LAVORO DOMESTICO

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LAVORO DOMESTICO
LAVORO DOMESTICO
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Indice
CAPITOLO I
PROFILI PROFESSIONALI
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I lavoratori domestici
I datori di lavoro domestico
Categorie dei lavoratori
Mansioni plurime
Lavoratori alla pari
CAPITOLO II
ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO
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Contratto di lavoro
Assunzione
- assunzione lavoratori italiani
- assunzione lavoratori comunitari
- assunzione lavoratori extracomunitari
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documenti per l’instaurazione del rapporto di lavoro
domestici conviventi – adempimenti
periodo di prova
risoluzione del rapporto di lavoro – preavviso
CAPITOLO III
ORARIO DI LAVORO
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lavoratori conviventi
lavoratori non conviventi
lavoro notturno
prestazioni discontinue assistenziali di attesa notturna
prestazioni esclusivamente di attesa notturna
CAPITOLO IV
ASSENZE DAL LAVORO
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ferie
riposo settimanale
giorni festivi
festività soppresse
permessi individuali retribuiti e non per effettuazione visite mediche
permessi individuali non retribuiti
permessi per lutto
permessi per nascite
permessi per matrimonio
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astensione per maternità
permessi per malattia e misura della retribuzione
permessi per infortunio e misura della retribuzione
CAPITOLO V
RETRIBUZIONE E TFR
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retribuzione
minimi retributivi contrattuali
prospetto paga
indennità di vitto e alloggio
scatti di anzianità
tredicesima mensilità
trattamento di fine rapporto TFR
CAPITOLO VI
CONTRIBUZIONE
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calcolo
scadenza
versamento
CAPITOLO VII
PRESTAZIONI
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a carico dell’INPS
- pensione di anzianità
- pensione di vecchiaia
- assegno di invalidità
- pensione di inabilità
- pensione ai superstiti o di reversibilità
- indennità di disoccupazione
- indennità di maternità
- assegni familiari
- indennità antitubercolare
- cure termali
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a carico dell’INAIL
- indennità per inabilità temporanea assoluta
- rendita diretta per inabilità permanente
- rendita ai superstiti e assegno in caso di morte
- altre prestazioni economiche
- altre prestazioni
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A cura del settore Tecnico Normativo
PPR
REEM
MEESSSSA
A
Prima di affrontare le tematiche relative al rapporto di lavoro domestico è necessario fare
alcune precisazioni.
Il rapporto di lavoro domestico è disciplinato dalle leggi, dalla contrattazione collettiva e
dai contratti individuali di lavoro.
La legge n. 339/58 recante “norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico” è il
provvedimento legislativo più importante in materia. Essa è applicabile esclusivamente ai
lavoratori domestici a servizio intero o a mezzo servizio e, comunque, a tutti coloro il cui
orario di lavoro risulti essere di almeno 4 ore giornaliere.
Non si applica, quindi, ai lavoratori “ad ore”, cioè quelli che effettuano un orario inferiore
alle 4 ore giornaliere, i quali sono regolati dagli articoli da 2240 a 2246 del Codice Civile
che stabiliscono norme sul periodo di prova, sui riposi, sulle ferie, sul licenziamento, sulle
dimissioni, sull’indennità di anzianità e sul certificato del lavoro.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 16 del 1969 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 2243 del Codice Civile nella parte in cui prevede che il diritto alle
ferie matura dopo un anno di ininterrotto servizio. Pertanto, per effetto di tale decisione i
lavoratori domestici ad ore hanno diritto ad un periodo di ferie retribuito anche se
prestano servizio per meno di un anno.
Il primo contratto collettivo per i lavoratori domestici è stato stipulato nel 1974 a seguito
della sentenza n. 69/69 della Corte Costituzionale che dichiarava l’illegittimità
Costituzionale dell’articolo 2068 del Codice Civile nella parte in cui sottraeva il lavoro
domestico alla disciplina della contrattazione collettiva.
Il Contratto collettivo di lavoro (stipulato tra le associazioni dei datori di lavoro FIDALDO e
DOMINA e i rappresentanti sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL,
UILTUCS-UIL, FEDERCOLF) vincola esclusivamente aderenti o iscritti alle organizzazioni
sindacali stipulanti.
Poiché la maggior parte dei datori di lavoro domestico non aderisce alle organizzazioni
firmatarie del contratto sorge il problema dell’effettiva efficacia del contratto stesso.
Per quanto concerne il trattamento retributivo, tale problema è stato in parte risolto dalla
giurisprudenza che considera applicabile a tutti i lavoratori le tabelle retributive previste
dal CCNL.
Un discorso diverso deve essere fatto per i lavoratori domestici extracomunitari i quali
soggiacciono alle disposizioni previste dal CCNL in quanto il “contratto di soggiorno”
firmato e, quindi, accettato dalle parti, in presenza dei funzionari dell’Ufficio Territoriale del
Governo (UTG) prevede l’applicazione delle norme previste dal contratto di categoria.
Per i contratti individuali di lavoro vige il principio generale che questi possono derogare a
quanto stabilito dalle leggi e dal CCNL solo per condizioni di miglior favore.
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Pertanto, alla luce di quanto su esposto il presente manuale riporterà sia quanto previsto
dalle leggi in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro domestico, sia quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, rinnovato per il quadriennio normativo
2007/2011.
CAPITOLO I
PROFILI PROFESSIONALI
Lavoratori dom estici: individuazione
gli addetti ai servizi domestici sono i lavoratori di entrambi i sessi che, comunque
retribuiti prestano la loro opera per le necessità della vita familiare.
La legge 339/58 distingue i lavoratori domestici in due categorie:
− lavoratori con mansioni impiegatizie:
precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di
compagnia, assistenti geriatrici ed altri lavoratori con analoghe funzioni;
− prestatori d’opera manuale specializzata o generica:
cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche
tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie ed altri
operai con mansioni analoghe.
•
• Sono, altresì, da considerare lavoratori domestici:
− i parenti o affini che prestano la loro opera in forma subordinata e retribuita, di cui
venga fornita prova anche attraverso una dichiarazione di responsabilità;
− coloro che si occupano dell’assistenza ad invalidi o ciechi (quest’ultimo caso vale
anche per il coniuge). La predetta dimostrazione non è richiesta per le persone che
prestano assistenza a soggetti invalidi titolari di indennità di accompagnamento o
trattamenti pensionistici in virtù del loro status; ai sacerdoti cattolici; alle comunità
religiose o militari di tipo familiare (DPR 1404/71)
− le persone addette al servizio di pulizia o al servizio diretto e personale dei
componenti le comunità di tipo religioso, militare o di tipo assistenziale, culturale,
politico, sportivo o di svago;
− gli autisti che prestino la loro opera alle dipendenze dirette dei membri di una
famiglia;
− i giardinieri ed i custodi che svolgono esclusiva attività presso una famiglia;
Le caratteristiche essenziali del lavoro domestico sono date dalla finalizzazione
dell’attività lavorativa al funzionamento di una comunità di tipo familiare.
Rientrano ad esempio, nella disciplina del lavoro domestico gli autisti che prestano la
propria attività, in maniera prevalente, per soddisfazione del datore di lavoro e non a
vantaggio dell’impresa o della attività professionale del datore di lavoro. Lo stesso vale per
i custodi e giardinieri che sono esclusi dall’inquadramento “domestico” quando la cura del
giardino o la custodia vengono estese anche a case non abitate dal datore di lavoro, ma
da altri inquilini, o adibite ad ufficio.
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Datori di lavoro: individuazione
I datori di lavoro sono le famiglie, anche se composte da una sola persona , e le comunità
di tipo famigliare.
Sono considerati datori di lavoro domestico le comunità religiose e le convivenze militari
(ad esempio la stazione dei carabinieri) purché le prestazioni dei domestici siano destinate
esclusivamente al funzionamento di tali comunità ed al soddisfacimento dei bisogni
attinenti alle esigenze personali dei componenti la comunità stessa.
Non sono considerate comunità familiari e quindi non possono costituire un rapporto di
lavoro domestico, gli alberghi, le pensioni, gli affitta camere ed i collegi – convitti aventi
finalità educative.
Categorie dei lavoratori
Il contratto collettivo nazionale di lavoro domestico per il quadriennio normativo
2007/2011 ha delineato otto livelli di inquadramento per i lavoratori domestici rispetto alla
precedente normativa.; o meglio sono definiti quattro livelli (A, B, C, D) a ciascuno dei
quali corrispondono due livelli retributivi, il superiore dei quali è definito “super”.
Questa nuova classificazione risponde ai mutamenti professionali del settore e meglio
delinea le mansioni ed i compiti affidati a questa categoria di lavoratori.
LIVELLO A (più basso):
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di
persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata
anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in
possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni,
relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore
di lavoro.
Profili livello A
Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di
esperienza professionale, non addetto
all’assistenza di persone. Svolge mansioni di
pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di
inserimento al lavoro ed in fase di prima
formazione. Al compimento dei dodici mesi di
anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel
livello B con la qualifica di collaboratore generico
polifunzionale;
Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente
mansioni relative alla pulizia della casa;
Profili livello A super
a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusive
mansioni di mera compagnia a persone
autosufficienti, senza effettuare alcuna
prestazione di lavoro;
b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o
saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di
assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi
prestazione di cura.
Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative
alla lavanderia;
Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al
cuoco;
Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della
stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;
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Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni
di assistenza ad animali domestici;
Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree
verdi;
Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di
fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di
interventi di piccola manutenzione.
LIVELLO B:
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria
esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello
esecutivo.
Profili livello B
Profili livello B super
Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le
incombenze relative al normale andamento della vita
familiare, compiendo, anche congiuntamente,
mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto
alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente
ad animali domestici, nonché altri compiti
nell’ambito del livello di appartenenza;
Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni
di assistenza a persone (anziani o bambini)
autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività
connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della
casa ove vivono gli assistiti.
Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di
vigilanza dell’abitazione del datore di lavoro e
relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio
nella proprietà, di custodia;
Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla
stiratura;
Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai
connessi interventi di manutenzione;
Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali
nell’ambito di interventi, anche complessi, di
manutenzione;
Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi
adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari,
effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione
e pulizia;
Addetto al riassetto camere e servizio di prima
colazione anche per persone ospiti del datore di
lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il
collaboratore generico polifunzionale, oltreché
occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola
della prima colazione per gli ospiti del datore di
lavoro.
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LIVELLO C:
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche
conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti
assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Profili livello C
Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla
preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di
cucina, nonché di approvvigionamento delle
materie prime.
Profili livello C super
Assistente a persone non autosufficienti (non
formato). Svolge mansioni di assistenza a
persone non autosufficienti, ivi comprese, se
richieste, le attività connesse alle esigenze del
vitto e della pulizia della casa ove vivono gli
assistiti.
LIVELLO D:
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari
requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da
responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Profili livello D
Amministratore dei beni di famiglia. Svolge
mansioni connesse all’amministrazione del
patrimonio familiare;
Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di
coordinamento relative a tutte le esigenze
connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
Governante. Svolge mansioni di coordinamento
relative alle attività di cameriere di camera, di
stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
Profili livello D super
Assistente a persone non autosufficienti (formato).
Svolge mansioni di assistenza a persone non
autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività
connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della
casa ove vivono gli assistiti;
Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di
coordinamento relative a tutte le esigenze
connesse all’andamento della casa.
Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di
coordinamento relative a tutte le esigenze
connesse alla preparazione dei cibi ed, in
generale, ai compiti della cucina e della dispensa;
Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di
coordinamento relative a tutte le esigenze
connesse alla cura delle aree verdi e relativi
interventi di manutenzione;
Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o
educazione dei componenti il nucleo familiare.
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Lavori alla pari – Cenni
(accordo Europeo n. 68 reso esecutivo dalla L. n. 304del 18.5.1973)
Il lavoro alla pari consiste nell’accoglimento presso le famiglie, con contropartita di alcune
prestazioni, di giovani stranieri venuti in Italia allo scopo di perfezionare le loro conoscenze
linguistiche o professionali. Si tratta di uno speciale rapporto di lavoro senza vincolo di
subordinazione, nel quale giovani stranieri di impegnano allo svolgimento temporaneo di
alcune prestazioni di lavoro domestico a favore di una famiglia, ricevendo come contro
prestazioni il vitto e l’alloggio.
La durata massima del rapporto di lavoro alla pari è di un anno con possibilità di proroga
di un ulteriore anno.
Possono essere collocati alla pari solamente gli stranieri di età compresa tra i 17 ed i 30
anni, in possesso di certificazione medica rilasciata da non oltre 3 mesi attestante lo stato
di salute.
I diritti ed i doveri sia della persona collocata alla pari che della famiglia ospitante devono
risultare da accordo scritto (anche sotto forma di lettera) da depositarsi presso l’ufficio
provinciale del lavoro.
Qualora tale accordo sia stato concluso senza la determinazione del periodo, ciascuna
della parti può porvi fine dando un preavviso di 15 gg.
L’orario di lavoro non può superare in linea di massima le 5 ore al giorno e deve avere una
articolazione tale che consenta al lavoratore di seguire corsi di lingua o di
perfezionamento.
La persona collocata alla pari oltre al vitto e all’alloggio ha diritto ad 1 giorno intero di
riposo settimanale fra cui una domenica al mese e la possibilità di partecipare a riti del
proprio culto.
Ha, altresì diritto, ad una somma di denaro per le piccole spese che deve risultare da
apposito accordo scritto.
Per i lavoratori alla pari la legislazione italiana non prevede alcun regime di previdenza
sociale. E’ pertanto compito della famiglia ospitante provvedere alla copertura assicurativa,
attraverso un’assicurazione privata, contro le malattie e infortuni. E’ possibile l’iscrizione
volontaria al SSN dietro pagamento di una somma pari a £. 425.000 da porsi a carico della
famiglia ospitante.
CAPITOLO II
ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO
Contratto di lavoro
Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione) nel quale
andranno indicati:
a) la data dell’inizio del rapporto di lavoro;
b) la categoria di appartenenza e l’anzianità in detta categoria;
c) la durata del periodo di prova;
d) l’esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;
e) la durata dell’orario giornaliero di lavoro;
f) l’eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
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g) la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra
giornata nel caso in cui il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la
solennizzazione in un giorno diverso dalla domenica;
h) la retribuzione pattuita;
i) la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi
familiari;
j) il periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
k) l’indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e
custodire i propri effetti personali.
La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere
scambiata tra le parti.
Fac- simile di lettera di assunzione
Ai sensi del Ccnl per gli addetti ai servizi domestici e familiari, il sottoscritto
…………………………………………………………………………………………………….
nome
cognome
………………………………….……………………….. assume alle sue dipendenze, in qualità
(domicilio del datore di lavoro)
di ……………………………….… (1)
il/la Sig. …………………………………………………………………………………………..
nome
cognome
…………………………………………………………………………………………………….
domicilio
codice della posizione assicurativa
……………………… con anzianità di lavoro maturata di ………………………………………
codice fiscale
mesi e anni
Oltre all’osservanza reciproca delle vigenti leggi e delle norme previste dalla contrattazione
collettiva nazionale di categoria, si precisa che:
- la data di inizio del rapporto di lavoro è dal …………………………………… la categoria
di appartenenza è ………………… …………….………….. e la relativa
anzianità in detta categoria è di ………………………. ………………………………
- la durata del periodo di prova è di …………………………………………………….
- il collaboratore familiare è ammesso alla convivenza familiare
SI
NO
- la durata dell’orario giornaliero e/o notturno di lavoro è dalle ore ……………..… alle ore
………….. e dalle ore ………. alla ore ………………
- la tenuta di lavoro a spese del datore di lavoro è richiesta
SI
NO
- il riposo settimanale è goduto, oltre che nel giorno intero di domenica nella mezza giornata
di 12 ore cadente il ……………………..
- la retribuzione è pattuita in lire …………………… per settimana – per quindicina – per
mese (3) ed è corrisposta il ………………. o giornaliera in lire ………………………..
- le ferie saranno godute nel mese di ………………………… (oppure il tempo sarà
concordato entro il ………………………)
- gli eventuali spostamenti temporanei previsti per la villeggiatura o per altri motivi familiari
(anche da parte del lavoratore domestico) sono ……………………………….
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-
al prestatore di lavoro viene riservato un idoneo spazio per riporre e custodire i propri effetti
personali, consistenti in …………………………………………………………..
Datore di lavoro
…………..……………………………..
Firme
Collaboratore familiare
(per la copia da rilasciare al datore)
….. ……….…………………………..
Data ………………………..
(1) indicare la qualifica
(2) sottolineare la voce che interessa
Comunicazioni obbligatorie: nuove regole per i datori di lavoro domestico
(Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007)
Con l'entrata in vigore delle comunicazioni obbligatorie on line (DI 30 ottobre 2007),
cambiano anche le regole per l'assunzione dei collaboratori domestici (badanti, colf, ecc.).
In via generale, a partire dall’11 gennaio 2008 le assunzioni dei lavoratori seguono un
nuovo iter attraverso la compilazione e l’invio telematico ai Centri per l’impiego di un
modello unificato (LAV), che esplica una pluriefficacia verso gli altri enti cui prima si
doveva inviare la comunicazione (enti previdenziali e assicurativi).
Per quanto riguarda il lavoro domestico in particolare, oltre alla comunicazione
telematica, obbligatoria per le altre tipologie di contratti di lavoro, accreditandosi al
Sistema Informatico della propria Regione, i datori di lavoro domestico possono effettuare
le comunicazioni attraverso il Centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro,
attraverso i seguenti mezzi:
• consegna a mano, avendo cura di farsi rilasciare dall'Ufficio un protocollo contenente
data di consegna e ufficio che lo rilascia;
• via fax, in questo caso bisogna conservare la ricevuta con l'indicazione della data di
invio;
• raccomandata A/R.
Queste modalità è valida sia per l’assunzioni di lavoratori domestici italiani che
stranieri, siano essi comunitari o extracomunitari.
La pluriefficacia della comunicazione fatta pervenire, infatti, al Centro per
l’impiego almeno 1 giorno prima della data di instaurazione del rapporto di
lavoro esime il datore di lavoro dal rivolgersi anche all’INPS, all’INAIL e, nel
caso di stranieri extracomunitari allo Sportello Unico per l’immigrazione.
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Per assunzioni avvenute prima dell’11 gennaio 2008 valgono invece
le vecchie regole procedurali, che di seguito illustriamo.
Assunzione lavoratori italiani e stranieri comunitari
1. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ASSUNZIONE
2. DENUNCIA ALL'INAIL
Il decreto legislativo n. 38/00 ha previsto, per i datori di lavoro, l’obbligo di comunicare
all’INAIL il “… codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente
all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione….”, ovvero entro 24 ore.
Tale disposizione trova applicazione anche per l’assunzione di collaboratori domestici,
fermo restando che il contributo dovuto all’INAIL continua ad essere riscosso dall’INPS
(circ. Inps n. 56/02).
3. DENUNCIA ALL'INPS tramite il MOD. LD 09:
da produrre all’INPS entro il 10° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare nel
corso del quale è avvenuta l’assunzione, pena l’applicazione di una sanzione
amministrativa.
Le scadenze relative alla prestazione della denuncia sono le seguenti:
− 10 aprile, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo;
− 10 luglio, per le assunzioni effettuate dal 1° aprile al 30 giugno;
− 10 ottobre, per le assunzioni effettuate dal 1° luglio al 30 settembre;
− 10 gennaio. per le assunzioni effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre.
4. COMUNICAZIONE ALLA PUBBLICA SICUREZZA (entro 48 ore)
5. COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO tramite il MOD. C/ASS (almeno 1
giorno prima dell’assunzione)
Assunzione lavoratori extracomunitari residenti all’estero
Il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro
con uno straniero
residente all’estero deve presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione della provincia
di residenza :
•
Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
•
Idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero;
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•
La proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni,
comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle
spese di rimpatrio;
•
Dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di
lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero può
chiedere il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste speciali relative agli
stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Lo sportello unico per l’immigrazione comunica la richiesta al centro per l’impiego che
provvederà a diffondere con ogni mezzo l’offerta di lavoro . Trascorsi 20 giorni senza
che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratori italiani o comunitari, il
centro trasmetterà allo sportello unico una certificazione negativa oppure le eventuali
domande di lavoro acquisite, delle quali darà comunicazione anche al datore di lavoro che
aveva inoltrato la richiesta di autorizzazione.
Entro i successivi 20 giorni lo sportello unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta . Ai
domestici stranieri per espressa volontà di legge si dovranno applicare le
retribuzioni e le norme previste dal contratto collettivo di categoria pena il
mancato rilascio del nulla osta.
A richiesta del datore di lavoro lo sportello unico trasmette la documentazione ed il codice
fiscale del lavoratore, attribuito tramite lo sportello stesso, all’ufficio Consolare Italiano del
paese di residenza del lavoratore che provvederà a rilasciare il visto d’ingresso con
validità non superiore a 6 mesi.
Entro 8 giorni dall’ingresso il lavoratore:
•
si recherà presso lo sportello unico per la firma del contratto di soggiorno
•
chiederà al questore della provincia in cui lo straniero si trova il permesso di
soggiorno.
Eventuali variazioni di domicilio dovranno essere comunicate al questore entro 15 giorni.
Il datore di lavoro :
•
entro 48 darà comunicazione scritta dell’avvenuta assunzione e ospitalità del
lavoratore all’autorità di pubblica sicurezza;
•
All’INAIL entro 24 ore;
•
Trasmissione all’INPS
del modello LDO9
entro il 10 del mese successivo al
trimestre nel quale è avvenuta l’assunzione.
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Assunzione lavoratori extracomunitari già nel territorio nazionale
1. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ASSUNZIONE
2. DENUNCIA ALL'INAIL
Il decreto legislativo n. 38/00 ha previsto, per i datori di lavoro, l’obbligo di comunicare
all’INAIL il “… codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente
all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione….”, ovvero entro 24 ore.
Tale disposizione trova applicazione anche per l’assunzione di collaboratori domestici,
fermo restando che il contributo dovuto all’INAIL continua ad essere riscosso dall’INPS
(circ. Inps n. 56/02).
3. DENUNCIA ALL'INPS tramite il MOD. LD 09:
da produrre all’INPS entro il 10° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare
nel corso del quale è avvenuta l’assunzione, pena l’applicazione di una sanzione
amministrativa.
Le scadenze relative alla prestazione della denuncia sono le seguenti:
− 10 aprile, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo;
− 10 luglio, per le assunzioni effettuate dal 1° aprile al 30 giugno;
− 10 ottobre, per le assunzioni effettuate dal 1° luglio al 30 settembre;
− 10 gennaio. per le assunzioni effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre.
4. COMUNICAZIONE ALLA PUBBLICA SICUREZZA (entro 48 ore)
5. COMUNICAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE tramite il
MOD. Q con racc. A/R (entro 5 giorni)
6. COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO tramite il MOD. C/ASS (almeno 1
giorno prima dell’assunzione)
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BOZZA CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO DOMESTICO
(art. 33 della L. 189/2002, art. 5 bis del D. Lgs. 286/1998 e successive
modifiche)
LE PARTI SOTTOSPECIFICATE
DATOR E DI LAVOR O
Codice fiscale_____________________________
Cognom e_______________________________________________________
_________________
Nome__________________________________________________________
_________________
Stato civile ____________________________ Sesso 
Nato/a il __________________________ Stato di
nascita________________________________
Codice Stato _______________________Luogo di nascita
_______________Provincia________
Residente in ____________________________
Provincia _______________________________
Frazione,
via
______________________________________________
Numero civico _________
Scala _____________ Interno _______________ C.A.P.
_________________________________
 Cittadinanza italiana
Tipo di documento di identità
_________________________________________________
N°. ______________________________________ Data rilascio
______________________
Rilasciato da
___________________________________________________________
_____
Data scadenza
___________________________________________________________
 Altra cittadinanza (specificare)
__________________________________________________
titolare di carta/permesso di soggiorno n.°
_______________________________________
Data scadenza
___________________________________________________________
Per motivi di
_______________________________________________________________
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LAVOR ATOR E
Codice fiscale (se già in possesso del lavoratore)
_______________________________________
Cognom e_______________________________________________________
_________________
Nome________________________________________
Occupato presso n.  datore/i di lavoro
Stato civile __________________________ Sesso 
Nato/a il ______________ ______________
Stato di nascita ______________________________
Codice stato _________________________
Luogo di nascita _____________________________
Cittadinanza/e
_______________________________________________________________
Residente in stato
estero)_________________________________________________________
Codice stato __________________________ Località
___________________________________
Indirizzo di residenza
_____________________________________________________________
Recapito in Italia presso _____________________________________________________
Comune __________________________ Provincia ___________
C.A.P. ___________________
Indirizzo __________________________________________________________
Titolare di passaporto o altro documento valido per l’espatrio rilasciato da
_____________________________________________________________
n.° _______________________________
16
data rilascio __________________________________
data scadenza ______________________
se titolare di permesso di soggiorno indicare: n.°
______________________________________
per motivi di
____________________________________________________________________
data scadenza ________________________
data ingresso in Italia ________________________
frontiera ____________________________
visto: n.° ___________________________________
tipo _________________________________________________________
rilasciato da _____________________________________________________
Data scadenza _________________________________
STIPULANO
Regolare contratto di soggiorno per lavoro subordinato (di cui all’art. 5 bis del D. lgs n.
286/1998 e successive modifiche), adibendo il lavoratore sopraindicato:
 al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;
 ad attività di assistenza al seguente componente della propria famiglia
affetto da patologia o handicap che ne limitano l’autosufficienza:
cognome
_______________________________________________________________
nome
_______________________________________________________________
nato/a a _______________________________________
il ______________________________
INOLTRE, IL DATORE DI LAVORO
17
Dichiara che la retribuzione mensile convenuta con il lavoratore suindicato, in
misura non inferiore a quanto previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di categoria, è di
Euro ____________, _____
Importo in lettere
____________________________________________/________________
Fa presente che il luogo di lavoro e il seguente: città
________________________________
Via
_______________________________________________________________
E che l’orario settimanale di lavoro è di ore .
Clausole eventuali aggiuntive
______________________________________________________
Si impegna a garantire che il lavoratore sopra indicato ha sistemazione
alloggiativa, come sotto specificato:
comune ___________________________________ provincia __________
C.A.P. ________________________
Indirizzo _______________________________________
Piano _________________________
interno __________________________________
Si impegna, inoltre, al pagamento delle spese di viaggio, in caso di rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza,ai sensi dell’art.5-bis del D.lgs. n.286/1998
e successive modifiche.
A tal fine si richiama integralmente l’impegno a stipulare già presentato.
Il contratto decorre dalla data di entrata in vigore della Legge n. 189/2002 e cioè dal 10
settembre 2002.
_______________________________________
___________________________________
Firm a del datore di lavoro
Firm a del lavoratore
Si attesta che le firme sovrariportate sono state apposte alla presenza del sottoscritto,
previa verifica dei documenti di identità.
L’incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro
________________________________________________
Luogo ______________________________
Data _____________________________
Docum enti per l’instaurazione rapporto di lavoro
Per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve munirsi di:
a) libretto di lavoro, sul quale il datore dovrà annotare la data di assunzione, la
18
qualifica del lavoratore e la data di cessazione del rapporto (in attesa della modifica
della disciplina per il rilascio del libretto di lavoro).
Nel caso di più rapporti di lavoro, il libretto sarà tenuto da un solo datore che ne
rilascerà ricevuta;
b) carta d’identità o altro documento equivalente ed eventuali diplomi o attestazioni
professionali specifici;
c) tessera sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL del comune di residenza;
d) codice fiscale che dovrà essere comunicato all’INPS sul mod. LD09 al momento
della denuncia e dei versamenti contributivi.
Nel caso di lavoratori minorenni, oltre ai predetti documenti devono essere presentati:
− dichiarazione rilasciata dai genitori, o da chi ne esercita la patria potestà, vidimatA
dal sindaco del Comune di residenza con cui si acconsente che il lavoratore viva
presso la famiglia del datore di lavoro;
− certificato di idoneità al lavoro (da allegare al libretto di lavoro) rilasciato a seguito
di visita medica preventiva effettuata dall’ufficiale sanitario.
Dom estici conviventi
L’assunzione del lavoratore convivente con la famiglia del datore di lavoro deve essere
comunicata all’anagrafe del comune di residenza entro 20 giorni, mentre entro 24 ore
dall’inizio del rapporto di lavoro deve segnalare alla questura la presenza del lavoratore
presso la propria abitazione.
Per l’assunzione dei lavoratori stranieri il datore di lavoro deve fare apposita
comunicazione all’autorità di Pubblica sicurezza entro 48 ore.
P eriodo di prova
Il periodo di prova è una utile cautela prima della stipula del contratto definitivo.
Tale periodo, che deve essere regolarmente retribuito, è pari a:(L. 339/58)
• 30 giorni di lavoro effettivo per la prima categoria super e per la prima categoria,
ovvero personale impiegatizio;
• 8 giorni di lavoro effettivo per la seconda e terza categoria, ovvero operai.
Il lavoratore che non abbia ricevuto disdette alla fine del periodo di prova si intende
automaticamente confermato.
Il servizio prestato durante tale periodo è computabile a tutti gli effetti
dell’anzianità.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di
preavviso, con il pagamento della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie.
Tale periodo deve essere, comunque, dichiarato all’INPS.
Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra regione senza aver
trasferito la propria residenza, qualora la risoluzione del rapporto di lavoro non avvenga
19
per giusta causa, ha diritto ad un preavviso di 3 giorni o alla retribuzione corrispondente.
R isoluzione del rapporto di lavoro con nuovo m odulo inform atico
Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza dell’istituto
del preavviso.
Si ricorda che con l'introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle
dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di
non contraffazione e falsificazione, diventano nulle le dimissioni presentate in altra forma.
Rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura soltanto le dimissioni
presentate dopo il 5 Marzo 2008.
Nel caso in cui il lavoratore ha presentato le proprie dimissioni prima dell'entrata in vigore
del decreto, ma a causa della decorrenza dei termini di preavviso il rapporto di lavoro non
è ancora cessato, non è necessario compilare il nuovo modello per le dimissioni
volontarie.
È possibile revocare le dimissioni presentate con la nuova procedura, purchè sia fatto
entro 15 giorni dall’apposizione della marca temporale e purchè l’atto di dimissioni non sia
ancora pervenuta a conoscenza del datore di lavoro in quanto l’atto è di natura recettizia.
La nuova procedura si applica anche nei confronti delle lavoratrici madri nel periodo in cui
opera il divieto di licenziamento previsto dall’art. 54 del TU 151/2001.
P reavviso
Previsione della l. 339/58
L’art. 16 della legge 339/58 stabilisce, termini di preavviso differenziati tra personale
impiegatizio e prestatore d’opera. Per i lavoratori con mansioni impiegatizie il predetto
articolo rimanda alla disciplina prevista dal R.D.L. n. 1825 del 1924, sull’impiego privato.
Pertanto per i termini dal il preavviso previsti dalla L. 339/58 saranno sarà pari a:
impiegati di concetto:
30 gg.
40 gg.
60 gg.
impiegati d’ordine :
15 gg.
30 gg.
45 gg.
fino a cinque anni di anzianità di servizio
da cinque a dieci anni di anzianità
oltre dieci anni di anzianità
fino a cinque anni di anzianità di servizio
da cinque a dieci anni di anzianità
oltre i dieci anni di anzianità
20
Prestazioni d’opera manuale
• 15 giorni di calendario: fino a cinque anni di anzianità;
• 30 giorni di calendario: oltre i 5 anni di anzianità.
La legge n. 339/1958 prevede altresì che il lavoratore ha diritto, durante il periodo di
preavviso, ad otto ore settimanali di permesso per la ricerca di un’altra occupazione.
Tavola sinottica
Anzianità del
lavoratore
Lavoratori manuali
(almeno 4 ore)
(*)
15
30
Impiegati d’ordine
(**)
Fino a 5 anni: gg
Da 5 a 10 anni: gg
Oltre 10 anni: gg
• *art. 16 legge 2 aprile 1958, n. 339
• ** art. 10 R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825
15
30
45
Impiegati di
concetto
(**)
30
45
60
Previsione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
Preavviso per dimissioni (CCNL)
•
•
7.5 giorni di calendario: fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di
lavoro;
15 gg. di calendario: oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di
lavoro.
Rapporto di lavoro di durata inferiore alle 25 ore settimanali
• 8 gg. di calendario: fino a due anni di anzianità;
• 15 gg. di calendario: oltre due anni di anzianità.
Portieri privati, custodi di villa, e altri dipendenti che fruiscono con la famiglia di alloggio
indipendente di proprietà o messo a disposizione del datore di lavoro
• 30gg. di calendario: fino ad un anno di anzianità;
• 60 gg. di calendario: per anzianità superiori.
Alla scadenza l’alloggio dovrà essere lasciato libero da persone e cose non di proprietà del
datore di lavoro.
21
Nel caso di mancato preavviso è dovuta dalla parte recedente una indennità
pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
Tavola sinottica CCNL
Anzianità del lavoratore
5 anni
oltre 5 anni
licenziamento
15 giorni
30 giorni
Dimissioni
7,5 giorni
15 giorni
Previsione del Codice Civile
Rapporto di lavoro inferiore alle 4 ore giornaliere
Per tale tipologia di lavoro il C.C. (art. 2118) si limita a stabilire la possibilità per i
contraenti di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso “
nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità”.
In mancanza quindi, di termini precisi si farà riferimento al contratto collettivo di lavoro.
(Cassazione Civile sez. lavoro 9/6/1981 n° 3741).
I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l’attività lavorativa in Italia e lascino il
territorio nazionale possano chiedere il trasferimento di contributi all’Istituto o ente
assicuratore dello stato di provenienza ovvero chiederne la restituzione in loro favore nei
casi in cui la materia non sia regolata da accordi o convenzioni internazionali. (art. 3
comma 13 legge 335/95).
Inoltre, per il lavoratore extra UE che rientra nel paese di origine, la legge 189/02 (ART.
22 comma 13) dispone la conservazione dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati e l’assicurato può godere, indipendentemente dalla maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del 65 anno di età, anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dall’art, 1 comma 20 (5 anni) della legge 335.
Cessazione
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve:
- corrispondere al lavoratore tutte le spettanze maturate durante il rapporto
(retribuzione, ratei della 13^ mensilità, eventuale indennità sostitutiva del
preavviso, eventuale indennità per ferie non fruite, trattamento di fine rapporto.
- Restituire al lavoratore i documenti ricevuti al momento dell’assunzione, con le
prescritte annotazione sul libretto di lavoro;
- Dare comunicazione all’agenzia per l’impiego entro 5 giorni dalla cessazione del
rapporto di lavoro.
Qualora il lavoratore sia stato assunto senza libretto di lavoro (assunzione non vietata: art.
5 L. 112/1935) il lavoratore avrà diritto al rilascio di un certificato di lavoro che attesti la
natura delle mansioni disimpegnate ed i periodi di servizio prestato.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di lavoro ha affermato il
principio che il contenuto del certificato di servizio deve considerarsi tassativo e che,
pertanto, il certificato stesso non può contenere alcuna valutazione sulla condotta del
22
lavoratore, né alcun riferimento alla causa di cessazione del rapporto di lavoro. Si
suggerisce, pertanto, il seguente tipo di certificazione.
Certificato di servizio
Attesto che il/la Sig. ……………………………………………………………………………..
ha presentato servizio presso la mia famiglia dal ………….. al ……………………………
con qualifica di ……………………………………………………………………………………
Data
Firma ed indirizzo
……………………….
……………………………………
CAPITOLO III
ORARIO DI LAVORO
Previsione della legge L. 339/58
La legge 339/58 affronta la questione dell’orario di lavoro in maniera assai generica,
limitandosi a stabilire che il lavoratore domestico ha diritto ad un “conveniente riposo
durante il giorno ed a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno”, nè tantomeno,
questo viene disciplinato dal codice civile. La norma stabilisce, altresì, in termini generali
che in caso di necessarie prestazioni notturne “spetta un adeguato riposo compensativo
durante il giorno”.
Molto più analitico ed articolato risulta essere, invece, il contratto collettivo di lavoro.
Previsione del CCNL 2007/2011
Lavoratori conviventi
L’orario di lavoro, per questi soggetti, non può superare le 10 ore giornaliere non
consecutive.
L’orario settimanale è fissato in 55 ore, ridotto di mezz’ora a partire dal 1° gennaio 2002 e
di una ulteriore mezz’ora a far data dal 1° gennaio 2003.
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell’arco della
stessa giornata e ad un riposo intermedio non inferiore alle due ore fruibile preferibilmente
nelle ore pomeridiane.
Lavoratori conviventi e contratto di lavoro a 30 ore settim anali (part-tim e)
E’ stato introdotto un rapporto di lavoro part-time, non disciplinato in precedenza, con
orario ridotto fino a 30 ore settimanali, per i lavoratori conviventi addetti alla cura di
persone autosufficienti e per lavoratori studenti di età compresa tra i 16 ed i 40 anni (art.
15 comma 2).
23
La stipula di questo tipo di contratto è possibile solo per i lavoratori domestici conviventi
inquadrati nei livelli C, B, e B super e per gli studenti frequentanti corsi di studio al
termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato o da Enti pubblici.
Il suddetto orario settimanale deve essere articolato secondo una delle tipologie
espressamente previste dal contratto collettivo:
1) Interamente collocato tra le ore 6:00 e le ore 14:00;
2) Interamente collocato tra le ore 14:00 e le ore 22:00;
3) Interamente collocato in non più di 3 giorni settimanali, sempre nel limite
massimo di 10 ore giornaliere non consecutive.
Lavoratori non conviventi
L’orario di lavoro per il lavoratore non convivente è di 8 ore giornaliere non consecutive
per un totale di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni.
A norma del CCNL precedente l’orario settimanale . già ridotto da 47 a 44 ore, è entrato a
regime a partire dalle seguenti date:
•
•
•
•
47
46
45
44
ore
ore
ore
ore
a
a
a
a
decorrere
decorrere
decorrere
decorrere
dal
dal
dal
dal
1°
1°
1°
1°
aprile
aprile
aprile
aprile
2001;
2002;
2003;
2004.
Ciò non comporta una diminuzione della retribuzione oraria.
Lavoro notturno
E’ considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00 ed è
compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria.
L’attività prestata oltre il predetto orario è considerata straordinaria e retribuita con
l’ulteriore maggiorazione del 50%.
Discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna
Si tratta di personale non infermieristico espressamente assunto per prestazioni
assistenziali di attesa notturna agli anziani, all’infanzia, ai portatori di handicap, o
ammalati.
24
A questi soggetti sarà corrisposta la retribuzione prevista nella sezione C della tabella
contenente i minimi retribuiti, se la prestazione è ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.
Qualora, invece, la prestazione supera le predette 12 ore si dovrà applicare la
maggiorazione prevista per le ore di straordinario se la prestazione supera le 12 ore
suddette.
Il lavoratore ha diritto alla cena ed alla prima colazione, nonché ad una idonea
sistemazione per la notte.
Anche tale assunzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti, dove
andranno indicati sia l’ora di inizio che di cessazione dell’assistenza, sia il carattere di
prestazione discontinua.
P restazioni di ESCLUSI VA attesa notturna
Questo personale viene assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna.
L’orario di lavoro è previsto dalle 21.00 alle 8.00. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione
prevista dalla tab. D ) e ad un alloggio idoneo per il riposo notturno.
Qualora venissero richieste prestazioni diverse dalla semplice attesa, queste NON SONO
CONSIDERATE LAVORO STRAORDINARIO, ma retribuite aggiuntivamente in base alla tab.
B – 2^ categoria.
Anche questa assunzione dovrà risultare da apposito atto scritto.
CAPITOLO IV
ASSENZE DAL LAVORO
Ferie
Previsione del CCNL
Il lavoratore domestico per ogni anno di lavoro presso lo stesso datore ha diritto a 26
giorni lavorativi di ferie, le quali potranno essere frazionate in non più di 2 periodi l’anno, e
godute, salvo diversi accordi, nel periodo giugno – settembre.
Per consentire al lavoratore non italiano il rimpatrio non definitivo nel paese di origine è
possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.
Il periodo di ferie è calcolato in dodicesimi.
Pertanto, al lavoratore, cessato per qualunque motivo, che non abbia raggiunto un anno di
servizio, spetteranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato.
Durante il periodo di ferie al lavoratore spetta 1/26° della retribuzione globale di fatto
mensile. Per coloro che usufruiscono del vitto e dell’alloggio, spetta altresì il compenso
sostitutivo convenzionale.
Previsione del Codice civile
Il prestatore di lavoro ad ore (inferiore a 4 ore giornaliere) ha diritto ad un periodo di ferie
retribuito non inferiore a 8 giorni.
25
Previsione della legge 339/58
La legge 339/58, riconosciuta illegittima dalla Corte Costituzionale nella parte in cui
prevede il diritto alle ferie solo dopo un anno di ininterrotto servizio, stabilisce la durata del
periodo feriale in:
a) Personale impiegatizio
15 giorni consecutivi
25 giorni consecutivi
b) Prestatori d’opera manuale
15 giorni consecutivi
20 giorni consecutivi
fino a 5 anni di anzianità
oltre i 5 anni di anzianità
fino a 5 anni di anzianità
per anzianità superiori a 5
Al lavoratore fruitore di vitto e alloggio durante tale periodo spetta la indennità sostitutiva.
In ogni caso
Il domestico che cessa dal servizio senza aver maturato l’intero periodo di ferie,
ha diritto a tanti giorni quanti ne risultano in proporzione ai mesi di anzianità.
Tavola sinottica
DURATA DEL PERIODO DI FERIE
Prestazione inferiore
a 4 ore giornaliere
Prestazione
almeno
4
giornaliere
di
ore
Codice Civile
CCNL
8 gg.
26 gg.
Legge n. 339 del 1958
CCNL
Fino a 5 anni di
Oltre 5 di anzianità
anzianità
Impiegati 15 gg.
Impiegati 25gg.
26 gg
Operai 15 gg
Operai 20 gg
R iposo settim anale
Previsione della legge 339/58
Il lavoratore ha diritto ad una giornata intera di riposo settimanale di norma coincidente
con la domenica oppure a due mezze giornate di cui una coincidente con la domenica.
Previsione del CCNL
Il contratto prevede un riposo settimanale di 36 ore, di cui 24 coincidenti con la domenica
e 12 da godere in qualsiasi altro giorno della settimana concordato tra le parti durante il
quale il lavoratore presterà la sua opera per un numero di ore superiore alla metà
dell’orario normale giornaliero.
Richieste di prestazione lavorativa durante il riposo settimanale saranno retribuite con la
maggiorazione del 40% se prestate durante le 12 ore di riposo non domeniche, a mano
26
che tale riposo non sia goduto in altro giorno della settimana, diverso da quello concordato
fra le parti.
Se la prestazione lavorativa viene, invece, richiesta per la domenica, la retribuzione dovrà
essere maggiorata del 60%.
Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno
diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione della domenica con
altra giornata.
Previsione del Codice Civile
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale secondo gli usi.
Giorni festivi
I giorni festivi attualmente riconosciuti tali dalla legislazione sono: 1° gennaio, 6 gennaio,
lunedì di pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre,
26 dicembre, Santo Patrono.
Previsione della legge 339/58
Nelle giornate festive infrasettimanali la legge prevede un permesso retribuito di mezza
giornata.
Previsione del C.C.N.L.
Più ampia ed articolata si presenta, invece la disciplina prevista dal Contratto Collettivo.
Infatti, non solo esso prevede una giornata intera di riposo, ma in caso di richiesta di
prestazione lavorativa durante le predette giornate festive ne regola il pagamento.
In tal caso la retribuzione dovrà essere maggiorata del 60%.
Nella eventualità che una festività infrasettimanale coincida con la domenica il lavoratore
avrà diritto al recupero in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della
retribuzione globale di fatto mensile.
Festività soppresse
previsione del CCNL
Le giornate che hanno cessato di essere festive a norma della L. 54/77 si intendono
compensate dalla fruizione di una giornata intera di riposo durante le festività
infrasettimanali anziché mezza giornata, come invece, previsto dalla legge 339/58.
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P erm essi individuali retribuiti
Previsione del CCNL
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite
mediche documentati, purchè coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.
Lavoratori conviventi
16 ore annue
Lavoratori non conviventi
con orario non inferiore a 30
ore settimanali
Lavoratori
con
orario
inferiore
a
30
ore
settimanali
12 ore annue
Saranno riproporzionate sulla base
dell’orario effettuato
I lavoratori potranno, allo stesso titolo, usufruire di permessi non retribuiti.
Resta inteso che le assenze debbano essere in ogni caso tempestivamente giustificate al
datore di lavoro. Quelle nn giustificate entro il 3° giorno saranno considerate dimissioni del
lavoratore.
P erm essi individuali non retribuiti (C.C.N.L.)
Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati
motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
Assenze per lutto (C.C.N.L.)
Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il
secondo grado ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni di calendario.
Assenze per nascite (C.C.N.L.)
Al lavoratore uomo, in caso di nascita un di figlio, spettano due giornate di permesso
retribuito.
Assenze per m atrim onio
Cosa prevede il CCNL
In caso di matrimonio al lavoratore spetta un congedo retribuito di 15 gg di calendario. La
retribuzione deve essere comprensiva, dell’indennità di vitto e alloggio se spettante. La
28
retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione
comprovante l’avvenuto matrimonio.
Cosa prevede la legge 339/58
In caso di matrimonio al lavoratore è concesso un permesso retribuito di 15 gg consecutivi
tale congedo non può essere computato nel periodo delle ferie annuali.
M aternità
Alle lavoratrici domestiche si applicano le disposizioni previste dalla L. 1204/71 e n. 53/00
sulla tutela della maternità e sui congedi parentali.
Tuttavia nei loro confronti non è operante il divieto di licenziamento di cui all’art. 2 della L.
1204/71, secondo il quale le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo
di gestione fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro , nonché fino
al compimento di un anno di età del bambino.
Questa diversità di trattamento, che il legislatore ha voluto e che la Corte Costituzionale
non trova in contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione (sentenza n. 86 del 15/3/94),
è stata in parte eliminata dalla contrattazione collettiva precedente (del 2001) che ha
esteso loro il divieto di licenziamento previsto dalla legge 1204/71 per tutte le lavoratrici
subordinate , valevole dall’inizio
della gravidanza e fino al termine del periodo
dell’interdizione obbligatoria.
Il CCNL vigente ha introdotto un’ ulteriore forma di tutela per le lavoratrici madri. L’articolo
24, comma 3, stabilisce, infatti, l’inefficacia delle dimissioni presentate dalla lavoratrice in
stato di gravidanza e fino al terzo mese di vita del bambino, salvo che le stesse siano
comunicate in forma scritta.
Ad ogni modo, in virtù delle norme sulla tutela della maternità, la gestante lavoratrice
domestica non può essere adibita al lavoro durante:
a) I due mesi precedenti il parto;
b) eventuale periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto;
c) i tre mesi dopo il parto.
Per queste lavoratrici non è prevista l’astensione facoltativa che può, comunque, essere
esercitata volontariamente per un massimo di 6 mesi e fino ad un anno di età del
bambino.
Il periodo di interdizione obbligatoria deve essere computato nell’anzianità di servizio a
tutti gli effetti compresi quelli relativi alla gratifica natalizia ed alle ferie (CCNL).
M alattia
Il lavoratore domestico in malattia non ha diritto ad alcuna indennità economica a
carico dell’INPS.
Infatti il contributo versato all’Istituto previdenziale assicura le prestazioni sanitarie e
farmaceutiche, ma non da diritto all’indennità di malattia, a differenza di quanto accade
per la generalità di lavoratori.
29
La copertura assicurativa al verificarsi dell’evento malattia è a carico del datore di lavoro.
Il CCNL vigente (art. 47) ha istituito la Cassa Malattia Colf per l’erogazione delle
prestazioni a rimborso del trattamento economico di malattia a carico del datore secondo i
parametri individuati nell’articolo 26, comma 6, del contratto stesso.
Le Parti sociali si sono impegnate a definire, in un apposito regolamento, tempi e modalità
delle prestazioni, individuando l’importo a carico delle parti.
Previsione del codice civile e della legge n. 339/58
Il codice civile prevede genericamente che per le infermità di breve durata il lavoratore ha
diritto alla cura a all’assistenza medica che, attualmente, viene erogate dal Servizio
Sanitario.
La legge 339/58 che, ripetiamo, disciplina il lavoro domestico prestato per almeno 4 ore al
giorno presso lo stesso datore, include fra i doveri del datore di lavoro quello di tutelare la
salute del lavoratore.
Né il codice civile né la legge citata disciplinano in alcun modo la conservazione del posto
di lavoro e la retribuzione della categoria.
Previsione della legge sull'impiego privato
Ai collaboratori domestici con qualifica impiegatizia, (governanti, bambinaie diplomate,
donne di compagnia ecc.) può applicarsi il Regio decreto n. 1825 del 1924 che detta
norma sull’impiego privato.
In caso di malattia e infortunio, la citata legge prevede la conservazione del posto di
lavoro per:
a) 3 mesi per anzianità di servizio inferiore a 10 anni con retribuzione piena per il primo
mese ed il 50% per i 2 mesi successivi;
b) 6 mesi per anzianità di servizio superiori a 10 anni. La retribuzione prevista è pari al
100% per i primi 2 mesi ed al 50% per i 4 mesi successivi.
TAVOLA SINOTTICA
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO PREVISTO
PER GLI IMPIEGATI DAL REGIO DECRETO
N. 1825 DEL 1924
ANZIANITA’
CONSERVAZIONE POSTO
RETRIBUZIONE
Non superiore a 10 anni
3 mesi
1°
mese
100%
successivi
50%
Oltre 10 anni
6 mesi
1°
e
2°
mese
100%
successivi
50%
30
Previsione del CCNL
Il lavoratore convivente o non convivente, in caso di malattia ha diritto alla conservazione
del posto di lavoro per periodi differenti a seconda dell’anzianità maturata presso la stessa
famiglia.
L’articolo del contratto relativo alla disciplina della malattia non prevede, in modo esplicito
l’applicazione dello stesso ai rapporti di lavoro superiori o meno a 25 ore settimanali,
limitandosi a destinarne l’efficacia per i lavoratori “conviventi o non conviventi”.
Mentre i rapporti di lavoro inferiori alle 24 ore settimanali vengono espressamente regolati
dall’articolo relativo agli infortuni.
Pertanto, in caso di malattia, è orientamento comune applicare a quest’ultimi la disciplina
prevista in caso di infortunio. Ecco, quindi, come risulta articolato, relativamente alla
conservazione del posto ed alla retribuzione percepibile, il periodo di malattia.
TRATTAMENTO DI MALATTIA PREVISTO DAL CCNL PER
PRESTAZIONI DI ALMENO 24 ORE SETTIMANALI
Anzianità
Conservazione posto
Retribuzione
Fino a 6 mesi
10 gg di calendario
Fino al 3° giorno
50%
dal 4° all’8°
100%
Oltre 6 mesi
45 gg di calendario
Fino al 3° giorno
50%
dal 4° al 10°
100%
Oltre 2 anni
180 gg di calendario
Fino al 3° giorno
50%
dal 4° al 15°
100%
TRATTAMENTO DI MALATTIA PREVISTO DAL CCNL PER
PRESTAZIONI INFERIORI ALLE 24 ORE SETTIMANALI
Anzianità
Conservazione posto
Retribuzione
Da 3 a 6 mesi
8 gg di calendario
Fino al 3° giorno
50%
dal 4° all’8°
100%
Oltre 6 mesi
10 gg di calendario
Fino al 3° giorno
50%
dal 4° al 10°
100%
Oltre 2 anni
15 gg di calendario
Fino al 3° giorno
50%
Dal 4° al 15°
100%
31
I periodi di conservazione del posto debbono calcolarsi nell’anno solare.
MISURA DELLA RETRIBUZIONE DURANTE LA MATTIA
Il contratto collettivo prevede, una retribuzione pari al 50% dell’importo globale percepito
per i primi 3 giorni di malattia e la retribuzione piena (100%) dal 4° giorno in poi.
Il diritto all’indennità sostitutiva di vitto e alloggio scatta solo se il lavoratore non è
degente in ospedale o presso il datore di lavoro stesso.
La malattia sopravvenuta durante il periodo di prova e/o preavviso sospende la decorrenza
dello stesso.
Le assenze per malattia e infortunio, di cui il datore di lavoro deve essere
tempestivamente avvisato, debbono essere comprovato dal relativo certificato medico,
indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro, da spedire al datore di lavoro entro
tre giorni dell’evento.
Come anzidetto, non avendo, il lavoratore domestico, diritto all’indennità di malattia il
certificato medico non andrà spedito all’Istituto Nazionale della previdenza sociale.
Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato, salvo che non sia
espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione per i
conviventi qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali il
lavoratore non è presente nell’abitazione.
INFORTUNIO
In caso di infortunio, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione
del posto di lavoro prevista per il periodo di malattia.
Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL tutti gli infortuni nei seguenti termini:
- entro 24 ore, telegraficamente o tramite fax, per gli infortuni mortali o presunti tali;
- entro 2 giorni dal ricevimento del certificato medico o dal referto del pronto
soccorso, da allegare alla denuncia stessa per inabilità di almeno 4 giorni. Analoga
denuncia deve essere presentata all’autorità di P.S.
In caso di prolungamento di una precedente prognosi di 3 gg, il termine per la denuncia
decorre dal 4° giorno.
Se l’infortunio subito dal lavoratore è guaribile entro i 3 giorni successivi a quello in cui è
avvenuto l’incidente, non occorre fare nessuna denuncia, infatti per i primi 3 giorni l’INAIL
non paga alcuna indennità.
Poiché le prestazioni economiche dell’INAIL hanno inizio a partire al quarto giorno, il
datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni.
Anche in quanto caso l’aggiunta della quota convenzionale di vitto e alloggio, per il
lavoratore che ne usufruisca, si dovrà fare solo nel caso che questi non sia ricoverato in
ospedale o non sia degente presso il datore di lavoro. L’infortunio occorso durante il
periodo di prova o preavviso sospende la decorrenza dello stesso.
32
CAPITOLO V
R ETR I BUZI ONE E TFR
Il Codice Civile si limita genericamente a prevedere per il lavoratore il diritto alla
retribuzione. La L. 339/58 ne stabilisce la corresponsione puntuale alle condizioni stabilite
e, comunque, a periodi di tempo non superiore al mese. La retribuzione può, quindi,
essere determinata liberamente dalle parti, con il solo limite posto dall’art. 36 della
Costituzione, il quale stabilisce che “ il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad
assicurare a se e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
Previsione del CCNL
Il contratto collettivo fissa veri e propri minimi retribuiti, distinti in 6 tabelle riprodotte più
avanti.
- La tabella “A” fissa i minimi contrattuali per i lavoratori conviventi a tempo pieno;
- La tabella “B” fissa la retribuzione minima oraria per i lavoratori conviventi e per gli
studenti con contratto ad orario ridotto (art. 15 – comma 2 );
- La “C” fissa i minimi mensili per i lavoratori non conviventi;
- La tabella “D” individua i valori mensili per i collaboratori chiamati a prestare
assistenza notturna;
- La tabella “E”, stabilisce la retribuzione mensile per coloro che vengono assunti
esclusivamente per garantire la sola presenza notturna;
- La tabella “F” stabilisce il valore giornaliero delle varie indennità.
I minimi contrattuali non vincolano direttamente coloro che non aderiscono alle
Organizzazioni stipulanti il contratto collettivo. Tuttavia, in caso di controversia, il giudice
qualora ritenga che la retribuzione pattuita tra le parti non risponde al principio di
sufficienza e proporzionalità fissati dall’art. 36 della Costituzione può considerare i minimi
contrattuali quali parametri costituenti la “giusta retribuzione” cui il lavoratore ha diritto in
base alla Costituzione.
Tempi di pagamento della retribuzione
Si ritiene che la retribuzione, di regole, debba essere corrisposta mensilmente. Tuttavia,
nulla vieta che possono essere concordate scadenze di durata inferiore, come si verifica
per i lavoratori con rapporto cosiddetto ad ore o, comunque, ad orario ridotto, i quali
vengono retribuiti giornalmente o a settimana.
33
Minimi retributivi in vigore dal 1° gennaio 2008
TABELLA A
LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili)
Livelli
A
AS
B
BS
C
CS
D
DS
Importi
557,92
659,36
710,08
760,80
811,52
862,24
1.014,40
1.065,12
Indennità
150,00
150,00
TABELLA B
LAVORATORI DI CUI ART. 15 – 2° CO (valori mensili)
Livelli
B
BS
C
Importi
-
Importi
-
507,20
532,56
588,35
TABELLA C
LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari)
Livelli
A
AS
B
BS
C
CS
D
DS
4,06
4,77
5,07
5,38
5,68
5,98
6,90
7,20
TABELLA D
ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili)
Livelli
BS
CS
DS
Autosufficienti
Non Autosufficienti
874,92
-
991,58
1.224,89
585,82
-
TABELLA E
PRESENZA NOTTURNA (valori mensili)
Liv. Unico
TABELLA F
INDENNITÀ (valori giornalieri)
34
Pranzo e/o colazione
1,666
-
Cena
1,666
-
Alloggio
1,441
-
Totale
4,773
-
P rospetto paga
Contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione il datore di lavoro dovrà
disporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore firmata dal datore di
lavoro e l’altra per quest’ultimo datore di lavoro firmata dal lavoratore.
Elementi della retribuzione sono:
a) retribuzione minima contrattuale;
b) eventuali scatti di anzianità;
c) eventuali compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
Nel prospetto paga dovrà risultare se l’eventuale superminimo sia una condizione di
miglior favore ad personam non assorbibile.
Dovranno, altresì, risultare le ore straordinarie, i compensi per festività e le trattenute per
oneri previdenziali.
Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla
quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno.
FAC-SIMILE PROSPETTO PAGA
Datore di lavoro--------------------
lavoratore----------------------------
Residenza---------------------------
nato---------------------------------Assunto-----------------------
Periodo di retribuzione
Dal----------------al--------------Totale giorni lavorati
-------
tot. €---------------------
Scatti di anzianità n.
-------
a €----------
tot. €---------------------
Ind.sost.vitt. e all. n.
-------
a €----------
tot. €--------------------35
Straordinario ore
n. -------
a €----------
Superminimo
tot. €--------------------tot. €--------------------
Totale generale
€.
=============
Data-------------------Per ricevuta--------------------------------
Scatti di anzianità
Previsione del CCNL
Per ciascun biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, ogni lavoratore ha diritto
ad un aumento del 4% sul minimo di retribuzione.
Ogni lavoratore può maturare un massimo di 7 aumenti.
Ribadiamo che la normativa sugli scatti di anzianità si applica esclusivamente ai soggetti
che aderiscono alle Organizzazioni che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo.
13^ m ensilità
previsione della L.940/53
La 13 ^ mensilità per i lavoratori domestici, introdotta dalla L. 940/53, dovrà essere di un
importo uguale ad una mensilità della sola retribuzione in denaro.
Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno intero di servizio saranno
corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
Previsione del CCNL
Chi è tenuto all’applicazione del contratto collettivo deve corrispondere, in occasione del
Natale e comunque entro il mese di dicembre una mensilità aggiuntiva pari alla
retribuzione globale di fatto.
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul
lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto.
Destinatari della 13^ m ensilità
La gratifica natalizia riguarda tutti gli addetti ai servizi domestici che siano impegnati a
tempo pieno, od in un servizio parziale ad ore, a giorni alterni, purchè il servizio stesso
abbia carattere continuativo.
36
M aturazione della 13^ m ensilità
E’ da tenere presente che la gratifica natalizia matura anche durante le assenze per
malattia, infortunio sul lavoro e maternità nei limiti del periodo di conservazione del posto.
Vitto e alloggio
La legge 339/58 sancisce il diritto del lavoratore convivente ad una nutrizione sana e
sufficiente, nonché ad un alloggio idonea a salvaguardia della propria dignità e
riservatezza.
Secondo l’art. 2242 del Codice Civile, al lavoratore domestico ammesso alla convivenza
familiare può essere concessa, oltre alla retribuzione in danaro, anche una retribuzione in
natura consistente nel vitto e nell’alloggio. Pertanto se il lavoratore domestico mangia e
dorme presso il datore di lavoro o l’orario giornaliero supera le 6 ore, il valore
convenzionale di vitto e alloggio (oppure anche uno solo di loro nel caso in cui si riceva
anche una sola prestazione in natura) deve essere aggiunto alla base oraria, sempre ed
esclusivamente al fine di determinare l’importo del contributo da versare.
Determ inazione quota oraria di vitto e alloggio
Esempio di calcolo:
L’importo giornaliero di vitto e alloggio si moltiplica per il numero delle giornate in cui il
lavoratore ha ricevuto la prestazione in natura nel caso del mese ottenendo così il valore
complessivo mensile. Il risultato, diviso per il numero delle ore retribuite nello stesso
mese, darà la quota da aggiungere alla paga oraria. Supponiamo che il lavoratore abbia
lavorato 26 giorni nel mese per un numero complessivo di 170 ore.
€ 4,101 x 26 gg = 106,63
106,63 : 170 ore = 0,63 quota oraria di vitto e alloggio da aggiungere alla paga oraria per
la
determinazione dell’importo dei contributi.
I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella seguente e sono
rivalutati annualmente ai sensi del CCNL da una apposita commissione nazionale, ma
possono comunque essere aggiornati provincia per provincia dalla commissione provinciale
istituita presso la prefettura.
37
VITTO E ALLOGGIO
TAB F -Valore monetario convenzionale minimo
periodo
colazione
pranzo
Cena
alloggio
giorno
mese
100
300
300
200
900
27.000
Dal 1.1.1975
105
315
315
210
945
28.350
Dal1.11.1978
150
150
450
450
2.000
39.000
Dal 1.4.1980
150
550
550
250
1.500
45.000
Dal 1.10.1982
-
800
800
400
2.000
60.000
Dal 1.10.1983
-
850
850
400
2.100
63.000
Dal 1.10.1984
-
1.000
1.000
600
2.600
78.000
Dal 1.4.1985
-
1.040
1.040
620
2.700
81.000
Dal 1.10.1985
-
1.070
1.070
620
2.760
82.800
Dal 1.4.1986
Dal 1.10.1986
-
1.104
1.110
1.104
1.110
639
660
2.847
2.880
85.410
86.400
Dal 1.4.1987
-
1.130
1.130
670
2.940
88.200
Dal 1.10.1987
-
1.150
1.150
680
2.980
89.400
-
1.350
1.350
800
3.500
105.000
Dal 1.10.1988
-
1.380
1.380
820
3.580
107.400
Dal 1.4.1989
-
1.440
1.440
850
3.730
111.900
Dal 1.10.1989
-
1.480
1.480
870
3.830
3.830
Dal 1.4.1990
-
1.530
1.530
900
3.960
118.800
Dal 1.10.1990
-
1.570
1.570
920
4.060
121.800
Dal 1.4.1991
-
1.630
1.630
950
4.210
126.300
Dal 1.10.1991
-
1.670
1.670
980
4.320
129.600
Dal 1.4.1992
-
1.730
1.730
1.010
4.470
134.100
dal
22.05.1974
Dal 1.4.1988
38
Dal 1.7.1992
-
1.900
1.900
1.200
5.000
150.000
Dal 1.10.1992
-
1.940
1.940
1.220
5.100
153.000
Dal 1.4.1993
-
1.980
1.980
1.250
5.210
156.300
Dal 1.10.1993
-
2.020
2.020
1.270
5.310
159.300
Dal 1.4.1994
-
2.070
2.070
1.300
5.440
163.200
Dal 1.10.1994
-
2.100
2.100
1.320
5.520
165.600
Dal 1.4.1995
-
2.170
2.170
1.360
5.700
171.000
Dal 1.10.1995
-
2.220
2.220
1.390
5.830
174.900
Dal 1.4.1996
-
2.260
2.260
1.420
5.940
178.200
Dal 1.7.1996
2.300 (1)
-
2.300
2.000
6.600
198.000
Dal 1.1.1997
2.320 (1)
-
2.320
2.020
6.660
199.800
Dal 1.1.1998
2.360 (1)
-
2.360
2.050
6.770
203.100
Dal 1.1.1999
2.400 (1)
-
2.400
2.080
6.880
206.400
Dal 1.1.2000
2.450 (1)
-
2.450
2.120
7.020
210.600
Dal 1.1.2001
Dal 1.4.2001
2.520 (1)
2.709 (1)
-
2.520
2.709
2.180
2.344
7.220
7.762
216.600
232.860
L.
2.770
2.770
2.400
7.940
€ 1,431
1,431
1,239
4,101
1,470
1,470
1,272
4,212
126,36
1,637
1,637
1,416
4,69
141
Dal 1.1.2002
Dal 1.1.2003
Dal 1.1.2007
1,637
(1) il C.C.N.L. 16 giugno 1997 ha stabilito una somma unica a titolo di valore
convenzionale per la colazione e/o pranzo.
Trattam ento di fine rapporto
Qualunque sia la causa, della cassazione del rapporto del rapporto di loro la lavoratrice
domestica ha diritto al trattamento di fine rapporto calcolato sull’ammontare delle
retribuzioni percepite nell’anno, comprensive della eventuale indennità di vitto e alloggio.
39
Il totale dovrà essere diviso per il coefficiente fisso del 13,5%. Le somme accantonate
dovranno essere annualmente rivalutate su base composta.
Il TFR potrà essere anticipato a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno
nella misura del 70% del maturato.
Ai fini del computo delle somme da erogare al lavoratore al momento della cessazione,
occorre tenere conto del periodo in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa.
A
−
−
−
tali fini si distinguono tre periodi:
il primo periodo fino al 31 maggio 1982;
il secondo periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1989;
il terzo periodo dal 1° gennaio 1990 in poi.
I° periodo: fino al 31 maggio 1982
Il TFR è calcolato in un determinato numero di giorni per ogni anno di anzianità.
1) per il rapporto di lavoro a servizio intero, con o senza convivenza presso
la famiglia del datore di lavoro.
a) anzianità di servizio maturata fino al 30.04.1958:
− 15 giorni per ogni anno di anzianità per gli impiegati;
− 8 giorni per ogni anno di anzianità per gli operai .
b) anzianità di servizio maturata dopo il 01.05.1958:
− 1 mese per ogni anno di anzianità per gli impiegati;
− 15 giorni per ogni anno di anzianità per gli operai che diventano 20
per le anzianità maturate dal 22 magio 1974 al 29 maggio 1982.
2) rapporto di lavoro con meno di 24 ore settimanali.
−
−
−
−
8 gg per ogni anno di anzianità
10 gg per ogni anno di lavoro
15 gg per ogni anno di lavoro
20 gg per ogni anno di lavoro
maturata prima del 22.05.1974;
dal 22.05.1974 al 31.12. 1978;
dal 01.01.1979 al 31.12.1979;
dal 01.01.1980 al 29.05.1982.
Fino alla data del 29 maggio1982 l’indennità di anzianità si calcola
moltiplicando la retribuzione giornaliera del lavoratore per il numero dei giorni
di liquidazione spettanti.
Retribuzione giornaliera: calcolo
La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando l’ultima retribuzione mensile dell’epoca
più l’eventuale indennità di vitto e alloggio per 13 (retribuzione annua comprensiva della
13ª mensilità) quindi si divide tale prodotto per 12 (il numero dei mesi dell’anno). Il
quoziente ottenuto dovrà essere ulteriormente diviso per 26 (il numero dei giorni di paga).
40
ultima retribuzione
mensile + vitto e alloggio
giornaliera (se spettanti)
X 13
:
12 mesi :
26 gg
= retribuzione
II° periodo: dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1989
In tale periodo non si tiene più conto dei giorni, ma si considera la retribuzione
complessiva liquidata ogni anno. Per retribuzione complessiva annua si intende la
retribuzione comprensiva della 13ª mensilità e della eventuale indennità sostitutiva di vitto
e alloggio se spettante.
Il risultato si divide per il coefficiente fisso 13,50 e poi si moltiplica per 76,92, dividendo il
tutto per 100 si ottiene il TFR dell’anno in questione.
Per i lavoratori al tempo inquadrati nella II e nella terza categoria l’ammontare del TFR
maturato annualmente nel periodo in esame, deve essere riproporzionato in ragione di
20/26). Se il lavoratore ha qualifica di impiegato non si calcola la riduzione al 76,92% ma
è sufficiente dividere lo stipendio annuo per 13,5.
Per le anzianità, maturate in questo periodo il TFR si ottiene secondo la seguente formula:
somma retribuzioni mensili
+ tredicesima
nell’anno
+ vitto e alloggio
:
13,5
X
76,92
:
100
= TFR maturato
(20x100:26)
III° Periodo: dal 1° gennaio 1990 a tutt’oggi
Per il periodo di servizio prestato dal 1° gennaio 1990 a tutt’oggi viene meno la distinzione
tra operai e impiegati ed il trattamento di fine rapporto si ottiene secondo la seguente
formula:
somma retribuzioni mensili
+ eventuale Ind. vitto e alloggio
+tredicesima
: 13,5 = TFR MATURATO NELL’ANNO
Il calcolo va ripetuto per ogni anno o frazione di anno.
Rivalutazione su base composta
La disciplina legale del trattamento di fine rapporto dispone che gli accantonamenti
effettuati di anno in anno devono essere rivalutati al 31 dicembre di ogni anno, con
esclusione della quota relativa all’anno in corso, mediante applicazione di un tasso
composto.
41
Il tasso in argomento è costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato
dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Nel caso in cui il rapporto venga a cessare nel corso dell’anno, l’incremento dell’indice
ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello del
dicembre dell’anno precedente, computandosi come mese intero le frazioni pari o superiori
ai quindici giorni.
I ogni caso non è soggetta a rivalutazione la somma relativa all’anno in corso.
COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
Anno
Coeff. %
Anno
1983
11,06
1989
1984
8,09
1990
1985
7,93
1991
1986
4,76
1992
1987
5,32
1993
1988
5,59
1994
2003
2006
3,20
2,74
2004
2007
gennaio
Coeff. %
6,38
6,28
6,03
5,06
4,49
4,54
2,79
Anno
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2005
Coeff. %
5,85
3,42
2,64
2,62
3,09
3,53
3,21
3,50
2,95
1,02747031
TAVOLA SINOTTICA
INDENNITA’ PER LAVORATORI A SERVIZI INTERO
Periodo
Giorno per ogni anno anzianità
maturazione
Operai
dell’anzianità
Impiegati
Fino al 30/04/1958
8
15
dall’1/05/1958
al 21/05/1974
15
1 mese
Dal 22/05/1974
Al 28/05/1982
20
1 mese
INDENNITA’ PER LAVORATORI A SERVIZIO RIDOTTO AD ORE
Periodo di
GIORNO PER ANNO DI ANZIANITA’
maturazione
dell’anzianità
Fino al 21/05/1974
8
dal 22/05/1974
10
al 31/12/1978
Dal 31/12/1978
15
al 31/12/1979
Dal 31/12/1979
20
al 29/05/1982
42
CAPITOLO V
CONTRIBUZIONE
I lavoratori domestici, a prescindere dalla durata della prestazione, sono soggetti:
- alle assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la
disoccupazione involontaria;
- alle norme sugli assegni familiari;
- all’assicurazione per la maternità;
- all’assicurazione contro le malattie;
- all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi per il proprio collaboratore domestico:
- anche se la prestazione è saltuaria, purché abbia carattere di continuità;
- anche se il lavoratore svolge contemporaneamente un’altra attività di lavoro
subordinato ed è quindi già assicurato;
- anche se il lavoratore svolge contemporaneamente un’altra attività di lavoro
domestico presso altri datori di lavoro che lo hanno, a loro volta, assicurato;
- anche se il lavoratore è già titolare di pensione;
- anche se il lavoratore domestico è parente, affine o coniuge del datore di lavoro.
Quest’ultimo caso riguarda coloro che si occupano dell’assistenza ad invalidi o ciechi
(vedi cap. 1°)
Non vanno versati contributi per le persone collocate “alla pari”. A favore di questi
particolari collaboratori domestici la famiglia ospitante ha solo l’obbligo di stipulare, a
proprie spese e con compagnie private, una polizza contro le malattie.
Ogni patto verbale o scritto fra datore di lavoro e lavoratore per evitare gli obblighi
assicurativi è nullo e la relativa responsabilità ricade esclusivamente sul datore di lavoro.
I contributi vanno versati all’INPS che provvede a distribuire alle varie gestioni ed all’INAIL
le quote di rispettiva competenza.
Sulla base della denuncia e dei documenti presentati, l’INPS provvede ad aprire una
posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico e ad inviare al datore di lavoro un
blocchetto di bollettini di conto corrente postale per il versamento dei contributo dovuti in
relazione al lavoro svolto dal dipendente.
Determ inazione e calcolo
Il contributo è commisurato alla paga effettiva oraria erogata al lavoratore domestico.
Gli elementi che compongono la paga oraria sono i seguenti:
• la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
• la tredicesima mensilità ripartita in misura oraria;
• il valore convenzionale di vitto e alloggio, ripartito in misura oraria.
43
Ai fini del calcolo, a partire dal 16 maggio 1993, il legislatore ha introdotto una
differenziazione secondo l’orario di lavoro osservato dal lavoratore: inferiore o superiore
alle 24 ore settim anali .
Se l’orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario è commisurato a
tre diverse fasce di retribuzione. Se l’orario supera, invece, le 24 ore settimanali il
contributo, - valido per tutte le ore retribuite - è fisso.
Attualmente sono previste quattro diverse fasce di retribuzione. Le prime tre
corrispondono a tre fasce crescenti della retribuzione effettiva, a cui occorre far
riferimento per individuare la fascia di collocazione del lavoratore, e vanno utilizzate se il
lavoratore domestico effettua, senza superarli, fino a 24 ore settimanali.
Se la prestazione supera, invece, le 24 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro si
deve far riferimento alla quarta fascia. Moltiplicando il contributo orario corrispondente per
le ore di lavoro effettuate nel trimestre otterremo l’importo dei contributi da versare
all’INPS.
Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) è sempre dovuto a meno che non si
tratti di lavoro fra coniugi e tra parenti o affini non oltre il terzo grado che siano conviventi
(parenti: figli, fratelli o sorelle e nipoti. Affini: genero, nuora e cognati).
Contributi Lavoratori domestici
da gennaio a dicembre 2008
retribuzione oraria
Orario di lavoro fino a
24 ore settimanali
importo contributo
orario
comprensivo CUAF*
retribuzione oraria
senza contributo CUAF*
Orario di lavoro fino a 24 ore
settimanali
fino ad euro 6,95
euro 1,29 (0,31)**
euro 1,25 (0,31)**
oltre euro 6,95 e fino
ad euro 8,48
euro 1,46 (0,35)**
euro 1,42 (0,35)**
oltre euro 8,48
euro 1,78 (0,43)**
euro 1,73 (0,43)**
orario di lavoro
superiore a 24 ore
settimanali
euro 0,94 **(0,22)
euro 0,91 **(0,22)
44
*Il contributo CUAF (cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto
tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
** La cifra tra parentesi è la quota di contributi a carico del lavoratore.
Il procedimento per determinare l’ammontare dei contributi da versare si compone di
quattro fasi:
1)
2)
3)
4)
determinazione della retribuzione effettiva;
individuazione della retribuzione convenzionale e del relativo contributo orario;
determinazione del numero di ore retribuite nel trimestre;
determinazione dell’importo da versare.
Determinazione della paga oraria
Se il lavoratore è retribuito mensilmente per determinare la misura della paga oraria,
occorre dividere l’importo mensile per 26 giorni, quindi per le ore lavorate in un giorno.
ES: retribuzione mensile € 800
Ore giornaliere 6 per 5 giorni
€ 800 : 26 = € 31
€ 31 : 6 = € 6,00 paga oraria effettiva
Il lavoratore in esame, osservando un orario giornaliero di 6 ore ha diritto a fruire di un
pasto.
Pertanto alla suddetta paga deve aggiungersi il valore convenzionale orario di vitto e
alloggio, che si determina moltiplicando l’importo risultante dall’apposita tabella (in questo
caso quello relativo ad 1 pasto) per il numero di giornate in cui, nel corso del mese, il
lavoratore ha ricevuto la prestazione in natura ottenendo così il valore complessivo
mensile. Quindi si divide tale importo per il numero delle ore retribuite del mese e si
ottiene il valore della quota oraria.
ES: quota giornaliera per il pranzo € 1,637
€ 1,637 x 22 gg = € 37 (valore convenzionale mensile)
€37: 132 ore (6 x 22) = € 0,28 (quota giornaliera x vitto)
Alla somma ottenuta occorre aggiungere la tredicesima mensilità ripartita in misura oraria.
Per ottenere la quota oraria della 13^ basta dividere la paga oraria effettiva per 12 (mesi).
Nel nostro caso:
€ 6,00 : 12 = € 0,5
Pertanto, ai fini dell’individuazione dei contributi da versare, la paga oraria sarà così
costituita:
45
Quando si versno i contributi:
1) I contributi si pagano a cadenza trimestrale:
- dal 1° al 10 aprile per il primo trimestre
- dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre
- dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre
- 1° al 10 gennaio per il quarto trimestre
Per trimestri di riferimento si intendono i trimestri solari:
aa)) ggeennnnaaiioo,, ffeebbbbrraaiioo,, m
maarrzzoo
bb)) aapprriillee,, m
maaggggiioo,, ggiiuuggnnoo
cc)) lluugglliioo,, aaggoossttoo,, sseetttteem
mbbrree
o
t
t
o
b
r
e
,
n
o
v
e
m
b
r
e
,
d
d) ottobre, novembre, diicceem
mbbrree
Le settimane di ogni trimestre devono essere riferite a ciascun sabato. Le ore successive
all’ultimo sabato del trimestre devono essere considerate nel trimestre successivo.
2) Quando cessa il rapporto di lavoro il versamento si fa entro 10 giorni dalla cessazione.
3) Se il lavoratore fa domanda di pensione e continua a lavorare il versamento si fa
l’ultimo giorno di calendario del mese in cui è stata presentata la domanda.
Naturalmente siccome il lavoratore continua a prestare servizio, alla normale scadenza
trimestrale saranno versati i contributi per il resto del trimestre.
ES: se il lavoratore facesse domanda di pensione il 20 novembre, il versamento dovrebbe
effettuarsi entro il 30 novembre. Tra il 1° ed il 10 di gennaio saranno pagati i contributi
per il resto del 4° trimestre.
Il pagamento dei contributi non può essere effettuato né prima né dopo i termini
sopraindicati. Se l’ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una
festività, lo stesso è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il versamento tardivo o parziale comporta l’applicazione di sanzione pecuniarie da parte
dell’INPS.
Per il versamento dei contributi trimestrali si usa un solo bollettino postale. I bollettini
diventato due nel caso in cui nel corso del trimestre si verifica una modifica salariale che
comporta la variazione della classe di versamento dei contributi.
46
CAPITOLO VII
PRESTAZIONI
P restazioni a carico dell’I .N.P .S.
Un volta in possesso dei requisiti richiesti dalla legge il domestico ha diritto alle
seguenti prestazioni:
-
pensione di anzianità;
-
pensione di vecchiaia;
-
assegno di invalidità;
-
pensione di inabilità;
-
pensione ai superstiti o di reversibilità;
-
indennità di disoccupazione;
-
indennità di maternità;
-
assegni familiari;
-
indennità antitubercolare;
-
cure termali.
•
Premessa
I contributi versati dal datore di lavoro, si trasformano in tanti contributi settimanali
quante sono le settimane lavorate o comunque retribuite, a condizione che per ciascuna
settimana risultino denunciate almeno 24 ore. Nel caso in cui le ore di lavoro settimanali
siano inferiori
a 24, la legge dispone la riduzione
proporzionale
del numero dei
contributi versati e del relativo periodo assicurato. Ad esempio se un domestico ha sempre
lavorato per 12 ore settimanali (pari alla metà del minimo previsto) l’INPS accrediterà 26
settimane anziché 52.
Le 24 ore settimanali
previste possono comunque essere raggiunte anche
prestando attività lavorativa presso più datori di lavoro.
I l calcolo
Il calcolo della pensione, sia essa di anzianità che di vecchiaia,
varia a seconda
dell’anzianità contributiva posseduta dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1995 (L. n.
335/1995).
47
Se a tale data risulta un’anzianità pari o superiore a 18 anni, il calcolo sarà affettuato
secondo il sistema retributivo che è basato sulla entità delle retribuzioni percepite negli
ultimi 10 anni di lavoro.
Per chi al 31.12.1995 non raggiungeva i 18 anni di contribuzione sarà destinatario del
cosiddetto sistema “misto”, ossia retributivo per gli anni fino al 31.12.1995 e
contributivo per gli anni successivi.
A coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 1996 sarà applicato
il sistema contributivo
basato sul monte complessivo dei contributi versati sia dal
lavoratore che dal datore di lavoro. In questo caso la pensione si
consegue
al
compimento dell’età di 57 anni purchè siano stati versati almeno 5 anni di contributi e
l’importo della pensione non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. Al
montante individuale dei contributi rivalutati viene applicato il coefficiente corrispondente
all’età del lavoratore come da tabella sottostante:
ETA’
COEFFICIENTI
57
4,720%
58
4,860%
59
5,006%
60
5,163%
61
5,334%
62
5,514%
63
5,706%
64
5, 911%
65
6,136%
Si prescinde dall’età minima di 57 anni in presenza di un’anzianità contributiva di 40
anni per la determinazione della quale non concorrono i riscatti dei periodi di studio e la
prosecuzione volontaria.
48
Ai fini del raggiungimento del requisito minimo contributivo di 5 anni è utile solo la
contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, riscatto), mentre non è
rilevante l’accredito della contribuzione figurativa a qualunque titolo effettuata.
La contribuzione versata prima dei 18 anni
viene moltiplicata per 1,5.
Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema
contributivo, indipendentemente dal fatto che al momento della maternità la donna
lavori o meno spetta un anticipo dell’età pensionabile pari a quattro mesi per ogni
figlio e nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa, la lavoratrice può optare per la
determinazione del trattamento pensionistico con l’applicazione del coefficiente relativo
all’età di accesso al trattamento maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, o di
due anni in caso di tre o più figli.
Altresì, in caso di assenza dal lavoro per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al
sesto anno di età è riconosciuto un periodo figurativo pari a 170 giorni per ciascun
figlio.
Per l’assenza dal lavoro per l’assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al
genitore purchè
conviventi e affetti da handicap come previsto dall’art. 3 della legge
n. 104/92, sono accreditati 25 giorni l’anno nel limite massimo complessivo di 24 mesi.
I lavoratori con meno di 18 anni al 31.12,1995 che abbiano maturato una anzianità
contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 successivi al 1° gennaio 1996,
hanno la facoltà di optare per l’applicazione del sistema interamente contributivo.
P ensione di anzianità
La pensione di anzianità può essere conseguita al raggiungimento dei seguenti requisiti:
_________________________________________________________________________
Anno
età anagrafica più anzianità
solo anzianità contributiva
Contributiva
2002
57 e 35
37
2003
57 e 35
37
2004
57 e 35
38
49
2005
57 e 35
38
2006
57 e 35
39
2007
57 e 35
40
Dal 1° gennaio 2008
58 e 35
40
59+36
40
Al 30 giugno 2009
Dal 1° luglio 2009
al 31/12/2009
o
60+35
2010
59+36
40
60+35
2011/2012
60+36
o
40
61+35
2013/2014
61+36
(soggetto a verifica)
o
40
62+35
P ensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia spetta, in presenza di almeno 20 anni di contributi, ai soggetti
che abbiano compiuto 65 anni se uomini, 60 anni se donne.
Per i lavoratori che al 31.12.1992 sono stati autorizzati ai versamenti volontari, ovvero a
tale data abbiano compiuto l’età pensionabile o raggiunto 15 anni di contributi, il requisito
contributivo utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia viene ridotto a 15
anni.
50
Assegno di invalidità
Viene concesso ai soggetti con una anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui tre nel
quinquennio precedente l’istanza, ai quali è stata accertata dai medici dell’INPS
una
infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione permanente della capacità di
lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
L’assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda ed ha validità
triennale. Può essere confermato per tre volte consecutivamente dopo di che diventa
definitivo.
Al compimento dell’età pensionabile l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia
purché l’interessato abbia cessato l’attività di lavoro dipendente e possegga i requisisti
contributivi previsti per la pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento
dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, saranno considerati utili
solo ai fini del conseguimento del diritto e non anche della misura della pensione.
L’assegno di invalidità non è reversibile ai superstiti, ciò significa che in caso di decesso del
titolare , ai fini della prestazione, i familiari sono considerati superstiti di assicurato.
L’importo dell’assegno è calcolato sulla base dei contributi versati. Se l’importo così
determinato risulta essere inferiore al minimo, nel rispetto dei requisiti reddituali richiesti,
l’assegno viene integrato fino ad una cifra che è pari all’importo della pensione sociale
Il totale non può, comunque, superare l’importo del trattamento minimo.
Se il titolare dell’assegno svolge attività lavorativa l’importo viene ridotto del:
-
25%
se il reddito dell’assicurato supera di 4
volte l’importo del trattamento
minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in pagamento al 1°
gennaio di ciascun anno;
-
50% se il reddito dell’assicurato supera 5 volte l’importo del trattamento minimo.
pensione di inabilità
A differenza dell’assegno ordinario di invalidità, per la pensione di inabilità è prevista una
riduzione assoluta e permanente della capacità lavorativa. Infatti, è considerato inabile
colui che a causa di una infermità o di un difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e
permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. la riduzione della capacità
51
lavorativa è accertata dai medici dell’INPS. Per avere diritto alla pensione di inabilità i
requisiti di assicurazione e di contribuzione sono gli stessi previsti per l’assegno di
invalidità. Al momento della domanda l’interessato deve avere almeno 5 anni di contributi
in tutta la vita assicurativa di cui 3 nel quinquennio precedente l’istanza.
La concessione della pensione è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro.
La pensione di inabilità viene calcolata aggiungendo ai periodi
contributivi versati
l’anzianità mancante al raggiungimento dell’età pensionabile. In pratica, il calcolo della
pensione viene effettuato aumentando l’anzianità contributiva e3ffettivamente posseduta
di un numero settimane pari a quelle comprese tra la decorrenza della pensione ed il
compimento dell’età pensionabile. In ogni caso non può essere riconosciuta una anzianità
contributiva superiore a 40 anni.
Il titolare di pensione di inabilità può essere sottoposto a visita sanitaria di controllo
da parte dell’INPS; se è stata riacquistata la capacità lavorativa, l’interessato può
ottenere l’assegno di invalidità, sempre che sussista il requisito sanitario. Viceversa il
titolare di assegno ordinario di invalidità che ritiene di essere inabile, può chiedere
all’INPS, prima della scadenza del triennio o in occasione della revisione triennale
dell’assegno, di ottenere in sostituzione dell’assegno stesso, la pensione di inabilità.
La pensione di inabilità è reversibile. Ciò significa che in caso di morte del titolare i
familiari saranno considerati superstiti di pensionato e non di assicurato, come avviene,
invece, per l’assegno di invalidità.
P ensione ai superstiti o di reversibilità
In caso di morte di una lavoratore già pensionato ai fini del riconoscimento della pensione
in favore dei familiari, l’unico squisito richiesto è la titolarità, da parte del de cuius, di una
pensione diretta sia essa di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o si tratti di pensione di
invalidità. Quest’ultima riguarda le pensioni di invalidità liquidate prima del 1984. In
quanto, come si è detto in precedenza, l’assegno di invalidità , introdotto nell’anno 1984
dalla legge 222, non è reversibile. In questo caso il diritto alla pensione per i familiari
scatta solo a condizione che siano perfezionati gli stessi requisisti contributivi richiesti per
52
la pensione indiretta, includendo nel computo dell’anzianità contributiva anche il periodo di
godimento dell’assegno.
In caso di morte di assicurato, affinché possa essere riconosciuta una rendita ai familiari
superstiti, (pensione indiretta)
è necessario che in favore del lavoratore deceduto
risultino versati almeno 15 anni di contributi in tutta la vita lavorativa o, in alternativa 5
anni di contributi di cui 3 nel quinquennio precedente la morte.
La pensione spetta :
a) al coniuge, anche se separato. Tuttavia se il coniuge è separato con “ addebito”
può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno alimentare stabilito dalla
magistratura. Anche il coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti purché:
-
sia titolare di assegno di divorzio;
-
non si sia risposato;
-
l’ex coniuge abbia iniziato l’assicurazione presso l’INPS prima della sentenza di
scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La legge (n.74/87) prevede, inoltre, che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione
anche se il defunto si è rispostato
però,
ed il nuovo coniuge sia ancora in vita.. In questi casi,
affinché l’INPS possa mettere in pagamento la prestazione, occorre una sentenza
della magistratura che “divide” la pensione trai due interessati. Una divisione che tenga
conto non solo della durata temporale dei due matrimoni, ma anche
di altri criteri di
valutazione, come la posizione economica del coniuge divorziato e quella dei coniuge
superstite (sentenza C.Cost. 419/99).
Il nuovo matrimonio contratto dal coniuge superstite, fa perdere il diritto alla pensione di
reversibilità . in tal caso viene corrisposta una doppia annualità della quota di pensione
comprensiva della 13^ mensilità. Se la pensione spettante è integrata al minimo l’importo
corrisposto sarà comprensivo di detta integrazione. La doppia annualità viene corrisposta
anche nel caso in cui restino titolati della pensione i figli superstiti. Se si tratta di figli
minori che percepiscono la pensione insieme al genitore, la perdita del diritto di
quest’ultimo conseguente al nuovo matrimonio comporta una aumento della loro quota.
b) ai figli (legittimi,legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge), che alla data
della morte del genitore siano:
53
-
minori di 18 anni;
-
studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, a
carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa;
-
studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non
otre i 26 anni, a carico del genitore, e che non svolgano attività lavorativa. A questo
proposito la sentenza della Corte Costituzionale n.42/99 ha stabilito che i figli
studenti titolari di pensione di reversibilità a carico del genitore qualora svolgano
attività lavorative saltuarie e precarie per le quali percepiscono un piccolo reddito
che può migliorare momentaneamente la situazione economica, non perdono la
qualifica prevalente di studenti con conseguente diritto alla quota di pensione di
reversibilità.
c) i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti. Sempre la Corte Costituzionale
con sentenza n.180/99 ha equiparato i nipoti
ai figli legittimi e legittimati
includendoli
tra i destinatari diretti della pensione ai superstiti. La “vivenza a carico” richiesta dalla
sentenza, anche nel caso di soggetti di età inferiore ai 18 anni, occorrono le
seguenti condizioni:
a) una situazione di bisogno del superstite determinata dalla sia condizione di non
autosufficienza economica;
b) il mantenimento da parte del defunto.
d) ai genitori, in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, con almeno 65 anni di età
non titolari di pensione e a carico del lavoratore deceduto.
e) ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili , in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti
e dei genitori, purché alla data della morte del lavoratore siano:
•
inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni;
•
non titolari di pensione;
•
a carico del lavoratore deceduto.
Per concedere la pensione ai figli ed equiparati maggiorenni studenti o inabili, l’INPS
richiede il requisito del “carico” alla data del decesso del genitore.
Tale requisito si considera soddisfatti in presenza di:
54
•
uno stato di bisogno del figlio superstite determinato dalla
sua condizione
condizione di non autosufficienza economica;
•
il mantenimento del figlio da parte del genitore o, del nipote da parte del nonno.
I criteri seguiti dall’INPS per valutare il requisito del carico sono i seguenti:
•
Per i figli equiparato maggiorenni studenti il limite di reddito è pari all’importo del
trattamento minimo maggiorato del 30%;
•
Per i figli maggiorenni
inabili il limite di reddito è quello adottato per il
riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali;
•
Per i figli maggiorenni inabili, titolari dell’indennità di accompagnamento, il limite di
reddito è quello adottato per gli invalidi civili totali
aumentato dell’importo
dell’indennità di accompagnamento.
Nel caso in cui non sussista il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge o, in mancanza
ai figli minori, studenti o inabili, spetta una indennità una tantum proporzionata
all’entità dei contributi versati a favore del defunto purché nei cinque anni precedenti la
data della morte risulti versato
almeno un anno di contribuzione.
La misura della pensione del superstite sia di assicurato che di pensionato è pari al:
•
60% al coniuge
•
80% al coniuge ed un figlio
•
100% al coniuge e due figli.
Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, o i fratelli o le sorelle, o i
genitori, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:
•
un figlio 70%
•
due figli 80%
•
tre o più figli 100%
•
un genitore 15%
•
due genitori 30%
•
un fratello o sorella 15%
•
due fratelli o sorelle 30%
•
tre fratelli o sorelle 45%
55
•
quattro fratelli o sorelle 60%
•
cinque fratelli o sorelle 75%
•
sei fratelli o sorelle 90%
•
sette fratelli o sorelle 100%
Ai nipoti vengono applicate le stesse aliquote di reversibilità stabilite per i figli.
Per effetto della sentenza n.495/93 della Corte Costituzionale, le quote spettanti ai
superstiti del titolare di pensione integrata al trattamento minimo, vengono calcolate
sull’importo effettivamente pagato al defunto.
assicurato
Le quote dovute ai superstiti di
vengono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al
momento del decesso, comprensiva della eventuale integrazione al trattamento minimo.
Se il pensionato di reversibilità possiede altri redditi la pensione viene ridotta
del:
•
25% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre
volte il trattamento minimo INPS;
•
40% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito superiore a quattro
volte il trattamento minimo INPS;
•
50% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito superiore a cinque
volte il trattamento minimo INPS.
A tal fine non costituiscono reddito.
1. I trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi;
2. la casa di proprietà in cui si abita;
3. competenze arretrate soggette a tassazione separata;
4. la stessa pensione di reversibilità e qualunque altra pensione di
reversibilità di cui l’interessato è titolare.
Se i titolari della pensione sono anche i figli minori studenti o
inabili, l’importo può essere cumulato con qualsiasi reddito.
56
Le pensioni ai superstiti decorrenti dal 1.7.2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia , in
caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale liquidata dall’INAIL.
I ndennità di disoccupazione
L’indennità di disoccupazione spetta al lavoratore licenziato che può far valere:
•
almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
•
almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del
rapporto di lavoro.
A far data dal 1.1.1999 la predetta indennità non spetta ai lavoratori che si dimettono
volontariamente, fatta eccezione per le lavoratrici in maternità.
L’indennità viene corrisposta fino a 180 giorni. Dal 1 gennaio 2001 può durare fino a nove
mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età.
La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dal licenziamento.
L’indennità decorre dall’8°dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i
primi 7 giorni , dal 5 giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
L’importo corrisponde al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la
cessazione dal lavoro e comunque nei limiti massimi annualmente stabiliti.
L’erogazione cessa quando:
•
il lavoratore ha percepito tutte le 180 giornate di indennità.
•
Il lavoratore viene avviato ad un nuovo lavoro;
•
Il lavoratore viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
•
Il lavoratore diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto.
I ndennità di m aternità
Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto all’indennità di
maternità
da parte dell’INPS, pari all’80% del salario “convenzionale” annualmente
stabilito e sul quale sono stati versati i contributi orari. La paga giornaliera su cui
commisurare tale indennità è pari alla sesta parte della media delle retribuzioni
convenzionali settimanali relativa ai
periodi compresi nei 24 mesi anteriori all’inizio
dell’assenza per parto.
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Nel calcolo dell’indennità valgono solo i periodi di lavoro svolti come lavoratrice domestica
e non
anche eventuali attività contemporanee svolte in differenti settori di lavoro.
Contrariamente alle altre lavoratrici subordinate, quelle domestiche possono riscuotere
l’indennità INPS solo se in possesso dei seguenti requisisti contributivi:
a) nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati
o dovuto 52 contributi settimanali,
anche se relativi a settori diversi da
quello domestico.
b) In alternativa, nei 12 mesi anteriori all’inizio dell’assenza obbligatoria
risultano versati o dovuti 26 contributi settimanali, anche in settori diversi da
quello del lavoro domestico.
L’indennità di maternità è pagata dall’INPS ed il datore di lavoro è esonerato
dall’anticipare le somme per poi chiedere il rimborso.
Le lavoratrici domestiche non hanno diritto alla indennità per astensione facoltativa
prevista dalla legge 53/00.
L’interruzione di gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione
è considerata a tutti gli effetti parto. Pertanto le lavoratrici hanno diritto alla indennità
di maternità.
L’interruzione avvenuta prima del 180° dall’inizio della gestazione è considerata aborto
e quindi equiparata alla malattia. A differenza di quanto accade per la generalità dei
lavoratori, il lavoratore domestico NON ha diritto alla indennità di malattia
ma alla
conservazione del posto di lavoro a norma della legge sull’impiego privato (R.D. 1825/24)
e, alla corresponsione della retribuzione nella misura prevista
dal contratto collettivo.
(vedasi paragrafo “misura della retribuzione durante la malattia”).
Le lavoratrici domestiche non hanno, altresì, diritto né ai riposi giornalieri fruibili durante il
primo anno di vita del bambino, né all’indennità prevista in caso di congedi straordinari
per l’assistenza di figli portatori di handicap.
Assegno per il nucleo fam iliare
L’assegno viene concesso quando il limite di reddito complessivo per l’intero nucleo
familiare non supera quello stabilito dalla legge per l’anno in corso e, almeno il 70% di tale
reddito sia
costituito da redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da
prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente.
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L’assegno viene pagato direttamente dall’INPS
a cui va indirizzata la domanda
utilizzando l’apposito modello.
Ai fini del diritto all’assegno si considera la somma dei redditi assoggettabili all’IRPEF ed i
redditi di qualsiasi natura, ivi compresi – se superiori a € 1032,91 (£. 2.000.000) - quelli
esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte percepiti da tutte le persone che
fanno parte del nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.
I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Ai fini del diritto all’assegno non sono considerati redditi:
-
le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
-
le pensioni di guerra;
-
le rendite INAIL;
-
le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori
invalidi non deambulanti;
-
l’indennità ai ciechi parziali ed ai sordi prelinguali;
-
l’indennità di frequenza ai minori mutilati e invalidi civili;
-
gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
-
le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS;
-
le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF;
-
i trattamenti di famiglia;
-
i trattamenti di fine rapporto o sue anticipazioni;
-
gli arretrati delle integrazioni salariali.
I ndennità antitubercolari
Si tratta di indennità sostitutive o integrative della retribuzione che vengono pagate, a
determinate condizioni, al lavoratore dipendente ai suoi familiari (coniuge, figli, fratelli,
sorelle genitori) malati di tubercolosi anche se questi non sono assicurati.
Le indennità economiche sono a carico dell’INPS mentre l’assistenza sanitaria
è a carico
del Servizio Sanitario Nazionale.
Il requisito contributivo è fissato in un anno (52 settimane) nell’intera vita lavorativa.
Il lavoratore ammalato può contare sulle seguenti indennità:
a) indennità giornaliera: spetta all’interessato che non ha diritto all’intera
retribuzione durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali.
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b) Indennità post- sanatoriale: spetta per due anni all’interessato che abbia
raggiunto la guarigione clinica o la stabilizzazione dopo:
-
la fine del ricovero che sia durato almeno 60 giorni;
oppure
la fine della cura ambulatoriale se la cura è durata non meno di 60 giorni e
l’interessato non abbia lavorato almeno per 60 giorni, anche non continuativi;
oppure
- dopo la fine dell’assistenza sanitaria che si sia svolta in parte mediante ricovero ed
in parte mediante cura ambulatoriale, per un totale di 60 giorni.
-
c) assegno di cura o sostentamento: spetta all’interessato la cui capacità di
guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno
della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare e che non
percepisce una normale retribuzione continuativa a tempo pieno. L’assegno
spetta per due anni ed è rinnovabile senza limiti di tempo semprechè
permangano i requisiti amministrativi e sanitari.
d) Assegno natalizio: spetta all’interessato che abbia usufruito, anche per un
solo giorno nel mese di dicembre, di assistenza antitubercolare sanitaria od
economica.
Per ottenere le prestazioni antitubercolari la domanda compilata sul modello
ACT21 deve essere presentata alla sede INPS di residenza dell’interessato.
Cure term ali
Si tratta di una prestazione che l’INPS ha facoltà di concedere, e non l’obbligo,
per evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità. Viene concessa a tutti i
lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’INPS, con esclusione dei familiari degli
assicurati e dei titolari di qualsiasi trattamento pensionistico eccetto i titolari di
assegno di invalidità. I requisiti sono fissati in 5 anni di assicurazione di cui 3 nel
quinquennio precedente la domanda. Questa è
comprensiva di un certificato
medico sul quale il medico di fiducia dell’interessato dovrà indicare la malattia per
la quale vengono chieste le cure termali e lo stabilimento termale prescelto, e
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dovrà essere presentata, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla sede INPS di
residenza del lavoratore. Le cure possono essere praticate per forme broncocatarrali e reumo-artropatiche. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, mentre quello di soggiorno è a carico dell’INPS. Rimangono a carico del
richiedente i costi relativi alle spese di viaggio ed al ticket, nella misura prevista
dalla legge.
Le cure termali possono essere effettuate per un massimo di 5 anni fatta eccezione
per alcuni casi particolari ed eccezionali individuati dall’INPS.
P restazioni a carico dell’I NAI L
In caso di infortunio al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione
del posto di lavoro prevista per il periodo di malattia.
Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL tutti gli infortuni nei seguenti termini:
•
Entro 24 ore, telegraficamente o tramite fax, per gli infortuni mortali o
presunti tali;
•
Entro 2 giorni dal ricevimento
In caso di infortunio sul lavoro l’INAIL fornisce le seguenti prestazioni economiche:
I ndennità per inabilità tem poranea assoluta
Dal
4° giorno successivo all’infortunio fino a guarigione clinica, viene erogata una
indennità giornaliera pari al:
-
60% della retribuzione convenzionale per i primi 90 giorni;
-
75% a partire dal 91° giorno.
Rimane a carico del datore di lavoro il giorno dell’infortunio ed i tre giorni successivi per i
quali corrisponderà l’intera retribuzione comprensiva dell’indennità sostitutiva di vitto e
alloggio, se dovuta. Tale indennità non è dovuta nel caso in cui il lavoratore sia ricoverato
o risieda presso il datore di lavoro.
L’indennità è soggetta a IRPEF e va indicata sulla dichiarazione dei redditi.
R endita diretta per inabilità perm anente
Ai sensi del DLGS 38/2000 per gli eventi verificatisi a partire dal 25/7/2000, quando
dall’infortunio derivi una inabilità permanente, intesa come perdita o riduzione della
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capacità lavorativa con una percentuale invalidante compresa tra il 16 ed il 100% spetta
una rendita diretta. Se la percentuale invalidante è, invece, compresa tra il 6 ed il
15% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale. La rendita diretta è esente da
tassazione IRPEF, è percepita per intero indipendentemente dallo svolgimento dell’attività
lavorativa, ma può generare forme di incumulabilità con le prestazioni per invalidità
erogate dall’INPS .
R endita ai superstiti e assegno in caso di m orte
Quando l’infortunio causa la morte, a partire dal primo giorno successivo, ai superstiti
spetta una rendita entri i limiti della retribuzione convenzionale annua pari al:
50% al coniuge;
20% a ciascun figlio;
40% ai figli orfani di entrambi i genitori.
L a rendita erogata ai superstiti è esente da tassazione IRPEF.
Oltre alla rendita l’ INAIL corrisponde ai superstiti o a chi dimostri di averne sostenuto le
spese, un assegno per le spese funerarie .
Altre prestazioni econom iche erogate
L’INAIL, in aggiunta ad altre prestazioni eroga anche:
•
un assegno per l’assistenza personale continuativa quando l’inabilità è del 100% e
la menomazione riportata è tra quelle previste dalla legge;
•
Uno speciale assegno continuativo mensile ai superstiti del titolare di rendita per
inabilità superiore al 65% deceduto per cause indipendenti dall’infortunio;
•
Una erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi (inabilità dall’80 al 100%).
•
Altre prestazioni
Al lavoratore domestico infortunato, le prestazioni sanitarie sono erogate dalle strutture
del Servizio Sanitario Nazionale come per la generalità dei cittadini.
L’INAIL, tuttavia, in caso di infortunio o malattia professionale fornisce:
•
cure ambulatoriali con proprie strutture operanti nelle sedi dell’INAIL in regime di
convenzione con il servizio sanitario nazionale;
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•
protesi e presidi quando l’inabilità causata dall’infortunio richiede la fornitura di
protesi e di altri mezzi tecnologici indispensabili per una normale vita di relazione;
•
cure idrofangotermali e soggiorni climatici possono essere usufruite su prescrizione
del medico dell’INAIL nei limiti posti dalla normativa vigente.
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