la commissione - EU Law and Publications

Transcript

la commissione - EU Law and Publications
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
1796/64
13 . 7 . 64
INFORMAZIONI
LA
COMMISSIONE
DIRETTIVE E DECISIONI
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1964
relativa alla determinazione dei prezzi cif dei cereali, delle farine, delle
semole e dei semolini
(64/404/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,
Visto
il
Trattato
che istituisce
la Comunità
Economica Europea,
Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo
alla graduale attuazione di un'organizzazione co­
mune dei mercati nel settore dei cereali (x) e in
particolare gli articoli 10, paragrafo 3, e 11 , para­
grafo 2,
Visto il regolamento n. 68 della Commissione
relativo ai criteri per la determinazione dei prezzi
cif per i cereali,, le farine, le semole e i semolini (2),
modificato dai regolamenti nn. 42/63/CEE (a) e
82/63/CEE (4),
Visto il regolamento n. 70 della Commissione
relativo alla determinazione dei coefficienti di equi­
valenza tra le qualità di cereali offerte sul mercatp
mondiale e la qualità tipo per la quale è fissato il
prezzo d'entrata (5), modificato dai regolamenti
nn. 107/63/CEE (6) e 29/64/CEE (7),
0)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
n. 30 del 20.4.1962, pag.
n. 66 del 28.7.1962, pag.
n. 81 del 30.5.1963, pag.
n. 121 del 3.8.1963, pag.
n. 66 del 28.7.1962, pag.
n. 141 del 30.9.1963, pag.
n. 49 del 20.3.1964, pag.
933/62.
1861/62.
1541/63.
2143/63.
1864/62.
2415/63.
764/64.
Visto il regolamento n. 88 della Commissione
che stabilisce per determinati tipi di farine i coeffi­
cienti di equivalenza tra le qualità offerte sul mer­
cato mondiale e la qualità tipo per la quàle è
fissato il prezzo d'entrata (8),
Vista la decisione n. 64/391/CEE del Consiglio
del 26 giugno 1964 che autorizza la Repubblica ita­
liana a riscuotere un importo supplementare all'im­
portazione di alcune varietà idi [grano tenero (9),
Considerando che i prezzi cif in base ai quali
sono calcolati i prelievi nei confronti dei paesi terzi
per i cereali, le farine, le semole e i semolini, devono
essere determinati tenendo conto di tutte le offerte
fatte sul mercato mondiale di cui la Commissione
può essere a conoscenza, nonché dei corsi quotati
nelle borse importanti per il commercio internazio­
nale ; dhe detti prezzi devono essere stabiliti in base
alle possibilità d'acquisto più favorevoli secondo le
informazioni di cui dispone la Commissione, ad
esclusione delle offerte e delle quotazioni per il
termine più vicino ;
(8) GU n. 66 del 28.7.1962, pag. 1897/62.
(») GU n. 103 del 30.6.1964, pag. 1613/64.
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
13 . 7. 64
Considerando
che
nella
determinazione
dei
prezzi cif si può tuttavia non tener conto di talune
offerte qualora si tratti di cereali non corrispondenti
alla « Fair average quality » e sia possibile acquistare
al prezzo indicato nell'offerta soltanto una quantità
limitata non rappresentativa del mercato ; che de­
vono essere escluse le offerte non corrispondenti alle
effettive possibilità d'acquisto sul mercato mondiale ;
Considerando che i prezzi cif devono essere de­
terminati per i luoghi di transito di frontiera desi­
gnati diagli Stati membri ;
Considerando che, in mancanza di informazioni
1797/64
fissare inoltre un prezzo cif speciale per il grano
tenero della varietà Manitoba II ; che è opportuno
procedere a tale determinazione, tenuto conto delle
norme particolari istituite dalla decisione suddetta
e dei principi generali suindicati, nella misura in
cui tale decisione non vi deroghi ;
Considerando che, dall'applicazione di tutte le
disposizJioni in oggetto ai prezzi d'offerta e ai corsi
del 30 giugno 1964 di cui la Commissione è a co­
noscenza, risulta che i prezzi cif devono essere
fissati conformemente alle tabelle allegate alla pre­
sente decisione ;
Considerando che i prezzi che figurano in queste
sui prezzi d'offerta rappresentativi o di corsi di borsa
rappresentativi, i prezzi cif delle semole e dei semo­
lini di grano tenero possono essere determinati au­
mentando dell'8 °/o il prezzo cif della farina di fru­
mento ; che nelle stesse condizioni, il prezzo cif per
le semole e i semolini di grano duro può essere de­
tabelle dovrebbero essere modificati qualora l'appli­
terminato tenendo conto :
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
— dlella quantità di grano duro necessaria per
la produzione di una tonnellata di semole e semolini,
— del prezzo cif determinato per il grano duro,
— dei costi di trasformazione,
— del valore medio dei prodotti intermedi e dei
sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione,
Considerando che gli adattamenti necessari per
compensare le differenze tra le qualità offerte sul
mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è
fissato il prezzo d'entrata devono essere effettuati
sulla base dei coefficienti di equivalenza elencati
nell'allegato al regolamento n . 70, modificato dai
regolamenti n. 107/63/CEE e 29/64/CEE e negli
allegati del regolamento n. 88 ; che, in circostanze
eccezionali, possono essere applicati, per un periodo
limitato, coefficienti di equivalenza diversi o deri­
vati ;
Considerando che all'interno dell'Unione eco­
nomica belgo-hissemburghese esiste, per i cereali
divensi dal grano e dalla segala, un mercato unico e
un regime di prezzi uniforme ;
Considerando che in virtù della decisione del
Consiglio del 26 giugno 1964, la Commissione deve
cazione delle disposizioni suddette ai prezzi dà offerta
e ai corsi di cui la Commissione può essere a cono­
scenza in futuro porti a prezzi cif diversi,
Artìcolo 1
I prezzi cif di cui ali articolo 10, paragrafo 3,
e all'articolo 11 , paragrafo 2, del regolamento n. 19
e il prezzo cif speciale istituito dalla decisione del
Consiglio del 26 giugno 1964 sono stabiliti confor­
memente alle tabelle allegate alla presente decisione.
Articolo 2
I prezzi cif, fissati nell articolo 1 , sono validi a
decorrere dal 1° luglio 1964 e fino a quando non
saranno modificati da una successiva decisione della
Commissione .
Articolo 3
La presente decisione è destinata a tutti gli Stati
membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1964.
Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
1798/64
13 . 7. 64
ALLEGATO
Prezzi cif dei cereali, farine, semole e semolini
fissati con decisione della Commissione in data 30 giugno 1964,
applicabili a decorrere dal 1° luglio 1964
(u.c./tonn . metriche)
Belgio
Repubblica
federale
Francia
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
di Germania
Grano tenero
Segala
Orzo
Avena
Grano turco
Grano saraceno
Sorgo
Miglio
Scagliola
Grano duro
1 u.c. = 50 FB
1 u.c.=4 DM
1 u.c. = 4,93706 FF
1 u.c. = 625 Lit.
1 u.c. = 50 FL
1 u.c . = 3,62 FI .
61,75
57,75
54,10
53,00
59,30
•75,00
49,65
43,45
101,00
75,50
62,70
58,70
55,05
54,10
60,25
75,95
50,60
44,40
101,95
76,45
63,95
58,10
56,30
53,35
60,30
75,35
50,65
43,80
100,25
75,85
65,40
59,35
58,85
54,60
64,05
76,60
51,25
45,05
101,20
77,10
67,85
63,85
54,10
53,00
59,30
75,00
49,65
43,45
101,00
81,60
61,75
57,75
54,10
53,00
59,30
75,00
49,65
43,45
101,00
75,50
94,75
95,70
96,95
98,50
100,85
94,75
86,50
87,45
86,85
88,10
92,60
86,50
102,33
112,80
103,28
113,75
104,53
113,34
106,08
113,34
108,43
118,90
Farina di grano
tenero e di fru­
mento segalato
Farina
di segala
Semole
e semolini :
«
— di grano tenero
— di grano duro
Grano tenero
Varietà Manitoba II
102,33
112,80
80,25
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1° luglio 1964
relativa alla determinazione dei prezzi cif dei cereali, delle farine, delle
semole e dei semolini C)
(64/405/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,
Visto
il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea,
(*) Dato che il testo delle ulteriori decisioni non è
destinato a subire sostanziali modifiche, d'ora in poi,
saranno pubblicate nel Supplemento agricolo alla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, soltanto
le tabelle allegate a dette decisioni.
Vista
la
decisione
della
Commissione
del
30 giugno 1964 relativa alla determinazione dei
prezzi cif dei cereali, delle farine, delle semole e
dei semolini (2),
Considerando che, in funzione dei prezzi d'offer­
ta e dei corsi odierni, i prezzi cif attualmente in
vigore devono essere modificati conformemente alle
tabelle allegate alla presente decisione,
(2) Vedi pag. 1796/64 della presente Gazzetta.