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Gli accordi post- matrimoniali elevati ad un nuovo status
20 July 09
A seguito del recente caso MacLeod v MacLeod, deciso dal Consiglio Privato il 17 dicembre 2008, è stata abolita la regola, di
vecchia data, secondo la quale, in Inghilterra e Galles, i cosiddetti accordi post-matrimoniali (Post-Nuptial agreements, conclusi,
cioè, dopo le nozze) erano considerati contrari all'ordine pubblico per il timore che potessero minare l'istituto del matrimonio.
Sebbene il Consiglio Privato non sia stato in grado di rovesciare il principio consolidato secondo il quale questi accordi non sono
vincolanti perché contrari all'ordine pubblico, ha comunque riconosciuto che i giudici sono sempre più inclini a considerare efficaci
le clausole degli accordi post-matrimoniali, purché esse siano eque. Tuttavia, si è ritenuto che la complessa questione della validità
ed efficacia degli accordi post-matrimoniali debba essere decisa dal Parlamento britannico.
La decisione del Consiglio Privato potrebbe agevolare quelle coppie che, grazie ad accordi conclusi durante il matrimonio,
intendono esercitare un maggior controllo sulla futura divisione dei propri beni in caso di separazione.
I fatti
I coniugi in questione sono americani; si sposarono in Florida nel 1994, quando il marito aveva 49 anni e la moglie 27. Il patrimonio
del marito, già considerevole prima delle nozze, raddoppiò nel corso del matrimonio, nonostante questi andò in pensione l'anno
successivo le nozze, all'età di 50 anni. Nel 1995, gli sposi si trasferirono sull'Isola di Man e, nel corso del matrimonio durato dieci
anni, ebbero cinque figli, che, all'epoca del divorzio, avevano un'età compresa tra i 7 ed i 13 anni.
Il giorno delle nozze, la coppia concluse un accordo pre-matrimoniale (vincolante in Florida), in seguito modificato da due accordi
post-matrimoniali. Il secondo ed ultimo atto (l''Accordo') fu concluso, con l'assistenza di consulenti legali, dopo quattordici mesi di
trattative, quando il matrimonio stava già ‘naufragando' e la moglie aveva una relazione extraconiugale. L'Accordo conteneva le
disposizioni economiche a favore della moglie, in caso di divorzio, che comprendevano il riconoscimento di una somma pari a 1,8
milioni di sterline. Nonostante l'accordo non prevedesse restrizioni alle possibili azioni relative all'affidamento dei figli, i coniugi
ritennero che quanto concordato fosse pienamente soddisfacente in relazione alle eventuali pretese in caso di divorzio.
Al momento del divorzio, la moglie dichiarò che tutti e tre i documenti non dovevano considerarsi validi e, contrariamente a quanto
stabilito a suo favore nell'Accordo, chiese il 30% dei beni del marito risalenti a prima del matrimonio e il 50% dell'incremento del
patrimonio dello stesso nel corso del matrimonio; una domanda del valore di circa 5,6 milioni di sterline.
Il marito sostenne che le disposizioni economiche in favore della moglie, così come enunciate nell'Accordo, dovevano considerarsi
valide, anche se ammise che sarebbe stata necessaria un'ulteriore somma per assicurare ai figli (ed alla moglie in quanto madre)
una casa in cui vivere durante la loro minore età. A tal fine si sarebbe dovuto costituire un trust e non effettuare un pagamento
diretto alla sig.ra MacLeod.
Alla prima udienza tenutasi all'Isola di Man, il tribunale ritenne che il riconoscimento concesso alla moglie avrebbe dovuto essere
quello di cui ai termini dell'Accordo. Per quanto riguardava i figli, i giudici ordinarono al marito di versare un'ulteriore somma
forfetaria pari a 1.125.000 sterline, da pagare direttamente alla moglie, cosicché la stessa potesse acquistare un'abitazione
adeguata in cui vivere con i cinque figli. In particolare, i giudici disposero che la somma forfetaria avrebbe dovuto essere pagata
direttamente alla moglie senza alcuna limitazione relativa alle modalità con cui i fondi dovessero essere investiti.
Entrambe le parti proposero appello: la moglie sostenne che quanto riconosciuto fosse troppo poco; il marito, prima offrì 750.000
sterline, poi accettò di versare la somma indicata dai giudici, ma sostenne, comunque, che dovesse essere invece gestita in un
trust. Entrambi gli appelli furono, però, respinti. In seguito, il marito si rivolse al Consiglio Privato.
Nel considerare l'appello del marito, il Consiglio Privato, dopo aver esaminato tutte le circostanze del caso, ha ritenuto che non può
essere limitata la facoltà dei coniugi di concludere, successivamente alle nozze, accordi aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali sia
durante il matrimonio che a seguito di un'eventuale separazione. Tali contratti hanno piena efficacia legale, purché siano conclusi
con l'assistenza di legali, per mezzo di un atto scritto redatto secondo prescritte formalità (deed), e la volontà delle parti di
concludere tale accordo non sia stata indebitamente influenzata. Invero, la ‘vecchia regola' per cui gli accordi post-matrimoniali
sarebbero contrari all'ordine pubblico è stata abbandonata in quanto contraria alla moderna cultura giuridica.
Il Consiglio Privato ha riconosciuto che, sebbene l'Accordo non fosse particolarmente generoso nei confronti della moglie, in
quanto le attribuiva molto meno di quanto le sarebbe spettato in mancanza di accordi, non vi fosse motivo per interferire con quanto
dallo stesso stabilito. Nel prendere questa decisione, i giudici furono fortemente influenzati dal fatto che l'Accordo fosse stato
definito e concluso solo tredici mesi prima della separazione.
Tuttavia, il Consiglio Privato ha modificato i termini dell'Accordo aventi ad oggetto le disposizioni patrimoniali riguardanti i figli,
ritenute inadeguate. Fu, pertanto, rovesciata la precedente decisione del Tribunale dell'Isola di Man che stabiliva che l'ulteriore
somma destinata all'abitazione dovesse essere corrisposta alla moglie e venne, invece, deciso che tali fondi dovessero essere
detenuti da un trust, come aveva sostenuto il marito.
Per quanto riguarda l'importanza da riconoscere agli accordi post-matrimoniali nell'applicazione, a seguito del divorzio, delle
disposizioni di contenuto economico, il Consiglio Privato ha dichiarato che il Tribunale deve assicurarsi che non vi siano dei
cambiamenti nelle circostanze relative alla coppia alla luce dei quali gli accordi precedentemente conclusi risultino manifestamente
ingiusti.
La moglie dunque riceverà circa 3 milioni di sterline, invece dei 5,6 milioni richiesti, delle quali 1,25 milioni circa saranno conservati
in un trust come aveva chiesto il marito.
Conseguenze
La sentenza del Consiglio Privato costituisce un precedente. Se la moglie non avesse concluso l'Accordo, è molto probabile che il
Tribunale le avrebbe riconosciuto il diritto ad una somma più cospicua e le avrebbe assegnato l'abitazione invece di disporre la
costituzione di un trust.
L'obiezione agli accordi post-matrimoniali fondata su motivi di ordine pubblico è ora superata. Ciò però non significa che tutti gli
accordi post-matrimoniali saranno d'ora in poi automaticamente vincolanti: i Tribunali manterranno la propria discrezionalità (come
peraltro accade in molte altre aree del diritto di famiglia inglese) ed eserciteranno ancora il potere di variare le clausole concordate
dai coniugi. Tuttavia, questa decisione implica che tali accordi debbano considerarsi potenzialmente vincolanti e, purché siano
rispettati certi requisiti e le condizioni non siano manifestamente inique, possono essere considerati come contratti validi. Il
Tribunale mantiene, comunque, il proprio potere di decidere se gli accordi relativi ai figli devono ritenersi adeguati.
Nel valutare l'efficacia di ciascun accordo, il Tribunale verificherà che determinate tutele legali siano osservate: le condizioni
devono essere indicate in un atto scritto redatto secondo certe formalità (deed); ciascun coniuge deve essere assistito dai propri
legali; le parti non devono essere state influenzate nella loro decisione di sottoscrivere l'accordo ed, infine, entrambi i coniugi
devono aver rispettato il proprio dovere di comunicare all'altro le informazioni rilevanti. Come questo caso ci insegna, l'intervallo di
tempo tra la data dell'accordo e la data della separazione sarà fondamentale per stabilire se le tutte le condizioni dell'accordo
debbano ancora considerarsi eque.
E' particolarmente importante sottolineare che la legislazione relativa agli accordi pre-matrimoniali non é cambiata. Sebbene il
Consiglio Privato sia stato invitato a chiarire lo status giuridico degli accordi pre-matrimoniali, non ha preso posizione a riguardo.
Ciò, in primo luogo, in quanto la questione e' attualmente allo studio della Law Commission of England and Wales che dovrà
presentare la propria relazione nel 2012; in secondo luogo, in quanto i giudici hanno ritenuto che le considerazioni relative alla
migliore tutela giuridica da riconoscere in una materia così delicata siano di competenza del Parlamento e non del potere
giudiziario.
A seguito del maggior riconoscimento recentemente ottenuto, gli accordi post-matrimoniali potrebbero essere utilizzati da quelle
coppie che desiderano meglio definire i loro rapporti patrimoniali, anche nel caso in cui sia già stato concluso un accordo prematrimoniale. E' consigliabile valutare attentamente, con l'aiuto di un legale, l'opportunità di concludere tale accordi che, seppur
molto utili, possono nascondere alcune insidie.
© Withers 2017