Indennità di Mobilità
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Indennità di Mobilità
Febbraio - Marzo 2014 Indennità di Mobilità E’ una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di: esaurimento della cassa integrazione straordinari; licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda. LA DOMANDA E LA DECORRENZA La domanda di indennità va trasmessa I REQUISITI Il lavoratore ne ha diritto quando: all'INPS in via telematica e presentata è iscritto nelle liste di mobilità al Centro per l'impiego entro 68 giorni compilate dai Centri per l'impie- dal licenziamento. L’indennità di mobilità decorre: go; ha un'anzianità aziendale com- dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i plessiva di almeno 12 mesi; primi 7 giorni; può far valere almeno 6 mesi di dal 5° giorno successivo alla preseneffettivo lavoro, comprese ferie, tazione della domanda, negli altri cafestività, infortuni. si. Non spetta la mobilità in caso di rapporto di lavoro a tempo deter- Se al lavoratore è pagata l’indennità sostitutiva del preavviso, l’indennità di minato o di apprendistato. La durata varia in relazione all'età mobilità decorre dall’ottavo giorno sucdel lavoratore al momento del li- cessivo alla scadenza del periodo corcenziamento e all’ubicazione rispondente al mancato preavviso. dell’azienda. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 1. Codice fiscale Età del lavoratore A cura di G.Toffanin & G.Marcante Fino a 39 anni da 40 a 49 anni 50 anni e oltre Aziende del centro-nord 12 mesi 24 mesi 36 mesi Aziende del mezzogiorno 24 mesi 36 mesi 48 mesi Patronato INCA CGIL Vicenza 2. Documento di identità in corso di validità 3. Codice IBAN per accredito della prestazione su c/c bancario o postale 4. Lettera di licenziamento 5. Accordo mobilità sottoscritto da RSU, organizzazioni sindacali e azienda 6. Ultimo prospetto paga. L'IMPORTO Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile. Per i periodi successivi: 80% del predetto importo. In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2014 è: € 969,77 lordi mensili (al netto del contributo INPS € 913,14); € 1.165,58 lordi mensili (al netto del contributo INPS € 1.097,51) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione mensile lorda superiore ad € 2.098,04. 1° Massimale 2014 Retribuzione mensile lorda fino a € 2.098,04 (anno 2013: 2.075,21 €) anno 2014 Anno 2013 Indennità mensile lorda 969,77 € 959,22 € Indennità mensile netta 913,14 € 903,20 € 2° Massimale 2014 Retribuzione mensile lorda superiore a 2.098,04 €. (anno 2013: 2.075,21 €.) anno 2014 Anno 2013 Indennità mensile lorda 1.165,58 € 1.152,90€ Indennità mensile netta 1.097,51 € 1.085,57 € pag. 2 Dal 13° mese in avanti l’indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20% ma non trova più applicazione la ritenuta previdenziale del 5,84%. L’indennità da corrispondersi è quindi pari all’indennità mensile lorda, indicata nei massimali contenuti nelle tabelle che precedono, ridotta della predetta aliquota del 20%. Generalmente l’indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità aziendale del lavoratore. Quando viene sospesa L’indennità viene sospesa quando il lavoratore viene assunto con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore al periodo di diritto alla fruizione dell’indennità. In questo caso il lavoratore al termine del contratto di lavoro a tempo determinato avrà il diritto di recuperare l’intero periodo mancante. Identico trattamento è stabilito per quei lavoratori che, assunti a tempo indeterminato, non dovessero superare il periodo di prova. ESEMPIO: Lavoratore con diritto teorico a 12 mesi di mobilità; beneficia di 4 mesi (di mobilità), assume e presta attività lavorativa per 15 mesi: 12 mesi spettanti “meno” 4 mesi già goduti = 8 mesi di residuo teorico; dal residuo teorico vanno detratti 3 mesi di lavoro eccedenti la durata della mobilità (15mm lavoro “meno” 12mm di diritto teorico = 3 mesi); Mesi ancora indennizzabili = 5 mesi di mobilità (8 - 3 = 5). Quando cessa Il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità, con la conseguente perdita della relativa indennità, nei seguenti casi: sia stato assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato; abbia percepito in una unica soluzione l’indennità di mobilità; raggiunga il diritto alla pensione di vecchiaia, o divenga titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità; nel caso abbia superato i periodi previsti dalla legge (12, 24 e 36 mesi); Patronato INCA CGIL Vicenza nel caso rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione; nel caso non accetti l’offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente, ovvero in mancanza di questo, di un lavoro in cui sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza; nel caso non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui al punto precedente, di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità (lavori socialmente utili); non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell’INPS di svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o determinato. Mobilità e altre prestazioni accessorie Mobilità e prestazione di malattia L’indennità di mobilità sostituisce le prestazioni di malattia. Mobilità e infortunio sul lavoro Nel caso in cui il periodo di infortunio coincida con quello di mobilità, il pagamento della relativa indennità dovrà essere sospeso per tutto il periodo in cui viene indennizzato l’infortunio da parte dell’INAIL e ripreso, per la parte residua, alla data di riacquisto della capacità lavorativa. Mobilità e congedo di maternità Qualora la lavoratrice si trovi, all’inizio dell’astensione obbligatoria o durante il periodo di interdizione dal lavoro disposto dall’Ispettorato del Lavoro, in godimento dell’indennità di mobilità, quest’ultima sarà sostituita dall’indennità di maternità. Tuttavia non si darà luogo a un prolungamento del trattamento economico di mobilità al termine dei periodi stabiliti dalla legge. Al contrario, non sarà computato il periodo di astensione obbligatoria ai fini della permanenza nelle liste di mobilità, cioè la sola iscrizione slitterà dei mesi relativi all’astensione obbligatoria. Infine la lavoratrice durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità può rifiutare senza perdere alcun diritto, eventuali offerte di lavoro, in opere o servizi di pubblica utilità o l’avviamento a corsi di formazione professionale. pag.3 …. non sai che pesci pigliare??? RIVOLGITI AL PATRONATO INCA CGIL PATRONATO INCA-CGIL Legge 30 marzo 2001, n. 152 Recapiti telefonici: Vicenza - 0444 56 4844 Alte/Mont. M. - 0444 490133 Arzignano - 0444 675761 Camisano V. - 0444 410581 Dueville - 0444 360216 Chiampo - 0444 625160 Lonigo - 0444 830853 Noventa V. - 0444 787103 Recoaro T. - 0445 780490 Valdagno - 0445 402318 Bassano d. Gr. - 0424 529154 Schio - 0445 530662 Thiene - 0445 368905 Asiago - 0424 463303 Mobilità e assegno per il nucleo familiare L’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera durante i periodi di percezione dell’indennità di mobilità. Mobilità e riflessi sulla pensione Retribuzione figurativa e sua rivalutazione La misura dell’indennità di mobilità deve essere determinata con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito da lavoratore, ovvero che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo di paga settimanale precedente la risolu- Patronato INCA CGIL Vicenza zione del rapporto di lavoro. Con circolare n. 148 del 13.05.1994 l'INPS ha precisato che, per la determinazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, sono da prendere in considerazione tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, corrisposti con carattere di continuità e non collegati alla effettiva presenza al lavoro, con esclusione, quindi, delle somme pagate a titolo di straordinario, di indennità di turno, di incentivi relativi al lavoro svolto, di premio di risultato, ecc. Alla retribuzione così determinata deve essere aggiunta la quota di 13^ e, ove prevista dal contratto collettivo, la quota di 14^. Dal 1997 è stato regolamentato un nuovo sistema di calcolo: in conseguenza a tale metodo l'INPS rivaluta la contribuzione figurativa in base a degli indici, rilevati annualmente dall'ISTAT, relativi alla variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza. Tale rivalutazione si applica nei casi di percezione dell'indennità di mobilità per periodi continuativi superiori alle 52 settimane. Con messaggio 18/11/1997 n. 32011 la Direzione Centrale per le pensioni INPS ha impartito le disposizioni alle sedi per dare definitiva applicazione al criterio della rivalutazione. Stabilita la retribuzione iniziale di riferimento (ultima retribuzione percepita), tale valore dovrà essere rivalutato con un coefficiente che si ottiene dalla divisione degli indici mensili di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati annualmente dall'ISTAT. Per poter calcolare tale rivalutazione è quindi necessario individuare il contratto di apparte- pag. 4 nenza del lavoratore e la sua qualifica (se operaio o impiegato). Le retribuzioni così ricostruite saranno accreditate nei vari anni di percezione dell'indennità. All'atto del calcolo della pensione tali retribuzioni saranno rivalutate in base agli indici normalmente utilizzati per la determinazione delle retribuzioni pensionabili (circolare INPS n. 160/1997). Copertura assicurativa I contributi figurativi sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni compresa la pensione di anzianità. Periodo massimo accreditabile In via generale la legge non pone alcun limite all’estensione temporale dei periodi figurativi accreditabili. Tuttavia per i lavoratori (dipendenti ed autonomi) che hanno iniziato a versare contribuzione obbligatoria a partire dal 1° gennaio 1993 ed entro il 31 dicembre 1995 (e che, quindi, non possono far valere periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio 1993), i contributi figurativi: ai fini del diritto alla pensione di anzianità, non possono coprire più di 5 anni complessivi (260 settimane); possono essere utilizzati senza limitazione ai fini del diritto e della misura di qualsiasi altro tipo di pensione. ATTENZIONE! L’art. 1 quinquies della L. nr. 291/2004 ha stabilito la decadenza dai trattamenti di mobilità, CIG e disoccupazione qualora il beneficiario: rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La norma si applica quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 km dalla residenza o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Patronato INCA CGIL Vicenza Anticipazione indennità di mobilità CHE COS’E’ - A CHI SPETTA E’ un trattamento previdenziale che garantisce un trattamento economico sostitutivo della retribuzione da lavoro e che spetta al lavoratore che intende: avviare un’attività in proprio associarsi in cooperativa durante il periodo in cui percepisce l’indennità di mobilità. L'anticipazione spetta anche ai lavoratori che, alla data in cui sono collocati in mobilità, svolgono già un'attività autonoma (compreso lavoro a progetto) con la finalità di favorire lo sviluppo dell’attività autonoma iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente. REQUISITI I requisiti sono quelli previsti per la richiesta dell’indennità di mobilità integrati dalla iniziativa del lavoratore di avviare un’attività in proprio o di associarsi in cooperativa. TERMINI – MODULI La domanda deve essere presentata all’INPS entro 60 giorni dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo o di associazione in cooperativa di nuova costituzione o già costituita. Alla richiesta occorre allegare: fotocopia del documento di riconoscimento; documentazione necessaria per attestare l'attività lavorativa autonoma, intrapresa o che si intende intraprendere, ovvero la costituzione di una cooperativa o l'associazione ad una cooperativa già costituita. MISURA Il trattamento in argomento viene corrisposto dall’INPS in un'unica soluzione ed è pari all’ ammontare dell’indennità di mobilità di cui il beneficiario ha diritto, diminuito del numero delle mensilità eventualmente già godute. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Per il periodo in relazione al quale viene concesso il trattamento anticipato di mobilità non spetta l’accredito della corrispondente contribuzione figurativa. PAGAMENTO L'indennità è pagata in un'unica soluzione dall' INPS direttamente al lavoratore con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale; nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate banca- pag. 5 rie postali (IBAN) e il numero di conto corrente che deve essere intestato necessariamente all’assicurato beneficiario. PERDITA del trattamento anticipato di mobilità I beneficiari del trattamento in argomento devono restituire all’I.N.P.S. l’importo percepito nel caso in cui si rioccupino in qualità di lavoratori dipendenti nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell’anticipazione. IL LAVORATORE CHE, DOPO AVER USUFRUITO DELL'ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ, SI RIOCCUPA ALLE ALTRUI DIPENDENZE ENTRO 24 MESI DALLA CORRESPONSIONE DELLE SOMME È TENUTO A RESTITUIRLE PER INTERO La Corte di Cassazione fa presente che l'art. 7, comma 5, legge n. 223/91, nel prevedere che i lavoratori in mobilità possano fare richiesta dell'anticipazione dell'indennità per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, risponde alla finalità di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, perdendo la connotazione di tipica prestazione sociale e configurandosi come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio. Pertanto se l'erogazione in un'unica soluzione e in via anticipata non è più funzionale a sostenere lo stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, risulterebbe contrario alla ratio legis ritenere che, in ipotesi di temporanea rioccupazione quale lavoratore subordinato, durante i 24 mesi successivi all'erogazione, le somme percepite debbano essere restituite non già per intero, ma solo in proporzione alla durata dell'occupazione svolta come dipendente (Cassazione, Sentenza 25/5/2010, n. 12746). RICORSO Nel caso in cui la domanda sia respinta è possibile presentare ricorso in carta libera al Comitato Provinciale dell’ INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l’INPS comunica il rifiuto all’interessato. Patronato INCA CGIL Vicenza Indennità di disoccupazione e di mobilità: espatrio e soggiorno in paesi extracomunitari Nel caso in cui il lavoratore espatri per periodi di lunga durata per rientro nel paese di origine, per accettazione di un lavoro all’estero, per obiettive circostanze di tempo e di luogo, che consentono di escludere una pronta disponibilità del lavoratore a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale, ricorrono le circostanze cui la legge riconnette la perdita dello stato di disoccupazione o la cancellazione dalle liste di mobilità e si decade dalla concessione della prestazione di disoccupazione e di mobilità. E’ compatibile l’allontanamento del lavoratore dal luogo di residenza per brevi periodi con la conservazione del diritto all’indennità di disoccupazione o di mobilità? Con messaggio n. 17576 del 4 agosto 2008 l’INPS ha fornito alcune direttive da adottare per i lavoratori che si rechino in paesi extracomunitari per brevi periodi. 1) Nel caso in cui il lavoratore, titolare di una qualsiasi delle prestazioni di disoccupazione, soggiorni per "brevi periodi" all’estero, motivati da gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare, o da altri motivi familiari (ad esempio, matrimonio, lutto), si precisa che lo stesso conserva il diritto alle prestazioni stesse, presentando idonea documentazione attestante i motivi dell'espatrio (certificati di matrimonio, certificati medici, certificato di morte, ecc.). L’INPS indica le ipotesi più significative di soggiorno per brevi periodi: soggiorno per matrimonio nel limite di 15 giorni, periodo normalmente previsto per il congedo matrimoniale; soggiorno per motivi di salute propria o di un familiare; soggiorno per il lutto di un familiare all'estero nel limite di 3 giorni di permesso normalmente previsti (più i giorni necessari per il viaggio). Infine, occorre citare l'articolo 2 del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico in materia di immigrazione), che, sotto il profilo delle prestazioni assicurative sociali, prevede l'equiparazione dei lavoratori extracomu- pag. 6 nitari, regolarmente soggiornanti in Italia, ai cittadini italiani: ne consegue che le istruzioni sopra indicate valgono anche per tali lavoratori, nel caso in cui rientrino, con le stesse modalità e per gli stessi motivi sopra indicati, nei Paesi d'origine. 2) Nel caso in cui il lavoratore soggiorni all’estero per un breve periodo per turismo, lo stesso conserva il diritto alla prestazione di disoccupazione e di mobilità, ove tale assenza dal territorio nazionale non abbia comportato l’inosservanza delle prescrizioni alla disponibilità all’impiego ovvero a quelle che lo obbligano a partecipare a corsi di formazione e riqualificazione professionale. …. non sai che pesci pigliare??? RIVOLGITI AL PATRONATO INCA CGIL PATRONATO INCA-CGIL Legge 30 marzo 2001, n. 152 Recapiti telefonici: Vicenza - 0444 56 4844 Alte/Mont. M. - 0444 490133 Arzignano - 0444 675761 Camisano V. - 0444 410581 Dueville - 0444 360216 Chiampo - 0444 625160 Lonigo - 0444 830853 Noventa V. - 0444 787103 Recoaro T. - 0445 780490 Valdagno - 0445 402318 Bassano d. Gr. - 0424 529154 Schio - 0445 530662 Thiene - 0445 368905 Asiago - 0424 463303