Intervento A. Moja - ASPESI

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Intervento A. Moja - ASPESI
I TRUST IN AMBITO
IMMOBILIARE
Sistemi a confronto ed efficienza
fiscale
Avv. Andrea MOJA
Presidente Assotrusts
Professore a Contratto di International Trade Law
Università LIUC di Castellanza
Via Monte Napoleone 21 – 20121 Milano
tel. +39. 02.76007741 – fax +39. 02.76002675
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ASSOTRUSTS
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INDICE
• IL CONCETTO DI TRUST
• TRUST INTERNO COME
ALTERNATIVA ALLA SOCIETÀ
IMMOBILIARE
• TRUST vs. S.R.L.
• FONDI IMMOBILIARI: NOVITA’ IN
AMBITO FISCALE
• RIFERIMENTI PERSONALI
IL CONCETTO DI TRUST
TRUSTEE
PROTECTOR
SETTLOR OF THE
TRUST
SOCIETA’
IMMOBILI
DENARO
TRUST PROPERTY
BENEFICIARI
I SOGGETTI DEL TRUST
Il trust deve necessariamente prevedere:
1. la presenza di un settlor (o disponente o
ancora costituente) che si spoglia di dati
beni per trasferirli ad un altro soggetto detto
trustee;
2. la presenza di un trustee che riceve detti
beni per amministrarli, secondo le
disposizioni impartitegli con l’atto istitutivo di
trust (c.d. Trust Deed o Deed of Trust), per:
A. degli
ulteriori
soggetti
detti
beneficiari (beneficiaries) del trust;
B. uno scopo specifico stabilito del
settlor.
LA SEGREGAZIONE DEL TRUST FUND
Il trust presenta la seguente caratteristica
peculiare:
I beni conferiti in trust, e a questo fine
trasferiti al trustee, non entrano a far parte
del patrimonio personale del trustee.
Ne deriva che:
a) i beni del trust sono “segregati” in capo
al trustee;
b) i beni del trust non sono soggetti alle
pretese dei creditori personali del
trustee;
c) i beni del trust non rientrano nell’asse
familiare e successorio del trustee.
IL TRUSTEE
Il trustee sarà tenuto ad utilizzare i beni conferiti
in trust secondo le modalità e le forme individuate
nell’atto istitutivo di trust (oltre a quelle previste, per
l’ipotesi della mancata o contraria disciplina, dalla
legge regolatrice del trust);
Il trustee sarà tenuto a rendere conto della
propria attività;
Al termine del trust, i beni verranno trasferiti dal
trustee ai beneficiari secondo quanto previsto nel
Deed of Trust.
IL SETTLOR
Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja sui
trusts “il fatto che il costituente conservi alcune
prerogative
…
non
è
necessariamente
incompatibile con l’esistenza di un trust”.
Dal disposto in questione, e dalla pratica operativa
del trust in generale, ne deriva che:
a)
b)
il settlor può riservarsi alcune facoltà sui beni
conferiti in trust (tali poteri o facoltà dovranno essere
peraltro contenute per evitare il rischio che il trust non
venga poi riconosciuto come tale);
il settlor può assumere il ruolo di beneficiario del
trust.
I BENEFICIARI DEL TRUST
(1)
1.
2.
Nell’atto istitutivo di trust il disponente può
provvedere a:
nominare direttamente i soggetti nel cui
interesse il trustee dovrà amministrare il trust fund,
distribuendone loro, secondo regole prescelte dal
settlor medesimo, l’eventuale reddito e/o il capitale
del trust;
attribuire al trustee designato l’incarico di
determinare i soggetti cui dovranno essere
attribuiti, al termine del periodo di durata del trust,
gli eventuali redditi maturati e/o il capitale del trust.
I BENEFICIARI DEL TRUST
(2)
Il settlor può figurare tra i beneficiari.
Da quanto sopra ne discende
beneficiari del trust possono essere:
a) determinati;
b) determinabili.
che
i
La determinazione dei beneficiari può essere
rimessa alla volontà del trustee (o di uno o
più ulteriori soggetti terzi).
LE LETTERE DEI DESIDERI
(1)
Un primo strumento opzionale riconosciuto a
favore del settlor di un trust, e finalizzato ad un
indiretto controllo dell’operato del trustee, sono le
Lettere dei Desideri.
Le Lettere dei Desideri (altrimenti note come
Letters of Wishes) sono, com’è facilmente
comprensibile, lettere di “indirizzo politico” dirette
a far conoscere al trustee le volontà del
disponente in ordine alla gestione dei beni posti
in trust.
LE LETTERE DEI DESIDERI
(2)
Le Letters of Wishes non hanno valore giuridico
in senso stretto ma vengono regolarmente seguite
dai vari trustees del caso designati (oggigiorno Trust
Companies che operano quali professionisti
esclusivi del settore).
Le Letters of Wishes sono esterne all’atto
costitutivo di trust e possono essere indirizzate al
trustee sia contestualmente alla costituzione del
trust che successivamente al verificarsi di eventuali
cambiamenti di volontà del disponente.
IL PROTECTOR
(1)
L’atto istitutivo di trust può disporre per la
nomina, accanto alle figure già esaminate, anche
di un ulteriore soggetto con funzioni di
supervisione/controllo sull’operato del trustee: il
c.d. protector o guardiano del trust.
Di regola i disponenti del caso prediligono
nominare protector un soggetto che si trova in
stretti rapporti personali con il medesimo (se
il settlor nomina sé stesso si possono avere i
problemi di cui a seguire).
IL PROTECTOR
(2)
E’ possibile attribuire al protector i seguenti
poteri:
1.
un possibile voto congiunto con quello del
trustee in ordine a determinate decisioni;
talvolta un potere di veto in ordine ad alcune
limitate decisioni del trustee;
in rapporto ai trusts discrezionali, il potere di
effettuare modifiche alla categoria dei
beneficiari.
2.
3.
L’ISTITUZIONE DI UN TRUST
La costituzione di un trust e la dotazione
patrimoniale
del
trustee
si
realizzano
operativamente nel modo seguente:
1. In primo luogo di procede all’istituzione del trust
tramite:
A. Deed of Trust (altrimenti detto Deed of Settlement);
B. Declaration of trust.
2. Contestualmente
e/o
successivamente
all’istituzione del trust si procede alla dotazione
patrimoniale a favore del trust stesso conferendo
in esso i beni desiderati.
ULTERIORI EFFETTI SEGREGATIVI
I beni segregati in trust possono inoltre essere
posti al riparo da eventuali pretese da parte di
ulteriori terzi così individuati:
a) creditori del settlor/disponente (infatti,
salvi i termini e le condizioni di cui alla
revocatoria ordinaria e fallimentare, i beni
non sono più di sua proprietà, essendosene
costui spossessato all’atto della costituzione
del trust);
b) creditori dei beneficiari, fino a quando essi
non ricevano detti beni con successivo
passaggio dal trustee (oltre all’ipotesi
dell’istituzione di un c.d. Discretionary Trust).
Trust interno come
alternativa alla
società immobiliare
•Disponente italiano
•Trust fund liquidità
•Trustee residente in
Italia
Disponente
€
S.r.l. Trust
Beneficiari i figli
del disponente
S.r.l. Trust
FISCALMENTE IL TRUST È UN
ENTE NON COMMERCIALE
RESIDENTE
(Articolo 73 del TUIR)
Il trattamento delle plusvalenze
immobiliari in caso di vendita
di immobili conferiti in un Trust
…
- segue -
- segue -
… se la vendita del bene viene effettuata
prima di 5 anni dall’acquisto, si applica
l’imposta sostitutiva del 20% ...
Articolo 67 del TUIR: Sono redditi diversi le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di fabbricati e
terreni, diversi dai terreni edificabili, costruiti o acquistati
anche per donazione, da non più di 5 anni. All’atto della
cessione e su richiesta resa al notaio dalla parte venditrice,
sulla plusvalenza si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef
del 20%.
- segue -
- segue -
… ma se la vendita del bene viene
effettuata dopo 5 anni dall’acquisto, la
plusvalenza sarà esente da tassazione.
Trattamento fiscale dei differenti
strumenti di gestione del
patrimonio immobiliare:
TRUST vs. S.R.L.
Trust / Holding
a capo di Gruppi societari
Simulazione carico fiscale complessivo su
Distribuzione dei dividendi
Plusvalenze da capital-gain
Holdin
g
Trust
B
B
B
TRU
ST
SOC.
1
SOC.
2
HOLDIN
G
SOC.
3
SOC.
1
SOC.
2
SOC.
3
Presupposti
•
•
•
•
•
•
•
Trust residente
Holding residente
Trust
Ente non
Aliquota Irpef: 43% commerciale
Requisiti PEX
Soci persone fisiche
Beneficiari persone fisiche
Modalità di tassazione degli enti
non commerciali
Previsto passaggio degli Enti non Commerciali
dal regime Ires al regime Ire
(riforma del sistema fiscale statale, art.3, comma
1, lett.a, legge 7.4.2003 n.80)
Modalità di tassazione degli enti
non commerciali
Imponibilità dei dividendi limitata al 5% del loro
ammontare
(D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 4 comma 1, lett. q)
DIVIDENDI
Holding – Soci qualificati
Dividendi distribuiti da controllate
1.000.000
Imponibile Holding (1.000.000 x 5%)
50.000
Imposta Ires Holding (50.000 x
27,5%)
Dividendo distribuito da Holding
13.750
(1.000.000 – 13.750)
986.250
Imponibile Irpef Soci (986.250 x
49,72%)
Imposta Irpef Soci (490.363 x 43%)
490.363
Totale imposte Holding + Soci
224.606
210.856
DIVIDENDI
Holding – Soci non qualificati
Dividendi distribuiti da controllate
1.000.000
Imponibile Holding (1.000.000 x 5%)
50.000
Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%)
13.750
Dividendo distribuito da Holding
(1.000.000 – 13.750)
986.250
Imponibile Irpef Soci
986.250
Imposta Sostitutiva Soci (986.250 x
12,5%)
Totale imposte Holding + Soci
123.281
137.031
DIVIDENDI
Trust opaco
Dividendi distribuiti da controllate
1.000.000
Imponibile Trust (1.000.000 x 5%)
50.000
Imposta Ires Trust (50.000 x 27,5%)
13.750
Erogazione ai Beneficiari
(1.000.000 – 13.750)
986.250
Imponibile Irpef Beneficiari
0
Imposta Beneficiari
0
Totale imposte Trust + Beneficiari
13.750
DIVIDENDI
Trust trasparente
Dividendi distribuiti da controllate
1.000.000
Imponibile Trust (1.000.000 x 5%)
50.000
Imposta Ires trust
0
Erogazione ai Beneficiari
1.000.000
Imponibile Irpef Beneficiari
50.000
Imposta Beneficiari (50.000 x 43%)
21.500
Totale imposte Trust + Beneficiari
21.500
DIVIDENDI
Carico fiscale complessivo - raffronto
Holding – Soci qualificati
224.606
Holding – soci non qualificati
137.031
Trust trasparente
21.500
Trust opaco
13.750
PLUSVALENZE DA CAPITAL –
GAIN
Holding – Soci qualificati
Plusvalenze da cessione di
partecipazioni
Imponibile Holding (1.000.000 x 5%)
1.000.000
Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%)
13.750
50.000
Dividendo distribuito da Holding
(1.000.000 – 13.750)
986.250
Imponibile Irpef Soci (986.250 x
49,72%)
Imposta Irpef Soci (490.363 x 43%)
490.363
Totale imposte Holding + Soci
224.606
210.856
PLUSVALENZE DA CAPITAL –
GAIN
Holding – Soci non qualificati
Plusvalenze da cessione di
partecipazioni
Imponibile Holding (1.000.000 x 5%)
1.000.000
Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%)
13.750
50.000
Dividendo distribuito da Holding
(1.000.000 – 13.750)
986.250
Imponibile Irpef Soci
986.250
Imposta Sostitutiva Soci (986.250 x
12,5%)
Totale imposte Holding + Soci
123.281
137.031
PLUSVALENZE DA CAPITAL –
GAIN
Trust opaco
Qualificata
Plusvalenze da cessione di partecipazioni
1.000.000
Imponibile Ires Trust (1.000.000 x 49,72%)
497.200
Imponibile imposta sostitutiva Trust
Imposta Ires Trust (497.200 x 27,5%)
Non
qualificata
1.000.000
1.000.000
136.730
Imposta sostitutiva Trust (1.000.000 x 12,5%)
125.000
Erogazione ai beneficiari
863.270
875.000
Imponibile Irpef beneficiari
0
0
Imposta beneficiari
0
0
Totale imposte Trust + beneficiari
136.730
125.000
PLUSVALENZE DA CAPITAL –
GAIN
Trust trasparente
Qualificata
Plusvalenze da cessione di partecipazioni
1.000.000
Imponibile Ires Trust (1.000.000 x 49,72%)
497.200
Imponibile imposta sostitutiva Trust
Imposta Ires Trust
Non
qualificata
1.000.000
1.000.000
0
Imposta sostitutiva Trust (1.000.000 x 12,5%)
125.000
Erogazione ai beneficiari
1.000.000
875.000
Imponibile Irpef beneficiari
497.200
0
Imposta beneficiari (497.200 x 43%)
213.796
0
Totale imposte Trust + beneficiari
213.796
125.000
PLUSVALENZE DA CAPITAL –
GAIN
Carico fiscale complessivo raffronto
Holding
224.606
Non
qualificata
137.031
Trust trasparente
213.796
125.000
Trust opaco
136.730
125.000
Qualificata
DIVIDENDI E PLUSVALENZE DA
CAPITAL – GAIN
Riepilogo situazioni di massima efficienza
Reddito
Dividendi – qualificati
Trust opaco
Imposta
tot.
13.750
Dividendi – non qualificati
Trust opaco
13.750
1,37
Plusvalenze - qualificate
Trust opaco
136.730
13,67
Plusvalenze – non
qualificate
Trust opaco/trasparente 125.000
12,50
Situazione
%
1,37
FONDI IMMOBILIARI:
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE
IN GENERALE:
I fondi immobiliari non sono soggetti alle
imposte sui redditi e all’imposta
regionale sulle attività produttive, anche
se alcune categorie di redditi, percepite
dai
fondi
derivanti
dall’attività
di
investimento dei propri beni possono
essere assoggettati a ritenute alla fonte.
Con la cosiddetta manovra d'estate, il D.l.
25 giugno 2008, n. 112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico,
la
semplificazione,
la
competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria, è stato
introdotto l’articolo 82, comma 17.
(Si veda in proposito la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61/E)
Tale
disposizione
introduce
una
distinzione tra i fondi di cui all'articolo 37
del D. lgs. n. 358 del 1998, in possesso
dei requisiti di cui al comma 2 lettera a) e
b), rispettivamente in:
• fondi immobiliari familiari (si veda poi), il
cui regime impositivo è stato modificato,
• ed una seconda categoria che non ha
subito particolari modifiche di disciplina: i
cosiddetti “altri fondi immobiliari”.
FONDI IMMOBILIARI ED
IMPOSTA PATRIMONIALE
• Il decreto legislativo n. 112 del 2008 ha
introdotto
un’imposta
patrimoniale
annua pari all’1% sull’ammontare del
valore netto di fondi di investimento
immobiliare chiusi con specifiche
caratteristiche: (segue)
( segue) la patrimoniale si applica ai
cosiddetti fondi immobiliari:
il fondo sia stato istituito come
fondo riservato o come fondo
speculativo e più dei due terzi
siano detenuti nel periodo di
imposta da una o più persone
fisiche legate tra loro da un vincolo
di parentela o affinità;
- segue -
- segue -
le cui quote siano detenute da meno di
dieci investitori salvo che almeno il 50%
di tali quote siano detenute da uno o più
soggetti di cui all’articolo 7, co. 2, del D.
Lgs. n. 124 del 1993; da soggetti di cui
all’articolo 6 del D. Lgs. n. 239 del 1996;
da imprenditori individuali, società ed
enti se le partecipazioni sono relative
all’impresa commerciale, da enti pubblici
ed enti di previdenza obbligatoria.
CALCOLO DEL VALORE
NETTO DEL FONDO
L’imposta si applica sulla media annua
dei valori risultanti redatti ai sensi
dell’articolo 6, co. 1, lett. c, n. 3 del Tuf;
deve essere corrisposta entro il 16
febbraio dell’anno successivo al periodo
di imposta di riferimento.
LA RITENUTA SUI PROVENTI
• È inoltre passata dal 12,5% al 20% la
ritenuta sui proventi distribuiti dai fondi
immobiliari di diritto italiano. Lo stesso
incremento è stato previsto per le
plusvalenze sulle cessioni e sui
rimborsi
delle
quote
dei
fondi
d'investimento
immobiliari,
soggetti
all'imposta patrimoniale dell'1 per cento
OBBLIGHI DI VERIFICA
L’articolo 82 co. 19 del decreto ha poi
posto in carico alle Sgr, società di
gestione del risparmio, l’obbligo di
accertare la sussistenza dei requisiti di
applicabilità dell’imposta patrimoniale a
carico dei fondi immobiliari a ristretta base
partecipativa e di quelli familiari.
La società verificherà: se il fondo è quotato,
o sarà eventualmente prevista una
successiva
quotazione
nel
relativo
regolamento di gestione, nonché l’entità
dello stesso, con cadenza annuale al 31
dicembre di ciascun anno.
RIFERIMENTI PERSONALI
Avv. Andrea MOJA
Presidente Assotrusts
Professore a Contratto di International
Trade Law
Università LIUC di Castellanza
Via Monte Napoleone 21 – 20121 Milano
tel. +39. 02.76007741 – fax +39. 02.76002675
E-mail: [email protected]