Diritto d`autore

Transcript

Diritto d`autore
1
Polo regionale SBN VIA
La gestione della scadenza diritti per fonogrammi e videogrammi
Ogni ragionamento per la gestione della scadenza diritti per fonogrammi e videogrammi deve
partire dalla legge 633/1941 e successive modifiche, legge che regola il diritto d’autore e che ha
l’obiettivo di proteggere la proprietà intellettuale. Sono pertanto poche e precise le “libere
utilizzazioni” (indicate al Capo V, dagli art. 65 al 71) sempre meno libere perché sono state
introdotte nel tempo limitazioni sia alla fotocopiatura di testi, sia al prestito dei libri, oggi non più
gratuito perché il diritto d’autore viene remunerato dagli enti gestori di biblioteche pubbliche.
art 70, 1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini
e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale
utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il
Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al
presente comma.
LEGGE 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche http://www.interlex.it/Testi/l41_633.htm#65
PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONCESSI AL SUO
ESERCIZIO.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello stato e degli enti pubblici, ai fini
esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte
del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto
esclusivamente:
a.
b.
gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto
mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato
esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla
realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le
medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
N.B.: quest’unico esemplare ottenuto in copia serve per la gestione interna del servizio e non per il
prestito.
I fonogrammi e i videogrammi possono essere prestati dalle biblioteche trascorsi 18 mesi dal primo
atto di esercizio del diritto di distribuzione oppure 24 mesi se questo diritto non viene esercitato.
Poiché la legge parla di “opere” e non cita in nessun modo i supporti, la prima interpretazione data a
questo articolo è stata che si potessero contare 18 mesi dalla pubblicazione appunto dell’opera,
quindi, per fare un esempio, 18 mesi dall’uscita nelle sale di un film per prestare un DVD.
Nel tempo però questa interpretazione, in linea di principio corretta, è stata meglio precisata, perché
se è vero che bastano 18 mesi dall’esercizio di prima distribuzione del film, il DVD non è un
prodotto uguale al film: presenta nella maggior parte dei casi dei contenuti speciali normalmente
assenti nel film; consente la visione in un certo numero di lingue e con sottotitoli non presenti nel
2
prodotto film. Anche i trailer sono diversi da paese a paese e a volte anche all’interno di determinati
circuiti. Per esempio: un DVD per il noleggio in determinati circuiti commerciali (Blockbuster) può
avere trailer diversi dal DVD commercializzato per la vendita a privati.
A sostegno di quest’ultima interpretazione sostenuta da Marandola e da Nerio Agostini e applicata
da molte cooperazioni bibliotecarie, esiste anche un documento ufficialmente sottoscritto dalla
SIAE, l’unico di cui siamo a conoscenza. Si tratta di un accordo fra le videoteche pubbliche e la
SIAE che stabilisce la possibilità di prestare prodotti video trascorsi 18 mesi dall’emissione del
supporto
http://www.avimediateche.it/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=74
La SIAE infatti più volte interpellata in materia da singole biblioteche non ha dato risposte ufficiali
salvo la firma di questo protocollo.
I punti fermi pertanto paiono al momento essere questi:
- è imprescindibile applicare la legge 633/1941
- la legge si applica a tutti i supporti che contengono fonogrammi e videogrammi: CD-audio, sia che
contengano musica sia che si tratti di audiolibri, DVD audio, videocassette, DVD video, DVD-rom,
ecc.
- il prestito è consentito dopo 18 mesi dall’esercizio di prima distribuzione.
In SOL esiste un apposito campo per gestire questo dato che appare quando il Tipo documento è un
audio o un video ed è denominato: Scadenza diritti, che corrisponde alla data di inizio prestabilità
del documento.
Va compilato con la data del primo giorno di liberalizzazione del prestito in virtù dell’applicazione
della legge 633/1941. A partire dal giorno indicato in questo campo il DVD, CD, ecc. potrà essere
prestato e infatti SOL in automatico lo mostrerà disponibile per il prestito.
Durante il periodo di esclusione dal prestito SOL mostra in opac il seguente messaggio:
Documento per sola consultazione interna, disponibile per il prestito dal gg/mm/aaaa
Sia per i video che per gli audio la legge prevede l’uso personale, che può essere esercitato prima
dei 18 mesi ovviamente perché il limite dei 18 mesi riguarda il prestito.
Le biblioteche possono pertanto far fruire video e audio presso la biblioteca, ma per le postazioni
d’uso è comunque necessario pagare la SIAE annualmente.
Per gli ultimi aggiornamenti legislativi (Bollino SIAE, eccezioni per i disabili), verificare le leggi
inserite in coda al documento.
3
VIDEOGRAMMI
Ovvero videocassette, DVD video, DVD-rom
contenenti opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini
Tipo documento: MV materiale video
Genere: 7
Sono compresi ovviamente i documentari.
Fino ad ora la data dopo la quale era possibile il prestito veniva calcolata consultando siti Internet
che danno notizia del giorno preciso di messa in vendita di una certa edizione di un DVD video. Il
sito maggiormente utilizzato dalle biblioteche per ricavare questo tipo di informazioni è MyMovies.
In alcuni casi però per lo stesso DVD video sono stati rintracciati in Internet più siti che indicavano
date di vendita del prodotto molto diverse.
Considerato che il bibliotecario non può conoscere l’affidabilità dei siti, che si possono trovare date
di vendita diverse, che però in un catalogo cooperativo occorre avere dati di riferimento concordi e
uniformi, alcune cooperazioni (Brescia, Ravenna, Polo SBN della Sardegna), hanno deciso per
sanare il pregresso di conteggiare 18 mesi dal 31 dicembre dell’anno di copyright indicato nel
DVD.
L’anno di copyright va individuato secondo le indicazioni di REICAT ovvero avendo cura di
trovare l’anno riferito all’edizione/al prodotto che si ha in mano perché spesso il DVD ha più date
di copyright che si riferiscono alla storia editoriale dell’opera o del prodotto (il copyright del film,
il copyright per le musiche, il copyright dell’edizione precedente, ecc.). Nel caso di DVD che
vengono pubblicati/venduti insieme ai periodici per esempio, il copyright del quale tenere conto
(da inserire nella notizia fra parentesi quadre e da giustificare in nota) è quello del periodico con il
quale è messo in vendita e non quello dell’edizione originale.
Questa scelta rigorosa, senz’altro apprezzabile, svantaggia non poco gli utenti perché sottrae al
prestito documenti che potrebbero anche essere prestati potendo risalire alla data di esercizio del
diritto di distribuzione ovvero alla messa in vendita. Di conseguenza si può dire che potendo la
biblioteca risalire alla data di acquisto del prodotto, il prestito è legittimo passati 18 mesi da quel
momento. Anche questo criterio è difficilmente applicabile in un sistema cooperativo perché le
biblioteche potrebbero aver acquisito lo stesso DVD in momenti diversi: non si può pensare che la
data scadenza diritti venga continuamente ritoccata perché il risultato sul servizio sarebbe che DVD
oggi prestabili, domani non lo sono più e viceversa. Una scelta simile costringerebbe anche i
bibliotecari a ricorrenti e faticosi lavori di controllo su quello che può essere esposto al pubblico e
quindi prestato e quanto invece deve essere escluso.
Pertanto, per la gestione del campo SOL Scadenza diritti le indicazioni sono le seguenti:
-
tutti i DVD pubblicati fino al 2008, dal 1 luglio 2010, secondo le norme vigenti, possono
andare a prestito; in questo caso il campo SOL Scadenza diritti NON VA COMPILATO
-
per i DVD 2009 quando è già indicata una data scadenza diritti, si lascia quello che c’è per
evitare che le biblioteche che fino ad ora hanno prestato DVD in base comunque ad un dato
controllato sui siti Internet, vengano messa in difficoltà trovandosi ad escludere dal prestito
DVD che fino ad ora hanno prestato; in caso di palesi anomalie inviate una email motivata
al centro servizi di riferimento
-
per i DVD editi nel 2009 presenti nel catalogo ma privi di data scadenza diritti, verrà inserita
la scadenza diritti conteggiando 18 mesi a partire dalla data inventariazione MENO
RECENTE (sempre che si tratti di una data del 2009); per esempio se un DVD del 2009 è
posseduto da più biblioteche con l’esame bibliografico si controlla quale di queste
4
biblioteche l’ha inventariato per prima e si calcolano 18 mesi da quella data; se questo
criterio non è applicabile si conteggeranno 18 mesi a partire dal 31/12 del 2009.
Per esempio nel caso che segue la biblioteca di Preganziol ha inventariato il DVD il 22/10/2009:
pertanto se a quella data lo aveva acquistato i 18 mesi richiesti dalla legge prima di effettuare il
prestito si possono contare dal 22/10/2009; la data scadenza diritti sarà 23/04/2011 (primo
giorno in cui il documento sarà disponibile per il prestito) e il DVD potrà andare a prestito a
partire dal 23/04/2011.
5
Invece per quest’altro caso è ovvio che la cosa più conveniente è calcolare 18 mesi dalla data di
copyright; quindi la data scadenza diritti sarà: 01/07/2011 ovvero il DVD andrà a prestito dal
01/07/2011.
6
-
Per i DVD editi nel 2010 presenti nel catalogo ma privi di data scadenza diritti, la data verrà
inserita conteggiando 18 mesi a partire dalla data di inventariazione MENO RECENTE; per
esempio se un DVD del 2010 è posseduto da più biblioteche con l’esame bibliografico si
controlla quale di queste biblioteche l’ha inventariato per prima e si calcolano 18 mesi da
quella data;
-
Per i DVD acquisiti da ora in avanti, la biblioteca che per prima catturerà o farà la
descrizione di un DVD inserirà la data scadenza diritti conteggiando 18 mesi dal giorno
dell’acquisto; nella precisazione di inventario andranno inseriti i dati amministrativi del
documento (bolla, fattura) di acquisto; se invece il DVD viene acquistato in edicola, si
scriverà Acquistato in edicola il…; per i doni: Ricevuto in dono il …
-
La data del documento d’acquisto deve essere anteriore alla data di inserimento della
notizia; l’informazione messa in questo punto viene visualizzata con l’esame bibliografico
della notizia ed anche in opac.
7
TABELLA RIASSUNTIVA
DVD editi nel 2008 e negli anni precedenti
Si possono dare a prestito; quindi non occorre
compilare il campo Scadenza diritti
DVD 2009 con campo Scadenza diritti già Si lascia quello che c’è
compilato
DVD 2009 con campo Scadenza diritti non Si controlla qual è la data di inventariazione
compilato, inventariati nel 2009
MENO RECENTE e si calcolano 18 mesi da
quella (sempre che sia una data dell’anno 2009)
DVD 2009 con campo Scadenza diritti non Si inserisce la data Scadenza diritti conteggiando
compilato, inventariati nel 2010
18 mesi dal 31/12/2009 (quindi dal 1 luglio 2011
andranno tutti a prestito)
DVD 2010
Si controlla qual è la data di inventariazione
MENO RECENTE e si calcolano 18 mesi da
quella
DVD catalogati da ora in avanti
La prima biblioteca che catturerà o descriverà un
DVD inserirà la data Scadenza diritti
conteggiando 18 mesi dal giorno dell’acquisto;
nella precisazione di inventario andranno inseriti
i dati amministrativi del documento (bolla,
fattura) di acquisto; se invece il DVD viene
acquistato in edicola, si scriverà Acquistato in
edicola il…; per i doni: Ricevuto in dono il …
In polo risultano presenti 770 Video del 2009.
8
FONOGRAMMI
Ovvero CD audio, audiocassette, dischi in vinile ecc.,
contenenti registrazioni sonore musicali o non musicali
Tipo documento: RI : registrazione sonora non musicale
Genere: 1
oppure
Tipo documento: RJ: registrazione sonora musicale
Genere: 6
I fonogrammi si trattano allo stesso modo dei video, cioè escludendoli dal prestito per 18 mesi
dall’esercizio del diritto di prima distribuzione se sono prodotti commerciali oppure 24 mesi se
questo diritto non viene esercitato.
Sono tutelate l’opera e le modifiche apportate all’opera: quindi a rigore e ammesso che si riesca a
verificare, se un editore ripropone per es. un CD con un concerto di musica classica registrato
parecchi anni prima senza apportare nessuna modifica, i 18 mesi si contano dal momento della
pubblicazione dell’opera non di quel particolare CD audio (ma si deve trattare di una “ristampa”
di un CD precedente oppure di una riproposizione identica di un’opera proposta in vinile o su altro
supporto)
Quindi: dal punto di vista catalografico se cambia l’editore occorre ridescrivere il CD audio, ma i
18 mesi di riserva del diritto di distribuzione potrebbero essere già trascorsi perché l’opera come
detto era già stata pubblicata identica nel passato.
S’intendono compresi in questa categoria tutti i documenti sonori, non solo quelli che contengono
musica ma anche gli audiolibri, per esempio.
Per i prodotti che contengono fonogrammi occorre fare riferimento alla data di copyright del
prodotto che si ha in mano perché solitamente, come nei video, le date indicate sono molte.
Si trova frequentemente indicata la data di registrazione dei brani per esempio; quella che deve
essere presa in considerazione invece è la data di pubblicazione del CD, che può essere posteriore
anche di diversi anni, salvo il caso di ripubblicazione indicato sopra.
Per la gestione del campo SOL Scadenza diritti le indicazioni sono le seguenti:
-
tutti i CD audio pubblicati fino al 2008, secondo le norme vigenti, dal 1 luglio 2010 possono
andare a prestito; in questo caso il campo SOL Scadenza diritti NON VA COMPILATO
-
per i CD 2009 quando è già indicata una data scadenza diritti, si lascia quello che c’è
-
per i CD audio 2009 privi di data scadenza diritti, similmente ai DVD, si procederà
all’inserimento della data conteggiando 18 mesi dalla data di inventariazione MENO
RECENTE (sempre che sia una data 2009) oppure in alternativa contando 18 mesi dal 31/12
dell’anno di copyright;
9
Per esempio nel caso che segue poiché la biblioteca di Farra di Soligo ha inventariato il CD audio il
10/07/2009, la data scadenza diritti sarà: 11/01/2011.
-
Per i CD audio editi nel 2010 presenti nel catalogo ma privi di data scadenza diritti, la data
verrà inserita conteggiando 18 mesi a partire dalla data di inventariazione MENO
RECENTE (vedi quanto scritto per i DVD)
-
Per i CD audio acquisiti da ora in avanti, la biblioteca che per prima catturerà o farà la
descrizione di un CD audio inserirà la data scadenza diritti conteggiando 18 mesi dal giorno
dell’acquisto; nella precisazione di inventario andranno inseriti i dati amministrativi del
documento (bolla, fattura) di acquisto; se invece il DVD viene acquistato in edicola, si
scriverà Acquistato in edicola il…; per i doni: Ricevuto in dono il …
-
La data del documento d’acquisto deve essere anteriore alla data di inserimento della
notizia; l’informazione messa in questo punto viene visualizzata con l’esame bibliografico
della notizia ed anche in opac.
1
0
TABELLA RIASSUNTIVA
CD audio editi nel 2008 e negli anni precedenti
Si possono dare a prestito; quindi non occorre
compilare il campo Scadenza diritti
CD audio 2009 con campo Scadenza diritti già Si lascia quello che c’è
compilato
CD audio 2009 con campo Scadenza diritti non Si controlla qual è la data di inventariazione
compilato, inventariati nel 2009
MENO RECENTE e si calcolano 18 mesi da
quella (sempre che sia una data dell’anno 2009)
CD audio 2009 con campo Scadenza diritti non Si inserisce la data Scadenza diritti conteggiando
compilato, inventariati nel 2010
18 mesi dal 31/12/2009 (quindi dal 1 luglio 2011
andranno tutti a prestito)
CD audio 2010
Si controlla qual è la data di inventariazione
MENO RECENTE e si calcolano 18 mesi da
quella
CD audio catalogati da ora in avanti
La prima biblioteca che catturerà o descriverà un
CD audio inserirà la data Scadenza diritti
conteggiando 18 mesi dal giorno dell’acquisto;
nella precisazione di inventario andranno inseriti
i dati amministrativi del documento (bolla,
fattura) di acquisto; se invece il DVD viene
acquistato in edicola, si scriverà Acquistato in
edicola il…; per i doni: Ricevuto in dono il …
In polo risultano presenti circa 200 registrazioni sonore, musicali e non del 2009.
1
1
KIT MULTIMEDIALI
I kit composti da documenti che risiedono su supporti diversi vanno descritti a livelli.
Il campo SOL Scadenza diritti viene presentato sia a livello di descrizione generale (monografia
superiore) quando di seleziona Tipo documento Ml (multimediale), sia nel singolo record relativo
alla monografia inferiore che descrive un documento audio (vedi indicazioni per fonogrammi)o
video (vedi istruzioni per videogrammi) di cui si compone il kit, ma va ovviamente compilato solo
per questo livello di descrizione.
Eventuali documenti cartacei compresi nel kit non sono esclusi dal prestito perché la restrizione
prevista dalla legge riguarda solo i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento.
Anche per quest’ultimo motivo la descrizione a livelli appare obbligatoria.
INDICAZIONI FINALI VALIDE PER TUTTI I MATERIALI AUDIOVISIVI
SCARTO: i DVD, i CD audio e in generale il materiali audiovisivi non vanno scartati prima di
18 mesi; si possono togliere dalla visibilità in Opac (selezionando il flag: non visualizzare in
Opac) o cambiare lo stato della copia in Deteriorato, Da scartare così da escluderli dal prestito.
Con l’adozione di questo protocollo ai DVD e CD audio 2009 e 2010 sarà obbligatorio
l’inserimento della data scadenza diritti. Pertanto potrà succedere che DVD e CD fino ad ora
prestati non saranno più disponibili per i prestito.
Chi per primo inserisce la data scadenza diritti non è tenuto ad avvisare le altre biblioteche
localizzate.
LE DATE DI SCADENZA NON VANNO MODIFICATE. In caso di errore le biblioteche
dovranno rivolgersi al centro servizi di riferimento.
I centri servizi sono invitati a controllare che il protocollo venga applicato correttamente e sono
tenuti ad effettuare le correzioni quando ve ne fosse la necessità.
1
2
RISORSE ELETTRONICHE
Nella legge in esame non è previsto il prestito di banche dati e programmi.
Le biblioteche di solito non acquistano software mentre acquistano banche dati che nella legge sono
da intendersi in senso lato. La definizione della legge è la seguente (art. 2, punto 9):
“Le banche di dati … intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante messi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto”
Sono quindi banche di dati insiemi di dati anche di vario tipo messi insieme al fine di costituire
un’opera. Da questo punto di vista sono banche dati anche i corsi di lingua per esempio, insiemi di
testi, video, audio.
E’ peraltro consentito l’uso personale previsto dalle licenze d’acquisto del prodotto, quindi,
l’utilizzo di questo tipo di risorse in biblioteca tramite pc.
A cura del Coordinamento Polo regionale SBN VIA
Vicenza, 29/10/2010
1
3
AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI
BOLLINO SIAE
Leggi d'Italia
D.P.C.M. 23-2-2009 n. 31
Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2009, n. 80.
Epigrafe
Premessa
Art. 1. Ambito di applicazione
Art. 2. Caratteristiche e tipologia di contrassegno
Art. 3. Collocazione del contrassegno
Art. 4. Rilascio del contrassegno
Art. 5. Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali
Art. 6. Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno
Art. 7. Casi particolari
Art. 8. Abrogazioni
D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31 (1).
Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633 (2) .
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2009, n. 80.
(2) Vedi, anche, il Comunicato 7 maggio 2009.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 18 maggio 1942,
n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della
legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare, i
commi 3, 4 e 6;
Sentita la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 2 febbraio 2009;
Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi
1
4
comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui
supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in
vigore della legge n. 248/2000, nonché la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della
Società italiana degli autori e degli editori (SIAE).
2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purché
conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore,
nonché i supporti prodotti dopo l'entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi alle
disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001,
n. 338, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n.
296.
Art. 2. Caratteristiche e tipologia di contrassegno
1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, il nome dell'autore, del
produttore o del titolare del diritto d'autore, un numero progressivo, nonché la destinazione del
supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
2. Per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze
specifiche della produzione industriale e del sistema distributivo, il contrassegno può non contenere
l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma
1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore
dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con
riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.
Art. 3. Collocazione del contrassegno
1. Il contrassegno è applicato sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca
caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, ove tecnicamente possibile, è consentita l'apposizione
del contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificità e le
dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata
alla commercializzazione o comunque alla distribuzione.
4. Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della
commercializzazione o distribuzione di taluni prodotti, la SIAE autorizza l'apposizione del
contrassegno sull'involucro esterno della confezione o individua le modalità di vidimazione più
idonee.
Art. 4. Rilascio del contrassegno
1. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla SIAE, anche per via
telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la
liceità dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori,
agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di
avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La SIAE può richiedere,
anche successivamente, la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un
esemplare del supporto da vidimare.
2. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati.
1
5
3. Il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione
della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:
a) necessità di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini
dell'apposizione del contrassegno e del regolare assolvimento dei diritti relativi alle opere
dell'ingegno in Italia o all'estero;
b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente; c) intese espressamente
raggiunte con il richiedente.
4. La SIAE può comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei
relativi oneri.
5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni, la
SIAE dà comunicazione all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta indicando le
ragioni della sospensione o del differimento. La SIAE può, altresì, rifiutare il rilascio dei
contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma
2, nonché per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma
2 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi
può avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la SIAE e i soggetti
richiedenti.
6. La SIAE, ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce
specificamente le modalità per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della
apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell'attività svolta e
dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facoltà di verifica da parte della SIAE.
7. La SIAE, ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è tenuta a stabilire i tempi e le modalità della preventiva notizia che l'importatore deve
fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con le
organizzazioni interessate. L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e
comunque entro i trenta giorni successivi all'importazione dei supporti.
Art. 5. Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali
1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
come introdotto dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti
programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati
contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
fini di lucro ed in particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti
multimediali prodotti in serie sui supporti di cui alla alinea del presente articolo, fruibili mediante
collegamento e lettura diretta dei supporti, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede
di memoria (memory card), chiavi usb, microchip, schede SD o attraverso installazione mediante il
medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal
computer;
b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparecchi specifici per videogiochi, quali
playstation o consolle, comunque denominati ed altre applicazioni multimediali quali player audio o
video, nonché i programmi destinati alla fruizione mediante apparecchi di telefonia mobile e lettori
di Mp3.
1
6
2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento i programmi
per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero
dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli
utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
quindi non soggetti ad obbligo di vidimazione o invio della dichiarazione identificativa sostitutiva, i
supporti contenenti programmi per elaboratore aventi carattere di sistema operativo:
a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla
base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;
c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal
computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a
scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata
(back-up);
d) distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o
interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti
software ed hardware se derivanti da software già installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali
modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video
e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i
medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di
impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla
programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti
in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o
sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server)
destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme
ad esso.
Art. 6. Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno
1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'autore
ovvero il titolare dei diritti, o un suo delegato, può rendere alla SIAE, in sostituzione del
contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il
richiedente.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo delegato invia alla SIAE la
dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a
determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la
legittimità dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformità della tipologia dei supporti alle
previsioni di cui al terzo comma dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al
presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni:
1
7
a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d'autore, qualora i
programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o
parti.
4. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche cumulativamente per più versioni di
prodotti informatici. A tal fine è sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessità di
indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le diverse
versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente
finale.
5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla SIAE prima dell'immissione in commercio o
importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalità
idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della SIAE. Il dichiarante è tenuto a
custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di
ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario
controllo detti supporti possono essere richiesti dalla SIAE presso i soggetti e nei luoghi indicati
nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri
per la SIAE, neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari.
6. La SIAE può chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5.
La richiesta di informazioni o documenti da parte della SIAE non sospende la facoltà di
commercializzare i prodotti.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l'ambito di
applicazione dell'articolo 181-bis della citata legge n. 633/1941, nonché l'ambito operativo della
dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata la
protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, così come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non eccedente
il cinquanta per cento delle opere intere.
8. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE
ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Art. 7. Casi particolari
1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti nuovi o
usati, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la
SIAE, esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo
contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai
quali emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti medesimi; in questa ipotesi la
SIAE sospende il rilascio per un termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali
provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la SIAE provvede al rilascio del
contrassegno ovvero informa del fatto l'autorità giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica,
l'esame ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova contrassegnatura.
2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i supporti che
le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano
per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di
1
8
diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a
qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
3. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i supporti di
lavoro realizzati dai disk jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE per lo
svolgimento della propria attività professionale, salvo che tali supporti siano destinati al commercio
o ceduti a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
4. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i supporti
allegati ad opere librarie i quali riproducono in tutto o in parte il contenuto delle opere stesse ovvero
sono ad esse accessori, quali dizionari, eserciziari, presentazioni dell'opera, purché non
commerciabili autonomamente.
5. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i libri o altri
prodotti editoriali a stampa contenenti microchip, sonori o musicali strettamente legati alla fruizione
dell'opera letteraria e che propongono una melodia, ovvero una canzone o una narrazione vocale
che accompagnano le situazioni previste nello stesso prodotto editoriale.
Art. 8. Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
Altro
Dal sito della SIAE:
Bollini Siae: istruzioni per l'uso
Come è noto l’obbligo del bollino SIAE sui supporti fono, video e simili, che era venuto meno
temporaneamente a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’8 novembre 2007,
è stato ripristinato con il DPCM n.31 del 23 febbraio 2009 , entrato in vigore il 21 aprile scorso.
Molti produttori hanno continuato a richiedere alla SIAE i bollini, quali strumenti utili per la tutela
del mercato e dei consumatori e per consentire alle Forze dell’Ordine la pronta individuazione dei
prodotti legittimamente circolanti. Esistono tuttavia in commercio supporti regolarmente distribuiti
anche se privi del bollino.
Tali supporti sono stati quindi legittimamente immessi in circolazione e la loro vendita è da ritenersi
lecita. Al solo fine di evitare possibili disagi agli esercenti che ne sono ancora in possesso ed ai
consumatori, la SIAE è disponibile, su richiesta, a fornire gratuitamente e in tempi rapidissimi
appositi bollini “sostitutivi” che attestino che il supporto è stato immesso in circolazione
anteriormente alla entrata in vigore del Regolamento. Pertanto, in tutte le Sedi e le Filiali della
SIAE è possibile richiedere senza alcun onere tali bollini “sostitutivi” da apporre su quei supporti
che sono stati prodotti o importati nel periodo in cui il bollino non era obbligatorio.
Le richieste potranno essere inoltrate alla SIAE sia attraverso gli uffici più vicini, sia via mail,
consultando gli indirizzi sul sito www.siae.it. La SIAE, non appena svolte le necessarie verifiche,
1
9
provvederà con urgenza alla consegna dei bollini tramite le proprie Sedi. Prosegue intanto
regolarmente l’ordinaria fornitura dei bollini per la vidimazione dei supporti, secondo quanto
stabilito dal citato decreto del 23 febbraio scorso. Gli uffici SIAE restano a disposizione degli
operatori per ogni ulteriore chiarimento.
PORTATORI DI HANDICAP
Legge 22 aprile 1941 n. 633
Articolo 71-bis
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di
opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi,
purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si
limitino a quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le
categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei
singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Decreto 14 novembre 2007 n. 239
Regolamento attuativo dell'articolo 71-bis della L. 22 aprile
1941, n. 633, in materia di diritto d'autore.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2007, n. 295.
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 71-bis e 71-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotti dal decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 68;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate;
Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici;
Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, recante delega di funzioni al Vicepresidente
del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;
Acquisito il parere del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'autore nella riunione del 20 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, prot. n. 16274 del 23 luglio 2007;
Adotta
2
0
il seguente regolamento:
1. Oggetto.
1. Ai sensi dell'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, d'ora in avanti: «legge», sono consentite, per uso
personale, alle persone con disabilità sensoriale, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, la riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli
stessi, nel rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla predetta legge.
2. La riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico, di cui al comma 1, di opere e di materiali protetti ai
sensi dell'articolo 71-bis della legge, si attuano attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere
o l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti
visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo
quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici.
2. Riproduzione e utilizzazione della comunicazione al pubblico delle opere e
materiali protetti.
1.
Al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilità sensoriali, la riproduzione e
l'utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti può anche essere effettuata per il
tramite delle associazioni e delle federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, che non perseguono
scopo di lucro, sulla base di appositi accordi stipulati ai sensi dell'articolo 71-quinquies, comma 2, della legge
22 aprile 1941, n. 633.
2.
Gli accordi di cui al comma 1 sono volti a consentire l'esercizio della eccezione di cui all'articolo 71-bis e
dovranno prevedere la definizione di procedure che consentano alle predette associazioni e federazioni di
convertire i file all'uopo loro forniti dai titolari dei diritti in formati idonei ad essere utilizzati secondo le
finalità e nei modi previsti dal precedente articolo 1 e di consegnare il prodotto di tale attività alle persone che
dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti.
Link:
http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vipdn/documenti/Ministero%20per%20i%20beni%20e%20le%20attivita%20c
ulturali%20-%20DM%2014%20novembre%202007%20n.%20239%20%20Regolamento%20in%20materia%20di%20diritto%20autore.html