Indennità di Mobilità

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Indennità di Mobilità
Febbraio - Marzo 2014
Indennità di Mobilità
E’ una prestazione che spetta ai
lavoratori che sono stati collocati
in mobilità dalla loro azienda a
seguito di:
 esaurimento della cassa integrazione straordinari;
 licenziamento per riduzione di
personale o trasformazione di
attività o di lavoro;
 licenziamento per cessazione
dell'attività da parte dell'azienda.
LA DOMANDA E LA DECORRENZA
La domanda di indennità va trasmessa
I REQUISITI
Il lavoratore ne ha diritto quando: all'INPS in via telematica e presentata
 è iscritto nelle liste di mobilità al Centro per l'impiego entro 68 giorni
compilate dai Centri per l'impie- dal licenziamento.
L’indennità di mobilità decorre:
go;
 ha un'anzianità aziendale com-  dall'8° giorno dal licenziamento se la
domanda è stata presentata entro i
plessiva di almeno 12 mesi;
primi 7 giorni;
 può far valere almeno 6 mesi di

dal 5° giorno successivo alla preseneffettivo lavoro, comprese ferie,
tazione della domanda, negli altri cafestività, infortuni.
si.
Non spetta la mobilità in caso di
rapporto di lavoro a tempo deter- Se al lavoratore è pagata l’indennità
sostitutiva del preavviso, l’indennità di
minato o di apprendistato.
La durata varia in relazione all'età mobilità decorre dall’ottavo giorno sucdel lavoratore al momento del li- cessivo alla scadenza del periodo corcenziamento e all’ubicazione rispondente al mancato preavviso.
dell’azienda.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
1. Codice fiscale
Età del lavoratore
A cura di G.Toffanin
& G.Marcante
Fino a 39 anni
da 40 a 49 anni
50 anni e oltre
Aziende del
centro-nord
12 mesi
24 mesi
36 mesi
Aziende del
mezzogiorno
24 mesi
36 mesi
48 mesi
Patronato INCA CGIL Vicenza
2. Documento di identità in corso di validità
3. Codice IBAN per accredito della prestazione su c/c bancario o postale
4. Lettera di licenziamento
5. Accordo mobilità sottoscritto da RSU, organizzazioni sindacali e azienda
6. Ultimo prospetto paga.
L'IMPORTO
Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento
di Cassa integrazione straordinaria percepito
o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile.
Per i periodi successivi: 80% del predetto
importo.
In ogni caso l'indennità di mobilità non può
superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1°
gennaio 2014 è:
 € 969,77 lordi mensili (al netto del contributo INPS € 913,14);
 € 1.165,58 lordi mensili (al netto del contributo INPS € 1.097,51) per i lavoratori
che possano far valere una retribuzione
mensile lorda superiore ad € 2.098,04.
1° Massimale 2014
Retribuzione mensile lorda fino a € 2.098,04
(anno 2013: 2.075,21 €)
anno 2014
Anno 2013
Indennità
mensile lorda
969,77 €
959,22 €
Indennità
mensile netta
913,14 €
903,20 €
2° Massimale 2014
Retribuzione mensile lorda superiore a
2.098,04 €. (anno 2013: 2.075,21 €.)
anno 2014
Anno 2013
Indennità
mensile lorda
1.165,58 €
1.152,90€
Indennità
mensile netta
1.097,51 €
1.085,57 €
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Dal 13° mese in avanti l’indennità di mobilità
subisce una riduzione nella misura del 20% ma
non trova più applicazione la ritenuta previdenziale del 5,84%. L’indennità da corrispondersi è
quindi pari all’indennità mensile lorda, indicata
nei massimali contenuti nelle tabelle che precedono, ridotta della predetta aliquota del 20%.
Generalmente l’indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità
aziendale del lavoratore.
Quando viene sospesa
L’indennità viene sospesa quando il lavoratore
viene assunto con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore al periodo di
diritto alla fruizione dell’indennità.
In questo caso il lavoratore al termine del contratto di lavoro a tempo determinato avrà il diritto di recuperare l’intero periodo mancante. Identico trattamento è stabilito per quei lavoratori che, assunti a tempo indeterminato, non
dovessero superare il periodo di prova.
ESEMPIO:
Lavoratore con diritto teorico a 12 mesi di mobilità; beneficia di 4 mesi (di mobilità), assume
e presta attività lavorativa per 15 mesi:
 12 mesi spettanti “meno” 4 mesi già goduti
= 8 mesi di residuo teorico;
 dal residuo teorico vanno detratti 3 mesi di
lavoro eccedenti la durata della mobilità
(15mm lavoro “meno” 12mm di diritto teorico
= 3 mesi);
 Mesi ancora indennizzabili = 5 mesi di mobilità (8 - 3 = 5).
Quando cessa
Il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità, con la conseguente perdita della relativa
indennità, nei seguenti casi:
 sia stato assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato;
 abbia percepito in una unica soluzione
l’indennità di mobilità;
 raggiunga il diritto alla pensione di vecchiaia,
o divenga titolare di pensione di anzianità o
anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di
assegno di invalidità senza aver optato per
l'indennità di mobilità;
 nel caso abbia superato i periodi previsti dalla legge (12, 24 e 36 mesi);
Patronato INCA CGIL Vicenza
 nel caso rifiuti di essere avviato ad un corso di
formazione professionale autorizzato dalla Regione;
 nel caso non accetti l’offerta di un lavoro che
sia professionalmente equivalente, ovvero in
mancanza di questo, di un lavoro in cui sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore
del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
 nel caso non accetti, in mancanza di un lavoro
avente le caratteristiche di cui al punto precedente, di essere impiegato in opere o servizi di
pubblica utilità (lavori socialmente utili);
 non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell’INPS di
svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o
determinato.
Mobilità e altre prestazioni
accessorie
Mobilità e prestazione di malattia
L’indennità di mobilità sostituisce le prestazioni
di malattia.
Mobilità e infortunio sul lavoro
Nel caso in cui il periodo di infortunio coincida
con quello di mobilità, il pagamento della relativa indennità dovrà essere sospeso per tutto il
periodo in cui viene indennizzato l’infortunio da
parte dell’INAIL e ripreso, per la parte residua,
alla data di riacquisto della capacità lavorativa.
Mobilità e congedo di maternità
Qualora la lavoratrice si trovi, all’inizio
dell’astensione obbligatoria o durante il periodo di
interdizione dal lavoro disposto dall’Ispettorato
del Lavoro, in godimento dell’indennità di mobilità, quest’ultima sarà sostituita dall’indennità di
maternità.
Tuttavia non si darà luogo a un prolungamento
del trattamento economico di mobilità al termine
dei periodi stabiliti dalla legge.
Al contrario, non sarà computato il periodo di astensione obbligatoria ai fini della permanenza
nelle liste di mobilità, cioè la sola iscrizione slitterà dei mesi relativi all’astensione obbligatoria.
Infine la lavoratrice durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità può rifiutare senza
perdere alcun diritto, eventuali offerte di lavoro, in
opere o servizi di pubblica utilità o l’avviamento a
corsi di formazione professionale.
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…. non sai che pesci pigliare???
RIVOLGITI AL PATRONATO INCA
CGIL
PATRONATO INCA-CGIL
Legge 30 marzo 2001, n. 152
Recapiti telefonici:
 Vicenza - 0444 56 4844
 Alte/Mont. M. - 0444 490133
 Arzignano - 0444 675761
 Camisano V. - 0444 410581
 Dueville - 0444 360216
 Chiampo - 0444 625160
 Lonigo - 0444 830853
 Noventa V. - 0444 787103
 Recoaro T. - 0445 780490
 Valdagno - 0445 402318
 Bassano d. Gr. - 0424 529154
 Schio - 0445 530662
 Thiene - 0445 368905
 Asiago - 0424 463303
Mobilità e assegno per il nucleo familiare
L’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera durante i periodi di
percezione dell’indennità di mobilità.
Mobilità e riflessi sulla
pensione
Retribuzione figurativa e sua rivalutazione
La misura dell’indennità di mobilità deve
essere determinata con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito da lavoratore, ovvero che
sarebbe spettato allo stesso, nel periodo
di paga settimanale precedente la risolu-
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zione del rapporto di lavoro.
Con circolare n. 148 del 13.05.1994 l'INPS ha
precisato che, per la determinazione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
sono da prendere in considerazione tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione,
corrisposti con carattere di continuità e non
collegati alla effettiva presenza al lavoro, con
esclusione, quindi, delle somme pagate a titolo di straordinario, di indennità di turno, di incentivi relativi al lavoro svolto, di premio di risultato, ecc.
Alla retribuzione così determinata deve essere
aggiunta la quota di 13^ e, ove prevista dal
contratto collettivo, la quota di 14^.
Dal 1997 è stato regolamentato un nuovo sistema di calcolo: in conseguenza a tale metodo l'INPS rivaluta la contribuzione figurativa in
base a degli indici, rilevati annualmente dall'ISTAT, relativi alla variazione delle retribuzioni
contrattuali del settore di appartenenza.
Tale rivalutazione si applica nei casi di percezione dell'indennità di mobilità per periodi continuativi superiori alle 52 settimane.
Con messaggio 18/11/1997 n. 32011 la Direzione Centrale per le pensioni INPS ha impartito le disposizioni alle sedi per dare definitiva
applicazione al criterio della rivalutazione.
Stabilita la retribuzione iniziale di riferimento
(ultima retribuzione percepita), tale valore dovrà essere rivalutato con un coefficiente che si
ottiene dalla divisione degli indici mensili di
variazione delle retribuzioni contrattuali del
settore di appartenenza, rilevati annualmente
dall'ISTAT.
Per poter calcolare tale rivalutazione è quindi
necessario individuare il contratto di apparte-
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nenza del lavoratore e la sua qualifica (se operaio o impiegato). Le retribuzioni così ricostruite saranno accreditate nei vari anni di
percezione dell'indennità.
All'atto del calcolo della pensione tali retribuzioni saranno rivalutate in base agli indici
normalmente utilizzati per la determinazione
delle retribuzioni pensionabili (circolare INPS
n. 160/1997).
Copertura assicurativa
I contributi figurativi sono utili per il diritto e
per la misura di tutte le pensioni compresa la
pensione di anzianità.
Periodo massimo accreditabile
In via generale la legge non pone alcun limite
all’estensione temporale dei periodi figurativi
accreditabili.
Tuttavia per i lavoratori (dipendenti ed autonomi) che hanno iniziato a versare contribuzione obbligatoria a partire dal 1° gennaio
1993 ed entro il 31 dicembre 1995 (e che,
quindi, non possono far valere periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio 1993), i
contributi figurativi:
 ai fini del diritto alla pensione di anzianità,
non possono coprire più di 5 anni complessivi (260 settimane);
 possono essere utilizzati senza limitazione
ai fini del diritto e della misura di qualsiasi
altro tipo di pensione.
ATTENZIONE!
L’art. 1 quinquies della L. nr. 291/2004 ha stabilito la decadenza dai trattamenti di mobilità, CIG e disoccupazione qualora il beneficiario:
 rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
 non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del
20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
La norma si applica quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 km dalla residenza o comunque
raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
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Anticipazione indennità di mobilità
CHE COS’E’ - A CHI SPETTA
E’ un trattamento previdenziale che garantisce un trattamento economico sostitutivo
della retribuzione da lavoro e che spetta al lavoratore che intende:

avviare un’attività in proprio

associarsi in cooperativa
durante il periodo in cui percepisce l’indennità di
mobilità.
L'anticipazione spetta anche ai lavoratori che,
alla data in cui sono collocati in mobilità, svolgono già un'attività autonoma (compreso lavoro
a progetto) con la finalità di favorire lo sviluppo dell’attività autonoma iniziata durante il
rapporto di lavoro dipendente.
REQUISITI
I requisiti sono quelli previsti per la richiesta
dell’indennità di mobilità integrati dalla iniziativa
del lavoratore di avviare un’attività in proprio o
di associarsi in cooperativa.
TERMINI – MODULI
La
domanda
deve
essere
presentata
all’INPS entro 60 giorni dall’inizio dell’attività
di lavoro autonomo o di associazione in cooperativa di nuova costituzione o già costituita.
Alla richiesta occorre allegare:
 fotocopia del documento di riconoscimento;
 documentazione necessaria per attestare
l'attività lavorativa autonoma, intrapresa o
che si intende intraprendere, ovvero la costituzione di una cooperativa o l'associazione ad una cooperativa già costituita.
MISURA
Il trattamento in argomento viene corrisposto
dall’INPS in un'unica soluzione ed è pari all’
ammontare dell’indennità di mobilità di cui il beneficiario ha diritto, diminuito del numero delle
mensilità eventualmente già godute.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Per il periodo in relazione al quale viene concesso il trattamento anticipato di mobilità non
spetta l’accredito della corrispondente contribuzione figurativa.
PAGAMENTO
L'indennità è pagata in un'unica soluzione dall'
INPS direttamente al lavoratore con bonifico sul
proprio conto corrente bancario o postale; nel
caso di accredito in conto corrente bancario
o postale devono essere indicati anche gli
estremi dell'ufficio presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate banca-
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rie postali (IBAN) e il numero di conto corrente
che deve essere intestato necessariamente
all’assicurato beneficiario.
PERDITA del trattamento anticipato di mobilità
I beneficiari del trattamento in argomento devono restituire all’I.N.P.S. l’importo percepito nel caso in cui
si rioccupino in qualità di lavoratori dipendenti
nei 24 mesi successivi alla data di erogazione
dell’anticipazione.
IL LAVORATORE CHE, DOPO AVER USUFRUITO DELL'ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITÀ DI
MOBILITÀ, SI RIOCCUPA ALLE ALTRUI DIPENDENZE ENTRO 24 MESI DALLA CORRESPONSIONE DELLE SOMME È TENUTO A RESTITUIRLE PER INTERO
La Corte di Cassazione fa presente che l'art. 7, comma 5, legge n. 223/91, nel prevedere che i lavoratori
in mobilità possano fare richiesta dell'anticipazione
dell'indennità per intraprendere un'attività autonoma
o per associarsi in cooperativa, risponde alla finalità
di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità
verso attività autonome, perdendo la connotazione di
tipica prestazione sociale e configurandosi come un
contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità
svolgerà in proprio.
Pertanto se l'erogazione in un'unica soluzione e in
via anticipata non è più funzionale a sostenere lo
stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, risulterebbe contrario alla ratio legis ritenere che, in
ipotesi di temporanea rioccupazione quale lavoratore
subordinato, durante i 24 mesi successivi all'erogazione, le somme percepite debbano essere restituite
non già per intero, ma solo in proporzione alla durata
dell'occupazione
svolta
come
dipendente
(Cassazione, Sentenza 25/5/2010, n. 12746).
RICORSO
Nel caso in cui la domanda sia respinta è possibile
presentare ricorso in carta libera al Comitato Provinciale dell’ INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione
della lettera con la quale l’INPS comunica il rifiuto
all’interessato.
Patronato INCA CGIL Vicenza
Indennità di disoccupazione e di mobilità: espatrio e soggiorno in paesi
extracomunitari
Nel caso in cui il lavoratore espatri per periodi
di lunga durata per rientro nel paese di origine, per accettazione di un lavoro all’estero,
per obiettive circostanze di tempo e di luogo,
che consentono di escludere una pronta disponibilità del lavoratore a svolgere attività
lavorativa nel territorio nazionale, ricorrono le
circostanze cui la legge riconnette la perdita
dello stato di disoccupazione o la cancellazione dalle liste di mobilità e si decade dalla concessione della prestazione di disoccupazione
e di mobilità.
E’ compatibile l’allontanamento del lavoratore
dal luogo di residenza per brevi periodi con
la conservazione del diritto all’indennità di disoccupazione o di mobilità?
Con messaggio n. 17576 del 4 agosto 2008
l’INPS ha fornito alcune direttive da adottare
per i lavoratori che si rechino in paesi extracomunitari per brevi periodi.
1) Nel caso in cui il lavoratore, titolare di una
qualsiasi delle prestazioni di disoccupazione, soggiorni per "brevi periodi" all’estero,
motivati da gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare, o da altri
motivi familiari (ad esempio, matrimonio,
lutto), si precisa che lo stesso conserva il
diritto alle prestazioni stesse, presentando
idonea documentazione attestante i motivi
dell'espatrio (certificati di matrimonio, certificati medici, certificato di morte, ecc.).
L’INPS indica le ipotesi più significative di
soggiorno per brevi periodi:
 soggiorno per matrimonio nel limite di 15
giorni, periodo normalmente previsto per
il congedo matrimoniale;
 soggiorno per motivi di salute propria o
di un familiare;
 soggiorno per il lutto di un familiare all'estero nel limite di 3 giorni di permesso
normalmente previsti (più i giorni necessari per il viaggio).
Infine, occorre citare l'articolo 2 del decreto
legislativo n. 286/1998 (Testo Unico in materia di immigrazione), che, sotto il profilo
delle prestazioni assicurative sociali, prevede l'equiparazione dei lavoratori extracomu-
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nitari, regolarmente soggiornanti in Italia,
ai cittadini italiani: ne consegue che le istruzioni sopra indicate valgono anche per
tali lavoratori, nel caso in cui rientrino, con
le stesse modalità e per gli stessi motivi
sopra indicati, nei Paesi d'origine.
2) Nel caso in cui il lavoratore soggiorni
all’estero per un breve periodo per turismo, lo stesso conserva il diritto alla prestazione di disoccupazione e di mobilità,
ove tale assenza dal territorio nazionale
non abbia comportato l’inosservanza delle
prescrizioni alla disponibilità all’impiego
ovvero a quelle che lo obbligano a partecipare a corsi di formazione e riqualificazione professionale.
…. non sai che pesci pigliare???
RIVOLGITI AL PATRONATO INCA
CGIL
PATRONATO INCA-CGIL
Legge 30 marzo 2001, n. 152
Recapiti telefonici:
 Vicenza - 0444 56 4844
 Alte/Mont. M. - 0444 490133
 Arzignano - 0444 675761
 Camisano V. - 0444 410581
 Dueville - 0444 360216
 Chiampo - 0444 625160
 Lonigo - 0444 830853
 Noventa V. - 0444 787103
 Recoaro T. - 0445 780490
 Valdagno - 0445 402318
 Bassano d. Gr. - 0424 529154
 Schio - 0445 530662
 Thiene - 0445 368905
 Asiago - 0424 463303