Piano di studio per la formazione d`infermiere diplomato SSS

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Piano di studio per la formazione d`infermiere diplomato SSS
Piano di studio per la formazione
d’infermiere diplomato SSS
Divisione della formazione professionale
Ufficio della formazione sanitaria e sociale
Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche
Bellinzona, 18 agosto 2014
Indice
0. Introduzione
0.1
Approvazione e riconoscimento della formazione
0.2
Campo e contesto lavorativo
Pagina
3
1. Organizzazione della formazione
1.1
ll Dipartimento
1.2
La scuola
1.3
Gli istituti di formazione pratica
1.4
La commissione di vigilanza
4
2. Svolgimento della formazione
2.1
La formazione
2.2
Formazione abbreviata
2.3
Finalità della formazione
2.4
Descrizione della formazione
3. Condizioni d’ammissione
3.1
Requisiti e procedura d’ammissione
3.2
Requisiti e procedura d’ammissione – formazione abbreviata
3.3
Posti di formazione e ammissione
4. Aspetti finanziari, assicurativi e controlli della salute
4.1
Tasse scolastiche e spese di formazione
4.2
Borse e prestiti di studio
4.3
Indennità
4.4
Coperture assicurative
4.5
Controlli della salute
4.6
Proprietà dei lavori
5. Diritti e doveri degli allievi
5.1
Partecipazione degli allievi, assemblea
5.2
Doveri degli allievi
5.3
Diritti degli allievi
5.4
Assenze
5.5
Congedi
5.6
Dimissioni
5.7
Segreto professionale
5.8
Calendario scolastico, riposo, vacanze
5.9
Orari, turni di lavoro
5.10 Norme disciplinari
6. Valutazione, promozione e ottenimento del diploma
6.1
Valutazione
6.1.1 In generale
6.1.2 Principi
6.1.3 Regole generali concernenti le valutazioni sommative
6.1.4 Piano delle valutazioni sommative
6.2
Promozione
6.2.1 Modalità di promozione alla fine del primo anno di formazione
6.2.2 Modalità di promozione alla fine del secondo anno di formazione
6.2.3 Modalità di accesso alla procedura di qualificazione conclusiva
del terzo anno di formazione
6.3.
Diploma
6.3.1 Procedura di qualificazione conclusiva
6.3.2 Modalità in caso di insuccesso
7. Contestazioni
8. Entrata in vigore
5
8
9
10
12
14
14
2
0. Introduzione
Il piano di studio stabilisce i requisiti e la procedura per l’ammissione, gli aspetti della formazione
teorica e pratica, il sistema delle valutazioni e le condizioni per l’ottenimento dei diplomi. Definisce
altresì, per gli allievi, i diritti e i doveri, le condizioni assicurative e indennità per malattia o
infortunio, i congedi, come pure le misure per il controllo della salute.
I nomi comuni relativi a cariche e professioni utilizzati nel presente piano di studio si intendono al
maschile e al femminile.
0.1
Approvazione e riconoscimento della formazione
Il programma di formazione è conforme al Programma quadro d’insegnamento approvato dalla
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (detto in seguito SEFRI) il
24.09.2007 (stato 24.01.2011).
Il ciclo di formazione offerto dalla scuola specializzata superiore in cure infermieristiche di
Bellinzona e Lugano (in seguito Scuola) è riconosciuto dalla SEFRI dal 2012 ai sensi della
Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione
e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) dell'11 marzo 2005
(Stato 01.02.2014).
0.2
Campo e contesto lavorativo
Le attività dell’infermiere diplomato SSS comprendono un ampio spettro di compiti nell’ambito
delle prestazioni sanitarie, ossia:
cura e assistenza di ammalati fisici e psichici o di persone disabili in tutte le fasi della vita e
provenienti da diversi ambiti socioculturali;
prevenzione delle malattie e promozione della salute;
collaborazione allo sviluppo di strategie politiche per la promozione della salute a lungo
termine della popolazione;
altri compiti
Secondo il continuum delle cure infermieristiche sono previste delle attività nei seguenti ambiti:
del mantenimento e della promozione della salute, della prevenzione;
delle malattie acute;
della convalescenza e della riabilitazione;
delle cura di lunga durata;
delle cure palliative.
-
L’infermiere diplomato SSS assume la responsabilità professionale per l’intero processo delle cure
e per l’esecuzione dei compiti organizzativi e medico-tecnici delegati. Egli lavora in modo
efficiente, analitico, sistematico, basato sull’evidenza ed in modo riflessivo.
L’infermiere diplomato SSS tiene conto dei principi etici e giuridici, dello stato di salute, dei bisogni,
dell’età, del genere, della biografia, dello stile di vita e dell’ambiente sociale dei pazienti, nonché
del contesto culturale, economico e sociale. Stabilisce una comunicazione professionale e delle
relazioni professionali adeguate con i pazienti e con i loro familiari; comunica e collabora a livello
intra- ed interprofessionale; si sforza di gestire con cura e attualità le conoscenze; continua a
formarsi ed assume degli incarichi di formazione e d’istruzione.
Egli contribuisce allo svolgimento efficiente dei processi logistici ed amministrativi; pianifica,
organizza, coordina, delega e sorveglia i compiti infermieristici, ma non assume nessuna
responsabilità di gestione del personale a livello dirigente.
L’infermiere diplomato SSS lavora in diverse istituzioni della salute pubblica e del sociale ed anche
al domicilio dei pazienti.
3
1. Organizzazione della formazione
1.1
Il Dipartimento
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (detto in seguito Dipartimento), per il
tramite della Divisione della formazione professionale (in seguito Divisione), Ufficio della
formazione sociosanitaria, adempie alle funzioni generali di pianificazione, di direzione pedagogica
e d'amministrazione della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (detta in seguito
scuola).
1.2
La scuola
I corsi per la formazione d’infermiere diplomato SSS sono organizzati dalla scuola presso le sedi
di Bellinzona e di Lugano.
Alla direzione scolastica è attribuita in particolare:
- la conduzione della formazione in conformità alle norme stabilite dal Programma quadro
federale;
- l’elaborazione in collaborazione con la commissione di vigilanza delle linee direttive per la
formazione e la pedagogia nel campo delle cure infermieristiche;
- la selezione dei candidati;
- l’applicazione di misure disciplinari;
- l’allestimento del rapporto annuale e del progetto di preventivo annuale.
La direzione rappresenta la scuola verso l’esterno e in particolare nelle relazioni con
associazioni professionali e gli altri enti sociosanitari.
1.3
le
Gli istituti di formazione pratica
Gli allievi effettuano la formazione pratica nelle diverse strutture sociosanitarie, nel Ticino o fuori
Cantone, secondo un percorso formativo definito dalla scuola. Essi prestano la loro attività nel
limite delle capacità acquisite secondo il periodo di formazione.
Le infermiere che seguono e formano gli allievi dispongono di una formazione di infermiera
dipl.SSS o titolo equivalente, di un esperienza lavorativa nel campo ed una qualifica in pedagogia
professionale di 100 ore di formazione.
I rapporti tra scuola e istituti di formazione pratica sono regolati da convenzioni.
1.4
La commissione di vigilanza
La commissione di vigilanza (detta in seguito commissione) è:
- organo consultivo del Dipartimento e della direzione della scuola per tutte le questioni
concernenti l'impostazione della formazione, la verifica dei piani di studio e dei programmi e
relative modifiche
- organo di vigilanza sull'andamento generale dei corsi.
Il Dipartimento, per il tramite della Divisione e sentito l’avviso della direzione, nomina la
commissione di vigilanza composta di sette membri, tra i quali almeno di cui almeno tre infermieri
dipl.SSS o titolo equivalente e un medico; ne fa parte di diritto il capo dell'Ufficio della formazione
sanitaria e sociale. Il direttore della scuola partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di
voto. La commissione nomina al suo interno un presidente. La commissione si riunisce almeno
una volta all'anno ed ogni qualvolta ve ne sia bisogno; può essere convocata dal dipartimento,
dalla direzione, dal presidente, o da una maggioranza dei membri.
4
2. Svolgimento della formazione
2.1
La formazione
La formazione dura tre anni e dopo aver superato gli esami finali si ottiene il diploma di infermiere
diplomato SSS.
I corsi sono suddivisi in tre anni di formazione e strutturati in sei semestri; ogni anno di formazione
comprende la formazione teorica e quella pratica. I periodi di formazione pratica si svolgono in
diversi istituti sociosanitari.
2.2
Formazione abbreviata
Gli allievi che comprovano d'avere già acquisito una parte delle competenze professionali possono
beneficiare d’una riduzione del periodo di formazione.
I candidati in possesso dell’attestato federale di capacità nella professione di operatore
sociosanitario hanno la possibilità di svolgere la formazione abbreviata.
Le richieste vanno presentate alla direzione, a cui spetta la decisione in merito.
2.3
Finalità della formazione
Alla fine della formazione l’allievo deve essere competente in relazione ai seguenti processi di
lavoro, che sono suddivisi in quattro processi principali:
Processo di cura
1.
Raccolta dei dati e anamnesi
2.
Diagnosi infermieristica e pianificazione delle cure
3.
Intervento infermieristico
4.
Risultati delle cure infermieristiche e documentazione
Processo di comunicazione
5.
Comunicazione e gestione delle relazioni
6.
Comunicazione intra ed interprofessionale
Management delle conoscenze
7.
Formazione continua
8.
Funzione d’insegnamento e di formazione
Processo organizzativo
9.
Organizzazione e gestione
10. Logistica e amministrazione
2.4 Descrizione della formazione
Tabella 1. Ripa rtizione de lle ore di a ppre ndime nto in funzione de i ca mpi di forma zione
Scuola
Teoria, pratica; TT, lavoro personale, altre attività
Periodi di pratica
pratica professionalizzante, TT, lavoro personale, altre attività
Totale formazione
Ore
2700 ore
%
50%
2700 ore
50%
5400 ore
100%
5
Per la struttura dei contenuti teorici è applicata la suddivisione gerarchica in:
Domini - Unità – Moduli – Tematiche.
Sono stati definiti i seguenti quattro domini d’apprendimento:
il dominio delle competenze specifiche;
il dominio delle competenze metodologiche;
il dominio delle competenze personali e professionalizzanti;
il dominio delle competenze sociali e comunicativo.
Il dominio include le unità d’apprendimento; le unità sono costituite da moduli che contengono a
loro volta le tematiche specifiche dell’apprendimento.
Le unità e i moduli sono in relazione tra loro. L’impostazione didattica verte sull’approccio per
problema organizzato attorno a situazioni di carattere concreto. Sono così determinate le
connessioni e la sintesi tra i diversi contenuti. Sull'arco di tutta la formazione sono pianificati
ulteriori espliciti momenti di sintesi.
Allo scopo di orientare l’apprendimento alle situazioni professionali reali e alle relative competenze
il curricolo prevede anche l’area didattica del Tra ining & tra ns fe r (detto in seguito TT), ovvero un
contesto didattico durante il quale gli allievi sono assistiti, tramite diversi metodi didattici,
nell’acquisizione delle loro capacità e collegano le conoscenze teoriche alla pratica professionale.
Il TT è previsto sia in ambito scolastico, sia nelle istituzioni di formazione pratica.
La scuola stabilisce i periodi di formazione sia scolastica, sia di pratica negli istituti di formazione
pratica.
Con questi ultimi la scuola collabora all’organizzazione dei momenti di TT.
6
Tabella 2. Ria s s unto de lle ore d’a ppre ndime nto te orico pe r dominio
Dominio e moduli
ORE
1° ANNO
ORE
2° ANNO
ORE
3° ANNO
TOTALE
ORE
Salute e malattia
75
88
12
175
Cure infermieristiche al paziente chirurgico
141
123
25
289
Cure infermieristiche in geriatria
82
36
21
139
Cure infermieristiche in medicina
156
123
39
318
-
128
-
128
454
498
97
1049
Accoglienza
26
10
6
42
Comunicazione e relazione professionale
7
46
7
60
Crisi, stress e conflitto
10
-
-
10
Interculturalità
14
7
-
21
Totale ore dominio
57
63
13
133
Costruzione dell’apprendimento
21
-
12
33
Sviluppo professionale
20
12
21
53
Totale ore dominio
41
12
33
86
Organizzazione del mondo del lavoro e del
sistema sociosanitario
22
22
25
69
Organizzazione della professione
47
-
-
47
Metodologia della ricerca
40
66
-
106
-
-
21
21
Inglese
30
30
-
60
Totale ore dominio
139
118
46
303
Totale ore d’apprendimento dei quattro domini
691
691
189
1571
Laboratori sperimentali d’integrazione
122
88
73
283
Situazioni
35
70
21
126
Progetto personale
70
70
-
140
Totale ore T&T dei quattro domini
228
228
94
549
Valutazioni e lavoro di diploma
12
8
110
130
Ore di studio
150
150
150
450
Totale complessivo
delle ore di formazione teorica
1081
1077
503
2700
Processo di cura
Cure infermieristiche in salute mentale
Totale ore dominio
Processo di comunazione
Management delle conoscenze
Processo organizzativo
La qualità in ambito sociosanitario
Laboratori d’integrazione T&T
7
3. Condizioni di ammissione
3.1
Requisiti e procedura d'ammissione
L’apertura delle iscrizioni ai corsi è pubblicata sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino. Fa stato la
pubblicazione annuale
Requisiti
- Titolo di formazione di livello secondario II.
I candidati che stanno frequentando l'ultimo anno per l'ottenimento del titolo di formazione di cui
sopra possono iscriversi e la loro ammissione è subordinata all'ottenimento del titolo di studio
richiesto.
Procedura d'ammissione
a) Con ammissione diretta
Sono ammessi direttamente alla formazione i titolari di un attestato federale di maturità
professionale sanitaria e sociale abbinato al tirocinio di operatore sociosanitario, come pure i
titolari di un attestato di maturità specializzata.
b) Con esame di graduatoria
Sono ammessi con esame di graduatoria i titolari di un attestato di maturità professionale di
altro tipo o di un attestato federale di maturità o di un certificato triennale di scuola
specializzata o di un attestato federale di capacità ottenuto nelle professioni di assistente di
studio medico, operatore sociosanitario, operatore socioassistenziale. Per persone di età
superiore ai 25 anni possono essere concesse deroghe sulla base di un dossier di
candidatura.
Altre condizioni
I titolari di un attestato di maturità professionale di altro tipo o di una maturità estera non
comprensiva delle scienze naturali e coloro che chiedono l'ammissione su dossier sono tenuti a
frequentare un corso integrativo serale organizzato dalla Scuola superiore medico-tecnica di
Lugano, ottenendo la relativa certificazione.
I candidati che sottostanno all'esame di graduatoria sono tenuti ad effettuare un periodo di pratica
di 6 settimane in un'istituzione sociosanitaria entro l’inizio della formazione. Fanno eccezione
unicamente i titolari di un attestato federale di capacità ottenuto nelle professioni di aiuto familiare,
assistente di studio medico, operatore sociosanitario, operatore socioassistenziale.
Verifiche attitudinali per l’ammissione su graduatoria
Le verifiche attitudinali hanno luogo nel seguente modo:
- commento a un tema professionale
- colloquio con un insegnante
- colloquio con uno psicologo
I candidati in possesso dell’attestato di maturità professionale o specializzata della Scuola
specializzata per le professioni sanitarie e sociali, sono esonerati dalle verifiche attitudinali.
3.2
Requisiti e procedura d’ammissione - formazione abbreviata
Requisiti
- Attestato federale di capacità nella professione di operatore sociosanitario.
Procedura d'ammissione
L'ammissione alla formazione abbreviata è subordinata a:
- presentazione di uno specifico dossier;
- verifiche effettuate dalla scuola.
Di regola si inizia la formazione abbreviata a partire dal secondo anno di formazione ed è
comprensiva di almeno 3600 ore d’apprendimento.
8
3.3
Posti di formazione e ammissione
Il numero dei posti di formazione è limitato. Se il numero dei candidati dovesse superare il numero
dei posti a disposizione verranno ammessi a titolo prioritario i candidati ammissibili direttamente e
in secondo ordine i candidati definiti in base ai risultati della graduatoria d'esame. La scuola
emana uno specifico regolamento d’ammissione.
L’ammissione è decisa dalla direzione. Per la valutazione delle candidature la direzione può
avvalersi della consulenza d’esperti.
L'ammissione definitiva è subordinata all'esito positivo della visita presso il medico di fiducia della
scuola.
Se la procedura di ammissione è insufficiente per la seconda volta, essa è definitivamente non
superata e impedisce definitivamente l’ammissione alla scuola
4. Aspetti finanziari, assicurativi e controlli della salute
4.1
Tasse scolastiche e spese di formazione
Durante la formazione è percepita una tassa di Fr. 900.- per ogni semestre. Il Consiglio di Stato
può adeguare nel corso della formazione l’ammontare di tale tassa. In caso di abbandono della
formazione, può essere rimborsata la parte corrispondente ai giorni di scuola non svolti in un dato
semestre.
Può essere richiesta una tassa semestrale o annuale per il materiale scolastico fornito dalla
scuola. Le spese relative ad altro materiale scolastico, visite, trasferte, lavori di diploma, rilascio
dei titoli di studio sono a carico degli allievi.
4.2
Borse e prestiti di studio
L’allievo può fare richiesta di una borsa o di un prestito di studio direttamente all'Ufficio borse di
studio e sussidi.
4.3
Indennità
L’allievo percepisce un’indennità mensile secondo le modalità definite dal Consiglio di Stato. In
caso di abbandono, il versamento dell’indennità viene sospesa immediatamente
4.4
Coperture assicurative
La scuola assicura l’allievo contro gli infortuni professionali, non professionali e la perdita di salario
conseguente a malattia nella forma riconosciuta ai dipendenti dello Stato.
I premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dell’allievo. Gli istituti
che accolgono l’allievo in stage provvedono ad assicurarlo per i rischi di responsabilità civile.
4.5
Controlli della salute
L’allievo deve sottoporsi alla visita medica all’inizio della formazione, effettuata dal medico
fiduciario della scuola.
Durante la formazione i controlli della salute sono organizzati dalla scuola secondo le indicazioni
legislative cantonali e federali previste per il personale sanitario.
La cartella sanitaria dell’allievo rimane presso il medico scolastico o lo studio medico che ha
effettuato i controlli.
Casi particolari sono esaminati dal medico cantonale. La direzione scolastica può richiedere la
rivalutazione dell’idoneità durante la formazione nei casi in cui la stessa fosse messa in dubbio.
4.6
Proprietà dei lavori
I lavori svolti dagli allievi durante il periodo di formazione sono di proprietà della scuola; per il resto
si applicano le norme sulla proprietà intellettuale. L’allievo si impegna a cedere alla scuola, a titolo
esclusivo, i diritti d'autore e gli eventuali profitti sui lavori effettuati durante il periodo di formazione.
9
5. Diritti e doveri degli allievi
5.1
Partecipazione degli allievi, assemblea
Si richiamano le norme contenute nella Legge della scuola del 1. febbraio 1990 e nel relativo
Regolamento d'applicazione del 19 maggio 1992.
Per quanto riguarda l'assemblea degli allievi (riunione plenaria di tutti gli allievi iscritti alla scuola),
la stessa assolve i seguenti compiti:
a) formula all'attenzione degli organi della scuola le richieste degli allievi;
b) esprime l'opinione degli allievi nelle consultazioni;
c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni d'applicazione le deferiscono;
d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti agli allievi.
L'assemblea degli allievi è disciplinata da un regolamento adottato dall'assemblea stessa; esso è
approvato dal consiglio di direzione. Gli organi dell'assemblea informano tempestivamente la
direzione delle decisioni adottate.
Le riunioni possono aver luogo anche in tempo di lezione; in tal caso possono essere utilizzate,
ogni anno, al massimo dieci ore lezione.
5.2
Doveri degli allievi
Gli allievi hanno il dovere di:
- adempiere agli obblighi di frequenza;
- di mantenere un comportamento adeguato ai valori della convivenza civile, consono alla
professione appresa e rispettoso delle norme dell’istituto;
- dedicarsi con impegno e profitto alle attività scolastiche.
La presenza alle lezioni teoriche e agli stage pratici è obbligatoria.
5.3
Diritti degli allievi
Gli allievi hanno diritto di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola e alle loro
caratteristiche individuali nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di
credenza.
Essi hanno inoltre il diritto di:
- essere informati sulla loro situazione scolastica;
- ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto;
- ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono;
- chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o agli
organi dell'istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- proporre istanze di intervento agli organi scolastici e alle autorità scolastiche immediatamente
superiori contro le decisioni o l'operato dei singoli docenti o degli organi scolastici subordinati;
- partecipare alla vita dell'istituto secondo le modalità stabilite al punto 5.1 di questo piano di
studio.
5.4
Assenze
Le assenze devono essere giustificate. Assenze ingiustificate gravi e ripetute danno luogo a
sanzioni disciplinari compresa l'espulsione.
Nell’arco dei tre anni di formazione le assenze a scuola superiori a 270 ore lezione e le assenze
sul posto di formazione pratica superiori a 35 giorni devono essere recuperate con un
prolungamento della formazione pari ai giorni mancanti.
Assenze superiori al 50% della durata di un singolo stage non permettono di assegnare la relativa
valutazione e l’allievo è pertanto tenuto a ripetere lo stage.
10
5.5
Congedi
L’allievo ha diritto ai congedi pagati analogamente a quanto previsto dalla Legge sull’ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti. È comunque richiesto il preavviso della direzione della
scuola, che valuta il possibile impatto di tale congedi sulla formazione dell’allievo.
5.6
Dimissioni
L’allievo che intende abbandonare la formazione è tenuto a rispettare un termine di preavviso di
15 giorni, di regola per il 15 o la per la fine del mese. Il versamento all’allievo dell’indennità viene
sospesa immediatamente.
5.7
Segreto professionale
L’allievo è tenuto ad osservare il segreto professionale e d’ufficio anche quando abbandona il
servizio e la scuola, sotto comminatoria delle sanzioni previste dagli art. 320 e 321 del Codice
penale svizzero.
5.8
Calendario scolastico, riposo, vacanze
La scuola allestisce prima dell'inizio dei corsi il calendario per l'anno scolastico.
Gli allievi hanno diritto ad otto settimane di vacanza per anno scolastico.
Le lezioni scolastiche sono di 8 ore al giorno, con inizio alle ore 08.15.
5.9
Orari, turni di lavoro
L'orario settimanale durante la formazione pratica non può essere superiore all'orario di lavoro
degli infermieri diplomati.
Gli allievi del 1. anno di formazione non lavorano la notte.
Gli allievi del 2. e del 3. anno di formazione operano secondo i turni in vigore nell’istituzione; il
turno notturno può essere prestato per un massimo di:
- quattro notti nel primo periodo di stage del 2. anno;
- due settimane non consecutive, durante il 3. anno di formazione.
In caso di turno notturno l’allievo deve essere affiancato ad un infermiere diplomato.
Se l'onere di lavoro nel reparto lo permette all’allievo può venir accordato un periodo di studio.
5.10
Norme disciplinari
Durante la formazione pratica l’allievo soggiace alle prescrizioni dei regolamenti dell'istituto di
cura. In caso di inadempienze sul lavoro da parte dell’allievo, l'istituto deve immediatamente
informare la direzione della scuola, che deciderà circa le misure da adottare.
L’allievo che non ottempera alle disposizioni o commette infrazioni alle norme scolastiche vigenti,
al regolamento dell'istituto di cura e al presente piano di studio, sarà ammonito, sospeso
temporaneamente o espulso dalla direzione della scuola.
Di regola non si applicherà la pena maggiore se non dopo aver sperimentato quella minore.
11
6. Valutazione, promozione e ottenimento del diploma
6.1
Valutazione
6.1.1 In generale
Nell’ottica pedagogica per adulti il sistema di valutazione si compone, sull’arco di tutta la
formazione, di valutazioni formative e di valutazioni sommative.
La valutazione formativa permette all’allievo di comprendere la sua situazione e all’insegnante di
elaborare una diagnosi pedagogica in base alla quale adatterà i propri interventi in modo da
permettere all’allievo di superare gli ostacoli futuri.
La valutazione formativa comprende un’autovalutazione dell’allievo e una valutazione da parte del
docente e/o della persona di referenza per la formazione pratica.
Essa si svolge periodicamente sull’arco di ogni semestre scolastico.
La valutazione sommativa sancisce il raggiungimento delle competenze previste dalla
formazione, il passaggio da un semestre di formazione all’altro e di conseguenza l'ottenimento del
diploma di infermiere SSS dopo tre anni di formazione.
6.1.2 Principi
Considerato che il programma di formazione si basa sullo sviluppo di competenze che l’allievo
deve raggiungere, i principi della valutazione si fondano sullo stesso sistema:
-
per ogni procedura di valutazione sommativa, vengono determinate le competenze da
raggiungere e vengono esplicitati i relativi criteri;
-
per la valutazione sommativa viene inoltre definito il numero di competenze minimo che
l’allievo deve raggiungere affinché la valutazione sia considerata “acquisita”;
-
per le valutazioni sommative vige la seguente griglia di valutazione:
A: ottimo
B: molto buono
C: buono
D: soddisfacente
E: sufficiente
F: insufficiente
Le valutazioni da A ad E sono considerate acquisite.
-
durante la formazione triennale l’allievo può ripetere al massimo due anni (salvo il
regolamento concernente la qualificazione finale). Lo stesso anno può essere ripetuto una
sola volta.
6.1.3 Regole generali concernenti le valutazioni sommative
-
La valutazione orale è effettuata da due persone, di cui di regola almeno una in possesso di un
diploma di insegnante con abilitazione Istituto Universitario Federale per la Formazione
Professionale (IUFFP) o titolo giudicato equivalente.
-
il lavoro di diploma e l’interrogazione orale che fanno parte della procedura di qualifica finale
sono effettuate da due persone, delle quali almeno una in possesso di un diploma di
insegnante con abilitazione Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale
(IUFFP) o titolo giudicato equivalente;
-
la valutazione dei periodi di pratica viene eseguita ed espressa dal luogo di stage e coinvolge
la persona di referenza, l’equipe curante e il formatore interno. Nel caso di assenza superiore
al 50% della durata complessiva del singolo periodo di pratica non viene espressa la relativa
valutazione sommativa (vedi anche punto 5.4);
12
l’allievo ha diritto di ripetere una volta l’esame finale per l’ottenimento del diploma, secondo le
norme stabilite nel piano quadro d’insegnamento, anche se ha già ripetuto due anni di
formazione.
-
6.1.4
Piano delle valutazioni sommative
L’insieme delle valutazioni sommative valuta sull’arco dei tre anni di formazione la totalità dei
processi di lavoro come descritti nel piano quadro d’insegnamento.
1° anno
Cinque valutazioni scritte in aula
Rapporto di formazione pratica
Valutazione scritta – analisi di situazione infermieristica in stage
2° anno
Rapporto di formazione pratica
Valutazione scritta – analisi di situazione infermieristica in stage
Quattro valutazioni scritte in aula
3° anno
Rapporto di formazione pratica
Valutazione orale in aula
3° anno Qualificazione conclusiva
Valutazione finale prevista dal Piano quadro d’insegnamento per l'ottenimento del diploma:
- lavoro di diploma
- esame orale
- rapporto di formazione pratica
6.2
Promozione
6.2.1 Modalità di promozione alla fine del primo anno di formazione
L’allievo supera il primo anno di formazione se ottiene la valutazione “acquisito” nelle valutazioni
scritte e nel rapporto di formazione pratica.
In caso di non superamento la scuola organizza il recupero delle valutazioni scritte non acquisite;
L’allievo che non adempie alle condizioni sopraccitate può ripetere dall'inizio l’anno di formazione.
La direzione, sentito il consiglio di classe, può decidere una deroga alle modalità di passaggio,
purché il rapporto di formazione pratica sia acquisito e il grado di preparazione dell’allievo sia
considerato nel complesso sufficiente.
6.2.2 Modalità di promozione alla fine del secondo anno di formazione
L’allievo supera il secondo semestre di formazione se ottiene la valutazione “acquisito” nelle
valutazioni scritte e nel rapporto di formazione pratica
In caso di non superamento la scuola organizza il recupero delle valutazioni scritte non acquisite
L’allievo che non adempie le condizioni sopraccitate può ripetere dall'inizio il secondo anno di
formazione.
La direzione, sentito il consiglio di classe, può decidere una deroga alle modalità di passaggio,
purché il rapporto di formazione pratica sia acquisito e il grado di preparazione dell’allievo sia
considerato nel complesso sufficiente.
13
6.2.3 Modalità di accesso alla procedura di qualificazione conclusiva del terzo anno di
formazione
L’allievo può accedere alla procedura di qualificazione conclusiva se ottiene la valutazione
“acquisito” nella valutazione orale e nel primo rapporto di formazione pratica
In caso di non superamento la scuola organizza il recupero della valutazione orale non acquisita
L’allievo che non adempie le condizioni sopraccitate può ripetere dall'inizio il terzo anno di
formazione.
La direzione, sentito il consiglio di classe, può decidere una deroga alle modalità di passaggio,
purché il rapporto di formazione pratica sia acquisito e il grado di preparazione dell’allievo sia
considerato nel complesso sufficiente.
6.3
Diploma
6.3.1 Procedura di qualificazione conclusiva
L’allievo ottiene il diploma di Infe rmie re dipl. S S S / infe rmie ra dipl. S S S , se ha avuto un risultato
positivo (A-E) in ognuno dei tre elementi della qualificazione finale:
a) Lavoro di diploma o progetto orientato verso la pratica
b) Qualifica del periodo di pratica: la valutazione conclusiva è eseguita dall’istituto dove si è
svolto l’ultimo stage e riferita alla seconda metà dell’ultimo periodo di pratica.
c) Colloquio d’esame di almeno 30 minuti che si basa su di un esempio di caso e serve alla
verifica delle conoscenze teoriche ad esso legate e alla verifica della capacità di
argomentazione dell’allievo.
Il titolo corrisponde all’allegato 5, cifra 4, lett. g dell’Ordinanza del DEFR concernente le esigenze
minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole
specializzate superiori (OERic-SSS) dell'11 marzo 2005 (Stato 01.02.2014). In conformità all’art.75
dell’Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), il titolo ha valore a livello federale.
6.3.2 Modalità in caso d’insuccesso
Se l’allievo non supera la procedura di qualificazione ha la possibilità di:
- migliorare una volta il lavoro di diploma / il progetto
- ripetere una volta la qualificazione del periodo di pratica
- ripetere una volta il colloquio d’esame non superato
Una seconda qualificazione del periodo di pratica può essere ripetuta non prima di sei mesi dal
precedente periodo di pratica.
Se il risultato di un elemento della procedura di qualificazione è insufficiente per la seconda volta,
essa è definitivamente non superata e impedisce l’ottenimento del diploma di infermiere SSS.
7. Contestazioni
Contro le decisioni della direzione in materia di valutazione, promozione ed esami è data facoltà di
reclamo entro 15 giorni alla Direzione della scuola. Contro le decisioni della Direzione è data
facoltà di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato.
Contro le decisioni della scuola in materia di ammissione, sanzione disciplinare o provvedimenti di
altra natura è data facoltà di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato.
Il ricorso non ha effetto sospensivo. La procedura è regolata dalle norme della legge sulla
procedura amministrativa (LPamm)
8. Entrata in vigore
Questo piano di studio entra in vigore il 1 settembre 2014.
Il presente piano di studio è stato approvato dall'Ufficio della formazione sanitaria e sociale il 28
agosto 2014.
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