCHI Oscar
- GALLUS - DEDONI - RANDAZZO Vittorio - AMADU - PISANO - MORO - SANNA Matteo - CONTU - LICANDRO - PETRINI - LIORI - CASSANO - RASSU - SANJUST - MURGIONI - PILERI - PITTALIS - LAI Vittorio Renato - RANDAZZO Alberto
sull’esclusione di numerose aziende agro-pastorali dai risarcimenti dei danni derivanti
dall’incendio del 23 e 24 luglio 2007, con richiesta di convocazione straordinaria del
Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
203 - LANZI - CUGINI - FADDA - LICHERI - SERRA sugli interventi urgenti a favore delle
popolazioni colpite dalla nuova ondata di maltempo.
204 - VARGIU - LA SPISA - CAPELLI - ARTIZZU - LADU - ATZERI - FARIGU - FLORIS
Mario - CASSANO - DEDONI - PISANO - AMADU - CAPPAI - CHERCHI Oscar CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DIANA - GALLUS - LAI Renato - LICANDRO
- LIORI - LOMBARDO - MANINCHEDDA - MARRACINI - MILIA - MORO - MURGIONI - PETRINI - PILERI - PITTALIS - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio
544
- RASSU - SANNA Matteo - SANJUST sulla sostanziale interruzione dell’intervento di
sostegno finanziario all’UNPLI e al sistema regionale delle proloco, con richiesta di
convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del
Regolamento.
205 - UGGIAS - CORDA - SANNA Matteo - LAI Renato - PILERI sulla necessità di interventi
urgenti a favore delle popolazioni colpite dall’evento meteorologico del 4 novembre
2008 in Gallura.
206 - CUCCU Giuseppe - AGUS - FRAU - ORRÙ sulla necessità di interventi urgenti a favore
delle popolazioni del Medio Campidano colpite dall’alluvione del 4 novembre 2008.
207 - CALIGARIS - BALIA - IBBA - MASIA - GESSA - CERINA - PISU - URAS - LICHERI
- MATTANA - SERRA - CUGINI - FADDA - LANZI - TOCCO - CORDA - COCCO - CACHIA - CUCCU Giuseppe - UGGIAS - FRAU - PINNA - PORCU - SANNA Simonetta
- ESPA - RANDAZZO Alberto - SALIS - FLORIS Vincenzo - DAVOLI - CHERCHI Silvio
- BRUNO - ORRÙ - BARRACCIU - CORRIAS - MELONI - PACIFICO - CALLEDDA
- SANNA Franco - AGUS - FLORIS Mario - LAI Bachisio Silvio - SABATINI - CUCCA
- BIANCU - MANINCHEDDA - VARGIU - ATZERI - PISANO - CASSANO - GIAGU RASSU - LOMBARDO - MURGIONI - CHERCHI Oscar - LICANDRO - PILERI - LAI
Renato - LIORI - SANJUST - PIRISI - MILIA - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU Franco
Ignazio - LA SPISA - SANNA Alberto sul “Manifesto degli scienziati antirazzisti 2008”.
208 - LAI Vittorio Renato - CAPELLI - CAPPAI - GALLUS - MARRACINI - MURGIONI - PILERI - SANNA Matteo sull’inadeguatezza dell’ufficio ARGEA di Olbia.
209 - LAI Renato - ATZERI - ARTIZZU - VARGIU - LADU - CAPELLI - AMADU - CAPPAI
- CASSANO - CHERCHI Oscar - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - FARIGU - FLORIS Mario - GALLUS - LICANDRO - LIORI - MANINCHEDDA MARRACINI - MILIA - MORO - MURGIONI - PETRINI - PILERI - PISANO - PITTALIS
- RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - RASSU - SANNA Matteo sull’annunciato
licenziamento, a seguito delle procedure di internalizzazione, del personale dipendente
delle imprese che, per conto di Abbanoa Spa, gestiscono gli impianti di depurazione e
potabilizzazione, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.
210 - SALIS - UGGIAS - PINNA - LICHERI - FADDA - URAS - MANCA - CORDA - LANZI
- PACIFICO - DAVOLI - ESPA per la richiesta, ai sensi dell’articolo 75, primo comma,
della Costituzione, di sottoposizione a referendum popolare di abrogazione della Legge
23 luglio 2008, n. 124, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008
recante “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle
alte cariche dello Stato”.
545
546
ORDINI DEL GIORNO
APPROVATI DALL’ASSEMBLEA
547
548
1. ORDINE DEL GIORNO MARROCU - BIANCU - LA SPISA - PINNA - OPPI - LICHERI - DIANA - CACHIA - LADU - BALIA - FLORIS Mario - ATZERI sul disegno
di legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione.
Approvato l’8 settembre 2004
2. ORDINE DEL GIORNO BALIA - MARROCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - CACHIA sulla specialità autonomistica della Sardegna.
Approvato il 7 ottobre 2004
3. ORDINE DEL GIORNO MARROCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - CACHIA - BALIA sull’avvio dell’anno formativo 2004-2005 dei percorsi sperimentali dell’obbligo formativo.
Approvato il 20 ottobre 2004
4. ORDINE DEL GIORNO MARROCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - BALIA - CACHIA sull’apparato industriale chimico e sull’energia in Sardegna.
Approvato il 2 novembre 2004
5. ORDINE DEL GIORNO PIRISI - MARROCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - CACHIA - BALIA su “Provvedimenti cautelari e d’urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e dell’ambiente della Sardegna”.
Approvato il 4 novembre 2004
6. ORDINE DEL GIORNO MARROCU - LA SPISA - BIANCU - OPPI - PINNA - DIANA - LICHERI -VARGIU - CACHIA - LADU - CAPELLI - PIRISI - SANCIU - CUCCU Franco - GIORICO - MANCA - MATTANA - MURGIONI - PORCU - SABATINI
- URAS sulla necessità di avere una puntuale informazione sullo stato di attuazione
degli interventi conseguenti all’alluvione ed al dissesto idrogeologico verificatisi in
Sardegna nel mese di dicembre 2004.
Approvato il 17 dicembre 2004
7. ORDINE DEL GIORNO CAPELLI - MARROCU - LA SPISA - BIANCU - DIANA
- PINNA - VARGIU - ATZERI - LICHERI - CACHIA - LADU sul superamento del
decreto istitutivo del parco nazionale del Gennargentu e del golfo di Orosei.
Approvato il 12 gennaio 2005
8. ORDINE DEL GIORNO SANNA Francesco - MARROCCU - BIANCU - PINNA Stefano - LICHERI - CACHIA - BALIA sulla consultazione dei rappresentanti delle forze
politiche in ordine alla fissazione della data delle elezioni comunali e provinciali.
Approvato il 13 gennaio 2005
549
9. ORDINE DEL GIORNO PISU - FADDA Paolo - MARROCU - BIANCU - LA SPISA - PINNA - OPPI - LICHERI - AMADU - CASSANO - CERINA - FRAU - SANNA
Simonetta - CUCCU - FLORIS Mario - MASIA - PACIFICO - SCARPA - SERRA sulle
prospettive finanziarie dell’Unione europea per il periodo 2007-2013.
Approvato il 7 aprile 2005
10. ORDINE DEL GIORNO LA SPISA - MARROCU - DIANA - BIANCU - VARGIU - PINNA
- CACHIA - LICHERI - CAPPAI - CHERCHI Silvio - DAVOLI - CAPELLI - SANNA Alberto - FADDA Giuseppe - MATTANA - PETRINI - RASSU - URAS - SANJUST sugli interventi della Regione finalizzati alla riduzione dell’indebitamento delle aziende agricole.
Approvato il 13 aprile 2005
11. ORDINE DEL GIORNO SECCI - MARROCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - CACHIA sull’individuazione dei disegni di legge da collegare alla manovra economico
- finanziaria 2005-2007.
Approvato il 14 aprile 2005
12. ORDINE DEL GIORNO PIRISI - MARROCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - CACHIA - BALIA sull’approvazione delle linee guida per la predisposizione del Piano
paesaggistico regionale.
Approvato il 25 maggio 2005
13. ORDINE DEL GIORNO PISU - FRAU - CALIGARIS - SANNA Simonetta - FLORIS Vincenzo - CERINA sulla nomina di tre esperti nella Consulta regionale dell’emigrazione.
Approvato il 22 giugno 2005
14. ORDINE DEL GIORNO MANINCHEDDA - ORRU’ - CORRIAS - CUGINI - SANNA
Francesco - CUCCU Giuseppe - BALIA sullo schema di norma di attuazione dello
Statuto speciale della Regione Sardegna concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio.
Approvato il 22 giugno 2005
15. ORDINE DEL GIORNO MARROCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - ATZERI - BALIA - CACHIA - SALIS - SERRA sul peso rilevante delle servitù militari in Sardegna,
a causa del quale è inibita, totalmente o per gran parte dell’anno, in vaste aree
territoriali dell’Isola, ed in particolare in quelle costiere, ogni attività, ivi comprese
quelle economiche e lavorative.
Approvato il 23 giugno 2005
16. ORDINE DEL GIORNO URAS - MARROCU - ATZERI - SANNA Francesco - LA
SPISA - PINNA - OPPI - LICHERI - DIANA - VARGIU - LADU sugli atti terroristici
550
verificatisi a Londra.
Approvato il 7 luglio 2005
17. ORDINE DEL GIORNO SECCI - RASSU - SALIS - LADU - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CAPELLI - CUGINI - DIANA - LICHERI - LA SPISA - MARROCU
- PINNA - SCARPA - VARGIU sulla risoluzione relativa alle entrate della Regione.
Approvato 20 luglio 2005
18. ORDINE DEL GIORNO CALIGARIS - PETRINI sul rispetto della “Carta dei diritti
del passeggero” da parte delle compagnie aeree.
Approvato il 3 agosto 2005
19. ORDINE DEL GIORNO CHERCHI Silvio - MARROCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - BALIA - CALIGARIS sulla necessità di un confronto fra la Giunta, le forze
sociali e gli enti locali sulle problematiche contenute nel DPEF.
Approvato l’8 settembre 2005
20. ORDINE DEL GIORNO MARROCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - BALIA
- MARRACINI - CALIGARIS sulla nuova fase costitutiva della autonomia e sull’istituzione della Consulta statutaria.
Approvato il 19 ottobre 2005
21. ORDINE DEL GIORNO SANNA Alberto - MARROCU - LA SPISA - BIANCU - ATZERI - CAPELLI - PORCU - LICHERI - DIANA - BALIA - VARGIU - LADU sulla
situazione delle imprese agricole della Sardegna.
Approvato il 22 novembre 2005
22. ORDINE DEL GIORNO MASIA - MARROCU - BIANCU - PORCU - BALIA - LICHERI - MARRACINI sulla sospensione temporanea dell’attività del reparto di ostetricia dell’ospedale Delogu di Ghilarza.
Approvato il 24 novembre 2005
23. ORDINE DEL GIORNO MARROCU - BIANCU - PORCU - OPPI - LICHERI - BALIA
- PISANO - LADU sulla nomina dei delegati del Consiglio regionale ai fini del referendum costituzionale ai sensi del secondo comma dell’articolo 138 della Costituzione.
Approvato il 24 novembre 2005
24. ORDINE DEL GIORNO MASIA - GALLUS - COCCO - PETRINI - AMADU - FRAU
- IBBA - LAI - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS sulla
necessità di una normativa avanzata sulle politiche dei disabili.
Approvato il 20 dicembre 2005
551
25. ORDINE DEL GIORNO CALIGARIS - PISU - IBBA - MASIA - DAVOLI - URAS CERINA - FLORIS Vincenzo - CORDA - BRUNO - SANNA Franco - SANNA Simonetta - BALIA sullo spegnimento, il 16 marzo prossimo, del segnale televisivo analogico
e sulle iniziative della Giunta per superare il divario digitale nei territori dell’Isola.
Approvato il 17 febbraio 2006
26. ORDINE DEL GIORNO FLORIS Mario - LA SPISA - OPPI - LADU - ARTIZZU VARGIU sull’adeguamento del bilancio della Regione allo sviluppo delle trattative
Stato-Regione sulle entrate.
Approvato il 17 febbraio 2006
27. ORDINE DEL GIORNO DIANA - MARROCU - BIANCU - LA SPISA - PORCU OPPI - LICHERI - ARTIZZU - BALIA - VARGIU - GALLUS sul rilancio del Teatro
lirico di Cagliari.
Approvato il 17 febbraio 2006
28. ORDINE DEL GIORNO MARROCU - BIANCU - PORCU - LICHERI - BALIA
sull’individuazione dei disegni di legge da collegare alla manovra economico - finanziaria 2006-2008.
Approvato il 17 febbraio 2006
29. ORDINE DEL GIORNO PINNA - SANNA Francesco - CUGINI - ORRÙ - CORRIAS
- BALIA sulla nomina dei componenti della Commissione paritetica per le norme di
attuazione dello Statuto (doc. n. 12).
Approvato il 4 maggio 2006
30. ORDINE DEL GIORNO SANJUST - LA SPISA - MARROCU - BIANCU - ARTIZZU LICHERI - PISANO - CAPELLI - BALIA - PORCU - PITTALIS - ATZENI - CALIGARIS
sulla necessità di ottenere per la Sardegna l’esenzione dal pagamento delle somme dovute al Ministero delle comunicazioni per l’utilizzo di frequenze radio in concessione.
Approvato il 14 luglio 2006
31. ORDINE DEL GIORNO MARROCU - FLORIS Mario - BIANCU - LA SPISA - LICHERI - BALIA - ARTIZZU - PORCU - OPPI - VARGIU su un nuovo accordo istituzionale
e politico con il Parlamento e il Governo da realizzare nel corso della XV Legislatura.
Approvato il 21 luglio 2006
32. ORDINE DEL GIORNO LAI - MARROCU - BIANCU - LA SPISA - ATZERI - PORCU - CAPELLI - LICHERI - BALIA - ARTIZZU - VARGIU - LADU - CALIGARIS sul
rapimento di Giovanni Battista Pinna.
Approvato il 3 ottobre 2006
552
33. ORDINE DEL GIORNO MARROCU - LA SPISA - BIANCU - DIANA - FLORIS
Vincenzo - GIAGU - LICHERI - BALIA - MATTANA - PORCU - PIRISI - CALLEDDA - CUGINI - SANNA Franco - MANINCHEDDA - CHERCHI Silvio
- BARRACCIU - SANNA Francesco - VARGIU - PISANO - CERINA sulla problematica industriale ed energetica e sulle iniziative da adottare nell’immediato.
Approvato il 24 ottobre 2006
34. ORDINE DEL GIORNO LA SPISA - ARTIZZU - BIANCAREDDU - ATZERI sulla
nomina della Commissione d’inchiesta per la valutazione degli atti compiuti per l’indizione del bando e l’affidamento della campagna pubblicitaria istituzionale della
Regione.
Approvato il 28 dicembre 2006
35. ORDINE DEL GIORNO MARROCU - BIANCU - PORCU - LICHERI - BALIA MARRACINI - ATZERI sulla manovra finanziaria 2007.
Approvato il 2 febbraio 2007
36. ORDINE DEL GIORNO CORRIAS - BARRACCIU - CALIGARIS - CERINA - COCCO - LANZI - LOMBARDO - SANNA Simonetta sulla necessità di garantire il principio di parità di genere nell’attuazione della legge statutaria ed in tutte le determinazioni relative a nomine e composizioni di organismi regionali.
Approvato il 7 marzo 2007
37. ORDINE DEL GIORNO CALIGARIS sugli indagati e i detenuti sardi ristretti nelle
Case circondariali della Penisola e sulla situazione sanitaria nelle carceri isolane.
Approvato il 22 maggio 2007
38. ORDINE DEL GIORNO SCARPA sulla necessità di procedere con urgenza all’esame ed alla approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano energetico ambientale regionale.
Approvato il 23 maggio 2007
39. ORDINE DEL GIORNO CUCCA - MARROCU - BIANCU - PORCU - MASIA
- URAS - LANZI sull’individuazione dei disegni di legge da collegare alla manovra
economico - finanziaria 2007-2010.
Approvato il 23 maggio 2007
40. ORDINE DEL GIORNO LA SPISA - RANDAZZO Alberto - ARTIZZU - VARGIU
- LADU - FARIGU - FLORIS Mario - CHERCHI Oscar - CUCCU Franco Ignazio CAPELLI sulla relazione finale della Commissione d’inchiesta sull’affidamento della
campagna pubblicitaria istituzionale della Regione.
Approvato il 19 giugno 2007
553
41. ORDINE DEL GIORNO MARROCU - BIANCU - PORCU - URAS - LANZI - BALIA
- MASIA - IBBA - SALIS sulla relazione finale della Commissione d’inchiesta sull’affidamento della campagna pubblicitaria istituzionale della Regione.
Approvato il 19 giugno 2007
42. ORDINE DEL GIORNO LA SPISA - URAS - MARRACINI - LADU - VARGIU - ARTIZZU - FARIGU - MARROCU - BIANCU - PORCU - MASIA - ATZERI - RANDAZZO Alberto - LANZI - SALIS - SANJUST sull’attuazione della legge regionale n. 10
del 2005 relativa al trasferimento del personale ex ESAF.
Approvato il 20 giugno 2007
43. ORDINE DEL GIORNO GIAGU - MARROCU - BIANCU - FLORIS Vincenzo - URAS - LANZI - MASIA - PORCU - BALIA - CALLEDDA - MATTANA - CHERCHI Silvio - SANNA Francesco - MELONI - PIRISI sulla problematica industriale ed energetica e sulle iniziative da adottare.
Approvato il 6 luglio 2007
44. ORDINE DEL GIORNO URAS - MARROCU - MANCA - PIRISI - CALIGARIS - PINNA - LA SPISA - FARIGU - VARGIU - ATZERI - RASSU - ARTIZZU - MURGIONI
- PORCU - SALIS - IBBA - LANZI - MASIA - BALIA - SERRA - CHERCHI Silvio MATTANA - SABATINI sul rispetto integrale dei diritti dei lavoratori, della sicurezza,
dell’occupazione, delle retribuzioni e dei salari, delle assicurazioni e della previdenza.
Approvato il 26 luglio 2007
45. ORDINE DEL GIORNO BIANCU - PACIFICO - URAS - PORCU - ORRÙ - MARROCU sullo schema di norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale.
Approvato il 25 ottobre 2007
46. ORDINE DEL GIORNO LICHERI - DIANA - CAPPAI - CUCCU Giuseppe - SANNA
Alberto - LADU - RASSU - URAS - VARGIU - PORCU - MASIA - FLORIS Mario sulla crisi dell’agricoltura sarda, sulla necessità di un intervento della Regione finalizzato alla
riduzione dell’indebitamento delle aziende agricole e sul rilancio del settore agricolo.
Approvato il 25 ottobre 2007
47. ORDINE DEL GIORNO PACIFICO - BIANCU - MARROCU - VARGIU - ARTIZZU
- CONTU - URAS - LANZI - MASIA - RANDAZZO Alberto - ATZERI - MARRACINI PORCU - COCCO - LIORI - IBBA - GALLUS sulla situazione dei professionisti con contratto di lavoro precario libero-professionale con le Aziende miste di Cagliari e Sassari.
Approvato il 13 novembre 2007
554
48. ORDINE DEL GIORNO MARROCU - BIANCU - PORCU - LANZI - URAS - MARRACINI - MASIA - SALIS - SERRA sull’emergenza rifiuti in Campania.
Approvato il 17 gennaio 2008
49. ORDINE DEL GIORNO VARGIU - LA SPISA - URAS - MARROCU - LANZI - DIANA - LADU - CHERCHI Silvio - BIANCU - CAPELLI - PORCU - MASIA - PETRINI
- SALIS sul ricorso a forme flessibili di impiego nell’Amministrazione regionale.
Approvato il 22 gennaio 2008
50. ORDINE DEL GIORNO CALIGARIS - SANNA Simonetta - CERINA - COCCO LANZI - LOMBARDO - BARRACCIU - CORRIAS sulla opportunità di avviare il processo di redazione del bilancio di genere.
Approvato il 27 febbraio 2008
51. ORDINE DEL GIORNO URAS - PACIFICO - LAI Vittorio Renato - LAI Bachisio
Silvio - CUCCA - PORCU - GESSA - MARROCU - SABATINI - FLORIS Vincenzo
- MATTANA - UGGIAS - FRAU - SALIS - CHERCHI Silvio - ORRÙ - CORRIAS BARRACCIU - MASIA - BALIA - CUGINI - DAVOLI - PISU - CALIGARIS - SERRA
- COCCO - PINNA - ATZERI sulla stabilizzazione dei lavoratori precari del Sistema
sanitario regionale
Approvato il 27 febbraio 2008
52. ORDINE DEL GIORNO MANCA - MARROCU - CUCCA - BIANCU - CALLEDDA
- GIAGU - SANNA Alberto - FLORIS Vincenzo - PIRISI - BARRACCIU - CORRIAS
- CASSANO - RASSU - ORRÙ - MASIA - BALIA - CALIGARIS - BRUNO - CORDA CERINA - LICHERI - SERRA - FADDA - PACIFICO - MATTANA - SANNA Francesco
- SABATINI - LAI Bachisio Silvio - CACHIA - CUCCU Giuseppe - UGGIAS - MARRACINI - LAI Vittorio Renato - PETRINI - ATZERI - VARGIU - PISANO - PILERI
- MORO - ESPA - SCARPA - CONTU - RANDAZZO Alberto - FRAU - RANDAZZO
Vittorio - CUCCU Franco Ignazio - CAPPAI - CAPELLI - MURGIONI - SANNA
Matteo - PETRINI - MILIA - LA SPISA sulla predisposizione del piano triennale dello
sport di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999.
Approvato il 27 febbraio 2008
53. ORDINE DEL GIORNO PORCU - LICHERI - MARROCU - ESPA - SALIS - MELONI - MATTANA - CHERCHI Silvio - PACIFICO - CALIGARIS - IBBA - SERRA
- FRAU - GESSA - COCCO - URAS - CERINA - CONTU - PETRINI - SANJUST - LA
SPISA - VARGIU - PISANO sugli interventi a sostegno del Parco regionale naturale
di Molentargius-Saline.
Approvato il 27 febbraio 2008
555
54. ORDINE DEL GIORNO CUCCA - MARROCU - URAS - LANZI - SALIS sull’individuazione dei disegni di legge da collegare alla manovra economico-finanziaria
2008-2011.
Approvato il 27 febbraio 2008
55. ORDINE DEL GIORNO MARROCU - LANZI - URAS - PINNA - FRAU - SALIS CUCCU Giuseppe - ORRÙ - FADDA - CALIGARIS - PIRISI sull’ipotesi di soppressione del servizio del trasporto ferroviario delle merci da e per la Sardegna.
Approvato il 27 febbraio 2008
56. ORDINE DEL GIORNO PINNA - BIANCU - LA SPISA - URAS - DIANA - CAPPAI
- LANZI - LADU - VARGIU - MASIA - CUCCU Giuseppe - UGGIAS - CALIGARIS
- SALIS - PIRISI - MANINCHEDDA - LAI Vittorio Renato - FRAU sulla ventilata
soppressione del servizio di trasporto marittimo merci tra i porti di Golfo Aranci e di
Civitavecchia.
Approvato il 22 maggio 2008
57. ORDINE DEL GIORNO BIANCU - CAPELLI - MASIA - LA SPISA - MANCA - CUCCA - GIAGU - LADU - ARTIZZU - MILIA - AMADU - LAI Vittorio Renato - UGGIAS
- CASSANO - PITTALIS - BALIA - RASSU - FARIGU - PETRINI - CACHIA sull’erogazione dei contributi regionali alle società professionistiche in base alla legge regionale n. 17 del 1999.
Approvato il 28 maggio 2008
58. ORDINE DEL GIORNO CAPELLI - BIANCU - BALIA - URAS - LADU - LANZI - ATZERI - UGGIAS - MANINCHEDDA - SALIS sulla modifica delle leggi per le elezioni
del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale.
Approvato il 1° ottobre 2008
59. ORDINE DEL GIORNO FLORIS Mario - LA SPISA - ATZERI - CAPELLI - ARTIZZU - VARGIU - LADU - BIANCU - MASIA - FARIGU - LANZI sulla nomina della
Commissione d’inchiesta per la valutazione degli atti compiuti dalla Regione relativamente al compendio di Tuvixeddu in Cagliari.
Approvato il 7 ottobre 2008
60. ORDINE DEL GIORNO BIANCU - URAS - CAPELLI - ARTIZZU - LANZI - ATZERI - LADU - VARGIU - BARRACCIU - BRUNO - CALLEDDA - CAPPAI - CERINA
- CHERCHI Silvio - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI DIANA - ESPA - FADDA - FLORIS Mario - GESSA - LAI Bachisio Silvio - LAI Vittorio
Renato - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MATTANA - MELONI - PACIFICO
- PILERI - PINNA - PIRISI - PISANO - PORCU - SABATINI - SALIS - SANJUST -
556
SANNA Franco - UGGIAS sulla nomina della Commissione d’inchiesta sullo stato del
territorio regionale.
Approvato il 28 ottobre 2008
61. ORDINE DEL GIORNO UGGIAS - CUCCU Giuseppe - GIAGU - COCCO - SANNA
Simonetta - TOCCO - AGUS - ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - CORDA
- CORRIAS - DAVOLI - DEDONI - DIANA - ESPA - FLORIS Vincenzo - GALLUS
- GESSA - IBBA - LADU - LAI Vittorio Renato - LAI Bachisio Silvio - LOMBARDO
- MANCA - MARRACINI - MASIA - MATTANA - MELONI - MILIA - ORRÙ - PACIFICO - PILERI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PORCU - RASSU - SABATINI
- SALIS - SANNA Alberto - SANNA Franco - SANNA Matteo - SCARPA - URAS - VARGIU sugli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dall’evento meteorologico del 4 novembre 2008.
Approvato il 18 novembre 2008
557
558
APPENDICE
559
560
UFFICIO DI PRESIDENZA
Presidente:
SPISSU Giacomo (P.D. - L’Ulivo)
Vice Presidente:
FADDA Paolo (La Margherita - Democrazia è libertà)1
LOMBARDO Claudia (Forza Italia Sardegna)2
SECCI Eliseo (La Margherita - Democrazia è libertà )3
RASSU Nicolò (Forza Italia Sardegna)4
BIANCU Antonio (P.D. - L’Ulivo)5
GIAGU Giovanni (P.D. - L’Ulivo)6
Questore:
CAPPAI Antonio (U.D.C.)7
GIORICO Giuseppe (Misto)8
URAS Luciano (P.R.C.)9
AMADU Salvatore (Forza Italia Sardegna)10
FADDA Giuseppe (Sinistra Autonomista)11
PITTALIS Pietro (Forza Italia)12
IBBA Raimondo (Misto)13
Segretario:
MANCA Gavino (P.D. - L’Ulivo)14
CASSANO Gavino Raimondo (Riformatori sardi)15
CORDA Elia (P.D. - L’Ulivo)16
MURGIONI Eugenio (Forza Paris)17
SANNA Matteo (A.N.)18
ORRU’ Giovanni Battista (P.D. - L’Ulivo) 19
CHERCHI Oscar Salvatore Giuseppe (Forza Italia Sardegna)20
SERRA Salvatore (Sinistra Autonomista)21
CALLEDDA Antonio Ignazio (P.D. - L’Ulivo)22
CAPPAI Antonio (U.D.C.)23
DAVOLI Ciriaco (P.R.C.)24
1 Eletto il 21 luglio 2004. Ha rassegnato le dimissioni da Vice Presidente e da Consigliere il 12 luglio 2006 in quanto eletto alla
Camera dei Deputati.
2
Eletta il 21 luglio 2004: É rimasta in carica sino al rinnovo dell’Ufficio di Presidenza.
561
3 Eletto il 19 luglio 2006. É stato confermato il 23 gennaio 2007 in occasione del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza. Ha rassegnato
le dimissioni da Vice Presidente il 31 luglio 2007 in seguito alla nomina ad Assessore regionale e da Consigliere il 22 gennaio
2008.
4 Eletto il 23 gennaio 2007 in occasione del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza. É rimasto in carica sino al termine della legislatura.
5 Eletto il 22 gennaio 2008. Ha rassegnato le dimissioni da Vice Presidente il 6 maggio 2008.
6 Eletto il 31 luglio 2008. É rimasto in carica sino al termine della legislatura.
7 Eletto il 21 luglio 2004. É rimasto in carica sino al rinnovo dell’Ufficio di Presidenza.
8 Eletto il 21 luglio 2004. É rimasto in carica sino al rinnovo dell’Ufficio di Presidenza.
9 Eletto il 21 luglio 2004. É rimasto in carica sino al rinnovo dell’Ufficio di Presidenza.
10 Eletto il 23 gennaio 2007 in occasione del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza. É rimasto in carica sino al termine della legislatura.
11 Eletto il 23 gennaio 2007 in occasione del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza. É rimasto in carica sino al termine della legislatura.
12 Eletto il 23 gennaio 2007 in occasione del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza. É rimasto in carica sino al 30 luglio 2008.
13 Eletto il 31 luglio 2008. É rimasto in carica sino al termine della legislatura.
14 Eletto il 21 luglio 2004. È stato confermato il 23 gennaio 2007 in occasione del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza. É rimasto in
carica sino al termine della legislatura.
15 Eletto il 30 settembre 2004 ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento interno. É rimasto in carica sino al 22 gennaio 2007,
data del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza. Eletto il 26 aprile 2007 ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento interno, in
rappresentanza del Gruppo Riformatori sardi. È rimasto in carica sino al termine della legislatura.
16 Eletto il 30 settembre 2004, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento interno. É rimasto in carica sino al 22 gennaio 2007,
data del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza. Eletto il 5 giugno 2007 ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento interno, in
rappresentanza del Gruppo Progetto Sardegna. É rimasto in carica sino al termine della legislatura.
17 Eletto il 30 settembre 2004 ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento interno. É rimasto in carica sino al 22 gennaio 2007,
data del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza. Eletto il 26 aprile 2007 ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento interno, in
rappresentanza del gruppo Fortza Paris. É rimasto in carica sino al termine della legislatura.
18 Eletto il 30 settembre 2004 ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento interno. É rimasto in carica sino al 22 gennaio 2007,
data del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza. Eletto il 5 giugno 2007 ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento interno, in
rappresentanza del Gruppo Alleanza Nazionale. É rimasto in carica sino al termine della legislatura. 19
Eletto il 26 ottobre
2004 ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Regolamento interno. É rimasto in carica sino al rinnovo dell’Ufficio di Presidenza.
20 Eletto il 22 dicembre 2004 ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Regolamento interno. É rimasto in carica sino al rinnovo
dell’Ufficio di Presidenza.
21 Eletto il 17 novembre 2005 ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento interno. É rimasto in carica sino al 22 gennaio 2007,
data del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza. Eletto il 26 aprile 2007 ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento interno, in
rappresentanza del Gruppo Federalista Autonomista Sardo. Dichiarato decaduto dall’Ufficio di Presidenza il 6 giugno 2007.
22 Eletto il 5 giugno 2007 ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento interno, in rappresentanza del Gruppo Democratici di
Sinistra-Sinistra Federalista Sarda. É rimasto in carica sino al termine della legislatura.
23 Eletto il 5 giugno 2007 ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento interno, in rappresentanza del Gruppo U.D.C. É rimasto
in carica sino al termine della legislatura.
24 Eletto il 5 giugno 2007 ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Regolamento interno, in rappresentanza del Gruppo Partito della
Rifondazione Comunista. É rimasto in carica sino al termine della legislatura.
562
COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA
AL TERMINE DELLA TREDICESIMA LEGISLATURA
0
COGNOME E NOME
del Consigliere regionale
1 AGUS Tarcisio
2 AMADU Salvatore
3
4
5
6
ARTIZZU Ignazio
ATZERI Giuseppe
BALIA Giuseppino
BARRACCIU Francesca
7 BIANCU Antonio
8
9
10
11
BRUNO Mario
CACHIA Carmelo
CALIGARIS Maria Grazia
CALLEDDA Antonio Ignazio
Adesione al
Adesione al Gruppo
Gruppo (iniziale)
(finale)
P.D. - L’Ulivo
U.D.C.
Alleanza Nazionale
Forza Italia - Verso il
partito dei moderati e dei
liberali
Misto
Misto
Democratici di sinistra - Sinistra Federalista Sardo
P.D. - L’Ulivo
Progetto Sardegna
P.D. - L’Ulivo
La Margherita - Democrazia è libertà
P.D. - L’Ulivo
Misto
P.D. - L’Ulivo
Misto
Democratici di sinistra - Sinistra Federalista Sardo
P.D. - L’Ulivo
13 CAPPAI Antonio
U.D.C.
14 CASSANO Gavino Raimondo
15 CERINA Giovanna
16 CHERCHI Oscar Salvatore
Giuseppe
Riformatori sardi
U.D.C. e democratici di
centro
12 CAPELLI Roberto
U.D.C.
Progetto Sardegna
Misto
U.D.C. e democratici di
di centro
P.D. - L’Ulivo
Forza Italia - Verso il
partito dei moderati e dei
liberali
563
17 CHERCHI Silvio
18 COCCO Mariuccia
Democratici di sinistra - Sinistra Federalista Sardo
P.D. - L’Ulivo
Forza Italia
Forza Italia - Verso il
partito dei moderati e dei
liberali
La Margherita - Democrazia è libertà
Misto
20 CORDA Elia
21 CORRIAS Angelina
Progetto Sardegna
P.D. - L’Ulivo
22 CUCCA Giuseppe Luigi
La Margherita - Democrazia è libertà
P.D. - L’Ulivo
La Margherita - Democrazia è libertà
P.D. - L’Ulivo
19 CONTU Mariano Ignazio
23 CUCCU Franco Ignazio
24 CUCCU Giuseppe
25 CUGINI Renato
26 DAVOLI Ciriaco
Democratici di sinistra - Sinistra Federalista Sardo
U.D.C.
Democratici di sinistra - Sinistra Federalista Sardo
Rif. Comunista
27 DEDONI Attilio
28 DIANA Mario
29 ESPA Marco
Riformatori Sardi
30 FADDA Giuseppe
Rifondazione comunista
31 FARIGU Raffaele
32 FLORIS Mario
33 FLORIS Vincenzo
34 FRAU Alessandro
564
Alleanza Nazionale
La Margherita - Democrazia è libertà
P.D. - L’Ulivo
U.D.C. e democratici di
centro
Sinistra Autonomista
Rif. Comunista - sinistra
europea
P.D. - L’Ulivo
Sinistra Autonomista
Misto
Misto
Democratici di sinistra - Sinistra Federalista Sardo
Progetto Sardegna
P.D. - L’Ulivo
P.D. - L’Ulivo
35 GALLUS Domenico
36 GESSA Gian Luigi
37 GIAGU Giovanni
Fortza Paris
38 GIORICO Giuseppe
39 IBBA Raimondo
40 LA SPISA Giorgio
Misto
Progetto Sardegna
La Margherita - Democrazia è libertà
Misto
Forza Italia
P.D. - L’Ulivo
P.D. - L’Ulivo
Forza Italia - Verso il
partito dei moderati e dei
liberali
41 LADU Silvestro
42 LAI Bachisio Silvio
Fortza Paris
43 LAI Vittorio Renato
44 LANZI Paola
Misto
Fortza Paris
Forza Italia
Forza Italia - Verso il
partito dei moderati e dei
liberali
45 LICANDRO Gerolamo
46 LICHERI Paolo Antonio
47 LIORI Antonio Angelo
48 LOMBARDO Claudia
49 MANCA Gavino
Democratici di sini- P.D. -L’Ulivo
stra - Sinistra federalista sarda
Rifondazione comunista
Rifondazione comunista
Alleanza Nazionale
Forza Italia
La Margherita - Democrazia è libertà
50 MANINCHEDDA Paolo Gio- Progetto Sardegna
vanni
Misto
51 MARRACINI Sergio
52 MASIA Pierangelo
Misto
Sinistra autonomista
Sinistra autonomista
Forza Italia - Verso il
partito dei moderati e dei
liberali
P.D. - L’Ulivo
Misto
U.D.C. e democratici di
centro
565
53 MATTANA Salvatore
54 MELONI Marco
55 MILIA Sergio
Democratici di Sinistra - Sinistra Federalista Sarda
P.D. - L’Ulivo
Forza Italia
U.D.C. e democratici di
centro
La Margherita - Democrazia è libertà
P.D. - L’Ulivo
56 MORO Giovanni
57 MURGIONI Eugenio
58 ORRU’ Giovanni Battista
Alleanza Nazionale
59 PACIFICO Nazzareno
Democratici di Sinistra - Sinistra Federalista Sarda
P.D. - L’Ulivo
61 PILERI Giovanni
Forza Italia
62 PINNA Stefano
63 PIRISI Giuseppe Matteo
Progetto Sardegna
Forza Italia - Verso il
partito dei moderati e dei
liberali
64 PISANO Franco Sergio
65 PISU Ignazio Paolo
Riformatori sardi
60 PETRINI Onorio
Fortza Paris
Democratici di Sinistra - Sinistra Federalista Sarda
P.D. - L’Ulivo
Forza Italia
Forza Italia - Verso il
partito dei moderati e dei
liberali
Democratici di Sinistra - Sinistra Federalista Sarda
Rif. comunista
66 PITTALIS Pietro
Misto
67 PORCU Antioco
68 RANDAZZO Alberto
69 RANDAZZO Vittorio
Progetto Sardegna
566
U.D.C.
U.D.C.
P.D. - L’Ulivo
P.D. - L’Ulivo
Rif. Comunista - sinistra
europea
Forza Italia - Verso il
partito dei moderati e dei
liberali
P.D. - L’Ulivo
Misto
Misto
70 RASSU Nicolò
Forza Italia
71 SABATINI Francesco
La Margherita - Democrazia è libertà
72 SALIS Adriano
73 SANJUST Carlo
74 SANNA Alberto
75 SANNA Franco
76 SANNA Matteo
77 SANNA Simonetta
78
79
80
81
SCARPA Luigi Beniamino
SERRA Salvatore
SORU Renato
SPISSU Giacomo
82 TOCCO GIOVANNI
83 UGGIAS Giommaria
84 URAS Luciano
85 VARGIU Pierpaolo
Misto
Forza Italia
Forza Italia - Verso il
partito dei moderati e dei
liberali
P.D. - L’Ulivo
Forza Italia - Verso il
partito dei moderati e dei
liberali
Democratici di sini- P.D. - L’Ulivo
stra - Sinistra federalista sarda
Democratici di sini- P.D. - L’Ulivo
stra - Sinistra federalista sarda
Alleanza Nazionale
La Margherita - Democrazia è libertà
P.D. - L’Ulivo
Misto
Sinistra autonomista
Misto
P.D. - L’Ulivo
Progetto Sardegna
P.D. - L’Ulivo
Democratici di sinistra - Sinistra autonomista sarda
P.D. - L’Ulivo
La Margherita - Democrazia è libertà
Rif. comunista
Riformatori sardi
P.D. - L’Ulivo
Misto
Rif. Comunista - sinistra
europea
567
ELENCO DEI CONSIGLIERI
CHE HANNO CESSATO DI FAR PARTE DELL’ASSEMBLEA
1 ON. ADDIS Antonio Efisio (La Margherita - Democrazia è libertà)
Sostituito il 15 marzo 2005, a seguito della sentenza n. 538/05 del 9 marzo 2005 del T.A.R.
della Sardegna dall’On. Giommaria UGGIAS.
2 ON. BIANCAREDDU Andrea Mario (U.D.C.)
Sostituito il 30 gennaio 2007, a seguito sentenza Corte di Cassazione n. 16889/06 del 24 luglio 2006, dall’On. Vittorio Renato LAI.
3 ON. FADDA Paolo (La Margherita - Democrazia è liberta)
Eletto Deputato, sostituito il 13 luglio 2006, dall’On. Marco MELONI.
4 ON. MARROCU Siro (Partito Democratico - L’Ulivo)
Eletto Deputato, sostituito l’8 luglio 2008 dall’On. Tarcisio AGUS.
5 ON. ONIDA Pasquale (Fortza Paris)
Eletto Presidente della Provincia di Oristano, sostituito il 1º ottobre 2005
dall’On. Domenico GALLUS.
6 ON. OPPI Giorgio (U.D.C.)
Eletto Deputato, sostituito il 5 settembre 2006 dall’On. Vittorio RANDAZZO.
7 ON. PILI Mauro (Forza Italia)
Eletto Deputato, sostituito il 19 luglio 2006 dall’On. Raffaele FARIGU.
8 ON. SANCIU Fedele (Forza Italia)
Eletto Senatore, sostituito il 30 gennaio 2007 dall’On. Giovanni PILERI.
9 ON. SANNA Paolo Terzo (Forza Italia)
Sostituito il 7 luglio 2005, a seguito sentenza n. 9/2005 del 6 luglio 2005 del T.A.R.
Sardegna dall’On. Pietro PITTALIS.
10 ON. SECCI Eliseo (La Margherita - Democrazia è liberta)
Nominato Assessore Programmazione Regione Sardegna, sostituito il 22 gennaio 2008 dall’On. Marco ESPA.
11 ON. SANNA FRANCESCO (Partito Democratico - L’Ulivo)
Eletto Senatore, sostituito l’8 luglio 2008 dall’On. Giovanni TOCCO.
568
RIEPILOGO NUMERICO
DELL’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE
SEDUTE SVOLTE DAL CONSIGLIO
SEDUTE SVOLTE DALLE COMMISSIONI PERMANENTI N. 479
N. 1717
DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI
• DISEGNI DI LEGGE /STAT PRESENTATI
PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE • PROPOSTE DI LEGGE/STAT PRESENTATE
N. 100
N. 2
N. 262
N. 8
PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
PROPOSTE DI INCHIESTA CONSILIARE
N. 3
N. 1
Progetti di legge approvati dall’Assemblea
N. 125
Progetti di legge di cui l’Assemblea non ha approvato il passaggio
all’esame degli articoli
N. 4
Progetti di legge respinti dall’Assemblea N. 1
Progetti di legge ritirati dai proponenti N. 6
Progetti di legge non approvati dalle Commissioni N. 1
Progetti di legge non esitati dalle Commissioni Consiliari N. 212
Progetti di legge esitati dalle Commissioni e non esaminati dall’Assemblea
N. 18
LEGGI REGIONALI PROMULGATE N. 79
LEGGI REGIONALI INTERESSATE DA CONTROVERSIE DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE
N. 14
• Impugnative del Governo
N. 13
• Ricorsi N. 1
LEGGI REGIONALI INTERESSATE DA CONFLITTI DI ATTRIBUZIONI
N. 1
PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE PRESENTATE
N. 13
Proposte di legge nazionale non esitate dalle Commissioni
N. 13
SCHEMI DI NORME DI ATTUAZIONE PRESENTATI Schemi di norme di attuazione approvati Schemi di norme di attuazione presentati nel corso della XII legislatura e
approvati nella XIII Legislatura
Schemi di norme di attuazione non esaminati per fine legislatura
N. 3
N. 1
COSTITUZIONI COMUNI AUTONOMI N. 1
N. 1
N. 1
569
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE PRESENTATI Regolamenti di attuazione approvati dalle Commissioni Regolamenti di attuazioni approvati dall’Assemblea N. 5
N. 4
N. 3
PETIZIONI PRESENTATE N. 9
PROGRAMMI E DOCUMENTI PRESENTATI Programmi e documenti esitati dalle Commissioni Programmi e Documenti non esitati dalle Commissioni
Programmi e Documenti approvati dall’Assemblea N. 25
N. 16
N. 8
N. 14
MOZIONI PRESENTATE
Mozioni svolte N. 210
N. 14
INTERPELLANZE PRESENTATE Interpellanze svolte in Commissione Interpellanze svolte in Assemblea N. 351
N. 3
N. 42
INTERROGAZIONI PRESENTATE Interrogazioni che hanno avuto risposta scritta N. 1474
N. 990
ORDINI DEL GIORNO APPROVATI DALL’ASSEMBLEA
N. 61
PARERI richiesti alle Commissioni Consiliari in sede consultiva Pareri espressi dalle Commissioni Pareri non esitati, decaduti per decorrenza termini, superati o ritirati Pareri non favorevoli espressi N. 229
N. 173
N. 55
N. 1
RISOLUZIONI APPROVATE DALLE COMMISSIONI N. 40
INDAGINI CONOSCITIVE N. 2
570
INDICE
571
572
PARTE PRIMA
- Progetti di legge/STAT in ordine di presentazione con note illustrative - Progetti di legge/STAT presentati dalla Giunta regionale e dai consiglieri
regionali - Progetti di legge in ordine di presentazione con note illustrative - Disegni di legge presentati dalla Giunta regionale - Proposte di legge presentate dai Consiglieri regionali - Progetti di legge divisi per materia - Progetti di legge non approvati dalle Commissioni permanenti - Progetti di legge non esitati dalle Commissioni permanenti e decaduti per
fine legislatura - Progetti di legge esitati dalle Commissioni permanenti e non esaminati
dall’Assemblea per fine legislatura - Progetti di legge sui quali l’Assemblea non ha approvato il passaggio
all’esame degli articoli - Progetti di legge non approvati dall’Assemblea - Progetti di legge ritirati dai proponenti - Progetti di legge approvati dall’Assemblea - Leggi regionali ripartite per anno di promulgazione - Leggi regionali divise per materia - Controversie relative alla legittimità costituzionale di leggi regionali - Conflitti di attribuzioni Pag. 9
Pag. 21
Pag. 27
Pag. 255
Pag. 259
Pag. 269
Pag. 311
Pag. 315
Pag. 327
Pag. 331
Pag. 335
Pag. 339
Pag. 343
Pag. 347
Pag. 361
Pag. 399
Pag. 405
PARTE SECONDA
- Proposte di legge nazionale in ordine di presentazione con note illustrative - Proposte di inchiesta consiliare in ordine di presentazione con note illustrative
- Proposte di legge di iniziativa popolare in ordine di presentazione con note
illustrative - Proposte di legge nazionale presentate dai consiglieri regionali - Proposte di inchiesta consiliare presentate dai consiglieri regionali - Presentatori delle proposte di legge di iniziativa popolare - Costituzioni Comuni Autonomi Pag. 411
Pag. 421
Pag. 425
Pag. 429
Pag. 433
Pag. 439
Pag. 443
573
PARTE TERZA
- Schemi di norme di attuazione con relativo esito - Regolamenti presentati al Consiglio regionale con relativo esito - Programmi e documenti presentati al Consiglio regionale con relativo esito - Pareri richiesti alle Commissioni consiliari ai sensi della legislazione
vigente con relativo esito - Indagini conoscitive - Inchieste consiliari - Petizioni - Risoluzioni approvate dalle Commissioni Pag. 449
Pag. 453
Pag. 457
Pag. 463
Pag. 491
Pag. 495
Pag. 499
Pag. 503
PARTE QUARTA
- Mozioni in ordine di presentazione - Ordini del giorno approvati dall’Assemblea Pag. 511
Pag. 547
APPENDICE
- Ufficio di Presidenza - Composizione dell’Assemblea al termine della legislatura - Elenco dei Consiglieri che hanno cessato di far parte dell’Assemblea - Riepilogo numerico dell’attività del Consiglio regionale 574
Pag. 561
Pag. 563
Pag. 568
Pag. 569