la commissione - EU Law and Publications
Transcript
la commissione - EU Law and Publications
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 1796/64 13 . 7 . 64 INFORMAZIONI LA COMMISSIONE DIRETTIVE E DECISIONI DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1964 relativa alla determinazione dei prezzi cif dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini (64/404/CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione co mune dei mercati nel settore dei cereali (x) e in particolare gli articoli 10, paragrafo 3, e 11 , para grafo 2, Visto il regolamento n. 68 della Commissione relativo ai criteri per la determinazione dei prezzi cif per i cereali,, le farine, le semole e i semolini (2), modificato dai regolamenti nn. 42/63/CEE (a) e 82/63/CEE (4), Visto il regolamento n. 70 della Commissione relativo alla determinazione dei coefficienti di equi valenza tra le qualità di cereali offerte sul mercatp mondiale e la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata (5), modificato dai regolamenti nn. 107/63/CEE (6) e 29/64/CEE (7), 0) (2) (3) (4) (5) (6) (7) GU GU GU GU GU GU GU n. 30 del 20.4.1962, pag. n. 66 del 28.7.1962, pag. n. 81 del 30.5.1963, pag. n. 121 del 3.8.1963, pag. n. 66 del 28.7.1962, pag. n. 141 del 30.9.1963, pag. n. 49 del 20.3.1964, pag. 933/62. 1861/62. 1541/63. 2143/63. 1864/62. 2415/63. 764/64. Visto il regolamento n. 88 della Commissione che stabilisce per determinati tipi di farine i coeffi cienti di equivalenza tra le qualità offerte sul mer cato mondiale e la qualità tipo per la quàle è fissato il prezzo d'entrata (8), Vista la decisione n. 64/391/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 che autorizza la Repubblica ita liana a riscuotere un importo supplementare all'im portazione di alcune varietà idi [grano tenero (9), Considerando che i prezzi cif in base ai quali sono calcolati i prelievi nei confronti dei paesi terzi per i cereali, le farine, le semole e i semolini, devono essere determinati tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale di cui la Commissione può essere a conoscenza, nonché dei corsi quotati nelle borse importanti per il commercio internazio nale ; dhe detti prezzi devono essere stabiliti in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, ad esclusione delle offerte e delle quotazioni per il termine più vicino ; (8) GU n. 66 del 28.7.1962, pag. 1897/62. (») GU n. 103 del 30.6.1964, pag. 1613/64. GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 13 . 7. 64 Considerando che nella determinazione dei prezzi cif si può tuttavia non tener conto di talune offerte qualora si tratti di cereali non corrispondenti alla « Fair average quality » e sia possibile acquistare al prezzo indicato nell'offerta soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato ; che de vono essere escluse le offerte non corrispondenti alle effettive possibilità d'acquisto sul mercato mondiale ; Considerando che i prezzi cif devono essere de terminati per i luoghi di transito di frontiera desi gnati diagli Stati membri ; Considerando che, in mancanza di informazioni 1797/64 fissare inoltre un prezzo cif speciale per il grano tenero della varietà Manitoba II ; che è opportuno procedere a tale determinazione, tenuto conto delle norme particolari istituite dalla decisione suddetta e dei principi generali suindicati, nella misura in cui tale decisione non vi deroghi ; Considerando che, dall'applicazione di tutte le disposizJioni in oggetto ai prezzi d'offerta e ai corsi del 30 giugno 1964 di cui la Commissione è a co noscenza, risulta che i prezzi cif devono essere fissati conformemente alle tabelle allegate alla pre sente decisione ; Considerando che i prezzi che figurano in queste sui prezzi d'offerta rappresentativi o di corsi di borsa rappresentativi, i prezzi cif delle semole e dei semo lini di grano tenero possono essere determinati au mentando dell'8 °/o il prezzo cif della farina di fru mento ; che nelle stesse condizioni, il prezzo cif per le semole e i semolini di grano duro può essere de tabelle dovrebbero essere modificati qualora l'appli terminato tenendo conto : HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : — dlella quantità di grano duro necessaria per la produzione di una tonnellata di semole e semolini, — del prezzo cif determinato per il grano duro, — dei costi di trasformazione, — del valore medio dei prodotti intermedi e dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione, Considerando che gli adattamenti necessari per compensare le differenze tra le qualità offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata devono essere effettuati sulla base dei coefficienti di equivalenza elencati nell'allegato al regolamento n . 70, modificato dai regolamenti n. 107/63/CEE e 29/64/CEE e negli allegati del regolamento n. 88 ; che, in circostanze eccezionali, possono essere applicati, per un periodo limitato, coefficienti di equivalenza diversi o deri vati ; Considerando che all'interno dell'Unione eco nomica belgo-hissemburghese esiste, per i cereali divensi dal grano e dalla segala, un mercato unico e un regime di prezzi uniforme ; Considerando che in virtù della decisione del Consiglio del 26 giugno 1964, la Commissione deve cazione delle disposizioni suddette ai prezzi dà offerta e ai corsi di cui la Commissione può essere a cono scenza in futuro porti a prezzi cif diversi, Artìcolo 1 I prezzi cif di cui ali articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11 , paragrafo 2, del regolamento n. 19 e il prezzo cif speciale istituito dalla decisione del Consiglio del 26 giugno 1964 sono stabiliti confor memente alle tabelle allegate alla presente decisione. Articolo 2 I prezzi cif, fissati nell articolo 1 , sono validi a decorrere dal 1° luglio 1964 e fino a quando non saranno modificati da una successiva decisione della Commissione . Articolo 3 La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1964. Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 1798/64 13 . 7. 64 ALLEGATO Prezzi cif dei cereali, farine, semole e semolini fissati con decisione della Commissione in data 30 giugno 1964, applicabili a decorrere dal 1° luglio 1964 (u.c./tonn . metriche) Belgio Repubblica federale Francia Italia Lussemburgo Paesi Bassi di Germania Grano tenero Segala Orzo Avena Grano turco Grano saraceno Sorgo Miglio Scagliola Grano duro 1 u.c. = 50 FB 1 u.c.=4 DM 1 u.c. = 4,93706 FF 1 u.c. = 625 Lit. 1 u.c. = 50 FL 1 u.c . = 3,62 FI . 61,75 57,75 54,10 53,00 59,30 •75,00 49,65 43,45 101,00 75,50 62,70 58,70 55,05 54,10 60,25 75,95 50,60 44,40 101,95 76,45 63,95 58,10 56,30 53,35 60,30 75,35 50,65 43,80 100,25 75,85 65,40 59,35 58,85 54,60 64,05 76,60 51,25 45,05 101,20 77,10 67,85 63,85 54,10 53,00 59,30 75,00 49,65 43,45 101,00 81,60 61,75 57,75 54,10 53,00 59,30 75,00 49,65 43,45 101,00 75,50 94,75 95,70 96,95 98,50 100,85 94,75 86,50 87,45 86,85 88,10 92,60 86,50 102,33 112,80 103,28 113,75 104,53 113,34 106,08 113,34 108,43 118,90 Farina di grano tenero e di fru mento segalato Farina di segala Semole e semolini : « — di grano tenero — di grano duro Grano tenero Varietà Manitoba II 102,33 112,80 80,25 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1964 relativa alla determinazione dei prezzi cif dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini C) (64/405/CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, (*) Dato che il testo delle ulteriori decisioni non è destinato a subire sostanziali modifiche, d'ora in poi, saranno pubblicate nel Supplemento agricolo alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, soltanto le tabelle allegate a dette decisioni. Vista la decisione della Commissione del 30 giugno 1964 relativa alla determinazione dei prezzi cif dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini (2), Considerando che, in funzione dei prezzi d'offer ta e dei corsi odierni, i prezzi cif attualmente in vigore devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate alla presente decisione, (2) Vedi pag. 1796/64 della presente Gazzetta.